ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 285

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
7 novembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2125 della Commissione, del 31 ottobre 2022, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Carne Barrosã (DOP)]

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2126 della Commissione, del 31 ottobre 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Castagna di Roccamonfina (IGP)]

3

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2127 della Commissione, del 4 novembre 2022, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Ecolab UA BPF 1-Propanol conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

4

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/2128 della Banca centrale europea, del 27 ottobre 2022, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (BCE/2022/37)

15

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 285/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2125 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2022

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Carne Barrosã» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda del Portogallo relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Carne Barrosã», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione (2).

(2)

Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

(3)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Carne Barrosã» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1o luglio 1996, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).

(3)  GU C 252 dell’1.7.2022, pag. 31.


7.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 285/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2126 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Castagna di Roccamonfina» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Castagna di Roccamonfina» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Castagna di Roccamonfina» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Castagna di Roccamonfina» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 252 dell’1.7.2022, pag. 26.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


7.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 285/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2127 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2022

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Ecolab UA BPF 1-Propanol» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 marzo 2019 la società Ecolab Deutschland GmbH ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per la famiglia di biocidi denominata «Ecolab UA BPF 1-Propanol», del tipo di prodotto 1 quale descritto nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente della Svezia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-RS050191-24.

(2)

Il principio attivo contenuto nell’«Ecolab UA BPF 1-Propanol» è il propan-1-olo, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 1.

(3)

Il 9 settembre 2021 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia.

(4)

Il 24 marzo 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida («SPC») per l’«Ecolab UA BPF 1-Propanol» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Nel parere si conclude che l’«Ecolab UA BPF 1-Propanol» è una famiglia di biocidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di SPC, soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.

(6)

Il 12 aprile 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di SPC in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, in conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per l’«Ecolab UA BPF 1-Propanol».

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Ecolab Deutschland GmbH è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Ecolab UA BPF 1-Propanol» con il numero di autorizzazione EU-0028430-0000 in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 27 novembre 2022 al 31 ottobre 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Parere dell’ECHA del 1o marzo 2021 sull’autorizzazione dell’Unione dell’«Ecolab UA BPF 1-Propanol» (ECHA/BPC/315/2022) (https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

Ecolab UA BPF 1-Propanol

Tipo di prodotto 1 — Igiene umana (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0028430-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0028430-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome della famiglia

Nome

Ecolab UA BPF 1-Propanol

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

1.3.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

Ecolab Deutschland GmbH

Indirizzo

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Germania

Numero di autorizzazione

EU-0028430-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0028430-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

27 novembre 2022

Data di scadenza dell’autorizzazione

31 ottobre 2032

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

Ecolab Europe GmbH

Indirizzo del fabbricante

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Svizzera

Ubicazione dei siti produttivi

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Svizzera

AFP GmbH, Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Germania

Acideka SA, Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6. 4a planta, 48013 Bilbao Spagna

Adiego, Adiego Ctra De Valencia KM 5, 900, 50410 Cuarte de Huerva Saragozza Spagna

Allied Products, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate, Fishers Way, Belvedere, Kent, DA17 6BS Belvedere Regno Unito

Arkema GmbH, Morschheimer Strasse 19, D-67292 Kirchheimbolanden Germania

Azelis Denmark, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs. Lyngby Danimarca

Belinka-Ljublijana, Belinka Zasavska Cesta, 95 1001 Lubiana Slovenia

Radio street 24 Bld 1, 105005 Mosca Federazione russa

Bio Productions Ltd inc Starpro, 72 Victoria Road Victoria Industrial Estate, West Sussex, RH15 9LH Burgess Hill Regno Unito

Bioxal SA, Route des Varennes - Secteur A, BP 30072 71103 Cedex Francia

Bores Srl, Via Pioppa 179, 44030 Pontegradella (FE) Italia

Brenntag Ardennes, Route de Tournes, CD n 2, 08090 Cliron Francia

Brenntag CEE - Guntramsdorf, Blending Bahnstr 13 A, 2353 Guntramsdorf Austria

Brenntag GmbH, Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Germania

Brenntag Kaiserslautern, Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Germania

Brenntag Nordic - Haslev, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Danimarca

Brenntag Nordic - Vejle, Strandgade 35, 7100 Vejle Danimarca

Brenntag Normandy, 12 Sente des Jumelles, BP 11 76710 Montville Francia

Brenntag PL-Zgierz, ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polonia

Brenntag Quimica, Calle Gutemberg n° 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Getafe Madrid Spagna

Brenntag Schweizerhall, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basilea Schweiz Svizzera

Brenntag SRL, Str. Gării nr 1, 077040 Chiaina, Ilfov Romania

Budich International GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhausen Germania

Caldic Deutschland Chemie B.V, Karlshof 10, D 40231 Düsseldorf Germania

The Carbon Group„ P43 R772, County Cork Ringaskiddy Irlanda

Colep Bad Schmiedeberg, Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Germania

Comercial Farmaceutica Castel LANA SA, «Cofarcas» Condado de Trevino 46 P.I Villalonquejar, 09080 Burgos Spagna

Comercial Godo, França 13, 08700 Igaulada Barcellona Spagna

Courtois Sarl, ZA Sous Le Beer, Route de Pacy, 27730 Bueil Francia

DAN-MOR (Dr Wipe) Natural products and Chemicals Ltd, Or Akiva Industrial Zone, Hailian street 29, 30600 Akiva Israele

Denteck BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer Paesi Bassi

Donauchem Kft (Hungary), Bányalég utca 37-43, H-1225 Budapest Ungheria

Detergents Burguera S.L, Joan Ballester 50, 07630 Campos (isole Baleari) Spagna

Champion Technologies Ltd., Minto Avenue, Altens Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen Regno Unito

ECL Biebesheim, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Germania

ECL Chalons, Avenue Du General Patton, 51000 Châlons-en-Champagne Francia

ECL Cisterna, Nalco italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Italia

Champion Technologies Ltd. Fawley, Fawley Cadland Road Hythe, Hampshire, SO45 3NP Southampton Regno Unito

Ecolab Leeds, Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Leeds Regno Unito

ECL Mandra, 25TH KM Old National Road of Athens To Thiva, 19600 Mandra Grecia

ECL Maribor, Vajngerlova Ulica 4, 2000 Maribor Slovenia

ECL Microtek B.V., Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varsseveld Paesi Bassi

ECL Microtek Mosta, Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, Mst 3000 Mosta Malta

ECL Microtek Zutphen, Hekkehorst 24, 7027 BN Zutphen Paesi Bassi

Ecolab Ltd (IE) and Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE), Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91, Co. Westmeath Mullingar Irlanda

ECL Niewegein, Brugwal 11 A, 3432 NZ Nieuwegein Paesi Bassi

ECL Rovigo Esoform, Esoform SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italia

ECL Rozzano, Via A. Grandi, 20089 Milano Italia

ECL Tessenderlo, Havenlaan 4, Ravenshout 4 210 , B-3980 Tessenderlo Belgio

ECL Weavergate/Ecolab Ltd (UK)/Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK), Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich Regno Unito

Ecolab LTD Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, SA11 2HZ Port Talbot Regno Unito

Ferdinand Eiermacher GmbH & Co. KG, Westring 24, 48356 Nordwalde Germania

F.E.L.T., B.P 64 10 Rue du Vertuquet, 59531 Neuville En Ferrain Francia

Gallows Green Services Ltd., Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk Regno Unito

Gerdisa German Rodriguez Drogas IND., Gerdisa Poligono Industrial Miralcampo C.Pintura n.-4, parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spagna

Girasol Natural Products BV, De Veldoven 12-14, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Paesi Bassi

Henkel Engels, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratov Federazione russa

IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Germania

Innovate GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumberg Germania

Interfill LCC-Tosno, 187000 Moskovskoye shosse 1, 187000 Leningradskaya oblast Federazione russa

Jodel, Jodel Zona Industrial 2050, 2050 Aveiras de Cima Portogallo

Kleimann GmbH, Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Germania

Kompak Nederland BV, 433651 Bavel 0031-161 Bavel Paesi Bassi

La Antigua Lavandera S.L., Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410 Apartado de Correos 58, 41500 Alcala De Guadaira Sevilla Spagna

Laboratoires Anios, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Francia

Laboratoires Anios, 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Francia

Laboratoires Prodene Klint, Site de Mitry-Mory 2, Rue Denis Papin ZI Mitry-Compans, 77290 Mitry-Mory Francia

Lichtenheldt GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Germania

Lonza GmbH, Morianstr.32, 42103 Wuppertal Germania

Multifill BV, Constructieweg 25-A, 3641 SB Mijdrecht Paesi Bassi

NALCO Finland Manufacturing Oy (Tesjoki), Kivikummuntie 1, 07955 Tesjoki Finlandia

NALCO Celra, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial, 17460 Celrà Spagna

NOPA Nordisk Parfumerivare, Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Danimarca

Nuova Farmec Srl, Via Flemming 7, 37026 Settimo di Pescantina (VR) Verona Italia

Pal International Ltd, Sandhurst Street, LE17 4JA Leicester Regno Unito

Planol GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hanau Germania

Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Danimarca

Productos La Corberana S.L., Ctra Corbera Polinyá, s/n° 4, 46612 Valencia Spagna

The Proton Group Ltd, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Regno Unito

Quimicas Morales S.L., Misiones, 11 Urb. El Sebadal, 05005 Las Palmas de Gran Canaria Spagna

RNM Productos Quimicos, Lda Rua da Fabrica 123, Segade, 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Portogallo

RP Adam Ltd (Arpal Group), North Riverside Business Park, Riverside Road„ TD7 5DU Selkirk Regno Unito

Roquette & Barentz, Roquette Freres, Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Francia

Rutpen Ltd, Membury Airfield, Lambourn, RG16 7TJ Membury Regno Unito

Simagec, Z.I. de Rousset/Peynier, 54 Avenue de la Plaine„ 13790 Rousset Francia

Solimix, Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere, Molanta, 08799 Olerdola Barcellona Spagna

Staub & Co - Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Germania

Stockmeier Chemie, Eilenburg GmbH & Co. Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Ellenburg Germania

Synerlogic BV (IN2FOOD), L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnhem Paesi Bassi

Techtex (Technical Textile Services Ltd), Units 7 & 8, Rhodes Business Park Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Regno Unito

Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Regno Unito

Univar SpA, Via Caldera 21, 20-153 Milano Italia

Van Dam Bodegraven B.V, Postbus 48 NL, 2410 AA Bodegraven Paesi Bassi

McBride, Calle Ramón Esteve, 0 S/N (Pol L’Illa)„ 08650 Botjosa (la) Barcellona Spagna

Extruplast, Avenue de la Repentie, 1700 La Rochelle Francia

Brenntag Hungary Kft, Bányalég u. 45, 1225 Budapest Ungheria

DR. Becher GmbH, Vor den Specken 3„ 30926 Seelze Germania

Danlind AS, Lægaardvej 90 - 94, DK-7500 Holstebro Danimarca

Farmak Moravia a.s, Na Vlčinci 16„ 779 00 Oloumoc Repubblica ceca

Hydrachem LTD, Gillmans Industrial Estate, Natts Lane, RH14 9EZ Billingshurst Regno Unito

Julius Hoesch GmbH, Birkesdorfer Str. 5, 52353 Düren Germania

Medentech LTD, Whitemill Industrial Estate, Wexford Wexford Irlanda

MKS GmbH & CO KG, Am Ockenheimer Graben 43, 55411 Bingen am Rhein Germania

PDI, Aber Park, Aber Road, CH6 5EX Flint Regno Unito

Peenwhite LTD, Midpoint 18 Business Park, Aston Way„ CW10 0HS Middlewich Regno Unito

Jago Pro Sp.z.o.o., Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno Polonia

Wesso AG, Martin-Luther-Str.10, 91217 Hersbruck Germania

CID Lines NV, Waterpoorstraat 2, 8900 Ypres Belgio

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

BASF SE

Indirizzo del fabbricante

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

OQ Corporation

Indirizzo del fabbricante

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City Stati Uniti

Ubicazione dei siti produttivi

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City Stati Uniti

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)

META SPC 1

1.   META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

meta SPC 1

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

2.   META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. – Non fumare.

Indossare schermi per il viso.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Evitare di respirare i vapori.

In caso di malessere contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1.

Uso # 1 — Disinfezione delle mani

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Frizione igienica

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Bacillo della tubercolosi

Nome comune: Bacillo della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Virus con involucro

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Virus (attività virucida a spettro limitato)

Nome comune: Virus (attività virucida a spettro limitato)

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All’interno d’edifici.

Disinfezione delle mani.

Aree di lavorazione di alimenti [contesti industriali, aree di cucine istituzionali e di ospedali (nessun contatto con i pazienti)].

Frizione igienica su mani visibilmente pulite

Metodi di applicazione

Metodo: Manuale o pompa automatica

Descrizione dettagliata:

Manuale (leva a gomito o senza contatto). Automatica (mediante pompa)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 3 ml

Diluizione (%): Pronto all’uso

Numero e tempi di applicazione:

10 volte al giorno

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) 100-20 000  ml, tanica.

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Consultare le istruzioni generali per l’uso (5.1)

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Consultare le istruzioni generali per l’uso (5.2)

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Consultare le istruzioni generali per l’uso (5.3)

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Consultare le istruzioni generali per l’uso (5.4)

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Consultare le istruzioni generali per l’uso (5.5)

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1

5.1.   Istruzioni d’uso

Uso 1 — Disinfezione delle mani

Disinfezione delle mani nelle aree di lavorazione di alimenti:

Applicare 3 ml di prodotto sulle mani pulite e asciutte per:

30 secondi per batteri/lieviti/bacillo della tubercolosi/virus con involucro

60 secondi per virus (attività virucida a spettro limitato)

Mantenere le mani umide per tutto il tempo di contatto

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Evitare il contatto con gli occhi.

In caso di riempimento, utilizzare guanti e una protezione degli occhi.

In caso di secchezza della pelle, utilizzare una lozione per la cura della pelle appropriata.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca.

In caso di sintomi: Chiamare il 112/ambulanza per assistenza medica.

In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Informazioni al personale sanitario/medico: Se necessario, avviare le misure di supporto vitale, quindi chiamare un CENTRO ANTIVELENI.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: In caso di irritazione, lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione non intenzionale della pelle: lavare con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/ambulanza per assistenza medica.

Precauzioni ambientali: evitare il contatto con il suolo, le acque superficiali o sotterranee.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Prodotto e residui di prodotto: Evitare che il prodotto penetri negli scarichi, nei corsi d’acqua o nel terreno. Dove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento o all’incenerimento. Se il riciclaggio non è praticabile, smaltire in conformità alle normative locali. Smaltire i rifiuti in una struttura autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti

Imballaggio: I contenitori vuoti devono essere conferiti presso un sito per la gestione dei rifiuti approvato per il riciclo o lo smaltimento. Smaltire la confezione solo se completamente vuota e chiusa. Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltire secondo le normative locali, regionali o nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere lontano dal calore e da fonti di ignizione. Conservare in un luogo fresco e ben ventilato. Tenere lontano da agenti ossidanti. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare in appositi contenitori etichettati. Conservare a una temperatura compresa tra 0 °C e 25 °C.

Periodo di validità: 4 anni

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Skinman Sensitive

Area di mercato: EU

 

P3-Manodes LI

Area di mercato: EU

Epicare DES

Area di mercato: EU

Manodes LI

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0028430-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

70,35


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.


DECISIONI

7.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 285/15


DECISIONE (UE) 2022/2128 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 27 ottobre 2022

che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (BCE/2022/37)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,

visto l’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, i requisiti, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema.

(2)

Il 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi preservando condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenendo in tal modo l’orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevede una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021.

(3)

Dall'adozione della decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), i parametri e le condizioni delle OMRLT-III sono stati ricalibrati in diverse occasioni, come ritenuto necessario e appropriato alla luce dei rischi per la stabilità dei prezzi, del meccanismo di trasmissione della politica monetaria e delle prospettive economiche nell'area dell'euro esistenti all'epoca. Tali adeguamenti hanno avuto luogo in un contesto disinflazionistico che richiedeva un orientamento di politica monetaria altamente accomodante per garantire la stabilità dei prezzi nel medio periodo. In particolare, il 12 settembre 2019, per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario, assicurare la regolare trasmissione della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l'euro e per sostenere l'orientamento accomodante della politica monetaria, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare taluni parametri delle OMRLT-III, in particolare di prolungare la scadenza di tutte le operazioni da due a tre anni e prevedere una riduzione temporanea dei tassi di interesse applicabili. Il 12 marzo 2020, al fine di sostenere i prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia di coronavirus (COVID-19), in particolare alle piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare alcuni parametri fondamentali delle OMRLT-III, in particolare l’aumento del limite di finanziamento. Inoltre, il 30 aprile 2020, al fine di sostenere maggiormente l'erogazione del credito a famiglie e imprese nel far fronte alle diffuse perturbazioni economiche e alla maggiore incertezza, il Consiglio direttivo ha deciso di disporre un’ulteriore riduzione temporanea dei tassi di interesse applicati a tutte le OMRLT-III a determinate condizioni (3). Il 10 dicembre 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di ricalibrare ulteriormente le condizioni delle OMRLT-III per contribuire a preservare condizioni di finanziamento favorevoli durante la pandemia, sostenendo il flusso del credito a tutti i settori dell’economia, sorreggendo l’attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio periodo. In particolare, ha deciso di prorogare fino a giugno 2022 il periodo durante il quale si applicano condizioni considerevolmente più favorevoli, di condurre tre operazioni aggiuntive tra giugno e dicembre 2021, nonché di aumentare l’importo totale che i partecipanti potranno ottenere in prestito nelle OMRLT-III. In quel momento, il Consiglio aveva dichiarato di rimanere pronto ad adeguare, ove opportuno, tutti gli strumenti a sua disposizione per assicurare che l'inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente all'obiettivo, in linea con il suo impegno alla simmetria (4).

(4)

Le OMRLT-III, come adeguate ove necessario, hanno pertanto svolto un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità dei prezzi, in particolare nel corso di tutta la fase acuta del periodo della pandemia, preservando condizioni di finanziamento favorevoli in un contesto disinflazionistico e sostenendo l'orientamento accomodante della politica monetaria necessario per affrontare i gravi rischi al ribasso per l'economia e la stabilità dei prezzi. Durante tale periodo la Banca centrale europea (BCE) ha concesso condizioni di finanziamento eccezionalmente favorevoli agli enti creditizi partecipanti attraverso le OMRLT-III al fine di sostenere l'erogazione di prestiti all'economia reale in un periodo di forti tensioni.

(5)

L’aumento rapido e inatteso dell'inflazione a livelli senza precedenti dall'introduzione dell'euro, principalmente a causa dei costi dell’energia inaspettatamente elevati e delle carenze di offerta, e la sostanziale revisione al rialzo delle prospettive per l'inflazione a medio termine dalla fine del 2021 richiedono una sostanziale rivalutazione dell'orientamento di politica monetaria adeguato. I prezzi dell'energia e delle materie prime sono aumentati bruscamente dopo l'invasione russa dell'Ucraina e le conseguenti perturbazioni degli scambi hanno esacerbato le strozzature nell'approvvigionamento, aumentato l'incertezza e intensificato le pressioni inflazionistiche in tutti i settori. Tale drastico mutamento delle circostanze non avrebbe potuto essere previsto né al momento dell’istituzione delle OMRLT-III né al momento della loro ricalibrazione ed era dovuto, in larga misura, a shock esterni. Tale mutamento delle circostanze, inatteso e senza precedenti, esacerbato dalle ripercussioni economiche dell'invasione russa dell'Ucraina, richiede adeguamenti dell’orientamento di politica monetaria e una ricalibrazione degli strumenti di politica monetaria, tra cui le OMRLT-III. In particolare, il Consiglio direttivo ha avviato un percorso accelerato e anticipato di normalizzazione della politica monetaria al fine di assicurare che l'inflazione si stabilizzi all'obiettivo del 2 % nel medio periodo, in linea con il mandato di preservare la stabilità dei prezzi conferito alla BCE. Dal dicembre 2021 il Consiglio direttivo ha deciso di interrompere gli acquisti netti di attività nell'ambito del programma di acquisto di attività e del programma di acquisto per l'emergenza pandemica e, successivamente, di aumentare i tassi di interesse di riferimento della BCE di 200 punti base aggregati fino ad oggi.

(6)

Mentre l’aumento dei tassi di interesse di riferimento si è fino ad ora trasmesso ordinatamente a famiglie e imprese dell’area dell’euro, le attuali circostanze richiedono di accelerare ulteriormente la trasmissione della politica dei tassi alle condizioni di finanziamento più in generale. Le condizioni di prezzo vigenti delle OMRLT-III comportano che, precedentemente e successivamente ai due periodi di tasso di interesse speciali che vanno dal 24 giugno 2020 al 23 giugno 2022, il tasso di interesse applicabile sia collegato al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale o al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali per tutta la durata della relativa operazione. Ciò sta rallentando la normalizzazione delle condizioni di erogazione del credito bancario e sta ostacolando la capacità della BCE di adempiere il proprio mandato di preservare la stabilità dei prezzi. Infatti, con il rialzo dei tassi ufficiali, i tassi sulle OMRLT-III si adeguano soltanto in maniera molto graduale. Le attuali condizioni delle OMRLT-III pertanto offrono pochissimi incentivi per gli enti creditizi partecipanti a procedere al rimborso anticipato delle loro consistenze di OMRLT-III in essere. Le attuali condizioni delle OMRLT-III contribuiscono inoltre a mantenere un più elevato bilancio dell’Eurosistema che, a sua volta, è contrario all’auspicata normalizzazione della politica monetaria. Ciò in quanto la dimensione del bilancio della banca centrale è un segnale fondamentale del grado di accomodamento che la politica monetaria offre all’economia e influenza direttamente il costo della liquidità nel mercato. Un adeguamento dei termini e delle condizioni delle OMRLT-III che rimuova i disincentivi per i partecipanti al rimborso anticipato delle consistenze di OMRLT-III in essere favorirebbe anche la riduzione del bilancio dell’Eurosistema, allineandolo maggiormente all’attuale orientamento di politica monetaria. Pertanto, l’adeguamento dei termini e delle condizioni delle OMRLT-III persegue l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi accelerando la normalizzazione delle condizioni di finanziamento e riducendo il bilancio dell’Eurosistema.

(7)

Il 27 ottobre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di adottare ulteriori misure di politica monetaria volte ad assicurare il tempestivo ritorno dell’inflazione all'obiettivo di medio termine della BCE del 2 %. Il Consiglio direttivo ritiene che l'intera gamma di misure adottate il 27 ottobre 2022 sia necessaria e proporzionata per l’attuazione dell'orientamento di politica monetaria atto a ripristinare la stabilità dei prezzi nel medio periodo. Nell'ambito di tale insieme di misure, il Consiglio direttivo ha deciso che il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III in essere dovrebbe essere calcolato come segue: a decorrere dal 23 novembre 2022 e fino alla data di scadenza o alla data di rimborso anticipato di ciascuna relativa OMRLT-III in essere, il tasso di interesse dovrebbe essere indicizzato ai tassi di interesse di riferimento medi della BCE applicabili su tale periodo, invece che per la durata della relativa OMRLT-III, al fine di contribuire al generale processo di normalizzazione della politica monetaria.

(8)

Si ritiene che collegare il tasso di interesse relativo alle OMRLT-III al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale o al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali per la vita residua della relativa OMRLT-III sia atto a indurre un’accelerazione della normalizzazione delle condizioni di finanziamento e a ridurre il bilancio dell’Eurosistema, al fine di conseguire l’obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi. Ci si attende che tale misura aumenti i costi di finanziamento delle banche, contribuendo pertanto a ripristinare tempestivamente la stabilità dei prezzi nell'attuale contesto inflazionistico. Inoltre, ci si attende che l’aumento dei costi di finanziamento delle banche derivante dalla ricalibrazione delle condizioni delle OMRLT-III abbia un effetto non trascurabile sui tassi attivi. L’impatto delle modifiche delle condizioni delle OMRLT-III sui tassi bancari attivi dovrebbe, in ultima analisi, avere un significativo impatto al ribasso sull’inflazione nel medio periodo. Inoltre, ci si attende che le modifiche delle condizioni delle OMRLT-III rimuovano i disincentivi al rimborso anticipato dei prestiti nell'ambito delle OMRLT-III in essere da parte degli enti partecipanti, riducendo in tal modo il bilancio dell’Eurosistema e contribuendo alla complessiva normalizzazione della politica monetaria.

(9)

Collegare il tasso di interesse relativo alle OMRLT-III al tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale o al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali per la vita residua della relativa OMRLT-III si limita a quanto è necessario. Non sussistono misure di politica monetaria meno invasive e al contempo ugualmente efficaci per conseguire il duplice obiettivo di indurre una normalizzazione delle condizioni di finanziamento e di ridurre il bilancio dell’Eurosistema. Inoltre, i progressi auspicati in termini di irrigidimento delle condizioni monetarie e finanziarie, che sarebbero resi possibili dall’adeguamento delle condizioni di prezzo delle OMRLT-III, non potrebbero essere conseguiti in maniera più efficace per mezzo di un innalzamento dei tassi.

(10)

L’eventuale impatto negativo potenziale che le modifiche proposte possono avere sugli enti creditizi partecipanti è attenuato preservando le condizioni di prezzo favorevoli attualmente applicabili fino al 22 novembre 2022, introducendo ulteriori date di rimborso anticipato nelle quali tali enti potrebbero rimborsare le consistenze di OMRLT-III in essere, concedendo agli stessi il tempo sufficiente per riconsiderare la loro combinazione di finanziamenti prima che le modifiche entrino in vigore e continuando a offrire un tasso di interesse sulle OMRLT-III che, anche dopo la modifica, sia favorevole se comparato alle opzioni di finanziamento sul mercato. Il vigente calcolo del tasso di interesse dovrebbe pertanto essere mantenuto per il periodo compreso tra la data di regolamento di ciascuna relativa OMRLT-III e il 22 novembre 2022. Inoltre, è opportuno introdurre tre ulteriori date di rimborso anticipato volontario al fine di offrire ai partecipanti alle OMRLT-III ulteriori opportunità rimborsare in tutto o in parte l'importo della relativa OMRLT-III prima della scadenza.

(11)

Data l’importanza dell'obiettivo del mantenimento della stabilità dei prezzi, modificare le condizioni di prezzo delle OMRLT-III il prima possibile e senza alcuna misura transitoria è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti di indurre un’accelerata normalizzazione delle condizioni di finanziamento e di ridurre il bilancio dell’Eurosistema. L’adozione di misure transitorie renderebbe le modifiche meno efficaci per quanto riguarda l’obiettivo di indurre le banche a normalizzare le condizioni di erogazione del credito e manterrebbe dei forti disincentivi ai rimborsi anticipati volontari, nonché rischierebbe di rendere confuso il segnale di politica trasmesso dalla misura. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza.

(12)

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:

1)

L’articolo 1 è modificato come segue:

a)

il punto 23) è soppresso;

b)

sono aggiunti i seguenti punti:

«29)

per “periodo di tasso di interesse pre-SIRP”, si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 23 giugno 2020, ossia il periodo immediatamente precedente il periodo di tasso di interesse speciale (special interest rate period, SIRP);

30)

per “periodo di tasso di interesse post-ASIRP” si intende il periodo compreso tra il 24 giugno 2022 e il 22 novembre 2022 o la data di scadenza della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, ossia il periodo di tasso di interesse immediatamente successivo al periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale (additional special interest rate period, ASIRP);

31)

per “periodo di tasso di interesse principale” si intende il periodo compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, ossia il periodo che include il periodo di tasso di interesse pre-SIRP, il periodo di tasso di interesse speciale, il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale e il periodo di tasso di interesse post-ASIRP;

32)

per “ultimo periodo di tasso di interesse” si intende il periodo compreso tra il 23 novembre 2022 e la data di scadenza della relativa OMRLT-III o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Interessi

1.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, e i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis:

a)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base;

b)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti:

i)

il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base;

ii)

il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

c)

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

d)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo.

2.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale e durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:

a)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti:

i)

il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base;

ii)

il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, come stabilita alla lettera c);

b)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse è il più basso tra i tassi seguenti:

i)

il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel corso di tale periodo meno 50 punti base;

ii)

il tasso di interesse calcolato in funzione della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere, come stabilita alla lettera c);

c)

durante i periodi pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.

d)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è inferiore al tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali in tale periodo e non può essere inferiore al tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale in tale periodo, a seconda della deviazione dal livello di riferimento delle consistenze in essere.

3.   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei, durante il secondo periodo di riferimento, il periodo di riferimento speciale e il periodo di riferimento speciale aggiuntivo, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:

a)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e

b)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base;

c)

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

d)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo.

bis   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 ter:

a)

durante il periodo di tasso di interesse pre-SIRP della elativa OMRLT-II, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) o 3, lettera c), secondo i casi;

b)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è calcolato conformemente ai paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a) o 3, lettera a), secondo i casi;

c)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base;

d)

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

e)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo.

ter   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 ter:

a)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo meno 50 punti base. Il tasso di interesse che ne risulta non può essere, in ogni caso, superiore a meno 100 punti base;

b)

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

c)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale nel medesimo periodo.

quater   Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti è calcolato come segue:

a)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse è il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base;

b)

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III;

c)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse è il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo.

4.   Ulteriori dettagli sui calcoli del tasso di interesse sono riportati nell’allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.

5.   Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis, secondo il caso.

6.   Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere in una delle prime sette OMRLT-III prima che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale gli siano stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è: a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; b) per il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e c) per il periodo di tasso di interesse pre-SIRP, il tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principali nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale siano stati comunicati al partecipante ma prima che i dati relativi al tasso di interesse del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante stesso, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi di cui è richiesto il rimborso presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3 bis.

Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili da una BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III prima che il tasso di interesse risultante per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sia stato comunicato al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità al paragrafo 3 quater. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi 3 ter e 3 quater.

7.   Se le controparti effettuano volontariamente il rimborso anticipato in una delle prime sette OMRLT-III in linea con l’articolo 5 bis prima che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati alle controparti stesse, il tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo è calcolato in conformità ai paragrafi 1, lettera b), 2, lettera b) e 3, lettera b).»;

3)

all'articolo 5 bis è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   Oltre alle opzioni di rimborso anticipato di cui al paragrafo 1, i partecipanti hanno altresì la facoltà di rimborsare in tutto o in parte l'importo delle OMRLT-III interessate prima della scadenza a una delle seguenti ulteriori date di rimborso anticipato:

a)

23 novembre 2022;

b)

25 gennaio 2023;

c)

22 febbraio 2023.

Ai fini del primo comma, lettera a), e in deroga ai paragrafi 3 e 4 per quanto riguarda i termini per la notifica del previsto rimborso anticipato e l’effetto vincolante della stessa, qualora un partecipante rimborsi in tutto o in parte l’importo delle OMRLT-III interessate il 23 novembre 2022, notifica alla BCN competente, almeno una settimana prima della data aggiuntiva di rimborso anticipato, che intende rimborsare a tale data aggiuntiva di rimborso anticipato nell'ambito della procedura di rimborso anticipato. La notifica diviene vincolante per il partecipante interessato una settimana prima di tale data di rimborso anticipato.»;

4)

all'articolo 7, paragrafo 1, i punti di cui alle lettere f) e g) sono sostituiti dai seguenti:

«f)

se un partecipante omette di fornire alla BCN competente i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore dei dati relativi alla terza relazione, entro il relativo termine precisato nel calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito Internet della BCE, si applicano le seguenti norme:

i)

se la BCN competente riceve i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati dentro il periodo di 14 giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del relativo termine, il partecipante incorre, per ogni giorno fino a ricezione, in una penalità pari all’importo totale in essere preso in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III diviso per 1 000 000 (o, se tale importo è inferiore a 1 000 EUR, una penalità di 1 000 EUR per ogni giorno fino a ricezione). Le penalità applicate per giorno sono cumulate e addebitate al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi alla terza relazione o degli esiti della valutazione del revisore di tali dati. I dati relativi al tasso di interesse correlati al secondo periodo di riferimento sono comunicati dalla BCN competente al partecipante il 1o luglio 2022;

ii)

se la BCN competente non riceve i dati relativi alla terza relazione o gli esiti della valutazione del revisore di tali dati entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il tasso di interesse calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) o dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera b) (se il partecipante ha già partecipato a una delle prime sette OMRLT-III) o ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera a) (se il partecipante ha partecipato all'ottava OMRLT-III o a una successiva OMRLT-III), secondo i casi, si applica durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di tali OMRLT-III. Durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP, il tasso di interesse è calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), o dell’articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera b), secondo i casi. Durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-II, il tasso di interesse è calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), o dell’articolo 5, paragrafo 3 quater, lettera c), secondo i casi. Se la BCN competente non riceve i dati relativi alla terza relazione entro il periodo di 14 giorni di calendario di cui al punto i), il partecipante è altresì soggetto a una penalità di 5 000 EUR, che è addebitata al partecipante dalla BCN competente dopo la ricezione di tutti i dati relativi alla terza relazione;

g)

se un partecipante non ottempera altrimenti agli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 6, all’articolo 6 paragrafo 7, o all’articolo 6, paragrafo 8 bis, il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III si applica agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III, salvo durante il periodo di tasso di interesse speciale e durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale su ciascuno di tali periodi meno 50 punti base e salvo durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III in cui si applica il tasso di interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principale sull’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III;»;

5)

L'allegato I è modificato in conformità all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore l’8 novembre 2022.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 ottobre 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.

(2)  Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).

(3)  La decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13) (GU L 80 del 17.3.2020, pag. 23) e la decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea, del 30 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25) (GU L 141 del 5.5.2020, pag. 28) danno attuazione a tali modifiche.

(4)  La decisione (UE) 2021/124 della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2021, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/3) (GU L 38 del 3.2.2021, pag. 93) dà attuazione a tali modifiche.


ALLEGATO

L’allegato I della decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificato come segue:

la sezione 3 è sostituita dalla seguente:

«3.   Calcolo del tasso di interesse

A.

Sia NLSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale dal 1o marzo 2020 al 31 marzo 2021.

Formula

B.

Sia NLADSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2021.

Formula

C.

Sia NSMar  2021 l’importo risultante dalla somma dei prestiti netti idonei nel periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021 e delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2019; questo è calcolato come:

Formula

Si indica ora con EX la deviazione percentuale di NSMar  2021 dal livello di riferimento delle consistenze in essere per il periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021, ossia,

Formula

EX sarà arrotondato a 15 cifre decimali. Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 1,15.

E.

Sia k pre il periodo di tasso di interesse pre-SIRP compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 23 giugno 2020, k special il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021, k adspecial il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022, k post il periodo di tasso di interesse post-ASIRP compreso tra il 24 giugno 2022 e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III , a seconda di quale tra tali date cada prima; k main il periodo di tasso di interesse principale compreso tra la data di regolamento della relativa OMRLT-III e il 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima, e k last il periodo di tasso di interesse compreso tra il 23 novembre 2022 e la data di scadenza della relativa OMRLT-III o la data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III, a seconda di quale tra tali date cada prima.

Sia 

Formula
il tasso medio sulla operazione di rifinanziamento principale (main refinancing operation, MRO) applicabile durante il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo e sia
Formula
il tasso medio sui depositi presso la banca centrale (deposit facility, DF) applicabile durante il periodo di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

Formula
Formula

Nelle precedenti equazioni

Formula
indica il numero di giorni del periodo k special della OMRLT-III k e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
Formula
indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k special della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
Formula
indica il tasso minimo di offerta applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k special della OMRLT-III k, e in ogni caso
Formula
viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
Formula
indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k special della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

Sia

Formula
il tasso medio sulla MRO applicabile durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 della OMRLT-III k espresso come tasso percentuale annuo e sia
Formula
il tasso medio sui DF applicabile durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 della OMRLT-III k e, in ogni caso, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

Formula
Formula

Nelle precedenti equazioni

Formula
indica il numero di giorni del periodo k adspecial della OMRLT-III k, e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
Formula
indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k adspecial della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
Formula
indica il tasso minimo di offerta applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k adspecial della OMRLT-III k, e in ogni caso
Formula
viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
Formula
indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k adspecial della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

Sia

Formula
il tasso medio sulla MRO applicabile dalla data di regolamento della OMRLT-III k sino al 22 novembre 2022 o la data di rimborso anticipato della OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espressa come tasso percentuale annuo, e sia
Formula
il tasso medio sui DF applicabile dalla data di regolamento della relativa OMRLT-III k fino al 22 novembre 2022 o alla data di rimborso anticipato della relativa OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espresso come tasso percentuale annuo, ossia:

Formula
Formula

Nelle precedenti equazioni

Formula
indica il numero di giorni del periodo k main della OMRLT-III k, e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
Formula
indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k main della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
Formula
indica il tasso minimo di offerta applicato alla OPR nel t-esimo giorno del periodo k main della OMRLT-III k, e in ogni caso
Formula
viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
Formula
indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k main della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

Sia

Formula
il tasso medio sulla MRO applicabile dal 23 novembre 2022 fino alla data di scadenza della OMRLT-III k o alla data di rimborso anticipato della OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espressa come tasso percentuale annuo, e sia
Formula
il tasso medio sui DF applicabile dal 23 novembre 2022 fino alla scadenza della OMRLT-III k o alla data di rimborso anticipato della OMRLT-III k, a seconda di quale tra tali date cada prima, espressa come tasso percentuale annuo, ossia:

Formula
Formula

Nelle precedenti equazioni

Formula
indica il numero di giorni del periodo k last della OMRLT-III k, e quando la MRO viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso,
Formula
indica il tasso applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k last della OMRLT-III k, oppure, quando la MRO viene eseguita secondo una procedura d'asta a tasso variabile,
Formula
indica il tasso minimo di offerta applicato alla MRO nel t-esimo giorno del periodo k last della OMRLT-III k, e in ogni caso
Formula
viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni
Formula
indica il tasso applicato ai DF nel t-esimo giorno del periodo k last della OMRLT-III k, ed è espresso come tasso percentuale annuo.

F.

L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse, se del caso, sia indicato come iri, calcolato come frazione del corridoio medio tra:

i)

la

Formula

e il

Formula

durante il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; o

ii)

la

Formula

e il

Formula

durante l'ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III.

G.

Il tasso di interesse applicabile per la durata di una OMRLT-III k (tasso di interesse definitivo), espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come rk  . Il tasso di interesse da applicare per un periodo kj , con j = pre, special, adspecial, post oppure last, di una OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come 

Formula

.

H.

Il tasso di interesse rk definito come segue:

Formula

Nella precedente equazione

Formula
indica il numero di giorni del periodo k pre della OMRLT-III k e
Formula
indica il numero di giorni del periodo k post della OMRLT-III k.

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III k è calcolato come segue:

1)

per gli importi presi in prestito nelle prime sette operazioni, ossia se k = 1,...,7:

a)

se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale e nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

 

se NLSpecial ≥ NLB, allora

Formula
;

ii)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

 

se NLAdSpecial ≥ NLB, allora

Formula
;

iii)

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, la media del tasso di interesse sui DF durante il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III; vale a dire:

 

se NLSpecial  ≥ NLB e NLADSpecial  ≥ NLB, allora 

Formula
.

iv)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, la media del tasso di interesse sui DF nell'ultimo periodo di tasso di interesse della rispettiva OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial  ≥ NLB e NLADSpecial  ≥ NLB, allora 

Formula

b)

se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

 

se NLSpecial ≥ NLB,

 

allora

Formula
;

ii)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial ≥ NLB e NLADSpecial < NLB,

 

allora

Formula
;

iii)

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III,: il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial ≥ NLB e NLADSpecial < NLB , allora

Formula

iv)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III: il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial ≥ NLB e NLADSpecial < NLB , allora

Formula

c)

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e supera il livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento di almeno l’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i)

durante il periodo del tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

 

allora iri = 100 % e

Formula
;

ii)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

 

se NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

 

allora

Formula
;

iii)

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui depositi presso la banca centrale durante il periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≥ 1,15,

 

allora iri = 100 % e

Formula

iv)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≥ 1,15,allora iri = 100 % e

Formula

d)

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento di almeno l’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

 

allora iri = 100 % e

Formula
;

ii)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

 

allora iri = 100 % e

Formula
;

iii)

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III,: il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

 

allora iri = 100 % e

Formula

iv)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III: il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≥ 1,15,

 

allora iri = 100 % e

Formula
;

e)

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento in misura inferiore all’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i)

durante il periodo di tasso di interesse pre-SIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare all’eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,

 

se NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

 

allora

Formula
e
Formula
;

ii)

durante il periodo di tasso di interesse speciale: il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse calcolato in base al punto i), vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

 

allora

Formula
e
Formula
;

iii)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

 

se NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15 allora

Formula
;

iv)

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e 0 < EX < 1,15,

 

allora

Formula
;

v)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e 0 < EX < 1,15,

 

allora

Formula

f)

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo ma supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere dei prestiti idonei durante il secondo periodo di riferimento in misura inferiore all’1,15 %, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale: il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse calcolato in base al punto iii), vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

 

allora

Formula
e
Formula
;

ii)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il più basso tra il tasso medio per le MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base e il tasso di interesse calcolato in base al punto iii), vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

 

allora

Formula
e
Formula
;

iii)

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare all’eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

 

allora

Formula
e
Formula

iv)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse in proporzione lineare all’eccedenza percentuale rispetto al livello di riferimento delle consistenze in essere, vale a dire,

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e 0 < EX < 1,15,

 

allora

Formula
e
Formula

g)

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non supera il proprio livello di riferimento delle consistenze in essere durante il secondo periodo di riferimento, ma raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

i)

durante il periodo di tasso di interesse pre-SIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB e EX ≤ 0, allora iri = 0 % and

Formula
;

ii)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base; vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB e EX ≤ 0, allora

Formula
;

iii)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base; vale a dire:

 

se NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB e EX ≤ 0

 

allora

Formula
;

iv)

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≤ 0, allora

Formula

v)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB e EX ≤ 0, allora

Formula

h)

se un partecipante non raggiunge o non supera il livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale, non raggiunge o non supera il livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo e non supera il livello di riferimento delle consistenze in essere durante il secondo periodo di riferimento, il tasso di interesse da applicare agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

i)

durante il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB e EX ≤ 0, allora

Formula
;

ii)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel medesimo periodo meno 50 punti base, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≤ 0,

 

allora

Formula
;

iii)

durante i periodi di tasso di interesse pre-SIRP e post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≤ 0,

 

allora iri = 0 % e

Formula

iv)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB e EX ≤ 0,

 

allora iri = 0 % e

Formula

2)

Per gli importi presi in prestito nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III, ossia se k = 8, 9 o 10:

a)

se un partecipante raggiunge o supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell'ambito delle OMRLT-III è:

i)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso di interesse medio sui DF nel medesimo periodo meno 50 punti base, che in ogni caso non deve essere superiore a meno 100 punti base, vale a dire:

 

se NLADSpecial ≥ NLB, allora

Formula
;

ii)

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLADSpecial ≥ NLB, allora

Formula

iii)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sui DF nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLADSpecial ≥ NLB, allora

Formula

b)

se un partecipante non raggiunge o non supera il proprio livello di riferimento dei prestiti netti nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo, il tasso di interesse applicato agli importi presi in prestito dal partecipante nell’ambito delle OMRLT-III è:

i)

durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d'interesse medio sulle MRO nel relativo periodo meno 50 punti base, vale a dire:

 

se NLADSpecial < NLB, allora

Formula
;

ii)

durante il periodo di tasso di interesse post-ASIRP della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle (MRO nel periodo di tasso di interesse principale della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLADSpecial < NLB, allora

Formula

iii)

durante l’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, il tasso di interesse medio sulle MRO nell’ultimo periodo di tasso di interesse della relativa OMRLT-III, vale a dire:

 

se NLADSpecial < NLB, allora

Formula
.

L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse (iri) è espresso arrotondando a 15 cifre decimali.

I tassi di interesse

Formula
Formula
sono espressi come tasso percentuale annuo arrotondato a 13 cifre decimali.

Formula
sono espressi come tasso percentuale annuo arrotondato a 13 cifre decimali.

Formula
Formula
, sono espressi come tasso percentuale annuo arrotondato a 13 cifre decimali.

Il tasso di interesse definitivo r k è espresso come tasso percentuale annuo, arrotondato per difetto alla quarta cifra decimale.».