ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 299

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
18 novembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2257 della Commissione, dell'11 agosto 2022, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 ( 1 )

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2258 della Commissione, del 9 settembre 2022, che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi bivalvi ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2259 della Commissione, del 14 novembre 2022, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2260 della Commissione, del 14 novembre 2022, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

17

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2261 della Commissione, dell'11 novembre 2022, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2022) 7841]

20

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2262 della Commissione, dell’11 novembre 2022, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dal Regno Unito a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2022)7871]

69

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

18.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2257 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2022

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 quatervicies, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il riesame approfondito del portafoglio di negoziazione (nel seguito l’«FRTB»), le cui norme definitive sono state adottate dal Comitato di Basilea nel gennaio 2019, mira a colmare le carenze individuate durante la crisi finanziaria mondiale per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per i rischi di mercato. Nell’ambito dei miglioramenti apportati dall’FRTB, è stato introdotto un nuovo requisito di fondi propri nel quadro del metodo standardizzato per riflettere il rischio di default delle esposizioni verso strumenti di debito e di capitale. Sono necessari ulteriori elementi tecnici per chiarire le specifiche delle norme in materia di FRTB introdotte nel diritto dell’Unione dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini degli obblighi di segnalazione, e occorre integrare dette specifiche ove necessario. Detti elementi tecnici riguardano il calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso (nel seguito «JTD») per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale, la stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati e la specificazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (nel seguito l’«ABE») ha presentato alla Commissione.

(3)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Determinazione delle componenti P&L long , P&L short , Adjustment long e Adjustment short per il calcolo degli importi lordi del JTD per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale

1.   Gli enti determinano le componenti P&Llong e P&Lshort di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le formule seguenti:

Formula

Formula

dove:

VA

=

il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente al momento del calcolo dell’importo lordo del JTD per tale esposizione.

2.   Gli enti determinano le componenti Adjustmentlong e Adjustmentshort di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le formule seguenti:

Formula

Formula

dove:

VF

=

il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente, calcolato partendo dall’ipotesi che, al momento del calcolo dell’importo lordo del JTD per tale esposizione, lo strumento di debito sia in stato di default, con un tasso di recupero pari a zero.

3.   Gli enti determinano le componenti Adjustmentlong e Adjustmentshort di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 utilizzando le formule seguenti:

Formula

Formula

dove:

VF

=

il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente, calcolato partendo dall’ipotesi che, al momento del calcolo dell’importo lordo del JTD per tale esposizione, lo strumento di capitale registri una perdita totale di valore.

Articolo 2

Stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   La metodologia alternativa per stimare gli importi lordi del JTD delle esposizioni di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 consiste nel calcolare la differenza tra il valore di mercato di uno strumento derivato di cui a tale paragrafo, da cui deriva l’esposizione per l’ente al momento della stima dell’importo lordo del JTD, e il valore di mercato di detto strumento derivato, calcolato partendo dall’ipotesi che in quel momento il debitore sia in stato di default.

2.   Se il debitore è in stato di default al momento della stima e il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente in quel momento riflette il profitto o la perdita risultante dal default del debitore, la metodologia alternativa di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 consiste nel considerare pari a zero l’importo lordo del JTD dell’esposizione.

Articolo 3

Determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies , paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.   Ai fini dell’articolo 325 quatervicies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti determinano gli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, lettere a) e b), di tale regolamento utilizzando le formule seguenti:

a)

per le esposizioni verso strumenti di debito classificati come strumenti di debito di primo rango (senior) o obbligazioni garantite, l’importo nozionale dello strumento da cui deriva l’esposizione è:

i)

in caso di esposizione lunga:

Formula

ii)

in caso di esposizione corta:

Formula

dove:

LGD

=

la LGD assegnata allo strumento di debito conformemente all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

VD

=

il valore di mercato dello strumento da cui deriva l’esposizione per l’ente, calcolato partendo dall’ipotesi che, al momento del calcolo dell’importo lordo del JTD per tale esposizione, lo strumento di debito sia in stato di default e registri un tasso di recupero che è calcolato rispetto al valore nominale dello strumento di debito e che è pari a (1 – LGD);

VF

=

VF come specificato all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento;

b)

per le esposizioni verso strumenti di debito classificati come strumenti di debito non di primo rango (non-senior), l’importo nozionale dello strumento da cui deriva l’esposizione è pari a zero.

2.   Ai fini dell’articolo 325 quatervicies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’importo nozionale dello strumento da cui deriva l’esposizione, che non è uno strumento di cash equity, è pari a zero.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


18.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2258 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2022

che modifica e rettifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda i prodotti della pesca, le uova e determinati prodotti altamente raffinati, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione per quanto riguarda determinati molluschi bivalvi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettere d), e) e g),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 18, paragrafo 7, lettera g),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare.

(2)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 consente la macellazione nell’azienda di pollame fatti salvi determinati requisiti tra cui quello che prevede che gli animali macellati siano accompagnati da un certificato conforme al modello di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (3). L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 fa tuttavia riferimento al certificato sbagliato e tale riferimento dovrebbe pertanto essere rettificato.

(3)

Il regolamento (UE) 2017/625, come modificato dal regolamento (UE) 2021/1756 (4), estende la possibilità di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione a tutti gli echinodermi che non sono filtratori e non solo agli oloturoidei. È pertanto opportuno modificare l’allegato III, sezione VII, capitoli IX e X, del regolamento (CE) n. 853/2004 per tener conto di tale possibilità.

(4)

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce inoltre i requisiti di temperatura e le condizioni di trasporto dei prodotti della pesca. Esso prevede, tra l’altro, che i prodotti della pesca debbano essere trasportati alla temperatura del ghiaccio in fusione, se refrigerati, o a una temperatura di – 18 °C, se congelati. Sono ora disponibili nuove tecniche di trasporto che comportano l’abbassamento della temperatura del pesce tra il suo punto di congelamento iniziale e circa 1-2 °C al di sotto di detto punto di congelamento e che consentono il trasporto in scatole senza ghiaccio, come avviene nel caso del superchilling. Tali nuove tecniche dovrebbero figurare nel regolamento (CE) n. 853/2004 e il loro utilizzo dovrebbe essere consentito tenendo conto del parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 28 gennaio 2021 sull’uso della cosiddetta tecnica di «superchilling» per il trasporto dei prodotti della pesca freschi (5).

(5)

Conformemente all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte A, del regolamento (CE) n. 853/2004, i prodotti della pesca freschi devono essere conservati sotto ghiaccio in strutture adeguate e deve essere reimmesso ghiaccio ogniqualvolta sia necessario. Inoltre i prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati possono essere trasportati e conservati in acqua refrigerata fino all’arrivo al primo stabilimento a terra che effettua una qualsiasi attività diversa dal trasporto e dalla selezionatura.

(6)

Gli operatori del settore alimentare impegnati nel settore dei prodotti della pesca hanno chiesto che l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 sia modificato per consentire il trasporto dei prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati in acqua refrigerata dopo il loro arrivo al primo stabilimento a terra. Tale trasporto dovrebbe essere effettuato in «vaschette», ossia scatole di polietilene a tre strati, riempite di acqua e ghiaccio.

(7)

Il 19 marzo 2020 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sull’uso delle vaschette per il trasporto e la conservazione dei prodotti della pesca freschi (6). In tale parere l’EFSA ha concluso che non vi sono differenze sostanziali per la salute pubblica tra la conservazione e il trasporto dei prodotti della pesca freschi conformemente ai requisiti di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte A, del regolamento (CE) n. 853/2004 e l’uso di vaschette e ha formulato alcune raccomandazioni per il loro uso. È pertanto opportuno modificare l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 al fine di consentire l’uso di vaschette per il trasporto di prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati in acqua e ghiaccio dopo il loro arrivo al primo stabilimento a terra che effettua una qualsiasi attività diversa dal trasporto e dalla selezionatura.

(8)

L’allegato III, sezione VIII, capitolo VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme dettagliate per il trasporto dei prodotti della pesca. In particolare i prodotti della pesca freschi devono essere mantenuti, durante il trasporto, a una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione e i prodotti della pesca congelati devono essere mantenuti, durante il trasporto, a una temperatura non superiore a – 18 °C in ogni parte della massa, con eventuali brevi fluttuazioni verso l’alto, di 3 °C al massimo.

(9)

Il 10 dicembre 2020 l’EFSA ha adottato un parere scientifico sull’uso della cosiddetta tecnica di «superchilling» per il trasporto dei prodotti della pesca freschi (7). In tale parere l’EFSA ha effettuato un confronto tra la temperatura dei prodotti della pesca freschi sottoposti a superchilling in scatole senza ghiaccio e i prodotti sottoposti alla prassi attualmente autorizzata in scatole con ghiaccio. L’EFSA ha concluso che, in condizioni adeguate, non vi sono differenze dal punto di vista della salute pubblica tra le temperature di trasporto tradizionali e le tecniche di superchilling. Per quanto riguarda i metodi analitici in grado di rilevare se un pesce precedentemente congelato sia presentato in commercio come pesce sottoposto a superchilling, l’EFSA ha individuato cinque metodi che potrebbero essere considerati idonei allo scopo. L’uso della tecnica di superchilling dovrebbe pertanto essere consentito a determinate condizioni per il trasporto dei prodotti della pesca freschi di cui all’allegato III, sezione VIII, capitolo VIII, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

(10)

L’allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme in materia di igiene per la produzione di uova. Il principale agente patogeno che presenta un grave rischio per l’insorgenza di malattie trasmesse da uova nell’Unione è la Salmonella enteritidis e la sua crescita nelle uova è influenzata positivamente dalla temperatura durante lo stoccaggio e il trasporto delle uova. Poiché in molti Stati membri non esistono requisiti relativi alle condizioni di durata e di temperatura nelle fasi di stoccaggio e di trasporto delle uova, è importante che il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisca un «termine minimo di conservazione», come definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), per le uova, al fine di fornire ai consumatori finali una base uniforme per compiere scelte informate e per l’uso più sicuro degli alimenti. Nel parere dell’EFSA del 10 luglio 2014 sui rischi per la salute pubblica derivanti dalle uova da tavola a causa del deterioramento e dello sviluppo di agenti patogeni (9) si conclude che il termine minimo di conservazione per le uova di galline della specie Gallus gallus dovrebbe essere fissato a un massimo di 28 giorni, poiché qualsiasi aumento della durata di conservazione di tali uova oltre i 28 giorni comporta un aumento del rischio relativo di malattia. L’attuale requisito di cui all’allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004, secondo cui le uova devono essere consegnate al consumatore entro un termine di 21 giorni dalla data di deposizione, è una norma di commercializzazione che ha un’influenza limitata sulla sicurezza delle uova, ma che contribuisce allo spreco alimentare a livello di vendita al dettaglio. Un aumento di tale periodo da 21 giorni a 28 giorni ridurrebbe notevolmente questo spreco alimentare, in particolare per le uova di galline della specie Gallus gallus, in quanto tali uova verrebbero ritirate dalla vendita contemporaneamente alla scadenza del termine minimo di conservazione.

(11)

L’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti specifici per la produzione di determinati prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano nel caso in cui un trattamento delle materie prime elimini ogni rischio per la salute pubblica o degli animali. Anche alcuni derivati lipidici, come il colesterolo e la vitamina D3 ottenuti dalla lanolina, sono soggetti a trattamenti specifici che eliminano tali rischi e dovrebbero pertanto essere considerati prodotti altamente raffinati.

(12)

Gli aromi sono utilizzati negli alimenti a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Il loro processo di fabbricazione comprende un complesso procedimento fisico, enzimatico o microbiologico che elimina, in base ai dati scientifici disponibili, ogni rischio per la salute pubblica o degli animali. Gli aromi derivati da prodotti di origine animale dovrebbero pertanto essere considerati prodotti altamente raffinati.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004,

(14)

Il regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione (11) stabilisce norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. Più in particolare l’articolo 1, lettera a), punto v), e l’articolo 11 di detto regolamento delegato riguardano norme relative alle deroghe all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione in relazione ai pettinidi, ai gasteropodi marini e agli oloturoidei. L’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625, come modificato dal regolamento (UE) 2021/1756, estende la possibilità di derogare all’obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione a tutti gli echinodermi che non sono filtratori e non solo agli oloturoidei. Il regolamento delegato (UE) 2019/624 dovrebbe essere pertanto modificato in modo che la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non sia necessaria in relazione alla raccolta degli echinodermi che non sono filtratori.

(15)

Il regolamento (CE) n. 853/2004 e il regolamento delegato (UE) 2019/624 dovrebbero essere modificati da un unico regolamento delegato, in quanto varie delle modifiche da apportare a questi due regolamenti sono collegate alle recenti modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/625 dal regolamento (UE) 2021/1756. Inoltre la modifica da apportare al regolamento (UE) 2019/624 per quanto riguarda gli echinodermi è di natura accessoria, dato che si tratta solo di un allineamento a una modifica apportata al regolamento (UE) 2017/625 dal regolamento (UE) 2021/1756. A ciò va aggiunto che, per motivi di coerenza con le norme dell’Unione, le modifiche da apportare al regolamento (CE) n. 853/2004 e al regolamento delegato (UE) 2019/624 dovrebbero avere effetto dalla stessa data.

(16)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 853/2004 e il regolamento delegato (UE) 2019/624,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche e rettifiche del regolamento (CE) n. 853/2004

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è modificato e rettificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/624

Il regolamento delegato (UE) 2019/624 è così modificato:

1)

all’articolo 1, lettera a), il punto v) è sostituito dal seguente:

«v)

le deroghe all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione in relazione ai pettinidi, ai gasteropodi marini e agli echinodermi;»;

2)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Controlli ufficiali sui pettinidi e sui gasteropodi marini e sugli echinodermi che non sono filtratori raccolti da zone di produzione che non sono classificate in conformità all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625

In deroga all’articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625, la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione non è necessaria in relazione alla raccolta di pettinidi e di gasteropodi marini ed echinodermi che non sono filtratori, se le autorità competenti effettuano controlli ufficiali su tali animali alle vendite all’asta, nei centri di spedizione e negli stabilimenti di trasformazione.

Tali controlli ufficiali verificano la conformità:

a)

alle norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi di cui all’allegato III, sezione VII, capitolo V, del regolamento (CE) n. 853/2004;

b)

ai requisiti specifici per i pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi che non sono filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate di cui al capitolo IX della medesima sezione.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(2)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1756 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell’Unione al fine di garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici e il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda la fornitura diretta di carni provenienti da pollame e lagomorfi (GU L 357 dell’8.10.2021, pag. 27).

(5)  EFSA Journal 2021; 19(1):6378.

(6)  EFSA Journal 2020;18(4):6091.

(7)  EFSA Journal 2021; 19(1):6378.

(8)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(9)  EFSA Journal 2014;12(7):3782.

(10)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione, dell’8 febbraio 2019, recante norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato e rettificato:

1)

nella sezione II, capitolo VI, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7.

Oltre alle informazioni sulla catena alimentare da presentare conformemente all’allegato II, sezione III, del presente regolamento, il certificato sanitario di cui all’allegato IV, capitolo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 deve accompagnare al macello o al laboratorio di sezionamento l’animale macellato o essere inviato in anticipo in qualsiasi formato.»;

2)

la sezione VII è così modificata:

a)

il capitolo IX è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO   IX: REQUISITI SPECIFICI PER I PETTINIDI, I GASTEROPODI MARINI E GLI ECHINODERMI CHE NON SONO FILTRATORI RACCOLTI AL DI FUORI DELLE ZONE DI PRODUZIONE CLASSIFICATE

Gli operatori del settore alimentare che raccolgono pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori al di fuori delle zone di produzione classificate o che manipolano tali pettinidi e/o gasteropodi marini e/o echinodermi devono conformarsi ai seguenti requisiti.

1.

I pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori possono essere immessi sul mercato soltanto se sono stati raccolti e manipolati conformemente al capitolo II, parte B, e se rispettano le norme fissate al capitolo V, come comprovato da un sistema di autocontrolli da parte degli operatori del settore alimentare che gestiscono un’asta ittica, un centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione.

2.

In aggiunta al punto 1, se i dati risultanti dai programmi di monitoraggio ufficiali consentono all’autorità competente di classificare i fondali, se del caso in collaborazione con gli operatori del settore alimentare, le disposizioni del capitolo II, parte A, si applicano per analogia ai pettinidi.

3.

I pettinidi, i gasteropodi marini e gli echinodermi non filtratori possono essere immessi sul mercato per il consumo umano soltanto attraverso un’asta ittica, un centro di spedizione o uno stabilimento di trasformazione. Quando manipolano pettinidi e/o tali gasteropodi marini e/o echinodermi, gli operatori del settore alimentare che gestiscono questi stabilimenti devono informare l’autorità competente e, per quanto concerne i centri di spedizione, conformarsi ai requisiti pertinenti dei capitoli III e IV.

4.

Gli operatori del settore alimentare che manipolano pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori devono conformarsi:

a)

ai requisiti documentali di cui al capitolo I, punti da 3 a 7, ove applicabili. In tal caso il documento di registrazione deve indicare chiaramente l’ubicazione della zona in cui i pettinidi vivi e/o i gasteropodi marini vivi e/o gli echinodermi vivi sono stati raccolti, indicando il sistema utilizzato per la descrizione delle coordinate; o

b)

ai requisiti di cui al capitolo VI, punto 2, concernenti la chiusura di tutti i colli di pettinidi vivi, gasteropodi marini vivi ed echinodermi vivi spediti per la vendita al dettaglio e ai requisiti di cui al capitolo VII concernenti la marchiatura di identificazione e l’etichettatura.»;

b)

al capitolo X, nel modello di documento di registrazione dei molluschi bivalvi vivi, degli echinodermi vivi, dei tunicati vivi e dei gasteropodi marini vivi, le note esplicative sono così modificate:

i)

il contenuto della casella I.3 è sostituito dal seguente:

«Fornitore

Indicare il nome e l’indirizzo (via, città e regione/provincia/Stato, a seconda dei casi), il paese e il codice ISO del paese dello stabilimento di origine. In caso di zone di produzione, indicare la zona autorizzata dalle autorità competenti. In caso di pettinidi, gasteropodi marini o echinodermi vivi, indicare l’ubicazione della zona di raccolta.

Ove applicabile, indicare il numero di registrazione o di riconoscimento dello stabilimento. Indicare l’attività (produttore, centro di depurazione, centro di spedizione, sala d’asta o attività intermedie).

Se il lotto di molluschi bivalvi vivi è inviato a partire da un centro di depurazione/centro di spedizione o, in caso di pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate, da un’asta ittica, indicare il numero di riconoscimento e l’indirizzo del centro di depurazione/centro di spedizione o dell’asta ittica.»;

ii)

il contenuto della casella I.7 è sostituito dal seguente:

«A partire da un centro di depurazione/centro di spedizione o da un’asta ittica

Se il lotto di molluschi bivalvi vivi è inviato a partire da un centro di depurazione/centro di spedizione o, in caso di pettinidi, gasteropodi marini ed echinodermi non filtratori raccolti al di fuori delle zone di produzione classificate, da una sala d’asta, indicare il numero di riconoscimento e l’indirizzo del centro di depurazione/centro di spedizione o della sala d’asta.

In caso di spedizione a partire da un centro di depurazione, la durata della depurazione e le date in cui il lotto è entrato e uscito dal centro di depurazione. Cancellare la dicitura non pertinente.»;

3)

la sezione VIII è così modificata:

a)

nella parte introduttiva, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

La presente sezione non si applica ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini se sono ancora vivi al momento dell’immissione sul mercato. Fatta eccezione per i capitoli I e II, essa si applica a detti animali quando non sono immessi vivi sul mercato, nel qual caso essi devono essere stati ottenuti a norma della sezione VII.

Ai fini della presente sezione per “superchilling” si intende un processo mediante il quale la temperatura dei prodotti della pesca freschi è abbassata tra il punto di congelamento iniziale del pesce e circa 1-2 °C al di sotto di detto punto di congelamento.

La presente sezione si applica ai prodotti della pesca non trasformati decongelati e ai prodotti della pesca freschi cui sono stati aggiunti additivi alimentari conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione.»;

b)

al capitolo III, la parte A è sostituita dalla seguente:

«A.

REQUISITI PER I PRODOTTI DELLA PESCA FRESCHI

1.

I prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati possono essere trasportati e conservati in acqua refrigerata a bordo delle navi. Si può continuare a trasportarli in acqua refrigerata dopo lo sbarco, e dagli stabilimenti di acquacoltura fino all’arrivo ad uno stabilimento a terra che effettua una qualsiasi attività diversa dal trasporto e dalla selezionatura. In caso di utilizzo di contenitori di polietilene a tre strati riempiti di acqua e ghiaccio, i prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati possono essere trasportati dopo l’arrivo ad uno stabilimento a terra che effettua un’altra attività diversa dal trasporto, purché siano soddisfatti i requisiti di cui al capitolo VIII, punto 1, lettera a).

2.

Se non vengono distribuiti, spediti, preparati o trasformati immediatamente dopo essere arrivati in uno stabilimento a terra, i prodotti refrigerati non imballati devono essere conservati sotto ghiaccio in strutture adeguate o, nel caso di prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati, in contenitori di polietilene a tre strati costituiti da materiale isolante riempiti di ghiaccio e acqua.

3.

Deve essere reimmesso ghiaccio ogniqualvolta sia necessario. Quando si utilizzano contenitori di polietilene a tre strati riempiti di acqua e ghiaccio, essi devono essere puliti e integri. L’acqua deve avere una temperatura il più possibile vicina a 0 °C e coprire tutti i pesci. Il ghiaccio deve coprire l’intera superficie dell’acqua all’interno dei contenitori, in modo che tutti i pesci si trovino al di sotto dello strato di ghiaccio.

4.

I prodotti della pesca freschi imballati devono essere refrigerati a una temperatura che si avvicini a quella del ghiaccio fondente.

5.

Operazioni come la decapitazione e l’eviscerazione devono essere effettuate nel rispetto delle norme igieniche. Se possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l’eviscerazione deve essere praticata il più rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco. Dopo queste operazioni, i prodotti devono essere immediatamente e abbondantemente lavati.

6.

Operazioni come la sfilettatura e l’affettatura devono essere eseguite in modo da evitare la contaminazione o il deterioramento dei filetti e delle trance. I filetti e le trance non devono restare sui tavoli di lavoro più del tempo richiesto per la loro preparazione. Essi devono essere confezionati e se necessario imballati e devono essere refrigerati al più presto una volta preparati.

7.

I contenitori utilizzati per la spedizione o la conservazione di prodotti della pesca freschi preparati non imballati e conservati sotto ghiaccio devono assicurare che l’acqua di fusione sia evacuata e non rimanga a contatto con prodotti della pesca.»;

c)

al capitolo VIII, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Durante il trasporto i prodotti della pesca devono essere mantenuti alle temperature prescritte. In particolare:

a)

i prodotti della pesca freschi, i prodotti della pesca non trasformati decongelati, nonché i prodotti di crostacei e molluschi cotti e refrigerati, devono essere mantenuti ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in fusione. Quando per il trasporto di prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati sono utilizzati contenitori di polietilene a tre strati riempiti di acqua e ghiaccio, il ghiaccio deve essere presente per tutto il tempo di conservazione/trasporto, che devono essere effettuati a temperatura controllata. Il trasporto e la conservazione dei prodotti della pesca freschi interi ed eviscerati in contenitori di polietilene a tre strati riempiti di acqua e ghiaccio non devono superare i tre giorni;

b)

i prodotti della pesca congelati, eccetto i pesci interi inizialmente congelati in salamoia destinati alla fabbricazione di conserve, devono essere mantenuti, durante il trasporto, a una temperatura stabile non superiore a – 18 °C in ogni parte della massa, con eventuali brevi fluttuazioni verso l’alto di 3 °C al massimo;

c)

se il processo di superchilling è utilizzato per il trasporto dei prodotti della pesca freschi, il trasporto in scatole senza ghiaccio è autorizzato a condizione che tali scatole indichino chiaramente di contenere prodotti della pesca sottoposti a superchilling. Durante il trasporto, i prodotti della pesca sottoposti a superchilling devono rispettare i requisiti di temperatura, la quale deve essere compresa in un intervallo tra – 0,5 e – 2 °C al centro del prodotto. Il trasporto e la conservazione dei prodotti della pesca sottoposti a superchilling non devono superare i cinque giorni.»;

4)

la sezione X è così modificata:

a)

al capitolo I, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Le uova devono essere consegnate al consumatore entro un termine massimo di 28 giorni dalla data di deposizione.»;

b)

al capitolo I, è aggiunto il seguente punto 4:

«4.

Per le uova delle galline della specie Gallus gallus, il “termine minimo di conservazione” come definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011 è fissato a non più di 28 giorni dalla data di deposizione. Se il periodo di deposizione è indicato, il termine minimo di conservazione è determinato a decorrere dal primo giorno di tale periodo.»;

5)

la sezione XVI è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE   XVI: PRODOTTI ALTAMENTE RAFFINATI

1)

Gli operatori del settore alimentare che fabbricano i seguenti prodotti altamente raffinati di origine animale devono garantire che il trattamento delle materie prime utilizzate elimini ogni rischio per la salute pubblica o degli animali:

a)

solfato di condroitina;

b)

acido ialuronico;

c)

altri prodotti di cartilagine idrolizzata;

d)

chitosano;

e)

glucosamina;

f)

caglio;

g)

colla di pesce;

h)

amminoacidi che sono autorizzati come additivi alimentari a norma del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

i)

aromi alimentari che sono autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

j)

derivati lipidici.

2)

Le materie prime utilizzate per la fabbricazione dei prodotti altamente raffinati di cui al punto 1 devono provenire da:

a)

animali, incluse le piume, che sono stati macellati in un macello e le cui carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito di un’ispezione ante mortem e post mortem; oppure

b)

prodotti della pesca conformi alla sezione VIII, oppure

c)

grassi fusi e ciccioli conformi alla sezione XII o lana se questi prodotti sono sottoposti a uno dei seguenti processi:

1)

transesterificazione o idrolisi a una temperatura di almeno 200 °C e a una pressione corrispondente adeguata, per almeno 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri);

2)

saponificazione con NaOH 12M:

con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore; oppure

con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti; oppure

3)

idrogenazione a 160 °C a 12 bar (12 000 hPa) per 20 minuti.

I capelli umani non possono essere utilizzati come fonte per la fabbricazione di amminoacidi.

(*1)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008. pag. 16)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).»."


(*1)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008. pag. 16).

(*2)  Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).».»


18.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2259 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2022

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

1)

2)

3)

Anello di plastica avente un diametro esterno di circa 4 cm e un diametro interno di circa 2 cm. L’anello presenta due piccole aperture sull’esterno e sull’interno. Contiene una striscia di tessuto non tessuto impregnata con sostanze odorifere.

Il prodotto è collocato nell’imboccatura di specifiche borracce per aromatizzare l’aria ambiente aspirata durante l’assunzione dell’acqua dall’imboccatura. L’aria aromatizzata è percepita a livello retronasale, ossia dall’interno del cavo orale, conferendo così al consumatore l’impressione di una bevanda aromatizzata.

Il prodotto è disponibile in diverse fragranze ed è confezionato in sacchetti di foglio di alluminio composito per la vendita al dettaglio come capsula aromatica destinata alla produzione di fragranza.

3307 90 00

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 del capitolo 33, nonché dal testo dei codici NC 3307 e 3307 90 00 .

Il prodotto non è del tipo usato come materia prima nell’industria, né è una preparazione del tipo usato nella fabbricazione delle bevande. Il prodotto non aggiunge un aroma al liquido, per cui non conferisce alcuna fragranza alla bevanda stessa. Di conseguenza, è esclusa la classificazione alla voce 3302 .

Il prodotto è progettato per aromatizzare l’aria aspirata con l’acqua dalla borraccia. Esso contiene una striscia di tessuto non tessuto impregnata con un prodotto per profumeria ai sensi della nota 4 del capitolo 33 preparato a tal fine (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 3307 , punto (V)(5)].

Di conseguenza, il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3307 90 00 come altri prodotti per profumeria preparati non nominati né compresi altrove.

(*)

L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.

Image 1


18.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2260 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2022

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1) della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2), in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3).

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1) della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2) di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

1)

2)

3)

Sistema di sacchetti per catino, condizionato in un assortimento per la vendita al minuto, costituito da:

un catino di materie plastiche riutilizzabile (dimensioni circa 39 × 33 × 14 cm);

sacchetti di plastica monouso (a perdere) in rotoli a strappo; e

un distributore di sacchetti.

Il catino, i sacchetti e il distributore sono impregnati di un composto antimicrobico che impedisce la diffusione di agenti patogeni. Il rotolo dei sacchetti deve essere montato sul distributore. Il sistema è concepito per evitare la contaminazione incrociata che provoca la diffusione di agenti patogeni durante il lavaggio dei pazienti negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle strutture non sanitarie.

3924 90 00

La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 3924 e 3924 90 00 .

Il prodotto è condizionato in un assortimento per la vendita al minuto ai sensi della regola generale 3 b). Il carattere essenziale del prodotto è conferito dal catino riutilizzabile di materie plastiche.

La classificazione alla voce 9018 come strumento o apparecchio medico è esclusa in quanto il prodotto non è utilizzato per il trattamento medico delle condizioni di un paziente. Il fatto che il catino, i sacchetti e il distributore sono impregnati di un composto antimicrobico, che serve unicamente ad evitare la contaminazione incrociata e la diffusione di agenti patogeni, non rende il prodotto uno strumento o apparecchio medico utilizzato per stabilire una diagnosi o prevenire o trattare una malattia, operare ecc. Inoltre la nota esplicativa del sistema armonizzato (NESA) relativa alla voce 9018 esclude gli articoli igienici di metalli comuni (cfr. NESA relativa alla voce 9018 , secondo paragrafo, lettera e)]. Tale interpretazione può essere estesa a prodotti analoghi di materie plastiche.

La classificazione nella voce 3922 è esclusa in quanto il catino non presenta le caratteristiche di articoli per usi sanitari o igienici di questa voce date le sue dimensioni, la sua configurazione non permanente e il fatto che non è progettato per essere collegato a un sistema idrico o fognario. Il catino presenta le caratteristiche di un piccolo oggetto portabile ad usi sanitari o igienici della voce 3924 [cfr. anche le NESA relative alla voce 3922 , terzo paragrafo, lettera a), e alla voce 3924 , lettera D)].

Di conseguenza il prodotto deve essere classificato nel codice NC 3924 90 00 come altro oggetto di igiene o da toletta, di materie plastiche.


DECISIONI

18.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/20


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2261 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2022

che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2022) 7841]

(I testi in lingua croata, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, maltese, polacca, rumena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 52,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo con gli Stati membri interessati e notificare loro formalmente le proprie conclusioni.

(2)

Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. In alcuni casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute secondo modalità che non violano il diritto dell’Unione.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate, dell’esito del dialogo bilaterale e delle procedure di conciliazione, risulta che parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata a titolo del FEAGA e del FEASR.

(5)

È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non si riferiscono a spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.

(6)

Gli importi che la presente decisione esclude dal finanziamento dell’Unione dovrebbero tenere conto anche delle eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni e sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento.

(7)

Per i casi oggetto della presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per inosservanza delle norme dell’Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nella relazione di sintesi (2).

(8)

La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in cause pendenti alla data del 21 settembre 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell’Unione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2022

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Ares(2022)7205141.


ALLEGATO

Voce di bilancio: 08020601

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

HU

Aiuti diretti disaccoppiati

2018

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-57/21

UNA TANTUM

 

EUR

4 217 241,32

0,00

4 217 241,32

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Rimborso a seguito della sentenza nella causa T-57/21

UNA TANTUM

 

EUR

116 826,70

0,00

116 826,70

 

 

 

 

 

Totale HU:

EUR

4 334 068,02

0,00

4 334 068,02


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

4 334 068,02

0,00

4 334 068,02

Voce di bilancio: 08030102

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

AT

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

EF 2019 M11: revoca delle sospensioni disposte dalla decisione C(2020)3210 della Commissione

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

-1 750 000,00

1 750 000,00

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

EF 2020 M11: revoca delle sospensioni disposte dalle decisioni C(2020)5522, C(2021)3454 e C(2021)5955 della Commissione

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

-9 453 433,02

9 453 433,02

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

EF 2021 M11: revoca delle sospensioni disposte dalle decisioni C(2021)5955 e C(2022)3067 della Commissione

UNA TANTUM

 

EUR

0,00

-2 003 803,00

2 003 803,00

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

0,00

-13 207 236,02

13 207 236,02


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

0,00

-13 207 236,02

13 207 236,02

Voce di bilancio: 6200

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

AT

Investimenti nel settore vitivinicolo

2019

Carenza in un controllo essenziale, fondatezza delle stime. EF 2019

TASSO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

- 149 903,15

0,00

- 149 903,15

 

Investimenti nel settore vitivinicolo

2020

Carenza in un controllo essenziale, fondatezza delle stime. EF 2020

TASSO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

- 106 053,66

0,00

- 106 053,66

 

Investimenti nel settore vitivinicolo

2021

Carenza in un controllo essenziale, fondatezza delle stime. EF 2021

TASSO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

- 121 348,49

0,00

- 121 348,49

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

- 377 305,30

0,00

- 377 305,30

DE

Certificazione

2011

1.1 Tempestività del seguito dato alle procedure di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

- 184,59

0,00

- 184,59

 

Certificazione

2012

1.1 Tempestività del seguito dato alle procedure di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

- 434,05

0,00

- 434,05

 

Certificazione

2013

1.1 Tempestività del seguito dato alle procedure di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

-5,17

0,00

-5,17

 

Certificazione

2014

1.1 Tempestività del seguito dato alle procedure di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

-17 119,22

0,00

-17 119,22

 

Certificazione

2016

1.1 Tempestività del seguito dato alle procedure di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

-44,07

0,00

-44,07

 

Certificazione

2017

1.1 Tempestività del seguito dato alle procedure di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

-21,76

0,00

-21,76

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2016

1.1 Tempestività del seguito dato alle procedure di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

-28,24

0,00

-28,24

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2018

1.1 Tempestività del seguito dato alle procedure di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

-2 081,59

0,00

-2 081,59

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

1.3. Rischio finanziario più probabile nel FEAGA non SIGC

IMPORTO STIMATO

 

EUR

- 632 077,32

0,00

- 632 077,32

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

1.5 Altri errori accertati dall'organismo di certificazione

UNA TANTUM

 

EUR

-21 699,36

0,00

-21 699,36

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

- 673 695,37

0,00

- 673 695,37

ES

Condizionalità

2018

2 % delle aziende con animali

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 205,43

-6,16

- 199,27

 

Condizionalità

2019

2 % delle aziende con animali

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 597 650,87

-13,17

- 597 637,70

 

Condizionalità

2020

2 % delle aziende con animali

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 597 001,68

-2,17

- 596 999,51

 

Condizionalità

2021

2 % delle aziende con animali

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 538 096,01

0,00

- 538 096,01

 

Riconoscimento organismo pagatore

2019

Criteri di riconoscimento EF 2019 - azione I.1

UNA TANTUM

 

EUR

- 217 554,15

0,00

- 217 554,15

 

Riconoscimento organismo pagatore

2019

Criteri di riconoscimento EF 2019 - misura II

UNA TANTUM

 

EUR

-23 165,76

0,00

-23 165,76

 

Riconoscimento organismo pagatore

2019

Criteri di riconoscimento EF 2019 - sottoazione I.4.2

UNA TANTUM

 

EUR

-8 842,15

0,00

-8 842,15

 

POSEI (2014+)

2019

Criteri di riconoscimento EF 2019 - sottoazione III.4.1

UNA TANTUM

 

EUR

- 136 291,72

0,00

- 136 291,72

 

POSEI (2014+)

2019

Criteri di riconoscimento EF 2019 - sottoazione III.6.1

UNA TANTUM

 

EUR

- 167 607,59

0,00

- 167 607,59

 

Riconoscimento organismo pagatore

2020

Criteri di riconoscimento EF 2020 - azione I.1

UNA TANTUM

 

EUR

- 197 895,87

0,00

- 197 895,87

 

Riconoscimento organismo pagatore

2020

Criteri di riconoscimento EF 2020 - misura II

UNA TANTUM

 

EUR

-12 156,18

0,00

-12 156,18

 

Riconoscimento organismo pagatore

2020

Criteri di riconoscimento EF 2020 - misura III.11

UNA TANTUM

 

EUR

- 315,16

0,00

- 315,16

 

Riconoscimento organismo pagatore

2020

Criteri di riconoscimento EF 2020 - sottoazione I.4.2

UNA TANTUM

 

EUR

-22 207,80

0,00

-22 207,80

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Misure di mercato - Programmi operativi nel settore ortofrutticolo: fondatezza delle stime - PO 2017-2018-2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 114 200,88

0,00

- 114 200,88

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Misure di mercato - Programmi operativi nel settore ortofrutticolo: fondatezza delle stime - PO 2017-2018-2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 132 550,84

0,00

- 132 550,84

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2020

Misure di mercato - Programmi operativi nel settore ortofrutticolo: fondatezza delle stime - PO 2017-2018-2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-78 404,88

0,00

-78 404,88

 

Programma dell'UE per le scuole

2018

Programma destinato alle scuole: mancata pubblicazione del bando di gara Catalogna e altre regioni non conformi - EF 2018, anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019

TASSO FORFETTARIO

25,00 %

EUR

-2 274 909,02

0,00

-2 274 909,02

 

Programma dell'UE per le scuole

2019

Programma destinato alle scuole: mancata pubblicazione del bando di gara Catalogna e altre regioni non conformi - EF 2019 e EF 2020, anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020

TASSO FORFETTARIO

25,00 %

EUR

-3 003 576,65

0,00

-3 003 576,65

 

Programma dell'UE per le scuole

2020

Programma destinato alle scuole: mancata pubblicazione del bando di gara Catalogna e altre regioni non conformi - EF 2019 e EF 2020, anni scolastici 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020

TASSO FORFETTARIO

25,00 %

EUR

-1 489 069,03

0,00

-1 489 069,03

 

Programma dell'UE per le scuole

2021

Programma destinato alle scuole: mancata pubblicazione del bando di gara Catalogna e altre regioni non conformi - EF 2021, anno scolastico 2018-2019

TASSO FORFETTARIO

25,00 %

EUR

-1 644,74

0,00

-1 644,74

 

Condizionalità

2018

Condizionalità CGO 7 - anno di domanda 2017

UNA TANTUM

 

EUR

-27 145,11

0,00

-27 145,11

 

Condizionalità

2019

Condizionalità CGO 7 - anno di domanda 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-19 754,48

0,00

-19 754,48

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

-9 660 246,00

-21,50

-9 660 224,50

FI

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Carenze nel settore bovino - anno di domanda 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 269 020,25

0,00

- 269 020,25

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Carenze nel settore bovino - anno di domanda 2019

UNA TANTUM

 

EUR

- 250 103,20

0,00

- 250 103,20

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Carenze nel settore bovino - anno di domanda 2020

UNA TANTUM

 

EUR

- 190 240,19

0,00

- 190 240,19

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Carenze nel settore ovino/caprino - anno di domanda 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-21 297,54

0,00

-21 297,54

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Carenze nel settore ovino/caprino - anno di domanda 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-38 967,06

0,00

-38 967,06

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Carenze nel settore ovino/caprino - anno di domanda 2020

UNA TANTUM

 

EUR

-22 832,92

0,00

-22 832,92

 

 

 

 

 

Totale FI:

EUR

- 792 461,16

0,00

- 792 461,16

FR

Aiuti diretti disaccoppiati

2019

Clausola di elusione

UNA TANTUM

 

EUR

-11 634,44

0,00

-11 634,44

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2020

Clausola di elusione

UNA TANTUM

 

EUR

-20 025,17

0,00

-20 025,17

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2021

Clausola di elusione

UNA TANTUM

 

EUR

-24 569,63

0,00

-24 569,63

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Prova di conformità 2020-FR05-2S-GC-009 - classificazione errata dei dati

UNA TANTUM

 

EUR

-45 016,72

0,00

-45 016,72

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2019

Carenze nel registro geografico delle parcelle 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-8 801 609,82

0,00

-8 801 609,82

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2020

Carenze nel registro geografico delle parcelle 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-8 791 113,64

0,00

-8 791 113,64

 

Aiuti diretti disaccoppiati

2021

Carenze nel registro geografico delle parcelle 2020

UNA TANTUM

 

EUR

-8 554 784,16

0,00

-8 554 784,16

 

Regime di pagamento di base

2019

Diritto all'aiuto - Regime di pagamento di base - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-2 207 850,32

0,00

-2 207 850,32

 

Regime di pagamento di base

2020

Diritto all'aiuto - Regime di pagamento di base - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 462,27

0,00

- 462,27

 

Regime di pagamento di base

2021

Diritto all'aiuto - Regime di pagamento di base - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-88,03

0,00

-88,03

 

Regime di pagamento di base

2020

Diritto all'aiuto - Regime di pagamento di base - 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-1 913 392,28

0,00

-1 913 392,28

 

Regime di pagamento di base

2021

Diritto all'aiuto - Regime di pagamento di base - 2019

UNA TANTUM

 

EUR

- 362,21

0,00

- 362,21

 

Regime di pagamento di base

2021

Diritto all'aiuto - Regime di pagamento di base - 2020

UNA TANTUM

 

EUR

-2 213 153,94

0,00

-2 213 153,94

 

Pagamento di inverdimento

2019

Diritto all'aiuto - inverdimento - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-1 540 698,29

0,00

-1 540 698,29

 

Pagamento di inverdimento

2020

Diritto all'aiuto - inverdimento - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-1 357,39

0,00

-1 357,39

 

Pagamento di inverdimento

2021

Diritto all'aiuto - inverdimento - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 188,14

0,00

- 188,14

 

Pagamento di inverdimento

2020

Diritto all'aiuto - inverdimento - 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-1 344 907,01

0,00

-1 344 907,01

 

Pagamento di inverdimento

2021

Diritto all'aiuto - inverdimento - 2019

UNA TANTUM

 

EUR

- 462,75

0,00

- 462,75

 

Pagamento di inverdimento

2021

Diritto all'aiuto - inverdimento - 2020

UNA TANTUM

 

EUR

-1 560 264,44

0,00

-1 560 264,44

 

Pagamento ridistributivo

2019

Diritto all'aiuto - pagamento ridistributivo - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-15 166,97

0,00

-15 166,97

 

Pagamento ridistributivo

2020

Diritto all'aiuto - pagamento ridistributivo - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-2,46

0,00

-2,46

 

Pagamento ridistributivo

2021

Diritto all'aiuto - pagamento ridistributivo - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-1,09

0,00

-1,09

 

Pagamento ridistributivo

2020

Diritto all'aiuto - pagamento ridistributivo - 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-35 227,16

0,00

-35 227,16

 

Pagamento ridistributivo

2021

Diritto all'aiuto - pagamento ridistributivo - 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-4,89

0,00

-4,89

 

Pagamento ridistributivo

2021

Diritto all'aiuto - pagamento ridistributivo - 2020

UNA TANTUM

 

EUR

-56 890,94

0,00

-56 890,94

 

Regime per i giovani agricoltori

2019

Diritto all'aiuto - giovani agricoltori - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-2 443 491,77

0,00

-2 443 491,77

 

Regime per i giovani agricoltori

2020

Diritto all'aiuto - giovani agricoltori - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-3 087,72

0,00

-3 087,72

 

Regime per i giovani agricoltori

2021

Diritto all'aiuto - giovani agricoltori - 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-1 231,28

0,00

-1 231,28

 

Regime per i giovani agricoltori

2020

Diritto all'aiuto - giovani agricoltori - 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-2 716 570,05

0,00

-2 716 570,05

 

Regime per i giovani agricoltori

2021

Diritto all'aiuto - giovani agricoltori - 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-3 578,43

0,00

-3 578,43

 

Regime per i giovani agricoltori

2021

Diritto all'aiuto - giovani agricoltori - 2020

UNA TANTUM

 

EUR

- 943 160,94

0,00

- 943 160,94

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Prova di nuova verifica 2020-FR05-2H-VD-13 - verifica insufficiente delle spese

UNA TANTUM

 

EUR

-41 084,14

0,00

-41 084,14

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Prove di nuova verifica 2020-FR05-2H-VD-008, 2020-FR05-2H-VD-011, 2020-FR05-2H-VD-013 - errori noti

UNA TANTUM

 

EUR

-6 997,00

0,00

-6 997,00

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Sostegno accoppiato facoltativo - M05&M06 - anno di domanda 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-2 451 780,16

0,00

-2 451 780,16

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - M05&M06 - anno di domanda 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-1 672,23

0,00

-1 672,23

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - M05&M06 - anno di domanda 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-1 940 613,46

0,00

-1 940 613,46

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Sostegno accoppiato facoltativo - M05&M06 - anno di domanda 2020

UNA TANTUM

 

EUR

-1 954 860,35

0,00

-1 954 860,35

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Sostegno accoppiato facoltativo - M12 - anno di domanda 2018 - 5 %

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 668 528,05

0,00

- 668 528,05

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - M12 - anno di domanda 2018 - 5 %

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-91,77

0,00

-91,77

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - M12 - anno di domanda 2019 - 5 %

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 664 810,15

0,00

- 664 810,15

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Sostegno accoppiato facoltativo - M12 - anno di domanda 2020 - 5 %

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 657 104,06

0,00

- 657 104,06

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Sostegno accoppiato facoltativo - M31 - anno di domanda 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-15 953 974,22

0,00

-15 953 974,22

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - M31 - anno di domanda 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-9 591,90

0,00

-9 591,90

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - M31 - anno di domanda 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-15 318 514,35

0,00

-15 318 514,35

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Sostegno accoppiato facoltativo - M31 - anno di domanda 2020

UNA TANTUM

 

EUR

-12 580 925,93

0,00

-12 580 925,93

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Sostegno accoppiato facoltativo - M32&M11 - anno di domanda 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-2 281 811,08

0,00

-2 281 811,08

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - M32&M11 - anno di domanda 2018

UNA TANTUM

 

EUR

233,34

0,00

233,34

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - M32&M11 - anno di domanda 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-2 525 388,41

0,00

-2 525 388,41

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Sostegno accoppiato facoltativo - M32&M11 - anno di domanda 2020

UNA TANTUM

 

EUR

-2 815 158,69

0,00

-2 815 158,69

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

- 103 123 026,96

0,00

- 103 123 026,96

GR

Promozione del vino nei paesi terzi

2017

Carenza in 1 controllo essenziale - Esecuzione di controlli amministrativi, comprese verifiche incrociate, su tutte le domande di aiuto e di pagamento

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 109 773,13

0,00

- 109 773,13

 

Promozione del vino nei paesi terzi

2018

Carenza in 1 controllo essenziale - Esecuzione di controlli amministrativi, comprese verifiche incrociate, su tutte le domande di aiuto e di pagamento

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 127 162,54

0,00

- 127 162,54

 

Promozione del vino nei paesi terzi

2019

Carenza in 1 controllo essenziale - Esecuzione di controlli amministrativi, comprese verifiche incrociate, su tutte le domande di aiuto e di pagamento

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-62 379,44

0,00

-62 379,44

 

Promozione del vino nei paesi terzi

2020

Carenza in 1 controllo essenziale - Esecuzione di controlli amministrativi, comprese verifiche incrociate, su tutte le domande di aiuto e di pagamento

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-4 053,66

0,00

-4 053,66

 

 

 

 

 

Totale GR:

EUR

- 303 368,77

0,00

- 303 368,77

HR

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Carenza nelle procedure di debito - inosservanza dell'articolo 54, paragrafo 1 - FEAGA

UNA TANTUM

 

EUR

- 158 878,68

0,00

- 158 878,68

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Errori nei conti FEAGA

UNA TANTUM

 

EUR

-61 790,76

0,00

-61 790,76

 

 

 

 

 

Totale HR:

EUR

- 220 669,44

0,00

- 220 669,44

IT

Condizionalità

2018

2017 a

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-5 924 072,19

- 144 799,97

-5 779 272,22

 

Condizionalità

2019

2017 a

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 148 094,89

0,00

- 148 094,89

 

Condizionalità

2020

2017 a

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-28 324,91

0,00

-28 324,91

 

Condizionalità

2020

2017 a differenza

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 115,13

0,00

- 115,13

 

Condizionalità

2018

2017 b

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 433 719,02

-8 674,38

- 425 044,64

 

Condizionalità

2019

2017 b

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-5 172,49

0,00

-5 172,49

 

Condizionalità

2020

2017 b

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 985,64

0,00

- 985,64

 

Condizionalità

2017

2018 a

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-4 163,57

0,00

-4 163,57

 

Condizionalità

2019

2018 a

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-5 891 329,90

0,00

-5 891 329,90

 

Condizionalità

2020

2018 a

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 168 206,75

0,00

- 168 206,75

 

Condizionalità

2017

2018 b

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-2 052,82

0,00

-2 052,82

 

Condizionalità

2019

2018 b

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 519 370,05

0,00

- 519 370,05

 

Condizionalità

2020

2018 b

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-7 791,11

0,00

-7 791,11

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Rettifica OP Guidizzolo PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 102 021,99

0,00

- 102 021,99

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Rettifica OP Guidizzolo PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 858 632,50

0,00

- 858 632,50

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Rettifica OP Guidizzolo PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 792 212,94

0,00

- 792 212,94

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2020

Rettifica OP Guidizzolo PO 2019

TASSO FORFETTARIO

100,00 %

EUR

- 948 550,12

0,00

- 948 550,12

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Risultanza 1.1.1. fondatezza delle stime, coerenza e qualità tecnica

TASSO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

- 366 636,83

-78 616,25

- 288 020,58

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Risultanza 1.1.1. fondatezza delle stime, coerenza e qualità tecnica

TASSO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

- 321 494,86

-81 312,57

- 240 182,29

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2020

Risultanza 1.1.1. fondatezza delle stime, coerenza e qualità tecnica

TASSO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

- 289 102,74

-64 759,14

- 224 343,60

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Risultanza 1.1.2 Alberi perenni

TASSO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

-97 020,98

-97 020,98

0,00

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Risultanza 1.1.2 Alberi perenni

TASSO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

-20 465,66

-20 465,66

0,00

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2020

Risultanza 1.1.2 Alberi perenni

TASSO FORFETTARIO

3,00 %

EUR

-1 877,86

-1 877,86

0,00

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Tasso forfettario IT01 - tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 627 228,76

0,00

- 627 228,76

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Tasso forfettario IT01 - tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 310 289,69

0,00

-1 310 289,69

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Tasso forfettario IT01 - tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 905 048,01

0,00

- 905 048,01

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Tasso forfettario - IT05 tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-94 950,32

0,00

-94 950,32

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Tasso forfettario - IT05 tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 108 044,27

0,00

- 108 044,27

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Tasso forfettario - IT05 tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 115 114,44

0,00

- 115 114,44

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Tasso forfettario IT07 - tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-4 959,63

0,00

-4 959,63

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Tasso forfettario IT07 - tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-11 367,25

0,00

-11 367,25

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Tasso forfettario IT07 - tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 802,99

0,00

-1 802,99

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Tasso forfettario IT08 - tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-83 857,83

0,00

-83 857,83

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Tasso forfettario IT08 - tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 373 561,04

0,00

- 373 561,04

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Tasso forfettario IT08 - tassi forfettari per carenze PO 2016, PO 2017, PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-8 477,02

0,00

-8 477,02

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Tasso forfettario IT23 - tassi forfettari per carenze PO 2018

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-69 598,79

0,00

-69 598,79

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2020

Tasso forfettario PO 2019 IT01

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 763 752,54

0,00

- 763 752,54

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2020

Tasso forfettario PO 2019 IT05

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-97 291,29

0,00

-97 291,29

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2020

Tasso forfettario PO 2019 IT07

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-2 124,76

0,00

-2 124,76

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2020

Tasso forfettario PO 2019 IT23

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-54 978,24

0,00

-54 978,24

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Una tantum IT01 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-2 988 335,49

0,00

-2 988 335,49

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Una tantum IT01 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-5 606 739,83

0,00

-5 606 739,83

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Una tantum IT01 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-2 431 979,70

0,00

-2 431 979,70

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Una tantum IT05 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 236 671,31

0,00

- 236 671,31

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Una tantum IT05 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 279 500,09

0,00

- 279 500,09

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Una tantum IT05 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 244 878,00

0,00

- 244 878,00

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Una tantum IT07 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 176 311,66

0,00

- 176 311,66

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Una tantum IT07 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 382 293,13

0,00

- 382 293,13

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Una tantum IT07 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-26 445,70

0,00

-26 445,70

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Una tantum IT08 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-1 028 459,59

0,00

-1 028 459,59

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Una tantum IT08 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-4 508 381,69

0,00

-4 508 381,69

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Una tantum IT08 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-1 401 204,69

0,00

-1 401 204,69

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

Una tantum IT23 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 291 622,69

0,00

- 291 622,69

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

Una tantum IT23 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-1 331 886,16

0,00

-1 331 886,16

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2019

Una tantum IT23 - risparmi e spese non ammissibili PO 2016, PO 2017, PO 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 857 594,72

0,00

- 857 594,72

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2020

Una tantum - Risparmi e spese non ammissibili PO 2019 per IT01, IT05, IT07, IT23

UNA TANTUM

 

EUR

-2 606 702,75

0,00

-2 606 702,75

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2017

OPLO (IT23) - fondatezza delle stime PO 2016 & PO 2017 e tasso forfettario per carenze

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 245 076,25

0,00

- 245 076,25

 

Prodotti ortofrutticoli - Programmi operativi, compresi i ritiri

2018

OPLO (IT23) - fondatezza delle stime PO 2016 & PO 2017 e tasso forfettario per carenze

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 736 442,11

0,00

- 736 442,11

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

-46 944 387,38

- 497 526,81

-46 446 860,57

MT

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

FEAGA - rettifica per la gestione del debito

UNA TANTUM

 

EUR

- 800 260,08

0,00

- 800 260,08

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

TNCP FEAGA non SIGC - apicoltura

IMPORTO STIMATO

 

EUR

-2 368,34

0,00

-2 368,34

 

 

 

 

 

Totale MT:

EUR

- 802 628,42

0,00

- 802 628,42

PL

Irregolarità

2019

Debiti FEAGA dichiarati erroneamente irrecuperabili

UNA TANTUM

 

EUR

- 181 155,35

0,00

- 181 155,35

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2019

FEAGA non SIGC: errore noto riguardante le associazioni di produttori

IMPORTO STIMATO

 

EUR

- 734 141,10

0,00

- 734 141,10

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2019

TNCP sulla popolazione FEAGA non SIGC (1 007 642,28  EUR)

IMPORTO STIMATO

 

EUR

-1 007 642,28

0,00

-1 007 642,28

 

 

 

 

 

Totale PL:

EUR

-1 922 938,73

0,00

-1 922 938,73

RO

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-6 398 025,50

- 211 200,32

-6 186 825,18

 

Condizionalità

2019

Anno di domanda 2017

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-21 126,24

0,00

-21 126,24

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2017

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-5 841,28

0,00

-5 841,28

 

Condizionalità

2019

Anno di domanda 2018

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-6 671 901,02

- 258 626,83

-6 413 274,19

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2018

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-27 411,07

0,00

-27 411,07

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2019

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-6 989 037,91

0,00

-6 989 037,91

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % - 2017 - M20

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-4 691 433,30

0,00

-4 691 433,30

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % - 2017 - M20

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-11 402,26

0,00

-11 402,26

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % - 2017 - M20

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-3 004,07

0,00

-3 004,07

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % - 2017 - M20

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-1 531,01

0,00

-1 531,01

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % - 2018 - M20

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-5 045 654,96

0,00

-5 045 654,96

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % - 2018 - M20

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-7 772,48

0,00

-7 772,48

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % - 2018 - M20

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-2 091,98

0,00

-2 091,98

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % - 2019 - M20

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-5 935 724,23

0,00

-5 935 724,23

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % - 2019 - M20

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-1 958,13

0,00

-1 958,13

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % per beneficiari non sottoposti a controlli in loco - 2017 - M22

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-7 991 708,94

0,00

-7 991 708,94

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % per beneficiari non sottoposti a controlli in loco - 2017 - M22

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-4 597,35

0,00

-4 597,35

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - 10 % per beneficiari non sottoposti a controlli in loco - 2017 - M22

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-4 534,41

0,00

-4 534,41

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % - 2017 - M21-M23

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 610 633,72

0,00

- 610 633,72

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % - 2017 - M21-M23

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-2 920,67

0,00

-2 920,67

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % - 2017 - M21-M23

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-3 480,61

0,00

-3 480,61

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % - 2017 - M21-M23

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 290,01

0,00

- 290,01

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % - 2018 - M21-M22-M23

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-4 968 149,12

0,00

-4 968 149,12

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % - 2018 - M21-M22-M23

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-7 982,95

0,00

-7 982,95

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % - 2018 - M21-M22-M23

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 618,94

0,00

-1 618,94

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % - 2019 - M21-M22-M23

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-5 284 248,63

0,00

-5 284 248,63

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2021

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % - 2019 - M21-M22-M23

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-5 224,06

0,00

-5 224,06

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2018

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % per i controlli in loco - 2017 - M22

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 210 308,13

0,00

- 210 308,13

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2019

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % per i controlli in loco - 2017 - M22

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 120,99

0,00

- 120,99

 

Sostegno accoppiato facoltativo

2020

Sostegno accoppiato facoltativo - 5 % per i controlli in loco - 2017 - M22

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 119,33

0,00

- 119,33

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

-54 909 853,30

- 469 827,15

-54 440 026,15

SE

Diritti all'aiuto

2020

Regime di pagamento di base - anno di domanda 2019

UNA TANTUM

 

EUR

- 356 362,63

0,00

- 356 362,63

 

Diritti all'aiuto

2021

Regime di pagamento di base - anno di domanda 2020

UNA TANTUM

 

EUR

- 341 357,82

0,00

- 341 357,82

 

Pagamento di inverdimento

2020

Inverdimento - anno di domanda 2019

UNA TANTUM

 

EUR

- 196 436,19

0,00

- 196 436,19

 

Pagamento di inverdimento

2021

Inverdimento - anno di domanda 2020

UNA TANTUM

 

EUR

- 185 612,41

0,00

- 185 612,41

 

Regime per i giovani agricoltori

2020

Regime per i giovani agricoltori - anno di domanda 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-14 892,23

0,00

-14 892,23

 

Regime per i giovani agricoltori

2021

Regime per i giovani agricoltori - anno di domanda 2020

UNA TANTUM

 

EUR

-19 152,39

0,00

-19 152,39

 

 

 

 

 

Totale SE:

EUR

-1 113 813,67

0,00

-1 113 813,67


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

- 220 844 394,50

- 967 375,46

- 219 877 019,04

Voce di bilancio: 6201

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

AT

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2015

Assenza di un controllo essenziale: opportuni controlli volti a garantire che le domande soddisfino tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-2 699 976,10

-61 752,66

-2 638 223,44

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2016

Assenza di un controllo essenziale: opportuni controlli volti a garantire che le domande soddisfino tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-2 801 225,50

0,00

-2 801 225,50

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2017

Assenza di un controllo essenziale: opportuni controlli volti a garantire che le domande soddisfino tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-2 874 494,60

-2 578,15

-2 871 916,45

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2018

Assenza di un controllo essenziale: opportuni controlli volti a garantire che le domande soddisfino tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-3 016 957,70

0,00

-3 016 957,70

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Assenza di un controllo essenziale: opportuni controlli volti a garantire che le domande soddisfino tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-3 048 935,50

0,00

-3 048 935,50

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Assenza di un controllo essenziale: opportuni controlli volti a garantire che le domande soddisfino tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-1 107 947,60

0,00

-1 107 947,60

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Assenza di un controllo essenziale: opportuni controlli volti a garantire che le domande soddisfino tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa UE - anno di domanda 2021

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 942 966,00

0,00

- 942 966,00

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

M10: notifica preventiva dei controlli in loco superiore alle 48 ore (nel caso degli animali) e ai 14 giorni (nel caso delle superfici) - EF 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-9 136,40

0,00

-9 136,40

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

M10: notifica preventiva dei controlli in loco superiore alle 48 ore (nel caso degli animali) e ai 14 giorni (nel caso delle superfici) - esercizio finanziario 2020

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-13 455,10

0,00

-13 455,10

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

M10: notifica preventiva dei controlli in loco superiore alle 48 ore (nel caso degli animali) e ai 14 giorni (nel caso delle superfici) - esercizio finanziario 2021

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-6 523,07

0,00

-6 523,07

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

M11: notifica preventiva dei controlli in loco superiore alle 48 ore (nel caso degli animali) e ai 14 giorni (nel caso delle superfici) - EF 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-3 007,97

0,00

-3 007,97

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

M11: notifica preventiva dei controlli in loco superiore alle 48 ore (nel caso degli animali) e ai 14 giorni (nel caso delle superfici) - esercizio finanziario 2020

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-6 084,63

0,00

-6 084,63

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

M11: notifica preventiva dei controlli in loco superiore alle 48 ore (nel caso degli animali) e ai 14 giorni (nel caso delle superfici) - esercizio finanziario 2021

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 636,85

0,00

-1 636,85

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

M14: notifica preventiva dei controlli in loco superiore alle 48 ore (nel caso degli animali) e ai 14 giorni (nel caso delle superfici) - EF 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-15 417,60

0,00

-15 417,60

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

M14: notifica preventiva dei controlli in loco superiore alle 48 ore (nel caso degli animali) e ai 14 giorni (nel caso delle superfici) - esercizio finanziario 2020

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-13 109,03

0,00

-13 109,03

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

M14: notifica preventiva dei controlli in loco superiore alle 48 ore (nel caso degli animali) e ai 14 giorni (nel caso delle superfici) - esercizio finanziario 2021

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-11 090,52

0,00

-11 090,52

 

 

 

 

 

Totale AT:

EUR

-16 571 964,17

-64 330,81

-16 507 633,36

DE

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

1.1 Tempestività del seguito dato alle procedure di recupero

UNA TANTUM

 

EUR

-3 231,04

0,00

-3 231,04

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

1.2 Raffronto degli allegati II e III con il registro dei debitori

UNA TANTUM

 

EUR

-3 674,19

0,00

-3 674,19

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

1.5 Altri errori accertati dall'organismo di certificazione

UNA TANTUM

 

EUR

-5 169,86

0,00

-5 169,86

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Errore nel FEASR esercizio finanziario 2020

UNA TANTUM

 

EUR

-34 238,12

0,00

-34 238,12

 

 

 

 

 

Totale DE:

EUR

-46 313,21

0,00

-46 313,21

ES

Condizionalità

2019

2 % delle aziende con animali

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-47 602,06

0,00

-47 602,06

 

Condizionalità

2020

2 % delle aziende con animali

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-69 185,75

0,00

-69 185,75

 

Condizionalità

2021

2 % delle aziende con animali

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-9 973,38

0,00

-9 973,38

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Assenza del controllo essenziale: "Quantità sufficiente di controlli in loco"

UNA TANTUM

 

EUR

- 731,00

0,00

- 731,00

 

Sviluppo rurale FEASR - conoscenza e innovazione

2017

Carenza in un controllo essenziale

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-21 002,66

0,00

-21 002,66

 

Sviluppo rurale FEASR - conoscenza e innovazione

2018

Carenza in un controllo essenziale

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-2 986,71

0,00

-2 986,71

 

Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario

2018

Carenza in un controllo essenziale

UNA TANTUM

 

EUR

- 386 100,00

0,00

- 386 100,00

 

Sviluppo rurale FEASR - conoscenza e innovazione

2019

Carenza in un controllo essenziale

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-33 602,98

0,00

-33 602,98

 

Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario

2019

Carenza in un controllo essenziale

UNA TANTUM

 

EUR

-90 360,00

0,00

-90 360,00

 

Sviluppo rurale FEASR - conoscenza e innovazione

2020

Carenza in un controllo essenziale

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-5 191,73

0,00

-5 191,73

 

Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario

2020

Carenza in un controllo essenziale

UNA TANTUM

 

EUR

-68 040,00

0,00

-68 040,00

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2017

fascicoli che non raggiungono il punteggio minimo

UNA TANTUM

 

EUR

-10 320,65

0,00

-10 320,65

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2018

fascicoli che non raggiungono il punteggio minimo

UNA TANTUM

 

EUR

- 150 852,47

0,00

- 150 852,47

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2019

fascicoli che non raggiungono il punteggio minimo

UNA TANTUM

 

EUR

- 460 742,16

0,00

- 460 742,16

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2020

fascicoli che non raggiungono il punteggio minimo

UNA TANTUM

 

EUR

-72 809,65

0,00

-72 809,65

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2019

Spese non ammissibili (offerte non indipendenti) - una tantum (FEASR non SIGC)

UNA TANTUM

 

EUR

-5 212,27

0,00

-5 212,27

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 105 146,58

0,00

- 105 146,58

 

Sviluppo rurale FEASR - conoscenza e innovazione

2018

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-33 365,02

0,00

-33 365,02

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2018

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-50 220,36

0,00

-50 220,36

 

Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario

2018

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 833,09

0,00

- 833,09

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2019

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-89 030,63

0,00

-89 030,63

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2019

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 656,25

0,00

-1 656,25

 

Sviluppo rurale FEASR - conoscenza e innovazione

2019

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-30 602,60

0,00

-30 602,60

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2019

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-66 099,40

0,00

-66 099,40

 

Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario

2019

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-4 640,54

0,00

-4 640,54

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2020

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-54 942,52

0,00

-54 942,52

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2020

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 353,61

0,00

- 353,61

 

Sviluppo rurale FEASR - conoscenza e innovazione

2020

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-42 894,10

0,00

-42 894,10

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2020

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-54 192,37

0,00

-54 192,37

 

Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario

2020

Carenze nella verifica della ragionevolezza dei costi (controllo essenziale) - tasso forfettario del 5 % (FEASR non SIGC)

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-5 202,86

0,00

-5 202,86

 

Condizionalità

2018

Condizionalità CGO 7 - anno di domanda 2017

UNA TANTUM

 

EUR

- 386,42

0,00

- 386,42

 

Condizionalità

2019

Condizionalità CGO 7 - anno di domanda 2017

UNA TANTUM

 

EUR

- 325,60

0,00

- 325,60

 

Condizionalità

2019

Condizionalità CGO 7 - anno di domanda 2018

UNA TANTUM

 

EUR

- 371,46

0,00

- 371,46

 

 

 

 

 

Totale ES:

EUR

-1 974 976,88

0,00

-1 974 976,88

FR

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Assenza di pista di controllo per il FEASR SIGC 2021

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 230 916,89

-2 476,29

- 228 440,60

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Carenze nel registro geografico delle parcelle 2018

UNA TANTUM

 

EUR

-1 549 994,21

0,00

-1 549 994,21

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Carenze nel registro geografico delle parcelle 2019

UNA TANTUM

 

EUR

-1 657 114,58

0,00

-1 657 114,58

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Carenze nel registro geografico delle parcelle 2020

UNA TANTUM

 

EUR

-1 595 157,04

0,00

-1 595 157,04

 

Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario

2019

Spese inammissibili per una sottopopolazione determinata

UNA TANTUM

 

EUR

-3 024,00

0,00

-3 024,00

 

Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario

2020

Spese inammissibili per una sottopopolazione determinata

UNA TANTUM

 

EUR

-46 688,00

0,00

-46 688,00

 

Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario

2021

Spese inammissibili per una sottopopolazione determinata

UNA TANTUM

 

EUR

-91 457,88

0,00

-91 457,88

 

Sviluppo rurale FEASR - misure con sostegno forfettario

2022

Spese inammissibili per una sottopopolazione determinata

UNA TANTUM

 

EUR

-37 400,00

0,00

-37 400,00

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Errori FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

-8 052,25

0,00

-8 052,25

 

 

 

 

 

Totale FR:

EUR

-5 219 804,85

-2 476,29

-5 217 328,56

GR

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Azione 4.2.1 = ex M123A - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-74 197,89

0,00

-74 197,89

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2019

Azione 4.2.1 = ex M123A - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-98 454,91

0,00

-98 454,91

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2020

Azione 4.2.1 = ex M123A - EF 2020

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-25 899,19

0,00

-25 899,19

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Azione 4.3.1 = ex M321 - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-27 476,45

0,00

-27 476,45

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2019

Azione 4.3.1 = ex M321 - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-50 273,48

0,00

-50 273,48

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2020

Azione 4.3.1 = ex M321 - EF 2020

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-25 506,43

0,00

-25 506,43

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Azione 4.3.1 (ex Μ125Α1) + Azione 4.3.2 - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 892 319,34

0,00

- 892 319,34

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2019

Azione 4.3.1 (ex Μ125Α1) + Azione 4.3.2 - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-1 524 954,77

0,00

-1 524 954,77

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2020

Azione 4.3.1 (ex Μ125Α1) + Azione 4.3.2 - EF 2020

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-2 239 768,28

0,00

-2 239 768,28

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Azione 4.3.4 = ex Μ321 - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-79 844,81

0,00

-79 844,81

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2019

Azione 4.3.4 = ex Μ321 - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-35 947,89

0,00

-35 947,89

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2020

Azione 4.3.4 = ex Μ321 - EF 2020

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-17 400,11

0,00

-17 400,11

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Anticipi e pagamenti connessi intermedi - Parte 1 - 10 %

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 156 791,89

0,00

- 156 791,89

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Anticipi e pagamenti connessi intermedi - Parte 1 - 5 %

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-6 314,16

0,00

-6 314,16

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2018

Anticipi e pagamenti connessi intermedi - Parte 2 - 5 %

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-44 098,56

0,00

-44 098,56

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2018

Sottomisura 7.2 = ex M322 - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 137 758,84

0,00

- 137 758,84

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2019

Sottomisura 7.2 = ex M322 - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 109 294,44

0,00

- 109 294,44

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2020

Sottomisura 7.2 = ex M322 - EF 2020

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-37 340,49

0,00

-37 340,49

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2018

Sottomisura 7.4 = ex M321 - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-26 886,32

0,00

-26 886,32

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2019

Sottomisura 7.4 = ex M321 - EF 2018 2019

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 974,63

0,00

-1 974,63

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2020

Sottomisura 7.4 = ex M321 - EF 2020

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-5 308,66

0,00

-5 308,66

 

 

 

 

 

Totale GR:

EUR

-5 617 811,54

0,00

-5 617 811,54

HR

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Carenza nelle procedure di gestione del debito (articolo 54, paragrafo 1) FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

- 601 247,41

0,00

- 601 247,41

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Errori nei conti FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

- 111,92

0,00

- 111,92

 

 

 

 

 

Totale HR:

EUR

- 601 359,33

0,00

- 601 359,33

IE

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2021

Carenza in un controllo essenziale per la M4.1

UNA TANTUM

 

EUR

-35 627,66

0,00

-35 627,66

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Carenza in un controllo essenziale per la M4.1

UNA TANTUM

 

EUR

-40 265,96

0,00

-40 265,96

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2019

Carenza in un controllo essenziale per la M4.1

UNA TANTUM

 

EUR

-76 881,16

0,00

-76 881,16

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2020

Carenza in un controllo essenziale per la M4.1

UNA TANTUM

 

EUR

-77 309,92

0,00

-77 309,92

 

Sviluppo rurale FEASR - conoscenza e innovazione

2018

Carenza in due controlli essenziali per la M1.1

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 232 879,32

0,00

- 232 879,32

 

Sviluppo rurale FEASR - conoscenza e innovazione

2019

Carenza in due controlli essenziali per la M1.1

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 692 670,77

0,00

- 692 670,77

 

Sviluppo rurale FEASR - conoscenza e innovazione

2020

Carenza in due controlli essenziali per la M1.1

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 398 436,58

0,00

- 398 436,58

 

Sviluppo rurale FEASR - conoscenza e innovazione

2021

Carenza in due controlli essenziali per la M1.1

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 796,96

0,00

-1 796,96

 

 

 

 

 

Totale IE:

EUR

-1 555 868,33

0,00

-1 555 868,33

IT

Condizionalità

2018

2017 a

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 772 465,62

-3 466,36

- 768 999,26

 

Condizionalità

2019

2017 a

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 658 890,61

-2 560,98

- 656 329,63

 

Condizionalità

2020

2017 a

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-79 116,59

0,00

-79 116,59

 

Condizionalità

2018

2017 b

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-61 618,86

- 141,56

-61 477,30

 

Condizionalità

2019

2017 b

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-57 313,68

- 217,98

-57 095,70

 

Condizionalità

2020

2017 b

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-8 766,79

0,00

-8 766,79

 

Condizionalità

2019

2018 a

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 924 028,72

-1 725,15

- 922 303,57

 

Condizionalità

2020

2018 a

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

- 182 674,14

0,00

- 182 674,14

 

Condizionalità

2019

2018 b

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

- 106 448,50

- 289,47

- 106 159,03

 

Condizionalità

2020

2018 b

TASSO FORFETTARIO

2,00 %

EUR

-28 391,22

0,00

-28 391,22

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M08 - anno di domanda 2018 - ARCEA IT26

UNA TANTUM

 

EUR

- 390,35

0,00

- 390,35

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M08 - anno di domanda 2020 - ARCEA IT26

UNA TANTUM

 

EUR

- 113,82

0,00

- 113,82

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M08 - anno di domanda 2020 - ARGEA IT27

UNA TANTUM

 

EUR

- 205,30

0,00

- 205,30

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2018 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-25 116,94

0,00

-25 116,94

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2018 - AGREA IT08

UNA TANTUM

 

EUR

-8 825,14

0,00

-8 825,14

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2018 - APPAG IT25

UNA TANTUM

 

EUR

-1 927,26

0,00

-1 927,26

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2018 - ARCEA IT26

UNA TANTUM

 

EUR

-5 106,16

0,00

-5 106,16

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2018 - ARGEA IT27

UNA TANTUM

 

EUR

-4 471,71

0,00

-4 471,71

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2018 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-8 300,23

0,00

-8 300,23

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2018 - OPLO IT23

UNA TANTUM

 

EUR

-6 263,89

-0,65

-6 263,24

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2019 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-1 833,27

0,00

-1 833,27

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2019 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

- 256,83

0,00

- 256,83

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2019 - AGREA IT08

UNA TANTUM

 

EUR

- 303,46

0,00

- 303,46

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2019 - AGREA IT08

UNA TANTUM

 

EUR

-7,11

0,00

-7,11

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2019 - APPAG IT25

UNA TANTUM

 

EUR

- 193,64

0,00

- 193,64

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2019 - APPAG IT25

UNA TANTUM

 

EUR

-0,59

0,00

-0,59

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2019 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

- 276,49

0,00

- 276,49

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2019 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

- 216,83

0,00

- 216,83

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2019 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-8,76

0,00

-8,76

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2019 - OPLO IT23

UNA TANTUM

 

EUR

- 192,52

0,00

- 192,52

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2019 - OPLO IT23

UNA TANTUM

 

EUR

-0,02

0,00

-0,02

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M10 - anno di domanda 2020 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-16,02

0,00

-16,02

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2018 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-18 627,54

-14,54

-18 613,00

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2018 - AGREA IT08

UNA TANTUM

 

EUR

-1 752,06

0,00

-1 752,06

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2018 - APPAG IT25

UNA TANTUM

 

EUR

-9 089,74

-0,43

-9 089,31

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2018 - ARCEA IT26

UNA TANTUM

 

EUR

-2 476,49

0,00

-2 476,49

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2018 - ARGEA IT27

UNA TANTUM

 

EUR

- 984,79

0,00

- 984,79

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2018 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-3 524,91

0,00

-3 524,91

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2018 - ARTEA IT07

UNA TANTUM

 

EUR

-1 567,09

-0,22

-1 566,87

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2018 - OPLO IT23

UNA TANTUM

 

EUR

-1 139,89

-0,75

-1 139,14

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2019 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

- 894,22

0,00

- 894,22

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2019 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-28,96

0,00

-28,96

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2019 - AGREA IT08

UNA TANTUM

 

EUR

- 329,71

0,00

- 329,71

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M11 - anno di domanda 2019 - AGREA IT08

UNA TANTUM

 

EUR

-7,69

0,00

-7,69

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M12 - anno di domanda 2018 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-1,13

0,00

-1,13

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M12 - anno di domanda 2018 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-1 109,77

0,00

-1 109,77

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M12 - anno di domanda 2019 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-2 635,69

0,00

-2 635,69

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M12 - anno di domanda 2019 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

- 178,69

0,00

- 178,69

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M12 - anno di domanda 2019 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-8,97

0,00

-8,97

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M12 - anno di domanda 2019 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-0,04

0,00

-0,04

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2018 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-36 137,66

-11,68

-36 125,98

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2018 - AGREA IT08

UNA TANTUM

 

EUR

-52,41

-0,01

-52,40

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2018 - APPAG IT25

UNA TANTUM

 

EUR

-1 940,28

-0,07

-1 940,21

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2018 - ARCEA IT26

UNA TANTUM

 

EUR

-4 436,08

0,00

-4 436,08

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2018 - ARGEA IT27

UNA TANTUM

 

EUR

-5 954,33

0,00

-5 954,33

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2018 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

- 766,93

0,00

- 766,93

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2018 - ARTEA IT07

UNA TANTUM

 

EUR

-27,96

0,00

-27,96

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2018 - OPLO IT23

UNA TANTUM

 

EUR

- 163,67

-0,02

- 163,65

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2019 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

- 898,85

0,00

- 898,85

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2019 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-10,44

0,00

-10,44

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2019 - AGREA IT08

UNA TANTUM

 

EUR

-18,01

0,00

-18,01

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2019 - AGREA IT08

UNA TANTUM

 

EUR

-0,10

0,00

-0,10

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2019 - APPAG IT25

UNA TANTUM

 

EUR

- 138,89

0,00

- 138,89

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2019 - APPAG IT25

UNA TANTUM

 

EUR

0,29

0,00

0,29

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2019 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-83,96

0,00

-83,96

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2019 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-47,45

0,00

-47,45

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2019 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-2,55

0,00

-2,55

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M13 - anno di domanda 2020 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

- 145,07

0,00

- 145,07

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M8 - anno di domanda 2018 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-4 012,91

0,00

-4 012,91

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M8 - anno di domanda 2018 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-0,06

0,00

-0,06

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M8 - anno di domanda 2018 - ARTEA IT07

UNA TANTUM

 

EUR

-4,81

0,00

-4,81

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2019

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M8 - anno di domanda 2018 - AVEPA IT05

UNA TANTUM

 

EUR

-21,50

0,00

-21,50

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M8 - anno di domanda 2019 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-1 504,72

0,00

-1 504,72

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M8 - anno di domanda 2019 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

-71,05

0,00

-71,05

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2020

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M8 - anno di domanda 2019 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-0,08

0,00

-0,08

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M8 - anno di domanda 2019 - ARPEA IT10

UNA TANTUM

 

EUR

-0,05

0,00

-0,05

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2021

Superficie massima ammissibile - Esistenza di una traslazione nel SIPA - M8 - anno di domanda 2020 - AGEA IT01

UNA TANTUM

 

EUR

- 133,40

0,00

- 133,40

 

 

 

 

 

Totale IT:

EUR

-3 044 671,38

-8 429,87

-3 036 241,51

MT

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

FEASR - rettifica per la gestione del debito

UNA TANTUM

 

EUR

- 845 129,82

0,00

- 845 129,82

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

TNCP FEASR non SIGC

IMPORTO STIMATO

 

EUR

-3 954,05

0,00

-3 954,05

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

STRT - rettifica per la gestione del debito

UNA TANTUM

 

EUR

-5 823,97

0,00

-5 823,97

 

 

 

 

 

Totale MT:

EUR

- 854 907,84

0,00

- 854 907,84

PL

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2019

Debiti FEASR dichiarati erroneamente irrecuperabili

UNA TANTUM

 

EUR

-68 241,08

0,00

-68 241,08

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2019

Errori noti FEASR

UNA TANTUM

 

EUR

-42 980,40

0,00

-42 980,40

 

 

 

 

 

Totale PL:

EUR

- 111 221,48

0,00

- 111 221,48

RO

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-3 189 626,18

- 444 903,38

-2 744 722,80

 

Condizionalità

2019

Anno di domanda 2017

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-1 060,58

-46,91

-1 013,67

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2017

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-1 663,90

- 141,10

-1 522,80

 

Condizionalità

2019

Anno di domanda 2018

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-2 863 693,97

- 198 629,94

-2 665 064,03

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2018

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-7 050,43

-5,07

-7 045,36

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2019

TASSO FORFETTARIO

10,00 %

EUR

-2 913 164,04

-93 858,10

-2 819 305,94

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2014

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

- 130 471,67

-65 840,64

-64 631,03

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2015

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

-49 163,41

0,00

-49 163,41

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2015

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

- 455,10

- 280,03

- 175,07

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

-53 261,21

0,00

-53 261,21

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

-55 058,86

0,00

-55 058,86

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2017

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

- 127 018,49

0,00

- 127 018,49

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

-31 023,82

0,00

-31 023,82

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2018

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

-82 752,95

0,00

-82 752,95

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2018

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

-16 116,89

0,00

-16 116,89

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2019

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

-44 804,46

-11 789,02

-33 015,44

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2019

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

-49 979,80

-13 150,77

-36 829,03

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2020

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

-27 319,06

0,00

-27 319,06

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2020

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

-7 712,83

0,00

-7 712,83

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2021

Rettifica finanziaria relativa al controllo essenziale sugli appalti pubblici - mancato rispetto dei termini - tasso forfettario sul valore del contratto relativo a progetti specifici risultati irregolari

STIMA PERCENTUALE

5,00 %

EUR

-6 405,36

0,00

-6 405,36

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - 3 progetti oggetto di audit da parte della DG AGRI

STIMA PERCENTUALE

10,00 %

EUR

-31 261,72

0,00

-31 261,72

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2017

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - 3 progetti oggetto di audit da parte della DG AGRI

STIMA PERCENTUALE

10,00 %

EUR

-52 286,34

0,00

-52 286,34

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - 3 progetti oggetto di audit da parte della DG AGRI

STIMA PERCENTUALE

10,00 %

EUR

-94 375,36

0,00

-94 375,36

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2018

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - 3 progetti oggetto di audit da parte della DG AGRI

STIMA PERCENTUALE

10,00 %

EUR

-37 092,02

0,00

-37 092,02

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2019

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - 3 progetti oggetto di audit da parte della DG AGRI

STIMA PERCENTUALE

10,00 %

EUR

-21 308,80

-2 803,41

-18 505,39

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2020

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - 3 progetti oggetto di audit da parte della DG AGRI

STIMA PERCENTUALE

10,00 %

EUR

- 554,18

0,00

- 554,18

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-7 420,54

0,00

-7 420,54

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 329 384,61

0,00

- 329 384,61

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2017

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 455 952,81

0,00

- 455 952,81

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2017

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-12,04

0,00

-12,04

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 408 096,59

0,00

-1 408 096,59

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2018

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-3 127 956,60

0,00

-3 127 956,60

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2018

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 103 492,13

0,00

- 103 492,13

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2019

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 575 055,30

- 151 309,52

- 423 745,78

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2019

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-1 459 791,60

- 384 102,85

-1 075 688,75

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2019

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 366 160,98

-96 344,90

- 269 816,08

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2020

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 102 341,83

0,00

- 102 341,83

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2020

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 145 116,18

0,00

- 145 116,18

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2020

Controllo essenziale sugli appalti pubblici - esclusione arbitraria degli offerenti - resto della popolazione a rischio

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-71 743,30

0,00

-71 743,30

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2016

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 124,73

0,00

- 124,73

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2016

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 386,31

0,00

- 386,31

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2017

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-10 492,67

0,00

-10 492,67

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2017

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-17 257,16

0,00

-17 257,16

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2017

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 583,32

0,00

- 583,32

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2018

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-64 644,83

0,00

-64 644,83

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2018

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 169 819,23

0,00

- 169 819,23

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2018

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-20 812,80

0,00

-20 812,80

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2019

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-84 014,02

-22 105,91

-61 908,11

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2019

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

- 188 432,63

-49 580,71

- 138 851,92

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2019

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-39 630,91

-10 427,75

-29 203,16

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari privati

2020

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-28 633,18

0,00

-28 633,18

 

Sviluppo rurale FEASR, investimenti - beneficiari pubblici

2020

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-27 531,65

0,00

-27 531,65

 

Sviluppo rurale FEASR - LEADER

2020

Controllo essenziale relativo alla ragionevolezza dei costi per gli appalti pubblici aggiudicati direttamente

TASSO FORFETTARIO

5,00 %

EUR

-18 508,47

0,00

-18 508,47

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2018

SR2 - EF 2018 - "cartellino giallo" su M13

UNA TANTUM

 

EUR

-8 416,11

- 168,36

-8 247,75

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

SR2 - EF 2019 - M10 - carenza nei controlli essenziali

UNA TANTUM

 

EUR

- 371 845,71

-7 436,92

- 364 408,79

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2019

SR2 - EF 2019 - M13 - carenza nei controlli essenziali

UNA TANTUM

 

EUR

- 891 351,29

-17 827,03

- 873 524,26

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

SR2 - EF 2020 - M10 - carenza nei controlli essenziali

UNA TANTUM

 

EUR

- 369 093,05

0,00

- 369 093,05

 

Sviluppo rurale FEASR - misure soggette al SIGC

2020

SR2 - EF 2020 - M13 - carenza nei controlli essenziali

UNA TANTUM

 

EUR

- 881 567,45

0,00

- 881 567,45

 

Sviluppo rurale FEASR - misure forestali

2020

SR2 - EF 2020 - M8.1 - doppio finanziamento

UNA TANTUM

 

EUR

-1 284,28

0,00

-1 284,28

 

 

 

 

 

Totale RO:

EUR

-21 241 635,74

-1 570 752,32

-19 670 883,42


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

-56 840 534,75

-1 645 989,29

-55 194 545,46


18.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 299/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2262 DELLA COMMISSIONE

dell’11 novembre 2022

che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese sostenute dal Regno Unito a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2022)7871]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 52, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati al Regno Unito, prendere nota delle osservazioni formulate dal Regno Unito, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo e notificare formalmente al Regno Unito le proprie conclusioni.

(2)

Il Regno Unito ha avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità non è stata utilizzata.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute secondo modalità che non violano il diritto dell'Unione.

(4)

Alla luce delle verifiche effettuate e dell'esito del dialogo bilaterale, risulta che parte delle spese dichiarate dal Regno Unito non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata a titolo del FEAGA e del FEASR.

(5)

È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non si riferiscono a spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione al Regno Unito, dei risultati delle verifiche.

(6)

Gli importi che la presente decisione esclude dal finanziamento dell'Unione dovrebbero tenere conto anche delle eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni o sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 o 52 del medesimo regolamento.

(7)

Per i casi oggetto della presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per inosservanza del diritto dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione al Regno Unito in una relazione di sintesi (2).

(8)

La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in cause pendenti alla data del 21 settembre 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti del Regno Unito e dichiarate a titolo del FEAGA e del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2022

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  Ares(2022)6655537


ALLEGATO

Voce di bilancio: 6200

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

GB

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

- 566 913,74

-22 814,34

- 544 099,40

 

Condizionalità

2019

Anno di domanda 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-26 004,08

- 824,60

-25 179,48

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-3 623,70

0,00

-3 623,70

 

Condizionalità

2019

Anno di domanda 2018

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-3 768 822,41

- 100 974,81

-3 667 847,60

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2018

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-8 120,58

0,00

-8 120,58

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2019

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-3 805 285,77

-78 804,23

-3 726 481,54

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Errori noti ed errori casuali FEAGA SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

- 305 991,12

0,00

- 305 991,12

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Errore noto FEAGA non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

-52 757,63

0,00

-52 757,63

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Errore noto FEAGA non SIGC - Ortofrutticoli

UNA TANTUM

 

EUR

- 623,79

- 623,79

0,00

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

-8 538 142,82

- 204 041,77

-8 334 101,05


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

-8 538 142,82

- 204 041,77

-8 334 101,05

Voce di bilancio: 6201

Stato membro

Misura

EF

Motivo

Tipo

Rettifica %

Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

GB

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Rettifica calcolata FEASR SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

- 176 260,63

0,00

- 176 260,63

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

- 264 138,40

-70,19

- 264 068,21

 

Condizionalità

2019

Anno di domanda 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

- 100 396,25

-25,86

- 100 370,39

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-3 228,80

0,00

-3 228,80

 

Condizionalità

2021

Anno di domanda 2017

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-4 028,24

0,00

-4 028,24

 

Condizionalità

2018

Anno di domanda 2018

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

- 631,32

0,00

- 631,32

 

Condizionalità

2019

Anno di domanda 2018

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-24 408,70

-5,57

-24 403,13

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2018

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-25 273,34

0,00

-25 273,34

 

Condizionalità

2021

Anno di domanda 2018

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-1 631,77

0,00

-1 631,77

 

Condizionalità

2019

Anno di domanda 2019

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

- 874,82

0,00

- 874,82

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2019

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-50 787,41

0,00

-50 787,41

 

Condizionalità

2021

Anno di domanda 2019

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-17 381,35

0,00

-17 381,35

 

Condizionalità

2020

Anno di domanda 2020

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-1 507,10

0,00

-1 507,10

 

Condizionalità

2021

Anno di domanda 2020

RETTIFICA FORFETTARIA

2,00 %

EUR

-64 003,64

0,00

-64 003,64

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Gestione del debito FEASR 2007-2013 e FEASR 2014-2020

UNA TANTUM

 

EUR

- 149 505,26

0,00

- 149 505,26

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Errore noto FEASR non SIGC - Fondo di facilitazione

UNA TANTUM

 

EUR

-1 798 731,05

0,00

-1 798 731,05

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

Errori noti voci 14 e 57 FEASR non SIGC

UNA TANTUM

 

EUR

-6 806,29

0,00

-6 806,29

 

Liquidazione dei conti - Liquidazione finanziaria

2020

TNCP FEASR non SIGC

IMPORTO STIMATO

 

EUR

-5 810 207,16

0,00

-5 810 207,16

 

 

 

 

 

Totale GB:

EUR

-8 499 801,53

- 101,62

-8 499 699,91


Valuta

Importo

Deduzioni

Impatto finanziario

EUR

-8 499 801,53

- 101,62

-8 499 699,91