ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 297

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
17 novembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2252 della Commissione, dell'11 novembre 2022, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2253 della Commissione, del 14 novembre 2022, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

33

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2254 del Consiglio, del 14 novembre 2022, che autorizza la Bulgaria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

69

 

*

Decisione (UE) 2022/2255 della Commissione, del 24 ottobre 2022, relativa all’avvio dell’esame dettagliato di taluni obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento presentato a livello di blocchi funzionali di spazio aereo da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 7438]  ( 1 )

71

 

*

Decisione (UE) 2022/2256 della Commissione, del 15 novembre 2022, relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento presentato a livello di blocco funzionale di spazio aereo dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 8076]  ( 1 )

80

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell’8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell’aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità ( GU L 228 del 4.9.2019 )

83

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 20/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arzùa-Ulloa (DOP)] ( GU L 8 del 13.1.2010 )

84

 

*

Rettifica della decisione (UE) 2022/1975 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, riguardo alla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo ( GU L 271 del 19.10.2022 )

85

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid-19 ( GU L 159 del 20.5.2020 )

86

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2252 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2022

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 giugno 2016 la società Brenntag GmbH ha presentato, in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family», dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Germania aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-BL025673-43.

(2)

Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» è il propan-2-olo, che è inserito nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati per i tipi di prodotto 1, 2 e 4 di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 15 marzo 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, la relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).

(4)

Il 4 novembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2) comprendente un progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Nel parere si conclude che «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.

(6)

Il 22 novembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family».

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Brenntag GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0027707-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dal 7 dicembre 2022 al 30 novembre 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Parere dell'ECHA del 7 ottobre 2021 sull'autorizzazione dell'Unione per «Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family» (ECHA/BPC/290/2021), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family

Tipo di prodotto 1 - Igiene umana (disinfettanti)

Tipo di prodotto 4 - Settore dell’alimentazione umana e animale (disinfettanti)

Tipo di prodotto 2 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0027707-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027707-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome della famiglia

Nome

Brenntag GmbH Propan-2-ol Product Family

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

1.3.   Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome

Brenntag GmbH

Indirizzo

Messeallee 11, 45131 Essen Germania

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0027707-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

7 dicembre 2022

Data di scadenza dell'autorizzazione

30 novembre 2032

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

Kesla Pharma Wolfen GmbH

Indirizzo del fabbricante

Kesla-Str. 1, 06803 Bitterfeld Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Kesla-Str. 1, 06803 Bitterfeld Germania


Nome del fabbricante

Dreve GmbH

Indirizzo del fabbricante

Max-Planck-Str. 31, 59423 Unna Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Kesla Pharma Wolfen GmbH, Kesla-Str. 1, 06803 Bitterfeld Germania


Nome del fabbricante

Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG

Indirizzo del fabbricante

Fraunhoferstr. 17, 87700 Memmingen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Fraunhoferstr. 17, 87700 Memmingen Germania


Nome del fabbricante

Wigol W. Stache GmbH

Indirizzo del fabbricante

Textorstr. 2, 67547 Worms Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Textorstr. 2, 67547 Worms Germania


Nome del fabbricante

KiiltoClean Oy

Indirizzo del fabbricante

Tengströminkatu 6, FI-20630 Turku Finlandia

Ubicazione dei siti produttivi

PL 157, FI-20101 Turku Finlandia


Nome del fabbricante

Witty GmbH und Co. KG

Indirizzo del fabbricante

Herrenrothstr. 12, 86424 Dinkelscherben Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Herrenrothstr. 12, 86424 Dinkelscherben Germania


Nome del fabbricante

Carl Roth GmbH und Co. KG

Indirizzo del fabbricante

An der Mole 5, 76189 Karlsruhe Germania

Ubicazione dei siti produttivi

An der Mole 5, 76189 Karlsruhe Germania


Nome del fabbricante

Pro-cura Hy-med GmbH

Indirizzo del fabbricante

Stresemannstrasse 364, 22761 Hamburg Germania

Ubicazione dei siti produttivi

A.F.P., Otto-Brenner-Str. 16, 21337 Lüneburg Germania


Nome del fabbricante

Pico-medical GmbH

Indirizzo del fabbricante

Fangdieckstr. 24, 22547 Hamburg Germania

Ubicazione dei siti produttivi

A.F.P., Otto-Brenner-Str. 16, 21337 Lüneburg Germania


Nome del fabbricante

Anti-Germ International GmbH

Indirizzo del fabbricante

Oberbrühlstr. 16, 87700 Memmingen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Oberbrühlstr. 16, 87700 Memmingen Germania


Nome del fabbricante

LCI FLOWEY

Indirizzo del fabbricante

2 ZAC Klengbusbierg, 7795 Bissen Lussemburgo

Ubicazione dei siti produttivi

2 ZAC Klengbusbierg, 7795 Bissen Lussemburgo


Nome del fabbricante

Hofmann & Sommer GmbH und Co. KG

Indirizzo del fabbricante

Lindenstr.11, 07426 Königsee-Rottenbach Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Lindenstr.11, 07426 Königsee-Rottenbach Germania


Nome del fabbricante

Girelli Alcool srl

Indirizzo del fabbricante

Via Thomas Edison 5, 20080 Zibido San Giacomo (MI) Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Via Thomas Edison 5, 20080 Zibido San Giacomo (MI) Italia


Nome del fabbricante

Brenntag S.p.A.

Indirizzo del fabbricante

Via Cusago 150/4, 20158 Milano (MI) Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Via Cusago 150/4, 20158 Milano (MI) Italia


Nome del fabbricante

I.C.F. Srl

Indirizzo del fabbricante

Via G.B. Benzoni 50, 26020 Palazzo Pignano (CR) Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Via G.B. Benzoni 50, 26020 Palazzo Pignano (CR) Italia


Nome del fabbricante

Brenntag SA

Indirizzo del fabbricante

90 Avenue du Progrès, 69 680 Chassieu Francia

Ubicazione dei siti produttivi

90 Avenue du Progrès, 69 680 Chassieu Francia


Nome del fabbricante

Brenntag GmbH

Indirizzo del fabbricante

Stinnes-Platz 1, 45472 Muelheim a.d. Ruhr Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Stinnes-Platz 1, 45472 Muelheim a.d. Ruhr Germania


Nome del fabbricante

BCD Chemie GmbH

Indirizzo del fabbricante

Schellerdamm 16, 21079 Hamburg Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Schellerdamm 16, 21079 Hamburg Germania


Nome del fabbricante

HYDRACHIM

Indirizzo del fabbricante

Z.A. ROUTE DE ST POIX, 35370 LE PERTRE Francia

Ubicazione dei siti produttivi

Z.A. du piquet, 35370 Etrelles Francia


Nome del fabbricante

Langguth Chemie GmbH

Indirizzo del fabbricante

Wandalenstrasse 6, 86343 Königsbrunn Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Wandalenstrasse 6, 86343 Königsbrunn Germania


Nome del fabbricante

Burgess Galvin & Co

Indirizzo del fabbricante

Jamestown Road, 11 Finglas, Dublin Irlanda

Ubicazione dei siti produttivi

Jamestown Road, 11 Finglas, Dublin Irlanda


Nome del fabbricante

Tristel

Indirizzo del fabbricante

Lynx Business Park, Fordham Road, CB8 7NY Snailwell, Cambridge Regno Unito

Ubicazione dei siti produttivi

Lynx Business Park, Fordham Road, CB8 7NY Snailwell, Cambridge Regno Unito


Nome del fabbricante

Brenntag Schweizerhall

Indirizzo del fabbricante

Elsässerstrasse 231, 4056 Basel Svizzera

Ubicazione dei siti produttivi

Elsässerstrasse 231, 4056 Basel Svizzera


Nome del fabbricante

ORAPI

Indirizzo del fabbricante

5 Allee des Cerdes, Pi de la Plaine de L’ain, 01150 Saint Vulbas Francia

Ubicazione dei siti produttivi

5 Allee des Cerdes, Pi de la Plaine de L’ain, 01150 Saint Vulbas Francia


Nome del fabbricante

Copak S.A.

Indirizzo del fabbricante

Z.I. du Madrillet, rue de la Chênaie, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray Francia

Ubicazione dei siti produttivi

Z.I. du Madrillet, rue de la Chênaie, 76800 Saint-Etienne-du-Rouvray Francia


Nome del fabbricante

Water Technology Limited

Indirizzo del fabbricante

TOGHER INDUSTRIAL EST, T12KPF2 CORK, DUBLIN Irlanda

Ubicazione dei siti produttivi

TOGHER INDUSTRIAL EST, T12KPF2 CORK, DUBLIN Irlanda


Nome del fabbricante

AF International, Electrolube: Divisions of H K Wentworth Ltd

Indirizzo del fabbricante

AASHBY PARK, COALFIELD WAY, ASHBY DE LA ZOUCH, LE65 1JF LEICESTERSHIRE Regno Unito

Ubicazione dei siti produttivi

AASHBY PARK, COALFIELD WAY, ASHBY DE LA ZOUCH, LE65 1JF LEICESTERSHIRE Regno Unito


Nome del fabbricante

Bello Mondo bvba

Indirizzo del fabbricante

Helststraat 150-159, 2630 Aartselaar Belgio

Ubicazione dei siti produttivi

Laboratoria Smeets N.V., Fotografielaan 42, B-2610 Antwerpen-Wilrijk Belgio


Nome del fabbricante

CERICHEM BIOPHARM SRL

Indirizzo del fabbricante

Viale Einaudi snc (z.i.), 71042 Cerignola (FG) Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Viale Einaudi snc (z.i.), 71042 Cerignola (FG) Italia


Nome del fabbricante

Otto Fischar GmbH & Co. KG

Indirizzo del fabbricante

Kaiserstr. 221, 66133 Saarbruecken Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Kaiserstr. 221, 66133 Saarbruecken Germania


Nome del fabbricante

Caesar & Loretz GmbH

Indirizzo del fabbricante

Herderstr. 31, 40721 Hilden Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Herderstr. 31, 40721 Hilden Germania


Nome del fabbricante

Karl-Josef Kost Alkohole & Produkte aus Alkohol KG

Indirizzo del fabbricante

Rauentalshöhe 4, 56073 Koblenz Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Rauentalshöhe 4, 56073 Koblenz Germania

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

ExxonMobil

Indirizzo del fabbricante

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Stati Uniti

Ubicazione dei siti produttivi

4999 Scenic Highway, LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Stati Uniti


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

Shell Nederland Raffinaderij B.V.

Indirizzo del fabbricante

Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat, 3196 KK Rotterdam Paesi Bassi

Ubicazione dei siti produttivi

Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat, 3196 KK Rotterdam Paesi Bassi


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

INEOS Solvents Germany GmbH

Indirizzo del fabbricante

Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

Shamrockstraße 88, 44623 Herne Germania

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,7

70,0

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

Meta SPC 1: CL - Gel o liquido di contatto

Meta SPC 2: XX - Altri: Dosatore spray pronta all'uso

Meta SPC 3: CL - Gel o liquido di contatto

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO - META SPC(S)

META SPC 1

1.   META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

Meta SPC 1

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

2.   META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,7

70,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

Meta SPC 1: CL - Gel o liquido di contatto

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Evitare di respirare gli aerosol.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI / medico.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.

Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 1

Uso # 1 – Utilizzo 1 – Gel o liquido di contatto - Frizione igienica - Utilizzatore professionale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri (inclusi micobatteri)

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Lievito

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Virus con involucro

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Solo per uso professionale. Da utilizzare in ambito privato, pubblico, sanitario, industriale e in aree per attività professionali.

Metodi di applicazione

Metodo: Applicazione diretta su entrambe le mani, sfregamento

Descrizione dettagliata:

-

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 3 ml applicati su una mano e e l'intera superficie di entrambe le mani viene inumidita e strofinata per 60 secondi per applicazione.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Fino a 25 disinfezioni al giorno, 5 giorno/i a settimana

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Tappi a vite (HD-PE) o tappi (PP) o tappi per pompa (PP) o tappi per dosatore spray (PP) o tappi di sicurezza (PP))

Lattina in HD-PE: 5 l - 60 l; (Tappi a vite (PE/LDPE/HD-PE) o tappi di sicurezza (HD-PE))

Fusto in HD-PE: 200 l; (Tappo in plastica con sistema di sfiato (HD-PE) o Tappo in plastica per rubinetto (HD-PE) o rubinetto in plastica (HD-PE) o tappi a tenuta (HD-PE))

Contenitore IBC in HD-PE: 1000 l; (Tappi a vite (HD-PE))

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1

5.1.   Istruzioni d'uso

1)

Solo per uso professionale.

2)

I prodotti devono essere agitati prima dell'uso.

3)

Applicare solo su mani asciutte e visibilmente pulite.

4)

Per la disinfezione delle mani viene versato un gel o un liquido pronto all'uso (3 ml) nel palmo di una mano e l'intera superficie di entrambe le mani viene inumidita e strofinata per 60 secondi per applicazione.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

1)

Evitare il contatto con gli occhi.

2)

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

3)

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

4)

Per il riempimento, applicare un imbuto.

5)

Per il riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che l'operazione venga realizzata adottando misure tecniche e/o organizzative:

Si raccomanda l’uso di occhiali di protezione durante il rabbocco del prodotto.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

1)

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

2)

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

1)

Prodotto: Non è consentito lo smaltimento insieme ai normali rifiuti. Smaltimento speciale richiesto secondo le normative locali.

2)

Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

3)

Contattare i servizi di smaltimento rifiuti.

4)

Imballaggi contaminati: Svuotare accuratamente l'imballaggio contaminato. Gli stessi possono essere riciclati previa accurata e minuziosa pulizia. Gli imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti secondo le stesse modalità del prodotto.

5)

Non bruciare o utilizzare un cannello da taglio sul fusto vuoto. Rischio di esplosione.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

1)

Conservare in luogo ben ventilato.

2)

Conservare in luogo fresco.

3)

Tenere il recipiente ben chiuso.

4)

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

5)

Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi

6.   ALTRE INFORMAZIONI

Il prodotto contiene propan-2-olo (numero CAS: 67-63-0), per il quale è stato concordato un valore di riferimento europeo di 129,28 mg/m3 per l'utilizzatore professionale e utilizzato per la valutazione del rischio del prodotto.

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Wofasept AHA

Area di mercato: EU

 

Otovita® Professional Handgel

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,7

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Budenat® Protect Hand D807

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0002 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,0

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Handsteril OG

Area di mercato: EU

Disinfection for Hands OG

Area di mercato: EU

2-Propanol 70%

Area di mercato: EU

Isopropylalkohol Königseer Biozid

Area di mercato: EU

Isogel Königseer Biozid Plus

Area di mercato: EU

Isogel Königseer Biozid

Area di mercato: EU

ISO 70

Area di mercato: EU

Brensolv K68

Area di mercato: EU

Isopropanol 70 Biocide

Area di mercato: EU

Isopropanol 70

Area di mercato: EU

Hand- und Oberflächendesinfektion

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0003 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

70,0

7.4.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Handsteril OG blau

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0004 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

65,0

7.5.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Easysept

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0005 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,0

7.6.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Witty-Lavalin D

Area di mercato: EU

proCura Spray PUR

Area di mercato: EU

Orlin Suprades HD

Area di mercato: EU

Esept

Area di mercato: EU

Bio Tec Des HD

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0006 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,1

7.7.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Curacid HD-sept

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0007 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,8

7.8.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Esept Gel

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0008 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,4

7.9.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Mano Germs

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0009 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,0

7.10.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Deogel Mani

Area di mercato: EU

Deovet

Area di mercato: EU

Deogel Hands

Area di mercato: EU

Deomed

Area di mercato: EU

Dermigel profumato

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0010 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

70,0

7.11.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Isogel

Area di mercato: EU

Vetgel

Area di mercato: EU

Icfgel

Area di mercato: EU

Skingel

Area di mercato: EU

Sanigel

Area di mercato: EU

Dermigel

Area di mercato: EU

Gel mimani

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0011 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

70,0

7.12.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Alcodet profumato

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0012 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

70,0

7.13.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Handsan

Area di mercato: EU

Manisan

Area di mercato: EU

Sanimed

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0013 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

70,0

7.14.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

ELIGEL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0014 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

70,0

7.15.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

ELIGEL Perfum

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0015 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

70,0

7.16.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Desmila VSI

Area di mercato: EU

mobilomed Skinsoft Expert

Area di mercato: EU

SiMa CleanTecMano

Area di mercato: EU

Funny Hygienikum

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0016 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,8

7.17.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Desmila VSI C

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0017 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,0

7.18.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Desmila LSI

Area di mercato: EU

mobilomed Skinsoft Professional

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0018 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

64,7

7.19.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Desmila LSI C

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0019 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

64,7

7.20.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Desmila LSI pure

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0020 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

64,7

META SPC 2

1.   META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 2 identificativo

Identificativo

Meta SPC 2

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-2

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

2.   META SPC 2 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,8

70,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2

Formulazione/i

Meta SPC 2: XX - Altri: Dosatore spray pronta all'uso

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Evitare di respirare gli aerosol.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI / medico.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.

Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 2

Uso # 1 – Utilizzo 1 – Spray liquido – Disinfezione di piccole superfici – Utilizzatore professionale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 - Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri (inclusi micobatteri)

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Lievito

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di piccole superfici non porose, materiali, attrezzature e arredi in aree private, pubbliche, sanitarie, industriali e per attività professionali.

Metodi di applicazione

Metodo: A spruzzo

Descrizione dettagliata:

-

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Per la disinfezione delle superfici viene applicata una soluzione spray pronta all'uso (20 ml/m2) sulle superfici a temperatura ambiente.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

 

Applicazione in base alle esigenze, un'applicazione per uso, 4 volte al giorno.

Disinfezione delle piccole superfici (diverse dall'ambito sanitario):

 

Battericida e lieviticida: tempo di contatto almeno 1 minuto

In ambito sanitario:

 

Battericida e lieviticida: tempo di contatto almeno 5 minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Tappi a vite (HD-PE) o tappi (PP) o tappi per pompa (PP) o tappi per dosatore spray (PP) o tappi di sicurezza (PP))

Lattina in HD-PE: 5 l - 60 l; (Tappi a vite (PE/LDPE/HD-PE) o tappi di sicurezza (HD-PE))

Fusto in HD-PE: 200 l; (Tappo in plastica con sistema di sfiato (HD-PE) o Tappo in plastica per rubinetto (HD-PE) o rubinetto in plastica (HD-PE) o tappi a tenuta (HD-PE))

Contenitore IBC in HD-PE: 1000 l; (Tappi a vite (HD-PE))

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

1)

Applicare a spruzzo sulla superficie il prodotto pronto all'uso. Assicurarsi di bagnare completamente le superfici e attendere 1 minuto (disinfezione generale delle superfici) o 5 minuti (superfici in ambito sanitario)

2)

Da utilizzare a temperatura ambiente.

3)

Applicazione in base alle esigenze, un'applicazione per uso, 4 volte al giorno.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Per il riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che l'operazione venga realizzata adottando misure tecniche e/o organizzative:

Si raccomanda l’uso di occhiali di protezione durante il rabbocco del prodotto.

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 3

Uso # 2 – Utilizzo 2 – Spray liquido - Disinfezione per piccole superfici a contatto con gli alimenti – Utilizzatore professionale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 - Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Lievito

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Disinfezione di piccole superfici non porose nel settore alimentare o nelle industrie di trasformazione alimentare (compresi birrifici, industria lattiero-casearia e industria della carne).

Metodi di applicazione

Metodo: A spruzzo

Descrizione dettagliata:

-

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Per la disinfezione delle superfici viene applicata una soluzione spray pronta all'uso (20 ml/m2) sulle superfici a temperatura ambiente.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

 

Applicazione in base alle esigenze, un'applicazione per uso, 4 volte al giorno.

Disinfezione di piccole superfici:

 

Battericida e lieviticida: tempo di contatto almeno 1 minuto

Nei birrifici/industria della carne:

 

Battericida e lieviticida: tempo di contatto almeno 5 minuti

Nell'industria lattiero-casearia:

 

Battericida e lieviticida: tempo di contatto almeno 15 minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in HD-PE: 0,1 l - 2,5 l; (Tappi a vite (HD-PE) o tappi (PP) o tappi per pompa (PP) o tappi per dosatore spray (PP) o tappi di sicurezza (PP))

Lattina in HD-PE: 5 l - 60 l; (Tappi a vite (PE/LDPE/HD-PE) o tappi di sicurezza (HD-PE))

Fusto in HD-PE: 200 l; (Tappo in plastica con sistema di sfiato (HD-PE) o Tappo in plastica per rubinetto (HD-PE) o rubinetto in plastica (HD-PE) o tappi a tenuta (HD-PE))

Contenitore IBC in HD-PE: 1000 l; (Tappi a vite (HD-PE))

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

1)

Applicare a spruzzo sulla superficie il prodotto pronto all'uso. Assicurarsi di bagnare completamente le superfici e attendere almeno 1 minuto (disinfezione generale delle superfici), 5 minuti (disinfezione delle superfici nei birrifici o nell'industria della carne) o almeno 15 minuti (disinfezione delle superfici nell'industria lattiero-casearia).

2)

Da utilizzare a temperatura ambiente.

3)

Applicazione in base alle esigenze, un'applicazione per uso, 4 volte al giorno.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Per la disinfezione dei macchinari di lavorazione alimentare e le procedure di riempimento prendere in considerazione la seguente misura di mitigazione del rischio, a meno che la procedura venga realizzata adottando misure tecniche e/o organizzative: Si raccomanda l’uso di occhiali di protezione durante la manipolazione del prodotto.

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (2) DEL META SPC 2

5.1.   Istruzioni d'uso

1)

I prodotti devono essere agitati prima dell'uso.

2)

Non applicare più di 20 ml/m2.

3)

Le salviette usate devono essere smaltite in un contenitore chiuso.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

1)

Evitare il contatto con gli occhi.

2)

Per il riempimento, applicare un imbuto.

3)

Il prodotto deve essere applicato solo per la disinfezione di piccole superfici.

4)

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

5)

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

6)

Mantenere bambini e animali domestici lontano dagli ambienti in cui avviene la disinfezione.

7)

Fornire ventilazione adeguata prima che bambini e animali domestici entrino negli ambienti trattati.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

1)

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per 5 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

2)

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

1)

Prodotto: Non è consentito lo smaltimento insieme ai normali rifiuti. Smaltimento speciale richiesto secondo le normative locali.

2)

Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

3)

Contattare i servizi di smaltimento rifiuti.

4)

Imballaggi contaminati: Svuotare accuratamente l'imballaggio contaminato. Gli stessi possono essere riciclati previa accurata e minuziosa pulizia. Gli imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti secondo le stesse modalità del prodotto.

5)

Non bruciare o utilizzare un cannello da taglio sul fusto vuoto. Rischio di esplosione.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

1)

Conservare in luogo ben ventilato.

2)

Conservare in luogo fresco.

3)

Tenere il recipiente ben chiuso.

4)

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

5)

Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi

6.   ALTRE INFORMAZIONI

Il prodotto contiene propan-2-olo (numero CAS: 67-63-0), per il quale è stato concordato un valore di riferimento europeo di 129,28 mg/m3 per l'utilizzatore professionale e utilizzato per la valutazione del rischio del prodotto.

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

proCura Spray PUR

Area di mercato: EU

Witty-Express Ultra

Area di mercato: EU

Witty-AQUA MEGA

Area di mercato: EU

Anti-Germ DES ALC-IP

Area di mercato: EU

BTS 6000

Area di mercato: EU

Bio Tec Des AX

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0021 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,1

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Isopropanol 70 Biocide

Area di mercato: EU

Isopropanol 70

Area di mercato: EU

Isopropylalkohol Königseer Biozid

Area di mercato: EU

Isogel Königseer Biozid Plus

Area di mercato: EU

Gold

Area di mercato: EU

Füllersteril PPP

Area di mercato: EU

Isopropylalkohol 70% Gew.

Area di mercato: EU

Fast Germs

Area di mercato: EU

BACTINYL IPA 70 %

Area di mercato: EU

SAFE CLEANER SR

Area di mercato: EU

Isopropylalkohol Königseer Flächen Biozid

Area di mercato: EU

Isonet

Area di mercato: EU

Isonet AL

Area di mercato: EU

Sanificante Alcolico

Area di mercato: EU

Isogerm

Area di mercato: EU

Isogerm AL

Area di mercato: EU

Isonet PU

Area di mercato: EU

Alidet

Area di mercato: EU

Sanocasa

Area di mercato: EU

Frigosano

Area di mercato: EU

Hygien Food

Area di mercato: EU

Medicalsan

Area di mercato: EU

Alcohol Sanitized

Area di mercato: EU

Alkosan

Area di mercato: EU

Biofarm

Area di mercato: EU

Allkill

Area di mercato: EU

DETERQUAT PRO SR

Area di mercato: EU

Galtec Isoprop Bactericide

Area di mercato: EU

Amphisol 70

Area di mercato: EU

AISW 100

Area di mercato: EU

Steril Spray PPP

Area di mercato: EU

Hand- und Oberflächendesinfektion

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0022 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

70,0

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Budenat® Rapid Effect D 446

Area di mercato: EU

IPA 300

Area di mercato: EU

Easydes IPA

Area di mercato: EU

Sonet

Area di mercato: EU

Sonet Forte

Area di mercato: EU

Isosan Forte

Area di mercato: EU

Germisan

Area di mercato: EU

Sanivet

Area di mercato: EU

Alidet Forte

Area di mercato: EU

Germodet

Area di mercato: EU

Isoclean

Area di mercato: EU

Alcohol Sanitized Strong

Area di mercato: EU

Alkosan Strong

Area di mercato: EU

Isonet Strong

Area di mercato: EU

Desmila HSI

Area di mercato: EU

Vetasept pur

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0023 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,0

7.4.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Isopropanol/Wasser 65/35%

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0024 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

65,0

7.5.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Curacid Food Rapid

Area di mercato: EU

Dr. Desi Küchendesinfektion

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0025 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,8

7.6.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Deogerm

Area di mercato: EU

Deosan

Area di mercato: EU

Medicaldeo

Area di mercato: EU

Deonet

Area di mercato: EU

Deofloor

Area di mercato: EU

Sanocasa Profumato

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0026 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,0

7.7.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Desmila HSI C

Area di mercato: EU

Vetasept Lemon

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0027 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,0

7.8.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Desmila HSI D

Area di mercato: EU

Vetasept Fresh

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0028 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,0

7.9.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Desmila HSI P

Area di mercato: EU

Vetasept Pfirsich

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0029 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,0

7.10.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Desmila AFI

Area di mercato: EU

Hygienic I

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0030 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

64,7

META SPC 3

1.   META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 3 identificativo

Identificativo

Meta SPC 3

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-3

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

2.   META SPC 3 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,7

70,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 3

Formulazione/i

Meta SPC 3: CL - Gel o liquido di contatto

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca grave irritazione oculare.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Evitare di respirare gli aerosol.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI / medico.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale.

Smaltire il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 3

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 4

Uso # 1 – Utilizzo 1 – Gel o liquido di contatto - Frizione igienica - Utilizzatore non professionale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 - Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri (inclusi micobatteri)

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Lievito

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Nome scientifico: Virus con involucro

Nome comune: -

Fase di sviluppo: -

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Per l'uso in ambiti pubblici e privati

Metodi di applicazione

Metodo: Applicazione diretta su entrambe le mani, sfregamento

Descrizione dettagliata:

-

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 3 ml applicati su una mano e e l'intera superficie di entrambe le mani viene inumidita e strofinata per 60 secondi per applicazione.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Fino a 5 disinfezioni al giorno, 5 giorno/i a settimana

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in HD-PE: 0,1 l - 1,0 l; (Tappi a vite (HD-PE) o tappi (PP) o tappi per pompa (PP) o tappi per dosatore spray (PP) o tappi di sicurezza (PP))

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le indicazioni generali di utilizzo.

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (3) DEL META SPC 3

5.1.   Istruzioni d'uso

1)

Rispettare le istruzioni per l'uso.

2)

I prodotti devono essere agitati prima dell'uso.

3)

Applicare solo su mani asciutte e visibilmente pulite.

4)

Per la disinfezione delle mani viene versato un gel o un liquido pronto all'uso (3 ml) nel palmo di una mano e l'intera superficie di entrambe le mani viene inumidita e strofinata per 60 secondi per applicazione.

5)

Il titolare dell'autorizzazione deve specificare sull'etichetta il tasso di applicazione tipico in una forma semplice e facilmente comprensibile:

Dosatore spray: Applicare 3 o 4 spruzzate (a seconda del tappo del dosatore spray)

Spruzzo con pompa: Applicare 3 pompate

Flacone: Osservazione visiva

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

1)

Evitare il contatto con gli occhi.

2)

Uso da parte dei bambini solo sotto la supervisione di un adulto.

3)

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

1)

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

2)

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per cinque minuti.

3)

In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4)

Se l’irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

5)

IN CASO DI INALAZIONE O INGESTIONE: Se si presentano sintomi, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

1)

Prodotto: Non è consentito lo smaltimento insieme ai normali rifiuti. Smaltimento speciale richiesto secondo le normative locali.

2)

Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

3)

Contattare i servizi di smaltimento rifiuti.

4)

Imballaggi contaminati: Svuotare accuratamente l'imballaggio contaminato. Gli stessi possono essere riciclati previa accurata e minuziosa pulizia. Gli imballaggi che non possono essere puliti devono essere smaltiti secondo le stesse modalità del prodotto.

5)

Non bruciare o utilizzare un cannello da taglio sul fusto vuoto. Rischio di esplosione.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

1)

Conservare in luogo ben ventilato.

2)

Conservare in luogo fresco.

3)

Tenere il recipiente ben chiuso.

4)

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

5)

Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

6)

Durata di conservazione/stabilità: 24 mesi

6.   ALTRE INFORMAZIONI

-

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Frend Hand Sanitiser Gel

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0031 1-3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

65,3

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Biogat H-Des

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0032 1-3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

70,0

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Neo-Amisept

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027707-0033 1-3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,0


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.

(2)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.

(3)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 3.


17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/33


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2253 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2022

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2» a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 gennaio 2019 la società Colgate Palmolive Sp. Z.o.o ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi denominata «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2», del tipo di prodotto 2 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente della Francia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-HK051319-37.

(2)

Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2» è l’acido L-(+)-lattico, inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 2.

(3)

Il 25 agosto 2021 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia.

(4)

Il 23 marzo 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida («SPC») per «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Nel parere si conclude che «Colgate Palmolive Lactic acid PT 2» è una famiglia di biocidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, che soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.

(6)

In conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 12 aprile 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di SPC in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

(7)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2».

(8)

Nel suo parere l’Agenzia raccomanda che il titolare dell’autorizzazione effettui una prova di calorimetria differenziale a scansione per i prodotti rappresentativi di tutti i meta SPC della famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2» come condizione per l’autorizzazione. Tale prova dovrebbe confermare che i prodotti rappresentativi di tali meta SPC non sono da classificare come miscela autoreattiva. La Commissione approva tale raccomandazione e ritiene che la presentazione dei risultati di detta prova debba costituire una condizione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Colgate Palmolive Lactic acid PT 2» in tutti i meta SPC a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Essa è inoltre dell’avviso che l’obbligo di fornire i dati dopo il rilascio dell’autorizzazione non incida sulla conclusione relativa al rispetto della condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento sulla base dei dati esistenti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Colgate Palmolive Sp. Z.o.o è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero di autorizzazione EU-0028421-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2», subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni fissati nell’allegato I e in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida di cui all’allegato II.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 5 dicembre 2022 al 30 novembre 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Parere dell’ECHA del 2 marzo 2022 sull’autorizzazione dell’Unione della famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT2» (ECHA/BPC/317/2022) (https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation).


ALLEGATO I

TERMINI E CONDIZIONI (EU-0028421-0000)

Il titolare dell’autorizzazione deve effettuare una prova di calorimetria differenziale a scansione per i prodotti rappresentativi di tutti i meta SPC della famiglia di biocidi «Colgate-Palmolive Lactic acid PT 2». La prova deve essere eseguita conformemente alla sezione 1.6.2 degli Orientamenti riguardanti il regolamento sui biocidi, volume I: Identità del principio attivo/proprietà fisico-chimiche/metodologia analitica — Prescrizioni in materia di informazione, esame e valutazione (ECHA, marzo 2022) (1), al fine di confermare che i prodotti rappresentativi di tali meta SPC non sono da classificare come miscela autoreattiva.

Entro il 5 giugno 2023 il titolare dell’autorizzazione deve presentare all’Agenzia i risultati della prova.


(1)  https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/bpr_guidance_vol_i_parts_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b


ALLEGATO II

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

COLGATE-PALMOLIVE_LACTIC ACID_PT2

Tipo di prodotto 2 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0028421-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0028421-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome della famiglia

Nome

COLGATE-PALMOLIVE_LACTIC ACID_PT2

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

1.3.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

Colgate-Palmolive (Poland) Sp. Z.o.o

Indirizzo

Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa Polonia

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0028421-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

5 dicembre 2022

Data di scadenza dell’autorizzazione

30 novembre 2032

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

Colgate-Palmolive Industrial S.A.S

Indirizzo del fabbricante

60 Avenue du Vermandois, 60200 Compiègne Francia

Ubicazione dei siti produttivi

60 Avenue du Vermandois, 60200 Compiègne Francia


Nome del fabbricante

Colgate Palmolive (Hellas) SAIC

Indirizzo del fabbricante

89 Athinon, 18541 Piraeus Grecia

Ubicazione dei siti produttivi

89 Athinon, 18541 Piraeus Grecia


Nome del fabbricante

Colgate Palmolive Srl Italy

Indirizzo del fabbricante

Viale Palmolive, 18, 00042 Anzio Italia

Ubicazione dei siti produttivi

Viale Palmolive, 18, 00042 Anzio Italia


Nome del fabbricante

EURO WIPES

Indirizzo del fabbricante

2 Rue du Grand Champ, 28400 Nogent-le-Rotrou Francia

Ubicazione dei siti produttivi

2 Rue du Grand Champ, 28400 Nogent-le-Rotrou Francia


Nome del fabbricante

Hangzhou Guoguang Touring Commodity Co., Ltd

Indirizzo del fabbricante

No.8 Yunshun Road, - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Cina

Ubicazione dei siti produttivi

No.8 Yunshun Road, - Jingshan Town, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang Province Cina

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Acido L-(+)-lattico

Nome del fabbricante

Purac Biochem bv

Indirizzo del fabbricante

Arkelsedijk 46, NL-4200 AA Gorinchem Paesi Bassi

Ubicazione dei siti produttivi

Arkelsedijk 46, NL-4200 AA Gorinchem Paesi Bassi


Principio attivo

Acido L-(+)-lattico

Nome del fabbricante

Purac Bioquimica SA

Indirizzo del fabbricante

Gran Vial 19-25, 08160 Montmeló (Barcelona) Spagna

Ubicazione dei siti produttivi

Gran Vial 19-25, 08160 Montmeló (Barcelona) Spagna


Principio attivo

Acido L-(+)-lattico

Nome del fabbricante

Jungbunzlauer International SA.

Indirizzo del fabbricante

St. Alban-Vorstadt 90 - P.O. Box, CH-4002 Basel Svizzera

Ubicazione dei siti produttivi

Jungbunzlauer SA - Z.I. et Portuaire B.P. 32., FR-67390 Marckolsheim Francia

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

1,57

4,19

Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)

 

Sostanza non attiva

26183-52-8

500-046-6

0,0

3,0

Propan-2-ol

 

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

0,0

0,1

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)

META SPC 1

1.   META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

META SPC 1-2 PT2 BDC

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

2.   META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

1,57

2,93

Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)

 

Sostanza non attiva

26183-52-8

500-046-6

3,0

3,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo

Provoca irritazione cutanea.

Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Lavare accuratamente dopo l’uso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).

In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1

Uso # 1 — Disinfezione delle superfici dure — superfici domestiche

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Ambiente domestico — Superfici dure porose e non porose del bagno eccetto quelle della cucina.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Versare il prodotto puro sulla spugna e passarlo sulla superficie per disinfettare (senza pre-pulizia).

È necessario risciacquare.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 18 g di prodotto per m2 su una spugna.

Diluizione (%): —

Numero e tempi di applicazione:

Pronto per l’uso.

Tempo di contatto: 15 minuti

Temperatura ambiente

Frequenza: giornaliera

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone in polietilene tereftalato (PET) da 650, 750, 1000, 1250, 1300, 1500 e flacone in polietilene (PE) da 2000 ml

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

1/2 tappo di prodotto su una spugna corrisponde a 18 g di prodotto per m2

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 2

Uso # 2 — Disinfezione delle superfici delle tazze dei wc

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Bagni domestici — Disinfezione delle superfici delle tazze dei wc — Disinfezione di superfici dure porose e non porose

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Versare il prodotto puro sulla spugna e passarlo sulla superficie per disinfettare (senza pre-pulizia).

È necessario risciacquare.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 18 g di prodotto per m2 su una spugna

Diluizione (%): —

Numero e tempi di applicazione:

Pronto per l’uso.

Tempo di contatto: 15 minuti

Temperatura ambiente

Frequenza: giornaliera

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone in PET da 650, 750, 1000, 1250, 1300, 1500 e flacone in PE da 2000 ml

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

1/2 tappo di prodotto su una spugna corrisponde a 18 g di prodotto per m2

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1

5.1.   Istruzioni d’uso

Attenersi alle istruzioni d’uso.

Informare il titolare dell’autorizzazione se il trattamento è inefficace.

Assicurarsi di bagnare completamente le superfici, lasciare per un tempo di contatto appropriato.

Lasciare asciugare la superficie dopo il risciacquo.

Pulire il tappo dopo il dosaggio.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Lavarsi le mani dopo l’uso.

Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare schizzi e fuoriuscite quando si versa il prodotto.

Lavare accuratamente la spugna con abbondante acqua.

Non toccare la superficie prima di averla risciacquata e lasciata asciugare.

I bambini e gli animali domestici non devono essere presenti durante la disinfezione e fino a quando la superficie è stata risciacquata e si è asciugata.

I flaconi con capacità superiore a 1 litro e fino a 2 litri devono essere adattati con un manico.

Il confezionamento deve essere adattato con una chiusura a prova di bambino.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: rimuovere tutti gli abiti contaminati e lavarli prima di utilizzarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione alla pelle: consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: risciacquare immediatamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112/l’ambulanza per ricevere assistenza medica.

Informazioni al personale sanitario/medico:

Gli occhi devono essere risciacquati ripetutamente mentre ci si reca dal medico in caso di esposizione oculare a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico

IN CASO DI INGESTIONE: risciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON indurre il vomito. Chiamare il 112/l’ambulanza per ricevere assistenza medica.

SE INALATO: spostare la persona infortunata all’aria aperta e tenerla a riposo, in una posizione confortevole per la respirazione. Richiedere immediatamente assistenza medica se si manifestano sintomi e/o sono state inalate grandi quantità.

Se è necessaria assistenza medica, tenere a portata di mano il contenitore o l’etichetta del prodotto.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non riversare il prodotto non utilizzato sul suolo, in corsi d’acqua, in tubi (lavandino, wc ecc.) né negli scarichi

Smaltire il prodotto non utilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità con le normative locali

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Periodo di validità: 2 anni

Non conservare a temperatura superiore a 40 °C

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio

Proteggere il prodotto dalla luce

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B029-1342-0015

Area di mercato: EU

Ajax APC Antibacterial Blue @ 1.3 % LA (ref B029-1342-0015)

Area di mercato: EU

Ajax Antibakteriell

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Clean Fresh; Ajax Απολυμαντικό Clean Fresh

Area di mercato: EU

Ajax Optimal 7 Antibactérien Fraîcheur Océan; Ajax Multi-surfaces Antibactérien Fraîcheur Océan; Ajax Antibacterial Ocean Fresh

Area di mercato: EU

Ajax Antibakteriell

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Clean Fresh; Ajax Απολυμαντικό Clean Fresh

Area di mercato: EU

Ajax Disinfettante Clean Fresh

Area di mercato: EU

Ajax Antibacteriano Ultra Frescura

Area di mercato: EU

Ajax Antibacteriano

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Blue

Area di mercato: EU

Ajax Désinfectant/Ajax Desinfecterend; Ajax Désinfectant Clean Fresh/Ajax Desinfecterend Clean Fresh; Ajax Désinfectant Fraîcheur Océan/Ajax Desinfecterend Oceaan Frisheid; Ajax Antibactérien/Ajax Antibacterieel

Area di mercato: EU

Ajax Desinfectant; Ajax Desinfectant Clean Fresh; Ajax Desinfectant Oceaan Frisheid; Ajax Antibacterieel

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

1,57

Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)

 

Sostanza non attiva

26183-52-8

500-046-6

3,0

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B029-1342-0014

Area di mercato: EU

Ajax APC Antibacterial Blue @ 2.6 % LA (B029-1342-0014)

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Clean Fresh + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Clean Fresh + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Clean Fresh + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Clean Fresh + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Disinfettante Clean Fresh + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Antibacteriano Ultra Frescura + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Antibacteriano + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Antibacteriano Ultra Frescura

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Blue Plus

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0002 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

2,93

Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)

 

Sostanza non attiva

26183-52-8

500-046-6

3,0

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B029-4339-0011

Area di mercato: EU

 

Ajax APC Liquid Blue @ 1.3 % LA (ref B029-4339-0011)

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Ocean Fresh

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Ocean Fresh

Area di mercato: EU

Ajax Maison Pure

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Ocean Fresh

Area di mercato: EU

Ajax Disinfettante Ocean Fresh

Area di mercato: EU

Ajax Antibacteriano Frescura do Oceano

Area di mercato: EU

Ajax Antibacteriano Frescura del Océano

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Pure Home

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Ocean Fresh

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0003 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

1,57

Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)

 

Sostanza non attiva

26183-52-8

500-046-6

3,0

7.4.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B029-4339-0010

Area di mercato: EU

 

Ajax APC Liquid Blue @ 2.6 % LA (B029-4339-0010)

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Ocean Fresh + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Ocean Fresh + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Απολυμαντικό Χωρίς Χλώριο Ocean Fresh + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Ocean Fresh + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Blu

Area di mercato: EU

Ajax Disinfettante Ocean Fresh + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home

Area di mercato: EU

Ajax Antibacteriano

Area di mercato: EU

Ajax Antibacteriano Frescura do Oceano + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Antibacteriano Frescura del Océano + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Pure Home Plus

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0004 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

2,93

Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)

 

Sostanza non attiva

26183-52-8

500-046-6

3,0

7.5.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B029-7583-0003

Area di mercato: EU

Ajax Healthy Home & Happy Blossom @ 1.3 % LA (B029-7583-0003)

Area di mercato: EU

Ajax Reines Zuhause Salbei & Apfelblüten and Ajax Maison Pure Salbei & Apfelblüten andAjax Pure Home Salbei & Apfelblüten and Ajax Essential Purity Salbei & Apfelblüten and Ajax Pureté Essentielle Salbei & Apfelblüten

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Μήλο

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Maison Pure Sauge et notes de Fleurs de Pommier; Ajax Pure Home Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Essential Purity Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Pureté Essentielle Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Maison Pure Sauge & Fraîcheur Fleurs de Pommier

Area di mercato: EU

Ajax Reines Zuhause Salbei & Apfelblüten; Ajax Maison Pure Salbei & Apfelblüten; Ajax Pure Home Salbei & Apfelblüten; Ajax Essential Purity Salbei & Apfelblüten; Ajax Pureté Essentielle Salbei & Apfelblüten

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο;

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Salvia e Mela Fiorita; Ajax Purezza di Casa Salvia e Mela Fiorita; Ajax Purezza di Casa Salvia e Fior di Mela; Ajax Pure Home Salvia e Fior di Mela; Ajax Casa Sana Salvia e Mela Fiorita; Ajax Healthy Home Salvia e Mela Fiorita; Ajax Healthy Home Salvia e Fior di Mela; Ajax Casa Sana Salvia e Fior di Mela

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Maison Pure Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Pure Home Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Essential Purity Sauge & notes de Fleur de Pommier; Ajax Pureté Essentielle Sauge & notes de Fleur de Pommier

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Maison Pure Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Essential Purity Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Pureté Essentielle Szałwia i Kwiat Jabłoni; Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Salva & Flor de Macieira

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de Manzana

Area di mercato: EU

Ajax Maison Pure Sauge & Fleur de Pommier/Ajax Reines Zuhause Salbei & Apfelblüten; Ajax Maison Pure Sauge & Fleur de Pommier/Ajax Pure Home Salbei & Apfelblüten; Ajax Essential Purity Sauge & Fleur de Pommier/Ajax Essential Purity Salbei & Apfelblüten; Ajax Pureté Essentielle Sauge & Fleur de Pommier/Ajax Pureté Essentielle Salbei & Apfelblüten

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sauge & Fleurs de Pommier/Ajax Pure Home Salie & Appelbloesem; Ajax Pure Home Fleurs de Pommier/Ajax Pure Home Appelbloesem; Ajax Pure Home Fraîcheur Fleurs de Pommier/Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Fraîcheur Fleurs de Pommier Antibactérien/Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid Ajax Pure Home Fraîcheur Fleurs de Pommier/Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid Antibacterieel

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom; Ajax Maison Pure Sage & Apple Blossom; Ajax Essential Purity Sage & Apple Blossom; Ajax Pureté Essentielle Sage & Apple Blossom

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Salie & Appelbloesem; Ajax Pure Home Appelbloesem; Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Appelbloesem Frisheid Antibacterieel

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0005 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

1,57

Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)

 

Sostanza non attiva

26183-52-8

500-046-6

3,0

7.6.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B029-7583-0002

Area di mercato: EU

 

Ajax Healthy Home & Happy Blossom @ 2.6 % LA (B029-7583-0002)

Area di mercato: EU

Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Μήλο + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Healthy Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Apple Blossom + (Plus); Ajax Pure Home Μήλο & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Άνθη Μηλιάς & Φασκόμηλο + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Μήλο + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Healthy Home Allegria Floreale; Ajax Healthy Home Fioritura Allegra; Ajax Casa Sana Fioritura Allegra; Ajax Casa Sana Fiore Allegro; Ajax Casa Sana Allegria Floreale; Ajax Healthy Home Fiore Allegro.

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Salva & Flor de Macieira + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de Manzana + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Apple Blossom Plus

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0006 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

2,93

Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)

 

Sostanza non attiva

26183-52-8

500-046-6

3,0

7.7.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B029-7582-0000

Area di mercato: EU

Ajax Healthy Home Sage & Elder Flower @ 1.3 % LA (B029-7583-0000)

Area di mercato: EU

Ajax Reines Zuhause Salbei & Holunderblüten; Ajax Maison Pure Salbei & Holunderblüten; Ajax Pure Home Salbei & Holunderblüten; Ajax Essential Purity Salbei & Holunderblüten; Ajax Pureté Essentielle Salbei & Holunderblüten

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Healthy Home Sage & Elderflower; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Κουφοξυλιά; Ajax Pure Home Κουφοξυλιά & Φασκόμηλο;

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Area di mercato: EU

Ajax Maison Pure Sauge et Fleur de Sureau; Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Essential Purity Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Pureté Essentielle Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Maison Pure Sauge & Fraîcheur Fleurs de Sureau

Area di mercato: EU

Ajax Reines Zuhause Salbei & Holunderblüten; Ajax Maison Pure Salbei & Holunderblüten; Ajax Pure Home Salbei & Holunderblüten; Ajax Essential Purity Salbei & Holunderblüten; Ajax Pureté Essentielle Salbei & Holunderblüten

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Healthy HomeSage & Elderflower; Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Pure Home Κουφοξυλιά & Φασκόμηλο; Ajax Pure Home Φασκόμηλο &Κουφοξυλιά; Ajax Pure Home Άνθη Ακτέας & Φασκόμηλο

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Area di mercato: EU

Ajax Healthy Home Salvia e Fiore di Sambuco; Ajax Casa Sana Salvia e Fiore di Sambuco; Ajax Pure Home Salvia e Fiore di Sambuco; Ajax Purezza di Casa Salvia e Fiore di Sambuco;

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Area di mercato: EU

Ajax Maison Pure Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Essential Purity Sauge & Fleur de Sureau; Ajax Pureté Essentielle Sauge & Fleur de Sureau

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Szałwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Maison Pure Szałwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Essential Purity Szałwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Pureté Essentielle Szałwia i Kwiat Czarnego Bzu; Ajax Pure Home Sage & ElderflowerAjax Pure Home Sage & Elderflower

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Salva & Flor de Sabugueiro

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Area di mercato: EU

Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de Saúco

Area di mercato: EU

Ajax Maison Pure Sauge & Fleur de Sureau/Ajax Reines Zuhause Salbei & Holunderblüten; Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau/Ajax Pure Home Salbei & Holunderblüten; Ajax Essential Purity Sauge & Fleur de Sureau/Ajax Essential Purity Salbei & Holunderblüten; Ajax Pureté Essentielle Sauge & Fleur de Sureau/Ajax Pureté Essentielle Salbei & Holunderblüten

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elder Flower

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sauge & Fleur de Sureau/Ajax Pure Home Salie & Vlierbloesem; Ajax Pure Home Fleur de Sureau/Ajax Pure Home Vlierbloesem; Ajax Pure Home Fraîcheur Fleur de Sureau/Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Fraîcheur Fleur de Sureau Antibactérien/Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid Antibacterieel

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower; Ajax Maison Pure Sage & Elderflower; Ajax Essential Purity Sage & Elderflower; Ajax Pureté Essentielle Sage & Elderflower

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Salie & Vlierbloesem; Ajax Pure Home Vlierbloesem; Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid; Ajax Pure Home Vlierbloesem Frisheid Antibacterieel

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0007 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

1,57

Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)

 

Sostanza non attiva

26183-52-8

500-046-6

3,0

7.8.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B029-7582-0001

Area di mercato: EU

 

Ajax Healthy Home Sage & Elder Flower @ 2.6 % LA (B029-7582-0001)

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Healthy Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Κουφοξυλιά + (Plus); Ajax Pure Home Κουφοξυλιά & Φασκόμηλο+ (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Healthy Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Απολυμαντικό Pure Home Sage & Elderflower + (Plus); Ajax Pure Home Φασκόμηλο & Κουφοξυλιά + (Plus); Ajax Pure Home Κουφοξυλιά & Φασκόμηλο+ (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Healthy Home Salvia e Fiore di Sambuco + (Plus); Ajax Casa Sana Salvia e fiore di Sambuco + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Salva & Flor de Sabugueiro + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Hogar Limpio y Saludable con Flor de Saúco + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax Pure Home Sage & Elder Flower Plus

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0008 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

2,93

Decan-1-ol, ethoxylated (> 2.5 moles EO)

 

Sostanza non attiva

26183-52-8

500-046-6

3,0

META SPC 2

1.   META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 2 identificativo

Identificativo

META SPC5 PT2 WIPES

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-2

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

2.   META SPC 2 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,67

4,19

Propan-2-ol

 

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

0,1

0,1

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 2

Indicazioni di pericolo

Provoca irritazione cutanea.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può essere corrosivo per i metalli.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Lavare accuratamente dopo l’uso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).

In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Conservare in recipiente resistente alla corrosione provvisto di rivestimento interno resistente.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 3

Uso # 1 — Disinfezione delle superfici dure — superfici domestiche esclusa la cucina

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Ambiente domestico — Superfici dure non porose del bagno eccetto la cucina.

Metodi di applicazione

Metodo: tramite strofinamento

Descrizione dettagliata:

Senza pre-pulizia

Risciacquo necessario

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: —

Diluizione (%): —

Numero e tempi di applicazione:

Prodotto pronto per l’uso

Tempo di contatto: 5 minuti

Temperatura ambiente

Frequenza: giornaliera

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Confezione in PE/PET laminato, richiudibile con pretagliato sull’apertura accoppiato a chiusura in plastica, da 25, 35, 40, 50, 60 salviette.

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Per confezione multipla di salviette, chiudere la confezione dopo l’apertura

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 4

Uso # 2 — Disinfezione delle superfici delle tazze dei wc

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Bagni domestici — Disinfezione delle superfici delle tazze dei wc — Disinfezione di superfici dure non porose

Metodi di applicazione

Metodo: tramite strofinamento

Descrizione dettagliata:

Senza pre-pulizia

Risciacquo necessario

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: —

Diluizione (%): —

Numero e tempi di applicazione:

Prodotto pronto per l’uso

Tempo di contatto: 5 minuti

Frequenza: giornaliera

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Confezione in PE/PET laminato, richiudibile con pretagliato sull’apertura accoppiato a chiusura in plastica, da 25, 35, 40, 50, 60 salviette.

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (2) DEL META SPC 2

5.1.   Istruzioni d’uso

Attenersi alle istruzioni d’uso.

Informare il titolare della registrazione se il trattamento è inefficace.

Applicare su superfici non porose.

Assicurarsi di bagnare completamente le superfici, lasciare per un tempo di contatto appropriato.

Per confezione multipla di salviette, chiudere la confezione dopo l’apertura.

Lasciare asciugare la superficie dopo il risciacquo

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Lavarsi le mani dopo l’uso.

Evitare il contatto con gli occhi.

Non toccare la superficie prima di averla risciacquata e lasciata asciugare.

I bambini e gli animali domestici non devono essere presenti durante la disinfezione e fino a quando la superficie sia stata risciacquata e si sia asciugata.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: rimuovere tutti gli abiti contaminati e lavarli prima di utilizzarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua. In caso di irritazione alla pelle: consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: risciacquare immediatamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a risciacquare per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112/l’ambulanza per ricevere assistenza medica.

Informazioni al personale sanitario/medico:

Gli occhi devono essere risciacquati ripetutamente mentre ci si reca dal medico in caso di esposizione oculare a sostanze chimiche alcaline (pH > 11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico

IN CASO DI INGESTIONE: risciacquare immediatamente la bocca. Dare qualcosa da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. NON indurre il vomito. Chiamare il 112/l’ambulanza per ricevere assistenza medica.

SE INALATO: spostare la persona infortunata all’aria aperta e tenerla a riposo, in una posizione confortevole per la respirazione. Richiedere immediatamente assistenza medica se si manifestano sintomi e/o sono state inalate grandi quantità.

Se è necessaria assistenza medica, tenere a portata di mano il contenitore o l’etichetta del prodotto.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Non riversare il prodotto non utilizzato sul suolo, in corsi d’acqua, in tubi (lavandino, wc ecc.) né negli scarichi.

Smaltire il prodotto non utilizzato, la sua confezione e tutti gli altri rifiuti in conformità con le normative locali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Periodo di validità: 1 anno.

Non conservare a temperatura superiore a 30 °C.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali non bersaglio.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B023-1874-0010

Area di mercato: EU

Ajax Optimal 7 Wipes Bathroom and Toilet @ 3.5 % (ref B023-1874-0010)

Area di mercato: EU

Ajax Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC; Ajax Power Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC

Area di mercato: EU

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Area di mercato: EU

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Area di mercato: EU

Ajax Expert Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Πανάκια Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Πανάκια Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Plant Based Μπάνιο & WC Απολυμαντικό

Area di mercato: EU

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Area di mercato: EU

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Area di mercato: EU

Ajax Optimal 7 Salle de bain & WC Antibactérien; Ajax Salle de bain & WC Antibactérien; Ajax Power Anti-calcaire; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain & WC; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain & WC

Area di mercato: EU

Ajax Ultra 7 Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC; Ajax Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC; Ajax Power Antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC

Area di mercato: EU

Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Expert Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Πανάκια Ajax Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Πανάκια Μπάνιο & Λεκάνη; Ajax Plant Based Μπάνιο & WC Απολυμαντικό

Area di mercato: EU

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Area di mercato: EU

Ajax Salviettine Bagno e WC; Salviette Ajax Plant Based Bagno

Area di mercato: EU

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Area di mercato: EU

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Area di mercato: EU

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC, Ajax Łazienka i WC

Area di mercato: EU

Toalhitas Ajax Casa de Banho Frescura Pura; Ajax Plant Based Casa de Banho & Ação Antibacteriana

Area di mercato: EU

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Area di mercato: EU

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Area di mercato: EU

Ajax Power Bathroom; Ajax Power Antilimescale; Ajax Bathroom & WC

Area di mercato: EU

Ajax Baños

Area di mercato: EU

Ajax antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC/Ajax lingettes nettoyantes antibactériennes Bain & WC

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Wipes Pure Freshness

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Wipes Bathroom; Ajax Antibacterial Wipes Bathroom & WC; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain/Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain & WC/Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer & WC; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain/Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain & WC/Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer & WC

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Wipes Bathroom; Ajax Antibacterial Wipes Bathroom & WC; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain/Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Antibactériennes Salle de Bain & WC/Ajax Antibacteriële Doekjes Badkamer & WC; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain/Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer; Ajax Lingettes Désinfectantes Salle de Bain & WC/Ajax Desinfecterende Doekjes Badkamer & WC

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0009 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,67

Propan-2-ol

 

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

0,1

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B023-1874-0011

Area di mercato: EU

 

Ajax Optimal 7 Wipes Bathroom and Toilet @ 4 % (ref B023-1874-0011)

Area di mercato: EU

Ajax Expert Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Πανάκια Ajax Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Πανάκια Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Plant Based Μπάνιο & WC Απολυμαντικό

Area di mercato: EU

Ajax Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Expert Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Πανάκια Ajax Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Πανάκια Μπάνιο & Λεκάνη + (Plus); Ajax Plant Based Μπάνιο & WC Απολυμαντικό

Area di mercato: EU

Ajax Salviettine Bagno e WC + (Plus); Salviette Ajax Plant Base Bagno

Area di mercato: EU

Toalhitas Ajax Casa de Banho Frescura Pura + (Plus); Ajax Plant Based Casa de Banho & Ação Antibacteriana

Area di mercato: EU

Ajax Baños + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax antibakterielle Reinigungstücher Bad & WC/Ajax lingettes nettoyantes antibactériennes Bain & WC

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Wipes Pure Freshness Plus

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0010 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

4,19

Propan-2-ol

 

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

0,1

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B023-1873-0006

Area di mercato: EU

Ajax Optimal 7 Wipes Multisurfaces @ 3.5 % (ref B023-1873-0006)

Area di mercato: EU

Ajax Ultra 7 Antibakterielle Reinigungstücher; Ajax Antibakterielle Reinigungstücher; Ajax Power Antibakterielle Reinigungstücher

Area di mercato: EU

Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax Multisurface

Area di mercato: EU

Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax Multisurface

Area di mercato: EU

Ajax Expert Για Όλες τις Επιφάνειες; Ajax Πανάκια Για Όλες τις Επιφάνειες; Πανάκια Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες; Ajax Plant Based για Όλες τις Επιφάνειες & Απολυμαντικό

Area di mercato: EU

Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax Multisurface

Area di mercato: EU

Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax Multisurface

Area di mercato: EU

Ajax Optimal 7 Surfaces Grasses Antibactérien; Ajax Surfaces Grasses; Ajax Power; Ajax Multisurfaces, Ajax Lingettes Antibactériennes Multi-Surfaces; Ajax Lingettes Désinfectantes Multi-Surfaces

Area di mercato: EU

Ajax Ultra 7 Antibakterielle Reinigungstücher; Ajax Antibakterielle Reinigungstücher; Ajax Power Antibakterielle Reinigungstücher

Area di mercato: EU

Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες; Ajax Expert Για Όλες τις Επιφάνειες; Ajax Πανάκια Για Όλες τις Επιφάνειες; Πανάκια Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες; Ajax Plant Based για Όλες τις Επιφάνειες & Απολυμαντικό

Area di mercato: EU

Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax Multisurface

Area di mercato: EU

Ajax Salviettine Multiuso; Salviette Ajax Plant Based Multiuso

Area di mercato: EU

Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax Multisurface

Area di mercato: EU

Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax Multisurface

Area di mercato: EU

Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax Multisurface

Area di mercato: EU

Toalhitas Ajax Multiusos Frescura Intensa; Ajax Plant Based Multiusos & Ação Antibacteriana

Area di mercato: EU

Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax Multisurface

Area di mercato: EU

Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax Multisurface

Area di mercato: EU

Ajax Power Multipurpose; Ajax Multipurpose; Ajax Multisurface

Area di mercato: EU

Ajax Toallitas Multiusos

Area di mercato: EU

Ajax antibakterielle Allzweck-Tücher/Ajax lingettes nettoyantes antibactériennes Multi-Usages

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Wipes Intense Freshness

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Wipes Multisurface; Ajax Lingettes Antibactériennes Multi-Surfaces/Ajax Antibacteriële Doekjes Multi-Oppervlakken; Ajax Lingettes Désinfectantes Multi-Surfaces/Ajax Desinfecterende Doekjes Multi-Oppervlakken

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Wipes Multisurface; Ajax Antibacteriële Doekjes Multi-Oppervlakken; Ajax Desinfecterende Doekjes Multi-Oppervlakken

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0011 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,67

Propan-2-ol

 

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

0,1

7.4.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B023-1873-0005

Area di mercato: EU

Ajax Optimal 7 Wipes Multisurfaces @ 4 % (ref B023-1873-0005)

Area di mercato: EU

Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Expert Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Πανάκια Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Πανάκια Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Plant Based για Όλες τις Επιφάνειες & Απολυμαντικό

Area di mercato: EU

Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Expert Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Πανάκια Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Πανάκια Ajax Για Όλες τις Επιφάνειες + (Plus); Ajax Plant Based για Όλες τις Επιφάνειες & Απολυμαντικό

Area di mercato: EU

Ajax Salviettine Multiuso; Ajax Optimal 7 Salviettine Multiuso+; Ajax Salviettine Multiuso+; Salviette Ajax Plant Base Multisup

Area di mercato: EU

Toalhitas Ajax Multiusos Frescura Intensa + (Plus); Ajax Plant Based Multiusos & Ação Antibacteriana

Area di mercato: EU

Ajax Toallitas Multiusos + (Plus)

Area di mercato: EU

Ajax antibakterielle Allzweck-Tücher/Ajax lingettes nettoyantes antibactériennes Multi-Usages

Area di mercato: EU

Ajax Antibacterial Wipes Intense Freshness Plus

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028421-0012 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

4,19

Propan-2-ol

 

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

0,1


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.

(2)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.


DECISIONI

17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2254 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2022

che autorizza la Bulgaria a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 287, punto 17, della direttiva 2006/112/CE, autorizza la Bulgaria ad applicare una franchigia d’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 25 600 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)

Con lettera protocollata dalla Commissione il 17 maggio 2022, la Bulgaria ha chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 17, della direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 51 130 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione («misura speciale»). La misura speciale sarebbe applicabile fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (2).Tale direttiva dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri saranno autorizzati a esonerare dall’IVA le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi il cui volume d’affari annuo in un dato Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o l’equivalente in valuta nazionale.

(3)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 26 luglio 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Bulgaria. Con lettera del 27 luglio 2022 la Commissione ha comunicato alla Bulgaria che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.

(4)

La misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(5)

La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi che possono optare per il regime normale di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(6)

Secondo le informazioni fornite dalla Bulgaria, la misura speciale avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(7)

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio (3), la Bulgaria non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2022 e successivi.

(8)

Considerato che la Bulgaria prevede che la misura speciale si tradurrà in una riduzione degli obblighi in materia di IVA e, di conseguenza, degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, e, considerata l’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Bulgaria a introdurre la misura speciale.

(9)

È opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva, che modifica la direttiva 2006/112/CE e semplifica le disposizioni sull’IVA per le piccole imprese, applicandole a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Bulgaria ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 287, punto 17, della direttiva 2006/112/CE, la Bulgaria è autorizzata a esonerare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in valuta nazionale di 51 130 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 3

La Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(2)  Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 9).


17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/71


DECISIONE (UE) 2022/2255 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2022

relativa all’avvio dell’esame dettagliato di taluni obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento presentato a livello di blocchi funzionali di spazio aereo da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 7438]

(I testi in lingua neerlandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo (1) («regolamento quadro»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (2), in particolare l’articolo 15, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1)

A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono elaborare, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

(2)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Dal momento che tali obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 successivamente presentati dagli Stati membri nell’ottobre 2019 erano stati definiti prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 nel marzo 2020 non hanno tenuto conto della significativa riduzione del traffico aereo dovuta alle misure adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi per contenere la pandemia.

(3)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) erano state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (5) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, gli Stati membri hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali locali rivisti per l’RP3 nell’ottobre 2021.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione (6) relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo era rivolta a Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia.

(5)

Per quanto riguarda il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 stabilito a livello di blocchi funzionali di spazio aereo da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC») la Commissione ha rilevato che gli obiettivi prestazionali di efficienza economica per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo non sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

(6)

In risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile immatricolato in Russia e a qualsiasi aeromobile non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi, di atterrare nel territorio dell’Unione, decollare dal territorio dell’Unione o sorvolare il territorio dell’Unione. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno comportato cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati fortemente interessati da una riduzione significativa del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione tuttavia l’impatto osservato di tali misure sul numero di voli è stato limitato, il che è in contrasto con la forte riduzione del traffico aereo registrata in tutta Europa come conseguenza dell’insorgere della pandemia di COVID-19.

(7)

Il 13 luglio 2022 Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno presentato un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per l’RP3 a fini di valutazione da parte della Commissione.

(8)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC.

(9)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(10)

Le previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando 6. Sulla base di tali previsioni, la Commissione osserva che Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi non dovrebbero subire cambiamenti significativi nei flussi di traffico aereo durante l’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina. Pertanto tali mutate circostanze non incidono direttamente sugli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC o sulla valutazione di tali obiettivi per quanto riguarda la loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

MOTIVAZIONI DELL’AVVIO DI UN ESAME DETTAGLIATO

Obiettivi prestazionali che suscitano dubbi

(11)

La tabella seguente mostra gli obiettivi prestazionali iniziali di efficienza economica di rotta per l’RP3 nella zona tariffaria Belgio-Lussemburgo contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021 e i corrispondenti obiettivi prestazionali rivisti contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel luglio 2022.

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Obiettivi iniziali di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

73,13  EUR

83,28  EUR

189,52  EUR

113,26  EUR

108,51  EUR

103,82  EUR

Obiettivi rivisti di efficienza economica di rotta (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC), espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

81,78  EUR

83,26  EUR

189,52  EUR

104,47  EUR

94,18  EUR

89,87  EUR

(12)

La Commissione osserva che gli obiettivi prestazionali per gli anni civili 2022, 2023 e 2024 sono stati rivisti al ribasso, mentre il valore di riferimento per il 2014 è stato rivisto al rialzo. Inoltre è stato effettuato un adeguamento tecnico di modesta entità relativamente al valore di riferimento per il 2019, che non è rilevante ai fini della valutazione degli obiettivi prestazionali.

(13)

Il Belgio e il Lussemburgo hanno giustificato la proposta di adeguamento del valore di riferimento per il 2014 principalmente per via dei cambiamenti della metodologia di ripartizione dei costi tra i servizi di rotta e i servizi presso i terminali, introdotti nell’RP3. Un adeguamento analogo è stato applicato per il valore di riferimento per il 2019 ed è stato già introdotto nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021.

(14)

La Commissione osserva che la revisione degli obiettivi di efficienza economica per il periodo compreso tra il 2022 e il 2024 comporta una riduzione complessiva del costo unitario determinato («DUC») pari a – 11,6 % nell’arco dei tre anni civili in questione e a – 8,2 % rispetto all’RP3 nel suo complesso. Tali riduzioni del DUC derivano sia dalle ipotesi di traffico aggiornate utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni sia dalla revisione al ribasso dei costi determinati espressi in termini reali ai prezzi del 2017.

(15)

Le modifiche delle previsioni di traffico per gli anni civili dal 2022 al 2024 sono presentate nella tabella seguente. La Commissione rileva che le previsioni di traffico utilizzate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni si basano sulle previsioni di base di traffico del servizio Statfor di Eurocontrol del giugno 2022.

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

2022

2023

2024

Previsioni di traffico iniziali (contenute nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

2 066

2 226

2 387

Previsioni di traffico aggiornate (contenute nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni), espresse in migliaia di unità di servizio di rotta

2 108

2 445

2 542

Differenza

+2,0  %

+9,8  %

+6,5  %

(16)

I costi determinati rivisti per gli anni civili dal 2022 al 2024, espressi in termini reali ai prezzi del 2017, sono indicati nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

234 milioni di EUR

242 milioni di EUR

248 milioni di EUR

Costi determinati rivisti in termini reali ai prezzi del 2017 (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

220 milioni di EUR

230 milioni di EUR

228 milioni di EUR

Differenza

–5,9  %

–4,7  %

–7,8  %

(17)

La Commissione osserva che le ipotesi di inflazione alla base della fissazione dei costi determinati sono state riviste fortemente al rialzo, come indicato nella tabella seguente.

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

2022

2023

2024

Indice di inflazione iniziale, con variazione prevista del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

107,7

(1,9  %)

109,7

(1,8  %)

111,6

(1,8  %)

Indice di inflazione rivisto, con variazione del tasso di inflazione su base annua indicata tra parentesi (dati contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

115,6

(7,8  %)

119,6

(3,4  %)

121,8

(1,9  %)

(18)

A causa dell’aggiornamento delle previsioni di inflazione, i costi determinati rivisti in termini nominali per gli anni civili dal 2022 al 2024, riportati di seguito, rimangono prevalentemente invariati registrando addirittura un aumento del + 2,9 % nell’anno civile 2023, nonostante siano inferiori in termini reali come illustrato nel considerando 16.

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

2022

2023

2024

Costi determinati iniziali in termini nominali (contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato nel 2021)

250 milioni di EUR

262 milioni di EUR

273 milioni di EUR

Costi determinati rivisti in termini nominali (contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni)

250 milioni di EUR

269 milioni di EUR

272 milioni di EUR

Differenza

+0,1  %

+2,9  %

–0,3  %

(19)

La Commissione osserva inoltre che i costi determinati per il 2024 comprendono una riduzione una tantum pari a circa 8,3 milioni di EUR in termini nominali.

(20)

La Commissione rileva che tre fornitori di servizi di navigazione aerea, ossia skeyes, MUAC e ANA Luxembourg, rientrano nell’ambito della zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo. Per quanto riguarda i costi di fornitura dei servizi nella zona tariffaria, il 62 % dei costi determinati per il 2024 sono sostenuti da skeyes, mentre MUAC rappresenta il 35 % della base di calcolo dei costi per il medesimo anno. Soltanto il 3 % dei costi totali di fornitura dei servizi nella zona tariffaria è assegnato ad ANA Luxembourg e tali costi sono sostenuti esclusivamente per la fornitura di servizi di avvicinamento nello spazio aereo intorno all’aeroporto lussemburghese.

Constatazioni

(21)

La Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi rivisti di efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(22)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che la tendenza del DUC di rotta a livello di zona tariffaria, pari a + 1,9 % nell’RP3, è peggiore rispetto alla tendenza a livello dell’Unione, pari a + 1,0 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto alla tendenza del DUC, pari a + 5,7 %, calcolata sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021.

(23)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione rileva che la tendenza a lungo termine del DUC di rotta a livello di zona tariffaria nel secondo periodo di riferimento («RP2») e nell’RP3, pari a + 1,1 %, è peggiore rispetto alla tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a – 1,3 %, nello stesso periodo. La Commissione osserva che ciò costituisce un miglioramento rispetto alla tendenza a lungo termine del DUC, pari a + 4,0 %, calcolato sulla base del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021. Con riferimento al considerando 13, tale miglioramento è in parte dovuto all’adeguamento del valore di riferimento per il 2014 per la zona tariffaria.

(24)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di Belgio e Lussemburgo per il DUC, pari a 83,26 EUR in EUR2017, è superiore del 13,2 % al valore di riferimento medio, pari a 73,53 EUR in EUR2017, del gruppo di riferimento pertinente. La Commissione osserva che la differenza diventa ancora maggiore durante l’RP3, poiché il DUC di rotta di Belgio e Lussemburgo per il 2024 è superiore del 29,8 % alla media del gruppo di riferimento.

(25)

Inoltre è necessario verificare se le deviazioni di cui ai considerando dal 22 al 24 rispetto ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 possano essere ritenute necessarie e proporzionate a norma del punto 1.4, lettera d), di tale allegato, a condizione che le deviazioni dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione e dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione siano dovute esclusivamente a costi determinati supplementari relativi a misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità oppure a misure di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(26)

La Commissione osserva che la differenza stimata dall’organo di valutazione delle prestazioni tra i costi determinati di rotta per l’RP3 indicati da Belgio e Lussemburgo nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC e i costi determinati che sarebbero necessari per rispettare la tendenza del DUC a livello dell’Unione per l’RP3 ammonta a circa 8,2 milioni di EUR in EUR2017, mentre si osserva una deviazione corrispondente stimata dalla tendenza a lungo termine a livello dell’Unione di circa 43,7 milioni di EUR in EUR2017.

(27)

Analogamente come nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021, Belgio e Lussemburgo continuano a sostenere che la complessità dello spazio aereo sia uno dei principali fattori alla base della deviazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione. Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC continua a sottolineare che la complessità dello spazio aereo di Belgio e Lussemburgo rappresenta un fattore che aumenta il carico di lavoro relativo dei controllori del traffico aereo e quindi incide negativamente sulla produttività dei controllori del traffico aereo e sulla base di calcolo dei costi di rotta.

(28)

Tuttavia la Commissione osserva che Belgio e Lussemburgo non hanno dimostrato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, che la complessità della fornitura di servizi di navigazione aerea nella zona tariffaria sarebbe aumentata rispetto all’RP2 o che si sarebbero registrati costi supplementari nell’RP3 a causa di un cambiamento nella complessità delle operazioni.

(29)

Per quanto riguarda il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, Belgio e Lussemburgo fanno riferimento ai costi determinati supplementari sostenuti nell’RP3 dai fornitori di servizi di navigazione aerea di rotta skeyes e MUAC in relazione alle misure per l’aumento della capacità.

(30)

La Commissione rileva che sette misure connesse alla capacità per skeyes e MUAC sono suffragate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC a giustificazione della deviazione osservata dalle tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione. Quattro di queste misure erano già state illustrate nel dettaglio nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021, mentre sono state aggiunte tre misure supplementari specifiche per il MUAC.

(31)

Per quanto riguarda skeyes, il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC definisce misure volte a mantenere adeguati livelli di capacità dei controllori del traffico aereo al fine di affrontare l’invecchiamento del personale addetto al controllo del traffico aereo e il conseguente elevato numero di pensionamenti previsti durante l’RP3 e il quarto periodo di riferimento («RP4»).

(32)

Tali misure prevedono in particolare l’assunzione e la formazione di nuovi controllori del traffico aereo al fine di sostituire i pensionamenti previsti e fornire la capacità richiesta dal traffico previsto. Inoltre skeyes dovrebbe sostenere costi significativi in merito al «regime DISPO», il quale, conformemente al diritto belga (7), stabilisce che i controllori del traffico aereo devono essere ritirati dal servizio cinque anni prima della data del loro pensionamento. Nel corso di questi cinque anni sono ammissibili al prepensionamento e ricevono un’indennità compresa tra il 75 % e l’85 % dell’ultima retribuzione. Secondo le informazioni fornite nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, i controllori del traffico aereo sono attualmente collocati nel DISPO all’età di 56 anni e tale limite di età dovrebbe essere portato a 57 anni a partire dal 2025. La Commissione osserva che il Belgio non ha presentato alcuna misura di mitigazione al fine di limitare l’impatto finanziario considerevole e crescente del regime DISPO sulla base di calcolo dei costi per l’RP3.

(33)

La Commissione osserva inoltre che i costi totali presentati nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni relativamente alle misure di cui ai considerando 31 e 32 sono stati rivalutati per gli anni civili dal 2022 al 2024, con un incremento del 22,4 % nel 2022, del 49,0 % nel 2023 e del 36,8 % nel 2024.

(34)

Inoltre il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC si riferisce ai costi supplementari che skeyes sosterrà per sostituire il suo sistema di gestione del traffico aereo («ATM») con un sistema unico, integrato e armonizzato di gestione dello spazio aereo con il MUAC e la difesa belga, che mira a sostenere l’integrazione dei servizi ATM civili e militari e a migliorare la capacità e le efficienze operative. La Commissione rileva che secondo le stime i costi associati a tale misura sono inferiori rispetto a quelli indicati nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021, di – 9,5 % nel 2023 e di – 11,9 % nel 2024.

(35)

Per quanto riguarda il MUAC, Belgio e Lussemburgo indicano che, analogamente a quanto riportato nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021, l’accordo collettivo concluso nel 2019 rappresenta una misura per il conseguimento degli obiettivi di capacità in quanto mira, in sostanza, ad aumentare la disponibilità dei controllori del traffico aereo al fine di soddisfare la domanda di traffico. Le disposizioni in materia di flessibilità introdotte nell’accordo sono accompagnate da un aumento delle tabelle salariali di quasi l’11 %, che incide sulla base di calcolo dei costi per l’intero periodo di riferimento. La Commissione osserva che i costi presentati nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC relativamente a tale misura sono stati rivisti per gli anni civili dal 2022 al 2024, con un incremento del 7,4 % nel 2022, del 9,0 % nel 2023 e del 9,2 % nel 2024.

(36)

A causa dell’entità delle variazioni dei costi di cui ai considerando 33, 34 e 35, la Commissione ritiene che Belgio e Lussemburgo dovrebbero spiegare e precisare ulteriormente le ipotesi alla base del calcolo di tali costi.

(37)

Il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC ribadisce che il conseguimento degli obiettivi di capacità da parte del MUAC richiede un processo di analisi post-operazioni migliorato, strumenti correlati e «strutture di intelligenza aziendale» che consentano un’ulteriore ottimizzazione della pianificazione delle operazioni quotidiane. Il Belgio e il Lussemburgo indicano che questa gamma di misure, denominata progetto «PABI», dovrebbe fornire un leggero aumento di capacità e comportare alcune riduzioni dei ritardi ATFM evitando inutili restrizioni operative per gli utenti dello spazio aereo (definite «eccessiva regolamentazione»). I costi stimati di questo progetto rimangono invariati rispetto al progetto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC presentato nel 2021. La Commissione ritiene che il contributo dell’iniziativa PABI al conseguimento degli obiettivi di capacità locale dovrebbe essere ulteriormente suffragato al fine di valutare se i costi supplementari correlati possano essere ritenuti necessari e proporzionati per discostarsi dalle tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione.

(38)

Inoltre il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni prevede tre misure supplementari da parte del MUAC, che, secondo Belgio e Lussemburgo, generano costi supplementari necessari per il conseguimento degli obiettivi di capacità. Tali misure prevedono la formazione ab initio dei controllori del traffico aereo, l’assunzione di nuovi controllori del traffico aereo per il settore di Bruxelles del MUAC e un nuovo sistema di pianificazione della forza lavoro.

(39)

Vista la valutazione effettuata dall’organo di valutazione delle prestazioni, i costi supplementari totali dichiarati da Belgio e Lussemburgo relativamente alle misure di miglioramento della capacità di cui ai considerando da 30 a 38 sono significativamente inferiori rispetto alla deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione di cui ai considerando 23 e 26. Pertanto, pur ammettendo che tutte queste misure sono necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di capacità locale, è chiaro che la deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC supera, in termini monetari, i costi supplementari relativi a tali misure. Tale deviazione non è quindi esclusivamente dovuta ai costi determinati supplementari relativi a misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità.

(40)

Pertanto il criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non è soddisfatto per quanto riguarda il Belgio e il Lussemburgo.

(41)

In relazione al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, è sufficiente ricordare che Belgio e Lussemburgo non hanno presentato, nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni, alcuna misura di ristrutturazione che giustifichi una deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione o dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. Pertanto il criterio di cui al punto 1.4, lettera d), punto ii) non è soddisfatto per quanto riguarda il Belgio e il Lussemburgo.

CONCLUSIONI

(42)

Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando da 11 a 41, la Commissione ritiene, in questa fase della valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, che permangano dubbi in merito alla coerenza degli obiettivi prestazionali di efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo.

(43)

Di conseguenza la Commissione osserva che le raccomandazioni di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/728 per quanto riguarda tali obiettivi prestazionali non sono state adeguatamente affrontate nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC.

(44)

In particolare, la Commissione osserva che gli obiettivi prestazionali rivisti di efficienza economica proposti per la zona tariffaria Belgio-Lussemburgo non sono coerenti né con la tendenza del DUC a livello dell’Unione nell’RP3 né con la tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione. La Commissione rileva inoltre che i costi determinati per la zona tariffaria non sono stati ridotti in misura sufficiente al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(45)

Inoltre la Commissione, sulla base degli elementi e delle giustificazioni forniti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, non ha ritenuto che la deviazione significativa dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell’Unione potesse essere attribuita esclusivamente ai costi supplementari sostenuti per il conseguimento degli obiettivi prestazionali locali in materia di capacità.

(46)

La Commissione osserva inoltre che il progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC non stabilisce misure strutturali di rilievo che attenuerebbero gli aumenti previsti dei costi rispetto all’RP3 e contribuirebbero all’efficienza economica nel medio e lungo termine.

(47)

La Commissione ha pertanto deciso di avviare un esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda l’efficienza economica degli obiettivi prestazionali per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I seguenti obiettivi prestazionali di efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo, contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 stabilito a livello di blocchi funzionali di spazio aereo da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi, suscitano dubbi circa la loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione:

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA

Costo unitario determinato di servizi di navigazione aerea di rotta

Zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo

Valore di riferimento 2014

Valore di riferimento 2019

2020-2021

2022

2023

2024

Progetti rivisti di obiettivi di efficienza economica di rotta, espressi come costo unitario determinato di rotta (in termini reali ai prezzi del 2017)

81,78  EUR

83,26  EUR

189,52  EUR

104,47  EUR

94,18  EUR

89,87  EUR

Articolo 2

1.   È avviata la procedura di esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali di efficienza economica di cui all’articolo 1.

2.   Al fine di sostenere l’ulteriore valutazione degli obiettivi prestazionali di cui all’articolo 1, Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi forniscono, su richiesta della Commissione, i dati e le informazioni supplementari pertinenti per quanto riguarda gli elementi di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2022

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(2)   GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/728 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali contenuti nei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, a livello nazionale o di blocchi funzionali di spazio aereo, presentati da Belgio, Germania, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Romania e Svezia a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 135 del 12.5.2022, pag. 4).

(7)  Regio decreto del 23 aprile 2017.


ALLEGATO

ELENCO NON ESAUSTIVO DI ELEMENTI PER ULTERIORI ANALISI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PRESTAZIONALI DI EFFICIENZA ECONOMICA PER LA ZONA TARIFFARIA DI ROTTA BELGIO-LUSSEMBURGO

1)   

Misure invocate dal Belgio e dal Lussemburgo al fine di giustificare le deviazioni osservate dalle tendenze di efficienza economica a livello dell’Unione sulla base di costi supplementari per il conseguimento degli obiettivi di capacità

2)   

Complessità della fornitura di servizi di navigazione aerea nella zona tariffaria e la sua evoluzione nel tempo

3)   

Ipotesi dettagliate e parametri alla base dei costi determinati di skeyes e MUAC per ciascun anno dell’RP3 e suddivisi per categoria di costo e servizio

4)   

Unità di servizio registrate e previste nella zona tariffaria, suddivise per fornitore di servizi di navigazione aerea (ANSP)

5)   

Ripartizione dei costi e delle unità di servizio MUAC tra il settore di Bruxelles e gli altri settori nell’area di competenza del MUAC

6)   

Capacità di pianificazione di skeyes e MUAC, anche per quanto riguarda il numero pianificato dei controllori del traffico aereo, la formazione di questi ultimi e gli investimenti previsti in attività fisse

7)   

Ripartizione dei costi tra i servizi di rotta e i servizi presso i terminali e tra i servizi nell’ambito del piano di miglioramento delle prestazioni e altri servizi

8)   

Regime di prepensionamento del DISPO per i controllori del traffico aereo in Belgio

9)   

Accordi di fornitura di servizi transfrontalieri con i paesi limitrofi e il relativo impatto operativo e finanziario

10)   

Costi addebitati agli utenti dello spazio aereo nell’RP2 relativamente agli investimenti posticipati o ritardati nelle attività fisse


17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/80


DECISIONE (UE) 2022/2256 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2022

relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento presentato a livello di blocco funzionale di spazio aereo dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 8076]

(I testi in lingua tedesca, francese e italiana sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (1),

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (2), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), secondo comma,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 (3), in particolare l’articolo 15, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri devono stabilire, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo («FAB»), obiettivi prestazionali vincolanti per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali obiettivi prestazionali devono essere coerenti con gli obiettivi a livello dell’Unione adottati dalla Commissione per il periodo di riferimento interessato.

(2)

Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento («RP3») erano stati originariamente stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (4). Successivamente, nell’ottobre 2019, gli Stati membri e la Svizzera hanno presentato gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3, i quali, tuttavia, essendo stati elaborati prima dell’insorgere della pandemia di COVID-19 a marzo 2020, non tenevano conto della notevole riduzione del traffico aereo dovuta alle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e dai paesi terzi.

(3)

Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (5) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Il 2 giugno 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/891 (6) relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. Su tale base, nell’ottobre 2021, gli Stati membri e la Svizzera hanno presentato alla Commissione progetti di piani di miglioramento delle prestazioni contenenti obiettivi prestazionali rivisti per l’RP3.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/780 della Commissione (7) ha analizzato determinati obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 presentato dalla Svizzera, istituito congiuntamente a livello di blocco funzionale di spazio aereo dell’Europa centrale («FABEC»), insieme a Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi («Stati membri che fanno parte del FABEC»). La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo non erano coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e ha formulato raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi.

(5)

In risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, l’Unione ha imposto misure restrittive che vietano ai vettori aerei russi, a qualsiasi aeromobile registrato in Russia e a qualsiasi aeromobile non registrato in Russia che sia di proprietà o noleggiato o altrimenti controllato da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo russo di atterrare sul territorio dell’Unione, decollare dallo stesso o sorvolarlo. Tali misure restrittive e le contromisure adottate dalla Russia hanno portato a cambiamenti del traffico aereo nello spazio aereo europeo. Alcuni Stati membri sono stati duramente colpiti dai cambiamenti del numero di sorvoli nello spazio aereo di loro responsabilità. A livello dell’Unione l’impatto osservato sul numero di voli è stato tuttavia limitato, in contrasto con la netta riduzione del traffico aereo in tutta Europa dovuta all’insorgere della pandemia di COVID-19.

(6)

Il 13 luglio 2022 la Svizzera, insieme agli Stati membri che fanno parte del FABEC, ha sottoposto alla valutazione della Commissione un progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC per l’RP3 («progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC»).

(7)

L’organo di valutazione delle prestazioni, che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 549/2004, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione del progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC.

(8)

Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali del FAB contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC sulla base dei criteri di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali. In relazione a ciascun settore essenziale di prestazione e ai relativi obiettivi prestazionali, la Commissione ha integrato la valutazione con la revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del medesimo regolamento di esecuzione.

(9)

Le previsioni di base di traffico del servizio di previsioni e statistiche di Eurocontrol (STATFOR) pubblicate nel giugno 2022 tengono conto delle mutate circostanze di cui al considerando (5). In base a tali previsioni, secondo quanto osservato dalla Commissione, non si prevede che la Svizzera e gli Stati membri che fanno parte del FABEC subiscano grandi cambiamenti nei flussi di traffico aereo nell’RP3 a seguito della guerra della Russia in Ucraina. Tali mutate circostanze non hanno pertanto un impatto diretto sugli obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC o sulla valutazione di tali obiettivi in relazione alla loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione.

(10)

Sulla base della valutazione di cui al considerando (8), la Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali direttamente applicabili ai fornitori di servizi di navigazione aerea che operano nello spazio aereo della Svizzera sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Le relative constatazioni non sono pertanto esposte nella presente decisione.

(11)

Tuttavia, nella sua decisione (UE) 2022/2255 (8), la Commissione ha concluso che, in relazione al progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC, gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica proposti per la zona tariffaria di rotta Belgio-Lussemburgo continuano a suscitare dubbi in merito alla loro coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. La Commissione ha pertanto deciso di avviare l’esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in relazione a tali obiettivi prestazionali.

(12)

È pertanto opportuno notificare alla Svizzera che la Commissione avvierà l’esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 in relazione agli obiettivi prestazionali di cui al considerando (11), che sono contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni del FABEC adottato congiuntamente dagli Stati membri che fanno parte del FABEC e dalla Svizzera,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È avviata la procedura di esame dettagliato di cui all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 per quanto riguarda gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2022/2255.

Articolo 2

La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.

(2)   GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1.

(3)   GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1.

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione, del 29 maggio 2019, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (GU L 144 del 3.6.2019, pag. 49).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione, del 3 novembre 2020, relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19 (GU L 366 del 4.11.2020, pag. 7).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/891 della Commissione, del 2 giugno 2021, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/903 (GU L 195 del 3.6.2021, pag. 3).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/780 della Commissione, del 13 aprile 2022, relativa all’incoerenza di taluni obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il terzo periodo di riferimento, recante raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GU L 139 del 18.5.2022, pag. 218).

(8)  Decisione (UE) 2022/2255 della Commissione, del 24 ottobre 2022, relativa all’avvio dell’esame dettagliato di determinati obiettivi prestazionali contenuti nel progetto rivisto di piano di miglioramento delle prestazioni per il terzo periodo di riferimento presentato a livello di blocco funzionale di spazio aereo di Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 71 della presente Gazzetta ufficiale).


Rettifiche

17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/83


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1383 della Commissione, dell’8 luglio 2019, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e le semplificazioni per gli aeromobili dell’aviazione generale per quanto concerne la manutenzione e la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 228 del 4 settembre 2019 )

Pagina 32, allegato I, punto 59), modifica della lettera b), dell’appendice VIII, dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014:

anziché:

«59)

all’appendice VIII, lettera b), il punto 9) è soppresso.»,

leggasi:

«59)

all’appendice VIII, la lettera b) è così modificata:

i)

alla lettera b), il punto 9) è soppresso;

ii)

la terza frase è sostituita dalla seguente:

“I criteri da 1 a 8 non possono essere soprasseduti da istruzioni meno restrittive emesse in conformità al punto ‘M.A.302, lettera d), Programma di manutenzione’.” ».


17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/84


Rettifica del regolamento (UE) n. 20/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Arzùa-Ulloa (DOP)]

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 8 del 13 gennaio 2010 )

Pagina 1, nel titolo del regolamento e nel considerando 1, e pagina 2, nell’allegato del regolamento,

anziché:

«Arzùa-Ulloa»,

leggasi:

«Arzúa-Ulloa».


17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/85


Rettifica della decisione (UE) 2022/1975 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, riguardo alla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 271 del 19 ottobre 2022 )

Pagina 7, nota a piè di pagina 15:

anziché:

«(15)

대한민국정부 관보 제20163호 별권1 (Gazzetta ufficiale n. 20163, fascicolo supplementare n. 1) del 6.1.2021, pag. 4.»,

leggasi:

«(15)

대한민국정부 관보 제20163호 별권1 (Gazzetta ufficiale n. 20163, fascicolo supplementare n. 1) del 6.1.2022, pag. 4.».

17.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 297/86


Rettifica del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid-19

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159 del 20 maggio 2020 )

Pagina 3, articolo 1, paragrafo 2:

anziché:

«Il presente regolamento fissa le condizioni e le procedure per consentire all’Unione di fornire assistenza finanziaria a uno Stato membro che subisca o rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all’epidemia di Covid-19, per consentire il finanziamento, in primo luogo, di regimi di riduzione dell’orario lavorativo o di misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l’incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché per finanziare determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.»

leggasi:

«Il presente regolamento fissa le condizioni e le procedure per consentire all’Unione di fornire assistenza finanziaria a uno Stato membro che subisca o rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all’epidemia di Covid-19, per consentire il finanziamento, in primo luogo, di regimi di riduzione dell’orario lavorativo o di misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l’incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché per finanziare, a titolo accessorio, determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.».