ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 294

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
15 novembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2237 del Consiglio, del 14 novembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2238 della Commissione, del 22 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina ( 1 )

3

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2239 della Commissione, del 6 settembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di etichettatura applicabili ai medicinali sperimentali non autorizzati e ai medicinali ausiliari non autorizzati per uso umano ( 1 )

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2240 della Commissione, del 20 ottobre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per quanto riguarda l’uso del sigillo elettronico qualificato per il rilascio dei certificati ( 1 )

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/2241 del Consiglio, del 14 novembre 2022, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

15

 

*

Decisione (UE) 2022/2242 del Consiglio, dell'14 novembre 2022, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026

17

 

*

Decisione (PESC) 2022/2243 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa all’avvio della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina)

21

 

*

Decisione (PESC) 2022/2244 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al progetto PESCO Mobilità militare

22

 

*

Decisione (PESC) 2022/2245 del Consiglio, del 14 novembre 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace tesa a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina mediante attrezzature e piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza

25

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 294/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2237 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/2241 del Consiglio, del 14 novembre 2022, che modifica la decisione 2010/788/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC del Consiglio (3) e dispone misure specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo («RDC»), tra cui il congelamento dei loro beni.

(2)

La risoluzione 2641 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») ha modificato sia i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai punti 9 e 11 dell’UNSCR 1807 (2008) sia la portata dell’obbligo di notificare al comitato delle sanzioni istituito in virtù dell’UNSCR 1533 (2004) le spedizioni di armi e di materiale connesso destinate alla RDC ovvero qualsiasi forma di prestazione di assistenza tecnica, finanziamento, servizi di intermediazione e altri servizi collegati ad attività militari nella RDC. La decisione (PESC) 2022/2241 attua l’UNSCR 2641 (2022).

(3)

Le misure in questione rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri, l’attuazione della decisione (PESC) 2022/2241 richiede quindi un’azione normativa a livello di Unione.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

1)

all’articolo 1 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione collegati ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo non governativo o di altra natura nell’RDC, o per un uso nell’RDC, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione dell’RDC (“MONUSCO”) o alla task force regionale dell’Unione africana ovvero collegati a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo in conformità dell’articolo 1 ter, paragrafo 1, è notificata preventivamente al comitato delle sanzioniistituito in virtù del punto 8 della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU 1533 (2004) (“comitato delle sanzioni”). Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell’itinerario delle spedizioni.»;

2)

all’articolo 1 ter, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo;»;

3)

all’articolo 2 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«k)

nell’essere implicati nella produzione, fabbricazione o uso di ordigni esplosivi improvvisati nella RDC ovvero nella commissione, pianificazione, ordine, favoreggiamento, concorso o assistenza di altro tipo finalizzati all’esecuzione di attacchi con ordigni esplosivi improvvisati nella RDC.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Cfr. pag. 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).

(3)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 294/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2238 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 38, paragrafo 8, lettera a), punto ii), l’articolo 46, paragrafo 7, lettera b), e l’articolo 57, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (2) stabilisce norme relative ai controlli ufficiali dei prodotti biologici e dei prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, il certificato di ispezione deve essere rilasciato e vidimato nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) mediante un sigillo elettronico qualificato. L’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento prevedono rispettivamente la vidimazione di una parte di una partita come biologica e la vidimazione degli estratti dei certificati di ispezione nel sistema Traces mediante un sigillo elettronico qualificato.

(3)

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 prevedono già che, fino al 30 giugno 2022, il certificato di ispezione possa essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, e che se è rilasciato in formato cartaceo debba essere vidimato su carta. Il certificato di ispezione rilasciato nel sistema Traces che reca il sigillo elettronico qualificato può essere vidimato su carta.

(4)

Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/2306 prevedono che, fino al 30 giugno 2022, anche l’estratto del certificato di ispezione possa essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato.

(5)

È in corso l’iter di registrazione delle autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi nonché delle autorità di controllo e degli organismi di controllo per il sigillo elettronico qualificato. Tale iter è durato più tempo del previsto e non è stato completato prima del 30 giugno 2022.

(6)

È pertanto necessario prorogare le disposizioni transitorie riguardanti i certificati di ispezione in formato cartaceo e i loro estratti, di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306, per consentire a tutte le parti interessate di completare la registrazione per il sigillo elettronico qualificato.

(7)

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio 2022 costituisce una sfida eccezionale e senza precedenti per le autorità di controllo e gli organismi di controllo che sono stati riconosciuti ai fini dell’esportazione di prodotti biologici e di prodotti in conversione dall’Ucraina verso l’Unione. In Ucraina sono interrotti anche i servizi postali.

(8)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 bis, del regolamento delegato (UE) 2021/2306, e in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, del medesimo regolamento, fino al 30 giugno 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Alla luce della durata imprevedibile dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, è altresì necessario prorogare tale deroga.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2306.

(10)

A causa della scadenza fissata al 30 giugno 2022 del periodo transitorio riguardante i certificati in formato cartaceo e della deroga relativa all’Ucraina, è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o luglio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2021/2306 è così modificato:

1)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, il certificato di ispezione può essere rilasciato in formato cartaceo, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. Tale certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:»;

2)

il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis   In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, fino al 30 novembre 2022 una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato può elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato. Siffatto certificato è rilasciato prima che la partita cui si riferisce lasci l’Ucraina.»;

3)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all’articolo 6, paragrafo 3, fino al 30 novembre 2022 si applica quanto segue:»;

4)

al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all’articolo 6, paragrafo 6, e all’articolo 7, paragrafo 4, l’estratto del certificato di ispezione può essere vidimato su carta, dopo essere stato compilato nel sistema Traces e stampato, fino al 30 novembre 2022. L’estratto del certificato in formato cartaceo soddisfa i requisiti seguenti:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 294/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2239 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di etichettatura applicabili ai medicinali sperimentali non autorizzati e ai medicinali ausiliari non autorizzati per uso umano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (1), in particolare l’articolo 70,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 536/2014 stabilisce norme dettagliate per l’etichettatura dei medicinali sperimentali e ausiliari, in particolare dei medicinali non autorizzati, al fine di eliminare le divergenze di approccio tra gli Stati membri. Tale regolamento prevede che il confezionamento interno ed esterno dei medicinali sperimentali e ausiliari sia adeguatamente etichettato al fine di garantire la sicurezza dei soggetti e l’affidabilità e la robustezza dei dati ottenuti dalle sperimentazioni cliniche e di consentire la distribuzione di tali medicinali ai siti di sperimentazione clinica in tutta l’Unione.

(2)

In particolare il regolamento (UE) n. 536/2014 dispone che i promotori riportino il periodo di validità sul confezionamento esterno e sul confezionamento interno dei medicinali sperimentali non autorizzati e dei medicinali ausiliari non autorizzati.

(3)

Frequenti aggiornamenti del periodo di validità sul confezionamento interno di medicinali non autorizzati utilizzati nelle sperimentazioni cliniche possono essere associati in alcuni casi a rischi potenziali per la qualità e la sicurezza di tali medicinali. Uno di questi rischi potenziali può essere costituito dai danni derivanti dalla necessità di aprire il confezionamento rompendo i sigilli antimanomissione e smontando il kit multistrato. Un altro rischio potenziale può derivare dall’esposizione prolungata alla luce o a temperature più elevate nel caso di medicinali con sensibilità specifiche. Tali rischi riguardano in particolare i medicinali il cui confezionamento interno ed esterno sono forniti insieme come pure quelli il cui confezionamento interno si presenta sotto forma di blister o di piccole unità. In tali casi, è opportuno e proporzionato alla natura e all’entità del rischio che il periodo di validità sia omesso dal confezionamento interno.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 536/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (UE) n. 536/2014 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato VI del regolamento (UE) n. 536/2014 è così modificato:

1)

la sezione A è così modificata:

a)

alla sezione A.2.1.4, le lettere e) e f), sono sostituite dal testo seguente:

«e)

il numero di identificazione del soggetto e/o numero del trattamento e, se pertinente, il numero della visita;»;

b)

alla sezione A.2.2.5, le lettere e) e f), sono sostituite dal testo seguente:

«e)

il numero di identificazione del soggetto/numero del trattamento e, se pertinente, il numero della visita;»;

2)

la sezione B è così modificata:

a)

il numero del punto «6» è sostituito da «6.1.»;

b)

sono aggiunte le seguenti sezioni B.6.2 e B.6.3:

«6.2.

Nel caso in cui il confezionamento esterno e il confezionamento interno siano destinati a rimanere uniti, il confezionamento esterno reca i dati di cui alla sezione B.6.1. Il confezionamento interno reca i dati di cui alla sezione B.6.1, ad eccezione del periodo di validità (data di scadenza o periodo di “retest” se applicabile), che può essere omesso.»

«6.3.

Se il confezionamento interno si presenta sotto forma di «blister» o di piccole unità, come le fiale, su cui non è possibile far figurare i dati di cui alla sezione B.6.1, è fornito un confezionamento esterno recante un’etichetta che riporta tali dati. Il confezionamento interno riporta i dati di cui alla sezione B.6.1, ad eccezione del periodo di validità (data di scadenza o periodo di “retest” se applicabile), che può essere omesso.»;

3)

la sezione D è così modificata:

a)

alla sezione D.9, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

paragrafo 4, lettere b), c) ed e);

c)

paragrafo 5, lettere b), c) ed e);

d)

paragrafo 6.1, lettere b), d), e) e h);»;

b)

alla sezione D.9 è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

paragrafo 6.1, lettera i), ad eccezione dei casi in cui il periodo di validità (data di scadenza o periodo di «retest», se applicabile) può essere omesso dal confezionamento interno conformemente alle sezioni B.6.2 e B.6.3.».


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 294/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2240 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 per quanto riguarda l’uso del sigillo elettronico qualificato per il rilascio dei certificati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 10, l’articolo 43, paragrafo 7, e l’articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, il certificato rilasciato dalle autorità competenti oppure, ove del caso, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo agli operatori o ai gruppi di operatori è rilasciato ove possibile in formato elettronico. Il sistema elettronico esperto per il controllo degli scambi (Traces) di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (2) consente di rilasciare i certificati di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 in formato elettronico. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione (3) dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2023, il certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 sia rilasciato in formato elettronico utilizzando il sistema Traces.

(2)

Per rendere sicuri i certificati rilasciati agli operatori e ai gruppi di operatori, è opportuno introdurre l’uso di un sigillo elettronico qualificato quale definito all’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il rilascio di tali certificati. Per consentire a tutti gli attori interessati di completare l’iscrizione per il sigillo elettronico qualificato, è necessario disporre che il certificato di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848 debba recare un sigillo elettronico qualificato a decorrere dal 1o luglio 2023.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119.

(4)

Conformemente all’articolo 1, primo comma e secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (5), le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, sono tenuti, a decorrere dal 1o gennaio 2023, a fornire agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori dei paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento un certificato rilasciato in formato elettronico utilizzando il sistema Traces.

(5)

Per rendere sicuri i certificati rilasciati a tali operatori, gruppi di operatori ed esportatori, è opportuno introdurre l’uso di un sigillo elettronico qualificato per il rilascio di tali certificati. Per consentire a tutti gli attori interessati di completare l’iscrizione per il sigillo elettronico qualificato, è necessario disporre che il certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei paesi terzi debba recare un sigillo elettronico qualificato a decorrere dal 1o luglio 2023.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378.

(7)

Per quanto riguarda il certificato di ispezione in formato cartaceo e l’estratto cartaceo dei certificati di ispezione, vidimati su carta con firma autografa in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione (6), il regolamento delegato (UE) 2022/2238 della Commissione (7) ha prorogato le disposizioni transitorie fino al 30 novembre 2022 in modo da consentire a tutti gli attori interessati di completare l’iscrizione per il sigillo elettronico qualificato. Tale proroga dovrebbe riflettersi nelle note per la compilazione del modello di estratto del certificato di ispezione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione (8). Il regolamento delegato (UE) 2022/2238 ha inoltre prorogato fino al 30 novembre 2022 la possibilità per una persona autorizzata ubicata in Ucraina di un’autorità di controllo o di un organismo di controllo che non dispone di un sigillo elettronico qualificato di elaborare e presentare il certificato di ispezione nel sistema Traces in formato elettronico senza apposizione di un sigillo elettronico qualificato nel riquadro 18 del certificato.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307.

(9)

Dato che la scadenza del periodo transitorio per i certificati in formato cartaceo e la deroga per l’Ucraina era fissata al 30 giugno 2022, la presente modifica dovrebbe applicarsi retroattivamente a decorrere dal 1o luglio 2022.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Il certificato di cui all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 reca un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

(*1)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"

2)

all’articolo 5, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

«L’articolo 1, secondo comma, si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.».

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 è così modificato:

1)

all’articolo 1, secondo comma, lettera a), è aggiunto il punto iii) seguente:

«iii)

apponendovi un sigillo elettronico qualificato ai sensi dell’articolo 3, punto 27), del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

(*2)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).»;"

2)

all’articolo 3, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:

«L’articolo 1, secondo comma, lettera a), punto iii), si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.»;

3)

l’allegato I è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307

Nella parte II dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307, al quarto paragrafo delle note relative al riquadro 12 e al secondo paragrafo delle note relative al riquadro 13, la data «30 giugno 2022» è sostituita da «30 novembre 2022».

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 3 si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione, del 1o dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi (GU L 430 del 2.12.2021, pag. 24).

(4)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 13).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2022/2238 della Commissione, del 22 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2306 per quanto riguarda le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione e i loro estratti e le disposizioni transitorie applicabili ai certificati di ispezione rilasciati in Ucraina (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione, del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione (GU L 461 del 27.12.2021, pag. 30).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

MODELLO DI CERTIFICATO

CERTIFICATO DESTINATO AGLI OPERATORI, AI GRUPPI DI OPERATORI E AGLI ESPORTATORI DI PAESI TERZI PER L’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NELL’UNIONE EUROPEA COME PRODOTTI BIOLOGICI O PRODOTTI IN CONVERSIONE

Parte I: Elementi obbligatori

1.

Numero del documento

2.

(selezionare la casella opportuna)

Operatore

Gruppo di operatori — cfr. punto 10

Esportatore

3.

Nome e indirizzo dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore:

4.

Nome, indirizzo e codice numerico dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore:

5.

Attività dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore (selezionare le opzioni pertinenti):

Produzione

Preparazione

Ripartizione

Magazzinaggio

Importazione

Esportazione

6.

Categoria o categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e metodi di produzione (selezionare le opzioni pertinenti):

a)

vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica

b)

animali e prodotti animali non trasformati

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica

c)

alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati

Metodo di produzione:

produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione

produzione durante il periodo di conversione

produzione biologica con produzione non biologica

d)

prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

e)

mangimi

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

f)

vino

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

g)

altri prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti

Metodo di produzione:

produzione di prodotti biologici

produzione di prodotti in conversione

produzione biologica con produzione non biologica

7.

Repertorio dei prodotti:

Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848

Prodotti biologici

In conversione

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (3) per certificare che l’operatore, il gruppo di operatori o l’esportatore (selezionare l’opzione pertinente) è in conformità con il regolamento (UE) 2018/848.

8.

Data, luogo:

Nome e firma per conto dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che ha rilasciato il certificato:

9.

Certificato valido dal … [inserire data] al … [inserire data]

10.

Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848

Nome del membro

Indirizzo o altra forma di identificazione del membro

 

 

 

 

 

 

Parte II: Elementi specifici opzionali

Uno o più elementi da compilare se così deciso dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo che rilascia il certificato all’operatore, al gruppo di operatori o all’esportatore in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378

1.   Quantitativo di prodotti

Nome del prodotto e/o codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848

Prodotti biologici

In conversione

Quantitativo stimato in chilogrammi, litri o, se del caso, in numero di unità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Informazioni sui terreni

Nome del prodotto

Prodotti biologici

In conversione

Non biologico

Superficie in ettari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori

Indirizzo o geolocalizzazione

Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

 

 

 

 

 

 

4.   Informazioni riguardanti la o le attività svolte dall’operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l’appaltatore rimane responsabile della o delle attività svolte

Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

Svolgere la/le attività per fini propri

Svolge la/le attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l’appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte

 

 

 

 

 

 

5.   Informazioni sulla/sulle attività svolte dall’appaltatore terzo

Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

L’operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile

L’appaltatore terzo è responsabile

 

 

 

 

 

 

6.   Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell’operatore o del gruppo di operatori di cui l’operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all’appaltatore

Nome e indirizzo

Descrizione della/delle attività di cui alla parte I, punto 5

 

 

 

 

 

 

7.   Informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848:

a)

nome dell’organismo di accreditamento;

b)

hyperlink al certificato di accreditamento.

8.   Altre informazioni.

 

»

(1)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici nell’Unione e che stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).


DECISIONI

15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 294/15


DECISIONE (PESC) 2022/2241 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2022

che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo («RDC»).

(2)

Il 30 giugno 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione («UNSCR») 2641 (2022) con la quale ha modificato sia i criteri per la designazione delle persone e delle entità da assoggettare alle misure restrittive di cui ai punti 9 e 11 dell’UNSCR 1807 (2008), sia la portata dell’obbligo di notificare al comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 1533 (2004) le spedizioni di armamenti e di materiale connesso destinate alla RDC o la fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC.

(3)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare determinate misure.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/788/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo, o alla fornitura di formazione e assistenza tecnica connesse con tali equipaggiamenti non letali;»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatta eccezione per le attività di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri inviano al comitato delle sanzioni istituito a norma dell’UNSCR 1533 (2004) (“comitato delle sanzioni”) previa notifica della fornitura di assistenza tecnica, di finanziamento, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nella RDC o delle spedizioni dei seguenti armamenti e materiale connesso destinati alla RDC:

a)

armi di qualsiasi tipo di calibro fino a 14,5 mm e relative munizioni;

b)

mortai di calibro fino a 82 mm e relative munizioni;

c)

lanciagranate e lanciamissili di calibro fino a 107 mm e relative munizioni;

d)

sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS);

e)

sistemi missilistici guidati anticarro.

Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la consegna e dell’itinerario delle spedizioni.»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

«k)

il fatto di essere implicati nella produzione, fabbricazione o uso di ordigni esplosivi improvvisati nella RDC ovvero nella commissione, pianificazione, ordine, favoreggiamento, concorso o assistenza di altro tipo finalizzati all’esecuzione di attentati con ordigni esplosivi improvvisati nella RDC.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30).


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 294/17


DECISIONE (UE) 2022/2242 DEL CONSIGLIO

dell'14 novembre 2022

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2024, l'importo annuo per il 2023, l'importo della prima quota per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio (2), del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 19 a 22 e in particolare all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 15 ottobre 2022 una proposta che specifica il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024, l'importo annuo dei contributi per il 2023, l'importo della prima quota dei contributi per il 2023 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2025 e 2026.

(2)

Conformemente all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

(4)

A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (3) («accordo di recesso»), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11o FES e di tutti i FES precedenti non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11o FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti, non deve essere riutilizzata.

(5)

La decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio (4) fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2023 a 1 800 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

(6)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure da essa previste, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) devono versare per il 2024 è fissato a 1 600 000 000 EUR, così ripartiti: 1 300 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi che le parti del FES devono versare per il 2023 è fissato a 2 100 000 000 EUR, così ripartiti: 1 800 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES sono versati alla Commissione europea e alla BEI dalle parti del FES a titolo di prima quota per il 2023, conformemente all'allegato.

Articolo 4

Un importo di 42 500 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9o FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2023 di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2025 è fissata a 900 000 000 EUR per la Commissione e a 9 000 000 EUR per la BEI, la previsione per il 2026 è fissata a 600 000 000 EUR per la Commissione e a 0 EUR per la BEI.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(2)  GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

(3)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(4)  Decisione (UE) 2021/1941 del Consiglio, del 9 novembre 2021, relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, compresi il massimale per il 2023, l'importo annuo per il 2022, l'importo della prima quota per il 2022 e una previsione indicativa e non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2024 e 2025 (GU L 396 del 10.11.2021, pag. 61).


ALLEGATO

Prima quota 2023 (EUR) da versare alla Commissione e alla BEI

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 9o FES (%)

Ripartizione 11o FES (%)

Commissione

BEI

Commissione + BEI

11o FES

Rimborso 9o FES

11o FES meno rimborso 9o FES

11o FES

Importo totale della prima quota 2023

BELGIO

3,92

3,24927

24 369 525

1 666 000

22 703 525

3 249 270

25 952 795

BULGARIA

 

0,21853

1 638 975

0

1 638 975

218 530

1 857 505

CECHIA

 

0,79745

5 980 875

0

5 980 875

797 450

6 778 325

DANIMARCA

2,14

1,98045

14 853 375

909 500

13 943 875

1 980 450

15 924 325

GERMANIA

23,36

20,57980

154 348 500

9 928 000

144 420 500

20 579 800

165 000 300

ESTONIA

 

0,08635

647 625

0

647 625

86 350

733 975

IRLANDA

0,62

0,94006

7 050 450

263 500

6 786 950

940 060

7 727 010

GRECIA

1,25

1,50735

11 305 125

531 250

10 773 875

1 507 350

12 281 225

SPAGNA

5,84

7,93248

59 493 600

2 482 000

57 011 600

7 932 480

64 944 080

FRANCIA

24,30

17,81269

133 595 175

10 327 500

123 267 675

17 812 690

141 080 365

CROAZIA

 

0,22518

1 688 850

0

1 688 850

225 180

1 914 030

ITALIA

12,54

12,53009

93 975 675

5 329 500

88 646 175

12 530 090

101 176 265

CIPRO

 

0,11162

837 150

0

837 150

111 620

948 770

LETTONIA

 

0,11612

870 900

0

870 900

116 120

987 020

LITUANIA

 

0,18077

1 355 775

0

1 355 775

180 770

1 536 545

LUSSEMBURGO

0,29

0,25509

1 913 175

123 250

1 789 925

255 090

2 045 015

UNGHERIA

 

0,61456

4 609 200

0

4 609 200

614 560

5 223 760

MALTA

 

0,03801

285 075

0

285 075

38 010

323 085

PAESI BASSI

5,22

4,77678

35 825 850

2 218 500

33 607 350

4 776 780

38 384 130

AUSTRIA

2,65

2,39757

17 981 775

1 126 250

16 855 525

2 397 570

19 253 095

POLONIA

 

2,00734

15 055 050

0

15 055 050

2 007 340

17 062 390

PORTOGALLO

0,97

1,19679

8 975 925

412 250

8 563 675

1 196 790

9 760 465

ROMANIA

 

0,71815

5 386 125

0

5 386 125

718 150

6 104 275

SLOVENIA

 

0,22452

1 683 900

0

1 683 900

224 520

1 908 420

SLOVACCHIA

 

0,37616

2 821 200

0

2 821 200

376 160

3 197 360

FINLANDIA

1,48

1,50909

11 318 175

629 000

10 689 175

1 509 090

12 198 265

SVEZIA

2,73

2,93911

22 043 325

1 160 250

20 883 075

2 939 110

23 822 185

REGNO UNITO

12,69

14,67862

110 089 650

5 393 250

104 696 400

14 678 620

119 375 020

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

100,00

750 000 000

42 500 000

707 500 000

100 000 000

807 500 000


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 294/21


DECISIONE (PESC) 2022/2243 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2022

relativa all’avvio della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) (1),

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1968.

(2)

L’8 novembre 2022 il comitato politico e di sicurezza ha convenuto di approvare il piano della missione per l’EUMAM Ucraina.

(3)

In seguito alla raccomandazione del comandante della missione dell’UE per l’EUMAM Ucraina, l’EUMAM Ucraina dovrebbe essere avviata il 15 novembre 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano della missione per l’EUMAM Ucraina, è approvato.

Articolo 2

L’EUMAM Ucraina è avviata il 15 novembre 2022.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 270 del 18.10.2022, pag. 85.


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 294/22


DECISIONE (PESC) 2022/2244 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2022

relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al progetto PESCO Mobilità militare

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46, paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1), e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio, del 5 novembre 2020, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO (2), e in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE), se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti dal Consiglio.

(2)

Il 6 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/340 (3) che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO. L’articolo 1 di tale decisione dispone che un progetto. denominato «Mobilità militare» sia elaborato nell’ambito di tale elenco dai 24 membri del progetto, compresi i Paesi Bassi in qualità di coordinatore del progetto.

(3)

Il 5 novembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1639, che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale decisione dispone che, sulla base di una notifica da parte del coordinatore o dei coordinatori di un progetto PESCO, e in seguito a un parere del comitato politico e di sicurezza (CPS), il Consiglio decide a norma dell’articolo 46, paragrafo 6, TUE e dell’articolo 9, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2017/2315, se la partecipazione dello Stato terzo a tale progetto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

(4)

Il 29 luglio 2022 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha inviato la sua richiesta di partecipazione al progetto PESCO Mobilità militare al coordinatore di tale progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/1639. I membri del progetto hanno quindi valutato, sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, se quest’ultimo soddisfa le condizioni generali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639.

(5)

Il 7 ottobre 2022 il coordinatore del progetto PESCO Mobilità militare ha notificato al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/1639, che i membri di tale progetto PESCO hanno concordato all’unanimità: di voler invitare il Regno Unito a partecipare a tale progetto; sulla portata, la forma e le pertinenti fasi della partecipazione del Regno Unito a tale progetto; e che il Regno Unito soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

(6)

Il 19 ottobre 2022 il CPS ha approvato un parere sulla notifica riguardante la richiesta del Regno Unito di partecipare al progetto PESCO Mobilità militare. In particolare, il CPS ha preso atto della descrizione del progetto PESCO Mobilità militare che figura nella notifica, compresi i suoi obiettivi, la sua organizzazione e il suo processo decisionale nonché i suoi settori di lavoro prioritari. Ha altresì rilevato che, nell’ambito di tale progetto, non sono condivise informazioni classificate o sensibili dell’UE e che tale progetto non è attuato con il sostegno dell’Agenzia europea per la difesa (AED) ai sensi dell’articolo 3, lettera g), della decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio. Ha inoltre rilevato che il progetto PESCO Mobilità militare non comprende l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi o di capacità e tecnologie. Ha anche rilevato che non coinvolge entità, investimenti, finanziamenti degli Stati membri partecipanti alla PESCO o richieste di finanziamenti dell’Unione per attività del progetto.

(7)

Il CPS ha inoltre approvato la portata, la forma e l’ampiezza proposte della partecipazione del Regno Unito al progetto PESCO Mobilità militare, quali descritte nella notifica. Ha constatato che il Regno Unito aveva dichiarato di sostenere pienamente la portata di tale progetto quale definita nella notifica.

(8)

Nello stesso parere, il CPS ha confermato l’opinione concordata all’unanimità dai membri del progetto secondo cui il Regno Unito soddisfa le condizioni generali di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639, come segue:

il Regno Unito soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, lettera a) della decisione (PESC) 2020/1639, che richiede di condividere i valori su cui si fonda l’Unione, stabiliti all’articolo 2 TUE, i principi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, TUE, e gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), b), c) e h), TUE; di non contravvenire agli interessi di sicurezza e difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, incluso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri; e di intrattenere un dialogo politico con l’Unione, che dovrebbe anche riguardare gli aspetti di sicurezza e difesa allorché partecipa a un progetto PESCO;

per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera b) della decisione (PESC) 2020/1639, sul valore aggiunto sostanziale del Regno Unito al progetto PESCO Mobilità militare, la notifica fornisce una presentazione dettagliata del contributo del Regno Unito, anche per quanto riguarda la portata, la forma e l’ampiezza della partecipazione a tale progetto, che dimostra il soddisfacimento di tale condizione;

per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera c) della decisione (PESC) 2020/1639, la partecipazione del Regno Unito al progetto PESCO Mobilità militare contribuirà a rafforzare la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e il livello di ambizione dell’Unione, anche a sostegno delle missioni e operazioni PSDC, come anche indicato nella notifica;

per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera d) della decisione (PESC) 2020/1639, il progetto PESCO Mobilità militare non comporta l’approvvigionamento degli armamenti, la ricerca e lo sviluppo di capacità, oppure l’uso e l’esportazione di armi, capacità e tecnologie. Non sviluppa alcuna capacità o tecnologia. Pertanto, la partecipazione del Regno Unito a tale progetto non porterà a dipendenze dal Regno Unito, né a restrizioni imposte da quest’ultimo nei confronti di qualsiasi Stato membro dell’Unione;

è altresì rispettato il requisito di cui all’articolo 3, lettera e) della decisione (PESC) 2020/1639 per quanto riguarda la coerenza della partecipazione del Regno Unito ai pertinenti impegni PESCO più vincolanti, che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2017/2315, come indicato più in dettaglio nella notifica. Poiché il progetto PESCO Mobilità militare non è un progetto orientato alle capacità, la condizione secondo cui la partecipazione del Regno Unito deve contribuire alla realizzazione delle priorità derivanti dal piano di sviluppo delle capacità e dalla revisione coordinata annuale sulla difesa, o avere un impatto positivo sulla base industriale e tecnologica di difesa europea, non è applicabile in tale contesto;

il requisito di cui all’articolo 3, lettera f) della decisione (PESC) 2020/1639, è soddisfatto in quanto un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate tra l’Unione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (4) è in vigore dal 1o maggio 2021;

la condizione di cui all’articolo 3, lettera g) della decisione (PESC) 2020/1639, non è applicabile in questo caso, in quanto il progetto PESCO Mobilità militare non è attuato con il sostegno dell’AED e non è pertanto richiesto un accordo amministrativo che abbia preso effetto con l’AED;

per quanto riguarda la condizione di cui all’articolo 3, lettera h) della decisione (PESC) 2020/1639, il Regno Unito ha assunto l’impegno di cercare di concludere un accordo amministrativo specifico per il progetto e di elaborare qualsiasi altra documentazione necessaria conformemente alla decisione (PESC) 2017/2315) e alla decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio (5), relative alle regole di governanza nell’ambito della PESCO.

(9)

Infine, nel suo parere, il CPS ha raccomandato al Consiglio di prendere una decisione favorevole in merito alla questione se la partecipazione del Regno Unito al progetto PESCO Mobilità militare soddisfi le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

(10)

Pertanto, è opportuno che il Consiglio decida che la partecipazione del Regno Unito al progetto PESCO Mobilità militare soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639. Il Regno Unito aderirà a tale progetto a decorrere dalla data specificata nell’accordo amministrativo che deve essere concluso tra il Regno Unito e i membri del progetto, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, della decisione (PESC) 2020/1639. Il Consiglio eserciterà la sua sorveglianza conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1639 e può prendere altre decisioni conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, di tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al progetto PESCO Mobilità militare soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3 della decisione (PESC) 2020/1639.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 331 del 14.12.2017, pag. 57.

(2)  GU L 371 del 6.11.2020, pag. 3.

(3)  Decisione (PESC) 2018/340 del Consiglio, del 6 marzo 2018, che fissa l’elenco dei progetti da sviluppare nell’ambito della PESCO (GU L 65 dell’8.3.2018, pag. 24).

(4)  GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2540.

(5)  Decisione (PESC) 2018/909 del Consiglio, del 25 giugno 2018, che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO (GU L 161 del 26.6.2018, pag. 37).


15.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 294/25


DECISIONE (PESC) 2022/2245 DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 2022

relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace tesa a sostenere le forze armate ucraine formate dalla missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina mediante attrezzature e piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (1), è stato istituito uno strumento europeo per la pace («EPF») per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

Approfondire il dialogo e la cooperazione nel settore della sicurezza e della difesa è uno dei principali obiettivi dell’accordo di associazione con l’Ucraina (2). La cooperazione rafforzata nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e l’allineamento con la PESC tra l’Unione e l’Ucraina sono stati uno dei risultati conseguiti nel 22o vertice tra l’Unione europea e l’Ucraina del 6 ottobre 2020, e sono stati ulteriormente rafforzati in occasione del 23o vertice tra l’Unione europea e l’Ucraina, svoltosi a Kiev il 12 ottobre 2021.

(3)

L’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina dal 2014 ha conosciuto un’escalation drammatica nel febbraio 2022 con l’invasione non provocata dell’Ucraina. Le forze armate ucraine continuano a difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina e a proteggere la popolazione civile del paese con le limitate risorse disponibili.

(4)

Il 30 settembre 2022 il ministro degli Affari esteri e il ministro della Difesa ucraini hanno accolto congiuntamente con favore il sostegno dell’Unione alle forze armate ucraine e hanno chiesto all’Unione di avviare una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) al fine di rafforzare le capacità delle forze armate ucraine.

(5)

Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1968 relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (3). Come sottolineato in tale decisione, la missione fa parte dell’approccio integrato dell’UE inteso a fornire sostegno all’Ucraina che comprende misure di assistenza a sostegno delle forze armate ucraine.

(6)

L’EUMAM Ucraina è incaricata di attuare la misura di assistenza. È responsabile del rimborso delle munizioni e delle attrezzature o piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza forniti dagli Stati membri a sostegno delle attività di formazione, come anche dei servizi, ivi compresi i trasporti, il deposito, la manutenzione e la riparazione di tali attrezzature militari. Sarà necessario uno stretto coordinamento tra lo Stato maggiore dell’UE, l’EUMAM Ucraina e gli altri comandi della missione, come anche tra gli Stati membri impegnati nelle attività di formazione.

(7)

Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.

(8)

Non appena necessario e al più tardi nel momento in cui l’importo di riferimento finanziario inizialmente stanziato pari a 16 000 000 di EUR sarà completamente impegnato, il comitato politico e di sicurezza esaminerà la questione di ulteriori dotazioni al fine di continuare a finanziare il sostegno alle esigenze di formazione sulla base di una rapida valutazione effettuata dall’EUMAM e delle sue relazioni periodiche, a titolo della misura di assistenza.

(9)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

2.   L’obiettivo della misura di assistenza è il sostegno, da parte della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina), allo sviluppo delle capacità delle forze armate ucraine per consentire loro di difendere l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso.

3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, da parte degli Stati membri, di:

a)

munizioni, attrezzature e piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza necessari per soddisfare i requisiti operativi dell’EUMAM Ucraina; e

b)

servizi, ivi compresi il trasporto, il deposito, la manutenzione e la riparazione di tutti i materiali di cui alla lettera a) messi a disposizione dagli Stati membri, ai fini della formazione nel quadro dell’EUMAM Ucraina.

4.   Al termine della formazione o alla cessazione dell’EUMAM, il beneficiario sarà nuovamente responsabile del deposito delle munizioni, delle attrezzature e delle piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza che erano stati forniti a titolo della misura di assistenza.

5.   La durata della misura di assistenza è di 24 mesi dall’adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario iniziale destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 16 000 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese per le operazioni finanziate a titolo dell’EPF.

3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 16 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo corrispondente alla misura di assistenza.

4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di avvio dell’EUMAM Ucraina.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario, nonché dell’articolo 62, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

la conformità delle unità delle forze armate ucraine sostenute nell’ambito della misura di assistenza con il pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l’uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per gli scopi per i quali sono stati forniti;

c)

l’opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita; e

d)

che i mezzi forniti nell’ambito della misura di assistenza non vadano perduti né siano trasferiti al termine del loro ciclo di vita, a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi di cui al paragrafo 1 senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell’ambito della decisione (PESC) 2021/509.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF, coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

2.   L’EUMAM Ucraina attua le attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, relative al rimborso e alla sorveglianza delle munizioni, delle attrezzature e delle piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza, forniti dagli Stati membri.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, dei suoi obblighi stabiliti in conformità dell’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di non conformità con tali obblighi, e contribuisce a prevenire tale non conformità, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate ucraine sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature è organizzato in modo conforme al quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

3.   Al termine della misura di assistenza l’alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza abbia contribuito a conseguire gli obiettivi dichiarati.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al comitato politico e di sicurezza (CPS) relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509, nonché una relazione in tempo utile prima che l’importo di riferimento finanziario iniziale sia stato completamente impegnato. L’amministratore delle operazioni, con il sostegno del comandante della missione, informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese conformemente all’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo le informazioni disponibili circa le attrezzature fornite.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(3)  Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) (GU L 270 del 18.10.2022, pag. 85).

(4)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).