|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
|
|
|
|
|
(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2360 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2022
che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/389 per quanto riguarda l’esenzione di 90 giorni per l’accesso ai conti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (1), in particolare l’articolo 98, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione (2) è prevista un’esenzione dall’obbligo di cui all’articolo 97 della direttiva (UE) 2015/2366 di applicare l’autenticazione forte del cliente se un utente dei servizi di pagamento accede al saldo e alle operazioni recenti di un conto di pagamento senza che siano divulgati dati sensibili relativi ai pagamenti. In tal caso, i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l’autenticazione forte del cliente per accedere alle informazioni sui conti, a condizione che detta autenticazione sia stata applicata al momento del primo accesso alle informazioni sui conti e successivamente almeno ogni 90 giorni. |
|
(2) |
Il ricorso a tale esenzione ha comportato prassi alquanto divergenti nell’applicazione del regolamento delegato (UE) 2018/389, per cui alcuni prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto chiedono l’autenticazione forte del cliente ogni 90 giorni, altri a intervalli più ravvicinati e altri ancora non hanno applicato l’esenzione e chiedono l’autenticazione forte del cliente per ciascun accesso ai conti. Tali divergenze hanno causato attriti indesiderati nell’esperienza di utilizzo dei servizi di informazione sui conti da parte del cliente e hanno inciso negativamente sui servizi di informazione sui conti forniti dai prestatori. |
|
(3) |
Al fine di mantenere il giusto equilibrio tra gli obiettivi della direttiva (UE) 2015/2366 di potenziare la sicurezza, favorire l’innovazione e rafforzare la concorrenza nel mercato interno, è necessario specificare ulteriormente l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/389 nei casi in cui l’accesso alle informazioni sui conti avviene mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti. Di conseguenza, in tal caso, i prestatori di servizi di pagamento non dovrebbero essere autorizzati a scegliere se applicare o meno l’autenticazione forte del cliente e l’esenzione dovrebbe essere resa obbligatoria purché siano soddisfatte condizioni volte a garantire la sicurezza e la protezione dei dati degli utenti dei servizi di pagamento. |
|
(4) |
L’esenzione dovrebbe essere limitata all’accesso al saldo e alle operazioni recenti di un conto di pagamento senza che siano divulgati dati sensibili relativi ai pagamenti. L’esenzione dovrebbe inoltre applicarsi solo se l’autenticazione forte del cliente è già stata applicata dai prestatori di servizi di pagamento per il primo accesso mediante il rispettivo prestatore di servizi di informazione sui conti e dovrebbe essere rinnovata periodicamente. |
|
(5) |
Per garantire la sicurezza e la protezione dei dati degli utenti dei servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere autorizzati, in qualsiasi momento, ad applicare l’autenticazione forte del cliente qualora abbiano motivi obiettivamente giustificati e debitamente comprovati connessi all’accesso non autorizzato o fraudolento. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui i meccanismi di monitoraggio delle operazioni del prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto rilevino un rischio elevato di accesso non autorizzato o fraudolento. In tali casi, al fine di assicurare un’applicazione coerente dell’esenzione, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero documentare e giustificare debitamente presso la rispettiva autorità nazionale competente, su richiesta della stessa, i motivi dell’applicazione dell’autenticazione forte del cliente. |
|
(6) |
Se l’utente dei servizi di pagamento accede direttamente alle informazioni sui conti, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero continuare a poter scegliere se applicare o meno l’autenticazione forte del cliente. In effetti, in tali casi non sono stati osservati problemi particolari che richiedano una modifica dell’esenzione di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/389, contrariamente al caso dell’accesso mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti. |
|
(7) |
Al fine di assicurare condizioni di parità tra tutti i prestatori di servizi di pagamento e in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2015/2366 di permettere lo sviluppo di servizi innovativi e di facile utilizzo, è proporzionato stabilire lo stesso termine di 180 giorni per il rinnovo dell’autenticazione forte del cliente, sia per accedere alle informazioni sui conti direttamente con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto che per accedere mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti. Il rinnovo dell’autenticazione forte del cliente alla frequenza attuale potrebbe causare attriti indesiderati nell’esperienza del cliente e impedire ai prestatori di servizi di informazione sui conti di offrire i propri servizi e agli utenti di riceverli. |
|
(8) |
I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono un’interfaccia dedicata e che hanno attuato un meccanismo di emergenza come previsto dall’articolo 33, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/389 non dovrebbero essere tenuti ad attuare la nuova esenzione obbligatoria nelle loro interfacce dirette con i clienti ai fini del meccanismo di emergenza, a condizione che non applichino l’esenzione di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/389 nelle loro interfacce dirette con i clienti. Sarebbe sproporzionato imporre ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono un’interfaccia dedicata in cui devono attuare la nuova esenzione obbligatoria di applicare l’esenzione anche nelle loro interfacce dirette con i clienti ai fini del meccanismo di emergenza. |
|
(9) |
Per far sì che i prestatori di servizi di pagamento dispongano del tempo necessario per apportare le dovute modifiche ai propri sistemi, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero mettere a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento le modifiche apportate alle specifiche tecniche delle loro interfacce al fine di conformarsi al presente regolamento almeno 2 mesi prima dell’attuazione di tali modifiche. |
|
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/389. |
|
(11) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
|
(12) |
L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(13) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 7 giugno 2022. |
|
(14) |
Per agevolare la transizione alle nuove prescrizioni stabilite nel presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento che hanno applicato l’esenzione di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/389 prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero poter continuare ad applicare tale esenzione fino a 90 giorni dall’ultima volta in cui è stata applicata l’autenticazione forte del cliente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2018/389
Il regolamento delegato (UE) 2018/389 è così modificato:
|
1) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Accesso alle informazioni sui conti di pagamento direttamente con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto 1. I prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a non applicare l’autenticazione forte del cliente, fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 2, se l’utente dei servizi di pagamento accede direttamente al suo conto di pagamento online, a condizione che l’accesso sia limitato a uno dei seguenti elementi online senza che siano divulgati dati sensibili relativi ai pagamenti:
2. In deroga al paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento non sono esenti dall’applicazione dell’autenticazione forte del cliente se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
|
|
2) |
è inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis Accesso alle informazioni sui conti di pagamento mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti 1. I prestatori di servizi di pagamento non applicano l’autenticazione forte del cliente se l’utente dei servizi di pagamento accede al suo conto di pagamento online mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti, a condizione che l’accesso sia limitato a uno dei seguenti elementi online senza che siano divulgati dati sensibili relativi ai pagamenti:
2. In deroga al paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento applicano l’autenticazione forte del cliente se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
3. In deroga al paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati ad applicare l’autenticazione forte del cliente se l’utente dei servizi di pagamento accede al suo conto di pagamento online mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti e il prestatore di servizi di pagamento ha motivi obiettivamente giustificati e debitamente comprovati connessi all’accesso non autorizzato o fraudolento al conto di pagamento. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento documenta e giustifica debitamente presso l’autorità nazionale competente, su richiesta, i motivi dell’applicazione dell’autenticazione forte del cliente. 4. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono un’interfaccia dedicata di cui all’articolo 31 non sono tenuti ad attuare l’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai fini del meccanismo di emergenza di cui all’articolo 33, paragrafo 4, se non applicano l’esenzione di cui all’articolo 10 nell’interfaccia diretta utilizzata per l’autenticazione e la comunicazione con i loro utenti dei servizi di pagamento.» |
|
(3) |
all’articolo 30 è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4bis. In deroga al paragrafo 4, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto mettono a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento di cui al presente articolo le modifiche apportate alle specifiche tecniche delle loro interfacce al fine di conformarsi all’articolo 10 bis almeno 2 mesi prima dell’attuazione di tali modifiche.» |
Articolo 2
Disposizioni transitorie
1. I prestatori di servizi di pagamento che hanno applicato l’esenzione di cui all’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2018/389 prima del 25 luglio 2023 sono autorizzati a continuare ad applicare tale esenzione per le richieste di accesso ricevute mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti fino alla scadenza del periodo oggetto di detta esenzione.
2. In deroga al paragrafo 1, ogniqualvolta è applicata una nuova autenticazione forte del cliente per una richiesta di accesso mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti prima della scadenza del periodo oggetto dell’esenzione di cui al paragrafo 1, si applica l’articolo 10 bis introdotto dal presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 luglio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.
(2) Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (GU L 69 del 13.3.2018, pag. 23).
(3) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
|
5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2361 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2022
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
|
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
|
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
|
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
|
(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle province di Alberta (1), Columbia Britannica (5), Ontario (1) e Saskatchewan (1) (Canada), confermati tra il 14 novembre 2022 e il 19 novembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
|
(6) |
Anche il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di otto focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee seguenti: Derbyshire (1), Durham (1), Lincolnshire (1), Norfolk (1), North Yorkshire (1), Staffordshire (1) e Worcestershire (1) in Inghilterra (Regno Unito) e nell'Aberdeenshire (1) in Scozia (Regno Unito), confermati tra il 20 novembre 2022 e il 26 novembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
|
(7) |
A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e del Regno Unito hanno istituito zone di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia. |
|
(8) |
Il Canada e il Regno Unito hanno presentato alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
|
(9) |
Anche gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio in relazione a 17 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati negli stati seguenti: Colorado (3), Kansas (2), Maine (1), New York (3), Pennsylvania (6) e Wisconsin (2) (Stati Uniti), confermati tra l'11 marzo 2022 e il 9 giugno 2022. |
|
(10) |
Gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul loro territorio. |
|
(11) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dagli Stati Uniti e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più un rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone degli Stati Uniti dalle quali, a seguito di tali focolai, era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame. |
|
(12) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. |
|
(13) |
Dato il costante aumento del numero di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità registrato in paesi terzi e territori interessati dalla regionalizzazione, gli elenchi di cui all'allegato V, parte 1, e all'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 devono essere modificati di frequente e con urgenza per tenere conto della situazione epidemiologica corrente relativa alla malattia in questione. Per agevolare il compito e garantire che la parte 1 di tali allegati rispecchi la situazione epidemiologica aggiornata per quanto riguarda la malattia in questione, è opportuno semplificare la struttura e il formato delle disposizioni interessate. È pertanto opportuno modificare la struttura e il formato dell'allegato V, parte 1, e dell'allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 in modo che le informazioni prescritte siano presentate in forma più semplice e concisa. |
|
(14) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada e nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
|
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
|
1) |
l'allegato V è così modificato:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
nell'allegato XIV, la parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera m) Sezione A Categorie di cui è possibile autorizzare l'ingresso dell'Unione e certificato sanitario per la partita
Sezione B Elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/91 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2362 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2022
che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 2 giugno 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 (2) che stabilisce per la prima volta una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d’Azur), che è scaduto il 31 dicembre 2014. Una proroga di tale deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione (3), scaduto il 25 agosto 2018. Un’ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596 della Commissione (4), scaduto il 25 agosto 2021. |
|
(2) |
Il 7 ottobre 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una richiesta di proroga della deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596. A sostegno della proroga della deroga, in data 23 giugno 2021 e 29 ottobre 2021 la Francia ha fornito informazioni aggiornate, tra cui una relazione sull’attuazione del piano di gestione adottato dalla Francia il 13 maggio 2014 (5) in conformità all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, nonché il piano di controllo e monitoraggio adottato dalla Francia nel 2018 (6). |
|
(3) |
Nel corso della sua 68a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2021, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (7) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, i dati pertinenti e la relazione di attuazione. Lo CSTEP ha preso atto della graduale diminuzione sia della capacità della flotta che dello sforzo di pesca e ha sottolineato la necessità di rivedere al ribasso il massimale di sforzo stabilito nel piano di gestione per evitare un eventuale aumento in futuro e di completare le informazioni fornite, in particolare per quanto riguarda i dati riguardanti le catture e l’impatto sull’ambiente. |
|
(4) |
Il 4 maggio 2022, a seguito delle osservazioni dello CSTEP, la Francia ha pubblicato un decreto ministeriale (8) che riduce lo sforzo di pesca massimo consentito da 1 386 a 638 giorni all’anno. Lo sforzo di pesca effettivamente esercitato dall’attività di pesca dopo la scadenza dell’ultima deroga rispetta già questo nuovo massimale di sforzo. La Francia ha inoltre fornito allo CSTEP ulteriori informazioni sull’impatto ambientale dell’attività di pesca. |
|
(5) |
Nel corso della sua 69a riunione plenaria svoltasi nel marzo 2022, lo CSTEP (9) ha preso atto dell’impegno messo in atto dalla Francia per fornire informazioni supplementari. Lo CSTEP ha concluso che la sua precedente osservazione sul massimale di sforzo è stata presa in considerazione e che, secondo la valutazione dei rischi fornita dalla Francia, la pesca con sciabiche da spiaggia ha solo un impatto marginale sull’ambiente. Viceversa, lo CSTEP ha osservato che la sua precedente osservazione sull’assenza di dati aggiornati sul monitoraggio delle catture non è stata presa in considerazione. |
|
(6) |
La Commissione è del parere che la valutazione dell’impatto dovrebbe basarsi sull’effettiva portata dell’attività di pesca, che è minima: nel 2020 le catture annuali combinate per le otto specie più sbarcate ammontavano a poco più di 2,2 tonnellate. Pertanto questa attività di pesca non dovrebbe avere un impatto rilevante sugli stock in causa, tenuto conto delle osservazioni dello CSTEP riguardo al fatto che la sardina viene sfruttata in modo sostenibile nella zona dove viene praticata questa attività di pesca e che lo sforzo di pesca e le catture diminuiscono gradualmente parallelamente alla riduzione del numero di pescherecci, e che tale diminuzione si traduce in una riduzione dell’impatto dell’attività di pesca sull’ecosistema e sulle risorse. |
|
(7) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con i quali la Commissione concorda, va osservato che la pesca con sciabiche da spiaggia non ha un impatto significativo sull’ambiente marino. |
|
(8) |
Sussistono vincoli geografici specifici dovuti all’estensione limitata della piattaforma continentale. |
|
(9) |
La pesca con sciabiche da spiaggia è praticata dalla costa in acque poco profonde per la cattura di un’ampia gamma di specie (come il pagello fragolino, il sugarello e la sardina). Per le sue caratteristiche questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, poiché non esiste un altro attrezzo regolamentato che sia idoneo alla cattura delle specie bersaglio. |
|
(10) |
La proroga della deroga richiesta dalla Francia riguarda l’autorizzazione di un numero limitato di 17 navi indicate nel piano di gestione, ossia un numero inferiore alle 20 navi autorizzate nell’ambito della domanda precedente. Si tratta di una riduzione dello sforzo di pesca del 54 % in termini di navi autorizzate rispetto al 2014, quando la deroga ha avuto per oggetto 37 navi autorizzate specificate nel piano di gestione francese. |
|
(11) |
Inoltre, il piano di gestione francese garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate solo alle 17 navi specificate, che sono già autorizzate a pescare dalla Francia, per uno sforzo totale di 638 giorni. Inoltre la Francia ha limitato lo sforzo massimo consentito per ciascun attrezzo. |
|
(12) |
La Commissione prende quindi atto del fatto che il piano di gestione sta effettivamente smantellando gradualmente la flotta, in quanto le autorizzazioni di pesca sono collegate alle navi e sono automaticamente revocate nel momento in cui la nave autorizzata viene sostituita o il comandante la vende o va in pensione. |
|
(13) |
La richiesta riguarda le attività di pesca già autorizzate dalla Francia e le imbarcazioni aventi un’attività comprovata nella pesca di oltre cinque anni conformemente all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(14) |
Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente alle disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(15) |
Le attività di pesca considerate sono conformi ai requisiti di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione della Francia vieta di pescare al di sopra di habitat protetti. |
|
(16) |
Per quanto riguarda l’obbligo di rispettare le dimensioni minime delle maglie, la Francia nel suo piano di gestione adottato nel maggio 2014 ha autorizzato una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull’ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento. |
|
(17) |
L’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) consente di continuare ad applicare le deroghe alle dimensioni minime delle maglie concesse nel quadro dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e in essere al 14 agosto 2019, salvo altrimenti stabilito a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. La Commissione ha valutato la richiesta di proroga della deroga presentata dalla Francia e ha concluso che rispetta le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241 e all’allegato IX, parte B, punto 4, del medesimo regolamento, in quanto non comporta un deterioramento delle norme in materia di selettività in vigore al 14 agosto 2019, in particolare in termini di un aumento nelle catture di novellame, e mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 di detto regolamento. |
|
(18) |
Le attività di pesca interessate non interferiscono con le attività delle navi che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate, conformemente all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(19) |
Il piano francese di gestione della pesca regolamenta l’attività dei pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia al fine di garantire che le catture delle specie di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241, che sostituisce l’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, siano minime, come richiesto dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) 1967/2006. |
|
(20) |
L’attività dei pescherecci operanti con sciabiche da spiaggia non è mirata alla cattura di cefalopodi, come stabilito dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(21) |
Il piano di gestione francese stabilisce un piano di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e dall’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Include inoltre misure per la registrazione delle attività di pesca e, pertanto, soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (11). |
|
(22) |
La Commissione ritiene pertanto che la proroga della deroga chiesta dalla Francia rispetti le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta. |
|
(23) |
È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione. |
|
(24) |
La durata di validità della deroga sarà limitata, per consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente. |
|
(25) |
Poiché l’attività di pesca è stata costantemente regolamentata dal piano di gestione francese per le sciabiche da spiaggia e la deroga concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596 è scaduta il 25 agosto 2021, al fine di garantire la continuità giuridica è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 26 agosto 2021. |
|
(26) |
Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
|
(27) |
Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo, in quanto l’attività di pesca in questione è stata costantemente regolamentata dal piano di gestione francese delle sciabiche da spiaggia. |
|
(28) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica nelle acque territoriali della Francia adiacenti alla costa dell’Occitania e della Provenza-Alpi-Costa Azzurra ai pescherecci dotati di sciabiche da spiaggia:
|
a) |
recanti il numero di immatricolazione citato nel piano di gestione della Francia; |
|
b) |
aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e per i quali sia escluso qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché |
|
c) |
titolari di un’autorizzazione di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Francia in conformità all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Articolo 2
Piano di monitoraggio e relazione
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1, lettera c).
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 26 agosto 2021 al 25 agosto 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 587/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d’Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 13).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1421 della Commissione, del 24 agosto 2015, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Languedoc-Roussillon e Provence-Alpes-Côte d’Azur) (GU L 222 del 25.8.2015, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1596 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da spiaggia operanti in talune acque territoriali della Francia (Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra) (GU L 265 del 24.10.2018, pag. 9).
(5) Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese — JORF n. 122 del 27.5.2014, pag. 8669).
(6) Arrêté du 7 août 2018 définissant un plan de contrôle et de suivi des débarquements pour les navires titulaires d’une autorisation européenne de pêche à la senne de plage.
(7) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/plen2103
(8) Arrêté du 4 mai 2022 modifiant l’arrêté du 18 février 2022 portant répartition des quotas d’effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l’année 2022.
(9) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/26714623
(10) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(11) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
|
5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/95 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2363 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2022
che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafi 5 e 10,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 2 giugno 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 (2) che, per la prima volta, istituiva una deroga all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 riguardante l’uso di pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d’Azur) fino al 6 giugno 2017. Una proroga della deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione (3), scaduto l’11 maggio 2020. Un’ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/141 della Commissione (4), scaduto l’11 maggio 2022. |
|
(2) |
Il 17 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto dalla Francia una nuova richiesta di proroga. La Francia ha fornito giustificazioni scientifiche e tecniche aggiornate per il rinnovo della deroga, tra cui una relazione concernente l’attuazione del piano di gestione adottato dal paese il 13 maggio 2014 (5) ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, una stima dell’impronta ecologica della pesca con «gangui» nel 2021 effettuata utilizzando i dati trasmessi dai trasponditori VMS («dati VMS») e una valutazione di rischio riguardante l’impatto ambientale di questo tipo di pesca. Secondo l’analisi dell’impronta ecologica dell’uso del «gangui», la pesca con questo tipo di attrezzo riguarda il 21 % della superficie coperta da praterie di Posidonia oceanica nella zona interessata dal piano di gestione francese e il 7,6 % delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali francesi. |
|
(3) |
Nel corso della sua 69a riunione plenaria svoltasi nel marzo 2022, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (6) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, inclusi i dati giustificativi e la relazione di attuazione. Lo CSTEP ha riconosciuto gli sforzi compiuti dall’amministrazione francese nel gestire la pesca con «gangui» e ha concluso che la richiesta della Francia era conforme alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1967/2006. Ha tuttavia osservato la potenziale dannosità, rilevata nella valutazione, dell’uso del «gangui» con porte pesanti per le praterie di Posidonia oceanica. |
|
(4) |
A seguito delle osservazioni dello CSTEP, il 18 agosto 2022 la Francia ha rivisto il decreto ministeriale (7) recante norme tecniche per la pesca professionale nel Mar Mediterraneo, modificando di conseguenza il peso delle porte nella pesca con «gangui» in modo da vietare l’uso di porte pesanti. |
|
(5) |
Lo CSTEP ha inoltre concluso che le informazioni fornite dalla Francia non permettevano di valutare lo stato degli stock sfruttati. Secondo la Commissione, tuttavia, l’impatto di questo tipo di pesca sugli stock dovrebbe essere valutato alla luce dell’effettiva portata dell’attività in questione. Nel 2022 sono stati autorizzati solo nove pescherecci, di cui sette attivi. Inoltre, parallelamente alla diminuzione del numero di imbarcazioni (del 75 % dal 2014) si è avuta anche una graduale diminuzione dello sforzo di pesca e delle catture, corrispondente a un’analoga riduzione dell’impatto di questa attività di pesca sugli stock, riduzione destinata a proseguire nell’ambito dell’attuale meccanismo di eliminazione graduale istituito dal piano di gestione francese. |
|
(6) |
La deroga richiesta riguarda la pesca esercitata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di Posidonia oceanica, conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(7) |
Le attività di pesca in questione riguardano meno del 33 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all’interno dell’area oggetto del piano di gestione francese e meno del 10 % delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali francesi, nel rispetto dei massimali di cui all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(8) |
Viste le ridotte dimensioni della piattaforma continentale, sussistono vincoli geografici specifici. |
|
(9) |
Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull’ambiente marino. |
|
(10) |
La pesca effettuata con pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» interessa una serie di specie corrispondenti a una nicchia ecologica. La composizione delle catture di questo tipo di pesca, in particolare per quanto riguarda la varietà delle specie catturate, non trova riscontro in altri attrezzi da pesca. Si tratta pertanto di un tipo di pesca che non può essere praticato con altri attrezzi. |
|
(11) |
La richiesta riguarda pescherecci che hanno un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e che operano nell’ambito del piano di gestione francese, conformemente all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(12) |
La deroga chiesta dalla Francia riguarda un numero limitato di nove pescherecci autorizzati identificati dal piano di gestione, per un totale di 434 kW, di cui solo sette erano attivi nel 2021. Si tratta di una riduzione dello sforzo di pesca del 75 % per quanto riguarda il numero di pescherecci autorizzati rispetto al 2014, quando la deroga riguardava 36 pescherecci autorizzati specificati nel piano di gestione francese adottato. Tali pescherecci sono inclusi in un elenco trasmesso alla Commissione conformemente a quanto disposto dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(13) |
Il piano di gestione adottato dalla Francia, inoltre, garantisce che non vi sia alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente ai nove pescherecci specificati, la cui attività di pesca è già stata autorizzata dalla Francia ed il cui sforzo totale è pari a 434 kW. |
|
(14) |
Il piano di gestione francese stabilisce peraltro che qualsiasi autorizzazione di pesca con «gangui» debba essere revocata se il peschereccio autorizzato è sostituito o venduto dal comandante o in caso di pensionamento di quest’ultimo. La Commissione osserva pertanto che tale disposizione ha l’effetto di eliminare gradualmente questo tipo di pesca, il che comporta anche una corrispondente riduzione del suo impatto sugli stock. |
|
(15) |
La deroga richiesta è conforme ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’allegato IX, parte B, punto 1, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) relativamente alle dimensioni di maglia degli attrezzi trainati, in quanto essa riguarda pescherecci da traino operanti con maglie di dimensioni non inferiori a 40 mm e, per armare una rete «gangui», non si utilizzano maglie quadrate di dimensioni inferiori a 40 mm. |
|
(16) |
Le attività di pesca interessate non interferiscono con le attività dei pescherecci che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate, conformemente all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(17) |
L’attività dei pescherecci da traino «gangui» è regolamentata dal piano di gestione francese in modo da garantire che le catture delle specie di cui all’allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime, come prescritto dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(18) |
I pescherecci da traino «gangui» non catturano cefalopodi, come prescritto dall’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
|
(19) |
Il piano di gestione francese istituisce un piano di monitoraggio delle attività di pesca che prevede apposite misure, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e dall’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Include inoltre misure per la registrazione delle attività di pesca e, pertanto, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9). |
|
(20) |
La deroga richiesta è pertanto conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dovrebbe essere concessa. |
|
(21) |
È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione. |
|
(22) |
Per consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione degli stock sfruttati e permettere l’elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga. |
|
(23) |
Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/141 è giunta a scadenza l’11 maggio 2022, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 12 maggio 2022. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
|
(24) |
L’applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto l’attività di pesca in questione è stata costantemente inclusa nel piano di gestione francese riguardante le sciabiche da spiaggia. |
|
(25) |
Il presente regolamento non pregiudica la posizione della Commissione in merito alla conformità dell’attività oggetto della presente deroga ad altre normative dell’Unione, in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (10). |
|
(26) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano, nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, ai pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» purché essi:
|
a) |
abbiano un numero di registrazione indicato nel piano di gestione francese, adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; |
|
b) |
abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; |
|
c) |
siano titolari di un’autorizzazione di pesca e operino nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Articolo 2
Relazioni
Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento la Francia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1, lettera c).
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 12 maggio 2022 all’11 maggio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti nonché la distanza minima dalla costa e la profondità minima per pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 10).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione, del 7 maggio 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) (GU L 117 dell’8.5.2018, pag. 13).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/141 della Commissione, del 5 febbraio 2021, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (GU L 43 dell’8.2.2021, pag. 10).
(5) Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français [Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF) n. 122 del 27.5.2014, pag. 8669].
(6) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/26714623
(7) Arrêté du 18 août 2022 modifiant l’arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale [Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF) n. 0194 del 23.8.2022].
(8) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(9) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(10) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
|
5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/99 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2364 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
|
(2) |
L’approvazione della sostanza attiva glifosato scade il 15 dicembre 2022. Una domanda di rinnovo dell’approvazione di tale sostanza è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3) in data 12 dicembre 2019. |
|
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione (4) ha nominato la Francia, l’Ungheria, i Paesi Bassi e la Svezia affinché agiscano congiuntamente in qualità di Stato membro relatore per la procedura di rinnovo dell’approvazione del glifosato. I quattro Stati membri hanno costituito il gruppo di valutazione sul glifosato («AGG»). Il 18 agosto 2020 l’AGG ha confermato l’ammissibilità della domanda di rinnovo. Il 15 giugno 2021 l’AGG ha presentato il progetto iniziale di rapporto di valutazione per il rinnovo all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’«Autorità»). |
|
(4) |
Nel corso della consultazione pubblica sul progetto iniziale di rapporto di valutazione per il rinnovo del glifosato, all’Autorità è stato presentato un numero molto elevato di osservazioni. Il 14 marzo 2022 l’Autorità ha inoltre chiesto al richiedente una quantità significativa di informazioni supplementari, che sono state presentate in tempo utile. L’AGG e l’Autorità hanno altresì individuato un numero molto elevato di punti che gli esperti dovranno discutere nel corso della revisione tra pari. La valutazione delle informazioni supplementari condotta dall’AGG e la revisione tra pari effettuata dall’Autorità a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 844/2012 richiedono molto più tempo per essere completate. |
|
(5) |
Di conseguenza il 10 maggio 2022 l’Autorità e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») hanno informato la Commissione che l’adozione delle conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio del glifosato ad opera dell’Autorità avrebbe subito un ritardo, con la data di adozione prevista non prima del luglio 2023. Ciò significa che non è possibile adottare alcuna decisione sul rinnovo dell’approvazione del glifosato prima del 15 dicembre 2022. |
|
(6) |
Dato che la valutazione della sostanza attiva glifosato è stata pertanto ritardata per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è necessario prorogare il periodo di approvazione di tale sostanza attiva affinché vi sia il tempo necessario per completare la valutazione prescritta per prendere una decisione sulla domanda di rinnovo della sua approvazione. |
|
(7) |
La Commissione, nel caso in cui debba adottare un regolamento che stabilisce che l’approvazione del glifosato non è rinnovata perché non sono soddisfatti i criteri di approvazione, fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se posteriore, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. La Commissione, nel caso in cui debba adottare un regolamento che stabilisce il rinnovo dell’approvazione del glifosato, si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile. |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
|
(9) |
Poiché l’attuale approvazione del glifosato scade il 15 dicembre 2022, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima. |
|
(10) |
Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Dato che è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 118 (Glifosato), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «15 dicembre 2023».
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
Nonostante sia stato abrogato, il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione continua ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell’approvazione del glifosato in conformità all’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/724 della Commissione, del 10 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 per quanto riguarda la nomina degli Stati membri relatori e degli Stati membri correlatori per le sostanze attive glifosato, lambda-cialotrina, imazamox e pendimetalin e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 per quanto riguarda la possibilità che un gruppo di Stati membri assuma congiuntamente il ruolo di Stato membro relatore (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 32).
|
5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/101 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2365 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2022
che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 270 sexies, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione (2) specifica le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito pertinenti di tutte le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e le classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
|
(2) |
Il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda i metodi disponibili che ricorrono alle valutazioni del merito di credito delle ECAI e il numero di classi di merito di credito di cui alla parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
|
(3) |
Le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali per le posizioni verso la cartolarizzazione a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 devono essere le stesse per tutti gli enti, secondo la priorità nell’applicazione dei metodi di cui all’articolo 254 di detto regolamento. Gli enti che utilizzano il metodo basato sui rating esterni dovrebbero calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio in base a 18 classi di merito di credito per le valutazioni esterne del merito di credito a lungo termine di cui agli articoli 263 e 264 del medesimo regolamento, il che rafforza la granularità e la sensibilità al rischio. |
|
(4) |
È pertanto necessario aggiornare la tabella di corrispondenza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 per rispecchiare la nuova struttura delle classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 modificato. |
|
(5) |
Dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 due ECAI hanno esteso le loro valutazioni del merito di credito agli strumenti inerenti a cartolarizzazione. È pertanto necessario fornire le corrispondenze per le ECAI interessate. |
|
(6) |
Dopo l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 è stata registrata un’ulteriore agenzia di rating del credito che dispone di metodologie e processi per la produzione di valutazioni del merito di credito per strumenti inerenti a cartolarizzazione, conformemente agli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), mentre è stata depennata un’ECAI per la quale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 forniva la corrispondenza. Poiché l’articolo 270 sexies del regolamento (UE) n. 575/2013 impone di specificare per tutte le ECAI l’attribuzione delle valutazioni alle classi di merito di credito, è opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 per stabilire le corrispondenze per le ECAI di recente registrazione e rimuovere la corrispondenza per l’ECAI depennata. |
|
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801. |
|
(8) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione. |
|
(9) |
L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 è così modificato:
|
1) |
l’articolo 1 è soppresso; |
|
2) |
l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Tabella di corrispondenza per il metodo basato sui rating esterni La corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna agenzia esterna di valutazione del merito di credito per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette al metodo basato sui rating esterni e le classi di merito di credito di cui agli articoli 263 e 264 del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell’allegato II del presente regolamento.» |
|
3) |
l’allegato I è soppresso; |
|
4) |
l’allegato II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione, dell’11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 27).
(3) Regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Tabelle di corrispondenza ai fini dell’articolo 2
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Tutte le altre |
|
A.M. Best (EU) Rating Services B.V. |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine |
||||||||||||||||||
|
|
aaa(sf) |
aa+(sf) |
aa(sf) |
aa-(sf) |
a+(sf) |
a(sf) |
a-(sf) |
bbb+(sf) |
bbb(sf) |
bbb-(sf) |
bb+(sf) |
bb(sf) |
bb-(sf) |
b+(sf) |
b(sf) |
b-(sf) |
ccc+(sf), ccc(sf), ccc-(sf) |
al di sotto di ccc-(sf) |
|
Scala di rating per emissioni a breve termine |
||||||||||||||||||
|
|
AMB-1+(sf), AMB-1(sf) |
AMB-2(sf) |
AMB-3(sf) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
al di sotto di AMB-3(sf) |
|
ARC Ratings SA. |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating per emissioni a medio e lungo termine |
||||||||||||||||||
|
|
AAASF |
AA+SF |
AASF |
AA-SF |
A+SF |
ASF |
A-SF |
BBB+SF |
BBBSF |
BBB-SF |
BB+SF |
BBSF |
BB-SF |
B+SF |
BSF |
B-SF |
CCC+SFCCCSF, CCC-SF |
al di sotto di CCC-SF |
|
Scala di rating per emissioni a breve termine |
||||||||||||||||||
|
|
A-1+SF, A-1 SF |
A-2SF, |
A-3SF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
al di sotto di A-3SF |
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Tutte le altre |
|
Axesor Risk Management S.L. |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating del credito per strumenti finanziari strutturati a lungo termine |
||||||||||||||||||
|
|
AAA(sf) |
AA+(sf) |
AA(sf) |
AA-(sf) |
A+(sf) |
A(sf) |
A-(sf) |
BBB+(sf) |
BBB(sf) |
BBB-(sf) |
BB+(sf) |
BB(sf) |
BB-(sf) |
B+(sf) |
B(sf) |
B-(sf) |
CCC+(sf),CCC(sf), CCC-(sf) |
al di sotto di CCC-(sf) |
|
Creditreform Rating AG |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating del credito per il lungo termine |
||||||||||||||||||
|
|
AAAsf |
AA+sf |
AAsf |
AA-sf |
A+sf |
Asf |
A-sf |
BBB+sf |
BBBsf |
BBB-sf |
BB+sf |
BBsf |
BB-sf |
B+sf |
Bsf |
B-sf |
CCCsf |
al di sotto di CCCsf |
|
DBRS Ratings GmbH |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine |
||||||||||||||||||
|
|
AAA(sf) |
AA(high)(sf) |
AA(sf) |
AA(low)(sf) |
A(high)(sf) |
A(sf) |
A(low)(sf) |
BBB(high)(sf) |
BBB(sf) |
BBB(low)(sf) |
BB(high)(sf) |
BB(sf) |
BB(low)(sf) |
B(high)(sf) |
B(sf) |
B(low)(sf) |
CCC(high)(sf), CCC(sf), CCC(low)(sf) |
al di sotto di CCC(low)(sf) |
|
Scala di rating per commercial paper e debito a breve termine |
||||||||||||||||||
|
|
R-1(high)(sf), R-1(middle)(sf), R-1(low)(sf) |
R-2(high)(sf), R-2(middle)(sf), R-2(low)(sf) |
R-3(sf) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
al di sotto di R-3(sf) |
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Tutte le altre |
|
Fitch Ratings Ireland Limited |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating per il lungo termine |
||||||||||||||||||
|
|
AAASF |
AA+SF |
AASF |
AA-SF |
A+SF |
ASF |
A-SF |
BBB+SF |
BBBSF |
BBB-SF |
BB+SF |
BBSF |
BB-SF |
B+SF |
BSF |
B-SF |
CCCSF |
al di sotto di CCCSF |
|
Scala di rating per il breve termine |
||||||||||||||||||
|
|
F1+SF, F1 SF |
F2SF |
F3SF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
al di sotto di F3SF |
|
HR Ratings de México, SA de C.V. |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating del credito per il lungo termine |
||||||||||||||||||
|
|
HR AAA (E) |
HR AA+ (E) |
HR AA (E) |
HR AA- (E) |
HR A+ (E) |
HR A (E) |
HR A- (E) |
HR BBB+ (E) |
HR BBB (E) |
HR BBB- (E) |
HR BB+ (E) |
HR BB (E) |
HR BB- (E) |
HR B+ (E) |
HR B (E) |
HR B- (E) |
HR C+ (E) |
al di sotto di HR C+ (E) |
|
ICAP SA. |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating del credito globale |
||||||||||||||||||
|
|
AAASF, AAA-SF |
AA+SF |
AASF |
AA-SF |
A+SF |
ASF |
A-SF |
BBB+SF |
BBBSF |
BBB-SF |
BB+SF |
BBSF |
BB-SF |
B+SF |
BSF |
B-SF |
CCC+SF, CCCSF, CCC-SF |
al di sotto di CCC-SF |
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Tutte le altre |
|
Japan Credit Rating Agency Ltd |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating per emissioni a lungo termine |
||||||||||||||||||
|
|
AAA |
AA+ |
AA |
AA- |
A+ |
A |
A- |
BBB+ |
BBB |
BBB- |
BB+ |
BB |
BB- |
B+ |
B |
B- |
CCC |
al di sotto di CCC |
|
Scala di rating per emissioni a breve termine |
||||||||||||||||||
|
|
J-1+, J-1 |
J-2 |
J-3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
al di sotto di J-3 |
|
Kroll Bond Rating Agency Europe Limited |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating del credito per il lungo termine |
||||||||||||||||||
|
|
AAA(sf) |
AA+(sf) |
AA(sf) |
AA-(sf) |
A+(sf) |
A(sf) |
A-(sf) |
BBB+(sf) |
BBB(sf) |
BBB-(sf) |
BB+(sf) |
BB(sf) |
BB-(sf) |
B+(sf) |
B(sf) |
B-(sf) |
CCC+(sf), CCC(sf), CCC-(sf) |
al di sotto di CCC-(sf) |
|
Scala di rating del credito per il breve termine |
||||||||||||||||||
|
|
K1+(sf), K1(sf) |
K2(sf) |
K3(sf) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
al di sotto di K3(sf) |
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Tutte le altre |
|
Moody’s Investors Service |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating per il lungo termine globale |
||||||||||||||||||
|
|
Aaa(sf) |
Aa1(sf) |
Aa2(sf) |
Aa3(sf) |
A1(sf) |
A2(sf) |
A3(sf) |
Baa1(sf) |
Baa2(sf) |
Baa3(sf) |
Ba1(sf) |
Ba2 (sf) |
Ba3 (sf) |
B1 (sf) |
B2 (sf) |
B3 (sf) |
Caa1(sf), Caa2(sf), Caa3(sf) |
al di sotto di Caa3(sf) |
|
Scala di rating per il breve termine globale |
||||||||||||||||||
|
|
P-1 (sf) |
P-2 (sf) |
P-3 (sf) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
al di sotto di P-3(sf) |
|
Scope Ratings GmbH |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating del credito per il lungo termine |
||||||||||||||||||
|
|
AAASF |
AA+SF |
AASF |
AA-SF |
A+SF |
ASF |
A-SF |
BBB+SF |
BBBSF |
BBB-SF |
BB+SF |
BBSF |
BB-SF |
B+SF |
BSF |
B-SF |
CCCSF |
al di sotto di CCCSF |
|
Scala di rating del credito per il breve termine |
||||||||||||||||||
|
|
S-1+SF, S-1SF |
S-2 SF |
S-3 SF |
|
|
|
, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
al di sotto di S-3 SF |
|
Classe di merito di credito |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Tutte le altre |
|
S&P Global Ratings Europe Limited |
||||||||||||||||||
|
Scala di rating del credito per emissioni a lungo termine globale |
||||||||||||||||||
|
|
AAA(sf) |
AA+(sf) |
AA(sf) |
AA-(sf) |
A+(sf) |
A(sf) |
A-(sf) |
BBB+(sf) |
BBB(sf) |
BBB-(sf) |
BB+(sf) |
BB(sf) |
BB-(sf) |
B+(sf) |
B(sf) |
B-(sf) |
CCC+(sf), CCC(sf), CCC-(sf) |
al di sotto di CCC-(sf) |
|
Scala di rating del credito per emissioni a breve termine globale |
||||||||||||||||||
|
|
A-1+(sf), A-1(sf) |
A-2(sf) |
A-3(sf) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
al di sotto di A-3(sf). |
DECISIONI
|
5.12.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 312/109 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2366 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2022
che stabilisce le specifiche per una soluzione tecnica volta ad agevolare la raccolta di dati da parte degli Stati membri e di Europol ai fini della produzione di statistiche sull’accesso ai dati del VIS a fini di contrasto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno («regolamento VIS») (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (CE) n. 767/2008 stabilisce il sistema di informazione visti (VIS) per lo scambio di dati fra Stati membri in ordine alle domande di visto per soggiorni di breve durata e soggiorni di lunga durata e di permessi di soggiorno, e sulle decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti. |
|
(2) |
Il regolamento (CE) n. 767/2008 stabilisce le condizioni di accesso ai dati del VIS a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi. È opportuno definire e mettere a disposizione degli Stati membri e di Europol una soluzione tecnica per agevolare la raccolta di dati ai fini della produzione di statistiche per misurare l’efficacia di tale accesso a fini di contrasto. |
|
(3) |
È necessario stabilire le specifiche per la messa a punto di una soluzione tecnica che faciliti la raccolta di determinate informazioni e statistiche. |
|
(4) |
La soluzione tecnica prescelta per attuare il VIS dovrebbe tenere in considerazione l’esigenza di disporre di una migliore integrazione degli attuali e dei futuri sistemi di gestione delle frontiere dell’Unione e dell’esigenza di garantire l’interoperabilità di tali sistemi. Tale soluzione tecnica dovrebbe essere scalabile e consentire aggiornamenti ulteriori per essere in grado, se necessario, di integrare funzionalità supplementari, di gestire un maggior numero di operazioni e di conservare maggiori quantità di dati. Per tale motivo, la soluzione tecnica per facilitare la raccolta di determinate informazioni e statistiche dovrebbe essere messa a punto sulla base della soluzione tecnica indicata all’articolo 72, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all’articolo 92, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e adattata se del caso. |
|
(5) |
A norma del regolamento (CE) n. 767/2008, l’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) dovrebbe essere responsabile della progettazione e dello sviluppo del VIS. |
|
(6) |
La soluzione tecnica dovrebbe rispettare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e come impostazione predefinita. I dati per la produzione di statistiche dovrebbero essere forniti in modo da garantire un’adeguata anonimizzazione dei risultati, applicando nel contempo un’efficace minimizzazione dei dati per prevenire il rischio che ne siano dedotte informazioni dagli interessati. |
|
(7) |
Dato che il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione. |
|
(8) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (5). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(9) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7). |
|
(10) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9). |
|
(11) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11). |
|
(12) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2011. |
|
(13) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere l’8 giugno 2022. |
|
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Soluzione tecnica per facilitare la raccolta di dati ai fini della produzione di statistiche
1. eu-LISA mette a punto la soluzione tecnica di cui all’articolo 50, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 767/2008 e la adegua conformemente alle specifiche di cui all’articolo 2 della presente decisione.
2. eu-LISA mette la soluzione tecnica a disposizione del punto o dei punti di accesso centrale di cui all’articolo 22 terdecies del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’unità specializzata di Europol costituita da funzionari debitamente autorizzati, di cui all’articolo 22 quaterdecies dello stesso regolamento.
3. L’impiego della soluzione tecnica da parte degli Stati membri e di Europol è facoltativo.
Articolo 2
Specifiche della soluzione tecnica per facilitare la raccolta di dati ai fini della produzione di statistiche
1. Qualora sia utilizzata la soluzione tecnica di cui all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, ciascuno Stato membro ed Europol sono responsabili del suo impiego.
2. Gli Stati membri ed Europol sono responsabili della gestione tecnica e operativa della soluzione tecnica.
3. La soluzione tecnica consente l’accesso ai suoi dati soltanto agli utenti autorizzati.
4. La soluzione tecnica consente la raccolta dei seguenti dati per ciascuna richiesta di accesso ai dati conservati nel VIS:
|
a) |
l’autorità designata, il punto di accesso centrale e l’unità operativa che avvia la richiesta di cui all’articolo 22 terdecies, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 767/2008, ed Europol se avvia la richiesta di cui all’articolo 22 novodecies dello stesso regolamento; |
|
b) |
lo scopo esatto della consultazione, compreso il tipo di reato di terrorismo o altro reato grave, quale definito all’articolo 4, punti 22 e 23, del regolamento (CE) n. 767/2008, che ha determinato la consultazione, selezionando un valore da una tabella di codici; |
|
c) |
i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l’autore presunto o effettivo oppure la vittima rientrino nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 767/2008; |
|
d) |
il numero di richieste di accesso al VIS a fini di contrasto e di accesso ai dati relativi a minori di età inferiore ai 14 anni; |
|
e) |
il numero e il tipo di casi in cui sono state utilizzate le procedure d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008 compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l’urgenza dopo la verifica a posteriori; |
|
f) |
il numero e il tipo di casi in cui si è giunti a un’identificazione. |
5. Al fine di agevolare la raccolta dei dati, in caso di ricorso alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 22 quindecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, sono contrassegnati i casi associati a tale procedura di cui al paragrafo 4, lettera e), del presente articolo.
6. Le informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono conservate localmente dal punto o dai punti di accesso centrale o da Europol e sono utilizzate ai fini della produzione di statistiche, di cui all’articolo 50, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicabilità
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea fatta eccezione per le seguenti disposizioni, che si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134:
|
a) |
articolo 1, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008; |
|
b) |
articolo 2, nella misura in cui riguarda il regolamento (CE) n. 767/2008; |
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.
(2) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
(3) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) No 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (EU) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).
(5) La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(6) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(7) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(8) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(9) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(10) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(11) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(12) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).