ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 307

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
28 novembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica tunisina al programma dell'Unione Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2309 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

17

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2310 della Commissione, del 18 ottobre 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC ( 1 )

29

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2311 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali ( 1 )

31

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2312 della Commissione, del 25 novembre 2022, sulle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su giovani nel mercato del lavoro, livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione e conciliazione tra vita familiare e professionale a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2313 della Commissione, del 25 novembre 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]

45

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2314 della Commissione, del 25 novembre 2022, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

47

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2315 della Commissione, del 25 novembre 2022, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio heptamaloxyloglucan, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

52

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2316 della Commissione, del 25 novembre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

57

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/2317 del comitato politico e di sicurezza, del 22 novembre 2022, relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

132

 

*

Decisione (PESC) 2022/2318 del Consiglio, del 25 novembre 2022, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

133

 

*

Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

135

 

*

Decisione (PESC) 2022/2320 del Consiglio, del 25 novembre 2022, relativa al sostegno da parte dell’Unione dell’attuazione di un Progetto dal titolo Liberare l’innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale

142

 

*

Decisione (PESC) 2022/2321 del Consiglio, del 25 novembre 2022, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali e a sostegno delle attività relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale

149

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2322 della Commissione, del 21 novembre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2022) 8542]  ( 1 )

164

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2323 della Commissione, del 22 novembre 2022, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Giornata europea del Whatever it Takes (Costi quel che costi) a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

259

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2324 della Commissione, del 23 novembre 2022, recante modifica della decisione 2008/294/CE, al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e misure per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell’Unione [[notificata con il numero C(2022) 8321)]  ( 1 )

262

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2325 della Commissione, del 24 novembre 2022, che non approva l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

267

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2326 della Commissione, del 24 novembre 2022, che non approva l’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

269

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2327 della Commissione, del 24 novembre 2022, che non approva la clorammina B come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

271

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/1


ACCORDO INTERNAZIONALE

tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, sulla partecipazione della Repubblica tunisina al programma dell'Unione «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione»


La Commissione europea (in appresso «la Commissione»), a nome dell'Unione europea,

da una parte,

e

il governo della Repubblica tunisina (in appresso «la Tunisia»),

dall'altra,

in appresso denominate «le parti»,

CONSIDERANDO che il protocollo (1) dell'accordo euromediterraneo (2) che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, relativo ad un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (in appresso «il protocollo»), stabilisce che le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Tunisia a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario e le procedure di relazione e di valutazione, devono essere definite in un memorandum d'intesa (3) tra la Commissione europea e le autorità competenti della Tunisia in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione;

CONSIDERANDO che il programma dell'Unione europea «Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione» è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) (in appresso «il programma Orizzonte Europa»);

CONSIDERANDO gli sforzi dell'Unione europea per guidare la risposta unendo le forze con i suoi partner internazionali al fine di affrontare le sfide globali in linea con il piano d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità nell'ambito dell'agenda delle Nazioni Unite «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», e riconoscendo che la ricerca e l'innovazione sono motori fondamentali e strumenti essenziali per una crescita sostenibile basata sull'innovazione e per la competitività e l'attrattiva economiche;

RICONOSCENDO i principi generali stabiliti nel regolamento (UE) 2021/695;

CONSAPEVOLI degli obiettivi dello Spazio europeo della ricerca rinnovato di costruire uno spazio scientifico e tecnologico comune, creare un mercato unico per la ricerca e l'innovazione, promuovere e agevolare la cooperazione tra le università e lo scambio di migliori prassi e carriere di ricerca attraenti, agevolare la mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori, favorire la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione, promuovere il rispetto della libertà accademica e della libertà della ricerca scientifica, sostenere l'istruzione e le attività di comunicazione nel campo scientifico e incoraggiare la competitività e l'attrattiva delle economie partecipanti, e che i paesi associati sono partner fondamentali in questo sforzo;

SOTTOLINEANDO il ruolo dei partenariati europei nell'affrontare alcune delle sfide più urgenti dell'Europa attraverso iniziative concertate di ricerca e innovazione che contribuiscono in modo significativo alle priorità dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione che richiedono una massa critica e una visione a lungo termine e l'importanza della partecipazione dei paesi associati a tali partenariati europei;

CERCANDO di istituire condizioni reciprocamente vantaggiose al fine di creare posti di lavoro dignitosi, rafforzare e sostenere gli ecosistemi di innovazione delle parti aiutando le imprese a innovare e espandersi sui mercati delle parti e facilitando l'adozione, la diffusione e l'accessibilità dell'innovazione, comprese le attività di sviluppo delle capacità;

RICONOSCENDO che la partecipazione reciproca ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione dovrebbe apportare vantaggi per entrambe le parti; nella consapevolezza che le parti si riservano il diritto di limitare o porre delle condizioni per la partecipazione ai loro programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni concernenti le attività strategiche, gli interessi, l'autonomia e la sicurezza;

CONSIDERANDO che gli obiettivi comuni, i valori e i forti legami delle parti nel settore della ricerca e dell'innovazione, stabiliti in passato dall'accordo di associazione a Orizzonte 2020, e riconoscendo il comune desiderio delle parti di sviluppare, rafforzare, incentivare ed estendere le loro relazioni e la loro cooperazione in questo ambito,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito dell'associazione

1.   La Tunisia partecipa in qualità di paese associato e contribuisce a tutte le parti del programma Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (programma Orizzonte Europa) di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695, attuato mediante il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio (5), nelle loro versioni più aggiornate, e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

2.   Il regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nelle loro versioni più aggiornate, si applicano alla partecipazione dei soggetti giuridici tunisini alle comunità della conoscenza e dell'innovazione.

Articolo 2

Termini e condizioni di partecipazione al programma «Orizzonte Europa»

1.   La Tunisia partecipa al programma Orizzonte Europa conformemente alle condizioni stabilite nel protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione, alle modalità e alle condizioni di cui al presente accordo, agli atti giuridici di cui all'articolo 1 del presente accordo, nonché a quasi altra norma relativa all'attuazione del programma Orizzonte Europa, nelle loro versioni più recenti.

2.   Salvo altrimenti disposto nelle modalità e nelle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, anche in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, i soggetti giuridici stabiliti in Tunisia possono partecipare alle azioni indirette del programma Orizzonte Europa a condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, anche per quanto riguarda il rispetto delle misure restrittive dell'Unione europea (8).

3.   Prima di decidere se i soggetti giuridici stabiliti in Tunisia sono ammissibili a partecipare a un'azione relativa alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea a norma dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, la Commissione può chiedere informazioni o garanzie specifiche, quali:

a)

informazioni per determinare se ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea sia stato o sarà concesso l'accesso reciproco a programmi e progetti, o a parti di essi, esistenti e previsti della Tunisia equivalenti all'azione di Orizzonte Europa interessata;

b)

informazioni per determinare se la Tunisia dispone di un meccanismo nazionale di controllo degli investimenti e di garanzie che assicurino che le autorità tunisine informano e consultano la Commissione ogni volta che, grazie a tale meccanismo, siano venute a conoscenza di un progetto di investimento estero/acquisizione da parte di un'entità tunisina stabilita o controllata al di fuori della Tunisia, che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa per azioni relative alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione europea, a condizione che la Commissione fornisca alla Tunisia l'elenco dei soggetti giuridici stabiliti in Tunisia pertinenti con i quali ha firmato convenzioni di sovvenzione; e

c)

garanzie che nessuno dei risultati, delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti sviluppati nell'ambito delle azioni in questione da entità stabilite stabiliti in Tunisia è soggetto a restrizioni all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione. La Tunisia condividerà ogni anno un elenco aggiornato delle restrizioni nazionali all'esportazione, durante l'azione e per quattro anni dopo la conclusione dell'azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in Tunisia possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca (JRC) secondo modalità e condizioni equivalenti a quelle applicabili ai soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea, a meno che non siano necessarie limitazioni per garantire la coerenza con l'ambito della partecipazione derivante dall'attuazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

5.   Qualora l'Unione europea attui il programma Orizzonte Europa mediante l'applicazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Tunisia e i soggetti giuridici tunisini possono partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione europea che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture giuridiche.

6.   I rappresentanti della Tunisia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764, senza diritto di voto e per i punti che riguardano la Tunisia.

Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti della Tunisia durante le votazioni.

La Tunisia verrà informata del risultato di dette votazioni. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri dell'Unione europea.

7.   Nel comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e nei relativi sottogruppi la Tunisia gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8.   I rappresentanti della Tunisia hanno il diritto di partecipare in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del JRC, senza diritto di voto. Fatta salva detta condizione, questa partecipazione è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative a un punto che riguarda la Tunisia.

9.   La Tunisia può partecipare a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) conformemente al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio (9), nella sua versione più aggiornata, e all'atto giuridico che istituisce l'ERIC.

10.   Le spese di viaggio e di soggiorno, sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Tunisia nel quadro della loro partecipazione in qualità di osservatori ai lavori del comitato di cui all'articolo 14 della decisione (UE) 2021/764 o ad altre riunioni concernenti l'attuazione del programma Orizzonte Europa, sono rimborsate dall'Unione europea sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione europea.

11.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell'ambito delle disposizioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare la circolazione transfrontaliera dei beni e dei servizi destinati a essere utilizzati in tali attività.

12.   La Tunisia adottano tutte le misure necessarie, se del caso, per garantire che i beni e i servizi acquistati o importati in Tunisia, finanziati in tutto o in parte a norma delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per la realizzazione delle attività a norma del presente accordo, siano esenti dai dazi doganali, dai dazi all'importazione e da altri oneri fiscali, compresa l'IVA, applicabili in Tunisia.

Articolo 3

Contributo finanziario

1.   La partecipazione della Tunisia o di soggetti giuridici tunisini al programma Orizzonte Europa è subordinata al contributo finanziario della Tunisia al programma e ai relativi costi di gestione, esecuzione e funzionamento a titolo del bilancio generale dell'Unione europea (in appresso «bilancio dell'Unione»).

2.   Il contributo finanziario è composto dalla somma di:

a)

un contributo operativo; e

b)

una quota di partecipazione.

3.   Il contributo finanziario assume la forma di un pagamento annuale effettuato in un'unica rata ed è versato al più tardi nel mese di maggio.

4.   Il contributo operativo copre le spese operative e di supporto del programma e va ad aggiungersi, sotto forma di stanziamenti di impegno e di pagamento, agli importi iscritti nel bilancio dell'Unione definitivamente adottato per il programma Orizzonte Europa, ivi compresi eventuali stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), nella sua versione più aggiornata (in appresso «il regolamento finanziario»), cui vanno ad aggiungersi le entrate con destinazione specifica esterna non derivanti da contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa (11).

Per le entrate con destinazione specifica esterna assegnate al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (12), tale aumento corrisponde agli stanziamenti annuali indicati nei documenti che accompagnano il progetto di bilancio per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa.

5.   Il contributo operativo iniziale si basa su un criterio di ripartizione definito come il rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) della Tunisia a prezzi di mercato e il PIL dell'Unione europea a prezzi di mercato. I PIL a prezzi di mercato da applicare sono determinati dagli appositi servizi della Commissione sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per i calcoli di bilancio nell'anno precedente all'anno in cui il pagamento annuale è dovuto. In deroga a quanto precede, per il 2021 il contributo operativo iniziale è basato sul PIL dell'anno 2019 ai prezzi di mercato. Gli adattamenti di questo criterio di ripartizione sono riportati nell'allegato I.

6.   Il contributo operativo iniziale è calcolato applicando il criterio di ripartizione, previo adattamento, agli stanziamenti d'impegno iniziali iscritti nel bilancio dell'Unione europea adottato in via definitiva per l'anno di applicazione al fine di finanziare il programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

7.   La quota di partecipazione ammonta al 4 % del contributo operativo iniziale annuo calcolato conformemente ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo ed è introdotta gradualmente come indicato nell'allegato I. La quota di partecipazione non è soggetta ad adattamenti né a correzioni retroattivi.

8.   Il contributo operativo iniziale per un anno N può essere adattato retroattivamente al rialzo o al ribasso, nel corso dell'anno o degli anni successivi, sulla base degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, della loro esecuzione mediante impegni giuridici e del loro disimpegno. Le disposizioni dettagliate per l'applicazione del presente articolo sono riportate nell'allegato I.

9.   L'Unione europea fornisce alla Tunisia le informazioni relative alla sua partecipazione finanziaria così come sono riportate nelle informazioni relative al bilancio, alla contabilità, alle prestazioni e alla valutazione fornite alle autorità di bilancio e alle autorità competenti per il discarico dell'Unione europea per quanto riguarda il programma Orizzonte Europa. Tali informazioni sono fornite tenendo debitamente conto delle norme in materia di riservatezza e protezione dei dati dell'Unione europea e la Tunisia e non pregiudicano le informazioni che la Tunisia ha il diritto di ricevere a norma dell'allegato III.

10.   Tutti i contributi della Tunisia o i pagamenti dell'Unione europea, come pure il calcolo degli importi dovuti o da percepire, sono effettuati in euro.

Articolo 4

Meccanismo di correzione automatica

1.   Un meccanismo di correzione automatica del contributo operativo iniziale della Tunisia per l'anno N, adeguato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, si applica ed è calcolato nell'anno N+2. Il meccanismo si basa sulle prestazioni della Tunisia e dei soggetti giuridici tunisini nelle parti del programma Orizzonte Europa che sono attuate mediante sovvenzioni competitive finanziate da stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorate a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

L'importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

a)

gli importi iniziali degli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni competitive effettivamente assunti con la Tunisia o con soggetti giuridici tunisini finanziati mediante stanziamenti d'impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4; e

b)

il contributo operativo corrispondente dell'anno N versato dalla Tunisia, adeguato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, esclusi i costi estranei all'intervento finanziati dagli stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4.

2.   Se l'importo di cui al paragrafo 1, sia esso positivo o negativo, supera l'8 % del contributo operativo iniziale corrispondente adattato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, il contributo operativo iniziale della Tunisia per l'anno N è corretto. L'importo che la Tunisia deve versare o ricevere a titolo di contributo supplementare o di riduzione del suo contributo in virtù del meccanismo di correzione automatica è pari all'importo che supera la soglia dell'8 %. L'importo al di sotto di tale soglia non è preso in considerazione nel calcolo del contributo aggiuntivo da versare o da ricevere.

3.   Nell'allegato I sono riportate le regole dettagliate concernenti il meccanismo di correzione automatica.

Articolo 5

Reciprocità

1.   I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi e progetti della Tunisia equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione della Tunisia.

2.   L'elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti equivalenti della Tunisia figura nell'allegato II.

3.   Il finanziamento da parte della Tunisia di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione della Tunisia che disciplina il funzionamento dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.

Articolo 6

Scienza aperta

Le parti promuovono e incoraggiano reciprocamente le pratiche di scienza aperta nei loro programmi e progetti conformemente alle regole del programma Orizzonte Europa e alla legislazione della Tunisia.

Articolo 7

Monitoraggio, valutazione e relazioni

1.   Fatte salve le responsabilità della Commissione, dell'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF) e della Corte dei conti dell'Unione europea in relazione al monitoraggio e alla valutazione del programma Orizzonte Europa, la partecipazione della Tunisia a tale programma è costantemente monitorata sulla base di un partenariato tra la Commissione e la Tunisia.

2.   Le norme relative alla sana gestione finanziaria, compresi il controllo finanziario, il recupero e altre misure antifrode in relazione ai finanziamenti dell'Unione europea nell'ambito del presente accordo, sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 8

Comitato misto UE-Tunisia per la ricerca e l'innovazione

1.   È istituito il comitato misto UE-Tunisia per la ricerca e l'innovazione (di seguito «comitato misto UE-Tunisia»). Il comitato misto UE-Tunisia è incaricato, tra l'altro, di:

a)

esaminare, valutare e rivedere l'attuazione del presente accordo, in particolare:

i)

partecipazione e le prestazioni dei soggetti giuridici della Tunisia al programma Orizzonte Europa;

ii)

il livello di apertura (reciproca) per la partecipazione dei soggetti giuridici stabiliti in ciascuna parte a partecipare ai programmi e ai progetti dell'altra parte;

iii)

l'attuazione del meccanismo del contributo finanziario e del meccanismo di correzione automatica a norma degli articoli 3 e 4; e

iv)

lo scambio di informazioni e l'esame di eventuali questioni relative allo sfruttamento dei risultati, compresi i diritti di proprietà intellettuale;

b)

discutere, su richiesta di una delle parti, delle restrizioni applicate o previste dalle parti relativamente all'accesso ai rispettivi programmi di ricerca e innovazione, in particolare per quanto riguarda le azioni connesse alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza;

c)

esaminare le modalità per migliorare e sviluppare la cooperazione;

d)

discutere congiuntamente sugli orientamenti e le priorità futuri delle politiche relative alla ricerca e all'innovazione e alla pianificazione della ricerca di interesse comune; e

e)

scambiarsi informazioni, tra l'altro, sulle normative, le decisioni o i programmi nazionali di ricerca e innovazione nuovi che sono pertinenti per l'attuazione del presente accordo.

2.   Il comitato misto UE-Tunisia, composto da rappresentanti dell'Unione europea e della Tunisia, adotta il proprio regolamento interno.

3.   Il comitato misto UE-Tunisia può decidere di istituire gruppi di lavoro/organi consultivi ad hoc a livello di esperti che possono assisterlo nell'attuazione del presente accordo.

4.   Il comitato misto UE-Tunisia si riunisce almeno una volta all'anno e, ogniqualvolta circostanze particolari lo richiedano, su richiesta di una delle parti. Le riunioni sono organizzate e ospitate a turno dall'Unione europea e dal Tunisia.

5.   Il comitato misto UE-Tunisia lavora su base continuativa mediante lo scambio di informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo di comunicazione, in particolare in relazione alla partecipazione/alle prestazioni dei soggetti giuridici della Tunisia. In particolare, il comitato misto UE-Tunisia può svolgere i suoi compiti per iscritto ogniqualvolta ciò si renda necessario.

Articolo 9

Disposizioni finali

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure previste a tal fine dai rispettivi ordinamenti.

2.   Il presente accordo si applica dal 1° gennaio 2021. Resta in vigore per il tempo necessario per tutti i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa, per tutte le azioni necessarie per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione europea e per tutti gli obblighi finanziari derivanti dal completamento dell'attuazione del presente accordo tra le parti.

3.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa dall'Unione europea in caso di mancato pagamento parziale o totale del contributo finanziario dovuto dalla Tunisia a norma dell'allegato I, paragrafo 4, punto III del presente accordo.

In caso di mancato pagamento che possa compromettere in modo significativo l'attuazione e la gestione del programma Orizzonte Europa, la Commissione invia una lettera formale di sollecito. Qualora non venga effettuato alcun pagamento entro 20 giorni lavorativi dalla lettera formale di sollecito, la Commissione notifica alla Tunisia la sospensione dell'applicazione del presente accordo mediante una lettera formale di notifica che prende effetto 15 giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Tunisia.

In caso di sospensione dell'applicazione del presente accordo, i soggetti giuridici stabiliti in Tunisia non sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione non ancora concluse alla data di decorrenza della sospensione. Una procedura di aggiudicazione si considera conclusa quando sono stati assunti impegni giuridici a seguito di tale procedura.

La sospensione non pregiudica gli impegni giuridici assunti, prima che la sospensione avesse effetto, con i soggetti giuridici stabiliti in Tunisia. Il presente accordo continua ad applicarsi a tali impegni giuridici.

L'Unione europea informa immediatamente la Tunisia non appena riceve l'intero importo del contributo finanziario dovuto. Una volta trasmessa questa informazione, la sospensione è revocata con effetto immediato.

A decorrere dalla data di revoca della sospensione, i soggetti giuridici tunisini sono nuovamente ammissibili nelle procedure di aggiudicazione avviate dopo tale data e nelle procedure di aggiudicazione, avviate prima di tale data, per le quali i termini per la presentazione delle domande non sono scaduti.

4.   Ciascuna parte può denunciare il presente accordo in qualunque momento mediante notifica scritta in cui comunica la sua intenzione di porre fine all'accordo. L'accordo cessa di essere in vigore tre mesi dopo la data in cui il destinatario riceve la notifica scritta. La data di decorrenza della denuncia costituisce la data di denuncia ai fini del presente accordo.

5.   Qualora il presente accordo sia denunciato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, le parti convengono che:

a)

i progetti, le azioni e le attività, o parti di essi, per i quali sono stati assunti impegni giuridici dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e prima che il presente accordo sia denunciato, continuano fino al loro completamento alle condizioni stabilite nel presente accordo;

b)

il contributo finanziario annuale dell'anno N, durante il quale il presente accordo è denunciato, è versato integralmente a norma dell'articolo 3. Il contributo operativo dell'anno N è adattato conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, e corretto conformemente all'articolo 4 del presente accordo. La quota di partecipazione versata per l'anno N non è adeguata né corretta;

c)

a decorrere dall'anno in cui il presente accordo è denunciato, i contributi operativi iniziali versati per gli anni di applicazione del presente accordo sono adeguati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, e sono corretti automaticamente a norma dell'articolo 4 del presente accordo.

Le parti risolvono di comune accordo le eventuali altre conseguenze della denuncia del presente accordo.

6.   Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto previo consenso delle parti. L'entrata in vigore delle modifiche segue la stessa procedura applicabile per l'entrata in vigore del presente accordo.

7.   Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles e Tunisi, addi 29 marzo 2022, in due copie originali, in lingua inglese e araba.

Per la Commissione europea,

a nome dell'Unione europea

Mariya GABRIEL

Commissaria per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione e la gioventù

Per la Repubblica tunisina

Moncef BOUKTHIR

Ministro per l'Istruzione superiore e la ricerca scientifica


(1)   GU L 96 dell'11.4.2015, pag. 3.

(2)   GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(3)  Il presente accordo internazionale costituisce e produce gli stessi effetti giuridici di un memorandum d'intesa concluso nell'ambito del protocollo su un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina concernente i principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione.

(4)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(5)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167 I del 12.5.2021, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (rifusione) (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 61).

(7)  Decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 91).

(8)  Le misure restrittive dell'UE sono adottate a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(9)  Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(11)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

(12)   GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23.


ALLEGATO I

Regole che disciplinano il contributo finanziario della Tunisia al programma Orizzonte Europa (2021-2027)

I.   Calcolo del contributo finanziario della Tunisia

1.

Il contributo finanziario della Tunisia al programma Orizzonte Europa è stabilito annualmente in proporzione e in aggiunta all'importo disponibile ogni anno nel bilancio dell'Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per la gestione, l'esecuzione e il funzionamento del programma Orizzonte Europa, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

La quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, è introdotta gradualmente con le modalità seguenti:

2021: 0,5 %;

2022: 1 %;

2023: 1,5 %;

2024: 2 %;

2025: 2,5 %;

2026: 3 %;

2027: 4 %.

3.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente accordo, il contributo operativo iniziale che la Tunisia deve versare per la sua partecipazione al programma Orizzonte Europa sarà calcolato per i rispettivi esercizi finanziari applicando un adattamento del criterio di ripartizione.

L'adattamento del criterio di ripartizione avviene nel modo seguente:

Formula

Il coefficiente utilizzato per il calcolo di cui sopra per adeguare il criterio di ripartizione è pari a 0,05.

4.

In linea con l'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo, il primo adattamento relativo all'esecuzione del bilancio dell'anno N è effettuato nell'anno N+1, quando il contributo operativo iniziale dell'anno N è adeguato al rialzo o al ribasso della differenza tra:

a)

un contributo adattato calcolato applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N alla somma:

i)

dell'importo degli impegni di bilancio assunti sugli stanziamenti di impegno autorizzati nell'anno N nell'ambito del bilancio adottato dell'Unione europea e sugli stanziamenti di impegno corrispondenti ai disimpegni ricostituiti; e

ii)

di eventuali stanziamenti di impegno basati su entrate con destinazione specifica esterne che non derivano dai contributi finanziari di altri donatori al programma Orizzonte Europa e che erano disponibili alla fine dell'anno N (1). Per le entrate con destinazione specifica esterne assegnate a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (2), gli importi annuali indicativi della programmazione del QFP sono utilizzati ai fini del calcolo del contributo adeguato.

b)

e il contributo operativo iniziale dell'anno N.

A partire dall'anno N+2 e ogni anno successivo, fino a quando tutti gli impegni di bilancio finanziati con stanziamenti d'impegno derivanti dell'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, non siano stati pagati o disimpegnati, e al più tardi tre anni dopo la fine del programma Orizzonte Europa, l'Unione calcola un adeguamento del contributo operativo dell'anno N riducendo il contributo operativo della Tunisia dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N ai disimpegni effettuati ogni anno sugli impegni dell'anno N finanziati dal bilancio dell'Unione o da disimpegni ricostituiti.

Se gli importi derivanti dalle entrate con destinazione specifica esterne dell'anno N [per includere gli stanziamenti di impegno e, per gli importi a norma del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, gli importi indicativi annuali nella programmazione del QFP] che non derivano da contributi finanziari al programma Orizzonte Europa da parte di altri donatori vengono annullati, il contributo operativo della Tunisia è ridotto dell'importo ottenuto applicando il criterio di ripartizione adattato dell'anno N all'importo annullato.

II.   Correzione automatica del contributo operativo della Tunisia

1.

Per il calcolo della correzione automatica di cui all'articolo 4 del presente accordo, si applicano le seguenti modalità:

a)

per «sovvenzioni competitive» si intendono le sovvenzioni concesse in esito a inviti a presentare proposte in cui è possibile identificare i beneficiari finali al momento del calcolo della correzione automatica. Il sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario è escluso;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con un consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico corrispondono al cumulo degli importi iniziali assegnati a beneficiari che sono soggetti tunisini, conformemente alla ripartizione indicativa del bilancio della convenzione di sovvenzione;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici corrispondenti alle sovvenzioni competitive sono stabiliti utilizzando il sistema elettronico della Commissione europea eCorda e sono estratti il secondo mercoledì di febbraio dell'anno N+2;

d)

per «costi estranei all'intervento» s'intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l'amministrazione specifica del programma e altre azioni (3);

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (4).

2.

Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno N relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo, sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno N e all'anno N+1 nel sistema eCorda, di cui al presente allegato, punto II, paragrafo 1, lettera c), nell'anno N+2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo al contributo della Tunisia al programma Orizzonte Europa. L'importo considerato è l'importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati al momento del calcolo della correzione.

b)

A partire dall'anno N+2 e fino al 2029, l'importo della correzione automatica è calcolato per l'anno N a partire dalla differenza tra:

i)

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite alla Tunisia o a soggetti giuridici della Tunisia a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno N; e

ii)

l'importo del contributo operativo adattato della Tunisia per l'anno N moltiplicato per il rapporto tra:

A.

l'importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell'anno N, maggiorato conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo; e

B.

il totale di tutti gli stanziamenti d'impegno di autorizzati dell'anno N, compresi i costi estranei all'intervento.

III.   Pagamento del contributo finanziario della Tunisia, pagamento degli adeguamenti effettuati sul contributo operativo della Tunisia e pagamento della correzione automatica applicabile al contributo operativo della Tunisia

1.

La Commissione comunica alla Tunisia, il più rapidamente possibile e al più tardi al momento della prima richiesta di fondi per l'esercizio finanziario, le seguenti informazioni:

a)

gli importi in stanziamenti di impegno nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per l'anno in questione per le linee di bilancio relative alla partecipazione della Tunisia al programma Orizzonte Europa, maggiorati, se del caso, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo;

b)

l'importo della quota di partecipazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente accordo;

c)

a partire dall'anno N+1 dell'attuazione del programma Orizzonte Europa, l'esecuzione degli stanziamenti di impegno corrispondenti all'esercizio finanziario N, maggiorati conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del presente accordo e il livello di disimpegno;

d)

per la parte del programma Orizzonte Europa in cui tali informazioni sono necessarie per calcolare la correzione automatica, il livello degli impegni assunti a favore di soggetti giuridici tunisini, ripartito in base all'anno corrispondente degli stanziamenti di bilancio e al relativo livello totale di impegni.

Sulla base del suo progetto di bilancio, la Commissione fornisce quanto prima e comunque entro il 1o settembre dell'esercizio finanziario, una stima delle informazioni per l'anno successivo di cui alle lettere a) e b).

2.

Entro al più tardi il mese di aprile di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Tunisia una richiesta di fondi che corrisponde ai contributi dovuti ai sensi del presente accordo.

Ciascuna richiesta di fondi ha per oggetto il pagamento del contributo della Tunisia entro i 30 giorni successivi alla presentazione della richiesta di fondi.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta un'unica richiesta di fondi entro 60 giorni dalla data in cui il presente accordo entra in vigore.

3.

Ogni anno, a partire dal 2023, la richiesta di fondi riflette anche l'importo della correzione automatica applicabile al contributo operativo versato per l'anno N–2.

La richiesta di fondi presentata al più tardi in aprile può comprendere anche gli adattamenti del contributo finanziario versato dalla Tunisia per l'attuazione, la gestione e il funzionamento dei precedenti programmi quadro di ricerca e innovazione cui la Tunisia ha partecipato.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2028, 2029 e 2030, l'importo risultante dopo la correzione automatica applicata ai contributi operativi versati dalla Tunisia nel 2026 e 2027 o dopo gli adattamenti effettuati a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del presente accordo sarà versato o percepito dalla Tunisia.

4.

La Tunisia versa il suo contributo finanziario a norma del presente accordo conformemente al punto III del presente allegato. In caso di mancato pagamento da parte della Tunisia entro la data prevista, la Commissione invia una lettera formale di sollecito.

Eventuali ritardi nel pagamento del contributo finanziario comporteranno per la Tunisia il pagamento di interessi di mora sull'importo arretrato a partire dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.


(1)  Ciò comprende in particolare le risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).

(2)   GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23.

(3)  Le altre azioni comprendono in particolare appalti, premi, strumenti finanziari, azioni dirette del Centro comune di ricerca, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), esperti (valutatori, monitoraggio dei progetti) ecc.

(4)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).


ALLEGATO II

Elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti equivalenti della Tunisia

Il seguente elenco non esaustivo corrisponde ai programmi e ai progetti considerati equivalenti al programma Orizzonte Europa in Tunisia:

Programma per i ricercatori all'inizio della carriera (PJEC);

Programma di promozione dell'eccellenza nella ricerca;

Valorizzazione del programma di ricerca post-laurea;

Programma comune di ricerca (PRF);

Programma di collaborazione PAQ;

Valorizzazione dei progetti relativi ai risultati della ricerca (VRR);

Programma di mobilità per i laureati verso l'industria (MOBIDOC).


ALLEGATO III

Sana gestione finanziaria

Tutela degli interessi finanziari e riscossione

Articolo 1

Verifiche e audit

1.   L'Unione europea ha il diritto di svolgere, conformemente agli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti, verifiche e audit tecnici, scientifici, finanziari o di altro tipo nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Tunisia o soggetto giuridico stabilito in Tunisia che riceva un finanziamento dell'Unione europea, nonché di qualsiasi terzo residente o stabilito in Tunisia coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione. Tali verifiche e audit possono essere svolti dagli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea, in particolare della Commissione europea e della Corte dei conti europea, o da altre persone autorizzate dalla Commissione europea.

2.   Gli agenti delle istituzioni e degli organi dell'Unione, in particolare gli agenti della Commissione europea e della Corte dei conti europea, nonché le altre persone autorizzate dalla Commissione europea, hanno un accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti (sia in formato elettronico che cartaceo) e a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali audit, ivi compreso il diritto di ottenere copie fisiche o elettroniche, nonché estratti, di qualsiasi documento o il contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuto dalla persona fisica o giuridica sottoposta ad audit o dal terzo sottoposto ad audit

3.   La Tunisia non impedisce né pone particolari ostacoli al diritto di entrare in Tunisia e all'accesso ai locali degli agenti e delle altre persone di cui al paragrafo 2 per l'esercizio delle loro funzioni di cui al presente articolo.

4.   Le verifiche e gli audit possono essere svolti anche dopo la sospensione dell'applicazione del presente accordo a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, o dopo la denuncia del presente accordo, alle condizioni stabilite negli atti applicabili di una o più istituzioni o organi dell'Unione europea e come previsto nei pertinenti accordi e/o contratti in relazione a qualsiasi impegno giuridico inteso a eseguire il bilancio dell'Unione e da questa assunto prima che la data di sospensione dell'applicazione del presente accordo, o della denuncia del presente accordo entrassero in vigore.

Articolo 2

Lotta contro irregolarità, frodi e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sono autorizzati a svolgere indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, nel territorio della Tunisia. Tali indagini sono svolte conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dagli atti applicabili di una o più istituzioni dell'Unione.

2.   Le autorità competenti della Tunisia informano la Commissione europea o l'OLAF, entro un termine ragionevole, di qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità o a una frode o a un'altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione di cui siano venute a conoscenza.

3.   I controlli e le verifiche sul posto possono essere svolti nei locali di qualsiasi persona fisica residente in Tunisia o soggetto giuridico stabilito in Tunisia che riceva un finanziamento dell'Unione nonché nei locali di qualsiasi terzo residente o stabilito in Tunisia e coinvolto nell'esecuzione di fondi dell'Unione

4.   I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e svolti dalla Commissione europea o dall'OLAF in stretta cooperazione con l'autorità tunisina competente designata dal governo tunisino. L'autorità designata è informata con ragionevole anticipo dell'oggetto, della finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, gli agenti delle autorità tunisine competenti possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

5.   Su richiesta delle autorità tunisine, i controlli e le verifiche sul posto possono essere effettuati congiuntamente con la Commissione europea o l'OLAF.

6.   Gli agenti della Commissione e dell'OLAF hanno accesso a tutte le informazioni e a tutta la documentazione, ivi compresi i dati informatici, sulle operazioni in questione, necessarie per il corretto svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto. Possono, in particolare, copiare i documenti pertinenti.

7.   Qualora la persona, l'entità o un altro terzo opponga resistenza a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità tunisine, operando in conformità delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, prestano assistenza alla Commissione europea o all'OLAF per consentire loro di adempiere i propri obblighi nello svolgimento di un controllo o una verifica sul posto. Tale assistenza comprende l'adozione delle opportune misure cautelari ai sensi del diritto nazionale, in particolare misure volte a preservare gli elementi di prova.

8.   La Commissione europea o l'OLAF informano le autorità tunisine dei risultati di tali controlli e verifiche. In particolare, la Commissione europea o l'OLAF comunicano quanto prima all'autorità competente tunisina qualsiasi fatto o sospetto relativo a un'irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel corso dei controlli o delle verifiche sul posto.

9.   Fatta salva l'applicazione del diritto penale della Tunisia, la Commissione europea può imporre, conformemente alla legislazione dell'Unione europea, misure e sanzioni amministrative a persone fisiche o giuridiche tunisine che partecipano all'attuazione di un programma o di un'attività.

10.   Ai fini della corretta attuazione del presente articolo, la Commissione europea o l'OLAF e le autorità tunisine competenti procedono a scambi periodici di informazioni e, su richiesta di una delle parti del presente accordo, si consultano reciprocamente.

11.   Al fine di agevolare l'efficace cooperazione e lo scambio di informazioni con l'OLAF, la Tunisia designa un punto di contatto.

12.   Lo scambio di informazioni tra la Commissione europea o l'OLAF e le autorità tunisine competenti avviene nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili. I dati personali inclusi nello scambio di informazioni sono protetti conformemente alle norme applicabili.

13.   Le autorità tunisine cooperano con la Procura europea per consentirle di adempiere il suo dovere di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, e i loro complici, conformemente alla legislazione applicabile.

Articolo 3

Riscossione ed esecuzione

1.   Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati, in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Tunisia. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verificazione dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo della Tunisia designerà a tal fine. Il governo della Tunisia comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Tunisia. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali della Tunisia.

2.   Le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in applicazione di una clausola compromissoria contenuta in un contratto o un accordo in relazione a programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo in Tunisia al pari delle decisioni della Commissione europea di cui al paragrafo 1.

3.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente per l'esame della legittimità della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 e per la sospensione della sua esecuzione. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Tunisia.

Articolo 4

Comunicazione e scambio di informazioni

Le istituzioni e gli organismi dell'Unione europea coinvolti nell'attuazione del programma Orizzonte Europa, o nei controlli di tale programma, hanno la facoltà di comunicare direttamente, anche attraverso sistemi di scambio elettronico, con qualsiasi persona fisica residente in Tunisia o con qualsiasi soggetto giuridico stabilito in Tunisia che riceva un finanziamento dell'Unione, nonché con qualsiasi terzo, residente o stabilito in Tunisia coinvolto nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. Tali persone, entità e parti possono trasmettere direttamente alle istituzioni e agli organi dell'Unione europea tutte le informazioni e tutta la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare a norma della legislazione dell'Unione applicabile al programma dell'Unione o in base ai contratti o agli accordi conclusi per attuare tale programma.


REGOLAMENTI

28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/17


REGOLAMENTO (UE) 2022/2309 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2022

concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio, del 25 novembre 2022, concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 ottobre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2653 (2022), che istituisce un quadro relativo a misure restrittive mirate in considerazione della situazione ad Haiti.

(2)

Conformemente alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2653 (2022), il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2319, che prevede divieti di viaggio, un embargo mirato sulle armi, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e un divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone, entità o organismi che partecipano o sostengono bande coinvolte in violenze, attività criminali o violazioni dei diritti umani che compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione. Le persone, le entità e gli organismi soggetti a tali misure restrittive, designati dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione (UNSCR) 2653 (2022), sono elencati nell'allegato della decisione (PESC) 2022/2319. Conformemente alla risoluzione UNSCR 2653 (2022), la decisione (PESC) 2022/2319 include una persona nel suo allegato.

(3)

Alcune di tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.

(4)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, i diritti della difesa e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti.

(5)

Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell’allegato della decisione (PESC) 2022/2319, è opportuno che il potere di redigere e modificare l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio.

(6)

La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco affinché abbiano l'opportunità di presentare osservazioni.

(7)

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 (2) e (UE) 2018/1725 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(8)

Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.

(9)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente al 28 novembre 2022, derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata, e in particolare:

i)

una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii)

una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii)

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv)

una domanda riconvenzionale;

v)

una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

b)

«contratto o transazione»: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

c)

«autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

d)

«risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)

«congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;

f)

«congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

g)

«fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:

i)

contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;

ii)

depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;

iii)

titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni e contratti derivati;

iv)

interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v)

credito, diritto di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi)

lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

vii)

documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)

«comitato delle sanzioni»: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2653 (2022);

i)

«assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

j)

«territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

Articolo 2

È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica collegata ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I.

Articolo 3

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all'allegato I.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I.

Articolo 4

1.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, compresi, tra l'altro persone fisiche o giuridiche che hanno minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti mediante una delle azioni seguenti:

a)

sono coinvolte, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

b)

sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti;

c)

agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui ai punti a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

d)

violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 11 della UNSCR 2653 (2022), o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

e)

pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

f)

pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

g)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

h)

attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, fornendo sostegno a tali attacchi.

2.   Nell'allegato I sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

3.   L'allegato I riporta, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I include altresì la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

Articolo 5

L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, non si applica alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria o a finanziare altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali ad Haiti da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria delle Nazioni unite per Haiti.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni tale decisione e la sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.

2.   In deroga all'articolo 3, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo essersi accertate che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione rilasciata a norma dei paragrafi 1 e 2 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano svincolati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 è stato inserito nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale adottata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale vincolo o decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato I;

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato; e

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 8

1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a)

i fondi o le risorse economiche saranno usati per il pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I;

b)

il pagamento non violi l'articolo 3, paragrafo 2; e

c)

lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.

Articolo 9

1.   L'articolo 3, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

2.   L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 4 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 10

1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

a)

fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione; e

b)

collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).

2.   Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 11

1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione delle misure di cui agli articoli 2 e 3.

2.   Le persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I:

a)

trasmettono, entro il 9 gennaio 2023 o entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato I, se tale data è posteriore, informazioni sui fondi o sulle risorse economiche nella giurisdizione di uno Stato membro appartenenti loro o da loro posseduti, detenuti o controllati all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati; e

b)

collaborano con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

3.   L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l'elusione delle misure di cui all'articolo 2.

4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane, delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).

5.   L'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1o gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che aveva previsto un obbligo di comunicazione analogo a norma del diritto nazionale prima del 28 novembre 2022.

6.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

7.   Qualsiasi trattamento di dati personali è effettuato conformemente al presente regolamento, al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria all'applicazione del presente regolamento.

Articolo 12

1.   Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.   Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 13

1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati nell'allegato I;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 14

1.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:

a)

i fondi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e le autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6, 7 e 8;

b)

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.   Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 15

La Commissione è autorizzata a modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 16

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona fisica o giuridica, entità o organismo, e ha dato motivazione sulle ragioni della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato.

3.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni decidano di espungere dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

Articolo 17

1.   Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 dopo il 28 novembre 2022 e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 18

1.   Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato I;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione delle modifiche nell’allegato I;

c)

per quanto riguarda la Commissione:

i)

l'inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili;

ii)

il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato I.

3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, il servizio della Commissione indicato nell’allegato II del presente regolamento e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 19

1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo il 28 novembre 2022 e informano la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3.   Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 20

Il presente regolamento si applica:

a)

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b)

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c)

a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;

e)

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Cfr. pag. 135 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2, 3 e 9

PERSONE

1.

Jimmy Cherizier (alias «Barbeque») ha commesso atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti e ha pianificato, diretto o commesso atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani.

Designazione: 21 ottobre 2022

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Jimmy Cherizier è uno dei più influenti leader di bande di Haiti e guida un'alleanza di bande haitiane nota come «Famiglia G9 e alleati» (G9 Family and Allies).

In qualità di ufficiale della polizia nazionale haitiana (HNP) Cherizier ha pianificato e partecipato all'attacco mortale del novembre 2018 contro i civili nel quartiere di Port-au-Prince noto come La Saline. Durante questo attacco sono state uccise almeno 71 persone, sono state distrutte oltre 400 case e almeno sette donne sono state stuprate da bande armate. Nel corso del 2018 e del 2019 Cherizier ha guidato gruppi armati in attacchi brutali e coordinati in diversi quartieri di Port-au-Prince. Nel maggio 2020 Cherizier ha guidato bande armate in un attacco di cinque giorni in numerosi quartieri di Port-au-Prince, in cui sono stati uccisi civili e incendiate case. Dall'11 ottobre 2022 Cherizier e la sua confederazione di bande «G9» bloccano attivamente la libera circolazione di carburante dal terminale di carburante di Varreux, il più grande di Haiti. Le sue azioni hanno contribuito direttamente alla paralisi economica e alla crisi umanitaria ad Haiti.


ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles

BELGIO

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/29


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2310 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione (2) specifica, tra l’altro, i valori delle soglie di compensazione ai fini dell’obbligo di compensazione.

(2)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) riesamina regolarmente i valori di tali soglie di compensazione e propone norme tecniche di regolamentazione per modificarli. Tale riesame deve essere preceduto da una consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e delle altre autorità interessate e deve tenere conto, ove necessario, dell’interconnessione delle controparti finanziarie.

(3)

Per alcune giurisdizioni di paesi terzi non è stata ancora adottata alcuna decisione in materia di equivalenza di cui all’articolo 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. Ne consegue che i contratti eseguiti sui mercati nelle giurisdizioni di tali paesi terzi sono considerati OTC e, benché compensati da controparti centrali riconosciute, sono presi in considerazione ai fini delle soglie di compensazione. Inoltre i prezzi delle materie prime sono recentemente aumentati e hanno subito un’ulteriore impennata a causa dell’aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina. Per queste ragioni si rende necessario un corrispondente adeguamento della soglia attuale per i derivati su materie prime. Il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in derivati OTC su materie prime dovrebbe quindi essere portato da 3 miliardi di EUR a 4 miliardi di EUR.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 149/2013.

(5)

Il presente regolamento si basa su una relazione e sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(6)

L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sulle soglie di compensazione per diverse classi di attività e in particolare sulle soglie di compensazione per le classi dei derivati su materie prime. Data la portata limitata della modifica e la sua urgenza in considerazione del rapido aumento dei prezzi delle materie prime, lo svolgimento da parte dell’ESMA di un’ulteriore consultazione pubblica aperta su tali progetti di norme tecniche di regolamentazione sarebbe decisamente sproporzionato. L’ESMA ha consultato il CERS conformemente all’articolo 10, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati, istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(7)

Dato il recente aumento dei prezzi delle materie prime e le sue conseguenze sulle controparti non finanziarie che assumono posizioni in contratti derivati OTC su materie prime, occorre adeguare il più rapidamente possibile il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute da controparti non finanziarie in derivati OTC su materie prime. Alla luce della crisi energetica e dell’inflazione che caratterizzano la situazione attuale, l’ESMA valuterà l’impatto della soglia riveduta e, se necessario e opportuno, presenterà modifiche. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 149/2013

All’articolo 11 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

4 miliardi di EUR in valore nozionale lordo per i contratti derivati OTC su materie prime e per altri contratti derivati OTC non contemplati alle lettere da a) a d).».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/31


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2311 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (2) stabilisce norme tecniche di regolamentazione relative all’obbligo in capo alle controparti centrali (CCP) di accettare garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo.

(2)

I recenti sviluppi politici e del mercato hanno condotto ad aumenti significativi dei prezzi e della volatilità sui mercati dell’energia, che a loro volta hanno determinato notevoli incrementi dei margini da parte delle CCP allo scopo di coprire le relative esposizioni. Tali incrementi dei margini hanno creato tensioni in materia di liquidità per le controparti non finanziarie, che solitamente dispongono di attività meno numerose e meno liquide per soddisfare i requisiti di margine. Di conseguenza tali controparti non finanziarie sono state costrette a ridurre le loro posizioni o a lasciarle con una copertura non adeguata, il che le espone a ulteriori variazioni di prezzo.

(3)

Al fine di garantire il regolare funzionamento, nelle circostanze attuali, dei mercati finanziari e dell’energia dell’Unione e alleviare la pressione sulla liquidità delle controparti non finanziarie attive nei mercati regolamentati del gas e dell’energia elettrica compensati da CCP stabilite nell’Unione, è opportuno ampliare temporaneamente l’insieme delle garanzie reali ammissibili a disposizione dei partecipanti diretti non finanziari per includervi le garanzie bancarie non assistite da garanzie reali.

(4)

Al fine di contenere le tensioni in materia di liquidità osservate sui mercati dei derivati su prodotti energetici, anche le garanzie emesse o garantite da enti pubblici dovrebbero essere considerate dalla CCP garanzie reali ammissibili per le controparti finanziarie e non finanziarie, poiché dette garanzie hanno un basso rischio di controparte e sono irrevocabili, incondizionate e possono essere onorate all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente, comportando di conseguenza un rischio di liquidità limitato.

(5)

Ci si attende che i rischi connessi all’ampliamento delle garanzie reali ammissibili mediante l’integrazione delle garanzie bancarie non assistite da garanzie reali e delle garanzie pubbliche restino limitati, in quanto l’ampliamento sarebbe soggetto alle garanzie di gestione del rischio della CCP e continuerebbero ad applicarsi tutti gli altri requisiti applicabili di cui al regolamento delegato (UE) n. 153/2013.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 153/2013.

(7)

Allo scopo di limitare ulteriormente i rischi associati all’accettazione, come garanzie reali, di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali per i partecipanti diretti non finanziari e di garanzie pubbliche per i partecipanti diretti finanziari e non finanziari, tali misure dovrebbero essere di natura temporanea e concesse per un periodo di 12 mesi, allentando la pressione sui partecipanti al mercato e incentivandone il ritorno sui mercati.

(8)

Alla luce dei recenti sviluppi del mercato, è necessario ampliare quanto prima l’insieme delle garanzie reali ammissibili a disposizione dei partecipanti diretti non finanziari. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), previa consultazione dell’Autorità bancaria europea, del Comitato europeo per il rischio sistemico e del Sistema europeo di banche centrali.

(10)

L’ESMA non ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto alla portata e all’impatto delle modifiche da adottare, tenendo conto del carattere urgente e della portata limitata delle modifiche proposte. Considerata l’urgenza, l’ESMA non ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sarà debitamente informato ai sensi di tale disposizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è così modificato:

1)

all’articolo 39 è aggiunto il secondo comma seguente:

«Fino al 29 novembre 2023, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie pubbliche che soddisfano le condizioni di cui all’allegato I sono considerate garanzie altamente liquide.»;

2)

all’articolo 62, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia la sezione 2, punto 1, lettera h), dell’allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all’articolo 2, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 dal 29 novembre 2022 al 29 novembre 2023.»;

3)

l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

(3)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è inserita la sezione 2 bis seguente:

« SEZIONE 2 bis

Garanzie pubbliche

Fino al 29 novembre 2023 una garanzia pubblica che non soddisfi le condizioni che si applicano a una garanzia emessa da una banca centrale di cui alla sezione 2, punto 2, soddisfa tutte le condizioni seguenti per essere accettata come garanzia a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012:

a)

è esplicitamente emessa o garantita da uno dei soggetti seguenti:

i)

un’amministrazione centrale nel SEE;

ii)

amministrazioni regionali o autorità locali nel SEE, qualora non vi sia nessuna differenza di rischio tra le esposizioni delle amministrazioni regionali o delle autorità locali e quelle dell’amministrazione centrale di tale Stato membro in ragione degli specifici poteri di imposizione fiscale delle prime e dell’esistenza di un assetto istituzionale tale da ridurre il loro rischio di default;

iii)

la European Financial Stability Facility, il meccanismo europeo di stabilità o l’Unione, se applicabile;

iv)

una banca multilaterale di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), stabilita nell’Unione;

b)

la CCP può dimostrare di avere un basso rischio di credito sulla base di una valutazione interna condotta dalla CCP stessa;

c)

è denominata in una delle seguenti valute:

i)

una valuta il cui rischio la CCP può dimostrare alle autorità competenti di essere in grado di gestire adeguatamente;

ii)

una valuta nella quale la CCP compensa transazioni, nel limite della garanzia richiesta per coprire le esposizioni della CCP in tale valuta;

d)

è irrevocabile, incondizionata e gli enti che la emettono o la garantiscono non possono avvalersi di alcuna esenzione o difesa giuridica o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia;

e)

può essere onorata all’interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente che la fornisce e non è soggetta ad alcun vincolo regolamentare, giuridico od operativo o pretese di terzi.

Ai fini della lettera b), la CCP si avvale, nell’eseguire la valutazione di cui a tale lettera, di una metodologia definita e obiettiva che non si basa completamente su pareri esterni.


(*1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).».»


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2312 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2022

sulle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su « giovani nel mercato del lavoro » , « livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione » e « conciliazione tra vita familiare e professionale » a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire la rilevazione di dati accurati e comparabili nel dominio delle forze di lavoro, la Commissione dovrebbe specificare gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati per le variabili a cadenza di otto anni da rilevare per la prima volta negli anni 2024 e 2025.

(2)

La Commissione dovrebbe specificare la descrizione dei set di dati per le variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione» e «conciliazione tra vita familiare e professionale».

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La descrizione dei set di dati per le variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione» (prima attuazione nel 2024) e «conciliazione tra vita familiare e professionale» (prima attuazione nel 2025) è indicata nell’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


ALLEGATO

Descrizione e formato tecnico delle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro da rilevare su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione» (prima attuazione nel 2024) e «conciliazione tra vita familiare e professionale» (prima attuazione nel 2025) e della codifica da utilizzare

Tematica

Tematica dettagliata

Identificativo della variabile

Nome della variabile

Codici

Etichette

Filtro

Etichette del filtro

Set minimo di variabili

Tipo di variabile

3e. Partecipazione al mercato del lavoro

Giovani nel mercato del lavoro

LEVMATCH

Corrispondenza tra livello di istruzione conseguito e ultima o attuale occupazione principale

1

Il livello di istruzione conseguito corrisponde a quello richiesto dal lavoro

15 ≤ AGE ≤ 34 e (EMPSTAT = 1 o EXISTPR = 2, 3)

Persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni occupate o non occupate, ma che hanno esercitato un’attività lavorativa in precedenza

Non pertinente

Rilevata

2

Il livello di istruzione conseguito è superiore a quello richiesto dal lavoro

3

Il livello di istruzione conseguito è inferiore a quello richiesto dal lavoro

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

3e. Partecipazione al mercato del lavoro

Giovani nel mercato del lavoro

FIELDMATCH

Corrispondenza tra settore del titolo di studio di livello più elevato conseguito e ultima o attuale occupazione principale

1

Molto elevata

15 ≤ AGE ≤ 34 e (EMPSTAT = 1 o EXISTPR = 2, 3) e HATFIELD = 001 - 109

Persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni occupate o non occupate, ma che hanno esercitato un’attività lavorativa in precedenza, con informazioni sul settore del titolo di studio di livello più elevato conseguito

Non pertinente

Rilevata

2

Elevata

3

Moderata

4

Ridotta

5

Nessuna

6

Nessun requisito professionale

7

Nessun settore specifico del titolo di studio al momento dell’esercizio dell’attività lavorativa precedente

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

3e. Partecipazione al mercato del lavoro

Giovani nel mercato del lavoro

SKILLMATCH

Corrispondenza tra competenze e ultima o attuale occupazione principale

1

Le competenze corrispondono a quelle richieste dal lavoro

15 ≤ AGE ≤ 34 e (EMPSTAT = 1 o EXISTPR = 2, 3)

Persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni occupate o non occupate, ma che hanno esercitato un’attività lavorativa in precedenza

Non pertinente

Rilevata

2

Le competenze sono superiori a quelle richieste dal lavoro

3

Le competenze sono inferiori a quelle richieste dal lavoro

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

4b. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione

DROPEDUC

Abbandono della formazione o dell’istruzione formale

1

Sì, una volta

15 ≤ AGE ≤ 34

Tutte le persone nella popolazione di riferimento di età compresa tra i 15 e i 34 anni

Non pertinente

Rilevata

2

Sì, più volte

3

No

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

4b. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione

DROPEDUCLEVEL

Livello della formazione o dell’istruzione formale non portata a termine

10

ISCED 1 Istruzione primaria

DROPEDUC = 1, 2

Persone che hanno abbandonato la formazione o l’istruzione formale (una o più volte)

Non pertinente

Rilevata

20

ISCED 2 Istruzione secondaria inferiore

34

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore — generale

35

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore — professionale

39

ISCED 3 Istruzione secondaria superiore — indirizzo sconosciuto

44

ISCED 4 — Istruzione post-secondaria non terziaria — generale

45

ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria — professionale

49

ISCED 4 Istruzione post-secondaria non terziaria — indirizzo sconosciuto

54

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve — generale

55

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve — professionale

59

ISCED 5 Istruzione terziaria di ciclo breve — indirizzo sconosciuto

60

ISCED 6 Laurea di primo livello o equivalente

70

ISCED 7 Laurea magistrale o equivalente

80

ISCED 8 Dottorato di ricerca o equivalente

Vuoto

Dato non dichiarato

99

Non applicabile

4b. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione

DROPEDUCREAS

Motivo principale del mancato completamento del programma di istruzione formale di cui alla voce DROPEDUCLEVEL

1

Motivi finanziari

DROPEDUC = 1, 2

Persone che hanno abbandonato la formazione o l’istruzione formale (una o più volte)

Non pertinente

Rilevata

2

Preferenza per il lavoro

3

Motivi legati al programma di istruzione

4

Malattia o invalidità

5

Responsabilità di cura

6

Altri motivi familiari

7

Altri motivi personali

8

Altri motivi

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

4b. Percorso formativo e livello di istruzione conseguito

Livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione o l’abbandono dell’istruzione

MEDLEVQUAL

Titoli di studio di livello medio

1

Almeno una qualifica formale di orientamento professionale di livello ISCED 3 o 4

15 ≤ AGE ≤ 34 e HATLEVEL = 540-800

Persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni aventi conseguito un livello di istruzione pari o superiore a ISCED 5

Non pertinente

Rilevata

2

Qualifiche formali di orientamento generale solo di livello ISCED 3 o 4

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

3f. Partecipazione al mercato del lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

CHCARRES

Esistenza di regolari responsabilità di cura nei confronti di minori fino a 14 anni

1

Nessuna responsabilità di cura nei confronti dei figli o nipoti propri o del/della partner

18 ≤ AGE ≤ 74

Tutte le persone nella popolazione di riferimento di età compresa tra i 18 e i 74 anni

Non pertinente

Rilevata

2

Cura dei figli propri o del/della partner, i quali vivono tutti all’interno della famiglia

3

Cura dei figli propri o del/della partner, dei quali almeno uno vive all’interno e uno al di fuori della famiglia

4

Cura dei figli propri o del/della partner, i quali vivono tutti al di fuori della famiglia

5

Cura dei nipoti propri o del/della partner (i quali vivono all’interno o al di fuori della famiglia) (senza cura dei figli propri o del/della partner)

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

3f. Partecipazione al mercato del lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

CHCARAGE

Età del figlio o del nipote più piccolo della cui cura si è responsabili

00-14

Età del figlio o del nipote più piccolo della cui cura si è responsabili

CHCARRES = 3-5

Persone che si prendono cura di almeno un figlio che vive al di fuori della famiglia o di un nipote (che vive all’interno o al di fuori della famiglia)

Non pertinente

Rilevata

Vuoto

Dato non dichiarato

99

Non applicabile

3f. Partecipazione al mercato del lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

CHCARUSE

Fruizione di servizi di assistenza all’infanzia

1

Sì, per tutti i figli

CHCARRES = 2-4

Persone che si prendono cura dei figli propri o del/della partner, i quali vivono all’interno o al di fuori della famiglia

Non pertinente

Rilevata

2

Sì, per alcuni figli

3

No

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

3f. Partecipazione al mercato del lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

CHCAROBS

Motivo principale della non fruizione di servizi di assistenza all’infanzia

1

Servizi non accessibili o senza posti disponibili

CHCARUSE = 2, 3

Persone che non usufruiscono di servizi di assistenza all’infanzia professionali per nessuno dei figli o che ne usufruiscono solo per alcuni di loro

Non pertinente

Rilevata

2

Costo

3

Qualità o altri ostacoli relativi ai servizi

4

Preferenza a organizzare la cura per conto proprio o con il/la partner

5

Preferenza a organizzare la cura ricorrendo ad altro sostegno informale

6

Figli autosufficienti

7

Altri motivi (personali)

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

3f. Partecipazione al mercato del lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

ELCARRES

Esistenza di regolari responsabilità di cura nei confronti di familiari di età pari o superiore a 15 anni malati, fragili o con disabilità

1

Nessuna responsabilità di cura nei confronti del/della partner o di altri familiari malati, fragili o con disabilità

18 ≤ AGE ≤ 74

Tutte le persone nella popolazione di riferimento di età compresa tra i 18 e i 74 anni

Non pertinente

Rilevata

2

Assistenza al/alla partner malato/a, fragile o con disabilità, che vive all’interno della famiglia

3

Assistenza al/alla partner malato/a, fragile o con disabilità, che vive al di fuori della famiglia

4

Assistenza ai familiari malati, fragili o con disabilità, i quali vivono tutti all’interno della famiglia

5

Assistenza ai familiari malati, fragili o con disabilità, dei quali almeno uno vive all’interno e uno al di fuori della famiglia

6

Assistenza ai familiari malati, fragili o con disabilità, i quali vivono tutti al di fuori della famiglia

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

3f. Partecipazione al mercato del lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

ELCARINT

Intensità dell’assistenza ai familiari malati, fragili o con disabilità

1

Meno di 5 ore alla settimana

ELCARRES = 2-6

Persone con responsabilità di cura nei confronti dei familiari malati, fragili o con disabilità

Non pertinente

Rilevata

2

Da 5 ore a meno di 10 ore alla settimana

3

Da 10 ore a meno di 20 ore alla settimana

4

Da 20 ore a meno di 30 ore alla settimana

5

Da 30 ore a meno di 40 ore alla settimana

6

40 ore o più alla settimana

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

3f. Partecipazione al mercato del lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

CAREFFEM

Effetto delle responsabilità di cura sull’occupazione

1

Cambio del posto di lavoro o del datore di lavoro

(CHCARRES = 2-5 o ELCARRES = 2-6) e EMPSTAT = 1

Persone occupate con responsabilità di cura nei confronti dei figli (o nipoti) propri o del/della partner o dei familiari malati, fragili o con disabilità

Non pertinente

Rilevata

2

Attualmente assente dal lavoro, incluso per congedo

3

Orario di lavoro attualmente ridotto, compresi il tempo parziale o la riduzione delle ore di lavoro

4

Attualmente lavora a distanza su base regolare

5

Programmazione del lavoro attualmente adattata, senza modificare l’orario di lavoro

6

Attualmente si occupa di compiti lavorativi meno impegnativi

7

Altri adeguamenti legati al lavoro

8

Nessun adeguamento legato al lavoro

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

3f. Partecipazione al mercato del lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

WORKOBS

Ostacolo principale alla conciliazione tra vita familiare e professionale incontrato sul posto di lavoro

1

Orario di lavoro lungo

(CHCARRES = 2-5 o ELCARRES = 2-6) e EMPSTAT = 1

Persone occupate con responsabilità di cura nei confronti dei figli (o nipoti) propri o del/della partner o dei familiari malati, fragili o con disabilità

Non pertinente

Rilevata

2

Programmazione del lavoro complessa o imprevedibile

3

Lavoro impegnativo o faticoso

4

Lunghi spostamenti casa-lavoro

5

Altri ostacoli legati al lavoro

6

Nessun ostacolo legato al lavoro

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

3f. Partecipazione al mercato del lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

CHNUMBER

Numero di figli propri allevati

0-98

Numero di figli propri allevati

18 ≤ AGE ≤ 54

Tutte le persone nella popolazione di riferimento di età compresa tra i 18 e i 54 anni

Non pertinente

Rilevata

Vuoto

Dato non dichiarato

99

Non applicabile

3f. Partecipazione al mercato del lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

PARLEAV

Ricorso al congedo per motivi familiari

1

Solo congedo di maternità o paternità

CHNUMBER = 01-98 e

(EMPSTAT = 1 o EXISTPR = 2 o 3)

Persone attualmente o precedentemente occupate che hanno allevato almeno un figlio nel corso della vita

Non pertinente

Rilevata

2

Solo congedo parentale

3

Combinazione dei congedi per motivi familiari

4

Nessun congedo per motivi familiari

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile

3f. Partecipazione al mercato del lavoro

Conciliazione tra vita familiare e professionale

PARLENG

Durata del congedo per motivi familiari cui si è fatto ricorso

1

Fino a 1 mese

PARLEAV = 1-3

Persone che hanno fatto ricorso a un congedo per motivi familiari

Non pertinente

Rilevata

2

Da più di 1 mese a 2 mesi

3

Da più di 2 mesi a 6 mesi

4

Da più di 6 mesi a 1 anno

5

Da più di 1 anno a 3 anni

6

Da più di 3 anni a 5 anni

7

Più di 5 anni

Vuoto

Dato non dichiarato

9

Non applicabile


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/45


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2313 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 26 e l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

in conformità all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 1151/2012, l’Italia ha presentato il nome «Pizza Napoletana» al fine di consentirne l’iscrizione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012 con riserva del nome.

(2)

Il nome «Pizza Napoletana» era stato in precedenza registrato dal regolamento (UE) n. 97/2010 (2) come specialità tradizionale garantita senza riserva del nome a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (3).

(3)

La presentazione del nome «Pizza Napoletana» è stata esaminata dalla Commissione e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4).

(4)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Pizza Napoletana» deve essere registrato con riserva del nome,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Pizza Napoletana» (STG) è registrato con riserva del nome.

Il disciplinare di produzione della STG «Pizza Napoletana» è considerato il disciplinare di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la STG «Pizza Napoletana» con riserva del nome.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.27. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione, del 4 febbraio 2010, recante registrazione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Pizza Napoletana (STG)] (GU L 34 del 5.2.2010, pag. 7).

(3)  Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1). Regolamento abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)   GU C 176 del 18.5.2016, pag. 13.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/47


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2314 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2022

che rinnova l’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/113/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2023.

(4)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 è stata presentata allo Stato membro relatore in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»). La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 26 settembre 2018 lo ha presentato all’Autorità e alla Commissione.

(7)

L’Autorità ha trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni, ha avviato una consultazione pubblica al riguardo e ha successivamente inoltrato alla Commissione le osservazioni raccolte. L’Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.

(8)

L’8 ottobre 2020 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il Pythium oligandrum ceppo M1 soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

Rispettivamente il 18 maggio 2022 e il 15 luglio 2022 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento relativi al Pythium oligandrum ceppo M1.

(10)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 (7), sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(11)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1 è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(12)

È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione del Pythium oligandrum ceppo M1.

(13)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario aggiungere alcune condizioni. In particolare è opportuno prevedere che gli Stati membri, nel valutare le domande di autorizzazione di prodotti contenenti Pythium oligandrum ceppo M1, siano tenuti a prestare particolare attenzione alle specifiche del materiale tecnico e alla protezione degli operatori e dei lavoratori e prevedano misure di attenuazione dei rischi, quali dispositivi di protezione individuale e delle vie respiratorie, per far fronte ai rischi di sensibilizzazione o agli effetti fisici sul sistema respiratorio che possono essere causati dal microrganismo.

(14)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/378 della Commissione (8) ha prorogato il periodo di approvazione del Pythium oligandrum ceppo M1 fino al 30 aprile 2023 al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anteriormente a tale data.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva Pythium oligandrum ceppo M1, di cui all’allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/113/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcuni microorganismi come sostanze attive (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 6).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)   EFSA Journal 2020;18(11):6296, doi: 10.2903/j.efsa.2020.6296. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20), continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato in conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a data successiva.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/378 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive abamectina, Bacillus subtilis (Cohn 1872) ceppo QST 713, Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ceppi ABTS-1857 e GC-91, Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) ceppo AM65-52, Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ceppi ABTS351, PB 54, SA 11, SA 12 e EG 2348, Beauveria bassiana ceppi ATCC 74040 e GHA, clodinafop, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpirossimato, fosetil, malathion, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis ceppo MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum ceppo M1, rimsulfuron, spinosad, Trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ceppi ICC012, T25 e TV1, Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum) ceppo T11, Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) ceppo ICC080, Trichoderma harzianum ceppi T-22 e ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (GU L 72 del 7.3.2022, pag. 2).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Pythium oligandrum ceppo M1

Raccolta delle colture N. ATCC 38472

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o marzo 2023

28 febbraio 2038

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al Pythium oligandrum ceppo M1, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e che non possono essere esclusi effetti fisici sul sistema respiratorio dovuti ai residui del terreno di coltura e ai coformulanti nel prodotto antiparassitario microbico (MPCP).

Le condizioni d’impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi quali:

adeguati dispositivi di protezione individuale e delle vie respiratorie per gli operatori che utilizzano prodotti contenenti Pythium oligandrum ceppo M1.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 202 relativa al Pythium oligandrum ceppo M1 è soppressa;

2)

nella parte B è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri di identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza  (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«155

Pythium oligandrum ceppo M1

Raccolta delle colture N. ATCC 38472

Non pertinente

Impurezze non rilevanti

1o marzo 2023

28 febbraio 2038

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo relativa al Pythium oligandrum ceppo M1, in particolare delle relative appendici I e II.

In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente;

alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che i microrganismi sono considerati di per sé potenziali sensibilizzanti e che non possono essere esclusi effetti fisici sul sistema respiratorio dovuti ai residui del terreno di coltura e ai coformulanti nel prodotto antiparassitario microbico (MPCP).

Le condizioni d’impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi quali:

adeguati dispositivi di protezione individuale e delle vie respiratorie per gli operatori che utilizzano prodotti contenenti Pythium oligandrum ceppo M1.»


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/52


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2315 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2022

che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio heptamaloxyloglucan, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2010/14/UE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva heptamaloxyloglucan nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 maggio 2023.

(4)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan è stata presentata allo Stato membro relatore in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 allo Stato membro relatore, allo Stato membro correlatore, alla Commissione e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»). La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)

Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 29 settembre 2020 lo ha presentato all’Autorità e alla Commissione.

(7)

L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione.

(8)

Il 2 marzo 2022 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che l’heptamaloxyloglucan soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(9)

Per quanto riguarda i criteri atti a individuare le proprietà d’interferente endocrino di cui all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, dalle conclusioni dell’Autorità emergeva che, sulla base dei dati scientifici, è altamente improbabile che l’heptamaloxyloglucan sia un’interferente endocrino con attività estrogenica, androgenica, tiroidogenica e steroidogenica.

(10)

La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo e un progetto di regolamento relativo all’heptamaloxyloglucan rispettivamente il 30 marzo 2022 e il 13 ottobre 2022.

(11)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare le sue osservazioni in merito alle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, alla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

(12)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva heptamaloxyloglucan è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. È stato inoltre stabilito che l’heptamaloxyloglucan non deve essere considerato una sostanza avente proprietà d’interferente endocrino.

(13)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti heptamaloxyloglucan possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione che ne autorizza l’uso solo come regolatore della crescita.

(14)

La Commissione ritiene inoltre che l’heptamaloxyloglucan sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’heptamaloxyloglucan non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Inoltre l’heptamaloxyloglucan è presente in natura quale componente delle piante e del suolo. Si prevede che l’ulteriore esposizione degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente agli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sia trascurabile rispetto all’esposizione prevista in situazioni naturali realistiche. È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’heptamaloxyloglucan come sostanza a basso rischio.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(16)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/814 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione dell’heptamaloxyloglucan fino al 31 maggio 2023, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza del periodo di approvazione di tale sostanza attiva. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima della data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anteriormente a tale data.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan è rinnovata come indicato nell’allegato I.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2010/14/UE della Commissione, del 3 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan (GU L 53 del 4.3.2010, pag. 7).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

(6)   EFSA Journal 2022;20(3):7210. Disponibile online all’indirizzo: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7210.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/814 della Commissione, del 20 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva heptamaloxyloglucan (GU L 146 del 25.5.2022, pag. 6).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Heptamaloxyloglucan

N. CAS:

870721-81-6

N. CIPAC: 851

α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-

(1→2)-α-D-xylopyranosyl-(1→6)-[α-D-xylopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-(1→4)]-

β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucitol

≥ 780 g/kg

La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e ambientale e non deve superare i seguenti livelli nel materiale tecnico:

patulina, max. 50 μg/kg

1o marzo 2023

28 febbraio 2038

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’heptamaloxyloglucan, in particolare delle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

1)

nella parte A, è soppressa la voce 298 relativa all’heptamaloxyloglucan;

2)

nella parte D, è aggiunta la voce seguente:

N.

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«40

Heptamaloxyloglucan

N. CAS:

870721-81-6

N. CIPAC: 851

α-L-fucopyranosyl-(1→2)-β-D-galactopyranosyl-

(1→2)-α-D-xylopyranosyl-(1→6)-[α-D-xylopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl-(1→4)]-

β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucitol

≥ 780 g/kg

La seguente impurezza presenta un rischio tossicologico e ambientale e non deve superare i seguenti livelli nel materiale tecnico:

- patulina, max. 50 μg/kg

1o marzo 2023

28 febbraio 2038

Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’heptamaloxyloglucan, in particolare delle relative appendici I e II.».


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2316 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di 34 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle province di Alberta (4), Columbia Britannica (4), Manitoba (6), Ontario (5), Quebec (6) e Saskatchewan (9), (Canada), confermati tra il 27 settembre 2022 e il 9 novembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Inoltre il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di 39 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee di Cambridgeshire (1), Cheshire (1), Derbyshire (2), East Ayrshire (1), Lancashire (5), Leicestershire (1), Lincolnshire (4), Norfolk (9), North Yorkshire (3), Northamptonshire (4), Suffolk (3) e West Midlands (1), Inghilterra (Regno Unito), nonché nell'Aberdeenshire (3) e nelle Isole Orcadi (1), Scozia (Regno Unito), confermati tra il 27 ottobre 2022 e il 18 novembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

In aggiunta, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 26 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati negli Stati di California (2), Iowa (2), Michigan (1), Minnesota (5), Mississippi (1), Montana (1), North Dakota (2), Ohio (1), Oregon (1), Pennsylvania (6), South Dakota (1), Tennessee (1) e Wisconsin (1), (Stati Uniti), confermati tra il 27 ottobre 2022 e il 16 novembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(9)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(10)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

(11)

Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l'allegato V è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo le righe corrispondenti alla zona CA-2.111 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da CA-2.112 a CA-2.145:

«CA

Canada

CA-2.112

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

 

CA-2.113

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

 

CA-2.114

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

 

CA-2.115

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.9.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.9.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.9.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.9.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.9.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.9.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

 

CA-2.116

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

30.9.2022

 

 

CA-2.117

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

30.9.2022

 

 

CA-2.118

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

30.9.2022

 

 

CA-2.119

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

6.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

6.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

6.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

6.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

6.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

6.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

6.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

6.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

 

CA-2.120

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

 

CA-2.121

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

 

CA-2.122

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

 

CA-2.123

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

9.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

9.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

9.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

9.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

9.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

9.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

9.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

9.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

9.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

9.10.2022

 

 

CA-2.124

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

10.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

10.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

10.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

10.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

10.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

10.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

10.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

10.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

10.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

10.10.2022

 

 

CA-2.125

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

12.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

12.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

12.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

12.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

12.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

12.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

12.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

12.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

12.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022

 

 

CA-2.126

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

13.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

13.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

13.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

13.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

13.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

13.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

13.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

13.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

 

CA-2.127

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

14.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

14.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

14.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

14.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

14.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

14.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

14.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

14.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

 

CA-2.128

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

15.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

15.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

15.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

15.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

15.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

15.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

15.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

15.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

15.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

15.10.2022

 

 

CA-2.129

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

 

CA-2.130

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

 

CA-2.131

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

 

CA-2.132

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

 

CA-2.133

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

20.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

20.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

20.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

20.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

20.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

20.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

20.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

20.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

 

CA-2.134

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

21.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

21.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

21.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

21.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

21.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

21.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

21.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

21.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

 

CA-2.135

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

 

CA-2.136

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

24.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

24.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

24.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

24.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

24.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

24.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

24.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

24.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

24.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

24.10.2022

 

 

CA-2.137

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

 

CA-2.138

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

 

CA-2.139

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

CA-2.140

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

CA-2.141

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.10.2022

 

 

CA-2.142

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.10.2022

 

 

CA-2.143

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.10.2022

 

 

CA-2.144

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

 

CA-2.145

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

9.11.2022»;

 

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe corrispondenti alla zona GB-2.222 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da GB-2.223 a GB-2.261:

«GB

Regno Unito

GB-2.223

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

GB-2.224

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

GB-2.225

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.10.2022

 

 

GB-2.226

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.10.2022

 

 

GB-2.227

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.10.2022

 

 

GB-2.228

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.10.2022

 

 

GB-2.229

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

30.10.2022

 

 

GB-2.230

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.10.2022

 

 

GB-2.231

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

30.10.2022

 

 

GB-2.232

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.10.2022

 

 

GB-2.233

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

GB-2.234

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

GB-2.235

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

GB-2.236

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.11.2022

 

 

GB-2.237

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.11.2022

 

 

GB-2.238

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

2.11.2022

 

 

GB-2.239

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

GB-2.240

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

GB-2.241

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

 

GB-2.242

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

 

GB-2.243

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.11.2022

 

 

GB-2.244

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.11.2022

 

 

GB-2.245

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

6.11.2022

 

 

GB-2.246

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

6.11.2022

 

 

GB-2.247

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.11.2022

 

 

GB-2.248

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.11.2022

 

 

GB-2.249

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

9.11.2022

 

 

GB-2.250

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

9.11.2022

 

 

GB-2.251

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

 

GB-2.252

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

11.11.2022

 

 

GB-2.253

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

11.11.2022

 

 

GB-2.254

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

13.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

13.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

13.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

13.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

13.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

13.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

13.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

13.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

13.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

13.11.2022

 

 

GB-2.255

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2022

 

 

GB-2.256

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2022

 

 

GB-2.257

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

15.11.2022

 

 

GB-2.258

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

 

 

GB-2.259

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

 

 

GB-2.260

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022

 

 

GB-2.261

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022»;

 

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe corrispondenti alla zona US-2.323 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da US-2.324 a US-2.349:

«US

Stati Uniti

US-2.324

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

US-2.325

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.10.2022

 

 

US-2.326

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.10.2022

 

 

US-2.327

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

31.10.2022

 

 

US-2.328

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

US-2.329

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

US-2.330

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.11.2022

 

 

US-2.331

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

US-2.332

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

US-2.333

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

US-2.334

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

 

 

US-2.335

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

 

US-2.336

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022

 

 

US-2.337

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

6.11.2022

 

 

US-2.338

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.11.2022

 

 

US-2.339

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.11.2022

 

 

US-2.340

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.11.2022

 

 

US-2.341

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.11.2022

 

 

US-2.342

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

 

US-2.343

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

 

US-2.344

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

 

US-2.345

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

10.11.2022

 

 

US-2.346

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

12.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

12.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

12.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

12.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

12.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

12.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

12.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

12.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

12.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

12.11.2022

 

 

US-2.347

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

15.11.2022

 

 

US-2.348

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

15.11.2022

 

 

US-2.349

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022»;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.111 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.112 a CA-2.145:

«Canada

CA-2.112

Manitoba - Latitude 49.67, Longitude -96.65

The municipalities involved are:

3km PZ: Blumenort

10km SZ: Greenland, Ste. Anne, La Coulée, Saint Raymond, Giroux, Steinbach

and Paradise Village.

 

CA-2.113

Alberta

The municipalities involved are:

3km PZ: Kelsey

10km SZ: Bawlf and Rosalind.

 

CA-2.114

Saskatchewan

The municipalities involved are:

3km PZ: Weyburn

10km SZ: North Weyburn.

 

CA-2.115

Saskatchewan - Latitude 50.30, Longitude -105.21

The municipalities involved are:

3km PZ: Drinkwater

10km SZ: Drinkwater

 

CA-2.116

Alberta

The municipalities involved are:

3km PZ: Holden

10km SZ: Holden.

 

CA-2.117

Manitoba

The municipalities involved are:

3km PZ: Washow Bay

10km SZ: Riverton and Shorncliffe

 

CA-2.118

Manitoba

The municipalities involved are:

3km PZ: Washow Bay

10km SZ: Riverton and Shorncliffe

 

CA-2.119

Manitoba

The municipalities involved are:

3km PZ: Arnaud

10km SZ: Dufrost and Ste. Elizabeth

 

CA-2.120

Saskatchewan

The municipalities involved are:

3km PZ: Kyle

10km SZ: Kyle

 

CA-2.121

British Columbia - Latitude 48.77, Longitude -123.76

The municipalities involved are:

3km PZ: Duncan and Sahtlam

10km SZ: Paldi, Hillcrest, Somenos, Sahtlam, Duncan, Eagle Heights and Fairbridge.

 

CA-2.122

Ontario - Latitude 45.56, Longitude -74.94

The municipalities involved are:

3km PZ: Alfred

10km SZ: Alfred, Blue Corners, Ritchance, Caledonia Springs, McAlpine, Routhier, Proulx, L’Ange-Gardien, Cassburn, McAlpine, Vankleek Hill, St-Armour and Fournier.

 

CA-2.123

Ontario - Latitude 45.54, Longitude -75.1

The municipalities involved are:

3km PZ: Curran

10km SZ: Bourget, Centrefield, Clarence Creek, Clarence-Rockland, Curran, Ettyville, Fournier, Glenburn, Pendleton, Planagenet, Planagenet Station, Rockdale, Saint-Pascal-Baylon, The Rollway and Wendover.

 

CA-2.124

British Columbia - Latitude 48.57, Longitude -123.44

The municipalities involved are:

3km PZ: Brentwood Bay, Saanichton and Victoria

10km SZ: Bamberton, Brentwood Bay, James Island, Malahat, North Saanichton, Saanichton, Victoria, and Willis Point.

 

CA-2.125

Ontario - Latitude 45.56, Longitude -74.42

The municipalities involved are:

3km PZ: Chut-à-Blondeau and East Hawkesbury (Ontario municipalities)

10km SZ: Brownsburg, Chut-à-Blondeau, Dalekeith, East Hawkesbury, Hawkesbury, and Vankleek Hill (Ontario municipalities) and Pointe-Fortune, Rigaud, Saint-André-d’Argenteuil, and St-Eugéne (Quebec municipalities).

 

CA-2.126

Quebec - Latitude 45.34, Longitude -73.49

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint Jacques-le-Mineur and Saint-Philippe

10km SZ: Candiac, Delson, Napierville, Saint Jacques-le-Mineur, Saint-Jean-surRichelieu, Saint-Mathieu, Saint-Meathieu-De-Laprairie, and Saint-Philippe

 

CA-2.127

British Columbia - Latitude 49.11, Longitude -122.5

The municipalities involved are:

3km PZ: Aldergrove, and Langley

10km SZ: Abbotsford, Aldergrove, Langley, Langley Township, and Maple Ridge.

 

CA-2.128

Quebec - Latitude 45.32, Longitude -72.85

The municipalities involved are:

3km PZ: St-Alphonse-de-Granby.

10km SZ: Ange-Gardien, Angeline, Bromont, Brookport, Brigham, East Farnham, Granby, Magenta, Saint-Alphonse, Saint-Paul-d’Abbotsford, St-Alphonse-deGranby.

 

CA-2.129

Quebec - Latitude 45.32, Longitude -72.84

The municipalities involved are:

3km PZ: St-Alphonse-de-Granby.

10km SZ: Ange-Gardien, Angeline, Bromont, Brookport, Brigham, East Farnham, Granby, Magenta, Saint-Alphonse, Saint-Paul-d’Abbotsford, St-Alphonse-deGranby.

 

CA-2.130

Ontario - Latitude 43.58, Longitude -80.66

The municipalities involved are:

3km PZ: St. Clements and Wallenstein

10km SZ: Bamberg, Elmira, Linwood, Millbank, St. Agatha, Conestogo, St. Clements, St. Jacobs, Wallenstein, Waterloo, and Wellesley.

 

CA-2.131

Saskatchewan - Latitude 52.67, Longitude -105.92

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint Isidore-de-Bellevue

10km SZ: St-Julien and Sokal.

 

CA-2.132

Saskatchewan - Latitude 52.49, Longitude -105.72

The municipalities involved are:

3km PZ: Cudworth

10km SZ: Leofnard and Bremen.

 

CA-2.133

British Columbia - Latitude 49.05, Longitude -122.59

The municipalities involved are:

3km PZ: Langley Township

10km SZ: Langley and Aberdeen

 

CA-2.134

Saskatchewan - Latitude 54.43, Longitude -109.74

The municipalities involved are:

3km PZ: Northern Pine

10km SZ: Beacon Hill

 

CA-2.135

Quebec - Latitude 46.12, Longitude -71.91

The municipalities involved are:

3km PZ: Petit-Bécancour

10km SZ: Saint-Rosaire, Princeville, Norbertville, Victoriaville and Saint-Valère

 

CA-2.136

Manitoba - Latitude 49.99, Longitude -97.8

The municipalities involved are:

3km PZ: Poplar Point

10km SZ: Reaburn.

 

CA-2.137

Manitoba - Latitude 49.62, Longitude -97.13

The municipalities involved are:

3km PZ: Niverville

10km SZ: Ile des Chênes, Saint Adolphe, Glenlea, Tourond, New Bothwell and Linden.

 

CA-2.138

Ontario - Latitude 45.36, Longitude -75.92

The municipalities involved are:

3km PZ: Kanata

10km SZ: Dunrobin.

 

CA-2.139

Saskatchewan - Latitude 52.48, Longitude -105.73

The municipalities involved are:

3km PZ: Cudworth

10km SZ: Leofnard.

 

CA-2.140

Saskatchewan - Latitude 50.66, Longitude -102.29

The municipalities involved are:

3km PZ: Stockholm

10km SZ: Stockholm.

 

CA-2.141

Quebec - Latitude 45.44, Longitude -72.87

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Paul-d’Abbotsford

10km SZ: Saint-Pie, Rougemont, Saint-Césaire, Le Petite-Barbue, Ange-Gardien, Angéline and Sainte-Cécile-de-Milton.

 

CA-2.142

Alberta - Latitude 56.25, Longitude -118.4

The municipalities involved are:

3km PZ: Fairview

10km SZ: Hines Creek.

 

CA-2.143

Quebec - Latitude 45.44, Longitude -72.89

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Paul-d’Abbotsford

10km SZ: Saint-Pie, Saint-Césaire, La Petite-Barbue, Ange-Gardien, and SaintCécile-de-Milton.

 

CA-2.144

Alberta - Latitude 49.79, Longitude -112.74

The municipalities involved are:

3km PZ: Coaldale

10km SZ: Broxburn.

 

CA-2.145

Saskatchewan - Latitude 50.29, Longitude -103.77

The municipalities involved are:

3km PZ: Odessa

10km SZ: Odessa.»;

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.222 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.223 a GB-2.261:

«Regno Unito

GB-2.223

near Waltham on the Wolds, Melton, Leicestershire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.86 and W0.76

 

GB-2.224

near Much Hoole, South Ribble, Lancashire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.71 and W2.78

 

GB-2.225

near Attleborough, Breckland, Norfolk, England GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.47 and E1.04

 

GB-2.226

near Saxmundham, East Suffolk, Suffolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.20 and E1.52

 

GB-2.227

near Much Hoole, South Ribble, Lancashire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.71 and W2.79

 

GB-2.228

near North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.47 and E0.12

 

GB-2.229

near Much Hoole, South Ribble, Lancashire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.71 and W2.76

 

GB-2.230

near Huntly, Aberdeenshire, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N57.44 and W2.55.

 

GB-2.231

near Kirkwall, Orkney Islands, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N59.00 and W3.07.

 

GB-2.232

near Somersham, Huntingdon, Cambridgeshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.40 and E0.01

 

GB-2.233

near Much Hoole, South Ribble, Lancashire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.71 and W2.79

 

GB-2.234

near North Thoresby, East Lindsey, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.49 and E0.01

 

GB-2.235

near Thirsk, Hambleton, North Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N54.22 and W1.43.

 

GB-2.236

near Boston, Boston, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.96 and W0.06

 

GB-2.237

near Taverham, Broadland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.74 and E1.18

 

GB-2.238

near Dereham, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.71 and E0.83

 

GB-2.239

near Attleborough, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.52 and E0.98.

 

GB-2.240

near Halesworth, East Suffolk, Suffolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.34 and E1.37

 

GB-2.241

near Kirkham, Fylde, Lancashire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.83 and W2.91

 

GB-2. 242

near Cumnock, East Ayrshire, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N55.44 and W4.44.

 

GB-2. 243

near Dereham, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.67 and E0.84.

 

GB-2. 244

near Turriff, Aberdeenshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N57.50 and W2.47.

 

GB-2. 245

near Fakenham, North Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.87 and E0.89.

 

GB-2. 246

near Reepham, Boradland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.73 and E1.09.

 

GB-2. 247

near Oundle, North Northamptonshire, Northamptonshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.43 and W0.40.

 

GB-2. 248

near Tattenhall, Cheshire West & Chester, Cheshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.09 and W2.80.

 

GB-2. 249

near Hatton, South Derbyshire, Derbyshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.89 and W1.69.

 

GB-2. 250

near Wymondham, South Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.55 and E1.16’

 

GB-2. 251

near Northallerton, Hambleton, North Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N54.30 and W1.46.

 

GB-2. 252

near Colkirk, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.79 and E0.87.

 

GB-2. 253

near Berskswell, Solihull, West Midlands, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.38 and W1.63.

 

GB-2. 254

near Halesworth, East Suffolk, Suffolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.32 and E1.40

 

GB-2. 255

near Doveridge, Derbyshire Dales, Derbyshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.91 and W1.80

 

GB-2. 256

near Oundle, North Northamptonshire, Northamptonshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.46 and W0.37

 

GB-2. 257

near Oundle, North Northamptonshire, Northamptonshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.46 and W0.38

 

GB-2. 258

near Oundle, North Northamptonshire, Northamptonshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.45 and W0.39

 

GB-2. 259

near Thorpe Culvert, East Lindsey, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.13 and E0.17

 

GB-2. 260

near Leyburn, Richmondshire, North Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N54.32 and W1.77

 

GB-2. 261

near Banff, Aberdeenshire, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N57.63 and W2.59»;

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.323 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.324 a US-2.349:

«Stati Uniti

US-2.324

State of Minnesota - LeSueur 03

LeSueur County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.7507555°W 44.4015961°N)

 

US-2.325

State of Minnesota - Stearns 12

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7606591°W 45.7433239°N)

 

US-2.326

State of Iowa - Wright 01

Wright County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.6640054°W 42.7489101°N)

 

US-2.327

State of Minnesota - Swift 06

Swift County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.4578113°W 45.4963445°N)

 

US-2.328

State of Minnesota - Stearns 13

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.7461422°W 45.6144058°N)

 

US-2.329

State of Montana - Granite 01

Granite County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 113.1494792°W 46.7426831°N)

 

US-2.330

State of South Dakota - Gregory 02

Gregory County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 99.4956626°W 43.4907218°N)

 

US-2.331

State of California - San Diego 01

San Diego County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.9771801°W 33.2941226°N)

 

US-2.332

State of North Dakota - Bottineau 01

Bottineau County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 100.4854873°W 48.9206236°N)

 

US-2.333

State of Oregon - Yamhill 01

Yamhill County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 123.1385572°W 45.1794825°N)

 

US-2.334

State of Pennsylvania - Lehigh 01

Lehigh County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.5461185°W 40.7453390°N)

 

US-2.335

State of Mississippi - Lawrence 01

Lawrence County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 89.9717733°W 31.5302926°N)

 

US-2.336

State of Pennsylvania - Lehigh 02

Lehigh County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.5520616°W 40.7307305°N)

 

US-2.337

State of Iowa - Wright 02

Wright County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.6412236°W 42.7749291°N)

 

US-2.338

State of Ohio - Butler 01

Butler County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.3678852°W 39.4784902°N)

 

US-2.339

State of Wisconsin - Jefferson 02

Jefferson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.6341986°W 43.2679684°N)

 

US-2.340

State of Pennsylvania - Lehigh 03

Lehigh County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.5396351°W 40.7325778°N)

 

US-2.341

State of Pennsylvania - Lehigh 04

Lehigh County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.5561628°W 40.7413412°N)

 

US-2.342

State of Michigan - Lapeer 03

Lapeer County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 83.2457088°W 43.0626871°N)

 

US-2.343

State of North Dakota - Ward 02

Ward County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 101.7189691°W 48.0547192°N)

 

US-2.344

State of Pennsylvania - Lehigh 05

Lehigh County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.5498835°W 40.7447598°N)

 

US-2.345

State of Pennsylvania - Lehigh 06

Lehigh County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 75.5479177°W 40.7270897°N)

 

US-2.346

State of New York - Queens 01

Queens County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.8759468°W 40.8518764°N)

 

US-2.347

State of Minnesota - Otter Tail 07

Otter Tail County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.9308419°W 46.3594924°N)

 

US-2.348

State of South Tennessee - Bledsoe 01

Bledsoe County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.0972017°W 35.7480654°N)

 

US-2.349

State of California - Fresno 07

Fresno County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.3582891°W 36.7404721°N)»;

2)

nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo le righe corrispondenti alla zona CA-2.111 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da CA-2.112 a CA-2.145:

«CA

Canada

CA-2.112

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.9.2022

 

CA-2.113

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.9.2022

 

 

CA-2.114

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.9.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.9.2022

 

 

CA-2.115

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.9.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.9.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.9.2022

 

 

CA-2.116

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

30.9.2022

 

 

CA-2.117

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

30.9.2022

 

 

CA-2.118

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

30.9.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

30.9.2022

 

 

CA-2.119

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

6.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

6.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

6.10.2022

 

 

CA-2.120

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.10.2022

 

 

CA-2.121

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.10.2022

 

 

CA-2.122

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.10.2022

 

 

CA-2.123

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

9.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

9.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

9.10.2022

 

 

CA-2.124

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

10.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

10.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

10.10.2022

 

 

CA-2.125

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

12.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

12.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

12.10.2022

 

 

CA-2.126

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

13.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

13.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

13.10.2022

 

 

CA-2.127

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

14.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

14.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

14.10.2022

 

 

CA-2.128

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

15.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

15.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

15.10.2022

 

 

CA-2.129

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.10.2022

 

 

CA-2.130

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.10.2022

 

 

CA-2.131

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.10.2022

 

 

CA-2.132

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.10.2022

 

 

CA-2.133

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

20.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

20.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

20.10.2022

 

 

CA-2.134

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

21.10.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

21.10.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

21.10.22

 

 

CA-2.135

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.10.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.10.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.10.22

 

 

CA-2.136

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

24.10.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

24.10.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

24.10.22

 

 

CA-2.137

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.10.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.10.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.10.22

 

 

CA-2.138

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.10.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.10.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.10.22

 

 

CA-2.139

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.10.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.10.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.10.22

 

 

CA-2.140

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.10.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.10.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.10.22

 

 

CA-2.141

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

28.10.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

28.10.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

28.10.22

 

 

CA-2.142

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

28.10.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

28.10.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

28.10.22

 

 

CA-2.143

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

31.10.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

31.10.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

31.10.22

 

 

CA-2.144

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

04.11.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

04.11.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

04.11.22

 

 

CA-2.145

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

09.11.22

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

09.11.22

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

09.11.22»;

 

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe corrispondenti alla zona GB-2.222 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da GB-2.223 a GB-2.261:

«GB

Regno Unito

GB-2.223

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.10.2022

 

GB-2.224

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.10.2022

 

 

GB-2.225

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

28.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

28.10.2022

 

 

GB-2.226

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.10.2022

 

 

GB-2.227

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.10.2022

 

 

GB-2.228

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.10.2022

 

 

GB-2.229

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

30.10.2022

 

 

GB-2.230

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.10.2022

 

 

GB-2.231

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

30.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

30.10.2022

 

 

GB-2.232

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

31.10.2022

 

 

GB-2.233

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.11.2022

 

 

GB-2.234

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.11.2022

 

 

GB-2.235

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.11.2022

 

 

GB-2.236

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.11.2022

 

 

GB-2.237

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.11.2022

 

 

GB-2.238

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

2.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

2.11.2022

 

 

GB-2.239

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.11.2022

 

 

GB-2.240

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.11.2022

 

 

GB-2.241

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.11.2022

 

 

GB-2.242

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.11.2022

 

 

GB-2.243

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.11.2022

 

 

GB-2.244

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.11.2022

 

 

GB-2.245

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

6.11.2022

 

 

GB-2.246

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

6.11.2022

 

 

GB-2.247

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.11.2022

 

 

GB-2.248

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.11.2022

 

 

GB-2.249

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

9.11.2022

 

 

GB-2.250

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

9.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

9.11.2022

 

 

GB-2.251

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

10.11.2022

 

 

GB-2.252

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

11.11.2022

 

 

GB-2.253

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

11.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

11.11.2022

 

 

GB-2.254

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

13.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

13.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

13.11.2022

 

 

GB-2.255

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

14.11.2022

 

 

GB-2.256

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

14.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

14.11.2022

 

 

GB-2.257

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

15.11.2022

 

 

GB-2.258

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

16.11.2022

 

 

GB-2.259

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

16.11.2022

 

 

GB-2.260

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.11.2022

 

 

GB-2.261

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.11.2022»;

 

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe corrispondenti alla zona US-2.323 sono aggiunte le righe corrispondenti alle zone da US-2.324 US-2.349:

«US

Stati Uniti

US-2.324

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.10.2022

 

US-2.325

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.10.2022

 

 

US-2.326

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

31.10.2022

 

 

US-2.327

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

31.10.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

31.10.2022

 

 

US-2.328

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.11.2022

 

 

US-2.329

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.11.2022

 

 

US-2.330

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.11.2022

 

 

US-2.331

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.11.2022

 

 

US-2.332

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.11.2022

 

 

US-2.333

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.11.2022

 

 

US-2.334

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.11.2022

 

 

US-2.335

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.11.2022

 

 

US-2.336

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.11.2022

 

 

US-2.337

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

6.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

6.11.2022

 

 

US-2.338

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.11.2022

 

 

US-2.339

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.11.2022

 

 

US-2.340

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.11.2022

 

 

US-2.341

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.11.2022

 

 

US-2.342

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

10.11.2022

 

 

US-2.343

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

10.11.2022

 

 

US-2.344

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

10.11.2022

 

 

US-2.345

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

10.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

10.11.2022

 

 

US-2.346

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

12.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

12.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

12.11.2022

 

 

US-2.347

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

15.11.2022

 

 

US-2.348

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

15.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

15.11.2022

 

 

US-2.349

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

16.11.2022

 

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

16.11.2022».

 


DECISIONI

28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/132


DECISIONE (PESC) 2022/2317 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 22 novembre 2022

relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472, che ha istituito e dato avvio a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) per il periodo fino al 31 marzo 2021.

(2)

L’articolo 8, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, nonostante tale periodo, l’autorizzazione dell’operazione è riconfermata ogni quattro mesi e che il comitato politico e di sicurezza proroga l’operazione a meno che lo schieramento dei mezzi marittimi dell’operazione non produca sulla migrazione un effetto di attrazione sulla base di prove fondate raccolte conformemente ai criteri stabiliti nel piano operativo.

(3)

Il 26 marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/542 (2), che proroga l’operazione fino al 31 marzo 2023, fatta salva la stessa procedura di riconferma.

(4)

Il comandante dell’operazione ha fornito su base mensile relazioni concernenti il fattore di attrazione.

(5)

È opportuno riconfermare l’autorizzazione dell’operazione per il nono sottoperiodo di quattro mesi di mandato e prorogare di conseguenza l’operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’autorizzazione di EUNAVFOR MED IRINI è riconfermata e l’operazione è prorogata dal 1o dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2022

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK


(1)   GU L 101 dell’1.4.2020, pag. 4.

(2)  Decisione (PESC) 2021/542 del Consiglio, del 26 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 57).


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/133


DECISIONE (PESC) 2022/2318 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2022

che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC (1), che ha prorogato la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia) istituita dall'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio (2).

(2)

Il 3 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1990 (3), che ha prorogato l'EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2022.

(3)

A seguito della revisione strategica della missione, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di prorogare il mandato dell'EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2024.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/452/PESC.

(5)

La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/452/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2022 e il 14 dicembre 2024 è pari a 47 141 684,02 EUR.»;

2)

all'articolo 18, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 14 dicembre 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43).

(2)  Azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26).

(3)  Decisione (PESC) 2020/1990 del Consiglio, del 3 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 411 del 7.12.2020, pag. 1).


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/135


DECISIONE (PESC) 2022/2319 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2022

concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 ottobre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 2653 (2022), ribadendo il proprio fermo impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità di Haiti.

(2)

La risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») rievoca tutte le precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza su Haiti, in particolare la UNSCR 2645 (2022) che chiedeva, tra l'altro, l'immediata cessazione della violenza delle bande e delle attività criminali ed esprimeva la disponibilità del Consiglio di sicurezza ad adottare, se del caso, misure appropriate contro coloro che sostengono la violenza delle bande, attività criminali o violazioni dei diritti umani o che vi partecipano, o che comunque intraprendono azioni che compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione.

(3)

Constatando che la situazione ad Haiti continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali, l'UNSCR 2653 (2022) richiede l'applicazione di restrizioni di viaggio alle persone designate dal comitato istituito dal punto 19 dell'UNSCR 2653 (2022) («comitato delle sanzioni»), il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni e l'applicazione di un embargo sulle armi alle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni.

(4)

È necessaria un'azione dell'Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio, alle persone ed entità designate dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2653 (2022) («comitato delle sanzioni»), o a beneficio delle stesse, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di detti territori.

L'elenco delle persone ed entità di cui trattasi nel presente paragrafo figura nell'allegato.

2.   È vietato:

a)

fornire assistenza tecnica, formazione o altra assistenza, compresa la fornitura di personale mercenario armato, in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla manutenzione o all'uso di armamenti e materiale connesso, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità di cui al paragrafo 1;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica o altro tipo di assistenza, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti ad Haiti, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente articolo.

4.   Gli Stati membri segnalano tempestivamente al comitato delle sanzioni i casi di violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

5.   Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di adeguate misure di marcatura e conservazione dei registri al fine di rintracciare le armi, comprese le armi leggere e di piccolo calibro, conformemente agli strumenti internazionali e regionali di cui sono parti, e al fine di valutare il modo migliore per assistere i paesi vicini — se del caso e su loro richiesta — nel prevenire e individuare il traffico illecito e la diversione in violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti, comprese, tra l'altro, le persone che:

a)

sono coinvolte in, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

b)

sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti;

c)

agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui alle lettere a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

d)

violano l'embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

e)

pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

f)

pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

g)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

h)

attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi.

L'elenco delle persone di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.

4.   Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:

a)

l'ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;

b)

una deroga promuoverebbe gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.

5.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.

Articolo 3

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, comprese, tra l'altro, le persone che:

a)

sono coinvolte in, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;

b)

sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti;

c)

agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui alle lettere a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;

d)

violano l'embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;

e)

pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;

f)

pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;

g)

impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;

h)

attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi;

o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da esse possedute o controllate.

L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità elencate nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio.

3.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

a)

necessari per coprire le spese di base, compresi il pagamento relativo a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali ovvero al pagamento di diritti o di spese in conformità della legislazione nazionale;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati;

purché lo Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.

4.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:

a)

necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato;

b)

oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché il vincolo sia istituto o la decisione sia pronunciata anteriormente alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato e non vada a vantaggio di una delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni e purché gli Stati membri ne abbiano dato notifica al comitato delle sanzioni.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto in forza di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati e continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7.   Fatti salvi i programmi di assistenza umanitaria condotti altrove, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al pagamento di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria urgentemente necessaria o a finanziare altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali ad Haiti da parte delle Nazioni Unite, delle sue agenzie o programmi specializzati, delle organizzazioni umanitarie aventi lo status di osservatori nell'ambito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che forniscono assistenza umanitaria, e dei loro partner esecutivi, comprese le organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano al piano di risposta umanitaria delle Nazioni Unite per Haiti.

Articolo 4

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, modifica l'elenco che figura nell'allegato conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal comitato delle sanzioni.

Articolo 5

1.   Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un'entità, il Consiglio include detta persona o entità nell'allegato. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità interessata.

Articolo 6

1.   L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

2.   L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le entità, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 7

1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche nell'allegato;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione di modifiche all'allegato.

2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 8

La presente decisione è modificata o, se del caso, abrogata in conformità delle decisioni del Consiglio di sicurezza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, e delle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1

PERSONE

1.

Jimmy Cherizier (alias «Barbeque») ha commesso atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti e ha pianificato, diretto o commesso atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani.

Designazione: 21 ottobre 2022

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Jimmy Cherizier è uno dei più influenti leader di bande di Haiti e guida un'alleanza di bande haitiane nota come «Famiglia G9 e alleati» (G9 Family and Allies).

In qualità di ufficiale della polizia nazionale haitiana (HNP) Cherizier ha pianificato e partecipato all'attacco mortale del novembre 2018 contro i civili nel quartiere di Port-au-Prince noto come La Saline. Durante questo attacco sono state uccise almeno 71 persone, sono state distrutte oltre 400 case e almeno sette donne sono state stuprate da bande armate. Nel corso del 2018 e del 2019 Cherizier ha guidato gruppi armati in attacchi brutali e coordinati in diversi quartieri di Port-au-Prince. Nel maggio 2020 Cherizier ha guidato bande armate in un attacco di cinque giorni in numerosi quartieri di Port-au-Prince, in cui sono stati uccisi civili e incendiate case. Dall'11 ottobre 2022 Cherizier e la sua confederazione di bande «G9» bloccano attivamente la libera circolazione di carburante dal terminale di carburante di Varreux, il più grande di Haiti. Le sue azioni hanno contribuito direttamente alla paralisi economica e alla crisi umanitaria ad Haiti.


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/142


DECISIONE (PESC) 2022/2320 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2022

relativa al sostegno da parte dell’Unione dell’attuazione di un Progetto dal titolo «Liberare l’innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale»

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

La «strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea» del 2016 sottolinea che l’Unione intensificherà il contributo alla sicurezza collettiva.

(2)

Nella strategia dell’Unione del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali (SALW) e le relative munizioni, dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini», si osserva che l’Unione si avvarrà degli strumenti pertinenti per sostenere la ricerca e lo sviluppo di una tecnologia affidabile ed efficiente sotto il profilo dei costi, atta a rendere sicure le SALW e le relative munizioni e a ridurre il rischio di sviamento. Inoltre, nelle conclusioni sull’adozione di tale strategia, il Consiglio ha preso atto dell’evoluzione del contesto di sicurezza, inclusi la minaccia del terrorismo all’interno dell’Unione e gli sviluppi in materia di progettazione delle SALW e relative tecnologie, che incidono sulla capacità dei governi di far fronte a tale minaccia.

(3)

Nella comunicazione della Commissione del 2018 dal titolo «L’intelligenza artificiale per l’Europa» si osserva che il principio guida di tutto il sostegno alla ricerca collegata all’intelligenza artificiale (IA) sarà lo sviluppo dell’«IA responsabile». È inoltre precisato che, data la facilità con cui l’IA è commercializzata internazionalmente, in tale campo possono essere sostenibili solo soluzioni a livello mondiale e che l’Unione promuoverà l’utilizzo dell’IA e delle tecnologie in generale per contribuire a risolvere le sfide mondiali, sostenere l’attuazione dell’accordo di Parigi e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

(4)

Nella relazione del 2021 dal titolo «Current developments in science and technology and their potential impact on international security and disarmament efforts» (Ultimi sviluppi scientifici e tecnici e relativo potenziale impatto sulla sicurezza internazionale e sugli sforzi di disarmo), il segretario generale delle Nazioni Unite prende atto delle crescenti preoccupazioni per quanto riguarda il fatto che i quadri normativi e di governance intesi a comprendere e gestire i rischi non stiano al passo con gli sviluppi scientifici e tecnologici rilevanti per la sicurezza e il disarmo.

(5)

L’Unione intende contribuire alla sicurezza collettiva e alla possibilità di trarre vantaggio dalle opportunità offerte dalle nuove tecnologie, nonché affrontare le sfide che esse presentano, in particolare per quanto riguarda il sistema multilaterale in materia di disarmo e controllo delle armi.

(6)

L’Unione dovrebbe sostenere l’attuazione di un progetto, «Liberare l’innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In vista dell’attuazione della «strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea» e tenendo conto della strategia dell’Unione contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» nonché della comunicazione della Commissione dal titolo «L’intelligenza artificiale per l’Europa», l’Unione sostiene l’attuazione di un progetto, «Liberare l’innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale».

2.   Le attività di progetto che saranno sostenute dall’Unione perseguono gli obiettivi specifici di sostenere il lavoro che l’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) svolge nell’ambito del suo programma in materia di sicurezza e tecnologia (SECTEC) al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione delle tecnologie nuove ed emergenti che hanno rilevanza per la sicurezza internazionale.

3.   Le attività di progetto sono volte in particolare a:

a)

monitorare, individuare e migliorare la conoscenza delle tecnologie nuove ed emergenti, nonché le nuove applicazioni delle tecnologie più consolidate, al fine di fornire ai responsabili politici e decisionali conoscenze accessibili sui settori tecnologici in esame, basate su dati concreti attendibili sul piano tecnico e scientifico;

b)

cercare di migliorare la conoscenza del modo in cui le nuove tecnologie abilitanti potrebbero essere utilizzate e degli effetti che potrebbero ottenere nei contesti di sicurezza. I lavori svolti nell’ambito di questo pilastro si concentrano anche sulla crescente convergenza delle diverse tecnologie e delle loro applicazioni intersettoriali, in particolare, e in particolare sul modo in cui i progressi nelle tecnologie abilitanti plasmeranno il futuro dei conflitti e dei campi di battaglia;

c)

valutare se le nuove tecnologie abilitanti pongono nuove sfide in materia di governance e, in caso affermativo, in che modo sia possibile modernizzare gli strumenti tradizionali per il controllo delle armi per fare fronte a tali sfide. Il progetto esaminerà inoltre la complementarità delle misure tradizionali di controllo delle armi con misure di governance tecnologica più ampie che potrebbero contribuire al conseguimento degli stessi obiettivi di protezione, stabilità, sicurezza, riduzione dei rischi e non proliferazione.

4.   Una descrizione dettagliata del progetto è riportata nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’attuazione tecnica del progetto di cui all’articolo 1 è effettuata dall’UNIDIR.

3.   L’UNIDIR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’UNIDIR.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto finanziato dall’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 1 234 011 EUR.

2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell’Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di contributo con l’UNIDIR. Tale accordo di contributo prevede che l’UNIDIR assicuri la visibilità del contributo dell’Unione, in modo corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di contributo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione di tale accordo.

Articolo 4

1.   L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base di relazioni trimestrali stilate dall’UNIDIR. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto di cui all’articolo 1.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la conclusione dell’accordo di contributo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, la presente decisione cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

«Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale»

Introduzione

I progressi scientifici e tecnologici sono fattori abilitanti fondamentali per lo sviluppo e la prosperità economici e sociali. Tuttavia, come indicato dal segretario generale delle Nazioni Unite nella relazione del 2021 dal titolo « Current developments in science and technology and their potential impact on international security and disarmament efforts » (Ultimi sviluppi scientifici e tecnici e relativo potenziale impatto sulla sicurezza internazionale e sugli sforzi di disarmo), si riscontrano crescenti preoccupazioni per il fatto che «la capacità dei quadri normativi e di governance di comprendere e gestire i rischi non riesce a stare al passo con gli sviluppi scientifici e tecnologici rilevanti per la sicurezza e il disarmo».

L'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) è un'istituzione autonoma all'interno delle Nazioni Unite che conduce ricerche indipendenti sul disarmo e sui problemi ad esso connessi, in particolare sulle questioni inerenti alla sicurezza internazionale. Storicamente l'UNIDIR ha svolto un ruolo di primo piano nel sostenere gli sforzi tesi a comprendere le implicazioni dei rapidi progressi tecnologici trasformativi per la sicurezza e a rispondervi. Oggi questi lavori sono guidati da un apposito programma pluriennale in materia di sicurezza e tecnologia (SECTEC) che funge da fondamentale fornitore di conoscenza per la comunità diplomatica internazionale, il settore privato e la società civile (pubblicazioni scaricate oltre 13 000 volte e oltre 6 500 partecipanti a eventi solo negli ultimi due anni), oltre che da mediatore tra loro. I lavori del SECTEC hanno avuto inoltre un importante impatto strategico, tra cui specifici riferimenti in due relazioni sulla cibersicurezza internazionale adottate per consenso dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Il progetto di due anni proposto, dal titolo «Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale», si concentrerà su tecnologie abilitanti fondamentali selezionate e sul loro potenziale impatto sulla sicurezza internazionale. I lavori nell'ambito di tale progetto saranno organizzati in tre filoni di lavoro descritti nel dettaglio nella sezione che segue.

Il progetto sarà pienamente integrato nel più ampio programma di lavoro del SECTEC, sfrutterà risorse conoscitive e reti già istituite nel quadro del più ampio programma e contribuirà al conseguimento dei suoi obiettivi generali, che sono strettamente allineati al mandato principale dell'Istituto:

Definire le politiche e il processo decisionale. L'innovazione tecnologica aggiunge nuovi livelli di incertezza al contesto della sicurezza globale e mette in discussione le concezioni tradizionali di conflitto, oltre che di controllo degli armamenti, e le relative risposte. La macchina multilaterale del disarmo dovrà, così come i relativi meccanismi regionali e nazionali, adattare i propri strumenti e processi così da elaborare risposte strategiche efficaci alle nuove tecnologie. I lavori del SECTEC cercheranno di contribuire e orientare l'elaborazione di tali risposte strategiche producendo conoscenze, fornendo consulenza e generando idee.

Ridurre il divario di conoscenze relativamente agli aspetti tecnologici della sicurezza internazionale. Molte sfide e opportunità relative alle nuove tecnologie sono radicate nelle loro caratteristiche tecniche, il che rende difficile dare attuazione a un'azione strategica o normativa in assenza di un'adeguata comprensione della tecnologia in questione, ivi compresi i relativi rischi e opportunità. Ciò è ulteriormente esacerbato dall'intrinseca natura di duplice uso (o di uso generale) di molte di queste innovazioni, che rende necessaria una più ampia comprensione dei possibili effetti e delle dipendenze trasversali di qualsiasi azione politica o normativa.

Collegare le comunità tra loro. In un momento caratterizzato da crescente instabilità e sfiducia a livello mondiale, un maggior numero di attori, una maggiore distribuzione delle conoscenze e delle competenze e opzioni più limitate per le forme tradizionali di regolamentazione, vi è la necessità urgente che le diverse comunità si uniscano e condividano informazioni al fine di poter orientare i rispettivi programmi. Ciò vale per comunità che operano in settori diversi (ad es. governo, industria, società civile), come anche per comunità all'interno della macchina multilaterale che tradizionalmente operano in compartimenti diversi (ad es. sicurezza internazionale, sviluppo, cooperazione digitale, criminalità). Il SECTEC sfrutterà la posizione unica dell'UNIDIR per lavorare trasversalmente nei compartimenti tradizionale nel tentativo di mettere in contatto visioni sempre più interdipendenti, collegare le comunità tra loro e consolidare le conoscenze.

PROGETTO

Rispondere alle sfide e sfruttare le opportunità offerte dai progressi tecnologici nel contesto della pace e della sicurezza è un compito complesso. In termini generali, è necessario essere in grado di comprendere in cosa consista la tecnologia, come potrebbe essere utilizzata e con quale effetto, e quali strumenti di governance sono disponibili per guidarne o controllarne lo sviluppo e l'utilizzo. Il progetto proposto «Liberare l'innovazione: tecnologie abilitanti e sicurezza internazionale» intende esaminare lo sviluppo, l'applicazione e la governance di tecnologie abilitanti fondamentali selezionate e la loro pertinenza per la pace e la sicurezza internazionali attraverso i tre filoni di lavoro descritti di seguito.

Ai fini del presente progetto, per tecnologie abilitanti si intendono le tecnologie che consentono o stimolano l'innovazione, lo sviluppo di capacità e un maggiore impatto in tutti gli altri settori di applicazione che rientrano nell'ambito di lavoro del SECTEC dell'UNIDIR, vale a dire ciberspazio, IA & autonomia e integrazione di sistema. Tutto ciò è coerente con la politica dell'UE sulle tecnologie abilitanti fondamentali, che riconosce il ruolo fondamentale svolto da queste tecnologie trasversali in quanto motori di innovazione in tutti i settori e le applicazioni.

Il presente progetto si concentrerà sulle opportunità e sulle sfide connesse a quattro tecnologie abilitanti considerate di particolare rilevanza dal punto di vista della sicurezza: materiali avanzati (ad esempio semiconduttori, microtecnologie e nanotecnologie), parti e componenti (ad esempio microchip, sensori), infrastrutture (ad esempio infrastrutture di connettività di prossima generazione — 5G e 6G, internet delle cose, cloud, internet sovrano), elaborazione e calcolo (ad esempio cloud, edge computing e computazione quantistica).

1.   Filone di lavoro 1 — Monitorare le tendenze e accrescere la consapevolezza in merito agli sviluppi scientifici e tecnologici

1.1.   Finalità

Scopo di questo filone di lavoro è individuare e comprendere le tecnologie nuove ed emergenti, nonché le nuove applicazioni delle tecnologie più consolidate. Le attività nell'ambito di questo filone di lavoro saranno principalmente dedicate a fornire ai responsabili delle politiche e ai decisori conoscenze accessibili sui settori tecnologici in esame, sulla base di dati concreti, tecnicamente e scientificamente comprovati.

1.2.   Risultati attesi

a)

Maggiore preparazione dei responsabili delle politiche e dei decisori per quanto riguarda le sfide e le opportunità offerte dalle tecnologie nuove ed emergenti.

b)

Migliore comprensione dei collegamenti e delle convergenze tra le diverse tecnologie.

c)

Maggiore consapevolezza dei potenziali rischi e benefici delle nuove tecnologie e messa a disposizione di capacità di allarme rapido per gli Stati che dispongono di capacità limitate di analisi delle prospettive.

1.3.   Descrizione del filone di lavoro

Questo filone di lavoro comprenderà due attività principali. In primo luogo consentirà la costituzione di una funzione di analisi continua delle prospettive tecnologiche, per garantire che i progressi scientifici e tecnologici più pertinenti siano individuati, vagliati e analizzati nelle prime fasi di sviluppo o applicazione. Questa attività si tradurrà nell'elaborazione di due compendi annuali delle tendenze più rilevanti in materia di innovazione tecnologica attinenti alla pace e la sicurezza internazionali. I risultati di questa attività integreranno e non duplicheranno i lavori condotti nell'ambito di processi ufficiali multilaterali quali la CCW e il rispettivo gruppo di esperti governativi sulle tecnologie emergenti nel settore dei sistemi di armi letali autonomi, nonché il gruppo di lavoro aperto sulla sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e del loro utilizzo, e sarà utilizzato per contribuire alla più ampia gamma di attività multilaterali pertinenti quali la relazione annuale del segretario generale delle Nazioni Unite sul ruolo della scienza e della tecnologia nel contesto della pace e della sicurezza internazionali, l'agenda comune, compresa la nuova agenda per la pace, e il vertice per il futuro (Summit for the Future) 2023.

La seconda attività nell'ambito di questo filone di lavoro comprenderà l'organizzazione, su base trimestrale, di otto prime colazioni sulla tecnologia concepite per offrire alla comunità diplomatica di Ginevra e New York l'opportunità di conoscere e discutere, in un contesto informale e attraverso un dialogo diretto con gli esperti, specifiche tecnologie abilitanti pertinenti per la pace e la sicurezza internazionali. Ciascun evento sarà tenuto due volte: la prima volta in presenza a Ginevra, la seconda volta in formato virtuale per la comunità di New York.

2.   Filone di lavoro 2 — Comprendere l'impatto della scienza e della tecnologia sulla pace e la sicurezza internazionali

2.1.   Finalità

Scopo di questo filone di lavoro è comprendere come le nuove tecnologie abilitanti potrebbero essere utilizzate e gli effetti che potrebbero ottenere nei contesti di sicurezza. I lavori svolti nell'ambito di questo pilastro si concentreranno anche sulla crescente convergenza delle diverse tecnologie e sulle loro applicazioni intersettoriali. In particolare, questo filone di lavoro metterà in luce il modo in cui i progressi nelle tecnologie abilitanti plasmeranno il futuro dei conflitti e dei campi di battaglia.

2.2.   Risultati attesi

a)

Maggiore comprensione, da parte della comunità dei responsabili delle politiche, dell'impatto delle tecnologie abilitanti nuove ed emergenti sulla pace e sulla sicurezza.

b)

Maggiore capacità di stabilire collegamenti e connessioni tra settori di applicazione di diverse tecnologie, portando a discussioni strategiche più informate in tutti i settori e i processi.

c)

Maggiore capacità di individuare percorsi per interventi strategici volti a ridurre i rischi posti dalle nuove tecnologie senza ostacolare il progresso e l'innovazione.

2.3.   Descrizione del filone di lavoro

Questo filone di lavoro comprenderà la realizzazione di quattro studi di ricerca, uno per ciascuna delle sottocategorie di tecnologie abilitanti in esame. Ogni studio di ricerca mirerà a fornire sia un'introduzione alla tecnologia stessa sia un'analisi degli effetti positivi e negativi che tale tecnologia potrebbe avere sulla pace e sulla sicurezza internazionali. La metodologia di ricerca utilizzata per effettuare tali valutazioni d'impatto terrà conto non solo delle capacità militari ma, ove pertinente e applicabile, dei fattori politici, economici, sociali, tecnologici, giuridici e ambientali (analisi PESTLE). Tali studi di ricerca confluiranno in relazioni scritte, corredate di sintesi disponibili in tutte le lingue ufficiali delle Nazioni Unite, per favorire una maggiore portata e accessibilità (la traduzione delle relazioni integrali sarà effettuata in base al tempo e alle risorse disponibili).

Inoltre, in riconoscimento del complesso ecosistema politico, militare, giuridico e tecnico in cui tali tecnologie sono sviluppate e impiegate, questo filone di lavoro organizzerà quattro dialoghi multipartecipativi per integrare le attività di ricerca e promuovere lo scambio di opinioni e il trasferimento di conoscenze tra le diverse comunità di portatori di interessi. Tali incontri, organizzati in formato ibrido, saranno programmati in orari tali da renderli accessibili al pubblico di tutto il mondo.

3.   Filone di lavoro 3 — Modernizzare il controllo degli armamenti e progettare le risposte di governance del XXI secolo

3.1.   Finalità

Questo filone di lavoro intende valutare se le nuove tecnologie abilitanti pongono nuove sfide in materia di governance e, in caso affermativo, in che modo sia possibile modernizzare gli strumenti tradizionali per il controllo degli armamenti per farvi fronte. Esaminerà inoltre la complementarità delle misure tradizionali di controllo degli armamenti con misure di governance tecnologica più ampie che potrebbero contribuire al conseguimento degli stessi obiettivi di protezione, stabilità, sicurezza, riduzione dei rischi e non proliferazione.

3.2.   Risultati attesi

a)

Migliore comprensione dei possibili punti di forza e limiti degli attuali strumenti per il controllo degli armamenti per trattare le tecnologie nuove ed emergenti.

b)

Migliore comprensione dell'insieme più ampio di strumenti di governance tecnologica (ad esempio norme del settore, meccanismi di autoregolamentazione) e del modo in cui la comunità della sicurezza internazionale può far leva su tali strumenti per perseguire un mondo più pacifico, stabile e sicuro.

c)

Arricchimento reciproco delle conoscenze in tutti i settori attraverso scambi informali, aperti a tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, all'industria e alla società civile in generale.

3.3.   Descrizione del filone di lavoro

Questo filone di lavoro si baserà sui risultati del filone di lavoro 2 per ampliare ulteriormente l'analisi delle tecnologie abilitanti selezionate grazie a quattro ulteriori studi di ricerca incentrati sulle sfide specifiche in materia di governance e sulle possibili risposte strategiche. Analogamente al filone di lavoro 2, ogni studio di ricerca sarà integrato da un dialogo multipartecipativo dedicato, organizzato in formato ibrido, finalizzato a estrapolare gli insegnamenti individuati in tutti i settori che possono essere utilizzati per migliorare le risposte strategiche di sicurezza internazionale.

Inoltre questo filone di lavoro comprenderà la concettualizzazione e una prima progettazione di un'infografica interattiva che consenta l'individuazione e la mappatura dei pertinenti mezzi e strumenti di controllo degli armamenti e di governance tecnologica in senso lato a livello regionale e internazionale per le tecnologie abilitanti selezionate. Questa attività servirà a verificare la metodologia per individuare gli strumenti applicabili e pertinenti e metterli in ordine di priorità, come pure per testare le diverse opzioni di visualizzazione dei dati. L'infografica sarà caricata su una pagina specifica sul sito web dell'UNIDIR.


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/149


DECISIONE (PESC) 2022/2321 DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2022

a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali e a sostegno delle attività relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Come indicato nella strategia dell'UE del 2018 contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro («SALW») illegali e le relative munizioni dal titolo «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW»), l'Unione dà particolare rilievo alla cooperazione regionale quale efficace strumento di controllo delle armi di piccolo calibro. La strategia dell'UE in materia di SALW ha menzionato i Balcani occidentali quale regione prioritaria per il sostegno.

(2)

Il 17 maggio 2018, al vertice UE-Balcani occidentali a Sofia, i leader dell'Unione hanno convenuto la dichiarazione di Sofia, alla quale si sono allineati i partner dei Balcani occidentali e che comprende l'impegno di potenziare significativamente la cooperazione operativa nella lotta alla criminalità organizzata internazionale in settori prioritari come le armi da fuoco, gli stupefacenti, il traffico di migranti e la tratta degli esseri umani.

(3)

I Balcani occidentali continuano a essere una delle regioni da cui ha origine il traffico illecito di armi verso l'Unione.

(4)

Il 10 luglio 2018 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha ospitato il 5o vertice dei Balcani occidentali a Londra, che ha adottato la «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024» («tabella di marcia»), che è stata elaborata dalle commissioni in materia di SALW dei partner dei Balcani occidentali nell'ambito dell'iniziativa franco-tedesca di coordinamento dei donatori sul traffico illecito di armi da fuoco nei Balcani occidentali. Tali commissioni stanno elaborando i loro piani d'azione di attuazione della tabella di marcia.

(5)

L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite (ONU) per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015, ha affermato che lo sviluppo sostenibile non può essere realizzato senza pace e sicurezza e che i flussi illeciti di armi figurano tra i fattori che generano violenza, insicurezza e ingiustizia.

(6)

Nell'ottava riunione biennale degli Stati parti (BMS8) sull'attuazione del programma d'azione per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, tenutasi nel luglio 2022 presso le Nazioni Unite a New York, gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a rafforzare i partenariati e la cooperazione a tutti i livelli nel prevenire e combattere il commercio illecito di SALW e a promuovere e rafforzare la cooperazione transfrontaliera e il coordinamento regionale e subregionale.

(7)

Gli obiettivi della tabella di marcia concordati dai partner dei Balcani occidentali sono coerenti con gli sforzi compiuti all'interno dell'Unione e dell'ONU per combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni. È opportuno pertanto che l'Unione sostenga i Balcani occidentali nell'attuazione della tabella di marcia.

(8)

Il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), è stato istituito a Belgrado nel 2002 e opera sotto il mandato congiunto del Programma dell'ONU per lo sviluppo (UNDP) e del Consiglio di cooperazione regionale (RCC). Il SEESAC, succeduto al Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, assiste le parti interessate nazionali e regionali nel controllare e ridurre la diffusione e l'uso improprio di SALW e relative munizioni, contribuendo così ad aumentare la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nell'Europa sudorientale e orientale. Il SEESAC riserva particolare attenzione allo sviluppo di progetti regionali per affrontare la realtà dei flussi transfrontalieri di armi.

(9)

L'Unione ha sostenuto in passato il SEESAC tramite la decisione 2002/842/PESC del Consiglio (1), prorogata e modificata dalle decisioni 2003/807/PESC (2) e 2004/791/PESC del Consiglio (3), nonché tramite la decisione 2010/179/PESC del Consiglio (4), la decisione 2013/730/PESC del Consiglio (5), prorogata dalla decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio (6), la decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio (7) e la decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio (8), prorogata dalla decisione (PESC) 2021/2161 del Consiglio (9).

(10)

L'Unione considera il SEESAC il partner esecutivo privilegiato per l'attuazione della tabella di marcia nei Balcani occidentali a motivo della sua comprovata esperienza e rete consolidata, oltre che della provata qualità del suo operato e del suo ruolo di coordinamento nell'elaborazione della tabella di marcia.

(11)

L'azione risultante dalla presente decisione dovrebbe prendere le mosse dalla base creata dai risultati conseguiti ai sensi delle precedenti decisioni del Consiglio a sostegno del SEESAC.

(12)

Inoltre, questa azione dell'Unione dovrebbe fornire sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nella Repubblica di Moldova e in Ucraina, stati che fanno fronte a sfide analoghe in materia di controllo delle SALW. Ciò dovrebbe avvenire attraverso il trasferimento delle conoscenze e delle esperienze acquisite e delle migliori pratiche sviluppate nei Balcani occidentali dal 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione sostiene i partner dei Balcani occidentali nell'attuazione della «tabella di marcia regionale per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024». Gli obiettivi stabiliti nella tabella di marcia sono i seguenti:

a)

entro il 2023, garantire che la legislazione in materia di controllo delle armi sia operativa, pienamente armonizzata con il quadro regolamentare dell'UE e con gli altri obblighi internazionali pertinenti e standardizzata a livello della regione;

b)

entro il 2024, garantire che le politiche e le prassi in materia di controllo delle armi nei Balcani occidentali siano basate su dati concreti e sull'intelligence;

c)

entro il 2024, ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi verso i Balcani occidentali, al loro interno e al di fuori della regione;

d)

entro il 2024, ridurre in modo significativo l'offerta, la domanda e l'uso improprio di armi da fuoco attraverso una maggiore consapevolezza, educazione, sensibilizzazione e mobilitazione;

e)

entro il 2024, ridurre in modo sostanziale il numero stimato di armi da fuoco detenute illecitamente nei Balcani occidentali;

f)

ridurre sistematicamente le eccedenze e distruggere le armi leggere e di piccolo calibro e le munizioni sequestrate;

g)

ridurre in modo significativo il rischio di proliferazione e sviamento di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi.

2.   Oltre agli obiettivi di cui al paragrafo 1, questa azione dell'Unione deve fornire sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nella Repubblica di Moldova e in Ucraina.

3.   Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'Unione, con la presente decisione:

a)

sostiene il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali;

b)

sostiene le autorità dei Balcani occidentali per la piena armonizzazione della loro legislazione in materia di controllo delle armi con il quadro regolamentare dell'Unione e con gli altri obblighi internazionali pertinenti; e

c)

fornisce sostegno ai fini del contrasto del traffico illecito di armi nei Balcani occidentali, nella Repubblica di Moldova e in Ucraina attraverso valutazioni delle capacità e assistenza tecnica alle autorità di contrasto e alle autorità di polizia di frontiera.

4.   L'ambito geografico del progetto è costituito dai Balcani occidentali, e Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (*), Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord ne sono i beneficiari diretti.

Inoltre, per quanto concerne gli obiettivi di cui al paragrafo 2, il progetto fornisce sostegno alla Repubblica di Moldova e all'Ucraina.

5.   Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'esecuzione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è a cura del SEESAC, in coordinamento, se del caso, con il responsabile della piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT) Armi da fuoco.

3.   Il SEESAC svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le modalità necessarie con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione di cui all'articolo 1 è pari a 4 006 955,58 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, essa conclude l'accordo necessario con l'UNDP, che agisce per conto del SEESAC. L'accordo stabilisce che il SEESAC deve assicurare al contributo dell'Unione una visibilità adeguata alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di cui al paragrafo 3 il più presto possibile successivamente all'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche trimestrali stilate dal SEESAC. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine di sei mesi.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione 2002/842/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2002, concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GU L 289 del 26.10.2002, pag. 1).

(2)  Decisione 2003/807/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2003, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GU L 302 del 20.11.2003, pag. 39).

(3)  Decisione 2004/791/PESC del Consiglio, del 22 novembre 2004, che proroga e modifica la decisione 2002/842/PESC concernente l'attuazione dell'azione comune 2002/589/PESC in vista di un contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere nell'Europa sudorientale (GU L 348 del 24.11.2004, pag. 46).

(4)  Decisione 2010/179/PESC del Consiglio, dell'11 marzo 2010, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al controllo delle armi nei Balcani occidentali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 48).

(5)  Decisione 2013/730/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 19).

(6)  Decisione (PESC) 2015/2051 del Consiglio, del 16 novembre 2015, che modifica la decisione 2013/730/PESC per il sostegno delle attività del Seesac relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 300 del 17.11.2015, pag. 19).

(7)  Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).

(8)  Decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio, del 19 novembre 2018, a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (GU L 293 del 20.11.2018, pag. 11).

(9)  Decisione (PESC) 2021/2161 del Consiglio, del 6 dicembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/1788 a sostegno del Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC) per l'attuazione della tabella di marcia regionale sulla lotta al traffico illecito di armi nei Balcani occidentali (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 46).

(*)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO

CONTRIBUTO DELL'UNIONE AL PROGETTO DEL SEESAC SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE SALW NELL'ATTUAZIONE DELLA TABELLA DI MARCIA PER UNA SOLUZIONE SOSTENIBILE ALLA DETENZIONE, ALL'USO E AL TRAFFICO ILLECITI DI SALW/ARMI DA FUOCO E RELATIVE MUNIZIONI NEI BALCANI OCCIDENTALI E SULLE ATTIVITÀ DI DISARMO E DI CONTROLLO DELLE ARMI NELL'EUROPA SUDORIENTALE E ORIENTALE

1.   Introduzione e obiettivi

L'obiettivo di questo contributo è continuare a sostenere gli sforzi volti a combattere la detenzione, l'uso e il traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nell'Europa sudorientale e orientale e ad affrontare le sfide nuove ed emergenti. Nonostante i progressi compiuti e alla luce della guerra in Ucraina, l'Europa sudorientale e orientale è una regione che continua a destare preoccupazione e rimane una sfida importante nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni («strategia dell'UE in materia di SALW»). Sebbene siano stati compiuti notevoli progressi negli ultimi anni, l'accumulazione delle armi leggere e di piccolo calibro («SALW») e relative munizioni, le condizioni di stoccaggio inadeguate, la detenzione illecita e le carenti capacità di definizione e attuazione delle politiche associate a sistemi politici fragili, nonché l'evoluzione del contesto di sicurezza, continuano a limitare l'efficacia degli sforzi per il controllo delle SALW. Affinché si continui a progredire, si mantengano i risultati conseguiti e si gettino le basi per una soluzione sostenibile a lungo termine, che includa la piena armonizzazione con il quadro normativo e regolamentare dell'UE e la conformità con le norme internazionali, la prosecuzione del sostegno fornito per combattere la minaccia rappresentata dalla diffusione e dal traffico illecito di SALW all'interno dell'Europa sudorientale e orientale e in provenienza da questa regione costituisce pertanto un elemento essenziale degli sforzi dell'Unione volti a realizzare gli obiettivi della nuova strategia dell'Unione in materia di SALW.

Per affrontare le rimanenti sfide in materia di controllo delle SALW e rafforzare l'impegno dei Balcani occidentali nella lotta all'uso e al traffico illeciti di armi da fuoco, una tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali entro il 2024 («tabella di marcia») è stata adottata dalle commissioni in materia di SALW dei Balcani occidentali il 29 maggio 2018 a Tirana a seguito di un processo di consultazione con le pertinenti istituzioni e organizzazioni internazionali. È stata approvata nell'ambito del vertice dei Balcani occidentali tenutosi a Londra il 9 luglio 2018. La tabella di marcia punta a rendere i Balcani occidentali una regione più sicura ed esportatrice di sicurezza, in cui siano in atto meccanismi di sorveglianza e controllo globali e sostenibili, pienamente armonizzati con le norme dell'Unione e altre norme internazionali, per individuare, prevenire, perseguire e controllare la detenzione, l'uso e il traffico illeciti di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi. La tabella di marcia è stata sviluppata quale documento di riferimento e, in quanto tale, prevede livelli di prestazione convenuti e delinea l'impegno richiesto ai beneficiari a livello strategico, politico e operativo, fondandosi sull'impegno politico delle autorità dei Balcani occidentali nei confronti degli impegni in materia di controllo delle armi e dei documenti strategici dell'ONU e dell'Unione.

Il Centro dell'Europa sudorientale per il controllo delle armi leggere e di piccolo calibro (SEESAC), in qualità di organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di armi leggere e di piccolo calibro, ha sostenuto lo sviluppo della tabella di marcia e ne coordinerà e sosterrà l'attuazione. L'azione accrescerà pertanto l'assistenza per il controllo delle SALW fornita attraverso le decisioni 2010/179/PESC, 2013/730/PESC, (PESC) 2016/2356 e (PESC) 2018/1788 e in complementarità con la decisione (PESC) 2019/2111. Svilupperà ulteriormente i processi e le misure necessarie per la realizzazione del controllo sostenibile delle SALW nei Balcani occidentali.

L'azione sosterrà il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia, migliorerà lo scambio di conoscenze a livello interregionale e rafforzerà ulteriormente le capacità dei servizi di contrasto nell'Europa sudorientale e orientale nel contrastare il traffico e la detenzione illeciti di armi da fuoco. L'obiettivo generale del progetto è pertanto quello di contribuire alla pace e alla sicurezza europea e mondiale combattendo la minaccia costituita dall'accumulazione e dal traffico illecito di SALW e relative munizioni all'interno dell'Europa sudorientale e orientale e in provenienza da questa regione. Nel contempo migliorerà la stabilità regionale operando nell'ambito del Consiglio di cooperazione regionale (RCC) e in partenariato con altri pertinenti partner e iniziative.

Il progetto contribuirà direttamente all'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza, della strategia dell'UE in materia di SALW, del piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco, dei piani d'azione operativi dell'EMPACT per le armi da fuoco, del trattato sul commercio delle armi, del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di SALW in tutti i suoi aspetti, dello strumento internazionale per il rintracciamento, del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e rafforzerà specificamente la cooperazione regionale nel combattere la minaccia rappresentata dalla diffusione di SALW e relative munizioni. I risultati del progetto contribuiranno anche direttamente all'attuazione del sedicesimo obiettivo di sviluppo sostenibile sulle società pacifiche e giuste, in particolare i sotto-obiettivi 16.1 (ridurre in modo significativo tutte le forme di violenza e il tasso di mortalità ovunque) e 16.4 (ridurre in modo significativo i flussi illeciti di armi). L'azione sarà attuata nell'ambito del documento relativo al programma regionale UNDP per l'Europa e la Comunità di Stati indipendenti (2022-2025).

2.   Scelta dell'agenzia esecutiva e coordinamento con altre pertinenti iniziative di finanziamento

Il SEESAC è un'iniziativa congiunta del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e dell'RCC e, in quanto tale, è il punto focale delle attività connesse alle SALW nell'Europa sudorientale. Il SEESAC, in qualità di organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di SALW nell'Europa sudorientale, ha lavorato dal 2002 assieme alle parti interessate nazionali e internazionali di questa regione per attuare un approccio olistico al controllo delle SALW mediante un ampio spettro di attività, fra cui la facilitazione della cooperazione regionale strategica e operativa, il sostegno allo sviluppo delle politiche e al potenziamento delle capacità delle istituzioni, campagne di sensibilizzazione e di raccolta delle SALW, la gestione delle scorte, la riduzione delle eccedenze e il miglioramento delle capacità di marchiatura e di rintracciamento e delle capacità di individuazione e di indagine, nonché un migliore controllo delle esportazioni di armi. In tal modo il SEESAC ha acquisito una straordinaria capacità ed esperienza mettendo in atto interventi regionali con la partecipazione di più parti interessate nel retroterra politico ed economico comune dei partner della regione, garantendo la titolarità nazionale e regionale e la sostenibilità a lungo termine delle sue azioni e affermandosi come la principale autorità regionale nel settore del controllo delle SALW.

Il SEESAC continua a mantenere canali di comunicazione bilaterali e multilaterali con tutti gli attori e le organizzazioni competenti. A tale riguardo, il SEESAC continua a fungere da segretariato del gruppo direttivo regionale per le SALW (RSG) (1) e coordina e monitora l'attuazione della tabella di marcia per i Balcani occidentali in stretta cooperazione con l'UE, la Germania e la Francia. In tale contesto, il SEESAC svolge anche le funzioni di segretariato del Fondo fiduciario multi-partner nel quadro della tabella di marcia per il controllo delle SALW nei Balcani occidentali.

Il SEESAC contribuisce regolarmente ai pertinenti consessi regionali. Il SEESAC continua a mantenere un'ampia rete di partenariati formali e informali con organizzazioni e iniziative quali il processo ministeriale di difesa dell'Europa sudorientale (SEDM), il Centro di cooperazione per la sicurezza del Centro regionale per la verifica del controllo degli armamenti e l'assistenza all'attuazione (RACVIAC) nonché l'OSCE e la NATO. Riunioni periodiche di coordinamento, nonché scambi di informazioni e dati con altre agenzie dell'ONU, quali UNODC e UNODA, si svolgono tramite, tra l'altro, l'azione di coordinamento riguardante le armi di piccolo calibro (CASA) dell'ONU. Il SEESAC partecipa alle riunioni di coordinamento del SALW/MA (azione antimine), un meccanismo di coordinamento informale sulle attività di controllo delle SALW che coinvolge la NATO, l'Unione, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il SEESAC.

Il SEESAC funge da polo regionale e punto focale per un'ampia serie di questioni legate alla riforma del settore della sicurezza, con particolare enfasi sul controllo delle SALW e sulla gestione delle scorte. Il SEESAC mantiene stretti contatti e fornisce sostegno alle pertinenti istituzioni dell'Unione ai fini di una più efficace attività di sensibilizzazione delle controparti dell'Europa sudorientale, principalmente alla DG Migrazione e affari interni della Commissione, e a Europol, nonché alle iniziative guidate dall'Unione come l'EMPACT per le armi da fuoco, e al gruppo di esperti europei in materia di armi da fuoco (EFE).

Il SEESAC, la cui sede è Belgrado, opera attualmente in tutta l'Europa sudorientale svolgendo attività in Albania, Bosnia-Erzegovina (BiH), Kosovo, Montenegro, Serbia, nella Macedonia del Nord e nella Repubblica di Moldova, e fornendo un sostegno limitato all'Ucraina. In passato ha operato anche in Bulgaria, Croazia e Romania. La titolarità regionale è assicurata tramite l'RCC come anche tramite il gruppo direttivo regionale, in cui rappresentanti di tutti i partner dell'Europa sudorientale formulano orientamenti strategici, iniziative e richieste di attività del SEESAC.

Il SEESAC ha ideato per primo un approccio basato sul ricorso a iniziative regionali per affrontare problemi comuni grazie al quale sono stati ottenuti risultati eccezionali in Europa sudorientale non solo per la condivisione di informazioni essenziali e la promozione di una sana concorrenza regionale che esso genera, bensì anche perché aiuta a raggiungere risultati coerenti e facilmente misurabili a livello regionale e nazionale mediante modalità di attuazione olistiche. L'organizzazione delle riunioni annuali dell'RSG e la partecipazione del SEESAC a tutti i processi e iniziative pertinenti assicura uno scambio di informazioni chiaro e tempestivo, una forte consapevolezza delle situazioni e la prospettiva necessaria per far sì che non si creino sovrapposizioni nell'attuazione e che essa sia conforme ai bisogni del momento di governi e regioni così come alle tendenze emergenti.

Il SEESAC fonda tutte le sue attività sulle necessità espresse dalle controparti e sui dati di base raccolti e si assicura l'approvazione e il sostegno politico delle parti interessate nazionali quale presupposto dell'azione. In aggiunta, tutti gli sforzi mirano a sostenere i processi guidati dall'Unione e a soddisfare le norme e i criteri dell'Unione. Il SEESAC ha messo in atto i suoi precedenti progetti finanziati dall'Unione con un tasso di conseguimento molto elevato degli obiettivi delle attività previste, ottenendo risultati sostenibili grazie allo sviluppo e alla promozione della titolarità dei partner dei suoi progetti e delle sue attività e alla promozione del coordinamento regionale, alla condivisione di esperienze e migliori pratiche nonché alla ricerca regionale. Le sue competenze tecniche sulle SALW e la sua profonda conoscenza delle questioni regionali e delle pertinenti parti interessate ne fanno il partner esecutivo più adatto per questo particolare ambito di azione.

Il progetto integra anche gli sforzi in atto a livello nazionale e regionale per ottenere le massime sinergie. Il SEESAC opererà in combinazione con le seguenti iniziative di assistenza internazionali in corso attuate nell'ambito delle Nazioni Unite:

Il progetto regionale « Support to the implementation of the Roadmap for a sustainable solution to the illegal possession, misuse and trafficking of Small Arms and Light Weapons (SALW) and their ammunition in the Western Balkans » (sostenere l'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti delle armi leggere e delle armi di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nei Balcani occidentali) è stato istituito dall'UNDP nel maggio 2019 al fine di sostenere un approccio coordinato all'attuazione della tabella di marcia. Il progetto è finanziato dal ministero federale tedesco degli Affari esteri attraverso un contributo di 6,2 milioni di USD (5,5 milioni di EUR) destinato alla finestra di finanziamento dell'UNDP relativa alla governance per società inclusive e pacifiche per le attività di controllo delle armi (periodo 2019-2022). Il progetto è coordinato dal polo regionale di Istanbul dell'UNDP, attraverso il SEESAC dell'UNDP, ed è attuato congiuntamente agli uffici dell'UNDP con sede nei Balcani occidentali. Su otto (8) sottoprogetti approvati dal comitato di progetto nel luglio 2019 per il finanziamento nell'ambito delle finestre di finanziamento, attuati dagli uffici dell'UNDP con sede in Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, quattro progetti sono proseguiti nel 2022 e attualmente sono attivi due (2) sottoprogetti attuati in Albania e Bosnia-Erzegovina.

In Albania: nell'ambito del progetto regionale, UNDP Albania attua il sottoprogetto « Support Albania's Law Enforcement Authorities to Strengthen Firearms Criminality Evidence Management and Investigation Capacities » (sostenere le autorità di contrasto albanesi per rafforzare la gestione delle prove e le capacità investigative in materia di criminalità legata alle armi da fuoco), volto a rafforzare le capacità dell'Istituto albanese di polizia scientifica (AISP) attraverso il miglioramento del suo quadro procedurale, sostenendo le unità della polizia di Stato albanese incaricate delle indagini sulle scene del crimine con strumenti standard e moderni per il lavoro quotidiano e potenziando l'infrastruttura tecnologica del settore balistico albanese all'interno dell'AISP. Le attività comprendono anche la creazione delle banche dati necessarie per il recupero delle prove, i fascicoli aperti e i sistemi di gestione degli inventari.

In Bosnia-Erzegovina (BiH): UNDP BiH attua il sottoprogetto « Countering Illicit Arms Trafficking (CIAT) » (contrastare il traffico illecito di armi), con l'obiettivo generale di migliorare la capacità di combattere il traffico illecito di armi della polizia di frontiera e di 14 servizi di polizia a livello di entità e di cantoni in tutta la Bosnia-Erzegovina. Il progetto prevede lo sviluppo di una banca dati sul trasporto legale di armi, il miglioramento dello strumento di identificazione delle SALW, la fornitura di attrezzature specializzate per il controllo delle frontiere e il rafforzamento della cooperazione interistituzionale. Inoltre, il sottoprogetto mira a fornire alla polizia della Bosnia-Erzegovina una formazione specializzata sull'uso delle procedure operative standard (POS) e di attrezzature di individuazione specializzate.

Il Western Balkans SALW Control Roadmap Multi-Partner Trust Fund (Fondo fiduciario multi-partner nel quadro della tabella di marcia per il controllo delle SALW nei Balcani occidentali) è un meccanismo di finanziamento fondamentale a sostegno dell'attuazione della tabella di marcia. Il Fondo fiduciario è stato istituito nel marzo 2019 dall'UNDP e dall'UNODC in qualità di organizzazioni delle Nazioni Unite partecipanti, congiuntamente all'Ufficio del Fondo, per contribuire a un approccio di finanziamento coordinato dei donatori nell'attuazione della tabella di marcia e fornire un sistema globale di gestione basato sui rischi e sui risultati. Il Fondo fiduciario ha beneficiato di una solida cooperazione con la Germania e la Francia, in qualità di promotori della tabella di marcia, cui si sono uniti Regno Unito, Svezia, Norvegia e Paesi Bassi. Grazie alla generosità e all'impegno di questi donatori, il Fondo fiduciario ha mobilitato contributi superiori a 22,2 milioni di USD. Il SEESAC dell'UNDP funge da segretariato del Fondo fiduciario ed è responsabile del coordinamento e del monitoraggio generali dello stesso, fornendo sostegno tecnico e un sostegno alla gestione, alla pianificazione e alla programmazione. Entro settembre 2022 il Fondo fiduciario ha sostenuto 11 progetti attuati dalle organizzazioni delle Nazioni Unite partecipanti e altri tre progetti sono in programma.

In Albania l'UNDP attua un progetto volto a rafforzare le istituzioni e i sistemi nazionali e a migliorare la collaborazione e il coordinamento tra le istituzioni competenti e le comunità interessate per una risposta efficace ed efficiente alle minacce poste dalle SALW/armi da fuoco [titolo: Strengthening control, administration and social attitudes towards SALW, in Albania (rafforzare il controllo, l'amministrazione e gli atteggiamenti sociali nei confronti delle SALW in Albania)].

In Bosnia-Erzegovina:

l'UNDP e il Global Firearms Program (programma globale sulle armi da fuoco) dell'UNODC sostengono congiuntamente l'autorità competente in materia di imposte indirette (ITA) e le dogane della Bosnia-Erzegovina nel migliorare l'individuazione e la risposta al traffico illecito di SALW. Oltre all'ITA, diversi altri organismi della Bosnia-Erzegovina beneficiano dell'attuazione del progetto, tra cui la polizia di frontiera, il ministero del Commercio estero e delle relazioni economiche (MOFTER) e tre agenzie postali [titolo: Halting Arms and Lawbreaking Trade (HALT) in Bosnia and Herzegovina (fermare le armi e il commercio illegale in Bosnia-Erzegovina].

L'UNDP Urgent Action on Ammunition Destruction EXPLODE+ (azione urgente dell'UNDP in materia di distruzione delle munizioni EXPLODE+) è concepita come una piattaforma di progetto multifunzionale che consente un approccio multilaterale all'intervento nel settore della riduzione delle munizioni e della gestione del ciclo di vita a sostegno degli sforzi del ministero della Difesa e delle forze armate della Bosnia-Erzegovina (MoD/AF BiH), comprese le attività connesse allo smaltimento delle munizioni non sicure/in eccedenza, allo sviluppo delle capacità e al miglioramento delle infrastrutture dei siti di deposito di armi e munizioni.

Il progetto PILLAR dell'UNDP [Prevention and Illicit Arms Reduction in Bosnia and Herzegovina (prevenzione e riduzione delle armi illegali in Bosnia-Erzegovina)] mira ad attuare una risposta globale per sensibilizzare la popolazione sui pericoli della detenzione illecita di armi da fuoco ed educarla a riconoscere le minacce individuali e collettive alla sicurezza. Inoltre, il progetto intende contribuire al cambiamento dei comportamenti e alla comprensione globale delle minacce poste dalle SALW per le famiglie, la comunità e la società in generale.

In Kosovo l'UNDP ha attuato, fino al giugno 2022, un progetto volto a sostenere la polizia kosovara nel rafforzare le sue capacità di migliorare l'individuazione e aumentare la confisca di armi da fuoco, componenti e munizioni, nonché di migliorare la qualità delle indagini [titolo: Support to Combating Illicit Arms Trafficking in Kosovo (*) for Criminal Police (CPIAT) (sostenere la polizia giudiziaria nella lotta contro il traffico illecito di armi in Kosovo)].

In Montenegro il progetto dell'UNDP mira a migliorare le capacità della direzione della polizia del Montenegro nell'intero ciclo investigativo e, in particolare, a compiere progressi nella catena di custodia. Più specificamente, il progetto migliorerà le competenze specialistiche, la professionalità, l'accuratezza e la precisione del Centro forense, del Laboratorio incendi dolosi ed esplosivi e del Laboratorio chimico, sostenendo lo sviluppo di procedure operative standard, fornendo attrezzature specializzate per le unità incaricate delle indagini sulle scene del crimine e formazione.

In Serbia:

l'UNDP attua un progetto inteso a migliorare ulteriormente le capacità del ministero dell'Interno della Repubblica di Serbia nell'intero ciclo investigativo in relazione al traffico di armi da fuoco e alla criminalità legata alle armi da fuoco, dalla scena del crimine e dall'esame balistico, attraverso l'intera catena di custodia, migliorando in tal modo le indagini che portano a condanne regolari. Il progetto integra i risultati della fase precedente attuata al di fuori del quadro del Fondo fiduciario multi-partner [titolo: Advancing the Capacities of the Ministry of Interior in the SALW Control-Related Field (Phase II) (promuovere le capacità del ministero dell'Interno nel settore del controllo delle SALW (fase II)].

Nel settembre 2022 l'UNDP ha avviato un altro progetto, basato su un progetto precedente, con cui mira a creare un approccio globale al rafforzamento del ruolo del sistema sanitario nella prevenzione dell'uso illecito di armi da fuoco per atti di violenza domestica e di suicidio [titolo: Reduce Risk — Increase Safety II (ridurre il rischio — aumentare la sicurezza II)].

Nell'ambito del progetto transfrontaliero Kosovo-Macedonia del Nord, l'UNDP si prefigge di migliorare le capacità delle autorità di entrambe le giurisdizioni di creare comunità più resilienti alla violenza attraverso una serie di attività strettamente coordinate quali formazioni congiunte e condivisione di esperienze e intelligence, squadre investigative comuni, sostegno a pattugliamenti congiunti di polizia alla frontiera, analisi congiunte ed elaborazione congiunta di profili di problemi e di rischio, condivisione di informazioni e azioni congiunte nella lotta al traffico di armi trasformate, nonché di promuovere un approccio istituzionale integrato per affrontare le minacce connesse alle armi da fuoco. Le attività del progetto si basano sui progetti in corso in materia di SALW in Kosovo e Macedonia del Nord e li integrano per realizzare sinergie, sviluppare migliori prassi e consentire indagini più coerenti e orientate ai risultati [titolo: Cross-Border Integrated Institutional Approach Towards Combating IAT and SALW (approccio istituzionale integrato transfrontaliero alla lotta al traffico illecito di armi e alle SALW)].

A livello regionale:

il programma globale sulle armi da fuoco dell'UNODC sostiene le autorità dei Balcani occidentali nella risposta della giustizia penale al traffico di armi e nel processo di armonizzazione del diritto penale e del diritto processuale penale di ogni paese con le disposizioni del protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco [titolo: Criminal Justice Response Against Arms Trafficking (risposta della giustizia penale al traffico di armi)].

Il progetto attuato dal programma globale sulle armi da fuoco dell'UNODC in partenariato con Interpol mira a fornire sostegno alle giurisdizioni dei Balcani occidentali per raccogliere e analizzare dati attinenti alla giustizia penale e facilitare e rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli operatori della giustizia penale, sostenendo in tal modo l'individuazione del traffico illecito di armi da fuoco [titolo: Support for increased international cooperation in criminal matters (sostenere una maggiore cooperazione internazionale in materia penale)].

A livello regionale, la Regional Security Sector Reform Platform (piattaforma regionale per la riforma del settore della sicurezza) (RSSRP) è una risorsa consolidata che fornisce risposte rapide, efficaci e basate sulla domanda alle esigenze in materia di Stato di diritto a livello tecnico su scala mondiale. Grazie a un meccanismo di attivazione rapida basato sulla rete del SEESAC, unica nel suo genere, di esperti in materia di sicurezza con esperienza nel campo della riforma del settore della sicurezza, la piattaforma fornisce assistenza su misura prestando particolare attenzione al controllo delle SALW e all'integrazione di genere nella politica di sicurezza.

Il SEESAC mantiene contatti regolari con OSCE, NATO, Europol, Interpol, Frontex e EMPACT come pure con altri attori competenti per assicurare la complementarità delle azioni, la tempestività degli interventi e un uso delle risorse efficiente in termini di costi.

3.   Descrizione del progetto

La nuova fase del progetto SEESAC si baserà sui risultati conseguiti nel quadro della decisione 2013/730/PESC, della decisione (PESC) 2016/2356, della decisione (PESC) 2018/1788, in complementarità con la decisione (PESC) 2019/2111 e con il progetto « Support for enhancing the fight against the illegal possession, misuse and trafficking of small arms and light weapons (SALW) in the Western Balkans » [sostegno al rafforzamento della lotta contro la detenzione, l'uso e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) nei Balcani occidentali] (IPA/2021-425/067) attuato dal SEESAC.

Si concentrerà su tre settori principali, mantenendo l'approccio olistico al contrasto della minaccia rappresentata dalle SALW nella regione. Questi tre settori affrontano il livello strategico/politico come pure aspetti operativi, fornendo in tal modo assistenza diretta a tutti i livelli di controllo delle SALW con un'attenzione particolare ai seguenti aspetti: coordinamento dell'approccio regionale e monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia; rafforzamento dello scambio di conoscenze e della condivisione di informazioni tra le regioni; e rafforzamento delle capacità di contrasto della detenzione, dell'uso e del traffico illeciti dei servizi di contrasto moldovi e ucraini; nonché di quelli dei Balcani occidentali, principalmente i laboratori balistici e le dogane, in linea con il principio della gestione integrata delle frontiere.

In particolare il progetto avrà i seguenti effetti:

coordinamento e monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali;

rafforzamento della cooperazione interregionale, dello scambio di conoscenze e della condivisione di informazioni sul controllo delle armi;

rafforzamento delle capacità dei servizi di contrasto della Moldova e dell'Ucraina nel prevenire/contrastare il traffico e la detenzione illeciti di armi da fuoco;

rafforzamento delle capacità dei servizi di contrasto, in primo luogo dei laboratori balistici e dei servizi doganali dei Balcani occidentali, nel prevenire/contrastare il traffico e la detenzione illeciti di armi da fuoco.

La strategia del progetto si fonda sull'approccio unico del SEESAC volto a promuovere fiducia e cooperazione nella regione quale presupposto per conseguire un reale cambiamento profondo che sia quantificabile. In particolare, a livello regionale, i diversi processi di cooperazione facilitati dal SEESAC, che hanno coinvolto decisori politici e professionisti a livello operativo, si sono rivelati un elemento essenziale per assicurare un ambiente competitivo e propizio al trasferimento di conoscenze, allo scambio di competenze tecniche e alla condivisione di informazioni. Si è potuto in tal modo, non solo aumentare le capacità nella regione, ma anche e soprattutto creare fiducia e stabilire una cooperazione diretta tra istituzioni e singoli esperti, il che, tra l'altro, ha permesso lo sviluppo e l'attuazione della tabella di marcia. Il progetto continuerà a promuovere la cooperazione regionale e la titolarità locale quali principali catalizzatori di risultati quantificabili.

L'ambito geografico del progetto è costituito dai Balcani occidentali, e Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia e Macedonia del Nord ne sono i beneficiari diretti. Inoltre, il progetto cercherà di portare avanti il sostegno fornito ai paesi dell'Europa orientale, tra cui la Repubblica di Moldova e l'Ucraina, che attualmente fanno fronte a una sfida esacerbata in materia di controllo delle SALW a causa della guerra in corso in Ucraina. Ciò avverrà attraverso il trasferimento delle conoscenze ed esperienze acquisite e delle migliori prassi sviluppate nei Balcani occidentali dal 2001.

3.1.   Coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali

Obiettivo

Garantire un coordinamento e un monitoraggio efficaci dell'attuazione della tabella di marcia.

Descrizione

Sulla base della decisione (PESC) 2018/1788, questa componente garantirà il proseguimento del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia. Al vertice dei Balcani occidentali tenutosi a Londra il 9 luglio 2018, i partner dei Balcani occidentali hanno ribadito la comune determinazione e il rafforzato impegno a porre fine alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di armi da fuoco mediante l'approvazione di una tabella di marcia. La tabella di marcia regionale, elaborata attraverso un processo di consultazione approfondito e con il sostegno del SEESAC, contribuisce alle attuali attività dell'Unione contro tale minaccia, in particolare la strategia dell'UE in materia di SALW e il piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco che ha integrato la tabella di marcia per i Balcani occidentali nonché l'attività dell'EMPACT nella regione. La tabella di marcia è una dimostrazione del consenso raggiunto tra tutte le parti interessate della regione sulle sfide attuali, gli obiettivi generali da conseguire e il calendario delle azioni da intraprendere. Fornisce una piattaforma globale per il conseguimento di indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo a livello strategico, politico e operativo.

Nei primi tre anni di attuazione sono state pubblicate almeno sette relazioni descrittive regionali basate su indicatori chiave di prestazione, che forniscono un resoconto misurabile e aggiornato sui progressi compiuti nell'attuazione della tabella di marcia. Inoltre, l'organizzazione di riunioni semestrali di coordinamento a livello locale e regionale ha garantito un approccio coordinato esemplare per quanto riguarda l'attuazione degli sforzi e delle risorse tra le autorità, i donatori e i partner esecutivi. In quanto tali, i lavori realizzati nell'ambito di questa componente continueranno a garantire i seguenti risultati: efficace coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia a livello regionale, supporto mirato alle commissioni in materia di SALW e alle pertinenti autorità nell'attuazione dei relativi piani d'azione nel quadro della tabella di marcia, monitoraggio e valutazione periodici dei progressi compiuti rispetto agli indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo, nonché migliore comprensione dei progressi compiuti nell'attuazione della tabella di marcia.

In particolare, ai fini del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione della tabella di marcia il progetto prevede quanto segue:

la fornitura di sostegno tecnico e specialistico al coordinamento della tabella di marcia, comprese riunioni per fare un bilancio dei progressi compiuti e scambiare informazioni;

il sostegno tecnico e specialistico alle riunioni di coordinamento della tabella di marcia a livello locale per il monitoraggio dell'attuazione dei piani d'azione dei partner;

l'elaborazione di relazioni semestrali di monitoraggio e valutazione per documentare i progressi, le sfide e le necessità nell'attuazione della tabella di marcia sulla base degli indicatori chiave di prestazione stabiliti di comune accordo;

la revisione finale dell'attuazione della tabella di marcia (2024), compreso il sostegno necessario per la revisione della tabella di marcia;

attività volte a favorire la conoscenza e la visibilità della tabella di marcia (tra l'altro, il mantenimento di una piattaforma online, il coinvolgimento delle parti interessate e la sensibilizzazione).

Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:

organizzazione di un massimo di sei riunioni di coordinamento della tabella di marcia a livello regionale;

realizzazione di un bilancio dei progressi, scambio di informazioni, trasferimento di conoscenze e standardizzazione;

organizzazione di riunioni di coordinamento a livello locale (fino a un massimo di 36);

elaborazione di relazioni semestrali di monitoraggio a livello regionale (fino a un massimo di sei);

revisione finale della tabella di marcia;

mantenimento di una piattaforma online per garantire un'adeguata conoscenza e visibilità della tabella di marcia.

3.2.   Contributo al rafforzamento della cooperazione interregionale, dello scambio di conoscenze e della condivisione di informazioni sul controllo delle armi

Obiettivo

Questa componente faciliterà, a livello interregionale, la condivisione delle informazioni, lo scambio di conoscenze, la riproduzione delle buone pratiche e degli insegnamenti appresi mediante la fornitura di consulenza tecnica e l'organizzazione di riunioni, seminari e visite di studio.

Descrizione

Negli ultimi vent'anni l'Europa sudorientale ha attuato un approccio regionale globale al controllo delle SALW che copre tutte le aree funzionali di tale settore: dallo sviluppo di quadri istituzionali, giuridici e strategici basati su sforzi globali e innovativi in materia di raccolta di dati, passando per il rafforzamento della sicurezza fisica e della gestione delle scorte delle SAWL e relative munizioni nonché della marchiatura, della registrazione e del rintracciamento delle SALW, anche potenziando le capacità di individuazione e di indagine, fino alle attività di sensibilizzazione e integrazione della prospettiva di genere nel controllo delle SALW. In quanto tale, la regione ha svolto un ruolo di primo piano nelle soluzioni innovative per il controllo delle SALW che hanno ispirato l'azione e sono state replicate in altre parti del mondo.

Le norme e gli orientamenti regionali in materia di disarmo su microscala, elaborati dal SEESAC nel 2006 per standardizzare a livello operativo le procedure, le pratiche e le norme relative al controllo delle SALW, hanno influenzato l'elaborazione degli standard accettati a livello internazionale sulle armi leggere e di piccolo calibro, che successivamente sono state trasferiti nel compendio di attuazione modulare del controllo delle armi di piccolo calibro (Mosaic). Inoltre, la tabella di marcia per una soluzione sostenibile alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW/armi da fuoco e relative munizioni nei Balcani occidentali è stata menzionata da numerose parti interessate come uno degli sforzi regionali più efficaci a livello mondiale in materia di controllo delle SALW. Il segretario generale delle Nazioni Unite l'ha descritta come un esempio positivo nella relazione che ha presentato al Consiglio di sicurezza nel 2021, poiché «gli sforzi regionali rimangono critici», e ha chiesto l'elaborazione e l'ulteriore sviluppo di tabelle di marcia.

La tabella di marcia è stata replicata nei Caraibi, insieme al suo meccanismo di coordinamento e monitoraggio, ed è stata inoltre integrata nel piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco. Inoltre, l'UE sta replicando anche la piattaforma di monitoraggio della violenza armata creata dal SEESAC, una piattaforma di dati online innovativa che fornisce informazioni approfondite e una visualizzazione dei dati sugli incidenti connessi alle armi da fuoco in tutta l'Europa sudorientale.

L'Europa sudorientale ha inoltre spianato la strada all'integrazione pratica della dimensione di genere nel controllo delle SALW. Il SEESAC ha condiviso gli insegnamenti appresi dall'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle SALW e dall'attuazione dell'agenda su donne, pace e sicurezza, tra l'altro, in diversi seminari regionali e subregionali in Africa, Asia, Caraibi, America latina e Pacifico (2).

I progressi compiuti nella messa in atto di punti focali sulle armi da fuoco nell'Europa sudorientale sono periodicamente condivisi con i punti focali sulle armi da fuoco di tutti gli Stati membri dell'UE in occasione di riunioni congiunte.

La maggior parte di queste nuove pratiche è stata elaborata e resa operativa nel quadro dell'attuazione delle decisioni del Consiglio dell'UE a sostegno degli sforzi del SEESAC in materia di disarmo e di controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel corso degli ultimi vent'anni. Questa componente faciliterà ulteriormente la condivisione delle informazioni, lo scambio di conoscenze, la riproduzione delle buone pratiche e degli insegnamenti appresi tra le regioni.

A tal fine si provvederà a:

fornire assistenza tecnica e consulenza

organizzare riunioni, seminari, visite di studio.

Risultati/indicatori di esecuzione del progetto:

assistenza tecnica e consulenza fornita

riunioni, seminari o visite di studio organizzati.

3.3.   Sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto della Moldova e dell'Ucraina nel contrastare il traffico e la detenzione illeciti di armi da fuoco

Obiettivo

Ridurre la minaccia di traffico illecito di armi da fuoco rafforzando le capacità delle istituzioni di contrasto, compresa la polizia di frontiera, mediante consulenza e assistenza tecnica in base alle esigenze individuate.

Descrizione

Questa componente si basa sull'approccio, rivelatosi positivo, dell'inclusione delle autorità della Repubblica di Moldova e dell'Ucraina nei processi di cooperazione regionale facilitati dal SEESAC nell'Europa sudorientale e sulle misure mirate di controllo delle SALW, precedenti o in corso, sostenute nella Repubblica di Moldova. Sono comprese misure per la sicurezza fisica e la gestione delle scorte, nonché la distruzione delle SALW e i miglioramenti della sicurezza dei depositi di armi e munizioni e dei depositi di prove. È stato anche fornito sostegno per la marchiatura, la registrazione e il rintracciamento; è stata acquisita una macchina per la marchiatura, è stata organizzata una formazione per il suo utilizzo ed è stata sostenuta l'istituzione del sistema di registrazione delle armi. Il SEESAC ha inoltre fornito il sostegno tecnico e consultivo iniziale per la creazione del punto focale sulle armi da fuoco. Sono state altresì promosse attività di sensibilizzazione sui pericoli dell'uso e della detenzione illeciti di armi da fuoco. Si è fornito un sostegno anche all'istituzione della commissione nazionale sulle SALW; per migliorare la comprensione delle lacune in materia di controllo delle SALW, si è apportato un sostegno anche alla raccolta di dati, che è sfociata nella pubblicazione dell'indagine sulle SALW nella Repubblica di Moldova, mentre la piattaforma di monitoraggio della violenza armata fornisce una visione aggiornata degli incidenti legati alle armi da fuoco. I rappresentanti delle istituzioni moldove e ucraine partecipano regolarmente alle riunioni delle commissioni sulle SALW e delle pertinenti istituzioni dell'Europa sudorientale e orientale, tra cui le riunioni della rete di esperti di armi da fuoco nell'Europa sudorientale, e hanno quindi beneficiato della condivisione delle informazioni e dello scambio regionale di conoscenze a livello strategico e operativo. Hanno inoltre beneficiato di attività di sviluppo delle capacità, come quelle relative all'armonizzazione della legislazione con l'acquis dell'UE, alle indagini online e alla lotta contro il traffico di armi nella darknet.

Questa componente si basa direttamente sull'attuazione della decisione (PESC) 2018/1788 e rafforzerà ulteriormente le capacità delle istituzioni della Repubblica di Moldova e dell'Ucraina di combattere il traffico di armi da fuoco, munizioni ed esplosivi. L'assistenza si concentrerà sullo sviluppo di procedure operative standard necessarie per migliorare l'individuazione e le indagini, la fornitura di attrezzature e la formazione. L'assistenza si baserà su una valutazione dettagliata delle esigenze effettuata sulla base della metodologia elaborata dal SEESAC e già attuata nei Balcani occidentali, analizzando i quadri giuridici e politici, le procedure e le attrezzature esistenti e le capacità istituzionali e amministrative. La valutazione delle esigenze del servizio di polizia giudiziaria in Moldova è attualmente in corso (3). Il progetto prevede un sostegno alla Moldova in linea con i risultati della valutazione delle esigenze, nonché una valutazione delle esigenze per l'Ucraina e un sostegno in linea con i risultati della valutazione (4).

Le attività proposte integreranno e saranno strettamente coordinate con le azioni in corso sostenute dall'Unione nell'Europa sudorientale, in particolare quelle dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, di Europol, di Frontex e di Interpol, nonché i piani d'azione operativi dell'EMPACT per le armi da fuoco. Infine, le attività nell'ambito di questa componente contribuiranno all'attuazione della strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni e del piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco.

A tale fine concorreranno:

la valutazione delle esigenze in termini di capacità di lotta al traffico illecito di armi in Ucraina;

la fornitura di un sostegno consultivo, attrezzature e formazione alle istituzioni moldove e ucraine, in linea con i risultati delle valutazioni delle esigenze.

Indicatori di risultato/esecuzione del progetto:

la valutazione effettuata in merito alle esigenze degli organismi di contrasto ucraini nella lotta al traffico illecito di armi;

le pertinenti procedure operative standard elaborate;

le attrezzature acquisite per la repressione del traffico di armi;

le formazioni organizzate.

3.4.   Lo sviluppo delle capacità dei servizi di contrasto, tra cui i laboratori balistici e i servizi doganali dei Balcani occidentali, nel contrastare il traffico e la detenzione illeciti di armi da fuoco.

Obiettivo

Ridurre la minaccia del traffico illecito di armi da fuoco rafforzando le capacità dei laboratori balistici e individuando le esigenze dei servizi doganali nel contesto della gestione integrata delle frontiere.

Descrizione

In linea con le raccomandazioni delle valutazioni delle esigenze dei servizi di polizia giudiziaria nei Balcani occidentali effettuate a norma della decisione (PESC) 2018/1778 e con il sostegno limitato fornito ai laboratori balistici nel contesto dell'istituzione di punti focali sulle armi da fuoco a norma delle decisioni (PESC) 2016/2356 e 2018/1778, e integrando l'assistenza fornita a laboratori balistici selezionati mediante progetti attuati dall'UNDP (5), sarà fornito un sostegno mirato allo sviluppo delle capacità dei laboratori balistici. I laboratori balistici svolgono un ruolo cruciale nell'analisi delle prove relative alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW. Questa componente contribuirà alla standardizzazione delle prassi in tutta la regione e fornirà le basi per un più efficiente giudizio nelle cause penali relative alla detenzione, all'uso e al traffico illeciti di SALW.

Sulla base delle deliberazioni nell'ambito della rete di esperti di armi da fuoco nell'Europa sudorientale, cui partecipano regolarmente funzionari doganali di tutta l'Europa sudorientale insieme a investigatori, esperti balistici, funzionari della polizia di frontiera e pubblici ministeri, della loro regolare partecipazione alle riunioni frontaliere regionali organizzate annualmente dal SEESAC, dei risultati e delle raccomandazioni delle valutazioni delle necessità in termini di capacità dei servizi di polizia di frontiera nella regione dei Balcani occidentali, e conformemente alle norme dell'UE in materia di gestione integrata delle frontiere adottate nelle strategie di gestione integrata delle frontiere delle giurisdizioni dei Balcani occidentali, è emersa la necessità — seguita anche da richieste specifiche di diverse autorità doganali dei Balcani occidentali — di coinvolgere dette autorità nelle attività connesse al controllo delle frontiere quale elemento chiave della lotta al traffico illecito di armi da fuoco. Oltre alla partecipazione ai processi regionali, le autorità doganali della maggior parte delle giurisdizioni non sono state coinvolte in alcuna attività di sviluppo delle capacità relative all'individuazione di armi da fuoco, componenti essenziali, munizioni ed esplosivi ai valichi di frontiera, ed è fondamentale che la polizia di frontiera e le autorità doganali rispondano in modo congiunto e coordinato a tutte le attività criminali connesse al traffico illecito di armi da fuoco. Per questo motivo è stato previsto un approccio analogo per le autorità doganali, sulla base delle migliori prassi precedentemente messe in atto e in corso, per la polizia di frontiera e la polizia giudiziaria, attraverso le direttive (PESC) 2018/1788 e 2019/2111 del Consiglio.

A tale fine concorreranno:

il sostegno allo sviluppo delle capacità dei laboratori balistici;

la valutazione delle esigenze in termini di capacità delle autorità doganali di contrastare il traffico di armi da fuoco.

Indicatori di risultato/esecuzione del progetto:

le attrezzature e le formazioni fornite ai laboratori balistici;

la valutazione effettuata in merito alle esigenze.

4.   Beneficiari

Beneficiari diretti del progetto saranno le istituzioni responsabili del controllo delle SALW nei Balcani occidentali. Le autorità per gli Affari interni, i servizi di polizia, le guardie di frontiera e le autorità doganali di Repubblica di Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord, Repubblica di Moldova e Ucraina beneficeranno del sostegno consultivo, degli sforzi di coordinamento e monitoraggio o dello sviluppo di capacità, del potenziamento delle conoscenze, del miglioramento delle procedure nonché delle attrezzature specializzate, efficienti in termini di costi, necessarie per compiere progressi strategici, operativi e tecnici nel controllo delle SALW. Le attività proposte sono pienamente in linea con la tabella di marcia e con le priorità dei partner in materia di controllo delle SALW.

L'intera popolazione dei Balcani occidentali, dell'Europa orientale e dell'Unione, minacciata dalla proliferazione diffusa delle SALW, trarrà indirettamente vantaggio da questo progetto.

5.   Visibilità dell'Unione

Il SEESAC adotterà tutte le misure appropriate per dare risalto al fatto che l'azione è stata finanziata dall'Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea, elaborato dalla Commissione. Il SEESAC garantirà pertanto la visibilità del contributo dell'Unione con un'opportuna strategia di marchio e pubblicità che metta in risalto il ruolo dell'Unione, assicuri la trasparenza delle sue azioni e aumenti la consapevolezza quanto ai motivi della decisione, nonché al sostegno dell'Unione alla decisione stessa e ai risultati di tale sostegno. Sul materiale prodotto dal progetto figurerà in modo evidente la bandiera dell'Unione europea, conformemente agli orientamenti dell'Unione per l'uso corretto e la riproduzione corretta della bandiera.

Dal momento che le attività previste variano ampiamente in termini di portata e natura, saranno utilizzati differenti strumenti promozionali, tra cui media tradizionali, siti web, social media e materiali informativi e promozionali, compresi infografiche, opuscoli, newsletter, comunicati stampa e altri materiali, se del caso. Pubblicazioni, eventi pubblici, campagne, attrezzature e lavori di costruzione commissionati nell'ambito del progetto recheranno un apposito marchio. Per amplificare ulteriormente l'impatto sensibilizzando i vari governi nazionali e l'opinione pubblica, la comunità internazionale, i media locali e internazionali, sarà usato il linguaggio appropriato per rivolgersi a ciascuno dei gruppi destinatari del progetto. Verrà prestata particolare attenzione ai nuovi media e alla presenza online.

6.   Durata

In base all'esperienza acquisita con l'attuazione delle decisioni 2002/842/PESC, 2010/179/PESC e 2013/730/PESC e delle decisioni (PESC) 2016/2356 e 2018/1788, e tenuto conto della portata regionale del progetto, del numero di beneficiari nonché del numero e della complessità delle attività pianificate, il calendario di attuazione è di 36 mesi.

7.   Assetto generale

L'attuazione tecnica della presente azione è stata affidata all'UNDP, che agisce per conto del SEESAC, l'iniziativa regionale che opera nell'ambito del mandato dell'UNDP e dell'RCC, succeduto al patto di stabilità per l'Europa sudorientale. In quanto organo esecutivo del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di SALW, il SEESAC funge da punto focale per tutte le questioni relative alle SALW nella regione dell'Europa sudorientale, tra l'altro agevolando il coordinamento dell'attuazione della tabella di marcia regionale.

L'UNDP, che agisce per conto del SEESAC, avrà la responsabilità generale dell'attuazione delle attività del progetto e dovrà rendere conto della sua attuazione. La durata prevista del progetto è di tre anni (36 mesi).

8.   Partner

Il SEESAC attuerà direttamente l'azione in stretta cooperazione con le commissioni in materia di SALW nonché con le autorità per gli Affari interni di Albania, BiH, Kosovo, Montenegro, Serbia, Macedonia del Nord e Repubblica di Moldova, nonché con le pertinenti istituzioni in Ucraina. Saranno strettamente coinvolte altre istituzioni, in linea con l'approccio olistico multilaterale al controllo delle SALW.

9.   Relazioni

Le relazioni, sia descrittive che finanziarie, coprono la totalità dell'azione illustrata nel pertinente accordo di contributo specifico e nel relativo bilancio allegato, indipendentemente dal fatto che l'azione sia finanziata interamente o cofinanziata dalla Commissione.

Su base trimestrale sono presentate relazioni descrittive sullo stato dei lavori per registrare e monitorare i progressi compiuti verso il completamento dei risultati chiave.


(1)  Gruppo direttivo per l'attuazione del piano regionale di attuazione sulla lotta contro la proliferazione di SALW nell'Europa sudorientale.

(2)  Il SEESAC ha sostenuto l'attuazione, da parte dell'UNODA, del progetto a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza che attua la decisione (PESC) 2018/2011 del Consiglio del 17 dicembre 2018.

(3)  Tali valutazioni sono state realizzate nell'ambito dell'attuazione della decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio.

(4)  La valutazione delle capacità di contrasto del traffico illecito di armi per l'Ucraina prevista dalla decisione (PESC) 2018/1788 del Consiglio non è stata realizzata.

(5)  Progetti finanziati dal Fondo fiduciario multi-partner per i Balcani occidentali.


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/164


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2322 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2022

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2022) 8542]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre, il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.

(4)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione C(2022) 8308 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione C(2022) 8308 il Belgio, la Germania, la Francia, l'Ungheria, l'Italia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nella provincia di Anversa in Belgio, nei Länder seguenti in Germania: Baviera, Assia, Bassa Sassonia e Renania settentrionale-Vestfalia, nei dipartimenti seguenti in Francia: Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Eure, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loiret, Mayenne, Morbihan, Nord, Pas-de-Calais e Vandea, nelle contee di Bács-Kiskun e Csongrád-Csanád in Ungheria, nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in Italia e nelle province seguenti nei Paesi Bassi: Brabante settentrionale e Utrecht.

(7)

Anche l'Irlanda ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui era detenuto pollame nella contea di Monaghan di tale Stato membro.

(8)

Anche la Croazia ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI in uno stabilimento in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella contea di Zagabria di tale Stato membro.

(9)

Le autorità competenti di Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(10)

L'autorità competente della Francia ha anche deciso di istituire ulteriori zone soggette a restrizioni in aggiunta alle zone di protezione e di sorveglianza istituite in relazione ad alcuni focolai in detto Stato membro.

(11)

Un focolaio confermato in Francia è inoltre localizzato nelle immediate vicinanze del confine con il Belgio. Di conseguenza, le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio del Belgio.

(12)

Inoltre, il focolaio confermato in Irlanda è situato nelle immediate vicinanze del confine con il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (UE) 2016/429 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso.

(13)

Di conseguenza le misure di emergenza stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applicano nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Le autorità competenti dell'Irlanda e del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno pertanto debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che le zone di protezione e di sorveglianza relative al focolaio confermato in Irlanda si estendono nel territorio del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(14)

La Commissione, in collaborazione con Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dall'autorità competente in Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

(15)

Attualmente nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per l'Irlanda, la Croazia e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(16)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da tali Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia.

(17)

È pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Germania, Francia, Ungheria, Italia e Paesi Bassi come pure le ulteriori zone soggette a restrizioni per la Francia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(18)

È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 le zone di protezione e di sorveglianza relative all'Irlanda, alla Croazia e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

(19)

Di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Germania, Irlanda, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi e Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord e delle ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dalla Francia, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili.

(20)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.

(21)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.

(22)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).

(4)  Decisione di esecuzione C(2022) 8308 della Commissione, del 14 novembre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri.


ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BE-HPAI(P)-2022-00009

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901.

18.11.2022

BE-HPAI(P)-2022-00010

Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

30.11.2022

Stato membro: Bulgaria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Region: Haskovo

BG-HPAI(P)-2022-00021

The following villages in the Haskovo municipality: Krivo pole, Koren and Momino

23.11.2022

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

DK-HPAI(P)-2022-00006

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,2347; E 11,3952

5.12.2022

DK-HPAI(NON-P)-2022-00148

The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 54,9365; E 9,9795

20.11.2022

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BAYERN

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Kreis Miltenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982 /49.740677

Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit der Gemarkung Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach

28.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Landshut

3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717 / 48,465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Aham

Bodenkirchen

Schalkham

3.12.2022

Landkreis Rottal-Inn

3 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717 / 48,465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen.

3.12.2022

HESSEN

DE-HPAI(P)-2022-00086

Landkreis Gießen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen

30.11.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße

28.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00086

Wetteraukreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda

30.11.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00089

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten

7.649228 / 53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor

8.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Emsland

Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup.

20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00079

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.103891 / 52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

22.11.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00085

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Rees

26.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00080

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeide Reichshof

23.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00084

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeinde Morsbach

29.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00087

Rheinisch Bergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802)

Betroffen sind Teile:

des Rheinisch Bergischen Kreises mit der Stadt Bergisch Gladbach

der Stadt Köln

25.11.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck,

des Oberbergischen Kreises mit der Stadt Waldbröhl und der Gemeinde Morsbach

27.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00081

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen und Freudenberg

19.11.2022

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(P)-2022-00084

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Kreis Altenkirchen

Union der 3 km-Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

Betroffen sind die Stadt Wissen und die Ortsgemeinde Birken-Honigsessen, jeweils ausserhalb der Ortslage Richtung Kreisgrenze zu NRW sowie die Ortsgemeinden Forst und Fürthen

15.12.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00082

Hansestadt Lübeck

Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12

24.11.2022

Kreis Ostholstein

Die in Folge beschriebenen Gebieten in den Gemeinden Stockelsdorf und Bad Schwartau: Entlang der L 185 ab dem Ortsteil Pohnsdorf Richtung Westen; über die Mühlenstraße und die Hindenburgstraße weiter über den Cleverhofer Weg bis zur Kreisgrenze zur Stadt Lübeck. Der Kreisgrenze folgend bis im Bereich der L 332 (Kreisgrenze zum Kreis Segeberg) entlang dem Fluss Heilsau Richtung Krumbecker Hof. Im Ortsteil Obernwohlde über die Straße „Am Brink“ Richtung Arfrade. Entlang der Clever Au bis zur L 185 im Bereich Pohnsdorf.

24.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269 / 54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

1.12.2022

Stato membro: Irlanda

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

IE-HPAI(P)-2022-00001

That part of the County of Monaghan that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney

7.12.2022

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01406

ÉRÉAC

MÉRILLAC

MERDRIGNAC

LE MENÉ

SAINT-VRAN

SAINT-LAUNEUC

23.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01413

HILLION

LANGUEUX

22.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01419

FR-HPAI(P)-2022-01425

CALORGUEN

EVRAN

LE QUIOU

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

SAINT-JUVAT

SAINT-MADEN

TREFUMEL

TREVRON

8.12.2022

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

MELICOURT

MESNIL-ROUSSET

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

7.12.2022

Département: Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022-01421

HENVIC

TAULE

4.12.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01418

RANNEE à l'est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

30.11.2022

Département: Indre (36)

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE : Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL : Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

24.11.2022

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01420

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

NOYERS

2.12.2022

Département: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022-01418

BRAINS-SUR-LES-MARCHES

FONTAINE-COUVERTE

LA ROUAUDIERE

SAINT-AIGNAN-SUR-ROE

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE

30.11.2022

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

6.12.2022

Département: Nord (59)

FR-HPAI(P)-2022-01423

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

8.12.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00339

FR-HPAI(NON-P)-2022-00342

AUBRY-LE-PANTHOU

CAMEMBERT

CHAMPOSOULT

LA FRESNAIE-FAYEL

FRESNAY-LE-SAMSON

GUERQUESALLES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ROIVILLE

SAP-EN-AUGE

GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune

TICHEVILLE

18.11.2022

Département: Pas-de Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

ALLOUAGNE

BURBURE

CHOQUES

GONNEHEM

LABEUVRIERE

LAPUGNOY

LILLERS

LOZINGHEM

8.12.2022

Département:Seine-et-Marne (77)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00304

FAVIERES

JOSSIGNY

NEUFMOUTIERS EN BRIE

VILLENEUVE LE COMTE

VUILLENEUVE EN BRIE

19.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01403

BOMBON

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

FONTENAILLES

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

NANGIS

SAINT-OUEN-EN-BRIE

18.11.2022

Département: Deux – Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01397

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

19.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

L'ABSIE

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

LARGEASSE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

28.11.2022

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01397

FR-HPAI(P)-2022-01408

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

L'ORBRIE

MERVENT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49

18.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01409

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

LUCON

MOREILLES

PUYRAVAULT

SAINTE-DEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

18.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01410

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

22.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01416

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

27.11.2022

Stato membro: Croazia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Grad Zagreb

HR-HPAI(P)-2022-00007

gradske četvrti Brezovica i Novi Zagreb- zapad

6.12.2022

Zagrebačka županija

HR-HPAI(P)-2022-00007

općina Samobor, naselje Rakov potok;

općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;

općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.

6.12.2022

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Regione: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00029

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.753972, E12.149041

25.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00031

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.9193668, E12.4351595

24.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00033

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346

29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00034

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334

2.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00036

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417

29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00037

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298

29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00039

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N 44.964074644, E12.282057809

5.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00040

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231

1.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00042

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005

4.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00043

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.504494974, E12.616275373

3.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00045

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142

10.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00047

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402

14.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00048

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838

10.12.2022

Regione: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00030

L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.098875, E8.81998199999998

21.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00032

L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708

29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00041

L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325

3.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00046

L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944

10.12.2022

Regione: Emilia-Romagna

IT-HPAI(P)-2022-00028

L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.714462, E11.926653

20.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00044

L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896

5.12.2022

Regione: Friuli-Venezia Giulia

IT-HPAI(P)-2022-00035

L'area delle parti delle regioni Friuli-Venezia Giulia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420

26.11.2022

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Bács-Kiskun megye

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

7.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00212

Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.48998 és a 19.77264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.11.2022

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.544237 és a 19.741665, a 46.544237 és a 19.741665, valamint a 46.569793 és a 19.692088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, valamint a 46.641252 és a 19.532421 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.12.2022

Csongrád-Csanád megye

HU-HPAI(P)-2022-00213

Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

25.11.2022

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

3.12.2022

Stato membro: Paesi Bassi

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BE-HPAI(P)-2022-00009

Those parts of the municipality Turnhout contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.77067 lat 51.436901

19.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00082

Those parts of the municipality Deurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.87, lat 51.37

18.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00083

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.12 lat 53.3

21.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00084

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.81, lat 51.3

22.11.2022

NL-HPAI(P)-2022-00085

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.59, lat 51.65

2.12.2022

NL-HPAI(NON-P)-2022-00736

Those parts of the municipality Woerden contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84, lat 52.13

2.12.2022

Stato membro: Austria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

STEIERMARK

 

 

AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021

Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall

3.12.2022

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

IE-HPAI(P)-2022-00001

Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153

7.12.2022

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Belgio

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BE-HPAI(NON-P)-2022-00150

Those parts of the municipalities Assenede, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Wachtebeke and Zelzate, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128.

18.11.2022

Those parts of the municipalities Assenede, Evergem and Gent contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128.

10.11.2022 – 18.11.2022

BE-HPAI(P)-2022-00008

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog, Brecht, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout and Wuustwezel, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,799186, lat 51,431161.

22.11.2022

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,799186, lat 51,431161.

14.11.2022 – 22.11.2022

BE-HPAI(P)-2022-00009

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog, Brecht, Hoogstraten, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel, Turnhout and Wuustwezel, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901.

27.11.2022

Those parts of the municipalities Baarle-Hertog and Hoogstraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,770673, lat 51,436901.

19.11.2022 -27.11.2022

BE-HPAI(P)-2022-00010

Those parts of the municipalities Arendonk, Beerse, Geel, Herentals, Kasterlee, Lille, Merksplas, Olen, Oud-Turnhout, Ravels, Retie, Turnhout, Vorselaar and Vosselaar, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

9.12.2022

Those parts of the municipalities Kasterlee, Lille, Turnhout and Vosselaar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,930419, lat 51,27616.

1.12.2022 -9.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01423

Those parts of the municipality Heuvelland contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,709029, lat 50,670097.

15.12.2022

Stato membro: Bulgaria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Region: Haskovo

BG-HPAI(P)-2022-00021

The following villages in the Haskovo municipality: Krivo pole, Koren and Momino

23.11.2022 - 2.12.2022

The following villages in the Haskovo municipality: Elena, Knizhovnik, Malevo, Manastir, Dinevo, Rodopi, Stamboliyski, Stoykovo, Podkrepa

The following villages in the Harmanli municipality: Slavyanovo, Bolyarski izvor

The following villages in Stambolovo municipality: Malak izvor, Golyam izvor, Dolno Botevo, Kralevo, Gledka, Stambolovo, Tsareva polyana, Zhalti bryag

2.12.2022

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

DK-HPAI(P)-2022-00006

The parts of Slagelse and Næstved municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 55,2347; E 11,3952

14.12.2022

The parts of Slagelse municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 55,2347; E 11,3952

6.12.2022 - 14.12.2022

DK-HPAI(NON-P)-2022-00148

The parts of Sønderborg municipality beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS koordinates coordinates

N 54,9365; E 9,9795

29.11.2022

The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates

N 54,9365; E 9,9795

21.11.2022 - 29.11.2022

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

BAYERN

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Dingolfing-Landau

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12.469717 / 48.465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Frontenhausen und Marklkofen.

12.12.2022

Landkreis Landshut

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12.469717 / 48.465004

Betroffen sind Gemeinden oder Teile der Gemeinden Adlkofen,

Aham, Bodenkirchen, Geisenhausen, Gerzen, Kröning, Schalkam, Vilsbiburg

12.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Miltenberg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982 /49.740677

Betroffen sind die Städte und Gemeinden Erlenbach a.Main, Obernburg a.Main, Wörth a.Main, Elsenfeld mit den Gemarkungen Schippach und Rück, Eschau, Mönchberg, Röllbach, Collenberg mit der Gemarkung Reistenhausen, Bürgstadt, Miltenberg mit den Gemarkungen Wenschdorf, Mainbullau und Breitendiel, Weilbach mit den Gemarkungen Weckbach und Ohrenbach, Amorbach mit den Gemarkungen Reichartshausen und Boxbrunn im Odenwald

7.12.2022

Landkreis Miltenberg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9.178982 /49.740677

Betroffen ist die Stadt Klingenberg a. Main mit den Gemarkungen Trennfurt und Röllfeld sowie die Gemeinden Großheubach, Kleinheubach, Rüdenau und Laudenbach

7.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00088

Landkreis Mühldorf

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 12.469717 / 48.465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Egglkofen und der Stadt Neumarkt St. Veit

12.12.2022

Landkreis Rottal-Inn

10 km um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

12,469717 / 48,465004

Betroffen sind Teile der Gemeinde Gangkofen.

12.12.2022

HESSEN

DE-HPAI(P)-2022-00086

Landkreis Gießen

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Hungen, Lich und Laubach.

9.12.2022

Landkreis Gießen

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinde Hungen

1.12.2022-9.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01198

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkungen Vielbrunn und Weitengesäß, in der Gemarkung Würzberg das Gebiet nördlich Mangelsbach und östlich der K 45,

in der Gemeinde Bad König die Gemarkung Bad König östlich der Verbindungsstraße zwischen Kimbacher Straße und Mainstraße und östlich des Birkertsgrabens und nördlich der L 3318, die Gemarkungen Kimbach, Momart östlich der Straße Strathweg und nördlich der Hohe Straße, in der Gemarkung Fürstengrund das Gebiet östlich des Waldrandes,

in der Gemeinde Lützelbach die Gemarkungen Lützel-Wiebelsbach, Breitenbrunn, Haingrund und Seckmauern, in der Gemeinde Breuberg die Gemarkung Rai-Breitenbach östlich der L 3259 und der Mühlhäuser Straße bis abzweig Kreuzstarße und südlich der Kreuzstraße und deren Verlängerung nach Osten bis zur Landesgrenze.

7.12.2022

Landkreis Odenwald

In der Gemeinde Michelstadt die Gemarkung Vielbrunn östlich der Langestein-Schneise und der K 94 ab dem Abzweig zur Alten Laudenbacher Straße

29.11.2022-7.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00086

Wetteraukreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Nidda, Ranstadt, Florstadt, Reichelsheim, Echzell, Wölfersheim, Bad Nauheim, Münzenberg und Rockenberg.

9.12.2022

Wetteraukreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.887042 / 50.438181 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wölfersheim, Echzell und Nidda

1.12.2022-9.12.2022

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE-HPAI(P)-2022-00082

Landkreis Nordwestmecklenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 10.634830/53.898535

Betroffen ist die Gemeinde Lüdersdorf, Ortsteil Herrnburg

2.12.2022

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berumbur, Dornum, Halbemond, Hage, Hagermarsch, Großheide, Leezdorf, Lütetsburg, Osteel, Rechtsupweg, Südbrookmerland und der Stadt Aurich.

24.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dornum und Großheide.

16.11.2022-24.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00089

Landkreis Aurich

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228 / 53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn, Wiesmoor, Aurich, Ihlow, Wittmund, Friedeburg, Hesel, Firrel und Uplengen.

17.12.2022

Landkreis Aurich

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

7.649228 / 53.428679

Betroffen sind Teile der Gemeinden Großefehn und Wiesmoor.

9.12.2022-

17.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Cloppenburg

Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinde Saterland und der Stadt Friesoythe.

29.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00066

DE-HPAI(P)-2022-00071

DE-HPAI(P)-2022-00073

DE-HPAI(P)-2022-00074

DE-HPAI(P)-2022-00075

DE-HPAI(P)-2022-00078

Landkreis Emsland

Union der 10 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Bockhorst, Breddenberg, Esterwegen, Hilkenbrook, Lorup, Rastdorf, Sögel, Spahnharrenstätte, Surwold, Vrees, Werlte und Werpeloh.

29.11.2022

Landkreis Emsland

Union der 3 km- Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

7.637125 / 52.928354

7.636603 / 52.946859

7.626829 / 52.927051

7.627312 / 52.927022

7.623793 / 52.928842

7.621157 / 52.951913

Betroffen sind Teile der Gemeinden Börger, Breddenberg, Esterwegen und Lorup.

21.11.2022-29.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00079

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.103891 / 52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm und Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

1.12.2022

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten:

8.103891 / 52.330964

Betroffen sind Teile der Gemeinden Belm, Bissendorf, Bohmte, Bramsche, Ostercappeln, Wallenhorst und der Stadt Osnabrück.

23.11.2022- 1.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00076

Landkreis Wittmund

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Blomberg, Eversmeer, Holtgast, Ochtersum, Schweindorf, Moorweg, Nenndorf, Neuschoo, Utarp und Westerholt.

24.11.2022

Landkreis Wittmund

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.400775 / 53.610321

Betroffen sind Teile der Gemeinden Nenndorf und Westerholt.

16.11.2022-24.11.2022

NORDRHEIN-WESTFALEN

DE-HPAI(P)-2022-00068

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Schloß Holte-Stukenbrock

12.11.2022-20.11.2022

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh und Schloß Holte-Stukenbrock

der kreisfreien Stadt Bielefeld

des Kreises Lippe mit der Stadt Oerlinghausen und der Gemeinde Augustdorf

des Kreises Paderborn mit der Gemeinde Hövelhof und der Stadt Delbrück

20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00072

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.541434 51.842651)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Rietberg

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

13.11.2022-

21.11.2022

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.541434 51.842651)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Schloß Holte-Stukenbrock

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

die kreisfreie Stadt Bielefeld

21.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00077

Kreis Gütersloh

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.527468 51.845571)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Rietberg

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

18.11.2022-

26.11.2022

Kreis Gütersloh

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.527468 51.845571)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl, Rietberg, Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück und Schloß Holte-Stukenbrock

des Kreises Paderborn mit der Stadt Delbrück und der Gemeinde Hövelhof

die kreisfreie Stadt Bielefeld

26.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00085

Kreis Kleve

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit der Stadt Rees

27.11.2022 – 5.12.2022

Kreis Kleve

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.441599 / 51.772975)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Kleve mit den Städten Rees, Kalkar, Emmerich

des Kreises Borken mit den Städten Isselburg, Bocholt,

des Kreises Wesel mit den Städten Hamminkeln, Wesel, Xanten

5.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00068

Stadt Münster

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567262/ 51.883038)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Gütersloh mit den Städten Verl und Schloß Holte-Stukenbrock

18.11.2022-

26.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00080

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeide Reichshof

24.11.2022-

2.12.2022

Oberbergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.710063 / 50.961332

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit den Städten Wiehl, Waldbröl, Bergneustadt, Gummersbach und mit den Gemeiden Reichshof, Nümbrecht, Morsbach

des Kreises Olpe mit den Städten Drolshagen und Olpe und der Gemeinde Wenden

2.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00084

Oberbergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit der Gemeinde Morsbach

30.11.2022 – 8.12.2022

Oberbergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.685763 / 50.834267)

Betroffen sind Teile:

des Oberbergischen Kreises mit den Gemeinden Morsbach, Nümbrecht, Reichshof, der Stadt Waldbröl

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck

des Landes Rheinland-Pfalz

8.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00079

(Ausbruch in Niedersachsen)

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.103891 / 52.330964)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Steinfurt mit der Gemeinde Lotte

1.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01197

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.231225/ 50.858356)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit den Städten Lohmar und Troisdorf

18.11.2022-

26.11.2022

Rhein-Sieg-Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.231225/ 50.858356)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit den Städten Lohmar, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef (Sieg), Siegburg und den Gemeinden Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth,

der Stadt Köln

des Rheinisch-Bergischen Kreises mit Teilen der Gemeinden Rösrath, Overath und der Stadt Bergisch-Gladbach

26.11.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Rhein-Sieg-Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck,

des Oberbergischen Kreises mit der Stadt Waldbröhl und der Gemeinde Morsbach

28.11.2022 – 6.12.2022

Rhein-Sieg-Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.640940 / 50.800340)

Betroffen sind Teile:

des Rhein-Sieg-Kreises mit der Gemeinde Windeck, Ruppichteroth, Eitorf

des Oberbergischen Kreises mit der Stadt Waldbröhl und der Gemeinde Morsbach, Nümbrecht

6.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00087

Rheinisch Bergischer Kreis

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802)

Betroffen sind Teile:

des Rheinisch Bergischen Kreises mit der Stadt Bergisch Gladbach

der Stadt Köln

26.11.2022 – 4.12.2022

Rheinisch Bergischer Kreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.111490 / 50.982802)

Betroffen sind Teile:

des Rheinisch Bergischen Kreises mit den Städten Bergisch Gladbach, Burscheid, Wermelskirchen, den Gemeinden Odenthal, Kürten, Overath, Rösrath

der Stadt Köln

der Stadt Leverkusen

4.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00081

Kreis Siegen-Wittgenstein

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen und Freudenberg

20.11.2022 - 28.11.2022

Kreis Siegen-Wittgenstein

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.980232 / 50.871116)

Betroffen sind Teile:

des Kreises Siegen-Wittgenstein mit den Städten Siegen, Freudenberg, Kreuztal, Netphen und den Gemeinden Neunkirchen, Wilnsdorf

des Kreises Olpe mit der Gemeinde Wenden

28.11.2022

RHEINLAND-PFALZ

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

DE-HPAI(P)-2022-00080

DE-HPAI(P)-2022-00081

DE-HPAI(P)-2022-00084

Kreis Altenkirchen

Union der 10 km Radien um die Ausbruchsbetriebe mit den GPS-Koordinaten:

 

7.685763/50.834267

 

7.640940/50.800340

 

7.710063/ 50.961332

 

7.980232/ 50.871116

Betroffen sind Verbandsgemeinden Hamm, Kirchen und Wissen sowie die Stadt Herdorf, außerdem in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld die Ortsgemeinden Werkhausen, Oberirsen, Ölsen, Wölmersen, Busenhausen, Kettenhausen, Obererbach, Heupelzen, Bachenberg, Hilgenroth, Volkerzen, Racksen, Isert, Eichelhardt, Idelberg und Helmeroth

15.12.2022

DE-HPAI(NON-P)-2022-01219

Westerwaldkreis

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 7.640940/ 50.800340

Betroffen sind in der Gemeinde Stein-Wingert die Ortsteile Altburg und Alhausen und in der Gemeinde Mörsbach der nordwestliche Teil des Staatsforstes Hachenburg

16.12.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DE-HPAI(P)-2022-00070

Stadt Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg

20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00069

Stadt Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg

20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00082

Hansestadt Lübeck

Ausgehend im Norden von An der Bundesstr. Haus-Nr.12 die Stadtgrenze nach Osten entlang bis zur Schwartauer Landstr., Schwartauer Allee bis zu und weiter auf Bei der Lohmühle, Schönböckener Str., Steinrader Damm bis Hofland, Hofland bis zur Kieler Str., Kieler Str. nach Nordwesten bis zum Kreisverkehr, Steinrader Hauptstr. bis zur Stadtgrenze, die Stadtgrenze entlang nach Norden bis zu An der Bundesstr. Haus-Nr.12

4.12.2022

Hansesatdt Lübeck

Das gesamte Stadtgebiet mit Ausnahme der Stadtbezirke: Alt-Kücknitz/Dummersdorf/Roter Hahn; Pöppendorf; Ivendorf; Teutendorf; Alt-Travemünde/Rönnau; Brodten; Priwall; Krummesse; Beidendorf; Blankensee und der südöstlich des Müggenbuschwegs gelegene Teil des Stadtbezirks Strecknitz.

25.11.2022 – 4.12.2022

Kreis Herzogtum Lauenburg

Betroffen sind die nördlichen 150 Meter der Gemeinde Groß Schenkenberg, Gemarkung Rothenhausen, Flur 1, Flurstück 1, Flurstück 73/2 und Flurstück 76/21 angrenzend an die Hansestadt Lübeck. In der Überwachungszone des Kreises Herzogtum Lauenburg befinden sind keine Geflügelhaltungen.

4.12.2022

Kreis Ostholstein

Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök

4.12.2022

Kreis Ostholstein

Gemeinden/Stadt: Stockelsdorf, Bad Schwartau, Teil Ratekau, Teil Scharbeutz, Teil Ahrensbök

25.11.2022 – 4.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00083

Kreis Rendsburg-Eckernförde

Die Überwachungszone umfasst

die Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt die nicht in der Schutzzone liegen

die Gemeinde Bredenbek südlich des Straßenzugs Kieler Straße/Rendsburger Straße (K67)

die Gemeinde Bovenau südlich der Kieler Straße ausgenommen des Bereichs nördlich der gedachten Verbindungslinie zwischen der Koordinate 54.32441; 9.84070 (Einmündung Feldweg) und der Koordinate 54.32054; 9.85893 (Kreuzung Rendsburger Straße/Kronsfelde)

den südlich der Bundesautobahn A210 gelegenen Teil der Gemeinde Felde

den südlich der Landesstraße L255 gelegenen Teil der Gemeinde Schierensee

den westlich der Bundesautobahn A215 gelegenen Teil der Gemeinde Sören

den nördlich des Straßenzuges Dorfstraße/Heinkenborsteler Weg gelegenen Teil der Gemeinde Gnutz

den östlich des Straßenzugs Rüsterbergen-Hasenkrug-Dorfstraße gelegenen Teil der Gemeinde Schülp bei Rendsburg

die Gesamtfläche der Gemeinden Achterwehr, Bargstedt, Borgdorf-Seedorf, Brammer, Dätgen, Ellerdorf, Eisendorf, Groß Vollstedt, Haßmoor, Jevenstedt, Langwedel, Luhnstedt, Nortorf, Oldenhütten, Ostenfeld, Osterrönfeld, Rade bei Rendsburg, Schacht-Audorf, Schülldorf, Schülp bei Nortorf, Stafstedt, Warder, Westerrönfeld, Westensee, und der Stadt Rendsburg

10.12.2022

Kreis Rendsburg-Eckernförde

3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,799269 / 54,237815

Teile der Gemeinden Emkendorf, Bokel und Groß Vollstedt

2.12.2022 -10.12.2022

DE-HPAI(P)-2022-00070

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg

20.11.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

12.11.2022 – 20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00069

Kreis Schleswig-Flensburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg

20.11.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten

9,589444 / 54,751873

Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden:

Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup

12.11.2022 – 20.11.2022

DE-HPAI(P)-2022-00082

Kreis Segeberg

Gemeinden Pronstorf und Strukdorf

4.12.2022

Kreis Stormarn

Betroffen von der Überwachungszone ist jeweils das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinden Heilshoop, Mönkhagen, Zarpen, Badendorf, Hamberge, Wesenberg, Heidekamp sowie Teile des Gemeindegebietes der Gemeinden Rehhorst, Reinfeld und Klein Wesenberg

4.12.2022

Stato membro: Irlanda

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Monaghan County

IE-HPAI(P)-2022-00001

That part of the County of Monaghan that comprises the Electoral Divisions of Killeevan and Newbliss, the Electoral Division of Clones, except for the townlands of Derryarrit and Skeatry, the Electoral Divisions of Clones Rural, Clones Urban and St. Tierney, apart from the townlands situate in the protection zone, the townlands of Aghareagh, Closdaw, Corkish, Corlougharoe, Correvan, Drumanan, Drumacreeve, Drumary, Drumcrow, Drumgramph, Drumlina, Killyeg, Lislongfield, Tullyard, all in the Electoral Division of Drum, the Electoral Division of Drumhillagh, except for the townlands of Aghaclay, Carn, Corleck, Doosky, Drumhullagh, Drumkirk, Drumleny, Liscumaskey and Latnamard, the townlands of Annaghbrack, Brookvale, Carrowbarra, Carrowbarra Island, Coolatty, Gortmore South, Liscat, Naghill, Mullabrack, Mulladuff, Mullanacross, Skeagh, Skervan, Thornhill, all in the Electoral Division of Drumsnat, the Electoral Division of Drummully except for the townlands of Annaghraw and Clontask, the townlands of Derrins and Lurganboy, all in the Electoral Division of Killynenagh, the townlands of Aghagaw, Allagesh, Annagh, Annyeeb, Aughnahunshin, Corrinshigo, Crenlough, Drumslavog, Formoyle, Gortmore North, Graffagh, Killytur, Killydonnelly and Mullatagorry, all in the Electoral Division of Scotstown, the townlands of Cornacreeve, Cornaguillagh, Derrynahesco, Kilmore West, Lennaght and Sruveel, all in the Electoral Division of Sheskin, the townlands of Carolina, Crover, Drumaghkeel, Drumskelt, Drumgristin, Feagh, and Mullymagaraghan, all in the Electoral Division of Aghabog, and the townlands Aghnahola, Annaveagh, Annies, Carnroe, Cavanreagh, Cavany, Coolnacarte, Corraskea, Drumgarran, Drumreenagh, Dunsrim, Hilton Demense, Killyfargy, Lisarearke, Skerrick East, Lisnalee, all of the Electoral Division of Currin.

16.12.2022

That part of the County of Monaghan) that comprises the townlands of Largy, lying partly in the Electoral Division of Clones Rural and partly in the Electoral Division of Clones Urban, Aghafin, Atartate Glebe, Burdautien, Carney’s Island, Carrivatragh, Cavan, Clonkirk, Clonkee (Cole), Corraghy, Creevaghy, Drumard, Edenaforan, Gortnawhinny, Legnakelly, Leonard’s Island, Liseggerton, Lisnaroe Near, Lisoarty, Longfield, Magheramore, Mullanacloy, Shanamullen South, Tanderagee, Tirnahinch Near, Tirnahinch Far, all in the Electoral Division of Clones Rural, and Carrickmore and Drumadagory, all in the Electoral Division of St. Tierney

8.12.2022 - 16.12.2022

Stato membro: Spagna

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

20.11.2022

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

12.11.2022 – 20.11.2022

ES-HPAI(P)-2022-00037

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421

21.11.2022

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421

13.11.2022 – 21.11.2022

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01398

ABERGEMENT CLEMENCIAT

BANEINS

BIZIAT

CHANOZ CHATENAY

CHATILLON SUR CHALARONNE

CORMORANCHE SUR SAONE

CROTTET

DOMPIERRE SUR CHALARONNE

GRIEGES

LAIZ

MOGNENEINS

NEUVILLE LES DAMES

PERREX

PEYZIEUX SUR SAONE

PONT DE VEYLE

SAINT ANDRE BAGE

SAINT CYR SUR MENTHON

SAINT DIDIER SUR CHALARONNE

SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE

SAINT JEAN SUR VEYLE

SAINT JULIEN SUR VEYLE

SULIGNAT

THOISSEY

VALEINS

VONNAS

18.11.2022

BEY

CRUZILLES LES MEPILLAT

GARNERANS

ILLIAT

SAINT ANDRE D HUIRIAT

10.11.2022 – 18.11.2022

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01406

GOMENÉ

LANRELAS

LAURENAN

MERDRIGNAC

LE MENÉ

PLÉNÉE-JUGON

ROUILLAC

SEVIGNAC

TRÉMOREL

2.12.2022

ÉRÉAC

MÉRILLAC

MERDRIGNAC

LE MENÉ

SAINT-VRAN

SAINT-LAUNEUC

24.11.2022 – 2.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01413

PLERIN

SAINT-BRIEUC

PLOUFRAGAN

TREGUEUX

PLEDRAN

YFFINIAC

QUESSOY

POMMERET

LAMBALLE

COETMIEUX

ANDEL

MORIEUX

PLANGUENOUAL

1.12.2022

HILLION

LANGUEUX

23.11.2022 – 1.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01419

FR-HPAI(P)-2022-01425

BOBITAL

BRUSVILY

CAULNES

DINAN

EVRAN

GUENROC

GUITTE

LANVALLAY

LE HINGLE

LES CHAMPS-GERAUX

PLOUASNE

PLUMAUDAN

SAINT-CARNE

SAINT-JUDOCE

TRELIVAN

YVIGNAC-LA-TOUR

17.12.2022

CALORGUEN

EVRAN

LE QUIOU

SAINT-ANDRE-DES-EAUX

SAINT-JUVAT

SAINT-MADEN

TREFUMEL

TREVRON

9.12.2022- 17.12.2022

 

Département: Dordogne (24)

 

FR-HPAI(P)-2022-01400

BERGERAC (à l’ouest de la D936)

BOSSET

EGLISE NEUVE D’ISSAC

EYRAUD-CREMPSE-MAURENS (à l’ouest de la D107)

FRAISSE

GARDONNE

GINESTET

LA FORCE

LAMONZIE SAINT MARTIN

LES LECHES

PRIGONRIEUX (au sud de la D34)

SAINT GERY

SAINT PIERRE D’EYRAUD

19.11.2022

LUNAS

PRIGONRIEUX (au nord de la D34)

SAINT GEORGES BLANCANEIX

11.11.2022 – 19.11.2022

Département: Eure (27)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

MESNIL-EN-OUCHE (partie ouest/D49)

LES BOTTEREAUX

CHAMBLAC

CHAMBORD

LA GOULAFRIERE

JUIGNETTES

MONTREUIL-L'ARGILLE

SAINT-AGNAN-DE-CERNIERES

SAINT-DENIS-D'AUGERONS

SAINT-LAURENT-DU-TENCEMENT

LA TRINITE-DE-REVILLE

VERNEUSSES

16.12.2022

LA HAYE-SAINT-SYLVESTRE

MELICOURT

MESNIL-ROUSSET

NOTRE-DAME-DU-HAMEL

SAINT-PIERRE-DE-CERNIERES

8.12.2022- 16.12.2022

Département:Finistère (29)

FR-HPAI(P)-2022-01421

CARANTEC

GUICLAN

LOCQUENOLE

MESPAUL

MORLAIX

PLEYBER-CHRIST

PLOUENAN

PLOUEZOC'H

PLOUGASNOU

PLOUGOULM

PLOUVORN

SAINT MARTIN DES CHAMPS

SAINT POL DE LEON

SAINTE SEVE

SAINT THEGONNEC

TAULE

13.12.2022

HENVIC

TAULE

5.12.2022- 13.12.2022

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01419

LONGAULNAY

TREVERIEN

SAINT PERN

PLESDER

SAINT THUAL

MEDREAC à l'est de la RD 20 et au nord de la RD 220

3.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01418

LA SELLE GUERCHAISE

RANNEE

DROUGES

FORGES LA FORET

CHELUN

EANCE

MARTIGNE-FERCHAUD

 

RANNEE à l'est de la D95 et au sud des lignes de la belle etoile

 

 

Département: Indre (36)

 

FR-HPAI(P)-2022-01412

AIZE: Nord de D31

BAUDRES

BOUGES-LE-CHATEAU

BRETAGNE

BUXEUIL: Nord de D960

FONTENAY

GUILLY

LA CHAPELLE-SAINT- LAURIAN

LANGE: Est du Nahon

LEVROUX: Nord D8

LINIEZ: Ouest de A20

MOULINS-SUR-CEPHONS: Nord D8

ORVILLE: Ouest de D25

POULAINES

SAINT-FLORENTIN

VALENCAY: Sud-Est du Nahon

VICQ-SUR-NAHON: Est du Nahon

3.12.2022

AIZE : Sud de D31 et route entre Moulin Bailly et Aize

BUXEUIL : Sud de D960

ROUVRES LES BOIS

25.11.2022- 3.12.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

FR-HPAI(P)-2022-01390

AVESSAC

BLAIN à l’est de la RN 171

FEGREAC à l’ouest du riuisseau de la Coiquerelle

GUEMENE PENFAO

GUENROUET

LE GAVRE

QUILLY

SAINT GILDAS DES BOIS

SEVERAC

21.11.2022

PLESSE

FEGREAC à l’est du riuisseau de la Coiquerelle

13.11.2022 – 21.11.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00341

ABBARETZ Sud RD 2

BLAIN Est RN 171

CASSON

LA CHEVALERAIS

LA GRGONNAIS

HERIC

NORT SUR ERDRE

NOZAY Sud RD 2

PUCEUL

SAFFRE Est RD 121

LES TOUCHES Ouest RD 31

21.11.2022

SAFFRE Ouest RD 121

13.11.2022 – 21.11.2022

Département: Loiret (45)

FR-HPAI(P)-2022-01407

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

NESPLOY

NOYERS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

26.11.2022

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

18.11.2022- 26.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01420

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BELLEGARDE

BOUZY-LA-FORÊT

CHÂTENOY

CHEVILLON-SUR-HUILLARD

COUDROY

LA COUR-MARIGNY

FRÉVILLE-DU-GÂTINAIS

LADON

LOMBREUIL

LORRIS

MÉZIÈRES-EN-GÂTINAIS

MONTLIARD

NESPLOY

MONTEREAU

- LE MOULINET-SUR-SOLIN

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

OUZOUER-SOUS-BELLEGARDE

PRESNOY

QUIERS-SUR-BÉZONDE

SAINT MAURICE SUR FRESSARD

SURY-AUX-BOIS

THIMORY

VARENNES-CHANGY

VIEILLES-MAISONS-SUR-JOUDRY

VILLEMOUTIERS

11.12.2022

AUVILLIERS-EN-GÂTINAIS

BEAUCHAMPS-SUR-HUILLARD

CHAILLY-EN-GÂTINAIS

CHÂTENOY

COUDROY

NOYERS

3.12.2022-11.12.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

FR-HPAI(P)-2022-01389

ANGERS

BEAUCOUZE

BEAULIEU-SUR-LAYON

BEHUARD

CHALONNES-SUR-LOIRE

CHAUDEFONDS-SURLAYON

DENEE

MOZE-SUR-LOUET

MURS-ERIGNE

LES PONTS-DE-CE

LA POSSONNIERE

ROCHETFORT-SUR-LOIRE

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE

SAINT-LEGER-DE-LINIERES

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX

VAL-DU-LAYON

18.11.2022

BOUCHEMAINE

SAVENNIÈRES

10.11.2022 – 18.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01394

BARACE

LA CHAPELLE-SAINT-LAUD

LES HAUTS-D'ANJOU

CHEFFES

CORZE

ECOUFLANT

ECUILLE

ETRICHE

JUVARDEIL

HUILLE-LEZIGNE

MARCE

MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY

LE PLESSIS-GRAMMOIRE

VERRIERES-EN-ANJOU

SARRIGNE

SOULAIRE-ET-BOURG

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

23.11.2022

BRIOLLAY

MONTREUIL-SUR-LOIR

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU

SEICHES-SUR-LE-LOIR

TIERCE

15.11.2022 – 23.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01395

FR-HPAI(P)-2022-01396

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

CHALLONNES-SUR-LOIRE

CHAUDEFONDS-SUR-LAYON

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

CHEMMILLE-EN-ANJOU

MAUGES-SUR-LOIRE

MAUGES-SUR-LOIRE

MAUGES-SUR-LOIRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

VAL-DU-LAYON

24.11.2022

BEAUPREAU-EN-MAUGES

BEAUPREAU-EN-MAUGES

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

CHEMILLE-EN-ANJOU

MAUGES-SUR-LOIRE

MONTREVAULT-SUR-EVRE

16.11.2022 – 24.11.2022

Departement: Mayenne (53)

FR-HPAI(P)-2022-01418

BALLOTS

CONGRIER

CUILLE

GASTINES

LA ROE

LA SELLE-CRAONNAISE

SAINT-ERBLON

SAINT-MARTIN-DU-LIMET

SAINT-SATURNIN-DU-LIMET

SENONNES

9.12.2022

BRAINS-SUR-LES-MARCHES

FONTAINE-COUVERTE

LA ROUAUDIERE

SAINT-AIGNAN-SUR-ROE

SAINT-MICHEL-DE-LA-ROE

1.12.2022 – 9.12.2022

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01422

BIGNAN - Commune entière

BULEON - Commune entière

CREDIN - Partie de la commune à l'ouest de la D11 jusqu'à Bellevue puis au sud de la route allant de Bellevue à Le Pont du redressement

EVELLYS - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Siviac puis au nord-ouest de la route allant à Naizin puis au nord de la D203

KERFOURN - Partie de la commmune au sud de la route allant de Le Guéric à Le Lindreu

LANTILLAC - Commune entière

LOCMINE - Commune entière

MOREAC - Partie de la commune à l’ouest de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au sud de la D181 jusqu’à Keranna puis au sud de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

MOUSTOIR-AC - Partie de la commune au nord de la route allant de Plumelin à Moustoir-Ac puis au nord de la D318 et à l'ouest de la D767

PLEUGRIFFET - Commune entière

PLUMELIAU-BIEUZY - Partie de la commune au sud de la D203 et à l'est de la route allant du bourg à Talhouet Avalec en passant par Kerjegu et Beau Soleil

PLUMELIN - Partie de la commune au nord de la D117 jusqu'à Kerfourchec puis à l'est de la route allant à Moustoir-Ac

RADENAC - Commune entière

REGUINY - Partie de la commune au nord de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

SAINT-ALLOUESTRE - Commune entière

15.12.2022

EVELLYS -Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Siviac puis à l’est de la route allant à Naizin puis au sud de la D203

MOREAC - Partie de la commune à l’est de la D767 jusqu’à Porh Legal puis au nord de la D181 jusqu’à Keranna puis au nord de la route allant de Keranna à Kervalo en passant par Le Petit Kerimars, Bolcalpère et le Faouët d’En Haut

REGUINY - Partie de la commune au sud de la D203 jusqu’à Le Pont Saint Fiacre

7.12.2022 – 15.12.2022

Département: Nord (69)

FR-HPAI(P)-2022-01423

BAILLEUL

ERQUINGHEM-LYS

LA GORGUE

MERRIS

MERVILLE

METEREN

NIEPPE

STRAZEELE

VIEUX-BERQUIN

17.12.2022

NEUF-BERQUIN

STEENWERCK

ESTAIRES

LE DOULIEU

9.12.2022 – 17.12.2022

Département: Orne (61)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00339

FR-HPAI(NON-P)-2022-00342

AVERNES-SAINT-GOURGON

CANAPVILLE

CHAUMONT

COUDEHARD

CROISILLES

CROUTTES

ECORCHES

GACE

LE BOSC-RENOULT

LES CHAMPEAUX

LE RENOUARD

LA FERTE-EN-OUCHE

MENIL-HUBERT-EN-OUCHE

MONT-ORMEL

NEAUPHE-SUR-DIVE

PONTCHARDON

RESENLIEU

SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

SAINT-GERMAIN-D'AUNAY

SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE

VIMOUTIERS

27.11.2022

AUBRY-LE-PANTHOU

CAMEMBERT

CHAMPOSOULT

LA FRESNAIE-FAYEL

FRESNAY-LE-SAMSON

GUERQUESALLES

MARDILLY

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

ROIVILLE

SAP-EN-AUGE

GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune

TICHEVILLE

19.11.2022 – 27.11.2022

FR-HPAI(NON-P)-2022-00354

LA FERTE-EN-OUCHE

LA GONFRIERE

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

7.12.2022

Département: Pas-de-Calais (62)

FR-HPAI(P)-2022-01427

AMES

AMETTES

ANNEZIN

AUCHEL

AUCHY-AU-BOIS

AUMERVAL

BAILLEUL-LES-PERNES

BARLIN

BETHUNE

BEUGIN

BOURECQ

BEUVRY

BRUAY-LA-BUISSIERE

BUSNES

CALONNE-RICOUART

CALONNE-SUR-LA-LYS

CAMBLAIN-CHATELAIN

CAUCHY-A-LA-TOUR

DIEVAL

DIVION

DROUVIN-LE-MARAIS

ECQUEDECQUES

ESSARS

FERFAY

FLEURBAIX

FLORINGHEM

FOUQUEREUIL

FOUQUIERES-LES-BETHUNES

GOSNAY

GUARBECQUE

HAILLICOURT

HAM-EN-ARTOIS

HESDIGNEUL-LES-BETHUNE

HINGES

HOUCHIN

HOUDAIN

ISBERGUES

LA COUTURE

LAVENTIE

LESPESSES

LESTREM

LIERES

LOCON

LORGIES

MAISNIL-LES-RUITZ

MAREST

MARLES-LES-MINES

MAZINGHEM

MONT-BERNANCHON

NEUVE-CHAPELLE

NORRENT-FONTES

OBLINGHEM

OURTON

PERNES

PRESSY

REBREUVE-RANCHICOURT

RICHEBOURG

ROBECQ

RUITZ

SAILLY-SUR-LA-LYS

SAINT-FLORIS

SAINT-HILAIRE-COTTES

SAINT -VENANT

VAUDRICOURT

VENDIN-LES-BETHUNE

VERQUIGNEUL

VERQUIN

VIEILLE-CHAPELLE

17.12.2022

ALLOUAGNE

BURBURE

CHOQUES

GONNEHEM

LABEUVRIERE

LAPUGNOY

LILLERS

LOZINGHEM

9.12.2022 – 17.12.2022

Département: Rhône (69)

FR-HPAI(P)-2022-01398

DRACE

18.11.2022

Département: Saône-et-Loire (71)

FR-HPAI(P)-2022-01398

CHAINTRE

CHANES

CRECHES SUR SAONE

LA CHAPELLE DE GUINCHAY

ROMANECHE THORINS

SAINT SYMPHORIEN D'ANCELLES

VARENNES LES MACON

VINZELLES

18.11.2022

Département:Sarthe (72)

FR-HPAI(P)-2022-01384

FR-HPAI(P)-2022-01401

FR-HPAI(P)-2022-01404

ARTHEZÉ

AVOISE

LE BAILLEUL

BOUSSE

CÉRANS FOULLETOURTE

CLERMONT CRÉANS

CROSMIÈRES

DUREIL

FERCÉ SUR SARTHE

LA FLÈCHE

FONTAINE SAINT MARTIN

LIGRON

NOYEN SUR SARTHE

PARCÉ SUR SARTHE

PIRMIL

SAINT JEAN DE LA MOTTE

TASSE

VILLAINES SOUS MALICORNE

ASNIÈRES SUR VÈGRE

CHANTENAY VILLEDIEU

COURCELLES LA FORET

FONTAINE SUR VÈGRE

JUIGNÉ SUR SARTHE

LOUAILLES

MALICORNE SUR SARTHE

MEZERAY

SAINT JEAN DU BOIS

LA SUZE SUR SARTHE

VION

24.11.2022

DUREIL

NOYEN SUR SARTHE

MALICORNE SUR SARTHE

MEZERAY

COURCELLES LA FORÊT

16.11.2022 – 24.11.2022

Département: Seine-et-Marne (77)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00304

BAILLY-ROMAINVILLIERS

BUSSY-SAINT-GEORGES

BUSSY-SAINT-MARTIN

CHALIFERT

CHANTELOUP-EN-BRIE

LES CHAPELLES-BOURBON

CHATRES

CHESSY

CHEVRY-COSSIGNY

COLLEGIEN

CONCHEN-SUR-GONDOIRE

COUPVRAY

COUTEVROULT

CRECY-LA-CHAPELLE

CREVECOEUR-EN-BRIE

CROISSY-BEAUBOURG

DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX

FAVIERES

FERRIERES-EN-BRIE

FONTENAY-TRESIGNY

GOUVERNES

GRETZ-ARMAINVILLIERS

GUERARD

GUERMANTES

LA HOUSSAYE-EN-BRIE

JOSSIGNY

LAGNY-SUR-MARNE

LIVERDY-EN-BRIE

MAGNY-LE-HONGRE

MARLES-EN-BRIE

MONTEVRAIN

MONTRY

MORTCERF

NEUFMOUTIERS-EN-BRIE

OZOIR-LA-FERRIERE

PONTCARRE

PRESLES-EN-BRIE

ROISSY-EN-BRIE

SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN

SERRIS

TIGEAUX

TOURNAN-EN-BRIE

VILLENEUVE-LE-COMTE

VILLENEUVE-SAINT-DENIS

VILLIERS-SUR-MORIN

VOULANGIS

28.11.2022

FAVIERES

JOSSIGNY

NEUFMOUTIERS EN BRIE

VILLENEUVE LE COMTE

VUILLENEUVE EN BRIE

20.11.2022 – 28.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01403

ANDREZEL

AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS

BLANDY

BOMBON

BREAU

CHAMPEAUX

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

LE CHATELET-EN-BRIE

CHATILLON-LA-BORDE

CLOS-FONTAINE

COURPALAY

COUTENCON

LA CROIX-EN-BRIE

ECHOUBOULAINS

LES ECRENNES

FONTAINS

FONTENAILLES

GASTINS

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

LAVAL-EN-BRIE

MACHAULT

MORMANT

NANGIS

PAMFOU

QUIERS

RAMPILLON

SAINT-MERY

SAINT-OUEN-EN-BRIE

SIVRY-COURTRY

VALENCE-EN-BRIE

VILLENEUVE-LES-BORDES

27.11.2022

BOMBON

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-RABLAIS

FONTENAILLES

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

NANGIS

SAINT-OUEN-EN-BRIE

19.11.2022 -27.11.2022

Département: Deux-Sèvres (79)

FR-HPAI(P)-2022-01397

ARDIN

BECELEUF

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-THIREUIL

FENIOUX

PUIHARDY

SAINT-LAURS

SANIT-POMPAIN

VILLERS-EN-PLAINE

28.11.2022

COULONGES-SUR-L'AUTIZE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

20.11.2022 – 28.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01411

FR-HPAI(P)-2022-01415

ADILLY

AMAILLOUX

ARDIN

BECELEUF

LE BEUGNON

LE BREUIL-BERNARD

CHANTELOUP

LA CHAPELLE-SAINT-LAURENT

LA CHAPELLE-THIREUIL

CHICHE

CLESSÉ

FÉNERY

FENIOUX

LA FORÊT-SUR-SÈVRE

MONCOUTANT

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

NEUVY-BOUIN

POUGNE-HÉRISSON

PUGNY

PUIHARDY

SAINT-AUBIN-LE-CLOUD

SAINT-GERMAIN-DE-LONGUE-CHAUME

SAINT-LAURS

SAINT-POMPAIN

SCILLÉ

SECONDIGNY

VILLIERS-EN-PLAINE

7.12.2022

L'ABSIE

LE BUSSEAU

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

COULONGES-SUR-L’AUTIZE

LARGEASSE

SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

29.11.2022 – 7.12.2022

Département: Vendée (85)

FR-HPAI(P)-2022-01397

SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745

FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49

FAYMOREAU

MARILLET

ANTIGNY

BOURNEAU

CEZAIS

FONTENAY-LE-COMTE

L'ORBRIE

LA CHATAIGNERAIE

LA TARDIERE

LOGE-FOUGEREUSE

MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE

SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU

SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

SERIGNE

PISSOTTE

MARVENT

NIEUL-SUR-L'AUTISTE

PUY-DE-SERRE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

VOUVANT

SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

XANTON-CHASSENON

1.12.2022

SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745

FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49

23.11.2022 – 1.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01410

BREUIL-BARRET

LA CHAPELLE-AUX-LYS

LOGE-FOUGEREUSE

SAINT-HILAIRE-DE-VOUST

23.11.2022 – 1.12.2022

FR-HPAI(P)-2022-01388

FR-HPAI(P)-2022-01399

FR-HPAI(P)-2022-01387

FR-HPAI(P)-2022-01392

FR-HPAI(P)-2022-01393

FR-HPAI(P)-2022-01402

BAZOGES-EN-PAILLERS

BEAUREPAIRE

BESSAY

BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B

CHAILLE-LES-MARAIS

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

CHANTONNAY à l'ouest de la D137

CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746

CHAUCHE à l'ouest de l'A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6

CORPE

DOMPIERRE-SUR-YON

ESSARTS EN BOCAGE

FOUGERE

LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72

LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948

LA COPECHAGNIERE

LA FERRIERE

LA MERLATIERE

LA RABATELIERE

LA REORTHE

LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763

LES BROUZILS

LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23

LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755

MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746

MESNARD-LA-BAROTIERE

MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19

RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de l'A87

SAINTE-CECILE

SAINTE-HERMINE

SAINTE-PEXINE au sud de la D19

SAINT-FULGENT à l'est de l'A87

SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS

SAINT-JEAN-DE-BEUGNE

SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7

THORIGNY

LES MAGNILS-REIGNIERS

LUCON

MOUZEUIL-SAINT-MARTIN

NALLIERS

PUYRAVAULT

SAINT-AUBIN-LA-PLAINE

SAINTE-GEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES6NOYERS

SAINTE-ETIENNE-DE6BRILLOUET

TRIAIZE

VENDRENNES

27.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01388

FR-HPAI(P)-2022-01399

BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B

LES PINEAUX

MOUTIERS-SUR-LE-LAY

SAINTE-PEXINE au nord de la D19

10.11.2022 – 19.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01387

FR-HPAI(P)-2022-01392

SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7

LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948

LA FERRIERE au sud de la D160

6.11.2022 – 19.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01393

FR-HPAI(P)-2022-01402

CHAUCHE à l'est de l'A83

CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6

SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87

SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87

11.11.2022 – 19.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01409

CHAMPAGNE-LES-MARAIS

LUCON

MOREILLES

PUYRAVAULT

SAINTE-DEMME-LA-PLAINE

SAINTE-RADEGONDE-DES-NOYERS

19.11.2022 – 27.11.2022

FR-HPAI(P)-2022-01416

BREM-SUR-MER

BRETIGNOLLES-SUR-MER

COEX

GIVRAND

LA CHAIZE-GIRAUD

LA CHAPELLE-HERMIER

L'AIUGUILLON-SUR-VIE

LES ACHARDS

L'ILE-D'OLONNE

MARTINET

OLONNE-SUR-MER

SAINTE-FOY

SAINT-GEORGES-DES-POINTINDOUX

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

SAINT-MATHURIN

SAINT-REVEREND

6.12.2022

BREM-SUR-MER

LANDEVIEILLE

SAINT-JULIEN-DES-LANDES

VAIRE

28.11.2022 – 6.12.2022

Stato membro: Croazia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Grad Zagreb

HR-HPAI(P)-2022-00007

gradske četvrti Podsused-Vrapče i Stenjevec

15.12.2022

gradske četvrti Brezovica i Novi Zagreb- zapad

7.12.2022-15.12.2022

Zagrebačka županija

HR-HPAI(P)-2022-00007

općina Jastrebarsko, naselje Stankovo;

općina Klinča Sela, naselja Beter, Donja Purgarija, Donja Zdenčina, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija, Gornja Zdenčina, Klinča Sela, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo Okičko, Poljanica Okićka, Repišće i Tržić;

općina Pisarovina, naselje Bratina;

općina Samobor, naselja Celine Samoborske, Cerje Samoborsko, Dolec Podokićki, Domaslovec, Drežnik Podokićki, Falašćak, Farkaševec Samoborski, Galgovo, Gradna, Hrastina Samoborska, Kladje, Klake, Konšćica, Mala Rakovica, Medsave, Molvice, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgrađe Podokićko, Samobor, Savršćak, Slavagora, Sveti Martin pod Okićem, Velika Rakovica i Vrbovec Samoborski;

općina Sveta Nedjelja, naselja Bestovje, Brezje, Jagnjić Dol, Novaki, Orešje, Rakitje, Srebrnjak, Strmec, Sveta Nedjelja i Svetonedeljski Breg;

općina Zaprešić, naselja Šibice, Ivanec Bistranski i Zaprešić.

15.12.2022

općina Samobor, naselje Rakov potok;

općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;

općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.

7.12.2022-15.12.2022

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Regione: Veneto

IT-HPAI(P)-2022-00026

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.32262, E11.193539

21.11.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.32262, E11.193539

13.11.2022 – 21.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00029

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.753972, E12.149041

4.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.753972, E12.149041

26.11.2022 – 4.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00031

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.9193668, E12.4351595

3.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.9193668, E12.4351595

25.11.2022 – 3.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00033

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346

8.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.211179, E11.272346

30.11.2022 – 8.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00034

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334

11.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221390806, E11.04331334

3.12.2022 – 11.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00036

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417

8.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.771464, E12.147417

30.11.2022 – 8.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00037

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298

8.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.741660, E12.452298

30.11.2022 – 8.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00039

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.964074644, E12.282057809

14.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.964074644, E12.282057809

6.12.2022 – 14.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00040

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231

10.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.233473, E11.657231

2.12.2022 – 10.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00042

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005

13.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.296865835, E10.878880005

5.12.2022 – 13.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00043

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali:

12.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.504494974, E12.616275373

4.12.2022 – 12.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00045

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142

19.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.380764707, E11.07799142

11.12.2022 – 19.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00047

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402

23.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.966036, E12.305402

15.12.2022 – 23.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00048

L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838

19.12.2022

L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.393604155, E11.098068838

11.12.2022 – 19.12.2022

Regione: Lombardia

IT-HPAI(P)-2022-00027

L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.298429, 9.9980267

22.11.2022

L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.298429, 9.9980267

14.11.2022 – 22.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00030

L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.098875, E8.81998199999998

30.11.2022

L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.098875, E8.81998199999998

22.11.2022 – 30.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00032

L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708

8.12.2022

L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.049383, E10.35708

30.11.2022 – 8.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00041

L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325

12.12.2022

L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.040236, E10.36325

4.12.2022 – 12.12.2022

IT-HPAI(P)-2022-00046

L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944

19.12.2022

L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.033964, E10.302944

11.12.2022 – 19.12.2022

Regione: Emilia-Romagna

IT-HPAI(P)-2022-00028

L'area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.714462, E11.926653

29.11.2022

L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.714462, E11.926653

21.11.2022 – 29.11.2022

IT-HPAI(P)-2022-00044

L'area delle parti della regione Emilia-Romagna che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896

14.12.2022

L'area delle parti della regione Emilia-Romagna comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N44.79259, E10. 930896

6.12.2022 – 14.12.2022

Regione: Friuli-Venezia Giulia

IT-HPAI(P)-2022-00035

L'area delle parti della regione Friuli-Venezia Giulia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420

5.12.2022

L'area delle parti delle regioni Friuli-Venezia Giulia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.962481, E12.606420

27.11.2022 – 5.12.2022

Stato membro: Ungheria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye

From

HU-HPAI(P)-2022-00211

to

HU-HPAI(P)-2022-00228

Bócsa, Bugac, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Fülöpjakab, Gátér, Harkakötöny, Jakabszállás, Jászszentlászló, Kaskantyú, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunszállás, Móricgát, Orgovány, Páhi, Pálmonostora, Petőfiszállás, Soltvadkert, Szank, Tázlár, Tiszaalpár, Zsana, Algyő, Baks, Balástya, Bordány, Csanytelek, Csengele, Csongrád, Derekegyház, Dóc, Domaszék, Fábiánsebestyén, Felgyő, Forráskút, Hódmezővásárhely, Kistelek, Mártély, Mindszent, Nagymágocs, Nagytőke, Ópusztaszer, Pusztamérges, Pusztaszer, Ruzsa, Sándorfalva, Szatymaz, Szeged, Szegvár, Szentes, Tömörkény, Üllés, Zákányszék és Zsombó települések védőkörzeten kívül eső teljes közigazgatási területe.

Kecskemét település közigazgatási területének a 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 10 km sugarú körön belül eső területe.

17.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00211

HU-HPAI(P)-2022-00216

HU-HPAI(P)-2022-00219

HU-HPAI(P)-2022-00225

Bugac, Bugacpusztaháza, Fülöpjakab, Jakabszállás és Móricgát települések települések közigazgatási területeinek a 46.67844 és 19.65301 és a 46.679183 és a 19.663134, 46.686318 és a 19.661755, valamint a 46.695600 és a 19.681280 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

8.12.2022 - 17.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00212

Kiskunmajsa település közigazgatási területének a 46.48998 és a 19.77264 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

27.11.2022 - 17.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00217

HU-HPAI(P)-2022-00226

Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Móricgát és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.544237 és a 19.741665, a 46.544237 és a 19.741665, valamint a 46.569793 és a 19.692088 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

9.12.2022 - 17.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00215

HU-HPAI(P)-2022-00218

HU-HPAI(P)-2022-00220-00221

HU-HPAI(P)-2022-00223-00224

HU-HPAI(P)-2022-00227-00228

Bócsa és Bugac, Bugacpusztaháza és Szank települések közigazgatási területeinek a 46.627319 és a 19.536083, 46.626416 és a 19.545777, a 46.630891 és a 19.536630, a 46.619573 és a 19.537445, a 46.622916 és a 19.537992, a 46.645837 és a 19.513270, a 46.640484 és a 19.524528, valamint a 46.641252 és a 19.532421 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

9.12.2022 - 17.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00213

Algyő, Sándorfalva és Szeged települések közigazgatási területeinek a 46.353600 és a 20.173300 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

26.11.2022 - 17.12.2022

HU-HPAI(P)-2022-00214

HU-HPAI(P)-2022-00222

Szentes település közigazgatási területének 46.647079 és a 20.325001, valamint a 46.664455 és a 20.294252 GPS-koordináták által meghatározott pont körüli 3 km sugarú körön belül eső területe.

4.12.2022 - 17.12.2022

Stato membro: Paesi Bassi

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Hoogstraten Belgium

BE-HPAI(P)-2022-00008

1.

Vanaf de grens Nederland België Wernhoutseweg volgend overgaand Molenstraat overgaand Bredaseweg overgaand N263 tot Risten.

2.

Risten volgend tot Hogestraat.

3.

Hogestraat volgend tot Kruispad.

4.

Kruispad volgend tot Overasebaan.

5.

Overasebaan volgend tot Scholbergstraat.

6.

Scholbergstraat volgend tot de Berkte.

7.

De Berkste volgend tot Nieuw-Ginnekensebaan.

8.

Nieuw-Ginnekensebaan volgend tot A16.

9.

A16 volgend tot A58.

10.

A58 volgend tot N639.

11.

N639 volgend tot Dassemussestraat.

12.

Dassemussestraat volgend tot Heikantsestraat.

13.

Heikantsestraat volgend tot Gilzeweg.

14.

Gilzeweg volgend tot Huisdreef.

15.

Huisdreef volgend tot Fransebaan.

16.

Fransebaan volgend tot Chaamseweg.

17.

Chaamseweg volgend tot Hooispoor.

18.

Hooispoor volgend tot Kwaalbrug.

19.

Kwaalbrug volgend tot N260.

20.

N260 volgend tot Nijhoven.

21.

Nijhoven volgend tot Kievit.

22.

Kievit volgend tot grens Nederland België

23.

Grens Nederland België volgend tot Wernhoutseweg.

22.11.2022

Those parts of the municipality Hoogtraten contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.9 lat 51.44

15.11.2022 - 22.11.2022

Municipality Leudal province Limburg

NL-HPAI(P)-2022-00079

1.

via Rijksweg naar Eindstraat

2.

via Eindstraat naar Posthuisweg

3.

via Posthuisweg naar Beegderweg

4.

via Beegderweg naar Beegderveld

5.

via Beegderveld naar Heerstraat-Noord

6.

via Heerstraat-Noord naar Heerstraat-Zuid

7.

via Heerstraat-Zuid naar Oosterveldstraat

8.

via Oosterveldstraat naar Heideweg

9.

via Heideweg naar Baerkespaad

10.

via Baerkespaad naar Peelweg

11.

via Peelweg naar Daalzicht

12.

via Daalzicht naar Rijksweg

13.

via Rijksweg naar Napoleonsweg Noord

14.

via Napoleonsweg Noord naar Napoleonsweg Zuid

15.

via Napoleonsweg Zuid naar Napoleonsweg

16.

via Napoleonsweg naar Torenweg

17.

via Torenweg naar Amerikastraat

18.

via Amerikastraat naar Afrikastraat

19.

via Afrikastraat naar Amerikastraat

20.

via Amerikastraat naar Schillersstraat

21.

via Schillersstraat naar Kallestraat

22.

via Kallestraat naar Kraakstraat

23.

via Kraakstraat naar Weverstraat

24.

via Weverstraat naar Langvenweg

25.

via Langvenweg naar Venderstraat

26.

via Venderstraat naar Hostertstraat

27.

via Hostertstraat naar Moosterstraat

28.

via Moosterstraat naar Roodvenweg

29.

via Roodvenweg naar Baldersstraat

30.

via Baldersstraat naar Castertstraat

31.

via Castertstraat naar Pelmersheideweg

32.

via Pelmersheideweg naar Dupesweg

33.

via Dupesweg naar Kievitspeelweg

34.

via Kievitspeelweg naar Castertweg

35.

via Castertweg naar Spechtebaan

36.

via Spechtebaan naar Vliegertstraat

37.

via Vliegertstraat naar Castertweg

38.

via Castertweg naar Langertsteeg

39.

via Langertsteeg naar Hondssteeg

40.

via Hondssteeg naar Mellenakkerweg

41.

via Mellenakkerweg naar Ringbaan Oost

42.

via Ringbaan Oost naar via Raeka

43.

via via Raeka naar Rakerstraat

44.

via Rakerstraat naar Boeketweg

45.

via Boeketweg naar Heijsterstraat

46.

via Heijsterstraat naar Hoek

47.

via Hoek naar Rosselsweg

48.

via Rosselsweg naar Brekensteeg

49.

via Brekensteeg naar Colusdijk

50.

via Colusdijk naar Krietjesdijk

51.

via Krietjesdijk naar Krommedijk

52.

via Krommedijk naar Molswingelsdwarsdijk

53.

via Molswingelsdwarsdijk naar Booldersdijk

54.

via Booldersdijk naar Dooleggersbaan

55.

via Dooleggersbaan naar Dertiensedijk

56.

via Dertiensedijk naar Kanaaldijk-Zuid

57.

via Kanaaldijk-Zuid naar Langendijk

58.

via Langendijk naar Jan Smitslaan

59.

via Jan Smitslaan naar Stevensvaartje

60.

via Stevensvaartje naar Valenpeelsedijk

61.

via Valenpeelsedijk naar Peelweg

62.

via Peelweg naar Gezandebaan

63.

via Gezandebaan naar Bosdijk

64.

via Bosdijk naar Kruisbaan

65.

via Kruisbaan naar Goudplevierweg

66.

via Goudplevierweg naar Meijelseweg

67.

via Meijelseweg naar Buizerdweg

68.

via Buizerdweg naar Heitrak

69.

via Heitrak naar Dorpsstraat

70.

via Dorpsstraat naar Broekstraat

71.

via Broekstraat naar Steen

72.

via Steen naar Braamweg

73.

via Braamweg naar Sint Vincentiusstraat

74.

via Sint Vincentiusstraat naar Grauwveenweg

75.

via Grauwveenweg naar Kanaaldijk Oost

76.

via Kanaaldijk Oost naar Kanaaldijk Noord

77.

via Kanaaldijk Noord naar Helenastraat

78.

via Helenastraat naar Grashoekseweg

79.

via Grashoekseweg naar Helenaveenseweg

80.

via Helenaveenseweg naar Pastoor Vullinghsstraat

81.

via Pastoor Vullinghsstraat naar Lorbaan

82.

via Lorbaan naar Vliegertsdijk

83.

via Vliegertsdijk naar Ninnesweg

84.

via Ninnesweg naar Industrieterrein Panningen

85.

via Industrieterrein Panningen naar Loosteeg

86.

via Loosteeg naar Stokserweg

87.

via Stokserweg naar Tuindersweg

88.

via Tuindersweg naar Ruijsstraat

89.

via Ruijsstraat naar van Hövellstraat

90.

via van Hövellstraat naar Roggelseweg

91.

via Roggelseweg naar Schepenstraat

92.

via Schepenstraat naar Neerseweg

93.

via Neerseweg naar Bovensbosweg

94.

via Bovensbosweg naar Bovensbos

95.

via Bovensbos naar Bovensbosweg

96.

via Bovensbosweg naar Lanterdweg

97.

via Lanterdweg naar Roland

98.

via Roland naar 1e Dwarsweg

99.

via 1e Dwarsweg naar Steenbos

100.

via Steenbos naar Kanaalweg

101.

via Kanaalweg naar Rijksweg

102.

via Rijksweg naar Napoleonsweg

103.

via Napoleonsweg naar Waije

104.

via Waije naar Schoor

105.

via Schoor naar Hanssum

106.

via Hanssum naar Molenstraat

107.

via Molenstraat naar Hagendoorn

108.

via Hagendoorn naar Zwaarveld

109.

via Zwaarveld naar Arixweg

110.

via Arixweg naar Boonstraat

111.

via Boonstraat naar Dorpsstraat

112.

via Dorpsstraat naar Berikstraat

113.

via Berikstraat naar Roermondseweg

114.

via Roermondseweg naar Breeweg

115.

via Breeweg naar Schoolstraat

116.

via Schoolstraat naar dorpstraat

117.

via Dorpstraat naar Raadhuisplein

118.

via Raadhuisplein naar Kerkpad

119.

via Kerkpad naar Rijksweg

23.11.2022

Those parts of the municipality Leudal contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.87, lat 51.29

15.11.2022 - 23.11.2022

Lunteren, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00080

1.

via Berkenlaan naar prins Bernhardlaan

2.

via prins Bernhardlaan naar Willem Lodewijklaan

3.

via Willem Lodewijklaan naar Blokkenweg

4.

via Blokkenweg naar Parkweg

5.

via Parkweg naar Anton Mauvestraat

6.

via Anton Mauvestraat naar Jan Th. Tooroplaan

7.

via Jan Th. Tooroplaan naar Laan der Verenigde Naties

8.

via Laan der Verenigde Naties naar Statepad

9.

via Statepad naar Maanderdijk

10.

via Maanderdijk naar Bennekomsekade

11.

via Bennekomsekade naar Meentdijk

12.

via Meentdijk naar Dragonderweg

13.

via Dragonderweg naar Rauweveldseweg

14.

via Rauweveldseweg naar Wageningselaan

15.

via Wageningselaan naar Rondweg-oost

16.

via Rondweg-oost naar de Smalle Zijde

17.

via de Smalle Zijde naar Hermelijnlaan

18.

via Hermelijnlaan naar Middellaan

19.

via Middellaan naar Bergweg

20.

via Bergweg naar Rondweg-west

21.

via Rondweg-west naar Dijkstraat

22.

via Dijkstraat naar Nijhofflaan

23.

via Nijhofflaan naar Dijkstraat-west

24.

via Dijkstraat-west naar Slaperdijk

25.

via Slaperdijk naar Utrechtse Spoor

26.

via Utrechtse Spoor naar Dwarsweg

27.

via Dwarsweg naar Achterweg

28.

via Achterweg naar Bergweg

29.

via Bergweg naar Utrechtse Spoor

30.

via Utrechtse Spoor naar Scherpenzeelseweg

31.

via Scherpenzeelseweg naar Utrechtsebaan

32.

via Utrechtsebaan naar Maarsbergseweg

33.

via Maarsbergseweg naar Woudenbergseweg

34.

via Woudenbergseweg naar Scherpenzeelseweg

35.

via Scherpenzeelseweg naar Griftdijk

36.

via Griftdijk naar Woudenbergseweg

37.

via Woudenbergseweg naar Maarsbergseweg

38.

via Maarsbergseweg naar Randweg

39.

via Randweg naar Maarsbergseweg

40.

via Maarsbergseweg naar Geeresteinselaan

41.

via Geeresteinselaan naar Arnhemseweg

42.

via Arnhemseweg naar Leusbroekerweg

43.

via Leusbroekerweg naar Hamersveldseweg

44.

via Hamersveldseweg naar Zuiderinslag

45.

via Zuiderinslag naar Groene Zoom

46.

via Groene Zoom naar Plesmanstraat

47.

via Plesmanstraat naar Horsterweg

48.

via Horsterweg naar Engweg

49.

via Engweg naar Hessenweg

50.

via Hessenweg naar Barneveldseweg

51.

via Barneveldseweg naar Hogeweg

52.

via Hogeweg naar Spoorbaan

53.

via Spoorbaan naar Stoutenburgerlaan

54.

via Stoutenburgerlaan naar Koninginneweg

55.

via Koninginneweg naar Oosterdorpsstraat

56.

via Oosterdorpsstraat naar Penningweg

57.

via Penningweg naar Veenwal

58.

via Veenwal naar Wolfsesteeg

59.

via Wolfsesteeg naar Blokhuizersteeg

60.

via Blokhuizersteeg naar Vossenweg

61.

via Vossenweg naar Koperweg

62.

via Koperweg naar Peerweg

63.

via Peerweg naar Barneveldseweg

64.

via Barneveldseweg naar Bulderweg

65.

via Bulderweg naar Nieuwe Voorthuizerweg

66.

via Nieuwe Voorthuizerweg naar Schoenlapperweg

67.

via Schoenlapperweg naar Woudweg

68.

via Woudweg naar Nieuwe Voorthuizerweg

69.

via Nieuwe Voorthuizerweg naar Kruishaarseweg

70.

via Kruishaarseweg naar Overhorsterweg

71.

via Overhorsterweg naar Rembrandtstraat

72.

via Rembrandtstraat naar Gerard Doustraat

73.

via Gerard Doustraat naar Wheemstraat

74.

via Wheemstraat naar Hoofdstraat

75.

via Hoofdstraat naar Apeldoornsestraat

76.

via Apeldoornsestraat naar Bosweg

77.

via Bosweg naar Harremaatweg

78.

via Harremaatweg naar Polleveenseweg

79.

via Polleveenseweg naar Lange Zuiderweg

80.

via Lange Zuiderweg naar Garderbroekerweg

81.

via Garderbroekerweg naar Kapweg

82.

via Kapweg naar Stroeërweg

83.

via Stroeërweg naar Ravenweg

84.

via Ravenweg naar Kootwijkerbroekerweg

85.

via Kootwijkerbroekerweg naar Garderbroekerweg

86.

via Garderbroekerweg naar Breihutterweg

87.

via Breihutterweg naar Meentweg

88.

via Meentweg naar Essenerweg

89.

via Essenerweg naar Hulstweg

90.

via Hulstweg naar Dijkerweg

91.

via Dijkerweg naar Velkemeensedijk

92.

via Velkemeensedijk naar Westenengseweg

93.

via Westenengseweg naar Willinkhuizersteeg

94.

via Willinkhuizersteeg naar Lage Valkseweg

95.

via Lage Valkseweg naar Edeseweg

96.

via Edeseweg naar Wekeromse Buurtweg

97.

via Wekeromse Buurtweg naar Veldweg

98.

via Veldweg naar Roekelseweg

99.

via Roekelseweg naar Apeldoornseweg

100.

via Apeldoornseweg naar Raadhuisstraat

101.

via Raadhuisstraat naar Klinkenbergerweg

102.

via Klinkenbergerweg naar Berkenlaan

103.

via Jan Th. Tooroplaan naar Laan der Verenigde Naties

104.

via Laan der Verenigde Naties naar Kennedydreef

105.

via Kennedydreef naar Rooseveltdreef

106.

via Rooseveltdreef naar Palmedreef

107.

via Palmedreef naar Laan der Verenigde Naties

108.

via Laan der Verenigde Naties naar Asserstate

109.

via Asserstate naar Statepad

110.

via Statepad naar Maanderdijk

111.

via Maanderdijk naar Rijnsteeg

112.

via Rijnsteeg naar Kraatsweg

113.

via Kraatsweg naar Bennekomsekade

114.

via Bennekomsekade naar Meentweg

115.

via Meentweg naar Meentdijk

116.

via Meentdijk naar Dragonderweg

117.

via Dragonderweg naar Rauweveldseweg

118.

via Rauweveldseweg naar Wageningselaan

119.

via Wageningselaan naar Electronenstraat

120.

via Electronenstraat naar Bobinestraat

121.

via Bobinestraat naar de Smalle Zijde

122.

via de Smalle Zijde naar Rondweg-oost

123.

via Rondweg oost naar Cuneraweg

124.

via Cuneraweg naar Rondweg-west

125.

via Rondweg-west naar Cuneraweg

126.

via Cuneraweg naar Veenseweg

127.

via Veenseweg naar Rijksstraatweg

128.

via Rijksstraatweg naar Kon Wilhelminaweg

129.

via Kon Wilhelminaweg naar Rijksstraatweg

130.

via Rijksstraatweg naar Maarsbergseweg

131.

via Maarsbergseweg naar Woudenbergseweg

132.

via Woudenbergseweg naar Maarsbergseweg

133.

via Maarsbergseweg naar Geeresteinselaan

134.

via Geeresteinselaan naar Arnhemseweg

135.

via Arnhemseweg naar Leusbroekerweg

136.

via Leusbroekerweg naar Hamersveldseweg

137.

via Hamersveldseweg naar Kapelhoek

138.

via Kapelhoek naar Klepelhoek

139.

via Klepelhoek naar Beltmolen

140.

via Beltmolen naar Rosmolenstraat

141.

via Rosmolenstraat naar Kuperssingel

142.

via Kuperssingel naar Hamersveldseweg

143.

via Hamersveldseweg naar Zwarteweg

144.

via Zwarteweg naar Flankement

145.

via Flankement naar Horsterweg

146.

via Horsterweg naar Schammersteeg

147.

via Schammersteeg naar Driftakkerweg

148.

via Driftakkerweg naar Kopermolenpad

149.

via Kopermolenpad naar Bloeidaalpad

150.

via Bloeidaalpad naar Koedijkerweg

151.

via Koedijkerweg naar Stoutenburgerlaan

152.

via Stoutenburgerlaan naar Beekhof

153.

via Beekhof naar Koninginneweg

154.

via Koninginneweg naar Oosterdorpsstraat

155.

via Oosterdorpsstraat naar Penningweg

156.

via Penningweg naar Veenwal

157.

via Veenwal naar Veenburgerweg

158.

via Veenburgerweg naar Damweg

159.

via Damweg naar Platanenstraat

160.

via Platanenstraat naar Wielweg

161.

via Wielweg naar Leemweg

162.

via Leemweg naar Vrouwenweg

163.

via Vrouwenweg naar Appelsestraat

164.

via Appelsestraat naar Oude Voorthuizerweg

165.

via Oude Voorthuizerweg naar Dusschoterweg

166.

via Dusschoterweg naar Overhorsterweg

167.

via Overhorsterweg naar Rembrandtstraat

168.

via Rembrandtstraat naar Hoofdstraat

169.

via Hoofdstraat naar Molenweg

170.

via Molenweg naar Garderbroekerweg

171.

via Garderbroekerweg naar Kapweg

172.

via Kapweg naar Graafhorstweg

173.

via Graafhorstweg naar Garderbroekerweg

174.

via Garderbroekerweg naar Veluweweg

175.

via Veluweweg naar Kerkweg

176.

via Kerkweg naar de Schaapsteeg

177.

via de Schaapsteeg naar Topperweg

178.

via Topperweg naar Essenerweg

179.

via Essenerweg naar Hulstweg

180.

via Hulstweg naar Dijkerweg

181.

via Dijkerweg naar Velkemeensedijk

182.

via Velkemeensedijk naar Westenengseweg

183.

via Westenengseweg naar Willinkhuizersteeg

184.

via Willinkhuizersteeg naar Lage Valkseweg

185.

via Lage Valkseweg naar A.g. Wijersweg

186.

via A.g. Wijersweg naar Kerkweg

187.

via Kerkweg naar Edeseweg

188.

via Edeseweg naar Roekelseweg

189.

via Roekelseweg naar Wekeromse Buurtweg

190.

via Wekeromse Buurtweg naar Edeseweg

191.

via Edeseweg naar Wekeromseweg

192.

via Wekeromseweg naar Vosseveldseweg

193.

via Vosseveldseweg naar Apeldoornseweg

194.

via Apeldoornseweg naar Hessenweg

195.

via Hessenweg naar Driebergweg

196.

via Driebergweg naar Nieuwe Kazernelaan

197.

via Nieuwe Kazernelaan naar Eikenlaan

198.

via Eikenlaan naar Klinkenbergerweg

199.

via Klinkenbergerweg naar Albertstunnel

200.

via Albertstunnel naar Klinkenbergerweg

201.

via Klinkenbergerweg naar Emmalaan

202.

via Emmalaan naar Jan Th. Tooroplaan

20.11.2022

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.57 lat 52.1

12.11.2022 - 20.11.2022

Municipality Maasdriel, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00081

1.

Vanaf kruising Afwateringskanaal `s- Hertogenbosch- Drongelen/ Nieuwkuikseweg volgen in noordelijke richting tot aan De Zeeg.

2.

De Zeeg volgen in westelijke richting tot aan Meerdijk.

3.

Meerdijk volgen in noordelijke richting tot aan Bosscheweg.

4.

Bosscheweg volgen in westelijke richting tot aan Lipsstraat.

5.

Lipssstraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlaan.

6.

Spoorlaan volgen in oostelijke richting tot aan Wolffshoek.

7.

Wolffshoek volgen in noordelijke richting tot aan Heusdenseweg.

8.

Heusdenseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Elshoutseweg overgaand in Polderweg overgaand in N267 tot aan Groeneweg.

9.

Groeneweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwstraat.

10.

Nieuwstraat volgen in oostelijke richting tot aan Witboomstraat.

11.

Witboomstraat volgen in noordelijke richting afgedamde maas overstekend Veerdam volgend tot aan Maasdijk.

12.

Maasdijk volgen in noordelijke richting overgaand in Leendertsdijk overgaand in Meidijk overgaand in Waaldijk, de Waal overstekend tot aan Waaldijk.

13.

Waaldijk volgen in oostelijke richting tot aan Katerdam.

14.

Katerdam volgen in noordelijke richting tot aan Achterweg.

15.

Achterweg volgen in oostelijke richting tot aan Zabdsteeg

16.

Zandsteeg volgen in noordelijke richting tot aan Raayweg.

17.

Raayweg volgen in oosteleijke richting tot aan Zeek.

18.

Zeek volgen in noordelijke richting tot aan Meikampgraaf.

19.

Meikampgraaf volgen in oostelijke richting tot aan Marijkestraat.

20.

Marijkestraat volgen in noordelijke richting tot aan A15.

21.

A15 volgen in oostelijke richting tot aan Rijksstraatweg.

22.

Rijksstraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Mark.

23.

Mark volgen in oostelijke richting overgaand in Molenstraat overgaand in Esterweg tot aan Bommelsestraat.

24.

Bommelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Paasweg.

25.

Paasweg volgen in zuidelijke richting tot aan Achterstraat.

26.

Achterstraat volgen in westelijke richting tot aan Kerkstraat.

27.

Kerkstraat volgen in zuidelijke richting tot aan de Waal.

28.

Waal volgen in westelijke richting tot aan kanaal van Sint Anthonis.

29.

Kanaal van Sint Anthonis volgen in zuidelijke richting de maas overstekend tot aan Wildsedijk.

30.

Wildsedijk volgen in zuidelijke richting Burgermeester Smitsweg.

31.

Burgermeester Smitsweg volgen in in zuidelijke richting tot aan Kesselseweg.

32.

Kesselseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Vreeweg.

33.

Vreeweg volgen in westelijke richting tot aan Paddegraafweg.

34.

Paddegraafweg volgen in zuidelijke richting tot aan Heeseindeweg.

35.

Heeseindeweg volgen in westelijke richting tot aan Vliertwijksestraat.

36.

Vliertwijksestraat volgen in zuidelijke richting tot aan A59.

37.

A59 volgen in westelijke richting tot aan A2.

38.

A2 volgen in zuidelijke richting overgaand in A65 tot aan Vughterweg.

39.

Vughterweg volgen in noordelijke richting tot aan Heunweg.

40.

Heunweg volgen in westelijke richting overgaand in Postweg tot aan Kampdijklaan.

41.

Kampdijklaan volgen in noordelijke richting tot aan Drongelenskanaal.

42.

Drongelenskanaal volgen in westelijke richting overgaand in afwateringskanaal `s-hertogenbosch-Drongelen tot aan Nieuwkuikseweg.

23.11.2022

Those parts of the municipality Maasdriel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.256 lat 51.77

15.11.2022 - 23.11.2022

Hoogstraten Belgium

BE-HPAI(P)-2022-00009

1.

Vanaf de grens Nederland België Wernhoutseweg volgend overgaand Molenstraat overgaand Bredaseweg overgaand N263 tot Risten.

2.

Risten volgend tot Hogestraat.

3.

Hogestraat volgend tot Kruispad.

4.

Kruispad volgend tot Overasebaan.

5.

Overasebaan volgend tot Scholbergstraat.

6.

Scholbergstraat volgend tot de Berkte.

7.

De Berkste volgend tot Nieuw-Ginnekensebaan.

8.

Nieuw-Ginnekensebaan volgend tot A16.

9.

A16 volgend tot A58.

10.

A58 volgend tot N639.

11.

N639 volgend tot Dassemussestraat.

12.

Dassemussestraat volgend tot Heikantsestraat.

13.

Heikantsestraat volgend tot Gilzeweg.

14.

Gilzeweg volgend tot Huisdreef.

15.

Huisdreef volgend tot Fransebaan.

16.

Fransebaan volgend tot Chaamseweg.

17.

Chaamseweg volgend tot Hooispoor.

18.

Hooispoor volgend tot Kwaalbrug.

19.

Kwaalbrug volgend tot N260.

20.

N260 volgend tot Nijhoven.

21.

Nijhoven volgend tot Kievit.

22.

Kievit volgend tot grens Nederland België

23.

Grens Nederland België volgend tot Wernhoutseweg

28.11.2022

Those parts of the municipality Turnhout contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.77067 lat 51.436901

20.11.2022-28.11.2022

Municipality Deurne province Noord Brabant

NL-HPAI(P)-2022-00082

1.

via Roggelseweg naar Keup

2.

via Keup naar Gruise Epper

3.

via Gruise Epper naar Roggelseweg

4.

via Roggelseweg naar Roggelsedijk

5.

via Roggelsedijk naar Heldensedijk

6.

via Heldensedijk naar Hoek

7.

via Hoek naar Strubben

8.

via Strubben naar Grote laak

9.

via Grote Laak naar Strubben

10.

via Strubben naar Aan De Bergen

11.

via Aan De Bergen naar Spaansebaan

12.

via Spaansebaan naar Maxeterdijk

13.

via Maxeterdijk naar Heide

14.

via Heide naar Reulisweg

15.

via Reulisweg naar Banendijk

16.

via Banendijk naar Leveroysedijk

17.

via Leveroysedijk naar De Riet

18.

Via De Riet naar Gebleektendijk

19.

via Gebleektendijk naar Niesakkerweg

20.

via Niesakkerweg naar Bochtstraat

21.

via Bochtstraat naar Kreijelmusweg

22.

via Kreijelmusweg naar Kreijel

23.

via Kreijel naar Klaarstraat

24.

via Klaarstraat naar Klaarstraatzijweg

25.

via Klaarstraatzijweg naar Uliker

26.

via Uliker naar Winnerstraat

27.

via Winnerstraat naar Peelsteeg

28.

via Peelsteeg naar Roberssteeg

29.

via Roberssteeg naar Weteringsdijk

30.

via Weteringsdijk naar Bloemerstraat

31.

via Bloemerstraat naar Kievitdijk

32.

via Kievitdijk naar Booldersdijk

33.

via Booldersdijk naar Nederweertseweg

34.

via Nederweertseweg naar Kerkendijk

35.

via Kerkendijk naar Vissersweg

36.

via Vissersweg naar Scheidingsweg

37.

via Scheidingsweg naar Hubertusweg

38.

via Hubertusweg naar Venweg

39.

via Venweg naar Beliënberkdijk

40.

via Beliënberkdijk naar Nieuwendijk

41.

via Nieuwendijk naar Haagdoornweg

42.

via Haagdoornweg naar Vlasstraat

43.

via Vlasstraat naar Lavallestraat

44.

via Lavallestraat naar Boerenkamplaan

45.

via Boerenkamplaan naar Burgemeester Roelslaan

46.

via Burgemeester Roelslaan naar Witvrouwenbergweg

47.

via Witvrouwenbergweg naar Provincialeweg

48.

via Provincialeweg naar Heesakkerweg

49.

via Heesakkerweg naar Beatrixlaan

50.

via Beatrixlaan naar Heerbaan

51.

via Heerbaan naar Schoolstraat

52.

via Schoolstraat naar Molenstraat

53.

via Molenstraat naar Industrielaan

54.

via Industrielaan naar Ommelseweg

55.

via Ommelseweg naar Marialaan

56.

via Marialaan naar Kloosterstraat

57.

via Kloosterstraat naar Ommelse bos

58.

via Ommelse bos naar Busserdijk

59.

via Busserdijk naar Berken

60.

via Berken naar Eikhofweg

61.

via Eikhofweg naar Donschotseweg

62.

via Donschotseweg naar Molenweijerweg

63.

via Molenweijerweg naar Heimolenweg

64.

via Heimolenweg naar Vestingweg

65.

via Vestingweg Naar Hoevenseweg

66.

Via Hoevenseweg Naar Liesselseweg

67.

Via Liesselseweg Naar Breemortelweg

68.

Via Breemortelweg Naar Hanenbergweg

69.

Via Hanenbergweg Naar Plaggenweg

70.

Via Plaggenweg Naar Snoertsebaan

71.

Via Snoertsebaan Naar Parallelweg

72.

via Parallelweg naar Nastreek

73.

via Nastreek naar Voorpeelweg

74.

via Voorpeelweg naar Paardekopweg

75.

via Paardekopweg naar Spoorbaan

76.

via Spoorbaan naar Midden Peelweg

77.

via Midden Peelweg naar Griendtsveenseweg

78.

via Griendtsveenseweg naar Veenweg

79.

via Veenweg naar Jacob Poelsweg

80.

via Jacob Poelsweg naar Schaapherdersweg

81.

via Schaapherdersweg naar Zwarte Plakweg

82.

via Zwarte Plakweg naar Bloemvenweg

83.

via Bloemvenweg naar Zuringspeelweg

84.

via Zuringspeelweg naar Kulbergweg

85.

via Kulbergweg naar Kievitweg

86.

via Kievitweg naar Blaktdijk

87.

via Blaktdijk naar Peelstraat

88.

via Peelstraat naar Kempkesstraat

89.

via Kempkesstraat naar Meerweg

90.

via Meerweg naar Kronenbergweg

91.

via Kronenbergweg naar Bedelaarspad

92.

via Bedelaarspad naar Helenaveenseweg

93.

via Helenaveenseweg naar Op den Bergen

94.

via Op den Bergen naar Gelderdijk

95.

via Gelderdijk naar Kleefsedijk

96.

via Kleefsedijk naar Rieterdijk

97.

via Rieterdijk naar Breetse Peelweg

98.

via Breetse Peelweg naar Tongerlo

99.

via Tongerlo naar Onderste Horst

100.

via Onderste Horst naar Breetse Peelweg

101.

via Breetse Peelweg naar Sevenumse Dijk

102.

via Sevenumse dijk naar Provincialeweg

103.

via Provincialeweg naar rotonde Halfweg

104.

via rotonde Halfweg naar Maasbreeseweg

105.

via Maasbreeseweg naar rotonde Potdé

106.

via rotonde Potdé naar Molenstraat

107.

via Molenstraat naar Roggelseweg.

27.11.2022

Those parts of the municipality Deurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.87, lat 51.37

19.11.2022- 27.11.2022

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00083

1.

Via Koaiwei naar Koaisreed

2.

Via Koaisreed naar Uterwei

3.

Via Uterwei naar C.Schuurmanwei

4.

Via C.Schuurmanwei naar It Noard

5.

Via It Noard naar Pypkewei

6.

Via Pypkewei naar Efterwei

7.

Via Efterwei naar Legeloane

8.

Via Legeloane naar It West

9.

Via It West naar Hamsterpein

10.

Via Hamsterpein naar De Kromelle

11.

Via De Kromelle naar De Sânnen

12.

Via De Sânnen naar De Buorren

13.

Via De Buorren naar Tillewei

14.

Via Tillewei naar Noarderein

15.

Via Noarderein naar Lândyk

16.

Via Lândyk naar Hege Dyk

17.

Via Hege Dyk naar Jisteboerewei

18.

Via Jisteboerewei naar Miedwei

19.

Via Miedwei naar Tillewei

20.

Via Tillewei naar De Meren

21.

Via De Meren naar Schoolstraat

22.

Via Schoolstraat naar Ieswei

23.

Via Ieswei naar Rijksstraatweg

24.

Via Rijksstraatweg naar Westersingel

25.

Via Westersingel naar Zevenhuisterweg

26.

Via Zevenhuisterweg naar De Swette

27.

Via De Swette naar Feintensloane

28.

Via Feintensloane naar Mûnestrjitte

29.

Via Mûnestrjitte naar Ljiploane

30.

Via Ljiploane naar Lysterstrjitte

31.

Via Lysterstrjitte naar Haadstrjitte

32.

Via Haadstrjitte naar Muontsewei

33.

Via Muontsewei naar Achterwei

34.

Via Achterwei naar Claercamp

35.

Via Claercamp naar Johanneswâld

36.

Via Johanneswâld naar Eslawâld

37.

Via Eslawâld naar Bûtefjild

38.

Via Bûtefjild naar Boargemaster Nautawei

39.

Via Boargemaster Nautawei naar Schwartzenbergloane

40.

Via Schwartzenbergloane naar Singel

41.

Via Singel naar Hearewei

42.

Via Hearewei naar De Kapelle

43.

Via De Kapelle naar Melkemawei

44.

Via Melkemawei naar Trekwei

45.

Via Trekwei naar Burdaarderstrjitwei

46.

Via Burdaarderstrjitwei naar Birdaarderstraatweg

47.

Via Birdaarderstraatweg naar Rondweg-West

48.

Via Rondweg-West naar Rondweg-Noord

49.

Via Rondweg-Noord naar Hantumerweg

50.

Via Hantumerweg naar Hantumerwei

51.

Via Hantumerwei naar Dokkumerwei

52.

Via Dokkumerwei naar Fennewei

53.

Via Fennewei naar Bangawei

54.

Via Bangawei naar Loubuorren

55.

Via Loubuorren naar Wierumerwei

56.

Via Wierumerwei naar Dongerawei

57.

Via Dongerawei naar Bollingwier

58.

Via Bollingwier naar Dongerawei

59.

Via Dongerawei naar De Lyts Ein

60.

Via De Lyts Ein naar De Buorren

61.

Via De Buorren naar Langgrousterwei

62.

Via Langgrousterwei naar Grytsjewei

63.

Via Grytsjewei naar Doarpsstrjitte

64.

Via Doarpsstrjitte naar Siniastrjitte

65.

Via Siniastrjitte naar Dyksterwei

66.

Via Dyksterwei naar Boltawei

67.

Via Boltawei naar Skânserwei

68.

Via Skânserwei naar Oostmahorn

69.

Via Oostmahorn naar Landgrens

70.

Via Landgrens naar Steek Door

71.

Via Steek Door naar Oude Robbengat

72.

Via Oude Robbengat naar Steek Door

73.

Via Steek Door naar Landgrens

74.

Via Landgrens naar Steek Door

75.

Via Steek Door naar Hooge Zuidwal

76.

Via Hooge Zuidwal naar Willem Van Der Ploegweg

77.

Via Willem Van Der Ploegweg naar Kwelderweg

78.

Via Kwelderweg naar Nittersweg

79.

Via Nittersweg naar Olde Borchweg

80.

Via Olde Borchweg naar Methardusstraat

81.

Via Methardusstraat naar Zijlstraat

82.

Via Zijlstraat naar Stroomkanaal naar De Friese Sluis Te Zoutkamp

83.

Via Stroomkanaal naar De Friese Sluis Te Zoutkamp naar Brugstraat

84.

Via Brugstraat naar Pieterzijlsterweg

85.

Via Pieterzijlsterweg naar Friesestraatweg

86.

Via Friesestraatweg naar Heirweg

87.

Via Heirweg naar Stationsweg

88.

Via Stationsweg naar Dorpsterweg

89.

Via Dorpsterweg naar Miedweg

90.

Via Miedweg naar Miedwei

91.

Via Miedwei naar Koaiwei

30.11.2022

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.12 lat 53.3

22.11.2022 -30.11.2022

Municipality Nederweert province Limburg

NL-HPAI(P)-2022-00084

1.

via Heldensedijk naar Ophoven

2.

via Ophoven naar Op de bos

3.

via Op de bos naar Roggelseweg

4.

via Roggelseweg naar Speckerweg

5.

via Speckerweg naar Piet Vossenweg

6.

via Piet Vossenweg naar Professor Duboisweg

7.

via Professor Duboisweg naar Heythuyserweg

8.

via Heythuyserweg naar Beekkant

9.

via Beekkant naar Salmenhofweg

10.

via Salmenhofweg naar Lozerweg

11.

via Lozerweg naar Dorpstraat

12.

via Dorpstraat naar Rijksweg

13.

via Rijksweg naar Kasteelweg

14.

via Kasteelweg naar Abenhofweg

15.

via Abenhofweg naar Heiakker

16.

via Heiakker naar Hunselerdijk

17.

via Hunselerdijk naar Grathemerweg

18.

via Grathemerweg naar Velterweg

19.

via Velterweg naar Scheidingsweg

20.

via Scheidingsweg naar Hoogstraat

21.

via Hoogstraat naar Engerstraat

22.

via Engerstraat naar Boggelerstraat

23.

via Boggelerstraat naar Moosterstraat

24.

via Moosterstraat naar Roodvenweg

25.

via Roodvenweg naar Baldersstraat

26.

via Baldersstraat naar Castertstraat

27.

via Castertstraat naar Pelmersheideweg

28.

via Pelmersheideweg naar Tungeler Dorpsstraat

29.

via Tungeler Dorpsstraat naar Castertweg

30.

via Castertweg naar Grotehegsteeg

31.

via Grotehegsteeg naar Dijkerstraat

32.

via Dijkerstraat naar Bocholterweg

33.

via Bocholterweg naar Mastenbroekweg

34.

via Mastenbroekweg naar Altweerterkapelstraat

35.

via Altweerterkapelstraat naar Nelissenhofweg

36.

via Nelissenhofweg naar Uilenweg

37.

via Uilenweg naar Industriekade

38.

via Industriekade naar Beelenhofweg

39.

via Beelenhofweg naar Oudesteeg

40.

via Oudesteeg naar Beelenhofweg

41.

via Beelenhofweg naar Koelebeemdweg

42.

via Koelebeemdweg naar Hulsterdijk

43.

via Hulsterdijk naar Groothulsterweg

44.

via Groothulsterweg naar Eindhovenseweg

45.

via Eindhovenseweg naar Philipsweg

46.

via Philipsweg naar Fazantlaan

47.

via Fazantlaan naar De Hommelberg

48.

via De Hommelberg naar Koenraadtweg

49.

via Koenraadtweg naar Hugten

50.

via Hugten naar fietspad

51.

via Fietspad naar Hugterweg

52.

via Hugterweg naar Biezervenweg

53.

via Biezervenweg naar Panweg

54.

via Panweg naar Bosweg

55.

via Bosweg naar Bergdijk

56.

via Bergdijk naar Reigerstraat

57.

via Reigerstraat naar Brandvenstraat

58.

via Brandvenstraat naar Kraaiendijk

59.

via Kraaiendijk naar Brabantlaan

60.

via Brabantlaan naar Smulderslaan

61.

via Smulderslaan naar Ploegstraat

62.

via Ploegstraat naar Hoeksestraat

63.

via Hoeksestraat naar Heikomstraat

64.

via Heikomstraat naar Boerenkamplaan

65.

via Boerenkamplaan naar Potakkerweg

66.

via Potakkerweg naar Broekstraat

67.

via Broekstraat naar Steegstraat

68.

via Steegstraat naar Kanaaldijk-Noord

69.

via Kanaaldijk-Noord naar Akkerweg

70.

via Akkerweg naar Lage Akkerweg

71.

via Lage Akkerweg naar Mortelweg

72.

via Mortelweg naar Beemdstraat

73.

via Beemdstraat naar Kanaalstraat

74.

via Kanaalstraat naar Witvrouwenbergweg

75.

via Witvrouwenbergweg naar Provincialeweg

76.

via Provincialeweg naar Heesakkerweg

77.

via Heesakkerweg naar Voorste Heusden

78.

via Voorste Heusden naar Vlinkert

79.

via Vlinkert naar Patrijsweg

80.

via Patrijsweg naar Pannenhoef

81.

via Pannenhoef naar Bleekerweg

82.

via Bleekerweg naar Zeilhoekweg

83.

via Zeilhoekweg naar Smientweg

84.

via Smientweg naar Roerdompweg

85.

via Roerdompweg naar Vlosbergweg

86.

via Vlosbergweg naar Kleine Heitrak

87.

via Kleine Heitrak naar Buizerdweg

88.

via Buizerdweg naar Heitrak

89.

via Heitrak naar Bospeelweg

90.

via Bospeelweg naar Grauwveenweg

91.

via Grauwveenweg naar Kanaaldijk Oost

92.

via Kanaaldijk Oost naar Kanaaldijk Noord

93.

via Kanaaldijk Noord naar Helenastraat

94.

via Helenastraat naar Grashoekseweg

95.

via Grashoekseweg naar Helenaveenseweg

96.

via Helenaveenseweg naar Belgenhoek

97.

via Belgenhoek naar Kievit

98.

via Kievit naar Marisbaan

99.

via Marisbaan naar Kievit

100.

via Kievit naar Meijelseweg

101.

via Meijelseweg naar Kanaalstraat

102.

via Kanaalstraat naar Peelstraat

103.

via Peelstraat naar Heibloemseweg

104.

via Heibloemseweg naar Hondsheuvelstraat

105.

via Hondsheuvelstraat naar Hub

106.

via Hub naar Hoekerstraat

107.

via Hoekerstraat naar Jacobusstraat

108.

via Jacobusstraat naar Huiskensweg

109.

via Huiskensweg naar Melkweg

110.

via Melkweg naar Roggelseweg

111.

via Roggelseweg naar Roggelsedijk

112.

via Roggelsedijk naar Heldensedijk

1.12.2022

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.81, lat 51.3

23.11.2022- 1.12.2022

Municipality Maashorst province Noord-Brabant

NL-HPAI(P)-2022-00085

1.

via Vinkelsestraat naar Ruitersweg-Oost

2.

via Ruitersweg-Oost naar Grolderseweg

3.

via Grolderseweg naar Wijststraat

4.

via Wijststraat naar Leliestraat

5.

via Leliestraat naar Binnenweg

6.

via Binnenweg naar Schoonstraat

7.

via Schoonstraat naar fietspad

8.

via fietspad volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting naar de Kropaar

9.

via de Kropaar naar de Ploeg

10.

via de Ploeg naar Nistelrodeseweg

11.

via Nistelrodeseweg naar Landerstraat

12.

via Landerstraat naar Bosstraat

13.

via Bosstraat naar Graafsebaan

14.

via Graafsebaan naar Rijksweg

15.

via Rijksweg naar Postiljonstraat

16.

via Postiljonstraat naar Hoevestraat

17.

via Hoevestraat naar Rogstraat

18.

via Rogstraat naar Udensedreef

19.

via Udensedreef naar Dokter Langendijklaan

20.

via Dokter Langendijklaan naar Zeelandsedreef

21.

via Zeelandsedreef naar Duifhuisstraat

22.

via Duifhuisstraat naar Heihorst

23.

via Heihorst naar Kreitsberg

24.

via Kreitsberg naar Reekseweg

25.

via Reekseweg naar Heihorst

26.

via Heihorst naar Langenboomseweg

27.

via Langenboomseweg naar Peelweg

28.

via Peelweg naar Middenpeelweg

29.

via Middenpeelweg naar Oudedijk

30.

via Oudedijk naar Staartjespeelweg

31.

via Staartjespeelweg naar Daandelendennen

32.

via Daandelendennen naar Wanroijseweg

33.

via Wanroijseweg naar Voskuilenweg

34.

via Voskuilenweg naar Telefoonstraat

35.

via Telefoonstraat naar Statenweg

36.

via Statenweg naar Gagelstraat

37.

via Gagelstraat naar Hoekstraat

38.

via Hoekstraat naar Dennenmark

39.

via Dennenmark naar de Bunders

40.

via de Bunders naar Kluisstraat

41.

via Kluisstraat naar Daniël de Brouwerstraat

42.

via Daniël de Brouwerstraat naar Pater Petrusstraat

43.

via Pater Petrusstraat naar Strijbosscheweg

44.

via Strijbosscheweg naar Boslaan

45.

via Boslaan naar Verreheide

46.

via Verreheide naar Boekelseweg

47.

via Boekelseweg naar Deel

48.

via Deel naar Kopperegang

49.

via Kopperegang naar Bloemerdgang

50.

via Bloemerdgang naar de Bloemerd

51.

via de Bloemerd naar de Haag

52.

via de Haag naar Wijnboomlaan

53.

via Wijnboomlaan naar Walgraafseweg

54.

via Walgraafseweg naar Vonderweg-Oost

55.

via Vonderweg-Oost naar Leekbeemdweg

56.

via Leekbeemdweg naar Middenweg

57.

via Middenweg naar Bosscheweg

58.

via Bosscheweg naar Kapelstraat

59.

via Kapelstraat naar Pater de Leeuwstraat

60.

via Pater de Leeuwstraat naar de Hei

61.

via de Hei naar Mortelven

62.

via Mortelven naar Rooijseweg

63.

via Rooijseweg naar Lieshoutseweg

64.

via Lieshoutseweg naar Oude-Lieshoutsedijk

65.

via Oude-Lieshoutsedijk naar Lieshoutsedijk

66.

via Lieshoutsedijk naar Everse Akkerpad

67.

via Everse Akkerpad naar Achterstesteeg

68.

via Achterstesteeg naar Eversestraat

69.

via Eversestraat naar Noordelijke Randweg

70.

via Noordelijke Randweg naar Kampenweg

71.

via Kampenweg naar Kleine Heisteeg

72.

via Kleine Heisteeg naar Sterrebos

73.

via Sterrebos naar de Leijerweg

74.

via de Leijerweg naar Schijndelseweg

75.

via Schijndelseweg naar Rooiseweg

76.

via Rooiseweg naar Europalaan

77.

via Europalaan naar Sterrenlaan

78.

via Sterrenlaan naar Betelgeuze

79.

via Betelgeuze naar Poolster

80.

via Poolster naar Bernhardstraat

81.

via Bernhardstraat naar Hoevenbraaksestraat

82.

via Hoevenbraaksestraat naar van Berghenstraat

83.

via van Berghenstraat naar Kerkendijk

84.

via Kerkendijk naar Smaldonkstraat

85.

via Smaldonkstraat naar Structuurweg

86.

via Structuurweg naar Steeg

87.

via Steeg naar Heuvelstraat

88.

via Heuvelstraat naar Houterdsedijk

89.

via Houterdsedijk naar Vossenberg

90.

via Vossenberg naar Leemweg

91.

via Leemweg naar Dungensesteeg

92.

via Dungensesteeg naar Schutskooi

93.

via Schutskooi naar Kanaaldijk-Zuid

94.

via Kanaaldijk-Zuid naar Kanaaldijk Zuid

95.

via Kanaaldijk Zuid naar Molendijk

96.

via Molendijk naar Zuid-Willemsvaart

97.

via Zuid-Willemsvaart naar Kapelstraat

98.

via Kapelstraat naar Brugstraat

99.

via Brugstraat naar Pastoor Verlindenstraat

100.

via Pastoor Verlindenstraat naar Haffertsestraat

101.

via Haffertsestraat naar Gouverneursweg

102.

via Gouverneursweg naar Kersouwelaan

103.

via Kersouwelaan naar Fietspad

104.

via Fietspad volgend naar Kaathovensedijk

105.

via Kaathovensedijk naar Kaathoven

106.

via Kaathoven naar Brugstraat

107.

via Brugstraat naar Lindenlaan

108.

via Lindenlaan naar Vinkelsestraat

11.12.2022

 

Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.59, lat 51.65

3.12.2022 -11.12.2022

Municipality Woerden province Utrecht

NL-HPAI(NON-P)-2022-00736

Bewakingszone (10 kilometer) Zegveld

1.

via A.H. Kooistrastraat naar Dorpsstraat

2.

via Dorpsstraat naar Uiterbuurtweg

3.

via Uiterbuurtweg naar Blokland

4.

via Blokland naar Achterweg

5.

via Achterweg naar Oude Spoorbaan

6.

via Oude Spoorbaan naar Ringdijk 2e bedijking

7.

via Ringdijk 2e bedijking naar A.C. Verhoefweg

8.

via A.C. Verhoefweg naar Tweede Zijweg

9.

via Tweede Zijweg naar Dukaton

10.

via Dukaton naar Hofland

11.

via Hofland naar Mijdrechtse Zuwe

12.

via Mijdrechtse Zuwe naar Provincialeweg

13.

via Provincialeweg naar Veenweg

14.

via Veenweg naar Vermogenweg

15.

via Vermogenweg naar Veenweg

16.

via Veenweg naar Mijdrechtse Dwarsweg

17.

via Mijdrechtse Dwarsweg naar ir. Enschedéweg

18.

via ir. Enschedéweg naar Oudhuijzerweg

19.

via Oudhuijzerweg naar Korenmolenweg

20.

via Korenmolenweg naar Portengen

21.

via Portengen naar Gieltjesdorp

22.

via Gieltjesdorp naar Rijndijk

23.

via Rijndijk naar Breudijk

24.

via Breudijk naar Breudijktunnel

25.

via Breudijktunnel naar Breudijk

26.

via Breudijk naar Appellaan

27.

via Appellaan naar de Joncheerelaan

28.

via de Joncheerelaan naar Dorpsstraat

29.

via Dorpsstraat naar Acacialaan

30.

via Acacialaan naar Raadhuislaan

31.

via Raadhuislaan naar Reijerscopse Overgang

32.

via Reijerscopse Overgang naar Reijerscop

33.

via Reijerscop naar Blindeweg

34.

via Blindeweg naar Mastwijkerdijk

35.

via Mastwijkerdijk naar Lindeboomsweg

36.

via Lindeboomsweg naar IJsselveld

37.

via IJsselveld naar Waardsedijk

38.

via Waardsedijk naar Laan van Snelrewaard

39.

via Laan van Snelrewaard naar Zuid-Linschoterkade

40.

via Zuid-Linschoterkade naar Linschoterpoort

41.

via Linschoterpoort naar Vinkenbuurt

42.

via Vinkenbuurt naar Biezenpoortstraat

43.

via Biezenpoortstraat naar Oude Singel

44.

via Oude Singel naar Johan J. Vierbergenweg

45.

via Johan J. Vierbergenweg naar Tappersheul

46.

via Tappersheul naar Ruige Weide

47.

via Ruige Weide naar Poppelendam

48.

via Poppelendam naar Lange Weidsche Boezem

49.

via Lange Weidsche Boezem naar Hogebrug

50.

via Hogebrug naar Hoogeind

51.

via Hoogeind naar Wierickepad

52.

via Wierickepad naar Oukoopsedijk

53.

via Oukoopsedijk naar Nieuwenbroeksedijk

54.

via Nieuwenbroeksedijk naar Lecksdijk

55.

via Lecksdijk naar Bosmankade

56.

via Bosmankade naar Zoetendijk

57.

via Zoetendijk naar Oudeweg

58.

via Oudeweg naar Raadhuisweg

59.

via Raadhuisweg naar Goudsestraatweg

60.

via Goudsestraatweg naar Reeuwijkse Randweg

61.

via Reeuwijkse Randweg naar Oud Reeuwijkseweg

62.

via Oud Reeuwijkseweg naar Schinkeldijk

63.

via Schinkeldijk naar Zijdeweg

64.

via Zijdeweg naar Warmoeskade

65.

via Warmoeskade naar Wonnepad

66.

via Wonnepad naar Wijkdijk

67.

via Wijkdijk naar Voshol

68.

via Voshol naar Insteek

69.

via Insteek naar Goudse Rijweg

70.

via Goudse Rijweg naar Goudse Rijpad

71.

via Goudse Rijpad naar Spoorbaan

72.

via Spoorbaan naar Boskoopseweg

73.

via Boskoopseweg naar Oostkanaalweg

74.

via Oostkanaalweg naar Steekterbrug

75.

via Steekterbrug naar Oostkanaalweg

76.

via Oostkanaalweg naar Zegerbaan

77.

via Zegerbaan naar Veldhuizenpad

78.

via Veldhuizenpad naar Windepad

79.

via Windepad naar Ringdijk

80.

via Ringdijk naar Aardamseweg

81.

via Aardamseweg naar Ringdijk

82.

via Ringdijk naar Hertog van Beijerenstraat

83.

via Hertog van Beijerenstraat naar Westkanaalweg

84.

via Westkanaalweg naar Oude Nieuwveenseweg

85.

via Oude Nieuwveenseweg naar A.H. Kooistrastraat

11.12.2022

 

Those parts of the municipality Woerden contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.84, lat 52.13

3.12.2022 -11.12.2022

Stato membro: Austria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

STEIERMARK

 

 

AT-HPAI(NON-P)-2022- 00021

Magistrat Graz die Katastralgemeinden Graz-Stadt-Fälling, Ragnitz, Stifting, Graz Stadt-Weinitzen, Wenisbuch; im Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kainbach bei Graz die Katastralgemeinden Hönigthal, Kainbach, Schafthal; in der Gemeinde Sankt Radegund bei Graz die Katastralgemeinden St. Radegund, Rinnegg und Schöckl, in der Gemeinde Stattegg die Katastralgemeinde Stattegg, in der Gemeinde Weinitzen die Katastralgemeinden Fälling, Niederschöckl und Weinitzen, in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Affenberg, Brodersdorf, Edelsbach, Eggersdorf, Höf und Präbach; im Bezirk Weiz in der Gemeinde Ludersdorf-Wilfersdorf die Katastralgemeinden Pircha und Wilfersdorf; in der Gemeinde Mitterdorf an der Raab die Katastralgemeinden Dörfl, Hohenkogl, Mitterdorf, Oberdorf bei Stadl, Obergreith, Pichl, Untergreith; in der Gemeinde Mortantsch die Katastralgemeinden Göttelsberg, Hafning, Haselbach, Leska, Mortantsch, Steinberg; in der Gemeinde Naas die Katastralgemeinde Birchbaum, in der Gemeinde Gutenberg-Stenzengreith die Katrastralgemeinden Garrach, Kleinsemmering, Stenzengreith, Stockheim; in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab die Katastralgemeinden Arndorf, Dietmanndorf, Fünfing bei St. Ruprecht, Grub, Neudorf bei St. Ruprecht, St. Ruprecht an der Raab, Unterfladnitz und Wolfsgruben bei St. Ruprecht; in der Gemeinde Weiz die Katastralgemeinden Farcha, Krottendorf, Preding, Reggerstätten und Weiz

12.12.2022

Bezirk Graz-Umgebung: in der Gemeinde Kumberg die Katastralgemeinden Gschwendt, Hofstätten, Kumberg und Rabnitz und in der Gemeinde Eggersdorf bei Graz die Katastralgemeinden Hart bei Eggersdorf, Haselbach und Purgstall

4.12.2022- 12.12.2022

Regno Unito (Irlanda del Nord)

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

 

IE-HPAI(P)-2022-00001

The area of the parts of County Fermanagh extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153

16.12.2022

Those parts of County Fermanagh contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on GPS coordinates N 54,2073 and E -7,2153

8.12.2022- 16.12.2022

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Francia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis

Les communes suivantes dans le département: Ain (01)

AMBERIEUX EN DOMBES

ASNIERES SUR SAONE

BAGE DOMMARTIN

BAGE LE CHATEL

BOISSEY

BOULIGNEUX

BUELLAS

CHALEINS

CHANEINS

CHAPELLE DU CHATELARD

CHAVEYRIAT

CHEVROUX

CONDEISSIAT

CONFRANCON

CURTAFOND

FAREINS

FEILLENS

FRANCHELEINS

GENOUILLEUX

GUEREINS

LURCY

MANZIAT

MARSONNAS

MESSIMY SUR SAONE

MEZERIAT

MONTCEAUX

MONTCET

MONTMERLE SUR SAONE

MONTRACOL

OZAN

POLLIAT

RELEVANT

REPLONGES

ROMANS

SAINT ANDRE LE BOUCHOUX

SAINT ANDRE SUR VIEUX JONC

SAINT DIDIER D AUSSIAT

SAINT GENIS SUR MENTHON

SAINT GEORGES SUR RENON

SAINT GERMAIN SUR RENON

SAINT LAURENT SUR SAONE

SAINT MARTIN LE CHATEL

SAINT PAUL DE VARAX

SAINT SULPICE

SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS

SAINTE OLIVE

SANDRANS

VANDEINS

VESINES

VILLENEUVE

18.11.2022

Les communes suivantes dans le département: Charente-Maritime (17)

ANDILLY

CHARRON

ESNANDES

MARANS

MARSILLY

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY

SAINT-OUEN-D’AUNIS

VILLEDOUX

30.11.2022

Les communes suivantes dans le département: Cher (18)

GENOUILLY

GRACAY

NOHANT-EN-GRACAY

SAINT-OUTRILLE

5.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Dordogne (24)

BEAUPOUYET

BELEYMAS

BERGERAC (à l’est de la D936)

BOURNIAC

CAMPSEGRET

COLOMBIER

CONNE DE LABARDE

COURS DE PILE

CREYSSE

CUNEGES

DOUVILLE

EYRAUD-CREMPSE-MAURENS (à l’est de la D107)

FLAUGEAC

LE FLEIX

FOUGUEYROLLES

GAGEAC ET ROUILLAC

ISSAC

JAURE

LAMONZIE MONTASTRUC

LEMBRAS

MESCOULES

MONBAZILLAC

MONESTIER

MONFAUCON

MONTAGNAC LA CREMPSE

MOULEYDIER

MUSSIDAN

NASTRINGUES

POMPORT

PORT SAINTE FOY ET PONCHAPT

QUEYSSAC

RAZAC DE SAUSSIGNAC

RIBAGNAC

ROUFFIGNAC DE SIGOULES

SAINT FRONT DE PRADOUX

SAINT GEORGES DE MONTCLARD

SAINT GERAUD DE CORPS

SAINT GERMAIN ET MONS

SAINT HILAIRE D’ESTISSAC

SAINT JEAN D’ESTISSAC

SAINT LAURENT DES HOMMES

SAINT LAURENT DES VIGNES

SAINT LOUIS EN L’ISLE

SAINT MARTIAL D’ARTENSET

SAINT MARTIN DES COMBES

SAINT MARTIN L’ASTIER

SAINT MEDARD DE GURSON

SAINT MEDARD DE MUSSIDAN

SAINT NEXANS

SAINT REMY

SAINT SAUVEUR

SAINT SAUVEUR LALANDE

SAINT SEVERIN D’ESTISSAC

SAUSSIGNAC

SIGOULES

SINGLEYRAC

SOURZAC

THENAC

VILLAMBLARD

19.11.2022

Les communes suivantes dans le département: Eure (27)

AMBENAY

LES BAUX-DE-BRETEUIL

BOIS-ANZERAY

BOIS-ARNAULT

BOIS-NORMAND-PRES-LYRE

BROGLIE

CAORCHES-SAINT-NICOLAS

CAPELLE-LES-GRANDS

CHAMPIGNOLLES

LA CHAPELLE-GAUTHIER

FERRIERES-SAINT-HILAIRE

LA FERRIERE-SUR-RISLE

LE FIDELAIRE

GRAND-CAMP

MESNIL-EN-OUCHE (partie est/D49)

NEAUFLES-AUVERGNY

LA NEUVE-LYRE

LE NOYER-EN-OUCHE

RUGLES

SAINT-ANTONIN-DE-SOMMAIRE

SAINT-AUBIN-DU-THENNEY

SAINT-AUBIN-LE-VERTUEUX

SAINT-GERMAIN-LA-CAMPAGNE

SAINT-JEAN-DU-THENNEY

SAINT-MARDS-DE-FRESNE

SAINT-QUENTIN-DES-ISLES

SAINT-VICTOR-DE-CHRETIENVILLE

LA VIEILLE-LYRE

16.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Gironde (33)

MARGUERON

PINEUILH

LA ROQUILLE

SAINT-ANDRE-ET-APPELLES

SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE

SAINTE-FOY-LA-GRANDE

SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL

19.11.2022

Les communes suivantes dans le département: Indre (36)

ANJOUIN

ARGY

BAGNEUX

BRION

CHABRIS

LA CHAMPENOISE

DUN-LE-POELIER

FRANCILLON

FREDILLE

GEHEE

GIROUX

HEUGNES

JEU-MALOCHES

LANGE: Ouest du Nahon

LEVROUX: Sud de la D8

LIZERAY

LUCAY-LE-LIBRE

LUCAY-LE-MALE

MENETOU-SUR-NAHON

MENETREOLS-SOUS-VATAN

MEUNET-SUR-VATAN

MOULINS-SUR-CEPHONS: Sud de la D8

ORVILLE: A l’est de la D25

PAUDY

PELLEVOISIN

REBOURSIN

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BAZELLE

SAINT-VALENTIN

SELLES-SUR-NAHON

SEMBLECAY

SOUGE

VALENCAY : Nord-Ouest du Nahon

VAL-FOUZON

VATAN

VEUIL

VICQ-SUR-NAHON : A l’ouest du Nahon

VILLEGONGIS

VINEUIL

3.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Loiret (45)

AUXY

BATILLY-EN-GÂTINAIS

BEAUNE-LA-ROLANDE

BOISCOMMUN

BONNÉE

BORDEAUX-EN-GÂTINAIS

BRAY-SAINT AIGNAN

CHAMBON-LA-FORÊT

CHAPELON

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

COMBREUX

CORBEILLES

CORQUILLEROY

ÉGRY

GAUBERTIN

GERMIGNY-DES-PRÉS

GONDREVILLE

INGRANNES

JURANVILLE

LANGESSE

LE MOULINET-SUR-SOLIN

LES BORDES

LOMBREUIL

LORCY

MIGNÈRES

MIGNERETTE

MONTBARROIS

MONTEREAU

MORMANT-SUR-VERNISSON

MOULON

NANCRAY-SUR-RIMARDE

NIBELLE

OUSSOY-EN-GÂTINAIS

OUZOUER-DES-CHAMPS

OUZOUER-SUR-LOIRE

PANNES

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

SAINT-HILAIRE-SUR-PUISEAUX

SAINT-LOUP-DES-VIGNES

SAINT-MARTIN-D'ABBAT

SAINT-MAURICE-SUR-FESSARD

SAINT-MICHEL

SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

SEICHEBRIÈRES

SOLTERRE

VARENNES-CHANGY

VILLEMANDEUR

VILLEVOQUES

VIMORY

VITRY-AUX-LOGES

26.11.2022

AMILLY

AUXY

BATILLY-EN-GÂTINAIS

BEAUNE-LA-ROLANDE

BOISCOMMUN

BOISMORAND

BONNÉE

BORDEAUX-EN-GÂTINAIS

LES BORDES

BRAY-SAINT AIGNAN

CHÂLETTE-SUR-LOING

CHAMBON-LA-FORÊT

CHAPELON

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

LES CHOUX

COMBREUX

CONFLANS-SUR-LOING

CORBEILLES

CORQUILLEROY

CORTRAT

DAMPIERRE-EN-BURLY

ÉGRY

GAUBERTIN

GERMIGNY-DES-PRÉS

GONDREVILLE

INGRANNES

JURANVILLE

LANGESSE

LES BORDES

LORCY

MIGNÈRES

MIGNERETTE

MONTARGIS

MONTBARROIS

MONTCRESSON

MORMANT-SUR-VERNISSON

MOULON

NANCRAY-SUR-RIMARDE

NEVOY

NIBELLE

NOGENT-SUR-VERNISSON

OUZOUER-DES-CHAMPS

OUZOUER-SUR-LOIRE

PANNES

PRESSIGNY-LES-PINS

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE

SAINT-HILAIRE-SUR-PUISEAUX

SAINT-LOUP-DES-VIGNES

SAINT-MARTIN-D'ABBAT

SAINT-MICHEL

SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE

SEICHEBRIÈRES

SOLTERRE

VILLEMANDEUR

VILLEVOQUES

VIMORY

VITRY-AUX-LOGES

11.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Nord (59)

ARMENTIERES

AUBERS

BEAUCAMPS-LIGNY

BERTHEN

BLARINGHEM

BOESCHEPE

BOESEGHEM

BOIS-GRENIER

BORRE

CAESTRE

CAPINGHEM

CASSEL

DEULEMONT

EECKE

ENGLOS

ENNETIERES-EN-WEPPES

ERQUINGHEM-LE-SEC

ESCOBECQUES

FOURNES-EN-WEPPES

FRELINGHIEN

FROMELLES

GODEWAERSVELDE

HALLENNES-LEZ-HAUBOURDIN

HANTAY

HAVERSKERQUE

HAZEBROUCK

HERLIES

HONDEGHEM

HOUPLINES

ILLIES

LA BASSEE

LA CHAPELLE-D'ARMENTIERES

LE MAISNIL

LYNDE

MARQUILLIES

MORBECQUE

OXELAERE

PERENCHIES

PRADELLES

PREMESQUES

QUESNOY-SUR-DEULE

RADINGHEM-EN-WEPPES

SAINGHIN-EN-WEPPES

SAINT-JANS-CAPPEL

SAINT-SYLVESTRE-CAPPEL

SAINTE-MARIE-CAPPEL

SALOME

SANTES

SEQUEDIN

SERCUS

STEENBECQUE

STEENVOORDE

TERDEGHEM

THIENNES

VERLINGHEM

WALLON-CAPPEL

WARNETON

WAVRIN

WICRES

FLETRE

17.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Orne (61)

AUBE

AVERNES-SAINT-GOURGON

BEAUFAI

LE BOSC-RENOULT

BRETHEL

CHAUMONT

CISAI-SAINT-AUBIN

ECORCEI

LA FERTE-EN-OUCHE

LA GONFRIERE

L'AIGLE

NEUVILLE-SUR-TOUQUES

RAI

SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL

SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT

SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS

SAINT-GERMAIN-D'AUNAY

SAINT-HILAIRE-SUR-RISLE

SAINT-MARTIN-D'ECUBLEI

SAINT-NICOLAS-DE-SOMMAIRE

SAINT-PIERRE-DES-LOGES

SAINT-SULPICE-SUR-RISLE

SAINT-SYMPHORIEN-DES-BRUYERES

SAP-EN-AUGE

LE SAP-ANDRE

TOUQUETTES

LA TRINITE-DES-LAITIERS

16.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Pas-de-Calais (62)

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE

AGNIERES

AIRE-SUR-LA-LYS

AIX-NOULETTE

ANGRES

ANNEQUIN

ANVIN

AUBIGNY-EN-ARTOIS

AUCHY-LES-MINES

AVERDOINGT

BAILLEUL-AUX-CORNAILLES

BAJUS

BARLIN

BERGUENEUSE

BERLES-MONCHEL

BETHONSART

BILLY-BERCLAU

BLESSY

BOMY

BOURS

BOVIGNY-BOYEFFLES

BOYAVAL

BRIAS

BULLY-LES-MINES

CAMBLAIN-L’ABBE

CAMBLIGNEUL

CAMBRIN

CARENCY

CAUCOURT

CHELERS

CONTEVILLE-EN-TERNOIS

CUINCHY

DOUVRINS

EPS

ERNY-SAINT-JULIEN

ESTREE-BLANCHE

ESTREE-CAUCHY

FEBVIN-PALFART

FESTUBERT

FIEFS

FLECHIN

FONTAINE-LES-BOULANS

FONTAINE-LES-HERMANS

FRESNICOURT-LE-DOLMEN

FREVILLERS

GAUCHIN-LEGAL

GAUCHIN-VERLOINGT

GIVENCHY-LES-LA-BASSEE

GOUY-SERVINS

GRENAY

HAISNES

HERNICOURT

HERSIN-COUPIGNY

HESTRUS

HEUCHIN

HUCLIER

HULLUCH

LA COMTE

LA THEULOYE

LABOURSE

LAIRES

LAMBRES

LIETTRES

LIEVIN

LIGNY-LES-AIRE

LIGNY-SAINT-FLOCHEL

LINGHEM

LISBOURG

LOOS-EN-GOHELLE

MAGNICOURT-EN-COMTE

MAMETZ

MARQUAY

MAZINGARBE

MINGOVAL

MONCHY-BRETON

MONCHY-CAYEUX

NEDON

NEDONCHEL

NOEUX-LES-MINES

NOYELLES-LES-VERMELLES

OSTREVILLE

PREDEFIN

QUERNES

RELY

ROELLECOURT

ROMBLY

ROQUETOIRE

SACHIN

SAILLY-LABOURSE

SAINS-EN-GOHELLE

SAINS-LES-PERNES

SAINT-AUGUSTIN

SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE

SAINT-POL-SUR-TERNOISE

SAVY-BERLETTE

SERVINS

TANGRY

TINCQUES

TROISVAUX

VALHUON

VERMELLES

VILLERS-AU-BOIS

VILLERS-BRULIN

VILLERS-CHATEL

VIOLAINES

WESTREHEM

WITTERNESSE

WITTES

17.12.2022

Les communes suivantes dans le département: Rhône (69)

ODENAS

VAUXRENARD

CHENAS

CENVES

JULLIE

FLEURIE

LANTIGNIE

CHIROUBLES

JULIENAS

BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

REGNIE-DURETTE

LANCIE

EMERINGES

CORCELLES-EN-BEAUJOLAIS

CHARENTAY

TAPONAS

CERCIE

VILLIE-MORGON

SAINT-LAGER

DEUX-GROSNES

SAINT-GEORGES-DE-RENEINS

18.11.2022

Les communes suivantes dans le département: Saône-et-Loire (71)

BUSSIERES

CHARNAY LES MACON

CHASSELAS

CHEVAGNY LES CHEVRIERES

DAVAYE

FUISSE

HURIGNY

LA ROCHE VINEUSE

LAIZE

LEYNES

MACON

PRISSE

PRUZILLY

SAINT AMOUR BELLEVUE

SAINT MARTIN BELLE ROCHE

SAINT VERAND

SANCE

SERRIERES

SOLUTRE POUILLY

VERGISSON

18.11.2022

Les communes suivantes dans le département: Seine-et-Marne (77)

ANDREZEL

ARGENTIERES

AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS

AVON

BEAUVOIR

BERNAY-VILBERT

BLANDY

BOIS-LE-ROI

BOMBON

BREAU

CANNES-ECLUSE

CESSOY-EN-MONTOIS

CHAMPAGNE-SUR-SEINE

CHAMPDEUIL

CHAMPEAUX

LA CHAPELLE-GAUTHIER

LA CHAPELLE-IGER

LA CHAPELLE-RABLAIS

LA CHAPELLE-SAINT-SULPICE

CHARTRETTES

CHATEAUBLEAU

LE CHATELET-EN-BRIE

CHATENAY-SUR-SEINE

CHATILLON-LA-BORDE

CHATRES

CHAUMES-EN-BRIE

CHENOISE

CLOS-FONTAINE

COURCELLES-EN-BASSEE

COURPALAY

COURQUETAINE

COURTOMER

COUTENCON

CRISENOY

LA CROIX-EN-BRIE

CUCHARMOY

DONNEMARIE-DONTILLY

ECHOUBOULAINS

LES ECRENNES

EGLIGNY

ESMANS

QUIERS

FERICY

FONTAINEBLEAU

FONTAINE-LE-PORT

FONTAINS

FONTENAILLES

FONTENAY-TRESIGNY

FORGES

FOUJU

GASTINS

LA GRANDE-PAROISSE

GRANDPUITS-BAILLY-CARROIS

GUIGNES

GURCY-LE-CHATEL

HERICY

JOUY-LE-CHATEL

LAVAL-EN-BRIE

LIMOGES-FOURCHES

LISSY

LIVERDY-EN-BRIE

LIVRY-SUR-SEINE

LIZINES

LUISETAINES

LUMIGNY-NESLES-ORMEAUX

MACHAULT

MAINCY

MAISON-ROUGE

MARLES-EN-BRIE

MAROLLES-SUR-SEINE

MEIGNEUX

MELUN

MOISENAY

MONS-EN-MONTOIS

MONTEREAU-FAULT-YONNE

MONTEREAU-SUR-LE-JARD

MONTIGNY-LENCOUP

MORET-LOING-ET-ORVANNE

MORMANT

NANGIS

OZOUER-LE-VOULGIS

PAMFOU

PECY

LE PLESSIS-FEU-AUSSOUX

THENISY

RAMPILLON

LA ROCHETTE

ROZAY-EN-BRIE

RUBELLES

SAINT-GERMAIN-LAVAL

SAINT-GERMAIN-LAXIS

SAINT-JUST-EN-BRIE

SAINT-LOUP-DE-NAUD

SAINT-MAMMES

SAINT-MERY

SAINT-OUEN-EN-BRIE

SALINS

SAMOIS-SUR-SEINE

SAMOREAU

SAVINS

SIGY

SIVRY-COURTRY

SOGNOLLES-EN-MONTOIS

SOIGNOLLES-EN-BRIE

THOMERY

LA TOMBE

TOUQUIN

VALENCE-EN-BRIE

VANVILLE

VARENNES-SUR-SEINE

VAUDOY-EN-BRIE

VAUX-LE-PENIL

VERNEUIL-L'ETANG

VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE

VIEUX-CHAMPAGNE

VILLENEUVE-LES-BORDES

VIMPELLES

VOINSLES

VOISENON

VULAINES-LES-PROVINS

VULAINES-SUR-SEINE

YEBLES

SOLERS

27.11.2022

Les communes suivantes dans le département: Deux - Sevres (79)

L'ABSIE

ALLONNE

LE BEUGNON

LA BOISSIERE-EN-GATINE

CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS

LA CHAPELLE-SAINT-ETIENNE

COULON

COURS

ECHIRE

FAYE-SUR-ARDIN

GERMOND-ROUVRE

LES GROSEILLERS

LARGEASSE

MOUTIERS-SOUS-CHANTEMERLE

NIORT

PAMPLIE

LE RETAIL

SAINT-MARC-LA-LANDE

SAINT-MAXIRE

SAINTE-OUENNE

SAINT-PAUL-EN-GATINE

SAINT-REMY

SCIECQ

SCILLE

SECONDIGNY

SURIN

TRAYES

VERNOUX-EN-GATINE

28.11.2022

Stato membro: Italia

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis

Regione: Lombardia

comune di Acquafredda (Brescia)

comune di Alfianello (Brescia)

comune di Bassano Bresciano (Brescia)

comune di Borgo San Giacomo (Brescia)

comune di Calvisano (Brescia)

comune di Carpenedolo (Brescia)

comune di Cigole (Brescia)

comune di Desenzano del Garda (Brescia) a sud dell'autostrada A4

comune di Fiesse (Brescia)

comune di Gambara (Brescia)

comune di Ghedi (Brescia)

comune di Gottolengo (Brescia)

comune di Isorella (Brescia)

comune di Leno (Brescia) a est dell'autostrada A21

comune di Lonato del Garda (Brescia) a sud dell'autostrada A4

comune di Manerbio (Brescia)

comune di Milzano (Brescia)

comune di Montichiari (Brescia)

comune di Offlaga (Brescia)

comune di Orzinuovi (Brescia)

comune di Pavone del Mella (Brescia)

comune di Pontevico (Brescia)

comune di Pozzolengo (Brescia) a sud dell'autostrada A4

comune di Pralboino (Brescia)

comune di Quinzano d'Oglio (Brescia)

comune di Remedello (Brescia)

comune di San Gervasio Bresciano (Brescia)

comune di San Paolo (Brescia)

comune di Seniga (Brescia)

comune di Verolanuova (Brescia)

comune di Verolavecchia (Brescia)

comune di Villachiara (Brescia)

comune di Visano (Brescia)

comune di Annicco (Cremona)

comune di Azzanello (Cremona)

comune di Bordolano (Cremona)

comune di Casalbuttano ed Uniti (Cremona)

comune di Casalmorano (Cremona)

comune di Castelverde (Cremona)

comune di Castelvisconti (Cremona)

comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona)

comune di Corte de' Frati (Cremona)

comune di Genivolta (Cremona)

comune di Olmeneta (Cremona)

comune di Paderno Ponchielli (Cremona)

comune di Pozzaglio ed Uniti (Cremona)

comune di Robecco d'Oglio (Cremona)

comune di Soresina (Cremona)

comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova)

comune di Asola (Mantova)

comune di Canneto sull'Oglio (Mantova)

comune di Casalmoro (Mantova)

comune di Casaloldo (Mantova)

comune di Casalromano (Mantova)

comune di Castel Goffredo (Mantova)

comune di Castelbelforte (Mantova)

comune di Castellucchio (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Castiglione delle Stiviere (Mantova)

comune di Cavriana (Mantova)

comune di Ceresara (Mantova)

comune di Curtatone (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova)

comune di Goito (Mantova)

comune di Guidizzolo (Mantova)

comune di Mantova (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Marcaria (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Mariana Mantovana (Mantova)

comune di Marmirolo (Mantova)

comune di Medole (Mantova)

comune di Monzambano (Mantova)

comune di Piubega (Mantova)

comune di Ponti sul Mincio (Mantova)

comune di Porto Mantovano (Mantova)

comune di Redondesco (Mantova)

comune di Rodigo (Mantova)

comune di Roverbella (Mantova)

comune di San Giorgio Bigarello (Mantova) a nord della strada provinciale SP64, ex strada statale SS10

comune di Solferino (Mantova)

comune di Volta Mantovana (Mantova)

30.11.2022

Regione: Veneto

comune di Arquà Petrarca (Padova)

comune di Baone (Padova)

comune di Barbona (Padova)

comune di Borgo Veneto (Padova)

comune di Carceri (Padova)

comune di Casale di Scodosia (Padova)

comune di Castelbaldo (Padova)

comune di Cervarese Santa Croce (Padova)

comune di Cinto Euganeo (Padova)

comune di Este (Padova)

comune di Galzignano Terme (Padova)

comune di Granze (Padova)

comune di Lozzo Atestino (Padova)

comune di Masi (Padova)

comune di Megliadino San Vitale (Padova)

comune di Merlara (Padova)

comune di Mestrino (Padova) a sud dell'autostrada A4

comune di Monselice (Padova) a ovest dell'autostrada A13

comune di Montagnana (Padova)

comune di Ospedaletto Euganeo (Padova)

comune di Piacenza d'Adige (Padova)

comune di Ponso (Padova)

comune di Pozzonovo (Padova) a ovest dell'autostrada A13

comune di Rovolon (Padova)

comune di Rubano (Padova) a sud dell'autostrada A4

comune di Saccolongo (Padova)

comune di Sant'Elena (Padova)

comune di Sant'Urbano (Padova)

comune di Solesino (Padova) a ovest dell'autostrada A13

comune di Stanghella (Padova) a ovest dell'autostrada A13

comune di Teolo (Padova)

comune di Torreglia (Padova)

comune di Urbana (Padova)

comune di Veggiano (Padova)

comune di Vescovana (Padova) a ovest dell'autostrada A13

comune di Vighizzolo d'Este (Padova)

comune di Villa Estense (Padova)

comune di Villafranca Padovana (Padova) a sud dell'autostrada A4

comune di Vo' (Padova)

comune di Albaredo d'Adige (Verona)

comune di Angiari (Verona)

comune di Arcole (Verona)

comune di Belfiore (Verona)

comune di Bevilacqua (Verona)

comune di Bonavigo (Verona)

comune di Boschi Sant'Anna (Verona)

comune di Bovolone (Verona)

comune di Buttapietra (Verona)

comune di Caldiero (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di Casaleone (Verona)

comune di Castagnaro (Verona)

comune di Castel d'Azzano (Verona)

comune di Castelnuovo del Garda (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di Cerea (Verona)

comune di Cologna Veneta (Verona)

comune di Colognola ai Colli (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di Concamarise (Verona)

comune di Erbé (Verona)

comune di Gazzo Veronese (Verona)

comune di Isola della Scala (Verona)

comune di Isola Rizza (Verona)

comune di Lavagno (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di Legnago (Verona)

comune di Minerbe (Verona)

comune di Monteforte d'Alpone (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di Mozzecane (Verona)

comune di Nogara (Verona)

comune di Nogarole Rocca (Verona)

comune di Oppeano (Verona)

comune di Palù (Verona)

comune di Peschiera del Garda (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di Povegliano Veronese (Verona)

comune di Pressana (Verona)

comune di Ronco all'Adige (Verona)

comune di Roverchiara (Verona)

comune di Roveredo di Guà (Verona)

comune di Salizzole (Verona)

comune di San Bonifacio (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di San Giovanni Lupatoto (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di San Martino Buon Albergo (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di San Pietro di Morubio (Verona)

comune di Sanguinetto (Verona)

comune di Soave (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di Sommacampagna (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di Sona (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di Sorgà (Verona)

comune di Terrazzo (Verona)

comune di Trevenzuolo (Verona)

comune di Valeggio sul Mincio (Verona)

comune di Verona (Verona) a sud dell'autostrada A4

comune di Veronella (Verona)

comune di Vigasio (Verona)

comune di Villa Bartolomea (Verona)

comune di Villafranca di Verona (Verona)

comune di Zevio (Verona)

comune di Zimella (Verona)

comune di Agugliaro (Vicenza)

comune di Albettone (Vicenza)

comune di Alonte (Vicenza)

comune di Altavilla Vicentina (Vicenza) a sud dell'autostrada A4

comune di Arcugnano (Vicenza) a sud dell'autostrada A4

comune di Asigliano Veneto (Vicenza)

comune di Barbarano Mossano (Vicenza)

comune di Brendola (Vicenza) a est dell'autostrada A4

comune di Campiglia dei Berici (Vicenza)

comune di Castegnero (Vicenza)

comune di Gambellara (Vicenza) a sud dell'autostrada A4

comune di Grisignano di Zocco (Vicenza) a sud dell'autostrada A4

comune di Grumolo delle Abbadesse (Vicenza) a sud dell'autostrada A4

comune di Longare (Vicenza)

comune di Lonigo (Vicenza)

comune di Montebello Vicentino (Vicenza) a est dell'autostrada A4

comune di Montecchio Maggiore (Vicenza) a est dell'autostrada A4

comune di Montegalda (Vicenza)

comune di Montegaldella (Vicenza)

comune di Nanto (Vicenza)

comune di Noventa Vicentina (Vicenza)

comune di Orgiano (Vicenza)

comune di Pojana Maggiore (Vicenza)

comune di Sarego (Vicenza)

comune di Sossano (Vicenza)

comune di Torri di Quartesolo (Vicenza) a sud dell'autostrada A4

comune di Val Liona (Vicenza)

comune di Vicenza (Vicenza) a sud dell'autostrada A4

comune di Villaga (Vicenza)

comune di Zovencedo (Vicenza)

30.11.2022

*

Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»
»

28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/259


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2323 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2022

relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo « Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi” a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 luglio 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrare l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)».

(2)

L’obiettivo dell’iniziativa così come formulato dagli organizzatori è «un appello alla Commissione europea per istituzionalizzare la Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”) — 26.7.2012, per cristallizzare nella storia la saggezza istituzionale e le capacità rivoluzionarie delle istituzioni europee durante la grande recessione, capitolo stimolante della resilienza funzionale dell’UE e delle capacità fondamentali delle istituzioni, delle nazioni e delle società nel guidare il progresso in tempi che richiedono la gestione di innumerevoli crisi».

(3)

Un allegato e un documento complementare dal titolo «Manifesto “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» apportano ulteriori dettagli sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa, definendo e specificando i motivi per sostenerla. L’iniziativa è intesa a celebrare la «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» come «atto simbolico di paneuropeismo», in riferimento alla dichiarazione del 26 luglio 2012 dell’ex presidente della Banca centrale europea Mario Draghi che, secondo gli organizzatori, ha plasmato la storia della zona euro e dell’integrazione economica con un fulgido esempio di leadership moderna e una visione stimolante. Gli organizzatori corredano la loro proposta di «tre messaggi chiave» a sostegno della loro richiesta di una «Giornata WiT»: «a) cristallizzare uno degli sforzi più critici per salvare l’euro, come atto di riconoscimento della saggezza istituzionale e della resilienza dell’UE durante la grande recessione che ha minacciato gravemente la zona euro e le economie nazionali; b) riunire le voci dell’UE e celebrare i valori europei della democrazia, della diversità culturale, della pace e dei diritti umani, in tempi di disprezzo facile, estremismo sociale, euroscetticismo e populismo rampante in tutta Europa; c) far luce sul potere di adattamento e sulle capacità di risoluzione delle crisi che le istituzioni europee devono mantenere per guidare il progresso e far fronte alle sfide future».

(4)

Il 26 agosto 2022, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, la Commissione ha informato il gruppo di organizzatori della sua valutazione, secondo cui erano soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettere a), d) ed e), di detto regolamento, e non era applicabile la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b). Tuttavia la Commissione ha comunicato anche che il testo dell’iniziativa, così come formulato nella richiesta del 27 luglio 2022, non le consentiva di concludere che fosse integralmente soddisfatta la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/788 e ha invitato gli organizzatori a chiarire gli obiettivi specifici della «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» e le misure giuridiche concrete che le si chiede di proporre.

(5)

Il 26 ottobre 2022 gli organizzatori hanno notificato alla Commissione la decisione di mantenere la richiesta di registrazione a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/788, senza ulteriori chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’iniziativa e sulle misure giuridiche concrete richieste.

(6)

Non è pertanto chiaro se l’istituzionalizzazione della «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» sia un evento specificamente collegato alla politica economica e monetaria dell’Unione o se intenda sottolineare la capacità delle istituzioni dell’Unione nel loro complesso di affrontare e gestire le sfide in generale o entrambe le cose.

(7)

Nei trattati non esistono disposizioni autonome che prevedano l’istituzione di giornate o anni commemorativi. In alcuni casi le «giornate» o gli «anni» commemorativi speciali europei sono formalmente istituiti da atti giuridici adottati sulla base di disposizioni sostanziali dei trattati relative all’oggetto delle commemorazioni speciali (2).

(8)

Se l’obiettivo dell’iniziativa, come sembra in sostanza, è istituire una «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)» per celebrare la forza dell’Unione nell’affrontare le sfide economiche e monetarie, resta di fatto che la Commissione non ravvisa nessuna base giuridica adeguata nel titolo VIII TFUE relativo alla politica economica e monetaria, che possa permetterle di presentare una proposta di atto giuridico esclusivamente per istituire tale «giornata» europea commemorativa.

(9)

La descrizione dell’iniziativa data dagli organizzatori contiene però una serie di elementi trasversali che indicano che l’iniziativa ha una portata più generale, non riguarda settori strategici specifici e ha natura puramente commemorativa. Uno dei messaggi chiave dell’iniziativa è infatti «riunire le voci dell’UE e celebrare i valori europei della democrazia, della diversità culturale, della pace e dei diritti umani», che corrispondono in parte ai valori fondamentali dell’Unione enunciati all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e, in parte, agli obiettivi generali dell’Unione di cui all’articolo 3 TUE.

(10)

Né gli articoli 2 e 3 TUE né l’articolo 17 TUE, cui fanno riferimento gli organizzatori nella domanda di registrazione, conferiscono alla Commissione i poteri concreti necessari per presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione; pertanto non possono fungere da base giuridica per una proposta di atto giuridico dell’Unione volta a perseguire gli obiettivi dell’iniziativa. Sulla base dell’articolo 352 TFUE invece sono state adottate azioni volte ad accrescere la consapevolezza riguardo all’Unione europea e ai suoi valori e a comunicare con i suoi cittadini in generale (3).

(11)

Posto che l’iniziativa sembra volta a rafforzare il rispetto e la promozione di diversi valori dell’Unione e a conseguire obiettivi corrispondenti a quelli dell’Unione di cui all’articolo 3 TUE, e non già a introdurre o modificare atti legislativi in nessuno dei settori strategici specifici definiti nei trattati, la conclusione, almeno al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni formali per la registrazione, è che non è detto che la Commissione non sia in grado di presentare una proposta di atto giuridico che istituisca una giornata commemorativa volta al conseguimento degli obiettivi dei trattati sulla base dell’articolo 352 TFUE. Questa disposizione consente infatti alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta di misure necessarie per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine.

(12)

Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(13)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione del rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete e sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(14)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(15)

L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(16)

È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)».

(17)

La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime unicamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È registrata l’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)».

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Giornata europea del “Whatever it Takes” (“Costi quel che costi”)», rappresentato da Rui Pedro GONÇALVES DUARTE e da David Jorge FERREIRA DA SILVA in veste di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2022

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

(2)  Cfr. ad esempio la decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull’Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5), basata sull’articolo 153, paragrafo 2, TFUE, e la decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa a un Anno europeo dei giovani (2022) (GU L 462 del 28.12.2021, pag. 1), basata sull’articolo 165, paragrafo 2, TFUE.

(3)  Cfr. ad esempio il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L’Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/262


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2324 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

recante modifica della decisione 2008/294/CE, al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e misure per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell’Unione

[notificata con il numero C(2022) 8321)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/294/CE della Commissione (2) consente il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell’Unione europea con tecnologie GSM, UMTS e LTE e stabilisce le condizioni tecniche armonizzate per i servizi MCA.

(2)

L’aggiunta della connettività 5G sugli aeromobili migliora i servizi di comunicazione per i passeggeri durante il viaggio e consente nel contempo di sfruttare le più recenti tecnologie disponibili e garantire un uso efficiente dello spettro radio. Ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella strategia della Commissione sulla connettività, definiti nella comunicazione della Commissione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (3) e aggiornati mediante la comunicazione della Commissione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (4).

(3)

L’attuale quadro normativo impone inoltre il funzionamento di un’unità di controllo della rete (NCU) come parte delle apparecchiature MCA a bordo degli aeromobili per impedire ai terminali mobili a bordo di tentare di registrarsi alle reti di comunicazioni mobili terrestri UMTS.

(4)

Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea ha dato mandato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, di intraprendere studi tecnici sul potenziale utilizzo della tecnologia 5G e sull’uso facoltativo dell’unità di controllo della rete a bordo di aeromobili dotati di sistemi MCA.

(5)

In risposta a tale mandato, il 5 novembre 2021 la CEPT ha adottato la sua relazione 81, che prevede condizioni tecniche armonizzate per il funzionamento della connettività con sistemi 5G di antenne non attive (non-AAS) per l’MCA nella banda di frequenza 1800 MHz (1710-1785 MHz e 1805-1880 MHz) e stabilisce le condizioni per l’uso di un’unità di controllo della rete nella MCA.

(6)

La relazione 81 della CEPT ha concluso che l’uso di una NCU in operazioni MCA nella porzione downlink della banda 900 MHz (925-960 MHz) per impedire la connessione alle reti terrestri UMTS 3G dovrebbe attualmente rimanere obbligatorio. Ha inoltre concluso che l’uso di una NCU in operazioni MCA nella porzione downlink 3G della banda terrestre 2 GHz accoppiata (2110-2170 MHz) potrebbe essere reso facoltativo nel prossimo futuro. In seguito ai nuovi sviluppi tecnici non era più necessario utilizzare una NCU per impedire la connessione dei terminali mobili alle reti mobili terrestri che operano nella banda di frequenza UMTS 1800 MHz.

(7)

Nella relazione 81 della CEPT non sono state segnalate interferenze (ad esempio, incrementi del carico di segnalazione, degradazione della capacità) subite dagli operatori di reti mobili sulle loro reti UMTS terrestri che utilizzano la banda di frequenza 900 MHz o la banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata, derivanti da terminali mobili a bordo degli aeromobili (indipendentemente dal fatto che un aeromobile sia dotato di un sistema MCA comprendente o meno una NCU). Secondo la relazione 81 tale assenza di segnalazioni era attribuita in particolare alla complessità dell’impatto e della misurazione di tale impatto.

(8)

È opportuno tenere debitamente conto delle difficoltà di valutazione delle interferenze causate dai telefoni cellulari a bordo degli aeromobili dotati di sistemi MCA sulle reti di terra UMTS 3G e della relativa mancanza di elementi di prova nella relazione 81 della CEPT per quanto riguarda la necessità dell’implementazione di una NCU per l’UMTS 3G. Tuttavia, successivamente alla sua relazione 81, la CEPT, tenendo conto di ulteriori input e sviluppi, ha deciso che l’uso di una NCU a bordo di aeromobili dotati di sistemi MCA nella banda di frequenza 900 MHz e nella banda terrestre 2 GHz accoppiata non dovrebbe più essere obbligatorio a decorrere dal 1o gennaio 2026, in linea con il ritmo attuale di aggiornamento delle reti al 4G e al 5G e di eliminazione graduale delle reti 3G (5).

(9)

Le specifiche tecniche MCA dovrebbero continuare a essere oggetto di riesame per garantire che continuino a corrispondere al progresso tecnologico e agli sviluppi del mercato.

(10)

La decisione 2008/294/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 2008/294/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Quanto prima, e in ogni caso entro il 30 giugno 2023, gli Stati membri rendono disponibili senza interferenze e senza protezioni le bande di frequenza per i sistemi 5G non-AAS di cui alla tabella 1 dell’allegato per i servizi MCA, purché tali servizi soddisfino le condizioni di cui all’allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea (GU L 98 del 10.4.2008, pag. 19).

(3)  COM(2016) 587 final.

(4)  COM(2021) 118 final.

(5)  Con la modifica della decisione dell’ECC (06)07 adottata l’1.7.2022, a seguito di una consultazione pubblica della CEPT.


ALLEGATO

1.   Bande di frequenza e sistemi autorizzati per i servizi MCA

Tabella 1

Tipo

Frequenza

Sistema

GSM 1 800

1 710 -1 785  MHz (uplink) 1 805 -1 880  MHz (downlink)

GSM conforme alle norme GSM quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 502, EN 301 511 e EN 302 480, o a specifiche equivalenti.

UMTS 2 100 (FDD)

1 920 -1 980  MHz (uplink) 2 110 -2 170  MHz (downlink)

UMTS conforme alle norme UMTS pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11, o a specifiche equivalenti.

LTE 1 800 (FDD)

1 710 -1 785  MHz (uplink) 1 805 -1 880  MHz (downlink)

LTE conforme alle norme LTE quali pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 908-1, EN 301 908-13, EN 301 908-14 e EN 301 908-15 o a specifiche equivalenti.

5G NR non-AAS

1 710 -1 785  MHz (uplink) 1 805 -1 880  MHz (downlink)

5G NR non-AAS conforme alle norme 5G NR pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 908-24 e EN 301 908-25, o a specifiche equivalenti.

2.   Prevenzione della connessione dei terminali mobili alle reti terrestri

a)

Fino al 1o gennaio 2026 deve essere impedito ai terminali mobili riceventi nelle bande di frequenza e nei sistemi elencati nella tabella 2 di tentare di registrarsi alle reti mobili terrestri UMTS mediante:

l’inclusione nel sistema MCA di un’unità di controllo della rete (NCU) che aumenti il rumore di fondo nelle bande di ricezione mobile all’interno della cabina e/o

la schermatura della fusoliera dell’aeromobile, in modo da attenuare ulteriormente il segnale in entrata e in uscita.

Tabella 2

Bande di frequenza (MHz)

Sistemi terrestri

925 -960  MHz

UMTS

2 110 -2 170  MHz

UMTS

Dopo tale data, gli operatori MCA possono decidere di continuare a implementare una NCU nelle bande di frequenza e nei sistemi elencati nella tabella 2.

b)

Oltre alle disposizioni di cui alla lettera a), gli operatori MCA possono decidere di implementare una NCU per i sistemi terrestri che forniscono servizi di comunicazione elettronica nelle bande di frequenza elencate nella tabella 3.

Tabella 3

Bande di frequenza (MHz)

460 -470  MHz

791 -821  MHz

925 -960  MHz

1 805 -1 880  MHz

2 110 -2 170  MHz

2 620 -2 690  MHz

2 570 -2 620  MHz

3.   Parametri tecnici

a)

Limiti della potenza isotropica irradiata equivalente (EIRP), all’esterno dell’aeromobile, risultante dalla NCU/dalla stazione base (BS) dell’aeromobile

Tabella 4

Altitudine al di sopra del livello del terreno (m)

EIRP massima all’esterno dell’aeromobile in dBm/(larghezza di banda del canale)

NCU  (1)

BS GSM e LTE dell’aeromobile

BS 5G NR non-AAS dell’aeromobile

NCU e BS UMTS dell’aeromobile

Banda: 900 MHz

Banda: 1 800  MHz

Banda: 1 800  MHz

Banda: 2 100  MHz

Larghezza di banda del canale = 3,84 MHz

Larghezza di banda del canale = 200 kHz (2)

Larghezza di banda del canale = 5 MHz (3)

Larghezza di banda del canale = 3,84 MHz

3 000

-6,2

-13,0

10

1,0

4 000

-3,7

-10,5

13

3,5

5 000

-1,7

-8,5

15

5,4

6 000

-0,1

-6,9

16

7,0

7 000

1,2

-5,6

18

8,3

8 000

2,3

-4,4

19

9,5

b)

Limiti EIRP all’esterno dell’aeromobile, risultanti dal terminale mobile che opera a bordo

Tabella 5

Altitudine al di sopra del livello del terreno

EIRP massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile GSM in dBm/200 kHz

EIRP massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile LTE in dBm/5 MHz  (4)

EIRP massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile LTE e 5G NR in dBm/5 MHz (5)  (6)  (7)

EIRP massima, all’esterno dell’aeromobile, dal terminale mobile UMTS in dBm/3,84 MHz

(m)

GSM 1 800  MHz

LTE 1 800  MHz

LTE e 5G NR 1 800  MHz

UMTS 2 100  MHz

3 000

-3,3

1,7

0

3,1

4 000

-1,1

3,9

2

5,6

5 000

0,5

5

4

7

6 000

1,8

5

6

7

7 000

2,9

5

7

7

8 000

3,8

5

8

7

c)

Limiti EIRP all’esterno dell’aeromobile, risultanti dalla NCU, in altre bande di frequenza pertinenti

Nel caso in cui gli operatori di sistemi MCA decidano di utilizzare una NCU per impedire ai terminali mobili di tentare di registrarsi alle reti mobili terrestri non UMTS nelle bande di frequenza di cui alla tabella 3, i valori massimi indicati nella tabella 6 si applicano all’EIRP totale all’esterno dell’aeromobile, risultanti dalla NCU, in combinazione con i valori di cui alla tabella 4.

Tabella 6

Altitudine al di sopra del livello del terreno (m)

EIRP massima all’esterno dell’aeromobile, risultante dalla NCU

460 -470  MHz

791 -821  MHz

1 805 -1 880  MHz

2 570 -2 690  MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/4,75 MHz

3 000

-17,0

-0,87

-13,0

1,9

4 000

-14,5

1,63

-10,5

4,4

5 000

-12,6

3,57

-8,5

6,3

6 000

-11,0

5,15

-6,9

7,9

7 000

-9,6

6,49

-5,6

9,3

8 000

-8,5

7,65

-4,4

10,4

d)

Requisiti operativi

(1)

L’altitudine minima al di sopra del livello del terreno per qualsiasi trasmissione di un sistema MCA in funzionamento deve essere di 3 000 metri.

(2)

La stazione base dell’aeromobile, durante il funzionamento, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili GSM che trasmettono nella banda 1 800 MHz a un valore nominale di 0 dBm/200 kHz in tutte le fasi della comunicazione, compreso l’accesso iniziale.

(3)

La stazione base dell’aeromobile, durante il funzionamento, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili LTE che trasmettono nella banda 1 800 MHz a un valore nominale di 5 dBm/5 MHz in tutte le fasi della comunicazione.

(4)

La stazione base dell’aeromobile, durante il funzionamento, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili UMTS che trasmettono nella banda 2 100 MHz a un valore nominale di -6 dBm/3,84 MHz in tutte le fasi della comunicazione e il numero massimo di utenti non può essere superiore a 20.

(5)

La stazione base dell’aeromobile, durante il funzionamento, deve limitare la potenza di trasmissione di tutti i terminali mobili 5G NR che trasmettono nella banda 1 800 MHz a un valore nominale di 5 dBm/canale in tutte le fasi della comunicazione, compreso l’accesso iniziale.


(1)  La BS dell’aeromobile non è in funzione a 900 MHz, tuttavia è necessaria una NCU per impedire ai terminali che utilizzano altri canali MCA di connettersi alle reti terrestri UMTS 900 MHz.

(2)  Per una larghezza di banda del canale diversa da 200 kHz, ai valori EIRP deve essere aggiunta una correzione calcolata mediante la formula 10 × log10 (larghezza di banda del canale/200 kHz) dB.

(3)  Per una larghezza di banda del canale diversa da 5 MHz, ai valori EIRP deve essere aggiunta una correzione calcolata mediante la formula 10 × log10 (larghezza di banda del canale/5 MHz) dB.

(4)  Tali condizioni si applicano al funzionamento dei sistemi MCA installati fino al 31 dicembre 2022.

(5)  Tali condizioni si applicano al funzionamento dei sistemi MCA installati dopo il 31 dicembre 2022.

(6)  Per una larghezza di banda del canale diversa da 5 MHz, ai valori EIRP deve essere aggiunta una correzione calcolata mediante la formula 10 × log10 (larghezza di banda del canale/5 MHz) dB.

(7)  L’EIRP è specificata per canale indipendentemente dalla larghezza di banda del canale utilizzata poiché potrebbero essere utilizzati più terminali mobili.


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/267


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2325 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2022

che non approva l’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 22 dicembre 2009 è stata presentata all’autorità competente della Spagna una domanda di approvazione dell’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10 «preservanti per lavori in muratura» descritto nell’allegato V di tale direttiva, corrispondente al tipo di prodotto 10 «preservanti per i materiali da costruzione» descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

A norma dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le domande presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(3)

Il 1o ottobre 2019, mentre era in corso la valutazione del principio attivo da parte dell’autorità di valutazione competente, il richiedente ha ritirato la domanda e non chiede più l’approvazione del BIT come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10.

(4)

Il BIT non è riportato per il tipo di prodotto 10 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3), che elenca le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti contenuti nei biocidi. I biocidi del tipo di prodotto 10 contenenti BIT non sono quindi interessati dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e non possono pertanto essere messi a disposizione o usati sul mercato dell’Unione.

(5)

In conformità alla disposizione transitoria di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, tuttavia, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione di non approvare uno dei principi attivi per l’uso pertinente, se tale decisione è adottata dopo il 1o settembre 2016.

(6)

Poiché il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione del BIT ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10, non vi è alcun biocida da valutare. Di conseguenza l’autorità competente non ha ultimato la relazione di valutazione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non ha preparato un parere. Infine, poiché non esiste un biocida del tipo di prodotto 10 contenente BIT per il quale si può supporre che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento non sono soddisfatte. Considerando altresì la necessità di garantire che gli articoli trattati con BIT, o che lo incorporino intenzionalmente, per il tipo di prodotto 10 non siano più immessi sul mercato dell’Unione è opportuno non approvare il BIT ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’1,2-benzisotiazol-3(2H)-one (BIT) (n. CE: 220-120-9; n. CAS: 2634-33-5) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 10.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/269


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2326 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2022

che non approva l’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), nel gennaio 2011 è stata presentata all’autorità competente del Regno Unito, poi sostituita dall’autorità competente della Spagna a decorrere dal 1o febbraio 2020, una domanda di approvazione dell’epsilon-metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 «repellenti e attrattivi» descritto nell’allegato V di tale direttiva, corrispondente al tipo di prodotto 19 «repellenti e attrattivi» descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

A norma dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le domande presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(3)

Il 24 ottobre 2019, mentre era in preparazione il parere sull’approvazione da parte dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, il richiedente ha ritirato la domanda e non chiede più l’approvazione dell’epsilon-metofluthrin come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

(4)

L’epsilon-metofluthrin non è riportato per il tipo di prodotto 19 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3), che elenca le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti contenuti nei biocidi. I biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti epsilon-metofluthrin non sono quindi interessati dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e non possono pertanto essere messi a disposizione o usati sul mercato dell’Unione.

(5)

In conformità alla disposizione transitoria di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, tuttavia, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione di non approvare uno dei principi attivi per l’uso pertinente, se tale decisione è adottata dopo il 1o settembre 2016.

(6)

Poiché il richiedente ha ritirato la domanda di approvazione dell’epsilon-metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, non vi è alcun biocida da valutare. Di conseguenza l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non ha preparato un parere. Infine, poiché non esiste un biocida del tipo di prodotto 19 contenente epsilon-metofluthrin per il quale si può supporre che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento non sono soddisfatte. Considerando altresì la necessità di garantire che gli articoli trattati con epsilon-metofluthrin, o che lo incorporino intenzionalmente, per il tipo di prodotto 19 non siano più immessi sul mercato dell’Unione è opportuno non approvare l’epsilon-metofluthrin ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’epsilon-metofluthrin (n. CAS: 240494-71-7) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).


28.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 307/271


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2327 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2022

che non approva la clorammina B come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il 25 ottobre 2008 sono state presentate all’autorità competente della Repubblica ceca domande di approvazione della clorammina B ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 («disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche ed altri biocidi», «biocidi per l’igiene veterinaria», «disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale» e «disinfettanti per l’acqua potabile») descritti nell’allegato V di tale direttiva, corrispondenti ai tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 («disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali», «igiene veterinaria», «settore dell’alimentazione umana e animale» e «acqua potabile») descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

A norma dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le domande presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(3)

Il 25 ottobre 2021, mentre era in corso la valutazione del principio attivo da parte dell’autorità di valutazione competente, il richiedente ha ritirato le domande e non chiede più l’approvazione della clorammina B come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5.

(4)

La clorammina B non è riportata per i tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 nell’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (3), che elenca le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti contenuti nei biocidi. I biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 contenenti clorammina B non sono quindi interessati dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 89, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 e non possono pertanto essere messi a disposizione o usati sul mercato dell’Unione.

(5)

In conformità alla disposizione transitoria di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, tuttavia, un articolo trattato con, o che incorpori intenzionalmente, uno o più biocidi contenenti solo principi attivi che, al 1o settembre 2016, sono in fase di valutazione per il pertinente tipo di prodotto nel programma di lavoro di cui all’articolo 89, paragrafo 1, di detto regolamento o per i quali è presentata una domanda di approvazione per il pertinente tipo di prodotto entro tale data, o contenenti solo una combinazione di sostanze e principi attivi riportati nell’elenco redatto conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento per il tipo di prodotto e l’uso pertinenti, o incluse nell’allegato I, può essere immesso sul mercato fino a 180 giorni dopo la decisione di non approvare uno dei principi attivi per l’uso pertinente, se tale decisione è adottata dopo il 1o settembre 2016.

(6)

Poiché il richiedente ha ritirato le domande di approvazione della clorammina B ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, non vi sono biocidi da valutare. Di conseguenza l’autorità competente non ha ultimato le relazioni di valutazione e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non ha preparato alcun parere. Infine, poiché non esistono biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 contenenti clorammina B per i quali si può supporre che siano rispettati i criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento non sono soddisfatte. Considerando altresì la necessità di garantire che gli articoli trattati con clorammina B, o che la incorporino intenzionalmente, per i tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5 non siano più immessi sul mercato dell’Unione è opportuno non approvare la clorammina B ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La clorammina B (n. CE: 204-847-9, n. CAS: 127-52-6) non è approvata come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).