ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 295

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
16 novembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2246 della Commissione, del 15 novembre 2022, che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2247 della Commissione, del 15 novembre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile

7

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/2248 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

47

 

*

Decisione (UE) 2022/2249 della Banca centrale europea, del 9 novembre 2022, che modifica la decisione (UE) 2022/911 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB (BCE/2022/22) (BCE/2022/38)

48

 

 

ORIENTAMENTI

 

*

Indirizzo (UE) 2022/2250 della Banca centrale europea, del 9 novembre 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2022/912 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione (BCE/2022/8)(BCE/2022/39)

50

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2022 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 19 ottobre 2022, concernente una deroga automatica alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto concerne la deroga automatica di cui all’articolo 44, paragrafo 8, per le conserve di tonno e i filetti di tonno importati nell’UE [2022/2251]

52

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

16.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 295/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2246 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2022

che modifica gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la malattia del dimagrimento cronico nei cervidi vivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l’articolo 23 bis, lettere j) e m),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili nell’Unione. Esso si applica alla produzione e all’immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti d’origine animale e, in taluni casi specifici, alla esportazione degli stessi. L’allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le norme per gli scambi all’interno dell’Unione e l’allegato IX di tale regolamento fissa le norme relative alle importazioni nell’Unione. Esso prevede, tra l’altro, l’adozione di misure di salvaguardia in caso di focolai di TSE.

(2)

La malattia del dimagrimento cronico è una encefalopatia spongiforme trasmissibile dei cervidi che è infettiva e che pertanto può perturbare gli scambi all’interno dell’Unione, le importazioni nell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(3)

Il 1o aprile 2016 la Norvegia ha informato la Commissione in merito al primo caso di malattia del dimagrimento cronico confermato sul proprio territorio, riscontrato in una renna selvatica. Si è trattato del primo rilevamento in Europa della malattia del dimagrimento cronico e del primo caso naturale in una renna a livello mondiale. Da questo primo caso fino a ottobre 2021 la Norvegia ha confermato almeno un caso all’anno, per un totale di 31 casi: 20 in renne selvatiche, due in cervi nobili e nove in alci.

(4)

L’11 luglio 2016 la Norvegia ha adottato una misura volta a vietare l’esportazione dal paese di cervidi vivi, fatte salve deroghe specifiche.

(5)

Poiché la malattia del dimagrimento cronico è una malattia infettiva, sussiste il rischio che possa diffondersi ad altre popolazioni di cervidi e ad altre regioni dell’Unione e degli Stati dell’Associazione europea di libero scambio. È stata pertanto adottata la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione (2), che vietava lo spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l’Unione e prevedeva deroghe specifiche.

(6)

Il 2 dicembre 2016 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha adottato un parere scientifico sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi («il parere dell’EFSA del 2016») (3). In tale parere si raccomandava l’attuazione di un programma triennale di sorveglianza della malattia del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia, che sono gli Stati membri e gli Stati EFTA in cui è presente una popolazione di renne o di alci, o entrambe le popolazioni, al fine di rilevare e stimare la prevalenza e la diffusione geografica della malattia del dimagrimento cronico. Nel parere dell’EFSA del 2016 si concludeva inoltre che la via più probabile di introduzione e diffusione della malattia del dimagrimento cronico era costituita dallo spostamento di cervidi vivi e si sottolineava il fatto che l’uso di richiami da caccia naturali a base di urina di cervidi aumentava la probabilità dell’introduzione di tale malattia. Si raccomandava pertanto di ridurre al minimo gli spostamenti di cervidi vivi e di interrompere l’uso dei richiami da caccia a base di urina di cervidi.

(7)

A seguito dell’adozione del parere dell’EFSA del 2016, l’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione (4) al fine di prevedere un programma triennale di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi, mentre la decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 della Commissione (5) ha prorogato la validità della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 fino alla fine del 2020 affinché le misure di salvaguardia continuassero ad applicarsi fino alla fine di tale programma triennale di sorveglianza. La decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 ha inoltre aggiunto alle misure di salvaguardia divieti e restrizioni relativi ai richiami da caccia a base di urina di cervidi.

(8)

La Finlandia ha rilevato il primo caso nell’Unione di malattia del dimagrimento cronico nel 2018 e un ulteriore caso nel novembre 2020. La Svezia ha rilevato tre casi di malattia del dimagrimento cronico nel 2019 e un ulteriore caso nel settembre 2020. Tutti i casi di malattia del dimagrimento cronico rilevati in Finlandia e Svezia sono stati confermati nel contesto del programma triennale di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi e sono stati riscontrati nelle alci selvatiche.

(9)

L’11 novembre 2019 l’EFSA ha pubblicato il parere scientifico dal titolo «Aggiornamento sulla malattia del dimagrimento cronico (CWD) III» (6) («il parere dell’EFSA del 2019»), corredato di varie raccomandazioni alla Commissione, anche in relazione ai fattori di rischio che possono facilitare la diffusione di tale malattia nell’Unione.

(10)

Dato il rilevamento di nuovi casi di malattia del dimagrimento cronico in Norvegia, Finlandia e Svezia, in attesa della valutazione scientifica dei risultati del programma di sorveglianza e considerato il fatto che era necessario più tempo per riflettere sulle raccomandazioni contenute nel parere dell’EFSA del 2019, il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 è stato nuovamente prorogato, con decisione di esecuzione (UE) 2020/2167 della Commissione (7), fino al 31 dicembre 2022, per tenere conto delle recenti conferme dei casi di malattia del dimagrimento cronico in Finlandia e Svezia.

(11)

Considerato che le misure di salvaguardia di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 si applicano dal 2016, che la più recente situazione epidemiologica relativa alla malattia del dimagrimento cronico non consente di prevederne l’eradicazione in tempi brevi, che sarebbe giuridicamente inopportuno prorogare nuovamente l’applicazione delle misure di salvaguardia sulla base dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 999/2001 e che le misure dovrebbero comunque rimanere applicabili per continuare a prevenire l’ulteriore diffusione della malattia del dimagrimento cronico nell’Unione e negli Stati EFTA, è opportuno modificare gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per includere le misure attualmente stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2016/1918, adeguate se necessario per tenere conto della conferma di casi di malattia del dimagrimento cronico in Finlandia e Svezia.

(12)

Di conseguenza, sulla base delle conclusioni tratte dai pareri dell’EFSA del 2016 e del 2019, è necessario mantenere il divieto di spostamento di cervidi vivi dalla Norvegia verso l’Unione. Per motivi pratici, tale divieto dovrebbe continuare ad applicarsi ai cervidi vivi spostati in connessione con l’attività umana, ma non agli spostamenti dei cervidi selvatici che attraversano il confine della Norvegia senza alcun intervento umano. È opportuno prevedere deroghe specifiche a tale divieto per consentire alcuni spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia verso l’Unione, compreso il pascolo stagionale transfrontaliero di renne semi addomesticate, e gli spostamenti di renne semi addomesticate da impiegare in eventi culturali o sportivi in Svezia. Tuttavia, a causa del rischio per la salute animale che gli spostamenti consentiti da tali deroghe comporta, segnatamente in termini di contaminazione ambientale con i prioni della malattia del dimagrimento cronico nelle zone di destinazione, detti spostamenti dovrebbero essere limitati a zone definite in Finlandia e Svezia e gli spostamenti di cervidi vivi da tali zone dovrebbero continuare ad essere vietati, fatte salve deroghe specifiche.

(13)

Considerato che la malattia del dimagrimento cronico è stata ora confermata in due Stati membri, e sulla base delle conclusioni tratte dai pareri dell’EFSA del 2016 e del 2019 in merito ai fattori di rischio che possono facilitare la diffusione della malattia del dimagrimento cronico nell’Unione, è necessario prevedere un divieto di spostamento di cervidi vivi da uno Stato membro interessato da tale malattia verso il resto dell’Unione. Per motivi pratici, tale divieto dovrebbe applicarsi ai cervidi vivi spostati in connessione con l’attività umana, ma non agli spostamenti di cervidi selvatici senza alcun intervento umano. Si dovrebbero prevedere deroghe specifiche a tale divieto per consentire alcuni spostamenti di cervidi vivi dagli Stati membri interessati dalla malattia del dimagrimento cronico, anche al fine di garantire l’accesso in sicurezza a preziose risorse genetiche dei cervidi, e la loro valorizzazione, tra gli Stati membri interessati.

(14)

Il divieto di importazione di richiami da caccia a base di urina di cervidi e il divieto di spostamento di tali richiami da caccia a base di urina di cervidi originari della Norvegia dovrebbero essere mantenuti. Dovrebbero inoltre essere vietati gli spostamenti di richiami da caccia a base di urina di cervidi dei cervidi originari degli Stati membri in cui sono stati confermati casi di malattia del dimagrimento cronico.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 della Commissione, del 28 ottobre 2016, relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico (GU L 296 dell’1.11.2016, pag. 21).

(3)  EFSA Journal 2017;15(1):4667.

(4)  Regolamento (UE) 2017/1972 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un programma di sorveglianza della sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi in Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia, e che abroga la decisione 2007/182/CE della Commissione (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 14).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2181 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 58).

(6)  EFSA Journal 2019;17(11)5863.

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/2167 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/1918 relativa a talune misure di salvaguardia per la malattia del dimagrimento cronico estendendo il suo periodo di applicazione (GU L 431 del 21.12.2020, pag. 70).


ALLEGATO

Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1.

l’allegato VIII è così modificato:

a)

il capitolo A è così modificato:

i)

la sezione B è soppressa;

ii)

è aggiunta la sezione C seguente:

«SEZIONE C

Condizioni applicabili ai cervidi

1.

Elenco degli Stati membri e delle loro zone istituite in relazione alla malattia del dimagrimento cronico

1.1.

Stati membri in cui sono stati confermati casi di malattia del dimagrimento cronico:

a)

Finlandia

b)

Svezia

1.2.

Zone della Finlandia e della Svezia definite in relazione al rischio di malattia del dimagrimento cronico connesso agli spostamenti transfrontalieri tradizionali di renne semi addomesticate vive da e verso la Norvegia:

a)

in Finlandia: la zona situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia;

b)

in Svezia:

la contea di Norrbotten,

la contea di Västerbotten,

la contea di Jämtland,

la contea del Västernorrland,

il comune di Älvdalen nella contea di Dalarna,

i comuni di Nordanstig, Hudiksvall e Söderhamn nella contea di Gävleborg.

2.

Spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia verso l’Unione

2.1.

Gli spostamenti di cervidi vivi dalla Norvegia verso l’Unione sono vietati.

2.2.

In deroga al punto 2.1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi:

a)

gli spostamenti dalla Norvegia verso le zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), di renne semi addomesticate vive per il pascolo stagionale, a condizione che l’autorità competente della Svezia fornisca un’approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

b)

il ritorno dalla Norvegia verso le zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), di renne semi addomesticate vive dopo il pascolo stagionale in Norvegia, a condizione che l’autorità competente della Svezia fornisca un’approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

c)

gli spostamenti dalla Norvegia verso le zone della Finlandia elencate al punto 1.2, lettera a), di renne semi addomesticate vive per il pascolo stagionale;

d)

il ritorno dalla Norvegia verso la Finlandia delle renne semi addomesticate vive che hanno pascolato in Norvegia nella zona situata tra la frontiera fra la Norvegia e la Finlandia e la recinzione per le renne fra la Norvegia e la Finlandia;

e)

gli spostamenti dalla Norvegia verso la Svezia o la Finlandia di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata, a condizione che l’autorità competente dello Stato membro di destinazione fornisca un’approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

f)

gli spostamenti dalla Norvegia verso le zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), di renne semi addomesticate vive per manifestazioni sportive o culturali, a condizione che l’autorità competente della Svezia fornisca un’approvazione scritta preventiva dello spostamento di ciascuna partita;

g)

il ritorno dalla Norvegia verso le zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), di renne semi addomesticate vive dopo manifestazioni sportive o culturali in Norvegia, a condizione che l’autorità competente della Svezia fornisca un’approvazione scritta preventiva dello spostamento di ciascuna partita;

h)

il transito di cervidi vivi dalla Norvegia attraverso la Svezia o la Finlandia e verso la Norvegia, a condizione che l’autorità competente dello Stato membro di transito fornisca un’approvazione scritta preventiva.

3.

Spostamenti di cervidi vivi al di fuori delle zone della Finlandia e della Svezia con una tradizione di spostamenti transfrontalieri di renne semi addomesticate con la Norvegia

3.1.

Gli spostamenti di cervidi vivi al di fuori dalle zone elencate al punto 1.2 sono vietati.

3.2.

In deroga al punto 3.1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi dalle zone elencate al punto 1.2:

a)

gli spostamenti di cervidi vivi verso la Norvegia, a condizione che l’autorità competente della Norvegia fornisca un’approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

b)

gli spostamenti di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata in Finlandia o Svezia, a condizione che l’autorità competente del paese di destinazione fornisca un’approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

c)

gli spostamenti dalle zone della Svezia elencate al punto 1.2, lettera b), verso la Finlandia di renne selvatiche vive, a condizione che l’autorità competente della Finlandia fornisca un’approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

d)

gli spostamenti di cervidi vivi da uno stabilimento confinato come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e situato in una zona elencata al punto 1.2, lettera b), del presente allegato, verso uno stabilimento confinato, come definito all’articolo 4, punto 48, del regolamento (UE) 2016/429, in Svezia, a condizione che l’autorità competente della Svezia fornisca un’approvazione scritta preventiva di tali spostamenti.

4.

Spostamenti di cervidi vivi da uno Stato membro in cui è stata confermata la malattia del dimagrimento cronico

4.1.

Fatte salve le disposizioni di cui al punto 3, gli spostamenti di cervidi vivi da uno Stato membro elencato al punto 1.1 verso altri Stati membri sono vietati.

4.2.

In deroga al punto 4.1, sono autorizzati i seguenti spostamenti di cervidi vivi da uno Stato membro elencato al punto 1.1:

a)

gli spostamenti di cervidi vivi ai fini della macellazione immediata in un altro Stato membro elencato a punto 1.1 o in Norvegia;

b)

gli spostamenti di cervidi vivi per fini diversi dalla macellazione immediata verso un altro Stato membro elencato al punto 1.1 o verso la Norvegia, a condizione che l’autorità competente del paese di destinazione fornisca un’approvazione scritta preventiva di tali spostamenti;

c)

gli spostamenti di cervidi vivi da uno stabilimento confinato come definito all’articolo 4, punto 48), del regolamento (UE) 2016/429 verso uno stabilimento confinato, come definito all’articolo 4, punto 48, del regolamento (UE) 2016/429, in un altro Stato membro, a condizione che l’autorità competente del paese di destinazione fornisca un’approvazione scritta preventiva di tali spostamenti.»;

(*1)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1)."

b)

nel capitolo C, è aggiunta la sezione C seguente:

«SEZIONE C

Richiami da caccia a base di urina di cervidi

1.

Lo spostamento verso l’Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari della Norvegia è vietato.

2.

La produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di richiami da caccia a base di urina di cervidi originari degli Stati membri elencati nel capitolo A, sezione C, punto 1.1, sono vietati.»;

2.

nell’allegato IX, capitolo F, è aggiunto il punto 3 seguente:

«3.

L’importazione nell’Unione di partite di richiami da caccia a base di urina di cervidi è vietata.».


(*1)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (“normativa in materia di sanità animale”) (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).”


16.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 295/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2247 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1)(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 24 settembre 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acciai cromati per elettrolisi («ECCS») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «la Cina») e del Brasile (congiuntamente «i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 13 agosto 2021 dalla European Steel Association («EUROFER») («il denunciante»). La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(3)

La denuncia è stata presentata per conto dei seguenti produttori dell’Unione: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (Francia), ArcelorMittal Etxebarri SA (Spagna) e ThyssenKrupp Rasselstein GmbH (Germania), che asseritamente rappresentano il 100 % dell’industria dell’Unione. Nel corso dell’inchiesta la Commissione è stata informata dell’esistenza di un ulteriore produttore di ECCS dell’Unione, ossia Acciaierie d’Italia. Poiché i denuncianti rappresentavano comunque l’[85-95] % della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione, si è ritenuto che la denuncia sia stata presentata dall’industria dell’Unione stessa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

1.2.   Parti interessate

(4)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre notificato l’apertura dell’inchiesta in maniera specifica al denunciante, ai produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti e alle autorità della RPC e del Brasile, agli importatori noti, ai fornitori e agli utilizzatori, agli operatori commerciali, nonché alle associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

1.3.   Misure provvisorie

(5)

La Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione il 25 aprile 2022, quattro settimane prima dell’istituzione dei dazi provvisori («il periodo di comunicazione preventiva»), in conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’accuratezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Come spiegato ai considerando da 29 a 34 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che i requisiti per la registrazione di cui all’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base non erano soddisfatti. Pertanto le importazioni dai paesi interessati non sono state soggette a registrazione durante il periodo di comunicazione preventiva.

(6)

La Commissione ha ricevuto osservazioni da Baoshan Iron & Steel Co., Ltd («Baosteel»), Handan Jintai Packing Materials Co., Ltd («Jintai») e CANPACK. Le osservazioni presentate da Baosteel hanno comportato la correzione di un errore materiale nei calcoli. Le osservazioni di Jintai si riferivano all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base e non riguardavano quindi l’esattezza dei calcoli. Esse sono state pertanto esaminate dopo la divulgazione delle misure provvisorie e sono trattate nella sezione 3.1. Poiché le osservazioni di CANPACK riguardavano l’interesse dell’Unione, sono state trattate nella sezione 7.

(7)

Il 23 maggio 2022 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (3) («il regolamento provvisorio»).

1.4.   Fase successiva della procedura

(8)

In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono stati istituiti i dazi antidumping provvisori («la divulgazione provvisoria delle informazioni»), Eurofer (denunciante), Eviosys (utilizzatore dell’Unione), CANPACK in rappresentanza di CANPACK Slovakia s.r.o., Can-Pack Food and Industrial Packaging Sp. Z o.o. e Tapon France S.A.S. (utilizzatori dell’Unione), Astir Vitogiannis Bros Single Member SA («Astir Vitogiannis») (utilizzatore dell’Unione), Baosteel (produttore esportatore dalla Cina), Jintai (produttore esportatore dalla Cina), Companhia Siderurgica Nacional («CSN») (produttore esportatore dal Brasile), la China Iron and Steel Association («la CISA»), il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») e il governo del Brasile («il governo del Brasile») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine stabilito all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

(9)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Baosteel, la CISA e Astir Vitogiannis.

(10)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere a tali risultanze essa ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(11)

Il 31 agosto 2022 la Commissione ha informato tutte le parti interessate in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(12)

In seguito alle osservazioni delle parti interessate, il 16 settembre 2022 la Commissione ha informato queste ultime in merito ad alcune precisazioni e lievi correzioni apportate alla divulgazione finale delle informazioni, che tuttavia non hanno avuto un’incidenza sui dazi definitivi. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano formulare osservazioni. Solo la CISA ha formulato osservazioni.

(13)

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con la CISA, Baosteel, Eviosys ed Eurofer.

1.5.   Osservazioni in merito all’apertura

(14)

Come spiegato ai considerando 6 e 7 del regolamento provvisorio, la China Iron and Steel Association («la CISA») ha presentato osservazioni in seguito all’apertura, affermando che la denuncia si basava eccessivamente su informazioni riservate e che la versione non riservata non era quindi sufficiente a consentire una corretta comprensione degli elementi di prova alla base della denuncia. La CISA ha ribadito tale argomentazione in seguito all’istituzione delle misure provvisorie.

(15)

La Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 8 del regolamento provvisorio secondo le quali la versione non riservata della denuncia, disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, conteneva tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare correttamente i loro diritti di difesa.

1.6.   Campionamento

(16)

In assenza di osservazioni sul campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori e dei produttori esportatori, si confermano i considerando da 9 a 17 del regolamento provvisorio.

1.7.   Esame individuale

(17)

Come spiegato al considerando 18 del regolamento provvisorio, un produttore esportatore della Cina, GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd., ha chiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base e ha risposto al questionario entro il termine stabilito. Tale richiesta è stata ribadita in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione aveva constatato in via provvisoria che l’esame di tale richiesta sarebbe stato indebitamente gravoso e non avrebbe consentito di completare l’inchiesta entro il termine stabilito nel regolamento di base. La Commissione ha ricordato di aver limitato il campione a due società che rappresentavano il massimo volume di importazioni dalla Cina che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Entrambe le società hanno collaborato pienamente, anche per quanto riguarda l’esame e la verifica (mediante controlli incrociati a distanza) delle informazioni fornite da diverse entità collegate sia in Cina sia nell’Unione, il che ha impedito alla Commissione di esaminare individualmente GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. in aggiunta alle società incluse nel campione. Tale conclusione è rimasta valida anche durante la fase definitiva. La Commissione ha pertanto confermato la sua decisione di non concedere un esame individuale a questa società.

1.8.   Risposte al questionario e visite di verifica

(18)

Come indicato ai considerando 19 e 21 del regolamento provvisorio, la Commissione ha inviato questionari a tre produttori dell’Unione, al denunciante, a un importatore indipendente, agli utilizzatori noti e a tre produttori esportatori dei paesi interessati. Ha inoltre inviato questionari al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») in merito all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nonché di distorsioni relative alle materie prime in Cina per quanto riguarda il prodotto oggetto dell’inchiesta.

(19)

Oltre ai controlli incrociati a distanza di cui al considerando 23 del regolamento provvisorio, la Commissione ha inoltre effettuato una visita di verifica presso il seguente utilizzatore dell’Unione:

Eviosys, Parigi (Francia)

1.9.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(20)

Come indicato al considerando 24 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(21)

La Commissione ha ricordato che, come indicato al considerando 25 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo originari della RPC e del Brasile, attualmente classificati con i codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20 («il prodotto in esame»).

(22)

Gli ECCS sono utilizzati in un’ampia varietà di applicazioni, in genere per gli imballaggi industriali e di consumo. Si usano più frequentemente per gli imballaggi alimentari, ad esempio in coperchi e fondi di lattine, coperchi a vite e con alette, linguette ecc. Altri tipi di impiego comprendono le parti esterne degli elettrodomestici, le custodie per le pellicole fotografiche, i materiali di protezione per le fibre ottiche o altri componenti elettrici ed elettronici.

2.2.   Prodotto simile

(23)

In assenza di argomentazioni od osservazioni correlate, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 27 e 28 del regolamento provvisorio.

3.   DUMPING

3.1.   Cina

(24)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte dai due produttori esportatori inclusi nel campione, la CISA e il governo della RPC, sulle risultanze provvisorie relative al dumping.

3.1.1.   Valore normale

(25)

Il calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 42 a 109 del regolamento provvisorio.

3.1.2.   Esistenza di distorsioni significative

(26)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA e il governo della RPC hanno presentato osservazioni sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base nella presente inchiesta. Baosteel ha inoltre avallato le osservazioni della CISA.

Argomentazioni relative alla relazione (4)

(27)

Il governo della RPC ha asserito che la relazione è viziata da errori di fatto e di diritto e che le decisioni basate su di essa sono prive di legittimità. Per quanto riguarda i fatti, a parere del governo della RPC la relazione è fuorviante, faziosa e avulsa dalla realtà. Il fatto che la Commissione abbia pubblicato relazioni per paese relative ad alcuni paesi selezionati solleva inoltre preoccupazioni per quanto riguarda il trattamento della nazione più favorita («NPF»). Oltre a ciò il governo della RPC ritiene che la scelta della Commissione di basarsi sugli elementi di prova contenuti nella relazione non sia in linea con lo spirito di un diritto equo e giusto, in quanto fornisce vantaggi iniqui all’industria dell’Unione ed equivale di fatto a giudicare il caso prima del processo.

(28)

Analogamente, la CISA ha asserito che la Commissione si è basata eccessivamente sulla relazione, che secondo la CISA è faziosa, non obiettiva, obsoleta e omette deliberatamente elementi di fatto per facilitare la presentazione delle denunce basate sull’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La CISA ha inoltre espresso disaccordo con la risposta della Commissione di cui alla sezione 3.1.3 del regolamento provvisorio, in cui la Commissione ha sostenuto che sia il governo della RPC sia altre parti hanno avuto la possibilità di presentare informazioni atte a confutare le fonti incluse nella relazione, specificando che l’onere della prova incombe in questo caso all’autorità incaricata dell’inchiesta e non agli esportatori di paesi terzi. La CISA ha altresì sottolineato che la relazione non riguardava l’industria degli ECCS, ma è semplicemente un documento generico che la Commissione utilizza indiscriminatamente per varie inchieste. La CISA ha altresì asserito che i piani quinquennali cui ha fatto riferimento la Commissione nella sua inchiesta per dimostrare l’esistenza di distorsioni significative sono semplicemente documenti orientativi che esprimono una visione strategica per il futuro, simili ai documenti pubblicati anche nell’Unione europea, e quindi non distorsivi. Infine, la CISA ha affermato che il 13o piano quinquennale cui è fatto riferimento nella relazione copre solo il periodo fino al 2020 e quindi non era pertinente per la seconda parte del periodo dell’inchiesta.

(29)

La Commissione ha espresso disaccordo. Queste argomentazioni sono già state ampiamente affrontate nel regolamento provvisorio e la Commissione ha pertanto confermato le conclusioni di cui ai considerando da 68 a 70 di tale regolamento. La Commissione non ha compreso, ad esempio, in che modo il riferimento alla legislazione cinese in vigore potesse essere avulso dalla realtà. Analogamente, la CISA ha sostenuto che la Commissione omette circostanze, elementi e conclusioni di fatto che sarebbero in contraddizione con lo scopo della relazione, senza tuttavia indicare quali circostanze o elementi di fatto specifici metterebbero in discussione l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Per quanto riguarda l’onere della prova, la relazione e gli altri elementi di prova addotti indicano che la Commissione ha soddisfatto il proprio onere della prova e che né la CISA né altre parti interessate sono state in grado di confutare gli elementi di prova addotti. La Commissione ha inoltre sottolineato che i piani quinquennali pubblicati dal governo della RPC non sono semplici documenti di indirizzo generale, ma hanno carattere giuridicamente vincolante. A tale riguardo la Commissione ha fatto riferimento all’analisi dettagliata dei piani nel capitolo 4 della relazione, la cui sezione 4.3.1 è specificamente dedicata al carattere vincolante dei piani.

(30)

Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui il 13o piano quinquennale non era pertinente per la seconda parte del periodo dell’inchiesta (1o gennaio - 30 giugno 2021), la Commissione ha ribadito, come già indicato al considerando 69 del regolamento provvisorio, che la pubblicazione del 14o piano quinquennale è iniziata solo nel corso del 2021. A titolo di esempio, il 14o piano quinquennale generale è stato pubblicato il 12 marzo, il 14o piano quinquennale per i rottami di acciaio il 15 settembre e il 14o piano quinquennale per lo sviluppo delle materie prime il 21 dicembre 2021. La Commissione ha osservato che nel periodo compreso tra la data di applicazione del 13o piano quinquennale e la pubblicazione del 14o piano quinquennale le disposizioni del 13o piano quinquennale erano ancora applicabili. In ogni caso, a prescindere dalla data esatta di pubblicazione dei singoli elementi del 14o piano quinquennale, il fatto che il 13o piano quinquennale fosse applicabile durante la prima metà del periodo dell’inchiesta è già indicativo dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(31)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha nuovamente presentato le sue argomentazioni in merito alla relazione, senza aggiungere ulteriori elementi a quanto già affermato. La Commissione ha pertanto osservato che tali argomentazioni erano già state trattate ai considerando da 68 a 70 del regolamento provvisorio, nonché al precedente considerando 29.

(32)

Analogamente, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni la CISA ha reiterato le sue critiche nei confronti della relazione, ribadendo il suo punto di vista secondo cui quest’ultima non soddisfa i criteri di prova imparziale e obiettiva. Inoltre la CISA ha nuovamente sollevato la questione del 13o piano quinquennale sottolineando che, da un lato, il piano non dovrebbe essere considerato una norma vincolante bensì un documento di indirizzo generale, esistente anche nell’UE, e che, dall’altro, metà del PI non rientra nel periodo coperto dal 13o piano quinquennale. A tale riguardo la CISA ha invitato la Commissione a spiegare in che modo il contenuto del 13o piano quinquennale possa essere considerato un elemento di prova di distorsioni significative dopo la scadenza della sua applicazione.

(33)

La Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, come già indicato al considerando 29, la Cina adotta un ciclo di pianificazione quinquennale periodico. In tale contesto, i singoli documenti di pianificazione per il ciclo successivo sono già in fase di elaborazione nel corso del ciclo precedente, ma possono essere formalmente emessi con un certo ritardo dopo la scadenza dei corrispondenti documenti di pianificazione del ciclo precedente. Il fatto che la data di conclusione formale del 13o piano quinquennale possa cadere a metà del PI o che il 14o piano quinquennale pertinente sia stato pubblicato dopo un certo lasso di tempo dalla fine del precedente periodo di pianificazione non può alterare la natura del sistema di pianificazione cinese, in cui le autorità e gli operatori economici si trovano sempre a far parte di un ciclo di pianificazione. La Commissione ha inoltre espresso disaccordo con l’argomentazione della CISA secondo cui il 13o piano quinquennale era un semplice documento di indirizzo generale sulle priorità di investimento pubbliche. In primo luogo, la CISA non ha presentato alcun argomento che rimetta in discussione l’analisi della Commissione di cui alla sezione 4.3.1 della relazione, cui viene fatto riferimento al considerando 29. Inoltre il confronto effettuato dalla CISA tra la «nuova strategia industriale» della Commissione e il 13o piano quinquennale è errato a vari livelli, come la tipologia dei documenti (una comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e ad altre istituzioni dell’UE rispetto a un documento effettivamente adottato dal più alto organo legislativo cinese) nonché la loro natura e sostanza (un documento esplicativo che delinea le priorità strategiche rispetto a un orientamento prescrittivo contenente numerosi obiettivi di produzione industriale e obblighi di attuazione espliciti per tutti i soggetti interessati).

(34)

Di conseguenza, le argomentazioni presentate dal governo della RPC e dalla CISA sono state respinte e la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 68 a 70 del regolamento provvisorio.

Argomentazioni relative alla compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le norme dell’OMC

(35)

In primo luogo, il governo della RPC e la CISA hanno sostenuto che la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non è coerente con l’accordo antidumping dell’OMC («l’accordo antidumping»), in particolare con l’articolo 2.2, che prevede un elenco esaustivo di situazioni in cui è possibile costruire il valore normale, tra le quali non figurano le «distorsioni significative».

(36)

In secondo luogo, secondo il governo della RPC e la CISA, l’utilizzo di dati ricavati da un paese rappresentativo appropriato non è coerente con l’articolo VI, paragrafo 1, lettera b), del GATT e con l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, che prevedono l’utilizzo del costo di produzione nel paese di origine per la determinazione del valore normale. A parere della CISA, la Commissione ha ignorato la risultanza dell’organo d’appello nella controversia «Unione europea — Misure antidumping sul biodiesel dall’Argentina» («DS473»), secondo cui l’uso consentito di dati provenienti da fonti esterne al paese esportatore «non significa che un’autorità incaricata dell’inchiesta possa semplicemente sostituire il costo di produzione nel paese d’origine con il costo ricavato da fonti esterne al paese d’origine». La CISA ha inoltre ricordato che, secondo l’organo d’appello nella controversia DS473, nel basarsi su informazioni da fonti esterne per determinare il «costo di produzione nel paese d’origine» a norma dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping, l’autorità incaricata dell’inchiesta è tenuta a garantire che dette informazioni siano utilizzate per arrivare al «costo di produzione nel paese d’origine» e a tale scopo può essere necessario che le informazioni siano adattate dall’autorità incaricata dell’inchiesta. Tuttavia, secondo la CISA, nessun documento ha dimostrato che la Commissione si sia adoperata al fine di adattare i dati del paese rappresentativo appropriato per arrivare al costo di produzione in Cina. La CISA ritiene che ciò non sia coerente con l’obbligo che incombe all’UE in virtù dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping.

(37)

In terzo luogo, il governo della RPC e la CISA hanno affermato che le prassi d’inchiesta adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sono in contrasto con le norme dell’OMC, nella misura in cui la Commissione, in violazione dell’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, non ha tenuto conto dei documenti contabili dei produttori cinesi, senza stabilire se tali documenti fossero conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti in Cina e se riflettessero adeguatamente i costi di produzione e di vendita. A tale proposito la CISA ha affermato che la prassi della Commissione era già stata ritenuta incompatibile con le norme dell’OMC nella controversia DS473. Il governo della RPC ha inoltre ricordato che l’organo d’appello nella controversia DS473 e il panel nella relazione relativa alla controversia «Unione europea — metodologie di adeguamento dei costi II (Russia)» («DS494») hanno affermato che, secondo l’articolo 2.2.1.1 dell’accordo antidumping, nella misura in cui le scritture tenute dall’esportatore o dal produttore oggetto dell’inchiesta corrispondono — entro limiti accettabili — in maniera accurata e affidabile a tutti i costi effettivi sostenuti dal particolare produttore o esportatore per il prodotto in esame, si può ritenere che diano «una visione corretta dei costi di produzione e delle spese di vendita del prodotto in esame» e l’autorità incaricata dell’inchiesta dovrebbe utilizzare tali documenti contabili per determinare il costo di produzione dei produttori oggetto dell’inchiesta.

(38)

Per quanto riguarda la prima argomentazione, la CISA ha già presentato l’identica argomentazione nelle sue osservazioni sulla prima nota e la Commissione l’ha trattata in dettaglio al considerando 66 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto confermato le conclusioni contenute in tale considerando.

(39)

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, si tratta in larga misura di una ripetizione dell’argomentazione già trattata ai considerando 65 e 66 del regolamento provvisorio. La Commissione ha inoltre osservato che, nell’applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, essa è tenuta a utilizzare costi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per garantire che i costi applicati non siano influenzati da distorsioni e siano basati su dati prontamente disponibili. In assenza di informazioni specifiche della CISA a sostegno di ulteriori adeguamenti, si è ritenuto che i costi esenti da distorsioni nel paese rappresentativo sulla base dei dati prontamente disponibili soddisfacessero i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze di cui al considerando 66 del regolamento provvisorio e ha respinto tale argomentazione.

(40)

Per quanto riguarda la terza argomentazione, al di là di ribadire la posizione già comunicata dalla CISA nelle sue osservazioni sulla prima nota e sostenere che la Commissione starebbe ripetendo gli errori giuridici accertati nella controversia DS473, l’argomentazione sembra essere della stessa natura di quella già trattata ai considerando 66 e 67 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione e ha confermato le sue risultanze provvisorie.

(41)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha nuovamente presentato le sue argomentazioni in merito alla compatibilità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base con le norme dell’OMC, nonché alle pratiche di inchiesta della Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per quanto riguarda l’uso dei documenti contabili dei produttori cinesi, senza aggiungere ulteriori elementi a quanto già affermato. La Commissione ha pertanto osservato che tali argomentazioni erano già state trattate ai considerando da 65 a 67 del regolamento provvisorio, nonché ai considerando da 35 a 37. La Commissione ha pertanto respinto anche queste argomentazioni e ha confermato le sue risultanze provvisorie.

Altre argomentazioni relative a distorsioni significative

(42)

Il governo della RPC ha asserito che la Commissione dovrebbe essere coerente e valutare appieno se nel paese rappresentativo esistano le cosiddette distorsioni del mercato. Accettando prontamente i dati del paese rappresentativo senza effettuare una simile valutazione si applicano «due pesi e due misure». Il governo della RPC ha sottolineato che, in virtù del diritto dell’UE, la Commissione è tenuta a utilizzare prezzi esenti da distorsioni per costruire il valore normale. La Commissione, secondo il governo della RPC, dovrebbe pertanto prendere l’iniziativa di esaminare e dimostrare l’esistenza o l’assenza di distorsioni nei paesi rappresentativi, anziché attendere passivamente che le parti coinvolte nel caso presentino elementi di prova. Il governo della RPC ha inoltre asserito che la Commissione dovrebbe esaminare se vi siano distorsioni del mercato nel mercato interno dell’UE, non da ultimo perché vi sarebbero molte situazioni all’interno dell’UE che dovrebbero sollevare preoccupazioni circa le potenziali «distorsioni del mercato».

(43)

Il governo della RPC ha nuovamente presentato tali argomentazioni anche in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ribadendo la sua posizione secondo cui la necessaria regolamentazione dell’attività economica da parte di un governo non dovrebbe essere considerata una distorsione del mercato né una base per aumentare artificialmente il margine di dumping dei prodotti importati senza valutare l’impatto di comportamenti simili sui costi di produzione sul mercato interno.

(44)

La CISA ha sottolineato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la valutazione delle distorsioni significative dovrebbe essere effettuata separatamente per ciascun esportatore, cosa che non è avvenuta nella presente inchiesta.

(45)

Per quanto riguarda le argomentazioni del governo della RPC, la Commissione ha ricordato che, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, essa procede alla determinazione del valore normale in base a dati selezionati, diversi dai prezzi e dai costi sul mercato interno del paese esportatore, solo qualora sia accertato che tali dati sono appropriati per riflettere prezzi e costi esenti da distorsioni. In tale processo la Commissione è tenuta a usare solo dati esenti da distorsioni. A tale riguardo, lungi dall’attendere passivamente, la Commissione effettua la propria analisi e invita inoltre le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti proposte per la determinazione del valore normale nelle prime fasi dell’inchiesta, segnatamente attraverso le note sulle fonti esenti da distorsioni che intende utilizzare, rilasciate all’inizio del procedimento. La decisione finale della Commissione in merito a quali dati esenti da distorsioni debbano essere utilizzati per calcolare il valore normale tiene pienamente conto di tutte le osservazioni trasmesse dalle parti. Per quanto riguarda la richiesta del governo della RPC che la Commissione valuti possibili distorsioni nel mercato interno dell’UE, la Commissione non ha ravvisato la rilevanza di questo punto nel contesto della valutazione dell’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(46)

L’argomentazione della CISA è già stata discussa e respinta ai considerando 71 e 72 del regolamento provvisorio. La Commissione ha osservato che la CISA sembra aver scelto di leggere solo la prima frase del considerando 72 del regolamento provvisorio. La Commissione ha pertanto fatto riferimento alla seconda frase di tale considerando e all’analisi soggiacente di cui alla sezione 3.1.3 del regolamento provvisorio. In assenza di ulteriori argomentazioni delle parti interessate, la Commissione ha pertanto confermato in via definitiva le proprie risultanze di cui ai suddetti considerando del regolamento provvisorio.

3.1.3.   Paese rappresentativo

(47)

Dalle parti interessate non sono pervenute osservazioni che confutassero l’appropriatezza del Brasile come paese rappresentativo e di CSN come produttore nel paese rappresentativo. La conclusione di cui al considerando 87 del regolamento provvisorio è stata pertanto confermata.

3.1.4.   Valori di riferimento utilizzati per stabilire il valore normale

(48)

In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, la CISA e Baosteel hanno presentato osservazioni su alcuni dei prezzi di riferimento e hanno asserito che si sarebbero dovuti utilizzare altri prezzi di riferimento più rappresentativi.

(49)

In primo luogo, la CISA e Baosteel hanno contestato l’utilizzo dei prezzi dell’acciaio sul mercato interno brasiliano per stabilire i prezzi di riferimento dell’acciaio laminato a caldo e dell’acciaio laminato a freddo. Secondo tali parti, i prezzi dell’acciaio sul mercato interno brasiliano erano notevolmente superiori a quelli di altri importanti paesi produttori di acciaio, come la Turchia e l’India. A loro avviso, i prezzi dell’acciaio sul mercato interno brasiliano erano distorti durante il periodo dell’inchiesta e non potevano pertanto essere considerati un valore di riferimento rappresentativo.

(50)

La Commissione ha sottolineato che il Brasile è stato selezionato come paese rappresentativo appropriato conformemente ai criteri oggettivi di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha ritenuto che i prezzi dei rotoli (coils) di acciaio laminati a caldo («HRC») e dei rotoli (coils) di acciaio laminati a freddo («CRC») sul mercato interno brasiliano, pubblicati dal Metal Bulletin, fossero appropriati a tale riguardo.

(51)

In particolare, la Commissione non ha riscontrato alcuna indicazione del fatto che tali prezzi sul mercato interno fossero distorti e non fossero appropriati come valori di riferimento. La Commissione non ha ritenuto che in Brasile fossero state attuate misure che potessero essere considerate distorsive dei prezzi dei rotoli (coils) di acciaio sul mercato interno al punto di dover prescindere da tali prezzi.

(52)

La CISA e Baosteel hanno sottolineato il numero limitato di produttori di acciaio in Brasile e il conseguente basso livello di concorrenza. Entrambe hanno indicato che, secondo una relazione della Commissione statunitense per il commercio internazionale (International Trade Commission, «ITC») (5), la grande maggioranza dell’acciaio laminato a freddo in Brasile era prodotta da tre società. La CISA e Baosteel hanno inoltre rimandato ad alcuni recenti sviluppi dell’industria brasiliana dell’acciaio laminato a freddo, riassunti nella stessa relazione. Tali sviluppi riguardavano cambiamenti intervenuti nelle attività dei tre produttori brasiliani di acciaio, quali interruzioni della produzione, chiusure, inattività temporanea ed espansioni nel periodo 2015-2021, cui si aggiungeva un calo della produzione lorda e del consumo lordo in Brasile tra il 2018 e il 2020. Tale situazione sarebbe stata aggravata dal deprezzamento del real brasiliano. La Commissione ha però osservato che tutte queste asserzioni erano di carattere generale e non dimostravano che i prezzi praticati sul mercato interno fossero influenzati da distorsioni.

(53)

A tale riguardo la Commissione ha osservato che il Brasile vanta una produzione significativa di prodotti siderurgici ed è uno dei primi 10 paesi produttori di acciaio al mondo, con una produzione di 36,2 milioni di tonnellate di acciaio grezzo e 34,8 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici nel 2021 (6). In Brasile esistono 31 stabilimenti siderurgici, gestiti da 12 gruppi di imprese (7). Un mercato composto da tre concorrenti principali, come specificato nella relazione dell’ITC, e da diversi operatori secondari non può essere considerato un mercato non concorrenziale, in mancanza di prove specifiche del fatto che tale mercato non funziona correttamente. Pertanto l’asserzione secondo cui i prezzi brasiliani sarebbero stati distorti a causa di un’elevata concentrazione e di una concorrenza limitata non può essere accettata. In ogni caso, anche se l’asserita struttura del mercato brasiliano fosse considerata un mercato concentrato, la Commissione non potrebbe ritenere che il presunto livello di concentrazione sul mercato costituisca di per sé una «distorsione» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Non vi sono prove del fatto che i prezzi praticati sul mercato interno fossero una conseguenza di una linea adottata dallo Stato o di una sua interferenza con le normali forze di mercato. Al contrario, gli elementi di prova indicano un mercato concorrenziale e i recenti sviluppi dell’industria brasiliana dell’acciaio laminato a freddo di cui al considerando 52 non contraddicono tale risultanza. Ciò rende il mercato siderurgico brasiliano e i suoi prezzi rappresentativi e almeno in parte protetti dagli effetti delle fluttuazioni valutarie.

(54)

La CISA e Baosteel hanno inoltre menzionato come ulteriore distorsione dei prezzi l’esistenza di dazi all’importazione del 12 % sugli HRC e sui CRC. La Commissione ha ritenuto che la semplice esistenza di dazi all’importazione non potesse di per sé portare alla conclusione che i prezzi praticati sul mercato interno fossero distorti, oltre al fatto che un certo livello di dazi all’importazione è applicato dalla maggior parte dei paesi. Inoltre, come indicato al considerando 55, per la maggior parte dell’anno i prezzi brasiliani hanno seguito da vicino quelli di altri mercati emergenti e pertanto non vi sono prove di distorsioni strutturali o sistemiche.

(55)

La CISA e Baosteel hanno inoltre fatto riferimento a un presunto squilibrio sul mercato brasiliano dell’acciaio piatto nel 2020, che avrebbe portato a un aumento dei prezzi. Tale aumento dei prezzi è stato tuttavia osservato a livello mondiale. Secondo l’OCSE (8), nel gennaio 2021 i prezzi dell’acciaio piatto erano superiori del 47 % rispetto a un anno prima. Inoltre, secondo i dati sui prezzi presentati dalla CISA e da Baosteel, i prezzi brasiliani hanno generalmente seguito quelli delle economie di altri paesi in via di sviluppo, ad eccezione degli ultimi due mesi del periodo dell’inchiesta; tuttavia in quei due mesi i prezzi sono aumentati in modo analogo a quelli in Europa. Pertanto l’andamento dei prezzi in Brasile non è apparso dissociato dalle tendenze globali tali da rendere tali prezzi non rappresentativi o distorti.

(56)

Per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui i prezzi brasiliani erano notevolmente superiori a quelli di altri importanti paesi produttori di acciaio, come la Turchia e l’India, la Commissione ha osservato che semplici differenziali di prezzo tra i diversi potenziali paesi rappresentativi non costituiscono, in quanto tali, una giustificazione sufficiente per respingere i prezzi del paese rappresentativo. Vi saranno sempre alcune differenze di prezzo e variazioni locali tra i diversi fattori produttivi nei diversi potenziali paesi rappresentativi. Tali differenze oggettive di prezzo non costituiscono di per sé un’indicazione di distorsioni nel paese rappresentativo scelto. Se così fosse, ciò porterebbe a utilizzare sistematicamente i valori più bassi in tutti i paesi potenzialmente rappresentativi, cosa che non sarebbe coerente con la formulazione e la ratio delle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Commissione ritiene invece opportuno utilizzare, per quanto possibile (ossia in assenza di distorsioni o di situazioni anomale), i prezzi praticati sul mercato interno nello stesso paese rappresentativo scelto per garantire la coerenza, in quanto le condizioni di mercato sono simili per tutti i fattori produttivi in tale paese. Inoltre, come indicato al considerando 55, i prezzi brasiliani hanno generalmente seguito quelli delle economie di altri paesi in via di sviluppo. L’aumento verificatosi durante gli ultimi due mesi del periodo dell’inchiesta non era dissociato dalla tendenza globale all’aumento dei prezzi durante tale periodo, e la Commissione ha osservato che, in ogni caso, l’aumento dei prezzi durante tale periodo non ha avuto un’incidenza sensibile sul calcolo del margine di dumping. Questa argomentazione è stata perciò respinta.

(57)

Baosteel ha inoltre contestato il valore di riferimento della banca dati GTA utilizzato per il blocco di ferro pressato a caldo. Baosteel ha sostenuto che il codice NC 7326 90 («altri lavori di ferro o acciaio») contiene un’ampia gamma di prodotti, la maggior parte dei quali è più costosa del blocco di ferro pressato a caldo.

(58)

La Commissione ha osservato che i prezzi indicati nella banca dati GTA per gli «altri lavori di ferro o acciaio» di cui al codice SA 7326 90 rientravano in un intervallo completamente diverso (con un fattore superiore a 30) rispetto ai prezzi generalmente osservati per i blocchi e i rottami di ferro effettivamente utilizzati per la fabbricazione dell’acciaio nella fase di fusione nei convertitori e che il valore collegato a tale codice non era quindi rappresentativo del fattore produttivo specifico. Ha pertanto riconosciuto che il valore di riferimento utilizzato in via provvisoria era inappropriato. La Commissione ha constatato che il prodotto più simile ai blocchi di ferro pressati a caldo utilizzati per la fabbricazione dell’acciaio, e per il quale era disponibile un prezzo di riferimento, era il ferro agglomerato a caldo. Secondo il Metal Bulletin, il prezzo del ferro agglomerato a caldo, compreso il nolo (9), era in media di 2 464 CNY/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto deciso di utilizzarlo in via definitiva come prezzo di riferimento.

(59)

In terzo luogo, Baosteel ha contestato il valore di riferimento della banca dati GTA utilizzato per gli «estrusi di alluminio».

(60)

Dopo aver analizzato il prodotto effettivamente utilizzato da Baosteel, è emerso che la materia prima utilizzata nel ciclo convertitore-raffinazione era costituita da cascami di alluminio anziché da «estrusi di alluminio». La Commissione ha pertanto deciso di sostituire il valore di riferimento con il prezzo indicato nella banca dati GTA per i cascami ed avanzi di alluminio che rientrano nel codice SA per questa materia prima (7602 00). Il prezzo di riferimento esente da distorsioni dei cascami di alluminio è stato determinato in 15 132 CNY/tonnellata.

(61)

Infine Baosteel ha contestato l’utilizzo del valore di riferimento della banca dati GTA per la polvere di minerali di ferro. Secondo Baosteel, la stragrande maggioranza di questa materia prima era importata da paesi a economia di mercato (principalmente da Australia e Brasile) e in USD. Di conseguenza Baosteel ha chiesto alla Commissione di utilizzare il prezzo all’importazione effettivo comunicato da Baosteel anziché il prezzo di riferimento.

(62)

A tale riguardo la Commissione ha osservato che Baosteel non importava direttamente, bensì tramite una società collegata stabilita a Hong Kong, e che non aveva fornito sufficienti elementi di prova adeguati tali da consentire alla Commissione di concludere positivamente che il prezzo di acquisto finale di Baosteel non era influenzato dalla relazione tra le società collegate e/o dalle distorsioni significative prevalenti in Cina, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base. Di conseguenza, l’obiezione è stata respinta.

(63)

Per la determinazione definitiva del valore normale per Baosteel la Commissione ha pertanto utilizzato i valori di riferimento di cui ai considerando da 93 a 102 del regolamento provvisorio, tranne che per due materie prime, come spiegato ai considerando 58 e 60.

(64)

Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica. Il metodo di calcolo del valore normale è stato descritto ai considerando da 103 a 109 del regolamento provvisorio, che in assenza di osservazioni è quindi confermato.

3.1.5.   Prezzo all’esportazione

(65)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato illustrato in dettaglio ai considerando 110 e 111 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.1.6.   Confronto

(66)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando 112 e 113 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.1.7.   Margini di dumping

(67)

In assenza di argomentazioni riguardanti il metodo utilizzato per il calcolo del margine di dumping, si conferma il considerando 114 del regolamento provvisorio. Come spiegato ai considerando 116 e 117 del regolamento provvisorio, per le società che hanno collaborato non incluse nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata dei margini di dumping dei due produttori esportatori inclusi nel campione. Per tutti gli altri produttori esportatori della Cina la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Poiché in questo caso il livello di cooperazione è stato basso, la Commissione ha deciso che era appropriato stabilire il margine di dumping residuo per tutte le altre società al livello del margine di dumping più elevato accertato per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative dal produttore esportatore incluso nel campione che ha collaborato con il margine di dumping più elevato.

(68)

I margini di dumping definitivi, espressi sotto forma di percentuale del prezzo cif (costo assicurazione, nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono quelli indicati di seguito.

Società

Margine di dumping definitivo

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

30,7  %

Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.

53,9  %

Società che hanno collaborato

34,6  %

Tutte le altre società

77,9  %

3.2.   Brasile

(69)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte dai produttori esportatori che hanno collaborato sulle risultanze provvisorie relative al dumping.

3.2.1.   Valore normale

(70)

Il metodo di calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 119 a 127 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.2.2.   Prezzo all’esportazione

(71)

Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato illustrato in dettaglio al considerando 128 del regolamento provvisorio. In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni provvisorie.

3.2.3.   Confronto

(72)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando 129 e 130 del regolamento provvisorio.

(73)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il produttore esportatore CSN ha affermato di aver sottolineato, nella sua risposta al questionario, che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione le questioni relative alla qualità, di aver indicato tali questioni nei suoi dati sulle vendite sul mercato interno e all’esportazione e di aver fornito un’ulteriore dimostrazione in tal senso durante i controlli incrociati a distanza. CSN ha pertanto chiesto alla Commissione di considerare nei suoi calcoli del dumping le differenze di qualità, in quanto tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi.

(74)

La Commissione ha ritenuto che CSN, pur avendo effettivamente fornito informazioni sulle differenze di qualità del prodotto oggetto dell’inchiesta, non aveva chiesto un adeguamento su tale base nella sua risposta al questionario, né durante il controllo incrociato a distanza. Tuttavia, alla luce dell’argomentazione presentata dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha riesaminato le informazioni fornite in merito alle differenze di qualità. Oltre alla richiesta di prendere in considerazione le differenze di qualità, CSN non ha fornito ulteriori informazioni o dati dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni.

(75)

Una differenza di qualità del prodotto in esame, in questo caso gli ECCS di prima e seconda qualità, è dovuta alle caratteristiche fisiche del prodotto. Gli ECCS di seconda qualità presentano alcuni vizi o difetti che potrebbero impedirne l’uso nell’applicazione per la quale sono stati prodotti. Come spiegato da CSN durante il processo di richiesta di informazioni mancanti e il controllo incrociato a distanza, tali ECCS di seconda qualità sono venduti sfusi da CSN ad acquirenti di paesi terzi attraverso una procedura su scala ridotta simile a quella di una gara d’appalto, in cui il prodotto è venduto al miglior offerente.

(76)

L’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base stabilisce quanto segue: «È effettuato un adeguamento per le differenze inerenti alle caratteristiche fisiche del prodotto interessato. L’importo dell’adeguamento corrisponde alla stima del valore di mercato della differenza.»

(77)

La Commissione ha ritenuto che CSN non avesse fornito alcuna stima del valore di mercato della differenza. In risposta a una delle domande della Commissione durante il processo di richiesta di informazioni mancanti, CSN aveva indicato che gli ECCS di seconda qualità sono solitamente di una certa percentuale inferiori a quelli di prima qualità. Tuttavia, nell’esaminare i dati forniti dalla società a livello di tipo di prodotto sia per le vendite all’esportazione sia per le vendite sul mercato interno, è risultato chiaro come non fosse possibile formulare una tale affermazione generale in merito alla differenza di prezzo.

(78)

In primo luogo, i prodotti di seconda qualità non erano sempre più economici di quelli di prima qualità. Le differenze di prezzo tra i prodotti di prima e seconda qualità durante il periodo dell’inchiesta variavano da una percentuale negativa a due cifre a una percentuale positiva a due cifre. Questo per l’intero periodo dell’inchiesta, con differenze ancora maggiori se esaminate su base mensile.

(79)

In secondo luogo, la differenza di prezzo tra le due qualità poteva variare da un mese all’altro. Ad esempio, per un tipo di prodotto specifico la Commissione ha osservato che il prodotto di prima qualità era stato in effetti leggermente più costoso di quello di seconda qualità in un determinato mese, ma solo pochi mesi prima era stato notevolmente più economico di quello di seconda qualità.

(80)

Dall’analisi è emerso chiaramente che le differenze di prezzo tra gli ECCS di prima e seconda qualità si verificavano su base mensile e potevano essere positive o negative a seconda del mese. Per quanto riguarda le vendite dell’Unione, ciò era molto probabilmente causato dalla procedura simile a quella di una gara d’appalto per le vendite di prodotti di seconda qualità di cui al considerando 75, in cui la fissazione dei prezzi per i prodotti di seconda qualità non dipendeva dai prezzi di quelli di prima qualità, ma piuttosto dall’offerta e dalla domanda al momento di una particolare offerta di prodotti di seconda qualità. Ciò è stato confermato dalle dichiarazioni rese da CSN durante il controllo incrociato a distanza.

(81)

Poiché i) le differenze di prezzo tra i prodotti di prima e seconda qualità erano incoerenti e irregolari, ii) non riflettevano la differenza di prezzo complessiva menzionata da CSN nella sua risposta alla richiesta di informazioni mancanti e iii) CSN non aveva fornito alcun nuovo elemento di prova a sostegno della sua argomentazione, la Commissione ha ritenuto che non fosse stato dimostrato né potesse essere stimato alcun valore di mercato della differenza, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 10, lettera a). La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di CSN di un adeguamento per le differenze di qualità.

3.2.4.   Margini di dumping

(82)

In assenza di argomentazioni accettate riguardanti il metodo utilizzato per il calcolo del margine di dumping, si conferma il considerando 133 del regolamento provvisorio.

(83)

I margini di dumping definitivi, espressi sotto forma di percentuale del prezzo cif (costo assicurazione, nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono quelli indicati di seguito.

Società

Margine di dumping definitivo

Companhia Siderúrgica Nacional

66,8  %

Tutte le altre società

66,8  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(84)

Al considerando 135 del regolamento provvisorio la Commissione ha spiegato che, poiché i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono stati ricavati principalmente dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, due dei quali appartengono allo stesso gruppo, tutte le cifre sono presentate in forma indicizzata o sotto forma di intervalli di valori per proteggere la riservatezza dei dati forniti.

(85)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA ha affermato che la presentazione degli indicatori economici sotto forma di intervalli di valori, in particolare per quanto riguarda il consumo dell’Unione e includendo i dati Eurostat relativi agli esportatori esteri con riferimento alle tabelle 1 e 4 del regolamento provvisorio, le impediva di presentare osservazioni significative su tali indicatori e ha chiesto alla Commissione di fornire dati precisi. Secondo quanto sostenuto dalla CISA, considerando che vi sono quattro produttori dell’Unione che rappresentano tre gruppi di produttori indipendenti dell’Unione, non vi è alcun rischio che le parti interessate siano in grado di acquisire informazioni specifiche dei produttori dell’Unione mediante una retroanalisi.

(86)

A tale riguardo, come illustrato ai considerando 31 e 135 del regolamento provvisorio, i dati relativi alla valutazione del pregiudizio sono stati ricavati principalmente dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, due dei quali appartengono allo stesso gruppo. Pertanto tutte le cifre hanno dovuto essere fornite in forma indicizzata o sotto forma di intervalli di valori per proteggere la riservatezza dei dati forniti. Inoltre, sebbene vi siano quattro produttori dell’Unione che rappresentano tre gruppi di produttori dell’Unione, due di essi sono collegati poiché ArcelorMittal detiene una partecipazione in Acciaierie d’Italia (10). La Commissione ha pertanto ritenuto necessario tutelare la riservatezza dei dati forniti e quindi utilizzare intervalli di valori.

(87)

La Commissione ha ritenuto che anche i dati sul consumo dell’Unione e i dati relativi alle importazioni e alla quota di mercato contenuti nelle tabelle 1 e 4 del regolamento provvisorio dovessero essere presentati sotto forma di intervalli di valori, in quanto le cifre assolute consentirebbero di calcolare le vendite totali e la relativa quota di mercato dei produttori dell’Unione e quindi di divulgare informazioni commerciali riservate specifiche per i singoli produttori dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(88)

I considerando da 134 a 139 e i considerando da 144 a 146 del regolamento provvisorio sono pertanto confermati.

4.2.   Consumo dell’Unione

(89)

In assenza di osservazioni sul consumo dell’Unione, i considerando da 137 a 139 del regolamento provvisorio sono confermati.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati

4.3.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(90)

In assenza di osservazioni sulla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati, si confermano i considerando da 140 a 143 del regolamento provvisorio.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi

(91)

Il governo del Brasile ha affermato che, in virtù dell’accordo antidumping, i parametri di base per l’esecuzione di un test di undercutting sono i prezzi complessivi delle importazioni oggetto di dumping e del prodotto simile nel membro importatore e che non vi è alcuna base negli articoli 3.1 e 3.2 dell’accordo antidumping, né in nessun’altra disposizione dell’accordo, per escludere le importazioni da società non appartenenti al campione dei produttori/esportatori, in quanto considerate oggetto di dumping. Analogamente, secondo il governo del Brasile, nulla di quanto contenuto nell’accordo antidumping autorizza l’esclusione, per un’analisi dell’undercutting, delle transazioni tra parti collegate o di qualsiasi altro tipo di vendita non considerata rientrante nelle normali operazioni commerciali ai fini del calcolo del prezzo di un prodotto simile del membro importatore. Il governo del Brasile ha fatto riferimento alle decisioni dei panel a tale riguardo nelle controversie EC – Fasteners (China) e Morocco – Definitive anti-dumping measures on exercise books (Tunisia).

(92)

In base a quanto inoltre affermato dal governo del Brasile, la formulazione del considerando 151 (11) del regolamento provvisorio suggerisce che l’analisi dell’undercutting sia stata effettuata paese per paese per la Cina e il Brasile, sebbene, conformemente al considerando 33 del regolamento provvisorio, «la Commissione [abbia] deciso di cumulare le importazioni dai paesi interessati ai fini dell’analisi descritta ai considerando precedenti». Secondo l’interpretazione del governo del Brasile, una volta che le importazioni sono state cumulate ai fini dell’analisi del pregiudizio, si dovrebbe seguire la stessa procedura per tutti gli esami richiesti dall’articolo 3 dell’accordo antidumping, compresi gli effetti sui prezzi; a tale riguardo, ha fatto riferimento alla decisione del panel nella controversia CE — Accessori per tubi.

(93)

Il governo del Brasile ha chiesto alla Commissione di chiarire se tale interpretazione dei fatti dell’inchiesta fosse corretta e, in caso affermativo, di effettuare i seguenti adeguamenti nei calcoli:

prendere in considerazione il prezzo di tutte le vendite del prodotto simile da parte dei produttori dell’Unione, comprese le operazioni tra parti collegate;

prendere in considerazione tutte le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Cina e dal Brasile, indipendentemente dal campione dei produttori/esportatori costituito a norma dell’articolo 6.10 dell’accordo antidumping; nonché

cumulare le importazioni da qualsiasi paese di origine oggetto dell’inchiesta (Cina e Brasile) nel valutare l’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili sul mercato interno.

(94)

La Commissione ha sottolineato che, come indicato ai considerando 186 e 194 del regolamento provvisorio, i prezzi dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta avevano subito una grave contrazione a causa delle importazioni oggetto di dumping provenienti sia dal Brasile sia dalla Cina, con un conseguente aumento delle perdite finanziarie durante il periodo in esame. Per contro, le argomentazioni del governo del Brasile si concentrano sull’altro criterio di confronto dei prezzi, vale a dire l’undercutting dei prezzi (cfr. considerando 91 e 92). Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che dal 2018 alla fine del periodo dell’inchiesta i prezzi sul mercato dell’Unione abbiano subito una contrazione. Anche se le argomentazioni del governo del Brasile fossero state intese a far riferimento alla contrazione dei prezzi, nessuna informazione nel fascicolo permetteva di ritenere che i prezzi dei produttori dell’Unione non inclusi nel campione sarebbero stati sostanzialmente diversi dai prezzi dei produttori inclusi nel campione e che pertanto le conclusioni sulla contrazione dei prezzi sarebbero state diverse. In effetti, da un confronto tra i prezzi all’importazione e i prezzi dell’Unione nelle tabelle 5 e 6 del regolamento provvisorio si rileva già che i prezzi all’importazione erano inferiori ai prezzi dell’Unione (cfr. considerando 149 del regolamento provvisorio). Nell’ambito della sua analisi degli effetti sui prezzi, la Commissione ha quindi tenuto conto degli effetti sui prezzi di tutte le importazioni su tutte le vendite dell’industria dell’Unione. In ogni caso, la Commissione ha osservato che la selezione di un campione è prevista dal regolamento di base e dalle corrispondenti disposizioni dell’accordo antidumping dell’OMC quando vi è un numero elevato di parti e pertanto l’inchiesta può essere limitata a un numero adeguato di parti rappresentative per giungere a risultanze rappresentative. La giurisprudenza citata dal governo del Brasile non ha suffragato l’affermazione secondo cui le risultanze rappresentative relative alle società incluse nel campione non potevano essere utilizzate per giungere a conclusioni in merito al resto delle vendite e delle importazioni. Tali argomentazioni del governo del Brasile sono state pertanto respinte.

(95)

Per quanto riguarda le argomentazioni relative all’undercutting dei prezzi e alla serie di vendite dell’industria dell’Unione utilizzate per il calcolo dell’undercutting, la Commissione ha confermato che le importazioni di ECCS dei produttori esportatori inclusi nel campione sono state confrontate unicamente con le vendite dell’industria dell’Unione dello stesso tipo di prodotto. A tale riguardo, la Commissione ha calcolato l’undercutting per tutte le importazioni dai paesi interessati e ha condotto congiuntamente l’analisi degli effetti sui prezzi. Il risultato è stato un undercutting compreso tra l’1,9 % e il 21,8 %, con una media ponderata dell’11,2 % per entrambi i paesi.

(96)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Brasile ha ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto tenere conto delle transazioni tra parti collegate. Esso ha inoltre sostenuto che le vendite dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori non inclusi nel campione avrebbero dovuto essere prese in considerazione anche nell’effettuare i calcoli dell’undercutting e dell’underselling. Il governo del Brasile ha fatto riferimento a una relazione del panel in cui quest’ultimo respingeva l’approccio adottato dall’autorità incaricata dell’inchiesta per costruire i prezzi dell’industria nazionale ai fini dell’undercutting dei prezzi, in quanto i prezzi risultavano essere non redditizi (12). La Commissione non ha compreso in che modo tale relazione fosse pertinente per l’affermazione del governo del Brasile secondo cui le transazioni tra parti collegate avrebbero dovuto essere prese in considerazione anche per i calcoli dell’undercutting. In ogni caso tale relazione del panel non è stata adottata. Inoltre, come spiegato al considerando 94, la Commissione era autorizzata ad applicare il campionamento e a utilizzare le risultanze rappresentative riguardanti le società incluse nel campione per giungere a conclusioni in merito al resto delle vendite e delle importazioni. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. In ogni caso, per analizzare gli effetti delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dell’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che la contrazione dei prezzi di cui ai considerando 186, 188, 193, 194 e 208 del regolamento provvisorio fosse già un indicatore sufficiente. Le risultanze relative alla contrazione dei prezzi a livello macroeconomico sono state confermate anche dalle risultanze relative al significativo underselling per ciascun produttore esportatore incluso nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Come indicato al considerando 185, i margini di underselling variavano tra il 23,9 % e il 53,2 %, con una media ponderata del 37,7 % per entrambi i paesi. Inoltre, come indicato nella tabella 9 del regolamento provvisorio, nel periodo dell’inchiesta il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione era di [780-910] EUR/tonnellata, mentre il costo unitario di produzione era di [840-980] EUR/tonnellata. Di conseguenza, a causa della contrazione dei prezzi, l’industria dell’Unione ha venduto a prezzi che non solo non garantivano un normale margine di profitto ma non coprivano nemmeno il costo di produzione. Pertanto le risultanze relative alla contrazione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati sono state confermate nella fase definitiva.

(97)

La Commissione ha osservato che queste risultanze inequivocabili di una significativa contrazione dei prezzi sono già da sole giuridicamente sufficienti a confermare che le importazioni oggetto di dumping hanno arrecato un notevole pregiudizio all’industria dell’Unione. In tali circostanze non vi è alcun obbligo giuridico di disporre di un’analisi e di risultanze separate sull’undercutting dei prezzi, in quanto si tratta di un criterio alternativo di analisi degli effetti sui prezzi a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. Di conseguenza, nonostante le risultanze relative all’undercutting dei prezzi di cui al regolamento provvisorio, alla luce delle risultanze di cui sopra in merito alla contrazione dei prezzi, l’analisi e i risultati dell’undercutting dei prezzi non sono necessari ai fini dell’esito dell’inchiesta. Inoltre, nelle sue recenti sentenze, il Tribunale ha confermato l’analisi della Commissione sulla significativa contrazione dei prezzi come strumento per valutare gli effetti sui prezzi a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base (13). Stante quanto precede, anche le osservazioni delle parti in merito all’undercutting dei prezzi sono prive di oggetto. Tuttavia, per ragioni di completezza, la Commissione ha deciso di rispondere alle argomentazioni delle parti interessate.

(98)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo del Brasile ha contestato l’affermazione della Commissione secondo cui i risultati dell’undercutting dei prezzi non sono necessari ai fini dell’esito dell’inchiesta in quanto, secondo il governo del Brasile, il margine di pregiudizio si basava sull’undercutting dei prezzi. Tuttavia, come spiegato nelle sezioni 6.1 e 6.2 e contrariamente a quanto affermato dal governo del Brasile, il margine di pregiudizio non si basava sull’undercutting constatato, bensì sul margine di underselling stabilito per ciascun produttore esportatore incluso nel campione, ad eccezione di Jintai per la quale il margine di pregiudizio era pari al margine di dumping accertato.

(99)

Per quanto riguarda l’argomentazione del governo del Brasile secondo cui la Commissione dovrebbe prendere in considerazione il prezzo di tutte le vendite del prodotto simile sul mercato dell’Unione, comprese le transazioni tra parti collegate, la Commissione osserva che nelle sue inchieste raccoglie tutte le informazioni, compresi i prezzi di vendita tra parti collegate. In tale contesto, la Commissione chiede inoltre ai produttori dell’Unione di spiegare le politiche in materia di prezzi di trasferimento delle operazioni di vendita con parti collegate. Se sono influenzate dalla relazione e i relativi prezzi non sono conformi alle normali condizioni di mercato, tali vendite non sono prese in considerazione nell’analisi dell’undercutting, in quanto i calcoli che ne risultano sarebbero inficiati da detta relazione. Per contro, se sono conformi alle normali condizioni di mercato e riflettono un’operazione di mercato, le vendite tra parti collegate possono essere prese pienamente in considerazione nel calcolo dell’undercutting (a condizione che non vi siano adeguamenti relativi allo stadio commerciale). Tale approccio è pienamente in linea con le norme del regolamento di base e con la giurisprudenza dell’OMC citata dal governo del Brasile. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(100)

Baosteel ha sollevato una questione procedurale e relativa ai diritti di difesa in merito al documento informativo della Commissione in cui i prezzi di vendita unitari dell’industria dell’Unione e i prezzi unitari indicativi utilizzati ai fini di tali calcoli erano forniti in ampi intervalli di valori, uguali indipendentemente dalla differenza di prezzo tra i diversi NCP, il che avrebbe impedito alla società di presentare osservazioni significative. Poiché l’importo dell’underselling è calcolato come differenza tra il valore cif dell’esportatore e il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione, senza una divulgazione esplicita di quest’ultimo, gli esportatori non sarebbero stati in grado di verificare l’accuratezza dei calcoli del margine di underselling della Commissione. Jintai ha espresso preoccupazioni analoghe.

(101)

A tale riguardo la Commissione ha sottolineato che, a causa delle preoccupazioni in materia di riservatezza già illustrate al considerando 86, era necessario presentare i dati in intervalli di valori. In seguito all’argomentazione di Baosteel, la Commissione ha rivisto gli intervalli tenendo conto delle differenze di prezzo tra i diversi NCP.

(102)

Baosteel ha inoltre chiesto alla Commissione di chiarire se avesse confrontato i prezzi allo stesso stadio commerciale. In particolare Baosteel ha affermato che, poiché per gli esportatori la Commissione ha dedotto le SGAV e i profitti degli operatori commerciali collegati, essa doveva fare altrettanto per i produttori dell’Unione che vendono il prodotto in esame tramite operatori commerciali collegati sul mercato dell’Unione.

(103)

Jintai ha inoltre affermato che nel calcolo del margine di undercutting la Commissione non aveva effettuato un confronto dei prezzi allo stesso stadio commerciale. Secondo Jintai, effettuando, per il confronto dei prezzi nell’ambito dei calcoli del pregiudizio, l’assimilazione tra i prezzi praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione nelle loro vendite dirette ad acquirenti indipendenti e i prezzi praticati dalle entità di vendita collegate di detti produttori a tali acquirenti, la Commissione avrebbe tenuto conto, per quel prodotto, di un prezzo gonfiato e quindi sfavorevole a Jintai. In altre parole, tenendo conto, per quanto riguarda i prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, di alcuni elementi che riguardano uno stadio commerciale diverso da quello utilizzato ai fini del confronto (franco fabbrica), la Commissione non avrebbe effettuato un confronto equo nel calcolo del margine di undercutting dei prezzi di Jintai. Jintai ha affermato che, effettuando un confronto corretto e adeguato allo stesso stadio commerciale, il margine di undercutting dei prezzi di Jintai sarebbe stato probabilmente di gran lunga inferiore allo 0 %. Jintai ha pertanto chiesto alla Commissione di effettuare un confronto equo e adeguato allo stesso stadio commerciale per stabilire il corretto margine di «overcutting» dei prezzi di Jintai e ha fatto riferimento alle decisioni del Tribunale Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione (14) e Giant Electric Vehicle Kunshan/Commissione (15) a tale riguardo.

(104)

La Commissione ha osservato in primo luogo che l’analisi sull’undercutting dei prezzi è integrata dalle sue risultanze separate sulla contrazione dei prezzi, come illustrato ai considerando 185, 186 e 194 del regolamento provvisorio. Tali risultanze di una significativa contrazione dei prezzi sono già giuridicamente sufficienti a dimostrare l’incidenza negativa sui prezzi praticati dall’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 97. Tuttavia, come illustrato in tale considerando, la Commissione ha risposto alle argomentazioni relative all’undercutting per ragioni di completezza.

(105)

Per quanto riguarda l’argomentazione di Baosteel relativa a un adeguamento per le SGAV e i profitti degli operatori commerciali collegati dei produttori dell’Unione, la Commissione ha confermato di non aver effettuato tale adeguamento nei suoi calcoli dell’undercutting. Come indicato ai considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio, la Commissione ha effettuato una serie di altri adeguamenti al fine di garantire un confronto equo allo stesso stadio commerciale. I prezzi dell’industria dell’Unione sono stati così riportati al livello franco fabbrica e i prezzi all’importazione dei produttori esportatori al livello cif franco frontiera dell’Unione (16). La Commissione ha tuttavia effettuato una simulazione nel calcolare l’undercutting, sia applicando per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base alle vendite di Baosteel sia senza tale applicazione, e ha stabilito che l’undercutting era significativo per Baosteel in entrambi i casi, con un livello minimo del 7,5 %. Di conseguenza, contrariamente a quanto affermato da Baosteel, è stato constatato un undercutting significativo anche non deducendo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, le SGAV e i profitti degli operatori commerciali collegati di Baosteel.

(106)

Per quanto riguarda Jintai, la Commissione ha sottolineato che, poiché tale produttore esportatore non ha esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta tramite entità di vendita collegate, non è stato effettuato alcun adeguamento del suo prezzo all’esportazione mediante l’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel caso in esame, la Commissione non ha inoltre ritenuto opportuno adeguare le vendite dei produttori dell’Unione. La Commissione ha osservato che, al fine di garantire la simmetria nel confronto dei prezzi, i rispettivi prezzi dovevano includere per quanto possibile gli stessi elementi e inoltre riflettere per quanto possibile lo stesso stadio commerciale. Per quanto riguarda il primo aspetto, il prezzo all’esportazione di Jintai rifletteva una vendita diretta da parte dell’entità giuridica cinese agli acquirenti indipendenti nell’Unione. Nell’Unione un produttore incluso nel campione effettuava vendite dirette ad acquirenti finali e il suo prezzo rifletteva gli stessi elementi del prezzo di Jintai. Gli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione facevano parte del gruppo ArcelorMittal. Entrambi non avevano vendite dirette da parte delle entità produttive, ma vendevano tramite entità collegate. La Commissione ha constatato che le entità produttive non disponevano di una propria struttura di vendita, bensì dovevano fare affidamento sulle loro entità di vendita collegate per effettuare le vendite. In altre parole, i costi associati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame erano suddivisi tra le entità produttive che sostenevano solo i costi di produzione e le entità di vendita collegate, situate in Stati membri diversi, che sostenevano i costi di vendita e di commercializzazione. L’entità produttiva non sosteneva alcuna spesa di vendita e il settore vendite di ArcelorMittal era interamente inglobato in entità giuridiche di vendita distinte. Le SGAV e i profitti relativi alle vendite del gruppo ArcelorMittal ad acquirenti dell’Unione erano attribuiti alle entità di vendita collegate. Al fine di garantire un confronto equo, la Commissione ha tenuto conto del prezzo praticato dall’entità di vendita agli acquirenti dell’Unione, in quanto tale prezzo rifletteva gli stessi costi di produzione e di commercializzazione riflessi nel prezzo all’esportazione di Jintai, che realizzava sia la produzione che la vendita attraverso un’unica entità, esattamente come l’altro produttore dell’Unione incluso nel campione. La mancata considerazione del prezzo dell’entità di vendita collegata del gruppo ArcelorMittal comporterebbe una sottostima del prezzo effettivo, in quanto non rifletterebbe i necessari costi di vendita dell’entità ad acquirenti indipendenti nell’Unione. Le entità di vendita collegate dell’industria dell’Unione, da un lato, e Jintai, dall’altro, esercitavano funzioni di vendita simili, in quanto entrambe 1) devono trovare acquirenti nell’Unione, 2) firmano contratti di vendita e 3) garantiscono la consegna e il pagamento delle fatture ecc. Pertanto, in linea con le sentenze Hansol (17), CRIA e CCCMC (18), come pure Giant Electric Vehicles (19), tale confronto dei prezzi rifletteva le rispettive realtà economiche e il ruolo corrispondente svolto dalle rispettive entità sia sul versante dell’esportazione sia su quello dell’UE, e in un momento in cui entrambe le entità competono sul mercato dell’Unione.

(107)

Tuttavia, anche nell’ipotesi che accogliendo la richiesta di Jintai (ossia che la Commissione adeguasse le vendite dell’industria dell’Unione ai fini del calcolo dell’undercutting mediante l’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base) si dimostrerebbe l’assenza di undercutting per quanto riguarda questo produttore esportatore, ciò non modificherebbe la determinazione dell’undercutting effettuata dalla Commissione per quanto riguarda la Cina e i due paesi interessati nel loro complesso. Infatti le esportazioni di Jintai verso l’Unione rappresentano solo il 6,3 % delle esportazioni totali verso l’Unione e solo l’11,6 % delle esportazioni all’interno del campione. Pertanto, anche in assenza di undercutting per quanto riguarda le esportazioni di Jintai, le risultanze relative all’undercutting dei prezzi sarebbero confermate sulla base dell’altro produttore esportatore incluso nel campione per la Cina e per entrambi i paesi interessati. Analogamente, qualsiasi risultanza relativa al livello di undercutting di Jintai non inciderebbe sulle risultanze della Commissione relative alla contrazione dei prezzi, come già ricordato ai considerando 97 e 104. Infatti i prezzi di Jintai mostravano un livello elevato di underselling (cfr. considerando 185).

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(108)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA ha chiesto se i dati relativi agli indicatori macroeconomici comprendessero dati relativi ad Acciaierie d’Italia. La Commissione ha risposto affermativamente.

(109)

I considerando da 153 a 157 del regolamento provvisorio sono pertanto confermati.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

(110)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA ha chiesto alla Commissione di confermare se avesse garantito l’effettiva inclusione di tutti i produttori, compresa Acciaierie d’Italia, nei pertinenti insiemi di dati relativi agli indicatori macroeconomici e ha sottolineato che Acciaierie d’Italia da sola rappresenta il [5-15] % della produzione e delle vendite totali del prodotto in esame nell’Unione, una percentuale superiore al livello trascurabile.

(111)

A tale riguardo la Commissione ha confermato che i dati relativi ad Acciaierie d’Italia sono stati presi in considerazione negli indicatori macroeconomici.

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(112)

In assenza di osservazioni sulla produzione, sulla capacità produttiva e sull’utilizzo degli impianti, sono stati confermati i considerando da 158 a 160 del regolamento provvisorio.

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(113)

In assenza di osservazioni sul volume delle vendite e sulla quota di mercato, sono stati confermati i considerando 161 e 162 del regolamento provvisorio.

4.4.2.3.   Occupazione e produttività

(114)

In assenza di osservazioni sull’occupazione e sulla produttività, sono stati confermati i considerando 163 e 164 del regolamento provvisorio.

4.4.2.4.   Crescita

(115)

In assenza di osservazioni sulla crescita, sono stati confermati i considerando da 165 a 167 del regolamento provvisorio.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(116)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo del Brasile ha affermato che, nella sua valutazione dell’entità del margine di dumping, la Commissione si è limitata a ribadire le conclusioni già raggiunte nell’ambito di altri esami. Ad esempio, la conclusione secondo cui i margini di dumping sono superiori alla soglia minima è già espressa al considerando 141 del regolamento provvisorio relativo alla valutazione del cumulo delle importazioni e può essere desunta dall’applicazione stessa delle misure provvisorie. Inoltre l’analisi del volume e del prezzo delle importazioni oggetto di dumping è stata effettuata a norma degli articoli 3.1, 3.2 e 3.5 dell’accordo antidumping ed è espressa ai considerando da 144 a 152 del regolamento provvisorio. Pertanto non è stata effettuata alcuna analisi specifica per quanto riguarda l’entità del margine di dumping. Il governo del Brasile ha perciò chiesto alla Commissione di analizzare questo fattore in modo non ridondante in relazione ad altri indicatori di cui all’articolo 3 dell’accordo antidumping.

(117)

A tale riguardo, la Commissione ha osservato che per valutare l’entità del margine di dumping occorre esaminare se, tenuto conto del volume e del prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza sull’industria dell’Unione non possa essere considerata trascurabile.

(118)

La Commissione ha ricordato che tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. Il volume delle importazioni dai paesi interessati è stato significativo nel periodo in esame e nel periodo dell’inchiesta, mentre i prezzi delle importazioni oggetto di dumping hanno determinato un undercutting dei prezzi e una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile ed è stata persino consistente, come concluso dalla Commissione al considerando 168 del regolamento provvisorio.

(119)

Sono stati quindi confermati i considerando 168 e 169 del regolamento provvisorio.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(120)

In assenza di osservazioni sui prezzi e sui fattori che incidono sui prezzi, sono stati confermati i considerando da 170 a 172 del regolamento provvisorio.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(121)

In assenza di osservazioni sul costo del lavoro, sono stati confermati i considerando 173 e 174 del regolamento provvisorio.

4.4.3.3.   Scorte

(122)

In assenza di osservazioni sulle scorte, sono stati confermati i considerando 175 e 176 del regolamento provvisorio.

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(123)

In assenza di osservazioni su redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, sono stati confermati i considerando da 177 a 182 del regolamento provvisorio.

4.4.4.   Conclusioni sul pregiudizio

(124)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA ed Eviosys hanno affermato che l’industria dell’Unione non aveva subito un pregiudizio notevole e che gli eventuali effetti economici negativi subiti dall’industria dell’Unione erano di fatto dovuti ad altri fattori, quali l’impatto della pandemia di COVID-19. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha ribadito le proprie argomentazioni.

(125)

In primo luogo, la CISA ed Eviosys hanno sottolineato che la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione è di fatto aumentata durante il periodo in esame, nel contesto di un calo del consumo dell’Unione.

(126)

In secondo luogo, per quanto riguarda gli indicatori macroeconomici, la CISA ha osservato che nessuno di essi avrebbe potuto comportare un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. Essa ha sottolineato che i livelli della capacità produttiva e delle vendite sul mercato interno sono rimasti costanti in un contesto di calo del consumo, spiegando così il chiaro aumento delle quote di mercato. Inoltre l’industria dell’Unione è stata chiaramente in grado di aumentare il numero di persone occupate, a riprova dell’opposto di un pregiudizio notevole.

(127)

In terzo luogo, per quanto riguarda gli indicatori microeconomici, la CISA ha osservato che il prezzo di vendita dell’Unione non era diminuito tra il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta e che durante il periodo intermedio si erano registrate solo lievi fluttuazioni. Eviosys ha inoltre sottolineato che i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono rimasti complessivamente stabili e ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione «non è riuscita ad aumentare i prezzi di vendita in modo da coprire l’aumento del costo di produzione» asseritamente a causa della «pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni». A tale riguardo Eviosys ha affermato che il calo della domanda durante il periodo in esame, unitamente agli effetti della pandemia di COVID-19, ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi di vendita.

(128)

In quarto luogo, la CISA ha sottolineato la fluttuazione dei dati relativi alla redditività, nonostante il fatto che la quota di mercato dell’industria dell’Unione fosse aumentata. A tale riguardo, la CISA ha contestato la decisione dell’industria dell’Unione di proseguire gli investimenti significativi, nonostante il fatto che il consumo dell’Unione chiaramente non fosse in aumento, e ha chiesto alla Commissione di chiarire le prescrizioni giuridiche precise in base alle quali l’industria dell’Unione è tenuta a effettuare investimenti e di garantirne la pertinenza in considerazione del prodotto in esame. La CISA ha inoltre osservato che l’aumento dei costi di produzione non aveva alcun legame con le esportazioni dalla Cina e che di conseguenza la Commissione avrebbe dovuto considerarlo un fattore che annullava il nesso di causalità.

(129)

La CISA ha altresì affermato che, contrariamente ai livelli di redditività indicati nel regolamento provvisorio, le prospettive di mercato pertinenti sono generalmente considerate altamente positive. La CISA ha fatto riferimento a taluni articoli (20) e ha sottolineato che i tre produttori inclusi nel campione (due dei quali appartengono allo stesso gruppo) sono tutti esplicitamente menzionati in tali articoli, indicando che lo scorso anno ArcelorMittal ha aumentato le sue vendite del 44 % e che nel dicembre 2021 ThyssenKrupp ha aumentato le sue entrate trimestrali del 39 % su base annua.

(130)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha ribadito che la Commissione avrebbe dovuto valutare la presunta elevata redditività conseguita da Arcelor Mittal e ThyssenKrupp dopo il periodo dell’inchiesta. La CISA e CANPACK hanno inoltre sostenuto che i prezzi all’importazione dalla Cina e dal Brasile sono aumentati notevolmente dopo il periodo dell’inchiesta e che la Commissione avrebbe dovuto tenerne conto.

(131)

La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. Come indicato al considerando 183 del regolamento provvisorio, gli indicatori economici a livello macro e micro sono peggiorati durante il periodo in esame. Sebbene nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sia rimasto complessivamente stabile e sia stata conquistata una certa quota di mercato, la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è deteriorata principalmente a causa dell’aumento dei costi di produzione, che non ha potuto essere coperto da un corrispondente aumento dei prezzi di vendita. La significativa contrazione dei prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping ha comportato, a partire dal 2019, perdite che sono ulteriormente aumentate nel periodo dell’inchiesta. Sebbene il numero di dipendenti sia aumentato durante il periodo in esame, tale aumento si è verificato principalmente nel 2019 e nel 2020. Durante il periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha licenziato dipendenti.

(132)

Come illustrato al considerando 187 del regolamento provvisorio, nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito si sono deteriorati notevolmente, con conseguenti effetti negativi sulla capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività, di operare gli investimenti necessari e di ottenere capitale, ostacolandone la crescita e minacciandone persino la sopravvivenza.

(133)

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati per conformarsi alle prescrizioni di legge, la Commissione ha sottolineato che tali investimenti riguardano obblighi ambientali e sociali e non sono legati ad alcun aumento della capacità produttiva.

(134)

Le prospettive di mercato, l’andamento dei prezzi delle importazioni e la presunta redditività dei produttori dell’Unione conseguita dopo la fine del periodo dell’inchiesta cui fanno riferimento la CISA e CANPACK sono irrilevanti ai fini della valutazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(135)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha ravvisato un nesso tra l’aumento del numero di dipendenti e la spiegazione della Commissione secondo cui gli investimenti effettuati riguardavano norme ambientali e sociali, sostenendo che tali investimenti non richiederebbero un aumento dei dipendenti. Ha inoltre chiesto alla Commissione di illustrare con precisione la portata e gli importi degli investimenti effettuati dall’industria, necessari per conformarsi agli obblighi ambientali e sociali.

(136)

La Commissione non ha ravvisato alcun nesso tra l’aumento dell’occupazione e gli investimenti effettuati. Infatti, come indicato al considerando 131, l’occupazione è aumentata principalmente nel 2019 e nel 2020, mentre è diminuita dell’8,9 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta. Allo stesso tempo gli investimenti hanno continuato ad aumentare durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre sottolineato di non poter indicare con precisione la portata e l’importo degli investimenti effettuati dalle società incluse nel campione, in quanto si tratta di informazioni riservate. Tuttavia, come già indicato al considerando 133, tali investimenti non erano legati a un aumento della capacità produttiva, ma piuttosto all’adattamento e/o alla sostituzione di capacità già esistenti.

(137)

La Commissione ha pertanto concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Di conseguenza, la Commissione ha respinto le argomentazioni delle parti interessate relative all’assenza di pregiudizio notevole e ha confermato i considerando da 183 a 188 del regolamento provvisorio.

(138)

Le argomentazioni relative ad altri fattori che causano pregiudizio sono trattate nella sezione 5.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

5.1.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati

(139)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA ha affermato che i livelli delle quote di mercato detenute dai paesi interessati, che non hanno mai superato il 18 % e sono successivamente diminuiti nel periodo dell’inchiesta, non possono essere considerati eccessivamente elevati.

(140)

La Commissione ha espresso disaccordo con tale argomentazione. Come spiegato al considerando 192 del regolamento provvisorio, la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è aumentata dal 13,1 % nel 2018 al 15,4 % durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha ritenuto che tale quota di mercato fosse significativa e, alla luce dei livelli di prezzo stabiliti, che fosse in grado di incidere sull’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha respinto l’argomentazione e ha confermato i considerando da 190 a 192 del regolamento provvisorio.

5.1.2.   Prezzo delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati ed effetti sui prezzi

(141)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eviosys ha affermato che non vi sono prove di pressioni sui prezzi da parte delle importazioni dai paesi interessati e che i prezzi dei produttori dell’Unione non sembrano aver seguito i prezzi cinesi o brasiliani, il che indica che non erano influenzati da questi ultimi.

(142)

Come spiegato al considerando 193 del regolamento provvisorio, il prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati era nettamente inferiore ai prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione nel mercato dell’UE e i prezzi di tali importazioni erano significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, con una media ponderata dell’11,2 %. I considerevoli volumi delle importazioni a basso prezzo hanno determinato una depressione dei prezzi dell’industria dell’Unione che, non potendo coprire i costi di produzione, ha subito perdite.

(143)

Inoltre, indipendentemente dal fatto che i prezzi dell’industria dell’Unione abbiano seguito o meno i prezzi cinesi e brasiliani, è chiaro che le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati hanno determinato una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione e hanno quindi avuto un effetto negativo sui prezzi. L’esistenza di una contrazione dei prezzi è sufficiente, nel contesto dell’analisi degli effetti sui prezzi a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base, per concludere che i prezzi all’importazione oggetto di dumping hanno avuto una notevole incidenza negativa sui prezzi dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta e il considerando 193 del regolamento provvisorio è stato confermato.

5.1.3.   Nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione

(144)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eviosys ha ribadito che l’eventuale pregiudizio non poteva essere stato causato dalle importazioni dai paesi interessati e ha insistito sul fatto che vi è una relazione concorrenziale molto debole tra i prodotti venduti dall’industria dell’Unione e le importazioni dai paesi interessati, a causa di fattori quali un livello di qualità inferiore e l’inadeguatezza per determinati usi, tempi di consegna più lunghi e costi di trasporto più elevati, nonché un’assistenza limitata agli acquirenti, il che spiega anche i prezzi diversi e il fatto che essi sono generalmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.

(145)

Eviosys non ha tuttavia fornito nuovi elementi di prova a sostegno delle sue affermazioni. I considerando da 194 a 197 del regolamento provvisorio sono pertanto confermati.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(146)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo del Brasile ha osservato che il prezzo non pregiudizievole calcolato nella determinazione preliminare è di [850-990] EUR/tonnellata. Considerando che tale valore è superiore al prezzo delle importazioni da paesi di origine non oggetto dell’inchiesta (822 EUR/tonnellata) e che il volume delle importazioni da paesi di origine non oggetto dell’inchiesta è superiore a quello delle importazioni provenienti dal Brasile e dalla Cina, la Commissione dovrebbe riconoscere le implicazioni nella valutazione delle importazioni da paesi di origine non oggetto dell’inchiesta come un possibile altro fattore di pregiudizio. Pertanto i loro effetti pregiudizievoli dovrebbero essere separati e distinti da quelli derivanti dalle presunte importazioni oggetto di dumping.

(147)

Come indicato al considerando 199 del regolamento provvisorio, il volume delle importazioni da altri paesi terzi e la loro quota di mercato sono diminuiti rispettivamente del 23 % e del 21 % durante il periodo in esame; il loro prezzo medio all’importazione è rimasto simile rispetto al prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione e ha considerevolmente superato il prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati. In tale contesto era chiaro che l’eventuale pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione era causato dalle importazioni del prodotto in esame, che mantenevano bassi i livelli di prezzo. Sebbene non si possa escludere che, una volta istituiti i dazi sulle importazioni del prodotto in esame, siano una causa di pregiudizio per l’industria dell’Unione, le altre fonti di importazione non costituivano evidentemente una causa in grado di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole osservato durante il periodo dell’inchiesta.

(148)

Inoltre, per quanto riguarda il prezzo medio non pregiudizievole, esso è stato calcolato sulla base di un mix di prodotti specifico basato sulle esportazioni effettive dei produttori esportatori inclusi nel campione e confrontato con il prezzo allo sbarco delle importazioni di tali produttori esportatori. In quanto tale, non era direttamente comparabile ai prezzi medi all’importazione cif.

(149)

L’argomentazione è stata pertanto respinta e si confermano i considerando da 198 a 201 del regolamento provvisorio.

5.2.2.   La pandemia di COVID-19

(150)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA, Eviosys e CANPACK hanno affermato che la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze economiche annullano il nesso di causalità tra le importazioni e la situazione dell’industria dell’Unione. La CISA ha sostenuto che la pandemia di COVID-19 è principalmente una crisi legata alla domanda e non a un aumento delle importazioni a danno di un’industria e che tale crisi ha avuto come risultato principale la sospensione della produzione e, di conseguenza, una recessione sul mercato dell’Unione.

(151)

Il governo del Brasile ha fatto riferimento ai considerando da 203 a 205 del regolamento provvisorio e ha sostenuto che la Commissione sembrava sminuire gli effetti della pandemia di COVID-19 sull’industria dell’Unione in quanto «il deterioramento della sua situazione era iniziato ancora prima della pandemia ed è proseguito dopo la ripresa della produzione dell’industria dell’Unione durante il PI». Il governo del Brasile è del parere che tale argomentazione non sia un motivo sufficiente per dare minor rilievo agli effetti della pandemia di COVID-19, poiché tale pandemia potrebbe aver avuto effetti negativi sull’industria dell’Unione parallelamente alle presunte importazioni oggetto di dumping.

(152)

A tale riguardo, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 203 del regolamento provvisorio, in cui ha riconosciuto che la pandemia di COVID-19 ha avuto un’incidenza negativa sull’industria dell’Unione, in particolare nel 2020, quando i siti di produzione della stessa hanno dovuto chiudere temporaneamente e che è possibile che la pandemia di COVID-19 possa aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha tuttavia insistito sul fatto che il deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione era iniziato ancora prima della pandemia ed è proseguito durante il periodo di ripresa dopo la pandemia di COVID-19, compreso il periodo dell’inchiesta. L’impatto negativo della pandemia di COVID-19 non poteva pertanto essere considerato la causa principale del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, in ragione del fatto che avrebbe attenuato il nesso di causalità tra tale pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. La Commissione ha pertanto respinto tali asserzioni.

5.2.3.   L’evoluzione del costo di produzione

(153)

In assenza di osservazioni sull’evoluzione del costo di produzione in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, si confermano i considerando da 206 a 209 del regolamento provvisorio.

5.2.4.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(154)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA ha sottolineato che le esportazioni dell’industria dell’Unione sono state significative, pari al 22 % nel periodo dell’inchiesta. Ha inoltre fatto riferimento alla tabella 14 del regolamento provvisorio, dalla quale risulta che il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione è diminuito di 7 punti percentuali e che i prezzi all’esportazione sono diminuiti di 6 punti percentuali. La CISA ha affermato che l’andamento negativo relativo alle vendite all’esportazione ha avuto un’incidenza significativa sui risultati economici complessivi dell’industria dell’Unione.

(155)

CANPACK ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione secondo cui l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non era sufficiente ad attenuare il nesso di causalità, poiché la tabella 14 del regolamento provvisorio evidenzia chiaramente che il prezzo di vendita dei produttori dell’Unione verso paesi al di fuori dell’Unione era a un livello simile a quello dei prezzi degli ECCS originari della Cina. CANPACK ha ritenuto che l’argomentazione dei produttori dell’Unione, secondo cui le vendite al di fuori dell’Unione erano motivate dal fatto che l’industria dell’Unione non era in grado di vendere all’interno del mercato dell’Unione, sebbene vi fosse un’elevata domanda di ECCS da parte degli utilizzatori dell’Unione, non fosse convincente.

(156)

Il governo del Brasile ha ritenuto che, dato che il volume delle esportazioni dell’industria dell’Unione è superiore alle presunte importazioni oggetto di dumping, l’andamento delle esportazioni non poteva essere considerato un fattore secondario.

(157)

Per quanto riguarda l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, il volume delle esportazioni è dapprima aumentato nel 2019 e nel 2020 per poi diminuire durante il periodo dell’inchiesta, mentre i prezzi medi all’esportazione sono diminuiti a partire dal 2020. Tale andamento corrispondeva a un leggero aumento delle vendite dell’industria dell’Unione tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta. L’andamento leggermente peggiore delle esportazioni dell’industria dell’Unione non sembra pertanto avere una forte incidenza sui risultati economici complessivi dell’industria dell’Unione, che sono peggiorati in misura maggiore nello stesso periodo di tempo. Inoltre i dati negativi sulla redditività riportati nella tabella 12 del regolamento provvisorio si basano unicamente sulle vendite dell’UE e non sono pertanto il risultato di potenziali perdite in termini di esportazione. La Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione di cui al considerando 213 del regolamento provvisorio secondo cui, sebbene il peggior andamento delle esportazioni possa aver contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, ciò non è sufficiente ad attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, considerata l’alta quota di vendite dell’Unione rispetto alle vendite all’esportazione. Di conseguenza, la Commissione ha respinto le argomentazioni delle parti interessate a tale riguardo.

5.2.5.   Effetto dei contratti annuali

(158)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CANPACK ha espresso disaccordo con l’argomentazione secondo cui l’effetto dei contratti (annuali) a lungo termine tra i fornitori dell’Unione e i loro acquirenti dell’Unione sul pregiudizio riscontrato per l’industria dell’Unione è limitato e non può attenuare il nesso di causalità. Secondo CANPACK, come indicato al considerando 214 del regolamento provvisorio, le vendite dell’industria dell’Unione si basano su contratti annuali che fissano i quantitativi e i prezzi per l’anno successivo e concedono ai produttori dell’Unione un margine minimo (se del caso) per aumentare i prezzi di vendita nel contesto dell’aumento dei prezzi delle materie prime nel corso dell’applicazione del contratto annuale. I produttori dell’Unione basano le loro offerte sui prezzi stimati delle materie prime e sui costi di produzione per l’anno successivo, tenendo conto del rischio di variazioni (in pratica, i negoziati sui prezzi per l’anno successivo si svolgono nel quarto trimestre dell’anno precedente).

(159)

A tale riguardo, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 208 del regolamento provvisorio, in cui si è osservato che l’industria dell’Unione non è riuscita ad aumentare i suoi prezzi di vendita nell’intero periodo in esame, che copre più di tre anni. Poiché è stato osservato per un lungo periodo, tale andamento non poteva essere riconducibile soltanto all’aumento del costo delle materie prime e all’effetto dei contratti annuali in termini di prezzi fissi.

(160)

Di conseguenza, la Commissione ha respinto l’argomentazione e ha confermato i considerando 214 e 215 del regolamento provvisorio.

5.2.6.   Consumo

(161)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA ed Eviosys hanno indicato che il calo del consumo è un fattore rilevante nel considerare il nesso di causalità. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha ribadito la sua argomentazione sostenendo che il calo del consumo poteva annullare il nesso di causalità riscontrato tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio accertato. Tuttavia non hanno corroborato la fondatezza delle loro argomentazioni. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(162)

Il governo del Brasile ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione di cui al considerando 218 del regolamento provvisorio, secondo cui la contrazione del 3 % della domanda di mercato non poteva essere considerata una causa di pregiudizio che attenuava il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio riscontrato. Secondo il governo del Brasile, anche il calo del mercato ha la capacità di incidere sul volume di produzione dell’industria nazionale e sui costi fissi e dovrebbe essere analizzato congiuntamente ad altri fattori che producono gli stessi effetti.

(163)

A tale riguardo la Commissione ha concluso al considerando 217 del regolamento provvisorio che, nonostante la contrazione del mercato del 3 %, i dati relativi alle vendite dell’Unione sono rimasti costanti; tale circostanza indica che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non è stato causato da una perdita di volumi dovuta al calo della domanda, ma piuttosto dalla contrazione dei prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l’argomentazione e ha confermato i considerando da 216 a 218 del regolamento provvisorio.

5.3.   Conclusioni sul nesso di causalità

(164)

Il volume delle importazioni dai paesi interessati e la loro quota di mercato sono aumentati durante il periodo in esame, mentre i loro prezzi sono diminuiti. Ciò ha coinciso con il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione. La Commissione ha pertanto confermato l’esistenza di un chiaro nesso di causalità tra tali importazioni e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(165)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo del Brasile ha affermato che la Commissione non aveva adeguatamente separato e distinto gli effetti dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, del calo del consumo dell’Unione e della pandemia di COVID-19 dagli effetti derivanti dalle importazioni oggetto di dumping e ha fatto riferimento alla sentenza dell’organo d’appello nella controversia US — Acciaio laminato a caldo (punto 226).

(166)

Il governo del Brasile ha chiesto alla Commissione di riesaminare questi tre fattori, preferibilmente su base cumulativa, per quanto riguarda le loro conseguenze sulla produzione dell’industria dell’Unione e sui costi fissi come pure di separare e distinguere tali effetti da quelli derivanti dalle presunte importazioni oggetto di dumping.

(167)

Eviosys ha affermato che, a causa del calo della domanda e della pandemia di COVID-19, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i suoi prezzi di vendita durante il periodo in esame, sebbene abbia dovuto far fronte a un aumento dei costi di produzione. Eviosys ha ritenuto che la Commissione dovrebbe valutare più attentamente l’incidenza di altri fattori sulla situazione economica dell’industria dell’Unione.

(168)

CANPACK ha inoltre ritenuto che la Commissione abbia sottovalutato l’incidenza di altri fattori. In particolare, hanno espresso disaccordo riguardo al fatto che l’impatto della pandemia di COVID-19 e della mancanza di materie prime sul mercato dell’Unione non fosse sufficiente ad attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

(169)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CISA ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva affrontato in modo sufficiente gli effetti causati dalla pandemia di COVID-19, nonostante l’intero periodo dell’inchiesta coincidesse con l’incidenza economicamente più significativo di tale pandemia. La CISA ha inoltre affermato che gli investimenti effettuati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione spiegavano da soli il calo della redditività e la conseguente situazione dell’industria nazionale.

(170)

A tale riguardo la Commissione ha confermato, come indicato al considerando 220 del regolamento provvisorio, di aver distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.

(171)

Per quanto riguarda gli investimenti, la Commissione ha osservato che i risultati migliori tra le società incluse nel campione sono stati conseguiti dalla società che ha effettuato gli investimenti più cospicui. Non vi era pertanto alcun nesso diretto tra la redditività dell’industria dell’Unione e gli investimenti effettuati durante il periodo dell’inchiesta. Al contrario, gli investimenti erano necessari e obbligatori per legge e, in assenza delle importazioni oggetto di dumping, avrebbe dovuto essere possibile finanziarli, unitamente alla totalità dei costi, mediante ragionevoli profitti, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(172)

La Commissione ha valutato l’incidenza di altri fattori, tenendo conto delle osservazioni delle parti interessate e ha concluso che tali fattori non attenuavano il nesso di causalità. In effetti, fattori quali la pandemia di COVID-19 o i contratti di vendita annuali a prezzi fissi per l’intero anno, unitamente al calo della domanda di ECCS durante il periodo in esame, potrebbero aver avuto un’incidenza sui risultati dell’industria dell’Unione. Tali fattori non spiegavano tuttavia la contrazione dei prezzi subita dall’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame e in particolare durante il periodo dell’inchiesta.

(173)

Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione è iniziato prima della pandemia di COVID-19 e dell’interruzione dell’approvvigionamento di materie prime. Inoltre, in un contesto concorrenziale normale, l’industria dell’Unione dovrebbe essere in grado di aumentare i propri prezzi di vendita a seguito dell’aumento del costo dei fattori produttivi; pertanto l’effetto dei contratti annuali non poteva spiegare il fatto che l’industria dell’Unione non sia stata in grado di aumentare i suoi prezzi di vendita per l’intero periodo in esame al fine di rimanere redditizia.

(174)

Di conseguenza, la Commissione ha confermato la conclusione di cui ai considerando da 219 a 221 del regolamento provvisorio.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

6.1.   Calcolo del margine di underselling

(175)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CISA ha osservato che, secondo la sua interpretazione, l’adeguamento legato ai costi ambientali futuri non teneva conto di eventuali compensazioni esistenti e future a favore dell’industria dell’Unione per compensare gli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica. A tale riguardo, la Commissione ha confermato che tali compensazioni non sono state prese in considerazione nel calcolo dei costi ambientali futuri.

(176)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CSN ha sostenuto che il costo aggiuntivo futuro di [10-20] EUR/tonnellata di cui al considerando 228 del regolamento provvisorio, che è sommato al prezzo non pregiudizievole, era arbitrario, speculativo e distorceva la comparabilità dei prezzi tra le vendite dell’Unione e quelle brasiliane. CSN ha sottolineato che, nell’ambito dell’accordo UE-Mercosur, il Brasile ha assunto forti impegni in materia di sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda le norme e gli accordi multilaterali in materia di lavoro, gli accordi ambientali multilaterali, il commercio e i cambiamenti climatici. Secondo CSN, la Commissione offre ai produttori dell’Unione una protezione superiore a quanto necessario per eliminare il dumping pregiudizievole e ha dunque chiesto alla Commissione di non introdurre un costo aggiuntivo futuro per quanto riguarda il Brasile.

(177)

Il governo del Brasile ha affermato, prima e dopo la divulgazione finale delle informazioni, che i costi associati al rispetto di altri accordi internazionali (come l’accordo di Parigi e quelli firmati sotto l’egida dell’Organizzazione internazionale del lavoro) erano inclusi nel prezzo non pregiudizievole, sebbene non riflettano in alcun modo gli effetti delle importazioni oggetto di dumping. Il governo del Brasile ha inoltre affermato che il margine di profitto utilizzato per costruire il prezzo non pregiudizievole del 6 % non è mai stato raggiunto durante il periodo di analisi del pregiudizio; pertanto, utilizzando un margine di profitto del 6 % per costruire il prezzo non pregiudizievole, la Commissione compenserà più del dovuto gli effetti pregiudizievoli delle presunte importazioni oggetto di dumping, discostandosi dallo scopo di cui all’articolo VI, paragrafo 2, del GATT 1994. Il governo del Brasile ha pertanto chiesto alla Commissione di eliminare i costi aggiuntivi dal prezzo non pregiudizievole.

(178)

A tale riguardo la Commissione ha sottolineato che i costi futuri sono stati presi in considerazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, indipendentemente dalla situazione e dall’applicazione delle norme ambientali e del lavoro in un paese terzo e/o di accordi bilaterali e/o multilaterali di cui i rispettivi paesi sono parte. La Commissione ha applicato il regolamento di base, che si concentra esclusivamente sul costo di produzione dell’industria dell’Unione, compresi, tra l’altro, gli eventuali costi futuri derivanti dagli accordi e dalle convenzioni di cui a tale disposizione. Questa disposizione non richiede che tali costi futuri riflettano gli effetti delle importazioni oggetto di dumping. La richiesta di valutare l’applicazione da parte del Brasile di accordi internazionali simili o dell’accordo UE-Mercosur (che deve ancora entrare in vigore) è irrilevante in questo contesto. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l’argomentazione del governo del Brasile.

(179)

La Commissione ha pertanto confermato i considerando da 228 a 232 del regolamento provvisorio.

(180)

Al fine di stabilire il margine di underselling, per rispondere alle osservazioni di Baosteel in merito a una possibile asimmetria, la Commissione ha utilizzato il prezzo all’esportazione costruito per Baosteel stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, applicato per analogia, e lo ha confrontato con un prezzo indicativo dell’industria dell’Unione che non comprendeva le SGAV delle entità di vendita collegate di ArcelorMittal. Il prezzo indicativo così stabilito è stato utilizzato nei calcoli dell’underselling per tutti i produttori esportatori. Di conseguenza, non sono stati presi in considerazione i costi delle entità di vendita collegate dei produttori dell’Unione e pertanto non vi era più alcuna asimmetria. La scelta di non prendere in considerazione i costi delle entità di vendita collegate dei produttori dell’Unione è stata recentemente confermata dal Tribunale (21).

(181)

Adottando lo stesso approccio di cui al considerando 234 del regolamento provvisorio, la Commissione ha quindi determinato il margine di underselling sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato dei paesi interessati e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto nel mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione. Per le altre società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione, la Commissione ha calcolato la media ponderata dei margini dei due produttori esportatori inclusi nel campione.

(182)

A norma dell’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base, e non avendo registrato importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, la Commissione ha esaminato l’andamento dei volumi delle importazioni per stabilire se vi fosse stato un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni oggetto dell’inchiesta durante il periodo di comunicazione preventiva di quattro settimane di cui al considerando 7 e quindi se fosse necessario riflettere il pregiudizio aggiuntivo derivante da tale aumento nella determinazione del margine di underselling.

(183)

In base ai dati della banca dati Surveillance 2, nel periodo di comunicazione preventiva i volumi delle importazioni dai paesi interessati sono stati superiori del 58 % rispetto ai volumi medi delle importazioni nel periodo dell’inchiesta su una base di quattro settimane. La Commissione ha pertanto concluso che vi era stato un sostanziale aumento delle importazioni oggetto dell’inchiesta nel periodo di comunicazione preventiva.

(184)

Per rispecchiare il pregiudizio aggiuntivo causato dall’aumento delle importazioni, la Commissione ha deciso di adeguare il livello di eliminazione del pregiudizio sulla base dell’aumento del volume delle importazioni, che è ritenuto il fattore di ponderazione pertinente in virtù delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Ha quindi calcolato un fattore moltiplicatore stabilito dividendo la somma del volume delle importazioni durante le quattro settimane del periodo di comunicazione preventiva pari a 10 109 tonnellate e le 52 settimane del periodo dell’inchiesta per il volume delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta estrapolato a 56 settimane. La cifra ottenuta del 4,1 % riflette il pregiudizio aggiuntivo causato dall’ulteriore aumento delle importazioni. I margini di pregiudizio definitivi sono stati quindi moltiplicati per questo fattore.

(185)

Pertanto il margine di underselling definitivo per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è il seguente:

Paese

Società

Margine di dumping definitivo (in %)

Margine di underselling definitivo (in %)

Repubblica popolare cinese

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

30,7

33,9

Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.

53,9

23,9

Altre società che hanno collaborato: GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd.; Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.

34,6

32,2

Tutte le altre società

77,9

77,9

Brasile

Companhia Siderúrgica Nacional

66,8

53,2

Tutte le altre società

66,8

53,2

6.2.   Esame del margine adeguato per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione in relazione alla RPC

(186)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Jintai ha presentato osservazioni in merito all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. Essa ha contestato l’esistenza di una distorsione (revoca della riduzione dell’IVA), il nesso di causalità tra tale distorsione e i prezzi sul mercato cinese, nonché l’appropriatezza dei prezzi brasiliani da utilizzare come valori di riferimento internazionali.

(187)

In primo luogo, l’esistenza di una distorsione relativa alla revoca della riduzione dell’IVA è stata accertata per i rotoli (coils) laminati a caldo o «HRC» (codice NC 7208 27) e tale distorsione si è verificata durante l’intero periodo dell’inchiesta. Questa informazione è disponibile nel documento «Customs Import and Export Tariff of the People’s Republic of China». Una riduzione o revoca del rimborso dell’IVA è una delle situazioni specificamente elencate all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, che danno luogo a distorsioni relative alle materie prime.

(188)

In secondo luogo, la Commissione ha ricordato che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, è sufficiente stabilire che esiste una distorsione (nella fattispecie la revoca della riduzione dell’IVA) e che i prezzi delle materie prime cinesi sul mercato interno cinese sono inferiori rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi. Tale disposizione non contiene alcun obbligo giuridico di dimostrare il nesso di causalità tra detta distorsione e i prezzi più bassi sul mercato cinese ai sensi del quadro giuridico applicabile.

(189)

In terzo luogo, durante il periodo dell’inchiesta è stata osservata una significativa differenza di prezzo tra i prezzi di acquisto degli HRC di Jintai e i prezzi franco fabbrica degli HRC sul mercato interno brasiliano e quelli della Turchia (franco fabbrica sul mercato interno) (entrambi provenienti dal Metal Bulletin). Come spiegato al considerando 242 del regolamento provvisorio, tali prezzi erano notevolmente superiori, del [10-30]-[30-50] %, rispetto ai prezzi dei fattori produttivi di Jintai.

(190)

Infine la Commissione ha esaminato se i prezzi turchi e brasiliani fossero prezzi appropriati e rappresentativi dei mercati internazionali ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La Commissione ha osservato innanzitutto che, in assenza di norme specifiche sui prezzi effettivi da utilizzare nel regolamento di base, essa gode di un ampio margine di discrezionalità conformemente alla giurisprudenza pertinente degli organi giurisdizionali europei. Per quanto riguarda il merito dell’argomentazione, la Commissione ha osservato che era disponibile un numero elevato di prezzi di riferimento da fonti quali il Metal Bulletin e che non esisteva una media più adeguata, ad esempio non vi era alcun valore di riferimento aggregato per regioni che potesse essere utilizzato ai fini dell’inchiesta. Confrontando i prezzi praticati sul mercato interno degli HRC turchi e brasiliani con gli altri potenziali valori di riferimento internazionali disponibili nel Metal Bulletin, la Commissione ha osservato che alcuni erano più elevati e alcuni inferiori, a sostegno della conclusione sulla rappresentatività dei prezzi brasiliani e turchi quale valore di riferimento internazionale appropriato. La Commissione ha inoltre osservato che i quantitativi sottostanti di HRC scambiati in Brasile erano molto significativi.

(191)

Jintai ha inoltre affermato che i prezzi degli HRC sul mercato interno brasiliano erano distorti dalla pandemia di COVID-19. A tal fine Jintai ha confrontato i prezzi degli HRC in Brasile e Cina. La Commissione non ha tuttavia potuto tenere conto di tale confronto poiché, come stabilito al considerando 75 del regolamento provvisorio e confermato al considerando 46, i prezzi cinesi delle materie prime del prodotto in esame, compresi gli HRC, erano soggetti a distorsioni significative. Inoltre, come indicato al considerando 55, l’aumento dei prezzi sul mercato interno brasiliano è stato concomitante a un aumento globale dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio. Infine, anche i prezzi degli HRC di Jintai erano notevolmente inferiori rispetto ai prezzi franco fabbrica praticati sul mercato interno turco provenienti dal Metal Bulletin.

(192)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Jintai ha presentato ulteriori osservazioni in merito all’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. La società ha sostenuto che l’esistenza di una distorsione è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Il governo della RPC ha formulato un’osservazione analoga in seguito alla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha osservato che, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, sussiste una distorsione qualora, a causa di una serie di misure individuate in tale disposizione, il prezzo di una materia prima sia «considerevolmente minore rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi» e tale materia prima rappresenti non meno del 17 % dei costi di produzione. Queste due condizioni indicano che la distorsione individuata è una grave distorsione altamente suscettibile di incidere sulla competitività dell’industria cinese, causando nel contempo un pregiudizio aggiuntivo all’industria dell’Unione. La Commissione ha inoltre ricordato che, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, è stata effettuata un’ulteriore analisi prima di decidere se applicare o meno l’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento. Nell’effettuare l’analisi pertinente in tale contesto, la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità (22). L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base non è pertanto automatica, come sostenuto da Jintai, ma piuttosto l’esito di un’analisi completa.

(193)

In conclusione, le parti non hanno presentato elementi di prova convincenti del fatto che i prezzi franco fabbrica sul mercato interno brasiliano e turco non fossero rappresentativi dei mercati internazionali. La Commissione ha pertanto confermato la sua conclusione provvisoria, nel senso di considerare tali prezzi rappresentativi come valore di riferimento internazionale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

(194)

Stante quanto precede, l’argomentazione di Jiintai è stata pertanto respinta e sono stati confermati i considerando da 235 a 243 del regolamento provvisorio.

(195)

In linea con il considerando 239 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ulteriormente esaminato se altre possibili materie prime, come i rotoli (coils) laminati a freddo, fossero soggette a distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis. La Commissione ha constatato che nessuna delle materie prime che rappresentano oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto in esame era soggetta a distorsioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre confermato che, per quanto riguarda l’altro produttore esportatore incluso nel campione, Baosteel, che non acquistava HRC in Cina, la modulazione della regola del dazio inferiore era diventata irrilevante, poiché il margine di dumping era inferiore al margine di underselling.

(196)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo della RPC ha fatto riferimento all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, affermando che lo scopo di valutare se le materie prime siano soggette a distorsioni è quello di esaminare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio. Secondo il governo della RPC, l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime non significa necessariamente che il margine di pregiudizio debba essere innalzato al livello del margine di dumping. Secondo quanto affermato dal governo della RPC, la Commissione non aveva valutato se il margine di underselling fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio e aveva applicato direttamente il margine di dumping, il che è contrario alle prescrizioni e alle finalità del diritto dell’UE.

(197)

Jintai ha fatto riferimento a recenti inchieste in cui la Commissione ha fissato il margine di pregiudizio al livello del margine di underselling, affermando che tale margine eliminerebbe il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Anche se la Commissione ha ritenuto che il margine di underselling per Jintai non sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, il margine di pregiudizio non dovrebbe essere automaticamente fissato al livello del margine di dumping, bensì dovrebbe essere determinato con un altro metodo adeguato. Jintai ha pertanto chiesto alla Commissione di utilizzare il margine di underselling calcolato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio o di calcolare un altro margine di pregiudizio adeguato per Jintai.

(198)

A tale riguardo la Commissione ha osservato che l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base stabilisce che «[N]el valutare se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio, la Commissione tiene conto dell’eventuale esistenza di distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in questione», mentre l’articolo 7, paragrafo 2 ter, stabilisce che «[S]e la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori conformemente al paragrafo 2 bis del presente articolo, il paragrafo 2 del presente articolo non si applica». La Commissione, quando accerta l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime per quanto riguarda il prodotto in esame e conclude che è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori al livello di dumping, non è tenuta o autorizzata a calcolare «un altro margine di pregiudizio adeguato» rispetto al margine di dumping come richiesto da Jintai. In tutti i casi in cui si conclude che l’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base è giustificata, come nel caso in esame, dato il pregiudizio aggiuntivo subito dall’industria dell’Unione a causa dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese di esportazione, si ritiene opportuno fissare il livello del dazio considerato necessario per eliminare tale pregiudizio aggiuntivo in riferimento al margine di dumping. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC e di Jintai e ha confermato l’applicazione del margine per fissare l’importo del dazio al livello di dumping per quanto riguarda Jintai, come indicato al considerando 277 del regolamento provvisorio.

(199)

I considerando da 275 a 280 del regolamento provvisorio sono pertanto confermati.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

7.1.   Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base

(200)

Nella fase provvisoria la Commissione ha concluso, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, che a causa dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime era chiaramente nell’interesse dell’Unione fissare l’aliquota del dazio per Jintai al livello del margine di dumping accertato.

7.1.1.   Capacità inutilizzate nel paese esportatore

(201)

In assenza di osservazioni sulle capacità inutilizzate nel paese esportatore, i considerando 245 e 246 del regolamento provvisorio sono confermati.

7.1.2.   Concorrenza per le materie prime

(202)

La questione correlata dei prezzi degli HRC sul mercato interno cinese è stata affrontata ai considerando da 186 a 194. In assenza di osservazioni più specifiche sul costo del lavoro, i considerando 247 e 248 del regolamento provvisorio sono confermati.

7.1.3.   Effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione

(203)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Eviosys, Astir Vitogiannis e CANPACK hanno presentato argomentazioni aggiuntive secondo cui l’industria dell’Unione non è in grado di fornire le quantità necessarie di ECCS, costringendole a fare affidamento sulle importazioni cinesi. Hanno inoltre affermato che le importazioni da altri paesi terzi non costituiscono un’alternativa a causa dei lunghi e complessi processi di convalida, dell’indisponibilità di una serie sufficiente di specifiche e dei contingenti tariffari nell’ambito delle misure di salvaguardia dell’Unione.

(204)

La Commissione ha valutato attentamente tutti gli elementi di prova forniti a tale riguardo dagli utilizzatori dell’Unione e dall’industria dell’Unione.

(205)

Sebbene i tre utilizzatori facciano affidamento in misura molto diversa sulle importazioni cinesi, la Commissione ha osservato che una percentuale molto ridotta di ECCS dalla Cina è stata acquistata da Jintai e che la maggior parte dei quantitativi è stata acquistata da Baosteel, che non sarà interessata dall’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base nei confronti di Jintai, o da altri due produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione.

(206)

La Commissione ha pertanto ritenuto che l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base nei confronti di Jintai, che inciderà anche sul livello dei dazi per gli esportatori cinesi che non hanno collaborato, non comporterebbe gravi interruzioni della catena del valore per gli utilizzatori dell’Unione. Questi potrebbero infatti rifornirsi di ECCS presso Baosteel e le altre due società cinesi che hanno collaborato ma non sono state incluse nel campione. Tanto più che il dazio antidumping definitivo per Baosteel è rivisto significativamente al ribasso a seguito degli adeguamenti di cui ai considerando da 57 a 60, il che ha determinato anche una revisione al ribasso del dazio per gli esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione. Gli utilizzatori potrebbero inoltre importare ECCS da altri paesi terzi che non sono soggetti a misure antidumping.

7.1.4.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base

(207)

La Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui ai considerando 252 e 253 del regolamento provvisorio, secondo cui è nell’interesse dell’Unione determinare l’importo dei dazi provvisori in relazione a Jintai a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

7.2.   Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base

7.2.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(208)

In assenza di osservazioni sull’interesse dell’industria dell’Unione, si confermano i considerando 255 e 256 del regolamento provvisorio.

7.2.2.   Interesse di utilizzatori, importatori indipendenti e operatori commerciali

(209)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, tre utilizzatori, vale a dire Eviosys, CANPACK e Astir Vitogiannis, hanno espresso forte disaccordo con la conclusione preliminare della Commissione in merito all’interesse dell’Unione e hanno ribadito le loro argomentazioni secondo cui vi sono diversi gravi problemi di approvvigionamento quando gli utilizzatori effettuano ordini a produttori di ECCS dell’Unione, con una conseguente carenza sul mercato dell’Unione, e inoltre i produttori dell’Unione esportano una parte significativa degli ECCS prodotti.

(210)

I tre utilizzatori summenzionati hanno presentato alcuni elementi di prova riguardanti il rifiuto o l’impossibilità dei produttori dell’Unione di fornire i quantitativi richiesti di ECCS, nonché i problemi legati alla fornitura completa e regolare dei volumi concordati.

(211)

Eviosys ha espresso preoccupazione per il fatto che i due produttori dell’Unione, ThyssenKrupp e ArcelorMittal, approfittino della loro situazione di mercato, vale a dire del loro essere due operatori chiave che dispongono già di una quota di mercato combinata molto elevata e di una protezione significativa dalle importazioni, grazie alle misure di salvaguardia in vigore, perseguendo una politica di aumenti esorbitanti dei prezzi, soprattutto dal 2021.

(212)

Eviosys, CANPACK e Astir Vitogiannis hanno espresso disaccordo con la conclusione della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione dispone di una capacità produttiva sufficiente a coprire la domanda sul mercato dell’Unione. A loro parere, anche se fosse vero che l’industria dell’Unione dispone di capacità sufficienti e potrebbe teoricamente essere in grado di servire il mercato dell’Unione, la realtà è che i produttori dell’Unione non sono disposti a rifornire tale mercato o non possono soddisfare la domanda di volume dei loro acquirenti, esportando oltre il 20 % della loro produzione totale. Secondo Astir Vitogiannis, neppure la capacità teorica dell’industria dell’Unione, con un tasso di utilizzo del 100 %, sarebbe sufficiente a soddisfare l’intera domanda dell’Unione. Qualsiasi interruzione o causa di forza maggiore a carico dei produttori dell’Unione, come se ne sono già verificate molte in passato, incide pesantemente sulla loro produzione di ECCS e di conseguenza sulla sostenibilità delle industrie a valle che dipendono fortemente da questa industria fornitrice concentrata. CANPACK ha ribadito la propria argomentazione dopo la divulgazione finale delle informazioni.

(213)

Al contrario, l’industria dell’Unione ha insistito sul fatto di disporre di una capacità sufficiente a coprire la domanda sul mercato dell’Unione e di poter riorientare le vendite all’esportazione verso il mercato dell’Unione per soddisfare la domanda, come è già avvenuto. I produttori dell’Unione hanno inoltre affermato che i precedenti problemi di approvvigionamento erano il risultato di considerazioni relative ai prezzi piuttosto che di carenze legate alla produzione e all’approvvigionamento. L’industria dell’Unione ha inoltre dichiarato che la domanda nell’Unione è attualmente in calo e che avrebbe quindi la possibilità di fornire quantitativi supplementari.

(214)

CANPACK ha affermato, in seguito alla divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, che la situazione successiva al periodo dell’inchiesta e la realtà del mercato differiscono notevolmente da quelle che hanno costituito la base per l’apertura dell’inchiesta da parte dei produttori di ECCS dell’Unione e che esistevano durante il periodo dell’inchiesta. Al momento, il livello dei prezzi degli ECCS offerto dai produttori cinesi è più comparabile, se non addirittura superiore, rispetto a quello offerto sul mercato dell’Unione. CANPACK ha affermato che il livello delle misure istituite dalla Commissione è chiaramente inadeguato, in quanto i livelli dei dazi provvisori erano di gran lunga superiori alla differenza tra i prezzi degli ECCS originari dell’Unione e della Cina. Secondo il parere di CANPACK, le misure comporterebbero un’immensa differenziazione dei prezzi offerti dai produttori di ECCS dell’Unione e cinesi, spianando la strada a ulteriori aumenti di prezzo da parte dei produttori dell’Unione, nonché al duopolio di due importanti produttori di ECCS nell’Unione. Di conseguenza, l’istituzione di misure comporterebbe perdite finanziarie per gli utilizzatori di ECCS dell’Unione che importano dalla Cina. È inoltre opportuno tenere conto del fatto che, a causa dell’istituzione di dazi antidumping, gli utilizzatori di ECCS dell’Unione avranno margini di profitto inferiori e dovranno trasferire ai consumatori (che già si trovano ad affrontare un’inflazione elevata) qualsiasi aumento dei prezzi degli ECCS o, nel peggiore dei casi, addirittura abbandonare le loro attività.

(215)

Astir Vitogiannis ha inoltre chiesto alla Commissione di prendere in considerazione gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta nella valutazione dell’interesse dell’Unione. Ha sottolineato che, sebbene l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base preveda che «[L]e informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non [siano] di norma prese in considerazione», la giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell’Unione ha chiaramente sostenuto che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base riguarda unicamente la valutazione del dumping e del pregiudizio e non la valutazione dell’interesse dell’Unione. A tale riguardo Astir Vitogiannis ha fatto riferimento alla causa Kazchrome, in cui il Tribunale ha confermato che «l’articolo 6, n. 1, del regolamento di base non è applicabile all’accertamento dell’esistenza di un interesse della Comunità, come previsto dall’articolo 21, n. 1, del regolamento di base, il che significa che i dati relativi ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta possono essere presi in considerazione nell’ambito di tale accertamento» (23), e alla causa CPME in cui il Tribunale ha stabilito che la stima dell’interesse dell’Unione implica un «pronostico fondato su ipotesi relative ad eventi futuri, il quale comporta la valutazione di situazioni economiche complesse» (24). Più specificamente, Astir Vitogiannis ha affermato che durante il periodo successivo all’inchiesta l’industria dell’Unione aveva aumentato i propri prezzi di vendita quasi del 100 %, mentre il costo era aumentato in misura molto minore, con conseguenti margini di profitto cospicui e robusti, stando agli ultimi risultati finanziari comunicati dagli stessi denuncianti.

(216)

La Commissione ha esaminato attentamente tutte le argomentazioni di cui sopra, comprese quelle relative agli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta. Per quanto riguarda i livelli di prezzo dopo il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha osservato che i prezzi erano effettivamente aumentati, ma non disponeva di elementi di prova a dimostrazione che tali prezzi più elevati fossero strutturali. Al contrario, per quanto riguarda i prezzi all’importazione dai paesi interessati, la Commissione ha stabilito che dopo un picco iniziale nel periodo successivo all’inchiesta, e in particolare a febbraio, i prezzi all’importazione hanno iniziato a diminuire, sia immediatamente prima del periodo di comunicazione preventiva sia durante lo stesso (25), nonostante l’annuncio dell’imminente istituzione di dazi provvisori. Per quanto riguarda i presunti problemi di approvvigionamento sul mercato dell’Unione, nel ponderare i vari interessi la Commissione si è detta non convinta che essi fossero di un’ampiezza e portata tali da mettere in discussione l’esistenza o il livello delle misure. A tale riguardo la Commissione ha preso atto dell’affermazione dell’industria dell’Unione, secondo cui l’equilibrio tra domanda e offerta sta cambiando a favore degli acquirenti di ECCS, con prezzi già in calo, come dimostrato dall’andamento dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati. La Commissione ha anche rilevato la disponibilità dell’industria dell’Unione a riorientare le vendite all’esportazione verso il mercato dell’Unione per soddisfare eventuali eccedenze della domanda, come già avvenuto in passato. Inoltre, in considerazione del previsto rallentamento dell’economia per il resto del 2022 e il 2023 (26), non si prevede un ulteriore aumento dei prezzi e della domanda. La Commissione ha anche ricordato che l’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base precisa che «è presa in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva». A tale riguardo la Commissione ha osservato che gli utilizzatori non hanno dimostrato in modo convincente che il livello delle misure previsto inciderebbe sulla loro redditività e sul loro funzionamento in misura tale da prevalere sulla necessità di istituire le misure al fine di evitare gli effetti distorsivi e il pregiudizio notevole causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. Infatti, come spiegato al considerando 265 del regolamento provvisorio, sulla base dei dati forniti da Eviosys, l’unico utilizzatore che ha risposto al questionario, è emerso che sarebbe in grado di assorbire un eventuale aumento dei costi, tenuto conto della sua attuale redditività derivante dalle vendite di prodotti che utilizzano gli ECCS e della quota di importazioni dai paesi interessati nel suo portafoglio di approvvigionamento. Tale conclusione non è stata messa in discussione in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. La Commissione non ha pertanto ritenuto che gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta rendessero inadeguata l’istituzione di misure, tenuto conto di tutti i diversi interessi in gioco.

(217)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha affermato che Astir aveva recentemente rifiutato le consegne e non si era informata su eventuali consegne future, mentre la domanda di Eviosys era diminuita nel 2022. La Commissione ha osservato che gli elementi di prova erano stati forniti per la maggior parte dai produttori dell’Unione, ma non erano corroborati da citazioni della corrispondenza con i rispettivi utilizzatori. Di conseguenza, la Commissione non era in grado di verificare gli elementi di prova supplementari forniti, soprattutto a causa della loro tardiva presentazione nel corso del procedimento.

(218)

Anche Astir Vitogiannis, così come la CISA e CANPACK in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ha espresso preoccupazione per il fatto che le misure antidumping istituite nella forma e al livello previsti dal regolamento provvisorio tutelano in modo sproporzionato e ingiusto e rafforzano ulteriormente l’attuale duopolio di produttori dell’Unione a danno degli utilizzatori e dei trasformatori indipendenti. Ha inoltre affermato che l’aumento dei costi per gli utilizzatori dell’Unione li renderà molto meno competitivi rispetto ai fornitori di prodotti a base di ECCS (imballaggi metallici, tappi a corona) nei paesi terzi in cui non sono in vigore misure antidumping. Tali misure comporteranno un aumento significativo dei costi per gli utilizzatori e i trasformatori a scapito della loro redditività, in quanto questi ultimi non sono in grado da soli di assorbire completamente tali aumenti dei costi, visto che gli ECCS costituiscono una parte importante del costo dei prodotti finali (elementi di imballaggio di prodotti alimentari e bevande, tappi a corona ecc.). Astir Vitogiannis ha affermato che trasferire interamente l’aumento dei costi più a valle nella catena di approvvigionamento è semplicemente irrealistico e ha suffragato la sua affermazione con elementi di prova.

(219)

Inoltre Astir Vitogiannis teme che le misure antidumping a livelli così elevati e la loro applicazione già nella fase provvisoria comportino un rischio molto elevato in termini di materie prime e di ordini già in transito per gli utilizzatori dell’Unione, i quali si trovano ad affrontare una situazione in cui non saranno in grado di importare il materiale a causa dell’estrema incidenza finanziaria e delle garanzie collaterali richieste nel processo doganale di importazione. Astir Vitogiannis ha pertanto chiesto alla Commissione di prendere in considerazione queste circostanze particolari e di garantire l’adozione di misure volte a limitare le ricadute delle misure antidumping provvisorie sulle merci in transito.

(220)

Come spiegato anche al considerando 216, questi utilizzatori si sono basati su affermazioni di carattere relativamente generale e non hanno quantificato né comprovato l’impatto delle misure sulla loro redditività e sostenibilità. Al contrario, come spiegato al considerando 265 del regolamento provvisorio, è emerso che Eviosys, l’unico utilizzatore che ha risposto al questionario e ha fornito i dati relativi ai costi e alla redditività, sarebbe in grado di assorbire un eventuale aumento dei costi. La Commissione ha pertanto respinto queste argomentazioni.

(221)

Eviosys ha inoltre espresso preoccupazione per l’applicazione simultanea di misure di salvaguardia e di misure antidumping, i cui effetti combinati sugli stessi prodotti importati aggraverebbero eventuali ricadute negative di ciascuna misura sugli utilizzatori e sui consumatori dell’Unione. Eviosys ha fatto riferimento a precedenti osservazioni in cui ha spiegato che le misure di salvaguardia in vigore, in combinazione con altri recenti sviluppi nel mercato siderurgico in Europa e nel mondo, hanno determinato notevoli carenze nell’approvvigionamento di ECCS nell’Unione, con ripercussioni sia su Eviosys che sull’industria degli imballaggi in acciaio nel suo complesso. Ciò riguarda non solo le importazioni dalla Cina, ma anche le importazioni da altri paesi terzi, ad alcuni dei quali non è neppure assegnato un contingente specifico per paese nell’ambito delle misure di salvaguardia. Eviosys ha espresso disaccordo con l’affermazione della Commissione di cui al considerando 250 del regolamento provvisorio secondo cui «gli utilizzatori dell’Unione potevano rifornirsi del prodotto oggetto dell’inchiesta da altri paesi terzi». Secondo Eviosys, se verranno istituiti dazi antidumping sulle importazioni cinesi e brasiliane, tali misure aggraveranno ulteriormente la situazione di approvvigionamento limitato sul mercato dell’Unione, soprattutto in considerazione del livello dei dazi estremamente elevati istituiti in via provvisoria dalla Commissione.

(222)

La Commissione ha ricordato che le misure antidumping si applicano solo se e nella misura in cui le importazioni del prodotto in esame non sono soggette alle misure di salvaguardia. A norma del regolamento (UE) 2019/1382 della Commissione (27), lo stesso prodotto non è soggetto contemporaneamente a doppie misure correttive. Tale principio si rifletterà anche nel presente regolamento, come indicato ai considerando 262 e 263. In ogni caso le parti non hanno dimostrato in che modo la combinazione delle misure avrebbe effettivamente avuto ripercussioni così negative su di esse da rendere l’istituzione delle misure antidumping contraria all’interesse dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(223)

In seguito alla divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, CANPACK ha espresso disaccordo con la risultanza della Commissione secondo cui gli utilizzatori di ECCS dell’Unione dispongono di un’alternativa sotto forma di forniture di ECCS da paesi terzi, considerando che i contingenti tariffari di salvaguardia concessi ad altri paesi terzi sono inferiori a quelli concessi alla Cina e vengono quindi consumati molto più rapidamente. CANPACK ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nel regolamento provvisorio, i prezzi degli ECCS originari del Giappone e della Corea del Sud nel periodo dell’inchiesta non hanno notevolmente superato il prezzo medio delle importazioni dalla Cina, ma erano ad esso comparabili [Giappone 776 EUR (+ 8,5 % rispetto ai prezzi cinesi); Corea del Sud: 763 EUR (+ 6,7 % rispetto ai prezzi cinesi)], mentre il livello dei costi in questi due paesi è superiore a quello della Cina.

(224)

Astir Vitogiannis ha inoltre sottolineato che i dazi antidumping molto elevati vieteranno effettivamente la maggior parte delle importazioni dalla Cina e dal Brasile, mentre non vi sono forniture alternative realistiche e sufficienti da altri paesi terzi, e ha espresso disaccordo con l’affermazione della Commissione secondo cui il calo delle importazioni da altri paesi non oggetto dell’inchiesta è dovuto a prezzi all’importazione presumibilmente bassi e oggetto di dumping dal Brasile e dalla Cina, e che «[I]n assenza di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, le importazioni da altri paesi terzi aumenterebbero, poiché i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione sarebbero più interessanti». Secondo Astir Vitogiannis, i dati Eurostat disponibili mostrano che i prezzi all’importazione da paesi non oggetto dell’inchiesta (ad esempio Regno Unito e Corea del Sud) sono aumentati in modo significativo nel recente passato (ossia dopo la fine del periodo dell’inchiesta) nonostante i presunti prezzi bassi e oggetto di dumping dalla Cina e dal Brasile, nonché nonostante il fatto che i volumi delle importazioni da questi paesi non oggetto dell’inchiesta siano contemporaneamente diminuiti. Ciò è l’ulteriore dimostrazione che le importazioni da altri paesi terzi non possono essere utilizzate come alternativa valida e garantita alle importazioni perse dal Brasile e dalla Cina. Infine Astir Vitogiannis ha sostenuto che le importazioni da altri paesi terzi richiedono un lungo processo di qualificazione e convalida che può durare fino a un anno a causa della natura dell’attività.

(225)

La Commissione ha espresso disaccordo. Come già spiegato al considerando 250 del regolamento provvisorio, la Commissione ha constatato che nel periodo in esame il volume totale delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 23 %, a fronte di un contemporaneo aumento delle importazioni dai paesi interessati. In assenza di importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, è probabile che le importazioni da altri paesi terzi aumenterebbero, poiché il mercato dell’Unione sarebbe più interessante e si potrebbero applicare prezzi più elevati. Inoltre, secondo le informazioni presentate dall’industria dell’Unione, i prezzi hanno già iniziato a diminuire nel maggio 2022, il che, come spiegato al considerando 216, è stato confermato anche dai prezzi delle importazioni dai paesi interessati; l’equilibrio si è spostato a favore degli acquirenti e, in ogni caso, l’industria dell’Unione è pronta a riorientare parte delle vendite all’esportazione per rifornire gli acquirenti dell’Unione. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(226)

In seguito alla divulgazione provvisoria e finale delle informazioni, la CISA ha sostenuto che l’attuale pressione inflazionistica cui è esposta l’economia dell’Unione, unitamente alla pressione sulle catene di approvvigionamento e alla limitata disponibilità del prodotto in esame e delle sue materie prime a causa degli sviluppi geopolitici, nonché alle gravi interruzioni della catena di approvvigionamento globale, dovrebbe indurre la Commissione ad abbandonare le misure o almeno a sospenderle. La CISA e il governo della RPC hanno inoltre sostenuto che gli ECCS sono utilizzati principalmente per produrre alimenti in scatola a basso costo ampiamente utilizzati dai consumatori dell’Unione ai livelli di reddito più bassi, i quali già subiscono un aumento del costo della vita a causa dell’inflazione. La CISA e il governo della RPC hanno anche fatto riferimento alle osservazioni formulate da Eviosys in merito alle carenze di approvvigionamento sul mercato dell’Unione e hanno inoltre sottolineato il forte potere di mercato dei produttori dell’Unione, a scapito del potere contrattuale dell’industria a valle. A tale riguardo hanno fatto riferimento alla decisione della Commissione dell’11 giugno 2019 che vieta l’impresa comune Tata Steel e ThyssenKrupp (28).

(227)

La Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo, essa ha osservato che le affermazioni della CISA erano generiche e che non sono state fornite spiegazioni o prove concrete dell’incidenza dei fattori menzionati sulla situazione degli utilizzatori. Inoltre, come spiegato al considerando 266 del regolamento provvisorio per quanto riguarda i possibili effetti sui prezzi dei prodotti alimentari, Eviosys non ha dimostrato che un rincaro degli ECCS si tradurrebbe in un aumento dei prezzi degli imballaggi alimentari e, in ultima analisi, in un rincaro dei generi alimentari, o che tali potenziali aumenti sarebbero della stessa entità del rincaro degli ECCS. Inoltre gli ECCS sono utilizzati solo per le estremità delle lattine per alimenti, mentre la banda stagnata, più costosa, è utilizzata per il corpo delle lattine. Pertanto è improbabile che un eventuale rincaro degli ECCS incida in misura significativa sui prezzi degli imballaggi alimentari. Tale conclusione non è stata messa in discussione in seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni della CISA e del governo della RPC.

(228)

In conclusione, la Commissione ha osservato che, a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per decidere se sia necessario intervenire nell’interesse dell’Unione sono valutati i diversi interessi nel loro complesso. Per valutare l’interesse dell’Unione è presa in particolare considerazione l’esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.

(229)

La Commissione ha valutato attentamente tutte le argomentazioni e gli elementi di prova relativi all’interesse dell’Unione e ha verificato se la protezione offerta all’industria dell’Unione dalle misure sarebbe chiaramente sproporzionata rispetto all’interesse degli utilizzatori, come specificato nella presente sezione.

(230)

Alla luce del chiaro quadro del dumping e del pregiudizio, la Commissione ha concluso che le misure definitive sono giustificate per consentire ai produttori dell’Unione di tornare a livelli di profitto sostenibili. In particolare, la Commissione ha concluso che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e la necessità di proteggerla dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati prevalevano sulle questioni sollevate dagli utilizzatori. Tuttavia, alla luce delle questioni descritte dagli utilizzatori e degli sviluppi del mercato dopo il periodo dell’inchiesta, come spiegato ulteriormente al considerando 244, la Commissione ha valutato l’applicazione di una forma di dazi più adatta a tali sviluppi.

(231)

La Commissione ha pertanto confermato la conclusione provvisoria secondo cui non vi sono motivi fondati e sufficienti di interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base contrari all’istituzione di misure definitive sulle importazioni del prodotto in esame.

7.2.3.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

(232)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato la conclusione di cui al considerando 274 del regolamento provvisorio, secondo cui non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di ECCS originari dei paesi interessati.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1.   Misure definitive

(233)

Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.

(234)

Adottando lo stesso approccio di cui al considerando 278 del regolamento provvisorio, il dazio definitivo per le altre società della RPC che hanno collaborato non incluse nel campione è stato basato sulla media ponderata del margine di dumping stabilito per le due società della RPC incluse nel campione, che, contrariamente alla fase provvisoria, era inferiore alla media ponderata del margine di pregiudizio.

(235)

In seguito alle precisazioni e alle correzioni apportate dalla Commissione il 16 settembre 2022, la CISA ha osservato che non era ancora chiaro se il dazio fisso per le altre società che hanno collaborato si basasse sul margine di dumping o sul margine di pregiudizio accertato per tali società. Ha inoltre ribadito la sua argomentazione secondo cui la Commissione non aveva ottenuto risultanze relative alle materie prime per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. Di conseguenza, l’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base non dovrebbe applicarsi a tali società.

(236)

La Commissione ha chiarito che il dazio fisso per le società che hanno collaborato non incluse nel campione si basava sulla media ponderata del margine di dumping, che era inferiore alla media ponderata del margine di pregiudizio accertato. La Commissione ha inoltre ritenuto che il campione dei produttori esportatori della RPC fosse rappresentativo e, come indicato al considerando 16 del regolamento provvisorio, nessuna parte ha contestato il campione selezionato né ha presentato osservazioni al riguardo. Di conseguenza, le risultanze relative alle società incluse nel campione, anche per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafi 2 bis e 2 ter, del regolamento di base per Jintai, sono state considerate rappresentative anche per le società che hanno collaborato non incluse nel campione. La Commissione ha dunque ritenuto opportuno tenere conto di tali risultanze nel calcolo della media ponderata dei margini di pregiudizio e di dumping delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, sulla base delle due società incluse nel campione, e ha pertanto respinto questa argomentazione.

(237)

Come spiegato ai considerando 279 e 280 del regolamento provvisorio, dati lo scarso livello di collaborazione da parte dei produttori della RPC e il fatto che il livello del dazio per Jintai si basava sul margine di dumping accertato a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, il livello del dazio applicabile su scala nazionale era basato sui margini di dumping più elevati accertati per i tipi di prodotto venduti in quantità rappresentative da Jintai. La Commissione non ha dovuto calcolare il margine di underselling o di pregiudizio per quanto riguarda le società che non hanno collaborato, a causa delle risultanze sulle distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis.

(238)

Per quanto riguarda il Brasile, la collaborazione è stata ragguardevole e, di conseguenza, il dazio residuo è stato fissato allo stesso livello di quello applicabile a Companhia Siderúrgica Nacional.

(239)

Nella fase provvisoria la Commissione ha istituito dazi ad valorem. In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, CSN, Eviosys, Baosteel e il ministero greco degli Affari esteri hanno chiesto alla Commissione di prendere in considerazione l’applicazione di un prezzo minimo all’importazione («PMI») anziché di dazi ad valorem. CSN ha affermato che un PMI consentirebbe ai produttori dell’Unione di riprendersi dagli effetti del presunto dumping pregiudizievole, evitando nel contempo qualsiasi effetto negativo di indebiti aumenti dei prezzi dopo il periodo dell’inchiesta che potrebbero avere una significativa incidenza negativa sulle attività degli utilizzatori. Un PMI risponderebbe anche alle preoccupazioni degli utilizzatori, che temono una penuria del prodotto in esame, ed eviterebbe gravi perturbazioni nell’approvvigionamento del mercato dell’Unione.

(240)

La Commissione ha valutato tali argomentazioni e ritenuto che un PMI non fosse una forma appropriata di dazi, in quanto tende a stabilire il prezzo a un livello fisso e ha quindi il potenziale per interferire sul mercato in modo più incisivo. Ciò potrebbe essere particolarmente problematico nel caso in esame, in cui il mercato è caratterizzato da un numero limitato di produttori dell’Unione. Inoltre un PMI spesso non è una forma appropriata di dazio per i mercati soggetti a volatilità (ad esempio, volatilità dei prezzi delle materie prime), come nel caso dei prodotti siderurgici. La Commissione ha quindi respinto queste richieste.

(241)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eviosys e Baosteel hanno ribadito la loro richiesta di prendere in considerazione l’applicazione di un PMI. Tale richiesta è stata sostenuta da CANPACK. Eviosys ha inoltre proposto che per i primi due anni di applicazione delle misure si applichi un PMI combinato a un dazio ad valorem, che diventerebbe applicabile in caso di mancato rispetto del PMI, dopodiché un dazio fisso sostituirebbe automaticamente il PMI. Eviosys ha giustificato tale richiesta sulla base di circostanze eccezionali relative alla disponibilità di forniture del prodotto in esame da parte dei produttori dell’Unione che, a suo parere, saranno risolte nei prossimi due anni. Ha inoltre fatto riferimento a diversi regolamenti precedenti (29) in cui la Commissione ha modificato i dazi in un PMI al fine di salvaguardare gli interessi degli utilizzatori ed evitare carenze di approvvigionamento, così come a inchieste precedenti in cui la durata delle misure antidumping era stata limitata a due anni a causa di circostanze di mercato eccezionali (30).

(242)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha sostenuto le risultanze della Commissione, secondo cui un PMI non sarebbe un dazio antidumping appropriato nell’inchiesta in esame, a causa del recente forte aumento dei costi di produzione degli ECCS, che incide sul loro prezzo di vendita. Un PMI non apporterebbe pertanto un sostegno adeguato all’industria. Inoltre questo caso era sostanzialmente diverso dalle inchieste precedenti in cui è stato applicato un PMI, e i PMI sono facili da eludere o da assorbire.

(243)

La Commissione ha osservato che Eviosys o Baosteel non hanno presentato nuove informazioni o prove a sostegno delle loro ripetute richieste di imposizione di un PMI. Pertanto le risultanze di cui al considerando 240 sono rimaste valide. Inoltre Eviosys non ha fornito elementi di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui un PMI sarebbe più appropriato del dazio fisso proposto dalla Commissione per far fronte alla presunta carenza temporanea di approvvigionamento, carenza che è stata comunque messa in discussione, dato che l’industria dell’Unione ha comunicato che continuerà a vendere quantitativi sufficienti del prodotto in esame. Infine, anche se la presunta carenza di approvvigionamento dovesse effettivamente concretizzarsi, nulla nel fascicolo indicava che l’imposizione di un PMI per un periodo di due anni sarebbe lo strumento appropriato e proporzionato per farvi fronte. Per quanto riguarda i precedenti regolamenti citati da Eviosys concernenti l’imposizione di un PMI, la Commissione ha ricordato che la valutazione dell’opportunità di imporre un PMI è effettuata caso per caso e dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso. Nel caso in esame, per i motivi di cui al considerando 240, vale a dire che il PMI offre solo un livello di protezione di base che in questa fattispecie non è sufficiente alla luce delle chiare risultanze relative al dumping e al pregiudizio e delle attuali condizioni di mercato difficili e volatili, si è ritenuto che un PMI non sarebbe un tipo adeguato di misura antidumping. Per quanto riguarda i riferimenti a regolamenti precedenti in cui la durata complessiva delle rispettive misure antidumping era limitata a due anni, la Commissione non ne ha ravvisato la pertinenza, in quanto riguardavano solo la durata complessiva delle misure e non il loro cambiamento di forma dopo diversi anni di applicazione, come proposto da Eviosys. Inoltre, come sottolineato dalla stessa Eviosys, in ciascuno di tali regolamenti la motivazione per limitare la durata delle misure era molto specifica rispetto alle circostanze di fatto della particolare inchiesta e differiva sostanzialmente da un regolamento all’altro. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che i regolamenti citati riguardassero situazioni diverse da quella del caso in esame. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Commissione ha respinto queste richieste.

(244)

Per quanto riguarda la forma delle misure, alla luce della volatilità dei prezzi degli ECCS, che sono quasi raddoppiati dopo la fine del periodo dell’inchiesta, la Commissione ha preso in considerazione l’applicazione di un dazio fisso per tonnellata invece di dazi ad valorem. Un dazio fisso o specifico consentirebbe di proteggere l’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping pregiudizievole dai paesi interessati, pur essendo meno proibitivo rispetto a un dazio ad valorem in caso di aumento dei prezzi, in quanto in tal caso il suo peso sarà notevolmente ridotto.

(245)

Il dazio fisso si baserà sul rispettivo prezzo non pregiudizievole o non oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta.

(246)

Qualora i prezzi all’importazione dai paesi interessati cambino in modo significativo e tale cambiamento abbia carattere duraturo e comporti una diminuzione dell’efficacia delle misure antidumping, la Commissione ricorda alle parti che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base consentirebbe alla Commissione di tenere conto di tali cambiamenti duraturi per adeguare eventualmente le misure alle nuove circostanze, anche modificandone la forma.

(247)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Eurofer ha contestato il dazio fisso proposto, sostenendo che gli sviluppi nel periodo successivo all’inchiesta giustificavano l’applicazione di un dazio ad valorem. In particolare, ha affermato che i prezzi del gas e dell’energia elettrica nell’Unione sono aumentati drasticamente e dovrebbero aumentare ulteriormente nel prossimo futuro. Inoltre i prezzi dell’energia in Brasile e nella RPC non seguono la stessa tendenza al rialzo, il che consentirebbe alle importazioni da tali paesi di entrare a prezzi bassi nell’Unione. Di conseguenza Eurofer ha sostenuto che, dato il livello costantemente elevato dei prezzi degli ECCS, sono necessari dazi ad valorem per garantire un’adeguata protezione dell’industria dell’Unione. Infine, dato che il livello dei prezzi degli ECCS non subirà altri picchi eccezionali, non vi è il rischio che i dazi ad valorem siano troppo proibitivi.

(248)

La Commissione ha riconosciuto che i prezzi dell’energia sono effettivamente aumentati. Tuttavia non è stata presentata alcuna argomentazione, né sono stati forniti elementi di prova per quanto riguarda l’incapacità dei produttori di ECCS di aumentare i prezzi e di trasferire l’aumento dei costi complessivi agli utilizzatori e il modo in cui un dazio fisso si differenzierebbe da un dazio ad valorem a tale riguardo. Analogamente, non sono stati forniti elementi di prova del fatto che i dazi fissi calcolati sui rispettivi prezzi non oggetto di dumping o non pregiudizievoli, accertati durante il periodo dell’inchiesta, impedirebbero all’industria dell’Unione di riprendersi dal pregiudizio subito durante il periodo dell’inchiesta. Allo stesso tempo, come riconosciuto da Eurofer, pur essendo diminuiti dopo il picco presumibilmente raggiunto da febbraio a maggio 2022, anche dopo tale periodo i prezzi sono rimasti ben al di sopra dei livelli registrati durante il periodo dell’inchiesta. In tali circostanze la Commissione ha confermato le sue conclusioni di cui al considerando 244, secondo le quali il dazio fisso garantirà la protezione dell’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping pregiudizievole provenienti dai paesi interessati, mentre nel contempo sono state affrontate, per quanto possibile, le preoccupazioni degli utilizzatori in merito ai prezzi elevati. In ogni caso, come indicato al considerando 246, qualora i prezzi praticati dai paesi interessati dovessero cambiare in modo significativo e tale cambiamento avesse carattere duraturo e si traducesse in una diminuzione dell’efficacia delle misure antidumping, il livello e/o la forma delle misure potrebbero essere riconsiderati.

(249)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il produttore esportatore brasiliano CNS ha offerto un impegno sui prezzi il 13 settembre 2022. Poiché tale offerta è stata ricevuta ben oltre il termine di cui all’articolo 8 del regolamento di base, la Commissione l’ha respinta in quanto presentata tardivamente. La Commissione ne ha informato tutte le parti interessate mediante una nota al fascicolo.

(250)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse come prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Margine di dumping (in %)

Margine di pregiudizio (in %)

Dazio antidumping definitivo (in %)

Dazio antidumping definitivo (in EUR/t)

Repubblica popolare cinese

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

30,7

33,9

30,7

239,82

Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.

53,9

53,9

53,9

428,37

Altre società che hanno collaborato: GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.

34,6

37,6

34,6

271,01

Tutte le altre società

77,9

77,9

77,9

607,98

Brasile

Companhia Siderúrgica Nacional

66,8

53,2

53,2

348,39

Tutte le altre società

66,8

53,2

53,2

348,39

(251)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta in relazione alle società in questione. Pertanto tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

(252)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (31). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(253)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(254)

Sebbene sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, la presentazione della fattura non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, in conformità della normativa doganale.

(255)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione, se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(256)

Per garantire una corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

8.2.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(257)

In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, si dovrebbero riscuotere definitivamente, fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio.

9.   DOMANDE DI SOSPENSIONE

(258)

In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Astir Vitogiannis, il ministero greco degli Affari esteri, Baosteel e la CISA hanno affermato che le misure dovrebbero essere sospese a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le stesse argomentazioni sono state addotte da CSN e dalla CISA. La CISA ha inoltre fatto riferimento agli inviti pubblici della VDMA, l’associazione tedesca ed europea di ingegneria meccanica e impiantistica, e di Orgalim, l’associazione dell’Unione rappresentativa delle industrie tecnologiche dell’UE, che hanno entrambe esortato l’UE a sospendere i dazi di difesa commerciale sui prodotti siderurgici a causa dell’aggressione militare da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina. Tuttavia nessuno degli articoli menzionati riguardava in particolare gli ECCS o la situazione del mercato di quel particolare prodotto di nicchia.

(259)

Baosteel non ha spiegato ulteriormente perché fosse necessaria una sospensione. La CISA e CSN hanno fatto riferimento agli aumenti dei prezzi successivi al periodo dell’inchiesta, alla pressione sulle catene di approvvigionamento e alla limitata disponibilità di ECCS e delle relative materie prime a causa dei recenti sviluppi geopolitici.

(260)

Astir Vitogiannis ha sostenuto che la disponibilità di ECCS è limitata e che il pregiudizio non riprenderà in quanto, sulla base dei risultati complessivamente positivi dei due produttori dell’Unione, l’industria dell’Unione non sarebbe più soggetta ad alcun pregiudizio. Il ministero greco degli Affari esteri ha fatto riferimento ai cambiamenti temporanei e senza precedenti che si sono verificati sul mercato in termini di prezzi molto elevati nel periodo successivo all’inchiesta.

(261)

In risposta, la Commissione ha ricordato le sue risultanze già esposte nel contesto della valutazione dell’interesse dell’Unione. In particolare, come indicato ai considerando 216 e 225, i prezzi avevano iniziato a diminuire. Inoltre, in considerazione del previsto rallentamento dell’economia per il resto del 2022 e il 2023, non si prevede un ulteriore aumento dei prezzi e della domanda. Alla luce delle risultanze relative all’entità del dumping pregiudizievole causato dalle importazioni dai paesi interessati durante il periodo dell’inchiesta, non vi erano neppure elementi di prova del fatto che le condizioni di mercato fossero temporaneamente cambiate al punto che una ripresa immediata delle importazioni dai paesi interessati non avrebbe probabilmente arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione per un periodo di nove mesi. Su tale base, la Commissione ha deciso che non era opportuno esaminare ulteriormente le argomentazioni relative alla sospensione delle misure in questo momento.

10.   DISPOSIZIONI FINALI

(262)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (32) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (33) la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto in esame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto sul commercio maggiore a quanto auspicabile, la Commissione ha deciso di impedire per il prodotto in esame l’applicazione concomitante del dazio antidumping e del dazio tariffario oltre contingente per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia.

(263)

Ciò significa che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e superi il livello del dazio antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e del dazio antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello del dazio antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato del livello del dazio antidumping a norma del presente regolamento. La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso è sospesa.

(264)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(265)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, designati anche come prodotti di acciai cromati per elettrolisi, attualmente classificati con i codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20 e originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile.

2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

(EUR/tonnellata)

Codice addizionale TARIC

Repubblica popolare cinese

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

239,82

C039

Handan Jintai Packing Material Co., Ltd.

428,37

C862

Altre società che hanno collaborato: GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.

271,01

C137

Tutte le altre società

607,98

C999

Brasile

Companhia Siderúrgica Nacional

348,39

C212

Tutte le altre società

348,39

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e pertanto il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (35), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/802 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.

Articolo 3

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell’inchiesta (dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021);

b)

non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.

Articolo 4

1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti di acciai cromati per elettrolisi di cui all’articolo 1, paragrafo 1, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato del livello ad valorem equivalente del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi a norma del paragrafo 1 è sospesa.

3.   Le sospensioni di cui al paragrafo 2 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti di acciai cromati per elettrolisi (ECCS) originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile (GU C 387 del 24.9.2021, pag. 2).

(3)  GU L 143 del 23.5.2022, pag. 11.

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (solo in EN).

(5)  https://www.usitc.gov/investigations/701731/2021/cold_rolled_steel_flat_products_brazil_china_india/first_review_full.htm.

(6)  Brazil Steel Institute (https://acobrasil.org.br/).

(7)  Ibidem.

(8)  OCSE, «Steel market developments, Q2 2021», disponibile all’indirizzo: https://www.oecd.org/industry/ind/steel-market-developments-Q2-2021.pdf.

(9)  È stato utilizzato il prezzo CFR (costo e nolo) nei porti italiani, in quanto unico prezzo CFR disponibile per questo prodotto nella banca dati del Metal Bulletin.

(10)  https://corporate.arcelormittal.com/media/press-releases/arcelormittal-completes-investment-agreement-with-invitalia, consultato il 28 agosto 2022.

(11)  Il governo del Brasile ha erroneamente rimandato al considerando 158 del regolamento provvisorio.

(12)  WT/DS578/R, Morocco — Definitive Anti-Dumping Measures on School Exercise Books from Tunisia, relazione del panel del 27 luglio 2021, punto 7.207.

(13)  Cfr. le sentenze del Tribunale del 14 settembre 2022, Methanol Holdings (Trinidad)/Commissione, T-744/19, ECLI:EU:T:2022:558, punto 100, e del 14 settembre 2022, Nevinnomyssky «Azot» e NAK «Azot»/Commissione, T-865/19, ECLI:EU:T:2022:559, punti 195 e da 261 a 268.

(14)  Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019, Jindal Saw e Jindal Saw Italia/Commissione, T-301/16, ECLI:EU:T:2019:234, punto 184.

(15)  Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan/Commissione, T-242/19, ECLI:EU:T:2022:259, punti 89 e 90.

(16)  Ad esempio per i dazi doganali e i costi successivi all’importazione, nonché per gli adeguamenti per sconti e riduzioni.

(17)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C-260/20 P, ECLI:EU:C:2022:370, punti da 95 a 114.

(18)  Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022, China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione, ECLI:EU:T:2022:266, punti 139 e 140.

(19)  Cfr. la nota 15.

(20)  Cfr. «ArcelorMittal earnings skyrocket, foresees supportive 2022 conditions»,10 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo https://www.kallanish.com/en/news/steel/market-reports/article-details/arcelormittal-sees-2022-market-conditions-supportive-0222/; «Thyssenkrupp cashes in on higher steel prices»,10 febbraio 2022, disponibile all’indirizzo https://eurometal.net/thyssenkrupp-cashes-in-on-higher-steel-prices/; «EU mills lift HRC further amid cost escalation»,10 marzo 2022, disponibile all’indirizzo https://eurometal.net/eu-mills-lift-hrc-further-amid-cost-escalation/.

(21)  Cfr. la sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022, Methanol Holdings (Trinidad)/Commissione, T-744/19, ECLI:EU:T:2022:558, punto 103.

(22)  Cfr. la sentenza del Tribunale del 14 settembre 2022, Nevinnomyssky «Azot» e NAK «Azot»/Commissione, T-865/19, ECLI:EU:T:2022:559, punto 377.

(23)  Cfr. Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio, T-192/08, ECLI:EU:T:2011:619, punti 221-225.

(24)  Cfr. Committee of Polyethylene Terephthalate (PET) Manufacturers in Europe (CPME) e a./Consiglio, T-422/13, ECLI:EU:T:2017:251, punto 144, con riferimento a Euroalliages e a./Commissione, T-132/01, ECLI:EU:T:2003:189, punto 47.

(25)  La comunicazione preventiva è avvenuta il 25 aprile 2022.

(26)  Commissione europea, «Previsioni economiche di estate 2022 — La guerra della Russia peggiora le prospettive», disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4511.

(27)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1).

(28)  Decisione della Commissione nel caso M.8713 — Tata Steel/ThyssenKrupp/JV, 11 giugno 2019, punto 444.

(29)  Tali inchieste riguardavano, tra l’altro, le importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti «magnetici», a grani orientati, originari di Cina, Russia, Corea, Giappone e Stati Uniti, di prodotti piatti laminati a caldo dal Brasile, dall’Iran, dalla Russia e dall’Ucraina, di melamina dalla Cina e di vetro solare dalla Cina. Per un elenco completo, cfr. pag. 4 e 5 delle osservazioni di Eviosys del 13 settembre 2022.

(30)  Ibidem, cfr. le pag. 6 e 7.

(31)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. E-mail: TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(32)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

(33)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(35)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


DECISIONI

16.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 295/47


DECISIONE (UE) 2022/2248 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2022

relativa alla nomina di un membro della Corte dei conti

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 286, paragrafo 2,

vista la proposta della Repubblica di Lituania,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il mandato del sig. Rimantas ŠADŽIUS è scaduto il 15 giugno 2022.

(2)

È pertanto opportuno nominare un membro della Corte dei conti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Laima Liucija ANDRIKIENĖ è nominata membro della Corte dei conti per il periodo dal 16 novembre 2022 al 15 novembre 2028.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Parere del 18 ottobre 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


16.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 295/48


DECISIONE (UE) 2022/2249 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 novembre 2022

che modifica la decisione (UE) 2022/911 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB (BCE/2022/22) (BCE/2022/38)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 3.1 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 febbraio 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) (1), che prevede l'avvio delle operazioni di un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione dal 21 novembre 2022.

(2)

A seguito dell'adozione dell'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8), il 19 aprile 2022 il Comitato esecutivo ha adottato la decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea (BCE/2022/22 (2)), al fine di attuare modifiche ai termini e alle condizioni del sistema componente TARGET2 della Banca centrale europea (TARGET2-ECB) e di disporre l'abrogazione della decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea (3).

(3)

Il 20 ottobre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di riprogrammare l'avvio delle operazioni di TARGET a partire dal 20 marzo 2023, data la necessità di concedere agli utenti più tempo per completare le prove della nuova piattaforma tecnica in un contesto stabile, tenendo conto della natura sistemica di TARGET.

(4)

Il 9 novembre 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l'indirizzo (UE) 2022/2250 della Banca centrale europea (BCE/2022/39) (4), che modifica l’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) per riflettere la nuova data di avvio delle operazioni di TARGET.

(5)

È pertanto necessario apportare gli opportuni adeguamenti alla decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 20 marzo 2023. La decisione BCE/2007/7 dovrebbe continuare ad applicarsi fino a tale data.

(6)

Al fine di garantire l’allineamento con le disposizioni dell'indirizzo (UE) 2022/2250 (BCE/2022/39), è opportuno che la presente decisione entri in vigore senza indebito ritardo e si applichi a decorrere dal 21 novembre 2022.

(7)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2022/911 (BCE/2022/22) è modificata come segue:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4

Abrogazione della decisione BCE/2007/7

La decisione BCE/2007/7 è abrogata a decorrere dal 20 marzo 2023.»;

2)

all’articolo 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente testo:

«Si applica a decorrere dal 20 marzo 2023.»;

3)

nell’allegato I, parte I, il paragrafo 1 dell’articolo 35 è sostituito dal seguente:

«1.   These Conditions become effective from 20 March 2023.».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 18 novembre 2022.

Essa si applica a decorrere dal 21 novembre 2022.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 novembre 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).

(2)  Decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2022, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione BCE/2007/7 (BCE/2022/22) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 1).

(3)  Decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).

(4)  Indirizzo (UE) 2022/2250 della Banca centrale europea, del 9 novembre 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2022/912 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione (BCE/2022/39) (cfr. pag. 50 della presente Gazzetta ufficiale).


ORIENTAMENTI

16.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 295/50


INDIRIZZO (UE) 2022/2250 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 novembre 2022

che modifica l’indirizzo (UE) 2022/912 relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione (BCE/2022/8)(BCE/2022/39)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e il quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 17, 18 e 22,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 febbraio 2022 il Consiglio direttivo ha adottato l’indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea (BCE/2022/8) (1), che prevede l'avvio delle operazioni di un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione dal 21 novembre 2022, data a decorrere dalla quale le banche centrali dell'Eurosistema devono conformarsi all'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) e a decorrere dalla quale deve essere abrogato l'indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea (2).

(2)

Il Consiglio direttivo il 20 ottobre 2022 ha deciso di riprogrammare l’avvio delle operazioni di TARGET a partire dal 20 marzo 2023, data la necessità di concedere agli utenti più tempo per completare le prove della nuova piattaforma tecnica in un contesto stabile, tenendo conto della natura sistemica di TARGET. Di conseguenza, è opportuno che le banche centrali dell’Eurosistema continuino a conformarsi all’indirizzo BCE/2012/27 e che il sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) continui a funzionare fino a tale data.

(3)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

L’indirizzo (UE) 2022/912 (BCE/2022/8) è modificato come segue:

1)

all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   L’indirizzo BCE/2012/27 è abrogato a decorrere dal 20 marzo 2023.»;

2)

l’articolo 25 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 20 marzo 2023.»;

b)

al paragrafo 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 20 marzo 2023.».

Articolo 2

Efficacia

1.   Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro.

2.   Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 21 novembre 2022.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 novembre 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).

(2)  Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

16.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 295/52


DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 19 ottobre 2022

concernente una deroga automatica alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, per quanto concerne la deroga automatica di cui all’articolo 44, paragrafo 8, per le conserve di tonno e i filetti di tonno importati nell’UE [2022/2251]

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, in particolare l’articolo 43, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe («ESA»), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (1) (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l’Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Maurizio, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe. L’APE interinale si applica a titolo provvisorio tra l’Unione e l’Unione delle Comore a decorrere dal 7 febbraio 2019.

(2)

Il protocollo n. 1 (2) dell’APE interinale, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, contiene le norme di origine per l’importazione nell’Unione di prodotti originari degli Stati dell’ESA.

(3)

A norma dell’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, le deroghe a dette norme di origine sono concesse automaticamente entro i limiti di contingenti annui di 8 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 2 000 tonnellate per i filetti di tonno.

(4)

Il 2 ottobre 2017 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2017 (3), che concede una deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno e i filetti di tonno importati nell’Unione conformemente al protocollo n. 1 dell’APE interinale dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

(5)

Il 10 giugno 2022 la Commissione europea ha ricevuto dalla Repubblica delle Seychelles, per conto degli Stati dell’ESA, una richiesta di nuova deroga automatica a decorrere dal 1o gennaio 2023 a norma dell’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, valida fino alla conclusione e all’applicazione di un nuovo protocollo.

(6)

L’attuale deroga automatica scadrà il 31 dicembre 2022. A norma dell’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale, è opportuno che il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE conceda automaticamente tale deroga agli Stati dell’ESA.

(7)

Il riferimento alle «conserve di tonno» all’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale va inteso come comprensivo del tonno conservato in olio vegetale o in altri modi. Per questi tipi di tonno l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4) («nomenclatura combinata»), fa riferimento al termine «conserve». Il termine «conserve di tonno» comprende sia il tonno in scatola che il tonno confezionato sottovuoto in sacchetti di plastica o in altri imballaggi. È opportuno quindi utilizzare il termine «conserve di tonno».

(8)

A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, affinché le conserve di tonno e i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, il tonno non originario ammesso nella produzione di conserve di tonno dei codici NC 1604 14 21, 31 e 41, 1604 14 28, 38 e 48, ex 1604 20 70 e di filetti di tonno del codice NC 1604 14 26, 36 e 46 è il tonno delle voci SA 0302 o 0303.

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5) stabilisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.

(10)

È opportuno che il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE conceda la deroga automatica richiesta per il periodo durante il quale l’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 rimane in vigore.

(11)

Per consentire un controllo efficace delle modalità di applicazione della deroga, è necessario che le autorità degli Stati dell’ESA comunichino periodicamente alla Commissione europea informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati o sulle dichiarazioni su fattura compilate, ai sensi della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga all’allegato II del protocollo n. 1 dell’APE interinale, per le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce 1604, la norma di cui all’allegato della presente decisione conferisce l’origine ai prodotti esportati da uno Stato dell’ESA nell’Unione, in conformità dei termini stabiliti agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 si applica su base annua ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell’allegato della presente decisione che sono dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione se importati da uno Stato dell’ESA. Essa cesserà di applicarsi nella misura in cui l’articolo 44, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell’APE interinale non sia più in vigore, sia modificato o sia sostituito.

Articolo 3

I quantitativi di cui all’allegato sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Articolo 4

Le autorità doganali degli Stati dell’ESA effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.

Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre le autorità doganali di tali paesi trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 o sono state compilate dichiarazioni su fattura conformemente alla presente decisione nonché i numeri d’ordine di detti certificati o i riferimenti di tali dichiarazioni su fattura.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati o delle dichiarazioni su fattura compilate ai sensi della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

«Derogation - Decision No 1/2022 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 19 October 2022»;

«Dérogation - Décision n° 1/2022 du Comité de Coopération Douanière AfOA-UE du 19 octobre 2022».

Articolo 6

Gli Stati dell’ESA e l’Unione adottano, secondo le rispettive competenze, le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione.

Articolo 7

Qualora l’Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l’inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all’articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all’articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all’articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell’APE interinale.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il 1o gennaio 2023.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2022.

Beryl Shirley SAMSON

Rappresentante dell’ESA

a nome degli Stati dell’ESA

Matthias PETSCHKE

Commissione europea

a nome dell’Unione europea


(1)  GU L 111 del 24.4.2012, pag. 2.

(2)  Decisione n. 1/2020 del comitato APE, del 14 gennaio 2020, che modifica alcune disposizioni del protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell’accordo interinale istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell’Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra [2020/425] (GU L 93 del 27.3.2020, pag. 1).

(3)  Decisione n. 1/2017 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 2 ottobre 2017, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno [2017/1923] (GU L 271 del 20.10.2017, pag. 44).

(4)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).


ALLEGATO

N. d’ordine

Nomenclatura combinata

Designazione delle merci

Periodo

Contingente annuo per le esportazioni dagli Stati dell’ESA aderenti all’APE nell’Unione europea (in tonnellate metriche, peso netto)

Regole di origine specifiche per prodotto

09.1618

1604 14 21 , 31 e 41

1604 14 28 , 38 e 48

ex 1604 20 70  (1)

Conserve di tonno (2)

dal 1o gennaio al 31 dicembre

8 000

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in un capitolo diverso da quello del prodotto

09.1619

1604 14 26 , 36 e 46

Filetti di tonno

dal 1o gennaio al 31 dicembre

2 000

Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in un capitolo diverso da quello del prodotto


(1)  Codici TARIC 1604207030, 1604207040, 1604207050, 1604207092 e 1604207094.

(2)  In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.