ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 288

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
9 novembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2179 del Consiglio, dell’8 novembre 2022, che attua il regolamento (UE) 2017/1770, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2180 del Consiglio, dell'8 novembre 2022, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

5

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2181 della Commissione, del 29 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno

7

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/2182 della Commissione, del 30 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1798 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai lipidi e al magnesio per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2183 della Commissione, dell'8 novembre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

21

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/2184 del Consiglio, dell'8 novembre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/1296 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

78

 

*

Decisione (PESC) 2022/2185 del Consiglio, dell'8 novembre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2018/1939, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

80

 

*

Decisione (PESC) 2022/2186 del Consiglio, dell’8 novembre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/1894 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

81

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2022/2187 del Consiglio, dell’8 novembre 2022, che attua la decisione (PESC) 2017/1775, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

82

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2022/2188 del Consiglio, dell'8 novembre 2022, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

86

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 288/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2179 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2022

che attua il regolamento (UE) 2017/1770, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1770 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1770.

(2)

Il 5 ottobre 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a tre persone soggette a misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2017/1770,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2017/1770 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  GU L 251 del 29.9.2017, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/1770, rubrica «Elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2 bis», le voci 3, 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:

«3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro]

Designazione: vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao

Data di nascita: 1o gennaio 1978

Luogo di nascita: Djebock, Mali

Cittadinanza: maliana

Numero di identificazione nazionale maliano: 11262/1547

Indirizzo: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mahri Sidi Amar Ben Daha è uno dei leader della comunità araba Lehmar di Gao e capo di Stato maggiore dell'ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Inserito nell'elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Sarebbe deceduto nel febbraio 2020.

Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari

Mahri Sidi Amar Ben Daha è stato inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo.

Ben Daha è stato ufficiale di alto rango della polizia islamica attiva a Gao quando il Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) controllava la città, dal giugno 2012 al gennaio 2013. Attualmente Ben Daha è vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell'accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell'MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l'MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

Dal 14 al 18 novembre 2018 decine di combattenti dell'MAA-Plateforme, insieme a quelli appartenenti alle fazioni del CMFPR, hanno ostacolato lo svolgimento delle consultazioni regionali. Su istruzione di Ben Daha e con la sua partecipazione, almeno sei pick-up del Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) sono stati posizionati di fronte al governatorato di Gao e in sua prossimità. Sul posto sono stati visti anche due veicoli del MOC attribuiti all'MAA-Plateforme.

Il 17 novembre 2018 si è verificato un incidente tra gli elementi armati che bloccavano l'accesso al governatorato e una pattuglia delle Forze Armate maliane (FAMa) presente nella zona, ma la situazione è stata smorzata prima che potesse inasprirsi e costituire una violazione del cessate il fuoco. Il 18 novembre 2018 un totale di dodici veicoli ed elementi armati hanno revocato il blocco del governatorato in seguito a un ultimo ciclo di negoziati con il governatore di Gao.

Il 30 novembre 2018 Ben Daha ha organizzato una riunione interaraba a Tinfanda per discutere di sicurezza e di ristrutturazione amministrativa. Alla riunione ha partecipato anche Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni e sostenuto e difeso da Ben Daha.

Pertanto, con l'effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell'accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ben Daha ha ostacolato l'attuazione dell'accordo. Inoltre, sostiene una persona che si ritiene comprometta l'attuazione dell'accordo mediante il coinvolgimento nelle violazioni del cessate il fuoco e in attività criminali organizzate.

4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI [alias a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji]

Data di nascita: 1o gennaio 1979

Luogo di nascita: Tabankort, Mali

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: a) AA00272627, b) AA0263957, c) AA0344148, rilasciato il 21 marzo 2019 (data di scadenza: 20 marzo 2024)

Indirizzo: Bamako, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mohamed Ben Ahmed Mahri è un uomo d'affari appartenente alla comunità araba Lehmar della regione di Gao che, in passato, ha collaborato con il Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Inserito nell'elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari

Mohamed Ben Ahmed Mahri è stato inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera c), della risoluzione 2374 (2017) per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed entità, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.

Tra il dicembre 2017 e l'aprile 2018 Mohamed Ben Ahmed Mahri ha diretto un'operazione di traffico di oltre 10 tonnellate di cannabis marocchina, che è stata trasportata con camion refrigerati attraverso la Mauritania, il Mali, il Burkina Faso e il Niger. Nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2018 un quarto del carico è stato confiscato a Niamey, mentre i restanti tre quarti sarebbero stati rubati da un gruppo rivale nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2018.

Nel dicembre 2017 Mohamed Ben Ahmed Mahri si trovava a Niamey con un cittadino maliano per preparare l'operazione. Quest'ultimo è stato arrestato a Niamey dopo essere arrivato in aereo dal Marocco con due cittadini marocchini e due cittadini algerini il 15 e 16 aprile 2018 per cercare di recuperare la cannabis rubata. Anche tre suoi collaboratori sono stati arrestati, compreso un cittadino marocchino che nel 2014 era stato condannato, in Marocco, a cinque mesi di reclusione per traffico di stupefacenti.

Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un traffico di resina di cannabis verso il Niger direttamente attraverso il Mali settentrionale, utilizzando convogli guidati da membri del Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), tra cui Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni. Mohamed Ben Ahmed Mahri retribuisce Asriw per l'utilizzo di tali convogli, che generano spesso scontri con concorrenti associati alla Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri utilizza i proventi finanziari del traffico di stupefacenti per fornire sostegno a gruppi terroristici armati, in particolare Al-Mourabitoun (QDe.141), entità già sottoposta a sanzioni, e a tal fine cera di corrompere dei funzionari affinché rilascino combattenti arrestati e facilita l'integrazione dei combattenti nel Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA)-Plateforme.

Pertanto, mediante i proventi della criminalità organizzata, Mohamed Ben Ahmed Mahri sostiene una persona di cui al punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) che si ritiene comprometta l'attuazione dell'accordo di pace e riconciliazione in Mali, oltre a un gruppo terroristico designato dalla risoluzione 1267.

5.   MOHAMED OULD MATALY

Designazione: deputato

Data di nascita: 1958

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: a) D9011156, b) AA0260156, rilasciato il 3 agosto 2018 (data di scadenza: 2 agosto 2023)

Indirizzo: a) Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali, b) Almoustarat, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mohamed Ould Mataly, ex sindaco di Bourem, è attualmente deputato per la circoscrizione di Bourem e fa parte del Rassemblement pour le Mali (RPM), il partito politico del presidente Ibrahim Boubacar Keita. Appartiene alla comunità araba Lehmar ed è membro influente dell'ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Inserito nell'elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari

Mohamed Ould Mataly è stato inserito nell'elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l'attuazione dell'accordo.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell'accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell'MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l'MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

In tale periodo il suo stretto collaboratore Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, che risiede nella sua proprietà a Gao, ha partecipato al blocco del luogo della consultazione presso la sede del governatorato.

Inoltre, il 12 luglio 2016 Ould Mataly è stato anche uno degli istigatori delle manifestazioni contrarie all'attuazione dell'accordo.

Pertanto, con l'effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell'accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ould Mataly ha ostacolato e ritardato l'attuazione dell'accordo.

Infine, Ould Mataly ha chiesto il rilascio di membri della sua comunità catturati durante operazioni antiterrorismo. Visti il suo coinvolgimento nella criminalità organizzata e la sua associazione a gruppi terroristici armati, Mohamed Ould Mataly compromette l'attuazione dell'accordo.»


9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 288/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2180 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2022

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

Il 14 settembre 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006) ha aggiornato le informazioni relative a due entità oggetto di misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, rubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi», le voci 36 e 74 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione da parte dell'ONU

Altre informazioni

«36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

Indirizzo: RPDC

30.11.2016

È una società nordcoreana che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi connessi al nucleare e ai missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.

74.

Weihai World-Shipping Freight

 

Indirizzo: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina;

numero IMO: 5905801

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.».


9.11.2022   

IT

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L 288/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2181 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2022

che integra il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura per quanto riguarda le date di inizio e la durata dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Una domanda di sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato se l’autorità competente ha accertato il verificarsi delle situazioni di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/1139.

(2)

Per verificare la natura condizionale del sostegno del FEAMPA, è opportuno stabilire adeguate disposizioni che garantiscano che gli operatori che ne fanno domanda rispettino le condizioni di ammissibilità al sostegno per tutti i pescherecci sotto il loro effettivo controllo.

(3)

L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1139 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire la soglia che fa scattare l’inammissibilità e la durata del periodo di inammissibilità, che deve essere proporzionata alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione dell’infrazione grave, della violazione o della frode commessa e avere durata minima di un anno. La Commissione dovrebbe monitorare le norme sull’ammissibilità delle domande di sostegno stabilite nel presente atto per garantire che siano contemplate tutte le situazioni di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2021/1139.

(4)

È pertanto necessario stabilire le modalità di calcolo della durata del periodo di inammissibilità, le relative date di inizio e di fine e le condizioni per la sua proroga o riduzione. È inoltre opportuno stabilire norme per la revisione del periodo di inammissibilità nei casi in cui un operatore commetta altre infrazioni gravi nel corso di tale periodo.

(5)

Occorre anche uno scatto automatico dell’inammissibilità ai fondi del FEAMPA nel caso di determinate infrazioni gravi che sono particolarmente dannose a causa della loro natura e gravità.

(6)

È opportuno stabilire norme per far scattare l’inammissibilità e calcolare la durata del periodo di inammissibilità nei casi in cui un unico operatore possieda o controlli più di un peschereccio. Tali norme dovrebbero garantire che il sostegno del FEAMPA ad altre navi dell’operatore non vada indirettamente a beneficio dei pescherecci utilizzati per commettere infrazioni gravi.

(7)

Conformemente all’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2) in assenza di nuove infrazioni gravi nei tre anni successivi all’ultima infrazione grave, tutti i punti devono essere annullati. Di conseguenza, i punti di infrazione rimangono presenti nella licenza di un operatore per almeno tre anni. Al fine di garantire la continuità con il sistema in vigore e la proporzionalità e la certezza del diritto, nel calcolo del periodo di inammissibilità dovrebbero essere prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a decorrere dal 1o gennaio 2013 a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e per le quali non sono stati annullati i punti assegnati dalla licenza di un operatore.

(8)

A norma dell’articolo 47 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (3), le persone giuridiche sono dichiarate responsabili delle infrazioni gravi quando siano state commesse a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica.

(9)

È opportuno stabilire norme per garantire il trattamento equo degli operatori che diventano nuovi proprietari di pescherecci a seguito di una vendita o altro tipo di trasferimento di proprietà salvaguardando al contempo il regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca che è necessario per conseguire gli obiettivi della PCP. Se la licenza di pesca di un operatore è revocata a titolo definitivo a causa della frequenza e della gravità delle infrazioni commesse, dovrebbe essere negato l’accesso al sostegno del FEAMPA fino al termine del periodo di ammissibilità delle spese a un contributo del FEAMPA di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi contribuenti. Tale inammissibilità dovrebbe valere anche se, in base al metodo di calcolo di cui al presente regolamento, il periodo di inammissibilità prendesse termine prima della fine del periodo di ammissibilità.

(10)

L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1139 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati sulle modalità di recupero degli aiuti concessi in caso di infrazioni gravi o reati ambientali nel periodo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento. È pertanto necessario stabilire le modalità di recupero degli aiuti concessi.

(11)

Per consentire la tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, e data l’importanza di garantire un trattamento armonizzato ed equo degli operatori in ciascuno degli Stati membri a partire dall’inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e si applichi a decorrere dal primo giorno del periodo di ammissibilità delle spese a un contributo del FEAMPA, ossia dal 1o gennaio 2021. L’applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle domande di sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA) e specifica il periodo durante il quale sono inammissibili le domande presentate dagli operatori che hanno commesso le azioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1 o 3, del regolamento (UE) 2021/1139.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Si applica inoltre la definizione seguente:

«punti di infrazione»: i punti assegnati a un operatore per un peschereccio dell’Unione nel sistema di punti per infrazioni gravi di cui all’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

CAPO II

SOGLIA E DURATA DELL’INAMMISSIBILITÀ

Articolo 3

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, o ne sono dichiarati responsabili

1.   Una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo definito a norma dell’allegato I se l’autorità competente ha accertato in una decisione che l’operatore che presenta la domanda ha commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, o ne è dichiarato responsabile.

2.   Ai fini dello scatto dell’inammissibilità e del calcolo della durata del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione tutte le infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata presa una decisione ai sensi del paragrafo 1.

3.   In deroga al paragrafo 2, ai fini del paragrafo 1 sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi per cui i punti non sono stati annullati a norma dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.   La data di inizio del periodo di inammissibilità coincide con quella della decisione presa dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4

Inammissibilità delle domande presentate da operatori le cui navi sono incluse nell’elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti

1.   Una domanda di sostegno presentata da un operatore è inammissibile per un periodo determinato a norma dell’allegato II se l’autorità competente ha accertato in una decisione che:

a)

l’operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di un peschereccio incluso nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008; oppure

b)

l’operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di una nave battente bandiera di un paese incluso nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

2.   La data di inizio del periodo di inammissibilità coincide con quella della decisione presa dall’autorità competente ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 5

Inammissibilità delle domande presentate da operatori del settore dell’acquacoltura che hanno commesso reati ambientali o ne sono dichiarati responsabili

1.   Qualora un’autorità competente abbia accertato in una decisione che un operatore ha commesso o uno dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o ne è dichiarato responsabile, le domande di sostegno nell’ambito del FEAMPA presentate da tale operatore a norma dell’articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1139 sono inammissibili ai sensi dell’allegato III.

2.   La data di inizio del periodo di inammissibilità coincide con quella della decisione di un’autorità competente accertante che è stato commesso un reato definito all’articolo 3 o 4 della direttiva 2008/99/CE.

3.   Ai fini dello scatto dell’inammissibilità e del calcolo della durata del periodo di inammissibilità sono prese in considerazione solo le infrazioni gravi commesse a partire dal 1o gennaio 2013 e per le quali è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 6

Inammissibilità delle domande presentate da operatori che hanno commesso frodi nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA, o ne sono dichiarati responsabili

1.   Se un’autorità competente accerta che un operatore ha commesso frodi nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) o del FEAMPA, o ne è dichiarato responsabile, tutte le domande di sostegno del FEAMPA presentate da questo operatore sono inammissibili ai sensi dell’allegato IV.

2.   Il periodo di inammissibilità inizia dalla data della decisione definitiva che accerta la commissione di una frode ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Consiglio (7).

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 7

Accertamento della soglia che fa scattare l’inammissibilità e determinazione della durata dell’inammissibilità

1.   Se un operatore ha commesso una delle azioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, o ne è dichiarato responsabile, lo Stato membro interessato accerta se è raggiunta la soglia di inammissibilità. Esso provvede a tal fine conformemente alla colonna (a) dell’allegato I, II, III o IV del presente regolamento.

2.   Se lo Stato membro interessato ha accertato, conformemente al paragrafo 1, che la soglia di inammissibilità è raggiunta, stabilisce la durata corrispondente dell’inammissibilità in applicazione:

a)

della colonna (b) dell’allegato I, II, III o IV del presente regolamento; e

b)

se, del caso, delle colonne (c) e (d) dell’allegato I o III del presente regolamento.

Articolo 8

Accertamento della soglia che fa scattare l’inammissibilità nel caso in cui l’operatore possieda o controlli più di un peschereccio

1.   Se un operatore possiede o controlla più di un peschereccio, il periodo di inammissibilità di una domanda di sostegno presentata da detto operatore è accertato separatamente per ogni singolo peschereccio, conformemente all’articolo 3 o 4.

2.   Le domande di sostegno presentate da tale operatore sono altresì inammissibili:

a)

se le domande relative a oltre la metà dei pescherecci posseduti o controllati da tale operatore sono inammissibili al sostegno a norma dell’articolo 3 o 4, oppure

b)

se sono stati assegnati punti di infrazione per infrazioni gravi a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1224/2009, qualora il numero medio di punti di infrazione assegnati per peschereccio che l’operatore possiede o controlla sia pari o superiore a sette.

Articolo 9

Trasferimento di proprietà

1.   Se un operatore è soggetto a un periodo di inammissibilità a norma degli articoli 3, 4, e 6, il periodo di inammissibilità risultante da infrazioni gravi commesse prima del cambio di proprietà non può essere trasferito al nuovo operatore in caso di vendita o trasferimento di proprietà del peschereccio.

2.   In deroga al paragrafo 1, se conformemente al sistema di punti istituito dall’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono assegnati punti di infrazione per infrazioni gravi commesse ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1224/2009 prima del cambio di proprietà del peschereccio, tali infrazioni e relativi punti di infrazione sono presi in considerazione ai fini dello scatto dell’inammissibilità e del calcolo della durata del periodo di inammissibilità del nuovo operatore a norma dell’articolo 3 e dell’articolo 8, paragrafo 2, solo se tale nuovo operatore, dopo il cambio di proprietà, commette un’infrazione grave ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 10

Ritiro permanente della licenza di pesca

Le domande di sostegno presentate da un operatore la cui licenza di pesca sia stata revocata a titolo definitivo per uno qualsiasi dei pescherecci che possiede o controlla sono inammissibili a decorrere dalla data del ritiro della licenza di pesca fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese a un contributo del FEAMPA di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, se detta licenza di pesca è stata revocata:

a)

a norma dell’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell’articolo 129, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione (8); o, se del caso,

b)

in conseguenza delle sanzioni per infrazioni gravi imposte dagli Stati membri in conformità dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Articolo 11

Modalità di recupero degli aiuti

1.   Se una qualsiasi delle situazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139 si verifica tra la data in cui l’operatore presenta la domanda e i cinque anni successivi al pagamento finale, il sostegno corrisposto a titolo del FEAMPA e relativo a tale domanda è soggetto a rettifica finanziaria da parte dello Stato membro interessato, in conformità dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2021/1139 e dell’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

2.   L’importo da recuperare è proporzionato alla natura, alla gravità, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1139.

Articolo 12

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica dei periodi di inammissibilità delle domande di sostegno del FEAMP a norma del regolamento delegato (UE) 2015/288 della Commissione (9).

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(7)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell’8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2015/288 della Commissione, del 17 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle domande (GU L 51 del 24.2.2015, pag. 1).


ALLEGATO I

Soglia che fa scattare l’inammissibilità e durata del periodo di inammissibilità per gli operatori che hanno commesso infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009

Categorie di infrazioni gravi

(a)

Soglia che fa scattare l’inammissibilità

(b)

Durata del periodo di inammissibilità

(c)

Condizioni per la proroga del periodo di inammissibilità

(d)

Condizioni per la riduzione del periodo di inammissibilità

Infrazioni gravi di categoria 1 e 2 di cui all’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011  (*1)

Un totale di 9 punti di infrazione, a prescindere dal numero di infrazioni gravi

12 mesi

1 mese aggiuntivo di inammissibilità per ogni punto di infrazione in più rispetto alla soglia

Se vengono cancellati due punti di infrazione a norma dell’articolo 133, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, il periodo di inammissibilità è ridotto di quattro mesi

Tutte le infrazioni gravi ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 e dell’articolo 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ad eccezione delle infrazioni gravi di categoria 1 e 2 di cui all’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011

1 infrazione grave

12 mesi per infrazione grave

2 mesi aggiuntivi di inammissibilità per infrazione grave della categoria 7, 9, 10, 11 o 12 di cui all’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

Se durante il periodo di inammissibilità l’operatore commette un’infrazione grave di categoria 1 o 2 di cui all’allegato XXX del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011, o ne è dichiarato responsabile, il periodo di inammissibilità è prorogato di un mese per ciascun punto di infrazione assegnato per dette infrazioni gravi


(*1)  La riga si applica solo se sono state commesse infrazioni gravi di categoria 1 o 2. Se sono state commesse altre infrazioni gravi, prima, contemporaneamente o dopo le infrazioni gravi di categoria 1 o 2 e nel corso dello stesso periodo di inammissibilità, le infrazioni gravi di categoria 1 e 2 sono prese in considerazione solo ai fini delle colonne (c) e (d) della seconda riga.


ALLEGATO II

Soglia che fa scattare l’inammissibilità e durata del periodo di inammissibilità per gli operatori le cui navi sono incluse nell’elenco unionale dei pescherecci INN o in possesso di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti

Tipo di infrazione

(a)

Soglia che fa scattare l’inammissibilità

(b)

Durata del periodo di inammissibilità

L’operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di un peschereccio incluso nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1005/2008

1 infrazione

L’intero periodo durante il quale il peschereccio è incluso nell’elenco unionale delle navi INN e, in ogni caso, non meno di 24 mesi

L’operatore ha partecipato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di una nave battente bandiera di un paese incluso nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1005/2008

1 infrazione

L’intero periodo durante il quale il paese è incluso nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti e, in ogni caso, non meno di 12 mesi


ALLEGATO III

Soglia e periodo di inammissibilità per gli operatori che hanno commesso i reati ambientali di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE

Reato ambientale

(a)

Soglia che fa scattare l’inammissibilità

(b)

Durata del periodo di inammissibilità

(c)

Condizioni per la proroga del periodo di inammissibilità

(d)

Condizioni per la riduzione del periodo di inammissibilità

Reati di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/99/CE che l’autorità competente ha accertato essere stati commessi per grave negligenza

1 reato

12 mesi per reato

6 mesi supplementari se l’autorità competente ha fatto esplicito riferimento alla presenza di circostanze aggravanti o ha accertato che il reato commesso dall’operatore si è protratto per un periodo superiore a un anno

A condizione che abbia una durata di almeno 12 mesi in totale, il periodo di inammissibilità è ridotto di 6 mesi qualora l’autorità competente faccia esplicito riferimento alla presenza di circostanze attenuanti

Reati di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/99/CE che l’autorità competente ha accertato essere stati commessi intenzionalmente

1 reato

24 mesi per reato

Reati definiti all’articolo 4 della direttiva 2008/99/CE

1 reato

24 mesi per reato


ALLEGATO IV

Soglia che fa scattare l’inammissibilità e durata del periodo di inammissibilità per operatori che hanno commesso frodi nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA

(a)

Soglia che fa scattare l’inammissibilità

(b)

Durata del periodo di inammissibilità

Qualsiasi frode commessa dall’operatore nell’ambito del FEAMP o del FEAMPA

Dalla data della decisione definitiva che accerta la commissione di una frode ai sensi dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 fino alla fine del periodo di ammissibilità delle spese a un contributo FEAMPA di cui all’articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060


9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 288/18


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2182 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1798 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai lipidi e al magnesio per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2017/1798 della Commissione (2) stabilisce, tra l’altro, prescrizioni specifiche in materia di composizione per quanto riguarda i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, basate sui più recenti pareri scientifici (3) formulati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») in materia.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2017/1798 stabilisce che i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono contenere almeno 11 g di acido linoleico e 1,4 g di acido alfa-linolenico per l’intera razione giornaliera e non devono contenere più di 250 mg di magnesio per l’intera razione giornaliera, come stabilito all’allegato I, punti 4.1, 4.2 e 6, di tale regolamento.

(3)

Il 7 novembre 2019 la Commissione ha ricevuto da Total Diet & Meal Replacements Europe una richiesta di revisione delle prescrizioni in materia di composizione relative all’acido linoleico, all’acido alfa-linolenico e al magnesio di cui al regolamento delegato (UE) 2017/1798, che era corredata di un elenco di nuove prove scientifiche. Il 10 marzo 2020 la Commissione ha chiesto all’Autorità di valutare le prove scientifiche presentate insieme a tutte le altre nuove prove scientifiche pertinenti eventualmente disponibili e di aggiornare, se necessario, le conclusioni del suo più recente parere scientifico (4) per quanto riguarda i livelli minimi di acido linoleico e di acido alfa-linolenico nonché il livello massimo di magnesio nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

(4)

Nella sua dichiarazione del 15 aprile 2021 sulle prove scientifiche supplementari relative alla composizione essenziale dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (5) l’Autorità ha concluso che non è necessario aggiungere acido linoleico ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, poiché la quantità che viene rilasciata dal tessuto adiposo durante la perdita di peso quando si consumano sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso è sufficiente a coprire l’apporto adeguato di acido linoleico. L’Autorità ha inoltre concluso che, sebbene circa il 40 % dell’apporto adeguato di acido alfa-linolenico possa essere fornito con il rilascio di acido alfa-linolenico dal tessuto adiposo durante la perdita di peso in persone obese o in sovrappeso che consumano sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso devono fornire un minimo di 0,8 g/giorno affinché sia garantito un apporto adeguato di acido alfa-linolenico. L’Autorità ha altresì concluso che un aumento a 350 mg/giorno del tenore massimo totale di magnesio nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non è motivo di preoccupazione. Anche se il magnesio può provocare diarrea, è poco probabile che la diarrea indotta da magnesio verificatasi in seguito a tale assunzione sia di gravità tale da poter essere considerata preoccupante per le persone in sovrappeso o obese che consumano sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, considerando che tali persone soffrono più spesso di stipsi che di diarrea.

(5)

Sulla base delle conclusioni dell’Autorità e al fine di tenere conto dei progressi scientifici, è opportuno abolire la prescrizione relativa all’acido linoleico che figura nel regolamento delegato (UE) 2017/1798, ridurre il tenore minimo di acido alfa-linolenico prescritto da tale regolamento delegato e aumentare il tenore massimo di magnesio consentito per tali prodotti.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/1798,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/1798 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 181 del 29.6.2013, pag. 35.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/1798 della Commissione, del 2 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per i sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (GU L 259 del 7.10.2017, pag. 2).

(3)  EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie), 2015. «Parere scientifico sulla composizione essenziale dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso», EFSA Journal 2015;13(1):3957, ed EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie), 2016. «Parere scientifico sui valori dietetici di riferimento per la colina», EFSA Journal 2016;14(8):4484.

(4)  EFSA Journal 2016;14(8):4484.

(5)  EFSA NDA Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sull’alimentazione, i nuovi prodotti alimentari e gli allergeni alimentari), 2021. «Dichiarazione sulle prove scientifiche supplementari relative alla composizione essenziale dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso», EFSA Journal 2021;19(4):6494.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento delegato (UE) 2017/1798 è così modificato:

1)

il punto 4.1 è soppresso;

2)

il punto 4.2 è sostituito dal seguente:

«L’acido alfa-linolenico contenuto nei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non deve essere inferiore a 0,8 g per l’intera razione giornaliera.»;

3)

al punto 6, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«I sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso non devono contenere più di 350 mg di magnesio per l’intera razione giornaliera.».


9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 288/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2183 DELLA COMMISSIONE

dell'8 novembre 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell’Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di 10 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle province di Alberta (2), Columbia Britannica (2), Manitoba (2), Ontario (1), Quebec (1) e Saskatchewan (2) (Canada), confermati tra il 26 settembre 2022 e il 13 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)

Inoltre il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di 41 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame nelle contee di Anglesey (2), Cheshire (1), Devon (1), Essex (2), Lancashire (2), Lincolnshire (2), Norfolk (25), Suffolk (2), West Essex (1) e Yorkshire (2), Inghilterra (Regno Unito), e nelle Isole Orcadi (1), Scozia (Regno Unito), confermati tra il 9 ottobre 2022 e il 26 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7)

In aggiunta, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 18 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati negli Stati di Alaska (1), California (1), Colorado (1), Florida (2), Kansas (3), Minnesota (1), Nebraska (1), Nevada (1), Pennsylvania (1) South Dakota (1) e Utah (5) (Stati Uniti), confermati tra il 7 ottobre 2022 e il 25 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(8)

A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(9)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(10)

Il Canada ha altresì presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province di Columbia Britannica (1), Alberta (1), Ontario (1) e Quebec (1) (Canada), confermati, rispettivamente, l’8 giugno 2022, il 12 aprile 2022, il 26 aprile 2022 e il 14 aprile 2022.

(11)

Il Canada ha inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.

(12)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada dalle quali era stato sospeso l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.

(13)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

(14)

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell’Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(15)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2061 della Commissione (4) ha modificato l’allegato V, parte 1, e l’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo la riga US-2.296, definendo una zona interessata alle voci relative agli Stati Uniti nell’allegato V e nell’allegato XIV. Poiché è stato rilevato un errore per quanto riguarda la data di conferma del relativo focolaio, è opportuno rettificare di conseguenza le righe corrispondenti alla zona US-2.296 in tali allegati. Detta rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2061.

(16)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

1.   Nell’allegato V, parte 1, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe corrispondente alla zona US-2.296 sono sostituite dalle seguenti:

«US

Stati Uniti

US-2.296

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022»

 

2.   nell’allegato XIV, parte 1, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe corrispondenti alla zona US-2.296 sono sostituite dalle seguenti:

«US

Stati Uniti

US-2.296

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.10.2022»

 

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia l’articolo 2 si applica a decorrere dal 27 ottobre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2061 della Commissione, del 24 ottobre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 69).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l’allegato V è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.20 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.20

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022»

ii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.24 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.24

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022»

iii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.41 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.41

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022»

iv)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.71 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.71

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022»

v)

alla voce relativa al Canada, dopo le righe corrispondenti alla zona CA-2.101 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da CA-2.102 a CA-2.111:

«CA

Canada

CA-2.102

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.9.2022

 

CA-2.103

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

CA-2.104

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

28.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

28.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

28.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

28.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

28.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

28.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

28.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

28.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

 

CA-2.105

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

CA-2.106

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.10.2022

 

CA-2.107

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

CA-2.108

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

CA-2.109

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

6.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

6.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

6.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

6.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

6.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

6.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

6.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

6.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

CA-2.110

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

CA-2.111

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

13.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

13.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

13.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

13.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

13.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

13.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022»

 

vi)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe corrispondenti alla zona GB-2.181 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da GB-2.182 a GB-2.222:

«GB

Regno Unito

GB-2.182

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

9.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

9.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

9.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

9.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

9.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

9.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

9.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

9.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

9.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

9.10.2022

 

GB-2.183

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

13.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

13.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

13.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

13.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

13.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

13.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

GB-2.184

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

13.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

13.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

13.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

13.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

13.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

13.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

GB-2.185

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

14.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

14.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

14.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

14.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

14.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

14.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.186

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

14.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

14.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

14.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

14.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

14.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

14.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.187

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

14.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

14.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

14.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

14.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

14.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

14.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.188

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

15.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

15.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

15.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

15.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

15.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

15.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

15.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

15.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

15.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

15.10.2022

 

GB-2.189

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

16.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

16.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

16.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

16.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

16.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

16.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.190

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

16.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

16.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

16.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

16.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

16.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

16.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.191

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

16.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

16.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

16.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

16.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

16.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

16.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.192

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

16.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

16.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

16.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

16.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

16.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

16.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.193

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

16.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

16.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

16.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

16.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

16.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

16.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.194

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

17.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

17.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

17.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

17.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

17.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

17.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

17.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

17.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

17.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

17.10.2022

 

GB-2.195

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.196

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.197

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.198

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.199

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.200

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.201

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.202

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.203

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.204

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

20.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

20.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

20.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

20.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

20.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

20.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

20.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

20.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

GB-2.205

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

20.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

20.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

20.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

20.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

20.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

20.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

20.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

20.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

GB-2.206

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

21.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

21.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

21.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

21.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

21.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

21.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

21.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

21.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.207

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

21.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

21.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

21.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

21.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

21.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

21.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

21.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

21.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.208

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

21.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

21.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

21.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

21.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

21.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

21.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

21.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

21.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.209

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.210

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.211

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.212

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

23.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

23.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

23.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

23.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

23.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

23.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.213

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

23.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

23.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

23.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

23.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

23.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

23.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.214

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

23.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

23.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

23.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

23.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

23.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

23.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.215

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

23.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

23.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

23.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

23.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

23.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

23.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.216

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

23.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

23.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

23.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

23.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

23.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

23.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.217

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

24.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

24.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

24.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

24.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

24.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

24.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

24.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

24.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

24.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

24.10.2022

 

GB-2.218

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

24.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

24.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

24.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

24.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

24.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

24.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

24.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

24.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

24.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

24.10.2022

 

GB-2.219

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.220

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.221

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.222

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022»

 

vii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe corrispondenti alla zona US-2.305 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da US-2.306 a US-2.323:

«US

Stati Uniti

US-2.306

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

US-2.307

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

US-2.308

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

12.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

12.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

12.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

12.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

12.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

12.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

12.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

12.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

12.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022

 

US-2.309

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

13.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

13.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

13.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

13.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

13.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

13.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

US-2.310

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

13.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

13.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

13.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

13.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

13.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

13.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

US-2.311

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

14.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

14.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

14.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

14.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

14.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

14.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

US-2.312

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

14.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

14.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

14.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

14.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

14.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

14.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

US-2.313

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

17.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

17.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

17.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

17.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

17.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

17.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

17.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

17.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

17.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

17.10.2022

 

US-2.314

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

17.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

17.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

17.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

17.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

17.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

17.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

17.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

17.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

17.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

17.10.2022

 

US-2.315

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

US-2.316

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

US-2.317

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

US-2.318

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

US-2.319

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

US-2.320

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

20.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

20.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

20.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

20.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

20.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

20.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

20.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

20.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

US-2.321

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

25.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

25.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

25.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

25.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

25.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

25.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

25.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

25.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

25.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

25.10.2022

 

US-2.322

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

25.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

25.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

25.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

25.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

25.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

25.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

25.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

25.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

25.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

25.10.2022

 

US-2.323

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

25.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

25.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

25.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

25.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

25.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

25.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

25.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

25.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

25.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

25.10.2022»

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.101 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.102 a CA-2.111:

«Canada

CA-2.102

Alberta - Latitude 51,77 Longitude -114,21

The municipalities involved are:

3 km PZ: Minaret

10 km SZ: Olds and Didsbury.

CA-2.103

British Columbia - Latitude 48.77, Longitude -123.76

The municipalities involved are:

3 km PZ: Sahtlam

10 km SZ: Paldi, Hillcrest, Somenos, Duncan, Eagle Heights and Fairbridge.

CA-2.104

Saskatchewan - Latitude 53.55, Longitude -107.73

The municipalities involved are:

3 km PZ: Leoville

10 km SZ: Penn and Ranger

CA-2.105

Ontario -: Latitude 45.53, Longitude -75.29

The municipalities involved are:

3 km PZ: Canaan

10 km SZ: Cumberland Ward, Vinette, Clarence-Rockland, Clarence Creek, Hammond, Saint-Pascal-Baylon and Cheney

CA-2.106

Manitoba - Latitude 49.68, Longitude -96.66

The municipalities involved are:

3 km PZ: Greenland

10 km SZ: Blumenort, Dufresne, La Coulée, Landmark, Paradise Village, Saint Raymond, Ste Anne and Steinbach

CA-2.107

Alberta - Latitude 53.66, Longitude -113.77

The municipalities involved are:

3 km PZ: Villeneuve

10 km SZ: Rivière Que Barre and Volmer

CA-2.108

Saskatchewan - Latitude 50.7, Longitude -104.82

The municipalities involved are:

3 km PZ: Regina Beach

10 km SZ: Sunset Cove, Alta Vista, Saskatchewan Beach, Lumsden Beach, Valeport and Craven

CA-2.109

British Columbia - Latitude 48.8, Longitude -123.52

The municipalities involved are:

3 km PZ:

10 km SZ: Fernwood, Vesuvius, Crofton, Salt Spring Island, Long Harbour and Fulford Harbour

CA-2.110

Manitoba - Latitude 51.02, Longitude -96.96

The municipalities involved are:

3 km PZ: Riverton

10 km SZ: Washow Bay

CA-2.111

Quebec - Latitude 45.34, Longitude -73.49

The municipalities involved are:

3 km PZ: Coin-Douglas and Napierville

10 km SZ: Saint-Michel, Saint-Mathieu, Saint-Édouard, Le Depôt, Sherrington, Saint-Jacqes-le-Mineur, Grande-Ligne and Le Village-de-la-Belle-Élodie’

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.181 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.182 a GB-2.222:

«Regno Unito

GB-2.182

near Heybridge, Maldon, Essex, England

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N51.77 and E0.75

GB-2.183

near Kelvedon, Braintree, Essex, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N51.91 and E0.72

GB-2.184

near Mundford, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.54 and E0.66

GB-2.185

near Tankerness, Orkney Islands, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N58.98 and W2.84

GB-2.186

near Wymondham, South Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N 52.57 and E 1.03

GB-2.187

near Hingham, South Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.57 and E0.96

GB-2.188

near Dereham, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.68 and E1.05

GB-2.189

near Dwyran, Anglesey, Wales, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.16 and W4.35

GB-2.190

near Needham Market, Mid Suffolk, Suffolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.14 and E1.04

GB-2.191

near Audlem, East Cheshire, Cheshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.01 and W2.39

GB-2.192

near Wymondham, South Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.59 and E1.09

GB-2.193

near Feltwell, King’s Lynn & West Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.47 and E0.44

GB-2.194

near Mileham, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.77 and E0.83

GB-2.195

near Mundford, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.53 and E0.66

GB-2.196

near Dereham, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.61 and E0.96

GB-2.197

near Feltwell, King’s Lynn & West Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.47 and E0.48

GB-2.198

near Billingshurst, Horsham, West Sussex, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N51.01 and W0.41

GB-2.199

near Dereham, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.60 and E0.93

GB-2.200

near Dereham, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.67 and E1.01

GB-2. 201

near Wymondham, South Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.57 and E1.10

GB-2. 202

near Beverley, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.92 and W0.45

GB-2. 203

near Leyland, South Ribble, Lancashire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.71 and W2.77

GB-2. 204

near Mundford, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.52 and E0.64

GB-2. 205

near Long Stratton, South Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.46 and E1.18

GB-2. 206

near Attleborough, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.52 and E0.95

GB-2. 207

near Taverham, Broadland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.69 and E1.12

GB-2. 208

near Halesworth, East Suffolk, Suffolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.30 and E1.40

GB-2. 209

near Goole, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.74 and W0.80

GB-2. 210

near Aylsham, Broadland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.80 and E1.18

GB-2. 211

near Woodhall Spa, East Lindsey, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.13 and W0.22

GB-2. 212

near Amlwch, Anglesey, Wales, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.40 and W4.30

GB-2. 213

near Dereham, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.70 and E0.85

GB-2. 214

near Taverham, Broadland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.71 and E1.17

GB-2. 215

near Dereham, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N 52.60 and E 0.92

GB-2. 216

near Feltwell, King’s Lynn & West Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N 52.51 and E 0.53

GB-2. 217

near Pilling, Wyre, Lancashire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.93 and W2.89

GB-2. 218

near Dartington, South Hams, Devon, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N50.45 and W3.73

GB-2. 219

near Dereham, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.76 and E0.87

GB-2. 220

near Stalham, North Norfolk, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.80 and E1.52

GB-2. 221

near Dereham, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.68 and E1.03

GB-2. 222

near North Somercotes, East Lindsey, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.45 and E0.09’

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.305 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.306 a US-2.323:

«Stati Uniti

US-2.306

State of Kansas - Johnson 01

Johnson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.6997782°W 38.9682796°N)

US-2.307

State of Kansas - Neosho 01

Neosho County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.4369987°W 37.5547787°N)

US-2.308

State of Utah - Sanpete 14

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6125697°W 39.6485635°N)

US-2.309

State of California - Stanislaus 02

Stanislaus County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.7188083°W 37.6082549°N)

US-2.310

State of Utah - Sanpete 15

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6471209°W 39.6749672°N)

US-2.311

State of Alaska - Matanuska-Susitna 04

Matanuska-Susitna County (Borough): A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 149.7903089°W 61.6829618°N)

US-2.312

State of Florida - Broward 02

Broward County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 80.2656909°W 26.1549327°N)

US-2.313

State of Nevada - Nye 01

Nye County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 116.5322439°W 36.6405033°N)

US-2.314

State of Pennsylvania - Adams 02

Adams County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 77.0613216°W 39.9916706°N)

US-2.315

State of Nebraska - York 02

York County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.5230080°W 40.8662166°N)

US-2.316

State of Utah - Sanpete 16

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6653113°W 39.6309849°N)

US-2.317

State of Kansas - Shawnee 01

Shawnee County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.7080378°W 39.2135945°N)

US-2.318

State of South Dakota - Roberts 01

Roberts County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.0891498°W 45.7391659°N)

US-2.319

State of Utah - Sanpete 17

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6502638°W 39.7063262°N)

US-2.320

State of Colorado - Jefferson 02

Jefferson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 105.0938780°W 39.9614366°N)

US-2.321

State of Florida - Indian River 04

Indian River County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 80.5914113°W 27.8723458°N)

US-2.322

State of Minnesota - Swift 05

Swift County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 95.4074309°W 45.4849444°N)

US-2.323

State of Utah - Sanpete 18

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6102262°W 39.6468039°N)»

2)

nell’allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.20 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.20

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

12.4.2022

14.10.2022»

ii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.24 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.24

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

14.4.2022

16.10.2022»

iii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.41 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.41

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.4.2022

8.10.2022»

iv)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.71 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.71

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.6.2022

6.10.2022»

v)

alla voce relativa al Canada, dopo le righe corrispondenti alla zona CA-2.101 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da CA-2.102 a CA-2.111:

«CA

Canada

CA-2.102

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.9.2022

 

CA-2.103

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.9.2022

 

CA-2.104

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

28.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

28.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

28.9.2022

 

CA-2.105

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.9.2022

 

CA-2.106

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.10.2022

 

CA-2.107

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.10.2022

 

CA-2.108

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.10.2022

 

CA-2.109

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

6.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

6.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

6.10.2022

 

CA-2.110

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.10.2022

 

CA-2.111

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

13.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

13.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

13.10.2022»

 

vi)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe corrispondenti alla zona GB-2.181 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da GB-2.182 a GB-2.222:

«GB

Regno Unito

GB-2.182

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

9.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

9.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

9.10.2022

 

GB-2.183

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

13.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

13.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

13.10.2022

 

GB-2.184

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

13.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

13.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

13.10.2022

 

GB-2.185

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

14.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

14.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

14.10.2022

 

GB-2.186

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

14.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

14.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

14.10.2022

 

GB-2.187

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

14.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

14.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

14.10.2022

 

GB-2.188

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

15.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

15.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

15.10.2022

 

GB-2.189

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

16.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

16.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

16.10.2022

 

GB-2.190

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

16.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

16.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

16.10.2022

 

GB-2.191

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

16.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

16.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

16.10.2022

 

GB-2.192

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

16.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

16.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

16.10.2022

 

GB-2.193

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

16.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

16.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

16.10.2022

 

GB-2.194

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

17.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

17.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

17.10.2022

 

GB-2.195

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.10.2022

 

GB-2.196

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.10.2022

 

GB-2.197

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.10.2022

 

GB-2.198

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.10.2022

 

GB-2.199

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.10.2022

 

GB-2.200

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.10.2022

 

GB-2.201

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.10.2022

 

GB-2.202

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.10.2022

 

GB-2.203

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.10.2022

 

GB-2.204

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

20.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

20.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

20.10.2022

 

GB-2.205

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

20.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

20.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

20.10.2022

 

GB-2.206

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

21.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

21.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

21.10.2022

 

GB-2.207

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

21.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

21.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

21.10.2022

 

GB-2.208

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

21.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

21.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

21.10.2022

 

GB-2.209

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.10.2022

 

GB-2.210

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.10.2022

 

GB-2.211

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.10.2022

 

GB-2.212

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

23.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

23.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

23.10.2022

 

GB-2.213

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

23.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

23.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

23.10.2022

 

GB-2.214

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

23.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

23.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

23.10.2022

 

GB-2.215

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

23.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

23.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

23.10.2022

 

GB-2.216

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

23.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

23.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

23.10.2022

 

GB-2.217

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

24.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

24.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

24.10.2022

 

GB-2.218

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

24.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

24.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

24.10.2022

 

GB-2.219

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.10.2022

 

GB-2.220

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.10.2022

 

GB-2.221

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.10.2022

 

GB-2.222

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.10.2022»

 

vii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe corrispondenti alla zona US-2.305 sono aggiunte le righe corrispondenti alle zone da US-2.306 US-2.318:

«US

Stati Uniti

US-2.306

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.10.2022

 

US-2.307

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.10.2022

 

US-2.308

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

12.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

12.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

12.10.2022

 

US-2.309

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

13.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

13.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

13.10.2022

 

US-2.310

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

13.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

13.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

13.10.2022

 

US-2.311

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

14.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

14.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

14.10.2022

 

US-2.312

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

14.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

14.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

14.10.2022

 

US-2.313

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

17.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

17.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

17.10.2022

 

US-2.314

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

17.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

17.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

17.10.2022

 

US-2.315

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.10.2022

 

US-2.316

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.10.2022

 

US-2.317

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.10.2022

 

US-2.318

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.10.2022

 

US-2.319

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.10.2022

 

US-2.320

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

20.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

20.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

20.10.2022

 

US-2.321

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

25.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

25.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

25.10.2022

 

US-2.322

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

25.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

25.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

25.10.2022

 

US-2.323

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

25.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

25.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

25.10.2022»

 


DECISIONI

9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 288/78


DECISIONE (PESC) 2022/2184 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2019/1296 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2019, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1296 (1), che prevede per i progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione un periodo di attuazione di 36 mesi («periodo di attuazione») a decorrere dalla conclusione dell'accordo di finanziamento previsto dall'articolo 3, paragrafo 3.

(2)

Il periodo di attuazione termina il 14 dicembre 2022 alla scadenza della decisione (PESC) 2019/1296.

(3)

Il 12 agosto 2022, il Centro per la prevenzione dei conflitti del Segretariato dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), responsabile dell'esecuzione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/1296, ha chiesto una proroga di 13 mesi a costo zero del periodo di attuazione. Tale proroga consentirebbe all'OSCE di provvedere all'attuazione, interrotta dalla pandemia di COVID-19 e dalla situazione della sicurezza in Ucraina, di diversi di tali progetti.

(4)

La proroga del periodo di attuazione fino al 14 gennaio 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/1296,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/1296 è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione cessa di produrre effetti il 14 gennaio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Decisione (PESC) 2019/1296 del Consiglio, del 31 luglio 2019, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 29).


9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 288/80


DECISIONE (PESC) 2022/2185 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2018/1939, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1939 (1).

(2)

Il 7 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/919 (2) che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 e proroga il periodo di attuazione delle attività di cui all'articolo 1 fino al 30 novembre 2022.

(3)

Il 7 giugno 2022 e il 6 settembre 2022 rispettivamente, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine e l'Ufficio delle Nazioni Unite per l'antiterrorismo, in qualità di agenzie esecutive, hanno chiesto una proroga di sette mesi del periodo di attuazione della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 giugno 2023, in considerazione del protrarsi del ritardo nell'attuazione delle attività di progetto di cui alla decisione (PESC) 2018/1939 a causa dell'impatto della pandemia di COVID-19.

(4)

Il proseguimento delle attività di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2018/1939 fino al 30 giugno 2023 è possibile senza implicazioni sul piano delle risorse finanziarie.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'articolo 5 della decisione (PESC) 2018/1939,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5, secondo comma, della decisione (PESC) 2018/1939 è sostituito dal seguente:

«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Decisione (PESC) 2018/1939 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, sul sostegno dell'Unione all'universalizzazione e all'effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (GU L 314 dell'11.12.2018, pag. 41).

(2)  Decisione (PESC) 2021/919 del Consiglio, del 7 giugno 2021, che modifica la decisione (PESC) 2018/1939 sul sostegno dell’Unione all’universalizzazione e all’effettiva attuazione della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare (GU L 201 dell'8.6.2021, pag. 27).


9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 288/81


DECISIONE (PESC) 2022/2186 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2019/1894 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1894 (1) concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale.

(2)

Il Consiglio ha riesaminato le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2019/1894. Sulla base di tale riesame, è opportuno prorogare tali misure fino al 12 novembre 2023.

(3)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/1894,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 8 della decisione (PESC) 2019/1894 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 12 novembre 2023 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  Decisione (PESC) 2019/1894 del Consiglio, dell’11 novembre 2019, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale (GU L 291 del 12.11.2019, pag. 47).


9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 288/82


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/2187 DEL CONSIGLIO

dell’8 novembre 2022

che attua la decisione (PESC) 2017/1775, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2017/1775 del Consiglio, del 28 settembre 2017, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Mali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 settembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1775.

(2)

Il 5 ottobre 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, istituito a norma della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiornato le informazioni relative a tre persone soggette a misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione (PESC) 2017/1775,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato I della decisione (PESC) 2017/1775 è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  GU L 251 del 29.9.2017, pag. 23.


ALLEGATO

Nell’allegato I della decisione (PESC) 2017/1775, rubrica «A. Elenco delle persone di cui all’articolo 1, paragrafo 1», le voci 6, 7 e 8 sono sostituite dalle seguenti:

«6.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA [alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro]

Designazione: vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao

Data di nascita: 1o gennaio 1978

Luogo di nascita: Djebock, Mali

Cittadinanza: maliana

Numero di identificazione nazionale maliano: 11262/1547

Indirizzo: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mahri Sidi Amar Ben Daha è uno dei leader della comunità araba Lehmar di Gao e capo di Stato maggiore dell’ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni). Sarebbe deceduto nel febbraio 2020.

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari

Mahri Sidi Amar Ben Daha è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

Ben Daha è stato ufficiale di alto rango della polizia islamica attiva a Gao quando il Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) controllava la città, dal giugno 2012 al gennaio 2013. Attualmente Ben Daha è vicecapo di Stato maggiore del coordinamento regionale del Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a Gao.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell’accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell’MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l’MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

Dal 14 al 18 novembre 2018 decine di combattenti dell’MAA-Plateforme, insieme a quelli appartenenti alle fazioni del CMFPR, hanno ostacolato lo svolgimento delle consultazioni regionali. Su istruzione di Ben Daha e con la sua partecipazione, almeno sei pick-up del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) sono stati posizionati di fronte al governatorato di Gao e in sua prossimità. Sul posto sono stati visti anche due veicoli del MOC attribuiti all’MAA-Plateforme.

Il 17 novembre 2018 si è verificato un incidente tra gli elementi armati che bloccavano l’accesso al governatorato e una pattuglia delle Forze Armate maliane (FAMa) presente nella zona, ma la situazione è stata smorzata prima che potesse inasprirsi e costituire una violazione del cessate il fuoco. Il 18 novembre 2018 un totale di dodici veicoli ed elementi armati hanno revocato il blocco del governatorato in seguito a un ultimo ciclo di negoziati con il governatore di Gao.

Il 30 novembre 2018 Ben Daha ha organizzato una riunione interaraba a Tinfanda per discutere di sicurezza e di ristrutturazione amministrativa. Alla riunione ha partecipato anche Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni e sostenuto e difeso da Ben Daha.

Pertanto, con l’effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell’accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale, Ben Daha ha ostacolato l’attuazione dell’accordo. Inoltre, sostiene una persona che si ritiene comprometta l’attuazione dell’accordo mediante il coinvolgimento nelle violazioni del cessate il fuoco e in attività criminali organizzate.

7.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI [alias a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji]

Data di nascita: 1o gennaio 1979

Luogo di nascita: Tabankort, Mali

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: a) AA00272627, b) AA0263957, c) AA0344148, rilasciato il 21 marzo 2019 (data di scadenza: 20 marzo 2024)

Indirizzo: Bamako, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mohamed Ben Ahmed Mahri è un uomo d’affari appartenente alla comunità araba Lehmar della regione di Gao che, in passato, ha collaborato con il Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informazioni supplementari

Mohamed Ben Ahmed Mahri è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera c), della risoluzione 2374 (2017) per aver agito per conto di, a nome di o sotto la direzione di persone ed entità di cui al punto 8, lettere a) e b), della risoluzione 2374 (2017), oppure per aver sostenuto o finanziato dette persone ed entità, anche mediante i proventi della criminalità organizzata, compresi la produzione e il traffico di stupefacenti e loro precursori provenienti dal Mali o transitanti nel suo territorio, la tratta di persone e il traffico di migranti, il contrabbando e il traffico di armi, come pure il traffico di beni culturali.

Tra il dicembre 2017 e l’aprile 2018 Mohamed Ben Ahmed Mahri ha diretto un’operazione di traffico di oltre 10 tonnellate di cannabis marocchina, che è stata trasportata con camion refrigerati attraverso la Mauritania, il Mali, il Burkina Faso e il Niger. Nella notte tra il 13 e il 14 giugno 2018 un quarto del carico è stato confiscato a Niamey, mentre i restanti tre quarti sarebbero stati rubati da un gruppo rivale nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2018.

Nel dicembre 2017 Mohamed Ben Ahmed Mahri si trovava a Niamey con un cittadino maliano per preparare l’operazione. Quest’ultimo è stato arrestato a Niamey dopo essere arrivato in aereo dal Marocco con due cittadini marocchini e due cittadini algerini il 15 e 16 aprile 2018 per cercare di recuperare la cannabis rubata. Anche tre suoi collaboratori sono stati arrestati, compreso un cittadino marocchino che nel 2014 era stato condannato, in Marocco, a cinque mesi di reclusione per traffico di stupefacenti.

Mohamed Ben Ahmed Mahri dirige un traffico di resina di cannabis verso il Niger direttamente attraverso il Mali settentrionale, utilizzando convogli guidati da membri del Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), tra cui Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), già sottoposto a sanzioni. Mohamed Ben Ahmed Mahri retribuisce Asriw per l’utilizzo di tali convogli, che generano spesso scontri con concorrenti associati alla Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri utilizza i proventi finanziari del traffico di stupefacenti per fornire sostegno a gruppi terroristici armati, in particolare Al-Mourabitoun (QDe.141), entità già sottoposta a sanzioni, e a tal fine cera di corrompere dei funzionari affinché rilascino combattenti arrestati e facilita l’integrazione dei combattenti nel Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA)-Plateforme.

Pertanto, mediante i proventi della criminalità organizzata, Mohamed Ben Ahmed Mahri sostiene una persona di cui al punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) che si ritiene comprometta l’attuazione dell’accordo di pace e riconciliazione in Mali, oltre a un gruppo terroristico designato dalla risoluzione 1267.

8.   MOHAMED OULD MATALY

Designazione: deputato

Data di nascita: 1958

Cittadinanza: maliana

Passaporto n.: a) D9011156, b) AA0260156, rilasciato il 3 agosto 2018 (data di scadenza: 2 agosto 2023)

Indirizzo: a) Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali, b) Almoustarat, Gao, Mali

Data della designazione ONU: 10 luglio 2019 (modificata il 19 dicembre 2019, il 14 gennaio 2020, il 5 ottobre 2022)

Altre informazioni: Mohamed Ould Mataly, ex sindaco di Bourem, è attualmente deputato per la circoscrizione di Bourem e fa parte del Rassemblement pour le Mali (RPM), il partito politico del presidente Ibrahim Boubacar Keita. Appartiene alla comunità araba Lehmar ed è membro influente dell’ala filogovernativa del Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), associato alla coalizione Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme). Inserito nell’elenco a norma dei punti da 1 a 3 della risoluzione 2374 (2017) del Consiglio di sicurezza (divieto di viaggio, congelamento dei beni).

Foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Link all’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU:

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Informazioni supplementari

Mohamed Ould Mataly è stato inserito nell’elenco a norma del punto 8, lettera b), della risoluzione 2374 (2017) per aver compiuto azioni che ostacolano, anche mediante un ritardo prolungato, o che compromettono l’attuazione dell’accordo.

Il 12 novembre 2018 la Plateforme di Bamako ha dichiarato che non avrebbe partecipato alle successive consultazioni regionali il cui svolgimento, conformemente alla tabella di marcia approvata nel marzo 2018 da tutte le parti dell’accordo di pace e riconciliazione, era previsto dal 13 al 17 novembre. Il giorno successivo, a Gao, il capo di Stato maggiore del gruppo Ganda Koy della Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ha tenuto una riunione di coordinamento con rappresentanti dell’MAA-Plateforme per impedire lo svolgimento delle consultazioni. Il blocco è stato coordinato con la leadership della Plateforme di Bamako, con l’MAA-Plateforme e con il deputato Mohamed Ould Mataly.

In tale periodo il suo stretto collaboratore Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, che risiede nella sua proprietà a Gao, ha partecipato al blocco del luogo della consultazione presso la sede del governatorato.

Inoltre, il 12 luglio 2016 Ould Mataly è stato anche uno degli istigatori delle manifestazioni contrarie all’attuazione dell’accordo.

Pertanto, con l’effettivo blocco delle discussioni riguardanti disposizioni fondamentali dell’accordo di pace e riconciliazione relative alla riforma della struttura territoriale del Mali settentrionale,

Ould Mataly ha ostacolato e ritardato l’attuazione dell’accordo. Infine, Ould Mataly ha chiesto il rilascio di membri della sua comunità catturati durante operazioni antiterrorismo. Visti il suo coinvolgimento nella criminalità organizzata e la sua associazione a gruppi terroristici armati, Mohamed Ould Mataly compromette l’attuazione dell’accordo.»


9.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 288/86


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/2188 DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2022

che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

Il 14 settembre 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006) ha aggiornato le informazioni relative a due entità oggetto di misure restrittive.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. STANJURA


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «B. Entità», le voci 36 e 74 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione

Altre informazioni

«36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

Indirizzo: RPDC

30.11.2016

È una società nordcoreana che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.

74.

Weihai World-Shipping Freight

 

Indirizzo: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina;

numero IMO: 5905801

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017 e il cui arrivo era previsto a Cam Pha (Vietnam) per il 14 novembre 2017, senza che però vi sia giunta.».