ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Regolamento delegato (UE) 2022/2291 della Commissione, dell'8 settembre 2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’esaclorobenzene ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
23.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2287 DELLA COMMISSIONE
del 12 agosto 2022
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2065 che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero per quanto riguarda la proroga dell’esenzione dall’obbligo di sbarco legata all’alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 istituisce un obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. A norma dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l’obbligo di sbarco si applica al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2017 alle specie che definiscono le attività di pesca. Una di queste specie è il rombo chiodato nel Mar Nero. |
(2) |
Il 20 ottobre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2017/87 della Commissione (2), che ha istituito un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero e ha stabilito un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato con reti da posta fisse a imbrocco. Il regolamento è stato applicato dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Il 25 agosto 2021 è stato adottato il regolamento delegato (UE) 2021/2065 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (3), la cui applicazione è prevista dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. |
(3) |
La Bulgaria e la Romania hanno un interesse diretto nella gestione della pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. Il 12 febbraio 2021 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune in cui chiedevano il rinnovo del piano in materia di rigetti e dell’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco. Il 15 luglio 2021 hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2021/2065, il 29 aprile 2022 e il 10 maggio 2022 i suddetti Stati membri hanno presentato dati supplementari sulle stime di sopravvivenza riguardanti la pesca del rombo chiodato catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco. |
(4) |
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (4) (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune aggiornata presentata e ha accolto con favore gli sforzi compiuti per condurre uno studio sulla capacità di sopravvivenza del rombo chiodato nel Mar Nero nel quale è stata esaminata la vitalità degli esemplari catturati. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto l’utilità dei dati forniti ai fini di una valutazione della sopravvivenza del rombo chiodato. Lo studio condotto nelle acque bulgare e rumene ha evidenziato un tasso di vitalità elevato (più dell’80 %) del rombo chiodato catturato con reti a imbrocco in monofilamento. In tale contesto, lo CSTEP ha concluso che la capacità di sopravvivenza è elevata. |
(5) |
Il 7 luglio 2022 la Bulgaria e la Romania hanno presentato una raccomandazione comune aggiornata sulla proroga di due anni dell’esenzione dall’obbligo di sbarco legata all’alto tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato nel Mar Nero. |
(6) |
La Commissione ritiene che gli elementi di prova relativi alla capacità di sopravvivenza indicati nello studio citato siano sufficientemente solidi. L’esenzione di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe quindi essere prorogata. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2065. |
(7) |
Poiché le misure previste dal presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulle attività economiche connesse alla campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulla sua programmazione, è opportuno che esso entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Conformemente alla raccomandazione comune e tenuto conto del calendario fissato all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da una data successiva, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2021/2065 è così modificato:
1) |
All’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’esenzione dall’obbligo di sbarco a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica fino al 31 dicembre 2024 al rombo chiodato (Scophthalmus maximus) catturato nel Mar Nero con reti da posta fisse a imbrocco (GNS).». |
2) |
All’articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso. |
3) |
All’articolo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Esso si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/87 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 9).
(3) Regolamento delegato (UE) 2021/2065 della Commissione, del 25 agosto 2021, che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 14).
(4) Evaluation of Joint Recommendations on the landing obligation and on Technical Measures Regulation (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull’obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).
23.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2288 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2022
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2066 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga dell’esenzione dall’obbligo di sbarco legata all’alto tasso di sopravvivenza per le vongole (Venus spp.), la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) nel Mar Mediterraneo occidentale
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (1), in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione (2) prevede l’attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, applicabile dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024. |
(2) |
Il 9 maggio 2022 la Spagna, la Francia e l’Italia (gruppo ad alto livello «Pescamed») hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune con cui hanno proposto la proroga di alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale, tenendo conto dei pareri del consiglio consultivo per il Mediterraneo («MEDAC»). |
(3) |
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha valutato la raccomandazione tra il 16 e il 20 maggio 2022 (3). |
(4) |
L’8 luglio 2022 il gruppo ad alto livello Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata, anch’essa valutata dallo CSTEP. |
(5) |
A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n 380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune dell’8 luglio 2022 alla luce della valutazione dello CSTEP al fine di accertarne la compatibilità con le misure di conservazione pertinenti, compreso l’obbligo di sbarco. |
(6) |
La raccomandazione comune aggiornata dell’8 luglio 2022 propone di prorogare le esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, stabilite per le vongole (Venus spp.), la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe meccanizzate. |
(7) |
Per quanto riguarda le vongole (Venus spp.) lo CSTEP ha concluso che le informazioni di supporto forniscono stime attendibili di alta capacità di sopravvivenza. La Commissione ritiene pertanto che l’esenzione debba essere prorogata. |
(8) |
Per quanto riguarda la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) lo CSTEP ha rilevato che sono state presentate prove supplementari per la cappasanta (Pecten jacobaeus). La Commissione riconosce che per queste due specie e altre specie simili di bivalvi catturate con draghe meccanizzate in altri bacini marittimi esistono studi e pubblicazioni scientifiche che, in passato, sono stati valutati dallo CSTEP. Per quanto riguarda le analogie con la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) del Mediterraneo occidentale, la probabilità di alto tasso di sopravvivenza va considerata in relazione a queste due specie, chiedendo nel contempo agli Stati membri di condurre studi nel Mar Mediterraneo occidentale. |
(9) |
Poiché le prove relative ai tassi di sopravvivenza della cappasanta (Pecten jacobaeus) e delle vongole (Venerupis spp.) non sono conclusive e lo CSTEP ha concluso che è necessario fornire ulteriori prove scientifiche sulla capacità di sopravvivenza di tali specie di bivalvi nel Mar Mediterraneo occidentale, la Commissione ritiene che l’esenzione debba essere prorogata solo per un breve periodo. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto sottoporre alla valutazione dello CSTEP le prove scientifiche pertinenti. |
(10) |
Nella raccomandazione comune aggiornata del 8 luglio 2022 gli Stati membri hanno ribadito l’impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e, in particolare, le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione. |
(11) |
Nella raccomandazione comune aggiornata dell’8 luglio 2022 gli Stati membri interessati si sono inoltre impegnati ad individuare ulteriori zone di chiusura della pesca al fine di ridurre la mortalità del novellame laddove vi siano prove di una sua elevata concentrazione. |
(12) |
Le misure proposte dalla raccomandazione comune aggiornata dell’8 luglio 2022 sono in linea con l’articolo 15, paragrafo 4, con l’articolo 15, paragrafo 5, lettera b), e con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2066. |
(13) |
Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe tuttavia applicarsi a decorrere da una data successiva, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2066 è così modificato:
a) |
al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
|
b) |
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro il 1o maggio 2022 e 2023 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra prova scientifica pertinente a sostegno dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 172 del 26. 6.2019, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo 2022-2024 (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 17).
(3) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull’obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).
(4) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
23.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2289 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2022
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2014 per quanto riguarda le esenzioni dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 (2) della Commissione stabilisce le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023. |
(2) |
A norma del regolamento delegato (UE) 2020/2014, alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco sono applicabili fino al 31 dicembre 2022. In questi casi, gli Stati membri con un interesse di gestione diretto dovevano presentare prima possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») doveva valutare, entro il 31 luglio 2022, gli elementi di prova presentati. |
(3) |
Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo Scheveningen»), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord («NSAC») e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici («PELAC»), hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 2 maggio 2022. |
(4) |
Lo CSTEP ha esaminato (3) la raccomandazione comune tra il 16 e il 20 maggio 2022. Il 20 luglio 2022 la Commissione ha presentato il progetto di atto delegato al gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, composto dai rappresentanti degli Stati membri, in una riunione cui il Parlamento europeo ha partecipato in veste di osservatore. |
(5) |
L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) per le catture effettuate con sfogliare dotate di sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (TBB) nelle acque dell’Unione della sottozona 4 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM»). |
(6) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(7) |
Lo CSTEP ha osservato negli ultimi anni si evidenzia una tendenza alla diminuzione sia nelle catture sia nei rigetti. Lo CSTEP ha preso atto che dal parere del CIEM emerge che lo stock di rombo chiodato nel Mare del Nord è in buono stato e che l’impatto dell’esenzione fino al 31 dicembre 2023 sarebbe limitato, dato il modesto livello dei rigetti e ipotizzando tassi di sopravvivenza compresi tra il 38 e il 75 %. Lo CSTEP sottolinea inoltre che è stato avviato un progetto di ricerca sulla sopravvivenza del rombo chiodato, i cui risultati preliminari nel 2023 dovrebbero essere pertinenti ai fini di tale esenzione. |
(8) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per il completamento del progetto di ricerca in corso volto a migliorare le informazioni sui rigetti e la sopravvivenza del rombo chiodato. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP i risultati di tale progetto entro il 1o maggio 2023. |
(9) |
L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte determinate condizioni relative alle apparecchiature del peschereccio, alla presenza di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione, all’armamento del cianciolo e al rilascio delle catture nelle divisioni CIEM 2° e 3a e nella sottozona CIEM 4. |
(10) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(11) |
Lo CSTEP ha osservato che, in assenza di nuove informazioni pertinenti, restano valide le stime di sopravvivenza del 70 % per lo sgombro e l’aringa riportate nello CSTEP PLEN 14-02. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto l’importanza di rispettare la coerenza temporale nella proroga di esenzioni analoghe tra le acque nordoccidentali limitrofe e il Mare del Nord. Lo CSTEP ha inoltre sottolineato che la concessione dell’esenzione fino al 31 dicembre 2023 dovrebbe essere oggetto di un’ulteriore valutazione nell’ambito del più ampio riesame dell’obbligo di sbarco previsto per il 2023, al fine di valutare se le stime della sopravvivenza siano ancora valide e di stimare l’impatto dell’esenzione sugli stock e l’utilizzo di tale esenzione da parte delle flotte interessate. |
(12) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, l’esenzione dovrebbe pertanto essere concessa fino al 31 dicembre 2023, garantendo in tal modo anche l’allineamento e la coerenza temporale tra il Mare del Nord e le acque nordoccidentali. Gli Stati membri sono invitati a presentare dati supplementari sulla sopravvivenza dello sgombro e dell’aringa da sottoporre alla valutazione dello CSTEP entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione per il riesame dell’obbligo di sbarco nel 2023. |
(13) |
L’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione per catture effettuate nella pesca demersale multispecifica nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, utilizzando reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2). |
(14) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(15) |
Lo CSTEP ha osservato che, sebbene i dati forniti si riferiscano a una zona molto più ampia di quella delle divisioni CIEM 4a e 4b, l’esenzione sembra riguardare solo una parte delle catture indesiderate e pertanto il miglioramento della selettività dovrebbe rimanere prioritario. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che gli studi in corso sulla reazione dei pesci alla luce realizzati da vari Stati membri in diverse attività di pesca creano nuove possibilità di sperimentazione della selettività per ridurre le catture indesiderate e incoraggiano a proseguire il lavoro in questo ambito di ricerca, i cui risultati dovrebbero essere assemblati per individuare le attività di pesca in cui sia possibile utilizzare al meglio tale tecnologia. |
(16) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per il completamento degli studi in corso sulla reazione dei pesci alla luce. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP i risultati di tali studi entro il 1o maggio 2023. |
(17) |
L’articolo 11, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo combinato di sgombro, suro, aringa e merlano per le catture effettuate nelle attività di pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM) e che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell’aringa nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud del 54o parallelo di latitudine nord. |
(18) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(19) |
Lo CSTEP ha riconosciuto la difficoltà di migliorare ulteriormente la selettività e l’entità dei costi che la cernita delle catture potrebbe comportare a causa della natura delle specie e delle attività di pesca interessate. Ha inoltre fatto presente la variabilità interannuale della composizione delle catture e dei livelli di rigetto, sottolineando la difficoltà di monitorare i rigetti nell’ambito di tale esenzione, dato che i pescherecci possono utilizzare attrezzi diversi durante la stessa bordata di pesca. |
(20) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per migliorare il monitoraggio e raccogliere informazioni supplementari sulle catture e i rigetti separatamente per ciascun tipo di attrezzo utilizzato dalla flotta in questione. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP tali informazioni supplementari entro il 1o maggio 2023. |
(21) |
L’articolo 11, paragrafo 13, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo combinato di spratto, cicerello, busbana norvegese e melù per catture effettuate nell’ambito della pesca demersale multispecifica con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 80 mm nella divisione CIEM 3a e nella sottozona CIEM 4 e della pesca del gamberetto boreale effettuata utilizzando attrezzi dotati di una griglia di selezione con distanza massima tra le sbarre di 19 mm o di un dispositivo di selettività equivalente e di un dispositivo di trattenimento del pesce avente dimensioni di maglia superiori a 35 mm nella divisione CIEM 3a e a 32 mm nella sottozona CIEM 4. |
(22) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(23) |
Lo CSTEP ha osservato che il livello delle catture accessorie di tali specie industriali è molto basso nelle attività di pesca demersali il cui prodotto è destinato al consumo umano. Ha inoltre riconosciuto la difficoltà di migliorare ulteriormente la selettività nell’attività di pesca in questione. |
(24) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(25) |
L’articolo 11, paragrafo 14, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo di molva (Molva) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione per catture effettuate nella pesca demersale del nasello praticata utilizzando palangari (LLS) nella sottozona CIEM 4. |
(26) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(27) |
Lo CSTEP ha osservato che, secondo le informazioni fornite, i rigetti di molva nella pesca con palangari sono modesti, il che indica uno scarso impatto sullo stock. Ha inoltre riconosciuto che le difficoltà di un ulteriore miglioramento della selettività sono credibili data la natura dell’attività di pesca e i rigetti piuttosto modesti connessi all’esenzione. |
(28) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(29) |
L’articolo 11, paragrafo 15, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo di suro (Trachurus spp.) per catture effettuate nella pesca demersale multispecifica nelle divisioni CIEM 4b e 4c, con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2). |
(30) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(31) |
Secondo lo CSTEP, poiché i rigetti in queste attività di pesca sono elevati e tale esenzione sembra riguardare solo una parte delle catture indesiderate, un ulteriore miglioramento della selettività dovrebbe rimanere la priorità. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che, sebbene si basino sulla media dei rigetti nel periodo 2013-2016, i costi stimati per lo sbarco delle catture indesiderate di suro sono significativi. |
(32) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l’applicazione da parte delle flotte impegnate in tali attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono invitati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione per il riesame dell’obbligo di sbarco nel 2023. |
(33) |
L’articolo 11, paragrafo 16, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo di sgombro (Scomber scombrus) per catture effettuate nella pesca demersale multispecifica nelle divisioni CIEM 4b e 4c con reti a strascico (OTB, OTT, PTB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 99 mm (TR2). |
(34) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(35) |
Secondo lo CSTEP, poiché i rigetti in queste attività di pesca sono elevati, un ulteriore miglioramento della selettività dovrebbe rimanere la priorità. Tuttavia, lo CSTEP ha altresì riconosciuto la difficoltà di migliorare la selettività senza causare perdite commerciali significative per i pescherecci operanti in tali attività di pesca multispecifica. |
(36) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l’applicazione da parte delle flotte impegnate in tali attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono invitati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione per il riesame dell’obbligo di sbarco nel 2023. |
(37) |
L’articolo 11, paragrafo 17, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo di melù (Micromesistius poutassou) per catture effettuate nella pesca industriale di tale specie con pescherecci da traino pelagico nella sottozona CIEM 4, con trasformazione a bordo delle catture per ottenere base di surimi. |
(38) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(39) |
Lo CSTEP ha osservato che le catture indesiderate di melù nella pesca pelagica industriale sono relativamente modeste e non incideranno sullo stock nel suo complesso. Ha inoltre riconosciuto che un ulteriore miglioramento della selettività può portare a una mortalità non contabilizzata a causa del probabile basso tasso di sopravvivenza del melù. Ha altresì preso atto dei costi di gestione delle catture indesiderate a bordo. |
(40) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(41) |
La raccomandazione comune ha chiesto una nuova esenzione de minimis per un quantitativo di gamberetto boreale (Pandalus borealis) per catture effettuate nella pesca demersale con reti da traino (OTB, OTM, OTT, PTB, PTM, SDN, SPR, SSC, TB, TBN) aventi dimensioni di maglia superiori a 70 mm nella divisione CIEM 3a, munite di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm o di un dispositivo di selettività equivalente, e superiori a 80 mm nella sottozona CIEM 4. |
(42) |
Lo CSTEP ha osservato che, dati i bassi tassi e volumi di rigetti, l’impatto dell’esenzione è probabilmente minimo nel contesto generale dell’attività di pesca. Ha inoltre riconosciuto che è difficile, nella pratica, migliorare ulteriormente la selettività per ridurre tali piccole catture accessorie. |
(43) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, data di scadenza del piano in materia di rigetti. |
(44) |
Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 è così modificato:
1) |
L’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 6, sono soppressi. |
2) |
L’articolo 11 è così modificato:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del ConsiglioGU L 179 del 16.7.2018, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/2014 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023 (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 10).
(3) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/26710926/STECF+22-05+-+Eval+JRs+Lo+and+TM.pdf/68ecb905-d160-41d8-b784-70ec5ce74c15
23.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/12 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2290 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2022
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2015 per quanto riguarda alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco nelle acque occidentali per il 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione (2) stabilisce le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023. |
(2) |
A norma del regolamento delegato (UE) 2020/2015, alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco sono applicabili in via provvisoria fino al 31 dicembre 2022. In questi casi, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto dovevano presentare il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») doveva valutare entro il 31 luglio 2022 gli elementi di prova presentati. |
(3) |
Gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali (Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna) hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 3 maggio 2022. Una versione rivista della raccomandazione comune è stata presentata il 25 luglio 2022. |
(4) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una nuova esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate nella divisione CIEM 7e, entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, da pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri che utilizzano reti a strascico a divergenti («OTB») aventi dimensioni di maglia del sacco superiori a 80 mm. |
(5) |
Lo CSTEP ha preso nota della quantità significativa di informazioni e chiarimenti ricevuti a sostegno di tale esenzione e ha riconosciuto il basso livello dei volumi di rigetti nell’attività di pesca in questione. |
(6) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(7) |
Nella raccomandazione comune è stata inoltre chiesta una nuova esenzione de minimis per la sogliola (Solea solea), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di «pannello Flemish» per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7j e 7k. |
(8) |
Lo CSTEP ha preso nota dei miglioramenti conseguiti con l’introduzione di attrezzi più selettivi e della diminuzione delle catture indesiderate di pesci sotto taglia. Il volume attuale dei rigetti è minimo. Lo CSTEP ha inoltre preso nota che sono in corso programmi per migliorare le conoscenze sullo stock attraverso studi genetici che potrebbero portare a una migliore comprensione dei limiti e delle dimensioni dello stock. A parere dello CSTEP ciò contribuisce a definire l’impatto delle attività di pesca e quindi a mettere a fuoco l’impatto di misure di gestione quali le esenzioni richieste sull’obbligo di sbarco. |
(9) |
Poiché è difficile aumentare ulteriormente la selettività e lo CSTEP ha accertato che il volume dei rigetti è minimo, è opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, il che consentirà inoltre agli Stati membri di procedere con gli studi pertinenti che porteranno, in ultima analisi, a migliori conoscenze sullo stock. |
(10) |
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso un’esenzione de minimis per il merlano (Merlangius merlangus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM da 7b a 7k. |
(11) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta per le divisioni CIEM 7d e 7e una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(12) |
Lo CSTEP ha osservato che, in assenza di dati sulle catture per tutti gli Stati membri che partecipano alla flotta, non è possibile valutare appieno l’impatto dell’esenzione, ma riconosce i costanti sforzi compiuti dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali per migliorare la selettività nelle attività di pesca interessate. Tuttavia lo CSTEP ribadisce che dovrebbe essere riconosciuta priorità alla riduzione della mortalità per pesca del merlano del Mar Celtico. |
(13) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, in particolare a causa del limitato ambito di applicazione geografica (divisioni CIEM 7d e 7e) dell’esenzione rivista, che, a differenza degli ultimi due anni, non comprende le zone di pesca (divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k) in cui viene catturato il merlano del Mar Celtico bensì è limitata alle zone in cui viene catturato prevalentemente il merlano del Mare del Nord, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, al fine di garantire che tale esenzione sia attentamente monitorata, gli Stati membri sono chiamati a garantire il rigoroso controllo dell’esenzione e a raccogliere i dati pertinenti sui rigetti, che dovranno essere presentati alla Commissione anteriormente al 1o maggio 2023. |
(14) |
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per il rombo giallo (Lepidorhombus spp.) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nella sottozona CIEM 7, nonché da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) alle seguenti condizioni:
|
(15) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(16) |
Lo CSTEP ha osservato che l’impatto dell’esenzione è stato limitato e che le prove supplementari presentate dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali dimostrano il volume limitato di rigetti generato da una parte delle flotte cui si applica tale esenzione. |
(17) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, il che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per raccogliere ulteriori informazioni sulle catture e i rigetti separatamente per le flotte per le quali è disponibile una minore documentazione. Gli Stati membri sono chiamati a presentare allo CSTEP tali ulteriori informazioni entro il 1o maggio 2023. |
(18) |
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per la sogliola (Solea), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2), a maggior selettività («pannello Flemish»), nella divisione CIEM 7a. |
(19) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(20) |
Lo CSTEP ha osservato che i miglioramenti conseguiti con l’applicazione di attrezzi più selettivi ha determinato una diminuzione significativa delle catture indesiderate di pesci sotto taglia e del volume dei rigetti, attualmente minimo. |
(21) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(22) |
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per le catture di pesce tamburo (Caprus aper) effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico nelle divisioni CIEM da 7b a 7c e da 7f a 7k. |
(23) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(24) |
Lo CSTEP ha riconosciuto che è problematico testare gli attrezzi per migliorare la selettività solo per il pesce tamburo. Lo CSTEP ha pertanto osservato che sarà difficile migliorare ulteriormente la selettività per questa specie senza che le flotte interessate debbano sostenere costi sproporzionati. |
(25) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(26) |
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus), fino a un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate:
|
(27) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(28) |
Lo CSTEP ha preso atto sia dei costanti sforzi compiuti dagli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali per migliorare la selettività nelle attività di pesca interessate, sia dell’introduzione di attrezzi più selettivi nel Mar Celtico. Lo CSTEP ha inoltre osservato che sarà difficile migliorare ulteriormente la selettività per questa specie. |
(29) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. Inoltre, al fine di garantire che tale esenzione sia attentamente monitorata, gli Stati membri sono chiamati a garantire il rigoroso controllo dell’esenzione e a raccogliere i dati pertinenti sui rigetti, che dovranno essere presentati alla Commissione anteriormente al 1o maggio 2023. |
(30) |
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per le catture di argentina maggiore (Argentina silus), effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1) nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona 6, fino a un massimo dello 0,6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate con qualsiasi tipo di attrezzo in tali zone. |
(31) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(32) |
Lo CSTEP ha osservato che il basso livello di rigetti comunicato indica che l’impatto di tale esenzione è probabilmente modesto. Inoltre è difficile migliorare le misure di selettività senza che le flotte interessate debbano sostenere costi sproporzionati. Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(33) |
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera j), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per il suro (Trachurus spp.), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k. |
(34) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(35) |
Lo CSTEP ha preso nota delle difficoltà insite nella valutazione dell’impatto dell’esenzione a causa delle limitate informazioni disponibili e ha riconosciuto che dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a migliorare la selettività. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che è difficile migliorare la selettività per il suro senza causare perdite commerciali significative per i pescherecci impegnati in tale attività di pesca multispecifica. Inoltre nelle acque sudoccidentali sono state concesse esenzioni analoghe per lo stesso stock fino al 31 dicembre 2023. |
(36) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023. Ciò consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l’applicazione da parte delle flotte impegnate in tale attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono chiamati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP ulteriori informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell’ambito del riesame dell’obbligo di sbarco del 2023. |
(37) |
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera k), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso un’esenzione de minimis per lo sgombro (Scomber scombrus), fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture accessorie di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k. |
(38) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(39) |
Lo CSTEP ha preso nota delle difficoltà insite nella valutazione dell’impatto dell’esenzione a causa delle limitate informazioni disponibili e ha riconosciuto che dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a migliorare la selettività. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che è difficile migliorare la selettività per lo sgombro senza causare perdite commerciali significative per i pescherecci impegnati in tale attività di pesca multispecifica. Inoltre nelle acque sudoccidentali sono state concesse esenzioni analoghe per lo stesso stock fino al 31 dicembre 2023. |
(40) |
Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, il che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per testare ulteriori miglioramenti della selettività degli attrezzi e valutarne l’applicazione da parte delle flotte impegnate in tale attività di pesca multispecifica. Gli Stati membri sono chiamati ad effettuare nuovi test in materia di selettività e a sottoporre alla valutazione dello CSTEP ulteriori informazioni pertinenti e aggiornate entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell’ambito del riesame dell’obbligo di sbarco del 2023. |
(41) |
Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali (Belgio, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 2 maggio 2022. Una versione rivista della raccomandazione comune è stata presentata il 28 luglio 2022. |
(42) |
L’articolo 10, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di razza cuculo effettuate rispettivamente con tramagli nelle sottozone CIEM 8 e 9 e per le catture di razza cuculo effettuate con reti a strascico nella sottozona CIEM 8. |
(43) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tali esenzioni fino al 31 dicembre 2023. |
(44) |
Lo CSTEP ha esaminato le informazioni scientifiche e ha concluso che gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali dovrebbero adoperarsi per migliorare i dati sulle catture e sfruttare la loro capacità scientifica congiunta per compilare i dati in modo più sistematico. |
(45) |
Alla luce delle prove presentate in passato dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali in merito ai tassi di sopravvivenza della razza cuculo e della necessità di disporre di tempo sufficiente per completare uno studio inteso ad accrescere le conoscenze scientifiche sulla sopravvivenza della razza cuculo, i cui primi risultati sono attesi per il 2023, è opportuno concedere tali esenzioni fino al 31 dicembre 2023. Inoltre la concessione di tali esenzioni garantirà la coerenza tra le acque nordoccidentali e quelle sudoccidentali. Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali sono tenuti a presentare i risultati di tali studi allo CSTEP entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell’ambito del riesame dell’obbligo di sbarco del 2023. |
(46) |
L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione legata all’alto tasso di sopravvivenza per le catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate nella divisione CIEM 9a con l’attrezzo da pesca artigianale denominato «voracera» e nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a con ami e palangari. |
(47) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(48) |
Lo CSTEP ha esaminato le informazioni scientifiche e ha concluso che gli ulteriori esperimenti sulla sopravvivenza dovrebbero fornire solide stime in merito. |
(49) |
Alla luce delle prove presentate in passato dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali in merito ai tassi di sopravvivenza e del fatto che gli ulteriori esperimenti sulla sopravvivenza forniranno probabilmente solide stime in merito, è opportuno prorogare tale esenzione fino al 31 dicembre 2023 per consentire di completare gli studi. Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali sono tenuti a presentare i risultati di tali studi allo CSTEP entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell’ambito del riesame dell’obbligo di sbarco del 2023. |
(50) |
L’articolo 14, paragrafo 1, lettera n), del regolamento delegato (UE) 2020/2015 ha concesso, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per le catture di merlano (Merlangius merlangus) effettuate con reti da imbrocco nella sottozona CIEM 8. |
(51) |
Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023. |
(52) |
Lo CSTEP ha concluso che le valutazioni precedenti indicano un basso livello di catture e di rigetti di merlano nelle attività di pesca con reti da imbrocco e che l’impatto dell’esenzione sullo stock di merlano è probabilmente trascurabile. |
(53) |
Alla luce delle prove presentate in passato dagli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali in merito ai costi sproporzionati di gestione delle catture indesiderate e degli studi previsti sulla selettività, è opportuno concedere tali esenzioni fino al 31 dicembre 2023. Gli Stati membri operanti nelle acque sudoccidentali sono tenuti a presentare i risultati di tali studi allo CSTEP entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione nell’ambito del riesame dell’obbligo di sbarco del 2023. |
(54) |
Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2023, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2020/2015 è così modificato:
1) |
all’articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
2) |
all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica:
|
3) |
all’articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di occhialone (Pagellus bogaraveo) effettuate, nella divisione CIEM 9a, con l’attrezzo da pesca artigianale denominato “voracera” e alle catture di occhialone effettuate, nelle sottozone CIEM 8 e 10 e nella divisione CIEM 9a, con ami e palangari (codici degli attrezzi: LHP, LHM, LLS, LLD). 2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio 2023, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione stabilita al paragrafo 1 per le catture di occhialone effettuate con ami e palangari nella sottozona CIEM 8 e nella divisione CIEM 9a. Lo CSTEP valuta, entro il 31 luglio 2023, le informazioni scientifiche fornite.»; |
4) |
l’articolo 13 è così modificato:
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5) |
all’articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’esenzione de minimis stabilita al paragrafo 1, lettera m), si applica fino al 31 dicembre 2022.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/2015 della Commissione, del 21 agosto 2020, che specifica le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nelle acque occidentali per il periodo 2021-2023 (GU L 415 del 10.12.2020, pag. 22).
23.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 303/19 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2291 DELLA COMMISSIONE
dell'8 settembre 2022
recante modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda l’esaclorobenzene
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione ai sensi sia della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2), sia del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (3). |
(2) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, sono vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I di detto regolamento, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo l’articolo 4 dello stesso regolamento. |
(3) |
L’esaclorobenzene figura nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 senza valore limite come contaminante non intenzionale in tracce (UTC). |
(4) |
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati allo scopo di modificare l’allegato I al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico. |
(5) |
La Commissione ha rilevato la presenza di esaclorobenzene come impurità in alcune sostanze, miscele e articoli, tra cui pesticidi, solventi clorurati, inchiostri, rivestimenti, vernici e toner, applicazioni per legno e tessuti e materie plastiche. |
(6) |
Al fine di chiarire la situazione giuridica e facilitare l’applicazione per quanto riguarda l’uso di sostanze, miscele o articoli contenenti esaclorobenzene come contaminante non intenzionale in tracce, è opportuno fissare un limite UTC di 10 mg/kg (0,001 % in peso) per l’esaclorobenzene. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni») della voce esaclorobenzene è aggiunto il testo seguente:
«Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica all’esaclorobenzene presente in sostanze, miscele o articoli in concentrazioni pari o inferiori a 10 mg/kg (0,001 % in peso).».