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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/1 |
DECISIONE (UE) 2022/2417 DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2022
relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio (2), l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada («accordo») è stato firmato il 29 giugno 2022, con riserva della sua conclusione in una data successiva. |
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(2) |
In considerazione delle gravi perturbazioni subite dal settore dei trasporti della Repubblica di Moldova a causa della guerra di aggressione intrapresa dalla Russia contro l’Ucraina, è necessario che gli operatori della Repubblica di Moldova trovino percorsi di transito alternativi su strada attraverso l’Unione europea e nuovi mercati per esportare le loro merci. |
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(3) |
Poiché le autorizzazioni concesse nel quadro del sistema del contingente multilaterale della Conferenza europea dei ministri dei trasporti nell’ambito del Forum Internazionale dei Trasporti e degli accordi bilaterali vigenti con la Repubblica di Moldova non offrono ai trasportatori di merci su strada della Repubblica di Moldova la necessaria flessibilità per pianificare in anticipo e aumentare le loro operazioni con l’Unione europea e attraverso la stessa, è fondamentale liberalizzare il trasporto di merci su strada sia per le operazioni bilaterali sia per il transito. |
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(4) |
Alla luce delle circostanze uniche ed eccezionali che rendono necessaria la firma, l’applicazione provvisoria e la conclusione dell’accordo, e in conformità dei trattati, è opportuno che l’Unione eserciti temporaneamente la pertinente competenza concorrente conferitale dai trattati. Qualsiasi effetto della presente decisione sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri dovrebbe essere rigorosamente limitato nel tempo. La competenza esercitata dall’Unione sulla base della presente decisione e dell’accordo dovrebbe pertanto essere esercitata solo durante il periodo di applicazione dell’accordo. Di conseguenza, la competenza concorrente così esercitata cesserà di essere esercitata dall’Unione non appena l’accordo cesserà di applicarsi. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), successivamente gli Stati membri eserciteranno pertanto nuovamente tale competenza. È opportuno inoltre ricordare che, come sancito dal protocollo n. 25 sull’esercizio della competenza concorrente allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, l’ambito di applicazione dell’esercizio della competenza dell’Unione nell’ambito della presente decisione copre unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo e non copre l’intero settore. L’esercizio della competenza dell’Unione mediante la presente decisione lascia impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri in relazione a eventuali negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con qualsiasi altro paese terzo in tale settore. |
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(5) |
È opportuno approvare l’accordo a nome dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada è approvato a nome dell’Unione (3).
Articolo 2
1. L’esercizio della competenza dell’Unione ai sensi della presente decisione e dell’accordo è limitato al periodo di applicazione dell’accordo. Fatte salve altre misure dell’Unione, e nel rispetto di tali misure dell’Unione, dopo la fine di tale periodo di applicazione l’Unione cessa immediatamente di esercitare tale competenza e gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, TFUE.
2. L’esercizio della competenza dell’Unione a norma della presente decisione e dell’accordo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla negoziazione in corso o futura, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali relativi al trasporto di merci su strada con qualsiasi altro paese terzo, e con la Repubblica di Moldova in relazione al periodo in cui l’accordo non è più applicabile.
3. L’esercizio della competenza dell’Unione di cui al paragrafo 1 riguarda unicamente gli elementi disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.
4. La presente decisione e l’accordo lasciano impregiudicate le rispettive competenze dell’Unione e degli Stati membri nel settore del trasporto di merci su strada per quanto riguarda elementi diversi da quelli disciplinati dalla presente decisione e dall’accordo.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 12 dell’accordo.
Articolo 4
La Commissione europea, assistita dai rappresentanti degli Stati membri in qualità di osservatori, rappresenta l’Unione in seno al comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. KUPKA
(1) Approvazione del 10 novembre 2022.
(2) Decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio, del 27 giugno 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada (GU L 181 del 7.7.2022, pag. 1).
(3) Il testo dell’accordo è pubblicato nella GU L 181 del 7.7.2022, pag. 4.
REGOLAMENTI
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12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2418 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda i metodi di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari. |
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(2) |
Sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili i laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (Limit of Detection — LOD) e del limite di quantificazione (Limit of Quantification — LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti (3). Poiché il suddetto documento di orientamento contiene le migliori conoscenze tecnologiche aggiornate, le sue conclusioni dovrebbero riflettersi nelle prescrizioni relative ai LOQ per i metodi di analisi dell’arsenico di cui al regolamento (CE) n. 333/2007. |
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(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).
(3) Wenzl, T., Haedrich, J., Schaechtele, A., Robouch, P., Stroka, J., Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food; EUR 28099, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2016, ISBN 978-92-79-61768-3; doi:10.2787/8931.
ALLEGATO
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007, punto C.3.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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«a) |
Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l’arsenico inorganico Tabella 5
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12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/7 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/2419 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 6 dicembre 2022
che modifica il regolamento (UE) 2021/378 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (BCE/2022/43)
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1,
visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Finora le riserve obbligatorie minime sono state remunerate al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea (BCE). In data 27 ottobre 2022, il Consiglio direttivo stabiliva di fissare tale remunerazione al tasso di interesse sui depositi dell’Eurosistema («deposit facility rate, DFR») al fine di allineare maggiormente la remunerazione delle riserve obbligatorie minime alle condizioni del mercato monetario. In base alle condizioni di mercato e di liquidità prevalenti, il DFR riflette meglio il tasso al quale i fondi possono essere investiti in strumenti del mercato monetario, se non detenuti come riserve obbligatorie minime, e il tasso al quale le banche possono contrarre prestiti nel mercato monetario per soddisfare l’obbligo di riserve minime. La variazione della remunerazione delle riserve obbligatorie minime punta ad assicurare che il sistema di riserve obbligatorie minime dell’Eurosistema non comporti un onere per il sistema bancario dell’area dell’euro, né ostacoli l’efficiente allocazione delle risorse. Al fine di assicurare una transizione efficace, è opportuno che la variazione della remunerazione sia allineata all’inizio del periodo di mantenimento che ha inizio il 21 dicembre 2022. |
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(2) |
Al fine di assicurare la chiarezza giuridica e la trasparenza, a seguito della decisione del Consiglio direttivo del 17 febbraio 2022 di rivedere la remunerazione dei depositi non collegati alla politica monetaria a livello dell’Eurosistema, è opportuno definire anche il trattamento remunerativo dei fondi inizialmente inclusi nelle riserve obbligatorie minime che, successivamente, si ritiene soddisfino le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea (BCE/2021/1) (2) e che, pertanto, sono esclusi dalle riserve detenute da un ente ai sensi di tale atto. |
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(3) |
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 21 dicembre 2022. |
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(4) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica
L’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Remunerazione
1. La BCN competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva in base al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale dell’Eurosistema (ponderato sulla base del numero di giorni di calendario) secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo):
Dove:
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Rt |
= |
remunerazione da corrispondere sulle riserve obbligatorie minime detenute nel periodo di mantenimento t; |
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Ht |
= |
riserve obbligatorie minime mediamente detenute su base giornaliera nel periodo di mantenimento t; |
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nt |
= |
numero di giorni solari del periodo di mantenimento t; |
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rt |
= |
tasso di remunerazione delle riserve obbligatorie minime per il periodo di mantenimento t; il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali. |
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i |
= |
i iesimo giorno solare del periodo di mantenimento t; |
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DFRi |
= |
tasso sui depositi presso la banca centrale in ciascun giorno i del periodo di mantenimento. |
2. La BCN competente corrisponde la remunerazione sulle riserve obbligatorie minime detenute nella seconda giornata lavorativa di TARGET2 successiva alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.
3. I fondi inclusi negli importi delle riserve obbligatorie minime successivamente esclusi da tali riserve obbligatorie minime in base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), sono remunerati dalla BCN competente conformemente alle norme applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria di cui all’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) (*1), a partire dalla data in cui trova applicazione la condizione specifica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), come stabilito dalla BCN competente.
Articolo 2
Disposizioni finali
Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica a decorrere dal 21 dicembre 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 6 dicembre 2022
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1).
DECISIONI
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12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/9 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2420 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2022
che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2022) 8991]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI. |
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(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI. |
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(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell’allegato di tale decisione di esecuzione. |
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(5) |
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/2322 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria e Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
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(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2322, l’Irlanda, la Francia, l’Italia, l’Ungheria e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nella contea di Monaghan in Irlanda, nelle regioni amministrative Bretagna, Centro-Valle della Loira, Alta Francia, Nuova Aquitania, Occitania e Paesi della Loira in Francia, nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia in Italia, nelle province di Bács-Kiskun, Békés e Csongrád-Csanád in Ungheria e nelle province di Frisia, Olanda meridionale e Limburgo nei Paesi Bassi. |
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(7) |
Le autorità competenti di Irlanda, Francia, Italia, Ungheria e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai. |
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(8) |
L’autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro. |
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(9) |
Inoltre un focolaio confermato nei Paesi Bassi è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Germania. Di conseguenza, le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all’istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Germania. |
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(10) |
Inoltre il focolaio confermato in Irlanda è situato, ancora una volta, nelle immediate vicinanze del confine tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. |
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(11) |
Di conseguenza le misure di emergenza stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. Le autorità competenti dell’Irlanda e del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord hanno pertanto debitamente collaborato all’istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che le zone di protezione e di sorveglianza relative al focolaio confermato in Irlanda si estendono nel territorio del Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. |
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(12) |
La Commissione, in collaborazione con Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall’autorità competente in Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI. |
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(13) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia. |
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(14) |
È pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
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(15) |
Di conseguenza l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Germania, Irlanda, Francia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord e delle ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili. |
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(16) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
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(17) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile. |
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(18) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2322 della Commissione, del 21 novembre 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 164).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Belgio
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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BE-HPAI(P)-2022-00010 |
Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616. |
30.11.2022 |
Stato membro: Danimarca
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
|
DK-HPAI(P)-2022-00006 |
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55,2347; E 11,3952 |
5.12.2022 |
Stato membro: Germania
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
||||
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BAYERN |
||||||
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DE-HPAI(P)-2022-00088 |
Landkreis Landshut 3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12,469717/48,465004 Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Aham Bodenkirchen Schalkham |
3.12.2022 |
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|
Landkreis Rottal-Inn 3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12,469717/48,465004 Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen. |
3.12.2022 |
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HESSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00086 |
Landkreis Gießen 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen |
30.11.2022 |
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Wetteraukreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda |
30.11.2022 |
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NIEDERSACHSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00089 |
Landkreis Aurich 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 7.649228/53.428679 Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor |
8.12.2022 |
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NORDRHEIN-WESTFALEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00084 |
Oberbergischer Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763/50.834267) Betroffen sind Teile:
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29.11.2022 |
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RHEINLAND-PFALZ |
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DE-HPAI(P)-2022-00084 DE-HPAI(NON-P)-2022-01219 |
Kreis Altenkirchen Union der 3 km-Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind die Stadt Wissen und die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, jeweils ausserhalb der Ortslage Richtung Kreisgrenze zu NRW sowie die Ortsgemeinden Forst und Fürthen |
15.12.2022 |
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SCHLESWIG-HOLSTEIN |
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DE-HPAI(P)-2022-00083 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde 3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269/54,237815 Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt |
1.12.2022 |
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Stato membro: Irlanda
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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IE-HPAI(P)-2022-00001 IE-HPAI(P)-2022-00003 |
That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Altartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkeen (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheranure, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore, Drumadagory and Drumaddarainy, all in the Electoral Division of St. Tierney |
13.12.2022 |
Stato membro: Francia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Département: Côtes-d’Armor (22) |
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FR-HPAI(P)-2022-01419 FR-HPAI(P)-2022-01425 |
CALORGUEN EVRAN LE QUIOU SAINT-ANDRE-DES-EAUX SAINT-JUVAT SAINT-MADEN TREFUMEL TREVRON |
8.12.2022 |
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Département: Eure (27) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00354 |
LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE MELICOURT MESNIL-ROUSSET NOTRE-DAME-DU-HAMEL SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES |
7.12.2022 |
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Département: Finistère (29) |
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FR-HPAI(P)-2022-01421 FR-HPAI(P)-2022-01429 |
HENVIC TAULE |
7.12.2022 |
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Département: Ille-et-Vilaine (35) |
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FR-HPAI(P)-2022-01418 |
RANNEE à l’est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile |
30.11.2022 |
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Département: Indre (36) |
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FR-HPAI(P)-2022-01412 |
AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize BUXEUIL: Sud de D960 ROUVRES LES BOIS |
30.11.2022 |
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Département: Landes (40) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00391 |
LEON SAINT-MICHEL-ESCALUS |
16.12.2022 |
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Département: Loiret (45) |
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FR-HPAI(P)-2022-01407 FR-HPAI(P)-2022-01420 FR-HPAI(P)-2022-01432 |
AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD CHAILLY-EN-GÂTINAIS CHÂTENOY COUDROY AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD CHAILLY-EN-GÂTINAIS CHÂTENOY COUDROY NOYERS AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD CHAILLY-EN-GÂTINAIS CHÂTENOY COUDROY NOYERS |
10.12.2022 |
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Département: Mayenne (53) |
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FR-HPAI(P)-2022-01418 |
BRAINS-SUR-LES-MARCHES FONTAINE-COUVERTE LA ROUAUDIERE SAINT-AIGNAN-SUR-ROE SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE |
30.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01431 |
ASSE-LE-BERENGER EVRON SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT SAINT-GEORGES-SUR-ERVE |
7.12.2022 |
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Département: Morbihan (56) |
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FR-HPAI(P)-2022-01422 FR-HPAI(P)-2022-01435 |
EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqùà Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203 MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqùà Porh Legal puis au nord de la D181 jusqùà Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqùà Le Pont Saint Fiacre RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11 |
13.12.2022 |
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Département: Nord (59) |
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FR-HPAI(P)-2022-01423 |
NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRES LE DOULIEU |
8.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01434 |
NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRES LE DOULIEU AUBERS HERLIES ILLIES |
11.12.2022 |
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Département: Pas-de Calais (62) |
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FR-HPAI(P)-2022-01427 |
ALLOUAGNE BURBURE CHOQUES GONNEHEM LABEUVRIERE LAPUGNOY LILLERS LOZINGHEM |
10.12.2022 |
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Département: Deux - Sèvres (79) |
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FR-HPAI(P)-2022-01397 |
COULONGES-SUR-L’AUTIZE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE |
29.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 FR-HPAI(P)-2022-01414 FR-HPAI(P)-2022-01417 FR-HPAI(P)-2022-01430 FR-HPAI(P)-2022-01436 FR-HPAI(P)-2022-01428 |
L’ABSIE LE BUSSEAU CHANTELOUP LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE COULONGES-SUR-L’AUTIZE LARGEASSE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE SAINT-PAUL-EN-GATINE TRAYES VERNOUX-EN-GATINE |
11.12.2022 |
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Département: Somme (80) |
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FR-HPAI(P)-2022-01437 |
AMIENS BOVES CAGNY DURY SAINS-EN-AMIENOIS SAINT-FUSCIEN |
12.12.2022 |
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Département: Tarn (81) |
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FR-HPAI(P)-2022-01433 |
ALBI CARLUS CASTELNAU-DE-LEVIS MARSSAC-SUR-TARN ROUFFIAC LE SEQUESTRE TERSSAC |
11.12.2022 |
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Département: Vendée (85) |
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FR-HPAI(P)-2022-01397 FR-HPAI(P)-2022-01408 |
SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 L’ORBRIE MERVENT SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ FOUSSAIS PAYRE à l’est de la D49 |
18.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01409 |
CHAMPAGNE-LES-MARAIS LUCON MOREILLES PUYRAVAULT SAINTE-DEMME-LA-PLAINE SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS |
18.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01410 |
BREUIL-BARRET LA CHAPELLE-AUX-LYS LOGE-FOUGEREUSE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST |
22.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01416 |
BREM-SUR-MER LANDEVIEILLE SAINT-JULIEN-DES-LANDES VAIRE |
27.11.2022 |
Stato membro: Croazia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Grad Zagreb |
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HR-HPAI(P)-2022-00007 |
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6.12.2022 |
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Zagrebačka županija |
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HR-HPAI(P)-2022-00007 |
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6.12.2022 |
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Stato membro: Italia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Regione: Veneto |
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IT-HPAI(P)-2022-00033 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346 |
29.11.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00034 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334 |
2.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00036 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417 |
29.11.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00037 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298 |
28.11.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00039 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.964074644, E12.282057809 |
6.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00040 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231 |
1.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00042 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005 |
4.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00043 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.504494974, E12.616275373 |
3.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00045 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142 |
10.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00047 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402 |
13.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00048 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838 |
10.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00050 |
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.074265, E11.604144 |
18.12.2022 |
|
Regione: Lombardia |
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IT-HPAI(P)-2022-00032 |
L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708 |
29.11.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00041 |
L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325 |
3.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00046 |
L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944 |
16.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00051 |
L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887 |
30.12.2022 |
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Regione: Emilia-Romagna |
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IT-HPAI(P)-2022-00044 |
L’area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896 |
5.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00049 |
L’area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.873686, E11.336651 |
11.12.2022 |
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Regione: Friuli-Venezia Giulia |
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IT-HPAI(P)-2022-00035 |
L’area delle parti delle regioni Friuli-Venezia Giulia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420 |
26.11.2022 |
Stato membro: Ungheria
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Bács-Kiskun megye |
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HU-HPAI(P)-2022-00211 HU-HPAI(P)-2022-00216 HU-HPAI(P)-2022-00219 HU-HPAI(P)-2022-00225 |
Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
7.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00212 HU-HPAI(P)-2022-00217 HU-HPAI(P)-2022-00226 HU-HPAI(P)-2022-00229 HU-HPAI(P)-2022-00230 HU-HPAI(P)-2022-00233-00235 HU-HPAI(P)-2022-00237 - 00242 HU-HPAI(P)-2022-00244 HU-HPAI(P)-2022-00247 - 00251 HU-HPAI(P)-2022-00256 - 00259 HU-HPAI(P)-2022-00262 HU-HPAI(P)-2022-00265 |
Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, valamint a 46.497336 és a 19.775280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
21.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00215 HU-HPAI(P)-2022-00218 HU-HPAI(P)-2022-00220 - 00221 HU-HPAI(P)-2022-00223 - 00224 HU-HPAI(P)-2022-00227 - 00228 HU-HPAI(P)-2022-00231- 00232 HU-HPAI(P)-2022-00252 |
Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, valamint a 46.618622 és a 19.536336 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
15.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00236 HU-HPAI(P)-2022-00243 HU-HPAI(P)-2022-00245 HU-HPAI(P)-2022-00253 HU-HPAI(P)-2022-00255 HU-HPAI(P)-2022-00260 - 00261 HU-HPAI(P)-2022-00263 - 00264 |
Csólyospálos és Kömpöc települések közigazgatási területeinek a 46.387300 és a 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, valamint a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
21.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00238 |
Harkakötöny, Kiskunhalas és Kiksunmajsa települések közigazgatási területeinek a 46.457070 és a 19.620880 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
13.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00246 |
Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
15.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00254 |
Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.563426 és a 19.472723 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
25.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00257 |
Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
18.12.2022 |
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HU-HPAI(P)-2022-00267 |
Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.12.2022 |
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HU-HPAI(P)-2022-00268 |
Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.12.2022 |
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Csongrád-Csanád megye |
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HU-HPAI(P)-2022-00213 |
Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
3.12.2022 |
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HU-HPAI(P)-2022-00214 HU-HPAI(P)-2022-00222 |
Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
3.12.2022 |
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HU-HPAI(P)-2022-00229 HU-HPAI(P)-2022-00256 HU-HPAI(P)-2022-00265 |
Csengele település közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
21.12.2022 |
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HU-HPAI(P)-2022-00266 |
Bordány, Forráskút és Üllés Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
21.12.2022 |
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Békés megye |
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HU-HPAI(P)-2022-00269 |
Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
22.12.2022 |
Stato membro: Paesi Bassi
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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NL-HPAI(P)-2022-00085 |
Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.59, lat 51.65 |
2.12.2022 |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00736 |
Those parts of the municipality Woerden contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84, lat 52.13 |
2.12.2022 |
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NL-HPAI(P)-2022-00086 |
Those parts of the municipality Venray contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.05, lat 51.54 |
13.12.2022 |
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NL-HPAI(P)-2022-00087 |
Those parts of the municipality Krimpenerwaard contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.8, lat 51.97 |
13.12.2022 |
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NL-HPAI(P)-2022-00088 |
Those parts of the municipality Súdwest-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.47 lat 52.92 |
14.12.2022 |
Stato membro: Austria
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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STEIERMARK |
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AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021 |
Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall |
3.12.2022 |
Regno Unito (Irlanda del Nord)
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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IE-HPAI(P)-2022-00001 |
Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E – 7,2153 |
7.12.2022 |
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IE-HPAI(P)-2022-00003 |
Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54.2093 and E – 7,2219 |
13.12.2022 |
Parte B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3
Stato membro: Belgio
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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BE-HPAI(P)-2022-00010 |
Those parts of the municipalities Arendonk, Beerse, Geel, Herentals, Kasterlee, Lille, Merksplas, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vorselaar and Vosselaar, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616. |
9.12.2022 |
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Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616. |
1.12.2022-9.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01423 |
Those parts of the municipality Heuvelland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,709029, lat 50,670097. |
15.12.2022 |
Stato membro: Bulgaria
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Region: Haskovo |
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BG-HPAI(P)-2022-00021 |
The folowing village in the Haskovo municipality: Krivo pole, Koren and Momino |
23.11.2022-2.12.2022 |
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The following villages in the Haskovo municipality: Elena, Knizhovnik, Malevo, Manastir, Dinevo, Rodopi, Stamboliyski, Stoykovo, Podkrepa The following villages in the Harmanli municipality: Slavyanovo, Bolyarski izvor The following villages in Stambolovo municipality: Malak izvor, Golyam izvor, Dolno Botevo, Kralevo, Gledka, Stambolovo, Tsareva polyana, Zhalti bryag |
2.12.2022 |
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Stato membro: Danimarca
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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DK-HPAI(P)-2022-00006 |
The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55,2347; E 11,3952 |
14.12.2022 |
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The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55,2347; E 11,3952 |
6.12.2022-14.12.2022 |
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DK-HPAI(NON-P)-2022-00148 |
The parts of Sønderborg municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 54,9365; E 9,9795 |
29.11.2022 |
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The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54,9365; E 9,9795 |
21.11.2022-29.11.2022 |
Stato membro: Germania
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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BAYERN |
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DE-HPAI(P)-2022-00088 |
Landkreis Dingolfing-Landau 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.469717/48.465004 Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Frontenhausen und Marklkofen. |
12.12.2022 |
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Landkreis Landshut 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.469717/48.465004 Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Adlkofen, Aham, Bodenkirchen, Geisenhausen, Gerzen, Kröning, Schalkam, Vilsbiburg |
12.12.2022 |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01198 |
Landkreis Miltenberg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9.178982/49.740677 Betroffen sind die Städte und Gemeinden Erlenbach a.Main, Obernburg a.Main, Wörth a.Main, Elsenfeld mit den Gemarkungen Schippach und Rück, Eschau, Mönchberg, Röllbach, Collenberg mit der Gemarkung Reistenhausen, Bürgstadt, Miltenberg mit den Gemarkungen Wenschdorf, Mainbullau und Breitendiel, Weilbach mit den Gemarkungen Weckbach und Ohrenbach, Amorbach mit den Gemarkungen Reichartshausen und Boxbrunn im Odenwald |
7.12.2022 |
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Landkreis Miltenberg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9.178982/49.740677 Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit den Gemarkungen Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach |
28.11.2022- 7.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00088 |
Landkreis Mühldorf 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.469717/48.465004 Betroffen sind Teile der Gemeinde Egglkofen und der Stadt Neumarkt St. Veit |
12.12.2022 |
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Landkreis Rottal-Inn 10 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12,469717/48,465004 Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen. |
12.12.2022 |
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HESSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00086 |
Landkreis Gießen 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Hungen, Lich und Laubach. |
9.12.2022 |
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Landkreis Gießen 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen |
1.12.2022-9.12.2022 |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01198 |
Landkreis Odenwald In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkungen Vielbrunn und Weitengesäß, in der Gemarkung Würzberg das Gebiet nördlich Mangelsbach und östlich der K 45, in der Gemeinde Bad König die Gemarkung Bad König östlich der Verbindungsstraße zwischen Kimbacher Straße und Mainstraße und östlich des Birkertsgrabens und nördlich der L 3318, die Gemarkungen Kimbach, Momart östlich der Straße Strathweg und nördlich der Hohe Straße, in der Gemarkung Fürstengrund das Gebiet östlich des Waldrandes, in der Gemeinde Lützelbach die Gemarkungen Lützel-Wiebelsbach, Breitenbrunn, Haingrund und Seckmauern, in der Gemeinde Breuberg die Gemarkung Rai-Breitenbach östlich der L 3259 und der Mühlhäuser Straße bis abzweig Kreuzstarße und südlich der Kreuzstraße und deren Verlängerung nach Osten bis zur Landesgrenze. |
7.12.2022 |
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Landkreis Odenwald In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße |
29.11.2022-7.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00086 |
Wetteraukreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Nidda, Ranstadt, Florstadt, Reichelsheim, Echzell, Wölfersheim, Bad Nauheim, Münzenberg und Rockenberg. |
9.12.2022 |
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Wetteraukreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042/50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda |
1.12.2022-9.12.2022 |
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MECKLENBURG-VORPOMMERN |
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DE-HPAI(P)-2022-00082 |
Landkreis Nordwestmecklenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 10.634830/53.898535 Betroffen ist die Gemeinde Lüdersdorf, Ortsteil Herrnburg |
2.12.2022 |
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NIEDERSACHSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00089 |
Landkreis Aurich 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.649228/53.428679 Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn, Wiesmoor, Aurich, Ihlow, Wittmund, Friedeburg, Hesel, Firrel und Uplengen. |
17.12.2022 |
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Landkreis Aurich 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.649228/53.428679 Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor. |
9.12.2022- 17.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00066 DE-HPAI(P)-2022-00071 DE-HPAI(P)-2022-00073 DE-HPAI(P)-2022-00074 DE-HPAI(P)-2022-00075 DE-HPAI(P)-2022-00078 |
Landkreis Cloppenburg Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Saterland und der Stadt Friesoythe. |
29.11.2022 |
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Landkreis Emsland Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Lorup, Rastdorf, Sögel, Spahnharrenstätte, Surwold, Vrees, Werlte und Werpeloh. |
29.11.2022 |
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Landkreis Emsland Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup. |
21.11.2022-29.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00079 |
Landkreis Osnabrück 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.103891/52.330964 Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm und Wallenhorst und der Stadt Osnabrück. |
1.12.2022 |
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Landkreis Osnabrück 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.103891/52.330964 Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück. |
23.11.2022-1.12.2022 |
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NORDRHEIN-WESTFALEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00085 |
Kreis Kleve 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599/51.772975) Betroffen sind Teile:
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27.11.2022-5.12.2022 |
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Kreis Kleve 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599/51.772975) Betroffen sind Teile:
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5.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00080 |
Oberbergischer Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063/50.961332 Betroffen sind Teile:
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24.11.2022-2.12.2022 |
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Oberbergischer Kreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063/50.961332 Betroffen sind Teile:
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2.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00084 |
Oberbergischer Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763/50.834267) Betroffen sind Teile:
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30.11.2022-8.12.2022 |
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Oberbergischer Kreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763/50.834267) Betroffen sind Teile:
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8.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00079 |
(Ausbruch in Niedersachsen) 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.103891/52.330964) Betroffen sind Teile:
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1.12.2022 |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01219 |
Rhein-Sieg-Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940/50.800340) Betroffen sind Teile:
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28.11.2022-6.12.2022 |
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Rhein-Sieg-Kreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940/50.800340) Betroffen sind Teile:
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6.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00087 |
Rheinisch Bergischer Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490/50.982802) Betroffen sind Teile:
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26.11.2022-4.12.2022 |
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Rheinisch Bergischer Kreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490/50.982802) Betroffen sind Teile:
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4.12.2022 |
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NL-HPAI(P)-2022-00086 |
(Ausbruch in den Niederlanden) 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.043777/51.532737) Betroffen sind Teile:
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22.12.2022 |
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RHEINLAND-PFALZ |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01219 DE-HPAI(P)-2022-00080 DE-HPAI(P)-2022-00081 DE-HPAI(P)-2022-00084 |
Kreis Altenkirchen Union der 10 km Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS-Koordinaten:
Betroffen sind Verbandsgemeinden Hamm, Kirchen und Wissen sowie die Stadt Herdorf, außerdem in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Ortsgemeinden Werkhausen, Oberirsen, Ölsen, Wölmersen, Busenhausen, Kettenhausen, Obererbach, Heupelzen, Bachenberg, Hilgenroth, Volkerzen, Racksen, Isert, Eichelhardt, Idelberg und Helmeroth |
15.12.2022 |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01219 |
Westerwaldkreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 7.640940/50.800340 Betroffen sind in der Gemeinde Stein-Wingert die Ortsteile Altburg und Alhausen und in der Gemeinde Mörsbach der nordwestliche Teil des Staatsforstes Hachenburg |
16.12.2022 |
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SCHLESWIG-HOLSTEIN |
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DE-HPAI(P)-2022-00082 |
Hansestadt Lübeck Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12 |
4.12.2022 |
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Hansesatdt Lübeck Das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme der Stadtbezirke:
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25.11.2022-4.12.2022 |
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Kreis Herzogtum Lauenburg Betroffen sind die nördlichen 150 Meter der Gemeinde Groß Schenkenberg, Gemarkung Rothenhausen, Flur 1, Flurstück 1, Flurstück 73/2 und Flurstück 76/21 angrenzend an die Hansestadt Lübeck. In der Überwachungszone des Kreises Herzogtum Lauenburg befinden sind keine Geflügelhaltungen. |
4.12.2022 |
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Kreis Ostholstein Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök |
4.12.2022 |
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Kreis Ostholstein Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök |
25.11.2022-4.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00083 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde Die Überwachungszone umfasst
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10.12.2022 |
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269/54,237815 Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt |
2.12.2022-10.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00082 |
Kreis Segeberg Gemeinden Pronstorf und Strukdorf |
4.12.2022 |
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Kreis Stormarn Betroffen von der Überwachungszone ist jeweils das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinden Heilshoop, Mönkhagen, Zarpen, Badendorf, Hamberge, Wesenberg, Heidekamp sowie Teile des Gemeindegebietes der Gemeinden Rehhorst, Reinfeld und Klein Wesenberg |
4.12.2022 |
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Stato membro: Irlanda
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Monaghan County |
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IE-HPAI(P)-2022-00001 IE-HPAI(P)-2022-00003 |
That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Carn, Corleck, Doosky, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Kilmore West, Lennaght and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghkeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Skerrick East, Lisnalee, all of the Electoral Division of Currin. That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Cornawall, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislea, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Corleck, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carnasoo, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Mullavannog, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Briscarnagh, Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly, Tirnaskea South and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Derryallaghan, Derrynasell West, Kilmore West, Lennaght, Milligan and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghakeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Lisnalee and Skerrick East, all of the Electoral Division of Currin. |
22.12.2022 |
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That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Altartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkeen (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheranure, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore, Drumadagory and Drumaddarainy, all in the Electoral Division of St. Tierney |
14.12.2022-22.12.202 |
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Stato membro: Francia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Département: Côtes-d’Armor (22) |
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FR-HPAI(P)-2022-01406 |
GOMENÉ LANRELAS LAURENAN MERDRIGNAC LE MENÉ PLÉNÉE-JUGON ROUILLAC SEVIGNAC TRÉMOREL |
2.12.2022 |
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ÉRÉAC MÉRILLAC MERDRIGNAC LE MENÉ SAINT-VRAN SAINT-LAUNEUC |
24.11.2022-2.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01413 |
PLERIN SAINT-BRIEUC PLOUFRAGAN TREGUEUX PLEDRAN YFFINIAC QUESSOY POMMERET LAMBALLE COETMIEUX ANDEL MORIEUX PLANGUENOUAL |
7.12.2022 |
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HILLION LANGUEUX |
29.11.2022-7.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01419 FR-HPAI(P)-2022-01425 |
BOBITAL BRUSVILY CAULNES DINAN EVRAN GUENROC GUITTE LANVALLAY LE HINGLE LES CHAMPS-GERAUX PLOUASNE PLUMAUDAN SAINT-CARNE SAINT-JUDOCE TRELIVAN YVIGNAC-LA-TOUR |
17.12.2022 |
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CALORGUEN EVRAN LE QUIOU SAINT-ANDRE-DES-EAUX SAINT-JUVAT SAINT-MADEN TREFUMEL TREVRON |
9.12.2022-17.12.2022 |
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Département: Eure (27) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00354 |
MESNIL-EN-OUCHE (partie ouest/D49) LES BOTTEREAUX CHAMBLAC CHAMBORD LA GOULAFRIERE JUIGNETTES MONTREUIL-L’ARGILLE SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES SAINT-DENIS-D’AUGERONS SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT LA TRINITE-DE-REVILLE VERNEUSSES |
16.12.2022 |
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LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE MELICOURT MESNIL-ROUSSET NOTRE-DAME-DU-HAMEL SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES |
8.12.2022-16.12.2022 |
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Département: Finistère (29) |
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FR-HPAI(P)-2022-01421 FR-HPAI(P)-2022-01429 |
CARANTEC GUICLAN LOCQUENOLE MESPAUL MORLAIX PLEYBER-CHRIST PLOUENAN PLOUEZOC’H PLOUGASNOU PLOUGOULM PLOUVORN SAINT MARTIN DES CHAMPS SAINT POL DE LEON SAINTE SEVE SAINT THEGONNEC TAULE |
16.12.2022 |
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HENVIC TAULE |
8.12.2022-16.12.2022 |
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Département: Ille-et-Vilaine (35) |
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FR-HPAI(P)-2022-01419 |
LONGAULNAY TREVERIEN SAINT PERN PLESDER SAINT THUAL MEDREAC à l’est de la RD 20 et au nord de la RD 220 |
3.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01418 |
LA SELLE GUERCHAISE RANNEE DROUGES FORGES LA FORET CHELUN EANCE MARTIGNE-FERCHAUD |
9.12.2022 |
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RANNEE à l’est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile |
1.11.2022-9.12.2022 |
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Département: Indre (36) |
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FR-HPAI(P)-2022-01412 |
AIZE: Nord de D31 BAUDRES BOUGES-LE-CHATEAU BRETAGNE BUXEUIL: Nord de D960 FONTENAY GUILLY LA CHAPELLE-SAINT- LAURIAN LANGE: Est du Nahon LEVROUX: Nord D8 LINIEZ: Ouest de A20 MOULINS-SUR-CEPHONS: Nord D8 ORVILLE: Ouest de D25 POULAINES SAINT-FLORENTIN VALENCAY: Sud-Est du Nahon VICQ-SUR-NAHON: Est du Nahon |
9.12.2022 |
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AIZE: Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize BUXEUIL: Sud de D960 ROUVRES LES BOIS |
1.12.2022-9.12.2022 |
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Département: Landes (40) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00391 |
AZUR CASTETS LEON LINXE MAGESCQ MESSANGES MOLIETS-ET-MAA VIELLE-SAINT-GIRONS |
25.12.2022 |
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LEON SAINT-MICHEL-ESCALUS |
17.12.2022-25.12.2022 |
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Département: Loiret (45) |
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FR-HPAI(P)-2022-01407 FR-HPAI(P)-2022-01420 FR-HPAI(P)-2022-01432 |
AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BELLEGARDE BOUZY-LA-FORÊT CHÂTENOY CHEVILLON-SUR-HUILLARD COUDROY LA COUR-MARIGNY FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS LADON LORRIS MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS MONTLIARD NESPLOY NOYERS OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE PRESNOY QUIERS-SUR-BÉZONDE SURY-AUX-BOIS THIMORY VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY VILLEMOUTIERS AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BELLEGARDE BOUZY-LA-FORÊT CHÂTENOY CHEVILLON-SUR-HUILLARD COUDROY LA COUR-MARIGNY FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS LADON LOMBREUIL LORRIS MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS MONTLIARD NESPLOY MONTEREAU - LE MOULINET-SUR-SOLIN OUSSOY-EN-GÂTINAIS OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE PRESNOY QUIERS-SUR-BÉZONDE SAINT MAURICE SUR FRESSARD SURY-AUX-BOIS THIMORY VARENNES-CHANGY VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY VILLEMOUTIERS BELLEGARDE BOUZY-LA-FORÊT CHÂTENOY CHEVILLON-SUR-HUILLARD COUDROY LA COUR-MARIGNY FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS LADON LOMBREUIL LORCY LORRIS MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS MONTLIARD MOULON NESPLOY MONTEREAU LE MOULINET-SUR-SOLIN OUSSOY-EN-GÂTINAIS OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE PRESNOY QUIERS-SUR-BÉZONDE SAINT MAURICE SUR FRESSARD SURY-AUX-BOIS THIMORY VARENNES-CHANGY VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY VILLEMOUTIERS |
19.12.2022 |
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AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD CHAILLY-EN-GÂTINAIS CHÂTENOY COUDROY AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD CHAILLY-EN-GÂTINAIS CHÂTENOY COUDROY NOYERS AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD CHAILLY-EN-GÂTINAIS CHÂTENOY COUDROY NOYERS |
11.12.2022-19.12.2022 |
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Departement: Mayenne (53) |
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FR-HPAI(P)-2022-01418 |
BALLOTS CONGRIER CUILLE GASTINES LA ROE LA SELLE-CRAONNAISE SAINT-ERBLON SAINT-MARTIN-DU-LIMET SAINT-SATURNIN-DU-LIMET SENONNES |
9.12.2022 |
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BRAINS-SUR-LES-MARCHES FONTAINE-COUVERTE LA ROUAUDIERE SAINT-AIGNAN-SUR-ROE SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE |
1.12.2022-9.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01431 |
BAIS BREE EVRON HAMBERS IZE JUBLAINS LIVET MEZANGERS MONTSURS NEAU SAINT-LEGER SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE VIMARTIN-SUR-ORTHE VOUTRE |
16.12.2022 |
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ASSE-LE-BERENGER EVRON SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT SAINT-GEORGES-SUR-ERVE |
08.12.2022-16.12.2022 |
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Departement: Morbihan (56) |
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FR-HPAI(P)-2022-01422 FR-HPAI(P)-2022-01435 |
BIGNAN - Commune entière BULEON - Commune entière CREDIN - Partie de la commune à l’ouest de la D11 jusqùà Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqùà Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203 KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu LANTILLAC - Commune entière LOCMINE - Commune entière MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqùà Porh Legal puis au sud de la D181 jusqùà Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l’ouest de la D767 PLEUGRIFFET - Commune entière PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l’est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqùà Kerfourchec puis à l’est de la route allant à Moustoir-Ac RADENAC - Commune entière REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqùà Le Pont Saint Fiacre SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière GUEGON - Partie de la commune au nord de la N24 entre Caradec et la Pointe puis à l’ouest de la D778 GUEHENNO - Commune entière LANOUEE - Partie de la commune à l’ouest de la D778 jusqùà la Bourdonnais puis au sud de la D764 LES FORGES - Partie de la commune à l’ouest de la D778 RADENAC -Partie de commune à l’est de la D11 |
22.12.2022 |
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EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqùà Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203 MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqùà Porh Legal puis au nord de la D181 jusqùà Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqùà Le Pont Saint Fiacre RADENAC -Partie de la commune à l’ouest de la D11 |
14.12.2022-22.12.2022 |
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Département: Nord (59) |
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FR-HPAI(P)-2022-01423 |
BAILLEUL ERQUINGHEM-LYS LA GORGUE MERRIS MERVILLE METEREN NIEPPE STRAZEELE VIEUX-BERQUIN |
17.12.2022 |
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NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRES LE DOULIEU |
9.12.2022-17.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01434 |
ALLENES-LES-MARAIS ANNOEULLIN BAILLEUL BAUVIN BEAUCAMPS-LIGNY BOIS-GRENIER DON ERQUINGHEM-LE-SEC ERQUINGHEM-LYS ESCOBECQUES FOURNES-EN-WEPPES FROMELLES HALLENNE-LES-HAUBOURDIN HANTAY LA BASSEE LA GORGUE LE MAISNIL MARQUILLIES MERRIS MERVILLE METEREN NIEPPE PROVIN RADINGHEM-EN-WEPPES SAINGHIN-EN-WEPPES SALOME STRAZEELE VIEUX-BERQUIN WAVRIN WICRES |
20.12.2022 |
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NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRES LE DOULIEU AUBERS HERLIES ILLIES |
12.12.2022-20.12.2022 |
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Département: Orne (61) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00339 FR-HPAI(NON-P)-2022-00342 |
AVERNES-SAINT-GOURGON CANAPVILLE CHAUMONT COUDEHARD CROISILLES CROUTTES ECORCHES GACE LE BOSC-RENOULT LES CHAMPEAUX LE RENOUARD LA FERTE-EN-OUCHE MENIL-HUBERT-EN-OUCHE MONT-ORMEL NEAUPHE-SUR-DIVE PONTCHARDON RESENLIEU SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT SAINT-GERMAIN-D’AUNAY SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE VIMOUTIERS |
7.12.2022 |
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AUBRY-LE-PANTHOU CAMEMBERT CHAMPOSOULT LA FRESNAIE-FAYEL FRESNAY-LE-SAMSON GUERQUESALLES MARDILLY NEUVILLE-SUR-TOUQUES ROIVILLE SAP-EN-AUGE GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqùà la limite de la commune TICHEVILLE |
29.11.2022-7.12.2022 |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00354 |
LA FERTE-EN-OUCHE LA GONFRIERE SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE |
16.12.2022 |
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Département: Pas-de-Calais (62) |
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FR-HPAI(P)-2022-01427 |
AMES AMETTES ANNEZIN AUCHEL AUCHY-AU-BOIS AUMERVAL BAILLEUL-LES-PERNES BARLIN BETHUNE BEUGIN BOURECQ BEUVRY BRUAY-LA-BUISSIERE BUSNES CALONNE-RICOUART CALONNE-SUR-LA-LYS CAMBLAIN-CHATELAIN CAUCHY-A-LA-TOUR DIEVAL DIVION DROUVIN-LE-MARAIS ECQUEDECQUES ESSARS FERFAY FLEURBAIX FLORINGHEM FOUQUEREUIL FOUQUIERES-LES-BETHUNES GOSNAY GUARBECQUE HAILLICOURT HAM-EN-ARTOIS HESDIGNEUL-LES-BETHUNE HINGES HOUCHIN HOUDAIN ISBERGUES LA COUTURE LAVENTIE LESPESSES LESTREM LIERES LOCON LORGIES MAISNIL-LES-RUITZ MAREST MARLES-LES-MINES MAZINGHEM MONT-BERNANCHON NEUVE-CHAPELLE NORRENT-FONTES OBLINGHEM OURTON PERNES PRESSY REBREUVE-RANCHICOURT RICHEBOURG ROBECQ RUITZ SAILLY-SUR-LA-LYS SAINT-FLORIS SAINT-HILAIRE-COTTES SAINT -VENANT VAUDRICOURT VENDIN-LES-BETHUNE VERQUIGNEUL VERQUIN VIEILLE-CHAPELLE |
19.12.2022 |
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ALLOUAGNE BURBURE CHOQUES GONNEHEM LABEUVRIERE LAPUGNOY LILLERS LOZINGHEM |
11.12.2022-19.12.2022 |
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Département: Seine-et-Marne (77) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00304 |
BAILLY-ROMAINVILLIERS BUSSY-SAINT-GEORGES BUSSY-SAINT-MARTIN CHALIFERT CHANTELOUP-EN-BRIE LES CHAPELLES-BOURBON CHATRES CHESSY CHEVRY-COSSIGNY COLLEGIEN CONCHEN-SUR-GONDOIRE COUPVRAY COUTEVROULT CRECY-LA-CHAPELLE CREVECOEUR-EN-BRIE CROISSY-BEAUBOURG DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX FAVIERES FERRIERES-EN-BRIE FONTENAY-TRESIGNY GOUVERNES GRETZ-ARMAINVILLIERS GUERARD GUERMANTES LA HOUSSAYE-EN-BRIE JOSSIGNY LAGNY-SUR-MARNE LIVERDY-EN-BRIE MAGNY-LE-HONGRE MARLES-EN-BRIE MONTEVRAIN MONTRY MORTCERF NEUFMOUTIERS-EN-BRIE OZOIR-LA-FERRIERE PONTCARRE PRESLES-EN-BRIE ROISSY-EN-BRIE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN SERRIS TIGEAUX TOURNAN-EN-BRIE VILLENEUVE-LE-COMTE VILLENEUVE-SAINT-DENIS VILLIERS-SUR-MORIN VOULANGIS |
6.12.2022 |
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FAVIERES JOSSIGNY NEUFMOUTIERS EN BRIE VILLENEUVE LE COMTE VUILLENEUVE EN BRIE |
28.11.2022-6.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01403 |
ANDREZEL AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS BLANDY BOMBON BREAU CHAMPEAUX LA CHAPELLE-GAUTHIER LA CHAPELLE-RABLAIS LE CHATELET-EN-BRIE CHATILLON-LA-BORDE CLOS-FONTAINE COURPALAY COUTENCON LA CROIX-EN-BRIE ECHOUBOULAINS LES ECRENNES FONTAINS FONTENAILLES GASTINS GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS LAVAL-EN-BRIE MACHAULT MORMANT NANGIS PAMFOU QUIERS RAMPILLON SAINT-MERY SAINT-OUEN-EN-BRIE SIVRY-COURTRY VALENCE-EN-BRIE VILLENEUVE-LES-BORDES |
1.12.2022 |
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BOMBON LA CHAPELLE-GAUTHIER LA CHAPELLE-RABLAIS FONTENAILLES GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS NANGIS SAINT-OUEN-EN-BRIE |
23.11.2022-1.12.2022 |
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Département: Deux-Sèvres (79) |
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FR-HPAI(P)-2022-01397 FR-HPAI(P)-2022-01408 FR-HPAI(P)-2022-01410 FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 FR-HPAI(P)-2022-01414 FR-HPAI(P)-2022-01417 FR-HPAI(P)-2022-01430 FR-HPAI(P)-2022-01436 FR-HPAI(P)-2022-01428 |
ADILLY AMAILLOUX ARDIN BECELEUF LE BEUGNON LE BREUIL-BERNARD CHANTELOUP LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT LA CHAPELLE-THIREUIL CHICHE CLESSÉ FÉNERY FENIOUX LA FORÊT-SUR-SÈVRE MONCOUTANT MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE NEUVY-BOUIN POUGNE-HÉRISSON PUGNY PUIHARDY SAINT-AUBIN-LE-CLOUD SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME SAINT-LAURS SAINT-POMPAIN SCILLÉ SECONDIGNY VILLIERS-EN-PLAINE |
7.12.2022 |
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L’ABSIE LE BUSSEAU LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE COULONGES-SUR-L’AUTIZE LARGEASSE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE SAINT-PAUL-EN-GATINE TRAYES VERNOUX-EN-GATINE |
29.11.2022-7.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01397 FR-HPAI(P)-2022-01408 |
COULONGES-SUR-L’AUTIZE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE |
30.11.2022-7.12.2022 |
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Département: Somme (80) |
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BACOUEL-SUR-SELLE BLANGY-TRONVILLE CAMON COTTENCHY DOMMARTIN ESTREES-SUR-NOYE FOSSEMANANT FOUENCAMPS GENTELLES (à l’ouest des rues Faidherbe, Leopold Jouancoux et de la voie communale n. 204 de Gentelles à Daours) GLISY GRATTEPANCHE GUYENCOURT-SUR-NOYE HEBECOURT JUMEL LAMOTTE-BREBIERE LONGUEAU NAMPTY ORESMAUX PLACHY-BUYON PONT-DE-METZ PROUZEL REMIENCOURT RIVERY RUMIGNY SAINT-SAUFLIEU SALEUX SALOUEL SAVEUSE THEZY-GLIMONT VERS-SUR-SELLE |
21.12.2022 |
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AMIENS BOVES CAGNY DURY SAINS-EN-AMIENOIS SAINT-FUSCIEN |
13.12.2022-21.12.2022 |
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Département: Tarn (81) |
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FR-HPAI(P)-2022-01433 |
ARTHES AUSSAC BERNAC BRENS CADALEN CAGNAC-LES-MINES CAMBON CASTANET CESTAYROLS CUNAC DENAT FAYSSAC FENOLS FLORENTIN FREJAIROLLES LE GARRIC LABASTIDE-DE-LEVIS LAGRAVE LAMILLARIE LASGRAISSES LESCURE-D’ALBIGEOIS LOMBERS MAILHOC ORBAN POULAN-POUZOLS PUYGOUZON RIVIERES SAINT-JUERY SALIES SENOUILLAC SIEURAC TAIX VILLENEUVE-SUR-VERE SAINTE-CROIX |
20.12.2022 |
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ALBI CARLUS CASTELNAU-DE-LEVIS MARSSAC-SUR-TARN ROUFFIAC LE SEQUESTRE TERSSAC |
12.12.2022-20.12.2022 |
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Département: Vendée (85) |
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FR-HPAI(P)-2022-01397 |
SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745 FOUSSAIS PAYRE a l’ouest de la D49 FAYMOREAU MARILLET ANTIGNY BOURNEAU CEZAIS FONTENAY-LE-COMTE L’ORBRIE LA CHATAIGNERAIE LA TARDIERE LOGE-FOUGEREUSE MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU SAINT-MAURICE-DES-NOUES SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN SERIGNE PISSOTTE MARVENT NIEUL-SUR-L’AUTISTE PUY-DE-SERRE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST VOUVANT SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ XANTON-CHASSENON |
1.12.2022 |
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SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 FOUSSAIS PAYRE à l’est de la D49 |
23.11.2022-1.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01410 |
BREUIL-BARRET LA CHAPELLE-AUX-LYS LOGE-FOUGEREUSE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST |
23.11.2022-1.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01409 |
CHAMPAGNE-LES-MARAIS LUCON MOREILLES PUYRAVAULT SAINTE-DEMME-LA-PLAINE SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS |
19.11.2022-9.12.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01416 |
BREM-SUR-MER BRETIGNOLLES-SUR-MER COEX GIVRAND LA CHAIZE-GIRAUD LA CHAPELLE-HERMIER L’AIUGUILLON-SUR-VIE LES ACHARDS L’ILE-D’OLONNE MARTINET OLONNE-SUR-MER SAINTE-FOY SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX SAINT-JULIEN-DES-LANDES SAINT-MATHURIN SAINT-REVEREND |
6.12.2022 |
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BREM-SUR-MER LANDEVIEILLE SAINT-JULIEN-DES-LANDES VAIRE |
28.11.2022-6.12.2022 |
|
Stato membro: Croazia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Grad Zagreb |
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HR-HPAI(P)-2022-00007 |
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15.12.2022 |
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7.12.2022-15.12.2022 |
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Zagrebačka županija |
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HR-HPAI(P)-2022-00007 |
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15.12.2022 |
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7.12.2022-15.12.2022 |
|||||||||||||
Stato membro: Italia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Regione: Veneto |
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IT-HPAI(P)-2022-00029 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.753972, E12.149041 |
4.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.753972, E12.149041 |
26.11.2022-4.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00031 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.9193668, E12.4351595 |
3.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.9193668, E12.4351595 |
25.11.2022-3.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00033 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346 |
8.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346 |
30.11.2022-8.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00034 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334 |
11.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334 |
3.12.2022-11.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00036 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417 |
8.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417 |
30.11.2022-8.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00037 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298 |
7.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298 |
29.11.2022-7.12.2022 |
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|
IT-HPAI(P)-2022-00039 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.964074644, E12.282057809 |
15.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.964074644, E12.282057809 |
7.12.2022-15.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00040 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231 |
10.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231 |
2.12.2022-10.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00042 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005 |
13.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005 |
5.12.2022-13.12.2022 |
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|
IT-HPAI(P)-2022-00043 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: |
12.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.504494974, E12.616275373 |
4.12.2022-12.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00045 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142 |
19.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142 |
11.12.2022-19.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00047 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402 |
22.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402 |
14.12.2022-22.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00048 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838 |
19.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838 |
11.12.2022-19.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00050 |
L’area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.074265, E11.604144 |
27.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.074265, E11.604144 |
19.12.2022-27.12.2022 |
|
|
Regione: Lombardia |
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|
IT-HPAI(P)-2022-00030 |
L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.098875, E8.81998199999998 |
30.11.2022 |
|
L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.098875, E8.81998199999998 |
22.11.2022-30.11.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00032 |
L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708 |
8.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708 |
30.11.2022-8.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00041 |
L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325 |
12.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325 |
4.12.2022-12.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00046 |
L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944 |
25.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944 |
17.12.2022-25.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00051 |
L’area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887 |
8.1.2023 |
|
L’area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.073379, E10.367887 |
31.12. 2022-8.1.2023 |
|
|
Regione: Emilia-Romagna |
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|
IT-HPAI(P)-2022-00028 |
L’area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.714462, E11.926653 |
29.11.2022 |
|
L’area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.714462, E11.926653 |
21.11.2022-29.11.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00044 |
L’area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896 |
14.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896 |
6.12.2022-14.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00049 |
L’area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.873686, E11.336651 |
20.12.2022 |
|
L’area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.873686, E11.336651 |
12.12.2022-20.12.2022 |
|
|
Regione: Friuli-Venezia Giulia |
||
|
IT-HPAI(P)-2022-00035 |
L’area delle parti della regione Friuli-Venezia Giulia che si estendono oltre l’area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420 |
5.12.2022 |
|
L’area delle parti delle regioni Friuli-Venezia Giulia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420 |
27.11.2022-5.12.2022 |
|
Stato membro: Ungheria
|
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
|
Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye |
||
|
HU-HPAI(P)-2022-00211 - 00269 |
Ágasegyháza, Balotaszállás, Bócsa, Borota, Bugac, Bugacpusztaháza, Csengőd, Csólyospálos, Felsőszentiván, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Helvécia, Imrehegy, Izsák, Jakabszállás, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kéleshalom, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunfehértó, Kunszállás, Mélykút, Móricgát, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Pirtó, Soltvadkert, Szank, Tabdi, Tataháza, Tázlár, Tiszaalpár, Városföld, Zsana, Békéssámson, Csanádapáca, Kardoskút, Kaszaper, Mezőhegyes, Mezőkovácsháza, Nagybánhegyes, Orosháza, Pusztaföldvár, Tótkomlós, Végegyháza, Algyő, Ambrózfalva, Árpádhalom, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagyér, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Székkutas, Szentes, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe. Kecskemét település közigazgatási területének a 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. Kiskőrös település közigazgatási területének 46.56342697 és a 19.47272301 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. |
3.1.2023 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00211 HU-HPAI(P)-2022-00216 HU-HPAI(P)-2022-00219 HU-HPAI(P)-2022-00225 |
Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
8.12.2022-3.1.2023 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00212 HU-HPAI(P)-2022-00217 HU-HPAI(P)-2022-00226 HU-HPAI(P)-2022-00229-00230 HU-HPAI(P)-2022-00233-00235 HU-HPAI(P)-2022-00237-00242 HU-HPAI(P)-2022-00244 HU-HPAI(P)-2022-00247-00251 HU-HPAI(P)-2022-00256-00259 HU-HPAI(P)-2022-00262 HU-HPAI(P)-2022-00265 |
Csólyospálos, Harkakötöny, Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát Szank és Zsana települések közigazgatási területeinek a 46.489980 és a 19.772640, a 46.544237 és a 19.741665, a 46.569793 és a 19.692088, a 46.494360 és a 19.781250, a 46.517887 és a 19.678431, a 46.465166 és a 19.753716, a 46.540082 és a 19.646619, a 46.491690 és a 19.689880, a 46.559267 és a 19.683815, a 46.457070 és a 19.620880, 46.511456 és a 19.726186, a 46.493138 és a 19.690420, a 46.485781 és a 19.676447, a 46.499678 és a 19.687294, a 46.484707 és a 19.693469, a 46.537062 és a 19.727489, a 46.520024 és a 19.725265, a 46.532441 és a 19.644402, a 46.545107 és a 19.702540, a 46.543879 és a 19.700779, a 46.556750 és a 19.783380, a 46.460140 és a 19.480575, a 46.469155 és a 19.769960, a 46.525178 és a 19.618940, a 46.566283 és a 19.627354, valamint a 46.497336 és a 19.775280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
22.12.2022-3.1.2023 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00215 HU-HPAI(P)-2022-00218 HU-HPAI(P)-2022-00220-00221 HU-HPAI(P)-2022-00223-00224 HU-HPAI(P)-2022-00227-00228 HU-HPAI(P)-2022-00231-00232 HU-HPAI(P)-2022-00252 |
Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza, Kakantyú, Orgovány és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, a 46.641252 és a 19.532421, a 46.616930 és a 19.545510, a 46.673759 és a 19.497050, valamint a 46.618622 és a 19.536336 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
16.12.2022-3.1.2023 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00236 HU-HPAI(P)-2022-00243 HU-HPAI(P)-2022-00245 HU-HPAI(P)-2022-00253 HU-HPAI(P)-2022-00255 HU-HPAI(P)-2022-00260-00261 HU-HPAI(P)-2022-00263-00264 |
Csólyospálos és Kömpöc települések közigazgatási területeinek a 46.387300 és a 19.862000, a 46.449825 és a 19.874751, a 46.442671 és a 19.844208, a 46.442530 és a 19.847300, a 46.457047 és a 19.878295, a 46.457105 és a 19.878381, a 46.446674 és a 19.842729, a 46.432070 és a 19.844230, a 46.417660 és a 19.855820, valamint a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
22.12.2022-3.1.2023 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00238 |
Harkakötöny, Kiskunhalas és Kiksunmajsa települések közigazgatási területeinek a 46.457070 és a 19.620880 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
14.12.2022-3.1.2023 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00246 |
Kispáhi és Orgovány települések közigazgatási területeinek a 46.735284 és a 19.458263 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
16.12.2022-3.1.2023 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00254 |
Bócsa, Soltvadkert és Tázlár települések közigazgatási területeinek a 46.563426 és a 19.472723 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
26.12.2022-3.1.2023 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00257 |
Kiskunhalas település közigazgatási területének a 46.460140 és a 19.480575 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
19.12.2022-3.1.2023 |
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HU-HPAI(P)-2022-00267 |
Kiskunfélegyháza, Pálmonostora és Petőfiszállás települések közigazgatási területeinek a 46.633607 és a 19.891596 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
24.12.2022-3.1.2023 |
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HU-HPAI(P)-2022-00268 |
Jánoshalma és Mélykút települések közigazgatási területeinek a 46.279380 és a 19.344527 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
24.12.2022-3.1.2023 |
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HU-HPAI(P)-2022-00213 |
Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
4.12.2022-3.1.2023 |
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HU-HPAI(P)-2022-00214 HU-HPAI(P)-2022-00222 |
Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
4.12.2022-3.1.2023 |
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HU-HPAI(P)-2022-00229 HU-HPAI(P)-2022-00256 HU-HPAI(P)-2022-00265 |
Csengele település közigazgatási területének a 46.494360 és a 19.781250, a 46.556750 és a 19.783380, valamint a 46.497336 és a 19.775280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
22.12.2022-3.1.2023 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00266 |
Bordány, Forráskút és Üllés Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.359048 és a 19.888786 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
22.12.2022-3.1.2023 |
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HU-HPAI(P)-2022-00269 |
Kaszaper és Tótkomlós települések közigazgatási területeinek a 46.437833 és a 20.778503 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
23.12.2022-3.1.2023 |
Stato membro: Paesi Bassi
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland |
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NL-HPAI(P)-2022-00083 |
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30.11.2022 |
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Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.12 lat 53.3 |
22.11.2022-30.11.2022 |
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Municipality Nederweert province Limburg |
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NL-HPAI(P)-2022-00084 |
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1.12.2022 |
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Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.81, lat 51.3 |
23.11.2022-1.12.2022 |
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Municipality Maashorst province Noord-Brabant |
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NL-HPAI(P)-2022-00085 |
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11.12.2022 |
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Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.59, lat 51.65 |
3.12.2022-11.12.2022 |
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Municipality Woerden province Utrecht |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00736 |
Bewakingszone (10 kilometer) Zegveld
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11.12.2022 |
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Those parts of the municipality Woerden contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84, lat 52.13 |
3.12.2022-11.12.2022 |
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Municipality Venray province Limburg |
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NL-HPAI(P)-2022-00086 |
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22.12.2022 |
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Those parts of the municipality Venray contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.05, lat 51.54 |
14.12.2022-22.12.2022 |
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Municipality Krimpenerwaard province Zuidholland |
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NL-HPAI(P)-2022-00087 |
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22.12.2022 |
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Those parts of the municipality Krimpenerwaard contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.8, lat 51.97 |
14.12.2022-22.12.2022 |
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Municipality Súdwest-Fryslân province Friesland |
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NL-HPAI(P)-2022-00088 |
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23.12.2022 |
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Those parts of the municipality Súdwest-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.47 lat 52.92 |
15.12.2022-23.12.2022 |
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Stato membro: Austria
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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STEIERMARK |
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AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021 |
Magistrat Graz die Katastralgemeinden Graz-Stadt-Fälling, Ragnitz, Stifting, Graz Stadt-Weinitzen, Wenisbuch; im Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kainbach bei Graz die Katastralgemeinden Hönigthal, Kainbach, Schafthal; in der Gemeinde Sankt Radegund bei Graz die Katastralgemeinden St. Radegund, Rinnegg und Schöckl, in der Gemeinde Stattegg die Katastralgemeinde Stattegg, in der Gemeinde Weinitzen die Katastralgemeinden Fälling, Niederschöckl und Weinitzen, in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Affenberg, Brodersdorf, Edelsbach, Eggersdorf, Höf und Präbach; im Bezirk Weiz in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf die Katastralgemeinden Pircha und Wilfersdorf; in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab die Katastralgemeinden Dörfl, Hohenkogl, Mitterdorf, Oberdorf bei Stadl, Obergreith, Pichl, Untergreith; in der Gemeinde Mortantsch die Katastralgemeinden Göttelsberg, Hafning, Haselbach, Leska, Mortantsch, Steinberg; in der Gemeinde Naas die Katastralgemeinde Birchbaum, in der Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith die Katrastralgemeinden Garrach, Kleinsemmering, Stenzengreith, Stockheim; in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab die Katastralgemeinden Arndorf, Dietmanndorf, Fünfing bei St. Ruprecht, Grub, Neudorf bei St. Ruprecht, St. Ruprecht an der Raab, Unterfladnitz und Wolfsgruben bei St. Ruprecht; in der Gemeinde Weiz die Katastralgemeinden Farcha, Krottendorf, Preding, Reggerstätten und Weiz |
12.12.2022 |
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Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall |
4.12.2022-12.12.2022 |
Regno Unito (Irlanda del Nord)
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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IE-HPAI(P)-2022-00001 |
The area of the parts of County Fermanagh extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153 |
16.12.2022 |
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Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153 |
8.12.2022-16.12.2022 |
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IE-HPAI(P)-2022-00003 |
The area of the parts of County Fermanagh extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2093 and E -7,2219 |
22.12.2022 |
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Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2093 and E -7,2219 |
14.12.2022-22.12.2022 |
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Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis
Stato membro: Francia
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Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 3 bis |
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Les communes suivantes dans le département: Calvados (14) |
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CERNAY LA FOLLETIÈRE-ABENON ORBEC SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIÈRE LA VESPIÈRE-FRIARDEL MEULLES* PREAUX-SAINT-SEBASTIEN* FAMILLY* CERQUEUX* LIVAROT-PAYS-D’AUGE |
16.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Charente-Maritime (17) |
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ANDILLY CHARRON ESNANDES MARANS MARSILLY SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY SAINT-OUEN-D’AUNIS VILLEDOUX |
30.11.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Cher (18) |
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GENOUILLY GRACAY NOHANT-EN-GRACAY SAINT-OUTRILLE |
3.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Eure (27) |
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AMBENAY LES BAUX-DE-BRETEUIL BOIS-ANZERAY BOIS-ARNAULT BOIS-NORMAND-PRES-LYRE BROGLIE CAORCHES-SAINT-NICOLAS CAPELLE-LES-GRANDS CHAMPIGNOLLES LA CHAPELLE-GAUTHIER FERRIERES-SAINT-HILAIRE LA FERRIERE-SUR-RISLE LE FIDELAIRE GRAND-CAMP MESNIL-EN-OUCHE (partie est/D49) NEAUFLES-AUVERGNY LA NEUVE-LYRE LE NOYER-EN-OUCHE RUGLES SAINT-ANTONIN-DE-SOMMAIRE SAINT-AUBIN-DU-THENNEY SAINT-AUBIN-LE-VERTUEUX SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE SAINT-JEAN-DU-THENNEY SAINT-MARDS-DE-FRESNE SAINT-QUENTIN-DES-ISLES SAINT-VICTOR-DE-CHRETIENVILLE LA VIEILLE-LYRE |
16.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Indre (36) |
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ANJOUIN ARGY BAGNEUX BRION CHABRIS LA CHAMPENOISE DUN-LE-POELIER FRANCILLON FREDILLE GEHEE GIROUX HEUGNES JEU-MALOCHES LANGE: Ouest du Nahon LEVROUX: Sud de la D8 LIZERAY LUCAY-LE-LIBRE LUCAY-LE-MALE MENETOU-SUR-NAHON MENETREOLS-SOUS-VATAN MEUNET-SUR-VATAN MOULINS-SUR-CEPHONS: Sud de la D8 ORVILLE: A l’est de la D25 PAUDY PELLEVOISIN REBOURSIN SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE SAINT-VALENTIN SELLES-SUR-NAHON SEMBLECAY SOUGE VALENCAY: Nord-Ouest du Nahon VAL-FOUZON VATAN VEUIL VICQ-SUR-NAHON: A l’ouest du Nahon VILLEGONGIS VINEUIL |
9.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Loiret (45) |
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AUXY BATILLY-EN-GÂTINAIS BEAUNE-LA-ROLANDE BOISCOMMUN BONNÉE BORDEAUX-EN-GÂTINAIS BRAY-SAINT AIGNAN CHAMBON-LA-FORÊT CHAPELON CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE COMBREUX CORBEILLES CORQUILLEROY ÉGRY GAUBERTIN GERMIGNY-DES-PRÉS GONDREVILLE INGRANNES JURANVILLE LANGESSE LE MOULINET-SUR-SOLIN LES BORDES LOMBREUIL LORCY MIGNÈRES MIGNERETTE MONTBARROIS MONTEREAU MORMANT-SUR-VERNISSON MOULON NANCRAY-SUR-RIMARDE NIBELLE OUSSOY-EN-GÂTINAIS OUZOUER-DES-CHAMPS OUZOUER-SUR-LOIRE PANNES SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE SAINT-HILAIRE-SUR-PUISEAUX SAINT-LOUP-DES-VIGNES SAINT-MARTIN-D’ABBAT SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD SAINT-MICHEL SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE SEICHEBRIÈRES SOLTERRE VARENNES-CHANGY VILLEMANDEUR VILLEVOQUES VIMORY VITRY-AUX-LOGES |
19.12.2022 |
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AMILLY AUXY BATILLY-EN-GÂTINAIS BEAUNE-LA-ROLANDE BOISCOMMUN BOISMORAND BONNÉE BORDEAUX-EN-GÂTINAIS LES BORDES BRAY-SAINT AIGNAN CHÂLETTE-SUR-LOING CHAMBON-LA-FORÊT CHAPELON CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE LES CHOUX COMBREUX CONFLANS-SUR-LOING CORBEILLES CORQUILLEROY CORTRAT DAMPIERRE-EN-BURLY ÉGRY GAUBERTIN GERMIGNY-DES-PRÉS GONDREVILLE INGRANNES JURANVILLE LANGESSE LES BORDES LORCY MIGNÈRES MIGNERETTE MONTARGIS MONTBARROIS MONTCRESSON MORMANT-SUR-VERNISSON MOULON NANCRAY-SUR-RIMARDE NEVOY NIBELLE NOGENT-SUR-VERNISSON OUZOUER-DES-CHAMPS OUZOUER-SUR-LOIRE PANNES PRESSIGNY-LES-PINS SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE SAINT-HILAIRE-SUR-PUISEAUX SAINT-LOUP-DES-VIGNES SAINT-MARTIN-D’ABBAT SAINT-MICHEL SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE SEICHEBRIÈRES SOLTERRE VILLEMANDEUR VILLEVOQUES VIMORY VITRY-AUX-LOGES |
19.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Nord (59) |
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ARMENTIERES AUBERS BEAUCAMPS-LIGNY BERTHEN BLARINGHEM BOESCHEPE BOESEGHEM BOIS-GRENIER BORRE CAESTRE CAPINGHEM CASSEL DEULEMONT EECKE ENGLOS ENNETIERES-EN-WEPPES ERQUINGHEM-LE-SEC ESCOBECQUES FOURNES-EN-WEPPES FRELINGHIEN FROMELLES GODEWAERSVELDE HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN HANTAY HAVERSKERQUE HAZEBROUCK HERLIES HONDEGHEM HOUPLINES ILLIES LA BASSEE LA CHAPELLE-D’ARMENTIERES LE MAISNIL LYNDE MARQUILLIES MORBECQUE OXELAERE PERENCHIES PRADELLES PREMESQUES QUESNOY-SUR-DEULE RADINGHEM-EN-WEPPES SAINGHIN-EN-WEPPES SAINT-JANS-CAPPEL SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL SAINTE-MARIE-CAPPEL SALOME SANTES SEQUEDIN SERCUS STEENBECQUE STEENVOORDE TERDEGHEM THIENNES VERLINGHEM WALLON-CAPPEL WARNETON WAVRIN WICRES FLETRE |
17.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Orne (61) |
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AUBE AVERNES-SAINT-GOURGON BEAUFAI LE BOSC-RENOULT BRETHEL CHAUMONT CISAI-SAINT-AUBIN ECORCEI LA FERTE-EN-OUCHE LA GONFRIERE L’AIGLE NEUVILLE-SUR-TOUQUES RAI SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS SAINT-GERMAIN-D’AUNAY SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE SAINT-MARTIN-D’ECUBLEI SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE SAINT-PIERRE-DES-LOGES SAINT-SULPICE-SUR-RISLE SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES SAP-EN-AUGE LE SAP-ANDRE TOUQUETTES LA TRINITE-DES-LAITIERS |
16.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Pas-de-Calais (62) |
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ABLAIN-SAINT-NAZAIRE AGNIERES AIRE-SUR-LA-LYS AIX-NOULETTE ANGRES ANNEQUIN ANVIN AUBIGNY-EN-ARTOIS AUCHY-LES-MINES AVERDOINGT BAILLEUL-AUX-CORNAILLES BAJUS BARLIN BERGUENEUSE BERLES-MONCHEL BETHONSART BILLY-BERCLAU BLESSY BOMY BOURS BOVIGNY-BOYEFFLES BOYAVAL BRIAS BULLY-LES-MINES CAMBLAIN-L’ABBE CAMBLIGNEUL CAMBRIN CARENCY CAUCOURT CHELERS CONTEVILLE-EN-TERNOIS CUINCHY DOUVRINS EPS ERNY-SAINT-JULIEN ESTREE-BLANCHE ESTREE-CAUCHY FEBVIN-PALFART FESTUBERT FIEFS FLECHIN FONTAINE-LES-BOULANS FONTAINE-LES-HERMANS FRESNICOURT-LE-DOLMEN FREVILLERS GAUCHIN-LEGAL GAUCHIN-VERLOINGT GIVENCHY-LES-LA-BASSEE GOUY-SERVINS GRENAY HAISNES HERNICOURT HERSIN-COUPIGNY HESTRUS HEUCHIN HUCLIER HULLUCH LA COMTE LA THEULOYE LABOURSE LAIRES LAMBRES LIETTRES LIEVIN LIGNY-LES-AIRE LIGNY-SAINT-FLOCHEL LINGHEM LISBOURG LOOS-EN-GOHELLE MAGNICOURT-EN-COMTE MAMETZ MARQUAY MAZINGARBE MINGOVAL MONCHY-BRETON MONCHY-CAYEUX NEDON NEDONCHEL NOEUX-LES-MINES NOYELLES-LES-VERMELLES OSTREVILLE PREDEFIN QUERNES RELY ROELLECOURT ROMBLY ROQUETOIRE SACHIN SAILLY-LABOURSE SAINS-EN-GOHELLE SAINS-LES-PERNES SAINT-AUGUSTIN SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE SAINT-POL-SUR-TERNOISE SAVY-BERLETTE SERVINS TANGRY TINCQUES TROISVAUX VALHUON VERMELLES VILLERS-AU-BOIS VILLERS-BRULIN VILLERS-CHATEL VIOLAINES WESTREHEM WITTERNESSE WITTES |
19.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Seine-et-Marne (77) |
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ANDREZEL ARGENTIERES AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS AVON BEAUVOIR BERNAY-VILBERT BLANDY BOIS-LE-ROI BOMBON BREAU CANNES-ECLUSE CESSOY-EN-MONTOIS CHAMPAGNE-SUR-SEINE CHAMPDEUIL CHAMPEAUX LA CHAPELLE-GAUTHIER LA CHAPELLE-IGER LA CHAPELLE-RABLAIS LA CHAPELLE-SAINT-SULPICE CHARTRETTES CHATEAUBLEAU LE CHATELET-EN-BRIE CHATENAY-SUR-SEINE CHATILLON-LA-BORDE CHATRES CHAUMES-EN-BRIE CHENOISE CLOS-FONTAINE COURCELLES-EN-BASSEE COURPALAY COURQUETAINE COURTOMER COUTENCON CRISENOY LA CROIX-EN-BRIE CUCHARMOY DONNEMARIE-DONTILLY ECHOUBOULAINS LES ECRENNES EGLIGNY ESMANS QUIERS FERICY FONTAINEBLEAU FONTAINE-LE-PORT FONTAINS FONTENAILLES FONTENAY-TRESIGNY FORGES FOUJU GASTINS LA GRANDE-PAROISSE GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS GUIGNES GURCY-LE-CHATEL HERICY JOUY-LE-CHATEL LAVAL-EN-BRIE LIMOGES-FOURCHES LISSY LIVERDY-EN-BRIE LIVRY-SUR-SEINE LIZINES LUISETAINES LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX MACHAULT MAINCY MAISON-ROUGE MARLES-EN-BRIE MAROLLES-SUR-SEINE MEIGNEUX MELUN MOISENAY MONS-EN-MONTOIS MONTEREAU-FAULT-YONNE MONTEREAU-SUR-LE-JARD MONTIGNY-LENCOUP MORET-LOING-ET-ORVANNE MORMANT NANGIS OZOUER-LE-VOULGIS PAMFOU PECY LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX THENISY RAMPILLON LA ROCHETTE ROZAY-EN-BRIE RUBELLES SAINT-GERMAIN-LAVAL SAINT-GERMAIN-LAXIS SAINT-JUST-EN-BRIE SAINT-LOUP-DE-NAUD SAINT-MAMMES SAINT-MERY SAINT-OUEN-EN-BRIE SALINS SAMOIS-SUR-SEINE SAMOREAU SAVINS SIGY SIVRY-COURTRY SOGNOLLES-EN-MONTOIS SOIGNOLLES-EN-BRIE THOMERY LA TOMBE TOUQUIN VALENCE-EN-BRIE VANVILLE VARENNES-SUR-SEINE VAUDOY-EN-BRIE VAUX-LE-PENIL VERNEUIL-L’ETANG VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE VIEUX-CHAMPAGNE VILLENEUVE-LES-BORDES VIMPELLES VOINSLES VOISENON VULAINES-LES-PROVINS VULAINES-SUR-SEINE YEBLES SOLERS |
1.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Somme (80) |
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AILLY-SUR-NOYE AILLY-SUR-SOMME ALLONVILLE ARGOEUVES AUBERCOURT AUBIGNY AUBVILLERS BEAUCOURT-EN-SANTERRE BEAUCOURT-SUR-L’HALLUE BEHENCOURT BERTANGLES BERTEAUCOURT-LES-THENNES BONNAY BOSQUEL BOUGAINVILLE BOVELLES BRACHES BREILLY BRIQUEMESNIL-FLOXICOURT BUSSY-LES-DAOURS CACHY CARDONNETTE CAVILLON CHAUSSOY-EPAGNY CHIRMONT CLAIRY-SAULCHOIX COISY CONTRE CONTY CORBIE CREUSE DAOURS DEMUIN DOMART-SUR-LA-LUCE DREUIL-LES-AMIENS ESCLAINVILLERS ESSERTAUX FERRIERES FLERS-SUR-NOYE FLESSELLES FLEURY FLUY FOLLEVILLE FOUILLOY FOURDRINOY FRANSURES FRANVILLERS FRECHENCOURT FREMONTIERS FRESNOY-AU-VAL GENTELLES (à l’est des rues Faidherbe, Leopold Jouancoux et de la voie communale n. 204 de Gentelles à Daours) GRIVESNES GUIGNEMICOURT HAILLES HALLIVILLERS HAMELET HANGARD IGNAUCOURT LA CHAUSSEE-TIRANCOURT LA FALOISE LA NEUVILLE-SIRE-BERNARD LAHOUSSOYE LAWARDE-MAUGER-L’HORTOY LE HAMEL LE PLESSIER-ROZAINVILLERS LOEUILLY LOUVRECHY MAILLY-RAINEVAL MARCELCAVE MEZIERES-EN-SANTERRE MIRVAUX MOLLIENS-AU-BOIS MONSURES MONTIGNY-SUR-L’HALLUE MONTONVILLERS MOREUIL MORISEL NAMPS-MAISNIL NEUVILLE-LES-LOEUILLY OISSY PICQUIGNY PIERREGOT PISSY PONT-NOYELLES POULAINVILLE QUERRIEU QUEVAUVILLERS QUIRY-LE-SEC RAINNEVILLE REVELLES ROGY ROUVREL SAINT-GRATIEN SAINT-SAUVEUR SAINT-VAAST-EN-CHAUSSEE SAISSEVAL SAUVILLERS-MONGIVAL SEUX SOURDON THENNES THORY TILLOY-LES-CONTY VAIRE-SOUS-CORBIE VAUX-EN-AMIENOIS VAUX-SUR-SOMME VECQUEMONT VELENNES VILLERS-AUX-ERABLES VILLERS-BOCAGE VILLERS-BRETONNEUX |
21.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Tarn (81) |
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ALOS ALMAYRAC AMARENS AMBIALET ANDILLAC ANDOUQUE BELLEGARDE-MARSAL BLAYE-LES-MINES BRIATEXTE BROUSSE BROZE BUSQUE LES CABANNES CAHUZAC-SUR-VERE CARMAUX CASTELNAU-DE-MONTMIRAL COMBEFA CORDES-SUR-CIEL CRESPIN CRESPINET DONNAZAC FAUCH FRAUSSEILLES GAILLAC GRAULHET LABASTIDE-GABAUSSE LABESSIERE-CANDEIL LABOUTARIE LAUTREC LISLE-SUR-TARN LIVERS-CAZELLES LOUBERS MILHAVET MONESTIES MONTANS MONTDRAGON MONTELS MOULARES MOUZIEYS-TEULET NOAILLES PAMPELONNE PARISOT PAULINET PEYROLE PUYBEGON REALMONT ROSIERES TERRE-DE-BANCALIE SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX SAINT-CIRGUE SAINTE-GEMME SAINT-GENEST-DE-CONTEST SAINT-GREGOIRE SAINT-JEAN-DE-MARCEL SAINT-JULIEN-DU-PUY SAINT-JULIEN-GAULENE SAINT-MARCEL-CAMPES SALLES SAUSSENAC LE SEGUR SERENAC SOUEL TECOU TEILLET TREVIEN VALDERIES VALENCE-D’ALBIGEOIS VENES LE VERDIER VIEUX VILLEFRANCHE-D’ALBIGEOIS VIRAC |
20.12.2022 |
Stato membro: Italia
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Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 3 bis |
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Regione: Lombardia |
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31.1.2023 |
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Regione: Veneto |
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31.1.2023 |
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Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord. |
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12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/96 |
DECISIONE (UE) 2022/2421 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 8733]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
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(1) |
A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. |
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(2) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi. |
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(3) |
Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) della Commissione relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3. |
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(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica e di capacità di rotta previsti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Repubblica ellenica («Grecia») non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. |
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(5) |
In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19. |
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(6) |
Il 13 luglio 2022 la Grecia ha presentato un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»). |
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(7) |
L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia. |
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(8) |
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(9) |
Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze relative al traffico aereo nello spazio aereo europeo. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Grecia non dovrebbe subire cambiamenti negativi nei flussi di traffico durante l’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina. |
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza
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(10) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Grecia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in conformità dell’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(11) |
Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Grecia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:
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(12) |
Gli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza proposti dalla Grecia per il fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia l’Hellenic Aviation Service Provider («HASP») sono coerenti con l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione. |
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(13) |
La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia stabilisce misure per l’HASP finalizzate al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, comprese misure relative alla formazione del personale, alle segnalazioni e alle indagini in merito a eventi, allo svolgimento delle procedure di audit per i sistemi di gestione della sicurezza, alle indagini sulla sicurezza e alla gestione delle modifiche. |
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(14) |
Pertanto, alla luce di quanto affermato ai considerando 11, 12 e 13 e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente
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(15) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Grecia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in conformità dell’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al 2 giugno 2021, la data dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. |
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(16) |
Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dal momento che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare in modo retroattivo gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024. |
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(17) |
Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Grecia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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(18) |
La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Grecia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. |
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(19) |
La Commissione osserva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Grecia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che soddisfano principalmente le prescrizioni giuridiche già vigenti ai sensi del diritto dell’Unione e comprendono un piano di transizione per la navigazione basata sulle prestazioni, miglioramenti delle rotte ATS e l’introduzione di uno spazio aereo con rotte libere lungo l’intero arco della giornata. |
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(20) |
Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 17, 18 e 19, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità |
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(21) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728 la Commissione ha concluso che gli obiettivi di capacità di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021 per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Grecia ha proposto obiettivi rivisti di capacità di rotta nell’ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
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(22) |
Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dal momento che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare in modo retroattivo gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024. |
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(23) |
La tabella seguente stabilisce i progetti iniziali di obiettivi prestazionali in materia di capacità di rotta per la zona tariffaria della Grecia nell’RP3, come indicato nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, gli obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni e i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete disponibile al 2 giugno 2021, il momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3.
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(24) |
La coerenza degli obiettivi rivisti di capacità di rotta presentati dalla Grecia è stata valutata in conformità dell’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, confrontando tali obiettivi con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al 2 giugno 2021. La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Grecia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. |
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(25) |
La Commissione osserva che la Grecia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. Tali misure comprendono un aumento del numero di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo entro la fine dell’RP3, l’introduzione di un nuovo sistema ATM e l’attuazione dello spazio aereo con rotte libere lungo l’intero arco della giornata. |
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(26) |
La Commissione ritiene che la Grecia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali in materia di capacità. |
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(27) |
Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando da (23) a (26), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. |
Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
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(28) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(29) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di capacità presso i terminali proposti dalla Grecia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Grecia dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso. |
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(30) |
La Commissione ha rilevato che gli obiettivi di capacità presso i terminali della Grecia sono rimasti invariati nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. Tuttavia la Commissione osserva che la Grecia ha debitamente giustificato e suffragato tali obiettivi prestazionali, anche fornendo informazioni supplementari sulle misure di potenziamento della capacità per migliorare le prestazioni relative al ritardo ATFM all’arrivo durante l’RP3. Inoltre la Grecia riferisce di aver avviato una stretta collaborazione con il gestore della rete per migliorare le prestazioni ATFM all’arrivo in diversi aeroporti, tra cui l’aeroporto di Atene. Viste le giustificazioni fornite dalla Grecia, la Commissione non ha ulteriori osservazioni in merito agli obiettivi di capacità presso i terminali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica
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(31) |
Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Grecia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nell’ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
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(32) |
La tabella seguente stabilisce gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria della Grecia contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022:
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(33) |
La Commissione osserva che la Grecia ha rivisto i suoi obiettivi locali di efficienza economica per il 2022, il 2023 e il 2024. Tali obiettivi, se confrontati con il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, comportano un costo unitario determinato («DUC») complessivo inferiore del 16,1 % rispetto al 2022, al 2023 e al 2024 e inferiore dell’11,6 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali riduzioni del DUC derivano sia dalle ipotesi di traffico aggiornate utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il 2022, il 2023 e il 2024 sia dalla revisione al ribasso dei costi determinati espressi in termini reali ai prezzi del 2017 per il 2022, il 2023 e il 2024. |
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(34) |
La Commissione rileva che le previsioni di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022. Le modifiche delle previsioni di traffico per il 2022, il 2023 e il 2024 sono presentate nella tabella seguente:
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(35) |
I costi determinati rivisti per il 2022, il 2023 e il 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono stabiliti nella tabella seguente:
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(36) |
Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Grecia per il 2022, il 2023 e il 2024, come indicato nella tabella seguente:
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(37) |
Sebbene le previsioni di inflazione aggiornate siano più elevate, la Commissione osserva che la Grecia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini nominali per il 2022, il 2023 e il 2024 come segue:
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(38) |
La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Grecia in conformità dell’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(39) |
Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +4,8 % nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. Tuttavia la Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +9,1 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021. |
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(40) |
In relazione all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a -1,3 %, è in linea con il dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +0,5 %, calcolato sulla base dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nel 2021. |
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(41) |
Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Grecia per il DUC, pari a 23,20 EUR ai prezzi del 2017, è inferiore del 18,9 % al valore di riferimento medio, pari a 28,59 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. |
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(42) |
Come specificato al considerando (40), è evidente che gli obiettivi rivisti di efficienza economica della Grecia si traducono in una tendenza a lungo termine del DUC nell’RP2 e nell’RP3 che è in linea con la corrispondente tendenza a livello dell’Unione. Inoltre il valore di riferimento greco per il 2019 è significativamente inferiore alla media del gruppo di riferimento corrispondente. Infine la Commissione osserva che la Grecia ha rivisto al ribasso i costi determinati per l’RP3 in termini sia reali sia nominali, mentre prevede di servire traffico supplementare sulla base delle previsioni di traffico aggiornate per l’RP3. La Commissione ritiene pertanto che, per quanto riguarda la Grecia, la deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione dell’RP3 non implichi che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica non siano coerenti con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell’Unione. |
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(43) |
La Commissione osserva pertanto che la Grecia ha accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728. |
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(44) |
Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando da (32) a (43), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. |
Revisione degli obiettivi rivisti di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
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(45) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(46) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali proposti dalla Grecia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Grecia dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso. La Commissione osserva che la Grecia ha rivisto tali obiettivi al ribasso per il 2022 e il 2023 e al rialzo per il 2024, senza fornire debite giustificazioni. |
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(47) |
La Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC presso i terminali della Grecia, pari a +7,7 % nell’RP3, continua a essere superiore al dato della tendenza effettiva del DUC presso i terminali, pari a -3,9 %, osservata nell’RP2. Inoltre, la tendenza del DUC presso i terminali nell’RP3 è peggiorata ed è superiore alla tendenza del DUC presso i terminali, pari a +6,8 %, osservata nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia presentato nel 2021. |
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(48) |
Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 46 e 47, la Commissione conclude che gli obiettivi prestazionali rivisti di efficienza economica presso i terminali della Grecia continuano a essere fonte di preoccupazione. La Commissione ribadisce pertanto il parere secondo cui la Grecia dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi o fornire giustificazioni adeguate per tali obiettivi, compresi gli aumenti supplementari dei costi applicati nel 2024. La Commissione invita la Grecia ad affrontare tali preoccupazioni in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che integra la valutazione, da parte della Commissione, degli obiettivi di capacità
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(49) |
Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione in merito agli obiettivi di capacità con una revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo, la Commissione ha esaminato se i sistemi di incentivi proposti soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(50) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che la Grecia deve rivedere i suoi sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che lo svantaggio finanziario massimo derivante da tali sistemi di incentivi sia fissato a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio. La Commissione osserva che la Grecia ha rivisto i propri sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali fissando il conseguente svantaggio finanziario massimo a un livello pari rispettivamente al 2 % e all’1,5 % dei costi determinati. Tale revisione tiene debitamente conto delle constatazioni riportate dalla Commissione nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728. La Commissione non ha ulteriori osservazioni sui sistemi di incentivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Grecia. |
CONCLUSIONI
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(51) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione constata che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).
ALLEGATO
Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Grecia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
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Grecia |
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA |
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Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato |
Obiettivo di gestione della sicurezza |
2022 |
2023 |
2024 |
|
HASP |
Politica e obiettivi di sicurezza |
C |
C |
C |
|
Gestione dei rischi per la sicurezza |
C |
C |
D |
|
|
Garanzia della sicurezza |
C |
C |
C |
|
|
Promozione della sicurezza |
C |
C |
C |
|
|
Cultura della sicurezza |
C |
C |
C |
|
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
|
Grecia |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva |
1,92 % |
1,92 % |
1,92 % |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
|
Grecia |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi rivisti di capacità di rotta espressi in minuti di ritardo ATFM per volo |
0,14 |
0,15 |
0,15 |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta
|
Zona tariffaria di rotta della Grecia |
Valore di riferimento 2014 |
Valore di riferimento 2019 |
2020-2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) |
31,37 EUR |
23,20 EUR |
40,71 EUR |
27,86 EUR |
26,96 EUR |
27,98 EUR |
|
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/107 |
DECISIONE (UE) 2022/2422 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Cipro a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 8719]
(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
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(1) |
A norma dell'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell'Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. |
|
(2) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell'ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l'RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell'insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi. |
|
(3) |
Per far fronte all'impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l'RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3. Su tale base, nell'ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l'RP3. |
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(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In riferimento al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP3 di Cipro, la Commissione ha rilevato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica e di capacità di rotta non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. |
|
(5) |
In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l'Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell'Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell'Unione l'impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all'insorgere della pandemia di COVID-19. |
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(6) |
Il 13 luglio 2022 Cipro ha presentato alla Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni») ai fini della valutazione. |
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(7) |
L'organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
|
(8) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel piano rivisto di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all'allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
|
(9) |
Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando 5. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che Cipro non dovrebbe subire cambiamenti negativi nei flussi di traffico durante l'RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina. |
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(10) |
Poiché Cipro non ha aeroporti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda l'RP3, nel suo progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni non sono presenti obiettivi prestazionali locali per i servizi di navigazione aerea presso i terminali. Pertanto le constatazioni contenute nella presente decisione riguardano unicamente i servizi di navigazione aerea di rotta. |
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza
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(11) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati da Cipro in merito all'efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(12) |
Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti da Cipro in relazione all'efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:
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(13) |
Gli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza proposti da Cipro per il fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia CYPRUS Air Navigation Services («CYATS»), sono in linea con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per ciascun anno del periodo di riferimento. |
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(14) |
La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni stabilisce misure rivolte a CYATS per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali la revisione e l'aggiornamento dei processi di gestione delle modifiche, gli orientamenti relativi a politiche culturali giuste nonché personale aggiuntivo al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi di sicurezza. |
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(15) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 12 a 14 e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l'ultimo anno dell'RP3, ossia il 2024, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente
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(16) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati da Cipro per quanto attiene all'efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l'efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3, ossia il 2 giugno 2021. |
|
(17) |
Per quanto riguarda l'anno civile 2020, l'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per l'RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell'insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l'applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell'ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell'Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
|
(18) |
Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente proposti da Cipro e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l'RP3 dell'ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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(19) |
La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti da Cipro equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
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(20) |
La Commissione osserva che Cipro, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente, che soddisfano principalmente le prescrizioni giuridiche già vigenti ai sensi del diritto dell'Unione e comprendono un piano di transizione per la navigazione basato sulle prestazioni entro il 2024, l'attuazione della fase 1 dello spazio aereo con rotte libere di Cipro («NICFRA») tra i livelli di volo 205 e 660 nel marzo 2023, nonché continui miglioramenti della rete di rotta all'interno della regione di informazione di volo di Nicosia. |
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(21) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando 18, 19 e 20, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità
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(22) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728 la Commissione ha concluso che gli obiettivi di capacità di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Cipro ha proposto obiettivi rivisti di capacità di rotta nell'ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
|
(23) |
Per quanto riguarda l'anno civile 2020, l'obiettivo prestazionale a livello dell'Unione per l'RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell'insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l'applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell'ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell'Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
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(24) |
La tabella seguente mostra i progetti iniziali di obiettivi prestazionali in materia di capacità di rotta per la zona tariffaria di Cipro nell'RP3, come indicato nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, gli obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni e i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per l'RP3, ossia il 2 giugno 2021.
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(25) |
La coerenza degli obiettivi rivisti di capacità di rotta presentati da Cipro è stata valutata sulla base del criterio di cui all'allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, confrontando tali obiettivi con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al 2 giugno 2021. La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti da Cipro equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
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(26) |
La Commissione osserva che Cipro, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono l'assunzione di nuovi controllori del traffico aereo che consenta un aumento del numero di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo in servizio presso il centro di controllo d'area. In particolare Cipro riferisce nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni che nel dicembre 2021 è stato raggiunto un accordo con gli enti rappresentativi del personale al fine di migliorare la formazione dei controllori del traffico aereo e potenziare la flessibilità del loro orario di lavoro. La Commissione osserva inoltre che Cipro ha rivisto la sua pianificazione iniziale in merito alle attività dei controllori del traffico aereo per gli anni civili 2022 e 2023, il che ha comportato quattro ulteriori equivalenti a tempo pieno (ETP) previsti per i due anni civili in questione. Inoltre il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni prevede importanti investimenti nel potenziamento dell'infrastruttura ATM per consentire il funzionamento di ulteriori settori di controllo del traffico aereo, l'attuazione di un programma di eccellenza operativa in collaborazione con il gestore della rete, misure di ristrutturazione dello spazio aereo e misure volte a migliorare la gestione del flusso del traffico aereo e della capacità. |
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(27) |
La Commissione osserva che, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, Cipro ha presentato ulteriori misure pertinenti di potenziamento della capacità, raccomandate anche nel piano operativo della rete del settembre 2021. |
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(28) |
Viste le osservazioni precedenti, la Commissione ritiene che Cipro abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali in materia di capacità. |
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(29) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 24 a 28, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica
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(30) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione. Cipro ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nell'ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
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(31) |
La tabella seguente mostra gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l'RP3 nella zona tariffaria di Cipro contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022.
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(32) |
La Commissione osserva che Cipro ha rivisto gli obiettivi locali di efficienza economica per il periodo dal 2022 al 2024, il che si traduce, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in un costo unitario determinato complessivo («DUC») inferiore del 9,7 % rispetto ai tre anni civili in questione e inferiore del 6,6 % rispetto all'RP3 nel suo complesso. Tali riduzioni del DUC derivano sia dalle previsioni di traffico più elevate utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 sia dalla revisione al ribasso dei costi determinati espressi in termini reali ai prezzi del 2017 per gli anni civili in questione. |
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(33) |
Le modifiche delle previsioni di traffico per il 2022, il 2023 e il 2024 sono presentate nella tabella seguente. La Commissione rileva che le previsioni di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022.
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(34) |
I costi determinati rivisti per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente.
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(35) |
Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per Cipro per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, come indicato nella tabella seguente.
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(36) |
La Commissione osserva che i costi determinati in termini nominali di Cipro per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 sono inferiori a quelli contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, nonostante una revisione al rialzo della previsione di inflazione.
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(37) |
La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti da Cipro sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(38) |
Per quanto riguarda il criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a + 2,3 % nell'RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell'Unione, pari a + 1,0 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce tuttavia un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a + 4,9 %, calcolato sulla base dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nel 2021. |
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(39) |
In relazione al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nell'RP2 e nell'RP3, pari a – 1,4 %, è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell'Unione, pari a – 1,3 % nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a – 0,2 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
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(40) |
Per quanto riguarda il criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di Cipro per il DUC, pari a 26,61 EUR ai prezzi del 2017, è inferiore del 4,7 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 27,91 EUR ai prezzi del 2017, del gruppo di riferimento pertinente. |
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(41) |
Come specificato al considerando 39, gli obiettivi rivisti di efficienza economica di Cipro si traducono in una tendenza a lungo termine del DUC migliore della corrispondente tendenza a livello dell'Unione. Inoltre il DUC rivisto di Cipro per il 2024 è inferiore al valore di riferimento per il 2014, il che indica una riduzione del DUC nell'RP2 e nell'RP3. In riferimento al considerando 40, Cipro registra inoltre una buona prestazione in termini di efficienza economica rispetto al valore di riferimento per il 2019, che è inferiore rispetto alla media del gruppo di riferimento corrispondente. Infine la Commissione osserva che Cipro ha ridotto, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, i costi determinati per l'RP3 in termini sia reali sia nominali, mentre prevede di servire traffico supplementare sulla base delle previsioni di traffico aggiornate per l'RP3. La Commissione ritiene pertanto che la deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell'Unione dell'RP3 di cui al considerando 38 non impedisca di stabilire la coerenza con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell'Unione nei confronti di Cipro. |
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(42) |
La Commissione ritiene pertanto che Cipro abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali in materia di efficienza economica. |
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(43) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 31 a 42, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica. |
CONCLUSIONI
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(44) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Cipro, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell'allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022
Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).
ALLEGATO
Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Cipro a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
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Cipro |
Obiettivi relativi all'efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'AESA |
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Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato |
Obiettivo di gestione della sicurezza |
2022 |
2023 |
2024 |
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CYATS |
Politica e obiettivi di sicurezza |
C |
C |
C |
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Gestione dei rischi per la sicurezza |
D |
D |
D |
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Garanzia della sicurezza |
C |
C |
C |
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Promozione della sicurezza |
C |
C |
C |
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|
Cultura della sicurezza |
C |
C |
C |
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SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
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Cipro |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva |
3,84 % |
3,84 % |
3,84 % |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
|
Cipro |
2022 |
2023 |
2024 |
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Obiettivi rivisti di capacità di rotta espressi in minuti di ritardo ATFM per volo |
0,16 |
0,15 |
0,15 |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta
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Zona tariffaria di rotta di Cipro |
Valore di riferimento 2014 |
Valore di riferimento 2019 |
2020-2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) |
32,94 EUR |
26,61 EUR |
49,85 EUR |
30,92 EUR |
29,35 EUR |
29,11 EUR |
|
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/116 |
DECISIONE (UE) 2022/2423 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 8716]
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
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(1) |
A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. |
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(2) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi. |
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(3) |
Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3. |
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(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Svezia non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. |
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(5) |
In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri, tra cui la Svezia, sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19. |
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(6) |
Il 13 luglio 2022 la Svezia ha presentato alla Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni») ai fini della valutazione. |
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(7) |
L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
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(8) |
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione. |
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(9) |
Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando (5). Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Svezia continuerà a registrare un deterioramento significativo delle prospettive di traffico per il resto dell’RP3 a causa della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Poiché hanno un impatto considerevole sugli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, tali mutate circostanze dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione degli obiettivi prestazionali locali ivi contenuti. |
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza
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(10) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svezia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(11) |
Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Svezia per il principale fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia LFV, in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:
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(12) |
Gli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza proposti dalla Svezia per LFV sono in linea con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. |
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(13) |
La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni non stabilisce misure specifiche rivolte a LFV per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza. Tuttavia il piano prevede misure generali quali il monitoraggio e l’applicazione di misure di mitigazione per gestire rischi specifici e la valutazione, mediante il sistema di gestione della sicurezza, delle modifiche effettuate al sistema funzionale. Vista la valutazione da parte dell’organo di valutazione delle prestazioni, la Commissione osserva che LFV, secondo quanto riportato, ha già conseguito gli obiettivi a livello dell’Unione e pertanto la Svezia non ha stabilito misure supplementari per LFV per il conseguimento di tali obiettivi. |
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(14) |
Anche gli obiettivi di sicurezza proposti dalla Svezia per i fornitori di servizi di navigazione aerea presso i terminali nell’ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ossia ACR, SDATS e AFAB, sono in linea con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Commissione rileva inoltre che la Svezia ha stabilito misure per tali fornitori di servizi di navigazione aerea per il conseguimento dei loro obiettivi prestazionali in materia di sicurezza. |
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(15) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (11), (12), (13) e (14) e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente
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(16) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svezia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. |
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(17) |
Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei relativi progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
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(18) |
Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Svezia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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(19) |
La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Svezia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
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(20) |
La Commissione osserva che la Svezia, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente, che includono l’attuazione pianificata dello spazio aereo transfrontaliero con rotte libere con la Polonia. |
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(21) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (18), (19) e (20), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità
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(22) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Svezia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, ossia il 2 giugno 2021. |
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(23) |
Per quanto riguarda l’anno civile 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei loro progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
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(24) |
Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Svezia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:
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(25) |
La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Svezia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024. |
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(26) |
La Commissione osserva che la Svezia, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure includono l’attuazione dello Swedish Airspace Project («SWEA»), nonché un aumento degli equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo durante e oltre l’RP3, al fine di gestire la domanda di traffico futura nonché di anticipare i pensionamenti pianificati dei controllori del traffico aereo. La Commissione osserva che, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, il numero pianificato di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo per le operazioni nei centri di controllo d’area di Stoccolma e Malmö è stato rivisto al ribasso per via delle mutate circostanze di cui ai considerando (5) e (9). |
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(27) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (24), (25) e (26), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. |
Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
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(28) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), di tale regolamento di esecuzione. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Svezia. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica
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(29) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Svezia presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Svezia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
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(30) |
La tabella seguente stabilisce gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria della Svezia inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti progetti di obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni.
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(31) |
La Commissione osserva che la Svezia ha rivisto gli obiettivi locali di efficienza economica per il 2022, il 2023 e il 2024, il che si traduce, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in un costo unitario determinato complessivo («DUC») superiore dell’8,2 % rispetto agli anni civili in questione e superiore del 7,1 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali aumenti del DUC derivano dal deterioramento significativo delle previsioni di traffico causato dalla riduzione del traffico aereo nello spazio aereo della Svezia a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, di cui ai considerando (5) e (9). Il numero inferiore delle unità di servizio previste per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 è stato tuttavia parzialmente compensato dalla Svezia mediante una riduzione dei costi determinati. |
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(32) |
Inoltre la Svezia ha introdotto un adeguamento al rialzo rispetto al valore di riferimento per il 2014, mentre il valore di riferimento per il 2019 è stato adeguato al ribasso. Nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, la Svezia spiega che i valori di riferimento per il 2014 e il 2019 sono stati adeguati principalmente al fine di tenere conto dell’impatto di significativi importi una tantum connessi agli effettivi costi pensionistici registrati per tali anni civili e che incidono sulla comparabilità con i costi determinati per l’RP3. Inoltre la Svezia ha applicato altri due adeguamenti al valore di riferimento per il 2019, suffragati da modifiche nell’ambito della zona tariffaria di rotta tra il secondo periodo di riferimento («RP2») e l’RP3 e da una modifica del metodo applicato dalla Svezia per detrarre i finanziamenti pubblici ricevuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea dalle tariffe di rotta a carico degli utenti. |
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(33) |
La Commissione rileva che le ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022. Le unità di servizio di rotta previste per la zona tariffaria per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 rispetto alle cifre incluse nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sono presentate nella tabella seguente.
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(34) |
Rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, le riduzioni annuali del numero di unità di servizio per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 si collocano nell’intervallo approssimativo tra -11 % e -14 %. Di conseguenza si stima che le unità di servizio di rotta per la Svezia nel 2024 rimarranno inferiori dell’11,1 % rispetto al livello pre-pandemico (anno civile 2019), mentre in precedenza le previsioni di base di traffico Statfor dell’ottobre 2021 avevano previsto che avrebbero superato il livello pre-pandemico del 3,1 %. |
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(35) |
Tuttavia, come mostrato nella tabella seguente, i movimenti aerei nello spazio aereo svedese effettuati a norma delle regole del volo strumentale (instrument flight rules, IFR) non dovrebbero diminuire allo stesso ritmo delle unità di servizio di rotta. Tale discrepanza è dovuta alla significativa riduzione dei sorvoli, che in media producono numeri proporzionali più elevati di unità di servizio di rotta rispetto ai voli che atterrano e decollano dagli aeroporti in Svezia.
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(36) |
La Commissione osserva inoltre che il carico di lavoro dei fornitori di servizi di navigazione aerea, trainato dai movimenti aerei controllati, non dovrebbe diminuire in relazione alla riduzione delle entrate derivante dal minor numero di unità di servizio di rotta. |
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(37) |
I costi determinati rivisti per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente. La Commissione rileva che la Svezia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini reali per ciascuno degli anni civili in questione.
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(38) |
Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Svezia per gli anni civili 2022, 2023 e il 2024, come indicato nella tabella seguente.
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(39) |
Per via della previsione di inflazione aggiornata, i costi determinati rivisti in termini nominali per l’anno civile 2022 sono aumentati, mentre quelli per il 2023 sono rimasti invariati. Per l’anno civile 2024, i costi determinati in termini nominali sono inferiori rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021.
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(40) |
La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Svezia sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(41) |
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +2,2 % nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. Il valore di riferimento adeguato per il 2019 che è stato stabilito dalla Svezia, di cui al considerando (32), ha un impatto negativo sulla tendenza calcolata del DUC. Il dato della tendenza del DUC della Svezia ha subito un peggioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +0,2 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
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(42) |
In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nell’RP2 e nell’RP3, pari a -0,3 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. Il valore di riferimento adeguato per il 2014 che è stato stabilito dalla Svezia, di cui al considerando (32), ha un impatto positivo sulla tendenza calcolata a lungo termine del DUC. Il dato della tendenza a lungo termine del DUC della Svezia è migliorato rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a +1,0 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
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(43) |
Come riportato ai considerando (33) e (34), la Commissione ricorda che la previsione di unità di servizio della Svezia per l’RP3 è stata rivista fortemente al ribasso come conseguenza dei cambiamenti del traffico a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. È pertanto necessario e opportuno esaminare, ai fini dei criteri di valutazione di cui ai considerando (41) e (42), se la Svezia sarebbe in linea con le tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione in mancanza di una grave riduzione del traffico per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 a causa delle mutate circostanze. |
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(44) |
La Commissione ha pertanto ricalcolato la tendenza del DUC della Svezia nell’RP3 e la tendenza a lungo termine del DUC della Svezia nel corso dell’RP2 e dell’RP3 utilizzando le previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol dell’ottobre 2021. Da tale ricalcolo risulta, per la zona tariffaria di rotta della Svezia, un adeguamento del dato della tendenza del DUC pari a -1,5 % nell’RP3 e un adeguamento del dato della tendenza a lungo termine del DUC pari a -1,9 %. Entrambe tali tendenze adeguate sono inferiori alle tendenze corrispondenti del DUC a livello dell’Unione, pari rispettivamente a +1,0 % e -1,3 %. Pertanto la Commissione conclude che la Svezia soddisfa i criteri di valutazione di cui ai considerando (41) e (42) in mancanza dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. |
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(45) |
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria della Svezia, pari a 55,84 EUR (espresso in prezzi del 2017), è superiore del 24,8 % al valore di riferimento medio, pari a 44,74 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. |
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(46) |
La Commissione riconosce che gli obiettivi rivisti di efficienza economica per la zona tariffaria della Svezia sono più elevati degli obiettivi iniziali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. Tuttavia tale peggioramento è dovuto interamente alle ipotesi di traffico fortemente più basse. Se non si considera l’impatto negativo dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, è evidente che la Svezia è in linea sia con la tendenza del DUC a livello dell’Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. |
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(47) |
Inoltre, come riportato al considerando (37), la Commissione ricorda che la Svezia ha ridotto i suoi costi determinati in termini reali per la parte rimanente dell’RP3, in risposta al deterioramento delle ipotesi di traffico. La Commissione osserva che tali misure di contenimento dei costi sono, a livello generale, in linea con il numero inferiore di movimenti IFR previsti per gli anni civili 2022, 2023 e 2024, come indicato al considerando (35). |
|
(48) |
In generale, la Commissione ritiene pertanto che la Svezia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali locali in materia di efficienza economica. |
|
(49) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (30) a (48), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica. |
Revisione degli obiettivi rivisti di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
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(50) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), di tale regolamento di esecuzione. |
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(51) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali proposti dalla Svezia nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Svezia dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso. |
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(52) |
La Commissione osserva che la Svezia ha giustificato debitamente e ha suffragato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, i suoi obiettivi di efficienza economica presso i terminali, anche facendo riferimento al numero inferiore di voli nella zona tariffaria presso i terminali rispetto all’RP2 e al forte impatto dei pensionamenti dei controllori del traffico aereo sulla base di calcolo presso i terminali durante l’RP3. La Commissione non ha ulteriori osservazioni in merito agli obiettivi di efficienza economica presso i terminali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
CONCLUSIONI
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(53) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).
ALLEGATO
Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
|
Svezia |
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA |
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|
Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato |
Obiettivo di gestione della sicurezza |
2022 |
2023 |
2024 |
|
LFV |
Politica e obiettivi di sicurezza |
C |
C |
C |
|
Gestione dei rischi per la sicurezza |
D |
D |
D |
|
|
Garanzia della sicurezza |
C |
C |
C |
|
|
Promozione della sicurezza |
C |
C |
C |
|
|
Cultura della sicurezza |
C |
C |
C |
|
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
|
Svezia |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva |
1,05 % |
1,05 % |
1,05 % |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
|
Svezia |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo |
0,07 |
0,08 |
0,08 |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta
|
Zona tariffaria di rotta della Svezia |
Valore di riferimento 2014 |
Valore di riferimento 2019 |
2020-2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) |
604,02 SEK |
537,87 SEK |
1 361,88 SEK |
774,65 SEK |
650,98 SEK |
587,62 SEK |
|
62,70 EUR |
55,84 EUR |
141,38 EUR |
80,42 EUR |
67,58 EUR |
61,00 EUR |
|
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/126 |
DECISIONE (UE) 2022/2424 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Romania a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 8740]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
|
(1) |
A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. |
|
(2) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi. |
|
(3) |
Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) della Commissione relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3. |
|
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Romania non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. |
|
(5) |
In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19. |
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(6) |
Il 13 luglio 2022 la Romania ha presentato alla Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»). |
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(7) |
L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente la sua valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
|
(8) |
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione, tenendo conto delle circostanze locali, ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(9) |
Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze relative al traffico aereo nello spazio aereo europeo. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Romania dovrebbe registrare movimenti aerei supplementari nel suo spazio aereo durante il resto dell’RP3 per via dei cambiamenti nei flussi di traffico aereo derivanti dalla guerra della Russia in Ucraina. Tuttavia tale situazione non modifica in modo significativo le condizioni operative dei servizi di navigazione aerea in Romania e non ha un impatto negativo sul progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza
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(10) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Romania in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in conformità dell’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(11) |
Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Romania in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(12) |
Gli obiettivi prestazionali in materia di sicurezza proposti dalla Romania per il fornitore di servizi di navigazione aerea, ossia ROMATSA, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. |
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(13) |
La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Romania prevede misure rivolte a ROMATSA per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, tra cui l’attuazione di procedure e processi di monitoraggio della sicurezza interna per il miglioramento continuo dell’efficienza della gestione della sicurezza. |
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(14) |
Pertanto, alla luce di quanto affermato ai considerando 11, 12 e 13 e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente
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(15) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Romania per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in conformità dell’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al 2 giugno 2021, la data dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. |
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(16) |
Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e che la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare in modo retroattivo gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Pertanto, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024. |
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(17) |
Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Romania e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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(18) |
La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Romania equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. |
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(19) |
La Commissione osserva che, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, la Romania ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che comprendono la sua partecipazione all’iniziativa South East Europe Free Route Airspace, una maggiore cooperazione transfrontaliera, un piano di transizione per l’attuazione della navigazione basata sulle prestazioni e modifiche della configurazione dei settori operativi per migliorare l’utilizzo dello spazio aereo. |
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(20) |
Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 17, 18 e 19, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità
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(21) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Romania per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in conformità dell’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al 2 giugno 2021, il momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. |
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(22) |
Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, dal momento che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni non è possibile modificare in modo retroattivo gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021. Pertanto, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024. |
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(23) |
Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Romania per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:
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(24) |
La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Romania equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. |
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(25) |
La Commissione rileva che la Romania ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. Tali misure comprendono l’attuazione di un nuovo sistema di gestione del traffico aereo, la configurazione dello spazio aereo incentrata sull’attuazione dello spazio aereo con rotte libere e l’attuazione di concetti di uso flessibile dello spazio aereo, nonché l’assunzione e la formazione di nuovi controllori del traffico aereo. |
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(26) |
Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 23, 24 e 25, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. |
Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
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(27) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Romania. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica
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(28) |
Mediante la decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Romania ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
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(29) |
La tabella seguente stabilisce gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria della Romania, come definiti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022:
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(30) |
La Commissione osserva che la Romania ha rivisto i suoi obiettivi locali di efficienza economica per il 2022, il 2023 e il 2024. Tali obiettivi, se confrontati con il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, comportano un costo unitario determinato («DUC») complessivo inferiore del 6,9 % rispetto al 2022, al 2023 e al 2024 e inferiore del 5,4 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Le riduzioni del DUC derivano dalla revisione al rialzo delle ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il 2022, il 2023 e il 2024, che sono parzialmente compensate da un incremento dei costi determinati per il 2023 e il 2024. |
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(31) |
La Commissione rileva che le ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022. La tabella seguente confronta le unità di servizio di rotta previste per la zona tariffaria per il 2022, il 2023 e il 2024 con le cifre incluse nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni:
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(32) |
Rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, gli incrementi annuali del numero di unità di servizio per il 2022, il 2023 e il 2024 sono compresi tra il 5 % e l’11 %. |
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(33) |
I costi determinati rivisti per il 2022, il 2023 e il 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono stabiliti nella tabella seguente:
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(34) |
Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Romania per il 2022, il 2023 e il 2024, come stabilito nella tabella seguente:
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(35) |
Per via dell’aggiornamento della previsione di inflazione, si stima che i costi determinati rivisti in termini nominali aumenteranno in modo significativo, in particolare nel 2023 e il 2024, come segue:
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(36) |
La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Romania in conformità dell’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(37) |
Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +0,8 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +2,9 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
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(38) |
In relazione all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a -0,3 %, è ben al di sotto del dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva tuttavia che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a +0,6 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
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(39) |
Per quanto riguarda l’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Romania per il DUC, pari a 34,03 EUR ai prezzi del 2017, è inferiore del 14,6 % al valore di riferimento medio, pari a 39,84 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. |
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(40) |
È chiaro che gli obiettivi rivisti di efficienza economica della Romania si traducono in una tendenza del DUC nell’RP3 migliore della corrispondente tendenza a livello dell’Unione. Inoltre, il DUC rivisto della Romania per il 2024 è inferiore al valore di riferimento per il 2014, il che dimostra una riduzione del DUC nell’RP2 e nell’RP3 nonostante la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione non sia rispettata. Infine, la Romania dimostra una buona prestazione in termini di efficienza economica rispetto al valore di riferimento per il 2019, che è fortemente inferiore alla media del gruppo di riferimento corrispondente. La Commissione ritiene pertanto che, per quanto riguarda la Romania, la deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui al considerando 38 non implichi che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica non siano coerenti con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell’Unione. |
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(41) |
In generale, la Commissione ritiene che la Romania abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali locali in materia di efficienza economica. |
|
(42) |
Alla luce di quanto riportato ai considerando da 29 a 41, gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. |
Revisione degli obiettivi rivisti di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
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(43) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(44) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali proposti dalla Romania nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che la Romania dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso. La Commissione rileva tuttavia che la Romania ha, al contrario, rivisto tali obiettivi al rialzo per il 2022 e il 2023, compreso un incremento dei costi determinati in termini reali per il 2023. |
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(45) |
La Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC presso i terminali della Romania, pari a +4,2 % nell’RP3, continua a essere superiore al dato della tendenza del DUC di rotta nell’RP3, pari a +0,8 %, nonché al dato della tendenza effettiva del DUC osservata nell’RP2, pari a -3,1 %. Inoltre, la tendenza del DUC presso i terminali nell’RP3 è migliorata solo marginalmente rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania presentato nel 2021, in cui era stata osservata una tendenza del DUC presso i terminali pari a +4,3 %. |
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(46) |
Pertanto, alla luce di quanto riportato ai considerando 44 e 45, la Commissione conclude che gli obiettivi prestazionali rivisti di efficienza economica presso i terminali della Romania continuano a essere fonte di preoccupazione. La Commissione ribadisce pertanto il parere secondo cui la Romania dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi o fornire giustificazioni adeguate per tali obiettivi, tra cui gli aumenti dei costi determinati per il 2023. La Romania dovrebbe affrontare tali preoccupazioni in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che integra la valutazione, da parte della Commissione, degli obiettivi di capacità
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(47) |
Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione in merito agli obiettivi di capacità con una revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tale riguardo, la Commissione ha esaminato se i sistemi di incentivi proposti soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(48) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che la Romania deve rivedere il suo sistema di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità presso i terminali, in modo che lo svantaggio finanziario massimo derivante da tale sistema di incentivi sia fissato a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio. La Commissione osserva che la Romania ha rivisto il proprio sistema di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità presso i terminali fissando il conseguente svantaggio finanziario massimo a un livello pari all’1 % dei costi determinati. Tale revisione tiene conto delle preoccupazioni sollevate dalla Commissione nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728. La Commissione non ha ulteriori osservazioni sui sistemi di incentivi stabiliti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Romania. |
CONCLUSIONI
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(49) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione constata che gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Romania sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Romania, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).
ALLEGATO
Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Romania a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
|
Romania |
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA |
|||
|
Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato |
Obiettivo di gestione della sicurezza |
2022 |
2023 |
2024 |
|
ROMATSA |
Politica e obiettivi di sicurezza |
C |
C |
C |
|
Gestione dei rischi per la sicurezza |
C |
C |
D |
|
|
Garanzia della sicurezza |
C |
C |
C |
|
|
Promozione della sicurezza |
C |
C |
C |
|
|
Cultura della sicurezza |
C |
C |
C |
|
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
|
Romania |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva |
2,05 % |
2,05 % |
2,05 % |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
|
Romania |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo |
0,04 |
0,04 |
0,04 |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta
|
Zona tariffaria di rotta della Romania |
Valore di riferimento 2014 |
Valore di riferimento 2019 |
2020-2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) |
165,00 RON |
155,38 RON |
298,87 RON |
179,53 RON |
163,47 RON |
160,39 RON |
|
36,13 EUR |
34,03 EUR |
65,45 EUR |
39,32 EUR |
35,80 EUR |
35,13 EUR |
|
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/136 |
DECISIONE (UE) 2022/2425 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 8743]
(I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
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(1) |
A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), che devono includere obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. |
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(2) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi. |
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(3) |
Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3. |
|
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 di Malta non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. |
|
(5) |
In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19. |
|
(6) |
Il 13 luglio 2022 Malta ha presentato alla Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni») ai fini della valutazione. |
|
(7) |
L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta. |
|
(8) |
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione. |
|
(9) |
Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando (5). Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che Malta non dovrebbe subire cambiamenti negativi nei flussi di traffico durante l’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina. |
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza
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(10) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati da Malta in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
|
(11) |
Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti da Malta in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:
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(12) |
Gli obiettivi di sicurezza proposti da Malta per MATS sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e sono addirittura migliori di questi ultimi per il 2024 nei settori «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza» e «promozione della sicurezza». |
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(13) |
La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di prestazioni presentato da Malta stabilisce misure rivolte a MATS per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali l’introduzione di un centro operativo di sicurezza e di un centro operativo di rete, l’attuazione di nuovi software di sicurezza, l’assunzione di specialisti in cibersicurezza per migliorare la gestione dei rischi e la formazione del personale per conformarsi ai requisiti relativi alla gestione delle modifiche di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373. |
|
(14) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (11) e (13) e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi inseriti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente
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(15) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati da Malta per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, il 2 giugno 2021. |
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(16) |
Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024. |
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(17) |
Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti da Malta e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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(18) |
La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti da Malta equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascun anno dal 2022 al 2024. |
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(19) |
La Commissione rileva che Malta ha presentato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che prevedono l’attuazione di uno spazio aereo con rotte libere sopra il livello di volo 195, lo sviluppo di una nuova area di manovra terminale nonché nuove procedure di arrivo e partenza. |
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(20) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (17) a (19), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità
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(21) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati da Malta per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, il 2 giugno 2021. |
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(22) |
Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024. |
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(23) |
Gli obiettivi di capacità di rotta proposti da Malta per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:
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(24) |
La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti da Malta equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dal 2022 al 2024. |
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(25) |
La Commissione osserva che Malta, nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure comprendono un aumento del numero di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo entro la fine dell’RP3 e l’attuazione dello spazio aereo con rotte libere. |
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(26) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (23) a (25), gli obiettivi inseriti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. |
Revisione dei progetti di obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
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(27) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda Malta. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica
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(28) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta presentato nel 2021 non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Malta ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nell’ambito del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
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(29) |
La tabella seguente stabilisce gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria di Malta contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022.
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(30) |
La Commissione osserva che Malta ha rivisto gli obiettivi locali di efficienza economica per il periodo dal 2022 al 2024, il che si traduce, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in un costo unitario determinato complessivo («DUC») inferiore del 12,3 % rispetto ai tre anni in questione e inferiore dell’8,7 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali riduzioni del DUC derivano sia dalle ipotesi di traffico aggiornate utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per ciascun anno dal 2022 al 2024 sia dalla revisione al ribasso dei costi determinati espressi in termini reali ai prezzi del 2017 per gli anni in questione. |
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(31) |
Le modifiche delle previsioni di traffico per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono presentate nella tabella seguente. La Commissione rileva che le previsioni di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022.
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(32) |
I costi determinati rivisti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente.
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(33) |
Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per Malta per gli anni civili dal 2022 al 2024, come indicato nella tabella seguente.
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(34) |
Per via della previsione di inflazione aggiornata, i costi determinati rivisti in termini nominali per il 2022 rimangono prevalentemente invariati. Tuttavia la Commissione osserva che Malta ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini nominali per il 2023 e il 2024.
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(35) |
La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta di Malta sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(36) |
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a -1,0 % nell’RP3, è migliore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +2,0 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
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(37) |
In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a +0,3 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva tuttavia che ciò costituisce un miglioramento rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a +1,6 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
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(38) |
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di Malta per il DUC, pari a 22,98 EUR in EUR2017, è inferiore del 19,7 % al valore di riferimento medio, pari a 28,64 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. |
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(39) |
Come indicato al considerando (36), gli obiettivi rivisti di efficienza economica di Malta comportano una tendenza del DUC nel corso dell’RP3 significativamente migliore rispetto alla tendenza a livello dell’Unione corrispondente e mostrano una riduzione del DUC durante il periodo di riferimento. In riferimento al considerando (38), Malta registra inoltre una buona prestazione in termini di efficienza economica rispetto al valore di riferimento per il 2019, che è fortemente inferiore rispetto alla media del gruppo di riferimento corrispondente. Infine la Commissione osserva che Malta ha rivisto al ribasso i costi determinati per l’RP3 in termini sia reali sia nominali, mentre prevede di servire traffico supplementare sulla base delle previsioni di traffico aggiornate per l’RP3. La Commissione ritiene pertanto che la deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui al considerando (37) non impedisca di stabilire la coerenza con gli obiettivi prestazionali di efficienza economica a livello dell’Unione nei confronti di Malta. |
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(40) |
Viste le osservazioni precedenti, la Commissione osserva che Malta ha accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728. |
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(41) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da (29) a (40), gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica. |
Revisione degli obiettivi rivisti di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
|
(42) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(43) |
Nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, la Commissione ha espresso preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di efficienza economica presso i terminali proposti da Malta nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e ha ritenuto che Malta dovesse giustificare ulteriormente tali obiettivi o rivederli al ribasso. La Commissione osserva tuttavia che Malta, al contrario, ha rivisto tali obiettivi al rialzo, tranne che per il 2023, senza fornire le relative giustificazioni. |
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(44) |
La Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC presso i terminali di Malta, pari a +5,0 % nell’RP3, continua a essere superiore al dato della tendenza del DUC di rotta, pari a -1,0 % nell’RP3 nonché al dato della tendenza effettiva del DUC presso i terminali, pari a +0,6 %, osservata nell’RP2. Inoltre la tendenza del DUC presso i terminali nell’RP3 è peggiorata rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in cui era stata osservata una tendenza del DUC presso i terminali pari a +4,3 %. |
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(45) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (43) e (44), la Commissione conclude che gli obiettivi prestazionali rivisti di efficienza economica presso i terminali di Malta continuano a essere fonte di preoccupazione. La Commissione ribadisce pertanto il parere, stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728, secondo cui Malta dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi o fornire giustificazioni adeguate per tali obiettivi, compresi gli aumenti supplementari dei costi applicati nel 2022 e nel 2024. La Commissione invita Malta a rispondere a tale osservazione in relazione all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni definitivo a norma dell’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
Revisione dei sistemi di incentivi di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che integra la valutazione, da parte della Commissione, degli obiettivi di capacità
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(46) |
In conformità dell’allegato IV, punto 2.1, lettera f), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, in relazione alla valutazione degli obiettivi di capacità locali, la Commissione ha rivisto i sistemi di incentivi contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta. La Commissione ha esaminato, in particolare, se tali sistemi di incentivi soddisfino i requisiti sostanziali di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La Commissione osserva che Malta non ha modificato tali sistemi di incentivi rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
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(47) |
In relazione ai sistemi di incentivi per la capacità di rotta e presso i terminali proposti da Malta, la Commissione, in base al parere espresso dagli esperti dell’organo di valutazione delle prestazioni, nutre forti dubbi sul fatto che gli svantaggi finanziari massimi proposti, pari rispettivamente allo 0,5 % e allo 0,25 % dei costi determinati, avrebbero un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
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(48) |
Pertanto, in relazione all’adozione del suo piano di miglioramento delle prestazioni definitivo conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, Malta dovrebbe rivedere i suoi sistemi di incentivi per conseguire gli obiettivi di capacità di rotta e presso i terminali, in modo che gli svantaggi finanziari massimi derivanti da tali sistemi di incentivi siano fissati a un livello avente un impatto rilevante sulle entrate a rischio, come espressamente richiesto a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, che, secondo il parere della Commissione, dovrebbe portare a uno svantaggio finanziario massimo pari o superiore all’1 % dei costi determinati. |
CONCLUSIONI
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(49) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione constata che gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).
ALLEGATO
Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
|
Malta |
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA |
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|
Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato |
Obiettivo di gestione della sicurezza |
2022 |
2023 |
2024 |
|
MATS |
Politica e obiettivi di sicurezza |
C |
C |
D |
|
Gestione dei rischi per la sicurezza |
C |
C |
D |
|
|
Garanzia della sicurezza |
C |
C |
D |
|
|
Promozione della sicurezza |
C |
C |
D |
|
|
Cultura della sicurezza |
C |
C |
C |
|
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
|
Malta |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva |
1,80 % |
1,80 % |
1,80 % |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
|
Malta |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta
|
Zona tariffaria di rotta di Malta |
Valore di riferimento 2014 |
Valore di riferimento 2019 |
2020-2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) |
21,50 EUR |
22,98 EUR |
44,08 EUR |
27,44 EUR |
21,61 EUR |
22,09 EUR |
|
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/147 |
DECISIONE (UE) 2022/2426 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2022
relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
[notificata con il numero C(2022) 8718]
(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c),
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
CONSIDERAZIONI GENERALI
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(1) |
A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato. |
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(2) |
Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Successivamente, nell’ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi. |
|
(3) |
Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 (4). Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3. |
|
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 (6) della Commissione era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia. In tale decisione la Commissione ha riscontrato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di rotta inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 della Lettonia non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi. |
|
(5) |
In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri, tra cui la Lettonia, sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19. |
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(6) |
Il 13 luglio 2022 la Lettonia ha presentato un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 (il «progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni»). |
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(7) |
L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia. |
|
(8) |
Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione. |
|
(9) |
Le previsioni di base di traffico del servizio previsioni e statistiche di Eurocontrol («Statfor») pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze relative al traffico aereo nello spazio aereo europeo. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che la Lettonia continuerà a registrare un deterioramento significativo delle prospettive di traffico per il resto dell’RP3 a causa della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Poiché hanno un impatto considerevole sugli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia, tali mutate circostanze dovrebbero essere prese in considerazione nella valutazione degli obiettivi prestazionali locali ivi contenuti. |
VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza
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(10) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi presentati dalla Lettonia in merito all’efficienza della gestione della sicurezza dei fornitori di servizi di navigazione aerea in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
|
(11) |
Gli obiettivi prestazionali locali in materia di sicurezza proposti dalla Lettonia in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:
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(12) |
Gli obiettivi di sicurezza proposti dalla Lettonia per LGS sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e sono addirittura migliori di questi ultimi per il 2023 e il 2024 nei settori «politica e obiettivi di sicurezza», «garanzia della sicurezza», «promozione della sicurezza» e «cultura della sicurezza». |
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(13) |
La Commissione osserva che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia stabilisce misure rivolte a LGS per il conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali la formazione regolare del personale, la revisione delle procedure del sistema di gestione della sicurezza, le valutazioni concernenti i processi in materia di sicurezza e la cultura giusta, le esercitazioni simulate, la diffusione dei dati sulla sicurezza e l’integrazione dei principi di gestione della sicurezza nella pianificazione aziendale e nel processo decisionale. |
|
(14) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 11 a 13, e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione in materia di sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891 devono essere conseguiti entro l’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente
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(15) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Lettonia per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento per l’efficienza di volo orizzontale di rotta stabiliti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee («ERNIP») disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, il 2 giugno 2021. |
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(16) |
Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di ambiente con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024. |
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(17) |
Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente proposti dalla Lettonia e i corrispondenti valori di riferimento nazionali per l’RP3 dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:
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(18) |
La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dalla Lettonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dal 2022 al 2024. |
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(19) |
La Commissione rileva che nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni la Lettonia ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali che soddisfano principalmente le prescrizioni giuridiche già vigenti ai sensi del diritto dell’Unione e comprendono l’introduzione di un processo decisionale collaborativo negli aeroporti, l’adozione di procedure di navigazione aerea basate sulle prestazioni nonché l’attuazione di uno spazio aereo con rotte libere. |
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(20) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 17 a 19, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità
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(21) |
Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi presentati dalla Lettonia per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo («ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi proposti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, il 2 giugno 2021. |
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(22) |
Per quanto riguarda il 2020, l’obiettivo prestazionale a livello dell’Unione per l’RP3 nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, inizialmente stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 prima dell’insorgenza della pandemia di COVID-19, non è stato rivisto nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891, in considerazione del fatto che il periodo di tempo per l’applicazione di tale obiettivo era scaduto e la sua attuazione era quindi divenuta definitiva, non lasciando alcuna possibilità di adeguamento retroattivo. Analogamente, gli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità per il 2021 stabiliti dagli Stati membri nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni presentati nell’ottobre 2021 non potevano essere modificati in modo retroattivo nei progetti rivisti di piani di miglioramento delle prestazioni. Pertanto, la coerenza degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità con i corrispondenti obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe essere valutata per il 2022, il 2023 e il 2024. |
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(23) |
Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dalla Lettonia per l’RP3, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, sono i seguenti:
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(24) |
La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti dalla Lettonia equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno dal 2022 al 2024. |
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(25) |
La Commissione osserva che la Lettonia, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi locali di capacità di rotta. Tali misure riguardano i controllori del traffico aereo e prevedono un nuovo programma di formazione nonché il potenziamento del personale in diversi scenari di settorizzazione. La Commissione rileva che, relativamente al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia nel 2021, il fornitore di servizi di navigazione aerea LGS ha ridotto il numero pianificato di equivalenti a tempo pieno dei controllori del traffico aereo nelle operazioni previste tra il 2022 e il 2024, per via delle mutate circostanze di cui ai considerando 5 e 9. |
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(26) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 23 a 25, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità. |
Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
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(27) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di capacità di rotta con la revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Lettonia. |
Valutazione degli obiettivi prestazionali rivisti nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica
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(28) |
Con riferimento al considerando 4, nella decisione di esecuzione (UE) 2022/728 la Commissione ha concluso che gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia presentato nel 2021 non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Lettonia ha proposto obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni. |
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(29) |
La tabella seguente mostra gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria della Lettonia contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2022.
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(30) |
La Commissione osserva che la Lettonia ha rivisto gli obiettivi locali di efficienza economica per il periodo dal 2022 al 2024, il che si traduce, rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, in un costo unitario determinato complessivo («DUC») superiore del 23,0 % rispetto ai tre anni in questione e superiore del 16,4 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali aumenti del DUC derivano dal deterioramento significativo delle previsioni di traffico causato dalla riduzione del traffico aereo nello spazio aereo della Lettonia a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, di cui ai considerando 5 e 9. Il numero inferiore delle unità di servizio previste per ogni anno dal 2022 al 2024 è stato tuttavia parzialmente compensato dalla Lettonia mediante una riduzione dei costi determinati. |
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(31) |
La Commissione rileva che le ipotesi di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022. Le unità di servizio di rotta previste per la zona tariffaria per ciascun anno dal 2022 al 2024 rispetto alle cifre contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sono presentate nella tabella seguente.
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(32) |
Rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021, le riduzioni annuali del numero di unità di servizio per ciascun anno dal 2022 al 2024 si collocano nell’intervallo approssimativo tra -35 % e -37 %. Di conseguenza si stima che le unità di servizio di rotta per la Lettonia nel 2024 rimarranno inferiori del 40,1 % rispetto al livello pre-pandemico (anno 2019), mentre in precedenza le previsioni di base di traffico Statfor dell’ottobre 2021 avevano previsto che esse avrebbero superato il livello pre-pandemico dell’11,4 %. |
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(33) |
Tuttavia, come mostrato nella tabella seguente, i movimenti aerei nello spazio aereo lettone effettuati a norma delle regole del volo strumentale (instrument flight rules, IFR) non dovrebbero diminuire allo stesso ritmo delle unità di servizio di rotta. Tale discrepanza è dovuta alla significativa riduzione dei sorvoli, che in media producono numeri proporzionali più elevati di unità di servizio di rotta rispetto ai voli che atterrano e decollano dagli aeroporti in Lettonia.
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(34) |
La Commissione osserva inoltre che il carico di lavoro dei fornitori di servizi di navigazione aerea, trainato dai movimenti aerei controllati, non dovrebbe diminuire in relazione alla riduzione delle entrate derivante dal minor numero di unità di servizio di rotta. |
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(35) |
I costi determinati rivisti per gli anni dal 2022 al 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente. La Commissione rileva che la Lettonia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini reali per ciascuno degli anni in questione.
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(36) |
Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni comprende una previsione di inflazione aggiornata per la Lettonia per ciascun anno dal 2022 e il 2024, come indicato nella tabella seguente.
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(37) |
La tabella seguente mostra i costi determinati in termini nominali per ciascun anno dal 2022 al 2024. La Commissione osserva che la Lettonia ha rivisto al ribasso i costi determinati in termini nominali per il 2023 e il 2024, nonostante la revisione al rialzo delle previsioni di inflazione.
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(38) |
La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti dalla Lettonia sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. |
|
(39) |
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a +9,2 % nell’RP3, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a +1,0 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un peggioramento rispetto al dato della tendenza del DUC, pari a +3,3 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
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(40) |
In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a +2,1 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un peggioramento rispetto al dato della tendenza a lungo termine del DUC, pari a -0,4 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. |
|
(41) |
In riferimento ai considerando 31 e 32, la Commissione ricorda che la previsione di unità di servizio della Lettonia per l’RP3 è stata rivista fortemente al ribasso come conseguenza dei cambiamenti del traffico a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. È pertanto necessario e opportuno esaminare, ai fini dei criteri di valutazione di cui ai considerando 39 e 40, se la Lettonia sarebbe in linea con le tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione in mancanza di una grave riduzione del traffico per ogni anno dal 2022 al 2024, a causa delle mutate circostanze. |
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(42) |
A tal fine, la Commissione ha ricalcolato la tendenza del DUC della Lettonia nell’RP3 e la tendenza a lungo termine del DUC della Lettonia nel corso dell’RP2 e dell’RP3 utilizzando le previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol dell’ottobre 2021. Tale ricalcolo ha comportato un adeguamento del dato della tendenza del DUC della Lettonia pari a -6,5 % nell’RP3 e un adeguamento del dato della tendenza a lungo termine del DUC di rotta della Lettonia pari a -4,7 % nel corso dell’RP2 e dell’RP3. Entrambe tali tendenze adeguate sono fortemente inferiori alle tendenze corrispondenti del DUC a livello dell’Unione, pari rispettivamente a +1,0 % e -1,3 %. Pertanto, la Lettonia soddisfa i criteri di valutazione di cui ai considerando 39 e 40 in mancanza dei cambiamenti nei flussi di traffico causati dalla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. |
|
(43) |
Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento della Lettonia per il DUC, pari a 23,61 EUR in EUR2017, è inferiore del 17,2 % al valore di riferimento medio, pari a 28,51 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. |
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(44) |
La Commissione riconosce che gli obiettivi rivisti di efficienza economica per la zona tariffaria della Lettonia sono più elevati degli obiettivi iniziali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021. Tuttavia, tale peggioramento è dovuto interamente alle ipotesi di traffico fortemente più basse. Se non si considera l’impatto negativo delle modifiche del traffico a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, è evidente che la Lettonia è in linea sia con la tendenza del DUC a livello dell’Unione sia con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. Inoltre, il valore di riferimento della Lettonia per il 2019 è significativamente inferiore al valore medio corrispondente del gruppo di riferimento, il che indica che ha mantenuto un livello tradizionalmente buono di efficienza economica in termini relativi. |
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(45) |
Con il considerando 35, la Commissione rileva altresì che la Lettonia ha adottato misure per mitigare le circostanze di traffico straordinarie, riducendo fortemente i costi determinati per il periodo RP3 rimanente. La Commissione osserva che tali misure di contenimento dei costi sono, a livello generale, in linea con il numero inferiore di movimenti IFR previsti per ciascun anno dal 2022 al 2024, come indicato al considerando 32. |
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(46) |
In generale, la Commissione ritiene pertanto che la Lettonia abbia accolto adeguatamente le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda la revisione dei suoi obiettivi prestazionali locali in materia di efficienza economica. |
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(47) |
Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 29 a 46, gli obiettivi inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni della Lettonia dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica. |
Revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali
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(48) |
Per quanto riguarda gli aeroporti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, come stabilito all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento, la Commissione ha integrato la sua valutazione degli obiettivi di efficienza economica di rotta con la revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali obiettivi non sono risultati fonte di preoccupazione per quanto riguarda la Lettonia. |
CONCLUSIONI
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(49) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia, a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, ed elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2021/891.
Articolo 2
La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2022
Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).
ALLEGATO
Obiettivi prestazionali inclusi nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dalla Lettonia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 risultati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA
Efficienza della gestione della sicurezza
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Lettonia |
Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA |
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Fornitore di servizi di navigazione aerea interessato |
Obiettivo di gestione della sicurezza |
2022 |
2023 |
2024 |
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LGS |
Politica e obiettivi di sicurezza |
C |
D |
D |
|
Gestione dei rischi per la sicurezza |
C |
D |
D |
|
|
Garanzia della sicurezza |
C |
D |
D |
|
|
Promozione della sicurezza |
C |
D |
D |
|
|
Cultura della sicurezza |
C |
D |
D |
|
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE
Efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva
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Lettonia |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva |
1,25 % |
1,25 % |
1,25 % |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ
Ritardo medio ATFM di rotta in minuti per volo
|
Lettonia |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM per volo |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA
Costo unitario determinato per servizi di navigazione aerea di rotta
|
Zona tariffaria di rotta della Lettonia |
Valore di riferimento 2014 |
Valore di riferimento 2019 |
2020-2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017) |
27,90 EUR |
23,61 EUR |
40,07 EUR |
38,04 EUR |
35,62 EUR |
33,59 EUR |
|
12.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 318/157 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE
del 6 dicembre 2022
che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica
[notificata con il numero C(2022) 8788]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT. |
|
(2) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 (2), ha trasmesso alla Commissione, l’11 maggio 2022, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica. Il parere è accessibile al pubblico (3). |
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(3) |
Le conclusioni sulle BAT di cui all’allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse contengono gli elementi principali del documento di riferimento sulle BAT. |
|
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2022
Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
(2) Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011, pag. 3).
(3) https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/acce74d3-4314-43f8-937b-9bbc594a16ef?p=1&n=10&sort=modified_DESC
ALLEGATO
1. Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell’industria chimica
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT — Best Available Techniques) si riferiscono alla seguente attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: 4. Industria chimica (ossia tutti i processi di produzione inclusi nelle categorie di attività di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato I, salvo diversa indicazione).
Le presenti conclusioni sulle BAT vertono più specificamente sulle emissioni nell’atmosfera generate dall’attività di cui sopra.
Le presenti conclusioni sulle BAT non riguardano:
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1. |
le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di cloro, idrogeno e idrossido di sodio/potassio mediante elettrolisi della salamoia. Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cloro-alcali (CAK); |
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2. |
le emissioni convogliate nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei prodotti chimici elencati di seguito in processi continui con capacità totale di produzione superiore a 20 kt/anno:
Queste emissioni rientrano nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (LVOC). Tuttavia le emissioni di ossidi di azoto (NOX) e monossido di carbonio (CO) convogliate nell’atmosfera generate dal trattamento termico degli scarichi gassosi provenienti dai suddetti processi di fabbricazione sono incluse nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT; |
|
3. |
le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici inorganici:
Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità (LVIC); |
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4. |
le emissioni nell’atmosfera provenienti dal reforming a vapore nonché dalla purificazione fisica e dalla riconcentrazione dell’acido solforico spento, a condizione che tali processi siano direttamente associati a un processo di fabbricazione di cui ai precedenti punti 2 o 3; |
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5. |
le emissioni nell’atmosfera provenienti dalla produzione di ossido di magnesio con il processo per via secca. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio (CLM); |
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6. |
le emissioni nell’atmosfera provenienti da:
|
|
7. |
le emissioni nell’atmosfera provenienti dagli impianti di incenerimento dei rifiuti. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti (WI); |
|
8. |
le emissioni nell’atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi, se non direttamente associati all’attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE: 4. Industria chimica. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per le emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS). Tuttavia le emissioni nell’atmosfera provenienti dallo stoccaggio, dal trasferimento e dalla manipolazione di liquidi, gas liquefatti e solidi rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT, a condizione che tali processi siano direttamente associati al processo di produzione chimica specificato nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT; |
|
9. |
le emissioni nell’atmosfera provenienti dai sistemi di raffreddamento indiretto. Queste emissioni potrebbero rientrare nelle conclusioni sulle BAT per i sistemi di raffreddamento industriali (ICS). |
Le conclusioni sulle BAT per i sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e degli scarichi gassosi nel settore chimico (CWW) sono complementari alle presenti BAT.
Altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT che possono rivestire un interesse ai fini delle attività contemplate dalle presenti conclusioni sulle BAT sono:
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— |
produzione di cloro-alcali (CAK); |
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— |
fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità — Ammoniaca, acidi e fertilizzanti (LVIC–AAF); |
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— |
fabbricazione di prodotti chimici inorganici in grandi quantità — Solidi e altri (LVIC-S); |
|
— |
fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (LVOC); |
|
— |
fabbricazione di sostanze organiche di chimica fine (OFC); |
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— |
produzione di polimeri (POL); |
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— |
fabbricazione di specialità chimiche inorganiche (SIC); |
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— |
raffinazione di petrolio e di gas (REF); |
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— |
effetti economici e incrociati (ECM); |
|
— |
emissioni prodotte dallo stoccaggio (EFS); |
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— |
efficienza energetica (ENE); |
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— |
sistemi di raffreddamento industriali (ICS); |
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— |
grandi impianti di combustione (LCP); |
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— |
monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni IED (ROM); |
|
— |
incenerimento dei rifiuti (WI); |
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— |
trattamento dei rifiuti (WT). |
Le presenti conclusioni sulle BAT si applicano fatte salve altre normative pertinenti, ad esempio in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).
DEFINIZIONI
Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT si applicano le definizioni seguenti:
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Termini generici |
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Termine |
Definizione |
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Emissioni convogliate nell’atmosfera |
Emissioni nell’atmosfera di inquinanti attraverso un punto di emissione come un camino. |
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Unità di combustione |
Qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto. Le unità di combustione comprendono caldaie, motori, turbine e forni/riscaldatori di processo, ma non gli ossidatori termici o catalitici. |
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Pigmenti inorganici complessi |
Reticolo cristallino stabile di diversi cationi metallici. I reticoli ospite più importanti sono rutilo, spinello, zircone e ematite/corindone, ma esistono anche altre strutture stabili. |
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|
Misurazione in continuo |
Misurazione realizzata con un sistema di misurazione automatico installato in loco in modo permanente. |
||||||||||
|
Processo continuo |
Processo in cui il reattore è alimentato continuativamente con le materie prime e i prodotti della reazione alimentano a loro volta le unità di separazione e/o recupero a valle del reattore e ad esso collegate. |
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Emissioni diffuse |
Emissioni non convogliate nell’atmosfera. Le emissioni diffuse comprendono le emissioni fuggitive e non fuggitive. |
||||||||||
|
Emissioni nell’atmosfera |
Termine generico per le emissioni nell’atmosfera di inquinanti, comprendente le emissioni convogliate e diffuse. |
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Etanolammine |
Termine collettivo per la monoetanolammina, la dietanolammina, la trietanolammina o loro miscele. |
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|
Etilenglicoli |
Termine collettivo per l’etilenglicole, il dietilenglicole e il trietilenglicole o loro miscele. |
||||||||||
|
Impianto esistente |
Impianto che non è un impianto nuovo. |
||||||||||
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Forno/riscaldatore di processo esistente |
Forno/riscaldatore di processo che non è un forno/riscaldatore di processo nuovo. |
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Effluente gassoso |
Gas di scarico emesso da un’unità di combustione. |
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Emissioni fuggitive |
Emissioni nell’atmosfera non convogliate causate dalla perdita di tenuta di apparecchiature progettate o assemblate per essere ermetiche. Le emissioni fuggitive possono derivare da:
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Olefine leggere |
Termine collettivo per l’etilene, il propilene, il butilene e il butadiene, o relative miscele. |
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Modifica sostanziale dell’impianto |
Cambiamento sostanziale nella progettazione o nella tecnologia di un impianto, con adeguamenti o sostituzioni sostanziali delle unità di processo e/o di abbattimento e delle apparecchiature connesse. |
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Portata massica |
Massa di una determinata sostanza o di un determinato parametro emessa in un determinato periodo di tempo. |
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Impianto nuovo |
Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell’installazione dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un impianto dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT. |
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Forno/riscaldatore di processo nuovo |
Forno/riscaldatore di processo in un impianto autorizzato per la prima volta dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione integrale di un forno/riscaldatore di processo dopo la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT. |
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Emissioni non fuggitive |
Emissioni diffuse diverse dalle emissioni fuggitive. Le emissioni non fuggitive possono derivare, ad esempio, da sfiati atmosferici, stoccaggio alla rinfusa, sistemi di carico/scarico, recipienti e serbatoi (all’apertura), canali di scolo all’aperto, sistemi di campionamento, sfiati di cisterne, rifiuti, fognature e impianti di trattamento delle acque reflue. |
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Precursori di NOX |
Composti azotati (ad esempio, acrilonitrile, ammoniaca, gas nitrosi, composti organici azotati) nella carica di ossidazione termica o catalitica che rilascia emissioni di NOX. Non è incluso l’azoto elementare. |
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Vincolo operativo |
Limitazione o restrizione connessa ad esempio a:
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Misurazione periodica |
Misurazione eseguita, con metodi manuali o automatici, a determinati intervalli temporali. |
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Grado di polimerizzazione |
Per ogni tipo di polimero esistono diverse qualità di prodotto (ossia gradi) che variano di struttura e massa molecolare e sono ottimizzate in funzione di ciascuna applicazione. Nel caso delle poliolefine possono variare per quanto riguarda l’uso di copolimeri come l’EVA, mentre nel caso del PVC possono variare in funzione della lunghezza media della catena polimerica e della porosità delle particelle. |
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Forno/riscaldatore di processo |
I forni o i riscaldatori di processo sono:
Laddove si applicano le buone prassi di recupero di energia, alcuni forni/riscaldatori di processo possono essere associati a un sistema di generazione di vapore/energia elettrica. È questa una caratteristica insita nella progettazione del forno/riscaldatore di processo che non può essere considerata in maniera a sé stante. |
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Gas di scarico di processo |
Gas generato da un processo che è ulteriormente trattato a fini di recupero e/o abbattimento. |
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Solvente |
Solvente organico quale definito all’articolo 3, punto 46, della direttiva 2010/75/UE. |
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Consumo di solvente |
Consumo di solvente quale definito all’articolo 57, punto 9, della direttiva 2010/75/UE. |
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Input di solvente |
Massa totale dei solventi organici usati di cui all’allegato VII, parte 7, della direttiva 2010/75/UE. |
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Bilancio di massa dei solventi |
Bilancio di massa eseguito almeno a cadenza annuale conformemente all’allegato VII, parte 7, della direttiva 2010/75/UE. |
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Trattamento termico |
Trattamento dei gas di scarico mediante ossidazione termica o catalitica. |
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Emissioni totali |
Somma delle emissioni convogliate e diffuse. |
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Media oraria (o semioraria) valida |
Una media oraria o semioraria è ritenuta valida in assenza di manutenzione o disfunzioni del sistema di misurazione automatico. |
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Sostanze/Parametri |
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Termine |
Definizione |
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Cl2 |
Cloro elementare. |
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CO |
Monossido di carbonio. |
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CS2 |
Disolfuro di carbonio. |
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Polveri |
Particolato (atmosferico) totale. Salvo indicazione contraria, le polveri comprendono il PM2,5 e il PM10. |
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EDC |
Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano). |
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HCl |
Acido cloridrico. |
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HCN |
Acido cianidrico. |
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HF |
Acido fluoridrico. |
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H2S |
Acido solfidrico. |
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NH3 |
Ammoniaca. |
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Ni |
Nichel. |
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N2O |
Ossido nitroso (detto anche protossido di azoto). |
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NOX |
Somma del monossido di azoto (NO) e del diossido di azoto (NO2), espressa come NO2. |
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Pb |
Piombo. |
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PCDD/F |
Policlorodibenzo-p-diossine e -furani. |
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PM2,5 |
Materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm, quale definito nella direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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PM10 |
Materiale particolato che penetra attraverso un ingresso dimensionale selettivo con un’efficienza di penetrazione del 50 % per materiale particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm, quale definito nella direttiva 2008/50/CE. |
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SO2 |
Diossido di zolfo. |
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SOX |
Somma del diossido di zolfo (SO2), del triossido di zolfo (SO3), e degli aerosol di acido solforico, espressa come SO2. |
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TCOV |
Carbonio organico volatile totale, espresso come C. |
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VCM |
Monomero di cloruro di vinile. |
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COV |
Composto organico volatile quale definito all’articolo 3, punto 45, della direttiva 2010/75/UE. |
ACRONIMI
Ai fini delle presenti conclusioni sulle BAT, si applicano gli acronimi riportati di seguito:
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Acronimo |
Definizione |
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CLP |
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. |
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CMR |
Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione. |
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CMR 1A |
Sostanza CMR di categoria 1A quale definita nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H340, H350, H360. |
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CMR 1B |
Sostanza CMR di categoria 1B quale definita nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H340, H350, H360. |
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CMR 2 |
Sostanza CMR di categoria 2 quale definita nel regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche, ossia recante le indicazioni di pericolo H341, H351, H361. |
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DIAL |
LIDAR ad assorbimento differenziale. |
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EMS |
Sistema di gestione ambientale. |
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EPS |
Polistirene espanso. |
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E-PVC |
PVC prodotto tramite polimerizzazione in emulsione. |
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EVA |
Etilene vinil acetato. |
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GPPS |
Polistirene per uso generale. |
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HDPE |
Polietilene ad alta densità. |
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HEAF |
Filtro dell’aria ad alta efficienza. |
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HEPA |
Filtro antiparticolato ad alta efficienza. |
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HIPS |
Polistirene ad alto impatto. |
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IED |
Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. |
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I-TEQ |
Equivalenza di tossicità internazionale, ricavata applicando i fattori di equivalenza di cui all’allegato VI, parte 2, della direttiva 2010/75/UE. |
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LDAR |
Rilevamento e riparazione delle perdite di trafilamento. |
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LDPE |
Polietilene a bassa densità. |
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LIDAR |
Radar ottico. |
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LLDPE |
Polietilene lineare a bassa densità. |
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OGI |
Rilevamento ottico dei gas. |
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OTNOC |
Condizioni di esercizio diverse da quelle normali. |
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PP |
Polipropilene. |
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PVC |
Cloruro di polivinile. |
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REACH |
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. |
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SCR |
Riduzione catalitica selettiva. |
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SNCR |
Riduzione non catalitica selettiva. |
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SOF |
Flusso di occultazione solare. |
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S-PVC |
PVC ottenuto per polimerizzazione in sospensione. |
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ULPA |
Filtro dell’aria a bassissima penetrazione. |
CONSIDERAZIONI GENERALI
Migliori tecniche disponibili
Le tecniche elencate e descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono né prescrittive né esaustive. Si possono utilizzare altre tecniche purché assicurino un livello di protezione ambientale almeno equivalente.
Salvo diversa indicazione, le conclusioni sulle BAT sono generalmente applicabili.
Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) e livelli di emissione indicativi per le emissioni convogliate nell’atmosfera
I BAT-AEL e i livelli di emissione indicativi per le emissioni convogliate nell’atmosfera riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT si riferiscono alla concentrazione espressa, in mg/Nm3, μg/Nm3 o ng I-TEQ/Nm3, come massa della sostanza emessa per volume di scarico gassoso alle condizioni standard (gas secco a una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa).
I livelli di ossigeno di riferimento usati per esprimere i BAT-AEL e i livelli di emissione indicativi nelle presenti conclusioni sulle BAT sono riportati nella tabella seguente.
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Fonte delle emissioni |
Livello di ossigeno di riferimento (OR) |
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Forno/riscaldatore di processo che utilizza il riscaldamento indiretto |
3 % vol. secco |
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Tutte le altre fonti |
Nessuna correzione per il livello dell’ossigeno |
Nei casi in cui è indicato un livello di ossigeno di riferimento, l’equazione per calcolare la concentrazione delle emissioni al livello dell’ossigeno di riferimento è la seguente:
dove:
|
ER |
: |
concentrazione delle emissioni al livello dell’ossigeno di riferimento OR; |
|
OR |
: |
livello di ossigeno di riferimento in percentuale in volume (%); |
|
EM |
: |
concentrazione misurata delle emissioni; |
|
OM |
: |
livello misurato di ossigeno in percentuale in volume (%). |
L’equazione di cui sopra non si applica se i forni o i riscaldatori di processo utilizzano aria arricchita di ossigeno o ossigeno puro oppure se la presa d’aria supplementare per motivi di sicurezza porta il livello di ossigeno negli scarichi gassosi molto vicino al 21 % vol. In questo caso, la concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno di riferimento del 3 % vol. secco è calcolata in modo diverso.
Per i periodi di calcolo della media dei BAT-AEL e dei livelli di emissione indicativi per le emissioni convogliate nell’atmosfera, si applicano le seguenti definizioni.
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Tipo di misurazione |
Periodo di calcolo della media |
Definizione |
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In continuo |
MEDIA giornaliera |
MEDIA calcolata su un periodo di un giorno in base alle medie orarie o semiorarie valide. |
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Periodica |
MEDIA del periodo di campionamento |
Valore medio di tre misurazioni/campionamenti consecutivi di almeno 30 minuti ciascuno (5). |
Ai fini del calcolo delle portate massiche in relazione alle BAT 11 (tabella 1.1), BAT 14 (tabella 1.3), BAT 18 (tabella 1.6), BAT 29 (tabella 1.9) e BAT 36 (tabella 1.15), se gli scarichi gassosi con caratteristiche simili, ad esempio contenenti le stesse sostanze/gli stessi parametri (o sostanze/parametri dello stesso tipo), sono emessi attraverso due o più camini separati ma, a giudizio dell’autorità competente, potrebbero esserlo attraverso un camino comune, tali camini sono considerati come un unico camino.
BAT-AEL per le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera
Per le emissioni diffuse di COV provenienti dall’uso di solventi o dal riutilizzo di solventi recuperati, i BAT-AEL riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono espressi in percentuale dell’input di solvente, calcolato su base annua conformemente all’allegato VII, parte 7, della direttiva 2010/75/UE.
BAT-AEL delle emissioni totali nell’atmosfera nella produzione di polimeri o gomme sintetiche
Produzione di poliolefine o gomme sintetiche
Per le emissioni totali nell’atmosfera di COV provenienti dalla produzione di poliolefine o gomme sintetiche, i BAT-AEL riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono indicati come emissioni specifiche calcolate su base annua dividendo le emissioni totali di COV per un tasso di produzione in funzione del settore, espressi nell’unità g C/kg di prodotto.
Produzione di PVC
Per le emissioni totali nell’atmosfera di VCM provenienti dalla produzione di PVC, i BAT-AEL riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono indicati come emissioni specifiche calcolate su base annua dividendo le emissioni totali di VCM per un tasso di produzione in funzione del settore, espressi nell’unità g/kg di prodotto.
Ai fini del calcolo delle emissioni specifiche, le emissioni totali comprendono la concentrazione di VCM nel PVC.
Produzione di viscosa
Per la produzione di viscosa, i BAT-AEL riportati nelle presenti conclusioni sulle BAT sono indicati come emissioni specifiche calcolate su base annua dividendo le emissioni totali di S per il tasso di produzione di fibre in fiocco o involucri, espressi nell’unità g S/kg di prodotto.
1.1. Conclusioni generali sulle BAT
1.1.1. Sistemi di gestione ambientale
BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’istituire e attuare un sistema di gestione ambientale (EMS) avente tutte le caratteristiche seguenti:
|
i. |
impegno, governo e responsabilità da parte dei dirigenti, compresa l’alta dirigenza, per attuare un sistema di gestione ambientale efficace; |
|
ii. |
un’analisi che comprenda la determinazione del contesto dell’organizzazione, l’individuazione delle esigenze e delle aspettative delle parti interessate e l’identificazione delle caratteristiche dell’installazione collegate a possibili rischi per l’ambiente (o la salute umana) e delle disposizioni giuridiche applicabili in materia di ambiente; |
|
iii. |
sviluppo di una politica ambientale che preveda anche il miglioramento continuo della prestazione ambientale dell’installazione; |
|
iv. |
definizione di obiettivi e indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi, anche per garantire la conformità alle disposizioni giuridiche applicabili; |
|
v. |
pianificazione e attuazione delle procedure e delle azioni necessarie (incluse azioni correttive e preventive laddove necessario) per raggiungere gli obiettivi ambientali ed evitare i rischi ambientali; |
|
vi. |
determinazione delle strutture, dei ruoli e delle responsabilità concernenti gli obiettivi e gli aspetti ambientali e la messa a disposizione delle risorse umane e finanziarie necessarie; |
|
vii. |
garanzia delle competenze e della consapevolezza necessarie del personale le cui attività potrebbero incidere sulla prestazione ambientale dell’installazione (ad esempio fornendo informazioni e formazione); |
|
viii. |
comunicazione interna ed esterna; |
|
ix. |
promozione del coinvolgimento del personale nelle buone pratiche di gestione ambientale; |
|
x. |
redazione e aggiornamento di un manuale di gestione e di procedure scritte per controllare le attività che hanno un impatto ambientale significativo nonché dei registri pertinenti; |
|
xi. |
controllo dei processi e programmazione operativa efficaci; |
|
xii. |
attuazione di adeguati programmi di manutenzione; |
|
xiii. |
preparazione alle emergenze e protocolli di intervento, comprese la prevenzione e/o la mitigazione degli impatti (ambientali) negativi durante le situazioni di emergenza; |
|
xiv. |
valutazione, durante la (ri)progettazione di un (nuovo) impianto o di una sua parte, dei suoi impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita, che comprende la costruzione, la manutenzione, l’esercizio e lo smantellamento; |
|
xv. |
attuazione di un programma di monitoraggio e misurazione; ove necessario è possibile reperire le informazioni nella relazione di riferimento sul monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera e nell’acqua da installazioni IED; |
|
xvi. |
applicazione periodica di analisi comparative settoriali; |
|
xvii. |
verifiche periodiche indipendenti (ove praticabile) esterne e interne, al fine di valutare la prestazione ambientale e determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme alle modalità previste e se sia stato attuato e aggiornato correttamente; |
|
xviii. |
valutazione delle cause di non conformità, attuazione di azioni correttive per far fronte alle non conformità, riesame dell’efficacia delle azioni correttive e accertamento dell’esistenza o del possibile verificarsi di non conformità analoghe; |
|
xix. |
riesame periodico del sistema di gestione ambientale da parte dell’alta dirigenza, al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; |
|
xx. |
cognizione e considerazione dello sviluppo di tecniche più pulite. |
In particolare per il settore chimico, la BAT consiste anche nell’includere gli elementi seguenti nel sistema di gestione ambientale:
|
xxi. |
un inventario delle emissioni convogliate e diffuse nell’atmosfera (cfr. BAT 2); |
|
xxii. |
un piano di gestione delle OTNOC per le emissioni nell’atmosfera (cfr. BAT 3); |
|
xxiii. |
una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi per le emissioni convogliate nell’atmosfera (cfr. BAT 4); |
|
xxiv. |
un sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera (cfr. BAT 19); |
|
xxv. |
un sistema di gestione delle sostanze chimiche comprendente un inventario delle sostanze pericolose e delle sostanze estremamente preoccupanti utilizzate nei processi; il potenziale di sostituzione delle sostanze elencate nell’inventario, con particolare riguardo per le sostanze diverse dalle materie prime, è analizzato periodicamente (ad esempio annualmente) al fine di individuare possibili nuove alternative disponibili e più sicure, con un impatto ambientale nullo o ridotto. |
Nota
Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) istituisce il sistema di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS), che rappresenta un esempio di sistema di gestione ambientale conforme alle presenti BAT.
Applicabilità
Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione del sistema di gestione ambientale dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell’installazione, così come dall’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.
BAT 2. Al fine di favorire la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, la BAT consiste nell’istituire, mantenere e riesaminare regolarmente (anche al verificarsi di un cambiamento sostanziale), nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario delle emissioni convogliate e diffuse nell’atmosfera avente tutte le caratteristiche seguenti:
|
i. |
informazioni, quanto più complete possibile, riguardo ai processi di produzione chimica, tra cui:
|
|
ii. |
informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle emissioni convogliate nell’atmosfera, tra cui:
|
|
iii. |
informazioni, quanto più possibile complete, riguardo alle emissioni diffuse nell’atmosfera, tra cui:
|
Nota per le emissioni diffuse
Le informazioni sulle emissioni diffuse nell’atmosfera sono particolarmente importanti per le attività che utilizzano grandi quantità di sostanze o miscele organiche (ad esempio, la produzione di prodotti farmaceutici, la fabbricazione di grandi volumi di sostanze chimiche organiche o di polimeri).
Le informazioni sulle emissioni fuggitive riguardano tutte le fonti di emissioni a contatto con sostanze organiche aventi una tensione di vapore superiore a 0,3 kPa a 293,15 K.
Le fonti di emissioni fuggitive collegate a tubi di diametro ridotto (ad esempio, meno di 12,7 mm, ossia di 0,5 pollici) possono essere escluse dall’inventario.
Le apparecchiature che funzionano a pressione subatmosferica possono essere escluse dall’inventario.
Applicabilità
Il livello di dettaglio e il livello di formalizzazione dell’inventario dipendono in genere dalla natura, dalle dimensioni e dalla complessità dell’installazione, così come dall’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.
1.1.2. Condizioni di esercizio diverse da quelle normali (OTNOC)
BAT 3. Al fine di ridurre la frequenza con cui si verificano OTNOC e di ridurre le emissioni nell’atmosfera in condizioni di esercizio diverse da quelle normali, la BAT consiste nell’istituire e attuare, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione delle OTNOC basato sul rischio avente tutte le caratteristiche seguenti:
|
i. |
individuazione delle OTNOC potenziali (ad esempio, guasto di apparecchiature critiche per il controllo delle emissioni convogliate nell’atmosfera, o di apparecchiature critiche per la prevenzione di incidenti o inconvenienti che potrebbero causare emissioni nell’atmosfera — «apparecchiature critiche»), delle loro cause profonde e delle loro conseguenze potenziali; |
|
ii. |
progettazione adeguata delle apparecchiature critiche (ad esempio, modularità e compartimentazione delle apparecchiature, sistemi di backup, tecniche per ovviare alla necessità di escludere il trattamento degli scarichi gassosi durante l’avvio e lo spegnimento, apparecchiature ad alta integrità ecc.); |
|
iii. |
predisposizione e attuazione di un piano di manutenzione preventiva delle apparecchiature critiche (cfr. BAT 1 xii); |
|
iv. |
monitoraggio (ossia stima o, ove possibile, misurazione) e registrazione delle emissioni e delle relative circostanze durante le OTNOC; |
|
v. |
valutazione periodica delle emissioni che si verificano durante le OTNOC (ad esempio, frequenza degli eventi, durata, quantità di sostanze inquinanti emesse registrate secondo il punto iv) e attuazione di misure correttive, se necessario; |
|
vi. |
riesame e aggiornamento periodici dell’elenco delle OTNOC individuate secondo il punto i, a seguito della valutazione periodica di cui al punto v; |
|
vii. |
test periodici dei sistemi di backup. |
1.1.3. Emissioni convogliate nell’atmosfera
1.1.3.1. Tecniche generali
BAT 4. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’utilizzare una strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi che comprende, in ordine di priorità, tecniche di recupero e di abbattimento integrate con il processo.
Descrizione
La strategia integrata di gestione e trattamento degli scarichi gassosi si basa sull’inventario di cui alla BAT 2 e tiene conto di fattori quali le emissioni di gas a effetto serra e il consumo o il riutilizzo di energia, acqua e materiali associati all’uso delle diverse tecniche.
BAT 5. Al fine di agevolare il recupero dei materiali e la riduzione delle emissioni convogliate nell’atmosfera, nonché di aumentare l’efficienza energetica, la BAT consiste nel combinare flussi di scarichi gassosi con caratteristiche simili, riducendo così al minimo il numero di punti di emissione.
Descrizione
Il trattamento combinato degli scarichi gassosi con caratteristiche simili garantisce un trattamento più efficace ed efficiente rispetto al trattamento separato dei singoli flussi di scarichi gassosi. La combinazione degli scarichi gassosi è effettuata tenendo conto della sicurezza dell’impianto (ad esempio, evitando concentrazioni prossime al limite di esplosività inferiore/superiore), nonché di fattori di carattere tecnico (ad esempio, compatibilità dei singoli flussi degli scarichi gassosi, concentrazione delle sostanze di cui sono composti), ambientale (ad esempio, massimizzando il recupero dei materiali o l’abbattimento degli inquinanti) ed economico (ad esempio, distanza tra diverse unità di produzione).
Si presta attenzione a che la combinazione degli scarichi gassosi non risulti nella diluizione delle emissioni.
BAT 6. Al fine di ridurre le emissioni convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nel garantire che i sistemi di trattamento degli scarichi gassosi siano progettati adeguatamente (ad esempio, tenendo conto della portata massima e delle concentrazioni di inquinanti), funzionino entro i rispettivi intervalli di progetto e siano sottoposti a manutenzione (mediante manutenzione preventiva, correttiva, regolare e non programmata) in modo da garantire la disponibilità, l’efficacia e l’efficienza ottimali delle apparecchiature.
1.1.3.2. Monitoraggio
BAT 7. La BAT consiste nel monitorare costantemente i parametri principali di processo (ad esempio, la portata e la temperatura degli scarichi gassosi) dei flussi degli scarichi gassosi inviati al pretrattamento e/o al trattamento finale.
BAT 8. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
|
Sostanza/Parametro (7) |
Processo/i/Fonte/i |
Punti di emissione |
Norma/e (8) |
Frequenza minima di monitoraggio |
Monitoraggio associato a |
|
Ammoniaca (NH3) |
Uso dell’SCR/SNCR |
Qualsiasi camino |
EN 21877 |
BAT 17 |
|
|
Tutti gli altri processi/fonti |
BAT 18 |
||||
|
Benzene |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
1,3-butadiene |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
Monossido di carbonio (CO) |
Trattamento termico |
Qualsiasi camino con una portata massica di CO ≥ 2 kg/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua |
BAT 16 |
|
Qualsiasi camino con una portata massica di CO < 2 kg/h |
EN 15058 |
||||
|
Forni/riscaldatori di processo |
Qualsiasi camino con una portata massica di CO ≥ 2 kg/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua (12) |
BAT 36 |
|
|
Qualsiasi camino con una portata massica di CO < 2 kg/h |
EN 15058 |
||||
|
Tutti gli altri processi/fonti |
Qualsiasi camino con una portata massica di CO ≥ 2 kg/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua |
BAT 18 |
|
|
Qualsiasi camino con una portata massica di CO < 2 kg/h |
EN 15058 |
||||
|
Clorometano |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
Sostanze CMR diverse dalle sostanze CMR contemplate altrove nella presente tabella (18) |
Tutti gli altri processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
Diclorometano |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
Polveri |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino con una portata massica di polveri ≥ 3 kg/h |
Norme EN generiche (11), EN 13284-1 e EN 13284-2 |
Continua (14) |
BAT 14 |
|
Qualsiasi camino con una portata massica di polveri < 3 kg/h |
EN 13284-1 |
||||
|
Cloro elementare (Cl2) |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
BAT 18 |
|
|
Dicloruro di etilene (EDC) |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
Ossido di etilene |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
Formaldeide |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Norma EN in fase di elaborazione |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
Cloruri gassosi |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
EN 1911 |
BAT 18 |
|
|
Fluoruri gassosi |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
BAT 18 |
|
|
Acido cianidrico (HCN) |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
BAT 18 |
|
|
Piombo e suoi composti |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
EN 14385 |
BAT 14 |
|
|
Nichel e suoi composti |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
EN 14385 |
BAT 14 |
|
|
Protossido di azoto (N2O) |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
EN ISO 21258 |
— |
|
|
Ossidi di azoto (NOX) |
Trattamento termico |
Qualsiasi camino con una portata massica di NOX ≥ 2,5 kg/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua |
BAT 16 |
|
Qualsiasi camino con una portata massica di NOX < 2,5 kg/h |
EN 14792 |
||||
|
Forni/riscaldatori di processo |
Qualsiasi camino con una portata massica di NOX ≥ 2,5 kg/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua (12) |
BAT 36 |
|
|
Qualsiasi camino con una portata massica di NOX < 2,5 kg/h |
EN 14792 |
||||
|
Tutti gli altri processi/fonti |
Qualsiasi camino con una portata massica di NOX ≥ 2,5 kg/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua |
BAT 18 |
|
|
Qualsiasi camino con una portata massica di NOX < 2,5 kg/h |
EN 14792 |
||||
|
PCDD/F |
Trattamento termico |
Qualsiasi camino |
EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 |
BAT 12 |
|
|
PM2,5 e PM10 |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
EN ISO 23210 |
BAT 14 |
|
|
Ossido di propilene |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
Diossido di zolfo (SO2) |
Trattamento termico |
Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 ≥ 2,5 kg/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua |
BAT 16 |
|
Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 < 2,5 kg/h |
EN 14791 |
||||
|
Forni/riscaldatori di processo |
Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 ≥ 2,5 kg/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua (12) |
BAT 18, BAT 36 |
|
|
Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 < 2,5 kg/h |
EN 14791 |
||||
|
Tutti gli altri processi/fonti |
Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 ≥ 2,5 kg/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua |
BAT 18 |
|
|
Qualsiasi camino con una portata massica di SO2 < 2,5 kg/h |
EN 14791 |
||||
|
Tetraclorometano |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
Toluene |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
Triclorometano |
Tutti i processi/fonti |
Qualsiasi camino |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta ogni sei mesi (9) |
BAT 11 |
|
Carbonio organico volatile totale (TCOV) |
Produzione di poliolefine (16) |
Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV ≥ 2 kg C/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua |
BAT 11, BAT 25 |
|
Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV < 2 kg C/h |
EN 12619 |
||||
|
Produzione di gomme sintetiche (17) |
Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV ≥ 2 kg C/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua |
BAT 11, BAT 32 |
|
|
Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV < 2 kg C/h |
EN 12619 |
||||
|
Tutti gli altri processi/fonti |
Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV ≥ 2 kg C/h |
Norme EN generiche (11) |
Continua |
BAT 11 |
|
|
Qualsiasi camino con una portata massica di TCOV < 2 kg C/h |
EN 12619 |
1.1.3.3. Composti organici
BAT 9. Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e di ridurre la portata massica dei composti organici inviati al trattamento finale degli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recuperare i composti organici dagli scarichi gassosi di processo applicando una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione, e nel riutilizzarli.
|
Tecnica |
Descrizione |
|
|
a. |
Assorbimento (rigenerativo) |
Cfr. sezione 1.4.1. |
|
b. |
Adsorbimento (rigenerativo) |
Cfr. sezione 1.4.1. |
|
c. |
Condensazione |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Applicabilità
Il recupero può essere limitato da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo. Il riutilizzo può essere limitato dalle specifiche di qualità dei prodotti.
BAT 10. Al fine di aumentare l’efficienza energetica e di ridurre la portata massica dei composti organici inviati al trattamento finale degli scarichi gassosi, la BAT consiste nell’inviare gli scarichi gassosi di processo con un potere calorifico sufficiente a un’unità di combustione che, se tecnicamente possibile, è combinata con il recupero del calore. La BAT 9 ha tuttavia priorità sull’invio dei gas di scarico di processo a un’unità di combustione.
Descrizione
I gas di scarico di processo con un elevato potere calorifico sono bruciati come combustibile in un’unità di combustione (motore a gas, caldaia, riscaldatore o forno di processo) e il calore è recuperato come vapore, per produrre energia elettrica o per fornire calore al processo.
Per aumentare il potere calorifico dei gas di scarico di processo con basse concentrazioni di COV (ad esempio < 1 g/Nm3) possono essere applicate fasi di preconcentrazione mediante adsorbimento (forno rotativo o letto fisso, con carbone attivo o zeoliti).
I setacci molecolari («smoothers»), solitamente composti da zeoliti, possono essere utilizzati per ridurre le forti variazioni delle concentrazioni di COV (ad esempio i picchi di concentrazione) nei gas di scarico di processo.
Applicabilità
L’invio dei gas di scarico di processo a un’unità di combustione può essere limitato dalla presenza di contaminanti o da considerazioni di sicurezza.
BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di composti organici convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
|
|
a. |
Adsorbimento |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile. |
|
b. |
Assorbimento |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile. |
|
c. |
Ossidazione catalitica |
Cfr. sezione 1.4.1. |
L’applicabilità può essere limitata dalla presenza di veleni del catalizzatore negli scarichi gassosi. |
|
d. |
Condensazione |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile. |
|
e. |
Ossidazione termica |
Cfr. sezione 1.4.1. |
L’applicabilità dell’ossidazione termica recuperativa e rigenerativa agli impianti esistenti può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione e/o da vincoli operativi. L’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo. |
|
f. |
Bioprocessi |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Applicabile unicamente al trattamento dei composti biodegradabili. |
Tabella 1.1
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di composti organici convogliate nell’atmosfera
|
Sostanza/Parametro |
BAT-AEL (mg/Nm3) (media giornaliera o media del periodo di campionamento) (19) |
|
Carbonio organico volatile totale (TCOV) |
|
|
Somma dei COV classificati come CMR 1A o 1B |
< 1 -5 (24) |
|
Somma dei COV classificati come CMR 2 |
< 1 -10 (25) |
|
Benzene |
< 0,5 -1 (26) |
|
1,3-butadiene |
< 0,5 -1 (26) |
|
Etilene dicloruro |
< 0,5 -1 (26) |
|
Ossido di etilene |
< 0,5 -1 (26) |
|
Ossido di propilene |
< 0,5 -1 (26) |
|
Formaldeide |
1 -5 (26) |
|
Clorometano |
|
|
Diclorometano |
|
|
Tetraclorometano |
|
|
Toluene |
|
|
Triclorometano |
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.
BAT 12. Al fine di ridurre le emissioni di PCDD/F convogliate nell’atmosfera provenienti dal trattamento termico degli scarichi gassosi contenenti cloro e/o composti clorurati, la BAT consiste nell’usare le tecniche a. e b. e una delle tecniche da c. a e. indicate di seguito, o una loro combinazione.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
|
|
Tecniche specifiche di riduzione delle emissioni di PCDD/F |
|||
|
a. |
Ossidazione catalitica o termica ottimizzata |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile. |
|
b. |
Raffreddamento rapido dei gas di scarico |
Raffreddamento rapido degli scarichi gassosi da temperature superiori a 400 °C a temperature inferiori a 250 °C per evitare una nuova sintesi di PCDD/F. |
Generalmente applicabile. |
|
c. |
Adsorbimento mediante carbone attivo |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile. |
|
d. |
Assorbimento |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile. |
|
Altre tecniche non utilizzate principalmente per ridurre le emissioni di PCDD/F |
|||
|
e. |
Riduzione catalitica selettiva (SCR) |
Cfr. sezione 1.4.1. Quando si usa l’SCR per l’abbattimento di NOX, una superficie catalitica adeguata del sistema di SCR realizza anche una riduzione parziale delle emissioni di PCDD/F. |
L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dalla disponibilità di spazio e/o dalla presenza di veleni del catalizzatore negli scarichi gassosi. |
Tabella 1.2
Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di PCDD/F convogliate nell’atmosfera provenienti dal trattamento termico degli scarichi gassosi contenenti cloro e/o composti clorurati
|
Sostanza/Parametro |
BAT-AEL (ng I-TEQ/Nm3) (media del periodo di campionamento) |
|
PCDD/F |
< 0,01 -0,05 |
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.
1.1.3.4. Polveri (compresi PM10 e PM2,5) e metalli inglobati nel particolato
BAT 13. Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e di ridurre la portata massica delle polveri e dei metalli inglobati nel particolato inviati al trattamento finale dei gas di scarico, la BAT consiste nel recuperare i materiali dagli scarichi gassosi di processo applicando una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione, e nel riutilizzarli.
|
Tecnica |
Descrizione |
|
|
a. |
Ciclone |
Cfr. sezione 1.4.1. |
|
b. |
Filtro a tessuto |
Cfr. sezione 1.4.1. |
|
c. |
Assorbimento |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Applicabilità
Il recupero può essere limitato da una domanda eccessiva di energia per la purificazione o la decontaminazione delle polveri. Il riutilizzo può essere limitato dalle specifiche di qualità dei prodotti.
BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni di polveri e metalli inglobati nel particolato convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
|
|
a. |
Filtro assoluto |
Cfr. sezione 1.4.1. |
L’applicabilità può essere limitata nel caso di polveri adesive o quando la temperatura degli scarichi gassosi è inferiore al punto di rugiada. |
|
b. |
Assorbimento |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile. |
|
c. |
Filtro a tessuto |
Cfr. sezione 1.4.1. |
L’applicabilità può essere limitata nel caso di polveri adesive o quando la temperatura degli scarichi gassosi è inferiore al punto di rugiada. |
|
d. |
Filtro dell’aria ad alta efficienza |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile. |
|
e. |
Ciclone |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile. |
|
f. |
Precipitatore elettrostatico |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile. |
Tabella 1.3
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di polveri, piombo e nichel convogliate nell’atmosfera
|
Sostanza/Parametro |
BAT-AEL (mg/Nm3) (media giornaliera o media del periodo di campionamento) |
|
Polveri |
|
|
Piombo e suoi composti, espressi come Pb |
< 0,01 -0,1 (34) |
|
Nichel e suoi composti, espressi come Ni |
< 0,02 -0,1 (35) |
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.
1.1.3.5. Composti inorganici
BAT 15. Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e di ridurre la portata massica dei composti inorganici inviati al trattamento finale degli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recuperare i composti inorganici dagli scarichi gassosi di processo mediante assorbimento e nel riutilizzarli.
Descrizione
Cfr. sezione 1.4.1.
Applicabilità
Il recupero può essere limitato da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo. Il riutilizzo può essere limitato dalle specifiche di qualità dei prodotti.
BAT 16. Al fine di ridurre le emissioni di CO, NOX e SOX convogliate nell’atmosfera provenienti dal trattamento termico, la BAT consiste nell’usare la tecnica c. e una delle altre tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione.
|
Tecnica |
Descrizione |
Composti inorganici principali |
Applicabilità |
|
|
a. |
Scelta del combustibile |
Cfr. sezione 1.4.1. |
NOX, SOX |
Generalmente applicabile. |
|
b. |
Bruciatore a basse emissioni di NOX |
Cfr. sezione 1.4.1. |
NOX |
L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione e/o da vincoli operativi. |
|
c. |
Ottimizzazione dell’ossidazione catalitica o termica |
Cfr. sezione 1.4.1. |
CO, NOX |
Generalmente applicabile. |
|
d. |
Eliminazione di grandi quantità di precursori di NOX |
Eliminare (se possibile, per il riutilizzo) grandi quantità di precursori di NOX prima dell’ossidazione termica o catalitica, ad esempio mediante assorbimento, adsorbimento o condensazione. |
NOX |
Generalmente applicabile. |
|
e. |
Assorbimento |
Cfr. sezione 1.4.1. |
SOX |
Generalmente applicabile. |
|
f. |
Riduzione catalitica selettiva (SCR) |
Cfr. sezione 1.4.1. |
NOX |
L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dalla disponibilità di spazio. |
|
g. |
Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) |
Cfr. sezione 1.4.1. |
NOX |
L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dai tempi di permanenza necessari per la reazione. |
Tabella 1.4
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di NOX convogliate nell’atmosfera e livello di emissione indicativo per le emissioni di CO convogliate nell’atmosfera provenienti dal trattamento termico
|
Sostanza/Parametro |
BAT-AEL (mg/Nm3) (media giornaliera o media del periodo di campionamento) |
|
Ossidi di azoto (NOX) da ossidazione catalitica |
5 -30 (36) |
|
Ossidi di azoto (NOX) da ossidazione termica |
5 -130 (37) |
|
Monossido di carbonio (CO) |
Nessun BAT-AEL (38) |
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.
Per i BAT-AEL delle emissioni di SO2 convogliate nell’atmosfera si veda la tabella 1.6.
BAT 17. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca convogliate nell’atmosfera derivanti dall’uso della riduzione catalitica selettiva (SCR) o della riduzione non catalitica selettiva (SNCR) per abbattere le emissioni di NOX (perdita di ammoniaca), la BAT consiste nell’ottimizzare la configurazione e/o il funzionamento dell’SCR o SNCR (tramite, ad esempio, un rapporto ottimale reagente/NOX, una distribuzione omogenea del reagente e una calibrazione ottimale delle gocce di reagente).
Tabella 1.5
Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di ammoniaca convogliate nell’atmosfera derivanti dall’uso dell’SCR o SNCR (perdita di ammoniaca)
|
Sostanza/Parametro |
BAT-AEL (mg/Nm3) (media del periodo di campionamento) |
|
Ammoniaca (NH3) dall’SCR/SNCR |
< 0,5 -8 (39) |
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.
BAT 18. Al fine di ridurre le emissioni di composti inorganici convogliate nell’atmosfera diverse dalle emissioni di ammoniaca convogliate nell’atmosfera derivanti dall’uso della riduzione selettiva catalitica (SCR) o non catalitica (SNCR) per l’abbattimento delle emissioni di NOX, diverse dalle emissioni di CO, NOX e SOX convogliate nell’atmosfera derivanti dal trattamento termico e diverse dalle emissioni di NOX convogliate nell’atmosfera provenienti da forni/riscaldatori di processo, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.
|
Tecnica |
Descrizione |
Composti inorganici principali |
Applicabilità |
|
|
Tecniche specifiche per ridurre le emissioni di composti inorganici nell’atmosfera |
||||
|
a. |
Assorbimento |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Cl2, HCl, HCN, HF, NH3, NOX, SOX |
Generalmente applicabile. |
|
b. |
Adsorbimento |
Cfr. sezione 1.4.1. Per l’eliminazione delle sostanze inorganiche, la tecnica è spesso utilizzata in combinazione con una tecnica di abbattimento delle polveri (cfr. BAT 14). |
HCl, HF, NH3, SOX |
Generalmente applicabile. |
|
c. |
Riduzione catalitica selettiva (SCR) |
Cfr. sezione 1.4.1. |
NOX |
L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dalla disponibilità di spazio. |
|
d. |
Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) |
Cfr. sezione 1.4.1. |
NOX |
L’applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dai tempi di permanenza necessari per la reazione. |
|
Altre tecniche non usate principalmente per ridurre le emissioni di composti inorganici nell’atmosfera |
||||
|
e. |
Ossidazione catalitica |
Cfr. sezione 1.4.1. |
NH3 |
L’applicabilità può essere limitata dalla presenza di veleni del catalizzatore negli scarichi gassosi. |
|
f. |
Ossidazione termica |
Cfr. sezione 1.4.1. |
NH3, HCN |
L’applicabilità dell’ossidazione termica recuperativa e rigenerativa agli impianti esistenti può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione e/o da vincoli operativi. L’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo. |
Tabella 1.6
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di composti inorganici convogliate nell’atmosfera
|
Sostanza/Parametro |
BAT-AEL (mg/Nm3) (media giornaliera o media del periodo di campionamento) |
|
Ammoniaca (NH3) |
|
|
Cloro elementare (Cl2) |
|
|
Fluoruri gassosi, espressi come HF |
≤ 1 (43) |
|
Acido cianidrico (HCN) |
< 0,1 -1 (43) |
|
Cloruri gassosi, espressi come HCl |
1 -10 (45) |
|
Ossidi di azoto (NOX) |
|
|
Ossidi di zolfo (SO2) |
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.
1.1.4. Emissioni diffuse di COV nell’atmosfera
1.1.4.1. Sistema di gestione delle emissioni diffuse di COV
BAT 19. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera, la BAT consiste nell’elaborare e attuare un sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV, nell’ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), avente tutte le caratteristiche seguenti:
|
i. |
stima della quantità annua di emissioni diffuse di COV (cfr. BAT 20); |
|
ii. |
monitoraggio delle emissioni diffuse di COV provenienti dall’uso di solventi mediante la compilazione di un bilancio di massa dei solventi, se del caso (cfr. BAT 21); |
|
iii. |
istituzione e attuazione di un programma di rilevamento e riparazione delle perdite di trafilamento (LDAR) per le emissioni fuggitive di COV. Il programma LDAR dura generalmente da uno a cinque anni a seconda della natura, della portata e della complessità dell’impianto (cinque anni possono corrispondere a impianti di grandi dimensioni con un numero elevato di fonti di emissione). Il programma LDAR comprende tutti gli elementi seguenti:
|
|
iv. |
istituzione e attuazione di un programma di rilevamento e riduzione delle emissioni non fuggitive di COV che comprenda tutti gli elementi seguenti:
|
|
v. |
creazione e gestione di una banca dati per le fonti di emissioni diffuse di COV individuate nell’inventario di cui alla BAT 2, al fine di registrare:
|
|
vi. |
riesame e aggiornamento periodici del programma LDAR. Possono essere inclusi gli elementi seguenti:
|
|
vii. |
riesame e aggiornamento del programma di rilevamento e riduzione per le emissioni non fuggitive di COV. Possono essere inclusi gli elementi seguenti:
|
Applicabilità
Gli elementi di cui ai punti iii, iv, vi e vii sono applicabili solo alle fonti di emissioni diffuse di COV per le quali si applica il monitoraggio secondo la BAT 22.
Il livello di dettaglio del sistema di gestione per le emissioni diffuse di COV sarà proporzionato alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’impianto, così come all’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente.
1.1.4.2. Monitoraggio
BAT 20. La BAT consiste nello stimare separatamente le emissioni fuggitive e non fuggitive di COV nell’atmosfera almeno una volta l’anno, applicando una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione, nonché nel determinare l’incertezza di tale stima. La stima distingue tra COV classificati come CMR 1A o 1B e COV non classificati come CMR 1A o 1B.
Nota
La stima delle emissioni diffuse di COV nell’atmosfera tiene conto dei risultati del monitoraggio effettuato conformemente alla BAT 21 e/o alla BAT 22.
Ai fini della stima, le emissioni convogliate possono essere conteggiate come emissioni non fuggitive quando le caratteristiche intrinseche del flusso degli scarichi gassosi (ad esempio, basse velocità, variabilità della portata e concentrazione) non consentono una misurazione accurata secondo la BAT 8.
Sono individuate le principali fonti di incertezza della stima e sono attuate misure correttive per ridurre l’incertezza.
|
Tecnica |
Descrizione |
Tipo di emissioni |
||||||
|
a. |
Uso di fattori di emissione |
Cfr. sezione 1.4.2. |
Fuggitive e/o non fuggitive |
|||||
|
b. |
Uso di un bilancio di massa |
Stima basata sulla differenza di massa degli input e degli output della sostanza nell’impianto/unità di produzione, tenendo conto della generazione e della distruzione della sostanza nell’impianto/unità di produzione. Un bilancio di massa può anche consistere nella misurazione della concentrazione di COV nel prodotto (ad esempio, materia prima o solvente). |
||||||
|
c. |
Uso di modelli termodinamici |
Stima in base alle leggi della termodinamica applicate alle apparecchiature (ad esempio serbatoi) o a particolari fasi di un processo di produzione. I dati seguenti sono generalmente utilizzati come input per il modello:
|
||||||
BAT 21. La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di COV provenienti dall’uso di solventi mediante la compilazione, almeno una volta l’anno, di un bilancio di massa degli input e degli output di solventi dell’impianto, di cui all’allegato VII, parte 7, della direttiva 2010/75/UE, e nel ridurre al minimo l’incertezza dei dati relativi al bilancio di massa dei solventi applicando tutte le tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
|||||||||
|
a. |
Identificazione e quantificazione complete degli input e degli output di solventi, ivi compresa la relativa incertezza |
La tecnica consiste:
|
||||||||
|
b. |
Attuazione di un sistema di tracciamento del solvente |
Un sistema di tracciamento del solvente mira a mantenere il controllo sulle quantità di solvente utilizzate e non utilizzate (ad esempio pesando i quantitativi inutilizzati che dall’area di applicazione sono riportati in magazzino). |
||||||||
|
c. |
Monitoraggio delle modifiche che possono incidere sull’incertezza dei dati relativi al bilancio di massa dei solventi |
Si registra qualsiasi modifica che può incidere sull’incertezza dei dati relativi al bilancio di massa dei solventi, tra cui:
|
||||||||
Applicabilità
Questa BAT non si può applicare alla produzione di poliolefine, PVC o gomme sintetiche.
Questa BAT può non essere applicabile agli impianti il cui consumo totale annuo di solventi è inferiore a 50 tonnellate. Il livello di dettaglio del bilancio di massa dei solventi è proporzionato alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’impianto, così come all’insieme dei suoi possibili effetti sull’ambiente e al tipo e alla quantità di solventi utilizzati.
BAT 22. La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
|
Tipo di COV |
Norma/e |
Frequenza minima di monitoraggio |
|
|
Fonti di emissioni fuggitive |
COV classificati come CMR 1A o 1B |
EN 15446 (58) |
|
|
COV non classificati come CMR 1A o 1B |
Una volta durante il periodo coperto da ciascun programma LDAR (cfr. BAT 19, punto iii) (56) |
||
|
Fonti di emissioni non fuggitive |
COV classificati come CMR 1A o 1B |
EN 17628 |
Una volta l’anno |
|
COV non classificati come CMR 1A o 1B |
Una volta l’anno (57) |
Nota
Il rilevamento ottico di gas (OGI) è un’utile tecnica complementare al metodo olfattometrico EN 15446 per individuare le fonti di emissioni fuggitive di COV, in particolare nel caso di fonti inaccessibili (cfr. sezione 1.4.2). Questa tecnica è descritta nella norma EN 17628.
Nel caso di emissioni non fuggitive, le misurazioni possono essere integrate dall’uso di modelli termodinamici.
Quando si utilizzano/consumano grandi quantità di COV (ad esempio superiori a 80 t/anno), la quantificazione delle emissioni di COV provenienti dall’impianto con correlazione tracciante (TC) o con tecniche ottiche basate sull’assorbimento, come la tecnica DIAL (radar ottico ad assorbimento differenziale) o la tecnica SOF (flusso di occultazione solare), costituisce un’utile tecnica complementare (cfr. sezione 1.4.2). Queste tecniche sono descritte nella norma EN 17628.
Applicabilità
La BAT 22 si applica solo se la quantità annua di emissioni diffuse di COV provenienti dall’impianto stimata secondo la BAT 20 è superiore a quanto indicato di seguito.
Per le emissioni fuggitive:
|
— |
1 tonnellata di COV all’anno nel caso di COV classificati come CMR 1A o 1B; oppure |
|
— |
5 tonnellate di COV all’anno nel caso di altri COV. |
Per le emissioni non fuggitive:
|
— |
1 tonnellata di COV all’anno nel caso di COV classificati come CMR 1A o 1B; oppure |
|
— |
5 tonnellate di COV all’anno nel caso di altri COV. |
1.1.4.3. Prevenzione o riduzione delle emissioni diffuse di COV
BAT 23. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.
Nota
Le tecniche prioritarie da usare per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera sono stabilite in base alle proprietà pericolose della o delle sostanze emesse e/o all’entità delle emissioni.
|
Tecnica |
Descrizione |
Tipo di emissioni |
Applicabilità |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
a. |
Limitare il numero di potenziali fonti di emissioni |
La tecnica prevede di:
|
Emissioni fuggitive e non fuggitive |
Negli impianti esistenti l’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi. |
||||||||||||||
|
b. |
Impiegare apparecchiature ad alta integrità |
Le apparecchiature ad alta integrità comprendono, tra l’altro:
L’impiego di apparecchiature ad alta integrità è particolarmente importante per prevenire o ridurre al minimo:
Le apparecchiature ad alta integrità sono selezionate, installate e sottoposte a manutenzione in base al tipo di processo e alle condizioni operative del processo. |
Emissioni fuggitive |
Negli impianti esistenti l’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi. Generalmente applicabile agli impianti nuovi e alle modifiche sostanziali di impianti. |
||||||||||||||
|
c. |
Raccogliere le emissioni diffuse e trattare i gas di scarico |
Raccolta delle emissioni diffuse di COV (ad esempio, da guarnizioni di tenuta dei compressori, sfiati e linee di spurgo) e invio al recupero (cfr. BAT 9 e BAT 10) e/o all’abbattimento (cfr. BAT 11). |
Emissioni fuggitive e non fuggitive |
L’applicabilità può essere limitata:
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
d. |
Agevolare l’accesso e/o le attività di monitoraggio |
Per facilitare le attività di manutenzione e/o monitoraggio, l’accesso alle apparecchiature che potrebbero avere problemi di trafilamento è agevolato, ad esempio mediante l’installazione di piattaforme e/o l’uso di droni per il monitoraggio. |
Emissioni fuggitive |
Negli impianti esistenti l’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi. |
||||||||||||||
|
e. |
Serraggio |
La tecnica prevede di:
|
Emissioni fuggitive |
Generalmente applicabile. |
||||||||||||||
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f. |
Sostituire le apparecchiature e/o le parti che presentano problemi di trafilamento |
La tecnica prevede di sostituire:
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Emissioni fuggitive |
Generalmente applicabile. |
||||||||||||||
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g. |
Riesaminare e aggiornare la progettazione del processo |
La tecnica prevede di:
|
Emissioni non fuggitive |
Negli impianti esistenti l’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi. |
||||||||||||||
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h. |
Riesaminare e aggiornare le condizioni di esercizio |
La tecnica prevede di:
|
Emissioni non fuggitive |
Generalmente applicabile. |
||||||||||||||
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i. |
Utilizzare sistemi chiusi |
La tecnica prevede di:
I gas di scarico dai sistemi chiusi sono inviati al recupero (cfr. BAT 9 e BAT 10) e/o all’abbattimento (cfr. BAT 11). |
Emissioni non fuggitive |
L’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi negli impianti esistenti e/o per motivi di sicurezza. |
||||||||||||||
|
j. |
Applicare tecniche per ridurre al minimo le emissioni dalle superfici |
La tecnica prevede di:
|
Emissioni non fuggitive |
Negli impianti esistenti l’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi. |
||||||||||||||
1.1.4.4. Conclusioni sulle BAT per l’uso di solventi o il riutilizzo di solventi recuperati
I livelli di emissione per l’uso di solventi o il riutilizzo di solventi recuperati indicati di seguito sono associati alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.1 e alla sezione 1.1.4.3.
Tabella 1.7
Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni diffuse di COV nell’atmosfera provenienti dall’uso di solventi o dal riutilizzo di solventi recuperati
|
Parametro |
BAT-AEL (percentuale degli input di solventi) (media annua) (59) |
|
Emissioni diffuse di COV |
≤ 5 % |
Per il monitoraggio si vedano la BAT 20, la BAT 21 e la BAT 22.
1.2. Polimeri e gomme sintetiche
Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione riguardano la produzione di determinati polimeri. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.1.
1.2.1. Conclusioni sulle BAT per la produzione di poliolefine
BAT 24. La BAT consiste nel monitorare la concentrazione di TCOV nei prodotti poliolefinici, almeno una volta l’anno per ciascun grado rappresentativo di poliolefine prodotto nel corso dello stesso anno, conformemente alle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
|
Prodotto poliolefinico |
Norma/e |
Monitoraggio associato a |
|
HDPE, LDPE, LLDPE |
Nessuna norma EN disponibile |
BAT 20, BAT 25 |
|
PP |
||
|
EPS, GPPS, HIPS |
Nota
I campioni di misura sono prelevati nel punto di transizione dal sistema chiuso a quello aperto in cui la poliolefina entra in contatto con l’atmosfera.
Il sistema chiuso si riferisce alla parte del processo di produzione in cui i materiali (ad esempio reagenti, solventi, agenti di sospensione) non sono a contatto con l’atmosfera e comprende le fasi di polimerizzazione, il riutilizzo e il recupero dei materiali.
Il sistema aperto si riferisce alla parte del processo di produzione in cui le poliolefine entrano in contatto con l’atmosfera e comprende le fasi di finitura (ad esempio, essiccazione, miscelazione) nonché il trasferimento, la manipolazione e lo stoccaggio delle poliolefine.
Quando il punto di transizione tra il sistema aperto e quello chiuso non può essere chiaramente individuato, i campioni di misura sono prelevati in un punto appropriato.
Applicabilità
Le misurazioni non si applicano ai processi di produzione costituiti unicamente da un sistema chiuso.
BAT 25. Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e di ridurre le emissioni di composti organici nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare tutte le tecniche indicate di seguito, nella misura in cui sono applicabili.
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
|
|
a. |
Agenti chimici con bassi punti di ebollizione |
Si usano solventi e agenti di sospensione con bassi punti di ebollizione. |
L’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi. |
|
b. |
Abbassare il tenore di COV nel polimero |
Il tenore di COV nel polimero è abbassato, ad esempio mediante sistemi di separazione a bassa pressione, strippaggio o spurgo dell’azoto a ciclo chiuso, o estrusione con devolatilizzazione (cfr. sezione 1.4.3). Le tecniche per abbassare il tenore di COV dipendono dal tipo di prodotto polimerico e dal processo di produzione. |
L’estrusione con devolatilizzazione può essere limitata dalle specifiche del prodotto per la produzione di HDPE, LDPE e LLDPE. |
|
c. |
Raccogliere e trattare i gas di scarico di processo |
I gas di scarico di processo derivanti dall’applicazione della tecnica b. e dalla fase di finitura, ad esempio estrusione e sili di degasaggio, sono raccolti e inviati al recupero (cfr. BAT 9 e BAT 10) e/o all’abbattimento (cfr. BAT 11). |
L’applicabilità può essere limitata da vincoli operativi e/o per motivi di sicurezza (ad esempio, evitare concentrazioni prossime al limite di esplosività inferiore/superiore). |
Tabella 1.8
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni totali di COV nell’atmosfera provenienti dalla produzione di poliolefine, espressi come emissioni specifiche
|
Prodotto poliolefinico |
Unità |
BAT-AEL (media annua) |
|
HDPE |
g di C per kg di poliolefine prodotte |
0,3 -1,0 (60) |
|
LDPE |
||
|
LLDPE |
0,1 -0,8 |
|
|
PP |
0,1 -0,9 (60) |
|
|
GPPS e HIPS |
< 0,1 |
|
|
EPS |
< 0,6 |
Per il monitoraggio si vedano la BAT 8, la BAT 20, la BAT 22 e la BAT 24. Il monitoraggio delle emissioni di TCOV nell’atmosfera comprende tutte le emissioni, considerate pertinenti secondo l’inventario di cui alla BAT 2, provenienti dalle seguenti fasi del processo: stoccaggio e manipolazione delle materie prime, polimerizzazione, recupero dei materiali e abbattimento degli inquinanti, finitura del polimero (ad esempio estrusione, essiccazione, miscelazione) nonché trasferimento, manipolazione e stoccaggio dei polimeri.
1.2.2. Conclusioni sulle BAT per la produzione di cloruro di polivinile (PVC)
BAT 26. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
|
Sostanza |
Punti di emissione |
Norma/e |
Frequenza minima di monitoraggio (63) |
Monitoraggio associato a |
|
VCM |
Qualsiasi camino con una portata massica di VCM ≥ 25 g/h |
Norme EN generiche (64) |
Continua (65) |
BAT 29 |
|
Qualsiasi camino con una portata massica di VCM < 25 g/h |
Nessuna norma EN disponibile |
BAT 27. La BAT consiste nel monitorare la concentrazione residua di monomero di cloruro di vinile nei fanghi («slurry»)/nel lattice di PVC, almeno una volta l’anno per ciascun grado rappresentativo di PVC prodotto nel corso dello stesso anno, conformemente alle norme EN.
|
Sostanza |
Norma/e |
Monitoraggio associato a |
|
VCM |
EN ISO 6401 |
BAT 30 |
Nota
I campioni di fanghi («slurry»)/lattice di PVC sono prelevati nel punto di transizione dal sistema chiuso a quello aperto in cui i fanghi («slurry»)/il lattice di PVC entrano in contatto con l’atmosfera.
Il sistema chiuso si riferisce alla parte del processo di produzione in cui i fanghi («slurry»)/il lattice di PVC non sono a contatto con l’atmosfera e comprende generalmente le fasi di polimerizzazione, il riutilizzo e il recupero del VCM.
Il sistema aperto è la parte del sistema in cui i fanghi («slurry»)/il lattice di PVC entrano in contatto con l’atmosfera e comprende le fasi di finitura (ad esempio, essiccazione e miscelazione) nonché il trasferimento, la manipolazione e lo stoccaggio del PVC.
BAT 28. Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e ridurre la portata massica dei composti organici inviati al trattamento finale per gli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recuperare il monomero di cloruro di vinile dagli scarichi gassosi di processo applicando una delle tecniche indicate di seguito, o una loro combinazione, e nel riutilizzare il monomero recuperato.
|
Tecnica |
Descrizione |
|
|
a. |
Assorbimento (rigenerativo) |
Cfr. sezione 1.4.1 |
|
b. |
Adsorbimento (rigenerativo) |
Cfr. sezione 1.4.1 |
|
c. |
Condensazione |
Cfr. sezione 1.4.1 |
Applicabilità
Il recupero può essere limitato da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo.
BAT 29. Al fine di ridurre le emissioni di monomero di cloruro di vinile convogliate nell’atmosfera derivanti dal recupero dello stesso, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.
|
|
Tecnica |
Descrizione |
Applicabilità |
|
a. |
Assorbimento |
Cfr. sezione 1.4.1 |
Generalmente applicabile. |
|
b. |
Adsorbimento |
Cfr. sezione 1.4.1 |
|
|
c. |
Condensazione |
Cfr. sezione 1.4.1 |
|
|
d. |
Ossidazione termica |
Cfr. sezione 1.4.1 |
L’applicabilità dell’ossidazione termica recuperativa e rigenerativa agli impianti esistenti può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione e/o da vincoli operativi. L’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo. |
Tabella 1.9
Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di VCM convogliate nell’atmosfera derivanti dal recupero del VCM
|
Sostanza |
BAT-AEL (mg/Nm3) (media giornaliera o media del periodo di campionamento) |
|
VCM |
Per il monitoraggio si veda la BAT 26.
BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni di monomero di cloruro di vinile nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare tutte le tecniche indicate di seguito.
|
Tecnica |
Descrizione |
|||||||||||
|
a. |
Impianti di stoccaggio di VCM adeguati |
La tecnica prevede di:
|
||||||||||
|
b. |
Bilancio dei vapori |
Cfr. sezione 1.4.3. |
||||||||||
|
c. |
Riduzione al minimo delle emissioni di VCM residuo provenienti dalle apparecchiature |
La tecnica prevede di:
|
||||||||||
|
d. |
Abbassare il tenore di VCM nel polimero mediante strippaggio |
Cfr. sezione 1.4.3. |
||||||||||
|
e. |
Raccogliere e trattare i gas di scarico di processo |
I gas di scarico di processo derivanti dall’applicazione della tecnica d. sono raccolti e inviati al recupero (cfr. BAT 28) e/o all’abbattimento del VCM (cfr. BAT 29). |
||||||||||
Tabella 1.10
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni totali di VCM nell’atmosfera provenienti dalla produzione di PVC, espressi come emissioni specifiche
|
Tipo di PVC |
Unità |
BAT-AEL (media annua) |
|
S-PVC |
g di VCM per kg di PVC prodotto |
0,01 -0,045 |
|
E-PVC |
0,25 -0,3 (70) |
Per il monitoraggio si vedano la BAT 20, la BAT 22, la BAT 26 e la BAT 27. Il monitoraggio delle emissioni di VCM nell’atmosfera comprende tutte le emissioni, considerate pertinenti secondo l’inventario di cui alla BAT 2, provenienti dalle fasi del processo o dalle apparecchiature seguenti: finitura, ad esempio essiccazione e miscelazione; trasferimento, manipolazione e stoccaggio; aperture del reattore; gasometri; impianti di trattamento delle acque reflue; recupero e/o abbattimento del VCM.
Tabella 1.11
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per la concentrazione di VCM nei fanghi («slurry»)/nel lattice di PVC
|
Tipo di PVC |
Unità |
BAT-AEL (media annua) |
|
S-PVC |
g di VCM per kg di PVC prodotto |
0,01 -0,03 |
|
E-PVC |
0,2 -0,4 |
Per il monitoraggio si veda la BAT 27.
1.2.3. Conclusioni sulle BAT per la produzione di gomme sintetiche
BAT 31. La BAT consiste nel monitorare la concentrazione di TCOV nelle gomme sintetiche, almeno una volta l’anno per ciascun grado rappresentativo di gomme sintetiche prodotto nel corso dello stesso anno, conformemente alle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
|
Sostanza/Parametro |
Norma/e |
Monitoraggio associato a |
|
COV |
Nessuna norma EN disponibile |
BAT 32 |
Nota
I campioni sono prelevati dopo aver abbassato il tenore di COV nel polimero (cfr. BAT 32, lettera a.) quando la gomma sintetica entra in contatto con l’atmosfera.
Applicabilità
Le misurazioni non si applicano ai processi di produzione costituiti unicamente da un sistema chiuso.
BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni di composti organici nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.
|
|
Tecnica |
Descrizione |
|
a. |
Abbassare il tenore di COV nel polimero |
Il tenore di COV nel polimero è ridotto mediante strippaggio o estrusione con devolatilizzazione (cfr. sezione 1.4.3). |
|
b. |
Raccogliere e trattare i gas di scarico di processo |
I gas di scarico di processo sono raccolti e inviati al recupero (cfr. BAT 9 e BAT 10) e/o all’abbattimento (cfr. BAT 11). |
Tabella 1.12
Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni totali di COV nell’atmosfera provenienti dalla produzione di gomme sintetiche, espresso come emissione specifica
|
Sostanza/Parametro |
Unità |
BAT-AEL (media annua) |
|
TCOV |
g di C per kg di gomma sintetica prodotta |
0,2 -4,2 |
Per il monitoraggio si vedano la BAT 8, la BAT 20, la BAT 22 e la BAT 31. Il monitoraggio delle emissioni di TCOV nell’atmosfera comprende tutte le emissioni, considerate pertinenti secondo l’inventario di cui alla BAT 2, provenienti dalle seguenti fasi del processo: stoccaggio delle materie prime, polimerizzazione, recupero dei materiali e tecniche di abbattimento, finitura del polimero (ad esempio estrusione, essiccazione, miscelazione) nonché trasferimento, manipolazione e stoccaggio delle gomme sintetiche.
1.2.4. Conclusioni sulle BAT per la produzione di viscosa con CS2
BAT 33. La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate nell’atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità delle norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell’applicare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino una disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.
|
Sostanza (71) |
Punti di emissione |
Norma/e |
Frequenza minima di monitoraggio |
Monitoraggio associato a |
|
Disolfuro di carbonio (CS2) |
Qualsiasi camino con una portata massica ≥ 1 kg/h |
Norme EN generiche (72) |
Continua (73) |
BAT 35 |
|
Qualsiasi camino con una portata massica < 1 kg/h |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta l’anno (74) |
||
|
Acido solfidrico (H2S) |
Qualsiasi camino con una portata massica ≥ 50 g/h |
Norme EN generiche (72) |
Continua (73) |
|
|
Qualsiasi camino con una portata massica < 50 g/h |
Nessuna norma EN disponibile |
Una volta l’anno (74) |
BAT 34. Al fine di aumentare l’efficienza delle risorse e ridurre la portata massica di CS2 e H2S inviati al trattamento finale per gli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recuperare il CS2 applicando la tecnica a. o b. o entrambe, oppure una combinazione della tecnica c. con la tecnica a. o b. o con entrambe, indicate di seguito, e nel riutilizzare il CS2 o, in alternativa, nell’applicare la tecnica d.
|
Tecnica |
Sostanza principale |
Descrizione |
Applicabilità |
|
|
a. |
Assorbimento (rigenerativo) |
H2S |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile nella produzione di involucri. Per altri prodotti l’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa delle alte portate volumetriche degli scarichi gassosi (superiori, ad esempio, a 120 000 Nm3/h) o della bassa concentrazione di H2S negli scarichi gassosi (inferiore, ad esempio, a 0,5 g/Nm3). |
|
b. |
Adsorbimento (rigenerativo) |
H2S, CS2 |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Se la domanda di energia per il recupero è eccessiva, l’applicabilità può essere limitata da concentrazioni di CS2 negli scarichi gassosi inferiori, ad esempio, a 5 g/Nm3. |
|
c. |
Condensazione |
H2S, CS2 |
Cfr. sezione 1.4.1. |
|
|
d. |
Produzione di acido solforico |
H2S, CS2 |
I gas di scarico di processo contenenti CS2 e H2S sono utilizzati per produrre acido solforico. |
L’applicabilità può essere limitata se la concentrazione di CS2 e/o H2S negli scarichi gassosi è inferiore a 5 g/Nm3. |
BAT 35. Al fine di ridurre le emissioni di CS2 e H2S convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare una delle tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.
|
Tecnica |
Sostanza principale |
Descrizione |
Applicabilità |
|
|
a. |
Assorbimento |
H2S |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Generalmente applicabile. |
|
b. |
Bioprocessi |
CS2, H2S |
Cfr. sezione 1.4.1. |
L’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa delle alte portate volumetriche degli scarichi gassosi (superiori, ad esempio, a 60 000 Nm3/h), dell’alta concentrazione di CS2 negli scarichi gassosi (superiore, ad esempio, a 1 000 mg/Nm3) o della concentrazione troppo bassa di H2S. |
|
c. |
Ossidazione termica |
CS2, H2S |
Cfr. sezione 1.4.1. |
L’applicabilità dell’ossidazione termica recuperativa e rigenerativa agli impianti esistenti può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione e/o da vincoli operativi. L’applicabilità può essere limitata da una domanda eccessiva di energia a causa della bassa concentrazione del o dei composti interessati nei gas di scarico di processo. |
Tabella 1.13
Livelli di emissioni associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di CS2 e H2S convogliate nell’atmosfera provenienti dalla produzione di viscosa con CS2
|
Sostanza |
BAT-AEL (mg/Nm3) (media giornaliera o media del periodo di campionamento) (75) |
|
CS2 |
|
|
H2S |
1 -10 (78) |
Per il monitoraggio si veda la BAT 33.
Tabella 1.14
Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di H2S e CS2 nell’atmosfera provenienti dalla produzione di fibre in fiocco e involucri, espressi come emissioni specifiche
|
Parametro |
Processo |
Unità |
BAT-AEL (media annua) |
|
Somma di H2S e CS2 (espressa come S totale) (79) |
Produzione di fibre in fiocco |
g di S totale per kg di prodotto |
6 -9 |
|
Involucri |
120 -250 |
Per il monitoraggio si veda la BAT 33.
1.3. Forni/riscaldatori di processo
Le conclusioni sulle BAT presentate in questa sezione si applicano quando nei processi di produzione inclusi nell’ambito di applicazione delle presenti conclusioni sulle BAT si usano forni/riscaldatori di processo con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW. Esse si applicano in aggiunta alle conclusioni generali sulle BAT di cui alla sezione 1.1.
Se gli scarichi gassosi di due o più forni/riscaldatori di processo distinti sono o potrebbero essere, a giudizio dell’autorità competente, emessi attraverso un camino comune, ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale si sommano le capacità di tutti i forni/riscaldatori singoli.
BAT 36. Al fine di prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di CO, polveri, NOX e SOX convogliate nell’atmosfera, la BAT consiste nell’applicare la tecnica c. e una delle altre tecniche indicate di seguito o una loro combinazione.
|
Tecnica |
Descrizione |
Composti inorganici principali |
Applicabilità |
|
|
Tecniche primarie |
||||
|
a. |
Scelta del combustibile |
Cfr. sezione 1.4.1. La tecnica prevede ad esempio di sostituire i combustibili liquidi con combustibili gassosi, tenendo conto del bilancio complessivo degli idrocarburi. |
NOX, SOX, polveri |
La sostituzione dei combustibili liquidi con quelli gassosi può essere limitata, nei forni/riscaldatori di processo esistenti, dalle caratteristiche di progettazione dei bruciatori. |
|
b. |
Bruciatore a basse emissioni di NOX |
Cfr. sezione 1.4.1. |
NOX |
Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l’applicabilità può essere limitata dalle caratteristiche di progettazione. |
|
c. |
Combustione ottimizzata |
Cfr. sezione 1.4.1. |
CO, NOX |
Generalmente applicabile. |
|
Tecniche secondarie |
||||
|
d. |
Assorbimento |
Cfr. sezione 1.4.1. |
SOX, polveri |
Per i forni/riscaldatori di processo esistenti, l’applicabilità può essere limitata dalla disponibilità di spazio. |
|
e. |
Filtro a tessuto o filtro assoluto |
Cfr. sezione 1.4.1. |
Polveri |
Non applicabile alla combustione di soli combustibili gassosi. |
|
f. |
Riduzione catalitica selettiva (SCR) |
Cfr. sezione 1.4.1. |
NOX |
L’applicabilità ai forni/riscaldatori di processo esistenti può essere limitata dalla disponibilità di spazio. |
|
g. |
Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) |
Cfr. sezione 1.4.1. |
NOX |
L’applicabilità ai forni/riscaldatori di processo esistenti può essere limitata dalla finestra di temperatura (800-1 100 °C) e dai tempi di permanenza necessari per la reazione. |
Tabella 1.15
Livello di emissione associato alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni di NOX convogliate nell’atmosfera e livello di emissione indicativo per le emissioni di CO convogliate nell’atmosfera provenienti da forni/riscaldatori di processo
|
Parametro |
BAT-AEL (mg/Nm3) (media giornaliera o media del periodo di campionamento) |
|
Ossidi di azoto (NOX) |
|
|
Monossido di carbonio (CO) |
Nessun BAT-AEL (83) |
Per il monitoraggio si veda la BAT 8.
1.4. Descrizione delle tecniche
1.4.1. Tecniche di riduzione delle emissioni convogliate nell’atmosfera
|
Tecnica |
Descrizione |
||||||
|
Assorbimento |
Eliminazione degli inquinanti gassosi o del particolato da un flusso di scarichi gassosi di processo mediante il trasferimento massico a un liquido adatto, spesso acqua o una soluzione acquosa. Può comportare una reazione chimica (ad esempio, in uno scrubber con soluzione acida o alcalina). Nel caso dell’assorbimento rigenerativo, i composti possono essere recuperati dal liquido. |
||||||
|
Adsorbimento |
Eliminazione degli inquinanti da un flusso di scarichi gassosi di processo mediante ritenzione su una superficie solida (come adsorbente si usa in genere il carbone attivo). L’adsorbimento può essere rigenerativo o non rigenerativo. Nell’adsorbimento non rigenerativo, l’adsorbente esaurito non è rigenerato ma smaltito. Nell’adsorbimento rigenerativo, l’adsorbato è successivamente desorbito, ad esempio mediante vapore (spesso in loco) per essere riutilizzato o smaltito, e l’adsorbente è riutilizzato. Nel caso di funzionamento in continuo, in genere si usano in parallelo più di due adsorbenti, uno dei quali in modo desorbente. |
||||||
|
Bioprocessi |
I bioprocessi includono:
|
||||||
|
Scelta del combustibile |
Uso di combustibile (compreso il combustibile ausiliario) a basso tenore di composti potenzialmente inquinanti (ad esempio, a basso tenore di zolfo, ceneri, azoto, fluoro o cloro). |
||||||
|
Condensazione |
Eliminazione dei vapori dei composti organici e inorganici da un flusso di scarichi gassosi di processo abbassando la temperatura del flusso al di sotto del punto di rugiada in modo da liquefare i vapori. In funzione dell’intervallo di temperatura d’esercizio necessario, si usano diversi mezzi di raffreddamento, ad esempio acqua o salamoia. Nella condensazione criogenica si usa l’azoto liquido come mezzo di raffreddamento. |
||||||
|
Ciclone |
Apparecchiatura per l’eliminazione delle polveri da un flusso di scarichi gassosi di processo sottoponendolo a forze centrifughe, di norma all’interno di una camera conica. |
||||||
|
Precipitatore elettrostatico |
Dispositivo di abbattimento del particolato che usa le forze elettriche per catturare su piastre di raccolta le particelle trascinate all’interno di un flusso di scarichi gassosi. Le particelle disperse si elettrizzano quando attraversano una corona in cui circolano gli ioni gassosi. Gli elettrodi posti al centro del corridoio di scorrimento del gas sono tenuti ad alta tensione per generare il campo elettrico che spinge le particelle sulle pareti delle piastre. La tensione in CC pulsante richiesta è compresa tra 20 e 100 kV. |
||||||
|
Filtro assoluto |
I filtri assoluti, denominati anche filtri antiparticolato ad alta efficienza (HEPA) o filtri dell’aria a bassissima penetrazione (ULPA), sono realizzati con tessuto di vetro o tessuti di fibre sintetiche attraverso i quali si fanno transitare i gas per rimuovere le particelle. I filtri assoluti presentano efficienze superiori a quelle dei filtri a tessuto. La classificazione dei filtri HEPA e ULPA in base alle loro prestazioni è riportata nella norma EN 1822-1. |
||||||
|
Filtro dell’aria ad alta efficienza (HEAF) |
Filtro a letto piatto in cui gli aerosol si combinano in goccioline. Sul tessuto filtrante, che contiene i residui da smaltire e separare in goccioline, aerosol e polveri, rimangono goccioline molto viscose. Gli HEAF sono particolarmente adatti al trattamento delle goccioline molto viscose. |
||||||
|
Filtro a tessuto |
I filtri a tessuto (detti anche «a maniche») sono costituiti da un tessuto o da un feltro poroso attraverso il quale si fanno transitare i gas per rimuovere le particelle. Il tessuto di cui è formato il filtro deve essere scelto in funzione delle caratteristiche dello scarico gassoso e della temperatura massima d’esercizio. |
||||||
|
Bruciatore a basse emissioni di NOX |
La tecnica (che comprende il bruciatore a emissioni ultra-basse di NOX) si basa sui principi della riduzione del picco di temperatura nella fiamma. La miscela aria/combustibile limita la disponibilità di ossigeno e riduce il picco di temperatura nella fiamma, rallentando la conversione dell’azoto presente nel combustibile in NOX e la formazione di NOX termici, mantenendo comunque un’alta efficienza di combustione. Tra le caratteristiche dei bruciatori a emissioni ultra basse di NOX vi sono l’immissione per stadi di aria o combustibile («air/fuel staging») e il ricircolo degli effluenti gassosi. |
||||||
|
Combustione ottimizzata |
Un’adeguata progettazione delle camere di combustione, dei bruciatori e delle apparecchiature/dei dispositivi associati combinata all’ottimizzazione delle condizioni di combustione (ad esempio, la temperatura e il tempo di permanenza nella zona di combustione, la miscela efficiente del combustibile e dell’aria di combustione) e alla manutenzione periodica programmata del sistema di combustione secondo le raccomandazioni dei fornitori. Il controllo delle condizioni di combustione si basa sul monitoraggio continuo e sul controllo automatico dei parametri (ad esempio, O2, CO, rapporto combustibile/aria, sostanze incombuste). |
||||||
|
Ottimizzazione dell’ossidazione catalitica o termica |
Ottimizzazione della progettazione e del funzionamento dell’ossidazione catalitica o termica per favorire l’ossidazione dei composti organici, compresi i PCDD/F presenti negli scarichi gassosi, per prevenire i PCDD/F e la (ri)formazione dei loro precursori, nonché per ridurre la produzione di inquinanti quali NOX e CO. |
||||||
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Ossidazione catalitica |
Tecnica di abbattimento delle emissioni che ossida i composti combustibili presenti in un flusso di scarichi gassosi per mezzo di aria od ossigeno in un letto catalitico. Il catalizzatore consente di eseguire l’ossidazione a basse temperature e in apparecchiature più piccole rispetto all’ossidazione termica. La temperatura di ossidazione tipica è compresa fra 200 °C e 600 °C. Per i gas di scarico di processo con basse concentrazioni di COV (ad esempio < 1 g/Nm3), si possono applicare fasi di preconcentrazione mediante adsorbimento (rotore o letto fisso, con carbone attivo o zeoliti). I COV adsorbiti nel concentratore sono desorbiti utilizzando aria ambiente riscaldata o scarico gassoso riscaldato e la conseguente portata volumetrica con una maggiore concentrazione di COV è diretta verso l’ossidatore. I setacci molecolari («smoothers»), solitamente composti da zeoliti, possono essere usati a monte dei concentratori o dell’ossidatore per ridurre le forti variazioni delle concentrazioni di COV nei gas di scarico di processo. |
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Ossidazione termica |
Tecnica di abbattimento delle emissioni che ossida i composti combustibili presenti in un flusso di scarichi gassosi riscaldando il flusso con aria o ossigeno al di sopra del suo punto di autoaccensione, in una camera di combustione, e mantenendolo ad un’alta temperatura per il tempo sufficiente a completare la sua combustione in biossido di carbonio e acqua. La temperatura di combustione tipica è compresa fra 800 °C e 1 000 °C. Sono usati diversi tipi di ossidazione termica:
Per i gas di scarico di processo con basse concentrazioni di COV (ad esempio < 1 g/Nm3), si possono applicare fasi di preconcentrazione mediante adsorbimento (rotore o letto fisso, con carbone attivo o zeoliti). I COV adsorbiti nel concentratore sono desorbiti utilizzando aria ambiente riscaldata o scarico gassoso riscaldato e la conseguente portata volumetrica con una maggiore concentrazione di COV è diretta verso l’ossidatore. I setacci molecolari («smoothers»), solitamente composti da zeoliti, possono essere usati a monte dei concentratori o dell’ossidatore per ridurre le forti variazioni delle concentrazioni di COV nei gas di scarico di processo. |
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Riduzione catalitica selettiva (SCR) |
Riduzione selettiva degli ossidi di azoto con ammoniaca o urea in presenza di un catalizzatore. La tecnica si basa sulla riduzione di NOX ad azoto in un letto catalitico mediante reazione con ammoniaca a una temperatura ottimale d’esercizio che normalmente è di circa 200-450 °C. Solitamente l’ammoniaca è iniettata come soluzione acquosa; la fonte di ammoniaca può anche essere ammoniaca anidra o una soluzione di urea. Possono essere applicati più strati di catalizzatore. Una riduzione di NOX superiore è ottenuta con l’uso di una superficie del catalizzatore più grande, installata come uno o più strati. La SCR «in-duct» o «slip» combina SNCR e SCR a valle, il che riduce la perdita di ammoniaca dalla SNCR. |
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Riduzione non catalitica selettiva (SNCR) |
Riduzione selettiva degli ossidi di azoto in azoto con ammoniaca o urea a temperature elevate e in assenza di un catalizzatore. La finestra di temperatura d’esercizio deve essere mantenuta fra 800 °C e 1 000 °C per una reazione ottimale. |
1.4.2. Tecniche per monitorare le emissioni diffuse nell’atmosfera
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Tecnica |
Descrizione |
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LIDAR ad assorbimento differenziale (DIAL) |
Tecnica laser che utilizza il LIDAR (Light Detection and Ranging) ad assorbimento differenziale, ossia l’equivalente ottico del RADAR, che si basa invece sulle onde radioelettriche. La tecnica si basa sulla retrodiffusione di impulsi di raggi laser da aerosol atmosferici e sull’analisi delle proprietà spettrali della luce di ritorno raccolta mediante un telescopio. |
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Fattore di emissione |
I fattori di emissione sono numeri che possono essere moltiplicati per un tasso di attività (ad esempio il rendimento), al fine di stimare le emissioni dell’installazione. I fattori di emissione sono generalmente ricavati dalle prove effettuate su un insieme di apparecchiature di processo o di fasi di processo simili. Queste informazioni possono essere utilizzate per correlare la quantità di materiale emesso a una misura generale della portata dell’attività. In assenza di altre informazioni, i fattori di emissione predefiniti (ad esempio, i valori della letteratura scientifica) possono essere utilizzati per fornire una stima delle emissioni. I fattori di emissione sono solitamente espressi come massa di una sostanza emessa, divisa per il rendimento del processo che emette la sostanza. |
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Programma di rilevazione e riparazione delle perdite di trafilamento (LDAR) |
Approccio strutturato volto a ridurre le emissioni fuggitive di COV mediante l’individuazione e la successiva riparazione o sostituzione dei componenti che presentano problemi di trafilamento. Il programma LDAR consiste in una o più campagne. Una campagna si svolge di norma nell’arco di un anno, in cui è monitorata una determinata percentuale di apparecchiature. |
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Metodi di rilevamento ottico di gas (OGI) |
Il rilevamento ottico di gas utilizza piccole fotocamere portatili o fisse leggere che consentono la visualizzazione in tempo reale delle fughe di gas, che appaiono nella registrazione video come «fumo», insieme all’immagine dell’apparecchiatura, in modo da localizzare facilmente e rapidamente le perdite significative di COV. I sistemi attivi producono un’immagine con una luce laser ad infrarossi con retrodispersione riflessa sull’apparecchiatura e l’ambiente circostante. I sistemi passivi sono basati sulle radiazioni infrarosse naturali dell’apparecchiatura e dell’ambiente circostante. |
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Flusso di occultazione solare (SOF) |
La tecnica si basa sulla registrazione e sull’analisi spettrometrica trasformata di Fourier di uno spettro a banda larga della luce solare visibile, degli infrarossi o degli ultravioletti lungo un determinato itinerario geografico, che è perpendicolare alla direzione del vento e attraversa i pennacchi di COV. |
1.4.3. Tecniche per ridurre le emissioni diffuse
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Tecnica |
Descrizione |
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Estrusione con devolatilizzazione |
Quando la soluzione di gomma concentrata viene ulteriormente lavorata per estrusione, i vapori dei solventi (generalmente cicloesano, esano, eptano, toluene, ciclopentano, isopentano o loro miscele) provenienti dal foro di sfiato dell’estrusore sono compressi e inviati al recupero. |
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Strippaggio |
I COV contenuti nel polimero sono trasferiti alla fase gassosa (ad esempio utilizzando vapore). L’efficienza di eliminazione può essere ottimizzata combinando opportunamente temperatura, pressione e tempo di permanenza e massimizzando il rapporto tra superficie libera del polimero e volume totale del polimero. |
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Bilancio dei vapori |
Vapore proveniente da un’apparecchiatura ricevente (ad esempio un serbatoio) che è spostato durante il trasferimento di un liquido e restituito all’apparecchiatura di origine da cui proviene il liquido. |
(1) Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).
(2) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 , relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 30.12.2006, pag. 1).
(5) Per i parametri che, a causa di limitazioni legate al campionamento o all’analisi e/o alle condizioni operative (ad esempio, processi discontinui), non si prestano a misurazioni/campionamenti di 30 minuti e/o a una media di tre misurazioni/campionamenti consecutivi, è possibile ricorrere a una procedura di campionamento/misurazione più rappresentativa. Per i PCDD/F si applica un unico periodo di campionamento compreso tra sei e otto ore.
(6) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).
(7) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza/il parametro è ritenuta/ritenuto pertinente nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario di cui alla BAT 2.
(8) Le misurazioni sono effettuate conformemente alla norma EN 15259.
(9) Per quanto possibile, le misurazioni sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali.
(10) La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta l’anno o una volta ogni tre anni se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.
(11) Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2 e EN 15267-3.
(12) Nel caso di forni/riscaldatori di processo di potenza termica nominale totale inferiore a 100 MW in esercizio per meno di 500 ore all’anno, la frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta l’anno.
(13) La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni tre anni se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.
(14) La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.
(15) La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni anno se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.
(16) Nel caso della produzione di poliolefine, il monitoraggio delle emissioni di TCOV provenienti dalle fasi di finitura (ad esempio, essiccazione, miscelazione) e dallo stoccaggio dei polimeri può essere integrato dal monitoraggio di cui alla BAT 24 se fornisce una rappresentazione migliore di queste emissioni.
(17) Nel caso della produzione di gomme sintetiche, il monitoraggio delle emissioni di TCOV provenienti dalle fasi di finitura (ad esempio, estrusione, essiccazione, miscelazione) e dallo stoccaggio della gomma sintetica può essere integrato dal monitoraggio di cui alla BAT 31 se fornisce una rappresentazione migliore di queste emissioni.
(18) Ossia diverse da benzene, 1,3-butadiene, clorometano, diclorometano, dicloruro di etilene, ossido di etilene, formaldeide, ossido di propilene, tetraclorometano, toluene, triclorometano.
(19) Per le attività di cui all’allegato VII, parte 1, punti 8 e 10, della IED, gli intervalli dei BAT-AEL si applicano nella misura in cui determinano livelli di emissione inferiori ai valori limite di emissione di cui all’allegato VII, parti 2 e 4, della IED.
(20) Il TCOV è espresso in mg C/Nm3.
(21) Nel caso della produzione di polimeri, il BAT-AEL non si può applicare alle emissioni provenienti dalle fasi di finitura (ad esempio, estrusione, essiccazione, miscelazione) e dallo stoccaggio dei polimeri.
(22) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di TCOV è inferiore, ad esempio, a 100 g C/h) se non vi sono sostanze CMR ritenute pertinenti nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario di cui alla BAT 2.
(23) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 30 mg C/Nm3 quando si usano tecniche di recupero dei materiali (ad esempio solventi, cfr. BAT 9), se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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— |
la presenza di sostanze classificate come CMR 1A/1B o CMR 2 è ritenuta non pertinente (cfr. BAT 2); |
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— |
l’efficienza di abbattimento del TCOV del sistema di trattamento degli scarichi gassosi è ≥ 95 %. |
(24) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della somma dei COV classificati come CMR 1A o 1B è inferiore, ad esempio, a 1 g/h).
(25) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della somma dei COV classificati come CMR 2 è inferiore, ad esempio, a 50 g/h).
(26) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della sostanza è inferiore, ad esempio, a 1 g/h).
(27) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della sostanza è inferiore, ad esempio, a 50 g/h).
(28) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 15 mg/Nm3 quando si usano tecniche di recupero dei materiali (ad esempio solventi, cfr. BAT 9), se l’efficienza di abbattimento del sistema di trattamento degli scarichi gassosi è ≥ 95 %.
(29) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 20 mg/Nm3 quando si usano tecniche di recupero del toluene (cfr. BAT 9), se l’efficienza di abbattimento del sistema di trattamento degli scarichi gassosi è ≥ 95 %.
(30) Il limite superiore dell’intervallo è 20 mg/Nm3 quando non è applicabile un filtro assoluto o un filtro a tessuto.
(31) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di polveri è inferiore, ad esempio, a 50 g C/h) se non vi sono sostanze CMR ritenute pertinenti nelle polveri sulla base dell’inventario di cui alla BAT 2.
(32) Nella produzione di pigmenti inorganici complessi mediante riscaldamento diretto e nella fase di essiccazione nella produzione di E-PVC, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 10 mg/Nm3.
(33) Quando la presenza di sostanze classificate come CMR 1A o 1B o CMR 2 nelle polveri è ritenuta pertinente (cfr. BAT 2), le emissioni di polveri dovrebbero avvicinarsi al limite inferiore dell’intervallo dei BAT-AEL (ad esempio, al di sotto di 2,5 mg/Nm3).
(34) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica del piombo è inferiore, ad esempio, a 0,1 g/h).
(35) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di Ni è inferiore, ad esempio, a 0,15 g/h).
(36) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 80 mg/Nm3 se i gas di scarico di processo presentano alti livelli di precursori di NOX.
(37) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 200 mg/Nm3 se i gas di scarico di processo presentano alti livelli di precursori di NOX.
(38) A titolo indicativo, i livelli di emissione per il monossido di carbonio sono compresi tra 4 e 50 mg/Nm3 come media giornaliera o media nel periodo di campionamento.
(39) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 40 mg/Nm3 nel caso di gas di scarico di processo contenenti livelli molto alti di NOX (ad esempio superiori a 5 000 mg/Nm3) prima del trattamento con SCR o SNCR.
(40) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di ammoniaca convogliate nell’atmosfera derivanti dall’uso dell’SCR o SNCR (perdita di ammoniaca). Queste emissioni rientrano nella BAT 17.
(41) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di NH3 è inferiore, ad esempio, a 50 g/h).
(42) Nella fase di essiccazione della produzione di E-PVC, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 20 mg/Nm3 quando la sostituzione dei sali di ammonio non è possibile a causa delle specifiche di qualità del prodotto.
(43) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della sostanza è inferiore, ad esempio, a 5 g/h).
(44) Nel caso di concentrazioni di NOX superiori a 100 mg/Nm3, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 3 mg/Nm3 per l’interferenza analitica.
(45) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di HCl è inferiore, ad esempio, a 30 g/h).
(46) Nel caso della produzione di esplosivi, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 220 mg/Nm3 quando si rigenera o si recupera acido nitrico dal processo di produzione.
(47) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di NOX convogliate nell’atmosfera derivanti dall’uso dell’ossidazione catalitica o termica (cfr. BAT 16) o provenienti da forni/riscaldatori di processo (cfr. BAT 36).
(48) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica della sostanza è inferiore, ad esempio, a 500 g/h).
(49) Nella produzione di caprolattame, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 200 mg/Nm3 nel caso di gas di scarico di processo contenenti livelli molto alti di NOX (ad esempio superiori a 10 000 mg/Nm3), prima del trattamento con SCR o SNCR quando l’efficienza di abbattimento dell’SCR o SNCR è ≥ 99 %.
(50) Il BAT-AEL non si applica in caso di purificazione fisica o riconcentrazione dell’acido solforico spento.
(51) Il monitoraggio si applica solo alle fonti di emissioni che sono ritenute pertinenti secondo l’inventario di cui alla BAT 2.
(52) Il monitoraggio non si applica alle apparecchiature che funzionano a pressione subatmosferica.
(53) Nel caso di fonti inaccessibili di emissioni fuggitive di COV (ad esempio, se il monitoraggio richiede la rimozione dell’isolamento o l’uso di ponteggi), la frequenza di monitoraggio può essere ridotta a una sola volta durante il periodo coperto da ciascun programma LDAR (cfr. BAT 19 punto iii).
(54) Per la produzione di PVC, la frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni cinque anni se l’impianto utilizza rilevatori di gas VCM per monitorare costantemente le emissioni di VCM in modo da consentire un livello equivalente di rilevamento delle perdite di VCM.
(55) Nel caso di apparecchiature ad alta integrità (cfr. BAT 23, lettera b) a contatto con COV classificati come CMR 1A o 1B, può essere adottata una frequenza minima di monitoraggio inferiore, ma in ogni caso almeno una volta ogni cinque anni.
(56) Nel caso di apparecchiature ad alta integrità (cfr. BAT 23, punto b) a contatto con COV diversi dai COV classificati come CMR 1A o 1B, può essere adottata una frequenza minima di monitoraggio inferiore, ma in ogni caso almeno una volta ogni otto anni.
(57) La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni cinque anni se le emissioni non fuggitive sono quantificate per mezzo di misurazioni.
(58) Questa norma può essere integrata dalla norma EN 17628.
(59) Il BAT-AEL non si applica agli impianti il cui consumo totale annuo di solventi è inferiore a 50 tonnellate.
(60) Il limite inferiore dell’intervallo dei BAT-AEL è generalmente associato al processo di polimerizzazione in fase gassosa.
(61) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 2,7 g C/kg nel caso della produzione di EVA o di altri copolimeri (ad esempio copolimeri di etilacrilato).
(62) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 4,7 g C/kg se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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— |
l’ossidazione termica non è applicabile; |
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— |
sono prodotti EVA o altri copolimeri (ad esempio copolimeri di etilacrilato). |
(63) Il monitoraggio delle emissioni di VCM dalle fasi di finitura (ad esempio, essiccazione, miscelazione) nonché dal trasferimento, dalla manipolazione e dallo stoccaggio del PVC può essere sostituito dal monitoraggio di cui alla BAT 27.
(64) Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2 e EN 15267-3.
(65) La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni sei mesi se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.
(66) Per quanto possibile, le misurazioni sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali.
(67) La frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta ogni anno se è dimostrato che i livelli delle emissioni sono sufficientemente stabili.
(68) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di VCM è inferiore, ad esempio, a 1 g/h).
(69) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 5 mg/Nm3 se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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— |
l’ossidazione termica non è applicabile; |
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— |
l’impianto non è direttamente associato alla produzione di EDC e di VCM. |
(70) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 0,5 g di VCM per kg di PVC prodotto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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— |
l’ossidazione termica non è applicabile; |
|
— |
l’impianto non è direttamente associato alla produzione di EDC e di VCM. |
(71) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza è ritenuta pertinente nel flusso degli scarichi gassosi sulla base dell’inventario di cui alla BAT 2.
(72) Le norme EN generiche per le misurazioni in continuo sono EN 14181, EN 15267-1, EN 15267-2 e EN 15267-3.
(73) Nel caso della produzione di involucri, la frequenza minima di monitoraggio può essere ridotta a una volta al mese quando il monitoraggio continuo non è possibile a causa dell’interferenza analitica.
(74) Per quanto possibile, le misurazioni sono effettuate al livello massimo di emissioni previsto in condizioni di esercizio normali.
(75) Il BAT-AEL non si applica alla produzione di filato.
(76) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 500 mg CS2/Nm3 se:
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a) |
sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
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b) |
il recupero del CS2 non è applicabile. |
(77) Il limite inferiore dell’intervallo dei BAT AEL può essere raggiunto applicando l’ossidazione termica o la tecnica d. di cui alla BAT 34.
(78) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 30 mg/Nm3 quando la somma di H2S e CS2 (espressa come S totale) è prossima al limite inferiore dell’intervallo dei BAT-AEL di cui alla tabella 1.14.
(79) Le emissioni nell’atmosfera si riferiscono esclusivamente alle emissioni convogliate.
(80) Nel caso della produzione di pigmenti inorganici complessi, il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 400 mg/Nm3 se è soddisfatta la condizione b) seguente, e fino a 1 000 mg/Nm3 se sono soddisfatte le condizioni a) e b) seguenti:
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a) |
la temperatura di combustione è superiore a 1 000 °C; |
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b) |
è utilizzata aria arricchita di ossigeno o ossigeno puro. |
(81) Il BAT-AEL non si applica alle emissioni di minore entità (ossia quando la portata massica di NOX è inferiore, ad esempio, a 500 g/h).
(82) Il limite superiore dell’intervallo dei BAT-AEL può essere innalzato fino a 200 mg/Nm3 in caso di riscaldamento diretto.
(83) A titolo indicativo, i livelli di emissione per il monossido di carbonio sono compresi tra 4 e 50 mg/Nm3 come media giornaliera o media nel periodo di campionamento.