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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/1 |
ACCORDO INTERNAZIONALE
tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica tunisina al programma dell'Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»
La Commissione europea (in appresso «la Commissione»), a nome dell'Unione europea,
da una parte,
e
il governo della Repubblica tunisina (in appresso «la Tunisia»),
dall'altra,
in appresso denominate «le parti»,
CONSIDERANDO che il protocollo (1) dell'accordo euromediterraneo (2) che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo ad un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (in appresso «il protocollo»), stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Tunisia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere definite in un memorandum d'intesa (3) tra la Commissione europea e le autorità competenti della Tunisia in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione;
CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (in appresso «il programma Orizzonte Europa»);
CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali al fine di affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;
RICONOSCENDO i principi generali stabiliti nel regolamento (UE) 2021/695;
CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;
SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati europei;
CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;
RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;
CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dall'accordo di associazione a Orizzonte 2020, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito dell'associazione
1. La Tunisia partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (5), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.
Articolo 2
Termini e condizioni di partecipazione al programma «Orizzonte Europa»
1. La Tunisia partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione, alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a quasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.
2. Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Tunisia possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (8).
3. Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Tunisia sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:
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a) |
informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi e progetti, o a parti di essi, esistenti e previsti della Tunisia equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata; |
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b) |
informazioni per determinare se la Tunisia dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità tunisine informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un'entità tunisina stabilita o controllata al di fuori della Tunisia, che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca alla Tunisia l'elenco dei soggetti giuridici stabiliti in Tunisia pertinenti con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e |
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c) |
garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da entità stabilite stabiliti in Tunisia è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Tunisia condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. |
4. I soggetti giuridici stabiliti in Tunisia possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
5. Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Tunisia e i soggetti giuridici tunisini possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.
6. I rappresentanti della Tunisia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Tunisia.
Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti della Tunisia durante le votazioni.
La Tunisia verrà informata del risultato di dette votazioni. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.
7. Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e nei relativi sottogruppi la Tunisia gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.
8. I rappresentanti della Tunisia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative a un punto che riguarda la Tunisia.
9. La Tunisia può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (9), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.
10. Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Tunisia nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.
11. Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.
12. La Tunisia adottano tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Tunisia, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili in Tunisia.
Articolo 3
Contributo finanziario
1. La partecipazione della Tunisia o di soggetti giuridici tunisini al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario della Tunisia al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (in appresso «bilancio dell'Unione»).
2. Il contributo finanziario è composto dalla somma di:
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a) |
un contributo operativo; e |
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b) |
una quota di partecipazione. |
3. Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in un'unica rata ed è versato al più tardi nel mese di maggio.
4. Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nella sua versione più aggiornata (in appresso «il regolamento finanziario»), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (11).
Per le entrate con destinazione specifica esterna assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (12), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.
5. Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Tunisia a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione europea a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adattamenti di questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.
6. Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione europea adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
7. La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adattamenti né a correzioni retroattivi.
8. Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adattato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.
9. L'Unione europea fornisce alla Tunisia le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea e la Tunisia e non pregiudicano le informazioni che la Tunisia ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.
10. Tutti i contributi della Tunisia o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.
Articolo 4
Meccanismo di correzione automatica
1. Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale della Tunisia per l'anno N, adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N+2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni della Tunisia e dei soggetti giuridici tunisini nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.
L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:
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a) |
gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con la Tunisia o con soggetti giuridici tunisini finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e |
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b) |
il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dalla Tunisia, adeguato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4. |
2. Se l'importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale della Tunisia per l'anno N è corretto. L'importo che la Tunisia deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.
3. Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.
Articolo 5
Reciprocità
1. I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi e progetti della Tunisia equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione della Tunisia.
2. L'elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti equivalenti della Tunisia figura nell'allegato II.
3. Il finanziamento da parte della Tunisia di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione della Tunisia che disciplina il funzionamento dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.
Articolo 6
Scienza aperta
Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi e progetti conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione della Tunisia.
Articolo 7
Monitoraggio, valutazione e relazioni
1. Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione della Tunisia a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e la Tunisia.
2. Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell'allegato III.
Articolo 8
Comitato misto UE-Tunisia per la ricerca e l'innovazione
1. È istituito il comitato misto UE-Tunisia per la ricerca e l'innovazione (di seguito «comitato misto UE-Tunisia»). Il comitato misto UE-Tunisia è incaricato, tra l'altro, di:
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a) |
esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:
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b) |
discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza; |
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c) |
esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione; |
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d) |
discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche relative alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e |
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e) |
scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo. |
2. Il comitato misto UE-Tunisia, composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Tunisia, adotta il proprio regolamento interno.
3. Il comitato misto UE-Tunisia può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.
4. Il comitato misto UE-Tunisia si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dal Tunisia.
5. Il comitato misto UE-Tunisia lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici della Tunisia. In particolare, il comitato misto UE-Tunisia può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.
Articolo 9
Disposizioni finali
1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.
2. Il presente accordo si applica dal 1° gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.
3. L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Tunisia a norma dell'allegato I, paragrafo 4, punto III del presente accordo.
In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica alla Tunisia la sospensione dell'applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Tunisia.
In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Tunisia non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.
La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con i soggetti giuridici stabiliti in Tunisia. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.
L'Unione europea informa immediatamente la Tunisia non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.
A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici tunisini sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.
4. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.
5. Qualora il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le parti convengono che:
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a) |
i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo; |
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b) |
il contributo finanziario annuale dell'anno N, durante il quale il presente accordo è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N non è adeguata né corretta; |
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c) |
a decorrere dall'anno in cui il presente accordo è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adeguati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell'articolo 4 del presente accordo. |
Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.
6. Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.
7. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.
Fatto a Bruxelles e Tunisi, addi 29 marzo 2022, in due copie originali, in lingua inglese e araba.
Per la Commissione europea,
a nome dell'Unione europea
Mariya GABRIEL
Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù
Per la Repubblica tunisina
Moncef BOUKTHIR
Ministro per l'Istruzione superiore e la ricerca scientifica
(1) GU L 96 dell'11.4.2015, pag. 3.
(2) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.
(3) Il presente accordo internazionale costituisce e produce gli stessi effetti giuridici di un memorandum d'intesa concluso nell'ambito del protocollo su un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina concernente i principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione.
(4) Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).
(5) Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).
(6) Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).
(7) Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).
(8) Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(9) Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).
(10) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).
(11) Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).
ALLEGATO I
Regole che disciplinano il contributo finanziario della Tunisia al programma Orizzonte Europa (2021-2027)
I. Calcolo del contributo finanziario della Tunisia
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1. |
Il contributo finanziario della Tunisia al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo. |
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2. |
La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:
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3. |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che la Tunisia deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adattamento del criterio di ripartizione.
L'adattamento del criterio di ripartizione avviene nel modo seguente:
Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,05. |
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4. |
In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adattamento relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N+1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra:
A partire dall'anno N+2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell'anno N riducendo il contributo operativo della Tunisia dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o da disimpegni ricostituiti. Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N [per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP] che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori vengono annullati, il contributo operativo della Tunisia è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato. |
II. Correzione automatica del contributo operativo della Tunisia
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1. |
Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:
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2. |
Il meccanismo si applica come segue:
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III. Pagamento del contributo finanziario della Tunisia, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo della Tunisia e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Tunisia
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1. |
La Commissione comunica alla Tunisia, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:
Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b). |
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2. |
Entro al più tardi il mese di aprile di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Tunisia una richiesta di fondi che corrisponde ai contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Ciascuna richiesta di fondi ha per oggetto il pagamento del contributo della Tunisia entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi. Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data in cui il presente accordo entra in vigore. |
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3. |
Ogni anno, a partire dal 2023, la richiesta di fondi riflette anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N–2. La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adattamenti del contributo finanziario versato dalla Tunisia per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui la Tunisia ha partecipato. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Tunisia nel 2026 e 2027 o dopo gli adattamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalla Tunisia. |
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4. |
La Tunisia versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Tunisia entro la data prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Tunisia il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali. |
(1) Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).
(2) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.
(3) Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.
(4) Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).
ALLEGATO II
Elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti equivalenti della Tunisia
Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi e ai progetti considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa in Tunisia:
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— |
Programma per i ricercatori all'inizio della carriera (PJEC); |
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— |
Programma di promozione dell'eccellenza nella ricerca; |
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— |
Valorizzazione del programma di ricerca post-laurea; |
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— |
Programma comune di ricerca (PRF); |
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— |
Programma di collaborazione PAQ; |
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— |
Valorizzazione dei progetti relativi ai risultati della ricerca (VRR); |
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— |
Programma di mobilità per i laureati verso l'industria (MOBIDOC). |
ALLEGATO III
Sana gestione finanziaria
Tutela degli interessi finanziari e riscossione
Articolo 1
Verifiche e audit
1. L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Tunisia o soggetto giuridico stabilito in Tunisia che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Tunisia coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.
2. Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit
3. La Tunisia non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Tunisia e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.
4. Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo, o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.
Articolo 2
Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione
1. La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio della Tunisia. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.
2. Le autorità competenti della Tunisia informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o a un'altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.
3. I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Tunisia o soggetto giuridico stabilito in Tunisia che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Tunisia e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione
4. I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità tunisina competente designata dal governo tunisino. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, gli agenti delle autorità tunisine competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.
5. Su richiesta delle autorità tunisine, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.
6. Gli agenti della Commissione e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.
7. Qualora la persona, l'entità o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità tunisine, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.
8. La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità tunisine dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente tunisina qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.
9. Fatta salva l'applicazione del diritto penale della Tunisia, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche tunisine che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.
10. Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità tunisine competenti procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.
11. Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, la Tunisia designa un punto di contatto.
12. Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità tunisine competenti avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.
13. Le autorità tunisine cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.
Articolo 3
Riscossione ed esecuzione
1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati, in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Tunisia. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verificazione dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo della Tunisia designerà a tal fine. Il governo della Tunisia comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Tunisia. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali della Tunisia.
2. Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o un accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Tunisia al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.
3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della sua esecuzione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Tunisia.
Articolo 4
Comunicazione e scambio di informazioni
Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli di tale programma, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Tunisia o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Tunisia che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Tunisia coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, entità e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.
REGOLAMENTI
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/17 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/2309 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2022
concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 21 ottobre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2653 (2022), che istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate in considerazione della situazione ad Haiti. |
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(2) |
Conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2653 (2022), il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2319, che prevede divieti di viaggio, un embargo mirato sulle armi, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e un divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone, entità o organismi che partecipano o sostengono bande coinvolte in violenze, attività criminali o violazioni dei diritti umani che compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione. Le persone, le entità e gli organismi soggetti a tali misure restrittive, designati dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione (UNSCR) 2653 (2022), sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2022/2319. Conformemente alla risoluzione UNSCR 2653 (2022), la decisione (PESC) 2022/2319 include una persona nel suo allegato. |
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(3) |
Alcune di tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione. |
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(4) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti. |
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(5) |
Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2022/2319, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio. |
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(6) |
La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni. |
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(7) |
Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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(8) |
Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento. |
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(9) |
Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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a) |
«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 28 novembre 2022, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:
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b) |
«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; |
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c) |
«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; |
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d) |
«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; |
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e) |
«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche; |
|
f) |
«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio; |
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g) |
«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
|
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h) |
«comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2653 (2022); |
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i) |
«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; |
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j) |
«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo. |
Articolo 2
È vietato:
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a) |
fornire assistenza tecnica collegata ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I; |
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b) |
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I. |
Articolo 3
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.
Articolo 4
1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, compresi, tra l'altro persone fisiche o giuridiche che hanno minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti mediante una delle azioni seguenti:
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a) |
sono coinvolte, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere; |
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b) |
sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti; |
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c) |
agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui ai punti a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti; |
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d) |
violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 11 della UNSCR 2653 (2022), o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti; |
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e) |
pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti; |
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f) |
pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti; |
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g) |
impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti; |
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h) |
attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, fornendo sostegno a tali attacchi. |
2. Nell'allegato I sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
3. L'allegato I riporta, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I include altresì la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.
Articolo 5
L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria o a finanziare altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali ad Haiti da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria delle Nazioni unite per Haiti.
Articolo 6
1. In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
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a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
|
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
|
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni tale decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.
2. In deroga all'articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato.
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio.
Articolo 7
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati a condizione che:
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a) |
i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 è stato inserito nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data; |
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b) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale vincolo o decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori; |
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c) |
la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I; |
|
d) |
il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato; e |
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e) |
lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.
Articolo 8
1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:
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a) |
i fondi o le risorse economiche saranno usati per il pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; |
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b) |
il pagamento non violi l'articolo 3, paragrafo 2; e |
|
c) |
lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi. |
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.
Articolo 9
1. L'articolo 3, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.
2. L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
|
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; |
|
b) |
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 sono stati inseriti nell'allegato I; o |
|
c) |
pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
Articolo 10
1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
|
a) |
fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e |
|
b) |
collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a). |
2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
Articolo 11
1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione delle misure di cui agli articoli 2 e 3.
2. Le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I:
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a) |
trasmettono, entro il 9 gennaio 2023 o entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato I, se tale data è posteriore, informazioni sui fondi o sulle risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro appartenenti loro o da loro posseduti, detenuti o controllati all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati; e |
|
b) |
collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni. |
3. L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione delle misure di cui all'articolo 2.
4. Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane, delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).
5. L'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1o gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che aveva previsto un obbligo di comunicazione analogo a norma del diritto nazionale prima del 28 novembre 2022.
6. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
7. Qualsiasi trattamento di dati personali è effettuato conformemente al presente regolamento, al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria all'applicazione del presente regolamento.
Articolo 12
1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.
Articolo 13
1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
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a) |
persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I; |
|
b) |
qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a). |
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.
3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.
Articolo 14
1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
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a) |
i fondi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6, 7 e 8; |
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b) |
i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali. |
2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.
Articolo 15
La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.
Articolo 16
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona fisica o giuridica, entità o organismo, e ha dato motivazione sulle ragioni della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato.
3. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di espungere dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.
Articolo 17
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo il 28 novembre 2022 e la informano di ogni eventuale successiva modifica.
Articolo 18
1. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:
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a) |
per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I; |
|
b) |
per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I; |
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c) |
per quanto riguarda la Commissione:
|
2. Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.
3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.
Articolo 19
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo il 28 novembre 2022 e informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.
Articolo 20
Il presente regolamento si applica:
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a) |
nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo; |
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b) |
a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; |
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c) |
a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione; |
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d) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro; |
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e) |
a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione. |
Articolo 21
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) Cfr. pag. 135 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2, 3 e 9
PERSONE
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1. |
Jimmy Cherizier (alias «Barbeque») ha commesso atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti e ha pianificato, diretto o commesso atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani.
Designazione: 21 ottobre 2022 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Jimmy Cherizier è uno dei più influenti leader di bande di Haiti e guida un'alleanza di bande haitiane nota come «Famiglia G9 e alleati» (G9 Family and Allies). In qualità di ufficiale della polizia nazionale haitiana (HNP) Cherizier ha pianificato e partecipato all'attacco mortale del novembre 2018 contro i civili nel quartiere di Port-au-Prince noto come La Saline. Durante questo attacco sono state uccise almeno 71 persone, sono state distrutte oltre 400 case e almeno sette donne sono state stuprate da bande armate. Nel corso del 2018 e del 2019 Cherizier ha guidato gruppi armati in attacchi brutali e coordinati in diversi quartieri di Port-au-Prince. Nel maggio 2020 Cherizier ha guidato bande armate in un attacco di cinque giorni in numerosi quartieri di Port-au-Prince, in cui sono stati uccisi civili e incendiate case. Dall'11 ottobre 2022 Cherizier e la sua confederazione di bande «G9» bloccano attivamente la libera circolazione di carburante dal terminale di carburante di Varreux, il più grande di Haiti. Le sue azioni hanno contribuito direttamente alla paralisi economica e alla crisi umanitaria ad Haiti. |
ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione
BELGIO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIA
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
CECHIA
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANIMARCA
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
GERMANIA
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIA
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDA
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIA
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CIPRO
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
UNGHERIA
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAESI BASSI
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLONIA
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
https://um.fi/pakotteet
SVEZIA
https://www.regeringen.se/sanktioner
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA) |
|
Rue de Spa 2 |
|
B-1049 Bruxelles |
|
BELGIO |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
|
28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/29 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2310 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 2022
che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione (2) specifica, tra l’altro, i valori delle soglie di compensazione ai fini dell’obbligo di compensazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) riesamina regolarmente i valori di tali soglie di compensazione e propone norme tecniche di regolamentazione per modificarli. Tale riesame deve essere preceduto da una consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e delle altre autorità interessate e deve tenere conto, ove necessario, dell’interconnessione delle controparti finanziarie. |
|
(3) |
Per alcune giurisdizioni di paesi terzi non è stata ancora adottata alcuna decisione in materia di equivalenza di cui all’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Ne consegue che i contratti eseguiti sui mercati nelle giurisdizioni di tali paesi terzi sono considerati OTC e, benché compensati da controparti centrali riconosciute, sono presi in considerazione ai fini delle soglie di compensazione. Inoltre i prezzi delle materie prime sono recentemente aumentati e hanno subito un’ulteriore impennata a causa dell’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina. Per queste ragioni si rende necessario un corrispondente adeguamento della soglia attuale per i derivati su materie prime. Il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in derivati OTC su materie prime dovrebbe quindi essere portato da 3 miliardi di EUR a 4 miliardi di EUR. |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 149/2013. |
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(5) |
Il presente regolamento si basa su una relazione e sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione. |
|
(6) |
L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sulle soglie di compensazione per diverse classi di attività e in particolare sulle soglie di compensazione per le classi dei derivati su materie prime. Data la portata limitata della modifica e la sua urgenza in considerazione del rapido aumento dei prezzi delle materie prime, lo svolgimento da parte dell’ESMA di un’ulteriore consultazione pubblica aperta su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sarebbe decisamente sproporzionato. L’ESMA ha consultato il CERS conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(7) |
Dato il recente aumento dei prezzi delle materie prime e le sue conseguenze sulle controparti non finanziarie che assumono posizioni in contratti derivati OTC su materie prime, occorre adeguare il più rapidamente possibile il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute da controparti non finanziarie in derivati OTC su materie prime. Alla luce della crisi energetica e dell’inflazione che caratterizzano la situazione attuale, l’ESMA valuterà l’impatto della soglia riveduta e, se necessario e opportuno, presenterà modifiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 149/2013
All’articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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«e) |
4 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime e per altri contratti derivati OTC non contemplati alle lettere da a) a d).». |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/31 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2311 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2022
che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (2) stabilisce norme tecniche di regolamentazione relative all’obbligo in capo alle controparti centrali (CCP) di accettare garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo. |
|
(2) |
I recenti sviluppi politici e del mercato hanno condotto ad aumenti significativi dei prezzi e della volatilità sui mercati dell’energia, che a loro volta hanno determinato notevoli incrementi dei margini da parte delle CCP allo scopo di coprire le relative esposizioni. Tali incrementi dei margini hanno creato tensioni in materia di liquidità per le controparti non finanziarie, che solitamente dispongono di attività meno numerose e meno liquide per soddisfare i requisiti di margine. Di conseguenza tali controparti non finanziarie sono state costrette a ridurre le loro posizioni o a lasciarle con una copertura non adeguata, il che le espone a ulteriori variazioni di prezzo. |
|
(3) |
Al fine di garantire il regolare funzionamento, nelle circostanze attuali, dei mercati finanziari e dell’energia dell’Unione e alleviare la pressione sulla liquidità delle controparti non finanziarie attive nei mercati regolamentati del gas e dell’energia elettrica compensati da CCP stabilite nell’Unione, è opportuno ampliare temporaneamente l’insieme delle garanzie reali ammissibili a disposizione dei partecipanti diretti non finanziari per includervi le garanzie bancarie non assistite da garanzie reali. |
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(4) |
Al fine di contenere le tensioni in materia di liquidità osservate sui mercati dei derivati su prodotti energetici, anche le garanzie emesse o garantite da enti pubblici dovrebbero essere considerate dalla CCP garanzie reali ammissibili per le controparti finanziarie e non finanziarie, poiché dette garanzie hanno un basso rischio di controparte e sono irrevocabili, incondizionate e possono essere onorate all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente, comportando di conseguenza un rischio di liquidità limitato. |
|
(5) |
Ci si attende che i rischi connessi all’ampliamento delle garanzie reali ammissibili mediante l’integrazione delle garanzie bancarie non assistite da garanzie reali e delle garanzie pubbliche restino limitati, in quanto l’ampliamento sarebbe soggetto alle garanzie di gestione del rischio della CCP e continuerebbero ad applicarsi tutti gli altri requisiti applicabili di cui al regolamento delegato (UE) n. 153/2013. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 153/2013. |
|
(7) |
Allo scopo di limitare ulteriormente i rischi associati all’accettazione, come garanzie reali, di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali per i partecipanti diretti non finanziari e di garanzie pubbliche per i partecipanti diretti finanziari e non finanziari, tali misure dovrebbero essere di natura temporanea e concesse per un periodo di 12 mesi, allentando la pressione sui partecipanti al mercato e incentivandone il ritorno sui mercati. |
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(8) |
Alla luce dei recenti sviluppi del mercato, è necessario ampliare quanto prima l’insieme delle garanzie reali ammissibili a disposizione dei partecipanti diretti non finanziari. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza. |
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(9) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), previa consultazione dell’Autorità bancaria europea, del Comitato europeo per il rischio sistemico e del Sistema europeo di banche centrali. |
|
(10) |
L’ESMA non ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto delle modifiche da adottare, tenendo conto del carattere urgente e della portata limitata delle modifiche proposte. Considerata l’urgenza, l’ESMA non ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sarà debitamente informato ai sensi di tale disposizione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è così modificato:
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1) |
all’articolo 39 è aggiunto il secondo comma seguente: «Fino al 29 novembre 2023, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie pubbliche che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I sono considerate garanzie altamente liquide.»; |
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2) |
all’articolo 62, secondo comma, è aggiunta la frase seguente: «Tuttavia la sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all’articolo 2, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 dal 29 novembre 2022 al 29 novembre 2023.»; |
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3) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è inserita la sezione 2 bis seguente:
« SEZIONE 2 bis
Garanzie pubbliche
Fino al 29 novembre 2023 una garanzia pubblica che non soddisfi le condizioni che si applicano a una garanzia emessa da una banca centrale di cui alla sezione 2, punto 2, soddisfa tutte le condizioni seguenti per essere accettata come garanzia a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:
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a) |
è esplicitamente emessa o garantita da uno dei soggetti seguenti:
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b) |
la CCP può dimostrare di avere un basso rischio di credito sulla base di una valutazione interna condotta dalla CCP stessa; |
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c) |
è denominata in una delle seguenti valute:
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d) |
è irrevocabile, incondizionata e gli enti che la emettono o la garantiscono non possono avvalersi di alcuna esenzione o difesa giuridica o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia; |
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e) |
può essere onorata all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente che la fornisce e non è soggetta ad alcun vincolo regolamentare, giuridico od operativo o pretese di terzi. |
Ai fini della lettera b), la CCP si avvale, nell’eseguire la valutazione di cui a tale lettera, di una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni.
(*1) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).».»
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2312 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2022
sulle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su « giovani nel mercato del lavoro » , « livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione » e « conciliazione tra vita familiare e professionale » a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e d),
considerando quanto segue:
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(1) |
Per garantire la rilevazione di dati accurati e comparabili nel dominio delle forze di lavoro, la Commissione dovrebbe specificare gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati per le variabili a cadenza di otto anni da rilevare per la prima volta negli anni 2024 e 2025. |
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(2) |
La Commissione dovrebbe specificare la descrizione dei set di dati per le variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione» e «conciliazione tra vita familiare e professionale». |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La descrizione dei set di dati per le variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione» (prima attuazione nel 2024) e «conciliazione tra vita familiare e professionale» (prima attuazione nel 2025) è indicata nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO
Descrizione e formato tecnico delle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro da rilevare su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione» (prima attuazione nel 2024) e «conciliazione tra vita familiare e professionale» (prima attuazione nel 2025) e della codifica da utilizzare
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Tematica |
Tematica dettagliata |
Identificativo della variabile |
Nome della variabile |
Codici |
Etichette |
Filtro |
Etichette del filtro |
Set minimo di variabili |
Tipo di variabile |
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3e. Partecipazione al mercato del lavoro |
Giovani nel mercato del lavoro |
LEVMATCH |
Corrispondenza tra livello di istruzione conseguito e ultima o attuale occupazione principale |
1 |
Il livello di istruzione conseguito corrisponde a quello richiesto dal lavoro |
15 ≤ AGE ≤ 34 e (EMPSTAT = 1 o EXISTPR = 2, 3) |
Persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni occupate o non occupate, ma che hanno esercitato un’attività lavorativa in precedenza |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Il livello di istruzione conseguito è superiore a quello richiesto dal lavoro |
||||||||
|
3 |
Il livello di istruzione conseguito è inferiore a quello richiesto dal lavoro |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
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3e. Partecipazione al mercato del lavoro |
Giovani nel mercato del lavoro |
FIELDMATCH |
Corrispondenza tra settore del titolo di studio di livello più elevato conseguito e ultima o attuale occupazione principale |
1 |
Molto elevata |
15 ≤ AGE ≤ 34 e (EMPSTAT = 1 o EXISTPR = 2, 3) e HATFIELD = 001 - 109 |
Persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni occupate o non occupate, ma che hanno esercitato un’attività lavorativa in precedenza, con informazioni sul settore del titolo di studio di livello più elevato conseguito |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Elevata |
||||||||
|
3 |
Moderata |
||||||||
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4 |
Ridotta |
||||||||
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5 |
Nessuna |
||||||||
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6 |
Nessun requisito professionale |
||||||||
|
7 |
Nessun settore specifico del titolo di studio al momento dell’esercizio dell’attività lavorativa precedente |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
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3e. Partecipazione al mercato del lavoro |
Giovani nel mercato del lavoro |
SKILLMATCH |
Corrispondenza tra competenze e ultima o attuale occupazione principale |
1 |
Le competenze corrispondono a quelle richieste dal lavoro |
15 ≤ AGE ≤ 34 e (EMPSTAT = 1 o EXISTPR = 2, 3) |
Persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni occupate o non occupate, ma che hanno esercitato un’attività lavorativa in precedenza |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Le competenze sono superiori a quelle richieste dal lavoro |
||||||||
|
3 |
Le competenze sono inferiori a quelle richieste dal lavoro |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
4b. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito |
Livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione |
DROPEDUC |
Abbandono della formazione o dell’istruzione formale |
1 |
Sì, una volta |
15 ≤ AGE ≤ 34 |
Tutte le persone nella popolazione di riferimento di età compresa tra i 15 e i 34 anni |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Sì, più volte |
||||||||
|
3 |
No |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
4b. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito |
Livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione |
DROPEDUCLEVEL |
Livello della formazione o dell’istruzione formale non portata a termine |
10 |
ISCED 1 Istruzione primaria |
DROPEDUC = 1, 2 |
Persone che hanno abbandonato la formazione o l’istruzione formale (una o più volte) |
Non pertinente |
Rilevata |
|
20 |
ISCED 2 Istruzione secondaria inferiore |
||||||||
|
34 |
ISCED 3 Istruzione secondaria superiore — generale |
||||||||
|
35 |
ISCED 3 Istruzione secondaria superiore — professionale |
||||||||
|
39 |
ISCED 3 Istruzione secondaria superiore — indirizzo sconosciuto |
||||||||
|
44 |
ISCED 4 — Istruzione post-secondaria non terziaria — generale |
||||||||
|
45 |
ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria — professionale |
||||||||
|
49 |
ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria — indirizzo sconosciuto |
||||||||
|
54 |
ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve — generale |
||||||||
|
55 |
ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve — professionale |
||||||||
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59 |
ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve — indirizzo sconosciuto |
||||||||
|
60 |
ISCED 6 Laurea di primo livello o equivalente |
||||||||
|
70 |
ISCED 7 Laurea magistrale o equivalente |
||||||||
|
80 |
ISCED 8 Dottorato di ricerca o equivalente |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
99 |
Non applicabile |
||||||||
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4b. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito |
Livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione |
DROPEDUCREAS |
Motivo principale del mancato completamento del programma di istruzione formale di cui alla voce DROPEDUCLEVEL |
1 |
Motivi finanziari |
DROPEDUC = 1, 2 |
Persone che hanno abbandonato la formazione o l’istruzione formale (una o più volte) |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Preferenza per il lavoro |
||||||||
|
3 |
Motivi legati al programma di istruzione |
||||||||
|
4 |
Malattia o invalidità |
||||||||
|
5 |
Responsabilità di cura |
||||||||
|
6 |
Altri motivi familiari |
||||||||
|
7 |
Altri motivi personali |
||||||||
|
8 |
Altri motivi |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
4b. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito |
Livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione |
MEDLEVQUAL |
Titoli di studio di livello medio |
1 |
Almeno una qualifica formale di orientamento professionale di livello ISCED 3 o 4 |
15 ≤ AGE ≤ 34 e HATLEVEL = 540-800 |
Persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni aventi conseguito un livello di istruzione pari o superiore a ISCED 5 |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Qualifiche formali di orientamento generale solo di livello ISCED 3 o 4 |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
3f. Partecipazione al mercato del lavoro |
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
CHCARRES |
Esistenza di regolari responsabilità di cura nei confronti di minori fino a 14 anni |
1 |
Nessuna responsabilità di cura nei confronti dei figli o nipoti propri o del/della partner |
18 ≤ AGE ≤ 74 |
Tutte le persone nella popolazione di riferimento di età compresa tra i 18 e i 74 anni |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Cura dei figli propri o del/della partner, i quali vivono tutti all’interno della famiglia |
||||||||
|
3 |
Cura dei figli propri o del/della partner, dei quali almeno uno vive all’interno e uno al di fuori della famiglia |
||||||||
|
4 |
Cura dei figli propri o del/della partner, i quali vivono tutti al di fuori della famiglia |
||||||||
|
5 |
Cura dei nipoti propri o del/della partner (i quali vivono all’interno o al di fuori della famiglia) (senza cura dei figli propri o del/della partner) |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
3f. Partecipazione al mercato del lavoro |
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
CHCARAGE |
Età del figlio o del nipote più piccolo della cui cura si è responsabili |
00-14 |
Età del figlio o del nipote più piccolo della cui cura si è responsabili |
CHCARRES = 3-5 |
Persone che si prendono cura di almeno un figlio che vive al di fuori della famiglia o di un nipote (che vive all’interno o al di fuori della famiglia) |
Non pertinente |
Rilevata |
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
99 |
Non applicabile |
||||||||
|
3f. Partecipazione al mercato del lavoro |
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
CHCARUSE |
Fruizione di servizi di assistenza all’infanzia |
1 |
Sì, per tutti i figli |
CHCARRES = 2-4 |
Persone che si prendono cura dei figli propri o del/della partner, i quali vivono all’interno o al di fuori della famiglia |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Sì, per alcuni figli |
||||||||
|
3 |
No |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
3f. Partecipazione al mercato del lavoro |
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
CHCAROBS |
Motivo principale della non fruizione di servizi di assistenza all’infanzia |
1 |
Servizi non accessibili o senza posti disponibili |
CHCARUSE = 2, 3 |
Persone che non usufruiscono di servizi di assistenza all’infanzia professionali per nessuno dei figli o che ne usufruiscono solo per alcuni di loro |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Costo |
||||||||
|
3 |
Qualità o altri ostacoli relativi ai servizi |
||||||||
|
4 |
Preferenza a organizzare la cura per conto proprio o con il/la partner |
||||||||
|
5 |
Preferenza a organizzare la cura ricorrendo ad altro sostegno informale |
||||||||
|
6 |
Figli autosufficienti |
||||||||
|
7 |
Altri motivi (personali) |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
3f. Partecipazione al mercato del lavoro |
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
ELCARRES |
Esistenza di regolari responsabilità di cura nei confronti di familiari di età pari o superiore a 15 anni malati, fragili o con disabilità |
1 |
Nessuna responsabilità di cura nei confronti del/della partner o di altri familiari malati, fragili o con disabilità |
18 ≤ AGE ≤ 74 |
Tutte le persone nella popolazione di riferimento di età compresa tra i 18 e i 74 anni |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Assistenza al/alla partner malato/a, fragile o con disabilità, che vive all’interno della famiglia |
||||||||
|
3 |
Assistenza al/alla partner malato/a, fragile o con disabilità, che vive al di fuori della famiglia |
||||||||
|
4 |
Assistenza ai familiari malati, fragili o con disabilità, i quali vivono tutti all’interno della famiglia |
||||||||
|
5 |
Assistenza ai familiari malati, fragili o con disabilità, dei quali almeno uno vive all’interno e uno al di fuori della famiglia |
||||||||
|
6 |
Assistenza ai familiari malati, fragili o con disabilità, i quali vivono tutti al di fuori della famiglia |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
3f. Partecipazione al mercato del lavoro |
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
ELCARINT |
Intensità dell’assistenza ai familiari malati, fragili o con disabilità |
1 |
Meno di 5 ore alla settimana |
ELCARRES = 2-6 |
Persone con responsabilità di cura nei confronti dei familiari malati, fragili o con disabilità |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Da 5 ore a meno di 10 ore alla settimana |
||||||||
|
3 |
Da 10 ore a meno di 20 ore alla settimana |
||||||||
|
4 |
Da 20 ore a meno di 30 ore alla settimana |
||||||||
|
5 |
Da 30 ore a meno di 40 ore alla settimana |
||||||||
|
6 |
40 ore o più alla settimana |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
3f. Partecipazione al mercato del lavoro |
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
CAREFFEM |
Effetto delle responsabilità di cura sull’occupazione |
1 |
Cambio del posto di lavoro o del datore di lavoro |
(CHCARRES = 2-5 o ELCARRES = 2-6) e EMPSTAT = 1 |
Persone occupate con responsabilità di cura nei confronti dei figli (o nipoti) propri o del/della partner o dei familiari malati, fragili o con disabilità |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Attualmente assente dal lavoro, incluso per congedo |
||||||||
|
3 |
Orario di lavoro attualmente ridotto, compresi il tempo parziale o la riduzione delle ore di lavoro |
||||||||
|
4 |
Attualmente lavora a distanza su base regolare |
||||||||
|
5 |
Programmazione del lavoro attualmente adattata, senza modificare l’orario di lavoro |
||||||||
|
6 |
Attualmente si occupa di compiti lavorativi meno impegnativi |
||||||||
|
7 |
Altri adeguamenti legati al lavoro |
||||||||
|
8 |
Nessun adeguamento legato al lavoro |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
3f. Partecipazione al mercato del lavoro |
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
WORKOBS |
Ostacolo principale alla conciliazione tra vita familiare e professionale incontrato sul posto di lavoro |
1 |
Orario di lavoro lungo |
(CHCARRES = 2-5 o ELCARRES = 2-6) e EMPSTAT = 1 |
Persone occupate con responsabilità di cura nei confronti dei figli (o nipoti) propri o del/della partner o dei familiari malati, fragili o con disabilità |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Programmazione del lavoro complessa o imprevedibile |
||||||||
|
3 |
Lavoro impegnativo o faticoso |
||||||||
|
4 |
Lunghi spostamenti casa-lavoro |
||||||||
|
5 |
Altri ostacoli legati al lavoro |
||||||||
|
6 |
Nessun ostacolo legato al lavoro |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
3f. Partecipazione al mercato del lavoro |
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
CHNUMBER |
Numero di figli propri allevati |
0-98 |
Numero di figli propri allevati |
18 ≤ AGE ≤ 54 |
Tutte le persone nella popolazione di riferimento di età compresa tra i 18 e i 54 anni |
Non pertinente |
Rilevata |
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
99 |
Non applicabile |
||||||||
|
3f. Partecipazione al mercato del lavoro |
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
PARLEAV |
Ricorso al congedo per motivi familiari |
1 |
Solo congedo di maternità o paternità |
CHNUMBER = 01-98 e (EMPSTAT = 1 o EXISTPR = 2 o 3) |
Persone attualmente o precedentemente occupate che hanno allevato almeno un figlio nel corso della vita |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Solo congedo parentale |
||||||||
|
3 |
Combinazione dei congedi per motivi familiari |
||||||||
|
4 |
Nessun congedo per motivi familiari |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
||||||||
|
3f. Partecipazione al mercato del lavoro |
Conciliazione tra vita familiare e professionale |
PARLENG |
Durata del congedo per motivi familiari cui si è fatto ricorso |
1 |
Fino a 1 mese |
PARLEAV = 1-3 |
Persone che hanno fatto ricorso a un congedo per motivi familiari |
Non pertinente |
Rilevata |
|
2 |
Da più di 1 mese a 2 mesi |
||||||||
|
3 |
Da più di 2 mesi a 6 mesi |
||||||||
|
4 |
Da più di 6 mesi a 1 anno |
||||||||
|
5 |
Da più di 1 anno a 3 anni |
||||||||
|
6 |
Da più di 3 anni a 5 anni |
||||||||
|
7 |
Più di 5 anni |
||||||||
|
Vuoto |
Dato non dichiarato |
||||||||
|
9 |
Non applicabile |
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/45 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2313 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 26 e l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, l’Italia ha presentato il nome «Pizza Napoletana» al fine di consentirne l’iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012 con riserva del nome. |
|
(2) |
Il nome «Pizza Napoletana» era stato in precedenza registrato dal regolamento (UE) n. 97/2010 (2) come specialità tradizionale garantita senza riserva del nome a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3). |
|
(3) |
La presentazione del nome «Pizza Napoletana» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4). |
|
(4) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pizza Napoletana» deve essere registrato con riserva del nome, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Pizza Napoletana» (STG) è registrato con riserva del nome.
Il disciplinare di produzione della STG «Pizza Napoletana» è considerato il disciplinare di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Pizza Napoletana» con riserva del nome.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.27. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)] (GU L 34 del 5.2.2010, pag. 7).
(3) Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
(4) GU C 176 del 18.5.2016, pag. 13.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
|
28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/47 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2314 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2022
che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2008/113/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
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(2) |
Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
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(3) |
L’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2023. |
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(4) |
Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 è stata presentata allo Stato membro relatore in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
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(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
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(6) |
Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 26 settembre 2018 lo ha presentato all’Autorità e alla Commissione. |
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(7) |
L’Autorità ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, ha avviato una consultazione pubblica al riguardo e ha successivamente inoltrato alla Commissione le osservazioni raccolte. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. |
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(8) |
L’8 ottobre 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il Pythium oligandrum ceppo M1 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(9) |
Rispettivamente il 18 maggio 2022 e il 15 luglio 2022 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento relativi al Pythium oligandrum ceppo M1. |
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(10) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (7), sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. |
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(11) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. |
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(12) |
È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione del Pythium oligandrum ceppo M1. |
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(13) |
In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni. In particolare è opportuno prevedere che gli Stati membri, nel valutare le domande di autorizzazione di prodotti contenenti Pythium oligandrum ceppo M1, siano tenuti a prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico e alla protezione degli operatori e dei lavoratori e prevedano misure di attenuazione dei rischi, quali dispositivi di protezione individuale e delle vie respiratorie, per far fronte ai rischi di sensibilizzazione o agli effetti fisici sul sistema respiratorio che possono essere causati dal microrganismo. |
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(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(15) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/378 della Commissione (8) ha prorogato il periodo di approvazione del Pythium oligandrum ceppo M1 fino al 30 aprile 2023 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anteriormente a tale data. |
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(16) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1, di cui all’allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 6).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA Journal 2020;18(11):6296, doi: 10.2903/j.efsa.2020.6296. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu.
(7) Sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20), continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato in conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a data successiva.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/378 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, malathion, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 72 del 7.3.2022, pag. 2).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Pythium oligandrum ceppo M1 Raccolta delle colture N. ATCC 38472 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o marzo 2023 |
28 febbraio 2038 |
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al Pythium oligandrum ceppo M1, in particolare delle relative appendici I e II. In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
Le condizioni d’impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi quali:
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(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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1) |
nella parte A, la voce 202 relativa al Pythium oligandrum ceppo M1 è soppressa; |
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2) |
nella parte B è aggiunta la voce seguente:
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(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/52 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2315 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2022
che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio heptamaloxyloglucan, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La direttiva 2010/14/UE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva heptamaloxyloglucan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3). |
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(2) |
Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
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(3) |
L’approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 maggio 2023. |
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(4) |
Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan è stata presentata allo Stato membro relatore in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo. |
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(5) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
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(6) |
Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 settembre 2020 lo ha presentato all’Autorità e alla Commissione. |
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(7) |
L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione. |
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(8) |
Il 2 marzo 2022 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l’heptamaloxyloglucan soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(9) |
Per quanto riguarda i criteri atti a individuare le proprietà d’interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, dalle conclusioni dell’Autorità emergeva che, sulla base dei dati scientifici, è altamente improbabile che l’heptamaloxyloglucan sia un’interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica. |
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(10) |
La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento relativo all’heptamaloxyloglucan rispettivamente il 30 marzo 2022 e il 13 ottobre 2022. |
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(11) |
La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, alla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. |
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(12) |
Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva heptamaloxyloglucan è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È stato inoltre stabilito che l’heptamaloxyloglucan non deve essere considerato una sostanza avente proprietà d’interferente endocrino. |
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(13) |
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti heptamaloxyloglucan possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione che ne autorizza l’uso solo come regolatore della crescita. |
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(14) |
La Commissione ritiene inoltre che l’heptamaloxyloglucan sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’heptamaloxyloglucan non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Inoltre l’heptamaloxyloglucan è presente in natura quale componente delle piante e del suolo. Si prevede che l’ulteriore esposizione degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente agli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sia trascurabile rispetto all’esposizione prevista in situazioni naturali realistiche. È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’heptamaloxyloglucan come sostanza a basso rischio. |
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(15) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(16) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/814 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione dell’heptamaloxyloglucan fino al 31 maggio 2023, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anteriormente a tale data. |
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(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan è rinnovata come indicato nell’allegato I.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2010/14/UE della Commissione, del 3 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan (GU L 53 del 4.3.2010, pag. 7).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(6) EFSA Journal 2022;20(3):7210. Disponibile online all’indirizzo: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7210.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/814 della Commissione, del 20 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan (GU L 146 del 25.5.2022, pag. 6).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d’identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell’approvazione |
Disposizioni specifiche |
||
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Heptamaloxyloglucan N. CAS: 870721-81-6 N. CIPAC: 851 |
α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl- (1→2)-α-D-xylopyranosyl-(1→6)-[α-D-xylopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-(1→4)]- β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucitol |
≥ 780 g/kg La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e ambientale e non deve superare i seguenti livelli nel materiale tecnico:
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1o marzo 2023 |
28 febbraio 2038 |
Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’heptamaloxyloglucan, in particolare delle relative appendici I e II. |
(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo
ALLEGATO II
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:
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1) |
nella parte A, è soppressa la voce 298 relativa all’heptamaloxyloglucan; |
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2) |
nella parte D, è aggiunta la voce seguente:
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(1) Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/57 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2316 DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2022
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
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(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
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(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di 34 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle province di Alberta (4), Columbia Britannica (4), Manitoba (6), Ontario (5), Quebec (6) e Saskatchewan (9), (Canada), confermati tra il 27 settembre 2022 e il 9 novembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(6) |
Inoltre il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di 39 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee di Cambridgeshire (1), Cheshire (1), Derbyshire (2), East Ayrshire (1), Lancashire (5), Leicestershire (1), Lincolnshire (4), Norfolk (9), North Yorkshire (3), Northamptonshire (4), Suffolk (3) e West Midlands (1), Inghilterra (Regno Unito), nonché nell'Aberdeenshire (3) e nelle Isole Orcadi (1), Scozia (Regno Unito), confermati tra il 27 ottobre 2022 e il 18 novembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(7) |
In aggiunta, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 26 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati negli Stati di California (2), Iowa (2), Michigan (1), Minnesota (5), Mississippi (1), Montana (1), North Dakota (2), Ohio (1), Oregon (1), Pennsylvania (6), South Dakota (1), Tennessee (1) e Wisconsin (1), (Stati Uniti), confermati tra il 27 ottobre 2022 e il 16 novembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(8) |
A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia. |
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(9) |
Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. |
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(11) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
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1) |
l'allegato V è così modificato:
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2) |
nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:
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DECISIONI
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/132 |
DECISIONE (PESC) 2022/2317 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 22 novembre 2022
relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472, che ha istituito e dato avvio a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) per il periodo fino al 31 marzo 2021. |
|
(2) |
L’articolo 8, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, nonostante tale periodo, l’autorizzazione dell’operazione è riconfermata ogni quattro mesi e che il comitato politico e di sicurezza proroga l’operazione a meno che lo schieramento dei mezzi marittimi dell’operazione non produca sulla migrazione un effetto di attrazione sulla base di prove fondate raccolte conformemente ai criteri stabiliti nel piano operativo. |
|
(3) |
Il 26 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/542 (2), che proroga l’operazione fino al 31 marzo 2023, fatta salva la stessa procedura di riconferma. |
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(4) |
Il comandante dell’operazione ha fornito su base mensile relazioni concernenti il fattore di attrazione. |
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(5) |
È opportuno riconfermare l’autorizzazione dell’operazione per il nono sottoperiodo di quattro mesi di mandato e prorogare di conseguenza l’operazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’autorizzazione di EUNAVFOR MED IRINI è riconfermata e l’operazione è prorogata dal 1o dicembre 2022 al 31 marzo 2023.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2022
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
(1) GU L 101 dell’1.4.2020, pag. 4.
(2) Decisione (PESC) 2021/542 del Consiglio, del 26 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 57).
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/133 |
DECISIONE (PESC) 2022/2318 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2022
che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC (1), che ha prorogato la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) istituita dall'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio (2). |
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(2) |
Il 3 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1990 (3), che ha prorogato l'EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2022. |
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(3) |
A seguito della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare il mandato dell'EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2024. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/452/PESC. |
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(5) |
La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/452/PESC è così modificata:
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1) |
all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2022 e il 14 dicembre 2024 è pari a 47 141 684,02 EUR.»; |
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2) |
all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 14 dicembre 2024.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43).
(2) Azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26).
(3) Decisione (PESC) 2020/1990 del Consiglio, del 3 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 411 del 7.12.2020, pag. 1).
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/135 |
DECISIONE (PESC) 2022/2319 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2022
concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 21 ottobre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 2653 (2022), ribadendo il proprio fermo impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità di Haiti. |
|
(2) |
La risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») rievoca tutte le precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza su Haiti, in particolare la UNSCR 2645 (2022) che chiedeva, tra l'altro, l'immediata cessazione della violenza delle bande e delle attività criminali ed esprimeva la disponibilità del Consiglio di sicurezza ad adottare, se del caso, misure appropriate contro coloro che sostengono la violenza delle bande, attività criminali o violazioni dei diritti umani o che vi partecipano, o che comunque intraprendono azioni che compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione. |
|
(3) |
Constatando che la situazione ad Haiti continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali, l'UNSCR 2653 (2022) richiede l'applicazione di restrizioni di viaggio alle persone designate dal comitato istituito dal punto 19 dell'UNSCR 2653 (2022) («comitato delle sanzioni»), il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni e l'applicazione di un embargo sulle armi alle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni. |
|
(4) |
È necessaria un'azione dell'Unione per attuare alcune misure, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, alle persone ed entità designate dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2653 (2022) («comitato delle sanzioni»), o a beneficio delle stesse, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.
L'elenco delle persone ed entità di cui trattasi nel presente paragrafo figura nell'allegato.
2. È vietato:
|
a) |
fornire assistenza tecnica, formazione o altra assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione o all'uso di armamenti e materiale connesso, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità di cui al paragrafo 1; |
|
b) |
fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica o altro tipo di assistenza, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità di cui al paragrafo 1. |
3. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti ad Haiti, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente articolo.
4. Gli Stati membri segnalano tempestivamente al comitato delle sanzioni i casi di violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
5. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di adeguate misure di marcatura e conservazione dei registri al fine di rintracciare le armi, comprese le armi leggere e di piccolo calibro, conformemente agli strumenti internazionali e regionali di cui sono parti, e al fine di valutare il modo migliore per assistere i paesi vicini — se del caso e su loro richiesta — nel prevenire e individuare il traffico illecito e la diversione in violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti, comprese, tra l'altro, le persone che:
|
a) |
sono coinvolte in, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere; |
|
b) |
sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti; |
|
c) |
agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui alle lettere a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti; |
|
d) |
violano l'embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti; |
|
e) |
pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti; |
|
f) |
pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti; |
|
g) |
impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti; |
|
h) |
attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi. |
L'elenco delle persone di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.
4. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:
|
a) |
l'ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi; |
|
b) |
una deroga promuoverebbe gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti. |
5. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.
Articolo 3
1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, comprese, tra l'altro, le persone che:
|
a) |
sono coinvolte in, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere; |
|
b) |
sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti; |
|
c) |
agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui alle lettere a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti; |
|
d) |
violano l'embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti; |
|
e) |
pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti; |
|
f) |
pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti; |
|
g) |
impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti; |
|
h) |
attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi; |
o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da esse possedute o controllate.
L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità elencate nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:
|
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi il pagamento relativo a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
|
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali ovvero al pagamento di diritti o di spese in conformità della legislazione nazionale; |
|
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati; |
purché lo Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.
4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:
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a) |
necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato; |
|
b) |
oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché il vincolo sia istituto o la decisione sia pronunciata anteriormente alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato e non vada a vantaggio di una delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni e purché gli Stati membri ne abbiano dato notifica al comitato delle sanzioni. |
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto in forza di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
|
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
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b) |
pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati e continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.
7. Fatti salvi i programmi di assistenza umanitaria condotti altrove, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al pagamento di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria o a finanziare altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali ad Haiti da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per Haiti.
Articolo 4
Il Consiglio, deliberando all'unanimità, modifica l'elenco che figura nell'allegato conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal comitato delle sanzioni.
Articolo 5
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità interessata.
Articolo 6
1. L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
2. L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 7
1. Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
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a) |
per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche nell'allegato; |
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b) |
per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione di modifiche all'allegato. |
2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.
Articolo 8
La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.
Articolo 9
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, e delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1
PERSONE
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1. |
Jimmy Cherizier (alias «Barbeque») ha commesso atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti e ha pianificato, diretto o commesso atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani.
Designazione: 21 ottobre 2022 Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni: Jimmy Cherizier è uno dei più influenti leader di bande di Haiti e guida un'alleanza di bande haitiane nota come «Famiglia G9 e alleati» (G9 Family and Allies). In qualità di ufficiale della polizia nazionale haitiana (HNP) Cherizier ha pianificato e partecipato all'attacco mortale del novembre 2018 contro i civili nel quartiere di Port-au-Prince noto come La Saline. Durante questo attacco sono state uccise almeno 71 persone, sono state distrutte oltre 400 case e almeno sette donne sono state stuprate da bande armate. Nel corso del 2018 e del 2019 Cherizier ha guidato gruppi armati in attacchi brutali e coordinati in diversi quartieri di Port-au-Prince. Nel maggio 2020 Cherizier ha guidato bande armate in un attacco di cinque giorni in numerosi quartieri di Port-au-Prince, in cui sono stati uccisi civili e incendiate case. Dall'11 ottobre 2022 Cherizier e la sua confederazione di bande «G9» bloccano attivamente la libera circolazione di carburante dal terminale di carburante di Varreux, il più grande di Haiti. Le sue azioni hanno contribuito direttamente alla paralisi economica e alla crisi umanitaria ad Haiti. |
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/142 |
DECISIONE (PESC) 2022/2320 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2022
relativa al sostegno da parte dell’Unione dell’attuazione di un Progetto dal titolo «Liberare l’innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale»
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
La «strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea» del 2016 sottolinea che l’Unione intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva. |
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(2) |
Nella strategia dell’Unione del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (SALW) e le relative munizioni, dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini», si osserva che l’Unione si avvarrà degli strumenti pertinenti per sostenere la ricerca e lo sviluppo di una tecnologia affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi, atta a rendere sicure le SALW e le relative munizioni e a ridurre il rischio di sviamento. Inoltre, nelle conclusioni sull’adozione di tale strategia, il Consiglio ha preso atto dell’evoluzione del contesto di sicurezza, inclusi la minaccia del terrorismo all’interno dell’Unione e gli sviluppi in materia di progettazione delle SALW e relative tecnologie, che incidono sulla capacità dei governi di far fronte a tale minaccia. |
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(3) |
Nella comunicazione della Commissione del 2018 dal titolo «L’intelligenza artificiale per l’Europa» si osserva che il principio guida di tutto il sostegno alla ricerca collegata all’intelligenza artificiale (IA) sarà lo sviluppo dell’«IA responsabile». È inoltre precisato che, data la facilità con cui l’IA è commercializzata internazionalmente, in tale campo possono essere sostenibili solo soluzioni a livello mondiale e che l’Unione promuoverà l’utilizzo dell’IA e delle tecnologie in generale per contribuire a risolvere le sfide mondiali, sostenere l’attuazione dell’accordo di Parigi e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. |
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(4) |
Nella relazione del 2021 dal titolo «Current developments in science and technology and their potential impact on international security and disarmament efforts» (Ultimi sviluppi scientifici e tecnici e relativo potenziale impatto sulla sicurezza internazionale e sugli sforzi di disarmo), il segretario generale delle Nazioni Unite prende atto delle crescenti preoccupazioni per quanto riguarda il fatto che i quadri normativi e di governance intesi a comprendere e gestire i rischi non stiano al passo con gli sviluppi scientifici e tecnologici rilevanti per la sicurezza e il disarmo. |
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(5) |
L’Unione intende contribuire alla sicurezza collettiva e alla possibilità di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché affrontare le sfide che esse presentano, in particolare per quanto riguarda il sistema multilaterale in materia di disarmo e controllo delle armi. |
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(6) |
L’Unione dovrebbe sostenere l’attuazione di un progetto, «Liberare l’innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale», |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. In vista dell’attuazione della «strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea» e tenendo conto della strategia dell’Unione contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» nonché della comunicazione della Commissione dal titolo «L’intelligenza artificiale per l’Europa», l’Unione sostiene l’attuazione di un progetto, «Liberare l’innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale».
2. Le attività di progetto che saranno sostenute dall’Unione perseguono gli obiettivi specifici di sostenere il lavoro che l’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) svolge nell’ambito del suo programma in materia di sicurezza e tecnologia (SECTEC) al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione delle tecnologie nuove ed emergenti che hanno rilevanza per la sicurezza internazionale.
3. Le attività di progetto sono volte in particolare a:
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a) |
monitorare, individuare e migliorare la conoscenza delle tecnologie nuove ed emergenti, nonché le nuove applicazioni delle tecnologie più consolidate, al fine di fornire ai responsabili politici e decisionali conoscenze accessibili sui settori tecnologici in esame, basate su dati concreti attendibili sul piano tecnico e scientifico; |
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b) |
cercare di migliorare la conoscenza del modo in cui le nuove tecnologie abilitanti potrebbero essere utilizzate e degli effetti che potrebbero ottenere nei contesti di sicurezza. I lavori svolti nell’ambito di questo pilastro si concentrano anche sulla crescente convergenza delle diverse tecnologie e delle loro applicazioni intersettoriali, in particolare, e in particolare sul modo in cui i progressi nelle tecnologie abilitanti plasmeranno il futuro dei conflitti e dei campi di battaglia; |
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c) |
valutare se le nuove tecnologie abilitanti pongono nuove sfide in materia di governance e, in caso affermativo, in che modo sia possibile modernizzare gli strumenti tradizionali per il controllo delle armi per fare fronte a tali sfide. Il progetto esaminerà inoltre la complementarità delle misure tradizionali di controllo delle armi con misure di governance tecnologica più ampie che potrebbero contribuire al conseguimento degli stessi obiettivi di protezione, stabilità, sicurezza, riduzione dei rischi e non proliferazione. |
4. Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell’allegato.
Articolo 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è effettuata dall’UNIDIR.
3. L’UNIDIR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’UNIDIR.
Articolo 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 1 234 011 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l’UNIDIR. Tale accordo di contributo prevede che l’UNIDIR assicuri la visibilità del contributo dell’Unione, in modo corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di contributo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione di tale accordo.
Articolo 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni trimestrali stilate dall’UNIDIR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto di cui all’articolo 1.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la conclusione dell’accordo di contributo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, la presente decisione cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
ALLEGATO
DOCUMENTO DI PROGETTO
«Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale»
Introduzione
I progressi scientifici e tecnologici sono fattori abilitanti fondamentali per lo sviluppo e la prosperità economici e sociali. Tuttavia, come indicato dal segretario generale delle Nazioni Unite nella relazione del 2021 dal titolo « Current developments in science and technology and their potential impact on international security and disarmament efforts » (Ultimi sviluppi scientifici e tecnici e relativo potenziale impatto sulla sicurezza internazionale e sugli sforzi di disarmo), si riscontrano crescenti preoccupazioni per il fatto che «la capacità dei quadri normativi e di governance di comprendere e gestire i rischi non riesce a stare al passo con gli sviluppi scientifici e tecnologici rilevanti per la sicurezza e il disarmo».
L'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) è un'istituzione autonoma all'interno delle Nazioni Unite che conduce ricerche indipendenti sul disarmo e sui problemi ad esso connessi, in particolare sulle questioni inerenti alla sicurezza internazionale. Storicamente l'UNIDIR ha svolto un ruolo di primo piano nel sostenere gli sforzi tesi a comprendere le implicazioni dei rapidi progressi tecnologici trasformativi per la sicurezza e a rispondervi. Oggi questi lavori sono guidati da un apposito programma pluriennale in materia di sicurezza e tecnologia (SECTEC) che funge da fondamentale fornitore di conoscenza per la comunità diplomatica internazionale, il settore privato e la società civile (pubblicazioni scaricate oltre 13 000 volte e oltre 6 500 partecipanti a eventi solo negli ultimi due anni), oltre che da mediatore tra loro. I lavori del SECTEC hanno avuto inoltre un importante impatto strategico, tra cui specifici riferimenti in due relazioni sulla cibersicurezza internazionale adottate per consenso dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Il progetto di due anni proposto, dal titolo «Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale», si concentrerà su tecnologie abilitanti fondamentali selezionate e sul loro potenziale impatto sulla sicurezza internazionale. I lavori nell'ambito di tale progetto saranno organizzati in tre filoni di lavoro descritti nel dettaglio nella sezione che segue.
Il progetto sarà pienamente integrato nel più ampio programma di lavoro del SECTEC, sfrutterà risorse conoscitive e reti già istituite nel quadro del più ampio programma e contribuirà al conseguimento dei suoi obiettivi generali, che sono strettamente allineati al mandato principale dell'Istituto:
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Definire le politiche e il processo decisionale. L'innovazione tecnologica aggiunge nuovi livelli di incertezza al contesto della sicurezza globale e mette in discussione le concezioni tradizionali di conflitto, oltre che di controllo degli armamenti, e le relative risposte. La macchina multilaterale del disarmo dovrà, così come i relativi meccanismi regionali e nazionali, adattare i propri strumenti e processi così da elaborare risposte strategiche efficaci alle nuove tecnologie. I lavori del SECTEC cercheranno di contribuire e orientare l'elaborazione di tali risposte strategiche producendo conoscenze, fornendo consulenza e generando idee. |
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— |
Ridurre il divario di conoscenze relativamente agli aspetti tecnologici della sicurezza internazionale. Molte sfide e opportunità relative alle nuove tecnologie sono radicate nelle loro caratteristiche tecniche, il che rende difficile dare attuazione a un'azione strategica o normativa in assenza di un'adeguata comprensione della tecnologia in questione, ivi compresi i relativi rischi e opportunità. Ciò è ulteriormente esacerbato dall'intrinseca natura di duplice uso (o di uso generale) di molte di queste innovazioni, che rende necessaria una più ampia comprensione dei possibili effetti e delle dipendenze trasversali di qualsiasi azione politica o normativa. |
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Collegare le comunità tra loro. In un momento caratterizzato da crescente instabilità e sfiducia a livello mondiale, un maggior numero di attori, una maggiore distribuzione delle conoscenze e delle competenze e opzioni più limitate per le forme tradizionali di regolamentazione, vi è la necessità urgente che le diverse comunità si uniscano e condividano informazioni al fine di poter orientare i rispettivi programmi. Ciò vale per comunità che operano in settori diversi (ad es. governo, industria, società civile), come anche per comunità all'interno della macchina multilaterale che tradizionalmente operano in compartimenti diversi (ad es. sicurezza internazionale, sviluppo, cooperazione digitale, criminalità). Il SECTEC sfrutterà la posizione unica dell'UNIDIR per lavorare trasversalmente nei compartimenti tradizionale nel tentativo di mettere in contatto visioni sempre più interdipendenti, collegare le comunità tra loro e consolidare le conoscenze. |
PROGETTO
Rispondere alle sfide e sfruttare le opportunità offerte dai progressi tecnologici nel contesto della pace e della sicurezza è un compito complesso. In termini generali, è necessario essere in grado di comprendere in cosa consista la tecnologia, come potrebbe essere utilizzata e con quale effetto, e quali strumenti di governance sono disponibili per guidarne o controllarne lo sviluppo e l'utilizzo. Il progetto proposto «Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale» intende esaminare lo sviluppo, l'applicazione e la governance di tecnologie abilitanti fondamentali selezionate e la loro pertinenza per la pace e la sicurezza internazionali attraverso i tre filoni di lavoro descritti di seguito.
Ai fini del presente progetto, per tecnologie abilitanti si intendono le tecnologie che consentono o stimolano l'innovazione, lo sviluppo di capacità e un maggiore impatto in tutti gli altri settori di applicazione che rientrano nell'ambito di lavoro del SECTEC dell'UNIDIR, vale a dire ciberspazio, IA & autonomia e integrazione di sistema. Tutto ciò è coerente con la politica dell'UE sulle tecnologie abilitanti fondamentali, che riconosce il ruolo fondamentale svolto da queste tecnologie trasversali in quanto motori di innovazione in tutti i settori e le applicazioni.
Il presente progetto si concentrerà sulle opportunità e sulle sfide connesse a quattro tecnologie abilitanti considerate di particolare rilevanza dal punto di vista della sicurezza: materiali avanzati (ad esempio semiconduttori, microtecnologie e nanotecnologie), parti e componenti (ad esempio microchip, sensori), infrastrutture (ad esempio infrastrutture di connettività di prossima generazione — 5G e 6G, internet delle cose, cloud, internet sovrano), elaborazione e calcolo (ad esempio cloud, edge computing e computazione quantistica).
1. Filone di lavoro 1 — Monitorare le tendenze e accrescere la consapevolezza in merito agli sviluppi scientifici e tecnologici
1.1. Finalità
Scopo di questo filone di lavoro è individuare e comprendere le tecnologie nuove ed emergenti, nonché le nuove applicazioni delle tecnologie più consolidate. Le attività nell'ambito di questo filone di lavoro saranno principalmente dedicate a fornire ai responsabili delle politiche e ai decisori conoscenze accessibili sui settori tecnologici in esame, sulla base di dati concreti, tecnicamente e scientificamente comprovati.
1.2. Risultati attesi
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a) |
Maggiore preparazione dei responsabili delle politiche e dei decisori per quanto riguarda le sfide e le opportunità offerte dalle tecnologie nuove ed emergenti. |
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b) |
Migliore comprensione dei collegamenti e delle convergenze tra le diverse tecnologie. |
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c) |
Maggiore consapevolezza dei potenziali rischi e benefici delle nuove tecnologie e messa a disposizione di capacità di allarme rapido per gli Stati che dispongono di capacità limitate di analisi delle prospettive. |
1.3. Descrizione del filone di lavoro
Questo filone di lavoro comprenderà due attività principali. In primo luogo consentirà la costituzione di una funzione di analisi continua delle prospettive tecnologiche, per garantire che i progressi scientifici e tecnologici più pertinenti siano individuati, vagliati e analizzati nelle prime fasi di sviluppo o applicazione. Questa attività si tradurrà nell'elaborazione di due compendi annuali delle tendenze più rilevanti in materia di innovazione tecnologica attinenti alla pace e la sicurezza internazionali. I risultati di questa attività integreranno e non duplicheranno i lavori condotti nell'ambito di processi ufficiali multilaterali quali la CCW e il rispettivo gruppo di esperti governativi sulle tecnologie emergenti nel settore dei sistemi di armi letali autonomi, nonché il gruppo di lavoro aperto sulla sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e del loro utilizzo, e sarà utilizzato per contribuire alla più ampia gamma di attività multilaterali pertinenti quali la relazione annuale del segretario generale delle Nazioni Unite sul ruolo della scienza e della tecnologia nel contesto della pace e della sicurezza internazionali, l'agenda comune, compresa la nuova agenda per la pace, e il vertice per il futuro (Summit for the Future) 2023.
La seconda attività nell'ambito di questo filone di lavoro comprenderà l'organizzazione, su base trimestrale, di otto prime colazioni sulla tecnologia concepite per offrire alla comunità diplomatica di Ginevra e New York l'opportunità di conoscere e discutere, in un contesto informale e attraverso un dialogo diretto con gli esperti, specifiche tecnologie abilitanti pertinenti per la pace e la sicurezza internazionali. Ciascun evento sarà tenuto due volte: la prima volta in presenza a Ginevra, la seconda volta in formato virtuale per la comunità di New York.
2. Filone di lavoro 2 — Comprendere l'impatto della scienza e della tecnologia sulla pace e la sicurezza internazionali
2.1. Finalità
Scopo di questo filone di lavoro è comprendere come le nuove tecnologie abilitanti potrebbero essere utilizzate e gli effetti che potrebbero ottenere nei contesti di sicurezza. I lavori svolti nell'ambito di questo pilastro si concentreranno anche sulla crescente convergenza delle diverse tecnologie e sulle loro applicazioni intersettoriali. In particolare, questo filone di lavoro metterà in luce il modo in cui i progressi nelle tecnologie abilitanti plasmeranno il futuro dei conflitti e dei campi di battaglia.
2.2. Risultati attesi
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a) |
Maggiore comprensione, da parte della comunità dei responsabili delle politiche, dell'impatto delle tecnologie abilitanti nuove ed emergenti sulla pace e sulla sicurezza. |
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b) |
Maggiore capacità di stabilire collegamenti e connessioni tra settori di applicazione di diverse tecnologie, portando a discussioni strategiche più informate in tutti i settori e i processi. |
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c) |
Maggiore capacità di individuare percorsi per interventi strategici volti a ridurre i rischi posti dalle nuove tecnologie senza ostacolare il progresso e l'innovazione. |
2.3. Descrizione del filone di lavoro
Questo filone di lavoro comprenderà la realizzazione di quattro studi di ricerca, uno per ciascuna delle sottocategorie di tecnologie abilitanti in esame. Ogni studio di ricerca mirerà a fornire sia un'introduzione alla tecnologia stessa sia un'analisi degli effetti positivi e negativi che tale tecnologia potrebbe avere sulla pace e sulla sicurezza internazionali. La metodologia di ricerca utilizzata per effettuare tali valutazioni d'impatto terrà conto non solo delle capacità militari ma, ove pertinente e applicabile, dei fattori politici, economici, sociali, tecnologici, giuridici e ambientali (analisi PESTLE). Tali studi di ricerca confluiranno in relazioni scritte, corredate di sintesi disponibili in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite, per favorire una maggiore portata e accessibilità (la traduzione delle relazioni integrali sarà effettuata in base al tempo e alle risorse disponibili).
Inoltre, in riconoscimento del complesso ecosistema politico, militare, giuridico e tecnico in cui tali tecnologie sono sviluppate e impiegate, questo filone di lavoro organizzerà quattro dialoghi multipartecipativi per integrare le attività di ricerca e promuovere lo scambio di opinioni e il trasferimento di conoscenze tra le diverse comunità di portatori di interessi. Tali incontri, organizzati in formato ibrido, saranno programmati in orari tali da renderli accessibili al pubblico di tutto il mondo.
3. Filone di lavoro 3 — Modernizzare il controllo degli armamenti e progettare le risposte di governance del XXI secolo
3.1. Finalità
Questo filone di lavoro intende valutare se le nuove tecnologie abilitanti pongono nuove sfide in materia di governance e, in caso affermativo, in che modo sia possibile modernizzare gli strumenti tradizionali per il controllo degli armamenti per farvi fronte. Esaminerà inoltre la complementarità delle misure tradizionali di controllo degli armamenti con misure di governance tecnologica più ampie che potrebbero contribuire al conseguimento degli stessi obiettivi di protezione, stabilità, sicurezza, riduzione dei rischi e non proliferazione.
3.2. Risultati attesi
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a) |
Migliore comprensione dei possibili punti di forza e limiti degli attuali strumenti per il controllo degli armamenti per trattare le tecnologie nuove ed emergenti. |
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b) |
Migliore comprensione dell'insieme più ampio di strumenti di governance tecnologica (ad esempio norme del settore, meccanismi di autoregolamentazione) e del modo in cui la comunità della sicurezza internazionale può far leva su tali strumenti per perseguire un mondo più pacifico, stabile e sicuro. |
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c) |
Arricchimento reciproco delle conoscenze in tutti i settori attraverso scambi informali, aperti a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, all'industria e alla società civile in generale. |
3.3. Descrizione del filone di lavoro
Questo filone di lavoro si baserà sui risultati del filone di lavoro 2 per ampliare ulteriormente l'analisi delle tecnologie abilitanti selezionate grazie a quattro ulteriori studi di ricerca incentrati sulle sfide specifiche in materia di governance e sulle possibili risposte strategiche. Analogamente al filone di lavoro 2, ogni studio di ricerca sarà integrato da un dialogo multipartecipativo dedicato, organizzato in formato ibrido, finalizzato a estrapolare gli insegnamenti individuati in tutti i settori che possono essere utilizzati per migliorare le risposte strategiche di sicurezza internazionale.
Inoltre questo filone di lavoro comprenderà la concettualizzazione e una prima progettazione di un'infografica interattiva che consenta l'individuazione e la mappatura dei pertinenti mezzi e strumenti di controllo degli armamenti e di governance tecnologica in senso lato a livello regionale e internazionale per le tecnologie abilitanti selezionate. Questa attività servirà a verificare la metodologia per individuare gli strumenti applicabili e pertinenti e metterli in ordine di priorità, come pure per testare le diverse opzioni di visualizzazione dei dati. L'infografica sarà caricata su una pagina specifica sul sito web dell'UNIDIR.
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/149 |
DECISIONE (PESC) 2022/2321 DEL CONSIGLIO
del 25 novembre 2022
a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali e a sostegno delle attività relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Come indicato nella strategia dell'UE del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro («SALW») illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW»), l'Unione dà particolare rilievo alla cooperazione regionale quale efficace strumento di controllo delle armi di piccolo calibro. La strategia dell'UE in materia di SALW ha menzionato i Balcani occidentali quale regione prioritaria per il sostegno. |
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(2) |
Il 17 maggio 2018, al vertice UE-Balcani occidentali a Sofia, i leader dell'Unione hanno convenuto la dichiarazione di Sofia, alla quale si sono allineati i partner dei Balcani occidentali e che comprende l'impegno di potenziare significativamente la cooperazione operativa nella lotta alla criminalità organizzata internazionale in settori prioritari come le armi da fuoco, gli stupefacenti, il traffico di migranti e la tratta degli esseri umani. |
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(3) |
I Balcani occidentali continuano a essere una delle regioni da cui ha origine il traffico illecito di armi verso l'Unione. |
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(4) |
Il 10 luglio 2018 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha ospitato il 5o vertice dei Balcani occidentali a Londra, che ha adottato la «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024» («tabella di marcia»), che è stata elaborata dalle commissioni in materia di SALW dei partner dei Balcani occidentali nell'ambito dell'iniziativa franco-tedesca di coordinamento dei donatori sul traffico illecito di armi da fuoco nei Balcani occidentali. Tali commissioni stanno elaborando i loro piani d'azione di attuazione della tabella di marcia. |
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(5) |
L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, ha affermato che lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza pace e sicurezza e che i flussi illeciti di armi figurano tra i fattori che generano violenza, insicurezza e ingiustizia. |
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(6) |
Nell'ottava riunione biennale degli Stati parti (BMS8) sull'attuazione del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, tenutasi nel luglio 2022 presso le Nazioni Unite a New York, gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a rafforzare i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli nel prevenire e combattere il commercio illecito di SALW e a promuovere e rafforzare la cooperazione transfrontaliera e il coordinamento regionale e subregionale. |
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(7) |
Gli obiettivi della tabella di marcia concordati dai partner dei Balcani occidentali sono coerenti con gli sforzi compiuti all'interno dell'Unione e dell'ONU per combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni. È opportuno pertanto che l'Unione sostenga i Balcani occidentali nell'attuazione della tabella di marcia. |
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(8) |
Il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), è stato istituito a Belgrado nel 2002 e opera sotto il mandato congiunto del Programma dell'ONU per lo sviluppo (UNDP) e del Consiglio di cooperazione regionale (RCC). Il SEESAC, succeduto al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, assiste le parti interessate nazionali e regionali nel controllare e ridurre la diffusione e l'uso improprio di SALW e relative munizioni, contribuendo così ad aumentare la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nell'Europa sudorientale e orientale. Il SEESAC riserva particolare attenzione allo sviluppo di progetti regionali per affrontare la realtà dei flussi transfrontalieri di armi. |
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(9) |
L'Unione ha sostenuto in passato il SEESAC tramite la decisione 2002/842/PESC del Consiglio (1), prorogata e modificata dalle decisioni 2003/807/PESC (2) e 2004/791/PESC del Consiglio (3), nonché tramite la decisione 2010/179/PESC del Consiglio (4), la decisione 2013/730/PESC del Consiglio (5), prorogata dalla decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio (6), la decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio (7) e la decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio (8), prorogata dalla decisione (PESC) 2021/2161 del Consiglio (9). |
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(10) |
L'Unione considera il SEESAC il partner esecutivo privilegiato per l'attuazione della tabella di marcia nei Balcani occidentali a motivo della sua comprovata esperienza e rete consolidata, oltre che della provata qualità del suo operato e del suo ruolo di coordinamento nell'elaborazione della tabella di marcia. |
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(11) |
L'azione risultante dalla presente decisione dovrebbe prendere le mosse dalla base creata dai risultati conseguiti ai sensi delle precedenti decisioni del Consiglio a sostegno del SEESAC. |
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(12) |
Inoltre, questa azione dell'Unione dovrebbe fornire sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nella Repubblica di Moldova e in Ucraina, stati che fanno fronte a sfide analoghe in materia di controllo delle SALW. Ciò dovrebbe avvenire attraverso il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze acquisite e delle migliori pratiche sviluppate nei Balcani occidentali dal 2001, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'Unione sostiene i partner dei Balcani occidentali nell'attuazione della «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024». Gli obiettivi stabiliti nella tabella di marcia sono i seguenti:
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a) |
entro il 2023, garantire che la legislazione in materia di controllo delle armi sia operativa, pienamente armonizzata con il quadro regolamentare dell'UE e con gli altri obblighi internazionali pertinenti e standardizzata a livello della regione; |
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b) |
entro il 2024, garantire che le politiche e le prassi in materia di controllo delle armi nei Balcani occidentali siano basate su dati concreti e sull'intelligence; |
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c) |
entro il 2024, ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi verso i Balcani occidentali, al loro interno e al di fuori della regione; |
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d) |
entro il 2024, ridurre in modo significativo l'offerta, la domanda e l'uso improprio di armi da fuoco attraverso una maggiore consapevolezza, educazione, sensibilizzazione e mobilitazione; |
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e) |
entro il 2024, ridurre in modo sostanziale il numero stimato di armi da fuoco detenute illecitamente nei Balcani occidentali; |
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f) |
ridurre sistematicamente le eccedenze e distruggere le armi leggere e di piccolo calibro e le munizioni sequestrate; |
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g) |
ridurre in modo significativo il rischio di proliferazione e sviamento di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi. |
2. Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, questa azione dell'Unione deve fornire sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nella Repubblica di Moldova e in Ucraina.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'Unione, con la presente decisione:
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a) |
sostiene il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali; |
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b) |
sostiene le autorità dei Balcani occidentali per la piena armonizzazione della loro legislazione in materia di controllo delle armi con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti; e |
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c) |
fornisce sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nei Balcani occidentali, nella Repubblica di Moldova e in Ucraina attraverso valutazioni delle capacità e assistenza tecnica alle autorità di contrasto e alle autorità di polizia di frontiera. |
4. L'ambito geografico del progetto è costituito dai Balcani occidentali, e Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (*), Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord ne sono i beneficiari diretti.
Inoltre, per quanto concerne gli obiettivi di cui al paragrafo 2, il progetto fornisce sostegno alla Repubblica di Moldova e all'Ucraina.
5. Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.
2. L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura del SEESAC, in coordinamento, se del caso, con il responsabile della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) Armi da fuoco.
3. Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC.
Articolo 3
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 4 006 955,58 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude l'accordo necessario con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC. L'accordo stabilisce che il SEESAC deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.
Articolo 4
1. L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali stilate dal SEESAC. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.
2. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.
Articolo 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine di sei mesi.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) Decisione 2002/842/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2002, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GU L 289 del 26.10.2002, pag. 1).
(2) Decisione 2003/807/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 39).
(3) Decisione 2004/791/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GU L 348 del 24.11.2004, pag. 46).
(4) Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2010, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 48).
(5) Decisione 2013/730/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 19).
(6) Decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che modifica la decisione 2013/730/PESC per il sostegno delle attività del Seesac relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 19).
(7) Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).
(8) Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 11).
(9) Decisione (PESC) 2021/2161 del Consiglio, del 6 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/1788 a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 46).
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ALLEGATO
DOCUMENTO DI PROGETTO
CONTRIBUTO DELL'UNIONE AL PROGETTO DEL SEESAC SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE SALW NELL'ATTUAZIONE DELLA TABELLA DI MARCIA PER UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE ALLA DETENZIONE, ALL'USO E AL TRAFFICO ILLECITI DI SALW/ARMI DA FUOCO E RELATIVE MUNIZIONI NEI BALCANI OCCIDENTALI E SULLE ATTIVITÀ DI DISARMO E DI CONTROLLO DELLE ARMI NELL'EUROPA SUDORIENTALE E ORIENTALE
1. Introduzione e obiettivi
L'obiettivo di questo contributo è continuare a sostenere gli sforzi volti a combattere la detenzione, l'uso e il traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nell'Europa sudorientale e orientale e ad affrontare le sfide nuove ed emergenti. Nonostante i progressi compiuti e alla luce della guerra in Ucraina, l'Europa sudorientale e orientale è una regione che continua a destare preoccupazione e rimane una sfida importante nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE in materia di SALW»). Sebbene siano stati compiuti notevoli progressi negli ultimi anni, l'accumulazione delle armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e relative munizioni, le condizioni di stoccaggio inadeguate, la detenzione illecita e le carenti capacità di definizione e attuazione delle politiche associate a sistemi politici fragili, nonché l'evoluzione del contesto di sicurezza, continuano a limitare l'efficacia degli sforzi per il controllo delle SALW. Affinché si continui a progredire, si mantengano i risultati conseguiti e si gettino le basi per una soluzione sostenibile a lungo termine, che includa la piena armonizzazione con il quadro normativo e regolamentare dell'UE e la conformità con le norme internazionali, la prosecuzione del sostegno fornito per combattere la minaccia rappresentata dalla diffusione e dal traffico illecito di SALW all'interno dell'Europa sudorientale e orientale e in provenienza da questa regione costituisce pertanto un elemento essenziale degli sforzi dell'Unione volti a realizzare gli obiettivi della nuova strategia dell'Unione in materia di SALW.
Per affrontare le rimanenti sfide in materia di controllo delle SALW e rafforzare l'impegno dei Balcani occidentali nella lotta all'uso e al traffico illeciti di armi da fuoco, una tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024 («tabella di marcia») è stata adottata dalle commissioni in materia di SALW dei Balcani occidentali il 29 maggio 2018 a Tirana a seguito di un processo di consultazione con le pertinenti istituzioni e organizzazioni internazionali. È stata approvata nell'ambito del vertice dei Balcani occidentali tenutosi a Londra il 9 luglio 2018. La tabella di marcia punta a rendere i Balcani occidentali una regione più sicura ed esportatrice di sicurezza, in cui siano in atto meccanismi di sorveglianza e controllo globali e sostenibili, pienamente armonizzati con le norme dell'Unione e altre norme internazionali, per individuare, prevenire, perseguire e controllare la detenzione, l'uso e il traffico illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi. La tabella di marcia è stata sviluppata quale documento di riferimento e, in quanto tale, prevede livelli di prestazione convenuti e delinea l'impegno richiesto ai beneficiari a livello strategico, politico e operativo, fondandosi sull'impegno politico delle autorità dei Balcani occidentali nei confronti degli impegni in materia di controllo delle armi e dei documenti strategici dell'ONU e dell'Unione.
Il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), in qualità di organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro, ha sostenuto lo sviluppo della tabella di marcia e ne coordinerà e sosterrà l'attuazione. L'azione accrescerà pertanto l'assistenza per il controllo delle SALW fornita attraverso le decisioni 2010/179/PESC, 2013/730/PESC, (PESC) 2016/2356 e (PESC) 2018/1788 e in complementarità con la decisione (PESC) 2019/2111. Svilupperà ulteriormente i processi e le misure necessarie per la realizzazione del controllo sostenibile delle SALW nei Balcani occidentali.
L'azione sosterrà il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia, migliorerà lo scambio di conoscenze a livello interregionale e rafforzerà ulteriormente le capacità dei servizi di contrasto nell'Europa sudorientale e orientale nel contrastare il traffico e la detenzione illeciti di armi da fuoco. L'obiettivo generale del progetto è pertanto quello di contribuire alla pace e alla sicurezza europea e mondiale combattendo la minaccia costituita dall'accumulazione e dal traffico illecito di SALW e relative munizioni all'interno dell'Europa sudorientale e orientale e in provenienza da questa regione. Nel contempo migliorerà la stabilità regionale operando nell'ambito del Consiglio di cooperazione regionale (RCC) e in partenariato con altri pertinenti partner e iniziative.
Il progetto contribuirà direttamente all'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza, della strategia dell'UE in materia di SALW, del piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco, dei piani d'azione operativi dell'EMPACT per le armi da fuoco, del trattato sul commercio delle armi, del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di SALW in tutti i suoi aspetti, dello strumento internazionale per il rintracciamento, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e rafforzerà specificamente la cooperazione regionale nel combattere la minaccia rappresentata dalla diffusione di SALW e relative munizioni. I risultati del progetto contribuiranno anche direttamente all'attuazione del sedicesimo obiettivo di sviluppo sostenibile sulle società pacifiche e giuste, in particolare i sotto-obiettivi 16.1 (ridurre in modo significativo tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ovunque) e 16.4 (ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi). L'azione sarà attuata nell'ambito del documento relativo al programma regionale UNDP per l'Europa e la Comunità di Stati indipendenti (2022-2025).
2. Scelta dell'agenzia esecutiva e coordinamento con altre pertinenti iniziative di finanziamento
Il SEESAC è un'iniziativa congiunta del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e dell'RCC e, in quanto tale, è il punto focale delle attività connesse alle SALW nell'Europa sudorientale. Il SEESAC, in qualità di organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di SALW nell'Europa sudorientale, ha lavorato dal 2002 assieme alle parti interessate nazionali e internazionali di questa regione per attuare un approccio olistico al controllo delle SALW mediante un ampio spettro di attività, fra cui la facilitazione della cooperazione regionale strategica e operativa, il sostegno allo sviluppo delle politiche e al potenziamento delle capacità delle istituzioni, campagne di sensibilizzazione e di raccolta delle SALW, la gestione delle scorte, la riduzione delle eccedenze e il miglioramento delle capacità di marchiatura e di rintracciamento e delle capacità di individuazione e di indagine, nonché un migliore controllo delle esportazioni di armi. In tal modo il SEESAC ha acquisito una straordinaria capacità ed esperienza mettendo in atto interventi regionali con la partecipazione di più parti interessate nel retroterra politico ed economico comune dei partner della regione, garantendo la titolarità nazionale e regionale e la sostenibilità a lungo termine delle sue azioni e affermandosi come la principale autorità regionale nel settore del controllo delle SALW.
Il SEESAC continua a mantenere canali di comunicazione bilaterali e multilaterali con tutti gli attori e le organizzazioni competenti. A tale riguardo, il SEESAC continua a fungere da segretariato del gruppo direttivo regionale per le SALW (RSG) (1) e coordina e monitora l'attuazione della tabella di marcia per i Balcani occidentali in stretta cooperazione con l'UE, la Germania e la Francia. In tale contesto, il SEESAC svolge anche le funzioni di segretariato del Fondo fiduciario multi-partner nel quadro della tabella di marcia per il controllo delle SALW nei Balcani occidentali.
Il SEESAC contribuisce regolarmente ai pertinenti consessi regionali. Il SEESAC continua a mantenere un'ampia rete di partenariati formali e informali con organizzazioni e iniziative quali il processo ministeriale di difesa dell'Europa sudorientale (SEDM), il Centro di cooperazione per la sicurezza del Centro regionale per la verifica del controllo degli armamenti e l'assistenza all'attuazione (RACVIAC) nonché l'OSCE e la NATO. Riunioni periodiche di coordinamento, nonché scambi di informazioni e dati con altre agenzie dell'ONU, quali UNODC e UNODA, si svolgono tramite, tra l'altro, l'azione di coordinamento riguardante le armi di piccolo calibro (CASA) dell'ONU. Il SEESAC partecipa alle riunioni di coordinamento del SALW/MA (azione antimine), un meccanismo di coordinamento informale sulle attività di controllo delle SALW che coinvolge la NATO, l'Unione, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il SEESAC.
Il SEESAC funge da polo regionale e punto focale per un'ampia serie di questioni legate alla riforma del settore della sicurezza, con particolare enfasi sul controllo delle SALW e sulla gestione delle scorte. Il SEESAC mantiene stretti contatti e fornisce sostegno alle pertinenti istituzioni dell'Unione ai fini di una più efficace attività di sensibilizzazione delle controparti dell'Europa sudorientale, principalmente alla DG Migrazione e affari interni della Commissione, e a Europol, nonché alle iniziative guidate dall'Unione come l'EMPACT per le armi da fuoco, e al gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco (EFE).
Il SEESAC, la cui sede è Belgrado, opera attualmente in tutta l'Europa sudorientale svolgendo attività in Albania, Bosnia-Erzegovina (BiH), Kosovo, Montenegro, Serbia, nella Macedonia del Nord e nella Repubblica di Moldova, e fornendo un sostegno limitato all'Ucraina. In passato ha operato anche in Bulgaria, Croazia e Romania. La titolarità regionale è assicurata tramite l'RCC come anche tramite il gruppo direttivo regionale, in cui rappresentanti di tutti i partner dell'Europa sudorientale formulano orientamenti strategici, iniziative e richieste di attività del SEESAC.
Il SEESAC ha ideato per primo un approccio basato sul ricorso a iniziative regionali per affrontare problemi comuni grazie al quale sono stati ottenuti risultati eccezionali in Europa sudorientale non solo per la condivisione di informazioni essenziali e la promozione di una sana concorrenza regionale che esso genera, bensì anche perché aiuta a raggiungere risultati coerenti e facilmente misurabili a livello regionale e nazionale mediante modalità di attuazione olistiche. L'organizzazione delle riunioni annuali dell'RSG e la partecipazione del SEESAC a tutti i processi e iniziative pertinenti assicura uno scambio di informazioni chiaro e tempestivo, una forte consapevolezza delle situazioni e la prospettiva necessaria per far sì che non si creino sovrapposizioni nell'attuazione e che essa sia conforme ai bisogni del momento di governi e regioni così come alle tendenze emergenti.
Il SEESAC fonda tutte le sue attività sulle necessità espresse dalle controparti e sui dati di base raccolti e si assicura l'approvazione e il sostegno politico delle parti interessate nazionali quale presupposto dell'azione. In aggiunta, tutti gli sforzi mirano a sostenere i processi guidati dall'Unione e a soddisfare le norme e i criteri dell'Unione. Il SEESAC ha messo in atto i suoi precedenti progetti finanziati dall'Unione con un tasso di conseguimento molto elevato degli obiettivi delle attività previste, ottenendo risultati sostenibili grazie allo sviluppo e alla promozione della titolarità dei partner dei suoi progetti e delle sue attività e alla promozione del coordinamento regionale, alla condivisione di esperienze e migliori pratiche nonché alla ricerca regionale. Le sue competenze tecniche sulle SALW e la sua profonda conoscenza delle questioni regionali e delle pertinenti parti interessate ne fanno il partner esecutivo più adatto per questo particolare ambito di azione.
Il progetto integra anche gli sforzi in atto a livello nazionale e regionale per ottenere le massime sinergie. Il SEESAC opererà in combinazione con le seguenti iniziative di assistenza internazionali in corso attuate nell'ambito delle Nazioni Unite:
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Il progetto regionale « Support to the implementation of the Roadmap for a sustainable solution to the illegal possession, misuse and trafficking of Small Arms and Light Weapons (SALW) and their ammunition in the Western Balkans » (sostenere l'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti delle armi leggere e delle armi di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nei Balcani occidentali) è stato istituito dall'UNDP nel maggio 2019 al fine di sostenere un approccio coordinato all'attuazione della tabella di marcia. Il progetto è finanziato dal ministero federale tedesco degli Affari esteri attraverso un contributo di 6,2 milioni di USD (5,5 milioni di EUR) destinato alla finestra di finanziamento dell'UNDP relativa alla governance per società inclusive e pacifiche per le attività di controllo delle armi (periodo 2019-2022). Il progetto è coordinato dal polo regionale di Istanbul dell'UNDP, attraverso il SEESAC dell'UNDP, ed è attuato congiuntamente agli uffici dell'UNDP con sede nei Balcani occidentali. Su otto (8) sottoprogetti approvati dal comitato di progetto nel luglio 2019 per il finanziamento nell'ambito delle finestre di finanziamento, attuati dagli uffici dell'UNDP con sede in Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, quattro progetti sono proseguiti nel 2022 e attualmente sono attivi due (2) sottoprogetti attuati in Albania e Bosnia-Erzegovina.
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Il Western Balkans SALW Control Roadmap Multi-Partner Trust Fund (Fondo fiduciario multi-partner nel quadro della tabella di marcia per il controllo delle SALW nei Balcani occidentali) è un meccanismo di finanziamento fondamentale a sostegno dell'attuazione della tabella di marcia. Il Fondo fiduciario è stato istituito nel marzo 2019 dall'UNDP e dall'UNODC in qualità di organizzazioni delle Nazioni Unite partecipanti, congiuntamente all'Ufficio del Fondo, per contribuire a un approccio di finanziamento coordinato dei donatori nell'attuazione della tabella di marcia e fornire un sistema globale di gestione basato sui rischi e sui risultati. Il Fondo fiduciario ha beneficiato di una solida cooperazione con la Germania e la Francia, in qualità di promotori della tabella di marcia, cui si sono uniti Regno Unito, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi. Grazie alla generosità e all'impegno di questi donatori, il Fondo fiduciario ha mobilitato contributi superiori a 22,2 milioni di USD. Il SEESAC dell'UNDP funge da segretariato del Fondo fiduciario ed è responsabile del coordinamento e del monitoraggio generali dello stesso, fornendo sostegno tecnico e un sostegno alla gestione, alla pianificazione e alla programmazione. Entro settembre 2022 il Fondo fiduciario ha sostenuto 11 progetti attuati dalle organizzazioni delle Nazioni Unite partecipanti e altri tre progetti sono in programma.
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Il SEESAC mantiene contatti regolari con OSCE, NATO, Europol, Interpol, Frontex e EMPACT come pure con altri attori competenti per assicurare la complementarità delle azioni, la tempestività degli interventi e un uso delle risorse efficiente in termini di costi.
3. Descrizione del progetto
La nuova fase del progetto SEESAC si baserà sui risultati conseguiti nel quadro della decisione 2013/730/PESC, della decisione (PESC) 2016/2356, della decisione (PESC) 2018/1788, in complementarità con la decisione (PESC) 2019/2111 e con il progetto « Support for enhancing the fight against the illegal possession, misuse and trafficking of small arms and light weapons (SALW) in the Western Balkans » [sostegno al rafforzamento della lotta contro la detenzione, l'uso e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) nei Balcani occidentali] (IPA/2021-425/067) attuato dal SEESAC.
Si concentrerà su tre settori principali, mantenendo l'approccio olistico al contrasto della minaccia rappresentata dalle SALW nella regione. Questi tre settori affrontano il livello strategico/politico come pure aspetti operativi, fornendo in tal modo assistenza diretta a tutti i livelli di controllo delle SALW con un'attenzione particolare ai seguenti aspetti: coordinamento dell'approccio regionale e monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia; rafforzamento dello scambio di conoscenze e della condivisione di informazioni tra le regioni; e rafforzamento delle capacità di contrasto della detenzione, dell'uso e del traffico illeciti dei servizi di contrasto moldovi e ucraini; nonché di quelli dei Balcani occidentali, principalmente i laboratori balistici e le dogane, in linea con il principio della gestione integrata delle frontiere.
In particolare il progetto avrà i seguenti effetti:
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coordinamento e monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali; |
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rafforzamento della cooperazione interregionale, dello scambio di conoscenze e della condivisione di informazioni sul controllo delle armi; |
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rafforzamento delle capacità dei servizi di contrasto della Moldova e dell'Ucraina nel prevenire/contrastare il traffico e la detenzione illeciti di armi da fuoco; |
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rafforzamento delle capacità dei servizi di contrasto, in primo luogo dei laboratori balistici e dei servizi doganali dei Balcani occidentali, nel prevenire/contrastare il traffico e la detenzione illeciti di armi da fuoco. |
La strategia del progetto si fonda sull'approccio unico del SEESAC volto a promuovere fiducia e cooperazione nella regione quale presupposto per conseguire un reale cambiamento profondo che sia quantificabile. In particolare, a livello regionale, i diversi processi di cooperazione facilitati dal SEESAC, che hanno coinvolto decisori politici e professionisti a livello operativo, si sono rivelati un elemento essenziale per assicurare un ambiente competitivo e propizio al trasferimento di conoscenze, allo scambio di competenze tecniche e alla condivisione di informazioni. Si è potuto in tal modo, non solo aumentare le capacità nella regione, ma anche e soprattutto creare fiducia e stabilire una cooperazione diretta tra istituzioni e singoli esperti, il che, tra l'altro, ha permesso lo sviluppo e l'attuazione della tabella di marcia. Il progetto continuerà a promuovere la cooperazione regionale e la titolarità locale quali principali catalizzatori di risultati quantificabili.
L'ambito geografico del progetto è costituito dai Balcani occidentali, e Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord ne sono i beneficiari diretti. Inoltre, il progetto cercherà di portare avanti il sostegno fornito ai paesi dell'Europa orientale, tra cui la Repubblica di Moldova e l'Ucraina, che attualmente fanno fronte a una sfida esacerbata in materia di controllo delle SALW a causa della guerra in corso in Ucraina. Ciò avverrà attraverso il trasferimento delle conoscenze ed esperienze acquisite e delle migliori prassi sviluppate nei Balcani occidentali dal 2001.
3.1. Coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali
Obiettivo
Garantire un coordinamento e un monitoraggio efficaci dell'attuazione della tabella di marcia.
Descrizione
Sulla base della decisione (PESC) 2018/1788, questa componente garantirà il proseguimento del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia. Al vertice dei Balcani occidentali tenutosi a Londra il 9 luglio 2018, i partner dei Balcani occidentali hanno ribadito la comune determinazione e il rafforzato impegno a porre fine alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di armi da fuoco mediante l'approvazione di una tabella di marcia. La tabella di marcia regionale, elaborata attraverso un processo di consultazione approfondito e con il sostegno del SEESAC, contribuisce alle attuali attività dell'Unione contro tale minaccia, in particolare la strategia dell'UE in materia di SALW e il piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco che ha integrato la tabella di marcia per i Balcani occidentali nonché l'attività dell'EMPACT nella regione. La tabella di marcia è una dimostrazione del consenso raggiunto tra tutte le parti interessate della regione sulle sfide attuali, gli obiettivi generali da conseguire e il calendario delle azioni da intraprendere. Fornisce una piattaforma globale per il conseguimento di indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo a livello strategico, politico e operativo.
Nei primi tre anni di attuazione sono state pubblicate almeno sette relazioni descrittive regionali basate su indicatori chiave di prestazione, che forniscono un resoconto misurabile e aggiornato sui progressi compiuti nell'attuazione della tabella di marcia. Inoltre, l'organizzazione di riunioni semestrali di coordinamento a livello locale e regionale ha garantito un approccio coordinato esemplare per quanto riguarda l'attuazione degli sforzi e delle risorse tra le autorità, i donatori e i partner esecutivi. In quanto tali, i lavori realizzati nell'ambito di questa componente continueranno a garantire i seguenti risultati: efficace coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia a livello regionale, supporto mirato alle commissioni in materia di SALW e alle pertinenti autorità nell'attuazione dei relativi piani d'azione nel quadro della tabella di marcia, monitoraggio e valutazione periodici dei progressi compiuti rispetto agli indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo, nonché migliore comprensione dei progressi compiuti nell'attuazione della tabella di marcia.
In particolare, ai fini del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia il progetto prevede quanto segue:
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la fornitura di sostegno tecnico e specialistico al coordinamento della tabella di marcia, comprese riunioni per fare un bilancio dei progressi compiuti e scambiare informazioni; |
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il sostegno tecnico e specialistico alle riunioni di coordinamento della tabella di marcia a livello locale per il monitoraggio dell'attuazione dei piani d'azione dei partner; |
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l'elaborazione di relazioni semestrali di monitoraggio e valutazione per documentare i progressi, le sfide e le necessità nell'attuazione della tabella di marcia sulla base degli indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo; |
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la revisione finale dell'attuazione della tabella di marcia (2024), compreso il sostegno necessario per la revisione della tabella di marcia; |
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attività volte a favorire la conoscenza e la visibilità della tabella di marcia (tra l'altro, il mantenimento di una piattaforma online, il coinvolgimento delle parti interessate e la sensibilizzazione). |
Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:
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organizzazione di un massimo di sei riunioni di coordinamento della tabella di marcia a livello regionale; |
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realizzazione di un bilancio dei progressi, scambio di informazioni, trasferimento di conoscenze e standardizzazione; |
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organizzazione di riunioni di coordinamento a livello locale (fino a un massimo di 36); |
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elaborazione di relazioni semestrali di monitoraggio a livello regionale (fino a un massimo di sei); |
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revisione finale della tabella di marcia; |
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mantenimento di una piattaforma online per garantire un'adeguata conoscenza e visibilità della tabella di marcia. |
3.2. Contributo al rafforzamento della cooperazione interregionale, dello scambio di conoscenze e della condivisione di informazioni sul controllo delle armi
Obiettivo
Questa componente faciliterà, a livello interregionale, la condivisione delle informazioni, lo scambio di conoscenze, la riproduzione delle buone pratiche e degli insegnamenti appresi mediante la fornitura di consulenza tecnica e l'organizzazione di riunioni, seminari e visite di studio.
Descrizione
Negli ultimi vent'anni l'Europa sudorientale ha attuato un approccio regionale globale al controllo delle SALW che copre tutte le aree funzionali di tale settore: dallo sviluppo di quadri istituzionali, giuridici e strategici basati su sforzi globali e innovativi in materia di raccolta di dati, passando per il rafforzamento della sicurezza fisica e della gestione delle scorte delle SAWL e relative munizioni nonché della marchiatura, della registrazione e del rintracciamento delle SALW, anche potenziando le capacità di individuazione e di indagine, fino alle attività di sensibilizzazione e integrazione della prospettiva di genere nel controllo delle SALW. In quanto tale, la regione ha svolto un ruolo di primo piano nelle soluzioni innovative per il controllo delle SALW che hanno ispirato l'azione e sono state replicate in altre parti del mondo.
Le norme e gli orientamenti regionali in materia di disarmo su microscala, elaborati dal SEESAC nel 2006 per standardizzare a livello operativo le procedure, le pratiche e le norme relative al controllo delle SALW, hanno influenzato l'elaborazione degli standard accettati a livello internazionale sulle armi leggere e di piccolo calibro, che successivamente sono state trasferiti nel compendio di attuazione modulare del controllo delle armi di piccolo calibro (Mosaic). Inoltre, la tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali è stata menzionata da numerose parti interessate come uno degli sforzi regionali più efficaci a livello mondiale in materia di controllo delle SALW. Il segretario generale delle Nazioni Unite l'ha descritta come un esempio positivo nella relazione che ha presentato al Consiglio di sicurezza nel 2021, poiché «gli sforzi regionali rimangono critici», e ha chiesto l'elaborazione e l'ulteriore sviluppo di tabelle di marcia.
La tabella di marcia è stata replicata nei Caraibi, insieme al suo meccanismo di coordinamento e monitoraggio, ed è stata inoltre integrata nel piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco. Inoltre, l'UE sta replicando anche la piattaforma di monitoraggio della violenza armata creata dal SEESAC, una piattaforma di dati online innovativa che fornisce informazioni approfondite e una visualizzazione dei dati sugli incidenti connessi alle armi da fuoco in tutta l'Europa sudorientale.
L'Europa sudorientale ha inoltre spianato la strada all'integrazione pratica della dimensione di genere nel controllo delle SALW. Il SEESAC ha condiviso gli insegnamenti appresi dall'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle SALW e dall'attuazione dell'agenda su donne, pace e sicurezza, tra l'altro, in diversi seminari regionali e subregionali in Africa, Asia, Caraibi, America latina e Pacifico (2).
I progressi compiuti nella messa in atto di punti focali sulle armi da fuoco nell'Europa sudorientale sono periodicamente condivisi con i punti focali sulle armi da fuoco di tutti gli Stati membri dell'UE in occasione di riunioni congiunte.
La maggior parte di queste nuove pratiche è stata elaborata e resa operativa nel quadro dell'attuazione delle decisioni del Consiglio dell'UE a sostegno degli sforzi del SEESAC in materia di disarmo e di controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel corso degli ultimi vent'anni. Questa componente faciliterà ulteriormente la condivisione delle informazioni, lo scambio di conoscenze, la riproduzione delle buone pratiche e degli insegnamenti appresi tra le regioni.
A tal fine si provvederà a:
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fornire assistenza tecnica e consulenza |
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organizzare riunioni, seminari, visite di studio. |
Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:
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assistenza tecnica e consulenza fornita |
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riunioni, seminari o visite di studio organizzati. |
3.3. Sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto della Moldova e dell'Ucraina nel contrastare il traffico e la detenzione illeciti di armi da fuoco
Obiettivo
Ridurre la minaccia di traffico illecito di armi da fuoco rafforzando le capacità delle istituzioni di contrasto, compresa la polizia di frontiera, mediante consulenza e assistenza tecnica in base alle esigenze individuate.
Descrizione
Questa componente si basa sull'approccio, rivelatosi positivo, dell'inclusione delle autorità della Repubblica di Moldova e dell'Ucraina nei processi di cooperazione regionale facilitati dal SEESAC nell'Europa sudorientale e sulle misure mirate di controllo delle SALW, precedenti o in corso, sostenute nella Repubblica di Moldova. Sono comprese misure per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte, nonché la distruzione delle SALW e i miglioramenti della sicurezza dei depositi di armi e munizioni e dei depositi di prove. È stato anche fornito sostegno per la marchiatura, la registrazione e il rintracciamento; è stata acquisita una macchina per la marchiatura, è stata organizzata una formazione per il suo utilizzo ed è stata sostenuta l'istituzione del sistema di registrazione delle armi. Il SEESAC ha inoltre fornito il sostegno tecnico e consultivo iniziale per la creazione del punto focale sulle armi da fuoco. Sono state altresì promosse attività di sensibilizzazione sui pericoli dell'uso e della detenzione illeciti di armi da fuoco. Si è fornito un sostegno anche all'istituzione della commissione nazionale sulle SALW; per migliorare la comprensione delle lacune in materia di controllo delle SALW, si è apportato un sostegno anche alla raccolta di dati, che è sfociata nella pubblicazione dell'indagine sulle SALW nella Repubblica di Moldova, mentre la piattaforma di monitoraggio della violenza armata fornisce una visione aggiornata degli incidenti legati alle armi da fuoco. I rappresentanti delle istituzioni moldove e ucraine partecipano regolarmente alle riunioni delle commissioni sulle SALW e delle pertinenti istituzioni dell'Europa sudorientale e orientale, tra cui le riunioni della rete di esperti di armi da fuoco nell'Europa sudorientale, e hanno quindi beneficiato della condivisione delle informazioni e dello scambio regionale di conoscenze a livello strategico e operativo. Hanno inoltre beneficiato di attività di sviluppo delle capacità, come quelle relative all'armonizzazione della legislazione con l'acquis dell'UE, alle indagini online e alla lotta contro il traffico di armi nella darknet.
Questa componente si basa direttamente sull'attuazione della decisione (PESC) 2018/1788 e rafforzerà ulteriormente le capacità delle istituzioni della Repubblica di Moldova e dell'Ucraina di combattere il traffico di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi. L'assistenza si concentrerà sullo sviluppo di procedure operative standard necessarie per migliorare l'individuazione e le indagini, la fornitura di attrezzature e la formazione. L'assistenza si baserà su una valutazione dettagliata delle esigenze effettuata sulla base della metodologia elaborata dal SEESAC e già attuata nei Balcani occidentali, analizzando i quadri giuridici e politici, le procedure e le attrezzature esistenti e le capacità istituzionali e amministrative. La valutazione delle esigenze del servizio di polizia giudiziaria in Moldova è attualmente in corso (3). Il progetto prevede un sostegno alla Moldova in linea con i risultati della valutazione delle esigenze, nonché una valutazione delle esigenze per l'Ucraina e un sostegno in linea con i risultati della valutazione (4).
Le attività proposte integreranno e saranno strettamente coordinate con le azioni in corso sostenute dall'Unione nell'Europa sudorientale, in particolare quelle dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, di Europol, di Frontex e di Interpol, nonché i piani d'azione operativi dell'EMPACT per le armi da fuoco. Infine, le attività nell'ambito di questa componente contribuiranno all'attuazione della strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni e del piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco.
A tale fine concorreranno:
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la valutazione delle esigenze in termini di capacità di lotta al traffico illecito di armi in Ucraina; |
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la fornitura di un sostegno consultivo, attrezzature e formazione alle istituzioni moldove e ucraine, in linea con i risultati delle valutazioni delle esigenze. |
Indicatori di risultato/esecuzione del progetto:
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la valutazione effettuata in merito alle esigenze degli organismi di contrasto ucraini nella lotta al traffico illecito di armi; |
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le pertinenti procedure operative standard elaborate; |
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le attrezzature acquisite per la repressione del traffico di armi; |
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le formazioni organizzate. |
3.4. Lo sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto, tra cui i laboratori balistici e i servizi doganali dei Balcani occidentali, nel contrastare il traffico e la detenzione illeciti di armi da fuoco.
Obiettivo
Ridurre la minaccia del traffico illecito di armi da fuoco rafforzando le capacità dei laboratori balistici e individuando le esigenze dei servizi doganali nel contesto della gestione integrata delle frontiere.
Descrizione
In linea con le raccomandazioni delle valutazioni delle esigenze dei servizi di polizia giudiziaria nei Balcani occidentali effettuate a norma della decisione (PESC) 2018/1778 e con il sostegno limitato fornito ai laboratori balistici nel contesto dell'istituzione di punti focali sulle armi da fuoco a norma delle decisioni (PESC) 2016/2356 e 2018/1778, e integrando l'assistenza fornita a laboratori balistici selezionati mediante progetti attuati dall'UNDP (5), sarà fornito un sostegno mirato allo sviluppo delle capacità dei laboratori balistici. I laboratori balistici svolgono un ruolo cruciale nell'analisi delle prove relative alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW. Questa componente contribuirà alla standardizzazione delle prassi in tutta la regione e fornirà le basi per un più efficiente giudizio nelle cause penali relative alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW.
Sulla base delle deliberazioni nell'ambito della rete di esperti di armi da fuoco nell'Europa sudorientale, cui partecipano regolarmente funzionari doganali di tutta l'Europa sudorientale insieme a investigatori, esperti balistici, funzionari della polizia di frontiera e pubblici ministeri, della loro regolare partecipazione alle riunioni frontaliere regionali organizzate annualmente dal SEESAC, dei risultati e delle raccomandazioni delle valutazioni delle necessità in termini di capacità dei servizi di polizia di frontiera nella regione dei Balcani occidentali, e conformemente alle norme dell'UE in materia di gestione integrata delle frontiere adottate nelle strategie di gestione integrata delle frontiere delle giurisdizioni dei Balcani occidentali, è emersa la necessità — seguita anche da richieste specifiche di diverse autorità doganali dei Balcani occidentali — di coinvolgere dette autorità nelle attività connesse al controllo delle frontiere quale elemento chiave della lotta al traffico illecito di armi da fuoco. Oltre alla partecipazione ai processi regionali, le autorità doganali della maggior parte delle giurisdizioni non sono state coinvolte in alcuna attività di sviluppo delle capacità relative all'individuazione di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni ed esplosivi ai valichi di frontiera, ed è fondamentale che la polizia di frontiera e le autorità doganali rispondano in modo congiunto e coordinato a tutte le attività criminali connesse al traffico illecito di armi da fuoco. Per questo motivo è stato previsto un approccio analogo per le autorità doganali, sulla base delle migliori prassi precedentemente messe in atto e in corso, per la polizia di frontiera e la polizia giudiziaria, attraverso le direttive (PESC) 2018/1788 e 2019/2111 del Consiglio.
A tale fine concorreranno:
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il sostegno allo sviluppo delle capacità dei laboratori balistici; |
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la valutazione delle esigenze in termini di capacità delle autorità doganali di contrastare il traffico di armi da fuoco. |
Indicatori di risultato/esecuzione del progetto:
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le attrezzature e le formazioni fornite ai laboratori balistici; |
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la valutazione effettuata in merito alle esigenze. |
4. Beneficiari
Beneficiari diretti del progetto saranno le istituzioni responsabili del controllo delle SALW nei Balcani occidentali. Le autorità per gli Affari interni, i servizi di polizia, le guardie di frontiera e le autorità doganali di Repubblica di Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord, Repubblica di Moldova e Ucraina beneficeranno del sostegno consultivo, degli sforzi di coordinamento e monitoraggio o dello sviluppo di capacità, del potenziamento delle conoscenze, del miglioramento delle procedure nonché delle attrezzature specializzate, efficienti in termini di costi, necessarie per compiere progressi strategici, operativi e tecnici nel controllo delle SALW. Le attività proposte sono pienamente in linea con la tabella di marcia e con le priorità dei partner in materia di controllo delle SALW.
L'intera popolazione dei Balcani occidentali, dell'Europa orientale e dell'Unione, minacciata dalla proliferazione diffusa delle SALW, trarrà indirettamente vantaggio da questo progetto.
5. Visibilità dell'Unione
Il SEESAC adotterà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea, elaborato dalla Commissione. Il SEESAC garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione europea, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.
Dal momento che le attività previste variano ampiamente in termini di portata e natura, saranno utilizzati differenti strumenti promozionali, tra cui media tradizionali, siti web, social media e materiali informativi e promozionali, compresi infografiche, opuscoli, newsletter, comunicati stampa e altri materiali, se del caso. Pubblicazioni, eventi pubblici, campagne, attrezzature e lavori di costruzione commissionati nell'ambito del progetto recheranno un apposito marchio. Per amplificare ulteriormente l'impatto sensibilizzando i vari governi nazionali e l'opinione pubblica, la comunità internazionale, i media locali e internazionali, sarà usato il linguaggio appropriato per rivolgersi a ciascuno dei gruppi destinatari del progetto. Verrà prestata particolare attenzione ai nuovi media e alla presenza online.
6. Durata
In base all'esperienza acquisita con l'attuazione delle decisioni 2002/842/PESC, 2010/179/PESC e 2013/730/PESC e delle decisioni (PESC) 2016/2356 e 2018/1788, e tenuto conto della portata regionale del progetto, del numero di beneficiari nonché del numero e della complessità delle attività pianificate, il calendario di attuazione è di 36 mesi.
7. Assetto generale
L'attuazione tecnica della presente azione è stata affidata all'UNDP, che agisce per conto del SEESAC, l'iniziativa regionale che opera nell'ambito del mandato dell'UNDP e dell'RCC, succeduto al patto di stabilità per l'Europa sudorientale. In quanto organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di SALW, il SEESAC funge da punto focale per tutte le questioni relative alle SALW nella regione dell'Europa sudorientale, tra l'altro agevolando il coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia regionale.
L'UNDP, che agisce per conto del SEESAC, avrà la responsabilità generale dell'attuazione delle attività del progetto e dovrà rendere conto della sua attuazione. La durata prevista del progetto è di tre anni (36 mesi).
8. Partner
Il SEESAC attuerà direttamente l'azione in stretta cooperazione con le commissioni in materia di SALW nonché con le autorità per gli Affari interni di Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord e Repubblica di Moldova, nonché con le pertinenti istituzioni in Ucraina. Saranno strettamente coinvolte altre istituzioni, in linea con l'approccio olistico multilaterale al controllo delle SALW.
9. Relazioni
Le relazioni, sia descrittive che finanziarie, coprono la totalità dell'azione illustrata nel pertinente accordo di contributo specifico e nel relativo bilancio allegato, indipendentemente dal fatto che l'azione sia finanziata interamente o cofinanziata dalla Commissione.
Su base trimestrale sono presentate relazioni descrittive sullo stato dei lavori per registrare e monitorare i progressi compiuti verso il completamento dei risultati chiave.
(1) Gruppo direttivo per l'attuazione del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di SALW nell'Europa sudorientale.
(2) Il SEESAC ha sostenuto l'attuazione, da parte dell'UNODA, del progetto a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza che attua la decisione (PESC) 2018/2011 del Consiglio del 17 dicembre 2018.
(3) Tali valutazioni sono state realizzate nell'ambito dell'attuazione della decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio.
(4) La valutazione delle capacità di contrasto del traffico illecito di armi per l'Ucraina prevista dalla decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio non è stata realizzata.
(5) Progetti finanziati dal Fondo fiduciario multi-partner per i Balcani occidentali.
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/164 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2322 DELLA COMMISSIONE
del 21 novembre 2022
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2022) 8542]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre, il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI. |
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(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI. |
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(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
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(5) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione C(2022) 8308 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
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(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione C(2022) 8308 il Belgio, la Germania, la Francia, l'Ungheria, l'Italia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nella provincia di Anversa in Belgio, nei Länder seguenti in Germania: Baviera, Assia, Bassa Sassonia e Renania settentrionale-Vestfalia, nei dipartimenti seguenti in Francia: Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Eure, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loiret, Mayenne, Morbihan, Nord, Pas-de-Calais e Vandea, nelle contee di Bács-Kiskun e Csongrád-Csanád in Ungheria, nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia e nelle province seguenti nei Paesi Bassi: Brabante settentrionale e Utrecht. |
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(7) |
Anche l'Irlanda ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame nella contea di Monaghan di tale Stato membro. |
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(8) |
Anche la Croazia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella contea di Zagabria di tale Stato membro. |
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(9) |
Le autorità competenti di Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai. |
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(10) |
L'autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro. |
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(11) |
Un focolaio confermato in Francia è inoltre localizzato nelle immediate vicinanze del confine con il Belgio. Di conseguenza, le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio del Belgio. |
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(12) |
Inoltre, il focolaio confermato in Irlanda è situato nelle immediate vicinanze del confine con il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. |
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(13) |
Di conseguenza le misure di emergenza stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le autorità competenti dell'Irlanda e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno pertanto debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che le zone di protezione e di sorveglianza relative al focolaio confermato in Irlanda si estendono nel territorio del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. |
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(14) |
La Commissione, in collaborazione con Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità competente in Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI. |
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(15) |
Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per l'Irlanda, la Croazia e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. |
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(16) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia. |
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(17) |
È pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
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(18) |
È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative all'Irlanda, alla Croazia e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. |
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(19) |
Di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e delle ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili. |
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(20) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
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(21) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile. |
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(22) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).
(4) Decisione di esecuzione C(2022) 8308 della Commissione, del 14 novembre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Belgio
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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BE-HPAI(P)-2022-00009 |
Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901. |
18.11.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00010 |
Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616. |
30.11.2022 |
Stato membro: Bulgaria
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Region: Haskovo |
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BG-HPAI(P)-2022-00021 |
The following villages in the Haskovo municipality: Krivo pole, Koren and Momino |
23.11.2022 |
Stato membro: Danimarca
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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DK-HPAI(P)-2022-00006 |
The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55,2347; E 11,3952 |
5.12.2022 |
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DK-HPAI(NON-P)-2022-00148 |
The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54,9365; E 9,9795 |
20.11.2022 |
Stato membro: Germania
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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BAYERN |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01198 |
Kreis Miltenberg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9.178982 /49.740677 Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit der Gemarkung Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach |
28.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00088 |
Landkreis Landshut 3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12,469717 / 48,465004 Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Aham Bodenkirchen Schalkham |
3.12.2022 |
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Landkreis Rottal-Inn 3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12,469717 / 48,465004 Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen. |
3.12.2022 |
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HESSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00086 |
Landkreis Gießen 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen |
30.11.2022 |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01198 |
Landkreis Odenwald In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße |
28.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00086 |
Wetteraukreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda |
30.11.2022 |
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NIEDERSACHSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00089 |
Landkreis Aurich 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 7.649228 / 53.428679 Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor |
8.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00066 DE-HPAI(P)-2022-00071 DE-HPAI(P)-2022-00073 DE-HPAI(P)-2022-00074 DE-HPAI(P)-2022-00075 DE-HPAI(P)-2022-00078 |
Landkreis Emsland Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup. |
20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00079 |
Landkreis Osnabrück 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.103891 / 52.330964 Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück. |
22.11.2022 |
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NORDRHEIN-WESTFALEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00085 |
Kreis Kleve 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975) Betroffen sind Teile:
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26.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00080 |
Oberbergischer Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332) Betroffen sind Teile:
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23.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00084 |
Oberbergischer Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267) Betroffen sind Teile:
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29.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00087 |
Rheinisch Bergischer Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802) Betroffen sind Teile:
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25.11.2022 |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01219 |
Rhein-Sieg-Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340) Betroffen sind Teile:
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27.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00081 |
Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116) Betroffen sind Teile:
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19.11.2022 |
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RHEINLAND-PFALZ |
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DE-HPAI(P)-2022-00084 DE-HPAI(NON-P)-2022-01219 |
Kreis Altenkirchen Union der 3 km-Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind die Stadt Wissen und die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, jeweils ausserhalb der Ortslage Richtung Kreisgrenze zu NRW sowie die Ortsgemeinden Forst und Fürthen |
15.12.2022 |
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SCHLESWIG-HOLSTEIN |
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DE-HPAI(P)-2022-00082 |
Hansestadt Lübeck Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12 |
24.11.2022 |
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Kreis Ostholstein Die in Folge beschriebenen Gebieten in den Gemeinden Stockelsdorf und Bad Schwartau: Entlang der L 185 ab dem Ortsteil Pohnsdorf Richtung Westen; über die Mühlenstraße und die Hindenburgstraße weiter über den Cleverhofer Weg bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck. Der Kreisgrenze folgend bis im Bereich der L 332 (Kreisgrenze zum Kreis Segeberg) entlang dem Fluss Heilsau Richtung Krumbecker Hof. Im Ortsteil Obernwohlde über die Straße „Am Brink“ Richtung Arfrade. Entlang der Clever Au bis zur L 185 im Bereich Pohnsdorf. |
24.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00083 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde 3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269 / 54,237815 Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt |
1.12.2022 |
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Stato membro: Irlanda
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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IE-HPAI(P)-2022-00001 |
That part of the County of Monaghan that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney |
7.12.2022 |
Stato membro: Francia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Département: Côtes-d'Armor (22) |
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FR-HPAI(P)-2022-01406 |
ÉRÉAC MÉRILLAC MERDRIGNAC LE MENÉ SAINT-VRAN SAINT-LAUNEUC |
23.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01413 |
HILLION LANGUEUX |
22.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01419 FR-HPAI(P)-2022-01425 |
CALORGUEN EVRAN LE QUIOU SAINT-ANDRE-DES-EAUX SAINT-JUVAT SAINT-MADEN TREFUMEL TREVRON |
8.12.2022 |
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Département: Eure (27) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00354 |
LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE MELICOURT MESNIL-ROUSSET NOTRE-DAME-DU-HAMEL SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES |
7.12.2022 |
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Département: Finistère (29) |
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FR-HPAI(P)-2022-01421 |
HENVIC TAULE |
4.12.2022 |
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Département: Ille-et-Vilaine (35) |
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FR-HPAI(P)-2022-01418 |
RANNEE à l'est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile |
30.11.2022 |
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Département: Indre (36) |
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FR-HPAI(P)-2022-01412 |
AIZE : Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize BUXEUIL : Sud de D960 ROUVRES LES BOIS |
24.11.2022 |
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Département: Loiret (45) |
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FR-HPAI(P)-2022-01420 |
AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD CHAILLY-EN-GÂTINAIS CHÂTENOY COUDROY NOYERS |
2.12.2022 |
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Département: Mayenne (53) |
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FR-HPAI(P)-2022-01418 |
BRAINS-SUR-LES-MARCHES FONTAINE-COUVERTE LA ROUAUDIERE SAINT-AIGNAN-SUR-ROE SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE |
30.11.2022 |
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Département: Morbihan (56) |
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FR-HPAI(P)-2022-01422 |
EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203 MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre |
6.12.2022 |
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Département: Nord (59) |
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FR-HPAI(P)-2022-01423 |
NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRES LE DOULIEU |
8.12.2022 |
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Département: Orne (61) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00339 FR-HPAI(NON-P)-2022-00342 |
AUBRY-LE-PANTHOU CAMEMBERT CHAMPOSOULT LA FRESNAIE-FAYEL FRESNAY-LE-SAMSON GUERQUESALLES MARDILLY NEUVILLE-SUR-TOUQUES ROIVILLE SAP-EN-AUGE GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune TICHEVILLE |
18.11.2022 |
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Département: Pas-de Calais (62) |
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FR-HPAI(P)-2022-01427 |
ALLOUAGNE BURBURE CHOQUES GONNEHEM LABEUVRIERE LAPUGNOY LILLERS LOZINGHEM |
8.12.2022 |
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Département:Seine-et-Marne (77) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00304 |
FAVIERES JOSSIGNY NEUFMOUTIERS EN BRIE VILLENEUVE LE COMTE VUILLENEUVE EN BRIE |
19.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01403 |
BOMBON LA CHAPELLE-GAUTHIER LA CHAPELLE-RABLAIS FONTENAILLES GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS NANGIS SAINT-OUEN-EN-BRIE |
18.11.2022 |
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Département: Deux – Sèvres (79) |
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FR-HPAI(P)-2022-01397 |
COULONGES-SUR-L'AUTIZE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE |
19.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 |
L'ABSIE LE BUSSEAU LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE COULONGES-SUR-L’AUTIZE LARGEASSE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE SAINT-PAUL-EN-GATINE TRAYES VERNOUX-EN-GATINE |
28.11.2022 |
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Département: Vendée (85) |
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FR-HPAI(P)-2022-01397 FR-HPAI(P)-2022-01408 |
SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 L'ORBRIE MERVENT SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49 |
18.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01409 |
CHAMPAGNE-LES-MARAIS LUCON MOREILLES PUYRAVAULT SAINTE-DEMME-LA-PLAINE SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS |
18.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01410 |
BREUIL-BARRET LA CHAPELLE-AUX-LYS LOGE-FOUGEREUSE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST |
22.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01416 |
BREM-SUR-MER LANDEVIEILLE SAINT-JULIEN-DES-LANDES VAIRE |
27.11.2022 |
Stato membro: Croazia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Grad Zagreb |
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HR-HPAI(P)-2022-00007 |
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6.12.2022 |
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Zagrebačka županija |
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HR-HPAI(P)-2022-00007 |
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6.12.2022 |
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Stato membro: Italia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Regione: Veneto |
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IT-HPAI(P)-2022-00029 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.753972, E12.149041 |
25.11.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00031 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.9193668, E12.4351595 |
24.11.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00033 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346 |
29.11.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00034 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334 |
2.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00036 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417 |
29.11.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00037 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298 |
29.11.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00039 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.964074644, E12.282057809 |
5.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00040 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231 |
1.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00042 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005 |
4.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00043 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.504494974, E12.616275373 |
3.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00045 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142 |
10.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00047 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402 |
14.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00048 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838 |
10.12.2022 |
|
Regione: Lombardia |
||
|
IT-HPAI(P)-2022-00030 |
L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.098875, E8.81998199999998 |
21.11.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00032 |
L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708 |
29.11.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00041 |
L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325 |
3.12.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00046 |
L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944 |
10.12.2022 |
|
Regione: Emilia-Romagna |
||
|
IT-HPAI(P)-2022-00028 |
L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.714462, E11.926653 |
20.11.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00044 |
L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896 |
5.12.2022 |
|
Regione: Friuli-Venezia Giulia |
||
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IT-HPAI(P)-2022-00035 |
L'area delle parti delle regioni Friuli-Venezia Giulia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420 |
26.11.2022 |
Stato membro: Ungheria
|
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Bács-Kiskun megye |
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HU-HPAI(P)-2022-00211 HU-HPAI(P)-2022-00216 HU-HPAI(P)-2022-00219 HU-HPAI(P)-2022-00225 |
Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
7.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00212 |
Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.48998 és a 19.77264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
26.11.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00217 HU-HPAI(P)-2022-00226 |
Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.544237 és a 19.741665, a 46.544237 és a 19.741665, valamint a 46.569793 és a 19.692088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
8.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00215 HU-HPAI(P)-2022-00218 HU-HPAI(P)-2022-00220-00221 HU-HPAI(P)-2022-00223-00224 HU-HPAI(P)-2022-00227-00228 |
Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, valamint a 46.641252 és a 19.532421 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
8.12.2022 |
|
Csongrád-Csanád megye |
||
|
HU-HPAI(P)-2022-00213 |
Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
25.11.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00214 HU-HPAI(P)-2022-00222 |
Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
3.12.2022 |
Stato membro: Paesi Bassi
|
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00009 |
Those parts of the municipality Turnhout contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.77067 lat 51.436901 |
19.11.2022 |
|
NL-HPAI(P)-2022-00082 |
Those parts of the municipality Deurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.87, lat 51.37 |
18.11.2022 |
|
NL-HPAI(P)-2022-00083 |
Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.12 lat 53.3 |
21.11.2022 |
|
NL-HPAI(P)-2022-00084 |
Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.81, lat 51.3 |
22.11.2022 |
|
NL-HPAI(P)-2022-00085 |
Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.59, lat 51.65 |
2.12.2022 |
|
NL-HPAI(NON-P)-2022-00736 |
Those parts of the municipality Woerden contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84, lat 52.13 |
2.12.2022 |
Stato membro: Austria
|
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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STEIERMARK |
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AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021 |
Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall |
3.12.2022 |
Regno Unito (Irlanda del Nord)
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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IE-HPAI(P)-2022-00001 |
Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153 |
7.12.2022 |
Parte B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3
Stato membro: Belgio
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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BE-HPAI(NON-P)-2022-00150 |
Those parts of the municipalities Assenede, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Wachtebeke and Zelzate, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128. |
18.11.2022 |
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Those parts of the municipalities Assenede, Evergem and Gent contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128. |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00008 |
Those parts of the municipalities Baarle-Hertog, Brecht, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout and Wuustwezel, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,799186, lat 51,431161. |
22.11.2022 |
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Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,799186, lat 51,431161. |
14.11.2022 – 22.11.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00009 |
Those parts of the municipalities Baarle-Hertog, Brecht, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout and Wuustwezel, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901. |
27.11.2022 |
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Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901. |
19.11.2022 -27.11.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00010 |
Those parts of the municipalities Arendonk, Beerse, Geel, Herentals, Kasterlee, Lille, Merksplas, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vorselaar and Vosselaar, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616. |
9.12.2022 |
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Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616. |
1.12.2022 -9.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01423 |
Those parts of the municipality Heuvelland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,709029, lat 50,670097. |
15.12.2022 |
Stato membro: Bulgaria
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Region: Haskovo |
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BG-HPAI(P)-2022-00021 |
The following villages in the Haskovo municipality: Krivo pole, Koren and Momino |
23.11.2022 - 2.12.2022 |
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The following villages in the Haskovo municipality: Elena, Knizhovnik, Malevo, Manastir, Dinevo, Rodopi, Stamboliyski, Stoykovo, Podkrepa The following villages in the Harmanli municipality: Slavyanovo, Bolyarski izvor The following villages in Stambolovo municipality: Malak izvor, Golyam izvor, Dolno Botevo, Kralevo, Gledka, Stambolovo, Tsareva polyana, Zhalti bryag |
2.12.2022 |
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Stato membro: Danimarca
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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DK-HPAI(P)-2022-00006 |
The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 55,2347; E 11,3952 |
14.12.2022 |
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The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55,2347; E 11,3952 |
6.12.2022 - 14.12.2022 |
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DK-HPAI(NON-P)-2022-00148 |
The parts of Sønderborg municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates N 54,9365; E 9,9795 |
29.11.2022 |
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The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 54,9365; E 9,9795 |
21.11.2022 - 29.11.2022 |
Stato membro: Germania
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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BAYERN |
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DE-HPAI(P)-2022-00088 |
Landkreis Dingolfing-Landau 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.469717 / 48.465004 Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Frontenhausen und Marklkofen. |
12.12.2022 |
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Landkreis Landshut 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.469717 / 48.465004 Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Adlkofen, Aham, Bodenkirchen, Geisenhausen, Gerzen, Kröning, Schalkam, Vilsbiburg |
12.12.2022 |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01198 |
Landkreis Miltenberg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9.178982 /49.740677 Betroffen sind die Städte und Gemeinden Erlenbach a.Main, Obernburg a.Main, Wörth a.Main, Elsenfeld mit den Gemarkungen Schippach und Rück, Eschau, Mönchberg, Röllbach, Collenberg mit der Gemarkung Reistenhausen, Bürgstadt, Miltenberg mit den Gemarkungen Wenschdorf, Mainbullau und Breitendiel, Weilbach mit den Gemarkungen Weckbach und Ohrenbach, Amorbach mit den Gemarkungen Reichartshausen und Boxbrunn im Odenwald |
7.12.2022 |
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Landkreis Miltenberg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9.178982 /49.740677 Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit den Gemarkungen Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach |
7.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00088 |
Landkreis Mühldorf 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.469717 / 48.465004 Betroffen sind Teile der Gemeinde Egglkofen und der Stadt Neumarkt St. Veit |
12.12.2022 |
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Landkreis Rottal-Inn 10 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12,469717 / 48,465004 Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen. |
12.12.2022 |
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HESSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00086 |
Landkreis Gießen 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Hungen, Lich und Laubach. |
9.12.2022 |
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Landkreis Gießen 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen |
1.12.2022-9.12.2022 |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01198 |
Landkreis Odenwald In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkungen Vielbrunn und Weitengesäß, in der Gemarkung Würzberg das Gebiet nördlich Mangelsbach und östlich der K 45, in der Gemeinde Bad König die Gemarkung Bad König östlich der Verbindungsstraße zwischen Kimbacher Straße und Mainstraße und östlich des Birkertsgrabens und nördlich der L 3318, die Gemarkungen Kimbach, Momart östlich der Straße Strathweg und nördlich der Hohe Straße, in der Gemarkung Fürstengrund das Gebiet östlich des Waldrandes, in der Gemeinde Lützelbach die Gemarkungen Lützel-Wiebelsbach, Breitenbrunn, Haingrund und Seckmauern, in der Gemeinde Breuberg die Gemarkung Rai-Breitenbach östlich der L 3259 und der Mühlhäuser Straße bis abzweig Kreuzstarße und südlich der Kreuzstraße und deren Verlängerung nach Osten bis zur Landesgrenze. |
7.12.2022 |
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Landkreis Odenwald In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße |
29.11.2022-7.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00086 |
Wetteraukreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Nidda, Ranstadt, Florstadt, Reichelsheim, Echzell, Wölfersheim, Bad Nauheim, Münzenberg und Rockenberg. |
9.12.2022 |
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Wetteraukreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda |
1.12.2022-9.12.2022 |
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MECKLENBURG-VORPOMMERN |
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DE-HPAI(P)-2022-00082 |
Landkreis Nordwestmecklenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 10.634830/53.898535 Betroffen ist die Gemeinde Lüdersdorf, Ortsteil Herrnburg |
2.12.2022 |
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NIEDERSACHSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00076 |
Landkreis Aurich 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321 Betroffen sind Teile der Gemeinden Berumbur, Dornum, Halbemond, Hage, Hagermarsch, Großheide, Leezdorf, Lütetsburg, Osteel, Rechtsupweg, Südbrookmerland und der Stadt Aurich. |
24.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00076 |
Landkreis Aurich 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dornum und Großheide. |
16.11.2022-24.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00089 |
Landkreis Aurich 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.649228 / 53.428679 Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn, Wiesmoor, Aurich, Ihlow, Wittmund, Friedeburg, Hesel, Firrel und Uplengen. |
17.12.2022 |
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Landkreis Aurich 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.649228 / 53.428679 Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor. |
9.12.2022- 17.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00066 DE-HPAI(P)-2022-00071 DE-HPAI(P)-2022-00073 DE-HPAI(P)-2022-00074 DE-HPAI(P)-2022-00075 DE-HPAI(P)-2022-00078 |
Landkreis Cloppenburg Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Saterland und der Stadt Friesoythe. |
29.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00066 DE-HPAI(P)-2022-00071 DE-HPAI(P)-2022-00073 DE-HPAI(P)-2022-00074 DE-HPAI(P)-2022-00075 DE-HPAI(P)-2022-00078 |
Landkreis Emsland Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Lorup, Rastdorf, Sögel, Spahnharrenstätte, Surwold, Vrees, Werlte und Werpeloh. |
29.11.2022 |
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Landkreis Emsland Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup. |
21.11.2022-29.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00079 |
Landkreis Osnabrück 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.103891 / 52.330964 Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm und Wallenhorst und der Stadt Osnabrück. |
1.12.2022 |
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Landkreis Osnabrück 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.103891 / 52.330964 Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück. |
23.11.2022- 1.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00076 |
Landkreis Wittmund 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321 Betroffen sind Teile der Gemeinden Blomberg, Eversmeer, Holtgast, Ochtersum, Schweindorf, Moorweg, Nenndorf, Neuschoo, Utarp und Westerholt. |
24.11.2022 |
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Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321 Betroffen sind Teile der Gemeinden Nenndorf und Westerholt. |
16.11.2022-24.11.2022 |
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NORDRHEIN-WESTFALEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00068 |
Kreis Gütersloh 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038) Betroffen sind Teile:
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12.11.2022-20.11.2022 |
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Kreis Gütersloh 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038) Betroffen sind Teile:
des Kreises Paderborn mit der Gemeinde Hövelhof und der Stadt Delbrück |
20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00072 |
Kreis Gütersloh 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.541434 51.842651) Betroffen sind Teile:
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13.11.2022- 21.11.2022 |
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Kreis Gütersloh 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.541434 51.842651) Betroffen sind Teile:
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21.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00077 |
Kreis Gütersloh 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.527468 51.845571) Betroffen sind Teile:
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18.11.2022- 26.11.2022 |
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Kreis Gütersloh 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.527468 51.845571) Betroffen sind Teile:
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26.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00085 |
Kreis Kleve 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975) Betroffen sind Teile:
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27.11.2022 – 5.12.2022 |
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Kreis Kleve 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975) Betroffen sind Teile:
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5.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00068 |
Stadt Münster 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038) Betroffen sind Teile:
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18.11.2022- 26.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00080 |
Oberbergischer Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332 Betroffen sind Teile:
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24.11.2022- 2.12.2022 |
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Oberbergischer Kreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332 Betroffen sind Teile:
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2.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00084 |
Oberbergischer Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267) Betroffen sind Teile:
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30.11.2022 – 8.12.2022 |
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Oberbergischer Kreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267) Betroffen sind Teile:
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8.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00079 |
(Ausbruch in Niedersachsen) 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.103891 / 52.330964) Betroffen sind Teile:
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1.12.2022 |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01197 |
Rhein-Sieg-Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.231225/ 50.858356) Betroffen sind Teile:
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18.11.2022- 26.11.2022 |
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Rhein-Sieg-Kreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.231225/ 50.858356) Betroffen sind Teile:
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26.11.2022 |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01219 |
Rhein-Sieg-Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340) Betroffen sind Teile:
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28.11.2022 – 6.12.2022 |
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Rhein-Sieg-Kreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340) Betroffen sind Teile:
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6.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00087 |
Rheinisch Bergischer Kreis 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802) Betroffen sind Teile:
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26.11.2022 – 4.12.2022 |
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Rheinisch Bergischer Kreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802) Betroffen sind Teile:
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4.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00081 |
Kreis Siegen-Wittgenstein 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116) Betroffen sind Teile:
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20.11.2022 - 28.11.2022 |
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Kreis Siegen-Wittgenstein 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116) Betroffen sind Teile:
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28.11.2022 |
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RHEINLAND-PFALZ |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01219 DE-HPAI(P)-2022-00080 DE-HPAI(P)-2022-00081 DE-HPAI(P)-2022-00084 |
Kreis Altenkirchen Union der 10 km Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS-Koordinaten:
Betroffen sind Verbandsgemeinden Hamm, Kirchen und Wissen sowie die Stadt Herdorf, außerdem in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Ortsgemeinden Werkhausen, Oberirsen, Ölsen, Wölmersen, Busenhausen, Kettenhausen, Obererbach, Heupelzen, Bachenberg, Hilgenroth, Volkerzen, Racksen, Isert, Eichelhardt, Idelberg und Helmeroth |
15.12.2022 |
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DE-HPAI(NON-P)-2022-01219 |
Westerwaldkreis 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 7.640940/ 50.800340 Betroffen sind in der Gemeinde Stein-Wingert die Ortsteile Altburg und Alhausen und in der Gemeinde Mörsbach der nordwestliche Teil des Staatsforstes Hachenburg |
16.12.2022 |
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SCHLESWIG-HOLSTEIN |
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DE-HPAI(P)-2022-00070 |
Stadt Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg |
20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00069 |
Stadt Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg |
20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00082 |
Hansestadt Lübeck Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12 |
4.12.2022 |
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Hansesatdt Lübeck Das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme der Stadtbezirke: Alt-Kücknitz/Dummersdorf/Roter Hahn; Pöppendorf; Ivendorf; Teutendorf; Alt-Travemünde/Rönnau; Brodten; Priwall; Krummesse; Beidendorf; Blankensee und der südöstlich des Müggenbuschwegs gelegene Teil des Stadtbezirks Strecknitz. |
25.11.2022 – 4.12.2022 |
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Kreis Herzogtum Lauenburg Betroffen sind die nördlichen 150 Meter der Gemeinde Groß Schenkenberg, Gemarkung Rothenhausen, Flur 1, Flurstück 1, Flurstück 73/2 und Flurstück 76/21 angrenzend an die Hansestadt Lübeck. In der Überwachungszone des Kreises Herzogtum Lauenburg befinden sind keine Geflügelhaltungen. |
4.12.2022 |
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Kreis Ostholstein Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök |
4.12.2022 |
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Kreis Ostholstein Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök |
25.11.2022 – 4.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00083 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde Die Überwachungszone umfasst
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10.12.2022 |
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269 / 54,237815 Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt |
2.12.2022 -10.12.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00070 |
Kreis Schleswig-Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg |
20.11.2022 |
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Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup |
12.11.2022 – 20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00069 |
Kreis Schleswig-Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg |
20.11.2022 |
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Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup |
12.11.2022 – 20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00082 |
Kreis Segeberg Gemeinden Pronstorf und Strukdorf |
4.12.2022 |
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Kreis Stormarn Betroffen von der Überwachungszone ist jeweils das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinden Heilshoop, Mönkhagen, Zarpen, Badendorf, Hamberge, Wesenberg, Heidekamp sowie Teile des Gemeindegebietes der Gemeinden Rehhorst, Reinfeld und Klein Wesenberg |
4.12.2022 |
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Stato membro: Irlanda
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Monaghan County |
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IE-HPAI(P)-2022-00001 |
That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Carn, Corleck, Doosky, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Kilmore West, Lennaght and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghkeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Skerrick East, Lisnalee, all of the Electoral Division of Currin. |
16.12.2022 |
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That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney |
8.12.2022 - 16.12.2022 |
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Stato membro: Spagna
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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ES-HPAI(P)-2022-00036 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418 |
20.11.2022 |
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Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418 |
12.11.2022 – 20.11.2022 |
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ES-HPAI(P)-2022-00037 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421 |
21.11.2022 |
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Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421 |
13.11.2022 – 21.11.2022 |
Stato membro: Francia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Département: Ain (01) |
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FR-HPAI(P)-2022-01398 |
ABERGEMENT CLEMENCIAT BANEINS BIZIAT CHANOZ CHATENAY CHATILLON SUR CHALARONNE CORMORANCHE SUR SAONE CROTTET DOMPIERRE SUR CHALARONNE GRIEGES LAIZ MOGNENEINS NEUVILLE LES DAMES PERREX PEYZIEUX SUR SAONE PONT DE VEYLE SAINT ANDRE BAGE SAINT CYR SUR MENTHON SAINT DIDIER SUR CHALARONNE SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE SAINT JEAN SUR VEYLE SAINT JULIEN SUR VEYLE SULIGNAT THOISSEY VALEINS VONNAS |
18.11.2022 |
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BEY CRUZILLES LES MEPILLAT GARNERANS ILLIAT SAINT ANDRE D HUIRIAT |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
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Département: Côtes-d'Armor (22) |
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FR-HPAI(P)-2022-01406 |
GOMENÉ LANRELAS LAURENAN MERDRIGNAC LE MENÉ PLÉNÉE-JUGON ROUILLAC SEVIGNAC TRÉMOREL |
2.12.2022 |
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ÉRÉAC MÉRILLAC MERDRIGNAC LE MENÉ SAINT-VRAN SAINT-LAUNEUC |
24.11.2022 – 2.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01413 |
PLERIN SAINT-BRIEUC PLOUFRAGAN TREGUEUX PLEDRAN YFFINIAC QUESSOY POMMERET LAMBALLE COETMIEUX ANDEL MORIEUX PLANGUENOUAL |
1.12.2022 |
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HILLION LANGUEUX |
23.11.2022 – 1.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01419 FR-HPAI(P)-2022-01425 |
BOBITAL BRUSVILY CAULNES DINAN EVRAN GUENROC GUITTE LANVALLAY LE HINGLE LES CHAMPS-GERAUX PLOUASNE PLUMAUDAN SAINT-CARNE SAINT-JUDOCE TRELIVAN YVIGNAC-LA-TOUR |
17.12.2022 |
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CALORGUEN EVRAN LE QUIOU SAINT-ANDRE-DES-EAUX SAINT-JUVAT SAINT-MADEN TREFUMEL TREVRON |
9.12.2022- 17.12.2022 |
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Département: Dordogne (24) |
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FR-HPAI(P)-2022-01400 |
BERGERAC (à l’ouest de la D936) BOSSET EGLISE NEUVE D’ISSAC EYRAUD-CREMPSE-MAURENS (à l’ouest de la D107) FRAISSE GARDONNE GINESTET LA FORCE LAMONZIE SAINT MARTIN LES LECHES PRIGONRIEUX (au sud de la D34) SAINT GERY SAINT PIERRE D’EYRAUD |
19.11.2022 |
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LUNAS PRIGONRIEUX (au nord de la D34) SAINT GEORGES BLANCANEIX |
11.11.2022 – 19.11.2022 |
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Département: Eure (27) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00354 |
MESNIL-EN-OUCHE (partie ouest/D49) LES BOTTEREAUX CHAMBLAC CHAMBORD LA GOULAFRIERE JUIGNETTES MONTREUIL-L'ARGILLE SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES SAINT-DENIS-D'AUGERONS SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT LA TRINITE-DE-REVILLE VERNEUSSES |
16.12.2022 |
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LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE MELICOURT MESNIL-ROUSSET NOTRE-DAME-DU-HAMEL SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES |
8.12.2022- 16.12.2022 |
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Département:Finistère (29) |
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FR-HPAI(P)-2022-01421 |
CARANTEC GUICLAN LOCQUENOLE MESPAUL MORLAIX PLEYBER-CHRIST PLOUENAN PLOUEZOC'H PLOUGASNOU PLOUGOULM PLOUVORN SAINT MARTIN DES CHAMPS SAINT POL DE LEON SAINTE SEVE SAINT THEGONNEC TAULE |
13.12.2022 |
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HENVIC TAULE |
5.12.2022- 13.12.2022 |
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Département: Ille-et-Vilaine (35) |
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FR-HPAI(P)-2022-01419 |
LONGAULNAY TREVERIEN SAINT PERN PLESDER SAINT THUAL MEDREAC à l'est de la RD 20 et au nord de la RD 220 |
3.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01418 |
LA SELLE GUERCHAISE RANNEE DROUGES FORGES LA FORET CHELUN EANCE MARTIGNE-FERCHAUD |
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RANNEE à l'est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile |
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Département: Indre (36) |
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FR-HPAI(P)-2022-01412 |
AIZE: Nord de D31 BAUDRES BOUGES-LE-CHATEAU BRETAGNE BUXEUIL: Nord de D960 FONTENAY GUILLY LA CHAPELLE-SAINT- LAURIAN LANGE: Est du Nahon LEVROUX: Nord D8 LINIEZ: Ouest de A20 MOULINS-SUR-CEPHONS: Nord D8 ORVILLE: Ouest de D25 POULAINES SAINT-FLORENTIN VALENCAY: Sud-Est du Nahon VICQ-SUR-NAHON: Est du Nahon |
3.12.2022 |
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AIZE : Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize BUXEUIL : Sud de D960 ROUVRES LES BOIS |
25.11.2022- 3.12.2022 |
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Département: Loire-Atlantique (44) |
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FR-HPAI(P)-2022-01390 |
AVESSAC BLAIN à l’est de la RN 171 FEGREAC à l’ouest du riuisseau de la Coiquerelle GUEMENE PENFAO GUENROUET LE GAVRE QUILLY SAINT GILDAS DES BOIS SEVERAC |
21.11.2022 |
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PLESSE FEGREAC à l’est du riuisseau de la Coiquerelle |
13.11.2022 – 21.11.2022 |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00341 |
ABBARETZ Sud RD 2 BLAIN Est RN 171 CASSON LA CHEVALERAIS LA GRGONNAIS HERIC NORT SUR ERDRE NOZAY Sud RD 2 PUCEUL SAFFRE Est RD 121 LES TOUCHES Ouest RD 31 |
21.11.2022 |
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SAFFRE Ouest RD 121 |
13.11.2022 – 21.11.2022 |
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Département: Loiret (45) |
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FR-HPAI(P)-2022-01407 |
AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BELLEGARDE BOUZY-LA-FORÊT CHÂTENOY CHEVILLON-SUR-HUILLARD COUDROY LA COUR-MARIGNY FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS LADON LORRIS MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS MONTLIARD NESPLOY NOYERS OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE PRESNOY QUIERS-SUR-BÉZONDE SURY-AUX-BOIS THIMORY VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY VILLEMOUTIERS |
26.11.2022 |
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AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD CHAILLY-EN-GÂTINAIS CHÂTENOY COUDROY |
18.11.2022- 26.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01420 |
AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BELLEGARDE BOUZY-LA-FORÊT CHÂTENOY CHEVILLON-SUR-HUILLARD COUDROY LA COUR-MARIGNY FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS LADON LOMBREUIL LORRIS MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS MONTLIARD NESPLOY MONTEREAU - LE MOULINET-SUR-SOLIN OUSSOY-EN-GÂTINAIS OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE PRESNOY QUIERS-SUR-BÉZONDE SAINT MAURICE SUR FRESSARD SURY-AUX-BOIS THIMORY VARENNES-CHANGY VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY VILLEMOUTIERS |
11.12.2022 |
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AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD CHAILLY-EN-GÂTINAIS CHÂTENOY COUDROY NOYERS |
3.12.2022-11.12.2022 |
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Département: Maine-et-Loire (49) |
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FR-HPAI(P)-2022-01389 |
ANGERS BEAUCOUZE BEAULIEU-SUR-LAYON BEHUARD CHALONNES-SUR-LOIRE CHAUDEFONDS-SURLAYON DENEE MOZE-SUR-LOUET MURS-ERIGNE LES PONTS-DE-CE LA POSSONNIERE ROCHETFORT-SUR-LOIRE SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE SAINT-LEGER-DE-LINIERES SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX VAL-DU-LAYON |
18.11.2022 |
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BOUCHEMAINE SAVENNIÈRES |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01394 |
BARACE LA CHAPELLE-SAINT-LAUD LES HAUTS-D'ANJOU CHEFFES CORZE ECOUFLANT ECUILLE ETRICHE JUVARDEIL HUILLE-LEZIGNE MARCE MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY LE PLESSIS-GRAMMOIRE VERRIERES-EN-ANJOU SARRIGNE SOULAIRE-ET-BOURG RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU |
23.11.2022 |
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BRIOLLAY MONTREUIL-SUR-LOIR RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU SEICHES-SUR-LE-LOIR TIERCE |
15.11.2022 – 23.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01395 FR-HPAI(P)-2022-01396 |
BEAUPREAU-EN-MAUGES BEAUPREAU-EN-MAUGES BEAUPREAU-EN-MAUGES CHALLONNES-SUR-LOIRE CHAUDEFONDS-SUR-LAYON CHEMMILLE-EN-ANJOU CHEMMILLE-EN-ANJOU CHEMMILLE-EN-ANJOU CHEMMILLE-EN-ANJOU CHEMMILLE-EN-ANJOU MAUGES-SUR-LOIRE MAUGES-SUR-LOIRE MAUGES-SUR-LOIRE MONTREVAULT-SUR-EVRE MONTREVAULT-SUR-EVRE VAL-DU-LAYON |
24.11.2022 |
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BEAUPREAU-EN-MAUGES BEAUPREAU-EN-MAUGES CHEMILLE-EN-ANJOU CHEMILLE-EN-ANJOU CHEMILLE-EN-ANJOU CHEMILLE-EN-ANJOU MAUGES-SUR-LOIRE MONTREVAULT-SUR-EVRE |
16.11.2022 – 24.11.2022 |
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Departement: Mayenne (53) |
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FR-HPAI(P)-2022-01418 |
BALLOTS CONGRIER CUILLE GASTINES LA ROE LA SELLE-CRAONNAISE SAINT-ERBLON SAINT-MARTIN-DU-LIMET SAINT-SATURNIN-DU-LIMET SENONNES |
9.12.2022 |
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BRAINS-SUR-LES-MARCHES FONTAINE-COUVERTE LA ROUAUDIERE SAINT-AIGNAN-SUR-ROE SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE |
1.12.2022 – 9.12.2022 |
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Departement: Morbihan (56) |
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FR-HPAI(P)-2022-01422 |
BIGNAN - Commune entière BULEON - Commune entière CREDIN - Partie de la commune à l'ouest de la D11 jusqu'à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203 KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu LANTILLAC - Commune entière LOCMINE - Commune entière MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu’à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l'ouest de la D767 PLEUGRIFFET - Commune entière PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l'est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqu'à Kerfourchec puis à l'est de la route allant à Moustoir-Ac RADENAC - Commune entière REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière |
15.12.2022 |
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EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203 MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre |
7.12.2022 – 15.12.2022 |
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Département: Nord (69) |
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FR-HPAI(P)-2022-01423 |
BAILLEUL ERQUINGHEM-LYS LA GORGUE MERRIS MERVILLE METEREN NIEPPE STRAZEELE VIEUX-BERQUIN |
17.12.2022 |
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NEUF-BERQUIN STEENWERCK ESTAIRES LE DOULIEU |
9.12.2022 – 17.12.2022 |
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Département: Orne (61) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00339 FR-HPAI(NON-P)-2022-00342 |
AVERNES-SAINT-GOURGON CANAPVILLE CHAUMONT COUDEHARD CROISILLES CROUTTES ECORCHES GACE LE BOSC-RENOULT LES CHAMPEAUX LE RENOUARD LA FERTE-EN-OUCHE MENIL-HUBERT-EN-OUCHE MONT-ORMEL NEAUPHE-SUR-DIVE PONTCHARDON RESENLIEU SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT SAINT-GERMAIN-D'AUNAY SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE VIMOUTIERS |
27.11.2022 |
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AUBRY-LE-PANTHOU CAMEMBERT CHAMPOSOULT LA FRESNAIE-FAYEL FRESNAY-LE-SAMSON GUERQUESALLES MARDILLY NEUVILLE-SUR-TOUQUES ROIVILLE SAP-EN-AUGE GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune TICHEVILLE |
19.11.2022 – 27.11.2022 |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00354 |
LA FERTE-EN-OUCHE LA GONFRIERE SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE |
7.12.2022 |
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Département: Pas-de-Calais (62) |
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FR-HPAI(P)-2022-01427 |
AMES AMETTES ANNEZIN AUCHEL AUCHY-AU-BOIS AUMERVAL BAILLEUL-LES-PERNES BARLIN BETHUNE BEUGIN BOURECQ BEUVRY BRUAY-LA-BUISSIERE BUSNES CALONNE-RICOUART CALONNE-SUR-LA-LYS CAMBLAIN-CHATELAIN CAUCHY-A-LA-TOUR DIEVAL DIVION DROUVIN-LE-MARAIS ECQUEDECQUES ESSARS FERFAY FLEURBAIX FLORINGHEM FOUQUEREUIL FOUQUIERES-LES-BETHUNES GOSNAY GUARBECQUE HAILLICOURT HAM-EN-ARTOIS HESDIGNEUL-LES-BETHUNE HINGES HOUCHIN HOUDAIN ISBERGUES LA COUTURE LAVENTIE LESPESSES LESTREM LIERES LOCON LORGIES MAISNIL-LES-RUITZ MAREST MARLES-LES-MINES MAZINGHEM MONT-BERNANCHON NEUVE-CHAPELLE NORRENT-FONTES OBLINGHEM OURTON PERNES PRESSY REBREUVE-RANCHICOURT RICHEBOURG ROBECQ RUITZ SAILLY-SUR-LA-LYS SAINT-FLORIS SAINT-HILAIRE-COTTES SAINT -VENANT VAUDRICOURT VENDIN-LES-BETHUNE VERQUIGNEUL VERQUIN VIEILLE-CHAPELLE |
17.12.2022 |
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ALLOUAGNE BURBURE CHOQUES GONNEHEM LABEUVRIERE LAPUGNOY LILLERS LOZINGHEM |
9.12.2022 – 17.12.2022 |
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Département: Rhône (69) |
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FR-HPAI(P)-2022-01398 |
DRACE |
18.11.2022 |
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Département: Saône-et-Loire (71) |
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FR-HPAI(P)-2022-01398 |
CHAINTRE CHANES CRECHES SUR SAONE LA CHAPELLE DE GUINCHAY ROMANECHE THORINS SAINT SYMPHORIEN D'ANCELLES VARENNES LES MACON VINZELLES |
18.11.2022 |
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Département:Sarthe (72) |
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FR-HPAI(P)-2022-01384 FR-HPAI(P)-2022-01401 FR-HPAI(P)-2022-01404 |
ARTHEZÉ AVOISE LE BAILLEUL BOUSSE CÉRANS FOULLETOURTE CLERMONT CRÉANS CROSMIÈRES DUREIL FERCÉ SUR SARTHE LA FLÈCHE FONTAINE SAINT MARTIN LIGRON NOYEN SUR SARTHE PARCÉ SUR SARTHE PIRMIL SAINT JEAN DE LA MOTTE TASSE VILLAINES SOUS MALICORNE ASNIÈRES SUR VÈGRE CHANTENAY VILLEDIEU COURCELLES LA FORET FONTAINE SUR VÈGRE JUIGNÉ SUR SARTHE LOUAILLES MALICORNE SUR SARTHE MEZERAY SAINT JEAN DU BOIS LA SUZE SUR SARTHE VION |
24.11.2022 |
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DUREIL NOYEN SUR SARTHE MALICORNE SUR SARTHE MEZERAY COURCELLES LA FORÊT |
16.11.2022 – 24.11.2022 |
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Département: Seine-et-Marne (77) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00304 |
BAILLY-ROMAINVILLIERS BUSSY-SAINT-GEORGES BUSSY-SAINT-MARTIN CHALIFERT CHANTELOUP-EN-BRIE LES CHAPELLES-BOURBON CHATRES CHESSY CHEVRY-COSSIGNY COLLEGIEN CONCHEN-SUR-GONDOIRE COUPVRAY COUTEVROULT CRECY-LA-CHAPELLE CREVECOEUR-EN-BRIE CROISSY-BEAUBOURG DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX FAVIERES FERRIERES-EN-BRIE FONTENAY-TRESIGNY GOUVERNES GRETZ-ARMAINVILLIERS GUERARD GUERMANTES LA HOUSSAYE-EN-BRIE JOSSIGNY LAGNY-SUR-MARNE LIVERDY-EN-BRIE MAGNY-LE-HONGRE MARLES-EN-BRIE MONTEVRAIN MONTRY MORTCERF NEUFMOUTIERS-EN-BRIE OZOIR-LA-FERRIERE PONTCARRE PRESLES-EN-BRIE ROISSY-EN-BRIE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN SERRIS TIGEAUX TOURNAN-EN-BRIE VILLENEUVE-LE-COMTE VILLENEUVE-SAINT-DENIS VILLIERS-SUR-MORIN VOULANGIS |
28.11.2022 |
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FAVIERES JOSSIGNY NEUFMOUTIERS EN BRIE VILLENEUVE LE COMTE VUILLENEUVE EN BRIE |
20.11.2022 – 28.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01403 |
ANDREZEL AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS BLANDY BOMBON BREAU CHAMPEAUX LA CHAPELLE-GAUTHIER LA CHAPELLE-RABLAIS LE CHATELET-EN-BRIE CHATILLON-LA-BORDE CLOS-FONTAINE COURPALAY COUTENCON LA CROIX-EN-BRIE ECHOUBOULAINS LES ECRENNES FONTAINS FONTENAILLES GASTINS GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS LAVAL-EN-BRIE MACHAULT MORMANT NANGIS PAMFOU QUIERS RAMPILLON SAINT-MERY SAINT-OUEN-EN-BRIE SIVRY-COURTRY VALENCE-EN-BRIE VILLENEUVE-LES-BORDES |
27.11.2022 |
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BOMBON LA CHAPELLE-GAUTHIER LA CHAPELLE-RABLAIS FONTENAILLES GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS NANGIS SAINT-OUEN-EN-BRIE |
19.11.2022 -27.11.2022 |
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Département: Deux-Sèvres (79) |
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FR-HPAI(P)-2022-01397 |
ARDIN BECELEUF LE BUSSEAU LA CHAPELLE-THIREUIL FENIOUX PUIHARDY SAINT-LAURS SANIT-POMPAIN VILLERS-EN-PLAINE |
28.11.2022 |
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COULONGES-SUR-L'AUTIZE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE |
20.11.2022 – 28.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01411 FR-HPAI(P)-2022-01415 |
ADILLY AMAILLOUX ARDIN BECELEUF LE BEUGNON LE BREUIL-BERNARD CHANTELOUP LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT LA CHAPELLE-THIREUIL CHICHE CLESSÉ FÉNERY FENIOUX LA FORÊT-SUR-SÈVRE MONCOUTANT MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE NEUVY-BOUIN POUGNE-HÉRISSON PUGNY PUIHARDY SAINT-AUBIN-LE-CLOUD SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME SAINT-LAURS SAINT-POMPAIN SCILLÉ SECONDIGNY VILLIERS-EN-PLAINE |
7.12.2022 |
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L'ABSIE LE BUSSEAU LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE COULONGES-SUR-L’AUTIZE LARGEASSE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE SAINT-PAUL-EN-GATINE TRAYES VERNOUX-EN-GATINE |
29.11.2022 – 7.12.2022 |
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Département: Vendée (85) |
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FR-HPAI(P)-2022-01397 |
SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745 FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49 FAYMOREAU MARILLET ANTIGNY BOURNEAU CEZAIS FONTENAY-LE-COMTE L'ORBRIE LA CHATAIGNERAIE LA TARDIERE LOGE-FOUGEREUSE MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU SAINT-MAURICE-DES-NOUES SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN SERIGNE PISSOTTE MARVENT NIEUL-SUR-L'AUTISTE PUY-DE-SERRE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST VOUVANT SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ XANTON-CHASSENON |
1.12.2022 |
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SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49 |
23.11.2022 – 1.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01410 |
BREUIL-BARRET LA CHAPELLE-AUX-LYS LOGE-FOUGEREUSE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST |
23.11.2022 – 1.12.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01388 FR-HPAI(P)-2022-01399 FR-HPAI(P)-2022-01387 FR-HPAI(P)-2022-01392 FR-HPAI(P)-2022-01393 FR-HPAI(P)-2022-01402 |
BAZOGES-EN-PAILLERS BEAUREPAIRE BESSAY BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B CHAILLE-LES-MARAIS CHAMPAGNE-LES-MARAIS CHANTONNAY à l'ouest de la D137 CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746 CHAUCHE à l'ouest de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6 CORPE DOMPIERRE-SUR-YON ESSARTS EN BOCAGE FOUGERE LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72 LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948 LA COPECHAGNIERE LA FERRIERE LA MERLATIERE LA RABATELIERE LA REORTHE LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763 LES BROUZILS LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23 LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746 MESNARD-LA-BAROTIERE MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19 RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de l'A87 SAINTE-CECILE SAINTE-HERMINE SAINTE-PEXINE au sud de la D19 SAINT-FULGENT à l'est de l'A87 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-JEAN-DE-BEUGNE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7 THORIGNY LES MAGNILS-REIGNIERS LUCON MOUZEUIL-SAINT-MARTIN NALLIERS PUYRAVAULT SAINT-AUBIN-LA-PLAINE SAINTE-GEMME-LA-PLAINE SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET TRIAIZE VENDRENNES |
27.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01388 FR-HPAI(P)-2022-01399 |
BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B LES PINEAUX MOUTIERS-SUR-LE-LAY SAINTE-PEXINE au nord de la D19 |
10.11.2022 – 19.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01387 FR-HPAI(P)-2022-01392 |
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948 LA FERRIERE au sud de la D160 |
6.11.2022 – 19.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01393 FR-HPAI(P)-2022-01402 |
CHAUCHE à l'est de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87 SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87 |
11.11.2022 – 19.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01409 |
CHAMPAGNE-LES-MARAIS LUCON MOREILLES PUYRAVAULT SAINTE-DEMME-LA-PLAINE SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS |
19.11.2022 – 27.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01416 |
BREM-SUR-MER BRETIGNOLLES-SUR-MER COEX GIVRAND LA CHAIZE-GIRAUD LA CHAPELLE-HERMIER L'AIUGUILLON-SUR-VIE LES ACHARDS L'ILE-D'OLONNE MARTINET OLONNE-SUR-MER SAINTE-FOY SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX SAINT-JULIEN-DES-LANDES SAINT-MATHURIN SAINT-REVEREND |
6.12.2022 |
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BREM-SUR-MER LANDEVIEILLE SAINT-JULIEN-DES-LANDES VAIRE |
28.11.2022 – 6.12.2022 |
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Stato membro: Croazia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Grad Zagreb |
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HR-HPAI(P)-2022-00007 |
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15.12.2022 |
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7.12.2022-15.12.2022 |
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Zagrebačka županija |
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HR-HPAI(P)-2022-00007 |
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15.12.2022 |
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7.12.2022-15.12.2022 |
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Stato membro: Italia
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
|
Regione: Veneto |
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IT-HPAI(P)-2022-00026 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.32262, E11.193539 |
21.11.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.32262, E11.193539 |
13.11.2022 – 21.11.2022 |
|
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IT-HPAI(P)-2022-00029 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.753972, E12.149041 |
4.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.753972, E12.149041 |
26.11.2022 – 4.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00031 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.9193668, E12.4351595 |
3.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.9193668, E12.4351595 |
25.11.2022 – 3.12.2022 |
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|
IT-HPAI(P)-2022-00033 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346 |
8.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346 |
30.11.2022 – 8.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00034 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334 |
11.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334 |
3.12.2022 – 11.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00036 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417 |
8.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417 |
30.11.2022 – 8.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00037 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298 |
8.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298 |
30.11.2022 – 8.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00039 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.964074644, E12.282057809 |
14.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.964074644, E12.282057809 |
6.12.2022 – 14.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00040 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231 |
10.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231 |
2.12.2022 – 10.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00042 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005 |
13.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005 |
5.12.2022 – 13.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00043 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: |
12.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.504494974, E12.616275373 |
4.12.2022 – 12.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00045 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142 |
19.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142 |
11.12.2022 – 19.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00047 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402 |
23.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402 |
15.12.2022 – 23.12.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00048 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838 |
19.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838 |
11.12.2022 – 19.12.2022 |
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|
Regione: Lombardia |
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IT-HPAI(P)-2022-00027 |
L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.298429, 9.9980267 |
22.11.2022 |
|
L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.298429, 9.9980267 |
14.11.2022 – 22.11.2022 |
|
|
IT-HPAI(P)-2022-00030 |
L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.098875, E8.81998199999998 |
30.11.2022 |
|
L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.098875, E8.81998199999998 |
22.11.2022 – 30.11.2022 |
|
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IT-HPAI(P)-2022-00032 |
L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708 |
8.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708 |
30.11.2022 – 8.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00041 |
L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325 |
12.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325 |
4.12.2022 – 12.12.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00046 |
L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944 |
19.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944 |
11.12.2022 – 19.12.2022 |
|
|
Regione: Emilia-Romagna |
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IT-HPAI(P)-2022-00028 |
L'area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.714462, E11.926653 |
29.11.2022 |
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L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.714462, E11.926653 |
21.11.2022 – 29.11.2022 |
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IT-HPAI(P)-2022-00044 |
L'area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896 |
14.12.2022 |
|
L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896 |
6.12.2022 – 14.12.2022 |
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|
Regione: Friuli-Venezia Giulia |
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IT-HPAI(P)-2022-00035 |
L'area delle parti della regione Friuli-Venezia Giulia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420 |
5.12.2022 |
|
L'area delle parti delle regioni Friuli-Venezia Giulia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420 |
27.11.2022 – 5.12.2022 |
|
Stato membro: Ungheria
|
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
|
Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye |
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From HU-HPAI(P)-2022-00211 to HU-HPAI(P)-2022-00228 |
Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunszállás, Móricgát, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Tiszaalpár, Zsana, Algyő, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Szentes, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe. Kecskemét település közigazgatási területének a 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe. |
17.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00211 HU-HPAI(P)-2022-00216 HU-HPAI(P)-2022-00219 HU-HPAI(P)-2022-00225 |
Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
8.12.2022 - 17.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00212 |
Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.48998 és a 19.77264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
27.11.2022 - 17.12.2022 |
|
HU-HPAI(P)-2022-00217 HU-HPAI(P)-2022-00226 |
Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.544237 és a 19.741665, a 46.544237 és a 19.741665, valamint a 46.569793 és a 19.692088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
9.12.2022 - 17.12.2022 |
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HU-HPAI(P)-2022-00215 HU-HPAI(P)-2022-00218 HU-HPAI(P)-2022-00220-00221 HU-HPAI(P)-2022-00223-00224 HU-HPAI(P)-2022-00227-00228 |
Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, valamint a 46.641252 és a 19.532421 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
9.12.2022 - 17.12.2022 |
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HU-HPAI(P)-2022-00213 |
Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
26.11.2022 - 17.12.2022 |
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HU-HPAI(P)-2022-00214 HU-HPAI(P)-2022-00222 |
Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe. |
4.12.2022 - 17.12.2022 |
Stato membro: Paesi Bassi
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Hoogstraten Belgium |
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BE-HPAI(P)-2022-00008 |
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22.11.2022 |
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Those parts of the municipality Hoogtraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.9 lat 51.44 |
15.11.2022 - 22.11.2022 |
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Municipality Leudal province Limburg |
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NL-HPAI(P)-2022-00079 |
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23.11.2022 |
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Those parts of the municipality Leudal contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.87, lat 51.29 |
15.11.2022 - 23.11.2022 |
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Lunteren, province Gelderland |
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NL-HPAI(P)-2022-00080 |
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20.11.2022 |
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Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.57 lat 52.1 |
12.11.2022 - 20.11.2022 |
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Municipality Maasdriel, province Gelderland |
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NL-HPAI(P)-2022-00081 |
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23.11.2022 |
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Those parts of the municipality Maasdriel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.256 lat 51.77 |
15.11.2022 - 23.11.2022 |
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Hoogstraten Belgium |
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BE-HPAI(P)-2022-00009 |
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28.11.2022 |
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Those parts of the municipality Turnhout contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.77067 lat 51.436901 |
20.11.2022-28.11.2022 |
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Municipality Deurne province Noord Brabant |
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NL-HPAI(P)-2022-00082 |
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27.11.2022 |
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Those parts of the municipality Deurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.87, lat 51.37 |
19.11.2022- 27.11.2022 |
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Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland |
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NL-HPAI(P)-2022-00083 |
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30.11.2022 |
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Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.12 lat 53.3 |
22.11.2022 -30.11.2022 |
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Municipality Nederweert province Limburg |
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NL-HPAI(P)-2022-00084 |
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1.12.2022 |
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Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.81, lat 51.3 |
23.11.2022- 1.12.2022 |
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Municipality Maashorst province Noord-Brabant |
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NL-HPAI(P)-2022-00085 |
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11.12.2022 |
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Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.59, lat 51.65 |
3.12.2022 -11.12.2022 |
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Municipality Woerden province Utrecht |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00736 |
Bewakingszone (10 kilometer) Zegveld
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11.12.2022 |
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Those parts of the municipality Woerden contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84, lat 52.13 |
3.12.2022 -11.12.2022 |
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Stato membro: Austria
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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STEIERMARK |
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AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021 |
Magistrat Graz die Katastralgemeinden Graz-Stadt-Fälling, Ragnitz, Stifting, Graz Stadt-Weinitzen, Wenisbuch; im Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kainbach bei Graz die Katastralgemeinden Hönigthal, Kainbach, Schafthal; in der Gemeinde Sankt Radegund bei Graz die Katastralgemeinden St. Radegund, Rinnegg und Schöckl, in der Gemeinde Stattegg die Katastralgemeinde Stattegg, in der Gemeinde Weinitzen die Katastralgemeinden Fälling, Niederschöckl und Weinitzen, in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Affenberg, Brodersdorf, Edelsbach, Eggersdorf, Höf und Präbach; im Bezirk Weiz in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf die Katastralgemeinden Pircha und Wilfersdorf; in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab die Katastralgemeinden Dörfl, Hohenkogl, Mitterdorf, Oberdorf bei Stadl, Obergreith, Pichl, Untergreith; in der Gemeinde Mortantsch die Katastralgemeinden Göttelsberg, Hafning, Haselbach, Leska, Mortantsch, Steinberg; in der Gemeinde Naas die Katastralgemeinde Birchbaum, in der Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith die Katrastralgemeinden Garrach, Kleinsemmering, Stenzengreith, Stockheim; in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab die Katastralgemeinden Arndorf, Dietmanndorf, Fünfing bei St. Ruprecht, Grub, Neudorf bei St. Ruprecht, St. Ruprecht an der Raab, Unterfladnitz und Wolfsgruben bei St. Ruprecht; in der Gemeinde Weiz die Katastralgemeinden Farcha, Krottendorf, Preding, Reggerstätten und Weiz |
12.12.2022 |
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Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall |
4.12.2022- 12.12.2022 |
Regno Unito (Irlanda del Nord)
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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IE-HPAI(P)-2022-00001 |
The area of the parts of County Fermanagh extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153 |
16.12.2022 |
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Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153 |
8.12.2022- 16.12.2022 |
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Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis
Stato membro: Francia
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Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis |
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Les communes suivantes dans le département: Ain (01) |
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AMBERIEUX EN DOMBES ASNIERES SUR SAONE BAGE DOMMARTIN BAGE LE CHATEL BOISSEY BOULIGNEUX BUELLAS CHALEINS CHANEINS CHAPELLE DU CHATELARD CHAVEYRIAT CHEVROUX CONDEISSIAT CONFRANCON CURTAFOND FAREINS FEILLENS FRANCHELEINS GENOUILLEUX GUEREINS LURCY MANZIAT MARSONNAS MESSIMY SUR SAONE MEZERIAT MONTCEAUX MONTCET MONTMERLE SUR SAONE MONTRACOL OZAN POLLIAT RELEVANT REPLONGES ROMANS SAINT ANDRE LE BOUCHOUX SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC SAINT DIDIER D AUSSIAT SAINT GENIS SUR MENTHON SAINT GEORGES SUR RENON SAINT GERMAIN SUR RENON SAINT LAURENT SUR SAONE SAINT MARTIN LE CHATEL SAINT PAUL DE VARAX SAINT SULPICE SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS SAINTE OLIVE SANDRANS VANDEINS VESINES VILLENEUVE |
18.11.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Charente-Maritime (17) |
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ANDILLY CHARRON ESNANDES MARANS MARSILLY SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY SAINT-OUEN-D’AUNIS VILLEDOUX |
30.11.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Cher (18) |
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GENOUILLY GRACAY NOHANT-EN-GRACAY SAINT-OUTRILLE |
5.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Dordogne (24) |
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BEAUPOUYET BELEYMAS BERGERAC (à l’est de la D936) BOURNIAC CAMPSEGRET COLOMBIER CONNE DE LABARDE COURS DE PILE CREYSSE CUNEGES DOUVILLE EYRAUD-CREMPSE-MAURENS (à l’est de la D107) FLAUGEAC LE FLEIX FOUGUEYROLLES GAGEAC ET ROUILLAC ISSAC JAURE LAMONZIE MONTASTRUC LEMBRAS MESCOULES MONBAZILLAC MONESTIER MONFAUCON MONTAGNAC LA CREMPSE MOULEYDIER MUSSIDAN NASTRINGUES POMPORT PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT QUEYSSAC RAZAC DE SAUSSIGNAC RIBAGNAC ROUFFIGNAC DE SIGOULES SAINT FRONT DE PRADOUX SAINT GEORGES DE MONTCLARD SAINT GERAUD DE CORPS SAINT GERMAIN ET MONS SAINT HILAIRE D’ESTISSAC SAINT JEAN D’ESTISSAC SAINT LAURENT DES HOMMES SAINT LAURENT DES VIGNES SAINT LOUIS EN L’ISLE SAINT MARTIAL D’ARTENSET SAINT MARTIN DES COMBES SAINT MARTIN L’ASTIER SAINT MEDARD DE GURSON SAINT MEDARD DE MUSSIDAN SAINT NEXANS SAINT REMY SAINT SAUVEUR SAINT SAUVEUR LALANDE SAINT SEVERIN D’ESTISSAC SAUSSIGNAC SIGOULES SINGLEYRAC SOURZAC THENAC VILLAMBLARD |
19.11.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Eure (27) |
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AMBENAY LES BAUX-DE-BRETEUIL BOIS-ANZERAY BOIS-ARNAULT BOIS-NORMAND-PRES-LYRE BROGLIE CAORCHES-SAINT-NICOLAS CAPELLE-LES-GRANDS CHAMPIGNOLLES LA CHAPELLE-GAUTHIER FERRIERES-SAINT-HILAIRE LA FERRIERE-SUR-RISLE LE FIDELAIRE GRAND-CAMP MESNIL-EN-OUCHE (partie est/D49) NEAUFLES-AUVERGNY LA NEUVE-LYRE LE NOYER-EN-OUCHE RUGLES SAINT-ANTONIN-DE-SOMMAIRE SAINT-AUBIN-DU-THENNEY SAINT-AUBIN-LE-VERTUEUX SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE SAINT-JEAN-DU-THENNEY SAINT-MARDS-DE-FRESNE SAINT-QUENTIN-DES-ISLES SAINT-VICTOR-DE-CHRETIENVILLE LA VIEILLE-LYRE |
16.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Gironde (33) |
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MARGUERON PINEUILH LA ROQUILLE SAINT-ANDRE-ET-APPELLES SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE SAINTE-FOY-LA-GRANDE SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL |
19.11.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Indre (36) |
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ANJOUIN ARGY BAGNEUX BRION CHABRIS LA CHAMPENOISE DUN-LE-POELIER FRANCILLON FREDILLE GEHEE GIROUX HEUGNES JEU-MALOCHES LANGE: Ouest du Nahon LEVROUX: Sud de la D8 LIZERAY LUCAY-LE-LIBRE LUCAY-LE-MALE MENETOU-SUR-NAHON MENETREOLS-SOUS-VATAN MEUNET-SUR-VATAN MOULINS-SUR-CEPHONS: Sud de la D8 ORVILLE: A l’est de la D25 PAUDY PELLEVOISIN REBOURSIN SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE SAINT-VALENTIN SELLES-SUR-NAHON SEMBLECAY SOUGE VALENCAY : Nord-Ouest du Nahon VAL-FOUZON VATAN VEUIL VICQ-SUR-NAHON : A l’ouest du Nahon VILLEGONGIS VINEUIL |
3.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Loiret (45) |
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AUXY BATILLY-EN-GÂTINAIS BEAUNE-LA-ROLANDE BOISCOMMUN BONNÉE BORDEAUX-EN-GÂTINAIS BRAY-SAINT AIGNAN CHAMBON-LA-FORÊT CHAPELON CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE COMBREUX CORBEILLES CORQUILLEROY ÉGRY GAUBERTIN GERMIGNY-DES-PRÉS GONDREVILLE INGRANNES JURANVILLE LANGESSE LE MOULINET-SUR-SOLIN LES BORDES LOMBREUIL LORCY MIGNÈRES MIGNERETTE MONTBARROIS MONTEREAU MORMANT-SUR-VERNISSON MOULON NANCRAY-SUR-RIMARDE NIBELLE OUSSOY-EN-GÂTINAIS OUZOUER-DES-CHAMPS OUZOUER-SUR-LOIRE PANNES SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE SAINT-HILAIRE-SUR-PUISEAUX SAINT-LOUP-DES-VIGNES SAINT-MARTIN-D'ABBAT SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD SAINT-MICHEL SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE SEICHEBRIÈRES SOLTERRE VARENNES-CHANGY VILLEMANDEUR VILLEVOQUES VIMORY VITRY-AUX-LOGES |
26.11.2022 |
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AMILLY AUXY BATILLY-EN-GÂTINAIS BEAUNE-LA-ROLANDE BOISCOMMUN BOISMORAND BONNÉE BORDEAUX-EN-GÂTINAIS LES BORDES BRAY-SAINT AIGNAN CHÂLETTE-SUR-LOING CHAMBON-LA-FORÊT CHAPELON CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE LES CHOUX COMBREUX CONFLANS-SUR-LOING CORBEILLES CORQUILLEROY CORTRAT DAMPIERRE-EN-BURLY ÉGRY GAUBERTIN GERMIGNY-DES-PRÉS GONDREVILLE INGRANNES JURANVILLE LANGESSE LES BORDES LORCY MIGNÈRES MIGNERETTE MONTARGIS MONTBARROIS MONTCRESSON MORMANT-SUR-VERNISSON MOULON NANCRAY-SUR-RIMARDE NEVOY NIBELLE NOGENT-SUR-VERNISSON OUZOUER-DES-CHAMPS OUZOUER-SUR-LOIRE PANNES PRESSIGNY-LES-PINS SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE SAINT-HILAIRE-SUR-PUISEAUX SAINT-LOUP-DES-VIGNES SAINT-MARTIN-D'ABBAT SAINT-MICHEL SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE SEICHEBRIÈRES SOLTERRE VILLEMANDEUR VILLEVOQUES VIMORY VITRY-AUX-LOGES |
11.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Nord (59) |
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ARMENTIERES AUBERS BEAUCAMPS-LIGNY BERTHEN BLARINGHEM BOESCHEPE BOESEGHEM BOIS-GRENIER BORRE CAESTRE CAPINGHEM CASSEL DEULEMONT EECKE ENGLOS ENNETIERES-EN-WEPPES ERQUINGHEM-LE-SEC ESCOBECQUES FOURNES-EN-WEPPES FRELINGHIEN FROMELLES GODEWAERSVELDE HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN HANTAY HAVERSKERQUE HAZEBROUCK HERLIES HONDEGHEM HOUPLINES ILLIES LA BASSEE LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES LE MAISNIL LYNDE MARQUILLIES MORBECQUE OXELAERE PERENCHIES PRADELLES PREMESQUES QUESNOY-SUR-DEULE RADINGHEM-EN-WEPPES SAINGHIN-EN-WEPPES SAINT-JANS-CAPPEL SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL SAINTE-MARIE-CAPPEL SALOME SANTES SEQUEDIN SERCUS STEENBECQUE STEENVOORDE TERDEGHEM THIENNES VERLINGHEM WALLON-CAPPEL WARNETON WAVRIN WICRES FLETRE |
17.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Orne (61) |
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AUBE AVERNES-SAINT-GOURGON BEAUFAI LE BOSC-RENOULT BRETHEL CHAUMONT CISAI-SAINT-AUBIN ECORCEI LA FERTE-EN-OUCHE LA GONFRIERE L'AIGLE NEUVILLE-SUR-TOUQUES RAI SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS SAINT-GERMAIN-D'AUNAY SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE SAINT-MARTIN-D'ECUBLEI SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE SAINT-PIERRE-DES-LOGES SAINT-SULPICE-SUR-RISLE SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES SAP-EN-AUGE LE SAP-ANDRE TOUQUETTES LA TRINITE-DES-LAITIERS |
16.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Pas-de-Calais (62) |
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ABLAIN-SAINT-NAZAIRE AGNIERES AIRE-SUR-LA-LYS AIX-NOULETTE ANGRES ANNEQUIN ANVIN AUBIGNY-EN-ARTOIS AUCHY-LES-MINES AVERDOINGT BAILLEUL-AUX-CORNAILLES BAJUS BARLIN BERGUENEUSE BERLES-MONCHEL BETHONSART BILLY-BERCLAU BLESSY BOMY BOURS BOVIGNY-BOYEFFLES BOYAVAL BRIAS BULLY-LES-MINES CAMBLAIN-L’ABBE CAMBLIGNEUL CAMBRIN CARENCY CAUCOURT CHELERS CONTEVILLE-EN-TERNOIS CUINCHY DOUVRINS EPS ERNY-SAINT-JULIEN ESTREE-BLANCHE ESTREE-CAUCHY FEBVIN-PALFART FESTUBERT FIEFS FLECHIN FONTAINE-LES-BOULANS FONTAINE-LES-HERMANS FRESNICOURT-LE-DOLMEN FREVILLERS GAUCHIN-LEGAL GAUCHIN-VERLOINGT GIVENCHY-LES-LA-BASSEE GOUY-SERVINS GRENAY HAISNES HERNICOURT HERSIN-COUPIGNY HESTRUS HEUCHIN HUCLIER HULLUCH LA COMTE LA THEULOYE LABOURSE LAIRES LAMBRES LIETTRES LIEVIN LIGNY-LES-AIRE LIGNY-SAINT-FLOCHEL LINGHEM LISBOURG LOOS-EN-GOHELLE MAGNICOURT-EN-COMTE MAMETZ MARQUAY MAZINGARBE MINGOVAL MONCHY-BRETON MONCHY-CAYEUX NEDON NEDONCHEL NOEUX-LES-MINES NOYELLES-LES-VERMELLES OSTREVILLE PREDEFIN QUERNES RELY ROELLECOURT ROMBLY ROQUETOIRE SACHIN SAILLY-LABOURSE SAINS-EN-GOHELLE SAINS-LES-PERNES SAINT-AUGUSTIN SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE SAINT-POL-SUR-TERNOISE SAVY-BERLETTE SERVINS TANGRY TINCQUES TROISVAUX VALHUON VERMELLES VILLERS-AU-BOIS VILLERS-BRULIN VILLERS-CHATEL VIOLAINES WESTREHEM WITTERNESSE WITTES |
17.12.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Rhône (69) |
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ODENAS VAUXRENARD CHENAS CENVES JULLIE FLEURIE LANTIGNIE CHIROUBLES JULIENAS BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS REGNIE-DURETTE LANCIE EMERINGES CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS CHARENTAY TAPONAS CERCIE VILLIE-MORGON SAINT-LAGER DEUX-GROSNES SAINT-GEORGES-DE-RENEINS |
18.11.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Saône-et-Loire (71) |
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BUSSIERES CHARNAY LES MACON CHASSELAS CHEVAGNY LES CHEVRIERES DAVAYE FUISSE HURIGNY LA ROCHE VINEUSE LAIZE LEYNES MACON PRISSE PRUZILLY SAINT AMOUR BELLEVUE SAINT MARTIN BELLE ROCHE SAINT VERAND SANCE SERRIERES SOLUTRE POUILLY VERGISSON |
18.11.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Seine-et-Marne (77) |
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ANDREZEL ARGENTIERES AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS AVON BEAUVOIR BERNAY-VILBERT BLANDY BOIS-LE-ROI BOMBON BREAU CANNES-ECLUSE CESSOY-EN-MONTOIS CHAMPAGNE-SUR-SEINE CHAMPDEUIL CHAMPEAUX LA CHAPELLE-GAUTHIER LA CHAPELLE-IGER LA CHAPELLE-RABLAIS LA CHAPELLE-SAINT-SULPICE CHARTRETTES CHATEAUBLEAU LE CHATELET-EN-BRIE CHATENAY-SUR-SEINE CHATILLON-LA-BORDE CHATRES CHAUMES-EN-BRIE CHENOISE CLOS-FONTAINE COURCELLES-EN-BASSEE COURPALAY COURQUETAINE COURTOMER COUTENCON CRISENOY LA CROIX-EN-BRIE CUCHARMOY DONNEMARIE-DONTILLY ECHOUBOULAINS LES ECRENNES EGLIGNY ESMANS QUIERS FERICY FONTAINEBLEAU FONTAINE-LE-PORT FONTAINS FONTENAILLES FONTENAY-TRESIGNY FORGES FOUJU GASTINS LA GRANDE-PAROISSE GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS GUIGNES GURCY-LE-CHATEL HERICY JOUY-LE-CHATEL LAVAL-EN-BRIE LIMOGES-FOURCHES LISSY LIVERDY-EN-BRIE LIVRY-SUR-SEINE LIZINES LUISETAINES LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX MACHAULT MAINCY MAISON-ROUGE MARLES-EN-BRIE MAROLLES-SUR-SEINE MEIGNEUX MELUN MOISENAY MONS-EN-MONTOIS MONTEREAU-FAULT-YONNE MONTEREAU-SUR-LE-JARD MONTIGNY-LENCOUP MORET-LOING-ET-ORVANNE MORMANT NANGIS OZOUER-LE-VOULGIS PAMFOU PECY LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX THENISY RAMPILLON LA ROCHETTE ROZAY-EN-BRIE RUBELLES SAINT-GERMAIN-LAVAL SAINT-GERMAIN-LAXIS SAINT-JUST-EN-BRIE SAINT-LOUP-DE-NAUD SAINT-MAMMES SAINT-MERY SAINT-OUEN-EN-BRIE SALINS SAMOIS-SUR-SEINE SAMOREAU SAVINS SIGY SIVRY-COURTRY SOGNOLLES-EN-MONTOIS SOIGNOLLES-EN-BRIE THOMERY LA TOMBE TOUQUIN VALENCE-EN-BRIE VANVILLE VARENNES-SUR-SEINE VAUDOY-EN-BRIE VAUX-LE-PENIL VERNEUIL-L'ETANG VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE VIEUX-CHAMPAGNE VILLENEUVE-LES-BORDES VIMPELLES VOINSLES VOISENON VULAINES-LES-PROVINS VULAINES-SUR-SEINE YEBLES SOLERS |
27.11.2022 |
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Les communes suivantes dans le département: Deux - Sevres (79) |
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L'ABSIE ALLONNE LE BEUGNON LA BOISSIERE-EN-GATINE CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE COULON COURS ECHIRE FAYE-SUR-ARDIN GERMOND-ROUVRE LES GROSEILLERS LARGEASSE MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE NIORT PAMPLIE LE RETAIL SAINT-MARC-LA-LANDE SAINT-MAXIRE SAINTE-OUENNE SAINT-PAUL-EN-GATINE SAINT-REMY SCIECQ SCILLE SECONDIGNY SURIN TRAYES VERNOUX-EN-GATINE |
28.11.2022 |
Stato membro: Italia
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Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis |
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Regione: Lombardia |
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30.11.2022 |
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Regione: Veneto |
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30.11.2022 |
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Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.» |
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/259 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2323 DELLA COMMISSIONE
del 22 novembre 2022
relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo « Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi” )» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 27 luglio 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)». |
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(2) |
L’obiettivo dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori è «un appello alla Commissione europea per istituzionalizzare la Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”) — 26.7.2012, per cristallizzare nella storia la saggezza istituzionale e le capacità rivoluzionarie delle istituzioni europee durante la grande recessione, capitolo stimolante della resilienza funzionale dell’UE e delle capacità fondamentali delle istituzioni, delle nazioni e delle società nel guidare il progresso in tempi che richiedono la gestione di innumerevoli crisi». |
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(3) |
Un allegato e un documento complementare dal titolo «Manifesto “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» apportano ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa, definendo e specificando i motivi per sostenerla. L’iniziativa è intesa a celebrare la «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» come «atto simbolico di paneuropeismo», in riferimento alla dichiarazione del 26 luglio 2012 dell’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi che, secondo gli organizzatori, ha plasmato la storia della zona euro e dell’integrazione economica con un fulgido esempio di leadership moderna e una visione stimolante. Gli organizzatori corredano la loro proposta di «tre messaggi chiave» a sostegno della loro richiesta di una «Giornata WiT»: «a) cristallizzare uno degli sforzi più critici per salvare l’euro, come atto di riconoscimento della saggezza istituzionale e della resilienza dell’UE durante la grande recessione che ha minacciato gravemente la zona euro e le economie nazionali; b) riunire le voci dell’UE e celebrare i valori europei della democrazia, della diversità culturale, della pace e dei diritti umani, in tempi di disprezzo facile, estremismo sociale, euroscetticismo e populismo rampante in tutta Europa; c) far luce sul potere di adattamento e sulle capacità di risoluzione delle crisi che le istituzioni europee devono mantenere per guidare il progresso e far fronte alle sfide future». |
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(4) |
Il 26 agosto 2022, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori della sua valutazione, secondo cui erano soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Tuttavia la Commissione ha comunicato anche che il testo dell’iniziativa, così come formulato nella richiesta del 27 luglio 2022, non le consentiva di concludere che fosse integralmente soddisfatta la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788 e ha invitato gli organizzatori a chiarire gli obiettivi specifici della «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» e le misure giuridiche concrete che le si chiede di proporre. |
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(5) |
Il 26 ottobre 2022 gli organizzatori hanno notificato alla Commissione la decisione di mantenere la richiesta di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, senza ulteriori chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’iniziativa e sulle misure giuridiche concrete richieste. |
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(6) |
Non è pertanto chiaro se l’istituzionalizzazione della «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» sia un evento specificamente collegato alla politica economica e monetaria dell’Unione o se intenda sottolineare la capacità delle istituzioni dell’Unione nel loro complesso di affrontare e gestire le sfide in generale o entrambe le cose. |
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(7) |
Nei trattati non esistono disposizioni autonome che prevedano l’istituzione di giornate o anni commemorativi. In alcuni casi le «giornate» o gli «anni» commemorativi speciali europei sono formalmente istituiti da atti giuridici adottati sulla base di disposizioni sostanziali dei trattati relative all’oggetto delle commemorazioni speciali (2). |
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(8) |
Se l’obiettivo dell’iniziativa, come sembra in sostanza, è istituire una «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» per celebrare la forza dell’Unione nell’affrontare le sfide economiche e monetarie, resta di fatto che la Commissione non ravvisa nessuna base giuridica adeguata nel titolo VIII TFUE relativo alla politica economica e monetaria, che possa permetterle di presentare una proposta di atto giuridico esclusivamente per istituire tale «giornata» europea commemorativa. |
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(9) |
La descrizione dell’iniziativa data dagli organizzatori contiene però una serie di elementi trasversali che indicano che l’iniziativa ha una portata più generale, non riguarda settori strategici specifici e ha natura puramente commemorativa. Uno dei messaggi chiave dell’iniziativa è infatti «riunire le voci dell’UE e celebrare i valori europei della democrazia, della diversità culturale, della pace e dei diritti umani», che corrispondono in parte ai valori fondamentali dell’Unione enunciati all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e, in parte, agli obiettivi generali dell’Unione di cui all’articolo 3 TUE. |
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(10) |
Né gli articoli 2 e 3 TUE né l’articolo 17 TUE, cui fanno riferimento gli organizzatori nella domanda di registrazione, conferiscono alla Commissione i poteri concreti necessari per presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione; pertanto non possono fungere da base giuridica per una proposta di atto giuridico dell’Unione volta a perseguire gli obiettivi dell’iniziativa. Sulla base dell’articolo 352 TFUE invece sono state adottate azioni volte ad accrescere la consapevolezza riguardo all’Unione europea e ai suoi valori e a comunicare con i suoi cittadini in generale (3). |
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(11) |
Posto che l’iniziativa sembra volta a rafforzare il rispetto e la promozione di diversi valori dell’Unione e a conseguire obiettivi corrispondenti a quelli dell’Unione di cui all’articolo 3 TUE, e non già a introdurre o modificare atti legislativi in nessuno dei settori strategici specifici definiti nei trattati, la conclusione, almeno al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni formali per la registrazione, è che non è detto che la Commissione non sia in grado di presentare una proposta di atto giuridico che istituisca una giornata commemorativa volta al conseguimento degli obiettivi dei trattati sulla base dell’articolo 352 TFUE. Questa disposizione consente infatti alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di misure necessarie per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine. |
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(12) |
Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati. |
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(13) |
Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali. |
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(14) |
Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento. |
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(15) |
L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
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(16) |
È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)». |
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(17) |
La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È registrata l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)».
Articolo 2
Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)», rappresentato da Rui Pedro GONÇALVES DUARTE e da David Jorge FERREIRA DA SILVA in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2022
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Vicepresidente
(1) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.
(2) Cfr. ad esempio la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5), basata sull’articolo 153, paragrafo 2, TFUE, e la decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1), basata sull’articolo 165, paragrafo 2, TFUE.
(3) Cfr. ad esempio il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L’Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/262 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2324 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2022
recante modifica della decisione 2008/294/CE, al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e misure per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell’Unione
[notificata con il numero C(2022) 8321)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2008/294/CE della Commissione (2) consente il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell’Unione europea con tecnologie GSM, UMTS e LTE e stabilisce le condizioni tecniche armonizzate per i servizi MCA. |
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(2) |
L’aggiunta della connettività 5G sugli aeromobili migliora i servizi di comunicazione per i passeggeri durante il viaggio e consente nel contempo di sfruttare le più recenti tecnologie disponibili e garantire un uso efficiente dello spettro radio. Ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella strategia della Commissione sulla connettività, definiti nella comunicazione della Commissione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (3) e aggiornati mediante la comunicazione della Commissione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (4). |
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(3) |
L’attuale quadro normativo impone inoltre il funzionamento di un’unità di controllo della rete (NCU) come parte delle apparecchiature MCA a bordo degli aeromobili per impedire ai terminali mobili a bordo di tentare di registrarsi alle reti di comunicazioni mobili terrestri UMTS. |
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(4) |
Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea ha dato mandato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, di intraprendere studi tecnici sul potenziale utilizzo della tecnologia 5G e sull’uso facoltativo dell’unità di controllo della rete a bordo di aeromobili dotati di sistemi MCA. |
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(5) |
In risposta a tale mandato, il 5 novembre 2021 la CEPT ha adottato la sua relazione 81, che prevede condizioni tecniche armonizzate per il funzionamento della connettività con sistemi 5G di antenne non attive (non-AAS) per l’MCA nella banda di frequenza 1800 MHz (1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz) e stabilisce le condizioni per l’uso di un’unità di controllo della rete nella MCA. |
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(6) |
La relazione 81 della CEPT ha concluso che l’uso di una NCU in operazioni MCA nella porzione downlink della banda 900 MHz (925-960 MHz) per impedire la connessione alle reti terrestri UMTS 3G dovrebbe attualmente rimanere obbligatorio. Ha inoltre concluso che l’uso di una NCU in operazioni MCA nella porzione downlink 3G della banda terrestre 2 GHz accoppiata (2110-2170 MHz) potrebbe essere reso facoltativo nel prossimo futuro. In seguito ai nuovi sviluppi tecnici non era più necessario utilizzare una NCU per impedire la connessione dei terminali mobili alle reti mobili terrestri che operano nella banda di frequenza UMTS 1800 MHz. |
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(7) |
Nella relazione 81 della CEPT non sono state segnalate interferenze (ad esempio, incrementi del carico di segnalazione, degradazione della capacità) subite dagli operatori di reti mobili sulle loro reti UMTS terrestri che utilizzano la banda di frequenza 900 MHz o la banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata, derivanti da terminali mobili a bordo degli aeromobili (indipendentemente dal fatto che un aeromobile sia dotato di un sistema MCA comprendente o meno una NCU). Secondo la relazione 81 tale assenza di segnalazioni era attribuita in particolare alla complessità dell’impatto e della misurazione di tale impatto. |
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(8) |
È opportuno tenere debitamente conto delle difficoltà di valutazione delle interferenze causate dai telefoni cellulari a bordo degli aeromobili dotati di sistemi MCA sulle reti di terra UMTS 3G e della relativa mancanza di elementi di prova nella relazione 81 della CEPT per quanto riguarda la necessità dell’implementazione di una NCU per l’UMTS 3G. Tuttavia, successivamente alla sua relazione 81, la CEPT, tenendo conto di ulteriori input e sviluppi, ha deciso che l’uso di una NCU a bordo di aeromobili dotati di sistemi MCA nella banda di frequenza 900 MHz e nella banda terrestre 2 GHz accoppiata non dovrebbe più essere obbligatorio a decorrere dal 1o gennaio 2026, in linea con il ritmo attuale di aggiornamento delle reti al 4G e al 5G e di eliminazione graduale delle reti 3G (5). |
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(9) |
Le specifiche tecniche MCA dovrebbero continuare a essere oggetto di riesame per garantire che continuino a corrispondere al progresso tecnologico e agli sviluppi del mercato. |
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(10) |
La decisione 2008/294/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
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(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 2008/294/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Quanto prima, e in ogni caso entro il 30 giugno 2023, gli Stati membri rendono disponibili senza interferenze e senza protezioni le bande di frequenza per i sistemi 5G non-AAS di cui alla tabella 1 dell’allegato per i servizi MCA, purché tali servizi soddisfino le condizioni di cui all’allegato.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) Decisione della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19).
(3) COM(2016) 587 final.
(4) COM(2021) 118 final.
(5) Con la modifica della decisione dell’ECC (06)07 adottata l’1.7.2022, a seguito di una consultazione pubblica della CEPT.
ALLEGATO
1. Bande di frequenza e sistemi autorizzati per i servizi MCA
Tabella 1
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Tipo |
Frequenza |
Sistema |
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GSM 1 800 |
1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink) |
GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480, o a specifiche equivalenti. |
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UMTS 2 100 (FDD) |
1 920 -1 980 MHz (uplink) 2 110 -2 170 MHz (downlink) |
UMTS conforme alle norme UMTS pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11, o a specifiche equivalenti. |
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LTE 1 800 (FDD) |
1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink) |
LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 e EN 301 908-15 o a specifiche equivalenti. |
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5G NR non-AAS |
1 710 -1 785 MHz (uplink) 1 805 -1 880 MHz (downlink) |
5G NR non-AAS conforme alle norme 5G NR pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 908-24 e EN 301 908-25, o a specifiche equivalenti. |
2. Prevenzione della connessione dei terminali mobili alle reti terrestri
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a) |
Fino al 1o gennaio 2026 deve essere impedito ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza e nei sistemi elencati nella tabella 2 di tentare di registrarsi alle reti mobili terrestri UMTS mediante:
Tabella 2
Dopo tale data, gli operatori MCA possono decidere di continuare a implementare una NCU nelle bande di frequenza e nei sistemi elencati nella tabella 2. |
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b) |
Oltre alle disposizioni di cui alla lettera a), gli operatori MCA possono decidere di implementare una NCU per i sistemi terrestri che forniscono servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza elencate nella tabella 3. Tabella 3
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3. Parametri tecnici
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a) |
Limiti della potenza isotropica irradiata equivalente (EIRP), all’esterno dell’aeromobile, risultante dalla NCU/dalla stazione base (BS) dell’aeromobile Tabella 4
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b) |
Limiti EIRP all’esterno dell’aeromobile, risultanti dal terminale mobile che opera a bordo Tabella 5
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c) |
Limiti EIRP all’esterno dell’aeromobile, risultanti dalla NCU, in altre bande di frequenza pertinenti Nel caso in cui gli operatori di sistemi MCA decidano di utilizzare una NCU per impedire ai terminali mobili di tentare di registrarsi alle reti mobili terrestri non UMTS nelle bande di frequenza di cui alla tabella 3, i valori massimi indicati nella tabella 6 si applicano all’EIRP totale all’esterno dell’aeromobile, risultanti dalla NCU, in combinazione con i valori di cui alla tabella 4. Tabella 6
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d) |
Requisiti operativi
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(1) La BS dell’aeromobile non è in funzione a 900 MHz, tuttavia è necessaria una NCU per impedire ai terminali che utilizzano altri canali MCA di connettersi alle reti terrestri UMTS 900 MHz.
(2) Per una larghezza di banda del canale diversa da 200 kHz, ai valori EIRP deve essere aggiunta una correzione calcolata mediante la formula 10 × log10 (larghezza di banda del canale/200 kHz) dB.
(3) Per una larghezza di banda del canale diversa da 5 MHz, ai valori EIRP deve essere aggiunta una correzione calcolata mediante la formula 10 × log10 (larghezza di banda del canale/5 MHz) dB.
(4) Tali condizioni si applicano al funzionamento dei sistemi MCA installati fino al 31 dicembre 2022.
(5) Tali condizioni si applicano al funzionamento dei sistemi MCA installati dopo il 31 dicembre 2022.
(6) Per una larghezza di banda del canale diversa da 5 MHz, ai valori EIRP deve essere aggiunta una correzione calcolata mediante la formula 10 × log10 (larghezza di banda del canale/5 MHz) dB.
(7) L’EIRP è specificata per canale indipendentemente dalla larghezza di banda del canale utilizzata poiché potrebbero essere utilizzati più terminali mobili.
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/267 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2325 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2022
che non approva l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 22 dicembre 2009 è stata presentata all’autorità competente della Spagna una domanda di approvazione dell’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10 «preservanti per lavori in muratura» descritto nell’allegato V di tale direttiva, corrispondente al tipo di prodotto 10 «preservanti per i materiali da costruzione» descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(2) |
A norma dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le domande presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di tale regolamento. |
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(3) |
Il 1o ottobre 2019, mentre era in corso la valutazione del principio attivo da parte dell’autorità di valutazione competente, il richiedente ha ritirato la domanda e non chiede più l’approvazione del BIT come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10. |
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(4) |
Il BIT non è riportato per il tipo di prodotto 10 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3), che elenca le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti contenuti nei biocidi. I biocidi del tipo di prodotto 10 contenenti BIT non sono quindi interessati dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e non possono pertanto essere messi a disposizione o usati sul mercato dell’Unione. |
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(5) |
In conformità alla disposizione transitoria di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, tuttavia, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione di non approvare uno dei principi attivi per l’uso pertinente, se tale decisione è adottata dopo il 1o settembre 2016. |
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(6) |
Poiché il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione del BIT ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10, non vi è alcun biocida da valutare. Di conseguenza l’autorità competente non ha ultimato la relazione di valutazione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non ha preparato un parere. Infine, poiché non esiste un biocida del tipo di prodotto 10 contenente BIT per il quale si può supporre che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento non sono soddisfatte. Considerando altresì la necessità di garantire che gli articoli trattati con BIT, o che lo incorporino intenzionalmente, per il tipo di prodotto 10 non siano più immessi sul mercato dell’Unione è opportuno non approvare il BIT ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) (n. CE: 220-120-9; n. CAS: 2634-33-5) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/269 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2326 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2022
che non approva l’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nel gennaio 2011 è stata presentata all’autorità competente del Regno Unito, poi sostituita dall’autorità competente della Spagna a decorrere dal 1o febbraio 2020, una domanda di approvazione dell’epsilon-metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 «repellenti e attrattivi» descritto nell’allegato V di tale direttiva, corrispondente al tipo di prodotto 19 «repellenti e attrattivi» descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(2) |
A norma dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le domande presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di tale regolamento. |
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(3) |
Il 24 ottobre 2019, mentre era in preparazione il parere sull’approvazione da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, il richiedente ha ritirato la domanda e non chiede più l’approvazione dell’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19. |
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(4) |
L’epsilon-metofluthrin non è riportato per il tipo di prodotto 19 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3), che elenca le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti contenuti nei biocidi. I biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti epsilon-metofluthrin non sono quindi interessati dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e non possono pertanto essere messi a disposizione o usati sul mercato dell’Unione. |
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(5) |
In conformità alla disposizione transitoria di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, tuttavia, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione di non approvare uno dei principi attivi per l’uso pertinente, se tale decisione è adottata dopo il 1o settembre 2016. |
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(6) |
Poiché il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione dell’epsilon-metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, non vi è alcun biocida da valutare. Di conseguenza l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non ha preparato un parere. Infine, poiché non esiste un biocida del tipo di prodotto 19 contenente epsilon-metofluthrin per il quale si può supporre che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento non sono soddisfatte. Considerando altresì la necessità di garantire che gli articoli trattati con epsilon-metofluthrin, o che lo incorporino intenzionalmente, per il tipo di prodotto 19 non siano più immessi sul mercato dell’Unione è opportuno non approvare l’epsilon-metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’epsilon-metofluthrin (n. CAS: 240494-71-7) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).
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28.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 307/271 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2327 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2022
che non approva la clorammina B come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 25 ottobre 2008 sono state presentate all’autorità competente della Repubblica ceca domande di approvazione della clorammina B ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 («disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», «biocidi per l’igiene veterinaria», «disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale» e «disinfettanti per l’acqua potabile») descritti nell’allegato V di tale direttiva, corrispondenti ai tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 («disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali», «igiene veterinaria», «settore dell’alimentazione umana e animale» e «acqua potabile») descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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(2) |
A norma dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le domande presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di tale regolamento. |
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(3) |
Il 25 ottobre 2021, mentre era in corso la valutazione del principio attivo da parte dell’autorità di valutazione competente, il richiedente ha ritirato le domande e non chiede più l’approvazione della clorammina B come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5. |
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(4) |
La clorammina B non è riportata per i tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3), che elenca le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti contenuti nei biocidi. I biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 contenenti clorammina B non sono quindi interessati dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e non possono pertanto essere messi a disposizione o usati sul mercato dell’Unione. |
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(5) |
In conformità alla disposizione transitoria di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, tuttavia, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione di non approvare uno dei principi attivi per l’uso pertinente, se tale decisione è adottata dopo il 1o settembre 2016. |
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(6) |
Poiché il richiedente ha ritirato le domande di approvazione della clorammina B ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, non vi sono biocidi da valutare. Di conseguenza l’autorità competente non ha ultimato le relazioni di valutazione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non ha preparato alcun parere. Infine, poiché non esistono biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 contenenti clorammina B per i quali si può supporre che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento non sono soddisfatte. Considerando altresì la necessità di garantire che gli articoli trattati con clorammina B, o che la incorporino intenzionalmente, per i tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 non siano più immessi sul mercato dell’Unione è opportuno non approvare la clorammina B ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5. |
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(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La clorammina B (n. CE: 204-847-9, n. CAS: 127-52-6) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).