ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 292

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
11 novembre 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 2022, che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2022/2193 del Consiglio, del 22 dicembre 2021, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Perù che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Perù alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

12

 

*

TRADUZIONE — ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL PERÙ CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ ALLE OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA DI GESTIONE DELLE CRISI

14

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2194 del Consiglio, del 10 novembre 2022, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

24

 

*

Regolamento (UE) 2022/2195 della Commissione, del 10 novembre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate e HAA299 nei prodotti cosmetici e che rettifica il medesimo regolamento per quanto riguarda l’uso di Resorcinol nei prodotti cosmetici ( 1 )

32

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/2196 del Consiglio, dell'8 novembre 2022, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dalla Repubblica federale di Germania

39

 

*

Decisione (UE) 2022/2197 del Consiglio, dell'8 novembre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito e l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all’IMI

41

 

*

Decisione (UE) 2022/2198 del Consiglio, dell’8 novembre 2022, sulla sospensione totale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu

47

 

*

Decisione (UE) 2022/2199 del Consiglio, dell’8 novembre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all’adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2023

50

 

*

Decisione (UE) 2022/2200 del Consiglio, dell’8 novembre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sulle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 90, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 e 163, su una proposta di un nuovo regolamento ONU relativo agli utenti vulnerabili della strada situati in prossimità della parte anteriore o laterale del veicolo, su una proposta di un nuovo regolamento ONU relativo all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta e su una proposta di modifica della risoluzione comune n. 1

54

 

*

Decisione (PESC) 2022/2201 del Consiglio, del 10 novembre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

61

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2192 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 2022

che stabilisce disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione per il periodo 2014-2020 sostenuti dallo strumento europeo di vicinato e nel quadro dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, a seguito di perturbazioni nell'attuazione dei programmi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022, il Consiglio europeo ha condannato l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, nonché il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione. A seguito dell'aggressione, la Commissione ha sospeso le convenzioni di finanziamento per i programmi di cooperazione tra l'Unione e, rispettivamente, la Russia o la Bielorussia e, se del caso, lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma in questione. Dall'inizio dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, l'Unione ha imposto una serie di nuove sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia.

(2)

L'aggressione militare russa ha interrotto l'attuazione di tredici programmi di cooperazione transfrontaliera sostenuti dallo strumento europeo di vicinato (ENI) istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) tra nove membri Stati che ospitano l'autorità di gestione di un programma e Ucraina, Repubblica di Moldova, Russia e Bielorussia.

(3)

La natura fraudolenta delle elezioni presidenziali dell'agosto del 2020 in Bielorussia e la violenta repressione delle proteste pacifiche avevano già determinato una ricalibrazione dell'assistenza dell'Unione alla Bielorussia a seguito delle conclusioni del Consiglio del 12 ottobre 2020.

(4)

In seguito all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, l'Unione e le sue regioni orientali in particolare, nonché le parti occidentali dell'Ucraina e la Repubblica di Moldova stanno facendo fronte a un consistente afflusso di sfollati. Tale afflusso rappresenta un'ulteriore sfida per gli Stati membri e altri paesi confinanti con l'Ucraina, che potrebbe diffondersi ulteriormente ad altri Stati membri, in particolare in un momento in cui le loro economie si stanno ancora riprendendo dall'impatto della pandemia di COVID-19.

(5)

Inoltre, due programmi di cooperazione transnazionale sostenuti dall'ENI e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ossia il programma Interreg per la regione del Mar Baltico con la partecipazione della Russia e il programma transnazionale per il Danubio con la partecipazione di Ucraina e Repubblica di Moldova, sono stati interrotti in maniera notevole dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina o, per quanto riguarda la Repubblica di Moldova, dai flussi di sfollati provenienti dall'Ucraina derivanti direttamente da tale aggressione.

(6)

A seguito delle notifiche della sospensione delle convenzioni di finanziamento per i programmi di cooperazione con la Russia e la Bielorussia, l'attuazione di qualsiasi programma e progetto con tali paesi è sospesa. È necessario stabilire norme specifiche sul proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI e dal FESR, anche in caso di risoluzione della rispettiva convenzione di finanziamento.

(7)

L'attuazione dei programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI è disciplinata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione (4). Tuttavia il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 non può essere modificato nella misura necessaria, dato che la sua base giuridica, il regolamento (UE) n. 232/2014, non è più in vigore dal 31 dicembre 2020. Di conseguenza è necessario stabilire disposizioni specifiche per quanto concerne il proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione in questione nel contesto di uno strumento giuridico distinto.

(8)

Le convenzioni di finanziamento dei programmi di cooperazione con l'Ucraina e la Repubblica di Moldova non sono sospese. Tuttavia l'attuazione di tali programmi è notevolmente influenzata dall'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e da un flusso consistente di sfollati provenienti dall'Ucraina verso la Repubblica di Moldova. Al fine di affrontare le sfide per i partner dei programmi, le autorità responsabili dei programmi e i partner dei progetti, è necessario stabilire norme specifiche sul proseguimento dell'attuazione dei programmi di cooperazione interessati.

(9)

Al fine di alleviare l'onere sui bilanci pubblici derivante dalla necessità di rispondere all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina e a un flusso consistente di sfollati provenienti dall'Ucraina, la norma in materia di cofinanziamento di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 non si dovrebbe applicare per il contributo dell'Unione.

(10)

La modifica del tasso di cofinanziamento dovrebbe richiedere soltanto la notifica alla Commissione delle tabelle finanziarie rivedute e di altre disposizioni procedurali. È necessario che le norme in materia di adeguamenti e revisioni dei programmi siano semplificate per i programmi direttamente interessati dall'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina o da un flusso consistente di sfollati provenienti dall'Ucraina. Eventuali potenziali adeguamenti conseguenti, anche dei valori obiettivo degli indicatori, dovrebbero essere consentite in occasione di un adeguamento successivo del programma dopo la fine dell'esercizio contabile.

(11)

Le spese per progetti che affrontano le sfide migratorie a seguito dell'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina dovrebbero essere ammissibili a partire dalla data di inizio di tale aggressione, il 24 febbraio 2022.

(12)

Sebbene la gestione dei progetti già selezionati dal comitato congiunto di controllo sia responsabilità dell'autorità di gestione, in alcuni programmi talune modifiche dei progetti devono essere approvate da detto comitato. Al fine di accelerare le modifiche necessarie, è pertanto necessario stabilire che la competenza per la modifica dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno a favore dei progetti interessati da perturbazioni nell'attuazione dei programmi conformemente al diritto nazionale dell'autorità di gestione spetta esclusivamente alla rispettiva autorità di gestione, senza la previa approvazione del comitato congiunto di controllo. Tali modifiche dovrebbero poter riguardare anche, tra l'altro, la sostituzione del beneficiario capofila o qualsiasi modifica del piano di finanziamento o dei termini per l'esecuzione. Per quanto concerne i nuovi progetti, l'autorità di gestione dovrebbe essere esplicitamente autorizzata a firmare contratti diversi dai contratti per grandi progetti di infrastrutture successivamente al 31 dicembre 2022. Tuttavia tutte le attività dei progetti finanziate dal programma dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre 2023.

(13)

L'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina ha causato un'inflazione superiore alle previsioni e un aumento inaspettato dei prezzi di fornitura e di costruzione, che congiuntamente incidono sull'attuazione di grandi progetti di infrastrutture nel contesto dei programmi interessati. Per porre rimedio a tale situazione, la quota del contributo dell'Unione assegnata a tali progetti dovrebbe poter superare il massimale stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, ossia il 30 % alla chiusura del programma, a condizione che l'eccedenza sia dovuta esclusivamente a un imprevisto aumento dei prezzi di fornitura e di costruzione.

(14)

Le verifiche svolte dall'autorità di gestione consistono in verifiche amministrative e in loco dei progetti. A causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, potrebbe non essere più possibile effettuare verifiche in loco dei progetti in Ucraina. Di conseguenza è necessario prevedere la possibilità di effettuare soltanto verifiche amministrative. Inoltre, qualora una componente «infrastrutture» di un progetto sia stata distrutta prima che potessero essere effettuate le verifiche, dovrebbe essere possibile per il beneficiario dichiarare la relativa spesa per la liquidazione dei conti sulla base di una dichiarazione sull'onore del beneficiario nella quale quest'ultimo afferma che il progetto prima della sua distruzione corrispondeva al contenuto indicato in fatture o documenti aventi un valore probatorio equivalente.

(15)

A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014, i progetti possono ricevere un contributo finanziario se soddisfano una serie di criteri dettagliati. A causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, uno o più di questi criteri, in particolare il requisito secondo il quale il progetto deve avere effetti chiari per la cooperazione transfrontaliera o transnazionale, potrebbero non essere risultati soddisfatti all'inizio di tali perturbazioni o alla chiusura di un determinato progetto. Inoltre la condizione di base che prevede il coinvolgimento di beneficiari appartenenti ad almeno uno degli Stati membri partecipanti e ad almeno uno dei paesi partner partecipanti potrebbe non essere più rispettata. Di conseguenza è necessario stabilire se la spesa possa comunque essere considerata ammissibile nonostante il fatto che talune condizioni per il finanziamento potrebbero non essere più soddisfatte a causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi.

(16)

A causa delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, numerosi progetti non avranno di fatto un partner appartenente a un paese partner. Per consentire ai beneficiari negli Stati membri di finalizzare le loro attività, è opportuno derogare, in via eccezionale, all'obbligo che prevede che tutti i progetti abbiano almeno un beneficiario di un paese partner e che tutte le attività abbiano effetti e vantaggi effettivi per la cooperazione transfrontaliera o transnazionale.

(17)

Gli obblighi di un beneficiario capofila riguardano tutte le attività legate all'attuazione di un progetto. Come conseguenza dell'interruzione dell'attuazione del progetto, l'adempimento dei propri obblighi da parte dei beneficiari capofila potrebbe essere impedito in relazione a un paese partner. Gli obblighi del beneficiario capofila dovrebbero pertanto essere adattati e, ove necessario, limitati all'attuazione dei progetti in relazione agli Stati membri. Ai beneficiari capofila dovrebbe inoltre essere consentito di modificare l'accordo scritto con gli altri partner del progetto e sospendere determinate attività o la partecipazione di determinati partner. Infine i beneficiari capofila dovrebbero essere dispensati dall'obbligo di trasferire i pagamenti ricevuti dall'autorità di gestione ad altri partner o tale obbligo dovrebbe essere quanto meno adattato.

(18)

Affinché i programmi interessati possano far fronte alle circostanze eccezionali in questione, è necessario consentire che i progetti che affrontano le sfide migratorie siano selezionati senza un preventivo invito a presentare proposte in casi eccezionali e debitamente motivati.

(19)

A seguito della sospensione delle convenzioni di finanziamento con i paesi partner, i pagamenti relativi alla partecipazione russa o bielorussa sono stati sospesi. Inoltre in Ucraina le misure straordinarie adottate dalla banca nazionale e la situazione in termini di sicurezza derivante dall'aggressione militare russa nei suoi confronti inibiscono il trasferimento di denaro all'estero. Di conseguenza è opportuno consentire il pagamento diretto delle sovvenzioni dall'autorità di gestione ai beneficiari dei progetti negli Stati membri e nei paesi partner le cui convenzioni di finanziamento non risultano essere sospese.

(20)

I programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI sono tenuti a definire il metodo di conversione delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro. Tale metodo deve essere applicato per tutta la durata dei programmi. A causa delle conseguenze finanziarie ed economiche dell'aggressione militare russa nei confronti dell’l'Ucraina, si registrano fluttuazioni inaspettate dei tassi di cambio. Occorre pertanto prevedere la possibilità di modificare tale metodo.

(21)

In ragione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, le autorità di gestione potrebbero non essere in grado di ricevere bonifici bancari da taluni paesi partner, con conseguente impossibilità di recuperare i debiti dai beneficiari dei progetti situati in tali paesi. Nel caso di un paese partner che ha trasferito parte del suo contributo nazionale all'autorità di gestione, tali importi dovrebbero essere utilizzati per compensare tali debiti. Nel caso di altri paesi partner, gli ordini di recupero relativi a crediti irrecuperabili dovrebbero essere revocati o gestiti dalla Commissione.

(22)

A norma del regolamento (UE) n. 1299/2013, le condizioni di attuazione del programma applicabili, che disciplinano la gestione finanziaria nonché la programmazione, la sorveglianza, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi attraverso un contributo di risorse dell'ENI a programmi di cooperazione transnazionale, devono essere definite nel pertinente programma di cooperazione e, se necessario, anche nell'accordo finanziario fra la Commissione, i governi dei paesi terzi interessati e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente. Sebbene le condizioni di attuazione dei programmi applicabili che disciplinano tali aspetti possano essere adattate mediante un adeguamento del programma di cooperazione, è necessario prevedere talune deroghe a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1299/2013 al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni previste per i programmi di cooperazione sostenuti dall'ENI anche al programma Interreg per la regione del Mar Baltico e al programma transnazionale per il Danubio.

(23)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia stabilire disposizioni specifiche per quanto concerne l'attuazione dei programmi di cooperazione interessati dall'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)

Il finanziamento previsto nel contesto del presente regolamento è conforme alle condizioni e alle procedure previste dalle misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(25)

Considerata l'urgenza di far fronte alle sfide migratorie derivanti dall'aggressione militare da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina, e la perdurante crisi sanitaria pubblica dovuta alla pandemia di COVID-19, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(26)

Al fine di consentire agli Stati membri di adeguare i loro programmi in tempo utile per avvalersi dell'applicazione della possibilità di assenza di cofinanziamento rispetto al contributo dell'Unione per l'esercizio contabile 2021-2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce disposizioni specifiche per tredici programmi di cooperazione transfrontaliera disciplinati dal regolamento (UE) n. 232/2014 e due programmi di cooperazione transnazionale disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013 elencati nell'allegato del presente regolamento per quanto concerne perturbazioni nell'attuazione dei programmi a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione.

2.   Gli articoli da 3 a 14 del presente regolamento si applicano ai programmi di cooperazione transfrontaliera disciplinati dal regolamento (UE) n. 232/2014, elencati nella parte 1 dell'allegato del presente regolamento.

3.   L'articolo 15 del presente regolamento si applica ai programmi di cooperazione transnazionale disciplinati dal regolamento (UE) n. 1299/2013, elencati nella parte 2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«paese partner»: uno qualsiasi dei paesi terzi partecipanti a un programma di cooperazione elencato nell'allegato;

2)

«perturbazioni nell'attuazione dei programmi»: problemi relativi all’attuazione dei programmi dovuti a una delle situazioni seguenti o a una combinazione di entrambe:

a)

la sospensione parziale o totale oppure la risoluzione di una convenzione di finanziamento stipulata con un paese partner a seguito di misure restrittive adottate ai sensi dell'articolo 215 TFUE;

b)

un'aggressione militare nei confronti di un paese partner o flussi consistenti di sfollati in tale paese.

2.   Ai fini degli articoli da 3 a 14 del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014.

Articolo 3

Cofinanziamento

Nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera b), non è richiesto alcun cofinanziamento del contributo dell'Unione da parte degli Stati membri o dei paesi partner per le spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali per gli esercizi contabili che iniziano rispettivamente il 1o luglio 2021, il 1o luglio 2022 e il 1o luglio 2023.

Articolo 4

Programmazione

1.   L'applicazione dell'articolo 3 non richiede una decisione della Commissione che approvi un adeguamento del programma. L'autorità di gestione notifica le tabelle finanziarie rivedute alla Commissione prima della presentazione dei conti annuali per l'esercizio contabile 2021-2022 previa approvazione da parte del comitato congiunto di controllo.

2.   Gli adeguamenti del programma consistenti in modifiche cumulative non superiori al 30 % del contributo dell'Unione inizialmente assegnato a ciascun obiettivo tematico o all'assistenza tecnica che comportano un trasferimento tra obiettivi tematici o dall'assistenza tecnica agli obiettivi tematici o che comportano un trasferimento dagli obiettivi tematici all'assistenza tecnica non sono considerati sostanziali e possono quindi essere apportati direttamente dall'autorità di gestione, previa approvazione del comitato congiunto di controllo. Tali adeguamenti non richiedono una decisione della Commissione.

3.   Le modifiche cumulative di cui al paragrafo 2 non richiedono alcuna ulteriore giustificazione oltre all'invocazione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e rispecchiano, ove possibile, l'impatto atteso degli adeguamenti apportati al programma.

Articolo 5

Ammissibilità delle spese per progetti che affrontano le sfide migratorie

Le spese per progetti che affrontano le sfide migratorie a seguito delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022.

Articolo 6

Progetti

1.   A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare i documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno ai progetti interessati da tali perturbazioni conformemente al diritto nazionale dell'autorità di gestione e senza la previa approvazione del comitato congiunto di controllo.

Tali modifiche possono riguardare altresì la sostituzione del beneficiario capofila o le modifiche del piano di finanziamento o dei termini per l'esecuzione.

2.   L'autorità di gestione può firmare contratti, diversi dai contratti per grandi progetti di infrastrutture, dopo il 31 dicembre 2022, a condizione che tutte le attività dei progetti finanziate dal programma si concludano entro il 31 dicembre 2023.

3.   La quota del contributo dell'Unione destinata a grandi progetti di infrastrutture può superare il 30 % alla chiusura del programma, a condizione che l'eccedenza sia dovuta esclusivamente a un aumento imprevisto dei prezzi di fornitura e di costruzione a seguito di un'inflazione superiore alle previsioni.

Articolo 7

Funzionamento dell'autorità di gestione

1.   Le verifiche effettuate dall'autorità di gestione possono limitarsi alle verifiche amministrative, laddove non siano possibili verifiche in loco dei progetti. Qualora non sia possibile effettuare alcuna verifica, la relativa spesa non è dichiarata in sede di liquidazione dei conti.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una componente «infrastrutture» di un progetto sia stata distrutta prima che potessero essere effettuate le verifiche, la spesa corrispondente può essere dichiarata per la liquidazione dei conti sulla base di una dichiarazione sull'onore del beneficiario nella quale quest'ultimo afferma che prima della sua distruzione il progetto corrispondeva al contenuto indicato in fatture o documenti aventi un valore probatorio equivalente.

Articolo 8

Impatto della cooperazione transfrontaliera dei progetti

1.   Nel contesto dell'attuazione di progetti interessati da perturbazioni nell'attuazione dei programmi, gli effetti e i vantaggi della cooperazione transfrontaliera risultanti dai progetti sono valutati in tre fasi:

a)

una prima fase fino alla data in cui sono iniziate le perturbazioni nell'attuazione dei programmi;

b)

una seconda fase a partire dalla data di cui alla lettera a);

c)

una terza fase successiva alla conclusione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi.

Per quanto concerne la prima e la terza fase, gli indicatori e i relativi valori obiettivo utilizzati per tale valutazione sono quelli conseguiti dai beneficiari negli Stati membri e nei paesi partner, a condizione che i beneficiari nei paesi partner siano stati in grado di fornire le informazioni pertinenti all'autorità di gestione.

Per quanto riguarda la seconda fase, gli indicatori e i relativi valori obiettivo utilizzati per tale valutazione sono quelli conseguiti dai beneficiari negli Stati membri e nei paesi partner le cui convenzioni di finanziamento non sono sospese e che non si trovano in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera b).

2.   L'ammissibilità delle spese nel contesto dei progetti è valutata conformemente al paragrafo 1, per quanto concerne gli effetti e i vantaggi della cooperazione transfrontaliera.

3.   Nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera b), i progetti che comprendono una componente «infrastrutture» situata in un paese partner non sono tenuti a rimborsare il contributo dell'Unione qualora non sia possibile adempiere l'obbligo di non subire modifiche sostanziali entro cinque anni dalla chiusura del progetto o entro il periodo di tempo fissato dalle norme in materia di aiuti di Stato.

Articolo 9

Partecipazione ai progetti

1.   A partire dalla data in cui sono iniziate le perturbazioni nell’attuazione dei programmi, i progetti in corso possono continuare anche se nessuno dei beneficiari di un paese partner che si trovano in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), può partecipare.

2.   A partire dalla data in cui sono iniziate le perturbazioni nell'attuazione dei programmi, il comitato congiunto di controllo può selezionare progetti nuovi anche se al momento della selezione nessun beneficiario di un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), è in grado di partecipare.

3.   A partire dalla data in cui terminano le perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare il documento che fissa le condizioni per il sostegno ai progetti al fine di comprendere i beneficiari di un paese partner inclusi nella proposta di progetto senza previa approvazione del comitato congiunto di controllo.

Articolo 10

Obblighi dei beneficiari capofila

1.   A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e per tutto il loro perdurare, il beneficiario capofila in uno Stato membro non è tenuto a:

a)

assumersi la responsabilità della mancata attuazione della parte di progetto interessata dalle perturbazioni;

b)

garantire che le spese dichiarate dai beneficiari interessati dalle perturbazioni siano state sostenute per l'attuazione del progetto e corrispondano alle attività stabilite nel contratto e concordate tra tutti i beneficiari;

c)

verificare che le spese dichiarate dai beneficiari interessati dalle perturbazioni siano state esaminate da un revisore dei conti o da un funzionario pubblico competente.

2.   A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, il beneficiario capofila in uno Stato membro ha il diritto di modificare e adattare unilateralmente l'accordo di partenariato stipulato con gli altri beneficiari.

Tale diritto comprende la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, le attività di un beneficiario appartenente a un paese partner, fintantoché persistono le perturbazioni nell'attuazione dei programmi.

3.   Il beneficiario capofila in uno Stato membro può proporre all'autorità di gestione le modifiche necessarie da apportare al progetto, compresa la ridistribuzione delle attività del progetto tra i restanti beneficiari.

4.   A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, il beneficiario capofila in uno Stato membro può chiedere all'autorità di gestione di non ricevere, in tutto o in parte, il contributo finanziario per l'attuazione delle attività del progetto.

Il beneficiario capofila in uno Stato membro non è tenuto a garantire che i beneficiari nei paesi partner ricevano l'importo totale della sovvenzione il più rapidamente possibile e per l'intero ammontare.

5.   Nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera b), il beneficiario capofila in uno Stato membro e l'autorità di gestione, in accordo con l'autorità di audit, possono verificare e accettare una richiesta di pagamento senza una verifica preventiva da parte di un revisore o di un funzionario pubblico competente delle spese dichiarate da un beneficiario situato in un paese partner.

6.   I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai beneficiari capofila in un paese partner che non si trova nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a).

Inoltre, e per la durata delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, tale beneficiario capofila può altresì chiedere all'autorità di gestione di individuare un altro beneficiario affinché agisca in veste di beneficiario capofila e di effettuare pagamenti diretti ad altri beneficiari del progetto in questione.

Articolo 11

Aggiudicazione diretta

A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e per il loro perdurare, i progetti che affrontano le sfide migratorie a seguito di un'aggressione militare nei confronti di un paese partecipante possono essere selezionati dal comitato congiunto di controllo senza un preventivo invito a presentare proposte in casi eccezionali e debitamente motivati.

Articolo 12

Pagamenti

A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, l'autorità di gestione può trasferire un contributo finanziario per l'attuazione delle attività di un progetto direttamente a beneficiari del progetto diversi dal beneficiario capofila.

Articolo 13

Uso dell'euro

Il metodo scelto per convertire in euro le spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, come indicato nel programma, può essere modificato retroattivamente a partire dalla data di inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi, utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione valido:

a)

nel mese durante il quale le spese sono state sostenute;

b)

nel mese durante il quale le spese sono state sottoposte all'esame di un revisore o di un funzionario pubblico competente;

c)

nel mese durante il quale le spese sono state segnalate al beneficiario capofila.

Articolo 14

Responsabilità finanziarie, recuperi e rimborso all'autorità di gestione

1.   A seguito dell'inizio delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e per il loro perdurare, l'autorità di gestione è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari per perseguire il recupero degli importi indebitamente versati dai beneficiari nei paesi partner o dai beneficiari capofila negli Stati membri o nei paesi partner in conformità con la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   L'autorità di gestione può decidere di recuperare gli importi indebitamente versati direttamente presso un beneficiario in uno Stato membro senza previo recupero tramite il beneficiario capofila in un paese partner.

3.   L'autorità di gestione prepara e invia lettere di recupero al fine di recuperare gli importi indebitamente versati.

Tuttavia, in caso di risposta negativa o in assenza di reazione da parte dei beneficiari nei paesi partner o del paese partner in cui è stabilito il beneficiario, l'autorità di gestione non è tenuta a portare avanti una procedura amministrativa o a tentare il recupero da un rispettivo paese partner o ad avviare un ricorso giurisdizionale nel paese partner interessato.

L'autorità di gestione documenta la propria decisione di non intraprendere un primo tentativo di recupero. Tale documento è considerato una prova sufficiente della dovuta diligenza esercitata dall'autorità di gestione.

4.   Se il recupero riguarda un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in un paese partner che si trova nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a), e il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, quest'ultima può compensare il credito da recuperare con i fondi non utilizzati precedentemente trasferiti dal paese partner all'autorità di gestione.

5.   Se il recupero riguarda un credito nei confronti di un beneficiario stabilito in un paese partner che si trova nella situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a), e se l'autorità di gestione non è in grado di compensare tale credito conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, quest'ultima può chiedere che la Commissione si assuma il compito di recuperare gli importi in questione.

Qualora il beneficiario interessato sia soggetto a un congelamento dei beni o a un divieto di messa a sua disposizione, o di erogazione a suo vantaggio, di fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, ai sensi di misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE, l'autorità di gestione è tenuta a chiedere che la Commissione si assuma il compito di recuperare gli importi in questione. A tal fine l'autorità di gestione cede i suoi diritti nei confronti del beneficiario alla Commissione.

L'autorità di gestione informa il comitato congiunto di controllo in merito a qualsiasi procedura di recupero adottata dalla Commissione.

Articolo 15

Deroghe rispetto al regolamento (UE) n. 1299/2013 applicabile ai programmi transnazionali

1.   In deroga all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, il comitato di sorveglianza o un comitato direttivo istituito dal comitato di sorveglianza e che agisce sotto la sua responsabilità può selezionare nuove operazioni anche senza alcun beneficiario appartenente a un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), del presente regolamento, a condizione che siano individuati gli effetti e i vantaggi transnazionali.

Il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo può selezionare progetti nuovi anche se al momento della selezione nessun beneficiario di un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), è in grado di partecipare.

2.   In deroga all'articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, le operazioni in corso possono continuare anche se nessuno dei beneficiari di un paese partner che si trova in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), del presente regolamento, può partecipare all'attuazione dei progetti.

Nel contesto dell'attuazione di operazioni interessate da perturbazioni nell'attuazione dei programmi, gli effetti e i vantaggi della cooperazione transnazionale risultanti da tali operazioni sono valutati conformemente all'articolo 8, paragrafi 1 e 3 del presente regolamento.

3.   In deroga all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'autorità di gestione può modificare i documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno delle operazioni interessate da perturbazioni nell'attuazione dei programmi conformemente al proprio diritto nazionale.

Tali modifiche possono riguardare altresì la sostituzione del beneficiario capofila o modifiche del piano di finanziamento o dei termini per l'esecuzione.

A partire dalla data in cui terminano le perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare il documento che fissa le condizioni per il sostegno a favore delle operazioni al fine di comprendere i beneficiari di un paese partner che si trovano in una situazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), inclusi nella candidatura.

4.   In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 10 del presente regolamento si applica ai diritti e agli obblighi dei beneficiari capofila.

5.   In deroga all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013 e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità di certificazione può effettuare pagamenti direttamente a beneficiari diversi dal beneficiario capofila.

6.   In deroga all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 7 del presente regolamento si applica alle verifiche di gestione condotte dall'autorità di gestione e dai controllori.

7.   In deroga all'articolo 27, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 14 del presente regolamento si applica per quanto concerne il recupero di importi indebitamente versati e i rimborsi all'autorità di gestione.

8.   In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1299/2013, l'articolo 13 del presente regolamento si applica per quanto concerne il metodo scelto per convertire in euro le spese sostenute in una valuta diversa dall'euro.

9.   Le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 8 si applicano a decorrere dalla data in cui i programmi transnazionali interessati subiscono perturbazioni nell'attuazione dei programmi e fintantoché tali perturbazioni persistono.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2022.

(2)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(3)  Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).


ALLEGATO

ELENCO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERESSATI PER IL PERIODO 2014-2020

PARTE 1

ELENCO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 232/2014

1.

2014TC16M5CB001 — ENI-CBC Kolarctic

2.

2014TC16M5CB002 — ENI-CBC Carelia-Russia

3.

2014TC16M5CB003 — ENI-CBC Finlandia sudorientale-Russia

4.

2014TC16M5CB004 — ENI-CBC Estonia-Russia

5.

2014TC16M5CB005 — ENI-CBC Lettonia-Russia

6.

2014TC16M5CB006 — ENI-CBC Lituania-Russia

7.

2014TC16M5CB007 — ENI-CBC Polonia-Russia

8.

2014TC16M5CB008 — ENI-CBC Lettonia-Lituania-Bielorussia

9.

2014TC16M5CB009 — ENI-CBC Polonia-Bielorussia-Ucraina

10.

2014TC16M5CB010 — ENI-CBC Ungheria-Slovacchia-Romania-Ucraina

11.

2014TC16M5CB011 — ENI-CBC Romania-Moldova

12.

2014TC16M5CB012 — ENI-CBC Romania-Ucraina

13.

2014TC16M6CB001 — ENI-CBC Bacino del Mar Nero

PARTE 2

ELENCO DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013

1.

2014TC16M5TN001 — Programma Interreg per la regione del Mar Baltico

2.

2014TC16M6TN001 — Programma transnazionale per il Danubio

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/12


DECISIONE (UE) 2022/2193 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2021

relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Perù che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Perù alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 settembre 2020 il Consiglio ha adottato una decisione con cui ha autorizzato l’avvio di negoziati per un accordo tra l’Unione e la Repubblica del Perù che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultima alle operazioni dell’Unione di gestione delle crisi.

(2)

L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, a norma dell’articolo 37 del trattato sull’Unione europea, ha successivamente negoziato l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Perù che istituisce un quadro per la sua partecipazione della Repubblica del Perù alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi («accordo»).

(3)

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Perù che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica del Perù alle operazioni dell’Unione europea di gestione delle crisi, è approvato a nome dell’Unione. (1)

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, dell’accordo (2).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

G. DOVŽAN


(1)  Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/14


TRADUZIONE

ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DEL PERÙ CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ ALLE OPERAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA DI GESTIONE DELLE CRISI

L'UNIONE EUROPEA («Unione» o «UE»),

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL PERÙ («Perù»),

dall’altra,

di seguito denominate congiuntamente le «parti»,

PRENDENDO ATTO del fatto che nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, l'Unione può decidere di intraprendere operazioni di gestione delle crisi che possono comprendere i compiti di cui all'articolo 42, paragrafo 1, e all'articolo 43, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (1), come deciso dal Consiglio dell'Unione europea («Consiglio»);

RICONOSCENDO l'importanza della pace nel mondo per lo sviluppo di tutti gli Stati e ribadendo l’impegno a contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza nel loro rispettivo vicinato e nel resto del mondo, in base ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

CONSIDERANDO l'impegno tra le parti a favore del rafforzamento della loro cooperazione nelle materie relative alla sicurezza e alla difesa e riconoscendo che le capacità e competenze delle forze di sicurezza del Perù potrebbero essere impiegate nelle operazioni dell'UE di gestione delle crisi;

DESIDEROSE di formalizzare le condizioni generali per la partecipazione del Perù alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi in un accordo che istituisca un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché definire tali condizioni caso per caso per ciascuna operazione;

CONSIDERANDO che il presente accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione né il fatto che il Perù deciderà caso per caso di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi;

CONSIDERANDO che l'Unione deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Il Perù può accettare l'invito dell'Unione e offrire il suo contributo. In tal caso, l'Unione deciderà se accettare il contributo proposto,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1.   In seguito alla decisione dell'Unione di invitare il Perù a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, il Perù, in attuazione del presente accordo, comunica all'Unione la decisione della sua autorità competente relativa alla sua partecipazione, compreso il contributo proposto.

2.   L'Unione fornisce al Perù una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione il più presto possibile al fine di assistere il Perù nella formulazione della sua offerta.

3.   La valutazione da parte dell'Unione del contributo proposto dal Perù è condotta in consultazione con quest'ultimo.

4.   L'Unione comunica per iscritto al Perù l'esito di tale valutazione e la sua decisione sul contributo che il Perù ha proposto, al fine di assicurare la partecipazione del Perù conformemente al presente accordo.

5.   Il contributo proposto dal Perù a norma del paragrafo 1 e la sua accettazione da parte dell'Unione a norma del paragrafo 4 costituiscono la base per l'applicazione del presente accordo a ciascuna specifica operazione dell'UE di gestione delle crisi.

6.   Il Perù può, di propria iniziativa o su richiesta dell'Unione e previe consultazioni tra le parti, ritirarsi in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dalla partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

Articolo 2

Quadro

1.   Il Perù si associa alla pertinente decisione con la quale il Consiglio decide che l'Unione condurrà un'operazione di gestione di una crisi, nonché a qualsiasi ulteriore decisione con la quale il Consiglio decide di prorogare un'operazione di gestione di una crisi, a norma del presente accordo e di disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2.   Il contributo del Perù a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione.

Articolo 3

Status del personale e delle forze del Perù

1.   Lo status del personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi e quello del personale e delle forze messe a disposizione di un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi da parte del Perù è disciplinato dal pertinente accordo sullo status delle forze o sullo status della missione, se concluso, o da qualsiasi altro accordo tra l'Unione e lo Stato o gli Stati in cui è condotta l'operazione. Il Perù ne è informato.

2.   Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello Stato o degli Stati in cui si svolge l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e le autorità competenti del Perù.

3.   Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze o sullo status della missione di cui al paragrafo 1, il Perù esercita la giurisdizione sul suo personale partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. Qualora le forze del Perù operino a bordo di una nave o di un aeromobile di uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro può esercitare la giurisdizione nel rispetto degli accordi vigenti o futuri e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari nonché al diritto internazionale.

4.   Il Perù è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla sua partecipazione a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale ed è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

5.   Le parti convengono di rinunciare a richieste di indennizzo nei confronti l'una dell'altra, diverse da quelle risultanti dall'applicazione di un contratto, per i danni, la perdita o la distruzione di mezzi di loro proprietà o da esse gestiti, o per le lesioni o il decesso di membri del personale di ciascuna parte, derivanti dallo svolgimento delle funzioni ufficiali loro assegnate nel quadro delle attività previste dal presente accordo, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso.

6.   Il Perù si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo nei confronti di uno Stato membro partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Perù e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

7.   L'Unione si impegna ad assicurare che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a richieste di indennizzo per qualsiasi futura partecipazione del Perù ad un'operazione dell'UE di gestione delle crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1.   Il Perù adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate UE siano protette conformemente alle norme di sicurezza del Consiglio per la protezione delle informazioni classificate UE, contenute nella decisione 2013/488/UE (2) del Consiglio, e conformemente agli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE nel caso di un'operazione militare dell'UE di gestione delle crisi o il capomissione dell'UE nel caso di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi.

2.   Qualora le parti concludano un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, tale accordo si applica nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI CIVILI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi

1.   Il Perù:

a)

garantisce che il personale da esso distaccato a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi effettui la propria missione conformemente:

i)

alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

ii)

al piano operativo;

iii)

alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili;

iv)

alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi;

b)

informa il comandante dell'operazione civile dell'UE a tempo debito di qualsiasi modifica del contributo fornito all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi.

2.   Il personale distaccato dal Perù a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi è sottoposto a un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni dall'autorità competente del Perù e fornisce una copia di tale certificazione.

3.   Il personale distaccato dal Perù conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni civili dell'UE di gestione delle crisi.

Articolo 6

Catena di comando

1.   Tutto il personale che partecipa a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al comandante dell'operazione civile dell'UE.

3.   Il comandante dell'operazione civile dell'UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello strategico.

4.   Il capomissione dell'UE assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi a livello di teatro operativo e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il Perù ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

6.   Il capomissione dell'UE è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7.   Un punto di contatto del contingente nazionale (National Contingent Point of Contact –«NPC») è nominato dal Perù per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all'operazione civile dell'UE di gestione della crisi. L'NPC riferisce al capomissione dell'UE su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Perù.

8.   La decisione di terminare l'operazione civile dell'UE di gestione della crisi è presa dall'Unione previa consultazione del Perù, se il Perù contribuisce ancora a detta operazione alla data della sua conclusione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l'articolo 8, il Perù sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione a un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi, tranne i costi d'esercizio, in base al bilancio operativo dell'operazione.

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione civile dell'UE di gestione della crisi, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Perù sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status della missione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, se il Perù ha deciso di partecipare a un'operazione civile dell'UE di gestione della crisi in conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, il Perù contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione civile dell'UE di gestione della crisi in questione.

2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a)

la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il reddito nazionale lordo (RNL) del Perù e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; o

b)

la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Perù che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

3.   Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, il Perù non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio il Perù dai contributi finanziari per una specifica operazione civile dell'UE di gestione di una crisi se:

a)

l'Unione ritiene che il Perù fornisca un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o

b)

il Perù ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione.

5.   Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Perù al bilancio operativo di un'operazione civile dell'UE di gestione di una crisi sono stipulate tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, disposizioni riguardanti:

a)

l'importo del contributo finanziario in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

c)

la procedura di audit.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI MILITARI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi

1.   Il Perù:

a)

garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi effettuino la propria missione conformemente:

i)

alla pertinente decisione del Consiglio e alle sue successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

ii)

al piano operativo;

iii)

alle disposizioni di attuazione eventualmente applicabili; e

iv)

alle politiche eventualmente applicabili alle operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi;

b)

informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi.

2.   Il personale distaccato dal Perù conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, osservando al contempo gli standard di condotta più elevati previsti dalle politiche applicabili alle operazioni militari dell'UE di gestione delle crisi.

Articolo 10

Catena di comando

1.   Tutte le forze e il personale che partecipano a un'operazione militare dell'UE di gestione di una crisi restano pienamente subordinati alle proprie autorità nazionali. Il comando operativo è esercitato dall'ufficiale delle forze armate peruviane designato a tal fine.

2.   Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo e il comando tattico e/o il controllo tattico delle loro forze, dei loro mezzi e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE, che può delegare i suoi poteri.

3.   Il Perù ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, degli Stati membri dell'Unione che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

4.   Il comandante dell'operazione dell'UE può richiedere in qualsiasi momento, previa consultazione del Perù, il ritiro del contributo del Perù.

5.   Un alto rappresentante militare (Senior Military Representative – «SMR») è nominato dal Perù per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente del Perù.

6.   I termini utilizzati nella presente sezione III si applicano conformemente al glossario degli acronimi e delle definizioni del comitato militare dell'Unione europea (EUMC) (versione riveduta 2019).

Articolo 11

Aspetti finanziari

1.   Fatto salvo l'articolo 12, il Perù sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (3).

2.   In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l'operazione militare dell'UE di gestione della crisi, le questioni inerenti a eventuali responsabilità e indennizzi da parte del Perù sono regolate alle condizioni di cui all'accordo applicabile sullo status delle forze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o a disposizioni alternative applicabili.

Articolo 12

Contributo ai costi comuni

1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo se il Perù ha deciso di partecipare a un'operazione militare dell'UE di gestione della crisi in conformità dell'articolo 1, paragrafo 5, il Perù contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'UE di gestione della crisi in questione.

2.   Il contributo di cui al paragrafo 1 è calcolato in base alla formula, tra le due seguenti, da cui risulta l'importo inferiore:

a)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra l'RNL del Perù e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell'operazione; o

b)

la quota dei costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del personale del Perù che partecipano all'operazione e il numero totale dei membri del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

Ove si utilizzi la formula di cui alla lettera b) e il Perù fornisca personale soltanto al comando dell'operazione o della forza, il rapporto utilizzato è quello tra il suo personale e il totale del personale messo a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti il rapporto è quello tra l'insieme del personale fornito dal Perù e il totale dei membri del personale che partecipano all'operazione.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione esonera in linea di principio il Perù dai contributi finanziari per una specifica operazione militare dell'UE di gestione di una crisi se:

a)

l'Unione ritiene che il Perù fornisca un contributo importante che è essenziale per tale operazione; o

b)

il Perù ha un RNL pro capite che non supera quello di alcuno Stato membro dell'Unione.

4.   Fatto salvo il paragrafo 1, le intese relative al pagamento dei contributi del Perù ai costi comuni sono stipulate tra le autorità competenti delle parti e comprendono, tra l'altro, disposizioni riguardanti:

a)

l'importo del contributo finanziario in questione;

b)

le modalità di pagamento del contributo finanziario; e

c)

la procedura di audit.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 12, paragrafo 4, eventuali intese tecniche e amministrative necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo sono concluse tra le autorità competenti delle parti.

Articolo 14

Autorità competenti

Ai fini del presente accordo e salvo diversa notifica all'Unione, l’autorità competente del Perù è il ministero degli Affari esteri.

Articolo 15

Inadempienze

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi di cui al presente accordo, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con preavviso scritto di un mese.

Articolo 16

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 17

Entrata in vigore, durata e denuncia

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure giuridiche interne necessarie all'entrata in vigore del presente accordo.

2.   Il presente accordo è riesaminato su richiesta di una delle parti.

3.   Il presente accordo può essere modificato sulla base di un accordo scritto concluso tra le parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

4.   Il presente accordo può essere denunciato da una delle parti con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2022, in duplice esemplare in lingua inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per l'Unione europea

 

Per la Repubblica del Perù

 


(1)  Pubblicato il 30 marzo 2010 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 83, volume 53.

(2)  Decisione del Consiglio, 2013/488/UE del 23 settembre 2013 , sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(3)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).


DICHIARAZIONE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE CHE APPLICANO UNA DECISIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA A UN'OPERAZIONE DELL'UE DI GESTIONE DI UNA CRISI CUI PARTECIPA LA REPUBBLICA DEL PERÙ, RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO

«Gli Stati membri dell'Unione che applicano una decisione del Consiglio relativa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa il Perù cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti del Perù per le lesioni o il decesso di membri del loro personale, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

siano stati causati da membri del personale messi a disposizione dal Perù per un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, nell'esecuzione delle loro funzioni connesse a tale operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti al Perù, purché l'uso di tali mezzi sia connesso all'operazione dell'UE di gestione della crisi, salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale messo a disposizione dal Perù per tale operazione nell'utilizzare detti mezzi.»


DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ RIGUARDANTE LA RINUNCIA ALLE RICHIESTE DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI DI QUALSIASI STATO CHE PARTECIPA ALLE OPERAZIONI DELL'UE DI GESTIONE DELLE CRISI

«Il Perù, avendo accettato di partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi per le lesioni o il decesso di membri del suo personale, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell'operazione dell'UE di gestione della crisi, qualora tali lesioni, decesso, danni o perdita:

siano stati causati da membri del personale messi a disposizione da qualsiasi Stato che partecipa all'operazione dell'UE di gestione della crisi, nell'esecuzione delle loro funzioni connesse a tale operazione, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso; o

risultino dall'uso di mezzi appartenenti agli Stati che partecipano all'operazione dell'UE di gestione della crisi, purché l'uso di tali mezzi sia connesso a tale operazione, salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso del personale dell'operazione dell'UE di gestione della crisi nell'utilizzare detti mezzi.»


REGOLAMENTI

11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2194 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2022

che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2063 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/2063.

(2)

L'11 novembre 2021 il Consiglio, tenendo conto della crisi politica, economica, sociale e umanitaria in corso in Venezuela e delle azioni persistenti che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, ha adottato la decisione (PESC) 2021/1965 (2), che ha prorogato fino al 14 novembre 2022 le misure restrittive in vigore, comprese tutte le designazioni. Lo stesso giorno il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1959 (3), con cui sono state modificate le motivazioni relative a 26 persone inserite in elenco.

(3)

Il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in vigore conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2063. Sulla base di tale riesame, le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ivi elencate dovrebbero essere mantenute e le motivazioni relative a 17 persone dovrebbero essere aggiornate.

(4)

Tali misure non colpiscono la popolazione in generale e possono essere revocate in caso di progressi verso il ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in Venezuela.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 295 del 14.11.2017, pag. 21.

(2)  Decisione (PESC) 2021/1965 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 148).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1959 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, che attua il regolamento (UE) 2017/2063 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (UE) 2017/2063, le voci relative alle persone elencate di seguito sono sostituite dalle voci seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«3.

Tibisay LUCENA RAMÍREZ

Data di nascita: 26 aprile 1959

Sesso: femminile

Ministra dell'Istruzione universitaria dall'ottobre 2021. Presidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral o CNE) dall'aprile 2006 al giugno 2020. Le sue attività e politiche hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche mancando di assicurare che il CNE restasse un'istituzione indipendente e imparziale, in conformità con la Costituzione venezuelana, agevolando in tal modo l'istituzione dell'Assemblea costituente e la rielezione di Nicolás Maduro nel maggio 2018 attraverso elezioni presidenziali che non sono state libere né regolari.

22.1.2018

5.

Maikel José MORENO PÉREZ

Data di nascita: 12 dicembre 1965

Sesso: maschile

Giudice presso la sezione di appello penale della Corte suprema del Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). Ex presidente e ex vicepresidente della Corte suprema. In tali funzioni, ha sostenuto e facilitato le azioni e politiche del governo che hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela ed è responsabile di azioni e dichiarazioni che hanno usurpato l'autorità dell'Assemblea nazionale, tra cui la nomina del Consiglio nazionale elettorale (CNE) nel giugno 2020 e la sospensione e sostituzione dei dirigenti di tre partiti di opposizione nel giugno e luglio 2020.

22.1.2018

15.

Freddy Alirio BERNAL ROSALES

Data di nascita: 16 giugno 1962

Luogo di nascita: San Cristóbal, Stato di Táchira, Venezuela

Sesso: maschile

Governatore dello Stato di Táchira da quando ha vinto le elezioni nel novembre 2021. Ex capo del Centro di controllo nazionale dei comitati locali di approvvigionamento e produzione (CLAP) ed ex protettore dello Stato di Táchira. Anche commissario generale del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). In qualità di capo dei CLAP e protettore dello Stato di Táchira ha potuto fare appello alle forze speciali (FAES) e influenzare le nomine di giudici e pubblici ministeri. Responsabile di compromissione della democrazia mediante la manipolazione, a fini elettorali, delle distribuzioni dei CLAP. Inoltre, in quanto commissario generale del SEBIN, è responsabile delle attività di tale servizio, fra cui gravi violazioni dei diritti umani come la detenzione arbitraria.

25.6.2018

22.

Alexis Enrique ESCALONA MARRERO

Data di nascita: 12 ottobre 1962

Sesso: maschile

Capo incaricato dell'Ufficio nazionale contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo (ONDOFT) dal gennaio 2018 al maggio 2019. Maggiore Generale in pensione, ex viceministro per la Prevenzione e la sicurezza pubblica presso il ministero dell'Interno (nominato nel 2017 dal presidente Maduro) ed ex comandante nazionale del Comando nazionale antiestorsione e sequestri (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, CONAS) (tra il 2014 e il 2017). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti ad opera di membri del CONAS sotto il suo comando. Responsabile altresì della repressione della società civile ad opera di membri del CONAS sotto il suo comando.

27.9.2019

27.

Gladys DEL VALLE REQUENA

Data di nascita: 9 novembre 1952

Luogo di nascita: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

Numero ID: V-4114842

Sesso: femminile

Ispettrice generale dei tribunali dal 27 aprile 2022. Ex membro dell'Assemblea nazionale non eletta democraticamente, ex membro e seconda vicepresidente dell'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel suo ruolo guida nell'ANC non riconosciuta, ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro firmando il decreto che ha privato dell'immunità parlamentare il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

30.

Juan José MENDOZA JOVER

Data di nascita: 11 marzo 1969

Luogo di nascita: Trujillo, Venezuela

Indirizzo: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo

Numero ID: V-9499372

Sesso: maschile

Ex secondo vicepresidente della Corte suprema venezuelana (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) ed ex presidente della sezione costituzionale della Corte suprema (febbraio 2017-aprile 2022). Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro attraverso una serie di decisioni giudiziarie negli ultimi due anni che hanno limitato o indebolito i poteri costituzionali dell'organo legislativo democraticamente eletto del Venezuela, l'Assemblea nazionale.

29.6.2020

37.

Remigio CEBALLOS ICHASO

Data di nascita: 1o maggio 1963

Numero ID: V-6557495

Sesso: maschile

Dall'agosto 2021, ministro dell'Interno e della giustizia del Venezuela e vicepresidente del governo per la sicurezza dei cittadini. Ex comandante del Comando strategico operativo della forza armata nazionale bolivariana (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, CEOFANB) del Venezuela, il massimo organo delle forze armate venezuelane (giugno 2017-luglio 2021). Il CEOFANB controlla la Forza armata nazionale bolivariana (FANB) e la Guardia nazionale bolivariana. Il CEOFANB è inoltre responsabile del coordinamento degli interventi della FANB durante le manifestazioni. Nella sua posizione di comandante del CEOFANB si è reso responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compreso l'uso eccessivo della forza e trattamenti disumani e degradanti da parte di ufficiali della FANB e di forze subordinate poste sotto il suo comando, compresa la Guardia nazionale bolivariana. Varie fonti, tra cui la missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sulla Repubblica bolivariana del Venezuela, attribuiscono violazioni dei diritti umani alla FANB e alla Guardia nazionale bolivariana.

22.2.2021

38.

Omar José PRIETO FERNÁNDEZ

Data di nascita: 25 maggio 1969

Numero ID: V-9761075

Sesso: maschile

Ex governatore dello Stato di Zulia (2017-2021). In tale posizione ha compromesso la democrazia e lo Stato di diritto nello Stato di Zulia. Ha prestato giuramento dinanzi all'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta, dopo che il legittimo vincitore delle elezioni si è rifiutato di prestare giuramento dinanzi ad essa. Omar José Prieto Fernández ha promosso attivamente le elezioni non democratiche per l'Assemblea nazionale tenutesi il 6 dicembre 2020. Inoltre, nello Stato di Zulia ha minacciato di effettuare “visite a domicilio” dei leader dell'opposizione e ha affermato che, qualora un governo ad interim guidato da Juan Guaidó avesse assunto il potere, avrebbe dichiarato l'indipendenza dello Stato di Zulia.

22.2.2021

42.

Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON

Data di nascita: 7 marzo 1965

Sesso: femminile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) dal dicembre 2005 e vicepresidente della sezione costituzionale dall'aprile 2022. Ex presidente della sezione costituzionale ed ex prima vicepresidente della Corte suprema. In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell'Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell'opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l'indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

44.

René Alberto DEGRAVES ALMARZA

Sesso: maschile

Giudice supplente presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) dall'aprile 2022. Ex giudice della sezione costituzionale della Corte suprema. In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è stato responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell'Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell'opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l'indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

45.

Arcadio DELGADO ROSALES

Data di nascita: 23 settembre 1954

Sesso: maschile

Ex giudice e vicepresidente presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è stato responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell'Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell'opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l'indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

46.

Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN

Data di nascita: 13 dicembre 1947

Sesso: femminile

Ex giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è stata responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell'Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell'opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l'indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

47.

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE

Data di nascita: 29 aprile 1968

Luogo di nascita: La Guaira, Stato di La Guaira, Venezuela

Numero ID: V-6978710

Sesso: femminile

Ex presidente della sezione elettorale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). Ex presidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE), nominata il 13 giugno 2020. Ex membro della sezione elettorale e della sezione plenaria della Corte suprema, seconda vicepresidente della Corte suprema dal 2015 fino al 24 febbraio 2017, vicepresidente della Corte suprema dal 24 febbraio 2017 al 12 giugno 2020. In qualità di membro della sezione elettorale della Corte suprema, Indira Maira Alfonzo Izaguirre è responsabile delle azioni intraprese contro la allora neoeletta Assemblea nazionale nel dicembre 2015, che hanno reso impossibile l'esercizio del potere legislativo da parte dell'Assemblea stessa. Nel giugno 2020 ha inoltre accettato la nomina a presidente del CNE conferitale dalla Corte suprema sebbene tale prerogativa spetti all'Assemblea nazionale. In tale funzione ha preparato e controllato lo svolgimento delle elezioni non democratiche dell'Assemblea nazionale tenutesi il 6 dicembre 2020, e ha contribuito alla modifica delle leggi elettorali in vista di tali elezioni, approvata il 30 giugno 2020, senza lasciare formalmente la Corte suprema (permesso temporaneo di integrare il CNE). Dopo il rinnovo del CNE nel maggio 2021, è tornata alla Corte suprema. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela.

22.2.2021

48.

Leonardo Enrique MORALES POLEO

Sesso: maschile

Ex vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) e presidente della Commissione per la partecipazione politica e il finanziamento (agosto 2020-maggio 2021). Leonardo Enrique Morales Poleo è stato nominato vicepresidente del CNE e presidente della Commissione per la partecipazione politica e il finanziamento il 7 agosto 2020 dalla Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) sebbene tale prerogativa spetti all'Assemblea nazionale. Inoltre, subito prima della sua nomina era attivo nel partito Avanzata progressista (Avanzada progresista). In qualità di membro (rettore) e vicepresidente del CNE, ha partecipato pienamente al processo decisionale del CNE. Ha sostenuto e facilitato il controllo del processo elettorale che ha condotto alle elezioni non democratiche dell'Assemblea nazionale del 6 dicembre 2020. Le sue azioni hanno pertanto compromesso ulteriormente la democrazia e lo Stato di diritto del Venezuela. Leonardo Enrique Morales Poleo ha accettato di essere nominato presso il CNE e ha mantenuto la sua carica di vicepresidente del CNE mentre la democrazia veniva gravemente minata.

22.2.2021

49.

Tania D’AMELIO CARDIET

Data di nascita: 5 dicembre 1971

Luogo di nascita: Italia

Cittadinanza: venezuelana

Numero ID: V-11691429

Sesso: femminile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) dall'aprile 2022. Ex membro (rettrice) del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) per il periodo 2016-2023. Ex membro (rettrice) del CNE per il periodo 2010-2016. Tania d'Amelio Cardiet, in qualità di rettrice del CNE dal 2010, ha contribuito direttamente, con le attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni, a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche attraverso la preparazione delle elezioni non democratiche dell'Assemblea nazionale del 2020, la partecipazione alla modifica delle leggi elettorali in vista di tali elezioni, approvata il 30 giugno 2020, nonché all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni presidenziali del 2018. Inoltre, Tania d'Amelio Cardiet ha accettato la nomina del 2016 presso il CNE dalla Corte suprema, sebbene tale prerogativa spetti all'Assemblea nazionale.

22.2.2021

52.

Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO

Numero ID: V-7422049

Sesso: maschile

Presidente della corte marziale e del circuito giudiziario penale militare dal 17 settembre 2021. Generale di divisione dal 5 luglio 2019 ed ex procuratore generale presso la Procura militare (dicembre 2017 - 17 settembre 2021). In qualità di procuratore generale presso la Procura militare, è responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. La Procura militare è stata collegata ad azioni giudiziarie interne alle forze armate e alle mancate indagini su casi quali quello della morte del capitano Acosta, avvenuta nel 2019. Inoltre, attualmente la giustizia militare è applicata ai civili.

22.2.2021

54.

Manuel Eduardo PÉREZ URDANETA

Data di nascita: 29 dicembre 1960 o 26 maggio 1962

Luogo di nascita: Cagua, Stato di Aragua

Numero ID: V-6357038

N. di passaporto: 001234503 (scaduto nel 2012)

Sesso: maschile

Ex viceministro dell'Interno e della giustizia. Presso il ministero dell'Interno e della giustizia del Venezuela, il Brigadier Generale Manuel Eduardo Pérez Urdaneta occupava uno dei cinque posti di viceministro. Le sue competenze comprendevano la sicurezza preventiva e la sicurezza pubblica (Viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana). In precedenza, il Brigadier Generale Pérez ha prestato servizio come direttore della polizia nazionale bolivariana. In tale funzione si era reso responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse da ufficiali della polizia nazionale bolivariana sotto la sua autorità, compreso il ricorso alla forza fisica estrema nei confronti di manifestanti pacifici.

22.2.2021».


11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/32


REGOLAMENTO (UE) 2022/2195 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate e HAA299 nei prodotti cosmetici e che rettifica il medesimo regolamento per quanto riguarda l’uso di Resorcinol nei prodotti cosmetici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza «2,6-Di-terz-butil-4-metilfenolo» (n. CAS 128-37-0), denominata Butylated Hydroxytoluene nella nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI), non è attualmente disciplinata dal regolamento (CE) n. 1223/2009. Il Butylated Hydroxytoluene è un antiossidante sintetico ampiamente utilizzato nei cosmetici che contribuisce a mantenere le proprietà e le prestazioni dei prodotti quando sono esposti all’aria.

(2)

Considerate le preoccupazioni relative alle possibili proprietà di interferente endocrino del Butylated Hydroxytoluene, nel 2019 la Commissione ha lanciato un invito pubblico a presentare dati. L’industria ha presentato evidenze scientifiche a dimostrazione della sicurezza del Butylated Hydroxytoluene quando è utilizzato nei prodotti cosmetici. La Commissione ha chiesto al comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) di effettuare una valutazione della sicurezza del Butylated Hydroxytoluene alla luce delle informazioni fornite.

(3)

Nel suo parere del 2 dicembre 2021 (2) il CSSC ha concluso che il Butylated Hydroxytoluene è sicuro come ingrediente fino a una concentrazione massima dello 0,001 % nei collutori, dello 0,1 % nei dentifrici e dello 0,8 % in altri prodotti da non sciacquare e da sciacquare, se tali categorie di prodotti sono utilizzate singolarmente o insieme.

(4)

Alla luce del parere del CSSC si può concludere che l’uso del Butylated Hydroxytoluene nei collutori, nei dentifrici e in altri prodotti da non sciacquare e da sciacquare presenta un rischio potenziale per la salute umana se la concentrazione di tale sostanza supera determinati livelli. L’uso del Butylated Hydroxytoluene in tali prodotti dovrebbe pertanto essere limitato a una concentrazione massima rispettivamente dello 0,001 %, dello 0,1 % e dello 0,8 %.

(5)

La sostanza «1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-chinolinil)-, solfonato, sali di sodio» (n. CAS 8004-92-0), denominata Acid Yellow 3 nell’INCI, figura attualmente nell’allegato IV, voce 82, del regolamento (CE) n. 1223/2009 e può pertanto essere utilizzata come colorante nei prodotti cosmetici senza alcuna concentrazione massima.

(6)

Sulla base dei dati forniti dall’industria in merito all’uso dell’Acid Yellow 3 nelle tinture per capelli non ossidative, nel suo parere del 23 luglio 2021 (3) il CSSC ha concluso che l’Acid Yellow 3 è sicuro quando è utilizzato in tali prodotti a concentrazioni in posa fino allo 0,5 %.

(7)

Alla luce del parere del CSSC si può concludere che l’uso dell’Acid Yellow 3 nelle tinture per capelli non ossidative presenta un rischio potenziale per la salute umana se la concentrazione di tale sostanza supera un determinato livello. L’uso dell’Acid Yellow 3 in tali prodotti dovrebbe pertanto essere limitato a una concentrazione massima dello 0,5 %.

(8)

La sostanza «Acido benzoico, 2-idrossi-, 3,3,5-trimetilcicloesil estere» (n. CAS 118-56-9), denominata Homosalate nell’INCI, figura attualmente nell’allegato VI, voce 3 del regolamento (CE) n. 1223/2009 e può pertanto essere utilizzata come filtro UV nei prodotti cosmetici a una concentrazione massima del 10 % nei preparati pronti per l’uso.

(9)

Considerate le preoccupazioni relative alle possibili proprietà di interferente endocrino dell’Homosalate, nel 2019 la Commissione ha lanciato un invito pubblico a presentare dati. L’industria ha presentato evidenze scientifiche a dimostrazione della sicurezza dell’Homosalate quando è utilizzato nei prodotti cosmetici. La Commissione ha chiesto al CSSC di effettuare una valutazione della sicurezza dell’Homosalate alla luce delle informazioni fornite.

(10)

Nel suo parere del 24-25 giugno 2021 (4) il CSSC ha concluso che l’Homosalate non è sicuro se utilizzato come filtro UV nei prodotti cosmetici a concentrazioni fino al 10 %. Il CSSC ha rilevato che l’uso dell’Homosalate come filtro UV nei prodotti cosmetici è sicuro per i consumatori solo fino a una concentrazione massima dello 0,5 % nel prodotto finito.

(11)

Al fine di garantire un’ampia disponibilità di filtri UV e di conseguenza una protezione solare adeguata per i consumatori, il 30 luglio 2021 l’industria ha presentato un nuovo calcolo del margine di sicurezza basato solo sull’uso dell’Homosalate in prodotti per il viso (creme per il viso e prodotti con erogatore spray a pompa). Sulla base delle informazioni fornite dall’industria e tenuto conto delle preoccupazioni relative alle possibili proprietà di interferente endocrino dell’Homosalate, il 2 dicembre 2021 (5) il CSSC ha formulato un parere scientifico in cui ha concluso che l’Homosalate è sicuro come filtro UV in concentrazioni fino al 7,34 % se utilizzato in prodotti per il viso sotto forma di creme e con erogatore spray a pompa. L’uso dell’Homosalate dovrebbe pertanto essere limitato unicamente ai prodotti per il viso (non spray e con erogatore spray a pompa) fino a una concentrazione massima del 7,34 %. L’uso combinato dell’Homosalate fino allo 0,5 % in tutti i prodotti cosmetici e fino al 7,34 % nei prodotti per il viso non è considerato sicuro dal CSSC poiché il margine di sicurezza di tale uso combinato è inferiore a 100.

(12)

Alla luce del parere scientifico del CSSC si può concludere che l’uso dell’Homosalate come filtro UV nei prodotti cosmetici alle concentrazioni attualmente consentite presenta un rischio potenziale per la salute umana. L’uso dell’Homosalate dovrebbe pertanto essere limitato unicamente ai prodotti per il viso (non spray e con erogatore spray a pompa) fino a una concentrazione massima del 7,34 %.

(13)

La sostanza «1,1’-(1,4-piperazindiil)bis[1-[2-[4-(dietilammino)-2-idrossibenzoil]fenil]-metanone», denominata Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (HAA299) nell’INCI, è un ingrediente cosmetico cui sono attribuite funzioni di filtro UV. L’HAA299 non è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n. 1223/2009.

(14)

Nel 2009 la Commissione ha ricevuto dall’industria un fascicolo a sostegno dell’uso sicuro dell’HAA299 (micronizzato e non micronizzato) nei prodotti cosmetici, ulteriormente suffragato da informazioni supplementari nel 2012. Nel parere del 23 settembre 2014 (6) il CSSC ha concluso che l’uso dell’HAA299 in forma non-nano (micronizzato o non micronizzato, con distribuzione media delle particelle di circa 134 nm o superiore) a una concentrazione fino al 10 % come filtro UV nei prodotti cosmetici non presenta un rischio di tossicità sistemica per gli esseri umani. Il CSSC ha inoltre dichiarato che il suo parere non riguardava la valutazione della sicurezza dell’HAA299 costituito da nanoparticelle.

(15)

Alla luce di tale parere sulla forma non-nano dell’HAA299, nel settembre 2020 l’industria ha presentato dati supplementari e ha richiesto una valutazione della sicurezza dell’HAA299 in forma nano destinato a essere utilizzato come filtro UV fino a una concentrazione massima del 10 %.

(16)

Nel suo parere del 26 e 27 ottobre 2021 (7) il CSSC ha concluso che l’HAA299 in forma nano, alle caratteristiche indicate (purezza minima pari al 97 % o superiore, dimensione media delle particelle in termini di numero di particelle pari a 50 nm o superiore) è sicuro se utilizzato come filtro UV in prodotti cosmetici applicati sulla cute fino a una concentrazione massima del 10 %. Considerati gli effetti infiammatori sui polmoni a seguito dell’esposizione per inalazione acuta ai prodotti contenenti HAA299 (nano), il CSSC ha sconsigliato l’uso dell’HAA299 (nano) in applicazioni che potrebbero comportare un’esposizione dei polmoni dei consumatori per inalazione.

(17)

Il CSSC ha infine concluso di non aver ricevuto dati che giustificherebbero una revisione del suo parere precedente e che pertanto l’HAA299 può essere considerato sicuro sia nella sua forma non-nano che in quella nano se utilizzato come filtro UV in prodotti cosmetici fino a una concentrazione massima del 10 %. Il CSSC ritiene inoltre che la concentrazione massima combinata delle forme non-nano e nano dell’HAA299 nei prodotti cosmetici non dovrebbe superare il 10 %.

(18)

Alla luce del parere del CSSC si può concludere che l’uso dell’HAA299 come filtro UV nei prodotti cosmetici presenta un rischio potenziale per la salute umana se la concentrazione di tale sostanza supera un determinato livello. L’uso dell’HAA299 in tali prodotti dovrebbe pertanto essere limitato a una concentrazione massima del 10 %. Per quanto riguarda l’HAA299 (nano) è opportuno introdurre una condizione per il suo uso in applicazioni che potrebbero comportare l’esposizione dei polmoni.

(19)

È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(20)

L’industria dovrebbe disporre di un periodo di tempo ragionevole per adattarsi alle nuove prescrizioni, anche effettuando gli adeguamenti necessari delle formulazioni dei prodotti per garantire che siano immessi sul mercato solo i prodotti cosmetici conformi alle nuove prescrizioni. All’industria dovrebbe inoltre essere concesso un periodo di tempo ragionevole per ritirare i prodotti cosmetici che non sono conformi alle nuove prescrizioni. Per quanto riguarda le nuove restrizioni per l’Homosalate, la riformulazione dei prodotti che contengono tale filtro UV è tecnicamente complessa ed è necessario misurare l’efficacia del fattore di protezione solare dei prodotti riformulati. È pertanto opportuno concedere all’industria periodi di transizione più lunghi per garantire la conformità alle nuove restrizioni dei prodotti contenenti Homosalate.

(21)

La sostanza «resorcina» (n. CAS 108-46-3), denominata Resorcinol nell’INCI, figura attualmente nell’allegato III, voce 22, del regolamento (CE) n. 1223/2009 come sostanza autorizzata per l’uso nelle tinture per capelli ossidative, nei prodotti per la tintura delle ciglia e nelle lozioni per i capelli e nei preparati per lavare i capelli (shampoo) con determinate restrizioni. Per quanto riguarda le tinture per capelli ossidative, l’etichetta deve contenere la seguente avvertenza: «Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia.»

(22)

Conformemente alla definizione di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009, che si applica a decorrere dall’11 luglio 2013, per «prodotto per capelli/barba e baffi» si intende un prodotto cosmetico destinato all’applicazione sulle zone pilifere della testa o del viso, eccettuate le ciglia. L’esclusione delle ciglia è motivata dal fatto che l’applicazione di prodotti cosmetici sulle zone pilifere della testa presenta un livello di rischio diverso rispetto all’applicazione sulle ciglia.

(23)

L’allegato III, voce 22, del regolamento (CE) n. 1223/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1197/2013 della Commissione (8) al fine di consentire l’uso professionale del Resorcinol nei prodotti per la tintura delle ciglia. All’epoca l’avvertenza relativa all’uso sulle sopracciglia avrebbe dovuto essere soppressa, poiché tenendo conto della nuova definizione l’uso del Resorcinol nei prodotti per la tintura delle sopracciglia era consentito in quanto compreso nel tipo di prodotto «tinture per capelli ossidative». È pertanto opportuno rettificare tale errore.

(24)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati III e VI del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica

Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009, alla voce 22, colonna i, lettera a), l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Da non usare per tingere ciglia.».

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(2)  CSSC (comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), parere scientifico sul Butylated Hydroxytoluene (BHT), versione preliminare del 27 settembre 2021, versione definitiva del 2 dicembre 2021, SCCS/1636/21,https://ec.europa.eu/health/publications/butylated-hydroxytoluene-bht_en.

(3)  CSSC (comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), parere sull’Acid Yellow 3 – C054 (n. CAS 8004-92-0, n. CE 305-897-5), versione definitiva del 23 luglio 2021, SCCS/1631/21,https://ec.europa.eu/health/publications/acid-yellow-3-c054-cas-no-8004-92-0-ec-no-305-897-5-submission-ii_en.

(4)  CSSC (comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), parere sull’Homosalate (n. CAS 118-56-9, n. CE 204-260-8), versione preliminare del 27-28 ottobre 2020, versione definitiva del 24-25 giugno 2021, SCCS/1622/20, https://ec.europa.eu/health/publications/homosalate_en.

(5)  CSSC (comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), parere scientifico sulla sicurezza dell’Homosalate (n. CAS 118-56-9, n. CE 204-260-8) come filtro UV nei prodotti cosmetici, versione definitiva del 2 dicembre 2021, SCCS/1638/21, https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-12/sccs_o_260.pdf.

(6)  CSSC (comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), parere sulla sicurezza del 2-(4-(2-(4-dietilammino-2-idrossi-benzoil)-benzoil)-piperazin-1-carbonil)-fenil)-(4-dietilammino-2-idrossifenil)-metanone, HAA299 come filtro UV nei prodotti per la protezione solare, del 18 giugno 2014, SCCS/1533/14, revisione del 23 settembre 2014.

(7)  CSSC (comitato scientifico della sicurezza dei consumatori), parere sull’HAA299 (nano), parere preliminare del 22 luglio 2021, parere definitivo del 26-27 ottobre 2021, SCCS/1634/2021, https://ec.europa.eu/health/publications/haa299-nano_en.

(8)  Regolamento (UE) n. 1197/2013 della Commissione, del 25 novembre 2013, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (GU L 315 del 26.11.2013, pag. 34).


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

1)

nell’allegato III sono aggiunte le seguenti voci:

«Numero di riferimento

Identificazione della sostanza

Restrizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

325

2,6-Di-terz-butil-4-metilfenolo (*)

Butylated Hydroxytoluene

128-37-0

204-881-4

a)

Collutori

b)

Dentifrici

c)

Altri prodotti da non sciacquare e da sciacquare

a)

0,001 %

b)

0,1 %

c)

0,8 %

 

 

326

1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-(2-chinolinil)-, solfonato, sali di sodio (CI 47005) (**), (***)

Acid Yellow 3

8004-92-0

305-897-5

Tinture per capelli non ossidative

0,5 %

 

 

2)

l’allegato VI è così modificato:

a)

la voce 3 è sostituita dalla seguente:

Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«3

Acido benzoico, 2-idrossi-, 3,3,5-trimetilcicloesil estere/Homosalato (*)

Homosalate

118-56-9

204-260-8

Prodotti per il viso ad eccezione dei prodotti spray aerosol

7,34 %

 

 

b)

sono aggiunte le seguenti voci:

«Numero d’ordine

Identificazione della sostanza

Condizioni

Testo relativo alle modalità d’impiego e avvertenze

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

33

1,1’-(1,4-piperazindiil)bis[1-[2-[4-(dietilammino)-2-idrossibenzoil]fenil]-metanone

Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine

919803-06-8

485-100-6

 

10 % (*)

 

 

34

1,1’-(1,4-piperazindiil)bis[1-[2-[4-(dietilammino)-2-idrossibenzoil]fenil]-metanone

Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano)

919803-06-8

485-100-6

 

10 % (*)

Sono consentiti solo i nanomateriali con le seguenti caratteristiche:

purezza ≥ 97 %

dimensione media delle particelle D50 (50 % del numero al di sotto di tale diametro): ≥ 50 nm della distribuzione dimensionale numerica.

Da non usare nelle applicazioni che possono comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione.

 


(*)  A decorrere dal 1o luglio 2023 i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni non sono immessi sul mercato dell’Unione. A decorrere dal 1o gennaio 2024 i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

(**)  A decorrere dal 1o luglio 2023 le tinture per capelli non ossidative contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni non sono immesse sul mercato dell’Unione. A decorrere dal 1o gennaio 2024 le tinture per capelli non ossidative contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni non sono messe a disposizione sul mercato dell’Unione.

(***)  Come colorante, cfr. allegato IV, n. 82.»;

(*)  A decorrere dal 1o gennaio 2025 i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle condizioni non sono immessi sul mercato dell’Unione. A decorrere dal 1o luglio 2025 i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle condizioni non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione.»;

(*)  In caso di uso combinato di Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine e Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine (nano), la somma non deve superare il 10 %.».


DECISIONI

11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/39


DECISIONE (UE) 2022/2196 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2022

relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, proposto dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 302,

vista la decisione (UE) 2019/853 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato economico e sociale europeo (1),

vista la proposta del governo tedesco,

previa consultazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato, il Comitato economico e sociale europeo è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

(2)

Il 2 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/1392 (2), relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025.

(3)

Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Norbert KLUGE.

(4)

Il governo tedesco ha proposto la sig.ra Maxi Catharina LEUCHTERS, Referatsleiterin für Unternehmensrecht und Corporate Governance, Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) der Hans-Böckler-Stiftung [capo dell’unità per il diritto societario e il governo societario, Istituto per la codeterminazione e il governo societario (I.M.U.) della Fondazione Hans-Böckler] quale membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Maxi Catharina LEUCHTERS, Referatsleiterin für Unternehmensrecht und Corporate Governance, Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) der Hans-Böckler-Stiftung [capo dell’unità per il diritto societario e il governo societario, Istituto per la codeterminazione e il governo societario (I.M.U.) della Fondazione Hans-Böckler] è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)   GU L 139 del 27.5.2019, pag. 15.

(2)  Decisione (UE) 2020/1392 del Consiglio, del 2 ottobre 2020, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025, che abroga e sostituisce la decisione del Consiglio relativa alla nomina dei membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2020 al 20 settembre 2025 adottata il 18 settembre 2020 (GU L 322 del 5.10.2020, pag. 1).


11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/41


DECISIONE (UE) 2022/2197 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito e l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all’IMI

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Come stabilito dall’allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), un trasportatore stabilito nell’altra parte deve trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità competenti della parte o, nel caso dell’Unione, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell’UE (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per autorità competente si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell’IMI con compiti specifici inerenti all’applicazione di determinate disposizioni giuridiche.

(2)

Come stabilito dall’allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’IMI consente anche di presentare richieste di assistenza alle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell’Unione, dello Stato membro di stabilimento, qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro otto settimane dalla data della richiesta.

(3)

È possibile per i paesi terzi utilizzare l’IMI se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2012 e purché il paese terzo cui è garantito l’accesso all’IMI partecipi ai costi operativi dell’IMI stesso.

(4)

Come stabilito dall’allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada deve definire le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo dell’IMI da parte del Regno Unito. Tali specifiche sono necessarie per consentire la connessione dei trasportatori e delle autorità competenti all’IMI, e permettere in tal modo ai trasportatori di trasmettere le loro dichiarazioni di distacco e alle autorità competenti di partecipare alla cooperazione amministrativa di cui ai considerando 1 e 2. L’Unione ha attuato tali specifiche mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione (3).

(5)

Come stabilito dall’allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte deve partecipare ai costi operativi dell’IMI. Il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada deve determinare i costi a carico di ciascuna delle parti. È pertanto necessario determinare l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all’IMI. Il contributo finanziario consisterà di due parti: costi annuali di manutenzione (contributo annuo) e costi di sviluppo (pagamento una tantum).

(6)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo dell’IMI da parte del Regno Unito e l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all’IMI.

(7)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno dell’adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada, istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera o), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada»), per quanto riguarda le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito e l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dalla sua partecipazione all’IMI, figura nel progetto di decisione del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (regolamento IMI) (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione, del 9 dicembre 2021, relativo alle funzionalità dell’interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 68).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2022 DEL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA ISTITUITO DALL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA

del …

concernente le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito, la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all'articolo 6 dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dal suo utilizzo dell'IMI

IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (1) ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 7, paragrafi 5 e 6, dell'allegato 31, parte A, sezione 2,

considerando quanto segue:

(1)

Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, un trasportatore stabilito nell'altra parte deve trasmettere una dichiarazione di distacco alle autorità competenti della parte o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro in cui il conducente è distaccato, utilizzando dal 2 febbraio 2022 un formulario tipo multilingue dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno dell'UE (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per autorità competente si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione di determinate disposizioni giuridiche.

(2)

Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, IMI l'IMI consente anche di presentare richieste di assistenza alle autorità competenti della parte di stabilimento o, nel caso dell'Unione, dello Stato membro di stabilimento, qualora il trasportatore non presenti la documentazione richiesta entro otto settimane dalla data della richiesta.

(3)

È possibile per i paesi terzi utilizzare l'IMI se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1024/2012 e purché il paese terzo cui è garantito l'accesso all'IMI partecipi ai costi operativi dell'IMI stesso.

(4)

Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per il trasporto su stradadeve definire le specifiche tecniche e procedurali relative all'utilizzo dell'IMI da parte del Regno Unito. Tali specifiche sono necessarie per consentire la connessione dei trasportatori e delle autorità competenti all'IMI, e permettere in tal modo ai trasportatori di trasmettere le loro dichiarazioni di distacco e alle autorità competenti di partecipare alla cooperazione amministrativa di cui ai considerando 1 e 2. L'Unione ha attuato dette specifiche mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione (3).

(5)

Come stabilito dall'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, ciascuna parte deve partecipare ai costi operativi dell'IMI. Il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada deve determinare i costi a carico di ciascuna delle parti. È pertanto necessario determinare l'importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito deve versare al bilancio generale dell'Unione a concorrenza dei costi generati dal suo utilizzo dell'IMI. Il contributo finanziario consisterà di due parti: costi annuali di manutenzione (contributo annuo) e costi di sviluppo (pagamento una tantum).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Funzionalità generali

1.   L'Unione garantisce che tramite l'interfaccia pubblica multilingue connessa all'IMI vengono messe a disposizione dei trasportatori del Regno Unito le seguenti funzionalità tecniche che consentono loro, in particolare, di:

a)

creare un account per l'accesso sicuro alla propria area riservata;

b)

garantire un'adeguata registrazione dell'attività dell'utente;

c)

registrare nell'account i dati del trasportatore, degli utenti autorizzati, del gestore dei trasporti e dei conducenti distaccati;

d)

gestire le dichiarazioni di distacco;

i)

registrare le informazioni di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

ii)

trasmettere una dichiarazione di distacco contenente le informazioni di cui al punto i) relative a un periodo compreso fra un minimo di un giorno e un massimo di sei mesi;

iii)

modificare le informazioni contenute nella dichiarazione di distacco per mantenerle aggiornate;

iv)

scaricare copia della dichiarazione di distacco in formato elettronico e in un formato che ne consenta la stampa;

v)

rinnovare la dichiarazione di distacco;

vi)

cancellare la dichiarazione di distacco;

e)

registrare le informazioni di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

f)

accedere a tutti i documenti forniti dalle autorità competenti dello Stato di stabilimento in modo da poterli consultare;

g)

comunicare con le autorità competenti dello Stato in cui ha avuto luogo il distacco;

h)

essere informati della chiusura della richiesta da parte delle autorità competenti dello Stato ospitante.

2.   L'Unione garantisce che l'interfaccia pubblica multilingue connessa all'IMI fornisce anche le funzionalità tecniche che consentono a una o più autorità competenti del Regno Unito di:

a)

ricevere le dichiarazioni di distacco;

b)

richiedere documenti secondo la procedura di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione;

c)

inserire nel sistema l'esito finale della valutazione del rispetto delle norme sul distacco da parte del trasportatore e chiudere la richiesta nell'IMI.

3.   Per autorità competenti del Regno Unito si intende qualsiasi organismo a livello nazionale, regionale o locale e registrato nell'IMI con compiti specifici inerenti all'applicazione dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Le autorità competenti del Regno Unito sono registrate nell'IMI dal punto di contatto IMI del Regno Unito di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

4.   L'Unione è autorizzata a revocare al Regno Unito il diritto di accesso all'IMI nel momento in cui il Regno Unito non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1024/2012.

Articolo 2

Funzionalità relative alle richieste di documenti

1.   L'interfaccia pubblica consente all'autorità competente dello Stato in cui ha avuto luogo il distacco di chiedere al trasportatore di inviare i documenti di cui all'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), primo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per un periodo fino a 12 mesi prima della data della richiesta. L'interfaccia pubblica connessa all'IMI consente al trasportatore di fornire i documenti richiesti in una o più fasi.

2.   Nel caso in cui al trasportatore sia chiesto di fornire uno o più documenti aggiuntivi che non figuravano nella richiesta di cui al paragrafo 1, l'interfaccia pubblica calcola il periodo di otto settimane per la fornitura dei documenti a partire dalla data della richiesta dei documenti aggiuntivi.

3.   L'interfaccia pubblica consente al trasportatore di essere informato qualora lo Stato ospitante richieda l'assistenza dello Stato di stabilimento.

4.   Qualsiasi documento caricato dall'autorità competente dello Stato di stabilimento a seguito di una richiesta di assistenza dell'autorità competente dello Stato ospitante a norma dell'allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è visibile nell'account del trasportatore.

5.   L'interfaccia pubblica consente al trasportatore di ricevere la notifica della chiusura della richiesta di documenti, unitamente all'indicazione dell'esito finale, una volta che i documenti richiesti sono stati verificati dalle autorità competenti.

6.   Le richieste di documenti che non sono state chiuse dall'autorità competente richiedente dello Stato ospitante sono automaticamente chiuse 24 mesi dopo la data della richiesta.

Articolo 3

Funzionalità relative alla conservazione dei dati

1.   L'interfaccia pubblica connessa all'IMI consente la cancellazione di tutti i dati in essa conservati e degli account dei trasportatori quando tali dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti e trattati. L'interfaccia pubblica consente l'invio di un sollecito al trasportatore per rivedere e cancellare, se necessario, i dati personali del conducente.

2.   L'interfaccia pubblica consente la cancellazione automatica delle dichiarazioni di distacco trasmesse per suo tramite dopo il periodo di 24 mesi di cui all'articolo 6, paragrafo 5. dell'allegato 31, parte A, sezione 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

3.   Qualora il trasportatore abbia trasmesso documenti in risposta a una richiesta di documenti, i documenti richiesti restano disponibili per un arco di tempo non superiore al necessario ai fini per i quali erano stati raccolti e per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi la chiusura della richiesta.

Articolo 4

Utilizzo dell'IMI

1.   Il Regno Unito utilizza il sistema di informazione del mercato interno istituito dal regolamento IMI per lo scambio di informazioni, compresi i dati personali, con le autorità competenti.

2.   Il Regno Unito nomina un punto di contatto IMI ai fini della cooperazione amministrativa di cui all'articolo 2 e ne informa la Commissione e il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada.

Articolo 5

Importo e modalità del contributo finanziario del Regno Unito

1.   Il Regno Unito contribuisce annualmente ai costi operativi e di manutenzione dell'IMI. Il contributo annuale si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Il pagamento per il primo anno è effettuato entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Per gli anni successivi, esso è versato entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'importo del contributo per il primo anno è fissato a 86 204 EUR ed è riveduto ogni anno successivo al primo in funzione dell'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE). La Commissione europea comunica per iscritto al Regno Unito l'importo riveduto.

2.   Il Regno Unito contribuisce ai costi complessivi di sviluppo dell'interfaccia pubblica connessa all'IMI. Tale contributo è erogato una sola volta ed è pari a un importo fisso di 232 835 EUR. Il pagamento dei costi di sviluppo una tantum è effettuato entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

3.   I contributi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono versati in euro sul conto bancario denominato in euro della Commissione indicato nella nota di addebito.

4.   In caso di variazione sostanziale del costo complessivo dell'IMI, causata da adeguamenti tecnologici o altri motivi, il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada adotta una nuova decisione sul contributo finanziario del Regno Unito, su richiesta di uno dei copresidenti del comitato.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …,

Per il comitato commerciale specializzato per il trasporto su strada

I copresidenti


(1)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(2)  Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (regolamento IMI) (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2179 della Commissione, del 9 dicembre 2021, relativo alle funzionalità dell'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per il distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 68).


11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/47


DECISIONE (UE) 2022/2198 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2022

sulla sospensione totale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (1) («accordo») è stato firmato e applicato in via provvisoria a partire dal 28 maggio 2015 (2) allo scopo di agevolare i viaggi verso l’Unione dei cittadini di Vanuatu e i viaggi a Vanuatu dei cittadini dell’Unione.

(2)

L’accordo si basa sulla volontà comune delle parti contraenti di incoraggiare i contatti interpersonali, stimolare il turismo e rafforzare le attività commerciali tra l’Unione e Vanuatu.

(3)

A norma dell’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo, ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte l’accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. La decisione di sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua prevista entrata in vigore.Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente la controparte e revoca detta sospensione.

(4)

Vanuatu gestice programmi di cittadinanza per investitori in base ai quali ha concesso la cittadinanza di Vanuatu a cittadini di altri paesi che non hanno alcun legame precedente con Vanuatu, adottando decisioni positive sulla grande maggioranza delle domande. Sulla base delle informazioni fornite dall’ufficio passaporti di Vanuatu il 14 giugno 2021, entrol marzo 2021 aveva rilasciato oltre 10 500 passaporti, con una percentuale di domande respinte estremamente bassa. Tale situazione solleva dubbi circa l’affidabilità dei controlli di sicurezza e di dovuta diligenza effettuati dalle autorità di Vanuatu.

(5)

Inoltre tra i paesi di origine dei richiedenti che hanno ottenuto la cittadinanza di Vanuatu vi sono diversi paesi ai cui cittadini è richiesto il possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione.

(6)

Negli scambi tra la Commissione e le autorità di Vanuatu (ottobre 2017, novembre 2019, giugno 2020 e marzo 2021), la Commissione ha espresso serie preoccupazioni in merito ai programmi di cittadinanza per investitori, in particolare alla concessione della cittadinanza a persone che figurano nelle banche dati dell’Interpol, alla mancanza di requisiti relativi alla presenza fisica o alla residenza, ai brevi periodi di trattamento dei programmi e alla mancanza di uno scambio sistematico di informazioni con i paesi di origine o con i paesi di residenza principale pregressa dei richiedenti, e ha avvertito il governo di Vanuatu della possibilità che l’obbligo del visto venisse ripristinato nel caso in cui non si fosse tenuto debitamente conto di tali preoccupazioni. Le spiegazioni fornite da Vanuatu non sono state sufficienti per attenuare tali preoccupazioni.

(7)

Di conseguenza, con decisione (UE) 2022/366 del Consiglio (3) l’applicazione dell’accordo è stata parzialmente sospesa. La sospensione è limitata ai passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu a partire dal 25 maggio 2015, data a partire dalla quale il numero di domande accolte nell’ambito dei programmi di cittadinanza per investitori di Vanuatu ha iniziato ad aumentare significativamente.

(8)

Sebbene la decisione (UE) 2022/366 abbia sospeso parzialmente l’accordo, è stato altresì necessario prevedere la sospensione a livello di diritto dell’Unione. Sulla base del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il 27 aprile 2022 la Commissione ha pertanto adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 (5) che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu titolari di passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu a partire dal 25 maggio 2015 per un periodo di nove mesi, applicabile dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.

(9)

A seguito dell’entrata in vigore della sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto, a norma del regolamento (UE) 2018/1806, la Commissione ha avviato un dialogo rafforzato con Vanuatu al fine di porre rimedio alle circostanze che hanno dato luogo a tale sospensione.

(10)

Sebbene il 12 maggio 2022 abbia avuto inizio il dialogo rafforzato con Vanuatu, successivamente Vanuatu non si è impegnata in modo significativo. Durante il periodo di nove mesi stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 non è stato pertanto possibile porre rimedio alle circostanze che hanno dato luogo alla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto.

(11)

I programmi di cittadinanza per investitori attuati da Vanuatu continuano a rappresentare un rischio accresciuto per la sicurezza interna degli Stati membri e un’elusione della procedura dell’Unione in materia di visti per soggiorni di breve durata e della valutazione dei rischi per la sicurezza e migratori che essa comporta. In mancanza di un impegno da parte di Vanuatu per porre rimedio a tali circostanze, è pertanto opportuno abrogare la decisione (UE) 2022/366 e sospendere totalmente l’applicazione dell’accordo nei confronti di tutti i cittadini di Vanuatu.

(12)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (6); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu («accordo») è totalmente sospesa nei confronti dei cittadini di Vanuatu a partire dal 4 febbraio 2023.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 8, paragrafo 4, dell’accordo.

Articolo 3

La decisione (UE) 2022/366 è abrogata a decorrere dal 4 febbraio 2023.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)   GU L 173 del 3.7.2015, pag. 48.

(2)  Decisione (UE) 2015/1035, del 7 maggio 2015, del Consiglio relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 173 del 3.7.2015, pag. 46).

(3)  Decisione (UE) 2022/366 del Consiglio, del 3 marzo 2022, sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l’Unione europea e la Repubblica di Vanuatu (GU L 69 del 4.3.2022, pag. 105).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla sospensione temporanea dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu (GU L 129 del 3.5.2022, pag. 18).

(6)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/50


DECISIONE (UE) 2022/2199 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito all’adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per il 2023

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91 e l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (1) (TCT) è stato firmato dall’Unione conformemente alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio (2). Il 4 marzo 2019 è stato approvato a nome dell’Unione mediante la decisione (UE) 2019/392 del Consiglio (3). È entrato in vigore il 1o maggio 2019.

(2)

A norma dell’articolo 35 TCT, ogni anno il comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») è chiamato ad adottare il bilancio della Comunità dei trasporti. In forza dell’articolo 35 TCT, il comitato direttivo ha altresì il potere di adottare decisioni in cui specifica la procedura per l’attuazione del bilancio.

(3)

Nella sua ultima riunione del dicembre 2022, il comitato direttivo è chiamato ad adottare una decisione relativa al bilancio della Comunità dei trasporti per il 2023.

(4)

Il bilancio proposto della Comunità dei trasporti per il 2023 è necessario per il corretto funzionamento degli organi della Comunità dei trasporti. Esso copre i costi relativi alle risorse umane, ai viaggi, alle attrezzature informatiche e ai software, nonché le spese operative quali studi, sviluppo di capacità, assistenza tecnica e organizzazione di conferenze e riunioni.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo in merito alla decisione sull’adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per l’esercizio 2023, poiché tale decisione è necessaria per il funzionamento del segretariato permanente della Comunità dei trasporti e sarà vincolante per l’Unione.

(6)

La posizione dell’Unione in sede di comitato direttivo dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti («comitato direttivo») per quanto riguarda l’adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per l’esercizio 2023 si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)   GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell’11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2022 DEL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI

del …

relativa all'adozione del bilancio della Comunità dei trasporti per l'esercizio 2023

IL COMITATO DIRETTIVO REGIONALE DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI,

visto il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, e l'articolo 35,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato il bilancio della Comunità dei trasporti per l'esercizio 2023, accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1.   In conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, delle regole finanziarie e procedure di audit applicabili alla Comunità dei trasporti, gli stanziamenti assegnati a una determinata linea di bilancio del 2023 possono essere utilizzati per finalità che il bilancio assegna a un'altra linea di bilancio, nel rispetto del limite complessivo del 10 % degli stanziamenti assegnati alla suddetta determinata linea di bilancio. Ciò non si applica alla linea di bilancio relativa al bilancio delle risorse umane.

2.   Gli stanziamenti riportati al fine di rispettare obblighi sottoscritti alla fine del 2022, come specificato nel bilancio accluso, non sono ammissibili per l'utilizzo di cui al paragrafo 1. Di tali stanziamenti non è tenuto conto al fine di determinare l'importo massimo corrispondente al limite del 10 % di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Gli stanziamenti che non sono stati impegnati alla fine dell'esercizio 2022 sono cancellati e versati alle parti in ragione delle percentuali stabilite nell'allegato V del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti e degli effettivi contributi corrisposti.

Fatto a …, il …

Per il comitato direttivo regionale della

Comunità dei trasporti

Il presidente


(1)   GU L 278 del 27.10.2017, pag. 3.


BILANCIO DELLA COMUNITÀ DEI TRASPORTI PER L'ESERCIZIO 2023

Linea di bilancio

Importo

(EUR)

1.

Segretariato permanente

 

1.1.

Risorse umane

1 502 097

1.2.

Spese di viaggio

119 220

1.3.

Spese di ufficio, attrezzature e software

64 150

1.4.

Altri costi e servizi, tra cui:

servizi esternalizzati e altri servizi (audit, visibilità, formazione del personale, spese bancarie)

costi per riunioni e conferenze

costi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

costi di assunzione

543 117

1.5.

Studi, assistenza tecnica a sostegno dell'attuazione dell'acquis dell'UE e dei piani d'azione  (1)

730 000

Di cui nuovi crediti

510 000

Di cui stanziamenti di bilancio riportati corrispondenti agli obblighi sottoscritti alla fine del 2022 per i quali dovranno essere effettuati pagamenti nel 2023

220 000

2.

Consiglio ministeriale

 

2.1.

Costi per riunioni e conferenze

28 000

3.

Comitato direttivo regionale

 

3.1.

Costi per riunioni e conferenze

18 560

4.

Comitati tecnici

 

4.1.

Costi per riunioni e conferenze

177 300

5.

Forum sociale

 

5.1.

Costi per riunioni e conferenze

10 800

6.

Comitato del bilancio

 

6.1.

Costi per riunioni e conferenze

5 720

Totale nuovi crediti (esclusa riserva di bilancio)

2 978 964

Riserva di bilancio (3 % circa dei nuovi crediti)

81 036

Totale nuovi crediti

3 060 000

Totale riporti dal 2022

220 000

Totale generale

3 280 000

Contributo dell'UE (80 % dei nuovi crediti)

2 448 000

Contributo delle parti dell'Europa sudorientale (20 % dei nuovi crediti: all'allegato V del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti figura la distribuzione per paese)

612 000


(1)  L'importo totale è determinato al momento della conclusione delle procedure di appalto e dei contratti di servizi firmati nel corso del terzo trimestre del 2022.


11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/54


DECISIONE (UE) 2022/2200 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sulle proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 90, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 e 163, su una proposta di un nuovo regolamento ONU relativo agli utenti vulnerabili della strada situati in prossimità della parte anteriore o laterale del veicolo, su una proposta di un nuovo regolamento ONU relativo all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta e su una proposta di modifica della risoluzione comune n. 1

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, alle parti e agli accessori che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

(2)

Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, alle parti e agli accessori che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

(3)

Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’Accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema di omologazione UE, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.

(4)

A norma dell’articolo 1 dell’Accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (UNECE WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale (GTR ONU) e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche ai GTR ONU o di nuovi GTR ONU e proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.

(5)

L’UNECE WP.29, nell’ambito della 188a sessione del Forum mondiale dell’UNECE, che si terrà tra il 14 e il 16 novembre 2022, può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 90, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 e 163; una proposta di un nuovo regolamento ONU relativo agli utenti vulnerabili della strada situati in prossimità della parte anteriore o laterale del veicolo; una proposta di un nuovo regolamento ONU relativo all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta; e una proposta di modifica della risoluzione comune ONU n. 1.

(6)

I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l’Unione. Unitamente alla risoluzione ONU, essi incideranno in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di UNECE WP.29, in merito all’adozione di tali proposte.

(7)

Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU n. 0, 13, 24, 34, 43, 48, 67, 83, 90, 118, 125, 127, 129, 149, 151, 158, 159, 161, 162 e 163 e dalla risoluzione comune ONU n. 1.

(8)

Per tenere conto del progresso tecnico, migliorare la sicurezza dei veicoli e ridurre la vulnerabilità degli utenti della strada, è necessaria l’adozione di un nuovo regolamento ONU relativo agli utenti vulnerabili della strada situati in prossimità della parte anteriore o laterale del veicolo e di un nuovo regolamento ONU relativo all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della 188a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 14 e il 16 novembre 2022, è quella di votare a favore delle proposte indicate nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

(2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Regolamento n.

Titolo del punto all’ordine del giorno

Riferimento del documento (1)

0

Proposta di serie di modifiche 05 del regolamento ONU n. 0 (omologazione internazionale globale di tipi di veicoli)

(ECE/TRANS/WP.29/1166, paragrafo 107, sulla base del WP.29-187-20)

ECE/TRANS/WP.29/2022/111

13

Proposta di supplemento 20 alla serie di modifiche 11 del regolamento ONU n. 13 (frenatura dei veicoli pesanti) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/13, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/11, quale modificato dal GRVA-13-22/Rev.1)

ECE/TRANS/WP.29/2022/137

13

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 12 del regolamento ONU n. 13 (frenatura dei veicoli pesanti) (ECE/TRANS/WP.29/GRVA/13, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRVA/2022/11, quale modificato dal GRVA-13-22/Rev.1)

ECE/TRANS/WP.29/2022/138

24

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 24 (inquinanti visibili, misurazione della potenza dei motori ad accensione spontanea (fumi dei motori diesel)] (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/86/Rev.1, paragrafo 41, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2022/22, quale modificato nell’ambito della sessione dall’allegato VII)

ECE/TRANS/WP.29/2022/133/Rev.1

34

Proposta di serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 34 (prevenzione del rischio di incendio) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 33, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2021/19/Rev.1, quale modificato dal paragrafo 33 della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/116

34

Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 34 (prevenzione del rischio di incendio) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 32, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/19, non modificato)

ECE/TRANS/WP.29/2022/117

43

Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 43 (vetrature di sicurezza) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 12, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/3 e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/4, non modificato)

ECE/TRANS/WP.29/2022/118

48

Proposta di supplemento 17 alla serie di modifiche 06 del regolamento ONU n. 48 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/86, paragrafo 18, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/5, quale modificato dal GRE-86-05-Rev.2)

ECE/TRANS/WP.29/2022/112

48

Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 07 del regolamento ONU n. 48 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/86, paragrafo 18, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/5, quale modificato dal GRE-86-05-Rev.2)

ECE/TRANS/WP.29/2022/113

48

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 08 del regolamento ONU n. 48 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/86, paragrafo 18, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/5, quale modificato dal GRE-86-05-Rev.2)

ECE/TRANS/WP.29/2022/114

67

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 67 (veicoli a GPL) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 35, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/11, non modificato)

ECE/TRANS/WP.29/2022/119

67

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 67 (veicoli a GPL) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 35, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/11, non modificato)

ECE/TRANS/WP.29/2022/120

83

Proposta di supplemento 16 alla serie di modifiche 05 del regolamento ONU n. 83 (emissioni dei veicoli delle categorie M1 e N1) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/86/Rev.1, paragrafo 21, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2022/10 e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2022/13 e del GRPE-86-12, quale modificato dall’allegato IV)

ECE/TRANS/WP.29/2022/134

83

Proposta di supplemento 18 alla serie di modifiche 06 del regolamento ONU n. 83 (emissioni dei veicoli delle categorie M1 e N1) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/86/Rev.1, paragrafo 22, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2022/10 e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2022/13, del GRPE86-12 e del GRPE-86-24-Rev.1, quale modificato dall’allegato V)

ECE/TRANS/WP.29/2022/135

83

Proposta di supplemento 15 alla serie di modifiche 07 del regolamento ONU n. 83 (emissioni dei veicoli delle categorie M1 e N1) (ECE/TRANS/WP.29/GRPE/86/Rev.1, paragrafo 23, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2022/10 e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRPE/2022/13, del GRPE86-12 e del GRPE-86-24-Rev.1, quale modificato dall’allegato VI)

ECE/TRANS/WP.29/2022/136

90

Proposta di supplemento 10 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 90 (parti di ricambio per freni)

(sulla base del GRVA-14-17)

ECE/TRANS/WP.29/2022/148

118

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 118 (comportamento alla combustione dei materiali) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 8, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/2, non modificato)

ECE/TRANS/WP.29/2022/121

125

Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 125 (campo di visibilità anteriore del conducente) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 49, sulla base del GRSG-123-05)

ECE/TRANS/WP.29/2022/122

127

Proposta di serie di modifiche 04 del regolamento ONU n. 127 (sicurezza dei pedoni) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/71, paragrafo 22, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/4, quale modificato dall’allegato II della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/129

127

Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 127 (sicurezza dei pedoni) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/71, paragrafo 21, sulla base del GRSP-71-04, quale riportato nell’allegato II della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/130

129

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 129 (dispositivi avanzati di ritenuta per bambini) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/71, paragrafo 25, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/7, quale modificato dall’allegato III della relazione, dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/8 e dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/9, entrambi non modificati)

ECE/TRANS/WP.29/2022/128

129

Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 129 (dispositivi avanzati di ritenuta per bambini) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/71, paragrafo 25, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/5, non modificato)

ECE/TRANS/WP.29/2022/131

129

Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 129 (dispositivi avanzati di ritenuta per bambini) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/71, paragrafo 25, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/6, non modificato)

ECE/TRANS/WP.29/2022/132

149

Proposta di supplemento 6 alla serie 00 di modifiche del regolamento ONU n. 149 (dispositivi di illuminazione della strada) (ECE/TRANS/WP.29/GRE/86, paragrafo 12, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRE/2022/8)

ECE/TRANS/WP.29/2022/115

151

Proposta di supplemento 4 alla versione originale del regolamento ONU n. 151 (sistema di monitoraggio degli angoli morti)

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 18, sulla base del GRSG-2022-9, quale modificato dall’allegato III della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/147

158

Proposta di supplemento 2 alla versione originale del regolamento ONU n. 158 (retromarcia) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 20, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/10, quale modificato dall’allegato IV della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/123/Rev.1

159

Proposta di parte I per il supplemento 2 alla versione originale del regolamento ONU n. 159 (sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 23, sulla base del GRSG-123-11-Rev.1, quale riportato nell’allegato V della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/124

159

Proposta di parte II per il supplemento 2 alla versione originale del regolamento ONU n. 159 (sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 23, sulla base del GRSG-123-32, quale riportato nell’allegato V della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/125

161

Proposta di supplemento 3 alla versione originale del regolamento ONU n. 161 (dispositivi contro l’uso non autorizzato)

(ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 43, sulla base del GRSG-2022-14, quale modificato dal paragrafo 43)

ECE/TRANS/WP.29/2022/146

162

Proposta di supplemento 4 alla versione originale del regolamento ONU n. 162 (immobilizzatori) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 46, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/15, non modificato)

ECE/TRANS/WP.29/2022/126/Rev.1

163

Proposta di supplemento 2 alla versione originale del regolamento ONU n. 163 (sistemi di allarme per veicoli) (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 48, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/16, non modificato)

ECE/TRANS/WP.29/2022/127

Nuovo regolamento

Proposta di un nuovo regolamento ONU relativo agli utenti vulnerabili della strada situati in prossimità della parte anteriore o laterale del veicolo (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 25, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/6, quale modificato dall’allegato VI della relazione)

ECE/TRANS/WP.29/2022/139

Nuovo regolamento

Proposta di un nuovo regolamento ONU relativo all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/102, paragrafo 28, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/7, quale modificato dall’allegato VII della relazione e ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2022/30)

ECE/TRANS/WP.29/2022/140Rev.1


Varie

Titolo del punto all’ordine del giorno

Riferimento del documento

Risoluzione comune (Mutual Resolution)

Proposta di modifica 3 dell’addendum 1 alla risoluzione comune n. 1 (M.R.1) (ECE/TRANS/WP.29/GRSP/71, paragrafo 33, sulla base dell’ECE/TRANS/WP.29/GRSP/2022/10, non modificato)

ECE/TRANS/WP.29/2022/141

Regolamenti tecnici da inserire quali candidati nella Raccolta dei regolamenti tecnici mondiali ONU

Iscrizione numero 11: United States of America Environmental Protection Agency e Department of Transportation - Programmes for Light-duty vehicle greenhouse gas emission standards and Corporate Average Fuel Economy Standards (Programmi per le norme sulle emissioni di gas a effetto serra dei veicoli commerciali leggeri e per gli standard «Corporate Average Fuel Economy»)

ECE/TRANS/WP.29/2022/142

Regolamenti tecnici da inserire quali candidati nella Raccolta dei regolamenti tecnici mondiali ONU

Iscrizione numero 12: United States of America Environmental Protection Agency e National Highway Traffic Safety Administration, Department of Transportation - Programmes for Greenhouse Gas Emissions Standards and Fuel Efficiency Standards for Medium and Heavy-Duty Engines and Vehicles (Programmi per le norme sulle emissioni di gas a effetto serra e le norme sul consumo di carburante di veicoli e motori medi e pesanti)

ECE/TRANS/WP.29/2022/143

Regolamenti tecnici da inserire quali candidati nella Raccolta dei regolamenti tecnici mondiali ONU

Iscrizione numero 13: United States of America Environmental Protection Agency e National Highway Traffic Safety Administration, Department of Transportation - Program for Revisions and Additions to the Motor Vehicle Fuel Economy Label: New Fuel Economy and Environment Labels for a New Generation of Vehicles (Programma per le revisioni e le aggiunte alle etichette relative al risparmio di carburante dei veicoli a motore: nuove etichette ambientali e relative al risparmio di carburante per una nuova generazione di veicoli)

ECE/TRANS/WP.29/2022/144


(1)  Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili al seguente indirizzo: (WP.29) Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti (188a sessione) | UNECE.


11.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/61


DECISIONE (PESC) 2022/2201 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2074 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela.

(2)

L'11 novembre 2021 il Consiglio, tenendo conto della crisi politica, economica, sociale e umanitaria in corso in Venezuela e delle azioni persistenti che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, ha adottato la decisione (PESC) 2021/1965 (2), che ha prorogato fino al 14 novembre 2022 le misure restrittive in vigore, comprese tutte le designazioni.

(3)

Il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive in vigore conformemente all'articolo 13 della decisione (PESC) 2017/2074. Sulla base di tale riesame, le misure restrittive, comprese tutte le designazioni, dovrebbero essere prorogate fino al 14 novembre 2023 e le motivazioni relative a 17 persone dovrebbero essere aggiornate.

(4)

Tali misure non colpiscono la popolazione in generale e possono essere revocate in caso di progressi verso il ripristino della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani in Venezuela.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/2074,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2017/2074 è così modificata:

1)

il primo comma dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente:

«La presente decisione si applica fino al 14 novembre 2023.»;

2)

l'allegato I è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio, del 13 novembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 60).

(2)  Decisione (PESC) 2021/1965 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2017/2074 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 148).


ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2017/2074, le voci relative alle persone elencate di seguito sono sostituite dalle voci seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«3.

Tibisay LUCENA RAMÍREZ

Data di nascita: 26 aprile 1959

Sesso: femminile

Ministra dell'Istruzione universitaria dall'ottobre 2021. Presidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral o CNE) dall'aprile 2006 al giugno 2020. Le sue attività e politiche hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche mancando di assicurare che il CNE restasse un'istituzione indipendente e imparziale, in conformità con la Costituzione venezuelana, agevolando in tal modo l'istituzione dell'Assemblea costituente e la rielezione di Nicolás Maduro nel maggio 2018 attraverso elezioni presidenziali che non sono state libere né regolari.

22.1.2018

5.

Maikel José MORENO PÉREZ

Data di nascita: 12 dicembre 1965

Sesso: maschile

Giudice presso la sezione di appello penale della Corte suprema del Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). Ex presidente e ex vicepresidente della Corte suprema. In tali funzioni, ha sostenuto e facilitato le azioni e politiche del governo che hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela ed è responsabile di azioni e dichiarazioni che hanno usurpato l'autorità dell'Assemblea nazionale, tra cui la nomina del Consiglio nazionale elettorale (CNE) nel giugno 2020 e la sospensione e sostituzione dei dirigenti di tre partiti di opposizione nel giugno e luglio 2020.

22.1.2018

15.

Freddy Alirio BERNAL ROSALES

Data di nascita: 16 giugno 1962

Luogo di nascita: San Cristóbal, Stato di Táchira, Venezuela

Sesso: maschile

Governatore dello Stato di Táchira da quando ha vinto le elezioni nel novembre 2021. Ex capo del Centro di controllo nazionale dei comitati locali di approvvigionamento e produzione (CLAP) ed ex protettore dello Stato di Táchira. Anche commissario generale del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). In qualità di capo dei CLAP e protettore dello Stato di Táchira ha potuto fare appello alle forze speciali (FAES) e influenzare le nomine di giudici e pubblici ministeri. Responsabile di compromissione della democrazia mediante la manipolazione, a fini elettorali, delle distribuzioni dei CLAP. Inoltre, in quanto commissario generale del SEBIN, è responsabile delle attività di tale servizio, fra cui gravi violazioni dei diritti umani come la detenzione arbitraria.

25.6.2018

22.

Alexis Enrique ESCALONA MARRERO

Data di nascita: 12 ottobre 1962

Sesso: maschile

Capo incaricato dell'Ufficio nazionale contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo (ONDOFT) dal gennaio 2018 al maggio 2019. Maggiore Generale in pensione, ex viceministro per la Prevenzione e la sicurezza pubblica presso il ministero dell'Interno (nominato nel 2017 dal presidente Maduro) ed ex comandante nazionale del Comando nazionale antiestorsione e sequestri (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, CONAS) (tra il 2014 e il 2017). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la tortura, l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti ad opera di membri del CONAS sotto il suo comando. Responsabile altresì della repressione della società civile ad opera di membri del CONAS sotto il suo comando.

27.9.2019

27.

Gladys DEL VALLE REQUENA

Data di nascita: 9 novembre 1952

Luogo di nascita: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

Numero ID: V-4114842

Sesso: femminile

Ispettrice generale dei tribunali dal 27 aprile 2022. Ex membro dell'Assemblea nazionale non eletta democraticamente, ex membro e seconda vicepresidente dell'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta. Nel suo ruolo guida nell'ANC non riconosciuta, ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro firmando il decreto che ha privato dell'immunità parlamentare il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó.

29.6.2020

30.

Juan José MENDOZA JOVER

Data di nascita: 11 marzo 1969

Luogo di nascita: Trujillo, Venezuela

Indirizzo: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo

Numero ID: V-9499372

Sesso: maschile

Ex secondo vicepresidente della Corte suprema venezuelana (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) ed ex presidente della sezione costituzionale della Corte suprema (febbraio 2017-aprile 2022). Con le sue azioni ha minato la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, tra l'altro attraverso una serie di decisioni giudiziarie negli ultimi due anni che hanno limitato o indebolito i poteri costituzionali dell'organo legislativo democraticamente eletto del Venezuela, l'Assemblea nazionale.

29.6.2020

37.

Remigio CEBALLOS ICHASO

Data di nascita: 1o maggio 1963

Numero ID: V-6557495

Sesso: maschile

Dall'agosto 2021, ministro dell'Interno e della giustizia del Venezuela e vicepresidente del governo per la sicurezza dei cittadini. Ex comandante del Comando strategico operativo della forza armata nazionale bolivariana (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, CEOFANB) del Venezuela, il massimo organo delle forze armate venezuelane (giugno 2017-luglio 2021). Il CEOFANB controlla la Forza armata nazionale bolivariana (FANB) e la Guardia nazionale bolivariana. Il CEOFANB è inoltre responsabile del coordinamento degli interventi della FANB durante le manifestazioni. Nella sua posizione di comandante del CEOFANB si è reso responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compreso l'uso eccessivo della forza e trattamenti disumani e degradanti da parte di ufficiali della FANB e di forze subordinate poste sotto il suo comando, compresa la Guardia nazionale bolivariana. Varie fonti, tra cui la missione internazionale indipendente di accertamento dei fatti sulla Repubblica bolivariana del Venezuela, attribuiscono violazioni dei diritti umani alla FANB e alla Guardia nazionale bolivariana.

22.2.2021

38.

Omar José PRIETO FERNÁNDEZ

Data di nascita: 25 maggio 1969

Numero ID: V-9761075

Sesso: maschile

Ex governatore dello Stato di Zulia (2017-2021). In tale posizione ha compromesso la democrazia e lo Stato di diritto nello Stato di Zulia. Ha prestato giuramento dinanzi all'Assemblea nazionale costituente (ANC) non riconosciuta, dopo che il legittimo vincitore delle elezioni si è rifiutato di prestare giuramento dinanzi ad essa. Omar José Prieto Fernández ha promosso attivamente le elezioni non democratiche per l'Assemblea nazionale tenutesi il 6 dicembre 2020. Inoltre, nello Stato di Zulia ha minacciato di effettuare “visite a domicilio” dei leader dell'opposizione e ha affermato che, qualora un governo ad interim guidato da Juan Guaidó avesse assunto il potere, avrebbe dichiarato l'indipendenza dello Stato di Zulia.

22.2.2021

42.

Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON

Data di nascita: 7 marzo 1965

Sesso: femminile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) dal dicembre 2005 e vicepresidente della sezione costituzionale dall'aprile 2022. Ex presidente della sezione costituzionale ed ex prima vicepresidente della Corte suprema. In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell'Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell'opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l'indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

44.

René Alberto DEGRAVES ALMARZA

Sesso: maschile

Giudice supplente presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) dall'aprile 2022. Ex giudice della sezione costituzionale della Corte suprema. In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è stato responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell'Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell'opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l'indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

45.

Arcadio DELGADO ROSALES

Data di nascita: 23 settembre 1954

Sesso: maschile

Ex giudice e vicepresidente presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è stato responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell'Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell'opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l'indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

46.

Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN

Data di nascita: 13 dicembre 1947

Sesso: femminile

Ex giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). In qualità di membro della sezione costituzionale della Corte suprema è stata responsabile di azioni, dichiarazioni e decisioni che hanno usurpato i poteri costituzionali dell'Assemblea nazionale e leso i diritti elettorali dell'opposizione, compresa la nomina unilaterale del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) da parte della Corte suprema nel giugno 2020 e la sospensione e la sostituzione unilaterale dei dirigenti di tre tra i principali partiti democratici di opposizione nel giugno e luglio 2020, nonché la proroga della sentenza sul partito Acción Democrática per un altro anno nel maggio 2021. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela; ha sostenuto e facilitato l'indebolimento della democrazia e dello Stato di diritto da parte del potere esecutivo.

22.2.2021

47.

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE

Data di nascita: 29 aprile 1968

Luogo di nascita: La Guaira, Stato di La Guaira, Venezuela

Numero ID: V-6978710

Sesso: femminile

Ex presidente della sezione elettorale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ). Ex presidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE), nominata il 13 giugno 2020. Ex membro della sezione elettorale e della sezione plenaria della Corte suprema, seconda vicepresidente della Corte suprema dal 2015 fino al 24 febbraio 2017, vicepresidente della Corte suprema dal 24 febbraio 2017 al 12 giugno 2020. In qualità di membro della sezione elettorale della Corte suprema, Indira Maira Alfonzo Izaguirre è responsabile delle azioni intraprese contro la allora neoeletta Assemblea nazionale nel dicembre 2015, che hanno reso impossibile l'esercizio del potere legislativo da parte dell'Assemblea stessa. Nel giugno 2020 ha inoltre accettato la nomina a presidente del CNE conferitale dalla Corte suprema sebbene tale prerogativa spetti all'Assemblea nazionale. In tale funzione ha preparato e controllato lo svolgimento delle elezioni non democratiche dell'Assemblea nazionale tenutesi il 6 dicembre 2020, e ha contribuito alla modifica delle leggi elettorali in vista di tali elezioni, approvata il 30 giugno 2020, senza lasciare formalmente la Corte suprema (permesso temporaneo di integrare il CNE). Dopo il rinnovo del CNE nel maggio 2021, è tornata alla Corte suprema. Le sue azioni hanno pertanto compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela.

22.2.2021

48.

Leonardo Enrique MORALES POLEO

Sesso: maschile

Ex vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) e presidente della Commissione per la partecipazione politica e il finanziamento (agosto 2020-maggio 2021). Leonardo Enrique Morales Poleo è stato nominato vicepresidente del CNE e presidente della Commissione per la partecipazione politica e il finanziamento il 7 agosto 2020 dalla Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) sebbene tale prerogativa spetti all'Assemblea nazionale. Inoltre, subito prima della sua nomina era attivo nel partito Avanzata progressista (Avanzada progresista). In qualità di membro (rettore) e vicepresidente del CNE, ha partecipato pienamente al processo decisionale del CNE. Ha sostenuto e facilitato il controllo del processo elettorale che ha condotto alle elezioni non democratiche dell'Assemblea nazionale del 6 dicembre 2020. Le sue azioni hanno pertanto compromesso ulteriormente la democrazia e lo Stato di diritto del Venezuela. Leonardo Enrique Morales Poleo ha accettato di essere nominato presso il CNE e ha mantenuto la sua carica di vicepresidente del CNE mentre la democrazia veniva gravemente minata.

22.2.2021

49.

Tania D’AMELIO CARDIET

Data di nascita: 5 dicembre 1971

Luogo di nascita: Italia

Cittadinanza: venezuelana

Numero ID: V-11691429

Sesso: femminile

Giudice presso la sezione costituzionale della Corte suprema (Tribunal Supremo de Justicia, TSJ) dall'aprile 2022. Ex membro (rettrice) del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral, CNE) per il periodo 2016-2023. Ex membro (rettrice) del CNE per il periodo 2010-2016. Tania d'Amelio Cardiet, in qualità di rettrice del CNE dal 2010, ha contribuito direttamente, con le attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni, a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche attraverso la preparazione delle elezioni non democratiche dell'Assemblea nazionale del 2020, la partecipazione alla modifica delle leggi elettorali in vista di tali elezioni, approvata il 30 giugno 2020, nonché all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni presidenziali del 2018. Inoltre, Tania d'Amelio Cardiet ha accettato la nomina del 2016 presso il CNE dalla Corte suprema, sebbene tale prerogativa spetti all'Assemblea nazionale.

22.2.2021

52.

Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO

Numero ID: V-7422049

Sesso: maschile

Presidente della corte marziale e del circuito giudiziario penale militare dal 17 settembre 2021. Generale di divisione dal 5 luglio 2019 ed ex procuratore generale presso la Procura militare (dicembre 2017-17 settembre 2021). In qualità di procuratore generale presso la Procura militare, è responsabile di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. La Procura militare è stata collegata ad azioni giudiziarie interne alle forze armate e alle mancate indagini su casi quali quello della morte del capitano Acosta, avvenuta nel 2019. Inoltre, attualmente la giustizia militare è applicata ai civili.

22.2.2021

54.

Manuel Eduardo PÉREZ URDANETA

Data di nascita: 29 dicembre 1960 o 26 maggio 1962

Luogo di nascita: Cagua, Stato di Aragua

Numero ID: V-6357038

N. di passaporto: 001234503 (scaduto nel 2012)

Sesso: maschile

Ex viceministro dell'Interno e della giustizia. Presso il ministero dell'Interno e della giustizia del Venezuela, il Brigadier Generale Manuel Eduardo Pérez Urdaneta occupava uno dei cinque posti di viceministro. Le sue competenze comprendevano la sicurezza preventiva e la sicurezza pubblica (Viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana). In precedenza, il Brigadier Generale Pérez ha prestato servizio come direttore della polizia nazionale bolivariana. In tale funzione si era reso responsabile di gravi violazioni dei diritti umani commesse da ufficiali della polizia nazionale bolivariana sotto la sua autorità, compreso il ricorso alla forza fisica estrema nei confronti di manifestanti pacifici.

22.2.2021».