ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 318

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
12 dicembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2022/2417 del Consiglio, del 26 luglio 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2418 della Commissione, del 9 dicembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i metodi di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari ( 1 )

4

 

*

Regolamento (UE) 2022/2419 della Banca centrale europea, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/378 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (BCE/2022/43)

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2420 della Commissione, del 1o dicembre 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 8991]  ( 1 )

9

 

*

Decisione (UE) 2022/2421 della Commissione, del 5 dicembre 2022, relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8733]  ( 1 )

96

 

*

Decisione (UE) 2022/2422 della Commissione, del 5 dicembre 2022, relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Cipro a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8719]  ( 1 )

107

 

*

Decisione (UE) 2022/2423 della Commissione, del 5 dicembre 2022, relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8716]  ( 1 )

116

 

*

Decisione (UE) 2022/2424 della Commissione, del 5 dicembre 2022, relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Romania a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8740]  ( 1 )

126

 

*

Decisione (UE) 2022/2425 della Commissione, del 5 dicembre 2022, relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8743]  ( 1 )

136

 

*

Decisione (UE) 2022/2426 della Commissione, del 5 dicembre 2022, relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2022) 8718]  ( 1 )

147

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione, del 6 dicembre 2022, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica [notificata con il numero C(2022) 8788]  ( 1 )

157

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/1


DECISIONE (UE) 2022/2417 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2022

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio (2), l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo») è stato firmato il 29 giugno 2022, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

(2)

In considerazione delle gravi perturbazioni subite dal settore dei trasporti della Repubblica di Moldova a causa della guerra di aggressione intrapresa dalla Russia contro l’Ucraina, è necessario che gli operatori della Repubblica di Moldova trovino percorsi di transito alternativi su strada attraverso l’Unione europea e nuovi mercati per esportare le loro merci.

(3)

Poiché le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei ministri dei trasporti nell’ambito del Forum Internazionale dei Trasporti e degli accordi bilaterali vigenti con la Repubblica di Moldova non offrono ai trasportatori di merci su strada della Repubblica di Moldova la necessaria flessibilità per pianificare in anticipo e aumentare le loro operazioni con l’Unione europea e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada sia per le operazioni bilaterali sia per il transito.

(4)

Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la firma, l’applicazione provvisoria e la conclusione dell’accordo, e in conformità dei trattati, è opportuno che l’Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall’Unione sulla base della presente decisione e dell’accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell’accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall’Unione non appena l’accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull’esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, l’ambito di applicazione dell’esercizio della competenza dell’Unione nell’ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo e non copre l’intero settore. L’esercizio della competenza dell’Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore.

(5)

È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è approvato a nome dell’Unione (3).

Articolo 2

1.   L’esercizio della competenza dell’Unione ai sensi della presente decisione e dell’accordo è limitato al periodo di applicazione dell’accordo. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, dopo la fine di tale periodo di applicazione l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.

2.   L’esercizio della competenza dell’Unione a norma della presente decisione e dell’accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con la Repubblica di Moldova in relazione al periodo in cui l’accordo non è più applicabile.

3.   L’esercizio della competenza dell’Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.

4.   La presente decisione e l’accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 12 dell’accordo.

Articolo 4

La Commissione europea, assistita dai rappresentanti degli Stati membri in qualità di osservatori, rappresenta l’Unione in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. KUPKA


(1)  Approvazione del 10 novembre 2022.

(2)  Decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (GU L 181 del 7.7.2022, pag. 1).

(3)  Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4.


REGOLAMENTI

12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2418 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i metodi di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.

(2)

Sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili i laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (Limit of Detection — LOD) e del limite di quantificazione (Limit of Quantification — LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti (3). Poiché il suddetto documento di orientamento contiene le migliori conoscenze tecnologiche aggiornate, le sue conclusioni dovrebbero riflettersi nelle prescrizioni relative ai LOQ per i metodi di analisi dell’arsenico di cui al regolamento (CE) n. 333/2007.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

(3)  Wenzl, T., Haedrich, J., Schaechtele, A., Robouch, P., Stroka, J., Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food; EUR 28099, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2016, ISBN 978-92-79-61768-3; doi:10.2787/8931.


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007, punto C.3.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l’arsenico inorganico

Tabella 5

Parametro

Criterio

Applicabilità

Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006

Specificità

Nessuna interferenza di matrice o spettro

Ripetibilità (RSDr)

HORRATr meno di 2

Riproducibilità (RSDR)

HORRATR meno di 2

Recupero

Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2

LOD

= tre decimi del LOQ

LOQ

Stagno inorganico

≤ 10 mg/kg

Piombo

ML ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < ML < 0,1 mg/kg

ML ≥ 0,1 mg/kg

≤ ML

≤ due terzi del ML

≤ un quinto del ML

Cadmio, mercurio

ML ≤ 0,02 mg/kg

0,02 < ML < 0,1 mg/kg

ML è ≥ 0,1 mg/kg

≤ due quinti del ML

≤ due quinti del ML

≤ un quinto del ML

Arsenico inorganico e arsenico totale

ML ≤ 0,03 mg/kg

0,03 < ML < 0,1 mg/kg

ML è ≥ 0,1 mg/kg

≤ ML

≤ due terzi del ML

≤ due terzi del ML».


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/7


REGOLAMENTO (UE) 2022/2419 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 dicembre 2022

che modifica il regolamento (UE) 2021/378 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (BCE/2022/43)

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

considerando quanto segue:

(1)

Finora le riserve obbligatorie minime sono state remunerate al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea (BCE). In data 27 ottobre 2022, il Consiglio direttivo stabiliva di fissare tale remunerazione al tasso di interesse sui depositi dell’Eurosistema («deposit facility rate, DFR») al fine di allineare maggiormente la remunerazione delle riserve obbligatorie minime alle condizioni del mercato monetario. In base alle condizioni di mercato e di liquidità prevalenti, il DFR riflette meglio il tasso al quale i fondi possono essere investiti in strumenti del mercato monetario, se non detenuti come riserve obbligatorie minime, e il tasso al quale le banche possono contrarre prestiti nel mercato monetario per soddisfare l’obbligo di riserve minime. La variazione della remunerazione delle riserve obbligatorie minime punta ad assicurare che il sistema di riserve obbligatorie minime dell’Eurosistema non comporti un onere per il sistema bancario dell’area dell’euro, né ostacoli l’efficiente allocazione delle risorse. Al fine di assicurare una transizione efficace, è opportuno che la variazione della remunerazione sia allineata all’inizio del periodo di mantenimento che ha inizio il 21 dicembre 2022.

(2)

Al fine di assicurare la chiarezza giuridica e la trasparenza, a seguito della decisione del Consiglio direttivo del 17 febbraio 2022 di rivedere la remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria a livello dell’Eurosistema, è opportuno definire anche il trattamento remunerativo dei fondi inizialmente inclusi nelle riserve obbligatorie minime che, successivamente, si ritiene soddisfino le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (2) e che, pertanto, sono esclusi dalle riserve detenute da un ente ai sensi di tale atto.

(3)

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 dicembre 2022.

(4)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica

L’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Remunerazione

1.   La BCN competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva in base al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale dell’Eurosistema (ponderato sulla base del numero di giorni di calendario) secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo):

Image 1

Formula

Dove:

Rt

=

remunerazione da corrispondere sulle riserve obbligatorie minime detenute nel periodo di mantenimento t;

Ht

=

riserve obbligatorie minime mediamente detenute su base giornaliera nel periodo di mantenimento t;

nt

=

numero di giorni solari del periodo di mantenimento t;

rt

=

tasso di remunerazione delle riserve obbligatorie minime per il periodo di mantenimento t; il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali.

i

=

i iesimo giorno solare del periodo di mantenimento t;

DFRi

=

tasso sui depositi presso la banca centrale in ciascun giorno i del periodo di mantenimento.

2.   La BCN competente corrisponde la remunerazione sulle riserve obbligatorie minime detenute nella seconda giornata lavorativa di TARGET2 successiva alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

3.   I fondi inclusi negli importi delle riserve obbligatorie minime successivamente esclusi da tali riserve obbligatorie minime in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), sono remunerati dalla BCN competente conformemente alle norme applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria di cui all’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) (*1), a partire dalla data in cui trova applicazione la condizione specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), come stabilito dalla BCN competente.

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 21 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 dicembre 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).


DECISIONI

12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2420 DELLA COMMISSIONE

del 1o dicembre 2022

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2022) 8991]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

(4)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/2322 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria e Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2322, l’Irlanda, la Francia, l’Italia, l’Ungheria e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nella contea di Monaghan in Irlanda, nelle regioni amministrative Bretagna, Centro-Valle della Loira, Alta Francia, Nuova Aquitania, Occitania e Paesi della Loira in Francia, nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia in Italia, nelle province di Bács-Kiskun, Békés e Csongrád-Csanád in Ungheria e nelle province di Frisia, Olanda meridionale e Limburgo nei Paesi Bassi.

(7)

Le autorità competenti di Irlanda, Francia, Italia, Ungheria e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(8)

L’autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro.

(9)

Inoltre un focolaio confermato nei Paesi Bassi è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Germania. Di conseguenza, le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all’istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Germania.

(10)

Inoltre il focolaio confermato in Irlanda è situato, ancora una volta, nelle immediate vicinanze del confine tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso.

(11)

Di conseguenza le misure di emergenza stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Le autorità competenti dell’Irlanda e del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord hanno pertanto debitamente collaborato all’istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che le zone di protezione e di sorveglianza relative al focolaio confermato in Irlanda si estendono nel territorio del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

(12)

La Commissione, in collaborazione con Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall’autorità competente in Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

(13)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia.

(14)

È pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(15)

Di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord e delle ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(17)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

(18)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/2322 della Commissione, del 21 novembre 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 164).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BE-HPAI(P)-2022-00010

Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

30.11.2022

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

DK-HPAI(P)-2022-00006

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,2347; E 11,3952

5.12.2022

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BAYERN

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Landshut

3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717/48,465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Aham Bodenkirchen Schalkham

3.12.2022

Landkreis Rottal-Inn

3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717/48,465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen.

3.12.2022

HESSEN

DE-HPAI(P)-2022-00086

Landkreis Gießen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen

30.11.2022

Wetteraukreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda

30.11.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00089

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

7.649228/53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor

8.12.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00084

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763/50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeinde Morsbach

29.11.2022

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(P)-2022-00084

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Kreis Altenkirchen

Union der 3 km-Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

Betroffen sind die Stadt Wissen und die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, jeweils ausserhalb der Ortslage Richtung Kreisgrenze zu NRW sowie die Ortsgemeinden Forst und Fürthen

15.12.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269/54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

1.12.2022

Stato membro: Irlanda

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

IE-HPAI(P)-2022-00001

IE-HPAI(P)-2022-00003

That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney

That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Altartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkeen (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheranure, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore, Drumadagory and Drumaddarainy, all in the Electoral Division of St. Tierney

13.12.2022

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01419

FR-HPAI(P)-2022-01425

CALORGUEN

EVRAN

LE QUIOU

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

SAINT-JUVAT

SAINT-MADEN

TREFUMEL

TREVRON

8.12.2022

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

MELICOURT

MESNIL-ROUSSET

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

7.12.2022

Département: Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022-01421

FR-HPAI(P)-2022-01429

HENVIC

TAULE

7.12.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01418

RANNEE à l’est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

30.11.2022

Département: Indre (36)

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL: Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

30.11.2022

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00391

LEON

SAINT-MICHEL-ESCALUS

16.12.2022

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01407

FR-HPAI(P)-2022-01420

FR-HPAI(P)-2022-01432

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

NOYERS

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

NOYERS

10.12.2022

Département: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022-01418

BRAINS-SUR-LES-MARCHES

FONTAINE-COUVERTE

LA ROUAUDIERE

SAINT-AIGNAN-SUR-ROE

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE

30.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01431

ASSE-LE-BERENGER

EVRON

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

SAINT-GEORGES-SUR-ERVE

7.12.2022

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

FR-HPAI(P)-2022-01435

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqùà Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqùà Porh Legal puis au nord de la D181 jusqùà Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqùà Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

13.12.2022

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

8.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01434

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

AUBERS

HERLIES

ILLIES

11.12.2022

Département: Pas-de Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

ALLOUAGNE

BURBURE

CHOQUES

GONNEHEM

LABEUVRIERE

LAPUGNOY

LILLERS

LOZINGHEM

10.12.2022

Département: Deux - Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01397

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

29.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

FR-HPAI(P)-2022-01414

FR-HPAI(P)-2022-01417

FR-HPAI(P)-2022-01430

FR-HPAI(P)-2022-01436

FR-HPAI(P)-2022-01428

L’ABSIE

LE BUSSEAU

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

LARGEASSE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

11.12.2022

Département: Somme (80)

FR-HPAI(P)-2022-01437

AMIENS

BOVES

CAGNY

DURY

SAINS-EN-AMIENOIS

SAINT-FUSCIEN

12.12.2022

Département: Tarn (81)

FR-HPAI(P)-2022-01433

ALBI

CARLUS

CASTELNAU-DE-LEVIS

MARSSAC-SUR-TARN

ROUFFIAC

LE SEQUESTRE

TERSSAC

11.12.2022

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01397

FR-HPAI(P)-2022-01408

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

L’ORBRIE

MERVENT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

FOUSSAIS PAYRE à l’est de la D49

18.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01409

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

LUCON

MOREILLES

PUYRAVAULT

SAINTE-DEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

18.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01410

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

22.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01416

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

27.11.2022

Stato membro: Croazia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Grad Zagreb

HR-HPAI(P)-2022-00007

gradske četvrti Brezovica i Novi Zagreb- zapad

6.12.2022

Zagrebačka županija

HR-HPAI(P)-2022-00007

općina Samobor, naselje Rakov potok;

općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;

općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.

6.12.2022

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Regione: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00033

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346

29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00034

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334

2.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00036

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417

29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00037

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298

28.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00039

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.964074644, E12.282057809

6.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00040

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231

1.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00042

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005

4.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00043

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.504494974, E12.616275373

3.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00045

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142

10.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00047

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402

13.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00048

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838

10.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00050

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.074265, E11.604144

18.12.2022

Regione: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00032

L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708

29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00041

L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325

3.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00046

L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944

16.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00051

L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887

30.12.2022

Regione: Emilia-Romagna

IT-HPAI(P)-2022-00044

L’area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896

5.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00049

L’area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.873686, E11.336651

11.12.2022

Regione: Friuli-Venezia Giulia

IT-HPAI(P)-2022-00035

L’area delle parti delle regioni Friuli-Venezia Giulia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420

26.11.2022

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Bács-Kiskun megye

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00212

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

HU-HPAI(P)-2022-00229

HU-HPAI(P)-2022-00230

HU-HPAI(P)-2022-00233-00235

HU-HPAI(P)-2022-00237 - 00242

HU-HPAI(P)-2022-00244

HU-HPAI(P)-2022-00247 - 00251

HU-HPAI(P)-2022-00256 - 00259

HU-HPAI(P)-2022-00262

HU-HPAI(P)-2022-00265

Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, valamint a 46.497336 és a 19.775280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220 - 00221

HU-HPAI(P)-2022-00223 - 00224

HU-HPAI(P)-2022-00227 - 00228

HU-HPAI(P)-2022-00231- 00232

HU-HPAI(P)-2022-00252

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, valamint a 46.618622 és a 19.536336 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

15.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00236

HU-HPAI(P)-2022-00243

HU-HPAI(P)-2022-00245

HU-HPAI(P)-2022-00253

HU-HPAI(P)-2022-00255

HU-HPAI(P)-2022-00260 - 00261

HU-HPAI(P)-2022-00263 - 00264

Csólyospálos és Kömpöc települések közigazgatási területeinek a 46.387300 és a 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, valamint a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00238

Harkakötöny, Kiskunhalas és Kiksunmajsa települések közigazgatási területeinek a 46.457070 és a 19.620880 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

13.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00246

Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

15.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00254

Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.563426 és a 19.472723 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00257

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

18.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00267

Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00268

Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.12.2022

Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022-00213

Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00229

HU-HPAI(P)-2022-00256

HU-HPAI(P)-2022-00265

Csengele település közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00266

Bordány, Forráskút és Üllés Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

21.12.2022

Békés megye

HU-HPAI(P)-2022-00269

Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2022

Stato membro: Paesi Bassi

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

NL-HPAI(P)-2022-00085

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.59, lat 51.65

2.12.2022

NL-HPAI(NON-P)-2022-00736

Those parts of the municipality Woerden contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84, lat 52.13

2.12.2022

NL-HPAI(P)-2022-00086

Those parts of the municipality Venray contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.05, lat 51.54

13.12.2022

NL-HPAI(P)-2022-00087

Those parts of the municipality Krimpenerwaard contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.8, lat 51.97

13.12.2022

NL-HPAI(P)-2022-00088

Those parts of the municipality Súdwest-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.47 lat 52.92

14.12.2022

Stato membro: Austria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

 

STEIERMARK

 

AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021

Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall

3.12.2022

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

IE-HPAI(P)-2022-00001

Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E – 7,2153

7.12.2022

IE-HPAI(P)-2022-00003

Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54.2093 and E – 7,2219

13.12.2022

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BE-HPAI(P)-2022-00010

Those parts of the municipalities Arendonk, Beerse, Geel, Herentals, Kasterlee, Lille, Merksplas, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vorselaar and Vosselaar, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

9.12.2022

Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

1.12.2022-9.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01423

Those parts of the municipality Heuvelland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,709029, lat 50,670097.

15.12.2022

Stato membro: Bulgaria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Region: Haskovo

BG-HPAI(P)-2022-00021

The folowing village in the Haskovo municipality: Krivo pole, Koren and Momino

23.11.2022-2.12.2022

The following villages in the Haskovo municipality: Elena, Knizhovnik, Malevo, Manastir, Dinevo, Rodopi, Stamboliyski, Stoykovo, Podkrepa

The following villages in the Harmanli municipality: Slavyanovo, Bolyarski izvor

The following villages in Stambolovo municipality: Malak izvor, Golyam izvor, Dolno Botevo, Kralevo, Gledka, Stambolovo, Tsareva polyana, Zhalti bryag

2.12.2022

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

DK-HPAI(P)-2022-00006

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55,2347; E 11,3952

14.12.2022

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,2347; E 11,3952

6.12.2022-14.12.2022

DK-HPAI(NON-P)-2022-00148

The parts of Sønderborg municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 54,9365; E 9,9795

29.11.2022

The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 54,9365; E 9,9795

21.11.2022-29.11.2022

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BAYERN

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Dingolfing-Landau

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12.469717/48.465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Frontenhausen und Marklkofen.

12.12.2022

Landkreis Landshut

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12.469717/48.465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Adlkofen,

Aham, Bodenkirchen, Geisenhausen, Gerzen, Kröning, Schalkam, Vilsbiburg

12.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Miltenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982/49.740677

Betroffen sind die Städte und Gemeinden Erlenbach a.Main, Obernburg a.Main, Wörth a.Main, Elsenfeld mit den Gemarkungen Schippach und Rück, Eschau, Mönchberg, Röllbach, Collenberg mit der Gemarkung Reistenhausen, Bürgstadt, Miltenberg mit den Gemarkungen Wenschdorf, Mainbullau und Breitendiel, Weilbach mit den Gemarkungen Weckbach und Ohrenbach, Amorbach mit den Gemarkungen Reichartshausen und Boxbrunn im Odenwald

7.12.2022

Landkreis Miltenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982/49.740677

Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit den Gemarkungen Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach

28.11.2022- 7.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Mühldorf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.469717/48.465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Egglkofen und der Stadt Neumarkt St. Veit

12.12.2022

Landkreis Rottal-Inn

10 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717/48,465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen.

12.12.2022

HESSEN

DE-HPAI(P)-2022-00086

Landkreis Gießen

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Hungen, Lich und Laubach.

9.12.2022

Landkreis Gießen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen

1.12.2022-9.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkungen Vielbrunn und Weitengesäß, in der Gemarkung Würzberg das Gebiet nördlich Mangelsbach und östlich der K 45,

in der Gemeinde Bad König die Gemarkung Bad König östlich der Verbindungsstraße zwischen Kimbacher Straße und Mainstraße und östlich des Birkertsgrabens und nördlich der L 3318, die Gemarkungen Kimbach, Momart östlich der Straße Strathweg und nördlich der Hohe Straße, in der Gemarkung Fürstengrund das Gebiet östlich des Waldrandes,

in der Gemeinde Lützelbach die Gemarkungen Lützel-Wiebelsbach, Breitenbrunn, Haingrund und Seckmauern, in der Gemeinde Breuberg die Gemarkung Rai-Breitenbach östlich der L 3259 und der Mühlhäuser Straße bis abzweig Kreuzstarße und südlich der Kreuzstraße und deren Verlängerung nach Osten bis zur Landesgrenze.

7.12.2022

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße

29.11.2022-7.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00086

Wetteraukreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Nidda, Ranstadt, Florstadt, Reichelsheim, Echzell, Wölfersheim, Bad Nauheim, Münzenberg und Rockenberg.

9.12.2022

Wetteraukreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda

1.12.2022-9.12.2022

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2022-00082

Landkreis Nordwestmecklenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 10.634830/53.898535

Betroffen ist die Gemeinde Lüdersdorf, Ortsteil Herrnburg

2.12.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00089

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228/53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn, Wiesmoor, Aurich, Ihlow, Wittmund, Friedeburg, Hesel, Firrel und Uplengen.

17.12.2022

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228/53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor.

9.12.2022- 17.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Cloppenburg

Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125/52.928354

7.636603/52.946859

7.626829/52.927051

7.627312/52.927022

7.623793/52.928842

7.621157/52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinde Saterland und der Stadt Friesoythe.

29.11.2022

Landkreis Emsland

Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125/52.928354

7.636603/52.946859

7.626829/52.927051

7.627312/52.927022

7.623793/52.928842

7.621157/52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Lorup, Rastdorf, Sögel, Spahnharrenstätte, Surwold, Vrees, Werlte und Werpeloh.

29.11.2022

Landkreis Emsland

Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125/52.928354

7.636603/52.946859

7.626829/52.927051

7.627312/52.927022

7.623793/52.928842

7.621157/52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup.

21.11.2022-29.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00079

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.103891/52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm und Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

1.12.2022

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.103891/52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

23.11.2022-1.12.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00085

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599/51.772975)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Rees

27.11.2022-5.12.2022

Kreis Kleve

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599/51.772975)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Rees, Kalkar, Emmerich

des Kreises Borken mit den Städten Isselburg, Bocholt,

des Kreises Wesel mit den Städten Hamminkeln, Wesel, Xanten

5.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00080

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063/50.961332

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeide Reichshof

24.11.2022-2.12.2022

Oberbergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063/50.961332

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit den Städten Wiehl, Waldbröl, Bergneustadt, Gummersbach und mit den Gemeiden Reichshof, Nümbrecht, Morsbach

des Kreises Olpe mit den Städten Drolshagen und Olpe und der Gemeinde Wenden

2.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00084

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763/50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeinde Morsbach

30.11.2022-8.12.2022

Oberbergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763/50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit den Gemeinden Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, der Stadt Waldbröl

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck

des Landes Rheinland-Pfalz

8.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00079

(Ausbruch in Niedersachsen)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.103891/52.330964)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Steinfurt mit der Gemeinde Lotte

1.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940/50.800340)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck,

des Oberbergischen Kreises mit der Stadt Waldbröhl und der Gemeinde Morsbach

28.11.2022-6.12.2022

Rhein-Sieg-Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940/50.800340)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck, Ruppichteroth, Eitorf

des Oberbergischen Kreises mit der Stadt Waldbröhl und der Gemeinde Morsbach, Nümbrecht

6.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00087

Rheinisch Bergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490/50.982802)

Betroffen sind Teile:

des Rheinisch Bergischen Kreises mit der Stadt Bergisch Gladbach

der Stadt Köln

26.11.2022-4.12.2022

Rheinisch Bergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490/50.982802)

Betroffen sind Teile:

des Rheinisch Bergischen Kreises mit den Städten Bergisch Gladbach, Burscheid, Wermelskirchen, den Gemeinden Odenthal, Kürten, Overath, Rösrath

der Stadt Köln

der Stadt Leverkusen

4.12.2022

NL-HPAI(P)-2022-00086

(Ausbruch in den Niederlanden)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.043777/51.532737)

Betroffen sind Teile:

 

des Kreises Kleve mit den Städten Kevelaer, Goch und der Gemeinde Weeze

22.12.2022

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

DE-HPAI(P)-2022-00080

DE-HPAI(P)-2022-00081

DE-HPAI(P)-2022-00084

Kreis Altenkirchen

Union der 10 km Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS-Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

 

7.710063/50.961332

 

7.980232/50.871116

Betroffen sind Verbandsgemeinden Hamm, Kirchen und Wissen sowie die Stadt Herdorf, außerdem in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Ortsgemeinden Werkhausen, Oberirsen, Ölsen, Wölmersen, Busenhausen, Kettenhausen, Obererbach, Heupelzen, Bachenberg, Hilgenroth, Volkerzen, Racksen, Isert, Eichelhardt, Idelberg und Helmeroth

15.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Westerwaldkreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 7.640940/50.800340

Betroffen sind in der Gemeinde Stein-Wingert die Ortsteile Altburg und Alhausen und in der Gemeinde Mörsbach der nordwestliche Teil des Staatsforstes Hachenburg

16.12.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00082

Hansestadt Lübeck

Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12

4.12.2022

Hansesatdt Lübeck

Das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme der Stadtbezirke:

 

Alt-Kücknitz/Dummersdorf/Roter Hahn; Pöppendorf; Ivendorf; Teutendorf; Alt-Travemünde/Rönnau; Brodten; Priwall;

 

Krummesse; Beidendorf; Blankensee und der südöstlich des Müggenbuschwegs gelegene Teil des Stadtbezirks Strecknitz.

25.11.2022-4.12.2022

Kreis Herzogtum Lauenburg

Betroffen sind die nördlichen 150 Meter der Gemeinde Groß Schenkenberg, Gemarkung Rothenhausen, Flur 1, Flurstück 1, Flurstück 73/2 und Flurstück 76/21 angrenzend an die Hansestadt Lübeck. In der Überwachungszone des Kreises Herzogtum Lauenburg befinden sind keine Geflügelhaltungen.

4.12.2022

Kreis Ostholstein

Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök

4.12.2022

Kreis Ostholstein

Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök

25.11.2022-4.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt die nicht in der Schutzzone liegen

die Gemeinde Bredenbek südlich des Straßenzugs Kieler Straße/Rendsburger Straße (K67)

die Gemeinde Bovenau südlich der Kieler Straße ausgenommen des Bereichs nördlich der gedachten Verbindungslinie zwischen der Koordinate 54.32441; 9.84070 (Einmündung Feldweg) und der Koordinate 54.32054; 9.85893 (Kreuzung Rendsburger Straße/Kronsfelde)

den südlich der Bundesautobahn A210 gelegenen Teil der Gemeinde Felde

den südlich der Landesstraße L255 gelegenen Teil der Gemeinde Schierensee

den westlich der Bundesautobahn A215 gelegenen Teil der Gemeinde Sören

den nördlich des Straßenzuges Dorfstraße/Heinkenborsteler Weg gelegenen Teil der Gemeinde Gnutz

den östlich des Straßenzugs Rüsterbergen-Hasenkrug-Dorfstraße gelegenen Teil der Gemeinde Schülp bei Rendsburg

die Gesamtfläche der Gemeinden Achterwehr, Bargstedt, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Ellerdorf, Eisendorf, Groß Vollstedt, Haßmoor, Jevenstedt, Langwedel, Luhnstedt, Nortorf, Oldenhütten, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülp bei Nortorf, Stafstedt, Warder, Westerrönfeld, Westensee, und der Stadt Rendsburg

10.12.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269/54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

2.12.2022-10.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00082

Kreis Segeberg

Gemeinden Pronstorf und Strukdorf

4.12.2022

Kreis Stormarn

Betroffen von der Überwachungszone ist jeweils das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinden Heilshoop, Mönkhagen, Zarpen, Badendorf, Hamberge, Wesenberg, Heidekamp sowie Teile des Gemeindegebietes der Gemeinden Rehhorst, Reinfeld und Klein Wesenberg

4.12.2022

Stato membro: Irlanda

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Monaghan County

IE-HPAI(P)-2022-00001

IE-HPAI(P)-2022-00003

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Carn, Corleck, Doosky, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Kilmore West, Lennaght and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghkeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Skerrick East, Lisnalee, all of the Electoral Division of Currin.

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Cornawall, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislea, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Corleck, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carnasoo, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Mullavannog, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Briscarnagh, Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly, Tirnaskea South and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Derryallaghan, Derrynasell West, Kilmore West, Lennaght, Milligan and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghakeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Lisnalee and Skerrick East, all of the Electoral Division of Currin.

22.12.2022

That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney

That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Altartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkeen (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheranure, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore, Drumadagory and Drumaddarainy, all in the Electoral Division of St. Tierney

14.12.2022-22.12.202

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Département: Côtes-d’Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01406

GOMENÉ

LANRELAS

LAURENAN

MERDRIGNAC

LE MENÉ

PLÉNÉE-JUGON

ROUILLAC

SEVIGNAC

TRÉMOREL

2.12.2022

ÉRÉAC

MÉRILLAC

MERDRIGNAC

LE MENÉ

SAINT-VRAN

SAINT-LAUNEUC

24.11.2022-2.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01413

PLERIN

SAINT-BRIEUC

PLOUFRAGAN

TREGUEUX

PLEDRAN

YFFINIAC

QUESSOY

POMMERET

LAMBALLE

COETMIEUX

ANDEL

MORIEUX

PLANGUENOUAL

7.12.2022

HILLION

LANGUEUX

29.11.2022-7.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01419

FR-HPAI(P)-2022-01425

BOBITAL

BRUSVILY

CAULNES

DINAN

EVRAN

GUENROC

GUITTE

LANVALLAY

LE HINGLE

LES CHAMPS-GERAUX

PLOUASNE

PLUMAUDAN

SAINT-CARNE

SAINT-JUDOCE

TRELIVAN

YVIGNAC-LA-TOUR

17.12.2022

CALORGUEN

EVRAN

LE QUIOU

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

SAINT-JUVAT

SAINT-MADEN

TREFUMEL

TREVRON

9.12.2022-17.12.2022

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

MESNIL-EN-OUCHE (partie ouest/D49)

LES BOTTEREAUX

CHAMBLAC

CHAMBORD

LA GOULAFRIERE

JUIGNETTES

MONTREUIL-L’ARGILLE

SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES

SAINT-DENIS-D’AUGERONS

SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT

LA TRINITE-DE-REVILLE

VERNEUSSES

16.12.2022

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

MELICOURT

MESNIL-ROUSSET

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

8.12.2022-16.12.2022

Département: Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022-01421

FR-HPAI(P)-2022-01429

CARANTEC

GUICLAN

LOCQUENOLE

MESPAUL

MORLAIX

PLEYBER-CHRIST

PLOUENAN

PLOUEZOC’H

PLOUGASNOU

PLOUGOULM

PLOUVORN

SAINT MARTIN DES CHAMPS

SAINT POL DE LEON

SAINTE SEVE

SAINT THEGONNEC

TAULE

16.12.2022

HENVIC

TAULE

8.12.2022-16.12.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01419

LONGAULNAY

TREVERIEN

SAINT PERN

PLESDER

SAINT THUAL

MEDREAC à l’est de la RD 20 et au nord de la RD 220

3.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01418

LA SELLE GUERCHAISE

RANNEE

DROUGES

FORGES LA FORET

CHELUN

EANCE

MARTIGNE-FERCHAUD

9.12.2022

RANNEE à l’est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

1.11.2022-9.12.2022

 

Département: Indre (36)

 

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Nord de D31

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU

BRETAGNE

BUXEUIL: Nord de D960

FONTENAY

GUILLY

LA CHAPELLE-SAINT- LAURIAN

LANGE: Est du Nahon

LEVROUX: Nord D8

LINIEZ: Ouest de A20

MOULINS-SUR-CEPHONS: Nord D8

ORVILLE: Ouest de D25

POULAINES

SAINT-FLORENTIN

VALENCAY: Sud-Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON: Est du Nahon

9.12.2022

AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL: Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

1.12.2022-9.12.2022

Département: Landes (40)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00391

AZUR

CASTETS

LEON

LINXE

MAGESCQ

MESSANGES

MOLIETS-ET-MAA

VIELLE-SAINT-GIRONS

25.12.2022

LEON

SAINT-MICHEL-ESCALUS

17.12.2022-25.12.2022

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01407

FR-HPAI(P)-2022-01420

FR-HPAI(P)-2022-01432

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

NESPLOY

NOYERS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LOMBREUIL

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

NESPLOY

MONTEREAU

- LE MOULINET-SUR-SOLIN

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VARENNES-CHANGY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LOMBREUIL

LORCY

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

MOULON

NESPLOY

MONTEREAU

LE MOULINET-SUR-SOLIN

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VARENNES-CHANGY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

19.12.2022

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

NOYERS

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

NOYERS

11.12.2022-19.12.2022

Departement: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022-01418

BALLOTS

CONGRIER

CUILLE

GASTINES

LA ROE

LA SELLE-CRAONNAISE

SAINT-ERBLON

SAINT-MARTIN-DU-LIMET

SAINT-SATURNIN-DU-LIMET

SENONNES

9.12.2022

BRAINS-SUR-LES-MARCHES

FONTAINE-COUVERTE

LA ROUAUDIERE

SAINT-AIGNAN-SUR-ROE

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE

1.12.2022-9.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01431

BAIS

BREE

EVRON

HAMBERS

IZE

JUBLAINS

LIVET

MEZANGERS

MONTSURS

NEAU

SAINT-LEGER

SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES

TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE

VIMARTIN-SUR-ORTHE

VOUTRE

16.12.2022

ASSE-LE-BERENGER

EVRON

SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT

SAINT-GEORGES-SUR-ERVE

08.12.2022-16.12.2022

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

FR-HPAI(P)-2022-01435

BIGNAN - Commune entière

BULEON - Commune entière

CREDIN - Partie de la commune à l’ouest de la D11 jusqùà Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement

EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqùà Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203

KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu

LANTILLAC - Commune entière

LOCMINE - Commune entière

MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqùà Porh Legal puis au sud de la D181 jusqùà Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l’ouest de la D767

PLEUGRIFFET - Commune entière

PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l’est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil

PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqùà Kerfourchec puis à l’est de la route allant à Moustoir-Ac

RADENAC - Commune entière

REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqùà Le Pont Saint Fiacre

SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière

GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24 entre Caradec et la Pointe puis à l’ouest de la D778

GUEHENNO - Commune entière

LANOUEE - Partie de la commune à l’ouest de la D778 jusqùà la Bourdonnais puis au sud de la D764

LES FORGES - Partie de la commune à l’ouest de la D778

RADENAC -Partie de commune à l’est de la D11

22.12.2022

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqùà Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqùà Porh Legal puis au nord de la D181 jusqùà Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqùà Le Pont Saint Fiacre

RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11

14.12.2022-22.12.2022

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

BAILLEUL

ERQUINGHEM-LYS

LA GORGUE

MERRIS

MERVILLE

METEREN

NIEPPE

STRAZEELE

VIEUX-BERQUIN

17.12.2022

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

9.12.2022-17.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01434

ALLENES-LES-MARAIS

ANNOEULLIN

BAILLEUL

BAUVIN

BEAUCAMPS-LIGNY

BOIS-GRENIER

DON

ERQUINGHEM-LE-SEC

ERQUINGHEM-LYS

ESCOBECQUES

FOURNES-EN-WEPPES

FROMELLES

HALLENNE-LES-HAUBOURDIN

HANTAY

LA BASSEE

LA GORGUE

LE MAISNIL

MARQUILLIES

MERRIS

MERVILLE

METEREN

NIEPPE

PROVIN

RADINGHEM-EN-WEPPES

SAINGHIN-EN-WEPPES

SALOME

STRAZEELE

VIEUX-BERQUIN

WAVRIN

WICRES

20.12.2022

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

AUBERS

HERLIES

ILLIES

12.12.2022-20.12.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00339

FR-HPAI(NON-P)-2022-00342

AVERNES-SAINT-GOURGON

CANAPVILLE

CHAUMONT

COUDEHARD

CROISILLES

CROUTTES

ECORCHES

GACE

LE BOSC-RENOULT

LES CHAMPEAUX

LE RENOUARD

LA FERTE-EN-OUCHE

MENIL-HUBERT-EN-OUCHE

MONT-ORMEL

NEAUPHE-SUR-DIVE

PONTCHARDON

RESENLIEU

SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

SAINT-GERMAIN-D’AUNAY

SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE

VIMOUTIERS

7.12.2022

AUBRY-LE-PANTHOU

CAMEMBERT

CHAMPOSOULT

LA FRESNAIE-FAYEL

FRESNAY-LE-SAMSON

GUERQUESALLES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ROIVILLE

SAP-EN-AUGE

GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqùà la limite de la commune

TICHEVILLE

29.11.2022-7.12.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

LA FERTE-EN-OUCHE

LA GONFRIERE

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

16.12.2022

Département: Pas-de-Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

AMES

AMETTES

ANNEZIN

AUCHEL

AUCHY-AU-BOIS

AUMERVAL

BAILLEUL-LES-PERNES

BARLIN

BETHUNE

BEUGIN

BOURECQ

BEUVRY

BRUAY-LA-BUISSIERE

BUSNES

CALONNE-RICOUART

CALONNE-SUR-LA-LYS

CAMBLAIN-CHATELAIN

CAUCHY-A-LA-TOUR

DIEVAL

DIVION

DROUVIN-LE-MARAIS

ECQUEDECQUES

ESSARS

FERFAY

FLEURBAIX

FLORINGHEM

FOUQUEREUIL

FOUQUIERES-LES-BETHUNES

GOSNAY

GUARBECQUE

HAILLICOURT

HAM-EN-ARTOIS

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE

HINGES

HOUCHIN

HOUDAIN

ISBERGUES

LA COUTURE

LAVENTIE

LESPESSES

LESTREM

LIERES

LOCON

LORGIES

MAISNIL-LES-RUITZ

MAREST

MARLES-LES-MINES

MAZINGHEM

MONT-BERNANCHON

NEUVE-CHAPELLE

NORRENT-FONTES

OBLINGHEM

OURTON

PERNES

PRESSY

REBREUVE-RANCHICOURT

RICHEBOURG

ROBECQ

RUITZ

SAILLY-SUR-LA-LYS

SAINT-FLORIS

SAINT-HILAIRE-COTTES

SAINT -VENANT

VAUDRICOURT

VENDIN-LES-BETHUNE

VERQUIGNEUL

VERQUIN

VIEILLE-CHAPELLE

19.12.2022

ALLOUAGNE

BURBURE

CHOQUES

GONNEHEM

LABEUVRIERE

LAPUGNOY

LILLERS

LOZINGHEM

11.12.2022-19.12.2022

Département: Seine-et-Marne (77)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00304

BAILLY-ROMAINVILLIERS

BUSSY-SAINT-GEORGES

BUSSY-SAINT-MARTIN

CHALIFERT

CHANTELOUP-EN-BRIE

LES CHAPELLES-BOURBON

CHATRES

CHESSY

CHEVRY-COSSIGNY

COLLEGIEN

CONCHEN-SUR-GONDOIRE

COUPVRAY

COUTEVROULT

CRECY-LA-CHAPELLE

CREVECOEUR-EN-BRIE

CROISSY-BEAUBOURG

DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX

FAVIERES

FERRIERES-EN-BRIE

FONTENAY-TRESIGNY

GOUVERNES

GRETZ-ARMAINVILLIERS

GUERARD

GUERMANTES

LA HOUSSAYE-EN-BRIE

JOSSIGNY

LAGNY-SUR-MARNE

LIVERDY-EN-BRIE

MAGNY-LE-HONGRE

MARLES-EN-BRIE

MONTEVRAIN

MONTRY

MORTCERF

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

OZOIR-LA-FERRIERE

PONTCARRE

PRESLES-EN-BRIE

ROISSY-EN-BRIE

SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN

SERRIS

TIGEAUX

TOURNAN-EN-BRIE

VILLENEUVE-LE-COMTE

VILLENEUVE-SAINT-DENIS

VILLIERS-SUR-MORIN

VOULANGIS

6.12.2022

FAVIERES

JOSSIGNY

NEUFMOUTIERS EN BRIE

VILLENEUVE LE COMTE

VUILLENEUVE EN BRIE

28.11.2022-6.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01403

ANDREZEL

AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS

BLANDY

BOMBON

BREAU

CHAMPEAUX

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

LE CHATELET-EN-BRIE

CHATILLON-LA-BORDE

CLOS-FONTAINE

COURPALAY

COUTENCON

LA CROIX-EN-BRIE

ECHOUBOULAINS

LES ECRENNES

FONTAINS

FONTENAILLES

GASTINS

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

LAVAL-EN-BRIE

MACHAULT

MORMANT

NANGIS

PAMFOU

QUIERS

RAMPILLON

SAINT-MERY

SAINT-OUEN-EN-BRIE

SIVRY-COURTRY

VALENCE-EN-BRIE

VILLENEUVE-LES-BORDES

1.12.2022

BOMBON

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

FONTENAILLES

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

NANGIS

SAINT-OUEN-EN-BRIE

23.11.2022-1.12.2022

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01397

FR-HPAI(P)-2022-01408

FR-HPAI(P)-2022-01410

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

FR-HPAI(P)-2022-01414

FR-HPAI(P)-2022-01417

FR-HPAI(P)-2022-01430

FR-HPAI(P)-2022-01436

FR-HPAI(P)-2022-01428

ADILLY

AMAILLOUX

ARDIN

BECELEUF

LE BEUGNON

LE BREUIL-BERNARD

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

LA CHAPELLE-THIREUIL

CHICHE

CLESSÉ

FÉNERY

FENIOUX

LA FORÊT-SUR-SÈVRE

MONCOUTANT

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

NEUVY-BOUIN

POUGNE-HÉRISSON

PUGNY

PUIHARDY

SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME

SAINT-LAURS

SAINT-POMPAIN

SCILLÉ

SECONDIGNY

VILLIERS-EN-PLAINE

7.12.2022

L’ABSIE

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

LARGEASSE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

29.11.2022-7.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01397

FR-HPAI(P)-2022-01408

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

30.11.2022-7.12.2022

Département: Somme (80)

 

BACOUEL-SUR-SELLE

BLANGY-TRONVILLE

CAMON

COTTENCHY

DOMMARTIN

ESTREES-SUR-NOYE

FOSSEMANANT

FOUENCAMPS

GENTELLES (à l’ouest des rues Faidherbe, Leopold Jouancoux et de la voie communale n. 204 de Gentelles à Daours)

GLISY

GRATTEPANCHE

GUYENCOURT-SUR-NOYE

HEBECOURT

JUMEL

LAMOTTE-BREBIERE

LONGUEAU

NAMPTY

ORESMAUX

PLACHY-BUYON

PONT-DE-METZ

PROUZEL

REMIENCOURT

RIVERY

RUMIGNY

SAINT-SAUFLIEU

SALEUX

SALOUEL

SAVEUSE

THEZY-GLIMONT

VERS-SUR-SELLE

21.12.2022

 

AMIENS

BOVES

CAGNY

DURY

SAINS-EN-AMIENOIS

SAINT-FUSCIEN

13.12.2022-21.12.2022

Département: Tarn (81)

FR-HPAI(P)-2022-01433

ARTHES

AUSSAC

BERNAC

BRENS

CADALEN

CAGNAC-LES-MINES

CAMBON

CASTANET

CESTAYROLS

CUNAC

DENAT

FAYSSAC

FENOLS

FLORENTIN

FREJAIROLLES

LE GARRIC

LABASTIDE-DE-LEVIS

LAGRAVE

LAMILLARIE

LASGRAISSES

LESCURE-D’ALBIGEOIS

LOMBERS

MAILHOC

ORBAN

POULAN-POUZOLS

PUYGOUZON

RIVIERES

SAINT-JUERY

SALIES

SENOUILLAC

SIEURAC

TAIX

VILLENEUVE-SUR-VERE

SAINTE-CROIX

20.12.2022

ALBI

CARLUS

CASTELNAU-DE-LEVIS

MARSSAC-SUR-TARN

ROUFFIAC

LE SEQUESTRE

TERSSAC

12.12.2022-20.12.2022

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01397

SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745

FOUSSAIS PAYRE a l’ouest de la D49

FAYMOREAU

MARILLET

ANTIGNY

BOURNEAU

CEZAIS

FONTENAY-LE-COMTE

L’ORBRIE

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SERIGNE

PISSOTTE

MARVENT

NIEUL-SUR-L’AUTISTE

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

VOUVANT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

XANTON-CHASSENON

1.12.2022

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

FOUSSAIS PAYRE à l’est de la D49

23.11.2022-1.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01410

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

23.11.2022-1.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01409

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

LUCON

MOREILLES

PUYRAVAULT

SAINTE-DEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

19.11.2022-9.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01416

BREM-SUR-MER

BRETIGNOLLES-SUR-MER

COEX

GIVRAND

LA CHAIZE-GIRAUD

LA CHAPELLE-HERMIER

L’AIUGUILLON-SUR-VIE

LES ACHARDS

L’ILE-D’OLONNE

MARTINET

OLONNE-SUR-MER

SAINTE-FOY

SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-MATHURIN

SAINT-REVEREND

6.12.2022

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

28.11.2022-6.12.2022

Stato membro: Croazia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Grad Zagreb

HR-HPAI(P)-2022-00007

gradske četvrti Podsused-Vrapče i Stenjevec

15.12.2022

gradske četvrti Brezovica i Novi Zagreb- zapad

7.12.2022-15.12.2022

Zagrebačka županija

HR-HPAI(P)-2022-00007

općina Jastrebarsko, naselje Stankovo;

općina Klinča Sela, naselja Beter, Donja Purgarija, Donja Zdenčina, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija, Gornja Zdenčina, Klinča Sela, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo Okičko, Poljanica Okićka, Repišće i Tržić;

općina Pisarovina, naselje Bratina;

općina Samobor, naselja Celine Samoborske, Cerje Samoborsko, Dolec Podokićki, Domaslovec, Drežnik Podokićki, Falašćak, Farkaševec Samoborski, Galgovo, Gradna, Hrastina Samoborska, Kladje, Klake, Konšćica, Mala Rakovica, Medsave, Molvice, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgrađe Podokićko, Samobor, Savršćak, Slavagora, Sveti Martin pod Okićem, Velika Rakovica i Vrbovec Samoborski;

općina Sveta Nedjelja, naselja Bestovje, Brezje, Jagnjić Dol, Novaki, Orešje, Rakitje, Srebrnjak, Strmec, Sveta Nedjelja i Svetonedeljski Breg;

općina Zaprešić, naselja Šibice, Ivanec Bistranski i Zaprešić.

15.12.2022

općina Samobor, naselje Rakov potok;

općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;

općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.

7.12.2022-15.12.2022

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Regione: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00029

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.753972, E12.149041

4.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.753972, E12.149041

26.11.2022-4.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00031

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.9193668, E12.4351595

3.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.9193668, E12.4351595

25.11.2022-3.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00033

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346

8.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346

30.11.2022-8.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00034

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334

11.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334

3.12.2022-11.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00036

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417

8.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417

30.11.2022-8.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00037

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298

7.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298

29.11.2022-7.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00039

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.964074644, E12.282057809

15.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.964074644, E12.282057809

7.12.2022-15.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00040

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231

10.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231

2.12.2022-10.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00042

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005

13.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005

5.12.2022-13.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00043

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali:

12.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.504494974, E12.616275373

4.12.2022-12.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00045

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142

19.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142

11.12.2022-19.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00047

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402

22.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402

14.12.2022-22.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00048

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838

19.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838

11.12.2022-19.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00050

L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.074265, E11.604144

27.12.2022

L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.074265, E11.604144

19.12.2022-27.12.2022

Regione: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00030

L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.098875, E8.81998199999998

30.11.2022

L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.098875, E8.81998199999998

22.11.2022-30.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00032

L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708

8.12.2022

L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708

30.11.2022-8.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00041

L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325

12.12.2022

L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325

4.12.2022-12.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00046

L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944

25.12.2022

L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944

17.12.2022-25.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00051

L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887

8.1.2023

L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887

31.12. 2022-8.1.2023

Regione: Emilia-Romagna

IT-HPAI(P)-2022-00028

L’area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.714462, E11.926653

29.11.2022

L’area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.714462, E11.926653

21.11.2022-29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00044

L’area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896

14.12.2022

L’area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896

6.12.2022-14.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00049

L’area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.873686, E11.336651

20.12.2022

L’area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.873686, E11.336651

12.12.2022-20.12.2022

Regione: Friuli-Venezia Giulia

IT-HPAI(P)-2022-00035

L’area delle parti della regione Friuli-Venezia Giulia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420

5.12.2022

L’area delle parti delle regioni Friuli-Venezia Giulia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420

27.11.2022-5.12.2022

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022-00211 - 00269

Ágasegyháza, Balotaszállás, Bócsa, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Csengőd, Csólyospálos, Felsőszentiván, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Helvécia, Imrehegy, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kéleshalom, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Mélykút, Móricgát, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tabdi, Tataháza, Tázlár, Tiszaalpár, Városföld, Zsana, Békéssámson, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Végegyháza, Algyő, Ambrózfalva, Árpádhalom, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagyér, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Székkutas, Szentes, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Kecskemét település közigazgatási területének a 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

Kiskőrös település közigazgatási területének 46.56342697 és a 19.47272301 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00212

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

HU-HPAI(P)-2022-00229-00230

HU-HPAI(P)-2022-00233-00235

HU-HPAI(P)-2022-00237-00242

HU-HPAI(P)-2022-00244

HU-HPAI(P)-2022-00247-00251

HU-HPAI(P)-2022-00256-00259

HU-HPAI(P)-2022-00262

HU-HPAI(P)-2022-00265

Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, valamint a 46.497336 és a 19.775280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

HU-HPAI(P)-2022-00231-00232

HU-HPAI(P)-2022-00252

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, valamint a 46.618622 és a 19.536336 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

16.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00236

HU-HPAI(P)-2022-00243

HU-HPAI(P)-2022-00245

HU-HPAI(P)-2022-00253

HU-HPAI(P)-2022-00255

HU-HPAI(P)-2022-00260-00261

HU-HPAI(P)-2022-00263-00264

Csólyospálos és Kömpöc települések közigazgatási területeinek a 46.387300 és a 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, valamint a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00238

Harkakötöny, Kiskunhalas és Kiksunmajsa települések közigazgatási területeinek a 46.457070 és a 19.620880 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

14.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00246

Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

16.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00254

Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.563426 és a 19.472723 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00257

Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

19.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00267

Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00268

Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

24.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00213

Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00229

HU-HPAI(P)-2022-00256

HU-HPAI(P)-2022-00265

Csengele település közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00266

Bordány, Forráskút és Üllés Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

22.12.2022-3.1.2023

HU-HPAI(P)-2022-00269

Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

23.12.2022-3.1.2023

Stato membro: Paesi Bassi

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00083

1.

Via Koaiwei naar Koaisreed

2.

Via Koaisreed naar Uterwei

3.

Via Uterwei naar C.Schuurmanwei

4.

Via C.Schuurmanwei naar It Noard

5.

Via It Noard naar Pypkewei

6.

Via Pypkewei naar Efterwei

7.

Via Efterwei naar Legeloane

8.

Via Legeloane naar It West

9.

Via It West naar Hamsterpein

10.

Via Hamsterpein naar De Kromelle

11.

Via De Kromelle naar De Sânnen

12.

Via De Sânnen naar De Buorren

13.

Via De Buorren naar Tillewei

14.

Via Tillewei naar Noarderein

15.

Via Noarderein naar Lândyk

16.

Via Lândyk naar Hege Dyk

17.

Via Hege Dyk naar Jisteboerewei

18.

Via Jisteboerewei naar Miedwei

19.

Via Miedwei naar Tillewei

20.

Via Tillewei naar De Meren

21.

Via De Meren naar Schoolstraat

22.

Via Schoolstraat naar Ieswei

23.

Via Ieswei naar Rijksstraatweg

24.

Via Rijksstraatweg naar Westersingel

25.

Via Westersingel naar Zevenhuisterweg

26.

Via Zevenhuisterweg naar De Swette

27.

Via De Swette naar Feintensloane

28.

Via Feintensloane naar Mûnestrjitte

29.

Via Mûnestrjitte naar Ljiploane

30.

Via Ljiploane naar Lysterstrjitte

31.

Via Lysterstrjitte naar Haadstrjitte

32.

Via Haadstrjitte naar Muontsewei

33.

Via Muontsewei naar Achterwei

34.

Via Achterwei naar Claercamp

35.

Via Claercamp naar Johanneswâld

36.

Via Johanneswâld naar Eslawâld

37.

Via Eslawâld naar Bûtefjild

38.

Via Bûtefjild naar Boargemaster Nautawei

39.

Via Boargemaster Nautawei naar Schwartzenbergloane

40.

Via Schwartzenbergloane naar Singel

41.

Via Singel naar Hearewei

42.

Via Hearewei naar De Kapelle

43.

Via De Kapelle naar Melkemawei

44.

Via Melkemawei naar Trekwei

45.

Via Trekwei naar Burdaarderstrjitwei

46.

Via Burdaarderstrjitwei naar Birdaarderstraatweg

47.

Via Birdaarderstraatweg naar Rondweg-West

48.

Via Rondweg-West naar Rondweg-Noord

49.

Via Rondweg-Noord naar Hantumerweg

50.

Via Hantumerweg naar Hantumerwei

51.

Via Hantumerwei naar Dokkumerwei

52.

Via Dokkumerwei naar Fennewei

53.

Via Fennewei naar Bangawei

54.

Via Bangawei naar Loubuorren

55.

Via Loubuorren naar Wierumerwei

56.

Via Wierumerwei naar Dongerawei

57.

Via Dongerawei naar Bollingwier

58.

Via Bollingwier naar Dongerawei

59.

Via Dongerawei naar De Lyts Ein

60.

Via De Lyts Ein naar De Buorren

61.

Via De Buorren naar Langgrousterwei

62.

Via Langgrousterwei naar Grytsjewei

63.

Via Grytsjewei naar Doarpsstrjitte

64.

Via Doarpsstrjitte naar Siniastrjitte

65.

Via Siniastrjitte naar Dyksterwei

66.

Via Dyksterwei naar Boltawei

67.

Via Boltawei naar Skânserwei

68.

Via Skânserwei naar Oostmahorn

69.

Via Oostmahorn naar Landgrens

70.

Via Landgrens naar Steek Door

71.

Via Steek Door naar Oude Robbengat

72.

Via Oude Robbengat naar Steek Door

73.

Via Steek Door naar Landgrens

74.

Via Landgrens naar Steek Door

75.

Via Steek Door naar Hooge Zuidwal

76.

Via Hooge Zuidwal naar Willem Van Der Ploegweg

77.

Via Willem Van Der Ploegweg naar Kwelderweg

78.

Via Kwelderweg naar Nittersweg

79.

Via Nittersweg naar Olde Borchweg

80.

Via Olde Borchweg naar Methardusstraat

81.

Via Methardusstraat naar Zijlstraat

82.

Via Zijlstraat naar Stroomkanaal naar De Friese Sluis Te Zoutkamp

83.

Via Stroomkanaal naar De Friese Sluis Te Zoutkamp naar Brugstraat

84.

Via Brugstraat naar Pieterzijlsterweg

85.

Via Pieterzijlsterweg naar Friesestraatweg

86.

Via Friesestraatweg naar Heirweg

87.

Via Heirweg naar Stationsweg

88.

Via Stationsweg naar Dorpsterweg

89.

Via Dorpsterweg naar Miedweg

90.

Via Miedweg naar Miedwei

91.

Via Miedwei naar Koaiwei

30.11.2022

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.12 lat 53.3

22.11.2022-30.11.2022

Municipality Nederweert province Limburg

NL-HPAI(P)-2022-00084

1.

via Heldensedijk naar Ophoven

2.

via Ophoven naar Op de bos

3.

via Op de bos naar Roggelseweg

4.

via Roggelseweg naar Speckerweg

5.

via Speckerweg naar Piet Vossenweg

6.

via Piet Vossenweg naar Professor Duboisweg

7.

via Professor Duboisweg naar Heythuyserweg

8.

via Heythuyserweg naar Beekkant

9.

via Beekkant naar Salmenhofweg

10.

via Salmenhofweg naar Lozerweg

11.

via Lozerweg naar Dorpstraat

12.

via Dorpstraat naar Rijksweg

13.

via Rijksweg naar Kasteelweg

14.

via Kasteelweg naar Abenhofweg

15.

via Abenhofweg naar Heiakker

16.

via Heiakker naar Hunselerdijk

17.

via Hunselerdijk naar Grathemerweg

18.

via Grathemerweg naar Velterweg

19.

via Velterweg naar Scheidingsweg

20.

via Scheidingsweg naar Hoogstraat

21.

via Hoogstraat naar Engerstraat

22.

via Engerstraat naar Boggelerstraat

23.

via Boggelerstraat naar Moosterstraat

24.

via Moosterstraat naar Roodvenweg

25.

via Roodvenweg naar Baldersstraat

26.

via Baldersstraat naar Castertstraat

27.

via Castertstraat naar Pelmersheideweg

28.

via Pelmersheideweg naar Tungeler Dorpsstraat

29.

via Tungeler Dorpsstraat naar Castertweg

30.

via Castertweg naar Grotehegsteeg

31.

via Grotehegsteeg naar Dijkerstraat

32.

via Dijkerstraat naar Bocholterweg

33.

via Bocholterweg naar Mastenbroekweg

34.

via Mastenbroekweg naar Altweerterkapelstraat

35.

via Altweerterkapelstraat naar Nelissenhofweg

36.

via Nelissenhofweg naar Uilenweg

37.

via Uilenweg naar Industriekade

38.

via Industriekade naar Beelenhofweg

39.

via Beelenhofweg naar Oudesteeg

40.

via Oudesteeg naar Beelenhofweg

41.

via Beelenhofweg naar Koelebeemdweg

42.

via Koelebeemdweg naar Hulsterdijk

43.

via Hulsterdijk naar Groothulsterweg

44.

via Groothulsterweg naar Eindhovenseweg

45.

via Eindhovenseweg naar Philipsweg

46.

via Philipsweg naar Fazantlaan

47.

via Fazantlaan naar De Hommelberg

48.

via De Hommelberg naar Koenraadtweg

49.

via Koenraadtweg naar Hugten

50.

via Hugten naar fietspad

51.

via Fietspad naar Hugterweg

52.

via Hugterweg naar Biezervenweg

53.

via Biezervenweg naar Panweg

54.

via Panweg naar Bosweg

55.

via Bosweg naar Bergdijk

56.

via Bergdijk naar Reigerstraat

57.

via Reigerstraat naar Brandvenstraat

58.

via Brandvenstraat naar Kraaiendijk

59.

via Kraaiendijk naar Brabantlaan

60.

via Brabantlaan naar Smulderslaan

61.

via Smulderslaan naar Ploegstraat

62.

via Ploegstraat naar Hoeksestraat

63.

via Hoeksestraat naar Heikomstraat

64.

via Heikomstraat naar Boerenkamplaan

65.

via Boerenkamplaan naar Potakkerweg

66.

via Potakkerweg naar Broekstraat

67.

via Broekstraat naar Steegstraat

68.

via Steegstraat naar Kanaaldijk-Noord

69.

via Kanaaldijk-Noord naar Akkerweg

70.

via Akkerweg naar Lage Akkerweg

71.

via Lage Akkerweg naar Mortelweg

72.

via Mortelweg naar Beemdstraat

73.

via Beemdstraat naar Kanaalstraat

74.

via Kanaalstraat naar Witvrouwenbergweg

75.

via Witvrouwenbergweg naar Provincialeweg

76.

via Provincialeweg naar Heesakkerweg

77.

via Heesakkerweg naar Voorste Heusden

78.

via Voorste Heusden naar Vlinkert

79.

via Vlinkert naar Patrijsweg

80.

via Patrijsweg naar Pannenhoef

81.

via Pannenhoef naar Bleekerweg

82.

via Bleekerweg naar Zeilhoekweg

83.

via Zeilhoekweg naar Smientweg

84.

via Smientweg naar Roerdompweg

85.

via Roerdompweg naar Vlosbergweg

86.

via Vlosbergweg naar Kleine Heitrak

87.

via Kleine Heitrak naar Buizerdweg

88.

via Buizerdweg naar Heitrak

89.

via Heitrak naar Bospeelweg

90.

via Bospeelweg naar Grauwveenweg

91.

via Grauwveenweg naar Kanaaldijk Oost

92.

via Kanaaldijk Oost naar Kanaaldijk Noord

93.

via Kanaaldijk Noord naar Helenastraat

94.

via Helenastraat naar Grashoekseweg

95.

via Grashoekseweg naar Helenaveenseweg

96.

via Helenaveenseweg naar Belgenhoek

97.

via Belgenhoek naar Kievit

98.

via Kievit naar Marisbaan

99.

via Marisbaan naar Kievit

100.

via Kievit naar Meijelseweg

101.

via Meijelseweg naar Kanaalstraat

102.

via Kanaalstraat naar Peelstraat

103.

via Peelstraat naar Heibloemseweg

104.

via Heibloemseweg naar Hondsheuvelstraat

105.

via Hondsheuvelstraat naar Hub

106.

via Hub naar Hoekerstraat

107.

via Hoekerstraat naar Jacobusstraat

108.

via Jacobusstraat naar Huiskensweg

109.

via Huiskensweg naar Melkweg

110.

via Melkweg naar Roggelseweg

111.

via Roggelseweg naar Roggelsedijk

112.

via Roggelsedijk naar Heldensedijk

1.12.2022

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.81, lat 51.3

23.11.2022-1.12.2022

Municipality Maashorst province Noord-Brabant

NL-HPAI(P)-2022-00085

1.

via Vinkelsestraat naar Ruitersweg-Oost

2.

via Ruitersweg-Oost naar Grolderseweg

3.

via Grolderseweg naar Wijststraat

4.

via Wijststraat naar Leliestraat

5.

via Leliestraat naar Binnenweg

6.

via Binnenweg naar Schoonstraat

7.

via Schoonstraat naar fietspad

8.

via fietspad volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting naar de Kropaar

9.

via de Kropaar naar de Ploeg

10.

via de Ploeg naar Nistelrodeseweg

11.

via Nistelrodeseweg naar Landerstraat

12.

via Landerstraat naar Bosstraat

13.

via Bosstraat naar Graafsebaan

14.

via Graafsebaan naar Rijksweg

15.

via Rijksweg naar Postiljonstraat

16.

via Postiljonstraat naar Hoevestraat

17.

via Hoevestraat naar Rogstraat

18.

via Rogstraat naar Udensedreef

19.

via Udensedreef naar Dokter Langendijklaan

20.

via Dokter Langendijklaan naar Zeelandsedreef

21.

via Zeelandsedreef naar Duifhuisstraat

22.

via Duifhuisstraat naar Heihorst

23.

via Heihorst naar Kreitsberg

24.

via Kreitsberg naar Reekseweg

25.

via Reekseweg naar Heihorst

26.

via Heihorst naar Langenboomseweg

27.

via Langenboomseweg naar Peelweg

28.

via Peelweg naar Middenpeelweg

29.

via Middenpeelweg naar Oudedijk

30.

via Oudedijk naar Staartjespeelweg

31.

via Staartjespeelweg naar Daandelendennen

32.

via Daandelendennen naar Wanroijseweg

33.

via Wanroijseweg naar Voskuilenweg

34.

via Voskuilenweg naar Telefoonstraat

35.

via Telefoonstraat naar Statenweg

36.

via Statenweg naar Gagelstraat

37.

via Gagelstraat naar Hoekstraat

38.

via Hoekstraat naar Dennenmark

39.

via Dennenmark naar de Bunders

40.

via de Bunders naar Kluisstraat

41.

via Kluisstraat naar Daniël de Brouwerstraat

42.

via Daniël de Brouwerstraat naar Pater Petrusstraat

43.

via Pater Petrusstraat naar Strijbosscheweg

44.

via Strijbosscheweg naar Boslaan

45.

via Boslaan naar Verreheide

46.

via Verreheide naar Boekelseweg

47.

via Boekelseweg naar Deel

48.

via Deel naar Kopperegang

49.

via Kopperegang naar Bloemerdgang

50.

via Bloemerdgang naar de Bloemerd

51.

via de Bloemerd naar de Haag

52.

via de Haag naar Wijnboomlaan

53.

via Wijnboomlaan naar Walgraafseweg

54.

via Walgraafseweg naar Vonderweg-Oost

55.

via Vonderweg-Oost naar Leekbeemdweg

56.

via Leekbeemdweg naar Middenweg

57.

via Middenweg naar Bosscheweg

58.

via Bosscheweg naar Kapelstraat

59.

via Kapelstraat naar Pater de Leeuwstraat

60.

via Pater de Leeuwstraat naar de Hei

61.

via de Hei naar Mortelven

62.

via Mortelven naar Rooijseweg

63.

via Rooijseweg naar Lieshoutseweg

64.

via Lieshoutseweg naar Oude-Lieshoutsedijk

65.

via Oude-Lieshoutsedijk naar Lieshoutsedijk

66.

via Lieshoutsedijk naar Everse Akkerpad

67.

via Everse Akkerpad naar Achterstesteeg

68.

via Achterstesteeg naar Eversestraat

69.

via Eversestraat naar Noordelijke Randweg

70.

via Noordelijke Randweg naar Kampenweg

71.

via Kampenweg naar Kleine Heisteeg

72.

via Kleine Heisteeg naar Sterrebos

73.

via Sterrebos naar de Leijerweg

74.

via de Leijerweg naar Schijndelseweg

75.

via Schijndelseweg naar Rooiseweg

76.

via Rooiseweg naar Europalaan

77.

via Europalaan naar Sterrenlaan

78.

via Sterrenlaan naar Betelgeuze

79.

via Betelgeuze naar Poolster

80.

via Poolster naar Bernhardstraat

81.

via Bernhardstraat naar Hoevenbraaksestraat

82.

via Hoevenbraaksestraat naar van Berghenstraat

83.

via van Berghenstraat naar Kerkendijk

84.

via Kerkendijk naar Smaldonkstraat

85.

via Smaldonkstraat naar Structuurweg

86.

via Structuurweg naar Steeg

87.

via Steeg naar Heuvelstraat

88.

via Heuvelstraat naar Houterdsedijk

89.

via Houterdsedijk naar Vossenberg

90.

via Vossenberg naar Leemweg

91.

via Leemweg naar Dungensesteeg

92.

via Dungensesteeg naar Schutskooi

93.

via Schutskooi naar Kanaaldijk-Zuid

94.

via Kanaaldijk-Zuid naar Kanaaldijk Zuid

95.

via Kanaaldijk Zuid naar Molendijk

96.

via Molendijk naar Zuid-Willemsvaart

97.

via Zuid-Willemsvaart naar Kapelstraat

98.

via Kapelstraat naar Brugstraat

99.

via Brugstraat naar Pastoor Verlindenstraat

100.

via Pastoor Verlindenstraat naar Haffertsestraat

101.

via Haffertsestraat naar Gouverneursweg

102.

via Gouverneursweg naar Kersouwelaan

103.

via Kersouwelaan naar Fietspad

104.

via Fietspad volgend naar Kaathovensedijk

105.

via Kaathovensedijk naar Kaathoven

106.

via Kaathoven naar Brugstraat

107.

via Brugstraat naar Lindenlaan

108.

via Lindenlaan naar Vinkelsestraat

11.12.2022

 

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.59, lat 51.65

3.12.2022-11.12.2022

Municipality Woerden province Utrecht

NL-HPAI(NON-P)-2022-00736

Bewakingszone (10 kilometer) Zegveld

1.

via A.H. Kooistrastraat naar Dorpsstraat

2.

via Dorpsstraat naar Uiterbuurtweg

3.

via Uiterbuurtweg naar Blokland

4.

via Blokland naar Achterweg

5.

via Achterweg naar Oude Spoorbaan

6.

via Oude Spoorbaan naar Ringdijk 2e bedijking

7.

via Ringdijk 2e bedijking naar A.C. Verhoefweg

8.

via A.C. Verhoefweg naar Tweede Zijweg

9.

via Tweede Zijweg naar Dukaton

10.

via Dukaton naar Hofland

11.

via Hofland naar Mijdrechtse Zuwe

12.

via Mijdrechtse Zuwe naar Provincialeweg

13.

via Provincialeweg naar Veenweg

14.

via Veenweg naar Vermogenweg

15.

via Vermogenweg naar Veenweg

16.

via Veenweg naar Mijdrechtse Dwarsweg

17.

via Mijdrechtse Dwarsweg naar ir. Enschedéweg

18.

via ir. Enschedéweg naar Oudhuijzerweg

19.

via Oudhuijzerweg naar Korenmolenweg

20.

via Korenmolenweg naar Portengen

21.

via Portengen naar Gieltjesdorp

22.

via Gieltjesdorp naar Rijndijk

23.

via Rijndijk naar Breudijk

24.

via Breudijk naar Breudijktunnel

25.

via Breudijktunnel naar Breudijk

26.

via Breudijk naar Appellaan

27.

via Appellaan naar de Joncheerelaan

28.

via de Joncheerelaan naar Dorpsstraat

29.

via Dorpsstraat naar Acacialaan

30.

via Acacialaan naar Raadhuislaan

31.

via Raadhuislaan naar Reijerscopse Overgang

32.

via Reijerscopse Overgang naar Reijerscop

33.

via Reijerscop naar Blindeweg

34.

via Blindeweg naar Mastwijkerdijk

35.

via Mastwijkerdijk naar Lindeboomsweg

36.

via Lindeboomsweg naar IJsselveld

37.

via IJsselveld naar Waardsedijk

38.

via Waardsedijk naar Laan van Snelrewaard

39.

via Laan van Snelrewaard naar Zuid-Linschoterkade

40.

via Zuid-Linschoterkade naar Linschoterpoort

41.

via Linschoterpoort naar Vinkenbuurt

42.

via Vinkenbuurt naar Biezenpoortstraat

43.

via Biezenpoortstraat naar Oude Singel

44.

via Oude Singel naar Johan J. Vierbergenweg

45.

via Johan J. Vierbergenweg naar Tappersheul

46.

via Tappersheul naar Ruige Weide

47.

via Ruige Weide naar Poppelendam

48.

via Poppelendam naar Lange Weidsche Boezem

49.

via Lange Weidsche Boezem naar Hogebrug

50.

via Hogebrug naar Hoogeind

51.

via Hoogeind naar Wierickepad

52.

via Wierickepad naar Oukoopsedijk

53.

via Oukoopsedijk naar Nieuwenbroeksedijk

54.

via Nieuwenbroeksedijk naar Lecksdijk

55.

via Lecksdijk naar Bosmankade

56.

via Bosmankade naar Zoetendijk

57.

via Zoetendijk naar Oudeweg

58.

via Oudeweg naar Raadhuisweg

59.

via Raadhuisweg naar Goudsestraatweg

60.

via Goudsestraatweg naar Reeuwijkse Randweg

61.

via Reeuwijkse Randweg naar Oud Reeuwijkseweg

62.

via Oud Reeuwijkseweg naar Schinkeldijk

63.

via Schinkeldijk naar Zijdeweg

64.

via Zijdeweg naar Warmoeskade

65.

via Warmoeskade naar Wonnepad

66.

via Wonnepad naar Wijkdijk

67.

via Wijkdijk naar Voshol

68.

via Voshol naar Insteek

69.

via Insteek naar Goudse Rijweg

70.

via Goudse Rijweg naar Goudse Rijpad

71.

via Goudse Rijpad naar Spoorbaan

72.

via Spoorbaan naar Boskoopseweg

73.

via Boskoopseweg naar Oostkanaalweg

74.

via Oostkanaalweg naar Steekterbrug

75.

via Steekterbrug naar Oostkanaalweg

76.

via Oostkanaalweg naar Zegerbaan

77.

via Zegerbaan naar Veldhuizenpad

78.

via Veldhuizenpad naar Windepad

79.

via Windepad naar Ringdijk

80.

via Ringdijk naar Aardamseweg

81.

via Aardamseweg naar Ringdijk

82.

via Ringdijk naar Hertog van Beijerenstraat

83.

via Hertog van Beijerenstraat naar Westkanaalweg

84.

via Westkanaalweg naar Oude Nieuwveenseweg

85.

via Oude Nieuwveenseweg naar A.H. Kooistrastraat

11.12.2022

 

Those parts of the municipality Woerden contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84, lat 52.13

3.12.2022-11.12.2022

Municipality Venray province Limburg

NL-HPAI(P)-2022-00086

1.

via Kuulenweg naar Vredepeelweg

2.

via Vredepeelweg naar Crooijmansweg

3.

via Crooijmansweg naar Rieterdreef

4.

via Rieterdreef naar Oplosedijk

5.

via Oplosedijk naar Groeningsedijk

6.

via Groeningsedijk naar Kievelaarsedijk

7.

via Kievelaarsedijk naar Mullemsedijk

8.

via Mullemsedijk naar Luinbeekweg

9.

via Luinbeekweg naar Sint Cornelisstraat

10.

via Sint Cornelisstraat naar Veerweg

11.

via Veerweg naar Maasstraat

12.

via Maasstraat naar Pierre ii

13.

via Pierre ii naar Veerweg

14.

via Veerweg naar Hengeland

15.

via Hengeland naar Gening

16.

via Gening naar Heukelom

17.

via Heukelom naar Berkenkamp

18.

via Berkenkamp naar Spitsbrug

19.

via Spitsbrug naar Bleijenbeeksebosweg

20.

via Bleijenbeeksebosweg naar Siebengewaldseweg

21.

via Siebengewaldseweg naar Gochsedijk

22.

via Gochsedijk naar Baalsedijk

23.

via Baalsedijk naar Landgrens

24.

via Landgrens naar Twistedenerweg

25.

via Twistedenerweg naar Heerenvenweg

26.

via Heerenvenweg naar Moerasweg

27.

via Moerasweg naar Walbeckerweg

28.

via Walbeckerweg naar Hamert

29.

via Hamert naar Provincialeweg

30.

via Provincialeweg naar Maasstraat

31.

via Maasstraat naar Kruisweg

32.

via Kruisweg naar Veerdienst

33.

via Veerdienst naar Veerweg

34.

via Veerweg naar Lottumseweg

35.

via Lottumseweg naar Looweg

36.

via Looweg naar Bronskuilweg

37.

via Bronskuilweg naar Hilkensbergweg

38.

via Hilkensbergweg naar Hoogveldweg

39.

via Hoogveldweg naar Vonkelseweg

40.

via Vonkelseweg naar Hombergerweg

41.

via Hombergerweg naar Horsterdijk

42.

via Horsterdijk naar Hoogheide

43.

via Hoogheide naar Losbaan

44.

via Losbaan naar Laagheide

45.

via Laagheide naar Witveldweg

46.

via Witveldweg naar Venloseweg

47.

via Venloseweg naar Hamweg

48.

via Hamweg naar Reulsweg

49.

via Reulsweg naar Vrouwboomweg

50.

via Vrouwboomweg naar St. Annaweg

51.

via St. Annaweg naar Expeditiestraat

52.

via Expeditiestraat naar Energiestraat

53.

via Energiestraat naar Nijverheidsstraat

54.

via Nijverheidsstraat naar Industriestraat

55.

via Industriestraat naar Westsingel

56.

via Westsingel naar Bemmelstraat

57.

via Bemmelstraat naar Kogelstraat

58.

via Kogelstraat naar Hillenweg

59.

via Hillenweg naar Speulhofsbaan

60.

via Speulhofsbaan naar Campagneweg

61.

via Campagneweg naar Americaanseweg

62.

via Americaanseweg naar Kannegietweg

63.

via Kannegietweg naar Hofweg

64.

via Hofweg naar Nusseleinstraat

65.

via Nusseleinstraat naar Kabroekstraat

66.

via Kabroekstraat naar Gerard Smuldersstraat

67.

via Gerard Smuldersstraat naar Lorbaan

68.

via Lorbaan naar Laagheideweg

69.

via Laagheideweg naar Midden Peelweg

70.

via Midden Peelweg naar Puttenweg

71.

via Puttenweg naar Lovinckplein

72.

via Lovinckplein naar Jan Poelsweg

73.

via Jan Poelsweg naar Peelweg

74.

via Peelweg naar Beekweg

75.

via Beekweg naar Kuulenweg

22.12.2022

Those parts of the municipality Venray contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.05, lat 51.54

14.12.2022-22.12.2022

Municipality Krimpenerwaard province Zuidholland

NL-HPAI(P)-2022-00087

1.

Vanaf de kruising Cornelis Gerardus Roosweg/Kerkweg, Kerkweg volgen in noordelijke richting tot aan Burgermeester Neetstraat.

2.

Burgermeester neetstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hollandsche IJssel.

3.

Hollandsche IJssel volgen in oostelijke richting tot aan Gemaal Abraham Kroes.

4.

Gemaal Abraham kroes via Water volgen tot aan Spoorlijn Utrecht-Rotterdam.

5.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Goudse Poort.

6.

Goudse Poort volgen in noordelijke richting tot aan A12.

7.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Tuurluur.

8.

Tuurluur volgen in zuidelijke richting overgaand in Johan.J.Vierbergenweg tot aan Lijnbaan.

9.

Lijnbaan volgen in oostelijke richting tot aan Kabelslag.

10.

Kabelslag volgen in zuidelijke richting tot aan Lange Linschoten.

11.

Lange Linschoten volgen in westelijke richting tot aan Laan van Snelrewaard.

12.

Laan van Snelrewaard volgen in zuidelijke richting tot aan Hollandsche IJssel.

13.

Hollandsche IJssel volgen in oostelijke richting tot aan N204.

14.

N204 volgen in zuidelijke richting overgaand in N210 tot aan Rolafweg Zuid.

15.

Rolafweg Zuid volgen in zuidelijke richting de Lekdijk overstekend tot aan Lekdijk.

16.

Lekdijk volgen in westelijke richting tot aan Lagewaard.

17.

Lagewaard volgen in zuidelijke richting tot aan Tiendweg.

18.

Tiendweg volgen in westelijke richting tot aan Kleine Vliet.

19.

Kleine Vliet volgen in zuidelijke richting overgaand in grens Zuid-Holland-Utrecht tot aan Tiendweg.

20.

Tiendweg volgen in westelijke richting tot aan Gorissenweg.

21.

Gorissenweg volgen in zuidelijke richting tot aan N214.

22.

N214 volgen in westelijke richting tot aan Wervenkampweg.

23.

Wervenkampweg volgen in noordelijke richting tot aan Graafstroom.

24.

Graafstroom volgen westelijke richting tot aan N481.

25.

N481 volgen in noordelijke richting tot aan Groot Achterwaterschap.

26.

Groot Achterwaterschap volgen in westelijke richting overgaand in Nieuwe Waterschp de Lek overstekend tot aan Breekade.

27.

Breekade volgen in noordelijke richting tot aan N210.

28.

Cornelis Gerardus Roosweg volgen in oostelijke richting tot aan Kerkweg.

22.12.2022

Those parts of the municipality Krimpenerwaard contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.8, lat 51.97

14.12.2022-22.12.2022

Municipality Súdwest-Fryslân province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00088

1.

via Doniaburen naar Scharnebuursterweg

2.

via Scharnebuursterweg naar Buren

3.

via Buren naar Aaltjemeerweg

4.

via Aaltjemeerweg naar Trekweg

5.

via Trekweg naar Horstweg

6.

via Horstweg naar Ysgumerweg

7.

via Ysgumerweg naar Krabbedijk

8.

via Krabbedijk naar Hemdijk

9.

via Hemdijk naar Vitusdyk

10.

via Vitusdyk naar de Kat

11.

via de Kat naar Westerskatting

12.

via Westerskatting naar Stasjonsleane

13.

via Stasjonsleane naar Breksdyk

14.

via Breksdyk naar Hagenadyk

15.

via Hagenadyk naar Rigedyk

16.

via Rigedyk naar Lytshuzen

17.

via Lytshuzen naar de Skatting

18.

via de Skatting naar Tollewei

19.

via Tollewei naar Molefinne

20.

via Molefinne naar de Draei

21.

via de Draei naar Heeger Var

22.

via Heeger Var naar Graft

23.

via Graft naar Vaargeul van de Graft naar het Johan Frisokanaal

24.

via Vaargeul van de Graft naar het Johan Frisokanaal naar Vaargeul aanloop Woudsenderrakken

25.

via Vaargeul aanloop Woudsenderrakken naar Woudsenderrakken

26.

via Woudsenderrakken naar Noorder-Ee

27.

via Noorder-Ee naar de Dyk

28.

via de Dyk naar op ‘e Romte

29.

via op ‘e Romte naar Nr

30.

via Nr naar Ee

31.

via Ee naar Slotermeer

32.

via Slotermeer naar Slotergat

33.

via Slotergat naar Oostelijke Stadsgracht

34.

via Oostelijke Stadsgracht naar Rûnwei

35.

via Rûnwei naar Wijckelerweg

36.

via Wijckelerweg naar Jeen Hornstraweg

37.

via Jeen Hornstraweg naar Heerenhoogweg

38.

via Heerenhoogweg naar de Vinkebuorren

39.

via de Vinkebuorren naar Jacobus Boomsmastraat

40.

via Jacobus Boomsmastraat naar Beuckenswijkstraat

41.

via Beuckenswijkstraat naar Lyklamawei

42.

via Lyklamawei naar Hoitebuorren

43.

via Hoitebuorren naar Steek Door

44.

via Steek Door naar landgrens

45.

via landgrens naar Steek Door

46.

via Steek Door naar Vrouwezand

47.

via Vrouwezand naar Vaarwater naar Stavoren

48.

via Vaarwater naar Stavoren naar Vaarwater over het Lacon

49.

via Vaarwater over het Lacon naar Vaarwater langs de Friese kust

50.

via Vaarwater langs de Friese kust naar Steek Door

51.

via Steek Door naar Zeedijk

52.

via Zeedijk naar Doniaburen

23.12.2022

Those parts of the municipality Súdwest-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.47 lat 52.92

15.12.2022-23.12.2022

Stato membro: Austria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

 

STEIERMARK

 

AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021

Magistrat Graz die Katastralgemeinden Graz-Stadt-Fälling, Ragnitz, Stifting, Graz Stadt-Weinitzen, Wenisbuch; im Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kainbach bei Graz die Katastralgemeinden Hönigthal, Kainbach, Schafthal; in der Gemeinde Sankt Radegund bei Graz die Katastralgemeinden St. Radegund, Rinnegg und Schöckl, in der Gemeinde Stattegg die Katastralgemeinde Stattegg, in der Gemeinde Weinitzen die Katastralgemeinden Fälling, Niederschöckl und Weinitzen, in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Affenberg, Brodersdorf, Edelsbach, Eggersdorf, Höf und Präbach; im Bezirk Weiz in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf die Katastralgemeinden Pircha und Wilfersdorf; in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab die Katastralgemeinden Dörfl, Hohenkogl, Mitterdorf, Oberdorf bei Stadl, Obergreith, Pichl, Untergreith; in der Gemeinde Mortantsch die Katastralgemeinden Göttelsberg, Hafning, Haselbach, Leska, Mortantsch, Steinberg; in der Gemeinde Naas die Katastralgemeinde Birchbaum, in der Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith die Katrastralgemeinden Garrach, Kleinsemmering, Stenzengreith, Stockheim; in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab die Katastralgemeinden Arndorf, Dietmanndorf, Fünfing bei St. Ruprecht, Grub, Neudorf bei St. Ruprecht, St. Ruprecht an der Raab, Unterfladnitz und Wolfsgruben bei St. Ruprecht; in der Gemeinde Weiz die Katastralgemeinden Farcha, Krottendorf, Preding, Reggerstätten und Weiz

12.12.2022

Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall

4.12.2022-12.12.2022

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

 

IE-HPAI(P)-2022-00001

The area of the parts of County Fermanagh extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153

16.12.2022

Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153

8.12.2022-16.12.2022

IE-HPAI(P)-2022-00003

The area of the parts of County Fermanagh extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2093 and E -7,2219

22.12.2022

Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2093 and E -7,2219

14.12.2022-22.12.2022

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 3 bis

Les communes suivantes dans le département: Calvados (14)

CERNAY

LA FOLLETIÈRE-ABENON

ORBEC

SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIÈRE

LA VESPIÈRE-FRIARDEL

MEULLES*

PREAUX-SAINT-SEBASTIEN*

FAMILLY*

CERQUEUX*

LIVAROT-PAYS-D’AUGE

16.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Charente-Maritime (17)

ANDILLY

CHARRON

ESNANDES

MARANS

MARSILLY

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

SAINT-OUEN-D’AUNIS

VILLEDOUX

30.11.2022

Les communes suivantes dans le département: Cher (18)

GENOUILLY

GRACAY

NOHANT-EN-GRACAY

SAINT-OUTRILLE

3.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Eure (27)

AMBENAY

LES BAUX-DE-BRETEUIL

BOIS-ANZERAY

BOIS-ARNAULT

BOIS-NORMAND-PRES-LYRE

BROGLIE

CAORCHES-SAINT-NICOLAS

CAPELLE-LES-GRANDS

CHAMPIGNOLLES

LA CHAPELLE-GAUTHIER

FERRIERES-SAINT-HILAIRE

LA FERRIERE-SUR-RISLE

LE FIDELAIRE

GRAND-CAMP

MESNIL-EN-OUCHE (partie est/D49)

NEAUFLES-AUVERGNY

LA NEUVE-LYRE

LE NOYER-EN-OUCHE

RUGLES

SAINT-ANTONIN-DE-SOMMAIRE

SAINT-AUBIN-DU-THENNEY

SAINT-AUBIN-LE-VERTUEUX

SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE

SAINT-JEAN-DU-THENNEY

SAINT-MARDS-DE-FRESNE

SAINT-QUENTIN-DES-ISLES

SAINT-VICTOR-DE-CHRETIENVILLE

LA VIEILLE-LYRE

16.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Indre (36)

ANJOUIN

ARGY

BAGNEUX

BRION

CHABRIS

LA CHAMPENOISE

DUN-LE-POELIER

FRANCILLON

FREDILLE

GEHEE

GIROUX

HEUGNES

JEU-MALOCHES

LANGE: Ouest du Nahon

LEVROUX: Sud de la D8

LIZERAY

LUCAY-LE-LIBRE

LUCAY-LE-MALE

MENETOU-SUR-NAHON

MENETREOLS-SOUS-VATAN

MEUNET-SUR-VATAN

MOULINS-SUR-CEPHONS: Sud de la D8

ORVILLE: A l’est de la D25

PAUDY

PELLEVOISIN

REBOURSIN

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE

SAINT-VALENTIN

SELLES-SUR-NAHON

SEMBLECAY

SOUGE

VALENCAY: Nord-Ouest du Nahon

VAL-FOUZON

VATAN

VEUIL

VICQ-SUR-NAHON: A l’ouest du Nahon

VILLEGONGIS

VINEUIL

9.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Loiret (45)

AUXY

BATILLY-EN-GÂTINAIS

BEAUNE-LA-ROLANDE

BOISCOMMUN

BONNÉE

BORDEAUX-EN-GÂTINAIS

BRAY-SAINT AIGNAN

CHAMBON-LA-FORÊT

CHAPELON

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

COMBREUX

CORBEILLES

CORQUILLEROY

ÉGRY

GAUBERTIN

GERMIGNY-DES-PRÉS

GONDREVILLE

INGRANNES

JURANVILLE

LANGESSE

LE MOULINET-SUR-SOLIN

LES BORDES

LOMBREUIL

LORCY

MIGNÈRES

MIGNERETTE

MONTBARROIS

MONTEREAU

MORMANT-SUR-VERNISSON

MOULON

NANCRAY-SUR-RIMARDE

NIBELLE

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

OUZOUER-DES-CHAMPS

OUZOUER-SUR-LOIRE

PANNES

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

SAINT-HILAIRE-SUR-PUISEAUX

SAINT-LOUP-DES-VIGNES

SAINT-MARTIN-D’ABBAT

SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD

SAINT-MICHEL

SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

SEICHEBRIÈRES

SOLTERRE

VARENNES-CHANGY

VILLEMANDEUR

VILLEVOQUES

VIMORY

VITRY-AUX-LOGES

19.12.2022

AMILLY

AUXY

BATILLY-EN-GÂTINAIS

BEAUNE-LA-ROLANDE

BOISCOMMUN

BOISMORAND

BONNÉE

BORDEAUX-EN-GÂTINAIS

LES BORDES

BRAY-SAINT AIGNAN

CHÂLETTE-SUR-LOING

CHAMBON-LA-FORÊT

CHAPELON

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

LES CHOUX

COMBREUX

CONFLANS-SUR-LOING

CORBEILLES

CORQUILLEROY

CORTRAT

DAMPIERRE-EN-BURLY

ÉGRY

GAUBERTIN

GERMIGNY-DES-PRÉS

GONDREVILLE

INGRANNES

JURANVILLE

LANGESSE

LES BORDES

LORCY

MIGNÈRES

MIGNERETTE

MONTARGIS

MONTBARROIS

MONTCRESSON

MORMANT-SUR-VERNISSON

MOULON

NANCRAY-SUR-RIMARDE

NEVOY

NIBELLE

NOGENT-SUR-VERNISSON

OUZOUER-DES-CHAMPS

OUZOUER-SUR-LOIRE

PANNES

PRESSIGNY-LES-PINS

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

SAINT-HILAIRE-SUR-PUISEAUX

SAINT-LOUP-DES-VIGNES

SAINT-MARTIN-D’ABBAT

SAINT-MICHEL

SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

SEICHEBRIÈRES

SOLTERRE

VILLEMANDEUR

VILLEVOQUES

VIMORY

VITRY-AUX-LOGES

19.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Nord (59)

ARMENTIERES

AUBERS

BEAUCAMPS-LIGNY

BERTHEN

BLARINGHEM

BOESCHEPE

BOESEGHEM

BOIS-GRENIER

BORRE

CAESTRE

CAPINGHEM

CASSEL

DEULEMONT

EECKE

ENGLOS

ENNETIERES-EN-WEPPES

ERQUINGHEM-LE-SEC

ESCOBECQUES

FOURNES-EN-WEPPES

FRELINGHIEN

FROMELLES

GODEWAERSVELDE

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN

HANTAY

HAVERSKERQUE

HAZEBROUCK

HERLIES

HONDEGHEM

HOUPLINES

ILLIES

LA BASSEE

LA CHAPELLE-D’ARMENTIERES

LE MAISNIL

LYNDE

MARQUILLIES

MORBECQUE

OXELAERE

PERENCHIES

PRADELLES

PREMESQUES

QUESNOY-SUR-DEULE

RADINGHEM-EN-WEPPES

SAINGHIN-EN-WEPPES

SAINT-JANS-CAPPEL

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL

SAINTE-MARIE-CAPPEL

SALOME

SANTES

SEQUEDIN

SERCUS

STEENBECQUE

STEENVOORDE

TERDEGHEM

THIENNES

VERLINGHEM

WALLON-CAPPEL

WARNETON

WAVRIN

WICRES

FLETRE

17.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Orne (61)

AUBE

AVERNES-SAINT-GOURGON

BEAUFAI

LE BOSC-RENOULT

BRETHEL

CHAUMONT

CISAI-SAINT-AUBIN

ECORCEI

LA FERTE-EN-OUCHE

LA GONFRIERE

L’AIGLE

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

RAI

SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL

SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS

SAINT-GERMAIN-D’AUNAY

SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE

SAINT-MARTIN-D’ECUBLEI

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

SAINT-PIERRE-DES-LOGES

SAINT-SULPICE-SUR-RISLE

SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES

SAP-EN-AUGE

LE SAP-ANDRE

TOUQUETTES

LA TRINITE-DES-LAITIERS

16.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Pas-de-Calais (62)

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

AGNIERES

AIRE-SUR-LA-LYS

AIX-NOULETTE

ANGRES

ANNEQUIN

ANVIN

AUBIGNY-EN-ARTOIS

AUCHY-LES-MINES

AVERDOINGT

BAILLEUL-AUX-CORNAILLES

BAJUS

BARLIN

BERGUENEUSE

BERLES-MONCHEL

BETHONSART

BILLY-BERCLAU

BLESSY

BOMY

BOURS

BOVIGNY-BOYEFFLES

BOYAVAL

BRIAS

BULLY-LES-MINES

CAMBLAIN-L’ABBE

CAMBLIGNEUL

CAMBRIN

CARENCY

CAUCOURT

CHELERS

CONTEVILLE-EN-TERNOIS

CUINCHY

DOUVRINS

EPS

ERNY-SAINT-JULIEN

ESTREE-BLANCHE

ESTREE-CAUCHY

FEBVIN-PALFART

FESTUBERT

FIEFS

FLECHIN

FONTAINE-LES-BOULANS

FONTAINE-LES-HERMANS

FRESNICOURT-LE-DOLMEN

FREVILLERS

GAUCHIN-LEGAL

GAUCHIN-VERLOINGT

GIVENCHY-LES-LA-BASSEE

GOUY-SERVINS

GRENAY

HAISNES

HERNICOURT

HERSIN-COUPIGNY

HESTRUS

HEUCHIN

HUCLIER

HULLUCH

LA COMTE

LA THEULOYE

LABOURSE

LAIRES

LAMBRES

LIETTRES

LIEVIN

LIGNY-LES-AIRE

LIGNY-SAINT-FLOCHEL

LINGHEM

LISBOURG

LOOS-EN-GOHELLE

MAGNICOURT-EN-COMTE

MAMETZ

MARQUAY

MAZINGARBE

MINGOVAL

MONCHY-BRETON

MONCHY-CAYEUX

NEDON

NEDONCHEL

NOEUX-LES-MINES

NOYELLES-LES-VERMELLES

OSTREVILLE

PREDEFIN

QUERNES

RELY

ROELLECOURT

ROMBLY

ROQUETOIRE

SACHIN

SAILLY-LABOURSE

SAINS-EN-GOHELLE

SAINS-LES-PERNES

SAINT-AUGUSTIN

SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE

SAINT-POL-SUR-TERNOISE

SAVY-BERLETTE

SERVINS

TANGRY

TINCQUES

TROISVAUX

VALHUON

VERMELLES

VILLERS-AU-BOIS

VILLERS-BRULIN

VILLERS-CHATEL

VIOLAINES

WESTREHEM

WITTERNESSE

WITTES

19.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Seine-et-Marne (77)

ANDREZEL

ARGENTIERES

AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS

AVON

BEAUVOIR

BERNAY-VILBERT

BLANDY

BOIS-LE-ROI

BOMBON

BREAU

CANNES-ECLUSE

CESSOY-EN-MONTOIS

CHAMPAGNE-SUR-SEINE

CHAMPDEUIL

CHAMPEAUX

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-IGER

LA CHAPELLE-RABLAIS

LA CHAPELLE-SAINT-SULPICE

CHARTRETTES

CHATEAUBLEAU

LE CHATELET-EN-BRIE

CHATENAY-SUR-SEINE

CHATILLON-LA-BORDE

CHATRES

CHAUMES-EN-BRIE

CHENOISE

CLOS-FONTAINE

COURCELLES-EN-BASSEE

COURPALAY

COURQUETAINE

COURTOMER

COUTENCON

CRISENOY

LA CROIX-EN-BRIE

CUCHARMOY

DONNEMARIE-DONTILLY

ECHOUBOULAINS

LES ECRENNES

EGLIGNY

ESMANS

QUIERS

FERICY

FONTAINEBLEAU

FONTAINE-LE-PORT

FONTAINS

FONTENAILLES

FONTENAY-TRESIGNY

FORGES

FOUJU

GASTINS

LA GRANDE-PAROISSE

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

GUIGNES

GURCY-LE-CHATEL

HERICY

JOUY-LE-CHATEL

LAVAL-EN-BRIE

LIMOGES-FOURCHES

LISSY

LIVERDY-EN-BRIE

LIVRY-SUR-SEINE

LIZINES

LUISETAINES

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX

MACHAULT

MAINCY

MAISON-ROUGE

MARLES-EN-BRIE

MAROLLES-SUR-SEINE

MEIGNEUX

MELUN

MOISENAY

MONS-EN-MONTOIS

MONTEREAU-FAULT-YONNE

MONTEREAU-SUR-LE-JARD

MONTIGNY-LENCOUP

MORET-LOING-ET-ORVANNE

MORMANT

NANGIS

OZOUER-LE-VOULGIS

PAMFOU

PECY

LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX

THENISY

RAMPILLON

LA ROCHETTE

ROZAY-EN-BRIE

RUBELLES

SAINT-GERMAIN-LAVAL

SAINT-GERMAIN-LAXIS

SAINT-JUST-EN-BRIE

SAINT-LOUP-DE-NAUD

SAINT-MAMMES

SAINT-MERY

SAINT-OUEN-EN-BRIE

SALINS

SAMOIS-SUR-SEINE

SAMOREAU

SAVINS

SIGY

SIVRY-COURTRY

SOGNOLLES-EN-MONTOIS

SOIGNOLLES-EN-BRIE

THOMERY

LA TOMBE

TOUQUIN

VALENCE-EN-BRIE

VANVILLE

VARENNES-SUR-SEINE

VAUDOY-EN-BRIE

VAUX-LE-PENIL

VERNEUIL-L’ETANG

VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE

VIEUX-CHAMPAGNE

VILLENEUVE-LES-BORDES

VIMPELLES

VOINSLES

VOISENON

VULAINES-LES-PROVINS

VULAINES-SUR-SEINE

YEBLES

SOLERS

1.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Somme (80)

AILLY-SUR-NOYE

AILLY-SUR-SOMME

ALLONVILLE

ARGOEUVES

AUBERCOURT

AUBIGNY

AUBVILLERS

BEAUCOURT-EN-SANTERRE

BEAUCOURT-SUR-L’HALLUE

BEHENCOURT

BERTANGLES

BERTEAUCOURT-LES-THENNES

BONNAY

BOSQUEL

BOUGAINVILLE

BOVELLES

BRACHES

BREILLY

BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT

BUSSY-LES-DAOURS

CACHY

CARDONNETTE

CAVILLON

CHAUSSOY-EPAGNY

CHIRMONT

CLAIRY-SAULCHOIX

COISY

CONTRE

CONTY

CORBIE

CREUSE

DAOURS

DEMUIN

DOMART-SUR-LA-LUCE

DREUIL-LES-AMIENS

ESCLAINVILLERS

ESSERTAUX

FERRIERES

FLERS-SUR-NOYE

FLESSELLES

FLEURY

FLUY

FOLLEVILLE

FOUILLOY

FOURDRINOY

FRANSURES

FRANVILLERS

FRECHENCOURT

FREMONTIERS

FRESNOY-AU-VAL

GENTELLES (à l’est des rues Faidherbe, Leopold Jouancoux et de la voie communale n. 204 de Gentelles à Daours)

GRIVESNES

GUIGNEMICOURT

HAILLES

HALLIVILLERS

HAMELET

HANGARD

IGNAUCOURT

LA CHAUSSEE-TIRANCOURT

LA FALOISE

LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD

LAHOUSSOYE

LAWARDE-MAUGER-L’HORTOY

LE HAMEL

LE PLESSIER-ROZAINVILLERS

LOEUILLY

LOUVRECHY

MAILLY-RAINEVAL

MARCELCAVE

MEZIERES-EN-SANTERRE

MIRVAUX

MOLLIENS-AU-BOIS

MONSURES

MONTIGNY-SUR-L’HALLUE

MONTONVILLERS

MOREUIL

MORISEL

NAMPS-MAISNIL

NEUVILLE-LES-LOEUILLY

OISSY

PICQUIGNY

PIERREGOT

PISSY

PONT-NOYELLES

POULAINVILLE

QUERRIEU

QUEVAUVILLERS

QUIRY-LE-SEC

RAINNEVILLE

REVELLES

ROGY

ROUVREL

SAINT-GRATIEN

SAINT-SAUVEUR

SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE

SAISSEVAL

SAUVILLERS-MONGIVAL

SEUX

SOURDON

THENNES

THORY

TILLOY-LES-CONTY

VAIRE-SOUS-CORBIE

VAUX-EN-AMIENOIS

VAUX-SUR-SOMME

VECQUEMONT

VELENNES

VILLERS-AUX-ERABLES

VILLERS-BOCAGE

VILLERS-BRETONNEUX

21.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Tarn (81)

ALOS

ALMAYRAC

AMARENS

AMBIALET

ANDILLAC

ANDOUQUE

BELLEGARDE-MARSAL

BLAYE-LES-MINES

BRIATEXTE

BROUSSE

BROZE

BUSQUE

LES CABANNES

CAHUZAC-SUR-VERE

CARMAUX

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

COMBEFA

CORDES-SUR-CIEL

CRESPIN

CRESPINET

DONNAZAC

FAUCH

FRAUSSEILLES

GAILLAC

GRAULHET

LABASTIDE-GABAUSSE

LABESSIERE-CANDEIL

LABOUTARIE

LAUTREC

LISLE-SUR-TARN

LIVERS-CAZELLES

LOUBERS

MILHAVET

MONESTIES

MONTANS

MONTDRAGON

MONTELS

MOULARES

MOUZIEYS-TEULET

NOAILLES

PAMPELONNE

PARISOT

PAULINET

PEYROLE

PUYBEGON

REALMONT

ROSIERES

TERRE-DE-BANCALIE

SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX

SAINT-CIRGUE

SAINTE-GEMME

SAINT-GENEST-DE-CONTEST

SAINT-GREGOIRE

SAINT-JEAN-DE-MARCEL

SAINT-JULIEN-DU-PUY

SAINT-JULIEN-GAULENE

SAINT-MARCEL-CAMPES

SALLES

SAUSSENAC

LE SEGUR

SERENAC

SOUEL

TECOU

TEILLET

TREVIEN

VALDERIES

VALENCE-D’ALBIGEOIS

VENES

LE VERDIER

VIEUX

VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS

VIRAC

20.12.2022

Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 3 bis

Regione: Lombardia

comune di Acquafredda (Brescia)

comune di Alfianello (Brescia)

comune di Bassano Bresciano (Brescia)

comune di Borgo San Giacomo (Brescia)

comune di Calvisano (Brescia)

comune di Carpenedolo (Brescia)

comune di Cigole (Brescia)

comune di Desenzano del Garda (Brescia) a sud dell’autostrada A4

comune di Fiesse (Brescia)

comune di Gambara (Brescia)

comune di Ghedi (Brescia)

comune di Gottolengo (Brescia)

comune di Isorella (Brescia)

comune di Leno (Brescia) a est dell’autostrada A21

comune di Lonato del Garda (Brescia) a sud dell’autostrada A4

comune di Manerbio (Brescia)

comune di Milzano (Brescia)

comune di Montichiari (Brescia)

comune di Offlaga (Brescia)

comune di Orzinuovi (Brescia)

comune di Pavone del Mella (Brescia)

comune di Pontevico (Brescia)

comune di Pozzolengo (Brescia) a sud dell’autostrada A4

comune di Pralboino (Brescia)

comune di Quinzano d’Oglio (Brescia)

comune di Remedello (Brescia)

comune di San Gervasio Bresciano (Brescia)

comune di San Paolo (Brescia)

comune di Seniga (Brescia)

comune di Verolanuova (Brescia)

comune di Verolavecchia (Brescia)

comune di Villachiara (Brescia)

comune di Visano (Brescia)

comune di Annicco (Cremona)

comune di Azzanello (Cremona)

comune di Bordolano (Cremona)

comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona)

comune di Casalmorano (Cremona)

comune di Castelverde (Cremona)

comune di Castelvisconti (Cremona)

comune di Corte de’ Cortesi con Cignone (Cremona)

comune di Corte de’ Frati (Cremona)

comune di Genivolta (Cremona)

comune di Olmeneta (Cremona)

comune di Paderno Ponchielli (Cremona)

comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona)

comune di Robecco d’Oglio (Cremona)

comune di Soresina (Cremona)

comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova)

comune di Asola (Mantova)

comune di Canneto sull’Oglio (Mantova)

comune di Casalmoro (Mantova)

comune di Casaloldo (Mantova)

comune di Casalromano (Mantova)

comune di Castel Goffredo (Mantova)

comune di Castelbelforte (Mantova)

comune di Castellucchio (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova)

comune di Cavriana (Mantova)

comune di Ceresara (Mantova)

comune di Curtatone (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova)

comune di Goito (Mantova)

comune di Guidizzolo (Mantova)

comune di Mantova (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Marcaria (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Mariana Mantovana (Mantova)

comune di Marmirolo (Mantova)

comune di Medole (Mantova)

comune di Monzambano (Mantova)

comune di Piubega (Mantova)

comune di Ponti sul Mincio (Mantova)

comune di Porto Mantovano (Mantova)

comune di Redondesco (Mantova)

comune di Rodigo (Mantova)

comune di Roverbella (Mantova)

comune di San Giorgio Bigarello (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Solferino (Mantova)

comune di Volta Mantovana (Mantova)

31.1.2023

Regione: Veneto

comune di Arquà Petrarca (Padova)

comune di Baone (Padova)

comune di Barbona (Padova)

comune di Borgo Veneto (Padova)

comune di Carceri (Padova)

comune di Casale di Scodosia (Padova)

comune di Castelbaldo (Padova)

comune di Cervarese Santa Croce (Padova)

comune di Cinto Euganeo (Padova)

comune di Este (Padova)

comune di Galzignano Terme (Padova)

comune di Granze (Padova)

comune di Lozzo Atestino (Padova)

comune di Masi (Padova)

comune di Megliadino San Vitale (Padova)

comune di Merlara (Padova)

comune di Mestrino (Padova) a sud dell’autostrada A4

comune di Monselice (Padova) a ovest dell’autostrada A13

comune di Montagnana (Padova)

comune di Ospedaletto Euganeo (Padova)

comune di Piacenza d’Adige (Padova)

comune di Ponso (Padova)

comune di Pozzonovo (Padova) a ovest dell’autostrada A13

comune di Rovolon (Padova)

comune di Rubano (Padova) a sud dell’autostrada A4

comune di Saccolongo (Padova)

comune di Sant’Elena (Padova)

comune di Sant’Urbano (Padova)

comune di Solesino (Padova) a ovest dell’autostrada A13

comune di Stanghella (Padova) a ovest dell’autostrada A13

comune di Teolo (Padova)

comune di Torreglia (Padova)

comune di Urbana (Padova)

comune di Veggiano (Padova)

comune di Vescovana (Padova) a ovest dell’autostrada A13

comune di Vighizzolo d’Este (Padova)

comune di Villa Estense (Padova)

comune di Villafranca Padovana (Padova) a sud dell’autostrada A4

comune di Vo’ (Padova)

comune di Albaredo d’Adige (Verona)

comune di Angiari (Verona)

comune di Arcole (Verona)

comune di Belfiore (Verona)

comune di Bevilacqua (Verona)

comune di Bonavigo (Verona)

comune di Boschi Sant’Anna (Verona)

comune di Bovolone (Verona)

comune di Buttapietra (Verona)

comune di Caldiero (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di Casaleone (Verona)

comune di Castagnaro (Verona)

comune di Castel d’Azzano (Verona)

comune di Castelnuovo del Garda (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di Cerea (Verona)

comune di Cologna Veneta (Verona)

comune di Colognola ai Colli (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di Concamarise (Verona)

comune di Erbé (Verona)

comune di Gazzo Veronese (Verona)

comune di Isola della Scala (Verona)

comune di Isola Rizza (Verona)

comune di Lavagno (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di Legnago (Verona)

comune di Minerbe (Verona)

comune di Monteforte d’Alpone (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di Mozzecane (Verona)

comune di Nogara (Verona)

comune di Nogarole Rocca (Verona)

comune di Oppeano (Verona)

comune di Palù (Verona)

comune di Peschiera del Garda (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di Povegliano Veronese (Verona)

comune di Pressana (Verona)

comune di Ronco all’Adige (Verona)

comune di Roverchiara (Verona)

comune di Roveredo di Guà (Verona)

comune di Salizzole (Verona)

comune di San Bonifacio (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di San Giovanni Lupatoto (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di San Martino Buon Albergo (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di San Pietro di Morubio (Verona)

comune di Sanguinetto (Verona)

comune di Soave (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di Sommacampagna (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di Sona (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di Sorgà (Verona)

comune di Terrazzo (Verona)

comune di Trevenzuolo (Verona)

comune di Valeggio sul Mincio (Verona)

comune di Verona (Verona) a sud dell’autostrada A4

comune di Veronella (Verona)

comune di Vigasio (Verona)

comune di Villa Bartolomea (Verona)

comune di Villafranca di Verona (Verona)

comune di Zevio (Verona)

comune di Zimella (Verona)

comune di Agugliaro (Vicenza)

comune di Albettone (Vicenza)

comune di Alonte (Vicenza)

comune di Altavilla Vicentina (Vicenza) a sud dell’autostrada A4

comune di Arcugnano (Vicenza) a sud dell’autostrada A4

comune di Asigliano Veneto (Vicenza)

comune di Barbarano Mossano (Vicenza)

comune di Brendola (Vicenza) a est dell’autostrada A4

comune di Campiglia dei Berici (Vicenza)

comune di Castegnero (Vicenza)

comune di Gambellara (Vicenza) a sud dell’autostrada A4

comune di Grisignano di Zocco (Vicenza) a sud dell’autostrada A4

comune di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) a sud dell’autostrada A4

comune di Longare (Vicenza)

comune di Lonigo (Vicenza)

comune di Montebello Vicentino (Vicenza) a est dell’autostrada A4

comune di Montecchio Maggiore (Vicenza) a est dell’autostrada A4

comune di Montegalda (Vicenza)

comune di Montegaldella (Vicenza)

comune di Nanto (Vicenza)

comune di Noventa Vicentina (Vicenza)

comune di Orgiano (Vicenza)

comune di Pojana Maggiore (Vicenza)

comune di Sarego (Vicenza)

comune di Sossano (Vicenza)

comune di Torri di Quartesolo (Vicenza) a sud dell’autostrada A4

comune di Val Liona (Vicenza)

comune di Vicenza (Vicenza) a sud dell’autostrada A4

comune di Villaga (Vicenza)

comune di Zovencedo (Vicenza)

31.1.2023

*

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.
»

12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/96


DECISIONE (UE) 2022/2421 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2022

relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

[notificata con il numero C(2022) 8733]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)

A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

(2)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) della Commissione relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica e di capacità di rotta previsti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Repubblica ellenica («Grecia») non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

(5)

In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19.

(6)

Il 13 luglio 2022 la Grecia ha presentato un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»).

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia.

(8)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(9)

Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze relative al traffico aereo nello spazio aereo europeo. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Grecia non dovrebbe subire cambiamenti negativi nei flussi di traffico durante l’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Grecia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in conformità dell’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(11)

Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Grecia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

Grecia

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

Obiettivi a livello dell’Unione (2024)

HASP

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(12)

Gli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza proposti dalla Grecia per il fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia l’Hellenic Aviation Service Provider («HASP») sono coerenti con l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione.

(13)

La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia stabilisce misure per l’HASP finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, comprese misure relative alla formazione del personale, alle segnalazioni e alle indagini in merito a eventi, allo svolgimento delle procedure di audit per i sistemi di gestione della sicurezza, alle indagini sulla sicurezza e alla gestione delle modifiche.

(14)

Pertanto, alla luce di quanto affermato ai considerando 11, 12 e 13 e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente

(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Grecia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in conformità dell’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al 2 giugno 2021, la data dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(16)

Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dal momento che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare in modo retroattivo gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024.

(17)

Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Grecia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

Grecia

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

1,92  %

1,92  %

1,92  %

Valori di riferimento

1,92  %

1,92  %

1,92  %

(18)

La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Grecia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

(19)

La Commissione osserva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Grecia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che soddisfano principalmente le prescrizioni giuridiche già vigenti ai sensi del diritto dell’Unione e comprendono un piano di transizione per la navigazione basata sulle prestazioni, miglioramenti delle rotte ATS e l’introduzione di uno spazio aereo con rotte libere lungo l’intero arco della giornata.

(20)

Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 17, 18 e 19, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità

(21)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728 la Commissione ha concluso che gli obiettivi di capacità di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021 per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Grecia ha proposto obiettivi rivisti di capacità di rotta nell’ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

(22)

Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dal momento che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare in modo retroattivo gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024.

(23)

La tabella seguente stabilisce i progetti iniziali di obiettivi prestazionali in materia di capacità di rotta per la zona tariffaria della Grecia nell’RP3, come indicato nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, gli obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni e i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete disponibile al 2 giugno 2021, il momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

Grecia

2022

2023

2024

Obiettivi iniziali di capacità di rotta (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

0,26

0,20

0,20

Obiettivi rivisti di capacità di rotta (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

0,14

0,15

0,15

Valori di riferimento

0,14

0,15

0,15

(24)

La coerenza degli obiettivi rivisti di capacità di rotta presentati dalla Grecia è stata valutata in conformità dell’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, confrontando tali obiettivi con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al 2 giugno 2021. La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Grecia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

(25)

La Commissione osserva che la Grecia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. Tali misure comprendono un aumento del numero di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo entro la fine dell’RP3, l’introduzione di un nuovo sistema ATM e l’attuazione dello spazio aereo con rotte libere lungo l’intero arco della giornata.

(26)

La Commissione ritiene che la Grecia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali in materia di capacità.

(27)

Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando da (23) a (26), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(28)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(29)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di capacità presso i terminali proposti dalla Grecia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Grecia dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso.

(30)

La Commissione ha rilevato che gli obiettivi di capacità presso i terminali della Grecia sono rimasti invariati nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. Tuttavia la Commissione osserva che la Grecia ha debitamente giustificato e suffragato tali obiettivi prestazionali, anche fornendo informazioni supplementari sulle misure di potenziamento della capacità per migliorare le prestazioni relative al ritardo ATFM all’arrivo durante l’RP3. Inoltre la Grecia riferisce di aver avviato una stretta collaborazione con il gestore della rete per migliorare le prestazioni ATFM all’arrivo in diversi aeroporti, tra cui l’aeroporto di Atene. Viste le giustificazioni fornite dalla Grecia, la Commissione non ha ulteriori osservazioni in merito agli obiettivi di capacità presso i terminali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica

(31)

Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Grecia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nell’ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

(32)

La tabella seguente stabilisce gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria della Grecia contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022:

Zona tariffaria di rotta della Grecia

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi iniziali di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

31,37  EUR

23,20  EUR

40,71  EUR

32,60  EUR

33,12  EUR

32,93  EUR

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

31,37  EUR

23,20  EUR

40,71  EUR

27,86  EUR

26,96  EUR

27,98  EUR

(33)

La Commissione osserva che la Grecia ha rivisto i suoi obiettivi locali di efficienza economica per il 2022, il 2023 e il 2024. Tali obiettivi, se confrontati con il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, comportano un costo unitario determinato («DUC») complessivo inferiore del 16,1 % rispetto al 2022, al 2023 e al 2024 e inferiore dell’11,6 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali riduzioni del DUC derivano sia dalle ipotesi di traffico aggiornate utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il 2022, il 2023 e il 2024 sia dalla revisione al ribasso dei costi determinati espressi in termini reali ai prezzi del 2017 per il 2022, il 2023 e il 2024.

(34)

La Commissione rileva che le previsioni di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022. Le modifiche delle previsioni di traffico per il 2022, il 2023 e il 2024 sono presentate nella tabella seguente:

Zona tariffaria di rotta della Grecia

2022

2023

2024

Previsioni di traffico iniziali (contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

5 445

5 888

6 140

Previsioni di traffico aggiornate (incluse nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

5 861

6 584

6 781

Differenza

+7,6  %

+11,8  %

+10,4  %

(35)

I costi determinati rivisti per il 2022, il 2023 e il 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono stabiliti nella tabella seguente:

Zona tariffaria di rotta della Grecia

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

178 milioni di EUR

195 milioni di EUR

202 milioni di EUR

Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2017 (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

163 milioni di EUR

178 milioni di EUR

190 milioni di EUR

Differenza

-8,0  %

-9,0  %

-6,1  %

(36)

Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Grecia per il 2022, il 2023 e il 2024, come indicato nella tabella seguente:

Zona tariffaria di rotta della Grecia

2022

2023

2024

Indice di inflazione iniziale, con variazione prevista del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

102,3

(0,8  %)

103,3

(1,0  %)

104,9

(1,6  %)

Indice di inflazione rivisto, con variazione del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

106,5

(4,5  %)

107,9

(1,3  %)

109,7

(1,6  %)

(37)

Sebbene le previsioni di inflazione aggiornate siano più elevate, la Commissione osserva che la Grecia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini nominali per il 2022, il 2023 e il 2024 come segue:

Zona tariffaria di rotta della Grecia

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini nominali (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

181 milioni di EUR

200 milioni di EUR

210 milioni di EUR

Costi determinati rivisti in termini nominali (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

172 milioni di EUR

189 milioni di EUR

204 milioni di EUR

Differenza

-4,8  %

-5,5  %

-2,6  %

(38)

La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Grecia in conformità dell’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(39)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +4,8 % nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. Tuttavia la Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +9,1 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021.

(40)

In relazione all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a -1,3 %, è in linea con il dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +0,5 %, calcolato sulla base dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nel 2021.

(41)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Grecia per il DUC, pari a 23,20 EUR ai prezzi del 2017, è inferiore del 18,9 % al valore di riferimento medio, pari a 28,59 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente.

(42)

Come specificato al considerando (40), è evidente che gli obiettivi rivisti di efficienza economica della Grecia si traducono in una tendenza a lungo termine del DUC nell’RP2 e nell’RP3 che è in linea con la corrispondente tendenza a livello dell’Unione. Inoltre il valore di riferimento greco per il 2019 è significativamente inferiore alla media del gruppo di riferimento corrispondente. Infine la Commissione osserva che la Grecia ha rivisto al ribasso i costi determinati per l’RP3 in termini sia reali sia nominali, mentre prevede di servire traffico supplementare sulla base delle previsioni di traffico aggiornate per l’RP3. La Commissione ritiene pertanto che, per quanto riguarda la Grecia, la deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione dell’RP3 non implichi che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica non siano coerenti con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell’Unione.

(43)

La Commissione osserva pertanto che la Grecia ha accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728.

(44)

Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando da (32) a (43), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

Revisione degli obiettivi rivisti di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(45)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(46)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali proposti dalla Grecia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Grecia dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso. La Commissione osserva che la Grecia ha rivisto tali obiettivi al ribasso per il 2022 e il 2023 e al rialzo per il 2024, senza fornire debite giustificazioni.

(47)

La Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC presso i terminali della Grecia, pari a +7,7 % nell’RP3, continua a essere superiore al dato della tendenza effettiva del DUC presso i terminali, pari a -3,9 %, osservata nell’RP2. Inoltre, la tendenza del DUC presso i terminali nell’RP3 è peggiorata ed è superiore alla tendenza del DUC presso i terminali, pari a +6,8 %, osservata nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021.

(48)

Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 46 e 47, la Commissione conclude che gli obiettivi prestazionali rivisti di efficienza economica presso i terminali della Grecia continuano a essere fonte di preoccupazione. La Commissione ribadisce pertanto il parere secondo cui la Grecia dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi o fornire giustificazioni adeguate per tali obiettivi, compresi gli aumenti supplementari dei costi applicati nel 2024. La Commissione invita la Grecia ad affrontare tali preoccupazioni in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che integra la valutazione, da parte della Commissione, degli obiettivi di capacità

(49)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione in merito agli obiettivi di capacità con una revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo, la Commissione ha esaminato se i sistemi di incentivi proposti soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(50)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che la Grecia deve rivedere i suoi sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che lo svantaggio finanziario massimo derivante da tali sistemi di incentivi sia fissato a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio. La Commissione osserva che la Grecia ha rivisto i propri sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali fissando il conseguente svantaggio finanziario massimo a un livello pari rispettivamente al 2 % e all’1,5 % dei costi determinati. Tale revisione tiene debitamente conto delle constatazioni riportate dalla Commissione nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728. La Commissione non ha ulteriori osservazioni sui sistemi di incentivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia.

CONCLUSIONI

(51)

Alla luce di quanto precede, la Commissione constata che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per la Commissione

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)   GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).


ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

Efficienza della gestione della sicurezza

Grecia

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

HASP

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE

Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

Grecia

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

1,92  %

1,92  %

1,92  %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo

Grecia

2022

2023

2024

Obiettivi rivisti di capacità di rotta espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

0,14

0,15

0,15

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA

Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Grecia

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

31,37  EUR

23,20  EUR

40,71  EUR

27,86  EUR

26,96  EUR

27,98  EUR


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/107


DECISIONE (UE) 2022/2422 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2022

relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Cipro a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento

[notificata con il numero C(2022) 8719]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)

A norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

(2)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell'ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l'RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell'insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Per far fronte all'impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l'RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3. Su tale base, nell'ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l'RP3.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In riferimento al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP3 di Cipro, la Commissione ha rilevato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica e di capacità di rotta non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

(5)

In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l'Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell'Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell'Unione l'impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all'insorgere della pandemia di COVID-19.

(6)

Il 13 luglio 2022 Cipro ha presentato alla Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni») ai fini della valutazione.

(7)

L'organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

(8)

A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel piano rivisto di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all'allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(9)

Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando 5. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che Cipro non dovrebbe subire cambiamenti negativi nei flussi di traffico durante l'RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina.

(10)

Poiché Cipro non ha aeroporti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda l'RP3, nel suo progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni non sono presenti obiettivi prestazionali locali per i servizi di navigazione aerea presso i terminali. Pertanto le constatazioni contenute nella presente decisione riguardano unicamente i servizi di navigazione aerea di rotta.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

(11)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati da Cipro in merito all'efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(12)

Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti da Cipro in relazione all'efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

Cipro

Obiettivi relativi all'efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

Obiettivi a livello dell'Unione

(2024)

CYATS

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

D

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(13)

Gli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza proposti da Cipro per il fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia CYPRUS Air Navigation Services («CYATS»), sono in linea con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per ciascun anno del periodo di riferimento.

(14)

La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni stabilisce misure rivolte a CYATS per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali la revisione e l'aggiornamento dei processi di gestione delle modifiche, gli orientamenti relativi a politiche culturali giuste nonché personale aggiuntivo al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi di sicurezza.

(15)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 12 a 14 e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l'ultimo anno dell'RP3, ossia il 2024, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente

(16)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati da Cipro per quanto attiene all'efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l'efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3, ossia il 2 giugno 2021.

(17)

Per quanto riguarda l'anno civile 2020, l'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per l'RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell'insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l'applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell'ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell'Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2022, 2023 e 2024.

(18)

Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente proposti da Cipro e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l'RP3 dell'ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

Cipro

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

3,84  %

3,84  %

3,84  %

Valori di riferimento

3,84  %

3,84  %

3,84  %

(19)

La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti da Cipro equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024.

(20)

La Commissione osserva che Cipro, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente, che soddisfano principalmente le prescrizioni giuridiche già vigenti ai sensi del diritto dell'Unione e comprendono un piano di transizione per la navigazione basato sulle prestazioni entro il 2024, l'attuazione della fase 1 dello spazio aereo con rotte libere di Cipro («NICFRA») tra i livelli di volo 205 e 660 nel marzo 2023, nonché continui miglioramenti della rete di rotta all'interno della regione di informazione di volo di Nicosia.

(21)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 18, 19 e 20, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente.

Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità

(22)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728 la Commissione ha concluso che gli obiettivi di capacità di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Cipro ha proposto obiettivi rivisti di capacità di rotta nell'ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

(23)

Per quanto riguarda l'anno civile 2020, l'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per l'RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell'insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l'applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell'ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell'Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2022, 2023 e 2024.

(24)

La tabella seguente mostra i progetti iniziali di obiettivi prestazionali in materia di capacità di rotta per la zona tariffaria di Cipro nell'RP3, come indicato nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, gli obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni e i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3, ossia il 2 giugno 2021.

Cipro

2022

2023

2024

Obiettivi iniziali di capacità di rotta (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

0,30

0,40

0,30

Obiettivi rivisti di capacità di rotta (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

0,16

0,15

0,15

Valori di riferimento

0,16

0,15

0,15

(25)

La coerenza degli obiettivi rivisti di capacità di rotta presentati da Cipro è stata valutata sulla base del criterio di cui all'allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, confrontando tali obiettivi con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al 2 giugno 2021. La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti da Cipro equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024.

(26)

La Commissione osserva che Cipro, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono l'assunzione di nuovi controllori del traffico aereo che consenta un aumento del numero di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo in servizio presso il centro di controllo d'area. In particolare Cipro riferisce nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni che nel dicembre 2021 è stato raggiunto un accordo con gli enti rappresentativi del personale al fine di migliorare la formazione dei controllori del traffico aereo e potenziare la flessibilità del loro orario di lavoro. La Commissione osserva inoltre che Cipro ha rivisto la sua pianificazione iniziale in merito alle attività dei controllori del traffico aereo per gli anni civili 2022 e 2023, il che ha comportato quattro ulteriori equivalenti a tempo pieno (ETP) previsti per i due anni civili in questione. Inoltre il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni prevede importanti investimenti nel potenziamento dell'infrastruttura ATM per consentire il funzionamento di ulteriori settori di controllo del traffico aereo, l'attuazione di un programma di eccellenza operativa in collaborazione con il gestore della rete, misure di ristrutturazione dello spazio aereo e misure volte a migliorare la gestione del flusso del traffico aereo e della capacità.

(27)

La Commissione osserva che, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, Cipro ha presentato ulteriori misure pertinenti di potenziamento della capacità, raccomandate anche nel piano operativo della rete del settembre 2021.

(28)

Viste le osservazioni precedenti, la Commissione ritiene che Cipro abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali in materia di capacità.

(29)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 24 a 28, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.

Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica

(30)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Cipro ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nell'ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

(31)

La tabella seguente mostra gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l'RP3 nella zona tariffaria di Cipro contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022.

Zona tariffaria di rotta di Cipro

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi iniziali di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

32,94  EUR

26,61  EUR

49,85  EUR

34,14  EUR

32,52  EUR

32,26  EUR

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

32,94  EUR

26,61  EUR

49,85  EUR

30,92  EUR

29,35  EUR

29,11  EUR

(32)

La Commissione osserva che Cipro ha rivisto gli obiettivi locali di efficienza economica per il periodo dal 2022 al 2024, il che si traduce, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in un costo unitario determinato complessivo («DUC») inferiore del 9,7 % rispetto ai tre anni civili in questione e inferiore del 6,6 % rispetto all'RP3 nel suo complesso. Tali riduzioni del DUC derivano sia dalle previsioni di traffico più elevate utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 sia dalla revisione al ribasso dei costi determinati espressi in termini reali ai prezzi del 2017 per gli anni civili in questione.

(33)

Le modifiche delle previsioni di traffico per il 2022, il 2023 e il 2024 sono presentate nella tabella seguente. La Commissione rileva che le previsioni di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022.

Zona tariffaria di rotta di Cipro

2022

2023

2024

Previsioni di traffico iniziali (contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

1 789

2 083

2 169

Previsioni di traffico aggiornate (contenute nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

1 837

2 129

2 235

Differenza

+2,7  %

+2,2  %

+3,0  %

(34)

I costi determinati rivisti per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta di Cipro

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

61 Mio EUR

68 Mio EUR

70 Mio EUR

Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

57 Mio EUR

62 Mio EUR

65 Mio EUR

Differenza

–7,0  %

–7,8  %

–7,0  %

(35)

Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per Cipro per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, come indicato nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta di Cipro

2022

2023

2024

Indice di inflazione iniziale, con variazione prevista del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

102,6

(0,8  %)

103,8

(1,2  %)

105,3

(1,4  %)

Indice di inflazione rivisto, con variazione del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

109,1

(5,3  %)

111,6

(2,3  %)

113,9

(2,0  %)

(36)

La Commissione osserva che i costi determinati in termini nominali di Cipro per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 sono inferiori a quelli contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, nonostante una revisione al rialzo della previsione di inflazione.

Zona tariffaria di rotta di Cipro

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini nominali (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

62 Mio EUR

69 Mio EUR

72 Mio EUR

Costi determinati rivisti in termini nominali (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

60 Mio EUR

67 Mio EUR

71 Mio EUR

Differenza

–3,1  %

–3,2  %

–2,1  %

(37)

La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti da Cipro sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(38)

Per quanto riguarda il criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a + 2,3 % nell'RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell'Unione, pari a + 1,0 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce tuttavia un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a + 4,9 %, calcolato sulla base dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nel 2021.

(39)

In relazione al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nell'RP2 e nell'RP3, pari a – 1,4 %, è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell'Unione, pari a – 1,3 % nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a – 0,2 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.

(40)

Per quanto riguarda il criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di Cipro per il DUC, pari a 26,61 EUR ai prezzi del 2017, è inferiore del 4,7 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 27,91 EUR ai prezzi del 2017, del gruppo di riferimento pertinente.

(41)

Come specificato al considerando 39, gli obiettivi rivisti di efficienza economica di Cipro si traducono in una tendenza a lungo termine del DUC migliore della corrispondente tendenza a livello dell'Unione. Inoltre il DUC rivisto di Cipro per il 2024 è inferiore al valore di riferimento per il 2014, il che indica una riduzione del DUC nell'RP2 e nell'RP3. In riferimento al considerando 40, Cipro registra inoltre una buona prestazione in termini di efficienza economica rispetto al valore di riferimento per il 2019, che è inferiore rispetto alla media del gruppo di riferimento corrispondente. Infine la Commissione osserva che Cipro ha ridotto, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, i costi determinati per l'RP3 in termini sia reali sia nominali, mentre prevede di servire traffico supplementare sulla base delle previsioni di traffico aggiornate per l'RP3. La Commissione ritiene pertanto che la deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell'Unione dell'RP3 di cui al considerando 38 non impedisca di stabilire la coerenza con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell'Unione nei confronti di Cipro.

(42)

La Commissione ritiene pertanto che Cipro abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica.

(43)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 31 a 42, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica.

CONCLUSIONI

(44)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Cipro, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell'allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)   GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).


ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Cipro a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

Efficienza della gestione della sicurezza

Cipro

Obiettivi relativi all'efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'AESA

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

CYATS

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'AMBIENTE

Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

Cipro

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

3,84  %

3,84  %

3,84  %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo

Cipro

2022

2023

2024

Obiettivi rivisti di capacità di rotta espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

0,16

0,15

0,15

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA

Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta di Cipro

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

32,94  EUR

26,61  EUR

49,85  EUR

30,92  EUR

29,35  EUR

29,11  EUR


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/116


DECISIONE (UE) 2022/2423 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2022

relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

[notificata con il numero C(2022) 8716]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)

A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

(2)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Svezia non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

(5)

In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri, tra cui la Svezia, sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19.

(6)

Il 13 luglio 2022 la Svezia ha presentato alla Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni») ai fini della valutazione.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

(8)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(9)

Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando (5). Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Svezia continuerà a registrare un deterioramento significativo delle prospettive di traffico per il resto dell’RP3 a causa della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Poiché hanno un impatto considerevole sugli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, tali mutate circostanze dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione degli obiettivi prestazionali locali ivi contenuti.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svezia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(11)

Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Svezia per il principale fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia LFV, in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

Svezia

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

Obiettivi a livello dell’Unione (2024)

LFV

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

D

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(12)

Gli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza proposti dalla Svezia per LFV sono in linea con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(13)

La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni non stabilisce misure specifiche rivolte a LFV per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza. Tuttavia il piano prevede misure generali quali il monitoraggio e l’applicazione di misure di mitigazione per gestire rischi specifici e la valutazione, mediante il sistema di gestione della sicurezza, delle modifiche effettuate al sistema funzionale. Vista la valutazione da parte dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione osserva che LFV, secondo quanto riportato, ha già conseguito gli obiettivi a livello dell’Unione e pertanto la Svezia non ha stabilito misure supplementari per LFV per il conseguimento di tali obiettivi.

(14)

Anche gli obiettivi di sicurezza proposti dalla Svezia per i fornitori di servizi di navigazione aerea presso i terminali nell’ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ossia ACR, SDATS e AFAB, sono in linea con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Commissione rileva inoltre che la Svezia ha stabilito misure per tali fornitori di servizi di navigazione aerea per il conseguimento dei loro obiettivi prestazionali in materia di sicurezza.

(15)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (11), (12), (13) e (14) e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente

(16)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svezia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.

(17)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei relativi progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2022, 2023 e 2024.

(18)

Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Svezia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

Svezia

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

1,05  %

1,05  %

1,05  %

Valori di riferimento

1,05  %

1,05  %

1,05  %

(19)

La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Svezia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024.

(20)

La Commissione osserva che la Svezia, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente, che includono l’attuazione pianificata dello spazio aereo transfrontaliero con rotte libere con la Polonia.

(21)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (18), (19) e (20), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità

(22)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svezia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021.

(23)

Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei loro progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2022, 2023 e 2024.

(24)

Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Svezia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

Svezia

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo

0,07

0,08

0,08

Valori di riferimento

0,07

0,08

0,08

(25)

La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Svezia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024.

(26)

La Commissione osserva che la Svezia, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure includono l’attuazione dello Swedish Airspace Project («SWEA»), nonché un aumento degli equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo durante e oltre l’RP3, al fine di gestire la domanda di traffico futura nonché di anticipare i pensionamenti pianificati dei controllori del traffico aereo. La Commissione osserva che, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, il numero pianificato di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo per le operazioni nei centri di controllo d’area di Stoccolma e Malmö è stato rivisto al ribasso per via delle mutate circostanze di cui ai considerando (5) e (9).

(27)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (24), (25) e (26), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.

Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(28)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), di tale regolamento di esecuzione. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Svezia.

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica

(29)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Svezia presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Svezia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

(30)

La tabella seguente stabilisce gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria della Svezia inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti progetti di obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

Zona tariffaria di rotta della Svezia

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi iniziali di efficienza economica di rotta (inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

522,30 SEK

567,11 SEK

1 361,88 SEK

676,24 SEK

605,51 SEK

570,87 SEK

54,22 EUR

58,87 EUR

141,38 EUR

70,20 EUR

62,86 EUR

59,26  EUR

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

604,02 SEK

537,87 SEK

1 361,88 SEK

774,65 SEK

650,98 SEK

587,62 SEK

62,70 EUR

55,84 EUR

141,38 EUR

80,42 EUR

67,58 EUR

61,00  EUR

(31)

La Commissione osserva che la Svezia ha rivisto gli obiettivi locali di efficienza economica per il 2022, il 2023 e il 2024, il che si traduce, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in un costo unitario determinato complessivo («DUC») superiore dell’8,2 % rispetto agli anni civili in questione e superiore del 7,1 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali aumenti del DUC derivano dal deterioramento significativo delle previsioni di traffico causato dalla riduzione del traffico aereo nello spazio aereo della Svezia a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, di cui ai considerando (5) e (9). Il numero inferiore delle unità di servizio previste per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 è stato tuttavia parzialmente compensato dalla Svezia mediante una riduzione dei costi determinati.

(32)

Inoltre la Svezia ha introdotto un adeguamento al rialzo rispetto al valore di riferimento per il 2014, mentre il valore di riferimento per il 2019 è stato adeguato al ribasso. Nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, la Svezia spiega che i valori di riferimento per il 2014 e il 2019 sono stati adeguati principalmente al fine di tenere conto dell’impatto di significativi importi una tantum connessi agli effettivi costi pensionistici registrati per tali anni civili e che incidono sulla comparabilità con i costi determinati per l’RP3. Inoltre la Svezia ha applicato altri due adeguamenti al valore di riferimento per il 2019, suffragati da modifiche nell’ambito della zona tariffaria di rotta tra il secondo periodo di riferimento («RP2») e l’RP3 e da una modifica del metodo applicato dalla Svezia per detrarre i finanziamenti pubblici ricevuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea dalle tariffe di rotta a carico degli utenti.

(33)

La Commissione rileva che le ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022. Le unità di servizio di rotta previste per la zona tariffaria per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 rispetto alle cifre incluse nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sono presentate nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta della Svezia

2022

2023

2024

Previsioni di traffico iniziali (incluse nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

3 173

3 637

3 906

Previsioni di traffico aggiornate (incluse nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

2 724

3 248

3 367

Differenza

-14,2  %

-10,7  %

-13,8  %

(34)

Rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, le riduzioni annuali del numero di unità di servizio per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 si collocano nell’intervallo approssimativo tra -11 % e -14 %. Di conseguenza si stima che le unità di servizio di rotta per la Svezia nel 2024 rimarranno inferiori dell’11,1 % rispetto al livello pre-pandemico (anno civile 2019), mentre in precedenza le previsioni di base di traffico Statfor dell’ottobre 2021 avevano previsto che avrebbero superato il livello pre-pandemico del 3,1 %.

(35)

Tuttavia, come mostrato nella tabella seguente, i movimenti aerei nello spazio aereo svedese effettuati a norma delle regole del volo strumentale (instrument flight rules, IFR) non dovrebbero diminuire allo stesso ritmo delle unità di servizio di rotta. Tale discrepanza è dovuta alla significativa riduzione dei sorvoli, che in media producono numeri proporzionali più elevati di unità di servizio di rotta rispetto ai voli che atterrano e decollano dagli aeroporti in Svezia.

Zona tariffaria di rotta della Svezia

2022

2023

2024

Previsioni di traffico iniziali (incluse nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di movimenti IFR

685

771

824

Previsioni di traffico aggiornate (incluse nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di movimenti IFR

626

751

773

Differenza

-8,6  %

-2,6  %

-6,2  %

(36)

La Commissione osserva inoltre che il carico di lavoro dei fornitori di servizi di navigazione aerea, trainato dai movimenti aerei controllati, non dovrebbe diminuire in relazione alla riduzione delle entrate derivante dal minor numero di unità di servizio di rotta.

(37)

I costi determinati rivisti per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente. La Commissione rileva che la Svezia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini reali per ciascuno degli anni civili in questione.

Zona tariffaria di rotta della Svezia

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2017 (inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

2 146 milioni SEK

2 202 milioni SEK

2 230 milioni SEK

Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2017 (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

2 110 milioni SEK

2 114 milioni SEK

1 979 milioni SEK

Differenza

-1,7  %

-4,0  %

-11,3  %

(38)

Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Svezia per gli anni civili 2022, 2023 e il 2024, come indicato nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta della Svezia

2022

2023

2024

Indice di inflazione iniziale, con variazione prevista del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

107,4

(1,3  %)

109,1

(1,6  %)

111,1

(1,8  %)

Indice di inflazione rivisto, con variazione del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

112,4

(4,8  %)

114,9

(2,2  %)

116,9

(1,7  %)

(39)

Per via della previsione di inflazione aggiornata, i costi determinati rivisti in termini nominali per l’anno civile 2022 sono aumentati, mentre quelli per il 2023 sono rimasti invariati. Per l’anno civile 2024, i costi determinati in termini nominali sono inferiori rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.

Zona tariffaria di rotta della Svezia

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini nominali (inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

2 269 milioni SEK

2 359 milioni SEK

2 424 milioni SEK

Costi determinati rivisti in termini nominali (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

2 310 milioni SEK

2 359 milioni SEK

2 234 milioni SEK

Differenza

+1,8  %

0,0  %

-7,8  %

(40)

La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Svezia sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(41)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +2,2 % nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. Il valore di riferimento adeguato per il 2019 che è stato stabilito dalla Svezia, di cui al considerando (32), ha un impatto negativo sulla tendenza calcolata del DUC. Il dato della tendenza del DUC della Svezia ha subito un peggioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +0,2 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.

(42)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -0,3 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. Il valore di riferimento adeguato per il 2014 che è stato stabilito dalla Svezia, di cui al considerando (32), ha un impatto positivo sulla tendenza calcolata a lungo termine del DUC. Il dato della tendenza a lungo termine del DUC della Svezia è migliorato rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a +1,0 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.

(43)

Come riportato ai considerando (33) e (34), la Commissione ricorda che la previsione di unità di servizio della Svezia per l’RP3 è stata rivista fortemente al ribasso come conseguenza dei cambiamenti del traffico a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. È pertanto necessario e opportuno esaminare, ai fini dei criteri di valutazione di cui ai considerando (41) e (42), se la Svezia sarebbe in linea con le tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione in mancanza di una grave riduzione del traffico per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 a causa delle mutate circostanze.

(44)

La Commissione ha pertanto ricalcolato la tendenza del DUC della Svezia nell’RP3 e la tendenza a lungo termine del DUC della Svezia nel corso dell’RP2 e dell’RP3 utilizzando le previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol dell’ottobre 2021. Da tale ricalcolo risulta, per la zona tariffaria di rotta della Svezia, un adeguamento del dato della tendenza del DUC pari a -1,5 % nell’RP3 e un adeguamento del dato della tendenza a lungo termine del DUC pari a -1,9 %. Entrambe tali tendenze adeguate sono inferiori alle tendenze corrispondenti del DUC a livello dell’Unione, pari rispettivamente a +1,0 % e -1,3 %. Pertanto la Commissione conclude che la Svezia soddisfa i criteri di valutazione di cui ai considerando (41) e (42) in mancanza dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

(45)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria della Svezia, pari a 55,84 EUR (espresso in prezzi del 2017), è superiore del 24,8 % al valore di riferimento medio, pari a 44,74 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente.

(46)

La Commissione riconosce che gli obiettivi rivisti di efficienza economica per la zona tariffaria della Svezia sono più elevati degli obiettivi iniziali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. Tuttavia tale peggioramento è dovuto interamente alle ipotesi di traffico fortemente più basse. Se non si considera l’impatto negativo dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, è evidente che la Svezia è in linea sia con la tendenza del DUC a livello dell’Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione.

(47)

Inoltre, come riportato al considerando (37), la Commissione ricorda che la Svezia ha ridotto i suoi costi determinati in termini reali per la parte rimanente dell’RP3, in risposta al deterioramento delle ipotesi di traffico. La Commissione osserva che tali misure di contenimento dei costi sono, a livello generale, in linea con il numero inferiore di movimenti IFR previsti per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, come indicato al considerando (35).

(48)

In generale, la Commissione ritiene pertanto che la Svezia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali locali in materia di efficienza economica.

(49)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (30) a (48), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.

Revisione degli obiettivi rivisti di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(50)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), di tale regolamento di esecuzione.

(51)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali proposti dalla Svezia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Svezia dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso.

(52)

La Commissione osserva che la Svezia ha giustificato debitamente e ha suffragato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, i suoi obiettivi di efficienza economica presso i terminali, anche facendo riferimento al numero inferiore di voli nella zona tariffaria presso i terminali rispetto all’RP2 e al forte impatto dei pensionamenti dei controllori del traffico aereo sulla base di calcolo presso i terminali durante l’RP3. La Commissione non ha ulteriori osservazioni in merito agli obiettivi di efficienza economica presso i terminali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

CONCLUSIONI

(53)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per la Commissione

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)   GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).


ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

Efficienza della gestione della sicurezza

Svezia

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

LFV

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE

Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

Svezia

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

1,05  %

1,05  %

1,05  %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo

Svezia

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

0,07

0,08

0,08

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA

Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Svezia

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

604,02 SEK

537,87 SEK

1 361,88 SEK

774,65 SEK

650,98 SEK

587,62 SEK

62,70 EUR

55,84 EUR

141,38 EUR

80,42 EUR

67,58 EUR

61,00  EUR


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/126


DECISIONE (UE) 2022/2424 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2022

relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Romania a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

[notificata con il numero C(2022) 8740]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)

A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

(2)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) della Commissione relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Romania non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

(5)

In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19.

(6)

Il 13 luglio 2022 la Romania ha presentato alla Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»).

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente la sua valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

(8)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione, tenendo conto delle circostanze locali, ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(9)

Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze relative al traffico aereo nello spazio aereo europeo. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Romania dovrebbe registrare movimenti aerei supplementari nel suo spazio aereo durante il resto dell’RP3 per via dei cambiamenti nei flussi di traffico aereo derivanti dalla guerra della Russia in Ucraina. Tuttavia tale situazione non modifica in modo significativo le condizioni operative dei servizi di navigazione aerea in Romania e non ha un impatto negativo sul progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Romania in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in conformità dell’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(11)

Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Romania in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

Romania

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

Obiettivi a livello dell’Unione (2024)

ROMATSA

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(12)

Gli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza proposti dalla Romania per il fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia ROMATSA, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(13)

La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Romania prevede misure rivolte a ROMATSA per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, tra cui l’attuazione di procedure e processi di monitoraggio della sicurezza interna per il miglioramento continuo dell’efficienza della gestione della sicurezza.

(14)

Pertanto, alla luce di quanto affermato ai considerando 11, 12 e 13 e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente

(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Romania per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in conformità dell’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al 2 giugno 2021, la data dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(16)

Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare in modo retroattivo gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Pertanto, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024.

(17)

Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Romania e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

Romania

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

2,05  %

2,05  %

2,05  %

Valori di riferimento

2,05  %

2,05  %

2,05  %

(18)

La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Romania equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

(19)

La Commissione osserva che, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, la Romania ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono la sua partecipazione all’iniziativa South East Europe Free Route Airspace, una maggiore cooperazione transfrontaliera, un piano di transizione per l’attuazione della navigazione basata sulle prestazioni e modifiche della configurazione dei settori operativi per migliorare l’utilizzo dello spazio aereo.

(20)

Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 17, 18 e 19, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Romania per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in conformità dell’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al 2 giugno 2021, il momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.

(22)

Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dal momento che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare in modo retroattivo gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Pertanto, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024.

(23)

Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Romania per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

Romania

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo

0,04

0,04

0,04

Valori di riferimento

0,04

0,04

0,04

(24)

La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Romania equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

(25)

La Commissione rileva che la Romania ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. Tali misure comprendono l’attuazione di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo, la configurazione dello spazio aereo incentrata sull’attuazione dello spazio aereo con rotte libere e l’attuazione di concetti di uso flessibile dello spazio aereo, nonché l’assunzione e la formazione di nuovi controllori del traffico aereo.

(26)

Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 23, 24 e 25, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Romania.

Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica

(28)

Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Romania ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

(29)

La tabella seguente stabilisce gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria della Romania, come definiti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022:

Zona tariffaria di rotta della Romania

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi iniziali di efficienza economica di rotta (inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

165,00 RON

155,38 RON

298,87 RON

191,50 RON

174,25 RON

174,33 RON

36,13  EUR

34,03  EUR

65,45  EUR

41,94  EUR

38,16  EUR

38,18  EUR

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

165,00 RON

155,38 RON

298,87 RON

179,53 RON

163,47 RON

160,39 RON

36,13  EUR

34,03  EUR

65,45  EUR

39,32  EUR

35,80  EUR

35,13  EUR

(30)

La Commissione osserva che la Romania ha rivisto i suoi obiettivi locali di efficienza economica per il 2022, il 2023 e il 2024. Tali obiettivi, se confrontati con il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, comportano un costo unitario determinato («DUC») complessivo inferiore del 6,9 % rispetto al 2022, al 2023 e al 2024 e inferiore del 5,4 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Le riduzioni del DUC derivano dalla revisione al rialzo delle ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il 2022, il 2023 e il 2024, che sono parzialmente compensate da un incremento dei costi determinati per il 2023 e il 2024.

(31)

La Commissione rileva che le ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022. La tabella seguente confronta le unità di servizio di rotta previste per la zona tariffaria per il 2022, il 2023 e il 2024 con le cifre incluse nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni:

Zona tariffaria di rotta della Romania

2022

2023

2024

Previsioni di traffico iniziali (incluse nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

4 360

5 022

5 269

Previsioni di traffico aggiornate (incluse nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

4 583

5 531

5 825

Differenza

+5,1  %

+10,1  %

+10,6  %

(32)

Rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, gli incrementi annuali del numero di unità di servizio per il 2022, il 2023 e il 2024 sono compresi tra il 5 % e l’11 %.

(33)

I costi determinati rivisti per il 2022, il 2023 e il 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono stabiliti nella tabella seguente:

Zona tariffaria di rotta della Romania

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

835 milioni RON

875 milioni RON

919 milioni RON

Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2017 (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

823 milioni RON

904 milioni RON

934 milioni RON

Differenza

-1,5  %

+3,3  %

+1,7  %

(34)

Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Romania per il 2022, il 2023 e il 2024, come stabilito nella tabella seguente:

Zona tariffaria di rotta della Romania

2022

2023

2024

Indice di inflazione iniziale, con variazione prevista del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

116,1

(2,1  %)

119,1

(2,6  %)

122,2

(2,6  %)

Indice di inflazione rivisto, con variazione del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

125,9

(9,3  %)

130,9

(4,0  %)

134,8

(3,0  %)

(35)

Per via dell’aggiornamento della previsione di inflazione, si stima che i costi determinati rivisti in termini nominali aumenteranno in modo significativo, in particolare nel 2023 e il 2024, come segue:

Zona tariffaria di rotta della Romania

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini nominali (inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

946 milioni RON

1 013 milioni RON

1 088 milioni RON

Costi determinati rivisti in termini nominali (inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

1 000 milioni RON

1 138 milioni RON

1 209 milioni RON

Differenza

+5,7  %

+12,3  %

+11,0  %

(36)

La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Romania in conformità dell’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(37)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +0,8 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +2,9 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.

(38)

In relazione all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a -0,3 %, è ben al di sotto del dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva tuttavia che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a +0,6 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.

(39)

Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Romania per il DUC, pari a 34,03 EUR ai prezzi del 2017, è inferiore del 14,6 % al valore di riferimento medio, pari a 39,84 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente.

(40)

È chiaro che gli obiettivi rivisti di efficienza economica della Romania si traducono in una tendenza del DUC nell’RP3 migliore della corrispondente tendenza a livello dell’Unione. Inoltre, il DUC rivisto della Romania per il 2024 è inferiore al valore di riferimento per il 2014, il che dimostra una riduzione del DUC nell’RP2 e nell’RP3 nonostante la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione non sia rispettata. Infine, la Romania dimostra una buona prestazione in termini di efficienza economica rispetto al valore di riferimento per il 2019, che è fortemente inferiore alla media del gruppo di riferimento corrispondente. La Commissione ritiene pertanto che, per quanto riguarda la Romania, la deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui al considerando 38 non implichi che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica non siano coerenti con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell’Unione.

(41)

In generale, la Commissione ritiene che la Romania abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali locali in materia di efficienza economica.

(42)

Alla luce di quanto riportato ai considerando da 29 a 41, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

Revisione degli obiettivi rivisti di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(43)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(44)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali proposti dalla Romania nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Romania dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso. La Commissione rileva tuttavia che la Romania ha, al contrario, rivisto tali obiettivi al rialzo per il 2022 e il 2023, compreso un incremento dei costi determinati in termini reali per il 2023.

(45)

La Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC presso i terminali della Romania, pari a +4,2 % nell’RP3, continua a essere superiore al dato della tendenza del DUC di rotta nell’RP3, pari a +0,8 %, nonché al dato della tendenza effettiva del DUC osservata nell’RP2, pari a -3,1 %. Inoltre, la tendenza del DUC presso i terminali nell’RP3 è migliorata solo marginalmente rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania presentato nel 2021, in cui era stata osservata una tendenza del DUC presso i terminali pari a +4,3 %.

(46)

Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 44 e 45, la Commissione conclude che gli obiettivi prestazionali rivisti di efficienza economica presso i terminali della Romania continuano a essere fonte di preoccupazione. La Commissione ribadisce pertanto il parere secondo cui la Romania dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi o fornire giustificazioni adeguate per tali obiettivi, tra cui gli aumenti dei costi determinati per il 2023. La Romania dovrebbe affrontare tali preoccupazioni in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che integra la valutazione, da parte della Commissione, degli obiettivi di capacità

(47)

Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione in merito agli obiettivi di capacità con una revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo, la Commissione ha esaminato se i sistemi di incentivi proposti soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(48)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che la Romania deve rivedere il suo sistema di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità presso i terminali, in modo che lo svantaggio finanziario massimo derivante da tale sistema di incentivi sia fissato a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio. La Commissione osserva che la Romania ha rivisto il proprio sistema di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità presso i terminali fissando il conseguente svantaggio finanziario massimo a un livello pari all’1 % dei costi determinati. Tale revisione tiene conto delle preoccupazioni sollevate dalla Commissione nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728. La Commissione non ha ulteriori osservazioni sui sistemi di incentivi stabiliti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania.

CONCLUSIONI

(49)

Alla luce di quanto precede, la Commissione constata che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Romania sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Romania, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.

Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per la Commissione

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)   GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).


ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Romania a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

Efficienza della gestione della sicurezza

Romania

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

ROMATSA

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

C

Promozione della sicurezza

C

C

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE

Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

Romania

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

2,05  %

2,05  %

2,05  %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo

Romania

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

0,04

0,04

0,04

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA

Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Romania

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

165,00 RON

155,38 RON

298,87 RON

179,53 RON

163,47 RON

160,39 RON

36,13  EUR

34,03  EUR

65,45  EUR

39,32  EUR

35,80  EUR

35,13  EUR


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/136


DECISIONE (UE) 2022/2425 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2022

relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

[notificata con il numero C(2022) 8743]

(I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)

A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

(2)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 di Malta non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

(5)

In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19.

(6)

Il 13 luglio 2022 Malta ha presentato alla Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni») ai fini della valutazione.

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta.

(8)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(9)

Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando (5). Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che Malta non dovrebbe subire cambiamenti negativi nei flussi di traffico durante l’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati da Malta in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(11)

Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti da Malta in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

Malta

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

Obiettivi a livello dell’Unione (2024)

MATS

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

D

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

D

Garanzia della sicurezza

C

C

D

C

Promozione della sicurezza

C

C

D

C

Cultura della sicurezza

C

C

C

C

(12)

Gli obiettivi di sicurezza proposti da Malta per MATS sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e sono addirittura migliori di questi ultimi per il 2024 nei settori «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza» e «promozione della sicurezza».

(13)

La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di prestazioni presentato da Malta stabilisce misure rivolte a MATS per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali l’introduzione di un centro operativo di sicurezza e di un centro operativo di rete, l’attuazione di nuovi software di sicurezza, l’assunzione di specialisti in cibersicurezza per migliorare la gestione dei rischi e la formazione del personale per conformarsi ai requisiti relativi alla gestione delle modifiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373.

(14)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (11) e (13) e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi inseriti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente

(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati da Malta per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, il 2 giugno 2021.

(16)

Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024.

(17)

Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti da Malta e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

Malta

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

1,80  %

1,80  %

1,80  %

Valori di riferimento

1,80  %

1,80  %

1,80  %

(18)

La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti da Malta equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascun anno dal 2022 al 2024.

(19)

La Commissione rileva che Malta ha presentato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che prevedono l’attuazione di uno spazio aereo con rotte libere sopra il livello di volo 195, lo sviluppo di una nuova area di manovra terminale nonché nuove procedure di arrivo e partenza.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (17) a (19), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati da Malta per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, il 2 giugno 2021.

(22)

Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024.

(23)

Gli obiettivi di capacità di rotta proposti da Malta per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

Malta

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo

0,01

0,01

0,01

Valori di riferimento

0,01

0,01

0,01

(24)

La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti da Malta equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dal 2022 al 2024.

(25)

La Commissione osserva che Malta, nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono un aumento del numero di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo entro la fine dell’RP3 e l’attuazione dello spazio aereo con rotte libere.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (23) a (25), gli obiettivi inseriti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.

Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda Malta.

Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica

(28)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Malta ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nell’ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

(29)

La tabella seguente stabilisce gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria di Malta contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022.

Zona tariffaria di rotta di Malta

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi iniziali di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

21,50  EUR

22,98  EUR

44,08  EUR

31,85  EUR

24,83  EUR

24,85  EUR

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

21,50  EUR

22,98  EUR

44,08  EUR

27,44  EUR

21,61  EUR

22,09  EUR

(30)

La Commissione osserva che Malta ha rivisto gli obiettivi locali di efficienza economica per il periodo dal 2022 al 2024, il che si traduce, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in un costo unitario determinato complessivo («DUC») inferiore del 12,3 % rispetto ai tre anni in questione e inferiore dell’8,7 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali riduzioni del DUC derivano sia dalle ipotesi di traffico aggiornate utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per ciascun anno dal 2022 al 2024 sia dalla revisione al ribasso dei costi determinati espressi in termini reali ai prezzi del 2017 per gli anni in questione.

(31)

Le modifiche delle previsioni di traffico per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono presentate nella tabella seguente. La Commissione rileva che le previsioni di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022.

Zona tariffaria di rotta di Malta

2022

2023

2024

Previsioni di traffico iniziali (contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

714

957

1 002

Previsioni di traffico aggiornate (contenute nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

811

1 006

1 044

Differenza

+13,6  %

+5,1  %

+4,3  %

(32)

I costi determinati rivisti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta di Malta

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

23 milioni EUR

24 milioni EUR

25 milioni EUR

Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

22 milioni EUR

22 milioni EUR

23 milioni EUR

Differenza

-2,2  %

-8,5  %

-7,4  %

(33)

Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per Malta per gli anni civili dal 2022 al 2024, come indicato nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta di Malta

2022

2023

2024

Indice di inflazione iniziale, con variazione prevista del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

106,7

(1,8  %)

108,8

(2,0  %)

111,0

(2,0  %)

Indice di inflazione rivisto, con variazione del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

109,7

(4,7  %)

112,8

(2,8  %)

115,1

(2,1  %)

(34)

Per via della previsione di inflazione aggiornata, i costi determinati rivisti in termini nominali per il 2022 rimangono prevalentemente invariati. Tuttavia la Commissione osserva che Malta ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini nominali per il 2023 e il 2024.

Zona tariffaria di rotta di Malta

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini nominali (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

24 milioni EUR

25 milioni EUR

27 milioni EUR

Costi determinati rivisti in termini nominali (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

24 milioni EUR

24 milioni EUR

26 milioni EUR

Differenza

-0,2  %

-5,8  %

-4,5  %

(35)

La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta di Malta sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(36)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a -1,0 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +2,0 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.

(37)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a +0,3 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva tuttavia che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a +1,6 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.

(38)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di Malta per il DUC, pari a 22,98 EUR in EUR2017, è inferiore del 19,7 % al valore di riferimento medio, pari a 28,64 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente.

(39)

Come indicato al considerando (36), gli obiettivi rivisti di efficienza economica di Malta comportano una tendenza del DUC nel corso dell’RP3 significativamente migliore rispetto alla tendenza a livello dell’Unione corrispondente e mostrano una riduzione del DUC durante il periodo di riferimento. In riferimento al considerando (38), Malta registra inoltre una buona prestazione in termini di efficienza economica rispetto al valore di riferimento per il 2019, che è fortemente inferiore rispetto alla media del gruppo di riferimento corrispondente. Infine la Commissione osserva che Malta ha rivisto al ribasso i costi determinati per l’RP3 in termini sia reali sia nominali, mentre prevede di servire traffico supplementare sulla base delle previsioni di traffico aggiornate per l’RP3. La Commissione ritiene pertanto che la deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui al considerando (37) non impedisca di stabilire la coerenza con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell’Unione nei confronti di Malta.

(40)

Viste le osservazioni precedenti, la Commissione osserva che Malta ha accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728.

(41)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (29) a (40), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.

Revisione degli obiettivi rivisti di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(42)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(43)

Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali proposti da Malta nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che Malta dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso. La Commissione osserva tuttavia che Malta, al contrario, ha rivisto tali obiettivi al rialzo, tranne che per il 2023, senza fornire le relative giustificazioni.

(44)

La Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC presso i terminali di Malta, pari a +5,0 % nell’RP3, continua a essere superiore al dato della tendenza del DUC di rotta, pari a -1,0 % nell’RP3 nonché al dato della tendenza effettiva del DUC presso i terminali, pari a +0,6 %, osservata nell’RP2. Inoltre la tendenza del DUC presso i terminali nell’RP3 è peggiorata rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in cui era stata osservata una tendenza del DUC presso i terminali pari a +4,3 %.

(45)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (43) e (44), la Commissione conclude che gli obiettivi prestazionali rivisti di efficienza economica presso i terminali di Malta continuano a essere fonte di preoccupazione. La Commissione ribadisce pertanto il parere, stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, secondo cui Malta dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi o fornire giustificazioni adeguate per tali obiettivi, compresi gli aumenti supplementari dei costi applicati nel 2022 e nel 2024. La Commissione invita Malta a rispondere a tale osservazione in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che integra la valutazione, da parte della Commissione, degli obiettivi di capacità

(46)

In conformità dell’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione alla valutazione degli obiettivi di capacità locali, la Commissione ha rivisto i sistemi di incentivi contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta. La Commissione ha esaminato, in particolare, se tali sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La Commissione osserva che Malta non ha modificato tali sistemi di incentivi rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.

(47)

In relazione ai sistemi di incentivi per la capacità di rotta e presso i terminali proposti da Malta, la Commissione, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle prestazioni, nutre forti dubbi sul fatto che gli svantaggi finanziari massimi proposti, pari rispettivamente allo 0,5 % e allo 0,25 % dei costi determinati, avrebbero un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(48)

Pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, Malta dovrebbe rivedere i suoi sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari massimi derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come espressamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che, secondo il parere della Commissione, dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario massimo pari o superiore all’1 % dei costi determinati.

CONCLUSIONI

(49)

Alla luce di quanto precede, la Commissione constata che gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.

Articolo 2

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per la Commissione

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)   GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).


ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

Efficienza della gestione della sicurezza

Malta

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

MATS

Politica e obiettivi di sicurezza

C

C

D

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

C

D

Garanzia della sicurezza

C

C

D

Promozione della sicurezza

C

C

D

Cultura della sicurezza

C

C

C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE

Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

Malta

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

1,80  %

1,80  %

1,80  %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo

Malta

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

0,01

0,01

0,01

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA

Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta di Malta

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

21,50  EUR

22,98  EUR

44,08  EUR

27,44  EUR

21,61  EUR

22,09  EUR


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/147


DECISIONE (UE) 2022/2426 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2022

relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

[notificata con il numero C(2022) 8718]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)

A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

(2)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Lettonia non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

(5)

In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri, tra cui la Lettonia, sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19.

(6)

Il 13 luglio 2022 la Lettonia ha presentato un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»).

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia.

(8)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(9)

Le previsioni di base di traffico del servizio previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze relative al traffico aereo nello spazio aereo europeo. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Lettonia continuerà a registrare un deterioramento significativo delle prospettive di traffico per il resto dell’RP3 a causa della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Poiché hanno un impatto considerevole sugli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia, tali mutate circostanze dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione degli obiettivi prestazionali locali ivi contenuti.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza

(10)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Lettonia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(11)

Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Lettonia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

Lettonia

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

Obiettivi a livello dell’Unione

(2024)

LGS

Politica e obiettivi di sicurezza

C

D

D

C

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

D

D

D

Garanzia della sicurezza

C

D

D

C

Promozione della sicurezza

C

D

D

C

Cultura della sicurezza

C

D

D

C

(12)

Gli obiettivi di sicurezza proposti dalla Lettonia per LGS sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e sono addirittura migliori di questi ultimi per il 2023 e il 2024 nei settori «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza», «promozione della sicurezza» e «cultura della sicurezza».

(13)

La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia stabilisce misure rivolte a LGS per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali la formazione regolare del personale, la revisione delle procedure del sistema di gestione della sicurezza, le valutazioni concernenti i processi in materia di sicurezza e la cultura giusta, le esercitazioni simulate, la diffusione dei dati sulla sicurezza e l’integrazione dei principi di gestione della sicurezza nella pianificazione aziendale e nel processo decisionale.

(14)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 11 a 13, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza.

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente

(15)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Lettonia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, il 2 giugno 2021.

(16)

Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024.

(17)

Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Lettonia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

Lettonia

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

1,25  %

1,25  %

1,25  %

Valori di riferimento

1,25  %

1,25  %

1,25  %

(18)

La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Lettonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dal 2022 al 2024.

(19)

La Commissione rileva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Lettonia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che soddisfano principalmente le prescrizioni giuridiche già vigenti ai sensi del diritto dell’Unione e comprendono l’introduzione di un processo decisionale collaborativo negli aeroporti, l’adozione di procedure di navigazione aerea basate sulle prestazioni nonché l’attuazione di uno spazio aereo con rotte libere.

(20)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 17 a 19, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente.

Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità

(21)

Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Lettonia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, il 2 giugno 2021.

(22)

Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024.

(23)

Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Lettonia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:

Lettonia

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo

0,03

0,03

0,03

Valori di riferimento

0,03

0,03

0,03

(24)

La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Lettonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dal 2022 al 2024.

(25)

La Commissione osserva che la Lettonia, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure riguardano i controllori del traffico aereo e prevedono un nuovo programma di formazione nonché il potenziamento del personale in diversi scenari di settorizzazione. La Commissione rileva che, relativamente al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia nel 2021, il fornitore di servizi di navigazione aerea LGS ha ridotto il numero pianificato di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo nelle operazioni previste tra il 2022 e il 2024, per via delle mutate circostanze di cui ai considerando 5 e 9.

(26)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 23 a 25, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.

Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(27)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Lettonia.

Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica

(28)

Con riferimento al considerando 4, nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728 la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia presentato nel 2021 non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Lettonia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.

(29)

La tabella seguente mostra gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria della Lettonia contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022.

Zona tariffaria di rotta della Lettonia

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi iniziali di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

27,90 EUR

23,61 EUR

40,07 EUR

31,28 EUR

29,14 EUR

26,83  EUR

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

27,90 EUR

23,61 EUR

40,07 EUR

38,04 EUR

35,62 EUR

33,59  EUR

(30)

La Commissione osserva che la Lettonia ha rivisto gli obiettivi locali di efficienza economica per il periodo dal 2022 al 2024, il che si traduce, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in un costo unitario determinato complessivo («DUC») superiore del 23,0 % rispetto ai tre anni in questione e superiore del 16,4 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali aumenti del DUC derivano dal deterioramento significativo delle previsioni di traffico causato dalla riduzione del traffico aereo nello spazio aereo della Lettonia a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, di cui ai considerando 5 e 9. Il numero inferiore delle unità di servizio previste per ogni anno dal 2022 al 2024 è stato tuttavia parzialmente compensato dalla Lettonia mediante una riduzione dei costi determinati.

(31)

La Commissione rileva che le ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022. Le unità di servizio di rotta previste per la zona tariffaria per ciascun anno dal 2022 al 2024 rispetto alle cifre contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sono presentate nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta della Lettonia

2022

2023

2024

Previsioni di traffico iniziali (contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

736

842

906

Previsioni di traffico aggiornate (contenute nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

466

548

570

Differenza

-36,7  %

-34,9  %

-37,1  %

(32)

Rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, le riduzioni annuali del numero di unità di servizio per ciascun anno dal 2022 al 2024 si collocano nell’intervallo approssimativo tra -35 % e -37 %. Di conseguenza si stima che le unità di servizio di rotta per la Lettonia nel 2024 rimarranno inferiori del 40,1 % rispetto al livello pre-pandemico (anno 2019), mentre in precedenza le previsioni di base di traffico Statfor dell’ottobre 2021 avevano previsto che esse avrebbero superato il livello pre-pandemico dell’11,4 %.

(33)

Tuttavia, come mostrato nella tabella seguente, i movimenti aerei nello spazio aereo lettone effettuati a norma delle regole del volo strumentale (instrument flight rules, IFR) non dovrebbero diminuire allo stesso ritmo delle unità di servizio di rotta. Tale discrepanza è dovuta alla significativa riduzione dei sorvoli, che in media producono numeri proporzionali più elevati di unità di servizio di rotta rispetto ai voli che atterrano e decollano dagli aeroporti in Lettonia.

Zona tariffaria di rotta della Lettonia

2022

2023

2024

Previsioni di traffico iniziali (contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di movimenti IFR

229

262

282

Previsioni di traffico aggiornate (contenute nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di movimenti IFR

177

213

221

Differenza

-22,8  %

-18,8  %

-21,7  %

(34)

La Commissione osserva inoltre che il carico di lavoro dei fornitori di servizi di navigazione aerea, trainato dai movimenti aerei controllati, non dovrebbe diminuire in relazione alla riduzione delle entrate derivante dal minor numero di unità di servizio di rotta.

(35)

I costi determinati rivisti per gli anni dal 2022 al 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente. La Commissione rileva che la Lettonia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini reali per ciascuno degli anni in questione.

Zona tariffaria di rotta della Lettonia

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

23 milioni EUR

24,5 milioni EUR

24,3 milioni EUR

Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

18 milioni EUR

20 milioni EUR

19 milioni EUR

Differenza

-23,0  %

-20,4  %

-21,3  %

(36)

Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Lettonia per ciascun anno dal 2022 e il 2024, come indicato nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta della Lettonia

2022

2023

2024

Indice di inflazione iniziale, con variazione prevista del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

110,0

(2,2  %)

112,1

(1,9  %)

114,5

(2,1  %)

Indice di inflazione rivisto, con variazione del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

119,7

(10,0  %)

124,3

(3,9  %)

128,1

(3,1  %)

(37)

La tabella seguente mostra i costi determinati in termini nominali per ciascun anno dal 2022 al 2024. La Commissione osserva che la Lettonia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini nominali per il 2023 e il 2024, nonostante la revisione al rialzo delle previsioni di inflazione.

Zona tariffaria di rotta della Lettonia

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini nominali (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

24,7 milioni EUR

26,7 milioni EUR

26,9 milioni EUR

Costi determinati rivisti in termini nominali (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

20 milioni EUR

23 milioni EUR

23 milioni EUR

Differenza

-18,9  %

-14,9  %

-15,2  %

(38)

La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Lettonia sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(39)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +9,2 % nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un peggioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +3,3 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.

(40)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a +2,1 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un peggioramento rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a -0,4 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.

(41)

In riferimento ai considerando 31 e 32, la Commissione ricorda che la previsione di unità di servizio della Lettonia per l’RP3 è stata rivista fortemente al ribasso come conseguenza dei cambiamenti del traffico a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. È pertanto necessario e opportuno esaminare, ai fini dei criteri di valutazione di cui ai considerando 39 e 40, se la Lettonia sarebbe in linea con le tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione in mancanza di una grave riduzione del traffico per ogni anno dal 2022 al 2024, a causa delle mutate circostanze.

(42)

A tal fine, la Commissione ha ricalcolato la tendenza del DUC della Lettonia nell’RP3 e la tendenza a lungo termine del DUC della Lettonia nel corso dell’RP2 e dell’RP3 utilizzando le previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol dell’ottobre 2021. Tale ricalcolo ha comportato un adeguamento del dato della tendenza del DUC della Lettonia pari a -6,5 % nell’RP3 e un adeguamento del dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Lettonia pari a -4,7 % nel corso dell’RP2 e dell’RP3. Entrambe tali tendenze adeguate sono fortemente inferiori alle tendenze corrispondenti del DUC a livello dell’Unione, pari rispettivamente a +1,0 % e -1,3 %. Pertanto, la Lettonia soddisfa i criteri di valutazione di cui ai considerando 39 e 40 in mancanza dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina.

(43)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Lettonia per il DUC, pari a 23,61 EUR in EUR2017, è inferiore del 17,2 % al valore di riferimento medio, pari a 28,51 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente.

(44)

La Commissione riconosce che gli obiettivi rivisti di efficienza economica per la zona tariffaria della Lettonia sono più elevati degli obiettivi iniziali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. Tuttavia, tale peggioramento è dovuto interamente alle ipotesi di traffico fortemente più basse. Se non si considera l’impatto negativo delle modifiche del traffico a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, è evidente che la Lettonia è in linea sia con la tendenza del DUC a livello dell’Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. Inoltre, il valore di riferimento della Lettonia per il 2019 è significativamente inferiore al valore medio corrispondente del gruppo di riferimento, il che indica che ha mantenuto un livello tradizionalmente buono di efficienza economica in termini relativi.

(45)

Con il considerando 35, la Commissione rileva altresì che la Lettonia ha adottato misure per mitigare le circostanze di traffico straordinarie, riducendo fortemente i costi determinati per il periodo RP3 rimanente. La Commissione osserva che tali misure di contenimento dei costi sono, a livello generale, in linea con il numero inferiore di movimenti IFR previsti per ciascun anno dal 2022 al 2024, come indicato al considerando 32.

(46)

In generale, la Commissione ritiene pertanto che la Lettonia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali locali in materia di efficienza economica.

(47)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 29 a 46, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica.

Revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(48)

Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Lettonia.

CONCLUSIONI

(49)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).


ALLEGATO

Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

Efficienza della gestione della sicurezza

Lettonia

Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA

Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato

Obiettivo di gestione della sicurezza

2022

2023

2024

LGS

Politica e obiettivi di sicurezza

C

D

D

Gestione dei rischi per la sicurezza

C

D

D

Garanzia della sicurezza

C

D

D

Promozione della sicurezza

C

D

D

Cultura della sicurezza

C

D

D

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE

Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

Lettonia

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva

1,25  %

1,25  %

1,25  %

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo

Lettonia

2022

2023

2024

Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo

0,03

0,03

0,03

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA

Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta della Lettonia

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

27,90 EUR

23,61 EUR

40,07 EUR

38,04 EUR

35,62 EUR

33,59 EUR


12.12.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 318/157


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 2022

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica

[notificata con il numero C(2022) 8788]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

(2)

A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 (2), ha trasmesso alla Commissione, l’11 maggio 2022, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. Il parere è accessibile al pubblico (3).

(3)

Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse contengono gli elementi principali del documento di riferimento sulle BAT.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2022

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)   GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

(2)  Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3).

(3)  https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/acce74d3-4314-43f8-937b-9bbc594a16ef?p=1&n=10&sort=modified_DESC


ALLEGATO

1.   Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) si riferiscono alla seguente attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: 4. Industria chimica (ossia tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato I, salvo diversa indicazione).

Le presenti conclusioni sulle BAT vertono più specificamente sulle emissioni nell’atmosfera generate dall’attività di cui sopra.

Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano:

1.

le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di cloro, idrogeno e idrossido di sodio/potassio mediante elettrolisi della salamoia. Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cloro-alcali (CAK);

2.

le emissioni convogliate nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei prodotti chimici elencati di seguito in processi continui con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno:

olefine leggere con processi di cracking con vapore;

formaldeide;

ossido di etilene e glicoli etilenici;

fenolo a partire dal cumene;

dinitrotoluene a partire dal toluene, toluendiammina a partire dal dinitrotoluene, diisocianato di toluene a partire dalla toluendiammina, metilendianilina a partire dall’anilina, diisocianato di metilendifenile a partire dalla metilendianilina;

dicloruro di etilene (EDC) e monomero di cloruro di vinile (VCM);

perossido d’idrogeno.

Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (LVOC).

Tuttavia le emissioni di ossidi di azoto (NOX) e monossido di carbonio (CO) convogliate nell’atmosfera generate dal trattamento termico degli scarichi gassosi provenienti dai suddetti processi di fabbricazione sono incluse nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT;

3.

le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici inorganici:

ammoniaca;

nitrato di ammonio;

calcio nitrato di ammonio;

carburo di calcio;

cloruro di calcio;

nitrato di calcio;

nerofumo;

cloruro ferroso;

solfato ferroso (ossia vetriolo verde e prodotti correlati, come i clorosolfati);

acido fluoridrico;

fosfati inorganici;

acido nitrico;

fertilizzanti a base di azoto, fosforo o potassio (fertilizzanti semplici o composti);

acido fosforico;

carbonato di calcio precipitato;

carbonato di sodio (ossia soda);

clorato di sodio;

silicato di sodio;

acido solforico;

silicio sintetico amorfo;

biossido di titanio e prodotti correlati;

urea;

urea e nitrato di ammonio.

Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità (LVIC);

4.

le emissioni nell’atmosfera provenienti dal reforming a vapore nonché dalla purificazione fisica e dalla riconcentrazione dell’acido solforico spento, a condizione che tali processi siano direttamente associati a un processo di fabbricazione di cui ai precedenti punti 2 o 3;

5.

le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di ossido di magnesio con il processo per via secca. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (CLM);

6.

le emissioni nell’atmosfera provenienti da:

unità di combustione diverse dai forni/riscaldatori di processo. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (LCP), nelle conclusioni sulle BAT per la raffinazione di petrolio e di gas (REF) e/o nella direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

forni/riscaldatori di processo di potenza termica nominale totale inferiore a 1 MW;

forni/riscaldatori di processo utilizzati nella produzione di olefine leggere, dicloruro di etilene e/o monomero di cloruro di vinile di cui al punto 2. Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (LVOC);

7.

le emissioni nell’atmosfera provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti (WI);

8.

le emissioni nell’atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi, se non direttamente associati all’attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: 4. Industria chimica. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS).

Tuttavia le emissioni nell’atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, a condizione che tali processi siano direttamente associati al processo di produzione chimica specificato nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT;

9.

le emissioni nell’atmosfera provenienti dai sistemi di raffreddamento indiretto. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i sistemi di raffreddamento industriali (ICS).

Le conclusioni sulle BAT per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nel settore chimico (CWW) sono complementari alle presenti BAT.

Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:

produzione di cloro-alcali (CAK);

fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità — Ammoniaca, acidi e fertilizzanti (LVIC–AAF);

fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità — Solidi e altri (LVIC-S);

fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (LVOC);

fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine (OFC);

produzione di polimeri (POL);

fabbricazione di specialità chimiche inorganiche (SIC);

raffinazione di petrolio e di gas (REF);

effetti economici e incrociati (ECM);

emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS);

efficienza energetica (ENE);

sistemi di raffreddamento industriali (ICS);

grandi impianti di combustione (LCP);

monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni IED (ROM);

incenerimento dei rifiuti (WI);

trattamento dei rifiuti (WT).

Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT si applicano le definizioni seguenti:

Termini generici

Termine

Definizione

Emissioni convogliate nell’atmosfera

Emissioni nell’atmosfera di inquinanti attraverso un punto di emissione come un camino.

Unità di combustione

Qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto. Le unità di combustione comprendono caldaie, motori, turbine e forni/riscaldatori di processo, ma non gli ossidatori termici o catalitici.

Pigmenti inorganici complessi

Reticolo cristallino stabile di diversi cationi metallici. I reticoli ospite più importanti sono rutilo, spinello, zircone e ematite/corindone, ma esistono anche altre strutture stabili.

Misurazione in continuo

Misurazione realizzata con un sistema di misurazione automatico installato in loco in modo permanente.

Processo continuo

Processo in cui il reattore è alimentato continuativamente con le materie prime e i prodotti della reazione alimentano a loro volta le unità di separazione e/o recupero a valle del reattore e ad esso collegate.

Emissioni diffuse

Emissioni non convogliate nell’atmosfera. Le emissioni diffuse comprendono le emissioni fuggitive e non fuggitive.

Emissioni nell’atmosfera

Termine generico per le emissioni nell’atmosfera di inquinanti, comprendente le emissioni convogliate e diffuse.

Etanolammine

Termine collettivo per la monoetanolammina, la dietanolammina, la trietanolammina o loro miscele.

Etilenglicoli

Termine collettivo per l’etilenglicole, il dietilenglicole e il trietilenglicole o loro miscele.

Impianto esistente

Impianto che non è un impianto nuovo.

Forno/riscaldatore di processo esistente

Forno/riscaldatore di processo che non è un forno/riscaldatore di processo nuovo.

Effluente gassoso

Gas di scarico emesso da un’unità di combustione.

Emissioni fuggitive

Emissioni nell’atmosfera non convogliate causate dalla perdita di tenuta di apparecchiature progettate o assemblate per essere ermetiche.

Le emissioni fuggitive possono derivare da:

apparecchiature mobili, quali agitatori, compressori, pompe, valvole (manuali e automatici);

apparecchiature statiche, quali flange e altri collegamenti, linee aperte, punti di campionamento.

Olefine leggere

Termine collettivo per l’etilene, il propilene, il butilene e il butadiene, o relative miscele.

Modifica sostanziale dell’impianto

Cambiamento sostanziale nella progettazione o nella tecnologia di un impianto, con adeguamenti o sostituzioni sostanziali delle unità di processo e/o di abbattimento e delle apparecchiature connesse.

Portata massica

Massa di una determinata sostanza o di un determinato parametro emessa in un determinato periodo di tempo.

Impianto nuovo

Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell’installazione dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT.

Forno/riscaldatore di processo nuovo

Forno/riscaldatore di processo in un impianto autorizzato per la prima volta dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un forno/riscaldatore di processo dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT.

Emissioni non fuggitive

Emissioni diffuse diverse dalle emissioni fuggitive.

Le emissioni non fuggitive possono derivare, ad esempio, da sfiati atmosferici, stoccaggio alla rinfusa, sistemi di carico/scarico, recipienti e serbatoi (all’apertura), canali di scolo all’aperto, sistemi di campionamento, sfiati di cisterne, rifiuti, fognature e impianti di trattamento delle acque reflue.

Precursori di NOX

Composti azotati (ad esempio, acrilonitrile, ammoniaca, gas nitrosi, composti organici azotati) nella carica di ossidazione termica o catalitica che rilascia emissioni di NOX. Non è incluso l’azoto elementare.

Vincolo operativo

Limitazione o restrizione connessa ad esempio a:

sostanze utilizzate (ad esempio, sostanze che non possono essere sostituite, sostanze molto corrosive);

condizioni d’esercizio (ad esempio, temperatura o pressione molto alte);

funzionamento dell’impianto;

disponibilità di risorse (ad esempio, disponibilità di pezzi di ricambio per sostituire una parte di apparecchiatura, disponibilità di manodopera qualificata);

benefici ambientali attesi (ad esempio, dando priorità alle azioni di manutenzione, riparazione o sostituzione con il massimo beneficio ambientale).

Misurazione periodica

Misurazione eseguita, con metodi manuali o automatici, a determinati intervalli temporali.

Grado di polimerizzazione

Per ogni tipo di polimero esistono diverse qualità di prodotto (ossia gradi) che variano di struttura e massa molecolare e sono ottimizzate in funzione di ciascuna applicazione. Nel caso delle poliolefine possono variare per quanto riguarda l’uso di copolimeri come l’EVA, mentre nel caso del PVC possono variare in funzione della lunghezza media della catena polimerica e della porosità delle particelle.

Forno/riscaldatore di processo

I forni o i riscaldatori di processo sono:

unità di combustione usate per il trattamento di oggetti o materie prime per contatto diretto, ad esempio in processi di essiccazione o reattori chimici, oppure

unità di combustione il cui calore radiante e/o di conduzione è trasferito agli oggetti o alle materie prime mediante parete solida senza l’ausilio di un fluido termovettore (ad esempio, forni o reattori usati per scaldare un flusso di processo nell’industria (petrol)chimica).

Laddove si applicano le buone prassi di recupero di energia, alcuni forni/riscaldatori di processo possono essere associati a un sistema di generazione di vapore/energia elettrica. È questa una caratteristica insita nella progettazione del forno/riscaldatore di processo che non può essere considerata in maniera a sé stante.

Gas di scarico di processo

Gas generato da un processo che è ulteriormente trattato a fini di recupero e/o abbattimento.

Solvente

Solvente organico quale definito all’articolo 3, punto 46, della direttiva 2010/75/UE.

Consumo di solvente

Consumo di solvente quale definito all’articolo 57, punto 9, della direttiva 2010/75/UE.

Input di solvente

Massa totale dei solventi organici usati di cui all’allegato VII, parte 7, della direttiva 2010/75/UE.

Bilancio di massa dei solventi

Bilancio di massa eseguito almeno a cadenza annuale conformemente all’allegato VII, parte 7, della direttiva 2010/75/UE.

Trattamento termico

Trattamento dei gas di scarico mediante ossidazione termica o catalitica.

Emissioni totali

Somma delle emissioni convogliate e diffuse.

Media oraria (o semioraria) valida

Una media oraria o semioraria è ritenuta valida in assenza di manutenzione o disfunzioni del sistema di misurazione automatico.


Sostanze/Parametri

Termine

Definizione

Cl2

Cloro elementare.

CO

Monossido di carbonio.

CS2

Disolfuro di carbonio.

Polveri

Particolato (atmosferico) totale. Salvo indicazione contraria, le polveri comprendono il PM2,5 e il PM10.

EDC

Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano).

HCl

Acido cloridrico.

HCN

Acido cianidrico.

HF

Acido fluoridrico.

H2S

Acido solfidrico.

NH3

Ammoniaca.

Ni

Nichel.

N2O

Ossido nitroso (detto anche protossido di azoto).

NOX

Somma del monossido di azoto (NO) e del diossido di azoto (NO2), espressa come NO2.

Pb

Piombo.

PCDD/F

Policlorodibenzo-p-diossine e -furani.

PM2,5

Materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm, quale definito nella direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

PM10

Materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm, quale definito nella direttiva 2008/50/CE.

SO2

Diossido di zolfo.

SOX

Somma del diossido di zolfo (SO2), del triossido di zolfo (SO3), e degli aerosol di acido solforico, espressa come SO2.

TCOV

Carbonio organico volatile totale, espresso come C.

VCM

Monomero di cloruro di vinile.

COV

Composto organico volatile quale definito all’articolo 3, punto 45, della direttiva 2010/75/UE.

ACRONIMI

Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano gli acronimi riportati di seguito:

Acronimo

Definizione

CLP

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

CMR

Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione.

CMR 1A

Sostanza CMR di categoria 1A quale definita nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H340, H350, H360.

CMR 1B

Sostanza CMR di categoria 1B quale definita nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H340, H350, H360.

CMR 2

Sostanza CMR di categoria 2 quale definita nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H341, H351, H361.

DIAL

LIDAR ad assorbimento differenziale.

EMS

Sistema di gestione ambientale.

EPS

Polistirene espanso.

E-PVC

PVC prodotto tramite polimerizzazione in emulsione.

EVA

Etilene vinil acetato.

GPPS

Polistirene per uso generale.

HDPE

Polietilene ad alta densità.

HEAF

Filtro dell’aria ad alta efficienza.

HEPA

Filtro antiparticolato ad alta efficienza.

HIPS

Polistirene ad alto impatto.

IED

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali.

I-TEQ

Equivalenza di tossicità internazionale, ricavata applicando i fattori di equivalenza di cui all’allegato VI, parte 2, della direttiva 2010/75/UE.

LDAR

Rilevamento e riparazione delle perdite di trafilamento.

LDPE

Polietilene a bassa densità.

LIDAR

Radar ottico.

LLDPE

Polietilene lineare a bassa densità.

OGI

Rilevamento ottico dei gas.

OTNOC

Condizioni di esercizio diverse da quelle normali.

PP

Polipropilene.

PVC

Cloruro di polivinile.

REACH

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

SCR

Riduzione catalitica selettiva.

SNCR

Riduzione non catalitica selettiva.

SOF

Flusso di occultazione solare.

S-PVC

PVC ottenuto per polimerizzazione in sospensione.

ULPA

Filtro dell’aria a bassissima penetrazione.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Migliori tecniche disponibili

Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono né prescrittive né esaustive. Si possono utilizzare altre tecniche purché assicurino un livello di protezione ambientale almeno equivalente.

Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili.

Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) e livelli di emissione indicativi per le emissioni convogliate nell’atmosfera

I BAT-AEL e i livelli di emissione indicativi per le emissioni convogliate nell’atmosfera riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alla concentrazione espressa, in mg/Nm3, μg/Nm3 o ng I-TEQ/Nm3, come massa della sostanza emessa per volume di scarico gassoso alle condizioni standard (gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa).

I livelli di ossigeno di riferimento usati per esprimere i BAT-AEL e i livelli di emissione indicativi nelle presenti conclusioni sulle BAT sono riportati nella tabella seguente.

Fonte delle emissioni

Livello di ossigeno di riferimento (OR)

Forno/riscaldatore di processo che utilizza il riscaldamento indiretto

3 % vol. secco

Tutte le altre fonti

Nessuna correzione per il livello dell’ossigeno

Nei casi in cui è indicato un livello di ossigeno di riferimento, l’equazione per calcolare la concentrazione delle emissioni al livello dell’ossigeno di riferimento è la seguente:

Formula

dove:

ER

:

concentrazione delle emissioni al livello dell’ossigeno di riferimento OR;

OR

:

livello di ossigeno di riferimento in percentuale in volume (%);

EM

:

concentrazione misurata delle emissioni;

OM

:

livello misurato di ossigeno in percentuale in volume (%).

L’equazione di cui sopra non si applica se i forni o i riscaldatori di processo utilizzano aria arricchita di ossigeno o ossigeno puro oppure se la presa d’aria supplementare per motivi di sicurezza porta il livello di ossigeno negli scarichi gassosi molto vicino al 21 % vol. In questo caso, la concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno di riferimento del 3 % vol. secco è calcolata in modo diverso.

Per i periodi di calcolo della media dei BAT-AEL e dei livelli di emissione indicativi per le emissioni convogliate nell’atmosfera, si applicano le seguenti definizioni.

Tipo di misurazione

Periodo di calcolo della media

Definizione

In continuo

MEDIA giornaliera

MEDIA calcolata su un periodo di un giorno in base alle medie orarie o semiorarie valide.

Periodica

MEDIA del periodo di campionamento

Valore medio di tre misurazioni/campionamenti consecutivi di almeno 30 minuti ciascuno (5).

Ai fini del calcolo delle portate massiche in relazione alle BAT 11 (tabella 1.1), BAT 14 (tabella 1.3), BAT 18 (tabella 1.6), BAT 29 (tabella 1.9) e BAT 36 (tabella 1.15), se gli scarichi gassosi con caratteristiche simili, ad esempio contenenti le stesse sostanze/gli stessi parametri (o sostanze/parametri dello stesso tipo), sono emessi attraverso due o più camini separati ma, a giudizio dell’autorità competente, potrebbero esserlo attraverso un camino comune, tali camini sono considerati come un unico camino.

BAT-AEL per le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera

Per le emissioni diffuse di COV provenienti dall’uso di solventi o dal riutilizzo di solventi recuperati, i BAT-AEL riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono espressi in percentuale dell’input di solvente, calcolato su base annua conformemente all’allegato VII, parte 7, della direttiva 2010/75/UE.

BAT-AEL delle emissioni totali nell’atmosfera nella produzione di polimeri o gomme sintetiche

Produzione di poliolefine o gomme sintetiche

Per le emissioni totali nell’atmosfera di COV provenienti dalla produzione di poliolefine o gomme sintetiche, i BAT-AEL riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono indicati come emissioni specifiche calcolate su base annua dividendo le emissioni totali di COV per un tasso di produzione in funzione del settore, espressi nell’unità g C/kg di prodotto.

Produzione di PVC

Per le emissioni totali nell’atmosfera di VCM provenienti dalla produzione di PVC, i BAT-AEL riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono indicati come emissioni specifiche calcolate su base annua dividendo le emissioni totali di VCM per un tasso di produzione in funzione del settore, espressi nell’unità g/kg di prodotto.

Ai fini del calcolo delle emissioni specifiche, le emissioni totali comprendono la concentrazione di VCM nel PVC.

Produzione di viscosa

Per la produzione di viscosa, i BAT-AEL riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono indicati come emissioni specifiche calcolate su base annua dividendo le emissioni totali di S per il tasso di produzione di fibre in fiocco o involucri, espressi nell’unità g S/kg di prodotto.

1.1.    Conclusioni generali sulle BAT

1.1.1.   Sistemi di gestione ambientale

BAT 1.   Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’istituire e attuare un sistema di gestione ambientale (EMS) avente tutte le caratteristiche seguenti:

i.

impegno, governo e responsabilità da parte dei dirigenti, compresa l’alta dirigenza, per attuare un sistema di gestione ambientale efficace;

ii.

un’analisi che comprenda la determinazione del contesto dell’organizzazione, l’individuazione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate e l’identificazione delle caratteristiche dell’installazione collegate a possibili rischi per l’ambiente (o la salute umana) e delle disposizioni giuridiche applicabili in materia di ambiente;

iii.

sviluppo di una politica ambientale che preveda anche il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell’installazione;

iv.

definizione di obiettivi e indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi, anche per garantire la conformità alle disposizioni giuridiche applicabili;

v.

pianificazione e attuazione delle procedure e delle azioni necessarie (incluse azioni correttive e preventive laddove necessario) per raggiungere gli obiettivi ambientali ed evitare i rischi ambientali;

vi.

determinazione delle strutture, dei ruoli e delle responsabilità concernenti gli obiettivi e gli aspetti ambientali e la messa a disposizione delle risorse umane e finanziarie necessarie;

vii.

garanzia delle competenze e della consapevolezza necessarie del personale le cui attività potrebbero incidere sulla prestazione ambientale dell’installazione (ad esempio fornendo informazioni e formazione);

viii.

comunicazione interna ed esterna;

ix.

promozione del coinvolgimento del personale nelle buone pratiche di gestione ambientale;

x.

redazione e aggiornamento di un manuale di gestione e di procedure scritte per controllare le attività che hanno un impatto ambientale significativo nonché dei registri pertinenti;

xi.

controllo dei processi e programmazione operativa efficaci;

xii.

attuazione di adeguati programmi di manutenzione;

xiii.

preparazione alle emergenze e protocolli di intervento, comprese la prevenzione e/o la mitigazione degli impatti (ambientali) negativi durante le situazioni di emergenza;

xiv.

valutazione, durante la (ri)progettazione di un (nuovo) impianto o di una sua parte, dei suoi impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita, che comprende la costruzione, la manutenzione, l’esercizio e lo smantellamento;

xv.

attuazione di un programma di monitoraggio e misurazione; ove necessario è possibile reperire le informazioni nella relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni IED;

xvi.

applicazione periodica di analisi comparative settoriali;

xvii.

verifiche periodiche indipendenti (ove praticabile) esterne e interne, al fine di valutare la prestazione ambientale e determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme alle modalità previste e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;

xviii.

valutazione delle cause di non conformità, attuazione di azioni correttive per far fronte alle non conformità, riesame dell’efficacia delle azioni correttive e accertamento dell’esistenza o del possibile verificarsi di non conformità analoghe;

xix.

riesame periodico del sistema di gestione ambientale da parte dell’alta dirigenza, al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;

xx.

cognizione e considerazione dello sviluppo di tecniche più pulite.

In particolare per il settore chimico, la BAT consiste anche nell’includere gli elementi seguenti nel sistema di gestione ambientale:

xxi.

un inventario delle emissioni convogliate e diffuse nell’atmosfera (cfr. BAT 2);

xxii.

un piano di gestione delle OTNOC per le emissioni nell’atmosfera (cfr. BAT 3);

xxiii.

una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi per le emissioni convogliate nell’atmosfera (cfr. BAT 4);

xxiv.

un sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera (cfr. BAT 19);

xxv.

un sistema di gestione delle sostanze chimiche comprendente un inventario delle sostanze pericolose e delle sostanze estremamente preoccupanti utilizzate nei processi; il potenziale di sostituzione delle sostanze elencate nell’inventario, con particolare riguardo per le sostanze diverse dalle materie prime, è analizzato periodicamente (ad esempio annualmente) al fine di individuare possibili nuove alternative disponibili e più sicure, con un impatto ambientale nullo o ridotto.

Nota

Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) istituisce il sistema di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS), che rappresenta un esempio di sistema di gestione ambientale conforme alle presenti BAT.

Applicabilità

Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione del sistema di gestione ambientale dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell’installazione, così come dall’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.

BAT 2.   Al fine di favorire la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, la BAT consiste nell’istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche al verificarsi di un cambiamento sostanziale), nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario delle emissioni convogliate e diffuse nell’atmosfera avente tutte le caratteristiche seguenti:

i.

informazioni, quanto più complete possibile, riguardo ai processi di produzione chimica, tra cui:

a.

equazioni di reazioni chimiche, che indichino anche i sottoprodotti;

b.

schemi semplificati dei flussi di processo che indichino l’origine delle emissioni;

ii.

informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle emissioni convogliate nell’atmosfera, tra cui:

a.

punto o punti di emissione;

b.

valori medi e variabilità della portata e della temperatura;

c.

concentrazione media e valori della portata massica delle sostanze/dei parametri pertinenti e loro variabilità (ad esempio TCOV, CO, NOX, SOX, Cl2, HCl);

d.

presenza di altre sostanze che possono incidere sul o sui sistemi di trattamento degli scarichi gassosi o sulla sicurezza dell’impianto (ad esempio ossigeno, azoto, vapore acqueo, polveri);

e.

tecniche utilizzate per prevenire e/o ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera;

f.

infiammabilità, limiti di esplosività inferiori e superiori, reattività;

g.

metodi di monitoraggio (cfr. BAT 8);

h.

sostanze classificate come CMR 1A, CMR 1B o CMR 2, la cui presenza sostanze può, ad esempio, essere valutata in base ai criteri del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio (CLP);

iii.

informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle emissioni diffuse nell’atmosfera, tra cui:

a.

individuazione della o delle fonti di emissioni;

b.

caratteristiche di ciascuna fonte di emissioni (ad esempio, emissioni fuggitive o non fuggitive; fonte statica o mobile; sua accessibilità; inclusa o meno in un programma LDAR);

c.

le caratteristiche del gas o del liquido a contatto con la o le fonti di emissioni, tra cui:

1)

stato fisico;

2)

tensione di vapore della o delle sostanze nel liquido, pressione del gas;

3)

temperatura;

4)

composizione (in peso per i liquidi o in volume per i gas);

5)

proprietà pericolose della o delle sostanze o miscele, comprese le sostanze o le miscele classificate come CMR 1A, CMR 1B o CMR 2;

d.

tecniche utilizzate per prevenire e/o ridurre le emissioni diffuse nell’atmosfera;

e.

monitoraggio (cfr. BAT 20, BAT 21 e BAT 22).

Nota per le emissioni diffuse

Le informazioni sulle emissioni diffuse nell’atmosfera sono particolarmente importanti per le attività che utilizzano grandi quantità di sostanze o miscele organiche (ad esempio, la produzione di prodotti farmaceutici, la fabbricazione di grandi volumi di sostanze chimiche organiche o di polimeri).

Le informazioni sulle emissioni fuggitive riguardano tutte le fonti di emissioni a contatto con sostanze organiche aventi una tensione di vapore superiore a 0,3 kPa a 293,15 K.

Le fonti di emissioni fuggitive collegate a tubi di diametro ridotto (ad esempio, meno di 12,7 mm, ossia di 0,5 pollici) possono essere escluse dall’inventario.

Le apparecchiature che funzionano a pressione subatmosferica possono essere escluse dall’inventario.

Applicabilità

Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione dell’inventario dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell’installazione, così come dall’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.

1.1.2.   Condizioni di esercizio diverse da quelle normali (OTNOC)

BAT 3.   Al fine di ridurre la frequenza con cui si verificano OTNOC e di ridurre le emissioni nell’atmosfera in condizioni di esercizio diverse da quelle normali, la BAT consiste nell’istituire e attuare, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione delle OTNOC basato sul rischio avente tutte le caratteristiche seguenti:

i.

individuazione delle OTNOC potenziali (ad esempio, guasto di apparecchiature critiche per il controllo delle emissioni convogliate nell’atmosfera, o di apparecchiature critiche per la prevenzione di incidenti o inconvenienti che potrebbero causare emissioni nell’atmosfera — «apparecchiature critiche»), delle loro cause profonde e delle loro conseguenze potenziali;

ii.

progettazione adeguata delle apparecchiature critiche (ad esempio, modularità e compartimentazione delle apparecchiature, sistemi di backup, tecniche per ovviare alla necessità di escludere il trattamento degli scarichi gassosi durante l’avvio e lo spegnimento, apparecchiature ad alta integrità ecc.);

iii.

predisposizione e attuazione di un piano di manutenzione preventiva delle apparecchiature critiche (cfr. BAT 1 xii);

iv.

monitoraggio (ossia stima o, ove possibile, misurazione) e registrazione delle emissioni e delle relative circostanze durante le OTNOC;

v.

valutazione periodica delle emissioni che si verificano durante le OTNOC (ad esempio, frequenza degli eventi, durata, quantità di sostanze inquinanti emesse registrate secondo il punto iv) e attuazione di misure correttive, se necessario;

vi.

riesame e aggiornamento periodici dell’elenco delle OTNOC individuate secondo il punto i, a seguito della valutazione periodica di cui al punto v;

vii.

test periodici dei sistemi di backup.

1.1.3.   Emissioni convogliate nell’atmosfera

1.1.3.1.   Tecniche generali

BAT 4.   Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’utilizzare una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi che comprende, in ordine di priorità, tecniche di recupero e di abbattimento integrate con il processo.

Descrizione

La strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi si basa sull’inventario di cui alla BAT 2 e tiene conto di fattori quali le emissioni di gas a effetto serra e il consumo o il riutilizzo di energia, acqua e materiali associati all’uso delle diverse tecniche.

BAT 5.   Al fine di agevolare il recupero dei materiali e la riduzione delle emissioni convogliate nell’atmosfera, nonché di aumentare l’efficienza energetica, la BAT consiste nel combinare flussi di scarichi gassosi con caratteristiche simili, riducendo così al minimo il numero di punti di emissione.

Descrizione

Il trattamento combinato degli scarichi gassosi con caratteristiche simili garantisce un trattamento più efficace ed efficiente rispetto al trattamento separato dei singoli flussi di scarichi gassosi. La combinazione degli scarichi gassosi è effettuata tenendo conto della sicurezza dell’impianto (ad esempio, evitando concentrazioni prossime al limite di esplosività inferiore/superiore), nonché di fattori di carattere tecnico (ad esempio, compatibilità dei singoli flussi degli scarichi gassosi, concentrazione delle sostanze di cui sono composti), ambientale (ad esempio, massimizzando il recupero dei materiali o l’abbattimento degli inquinanti) ed economico (ad esempio, distanza tra diverse unità di produzione).

Si presta attenzione a che la combinazione degli scarichi gassosi non risulti nella diluizione delle emissioni.

BAT 6.   Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nel garantire che i sistemi di trattamento degli scarichi gassosi siano progettati adeguatamente (ad esempio, tenendo conto della portata massima e delle concentrazioni di inquinanti), funzionino entro i rispettivi intervalli di progetto e siano sottoposti a manutenzione (mediante manutenzione preventiva, correttiva, regolare e non programmata) in modo da garantire la disponibilità, l’efficacia e l’efficienza ottimali delle apparecchiature.

1.1.3.2.   Monitoraggio

BAT 7.   La BAT consiste nel monitorare costantemente i parametri principali di processo (ad esempio, la portata e la temperatura degli scarichi gassosi) dei flussi degli scarichi gassosi inviati al pretrattamento e/o al trattamento finale.

BAT 8.   La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/Parametro  (7)

Processo/i/Fonte/i

Punti di emissione

Norma/e (8)

Frequenza minima di monitoraggio

Monitoraggio associato a

Ammoniaca (NH3)

Uso dell’SCR/SNCR

Qualsiasi camino

EN 21877

Una volta ogni sei mesi (9)  (10)

BAT 17

Tutti gli altri processi/fonti

BAT 18

Benzene

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

1,3-butadiene

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

Monossido di carbonio (CO)

Trattamento termico

Qualsiasi camino con una portata massica di CO ≥ 2 kg/h

Norme EN generiche  (11)

Continua

BAT 16

Qualsiasi camino con una portata massica di CO < 2 kg/h

EN 15058

Una volta ogni sei mesi (9)  (10)

Forni/riscaldatori di processo

Qualsiasi camino con una portata massica di CO ≥ 2 kg/h

Norme EN generiche  (11)

Continua  (12)

BAT 36

Qualsiasi camino con una portata massica di CO < 2 kg/h

EN 15058

Una volta ogni sei mesi (9)  (10)

Tutti gli altri processi/fonti

Qualsiasi camino con una portata massica di CO ≥ 2 kg/h

Norme EN generiche  (11)

Continua

BAT 18

Qualsiasi camino con una portata massica di CO < 2 kg/h

EN 15058

Una volta l’anno (9)  (13)

Clorometano

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

Sostanze CMR diverse dalle sostanze CMR contemplate altrove nella presente tabella  (18)

Tutti gli altri processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

Diclorometano

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

Polveri

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino con una portata massica di polveri ≥ 3 kg/h

Norme EN generiche  (11),

EN 13284-1 e

EN 13284-2

Continua  (14)

BAT 14

Qualsiasi camino con una portata massica di polveri < 3 kg/h

EN 13284-1

Una volta l’anno (9)  (13)

Cloro elementare (Cl2)

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta l’anno (9)  (13)

BAT 18

Dicloruro di etilene (EDC)

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

Ossido di etilene

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

Formaldeide

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Norma EN in fase di elaborazione

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

Cloruri gassosi

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

EN 1911

Una volta l’anno (9)  (13)

BAT 18

Fluoruri gassosi

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta l’anno (9)  (13)

BAT 18

Acido cianidrico (HCN)

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta l’anno (9)  (13)

BAT 18

Piombo e suoi composti

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

EN 14385

Una volta ogni sei mesi (9)  (15)

BAT 14

Nichel e suoi composti

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

EN 14385

Una volta ogni sei mesi (9)  (15)

BAT 14

Protossido di azoto (N2O)

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

EN ISO 21258

Una volta l’anno (9)  (13)

Ossidi di azoto (NOX)

Trattamento termico

Qualsiasi camino con una portata massica di NOX ≥ 2,5 kg/h

Norme EN generiche  (11)

Continua

BAT 16

Qualsiasi camino con una portata massica di NOX < 2,5 kg/h

EN 14792

Una volta ogni sei mesi (9)  (10)

Forni/riscaldatori di processo

Qualsiasi camino con una portata massica di NOX ≥ 2,5 kg/h

Norme EN generiche  (11)

Continua (12)

BAT 36

Qualsiasi camino con una portata massica di NOX < 2,5 kg/h

EN 14792

Una volta ogni sei mesi (9)  (10)

Tutti gli altri processi/fonti

Qualsiasi camino con una portata massica di NOX ≥ 2,5 kg/h

Norme EN generiche  (11)

Continua

BAT 18

Qualsiasi camino con una portata massica di NOX < 2,5 kg/h

EN 14792

Una volta ogni sei mesi (9)  (10)

PCDD/F

Trattamento termico

Qualsiasi camino

EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3

Una volta ogni sei mesi (9)  (15)

BAT 12

PM2,5 e PM10

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

EN ISO 23210

Una volta l’anno (9)  (13)

BAT 14

Ossido di propilene

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

Diossido di zolfo (SO2)

Trattamento termico

Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 ≥ 2,5 kg/h

Norme EN generiche  (11)

Continua

BAT 16

Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 < 2,5 kg/h

EN 14791

Una volta ogni sei mesi  (9)  (10)

Forni/riscaldatori di processo

Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 ≥ 2,5 kg/h

Norme EN generiche  (11)

Continua  (12)

BAT 18,

BAT 36

Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 < 2,5 kg/h

EN 14791

Una volta ogni sei mesi (9)  (10)

Tutti gli altri processi/fonti

Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 ≥ 2,5 kg/h

Norme EN generiche  (11)

Continua

BAT 18

Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 < 2,5 kg/h

EN 14791

Una volta ogni sei mesi (9)  (10)

Tetraclorometano

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

Toluene

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

Triclorometano

Tutti i processi/fonti

Qualsiasi camino

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi (9)

BAT 11

Carbonio organico volatile totale (TCOV)

Produzione di poliolefine (16)

Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV ≥ 2 kg C/h

Norme EN generiche  (11)

Continua

BAT 11, BAT 25

Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV < 2 kg C/h

EN 12619

Una volta ogni sei mesi (9)  (10)

Produzione di gomme sintetiche  (17)

Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV ≥ 2 kg C/h

Norme EN generiche  (11)

Continua

BAT 11, BAT 32

Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV < 2 kg C/h

EN 12619

Una volta ogni sei mesi (9)  (10)

Tutti gli altri processi/fonti

Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV ≥ 2 kg C/h

Norme EN generiche  (11)

Continua

BAT 11

Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV < 2 kg C/h

EN 12619

Una volta ogni sei mesi (9)  (10)

1.1.3.3.   Composti organici

BAT 9.   Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e di ridurre la portata massica dei composti organici inviati al trattamento finale degli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recuperare i composti organici dagli scarichi gassosi di processo applicando una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione, e nel riutilizzarli.

Tecnica

Descrizione

a.

Assorbimento (rigenerativo)

Cfr. sezione 1.4.1.

b.

Adsorbimento (rigenerativo)

Cfr. sezione 1.4.1.

c.

Condensazione

Cfr. sezione 1.4.1.

Applicabilità

Il recupero può essere limitato da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo. Il riutilizzo può essere limitato dalle specifiche di qualità dei prodotti.

BAT 10.   Al fine di aumentare l’efficienza energetica e di ridurre la portata massica dei composti organici inviati al trattamento finale degli scarichi gassosi, la BAT consiste nell’inviare gli scarichi gassosi di processo con un potere calorifico sufficiente a un’unità di combustione che, se tecnicamente possibile, è combinata con il recupero del calore. La BAT 9 ha tuttavia priorità sull’invio dei gas di scarico di processo a un’unità di combustione.

Descrizione

I gas di scarico di processo con un elevato potere calorifico sono bruciati come combustibile in un’unità di combustione (motore a gas, caldaia, riscaldatore o forno di processo) e il calore è recuperato come vapore, per produrre energia elettrica o per fornire calore al processo.

Per aumentare il potere calorifico dei gas di scarico di processo con basse concentrazioni di COV (ad esempio < 1 g/Nm3) possono essere applicate fasi di preconcentrazione mediante adsorbimento (forno rotativo o letto fisso, con carbone attivo o zeoliti).

I setacci molecolari («smoothers»), solitamente composti da zeoliti, possono essere utilizzati per ridurre le forti variazioni delle concentrazioni di COV (ad esempio i picchi di concentrazione) nei gas di scarico di processo.

Applicabilità

L’invio dei gas di scarico di processo a un’unità di combustione può essere limitato dalla presenza di contaminanti o da considerazioni di sicurezza.

BAT 11.   Al fine di ridurre le emissioni di composti organici convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a.

Adsorbimento

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile.

b.

Assorbimento

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile.

c.

Ossidazione catalitica

Cfr. sezione 1.4.1.

L’applicabilità può essere limitata dalla presenza di veleni del catalizzatore negli scarichi gassosi.

d.

Condensazione

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile.

e.

Ossidazione termica

Cfr. sezione 1.4.1.

L’applicabilità dell’ossidazione termica recuperativa e rigenerativa agli impianti esistenti può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione e/o da vincoli operativi.

L’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo.

f.

Bioprocessi

Cfr. sezione 1.4.1.

Applicabile unicamente al trattamento dei composti biodegradabili.


Tabella 1.1

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di composti organici convogliate nell’atmosfera

Sostanza/Parametro

BAT-AEL (mg/Nm3)

(media giornaliera o media del periodo di campionamento)  (19)

Carbonio organico volatile totale (TCOV)

< 1 -20  (20)  (21)  (22)  (23)

Somma dei COV classificati come CMR 1A o 1B

< 1 -5  (24)

Somma dei COV classificati come CMR 2

< 1 -10  (25)

Benzene

< 0,5 -1  (26)

1,3-butadiene

< 0,5 -1  (26)

Etilene dicloruro

< 0,5 -1  (26)

Ossido di etilene

< 0,5 -1  (26)

Ossido di propilene

< 0,5 -1  (26)

Formaldeide

1 -5  (26)

Clorometano

< 0,5 -1  (27)  (28)

Diclorometano

< 0,5 -1  (27)  (28)

Tetraclorometano

< 0,5 -1  (27)  (28)

Toluene

< 0,5 -1  (27)  (29)

Triclorometano

< 0,5 -1  (27)  (28)

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

BAT 12.   Al fine di ridurre le emissioni di PCDD/F convogliate nell’atmosfera provenienti dal trattamento termico degli scarichi gassosi contenenti cloro e/o composti clorurati, la BAT consiste nell’usare le tecniche a. e b. e una delle tecniche da c. a e. indicate di seguito, o una loro combinazione.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

Tecniche specifiche di riduzione delle emissioni di PCDD/F

a.

Ossidazione catalitica o termica ottimizzata

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile.

b.

Raffreddamento rapido dei gas di scarico

Raffreddamento rapido degli scarichi gassosi da temperature superiori a 400 °C a temperature inferiori a 250 °C per evitare una nuova sintesi di PCDD/F.

Generalmente applicabile.

c.

Adsorbimento mediante carbone attivo

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile.

d.

Assorbimento

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile.

Altre tecniche non utilizzate principalmente per ridurre le emissioni di PCDD/F

e.

Riduzione catalitica selettiva (SCR)

Cfr. sezione 1.4.1.

Quando si usa l’SCR per l’abbattimento di NOX, una superficie catalitica adeguata del sistema di SCR realizza anche una riduzione parziale delle emissioni di PCDD/F.

L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dalla disponibilità di spazio e/o dalla presenza di veleni del catalizzatore negli scarichi gassosi.


Tabella 1.2

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di PCDD/F convogliate nell’atmosfera provenienti dal trattamento termico degli scarichi gassosi contenenti cloro e/o composti clorurati

Sostanza/Parametro

BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3)

(media del periodo di campionamento)

PCDD/F

< 0,01 -0,05

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

1.1.3.4.   Polveri (compresi PM10 e PM2,5) e metalli inglobati nel particolato

BAT 13.   Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e di ridurre la portata massica delle polveri e dei metalli inglobati nel particolato inviati al trattamento finale dei gas di scarico, la BAT consiste nel recuperare i materiali dagli scarichi gassosi di processo applicando una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione, e nel riutilizzarli.

Tecnica

Descrizione

a.

Ciclone

Cfr. sezione 1.4.1.

b.

Filtro a tessuto

Cfr. sezione 1.4.1.

c.

Assorbimento

Cfr. sezione 1.4.1.

Applicabilità

Il recupero può essere limitato da una domanda eccessiva di energia per la purificazione o la decontaminazione delle polveri. Il riutilizzo può essere limitato dalle specifiche di qualità dei prodotti.

BAT 14.   Al fine di ridurre le emissioni di polveri e metalli inglobati nel particolato convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a.

Filtro assoluto

Cfr. sezione 1.4.1.

L’applicabilità può essere limitata nel caso di polveri adesive o quando la temperatura degli scarichi gassosi è inferiore al punto di rugiada.

b.

Assorbimento

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile.

c.

Filtro a tessuto

Cfr. sezione 1.4.1.

L’applicabilità può essere limitata nel caso di polveri adesive o quando la temperatura degli scarichi gassosi è inferiore al punto di rugiada.

d.

Filtro dell’aria ad alta efficienza

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile.

e.

Ciclone

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile.

f.

Precipitatore elettrostatico

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile.


Tabella 1.3

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di polveri, piombo e nichel convogliate nell’atmosfera

Sostanza/Parametro

BAT-AEL (mg/Nm3)

(media giornaliera o media del periodo di campionamento)

Polveri

< 1 -5  (30)  (31)  (32)  (33)

Piombo e suoi composti, espressi come Pb

< 0,01 -0,1  (34)

Nichel e suoi composti, espressi come Ni

< 0,02 -0,1  (35)

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

1.1.3.5.   Composti inorganici

BAT 15.   Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e di ridurre la portata massica dei composti inorganici inviati al trattamento finale degli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recuperare i composti inorganici dagli scarichi gassosi di processo mediante assorbimento e nel riutilizzarli.

Descrizione

Cfr. sezione 1.4.1.

Applicabilità

Il recupero può essere limitato da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo. Il riutilizzo può essere limitato dalle specifiche di qualità dei prodotti.

BAT 16.   Al fine di ridurre le emissioni di CO, NOX e SOX convogliate nell’atmosfera provenienti dal trattamento termico, la BAT consiste nell’usare la tecnica c. e una delle altre tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione.

Tecnica

Descrizione

Composti inorganici principali

Applicabilità

a.

Scelta del combustibile

Cfr. sezione 1.4.1.

NOX, SOX

Generalmente applicabile.

b.

Bruciatore a basse emissioni di NOX

Cfr. sezione 1.4.1.

NOX

L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione e/o da vincoli operativi.

c.

Ottimizzazione dell’ossidazione catalitica o termica

Cfr. sezione 1.4.1.

CO, NOX

Generalmente applicabile.

d.

Eliminazione di grandi quantità di precursori di NOX

Eliminare (se possibile, per il riutilizzo) grandi quantità di precursori di NOX prima dell’ossidazione termica o catalitica, ad esempio mediante assorbimento, adsorbimento o condensazione.

NOX

Generalmente applicabile.

e.

Assorbimento

Cfr. sezione 1.4.1.

SOX

Generalmente applicabile.

f.

Riduzione catalitica selettiva (SCR)

Cfr. sezione 1.4.1.

NOX

L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dalla disponibilità di spazio.

g.

Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)

Cfr. sezione 1.4.1.

NOX

L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dai tempi di permanenza necessari per la reazione.


Tabella 1.4

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di NOX convogliate nell’atmosfera e livello di emissione indicativo per le emissioni di CO convogliate nell’atmosfera provenienti dal trattamento termico

Sostanza/Parametro

BAT-AEL (mg/Nm3)

(media giornaliera o media del periodo di campionamento)

Ossidi di azoto (NOX) da ossidazione catalitica

5 -30  (36)

Ossidi di azoto (NOX) da ossidazione termica

5 -130  (37)

Monossido di carbonio (CO)

Nessun BAT-AEL  (38)

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

Per i BAT-AEL delle emissioni di SO2 convogliate nell’atmosfera si veda la tabella 1.6.

BAT 17.   Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca convogliate nell’atmosfera derivanti dall’uso della riduzione catalitica selettiva (SCR) o della riduzione non catalitica selettiva (SNCR) per abbattere le emissioni di NOX (perdita di ammoniaca), la BAT consiste nell’ottimizzare la configurazione e/o il funzionamento dell’SCR o SNCR (tramite, ad esempio, un rapporto ottimale reagente/NOX, una distribuzione omogenea del reagente e una calibrazione ottimale delle gocce di reagente).

Tabella 1.5

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di ammoniaca convogliate nell’atmosfera derivanti dall’uso dell’SCR o SNCR (perdita di ammoniaca)

Sostanza/Parametro

BAT-AEL (mg/Nm3)

(media del periodo di campionamento)

Ammoniaca (NH3) dall’SCR/SNCR

< 0,5 -8  (39)

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

BAT 18.   Al fine di ridurre le emissioni di composti inorganici convogliate nell’atmosfera diverse dalle emissioni di ammoniaca convogliate nell’atmosfera derivanti dall’uso della riduzione selettiva catalitica (SCR) o non catalitica (SNCR) per l’abbattimento delle emissioni di NOX, diverse dalle emissioni di CO, NOX e SOX convogliate nell’atmosfera derivanti dal trattamento termico e diverse dalle emissioni di NOX convogliate nell’atmosfera provenienti da forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica

Descrizione

Composti inorganici principali

Applicabilità

Tecniche specifiche per ridurre le emissioni di composti inorganici nell’atmosfera

a.

Assorbimento

Cfr. sezione 1.4.1.

Cl2, HCl, HCN, HF, NH3, NOX, SOX

Generalmente applicabile.

b.

Adsorbimento

Cfr. sezione 1.4.1.

Per l’eliminazione delle sostanze inorganiche, la tecnica è spesso utilizzata in combinazione con una tecnica di abbattimento delle polveri (cfr. BAT 14).

HCl, HF, NH3, SOX

Generalmente applicabile.

c.

Riduzione catalitica selettiva (SCR)

Cfr. sezione 1.4.1.

NOX

L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dalla disponibilità di spazio.

d.

Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)

Cfr. sezione 1.4.1.

NOX

L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dai tempi di permanenza necessari per la reazione.

Altre tecniche non usate principalmente per ridurre le emissioni di composti inorganici nell’atmosfera

e.

Ossidazione catalitica

Cfr. sezione 1.4.1.

NH3

L’applicabilità può essere limitata dalla presenza di veleni del catalizzatore negli scarichi gassosi.

f.

Ossidazione termica

Cfr. sezione 1.4.1.

NH3, HCN

L’applicabilità dell’ossidazione termica recuperativa e rigenerativa agli impianti esistenti può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione e/o da vincoli operativi. L’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo.


Tabella 1.6

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di composti inorganici convogliate nell’atmosfera

Sostanza/Parametro

BAT-AEL (mg/Nm3)

(media giornaliera o media del periodo di campionamento)

Ammoniaca (NH3)

2 -10  (40)  (41)  (42)

Cloro elementare (Cl2)

< 0,5 -2  (43)  (44)

Fluoruri gassosi, espressi come HF

≤ 1  (43)

Acido cianidrico (HCN)

< 0,1 -1  (43)

Cloruri gassosi, espressi come HCl

1 -10  (45)

Ossidi di azoto (NOX)

10 -150  (46)  (47)  (48)  (49)

Ossidi di zolfo (SO2)

< 3 -150  (48)  (50)

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

1.1.4.   Emissioni diffuse di COV nell’atmosfera

1.1.4.1.   Sistema di gestione delle emissioni diffuse di COV

BAT 19.   Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera, la BAT consiste nell’elaborare e attuare un sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), avente tutte le caratteristiche seguenti:

i.

stima della quantità annua di emissioni diffuse di COV (cfr. BAT 20);

ii.

monitoraggio delle emissioni diffuse di COV provenienti dall’uso di solventi mediante la compilazione di un bilancio di massa dei solventi, se del caso (cfr. BAT 21);

iii.

istituzione e attuazione di un programma di rilevamento e riparazione delle perdite di trafilamento (LDAR) per le emissioni fuggitive di COV. Il programma LDAR dura generalmente da uno a cinque anni a seconda della natura, della portata e della complessità dell’impianto (cinque anni possono corrispondere a impianti di grandi dimensioni con un numero elevato di fonti di emissione).

Il programma LDAR comprende tutti gli elementi seguenti:

a.

elenco delle apparecchiature considerate fonti di emissioni fuggitive di COV pertinenti secondo l’inventario delle emissioni diffuse di COV (cfr. BAT 2);

b.

definizione dei criteri associati a quanto segue:

apparecchiature che presentano problemi di trafilamento. Criteri tipici potrebbero essere una soglia di trafilamento, al di sopra della quale si ritiene che le apparecchiature abbiano problemi di perdite, e/o la visualizzazione di una perdita con le telecamere OGI, in funzione delle caratteristiche della fonte di emissioni (ad esempio l’accessibilità) e delle proprietà pericolose della o delle sostanze emesse;

interventi di manutenzione e/o riparazione da effettuare. Un criterio tipico potrebbe essere una soglia di concentrazione di COV oltre la quale si attiva l’intervento di manutenzione o riparazione (soglia di manutenzione/riparazione). La soglia di manutenzione/riparazione è generalmente uguale o superiore alla soglia di trafilamento, in funzione delle caratteristiche della fonte di emissioni (ad esempio l’accessibilità) e delle proprietà pericolose della o delle sostanze emesse. Per il primo programma LDAR, tale soglia non è generalmente superiore a 5 000 ppmv per i COV diversi dai COV classificati come CMR 1A o 1B, e a 1 000 ppmv per i COV classificati come CMR 1A o 1B. Per i successivi programmi LDAR, la soglia di manutenzione/riparazione è abbassata (cfr. punto vi, lettera a) e non è superiore a 1 000 ppmv per i COV diversi dai COV classificati come CMR 1A o 1B, e a 500 ppmv per i COV classificati come CMR 1A o 1B, con un valore obiettivo di 100 ppmv;

c.

misurazione delle emissioni fuggitive di COV provenienti dalle apparecchiature elencate al punto iii, lettera a (cfr. BAT 22);

d.

esecuzione di interventi di manutenzione e/o riparazione (cfr. BAT 23, tecniche e. ed f.), non appena possibile e ove necessario secondo i criteri di cui al punto iii., lettera b. La priorità degli interventi di manutenzione e riparazione è stabilita in base alle proprietà pericolose della o delle sostanze emesse, all’entità delle emissioni e/o ai vincoli operativi. L’efficacia degli interventi di manutenzione e/o riparazione è verificata conformemente al punto iii, lettera c, trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo l’intervento (ad esempio due mesi);

e.

compilazione della banca dati di cui al punto v;

iv.

istituzione e attuazione di un programma di rilevamento e riduzione delle emissioni non fuggitive di COV che comprenda tutti gli elementi seguenti:

a.

elenco delle apparecchiature considerate fonti di emissioni non fuggitive di COV pertinenti secondo l’inventario delle emissioni diffuse di COV (cfr. BAT 2);

b.

monitoraggio delle emissioni non fuggitive di COV provenienti dalle apparecchiature elencate al punto iv, lettera a (cfr. BAT 22);

c.

pianificazione e attuazione di tecniche per ridurre le emissioni non fuggitive di COV (cfr. BAT 23, tecniche a., c. e da g. a j). La priorità nella pianificazione e nell’attuazione delle tecniche è stabilita in base alle proprietà pericolose della o delle sostanze emesse, all’entità delle emissioni e/o ai vincoli operativi;

d.

compilazione della banca dati di cui al punto v;

v.

creazione e gestione di una banca dati per le fonti di emissioni diffuse di COV individuate nell’inventario di cui alla BAT 2, al fine di registrare:

a.

le specifiche di progettazione delle apparecchiature (comprese la data e la descrizione di eventuali modifiche progettuali);

b.

gli interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento o sostituzione delle apparecchiature, eseguiti o pianificati, e la relativa data di attuazione;

c.

le apparecchiature che non hanno potuto essere sottoposte a manutenzione, riparazione, ammodernamento o sostituzione a causa di vincoli operativi;

d.

i risultati delle misurazioni o del monitoraggio, tra cui le concentrazioni della o delle sostanze emesse, il rateo di trafilamento calcolato (in kg/anno), la registrazione da telecamere OGI (ad esempio dall’ultimo programma LDAR) e la data delle misurazioni o del monitoraggio;

e.

la quantità annua di emissioni diffuse di COV (come emissioni fuggitive e non fuggitive), comprese le informazioni sulle fonti non accessibili e sulle fonti accessibili non monitorate nel corso dell’anno;

vi.

riesame e aggiornamento periodici del programma LDAR. Possono essere inclusi gli elementi seguenti:

a.

abbassamento delle soglie di trafilamento e/o di manutenzione/riparazione (cfr. punto iii, lettera b);

b.

riesame dell’ordine di priorità delle apparecchiature da monitorare, con maggiore priorità alle apparecchiature (o al tipo di apparecchiatura) per cui sono stati riscontrati problemi di trafilamento nel corso del programma LDAR precedente;

c.

pianificazione degli interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento o sostituzione delle apparecchiature che non hanno potuto essere eseguiti durante il programma LDAR precedente a causa di vincoli operativi;

vii.

riesame e aggiornamento del programma di rilevamento e riduzione per le emissioni non fuggitive di COV. Possono essere inclusi gli elementi seguenti:

a.

monitoraggio delle emissioni non fuggitive di COV provenienti da apparecchiature su cui sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento o sostituzione, al fine di determinare se tali interventi abbiano avuto esito positivo;

b.

pianificazione degli interventi di manutenzione, riparazione, ammodernamento o sostituzione che non hanno potuto essere eseguiti a causa di vincoli operativi.

Applicabilità

Gli elementi di cui ai punti iii, iv, vi e vii sono applicabili solo alle fonti di emissioni diffuse di COV per le quali si applica il monitoraggio secondo la BAT 22.

Il livello di dettaglio del sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV sarà proporzionato alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’impianto, così come all’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.

1.1.4.2.   Monitoraggio

BAT 20.   La BAT consiste nello stimare separatamente le emissioni fuggitive e non fuggitive di COV nell’atmosfera almeno una volta l’anno, applicando una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione, nonché nel determinare l’incertezza di tale stima. La stima distingue tra COV classificati come CMR 1A o 1B e COV non classificati come CMR 1A o 1B.

Nota

La stima delle emissioni diffuse di COV nell’atmosfera tiene conto dei risultati del monitoraggio effettuato conformemente alla BAT 21 e/o alla BAT 22.

Ai fini della stima, le emissioni convogliate possono essere conteggiate come emissioni non fuggitive quando le caratteristiche intrinseche del flusso degli scarichi gassosi (ad esempio, basse velocità, variabilità della portata e concentrazione) non consentono una misurazione accurata secondo la BAT 8.

Sono individuate le principali fonti di incertezza della stima e sono attuate misure correttive per ridurre l’incertezza.

Tecnica

Descrizione

Tipo di emissioni

a.

Uso di fattori di emissione

Cfr. sezione 1.4.2.

Fuggitive e/o non fuggitive

b.

Uso di un bilancio di massa

Stima basata sulla differenza di massa degli input e degli output della sostanza nell’impianto/unità di produzione, tenendo conto della generazione e della distruzione della sostanza nell’impianto/unità di produzione.

Un bilancio di massa può anche consistere nella misurazione della concentrazione di COV nel prodotto (ad esempio, materia prima o solvente).

c.

Uso di modelli termodinamici

Stima in base alle leggi della termodinamica applicate alle apparecchiature (ad esempio serbatoi) o a particolari fasi di un processo di produzione.

I dati seguenti sono generalmente utilizzati come input per il modello:

proprietà chimiche della sostanza (ad esempio, tensione di vapore, massa molecolare);

dati operativi del processo (ad esempio, tempo di funzionamento, quantità di prodotto, ventilazione);

caratteristiche della fonte di emissioni (ad esempio, diametro del serbatoio, colore, forma).

BAT 21.   La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di COV provenienti dall’uso di solventi mediante la compilazione, almeno una volta l’anno, di un bilancio di massa degli input e degli output di solventi dell’impianto, di cui all’allegato VII, parte 7, della direttiva 2010/75/UE, e nel ridurre al minimo l’incertezza dei dati relativi al bilancio di massa dei solventi applicando tutte le tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

a.

Identificazione e quantificazione complete degli input e degli output di solventi, ivi compresa la relativa incertezza

La tecnica consiste:

nell’individuare e documentare gli input e gli output di solventi (ad esempio, emissioni convogliate e diffuse nell’atmosfera, emissioni nell’acqua, output di solventi nei rifiuti);

nel quantificare, sulla base di elementi fattivi, ciascun input e output di solvente e registrare il metodo utilizzato (ad esempio, misurazione, stima utilizzando i fattori di emissione, stima fondata sui parametri di esercizio);

nell’individuare le fonti principali di incertezza nella quantificazione e attuare misure correttive al fine di ridurre l’incertezza;

nell’aggiornare periodicamente i dati degli input e degli output di solvente.

b.

Attuazione di un sistema di tracciamento del solvente

Un sistema di tracciamento del solvente mira a mantenere il controllo sulle quantità di solvente utilizzate e non utilizzate (ad esempio pesando i quantitativi inutilizzati che dall’area di applicazione sono riportati in magazzino).

c.

Monitoraggio delle modifiche che possono incidere sull’incertezza dei dati relativi al bilancio di massa dei solventi

Si registra qualsiasi modifica che può incidere sull’incertezza dei dati relativi al bilancio di massa dei solventi, tra cui:

malfunzionamenti del sistema di trattamento degli scarichi gassosi: sono registrati la data e il periodo di tempo;

modifiche che possono incidere sulla portata dell’aria/del gas (ad esempio, sostituzione di ventilatori): sono registrati la data e il tipo di modifica.

Applicabilità

Questa BAT non si può applicare alla produzione di poliolefine, PVC o gomme sintetiche.

Questa BAT può non essere applicabile agli impianti il cui consumo totale annuo di solventi è inferiore a 50 tonnellate. Il livello di dettaglio del bilancio di massa dei solventi è proporzionato alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’impianto, così come all’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente e al tipo e alla quantità di solventi utilizzati.

BAT 22.   La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Tipo di fonti di emissioni diffuse di COV  (51)  (52)

Tipo di COV

Norma/e

Frequenza minima di monitoraggio

Fonti di emissioni fuggitive

COV classificati come CMR 1A o 1B

EN 15446  (58)

Una volta l’anno  (53)  (54)  (55)

COV non classificati come CMR 1A o 1B

Una volta durante il periodo coperto da ciascun programma LDAR (cfr. BAT 19, punto iii)  (56)

Fonti di emissioni non fuggitive

COV classificati come CMR 1A o 1B

EN 17628

Una volta l’anno

COV non classificati come CMR 1A o 1B

Una volta l’anno  (57)

Nota

Il rilevamento ottico di gas (OGI) è un’utile tecnica complementare al metodo olfattometrico EN 15446 per individuare le fonti di emissioni fuggitive di COV, in particolare nel caso di fonti inaccessibili (cfr. sezione 1.4.2). Questa tecnica è descritta nella norma EN 17628.

Nel caso di emissioni non fuggitive, le misurazioni possono essere integrate dall’uso di modelli termodinamici.

Quando si utilizzano/consumano grandi quantità di COV (ad esempio superiori a 80 t/anno), la quantificazione delle emissioni di COV provenienti dall’impianto con correlazione tracciante (TC) o con tecniche ottiche basate sull’assorbimento, come la tecnica DIAL (radar ottico ad assorbimento differenziale) o la tecnica SOF (flusso di occultazione solare), costituisce un’utile tecnica complementare (cfr. sezione 1.4.2). Queste tecniche sono descritte nella norma EN 17628.

Applicabilità

La BAT 22 si applica solo se la quantità annua di emissioni diffuse di COV provenienti dall’impianto stimata secondo la BAT 20 è superiore a quanto indicato di seguito.

Per le emissioni fuggitive:

1 tonnellata di COV all’anno nel caso di COV classificati come CMR 1A o 1B; oppure

5 tonnellate di COV all’anno nel caso di altri COV.

Per le emissioni non fuggitive:

1 tonnellata di COV all’anno nel caso di COV classificati come CMR 1A o 1B; oppure

5 tonnellate di COV all’anno nel caso di altri COV.

1.1.4.3.   Prevenzione o riduzione delle emissioni diffuse di COV

BAT 23.   Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.

Nota

Le tecniche prioritarie da usare per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera sono stabilite in base alle proprietà pericolose della o delle sostanze emesse e/o all’entità delle emissioni.

Tecnica

Descrizione

Tipo di emissioni

Applicabilità

1.

Tecniche di prevenzione

a.

Limitare il numero di potenziali fonti di emissioni

La tecnica prevede di:

ridurre al minimo le lunghezze dei tubi;

ridurre il numero di connettori per tubi (ad esempio flange) e valvole;

utilizzare raccordi e collegamenti saldati;

utilizzare l’aria compressa o la gravità per il trasferimento del materiale.

Emissioni fuggitive e non fuggitive

Negli impianti esistenti l’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi.

b.

Impiegare apparecchiature ad alta integrità

Le apparecchiature ad alta integrità comprendono, tra l’altro:

valvole con tenuta a soffietto o a doppia tenuta o apparecchiature altrettanto efficienti;

pompe/compressori/agitatori incapsulati o ad azionamento magnetico oppure pompe/compressori/agitatori che utilizzano guarnizioni doppie e una barriera liquida;

guarnizioni certificate di alta qualità (ad esempio secondo la norma EN 13555), serrate secondo la tecnica e.;

sistema di campionamento chiuso.

L’impiego di apparecchiature ad alta integrità è particolarmente importante per prevenire o ridurre al minimo:

le emissioni di sostanze CMR o di sostanze con tossicità acuta; e/o

le emissioni provenienti da apparecchiature con un elevato potenziale di trafilamento; e/o

le perdite di trafilamento da processi ad alte pressioni (ad esempio tra 300 e 2 000  bar).

Le apparecchiature ad alta integrità sono selezionate, installate e sottoposte a manutenzione in base al tipo di processo e alle condizioni operative del processo.

Emissioni fuggitive

Negli impianti esistenti l’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi.

Generalmente applicabile agli impianti nuovi e alle modifiche sostanziali di impianti.

c.

Raccogliere le emissioni diffuse e trattare i gas di scarico

Raccolta delle emissioni diffuse di COV (ad esempio, da guarnizioni di tenuta dei compressori, sfiati e linee di spurgo) e invio al recupero (cfr. BAT 9 e BAT 10) e/o all’abbattimento (cfr. BAT 11).

Emissioni fuggitive e non fuggitive

L’applicabilità può essere limitata:

per gli impianti esistenti; e/o

per motivi di sicurezza (ad esempio, per evitare concentrazioni prossime al limite di esplosività inferiore).

2.

Altre tecniche

d.

Agevolare l’accesso e/o le attività di monitoraggio

Per facilitare le attività di manutenzione e/o monitoraggio, l’accesso alle apparecchiature che potrebbero avere problemi di trafilamento è agevolato, ad esempio mediante l’installazione di piattaforme e/o l’uso di droni per il monitoraggio.

Emissioni fuggitive

Negli impianti esistenti l’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi.

e.

Serraggio

La tecnica prevede di:

serrare le guarnizioni avvalendosi di personale qualificato secondo la norma EN 1591-4 e applicare alle guarnizioni la sollecitazione di progetto (ad esempio calcolata secondo la norma EN 1591-1);

installare tappi ermetici sulle estremità aperte;

utilizzare flange selezionate e assemblate conformemente alla norma EN 13555.

Emissioni fuggitive

Generalmente applicabile.

f.

Sostituire le apparecchiature e/o le parti che presentano problemi di trafilamento

La tecnica prevede di sostituire:

guarnizioni;

elementi di tenuta (ad esempio coperchio del serbatoio);

materiale di imballaggio (ad esempio, materiale di imballaggio dello stelo della valvola).

Emissioni fuggitive

Generalmente applicabile.

g.

Riesaminare e aggiornare la progettazione del processo

La tecnica prevede di:

ridurre l’uso di solventi e/o utilizzare solventi con minore volatilità;

ridurre la formazione di sottoprodotti contenenti COV;

abbassare la temperatura d’esercizio;

abbassare il tenore di COV nel prodotto finale.

Emissioni non fuggitive

Negli impianti esistenti l’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi.

h.

Riesaminare e aggiornare le condizioni di esercizio

La tecnica prevede di:

ridurre la frequenza e la durata delle aperture del reattore e dei recipienti;

prevenire la corrosione applicando un rivestimento interno o esterno alle apparecchiature, verniciando i tubi (per la corrosione esterna) e utilizzando inibitori della corrosione per i materiali a contatto con le apparecchiature.

Emissioni non fuggitive

Generalmente applicabile.

i.

Utilizzare sistemi chiusi

La tecnica prevede di:

bilancio dei vapori (cfr. sezione 1.4.3);

sistemi chiusi per la separazione della fase solida/liquida e liquida/liquida;

sistemi chiusi per le operazioni di pulizia;

fognature chiuse e/o impianti chiusi di trattamento delle acque reflue;

sistemi di campionamento chiusi;

aree di stoccaggio chiuse.

I gas di scarico dai sistemi chiusi sono inviati al recupero (cfr. BAT 9 e BAT 10) e/o all’abbattimento (cfr. BAT 11).

Emissioni non fuggitive

L’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi negli impianti esistenti e/o per motivi di sicurezza.

j.

Applicare tecniche per ridurre al minimo le emissioni dalle superfici

La tecnica prevede di:

installare sistemi di scrematura dell’olio sulle superfici non coperte;

schiumare periodicamente le superfici non coperte (ad esempio, rimuovendo i corpi galleggianti);

installare elementi galleggianti antievaporazione sulle superfici non coperte;

trattare i flussi di acque reflue per rimuovere i COV e inviare i COV al recupero (cfr. BAT 9 e BAT 10) e/o all’abbattimento (cfr. BAT 11);

installare tetti galleggianti sui serbatoi;

utilizzare serbatoi a tetto fisso collegati a un trattamento degli scarichi gassosi.

Emissioni non fuggitive

Negli impianti esistenti l’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi.

1.1.4.4.   Conclusioni sulle BAT per l’uso di solventi o il riutilizzo di solventi recuperati

I livelli di emissione per l’uso di solventi o il riutilizzo di solventi recuperati indicati di seguito sono associati alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.1 e alla sezione 1.1.4.3.

Tabella 1.7

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera provenienti dall’uso di solventi o dal riutilizzo di solventi recuperati

Parametro

BAT-AEL (percentuale degli input di solventi)

(media annua)  (59)

Emissioni diffuse di COV

≤ 5  %

Per il monitoraggio si vedano la BAT 20, la BAT 21 e la BAT 22.

1.2.    Polimeri e gomme sintetiche

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione riguardano la produzione di determinati polimeri. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.1.

1.2.1.   Conclusioni sulle BAT per la produzione di poliolefine

BAT 24.   La BAT consiste nel monitorare la concentrazione di TCOV nei prodotti poliolefinici, almeno una volta l’anno per ciascun grado rappresentativo di poliolefine prodotto nel corso dello stesso anno, conformemente alle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Prodotto poliolefinico

Norma/e

Monitoraggio associato a

HDPE, LDPE, LLDPE

Nessuna norma EN disponibile

BAT 20, BAT 25

PP

EPS, GPPS, HIPS

Nota

I campioni di misura sono prelevati nel punto di transizione dal sistema chiuso a quello aperto in cui la poliolefina entra in contatto con l’atmosfera.

Il sistema chiuso si riferisce alla parte del processo di produzione in cui i materiali (ad esempio reagenti, solventi, agenti di sospensione) non sono a contatto con l’atmosfera e comprende le fasi di polimerizzazione, il riutilizzo e il recupero dei materiali.

Il sistema aperto si riferisce alla parte del processo di produzione in cui le poliolefine entrano in contatto con l’atmosfera e comprende le fasi di finitura (ad esempio, essiccazione, miscelazione) nonché il trasferimento, la manipolazione e lo stoccaggio delle poliolefine.

Quando il punto di transizione tra il sistema aperto e quello chiuso non può essere chiaramente individuato, i campioni di misura sono prelevati in un punto appropriato.

Applicabilità

Le misurazioni non si applicano ai processi di produzione costituiti unicamente da un sistema chiuso.

BAT 25.   Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e di ridurre le emissioni di composti organici nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare tutte le tecniche indicate di seguito, nella misura in cui sono applicabili.

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a.

Agenti chimici con bassi punti di ebollizione

Si usano solventi e agenti di sospensione con bassi punti di ebollizione.

L’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi.

b.

Abbassare il tenore di COV nel polimero

Il tenore di COV nel polimero è abbassato, ad esempio mediante sistemi di separazione a bassa pressione, strippaggio o spurgo dell’azoto a ciclo chiuso, o estrusione con devolatilizzazione (cfr. sezione 1.4.3). Le tecniche per abbassare il tenore di COV dipendono dal tipo di prodotto polimerico e dal processo di produzione.

L’estrusione con devolatilizzazione può essere limitata dalle specifiche del prodotto per la produzione di HDPE, LDPE e LLDPE.

c.

Raccogliere e trattare i gas di scarico di processo

I gas di scarico di processo derivanti dall’applicazione della tecnica b. e dalla fase di finitura, ad esempio estrusione e sili di degasaggio, sono raccolti e inviati al recupero (cfr. BAT 9 e BAT 10) e/o all’abbattimento (cfr. BAT 11).

L’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi e/o per motivi di sicurezza (ad esempio, evitare concentrazioni prossime al limite di esplosività inferiore/superiore).


Tabella 1.8

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni totali di COV nell’atmosfera provenienti dalla produzione di poliolefine, espressi come emissioni specifiche

Prodotto poliolefinico

Unità

BAT-AEL

(media annua)

HDPE

g di C per kg di poliolefine prodotte

0,3 -1,0  (60)

LDPE

0,1 -1,4  (61)  (62)

LLDPE

0,1 -0,8

PP

0,1 -0,9  (60)

GPPS e HIPS

< 0,1

EPS

< 0,6

Per il monitoraggio si vedano la BAT 8, la BAT 20, la BAT 22 e la BAT 24. Il monitoraggio delle emissioni di TCOV nell’atmosfera comprende tutte le emissioni, considerate pertinenti secondo l’inventario di cui alla BAT 2, provenienti dalle seguenti fasi del processo: stoccaggio e manipolazione delle materie prime, polimerizzazione, recupero dei materiali e abbattimento degli inquinanti, finitura del polimero (ad esempio estrusione, essiccazione, miscelazione) nonché trasferimento, manipolazione e stoccaggio dei polimeri.

1.2.2.   Conclusioni sulle BAT per la produzione di cloruro di polivinile (PVC)

BAT 26.   La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza

Punti di emissione

Norma/e

Frequenza minima di monitoraggio  (63)

Monitoraggio associato a

VCM

Qualsiasi camino con una portata massica di VCM ≥ 25 g/h

Norme EN generiche  (64)

Continua  (65)

BAT 29

Qualsiasi camino con una portata massica di VCM < 25 g/h

Nessuna norma EN disponibile

Una volta ogni sei mesi  (66)  (67)

BAT 27.   La BAT consiste nel monitorare la concentrazione residua di monomero di cloruro di vinile nei fanghi («slurry»)/nel lattice di PVC, almeno una volta l’anno per ciascun grado rappresentativo di PVC prodotto nel corso dello stesso anno, conformemente alle norme EN.

Sostanza

Norma/e

Monitoraggio associato a

VCM

EN ISO 6401

BAT 30

Nota

I campioni di fanghi («slurry»)/lattice di PVC sono prelevati nel punto di transizione dal sistema chiuso a quello aperto in cui i fanghi («slurry»)/il lattice di PVC entrano in contatto con l’atmosfera.

Il sistema chiuso si riferisce alla parte del processo di produzione in cui i fanghi («slurry»)/il lattice di PVC non sono a contatto con l’atmosfera e comprende generalmente le fasi di polimerizzazione, il riutilizzo e il recupero del VCM.

Il sistema aperto è la parte del sistema in cui i fanghi («slurry»)/il lattice di PVC entrano in contatto con l’atmosfera e comprende le fasi di finitura (ad esempio, essiccazione e miscelazione) nonché il trasferimento, la manipolazione e lo stoccaggio del PVC.

BAT 28.   Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e ridurre la portata massica dei composti organici inviati al trattamento finale per gli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recuperare il monomero di cloruro di vinile dagli scarichi gassosi di processo applicando una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione, e nel riutilizzare il monomero recuperato.

Tecnica

Descrizione

a.

Assorbimento (rigenerativo)

Cfr. sezione 1.4.1

b.

Adsorbimento (rigenerativo)

Cfr. sezione 1.4.1

c.

Condensazione

Cfr. sezione 1.4.1

Applicabilità

Il recupero può essere limitato da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo.

BAT 29.   Al fine di ridurre le emissioni di monomero di cloruro di vinile convogliate nell’atmosfera derivanti dal recupero dello stesso, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.

 

Tecnica

Descrizione

Applicabilità

a.

Assorbimento

Cfr. sezione 1.4.1

Generalmente applicabile.

b.

Adsorbimento

Cfr. sezione 1.4.1

c.

Condensazione

Cfr. sezione 1.4.1

d.

Ossidazione termica

Cfr. sezione 1.4.1

L’applicabilità dell’ossidazione termica recuperativa e rigenerativa agli impianti esistenti può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione e/o da vincoli operativi.

L’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo.


Tabella 1.9

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di VCM convogliate nell’atmosfera derivanti dal recupero del VCM

Sostanza

BAT-AEL (mg/Nm3)

(media giornaliera o media del periodo di campionamento)

VCM

< 0,5 -1  (68)  (69)

Per il monitoraggio si veda la BAT 26.

BAT 30.   Al fine di ridurre le emissioni di monomero di cloruro di vinile nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare tutte le tecniche indicate di seguito.

Tecnica

Descrizione

a.

Impianti di stoccaggio di VCM adeguati

La tecnica prevede di:

stoccare il VCM in serbatoi refrigerati a pressione atmosferica o in serbatoi pressurizzati a temperatura ambiente;

utilizzare refrigeranti a ricadere o collegare serbatoi per il recupero (cfr. BAT 28) e/o l’abbattimento del VCM (cfr. BAT 29).

b.

Bilancio dei vapori

Cfr. sezione 1.4.3.

c.

Riduzione al minimo delle emissioni di VCM residuo provenienti dalle apparecchiature

La tecnica prevede di:

ridurre la frequenza e la durata delle aperture del reattore;

far sfiatare i gas di scarico dai serbatoi di stoccaggio del lattice e dai collegamenti verso il recupero (cfr. BAT 28) e/o l’abbattimento del VCM (cfr. BAT 29) prima dell’apertura del reattore;

scaricare gas inerte nel reattore prima dell’apertura e far sfiatare i gas di scarico verso il recupero (cfr. BAT 28) e/o l’abbattimento del VCM (cfr. BAT 29);

drenare il contenuto liquido del reattore in recipienti chiusi prima dell’apertura del reattore;

pulire il reattore con acqua prima dell’apertura e del drenaggio dell’acqua al sistema di strippaggio.

d.

Abbassare il tenore di VCM nel polimero mediante strippaggio

Cfr. sezione 1.4.3.

e.

Raccogliere e trattare i gas di scarico di processo

I gas di scarico di processo derivanti dall’applicazione della tecnica d. sono raccolti e inviati al recupero (cfr. BAT 28) e/o all’abbattimento del VCM (cfr. BAT 29).


Tabella 1.10

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni totali di VCM nell’atmosfera provenienti dalla produzione di PVC, espressi come emissioni specifiche

Tipo di PVC

Unità

BAT-AEL

(media annua)

S-PVC

g di VCM per kg di PVC prodotto

0,01 -0,045

E-PVC

0,25 -0,3  (70)

Per il monitoraggio si vedano la BAT 20, la BAT 22, la BAT 26 e la BAT 27. Il monitoraggio delle emissioni di VCM nell’atmosfera comprende tutte le emissioni, considerate pertinenti secondo l’inventario di cui alla BAT 2, provenienti dalle fasi del processo o dalle apparecchiature seguenti: finitura, ad esempio essiccazione e miscelazione; trasferimento, manipolazione e stoccaggio; aperture del reattore; gasometri; impianti di trattamento delle acque reflue; recupero e/o abbattimento del VCM.

Tabella 1.11

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per la concentrazione di VCM nei fanghi («slurry»)/nel lattice di PVC

Tipo di PVC

Unità

BAT-AEL

(media annua)

S-PVC

g di VCM per kg di PVC prodotto

0,01 -0,03

E-PVC

0,2 -0,4

Per il monitoraggio si veda la BAT 27.

1.2.3.   Conclusioni sulle BAT per la produzione di gomme sintetiche

BAT 31.   La BAT consiste nel monitorare la concentrazione di TCOV nelle gomme sintetiche, almeno una volta l’anno per ciascun grado rappresentativo di gomme sintetiche prodotto nel corso dello stesso anno, conformemente alle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza/Parametro

Norma/e

Monitoraggio associato a

COV

Nessuna norma EN disponibile

BAT 32

Nota

I campioni sono prelevati dopo aver abbassato il tenore di COV nel polimero (cfr. BAT 32, lettera a.) quando la gomma sintetica entra in contatto con l’atmosfera.

Applicabilità

Le misurazioni non si applicano ai processi di produzione costituiti unicamente da un sistema chiuso.

BAT 32.   Al fine di ridurre le emissioni di composti organici nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.

 

Tecnica

Descrizione

a.

Abbassare il tenore di COV nel polimero

Il tenore di COV nel polimero è ridotto mediante strippaggio o estrusione con devolatilizzazione (cfr. sezione 1.4.3).

b.

Raccogliere e trattare i gas di scarico di processo

I gas di scarico di processo sono raccolti e inviati al recupero (cfr. BAT 9 e BAT 10) e/o all’abbattimento (cfr. BAT 11).


Tabella 1.12

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni totali di COV nell’atmosfera provenienti dalla produzione di gomme sintetiche, espresso come emissione specifica

Sostanza/Parametro

Unità

BAT-AEL

(media annua)

TCOV

g di C per kg di gomma sintetica prodotta

0,2 -4,2

Per il monitoraggio si vedano la BAT 8, la BAT 20, la BAT 22 e la BAT 31. Il monitoraggio delle emissioni di TCOV nell’atmosfera comprende tutte le emissioni, considerate pertinenti secondo l’inventario di cui alla BAT 2, provenienti dalle seguenti fasi del processo: stoccaggio delle materie prime, polimerizzazione, recupero dei materiali e tecniche di abbattimento, finitura del polimero (ad esempio estrusione, essiccazione, miscelazione) nonché trasferimento, manipolazione e stoccaggio delle gomme sintetiche.

1.2.4.   Conclusioni sulle BAT per la produzione di viscosa con CS2

BAT 33.   La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.

Sostanza  (71)

Punti di emissione

Norma/e

Frequenza minima di monitoraggio

Monitoraggio associato a

Disolfuro di carbonio (CS2)

Qualsiasi camino con una portata massica ≥ 1 kg/h

Norme EN generiche  (72)

Continua  (73)

BAT 35

Qualsiasi camino con una portata massica < 1 kg/h

Nessuna norma EN disponibile

Una volta l’anno  (74)

Acido solfidrico (H2S)

Qualsiasi camino con una portata massica ≥ 50 g/h

Norme EN generiche  (72)

Continua  (73)

Qualsiasi camino con una portata massica < 50 g/h

Nessuna norma EN disponibile

Una volta l’anno  (74)

BAT 34.   Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e ridurre la portata massica di CS2 e H2S inviati al trattamento finale per gli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recuperare il CS2 applicando la tecnica a. o b. o entrambe, oppure una combinazione della tecnica c. con la tecnica a. o b. o con entrambe, indicate di seguito, e nel riutilizzare il CS2 o, in alternativa, nell’applicare la tecnica d.

Tecnica

Sostanza principale

Descrizione

Applicabilità

a.

Assorbimento (rigenerativo)

H2S

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile nella produzione di involucri.

Per altri prodotti l’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa delle alte portate volumetriche degli scarichi gassosi (superiori, ad esempio, a 120 000 Nm3/h) o della bassa concentrazione di H2S negli scarichi gassosi (inferiore, ad esempio, a 0,5 g/Nm3).

b.

Adsorbimento (rigenerativo)

H2S, CS2

Cfr. sezione 1.4.1.

Se la domanda di energia per il recupero è eccessiva, l’applicabilità può essere limitata da concentrazioni di CS2 negli scarichi gassosi inferiori, ad esempio, a 5 g/Nm3.

c.

Condensazione

H2S, CS2

Cfr. sezione 1.4.1.

d.

Produzione di acido solforico

H2S, CS2

I gas di scarico di processo contenenti CS2 e H2S sono utilizzati per produrre acido solforico.

L’applicabilità può essere limitata se la concentrazione di CS2 e/o H2S negli scarichi gassosi è inferiore a 5 g/Nm3.

BAT 35.   Al fine di ridurre le emissioni di CS2 e H2S convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica

Sostanza principale

Descrizione

Applicabilità

a.

Assorbimento

H2S

Cfr. sezione 1.4.1.

Generalmente applicabile.

b.

Bioprocessi

CS2, H2S

Cfr. sezione 1.4.1.

L’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa delle alte portate volumetriche degli scarichi gassosi (superiori, ad esempio, a 60 000 Nm3/h), dell’alta concentrazione di CS2 negli scarichi gassosi (superiore, ad esempio, a 1 000 mg/Nm3) o della concentrazione troppo bassa di H2S.

c.

Ossidazione termica

CS2, H2S

Cfr. sezione 1.4.1.

L’applicabilità dell’ossidazione termica recuperativa e rigenerativa agli impianti esistenti può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione e/o da vincoli operativi.

L’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo.


Tabella 1.13

Livelli di emissioni associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di CS2 e H2S convogliate nell’atmosfera provenienti dalla produzione di viscosa con CS2

Sostanza

BAT-AEL (mg/Nm3)

(media giornaliera o media del periodo di campionamento)  (75)

CS2

5 -400  (76)  (77)

H2S

1 -10  (78)

Per il monitoraggio si veda la BAT 33.

Tabella 1.14

Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di H2S e CS2 nell’atmosfera provenienti dalla produzione di fibre in fiocco e involucri, espressi come emissioni specifiche

Parametro

Processo

Unità

BAT-AEL

(media annua)

Somma di H2S e CS2 (espressa come S totale)  (79)

Produzione di fibre in fiocco

g di S totale per kg di prodotto

6 -9

Involucri

120 -250

Per il monitoraggio si veda la BAT 33.

1.3.    Forni/riscaldatori di processo

Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano quando nei processi di produzione inclusi nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT si usano forni/riscaldatori di processo con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.1.

Se gli scarichi gassosi di due o più forni/riscaldatori di processo distinti sono o potrebbero essere, a giudizio dell’autorità competente, emessi attraverso un camino comune, ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale si sommano le capacità di tutti i forni/riscaldatori singoli.

BAT 36.   Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di CO, polveri, NOX e SOX convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare la tecnica c. e una delle altre tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.

Tecnica

Descrizione

Composti inorganici principali

Applicabilità

Tecniche primarie

a.

Scelta del combustibile

Cfr. sezione 1.4.1. La tecnica prevede ad esempio di sostituire i combustibili liquidi con combustibili gassosi, tenendo conto del bilancio complessivo degli idrocarburi.

NOX, SOX, polveri

La sostituzione dei combustibili liquidi con quelli gassosi può essere limitata, nei forni/riscaldatori di processo esistenti, dalle caratteristiche di progettazione dei bruciatori.

b.

Bruciatore a basse emissioni di NOX

Cfr. sezione 1.4.1.

NOX

Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l’applicabilità può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione.

c.

Combustione ottimizzata

Cfr. sezione 1.4.1.

CO, NOX

Generalmente applicabile.

Tecniche secondarie

d.

Assorbimento

Cfr. sezione 1.4.1.

SOX, polveri

Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l’applicabilità può essere limitata dalla disponibilità di spazio.

e.

Filtro a tessuto o filtro assoluto

Cfr. sezione 1.4.1.

Polveri

Non applicabile alla combustione di soli combustibili gassosi.

f.

Riduzione catalitica selettiva (SCR)

Cfr. sezione 1.4.1.

NOX

L’applicabilità ai forni/riscaldatori di processo esistenti può essere limitata dalla disponibilità di spazio.

g.

Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)

Cfr. sezione 1.4.1.

NOX

L’applicabilità ai forni/riscaldatori di processo esistenti può essere limitata dalla finestra di temperatura (800-1 100  °C) e dai tempi di permanenza necessari per la reazione.


Tabella 1.15

Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di NOX convogliate nell’atmosfera e livello di emissione indicativo per le emissioni di CO convogliate nell’atmosfera provenienti da forni/riscaldatori di processo

Parametro

BAT-AEL (mg/Nm3)

(media giornaliera o media del periodo di campionamento)

Ossidi di azoto (NOX)

30 -150  (80)  (81)  (82)

Monossido di carbonio (CO)

Nessun BAT-AEL  (83)

Per il monitoraggio si veda la BAT 8.

1.4.    Descrizione delle tecniche

1.4.1.   Tecniche di riduzione delle emissioni convogliate nell’atmosfera

Tecnica

Descrizione

Assorbimento

Eliminazione degli inquinanti gassosi o del particolato da un flusso di scarichi gassosi di processo mediante il trasferimento massico a un liquido adatto, spesso acqua o una soluzione acquosa. Può comportare una reazione chimica (ad esempio, in uno scrubber con soluzione acida o alcalina). Nel caso dell’assorbimento rigenerativo, i composti possono essere recuperati dal liquido.

Adsorbimento

Eliminazione degli inquinanti da un flusso di scarichi gassosi di processo mediante ritenzione su una superficie solida (come adsorbente si usa in genere il carbone attivo). L’adsorbimento può essere rigenerativo o non rigenerativo.

Nell’adsorbimento non rigenerativo, l’adsorbente esaurito non è rigenerato ma smaltito.

Nell’adsorbimento rigenerativo, l’adsorbato è successivamente desorbito, ad esempio mediante vapore (spesso in loco) per essere riutilizzato o smaltito, e l’adsorbente è riutilizzato. Nel caso di funzionamento in continuo, in genere si usano in parallelo più di due adsorbenti, uno dei quali in modo desorbente.

Bioprocessi

I bioprocessi includono:

biofiltrazione: il flusso di scarichi gassosi è fatto transitare in un letto di materiale organico (ad esempio, torba, erica, compost, radici, corteccia d’albero, legno tenero e diversi tipi di combinazioni) o di materiale inerte (come argilla, carbone attivo, poliuretano) in cui è biologicamente ossidato, a opera di microrganismi naturalmente presenti, e trasformato in diossido di carbonio, acqua, sali inorganici e biomassa;

biolavaggio: eliminazione dei composti inquinanti da un flusso di scarichi gassosi mediante una combinazione di lavaggio a umido (assorbimento) e biodegradazione in condizioni aerobiche. L’acqua di lavaggio contiene una popolazione di microrganismi idonei a ossidare i composti gassosi biodegradabili. Gli inquinanti assorbiti sono degradati in vasche di fanghi aerati;

biogocciolamento: eliminazione dei composti inquinanti da un flusso di scarichi gassosi in un reattore a letto percolatore biologico. Gli inquinanti sono assorbiti dalla fase acquosa e trasportati al biofilm, dove avviene la trasformazione biologica.

Scelta del combustibile

Uso di combustibile (compreso il combustibile ausiliario) a basso tenore di composti potenzialmente inquinanti (ad esempio, a basso tenore di zolfo, ceneri, azoto, fluoro o cloro).

Condensazione

Eliminazione dei vapori dei composti organici e inorganici da un flusso di scarichi gassosi di processo abbassando la temperatura del flusso al di sotto del punto di rugiada in modo da liquefare i vapori. In funzione dell’intervallo di temperatura d’esercizio necessario, si usano diversi mezzi di raffreddamento, ad esempio acqua o salamoia.

Nella condensazione criogenica si usa l’azoto liquido come mezzo di raffreddamento.

Ciclone

Apparecchiatura per l’eliminazione delle polveri da un flusso di scarichi gassosi di processo sottoponendolo a forze centrifughe, di norma all’interno di una camera conica.

Precipitatore elettrostatico

Dispositivo di abbattimento del particolato che usa le forze elettriche per catturare su piastre di raccolta le particelle trascinate all’interno di un flusso di scarichi gassosi. Le particelle disperse si elettrizzano quando attraversano una corona in cui circolano gli ioni gassosi. Gli elettrodi posti al centro del corridoio di scorrimento del gas sono tenuti ad alta tensione per generare il campo elettrico che spinge le particelle sulle pareti delle piastre. La tensione in CC pulsante richiesta è compresa tra 20 e 100 kV.

Filtro assoluto

I filtri assoluti, denominati anche filtri antiparticolato ad alta efficienza (HEPA) o filtri dell’aria a bassissima penetrazione (ULPA), sono realizzati con tessuto di vetro o tessuti di fibre sintetiche attraverso i quali si fanno transitare i gas per rimuovere le particelle. I filtri assoluti presentano efficienze superiori a quelle dei filtri a tessuto. La classificazione dei filtri HEPA e ULPA in base alle loro prestazioni è riportata nella norma EN 1822-1.

Filtro dell’aria ad alta efficienza (HEAF)

Filtro a letto piatto in cui gli aerosol si combinano in goccioline. Sul tessuto filtrante, che contiene i residui da smaltire e separare in goccioline, aerosol e polveri, rimangono goccioline molto viscose. Gli HEAF sono particolarmente adatti al trattamento delle goccioline molto viscose.

Filtro a tessuto

I filtri a tessuto (detti anche «a maniche») sono costituiti da un tessuto o da un feltro poroso attraverso il quale si fanno transitare i gas per rimuovere le particelle. Il tessuto di cui è formato il filtro deve essere scelto in funzione delle caratteristiche dello scarico gassoso e della temperatura massima d’esercizio.

Bruciatore a basse emissioni di NOX

La tecnica (che comprende il bruciatore a emissioni ultra-basse di NOX) si basa sui principi della riduzione del picco di temperatura nella fiamma. La miscela aria/combustibile limita la disponibilità di ossigeno e riduce il picco di temperatura nella fiamma, rallentando la conversione dell’azoto presente nel combustibile in NOX e la formazione di NOX termici, mantenendo comunque un’alta efficienza di combustione. Tra le caratteristiche dei bruciatori a emissioni ultra basse di NOX vi sono l’immissione per stadi di aria o combustibile («air/fuel staging») e il ricircolo degli effluenti gassosi.

Combustione ottimizzata

Un’adeguata progettazione delle camere di combustione, dei bruciatori e delle apparecchiature/dei dispositivi associati combinata all’ottimizzazione delle condizioni di combustione (ad esempio, la temperatura e il tempo di permanenza nella zona di combustione, la miscela efficiente del combustibile e dell’aria di combustione) e alla manutenzione periodica programmata del sistema di combustione secondo le raccomandazioni dei fornitori. Il controllo delle condizioni di combustione si basa sul monitoraggio continuo e sul controllo automatico dei parametri (ad esempio, O2, CO, rapporto combustibile/aria, sostanze incombuste).

Ottimizzazione dell’ossidazione catalitica o termica

Ottimizzazione della progettazione e del funzionamento dell’ossidazione catalitica o termica per favorire l’ossidazione dei composti organici, compresi i PCDD/F presenti negli scarichi gassosi, per prevenire i PCDD/F e la (ri)formazione dei loro precursori, nonché per ridurre la produzione di inquinanti quali NOX e CO.

Ossidazione catalitica

Tecnica di abbattimento delle emissioni che ossida i composti combustibili presenti in un flusso di scarichi gassosi per mezzo di aria od ossigeno in un letto catalitico. Il catalizzatore consente di eseguire l’ossidazione a basse temperature e in apparecchiature più piccole rispetto all’ossidazione termica. La temperatura di ossidazione tipica è compresa fra 200 °C e 600 °C.

Per i gas di scarico di processo con basse concentrazioni di COV (ad esempio < 1 g/Nm3), si possono applicare fasi di preconcentrazione mediante adsorbimento (rotore o letto fisso, con carbone attivo o zeoliti). I COV adsorbiti nel concentratore sono desorbiti utilizzando aria ambiente riscaldata o scarico gassoso riscaldato e la conseguente portata volumetrica con una maggiore concentrazione di COV è diretta verso l’ossidatore.

I setacci molecolari («smoothers»), solitamente composti da zeoliti, possono essere usati a monte dei concentratori o dell’ossidatore per ridurre le forti variazioni delle concentrazioni di COV nei gas di scarico di processo.

Ossidazione termica

Tecnica di abbattimento delle emissioni che ossida i composti combustibili presenti in un flusso di scarichi gassosi riscaldando il flusso con aria o ossigeno al di sopra del suo punto di autoaccensione, in una camera di combustione, e mantenendolo ad un’alta temperatura per il tempo sufficiente a completare la sua combustione in biossido di carbonio e acqua. La temperatura di combustione tipica è compresa fra 800 °C e 1 000  °C.

Sono usati diversi tipi di ossidazione termica:

ossidazione termica diretta: ossidazione termica senza recupero di energia dalla combustione;

ossidazione termica recuperativa: ossidazione termica che usa il calore degli scarichi gassosi mediante trasferimento indiretto di calore;

ossidazione termica rigenerativa: ossidazione termica in cui il flusso di scarichi gassosi in ingresso è riscaldato quando passa attraverso un letto ceramico prima di entrare nella camera di combustione. I gas purificati in uscita ad alta temperatura dalla camera di combustione sono inviati a uno o più letti ceramici (raffreddati da flusso di scarichi gassosi in ingresso in un precedente ciclo di combustione). Questo o questi letti nuovamente riscaldati iniziano quindi un nuovo ciclo di combustione preriscaldando un nuovo flusso di scarichi gassosi in ingresso.

Per i gas di scarico di processo con basse concentrazioni di COV (ad esempio < 1 g/Nm3), si possono applicare fasi di preconcentrazione mediante adsorbimento (rotore o letto fisso, con carbone attivo o zeoliti). I COV adsorbiti nel concentratore sono desorbiti utilizzando aria ambiente riscaldata o scarico gassoso riscaldato e la conseguente portata volumetrica con una maggiore concentrazione di COV è diretta verso l’ossidatore.

I setacci molecolari («smoothers»), solitamente composti da zeoliti, possono essere usati a monte dei concentratori o dell’ossidatore per ridurre le forti variazioni delle concentrazioni di COV nei gas di scarico di processo.

Riduzione catalitica selettiva (SCR)

Riduzione selettiva degli ossidi di azoto con ammoniaca o urea in presenza di un catalizzatore. La tecnica si basa sulla riduzione di NOX ad azoto in un letto catalitico mediante reazione con ammoniaca a una temperatura ottimale d’esercizio che normalmente è di circa 200-450 °C. Solitamente l’ammoniaca è iniettata come soluzione acquosa; la fonte di ammoniaca può anche essere ammoniaca anidra o una soluzione di urea. Possono essere applicati più strati di catalizzatore. Una riduzione di NOX superiore è ottenuta con l’uso di una superficie del catalizzatore più grande, installata come uno o più strati. La SCR «in-duct» o «slip» combina SNCR e SCR a valle, il che riduce la perdita di ammoniaca dalla SNCR.

Riduzione non catalitica selettiva (SNCR)

Riduzione selettiva degli ossidi di azoto in azoto con ammoniaca o urea a temperature elevate e in assenza di un catalizzatore. La finestra di temperatura d’esercizio deve essere mantenuta fra 800 °C e 1 000  °C per una reazione ottimale.

1.4.2.   Tecniche per monitorare le emissioni diffuse nell’atmosfera

Tecnica

Descrizione

LIDAR ad assorbimento differenziale (DIAL)

Tecnica laser che utilizza il LIDAR (Light Detection and Ranging) ad assorbimento differenziale, ossia l’equivalente ottico del RADAR, che si basa invece sulle onde radioelettriche. La tecnica si basa sulla retrodiffusione di impulsi di raggi laser da aerosol atmosferici e sull’analisi delle proprietà spettrali della luce di ritorno raccolta mediante un telescopio.

Fattore di emissione

I fattori di emissione sono numeri che possono essere moltiplicati per un tasso di attività (ad esempio il rendimento), al fine di stimare le emissioni dell’installazione. I fattori di emissione sono generalmente ricavati dalle prove effettuate su un insieme di apparecchiature di processo o di fasi di processo simili. Queste informazioni possono essere utilizzate per correlare la quantità di materiale emesso a una misura generale della portata dell’attività. In assenza di altre informazioni, i fattori di emissione predefiniti (ad esempio, i valori della letteratura scientifica) possono essere utilizzati per fornire una stima delle emissioni.

I fattori di emissione sono solitamente espressi come massa di una sostanza emessa, divisa per il rendimento del processo che emette la sostanza.

Programma di rilevazione e riparazione delle perdite di trafilamento (LDAR)

Approccio strutturato volto a ridurre le emissioni fuggitive di COV mediante l’individuazione e la successiva riparazione o sostituzione dei componenti che presentano problemi di trafilamento. Il programma LDAR consiste in una o più campagne. Una campagna si svolge di norma nell’arco di un anno, in cui è monitorata una determinata percentuale di apparecchiature.

Metodi di rilevamento ottico di gas (OGI)

Il rilevamento ottico di gas utilizza piccole fotocamere portatili o fisse leggere che consentono la visualizzazione in tempo reale delle fughe di gas, che appaiono nella registrazione video come «fumo», insieme all’immagine dell’apparecchiatura, in modo da localizzare facilmente e rapidamente le perdite significative di COV. I sistemi attivi producono un’immagine con una luce laser ad infrarossi con retrodispersione riflessa sull’apparecchiatura e l’ambiente circostante. I sistemi passivi sono basati sulle radiazioni infrarosse naturali dell’apparecchiatura e dell’ambiente circostante.

Flusso di occultazione solare (SOF)

La tecnica si basa sulla registrazione e sull’analisi spettrometrica trasformata di Fourier di uno spettro a banda larga della luce solare visibile, degli infrarossi o degli ultravioletti lungo un determinato itinerario geografico, che è perpendicolare alla direzione del vento e attraversa i pennacchi di COV.

1.4.3.   Tecniche per ridurre le emissioni diffuse

Tecnica

Descrizione

Estrusione con devolatilizzazione

Quando la soluzione di gomma concentrata viene ulteriormente lavorata per estrusione, i vapori dei solventi (generalmente cicloesano, esano, eptano, toluene, ciclopentano, isopentano o loro miscele) provenienti dal foro di sfiato dell’estrusore sono compressi e inviati al recupero.

Strippaggio

I COV contenuti nel polimero sono trasferiti alla fase gassosa (ad esempio utilizzando vapore). L’efficienza di eliminazione può essere ottimizzata combinando opportunamente temperatura, pressione e tempo di permanenza e massimizzando il rapporto tra superficie libera del polimero e volume totale del polimero.

Bilancio dei vapori

Vapore proveniente da un’apparecchiatura ricevente (ad esempio un serbatoio) che è spostato durante il trasferimento di un liquido e restituito all’apparecchiatura di origine da cui proviene il liquido.


(1)  Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).

(2)  Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 30.12.2006, pag. 1).

(5)  Per i parametri che, a causa di limitazioni legate al campionamento o all’analisi e/o alle condizioni operative (ad esempio, processi discontinui), non si prestano a misurazioni/campionamenti di 30 minuti e/o a una media di tre misurazioni/campionamenti consecutivi, è possibile ricorrere a una procedura di campionamento/misurazione più rappresentativa. Per i PCDD/F si applica un unico periodo di campionamento compreso tra sei e otto ore.

(6)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(7)  Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza/il parametro è ritenuta/ritenuto pertinente nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario di cui alla BAT 2.

(8)  Le misurazioni sono effettuate conformemente alla norma EN 15259.

(9)  Per quanto possibile, le misurazioni sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali.

(10)  La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta l’anno o una volta ogni tre anni se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.

(11)  Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2 e EN 15267-3.

(12)  Nel caso di forni/riscaldatori di processo di potenza termica nominale totale inferiore a 100 MW in esercizio per meno di 500 ore all’anno, la frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta l’anno.

(13)  La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre anni se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.

(14)  La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.

(15)  La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni anno se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.

(16)  Nel caso della produzione di poliolefine, il monitoraggio delle emissioni di TCOV provenienti dalle fasi di finitura (ad esempio, essiccazione, miscelazione) e dallo stoccaggio dei polimeri può essere integrato dal monitoraggio di cui alla BAT 24 se fornisce una rappresentazione migliore di queste emissioni.

(17)  Nel caso della produzione di gomme sintetiche, il monitoraggio delle emissioni di TCOV provenienti dalle fasi di finitura (ad esempio, estrusione, essiccazione, miscelazione) e dallo stoccaggio della gomma sintetica può essere integrato dal monitoraggio di cui alla BAT 31 se fornisce una rappresentazione migliore di queste emissioni.

(18)  Ossia diverse da benzene, 1,3-butadiene, clorometano, diclorometano, dicloruro di etilene, ossido di etilene, formaldeide, ossido di propilene, tetraclorometano, toluene, triclorometano.

(19)  Per le attività di cui all’allegato VII, parte 1, punti 8 e 10, della IED, gli intervalli dei BAT-AEL si applicano nella misura in cui determinano livelli di emissione inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato VII, parti 2 e 4, della IED.

(20)  Il TCOV è espresso in mg C/Nm3.

(21)  Nel caso della produzione di polimeri, il BAT-AEL non si può applicare alle emissioni provenienti dalle fasi di finitura (ad esempio, estrusione, essiccazione, miscelazione) e dallo stoccaggio dei polimeri.

(22)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di TCOV è inferiore, ad esempio, a 100 g C/h) se non vi sono sostanze CMR ritenute pertinenti nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario di cui alla BAT 2.

(23)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 30 mg C/Nm3 quando si usano tecniche di recupero dei materiali (ad esempio solventi, cfr. BAT 9), se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

la presenza di sostanze classificate come CMR 1A/1B o CMR 2 è ritenuta non pertinente (cfr. BAT 2);

l’efficienza di abbattimento del TCOV del sistema di trattamento degli scarichi gassosi è ≥ 95 %.

(24)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della somma dei COV classificati come CMR 1A o 1B è inferiore, ad esempio, a 1 g/h).

(25)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della somma dei COV classificati come CMR 2 è inferiore, ad esempio, a 50 g/h).

(26)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della sostanza è inferiore, ad esempio, a 1 g/h).

(27)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della sostanza è inferiore, ad esempio, a 50 g/h).

(28)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 15 mg/Nm3 quando si usano tecniche di recupero dei materiali (ad esempio solventi, cfr. BAT 9), se l’efficienza di abbattimento del sistema di trattamento degli scarichi gassosi è ≥ 95 %.

(29)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 20 mg/Nm3 quando si usano tecniche di recupero del toluene (cfr. BAT 9), se l’efficienza di abbattimento del sistema di trattamento degli scarichi gassosi è ≥ 95 %.

(30)  Il limite superiore dell’intervallo è 20 mg/Nm3 quando non è applicabile un filtro assoluto o un filtro a tessuto.

(31)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di polveri è inferiore, ad esempio, a 50 g C/h) se non vi sono sostanze CMR ritenute pertinenti nelle polveri sulla base dell’inventario di cui alla BAT 2.

(32)  Nella produzione di pigmenti inorganici complessi mediante riscaldamento diretto e nella fase di essiccazione nella produzione di E-PVC, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 10 mg/Nm3.

(33)  Quando la presenza di sostanze classificate come CMR 1A o 1B o CMR 2 nelle polveri è ritenuta pertinente (cfr. BAT 2), le emissioni di polveri dovrebbero avvicinarsi al limite inferiore dell’intervallo dei BAT-AEL (ad esempio, al di sotto di 2,5 mg/Nm3).

(34)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica del piombo è inferiore, ad esempio, a 0,1 g/h).

(35)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di Ni è inferiore, ad esempio, a 0,15 g/h).

(36)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 80 mg/Nm3 se i gas di scarico di processo presentano alti livelli di precursori di NOX.

(37)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 200 mg/Nm3 se i gas di scarico di processo presentano alti livelli di precursori di NOX.

(38)  A titolo indicativo, i livelli di emissione per il monossido di carbonio sono compresi tra 4 e 50 mg/Nm3 come media giornaliera o media nel periodo di campionamento.

(39)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 40 mg/Nm3 nel caso di gas di scarico di processo contenenti livelli molto alti di NOX (ad esempio superiori a 5 000 mg/Nm3) prima del trattamento con SCR o SNCR.

(40)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di ammoniaca convogliate nell’atmosfera derivanti dall’uso dell’SCR o SNCR (perdita di ammoniaca). Queste emissioni rientrano nella BAT 17.

(41)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di NH3 è inferiore, ad esempio, a 50 g/h).

(42)  Nella fase di essiccazione della produzione di E-PVC, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 20 mg/Nm3 quando la sostituzione dei sali di ammonio non è possibile a causa delle specifiche di qualità del prodotto.

(43)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della sostanza è inferiore, ad esempio, a 5 g/h).

(44)  Nel caso di concentrazioni di NOX superiori a 100 mg/Nm3, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 3 mg/Nm3 per l’interferenza analitica.

(45)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di HCl è inferiore, ad esempio, a 30 g/h).

(46)  Nel caso della produzione di esplosivi, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 220 mg/Nm3 quando si rigenera o si recupera acido nitrico dal processo di produzione.

(47)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di NOX convogliate nell’atmosfera derivanti dall’uso dell’ossidazione catalitica o termica (cfr. BAT 16) o provenienti da forni/riscaldatori di processo (cfr. BAT 36).

(48)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della sostanza è inferiore, ad esempio, a 500 g/h).

(49)  Nella produzione di caprolattame, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 200 mg/Nm3 nel caso di gas di scarico di processo contenenti livelli molto alti di NOX (ad esempio superiori a 10 000 mg/Nm3), prima del trattamento con SCR o SNCR quando l’efficienza di abbattimento dell’SCR o SNCR è ≥ 99 %.

(50)  Il BAT-AEL non si applica in caso di purificazione fisica o riconcentrazione dell’acido solforico spento.

(51)  Il monitoraggio si applica solo alle fonti di emissioni che sono ritenute pertinenti secondo l’inventario di cui alla BAT 2.

(52)  Il monitoraggio non si applica alle apparecchiature che funzionano a pressione subatmosferica.

(53)  Nel caso di fonti inaccessibili di emissioni fuggitive di COV (ad esempio, se il monitoraggio richiede la rimozione dell’isolamento o l’uso di ponteggi), la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una sola volta durante il periodo coperto da ciascun programma LDAR (cfr. BAT 19 punto iii).

(54)  Per la produzione di PVC, la frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni cinque anni se l’impianto utilizza rilevatori di gas VCM per monitorare costantemente le emissioni di VCM in modo da consentire un livello equivalente di rilevamento delle perdite di VCM.

(55)  Nel caso di apparecchiature ad alta integrità (cfr. BAT 23, lettera b) a contatto con COV classificati come CMR 1A o 1B, può essere adottata una frequenza minima di monitoraggio inferiore, ma in ogni caso almeno una volta ogni cinque anni.

(56)  Nel caso di apparecchiature ad alta integrità (cfr. BAT 23, punto b) a contatto con COV diversi dai COV classificati come CMR 1A o 1B, può essere adottata una frequenza minima di monitoraggio inferiore, ma in ogni caso almeno una volta ogni otto anni.

(57)  La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni cinque anni se le emissioni non fuggitive sono quantificate per mezzo di misurazioni.

(58)  Questa norma può essere integrata dalla norma EN 17628.

(59)  Il BAT-AEL non si applica agli impianti il cui consumo totale annuo di solventi è inferiore a 50 tonnellate.

(60)  Il limite inferiore dell’intervallo dei BAT-AEL è generalmente associato al processo di polimerizzazione in fase gassosa.

(61)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 2,7 g C/kg nel caso della produzione di EVA o di altri copolimeri (ad esempio copolimeri di etilacrilato).

(62)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 4,7 g C/kg se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

l’ossidazione termica non è applicabile;

sono prodotti EVA o altri copolimeri (ad esempio copolimeri di etilacrilato).

(63)  Il monitoraggio delle emissioni di VCM dalle fasi di finitura (ad esempio, essiccazione, miscelazione) nonché dal trasferimento, dalla manipolazione e dallo stoccaggio del PVC può essere sostituito dal monitoraggio di cui alla BAT 27.

(64)  Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2 e EN 15267-3.

(65)  La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.

(66)  Per quanto possibile, le misurazioni sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali.

(67)  La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni anno se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.

(68)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di VCM è inferiore, ad esempio, a 1 g/h).

(69)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 5 mg/Nm3 se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

l’ossidazione termica non è applicabile;

l’impianto non è direttamente associato alla produzione di EDC e di VCM.

(70)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 0,5 g di VCM per kg di PVC prodotto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

l’ossidazione termica non è applicabile;

l’impianto non è direttamente associato alla produzione di EDC e di VCM.

(71)  Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza è ritenuta pertinente nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario di cui alla BAT 2.

(72)  Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2 e EN 15267-3.

(73)  Nel caso della produzione di involucri, la frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese quando il monitoraggio continuo non è possibile a causa dell’interferenza analitica.

(74)  Per quanto possibile, le misurazioni sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali.

(75)  Il BAT-AEL non si applica alla produzione di filato.

(76)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 500 mg CS2/Nm3 se:

a)

sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

i bioprocessi (cfr. BAT 35, lettera b) non sono applicabili;

l’efficienza di recupero del CS2 (cfr. BAT 34) è ≥ 97 %; oppure

b)

il recupero del CS2 non è applicabile.

(77)  Il limite inferiore dell’intervallo dei BAT AEL può essere raggiunto applicando l’ossidazione termica o la tecnica d. di cui alla BAT 34.

(78)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 30 mg/Nm3 quando la somma di H2S e CS2 (espressa come S totale) è prossima al limite inferiore dell’intervallo dei BAT-AEL di cui alla tabella 1.14.

(79)  Le emissioni nell’atmosfera si riferiscono esclusivamente alle emissioni convogliate.

(80)  Nel caso della produzione di pigmenti inorganici complessi, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 400 mg/Nm3 se è soddisfatta la condizione b) seguente, e fino a 1 000 mg/Nm3 se sono soddisfatte le condizioni a) e b) seguenti:

a)

la temperatura di combustione è superiore a 1 000 °C;

b)

è utilizzata aria arricchita di ossigeno o ossigeno puro.

(81)  Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di NOX è inferiore, ad esempio, a 500 g/h).

(82)  Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 200 mg/Nm3 in caso di riscaldamento diretto.

(83)  A titolo indicativo, i livelli di emissione per il monossido di carbonio sono compresi tra 4 e 50 mg/Nm3 come media giornaliera o media nel periodo di campionamento.