ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 305

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
25 novembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2300 della Commissione, del 30 agosto 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2301 della Commissione, del 23 novembre 2022, che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2302 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2303 della Commissione, del 24 novembre 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici ( 1 )

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2304 della Commissione, del 24 novembre 2022, che designa il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley ( 1 )

51

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2305 della Commissione, del 24 novembre 2022, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio olio di pesce, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 1 )

53

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2306 della Commissione, del 23 novembre 2022, che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l’assistenza sanitaria e utilizzo dell’assistenza sanitaria [notificata con il numero C(2022) 8341]  ( 1 )

58

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz e 5470-5725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato [notificata con il numero C(2022) 8313]  ( 1 )

63

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2300 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2022

che integra il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma Fiscalis istituito dal regolamento (UE) 2021/847 («il programma») nel conseguimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento figurano nell’allegato II del regolamento.

(2)

Gli indicatori di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/847, sebbene adeguati ai fini della sorveglianza annuale della performance, non sono sufficienti a consentire una sorveglianza e una valutazione esaustive delle attività e dei risultati del programma nel conseguire gli obiettivi specifici. Si dovrebbero pertanto stabilire indicatori supplementari nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione. Tali indicatori supplementari dovrebbero essere intesi a misurare le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.

(3)

Al fine di garantire che i dati destinati alla sorveglianza e alla valutazione del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo, si dovrebbero imporre obblighi di rendicontazione proporzionati, per evitare la doppia rendicontazione e minimizzare gli oneri amministrativi.

(4)

Al fine di garantire l’allineamento con l’inizio del periodo di rendicontazione connesso al quadro di sorveglianza e valutazione del programma, è opportuno che il presente regolamento delegato si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Indicatori del quadro di sorveglianza e valutazione e obblighi di rendicontazione

1.   Nella sorveglianza e nella valutazione del programma a norma degli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847 sono utilizzati i seguenti indicatori nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione:

a)

gli indicatori di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2021/847;

b)

gli indicatori di cui all’allegato del presente regolamento, che misurano le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma.

2.   Gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono misurati ogni anno, ad eccezione degli indicatori d’impatto di cui al punto 1), lettera a), e al punto 3) dell’allegato del presente regolamento, che sono misurati ogni due anni e nell’ambito delle valutazioni intermedie e finali, a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/847.

3.   Ove richiesto dalla Commissione, i destinatari dei fondi del programma forniscono alla Commissione i dati e le informazioni relativi agli indicatori di cui al paragrafo 1, pertinenti al fine di contribuire al quadro di sorveglianza e valutazione.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 188 del 28.5.2021, pag. 1.


ALLEGATO

Elenco di indicatori supplementari per quanto riguarda il quadro di sorveglianza e valutazione per il programma Fiscalis di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2021/847

A.   Indicatori di realizzazione

1)

Sviluppo delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei (EES):

a)

numero di progetti informatici (IT) in fase di avvio;

b)

numero di progetti informatici in fase di esecuzione;

c)

percentuale di progetti informatici il cui costo effettivo è quello previsto;

d)

percentuale di progetti informatici con status «verde» in linea con i requisiti previsti dal piano strategico pluriennale per la fiscalità (MASP-T).

2)

Fornitura delle componenti comuni dell’EES:

a)

numero di progetti informatici immessi in produzione a norma del diritto dell’Unione;

b)

percentuale delle componenti comuni dell’EES erogata secondo le scadenze del MASP-T;

c)

numero di revisioni apportate alle scadenze per la consegna delle componenti comuni dell’EES.

3)

Affidabilità dell’EES (capacità della rete comune di comunicazione).

4)

Affidabilità dei servizi di supporto informatico:

a)

percentuale di ticket «incidente» risolti nei tempi previsti;

b)

soddisfazione degli utenti per i servizi di assistenza forniti.

5)

Livello di sostegno allo sviluppo delle capacità fornito attraverso azioni collaborative (qualità delle azioni collaborative).

6)

Grado di conoscenza dei programmi.

B.   Indicatori di risultato

1)

Livello di coerenza della normativa e delle politiche fiscali e della loro attuazione (contributo di nuove componenti comuni dell’EES ad agevolare l’attuazione coerente della legislazione e delle politiche dell’Unione).

2)

Uso delle tecnologie EES chiave volto ad aumentare l’interconnettività e lo scambio di informazioni (numero di messaggi scambiati da sistema a sistema).

3)

Livello di cooperazione operativa tra le autorità nazionali:

a)

contributo delle nuove componenti comuni dell’EES all’agevolazione della cooperazione operativa tra le autorità nazionali;

b)

numero di utenti attivi sulla piattaforma collaborativa online;

c)

numero di interazioni sulla piattaforma collaborativa;

d)

soddisfazione degli utenti riguardo alla piattaforma collaborativa online.

4)

Prestazioni operative delle autorità nazionali:

a)

contributo delle nuove componenti comuni dell’EES al miglioramento delle prestazioni operative delle autorità nazionali;

b)

contributo dei risultati delle azioni collaborative e in materia di competenze umane al miglioramento delle prestazioni operative delle autorità nazionali.

C.   Indicatori d’impatto

1)

Evoluzione della tutela degli interessi finanziari ed economici dell’Unione e degli Stati membri:

a)

stima del divario dell’imposta sul valore aggiunto;

b)

contributo della cooperazione amministrativa alla tutela degli interessi finanziari degli Stati membri.

2)

Contributo al miglioramento del funzionamento del mercato interno (numero di casi di pre-infrazione e di infrazione in materia fiscale).

3)

Evoluzione della competitività dell’Unione e della concorrenza leale all’interno dell’Unione (precompilazione delle dichiarazioni o degli accertamenti tributari).


25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2301 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che definisce la traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per ciascuno Stato membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (1), in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A seguito dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina e di fronte alla possibilità di un'interruzione prolungata o addirittura di un arresto delle forniture di gas dalla Russia, l'Unione ha intrapreso iniziative per essere più preparata a tale eventualità al fine di proteggere i suoi cittadini e la sua economia.

(2)

In tale contesto, per garantire il riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas degli Stati membri per la stagione invernale 2022-2023 e oltre, è stato adottato il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Per il 2023 e gli anni successivi, l'articolo 6 bis, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che ciascuno Stato membro che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenti alla Commissione, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per tali impianti ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti.

(4)

L'articolo 6 bis, paragrafo 7, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/1938 stabilisce che, sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuno Stato membro e tenendo conto della valutazione del gruppo di coordinamento del gas (GCG), la Commissione adotta atti di esecuzione che fissano la traiettoria di riempimento per ciascuno Stato membro entro il 15 novembre dell'anno precedente conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, del suddetto regolamento. La Commissione è assistita da un comitato di comitatologia di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, il «comitato per lo stoccaggio del gas».

(5)

Entro il 15 novembre 2022 la Commissione è chiamata ad adottare atti di esecuzione che stabiliscano le traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Considerati i tempi serrati per l'adozione di tali atti di esecuzione, è opportuno adottare un unico atto di esecuzione per tutti gli Stati membri interessati.

(6)

In base all'elevato livello di incertezza che caratterizza la situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gas nell'Unione e nei singoli Stati membri, ai diversi scenari di consumo a seconda delle temperature invernali e alla portata delle misure di riduzione volontaria della domanda attuate dagli Stati membri sulla base dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio (3), le traiettorie di riempimento stabilite nel presente regolamento dovrebbero comprendere obiettivi intermedi minimi tecnicamente realizzabili che consentano agli Stati membri di raggiungere l'obiettivo di riempimento del 90 % entro il 1o novembre 2023.

(7)

Le traiettorie di riempimento dovrebbero tenere conto, per quanto possibile, di quelle presentate dagli Stati membri e del tasso medio di riempimento degli Stati membri nei cinque anni precedenti. La fattibilità tecnica degli obiettivi intermedi stabiliti nel presente regolamento dovrebbe tenere conto anche della curva aggregata della capacità di iniezione dei siti di stoccaggio di ciascuno Stato membro. Tali obiettivi dovrebbero essere fissati in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello dell'Unione, evitando nel contempo oneri inutili per gli Stati membri, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in Stati membri confinanti.

(8)

Quello del 1o febbraio 2023 è un obiettivo intermedio importante per la sicurezza dell'approvvigionamento nelle stagioni invernali 2022-2023 e 2023-2024. Fissandolo a una media minima del 45 % per l'Unione si mira a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nel dicembre 2022 e nel gennaio 2023, quando la domanda di gas è elevata, evitando nel contempo l'esaurimento dello stoccaggio nei mesi di febbraio e marzo 2023. In particolare, è opportuno concedere flessibilità all'inizio dell'inverno nel caso di temperature più basse della media. Tuttavia, se i mesi invernali non risultassero più freddi della media, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per raggiungere collettivamente un livello di riempimento del 55 % della capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nell'Unione.

(9)

In linea con il regolamento (UE) 2017/1938, livelli di riempimento che rimangono fino a cinque punti percentuali al di sotto dell'obiettivo sono considerati conformi agli obiettivi del regolamento. Se il livello di riempimento dello Stato membro è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della propria traiettoria di riempimento, l'autorità competente dovrebbe adottare immediatamente misure efficaci per aumentarlo. Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e il GCG in merito a tali misure.

(10)

Per gli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1938, l'obiettivo di riempimento dovrebbe essere ridotto del volume fornito a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile).

(11)

La Commissione europea ha annunciato l'istituzione della piattaforma dell'UE per l'energia che prevede, tra l'altro, la possibilità di acquisto in comune di gas, un accordo approvato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 30 e 31 maggio 2022. Gli acquisti in comune possono contribuire a migliorare la parità di accesso per le imprese di tutta l'UE a fonti di gas nuove o alternative a condizioni migliori. In particolare, il ricorso all'aggregazione della domanda potrebbe aiutare gli Stati membri a contenere i problemi per la stagione di riempimento 2023/24, consentendo, entro i limiti del diritto della concorrenza, di sostenere un migliore coordinamento della gestione del riempimento e dello stoccaggio e contribuendo a evitare picchi di prezzo eccessivi causati, tra l'altro, da un riempimento non coordinato degli impianti di stoccaggio.

(12)

Gli Stati membri dovrebbero conseguire l'obiettivo di riempimento degli impianti di stoccaggio del 90 % di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare aggregando la domanda e partecipando ai meccanismi di acquisto in comune, come stabilito nella comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2022.

(13)

Nel riempire gli impianti di stoccaggio e alla luce delle sfide per la stagione di riempimento nel 2023, gli Stati membri dovrebbero sfruttare al meglio tutti gli strumenti di coordinamento disponibili a livello di UE. L'uso della piattaforma dell'UE per l'energia per l'aggregazione della domanda in vista di un potenziale acquisto in comune di gas può contribuire a migliorare il coordinamento del riempimento dello stoccaggio. Ad esempio, gli Stati membri dovrebbero prepararsi già a partecipare all'aggregazione della domanda con volumi pari almeno al 15 % del volume totale necessario per raggiungere l'obiettivo del 90 %.

(14)

Le traiettorie di riempimento dovrebbero inoltre tenere conto della valutazione del gruppo di coordinamento del gas consultato durante la riunione del 21 ottobre 2022.

(15)

Considerata la necessità di definire traiettorie di riempimento per il 2023 entro il 15 novembre 2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo stoccaggio del gas,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Traiettorie di riempimento per il 2023

Le traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterranei sul loro territorio e direttamente interconnessi alla loro area di mercato sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).

(3)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).


ALLEGATO

Traiettorie di riempimento con obiettivi intermedi per il 2023 per gli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas (1)

Stato membro

Obiettivo intermedio al 1o febbraio

Obiettivo intermedio al 1o maggio

Obiettivo intermedio al 1o luglio

Obiettivo intermedio al 1o settembre

AT

49 %

37 %

52 %

67 %

BE

30 %

5 %

40 %

78 %

BG

45 %

29 %

49 %

71 %

CZ

45 %

25 %

30 %

60 %

DE

45 %

10 %

30 %

65 %

DK

45 %

40 %

60 %

80 %

ES

59 %

62 %

68 %

76 %

FR

41 %

7 %

35 %

81 %

HR

46 %

29 %

51 %

83 %

HU

51 %

37 %

65 %

86 %

IT

45 %

36 %

54 %

72 %

LV

45 %

41 %

63 %

90 %

NL

49 %

34 %

56 %

78 %

PL

45 %

30 %

50 %

70 %

PT

70 %

70 %

80 %

80 %

RO

40 %

41 %

67 %

88 %

SE

45 %

5 %

5 %

5 %

SK

45 %

25 %

27 %

67 %


(1)  L'allegato è soggetto agli obblighi proporzionali di ciascuno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2017/1938, in particolare gli articoli 6 bis, 6 ter e 6 quater. Per gli Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, l'obiettivo intermedio proporzionale è calcolato moltiplicando il valore indicato nella tabella per il limite del 35 % e dividendo il risultato per il 90 %.


25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2302 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina.

(2)

Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Wolfgang BURTSCHER

Direttore generale

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

(3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo rappresentativo

(EUR/100 kg)

Cauzione di cui all’articolo 3

(EUR/100 kg)

Origine  (1)

0207 14 10

Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

380,0

0

TH

»

(1)  Nomenclatura dei paesi e territori stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).


25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2303 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 32, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 2, e l’articolo 64,

vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (2), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,

vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (3), in particolare l’articolo 51, paragrafo 1, l’articolo 75, paragrafo 3, e l’articolo 79, paragrafo 3,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (4), in particolare l’articolo 71, paragrafo 1, l’articolo 92, paragrafo 3, e l’articolo 96, paragrafo 2, primo comma,

vista la direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (5), in particolare l’articolo 3 bis,

vista la direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (6), in particolare l’articolo 3 bis,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione (7) stabilisce i modelli di formulari (formulari elettronici) per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici. Esso sostituirà il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione (8) al fine di adeguare i modelli di formulari stabiliti in tale regolamento alla trasformazione digitale.

(2)

Al fine di aiutare gli Stati membri ad assolvere ai loro obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la Commissione intende pubblicare determinate informazioni riguardanti i veicoli puliti mediante il monitoraggio dei dati pertinenti disponibili attraverso la banca dati TED (Tenders Electronic Daily) a norma delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. Alla luce delle recenti modifiche apportate alla direttiva 2009/33/CE (10), è necessario che gli avvisi di aggiudicazione riportino informazioni con un maggiore livello di dettaglio. Grazie a tali informazioni sarà possibile comunicare dati esaustivi sui veicoli a basse emissioni o ad emissioni zero e su altri veicoli a combustibili alternativi, facilitando in tal modo le attività di monitoraggio nell’ambito di TED e le attività di comunicazione degli Stati membri. È pertanto opportuno adattare i modelli di formulari con l’inserimento di ulteriori campi facoltativi per le categorie dei veicoli, i riferimenti normativi applicabili e un indicatore che specifichi se la procedura rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.

(3)

Per assicurare la concordanza a livello di politiche tra i modelli di formulari e gli obiettivi ambientali dell’Unione, oltre che a fini di chiarezza e coerenza delle comunicazioni, tenute presenti le esigenze degli Stati membri, è opportuno aggiornare il campo dedicato agli appalti verdi e semplificare il campo dedicato agli appalti per l’innovazione.

(4)

È inoltre opportuno adattare i modelli di formulari e migliorarne alcuni aspetti, individuati dagli Stati membri e dalla Commissione durante il processo che ha portato all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780, quali la descrizione di determinati termini tecnici e la relativa applicazione.

(5)

Per consentire una transizione tecnica priva di problemi gli Stati membri hanno bisogno di tempo per prepararsi all’uso dei nuovi modelli di formulari. Al fine di chiarire che, per un certo periodo di tempo, potranno essere utilizzati sia i modelli di formulari istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 che quelli istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780, è opportuno stabilire disposizioni transitorie. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno che la data di abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 sia allineata alla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/1780.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 è abrogato a decorrere dal 14 novembre 2022.»;

2)

è inserito il seguente articolo 3 bis:

«Articolo 3 bis

Disposizione transitoria

Dal 14 novembre 2022 al 24 ottobre 2023 sia i formulari stabiliti dal presente regolamento che quelli stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 possono essere utilizzati per la pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.»;

3)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(2)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1.

(3)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65.

(4)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(5)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33.

(6)  GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780 della Commissione, del 23 settembre 2019, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di avvisi e bandi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 («formulari elettronici») (GU L 272 del 25.10.2019, pag. 7).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell’11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015, pag. 1).

(9)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(10)  Direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 116).


ALLEGATO

Nell’allegato, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Campi nei modelli di formulari e negli avvisi o bandi

Livello

ID

Nome

Tipo di dato

Descrizione

Programmazione

Gara

PAD

Risultati

Modif. dell’appalto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

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16

17

18

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30

31

32

33

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BG-1

Avviso o bando

-

Informazioni di base sull’avviso o bando.

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BT-04

Identificativo della procedura

Identificativo

Identificativo della procedura di appalto pubblico europea: identificativo univoco della procedura di appalto. L’inserimento di tale identificativo in tutte le versioni pubblicate del presente avviso o bando (ad esempio pubblicate su TED, sui portali di pubblicazione nazionali o regionali) permette l’individuazione univoca di ogni procedura di appalto nell’Unione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-701

Identificativo dell’avviso

Identificativo

Identificativo del presente avviso o bando in una procedura di appalto pubblico europea. L’inserimento di tale identificativo in tutte le versioni pubblicate del presente avviso o bando (ad esempio pubblicate su TED, sui portali di pubblicazione nazionali o regionali) permette l’individuazione univoca di ogni procedura di appalto nell’Unione.

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BT-757

Versione dell’avviso

Identificativo

La versione dell’avviso o bando. Tale elemento aiuta, per esempio, a tenere traccia delle versioni degli avvisi o bandi o delle modifiche di tali documenti prima della loro pubblicazione.

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BT-01

Base giuridica della procedura

Codice

La base giuridica (ad esempio un atto normativo dell’Unione o nazionale) a norma della quale si svolge la procedura di appalto o, nel caso degli avvisi di preinformazione, a norma della quale le procedure si svolgeranno.

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BT-03

Tipo di formulario

Codice

Il tipo di formulario a norma della legislazione sugli appalti.

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BT-02

Tipo di avviso

Codice

Il tipo di avviso o bando ai sensi della legislazione sugli appalti.

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BT-05

Data di trasmissione avviso

Data

Data e ora di trasmissione dell’avviso o bando da parte del committente.

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BT-803

Data di trasmissione da parte dell’eSender dell’avviso o bando

Data

Data e ora in cui l’avviso o bando è stato trasmesso elettronicamente dall’eSender all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea

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BT-738

Data preferita di pubblicazione dell’avviso o bando

Data

Data preferita di pubblicazione dell’avviso o bando su TED (ad esempio per evitare la pubblicazione durante una festa nazionale).

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BT-702

Lingua ufficiale dell’avviso

Codice

La lingua o le lingue in cui l’avviso o bando in questione è ufficialmente disponibile. Tali versioni linguistiche hanno pari valore giuridico.

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BG-125

Programmazione precedente

-

Informazioni su un avviso di preinformazione o un avviso o bando simile correlato all’avviso o bando in questione. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

 

 

 

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BT-125

Programmazione precedente: identificativo

Identificativo

L’identificativo di un avviso di preinformazione o un avviso o bando simile correlato all’avviso o bando in questione.

 

 

 

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BT-1251

Programmazione precedente: identificativo di parte

Identificativo

L’identificativo di una parte di un avviso di preinformazione o un avviso o bando simile correlato all’avviso o bando in questione.

 

 

 

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BG-703

Organizzazione

-

Informazioni sull’organizzazione Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti, dell’appalto, dell’offerta ecc. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

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BT-13720

Identificativo della sezione organizzazione in avviso

Identificativo

Identificativo di una o più sezioni dell’avviso o bando in questione. Le informazioni della sezione relativa all’organizzazione si riferiscono alla sezione o alle sezioni in questione.

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BT-500

Nome dell’organizzazione

Testo

Denominazione ufficiale dell’organizzazione.

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BT-501

Identificativo dell’organizzazione

Identificativo

Un identificativo dell’organizzazione. Sono da indicare tutti gli identificativi dell’organizzazione.

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BT-16

Nome di parte dell’organizzazione

Testo

Il nome di una parte dell’organizzazione (ad esempio il dipartimento competente di un grande committente).

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BT-510

Indirizzo organizzazione: via

Testo

Indicazione della via, strada, viale ecc. dell’indirizzo fisico dell’organizzazione e l’elemento identificativo successivo (ad esempio il numero civico).

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BT-513

Indirizzo organizzazione: città

Testo

Il nome del luogo (città, paese, località) dell’indirizzo fisico dell’organizzazione.

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BT-512

Indirizzo organizzazione: codice postale

Testo

Il codice postale dell’indirizzo fisico dell’organizzazione.

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BT-507

Indirizzo organizzazione: suddivisione del paese

Codice

Il luogo dell’indirizzo fisico dell’organizzazione secondo la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Va indicato il codice di livello NUTS 3.

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BT-514

Indirizzo organizzazione: codice del paese

Codice

Il paese dell’indirizzo fisico dell’organizzazione.

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BT-502

Punto di contatto dell’organizzazione

Testo

Nome del dipartimento o altro punto di contatto per comunicare con l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, il punto di contatto consente l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità (ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio).

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BT-506

Contatto organizzazione: e-mail

Testo

L’indirizzo di posta elettronica per contattare l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, l’indirizzo di posta elettronica consente l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità (ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725).

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BT-503

Contatto organizzazione: telefono

Testo

Il numero di telefono per contattare l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, il numero di telefono consente l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità (ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725).

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BT-739

Contatto organizzazione: fax

Testo

Il numero di fax per contattare l’organizzazione. Per evitare che siano trattati inutilmente dati personali, il numero di fax consente l’identificazione di una persona fisica solo in caso di necessità (ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725).

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BT-505

Organizzazione: indirizzo Internet

URL

Il sito web dell’organizzazione.

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BT-509

Organizzazione: portale eDelivery

URL

Il localizzatore uniforme di risorse dell’organizzazione per lo scambio di dati e documenti.

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BT-633

Organizzazione come persona fisica

Indicatore

L’organizzazione è una persona fisica.

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BT-08

Organizzazione: ruolo

Codice

Il ruolo dell’organizzazione nella procedura di appalto (ad esempio committente, vincitore). Ogni avviso o bando indica tutte le organizzazioni che in una procedura hanno il ruolo di committente, vincitore, organo competente per i ricorsi, committente di forniture e/o servizi destinati ad altri committenti, committente che aggiudica appalti pubblici o che conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad altri committenti.

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BT-770

Organizzazione: ruolo specifico

Codice

Il ruolo specifico svolto dall’organizzazione nella procedura di appalto (ad esempio capofila, organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto).

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BG-3

Committente

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Informazioni supplementari sul committente.

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BT-508

Profilo del committente: URL

URL

Il sito web sul quale il committente pubblica le informazioni riguardanti le procedure di appalto (ad esempio avvisi o bandi, documenti di gara).

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BT-11

Committente: tipologia giuridica

Codice

La tipologia del committente secondo la legislazione sugli appalti (ad esempio amministrazione centrale, organismo di diritto pubblico, impresa pubblica).

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BT-740

Committente come ente aggiudicatore

Indicatore

Il committente è un ente aggiudicatore.

 

 

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BT-10

Amministrazione: attività

Codice

Attività principale dell’amministrazione aggiudicatrice.

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BT-610

Ente aggiudicatore: attività

Codice

Attività principale dell’ente aggiudicatore.

 

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BG-4

Vincitore

-

Informazioni supplementari sul vincitore, sull’offerente o sul subappaltatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-165

Vincitore: dimensione

Codice

Indicazione della dimensione del vincitore, dell’offerente o del subappaltatore (ad esempio microimpresa, piccola impresa, media impresa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-706

Proprietario del vincitore: nazionalità

Codice

Nazionalità o cittadinanze dei beneficiari effettivi del vincitore, dell’offerente o del subappaltatore, come pubblicate nei registri previsti dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio. In assenza di tale registro (ad esempio nel caso di appaltatori stabiliti al di fuori dell’Unione), indicare informazioni equivalenti tratte da altre fonti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-746

Vincitore quotato

Indicatore

Nazionalità o cittadinanze dei beneficiari effettivi del vincitore, dell’offerente o del subappaltatore non sono pubblicate nei registri previsti alla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio perché il vincitore è quotato su un mercato regolamentato (ad esempio una borsa valori) che assicura il livello adeguato di trasparenza nel rispetto della legislazione antiriciclaggio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-2

Obiettivo

-

Informazioni sull’obiettivo della procedura di appalto. Tali informazioni sono fornite per la procedura di appalto complessiva e, se disponibili, anche per lotto. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

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BT-22

Identificativo interno

Testo

L’identificativo interno utilizzato per i fascicoli riguardanti la procedura di appalto o il lotto prima dell’attribuzione di un identificativo della procedura (ad esempio assegnato dal sistema di gestione dei documenti del committente o dal sistema di programmazione degli appalti).

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BT-23

Natura principale

Codice

La natura principale (ad esempio lavori) dell’oggetto dell’appalto. In caso di appalti misti (ad esempio un appalto per beni e servizi), la natura principale può essere, ad esempio, quella dal valore stimato superiore. Tali informazioni sono fornite per la procedura complessiva.

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BT-531

Natura supplementare

Codice

La natura dell’oggetto dell’appalto (ad esempio servizi) che è supplementare alla natura principale.

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BT-21

Titolo

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Il titolo della procedura di appalto o del lotto.

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BT-24

Descrizione

Testo

La descrizione della natura e della quantità dell’oggetto dell’appalto o delle necessità da soddisfare e dei requisiti da rispettare nell’ambito dell’appalto o del lotto. In caso di avviso di modifica, indicare la descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica.

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BT-27

Valore stimato

Valore

Il valore stimato della procedura di appalto o del lotto nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi.

 

 

 

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BT-271

Accordo quadro: valore massimo

Valore

Il valore massimo dell’accordo quadro della procedura di appalto o del lotto nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi. Tale valore comprende tutti i contratti da assegnare nell’ambito di un accordo quadro.

 

 

 

 

 

 

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BG-557

Valore massimo di un gruppo di lotti di un accordo quadro

-

Informazioni sul valore massimo della spesa possibile nell’ambito di un accordo quadro per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere indicate se il valore massimo di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori dei singoli lotti nello stesso gruppo (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti).

 

 

 

 

 

 

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BT-557

Valore massimo di un gruppo di lotti di un accordo quadro: identificativo del lotto

Identificativo

Identificativo di un lotto, nell’ambito della procedura, appartenente a un gruppo di lotti il cui valore massimo è inferiore al totale dei valori massimi individuali di tutti i lotti (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti).

 

 

 

 

 

 

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BT-157

Valore massimo di un gruppo di lotti di un accordo quadro

Valore

Il valore massimo della spesa possibile nell’ambito di un accordo quadro per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere indicate se il valore massimo di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori massimi dei singoli lotti nello stesso gruppo (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). “Massimo” significa che il valore comprende tutti gli appalti che saranno aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi.

 

 

 

 

 

 

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BG-261

Classificazione

-

Informazioni sulle classificazioni che descrivono l’appalto. Va utilizzato il tipo di classificazione del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV). Altre classificazioni potranno inoltre essere aggiunte in futuro.

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BT-26

Tipo di classificazione

Codice

Il tipo di classificazione che descrive l’appalto (ad esempio CPV).

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BT-262

Codice di classificazione principale

Codice

Il codice della classificazione che caratterizza meglio l’appalto.

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BT-263

Codici di classificazione supplementari

Codice

Codice classificazione supplementare che caratterizza anch’esso l’appalto.

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BT-25

Quantità

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Il numero di unità oggetto dell’appalto.

 

 

 

 

 

 

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BT-625

Unità

Codice

L’unità in cui è fornito il bene, servizio o lavoro, ad esempio ore o chilogrammi. Se il codice CPV indica una fornitura che non richiede l’indicazione di un’unità ulteriore (ad esempio “autovetture”), non è necessario indicare le unità e la quantità indica un numero, ad esempio il “numero di autovetture”.

 

 

 

 

 

 

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BT-53

Opzioni

Indicatore

Il committente si riserva il diritto (senza impegno) di effettuare ulteriori acquisti dall’appaltatore (entro la validità dell’appalto).

 

 

 

 

 

 

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BT-54

Descrizione di opzioni

Testo

La descrizione delle opzioni.

 

 

 

 

 

 

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BT-94

Reiterazione

Indicatore

Appalto il cui obiettivo sarà probabilmente incluso anche in un altro appalto nel prossimo futuro. (Ad esempio, un servizio comunale appaltato con regolarità. Non è inclusa l’aggiudicazione di appalti multipli nell’ambito di uno stesso sistema di qualificazione, accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-95

Descrizione della reiterazione

Testo

Qualsiasi informazione supplementare sulla reiterazione (ad esempio la tempistica stimata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-708

Luogo di esecuzione

-

Informazione sul luogo principale dei lavori in caso di lavori, sul luogo principale di consegna o prestazione in caso di forniture e servizi. Se il luogo di esecuzione copre diverse zone NUTS 3 (ad esempio un’autostrada, una rete regionale di centri per l’impiego), vanno indicati tutti i codici pertinenti. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

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BT-5101

Luogo di esecuzione: via

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Indicazione della via, strada, viale ecc. del luogo di esecuzione e altri elementi identificativi (ad esempio numero civico).

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BT-5131

Luogo di esecuzione: città

Testo

Il nome della località (città, paese) del luogo di esecuzione.

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BT-5121

Luogo di esecuzione: codice postale

Testo

Il codice postale del luogo di esecuzione.

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BT-5071

Luogo di esecuzione: suddivisione paese

Codice

Il luogo di esecuzione secondo la classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Va indicato il codice di livello NUTS 3.

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BT-5141

Luogo di esecuzione: codice paese

Codice

Il paese del luogo di esecuzione.

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BT-727

Luogo di esecuzione dei servizi: altro

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Esistono ulteriori restrizioni che riguardano il luogo di esecuzione (ad esempio “in qualunque luogo dello Spazio economico europeo”, “ovunque nel paese in questione”).

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BT-728

Luogo di esecuzione: informazioni supplementari

Testo

Informazioni supplementari sul luogo di esecuzione.

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BG-36

Durata

-

Informazioni sulla durata dell’appalto, dell’accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o del sistema di qualificazione, comprendenti tutte le opzioni e i rinnovi. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

 

 

 

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BT-536

Durata: data di inizio

Data

La data (stimata) alla quale ha inizio l’appalto, l’accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione o il sistema di qualificazione.

 

 

 

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BT-36

Durata: periodo

Durata

Il periodo (stimato) che intercorre tra l’inizio e la fine dell’appalto, dell’accordo quadro, del sistema dinamico di acquisizione o del sistema di qualificazione. Sono compresi tutte le opzioni e tutti i rinnovi.

 

 

 

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BT-537

Durata: data di fine

Data

La data (stimata) alla quale ha fine l’appalto, l’accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione o il sistema di qualificazione.

 

 

 

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BT-538

Durata: altro

Codice

La durata è ignota, illimitata ecc.

 

 

 

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BT-58

Rinnovo: massimo

Numero

Il numero massimo di volte per cui l’appalto può essere rinnovato. Con il rinnovo il committente si riserva il diritto (senza impegno) di rinnovare il contratto (ossia prorogarne la durata) senza indire una nuova procedura di appalto. Ad esempio, un contratto può durare un anno e il committente può riservarsi la possibilità di rinnovarlo (ad esempio una volta, due volte) per ulteriori tre mesi, se è soddisfatto dei servizi ricevuti.

 

 

 

 

 

 

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BT-57

Rinnovo: descrizione

Testo

Qualsiasi informazione supplementare sui rinnovi.

 

 

 

 

 

 

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BG-61

Fondi UE

-

Informazioni sui fondi dell’Unione utilizzati per finanziare l’appalto. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

 

 

 

 

 

 

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BT-60

fondi UE

Indicatore

L’appalto è finanziato almeno in parte con fondi dell’Unione quali i fondi strutturali e d’investimento europei o sovvenzioni concesse dall’Unione.

 

 

 

 

 

 

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BG-614

Informazioni sui fondi UE

-

Informazioni sui fondi dell’Unione europea che saranno utilizzati per finanziare la procedura. Le informazioni vanno indicate con quanta più concretezza possibile (ad esempio in relazione a progetti concreti, non solo a programmi operativi).

 

 

 

 

 

 

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BT-7220

Programma dei fondi UE

Codice

Il programma dei fondi dell’Unione utilizzati per finanziare almeno parzialmente l’appalto.

 

 

 

 

 

 

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BT-5010

Finanziamento con fondi UE: identificativo

Identificativo

Identificativo del programma dell’Unione utilizzato per finanziare almeno parzialmente l’appalto. Le informazioni vanno indicate con quanta più concretezza possibile (ad esempio numero della convenzione di sovvenzione, identificativo nazionale, acronimo del progetto, numero del contratto).

 

 

 

 

 

 

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BT-6140

fondi UE: dettagli

Testo

Ulteriori informazioni sul programma o progetto dell’Unione utilizzato per finanziare almeno parzialmente l’appalto.

 

 

 

 

 

 

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+

BG-6

Procedura

-

Informazioni sulla procedura di appalto.

 

 

 

 

 

 

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BT-09

Diritto transfrontaliero

Testo

Il diritto applicabile qualora committenti di diversi paesi indichino un appalto congiunto con una sola procedura di appalto.

 

 

 

 

 

 

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BT-105

Procedura: tipo

Codice

Il tipo di procedura di appalto (ad esempio secondo i tipi indicati nelle direttive sugli appalti citate nei considerando del presente documento).

 

 

 

 

 

 

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++

BT-88

Procedura: caratteristiche

Testo

Caratteristiche principali della procedura (ad esempio descrizione delle singole fasi) e informazioni sulle modalità per reperire la totalità delle regole che governano la procedura. Tali informazioni vanno indicate se la procedura non è una di quelle citate dalle direttive sugli appalti. Può trattarsi, per esempio, di concessioni, di servizi sociali e altri servizi specifici, e della pubblicazione volontaria di procedure di appalto al di sotto delle soglie di appalto UE.

 

 

 

 

 

 

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BT-106

Procedura accelerata

Indicatore

Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte nella procedura in questione può essere abbreviato per motivi di urgenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-1351

Procedura accelerata: giustificazione

Testo

La giustificazione del ricorso a una procedura accelerata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-136

Giustificazione di aggiudicazione diretta: codice

Codice

La giustificazione del ricorso a una procedura che consente di aggiudicare appalti direttamente, vale a dire che non impone la pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-1252

Giustificazione di aggiudicazione diretta: identificativo di procedura precedente

Identificativo

Un identificativo di una procedura precedente che giustifica il ricorso a una procedura che consente di aggiudicare appalti direttamente, vale a dire che non impone la pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-135

Giustificazione di aggiudicazione diretta: testo

Testo

La giustificazione del ricorso a una procedura che consente di aggiudicare appalti direttamente, vale a dire che non impone la pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-31

Massimo di lotti consentiti

Numero

Il numero massimo di lotti per i quali un offerente può presentare offerte.

 

 

 

 

 

 

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BT-763

Obbligo di offerta per tutti lotti

Indicatore

L’offerente deve presentare offerte per tutti i lotti.

 

 

 

 

 

 

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BT-33

Massimo di lotti aggiudicabili

Numero

Il numero massimo di lotti per i quali possono essere aggiudicati appalti allo stesso offerente.

 

 

 

 

 

 

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BG-330

Aggiudicazione di gruppi di lotti

-

Gli offerenti possono presentare offerte non solo per singoli lotti ma anche per i gruppi di lotti qui indicati. Il committente può quindi confrontare le offerte presentate per gruppi di lotti con quelle relative a lotti singoli e valutare quale opzione corrisponde meglio ai criteri di aggiudicazione. Per ogni gruppo di lotti devono essere formulati chiari criteri di aggiudicazione.

 

 

 

 

 

 

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BT-330

Identificativo di gruppo di lotti

Identificativo

L’identificativo di un gruppo di lotti in una procedura.

 

 

 

 

 

 

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BT-1375

Identificativo del lotto di un gruppo

Identificativo

L’identificativo di un lotto, nell’ambito della procedura, appartenente a un gruppo di lotti per il quale può essere presentata e valutata un’offerta complessiva.

 

 

 

 

 

 

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BG-709

Seconda fase

-

Informazioni sulla seconda fase di una procedura in due fasi. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

 

 

 

 

 

 

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BT-50

Candidati: numero minimo

Numero

Il numero minimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura.

 

 

 

 

 

 

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BT-661

Candidati: indicatore del numero massimo

Indicatore

Esiste un numero massimo di candidati che possono essere invitati alla seconda fase della procedura.

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-51

Candidati: numero massimo

Numero

Il numero massimo di candidati da invitare alla seconda fase della procedura.

 

 

 

 

 

 

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BT-52

Eliminazione progressiva

Indicatore

La procedura si svolge in diverse fasi. In ogni fase possono essere eliminati alcuni partecipanti.

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-120

Senza necessità di negoziazione

Indicatore

Il committente si riserva il diritto di aggiudicare l’appalto in base alle offerte iniziali senza ulteriore negoziazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+

BG-704

Premi e giuria

-

Informazioni sui premi e sulla giuria in un concorso di progettazione. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

 

 

 

 

 

 

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++

BG-44

Premio

-

Informazioni sul valore e sul posto in classifica del premio per un vincitore di un concorso di progettazione, un partenariato per l’innovazione o un dialogo competitivo (ad esempio “1o classificato: 10 000  EUR”, “2o classificato: 5 000  EUR”).

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-644

Valore del premio

Valore

Il valore dell’eventuale premio al vincitore di un concorso di progettazione, un partenariato per l’innovazione o un dialogo competitivo.

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-44

Posto in classifica premiato

Numero

Il posto in classifica (ad esempio primo, secondo) in un concorso di progettazione, un partenariato per l’innovazione o un dialogo competitivo, che dà diritto a un premio.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-41

Appalto successivo

Indicatore

Qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato a uno dei vincitori del concorso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-45

Premio: altro

Testo

Ulteriori informazioni sugli appalti successivi, sui premi e sui pagamenti (ad esempio premi non monetari, pagamenti versati per la partecipazione).

 

 

 

 

 

 

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++

BT-42

Decisione della giuria vincolante

Indicatore

La decisione della giuria è vincolante per il committente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-46

Nome del membro della giuria

Testo

Il nome del membro della giuria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-47

Nome del partecipante

Testo

Il nome o la denominazione di un partecipante già selezionato. È possibile che un partecipante sia già stato selezionato al momento dell’indizione del concorso di progettazione, ad esempio perché la notizia della partecipazione di un architetto di fama mondiale mira a indurre altri partecipanti potenziali a partecipare al concorso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+

BG-701

Motivi di esclusione

-

Breve descrizione dei criteri relativi alla situazione personale degli offerenti che possono comportare la loro esclusione. Comprende un elenco di tutti i criteri di questo tipo e indica le informazioni richieste (ad esempio autocertificazione, documentazione). Possono essere inclusi anche i motivi specifici di esclusione a livello nazionale.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-67

Motivi di esclusione

Testo

Breve descrizione dei criteri relativi alla situazione personale degli offerenti che possono comportare la loro esclusione. Comprende un elenco di tutti i criteri di questo tipo e indica le informazioni richieste (ad esempio autocertificazione, documentazione). Possono essere inclusi anche i motivi specifici di esclusione a livello nazionale.

 

 

 

 

 

 

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+

BG-702

Criteri di selezione

-

Informazioni sul criterio (o sui criteri) di selezione. Devono essere elencati tutti i criteri. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-747

Criteri di selezione: tipo

Codice

I criteri riguardano, ad esempio, la capacità economica e finanziaria o le capacità tecniche e professionali.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-748

Criteri di selezione applicati

Codice

Il criterio o i criteri del tipo dato sono stati applicati, non applicati oppure (nel caso di un avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara o per abbreviare i termini) la loro applicazione non è ancora nota.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-749

Criteri di selezione: nome

Testo

Il nome del criterio (o dei criteri) di selezione.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-750

Criteri di selezione: descrizione

Testo

Breve descrizione del criterio (o dei criteri) di selezione, compresi i requisiti minimi, le informazioni richieste (ad esempio autodichiarazione, documentazione) e in qual modo il criterio o i criteri saranno utilizzati per la selezione dei candidati da invitare alla seconda fase della procedura (se è stabilito un numero massimo di candidati).

 

 

 

 

 

 

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++

BT-40

Criteri di selezione per invito seconda fase

Indicatore

Il criterio (o i criteri) saranno utilizzati (solo) per la selezione dei candidati da invitare alla seconda fase della procedura (se è stabilito un numero massimo di candidati).

 

 

 

 

 

 

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++

BG-72

Criteri di selezione per invito seconda fase: info numero

-

Informazioni sul numero relativo al criterio (o ai criteri) per la selezione dei candidati da invitare alla seconda fase della procedura.

 

 

 

 

 

 

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BT-752

Criteri di selezione per invito seconda fase: numero

Numero

Un numero relativo al criterio (o ai criteri) di selezione.

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-7531

Criteri di selezione per invito seconda fase: ponderazione

Codice

Indicare se il numero relativo a un criterio (o ai criteri) di selezione è un tipo di ponderazione (ad esempio una percentuale).

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-7532

Criteri di selezione per invito seconda fase: soglia

Codice

Indicare se il numero relativo al criterio (o ai criteri) di selezione costituisce una soglia (ad esempio un punteggio minimo, un numero massimo di offerte con i punteggi più alti).

 

 

 

 

 

 

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+

BG-705

Altri requisiti

-

Informazione su eventuali altri requisiti per la partecipazione alla procedura e sulle condizioni del futuro appalto. I requisiti comprendono una descrizione dei metodi per verificarne il rispetto. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

 

 

 

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++

BT-71

Partecipazione riservata

Codice

Indicare se la partecipazione è riservata a specifiche organizzazioni (ad esempio laboratori protetti, organizzazioni con missione di servizio pubblico).

 

 

 

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++

BT-79

Qualifiche personale incaricato dell’esecuzione

Codice

Indicare se devono essere riportati i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto.

 

 

 

 

 

 

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O

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++

BT-578

Nulla osta di sicurezza

Indicatore

È necessario un nulla osta di sicurezza.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-78

Nulla osta di sicurezza: termine

Data

Il termine entro il quale gli offerenti privi di un nulla osta di sicurezza possono ottenerlo.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-732

Nulla osta di sicurezza: descrizione

Testo

Informazioni supplementari sul nulla osta di sicurezza (ad esempio quale livello di nulla osta è necessario, quali membri di una squadra devono esserne in possesso, se è necessario anche per l’accesso ai documenti di gara o solo per l’esecuzione dell’appalto).

 

 

 

 

 

 

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++

BT-801

Accordo di non divulgazione

Indicatore

È richiesto un accordo di non divulgazione.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-802

Accordo di non divulgazione: descrizione

Testo

Informazioni supplementari sull’accordo di non divulgazione.

 

 

 

 

 

 

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+

BG-711

Condizioni dell’appalto

-

Informazioni sulle condizioni del futuro appalto. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

 

 

 

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++

BT-736

Esecuzione riservata

Codice

Indicare se l’esecuzione dell’appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti.

 

 

 

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++

BT-761

Forma giuridica dell’offerente

Indicatore

Un gruppo di offerenti cui viene aggiudicato un appalto deve assumere una determinata forma giuridica.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-76

Forma giuridica dell’offerente: descrizione

Testo

La forma giuridica che deve essere assunta da un gruppo di offerenti cui viene aggiudicato un appalto.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-70

Condizioni di esecuzione

Testo

Indicare le informazioni principali sull’esecuzione dell’appalto (ad esempio obblighi di consegna intermedia, risarcimenti per danni, diritti di proprietà intellettuale)

 

 

 

 

 

 

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O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-92

Ordinazione elettronica

Indicatore

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-77

Condizioni finanziarie

Testo

Informazioni principali sul finanziamento e sui pagamenti e/o riferimento alle disposizioni pertinenti.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-743

Fatturazione elettronica

Codice

Indicare se il committente richiederà, ammetterà o non accetterà le fatture elettroniche.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-93

Pagamento elettronico

Indicatore

Sarà utilizzato il pagamento elettronico.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-65

Obbligo di subappalto

Codice

Un obbligo che l’offerente deve rispettare in relazione al subappalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-64

Obbligo di subappalto: percentuale minima

Numero

La percentuale minima del valore dell’appalto che l’appaltatore deve subappaltare ricorrendo alla procedura competitiva descritta nel titolo III della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

 

 

 

 

 

 

 

F

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++

BT-729

Obbligo di subappalto: percentuale massima

Numero

La percentuale massima del valore dell’appalto che l’appaltatore deve subappaltare ricorrendo alla procedura competitiva descritta nel titolo III della direttiva 2009/81/CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

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O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

BG-707

Criteri di aggiudicazione

-

Informazioni sui criteri di aggiudicazione. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

 

 

 

 

 

 

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++

BG-38

Criterio di aggiudicazione

-

Informazioni sul criterio di aggiudicazione.

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-539

Criterio di aggiudicazione: tipo

Codice

Indicare se il criterio riguarda il prezzo, il costo, o un elemento dell’offerta diverso dal prezzo e dal costo (per prezzo si intende il prezzo di acquisto; per costo si intende qualsiasi altro criterio monetario diverso dal prezzo).

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-734

Criterio di aggiudicazione: nome

Testo

Il nome del criterio di aggiudicazione.

 

 

 

 

 

 

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+++

BT-540

Criterio di aggiudicazione: descrizione

Testo

Descrizione del criterio di aggiudicazione.

 

 

 

 

 

 

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+++

BG-541

Criterio di aggiudicazione: info numero

-

Informazioni su un numero relativo a un criterio di aggiudicazione.

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-541

Criterio di aggiudicazione: numero

Numero

Numero relativo a un criterio di aggiudicazione.

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-5421

Criterio di aggiudicazione: ponderazione

Codice

Indicare se il numero relativo a un criterio di aggiudicazione è un tipo di ponderazione (ad esempio una percentuale).

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-5422

Criterio di aggiudicazione: valore determinato

Codice

Indicare se il numero relativo a un criterio di aggiudicazione è un valore determinato (ad esempio un prezzo determinato, un costo determinato).

 

 

 

 

 

 

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++++

BT-5423

Criterio di aggiudicazione: soglia

Codice

Indicare se il numero relativo al criterio di aggiudicazione costituisce una soglia (ad esempio un punteggio minimo, un numero massimo di offerte con i punteggi più alti).

 

 

 

 

 

 

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BT-543

Criteri di aggiudicazione: ponderazione complessa

Testo

Equazione matematica, o qualsiasi altra descrizione, da utilizzare per la ponderazione complessa dei criteri (ad esempio ponderazione non lineare, processo analitico gerarchico) quando una ponderazione non può essere espressa mediante un criterio.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-733

Criteri di aggiudicazione: giustificazione con l’ordine

Testo

Giustificazione dell’indicazione dei criteri di aggiudicazione solo secondo l’ordine di importanza senza menzione della ponderazione.

 

 

 

 

 

 

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+

BG-706

Tecniche

-

Informazioni sull’utilizzo di insiemi di tecniche quali gli accordi quadro senza la riapertura della gara, gli accordi quadro con riapertura della gara, i sistemi dinamici di acquisizione e le aste elettroniche. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

 

 

 

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++

BT-765

Accordo quadro

Codice

Se si fa ricorso ad un accordo quadro con riapertura di gara o senza riapertura di gara.

 

 

 

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++

BT-778

Accordo quadro: massimo di partecipanti

Indicatore

L’accordo quadro prevede un numero massimo di partecipanti.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-113

Accordo quadro: numero massimo di partecipanti

Numero

Il numero massimo di partecipanti all’accordo quadro.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-109

Accordo quadro: giustificazione della durata

Testo

Giustificazione dei casi eccezionali nei quali la durata degli accordi quadro supera i limiti di legge

 

 

 

 

 

 

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++

BT-111

Accordo quadro: categorie di committenti

Testo

Eventuali categorie supplementari di committenti che partecipano all’accordo quadro senza essere indicati per nome (ad esempio “tutti gli ospedali della regione Toscana”).

 

 

 

 

 

 

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++

BT-766

Sistema dinamico di acquisizione

Codice

Indicare se si fa ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione e, nel caso di centrali di committenza, se committenti non indicati nell’avviso o bando in questione possono utilizzare tale sistema.

 

 

 

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BT-119

Sistema dinamico di acquisizione: fine

Indicatore

È stato posto termine al sistema dinamico di acquisizione. Non saranno aggiudicati altri appalti, oltre a quelli pubblicizzati nel presente avviso o bando, mediante il sistema dinamico di acquisizione. Questo campo può essere utilizzato anche se l’avviso di aggiudicazione non pubblica l’aggiudicazione di alcun appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-767

Asta elettronica

Indicatore

Si fa ricorso a un’asta elettronica.

 

 

 

 

 

 

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BT-123

Asta elettronica: URL

URL

L’indirizzo Internet dell’asta elettronica.

 

 

 

 

 

 

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BT-122

Asta elettronica: descrizione

Testo

Eventuali informazioni supplementari sull’asta elettronica.

 

 

 

 

 

 

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+

BG-100

Comunicazioni

-

Informazioni generali sulle comunicazioni con il committente o i committenti. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

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BT-632

Strumento: nome

Testo

Nome dello strumento o dispositivo elettronico utilizzato per le comunicazioni elettroniche.

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BT-724

Strumento atipico

Indicatore

La comunicazione elettronica impone il ricorso a strumenti e dispositivi non abitualmente disponibili.

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++

BT-124

Strumento atipico: URL

URL

La comunicazione elettronica impone il ricorso a strumenti e dispositivi non abitualmente disponibili. Indicare il localizzatore uniforme di risorse (ad esempio l’indirizzo sul web) che offre l’accesso completo, illimitato e diretto a tali strumenti e dispositivi.

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BT-127

Avviso futuro

Data

La data stimata della pubblicazione di un avviso o bando di gara nell’ambito della procedura in questione.

 

 

 

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++

BT-631

Invio di invito a manifestare interesse

Data

La data stimata dell’invio degli inviti a manifestare interesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-130

Invio di invito a presentare offerta

Data

La data stimata dell’invio degli inviti a presentare le offerte nelle procedure a due (o più) fasi.

 

 

 

 

 

 

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BT-99

Descrizione scadenze per ricorsi

Testo

Descrizione dei termini per le procedure di ricorso.

 

 

 

 

 

 

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+

BG-101

Documenti di gara

-

Informazioni sui documenti di gara. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

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++

BT-15

URL dei documenti

URL

L’indirizzo Internet per l’accesso ai documenti di gara (o alla parte dei documenti ad accesso non limitato). Per tutti gli avvisi, ad eccezione degli avvisi di preinformazione, è necessario che l’indirizzo fornisca un accesso diretto (vale a dire all’esatta pagina web contenente i documenti, non a un sito web generale), illimitato (vale a dire non previa registrazione), completo (vale a dire che i documenti di gara devono essere completi) e gratuito e i documenti devono essere già disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso.

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BT-708

Lingua ufficiale dei documenti

Codice

La lingua o le lingue nelle quali sono ufficialmente disponibili i documenti di gara. Tali versioni linguistiche hanno pari valore giuridico.

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++

BT-737

Lingua non ufficiale dei documenti

Codice

La lingua o le lingue nelle quali sono disponibili in forma non ufficiale i documenti di gara o loro parti. Tali versioni linguistiche non costituiscono traduzioni ufficiali e sono fornite a fini unicamente informativi.

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BT-14

Documenti ad accesso limitato

Indicatore

L’accesso a determinati documenti di gara è limitato.

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BT-707

Documenti ad accesso limitato: giustificazione

Codice

Giustificazione dell’accesso limitato a determinati documenti di gara.

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BT-615

Documenti ad accesso limitato: URL

URL

L’indirizzo Internet contenente le informazioni sull’accesso ai documenti di gara (o a loro parti) ad accesso limitato.

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BT-13

Termine per informazioni supplementari

Data

Il termine per chiedere informazioni supplementari sulla procedura di appalto.

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BG-102

Condizioni di presentazione.

-

Informazione sulle condizioni di presentazione di offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-17

Presentazione elettronica

Codice

Per la presentazione di offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse, indicare se gli operatori economici sono tenuti ad agire per via elettronica, se questa opzione è solo consentita, o se non è consentita.

 

 

 

 

 

 

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BT-19

Giustificazione della presentazione non elettronica

Codice

Giustificazione dell’impossibilità di presentare per via elettronica offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse.

 

 

 

 

 

 

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BT-745

Descrizione della presentazione non elettronica

Testo

Descrizione delle modalità di presentazione di offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse per via non elettronica.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-18

URL per presentazione

URL

L’indirizzo Internet per la presentazione per via elettronica di offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse. L’indirizzo è quanto più possibile diretto (preferibilmente, un indirizzo dedicato alla presentazione elettronica e non un generico sito web).

 

 

 

 

 

 

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BT-97

Lingua di presentazione

Codice

La lingua in cui possono essere presentate le offerte, domande di partecipazione o espressioni di interesse.

 

 

 

 

 

 

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BT-764

Presentazione: catalogo elettronico

Codice

Indicare se gli offerenti sono tenuti a presentare le offerte (o loro parti) sotto forma di catalogo elettronico, se questa opzione è solo consentita, o se non è consentita.

 

 

 

 

 

 

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BT-744

Presentazione: firma elettronica

Indicatore

Obbligo di firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato (come definiti dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio).

 

 

 

 

 

 

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BT-63

Varianti

Codice

Per la presentazione di offerte che rispondono alle esigenze del committente in modo diverso da quanto proposto nei documenti di gara, indicare se gli offerenti sono tenuti ad agire in tale modo, se questa opzione è solo consentita, o se non è consentita. Le condizioni ulteriori per la presentazione di varianti di offerte sono contenute nei documenti di gara.

 

 

 

 

 

 

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BT-769

Offerte multiple

Indicatore

Gli offerenti possono presentare più di una offerta (per un dato lotto).

 

 

 

 

 

 

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BT-630

Termine di ricevimento manifestazioni

Data

Il termine di ricevimento delle manifestazioni d’interesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-1311

Termine di ricevimento domande

Data

Il termine di ricevimento delle domande di partecipazione.

 

 

 

 

 

 

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BT-131

Termine di ricevimento offerte

Data

Il termine di ricevimento delle offerte.

 

 

 

 

 

 

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BT-98

Termine di validità offerta

Durata

Il periodo successivo al termine di presentazione dell’offerta nel quale le offerte devono rimanere valide.

 

 

 

 

 

 

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BT-751

Obbligo di garanzia

Indicatore

È obbligatoria una garanzia.

 

 

 

 

 

 

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BT-75

Obbligo di garanzia: descrizione

Testo

Descrizione della garanzia finanziaria obbligatoria dell’offerente al momento di presentare un’offerta. La garanzia può assumere la forma, per esempio, di un versamento al committente o di un documento bancario. La garanzia è di solito persa se l’offerente si è visto aggiudicare l’appalto ma ha rifiutato di firmare il contratto.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-651

Indicazione del subappalto nell’offerta

Codice

Le informazioni sul subappalto che devono essere indicate nell’offerta.

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-132

Apertura pubblica: data

Data

La data e l’ora dell’apertura pubblica delle offerte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-133

Apertura pubblica: luogo

Testo

Il luogo (ad esempio l’indirizzo fisico o l’URL) in cui verranno aperte pubblicamente le offerte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-134

Apertura pubblica: descrizione

Testo

Ulteriori informazioni sull’apertura pubblica delle offerte (ad esempio, chi può assistere all’apertura e se sono necessarie autorizzazioni).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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++

BT-771

Informazioni su offerente presentate tardivamente

Codice

Indicare se le informazioni relative all’offerente possono essere integrate anche dopo il termine di presentazione dell’offerta.

 

 

 

 

 

 

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++

BT-772

Informazioni su offerente presentate tardivamente: descrizione

Testo

Descrizione delle informazioni relative all’offerente che possono essere integrate anche dopo il termine di presentazione dell’offerta

 

 

 

 

 

 

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BG-7

Avviso: risultati

-

Informazioni su tutti i risultati della procedura di appalto o, se presenti, sui lotti individuali pubblicizzati nell’avviso o bando in questione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-161

Avviso: valore

Valore

Il valore di tutti gli appalti aggiudicati in base all’avviso o bando in questione, comprese le opzioni e i rinnovi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-118

Valore massimo dell’accordo quadro dell’avviso o bando

Valore

Il valore massimo della spesa possibile nell’ambito di accordi quadro pubblicizzati nell’avviso o bando in questione nel corso della loro durata complessiva, in tutti i lotti, comprese le opzioni e i rinnovi, calcolato in base all’offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-1118

Valore approssimativo dell’accordo quadro dell’avviso o bando

Valore

Il valore approssimativo della spesa possibile nell’ambito di accordi quadro pubblicizzati nell’avviso o bando in questione nel corso della loro durata complessiva, in tutti i lotti, comprese le opzioni e i rinnovi, calcolato in base all’offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-556

Valore massimo di un gruppo di lotti di un accordo quadro

-

Informazioni sul valore massimo della spesa possibile nell’ambito di un accordo quadro per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere indicate se il valore massimo di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori dei singoli lotti (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). Si tratta di valori massimi calcolati in base all’offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-556

Valore massimo di un gruppo di lotti di un accordo quadro: identificativo del lotto

Identificativo

Identificativo di un lotto, nell’ambito della procedura, appartenente a un gruppo di lotti il cui valore massimo è inferiore al totale dei valori massimi dei lotti individuali (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). Si tratta di valori massimi calcolati in base all’offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-156

Valore massimo ricalcolato di un gruppo di lotti di un accordo quadro

Valore

Si tratta del valore massimo ricalcolato della spesa probabile per un gruppo di lotti nell’ambito della procedura. Tali informazioni possono essere fornite se il valore massimo di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori dei singoli lotti (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). Il valore comprende tutti gli appalti che saranno aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi. Il valore è ricalcolato in base all’offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-5561

Valore di riestimo di un gruppo di lotti di un accordo quadro

-

Informazioni sul valore della spesa probabile, nell’ambito di un accordo quadro, per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere fornite se il valore di un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori dei singoli lotti (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). Il valore di riestimo esprime la spesa probabile, fatta oggetto di nuova stima in base all’offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-5561

Valore di riestimo di un gruppo di lotti di un accordo quadro: identificativo del lotto

Identificativo

Identificativo di uno dei diversi lotti dell’avviso o bando in questione. Tali lotti costituiscono un gruppo per il quale il valore della spesa probabile è inferiore al totale dei valori della spesa probabile per i singoli lotti (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). Il valore di riestimo esprime la spesa probabile, fatta oggetto di nuova stima in base all’offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-1561

Valore di riestimo di un gruppo di lotti di un accordo quadro

Valore

Il valore della spesa probabile, nell’ambito di un accordo quadro, per un gruppo di lotti. Tali informazioni possono essere fornite se il valore della spesa probabile per un gruppo di lotti è inferiore al totale dei valori della spesa probabile per i singoli lotti (ad esempio quando un importo di previsione indica una spesa comune a diversi lotti). Il valore comprende tutti gli appalti che saranno aggiudicati nell’ambito di un accordo quadro nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi. Il valore di riestimo esprime la spesa probabile, fatta oggetto di nuova stima in base all’offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-137

Risultati della procedura per lotto

-

Informazioni sui risultati della procedura di appalto. Tali informazioni sono diverse a seconda del lotto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-142

Vincitore selezionato

Codice

Indicare se è stato selezionato un vincitore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-144

Motivo di mancata selezione

Codice

Il motivo della mancata selezione di un vincitore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-709

Valore massimo di riestimo di un accordo quadro

Valore

Il valore massimo della spesa possibile entro i limiti di un accordo quadro nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi, calcolato in base all’offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-660

Valore di riestimo di un accordo quadro

Valore

Il valore della spesa probabile nell’ambito di un accordo quadro nel corso della sua durata complessiva, comprese le opzioni e i rinnovi, fatta oggetto di nuova stima in base all’offerta del vincitore o alle offerte dei vincitori.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-712

Offerte e domande ricevute

-

Informazioni sui tipi di offerte o domande di partecipazione ricevute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-759

Offerte e domande ricevute: numero

Numero

Numero di offerte o domande di partecipazione ricevute. Le offerte che comprendono varianti o le offerte multiple presentate (per uno stesso lotto) dallo stesso offerente sono contate come offerta singola.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-760

Offerte e domande ricevute: tipo

Codice

Tipi di offerte o domande di partecipazione ricevute. Va indicato il numero complessivo delle offerte e domande ricevute. Se un avviso o bando non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE e non riguarda servizi sociali o altri servizi specifici, indicare il numero di offerte ricevute da microimprese, piccole e medie imprese; vanno indicati anche il numero di offerte ricevute da offerenti con sede in altri paesi dello Spazio economico europeo e il numero di offerte ricevute da offerenti con sede in paesi al di fuori dello Spazio economico europeo. Vanno conteggiate tutte le offerte indipendentemente dalla loro ammissibilità. Per le offerte presentate da un gruppo di offerenti (ad esempio un consorzio) l’offerta va conteggiata nella categoria pertinente (ad esempio PMI) se la maggior parte dei lavori sarà prevedibilmente eseguita da offerenti che ricadono in tale categoria (ad esempio sono PMI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-710

Valore dell’offerta: inferiore

Valore

Valore dell’offerta ammissibile con l’importo più basso. Un’offerta si considera ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato oggetto di esclusione e che soddisfa i criteri di selezione, e se è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare (ad esempio pervenuta in ritardo, con un prezzo o costo anormalmente basso), inaccettabile o incongrua. Possono essere prese in considerazione solo le offerte la cui ammissibilità è stata verificata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-711

Valore dell’offerta: superiore

Valore

Valore dell’offerta ammissibile con l’importo più alto. Un’offerta si considera ammissibile se è stata presentata da un offerente che non è stato oggetto di esclusione e che soddisfa i criteri di selezione, e se è conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare (ad esempio pervenuta in ritardo, con un prezzo o costo anormalmente basso), inaccettabile o incongrua. Possono essere prese in considerazione solo le offerte la cui ammissibilità è stata verificata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-320

Offerta

-

Informazioni su un’offerta. Tali informazioni sono diverse a seconda del lotto. In casi come i concorsi di progettazione, determinati accordi quadro, dialoghi competitivi e partenariati per l’innovazione, le informazioni possono anche essere diverse a seconda dell’organizzazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-3201

Identificativo di offerta

Identificativo

L’identificativo di un’offerta. Le informazioni nella sezione dell’offerta si riferiscono all’offerta in questione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-720

Valore dell’offerta

Valore

Il valore dell’offerta o altro risultato, comprese le opzioni e i rinnovi. In caso di avviso o bando di modifica, il valore della modifica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-1711

Offerta classificata

Indicatore

L’offerta è stata classificata. (Non è indicato il posto in classifica ma unicamente se le offerte sono state classificate).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-171

Posto in classifica dell’offerta

Numero

Il posto in classifica dell’offerta (vale a dire se l’offerta si è classificata prima, seconda, terza ecc.) in un concorso di progettazione, un accordo quadro con vincitori multipli (meccanismo a cascata), un dialogo competitivo o un’altra procedura di appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-162

Concessione: ricavo dall’utenza

Valore

Il ricavo previsto proveniente dagli utenti della concessione (ad esempio tariffe e multe).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-160

Concessione: ricavo dalla committenza

Valore

Il ricavo previsto proveniente dal committente che ha aggiudicato la concessione (ad esempio premi e pagamenti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-163

Concessione: descrizione del valore

Testo

Descrizione del metodo utilizzato per calcolare il valore stimato della concessione e tutte le altre informazioni rilevanti in merito al valore della concessione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-193

Offerta come variante

Indicatore

L’offerta è una variante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-191

Paese di origine

Codice

Il paese di origine del prodotto o servizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-180

Subappalto

-

Informazioni relative alle parti dell’appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-773

Subappalto

Codice

Indicare se almeno parte dell’appalto sarà subappaltata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-730

Subappalto: valore noto

Indicatore

Il committente conosce almeno il valore stimato della parte dell’appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-553

Subappalto: valore

Valore

Valore stimato della parte dell’appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-731

Subappalto: percentuale nota

Indicatore

Il committente conosce almeno la percentuale stimata di appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi rispetto al totale dell’appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-555

Subappalto: percentuale

Numero

La percentuale stimata di appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi rispetto al totale dell’appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-554

Subappalto: descrizione

Testo

Descrizione della parte dell’appalto che l’appaltatore subappalterà a terzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-310

Appalto: contratto

-

Informazioni sul contratto stipulato tra committente e vincitore in seguito ad un’offerta. Nel caso di avvisi volontari per la trasparenza ex ante e avvisi sui risultati di concorsi di progettazione, rispettivamente: informazioni sulla decisione del comitato di valutazione o della giuria del concorso. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dell’offerta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-150

Appalto: identificativo

Identificativo

Identificativo dell’appalto o, nel caso di avvisi volontari per la trasparenza ex ante e avvisi sui risultati di concorsi di progettazione, della decisione. Le informazioni nella sezione sull’appalto si riferiscono all’appalto o alla decisione in questione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-3202

Appalto: identificativo di offerta

Identificativo

Un identificativo dell’offerta o di un altro risultato che ha avuto per esito l’appalto in questione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-721

Appalto: titolo

Testo

Titolo dell’appalto o, nel caso di avvisi volontari per la trasparenza ex ante e avvisi sui risultati di concorsi di progettazione, della decisione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-1451

Decisione di selezione del vincitore: data

Data

Data della decisione ufficiale di selezione dell’offerta vincitrice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-145

Stipula del contratto: data

Data

La data di stipula del contratto. Solitamente è la data di firma del contratto da parte dell’ultimo firmatario. Se però non è firmato nessun contratto la data di stipula del contratto può corrispondere a una data diversa (ad esempio la data in cui il committente ha notificato l’offerente vincitore). La data di stipula del contratto è sempre posteriore alla fine del periodo di status quo e alla verifica di tutti gli elementi presentati dal vincitore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-768

Appalto in accordo quadro

Indicatore

L’appalto è aggiudicato nell’ambito di un accordo quadro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-151

Appalto: URL

URL

Localizzatore uniforme di risorse (ad esempio l’indirizzo web) dell’appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-611

Appalto con fondi UE: info

-

Informazioni sui fondi dell’Unione utilizzati per finanziare l’appalto. Le informazioni vanno indicate con quanta più concretezza possibile (ad esempio in relazione a progetti concreti, non solo a programmi operativi).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-722

Appalto con fondi UE: programma

Codice

Il programma dei fondi dell’Unione utilizzati per finanziare almeno parzialmente l’appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-5011

Finanziamento dell’appalto con fondi UE: identificativo

Identificativo

Identificativo del programma dell’Unione utilizzato per finanziare almeno parzialmente l’appalto. Le informazioni vanno indicate con quanta più concretezza possibile (ad esempio numero della convenzione di sovvenzione, identificativo nazionale, acronimo del progetto, numero del contratto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-6110

Appalto con fondi UE: dettagli

Testo

Ulteriori informazioni sul programma o progetto dell’Unione utilizzato per finanziare almeno parzialmente l’appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-713

Appalti strategici

-

Informazioni sugli appalti strategici Tali informazioni possono essere diverse per sezioni diverse dell’avviso o bando.

 

 

 

 

 

 

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BT-13721

Appalti strategici: identificativo di sezione

Identificativo

Identificativo di una o più sezioni dell’avviso o bando in questione. Le informazioni della sezione “appalti strategici” si riferiscono a tale sezione o sezioni.

 

 

 

 

 

 

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BT-06

Appalti strategici

Codice

La procedura di appalto è finalizzata a ridurre gli impatti ambientali dell’appalto, conseguire obiettivi sociali e/o acquisire un lavoro, fornitura o servizio di tipo innovativo.

 

 

 

 

 

 

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BT-777

Appalti strategici: descrizione

Testo

Descrizione delle modalità attraverso le quali la procedura di appalto è finalizzata a ridurre gli impatti ambientali dell’appalto, conseguire obiettivi sociali e/o acquisire un lavoro, fornitura o servizio di tipo innovativo.

 

 

 

 

 

 

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BT-805

Criteri degli appalti verdi

Codice

La procedura d’appalto comprende il ricorso a criteri consolidati per gli appalti pubblici verdi (criteri di selezione, specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e condizioni di esecuzione dell’appalto) a livello nazionale, unionale o a un altro livello, se applicabile.

 

 

 

 

 

 

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BT-774

Appalti verdi

Codice

Processo volto all’acquisizione di beni, servizi e lavori con impatto ambientale ridotto durante tutto il loro ciclo di vita.

 

 

 

 

 

 

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BT-775

Appalti sociali

Codice

Obiettivo di carattere sociale perseguito mediante i lavori, le forniture o i servizi (ad esempio condizioni di lavoro eque).

 

 

 

 

 

 

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BT-776

Appalto per soluzioni innovative

Codice

Indicazione che sono acquisiti lavori, forniture o servizi di tipo innovativo.

 

 

 

 

 

 

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BT-754

Accessibilità

Codice

Applicazione di criteri di accessibilità per le persone con disabilità nelle specifiche tecniche.

 

 

 

 

 

 

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BT-755

Accessibilità: giustificazione

Testo

Giustificazione della mancata applicazione dei criteri di accessibilità anche se l’oggetto dell’appalto è destinato all’uso da parte di persone fisiche.

 

 

 

 

 

 

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BT-717

Direttiva sui veicoli puliti

Indicatore

L’appalto rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione di veicoli puliti (direttiva sui veicoli puliti o CVD)

 

 

 

 

 

 

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BG-714

Informazioni CVD

-

Informazioni sui contratti e sui veicoli che rientrano nell’ambito della CVD

 

 

 

 

 

 

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BT-735

Tipo di contratto CVD

Codice

Riferimento alla CVD per stabilire quale categoria di tipi di contratto si applica tra contratti di acquisto, di leasing, di locazione o di vendita a rate, contratti di servizio pubblico e contratti di servizio di cui all’allegato della CVD.

 

 

 

 

 

 

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BG-7141

Veicoli CVD

-

Informazioni dettagliate sui veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione della CVD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-723

Categoria dei veicoli

Codice

La categoria dei veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE, tra cui: veicoli leggeri (M1, M2 o N1); autobus (M3); autocarri (N2, N3); M1; M2; N1; N2; N3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-715

Veicoli

Numero

Il numero di tutti i veicoli (qualificabili come puliti o no) che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE. Veicoli acquistati, presi in locazione o noleggio, ottenuti in leasing, o di cui è stato ottenuto il diritto d’uso mediante contratto per la prestazione di un servizio acquistato, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-725

Veicoli a emissioni zero

Numero

Il numero di veicoli pesanti a emissioni zero, come definiti dalla direttiva 2009/33/CE e che rientrano nel suo ambito di applicazione. Veicoli acquistati, presi in locazione o noleggio, ottenuti in leasing, o di cui è stato ottenuto il diritto d’uso mediante contratto per la prestazione di un servizio acquistato, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-716

Veicoli puliti

Numero

Il numero di veicoli puliti come definiti della direttiva 2009/33/CE e che rientrano nel suo ambito di applicazione. Veicoli acquistati, presi in locazione o noleggio, ottenuti in leasing, o di cui è stato ottenuto il diritto d’uso mediante contratto per la prestazione di un servizio acquistato, che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2009/33/CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-612

Ricorsi al committente: sintesi

-

Informazioni sintetiche sui ricorsi pervenuti al committente contro qualsiasi sua decisione (ad esempio specifiche tecniche, decisione di aggiudicazione) come indicato nella direttiva 89/665/CEE del Consiglio e nella direttiva 92/13/CEE del Consiglio, e sui ricorrenti autori dei ricorsi. Tali informazioni possono essere diverse a seconda dei lotti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-712

Ricorsi al committente: ricorrenti

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Il numero delle organizzazioni che hanno presentato ricorso al committente contro qualsiasi sua decisione (ad esempio specifiche tecniche, decisioni di aggiudicazione).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-613

Ricorsi al committente: ricorsi

-

Informazioni sul numero e il tipo dei ricorsi ricevuti dal committente contro qualsiasi sua decisione (ad esempio specifiche tecniche, decisioni di aggiudicazione).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-635

Ricorsi al committente: numero

Numero

Numero dei ricorsi ricevuti dal committente contro qualsiasi sua decisione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-636

Ricorsi al committente: tipo di irregolarità

Codice

Il tipo di irregolarità segnalato nei ricorsi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-710

Informazioni supplementari

-

Informazioni supplementari, che possono essere diverse a seconda dei lotti. Nel caso di un avviso di preinformazione a fini unicamente informativi, tali informazioni possono essere diverse a seconda della parte dell’avviso che può successivamente diventare un lotto o una procedura a sé stante.

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BT-726

Adatto alle PMI

Indicatore

Il committente sottolinea che il presente appalto è adatto anche alle piccole e medie imprese (PMI).

 

 

 

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BT-115

Soggetto all’AAP

Indicatore

L’appalto è soggetto all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).

 

 

 

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BT-634

Nuova indizione di gara

Indicatore

La procedura o il lotto in questione, annullata/o o senza esito, sarà indetta/o nuovamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-756

Avviso come indizione di gara: fine

Indicatore

È stato posto termine all’utilizzo dell’avviso di preinformazione come avviso di indizione di gara (complessiva o per un lotto specifico). Non saranno aggiudicati altri appalti, oltre a quelli pubblicizzati nell’avviso in questione, sulla base dell’avviso di preinformazione utilizzato come avviso di indizione di gara. Questo campo può essere utilizzato anche se l’avviso di aggiudicazione non pubblica l’aggiudicazione di alcun appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-300

Informazioni supplementari

Testo

Tutte le informazioni supplementari non menzionate altrove.

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BG-8

Pubblicazione non immediata

-

Informazioni sui campi che non sono destinati alla pubblicazione immediata. Tali informazioni possono essere diverse a seconda del campo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-195

Identificativo non pubblicato

Identificativo

Identificativo del campo che non è destinato alla pubblicazione immediata. Possono non essere pubblicati solo i campi relativi al valore del risultato e i gruppi di campi relativi all’offerta e ai risultati della procedura per lotto. Nel caso della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, possono non essere pubblicati anche i criteri di aggiudicazione, la procedura di appalto, determinate date e in alcuni casi informazioni sulla natura e la quantità di un servizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-197

Mancata pubblicazione: codice della giustificazione

Codice

Giustificazione della mancata pubblicazione immediata di un campo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-196

Mancata pubblicazione: descrizione della giustificazione

Testo

Giustificazione della mancata pubblicazione immediata di un campo e della scelta di una data successiva per la sua pubblicazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-198

Data di pubblicazione del campo non pubblicato

Data

La data successiva di pubblicazione di un campo inizialmente non pubblicato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-77

Modifica

-

Informazioni sulle modifiche dell’appalto (ad esempio lavori, servizi o forniture supplementari). Tali informazioni possono essere diverse tra le diverse sezioni rispetto all’avviso o bando precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-1501

Modifica di sezione di avviso precedente: identificativo

Identificativo

Identificativo di una o più sezioni di un avviso o bando precedente nell’ambito della procedura. Le informazioni della sezione “modifica” si riferiscono a tale sezione o sezioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-202

Modifica: descrizione

Testo

Sintesi della modifica o delle modifiche dell’appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-200

Modifica: codice del motivo

Codice

Motivo principale della modifica dell’appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-201

Modifica: descrizione del motivo

Testo

Descrizione della ragione principale della modifica dell’appalto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BG-9

Rettifica

-

Informazioni sulle rettifiche apportate all’avviso o bando. Tali informazioni possono essere diverse tra le diverse sezioni rispetto all’avviso o bando precedente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-13716

Rettifica di sezione di avviso precedente: identificativo

Identificativo

Identificativo di una o più sezioni dell’avviso o bando rettificato. Le informazioni della sezione “rettifica” si riferiscono a tale sezione o sezioni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-758

Rettifica: identificativo di versione

Identificativo

Riferimento alla versione del precedente avviso o bando che deve essere rettificata. Tale elemento aiuta, per esempio, a tenere traccia delle versioni degli avvisi o bandi o delle modifiche di tali documenti prima della loro pubblicazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-141

Rettifica: descrizione

Testo

Descrizione delle rettifiche dell’avviso o bando rispetto all’avviso o bando originale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-718

Rettifica di documenti di gara

Indicatore

Sono stati rettificati i documenti di gara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-719

Rettifica di documenti di gara: data

Data

La data e l’ora in cui sono stati rettificati i documenti di gara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-140

Rettifica: codice del motivo

Codice

Motivo principale della rettifica dell’avviso o bando rispetto all’avviso o bando originale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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BT-762

Rettifica: descrizione del motivo

Testo

Descrizione del motivo principale della rettifica dell’avviso o bando rispetto all’avviso o bando originale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/51


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2304 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2022

che designa il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 93, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione (2) ha istituito il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley.

(2)

In seguito all’istituzione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley e a norma dell’articolo 93, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, la Commissione ha seguito una procedura di selezione pubblica per la designazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley.

(3)

È stato nominato un comitato di valutazione e selezione per il processo di selezione pubblica volto alla designazione del laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley. Tale comitato ha concluso che il laboratorio italiano Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» soddisfa i requisiti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e ha la capacità di eseguire i compiti di cui all’articolo 94 di detto regolamento.

(4)

È pertanto opportuno designare il laboratorio italiano Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale» come laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley. Il suo programma di lavoro dovrebbe essere conforme agli obiettivi e alle priorità dei programmi di lavoro pertinenti adottati dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(5)

Al fine di garantire il mantenimento del livello adeguato dei metodi di analisi, prova o diagnosi, dello sviluppo dei metodi convalidati e dell’assistenza coordinata del laboratorio ufficiale, e conformemente all’articolo 93, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, la designazione come laboratorio di riferimento dell’Unione europea dovrebbe essere riesaminata a intervalli regolari.

(6)

È opportuno che il presente regolamento sia applicabile dal 1o gennaio 2023, data in cui il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley dovrebbe iniziare le proprie attività,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il seguente laboratorio è designato come laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale», via Campo Boario, 64100 Teramo (TE), Italia.

Articolo 2

La designazione di cui all’articolo 1 è riesaminata a intervalli regolari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell’Unione europea per la febbre della Rift Valley (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 26).

(3)  Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).


25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/53


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2305 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2022

che rinnova l’approvazione della sostanza attiva a basso rischio «olio di pesce», in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2008/127/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva «olio di pesce» nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)

Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)

L’approvazione della sostanza attiva «olio di pesce» indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 agosto 2023.

(4)

Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva «olio di pesce» è stata presentata alla Repubblica ceca, lo Stato membro relatore, in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta ammissibile dallo Stato membro relatore.

(6)

La Repubblica ceca ha elaborato in consultazione con la Francia, lo Stato membro correlatore, un progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e il 10 settembre 2020 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione. In tale progetto di rapporto valutativo per il rinnovo, la Repubblica ceca ha proposto di rinnovare l’approvazione dell’olio di pesce come sostanza a basso rischio.

(7)

L’Autorità ha reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico. Ha inoltre trasmesso il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo al richiedente e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Ha quindi inoltrato le osservazioni pervenute alla Commissione. Il 16 dicembre 2021 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6), in base alle quali si prevede che l’olio di pesce soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione sul rinnovo e il progetto del presente regolamento relativo all’olio di pesce rispettivamente il 30 marzo 2022 e il 17 maggio 2022.

(8)

La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame e, ove opportuno, sono state prese in considerazione.

(9)

Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva «olio di pesce» è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti.

(10)

La Commissione ritiene inoltre che l’olio di pesce sia una sostanza attiva a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’olio di pesce non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni di cui all’allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(11)

È pertanto opportuno rinnovare l’approvazione dell’olio di pesce come sostanza a basso rischio.

(12)

In conformità all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l’articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario stabilire una purezza minima della sostanza attiva, così come fabbricata, al fine di garantire la sicurezza della sostanza attiva da utilizzare nei prodotti fitosanitari.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione (7) ha prorogato il periodo di approvazione dell’olio di pesce fino al 31 agosto 2023, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza di detto periodo. Tuttavia, dato che è stata presa una decisione sul rinnovo prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.

(15)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva

L’approvazione della sostanza attiva «olio di pesce», di cui all’allegato I del presente regolamento, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26). Tale regolamento, sostituito dal regolamento (UE) 2020/1740, continua comunque ad applicarsi alla procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive: 1) il cui periodo di approvazione termina prima del 27 marzo 2024; 2) per le quali un regolamento, adottato conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il 27 marzo 2021 o successivamente, proroga il periodo di approvazione al 27 marzo 2024 o a una data successiva.

(6)  EFSA Journal 2022;20(1):10600, 39 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2022.10600, disponibile online al seguente indirizzo: www.efsa.europa.eu.

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/708 della Commissione, del 5 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive estere metilico dell’acido 2,5-diclorobenzoico, acido acetico, aclonifen, solfato di alluminio e ammonio, fosfuro di alluminio, silicato di alluminio, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, carburo di calcio, captan, cimoxanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etilene, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, fluoxastrobin, flurocloridone, folpet, formetanato, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, fosfuro di magnesio, metam, metamitron, metazaclor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimifosmetile, oli vegetali/olio di chiodi di garofano, oli vegetali/olio di colza, oli vegetali/olio di menta verde, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, piretrine, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, s-metolachlor, feromoni di lepidotteri a catena lineare, sulcotrione, tebuconazolo e urea (GU L 133 del 10.5.2022, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune,

numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

Olio di pesce

N. CAS 8016-13-5

N. CIPAC 918

Non applicabile

Purezza minima della sostanza attiva così come fabbricata: Olio di pesce al 100 %.

Identità delle impurezze rilevanti (di rilevanza tossicologica, ecotossicologica e/o ambientale) nella sostanza attiva così come fabbricata:

livelli massimi a norma della direttiva 2002/32/CE della Commissione (2) per le seguenti impurezze, proporzionali all’olio di pesce con un tasso di umidità del 12 %:

 

5 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF) (3)

 

20 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD), policloro-dibenzo-furani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili (4)

 

0,5 mg/kg di mercurio

 

2 mg/kg di cadmio

 

10 mg/kg di piombo

 

175 μg/kg di PCB non diossina-simili

1o marzo 2023

28 febbraio 2038

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell’olio di pesce, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

(2)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(3)  Espressa in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

(4)  Espressa in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).


ALLEGATO II

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 248 relativa all’olio di pesce è soppressa;

2)

nella parte D è aggiunta la voce seguente:

Numero

Nome comune, numeri d’identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell’approvazione

Disposizioni specifiche

«41

Olio di pesce

N. CAS 8016-13-5

N. CIPAC 918

Non applicabile

Purezza minima della sostanza attiva così come fabbricata: Olio di pesce al 100 %

Identità delle impurezze rilevanti (di rilevanza tossicologica, ecotossicologica e/o ambientale) nella sostanza attiva così come fabbricata:

livelli massimi a norma della direttiva 2002/32/CE della Commissione (2) per le seguenti impurezze, proporzionali all’olio di pesce con un tasso di umidità del 12 %:

 

5 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF) (3)

 

20 ng/kg della somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD), policloro-dibenzo-furani (PCDF) e policlorobifenili (PCB) diossina-simili (4)

 

0,5 mg/kg di mercurio

 

2 mg/kg di cadmio

 

10 mg/kg di piombo

 

175 μg/kg di PCB non diossina-simili

1o marzo 2023

28 febbraio 2038

Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo dell’olio di pesce, in particolare delle relative appendici I e II.

Le condizioni d’impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.».


(1)  Ulteriori dettagli sull’identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione sul rinnovo.

(2)  Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

(3)  Espressa in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

(4)  Espressa in equivalenti di tossicità dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).


DECISIONI

25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/58


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2306 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che accorda ad alcuni Stati membri deroghe in merito alla trasmissione di statistiche a norma del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche relative a strutture di assistenza sanitaria, risorse umane per l’assistenza sanitaria e utilizzo dell’assistenza sanitaria

[notificata con il numero C(2022) 8341]

(I testi in lingua ceca, francese, greca, inglese, irlandese, neerlandese, portoghese, rumena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

viste le richieste presentate dal Regno del Belgio, dalla Repubblica ceca, dall’Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Cipro, dal Granducato di Lussemburgo, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d’Austria, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania e dal Regno di Svezia,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1338/2008, agli Stati membri possono essere accordati deroghe e periodi di transizione, qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive.

(2)

Dalle informazioni fornite dagli Stati membri alla Commissione risulta che le domande di deroga sono motivate dalla necessità di procedere a modifiche di rilievo dei sistemi amministrativi e statistici nazionali al fine di soddisfare appieno le disposizioni del regolamento (CE) n. 1338/2008.

(3)

È pertanto opportuno accordare tali deroghe, su loro richiesta, al Regno del Belgio, alla Repubblica ceca, all’Irlanda, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica di Cipro, al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d’Austria, alla Repubblica portoghese, alla Romania e al Regno di Svezia.

(4)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le deroghe specificate nell’allegato sono accordate agli Stati membri ivi elencati.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese, la Romania e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

(2)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).


ALLEGATO

Deroghe al regolamento (CE) n. 1338/2008, applicato dalla Commissione, per quanto riguarda le strutture di assistenza sanitaria, le risorse umane per l’assistenza sanitaria e l’utilizzo dell’assistenza sanitaria.

Ai fini della rilevazione dei dati sono accordate le seguenti deroghe:

a Cechia, Irlanda, Spagna, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Romania non è richiesta la trasmissione delle variabili o, ove indicato, la/le disaggregazione/i delle variabili specificate nella tabella 1 per gli anni di riferimento ivi specificati. Nel caso in cui non sia richiesta una copertura completa, gli eventuali scostamenti rispetto alla copertura completa sono illustrati nei metadati di riferimento.

Tabella 1

Stato membro

Variabile/disaggregazione

Anno/i di riferimento oggetto di deroga

Cechia

Il paese di residenza dei non residenti dimessi per le variabili seguenti:

6.1

Numero di dimissioni di pazienti ricoverati

6.2

Numero di giornate di degenza di pazienti ricoverati

6.3

Numero di dimissioni di pazienti a degenza diurna

2023-2024

Cechia

7.10

Asportazione parziale della ghiandola mammaria

7.11

Mastectomia totale

2023-2024

Irlanda

Copertura completa delle seguenti variabili (è richiesta una copertura parziale):

6.1

Numero di dimissioni di pazienti ricoverati

6.2

Numero di giornate di degenza di pazienti ricoverati

6.3

Numero di dimissioni di pazienti a degenza diurna

2023-2024

Spagna

Le classi di età «65-74 anni» e «da 75 anni in su» per la variabile:

1.1

Numero di medici attivi nel sistema sanitario per età e sesso

2021-2023

Cipro

Copertura completa di tutte le variabili di cui all’allegato II (è richiesta una copertura parziale)

2021-2022

Lussemburgo

Variabili da 1.1 a 1.6 figuranti nella sezione «Dati sull’occupazione nella sanità»

2023

Paesi Bassi

Copertura completa delle variabili di cui al punto 6 Dati sull’assistenza ospedaliera (è richiesta una copertura parziale)

2023

Austria

5.1

Tasso di vaccinazione antinfluenzale delle persone di età pari o superiore a 65 anni

2021-2022

Portogallo

1.1

Numero di medici attivi nel sistema sanitario per età e sesso

1.2

Numero di medici attivi nel sistema sanitario per categoria

1.3

Numero di ostetriche/i attive/i nel sistema sanitario

1.4

Numero di infermieri attivi nel sistema sanitario

1.5

Numero di dentisti attivi nel sistema sanitario

2023-2025

Portogallo

2.4

Numero di ostetriche/i laureate/i

3.1

Numero di posti letto ospedalieri per cure fisiche; funzione «Assistenza a lungo termine»

3.3

Numero di posti letto nelle strutture di assistenza a lungo termine

Variabili di cui al punto 4 Dati sui dispositivi di diagnostica per immagini

5.2

Tasso di donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro al seno nell’ambito di un programma nazionale di screening per il cancro al seno (mammografia)

5.3

Tasso di donne di età compresa tra i 20 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro cervicale nell’ambito di un programma nazionale di screening per il cancro cervicale

2021-2023

Portogallo

La regione NUTS2 di residenza del paziente dimesso per le variabili:

6.1

Numero di dimissioni di pazienti ricoverati

6.2

Numero di giornate di degenza di pazienti ricoverati

6.3

Numero di dimissioni di pazienti a degenza diurna

2023-2025

Portogallo

Copertura completa delle seguenti variabili (è richiesta una copertura parziale):

7.1

Trattamento chirurgico della cataratta

7.2

Tonsillectomia

7.3

Angioplastica coronarica transluminale

7.4

Impianto di bypass arterioso coronarico

7.5

Colecistectomia

7.6

Ernioplastica inguinale

7.8

Protesizzazione dell’anca

7.9

Protesizzazione totale del ginocchio

7.10

Asportazione parziale della ghiandola mammaria

7.11

Mastectomia totale

2023-2025

Romania

1.3

Numero di ostetriche/i attive/i nel sistema sanitario

2021

A Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo e Svezia sono accordate deroghe per quanto riguarda il termine per la trasmissione dei dati per le variabili di cui alla tabella 2 e per i metadati di riferimento, ove specificato.

Tabella 2

Stato membro

Variabile

Nuovo termine

Anno/i di riferimento oggetto di deroga

Belgio

5.2

Tasso di donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro al seno nell’ambito di un programma nazionale di screening per il cancro al seno (mammografia)

5.3

Tasso di donne di età compresa tra i 20 e i 69 anni sottoposte a screening per il cancro cervicale nell’ambito di un programma nazionale di screening per il cancro cervicale

T+26 mesi

2021-2024

Grecia

Variabili di cui al punto 1 Dati sull’occupazione nella sanità

T+20 mesi

2023

Spagna

Variabili di cui al punto 1 Dati sull’occupazione nella sanità e metadati di riferimento

T+16 mesi

2023

Spagna

Variabili di cui ai punti da 2 a 5 dell’allegato II e metadati di riferimento

T+16 mesi

2021-2023

Francia

2.1

Numero di laureati in medicina

2.2

Numero di laureati in odontoiatria

2.3

Numero di laureati in farmacia

T+21 mesi

2021-2023

Lussemburgo

Variabili di cui ai punti 6 Dati sull’assistenza ospedaliera e 7 Dati sulle procedure chirurgiche

T+38 mesi

2023

Lussemburgo

Variabili di cui ai punti 6 Dati sull’assistenza ospedaliera e 7 Dati sulle procedure chirurgiche

T+26 mesi

2024

Svezia

Variabili di cui al punto 1 Dati sull’occupazione nella sanità

T+21 mesi

2023-2024


25.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 305/63


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2307 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato

[notificata con il numero C(2022) 8313]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione (2) ha armonizzato l’uso dello spettro radio nella banda 5 GHz (5 150-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz) per i sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza. La base tecnica di tale decisione è stata la relazione 79 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»).

(2)

Nel febbraio 2022 l’industria automobilistica europea ha chiesto alla Commissione di confermare la sua interpretazione di alcune disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda i casi d’uso di WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 GHz nei veicoli stradali. Con lettera del 29 marzo 2022 la Commissione ha incaricato la CEPT di studiare i casi d’uso di WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 GHz nei veicoli stradali, individuati dall’industria automobilistica nel contesto della decisione di esecuzione (UE) 2022/179.

(3)

Conformemente a tale lettera di mandato, il 29 giugno 2022 la CEPT ha fornito una risposta che integra la relazione 79 proponendo modifiche delle condizioni tecniche per la banda 5 470-5 725 MHz al fine di consentire un uso limitato dei dispositivi WAS/RLAN nei veicoli stradali, in particolare quando tali dispositivi funzionano in modalità slave e sono controllati da un dispositivo fisso che funziona in modalità master e rileva i segnali radar mediante la tecnica di attenuazione Dynamic Frequency Selection (DFS). Alla luce di tale risposta, la Commissione ritiene che dovrebbe essere consentito il funzionamento in modalità slave dei dispositivi WAS/RLAN installati nei veicoli stradali, a condizione che essi trasmettano solamente quando sono sotto il controllo di un dispositivo WAS/RLAN fisso con funzionalità DFS che funziona in modalità master.

(4)

Nella sua risposta la CEPT non ha proposto modifiche per quanto riguarda le condizioni tecniche per le WAS/RLAN nella banda 5 250-5 350 MHz. Secondo la CEPT il funzionamento di installazioni WAS/RLAN nei veicoli stradali non dovrebbe essere consentito in tale banda in quanto non esistono mezzi pratici per garantire che i veicoli stradali si trovino effettivamente al chiuso e che il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN nei veicoli stradali sia, di conseguenza, limitato a un uso al chiuso. La banda 5 250-5 350 MHz dovrebbe pertanto continuare a essere utilizzata esclusivamente al chiuso, in modo da evitare il rischio di interferenze dannose per i servizi esistenti in tale banda. I veicoli speciali destinati a funzionare esclusivamente al chiuso non sono considerati veicoli stradali.

(5)

La banda 5 150-5 250 MHz è già disponibile per l’uso al chiuso con dispositivi WAS/RLAN, compreso il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN all’interno dei veicoli stradali in base alla decisione di esecuzione (UE) 2022/179.

(6)

Gli elementi contenuti nella risposta della CEPT alla lettera di mandato della Commissione possono essere utilizzati come base per la presente decisione.

(7)

La presente decisione dovrebbe basarsi sui principi e sulle disposizioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/179 e svilupparli.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/179 è così modificata:

1)

L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Entro il 30 giugno 2023 gli Stati membri designano e mettono a disposizione le bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz, su base non esclusiva, per l’implementazione di WAS/RLAN conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato.»;

2)

l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione, dell’8 febbraio 2022, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la decisione 2005/513/CE (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 10).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Condizioni tecniche armonizzate per WAS/RLAN nelle bande di frequenza 5 150-5 250 MHz, 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz

Tabella 1

WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 150 -5 250  MHz

Parametro

Condizioni tecniche

Banda di frequenza

5 150 -5 250  MHz

Funzionamento ammissibile

Uso al chiuso, comprese le installazioni all’interno di veicoli stradali, treni e aeromobili, e uso all’aperto limitato (nota 1).

L’uso da parte di sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) è limitato alla banda 5 170 -5 250  MHz.

Potenza isotropica irradiata equivalente (e.i.r.p.) media massima per le emissioni in banda

200 mW

Eccezioni:

una e.i.r.p. media massima di 40 mW si applica alle installazioni all’interno di carrozze ferroviarie con una perdita di attenuazione media inferiore a 12 dB;

una e.i.r.p. media massima di 40 mW si applica alle installazioni all’interno dei veicoli stradali.

Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda

10 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz

Nota 1:

se utilizzate all’aperto, le attrezzature non devono essere assicurate a un’antenna esterna fissa, a un’infrastruttura fissa o alla carrozzeria esterna di veicoli stradali.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano un livello di prestazione adeguato al fine di rispettare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

Tabella 2

WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 250 -5 350  MHz

Parametro

Condizioni tecniche

Banda di frequenza

5 250 -5 350  MHz

Funzionamento ammissibile

Uso al chiuso: solo all’interno di edifici.

Non sono consentite installazioni in veicoli stradali, treni e aeromobili (nota 2).

Non è consentito l’uso all’aperto.

e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda

200 mW

Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda

10 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz

Tecniche di attenuazione da utilizzare

Controllo della potenza del trasmettitore (TPC) e selezione dinamica della frequenza (DFS).

È possibile ricorrere a tecniche di attenuazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e purché rispettino i requisiti tecnici della presente decisione.

Controllo della potenza del trasmettitore (TPC)

Il TPC deve fornire, in media, un fattore di attenuazione di almeno 3 dB sulla potenza massima consentita dei sistemi, oppure, nel caso in cui non sia utilizzato il controllo della potenza del trasmettitore, il valore massimo consentito della e.i.r.p. media e i corrispondenti limiti di densità della e.i.r.p. media devono essere ridotti di 3dB.

Selezione dinamica della frequenza (DFS)

La DFS è descritta nella raccomandazione ITU-R M. 1652-1 (3) al fine di garantire il funzionamento compatibile con i sistemi di radiodeterminazione.

Il meccanismo DFS deve garantire che la probabilità di selezionare un determinato canale sia la stessa per tutti i canali disponibili nelle bande 5 250 -5 350  MHz e 5 470 -5 725  MHz. Il meccanismo DFS deve inoltre garantire, in media, una distribuzione quasi uniforme del carico dello spettro.

Le WAS/RLAN devono implementare una selezione dinamica della frequenza che consenta di attenuare le interferenze del radar con un’efficienza almeno pari a quella della DFS descritta nella norma ETSI EN 301 893 V2.1.1. Le impostazioni (hardware e/o software) delle WAS/RLAN relative alla DFS non devono essere accessibili all’utente se la modifica di tali impostazioni comporta che le WAS/RLAN non siano più conformi ai requisiti DFS. Ciò include a) non consentire all’utente di cambiare il paese di funzionamento e/o la banda di frequenza operativa se ciò comporta che l’apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS e b) non accettare software e/o firmware che comportano che l’apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS.

Nota 2:

il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN in aeromobili di grandi dimensioni () (esclusi gli elicotteri plurimotore) è consentito fino al 31 dicembre 2028 con un’e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda pari a 100 mW.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

Tabella 3

WAS/RLAN nella banda di frequenza 5 470 -5 725  MHz

Parametro

Condizioni tecniche

Banda di frequenza

5 470 -5 725  MHz

Funzionamento ammissibile

Uso all’aperto e al chiuso.

Le installazioni nei veicoli stradali sono consentite solo per i dispositivi WAS/RLAN che funzionano in modalità slave (4) controllati da un dispositivo WAS/RLAN fisso con funzionalità Dynamic Frequency Selection (DFS) che funziona in modalità master. Non sono consentite installazioni in treni e aeromobili, né l’uso per gli UAS (nota 3).

e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda

1 W

Eccezioni:

una e.i.r.p. media massima di 200 mW si applica alle installazioni nei veicoli stradali.

Densità della e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda

50 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz

Tecniche di attenuazione da utilizzare

Controllo della potenza del trasmettitore (TPC) e selezione dinamica della frequenza (DFS).

È possibile ricorrere a tecniche di attenuazione alternative purché queste garantiscano prestazioni e un livello di protezione dello spettro almeno equivalenti al fine di soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE e purché rispettino i requisiti tecnici della presente decisione.

Controllo della potenza del trasmettitore (TPC)

Il TPC deve fornire, in media, un fattore di attenuazione di almeno 3 dB sulla potenza massima consentita dei sistemi, oppure, nel caso in cui non sia utilizzato il controllo della potenza del trasmettitore, il valore massimo consentito della e.i.r.p. media e i corrispondenti limiti di densità della e.i.r.p. media devono essere ridotti di 3dB.

Selezione dinamica della frequenza (DFS)

La DFS è descritta nella raccomandazione ITU-R M. 1652-1 al fine di garantire il funzionamento compatibile con i sistemi di radiodeterminazione.

Il meccanismo DFS deve garantire che la probabilità di selezionare un determinato canale sia la stessa per tutti i canali disponibili nelle bande 5 250 -5 350  MHz e 5 470 -5 725  MHz. Il meccanismo DFS deve inoltre garantire, in media, una distribuzione quasi uniforme del carico dello spettro.

Le WAS/RLAN devono implementare una selezione dinamica della frequenza che consenta di attenuare le interferenze del radar con un’efficienza almeno pari a quella della DFS descritta nella norma ETSI EN 301 893 V2.1.1. Le impostazioni (hardware e/o software) delle WAS/RLAN relative alla DFS non devono essere accessibili all’utente se la modifica di tali impostazioni comporta che le WAS/RLAN non siano più conformi ai requisiti DFS. Ciò include a) non consentire all’utente di cambiare il paese di funzionamento e/o la banda di frequenza operativa se ciò comporta che l’apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS e b) non accettare software e/o firmware che comportano che l’apparecchiatura non sia più conforme ai requisiti DFS.

Nota 3:

il funzionamento delle installazioni WAS/RLAN in aeromobili di grandi dimensioni (esclusi gli elicotteri plurimotore), tranne che nella banda di frequenza 5 600 -5 650 MHz, è consentito fino al 31 dicembre 2028 con un’e.i.r.p. media massima per le emissioni in banda pari a 100 mW.

Si devono utilizzare tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze che garantiscano prestazioni conformi ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Qualora nelle norme armonizzate o in parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma della direttiva 2014/53/UE, siano descritte tecniche pertinenti, devono essere garantite prestazioni almeno equivalenti ai livelli di prestazione associati a tali tecniche.

»

(1)  Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

(2)  In linea con il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, per aeromobile di grandi dimensioni si intende un aeromobile, classificato come velivolo con una massa massima al decollo superiore a 5 700 kg, oppure un elicottero plurimotore. Gli elicotteri plurimotore sono tuttavia esclusi dall’ambito di applicazione delle note 2 e 3.

(3)  Raccomandazione UIT-R M.1652-1, «Dynamic frequency selection in wireless access systems including radio local area networks for the purpose of protecting the radiodetermination service in the 5 GHz band».

(4)  Le modalità «slave» e «master» sono definite nella norma EN 301 893 V2.1.1.