ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 281 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 281/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/2090 DEL CONSIGLIO
del 27 ottobre 2022
che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi istituiti per le rispettive zone geografiche di competenza e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri. |
(2) |
Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l’obiettivo della politica comune della pesca è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. L’obiettivo fissato per il periodo transitorio fino al 2020 consisteva nel trovare un giusto equilibrio tra il conseguimento dell’MSY per tutti gli stock e le possibili implicazioni socioeconomiche degli eventuali adeguamenti delle relative possibilità di pesca. |
(4) |
A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Tale piano è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici debbano essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani pluriennali stessi. |
(6) |
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, le possibilità di pesca per gli stock di cui all’articolo 1 dello stesso regolamento dovevano essere fissate in modo da raggiungere quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 una mortalità per pesca compatibile con l’MSY espresso in intervalli di valori. I limiti di cattura applicabili nel 2023 agli stock pertinenti nel Mar Baltico dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con gli obiettivi del piano pluriennale istituito da tale regolamento. |
(7) |
Il 31 maggio 2022 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM») ha pubblicato il parere annuale sugli stock del Mar Baltico, fatta salva l’aringa del Baltico occidentale, sulla quale il parere è uscito il 30 giugno 2022. Esso ha evidenziato che la biomassa dell’aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni CIEM da 20 a 24 è lievemente aumentata ma è pari a solo il 59 % del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim), al di sotto del quale la capacità riproduttiva potrebbe essere ridotta. Il reclutamento continua inoltre ad attestarsi su livelli storicamente bassi. Per il quinto anno consecutivo il CIEM ha quindi pubblicato un parere di zero catture per l’aringa del Baltico occidentale. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno pertanto adottare tutte le misure correttive atte ad assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. Tale disposizione prevede inoltre che si adottino ulteriori misure correttive. Pertanto, nel 2022 la pesca diretta dell’aringa del Baltico occidentale è stata chiusa ed è stato fissato un TAC molto basso per le catture accessorie inevitabili di tale stock, al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Tuttavia, la pesca mirata dell’aringa del Baltico occidentale è stata autorizzata per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e svolte nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché per i pescatori che praticano una pesca costiera su piccola scala con determinati attrezzi fissi. Tenuto conto del parere del CIEM e della situazione immutata dello stock, è opportuno mantenere invariato il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive a esse funzionalmente collegate. |
(8) |
Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM può basare il suo parere precauzionale su una valutazione più ricca di dati. Secondo le sue stime la biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale continua a essere al di sotto del Blim e in pratica non è aumentata dal 2021. Per il quarto anno consecutivo, quindi, il CIEM ha pubblicato un parere di zero catture per il merluzzo bianco del Baltico orientale. Nell’Unione, dal 2019 sono state adottate misure di conservazione rigorose. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale è stata chiusa e, per le catture accessorie inevitabili di tale stock, è stato fissato un TAC di livello molto basso al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusure della pesca nel periodo della riproduzione e di divieto della pesca ricreativa nella principale zona di distribuzione. Tenuto conto del parere del CIEM e della situazione immutata dello stock, è opportuno mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive a esse funzionalmente collegate. |
(9) |
Per quanto riguarda lo stock del merluzzo bianco del Baltico occidentale, le stime degli scienziati hanno indicato da diversi anni che la biomassa riproduttiva dello stock era inferiore al valore di riferimento al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione specifiche e appropriate (Btrigger). Negli ultimi anni sono state pertanto adottate misure di gestione sempre più rigorose. Nel 2021 il CIEM ha deciso di effettuare una valutazione più approfondita, dalla quale è emerso che in realtà da oltre dieci anni la biomassa del merluzzo bianco del Baltico occidentale è stata sostanzialmente al di sotto del Blim. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico occidentale è stata pertanto chiusa ed è stato fissato un TAC molto basso per le catture accessorie inevitabili di tale stock, al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di proroga della chiusura della pesca, anche ricreativa, nel periodo della riproduzione, e di ulteriore riduzione del limite giornaliero della pesca ricreativa. Nel 2022 il CIEM ha rivisto al ribasso la biomassa dello stock che, nonostante un lieve aumento dello scorso anno, è stimata inferiore al 40 % del Blim. In ragione di stime di reclutamento in lieve crescita e fattori di mortalità aggiuntivi poco chiari - che il CIEM non è attualmente in grado di includere nel modello di valutazione - il parere per la mortalità per pesca che dà luogo a un MSY (FMSY) è di aumentare le catture totali. Tuttavia, il CIEM evidenzia che le sue previsioni a breve termine sono estremamente incerte e che, data la scarsa chiarezza dei fattori di mortalità aggiuntivi, se le possibilità di pesca saranno fissate al valore FMSY, esiste una probabilità del 66 % che nel 2024 la biomassa dello stock rimanga al di sotto del Blim. Inoltre, come nel 2021, il CIEM non è stato in grado di fornire pareri separati sulle catture commerciali e su quelle ricreative. Dato il calo dello stock e l’incertezza circa il parere per le catture al valore FMSY, è opportuno adottare un approccio precauzionale e mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive funzionalmente collegate. |
(10) |
Secondo le stime del CIEM, nel 2020 la biomassa dell’aringa del Baltico centrale è scesa al di sotto del Btrigger e nel 2021 si è avvicinata al Blim. Nel 2022 il CIEAM aveva estimato che la biomassa fosse aumentata, pur rimanendo al di sotto del Btrigger. Lo stock ha potuto contare solo sulla classe di età 2019 e la stima della sua consistenza è cambiata considerevolmente dal 2020. È quindi opportuno fissare le possibilità di pesca conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139. |
(11) |
La biomassa dell’aringa del Golfo di Botnia è in costante diminuzione dal 2010. Nel 2019 il CIEM ha deciso di formulare un parere basato sull’approccio sviluppato per gli stock con dati limitati, a causa di forti distorsioni retrospettive nella valutazione degli stock. In seguito ad un’analisi approfondita, il CIEM è stato nuovamente in grado di formulare un parere sull’MSY nel 2021. Il parere aggiornato per il 2021 prevedeva un aumento sostanziale delle possibilità di pesca per il 2021, sulla base della stima di aumento della biomassa. Nel parere 2022 il CIEM ha raccomandato una lieve riduzione delle possibilità di pesca. Tuttavia, nel parere 2023, il CIEM ha rivisto significativamente al ribasso la biomassa dello stock. Secondo il CIEM, la riduzione della biomassa è molto probabilmente dovuta al continuo calo delle dimensioni dell’aringa. Il CIEM stima che la biomassa dello stock sia ora appena al di sopra del Btrigger. L’unico scenario di cattura raccomandato dal CIEM che manterrebbe lo stock al di sopra del Btrigger nel 2024 è il valore più basso dell’intervallo FMSY. Data l’evoluzione negativa e la necessità di evitare che lo stock scenda sotto il Btrigger, è opportuno fissare le possibilità di pesca al valore più basso dell’intervallo FMSY. |
(12) |
Secondo il parere del CIEM sulla passera di mare, il merluzzo bianco è una cattura accessoria della pesca della passera di mare. Secondo il parere del CIEM sullo spratto, quest’ultimo è catturato nella pesca multispecifica insieme all’aringa ed è una preda del merluzzo bianco. È opportuno tener conto di tali dinamiche interspecie e fissare le possibilità di pesca per la passera di mare e lo spratto al corrispondente intervallo FMSY inferiore. |
(13) |
Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, il CIEM ha affermato per diversi anni che lo stato degli stock fluviali era assai eterogeneo. Nel 2021, in seguito ad analisi approfondita, il CIEM ha raccomandato che tutte le catture della pesca commerciale e ricreativa nel bacino principale, che sono intrinsecamente attività di pesca multispecifica finalizzate alla cattura del salmone proveniente da stock fluviali sia sani che deboli, siano interrotte per proteggere gli stock fluviali deboli. Il CIEM ritiene tuttavia che l’attuale pesca diretta nelle zone costiere del Golfo di Botnia e del Mare di Åland possa continuare durante la migrazione estiva del salmone. È stato quindi fissato un TAC specifico per le catture accessorie di salmone in tali zone, fatte salve le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, svolte nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; per le attività di pesca costiera a nord della latitudine 59° 30′ N nel periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 agosto. Sono state adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, sotto forma di limitazioni all’uso dei palangari e di limite giornaliero nella pesca ricreativa. Nel 2022 il CIEM ha ripresentato il parere del 2021. È pertanto opportuno mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive funzionalmente collegate, precisando inoltre che il pescatore dedito alla pesca ricreativa dovrebbe cessare la pesca del salmone per il resto del giorno dopo la cattura del primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa. |
(14) |
Ai fini di garantire il pieno uso delle possibilità di pesca costiera, nel 2019 è stata introdotta per il salmone una flessibilità limitata all’interno della zona tra le sottodivisioni CIEM da 22 a 31 e la sottodivisione CIEM 32. Viste le possibilità di pesca invariate per i tali due stock, è opportuno mantenere inalterata la flessibilità attuale. |
(15) |
Il divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base e il limite delle catture accessorie al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone hanno contribuito in larga misura a ridurre notevolmente il gran numero di dichiarazioni inesatte di catture di salmone, in particolare laddove dichiarate come catture di trota di mare. È opportuno pertanto mantenere invariata la disposizione di tenere basso il tasso di dichiarazioni inesatte. |
(16) |
Le misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco e del salmone e le misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone dovrebbero lasciare impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
(17) |
L’utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4), in particolare l’articolo 33 riguardante rispettivamente la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e l’articolo 34 riguardante la trasmissione dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca alla Commissione. È opportuno pertanto che il presente regolamento specifichi i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione. |
(18) |
Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (5) ha disposto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese, a norma dei suoi articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici. A norma dell’articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha istituito il meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno precisare che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. |
(19) |
La biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, di merluzzo bianco del Baltico occidentale e di aringa del Baltico occidentale è inferiore al Blim e nel 2023 sono consentite solo catture accessorie, attività di pesca a scopo scientifico e, per l’aringa del Baltico occidentale, determinate attività di pesca costiera su piccola scala. Gli Stati membri con una quota del TAC pertinente si sono pertanto impegnati a non applicare, nel 2023, la flessibilità interannuale prevista all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tali stock, in modo che, in tale anno, le catture non superino il TAC fissato per il merluzzo bianco del Baltico orientale, l’aringa del Baltico occidentale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale. Inoltre, la biomassa di quasi tutti gli stock fluviali di salmone a sud della latitudine 59° 30′ N è al di sotto del valore limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (Rlim) e nel 2023 in quella zona sono consentite solo le catture accessorie e le attività di pesca a scopo scientifico. Pertanto, gli Stati membri interessati hanno assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2023. |
(20) |
Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (6) fissa le possibilità di pesca per la busbana norvegese fino al 31 ottobre 2022 nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a. La campagna di pesca per la busbana norvegese decorre dal 1o novembre al 31 ottobre. Al fine di consentire l’inizio delle attività di pesca il 1o novembre 2022, sulla base di nuovi pareri scientifici e a seguito di consultazioni con il Regno Unito, è necessario fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a per il periodo dal 1o novembre 2022 al 31 dicembre 2022. Tale TAC preliminare dovrebbe essere fissato in linea con il parere del CIEM pubblicato il 7 ottobre 2022. |
(21) |
L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e il relativo protocollo di esecuzione (7), prevede che all’Unione spetti il 7,7 % del TAC per la pesca del capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. Il 7 ottobre 2022 le autorità groenlandesi hanno comunicato all’Unione che, a seguito dei migliori pareri scientifici disponibili e sulla base dell’accordo raggiunto tra la Groenlandia, l’Islanda e la Norvegia sul capelin, il governo della Groenlandia aveva fissato il proprio contingente. Conformemente al protocollo di esecuzione, la Groenlandia intende offrire all’Unione 7 760 tonnellate di capelin. In attesa dell’accettazione da parte dell’Unione dell’offerta di capelin e dell’attuazione di tale offerta nel diritto dell’Unione, le possibilità di pesca per tale stock nel regolamento (UE) 2022/109 dovrebbero recare la dicitura «Da fissare». |
(22) |
Il 12 ottobre 2022 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico aggiornato per il nasello australe nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 per il 2022. Tale parere scientifico aggiornato è un parere relativo all’MSY e si basa su un nuovo modello di valutazione sviluppato dal CIEM nel corso della definizione dei parametri di riferimento per tale stock effettuata nel febbraio 2022. Le possibilità di pesca per tale stock per il 2022, stabilite dal regolamento (UE) 2022/109, dovrebbero essere aggiornate sulla base di tale parere scientifico riveduto e il TAC dovrebbe essere fissato in linea con il valore più elevato all’interno dell’intervallo FMSY («FMSY superiore»), in quanto lo stock meridionale di nasello è la specie dal contingente più limitante nella pesca multispecifica. |
(23) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109. |
(24) |
Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2023. I limiti di cattura previsti nel regolamento (UE) 2022/109 si applicano dal 1o gennaio 2022. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative a tali limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore anch’esse a decorrere dal 1o gennaio 2022. È opportuno tuttavia che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a dal 1o novembre 2022 al 31 ottobre 2023, poiché quella è la campagna di pesca dello stock. Data la necessità di proseguire le attività di pesca sostenibili e di avviare le attività di pesca pertinenti in tempo utile per l’apertura delle campagne di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 si applichino a decorrere dal 15 ottobre 2022. Poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite o saranno aumentate dal presente regolamento, l’applicazione retroattiva del presente regolamento non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2023 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2022/109.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle disposizioni pertinenti.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1) |
«sottodivisione»: una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); |
2) |
«totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell’arco di un anno; |
3) |
«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo; |
4) |
«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi. |
CAPO II
Possibilità di pesca
Articolo 4
TAC e loro ripartizione
I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato.
Articolo 5
Disposizioni speciali riguardanti la ripartizione delle possibilità di pesca
La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:
a) |
gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
b) |
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; |
c) |
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
d) |
i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |
e) |
le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. |
Articolo 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga dall’obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nelle tabelle dei TAC nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 7
Chiusure per proteggere le zone di riproduzione del merluzzo bianco
1. Dal 1o maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:
a) |
operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; |
b) |
pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti; |
c) |
pescherecci dell’Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita. |
3. Dal 15 gennaio al 31 marzo è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24.
4. Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:
a) |
operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; |
b) |
pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti; |
c) |
pescherecci dell’Unione che pescano nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita; |
d) |
pescherecci dell’Unione che pescano con draghe per molluschi bivalvi nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. |
5. I comandanti dei pescherecci di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 4, lettera b), c) o d), assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.
Articolo 8
Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 26
1. Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa non può essere conservato più di un esemplare di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base. Tuttavia, nel periodo dal 15 gennaio al 31 marzo, la pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle zone suddette.
2. La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni 25 e 26.
3. Il presente articolo non pregiudica le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 9
Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31
1. La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.
2. In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle seguenti condizioni cumulative:
a) |
non può essere catturato e detenuto più di un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore al giorno; |
b) |
dopo la cattura del primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa, il pescatore dedito alla pesca ricreativa deve cessare la pesca del salmone per il resto del giorno; |
c) |
tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi. |
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la pesca ricreativa del salmone a nord della latitudine 59° 30′ N è autorizzata dal 1o maggio al 31 agosto senza restrizioni in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
4. Il presente articolo non pregiudica le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 10
Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32
1. Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2023 ai pescherecci dell’Unione è vietata la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32. Nell’ambito della pesca del salmone al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.
2. Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.
3. Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 11
Flessibilità
1. Salvo se diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
2. L’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 12
Trasmissione dei dati
Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.
CAPO III
Disposizioni finali
Articolo 13
Modifiche del regolamento (UE) 2022/109
Il regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:
1) |
nell’allegato IA, parte A, la tabella sulle possibilità di pesca per il nasello (Merluccius merluccius) nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
nell’allegato IA, parte B, la tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:
|
3) |
nell’allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 è sostituita dalla seguente:
|
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
In deroga al secondo comma:
a) |
l’articolo 13, punto 1), si applica dal 1o gennaio 2022; |
b) |
l’articolo 13, punto 2), si applica dal 1o novembre 2022 al 31 ottobre 2023; |
c) |
l’articolo 13, punto 3), si applica dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2) Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(4) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(6) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
(7) GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3.
(8) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
ALLEGATO
TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA
Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni a essi funzionalmente collegate.
I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.
Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie.
Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni riportata di seguito.
Nome scientifico |
Codice alfa-3 |
Nome comune |
Clupea harengus |
HER |
Aringa |
Gadus morhua |
COD |
Merluzzo bianco |
Pleuronectes platessa |
PLE |
Passera di mare |
Salmo salar |
SAL |
Salmone atlantico |
Sprattus sprattus |
SPR |
Spratto |
Tabella 1
Specie: |
Aringa Clupea harengus |
Zona: |
sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.) |
|
Finlandia |
65 627 |
|
TAC analitico |
|
Svezia |
14 420 |
|
||
Unione |
80 047 |
|
||
TAC |
80 047 |
|
Tabella 2
Specie: |
Aringa Clupea harengus |
Zona: |
sottodivisioni 22-24 (HER/3BC + 24) |
|
Danimarca |
110 |
(1) |
TAC analitico Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
Germania |
435 |
(1) |
||
Finlandia |
0 |
(1) |
||
Polonia |
103 |
(1) |
||
Svezia |
140 |
(1) |
||
Unione |
788 |
(1) |
||
TAC |
788 |
(1) |
||
(1) |
Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura dell’aringa, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, lenze a mano, reti a postazione fissa o attrezzatura da jigging. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente. |
Tabella 3
Specie: |
Aringa Clupea harengus |
Zona: |
acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (HER/3D-R30) |
|
Danimarca |
1 558 |
|
TAC analitico |
|
Germania |
413 |
|
||
Estonia |
7 957 |
|
||
Finlandia |
15 531 |
|
||
Lettonia |
1 964 |
|
||
Lituania |
2 068 |
|
||
Polonia |
17 645 |
|
||
Svezia |
23 686 |
|
||
Unione |
70 822 |
|
||
TAC |
Non pertinente |
Tabella 4
Specie: |
Aringa Clupea harengus |
Zona: |
sottodivisione 28.1 (HER/03D.RG) |
|
Estonia |
21 078 |
|
TAC analitico Si applica l’articolo 6 del presente regolamento. |
|
Lettonia |
24 565 |
|
||
Unione |
45 643 |
|
||
TAC |
45 643 |
|
Tabella 5
Specie: |
Merluzzo bianco Gadus morhua |
Zona: |
acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-32 (COD/3DX32.) |
||
Danimarca |
|
137 |
(1) |
TAC precauzionale Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
Germania |
54 |
(1) |
|||
Estonia |
13 |
(1) |
|||
Finlandia |
10 |
(1) |
|||
Lettonia |
51 |
(1) |
|||
Lituania |
33 |
(1) |
|||
Polonia |
159 |
(1) |
|||
Svezia |
138 |
(1) |
|||
Unione |
595 |
(1) |
|||
TAC |
Non pertinente |
(1) |
|||
(1) |
Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. |
Tabella 6
Specie: |
Merluzzo bianco Gadus morhua |
Zona: |
sottodivisioni 22-24 (COD/3BC + 24) |
|
Danimarca |
214 |
(1) |
TAC analitico Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
Germania |
104 |
(1) |
||
Estonia |
5 |
(1) |
||
Finlandia |
4 |
(1) |
||
Lettonia |
18 |
(1) |
||
Lituania |
11 |
(1) |
||
Polonia |
57 |
(1) |
||
Svezia |
76 |
(1) |
||
Unione |
489 |
(1) |
||
TAC |
489 |
(1) |
||
(1) |
Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. |
Tabella 7
Specie: |
Passera di mare Pleuronectes platessa |
Zona: |
acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 (PLE/3BCD-C) |
|
Danimarca |
8 105 |
|
TAC analitico Si applica l’articolo 6 del presente regolamento. |
|
Germania |
900 |
|
||
Polonia |
1 697 |
|
||
Svezia |
611 |
|
||
Unione |
11 313 |
|
||
TAC |
11 313 |
|
Tabella 8
Specie: |
Salmone atlantico Salmo salar |
Zona: |
acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F) |
|
Danimarca |
13 223 |
(1)(2) |
TAC analitico Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
|
Germania |
1 471 |
(1)(2) |
||
Estonia |
1 344 |
(1)(2)(3) |
||
Finlandia |
16 488 |
(1)(2) |
||
Lettonia |
8 411 |
(1)(2) |
||
Lituania |
989 |
(1)(2) |
||
Polonia |
4 011 |
(1)(2) |
||
Svezia |
17 874 |
(1)(2) |
||
Unione |
63 811 |
(1)(2) |
||
TAC |
Non pertinente |
|||
(1) |
Numero di esemplari. |
|||
(2) |
Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del salmone, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241. In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell’Unione a nord della latitudine 59° 30′ N in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto. |
|||
(3) |
Condizione speciale: fino a un massimo di 450 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell’Unione della sottodivisione 32 (SAL/ * 3D32). |
Tabella 9
Specie: |
Salmone atlantico Salmo salar |
Zona: |
acque dell’Unione della sottodivisione 32 (SAL/3D32.) |
|
Estonia |
969 |
(1) |
TAC precauzionale |
|
Finlandia |
8 486 |
(1) |
||
Unione |
9 455 |
(1) |
||
TAC |
Non pertinente |
|||
(1) |
Numero di esemplari. |
Tabella 10
Specie: |
Spratto Sprattus sprattus |
Zona: |
acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32 (SPR/3BCD-C) |
|
Danimarca |
22 107 |
|
TAC analitico Si applica l’articolo 6 del presente regolamento. |
|
Germania |
14 006 |
|
||
Estonia |
25 671 |
|
||
Finlandia |
11 573 |
|
||
Lettonia |
31 005 |
|
||
Lituania |
11 216 |
|
||
Polonia |
65 798 |
|
||
Svezia |
42 738 |
|
||
Unione |
224 114 |
|
||
TAC |
Non pertinente |
31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 281/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2091 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nei settori degli ortofrutticoli e del latte e dei prodotti lattiero-caseari
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 174, paragrafo 1, lettera a), l’articolo 174, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 223, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme specifiche in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione le loro decisioni circa la concessione, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel corso dell’anno civile precedente. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce determinati obblighi di comunicazione concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni transnazionali di tali entità riconosciute nei settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. |
(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione (3) stabilisce, tra l’altro, obblighi di comunicazione concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. |
(5) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione (4), modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2092 della Commissione (5), prevede un sistema migliorato e razionalizzato, con modalità uniformi per tutti i settori, per le notifiche relative alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali, nazionali e transnazionali, riconosciute. Di conseguenza le norme in materia di notifiche da parte degli Stati membri stabilite in detto regolamento si applicano alle informazioni relative alle organizzazioni di produttori riconosciute in tutti i settori di prodotti agricoli elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, comprese le informazioni attualmente richieste ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati e ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. |
(6) |
Al fine di evitare che gli Stati membri debbano trasmettere due volte le informazioni richieste, è opportuno modificare i regolamenti di esecuzione (UE) 2017/892 e (UE) n. 511/2012. |
(7) |
Per garantire che non vi sia discontinuità tra il vecchio e il nuovo regime di notifica, è opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2023. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, il punto 2 è soppresso.
Articolo 2
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 è soppresso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione, del 15 giugno 2012, relativo alle comunicazioni concernenti le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali nonché le trattative e le relazioni contrattuali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39).
(4) Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) 2022/2092 della Commissione, del 25 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 e il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute (cfr. pag. 18 della presente Gazzetta ufficiale).
31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 281/18 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2092 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2022
che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/232 e il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le notifiche degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 173, paragrafo 1, e l’articolo 223, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme specifiche in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 dispone l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione le loro decisioni circa la concessione, il rifiuto o la revoca del riconoscimento di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali nel corso dell’anno civile precedente. |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione (2) stabilisce norme che chiariscono, tra l’altro, la portata delle notifiche degli Stati membri alla Commissione in relazione a tali decisioni. |
(4) |
Il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (3) stabilisce quali informazioni devono figurare nella relazione annuale degli Stati membri nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Per evitare duplicazioni tra il presente atto e altri canali di notifica settoriali, è opportuno stabilire mediante il presente atto delegato che l’allegato V, parte A, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2017/891 è soppresso e che tutte le informazioni ivi menzionate devono essere notificate a norma del regolamento delegato (UE) 2016/232. |
(5) |
L’attuale sistema di notifica previsto dal regolamento delegato (UE) 2016/232 non consente alla Commissione di stabilire il numero totale di organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni interprofessionali riconosciute dagli Stati membri. Questo perché le notifiche annuali degli Stati membri riguardano solo i riconoscimenti o le revoche dell’anno precedente. Inoltre vengono utilizzati diversi canali di notifica in funzione del settore agricolo interessato. È quindi opportuno razionalizzare l’intero sistema, in particolare migliorando le comunicazioni relative alle decisioni di riconoscimento. |
(6) |
In una serie di casi la politica agricola comune (PAC) prevede norme di finanziamento specifiche e deroghe in materia di concorrenza per le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali riconosciute. Le informazioni ad esse relative, compreso il loro numero, sono quindi importanti per consentire di monitorare e valutare l’efficacia delle misure adottate nell’ambito della PAC concernenti le entità riconosciute. A tal fine, le informazioni che devono essere presentate dagli Stati membri dovrebbero comprendere indicazioni precise sul numero complessivo delle entità riconosciute negli Stati membri, nonché il loro nome e, se del caso, il loro numero di identificazione, compresa l’indicazione di quali di tali entità hanno attuato un programma operativo conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel corso dell’esercizio finanziario precedente. |
(7) |
Qualora le organizzazioni di produttori riconosciute contino tra i soci anche soggetti che non sono produttori, è importante determinare il numero di produttori sul totale dei soci. Questo consente alla Commissione di trarre conclusioni sulle tendenze e sugli sviluppi dei mercati, e in ultima analisi di assicurare il monitoraggio ottimale della politica. |
(8) |
Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (5) gli Stati membri devono utilizzare il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione della Commissione per la notifica delle informazioni e dei documenti a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli atti adottati sulla base di detto regolamento. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2016/232 e (UE) 2017/891. |
(10) |
Per garantire che non vi sia discontinuità tra il vecchio e il nuovo regime di notifica, è opportuno che le norme stabilite dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2023, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/232 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Notifiche
1. Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, nazionali o transnazionali, da essi riconosciute («entità riconosciute») nel corso dell’anno precedente, raggruppate secondo i diversi settori di prodotti agricoli elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) |
il nome, se del caso il numero di identificazione e la data di riconoscimento delle entità riconosciute, nonché la pertinente disposizione del regolamento (UE) n. 1308/2013 a norma della quale ciascuna entità è stata riconosciuta; |
b) |
il numero totale di soci di ciascuna entità; |
c) |
quali di tali entità hanno attuato un programma operativo conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 nel corso dell’esercizio finanziario precedente; |
d) |
per le organizzazioni di produttori, il numero di soci che non sono produttori; |
e) |
il nome delle entità alle quali è stato rifiutato, sospeso o revocato il riconoscimento, indicando la data della decisione e, se del caso, il rispettivo numero di identificazione; |
f) |
il nome delle entità riconosciute che si sono fuse con altre entità riconosciute, indicando la data della fusione, il numero totale e il nome delle entità riconosciute risultanti dalla fusione e, se del caso, il rispettivo numero di identificazione. |
Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione un elenco completo e aggiornato di tutte le entità che risultano riconosciute al 31 dicembre dell’anno precedente, corredato delle informazioni pertinenti di cui al primo comma.
2. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i seguenti dati riferiti all’anno precedente concernenti le organizzazioni di produttori nazionali e transnazionali riconosciute e loro associazioni riconosciute, raggruppati secondo i diversi settori di prodotti agricoli elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
a) |
il valore della produzione commercializzata per ciascuna entità, determinato a norma degli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione (*1) e, se del caso, per ciascun prodotto o elenco di prodotti per i quali è stato concesso il riconoscimento. Se non sono disponibili dati sulla produzione commercializzata, è comunicato il valore «0»; |
b) |
per le entità riconosciute nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, se del caso, i volumi annui di latte crudo commercializzabili prodotti da ciascuna entità, ripartiti per Stato membro di produzione nel caso di un’organizzazione transnazionale; |
c) |
per le entità riconosciute nel settore degli ortofrutticoli, la parte della produzione destinata al mercato del fresco e la parte della produzione destinata alla trasformazione, in valore e in volume. |
3. Per le organizzazioni transnazionali riconosciute di tutte le entità riconosciute, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono presentate dallo Stato membro che ha preso la decisione sul riconoscimento a norma dell’articolo 4, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al presente articolo tramite il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione di cui all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
Articolo 2
Nell’allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/891, il punto 2 è soppresso.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/232 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinati aspetti della cooperazione tra produttori (GU L 44 del 19.2.2016, pag. 1).
(3) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).
(4) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).
31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 281/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2093 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2022
che abroga il regolamento (CEE) n. 3417/88 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CEE) n. 3417/88 della Commissione (2) un apparecchio elettromeccanico per uso alimentare, del peso complessivo di 9 kg, con una potenza pari a 1 000 watt, provvisto di vaschetta di 3,5 litri, è stato classificato nel codice NC 8438 80 99 («Macchine ed apparecchi per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande, diversi dalle macchine e dagli apparecchi per l’estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali o di origine microbica fissi o animali»). |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 3417/88 riguardava altresì la classificazione di un altro articolo, ossia un sistema elettronico di stampa che si basa su dati numerici, tuttavia detta parte del regolamento è stata abrogata dal regolamento (CE) n. 936/1999 della Commissione (3). |
(3) |
Nella colonna «Motivazione» dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3417/88, è stata esclusa la classificazione dell’apparecchio per uso alimentare nella voce 8509 come apparecchio elettromeccanico con motore elettrico incorporato, per uso domestico, in quanto «questo apparecchio per la sua potenza e le sue capacità non può essere considerato un apparecchio per uso domestico e pertanto non può essere compreso nel testo della voce 8509». |
(4) |
La voce 8509 o le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) di detta voce non indicano soglie precise di potenza o capacità. La nota esplicativa relativa alla voce 8509 stabilisce che l’espressione «apparecchi domestici» di questa voce significhi «apparecchi di norma usati in ambito domestico». Tali apparecchi sono identificabili, secondo il tipo, per una o più caratteristiche, quali dimensioni complessive, progettazione, capacità, volume. Il metro di giudizio di tali caratteristiche è che gli apparecchi in questione non funzionino a un livello superiore a quello domestico. Tali criteri sono dinamici ed evolvono con il progresso tecnologico. |
(5) |
Attualmente, con il progresso tecnico, esistono numerosi apparecchi per uso alimentare di potenza e capacità analoghi a quelli dell’apparecchio classificato dal regolamento (CEE) n. 3417/88, progettati essenzialmente per uso domestico. Al momento dell’adozione del regolamento (CEE) n. 3417/88 non esistevano tali apparecchi per uso domestico. |
(6) |
L’apparecchio per uso alimentare di cui al regolamento (CEE) n. 3417/88 al giorno d’oggi è usato tipicamente in ambito domestico e non (principalmente) a fini industriali o commerciali. Pertanto la sua classificazione come macchina o apparecchio per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti o di bevande è diventata obsoleta. Di conseguenza, il regolamento (CEE) n. 3417/88 deve essere abrogato. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 3417/88 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 3417/88 della Commissione, del 31 ottobre 1988, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 301 del 4.11.1988, pag. 8).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 936/1999 della Commissione, del 27 aprile 1999, che modifica o abroga alcuni regolamenti relativi alla classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (GU L 117 del 5.5.1999, pag. 9).
31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 281/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2094 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2022
che precisa gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio dei consumi a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 6.
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l’attuazione accurata dell’indagine per campione nel dominio dei consumi denominata indagine sul bilancio delle famiglie (Household Budget Survey, «HBS»), è opportuno che la Commissione specifichi gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità. |
(2) |
L’HBS è uno strumento fondamentale usato per effettuare ponderazioni relative a importanti indicatori macroeconomici, come gli indici dei prezzi al consumo e gli indici armonizzati dei prezzi al consumo quali misure dell’inflazione, nonché ai fini dei conti nazionali. Tali indagini offrono descrizioni dettagliate delle spese totali per consumi delle famiglie, utilizzando caratteristiche delle famiglie quali reddito, abitazione e molte altre caratteristiche demografiche e socioeconomiche. Le indagini forniscono pertanto informazioni sulle condizioni di vita economiche e sociali delle famiglie e delle persone negli Stati membri. Le informazioni ricavate dall’HBS sono utilizzate anche a livello di Unione europea nel contesto della politica in materia di protezione dei consumatori. |
(3) |
Il Green Deal europeo invita a introdurre una politica dei consumatori sostenibile che cerchi di responsabilizzare i consumatori a compiere scelte informate e a svolgere un ruolo attivo nella transizione ecologica (2). Il Green Deal mira inoltre a garantire transizioni eque e inclusive, con la debita attenzione alle problematiche sociali e alla distribuzione degli impatti. Anche la strategia «Dal produttore al consumatore» intende promuovere un consumo alimentare sostenibile e agevolare il passaggio a regimi alimentari sani e sostenibili (3). Anche il piano europeo di lotta contro il cancro promuove alimenti sani per contrastare alcuni rischi di cancro (4). |
(4) |
La comparabilità internazionale delle statistiche nazionali sulle spese per consumi impone il ricorso a classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell’istruzione, dell’occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS (5), ISCED (6), ISCO (7) e NACE (8). Inoltre, per classificare e analizzare le spese per consumi individuali sostenute dalle famiglie secondo il loro scopo, si deve impiegare la classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo («COICOP») (9). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, i formati tecnici per la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), le modalità di trasmissione e il contenuto delle relazioni sulla qualità nel dominio dei consumi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«periodo di riferimento»: il periodo al quale si riferisce un elemento specifico di un’informazione; |
2) |
«anno civile in corso»: l’anno civile in cui si svolge l’intervista; |
3) |
«persona campione»: componente di una famiglia che ha almeno 16 anni di età al 1o gennaio dell’anno civile in corso; |
4) |
«famiglia campione»: una famiglia che comprende almeno una persona campione; |
5) |
«età» di una persona: l’età in anni compiuti al 1o gennaio dell’anno civile in corso; |
6) |
«persona di riferimento»: il componente della famiglia che ha almeno 16 anni di età e reca il contributo più consistente al reddito totale della famiglia; |
7) |
«unità statistica»: una famiglia o una persona dotata di determinate caratteristiche cui si riferiscono le informazioni rilevate; |
8) |
«rispondente della famiglia»: la persona campione da cui sono ricevute le informazioni a livello della famiglia; |
9) |
«diario»: un modulo (elettronico o cartaceo) in cui le famiglie e/o i componenti della famiglia registrano tutti gli elementi delle spese e/o del consumo giornalieri; |
10) |
«periodo di registrazione»: il periodo in cui è tenuto dalla famiglia e/o dalla persona un diario delle spese per consumi. |
Articolo 3
Concetti statistici e descrizione delle variabili
Gli Stati membri applicano i concetti statistici stabiliti nell’allegato I.
Le caratteristiche tecniche delle variabili sono quelle stabilite nell’allegato II e riguardano:
a) |
l’identificativo della variabile; |
b) |
il nome della variabile; |
c) |
l’etichetta e il codice della modalità; |
d) |
l’unità statistica; |
e) |
il periodo di riferimento. |
Articolo 4
Caratteristiche delle popolazioni statistiche e delle unità di osservazione e regole sui rispondenti
1. La popolazione di riferimento nel dominio dei consumi è costituita da famiglie e da tutte le persone che compongono tali famiglie nel territorio dello Stato membro.
2. Le informazioni a livello di famiglie e di persone sono rilevate o compilate per tutti i componenti della famiglia, come specificato nell’allegato II.
3. Sono ammesse le interviste indirette.
Articolo 5
Periodi di riferimento
1. Il periodo di riferimento è un anno civile.
2. Il periodo di riferimento per le spese per consumi è l’anno civile in corso. Se le spese per consumi sono rilevate retrospettivamente, ossia in parte nell’anno precedente, sono considerate rappresentative dell’anno in corso.
3. Il periodo di riferimento per il reddito è l’anno civile in corso, a eccezione del reddito mensile netto corrente della famiglia per cui il periodo di riferimento è il mese in corso.
4. I periodi di riferimento per le variabili non riferite alle spese per consumi e al reddito sono specificati nell’allegato II.
Articolo 6
Caratteristiche dettagliate del campione
1. Il periodo di registrazione dura almeno 7 giorni. La durata massima è di un mese a meno che non siano stati usati metodi innovativi per la rilevazione dei dati. In casi debitamente giustificati, e solo nella misura necessaria, è consentito un periodo di registrazione superiore a un mese.
2. I periodi di registrazione delle famiglie o delle persone campione sono scaglionati lungo il periodo di riferimento per compensare l’effetto delle variazioni stagionali e temporali di altro tipo per il campione nel suo complesso. A tale scopo il campione è diviso in una serie di sottocampioni, i cui periodi di registrazione vengono poi distribuiti uniformemente nell’arco del periodo di riferimento.
3. Si effettuano almeno tre tentativi di contattare una famiglia o una persona campione prima di escluderla dall’indagine, a meno che non si verifichino le situazioni seguenti:
a) |
non è stato possibile localizzare l’indirizzo; |
b) |
l’indirizzo si riferiva a un’unità non residenziale o non occupata; |
c) |
la famiglia o la persona non è stata reperita all’indirizzo; |
d) |
la famiglia o la persona non è stata in grado di rispondere (anche per incapacità); |
e) |
la famiglia o la persona si è rifiutata decisamente di cooperare; |
f) |
le circostanze hanno messo in pericolo la sicurezza dell’intervistatore |
4. Sono ammesse sostituzioni controllate delle famiglie o delle persone campione se si verifica una delle situazioni elencate al paragrafo 3, lettere da a) a f), oppure se la famiglia o la persona campione non è stata raggiunta dopo tre tentativi di contattarla.
5. Si seguono procedure tali da garantire il massimo controllo possibile del processo di sostituzione. Tali procedure comprendono il ricorso a un disegno tale da assicurare che i sostituti selezionati siano fortemente simili, in termini di caratteristiche significative, alle famiglie o alle persone sostituite.
6. Il set delle famiglie o persone campione cui si può ricorrere per la sostituzione è definito prima della rilevazione dei dati. Non si effettuano sostituzioni con famiglie o persone estranee a tale set.
7. È possibile escludere dall’HBS piccole parti del territorio nazionale, che non rappresentino più del 2 % della popolazione nazionale.
Articolo 7
Periodi e metodi di rilevazione dei dati
1. I principali strumenti dell’indagine per la rilevazione diretta dei dati riferiti dai rispondenti consistono in una o più interviste (a famiglie e/o a persone) e in uno o più diari delle spese per consumi tenuti quotidianamente dalle famiglie e/o dalle persone. Per le spese per consumi irregolari, è possibile rilevare i dati retrospettivamente fino a un massimo di 12 mesi prima dell’intervista. Per la rilevazione dei dati si possono utilizzare fonti e strumenti intelligenti, nonché registri o altri metodi.
2. I dati forniti direttamente dai rispondenti sono rilevati mediante tecniche «carta e penna», metodi che si avvalgono dell’informatica, tra cui interviste individuali assistite da computer, interviste telefoniche assistite da computer, interviste compilate in proprio su computer, interviste online assistite da computer anche su tablet e smartphone, e applicazioni native per smartphone.
3. La tempistica dell’intervista è quanto più possibile vicina al periodo di registrazione del diario.
Articolo 8
Norme comuni in materia di correzione, imputazione, ponderazione e stima dei dati
1. I dati sono oggetto di imputazione, modellizzazione o ponderazione secondo necessità.
2. Qualora la non risposta al reddito netto annuo totale proveniente da tutte le fonti, comprese le componenti non monetarie a livello di famiglia o di persona, comporti l’assenza di dati, si applicano adeguati metodi di ponderazione o imputazione statistica.
3. Qualora la non risposta per le variabili del reddito a livello di componente, compresi i redditi in natura da attività di lavoro autonomo a livello di famiglia o di persona, comporti l’assenza di dati, si applicano adeguati metodi di imputazione statistica.
4. Per stimare gli affitti figurativi si utilizzano due metodi, a seconda delle dimensioni e della struttura del mercato nazionale degli alloggi destinati alla locazione: il metodo di stratificazione o il metodo di autovalutazione. Si preferisce il metodo di stratificazione basato sugli affitti effettivi (per estrapolazione diretta o mediante regressione econometrica). In mancanza di un mercato della locazione sufficientemente ampio, si utilizza il metodo di autovalutazione.
5. La procedura applicata ai dati salvaguarda la variazione tra le variabili e la loro correlazione. I metodi che includono «componenti di errore» nei valori imputati sono preferiti a quelli che si limitano a imputare un valore previsto.
6. I metodi che tengono conto della struttura di correlazione (o di altre caratteristiche della distribuzione comune delle variabili) sono preferiti all’approccio marginale o monovariabile.
Articolo 9
Formati per la trasmissione delle informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i microdati che rispettano le caratteristiche delle variabili di cui all’allegato II in formato elettronico, in conformità all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1700 e all’allegato V di tale regolamento. I consumi in termini monetari sono trasmessi a livello di 5 cifre della classificazione COICOP; le spese per autoconsumo e per consumi transfrontalieri sono trasmesse a livello di 2 cifre della classificazione COICOP;
2. Gli Stati membri trasmettono i dati pre-controllati alla Commissione (Eurostat) sotto forma di file di microdati, compresi i pesi adeguati, utilizzando i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici definiti dalla Commissione (Eurostat) e il punto unico di accesso.
Articolo 10
Relazioni sulla qualità
1. Oltre ai requisiti di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1700 e al regolamento (UE) 2019/2180 che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità (11), le relazioni sulla qualità elaborate dagli Stati membri soddisfano i requisiti di cui all’allegato III del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati di riferimento relativi alla qualità prescritti dal presente regolamento utilizzando i formati comuni di scambio di dati e metadati statistici. Essi inviano i metadati attraverso il punto unico di accesso in modo che la Commissione (Eurostat) possa recuperare i dati per via elettronica.
Articolo 11
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.
(2) COM(2019) 640.
(3) COM(2020) 381.
(4) COM(2021) 44.
(5) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(6) Classificazione internazionale standard dell’istruzione 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibile in inglese, francese e in spagnolo).
(7) Raccomandazione 2009/824/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).
(8) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(9) Classificazione internazionale dei consumi individuali secondo la funzione (COICOP) delle Nazioni Unite, 2018, https://unstats.un.org/unsd/classifications/business-trade/desc/COICOP_english/COICOP_2018_-_pre-edited_white_cover_version_-_2018-12-26.pdf (disponibile solo in inglese).
(10) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
ALLEGATO I
DEFINIZIONI DEI CONCETTI STATISTICI
Consumi secondo la classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP)
I consumi secondo la classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo (COICOP) si basano sul concetto di spesa per consumi finali delle famiglie contenuto nel Sistema europeo dei conti, SEC 2010 (1), nella misura in cui è applicabile al dominio dei consumi. Si tratta delle spese effettuate dalle famiglie per beni e servizi allo scopo di soddisfare i propri desideri e bisogni.
Nella spesa per consumi finali delle famiglie figurano ad esempio:
a) |
i servizi di abitazione per gli alloggi occupati dai rispettivi proprietari (affitti figurativi); |
b) |
autoconsumo; |
c) |
spese per beni non considerati consumi intermedi, quali:
|
d) |
le spese per beni non considerati investimenti, in particolare i beni di consumo durevoli che continuano ad assolvere la loro funzione in numerosi periodi contabili; è incluso il trasferimento della proprietà di alcuni beni durevoli da un’impresa a una famiglia; |
e) |
i servizi finanziari addebitati direttamente per la parte fruita dalle famiglie a titolo di consumi finali, ossia senza includere i servizi d’intermediazione finanziaria indirettamente misurati; |
f) |
i servizi di assicurazione per l’ammontare del compenso del servizio effettivo; |
g) |
i servizi pensionistici per l’ammontare del compenso del servizio effettivo; |
h) |
gli esborsi sostenuti dalle famiglie per ottenere il rilascio di licenze, permessi ecc., considerati acquisti di servizi; |
i) |
l’acquisto di prodotti a prezzi economicamente non significativi: ad esempio, biglietti di ingresso a un museo. |
Dalla spesa per consumi finali delle famiglie sono esclusi:
a) |
i trasferimenti sociali in natura quali le spese inizialmente sostenute dalle famiglie, ma successivamente rimborsate dagli enti di sicurezza sociale, come ad esempio talune spese mediche; |
b) |
le spese per beni e servizi considerati consumi intermedi o investimenti lordi:
|
c) |
le acquisizioni di attività non prodotte, in particolare l’acquisto di terreni; |
d) |
tutti gli esborsi sostenuti dalle famiglie da considerare come imposte; |
e) |
i trasferimenti volontari in denaro o in natura delle famiglie a favore di enti di beneficenza e di organizzazioni di aiuto e assistenza. |
La spesa per consumi finali delle famiglie è registrata al prezzo di acquisto, ossia al prezzo che l’acquirente paga effettivamente al momento dell’acquisto dei prodotti.
Il prezzo di acquisto comprende:
a) |
le imposte al netto dei contributi ai prodotti (ma escluse le imposte deducibili come l’IVA sui prodotti); |
b) |
le spese di trasporto pagate separatamente dall’acquirente per ottenere la consegna nel luogo e nel momento stabiliti; |
c) |
gli sconti, rispetto ai prezzi o agli oneri standard, per acquisti fuori stagione o di grandi quantitativi di prodotti. |
Il prezzo di acquisto non comprende:
a) |
gli interessi o gli oneri addebitati nell’ambito di convenzioni creditizie; |
b) |
gli oneri accessori sostenuti per ritardato pagamento, ossia in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo fissato all’epoca dell’acquisto. |
Affitti figurativi
L’acquisto di un’abitazione è di per sé considerato costituzione di capitale (investimento) e non una spesa per consumi, e di conseguenza è escluso dalla spesa per consumi finali delle famiglie. La proprietà di un’abitazione, tuttavia, si traduce in un servizio, un riparo, di cui le famiglie fruiscono nel corso del tempo; di conseguenza, un prezzo stimato del riparo è incluso, con l’imputazione di un canone d’affitto, nella spesa per consumi finali delle famiglie. Rientra nella parte non monetaria della spesa per consumi finali delle famiglie, dal momento che non comporta alcuna operazione monetaria.
L’affitto figurativo rappresenta al contempo una fonte di reddito non monetaria e di conseguenza è registrato anche tra i redditi.
L’affitto figurativo è stimato per tutte le famiglie che riferiscono di non pagare l’affitto completo, perché proprietarie dell’abitazione che occupano, oppure perché occupano un’abitazione affittata a canone inferiore a quello di mercato, oppure perché l’abitazione viene fornita gratuitamente.
L’affitto figurativo è stimato solo per le abitazioni (e le strutture pertinenti, come i garage) utilizzati dalla famiglia come residenza principale.
Il valore dell’affitto figurativo è il valore stimato del canone di affitto che sarebbe pagato per un’abitazione analoga, tenendo conto di fattori come la localizzazione, i servizi cui è possibile avere accesso nelle vicinanze ecc., nonché delle dimensioni e della qualità dell’abitazione in sé. Da tale valore vengono sottratti l’eventuale affitto effettivamente pagato (qualora l’abitazione sia affittata a canone inferiore a quello di mercato) nonché le eventuali attività di manutenzione ordinaria (gas, elettricità, acqua, ecc.) e le spese per manutenzione secondaria e per ristrutturazioni dell’immobile effettuate dalle famiglie proprietarie dell’abitazione che occupano, che sarebbero di norma a carico dei proprietari.
Per i garage separati dalle abitazioni, utilizzati dai proprietari per consumo finale in connessione con l’uso dell’abitazione, si effettua un’imputazione simile.
Per stimare il valore dei servizi di abitazione per le abitazioni occupate dai rispettivi proprietari si utilizza preferibilmente il metodo di stratificazione basato sugli affitti effettivi (per estrapolazione diretta o mediante regressione econometrica).
— |
Il parco abitativo è stratificato secondo la localizzazione, le dimensioni e la natura dell’abitazione, nonché secondo altri fattori che incidono sul canone di affitto. Per ottenere una stima del valore locativo dell’intero parco abitativo si utilizzano informazioni sui canoni di affitto effettivi delle abitazioni di proprietà privata locate. Il canone di affitto effettivo medio per strato è applicato a tutti gli alloggi di quel particolare strato. |
— |
Nel metodo di stratificazione, il canone di locazione da applicare alle abitazioni occupate dai rispettivi proprietari è definito come il canone di affitto praticato sul mercato privato per l’utilizzo di un’abitazione non ammobiliata. Per determinare i canoni di affitto figurativi si utilizzano i canoni di affitto per abitazioni non ammobiliate risultanti dal totale dei contratti del mercato privato. Sono inclusi i canoni di affitto del mercato privato calmierati in forza di normative delle amministrazioni pubbliche. |
— |
Se la dimensione del campione per i canoni di affitto osservati come descritto in precedenza non è sufficientemente ampia, ai fini della determinazione degli affitti imputati possono essere utilizzati i canoni di affitto rilevati per gli alloggi ammobiliati, ovviamente rettificando gli importi per tenere conto della differenza tra alloggi ammobiliati e non ammobiliati. Eccezionalmente possono essere utilizzati anche i canoni di affitto delle abitazioni di proprietà pubblica, debitamente incrementati. Non dovrebbero invece essere utilizzati i canoni d’affitto ridotti delle abitazioni locate a parenti o a lavoratori dipendenti. |
In mancanza di un mercato locativo sufficientemente ampio, laddove le abitazioni siano prevalentemente occupate dai rispettivi proprietari, per tali abitazioni si applica il metodo dell’autovalutazione. In base a tale metodo il valore dell’affitto figurativo fa riferimento a un valore frutto di autovalutazione, utilizzato come stima diretta del valore del prezzo di mercato dell’abitazione.
Autoconsumo
Per autoconsumo si intendono i beni e i servizi prodotti dalle imprese non costituite in società di proprietà delle famiglie destinati a essere consumati dai componenti della stessa famiglia. Ne sono un esempio:
a) |
i prodotti agricoli trattenuti dagli agricoltori; |
b) |
i servizi di abitazione (abitazioni) prodotti da coloro che occupano l’abitazione di cui sono proprietari; |
c) |
i servizi domestici prodotti impiegando personale retribuito. |
I servizi personali e domestici prodotti e consumati all’interno della stessa famiglia non sono registrati come produzione nel SEC, e di conseguenza non fanno parte dell’autoconsumo. Ecco alcuni esempi di servizi domestici prodotti dalle famiglie che devono essere esclusi:
a) |
pulizia, decorazione e manutenzione di abitazioni nella misura in cui tali attività sono consuete anche per i locatari; |
b) |
pulizia, manutenzione e riparazione di beni durevoli per la casa; |
c) |
preparazione di pasti; |
d) |
cura ed istruzione di bambini; |
e) |
assistenza a malati o anziani; nonché |
f) |
trasporto di componenti della famiglia o di loro beni. |
I servizi personali e domestici prodotti impiegando personale domestico retribuito sono però considerati produzione, e fanno parte della spesa per consumi finali.
L’autoconsumo dev’essere registrato quando i prodotti sono destinati all’autoconsumo finale delle famiglie, ed è valutato al prezzo d’acquisto di prodotti simili (beni o servizi) venduti sul mercato. I servizi personali e domestici prodotti impiegando personale domestico retribuito sono valutati sulla base dei redditi da lavoro dipendente corrisposti; questi ultimi comprendono qualsiasi retribuzione in natura, come vitto o alloggio.
Spese per consumi transfrontalieri
La spesa per consumi finali delle famiglie comprende la spesa per consumi delle famiglie residenti, indipendentemente dal fatto che la spesa sia sostenuta nel paese o all’estero. Le spese per consumi transfrontalieri riguardano la parte della spesa per consumi delle famiglie sostenuta all’estero. Comprende tutti gli acquisti diretti di beni e servizi effettuati da residenti in viaggio all’estero per motivi di lavoro o personali. Si distinguono due categorie, che richiedono un trattamento diverso:
a) |
tutte le spese sostenute dalle persone in viaggio d’affari in relazione con la loro attività costituiscono consumi intermedi, e pertanto sono escluse dalla spesa per consumi finali delle famiglie; |
b) |
tutte le altre spese, sostenute da persone in viaggio d’affari o da altri viaggiatori, costituiscono spesa per consumi finali delle famiglie. |
Si devono registrare soltanto le spese per consumi transfrontalieri effettuate in forma monetaria.
Reddito netto annuo totale proveniente da tutte le fonti, comprese le componenti non monetarie
Il reddito netto annuo totale delle famiglie proveniente da tutte le fonti comprende il reddito netto annuo monetario prodotto da tutte le fonti, il reddito in natura da lavoro dipendente, il reddito in natura da attività di lavoro autonomo e l’affitto figurativo.
Il reddito netto annuo totale della famiglia, proveniente da tutte le fonti, dovrebbe essere pari alla somma dei redditi netti annui totali personali di tutti i componenti della famiglia, provenienti da tutte le fonti, più tutte le componenti del reddito netto annuo a livello della famiglia.
Reddito netto annuo monetario proveniente da tutte le fonti
Il reddito netto annuo monetario proveniente da tutte le fonti comprende:
— |
reddito monetario o quasi monetario da lavoro dipendente; |
— |
profitti o perdite monetari da lavoro autonomo (compresi i diritti); |
— |
redditi da capitale:
|
— |
trasferimenti correnti percepiti:
|
— |
altro reddito monetario percepito. |
Reddito in natura da lavoro dipendente
Il reddito in natura da lavoro dipendente si riferisce alle componenti non monetarie del reddito che possono essere fornite gratuitamente o a prezzo ridotto a un lavoratore dipendente dal datore di lavoro, come parte delle condizioni di lavoro. (Se vengono forniti beni e servizi per uso sia privato sia lavorativo, l’uso privato come quota dell’uso totale deve essere stimato e rapportato al valore totale).
Sono inclusi:
— |
l’autovettura aziendale, comprese le spese relative (ad esempio l’eventuale gratuità di carburante, assicurazione auto, imposte e tasse a seconda dei casi), fornita per uso privato o per uso sia privato sia lavorativo, |
— |
i pasti gratuiti o sovvenzionati, i buoni pasto, |
— |
il rimborso o pagamento di spese relative all’abitazione (ad esempio fatture del gas, dell’elettricità, dell’acqua, del telefono fisso o mobile), |
— |
l’alloggio fornito gratuitamente o a canone ridotto a un lavoratore dipendente come residenza principale o secondaria della famiglia, |
— |
altri beni e servizi forniti gratuitamente o a prezzo ridotto dai datori di lavoro ai propri dipendenti, se costituiscono una componente significativa del reddito a livello nazionale o una componente significativa del reddito di particolari gruppi di famiglie. |
Il valore dei beni e servizi forniti gratuitamente è calcolato in base al loro valore di mercato. Il valore dei beni e servizi forniti a prezzo ridotto è calcolato come differenza tra il valore di mercato e quello pagato dal lavoratore dipendente.
Non sono inclusi:
— |
il costo della fornitura di tali beni e servizi per il datore di lavoro, qualora siano necessari ai dipendenti per svolgere il loro lavoro, |
— |
i servizi di alloggio sul posto di lavoro che non possono essere utilizzati dalle famiglie dei lavoratori dipendenti, |
— |
l’indennità corrisposta ai dipendenti per l’acquisto di attrezzi, dispositivi, abbigliamento ecc. esclusivamente o essenzialmente necessari per il lavoro, |
— |
i cibi o le bevande speciali imposti da condizioni di lavoro eccezionali, |
— |
i beni o i servizi forniti ai dipendenti sul posto di lavoro o imposti dalle caratteristiche del lavoro (ad esempio visite mediche richieste per il lavoro). |
Redditi in natura da attività di lavoro autonomo
I redditi in natura da attività di lavoro autonomo comprendono i prodotti destinati all’autoconsumo, ossia i beni e i servizi prodotti dalle famiglie che sono destinati a essere consumati dai componenti della famiglia stessa.
I redditi in natura da attività di lavoro autonomo non comprendono gli affitti figurativi.
Imposte sul reddito e contributi sociali
Le imposte sul reddito sono quelle che gravano su reddito, profitti e plusvalenze. Sono stimate in base al reddito effettivo o presunto di persone, famiglie o unità fiscali. Sono incluse le imposte su beni, terreni o immobili, quando queste costituiscono la base per la stima del reddito dei proprietari. Dovrebbero essere incluse anche le imposte sulle pensioni ricevute da piani individuali privati (non contemplati da ESSPROS).
Le imposte sul reddito comprendono:
— |
le imposte sul reddito delle persone, delle famiglie o delle unità fiscali (reddito da lavoro dipendente, da capitale, da impresa, da pensioni ecc.), incluse le trattenute effettuate dai datori di lavoro (trattenute alla fonte), altri tributi alla fonte e le imposte sul reddito dei proprietari di imprese non costituite in società versate durante il periodo di riferimento del reddito, |
— |
i rimborsi fiscali ottenuti durante il periodo di riferimento del reddito relativi alle imposte sul reddito percepito durante il periodo di riferimento o negli anni precedenti (questo valore va considerato una riduzione delle imposte versate), |
— |
gli eventuali interessi sugli arretrati di tasse e imposte e le ammende comminate dalle amministrazioni fiscali. |
Non sono incluse:
— |
le tasse sulle licenze di caccia e di pesca e sul porto d’armi. |
(1) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).
ALLEGATO II
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE VARIABILI
Identificativo della variabile |
Nome della variabile |
Codice della modalità |
Etichetta della modalità |
Unità statistica |
Periodo di riferimento |
Tematica dettagliata: INFORMAZIONI SULLA RILEVAZIONE DI DATI |
|||||
HA02 |
Anno o anni dell’indagine |
Anno o anni |
Anno o anni dell’indagine |
Famiglia |
Attuale |
HC04C |
Data della prima intervista della famiglia |
GG/MM/AAAA |
Data della prima intervista della famiglia |
Famiglia |
Attuale |
MB03C |
Data della prima intervista del componente della famiglia |
GG/MM/AAAA |
Data della prima intervista del componente della famiglia |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Attuale |
HA06 |
Strato |
1–9999999999998 |
Identificativo dello strato |
Famiglia |
Alla selezione |
9999999999999 |
Non applicabile |
||||
HA07 |
Unità primaria di campionamento |
1–9999999999998 |
Identificativo dell’unità secondaria di campionamento |
Famiglia |
Alla selezione |
9999999999999 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: IDENTIFICAZIONE |
|||||
HA04 |
Numero di identificazione della famiglia (file HH) |
Numero ID |
ID della famiglia |
Famiglia |
Attuale |
MA04 |
Numero di identificazione della famiglia (file del componente HH) |
Numero ID |
ID della famiglia |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Attuale |
MA05 |
Numero di identificazione del componente della famiglia (file del componente HH) |
Numero ID |
Numero ID |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Attuale |
HA13 |
Numero di identificazione del componente della famiglia che risponde al questionario familiare |
Numero ID |
Numero ID della persona che risponde al questionario familiare |
Famiglia |
Attuale |
Tematica dettagliata: PESI |
|||||
HA10 |
Peso finale |
Peso |
Peso finale |
Famiglia |
Attuale |
Tematica dettagliata: CARATTERISTICHE DELL’INTERVISTA |
|||||
HA11 |
Modalità di intervista utilizzata (intervista della famiglia) |
1 |
Intervista individuale con supporto cartaceo (PAPI) |
Famiglia |
Attuale |
2 |
Intervista individuale assistita da computer (CAPI) |
||||
3 |
Intervista telefonica assistita da computer (CATI) |
||||
4 |
Intervista online assistita da computer (CAWI) |
||||
5 |
Modalità intelligente |
||||
6 |
Altro |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
MA11 |
Modalità di intervista utilizzata (intervista individuale) |
1 |
Intervista individuale con supporto cartaceo (PAPI) |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Attuale |
2 |
Intervista individuale assistita da computer (CAPI) |
||||
3 |
Intervista telefonica assistita da computer (CATI) |
||||
4 |
Intervista online assistita da computer (CAWI) |
||||
5 |
Modalità intelligente |
||||
6 |
Altro |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
HA12 |
Modalità di intervista utilizzata (diario) |
1 |
Intervista individuale con supporto cartaceo (PAPI) |
Famiglia |
Attuale |
2 |
Intervista individuale assistita da computer (CAPI) |
||||
3 |
Intervista telefonica assistita da computer (CATI) |
||||
4 |
Intervista online assistita da computer (CAWI) |
||||
5 |
Modalità intelligente |
||||
6 |
Altro |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: LOCALIZZAZIONE |
|
||||
MB012 |
Paese di residenza |
Codice SCL GEO |
Paese di residenza |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Attuale |
HA08 |
Regione di residenza |
Codice NUTS (a 2 cifre) |
Regione (a 2 cifre) |
Famiglia |
Attuale |
HA09 |
Grado di urbanizzazione |
1 |
Città |
Famiglia |
Attuale |
2 |
Piccole città e sobborghi |
||||
3 |
Zone rurali |
||||
Tematica dettagliata: DEMOGRAFIA |
|||||
MB02 |
Sesso del componente della famiglia |
1 |
Maschio |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Attuale |
2 |
Femmina |
||||
MB03 |
Età (in anni compiuti) del componente della famiglia |
Età |
Età |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Attuale |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
MB03 A |
Anno di nascita del componente della famiglia |
Anno |
Anno di nascita |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Costante |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
MB03B |
Compleanno del componente della famiglia trascorso al momento dell’intervista |
1 |
Sì |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Attuale |
2 |
No |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
MB04 |
Stato civile del componente della famiglia |
1 |
Mai coniugato/a e mai stato/a partner di una convivenza registrata |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
2 |
Coniugato/a o partner di una convivenza registrata |
||||
3 |
Vedovo/a o partner di una convivenza registrata sciolta per la morte del partner (persona non risposata né partner di una nuova convivenza registrata) |
||||
4 |
Divorziato/a o partner di una convivenza registrata sciolta per decisione giudiziale (persona non risposata né partner di una nuova convivenza registrata) |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: CITTADINANZA E PROVENIENZA DA UN CONTESTO MIGRATORIO |
|||||
MB01 |
Paese di nascita |
Codice SCL GEO |
Paese di nascita |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Costante |
77 |
Nascita all’estero, paese di nascita sconosciuto |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
99 |
Non applicabile |
||||
MB011 |
Paese della cittadinanza principale |
Codice SCL GEO |
Paese della cittadinanza principale |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Attuale |
66 |
Apolide |
||||
77 |
Cittadinanza straniera di paese sconosciuto |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
99 |
Non applicabile |
||||
MB01F |
Paese di nascita del padre |
Codice SCL GEO |
Paese di nascita |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Costante |
77 |
Padre nato all’estero, paese di nascita sconosciuto |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
99 |
Non applicabile |
||||
MB01M |
Paese di nascita della madre |
Codice SCL GEO |
Paese di nascita |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Costante |
77 |
Madre nata all’estero, paese di nascita sconosciuto |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
99 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA |
|||||
MBGRIDXX |
Griglia della famiglia (1) |
10 |
Partner (livello basso) |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Attuale |
11 |
Coniuge o unito civilmente (livello alto)/opzionale |
||||
12 |
Convivente o unito civilmente (livello alto)/opzionale |
||||
20 |
Figlio/a (livello basso) |
||||
21 |
Figlio/a naturale o adottato/a (livello alto)/opzionale |
||||
22 |
Figlio/a del coniuge o convivente (livello alto)/opzionale |
||||
30 |
Coniuge del figlio/a (livello basso o alto) |
||||
40 |
Nipote (figlio/a del figlio/a) (livello basso o alto) |
||||
50 |
Genitore (livello basso) |
||||
51 |
Genitore naturale/adottivo (livello alto)/opzionale |
||||
52 |
Coniuge/partner del genitore (livello alto)/opzionale |
||||
60 |
Genitore del coniuge o convivente (livello basso o alto) |
||||
70 |
Nonno/nonna (livello basso o alto) |
||||
80 |
Fratello/sorella (livello basso) |
||||
81 |
Fratello/sorella naturale (livello alto)/opzionale |
||||
82 |
Fratellastro/sorellastra naturale (livello alto)/opzionale |
||||
90 |
Altro parente (livello basso o alto) |
||||
95 |
Altra persona senza legami di parentela (livello basso o alto) |
||||
Vuoto |
Non dichiarato (livello basso o alto) |
||||
MB042 |
Partner che vivono nella stessa famiglia |
1 |
Persona che vive con un partner in unione civile o convivenza di fatto |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
2 |
Persona che non vive con un partner in unione civile o convivenza di fatto |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: DISABILITÀ E MODULO MINIMO EUROPEO SULLA SALUTE |
|||||
MH01 |
Percezione delle proprie condizioni generali di salute |
1 |
Ottime |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
2 |
Buone |
||||
3 |
Medie (né buone né cattive) |
||||
4 |
Cattive |
||||
5 |
Pessime |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
MH02 |
Problemi di salute di lunga durata |
1 |
Sì |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
2 |
No |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
MH03 |
Limitazioni nelle attività a causa di problemi di salute |
1 |
Limitazioni gravi |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
2 |
Limitazioni non gravi |
||||
3 |
Nessuna limitazione |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: CONDIZIONE LAVORATIVA PRINCIPALE (AUTODEFINITA) |
|||||
ME01 A |
Condizione lavorativa principale (autodefinita) |
1 |
Occupato |
Tutti gli attuali componenti della famiglia |
Attuale |
2 |
Disoccupato |
||||
3 |
Pensionato |
||||
4 |
Inabile al lavoro a causa di problemi di salute di lunga durata |
||||
5 |
Alunno o studente |
||||
6 |
Impegnato/a in attività domestiche |
||||
7 |
Servizio militare o civile obbligatorio |
||||
8 |
Altro |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL LAVORO |
|||||
ME0908 |
Professione nell’occupazione principale |
ISCO-08 |
Classificazione ISCO (codice a 2 cifre) |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
99 |
Non applicabile |
||||
ME04 |
Attività economica dell’unità locale (occupazione principale) |
NACE |
Classificazione NACE (codice a 2 cifre) |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
99 |
Non applicabile |
||||
ME02 |
Occupazione principale: a tempo pieno o a tempo parziale (autodefinita) |
1 |
Lavoro a tempo pieno |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
2 |
Lavoro a tempo parziale |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
ME12 |
Posizione nella professione, occupazione principale |
1 |
Lavoratore autonomo con dipendenti |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
2 |
Lavoratore autonomo senza dipendenti |
||||
3 |
Lavoratore dipendente |
||||
4 |
Coadiuvante familiare non retribuito/a |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
ME13 |
Settore occupazionale del componente della famiglia |
1 |
Lavoratore dipendente del settore pubblico |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
2 |
Lavoratore dipendente del settore privato |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: PERCORSO FORMATIVO E LIVELLO DI ISTRUZIONE CONSEGUITO |
|||||
MC01 |
Livello di istruzione più elevato conseguito |
0 |
Nessuna istruzione formale o livello inferiore a ISCED 1 |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
1 |
ISCED 1 – Istruzione primaria |
||||
2 |
ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore |
||||
3 |
ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore |
||||
4 |
ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria |
||||
5 |
ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve |
||||
6 |
ISCED 6 – Laurea di primo livello o istruzione equivalente |
||||
7 |
ISCED 7 – Laurea magistrale o istruzione equivalente |
||||
8 |
ISCED 8 – Dottorato o titolo equivalente |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA - DETTAGLI SPECIFICI AGGIUNTIVI |
|||||
HB05 |
Dimensione della famiglia |
1–99 |
Numero totale dei componenti della famiglia |
Famiglia |
Attuale |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
HB075 |
Tipo di famiglia |
1 |
Famiglia unipersonale |
Famiglia |
Attuale |
2 |
Genitore solo con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni |
||||
3 |
Genitore solo con figli tutti di età pari o superiore a 25 anni |
||||
4 |
Coppia senza figli |
||||
5 |
Coppia con almeno un figlio di età inferiore a 25 anni |
||||
6 |
Coppia con figli tutti di età pari o superiore a 25 anni |
||||
8 |
Altro tipo di famiglia |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
Tematica dettagliata: CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’ABITAZIONE |
|||||
HD01 |
Titolo di godimento della famiglia |
1 |
Proprietà senza mutuo ipotecario in essere |
Famiglia |
Attuale |
2 |
Proprietà con mutuo ipotecario in essere |
||||
3 |
Affitto, canone a prezzo di mercato |
||||
4 |
Affitto, canone ridotto |
||||
5 |
Affitto a titolo gratuito |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
HD03 |
Tipo di abitazione |
1 |
Casa unifamiliare |
Famiglia |
Attuale |
2 |
Casa bifamiliare o a schiera |
||||
3 |
Appartamento in uno stabile con meno di 10 abitazioni |
||||
4 |
Appartamento in uno stabile con 10 abitazioni o più |
||||
5 |
Altro tipo di alloggio |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
HD06 |
Numero di stanze a disposizione della famiglia |
1–9,9 |
Numero di stanze |
Famiglia |
Attuale |
10 |
10 o più stanze |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
99 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE FORMALE (IN CORSO) |
|||||
MC02 A |
Partecipazione all’istruzione e alla formazione formale (studente o apprendista) |
1 |
Sì |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
2 |
No |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
MC02B |
Livello dell’istruzione formale o attività di formazione in corso/più recente |
0 |
Nessuna istruzione formale o livello inferiore a ISCED 1 |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
1 |
ISCED 1 – Istruzione primaria |
||||
2 |
ISCED 2 – Istruzione secondaria inferiore |
||||
3 |
ISCED 3 – Istruzione secondaria superiore |
||||
4 |
ISCED 4 – Istruzione post-secondaria non terziaria |
||||
5 |
ISCED 5 – Istruzione terziaria di ciclo breve |
||||
6 |
ISCED 6 – Laurea di primo livello o istruzione equivalente |
||||
7 |
ISCED 7 – Laurea magistrale o istruzione equivalente |
||||
8 |
ISCED 8 – Dottorato o titolo equivalente |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: DURATA DEL CONTRATTO |
|||||
ME03 A |
Stabilità dell’occupazione principale |
1 |
Contratto scritto a tempo indeterminato |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Attuale |
2 |
Accordo orale a tempo indeterminato |
||||
3 |
Contratto scritto a tempo determinato |
||||
4 |
Accordo orale a tempo determinato |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: REDDITO ANNUO TOTALE A LIVELLO DI PERSONE E DI FAMIGLIE |
|||||
MF099 |
Reddito netto annuo totale proveniente da tutte le fonti, comprese le componenti non monetarie, del componente della famiglia (file del componente) |
0–99999999999999 |
Reddito (valuta nazionale) |
Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari o superiore a 16 anni |
Anno civile in corso |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
HH099 |
Reddito netto annuo totale proveniente da tutte le fonti, comprese le componenti non monetarie |
0–99999999999999 |
Reddito (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
Tematica dettagliata: COMPONENTI PRINCIPALI DEI REDDITI |
|||||
HH011 |
Reddito mensile netto corrente della famiglia |
0–99999999999999 |
Reddito (valuta nazionale) |
Famiglia |
Mese in corso |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
HH095 |
Reddito netto annuo monetario proveniente da tutte le fonti |
0–99999999999999 |
Reddito (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
HH012 |
Reddito in natura da lavoro dipendente |
0–99999999999999 |
Reddito (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
Tematica dettagliata: REDDITI IN NATURA DA ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO |
|||||
HH023 |
Redditi in natura da attività di lavoro autonomo |
0–99999999999999 |
Reddito (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
Tematica dettagliata: AFFITTI FIGURATIVI |
|||||
HH032 |
Affitti figurativi |
0–99999999999999 |
Affitti figurativi (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
Tematica dettagliata: FONTE DI REDDITO PRINCIPALE |
|||||
HI11 |
Fonte di reddito principale |
1 |
Salario o stipendio |
Famiglia |
Anno civile in corso |
2 |
Reddito da lavoro autonomo |
||||
3 |
Redditi da capitale |
||||
4 |
Pensioni e prestazioni pensionistiche |
||||
5 |
Indennità di disoccupazione |
||||
6 |
Altre prestazioni attuali e altri redditi |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
Tematica dettagliata: ELEMENTI DEL PATRIMONIO, COMPRESA LA PROPRIETÀ DELL’ABITAZIONE |
|||||
HW10 |
Valore dell’abitazione principale |
1–99999999999 |
Valore (valuta nazionale) |
Famiglia |
Attuale |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
HW20 |
Risparmi (in un mese rappresentativo) |
1 |
Famiglia che risparmia |
Famiglia |
Attuale |
2 |
Famiglia che deve attingere ai risparmi |
||||
3 |
Famiglia che deve contrarre prestiti |
||||
4 |
Famiglia che non risparmia, non attinge ai risparmi e non contrae prestiti |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
Tematica dettagliata: IMPOSTE E TASSE |
|||||
HW30 |
Imposte sul reddito e contributi sociali |
-99999999–99999999 |
Imposte (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
Tematica dettagliata: DEBITI |
|||||
HW40 |
Totale ancora da rimborsare sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale |
0–99999999999 |
Importo ancora da rimborsare (valuta nazionale) |
Famiglia |
Attuale |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
HW50 |
Rimborsi mensili del capitale e degli interessi per il mutuo |
0–99999999,99 |
Rimborsi del capitale e degli interessi per il mutuo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Attuale |
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
Tematica dettagliata: ARRETRATI NEI PAGAMENTI |
|||||
HW60 |
Arretrati nei pagamenti |
1 |
Sì |
Famiglia |
Attuale |
2 |
No |
||||
Vuoto |
Non dichiarato |
||||
9 |
Non applicabile |
||||
Tematica dettagliata: CONSUMI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DEI CONSUMI INDIVIDUALI SECONDO LO SCOPO (COICOP) (2) |
|||||
HE01 A |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE02 A |
Bevande alcoliche, tabacchi e sostanze stupefacenti |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE03 A |
Abbigliamento e calzature |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE04 A |
Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE05 A |
Mobili, apparecchi domestici e manutenzione ordinaria della casa |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE06 A |
Salute |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE07 A |
Trasporti |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE08 A |
Informazione e comunicazione |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE09 A |
Ricreazione, sport e cultura |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE10 A |
Servizi di istruzione |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE11 A |
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE12 A |
Servizi finanziari e assicurativi |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE13 A |
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
Tematica dettagliata: AUTOCONSUMO |
|||||
HE01B |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE02B |
Bevande alcoliche, tabacchi e sostanze stupefacenti |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE03B |
Abbigliamento e calzature |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE04B |
Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE05B |
Mobili, apparecchi domestici e manutenzione ordinaria della casa |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE06B |
Salute |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE07B |
Trasporti |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE08B |
Informazione e comunicazione |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE09B |
Ricreazione, sport e cultura |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE10B |
Servizi di istruzione |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE11B |
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE12B |
Servizi finanziari e assicurativi |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HE13B |
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari |
0–99999999999999 |
Importo (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
Tematica dettagliata: SPESE PER CONSUMI TRANSFRONTALIERI SECONDO LA CLASSIFICAZIONE COICOP |
|||||
HJ01 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ02 |
Bevande alcoliche, tabacchi e sostanze stupefacenti |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ03 |
Abbigliamento e calzature |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ04 |
Abitazione, acqua, energia elettrica, gas e altri combustibili |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ05 |
Mobili, apparecchi domestici e manutenzione ordinaria della casa |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ06 |
Salute |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ07 |
Trasporti |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ08 |
Informazione e comunicazione |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ09 |
Ricreazione, sport e cultura |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ10 |
Servizi di istruzione |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ11 |
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ12 |
Servizi finanziari e assicurativi |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HJ13 |
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari |
0–99999999999999 |
Spese (valuta nazionale) |
Famiglia |
Anno civile in corso |
Tematica dettagliata: QUANTITÀ (3) (opzionale) |
|||||
HQ01 |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche |
0–9999999999999999,9 |
Importo |
Famiglia |
Anno civile in corso |
HQ02 |
Bevande alcoliche, tabacchi e sostanze stupefacenti |
0–9999999999999999,9 |
Importo |
Famiglia |
Anno civile in corso |
(1) Per la variabile della griglia della famiglia, codici della modalità 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, fornire almeno un livello basso di dettaglio. Un alto livello di dettaglio è opzionale.
(2) I consumi in termini monetari secondo la classificazione dei consumi individuali secondo lo scopo sono trasmessi a livello di 5 cifre della classificazione COICOP.
(3) Le quantità per i gruppi «Prodotti alimentari e bevande analcoliche» e «Bevande alcoliche, tabacchi e sostanze stupefacenti» sono trasmessi a livello di 5 cifre della classificazione COICOP.
ALLEGATO III
MODALITÀ E CONTENUTO DETTAGLIATI DELLE RELAZIONI SULLA QUALITÀ
(1) |
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità conformemente alle norme di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1700 e al regolamento (UE) 2019/2180 che specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità (1). |
(2) |
Gli Stati membri includono le seguenti informazioni specifiche nella relazione sulla qualità per il dominio dei consumi. |
PRESENTAZIONE STATISTICA
Descrizione dei dati
— |
Titolo dell’indagine a livello nazionale, anno dell’indagine, link al sito web |
Sistemi di classificazione
Elenco delle versioni della classificazione utilizzate nei dati, ed eventuali scostamenti dalle norme statistiche europee o dalle norme internazionali.
Concetti e definizioni statistici, compreso il periodo di riferimento
— |
Elenco di tutti i concetti e le variabili che si discostano dalle definizioni standard, con la menzione dei concetti nazionali utilizzati e di tutte le differenze tra i concetti nazionali e le rispettive definizioni standard. |
— |
Le spese per consumi sono calcolate come spese per consumi finali delle famiglie; si devono descrivere eventuali scostamenti da questa definizione standard. |
— |
Metodo per calcolare gli affitti figurativi (metodo di stratificazione/regressione che specifica il tipo di modello/regressione utilizzato e le variabili impiegate; metodo di autovalutazione). |
— |
Metodo per calcolare/imputare il reddito e le componenti del reddito, se del caso. |
TRATTAMENTO STATISTICO
Dati fonte
— |
Descrizione della fonte di dati utilizzata per costruire la base di campionamento (ad esempio registro anagrafico, registro delle famiglie, registro delle abitazioni, censimento della popolazione, altra indagine ecc.), frequenza degli aggiornamenti e anno dell’ultimo aggiornamento della fonte di dati, e metodo usato per ricavare o costruire la base di campionamento. Si indica la denominazione dell’indagine qualora sia stata usata un’altra indagine come fonte di dati. |
— |
Per quanto riguarda il disegno di campionamento: |
— |
occorre segnalare se l’unità ultima di campionamento è diversa dalla famiglia; |
— |
metodi per il disegno di campionamento (ad esempio campionamento casuale semplice; campionamento sistematico; campionamento stratificato; campionamento a grappoli, campionamento a più fasi, combinazione di disegni). Se gli Stati membri utilizzano il campionamento stratificato, occorre segnalare i criteri di stratificazione e sub-stratificazione. Se gli Stati membri utilizzano il campionamento a più fasi, occorre descrivere le diverse fasi e le probabilità corrispondenti (uguali, disuguali, proporzionali alla dimensione). Se gli Stati membri utilizzano una combinazione di disegni, occorre descrivere i disegni utilizzati; |
— |
dimensione del campione. |
Rilevazione dei dati
— |
Descrizione dei metodi utilizzati per realizzare l’intervista (ad esempio PAPI, CATI, CAPI, CASI, CAWI (2), e/o altre fonti come registri, altre indagini, metodi intelligenti di rilevazione dei dati basati su applicazioni mobili ecc.). Occorre elencare le variabili rilevate sulla base di altre fonti. |
— |
Descrizione dei metodi utilizzati per compilare il diario delle spese per consumi (ad esempio diario manoscritto, diario su computer, diario online, scontrini fiscali, scansione degli scontrini, tessere fedeltà, dati amministrativi, applicazioni mobili e/o altre fonti di rilevazione intelligente dei dati ecc.). |
Compilazione dei dati
— |
Ponderazioni delle famiglie: ciascuna fase della ponderazione dev’essere descritta separatamente: pesi da disegno campionario; adeguamenti del peso per non risposta, adeguamenti del peso alle fonti di dati esterni (tecniche di calibrazione usate, livello e variabili ai fini dell’adeguamento), eventuali altri adeguamenti del peso (ad esempio troncamento, codifica dei limiti superiori e inferiori della distribuzione del peso per adeguarsi ai valori anomali); pesi finali. |
— |
Qualora si utilizzi l’imputazione, occorre elencare eventuali variabili imputate, descrivere la procedura di imputazione usata e spiegare i motivi dell’imputazione. Occorre segnalare il numero di valori imputati come percentuale del numero totale di osservazioni per ciascuna variabile di reddito e di componente del reddito, compreso il reddito in natura da attività di lavoro autonomo, a livello sia familiare sia individuale. |
ACCURATEZZA E AFFIDABILITÀ
Errore di campionamento
— |
I requisiti di precisione si devono esprimere in termini di errori standard per l’indicatore «Percentuale di famiglie le cui spese per le categorie di spesa relative alla casa, tra cui acqua, elettricità, gas e altri combustibili, sono superiori al 50 % della spesa totale», e sono definiti come funzioni continue delle stime effettive e della dimensione della popolazione statistica in un paese, secondo la definizione di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/1700 per il dominio dei consumi. |
— |
Per la spesa totale per consumi (HE00) e la spesa per consumi a livello di 2 cifre della classificazione COICOP (da HE01 a HE13) la media, il numero totale di osservazioni e gli errori standard devono essere indicati a livello nazionale. |
— |
I paesi devono descrivere la metodologia per il calcolo delle stime di precisione. Qualora i requisiti di precisione siano raggiunti combinando i microdati relativi a un massimo di tre anni di osservazione consecutivi conformemente all’allegato II, punto 8, del regolamento (UE) 2019/1700, i paesi devono descrivere pertinenti metodi alternativi usati per stimare e valutare la precisione. |
Errore non campionario
Errore di misura
Occorre descrivere le diverse fonti degli errori di misura che sono probabilmente presenti nell’indagine. Ciò comprende:
— |
la descrizione e il collaudo del questionario e del disegno del diario, |
— |
la descrizione della formazione per le interviste (ad esempio numero di giorni di formazione, verifica delle competenze prima di iniziare il lavoro sul campo (tasso di successo ecc.)], |
— |
le informazioni su studi per verificare l’impatto dell’intervistatore, quali interviste ripetute, studi di controllo delle registrazioni o esperimenti su campioni frammentati (se disponibili), e risultati basati sui modelli (se disponibili). |
Errore di non risposta
Non risposta totale
— |
Gli Stati membri calcolano i tassi di non risposta delle famiglie nel modo seguente. |
I tassi di non risposta delle famiglie (NRh) devono essere calcolati come segue:
NRh = (1-(Ra * Rh)] * 100,
dove:
Ra è il tasso di indirizzi contattati, ed è calcolato come il numero di indirizzi contattati con esito positivo diviso per il numero di indirizzi validi selezionati;
Rh è la proporzione di interviste completate delle famiglie accettate per la base di dati, ed è calcolato come il numero di interviste delle famiglie completate e accettate per la base di dati diviso per il numero di famiglie ammissibili agli indirizzi contattati.
— |
Per gli Stati membri che ricorrono alla sostituzione controllata in caso di non risposta totale, i tassi di non risposta devono essere calcolati prima e dopo la sostituzione. |
— |
Suddivisione dei non rispondenti per caratteristiche e motivi di non risposta nella misura del possibile |
— |
Descrizione di eventuali misure adottate per tener conto della non risposta e valutazione di eventuali difficoltà che tali misure possono comportare indirettamente (ad esempio calibrazione con ricorso a pesi elevati e volatili) |
— |
Se sono applicate sostituzioni controllate nei casi di non risposta totale e conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 4, 5, 6 e 7, devono essere indicati i tassi di sostituzione e deve essere descritto il metodo di selezione dei sostituti, le caratteristiche principali delle unità sostitutive rispetto alle unità originali, la distribuzione delle unità sostitutive (originali) per numero di tentativi di contatto all’indirizzo, l’accettazione dell’intervista della famiglia/del diario e il risultato del questionario familiare/del diario. |
— |
Numero di famiglie contattate con esito positivo prima e dopo la sostituzione |
— |
Numero di famiglie che hanno risposto prima e dopo la sostituzione |
— |
Occorre fornire la dimensione del campione lordo, il numero di unità ammissibili e la dimensione del campione netto, comprese le unità sostitutive (dimensione del campione ottenuto). |
Non risposta parziale
Per le variabili «Griglia della famiglia», «Età (in anni compiuti) del componente della famiglia», «Condizione lavorativa principale (autodefinita)», tutte le variabili di reddito e a livello di componente del reddito, «Fonte di reddito principale», «Titolo di godimento della famiglia», occorre presentare le informazioni seguenti:
— |
percentuale delle famiglie (per variabile rilevata o compilata a livello della famiglia) o percentuale delle persone (per variabile rilevata o compilata a livello della persona) che hanno percepito un importo per ogni variabile, |
— |
percentuale delle famiglie (per variabile rilevata o compilata a livello della famiglia) o percentuale delle persone (per variabile rilevata o compilata a livello della persona) con valori mancanti (prima dell’imputazione) per ciascuna variabile rilevata o compilata a livello della famiglia/della persona. Le variabili costruite/rilevate da diverse variabili a livello di componente, in cui si registra un valore mancante prima dell’imputazione per almeno una componente a livello della famiglia/della persona, devono essere considerate variabili con valori mancanti prima dell’imputazione per quella famiglia/persona. |
Errore di trattamento
— |
Informazioni da fornire in merito a eventuali errori di trattamento e al loro impatto sui risultati finali della rilevazione dei dati in seguito ad attuazione errata di metodi correttamente pianificati. Devono essere indicati gli errori principali individuati nel processo successivo alla rilevazione dei dati. |
— |
Descrizione dei controlli di qualità (ad esempio controlli applicati all’immissione dei dati, controlli di codifica ecc.) e del processo di correzione dei dati (ad esempio descrizione delle principali regole di correzione dei dati concernenti la spesa per consumi e le variabili del reddito). |
— |
Devono essere descritte le procedure di imputazione. Devono essere fornite informazioni sul tasso di imputazione calcolato come percentuale delle osservazioni imputate (per ciascuna variabile) sul numero totale di osservazioni. |
Revisione dei dati — impostazione
Devono essere fornite informazioni in merito a qualsiasi impostazione volta ad assicurare la trasparenza dei dati diffusi, in cui sia prevista la revisione successiva dei dati preliminari compilati. Se i dati sono sottoposti a revisione, tale fatto dev’essere segnalato.
Revisione dei dati — pratica
— |
Calendario delle revisioni |
— |
Motivi principali delle revisioni e loro natura (disponibilità di nuove fonti di dati, nuovi metodi ecc.) |
— |
Impatto delle revisioni sugli indicatori |
COERENZA E COMPARABILITÀ
Coerenza — tra domini
Coerenza — Statistiche dell’UE sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)
Deve essere effettuato un confronto delle seguenti variabili di reddito con EU-SILC a livello nazionale; in alternativa tale confronto dev’essere validato dai paesi sulla base dei calcoli effettuati da Eurostat: soglia di rischio di povertà (EUR), tasso di rischio di povertà (%), scarto relativo dal rischio di povertà, rapporto tra quintili di reddito S80/S20, coefficiente di Gini.
Coerenza — Indici armonizzati dei prezzi al consumo (IPCA)
Deve essere effettuato un confronto della struttura della spesa per consumi a livello di 2 cifre della classificazione COICOP a livello nazionale; in alternativa tale confronto dev’essere validato dai paesi sulla base dei calcoli effettuati da Eurostat con le corrispondenti variabili degli IPCA.
Coerenza — conti nazionali
Deve essere effettuato un confronto della struttura della spesa per consumi a livello di 2 cifre della classificazione COICOP a livello nazionale; in alternativa tale confronto dev’essere validato dai paesi sulla base dei calcoli effettuati da Eurostat con le corrispondenti variabili dei conti nazionali.
Coerenza — interna
Tutti gli eventuali casi di mancanza di coerenza nei set di dati HBS devono essere segnalati unitamente alle relative spiegazioni.
(1) GU L 330 del 20.12.2019, pag. 8.
(2) PAPI – intervista individuale con carta e penna; CATI – intervista individuale assistita da computer; CAPI – intervista individuale assistita da computer; CASI – intervista compilata in proprio su computer; CAWI – intervista online assistita da computer.
31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 281/53 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2095 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2022
che stabilisce misure per prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) e che abroga la decisione 2012/138/UE
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione (2) stabilisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) («organismo nocivo specificato»). |
(2) |
I recenti focolai dell’organismo nocivo specificato in alcuni Stati membri e l’esperienza acquisita con l’applicazione della decisione di esecuzione 2012/138/UE mostrano la necessità di aggiornare tali misure al fine di garantire un approccio più mirato alla sorveglianza e al controllo dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione. |
(3) |
L’articolo 1, lettera a), della decisione di esecuzione 2012/138/UE comprende un elenco di piante specificate, ospiti dell’organismo nocivo specificato, sulle quali tale organismo nocivo è stato segnalato nel territorio dell’Unione. Tali piante specificate sono soggette a prescrizioni per quanto riguarda l’introduzione, lo spostamento nel territorio dell’Unione e l’eradicazione o il contenimento dell’organismo nocivo in questione. |
(4) |
Queste piante specificate continuano a destare preoccupazioni fitosanitarie. Anche il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere tale elenco di piante specificate, soggette alle rispettive misure. In seguito ai ritrovamenti dell’organismo nocivo specificato sulle piante di Vaccinium corymbosum, Melia spp., Ostrya spp. e Photinia spp. e poiché tali piante sono piante ospiti dell’organismo nocivo specificato, esse dovrebbero essere aggiunte a tale elenco. |
(5) |
Le piante ospiti presenti nel territorio dell’Unione, ossia le piante di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. e Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum, dovrebbero essere sottoposte a sorveglianza annuale al fine di garantire che l’elenco sia aggiornato e basato sugli sviluppi tecnici e scientifici. |
(6) |
Per poter disporre di un quadro più completo della presenza dell’organismo nocivo specificato, gli Stati membri dovrebbero intensificare le indagini annuali volte a rilevarla e adottare metodi in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti. |
(7) |
Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato e prevenirne la diffusione nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione. L’ampiezza di una zona cuscinetto dovrebbe essere di 2 km per tenere conto della capacità di diffusione dell’organismo nocivo specificato. |
(8) |
Tuttavia, in caso di occorrenze isolate dell’organismo nocivo specificato, non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata se l’organismo nocivo specificato può essere eliminato da tali piante e se vi sono prove che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nella zona, o che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento. Questo è l’approccio più proporzionato purché le indagini svolte nella zona interessata confermino l’assenza dell’organismo nocivo specificato. |
(9) |
In determinate zone del territorio dell’Unione, l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato non è più possibile. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare in tali zone misure intese al contenimento, anziché all’eradicazione, dell’organismo nocivo specificato. Tali misure dovrebbero essere meno rigorose delle misure di eradicazione, ma dovrebbero assicurare un approccio diligente nelle indagini e azioni precauzionali rafforzate, soprattutto nelle rispettive zone cuscinetto, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione. |
(10) |
Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, affinché la Commissione possa ottenere un quadro generale della diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione e possa riesaminare il presente regolamento e includere tale area in un elenco di aree delimitate per il contenimento. |
(11) |
Al fine di garantire l’immediata rimozione delle piante infestate e prevenire l’ulteriore diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione, le indagini sulle zone cuscinetto dovrebbero essere svolte annualmente al momento più appropriato dell’anno e con un’intensità sufficiente, tenendo conto della possibilità per le autorità competenti di monitorare ulteriormente le piante ospiti nelle zone infestate ai fini del contenimento. |
(12) |
Le specie vegetali note per essere sensibili all’organismo nocivo specificato rilevato nell’area delimitata e che sono state coltivate per almeno parte del loro ciclo vitale in tale area delimitata, o che sono state spostate attraverso tale area, hanno maggiori probabilità di essere infestate dall’organismo nocivo specificato. È pertanto giustificato stabilire prescrizioni speciali per gli spostamenti all’interno dell’Unione delle piante specificate. |
(13) |
Al fine di agevolare gli scambi e tutelare nel contempo la sanità delle piante, è opportuno che le piante ospiti originarie di paesi terzi nei quali tale organismo nocivo non è presente siano accompagnate, al momento dell’introduzione nel territorio dell’Unione, da un certificato fitosanitario contenente una dichiarazione supplementare che attesti che il paese in questione è indenne dall’organismo nocivo specificato. |
(14) |
Al fine di garantire che le piante ospiti introdotte nel territorio dell’Unione a partire da zone di paesi terzi nelle quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato siano indenni da tale organismo nocivo, le prescrizioni applicabili alla loro introduzione nel territorio dell’Unione dovrebbero essere simili a quelle stabilite per gli spostamenti delle piante specificate originarie di aree delimitate. |
(15) |
Alla luce dei più recenti elementi di prova scientifici e tecnici, è opportuno che i paesi terzi intensifichino le attività di indagine svolte per confermare l’assenza dell’organismo nocivo specificato in zone del loro territorio o in siti di produzione a partire dai quali sono autorizzate le esportazioni nel territorio dell’Unione. |
(16) |
È opportuno stabilire norme relative ai controlli ufficiali sugli spostamenti delle piante specificate in uscita dalle aree delimitate verso il resto del territorio dell’Unione e sull’introduzione nel territorio Unione di piante ospiti provenienti da paesi terzi. |
(17) |
La decisione di esecuzione 2012/138/UE dovrebbe essere abrogata. |
(18) |
Per quanto riguarda le attività di indagine svolte in zone del territorio dell’Unione in cui è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato oppure in zone o siti di produzione di paesi terzi, è opportuno concedere agli Stati membri e ai paesi terzi tempo sufficiente per progettare tali attività in modo che forniscano il livello sufficiente di confidenza statistica richiesto. Le prescrizioni relative a tali attività di indagine dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025. |
(19) |
Le disposizioni relative allo svolgimento di indagini nelle aree delimitate sulla base degli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante (3) dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025, al fine di concedere alle autorità competenti tempo sufficiente per pianificare, preparare la progettazione e assegnare risorse sufficienti per tali indagini. |
(20) |
Le disposizioni relative ai piani di emergenza dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2023, al fine di concedere agli Stati membri tempo sufficiente per elaborare tali piani. |
(21) |
Le prescrizioni relative all’introduzione nel territorio dell’Unione di piante specificate provenienti da paesi terzi dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2024 al fine di concedere agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori professionali interessati tempo sufficiente per prepararsi all’attuazione di tali prescrizioni. |
(22) |
Il rischio fitosanitario dell’organismo nocivo specificato per il territorio dell’Unione deve essere ulteriormente valutato, in quanto l’intera gamma di piante ospiti deve ancora essere determinata sulla base della sua diffusione nel territorio dell’Unione e delle eventuali prove tecniche e scientifiche raccolte nel resto del mondo. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2029 per consentire tale ulteriore valutazione e il relativo riesame. |
(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce misure volte a prevenire l’introduzione, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster), nonché la sua eradicazione o il suo contenimento se ne è stata riscontrata la presenza in tale territorio.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«organismo nocivo specificato»: Anoplophora chinensis (Forster); |
2) |
«piante specificate»: piante da impianto, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore ad 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneasterspp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Ostrya spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum; |
3) |
«luogo di produzione»: il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 5 (4); |
4) |
«piante ospiti»: piante da impianto, il cui fusto o colletto della radice ha un diametro uguale o superiore ad 1 cm nel punto più spesso, di Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Chaenomeles spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Cryptomeria spp., Fagus spp., Ficus spp., Hibiscus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Melia spp., Morus spp., Ostrya spp., Parrotia spp., Photinia spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp., Ulmus spp. e Vaccinium corymbosum; |
5) |
«piante sentinella»: piante specificate appositamente piantate per favorire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo specificato e utilizzate a fini di sorveglianza. |
CAPO II
INDAGINI ANNUALI SULLA PRESENZA DELL’ORGANISMO NOCIVO SPECIFICATO E PIANI DI EMERGENZA
Articolo 3
Indagini sulle piante ospiti negli Stati membri
1. Le autorità competenti svolgono indagini annuali basate sul rischio sulle piante ospiti nelle zone dei loro territori in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato per rilevarne la presenza.
La progettazione e lo schema di campionamento di tali indagini consentono di rilevare all’interno dello Stato membro interessato, con un sufficiente livello di confidenza, un basso livello di presenza di piante infestate. Le indagini si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante.
2. Le indagini sono svolte:
a) |
sulla base del livello del rispettivo rischio fitosanitario; |
b) |
all’aperto, nei vivai, nei centri per il giardinaggio e/o nei centri di vendita, nelle aree naturali e urbane e in altri luoghi pertinenti, a seconda dei casi; |
c) |
in periodi adatti dell’anno per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto della biologia di tale organismo nocivo, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità relativa alla Anoplophora chinensis (5). |
3. Le indagini consistono:
a) |
nell’esame visivo delle piante ospiti; e |
b) |
se del caso, nel prelievo di campioni e nella realizzazione di prove sulle piante da impianto. |
Al fine di integrare gli esami visivi possono essere utilizzati cani da fiuto appositamente addestrati, se del caso.
Articolo 4
Piani di emergenza
1. Oltre agli obblighi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro elabora un piano di emergenza che definisce le azioni da intraprendere nel suo territorio per quanto riguarda:
a) |
l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, come indicato all’articolo 8; |
b) |
gli spostamenti delle piante specificate all’interno del territorio dell’Unione, come indicato all’articolo 10; |
c) |
le ispezioni ufficiali da effettuare sugli spostamenti delle piante specificate all’interno del territorio dell’Unione e delle piante ospiti verso il territorio dell’Unione, come indicato agli articoli 10 e 11; |
d) |
le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure per rendere disponibili queste ulteriori risorse in caso di presenza sospetta o confermata dell’organismo nocivo specificato; |
e) |
norme che precisino le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da rimuovere, per la notifica dell’ordine di rimozione e per l’accesso alle proprietà private. |
2. Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.
CAPO III
AREE DELIMITATE
Articolo 5
Definizione di aree delimitate
1. Qualora la presenza dell’organismo nocivo specificato sia ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisce senza indugio un’area delimitata costituita da:
a) |
una zona comprendente le piante infestate e tutte le piante specificate che potrebbero diventare infestate entro un raggio di 100 m intorno alle piante infestate («zona infestata»); |
b) |
una zona cuscinetto con un’ampiezza di almeno 2 km oltre i confini della zona infestata. |
2. La delimitazione delle aree delimitate è basata su principi scientifici, sulla biologia dell’organismo nocivo specificato, sul livello di infestazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata e sulle prove dell’insediamento dell’organismo nocivo specificato.
3. Ai fini dell’adozione delle misure di eradicazione di cui all’articolo 8 e nei casi in cui l’autorità competente conclude che è possibile eradicare l’organismo nocivo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante ospiti, l’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 1 km.
4. Ai fini dell’adozione delle misure di contenimento di cui all’articolo 9, la zona cuscinetto ha un’ampiezza di almeno 4 km.
L’ampiezza della zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 2 km, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, quali le sue dimensioni e la sua ubicazione, il livello di infestazione o il numero e la distribuzione delle piante ospiti.
5. Qualora nella zona cuscinetto di un’area delimitata per il contenimento sia stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.
Articolo 6
Deroghe alla definizione di aree delimitate
1. In deroga all’articolo 5, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
vi sono prove che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nella zona con le piante su cui è stato trovato e che queste piante fossero infestate prima di essere introdotte nella zona in questione, o che si tratti di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento; e |
b) |
sulla base dei risultati di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate, è stato accertato che non vi è alcun insediamento dell’organismo nocivo specificato e che la diffusione e la riproduzione dell’organismo nocivo specificato non sono possibili a motivo della sua biologia. |
2. Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
a) |
adotta immediatamente misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere la possibilità che esso si diffonda; |
b) |
per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un altro anno, ovvero almeno quattro anni consecutivi, monitora un raggio di almeno 1 km intorno alle piante infestate o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare ed intensiva almeno durante il primo anno; |
c) |
distrugge tutto il materiale vegetale infestato; |
d) |
individua l’origine dell’infestazione e le piante ad essa associate, per quanto possibile, ed esamina tali piante, anche tramite campionamento distruttivo mirato, per rilevare qualsiasi segno di infestazione; |
e) |
sensibilizza l’opinione pubblica sulle minacce associate all’organismo nocivo specificato; e |
f) |
adotta qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (6) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (7). |
Articolo 7
Revoca della delimitazione
1. La delimitazione può essere revocata se, sulla base delle indagini di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), la presenza dell’organismo nocivo specificato non è rilevata in un’area delimitata per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato più un altro anno, complessivamente per un periodo non inferiore a quattro anni consecutivi.
Ai fini del primo comma, la durata esatta del ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato dipende dalle prove disponibili per l’area in questione o per una zona dal clima simile.
2. È possibile revocare la delimitazione anche nei casi in cui le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo1, sono soddisfatte.
CAPO IV
MISURE DI ERADICAZIONE E DI CONTENIMENTO
Articolo 8
Misure di eradicazione
1. Nelle aree delimitate ai fini dell’eradicazione le autorità competenti adottano tutte le misure seguenti:
a) |
abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che si sospetta siano infestate e rimozione completa delle radici; |
b) |
abbattimento immediato di tutte le piante specificate e rimozione delle radici nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate, nonché esame delle piante specificate in questione per verificare se presentano o meno segni di infestazione, tranne nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato, nel qual caso l’abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell’inizio del successivo periodo di volo; |
c) |
rimozione, esame ed eliminazione sicura delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), nonché delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento; |
d) |
divieto di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori dell’area delimitata; |
e) |
ricerca dell’origine dell’infestazione tramite l’individuazione delle piante, per quanto possibile, e l’esame di tali piante, anche tramite campionamento distruttivo mirato, per rilevare qualsiasi segno di infestazione; |
f) |
sostituzione delle piante specificate con altre specie vegetali non sensibili, se del caso; |
g) |
divieto di piantare all’aperto nuove piante specificate in una zona di cui alla lettera b), fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1; |
h) |
svolgimento di indagini, conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, sulle piante ospiti nell’area delimitata, con particolare attenzione alla zona cuscinetto, per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, compreso, se del caso, un campionamento distruttivo mirato effettuato dall’autorità competente e con l’indicazione del numero di campioni nella relazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1; |
i) |
nel caso di piante sentinella, tali piante sono sottoposte a ispezioni almeno una volta al mese e sono distrutte ed esaminate al più tardi dopo due anni; |
j) |
attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle minacce rappresentate dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate dall’area delimitata; |
k) |
se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne sia responsabile; |
l) |
qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9 (8), e all’applicazione di un approccio sistematico secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (9). |
Nel caso del primo comma, lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi inseriti in profondità e radici superficiali, essi devono essere collocati nel terreno a non meno di 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti.
Le indagini di cui al paragrafo 1, lettera h), sono più intensive rispetto alle indagini di cui all’articolo 3.
Le indagini nella zona cuscinetto si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati nella zona cuscinetto permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.
2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), se un’autorità competente conclude che non è opportuno procedere all’abbattimento di un numero limitato di singole piante, per motivi connessi al loro particolare valore sociale, culturale o ambientale, tali singole piante sono sottoposte a un esame individuale mensile per verificare se presentino o meno segni di infestazione e sono adottate misure alternative all’abbattimento che garantiscano un elevato livello di protezione per prevenire qualunque possibile diffusione dell’organismo nocivo specificato a partire da queste piante.
I motivi di tale conclusione e le misure adottate a seguito di tale conclusione sono comunicati alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 13.
Articolo 9
Misure di contenimento
1. Se i risultati delle indagini di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), hanno confermato la presenza dell’organismo nocivo specificato in un’area per più di quattro anni consecutivi e vi sono prove che l’organismo nocivo specificato non possa più essere eradicato, le autorità competenti possono limitare le misure al contenimento dell’organismo nocivo specificato.
Nelle aree delimitate per il contenimento, le autorità competenti adottano le misure seguenti:
a) |
inizio immediato dell’abbattimento delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall’organismo nocivo specificato, nonché rimozione completa delle radici e completamento di tutte le attività prima dell’inizio del successivo periodo di volo; |
b) |
rimozione, esame ed eliminazione delle piante abbattute e delle loro radici, prendendo le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato dopo l’abbattimento; |
c) |
divieto di qualunque spostamento di materiale potenzialmente infestato al di fuori dell’area delimitata; |
d) |
ove opportuno, sostituzione delle piante specificate con altre piante non sensibili; |
e) |
divieto di piantare all’aperto nella zona infestata nuove piante specificate, fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1; |
f) |
svolgimento di indagini, conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, sulle piante ospiti nella zona cuscinetto per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato, in periodi adatti, compreso, se del caso, un campionamento distruttivo mirato; |
g) |
nei casi in cui siano usate piante sentinella, tali piante sono sottoposte a ispezioni almeno una volta al mese e sono distrutte ed esaminate al più tardi dopo due anni; |
h) |
attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alle minacce rappresentate dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di piante specificate al di fuori dell’area delimitata definita a norma dell’articolo 5; |
i) |
se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare il contenimento, in particolare misure relative all’accessibilità e all’abbattimento adeguato e alla distruzione di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, da chi ne detenga la proprietà o da chi ne sia responsabile; |
j) |
qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell’organismo nocivo specificato. |
Nel caso del secondo comma, lettera a), qualora non sia possibile rimuovere ceppi e radici superficiali inseriti in profondità, essi devono essere collocati nel terreno a non meno di 40 cm sotto il livello della superficie o coperti da materiale resistente agli insetti.
Le indagini di cui al secondo comma, lettera f), sono più intensive rispetto alle indagini di cui all’articolo 3.
Tali indagini si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare.
CAPO V
SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DELL’UNIONE
Articolo 10
Spostamenti all’interno del territorio dell’Unione
1. Le piante specificate originarie di aree delimitate stabilite a norma dell’articolo 5 possono essere spostate fuori dalle aree delimitate e dalle zone infestate verso le zone cuscinetto solo se accompagnate da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente agli articoli da 78 a 95 del regolamento (UE) 2016/2031 e se sono state coltivate per almeno due anni prima dello spostamento o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, se sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale, in un luogo di produzione che soddisfa tutte le seguenti prescrizioni:
a) |
è registrato conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031; |
b) |
è stato sottoposto ad almeno due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali tracce dell’organismo nocivo specificato, effettuate in periodi adatti, durante le quali non è stata constatata alcuna traccia; |
c) |
è ubicato in un’area delimitata in cui sono state effettuate in periodi adatti indagini ufficiali annuali per rilevare la presenza o tracce dell’organismo nocivo specificato entro un raggio di almeno 1 km intorno al sito durante le quali l’organismo nocivo specificato non è stato riscontrato né ne è stata constatata alcuna traccia e in cui le piante sono state coltivate in un sito:
|
Le ispezioni di cui al primo comma, lettera b), comprendono un campionamento distruttivo mirato delle radici e dei fusti delle piante. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un livello di confidenza del 99 %.
Il campionamento distruttivo mirato di cui al primo comma, lettera c), è effettuato al livello definito nella tabella di cui all’allegato II.
Le indagini di cui al primo comma, lettera c), si basano sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati permettono di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %.
I portainnesti coltivati in un luogo di produzione che soddisfa tutte le prescrizioni del primo comma possono essere innestati con marze non coltivate nelle condizioni di cui al primo comma, purché il loro diametro non superi 1 cm nel punto più spesso.
2. Le piante specificate non originarie delle aree delimitate, ma introdotte in un luogo di produzione ubicato in una di queste aree, possono essere spostate all’interno del territorio dell’Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), e solo se le piante sono accompagnate da un passaporto delle piante di cui al paragrafo 1.
3. Le piante specificate importate da paesi terzi in cui l’organismo nocivo specificato è notoriamente presente, conformemente al capo VI, possono essere spostate all’interno del territorio dell’Unione solo se accompagnate dal passaporto delle piante di cui al paragrafo 1.
CAPO VI
INTRODUZIONE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE DI PIANTE SPECIFICATE ORIGINARIE DI UN PAESE TERZO
Articolo 11
Piante originarie di un paese terzo in cui è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato
Le piante specificate originarie di un paese terzo in cui è nota l’assenza dell’organismo nocivo specificato possono essere introdotte nel territorio dell’Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) |
l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato ha comunicato per iscritto alla Commissione che l’organismo nocivo specificato non è presente nel paese; e |
b) |
le piante ospiti sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», che l’organismo nocivo specificato non è presente nel rispettivo paese terzo. |
Articolo 12
Piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato
1. Le piante specificate originarie di paesi terzi nei quali è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato sono accompagnate da un certificato fitosanitario attestante, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», uno dei seguenti elementi:
a) |
le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine e ubicato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detta organizzazione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e sulla base delle indagini ufficiali; |
b) |
le piante sono state coltivate per un periodo di almeno due anni prima di essere esportate o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione:
|
c) |
le piante sono state coltivate a partire da portainnesti che soddisfano le prescrizioni di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano le prescrizioni seguenti:
|
Il nome della zona indenne da organismi nocivi di cui al primo comma, lettera a), è indicato alla rubrica «Luogo d’origine».
Le indagini di cui al primo comma, lettera a), si sono basate sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati hanno permesso di rilevare un basso tasso di presenza di piante infestate con un sufficiente livello di confidenza.
Le indagini di cui al primo comma, lettera b), punto iv), secondo trattino, si sono basate sugli orientamenti generali dell’Autorità per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, e il piano dell’indagine e lo schema di campionamento usati hanno permesso di rilevare un tasso di presenza di piante infestate dell’1 % con un livello di confidenza almeno del 95 %. Nel caso in cui siano state riscontrate tracce dell’organismo nocivo specificato, sono state immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire l’indennità dall’organismo nocivo nella zona cuscinetto.
Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione di cui al primo comma, lettera b), punto v), sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un livello di confidenza del 99 %.
2. Le piante specificate introdotte nel territorio dell’Unione conformemente al paragrafo 1 sono ispezionate al punto d’entrata o ai punti di controllo autorizzati.
I metodi di ispezione applicati mirano al rilevamento di eventuali tracce dell’organismo nocivo specificato, in particolare nelle radici e nel fusto, e comprendono un campionamento distruttivo mirato. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione sono tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un livello di confidenza del 99 %, tenendo conto della norma ISPM n. 31 (10).
3. Il campionamento distruttivo mirato di cui al presente articolo è effettuato al livello definito nella tabella di cui all’allegato II.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Relazioni sulle misure
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate nell’anno precedente a norma del presente regolamento e sui risultati delle misure di cui agli articoli da 3 a 9.
I risultati delle indagini svolte a norma degli articoli 8 e 9 sono presentati alla Commissione utilizzando uno dei modelli riportati nell’allegato I.
Articolo 14
Conformità
Se necessario al fine di conformarsi al presente regolamento, gli Stati membri revocano o modificano le misure adottate per proteggere i loro territori dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo nocivo specificato. Essi informano immediatamente la Commissione della revoca o della modifica di tali misure.
Articolo 15
Abrogazione
La decisione di esecuzione 2012/138/UE è abrogata, ad eccezione degli articoli 2 e 3 e dell’allegato I, che sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Articolo 16
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli articoli 11 e 12, ad eccezione dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2024.
L’articolo 4 si applica a decorrere dal 1o agosto 2023.
Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1 ogennaio 2025:
a) |
articolo 3, paragrafo 1, secondo comma; |
b) |
articolo 8, paragrafo 1, quarto comma; |
c) |
articolo 9, paragrafo 1, quinto comma; |
d) |
articolo 10, paragrafo 1, quarto comma; |
e) |
articolo 12, paragrafo 1, terzo e quarto comma. |
Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2029.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Anoplophora chinensis (Forster) (GU L 64 del 3.3.2012, pag. 38).
(3) EFSA, Orientamenti generali per indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio relative agli organismi nocivi per le piante, 8 settembre 2020, doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1919.
(4) Norme adottate (ISPM) - Convenzione internazionale per la protezione delle piante (ippc.int)
(5) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2020. Mappa storica per l’indagine su Anoplophora chinensis (solo in EN). Pubblicazione di supporto dell’EFSA 2020:EN-1825. Disponibile online all’indirizzo: https://arcg.is/19HTyn (ultimo aggiornamento: 24 marzo 2020).
(6) Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi – Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma.
(7) Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma.
(8) Orientamenti sui programmi di eliminazione degli organismi nocivi – Norma di riferimento ISPM n. 9 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. pubblicata il 15 dicembre 2011.
(9) Impiego di misure integrate in un approccio sistematico alla gestione dei rischi relativi agli organismi nocivi — Norma di riferimento ISPM n. 14 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma. pubblicata l’8 gennaio 2014.
(10) Metodologie per il campionamento delle partite – Norma di riferimento ISPM n. 31 del segretariato della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, Roma.
ALLEGATO I
Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali effettuate nelle aree delimitate a norma degli articoli 8 e 9
PARTE A
1. Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali
2. Istruzioni per compilare il modello
Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.
Per la colonna 1 |
: |
indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione. |
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Per la colonna 2 |
: |
indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 3 |
: |
indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine. |
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Per la colonna 4 |
: |
indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 5 |
: |
indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZC in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZI, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 6 |
: |
indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una (o più) delle seguenti voci per la descrizione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 7 |
: |
indicare quali sono le zone a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e delle località a rischio. |
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Per la colonna 8 |
: |
indicare le zone a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7. |
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Per la colonna 9 |
: |
indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 10 |
: |
indicare l’elenco delle specie vegetali/dei generi sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie vegetale/genere. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 11 |
: |
indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 12 |
: |
indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per le colonne 13 e 14 |
: |
indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 15 |
: |
indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite. |
PARTE B
1. Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica
2. Istruzioni per compilare il modello
Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte A del presente allegato.
Spiegare le ipotesi alla base del piano dell’indagine per organismo nocivo. Riassumere e giustificare:
— |
la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione; |
— |
il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo; |
— |
il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti. |
Per la colonna 1 |
: |
indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) e la data della sua definizione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 2 |
: |
indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 3 |
: |
indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 4 |
: |
indicare l’approccio: eradicazione o contenimento. Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 5 |
: |
indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infestata (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZC in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZI, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 6 |
: |
indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una (o più) delle seguenti voci per la descrizione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 7 |
: |
indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 8 |
: |
indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 9 |
: |
indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS, aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 10 |
: |
indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 11 |
: |
fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 12 |
: |
per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 13 |
: |
indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna B |
: |
indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione». |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 18 |
: |
indicare il numero di siti di cattura se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 21 |
: |
indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 22 |
: |
indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 23 |
: |
indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma ISPM n. 31. Questo valore del livello di confidenza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Per la colonna 24 |
: |
indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %. |
ALLEGATO II
Livelli di campionamento distruttivo
Numero di piante nel lotto |
Livello di campionamento distruttivo (numero di piante da tagliare) |
1 – 4 500 |
10 % delle dimensioni del lotto |
> 4 500 |
450 |
DECISIONI
31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 281/71 |
DECISIONE (PESC) 2022/2096 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 27 ottobre 2022
relativa alla nomina del comandante della formazione interarma nell’ambito della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) (EUMAM Ucraina/1/2022)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1968 relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina). |
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2022/1968 prevede l’istituzione, a livello operativo, di un comando di formazione interarma multinazionale. |
(3) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2022/1968, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza ad assumere le decisioni pertinenti relative alla nomina dei comandanti UE nell’ambito dell’EUMAM Ucraina, compreso il comandante della formazione interarma, conformemente all’articolo 38 del trattato sull’Unione europea. |
(4) |
Il 21 ottobre 2022 il comandante della missione dell’UE ha raccomandato la nomina del Maggiore Generale Piotr TRYTEK a comandante della formazione interarma. |
(5) |
Il 24 ottobre 2022 il comitato militare dell’UE ha sostenuto tale raccomandazione. |
(6) |
È opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del Maggiore Generale Piotr TRYTEK a comandante della formazione interarma nell’ambito dell’EUMAM Ucraina a decorrere dal 27 ottobre 2022, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Maggiore Generale Piotr TRYTEK è nominato comandante della formazione interarma nell’ambito della missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) a decorrere dal 27 ottobre 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2022
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 281/72 |
DECISIONE (PESC) 2022/2097 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 27 ottobre 2022
relativa alla nomina del comandante della formazione speciale per la missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) (EUMAM Ucraina/2/2022)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 17 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1968 relativa a una missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina). |
(2) |
L’articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2022/1968, dispone che uno Stato membro deve mettere a disposizione un comando di formazione speciale multinazionale (ST-C), che deve dirigere le attività di formazione sul suo territorio. |
(3) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2022/1968, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad assumere le decisioni pertinenti, in conformità dell’articolo 38 del trattato sull’Unione europea, relative alla nomina dei comandanti UE per l’EUMAM Ucraina, compreso il comandante della formazione speciale. |
(4) |
Il 21 ottobre 2022 il comandante della missione dell’UE ha raccomandato la nomina del tenente generale Andreas MARLOW a comandante della formazione speciale. |
(5) |
Il 24 ottobre 2022 il comitato militare dell’UE ha sostenuto tale raccomandazione. |
(6) |
Si dovrebbe adottare una decisione relativa alla nomina del tenente generale Andreas MARLOW a comandante della formazione speciale per l’EUMAM Ucraina a decorrere dal 27 ottobre 2022, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il tenente generale Andreas MARLOW è nominato comandante della formazione speciale per la missione di assistenza militare dell’Unione europea a sostegno dell’Ucraina (EUMAM Ucraina) a decorrere dal 27 ottobre 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2022
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
31.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 281/73 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2098 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2022
che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2022) 7828]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI. |
(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
(5) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1996 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1996 il Belgio, la Germania, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività situati nella provincia di Liegi in Belgio, nei Länder Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia e Schleswig-Holstein in Germania, nei dipartimenti di Ain, La Réunion, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Oise, Orne, Somme e Vendée in Francia, nella regione Lombardia e nella provincia di Verona in Italia e nelle province di Friesland, Limburg, Overijssel e Zuid-Holland nei Paesi Bassi. |
(7) |
Le autorità competenti di Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai. |
(8) |
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI. |
(9) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi, le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(11) |
Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Belgio, Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(13) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile. |
(14) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1996 della Commissione, del 14 ottobre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 273 del 21.10.2022, pag. 24).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Belgio
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
BE-HPAI(P)-2022-00006 |
Those parts of the municipalities Oostkamp and Wingene contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,26749, lat 51,08261. |
23.10.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00138 |
Those parts of the municipalities Diksmuide and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,79513, lat 51,06076. |
26.10.2022 |
BE-HPAI(P)-2022-00007 |
Those parts of the municipalities Borgloon, Hoeselt, Kortessem and Tongeren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44421, lat 50,79007. |
30.10.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00145 |
Those parts of the municipalities Pepinster and Theux contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,80979, lat 50,5343. |
6.11.2022 |
BE-HPAI(NON-P)-2022-00150 |
Those parts of the municipalities Assenede, Evergem and Gent contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128. |
9.11.2022 |
Stato membro: Germania
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
||||
NIEDERSACHSEN |
||||||
DE-HPAI(P)-2022-00066 |
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.637125 / 52.928353 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger und Breddenberg |
8.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Landkreis Friesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland. |
25.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund. |
29.10.2022 |
||||
NORDRHEIN-WESTFALEN |
||||||
DE-HPAI(P)-2022-00060 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296) Betroffen sind Teile:
des Kreises Wesel mit der Gemeinde Schermbeck |
27.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00065 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462045 / 51.846976) Betroffen sind Teile: des Kreises Gütersloh mit den Städten Rietberg und Verl |
10.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00067 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542052 / 51.931124) Betroffen sind Teile:
|
6.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00068 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567462 / 51.882979) Betroffen sind Teile:
|
10.11.2022 |
||||
SCHLESWIG-HOLSTEIN |
||||||
DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Dithmarschen Teile der Gemeinde Offenbüttel und Osterrade |
1.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00064 |
Kreis Nordfriesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8,370326 54,886141, Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Sylt |
31.10.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde 3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,473735 / 54,181813 Gemeinde Tackesdorf und Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Prinzenmoor |
1.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00070 |
Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup |
11.11.2022 |
||||
DE-HPAI(P)-2022-00069 |
Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup |
11.11.2022 |
Stato membro: Spagna
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
ES-HPAI(P)-2022-00037 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421 |
21.10.2022 |
Stato membro: Francia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Département: Ain (01) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01398 |
BEY CRUZILLES LES MEPILLAT GARNERANS ILLIAT SAINT ANDRE D HUIRIAT |
9.11.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01389 |
Bouchemaine Savennières |
2.11.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01394 |
BRIOLLAY MONTREUIL-SUR-LOIR RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU SEICHES-SUR-LE-LOIR TIERCE |
7.11.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01395 FR-HPAI(P)-2022-01396 |
49243 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49239 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49169 CHEMILLE-EN-ANJOU 49225 CHEMILLE-EN-ANJOU 49300 CHEMILLE-EN-ANJOU 49268 CHEMILLE-EN-ANJOU 49295 MAUGES-SUR-LOIRE 49314 MONTREVAULT-SUR-EVRE |
8.11.2022 |
Département: Morbihan (56) |
||
FR-HPAI(P)-2022-1386 |
PEILLAC Partie de la commune au nord de la D764 et à l'ouest de la D777 SAINT CONGARD Partie de la commune à l'est de la D764 jusquà Le Port D'Oust SAINT GRAVE Partie de la commune au nord de la D764 SAINT MARTIN SUR OUST Commune entière |
25.10.2022 |
Département: Oise (60) |
||
FR- HPAI(NON-P)-2022-00309 |
LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES |
23.10.2022 |
Département: Orne (61) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00309 |
LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES |
23.10.2022 |
FR-HPAI(NON-P)-2022-00339 FR-HPAI(NON-P)-2022-00342 |
AUBRY-LE-PANTHOU CAMEMBERT CHAMPOSOULT LA FRESNAIE-FAYEL FRESNAY-LE-SAMSON GUERQUESALLES MARDILLY NEUVILLE-SUR-TOUQUES ROIVILLE SAP-EN-AUGE GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune TICHEVILLE |
7.11.2022 |
Département:Seine-et-Marne (77) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00304 |
FAVIERES JOSSIGNY NEUFMOUTIERS EN BRIE VILLENEUVE LE COMTE VUILLENEUVE EN BRIE |
24.10.2022 |
Département: Deux – Sèvres (77) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01397 |
COULONGES-SUR-L'AUTIZE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE |
9.11.2022 |
Département: Somme (80) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00229 FR-HPAI(P)-2022-01378 FR-HPAI(NON-P)-2022-00320 |
FOREST-L'ABBAYE HAUTVILLERS-OUVILLE LAMOTTE-BULEUX LE TITRE NOUVION SAILLY-FLIBEAUCOURT |
26.10.2022 |
FR-HPAI(NON-P)-2022-00318 |
QUEND FORT-MAHON-PLAGE |
22.10.2022 |
Département : Vendée (85) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01387 |
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 |
27.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01397 |
SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49 |
9.11.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01388 FR-HPAI(P)-2022-01392 FR-HPAI(P)-2022-01393 |
BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B LES PINEAUX MOUTIERS-SUR-LE-LAY SAINTE-PEXINE au nord de la D19 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948 LA FERRIERE au sud de la D160 CHAUCHE à l'est de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87 SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87 |
9.11.2022 |
Département : La Réunion (974) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01391 |
ST-PAUL GILLES HAUT SAINT PAUL SALINE |
25.10.2022 |
Stato membro: Italia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Regione: Veneto |
||
IT-HPAI(P)-2022-00025 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.646565, E12.33426 |
24.10.2022 |
IT-HPAI(P)-2022-00026 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.32262, E11.193539 |
12.11.2022 |
Regione: Lombardia |
||
IT-HPAI(P)-2022-00027 |
L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.298429, E9.9980267 |
14.11.2022 |
Stato membro: Paesi Bassi
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
NL-HPAI(P)-2022-00068 |
Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.89, lat 53,06 |
21.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00069 |
Those parts of the municipality Zuidwolde, Het Hoogeland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,6, lat 53,27 |
21.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00070 |
Those parts of the municipality Voorst contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.08 lat 52,15. |
24.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00071 |
Those parts of the municipality Hoogezand contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,76 lat 53,21. |
25.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00072 |
Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,89, lat 53,06 |
27.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00073 |
Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,9, lat 53,07 |
29.10.2022 |
NL-HPAI(NON-P)-2022-00683 |
Those parts of the municipality Tiel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44, lat 51,89 |
29.10.2022 |
NL-HPAI(NON-P)-2022-00684 |
Those parts of the municipality Dantumadeel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,03, lat 53,3 |
27.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00074 |
Those parts of the municipality Waddingxveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,67 , lat 52,03 |
31.10.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00075 |
Those parts of the municipality Bodegraven contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,76, lat 52,11 |
2.11.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00076 |
Those parts of the municipality Dalfsen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.28 lat 52.58 |
4.11.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00077 |
Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.89 lat 53.34 |
5.11.2022 |
NL-HPAI(P)-2022-00078 |
Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.78, lat 51.29 |
6.11.2022 |
Stato membro: Portogallo
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
PT-HPAI(P)-2022-00009 |
The parts of Alenquer municipality, from the district of Lisboa, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.147585N, 9.034070W |
24.10.2022 |
Parte B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3
Stato membro: Belgio
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
BE-HPAI(P)-2022-00003 |
Those parts of the municipalities Assenede, Eeklo, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,570060, lat 51,231510. |
23.10.2022 |
Those parts of the municipalities Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,570060, lat 51,231510. |
15.10.2022 – 23.10.2022 |
|
BE-HPAI(NON-P)-2022-00123 |
Those parts of the municipalities Aalter, Beernem, Brugge, Damme, Maldegem, Oostkamp, Ruiselede, Tielt and Wingene, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,370828, lat 51,13012. |
21.10.2022 |
Those parts of the municipalities Aalter and Beernem contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,370828, lat 51,13012. |
13.10.2022 – 21.10.2022 |
|
BE-HPAI(NON-P)-2022-00124 |
Those parts of the municipalities Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Kinrooi, Oudsbergen, Peer and Pelt extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58139, lat 51,19645. |
23.10.2022 |
Those parts of the municipalities Bocholt contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58139, lat 51,19645. |
15.10.2022 – 23.10.2022 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00004 |
Those parts of the municipalities Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,55313, lat 51,22553. |
28.10.2022 |
Those parts of the municipalities Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,55313, lat 51,22553. |
20.10.2022 –28.10.2022 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00005 |
Those parts of the municipalities Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem en Sint-Laureins, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,56564, lat 51,22364. |
29.10.2022 |
Those parts of the municipalities Eeklo, Kaprijke en Sint-Laureins contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,56564, lat 51,22364. |
21.10.2022 –29.10.2022 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00006 |
Those parts of the municipalities Aalter, Ardooie, Beernem, Lichtervelde, Oostkamp, Pittem, Ruiselede, Tielt, Torhout, Wingene and Zedelgem, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,26749, lat 51,08261. |
1.11.2022 |
Those parts of the municipalities Oostkamp and Wingene contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,26749, lat 51,08261. |
24.10.2022 – 1.11.2022 |
|
BE-HPAI(NON-P)-2022-00138 |
Those parts of the municipalities Alveringem, Diksmuide, Gistel, Houthulst, Koekelare, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort and Veurne, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,79513, lat 51,06076. |
4.11.2022 |
Those parts of the municipalities Diksmuide and Veurne contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 2,79513, lat 51,06076. |
27.10.2022 – 4.11.2022 |
|
BE-HPAI(P)-2022-00007 |
Those parts of the municipalities Awans, Bassenge, Bilzen, Borgloon, Crisnée, Heers, Herstappe, Hoeselt, Juprelle, Kortessem, Oreye, Riemst, Tongeren and Wellen, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44421, lat 50,79007. |
8.11.2022 |
Those parts of the municipalities Borgloon, Hoeselt, Kortessem and Tongeren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44421, lat 50,79007. |
31.10.2022 – 8.11.2022 |
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BE-HPAI(NON-P)-2022-00145 |
Those parts of the municipalities Aywaille, Chaudfontaine, Dison, Herve, Jalhay, Limbourg, Olne, Pepinster, Soumagne, Spa, Sprimont, Theux, Trooz and Verviers, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,80979, lat 50,5343. |
15.11.2022 |
Those parts of the municipalities Pepinster and Theux contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,80979, lat 50,5343. |
7.11.2022 – 15.11.2022 |
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BE-HPAI(NON-P)-2022-00150 |
Those parts of the municipalities Assenede, Eeklo, Evergem, Gent, Kaprijke, Lievegem, Lochristi, Wachtebeke and Zelzate, extending beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128. |
18.11.2022 |
Those parts of the municipalities Assenede, Evergem and Gent contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 3,72485, lat 51,16128. |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
Stato membro: Germania
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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NIEDERSACHSEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00057 |
Landkreis Aurich 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wiesmoor und der Stadt Aurich. |
26.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Aurich 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Stadt Aurich. |
7.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00056 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln, Emstek, Essen und Lastrup. |
25.10.2022 |
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Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinde Cappeln. |
17.10.2022 -25.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00058 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.883850 / 52.809076 Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln, Essen, Lastrup, Lindern, Löningen, Molbergen und der Stadt Cloppenburg. |
28.10.2022 |
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Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.883850 / 52.809076 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lastrup und Molbergen. |
20.10.2022-28.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00059 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinde Saterland. |
29.10.2022 |
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Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinden Breddenberg, Börger, Bockhorst, Dörpen, Esterwegen, Hilkenbrook, Lehe, Lorup, Neubörger, Neulehe, Surwold und der Stadt Papenburg. |
29.10.2022 |
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Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bockhorst, Esterwegen, Surwold und der Stadt Papenburg |
21.10.2022-29.10.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00066 |
Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.637125 / 52.928353 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger, Breddenberg, Werlte, Vrees, Rastdorf, Hilkenbrook, Esterwegen, Surwold, Spahnharrenstätten, Werpeloh und Sögel |
17.11.2022 |
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Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.637125 / 52.928353 Betroffen sind Teile der Gemeinden Lorup, Börger und Breddenberg |
9.11.2022-17.11.2022 |
||||||||
NL-HPAI(P)-2022-00067 |
10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.00136 / 52.86442 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Sustrum. |
28.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00057 |
Landkreis Friesland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinden Jever, Schortens und Wangerland. |
26.10.2022 |
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Landkreis Friesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Jever. |
18.10.2022 -26.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Landkreis Friesland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Gemeinden Schortens, Wangerland und der Stadt Jever. |
3.11.2022 |
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Landkreis Friesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland. |
26.10.2022 – 3.11.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Friesland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Gemeinde Wangerland und der Stadt Jever. |
7.11.2022 |
|||||||
NL-HPAI (NON-P)-2022-00640 |
Landkreis Grafschaft Bentheim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.75101130 / 52.40922180 Betroffen sind Teile der Samtgemeinde Uelsen. |
24.10.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00059 |
Landkreis Leer 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinden Ostrhauderfehn, Rhauderfehn und Westoverledingen. |
29.10.2022 |
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Landkreis Leer 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.530647 / 52.017923 Betroffen sind Teile der Gemeinde Rhauderfehn. |
21.10.2022-29.10.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00056 |
Landkreis Osnabrück 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinden Badbergen und Quakenbrück. |
25.10.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00056 |
Landkreis Vechta 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und der Stadt Vechta. |
25.10.2022 |
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Landkreis Vechta 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.108564 / 52.731073 Betroffen sind Teile der Gemeinde Bakum. |
17.10.2022 -25.10.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Stadt Wilhelmshaven 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Stadt Wilhelmshaven |
3.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00057 |
Landkreis Wittmund 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dunum, Friedeburg und der Stadt Wittmund. |
26.10.2022 |
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Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.777805 / 53.530628 Betroffen sind Teile der Gemeinde Friedeburg und der Stadt Wittmund. |
17.10.2022- 26.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00061 |
Landkreis Wittmund 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.930981 / 53.673312 Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund. |
3.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00063 |
Landkreis Wittmund 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Gemeinden Blomberg, Dunum, Esens, Friedeburg, Moorweg, Stedesdorf, Werdum und der Stadt Wittmund. |
7.11.2022 |
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Landkreis Wittmund 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.735534 / 53.582188 Betroffen sind Teile der Stadt Wittmund. |
30.10.2022 – 7.11.2022 |
||||||||
NORDRHEIN-WESTFALEN |
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DE-HPAI(P)-2022-00060 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296) Betroffen sind Teile:
des Kreises Wesel mit der Gemeinde Schermbeck |
28.10.2022 – 5.11.2022 |
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10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 6.927974 / 51.619296) Betroffen sind Teile:
des Kreises Wesel mit den Gemeinden Hünxe und Schermbeck sowie der Stadt Dinslaken |
5.11.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00065 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462045 / 51.846976) Betroffen sind Teile:
|
11.11.2022 – 19.11.2022 |
|||||||
10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.462045 / 51.846976) Betroffen sind Teile:
|
19.11.2022 |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00067 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542052 / 51.931124) Betroffen sind Teile:
|
7.11.2022 – 15.11.2022 |
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10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 7.542052 / 51.931124) Betroffen sind Teile:
|
15.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00068 |
3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567462 / 51.882979) Betroffen sind Teile:
|
11.11. 2022 – 19.11.2022 |
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10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb (GPS-Koordinaten 8.567462 / 51.882979) Betroffen sind Teile:
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19.11.2022 |
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SCHLESWIG-HOLSTEIN |
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DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Dithmarschen Gemeinden: Bunsoh, Dellstedt, Offenbüttel, Osterrade, Süderdorf, Tielenhemme, Wennbüttel, Wrohm |
10.11.2022 |
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Kreis Dithmarschen Teile der Gemeinde Offenbüttel und Osterrade |
2.11.2022 – 10.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00070 |
Stadt Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg |
20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00069 |
Stadt Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind Teile der Stadt Flensburg |
20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00055 |
Kreis Nordfriesland Die Gemeinde Ockholm komplett Teile der Gemeinden Dagebüll, Galmsbüll und Niebüll außerhalb der Schutzzone Zwischen Galmsbüll und Niebüll: von der Gemeindegrenze Galmsbüll/Gotteskoogdeich zur Kreuzung Gotteskoogdeich/Wrewelsbüllweg – in gerader Linie bis zur Kreuzung Nordergotteskoogsweg/Klanxbüller Straße – der Klanxbüller Straße bis zur Gemeindegrenze Niebüll folgend Weiter der Gemeindegrenze Niebüll in östlicher Richtung folgend Vom Berührungspunkt der Gemeinden Niebüll, Holm und Uphusum in gerader Linie in nordöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Aventofter Straße/Gotteskoogallee In gerader Linie Richtung Osten bis zur Kreuzung Alter Wang/Norderweg Folgend der Straße Alter Wang Richtung Osten bis zur Einmündung auf die Humptruper Straße In gerader Linie bis zur B5/Neulandweg In gerader Linie bis zur Kreuzung Twedtweg/Wongweg In gerader Linie in südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Dorfstraße/Querweg Der Dorfstraße folgend bis zum Ochsenweg, weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Dorfstraße nach Karlum In südöstlicher Richtung bis zur Kreuzung Waldstraße/Käthnerweg In gerader Linie bis zur Gabelung Seewang, Höhe Hausnummer 2 Seewang folgend bis zur Kreuzung Lecker Straße/Büllsbüll In gerader Linie Richtung Süden bis zur Kreuzung Osterstraße/Hauptstraße Ecke Schruplund In gerader Linie in südlicher Richtung bis zur Kreuzung B199/Fresenhagen In gerader Linie Richtung Süden bis zur Kreuzung Boberheide/Nedderheide In gerader Linie bis zur Dorfstraße Ecke Feldweg (Schardebüll), Höhe Dorfstraße 57 In gerader Linie in südlicher Richtung bis zur Kreuzung Dörpstraat/Schöpfwerk (Ost-Bargum) In gerader Linie in südwestlicher Richtung bis zur Kreuzung Mönkebüller Straße/Tannenweg (Langenhorn) In gerader Linie zur Kreuzung Mönkebüller Straße/Kiefernweg Der Mönkebüller Straße folgend bis zur Ecke Mommsenstraße In gerader Linie folgend bis zur Kreuzung B5/Holmweg Dem Holmweg folgend bis zur Ecke Nahdeheide, weiter auf Nahdeheide in Richtung Süden bis zur Straße Ole Karkenweg, weiter auf Ole Karkenweg bis zur Kreuzung Ihleweg In gerader Linie Richtung Westen bis zur Kreuzung Horne/Addebüller Weg, weiter dem Addebülüller Weg folgend bis zur Gemeindegrenze Bordelum, der nördlichen Gemeindegrenze bis zur Gemeinde Ockholm folgend |
21.10.2022 |
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Kreis Nordfriesland Beginnend von Kreuzung B5 Krouerswäi In gerader Linie nach Osten auf den Senfmühlenweg, dann der Straße Senfmühlenweg nach Süden folgend dann in östlicher Richtung bis zur Dorfstraße Kreuzung Freifennen-Graben dann in südöstlicher Richtung in gerader Linie zum Kreuzungspunkt des Kornkoogs-Graben/Küfennegraben in gerader Linie folgend bis zur Kreuzung Näie Wäi/Stadionstr. In südlicher Richtung in gerader Linie bis zur Kreuzung B5/Blengerweg In südlicher Richtung bis zur Kreuzung Klinkerstraße (K88)/Hunnebüller Weg weiter in gerader Linie bis zum Trollebüller Weg/Hasenhallig in westlicher Richtung in gerader Linie bis zur Lecker Au/Mündung des Osterdeichshalligsielzug in nordwestlicher Richtung in gerader Linie bis zur Kreuzung Herrenkoogstraße/Norderland der Straße Nordland gen Westen folgend bis zum Kreuzungspunkt mit dem Osterdeichalligsielzug in nordwestlicher Richtung bis zur Gabelung Spalönj auf der Straße Spalönj in westlicher Richtung folgend bis zur Straße Moordeich in gerader Linie Richtung Norden bis zur Kreuzung Deezbülldeich/Moorhäuser in Richtung Norden in gerader Linie bis zur Kreuzung Schützenring/Kastanienweg Richtung Nordosten in gerader Linie folgend bis zur Kreuzung Roggenweg/Weizenweg Den Roggenweg bis zur Bäderstraße Kreisverkehr |
13.10.2022-21.10.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00064 |
Kreis Nordfriesland Gesamtes Gebiet der Insel Sylt |
9.11.2022 |
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Kreis Nordfriesland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8,370326 54,886141, Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Sylt |
1.11.2022 – 9.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Rendsburg-Eckernförde Gesamtfläche der Gemeinden Bargstall, Beldorf, Bendorf, Beringstedt, Brinjahe, Elsdorf-Westermühlen, Embühren, Gokels, Hamweddel, Hanerau-Hademarschen, Hörsten, Nienborstel, Nübbel, Osterstedt, Schülp/RD, Seefeld, Sophienhamm, Steenfeld, Thaden und Todenbüttel sowie die Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel und Prinzenmoor, die nicht in der Schutzzone liegen. |
10.11.2022 |
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Kreis Rendsburg-Eckernförde 3 km Radius um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,473735 / 54,181813 Gemeinde Tackesdorf und betroffene Teile der Gemeinden Breiholz, Haale, Hamdorf, Lütjenwestedt, Oldenbüttel, Prinzenmoor |
2.11.20222022 – 10.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00070 |
Kreis Schleswig-Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg |
20.11.2022 |
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Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup |
12.11.2022 – 20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00069 |
Kreis Schleswig-Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup, Freienwill, Großsolt, Tastrup, Ahneby, Steinbergkirche, Sterup, Dollerup, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Wees, Westerholz, Mittelangeln, Schnarup, Oeversee, Havetoft, Struxdorf, Mohrkirch, Handewitt, Glücksburg |
20.11.2022 |
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Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten 9,589444 / 54,751873 Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden: Ausacker, Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Sörup |
12.11.2022 – 20.11.2022 |
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DE-HPAI(P)-2022-00062 |
Kreis Steinburg Folgende Flurstücke der Gemeinde Puls: Gemarkung Puls, Gemarkungsnummer 2099, Flur 1, die Flurstücke 502, 503, 504, 68/2, 61/21, 19/1, 26, 24/2, 24/4, 24/5 Gemarkung Puls, Gemarkungsnummer 2012, Flur 15, Flurstück 64 Gemarkung Beringstedt, Gemarkungsnummer 2012, Flur 13, die Flurstücke 15, 16, 20 |
2.11.2022-10.11.2022 |
Stato membro: Spagna
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
ES-HPAI(P)-2022-00036 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418 |
26.10.2022 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418 |
18.10.2022 – 26.10.2022 |
|
ES-HPAI(P)-2022-00037 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421 |
30.10.2022 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1695321 , lat 40,7068421 |
22.10.2022 – 30.10.2022 |
Stato membro: Francia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Département: Ain (01) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01398 |
ABERGEMENT CLEMENCIAT BANEINS BIZIAT CHANOZ CHATENAY CHATILLON SUR CHALARONNE CORMORANCHE SUR SAONE CROTTET DOMPIERRE SUR CHALARONNE GRIEGES LAIZ MOGNENEINS NEUVILLE LES DAMES PERREX PEYZIEUX SUR SAONE PONT DE VEYLE SAINT ANDRE BAGE SAINT CYR SUR MENTHON SAINT DIDIER SUR CHALARONNE SAINT ETIENNE SUR CHALARONNE SAINT JEAN SUR VEYLE SAINT JULIEN SUR VEYLE SULIGNAT THOISSEY VALEINS VONNAS |
18.11.2022 |
BEY CRUZILLES LES MEPILLAT GARNERANS ILLIAT SAINT ANDRE D HUIRIAT |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
|
Département: Côtes-d'Armor (22) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01376 |
LOSCOUËT-SUR-MEU PLUMAUGAT SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE TREMOREL |
20.10.2022 |
Département: Gironde (33) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00308 |
BAYON-SUR-GIRONDE BERSON BLAYE BOURG CARS CEZAC CIVRAC-DE-BLAYE COMPS CUBNEZAIS GAURIAC GENERAC PEUJARD PLASSAC PRIGNAC-ET-MARCAMPS PUGNAC SAINT-CHRISTOLY-DE-BLAYE SAINT-CIERS-DE-CANESSE SAINT-GERVAIS SAINT-GIRONS-D'AIGUEVIVES SAINT-LAURENT-D'ARCE SAINT-PAUL SAINT-SAVIN SAINT-SEURIN-DE-BOURG SAINT-VIVIEN-DE-BLAYE TAURIAC VILLENEUVE |
27.10.2022 |
LANSAC MOMBRIER SAINT-TROJAN SAMONAC TEUILLAC |
19.10.2022 – 27.10.2022 |
|
Département: Ille-et-Vilaine (35) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01376 FR-HPAI(P)-2022-01377 |
QUEDILLAC en totalité GAEL en totalité MUEL en totalité BOISGERVILLY en totalité BLERUAIS en totalité SAINT MAUGAN en totalité SAINT UNIAC en totalité IFFENDIC partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 |
20.10.2022 |
ST ONEN LA CHAPELLE en totalité LE CROUAIS en totalité ST MEEM LE GRAND en totalité MEDREAC en totalité MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 |
15.10.2022 – 20.10.2022 |
|
Département: Indre-et-Loire (37) |
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FR-HPAI(P)-2022-01379 |
"BEAUMONT-VILLAGE Partie située à l'ouest de la D11" "CÉRÉ-LA-RONDE Partie qui n'est pas en zone de protection" ÉPEIGNÉ-LES-BOIS "GENILLÉ Partie située à l'est de la D764 et au nord de la D89" LE LIÈGE "ORBIGNY Partie qui n'est pas en zone de protection" |
25.10.2022 |
"CÉRÉ-LA-RONDE Partie située à l'est de la D281 et de la D81" "ORBIGNY Partie située au nord de la D81 et de la D89" |
16.10.2022 – 25.10.2022 |
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Département: Loir-et-Cher (41) |
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FR-HPAI(P)-2022-01379 |
"ANGÉ Partie qui n'est pas en zone de protection" BOURRE "CHÂTEAUVIEUX Ouest de la D675 et ouest de la D4" FAVEROLLES-SUR-CHER "MAREUIL-SUR-CHER Partie qui n'est pas en zone de protection" MONTHOU-SUR-CHER MONTRICHARD "POUILLÉ Partie qui n'est pas en zone de protection" "SAINT-AIGNAN Sud de la route partant de la D90 vers D675" SAINT-GEORGES-SUR-CHER SAINT-JULIEN-DE-CHÉDON "SAINT-ROMAIN-SUR-CHER Sud-ouest de la D976" THÉSÉE |
25.10.2022 |
ANGÉ MAREUIL-SUR-CHER POUILLÉ |
16.10.2022 – 25.10.2022 |
|
Département: Loire-Atlantique (44) |
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FR-HPAI(P)-2022-01381 |
"VALLONS DE L'ERDRE Commune déléguée de VRITZ" |
21.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01383 |
LOIREAUXENCE Nord de l'autoroute A11 et Est de la D10 |
22.10.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01390 |
AVESSAC BLAIN à l’est de la RN 171 FEGREAC à l’ouest du riuisseau de la Coiquerelle GUEMENE PENFAO GUENROUET LE GAVRE QUILLY SAINT GILDAS DES BOIS SEVERAC |
14.11.2022 |
PLESSE FEGREAC à l’est du riuisseau de la Coiquerelle |
6.11.2022 – 14.11.2022 |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00341 |
"ABBARETZ Sud RD 2" "BLAIN Est RN 171" CASSON LA CHEVALERAIS LA GRGONNAIS HERIC NORT SUR ERDRE "NOZAY Sud RD 2" PUCEUL "SAFFRE Est RD 121" "LES TOUCHES Ouest RD 31" |
14.11.2022 |
"SAFFRE Ouest RD 121" |
6.11.2022 – 14.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01382 |
SAINT-ÉTIENNE-DE-MER-MORTE SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU VILLENEUVE-EN-RETZ SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS LA LIMOUZINIÈRE LA MARNE MACHECOUL-SAINT-MÊME SAINT-MARS-DE-COUTAIS SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS SAINTE-PAZANNE "PORT ST PÈRE Toute la commune excepté le Nord de la D751" PAULX |
22.10.2022 |
Département: Maine-et-Loire (49) |
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FR-HPAI(P)-2022-01381 FR-HPAI(P)-2022-01385 |
ANGRIE ARMAILLE BOUILLE-MENARD BOURG-L'EVEQUE CHALLAIN-LA-POTHERIE CHAZE-SUR-ARGOS LOIRE "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée CHAZE-HENRY" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée GRUGE-L'HOPITAL" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée LA CHAPELLE-HULLIN" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée NOELLET" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée SAINT-MICHEL-ET-CHANVEAUX" "OMBREE D'ANJOU Commune déléguée VERGONNES" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée CHATELAIS" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée NOYANT-LA-GRAVOYERE" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée NYOISEAU" "SEGRE-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée SAINT-GEMMES-D'ANDIGNE" |
27.10.2022 |
"OMBRÉE D'ANJOU Commune déléguée COMBREE" "OMBRÉE D'ANJOU Commune déléguée LE TREMBLAY" "SEGRÉ-EN-ANJOU BLEU Commune déléguée LE BOURG-D'IRE" |
19.10.2022 – 27.10.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01383 |
CANDE CHAMPTOCE-SUR-LOIRE "ERDRE-EN-ANJOU Commune déléguée LA POUEZE" "ERDRE-EN-ANJOU Commune déléguée VERN-D'ANJOU" INGRANDES - LE FRESNE SUR LOIRE SAINT-SIGISMOND SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE SAINT-GERMAIN-DES-PRES SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE "SAINT-LEGER-DE-LINIERES Commune déléguée SAINT-LEGER-DES-BOIS" SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX "VAL D'ERDRE-AUXENCE Commune déléguée de LA CORNUAILLE" "VAL D'ERDRE-AUXENCE Commune déléguée de LE LOUROUX-BECONNAIS" |
22.10.2022 |
BÉCON-LES-GRANITS "VAL D'ERDRE-AUXENCE Sud de la RD963 et Est de la RD51" "VAL D'ERDRE-AUXENCE Commune déléguée de VILLEMOISAN" SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS |
14.10.2022 – 22.10.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01389 |
ANGERS BEAUCOUZE BEAULIEU-SUR-LAYON BEHUARD CHALONNES-SUR-LOIRE CHAUDEFONDS-SURLAYON DENEE MOZE-SUR-LOUET MURS-ERIGNE LES PONTS-DE-CE LA POSSONNIERE ROCHETFORT-SUR-LOIRE SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE SAINT-LEGER-DE-LINIERES SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX VAL-DU-LAYON |
11.11.2022 |
Bouchemaine Savennières |
3.11.2022 – 11.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01394 |
BARACE LA CHAPELLE-SAINT-LAUD LES HAUTS-D'ANJOU CHEFFES CORZE ECOUFLANT ECUILLE ETRICHE JUVARDEIL HUILLE-LEZIGNE MARCE MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY LE PLESSIS-GRAMMOIRE VERRIERES-EN-ANJOU SARRIGNE SOULAIRE-ET-BOURG RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU |
16.11.2022 |
BRIOLLAY MONTREUIL-SUR-LOIR RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU SEICHES-SUR-LE-LOIR TIERCE |
8.11.2022 – 16.11.2022 |
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FR-HPAI(P)-2022-01395 FR-HPAI(P)-2022-01396 |
49023 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49162 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49165 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49063 CHALLONNES-SUR-LOIRE 49082 CHAUDEFONDS-SUR-LAYON 49071 CHEMMILLE-EN-ANJOU 49092 CHEMMILLE-EN-ANJOU 49074 CHEMMILLE-EN-ANJOU 49199 CHEMMILLE-EN-ANJOU 49281 CHEMMILLE-EN-ANJOU 49024 MAUGES-SUR-LOIRE 49039 MAUGES-SUR-LOIRE 49244 MAUGES-SUR-LOIRE 49083 MONTREVAULT-SUR-EVRE 49324 MONTREVAULT-SUR-EVRE 49292 VAL-DU-LAYON |
17.11.2022 |
49243 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49239 BEAUPREAU-EN-MAUGES 49169 CHEMILLE-EN-ANJOU 49225 CHEMILLE-EN-ANJOU 49300 CHEMILLE-EN-ANJOU 49268 CHEMILLE-EN-ANJOU 49295 MAUGES-SUR-LOIRE 49314 MONTREVAULT-SUR-EVRE |
9.11.2022 – 17.11.2022 |
|
Departement: Meuse (55) |
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FR-HPAI(P)-2022-01375 |
APREMONT-LA-FORET entiere BANNONCOURT entiere BAUDREMONT entiere BONCOURT-SUR-MEUSE entiere CHONVILLE-MALAUMONT entiere COURCELLES-EN-BARROIS entiere DOMPCEVRIN entiere FRESNES-AU-MONT entiere GIMECOURT entiere GRIMAUCOURT-PRES-SAMPIGNY entiere LAHAYMEIX entiere LAMORVILLE entiere LEROUVILLE entiere LIGNIERES-SUR-AIRE entiere MAIZEY entiere MECRIN entiere MENIL-AUX-BOIS entiere LES PAROCHES entiere PONT-SUR-MEUSE entiere ROUVROIS-SUR-MEUSE entiere RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL entiere SAINT-JULIEN-SOUS-LES-COTES entiere SAINT-MIHIEL Nord D907 - Av 40e division. SAMPIGNY entiere VADONVILLE entiere VALBOIS entiere VILLOTTE-SUR-AIRE entiere |
27.10.2022 |
BISLEE entiere CHAUVONCOURT entiere HAN-SUR-MEUSE entiere KOEUR-LA-GRANDE entiere KOEUR-LA-PETITE entiere SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division. |
27.10.2022 |
|
Departement: Morbihan (56) |
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FR-HPAI(P)-2022-01386 |
CARENTOIR Partie de la commune au sud de la D118 et à l'ouest de la D773 LES FOUGERÊTS Commune entière LA GACILLY Commune entière MALANSAC Commune entière MALESTROIT Commune entière MISSIRIAC Commune entière PEILLAC Partie de la commune au sud de la D764 et à l'est de la D777 PLEUCADEUC Commune entière PLUHERLIN Commune entière ROCHEFORT-EN-TERRE Commune entière RUFFIAC Commune entière SAINT-CONGARD Partie de la commune à l'ouest de la D764 jusqu'à Le Port d'Oust SAINT-GRAVÉ Partie de la commune au sud de la D764 SAINT-JACUT-LES-PINS commune entière SAINT-LAURENT-SUR-OUST Commune entière SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE Commune entière SAINT-VINCENT-SUR-OUST Commune entière TRÉAL Commune entière |
3.11.2022 |
PEILLAC Partie de la commune au nord de la D764 et à l'ouest de la D777 SAINT CONGARD Partie de la commune à l'est de la D764 jusquà Le Port D'Oust SAINT GRAVE Partie de la commune au nord de la D764 SAINT MARTIN SUR OUST Commune entière |
26.10.2022 – 3.11.2022 |
|
Département:Oise (60) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00309 |
RHUIS RARAY RULLY BRASSEUSE LACHELLE JAUX SAINT-VAAST-DE-LONGMONT LONGUEIL SAINTE-MARIE LE MEUX BLINCOURT LES AGEUX MOYVILLERS MONCEAUX BETHISY ST PIERRE SAINT JEAN AUX BOIS CHOISY LA VICTOIRE PONT-SAINTE-MAXENCE ESTREES-SAINT-DENIS HOUDANCOURT GRANDFRESNOY COMPIEGNE BETHISY-ST-MARTIN VILLENEUVE-SUR-VERBERIE ROCQUEMONT SAINT SAVEUR VILLERS-SAINT-FRAMBOURG LACROIX-ST-OUEN ARSY SACY-LE-GRAND ARMANCOURT CHEVRIERE JONQUIERES NERY RIVECOURT REMY VERBERIE LE FAYEL SACY-LE-PETIT ROBERVAL ORROUY CANLY PONTPOINT VENETTE SAINTINES BAZICOURT SAINT-MARTIN-LONGUEAU |
1.11.2022 |
LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES |
24.10.2022 – 1.11.2022 |
|
Département : Orne (61) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00309 |
RHUIS RARAY RULLY BRASSEUSE LACHELLE JAUX SAINT-VAAST-DE-LONGMONT LONGUEIL SAINTE-MARIE LE MEUX BLINCOURT LES AGEUX MOYVILLERS MONCEAUX BETHISY ST PIERRE SAINT JEAN AUX BOIS CHOISY LA VICTOIRE PONT-SAINTE-MAXENCE ESTREES-SAINT-DENIS HOUDANCOURT GRANDFRESNOY COMPIEGNE BETHISY-ST-MARTIN VILLENEUVE-SUR-VERBERIE ROCQUEMONT SAINT SAVEUR VILLERS-SAINT-FRAMBOURG LACROIX-ST-OUEN ARSY SACY-LE-GRAND ARMANCOURT CHEVRIERE JONQUIERES NERY RIVECOURT REMY VERBERIE LE FAYEL SACY-LE-PETIT ROBERVAL ORROUY CANLY PONTPOINT VENETTE SAINTINES BAZICOURT SAINT-MARTIN-LONGUEAU |
1.11.2022 |
LONGUEIL ST MARIE LE MEUX VERBERIE RIVECOURT LE FAYEL LACROIX SAINT6OUEN CHEVIERES |
24.10.2022 – 1.11.2022 |
|
FR-HPAI(NON-P)-2022-00339 FR-HPAI(NON-P)-2022-00342 |
AVERNES-SAINT-GOURGON CANAPVILLE CHAUMONT COUDEHARD CROISILLES CROUTTES ECORCHES GACE LE BOSC-RENOULT LES CHAMPEAUX LE RENOUARD LA FERTE-EN-OUCHE MENIL-HUBERT-EN-OUCHE MONT-ORMEL NEAUPHE-SUR-DIVE PONTCHARDON RESENLIEU SAINT-EVROULT-DE-MONTFORT SAINT-GERMAIN-D'AUNAY SAINT-LAMBERT-SUR-DIVE VIMOUTIERS |
16.11.2022 |
AUBRY-LE-PANTHOU CAMEMBERT CHAMPOSOULT LA FRESNAIE-FAYEL FRESNAY-LE-SAMSON GUERQUESALLES MARDILLY NEUVILLE-SUR-TOUQUES ROIVILLE SAP-EN-AUGE GUFFERN-EN-AUGE zone nord au-dessus de la D14, puis D16 entre Le bourg Saint-Léonard et Chambois et D3 jusqu'à la limite de la commune TICHEVILLE |
8.11.2022 – 16.11.2022 |
|
Département : Pas-de-Calais (62) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00318 |
BERCK COLLINE BEAUMONT CONCHILL LE TEMPLE GROFFLIERS LEPINE NEMPONT SAINT FIRMIN RANG DU FLIERS TOIGNY NOYELLE VERTON WABEN |
31.10.2022 |
Département:Sarthe (72) |
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FR-HPAI(P)-2022-01384 |
Arthezé Avoise Le Bailleul Bousse Cérans Foulletourte Clermont Créans Crosmières Dureil Fercé sur Sarthe La Flèche Fontaine Saint Martin Ligron Noyen sur Sarthe Parcé sur Sarthe Pirmil Saint Jean de la Motte Tasse Villaines sous Malicorne |
23.10.2022 |
Courcelles la forêt Malicorne sur Sarthe Mezeray |
15.10.2022 – 23.10.2022 |
|
Département: Seine-et-Marne (77) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00304 |
BAILLY-ROMAINVILLIERS BUSSY-SAINT-GEORGES BUSSY-SAINT-MARTIN CHALIFERT CHANTELOUP-EN-BRIE LES CHAPELLES-BOURBON CHATRES CHESSY CHEVRY-COSSIGNY COLLEGIEN CONCHEN-SUR-GONDOIRE COUPVRAY COUTEVROULT CRECY-LA-CHAPELLE CREVECOEUR-EN-BRIE CROISSY-BEAUBOURG DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX FAVIERES FERRIERES-EN-BRIE FONTENAY-TRESIGNY GOUVERNES GRETZ-ARMAINVILLIERS GUERARD GUERMANTES LA HOUSSAYE-EN-BRIE JOSSIGNY LAGNY-SUR-MARNE LIVERDY-EN-BRIE MAGNY-LE-HONGRE MARLES-EN-BRIE MONTEVRAIN MONTRY MORTCERF NEUFMOUTIERS-EN-BRIE OZOIR-LA-FERRIERE PONTCARRE PRESLES-EN-BRIE ROISSY-EN-BRIE SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN SERRIS TIGEAUX TOURNAN-EN-BRIE VILLENEUVE-LE-COMTE VILLENEUVE-SAINT-DENIS VILLIERS-SUR-MORIN VOULANGIS |
2.11.2022 |
FAVIERES JOSSIGNY NEUFMOUTIERS EN BRIE VILLENEUVE LE COMTE VUILLENEUVE EN BRIE |
25.10.2022 – 2.11.2022 |
|
Département: Deux-Sèvres (79) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01397 |
ARDIN BECELEUF LE BUSSEAU LA CHAPELLE-THIREUIL FENIOUX PUIHARDY SAINT-LAURS SANIT-POMPAIN VILLERS-EN-PLAINE |
18.11.2022 |
COULONGES-SUR-L'AUTIZE SAINT-MAIXENT-DE-BEUGNE |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
|
Département: Somme (80) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00229 FR-HPAI(P)-2022-01378 FR-HPAI(NON-P)-2022-00320 |
ABBEVILLE AGENVILLERS BERNAY-EN-PONTHIEU BOISMONT BUIGNY-SAINT-MACLOU CAHON CAMBRON CANCHY CAOURS CRECY-EN-PONTHIEU DOMVAST DRUCAT FONTAINE-SUR-MAYE FOREST-MONTIERS FROYELLES GRAND-LAVIERS MACHIEL MACHY MILLENCOURT-EN-PONTHIEU NEUFMOULIN NEUILLY-L'HOPITAL NOYELLES-SUR-MER PONTHOILE PORT-LE-GRAND SAIGNEVILLE |
5.11.2022 |
FOREST-L'ABBAYE HAUTVILLERS-OUVILLE LAMOTTE-BULEUX LE TITRE NOUVION SAILLY-FLIBEAUCOURT |
27.10.2022 – 5.11.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01380 |
ALLENAY AULT BEAUCHAMPS BÉTHENCOURT-SUR-MER BOURSEVILLE BUIGNY-LÈS-GAMACHES DARGNIES EMBREVILLE FRESSENNEVILLE FRIAUCOURT FRIVILLE-ESCARBOTIN GAMACHES MÉNESLIES MERS-LES-BAINS SAINT-QUENTIN-LA-MOTTE-CROIX-AU-BAILLY TULLY WOINCOURT YZENGREMER |
29.10.2022 |
BOUVAINCOURT-SUR-BRESLE OUST-MAREST |
20.10.2022 – 29.10.2022 |
|
FR-HPAI(NON-P)-2022-00318 |
LE CROTOY NAMPONT RUE SAINT-QUENTIN-EN-TOURMONT y compris le domaine public maritime au droit de ces communes VERCOURT VILLERS-SUR-AUTHIE |
31.10.2022 |
QUEND FORT-MAHON-PLAGE |
23.10.2022 – 31.10.2022 |
|
Département : Vendée (85) |
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FR-HPAI(P)-2022-01387 |
BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B ESSARTS EN BOCAGE FOUGERE LA CHAIZE-LE-VICOMTE LA FERRIERE LA MERLATIERE SAINTE-CECILE SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7 |
5.11.2022 |
SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 |
28.10.2022 -5.11.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01397 |
SAINT HILAIRE DES LOGES au sud de la D745 FOUSSAIS PAYRE a l'ouest de la D49 FAYMOREAU MARILLET MARVENT NIEUL-SUR-L'AUTISTE PUY-DE-SERRE SAINT-HILAIRE-DE-VOUST SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ XANTON-CHASSENON |
18.11.2022 |
SAINT HILAIRE DES LOGES au nord de la D745 FOUSSAIS PAYRE à l'est de la D49 |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01388 FR-HPAI(P)-2022-01392 FR-HPAI(P)-2022-01393 |
BAZOGES-EN-PAILLERS BEAUREPAIRE BESSAY BOURNEZEAU au nord de la D948 et de la D949B CHANTONNAY à l'ouest de la D137 CHÂTEAU-GUIBERT à l'est de la D746 CHAUCHE à l'ouest de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au nord de la D6 CORPE DOMPIERRE-SUR-YON ESSARTS EN BOCAGE FOUGERE LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU au sud de la D23 et D72 LA CHAIZE-LE-VICOMTE au sud de la D948 LA COPECHAGNIERE LA FERRIERE LA MERLATIERE LA RABATELIERE LA REORTHE LA ROCHE-SUR-YON à l'est de la D746 et D763 LES BROUZILS LES HERBIERS au nord de la D160 et à l'ouest de la D23 LES LANDES-GENUSSON au sud de la D72 et D755 MAREUIL-SUR-LAY-DISSAIS à l'est de la D746 MESNARD-LA-BAROTIERE MOUTIERS-SUR-LE-LAY au sud de la D19 RIVES-DE-L'YON à l'est de la D746 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au sud de l'A87 SAINTE-CECILE SAINTE-HERMINE SAINTE-PEXINE au sud de la D19 SAINT-FULGENT à l'est de l'A87 SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS SAINT-JEAN-DE-BEUGNE SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'est de la D7 THORIGNY VENDRENNES |
18.11.2022 |
BOURNEZEAU au sud de la D498 et de la D949B LES PINEAUX MOUTIERS-SUR-LE-LAY SAINTE-PEXINE au nord de la D19 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS à l'ouest de la D7 LA CHAIZE-LE-VICOME au nord de la D948 LA FERRIERE au sud de la D160 CHAUCHE à l'est de l'A83 CHAVAGNES-EN-PAILLERS au sud de la D6 SAINT-ANDRE-GOULE-D'OIE au nord de l'A87 SAINT-FULGENT à l'ouest de l'A87 |
10.11.2022 – 18.11.2022 |
|
Département : La Réunion (974) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01391 |
SAINT PAUL VILLE PLAINE SAINT PAUL NEFLE SAINT PAUL GUILLAUME TROIS BASSINS SAINT LEU CHALOUPE SAINT LEU VILLE SAINT PAUL HERMITAGE |
3.11.2022 |
ST-PAUL GILLES HAUT SAINT PAUL SALINE |
26.10.2022 -3.11.2022 |
Stato membro: Italia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Regione: Veneto |
||
IT-HPAI(P)-2022-00025 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.646565, E12.33426 |
2.11.2022 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.646565, E12.33426 |
25.10.2022 – 2.11.2022 |
|
IT-HPAI(P)-2022-00026 |
L'area delle parti della regione Veneto che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.32262, E11.193539 |
21.11.2022 |
L'area delle parti della regione Veneto comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.32262, E11.193539 |
13.11.2022 – 21.11.2022 |
|
Regione: Lombardia |
||
IT-HPAI(P)-2022-00027 |
L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.298429, E9.9980267 |
23.11.2022 |
L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.298429, E9.9980267 |
15.11.2022 - 23.11.2022 |
Stato membro: Paesi Bassi
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Municipality Weert, province Limburg |
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BE-HPAI(NON-P)-2022-00124 |
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23.10.2022 |
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Those parts of the municipalities Weert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on 51,196632 – 5,581387 of the municipality Bocholt Belgium |
15.10.2022 – 23.10.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00003 |
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23.10.2022 |
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Municipality Tubbergen, province Overijssel |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00640 |
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22.10.2022 |
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Those parts of the municipality Tubbbergen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.76 lat 52.41. |
14.10.2022 – 22.10.2022 |
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Municipality Emmen, province Drenthe |
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NL-HPAI(P)-2022-00067 |
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28.10.2022 |
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Those parts of the municipality Emmen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.01 lat 52, 78 |
20.10.2022 – 28.10.2022 |
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Municipality Veendam, province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00068 |
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30.10.2022 |
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Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.89, lat 53,06 |
22.10.2022 – 30.10.2022 |
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Municipality Zuidwolde Het Hoogeland, province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00069 |
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30.10.2022 |
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Those parts of the municipality Zuidwolde, Het Hoogeland contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,6, lat 53,27 |
22.10.2022 – 30.10.2022 |
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Municipality Voorst, province Gelderland |
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NL-HPAI(P)-2022-00070 |
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2.11.2022 |
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Those parts of the municipality Voorst contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.08 lat 52,15. |
25.10.2022 – 2.11.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00005 |
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30.10.2022 |
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BE-HPAI(P)-2022-00006 |
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2.11.2022 |
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Municipality Hoogezand province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00071 |
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3.11.2022 |
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Those parts of the municipality Hoogezand contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,76 lat 53,21. |
26.10.2022 – 3.11.2022 |
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Municipality Veendam, province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00072 |
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5.11.2022 |
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Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,89, lat 53,06 |
28.10.2022 – 5.11.2022 |
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Municipality Veendam, province Groningen |
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NL-HPAI(P)-2022-00073 |
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7.11.2022 |
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Those parts of the municipality Veendam contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,9, lat 53,07 |
30.10.2022 – 7.11.2022 |
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Municipality Waddinxveen, province Zuid Holland |
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NL-HPAI(P)-2022-00074 |
10KM Gebiedsbeschrijving Waddinxveen
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9.11.2022 |
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Those parts of the municipality Waddingxveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,67, lat 52,03 |
1.11.2022 – 9.11.2022 |
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Municipality Tiel province Gelderland |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00683 |
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7.11.2022 |
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Those parts of the municipality Tiel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,44, lat 51,89 |
30.10.2022 – 7.11.2022 |
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Municipality Dantumadeel province Friesland |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00684 |
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5.11.2022 |
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Those parts of the municipality Dantumadeel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,03, lat 53,3 |
28.10.2022 – 5.11.2022 |
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Municipality Bodegraven, province Zuid Holland |
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NL-HPAI(P)-2022-00075 |
10KM Gebiedsbeschrijving
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11.11.2022 |
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Those parts of the municipality Bodegraven contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4,76, lat 52,11 |
3.11.2022 – 11.11.2022 |
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Municipality Dalfsen province Overijssel |
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NL-HPAI(P)-2022-00076 |
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13.11.2022 |
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Those parts of the municipality Dalfsen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.28 lat 52.58 |
5.11.2022 – 13.11.2022 |
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Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland |
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NL-HPAI(P)-2022-00077 |
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14.11.2022 |
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Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.89 lat 53.34 |
6.11.2022 – 14.11.2022 |
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Municipality Nederweert province Limburg |
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NL-HPAI(P)-2022-00078 |
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15.11.2022 |
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Those parts of the municipality Nederweert contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.78, lat 51.29 |
7.11.2022 – 15.11.2022 |
Stato membro: Polonia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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PL-HPAI(P)-2022-00036 |
poza obszarem zapowietrzonym, znajdujących się w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 52.125970 / 19.044864 |
22.10.2022 |
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Cześć gminy Grabów w województwie łódzkim w powiecie łęczyckim, zawierająca się w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 52.125970 / 19.044864 |
14.10.2022 – 22.10.2022 |
Stato membro: Portogallo
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
PT-HPAI(P)-2022-00009 |
The parts of Alenquer, Cadaval, Azambuja and Torres Vedras municipalities, from the district of Lisboa, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.147585N, 9.034070W |
2.11.2022 |
The parts of Alenquer municipality, from the district of Lisboa, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 39.147585N, 9.034070W |
24.10.2022 – 2.11.2022 |
Parte C
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis
* |
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. |