ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 277

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
27 ottobre 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2022/2066 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026)

103

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2067 della Commissione, del 25 ottobre 2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 )

106

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

149

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2069 della Commissione, del 30 settembre 2022, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2022) 6859]

195

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2070 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688

208

 

*

Decisione (UE) 2022/2071 della Banca centrale europea, del 20 ottobre 2022, in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Croazia (BCE/2022/36)

215

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorita di vigilanza EFTA n. 029/22/COL, del 9 febbraio 2022, che modifica le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato con l’introduzione di una nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2022 [2022/2072]

218

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale ( GU L 115 del 6.5.2015 )

314

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2065 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022

relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I servizi della società dell'informazione e in particolare i servizi intermediari sono diventati una componente significativa dell'economia dell'Unione e della vita quotidiana dei suoi cittadini. A vent'anni dall'adozione del quadro giuridico esistente applicabile a tali servizi stabilito nella direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), modelli di business e servizi nuovi e innovativi, quali le reti sociali (cosiddetti social network) e le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, hanno permesso agli utenti commerciali e ai consumatori di accedere alle informazioni, diffonderle ed effettuare transazioni in modi nuovi. Attualmente la maggior parte dei cittadini dell'Unione utilizza tali servizi quotidianamente. La trasformazione digitale e il maggiore utilizzo di tali servizi hanno tuttavia anche dato origine a nuovi rischi e sfide per i singoli destinatari dei vari servizi, per le imprese e per la società nel suo insieme.

(2)

Gli Stati membri stanno sempre più introducendo o stanno valutando di introdurre legislazioni nazionali sulle materie disciplinate dal presente regolamento, imponendo in particolare obblighi di diligenza per i prestatori di servizi intermediari per quanto riguarda il modo in cui dovrebbero contrastare i contenuti illegali, la disinformazione online e altri rischi per la società. Tenendo conto del carattere intrinsecamente transfrontaliero di internet, generalmente utilizzato per prestare i suddetti servizi, tali legislazioni nazionali divergenti incidono negativamente sul mercato interno, che, ai sensi dell'articolo 26 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi e la libertà di stabilimento. Le condizioni per la prestazione dei servizi intermediari in tutto il mercato interno dovrebbero essere armonizzate in modo da offrire alle imprese accesso a nuovi mercati e opportunità di sfruttare i vantaggi del mercato interno, consentendo nel contempo ai consumatori e agli altri destinatari dei servizi di disporre di una scelta più ampia. Gli utenti commerciali, i consumatori e gli altri utenti devono essere considerati «destinatari del servizio» ai fini del presente regolamento.

(3)

Un comportamento responsabile e diligente da parte dei prestatori di servizi intermediari è essenziale per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile e per consentire ai cittadini dell'Unione e ad altre persone di esercitare i loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), in particolare la libertà di espressione e di informazione, la libertà di impresa, il diritto alla non discriminazione e il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.

(4)

È pertanto opportuno stabilire una serie mirata di norme obbligatorie uniformi, efficaci e proporzionate a livello dell'Unione al fine di tutelare e migliorare il funzionamento del mercato interno. Il presente regolamento stabilisce le condizioni per lo sviluppo e l'espansione di servizi digitali innovativi nel mercato interno. Il ravvicinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari è necessario per evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto, così da ridurre l'incertezza per gli sviluppatori e promuovere l'interoperabilità. Il ricorso a prescrizioni tecnologicamente neutre dovrebbe stimolare l'innovazione anziché ostacolarla.

(5)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai prestatori di determinati servizi della società dell'informazione quali definiti nella direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), ossia qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi specificamente ai prestatori di servizi intermediari, e in particolare ai servizi intermediari consistenti in servizi noti come semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching») e memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), dato che la crescita esponenziale del ricorso a tali servizi, principalmente per finalità legittime e socialmente utili di qualsiasi tipo, ne ha anche accresciuto il ruolo nell'intermediazione e nella diffusione di informazioni e attività illegali o comunque dannose.

(6)

In pratica, determinati prestatori di servizi intermediari svolgono attività intermediarie in relazione a servizi che possono essere o non essere prestati per via elettronica, quali i servizi informatici a distanza o i servizi di trasporto, ricettivi o di consegna. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi intermediari e non dovrebbe pregiudicare le prescrizioni sancite nel diritto dell'Unione o nazionale relative a prodotti o servizi intermediati attraverso servizi intermediari, comprese le situazioni nelle quali il servizio intermediario costituisce parte integrante di un altro servizio che non è un servizio intermediario come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(7)

Al fine di garantire l'efficacia delle norme stabilite nel presente regolamento e parità di condizioni nel mercato interno, tali norme dovrebbero applicarsi ai prestatori di servizi intermediari indipendentemente dal loro luogo di stabilimento o dalla loro ubicazione, nella misura in cui offrono servizi nell'Unione, come dimostrato da un collegamento sostanziale con l'Unione.

(8)

Il suddetto collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in mancanza di tale stabilimento, quando il numero di destinatari del servizio in uno o più Stati membri è significativo in relazione alla rispettiva popolazione, o sulla base dell'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze del caso, tra cui fattori quali l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione, la possibilità di ordinare prodotti o servizi oppure l'utilizzo di un pertinente dominio di primo livello. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online (app store) nazionale, dalla fornitura di pubblicità a livello locale o in una lingua usata nello Stato membro in questione o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela in una lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per contro, la mera accessibilità tecnica di un sito web dall'Unione non può, di per sé, essere considerata come costitutiva di un collegamento sostanziale con l'Unione.

(9)

Il presente regolamento armonizza pienamente le norme applicabili ai servizi intermediari nel mercato interno con l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano efficacemente tutelati e l'innovazione sia agevolata, contrastando la diffusione di contenuti illegali online e i rischi per la società che la diffusione della disinformazione o di altri contenuti può generare. Di conseguenza, gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere prescrizioni nazionali aggiuntive in relazione alle questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, salva espressa disposizione contraria ivi contenuta, in quanto ciò inciderebbe sull'applicazione diretta e uniforme delle norme pienamente armonizzate applicabili ai prestatori di servizi intermediari conformemente agli obiettivi del presente regolamento. È opportuno che ciò non precluda la possibilità di applicare altre normative nazionali applicabili ai prestatori di servizi intermediari, in conformità del diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2000/31/CE, in particolare l'articolo 3, qualora le disposizioni del diritto nazionale perseguano legittimi obiettivi di interesse pubblico diversi da quelli perseguiti dal presente regolamento.

(10)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare altri atti del diritto dell'Unione che disciplinano la prestazione di servizi della società dell'informazione in generale, che disciplinano altri aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o che specificano e integrano le norme armonizzate di cui al presente regolamento, quali la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), comprese le relative disposizioni concernenti le piattaforme per la condivisione di video, i regolamenti (UE) 2019/1148 (8)(UE) 2019/1150 (9), (UE) 2021/784 (10), (UE) 2021/1232 (11) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le disposizioni del diritto dell'Unione stabilite in un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale e in una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali.

Analogamente, per motivi di chiarezza, è opportuno che il presente regolamento non pregiudichi il diritto dell'Unione sulla tutela dei consumatori, in particolare, i regolamenti (UE) 2017/2394 (13) e (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), le direttive 2001/95/CE (15), 2005/29/CE (16), 2011/83/UE (17) e 2013/11/UE (18) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (19), e sulla protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare neanche le norme dell'Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare le norme relative alla competenza giurisdizionale nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come il regolamento (UE) n. 1215/2012, e le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è disciplinata unicamente dalle norme del diritto dell'Unione in materia, in particolare dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla direttiva 2002/58/CE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicato il diritto dell'Unione in materia di condizioni di lavoro e il diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. Tuttavia, nella misura in cui tali atti giuridici dell'Unione perseguono gli stessi obiettivi del presente regolamento, le norme del presente regolamento si dovrebbero applicare in relazione alle questioni che non sono affrontate o non sono pienamente affrontate da tali altri atti giuridici nonché alle questioni sulle quali tali altri atti giuridici lasciano agli Stati membri la facoltà di adottare determinate misure a livello nazionale.

(11)

È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, comprese le direttive 2001/29/CE (21), 2004/48/CE (22) e (UE) 2019/790 (23) del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale sancisce norme e procedure specifiche che non dovrebbero essere pregiudicate.

(12)

Per conseguire l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, ai fini del presente regolamento il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe rispecchiare ampiamente le norme vigenti nell'ambiente offline. In particolare, il concetto di «contenuto illegale» dovrebbe essere definito in senso lato per coprire anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe, in particolare, intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che le norme applicabili rendono illegali in considerazione del fatto che riguardano attività illegali. Tra queste figurano, a titolo illustrativo, la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking (pedinamento informatico), la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, la vendita di prodotti o la prestazione di servizi in violazione della normativa sulla tutela dei consumatori, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, l'offerta illegale di servizi ricettivi o la vendita illegale di animali vivi. Per contro, un video di un testimone oculare di un potenziale reato non dovrebbe essere considerato un contenuto illegale per il solo motivo di mostrare un atto illecito quando la registrazione o la diffusione di tale video al pubblico non è illegale ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. A tale riguardo è irrilevante che l'illegalità delle informazioni o delle attività sia sancita dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione e quale sia la natura esatta o l'oggetto preciso della legge in questione.

(13)

Tenendo conto delle particolari caratteristiche dei servizi in questione e della corrispondente necessità di assoggettare i prestatori di tali servizi a determinati obblighi specifici, occorre distinguere, all'interno della categoria più ampia dei prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni definita nel presente regolamento, la sottocategoria delle piattaforme online. Le piattaforme online, quali le reti sociali o le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, dovrebbero essere definite come prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni che non solo memorizzano informazioni fornite dai destinatari del servizio su richiesta di questi ultimi, ma diffondono anche tali informazioni al pubblico, su richiesta dei destinatari del servizio. Al fine di evitare l'imposizione di obblighi eccessivamente ampi, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni non dovrebbero tuttavia essere considerati piattaforme online quando la diffusione al pubblico è solo una caratteristica minore o meramente accessoria connessa intrinsecamente a un altro servizio o una funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni tecniche oggettive, tale caratteristica o funzionalità non può essere utilizzata senza tale altro servizio o servizio principale e l'integrazione di tale caratteristica o funzionalità non è un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del presente regolamento applicabili alle piattaforme online. Ad esempio, la sezione relativa ai commenti di un quotidiano online potrebbe costituire tale caratteristica, ove sia evidente che è accessoria al servizio principale rappresentato dalla pubblicazione di notizie sotto la responsabilità editoriale dell'editore. Ai fini del presente regolamento, i servizi di nuvola informatica (cloud computing) o di memorizzazione di informazioni di siti web (web hosting) non dovrebbero essere considerati una piattaforma online ove la diffusione di contenuti specifici al pubblico costituisca una caratteristica minore e accessoria o una funzionalità minore di tali servizi.

Inoltre, i servizi di nuvola informatica o di memorizzazione di informazioni di siti web, quando fungono da infrastruttura, come ad esempio i servizi di memorizzazione e di calcolo infrastrutturali sottostanti di un'applicazione basata su internet, di un sito web o di una piattaforma online, non dovrebbero essere considerati di per sé una diffusione al pubblico di informazioni memorizzate o trattate su richiesta di un destinatario di un'applicazione, di un sito web o di una piattaforma online che ospitano.

(14)

Il concetto di «diffusione al pubblico» utilizzato nel presente regolamento dovrebbe implicare la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di persone, ossia il fatto di rendere le informazioni facilmente accessibili ai destinatari del servizio in generale senza che sia necessario un ulteriore intervento da parte del destinatario del servizio che le ha fornite, indipendentemente dall'accesso effettivo alle informazioni in questione da parte di tali persone. Di conseguenza, qualora l'accesso alle informazioni richieda la registrazione o l'ammissione a un gruppo di destinatari del servizio, tali informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico solo se i destinatari del servizio che intendono accedervi sono automaticamente registrati o ammessi senza una decisione o una selezione umana che stabilisca a chi concedere l'accesso. I servizi di comunicazione interpersonale, quali definiti nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), come i messaggi di posta elettronica o i servizi di messaggistica privata, non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione di piattaforma online poiché sono utilizzati per la comunicazione interpersonale tra un numero limitato di persone stabilito dal mittente della comunicazione. Tuttavia, gli obblighi previsti nel presente regolamento per i fornitori di piattaforme online possono applicarsi a servizi che consentano la messa a disposizione di informazioni a un numero potenzialmente illimitato di destinatari, non stabilito dal mittente della comunicazione, come ad esempio attraverso gruppi pubblici o canali aperti. Le informazioni dovrebbero essere considerate diffuse al pubblico ai sensi del presente regolamento solo se tale diffusione avviene su richiesta diretta del destinatario del servizio che le ha fornite.

(15)

Se alcuni dei servizi offerti da un prestatore sono contemplati dal presente regolamento mentre altri non lo sono o se i servizi offerti da un prestatore sono contemplati da diverse sezioni del presente regolamento, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi solo in relazione ai servizi che rientrano nel loro ambito di applicazione.

(16)

La certezza del diritto apportata dal quadro orizzontale di esenzioni condizionate dalla responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, di cui alla direttiva 2000/31/CE, ha consentito l'emergere e l'espansione di molti nuovi servizi in tutto il mercato interno. È pertanto opportuno preservare tale quadro. In considerazione delle divergenze in sede di recepimento e di applicazione delle pertinenti norme a livello nazionale, e per ragioni di chiarezza e coerenza, tale quadro dovrebbe tuttavia essere integrato nel presente regolamento. Occorre inoltre chiarire alcuni elementi di tale quadro alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(17)

Le norme sulla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari stabilite nel presente regolamento dovrebbero limitarsi a stabilire i casi in cui il prestatore di servizi intermediari interessato non può essere ritenuto responsabile in relazione ai contenuti illegali forniti dai destinatari del servizio. Tali norme non dovrebbero essere intese come una base per stabilire quando un prestatore può essere ritenuto responsabile, circostanza che deve essere determinata in base alle norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale. Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento dovrebbero inoltre applicarsi in relazione a qualsiasi tipo di responsabilità per qualsiasi tipo di contenuto illegale, indipendentemente dall'oggetto preciso o dalla natura esatta di tali leggi.

(18)

Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi allorché, anziché limitarsi a una fornitura neutra dei servizi mediante un trattamento puramente tecnico e automatico delle informazioni fornite dal destinatario del servizio, il prestatore di servizi intermediari svolga un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo di tali informazioni. Tali esenzioni non dovrebbero di conseguenza essere disponibili per quanto riguarda la responsabilità relativa alle informazioni fornite non dal destinatario del servizio ma dallo stesso prestatore del servizio intermediario, anche nel caso di informazioni elaborate sotto la responsabilità editoriale di tale prestatore.

(19)

In considerazione della diversa natura delle attività di semplice trasporto, memorizzazione temporanea e memorizzazione di informazioni nonché delle diverse posizioni e capacità dei prestatori dei servizi in questione, occorre distinguere le norme applicabili a tali attività, nella misura in cui ai sensi del presente regolamento esse sono soggette a condizioni e prescrizioni diverse e la loro portata varia, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(20)

Qualora un prestatore di servizi intermediari deliberatamente collabori con un destinatario dei servizi al fine di commettere attività illegali, i servizi non dovrebbero essere considerati come forniti in modo neutro e il prestatore non dovrebbe pertanto poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità di cui al presente regolamento. Dovrebbe essere così, ad esempio, quando il prestatore offre il proprio servizio con lo scopo principale di agevolare attività illegali, come quando indica esplicitamente che il suo scopo è agevolare attività illegali o che i suoi servizi sono adatti a tal fine. Il solo fatto che un servizio offra trasmissioni cifrate o qualsiasi altro sistema che renda impossibile l'identificazione dell'utente non dovrebbe di per sé essere considerato come un'agevolazione di attività illegali.

(21)

Un prestatore dovrebbe poter beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità per i servizi di semplice trasporto e memorizzazione temporanea se non è in alcun modo coinvolto nelle informazioni trasmesse o alle quali è stato fatto accesso. A tal fine è necessario, tra l'altro, che il prestatore non modifichi le informazioni che trasmette o alle quali fornisce accesso. Tale prescrizione non dovrebbe tuttavia intendersi riferita alle manipolazioni di carattere tecnico effettuate nel corso della trasmissione o dell'accesso, purché tali manipolazioni non alterino l'integrità delle informazioni trasmesse o alle quali è fornito accesso.

(22)

Al fine di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i servizi di memorizzazione di informazioni, il prestatore dovrebbe agire immediatamente per rimuovere le attività illegali o i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi non appena ne venga effettivamente a conoscenza o ne divenga consapevole. La rimozione dei contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi dovrebbe essere effettuata nel rispetto dei diritti fondamentali dei destinatari del servizio, ivi compreso il diritto alla libertà di espressione e di informazione. Il prestatore può effettivamente acquisire tale conoscenza o consapevolezza della natura illegale del contenuto, tra l'altro, mediante indagini volontarie o mediante segnalazioni presentategli da persone o enti conformemente al presente regolamento, nella misura in cui tali segnalazioni sono così sufficientemente precise e adeguatamente motivate da consentire a un operatore economico diligente di individuare ragionevolmente, valutare e, se del caso, contrastare i presunti contenuti illegali. Tuttavia, tale conoscenza o consapevolezza effettiva non può essere considerata acquisita per il solo motivo che tale prestatore è consapevole, in senso generale, del fatto che il suo servizio è utilizzato anche per memorizzare contenuti illegali. Inoltre, la circostanza che il prestatore proceda a un'indicizzazione automatizzata delle informazioni caricate sul suo servizio, che il servizio contenga una funzione di ricerca o che consigli le informazioni in funzione del profilo o delle preferenze dei destinatari del servizio non è un motivo sufficiente per considerare che il prestatore abbia una conoscenza «specifica» di attività illegali realizzate sulla medesima piattaforma o di contenuti illegali ivi memorizzati.

(23)

L'esenzione dalla responsabilità non dovrebbe applicarsi se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni. Ad esempio, laddove il fornitore di una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali definisca il prezzo dei beni o dei servizi offerti dall'operatore commerciale, l'operatore commerciale potrebbe essere considerato come agente sotto l'autorità o il controllo di tale piattaforma online.

(24)

Per garantire l'efficace tutela dei consumatori che effettuano transazioni commerciali intermediate online, determinati prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, ossia le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, non dovrebbero poter beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni stabilita nel presente regolamento nella misura in cui tali piattaforme online presentano le pertinenti informazioni relative alle transazioni in questione in modo tale da indurre i consumatori a ritenere che tali informazioni siano state fornite dalle piattaforme online stesse o da operatori commerciali che agiscono sotto la loro autorità o il loro controllo e che tali piattaforme online siano pertanto a conoscenza delle informazioni o le controllino, anche se in realtà potrebbe non essere così. Esempi di tali condotte potrebbero verificarsi nel caso in cui una piattaforma online non mostri chiaramente l'identità dell'operatore commerciale, come prescritto dal presente regolamento, nel caso in cui una piattaforma online non riveli l'identità dell'operatore commerciale o le informazioni di contatto fino a dopo la conclusione di un contratto tra l'operatore commerciale e il consumatore o nel caso in cui una piattaforma online commercializzi il prodotto o servizio a proprio nome anziché in nome dell'operatore commerciale che fornirà tale prodotto o servizio. A tale riguardo, è opportuno determinare obiettivamente, sulla base di tutte le circostanze del caso, se la presentazione possa indurre un consumatore medio a credere che l'informazione in questione sia stata fornita dalla stessa piattaforma online o da operatori commerciali sotto la sua autorità o il suo controllo.

(25)

Le esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di azioni inibitorie di altro tipo nei confronti dei prestatori di servizi intermediari, anche qualora essi soddisfino le condizioni stabilite nell'ambito di tali esenzioni. Siffatte azioni inibitorie potrebbero, in particolare, consistere in ordini di organi giurisdizionali o autorità amministrative, emessi in conformità del diritto dell'Unione, che obbligano a porre fine a una violazione o impedirla, anche con la rimozione dei contenuti illegali specificati nei suddetti ordini, o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti.

(26)

Al fine di garantire la certezza del diritto e non scoraggiare le attività volte a individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali che i prestatori di tutte le categorie di servizi intermediari intraprendano su base volontaria, è opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori intraprendano tali attività non comporta il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, purché tali attività siano svolte in buona fede e in modo diligente. La condizione di agire in buona fede e in modo diligente dovrebbe includere l'agire in modo obiettivo, non discriminatorio e proporzionato, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte e fornendo le necessarie garanzie contro la rimozione ingiustificata di contenuti legali, conformemente agli obiettivi e alle prescrizioni del presente regolamento. A tal fine, i prestatori interessati dovrebbero, ad esempio, adottare misure ragionevoli per garantire che, in caso di utilizzo di strumenti automatizzati per svolgere tali attività, l'apposita tecnologia sia sufficientemente affidabile da limitare al massimo il tasso di errore. È inoltre opportuno chiarire che il semplice fatto che i prestatori adottino, in buona fede, misure per adempiere le prescrizioni del diritto dell'Unione, comprese quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda l'attuazione delle loro condizioni generali, non dovrebbe comportare il venir meno delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento. Pertanto, le attività e le misure che un prestatore abbia adottato non dovrebbero essere prese in considerazione nel determinare se il prestatore possa avvalersi di un'esenzione dalla responsabilità, in particolare per quanto riguarda la questione se il prestatore offra il suo servizio in modo neutro e possa pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della pertinente disposizione, senza che tale norma implichi tuttavia che il prestatore possa necessariamente avvalersene. Le attività volontarie non dovrebbero essere utilizzate per eludere gli obblighi posti in capo ai prestatori di servizi intermediari nell'ambito del presente regolamento.

(27)

Sebbene le norme sulla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari stabilite nel presente regolamento vertano sull'esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, è importante ricordare che, nonostante il ruolo complessivamente importante svolto da tali prestatori, il problema dei contenuti e delle attività illegali online non dovrebbe essere affrontato concentrandosi esclusivamente sulla loro responsabilità e sulle loro competenze. Ove possibile, i terzi interessati da contenuti illegali trasmessi o memorizzati online dovrebbero cercare di risolvere i conflitti relativi a tali contenuti senza coinvolgere i prestatori di servizi intermediari in questione. I destinatari del servizio dovrebbero essere ritenuti responsabili, ove le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale che determinano tale responsabilità lo prevedano, per i contenuti illegali che forniscono e che diffondano al pubblico attraverso servizi intermediari. Se del caso, è opportuno che anche altri attori, quali i moderatori dei gruppi negli ambienti online chiusi, in particolare nel caso di grandi gruppi, contribuiscano a evitare la diffusione di contenuti illegali online, conformemente al diritto applicabile. Inoltre, ove sia necessario coinvolgere i prestatori di servizi della società dell'informazione, compresi i prestatori di servizi intermediari, le richieste o gli ordini relativi a tale coinvolgimento dovrebbero, di norma, essere rivolti al prestatore specifico che dispone della capacità tecnica e operativa per contrastare gli specifici contenuti illegali, in modo da evitare e ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi sulla disponibilità e sull'accessibilità delle informazioni che non sono contenuti illegali.

(28)

Dal 2000 sono state sviluppate nuove tecnologie che hanno migliorato la disponibilità, l'efficienza, la velocità, l'affidabilità, la capacità e la sicurezza dei sistemi per la trasmissione, la reperibilità e la memorizzazione di dati online, portando a un ecosistema online sempre più complesso. A tale riguardo è opportuno ricordare che anche i prestatori di servizi che stabiliscono e agevolano l'architettura logica di base e il corretto funzionamento di internet, comprese le funzioni tecniche ausiliarie, possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità stabilite nel presente regolamento, nella misura in cui i loro servizi si qualificano come semplice trasporto, memorizzazione temporanea o memorizzazione di informazioni. Tali servizi comprendono, a seconda dei casi, reti locali senza fili, servizi di sistema dei nomi di dominio (domain name system — DNS), registri dei nomi di dominio di primo livello, registrar, autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, reti private virtuali, motori di ricerca online, servizi di infrastrutture cloud o reti per la diffusione di contenuti che abilitano, localizzano o migliorano le funzioni di altri prestatori di servizi intermediari. Analogamente, i servizi utilizzati per le comunicazioni e i mezzi tecnici attraverso i quali vengono forniti hanno subito una notevole evoluzione, dando luogo a servizi online come il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web, in cui la comunicazione avviene tramite un servizio di accesso a internet. Anche tali servizi possono beneficiare delle esenzioni dalla responsabilità, nella misura in cui si qualificano come servizi di semplice trasporto, memorizzazione temporanea o memorizzazione di informazioni.

(29)

I servizi intermediari abbracciano una vasta gamma di attività economiche che si svolgono online e che evolvono costantemente per consentire una trasmissione di informazioni rapida, sicura e protetta nonché per garantire la comodità di tutti i partecipanti all'ecosistema online. A titolo di esempio, i servizi intermediari di semplice trasporto includono categorie generiche di servizi quali i punti di interscambio internet, i punti di accesso senza fili, le reti private virtuali, i risolutori e servizi di DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i registrar, le autorità di certificazione che rilasciano certificati digitali, il Voice over IP e altri servizi di comunicazione interpersonale, mentre esempi generici di servizi intermediari di memorizzazione temporanea includono la sola fornitura di reti per la diffusione di contenuti, proxy inversi o proxy di adattamento dei contenuti. Tali servizi sono fondamentali per garantire una trasmissione fluida ed efficiente delle informazioni fornite su internet. Esempi di «servizi di memorizzazione di informazioni» (hosting) includono categorie di servizi quali nuvola informatica, memorizzazione di informazioni di siti web, servizi di referenziazione a pagamento o servizi che consentono la condivisione di informazioni e contenuti online, compresa la condivisione e memorizzazione di file. I servizi intermediari possono essere prestati isolatamente, nel quadro di un altro tipo di servizio intermediario o simultaneamente ad altri servizi intermediari. I fattori che definiscono un servizio specifico come un servizio semplice trasporto, di memorizzazione temporanea o di memorizzazione di informazioni dipendono unicamente dalle funzionalità tecniche, che potrebbero evolvere nel tempo, e dovrebbero essere valutati caso per caso.

(30)

I prestatori di servizi intermediari non dovrebbero essere, né de iure né de facto, soggetti a un obbligo di sorveglianza di carattere generale. Ciò non riguarda gli obblighi di sorveglianza in un caso specifico e, in particolare, non pregiudica gli ordini delle autorità nazionali nel rispetto della legislazione nazionale, in conformità del diritto dell'Unione, secondo l'interpretazione dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e in conformità delle condizioni stabilite nel presente regolamento. Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere intesa come un'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza o un obbligo generale di accertamento attivo dei fatti, o come un obbligo generale per i prestatori di adottare misure proattive in relazione ai contenuti illegali.

(31)

A seconda dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e del settore del diritto in questione, le autorità giudiziarie o amministrative nazionali, comprese le autorità di contrasto, possono ordinare ai prestatori di servizi intermediari di contrastare uno o più contenuti illegali specifici o di fornire determinate informazioni specifiche. Le leggi nazionali in base alle quali tali ordini sono emessi divergono considerevolmente e gli ordini trattano in misura sempre maggiore situazioni transfrontaliere. Al fine di garantire che tali ordini possano essere rispettati in modo efficace ed efficiente, in particolare in un contesto transfrontaliero, consentendo alle autorità pubbliche interessate di svolgere i loro compiti ed evitando che i prestatori siano soggetti a oneri sproporzionati, senza che ciò comporti un pregiudizio indebito ai diritti e agli interessi legittimi di terzi, è necessario stabilire determinate condizioni che tali ordini dovrebbero soddisfare nonché determinate prescrizioni complementari relative al trattamento dei suddetti ordini. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe armonizzare solo determinate condizioni minime specifiche che tali ordini dovrebbero soddisfare al fine di far sorgere l'obbligo per i prestatori di servizi intermediari di informare le autorità pertinenti in merito all'effetto dato a tali ordini. Il presente regolamento non fornisce pertanto una base giuridica per l'emissione di questo tipo di ordini, né disciplina il loro ambito di applicazione territoriale o la loro applicazione transfrontaliera.

(32)

Il diritto dell'Unione o nazionale applicabile in base al quale tali ordini sono emessi potrebbe richiedere condizioni supplementari e dovrebbe costituire il fondamento per l'esecuzione dei rispettivi ordini. In caso di inosservanza, lo Stato membro che emette gli ordini dovrebbe poter farli eseguire conformemente al proprio diritto nazionale. La legge nazionale applicabile dovrebbe essere conforme al diritto dell'Unione, compresa la Carta e le disposizioni del TFUE relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione, in particolare per quanto riguarda i servizi di gioco d'azzardo e scommesse online. Analogamente, l'applicazione di tali leggi nazionali ai fini dell'esecuzione dei rispettivi ordini non pregiudica gli atti giuridici applicabili dell'Unione o gli accordi internazionali conclusi dall'Unione o dagli Stati membri relativi al riconoscimento, all'esecuzione e all'applicazione transfrontalieri di tali ordini, in particolare in materia civile e penale. D'altro canto, l'esecuzione dell'obbligo di informare le autorità pertinenti in merito all'effetto dato a tali ordini, in contrapposizione all'esecuzione degli ordini stessi, dovrebbe essere soggetta alle norme stabilite dal presente regolamento.

(33)

Il prestatore di servizi intermediari dovrebbe informare l'autorità che ha emesso l'ordine in merito a qualsiasi seguito dato a tali ordini senza indebito ritardo, nel rispetto dei termini stabiliti dal pertinente diritto dell'Unione o nazionale.

(34)

Le autorità nazionali pertinenti dovrebbero poter emettere ordini contro contenuti considerati illegali ovvero ordini di fornire informazioni sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, in particolare alla Carta, e destinarli ai prestatori di servizi intermediari, compresi quelli stabiliti in un altro Stato membro. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile o penale, compresi il regolamento (UE) n. 1215/2012 e un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale, e il diritto processuale penale o civile nazionale. Pertanto, qualora le normative nel quadro di procedimenti penali o civili prevedano condizioni che siano aggiuntive o incompatibili rispetto a quelle previste dal presente regolamento in relazione agli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni, le condizioni di cui al presente regolamento potrebbero non applicarsi o potrebbero essere adattate. In particolare, l'obbligo imposto al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette gli ordini di trasmettere una copia di questi ultimi a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali potrebbe non applicarsi nel contesto di un procedimento penale o potrebbe essere adattato, ove previsto dal diritto processuale penale nazionale applicabile.

Inoltre, l'obbligo di includere negli ordini la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali dovrebbe essere adattato, ove necessario, ai sensi del diritto processuale penale nazionale applicabile a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati. Infine, l'obbligo imposto ai prestatori di servizi intermediari di informare il destinatario del servizio potrebbe essere posticipato conformemente al diritto dell'Unione o al diritto nazionale, in particolare nel quadro di procedimenti penali, civili o amministrativi. Inoltre, gli ordini dovrebbero essere emessi in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del divieto di obblighi generali di sorveglianza sulle informazioni o di accertamento attivo dei fatti o di circostanze che indichino la presenza di attività illegali di cui al presente regolamento. Le condizioni e le prescrizioni stabilite nel presente regolamento che si applicano agli ordini di contrastare i contenuti illegali lasciano impregiudicati altri atti dell'Unione che prevedano sistemi analoghi per contrastare specifiche tipologie di contenuti illegali, quali il regolamento (UE) 2021/784, il regolamento (UE) 2019/1020 o il regolamento (UE) 2017/2394 che conferisce alle autorità degli Stati membri responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori specifici poteri per disporre la fornitura di informazioni, mentre le condizioni e le prescrizioni che si applicano agli ordini di fornire informazioni lasciano impregiudicati gli altri atti dell'Unione che prevedono norme analoghe pertinenti per settori specifici. Tali condizioni e prescrizioni dovrebbero lasciare impregiudicate le norme in materia di conservazione delle informazioni ai sensi del diritto nazionale applicabile, conformemente al diritto dell'Unione e alle richieste di riservatezza delle autorità di contrasto relative alla non divulgazione di informazioni. Tali condizioni e prescrizioni non dovrebbero incidere sulla possibilità che gli Stati membri impongano a un prestatore di servizi intermediari di prevenire una violazione, in conformità del diritto dell'Unione, compreso il presente regolamento, e in particolare del divieto di obblighi generali di sorveglianza.

(35)

Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente regolamento dovrebbero essere soddisfatte al più tardi al momento della trasmissione dell'ordine al prestatore interessato. Pertanto l'ordine può essere emesso in una delle lingue ufficiali dell'autorità dello Stato membro interessato che lo emette. Qualora, tuttavia, tale lingua sia diversa dalla lingua dichiarata dal prestatore di servizi intermediari o da un'altra lingua ufficiale degli Stati membri concordata tra l'autorità che emette l'ordine e il prestatore di servizi intermediari, la trasmissione dell'ordine dovrebbe essere accompagnata dalla traduzione almeno degli elementi dell'ordine richiesti dal presente regolamento. Se ha concordato con le autorità di uno Stato membro di utilizzare una determinata lingua, il prestatore di servizi intermediari dovrebbe essere incoraggiato ad accettare ordini nella stessa lingua emessi da autorità di altri Stati membri. Gli ordini dovrebbero includere elementi che consentano al destinatario di identificare l'autorità che li ha emessi, compresi, se del caso, i recapiti di un punto di contatto nell'ambito di tale autorità, e di verificare l'autenticità dell'ordine.

(36)

L'ambito di applicazione territoriale degli ordini di contrastare i contenuti illegali dovrebbe essere definito in modo chiaro sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile che consente l'emissione dell'ordine e dovrebbe limitarsi a quanto strettamente necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. A tale riguardo, l'autorità giudiziaria o amministrativa nazionale, che potrebbe essere un'autorità di contrasto, che emette l'ordine dovrebbe conciliare l'obiettivo che esso mira a conseguire, conformemente alla base giuridica che ne consente l'emissione, con i diritti e gli interessi legittimi di tutti i terzi potenzialmente interessati dall'ordine, in particolare i loro diritti fondamentali sanciti dalla Carta. In particolare in un contesto transfrontaliero, l'effetto dell'ordine dovrebbe in linea di principio essere limitato al territorio dello Stato membro che lo emette, a meno che il carattere illegale del contenuto non derivi direttamente dal diritto dell'Unione o l'autorità che ha emesso l'ordine non ritenga che i diritti in causa richiedano un ambito di applicazione territoriale più ampio, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto nel contempo degli interessi della cortesia internazionale.

(37)

Gli ordini di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento riguardano la presentazione di informazioni specifiche su singoli destinatari del servizio intermediario in questione individuati in tali ordini ai fini della determinazione del rispetto delle norme dell'Unione o nazionali applicabili da parte dei destinatari del servizio. Tali ordini dovrebbero richiedere informazioni volte a consentire l'identificazione dei destinatari del servizio interessato. Gli ordini riguardanti informazioni relative a un gruppo di destinatari del servizio non specificamente individuati, compresi gli ordini di fornire informazioni aggregate necessarie a fini statistici e per l'elaborazione di politiche basate su dati concreti, non sono pertanto coperti dalle prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni.

(38)

Gli ordini di contrastare i contenuti illegali e di fornire informazioni sono soggetti alle norme che tutelano la competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi cui sono rivolti e alle norme che prevedono eventuali deroghe a tale competenza in determinati casi, previsti all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, solo se sono rispettate le condizioni di tale articolo. Dato che gli ordini in questione riguardano rispettivamente informazioni specifiche e contenuti illegali specifici, qualora siano destinati a prestatori di servizi intermediari stabiliti in un altro Stato membro non impongono, in linea di principio, restrizioni alla libera prestazione transfrontaliera dei servizi da parte di tali prestatori. Le norme di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, comprese quelle relative alla necessità di giustificare le misure che derogano alla competenza dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore di servizi per determinati motivi specificati e le norme relative alla notifica di tali misure, non si applicano pertanto in relazione a tali ordini.

(39)

Gli obblighi di fornire informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti comprendono l'obbligo di informazione in merito ai meccanismi amministrativi di gestione dei reclami e ai ricorsi per via giudiziaria, compresi i ricorsi contro gli ordini emessi dalle autorità giudiziarie. Inoltre, i coordinatori dei servizi digitali potrebbero sviluppare strumenti e orientamenti nazionali per quanto riguarda i meccanismi di reclamo e ricorso applicabili nei rispettivi territori, al fine di facilitare l'accesso a tali meccanismi da parte dei destinatari del servizio. Infine, nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero rispettare il diritto fondamentale a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto impedire alle competenti autorità giudiziarie o amministrative nazionali di emettere, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale applicabile, un ordine di ripristino dei contenuti, qualora tali contenuti fossero conformi alle condizioni generali del prestatore di servizi intermediari, ma siano stati erroneamente considerati illegali da tale prestatore e siano stati rimossi.

(40)

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento, e in particolare per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro e trasparente, è necessario stabilire una serie chiara, efficace, prevedibile ed equilibrata di obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza per i prestatori di servizi intermediari. Tali obblighi dovrebbero in particolare mirare a conseguire diversi obiettivi di interesse pubblico quali la sicurezza e la fiducia dei destinatari del servizio, compresi i consumatori, i minori e gli utenti particolarmente esposti al rischio di essere vittima di discorsi d'odio, molestie sessuali o altre azioni discriminatorie, la tutela dei pertinenti diritti fondamentali sanciti dalla Carta, la significativa assunzione della responsabilità da parte di tali prestatori e il conferimento di maggiore potere ai destinatari e alle altre parti interessate, agevolando nel contempo la necessaria vigilanza da parte delle autorità competenti.

(41)

A tale riguardo è importante che gli obblighi in materia di dovere di diligenza siano adeguati al tipo, alle dimensioni e alla natura del servizio intermediario interessato. Il presente regolamento stabilisce pertanto obblighi fondamentali applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari nonché obblighi supplementari per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni e, più specificamente, per i prestatori di piattaforme online, di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Nella misura in cui i prestatori di servizi intermediari rientrano in diverse categorie in considerazione della natura dei loro servizi e delle loro dimensioni, essi dovrebbero adempiere tutti i corrispondenti obblighi del presente regolamento in relazione a tali servizi. Tali obblighi armonizzati in materia di dovere di diligenza, che dovrebbero essere ragionevoli e non arbitrari, sono necessari per affrontare gli obiettivi di interesse pubblico individuati, quali la tutela degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, il contrasto delle pratiche illegali e la tutela dei diritti fondamentali sanciti nella Carta. Gli obblighi in materia di dovere di diligenza sono indipendenti dalla questione della responsabilità dei prestatori di servizi intermediari, che deve pertanto essere valutata separatamente.

(42)

Per agevolare comunicazioni bidirezionali fluide ed efficienti relative alle materie disciplinate dal presente regolamento, anche, se del caso, tramite la conferma del ricevimento di tali comunicazioni, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero essere tenuti a designare un punto di contatto elettronico unico e a pubblicare e aggiornare le pertinenti informazioni riguardanti tale punto di contatto, comprese le lingue da utilizzare in tali comunicazioni. Al punto di contatto elettronico possono ricorrere anche i segnalatori attendibili e i professionisti che hanno un rapporto specifico con il prestatore di servizi intermediari. A differenza del rappresentante legale, il punto di contatto elettronico dovrebbe servire a scopi operativi e non dovrebbe essere tenuto a disporre di un luogo fisico. I prestatori di servizi intermediari possono designare lo stesso punto di contatto unico ai fini del presente regolamento e ai fini di altri atti del diritto dell'Unione. Nello specificare le lingue di comunicazione, i prestatori di servizi intermediari sono incoraggiati a garantire che le lingue scelte non costituiscano di per sé un ostacolo alla comunicazione. Ove necessario, i prestatori di servizi intermediari e le autorità degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a un accordo separato sulla lingua di comunicazione o cercare mezzi alternativi per superare la barriera linguistica, anche facendo ricorso a tutti gli strumenti tecnologici disponibili o alle risorse umane interne ed esterne.

(43)

I prestatori di servizi intermediari dovrebbero inoltre essere tenuti a designare un punto di contatto unico per i destinatari del servizio, consentendo una comunicazione rapida, diretta ed efficiente, in particolare attraverso mezzi facilmente accessibili come numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, moduli di contatto elettronici, chatbot o messaggistica istantanea. Dovrebbe essere indicato esplicitamente quando un destinatario del servizio comunica con chatbot. I prestatori di servizi intermediari dovrebbero consentire ai destinatari del servizio di scegliere mezzi di comunicazione diretti ed efficaci che non si avvalgano unicamente di strumenti automatizzati. I prestatori di servizi intermediari dovrebbero compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare che siano destinate risorse umane e finanziarie sufficienti a garantire che la comunicazione sia effettuata in modo rapido ed efficace.

(44)

I prestatori di servizi intermediari che sono stabiliti in un paese terzo e che offrono servizi nell'Unione dovrebbero designare un rappresentante legale nell'Unione investito di un mandato adeguato e fornire informazioni relative ai loro rappresentanti legali alle pertinenti autorità e renderle pubbliche. Al fine di ottemperare a tale obbligo, tali prestatori di servizi intermediari dovrebbero garantire che il rappresentante legale designato disponga dei poteri e delle risorse necessari per cooperare con le pertinenti autorità. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora un prestatore di servizi intermediari nomini un'impresa figlia dello stesso gruppo del prestatore, o la sua impresa madre, se tale impresa figlia o madre è stabilita nell'Unione. La situazione potrebbe tuttavia essere diversa qualora, ad esempio, il rappresentante legale sia oggetto di una procedura di ricostruzione, fallimento o insolvenza personale o societaria. Tale obbligo dovrebbe consentire una vigilanza efficace e, se necessario, l'esecuzione del presente regolamento in relazione a tali prestatori. Un rappresentante legale dovrebbe avere la possibilità di ricevere un mandato, conformemente al diritto nazionale, da più di un prestatore di servizi intermediari. Il rappresentante legale dovrebbe poter fungere anche da punto di contatto, purché siano rispettate le pertinenti prescrizioni del presente regolamento.

(45)

Benché la libertà contrattuale dei prestatori di servizi intermediari debba, in linea di principio, essere rispettata, è opportuno stabilire determinate norme sul contenuto, sull'applicazione e sull'esecuzione delle condizioni generali di tali prestatori nell'interesse della trasparenza, della tutela dei destinatari del servizio e della prevenzione di risultati iniqui o arbitrari. I prestatori di servizi intermediari dovrebbero indicare in modo chiaro e mantenere aggiornati nelle loro condizioni generali le informazioni relative ai motivi per cui potrebbero limitare la prestazione dei servizi. In particolare, dovrebbero includere informazioni su politiche, procedure, misure e strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, tra cui il processo decisionale algoritmico e la revisione umana, nonché le regole procedurali del loro sistema interno di gestione dei reclami. Dovrebbero altresì fornire informazioni facilmente accessibili sul diritto di cessare l'utilizzo del servizio. I prestatori di servizi intermediari possono utilizzare elementi grafici nelle loro condizioni di servizio, come icone o immagini, per illustrare gli elementi principali dei requisiti di informazione previsti dal presente regolamento. I prestatori dovrebbero informare i destinatari del loro servizio, attraverso mezzi adeguati, delle modifiche significative apportate alle condizioni generali, ad esempio quando modificano le norme sulle informazioni consentite sul loro servizio, o di altre modifiche che potrebbero incidere direttamente sulla capacità dei destinatari di avvalersi del servizio.

(46)

I prestatori di servizi intermediari destinati principalmente ai minori, ad esempio attraverso la progettazione o la commercializzazione del servizio, o che sono utilizzati prevalentemente da minori, dovrebbero compiere sforzi particolari per rendere la spiegazione delle loro condizioni generali facilmente comprensibile ai minori.

(47)

Nel progettare, applicare e far rispettare tali restrizioni, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero agire in modo non arbitrario e non discriminatorio e tener conto dei diritti e degli interessi legittimi dei destinatari del servizio, compresi i diritti fondamentali sanciti dalla Carta. A titolo di esempio, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi dovrebbero in particolare tenere debitamente conto della libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media. Tutti i prestatori di servizi intermediari dovrebbero inoltre tenere debitamente conto delle pertinenti norme internazionali in materia di tutela dei diritti umani, quali i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

(48)

Visti il loro ruolo specifico e la loro portata, è opportuno imporre alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi requisiti supplementari in materia di informazione e trasparenza delle loro condizioni generali. Di conseguenza, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero fornire le loro condizioni generali nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui offrono i loro servizi e dovrebbero altresì fornire ai destinatari dei servizi una sintesi concisa e facilmente leggibile dei principali elementi delle condizioni generali. Tali sintesi dovrebbero individuare gli elementi principali dei requisiti in materia di informazione, compresa la possibilità di derogare facilmente alle clausole opzionali.

(49)

Per garantire un adeguato livello di trasparenza e assunzione della responsabilità, i prestatori di servizi intermediari dovrebbero rendere pubblica una relazione annuale in un formato leggibile elettronicamente, conformemente alle prescrizioni armonizzate contenute nel presente regolamento, in merito alla moderazione dei contenuti da loro intrapresa, comprese le misure adottate a seguito dell'applicazione e dell'esecuzione delle loro condizioni generali. Al fine di evitare oneri sproporzionati, tali obblighi di comunicazione trasparente non dovrebbero tuttavia applicarsi ai prestatori che sono microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (25) e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi del presente regolamento.

(50)

I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni svolgono un ruolo particolarmente importante nel contrasto ai contenuti illegali online, in quanto memorizzano le informazioni fornite dai destinatari del servizio su loro richiesta e danno solitamente accesso a tali informazioni ad altri destinatari, talvolta su larga scala. È importante che tutti i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni, predispongano meccanismi di segnalazione e azione di facile accesso e di facile uso che agevolino la notifica al prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni interessato di informazioni specifiche che la parte notificante ritiene costituiscano contenuti illegali («segnalazione»), in base alla quale il prestatore può decidere se condivide o no tale valutazione e se intende rimuovere detti contenuti o disabilitare l'accesso agli stessi («azione»). Tali meccanismi dovrebbero essere chiaramente identificabili, situati vicino alle informazioni in questione e facili da reperire e da utilizzare almeno quanto i meccanismi di notifica per i contenuti che violano le condizioni generali del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni. A condizione che siano rispettate le prescrizioni relative alle segnalazioni, le persone o gli enti dovrebbero poter notificare più contenuti specifici presunti illegali mediante un'unica segnalazione al fine di assicurare l'effettivo funzionamento dei meccanismi di segnalazione e azione. Il meccanismo di segnalazione dovrebbe consentire, ma non richiedere, l'identificazione della persona o dell'ente che presenta la segnalazione. Per alcuni tipi di informazioni notificate, l'identità della persona o dell'ente che presenta la effettua la segnalazione potrebbe essere necessaria per determinare se tali informazioni costituiscano contenuti illegali, come asserito. L'obbligo di predisporre meccanismi di segnalazione e azione dovrebbe applicarsi, ad esempio, ai servizi di condivisione e memorizzazione di file, ai servizi di memorizzazione di informazioni di siti web, ai server di annunci pubblicitari e ai pastebin, nella misura in cui si qualificano come servizi di memorizzazione di informazioni contemplati dal presente regolamento.

(51)

Vista la necessità di tenere debitamente conto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta di tutte le parti interessate, qualsiasi azione intrapresa da un prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni dopo aver ricevuto una segnalazione dovrebbe essere rigorosamente mirata, nel senso che dovrebbe servire a rimuovere o disabilitare l'accesso alle informazioni specifiche considerate come contenuti illegali, senza pregiudicare indebitamente la libertà di espressione e di informazione dei destinatari del servizio. Le segnalazioni dovrebbero pertanto, di norma, essere indirizzate ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni che si può ragionevolmente presumere che dispongano della capacità tecnica e operativa di agire contro tali informazioni specifiche. I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni che ricevono una segnalazione per la quale, per motivi tecnici o operativi, non possono rimuovere le informazioni specifiche dovrebbero informare la persona o l'entità che ha presentato la segnalazione.

(52)

Le norme relative a tali meccanismi di segnalazione e azione dovrebbero essere armonizzate a livello dell'Unione, in modo da consentire il trattamento tempestivo, diligente e non arbitrario delle segnalazioni sulla base di norme uniformi, trasparenti e chiare, che forniscano solide garanzie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate, in particolare dei loro diritti fondamentali garantiti dalla Carta, indipendentemente dallo Stato membro nel quale tali parti sono stabilite o residenti e dal settore del diritto in questione. Tali diritti fondamentali comprendono a titolo non esaustivo: per i destinatari del servizio il diritto alla libertà di espressione e di informazione, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo; per i prestatori di servizi la libertà di impresa, compresa la libertà contrattuale; per le parti interessate da contenuti illegali il diritto alla dignità umana, i diritti dei minori, il diritto alla tutela della proprietà, compresa la proprietà intellettuale, e il diritto alla non discriminazione. I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni dovrebbero reagire tempestivamente alle segnalazioni, in particolare tenendo conto del tipo di contenuto illegale oggetto della notifica e dell'urgenza di agire. È possibile attendersi, ad esempio, che tali prestatori agiscano senza indugio qualora siano notificati presunti contenuti illegali che comportano una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone. Il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni dovrebbe informare la persona o l'ente che notifica il contenuto specifico senza indebito ritardo dopo aver deciso se reagire o meno alla segnalazione.

(53)

I meccanismi di segnalazione e azione dovrebbero consentire la presentazione di segnalazioni sufficientemente precise e adeguatamente motivate da consentire al prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni interessato di prendere una decisione informata e diligente, compatibile con la libertà di espressione e di informazione, in merito ai contenuti cui si riferisce la segnalazione, in particolare se tali contenuti debbano essere considerati illegali e debbano essere rimossi o l'accesso agli stessi debba essere disabilitato. Detti meccanismi dovrebbero essere tali da agevolare la presentazione di segnalazioni contenenti una spiegazione dei motivi per i quali la persona o dell'ente che presenta la segnalazione ritiene che i contenuti in questione siano illegali e una chiara indicazione circa l'ubicazione di tali contenuti. Qualora una segnalazione contenga informazioni sufficienti per consentire a un prestatore diligente di servizi di memorizzazione di informazioni di individuare, senza un esame giuridico dettagliato, la manifesta illegalità del contenuto, si dovrebbe ritenere che la segnalazione dia luogo a una conoscenza o a una consapevolezza effettiva dell'illegalità. Fatta eccezione per la presentazione di segnalazioni relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), tali meccanismi dovrebbero chiedere alla persona o all'ente che presenta la segnalazione di rivelare la propria identità, al fine di evitare abusi.

(54)

Qualora un prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni decida, a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le condizioni generali, di rimuovere le informazioni fornite da un destinatario del servizio o di disabilitare l'accesso alle stesse o di limitarne in altro modo la visibilità o la monetizzazione, ad esempio a seguito del ricevimento di una segnalazione o agendo di propria iniziativa, anche esclusivamente mediante l'uso di strumenti automatizzati, dovrebbe informare in modo chiaro e facilmente comprensibile il destinatario della sua decisione, dei motivi della stessa e dei mezzi di ricorso disponibili per contestare la decisione, tenuto conto delle conseguenze negative che tali decisioni possono comportare per il destinatario, anche per quanto concerne l'esercizio del suo diritto fondamentale alla libertà di espressione. Tale obbligo dovrebbe applicarsi indipendentemente dai motivi della decisione, in particolare a prescindere dal fatto che l'azione sia stata intrapresa perché le informazioni notificate sono considerate contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali applicabili. Se la decisione è stata adottata a seguito del ricevimento di una segnalazione, il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni dovrebbe rivelare l'identità della persona o dell'entità che ha presentato la segnalazione al destinatario del servizio solo se tale informazione è necessaria per identificare l'illegalità del contenuto, ad esempio in caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

(55)

La restrizione della visibilità può consistere nella retrocessione nel posizionamento o nei sistemi di raccomandazione, come pure nella restrizione dell'accessibilità da parte di uno o più destinatari del servizio o nell'esclusione dell'utente da una comunità online senza che quest'ultimo ne sia consapevole («shadow banning»). La monetizzazione — grazie agli introiti pubblicitari — delle informazioni fornite dal destinatario del servizio può essere limitata mediante la sospensione o la soppressione del pagamento in denaro o degli introiti connessi a tali informazioni. L'obbligo di fornire una motivazione non dovrebbe tuttavia applicarsi ai contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione diffusi attraverso la manipolazione intenzionale del servizio, in particolare l'utilizzo non autentico del servizio, come l'utilizzo di bot o account falsi o altri usi ingannevoli del servizio. Indipendentemente dalle altre possibilità di contestare la decisione del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni, il destinatario del servizio dovrebbe sempre avere il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto nazionale.

(56)

Un prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni può in alcuni casi venire a conoscenza, ad esempio attraverso una segnalazione di una parte notificante o mediante proprie misure volontarie, di informazioni relative a determinate attività di un destinatario del servizio, quali la fornitura di determinati tipi di contenuti illegali, che giustifichino ragionevolmente, considerato l'insieme delle circostanze pertinenti di cui il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni è a conoscenza, il sospetto che tale destinatario possa aver commesso, potenzialmente stia commettendo o probabilmente commetterà un reato che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, quali i reati di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (27), alla direttiva 2011/93/UE o alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Ad esempio, contenuti specifici potrebbero dare adito al sospetto che sussista una minaccia per la popolazione, come l'istigazione al terrorismo ai sensi dell'articolo 21 della direttiva (UE) 2017/541. In tali casi il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni dovrebbe informare senza ritardo di tale sospetto le autorità di contrasto competenti. Il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni dovrebbe fornire tutte le pertinenti informazioni a sua disposizione, compresi, ove opportuno, i contenuti in questione e, se disponibile, l'orario in cui sono stati pubblicati, compreso il fuso orario designato, una spiegazione del proprio sospetto e le informazioni necessarie per localizzare e identificare il pertinente destinatario del servizio. Il presente regolamento non fornisce la base giuridica per la profilazione dei destinatari dei servizi al fine dell'eventuale individuazione di reati da parte dei prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni. Nell'informare le autorità di contrasto, i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni dovrebbero inoltre rispettare le altre norme applicabili del diritto dell'Unione o nazionale in materia di tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

(57)

Al fine di evitare oneri sproporzionati, gli obblighi supplementari imposti ai sensi del presente regolamento ai fornitori di piattaforme online, comprese le piattaforme che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, non dovrebbero applicarsi ai fornitori che si qualificano come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE. Per lo stesso motivo, tali obblighi aggiuntivi non dovrebbero inoltre applicarsi ai fornitori di piattaforme online che si sono qualificati come microimprese o piccole imprese per 12 mesi dalla perdita di tale status. Tali prestatori non dovrebbero essere esclusi dall'obbligo di fornire informazioni sulla media mensile dei destinatari attivi del servizio su richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione. Tuttavia, considerando che le piattaforme online di dimensioni molto grandi o i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi hanno una portata più ampia e un impatto maggiore nell'influenzare il modo in cui i destinatari dei servizi ottengono informazioni e comunicano online, tali fornitori non dovrebbero beneficiare di tale esclusione, indipendentemente dal fatto che si qualifichino o meno come microimprese o piccole imprese. Le norme sul consolidamento previste nella raccomandazione 2003/361/CE contribuiscono a prevenire l'elusione di tali obblighi supplementari. Nessuna disposizione del presente regolamento osta a che i fornitori di piattaforme online oggetto di tale esclusione istituiscano, su base volontaria, un sistema che rispetti uno o più di tali obblighi.

(58)

I destinatari del servizio dovrebbero poter contestare efficacemente e con facilità determinate decisioni dei fornitori di piattaforme online relative all'illegalità di contenuti o alla loro incompatibilità con le condizioni generali che hanno un impatto negativo nei loro confronti. I fornitori di piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenuti a predisporre sistemi interni di gestione dei reclami che soddisfino determinate condizioni volte a far sì che tali sistemi siano facilmente accessibili e portino a risultati rapidi, non discriminatori, non arbitrari ed equi e siano soggetti a una verifica umana qualora siano utilizzati mezzi automatizzati. Tali sistemi dovrebbero consentire a tutti i destinatari del servizio di presentare un reclamo e non dovrebbero stabilire requisiti formali, quali il rinvio a disposizioni giuridiche specifiche e pertinenti o spiegazioni giuridiche elaborate. I destinatari del servizio che abbiano presentato una segnalazione tramite il meccanismo di segnalazione e azione di cui al presente regolamento o attraverso il meccanismo di notifica per i contenuti che violano le condizioni generali del prestatore di piattaforme online dovrebbero avere il diritto di utilizzare il meccanismo di reclamo per contestare la decisione del fornitore di piattaforme online sulle loro segnalazioni, anche quando ritengono che l'azione intrapresa da tale prestatore non fosse adeguata. La possibilità di presentare un reclamo per l'annullamento delle decisioni contestate dovrebbe essere disponibile per almeno sei mesi, da calcolarsi a partire dal momento in cui il fornitore di piattaforme online ha informato il destinatario del servizio della decisione.

(59)

È inoltre opportuno prevedere la possibilità di impegnarsi, in buona fede, al fine di una risoluzione extragiudiziale di tali controversie, comprese quelle che non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente mediante i sistemi interni di gestione dei reclami, da parte di organismi certificati che possiedano l'indipendenza, i mezzi e le competenze necessarie per esercitare le loro attività in modo equo, rapido ed efficace sotto il profilo dei costi. L'indipendenza degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbe essere garantita anche a livello delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, anche attraverso norme in materia di conflitto di interessi. I diritti applicati dagli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie dovrebbero essere ragionevoli, accessibili, attraenti, poco onerosi per i consumatori e proporzionati, nonché valutati caso per caso. Se un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie è certificato dal coordinatore dei servizi digitali competente, tale certificazione dovrebbe essere valida in tutti gli Stati membri. I fornitori di piattaforme online dovrebbero potersi rifiutare di avviare procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma del presente regolamento se la stessa controversia, in particolare per quanto riguarda le informazioni in questione e i motivi dell'adozione della decisione impugnata, gli effetti della decisione e i motivi addotti per contestarla, è già stata risolta dall'organo giurisdizionale competente o è già oggetto di una procedura in corso dinanzi all'organo giurisdizionale competente o a un altro organismo competente per la risoluzione extragiudiziale delle controversie. I destinatari del servizio dovrebbero poter scegliere tra il meccanismo interno di reclamo, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e la possibilità di avviare, in qualsiasi fase, un procedimento giudiziario. Poiché l'esito della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie non è vincolante, alle parti non dovrebbe essere impedito di avviare un procedimento giudiziario in relazione alla stessa controversia. Le possibilità così create di contestare le decisioni dei fornitori di piattaforme online dovrebbero lasciare impregiudicata sotto tutti gli aspetti la possibilità di presentare ricorso per via giudiziaria conformemente alla legislazione dello Stato membro interessato, e pertanto di esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo quale previsto all'articolo 47 della Carta. Le disposizioni del presente regolamento sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie non dovrebbero imporre agli Stati membri di istituire tali organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

(60)

Per le controversie contrattuali tra consumatori e imprese relative all'acquisto di beni o servizi, la direttiva 2013/11/UE garantisce che i consumatori dell'Unione e le imprese nell'Unione abbiano accesso a organismi di risoluzione alternativa delle controversie di qualità certificata. A tale riguardo è opportuno chiarire che le norme del presente regolamento relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie lasciano impregiudicata tale direttiva, compreso il diritto dei consumatori ai sensi della medesima direttiva di ritirarsi dalla procedura in qualsiasi momento se non sono soddisfatti delle prestazioni o del funzionamento della procedura.

(61)

È possibile contrastare i contenuti illegali in modo più rapido e affidabile laddove i fornitori di piattaforme online adottino le misure necessarie per provvedere affinché alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro un ambito di competenza designato, attraverso i meccanismi di notifica e segnalazione prescritti dal presente regolamento sia accordato un trattamento prioritario, fatto salvo l'obbligo di trattare tutte le segnalazioni presentate nel quadro di tali meccanismi e di decidere in merito ad esse in modo tempestivo, diligente e non arbitrario. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere conferita dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e dovrebbe essere riconosciuta da tutti i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale qualifica di segnalatore attendibile dovrebbe essere riconosciuta soltanto a enti, e non a persone, che hanno dimostrato, tra l'altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Tali enti possono essere di natura pubblica — ad esempio, per i contenuti terroristici, le unità addette alle segnalazioni su internet delle autorità di contrasto nazionali o dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto («Europol») — o possono essere organizzazioni non governative e organismi privati o semipubblici quali le organizzazioni facenti parte della rete di linee di emergenza per la segnalazione di materiale pedopornografico INHOPE e le organizzazioni impegnate nella notifica dei contenuti razzisti e xenofobi illegali online. Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online.

(62)

I segnalatori attendibili dovrebbero pubblicare relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate a norma del presente regolamento. Tali relazioni dovrebbero indicare informazioni quali, ad esempio, il numero di segnalazioni classificate in base al prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni, il tipo di contenuto e le azioni adottate dal prestatore. Dato che i segnalatori attendibili hanno dimostrato di disporre di capacità e competenze, ci si può attendere che il trattamento delle segnalazioni effettuate da tali segnalatori sia meno oneroso e quindi più rapido rispetto alle segnalazioni presentate da altri destinatari del servizio. Tuttavia, i tempi medi di trattamento possono comunque variare, per fattori quali il tipo di contenuti illegali, la qualità delle segnalazioni e le procedure tecniche effettivamente messe in atto per la presentazione di dette segnalazioni.

Ad esempio, mentre il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online del 2016 stabilisce un parametro di riferimento per le imprese partecipanti per quanto riguarda il tempo necessario per trattare le notifiche valide per la rimozione di forme illegali di incitamento all'odio, altri tipi di contenuti illegali possono richiedere tempi di trattamento notevolmente diversi, a seconda dei fatti e delle circostanze specifiche e dei tipi di contenuti illegali in questione. Al fine di evitare abusi della qualifica di segnalatore attendibile, dovrebbe essere possibile sospendere tale qualifica qualora un coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento abbia aperto un'indagine sulla base di motivi legittimi. Le norme del presente regolamento relative ai segnalatori attendibili non dovrebbero essere intese nel senso che impediscono ai fornitori di piattaforme online di riservare un trattamento analogo alle segnalazioni presentate da enti o persone alle quali non è stata riconosciuta la qualifica di segnalatore attendibile ai sensi del presente regolamento o di cooperare in altri modi con altri enti, conformemente al diritto applicabile, compreso il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). Le norme del presente regolamento non dovrebbero impedire ai fornitori di piattaforme online di ricorrere a tali segnalatori attendibili o a meccanismi analoghi per adottare azioni rapide e affidabili contro i contenuti incompatibili con le condizioni generali, in particolare contro contenuti dannosi per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori.

(63)

L'abuso delle piattaforme online che consiste nel fornire con frequenza contenuti manifestamente illegali o nel presentare con frequenza segnalazioni o reclami manifestamente infondati nel quadro rispettivamente dei meccanismi e dei sistemi istituiti ai sensi del presente regolamento mina la fiducia e lede i diritti e gli interessi legittimi delle parti interessate. È pertanto necessario mettere in atto garanzie adeguate, proporzionate ed efficaci contro tale abuso che devono rispettare i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti e le libertà fondamentali applicabili sanciti dalla Carta, in particolare la libertà di espressione. Le informazioni dovrebbero essere considerate contenuti manifestamente illegali e le segnalazioni o i reclami dovrebbero essere considerati manifestamente infondati quando è evidente per un non addetto ai lavori, senza alcuna analisi sostanziale, che rispettivamente i contenuti sono illegali o le segnalazioni o i reclami sono infondati.

(64)

A determinate condizioni i fornitori di piattaforme online dovrebbero sospendere temporaneamente le loro attività pertinenti in relazione alla persona che ha messo in atto un comportamento abusivo. Ciò lascia impregiudicata la libertà dei fornitori di piattaforme online di determinare le loro condizioni generali e di stabilire misure più rigorose nel caso di contenuti manifestamente illegali connessi a reati gravi, come il materiale pedopornografico. Per motivi di trasparenza tale possibilità dovrebbe essere indicata, in modo chiaro e sufficientemente dettagliato, nelle condizioni generali delle piattaforme online. Le decisioni adottate al riguardo dai fornitori di piattaforme online dovrebbero poter essere sempre oggetto di ricorso e dovrebbero essere soggette alla vigilanza da parte del coordinatore dei servizi digitali competente. I fornitori di piattaforme online dovrebbero inviare un avviso preventivo prima di decidere in merito alla sospensione, che dovrebbe includere i motivi dell'eventuale sospensione e i mezzi di ricorso contro la decisione dei fornitori della piattaforma online. Nel decidere in merito alla sospensione, i fornitori di piattaforme online dovrebbero inviarne la motivazione conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento. Le norme del presente regolamento in materia di abusi non dovrebbero impedire ai fornitori di piattaforme online di adottare altre misure per contrastare la fornitura di contenuti illegali da parte dei destinatari dei loro servizi o altri abusi di tali servizi, anche tramite la violazione delle loro condizioni generali, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Tali norme lasciano impregiudicata l'eventuale possibilità prevista dal diritto dell'Unione o nazionale di considerare responsabili, anche a fini di risarcimento dei danni, le persone che hanno commesso abusi.

(65)

In considerazione delle responsabilità e degli obblighi particolari dei fornitori di piattaforme online, questi dovrebbero essere soggette a obblighi di comunicazione trasparente che si applichino in aggiunta agli obblighi di comunicazione trasparente applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari ai sensi del presente regolamento. Al fine di determinare se le piattaforme online e i motori di ricerca online possano essere, rispettivamente, piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi soggetti a determinati obblighi supplementari ai sensi del presente regolamento, gli obblighi di comunicazione trasparente per le piattaforme online e i motori di ricerca online dovrebbero comprendere determinati obblighi relativi alla pubblicazione e alla comunicazione di informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione.

(66)

Al fine di garantire la trasparenza, di consentire il controllo delle decisioni relative alla moderazione dei contenuti dei fornitori di piattaforme online e di monitorare la diffusione di contenuti illegali online, la Commissione dovrebbe mantenere e pubblicare una banca dati contenente le decisioni e le motivazioni dei fornitori di piattaforme online quando rimuovono le informazioni o limitano in altro modo la loro disponibilità e l'accesso alle stesse. Al fine di mantenere costantemente aggiornata la banca dati, i fornitori di piattaforme online dovrebbero presentare, in un formato standard, le decisioni e le motivazioni senza indebito ritardo dopo l'adozione di una decisione, al fine di consentire aggiornamenti in tempo reale se tecnicamente possibile e proporzionato ai mezzi della piattaforma online in questione. La banca dati strutturata dovrebbe consentire l'accesso alle informazioni pertinenti e l'estrazione di tali informazioni, in particolare per quanto riguarda il tipo di presunto contenuto illegale di cui trattasi.

(67)

I percorsi oscuri sulle interfacce online delle piattaforme online sono pratiche che distorcono o compromettono in misura rilevante, intenzionalmente o di fatto, la capacità dei destinatari del servizio di compiere scelte o decisioni autonome e informate. Tali pratiche possono essere utilizzate per convincere i destinatari del servizio ad adottare comportamenti indesiderati o decisioni indesiderate che abbiano conseguenze negative per loro. Ai fornitori di piattaforme online dovrebbe pertanto essere vietato ingannare o esortare i destinatari del servizio e distorcere o limitare l'autonomia, il processo decisionale o la scelta dei destinatari del servizio attraverso la struttura, la progettazione o le funzionalità di un'interfaccia online o di una parte della stessa. Ciò dovrebbe comprendere, a titolo non esaustivo, le scelte di progettazione a carattere di sfruttamento volte a indirizzare il destinatario verso azioni che apportano benefici al fornitore di piattaforme online, ma che possono non essere nell'interesse dei destinatari, presentando le scelte in maniera non neutrale, ad esempio attribuendo maggiore rilevanza a talune scelte attraverso componenti visive, auditive o di altro tipo nel chiedere al destinatario del servizio di prendere una decisione.

Dovrebbe inoltre includere la richiesta reiterata a un destinatario del servizio di effettuare una scelta qualora tale scelta sia già stata effettuata, rendendo la procedura di cancellazione di un servizio notevolmente più complessa di quella di aderirvi, o rendendo talune scelte più difficili o dispendiose in termini di tempo rispetto ad altre, rendendo irragionevolmente difficile interrompere gli acquisti o uscire da una determinata piattaforma online consentendo ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali e ingannando i destinatari del servizio spingendoli a prendere decisioni in merito a transazioni, o tramite impostazioni predefinite che sono molto difficili da modificare, e distorcere così in modo irragionevole il processo decisionale del destinatario del servizio, in modo tale da sovvertirne e comprometterne l'autonomia, il processo decisionale e la scelta. Tuttavia, le norme per prevenire i percorsi oscuri non dovrebbero essere intese come un impedimento ai prestatori di servizi di interagire direttamente con i destinatari del servizio e di offrire loro servizi nuovi o aggiuntivi. Le pratiche legittime, ad esempio nel campo della pubblicità, conformi al diritto dell'Unione non dovrebbero essere considerate di per sé percorsi oscuri. Tali norme sui percorsi oscuri dovrebbero essere interpretate come atte a disciplinare le pratiche vietate che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento nella misura in cui tali pratiche non siano già contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.

(68)

La pubblicità online svolge un ruolo importante nell'ambiente online, anche in relazione alla fornitura di piattaforme online, in cui la prestazione del servizio è talvolta remunerata, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, mediante proventi pubblicitari. La pubblicità online può contribuire a rischi significativi, che variano da inserzioni pubblicitarie che costituiscono di per sé contenuti illegali al contributo a incentivi finanziari per la pubblicazione o l'amplificazione di attività e contenuti online illegali o comunque dannosi fino alla presentazione discriminatoria di pubblicità con ripercussioni sulla parità di trattamento e di opportunità dei cittadini. Oltre alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2000/31/CE, i fornitori di piattaforme online dovrebbero pertanto essere tenuti a provvedere affinché i destinatari del servizio dispongano di determinate informazioni personalizzate che consentano loro di comprendere quando e per conto di chi è presentata la pubblicità. Dovrebbero garantire che le informazioni siano salienti, anche attraverso contrassegni visivi o audio standard, chiaramente identificabili e inequivocabili per il destinatario medio del servizio, e che siano adattate alla natura dell'interfaccia online del singolo servizio. I destinatari del servizio dovrebbero inoltre disporre di informazioni, direttamente accessibili sull'interfaccia online in cui è presentata l'inserzione pubblicitaria, sui principali parametri utilizzati per stabilire che viene mostrata loro una pubblicità specifica, con spiegazioni rilevanti sulla logica seguita a tal fine, anche quando essa è basata sulla profilazione.

Tali spiegazioni dovrebbero includere informazioni sul metodo utilizzato per presentare la pubblicità, ad esempio se si tratta di pubblicità contestuale o di altro tipo, e, se del caso, sui principali criteri di profilazione utilizzati; dovrebbe inoltre informare il destinatario in merito a tutti i mezzi a sua disposizione per modificare tali criteri. Le prescrizioni del presente regolamento sulla fornitura di informazioni relative alla pubblicità lasciano impregiudicata l'applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, in particolare quelle riguardanti il diritto di opposizione e il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, e specificamente la necessità di ottenere il consenso dell'interessato prima del trattamento dei dati personali per la pubblicità mirata. Restano analogamente impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 2002/58/CE, in particolare quelle riguardanti l'archiviazione di informazioni nell'apparecchiatura terminale e l'accesso a informazioni ivi archiviate. Infine, il presente regolamento integra l'applicazione della direttiva 2010/13/UE, che impone misure che consentano agli utenti di dichiarare che i video generati dagli utenti contengono comunicazioni commerciali audiovisive. Integra inoltre gli obblighi degli operatori commerciali in materia di indicazione delle comunicazioni commerciali derivanti dalla direttiva 2005/29/CE.

(69)

Quando ai destinatari del servizio vengono presentate inserzioni pubblicitarie basate su tecniche di targeting ottimizzate per soddisfare i loro interessi e potenzialmente attirare le loro vulnerabilità, ciò può avere effetti negativi particolarmente gravi. In alcuni casi, le tecniche di manipolazione possono avere un impatto negativo su interi gruppi e amplificare i danni per la società, ad esempio contribuendo a campagne di disinformazione o discriminando determinati gruppi. Le piattaforme online sono ambienti particolarmente sensibili per tali pratiche e presentano un rischio per la società più elevato. Di conseguenza, i fornitori di piattaforme online non dovrebbero presentare inserzioni pubblicitarie basate sulla profilazione, come definite all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le categorie speciali di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento, anche utilizzando categorie di profilazione basate su tali categorie speciali. Tale divieto lascia impregiudicati gli obblighi applicabili ai fornitori di piattaforme online o a qualsiasi altro fornitore di servizi o inserzionista coinvolti nella diffusione della pubblicità a norma del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

(70)

Un elemento essenziale dell'attività di una piattaforma online consiste nel modo in cui le informazioni sono messe in ordine di priorità e presentate nella sua interfaccia online per facilitare e ottimizzare l'accesso alle stesse da parte dei destinatari del servizio. Ciò avviene, ad esempio, suggerendo, classificando e mettendo in ordine di priorità le informazioni in base ad algoritmi, distinguendole attraverso testo o altre rappresentazioni visive oppure selezionando in altro modo le informazioni fornite dai destinatari. Tali sistemi di raccomandazione possono avere un impatto significativo sulla capacità dei destinatari di recuperare e interagire con le informazioni online, anche per facilitare la ricerca di informazioni pertinenti per i destinatari del servizio e contribuire a migliorare l'esperienza dell'utente. Essi svolgono inoltre un ruolo importante nell'amplificazione di determinati messaggi, nella diffusione virale delle informazioni e nella sollecitazione del comportamento online. Di conseguenza, le piattaforme online dovrebbero provvedere in modo coerente affinché i destinatari del loro servizio siano adeguatamente informati del modo in cui i sistemi di raccomandazione incidono sulle modalità di visualizzazione delle informazioni e possono influenzare il modo in cui le informazioni sono presentate loro. Esse dovrebbero indicare chiaramente i parametri di tali sistemi di raccomandazione in modo facilmente comprensibile per far sì che i destinatari del servizio comprendano la modalità con cui le informazioni loro presentate vengono messe in ordine di priorità. Tali parametri dovrebbero includere almeno i criteri più importanti per determinare le informazioni suggerite al destinatario del servizio e i motivi della rispettiva importanza, anche nel caso in cui le informazioni siano classificate in ordine di priorità sulla base della profilazione e del suo comportamento online.

(71)

La protezione dei minori è un importante obiettivo politico dell'Unione. Una piattaforma online può essere considerata accessibile ai minori quando le sue condizioni generali consentono ai minori di utilizzare il servizio, quando il suo servizio è rivolto o utilizzato prevalentemente da minori, o se il fornitore è altrimenti a conoscenza del fatto che alcuni dei destinatari del suo servizio sono minori, ad esempio perché già tratta i dati personali dei destinatari del suo servizio che rivelano la loro età per altri scopi. I fornitori di piattaforme online utilizzate dai minori dovrebbero adottare misure adeguate e proporzionate per proteggere i minori, ad esempio progettando le loro interfacce online o parti di esse con il massimo livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori per impostazione predefinita, a seconda dei casi, o adottando norme per la protezione dei minori, o aderendo a codici di condotta per la protezione dei minori. Dovrebbero prendere in considerazione le migliori pratiche e gli orientamenti disponibili, come quelli forniti dalla comunicazione della Commissione «Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK +)». I fornitori di piattaforme online non dovrebbero presentare inserzioni pubblicitarie basate sulla profilazione utilizzando i dati personali del destinatario del servizio se sono consapevoli con ragionevole certezza che il destinatario del servizio è minore. Conformemente al regolamento (UE) 2016/679, in particolare al principio della minimizzazione dei dati di cui al suo articolo 5, paragrafo 1, lettera c), tale divieto non dovrebbe indurre il fornitore della piattaforma online a mantenere, acquisire o trattare un numero di dati personali superiore a quello di cui dispone già per valutare se il destinatario del servizio è un minore. Pertanto, tale obbligo non dovrebbe incentivare i fornitori di piattaforme online a rilevare l'età del destinatario del servizio prima del loro utilizzo. Dovrebbe applicarsi fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

(72)

Al fine di contribuire a un ambiente online sicuro, affidabile e trasparente per i consumatori, nonché per altre parti interessate quali operatori commerciali concorrenti e titolari di diritti di proprietà intellettuale, e per dissuadere gli operatori commerciali dalla vendita di prodotti o servizi in violazione delle norme applicabili, le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero provvedere affinché tali operatori commerciali siano tracciabili. Gli operatori commerciali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire determinate informazioni essenziali ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, anche ai fini della promozione di messaggi o dell'offerta di prodotti. Tale prescrizione dovrebbe applicarsi anche agli operatori commerciali che promuovono messaggi riguardanti prodotti o servizi per conto di marchi sulla base dei relativi accordi. Tali fornitori di piattaforme online dovrebbero conservare tutte le informazioni in modo sicuro per la durata del loro rapporto contrattuale con l'operatore commerciale e per i sei mesi successivi, al fine di consentire la presentazione di azioni contro l'operatore commerciale o l'esecuzione di ordini relativi a tale operatore.

Tale obbligo è necessario e proporzionato affinché, conformemente al diritto applicabile, compreso quello in materia di protezione dei dati personali, le autorità pubbliche e i privati aventi un interesse legittimo possano accedere alle informazioni, anche tramite gli ordini di fornire informazioni di cui al presente regolamento. Tale obbligo lascia impregiudicati i potenziali obblighi di conservare determinati contenuti per periodi di tempo più lunghi, sulla base di altre normative dell'Unione o di altre normative nazionali conformi al diritto dell'Unione. Fatta salva la definizione di cui al presente regolamento, qualsiasi operatore commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica, identificato sulla base dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/83/UE e dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera f), della direttiva 2005/29/CE dovrebbe essere tracciabile quando offre un prodotto o un servizio attraverso una piattaforma online. La direttiva 2000/31/CE obbliga tutti i prestatori di servizi della società dell'informazione a rendere facilmente accessibili in modo diretto e permanente ai destinatari del servizio e alle autorità competenti determinate informazioni che consentano l'identificazione di tutti i prestatori. I requisiti di tracciabilità per i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali di cui al presente regolamento non pregiudicano l'applicazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio (30), che persegue altri legittimi obiettivi di interesse pubblico.

(73)

Per garantire un'applicazione efficace e adeguata di tale obbligo, senza imporre oneri sproporzionati, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero adoperarsi al meglio per valutare l'affidabilità delle informazioni fornite dagli operatori commerciali interessati, in particolare utilizzando banche dati e interfacce online ufficiali liberamente accessibili, quali i registri delle imprese nazionali e il sistema di scambio di informazioni sull'IVA, o chiedere agli operatori commerciali interessati di fornire documenti giustificativi affidabili, quali copie di documenti di identità, estratti dei conti di pagamento certificati, certificati relativi alla società e certificati del registro delle imprese. Esse possono anche avvalersi di altre fonti, disponibili per l'uso a distanza, che offrano un livello di affidabilità analogo ai fini del rispetto di tale obbligo. I fornitori di piattaforme online interessate non dovrebbero tuttavia essere tenuti a intraprendere attività di accertamento dei fatti online eccessive o costose o a effettuare verifiche sproporzionate in loco. Non dovrebbe inoltre intendersi che tali fornitori, dopo essersi adoperati al meglio come richiesto dal presente regolamento, garantiscono l'affidabilità delle informazioni nei confronti dei consumatori o delle altre parti interessate.

(74)

I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali dovrebbero progettare e organizzare la propria interfaccia online in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere i loro obblighi ai sensi del pertinente diritto dell'Unione, in particolare le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 8 della direttiva 2011/83/UE, all'articolo 7 della direttiva 2005/29/CE, agli articoli 5 e 6 della direttiva 2000/31/CE e all'articolo 3 della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31). A tal fine, i fornitori di piattaforme online interessati dovrebbero adoperarsi al meglio per valutare se gli operatori commerciali che utilizzano i loro servizi abbiano caricato informazioni complete sulle loro interfacce online, conformemente al pertinente diritto dell'Unione applicabile. I fornitori di piattaforme online dovrebbero fare in modo che i prodotti o i servizi non siano offerti finché tali informazioni non sono complete. Ciò non dovrebbe comportare l'obbligo per i fornitori di piattaforme online interessate di effettuare una sorveglianza generale dei prodotti o dei servizi offerti dagli operatori commerciali attraverso i loro servizi né un obbligo generale di accertamento dei fatti, in particolare al fine di valutare l'accuratezza delle informazioni fornite dagli operatori commerciali. Le interfacce online dovrebbero essere di facile accesso e uso per gli operatori commerciali e i consumatori. Inoltre, dopo aver consentito l'offerta del prodotto o servizio da parte dell'operatore commerciale, i fornitori delle piattaforme online interessate dovrebbero compiere sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale se i prodotti dei servizi offerti sono stati identificati come illegali in qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiali, liberamente accessibili e leggibili meccanicamente disponibili in uno Stato membro o nell'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre incoraggiare la tracciabilità dei prodotti attraverso soluzioni tecnologiche quali codici di risposta rapida firmati digitalmente (o «codici QR») o token non fungibili. La Commissione dovrebbe promuovere l'elaborazione di norme e, in mancanza di queste, soluzioni guidate dal mercato che possano essere accettabili dalle parti interessate.

(75)

Data l'importanza che le piattaforme online di dimensioni molto grandi, per via del loro raggio d'azione, espresso in particolare come il numero di destinatari del servizio, rivestono nel facilitare il dibattito pubblico, le operazioni economiche e la diffusione al pubblico di informazioni, opinioni e idee e nell'influenzare il modo in cui i destinatari ottengono e comunicano informazioni online, è necessario imporre ai fornitori di tali piattaforme obblighi specifici, in aggiunta agli obblighi applicabili a tutte le piattaforme online. Dato il loro ruolo cruciale nella localizzazione e nel reperimento delle informazioni online, è altresì necessario imporre tali obblighi, nella misura in cui sono applicabili, ai fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Tali obblighi supplementari per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono necessari per affrontare tali preoccupazioni di interesse pubblico, in quanto non esistono misure alternative e meno restrittive che consentano di conseguire efficacemente lo stesso risultato.

(76)

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono comportare rischi per la società diversi in termini di portata ed effetti rispetto a quelli presentati dalle piattaforme più piccole. I fornitori di tali piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto essere soggetti agli obblighi più stringenti in materia di dovere di diligenza, proporzionati al loro impatto per la società. Quando il numero di destinatari attivi di una piattaforma online o di destinatari attivi di un motore di ricerca online, calcolato come media in un periodo di sei mesi, raggiunge una quota significativa della popolazione dell'Unione, i rischi sistemici posti da tale piattaforma online o motore di ricerca possono avere un effetto sproporzionato sull'Unione. Si dovrebbe ritenere che tale raggio d'azione significativo sussista quando tale numero supera la soglia operativa di 45 milioni, ossia un numero equivalente al 10 % della popolazione dell'Unione. Tale soglia operativa dovrebbe essere tenuta aggiornata e alla Commissione dovrebbe essere quindi conferito il potere di integrare le disposizioni del presente regolamento mediante l'adozione di atti delegati, ove necessario.

(77)

Al fine di determinare la portata di una determinata piattaforma online o di un determinato motore di ricerca online, è necessario stabilire singolarmente il numero medio di destinatari attivi di ciascun servizio. Di conseguenza, il numero medio mensile di destinatari attivi di una piattaforma online dovrebbe rispecchiare tutti i destinatari che effettivamente ricorrono al servizio almeno una volta in un determinato periodo di tempo, essendo esposti a informazioni diffuse sull'interfaccia online della piattaforma online, come la visualizzazione o l'ascolto di tale servizio o la fornitura di informazioni, come gli operatori commerciali su una piattaforma online che consenta ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali.

Ai fini del presente regolamento, l'impegno non si limita all'interazione con le informazioni cliccando, commentando, collegando, condividendo, acquistando o effettuando transazioni su una piattaforma online. Di conseguenza, il concetto di destinatario attivo del servizio non coincide necessariamente con quella di utente registrato di un servizio. Per quanto riguarda i motori di ricerca online, il concetto di destinatari attivi del servizio dovrebbe comprendere coloro che visualizzano informazioni sulla loro interfaccia online, ma non, ad esempio, i proprietari dei siti web indicizzati da un motore di ricerca online, in quanto questi ultimi non si avvalgono attivamente del servizio. Il numero di destinatari attivi di un servizio dovrebbe comprendere tutti i destinatari unici del servizio che si avvalgono del servizio specifico. A tal fine, un destinatario del servizio che utilizza diverse interfacce online, come siti web o applicazioni, anche quando i servizi sono consultati attraverso identificatori uniformi di risorse (uniform resource locators — URL) o nomi di dominio diversi, dovrebbe, se possibile, essere conteggiato una sola volta. Tuttavia, il concetto di destinatario attivo del servizio non dovrebbe comprendere l'uso accidentale del servizio da parte dei destinatari di altri fornitori di servizi intermediari che mettono indirettamente a disposizione informazioni ospitate dal fornitore delle piattaforme online tramite collegamento o indicizzazione da parte di un fornitore di un motore di ricerca online. Inoltre, il presente regolamento non impone ai fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online di effettuare un tracciamento specifico delle persone online. Se sono in grado di farlo, tali prestatori possono non tenere in considerazione utenti automatizzati come i bot o i web scraper, senza ulteriore trattamento di dati personali e tracciamento. Sulla determinazione del numero di destinatari attivi del servizio possono incidere gli sviluppi del mercato e tecnici e pertanto alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare le disposizioni del presente regolamento mediante l'adozione di atti delegati che stabiliscano la metodologia per determinare i destinatari attivi di una piattaforma online o di un motore di ricerca online, se necessario, tenendo conto della natura del servizio e del modo in cui i destinatari del servizio interagiscono con esso.

(78)

In considerazione degli effetti di rete che caratterizzano l'economia delle piattaforme, la base di utenti di una piattaforma online o di un motore di ricerca online può rapidamente accrescersi e raggiungere le proporzioni di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, con il relativo impatto sul mercato interno. Ciò può verificarsi nel caso di una crescita esponenziale fatta registrare in un breve periodo di tempo o nel caso di un'ampia presenza globale e di un elevato fatturato che consentano alla piattaforma online o al motore di ricerca online di sfruttare appieno gli effetti di rete e le economie di scala e di diversificazione. Un fatturato annuo o una capitalizzazione di mercato di livello elevato possono in particolare rappresentare un indice di rapida scalabilità in termini di portata degli utenti. In tali casi il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione dovrebbero poter chiedere al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online comunicazioni più frequenti in merito al numero di destinatari attivi del servizio così da poter individuare tempestivamente il momento in cui tale piattaforma o tale motore dovrebbero essere designati, rispettivamente, come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento.

(79)

Le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono essere utilizzati in un modo che influenza fortemente la sicurezza online, la definizione del dibattito e dell'opinione pubblica nonché il commercio online. La modalità di progettazione dei loro servizi è generalmente ottimizzata a vantaggio dei loro modelli di business spesso basati sulla pubblicità e può destare preoccupazioni per la società. Sono necessarie una regolamentazione e un'esecuzione efficaci al fine di individuare e attenuare adeguatamente i rischi e i danni sociali ed economici che possono verificarsi. Ai sensi del presente regolamento i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero pertanto valutare i rischi sistemici derivanti dalla progettazione, dal funzionamento e dall'uso dei loro servizi, nonché dai potenziali abusi da parte dei destinatari dei servizi, e dovrebbero adottare opportune misure di attenuazione nel rispetto dei diritti fondamentali. Nel determinare la rilevanza dei potenziali effetti e impatti negativi, i fornitori dovrebbero considerare la gravità dell'impatto potenziale e la probabilità di tutti questi rischi sistemici. Ad esempio, potrebbero valutare se il potenziale impatto negativo possa incidere su un gran numero di persone, la sua potenziale irreversibilità o la difficoltà nel porvi rimedio e ripristinare la situazione esistente prima dell'impatto potenziale.

(80)

Quattro categorie di rischi sistemici dovrebbero essere valutate in modo approfondito dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. La prima categoria riguarda i rischi associati alla diffusione di contenuti illegali, quale la diffusione di materiale pedopornografico o forme illegali di incitamento all'odio o altri tipi di abuso dei loro servizi per commettere reati, e lo svolgimento di attività illegali, quali la vendita di prodotti o servizi vietati dal diritto dell'Unione o nazionale, compresi i prodotti pericolosi o contraffatti e gli animali commercializzati illegalmente. Ad esempio, tale diffusione o tali attività possono costituire un rischio sistemico significativo nel caso in cui l'accesso a contenuti illegali possa diffondersi rapidamente e ampiamente attraverso account con una portata particolarmente ampia o altri mezzi di amplificazione. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero valutare il rischio di diffusione di contenuti illegali, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano o meno incompatibili con le condizioni generali. Tale valutazione non pregiudica la responsabilità personale del destinatario del servizio delle piattaforme online di dimensioni molto grandi o dei proprietari di siti web indicizzati da motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per l'eventuale illegalità della loro attività a norma del diritto applicabile.

(81)

La seconda categoria riguarda gli effetti reali o prevedibili del servizio sull'esercizio dei diritti fondamentali tutelati dalla Carta, inclusi tra gli altri la dignità umana, la libertà di espressione e di informazione, compresi la libertà e il pluralismo dei media, il diritto alla vita privata, la protezione dei dati, il diritto alla non discriminazione, i diritti del minore e la tutela dei consumatori. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione dei sistemi algoritmici utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi o dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o all'abuso dei loro servizi attraverso la presentazione di segnalazioni abusive o altri metodi per ostacolare la concorrenza o mettere a tacere l'espressione. Nel valutare i rischi per i diritti dei minori, i prestatori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero valutare, ad esempio, quanto sia facile per i minori comprendere la progettazione e il funzionamento del servizio, nonché come questi ultimi possano essere esposti tramite il servizio a contenuti che potrebbero nuocere alla loro salute o al loro sviluppo fisico, mentale e morale. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, in relazione alla progettazione di interfacce online che sfruttano intenzionalmente o involontariamente le debolezze e l'inesperienza dei minori o che possono causare comportamenti di dipendenza.

(82)

La terza categoria di rischi riguarda gli effetti negativi reali o prevedibili sui processi democratici, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica.

(83)

La quarta categoria di rischi deriva da preoccupazioni analoghe relative alla progettazione, al funzionamento o all'uso, anche mediante manipolazione, di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, con ripercussioni negative, effettive o prevedibili, sulla tutela della salute pubblica e dei minori e gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona o per la violenza di genere. Tali rischi possono derivare anche da campagne di disinformazione coordinate relative alla salute pubblica o dalla progettazione di interfacce online che possono stimolare le dipendenze comportamentali dei destinatari del servizio.

(84)

Nel valutare tali rischi sistemici, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero concentrarsi sui sistemi o su altri elementi che possano contribuire ai rischi, compresi tutti i sistemi algoritmici che possano essere pertinenti, in particolare i loro sistemi di raccomandazione e i loro sistemi pubblicitari, prestando attenzione alle relative pratiche di raccolta e utilizzo dei dati. Dovrebbero inoltre valutare se le loro condizioni generali e la loro applicazione siano adeguate, come pure i loro processi di moderazione dei contenuti, gli strumenti tecnici e le risorse assegnate. Nel valutare i rischi sistemici individuati nel presente regolamento, tali fornitori dovrebbero concentrarsi anche sulle informazioni che non sono illegali ma contribuiscono ai rischi sistemici individuati nel presente regolamento. Tali fornitori dovrebbero pertanto prestare particolare attenzione al modo in cui i loro servizi sono utilizzati per diffondere o amplificare contenuti fuorvianti o ingannevoli, compresa la disinformazione. Qualora l'amplificazione algoritmica delle informazioni contribuisca ai rischi sistemici, tali fornitori dovrebbero tenerne debitamente conto nelle loro valutazioni del rischio. Qualora i rischi siano localizzati o vi siano differenze linguistiche, tali fornitori dovrebbero tenerne conto anche nelle loro valutazioni dei rischi. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero, in particolare, valutare in che modo la progettazione e il funzionamento del loro servizio, nonché la manipolazione e l'uso intenzionali e talvolta coordinati dei loro servizi, o la violazione sistemica delle loro condizioni di servizio contribuiscano a tali rischi. Tali rischi possono sorgere, ad esempio, da un uso non autentico del servizio, come la creazione di account falsi, l'uso di bot o altri usi ingannevoli di un servizio, e da altri comportamenti automatizzati o parzialmente automatizzati che possono condurre alla rapida e ampia diffusione al pubblico di informazioni che costituiscono contenuti illegali o incompatibili con le condizioni generali della piattaforma online o del motore di ricerca online e che contribuiscono alle campagne di disinformazione.

(85)

Al fine di consentire che le successive valutazioni dei rischi si basino l'una sull'altra e mostrino l'evoluzione dei rischi individuati, nonché per agevolare le indagini e le azioni di esecuzione, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle valutazioni dei rischi effettuate, quali le informazioni relative alla loro preparazione, i dati di base e i dati sulle prove dei loro sistemi algoritmici.

(86)

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero porre in essere le misure necessarie per attenuare con diligenza i rischi sistemici individuati nelle valutazioni del rischio, nel rispetto dei diritti fondamentali. Le misure adottate dovrebbero rispettare le prescrizioni in materia di diligenza del presente regolamento ed essere ragionevoli ed efficaci nell'attenuare i rischi sistemici specifici individuati. Esse dovrebbero essere proporzionate in funzione della capacità economica del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi e della necessità di evitare inutili restrizioni all'uso dei loro servizi, tenendo debitamente conto dei potenziali effetti negativi su tali diritti fondamentali. Tali fornitori dovrebbero prestare particolare attenzione all'impatto sulla libertà di espressione.

(87)

Nell'ambito di tali misure di attenuazione i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero prendere in considerazione, ad esempio, l'adattamento di qualsiasi progettazione, caratteristica o funzionamento del loro servizio, come la progettazione dell'interfaccia online. Essi dovrebbero adattare e applicare le loro condizioni generali, ove necessario, e conformemente alle norme del presente regolamento in materia di termini e condizioni. Altre misure appropriate potrebbero includere l'adeguamento dei loro sistemi di moderazione dei contenuti e dei processi interni o l'adeguamento dei processi e delle risorse decisionali, compresi il personale addetto alla moderazione dei contenuti, la relativa formazione e le competenze locali. Ciò riguarda in particolare la rapidità e la qualità del trattamento delle segnalazioni. A tale riguardo, ad esempio, il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online del 2016 stabilisce un parametro di riferimento per trattare le notifiche valide per la rimozione di forme illegali di incitamento all'odio in meno di 24 ore. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, in particolare quelli utilizzati principalmente per la diffusione al pubblico di contenuti pornografici, dovrebbero adempiere diligentemente a tutti i loro obblighi ai sensi del presente regolamento in relazione ai contenuti illegali che costituiscono violenza online, compresi i contenuti pornografici illegali, in particolare per quanto riguarda la garanzia che le vittime possano esercitare efficacemente i loro diritti in relazione ai contenuti che rappresentano la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato attraverso il trattamento rapido delle segnalazioni e la rimozione di tali contenuti senza indebito ritardo. Per il trattamento delle segnalazioni riguardanti altri tipi di contenuti illegali possono essere necessari tempi più lunghi o più brevi in funzione dei fatti, delle circostanze e dei tipi di contenuti illegali in questione. Tali fornitori possono inoltre avviare o aumentare la cooperazione con i segnalatori attendibili e organizzare scambi e sessioni di formazione con le organizzazioni di segnalatori attendibili.

(88)

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero inoltre essere diligenti nelle misure che adottano per testare e, se necessario, adattare i loro sistemi algoritmici, non da ultimo i loro sistemi di raccomandazione. Essi potrebbero dover attenuare gli effetti negativi delle raccomandazioni personalizzate e correggere i criteri utilizzati nelle loro raccomandazioni. Anche i sistemi pubblicitari utilizzati dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono agire da catalizzatori dei rischi sistemici. Tali fornitori dovrebbero prendere in considerazione misure correttive, quali la soppressione degli introiti pubblicitari per informazioni specifiche, o altre azioni, quali il miglioramento della visibilità delle fonti di informazione autorevoli o l'adeguamento più strutturale dei loro sistemi pubblicitari. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi potrebbero aver bisogno di rafforzare i loro processi interni o la vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici, e di effettuare valutazioni dei rischi più frequenti o mirate in relazione alle nuove funzionalità. In particolare, laddove i rischi siano condivisi tra diverse piattaforme online o motori di ricerca online, dovrebbero cooperare con altri prestatori di servizi, anche avviando codici di condotta o aderendo a codici di condotta esistenti o ad altre misure di autoregolamentazione. Dovrebbero inoltre prendere in considerazione azioni di sensibilizzazione, in particolare qualora i rischi siano connessi a campagne di disinformazione.

(89)

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero tenere conto dell'interesse superiore dei minori nell'adottare misure quali l'adattamento della progettazione del loro servizio e della loro interfaccia online, specie quando i loro servizi sono destinati principalmente ai minori o da essi utilizzati in modo predominante. Dovrebbero garantire che i loro servizi siano organizzati in modo da consentire ai minori di accedere facilmente ai meccanismi previsti dal presente regolamento, se del caso, compresi i meccanismi di segnalazione e azione e i meccanismi di reclamo. Dovrebbero inoltre adottare misure atte a proteggere i minori dai contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale e fornire strumenti che consentano un accesso condizionato a tali informazioni. Nel selezionare le misure di attenuazione appropriate, i fornitori possono tenere in considerazione, se del caso, le migliori pratiche del settore, comprese quelle stabilite attraverso la cooperazione in materia di autoregolamentazione, quali i codici di condotta, e dovrebbero tenere conto degli orientamenti della Commissione.

(90)

I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire che il loro approccio alla valutazione e all'attenuazione dei rischi si basi sulle migliori informazioni e conoscenze scientifiche disponibili e che testino le loro ipotesi con i gruppi maggiormente colpiti dai rischi e dalle misure adottate. A tal fine, dovrebbero svolgere le proprie valutazioni dei rischi e mettere a punto le proprie misure di attenuazione dei rischi con il coinvolgimento di rappresentanti dei destinatari del servizio, rappresentanti dei gruppi potenzialmente interessati dai loro servizi, esperti indipendenti e organizzazioni della società civile. Dovrebbero cercare di integrare tali consultazioni nelle loro metodologie di valutazione dei rischi e di elaborazione di misure di attenuazione, tra cui, se del caso, indagini, gruppi di riflessione, tavole rotonde e altri metodi di consultazione e progettazione. Nel valutare se una misura sia ragionevole, proporzionata ed efficace, è opportuno prestare particolare attenzione al diritto alla libertà di espressione.

(91)

In tempi di crisi, potrebbe essere necessario adottare con urgenza determinate misure specifiche da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, oltre alle misure che adotterebbero in considerazione degli altri obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento. A tale riguardo, si dovrebbe considerare che si verifichi una crisi quando si verificano circostanze eccezionali che possano comportare una minaccia grave per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative della stessa. Tali crisi potrebbero derivare da conflitti armati o atti di terrorismo, compresi conflitti o atti di terrorismo emergenti, catastrofi naturali quali terremoti e uragani, nonché pandemie e altre gravi minacce per la salute pubblica a carattere transfrontaliero. La Commissione dovrebbe poter chiedere ai prestatori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai prestatori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, su raccomandazione del comitato europeo per i servizi digitali («comitato»), di avviare con urgenza una risposta alle crisi. Le misure che tali prestatori possono individuare e considerare di applicare possono includere, ad esempio, l'adeguamento dei processi di moderazione dei contenuti e l'aumento delle risorse destinate alla moderazione dei contenuti, l'adeguamento delle condizioni generali, i sistemi algoritmici e i sistemi pubblicitari pertinenti, l'ulteriore intensificazione della cooperazione con i segnalatori attendibili, l'adozione di misure di sensibilizzazione, la promozione di informazioni affidabili e l'adeguamento della progettazione delle loro interfacce online. È opportuno stabilire i requisiti necessari per garantire che tali misure siano adottate in tempi molto brevi e che il meccanismo di risposta alle crisi sia utilizzato solo se e nella misura in cui ciò sia strettamente necessario e le misure adottate nell'ambito di tale meccanismo siano efficaci e proporzionate, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti interessate. Il ricorso al meccanismo non dovrebbe pregiudicare le altre disposizioni del presente regolamento, come quelle relative alle valutazioni dei rischi e alle misure di attenuazione e alla loro applicazione, nonché quelle relative ai protocolli di crisi.

(92)

Data la necessità di garantire la verifica da parte di esperti indipendenti, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero essere chiamati a rispondere, attraverso revisioni indipendenti, della loro conformità agli obblighi stabiliti nel presente regolamento e, se del caso, agli impegni supplementari assunti a norma di codici di condotta e protocolli di crisi. Al fine di garantire che le revisioni siano effettuate in modo efficace, efficiente e tempestivo, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero offrire la cooperazione e l'assistenza necessarie alle organizzazioni che effettuano le revisioni, anche fornendo al revisore l'accesso a tutti i pertinenti dati e locali necessari per effettuare correttamente la revisione, compresi, se del caso, i dati relativi ai sistemi algoritmici, e rispondendo a domande orali o scritte. I revisori dovrebbero inoltre potersi avvalere di altre fonti di informazioni obiettive, compresi studi di ricercatori abilitati. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi non dovrebbero compromettere l'esecuzione della revisione. Le revisioni dovrebbero essere effettuate conformemente alle migliori pratiche del settore e secondo un'elevata deontologia e obiettività professionale, tenendo debitamente conto, se del caso, delle norme e dei codici di condotta in materia di revisione. I revisori dovrebbero garantire la riservatezza, la sicurezza e l'integrità delle informazioni, quali i segreti commerciali, che ottengono nello svolgimento dei loro compiti. Tale garanzia non dovrebbe rappresentare un mezzo per aggirare l'applicabilità degli obblighi di revisione previsti dal presente regolamento. I revisori dovrebbero disporre delle necessarie capacità nel settore della gestione dei rischi e delle competenze tecniche per effettuare la revisione di algoritmi. Dovrebbero essere indipendenti, in modo da poter svolgere i loro compiti in modo adeguato e affidabile. Dovrebbero rispettare i requisiti fondamentali di indipendenza per i servizi diversi dalla revisione vietati, la rotazione delle imprese e gli onorari non condizionati. Qualora la loro indipendenza e le loro competenze tecniche non siano esenti da dubbi, dovrebbero rinunciare all'incarico di revisione o astenersene.

(93)

La relazione di revisione dovrebbe essere motivata, al fine di offrire un resoconto significativo delle attività svolte e delle conclusioni raggiunte. Essa dovrebbe contribuire a fornire informazioni sulle misure adottate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per adempiere i loro obblighi ai sensi del presente regolamento e, se del caso, proporre miglioramenti per quanto riguarda tali misure. La relazione di revisione dovrebbe essere trasmessa al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, alla Commissione e al comitato a seguito del ricevimento della relazione di revisione. I fornitori dovrebbero inoltre trasmettere senza indebito ritardo, non appena completate, ciascuna delle relazioni sulla valutazione del rischio e sulle misure di attenuazione, nonché la relazione di esecuzione della revisione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, che mostri come hanno dato seguito alle raccomandazioni della revisione. La relazione di revisione dovrebbe comprendere un giudizio di revisione basato sulle conclusioni tratte dalle prove di revisione raccolte. Dovrebbe essere espresso un «giudizio positivo» qualora tutte le prove dimostrino che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi adempie gli obblighi stabiliti nel presente regolamento o, ove opportuno, gli impegni assunti a norma di un codice di condotta o di un protocollo di crisi, in particolare individuando, valutando e attenuando i rischi sistemici posti dal suo sistema e dai suoi servizi. Il «giudizio positivo» dovrebbe essere corredato di osservazioni qualora il revisore intenda inserire commenti che non hanno un effetto sostanziale sull'esito della revisione. Dovrebbe essere espresso un «giudizio negativo» qualora il revisore ritenga che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi non rispetti il presente regolamento o gli impegni assunti. Laddove il giudizio di revisione non abbia potuto raggiungere una conclusione in merito a elementi specifici che non rientrano nell'ambito di applicazione della revisione, il giudizio di revisione dovrebbe comprendere una motivazione che ne spieghi le ragioni. Se del caso, la relazione dovrebbe comprendere una descrizione degli elementi specifici che non è stato possibile sottoporre a revisione, nonché una spiegazione delle ragioni per cui ciò non sia stato possibile.

(94)

Gli obblighi in materia di valutazione e attenuazione dei rischi dovrebbero far sorgere, caso per caso, presso i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la necessità di valutare e, ove necessario, adeguare la progettazione dei loro sistemi di raccomandazione, ad esempio adottando misure volte a evitare o ridurre al minimo le distorsioni che portano alla discriminazione delle persone in situazioni vulnerabili, in particolare laddove tale adeguamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati e quando le informazioni sono personalizzate sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, e integrando gli obblighi di trasparenza applicabili alle piattaforme online per quanto riguarda i loro sistemi di raccomandazione, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero provvedere in modo coerente affinché i destinatari dei loro servizi dispongano di opzioni alternative non basate sulla profilazione, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, per i principali parametri dei loro sistemi di raccomandazione. Tali scelte dovrebbero essere direttamente accessibili dall'interfaccia online in cui sono presentate le raccomandazioni.

(95)

I sistemi pubblicitari utilizzati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pongono rischi particolari e richiedono ulteriore vigilanza pubblica e regolamentare in ragione del loro raggio d'azione e della loro capacità di rivolgersi ai destinatari del servizio e raggiungerli in base al loro comportamento all'interno e all'esterno dell'interfaccia online della piattaforma o del motore di ricerca. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi o i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero garantire l'accesso del pubblico ai registri della pubblicità presentata sulle loro interfacce online per facilitare la vigilanza e la ricerca sui rischi emergenti derivanti dalla distribuzione della pubblicità online, ad esempio in relazione alla pubblicità illegale o alle tecniche di manipolazione e alla disinformazione che hanno ripercussioni negative reali e prevedibili sulla salute pubblica, sulla sicurezza pubblica, sul dibattito civico, sulla partecipazione politica e sull'uguaglianza. I registri dovrebbero comprendere i contenuti della pubblicità, ivi compresi il nome del prodotto, servizio o marchio e l'oggetto della pubblicità, e i relativi dati sull'inserzionista e, se diversa, la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, nonché sulla fornitura della pubblicità, in particolare qualora si tratti di pubblicità mirata. Tali informazioni dovrebbero includere sia le informazioni sui criteri di selezione che quelle sui criteri di fornitura, in particolare quando la pubblicità è rivolta a persone in situazioni vulnerabili, quali i minori.

(96)

Al fine di monitorare e valutare adeguatamente il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente regolamento da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o la Commissione può chiedere l'accesso a dati specifici o la comunicazione di questi ultimi, compresi i dati relativi ai sistemi algoritmici. Tale richiesta può comprendere, ad esempio, i dati necessari a valutare i rischi e gli eventuali danni derivanti dai sistemi della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, i dati relativi alla precisione, al funzionamento e alle prove dei sistemi algoritmici per la moderazione dei contenuti, dei sistemi di raccomandazione o dei sistemi pubblicitari, compresi, se del caso, i dati di addestramento e gli algoritmi, oppure i dati sui processi e i risultati dei sistemi di moderazione dei contenuti o dei sistemi interni di gestione dei reclami ai sensi del presente regolamento. Tali richieste di accesso ai dati non dovrebbero comprendere le richieste di produrre informazioni specifiche sui singoli destinatari del servizio al fine di determinare il rispetto da parte di tali destinatari di altre normative dell'Unione o nazionali applicabili. Le indagini condotte da ricercatori sull'evoluzione e sulla gravità dei rischi sistemici online sono particolarmente importanti per ridurre le asimmetrie informative e istituire un sistema resiliente di attenuazione dei rischi, nonché per informare i fornitori di piattaforme online, i fornitori di motori di ricerca online, i coordinatori dei servizi digitali, le altre autorità competenti, la Commissione e il pubblico.

(97)

Il presente regolamento prevede pertanto un quadro che obbliga a fornire l'accesso ai dati delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai ricercatori abilitati affiliati a un organismo di ricerca ai sensi dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/790, che può includere, ai fini del presente regolamento, le organizzazioni della società civile che conducono ricerche scientifiche con l'obiettivo primario di sostenere la loro missione di interesse pubblico. Tutte le richieste di accesso ai dati nell'ambito di tale quadro dovrebbero essere proporzionate e tutelare adeguatamente i diritti e gli interessi legittimi, compresi la protezione dei dati personali, i segreti commerciali e altre informazioni riservate, della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi e di qualsiasi altra parte interessata, compresi i destinatari del servizio. Tuttavia, per garantire il conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, la considerazione degli interessi commerciali dei fornitori non dovrebbe comportare il rifiuto di fornire l'accesso ai dati necessari per l'obiettivo specifico di ricerca a seguito di una richiesta a norma del presente regolamento. A tale riguardo, fatta salva la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (32), i fornitori dovrebbero garantire un accesso adeguato ai ricercatori, anche, ove necessario, adottando protezioni tecniche, ad esempio attraverso i data vault. Le richieste di accesso ai dati potrebbero riguardare, ad esempio, il numero di visualizzazioni o, se del caso, altri tipi di accesso ai contenuti da parte dei destinatari del servizio prima della loro rimozione da parte dei prestatori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

(98)

Inoltre, nel caso in cui i dati siano pubblicamente accessibili, tali fornitori non dovrebbero impedire ai ricercatori che soddisfano un adeguato sottoinsieme di criteri di utilizzare tali dati allo scopo di condurre ricerche che contribuiscano al rilevamento, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici. Dovrebbero fornire accesso a tali ricercatori, compresi, ove tecnicamente possibile, in tempo reale, i dati accessibili al pubblico, ad esempio sulle interazioni aggregate con i contenuti di pagine pubbliche, gruppi pubblici o personalità pubbliche, compresi i dati relativi alla visualizzazione e all'interazione, quali il numero di reazioni, le condivisioni e i commenti dei destinatari del servizio. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero essere incoraggiati a cooperare con i ricercatori e a fornire un più ampio accesso ai dati per monitorare le preoccupazioni per la società attraverso sforzi volontari, anche attraverso impegni e procedure concordati nell'ambito di codici di condotta o protocolli di crisi. Tali fornitori e ricercatori dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione dei dati personali e garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali sia conforme al regolamento (UE) 2016/679. I fornitori dovrebbero anonimizzare o pseudonimizzare i dati personali, fatti salvi i casi in cui ciò renda impossibile perseguire la finalità di ricerca.

(99)

Data la complessità del funzionamento dei sistemi utilizzati e i rischi sistemici che essi presentano per la società, è opportuno che i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi istituiscano una funzione di controllo della conformità che sia indipendente dalle funzioni operative di tali fornitori. Il responsabile della funzione di controllo della conformità dovrebbe riferire direttamente alla dirigenza di tali fornitori, anche in merito a preoccupazioni sull'inosservanza del presente regolamento. I responsabili della conformità partecipanti alla funzione di controllo della conformità dovrebbero possedere le qualifiche, le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per rendere operative le misure e monitorare la conformità al presente regolamento all'interno dell'organizzazione dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero adoperarsi affinché la funzione di controllo della conformità sia tempestivamente e adeguatamente coinvolta in tutte le questioni riguardanti il presente regolamento, inclusa la strategia e le misure specifiche di valutazione e mitigazione del rischio, nonché nel valutare l'ottemperanza, se del caso, agli impegni assunti da tali fornitori a norma di codici di condotta e protocolli di crisi che abbiano sottoscritto.

(100)

In considerazione degli ulteriori rischi relativi alle loro attività e dei loro obblighi supplementari ai sensi del presente regolamento, dovrebbero applicarsi specificamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ulteriori altre prescrizioni in materia di trasparenza, in particolare l'obbligo di riferire in modo esaustivo in merito alle valutazioni dei rischi svolte e alle successive misure adottate secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(101)

La Commissione dovrebbe essere dotata di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per lo svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento. Al fine di garantire la disponibilità delle risorse necessarie per un'adeguata vigilanza a livello di Unione a norma del presente regolamento e considerando che gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre un contributo per le attività di vigilanza ai fornitori stabiliti nel loro territorio per quanto riguarda i compiti di vigilanza e di esecuzione esercitati dalle loro autorità, la Commissione dovrebbe imporre un contributo per le attività di vigilanza, il cui livello dovrebbe essere stabilito su base annuale, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. L'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza imposto dovrebbe essere stabilito sulla base dell'importo complessivo dei costi sostenuti dalla Commissione per l'esercizio dei suoi compiti di vigilanza a norma del presente regolamento, come ragionevolmente stimato in anticipo. Tale importo dovrebbe includere i costi relativi all'esercizio dei poteri e dei compiti specifici di vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, compresi i costi relativi alla designazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento delle banche dati previste dal presente regolamento.

Dovrebbe includere altresì i costi relativi all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento delle informazioni di base e dell'infrastruttura istituzionale per la cooperazione tra i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione, tenendo conto del fatto che, in considerazione delle loro dimensioni e della loro portata, le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi hanno un impatto significativo sulle risorse necessarie a sostenere tale infrastruttura. La stima dei costi complessivi dovrebbe tenere conto dei costi di vigilanza sostenuti nell'anno precedente, compresi, se del caso, i costi che superano il singolo contributo annuale per le attività di vigilanza imposto nell'anno precedente. Le entrate con destinazione specifica esterne derivanti dal contributo annuale per le attività di vigilanza potrebbero essere utilizzate per finanziare risorse umane supplementari, quali agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati, e altre spese connesse all'esecuzione dei compiti affidati alla Commissione dal presente regolamento. Il contributo annuale per le attività di vigilanza a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbe essere proporzionato alle dimensioni del servizio, rispecchiate dal numero di destinatari attivi del servizio nell'Unione. Inoltre, il contributo annuale per le attività di vigilanza non dovrebbe superare un massimale complessivo per ciascun fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, tenendo conto della capacità economica del fornitore del servizio o dei servizi designati.

(102)

Al fine di agevolare l'applicazione efficace e coerente degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui l'attuazione può richiedere mezzi tecnologici, è importante promuovere norme volontarie che contemplino determinate procedure tecniche per le quali l'industria può contribuire a sviluppare mezzi standardizzati al fine di sostenere i prestatori di servizi intermediari nell'ottemperare al presente regolamento, ad esempio consentendo la presentazione di segnalazioni, anche mediante interfacce di programmazione delle applicazioni, o norme in materia di condizioni generali o in materia di revisione, o in materia di interoperabilità dei registri della pubblicità. Inoltre, tali norme potrebbero includere norme relative alla pubblicità online, ai sistemi di raccomandazione, all'accessibilità e alla protezione dei minori online. I prestatori di servizi intermediari hanno la facoltà di adottare le norme, tuttavia la loro adozione non presuppone la conformità al presente regolamento. Nel contempo, fornendo migliori pratiche, tali norme potrebbero essere utili in particolare per i prestatori di servizi intermediari relativamente piccoli. Le norme potrebbero distinguere tra diversi tipi di contenuti illegali o diversi tipi di servizi intermediari, a seconda dei casi.

(103)

La Commissione e il comitato dovrebbero incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta volontari, nonché l'attuazione delle disposizioni di tali codici per contribuire all'applicazione del presente regolamento. La Commissione e il comitato dovrebbero prefiggersi di garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente la natura degli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, contengano meccanismi di valutazione indipendente del conseguimento di tali obiettivi e il ruolo delle pertinenti autorità sia chiaramente definito. Occorre prestare particolare attenzione alla prevenzione degli effetti negativi sulla sicurezza, la protezione della vita privata e dei dati personali, nonché al divieto di imporre obblighi generali di sorveglianza. L'attuazione dei codici di condotta dovrebbe essere misurabile e soggetta a controllo pubblico, tuttavia ciò non dovrebbe pregiudicare il carattere volontario di tali codici e la libertà delle parti interessate di decidere se aderirvi. In determinate circostanze è importante che le piattaforme online di dimensioni molto grandi cooperino all'elaborazione di specifici codici di condotta e vi aderiscano. Il presente regolamento non osta a che altri prestatori di servizi, attenendosi agli stessi codici di condotta, aderiscano alle stesse norme in materia di dovere di diligenza, adottino le migliori pratiche e traggano beneficio dagli orientamenti emanati dalla Commissione e dal comitato.

(104)

È opportuno che per tali codici di condotta il presente regolamento individui determinati ambiti da prendere in considerazione. In particolare è opportuno valutare, mediante accordi di autoregolamentazione e di coregolamentazione, misure di attenuazione dei rischi riguardanti specifici tipi di contenuti illegali. Un altro ambito da prendere in considerazione riguarda gli eventuali effetti negativi dei rischi sistemici sulla società e sulla democrazia, quali la disinformazione o le attività di manipolazione e abuso o eventuali effetti avversi sui minori. Ciò comprende operazioni coordinate volte ad amplificare informazioni, compresa la disinformazione, come l'utilizzo di bot o account falsi per la creazione di informazioni intenzionalmente inesatte o fuorvianti, talvolta a scopo di lucro, che sono particolarmente dannose per i destinatari del servizio vulnerabili, quali i minori. In relazione a tali ambiti l'adesione a un determinato codice di condotta e il suo rispetto da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi possono essere ritenuti una misura di attenuazione dei rischi adeguata. Il fatto che un fornitore di una piattaforma online o di un motore di ricerca online rifiuti, senza adeguate spiegazioni, l'invito della Commissione a partecipare all'applicazione di un tale codice di condotta potrebbe essere preso in considerazione, se del caso, nel determinare se la piattaforma online o il motore di ricerca online abbia violato gli obblighi stabiliti nel presente regolamento. La mera partecipazione a un determinato codice di condotta e la sua attuazione non dovrebbero di per sé presupporre la conformità al presente regolamento.

(105)

I codici di condotta dovrebbero agevolare l'accessibilità delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, al fine di facilitarne l'uso prevedibile da parte delle persone con disabilità. In particolare, i codici di condotta potrebbero garantire che le informazioni siano presentate in modo percepibile, utilizzabile, comprensibile e solido e che i moduli e le misure previsti a norma del presente regolamento siano resi disponibili in maniera da essere facilmente reperibili e accessibili alle persone con disabilità.

(106)

Le norme sui codici di condotta ai sensi del presente regolamento potrebbero fungere da base per le iniziative di autoregolamentazione già stabilite a livello dell'Unione, tra cui l'impegno per la sicurezza dei prodotti, il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via internet, il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online nonché il codice di buone pratiche sulla disinformazione. In particolare, tale codice di buone pratiche sulla disinformazione è stato rafforzato, seguendo gli orientamenti della Commissione, come annunciato nel piano d'azione per la democrazia europea.

(107)

La fornitura di pubblicità online coinvolge generalmente diversi soggetti, tra cui i servizi intermediari che collegano gli editori di pubblicità agli inserzionisti. I codici di condotta dovrebbero sostenere e integrare gli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicità per i fornitori di piattaforme online, di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi previsti dal presente regolamento al fine di prevedere meccanismi flessibili ed efficaci per facilitare e rafforzare il rispetto di tali obblighi, in particolare per quanto riguarda le modalità di trasmissione delle pertinenti informazioni. Ciò dovrebbe comprendere l'agevolazione della trasmissione delle informazioni sull'inserzionista che paga per la pubblicità quando questi differisce dalla persona fisica o giuridica per conto della quale la pubblicità è presentata sull'interfaccia online di una piattaforma online. I codici di condotta dovrebbero inoltre includere misure volte a garantire che le informazioni significative sulla monetizzazione dei dati siano adeguatamente condivise lungo tutta la catena del valore. Il coinvolgimento di un'ampia gamma di portatori di interessi dovrebbe far sì che tali codici di condotta siano largamente sostenuti, tecnicamente solidi, efficaci e tali da offrire la massima facilità d'uso per garantire che siano conseguiti gli obiettivi degli obblighi di trasparenza. Al fine di garantire l'efficacia dei codici di condotta, nella loro elaborazione la Commissione dovrebbe includere dei meccanismi di valutazione. Se del caso, la Commissione può invitare l'Agenzia per i diritti fondamentali o il garante europeo della protezione dei dati a esprimere i loro pareri sul rispettivo codice di condotta.

(108)

Oltre al meccanismo di risposta alle crisi per le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la Commissione può avviare l'elaborazione di protocolli di crisi volontari per coordinare una risposta rapida, collettiva e transfrontaliera nell'ambiente online. Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui le piattaforme online sono utilizzate in modo improprio per la rapida diffusione di contenuti illegali o disinformazione o in cui sorge la necessità di divulgare velocemente informazioni affidabili. Alla luce dell'importante ruolo svolto dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi nella diffusione di informazioni nelle nostre società e a livello transfrontaliero, i fornitori di tali piattaforme dovrebbero essere incoraggiati a elaborare e applicare protocolli di crisi specifici. Tali protocolli di crisi dovrebbero essere attivati solo per un periodo di tempo limitato e le misure adottate dovrebbero anch'esse essere limitate a quanto strettamente necessario per far fronte alle circostanze eccezionali. Tali misure dovrebbero essere coerenti con il presente regolamento e non dovrebbero costituire per i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi partecipanti un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che essi trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di contenuti illegali.

(109)

Al fine di assicurare la vigilanza e l'esecuzione adeguate degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare almeno un'autorità incaricata di vigilare sull'applicazione e di eseguire il presente regolamento, fatta salva la possibilità di designare un'autorità esistente e la sua forma giuridica ai sensi del diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter affidare a più di un'autorità competente specifici compiti e competenze di vigilanza ed esecuzione in materia di applicazione del presente regolamento, ad esempio per settori specifici in cui possono essere autorizzate anche le autorità esistenti, quali le autorità di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche, le autorità di regolamentazione dei media o le autorità di tutela dei consumatori, in funzione della rispettiva struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa nazionale. Nell'esercizio dei rispettivi compiti, tutte le autorità competenti dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, ossia il corretto funzionamento del mercato interno per i servizi intermediari, nel quale le norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che favorisca l'innovazione, in particolare gli obblighi in materia di dovere di diligenza applicabili a diverse categorie di prestatori di servizi intermediari, siano oggetto di efficace vigilanza ed esecuzione, al fine di garantire che i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, incluso il principio della protezione dei consumatori, siano effettivamente tutelati. Il presente regolamento non impone agli Stati membri di conferire alle autorità competenti il compito di pronunciarsi sulla legittimità di contenuti specifici.

(110)

In considerazione del carattere transfrontaliero dei servizi in causa e della serie orizzontale di obblighi stabiliti dal presente regolamento, una sola autorità incaricata di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e, se necessario, della sua esecuzione dovrebbe essere designata come coordinatore dei servizi digitali in ciascuno Stato membro. Qualora più di un'autorità competente sia incaricata di vigilare sull'applicazione e di eseguire il presente regolamento, solo un'autorità in tale Stato membro dovrebbe essere designata come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe fungere da punto di contatto unico con riguardo a tutte le questioni relative all'applicazione del presente regolamento per la Commissione, il comitato, i coordinatori dei servizi digitali degli altri Stati membri nonché per le altre autorità competenti dello Stato membro in questione. Qualora in un determinato Stato membro diverse autorità competenti siano incaricate di compiti a norma del presente regolamento, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe in particolare coordinarsi e cooperare con tali autorità in conformità del diritto nazionale che stabilisce i rispettivi compiti e fatta salva la valutazione indipendente delle altre autorità competenti. Pur non comportando alcuna superiorità gerarchica rispetto ad altre autorità competenti nell'esercizio dei rispettivi compiti, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe assicurare l'effettivo coinvolgimento di tutte le autorità competenti pertinenti e dovrebbe riferire tempestivamente la loro valutazione nell'ambito della cooperazione a fini di vigilanza e di applicazione a livello dell'Unione. Inoltre, in aggiunta ai meccanismi specifici previsti dal presente regolamento per quanto riguarda la cooperazione a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero altresì assicurare la cooperazione tra il coordinatore dei servizi digitali e le altre autorità competenti designate a livello nazionale, ove opportuno, mediante il ricorso a strumenti adeguati, quali la messa in comune delle risorse, task force congiunte, indagini congiunte e meccanismi di assistenza reciproca.

(111)

Il coordinatore dei servizi digitali e le altre autorità competenti designate a norma del presente regolamento svolgono un ruolo fondamentale nel garantire l'efficacia dei diritti e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento e il conseguimento dei suoi obiettivi. È di conseguenza necessario far sì che tali autorità dispongano dei mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie e umane, per vigilare su tutti i prestatori di servizi intermediari di loro competenza, nell'interesse di tutti i cittadini dell'Unione. Considerata la varietà di prestatori di servizi intermediari e il loro ricorso a tecnologie avanzate nella fornitura dei rispettivi servizi, è altresì essenziale che il coordinatore dei servizi digitali e le autorità competenti pertinenti dispongano del numero necessario di membri del personale e di esperti in possesso delle competenze specialistiche e dei mezzi tecnici avanzati e gestiscano in modo autonomo le risorse finanziarie per svolgere i rispettivi compiti. Inoltre, il livello delle risorse dovrebbe tenere conto delle dimensioni, della complessità e del potenziale impatto per la società dei prestatori di servizi intermediari di loro competenza, nonché del raggio d'azione dei loro servizi in tutta l'Unione. Il presente regolamento non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di istituire meccanismi di finanziamento basati su un contributo per le attività di vigilanza a carico dei prestatori di servizi intermediari a norma del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, nella misura in cui sia imposto ai prestatori di servizi intermediari che hanno lo stabilimento principale nello Stato membro in questione, sia strettamente limitato a quanto necessario e proporzionato per coprire i costi per l'adempimento dei compiti conferiti alle autorità competenti a norma del presente regolamento, ad esclusione dei compiti conferiti alla Commissione, e sia garantita un'adeguata trasparenza per quanto riguarda l'imposizione e l'utilizzo di tale contributo per le attività di vigilanza.

(112)

Le autorità competenti designate a norma del presente regolamento dovrebbero inoltre agire in piena indipendenza da enti privati e pubblici, senza obbligo o possibilità di sollecitare o ricevere istruzioni, anche dai governi, e fatti salvi gli specifici doveri di cooperazione con le altre autorità competenti, i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione. D'altro canto, l'indipendenza di tali autorità non dovrebbe significare che esse non possano essere soggette, conformemente alle costituzioni nazionali e senza compromettere il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, a proporzionati meccanismi di assunzione della responsabilità riguardo alle attività generali del coordinatore dei servizi digitali, quali le loro spese finanziarie o la comunicazione ai parlamenti nazionali. Il requisito di indipendenza non dovrebbe inoltre impedire l'esercizio del controllo giurisdizionale oppure la possibilità di consultare altre autorità nazionali o di procedere a periodici scambi di opinioni con esse, comprese le autorità di contrasto, le autorità di gestione delle crisi o le autorità di tutela dei consumatori, ove opportuno, al fine di informarsi reciprocamente in merito alle indagini in corso, senza compromettere l'esercizio dei rispettivi poteri.

(113)

Gli Stati membri possono assegnare a un'autorità nazionale esistente la funzione di coordinatore dei servizi digitali o determinati compiti di vigilare sull'applicazione e di eseguire il presente regolamento, a condizione che tale autorità incaricata adempia le prescrizioni stabilite nel presente regolamento, ad esempio in relazione alla sua indipendenza. In linea di principio agli Stati membri non è inoltre impedita la fusione di funzioni all'interno di un'autorità esistente, conformemente al diritto dell'Unione. Le misure a tal fine possono comprendere, tra l'altro, il divieto di destituire dall'incarico il presidente o un membro del consiglio di un organo collegiale di un'autorità esistente prima della scadenza del rispettivo mandato, per il solo fatto di una riforma istituzionale che comporta la fusione di diverse funzioni all'interno di un'autorità, qualora non siano previste norme atte a garantire che una simile destituzione non arrechi pregiudizio alla loro indipendenza e alla loro imparzialità.

(114)

Gli Stati membri dovrebbero conferire al coordinatore dei servizi digitali e a qualsiasi altra autorità competente designata a norma del presente regolamento poteri e mezzi sufficienti a garantire indagini e attività di esecuzione efficaci, conformemente ai compiti ad essi conferiti. Ciò include il potere delle autorità competenti di adottare misure provvisorie ai sensi del diritto nazionale in caso di rischio di danno grave. Tali misure provvisorie, che possono comprendere l'emissione di ordini per far cessare la presunta violazione o per porvi rimedio, non dovrebbero andare oltre la misura necessaria a garantire che il danno grave sia evitato in attesa della decisione definitiva. I coordinatori dei servizi digitali dovrebbero in particolare poter cercare e ottenere informazioni situate nel loro territorio, anche nel contesto di indagini congiunte, tenendo in debito conto il fatto che le misure di vigilanza ed esecuzione riguardanti un prestatore soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro o della Commissione dovrebbero essere adottate dal coordinatore dei servizi digitali di tale altro Stato membro, se del caso in conformità delle procedure relative alla cooperazione transfrontaliera, o, ove applicabile, dalla Commissione.

(115)

Gli Stati membri dovrebbero definire nel loro diritto nazionale, conformemente al diritto dell'Unione e in particolare al presente regolamento e alla Carta, le condizioni dettagliate e i limiti per l'esercizio dei poteri di indagine e di esecuzione dei rispettivi coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti, se del caso, a norma del presente regolamento.

(116)

Nell'ambito dell'esercizio dei suddetti poteri le autorità competenti dovrebbero rispettare le norme nazionali applicabili in materia di procedure e questioni quali la necessità di una previa autorizzazione giudiziaria per accedere a determinati locali e il segreto professionale forense. Tali disposizioni dovrebbero in particolare garantire il rispetto dei diritti fondamentali a un ricorso effettivo e a un processo equo, compresi i diritti della difesa, e il diritto al rispetto della vita privata. A tale riguardo le garanzie previste in relazione ai procedimenti della Commissione a norma del presente regolamento potrebbero costituire un punto di riferimento adeguato. Prima di adottare decisioni definitive dovrebbe essere garantita una procedura preliminare equa e imparziale, compresi il diritto delle persone interessate di essere ascoltate e il diritto di accedere al fascicolo, nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale e commerciale, nonché l'obbligo di una motivazione adeguata delle decisioni. Ciò non dovrebbe tuttavia impedire l'adozione di misure in casi di urgenza debitamente accertata e nel rispetto di condizioni e modalità procedurali adeguate. L'esercizio dei poteri dovrebbe inoltre essere proporzionato, tra l'altro, alla natura della violazione o della sospetta violazione e al danno complessivo effettivo o potenziale causato dalla violazione o dalla sospetta violazione. Le autorità competenti dovrebbero tenere conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti del caso specifico, comprese le informazioni raccolte dalle autorità competenti di altri Stati membri.

(117)

Gli Stati membri dovrebbero far sì che le violazioni degli obblighi stabiliti nel presente regolamento possano essere sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo, tenendo conto della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione, in considerazione dell'obiettivo di interesse generale perseguito, della portata e del tipo di attività svolte nonché della capacità economica dell'autore della violazione. In particolare, le sanzioni dovrebbero tenere conto del fatto che il prestatore di servizi intermediari interessato ometta sistematicamente o ripetutamente di adempiere gli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché, se del caso, del numero di destinatari del servizio interessati, del carattere doloso o colposo della violazione e del fatto che il prestatore operi in più Stati membri. Laddove il presente regolamento preveda un importo massimo per sanzioni pecuniarie e penalità di mora, tale importo massimo dovrebbe applicarsi a ciascuna violazione del presente regolamento e fatta salva la modulazione di tali sanzioni e penalità di mora per violazioni specifiche. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora irrogate in caso di violazioni siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive, mediante l'istituzione di norme e procedure nazionali in conformità del presente regolamento, tenendo conto di tutti i criteri relativi alle condizioni generali per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o penalità di mora.

(118)

Al fine di garantire l'efficace esecuzione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, le persone o le organizzazioni rappresentative dovrebbero poter presentare reclami vertenti sul rispetto di tali obblighi presso il coordinatore dei servizi digitali nel territorio in cui hanno ricevuto il servizio, fatte salve le norme del presente regolamento in materia di ripartizione delle competenze e le norme applicabili in materia di gestione dei reclami conformemente ai principi nazionali di buona amministrazione. I reclami potrebbero fornire un quadro fedele delle preoccupazioni relative alla conformità di un determinato prestatore di servizi intermediari e potrebbero inoltre informare il coordinatore dei servizi digitali in merito a questioni più trasversali. Qualora la questione richieda una cooperazione transfrontaliera, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe coinvolgere altre autorità nazionali competenti nonché il coordinatore dei servizi digitali di un altro Stato membro, in particolare quello dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore di servizi intermediari interessato.

(119)

Gli Stati membri dovrebbero far sì che i coordinatori dei servizi digitali possano adottare misure che consentano di affrontare con efficacia determinate violazioni particolarmente gravi e persistenti del presente regolamento e che siano proporzionate ad esse. È opportuno imporre che le misure siano soggette a garanzie supplementari, soprattutto quando tali misure possono incidere sui diritti e sugli interessi di terzi, come potrebbe in particolare avvenire in caso di restrizione dell'accesso alle interfacce online. In particolare, ai terzi potenzialmente interessati dovrebbe essere data la possibilità di essere ascoltati e tali ordini dovrebbero essere emessi unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili poteri di adottare tali misure in conformità di altri atti del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, ad esempio per tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico oppure per disabilitare l'accesso a servizi utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.

(120)

Un simile ordine di restrizione dell'accesso non dovrebbe andare al di là di quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo. A tal fine esso dovrebbe essere temporaneo e rivolto, in linea di principio, a un prestatore di servizi intermediari, quale il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni, il fornitore di servizi internet oppure il registrar o il registro di dominio, che sia ragionevolmente in grado di conseguire tale obiettivo senza limitare indebitamente l'accesso alle informazioni lecite.

(121)

Fatte salve le disposizioni relative all'esenzione dalla responsabilità prevista dal presente regolamento per quanto riguarda le informazioni trasmesse o memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, un prestatore di servizi intermediari dovrebbe essere responsabile dei danni subiti dai destinatari del servizio causati da una violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte di tale prestatore. Il risarcimento in tal senso dovrebbe essere conforme alle norme e alle procedure sancite dal diritto nazionale applicabile, fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle norme relative alla protezione dei consumatori.

(122)

Il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe pubblicare periodicamente, ad esempio sul suo sito web, una relazione sulle attività svolte a norma del presente regolamento. In particolare, la relazione dovrebbe essere pubblicata in un formato leggibile meccanicamente e includere una sintesi dei reclami ricevuti e del seguito che è stato dato loro, quali il numero complessivo dei reclami ricevuti e il numero dei reclami che hanno portato all'avvio di un'indagine formale o alla trasmissione ad altri coordinatori dei servizi digitali, senza riferire alcun dato personale. Dato che il coordinatore dei servizi digitali è anche informato degli ordini di contrastare i contenuti illegali o di fornire informazioni disciplinati dal presente regolamento attraverso il sistema di condivisione delle informazioni, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe includere nella sua relazione annuale il numero e le categorie di tali ordini rivolti ai prestatori di servizi intermediari ed emessi dalle autorità giudiziarie e amministrative nel suo Stato membro.

(123)

Per motivi di chiarezza, semplicità ed efficacia, i poteri di vigilare ed eseguire gli obblighi stabiliti dal presente regolamento dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi intermediari, ossia in cui il prestatore ha la sua sede principale o sociale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo. Per quanto concerne i prestatori che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere competente lo Stato membro in cui tali prestatori hanno nominato il loro rappresentante legale, tenendo conto della funzione di rappresentante legale ai sensi del presente regolamento. Nell'interesse dell'efficace applicazione del presente regolamento, tutti gli Stati membri o, se del caso, la Commissione dovrebbero tuttavia essere competenti per quanto concerne i prestatori che hanno omesso di designare un rappresentante legale. Tale competenza può essere esercitata da una delle autorità competenti o dalla Commissione, a condizione che il prestatore non sia oggetto di un procedimento di esecuzione per gli stessi fatti da parte di un'altra autorità competente o della Commissione. Al fine di garantire il rispetto del principio del ne bis in idem e, in particolare, di evitare che la stessa violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento sia sanzionata più di una volta, ogni Stato membro che intenda esercitare la propria competenza nei confronti di tali prestatori dovrebbe informare senza indebito ritardo tutte le altre autorità, compresa la Commissione, attraverso il sistema di condivisione delle informazioni istituito ai fini del presente regolamento.

(124)

In considerazione del loro potenziale impatto e delle sfide connesse alla loro efficace vigilanza, sono necessarie norme speciali per quanto riguarda la vigilanza e l'applicazione delle norme nei confronti dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. La Commissione dovrebbe essere responsabile, con il sostegno delle autorità nazionali competenti, se del caso, della vigilanza e dell'applicazione a livello pubblico di questioni sistemiche, quali le questioni che hanno un ampio impatto sugli interessi collettivi dei destinatari del servizio. La Commissione dovrebbe pertanto avere poteri esclusivi di vigilanza e di applicazione degli obblighi supplementari di gestione dei rischi sistemici imposti ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dal presente regolamento. I poteri esclusivi della Commissione dovrebbero lasciare impregiudicati alcuni compiti amministrativi assegnati dal presente regolamento alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, quali il controllo dei ricercatori.

(125)

I poteri di vigilanza e di applicazione degli obblighi di dovuta diligenza diversi dagli obblighi supplementari di gestione dei rischi sistemici imposti dal presente regolamento ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero essere condivisi dalla Commissione e dalle autorità nazionali competenti. Da un lato, in molti casi la Commissione potrebbe essere in una posizione migliore per affrontare le violazioni sistemiche commesse da tali fornitori, come quelle che riguardano più Stati membri o infrazioni gravi e ripetute o la mancata istituzione dei meccanismi efficaci richiesti dal presente regolamento. D'altro canto, le autorità competenti dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi potrebbero essere in una posizione migliore per affrontare singole violazioni che siano commesse da tali fornitori e che non sollevino problemi sistemici o transfrontalieri. Ai fini dell'efficienza, per evitare duplicazioni e garantire il rispetto del principio del ne bis in idem, dovrebbe spettare alla Commissione valutare se ritiene opportuno esercitare tali competenze condivise in un determinato caso e, una volta avviato il procedimento, gli Stati membri non dovrebbero più avere la capacità di farlo. È opportuno che gli Stati membri cooperino strettamente tra loro e con la Commissione e che quest'ultima cooperi strettamente con gli Stati membri al fine di garantire il corretto ed efficace funzionamento del sistema di vigilanza e di applicazione istituito dal presente regolamento.

(126)

Le norme del presente regolamento sulla ripartizione delle competenze dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni del diritto dell'Unione e le norme nazionali di diritto internazionale privato relative alla competenza giurisdizionale e alla legge applicabile in materia civile e commerciale, quali i procedimenti avviati dai consumatori dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui sono domiciliati conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione. Per quanto riguarda gli obblighi imposti dal presente regolamento ai prestatori di servizi intermediari di informare l'autorità di emissione dell'effetto dato agli ordini di contrastare contenuti illegali e agli ordini di fornire informazioni, le norme in materia di attribuzione delle competenze dovrebbero applicarsi solo alla vigilanza sull'esecuzione di tali obblighi, ma non ad altre questioni connesse all'ordine, come la competenza ad emettere l'ordine.

(127)

Data la rilevanza transfrontaliera e intersettoriale dei servizi intermediari, è necessario un elevato livello di cooperazione per garantire l'applicazione coerente del presente regolamento e la disponibilità delle informazioni pertinenti per l'esercizio dei compiti di esecuzione attraverso il sistema di condivisione delle informazioni. La cooperazione può assumere forme diverse a seconda delle questioni in causa, fatte salve specifiche indagini congiunte. È in ogni caso necessario che il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di un prestatore di servizi intermediari informi gli altri coordinatori dei servizi digitali in merito alle questioni, alle indagini e alle azioni che saranno intraprese nei confronti di tale fornitore. Inoltre, quando un'autorità competente di uno Stato membro detiene informazioni pertinenti per un'indagine condotta dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, o è in grado di raccogliere tali informazioni situate nel suo territorio a cui le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento non hanno accesso, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione dovrebbe assistere tempestivamente il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, anche esercitando i suoi poteri di indagine conformemente alle procedure nazionali applicabili e alla Carta. Il destinatario di tali misure di indagine dovrebbe rispettarle ed essere ritenuto responsabile in caso di inosservanza, e le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento dovrebbero poter avvalersi delle informazioni raccolte attraverso l'assistenza reciproca al fine di garantire la conformità al presente regolamento.

(128)

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione, in particolare sulla base dei reclami ricevuti o dei contributi di altre autorità nazionali competenti, ove opportuno, o del comitato in caso di questioni che interessino almeno tre Stati membri, dovrebbe poter chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di intraprendere azioni di indagine o di esecuzione nei confronti di un fornitore di sua competenza. Tali richieste di azione dovrebbero basarsi su prove circostanziate che dimostrino l'esistenza di una presunta violazione che abbia un impatto negativo sugli interessi collettivi dei destinatari del servizio nel suo Stato membro o abbia un impatto negativo per la società. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbe poter fare affidamento sull'assistenza reciproca o invitare il coordinatore dei servizi digitali richiedente a un'indagine congiunta qualora siano necessarie ulteriori informazioni per adottare una decisione, fatta salva la possibilità di chiedere alla Commissione di valutare la questione se ha motivo di sospettare che possa essere in gioco una violazione sistemica da parte di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi.

(129)

Il comitato dovrebbe poter deferire la questione alla Commissione in caso di disaccordi sulle valutazioni, sulle misure adottate o proposte oppure sulla mancata adozione di misure a norma del presente regolamento a seguito di una richiesta di cooperazione transfrontaliera o di un'indagine congiunta. Ove, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle autorità interessate, la Commissione ritenga che le misure proposte, compreso il livello di sanzioni pecuniarie proposto, non possano garantire l'effettiva esecuzione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, dovrebbe pertanto poter esprimere i propri seri dubbi e chiedere al coordinatore dei servizi digitali competente di valutare ulteriormente la questione e di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento entro un termine definito. Tale possibilità lascia impregiudicato il dovere generale della Commissione di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione e, se necessario, di darvi esecuzione, sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente ai trattati.

(130)

Per facilitare la vigilanza e le indagini transfrontaliere in relazione agli obblighi stabiliti nel presente regolamento che interessano più Stati membri, i coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento dovrebbero poter invitare, attraverso il sistema di condivisione delle informazioni, altri coordinatori dei servizi digitali a partecipare a un'indagine congiunta su una presunta violazione del presente regolamento. Altri coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità competenti dovrebbero poter unirsi all'indagine proposta dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, a meno che quest'ultimo ritenga che un numero eccessivo di autorità partecipanti possa compromettere l'efficacia dell'indagine, tenendo conto delle caratteristiche della presunta violazione e dell'assenza di effetti diretti sui destinatari del servizio negli Stati membri interessati. Le attività di indagine congiunte possono comprendere una serie di azioni che dovranno essere coordinate dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento in funzione delle disponibilità delle autorità partecipanti, quali esercizi coordinati di raccolta dati, messa in comune delle risorse, task force, richieste coordinate di informazioni o ispezioni comuni di locali. Tutte le autorità competenti che partecipano a un'indagine congiunta dovrebbero collaborare con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, anche esercitando i loro poteri di indagine all'interno del rispettivo territorio, conformemente alle procedure nazionali applicabili. L'indagine congiunta dovrebbe concludersi entro un determinato termine con l'elaborazione di una relazione finale che tenga conto del contributo di tutte le autorità competenti partecipanti. Anche il comitato, se richiesto da almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, può raccomandare a un coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di avviare tale indagine congiunta e fornire indicazioni sulla sua organizzazione. Al fine di evitare situazioni di stallo, il comitato dovrebbe poter deferire la questione alla Commissione in casi specifici, compresi i casi in cui il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento rifiuti di avviare l'indagine e il comitato non concordi con la motivazione addotta.

(131)

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento è necessario istituire un gruppo consultivo indipendente a livello dell'Unione, un comitato europeo per i servizi digitali, che dovrebbe sostenere la Commissione e contribuire a coordinare le azioni dei coordinatori dei servizi digitali. Il comitato dovrebbe essere composto dai coordinatori dei servizi digitali, ove siano stati nominati, fatta salva la possibilità per questi ultimi di invitare alle riunioni del comitato o nominare delegati ad hoc di altre autorità competenti incaricate di compiti specifici a norma del presente regolamento, ove ciò sia richiesto dalla loro ripartizione nazionale dei compiti e delle competenze. In caso di più partecipanti da uno Stato membro, il diritto di voto dovrebbe rimanere limitato a un rappresentante per Stato membro.

(132)

Il comitato dovrebbe contribuire al conseguimento di una prospettiva comune dell'Unione riguardo all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione tra le autorità competenti, anche fornendo consulenza alla Commissione e ai coordinatori dei servizi digitali in merito alle opportune misure di indagine ed esecuzione, in particolare nei confronti dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi tenendo conto, in particolare, della libertà dei prestatori di servizi intermediari di fornire servizi in tutta l'Unione. Il comitato dovrebbe inoltre contribuire alla redazione dei pertinenti modelli e codici di condotta e all'analisi delle tendenze generali emergenti nello sviluppo dei servizi digitali nell'Unione, anche emettendo pareri o raccomandazioni su questioni relative alle norme.

(133)

A tal fine il comitato dovrebbe poter adottare pareri, richieste e raccomandazioni rivolte ai coordinatori dei servizi digitali o ad altre autorità nazionali competenti. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, la decisione di discostarsene dovrebbe essere debitamente spiegata e potrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione nel valutare la conformità dello Stato membro interessato al presente regolamento.

(134)

Il comitato dovrebbe riunire i rappresentanti dei coordinatori dei servizi digitali e di eventuali altre autorità competenti sotto la presidenza della Commissione, così da garantire che le questioni sottopostegli siano valutate in una prospettiva pienamente europea. In considerazione degli eventuali elementi trasversali che possono essere rilevanti per altri quadri normativi a livello dell'Unione, il comitato dovrebbe essere autorizzato a cooperare, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi compiti, con altre istituzioni, organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione con responsabilità in settori quali l'uguaglianza, compresa la parità di genere, e la non discriminazione, la protezione dei dati, le comunicazioni elettroniche, i servizi audiovisivi, l'individuazione e l'indagine delle frodi a danno del bilancio dell'Unione per quanto riguarda i dazi doganali, la tutela dei consumatori o il diritto della concorrenza.

(135)

È opportuno che, tramite il presidente, la Commissione partecipi al comitato, senza diritto di voto. Tramite il presidente, la Commissione dovrebbe provvedere affinché l'ordine del giorno delle riunioni sia fissato conformemente alle richieste dei membri del comitato come previsto dal regolamento interno e nel rispetto dei doveri del comitato stabiliti nel presente regolamento.

(136)

In considerazione della necessità di garantire il sostegno alle sue attività, il comitato dovrebbe potersi avvalere delle competenze e delle risorse umane della Commissione e delle autorità nazionali competenti. Le modalità operative specifiche per il funzionamento interno del comitato dovrebbero essere precisate ulteriormente nel regolamento interno dello stesso.

(137)

Data l'importanza delle piattaforme online di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, in considerazione del loro raggio d'azione e del loro impatto, la loro inosservanza degli obblighi specifici ad esse applicabili può incidere su un numero considerevole di destinatari dei servizi in diversi Stati membri e può causare considerevoli danni per la società; tali inadempienze possono anche rivelarsi particolarmente complesse da individuare e affrontare. Per questo motivo la Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, dovrebbe sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione per quanto riguarda la vigilanza delle piattaforme online di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. La Commissione dovrebbe pertanto poter coordinare le competenze e le risorse di tali autorità e avvalersene, ad esempio analizzando, su base permanente o temporanea, tendenze o questioni specifiche emergenti in relazione a una o più piattaforme online di dimensioni molto grandi o a uno o più motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Gli Stati membri dovrebbero cooperare con la Commissione per sviluppare tali capacità, se del caso anche tramite il distacco di personale, e contribuire alla creazione di una capacità di vigilanza comune dell'Unione. Per sviluppare le competenze e le capacità dell'Unione, la Commissione può anche avvalersi delle competenze e delle capacità dell'osservatorio dell'economia delle piattaforme online istituito con decisione della Commissione del 26 aprile 2018 che istituisce un gruppo di esperti per l'osservatorio dell'economia delle piattaforme online, dei pertinenti organismi di esperti e dei centri di eccellenza. La Commissione può invitare esperti con competenze specifiche, compresi in particolare ricercatori abilitati, rappresentanti delle agenzie e degli organi dell'Unione, rappresentanti dell'industria, associazioni che rappresentano gli utenti o la società civile, organizzazioni internazionali, esperti del settore privato e altri portatori di interessi.

(138)

La Commissione dovrebbe poter indagare di propria iniziativa sulle violazioni conformemente ai poteri previsti dal presente regolamento, anche chiedendo l'accesso ai dati, richiedendo informazioni o effettuando ispezioni, nonché avvalendosi del sostegno dei coordinatori dei servizi digitali. Qualora la vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti riguardo a presunte violazioni individuali dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi evidenzi problemi sistemici, quali problemi con un ampio impatto sugli interessi collettivi dei destinatari del servizio, i coordinatori dei servizi digitali, sulla base di una richiesta debitamente motivata, dovrebbero poter sottoporre tali problemi alla Commissione. Tale richiesta dovrebbe contenere almeno tutte le circostanze e i fatti necessari a sostegno della presunta violazione e della sua natura sistemica. In funzione dell'esito della propria valutazione, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure di indagine e di esecuzione a norma del presente regolamento, tra cui, se del caso, l'avvio di un'indagine o l'adozione di misure provvisorie.

(139)

Per svolgere efficacemente i propri compiti, la Commissione dovrebbe conservare un margine di discrezionalità per quanto riguarda la decisione di avviare un procedimento nei confronti di fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Una volta che la Commissione ha avviato il procedimento, ai coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento interessati dovrebbe essere impedito l'esercizio dei loro poteri di indagine e di esecuzione in relazione alla condotta del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, in modo da evitare duplicazioni, incoerenze e rischi dal punto di vista del principio del ne bis in idem. Tuttavia la Commissione dovrebbe poter chiedere ai coordinatori dei servizi digitali di contribuire individualmente o congiuntamente all'indagine. Conformemente al dovere di leale cooperazione, il coordinatore dei servizi digitali dovrebbe adoperarsi al massimo per soddisfare le richieste giustificate e proporzionate della Commissione nel contesto di un'indagine. Inoltre, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, nonché il comitato e altri coordinatori dei servizi digitali, se del caso, dovrebbero fornire alla Commissione tutte le informazioni e l'assistenza necessarie affinché essa possa svolgere efficacemente i propri compiti, comprese le informazioni raccolte nel contesto di altri esercizi di raccolta dei dati o di accesso ai dati, nella misura in cui ciò non sia precluso dalla base giuridica in virtù della quale sono state raccolte le informazioni. Di converso, la Commissione dovrebbe tenere informati il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e il comitato in merito all'esercizio dei suoi poteri, in particolare quando intende avviare il procedimento ed esercitare i suoi poteri di indagine. Inoltre, quando comunica le proprie constatazioni preliminari, comprese eventuali questioni sulle quali solleva obiezioni, ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi interessati o dei fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessati, la Commissione dovrebbe comunicarle anche al comitato. Il comitato dovrebbe esprimere il proprio parere sulle obiezioni e sulla valutazione formulate dalla Commissione, che dovrebbe tenerne conto nelle motivazioni alla base della sua decisione definitiva.

(140)

In considerazione delle sfide specifiche che possono emergere nell'intento di garantire la conformità dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dell'importanza di farlo in modo efficace, tenuto conto delle loro dimensioni, del loro impatto e dei danni che esse possono causare, la Commissione dovrebbe disporre di forti poteri di indagine e di esecuzione che le consentano di svolgere attività di indagine, esecuzione e monitoraggio in merito al rispetto delle norme stabilite nel presente regolamento, nel pieno rispetto del diritto fondamentale di essere ascoltati e di accedere al fascicolo nel contesto dei procedimenti di esecuzione, del principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate.

(141)

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di richiedere le informazioni necessarie per garantire l'attuazione e l'osservanza effettive, in tutta l'Unione, degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. La Commissione dovrebbe in particolare avere accesso ai pertinenti documenti, dati e informazioni necessari per avviare e condurre indagini e per monitorare il rispetto dei pertinenti obblighi stabiliti nel presente regolamento, a prescindere da chi sia in possesso dei documenti, dei dati o delle informazioni in questione e indipendentemente dalla forma, dal formato, dal supporto di memorizzazione o dal luogo preciso in cui essi sono conservati. È opportuno che la Commissione possa chiedere direttamente, mediante una richiesta di informazioni debitamente motivata, che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, nonché qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione o alla violazione, a seconda del caso, fornisca prove, dati e informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe inoltre poter chiedere informazioni pertinenti a qualunque autorità pubblica, organismo o agenzia negli Stati membri ai fini del presente regolamento. È opportuno che la Commissione, mediante l'esercizio dei poteri di indagine, quali le richieste di informazioni o le audizioni, possa chiedere accesso ai documenti, ai dati, alle informazioni, alle banche dati e agli algoritmi delle persone interessate e spiegazioni a tale riguardo, di sentire, con il consenso di tali persone, qualsiasi persona fisica o giuridica che possa disporre di informazioni utili e di verbalizzarne le dichiarazioni con qualsiasi mezzo tecnico. La Commissione dovrebbe inoltre disporre del potere di effettuare le ispezioni necessarie all'esecuzione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. I suddetti poteri di indagine mirano a integrare la possibilità per la Commissione di chiedere ai coordinatori dei servizi digitali e alle altre autorità degli Stati membri assistenza, ad esempio nell'esercizio di tali poteri o fornendo informazioni.

(142)

Le misure provvisorie possono costituire uno strumento importante per garantire che, durante l'indagine, la violazione oggetto di accertamenti non comporti il rischio di danni gravi per i destinatari del servizio. Tale strumento è importante per evitare sviluppi che potrebbe essere molto difficile invertire mediante una decisione adottata dalla Commissione al termine del procedimento. È pertanto opportuno che la Commissione abbia il potere di imporre, mediante decisione, misure provvisorie nel contesto dei procedimenti avviati in vista dell'eventuale adozione di una decisione relativa all'inosservanza. Tale potere dovrebbe applicarsi nei casi in cui la Commissione abbia constatato prima facie la sussistenza di un'infrazione agli obblighi sanciti dal presente regolamento da parte del fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi. La decisione che impone misure provvisorie si dovrebbe applicare solo per un determinato periodo, ossia per un periodo che termina con la conclusione del procedimento da parte della Commissione o per un periodo stabilito, rinnovabile se necessario e opportuno.

(143)

La Commissione dovrebbe avere la facoltà di intraprendere le azioni necessarie ai fini del monitoraggio dell'attuazione e dell'osservanza effettive degli obblighi sanciti dal presente regolamento. Tali azioni dovrebbero comprendere la capacità di nominare esperti esterni indipendenti e revisori che possano coadiuvare la Commissione in tale processo, anche appartenenti, ove applicabile, ad autorità competenti degli Stati membri, come le autorità per la protezione dei dati o dei consumatori. Nel nominare i revisori, è opportuno che la Commissione garantisca una rotazione sufficiente.

(144)

All'adempimento dei pertinenti obblighi imposti ai sensi del presente regolamento dovrebbe poter essere data esecuzione mediante sanzioni pecuniarie e penalità di mora. È a tal fine opportuno fissare anche livelli adeguati di sanzioni pecuniarie e penalità di mora, soggette a ragionevoli termini di prescrizione, per l'inosservanza degli obblighi e per la violazione delle norme procedurali, conformemente ai principi di proporzionalità e ne bis in idem. È opportuno che la Commissione e le pertinenti autorità nazionali coordinino i loro sforzi di applicazione al fine di garantire il rispetto di tali principi. In particolare, la Commissione dovrebbe tenere conto di eventuali sanzioni pecuniarie e penalità irrogate alla stessa persona giuridica per gli stessi fatti mediante una decisione definitiva nei procedimenti relativi a una violazione di altre norme dell'Unione o nazionali, in modo da garantire che l'importo complessivo delle sanzioni pecuniarie e delle penalità irrogate sia proporzionato e corrisponda alla gravità delle infrazioni commesse. Tutte le decisioni prese dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente al trattato. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto concerne le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora a norma dell'articolo 261 TFUE.

(145)

Considerati i potenziali effetti significativi per la società di una violazione degli obblighi supplementari di gestione dei rischi sistemici che si applicano esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, e al fine di rispondere a tali preoccupazioni di interesse pubblico, è necessario prevedere un sistema di vigilanza rafforzata delle azioni intraprese per far cessare o porre rimedio in modo effettivo alle violazioni del presente regolamento. Pertanto, una volta accertata e, ove necessario, sanzionata una violazione di una delle disposizioni del presente regolamento che si applicano esclusivamente alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la Commissione dovrebbe chiedere al fornitore di tale piattaforma o di tale motore di ricerca di elaborare un piano d'azione dettagliato per porre rimedio agli effetti della violazione per il futuro e di comunicare tale piano d'azione ai coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato entro un termine fissato dalla Commissione. La Commissione, tenendo conto del parere del comitato, dovrebbe stabilire se le misure incluse nel piano d'azione sono sufficienti per rispondere alla violazione, prendendo anche in considerazione l'inclusione o meno, tra le misure proposte, del rispetto del pertinente codice di condotta. La Commissione dovrebbe inoltre monitorare le misure successive adottate dal fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione stabilite nel suo piano d'azione, tenendo conto anche di una revisione indipendente del fornitore. Se, a seguito dell'attuazione del piano d'azione, ritiene che non sia stato ancora posto interamente rimedio alla violazione, o se il piano d'azione non è stato fornito o non è ritenuto adeguato, la Commissione dovrebbe poter esercitare tutti i poteri di indagine o di esecuzione a norma del presente regolamento, compresi il potere di imporre penalità di mora e l'avvio della procedura per disabilitare l'accesso al servizio che ha commesso la violazione.

(146)

Al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione e alle altre persone soggette all'esercizio dei poteri della Commissione i cui interessi possono essere lesi da una decisione è opportuno dare la possibilità di presentare preventivamente le proprie osservazioni; alle decisioni adottate dovrebbe essere assicurata un'ampia pubblicità. Pur garantendo i diritti di difesa delle parti interessate, in particolare il diritto di accesso al fascicolo, è al tempo stesso indispensabile tutelare le informazioni riservate. Nel rispetto della riservatezza delle informazioni, la Commissione dovrebbe inoltre far sì che le informazioni su cui si è basata ai fini della sua decisione siano divulgate in misura tale da consentire al destinatario della decisione di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno portato alla decisione stessa.

(147)

Al fine di salvaguardare l'applicazione e l'esecuzione armonizzate del presente regolamento, è importante garantire che le autorità nazionali, compresi i giudici nazionali, dispongano di tutte le informazioni necessarie per far sì che le loro decisioni non siano in contrasto con una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento. Ciò non pregiudica l'articolo 267 TFUE.

(148)

L'esecuzione e il monitoraggio efficaci del presente regolamento richiedono uno scambio di informazioni continuo e in tempo reale tra i coordinatori dei servizi digitali, il comitato e la Commissione, sulla base dei flussi di informazioni e delle procedure previsti dal presente regolamento. Ciò può anche giustificare l'accesso a tale sistema da parte di altre autorità competenti, se del caso. Allo stesso tempo, dato che possono essere riservate o contenere dati personali, le informazioni scambiate dovrebbero rimanere protette da accessi non autorizzati, conformemente alle finalità per le quali sono state raccolte. Per questo motivo, tutte le comunicazioni tra tali autorità dovrebbero avvenire sulla base di un sistema affidabile e sicuro di condivisione delle informazioni, i cui dettagli dovrebbero essere stabiliti in un atto di esecuzione. Il sistema di condivisione delle informazioni potrebbe basarsi sugli strumenti esistenti del mercato interno, nella misura in cui siano in grado di conseguire gli obiettivi del presente regolamento in modo efficace sotto il profilo dei costi.

(149)

Fatti salvi i diritti dei destinatari dei servizi di rivolgersi a un rappresentante in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio (33) o a qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, i destinatari dei servizi dovrebbero altresì avere il diritto di incaricare una persona giuridica o un organismo pubblico di esercitare i loro diritti quali previsti dal presente regolamento. Tali diritti possono includere i diritti relativi alla presentazione di segnalazioni, alla contestazione delle decisioni prese dai prestatori di servizi intermediari e alla presentazione di reclami nei confronti dei prestatori per violazione del presente regolamento. Alcuni organismi, organizzazioni e associazioni dispongono di capacità e competenze particolari nell'individuazione e nella segnalazione di decisioni di moderazione dei contenuti errate o ingiustificate, e i loro reclami per conto dei destinatari del servizio possono avere effetti positivi sulla libertà di espressione e di informazione in generale; pertanto, i fornitori di piattaforme online dovrebbero trattare tali reclami senza indebito ritardo.

(150)

Nell'interesse dell'efficacia e dell'efficienza, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione generale del presente regolamento. In particolare, tale valutazione generale dovrebbe riguardare, tra l'altro, l'ambito di applicazione dei servizi contemplati dal presente regolamento, l'interazione con altri atti giuridici, le conseguenze del presente regolamento sul funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne i servizi digitali, l'attuazione dei codici di condotta, l'obbligo di designare un rappresentante legale stabilito nell'Unione, l'effetto degli obblighi sulle piccole imprese e le microimprese, l'efficacia del meccanismo di vigilanza e di esecuzione e le ripercussioni sul diritto alla libertà di espressione e di informazione. Inoltre, al fine di evitare oneri sproporzionati e garantire la costante efficacia del presente regolamento, la Commissione dovrebbe eseguire una valutazione degli effetti degli obblighi previsti dal presente regolamento sulle piccole e medie imprese entro tre anni dall'inizio della sua applicazione nonché una valutazione dell'ambito di applicazione dei servizi contemplati dal presente regolamento, in particolare per le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, e dell'interazione con altri atti giuridici entro tre anni dalla sua entrata in vigore.

(151)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni sulla moderazione dei contenuti, per stabilire l'importo del contributo annuale per le attività di vigilanza applicato ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, per stabilire le modalità pratiche dei procedimenti, delle audizioni e della divulgazione negoziata delle informazioni che avvengono nell'ambito della vigilanza, delle indagini, dell'esecuzione e del monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, nonché stabilire le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni e la sua interoperabilità con altri sistemi pertinenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (34).

(152)

Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento, riguardo ai criteri per l'individuazione delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, alle fasi procedurali, alle metodologie e ai modelli di comunicazione delle revisioni, alle specifiche tecniche per le richieste di accesso e alla metodologia e alle procedure dettagliate per la definizione del contributo per le attività di vigilanza. È di particolare importanza che la Commissione svolga adeguate consultazioni durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (35). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(153)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta e i diritti fondamentali che fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. Il presente regolamento dovrebbe di conseguenza essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti fondamentali, tra cui la libertà di espressione e di informazione e la libertà dei media e il loro pluralismo. Nell'esercitare i poteri stabiliti nel presente regolamento, tutte le autorità pubbliche coinvolte dovrebbero pervenire, nelle situazioni di conflitto tra i pertinenti diritti fondamentali, a un giusto equilibrio tra i diritti in questione, conformemente al principio di proporzionalità.

(154)

In considerazione della portata e degli effetti dei rischi per la società che potrebbero essere causati dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, della necessità di affrontare tali rischi in via prioritaria e della loro capacità di prendere le misure necessarie, risulta giustificato limitare il periodo dopo il quale il presente regolamento inizia ad applicarsi ai fornitori di tali servizi.

(155)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire al buon funzionamento del mercato interno e garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile nel quale i diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano debitamente tutelati, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, che da soli non possono ottenere l'armonizzazione e la cooperazione necessarie, ma, a motivo dell'ambito di applicazione territoriale e soggettivo, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(156)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e ha espresso un parere il 10 febbraio 2021 (37),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   L'obiettivo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo.

2.   Il presente regolamento stabilisce norme armonizzate sulla prestazione di servizi intermediari nel mercato interno. Il presente regolamento stabilisce in particolare:

a)

un quadro per l'esenzione condizionata dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari;

b)

norme relative a specifici obblighi in materia di dovere di diligenza adattati a determinate categorie di prestatori di servizi intermediari;

c)

norme sull'attuazione e sull'esecuzione del presente regolamento, anche per quanto riguarda la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai servizi intermediari offerti a destinatari il cui luogo di stabilimento si trova nell'Unione o che sono ubicati nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento dei prestatori di tali servizi intermediari.

2.   Il presente regolamento non si applica ai servizi che non sono servizi intermediari né alle prescrizioni imposte in relazione a tali servizi, indipendentemente dal fatto che i servizi siano prestati facendo ricorso a servizi intermediari.

3.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione della direttiva 2000/31/CE.

4.   Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano ulteriori aspetti della prestazione di servizi intermediari nel mercato interno o che precisano e integrano il presente regolamento, in particolare i seguenti atti:

a)

direttiva 2010/13/UE;

b)

diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi;

c)

regolamento (UE) 2021/784;

d)

regolamento (UE) 2019/1148;

e)

regolamento (UE) 2019/1150;

f)

diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti, compresi i regolamenti (UE) 2017/2394 e (UE) 2019/1020 e le direttive 2001/95/CE e 2013/11/UE;

g)

diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE;

h)

diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, in particolare il regolamento (UE) n. 1215/2012 o qualsiasi atto giuridico dell'Unione che stabilisca le norme relative alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali;

i)

diritto dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare un regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale;

j)

una direttiva recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«servizio della società dell'informazione»: un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;

b)

«destinatario del servizio»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio intermediario, in particolare per ricercare informazioni o renderle accessibili;

c)

«consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

d)

«offrire servizi nell'Unione»: consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi di un prestatore di servizi intermediari che presenta un collegamento sostanziale con l'Unione;

e)

«collegamento sostanziale con l'Unione»: il collegamento di un prestatore di servizi intermediari con l'Unione derivante dal suo stabilimento nell'Unione o da specifici criteri di fatto, quali:

un numero considerevole di destinatari del servizio in uno o più Stati membri in relazione alla sua o alla loro popolazione; oppure

l'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;

f)

«operatore commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite persone che operano a suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

g)

«servizio intermediario»: uno dei seguenti servizi della società dell'informazione:

i)

un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;

ii)

un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;

iii)

un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso;

h)

«contenuto illegale»: qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto;

i)

«piattaforma online»: un servizio di memorizzazione di informazioni che, su richiesta di un destinatario del servizio, memorizza e diffonde informazioni al pubblico, tranne qualora tale attività sia una funzione minore e puramente accessoria di un altro servizio o funzionalità minore del servizio principale e, per ragioni oggettive e tecniche, non possa essere utilizzata senza tale altro servizio e a condizione che l'integrazione di tale funzione o funzionalità nell'altro servizio non sia un mezzo per eludere l'applicabilità del presente regolamento;

j)

«motore di ricerca online»: un servizio intermediario che consente all''utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

k)

«diffusione al pubblico»: mettere a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di terzi informazioni su richiesta del destinatario del servizio che le ha fornite;

l)

«contratto a distanza»: un contratto a distanza quale definito all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE;

m)

«interfaccia online»: qualsiasi software, compresi i siti web o parti di essi, e le applicazioni, incluse le applicazioni mobili;

n)

«coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale di un prestatore di un servizio intermediario o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito;

o)

«coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione»: il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è prestato il servizio intermediario;

p)

«destinatario attivo di una piattaforma online»: il destinatario del servizio che si è avvalso di una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online;

q)

«destinatario attivo di un motore di ricerca online»: il destinatario del servizio che ha formulato una richiesta a un motore di ricerca online e si è esposto a informazioni indicizzate e presentate sulla sua interfaccia online;

r)

«pubblicità»: informazioni intese a promuovere il messaggio di una persona fisica o giuridica, indipendentemente dal fatto che perseguano finalità commerciali o non commerciali, e presentate da una piattaforma online sulla relativa interfaccia online a fronte di un corrispettivo versato specificamente per la promozione di tali informazioni;

s)

«sistema di raccomandazione»: un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire informazioni specifiche, tramite la propria interfaccia online, ai destinatari del servizio o mettere in ordine di priorità dette informazioni anche quale risultato di una ricerca avviata dal destinatario del servizio o determinando in altro modo l'ordine relativo o l'importanza delle informazioni visualizzate;

t)

«moderazione dei contenuti»: le attività, automatizzate o meno, svolte dai prestatori di servizi intermediari con il fine, in particolare, di individuare, identificare e contrastare contenuti illegali e informazioni incompatibili con le condizioni generali, forniti dai destinatari del servizio, comprese le misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità di tali contenuti illegali o informazioni, quali la loro retrocessione, demonetizzazione o rimozione o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, o che incidono sulla capacità dei destinatari del servizio di fornire tali informazioni, quali la cessazione o la sospensione dell'account di un destinatario del servizio;

u)

«condizioni generali»: tutte le clausole, comunque denominate e indipendentemente dalla loro forma, che disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore dei servizi intermediari e il destinatario del servizio;

v)

«persone con disabilità»: le persone con disabilità di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);

w)

«comunicazioni commerciali»: le comunicazioni commerciali quali definite all'articolo 2, lettera f), della direttiva 2000/31/CE;

x)

«fatturato»: l'importo ricavato da un'impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (39).

CAPO II

RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

Articolo 4

Semplice trasporto

1.   Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso a una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni trasmesse o a cui si è avuto accesso a condizione che:

a)

non dia origine alla trasmissione;

b)

non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c)

non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2.   Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

Articolo 5

Memorizzazione temporanea

1.   Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente o più sicuro il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari del servizio su loro richiesta, a condizione che detto prestatore:

a)

non modifichi le informazioni;

b)

si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;

c)

si conformi alle norme sull'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d)

non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e

e)

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso alle stesse, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato, oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni o ne ha disposto la rimozione.

2.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

Articolo 6

Memorizzazione di informazioni

1.   Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non è responsabile delle informazioni memorizzate su richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a)

non sia effettivamente a conoscenza delle attività o dei contenuti illegali e, per quanto attiene a domande risarcitorie, non sia consapevole di fatti o circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dei contenuti; oppure

b)

non appena venga a conoscenza di tali attività o contenuti illegali o divenga consapevole di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere i contenuti illegali o per disabilitare l'accesso agli stessi.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3.   Il paragrafo 1 non si applica in relazione alla responsabilità prevista dalla normativa in materia di protezione dei consumatori per le piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, qualora tali piattaforme online presentino informazioni specifiche o rendano altrimenti possibile l'operazione specifica in questione in modo tale da indurre un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, conformemente all'ordinamento giuridico dello Stato membro, che un'autorità giudiziaria o amministrativa esiga che il prestatore del servizio impedisca o ponga fine a una violazione.

Articolo 7

Indagini volontarie promosse di propria iniziativa e rispetto degli obblighi normativi

I prestatori di servizi intermediari non sono considerati inammissibili all'esenzione dalla responsabilità prevista agli articoli 4, 5 e 6 per il solo fatto di svolgere, in buona fede e in modo diligente, indagini volontarie di propria iniziativa o di adottare altre misure volte a individuare, identificare e rimuovere contenuti illegali o a disabilitare l'accesso agli stessi, o di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del diritto dell'Unione e del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione, comprese le prescrizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 8

Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti

Ai prestatori di servizi intermediari non è imposto alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che tali prestatori trasmettono o memorizzano, né di accertare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.

Articolo 9

Ordini di contrastare i contenuti illegali

1.   Appena ricevuto l'ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, sulla base del diritto dell'Unione o del diritto nazionale applicabili in conformità con il diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del seguito dato all'ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché l'ordine di cui al paragrafo 1 trasmesso al prestatore soddisfi almeno le condizioni seguenti:

a)

l'ordine contiene gli elementi seguenti:

i)

un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

ii)

la motivazione per cui le informazioni costituiscono contenuti illegali, mediante un riferimento a una o più disposizioni specifiche del diritto dell'Unione o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione;

iii)

informazioni per identificare l'autorità emittente;

iv)

informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di individuare e localizzare i contenuti illegali in questione, quali uno o più URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari;

v)

informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi intermediari e del destinatario del servizio che ha fornito i contenuti;

vi)

se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

b)

l'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, in base alle norme del diritto dell'Unione e nazionale applicabili, compresa la Carta, e, se del caso, ai principi generali del diritto internazionale, si limita a quanto strettamente necessario per conseguire il suo obiettivo;

c)

l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore dei servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e tale prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore dei servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3.   L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata lo trasmette, insieme alle informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

4.   Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.

5.   Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario del servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Le informazioni fornite al destinatario del servizio comprendono la motivazione, le possibilità di ricorso esistenti e la descrizione dell'ambito di applicazione territoriale dell'ordine, conformemente al paragrafo 2.

6.   Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.

Articolo 10

Ordini di fornire informazioni

1.   Appena ricevuto l'ordine di fornire informazioni specifiche su uno o più singoli destinatari del servizio, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti sulla base del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale applicabile conforme al diritto dell'Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l'autorità che ha emesso l'ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine, del suo ricevimento e del seguito dato allo stesso, specificando se e quando è stato dato seguito all'ordine.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando un ordine di cui al paragrafo 1 è trasmesso al prestatore, soddisfi almeno le condizioni seguenti:

a)

l'ordine contiene gli elementi seguenti:

i)

un riferimento alla base giuridica dell'ordine a norma del diritto dell'Unione o nazionale;

ii)

informazioni che identifichino l'autorità emittente;

iii)

informazioni chiare che consentano al prestatore di servizi intermediari di identificare il destinatario o i destinatari specifici dei quali sono richieste le informazioni, quali uno o più nomi di account o identificatori unici;

iv)

una motivazione dell'obiettivo perseguito con la richiesta di tali informazioni e delle ragioni per cui la trasmissione di tali informazioni è un adempimento necessario e proporzionato per accertare il rispetto del diritto dell'Unione applicabile o del diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione da parte dei destinatari dei servizi intermediari, tranne qualora una simile motivazione non possa essere fornita per motivi connessi ad attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;

v)

informazioni sui meccanismi di ricorso a disposizione del prestatore e dei destinatari del servizio in questione;

vi)

se del caso, informazioni in merito a quale autorità debba ricevere le informazioni relative al seguito dato agli ordini;

b)

l'ordine impone al prestatore unicamente di fornire informazioni già raccolte al fine di prestare il servizio e che sono sotto il suo controllo;

c)

l'ordine è trasmesso in una delle lingue dichiarate dal prestatore di servizi intermediari a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o in un'altra lingua ufficiale degli Stati membri, concordata tra l'autorità che emette l'ordine e il prestatore, ed è inviato al punto di contatto elettronico da questo designato, conformemente all'articolo 11; se non è redatto nella lingua dichiarata dal prestatore di servizi intermediari o in un'altra lingua concordata bilateralmente, l'ordine può essere trasmesso nella lingua dell'autorità che lo emette, purché sia accompagnato almeno dalla traduzione in detta lingua dichiarata o bilateralmente concordata degli elementi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

3.   L'autorità che emette l'ordine o, se del caso, l'autorità in esso specificata, lo trasmette, insieme a eventuali informazioni ricevute dal prestatore di servizi intermediari concernenti il seguito dato a tale ordine, al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'autorità che emette l'ordine.

4.   Dopo aver ricevuto l'ordine dall'autorità giudiziaria o amministrativa, il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro interessato trasmette senza indebito ritardo una copia dell'ordine di cui al paragrafo 1 del presente articolo a tutti i coordinatori dei servizi digitali tramite il sistema istituito a norma dell'articolo 85.

5.   Al più tardi al momento in cui è dato seguito all'ordine o, se del caso, nel momento indicato nell'ordine dall'autorità che lo ha emesso, i prestatori di servizi intermediari informano il destinatario del servizio in questione in merito al ricevimento dell'ordine e al seguito dato allo stesso. Tali informazioni fornite al destinatario del servizio comprendono la motivazione e le possibilità di ricorso esistenti conformemente al paragrafo 2.

6.   Le condizioni e le prescrizioni di cui al presente articolo non pregiudicano il diritto civile e il diritto processuale penale nazionale.

CAPO III

OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

SEZIONE 1

Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

Articolo 11

Punti di contatto per le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato

1.   I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il comitato di cui all'articolo 61 ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

2.   I prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie per identificare e comunicare agevolmente con i loro punti di contatto unici. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e tenute aggiornate.

3.   I prestatori di servizi intermediari specificano nelle informazioni di cui al paragrafo 2 la lingua o le lingue ufficiali degli Stati membri che, in aggiunta a una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di cittadini dell'Unione, possono essere utilizzate per comunicare con il loro punto di contatto e che comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi intermediari ha lo stabilimento principale o in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito.

Articolo 12

Punti di contatto per i destinatari del servizio

1.   I prestatori di servizi intermediari designano un punto di contatto unico che consenta ai destinatari del servizio di comunicare direttamente e rapidamente con loro, per via elettronica e in modo facilmente fruibile, anche consentendo ai destinatari del servizio di scegliere mezzi di comunicazione che non si basino unicamente su strumenti automatizzati.

2.   Oltre agli obblighi previsti dalla direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi intermediari rendono pubbliche le informazioni necessarie affinché i destinatari del servizio possano identificare agevolmente i loro punti di contatto unici e comunicare con essi. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e tenute aggiornate.

Articolo 13

Rappresentanti legali

1.   I prestatori di servizi intermediari che non sono stabiliti nell'Unione ma che offrono servizi nell'Unione possono designare per iscritto una persona fisica o giuridica che funga da loro rappresentante legale in uno degli Stati membri in cui offrono i propri servizi.

2.   I prestatori di servizi intermediari incaricano i loro rappresentanti legali di fungere da punto di riferimento, in aggiunta o in sostituzione di tali prestatori, cui si rivolgono le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il comitato per tutte le questioni necessarie per il ricevimento, l'adempimento e l'esecuzione delle decisioni adottate in relazione al presente regolamento. I prestatori di servizi intermediari attribuiscono al loro rappresentante legale i poteri necessari e risorse sufficienti per garantire un'efficace e tempestiva cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e il comitato, e per garantire il rispetto di tali decisioni.

3.   Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve le responsabilità e le azioni legali che potrebbero essere avviate nei confronti del prestatore di servizi intermediari.

4.   I prestatori di servizi intermediari notificano il nome, l'indirizzo postale, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del loro rappresentante legale al coordinatore dei servizi digitali nello Stato membro in cui tale rappresentante legale risiede o è stabilito. Essi provvedono affinché tali informazioni siano disponibili al pubblico, facilmente accessibili, esatte e mantenute aggiornate.

5.   La designazione di un rappresentante legale all'interno dell'Unione a norma del paragrafo 1 non comporta la costituzione di uno stabilimento nell'Unione.

Articolo 14

Termini e condizioni

1.   I prestatori di servizi intermediari includono nelle loro condizioni generali informazioni sulle restrizioni che impongono in relazione all'uso dei loro servizi per quanto riguarda le informazioni fornite dai destinatari del servizio. Tali informazioni riguardano tra l'altro le politiche, le procedure, le misure e gli strumenti utilizzati ai fini della moderazione dei contenuti, compresi il processo decisionale algoritmico e la verifica umana, nonché le regole procedurali del loro sistema interno di gestione dei reclami. Sono redatte in un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di ambiguità e sono disponibili al pubblico in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente.

2.   I prestatori di servizi intermediari informano i destinatari del servizio in merito a qualsiasi modifica significativa delle condizioni generali.

3.   Se un servizio intermediario è principalmente destinato a minori o è utilizzato in prevalenza da questi, il prestatore di tale servizio intermediario spiega in modo comprensibile per i minori le condizioni e le restrizioni che si applicano all'utilizzo del servizio.

4.   I prestatori di servizi intermediari agiscono in modo diligente, obiettivo e proporzionato nell'applicare e far rispettare le restrizioni di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi di tutte le parti coinvolte, compresi i diritti fondamentali dei destinatari del servizio, quali la libertà di espressione, la libertà e il pluralismo dei media, e altri diritti e libertà fondamentali sanciti dalla Carta.

5.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono ai destinatari dei servizi una sintesi concisa delle condizioni generali, di facile accesso e leggibile meccanicamente, compresi le misure correttive e i mezzi di ricorso disponibili, in un linguaggio chiaro e privo di ambiguità.

6.   Le piattaforme online di dimensioni molto grandi e i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33 pubblicano le loro condizioni generali nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri in cui offrono i loro servizi.

Articolo 15

Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari

1.   I prestatori di servizi intermediari mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile meccanicamente e in modo facilmente accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e facilmente comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento. Tali relazioni comprendono, in particolare, informazioni sui seguenti elementi, a seconda dei casi:

a)

per i prestatori di servizi intermediari, il numero di ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri, compresi gli ordini emessi a norma degli articoli 9 e 10, classificati in base al tipo di contenuti illegali in questione, lo Stato membro che ha emesso l'ordine e il tempo medio necessario per informare l'autorità che ha emesso l'ordine o qualsiasi altra autorità specificata nell'ordine in merito al suo ricevimento e per dare seguito allo stesso;

b)

per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, il numero di segnalazioni presentate a norma dell'articolo 16, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, il numero di segnalazioni presentate da segnalatori attendibili, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle segnalazioni, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore, il numero di segnalazioni trattate utilizzando strumenti automatizzati e il tempo mediano necessario per intraprendere l'azione;

c)

per i prestatori di servizi intermediari, informazioni significative e comprensibili concernenti le attività di moderazione dei contenuti avviate di propria iniziativa dai prestatori, compresi l'utilizzo di strumenti automatizzati, le misure adottate per fornire formazione e assistenza alle persone incaricate della moderazione dei contenuti, il numero e il tipo di misure adottate che incidono sulla disponibilità, sulla visibilità e sull'accessibilità delle informazioni fornite dai destinatari del servizio e sulla capacità dei destinatari di fornire informazioni attraverso il servizio, nonché altre restrizioni correlate del servizio; le informazioni comunicate sono classificate in base al tipo di contenuto illegale o di violazione delle condizioni generali del prestatore di servizi, al metodo di rilevamento e al tipo di restrizione applicato;

d)

per i prestatori di servizi intermediari, il numero di reclami ricevuti tramite i sistemi interni di gestione dei reclami secondo le condizioni generali del prestatore e anche, per i fornitori di piattaforme online, conformemente all'articolo 20, la base di tali reclami, le decisioni adottate in relazione a tali reclami, il tempo mediano necessario per adottare tali decisioni e il numero di casi in cui tali decisioni sono state revocate;

e)

qualsiasi uso di strumenti automatizzati ai fini di moderazione dei contenuti, compresi la descrizione qualitativa, la descrizione delle finalità precise, gli indicatori di accuratezza e il possibile tasso di errore degli strumenti automatizzati utilizzati nel perseguimento di tali scopi e le eventuali garanzie applicate.

2.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai prestatori di servizi intermediari che si qualificano come microimprese o piccole imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE e che non sono piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33 del presente regolamento.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi periodi di comunicazione armonizzati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

SEZIONE 2

Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

Articolo 16

Meccanismo di segnalazione e azione

1.   I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni predispongono meccanismi per consentire a qualsiasi persona o ente di notificare loro la presenza nel loro servizio di informazioni specifiche che tale persona o ente ritiene costituiscano contenuti illegali. Tali meccanismi sono di facile accesso e uso e consentono la presentazione di segnalazioni esclusivamente per via elettronica.

2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 sono tali da facilitare la presentazione di segnalazioni sufficientemente precise e adeguatamente motivate. A tal fine i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni adottano le misure necessarie per consentire e facilitare la presentazione di segnalazioni contenenti tutti gli elementi seguenti:

a)

una spiegazione sufficientemente motivata dei motivi per cui la persona o l'ente presume che le informazioni in questione costituiscano contenuti illegali;

b)

una chiara indicazione dell'ubicazione elettronica esatta di tali informazioni, quali l'indirizzo o gli indirizzi URL esatti e, se necessario, informazioni supplementari che consentano di individuare il contenuto illegale adeguato al tipo di contenuto e al tipo specifico di servizio di memorizzazione di informazioni;

c)

il nome e l'indirizzo di posta elettronica della persona o dell'ente che presenta la segnalazione, tranne nel caso di informazioni che si ritiene riguardino uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2011/93/UE;

d)

una dichiarazione con cui la persona o l'ente che presenta la segnalazione conferma la propria convinzione in buona fede circa l'esattezza e la completezza delle informazioni e delle dichiarazioni ivi contenute.

3.   Si considera che le segnalazioni di cui al presente articolo permettono di acquisire una conoscenza o consapevolezza effettiva ai fini dell'articolo 6 in relazione alle specifiche informazioni in questione qualora consentano a un prestatore diligente di servizi di memorizzazione di informazioni di individuare l'illegalità della pertinente attività o informazione senza un esame giuridico dettagliato.

4.   Se la segnalazione contiene un'informazione di contatto elettronica della persona o dell'ente che l'ha presentata, il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni invia senza indebito ritardo una conferma di ricevimento della segnalazione a tale persona o ente.

5.   Senza indebito ritardo il prestatore notifica inoltre a tale persona o ente la propria decisione in merito alle informazioni cui si riferisce la segnalazione, fornendo informazioni sulle possibilità di ricorso disponibili in relazione a tale decisione.

6.   I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni trattano le segnalazioni ricevute nell'ambito dei meccanismi di cui al paragrafo 1 e adottano le loro decisioni in merito alle informazioni cui tali segnalazioni si riferiscono in modo tempestivo, diligente, non arbitrario e obiettivo. Qualora usino strumenti automatizzati per tali processi di trattamento o decisione, nella notifica di cui al paragrafo 5 essi includono informazioni su tale uso.

Articolo 17

Motivazione

1.   I prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni forniscono a tutti i destinatari del servizio interessati una motivazione chiara e specifica per le seguenti restrizioni imposte a motivo del fatto che le informazioni fornite dal destinatario del servizio costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le proprie condizioni generali:

a)

eventuali restrizioni alla visibilità di informazioni specifiche fornite dal destinatario del servizio, comprese la rimozione di contenuti, la disabilitazione dell'accesso ai contenuti o la retrocessione dei contenuti;

b)

la sospensione, la cessazione o altra limitazione dei pagamenti in denaro;

c)

la sospensione o la cessazione totale o parziale della prestazione del servizio;

d)

la sospensione o la chiusura dell'account del destinatario del servizio.

2.   Il paragrafo 1 si applica solo se le pertinenti coordinate elettroniche sono note al prestatore. Esso si applica al più tardi dalla data a partire dalla quale la restrizione è imposta, indipendentemente dal motivo o dal modo in cui è imposta.

Il paragrafo 1 non si applica se le informazioni sono contenuti commerciali ingannevoli ad ampia diffusione.

3.   La motivazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:

a)

l'informazione che indichi se la decisione comporti la rimozione delle informazioni, la disabilitazione dell'accesso alle stesse, la retrocessione o la limitazione della visibilità delle informazioni oppure la sospensione o la cessazione dei pagamenti in denaro relativi a tali informazioni o imponga altre misure di cui al paragrafo 1 in relazione alle informazioni, e, ove opportuno, la portata territoriale della decisione e la sua durata;

b)

i fatti e le circostanze su cui si basa la decisione adottata, compresa, ove opportuno, l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in base a una segnalazione presentata a norma dell'articolo 16 oppure sia stata basata su indagini volontarie di propria iniziativa e, ove strettamente necessario, l'identità del notificante;

c)

ove opportuno, informazioni sugli strumenti automatizzati usati per adottare la decisione, ivi compresa l'informazione che indichi se la decisione sia stata adottata in merito a contenuti individuati o identificati per mezzo di strumenti automatizzati;

d)

se la decisione riguarda presunti contenuti illegali, un riferimento alla base giuridica invocata e una spiegazione delle ragioni per cui l'informazione è considerata contenuto illegale in applicazione di tale base giuridica;

e)

se la decisione si basa sulla presunta incompatibilità delle informazioni con le condizioni generali del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni, un riferimento alla clausola contrattuale invocata e una spiegazione delle ragioni per cui le informazioni sono ritenute incompatibili con tale clausola;

f)

informazioni chiare e di facile comprensione sui mezzi di ricorso a disposizione del destinatario del servizio in relazione alla decisione, in particolare, se del caso, attraverso i meccanismi interni di gestione dei reclami, la risoluzione extragiudiziale delle controversie e il ricorso per via giudiziaria.

4.   Le informazioni fornite dai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni a norma del presente articolo devono essere chiare e facilmente comprensibili e il più possibile precise e specifiche tenuto conto delle circostanze del caso. In particolare le informazioni devono essere tali da consentire ragionevolmente al destinatario del servizio interessato di sfruttare in modo effettivo le possibilità di ricorso di cui al paragrafo 3, lettera f).

5.   Il presente articolo non si applica agli ordini di cui all'articolo 9.

Articolo 18

Notifica di sospetti di reati

1.   Qualora venga a conoscenza di informazioni che fanno sospettare che sia stato commesso, si stia commettendo o probabilmente sarà commesso un reato che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza di una o più persone, il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni informa senza indugio le autorità giudiziarie o di contrasto dello Stato membro o degli Stati membri interessati in merito ai propri sospetti, fornendo tutte le informazioni pertinenti disponibili.

2.   Se non è in grado di individuare con ragionevole certezza lo Stato membro interessato, il prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni ne informa Europol o le autorità di contrasto dello Stato membro in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito, o entrambi.

Ai fini del presente articolo, lo Stato membro interessato è lo Stato membro in cui si sospetta che sia stato commesso, si stia commettendo o sarà probabilmente commesso il reato o lo Stato membro in cui risiede o si trova il presunto autore del reato oppure lo Stato membro in cui risiede o si trova la vittima del presunto reato.

SEZIONE 3

Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

Articolo 19

Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

1.   La presente sezione, ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 3, non si applica ai fornitori di piattaforme online che si qualificano come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE.

La presente sezione, ad eccezione dell'articolo 24, paragrafo 3, non si applica ai fornitori di piattaforme online che si sono precedentemente qualificati come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nel corso dei 12 mesi successivi alla perdita di tale qualifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima raccomandazione, tranne quando sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la presente sezione si applica ai fornitori di piattaforme online che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, indipendentemente dal fatto che si qualifichino come microimprese o piccole imprese.

Articolo 20

Sistema interno di gestione dei reclami

1.   I fornitori di piattaforme online forniscono ai destinatari del servizio, comprese le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, per un periodo di almeno sei mesi dalla decisione di cui al presente paragrafo, l'accesso a un sistema interno di gestione dei reclami efficace, che consenta loro di presentare per via elettronica e gratuitamente reclami contro la decisione presa dal fornitore della piattaforma online all'atto del ricevimento di una segnalazione o contro le seguenti decisioni adottate dal fornitore della piattaforma online a motivo del fatto che le informazioni fornite dai destinatari costituiscono contenuti illegali o sono incompatibili con le condizioni generali:

a)

le decisioni che indicano se rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso alle stesse o se limitarne la visibilità;

b)

le decisioni che indicano se sospendere o cessare in tutto o in parte la prestazione del servizio ai destinatari;

c)

le decisioni che indicano se sospendere o cessare l'account dei destinatari;

d)

le decisioni che indicano se sospendere, cessare o limitare in altro modo la capacità di monetizzare le informazioni fornite dai destinatari.

2.   Il periodo di almeno sei mesi di cui al paragrafo 1 del presente articolo decorre dal giorno in cui il destinatario del servizio è stato informato della decisione a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, o dell'articolo 17.

3.   I fornitori di piattaforme online provvedono affinché i loro sistemi interni di gestione dei reclami siano di facile accesso e uso e affinché consentano e agevolino la presentazione di reclami sufficientemente precisi e adeguatamente motivati.

4.   I fornitori di piattaforme online gestiscono i reclami presentati attraverso il loro sistema interno di gestione dei reclami in modo tempestivo, non discriminatorio, diligente e non arbitrario. Se un reclamo contiene motivi sufficienti per indurre il fornitore della piattaforma online a ritenere che la sua decisione di non dare seguito alla segnalazione sia infondata o che le informazioni oggetto del reclamo non siano illegali né incompatibili con le condizioni generali, o se tale reclamo contiene informazioni indicanti che il comportamento del reclamante non giustifica le misure adottate, il fornitore della piattaforma online annulla senza indebito ritardo la decisione di cui al paragrafo 1.

5.   I fornitori di piattaforme online comunicano senza indebito ritardo ai reclamanti la loro decisione motivata relativa alle informazioni cui si riferisce il reclamo e la possibilità di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21 e le altre possibilità di ricorso a loro disposizione.

6.   I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le decisioni di cui al paragrafo 5 siano prese con la supervisione di personale adeguatamente qualificato e non avvalendosi esclusivamente di strumenti automatizzati.

Articolo 21

Risoluzione extragiudiziale delle controversie

1.   I destinatari del servizio, compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni, ai quali sono rivolte le decisioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, hanno il diritto di scegliere qualunque organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato in conformità del paragrafo 3 del presente articolo ai fini della risoluzione delle controversie inerenti a tali decisioni, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami di cui a tale articolo.

I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni in merito alla possibilità per i destinatari del servizio di avere accesso a una risoluzione extragiudiziale delle controversie, come menzionato al primo comma, siano facilmente accessibili sulla loro interfaccia online, chiare e di facile uso.

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto del destinatario del servizio in questione di avviare, in qualsiasi fase, procedimenti per contestare tali decisioni da parte dei fornitori di piattaforme online dinanzi a un organo giurisdizionale conformemente al diritto applicabile.

2.   Entrambe le parti adiscono in buona fede l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie selezionato e certificato al fine di risolvere la controversia.

I fornitori di piattaforme online possono rifiutarsi di adire tale organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora una controversia riguardante le stesse informazioni e gli stessi motivi di presunta illegalità o incompatibilità dei contenuti sia già stata risolta.

L'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato non ha il potere di imporre una risoluzione della controversia vincolante per le parti.

3.   Il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certifica tale organismo, su sua richiesta, per un periodo massimo di cinque anni rinnovabile, se il medesimo ha dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

è imparziale e indipendente, anche sul piano finanziario, dai fornitori di piattaforme online e dai destinatari del servizio prestato dai fornitori di piattaforme online, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato segnalazioni;

b)

dispone delle competenze necessarie, in relazione alle questioni che sorgono in uno o più ambiti specifici relativi ai contenuti illegali o in relazione all'applicazione e all'esecuzione delle condizioni generali di uno o più tipi di piattaforme online, per consentire a tale organismo di contribuire efficacemente alla risoluzione di una controversia;

c)

i suoi membri sono retribuiti secondo modalità non legate all'esito della procedura;

d)

la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre è facilmente accessibile attraverso le tecnologie di comunicazione elettronica e prevede la possibilità di avviare la risoluzione delle controversie e di presentare i necessari documenti giustificativi online;

e)

è in grado di risolvere le controversie in modo rapido, efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi e in almeno una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione;

f)

la risoluzione extragiudiziale delle controversie che offre avviene secondo regole procedurali chiare ed eque che sono facilmente e pubblicamente accessibili e conformi al diritto applicabile, compreso il presente articolo.

Ove opportuno il coordinatore dei servizi digitali specifica nel certificato:

a)

le questioni concrete cui si riferisce la competenza dell'organismo, a norma del primo comma, lettera b); e

b)

la lingua o le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione in cui l'organismo è in grado di risolvere le controversie, a norma del primo comma, lettera e).

4.   Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati riferiscono annualmente al coordinatore dei servizi digitali che li ha certificati in merito al loro funzionamento, specificando almeno il numero di controversie ricevute, le informazioni sugli esiti di tali controversie, il tempo medio necessario per risolverle e le eventuali carenze o difficoltà incontrate. Essi forniscono informazioni supplementari su richiesta di tale coordinatore dei servizi digitali.

I coordinatori dei servizi digitali elaborano ogni due anni una relazione sul funzionamento degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati. In particolare, tale relazione:

a)

elenca il numero di controversie che ciascun organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato ha ricevuto ogni anno;

b)

indica l'esito delle procedure avviate dinanzi a tali organi e il tempo medio necessario per risolvere le controversie;

c)

individua e spiega eventuali carenze sistemiche o settoriali o difficoltà incontrate in relazione al funzionamento di tali organismi;

d)

individua le migliori prassi relative a tale funzionamento;

e)

formula raccomandazioni su come migliorare tale funzionamento, ove opportuno.

Gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati mettono le loro decisioni a disposizione delle parti entro un periodo di tempo ragionevole e non oltre 90 giorni di calendario dal ricevimento del reclamo. In caso di controversie molto complesse, l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato può prorogare di propria iniziativa il periodo di 90 giorni di calendario di un ulteriore periodo non eccedente i 90 giorni, così da risultare di una durata massima complessiva di 180 giorni.

5.   Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del destinatario del servizio, ivi incluso a favore della persona o dell'ente che ha presentato una segnalazione, il fornitore della piattaforma online sostiene tutti i diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie e rimborsa a detto destinatario, ivi compresi la persona o l'ente, le altre spese ragionevoli che il destinatario ha sostenuto in relazione alla risoluzione della controversia. Se l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie risolve la controversia a favore del fornitore della piattaforma online, il destinatario del servizio, ivi compresi la persona o l'ente, non sono tenuti a rimborsare i diritti e le altre spese che il fornitore della piattaforma online ha sostenuto o deve sostenere in relazione alla risoluzione della controversia, a meno che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non ritenga che detto destinatario abbia agito manifestamente in mala fede.

I diritti applicati dall'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fornitori di piattaforme online per la risoluzione delle controversie devono essere ragionevoli e in ogni caso non superano i costi sostenuti dall'organismo. I destinatari del servizio, devono poter accedere gratuitamente, o per un importo simbolico, alla risoluzione delle controversie.

Prima di avviare la risoluzione delle controversie, gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati comunicano al destinatario del servizio, ivi compresi le persone o gli enti che hanno presentato una segnalazione, e al fornitore della piattaforma online interessata i diritti o i meccanismi utilizzati per determinarli.

6.   Gli Stati membri possono istituire organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie ai fini del paragrafo 1 o sostenere le attività di alcuni o di tutti gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie che hanno certificato a norma del paragrafo 3.

Gli Stati membri provvedono affinché le attività da essi intraprese a norma del primo comma non pregiudichino la capacità dei loro coordinatori dei servizi digitali di certificare gli organismi interessati conformemente al paragrafo 3.

7.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha certificato un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie revoca tale certificazione se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, che l'organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 3. Prima di revocare tale certificazione, il coordinatore dei servizi digitali dà a tale organismo la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocargli la certificazione.

8.   I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie da essi certificati a norma del paragrafo 3, compresi, se del caso, gli elementi specificati al secondo comma di tale paragrafo, nonché gli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui abbiano revocato la certificazione. La Commissione pubblica su un sito web dedicato facilmente accessibile un elenco di tali organismi comprendente detti elementi e provvede all'aggiornamento di tale elenco.

9.   Il presente articolo lascia impregiudicati la direttiva 2013/11/UE e le procedure e gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori istituiti a norma di tale direttiva.

Articolo 22

Segnalatori attendibili

1.   I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che alle segnalazioni presentate dai segnalatori attendibili, che agiscono entro il loro ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, venga data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

2.   La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:

a)

dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;

b)

è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;

c)

svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo.

3.   I segnalatori attendibili pubblicano, almeno una volta all'anno, relazioni facilmente comprensibili e dettagliate sulle segnalazioni presentate conformemente all'articolo 16 durante il periodo di riferimento. La relazione elenca almeno il numero di segnalazioni classificate in base:

a)

all'identità del prestatore di servizi di memorizzazione di informazioni;

b)

al tipo di presunto contenuto illegale notificato;

c)

alle azioni adottate dal prestatore.

Tali relazioni includono una spiegazione delle procedure in atto per assicurare che il segnalatore attendibile mantenga la propria indipendenza.

I segnalatori attendibili inviano tali relazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha conferito la qualifica e le mettono a disposizione del pubblico. Le informazioni in tali relazioni non contengono dati personali.

4.   I coordinatori dei servizi digitali comunicano alla Commissione e al comitato i nomi, gli indirizzi e gli indirizzi di posta elettronica degli enti ai quali hanno riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile conformemente al paragrafo 2 o ai quali hanno sospeso tale qualifica conformemente al paragrafo 6 o revocato tale qualifica conformemente al paragrafo 7.

5.   La Commissione pubblica le informazioni di cui al paragrafo 4 in un formato facilmente accessibile e leggibile meccanicamente in una banca dati accessibile al pubblico e provvede all'aggiornamento di quest'ultima.

6.   Se un fornitore di piattaforme online dispone di informazioni indicanti che un segnalatore attendibile ha presentato un numero significativo di segnalazioni non sufficientemente precise, inesatte o non adeguatamente motivate avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 16, comprese le informazioni raccolte in relazione al trattamento dei reclami tramite i sistemi interni di gestione dei reclami di cui all'articolo 20, paragrafo 4, comunica dette informazioni al coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile all'ente interessato, fornendo le spiegazioni e i documenti giustificativi necessari. Una volta ricevute le informazioni dal fornitore delle piattaforme online e ove il coordinatore dei servizi digitali ritenga che vi siano motivi legittimi per avviare un'indagine, la qualifica di segnalatore attendibile è sospesa durante il periodo dell'indagine. Tale indagine è condotta senza indebiti ritardi.

7.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha riconosciuto la qualifica di segnalatore attendibile a un ente revoca tale qualifica se accerta, a seguito di un'indagine avviata di propria iniziativa o in base a informazioni ricevute da terzi, comprese le informazioni fornite da un fornitore di piattaforme online a norma del paragrafo 6, che l'ente non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2. Prima di revocare tale qualifica, il coordinatore dei servizi digitali dà all'ente in questione la possibilità di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocarne la qualifica di segnalatore attendibile.

8.   La Commissione, previa consultazione del comitato, emana, se necessario, orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online e i coordinatori dei servizi digitali nell'applicazione dei paragrafi 2, 6 e 7.

Articolo 23

Misure e protezione contro gli abusi

1.   Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole la prestazione dei loro servizi ai destinatari del servizio che con frequenza forniscono contenuti manifestamente illegali.

2.   Dopo aver emesso un avviso preventivo, i fornitori di piattaforme online sospendono per un periodo di tempo ragionevole il trattamento delle segnalazioni e dei reclami presentati mediante i meccanismi di segnalazione e azione e i sistemi interni di trattamento dei reclami di cui rispettivamente agli articoli 16 e 20 da persone, enti o reclamanti che con frequenza presentano segnalazioni o reclami manifestamente infondati.

3.   Nel decidere in merito a una sospensione, i fornitori di piattaforme online valutano, caso per caso e in modo tempestivo, diligente e obiettivo, se il destinatario del servizio, la persona, l'ente o il reclamante commetta abusi di cui ai paragrafi 1 e 2, tenendo conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti che risultano dalle informazioni a disposizione del fornitore di piattaforme online. Tali circostanze comprendono almeno quanto segue:

a)

il numero, in termini assoluti, di contenuti manifestamente illegali o di segnalazioni o reclami manifestamente infondati presentati entro un determinato arco temporale;

b)

la relativa proporzione rispetto al numero totale di informazioni fornite o di segnalazioni presentate entro un determinato arco temporale;

c)

la gravità degli abusi, compresa la natura dei contenuti illegali, e delle relative conseguenze;

d)

ove sia possibile identificarla, l'intenzione del destinatario del servizio, della persona, dell'ente o del reclamante.

4.   I fornitori di piattaforme online definiscono nelle loro condizioni generali, in modo chiaro e dettagliato, la loro politica in relazione agli abusi di cui ai paragrafi 1 e 2 e forniscono esempi dei fatti e delle circostanze di cui tengono conto nel valutare se determinati comportamenti costituiscano un abuso e nel determinare la durata della sospensione.

Articolo 24

Obblighi di comunicazione trasparente per i fornitori di piattaforme online

1.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 15, i fornitori di piattaforme online includono nelle relazioni di cui a tale articolo informazioni sui seguenti elementi:

a)

il numero di controversie sottoposte agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 21, i risultati della risoluzione delle controversie, il tempo mediano necessario per completare le procedure di risoluzione delle controversie nonché la percentuale di controversie per le quali il fornitore della piattaforma online ha attuato le decisioni dell'organismo;

b)

il numero di sospensioni imposte a norma dell'articolo 23, operando una distinzione tra le sospensioni messe in atto in risposta alla fornitura di contenuti manifestamente illegali, alla presentazione di segnalazioni manifestamente infondate e alla presentazione di reclami manifestamente infondati.

2.   Entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi i fornitori pubblicano per ciascuna piattaforma online e ciascun motore di ricerca online, in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi e conformemente alla metodologia stabilita negli atti delegati di cui all'articolo 33, paragrafo 3, laddove gli atti delegati siano stati adottati.

3.   I fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online comunicano al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, su loro richiesta e senza indebito ritardo, le informazioni di cui al paragrafo 2, aggiornate al momento di tale richiesta. Tale coordinatore dei servizi digitali oppure la Commissione può chiedere al fornitore della piattaforma online e del motore di ricerca online di fornire informazioni supplementari per quanto riguarda il calcolo di cui a tale paragrafo, comprese spiegazioni e giustificazioni in merito ai dati utilizzati. Tali informazioni non contengono dati personali.

4.   Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, quando, sulla base delle informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, ha motivo di ritenere che un fornitore di piattaforme online e di motori di ricerca online raggiunga la soglia del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione stabilita all'articolo 33, paragrafo 1, informa la Commissione al riguardo.

5.   I fornitori di piattaforme online presentano alla Commissione, senza indebito ritardo, le decisioni e le motivazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, per l'inserimento in una banca dati leggibile meccanicamente e disponibile al pubblico gestita dalla Commissione. I fornitori di piattaforme online provvedono affinché le informazioni trasmesse non contengano dati personali.

6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire modelli relativi alla forma, al contenuto e ad altri dettagli delle relazioni a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

Articolo 25

Progettazione e organizzazione delle interfacce online

1.   I fornitori di piattaforme online non progettano, organizzano o gestiscono le loro interfacce online in modo tale da ingannare o manipolare i destinatari dei loro servizi o da materialmente falsare o compromettere altrimenti la capacità dei destinatari dei loro servizi di prendere decisioni libere e informate.

2.   Il divieto al paragrafo 1 non si applica alle pratiche contemplate dalla direttiva 2005/29/CE o dal regolamento (UE) 2016/679.

3.   La Commissione può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 con riguardo a pratiche specifiche, in particolare:

a)

attribuire maggiore rilevanza visiva ad alcune scelte quando si richiede al destinatario del servizio di prendere una decisione;

b)

chiedere ripetutamente che un destinatario del servizio effettui una scelta laddove tale scelta sia già stata fatta, specialmente presentando pop-up che interferiscano con l'esperienza dell'utente;

c)

rendere la procedura di disdetta di un servizio più difficile della sottoscrizione dello stesso.

Articolo 26

Pubblicità sulle piattaforme online

1.   I fornitori di piattaforme online che presentano pubblicità sulle loro interfacce online provvedono affinché, per ogni singola pubblicità presentata a ogni singolo destinatario, i destinatari del servizio siano in grado di identificare in modo chiaro, conciso, inequivocabile e in tempo reale quanto segue:

a)

che l'informazione costituisce una pubblicità, anche attraverso contrassegni visibili che potrebbero seguire gli standard a norma dell'articolo 44;

b)

la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità;

c)

la persona fisica o giuridica che paga per la pubblicità, se detta persona è diversa dalla persona fisica o giuridica di cui alla lettera b);

d)

informazioni rilevanti direttamente e facilmente accessibili dalla pubblicità relative ai parametri utilizzati per determinare il destinatario al quale viene presentata la pubblicità e, laddove applicabile, alle modalità di modifica di detti parametri.

2.   I fornitori di piattaforme online mettono a disposizione dei destinatari del servizio una funzionalità che consente di dichiarare se i contenuti che forniscono siano o contengano comunicazioni commerciali.

Quando il destinatario del servizio presenta una dichiarazione a norma del presente paragrafo, il fornitore di piattaforme online provvede affinché gli altri destinatari del servizio possano comprendere in modo chiaro, inequivocabile e in tempo reale, anche mediante contrassegni visibili, che potrebbero seguire gli standard a norma dell'articolo 44, che i contenuti forniti dal destinatario del servizio sono o contengono comunicazioni commerciali come descritte in detta dichiarazione.

3.   I fornitori di piattaforme online non possono presentare pubblicità ai destinatari del servizio basate sulla profilazione, quale definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le categorie speciali di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 27

Trasparenza dei sistemi di raccomandazione

1.   I fornitori di piattaforme online che si avvalgono di sistemi di raccomandazione specificano nelle loro condizioni generali, in un linguaggio chiaro e intellegibile, i principali parametri utilizzati nei loro sistemi di raccomandazione, nonché qualunque opzione a disposizione dei destinatari del servizio che consente loro di modificare o influenzare tali parametri principali.

2.   I principali parametri di cui al paragrafo 1 chiariscono il motivo per cui talune informazioni sono suggerite al destinatario del servizio. Essi comprendono i seguenti elementi minimi:

a)

i criteri più significativi per determinare le informazioni suggerite al destinatario del servizio;

b)

le ragioni per l'importanza relativa di tali parametri.

3.   Qualora siano disponibili diverse opzioni a norma del paragrafo 1 per i sistemi di raccomandazione che determinano l'ordine relativo delle informazioni presentate ai destinatari del servizio, i fornitori di piattaforme online rendono disponibile anche una funzionalità che consente al destinatario del servizio di selezionare e modificare in qualsiasi momento l'opzione preferita. Tale funzionalità è direttamente e facilmente accessibile dalla sezione specifica dell'interfaccia online della piattaforma online in cui alle informazioni è data priorità.

Articolo 28

Protezione online dei minori

1.   I fornitori di piattaforme online accessibili ai minori adottano misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio.

2.   I fornitori di piattaforme online non presentano sulla loro interfaccia pubblicità basata sulla profilazione come definita all'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679 che usa i dati personali del destinatario del servizio se sono consapevoli, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio è minore.

3.   Il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo non obbliga i fornitori di piattaforme online a trattare dati personali ulteriori per valutare se il destinatario del servizio sia minore.

4.   La Commissione, previa consultazione del comitato, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell'applicazione del paragrafo 1.

SEZIONE 4

Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

Articolo 29

Esclusione delle microimprese e delle piccole imprese

1.   La presente sezione non si applica ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali che si qualificano come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE.

La presente sezione non si applica ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali che si sono precedentemente qualificati come microimprese o piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE nel corso dei 12 mesi successivi alla perdita di tale qualifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima raccomandazione, tranne quando sono piattaforme online di dimensioni molto grandi ai sensi dell'articolo 33.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, la presente sezione si applica ai fornitori di piattaforme online, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, che sono stati designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 33, indipendentemente dal fatto che si qualifichino come microimprese o piccole imprese.

Articolo 30

Tracciabilità degli operatori commerciali

1.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché questi ultimi possano utilizzare dette piattaforme online per pubblicizzare o offrire prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione solo se, prima di consentire l'uso dei propri servizi a tal fine, hanno ricevuto le informazioni seguenti, laddove applicabile all'operatore commerciale:

a)

il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica dell'operatore commerciale;

b)

una copia del documento di identificazione dell'operatore commerciale o qualsiasi altra identificazione elettronica quale definita all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (40);

c)

i dati relativi al conto di pagamento dell'operatore commerciale;

d)

qualora l'operatore commerciale sia iscritto in un registro delle imprese o analogo registro pubblico, il registro presso il quale è iscritto e il relativo numero di iscrizione o mezzo equivalente di identificazione contemplato in detto registro;

e)

un'autocertificazione da parte dell'operatore commerciale con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione.

2.   Qualora ottenga le informazioni di cui al paragrafo 1 e prima di consentire all'operatore commerciale interessato di utilizzare i suoi servizi, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali compie il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), siano attendibili e complete, avvalendosi di qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo all'operatore commerciale di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini del presente regolamento, gli operatori sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni fornite.

Per quanto riguarda gli operatori commerciali che già utilizzano i servizi di fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ai fini di cui al paragrafo 1 alla data del 17 febbraio 2024, i fornitori si adoperano al massimo per ottenere le informazioni elencate dagli operatori commerciali interessati entro 12 mesi. Se gli operatori commerciali interessati non forniscono le informazioni entro tale termine, i fornitori sospendono la prestazione dei loro servizi a tali operatori commerciali fino a quando non abbiano ottenuto da questi ultimi tutte le informazioni.

3.   Qualora il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali ottenga sufficienti indicazioni secondo le quali le informazioni di cui al paragrafo 1 ricevute dall'operatore commerciale in questione sono inesatte, incomplete o non aggiornate, ovvero abbia ragioni per ritenerlo, chiede all'operatore commerciale di porre rimedio alla situazione senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale.

Se l'operatore commerciale non rettifica o non completa tali informazioni, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali sospende prontamente la prestazione del suo servizio a detto operatore commerciale in relazione all'offerta di prodotti o servizi a consumatori situati nell'Unione fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta.

4.   Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150, nel caso in cui un fornitore di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali rifiuti di consentire a un operatore commerciale di utilizzare il servizio a norma del paragrafo 1, o sospenda la fornitura del suo servizio a norma del paragrafo 3 del presente articolo, l'operatore commerciale interessato ha il diritto di presentare un reclamo a norma degli articoli 20 e 21 del presente regolamento.

5.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali conservano le informazioni ottenute a norma dei paragrafi 1 e 2 in modo sicuro per un periodo di sei mesi dalla conclusione del rapporto contrattuale con l'operatore commerciale interessato. In seguito essi provvedono a cancellare dette informazioni.

6.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali divulga le informazioni a terzi solo se così richiesto dal diritto applicabile, che comprende gli ordini di cui all'articolo 10 e qualunque ordine emesso dalle autorità competenti degli Stati membri o dalla Commissione per lo svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.

7.   Il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali mette a disposizione dei destinatari del servizio, sulle sue piattaforme online, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e) in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile. Tali informazioni devono essere disponibili almeno sull'interfaccia online della piattaforma online dove appaiono le informazioni sul prodotto o sul servizio.

Articolo 31

Conformità dal momento della progettazione

1.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di adempiere ai loro obblighi riguardanti le informazioni precontrattuali, la conformità e la sicurezza dei prodotti ai sensi del diritto dell'Unione applicabile.

In particolare, il fornitore interessato provvede affinché la sua interfaccia online consenta agli operatori commerciali di fornire informazioni relative al nome, all'indirizzo, al numero di telefono e all'indirizzo di posta elettronica dell'operatore economico, quale definito all'articolo 3, punto 13), del regolamento (UE) 2019/1020 e in altra normativa dell'Unione.

2.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali provvedono affinché la loro interfaccia online sia progettata e organizzata in modo da consentire agli operatori commerciali di fornire almeno quanto segue:

a)

le informazioni necessarie per l'identificazione chiara e inequivocabile dei prodotti o dei servizi promossi o offerti ai consumatori situati nell'Unione attraverso i servizi dei fornitori;

b)

qualsiasi indicazione che identifichi il commerciante, come il marchio, il simbolo o il logo; e

c)

se del caso, le informazioni relative all'etichettatura e alla marcatura conformemente alle norme del diritto dell'Unione applicabile in materia di sicurezza e conformità dei prodotti.

3.   I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali si adoperano al massimo per valutare se tali operatori commerciali abbiano fornito le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 prima di consentire loro di offrire prodotti o servizi su tali piattaforme. Dopo aver consentito all'operatore commerciale di offrire prodotti o servizi sulla sua piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali, il fornitore compie sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale, in qualsiasi banca dati online o interfaccia online ufficiale, liberamente accessibile e leggibile meccanicamente, se i prodotti o i servizi offerti siano stati identificati come illegali.

Articolo 32

Diritto all'informazione

1.   Qualora un fornitore di una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali venga a conoscenza, a prescindere dai mezzi utilizzati, del fatto che un prodotto o servizio illegale è stato offerto da un operatore commerciale a consumatori situati nell'Unione attraverso i suoi servizi, informa, nella misura in cui dispone dei loro recapiti, i consumatori che hanno acquistato il prodotto o servizio illegale attraverso i suoi servizi:

a)

del fatto che il prodotto o servizio è illegale;

b)

dell'identità dell'operatore commerciale; e

c)

di qualsiasi mezzo di ricorso pertinente.

L'obbligo di cui al primo comma è circoscritto agli acquisti di prodotti o servizi illegali effettuati nei sei mesi precedenti il momento in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'illegalità.

2.   Laddove, nella situazione di cui al paragrafo 1, il fornitore della piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali non disponga dei recapiti di tutti i consumatori interessati, egli rende disponibili al pubblico e facilmente accessibili sulla propria interfaccia online le informazioni concernenti il prodotto o servizio illegale, l'identità dell'operatore commerciale ed eventuali mezzi di ricorso pertinenti.

SEZIONE 5

Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

Articolo 33

Piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

1.   La presente sezione si applica alle piattaforme online e ai motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione pari o superiore a 45 milioni e che sono designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di adeguare il numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione di cui al paragrafo 1, qualora la popolazione dell'Unione aumenti o diminuisca almeno del 5 % rispetto alla popolazione del 2020 o rispetto alla popolazione successiva all'adeguamento, per mezzo di un atto delegato, nell'anno in cui è stato adottato l'ultimo atto delegato. In tal caso la Commissione adegua tale numero in modo che corrisponda al 10 % della popolazione dell'Unione nell'anno in cui adotta l'atto delegato, arrotondato per eccesso o per difetto affinché detto numero possa essere espresso in milioni.

3.   La Commissione, previa consultazione del comitato, può adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento definendo la metodologia per il calcolo del numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell'Unione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 24, paragrafo 2, e garantendo che la metodologia prenda in considerazione gli sviluppi tecnologici e di mercato.

4.   La Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, adotta una decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi ai fini del presente regolamento la piattaforma online o il motore di ricerca online con un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione adotta la propria decisione sulla base dei dati comunicati dal fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, o delle informazioni richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e di qualsiasi altra informazione a sua disposizione.

Il mancato rispetto, da parte del fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online, dell'articolo 24, paragrafo 2, o della richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, non impedisce alla Commissione di designare tale fornitore come fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del presente paragrafo.

Qualora la Commissione fondi la propria decisione su altre informazioni a sua disposizione a norma del primo comma del presente paragrafo o sulla base delle informazioni supplementari richieste a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, dà al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione dieci giorni lavorativi entro i quali presentare il proprio parere sulle conclusioni preliminari della Commissione e sulla sua intenzione di designare la piattaforma online o il motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi. La Commissione tiene debitamente conto dei pareri presentati dal fornitore interessato.

La mancata presentazione del parere del fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione a norma del terzo comma non impedisce alla Commissione di designare, sulla base di altre informazioni a sua disposizione, tale piattaforma online o motore di ricerca online rispettivamente come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi.

5.   La Commissione pone fine alla designazione se, per un periodo ininterrotto di un anno, la piattaforma online o il motore di ricerca online non ha un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio pari o superiore al numero di cui al paragrafo 1.

6.   La Commissione notifica senza indebito ritardo le sue decisioni a norma dei paragrafi 4 e 5 al fornitore della piattaforma online o del motore di ricerca online in questione, al comitato e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.

La Commissione provvede affinché l'elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi o dei motori di ricerca online designati di dimensioni molto grandi sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e provvede all'aggiornamento di tale elenco. Gli obblighi di cui alla presente sezione si applicano, o cessano di applicarsi, alle piattaforme online di dimensioni molto grandi interessate e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi decorsi quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui al primo comma.

Articolo 34

Valutazione del rischio

1.   I fornitori die piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi individuano, analizzano e valutano con diligenza gli eventuali rischi sistemici nell'Unione derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall'uso dei loro servizi.

Essi effettuano le valutazioni dei rischi entro la data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno una volta all'anno, e in ogni caso prima dell'introduzione di funzionalità che possono avere un impatto critico sui rischi individuati a norma del presente articolo. La valutazione del rischio deve essere specifica per i loro servizi e proporzionata ai rischi sistemici, tenendo in considerazione la loro gravità e la loro probabilità, e deve comprendere i seguenti rischi sistemici:

a)

la diffusione di contenuti illegali tramite i loro servizi;

b)

eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, per l'esercizio dei diritti fondamentali, in particolare i diritti fondamentali alla dignità umana sancito nell'articolo 1 della Carta, al rispetto della vita privata e familiare sancito nell'articolo 7 della Carta, alla tutela dei dati personali sancito nell'articolo 8 della Carta, alla libertà di espressione e di informazione, inclusi la libertà e il pluralismo dei media, sanciti nell'articolo 11 della Carta, e alla non discriminazione sancito nell'articolo 21 della Carta, al rispetto dei diritti del minore sancito nell'articolo 24 della Carta, così come all'elevata tutela dei consumatori, sancito nell'articolo 38 della Carta;

c)

eventuali effetti negativi, attuali o prevedibili, sul dibattito civico e sui processi elettorali, nonché sulla sicurezza pubblica;

d)

qualsiasi effetto negativo, attuale o prevedibile, in relazione alla violenza di genere, alla protezione della salute pubblica e dei minori e alle gravi conseguenze negative per il benessere fisico e mentale della persona.

2.   Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi tengono conto, in particolare, dell'eventualità e del modo in cui i seguenti fattori influenzano uno dei rischi sistemici di cui al paragrafo 1:

a)

la progettazione dei loro sistemi di raccomandazione e di qualsiasi altro sistema algoritmico pertinente;

b)

i loro sistemi di moderazione dei contenuti;

c)

le condizioni generali applicabili e la loro applicazione;

d)

i sistemi di selezione e presentazione delle pubblicità;

e)

le pratiche del fornitore relative ai dati.

Le valutazioni analizzano inoltre se e in che modo i rischi di cui al paragrafo 1 siano influenzati dalla manipolazione intenzionale del loro servizio, anche mediante l'uso non autentico o lo sfruttamento automatizzato del servizio, nonché l'amplificazione e la diffusione potenzialmente rapida e ampia di contenuti illegali e di informazioni incompatibili con le condizioni generali.

La valutazione tiene conto di specifici aspetti regionali o linguistici, anche laddove siano specifici di uno Stato membro.

3.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi conservano i documenti giustificativi delle valutazioni dei rischi per almeno tre anni dopo l'esecuzione delle valutazioni dei rischi e, su richiesta, li comunicano alla Commissione e al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.

Articolo 35

Attenuazione dei rischi

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi adottano misure di attenuazione ragionevoli, proporzionate ed efficaci, adattate ai rischi sistemici specifici individuati a norma dell'articolo 34, prestando particolare attenzione agli effetti di tali misure sui diritti fondamentali. Tali misure possono comprendere, ove opportuno:

a)

l'adeguamento della progettazione, delle caratteristiche o del funzionamento dei loro servizi, anche delle loro interfacce online;

b)

l'adeguamento delle condizioni generali e la loro applicazione;

c)

l'adeguamento delle procedure di moderazione dei contenuti, compresa la velocità e la qualità del trattamento delle segnalazioni concernenti tipi specifici di contenuti illegali e, se del caso, la rapida rimozione dei contenuti oggetto della notifica o la disabilitazione dell'accesso agli stessi, in particolare in relazione all'incitamento illegale all'odio e alla violenza online, nonché l'adeguamento di tutti i processi decisionali pertinenti e delle risorse dedicate alla moderazione dei contenuti;

d)

la sperimentazione e l'adeguamento dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione;

e)

l'adeguamento dei loro sistemi di pubblicità e l'adozione di misure mirate volte a limitare o ad adeguare la presentazione della pubblicità associata al servizio da esse prestato;

f)

il rafforzamento dei processi interni, delle risorse, della sperimentazione, della documentazione o della vigilanza sulle loro attività, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei rischi sistemici;

g)

l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con i segnalatori attendibili in conformità dell'articolo 22 e l'attuazione della decisione degli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a norma dell'articolo 21;

h)

l'avvio o l'adeguamento della cooperazione con altri fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online attraverso i codici di condotta e i protocolli di crisi di cui rispettivamente agli articoli 45 e 48;

i)

l'adozione di misure di sensibilizzazione e l'adattamento della loro interfaccia online al fine di dare ai destinatari del servizio maggiori informazioni;

j)

l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi;

k)

il ricorso a un contrassegno ben visibile per fare in modo che un elemento di un'informazione, sia esso un'immagine, un contenuto audio o video, generati o manipolati, che assomigli notevolmente a persone, oggetti, luoghi o altre entità o eventi esistenti e che a una persona appaia falsamente autentico o veritiero, sia distinguibile quando è presentato sulle loro interfacce online e, inoltre, la fornitura di una funzionalità di facile utilizzo che consenta ai destinatari del servizio di indicare tale informazione.

2.   Il comitato, in cooperazione con la Commissione, pubblica relazioni annuali esaustive. Le relazioni comprendono gli elementi seguenti:

a)

individuazione e valutazione dei rischi sistemici più rilevanti e ricorrenti segnalati dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi o identificati mediante altre fonti di informazione, in particolare le informazioni fornite in conformità degli articoli 39, 40 e 42;

b)

le migliori pratiche che consentano ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di attenuare i rischi sistemici individuati.

Tali relazioni presentano i rischi sistemici suddivisi per Stato membro in cui si sono verificati e in tutta l'Unione, se del caso.

3.   La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali, può emanare orientamenti sull'applicazione del paragrafo 1 in relazione a rischi concreti, con l'obiettivo specifico di presentare le migliori pratiche e raccomandare eventuali misure, tenendo debitamente conto delle possibili conseguenze di tali misure sui diritti fondamentali di tutte le parti interessate sanciti dalla Carta. Nell'elaborazione di tali orientamenti la Commissione organizza consultazioni pubbliche.

Articolo 36

Meccanismo di risposta alle crisi

1.   In caso di crisi, la Commissione, su raccomandazione del comitato, può adottare una decisione che impone a uno o più fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di intraprendere una o più delle seguenti azioni:

a)

la valutazione sull'eventualità e, in caso affermativo, sulla relativa portata e sul modo in cui il funzionamento e l'uso dei loro servizi contribuiscano, o possano contribuire, in maniera significativa a una minaccia grave di cui al paragrafo 2;

b)

l'individuazione e l'applicazione di misure specifiche, efficaci e proporzionate, quali quelle di cui all'articolo 35, paragrafo 1, o all'articolo 48, paragrafo 2, per prevenire, eliminare o limitare tale contributo alla grave minaccia individuata a norma della lettera a) del presente paragrafo;

c)

una relazione alla Commissione, entro una certa data o a intervalli regolari specificati nella decisione, in merito alle valutazioni di cui alla lettera a), sul contenuto preciso, l'attuazione e l'impatto qualitativo e quantitativo delle misure specifiche adottate a norma della lettera b) e su qualsiasi altra questione connessa a tali valutazioni o misure, come specificato nella decisione.

Nell'individuare e applicare le misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il prestatore o i prestatori di servizi tengono debitamente conto della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

2.   Ai fini del presente articolo, si considera che si verifichi una crisi quando circostanze eccezionali comportano una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione o in parti significative di essa.

3.   Con l'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione garantisce che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

a)

le azioni richieste dalla decisione sono strettamente necessarie, giustificate e proporzionate, tenuto conto in particolare della criticità della grave minaccia di cui al paragrafo 2, dell'urgenza delle misure e delle implicazioni effettive o potenziali per i diritti e gli interessi legittimi di tutte le parti interessate, compresa l'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta;

b)

la decisione indica con precisione un termine ragionevole entro il quale devono essere adottate le misure specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), tenendo conto, in particolare, dell'urgenza di tali misure e del tempo richiesto per la loro preparazione e attuazione;

c)

le azioni richieste dalla decisione sono limitate a un periodo non superiore a tre mesi.

4.   A seguito dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta, senza indebito ritardo, tutte le seguenti misure:

a)

notifica la decisione al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione;

b)

rende la decisione disponibile al pubblico; e

c)

informa il comitato della decisione, lo invita a presentare il proprio parere e lo tiene informato di eventuali sviluppi successivi relativi alla decisione.

5.   La scelta delle misure specifiche da adottare a norma del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 7, secondo comma, spetta al fornitore o ai fornitori destinatari della decisione della Commissione.

6.   La Commissione può avviare, di propria iniziativa o su richiesta del fornitore, un dialogo con quest'ultimo per stabilire se, alla luce delle circostanze specifiche del fornitore, le misure previste o attuate di cui al paragrafo 1, lettera b), siano efficaci e proporzionate ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti. In particolare, la Commissione garantisce che le misure adottate dal fornitore di servizi a norma del paragrafo 1, lettera b), soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere a) e c).

7.   La Commissione monitora l'applicazione delle misure specifiche adottate a norma della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sulla base delle relazioni di cui alla lettera c) di tale paragrafo e di ogni altra informazione pertinente, comprese le informazioni che può richiedere a norma dell'articolo 40 o 67, tenendo conto dell'evoluzione della crisi. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato in merito a tale monitoraggio, almeno una volta al mese.

La Commissione, se ritiene che le misure specifiche previste o attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), non siano efficaci o proporzionate, previa consultazione del comitato può adottare una decisione che richieda al fornitore di riesaminare l'identificazione o l'applicazione di tali misure specifiche.

8.   Se del caso, tenuto conto dell'evoluzione della crisi, la Commissione, su raccomandazione del Comitato, può modificare la decisione di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 7, secondo comma:

a)

revocando la decisione e, se del caso, richiedendo alla piattaforma online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di cessare di applicare le misure individuate e attuate a norma del paragrafo 1, lettera b), o del paragrafo 7, secondo comma, in particolare se i motivi di tali misure non sussistono più;

b)

prorogando il periodo di cui al paragrafo 3, lettera c), per un periodo non superiore a tre mesi;

c)

tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle misure, in particolare dell'eventuale inosservanza, mediante le misure, dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

9.   Alla decisione e alla relativa modifica di cui al presente articolo si applicano le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6.

10.   La Commissione tiene nella massima considerazione le raccomandazioni del comitato a norma del presente articolo.

11.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio una volta all'anno a seguito dell'adozione di decisioni di cui al presente articolo e, in ogni caso, tre mesi dopo la fine della crisi, in merito all'applicazione delle misure specifiche adottate a norma di tali decisioni.

Articolo 37

Revisioni indipendenti

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi si sottopongono, a proprie spese e almeno una volta all'anno, a revisioni indipendenti volti a valutare la conformità:

a)

agli obblighi stabiliti al capo III;

b)

agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 e dei protocolli di crisi di cui all'articolo 48.

2.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi consentono alle organizzazioni che effettuano le revisioni a norma del presente articolo la cooperazione e l'assistenza necessarie per consentire loro di svolgere tali revisioni in modo efficace, efficiente e tempestivo, anche provvedendo a dare loro accesso a tutti i dati e ai locali pertinenti, e rispondendo a domande orali o scritte. Essi si astengono dall'ostacolare, influenzare indebitamente o compromettere lo svolgimento della revisione.

Dette revisioni garantiscono un adeguato livello di riservatezza e il segreto professionale per quanto riguarda le informazioni ottenute dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e da terzi nel contesto delle revisioni, anche dopo la loro conclusione. Tuttavia, il rispetto di tale obbligo non deve pregiudicare l'esecuzione delle revisioni e delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle in materia di trasparenza, vigilanza ed esecuzione. Se necessario ai fini della relazione sulla trasparenza a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, la relazione di revisione e la relazione di esecuzione della revisione di cui ai paragrafi 4 e 6 del presente articolo sono accompagnate dalle versioni prive di informazioni che potrebbero essere ragionevolmente considerate riservate.

3.   Le revisioni effettuate a norma del paragrafo 1 sono eseguite da organizzazioni:

a)

indipendenti e in assenza di conflitti di interessi con il fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, e con qualsiasi persona giuridica connessa con tale fornitore; in particolare:

i)

non devono aver fornito servizi diversi dalla revisione relativi alle questioni sottoposte a revisione al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore nei 12 mesi precedenti l'inizio della revisione, e devono essersi impegnati a non fornire tali servizi nei 12 mesi successivi al completamento della revisione;

ii)

non devono aver fornito servizi di revisione a norma del presente articolo al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi interessata o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione e a qualsiasi persona giuridica collegata a tale fornitore per un periodo superiore a dieci anni consecutivi;

iii)

non possono effettuare la revisione a fronte di corrispettivi che dipendono dall'esito dello stesso;

b)

sono dotate di comprovata esperienza nel settore della gestione dei rischi, di competenze e di capacità tecniche;

c)

sono dotate di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull'adesione a codici di condotta o standard appropriati.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi provvedono affinché le organizzazioni che effettuano le revisioni redigano una relazione per ciascuna revisione. Tale relazione è motivata per iscritto e contiene almeno gli elementi seguenti:

a)

il nome, l'indirizzo e il punto di contatto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione e il periodo di riferimento della revisione;

b)

il nome e l'indirizzo dell'organizzazione o delle organizzazioni che eseguono la revisione;

c)

una dichiarazione di interessi;

d)

una descrizione degli elementi specifici sottoposti a revisione e della metodologia applicata;

e)

una descrizione e una sintesi delle principali constatazioni derivanti dalla revisione;

f)

un elenco delle parti terze consultate nel quadro della revisione;

g)

un giudizio di revisione sul rispetto, da parte del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi oggetto della revisione, degli obblighi e degli impegni di cui al paragrafo 1, giudizio che può essere segnatamente «positivo», «positivo con osservazioni» o «negativo»;

h)

se il giudizio di revisione non è «positivo», raccomandazioni operative su misure specifiche per conseguire la conformità e sui tempi raccomandati per conseguirla.

5.   Qualora l'organizzazione che ha effettuato la revisione non abbia potuto verificare determinati elementi specifici o esprimere un giudizio di revisione sulla base delle proprie indagini, la relazione di revisione include una spiegazione delle circostanze e dei motivi per cui tali elementi non hanno potuto essere sottoposti a revisione.

6.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che ricevono una relazione di revisione che non è «positiva» tengono debitamente conto delle raccomandazioni operative ad essi rivolte al fine di adottare le misure necessarie per attuarle. Entro un mese dal ricevimento di tali raccomandazioni, essi adottano una relazione di attuazione della revisione con cui stabiliscono tali misure. Qualora non diano attuazione alle raccomandazioni operative, essi giustificano nella relazione di attuazione della revisione le ragioni di tale scelta e descrivono le misure alternative da esse adottate per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 87 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme necessarie per lo svolgimento delle revisioni a norma del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione necessaria per le fasi procedurali, le metodologie di revisione e i modelli di comunicazione delle revisioni effettuate a norma del presente articolo. Tali atti delegati tengono conto di eventuali standard di revisione volontari a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera e).

Articolo 38

Sistemi di raccomandazione

In aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 27, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che utilizzano sistemi di raccomandazione assicurano almeno un'opzione per ciascuno dei loro sistemi di raccomandazione, non basata sulla profilazione come definita nell'articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 39

Ulteriore trasparenza della pubblicità online

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi che presentano pubblicità sulle loro interfacce online compilano e rendono accessibile al pubblico in una specifica sezione della loro interfaccia online, mediante uno strumento consultabile e affidabile che consente ricerche attraverso molteplici criteri e attraverso le interfacce di programmazione delle applicazioni, un registro contenente le informazioni di cui al paragrafo 2, per l'intero periodo durante il quale presentano pubblicità e fino a un anno dopo la data dell'ultima presentazione dell'annuncio pubblicitario sulle loro interfacce online. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi provvedono affinché il registro non contenga dati personali dei destinatari del servizio ai quali la pubblicità è stata o avrebbe potuto essere presentata e compiono sforzi ragionevoli per garantire che le informazioni siano esatte e complete.

2.   Il registro comprende come minimo tutte le informazioni seguenti:

a)

il contenuto della pubblicità, compreso il nome del prodotto, del servizio o del marchio e l'oggetto della pubblicità;

b)

la persona fisica o giuridica per conto della quale viene presentata la pubblicità;

c)

la persona fisica o giuridica che ha pagato la pubblicità, se diversa da quella di cui alla lettera b);

d)

il periodo durante il quale è stata presentata la pubblicità;

e)

un'indicazione volta a precisare se la pubblicità fosse destinata a essere presentata a uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio e, in tal caso, i principali parametri utilizzati a tal fine, compresi, se del caso, i principali parametri utilizzati per escludere uno o più di tali particolari gruppi;

f)

le comunicazioni commerciali pubblicate sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi e individuate a norma dell'articolo 26, paragrafo 2;

g)

il numero totale di destinatari del servizio raggiunti e, ove opportuno, i dati aggregati suddivisi per ciascuno Stato membro relativi al gruppo o ai gruppi di destinatari ai quali la pubblicità era specificamente destinata.

3.   Per quanto riguarda il paragrafo 2, lettere a), b) e c), qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia rimosso o disabilitato l'accesso a una pubblicità specifica sulla base di una presunta illegalità o incompatibilità con le condizioni generali, il registro non include le informazioni di cui a tali lettere. In tal caso, il registro include, per la pubblicità specifica in questione, le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) a e), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto i), se del caso.

Previa consultazione del comitato, dei ricercatori abilitati di cui all'articolo 40 e del pubblico, la Commissione può emanare orientamenti sulla struttura, l'organizzazione e le funzionalità dei registri di cui al presente articolo.

Articolo 40

Accesso ai dati e controllo

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o alla Commissione, su loro richiesta motivata ed entro un termine ragionevole specificato in detta richiesta, l'accesso ai dati necessari per monitorare e valutare la conformità al presente regolamento.

2.   I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione utilizzano i dati a cui si ha avuto accesso a norma del paragrafo 1 solo ai fini del monitoraggio e della valutazione della conformità al presente regolamento e tengono debitamente conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione dei dati personali, la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio.

3.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, su richiesta del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento o della Commissione, forniscono spiegazioni in merito alla progettazione, alla logica, al funzionamento e alla sperimentazione dei loro sistemi algoritmici, compresi i loro sistemi di raccomandazione.

4.   Su richiesta motivata del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi forniscono, entro un termine ragionevole specificato nella richiesta, l'accesso ai dati ai ricercatori abilitati che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 8 del presente articolo, al solo scopo di condurre ricerche che contribuiscano al rilevamento, all'individuazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione, come stabilito a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, così come per la valutazione dell'adeguatezza, dell'efficienza e degli impatti delle misure di attenuazione dei rischi a norma dell'articolo 35.

5.   Entro 15 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 4, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi possono chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, se del caso, di modificare la richiesta, qualora ritengano di non essere in condizione di dare accesso ai dati richiesti per uno dei due motivi seguenti:

a)

non hanno accesso ai dati;

b)

dare accesso ai dati comporterebbe notevoli vulnerabilità per la sicurezza del loro servizio o per la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali.

6.   Le richieste di modifica a norma del paragrafo 5 contengono proposte relative a uno o più mezzi alternativi per consentire l'accesso ai dati richiesti o ad altri dati adeguati e sufficienti ai fini della richiesta.

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento decide in merito alla richiesta di modifica entro 15 giorni e comunicano al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi la propria decisione e, ove opportuno, la richiesta modificata e il nuovo termine per conformarsi alla richiesta.

7.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi facilitano e forniscono l'accesso ai dati a norma dei paragrafi 1 e 4 mediante interfacce appropriate specificate nella richiesta, comprese banche dati online o interfacce di programmazione delle applicazioni.

8.   Su domanda debitamente motivata dei ricercatori, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento conferisce a tali ricercatori lo status di «ricercatori abilitati» per la specifica ricerca menzionata nella domanda ed emette una richiesta motivata di accesso ai dati a un fornitore di piattaforma online di dimensioni molto grandi o di motore di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma del paragrafo 4, se i ricercatori dimostrano di soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

appartengono a un organismo di ricerca quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2019/790;

b)

sono indipendenti da interessi commerciali;

c)

la loro domanda comunica il finanziamento della ricerca;

d)

sono in grado di rispettare le specifiche prescrizioni di sicurezza e riservatezza dei dati corrispondenti a ciascuna richiesta e di proteggere i dati personali, e descrivono, nella loro richiesta, le misure tecniche e organizzative appropriate che hanno messo in atto a tal fine;

e)

la loro domanda dimostra che il loro accesso ai dati e i periodi richiesto sono necessari ai fini della loro ricerca e proporzionati ad essa e che i risultati attesi da detta ricerca contribuiranno alle finalità di cui al paragrafo 4;

f)

le attività di ricerca previste saranno svolte per le finalità di cui al paragrafo 4;

g)

si sono impegnati a rendere disponibili gratuitamente al pubblico i risultati delle loro ricerche, entro un termine ragionevole dal completamento della ricerca, con riserva dei diritti e degli interessi dei destinatari del servizio in questione, in conformità del regolamento (UE) 2016/679.

Al ricevimento della richiesta a norma del presente paragrafo, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa la Commissione e il comitato.

9.   I ricercatori possono inoltre presentare la domanda al coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro dell'organismo di ricerca a cui appartengono. Al ricevimento della domanda a norma del presente paragrafo, il coordinatore dei servizi digitali effettua una valutazione iniziale per stabilire se i rispettivi ricercatori soddisfano tutte le condizioni di cui al paragrafo 8. Il rispettivo coordinatore dei servizi digitali invia successivamente al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento la domanda, corredata dei documenti giustificativi presentati dai rispettivi ricercatori e della valutazione iniziale. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento decide senza indebito ritardo se conferire a un ricercatore lo status di «ricercatore abilitato».

Pur tenendo debitamente conto della valutazione iniziale fornita, la decisione definitiva di conferire a un ricercatore lo status di «ricercatore abilitato» spetta al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, a norma del paragrafo 8.

10.   Il coordinatore dei servizi digitali che ha concesso lo status di ricercatore abilitato e ha presentato la richiesta motivata di accesso ai dati ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi in favore di un ricercatore abilitato adotta una decisione che pone fine all'accesso se, a seguito di un'indagine effettuata di propria iniziativa o sulla base di informazioni ricevute da terzi, stabilisce che il ricercatore abilitato non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 8 e ne informa il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. Prima di revocare l'accesso, il coordinatore dei servizi digitali consente al ricercatore abilitato di rispondere alle constatazioni della sua indagine e di reagire alla sua intenzione di revocare l'accesso.

11.   I coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunicano al comitato i nomi e le informazioni di contatto delle persone fisiche o degli enti a cui hanno conferito lo status di «ricercatore abilitato» in conformità del paragrafo 8, nonché lo scopo della ricerca in relazione alla quale la domanda è stata presentata ovvero, se hanno posto fine all'accesso ai dati in conformità del paragrafo 10, comunicano tale informazione al comitato.

12.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi danno accesso senza indebito ritardo ai dati, compresi, laddove tecnicamente possibile, i dati in tempo reale, a condizione che i dati siano pubblicamente accessibili nella loro interfaccia online ai ricercatori, compresi quelli appartenenti a organismi, organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 8, lettere b), c), d) ed e), e che utilizzano i dati unicamente per svolgere attività di ricerca che contribuiscono all'individuazione, all'identificazione e alla comprensione dei rischi sistemici nell'Unione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1.

13.   La Commissione, previa consultazione del comitato, adotta atti delegati che integrano il presente regolamento stabilendo le condizioni tecniche alle quali i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi devono condividere i dati a norma dei paragrafi 1 e 4 e i fini per i quali questi ultimi possono essere usati. Tali atti delegati stabiliscono le condizioni specifiche in base a cui può avvenire tale condivisione dei dati con ricercatori a norma del regolamento (UE) 2016/679, nonché gli indicatori obiettivi pertinenti, le procedure e, laddove necessario, i meccanismi consultivi indipendenti a sostegno della condivisione dei dati, tenendo conto dei diritti e degli interessi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e dei destinatari del servizio in questione, compresa la protezione delle informazioni riservate, in particolare dei segreti commerciali, e il mantenimento della sicurezza del loro servizio.

Articolo 41

Funzione di controllo della conformità

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi istituiscono una funzione di controllo della conformità indipendente dalle loro funzioni operative e composta da uno o più responsabili della conformità, compreso il capo della funzione di controllo della conformità. Tale funzione di controllo della conformità dispone di autorità, status e risorse sufficienti, nonché dell'accesso all'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, per monitorare la conformità di tale fornitore al presente regolamento.

2.   L'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi assicura che i responsabili della conformità siano in possesso delle qualifiche professionali, delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per svolgere i compiti di cui al paragrafo 3.

L'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi assicura che il capo della funzione di controllo della conformità sai un alto dirigente indipendente con responsabilità distinta per la funzione di controllo della conformità.

Il capo della funzione di controllo della conformità riferisce direttamente all'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi e può sollevare preoccupazioni e avvertire tale organo qualora i rischi di cui all'articolo 34 o l'inosservanza del presente regolamento incidano o possano incidere sul fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, fatte salve le responsabilità dell'organo di gestione nelle sue funzioni di supervisione e gestione.

Il capo della funzione di controllo della conformità non può essere rimosso senza previa approvazione dell'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi.

3.   I responsabili della conformità hanno i compiti seguenti:

a)

collaborare con il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e con la Commissione ai fini del presente regolamento;

b)

assicurare che tutti i rischi di cui all'articolo 34 siano identificati e adeguatamente segnalati e che siano adottate misure di attenuazione dei rischi ragionevoli, proporzionate ed efficaci a norma dell'articolo 35;

c)

organizzare e sovrintendere alle attività del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi relative alle revisioni indipendenti a norma dell'articolo 37;

d)

informare e consigliare i dirigenti e i dipendenti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in merito ai pertinenti obblighi a norma del presente regolamento;

e)

monitorare la conformità del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi agli obblighi derivanti dal presente regolamento;

f)

se del caso, monitorare la conformità del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 o dei protocolli di crisi di cui all'articolo 48.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi comunicano il nome e le coordinate del capo della funzione di controllo della conformità al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione.

5.   L'organo di gestione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi definisce, supervisiona ed è responsabile dell'attuazione dei sistemi di governance del fornitore che garantiscono l'indipendenza della funzione di controllo della conformità, comprese la separazione delle responsabilità all'interno dell'organizzazione del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, la prevenzione dei conflitti di interesse e la sana gestione dei rischi sistemici individuati a norma dell'articolo 34.

6.   L'organo di gestione approva e riesamina periodicamente, almeno una volta all'anno, le strategie e le politiche per l'assunzione, la gestione, il monitoraggio e l'attenuazione dei rischi individuati a norma dell'articolo 34 ai quali la piattaforma online di dimensioni molto grandi o il motore di ricerca online di dimensioni molto grandi sono o potrebbero essere esposti.

7.   L'organo di gestione dedica tempo sufficiente all'esame delle misure relative alla gestione dei rischi. Partecipa attivamente alle decisioni relative alla gestione dei rischi e provvede affinché siano assegnate adeguate risorse alla gestione dei rischi individuati in conformità dell'articolo 34.

Articolo 42

Obblighi in materia di relazioni di trasparenza

1.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi pubblicano le relazioni di cui all'articolo 15 al più tardi entro due mesi dalla data di applicazione di cui all'articolo 33, paragrafo 6, secondo comma, e successivamente almeno ogni sei mesi.

2.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo pubblicate dai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi specificano, oltre alle informazioni di cui all'articolo 15 e all'articolo 24, paragrafo 1:

a)

le risorse umane dedicate dal fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi alla moderazione dei contenuti in relazione al servizio offerto nell'Unione, suddivise per ciascuna lingua ufficiale applicabile degli Stati membri anche per il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16 e 22, nonché per il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 20;

b)

le qualifiche e le competenze linguistiche delle persone che svolgono le attività di cui alla lettera a), nonché la formazione e il sostegno forniti a tale personale;

c)

gli indicatori di accuratezza e le relative informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera e), suddivisi per ciascuna lingua ufficiale degli Stati membri.

Le relazioni sono pubblicate in almeno una delle lingue ufficiali degli Stati membri.

3.   Oltre alle informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 2, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi includono nelle relazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo anche le informazioni sul numero medio mensile di destinatari del servizio per ciascuno Stato membro.

4.   I fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi trasmettono al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, senza indebito ritardo dopo il completamento, e mettono a disposizione del pubblico al più tardi entro tre mesi dalla ricezione di ciascuna relazione di revisione a norma dell'articolo 37, paragrafo 4:

a)

una relazione contenente i risultati della valutazione del rischio a norma dell'articolo 34;

b)

le misure specifiche di attenuazione poste in essere a norma dell'articolo 35, paragrafo 1;

c)

la relazione di revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 4;

d)

la relazione di attuazione della revisione prevista dall'articolo 37, paragrafo 6.

e)

se del caso, informazioni sulle consultazioni condotte dal fornitore a sostegno delle valutazioni dei rischi e della progettazione delle misure di attenuazione dei rischi.

5.   Qualora un fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi ritenga che la pubblicazione di informazioni a norma del paragrafo 4 possa comportare la divulgazione di informazioni riservate di tale fornitore o dei destinatari del servizio, comportare notevoli vulnerabilità per la sicurezza del suo servizio, compromettere la sicurezza pubblica o danneggiare i destinatari, può rimuovere tali informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico. In tal caso il fornitore trasmette le relazioni complete al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e alla Commissione, corredate di una spiegazione dei motivi alla base della rimozione delle informazioni dalle relazioni disponibili al pubblico.

Articolo 43

Contributo per le attività di vigilanza

1.   La Commissione addebita ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi un contributo annuale per le attività di vigilanza al momento della loro designazione a norma dell'articolo 33.

2.   L'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza copre i costi stimati sostenuti dalla Commissione in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma del presente regolamento, in particolare i costi relativi alla designazione a norma dell'articolo 33, all'istituzione, alla manutenzione e al funzionamento della banca dati a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, e al sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, alle segnalazioni ai sensi dell'articolo 59, al sostegno del comitato a norma dell'articolo 62 e ai compiti di vigilanza ai sensi dell'articolo 56 e del capo IV, sezione 4.

3.   Ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi è addebitato un contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun servizio per il quale sono stati designati a norma dell'articolo 33.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano l'importo del contributo annuale per le attività di vigilanza per ciascun fornitore di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Nell'adottare tali atti di esecuzione, la Commissione applica la metodologia stabilita nell'atto delegato di cui al paragrafo 4 del presente articolo e rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

4.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 87 che stabiliscano la metodologia e le procedure dettagliate per:

a)

la determinazione dei costi stimati di cui al paragrafo 2;

b)

la determinazione dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza di cui al paragrafo 5, lettere b) e c);

c)

la determinazione del limite massimo globale di cui al paragrafo 5, lettera c); e

d)

le necessarie modalità per l'effettuazione dei pagamenti.

Nell'adottare tali atti delegati, la Commissione rispetta i principi di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5.   L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 e l'atto delegato di cui al paragrafo 4 rispettano i seguenti principi:

a)

la stima dell'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza tiene conto dei costi sostenuti nell'anno precedente;

b)

il contributo annuale per le attività di vigilanza è proporzionato al numero medio mensile di destinatari attivi nell'Unione di ciascuna piattaforma online di dimensioni molto grandi o di ciascun motore di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33;

c)

l'importo complessivo del contributo annuale per le attività di vigilanza a carico di un dato fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca di dimensioni molto grandi non supera in ogni caso lo 0,05 % del suo reddito netto annuo a livello mondiale nell'esercizio finanziario precedente.

6.   I singoli contributi annuali per le attività di vigilanza a norma del paragrafo 1 del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica esterna a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (41).

7.   La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'importo complessivo dei costi sostenuti per l'esecuzione dei compiti di cui al presente regolamento e all'importo totale dei singoli contributi annuali per le attività di vigilanza applicati nell'anno precedente.

SEZIONE 6

Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

Articolo 44

Norme

1.   La Commissione consulta il comitato e sostiene e promuove lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie fissate dai competenti organismi di normazione europei e internazionali almeno per quanto riguarda:

a)

la presentazione elettronica delle segnalazioni di cui all'articolo 16;

b)

modelli, progettazione e norme di processo per comunicare con i destinatari del servizio in modo facilmente fruibile sulle restrizioni derivanti dalle condizioni generali e sulle relative modifiche;

c)

la presentazione elettronica di segnalazioni da parte dei segnalatori attendibili a norma dell'articolo 22, anche per mezzo di interfacce di programmazione delle applicazioni;

d)

interfacce specifiche, comprese le interfacce di programmazione delle applicazioni, per agevolare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 39 e 40;

e)

le revisioni delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi a norma dell'articolo 37;

f)

l'interoperabilità dei registri della pubblicità di cui all'articolo 39, paragrafo 2;

g)

la trasmissione di dati tra intermediari pubblicitari a sostegno degli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d).

h)

misure tecniche che consentano il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità di cui al presente regolamento, compresi gli obblighi riguardanti i contrassegni ben visibili per la pubblicità e le comunicazioni commerciali di cui all'articolo 26;

i)

interfacce di scelta e presentazione delle informazioni sui principali parametri dei diversi tipi di sistemi di raccomandazione, conformemente agli articoli 27 e 38;

j)

norme per misure mirate a tutela dei minori online.

2.   La Commissione sostiene l'aggiornamento delle norme alla luce degli sviluppi tecnologici e del comportamento dei destinatari dei servizi in questione. Le informazioni pertinenti relative all'aggiornamento delle norme devono essere disponibili al pubblico e facilmente accessibili.

Articolo 45

Codici di condotta

1.   La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione per contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, tenendo conto in particolare delle sfide specifiche connesse alla lotta ai diversi tipi di contenuti illegali e ai rischi sistemici, conformemente al diritto dell'Unione, in particolare in materia di concorrenza e protezione dei dati personali.

2.   Qualora emerga un rischio sistemico significativo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, che interessa diverse piattaforme online di dimensioni molto grandi o diversi motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, la Commissione può invitare i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi interessati o i fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi interessati e altri fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi, di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, di piattaforme online e di altri di servizi intermediari, se opportuno, nonché le pertinenti autorità competenti, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate, a partecipare all'elaborazione dei codici di condotta, anche stabilendo impegni ad adottare misure specifiche di attenuazione dei rischi nonché un quadro di comunicazione periodica sulle misure adottate e sui relativi risultati.

3.   Nell'attuare i paragrafi 1 e 2, la Commissione e il comitato nonché, ove opportuno, altri organismi mirano a garantire che i codici di condotta definiscano chiaramente i loro obiettivi specifici, contengano indicatori chiave di prestazione per misurare il conseguimento di tali obiettivi e tengano debitamente conto delle esigenze e degli interessi di tutte le parti interessate, in particolare dei cittadini, a livello di Unione. La Commissione e il comitato mirano inoltre a garantire che i partecipanti riferiscano periodicamente alla Commissione e ai rispettivi coordinatori dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito a tutte le misure adottate e ai relativi risultati, misurati sulla base degli indicatori chiave di prestazione contenuti nei codici di condotta. Gli indicatori chiave di prestazione e gli obblighi di comunicazione tengono conto delle differenze esistenti tra i diversi partecipanti in termini di dimensioni e capacità.

4.   La Commissione e il comitato valutano se i codici di condotta rispondano alle finalità di cui ai paragrafi 1 e 3, e monitorano e valutano periodicamente il conseguimento dei loro obiettivi, tenendo conto degli indicatori chiave di prestazione che eventualmente contengano. La Commissione e il comitato pubblicano le loro conclusioni.

La Commissione e il comitato incoraggiano e agevolano anche il riesame e l'adattamento periodici dei codici di condotta.

In caso di inottemperanza sistematica ai codici di condotta, la Commissione e il comitato possono invitare i firmatari dei codici di condotta ad adottare le misure necessarie.

Articolo 46

Codici di condotta per la pubblicità online

1.   La Commissione incoraggia e agevola l'elaborazione di codici di condotta volontari a livello di Unione da parte dei fornitori di piattaforme online e altri fornitori di servizi interessati, quali i fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online, altri soggetti coinvolti nella catena del valore della pubblicità programmatica, o le organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio e le organizzazioni della società civile o le autorità competenti, al fine di contribuire a una maggiore trasparenza per gli attori nella catena del valore della pubblicità online al di là di quanto prescritto dagli articoli 26 e 39.

2.   La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, che rispetta pienamente i diritti e gli interessi di tutte le parti coinvolte, nonché un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione della vita privata e dei dati personali. La Commissione mira ad assicurare che i codici di condotta abbiano ad oggetto almeno:

a)

la trasmissione di informazioni detenute dai fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online ai destinatari del servizio per quanto riguarda le prescrizioni di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

b)

la trasmissione di informazioni detenute dai fornitori di servizi intermediari per la pubblicità online ai registri a norma dell'articolo 39;

c)

informazioni significative sulla monetizzazione dei dati.

3.   La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro il 18 febbraio 2025 e la loro applicazione entro il 18 agosto 2025.

4.   La Commissione incoraggia tutti i soggetti della catena di valore della pubblicità online di cui al paragrafo 1 a sottoscrivere gli impegni enunciati nei codici di condotta e ad onorarli.

Articolo 47

Codici di condotta per l'accessibilità

1.   La Commissione incoraggia e facilita l'elaborazione di codici di condotta a livello dell'Unione con il coinvolgimento dei fornitori di piattaforme online e altri fornitori di servizi interessati, delle organizzazioni che rappresentano i destinatari del servizio e delle organizzazioni della società civile o delle autorità competenti al fine di promuovere la piena ed effettiva parità di partecipazione, migliorando l'accesso ai servizi online che, attraverso la loro progettazione iniziale o il loro successivo adattamento, rispondono alle particolari esigenze delle persone con disabilità.

2.   La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano l'obiettivo di garantire che tali servizi siano accessibili in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, al fine di ottimizzarne l'uso prevedibile da parte delle persone con disabilità. La Commissione mira a garantire che i codici di condotta rispondano almeno ai seguenti obiettivi:

a)

progettare e adattare i servizi per renderli accessibili alle persone con disabilità rendendoli percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi;

b)

spiegare in che modo i servizi soddisfano i requisiti di accessibilità applicabili e mettere tali informazioni a disposizione del pubblico in modo accessibile per le persone con disabilità;

c)

rendere disponibili le informazioni, i moduli e le misure forniti a norma del presente regolamento in modo che siano facilmente reperibili, facilmente comprensibili e accessibili per le persone con disabilità.

3.   La Commissione incoraggia l'elaborazione dei codici di condotta entro il 18 febbraio 2025 e la loro applicazione entro il 18 agosto 2025.

Articolo 48

Protocolli di crisi

1.   Il comitato può raccomandare alla Commissione di avviare l'elaborazione, conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, di protocolli di crisi volontari per affrontare situazioni di crisi. Dette situazioni sono strettamente limitate a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

2.   La Commissione incoraggia e facilita i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi e, ove opportuno, i fornitori di altre piattaforme online o di altri motori di ricerca online a partecipare all'elaborazione, alla sperimentazione e all'applicazione di tali protocolli di crisi. La Commissione provvede affinché tali protocolli di crisi comprendano una o più delle misure seguenti:

a)

la ben evidenziata visualizzazione di informazioni sulla situazione di crisi fornite dalle autorità degli Stati membri o a livello di Unione o, a seconda del contesto della crisi, da altri organismi competenti affidabili;

b)

la garanzia che il fornitore di servizi intermediari designi uno specifico punto di contatto per la gestione delle crisi; ove opportuno, può trattarsi del punto di contatto elettronico di cui all'articolo 11 oppure, nel caso dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, del responsabile della conformità di cui all'articolo 41;

c)

ove opportuno, l'adeguamento delle risorse destinate a garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 16, 20, 22, 23 e 35 alle esigenze che sorgono dalla situazione di crisi.

3.   La Commissione coinvolge, se opportuno, le autorità degli Stati membri e può coinvolgere anche le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione nell'elaborazione, nella sperimentazione e nella supervisione dell'applicazione dei protocolli di crisi. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni competenti nell'elaborazione dei protocolli di crisi.

4.   La Commissione mira a garantire che i protocolli di crisi definiscano chiaramente tutti gli elementi seguenti:

a)

i parametri specifici per determinare che cosa costituisca la specifica circostanza eccezionale che il protocollo di crisi intende affrontare e gli obiettivi che persegue;

b)

il ruolo dei singoli partecipanti e le misure che devono mettere in atto durante la fase preparatoria e in seguito all'attivazione del protocollo di crisi;

c)

una procedura chiara per stabilire quando debba essere attivato il protocollo di crisi;

d)

una procedura chiara per determinare il periodo durante il quale devono essere messe in atto le misure da adottare dopo l'attivazione del protocollo di crisi, periodo strettamente limitato a quanto necessario per far fronte alle specifiche circostanze eccezionali in questione;

e)

le garanzie necessarie per far fronte ad eventuali effetti negativi sull'esercizio dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, in particolare la libertà di espressione e di informazione e il diritto alla non discriminazione;

f)

una procedura per riferire pubblicamente in merito a tutte le misure adottate, alla loro durata e ai loro esiti, al termine della situazione di crisi.

5.   Se ritiene che un protocollo di crisi non affronti efficacemente la situazione di crisi o non garantisca l'esercizio dei diritti fondamentali di cui al paragrafo 4, lettera e), la Commissione chiede ai partecipanti di rivedere tale protocollo, anche adottando misure supplementari.

CAPO IV

ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

Articolo 49

Autorità competenti e coordinatori dei servizi digitali

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi intermediari e dell'esecuzione del presente regolamento («autorità competenti»).

2.   Gli Stati membri designano una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il coordinatore dei servizi digitali è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del presente regolamento in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. Il coordinatore dei servizi digitali è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e di contribuire alla vigilanza e all'applicazione efficaci e coerenti del presente regolamento in tutta l'Unione.

A tal fine i coordinatori dei servizi digitali cooperano tra loro, con le altre autorità nazionali competenti, con il comitato e con la Commissione, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere meccanismi di cooperazione e scambi regolari di opinioni tra il coordinatore dei servizi digitali e altre autorità nazionali, ove opportuno per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Se uno Stato membro designa una o più autorità competenti oltre al coordinatore dei servizi digitali, provvede affinché i rispettivi compiti di tali autorità e del coordinatore dei servizi digitali siano chiaramente definiti e affinché essi cooperino strettamente ed efficacemente nello svolgimento dei loro compiti.

3.   Gli Stati membri designano i coordinatori dei servizi digitali entro il 17 febbraio 2024.

Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico e comunicano alla Commissione e al comitato il nome delle rispettive autorità competenti designate come coordinatori dei servizi digitali e i loro recapiti. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione e al comitato il nome delle altre autorità competenti di cui al paragrafo 2 e i compiti assegnati a ciascuna di esse.

4.   Le disposizioni applicabili ai coordinatori dei servizi digitali di cui agli articoli 50, 51 e 56 si applicano anche alle altre autorità competenti designate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 50

Prescrizioni relative ai coordinatori dei servizi digitali

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali dispongano di tutte le risorse necessarie per svolgere i loro compiti, comprese sufficienti risorse tecniche, finanziarie e umane per vigilare adeguatamente su tutti i fornitori di servizi intermediari di loro competenza. Ogni Stato membro assicura che il proprio coordinatore dei servizi digitali disponga di sufficiente autonomia per gestire il suo bilancio entro i limiti complessivi di bilancio, al fine di non incidere negativamente sull'indipendenza del coordinatore dei servizi digitali.

2.   Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri in conformità del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali agiscono in piena indipendenza. Essi non devono subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta, e non sollecitano né accettano istruzioni da altre autorità pubbliche o da privati.

3.   Il paragrafo 2 del presente articolo fa salvi i compiti dei coordinatori dei servizi digitali nell'ambito del sistema di vigilanza e di applicazione previsto dal presente regolamento e la cooperazione con altre autorità competenti a norma dell'articolo 49, paragrafo 2. Il paragrafo 2 del presente articolo non osta all'esercizio del controllo giurisdizionale e lascia inoltre impregiudicate le prescrizioni in materia di proporzionati meccanismi di assunzione della responsabilità per quanto riguarda le attività generali dei coordinatori dei servizi digitali, quali le spese finanziarie o le relazioni ai parlamenti nazionali, a condizione che tali prescrizioni non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 51

Poteri dei coordinatori dei servizi digitali

1.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei seguenti poteri di indagine in merito alla condotta dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro:

a)

il potere di imporre a tali fornitori, così come a qualsiasi altra persona che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative a una presunta violazione del presente regolamento, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni senza indebito ritardo;

b)

il potere di effettuare, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di ordinare, ispezioni in loco presso i locali utilizzati da tali fornitori o persone per fini connessi alla loro attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, o di chiedere ad altre autorità pubbliche di procedere in tal senso, al fine di esaminare, sequestrare, prendere o ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione in qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto di conservazione;

c)

il potere di chiedere a qualsiasi membro del personale o rappresentante di tali fornitori o persone di fornire spiegazioni in merito a qualsiasi informazione relativa a una presunta violazione e di registrarne le risposte con il loro consenso mediante ogni mezzo tecnico.

2.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei seguenti poteri di esecuzione nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro:

a)

il potere di accettare gli impegni offerti da tali fornitori in relazione alla loro conformità al presente regolamento e di rendere tali impegni vincolanti;

b)

il potere di ordinare la cessazione delle violazioni e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate alla violazione e necessarie per far cessare effettivamente la stessa, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo;

c)

il potere di imporre sanzioni pecuniarie, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 in caso di inosservanza del presente regolamento, compresi gli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

d)

il potere di imporre penalità di mora, o di chiedere a un'autorità giudiziaria nel loro Stato membro di farlo, conformemente all'articolo 52 per garantire la cessazione di una violazione in ottemperanza a un ordine emesso a norma della lettera b) del presente comma o per mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini di indagine emessi a norma del paragrafo 1 del presente articolo;

e)

il potere di adottare misure provvisorie, o di chiedere all'autorità nazionale giudiziaria competente nel loro Stato membro di farlo, onde evitare il rischio di danno grave.

Per quanto riguarda il primo comma, lettere c) e d), i coordinatori dei servizi digitali dispongono dei poteri esecutivi stabiliti da tali lettere anche nei confronti delle altre persone di cui al paragrafo 1 in caso di mancato rispetto di uno qualsiasi degli ordini emessi nei loro confronti a norma di tale paragrafo. I coordinatori dei servizi digitali esercitano i suddetti poteri di esecuzione solo dopo aver fornito in tempo utile a tali altre persone tutte le informazioni pertinenti in merito a detti ordini, compresi il termine applicabile, le sanzioni pecuniarie o le penalità di mora che possono essere imposti in caso di inottemperanza e le possibilità di ricorso.

3.   Ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, qualora siano stati esauriti tutti gli altri poteri previsti dal presente articolo per far cessare la violazione e a quest'ultima non sia stato posto rimedio o prosegua e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, i coordinatori dei servizi digitali dispongono anche, nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro, del potere di adottare le misure seguenti:

a)

imporre all'organo di gestione di tali fornitori, senza indebito ritardo, di esaminare la situazione, di adottare e presentare un piano di azione che definisca le misure necessarie per far cessare la violazione, di provvedere affinché il fornitore adotti tali misure e di riferire sulle misure adottate;

b)

se il coordinatore dei servizi digitali ritiene che un fornitore di servizi intermediari non si sia sufficientemente conformato agli obblighi di cui alla lettera a) e che alla violazione non sia stato posto rimedio o prosegua e causi un danno grave e integri un reato grave che comporta una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone, chiedere all'autorità giudiziaria competente del suo Stato membro di ordinare la restrizione temporanea dell'accesso al servizio interessato dalla violazione da parte dei destinatari o, unicamente qualora ciò non sia tecnicamente fattibile, la restrizione dell'accesso all'interfaccia online del fornitore di servizi intermediari sulla quale ha luogo la violazione.

Tranne qualora agisca su richiesta della Commissione secondo quanto previsto all'articolo 82, il coordinatore dei servizi digitali, prima di trasmettere la richiesta di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a due settimane, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure. Il fornitore di servizi intermediari, il destinatario o i destinatari previsti e i terzi che dimostrino di avere un interesse legittimo sono autorizzati a partecipare al procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria competente. Le misure disposte devono essere proporzionate alla natura, alla gravità, alla reiterazione e alla durata della violazione e non devono limitare indebitamente l'accesso alle informazioni lecite da parte dei destinatari del servizio interessato.

Le restrizioni dell'accesso sono disposte per un periodo di quattro settimane, fatta salva la possibilità che, per ordine dell'autorità giudiziaria competente, il coordinatore dei servizi digitali sia autorizzato a prorogare tale periodo di ulteriori periodi della stessa durata, nel rispetto di un numero massimo di proroghe stabilito da tale autorità giudiziaria. Il coordinatore dei servizi digitali proroga tale periodo unicamente qualora, tenuto conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti interessate da tale restrizione e di tutte le circostanze pertinenti, comprese le informazioni eventualmente fornitegli dal fornitore di servizi intermediari, dal destinatario o dai destinatari e da qualunque altro terzo che abbia dimostrato di avere un interesse legittimo, ritenga che sono state soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a)

il fornitore di servizi intermediari ha omesso di adottare le misure necessarie per far cessare la violazione;

b)

la restrizione temporanea non limita indebitamente l'accesso dei destinatari del servizio alle informazioni lecite, tenuto conto del numero di destinatari interessati e dell'eventuale esistenza di alternative adeguate e facilmente accessibili.

Il coordinatore dei servizi digitali, se ritiene che le condizioni indicate al terzo comma, lettere a) e b), siano state soddisfatte ma non può prorogare ulteriormente il periodo a norma del terzo comma, presenta una nuova richiesta all'autorità giudiziaria competente secondo quanto previsto al primo comma, lettera b).

4.   I poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata la sezione 3.

5.   Le misure adottate dai coordinatori dei servizi digitali nell'esercizio dei loro poteri elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, tenuto conto, in particolare, della natura, della gravità, della reiterazione e della durata della violazione o presunta violazione cui si riferiscono tali misure, nonché, ove opportuno, della capacità economica, tecnica e operativa del fornitore di servizi intermediari interessato.

6.   Gli Stati membri definiscono le condizioni e le procedure specifiche per l'esercizio dei poteri di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e garantiscono che qualsiasi esercizio di tali poteri sia soggetto ad adeguate garanzie previste dal diritto nazionale applicabile conformemente alla Carta e ai principi generali del diritto dell'Unione. In particolare, tali misure sono adottate solo conformemente al diritto al rispetto della vita privata e ai diritti della difesa, compresi il diritto di essere ascoltati e il diritto di accesso al fascicolo, e fatto salvo il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di tutte le parti interessate.

Articolo 52

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi intermediari che rientrano nella loro competenza e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione in conformità dell'articolo 51.

2.   Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo delle sanzioni pecuniarie che possono essere irrogate in caso di inosservanza di un obbligo stabilito dal presente regolamento sia pari al 6 % del fatturato annuo mondiale del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente. Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo della sanzione pecuniarie che può essere irrogata in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un'ispezione sia pari all'1 % del reddito annuo o del fatturato mondiale del fornitore dei servizi intermediari o della persona interessati nell'esercizio finanziario precedente.

4.   Gli Stati membri provvedono affinché l'importo massimo giornaliero delle penalità di mora sia pari al 5 % del fatturato giornaliero medio mondiale o del reddito del fornitore di servizi intermediari interessato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Articolo 53

Diritto di presentare un reclamo

I destinatari del servizio, nonché gli organismi, le organizzazioni o le associazioni incaricati di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, hanno il diritto di presentare un reclamo nei confronti dei fornitori di servizi intermediari vertente sulla violazione del presente regolamento presso il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui il destinatario del servizio è situato o è stabilito. Il coordinatore dei servizi digitali valuta il reclamo e, se del caso, lo trasmette al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, accompagnato, ove ritenuto appropriato, da un parere. Se il reclamo rientra fra le responsabilità di un'altra autorità competente nel suo Stato membro, il coordinatore dei servizi digitali che riceve il reclamo lo trasmette a tale autorità. Nel corso del procedimento, entrambe le parti hanno il diritto di essere ascoltate e di ricevere informazioni adeguate sullo stato del reclamo, conformemente al diritto nazionale.

Articolo 54

Risarcimento

I destinatari del servizio hanno il diritto di chiedere un risarcimento, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, ai fornitori di servizi intermediari relativamente a danni o perdite subiti a seguito di una violazione degli obblighi stabiliti dal presente regolamento da parte dei fornitori di servizi intermediari.

Articolo 55

Relazioni sulle attività

1.   I coordinatori dei servizi digitali elaborano relazioni annuali sulle attività da essi svolte a norma del presente regolamento, compreso il numero di reclami ricevuti a norma dell'articolo 53 e una panoramica del loro seguito. I coordinatori dei servizi digitali rendono le relazioni annuali disponibili al pubblico in un formato leggibile meccanicamente, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza delle informazioni a norma dell'articolo 84, e le comunicano alla Commissione e al comitato.

2.   La relazione annuale comprende inoltre le informazioni seguenti:

a)

il numero e l'oggetto degli ordini di contrastare contenuti illegali e degli ordini di fornire informazioni emessi in conformità degli articoli 9 e 10 da qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa nazionale dello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato;

b)

il seguito dato a tali ordini, quale comunicato al coordinatore dei servizi digitali ai sensi degli articoli 9 e 10.

3.   Lo Stato membro che abbia designato più autorità competenti a norma dell'articolo 49 provvede affinché il coordinatore dei servizi digitali elabori un'unica relazione riguardante le attività di tutte le autorità competenti e riceva tutte le informazioni pertinenti e il sostegno necessari a tal fine dalle altre autorità competenti interessate.

SEZIONE 2

Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

Articolo 56

Competenze

1.   Lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di servizi intermediari dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'applicazione del presente regolamento, fatti salvi i poteri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   La Commissione dispone di poteri esclusivi per la vigilanza e l'applicazione del capo III, sezione 5.

3.   La Commissione dispone di poteri per la vigilanza e l'applicazione del presente regolamento diversi da quelli di cui al capo III, sezione 5, nei confronti di fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi.

4.   Qualora la Commissione non abbia avviato procedimenti per la stessa infrazione, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi dispone di poteri di vigilanza e di applicazione degli obblighi di cui al presente regolamento diversi da quelli di cui al capo III, sezione 5, nei confronti di tali fornitori.

5.   Gli Stati membri e la Commissione vigilano e applicano le disposizioni del presente regolamento in stretta cooperazione.

6.   Qualora un fornitore di servizi intermediari non abbia uno stabilimento nell'Unione, lo Stato membro in cui il suo rappresentante legale risiede o è stabilito o la Commissione hanno i poteri, a seconda dei casi, conformemente ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per la vigilanza e l'applicazione dei pertinenti obblighi di cui al presente regolamento.

7.   Qualora un fornitore di servizi intermediari ometta di nominare un rappresentante legale a norma dell'articolo 13, tutti gli Stati membri e, nel caso di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, la Commissione dispongono dei tali poteri di vigilanza e di applicazione in conformità del presente articolo.

Qualora un coordinatore dei servizi digitali intenda esercitare i suoi poteri di cui al presente paragrafo, ne informa tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali e la Commissione e garantisce il rispetto delle garanzie applicabili previste dalla Carta, in particolare per evitare che la stessa condotta sia sanzionata più di una volta per la violazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento. Qualora intenda esercitare i suoi poteri a norma del presente paragrafo, la Commissione informa di tale intenzione tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali. A seguito della notifica a norma del presente paragrafo, gli altri Stati membri non avviano procedimenti per la medesima violazione indicata nella notifica.

Articolo 57

Assistenza reciproca

1.   I coordinatori dei servizi digitali e la Commissione cooperano strettamente e si prestano assistenza reciproca ai fini dell'applicazione coerente ed efficiente del presente regolamento. L'assistenza reciproca comprende in particolare lo scambio di informazioni a norma del presente articolo e il dovere del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di informare tutti i coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione, il comitato e la Commissione in merito all'avvio di un'indagine e all'intenzione di adottare una decisione definitiva, inclusa la sua valutazione, nei confronti di un fornitore specifico di servizi intermediari.

2.   Ai fini di un'indagine il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può chiedere ad altri coordinatori dei servizi digitali di fornire informazioni specifiche in loro possesso per quanto riguarda uno specifico fornitore di servizi intermediari o di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, relativamente a informazioni specifiche situate nel loro Stato membro. Se del caso, il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta può coinvolgere altre autorità competenti o altre autorità pubbliche dello Stato membro in questione.

3.   Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 la soddisfa e informa il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento in merito alle misure adottate, senza indebito ritardo ed entro due mesi dal suo ricevimento, a meno che:

a)

l'ambito o l'oggetto della richiesta non sia sufficientemente specificato, motivato o proporzionato alla luce delle finalità dell'indagine; oppure

b)

né il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta né altre autorità competenti né altre autorità pubbliche del relativo Stato membro siano in possesso delle informazioni richieste né vi possano avere accesso; oppure

c)

la richiesta non possa essere soddisfatta senza violare il diritto dell'Unione o nazionale.

Il coordinatore dei servizi digitali che riceve la richiesta giustifica il suo rifiuto presentando una risposta motivata entro il termine di cui al primo comma.

Articolo 58

Cooperazione transfrontaliera tra coordinatori dei servizi digitali

1.   A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione, qualora il coordinatore dei servizi digitali del luogo di destinazione abbia motivo di sospettare che un fornitore di un servizio intermediario abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nello Stato membro del coordinatore dei servizi digitali interessato, può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

2.   A meno che la Commissione non abbia avviato un'indagine per la stessa presunta violazione e su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che abbiano motivo di sospettare che uno specifico fornitore di servizi intermediari abbia violato il presente regolamento in una maniera che abbia ripercussioni negative sui destinatari del servizio nei rispettivi Stati membri, il comitato può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di valutare la questione e di adottare le misure di indagine e di esecuzione necessarie per garantire il rispetto del presente regolamento.

3.   La richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2 è debitamente motivata e specifica almeno:

a)

il punto di contatto del fornitore di servizi intermediari interessato secondo quanto previsto all'articolo 11;

b)

una descrizione dei fatti rilevanti, delle disposizioni interessate del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato sospetta che il fornitore abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione degli effetti negativi della presunta violazione;

c)

qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato ritenga pertinenti, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa o i suggerimenti per l'adozione di specifiche misure di indagine o di esecuzione, tra cui eventuali misure provvisorie.

4.   Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento tiene nella massima considerazione la richiesta di cui ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo. Se ritiene di non avere informazioni sufficienti per dare seguito alla richiesta e ha motivo di ritenere che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta o il comitato possa fornire informazioni supplementari, il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può richiedere tali informazioni conformemente all'articolo 57 o, in alternativa, può avviare un'indagine congiunta ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, in cui sia coinvolto almeno il coordinatore dei servizi digitali che invia la richiesta. Il termine di cui al paragrafo 5 del presente articolo è sospeso fino a quando non siano presentate tali informazioni supplementari o fino a quando non sia stato rifiutato l'invito a partecipare all'indagine comune.

5.   Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica al coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta e al comitato, senza indebito ritardo e in ogni caso entro due mesi dal ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo 1 o 2, la valutazione della presunta violazione e una spiegazione delle eventuali misure di indagine o di esecuzione adottate o previste in relazione alla presunta violazione per garantire il rispetto del presente regolamento.

Articolo 59

Deferimento alla Commissione

1.   In mancanza di una comunicazione entro il termine di cui all'articolo 58, paragrafo 5, nel caso di disaccordo del comitato con la valutazione o le misure adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, o nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 3, il comitato può deferire la questione alla Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti. Tali informazioni comprendono almeno la richiesta o la raccomandazione inviata al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, la valutazione da parte di detto coordinatore dei servizi digitali, le motivazioni alla base del disaccordo ed eventuali informazioni supplementari a sostegno del deferimento.

2.   La Commissione valuta la questione entro due mesi dal deferimento della stessa a norma del paragrafo 1, previa consultazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento.

3.   Se ritiene, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, che la valutazione o le misure di indagine o di esecuzione adottate o previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 5, sono insufficienti per garantirne l'effettiva applicazione o altrimenti incompatibili con il presente regolamento, la Commissione comunica il proprio parere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato e chiede al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di riesaminare la questione.

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento adotta le misure di indagine o di esecuzione necessarie per garantire la conformità al presente regolamento, tenendo nella massima considerazione il parere e la richiesta di riesame della Commissione. Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento informa la Commissione, nonché il coordinatore dei servizi digitali richiedente o il comitato che ha agito a norma dell'articolo 58, paragrafo 1 o 2, in merito alle misure adottate entro due mesi dalla richiesta di riesame.

Articolo 60

Indagini comuni

1.   Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento può avviare e dirigere indagini congiunte con la partecipazione di uno o più coordinatori dei servizi digitali interessati:

a)

di sua iniziativa, per indagare in merito a una presunta violazione del presente regolamento da parte di uno specifico fornitore di servizi intermediari in più Stati membri, con la partecipazione dei coordinatori dei servizi digitali interessati; oppure

b)

su raccomandazione del comitato, che agisce su richiesta di almeno tre coordinatori dei servizi digitali, che, basandosi su ragionevoli sospetti, adducano una violazione da parte di uno specifico fornitore di servizi intermediari con ripercussioni per i destinatari del servizio nei loro Stati membri.

2.   Qualsiasi coordinatore dei servizi digitali che dimostri di avere un interesse legittimo a partecipare a un'indagine congiunta ai sensi del paragrafo 1 può fare richiesta in tal senso. L'indagine congiunta si conclude entro tre mesi dal suo avvio, salvo diverso accordo tra i partecipanti.

Il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento comunica la sua posizione preliminare sulla presunta violazione non oltre un mese dalla scadenza del termine di cui al primo comma a tutti i coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato. La posizione preliminare tiene conto dei pareri di tutti gli altri coordinatori dei servizi digitali che partecipano all'indagine congiunta. Se del caso, detta posizione preliminare stabilisce anche le misure di esecuzione previste.

3.   Il comitato può deferire la questione alla Commissione a norma dell'articolo 59 se:

a)

il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha omesso di comunicare la sua posizione preliminare entro il termine di cui al paragrafo 2;

b)

il comitato è sostanzialmente in disaccordo con la posizione preliminare comunicata dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento; oppure

c)

il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento ha omesso di avviare prontamente l'indagine congiunta a seguito della raccomandazione del comitato ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

4.   Nello svolgimento dell'indagine congiunta i coordinatori dei servizi digitali che partecipano cooperano in buona fede, tenendo conto, se del caso, delle indicazioni del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e della raccomandazione del comitato. I coordinatori dei servizi digitali del luogo di destinazione che partecipano all'indagine congiunta hanno il diritto, su richiesta o previa consultazione del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento, di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti dei fornitori di servizi intermediari interessati dalla presunta violazione, per quanto riguarda le informazioni e i locali situati nel loro territorio.

SEZIONE 3

Comitato europeo per i servizi digitali

Articolo 61

Comitato europeo per i servizi digitali

1.   È istituito un gruppo consultivo indipendente di coordinatori dei servizi digitali per la vigilanza sui prestatori di servizi intermediari denominato «comitato europeo per i servizi digitali» («comitato»).

2.   Il comitato fornisce consulenza ai coordinatori dei servizi digitali e alla Commissione conformemente al presente regolamento per conseguire gli obiettivi seguenti:

a)

contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento e alla cooperazione efficace dei coordinatori dei servizi digitali e della Commissione nelle materie disciplinate dal presente regolamento;

b)

coordinare e contribuire agli orientamenti e all'analisi della Commissione, dei coordinatori dei servizi digitali e di altre autorità competenti sulle questioni emergenti nel mercato interno in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento;

c)

assistere i coordinatori dei servizi digitali e la Commissione nella vigilanza sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Articolo 62

Struttura del comitato

1.   Il comitato è composto da coordinatori dei servizi digitali rappresentati da funzionari di alto livello. La mancata designazione di un coordinatore dei servizi digitali da parte di uno o più Stati membri non impedisce al comitato di svolgere i propri compiti ai sensi del presente regolamento. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali possono partecipare al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

2.   Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno. Qualora al comitato sia chiesto di adottare una raccomandazione a norma del presente regolamento, esso mette immediatamente tale richiesta a disposizione degli altri coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.

3.   Ogni Stato membro dispone di un voto. La Commissione non ha diritto di voto.

Il comitato adotta i propri atti a maggioranza semplice. Nell'adottare la raccomandazione alla Commissione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, il comitato vota entro 48 ore dalla richiesta del presidente del comitato.

4.   La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico per le attività del comitato a norma del presente regolamento.

5.   Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e può cooperare con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.

6.   Il comitato può consultare le parti interessate e rende i risultati di tale consultazione disponibili al pubblico.

7.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, previo accordo della Commissione.

Articolo 63

Compiti del comitato

1.   Ove necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 61, paragrafo 2, il comitato provvede in particolare a:

a)

sostenere il coordinamento delle indagini congiunte;

b)

assistere le autorità competenti nell'analisi delle relazioni e dei risultati delle revisioni di piattaforme online di dimensioni molto grandi o di motori di ricerca di dimensioni molto grandi da presentare a norma del presente regolamento;

c)

fornire pareri, raccomandazioni o consulenze ai coordinatori dei servizi digitali in conformità del presente regolamento, tenendo conto, in particolare, della libera prestazione di servizi da parte dei prestatori intermediari di servizi;

d)

fornire consulenza alla Commissione sulle misure di cui all'articolo 66 e adottare pareri sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi o sui motori di ricerca di dimensioni molto grandi conformemente al presente regolamento;

e)

sostenere e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di norme, orientamenti, relazioni, modelli e codici di condotta europei in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, come previsto dal presente regolamento, anche fornendo pareri o raccomandazioni su questioni connesse all'articolo 44, nonché l'individuazione di questioni emergenti in relazione alle materie disciplinate dal presente regolamento.

2.   I coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità nazionali competenti che non seguano i pareri, le richieste o le raccomandazioni adottate dal comitato e ad essi rivolte giustificano tale scelta fornendo una spiegazione sulle indagini, le azioni e le misure che hanno attuato nell'ambito delle relazioni previste dal presente regolamento o al momento di adottare le decisioni pertinenti, a seconda dei casi.

SEZIONE 4

Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

Articolo 64

Sviluppo di competenze e capacità

1.   La Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione, se del caso anche tramite il distacco di personale degli Stati membri.

2.   Inoltre, la Commissione, in cooperazione con i coordinatori dei servizi digitali e il comitato, coordina la valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione in relazione alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento.

3.   La Commissione può chiedere ai coordinatori dei servizi digitali, al comitato e ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione con competenze pertinenti di sostenere la valutazione delle questioni sistemiche ed emergenti in tutta l'Unione a norma del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri cooperano con la Commissione, in particolare attraverso i rispettivi coordinatori dei servizi digitali e, se del caso, altre autorità competenti, anche mettendo a disposizione le loro competenze e capacità.

Articolo 65

Esecuzione degli obblighi dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

1.   Ai fini dell'indagine sul rispetto, da parte dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, la Commissione può esercitare i poteri di indagine di cui alla presente sezione anche prima di avviare un procedimento a norma dell'articolo 66, paragrafo 2. Essa può esercitare tali poteri di propria iniziativa o a seguito di una richiesta a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   Qualora un coordinatore dei servizi digitali abbia motivo di sospettare che un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi abbia violato le disposizioni del capo III, sezione 5, o abbia violato sistematicamente una delle disposizioni del presente regolamento con gravi ripercussioni per i destinatari del servizio nel suo Stato membro, può presentare, attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, una richiesta alla Commissione affinché quest'ultima valuti la questione.

3.   La richiesta ai sensi del paragrafo 2 è debitamente motivata e specifica almeno:

a)

il punto di contatto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione come previsto all'articolo 11;

b)

una descrizione dei fatti rilevanti, delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e dei motivi per cui il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta sospetta che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione abbia violato il presente regolamento, ivi compresa la descrizione dei fatti che dimostrano la natura sistemica della violazione;

c)

qualsiasi altra informazione che il coordinatore dei servizi digitali che ha inviato la richiesta ritenga pertinente, comprese, se del caso, le informazioni raccolte di propria iniziativa.

Articolo 66

Avvio di un procedimento da parte della Commissione e cooperazione nelle indagini

1.   La Commissione può avviare un procedimento in vista della possibile adozione di decisioni a norma degli articoli 73 e 74 in relazione alla condotta del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi nei confronti del quale sussista il sospetto, da parte della Commissione, che abbia violato una delle disposizioni del presente regolamento.

2.   Se decide di avviare un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione ne dà notifica a tutti i coordinatori dei servizi digitali e al comitato tramite il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85, nonché al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione.

I coordinatori dei servizi digitali trasmettono alla Commissione, senza indebito ritardo dopo essere stati informati dell'avvio del procedimento, tutte le informazioni in loro possesso in merito alla violazione in causa.

L'avvio di un procedimento a norma del paragrafo 1 del presente articolo da parte della Commissione esonera il coordinatore dei servizi digitali o qualsiasi autorità competente, se del caso, dai suoi poteri di vigilanza ed esecuzione stabiliti nel presente regolamento a norma dell'articolo 56, paragrafo 4.

3.   Nell'esercitare i suoi poteri di indagine a norma del presente regolamento, la Commissione può chiedere il sostegno, singolo o congiunto, dei coordinatori dei servizi digitali interessati dalla presunta violazione, compreso il coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento. I coordinatori dei servizi digitali che hanno ricevuto tale richiesta e, laddove coinvolta dal coordinatore dei servizi digitali, qualsiasi altra autorità competente cooperano lealmente e tempestivamente con la Commissione e hanno il diritto di esercitare i loro poteri di indagine di cui all'articolo 51, paragrafo 1, nei confronti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, riguardo alle informazioni e ai locali ubicati nel loro Stato membro e conformemente alla richiesta.

4.   La Commissione fornisce al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento e al comitato tutte le pertinenti informazioni relative all'esercizio dei poteri di cui agli articoli da 67 a 72 e le sue constatazioni preliminari di cui all'articolo 79, paragrafo 1. Il comitato presenta alla Commissione il suo parere su tali constatazioni preliminari entro il termine fissato a norma dell'articolo 79, paragrafo 2. La Commissione tiene nella massima considerazione ogni parere del comitato nella sua decisione.

Articolo 67

Richieste di informazioni

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può, per il tramite di una semplice richiesta o di una decisione, imporre al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisca per fini connessi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e che possa ragionevolmente essere a conoscenza di informazioni relative alla presunta violazione, comprese le organizzazioni che effettuano le revisioni di cui all'articolo 37 e all'articolo 75, paragrafo 2, di fornire tali informazioni entro un termine ragionevole.

2.   Nell'inviare una semplice richiesta di informazioni al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite, nonché le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti.

3.   Qualora si avvalga di una decisione per imporre al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o ad altra persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo di fornire informazioni, la Commissione specifica la base giuridica e lo scopo della richiesta, precisa le informazioni richieste e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. La Commissione indica inoltre le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 74 e precisa o impone le penalità di mora previste all'articolo 76. Indica inoltre il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.   I fornitori della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone di cui al paragrafo 1, o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche, società o imprese prive di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto forniscono le informazioni richieste per conto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o delle altre persone di cui al paragrafo 1. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.   Su richiesta della Commissione, i coordinatori dei servizi digitali e le altre autorità competenti forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione.

6.   La Commissione, senza indebito ritardo dopo aver inviato la richiesta semplice o la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne invia copia ai coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.

Articolo 68

Potere di audizione e di raccogliere dichiarazioni

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può sentire qualsiasi persona fisica o giuridica che vi acconsenta ai fini della raccolta di informazioni attinenti all'oggetto di un'indagine, in relazione alla presunta violazione. La Commissione ha il diritto di registrare tale audizione mediante mezzi tecnici adeguati.

2.   Se l'audizione di cui al paragrafo 1 si svolge in locali diversi da quelli della Commissione, quest'ultima informa il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio si svolge l'audizione. I funzionari del coordinatore dei servizi digitali possono, su richiesta di quest'ultimo, assistere i funzionari della Commissione e le altre persone che li accompagnano autorizzati a svolgere l'audizione.

Articolo 69

Poteri di effettuare ispezioni

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può effettuare tutte le ispezioni necessarie presso i locali del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o di altre persone di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

2.   I funzionari e le altre persone che li accompagnano, autorizzati dalla Commissione a svolgere un'ispezione, hanno il potere di:

a)

accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o dell'altra persona interessata;

b)

esaminare i libri e qualsiasi altro documento relativo alla fornitura del servizio in questione, su qualsiasi forma di supporto;

c)

prendere o ottenere sotto qualsiasi forma copie o estratti dei suddetti libri e altri documenti;

d)

richiedere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o all'altra persona interessata di fornire accesso e chiarimenti relativi all'organizzazione, al funzionamento, al sistema informatico, agli algoritmi, alla gestione dei dati e alle pratiche commerciali dell'impresa nonché di registrare o documentare i chiarimenti forniti;

e)

sigillare tutti i locali utilizzati per fini connessi all'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona interessata, nonché libri o altri documenti, per il periodo e nella misura necessari all'ispezione;

f)

chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o dell'altra persona interessata chiarimenti relativi a fatti o documenti inerenti all'oggetto e allo scopo dell'accertamento e verbalizzarne le risposte;

g)

rivolgere domande a tale rappresentante o membro del personale in relazione all'oggetto e allo scopo dell'ispezione e verbalizzarne le risposte.

3.   Le ispezioni possono essere effettuate anche con l'assistenza di revisori o esperti nominati dalla Commissione a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, nonché dei coordinatori dei servizi digitali o di altre autorità nazionali competenti dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

4.   Qualora i libri e gli altri documenti richiesti, connessi alla fornitura del servizio in questione siano presentati in modo incompleto o qualora le risposte fornite alle domande poste a norma del paragrafo 2 del presente articolo siano inesatte, incomplete o fuorvianti, i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione a procedere a un'ispezione esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione stessa, nonché le sanzioni previste dagli articoli 74 e 76. In tempo utile prima dell'ispezione, la Commissione informa in merito il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione.

5.   Durante le ispezioni i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione, i revisori e gli esperti nominati dalla Commissione, il coordinatore dei servizi digitali o le altre autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è effettuata l'ispezione possono chiedere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o ad un'altra persona interessata di fornire spiegazioni su organizzazione, funzionamento, sistema informatico, algoritmi, gestione dei dati e comportamenti aziendali e possono rivolgere domande al loro personale chiave.

6.   Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o le altre persone fisiche o giuridiche sono tenute a sottoporsi a un'ispezione disposta con decisione della Commissione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'ispezione, ne fissa la data d'inizio e indica le sanzioni previste agli articoli 74 e 76, nonché il diritto di chiedere il riesame della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La Commissione consulta il coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro sul cui territorio deve essere effettuata l'ispezione prima di adottare tale decisione.

7.   I funzionari del coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione e le altre persone da quello autorizzate o nominate prestano attivamente assistenza, su richiesta di tale coordinatore dei servizi digitali o della Commissione, ai funzionari e alle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione in relazione all'ispezione. Dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2.

8.   Qualora i funzionari e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione constatino che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o l'altra persona interessata si oppone a un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, lo Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l'ispezione presta loro, su richiesta di tali funzionari o altre persone che li accompagnano e conformemente al diritto nazionale dello Stato membro, l'assistenza necessaria, anche, se del caso ai sensi di tale diritto nazionale, sotto forma di misure coercitive adottate da un'autorità di contrasto competente per consentire loro di svolgere l'ispezione.

9.   Se l'assistenza di cui al paragrafo 8 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria nazionale conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato, tale autorizzazione è chiesta dal coordinatore dei servizi digitali di tale Stato membro su richiesta dei funzionari e delle altre persone che li accompagnano autorizzati dalla Commissione. L'autorizzazione può essere chiesta anche in via preventiva.

10.   Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 9, l'autorità giudiziaria nazionale investita della causa verifica l'autenticità della decisione della Commissione che ordina l'ispezione e controlla che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nello svolgimento di tale verifica, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o tramite i coordinatori dei servizi digitali dello Stato membro interessato, spiegazioni dettagliate, in particolare quelle relative ai motivi per cui la Commissione sospetta una violazione del presente regolamento, quelli relativi alla gravità della presunta violazione e quelli relativi alla natura del coinvolgimento del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona interessata. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non mette in discussione la necessità dell'ispezione né esige informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea esercita il controllo di legittimità sulla decisione della Commissione.

Articolo 70

Misure provvisorie

1.   Nell'ambito di un procedimento che può portare all'adozione di una decisione di non conformità a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, in caso di urgenza dovuta al rischio di danni gravi per i destinatari del servizio, la Commissione può ordinare, mediante decisione, misure provvisorie nei confronti del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sulla base di una constatazione prima facie della sussistenza di una violazione.

2.   Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 1 si applicano per un periodo determinato e possono essere rinnovate se necessario e opportuno.

Articolo 71

Impegni

1.   Se, nel corso di un procedimento a norma della presente sezione, il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione offre di assumersi impegni volti a garantire la conformità alle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione può, mediante decisione, rendere tali impegni vincolanti per detto fornitore e dichiarare che non vi sono ulteriori motivi per intervenire.

2.   La Commissione, su richiesta o di propria iniziativa, può riaprire il procedimento:

a)

qualora si sia prodotto un cambiamento determinante di uno dei fatti su cui si è fondata la decisione;

b)

qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione agisca in contrasto con i propri impegni; oppure

c)

qualora la decisione sia stata fondata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti trasmesse dal fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o da un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

3.   Se ritiene che gli impegni offerti dal fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non siano idonei a garantire l'effettivo rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, la Commissione respinge tali impegni in una decisione motivata al momento della conclusione del procedimento.

Articolo 72

Azioni di monitoraggio

1.   Per svolgere i compiti ad essa assegnati a norma della presente sezione, la Commissione può intraprendere le azioni necessarie per monitorare l'effettiva attuazione e osservanza del presente regolamento da parte dei fornitori della piattaforma online di dimensioni molto grandi e del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. La Commissione può ordinare loro di fornire accesso alle sue banche dati e ai suoi algoritmi e di fornire spiegazioni al riguardo. Tali azioni possono comprendere l'imposizione dell'obbligo per il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi di conservare tutti i documenti ritenuti necessari per valutare l'attuazione e l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento.

2.   Le azioni previste al paragrafo 1 possono comprendere la nomina di esperti e revisori esterni indipendenti, nonché di esperti e revisori delle autorità nazionali competenti con l'accordo dell'autorità interessata, incaricati di assistere la Commissione nel monitorare l'effettiva attuazione e l'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e di fornire consulenze o conoscenze specifiche alla Commissione.

Articolo 73

Non conformità

1.   La Commissione adotta una decisione di non conformità qualora constati che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non rispetta uno o più dei seguenti elementi:

a)

le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

b)

le misure provvisorie ordinate a norma dell'articolo 70;

c)

gli impegni resi vincolanti a norma dell'articolo 71.

2.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione. Nelle constatazioni preliminari la Commissione spiega le misure che intende adottare, o che ritiene che il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione dovrebbe adottare, per rispondere in modo efficace alle constatazioni preliminari.

3.   Nella decisione adottata a norma del paragrafo 1 la Commissione ordina al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 entro un termine ragionevole ivi specificato e di fornire informazioni sulle misure che detto fornitore intende adottare per conformarsi alla decisione.

4.   Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione fornisce alla Commissione una descrizione delle misure adottate per garantire il rispetto della decisione adottata a norma del paragrafo 1 in seguito alla loro attuazione.

5.   Se constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione chiude l'indagine per mezzo di una decisione. La decisione si applica con effetto immediato.

Articolo 74

Sanzioni pecuniarie

1.   Con la decisione di cui all'articolo 73, la Commissione può infliggere al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione sanzioni pecuniarie non superiori al 6 % del fatturato totale realizzato a livello mondiale su base annua dal fornitore nell'esercizio precedente qualora constati che, intenzionalmente o per negligenza, tale fornitore:

a)

viola le pertinenti disposizioni del presente regolamento;

b)

non rispetta una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70; oppure

c)

non si conforma a un impegno reso vincolante da una decisione adottata a norma dell'articolo 71.

2.   La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona fisica o giuridica di cui all'articolo 67, paragrafo 1, sanzioni pecuniarie non superiori all'1 % del reddito annuo o del fatturato totale annuo a livello mondiale dell'esercizio precedente, qualora essi, intenzionalmente o per negligenza:

a)

forniscano informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una semplice richiesta o a una richiesta formulata mediante decisione ai sensi dell'articolo 67;

b)

non rispondano alla richiesta di informazioni formulata mediante decisione entro il termine stabilito;

c)

omettano di rettificare, entro il termine fissato dalla Commissione, le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite da un membro del personale, oppure omettano o rifiutino di fornire informazioni complete;

d)

rifiutino di sottoporsi a un'ispezione a norma dell'articolo 69;

e)

non rispettino i provvedimenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 72; oppure

f)

non rispettino le condizioni di accesso al fascicolo della Commissione a norma dell'articolo 79, paragrafo 4.

3.   Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione comunica le proprie constatazioni preliminari al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1.

4.   Nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, la Commissione tiene conto della natura, della gravità, della durata e della reiterazione della violazione e, per le sanzioni pecuniarie inflitte a norma del paragrafo 2, del ritardo causato al procedimento.

Articolo 75

Vigilanza rafforzata delle misure correttive tese a rispondere alle violazionidegli obblighi di cui al capo III, sezione 5

1.   Nell'adottare una decisione ai sensi dell'articolo 73 relativamente a una violazione, da parte di un fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi, di una delle disposizioni di cui al capo III, sezione 5, la Commissione si avvale del sistema di vigilanza rafforzata stabilito dal presente articolo. Nel fare ciò, tiene nella massima considerazione i pareri del comitato a norma del presente articolo.

2.   Nella decisione di cui all'articolo 73, la Commissione chiede al fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di elaborare e comunicare, entro un termine ragionevole specificato nella decisione, ai coordinatori dei servizi digitali, alla Commissione e al comitato un piano d'azione che stabilisca le misure necessarie, sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio. Tali misure comprendono l'impegno a effettuare una revisione indipendente a norma dell'articolo 37, paragrafi 3 e 4, sull'attuazione delle altre misure e specificano l'identità dei revisori, nonché la metodologia, la tempistica e il seguito da dare alla revisione. Le misure possono inoltre includere, se del caso, un impegno a partecipare a un codice di condotta pertinente, secondo quanto previsto dall'articolo 45.

3.   Entro un mese dal ricevimento del piano d'azione, il comitato trasmette alla Commissione il proprio parere su tale piano. Entro un mese dal ricevimento di tale parere, la Commissione decide se le misure previste nel piano d'azione sono sufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio e fissa un termine ragionevole per la sua attuazione. In tale decisione si tiene conto dell'eventuale impegno ad aderire ai codici di condotta pertinenti. Successivamente, la Commissione monitora l'attuazione del piano d'azione. A tal fine, il fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione trasmette la relazione di revisione alla Commissione senza indebito ritardo non appena disponibile e tiene aggiornata la Commissione in merito alle misure adottate per l'attuazione del piano d'azione. Se necessario per tale monitoraggio, la Commissione può chiedere al fornitore di una piattaforma online di dimensioni molto grandi o di un motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di fornire informazioni supplementari entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione.

La Commissione tiene informati il comitato e i coordinatori dei servizi digitali in merito all'attuazione del piano d'azione e in merito al relativo monitoraggio.

4.   La Commissione può adottare le misure necessarie in conformità del presente regolamento, in particolare dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 82, paragrafo 1, qualora:

a)

il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione non fornisca alcun piano d'azione, la relazione di revisione, i necessari aggiornamenti o qualsiasi altra informazione supplementare richiesta, entro il termine applicabile;

b)

la Commissione respinga il piano d'azione proposto in quanto ritiene che le misure ivi previste siano insufficienti per porre fine alla violazione o porvi rimedio; oppure

c)

sulla base della relazione di revisione, degli eventuali aggiornamenti o informazioni supplementari fornite o di qualsiasi altra informazione pertinente a sua disposizione, la Commissione ritenga che l'attuazione del piano d'azione non sia sufficiente per porre fine alla violazione o porvi rimedio.

Articolo 76

Penalità di mora

1.   La Commissione può adottare una decisione che infligga al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o a un'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, a seconda dei casi, penalità di mora periodiche non superiori al 5 % del reddito giornaliero medio o del fatturato annuo realizzato giornalmente a livello mondiale nel corso dell'esercizio precedente, calcolate a decorrere dalla data stabilita nella decisione, al fine di costringerli a:

a)

fornire informazioni corrette e complete in risposta a una decisione di richiesta di informazioni a norma dell'articolo 67;

b)

sottoporsi a un'ispezione da essa disposta mediante decisione a norma dell'articolo 69;

c)

conformarsi a una decisione che dispone misure provvisorie a norma dell'articolo 70, paragrafo 1;

d)

rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti da una decisione adottata a norma dell'articolo 71, paragrafo 1;

e)

conformarsi a una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, compresi, se del caso, i requisiti in essa contenuti relativi al piano d'azione di cui all'articolo 75.

2.   Qualora il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, si siano conformati all'obbligo per il cui adempimento è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di quest'ultima in una misura inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

Articolo 77

Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni

1.   I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.

3.   Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:

a)

richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali;

b)

ispezioni;

c)

l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1.

4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.

5.   Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 78

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1.   Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

a)

dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b)

da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

4.   Ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.

5.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:

a)

dura il termine consentito per il pagamento;

b)

l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.

Articolo 79

Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo

1.   Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, o degli articoli 74 o 76, la Commissione dà al fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o all'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, la possibilità di essere ascoltati in merito:

a)

alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni; e

b)

alle misure che la Commissione intenda adottare alla luce delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).

2.   Il fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione o l'altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, può presentare le proprie osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione entro un termine ragionevole fissato dalla Commissione nelle constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.

3.   La Commissione basa le sue decisioni solo sulle obiezioni in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

4.   Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle parti interessate. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo della Commissione alle condizioni previste per una divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi o dell'altra persona in questione alla protezione dei loro segreti commerciali. La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione in caso di disaccordo tra le parti. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione, del comitato, dei coordinatori dei servizi digitali, di altre autorità competenti o altre autorità pubbliche degli Stati membri. In particolare, il diritto di accesso non si estende alla corrispondenza tra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo impedisce alla Commissione di divulgare e utilizzare le informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

5.   Le informazioni raccolte a norma degli articoli 67, 68 e 69 sono utilizzate esclusivamente ai fini del presente regolamento.

Articolo 80

Pubblicazione delle decisioni

1.   La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'articolo 71, paragrafo 1, e degli articoli da 73 a 76. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese eventuali sanzioni irrogate.

2.   La pubblicazione tiene conto dei diritti e degli interessi legittimi del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione, di qualsiasi altra persona di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.

Articolo 81

Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

Conformemente all'articolo 261 TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la Commissione irroga una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la penalità di mora irrogata.

Articolo 82

Richieste di restrizione dell'accesso e cooperazione con i giudici nazionali

1.   Qualora siano stati esauriti tutti i poteri previsti dalla presente sezione per far cessare una violazione del presente regolamento e quest'ultima persista e causi un danno grave che non può essere evitato mediante l'esercizio di altri poteri previsti dal diritto dell'Unione o nazionale, la Commissione può chiedere al coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento del fornitore della piattaforma online di dimensioni molto grandi o del motore di ricerca online di dimensioni molto grandi in questione di agire a norma dell'articolo 51, paragrafo 3.

Prima di inviare tale richiesta al coordinatore dei servizi digitali, la Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni scritte entro un termine non inferiore a 14 giorni lavorativi, descrivendo le misure che intende richiedere e identificando il destinatario o i destinatari previsti di tali misure.

2.   Ove necessario ai fini dell'applicazione coerente del presente regolamento, la Commissione può presentare di propria iniziativa osservazioni scritte all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 51, paragrafo 3. Previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria in questione, la Commissione può anche formulare osservazioni orali.

Ai soli fini della preparazione delle sue osservazioni, la Commissione può chiedere a tale autorità giudiziaria di trasmetterle o garantire la trasmissione di tutti i documenti necessari per la valutazione del caso.

3.   Quando un giudice nazionale si pronuncia su una questione che è già oggetto di una decisione adottata dalla Commissione a norma del presente regolamento, tale giudice nazionale non adotta decisioni in contrasto con tale decisione della Commissione. I giudici nazionali evitano inoltre decisioni che potrebbero essere in contrasto con una decisione contemplata dalla Commissione in procedimenti da essa avviati a norma del presente regolamento. A tal fine un giudice nazionale può valutare se sia necessario o meno sospendere i procedimenti da esso avviati. Ciò non pregiudica l'articolo 267 TFUE.

Articolo 83

Atti di esecuzione relativi all'intervento della Commissione

In relazione all'intervento della Commissione disciplinato dalla presente sezione, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le modalità pratiche per:

a)

il procedimento a norma degli articoli 69 e 72;

b)

le audizioni previste dall'articolo 79;

c)

la divulgazione negoziata di informazioni di cui all'articolo 79.

Prima di adottare qualunque misura a norma del primo comma del presente articolo, la Commissione pubblica un progetto di tali misure e invita tutte le parti interessate a presentare osservazioni entro il termine ivi stabilito, che non può essere inferiore a un mese. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

SEZIONE 5

Disposizioni comuni in materia di esecuzione

Articolo 84

Segreto d'ufficio

Fatti salvi lo scambio e l'uso delle informazioni di cui al presente capo, la Commissione, il comitato, le autorità competenti degli Stati membri e i loro rispettivi funzionari e agenti e le altre persone che lavorano sotto la loro supervisione, come pure le altre persone fisiche o giuridiche eventualmente coinvolte, compresi i revisori e gli esperti nominati a norma dell'articolo 72, paragrafo 2, si astengono dal divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento e che per loro natura sono protette dal segreto professionale.

Articolo 85

Sistema di condivisione delle informazioni

1.   La Commissione istituisce e mantiene un sistema affidabile e sicuro di condivisione delle informazioni a sostegno delle comunicazioni tra i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato. Ad altre autorità competenti può essere concesso l'accesso a tale sistema ove necessario per svolgere i compiti loro conferiti in conformità del presente regolamento.

2.   I coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il comitato utilizzano il sistema di condivisione delle informazioni per tutte le comunicazioni a norma del presente regolamento.

3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le modalità pratiche e operative per il funzionamento del sistema di condivisione delle informazioni e la sua interoperabilità con altri sistemi rilevanti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 88.

Articolo 86

Rappresentanza

1.   Fatta salva la direttiva (UE) 2020/1828 o qualsiasi altro tipo di rappresentanza a norma del diritto nazionale, i destinatari dei servizi intermediari hanno almeno il diritto di incaricare un organismo, un'organizzazione o un'associazione di esercitare per loro conto i diritti conferiti dal presente regolamento, purché l'organismo, l'organizzazione o l'associazione soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a)

operano senza scopo di lucro;

b)

sono debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro;

c)

i loro obiettivi statutari includono un interesse legittimo a garantire che sia rispettato il presente regolamento.

2.   I fornitori di piattaforme online adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire che i reclami presentati dagli organismi, le organizzazioni o le associazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a nome dei destinatari dei servizi avvalendosi dei meccanismi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, siano trattati e decisi in via prioritaria e senza indugio.

SEZIONE 6

Atti delegati e atti di esecuzione

Articolo 87

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 16 novembre 2022. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 24, 33, 37, 40 e 43 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 88

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato («comitato per i servizi digitali»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 89

Modifiche della direttiva 2000/31/CE

1.   Gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE sono soppressi.

2.   I riferimenti agli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE si intendono fatti rispettivamente agli articoli 4, 5, 6 e 8 del presente regolamento.

Articolo 90

Modifica della direttiva (UE) 2020/1828

All'allegato I della direttiva (UE) 2020/1828 è aggiunto il punto seguente:

«68)

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277, del 27.10.2022, pag. 1).».

Articolo 91

Riesame

1.   Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione valuta e riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo i potenziali effetti del presente regolamento sullo sviluppo e sulla crescita economica delle piccole e medie imprese.

Entro il 17 novembre 2025, la Commissione valuta e riferisce e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo:

a)

sull'applicazione dell'articolo 33, compreso l'ambito di applicazione dei prestatori di servizi intermediari cui si applicano gli obblighi di cui al capo III, sezione 5, del presente regolamento;

b)

sull'interazione del presente regolamento con altri atti giuridici, in particolare gli atti di cui all'articolo 2, paragrafi 3 e 4.

2.   Entro il 17 novembre 2027, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta il presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Tale relazione riguarda in particolare:

a)

l'applicazione del paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);

b)

il contributo del presente regolamento all'approfondimento e a un funzionamento efficiente del mercato interno dei servizi intermediari, in particolare per quanto riguarda la fornitura transfrontaliera di servizi digitali;

c)

l'applicazione degli articoli 13, 16, 20, 21, 45 e 46;

d)

la portata degli obblighi imposti alle piccole imprese e alle microimprese;

e)

l'efficacia dei meccanismi di vigilanza e di applicazione;

f)

l'impatto sul rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

3.   Ove opportuno, la relazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

4.   Nella relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione valuta e riferisce altresì in merito alle relazioni annuali sulle loro attività da parte dei coordinatori dei servizi digitali fornite alla Commissione e al comitato a norma dell'articolo 55, paragrafo 1.

5.   Ai fini del paragrafo 2, gli Stati membri e il comitato trasmettono informazioni su richiesta della Commissione.

6.   Nell'eseguire le valutazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio e di altri organismi o fonti pertinenti e presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alla posizione dei nuovi concorrenti.

7.   Entro il 18 febbraio 2027, la Commissione, previa consultazione del comitato, effettua una valutazione del funzionamento del comitato e dell'applicazione dell'articolo 43 e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, tenendo conto dei primi anni di applicazione del regolamento. Tale relazione, che si basa sulle constatazioni del comitato e tiene nella massima considerazione il parere del comitato, è corredata, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento per quanto riguarda la struttura del comitato.

Articolo 92

Applicazione anticipata ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

Il presente regolamento si applica ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4, a decorrere da quattro mesi dalla notifica al fornitore interessato di cui all'articolo 33, paragrafo 6, qualora tale data sia anteriore al 17 febbraio 2024.

Articolo 93

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 17 febbraio 2024.

Tuttavia, l'articolo 24, paragrafi 2, 3 e 6, l'articolo 33, paragrafi da 3 a 6, l'articolo 37, paragrafo 7, l'articolo 40, paragrafo 13, l'articolo 43 e il capo IV, sezioni 4, 5 e 6, si applicano a decorrere dal 16 novembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU C 286 del 16.7.2021, pag. 70.

(2)  GU C 440 del 29.10.2021, pag. 67.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

(4)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(7)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57).

(10)  Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 79).

(11)  Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41)

(12)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(13)  Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

(15)  Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

(16)  Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

(17)  Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(18)  Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).

(19)  Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(20)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (G L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(21)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(22)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

(23)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(24)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(25)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(26)  Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

(27)  Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(28)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(29)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(30)  Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1).

(31)  Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

(32)  Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).

(33)  Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

(34)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(36)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(37)  GU C 149 del 27.4.2021, pag. 3.

(38)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(39)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(40)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(41)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/103


DECISIONE (UE) 2022/2066 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2022

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, (2), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) (3) («protocollo») è stato firmato il 29 giugno 2021, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(2)

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio dalla data della sua firma.

(3)

L’obiettivo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Gabon e la Comunità europea (4) («accordo») e del protocollo è consentire all’Unione e alla Repubblica gabonese («Gabon») di collaborare più strettamente per continuare a promuovere lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca del Gabon e nell’Oceano Atlantico, contribuendo nel contempo ad assicurare condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(4)

È opportuno approvare il protocollo.

(5)

L’accordo istituisce, all’articolo 9, una commissione mista incaricata di sorvegliarne l’attuazione. Inoltre, a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del protocollo, la commissione mista può adottare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’adozione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, purché siano rispettate determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

(6)

È opportuno che la posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia determinata dal Consiglio. La Commissione dovrebbe approvare le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che non vi si opponga un certo numero di Stati membri che costituiscono una minoranza di blocco conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea (TUE).

(7)

Il protocollo dovrebbe entrare in vigore quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca del Gabon e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 26 del protocollo.

Articolo 3

Conformemente alla procedura descritta nell’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che devono essere adottate dalla commissione mista istituita ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. DENORMANDIE


(1)  Approvazione del 14 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2021/1117 del Consiglio, del 28 giugno 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e l’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026) (GU L 242 dell'8.7.2021, pag. 3).

(3)  GU L 242 dell'8.7.2021, pag. 5.

(4)  GU L 109 del 26.4.2007, pag. 3.


ALLEGATO

PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DI MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA

Nei casi in cui, conformemente all’articolo 19, paragrafo 5, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica gabonese e la Comunità europea (2021-2026), la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono.

1)

La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

a)

sia conforme agli obiettivi della politica comune della pesca;

b)

sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

c)

tenga conto dei più recenti e pertinenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.

2)

Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della riunione pertinente della commissione mista.

3)

La conformità delle modifiche proposte alle condizioni di cui al punto 1) è valutata dal Consiglio.

4)

La Commissione approva le modifiche proposte a nome dell’Unione, a meno che un certo numero di Stati membri che costituiscono una minoranza di blocco al Consiglio conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga a tali modifiche. Allorché, invece, si forma una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.

5)

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo sulle modifiche proposte, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti da 2) a 4), affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.

6)

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista relativa alle modifiche proposte, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.

7)

Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo previste all’articolo 19, paragrafo 5, del protocollo, la posizione che l’Unione deve adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.


REGOLAMENTI

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/106


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2067 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 2022

recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato.

(3)

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1911 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania e Italia. Dalla data di adozione di tale regolamento di esecuzione la situazione epidemiologica relativa alla malattia in alcuni Stati membri interessati si è evoluta.

(4)

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (6) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (7). In particolare, l’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede determinate misure per classificare un animale o un gruppo di animali come un caso sospetto o confermato di una malattia elencata, compresa la peste suina africana.

(6)

Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (8) integra le norme in materia di controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare gli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali selvatici, compresa la peste suina africana in suini selvatici. Più precisamente, tali misure i prevedono l’istituzione di una zona infetta e il divieto di movimento di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(7)

Nel maggio 2022 l’Italia ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana sul suo territorio in quel periodo in seguito a un caso sospetto della malattia in un suino selvatico nella provincia di Rieti (Regione Lazio). In base al principio di precauzione, l’autorità competente di tale Stato membro ha gestito il caso sospetto di peste suina africana come se si trattasse di un caso confermato della malattia e ha istituito una zona infetta come previsto nel caso della conferma ufficiale di detta malattia nel regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(8)

Nell’ottobre 2022 l’Italia ha comunicato alla Commissione che le dettagliate misure continuative di controllo della malattia e la sorveglianza passiva sui suini detenuti e selvatici dimostrano l’assenza di circolazione del virus della peste suina africana nella provincia di Rieti, e che l’autorità competente italiana è in grado di concludere che il caso sospetto di peste suina africana nella provincia di Rieti non dovrebbe essere considerato un caso confermato di peste suina africana conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/689 poiché, sebbene i risultati delle prove effettuate sull’animale abbiano individuato un acido nucleico specifico della malattia, tale animale non presentava segni clinici compatibili con la malattia e sono state escluse eventuali connessioni epidemiologiche con altri casi sospetti o confermati.

(9)

Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1911 si sono inoltre verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Germania. Anche la situazione epidemiologica in alcune zone elencate come zone soggette a restrizioni I e III in Polonia è migliorata per quanto riguarda i suini detenuti e selvatici.

(10)

Nell’ottobre 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land del Brandeburgo in Germania, in un’area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un’area del Land del Brandeburgo attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Gli attuali confini delle zone soggette a restrizioni I e II dovrebbero pertanto essere modificati per tenere conto di tali recenti focolai.

(11)

A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini selvatici nel Land del Brandeburgo in Germania e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata conformemente agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(12)

Inoltre, tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti in determinate zone soggette a restrizioni III elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 22, 25 e 40 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, determinate aree nelle regioni di Lublino, della Precarpazia, della Grande Polonia e di Lubusz in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato a causa dell’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti in tali zone soggette a restrizioni III nel corso degli ultimi 12 mesi, mentre la malattia è ancora presente in suini selvatici. Tali zone soggette a restrizioni III dovrebbero ora essere elencate come zone soggette a restrizioni II, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica della peste suina africana.

(13)

Inoltre, tenuto conto dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alla peste suina africana per i suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che sono applicate in Polonia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle stabilite agli articoli 64, 65 e 67 di quest’ultimo, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, determinate zone delle regioni della Precarpazia, di Łódź e della Slesia in Polonia, attualmente elencate come zone soggette a restrizioni I nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, dovrebbero ora essere soppresse dalle zone soggette a restrizioni I in detto allegato, data l’assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tali zone soggette a restrizioni I nel corso degli ultimi 12 mesi. Le zone soggette a restrizioni I dovrebbero ora essere soppresse da tale allegato per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica della peste suina africana.

(14)

Inoltre, sulla base delle informazioni e delle giustificazioni ricevute dall’Italia, in particolare tenuto conto del completamento dell’indagine epidemiologica e dell’efficacia delle misure di controllo delle malattie in relazione alle peste suina africana, e tenuto conto dell’attuale situazione favorevole della peste suina africana nei suini selvatici nella regione Lazio e delle misure di controllo delle malattie debitamente attuate dall’Italia, al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi è opportuno che le zone soggette a restrizioni I e II nella provincia di Rieti siano ora soppresse dall’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica della peste suina africana in tale Stato membro.

(15)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione della malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Germania e Polonia ed elencarle come zone soggette a restrizioni I e II nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Per la Polonia è inoltre opportuno sopprimere da tale allegato determinate parti della zona soggetta a restrizioni I. Poiché nell’Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione epidemiologica nelle aree circostanti.

(16)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1911 della Commissione, del 6 ottobre 2022, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 261 del 7.10.2022, pag. 6).

(4)  Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

(5)  Codice sanitario per gli animali terrestri dell’OIE, 29a edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8, https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(8)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin außer der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2, dieser folgend bis zur Gemarkungsgrenze Rosow, weiter in nordwestlicher Richtung bis Rosow, weiter auf der K7311 zur Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, dieser folgend in östlicher Richtung bis zur polnischen Grenze,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig, Schorbus, Domsdorf, Drebkau, Laubst, Leuthen, Siewisch, Casel und Greifenhain,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Klein Gaglow nördl. der BAB 15, Kolkwitz, Gulben, Papitz, Babow, Eichow, Krieschow, Limberg, Glinzig, Milkersdorf und Hähnchen,

Gemeinde Burg (Spreewald)

Kreisfreie Stadt Cottbus außer den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg, Reppist, Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Neu-Seeland mit den Gemarkungen Lieske, Bahnsdorf und Lindchen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Dörrwalde und Allmosen,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Göda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Reinsberg,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

gmina Krempna w powiecie jasielskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

gmina Przedbórz w powiecie radomszczańskim, w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

powiat kaliski,

powiat turecki,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Sarezzano,

nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole, Loazzolo, Cessole, Vesime, San Giorgio Scarampi,

nella provincia di Cuneo, i comuni di Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto,

regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata,

nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona,

regione Emilia-Romagna:

nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba,

regione Lombardia:

nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima,

regione Lazio:

nella provincia di Roma:

a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

a ovest: il comune di Fiumicino,

a sud: il comune di Roma tra i confini del comune di Fiumicino (a ovest), i limiti della zona 3 (a nord), il fiume Tevere fino all’intersezione con il Grande Raccordo Anulare (GRA), il Grande Raccordo Anulare (GRA) fino all’intersezione con l’autostrada A24, l’autostrada A24 fino all’intersezione con Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all’intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio,

a est: i comuni di Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

PARTE II

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Kolkwitz mit der Gemarkung Klein Gaglow südl. der BAB 15,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree,

Gemeinde Drebkau mit der Gemarkung Kausche,

Kreisfreie Stadt Cottbus mit den Gemarkungen Kahren, Gallinchen, Groß Gaglow und der Gemarkung Kiekebusch südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2, dieser folgend bis zur Gemarkungsgrenze Rosow, weiter in nordwestlicher Richtung bis Rosow, weiter auf der K7311 zur Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern, dieser folgend in östlicher Richtung bis zur polnischen Grenze,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkung Peickwitz,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Demitz-Thumitz nördlich der S111,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda nördlich der S111,

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Großharthau nördlich der B6,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neschwitz,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Stadt Bautzen nördlich der S111 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 nördlich der S111,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda,

Gemeinde Stadt Kamenz,

Gemeinde Stadt Königsbrück,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl,

Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:

Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien,

Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

Aizkraukles novads,

Alūksnes, novada Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemera pagasts, Jaunannas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no Pededzes upes, Alūksnes pilsēta,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu, novada Baltinavas, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Tilžas, Vectilžas, Vecumu, Žīguru, Viļakas pilsēta,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes, novada Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagasts, Litenes pagasta daļa uz rietumiem no Pededzes upes, Gulbenes pilsēta,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu, novada Aglonas, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu, Riebiņu, Rožkalnu, Saunas, Sīļukalna, Stabulnieku, Upmalas, Vārkavas pagasts, Galēnu pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V742, Preiļu pilsēta,

Rēzeknes, novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dekšāres, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Mākoņkalna, Nagļu, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Sokolku, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu, Viļānu pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz austrumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz austrumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V577, V742, Viļānu pilsēta,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Vārves, Užavas, Usmas, Jūrkalnes pagasts, Ugāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1347, uz austrumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, Piltenes pilsēta,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija.

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

część powiatu oleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat jarosławski,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

część powiatu mieleckiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie małopolskim:

gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Małomice Wymiarki, Żagań i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat głogowski,

gmina Niechlów w powiecie górowskim,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

powiat międzychodzki,

powiat nowotomyski,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy

część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

gmina Kołbaskowo w powiecie polickim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,

the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D’orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant’Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D’orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D’orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d’Acqui, Castelletto d’Erro, Ponti, Denice,

nella provincia di Asti, il comune di Mombaldone,

regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant’Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia,

nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia,

regione Lazio:

l’area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell’Azienda sanitaria locale “ASL RM1”.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

regione Sardegna: tutto il territorio.

3.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Padures, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Skrundas pilsēta,

Ventspils novada Zlēku pagasts, Ugāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1347, uz rietumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei,

Alūksnes novada Jaunannas pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no Pededzes upes,

Balvu novada Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes, Balvu pagasts, Balvu pilsēta,

Gulbenes novada Litenes pagasta daļa uz austrumiem no Pededzes upes,

Preiļu novada Silajāņu pagasts, Galēnu pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V742,

Rēzeknes novada Silmalas pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz rietumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz rietumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V577, V742.

4.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos.

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos.

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

gmina Banie Mazurskie, część gminy Gołdap położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę bignącą od zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Pietraszki – Grygieliszki – Łobody - Bałupiany - Piękne Łąki do skrzyżowania z drogą nr 65, następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 65 biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 650 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 65 do miejscowości Wronki Wielkie i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Wronki Wielkie – Suczki – Pietrasze – Kamionki – Wilkasy biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie gołdapskim,

część gminy Pozdezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Stręgiel – Gębałka – Kuty – Jakunówko – Jasieniec, część gminy Budry położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Skalisze – Budzewo – Budry – Brzozówko w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Jasieniec – Jeziorowskie – Podleśne w powiecie giżyckim,

część gminy Kowale Oleckie położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Wierzbiadnki – Czerwony Dwór – Mazury w powiecie oleckim,

w województwie podkarpackim:

gminy Borowa, Czermin, Radomyśl Wielki, Wadowice Górne w powiecie mieleckim,

w województwie lubuskim:

gminy Niegosławice, Szprotawa w powiecie żagańskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

powiat rawicki,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Ceradz Kościelny – Grzebienisko – Wierzeja – Wilkowo, biegnącą do skrzyżowania z autostradą A2, część gminy Kaźmierz położona zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna, część gminy Ostroróg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 116 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 116 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 184 do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 184 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogęn r 184 biegnącą od przecięcia z rzeką Sarna do północnej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim

gmina Gromadka w powiecie bolesławieckim,

gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

powiat miejski Kielce,

gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,

gmina Kije w powiecie pińczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

6.   Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,

In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,

In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,

In the district Of Sabinov: Daletice,

In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,

the whole district of Medzilaborce,

In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

In the district of Svidník: Pstruša,

In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,

In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,

The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.

».

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/149


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2068 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo alle misure che l’Unione può adottare in merito all’effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia (2), in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (UE) 2016/1328 (3) la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e della Federazione russa («Russia») («le misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)

I dazi antidumping attualmente in vigore per la RPC sono pari al 19,7 % sulle importazioni dai produttori esportatori inclusi nel campione, al 20,5 % sulle società che hanno collaborato non incluse nel campione e al 22,1 % su tutte le altre società, mentre per la Russia sono compresi tra il 18,7 % e il 34 % per i produttori esportatori inclusi nel campione, con un’aliquota del dazio del 36,1 % per tutte le altre società.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (4), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda di riesame è stata presentata il 3 maggio 2021 dalla European Steel Association («Eurofer») («il richiedente») per conto dell’industria dell’Unione dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio della reiterazione del dumping e della persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(5)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 3 agosto 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («l’avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(7)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, tutti i produttori noti dell’Unione, i produttori noti della RPC e della Russia e le autorità della RPC e della Russia, gli importatori noti, gli utilizzatori e gli operatori commerciali, invitandoli a partecipare.

1.6.   Osservazioni in merito all’apertura

(8)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre produttori esportatori della Russia, dal governo russo, da un importatore indipendente e da un utilizzatore.

(9)

Nelle loro osservazioni in merito all’apertura, i tre produttori esportatori russi hanno affermato che il richiedente non aveva presentato elementi di prova sufficienti e attendibili del rischio della persistenza o della reiterazione di dumping pregiudizievole a causa delle importazioni dalla Russia. Il governo russo, i produttori esportatori russi, l’importatore indipendente e un utilizzatore hanno affermato inoltre che non esisteva un nesso di causalità tra la situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione e le importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo da Cina e Russia. Secondo le argomentazioni addotte dalle diverse parti, l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione era dovuto a fattori diversi dalle importazioni pregiudizievoli dalla Russia e dalla Cina, alla luce dei volumi trascurabili delle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dai paesi interessati.

(10)

Tuttavia, come indicato anche nell’avviso di apertura, il richiedente ha sostenuto che «il pregiudizio come inizialmente stabilito è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dai paesi interessati potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione» (6). L’inchiesta di riesame aveva lo scopo di stabilire se la scadenza delle misure implica il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Le informazioni fornite dal richiedente nella fase di apertura erano sufficienti a dimostrare la reiterazione del pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping in caso di ripresa delle importazioni oggetto di dumping in volumi più elevati. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni delle parti sul nesso di causalità.

(11)

Il governo russo ha affermato che il richiedente non ha presentato sufficienti elementi di prova dell’aumento del dumping di cui all’articolo 5.2 dell’accordo antidumping nel calcolo del valore normale. Il governo russo ha sostenuto inoltre che le informazioni fornite nella versione consultabile della domanda di riesame in previsione della scadenza non erano sufficientemente dettagliate e non indicavano le cifre esatte utilizzate per il calcolo del margine, in quanto i costi di trasporto, i costi delle esportazioni e i prezzi sul mercato russo dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e gli stessi calcoli erano stati forniti in cifre approssimative. Il governo russo ha chiesto alla Commissione di esaminare i calcoli indicati nella domanda e di fornire elementi di prova del fatto che tali calcoli sono affidabili. Il governo russo inoltre, facendo riferimento all’articolo 6.2 dell’accordo antidumping, ha affermato che, non consentendo una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate in via riservata, il richiedente privava il governo russo e i produttori russi, nonché altre parti interessate, della possibilità di difendere appieno i propri interessi e ha chiesto alla Commissione e a Eurofer di fornire informazioni più dettagliate sui calcoli del margine di dumping.

(12)

Per quanto riguarda l’affermazione sulla sufficienza degli elementi di prova, la domanda di riesame ha riconosciuto che le esportazioni russe del prodotto in esame verso l’Unione sono nettamente diminuite rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. La domanda ha pertanto valutato il rischio della reiterazione del dumping facendo riferimento ai prezzi all’esportazione verso paesi terzi diversi dall’Unione. Dall’analisi degli elementi di prova è emerso che la domanda conteneva prove sufficienti del rischio della reiterazione del dumping.

(13)

Il margine di dumping calcolato nella domanda rifletteva la politica dei prezzi dei produttori esportatori russi sui mercati di paesi terzi e non rispecchiava necessariamente l’esatto livello di dumping calcolato nell’inchiesta. Il richiedente ha comunque fornito sufficienti elementi di prova nella domanda per quanto concerne il prezzo all’esportazione e il valore normale a dimostrazione del rischio della reiterazione del dumping. Il richiedente ha fornito anche una descrizione sufficientemente dettagliata del metodo utilizzato per il calcolo del dumping, tale da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate in via riservata.

(14)

Per valutare il valore normale dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo per i produttori esportatori russi, il richiedente aveva raccolto informazioni disponibili pubblicamente e su abbonamento sui prezzi di vendita di una tonnellata di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo praticati dai principali esportatori sui rispettivi mercati interni per il periodo di riferimento. La Commissione ha verificato e confermato il prezzo all’esportazione con la banca dati Global Trade Atlas («GTA»).

(15)

Poiché le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Russia nell’Unione sono state trascurabili in seguito all’istituzione dei dazi antidumping nel 2016, il richiedente ha basato il prezzo all’esportazione su diverse fonti di informazione sui prezzi delle vendite all’esportazione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dalla Russia verso paesi terzi nel 2020. I prezzi all’esportazione per una tonnellata di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono stati stabiliti sulla base di informazioni commerciali sui prezzi all’esportazione dalla Russia. Il prezzo all’esportazione è stato verificato e confermato con il prezzo medio GTA delle tre principali destinazioni delle esportazioni russe.

(16)

Il richiedente aveva pertanto confrontato il prezzo medio all’esportazione franco fabbrica di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dalla Russia con un valore normale basato sui prezzi praticati sul mercato interno russo.

(17)

Nella sua analisi regolamentare, la Commissione ha tenuto conto esclusivamente degli aspetti per i quali gli elementi di prova erano sufficientemente adeguati e precisi.

(18)

Le argomentazioni del governo russo sono state pertanto respinte.

(19)

La Commissione ha ritenuto che la versione non riservata della domanda, disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, contenesse tutti gli elementi di prova essenziali e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, affinché le parti interessate potessero esercitare correttamente i loro diritti di difesa. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

1.7.   Campionamento

(20)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(21)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di tre produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e al volume delle vendite del prodotto simile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 30 % del volume totale stimato di produzione del prodotto simile nell’Unione e oltre il 20 % del volume totale stimato delle vendite.

(22)

Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Poiché non sono pervenute osservazioni, il campione provvisorio è stato confermato e considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.7.2.   Campionamento degli importatori

(23)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’allegato dell’avviso di apertura.

(24)

Nessun importatore indipendente ha risposto al modulo di campionamento. La Commissione ha pertanto deciso che non era necessario ricorrere al campionamento.

1.7.3.   Campionamento dei produttori esportatori di Russia e Cina

(25)

Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori di Russia e Cina a fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre invitato le autorità cinesi e russe a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta.

(26)

All’atto dell’apertura la Commissione ha reso disponibile una copia dei questionari nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio.

(27)

Nessun produttore esportatore cinese ha fornito le informazioni richieste e/o ha accettato di essere incluso nel campione. La Commissione ha informato la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea in merito alla sua intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Non sono pervenute osservazioni.

(28)

Vista la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, le risultanze relative alle importazioni dalla RPC, sono state pertanto elaborate sulla base dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, in particolare utilizzando statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni [Eurostat, Global Trade Atlas («GTA») (7) e OCSE (8)].

(29)

Tre produttori esportatori russi, segnatamente PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works (MMK) e le rispettive società collegate (gruppo MMK), PJSG Novolipetsk Steel (NLMK) e le rispettive società collegate (gruppo NLMK) e PJSC Severstal (Severstal) e le rispettive società collegate (gruppo SEVERSTAL), hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Il 6 settembre 2021 questi tre produttori esportatori tuttavia hanno informato la Commissione di aver deciso di non fornire risposte individuali al questionario antidumping, bensì di collaborare con la Commissione per tutti gli altri aspetti del riesame in previsione della scadenza, ad esempio con osservazioni concernenti la domanda di riesame, il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio e l’interesse dell’Unione. Il 13 settembre 2021 i tre produttori esportatori russi hanno quindi presentato osservazioni sulla domanda di riesame in previsione della scadenza, sulla presunta persistenza e sul rischio della reiterazione del dumping pregiudizievole e sull’interesse dell’Unione. Tali produttori esportatori hanno invitato la Commissione a effettuare una verifica selettiva di dati pertinenti specifici per società, quali produzione, capacità e utilizzo degli impianti, presentati insieme alle osservazioni.

(30)

In seguito a questa comunicazione, il 21 settembre e il 19 novembre 2021 la Commissione ha informato i suddetti produttori esportatori del fatto che li considerava parti che non hanno collaborato e della sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base e di utilizzare i dati disponibili per stabilire le sue risultanze nell’inchiesta. La Commissione ha informato anche le autorità russe in merito alla sua intenzione di utilizzare i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.

(31)

Il 30 settembre e il 29 novembre 2021 la Commissione ha ricevuto le osservazioni dei tre produttori esportatori russi in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base. I produttori esportatori hanno contestato la valutazione del loro status di collaborazione da parte della Commissione e hanno ribadito la loro intenzione di collaborare su altri aspetti del riesame, quali la persistenza o la reiterazione del pregiudizio, il rischio di ulteriore dumping pregiudizievole e l’interesse dell’Unione. La Commissione è stata nuovamente invitata a verificare i dati relativi a produzione, capacità e utilizzo degli impianti trasmessi da tali produttori esportatori.

(32)

A tale proposito, i produttori esportatori russi non hanno fornito le necessarie informazioni richieste nelle rispettive risposte al questionario. La Commissione ha ritenuto che i produttori esportatori russi abbiano fornito solo informazioni frammentarie, limitate a produzione, capacità e volume di produzione, non corroborate da elementi di prova. Di conseguenza, poiché i produttori esportatori non hanno fornito informazioni sufficienti e attendibili per consentire alla Commissione di elaborare una conclusione adeguata e precisa, la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili nel fascicolo come spiegato al considerando 30. In ogni caso, la Commissione ha utilizzato le informazioni fornite dai tre produttori russi nella misura possibile a questo proposito.

(33)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(34)

La Commissione ha inviato questionari anche ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online (9) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. La Commissione ha inviato un questionario anche all’associazione dei produttori dell’Unione, Eurofer.

(35)

I tre produttori dell’Unione inclusi nel campione ed Eurofer hanno risposto al questionario.

1.7.4.   Verifica

(36)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l’avviso COVID-19») (10) hanno impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi delle società incluse nel campione. La Commissione ha invece eseguito controlli incrociati a distanza tramite videoconferenza delle informazioni fornite dalle società elencate di seguito:

 

    produttori dell’Unione

Voestalpine Stahl GmbH, Austria

ThyssenKrupp Steel Europe AG, Germania

ArcelorMittal Belgium, Belgio

1.8.   Fase successiva della procedura

(37)

Il 19 agosto 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore sulle importazioni dalla RPC e dalla Russia. A tutte le parti è stata concessa l’opportunità di presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(38)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(39)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale, ossia prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211238019, 7211238095 e 7211238099), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211290019 e 7211290099), 7225 50 80 e 7226 92 00 («il prodotto oggetto del riesame»).

(40)

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del riesame:

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici;

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»);

i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico»; e

i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

(41)

I prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono fabbricati utilizzando rotoli (coils) laminati a caldo. Il processo di laminazione a freddo consiste nel far passare un foglio o un nastro, precedentemente laminato a caldo e decapato, attraverso rulli freddi, cioè a una temperatura inferiore a quella di rammollimento del metallo. I prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono fabbricati in modo da soddisfare determinate specifiche o le specifiche elaborate dagli utilizzatori finali. Essi possono essere forniti in varie forme: arrotolati (anche lubrificati), tagliati su misura (fogli) o in nastri stretti. I prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono un fattore produttivo industriale acquistato dagli utilizzatori finali per una serie di impieghi, principalmente nel settore manifatturiero (l’industria in generale, gli imballaggi, il settore automobilistico ecc.) ed anche in quello delle costruzioni.

2.2.   Prodotto in esame

(42)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta corrisponde al prodotto oggetto del riesame originario della RPC e della Russia.

2.3.   Prodotto simile

(43)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le stesse caratteristiche fisiche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame venduto sul mercato interno della RPC e della Russia; e

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(44)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Repubblica popolare cinese

3.1.1.   Osservazioni preliminari

(45)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono proseguite le importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dalla Cina, sebbene a livelli inferiori a quelli registrati nel periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015). Secondo i dati Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dalla Cina rappresentavano meno dell’1 % del mercato dell’Unione, rispetto alla quota di mercato del 10,3 % (11) durante l’inchiesta iniziale. In termini assoluti, durante il periodo dell’inchiesta di riesame la Cina ha esportato nell’Unione circa 32 000 tonnellate, un calo notevole rispetto alle circa 732 000 tonnellate (12) esportate nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

(46)

Durante l’inchiesta iniziale, la Commissione ha riscontrato che il livello di dumping delle esportazioni dalla Cina del prodotto in esame sul mercato dell’Unione era significativo. I margini di dumping degli esportatori cinesi che hanno collaborato erano compresi tra il 52,7 % e il 59,2 %. In virtù dell’applicazione della regola del dazio inferiore, i dazi antidumping istituiti sulle importazioni cinesi sono stati fissati a un livello molto inferiore, compreso tra il 19,7 % e il 22,1 %.

(47)

Come indicato al considerando 27, nessuno degli esportatori/produttori cinesi ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, essa avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le risultanze relative alla RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(48)

Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le risultanze relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping per quanto riguarda la RPC si sono pertanto basate sui dati disponibili, segnatamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni (Eurostat, GTA (13) e OCSE (14)) e fornitori indipendenti di dati finanziari, come i dati finanziari globali pubblicati da Dunn & Bradstreet (15).

3.1.2.   Dumping

3.1.2.1.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC

(49)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(50)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura, la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, con nota verbale del 13 settembre 2021, la Commissione ha comunicato al governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per determinare l’eventuale esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(51)

Al punto 5.3.2. dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la Cina era il Brasile, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(52)

Il 24 novembre 2020 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («la prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella fabbricazione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato possibili paesi rappresentativi, in particolare il Brasile, il Messico, la Russia e la Turchia. La Commissione non ha ricevuto osservazioni sulla prima nota.

(53)

Il 17 marzo 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («la seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando il Brasile come paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni.

3.1.2.2.   Valore normale

(54)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(55)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato, […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» in appresso sono denominate «SGAV»).

(56)

Come spiegato ulteriormente nelle sottosezioni seguenti, nell’ambito della presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.1.3.   Esistenza di distorsioni significative

(57)

Nell’ambito di recenti inchieste concernenti il settore siderurgico nella RPC (16), la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(58)

In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (17). La Commissione ha concluso in particolare che nel settore siderurgico, che fornisce la principale materia prima per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, il governo della RPC non solo continua a detenere un livello elevato di proprietà ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (18), ma è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (19). La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. In effetti, nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato (20). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (21). Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore siderurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (22), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (23).

(59)

Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore siderurgico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale (24) («la relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.

(60)

La domanda asseriva che l’intera economia cinese è ampiamente influenzata e interessata da vari interventi di vasta portata del governo della RPC o di altre autorità pubbliche a diversi livelli amministrativi, in considerazione dei quali i prezzi e i costi sul mercato interno dell’industria siderurgica cinese non possono essere utilizzati nella presente inchiesta. A sostegno della sua posizione, la domanda faceva riferimento alle recenti inchieste della Commissione relative al settore siderurgico cinese (25) o alle conclusioni del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio sotto l’egida del G20 (26).

(61)

Più nello specifico, la domanda ha rilevato che nel contesto della dottrina della «economia di mercato socialista» contenuta nella costituzione della RPC, dell’onnipresenza del partito comunista cinese («PCC») e dell’influenza statale sull’economia mediante iniziative di pianificazione strategica, come il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale, l’ingerenza del governo assume varie forme, in particolare di tipo amministrativo, finanziario e normativo.

(62)

La domanda forniva esempi di elementi che indicano l’esistenza di distorsioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), dal primo al sesto trattino, del regolamento di base. Facendo riferimento alle precedenti inchieste della Commissione nel settore siderurgico, alla relazione nonché a relazioni di autorità di paesi terzi (USTR) e di altre istituzioni (FMI), il richiedente ha osservato in particolare quanto segue:

il mercato dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo è servito in ampia misura da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità della RPC, considerata in particolare l’influenza del PCC sulle imprese private e di proprietà statale mediante nomine del PCC nelle società, nonché alla luce della commistione sistematica di cariche pubbliche e del PCC. Il richiedente ha affermato inoltre che, mentre il settore siderurgico è costituito per metà da imprese di proprietà dello Stato e per metà da società private in termini di produzione e capacità produttiva, quattro dei cinque maggiori produttori siderurgici sono imprese di proprietà dello Stato, tra cui Baowu, il secondo maggior produttore di acciaio grezzo a livello mondiale, di totale proprietà dello Stato e strettamente allineato alla politica siderurgica del governo della RPC. A tale proposito il richiedente ha rilevato che il governo della RPC perseguiva il piano di consolidare il 70 % della produzione siderurgica in dieci società leader entro il 2025, una strategia che incide anche sull’industria dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, ad esempio con l’acquisizione nel 2019 del produttore di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo Maanshan Iron & Steel da parte di Baowu;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi, in particolare esercitando un controllo normativo e gestionale sulle imprese di proprietà statale, come pure attraverso il ruolo crescente del PCC nelle società statali e private che negli ultimi anni sono state sollecitate a lasciare importanti decisioni al PCC. Il richiedente ha rilevato inoltre strette sovrapposizioni tra l’associazione CISA, controllata dallo Stato, e il maggior produttore siderurgico privato, il gruppo Shagang, nonché la presenza dello Stato in società del settore a monte, per le quali sono posti obiettivi che danno luogo a costi anormalmente bassi per l’industria siderurgica;

le politiche o le misure pubbliche favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato, considerato in particolare il sistema di pianificazione che convoglia le risorse a industrie selezionate, come il settore siderurgico. Il richiedente ha illustrato questo aspetto citando il progetto del quattordicesimo piano quinquennale per l’industria siderurgica, che ribadisce l’importanza di tale settore per l’economia cinese, e facendo riferimento ad altri documenti strategici e di pianificazione che prevedono il sostegno al settore siderurgico, come Made in China 2025. Il richiedente ha fatto riferimento anche ad altre politiche pubbliche che influenzano le forze del libero mercato, come ad esempio le numerose misure adottate dal governo della RPC per orientare i prezzi delle materie prime, quali contingenti all’esportazione, obblighi di licenza, dazi all’esportazione o riduzioni dell’IVA nonché la differenziazione dei prezzi dell’energia. La domanda descrive inoltre gli incentivi forniti dalle autorità cinesi ai produttori di acciaio che partecipano all’iniziativa «Nuova via della seta», volta a promuovere la presenza di società cinesi sui mercati esteri;

l’assenza o l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale comporta la sopravvivenza di numerose «società zombie», che contribuiscono al mantenimento di capacità inutilizzate, un problema particolarmente sentito nel settore siderurgico e che si ripercuote sui mercati finanziari e del prestito cinesi. Il richiedente ha rilevato altresì che data l’assenza della proprietà privata delle terre in Cina, lo Stato cinese interferisce nell’uso dei terreni da parte del settore siderurgico, come già riscontrato anche dalla Commissione in precedenti inchieste (27);

i costi salariali sono distorti nella misura in cui non esiste la libera contrattazione e l’unico sindacato legalmente riconosciuto, ACFTU, è soggetto alla leadership del PCC. Il richiedente ha rilevato altresì che la Cina non ha ancora ratificato numerose convenzioni fondamentali dell’ILO e che la forza lavoro cinese risente del sistema di registrazione dei nuclei familiari;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato, a causa della presenza dominante di banche di proprietà o sotto il controllo dello Stato nelle quali lo Stato e il PCC influiscono sulle decisioni in materia di personale e commerciali e che sono allineate agli obiettivi di politica industriale del paese. Secondo la domanda, i produttori cinesi di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo beneficiano in misura massiccia di prestiti agevolati da tali banche. Il richiedente ha rilevato che anche le banche private devono tenere conto delle politiche nazionali nel condurre i propri affari. Analogamente alle distorsioni nel settore bancario, la domanda descrive il ruolo dominante degli operatori collegati al governo nel mercato obbligazionario e il ruolo distorsivo delle agenzie di rating del credito di proprietà statale o delle agenzie private fortemente influenzate dallo Stato, che apre la strada ai finanziamenti alle industrie incentivate a tassi più favorevoli rispetto a quelli che sarebbero stati disponibili sui mercati finanziari che operano secondo i principi di mercato.

(63)

Come indicato al considerando 50, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(64)

In particolare nel settore del prodotto oggetto del riesame, ossia il settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà in capo al governo della RPC. Molti dei maggiori produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono di proprietà dello Stato, come ad esempio Hebei Iron and Steel, Handan Iron and Steel, Baoshan Iron and Steel, Shanghai Meishan Iron and Steel, BX Steel Posco Cold Rolled Sheet, WISCO International Economic and Trading, Maanshan Iron and Steel, Tianjin Rolling One Steel o Inner Mongolia Baotu Steel Union. Baosteel, un’altra importante impresa cinese operante nella produzione dell’acciaio, fa parte del gruppo China Baowu Steel Group Co. Ltd. (ex Baosteel Group e Wuhan Iron & Steel), il maggior produttore mondiale di acciaio (28) interamente controllato, in ultima istanza, dalla commissione centrale per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC») (29). Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di proprietà dello Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi dieci maggiori produttori di acciaio al mondo, quattro sono imprese di proprietà dello Stato (30). Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto il 36 % circa della produzione totale del settore, nello stesso anno il governo della RPC ha stabilito come obiettivo di concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025 (31). Tale intenzione è stata ribadita dal governo della RPC ad aprile del 2019, con l’annuncio della pubblicazione di orientamenti in materia di consolidamento dell’industria siderurgica (32). Tale consolidamento potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di proprietà dello Stato che realizzano risultati inferiori alle aspettative (33). In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra produttori privati e statali di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Anche in assenza di informazioni specifiche per il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, si tratta comunque di un sottosettore dell’industria siderurgica, per cui le risultanze concernenti tale industria sono ritenute indicative anche per il prodotto oggetto del riesame.

(65)

Gli ultimi documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Quanto precede è esemplificato dal progetto di parere di orientamento del ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore siderurgico, che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale (34), o dal quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria della materia prima, secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base» (35). Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e orientare gli sviluppi del settore sono evidenti a livello provinciale, come nello Shandong, che non solo prevede «di costruire un’ecologia dell’industria siderurgica […], creare parchi produttivi, ampliare la catena industriale e creare cluster industriali» ma vuole che l’industria siderurgica «offra una dimostrazione di trasformazione e miglioramento […] nella nostra provincia e anche nell’intero paese» (36).

(66)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, è stato impossibile stabilire sistematicamente l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. Poiché tuttavia quello dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo è un sottosettore dell’industria siderurgica, le informazioni disponibili concernenti i produttori di acciaio sono pertinenti anche per i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. A titolo di esempio, il presidente del consiglio di amministrazione di Baowu funge anche da segretario del comitato di partito e il direttore generale è il vice segretario del comitato di partito (37). Analogamente, il presidente del consiglio di amministrazione di Baosteel occupa la posizione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore esecutivo è il vice segretario del comitato di partito (38). Più in generale, data l’applicabilità generale della legislazione sulla presenza del PCC nelle società, non si può ipotizzare che la capacità del governo della RPC di interferire nei prezzi e nei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese sarebbe diversa rispetto al settore siderurgico in generale.

(67)

Sia le imprese pubbliche che quelle private nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. Gli esempi seguenti illustrano la suddetta tendenza a un aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Molti fabbricanti di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo pongono esplicitamente l’accento, nei loro siti web, sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. Ad esempio Baowu indica che all’interno del gruppo esistono 301 comitati di partito e che i membri del PCC nel personale di Baowu sono 84 571 (39). Inoltre, per quanto riguarda l’edificazione del partito nell’impresa, il gruppo annuncia quanto segue: «Rafforzare la leadership di partito e migliorare il governo societario, migliorare il sistema d’impresa moderno. China Baowu attua pienamente i requisiti dei«Pareri sul rafforzamento della leadership di partito nel miglioramento del governo societario delle imprese centrali», […]. Il sistema decisionale riveduto e migliorato nelle questioni principali ha ulteriormente potenziato il potere decisionale del comitato di partito, del consiglio di amministrazione, dei dirigenti e degli altri organi direttivi, le questioni e le forme decisionali autorizzate dal consiglio di amministrazione […]. […] Baowu osserva e attua la pianificazione contestuale dell’edificazione del partito e della riforma delle imprese, l’istituzione contestuale di organizzazioni e di entità operative di partito, l’assegnazione contestuale di responsabili dell’organizzazione di partito e di personale addetto agli affari interni del partito» (40).

(68)

Nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo inoltre sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Anche se i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo rappresentano un’industria specializzata e nel corso dell’inchiesta non è stato possibile individuare documenti strategici specifici che ne guidino espressamente lo sviluppo, il settore beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici nel settore siderurgico, dato che il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo è uno dei suoi sottosettori.

(69)

L’industria siderurgica è considerata un settore chiave dal governo della RPC (41). Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020», valido per una parte significativa del periodo dell’inchiesta di riesame. In tale piano si legge che l’industria siderurgica è «un settore importante e fondamentale dell’economia cinese, un pilastro nazionale» (42). I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore (43). Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale (44), applicabile durante il periodo dell’inchiesta di riesame, prevedeva il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta (45). Esso si concentrava altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell’affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione pulita di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità (46). Analogamente, nel quattordicesimo piano quinquennale adottato a marzo 2021, il governo della RPC ha previsto per l’industria siderurgica interventi di trasformazione e potenziamento, nonché di ottimizzazione e adeguamento strutturale (47).

(70)

Il Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2019) (48) («il Repertorio») annovera il settore dell’acciaio tra le industrie incentivate. L’altra importante materia prima utilizzata per la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo è il minerale di ferro. Il minerale di ferro rientrava nel piano nazionale per le risorse minerarie 2016-2020 durante una parte significativa del periodo dell’inchiesta di riesame. Il piano prevedeva, tra l’altro, di «garantire la concentrazione delle imprese e sviluppare miniere di grandi e medie dimensioni competitive sul mercato», «garantire l’orientamento delle risorse locali in modo da concentrarle verso gruppi minerari di grandi dimensioni», ««ridurre l’onere a carico delle imprese produttrici di minerale di ferro, aumentare la competitività delle imprese nazionali produttrici di minerale di ferro», «controllare adeguatamente lo sviluppo di miniere a 1 000 metri di profondità e di miniere di piccole dimensioni per l’estrazione del minerale di ferro a basso grado di purezza».

(71)

Il minerale di ferro è citato anche nel tredicesimo piano quinquennale per l’acciaio 2016-2020, in vigore durante una parte significativa del periodo dell’inchiesta di riesame. Per quanto riguarda il minerale di ferro il piano prevedeva quanto segue: «continuare a sostenere le attività di prospezione nelle principali regioni minerarie nazionali, […], sostenere una serie di imprese nazionali esistenti altamente competitive, attive nel settore del minerale di ferro, grazie a uno sviluppo più esteso e intensificato, […] e rafforzare il ruolo delle basi di risorse minerarie nazionali per quanto riguarda la sicurezza (degli approvvigionamenti)».

(72)

Il minerale di ferro è classificato come industria strategica emergente e come tale è contemplato dal tredicesimo piano quinquennale nazionale sulle industrie strategiche emergenti. Il minerale di ferro e le ferroleghe sono elencati anche nel Repertorio. Le ferroleghe sono menzionate anche nel Repertorio di riferimento 2018 del MIIT per lo sviluppo e il trasferimento industriale. Gli esempi di cui sopra concernenti il settore siderurgico in generale e quello del minerale di ferro in particolare, che rappresenta un’importante materia prima per la fabbricazione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo, dimostrano l’importanza attribuita dal governo della RPC a tali settori. Pertanto il governo della RPC gestisce l’ulteriore sviluppo del settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo in base a un’ampia gamma di strumenti politici e direttive e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento del settore. L’industria dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo beneficia quindi degli orientamenti e degli interventi pubblici concernenti la principale materia prima utilizzata per la produzione, vale a dire il ferro.

(73)

In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(74)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo di cui al considerando 55 non inciderebbe sui fabbricanti del prodotto oggetto del riesame.

(75)

Il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo subisce inoltre la distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 55. Tale distorsione incide sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC) (49).

(76)

Nella presente inchiesta inoltre non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 55. L’intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(77)

La Commissione ha infine rammentato che per fabbricare i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni; possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale; sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(78)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita applicati sul mercato interno dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(79)

Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC o i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

(80)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione in appresso.

3.1.4.   Paese rappresentativo

3.1.4.1.   Osservazioni generali

(81)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha preso in esame i paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina, secondo la banca dati della Banca mondiale (50);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (51);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(82)

Come indicato ai considerando 52 e 53, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti. Non sono pervenute osservazioni dalle parti su questi elementi e sulle fonti pertinenti di cui alle due note summenzionate. Nella seconda nota, la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.1.4.2.   Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC

(83)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato Brasile, Messico, Russia e Turchia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica cioè come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, dove è noto che avviene la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(84)

Nella sua domanda il richiedente aveva proposto il Brasile come possibile paese rappresentativo appropriato, poiché il Brasile era sede di diversi produttori di acciaio integrati ed era un esempio emblematico di un mercato interno competitivo per i principali prodotti siderurgici, tra cui il prodotto oggetto del riesame. Nella sua domanda il richiedente ha anche indicato che tutti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta in Brasile sono comunemente importati da molteplici fonti e in larga misura da fonti esenti da distorsioni.

(85)

Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota.

3.1.4.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(86)

Nella prima nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come produttori del prodotto oggetto del riesame, ossia Brasile, Messico, Russia e Turchia, la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto del riesame.

(87)

Per quanto riguarda il Messico, la Commissione ha individuato come produttori due società indicate nella prima nota. Una di queste due società tuttavia risultava in perdita a partire dal 2016 e fino al 2020 compreso. Per l’altra società è risultato che i rendiconti finanziari per l’esercizio 2020 non erano coerenti con i rendiconti finanziari per l’esercizio precedente (2019): ad esempio le vendite nette sono risultate inferiori di circa sette volte nel 2020 rispetto al 2019. Non si sono riscontrate informazioni che giustificassero una simile differenza nelle vendite nette (che incide anche sugli utili netti) tra gli esercizi 2020 e 2019. Le due società non sono state pertanto ritenute candidate idonee per la determinazione di spese generali di produzione, SGAV e profitti. In mancanza di altre informazioni contenute nel fascicolo a disposizione della Commissione sulla presenza di altre società produttrici del prodotto oggetto del riesame in Messico con dati finanziari prontamente disponibili, la Commissione ha concluso che il Messico non poteva più essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

(88)

Per quanto riguarda la Russia, la Commissione ha individuato due società indicate nella prima nota come produttori con dati finanziari pubblicamente disponibili. Entrambe le società risultavano redditizie nel 2020 e negli esercizi precedenti. Come indicato al considerando 91 tuttavia la Commissione ha individuato alcuni problemi relativi ai dati disponibili per la Russia, che non importava una serie di importanti materie prime, come il gas naturale liquefatto, utilizzate per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. I prezzi del gas naturale in Russia inoltre risultavano distorti. La Commissione ha pertanto concluso che la Russia non era adatta ad essere considerata un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta.

(89)

Per quanto riguarda la Turchia, la Commissione ha individuato due società indicate nella prima nota come produttori. Per una di esse tuttavia non erano prontamente disponibili rendiconti finanziari recenti. Per l’altra società, benché nel 2020 e negli esercizi precedenti fosse redditizia, la Commissione ha ritenuto che il livello delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») della società non fosse adeguato, in quanto l’importo delle SGAV espresso in percentuale sul costo di produzione era basso (inferiore al 2 % nel 2020) o addirittura negativo. La Commissione ha pertanto concluso che non poteva utilizzare i dati di queste società come un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV per stabilire il valore normale esente da distorsioni. La Commissione ha quindi concluso che la Turchia non poteva essere considerata un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta.

(90)

Infine, per quanto riguarda il Brasile, nella prima nota la Commissione ha individuato cinque società produttrici di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Per due di queste cinque società tuttavia l’importo delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») espresso in percentuale sul costo di produzione risultava negativo, per cui i loro dati non potevano essere utilizzati al fine di stabilire il valore normale esente da distorsioni. Le altre tre società brasiliane disponevano di dati finanziari pubblici recenti che indicavano un profitto e un importo congruo di SGAV per l’esercizio 2020.

(91)

La Commissione ha anche analizzato le importazioni dei principali fattori produttivi in Brasile, Messico, Russia e Turchia. Dall’analisi dei dati sulle importazioni è emerso che la Russia non importava alcuni importanti fattori produttivi. I prezzi del gas naturale in Russia inoltre risultavano distorti. Dall’analisi dei dati sulle importazioni è anche emerso che la Turchia non importava gas naturale liquefatto (codice SA 2711 11 gas naturale, liquefatto) e importava solo un quantitativo limitato di ossigeno (codice SA 2804 40 ossigeno). Né la Russia né la Turchia quindi potevano essere considerate un paese rappresentativo adeguato.

(92)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo appropriato e le tre società Brasiliane (ArcelorMittal Brazil, CSN e Usiminas), a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(93)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e delle tre società (ArcelorMittal Brazil, CSN e Usiminas) come produttori nel paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni in seguito alla seconda nota.

3.1.4.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(94)

Avendo stabilito che il Brasile era il solo paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti i suindicati elementi, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.1.4.5.   Conclusioni

(95)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato.

3.1.5.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(96)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame dai produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(97)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha inoltre dichiarato che si sarebbe avvalsa delle fonti di informazioni seguenti per stabilire i costi esenti da distorsioni dell’energia: il prezzo dell’energia elettrica applicato da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società EDP Brasil (52), mentre per il prezzo del gas avrebbe utilizzato i dati come spiegato al considerando 109. La Commissione ha dichiarato altresì che avrebbe utilizzato le statistiche dell’ILO per determinare il livello dei salari in Brasile al fine di stabilire costi del lavoro esenti da distorsioni. Le statistiche dell’ILO (53) forniscono informazioni sui salari mensili dei dipendenti (54) e sul numero medio di ore di lavoro settimanali nel settore manifatturiero in Brasile (55) nel 2020.

(98)

Nella seconda nota la Commissione ha anche informato le parti interessate del fatto che, data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, avrebbe raggruppato sotto la categoria «materiali di consumo» alcune materie prime che avevano un peso trascurabile nel costo totale di produzione, sulla base delle informazioni fornite nella domanda dal richiedente. La Commissione ha comunicato inoltre che, per determinare i materiali di consumo utilizzando i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato, avrebbe applicato al costo ricalcolato delle materie prime la percentuale basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda.

(99)

Non sono pervenute osservazioni.

3.1.6.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.1.6.1.   Fattori produttivi

(100)

La Commissione ha chiesto al richiedente di fornire chiarimenti sui fattori produttivi pertinenti utilizzati nei processi di produzione a partire dai prodotti semilavorati laminati a caldo e di comunicare un aggiornamento del livello dei costi di trasporto riguardante l’intero periodo dell’inchiesta di riesame. Il richiedente ha fornito le informazioni richieste il 17 febbraio 2022.

(101)

Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successivamente fornite dal richiedente, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi di alcuni prodotti piatti laminati a freddo

Fattore produttivo

Codice delle merci

Valore esente da distorsioni in CNY

Unità di misura

Materie prime

Dolomite

251810 , 251820 e 251830

169,9

Tonnellata

Calcare

252100

160,8

Tonnellata

Calce viva

252210

852,8

Tonnellata

Minerali di ferro e loro concentrati

260111 e 260112

1 206,8

Tonnellata

Prodotti ferrosi

720310 e 720390

453 671

Tonnellata

Antracite e carbone bituminoso

270111 e 270112

662

Tonnellata

Coke e semi-coke di carboni fossili

270400

2 027,6

Tonnellata

Ossigeno

280440

8 796,3

Metro cubo

Ferromanganese

720211 e 720219

9 388,2

Tonnellata

Ferrocromo

720241 e 720249

9 470,6

Tonnellata

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

7207

4 256,3

Tonnellata

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

72081000 ,

72082500 ,

72082610 ,

72082690 ,

72082710 ,

72082790 ,

72083610 ,

72083690 ,

72083700 ,

72083810 ,

72083890 ,

72083910 ,

72083990 ,

72084000 ,

72085100 ,

72085200 ,

72085300 ,

72085400 ,

72089000 ,

72111300 ,

72111400 ,

72111900

4 637,9

Tonnellata

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm

72253000 , 72254010 , 72254090

8 539,6

Tonnellata

Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm

72269100

9 081,8

Tonnellata

Sottoprodotti: rifiuti

Cascami e avanzi di ferro o di acciaio

720430 e 720449

2 383,3

Tonnellata

Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature, spuntature di stampaggio o di taglio di ferro o acciaio

720441

3 269,1

Tonnellata

Manodopera

Manodopera

 

24,8

per ora lavorativa

Energia

Energia elettrica

 

547,7

kWh

Gas naturale

271111 e 271112

1 638

Tonnellata

3.1.6.2.   Materie prime

(102)

Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella sua domanda, i principali processi di produzione per la fabbricazione di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono due:

il primo processo produttivo parte dalle materie prime e si avvale di un altoforno a ossigeno. In questo processo la prima fase è la produzione di «prodotti piatti laminati a freddo full-hard» («FH CRF») dalle materie prime (principalmente minerale di ferro e carbone da coke), ossia il prodotto ottenuto subito dopo che il materiale laminato a caldo è passato nel laminatoio a freddo per la riduzione dello spessore. La seconda fase consiste nella ricottura, riscaldamento dei prodotti piatti laminati a freddo full hard per ripristinare le proprietà dell’acciaio;

il secondo processo produttivo parte dai prodotti semilavorati, ossia i prodotti piatti di acciaio laminati a caldo: la produzione di prodotti piatti laminati a freddo parte dai rotoli di acciaio piatto laminati a caldo («coils decapati») acquistati, che costituiranno la quota principale del costo dei fattori produttivi.

(103)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime (nel caso del primo processo produttivo) e dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (nel caso del secondo processo produttivo) come consegnati all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato quale base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nella banca dati GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (56). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso al considerando 80 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(104)

Una serie di fattori produttivi rappresentava una quota trascurabile del costo totale delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché il valore utilizzato per tali fattori non aveva un’incidenza significativa sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, la Commissione ha deciso di includere tali costi nei materiali di consumo. Come spiegato al considerando 98, per determinare l’importo dei materiali di consumo utilizzando i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato, la Commissione ha applicato la percentuale indicata dal richiedente nella sua domanda.

(105)

Per quanto riguarda i dazi all’importazione la Commissione ha rilevato che il Brasile importava le materie prime principali (minerale di ferro da più di cinque paesi, carbone e coke da più di 10 paesi). Poiché ai fini di un riesame in previsione della scadenza non è necessario calcolare un margine di dumping esatto, bensì stabilire se esista il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping, la Commissione ha calcolato i dazi all’importazione per ogni materia prima sulla base di volumi rappresentativi di importazioni da un numero limitato di paesi, che per le principali materie prime (minerale di ferro, carbone e coke) rappresentavano almeno l’80 % delle importazioni totali.

(106)

Per quanto riguarda i costi di trasporto, in mancanza di collaborazione, la Commissione ha chiesto al richiedente di fornire un aggiornamento sul livello dei costi del trasporto interno riguardante l’intero periodo dell’inchiesta di riesame. Il richiedente ha fornito le informazioni richieste rispettivamente il 4 e il 17 febbraio 2022. La Commissione ha espresso i costi del trasporto interno per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime all’atto della consegna allo stabilimento della società.

3.1.6.3.   Manodopera

(107)

La Commissione si è avvalsa delle statistiche dell’ILO per determinare il livello dei salari in Brasile. Le statistiche dell’ILO (57) forniscono informazioni sui salari mensili dei dipendenti (58) e sul numero medio di ore di lavoro settimanali nel settore manifatturiero in Brasile (59) nel 2020.

3.1.6.4.   Energia elettrica

(108)

La Commissione ha utilizzato le tariffe dell’energia elettrica indicate da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società EDP Brasil (60) per stabilire il valore esente da distorsioni del costo dell’energia elettrica.

3.1.6.5.   Gas naturale

(109)

Il prezzo del gas naturale in Brasile era basato su dati che indicano i prezzi all’importazione dazio corrisposto per il gas importato, combinando i quantitativi importati e i valori estratti dalla banca dati GTA con i dati sulle tariffe ottenuti da MacMap (61).

3.1.6.6.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(110)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(111)

La Commissione ha utilizzato i dati finanziari di tre società brasiliane (ArcelorMittal Brazil, CSN e Usiminas) produttrici nel paese rappresentativo, di cui al considerando 90.

(112)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi totali della produzione e del lavoro sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

3.1.7.   Calcolo del valore normale

(113)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(114)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e manodopera) necessario per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(115)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato al considerando 112. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti dal richiedente. SGAV e profitti sono stati determinati sulla base dei dati finanziari di tre società brasiliane (ArcelorMittal Brazil, CSN e Usiminas) come indicato al considerando 111. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 10 % dei costi diretti di produzione nel primo processo produttivo e il 2 % dei costi diretti di produzione nel secondo processo produttivo;

SGAV e altri costi, che rappresentavano il 18,5 % dei costi delle merci vendute («COGS») delle tre società brasiliane citate sopra; e

profitti realizzati dalle tre società brasiliane citate sopra, pari al 14,7 % del costo delle merci vendute, che sono stati applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni.

(116)

Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Il valore normale costruito era compreso tra 1 200-1 400 EUR/tonnellata o tra 1 500-1 700 EUR/tonnellata, a seconda del processo produttivo (cfr. a tale proposito il considerando 102) durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.1.8.   Prezzo all’esportazione

(117)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della Cina, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 (62), a livello cif.

3.1.9.   Confronto

(118)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione stabilito secondo le modalità di cui sopra.

(119)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente sono stati effettuati adeguamenti per il nolo marittimo e il trasporto interno e le spese di scarico, pari a 140,44 EUR/tonnellata, al prezzo all’esportazione per ricondurlo al prezzo franco fabbrica.

3.1.10.   Persistenza del dumping

(120)

Su questa base la Commissione ha stabilito che il prezzo all’esportazione era inferiore del 29,7 % rispetto al valore normale per il primo processo produttivo a partire dalle materie prime di cui al considerando 102, e dell’8,83 % per il secondo processo produttivo a partire dai prodotti semilavorati.

(121)

Poiché però il volume delle importazioni in questione era molto limitato, pari a meno dello 0,5 % del totale delle importazioni nell’Unione e a una quota di mercato inferiore all’1 % sul mercato dell’Unione, i prezzi non sono stati considerati rappresentativi. Per tale ragione la Commissione ha concluso che questi volumi modesti non forniscono una base sufficiente per giungere a una conclusione in merito alla persistenza del dumping. La Commissione ha pertanto esaminato il rischio della reiterazione del dumping.

3.1.11.   Rischio della reiterazione del dumping

(122)

Per l’analisi del rischio della reiterazione del dumping sono stati considerati gli ulteriori elementi seguenti: le esportazioni verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.1.11.1.   Confronto tra i prezzi all’esportazione nei paesi terzi e i prezzi all’esportazione nell’Unione

(123)

La Commissione ha analizzato l’andamento dei prezzi delle esportazioni cinesi nei paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A tale scopo ha consultato informazioni pubblicamente disponibili quali le statistiche sulle esportazioni cinesi riportate nella banca dati Global Trade Atlas («GTA») e ha ricavato i quantitativi e i valori delle esportazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo classificati con i codici SA 7209 15 90, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 90, 7209 25 00, 7209 26 00, 7209 27 00, 7209 28 00, 7211 23 00, 7211 29 00, 7225 50 00 e 7226 92 00 per il periodo dell’inchiesta di riesame. I quantitativi esportati (in tonnellate) in tutti i paesi (inclusa l’Unione europea) ammontano a 3 253 368 tonnellate, di cui 31 602 tonnellate, ovvero l’1 % circa, esportati nell’Unione.

(124)

Le statistiche sulle esportazioni cinesi riportate nella banca dati GTA indicavano un prezzo all’esportazione medio cif dalla Cina verso altri paesi pari a 629 EUR/tonnellata, ricondotto a un prezzo franco fabbrica (a seguito di adeguamenti per il nolo marittimo e il trasporto interno e le spese di scarico) pari a 585 EUR/tonnellata. Quest’ultimo prezzo era addirittura inferiore al prezzo all’esportazione nell’UE nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(125)

Si è pertanto ritenuto che, in caso di abrogazione delle misure attuali, probabilmente i produttori esportatori cinesi comincerebbero a vendere nell’Unione a prezzi inferiori al valore normale riscontrato.

3.1.11.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina

(126)

Secondo la domanda del richiedente, in Cina esistono oltre 50 produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame. Secondo le statistiche sulle esportazioni cinesi indicate nel GTA, i produttori esportatori cinesi hanno effettuato esportazioni anche nel resto del mondo.

(127)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha basato le sue risultanze in merito alla capacità degli altri produttori esportatori sui dati disponibili e sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, nonché su altre fonti disponibili, come il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (63), un documento dell’OCSE sugli ultimi sviluppi (64) nella capacità di produzione siderurgica nel 2021, pubblicato nel settembre 2021 e i dati della World Steel Association concernenti l’anno 2021 (65).

(128)

In primo luogo, secondo le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza la capacità totale cinese era stimata a più di 120 milioni di tonnellate, mentre la produzione e il consumo cinesi erano entrambi stimati pari a 100 milioni di tonnellate nel 2020. Su questa base, la capacità inutilizzata in Cina è stata stimata pari a 20 milioni di tonnellate nel 2020, un valore indicativo per la capacità inutilizzata nel periodo dell’inchiesta di riesame e notevolmente superiore al consumo totale dell’Unione sul mercato libero (circa 9,7 milioni di tonnellate) nel periodo dell’inchiesta di riesame. In secondo luogo, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029, malgrado «l’eccezionale impennata del consumo registrata in Cina» [cfr. considerando 36 del regolamento (UE) 2021/1029], nella relazione ministeriale 2020 del Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio («GFSEC»), basata sui dati disponibili fino al 2019, si osservava che «le implicazioni immediate delle prospettive in termini di domanda riguardano il significativo aumento, fino ad almeno 606 milioni di tonnellate nel 2020, del divario tra domanda e capacità a livello mondiale, un indicatore dei rischi di eccesso di offerta per il mercato siderurgico». Si notava inoltre che «questa inversione dell’eccesso di capacità può provocare perturbazioni degli scambi commerciali, indurre notevoli riduzioni dei prezzi dell’acciaio e compromettere la sostenibilità economica dell’industria siderurgica». In terzo luogo, questa situazione era confermata anche dal documento dell’OCSE «Latest development in steelmaking capacities in 2021». Il documento faceva riferimento a «una serie di nuovi investimenti relativi a misure della Cina intese a sostituire impianti siderurgici datati e di piccole dimensioni, in particolare nelle zone costiere della Cina orientale e meridionale», ma anche al fatto che il governo cinese «ha individuato casi in cui alcuni stabilimenti siderurgici hanno ampliato la propria capacità produttiva nel quadro del programma di scambio di capacità». Il documento dell’OCSE si riferiva inoltre a investimenti di società siderurgiche cinesi in paesi dell’Asia meridionale, come le Filippine e l’Indonesia. Infine, anche se i dati della WorldSteel Association per l’anno 2021 riguardano solo l’acciaio grezzo, si possono considerare indicativi per il prodotto in esame in quanto la produzione di acciaio laminato a freddo è sostanzialmente il secondo processo di produzione di acciaio, dopo la produzione di acciaio laminato a caldo. A tale proposito, i dati del 2021 sulla produzione di acciaio grezzo hanno evidenziato che la Cina era responsabile del 52,9 % della produzione mondiale di acciaio, il che è indicativo anche dell’enorme capacità produttiva del prodotto in esame nella RPC durante il 2021.

(129)

Alcuni mercati principali quali gli USA e l’India inoltre sono protetti da misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame che riducono l’accesso dei produttori esportatori cinesi.

(130)

Su tale base, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi indirizzino le loro capacità inutilizzate verso il mercato dell’Unione in grandi quantità a prezzi di dumping.

3.1.11.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(131)

Il mercato dell’Unione è uno dei maggiori mercati mondiali per alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.

(132)

Nella sua domanda il richiedente ha affermato che le sole misure di salvaguardia sull’acciaio dell’Unione, che si applicano al prodotto oggetto del riesame, non sarebbero sufficienti a proteggere il mercato dell’Unione da importazioni in quantità significative a prezzi di dumping. Poiché alla Cina non è stato assegnato un contingente specifico per paese per il prodotto oggetto del riesame, i produttori esportatori cinesi hanno accesso a grandi volumi di contingente residuo nell’ambito dei quali potrebbero indirizzare le loro esportazioni sul mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping. In caso di abrogazione delle misure antidumping quindi è probabile che i volumi delle esportazioni cinesi aumentino in misura significativa nell’ambito del contingente residuo e inondino il mercato dell’Unione prima che siano applicabili eventuali dazi fuori contingente a norma della misura di salvaguardia.

(133)

L’importatore Duferco SA ha dichiarato (66) che le autorità cinesi hanno annullato la riduzione del 13 % dell’imposta sul valore aggiunto sulle esportazioni di acciaio, comprese le importazioni del prodotto oggetto del riesame, nell’intento di limitare la produzione di acciaio in Cina (per affrontare la questione delle emissioni di carbonio), garantendo le forniture sul mercato cinese. Duferco SA ha affermato che, di conseguenza, i prezzi delle importazioni cinesi dovrebbero aumentare, indebolendo così l’attrattiva del mercato dell’Unione. La Commissione tuttavia non ha potuto confermare tale affermazione, poiché l’evoluzione dei volumi e dei prezzi dipende anche da molti altri elementi, in particolare l’eccesso di capacità esistente e l’attrattiva del mercato dell’Unione rispetto ad altri paesi terzi.

3.1.11.4.   Conclusioni sul rischio della reiterazione

(134)

Il mercato dell’Unione è molto interessante perché è tra i maggiori a livello mondiale. Come indicato inoltre nella tabella 7 al considerando 202, la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato libero nell’Unione ammontava a 622 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame, un importo superiore al prezzo medio all’esportazione dalla Cina adeguato a un prezzo franco fabbrica pari a 585 EUR/tonnellata (cfr. considerando 124). Sarebbe quindi probabile che, in caso di scadenza delle attuali misure antidumping, i produttori cinesi utilizzino la loro capacità inutilizzata e inoltre dirottino alcune delle loro vendite all’esportazione meno redditizie dai paesi terzi al mercato dell’Unione.

(135)

Sulla base delle considerazioni di cui sopra, si è concluso che sussiste il rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure.

3.2.   Russia

3.2.1.   Osservazioni preliminari

(136)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla Russia sono continuate, anche se a livelli notevolmente inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale (ossia dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015). Secondo le statistiche di Comext (Eurostat), nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di prodotti piatti di acciai laminati a freddo dalla Russia sono ammontate a meno di 3 000 tonnellate, rispetto a circa 700 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale. Le importazioni di prodotti piatti laminati a freddo dalla Russia hanno rappresentato una quota vicina allo 0 % del mercato complessivo dell’Unione e del mercato libero dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, rispetto a una quota di mercato del 9,8 % durante il periodo dell’inchiesta iniziale.

(137)

Come spiegato al considerando 29, i tre produttori esportatori russi si sono manifestati all’apertura dell’inchiesta e hanno espresso la volontà di collaborare. Tuttavia successivamente hanno informato la Commissione che non intendevano rispondere al questionario dei produttori esportatori.

(138)

A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le risultanze relative alla persistenza del dumping e al rischio della reiterazione del dumping sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili.

3.2.2.   Persistenza del dumping delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame

3.2.2.1.   Valore normale

(139)

Come indicato al considerando 138, a causa dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori russi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire il valore normale. A tal fine la Commissione ha utilizzato i dati forniti dal richiedente per il periodo dell’inchiesta di riesame basati sui prezzi di riferimento sul mercato interno di MEPS International (67) per Russia — prodotti piatti laminati a freddo — regione del Volga. Su questa base, il valore normale è risultato pari a 702,97 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

3.2.2.2.   Prezzo all’esportazione

(140)

A causa dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, la Commissione ha dovuto utilizzare i dati disponibili per stabilire il prezzo all’esportazione.

(141)

Il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif Eurostat. Il prezzo all’esportazione era quindi pari a 755,65 EUR/tonnellata.

3.2.2.3.   Confronto

(142)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione del prodotto oggetto del riesame a livello franco fabbrica. Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, per determinare il prezzo franco fabbrica è stato adeguato il prezzo all’esportazione in modo da tenere conto dei costi relativi al nolo marittimo, al trasporto interno e allo scarico delle merci, pari a 127,84 EUR/tonnellata. Su tale base il prezzo all’esportazione nell’Unione adeguato a livello franco fabbrica era pari a 627,81 EUR/tonnellata.

3.2.2.4.   Persistenza del dumping

(143)

Dal confronto di cui sopra è emerso che i prezzi all’esportazione nell’Unione, espressi in percentuale del valore cif, erano inferiori del 10 % rispetto al valore normale stabilito.

(144)

Poiché tuttavia il volume delle importazioni in questione era molto limitato, rappresentava meno dell’1 % delle importazioni totali dell’Unione e una quota del mercato dell’Unione vicina allo 0 %, la Commissione ha esaminato anche il rischio della reiterazione del dumping.

3.2.3.   Rischio della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure

(145)

Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. A tale proposito, sono stati analizzati gli ulteriori elementi seguenti: le esportazioni verso paesi terzi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione.

3.2.3.1.   Esportazioni verso paesi terzi

a)    Valore normale

(146)

Il valore normale è stato costruito come spiegato nella sezione 3.2.2.1.

b)    Prezzo all’esportazione

(147)

Il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi all’esportazione del prodotto oggetto del riesame in altri paesi terzi. A tale proposito, a causa della mancanza di collaborazione dei produttori esportatori. la Commissione si è avvalsa della banca dati GTA. Il prezzo medio all’esportazione cif verso paesi terzi era pari a 536 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il prezzo all’esportazione cif verso paesi terzi è stato ridotto al livello franco fabbrica detraendo i costi di nolo e assicurazione e i costi del trasporto interno in Russia, pari a 127,84 EUR/tonnellata come indicato al considerando 141. Su tale base, il prezzo all’esportazione nei paesi terzi adeguato a livello franco fabbrica era pari a 408,72 EUR/tonnellata.

c)    Confronto tra i prezzi

(148)

La Commissione ha confrontato il valore normale stabilito nella sezione 3.2.2.1 e il prezzo medio all’esportazione nei paesi terzi a livello franco fabbrica.

(149)

Dal confronto di cui sopra è emerso che le esportazioni russe del prodotto oggetto del riesame verso paesi terzi, espresse in percentuale del valore cif, erano inferiori del 55 % rispetto al valore normale stabilito.

(150)

Nella loro comunicazione sull’apertura dell’inchiesta, i tre produttori esportatori russi hanno affermato che i prezzi all’esportazione nei mercati terzi non sono più rappresentativi dei prezzi all’esportazione nell’Unione, poiché tali esportazioni, prevalentemente verso la Turchia, sono costituite da tipi di prodotti piatti laminati a freddo più economici, il che spiegherebbe i prezzi inferiori. I produttori esportatori hanno suggerito che i prezzi elevati delle esportazioni russe riportati da Eurostat sono rappresentativi e devono essere utilizzati nella valutazione.

(151)

A tale proposito, la Commissione ha rilevato che non sono stati forniti elementi per comprovare l’asserzione dell’esistenza di differenze nei tipi di prodotto. I tre produttori esportatori russi di fatto non hanno fornito una risposta al questionario che consentisse alla Commissione di effettuare una valutazione in merito ai tipi di prodotto esportati nell’Unione. Come spiegato al considerando 138, la Commissione ha pertanto basato la sua valutazione sui dati disponibili. È stata utilizzata la banca dati GTA come fonte più appropriata per stabilire il prezzo delle esportazioni russe verso paesi terzi. In ogni caso, anche utilizzando i prezzi delle esportazioni russe nell’Unione come suggerito dai tre esportatori russi, la Commissione ha stabilito nella sezione 3.2.2.4 che i prezzi delle esportazioni russe verso l’Unione ricavati da Eurostat, espressi in percentuale del valore cif, erano inferiori del 10 % rispetto al valore normale stabilito. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.2.3.2.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Russia

(152)

Data l’omessa collaborazione dei produttori esportatori russi, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Russia sono state stabilite sulla base dei dati disponibili e in particolare delle informazioni fornite dal richiedente concernenti il periodo dell’inchiesta di riesame.

(153)

Secondo le informazioni fornite dal richiedente, nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità produttiva totale del prodotto oggetto del riesame in Russia superava 12 milioni di tonnellate. Il richiedente ha stimato che i produttori russi dispongano di una capacità inutilizzata pari a circa 2 milioni di tonnellate che non può essere assorbita dal mercato interno. Il richiedente ha comunicato inoltre che tra il 2016 e il 2021 i produttori russi hanno aumentato la capacità produttiva di acciaio laminato a freddo di circa 1 150 000 tonnellate.

(154)

I produttori esportatori russi hanno contestato la stima della capacità inutilizzata in Russia fornita dal richiedente. Nella loro comunicazione sull’apertura dell’inchiesta hanno fornito dati sulla capacità produttiva totale del settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo in Russia, sul volume totale di produzione e sul tasso di utilizzo degli impianti. I produttori esportatori hanno affermato che nel 2020 il settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo in Russia disponeva di una capacità inutilizzata di [1,8 - 2,3] milioni di tonnellate, pari solo al [4 - 8] % del consumo totale dell’Unione (32,4 milioni di tonnellate). Essi hanno affermato inoltre che, tenendo conto della crescita stimata del consumo e della produzione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo in Russia e nell’Unione economica eurasiatica (UEE), la capacità inutilizzata del settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo in Russia dovrebbe diminuire ulteriormente.

(155)

A questo riguardo, come spiegato al considerando 32, i produttori esportatori russi non hanno inviato risposte al questionario e la Commissione ha ritenuto che abbiano fornito solo informazioni frammentarie in merito a produzione, capacità produttiva e volume di produzione non sostenute da elementi di prova e che la Commissione non ha potuto verificare. Di conseguenza, poiché i produttori esportatori non hanno fornito informazioni sufficienti e attendibili in merito a capacità produttiva e volumi di produzione, la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili nel fascicolo.

(156)

I produttori esportatori russi inoltre hanno fornito i dati concernenti produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti solo in versione sensibile, senza un riassunto non riservato. Come osservato nell’avviso di apertura, se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette. Dato che le informazioni concernenti la produzione, la capacità e l’utilizzo degli impianti sono state fornite solo in versione sensibile e pertanto non hanno potuto essere oggetto delle osservazioni di altre parti interessate, non è stato possibile dimostrare in modo convincente che tali informazioni sono corrette.

(157)

In ogni caso i dati in questione forniti dai produttori esportatori russi e quelli forniti dal richiedente non sono molto divergenti. La Commissione ha quindi considerato che una valutazione basata sui dati forniti dai produttori esportatori russi non avrebbe portato a conclusioni diverse. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni.

(158)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo e i produttori esportatori hanno contestato le risultanze della Commissione secondo cui i produttori esportatori russi non hanno collaborato pienamente all’inchiesta e non hanno presentato una versione consultabile significativa (come esposto al considerando 156). I produttori esportatori hanno pertanto affermato che sotto questo profilo la Commissione ha commesso uno sviamento di potere.

(159)

In primo luogo, la Commissione ha osservato che le informazioni sulla capacità per singola società erano state fornite dai produttori esportatori in una forma indicizzata che non consentiva alle parti di formulare osservazioni sull’esatta capacità installata (non sono stati forniti intervalli di valori). Nella versione consultabile non sono stati forniti né i dati riguardanti la produzione né quelli relativi all’utilizzo degli impianti. La Commissione ha pertanto confermato le proprie risultanze secondo cui la versione consultabile delle informazioni concernenti la produzione, la capacità e l’utilizzo degli impianti non ha potuto essere esaminata dalle altre parti interessate. In secondo luogo, tali informazioni non sono state fornite nell’ambito delle risposte al questionario e non hanno potuto essere sottoposte a un controllo incrociato con le altre parti del questionario e con i documenti giustificativi che le società sono tenute a presentare come prova sostegno delle informazioni fornite nelle risposte al questionario. Infine, come esposto al considerando 157, la Commissione ha stabilito che, anche se si fosse tenuto conto dei dati forniti, le sue risultanze riguardanti la capacità inutilizzata sarebbe rimaste invariate. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.

(160)

La capacità inutilizzata del prodotto oggetto del riesame disponibile in Russia rappresenta all’incirca il 21 % del consumo totale dell’Unione sul mercato libero nel periodo dell’inchiesta di riesame in base ai dati contenuti nella domanda e all’incirca il 20 % se si dovesse tenere conto della comunicazione dei produttori esportatori russi.

(161)

La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori russi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate che potrebbero utilizzare per fabbricare prodotti piatti di acciaio laminati a freddo da esportare nell’Unione in caso di scadenza delle misure.

3.2.3.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(162)

La Commissione ha stabilito che i produttori esportatori russi hanno esportato il prodotto oggetto del riesame in mercati terzi a prezzi inferiori di circa il 14 % rispetto ai prezzi di vendita medi dei produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione. Tenuto conto di questo livello dei prezzi, per gli esportatori russi le esportazioni verso l’Unione sono potenzialmente più attraenti che verso tutti gli altri paesi.

(163)

Il mercato dell’Unione è interessante anche alla luce della sua vicinanza geografica e delle sue dimensioni, con un consumo totale di 33 579 173 tonnellate, compreso un consumo sul mercato libero pari a 9 677 020 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(164)

Il volume delle esportazioni nei paesi terzi è ammontato a 580 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, pari al 6 % del consumo nel mercato libero dell’Unione. Si tratta di un volume aggiuntivo di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo che, in caso di scadenza delle misure, potrebbe essere dirottato verso il mercato dell’Unione, data la sua attrattiva.

(165)

In seguito alla comunicazione delle informazioni, i produttori esportatori e il governo russo hanno sostenuto che il mercato dell’Unione non era più interessante per i produttori esportatori, a causa delle sanzioni e che «i flussi commerciali, l’infrastruttura e le catene di approvvigionamento erano già stati distrutti» fin dal periodo precedente le sanzioni e ci sarebbero voluti anni prima che fossero ripristinati.

(166)

Anche se l’argomentazione riguardante le sanzioni è trattata ai considerando 167 e 172, la Commissione ha osservato che non è stato fornito alcun elemento di prova a sostegno dell’affermazione che sarebbero necessari anni per ripristinare le esportazioni nell’Unione. Allo stesso tempo, in considerazione dei prezzi considerevolmente minori ai quali i produttori esportatori russi continuano a esportare nel resto del mondo, della vicinanza geografica e delle dimensioni del mercato dell’Unione, nonché del volume significativo delle esportazioni verso paesi terzi che potrebbe essere dirottato verso l’Unione, la Commissione ha ribadito le proprie risultanze secondo cui il mercato dell’Unione è interessante per i produttori esportatori russi.

(167)

Questa conclusione non è messa in discussione da avvenimenti recenti. La Commissione ha osservato a questo proposito che dopo l’apertura dell’inchiesta, a causa dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina, l’Unione ha imposto successivi pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia che hanno interessato anche i prodotti di acciaio e/o le società siderurgiche produttrici ed esportatrici del prodotto oggetto del riesame dopo il periodo dell’inchiesta di riesame. Il più recente pacchetto di sanzioni concernenti il prodotto oggetto del riesame e/o i produttori esportatori contiene un divieto all’importazione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Tale divieto è entrato in vigore il 16 marzo 2022 (68). Poiché tali sanzioni sono collegate all’aggressione militare e alla situazione geopolitica sottostante, la loro portata, modulazione e/o durata sono imprevedibili. Le misure antidumping inoltre hanno una durata di cinque anni. Tenuto conto delle incertezze di cui sopra e del fatto che il Consiglio può ulteriormente modificare in qualsiasi momento la portata e la durata precise delle sanzioni, la Commissione ha ritenuto che esse non possano incidere sulle sue conclusioni nel presente procedimento.

3.2.3.4.   Conclusioni sul rischio della reiterazione del dumping

(168)

La Commissione ha stabilito che i produttori esportatori russi vendono a paesi terzi a prezzi inferiori al valore normale.

(169)

Come spiegato al considerando 161, nel periodo dell’inchiesta di riesame la capacità inutilizzata in Russia era significativa, pari all’incirca al 21 % del consumo totale dell’Unione sul mercato libero nel periodo dell’inchiesta di riesame, ed è aumentata tra il 2016 e il 2021.

(170)

Considerando infine l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni, di vicinanza geografica e di prezzi, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni russe e la capacità inutilizzata siano (re)indirizzate verso l’Unione.

(171)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo ha sostenuto che non vi era alcun rischio della reiterazione del dumping, poiché le importazioni erano state trascurabili e, a causa delle sanzioni, i produttori russi avevano interrotto completamente le esportazioni nell’Unione per un periodo di tempo lungo e indefinito

(172)

Per quanto riguarda le importazioni verso l’Unione, la Commissione ha ricordato di avere accertato l’esistenza di un rischio della reiterazione del dumping sulla base degli elementi di cui sopra che non includono l’attuale livello delle esportazioni nell’Unione, che è ritenuto una situazione temporanea che potrebbe cambiare in qualsiasi momento. Per quanto riguarda le sanzioni in vigore, come spiegato al considerando 167, poiché non è possibile prevederne la portata, la modulazione e/o la durata e possono essere modificate in qualsiasi momento, la Commissione ha ritenuto che esse non possano incidere sulle sue conclusioni nel presente procedimento. Pertanto i recenti eventi che incidono temporaneamente sulle importazioni dalla Russia nell’Unione non possono modificare le risultanze raggiunte per quanto riguarda la reiterazione del dumping nel caso di specie e tali argomentazioni sono state respinte.

(173)

La Commissione ha pertanto concluso che esisteva il rischio della reiterazione del dumping in caso di mancata proroga delle misure.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione

(174)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era prodotto da 21 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(175)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata fissata a circa 30,5 milioni di tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l’industria dell’Unione, comprese le informazioni fornite dal richiedente. Come indicato al considerando 21, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentavano più del 30 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

(176)

Dato che l’industria dell’Unione è in prevalenza integrata verticalmente e i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo sono considerati un materiale primario per la produzione di vari prodotti a valle di valore aggiunto, il consumo del mercato vincolato e del mercato libero sono stati analizzati separatamente.

(177)

La distinzione tra mercato vincolato e mercato libero è pertinente ai fini dell’analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni e i prezzi di trasferimento sono fissati all’interno dei gruppi secondo le varie politiche dei prezzi e quindi non sono affidabili. La produzione destinata al mercato libero è invece in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame e i prezzi sono prezzi del mercato libero.

(178)

Per fornire un quadro dell’industria dell’Unione che sia il più completo possibile e analogo a quello considerato nell’inchiesta iniziale, la Commissione ha ottenuto i dati per l’intera attività relativa ai prodotti piatti di acciaio laminati a freddo e ha accertato se la produzione fosse destinata all’uso vincolato o al mercato libero. La Commissione ha constatato che circa il 78 % della produzione totale dei produttori dell’Unione era destinata a un uso vincolato.

(179)

La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione unicamente sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione; quota di mercato; volume e prezzi delle esportazioni e redditività. Per altri indicatori, quali produzione, capacità, produttività, occupazione e salari, le cifre di seguito considerate si riferiscono all’intera attività, per cui la separazione dei dati non era giustificata.

4.2.   Consumo dell’Unione

(180)

La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione sulla base a) dei dati forniti da Eurofer riguardanti le vendite del prodotto simile nell’Unione effettuate dall’industria dell’Unione, sottoposti a controlli incrociati con quelli dei produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat.

(181)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

39 389 717

38 484 642

31 808 880

33 579 173

Indice

(2018 = 100)

100

98

81

85

Mercato vincolato

28 207 944

28 129 434

22 651 025

23 902 153

Indice

(2018 = 100)

100

100

80

85

Mercato libero

11 181 772

10 355 209

9 157 856

9 677 020

Indice

(2018 = 100)

100

93

82

87

Fonte: dati forniti da Eurofer e sottoposti a controllo incrociato con le risposte al questionario dei produttori inclusi del campione; Eurostat.

(182)

Il consumo nel mercato libero è aumentato rispetto al consumo di 7 122 682 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta iniziale (dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015). Durante il periodo in esame tuttavia il consumo vincolato dell’Unione è diminuito all’incirca del 15 %, mentre il consumo nel mercato libero è diminuito all’incirca del 13 %. Nel periodo tra il 2018 e il 2019 il consumo nel mercato vincolato si è mantenuto stabile, mentre il consumo nel mercato libero è diminuito del 7 %. Il calo principale si è verificato tra il 2019 e il 2020, quando il consumo nel mercato libero e il consumo vincolato si sono entrambi ridotti in misura sostanziale, rispettivamente dell’11 % e del 20 %. Il calo è cominciato nel 2019, a causa di un rallentamento generale della crescita dell’Unione, ma si è aggravato a causa del rallentamento dell’economia nel suo complesso dovuto alla pandemia di COVID-19. Il rallentamento della crescita nell’economia in generale, e in particolare nel settore manifatturiero, ha influito sulla domanda complessiva di acciaio. Questa evoluzione ha interessato in particolare l’industria automobilistica, che rappresenta una parte significativa degli utilizzatori di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Dal 2020 al periodo dell’inchiesta di riesame, il consumo è aumentato del 5 % sia nel mercato vincolato che nel mercato libero, senza tuttavia ritornare ai livelli del 2018.

4.3.   Importazioni dai paesi interessati e dal resto del mondo

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati e dal resto del mondo

(183)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato libero dell’Unione, indicato nella tabella 2.

(184)

Le importazioni nell’Unione dai paesi interessati e dal resto del mondo hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dai paesi interessati

14 367

4 286

1 435

9 713

Indice

(2018 = 100)

100

30

10

68

Quota di mercato

0,1  %

0,0  %

0,0  %

0,1  %

Volume delle importazioni dalla RPC

2 305

1 275

423

7 065

Indice

(2018 = 100)

100

55

18

307

Quota di mercato della RPC

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,1  %

Volume delle importazioni dalla Russia

12 062

3 011

1 012

2 648

Indice

(2018 = 100)

100

25

8

22

Quota di mercato della Russia

0,0  %

0,0  %

0,0  %

0,0  %

Volume delle importazioni dal resto del mondo

2 279 706

2 113 190

1 876 491

2 154 420

Indice

(2018 = 100)

100

93

82

95

Quota di mercato del resto del mondo

20,39  %

20,41  %

20,49  %

22,26  %

Fonte: Eurostat.

(185)

In base alle informazioni fornite da Eurostat le importazioni dai paesi interessati, che nel periodo dell’inchiesta iniziale rappresentavano una quota di mercato del 20 % (1,4 milioni di tonnellate), sono praticamente scomparse dal mercato dell’Unione. Nel periodo in esame le importazioni dai paesi interessati di fatto hanno continuato a diminuire, passando da 14 367 a 9 713 tonnellate. Benché i volumi delle importazioni da entrambi i paesi interessati siano aumentati nuovamente tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, in linea con i crescenti volumi del consumo nello stesso periodo, durante il periodo dell’inchiesta di riesame rappresentavano comunque una quota di mercato pari soltanto allo 0,1 %.

(186)

Le importazioni totali del prodotto oggetto del riesame da paesi terzi diversi dai paesi interessati sono diminuite del 5 % (da 2,28 a 2,15 milioni di tonnellate) nel periodo in esame. Tale andamento segue la stessa tendenza al ribasso del consumo nel mercato libero dell’Unione indicata nella tabella 2, ma in misura minore. Nel periodo in esame inoltre i paesi terzi hanno mantenuto (e anche aumentato di quasi due punti percentuali) la rispettiva quota di mercato nel mercato libero, mentre l’industria dell’Unione ha perso quasi il 2 % della sua quota di mercato. La fornitura di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo nel mercato libero tuttavia era frammentata e nessuno degli altri paesi terzi deteneva una quota di mercato superiore al 4 % nel mercato dell’Unione (69).

4.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.4.1.   Osservazioni generali

(187)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(188)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nella risposta al questionario presentata da Eurofer riguardanti le vendite del prodotto simile effettuate dall’industria dell’Unione, sottoposti a controllo incrociato con i dati forniti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(189)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(190)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.4.2.   Indicatori macroeconomici

4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(191)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

36 298 267

35 686 689

29 229 520

30 520 404

Indice

(2018 = 100)

100

98

81

84

Capacità produttiva (in tonnellate)

45 912 036

45 976 102

48 542 510

44 909 450

Indice

(2018 = 100)

100

100

106

98

Utilizzo degli impianti (%)

79

78

60

68

Indice

(2018 = 100)

100

98

76

86

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(192)

I volumi di produzione sono diminuiti notevolmente dall’inizio del periodo in esame. L’andamento e l’entità della diminuzione sono molto simili a quanto osservato per il calo del consumo totale dell’Unione. I volumi di produzione sono diminuiti del 16 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(193)

Anche la capacità produttiva è leggermente diminuita nel periodo in esame, a un livello molto inferiore rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. Questo in parte è dovuto al fatto che nel corso dell’inchiesta iniziale il Regno Unito era ancora membro dell’Unione, mentre nell’attuale inchiesta di riesame non si è più tenuto conto della sua capacità produttiva. L’industria dell’Unione inoltre ha preso misure di adeguamento e razionalizzazione della capacità in linea con il consumo del mercato. I tassi di utilizzo degli impianti sono pertanto inizialmente migliorati rispetto all’inchiesta iniziale. Con il rallentamento della crescita dell’Unione nel 2019 e in particolare con lo scoppio della pandemia di COVID-19 tuttavia sono nuovamente diminuiti in misura significativa durante il periodo in esame, benché nel periodo dell’inchiesta di riesame abbiano evidenziato una leggera ripresa (nel 2020 il calo è stato di quasi 20 punti percentuali rispetto al 2018, mentre nel periodo dell’inchiesta di riesame è stato pari a 11 punti percentuali rispetto al 2018).

4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(194)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione — libero e vincolato

37 095 644

36 367 167

29 930 954

31 415 040

Indice

(2018 = 100)

100

98

81

85

Vendite e utilizzo sul mercato vincolato

28 207 944

28 129 434

22 651 025

23 902 153

Indice

(2018 = 100)

100

100

80

85

Vendite sul mercato libero

8 887 699

8 237 733

7 279 930

7 512 887

Indice

(2018 = 100)

100

93

82

85

Quota di mercato delle vendite sul mercato libero

79  %

80  %

79  %

78  %

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(195)

Le vendite totali nell’Unione hanno registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame, con un calo complessivo del 15 %. La stessa tendenza, di entità analoga, si è osservata per il mercato vincolato e libero, in linea con il calo del consumo indicato nella tabella 2.

(196)

La quota di mercato dell’industria dell’Unione nel mercato libero si è mantenuta piuttosto stabile per tutto il periodo in esame, ma è diminuita quasi del 2 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale andamento coincide con l’aumento della quota di mercato detenuta dai paesi terzi nel periodo dell’inchiesta di riesame, come indicato nella tabella 3.

4.4.2.3.   Crescita

(197)

In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita nell’Unione l’industria dell’Unione ha perso anche quote di mercato sul mercato libero. L’industria dell’Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita nel periodo in esame.

4.4.2.4.   Occupazione e produttività

(198)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

9 634

9 137

9 773

9 321

Indice

(2018 = 100)

100

95

101

97

Produttività (in tonnellate/dipendente)

3 768

3 906

2 991

3 274

Indice

(2018 = 100)

100

104

79

87

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(199)

L’industria dell’Unione non è riuscita a mantenere il numero di dipendenti impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, che nel complesso è diminuito del 3 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta di riesame.

(200)

La produttività della manodopera dell’industria dell’Unione, misurata come produzione annua (in tonnellate) per dipendente, ha registrato una tendenza al ribasso nel corso del periodo in esame (– 13 %). Il notevole calo della produttività si spiega con la maggiore riduzione del volume di produzione, che è collegata anche al calo delle vendite e della domanda dei prodotti dell’industria dell’Unione sul mercato interno e sui mercati di esportazione, rispetto alla diminuzione più contenuta del numero di dipendenti.

4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(201)

I margini di dumping stabiliti durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano tutti notevolmente superiori al livello minimo. Allo stesso tempo, il livello delle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato molto limitato, pari soltanto allo 0,1 % del consumo dell’Unione. Le misure antidumping istituite in seguito all’inchiesta iniziale avevano consentito all’industria dell’Unione di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, come dimostrato dai dati relativi al 2018 e confermati dalle affermazioni del richiedente nella domanda di riesame.

4.4.3.   Indicatori microeconomici

4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(202)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione e il costo di produzione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato libero

654

613

553

622

Indice

(2018 = 100)

100

94

85

95

Costo unitario di produzione

592

617

573

643

Indice

(2018 = 100)

100

104

97

109

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(203)

Nell’intero periodo in esame i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti (mercato libero) sono diminuiti del 5 %. Da un’analisi dettagliata emerge che dal 2018 al 2020 i prezzi di vendita sono diminuiti del 15 %, prima di aumentare nuovamente del 12 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Durante lo stesso periodo il costo di produzione ha registrato oscillazioni, ma durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato quasi del 10 % più alto rispetto al 2018. A parte il 2018, in tutto il periodo il costo medio di produzione è stato superiore al prezzo medio di vendita. Malgrado il notevole aumento dei prezzi di vendita tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non è stata ancora in grado di aumentare il prezzo di vendita a un livello sufficiente a coprire il costo di produzione.

4.4.3.2.   Costo del lavoro

(204)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

91 664

97 412

93 113

97 981

Indice

(2018 = 100)

100

106

102

107

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(205)

Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro ha registrato delle oscillazioni, evidenziando comunque un aumento generale del 7 %. Con la diminuzione del numero dei dipendenti, anche il costo totale del lavoro è diminuito, ma in misura minore.

4.4.3.3.   Scorte

(206)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

488 722

429 657

284 572

262 487

Indice

(2018 = 100)

100

88

58

54

Scorte finali in percentuale della produzione

4

4

3

2

Indice

(2018 = 100)

100

88

65

55

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(207)

Nel periodo in esame, le scorte dell’industria dell’Unione hanno continuato a diminuire. Di norma eventuali variazioni nelle scorte di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo seguono lo stesso andamento della produzione, anch’essa diminuita durante il periodo in esame come illustrato nella tabella 4 (70). Nel periodo in esame tuttavia una delle società incluse nel campione ha attuato alcuni interventi di ristrutturazione, che hanno comportato una parziale scissione, anche delle scorte. Per un certo periodo inoltre una delle società incluse nel campione ha avuto problemi con diversi macchinari, che hanno reso necessarie maggiori vendite dalle scorte rispetto al previsto. Come stabilito anche nell’inchiesta iniziale tuttavia le scorte non sono considerate un indicatore di pregiudizio importante per questo settore, in quanto la maggior parte dei tipi di prodotto simile sono fabbricati dall’industria dell’Unione in base a ordinativi specifici degli utilizzatori (71).

4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(208)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

16,1

-2,8

-14,7

-3,1

Indice

(2018 = 100)

100

–17

–92

–20

Flusso di cassa (in EUR)

1 197 337 649

1 024 735 660

744 992 480

822 335 704

Indice

(2018 = 100)

100

86

62

69

Investimenti (in EUR)

65 866 851

75 059 376

61 159 498

72 616 722

Indice

(2018 = 100)

100

114

93

110

Utile sul capitale investito (%)

5

0

-3

-1

Indice

(2018 = 100)

100

–8

–69

–12

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(209)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.

(210)

Grazie all’istituzione delle misure antidumping, l’industria dell’Unione era stata in grado di migliorare la sua redditività rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale e persino di superare il profitto di riferimento stabilito in tale inchiesta (72). Dopo il picco del 2018 tuttavia il calo del consumo sul mercato libero dell’Unione, abbinato al calo dei prezzi di vendita negli anni successivi, come illustrato nella tabella 7, ha comportato un costo unitario di produzione superiore al prezzo medio di vendita. La riduzione del consumo di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo nell’Unione non ha consentito all’industria dell’Unione di stabilire prezzi di vendita a un livello che avrebbe almeno coperto il costo di produzione.

(211)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è allineato in larga misura a quello della redditività, con un picco nel 2018 prima di subire un calo sostanziale nel 2019 e 2020, per poi recuperare leggermente durante il periodo dell’inchiesta, mantenendosi però al di sotto dei livelli del 2018 e 2019.

(212)

L’utile sul capitale investito rappresenta il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel complesso gli investimenti sono aumentati nel periodo in esame, ma nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame sono rimasti al di sotto del livello del 2019. L’utile sul capitale investito ha evidenziato un andamento negativo, seguendo la stessa tendenza della redditività.

4.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(213)

Tutti gli indicatori macroeconomici, quali produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite sul mercato dell’Unione (vincolato e libero), quota di mercato, occupazione e produttività, hanno evidenziato un andamento negativo nel periodo in esame. Analogamente, la maggioranza degli indicatori microeconomici, quali prezzi di vendita nel mercato libero dell’Unione, costo di produzione, redditività, scorte finali, flusso di cassa e utile sul capitale investito, ha registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Solo gli investimenti hanno mostrato un andamento positivo.

(214)

Pur essendo riuscita ad aumentare i prezzi nel periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione ha comunque registrato un margine di profitto negativo, pari a – 3,1 %, nello stesso periodo. Anche il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono peggiorati, rendendo più difficile per l’industria dell’Unione ottenere capitali e crescere.

(215)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che fino al 2018 l’industria dell’Unione si era ripresa dal precedente pregiudizio notevole, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia. Durante il periodo in esame tuttavia il quadro del pregiudizio è peggiorato e nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione è tornata in una situazione economicamente fragile e pregiudizievole.

(216)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo russo ha contestato le conclusioni della Commissioni riguardanti la situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Secondo il governo russo, durante il periodo dell’inchiesta di riesame la situazione era migliorata rispetto all’anno precedente, tranne per quanto riguardava il costo unitario di produzione.

(217)

Tuttavia, sebbene alcuni indicatori di pregiudizio siano leggermente migliorati tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, come evidenziato anche nell’analisi di cui sopra (ad esempio ai considerando 193 o 211), durante in periodo in esame gli indicatori hanno mostrato un peggioramento. Il miglioramento osservato nel periodo dell’inchiesta di riesame non è stato tuttavia sufficiente a sollevare l’industria dell’Unione dalla condizione di fragilità economica che ha dovuto affrontare a partire dal 2018. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(218)

Alla luce dei livelli trascurabili delle importazioni dai paesi interessati durante il periodo in esame, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina e dalla Russia non potevano aver causato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(219)

La Commissione ha pertanto ulteriormente esaminato il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia in caso di abrogazione delle misure.

5.   RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(220)

La Commissione ha concluso al considerando 215 che l’industria dell’Unione si trovava in una situazione economicamente fragile durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha inoltre concluso al considerando 218 che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non poteva essere causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia, in ragione del loro volume molto limitato. La Commissione ha pertanto valutato, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia in caso di scadenza delle misure.

(221)

A tale riguardo, la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata dei paesi interessati, la relazione tra i prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione, nonché l’incidenza delle potenziali importazioni e del livello dei prezzi di tali importazioni da questi paesi sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

5.1.   Capacità inutilizzata in Cina e Russia e attrattiva del mercato dell’Unione

(222)

Come già descritto nelle sezioni 3.1.11.2 e 3.2.3.2, i produttori esportatori in Cina e Russia dispongono di notevoli capacità inutilizzate, che nel loro insieme superano in misura sostanziale gli attuali volumi di produzione e la domanda interna di tali paesi. Tali capacità inutilizzate potrebbero servire a fabbricare il prodotto oggetto del riesame per l’esportazione nell’Unione in caso di scadenza delle misure. I quantitativi che potrebbero essere esportati dai produttori esportatori cinesi e russi sono significativi rispetto alle dimensioni del mercato dell’UE. La capacità inutilizzata di fatto rappresenta più del doppio del consumo totale dell’Unione nel mercato libero durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(223)

Come descritto nelle sezioni 3.1.11.1 e 3.2.3.1, i produttori esportatori cinesi e russi hanno esportato nei loro principali mercati terzi a prezzi notevolmente inferiori al valore normale stabilito che, inoltre, era inferiore ai prezzi medi di vendita (indicativi) praticati dai produttori dell’Unione sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Pertanto, tenuto conto del livello dei prezzi delle esportazioni dalla Cina e dalla Russia verso altri mercati terzi, esportare verso l’Unione è potenzialmente molto più interessante per gli esportatori di tali paesi. È quindi ragionevole prevedere che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori esportatori russi e cinesi riprenderebbero a esportare nell’Unione volumi elevati del prodotto oggetto del riesame. Tale previsione è ulteriormente rafforzata dalla disponibilità di considerevoli capacità inutilizzate in Cina e in Russia. Come rilevato al considerando 167, benché attualmente esista un divieto all’importazione nell’Unione di alcuni prodotti di acciaio esportati dalla Russia, tra cui i prodotti piatti di acciaio laminati a freddo (73), è probabile che si tratti di una misura temporanea e non è possibile prevederne la durata in relazione alla durata della proroga delle misure attuali. Questo aspetto quindi non incide sulle conclusioni circa l’attrattiva del mercato dell’Unione.

(224)

I tre produttori esportatori russi hanno affermato che nella sua domanda il richiedente ha sovrastimato l’attrattiva del mercato dell’Unione per la Russia. Secondo le società russe, se le loro esportazioni verso paesi terzi dovessero aumentare, sarebbero destinate ai partner commerciali preferenziali della Russia piuttosto che all’Unione. Come rilevato anche dal richiedente tuttavia non esiste un motivo per cui la capacità inutilizzata russa dovrebbe essere utilizzata per aumentare le esportazioni verso i partner commerciali preferenziali della Russia. Tali esportazioni di fatto attualmente beneficiano già di un dazio dello 0 %, per cui potrebbe già trattarsi di esportazioni esenti da dazio. Per contro, le esportazioni verso l’Unione attualmente sono soggette a dazi e un confronto dei prezzi russi e cinesi applicati ai paesi terzi maggiorati del dazio antidumping dell’Unione non comporterebbe un undercutting del prezzo indicativo, come invece accadrebbe con l’eliminazione del dazio antidumping. Non è pertanto convincente sostenere che le esportazioni verso tali partner commerciali aumenterebbero, poiché non sono stati individuati cambiamenti che potrebbero verificarsi in un futuro prevedibile che comporterebbero un aumento delle esportazioni russe verso tali paesi. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione degli esportatori russi.

(225)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, i tre produttori esportatori russi e il governo russo hanno affermato che non vi sarebbe alcun rischio della reiterazione del dumping pregiudizievole da parte della Russia. Secondo tali parti, «la normativa e la prassi dell’UE dimostrano che le sanzioni dell’UE sono uno strumento di politica a lungo termine», mentre «le misure antidumping dell’UE non hanno una durata prestabilita» (74). I produttori esportatori russi hanno affermato che non vi è alcuna indicazione che le sanzioni contro la Russia sarebbero state allentate o revocate. Comunque, anche se le sanzioni dovessero essere revocate, il mercato dell’UE non è interessante per gli esportatori russi «a causa dei rischi elevati di introduzione di forti restrizioni commerciali».

(226)

Come rilevato anche ai considerando 165 e 166, non è stato fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare i motivi per cui il mercato dell’Unione sarebbe meno interessante per gli esportatori russi in uno scenario senza sanzioni. Inoltre, ai considerando 172, 223 e 248 del presente regolamento sono esposti i motivi per cui la Commissione ha stabilito che le sanzioni non possono incidere sulle conclusioni riguardanti il presente procedimento. Tali argomentazioni sono state di conseguenza respinte.

5.2.   Effetti sulla situazione dell’industria dell’Unione

(227)

Al fine di stabilire in che modo le importazioni dalla Cina e dalla Russia inciderebbero sull’industria dell’Unione in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha effettuato un’analisi prospettica e comparativa dei prezzi in assenza delle misure antidumping.

(228)

A causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori nei paesi interessati, in combinazione con i quantitativi molto modesti importati nell’Unione da tali paesi, non è stato possibile stabilire prezzi all’importazione attendibili durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Su tale base non è stato dunque possibile eseguire un calcolo significativo dell’undercutting dei prezzi. In tali circostanze, per stimare il probabile prezzo al quale i produttori cinesi e russi venderebbero i prodotti esportati nel mercato dell’Unione, la Commissione ha effettuato un confronto dei prezzi tra il prezzo medio (franco fabbrica) dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e la corrispondente media ponderata del prezzo del prodotto oggetto del riesame esportato in paesi terzi (75) dalla Cina e dalla Russia.

(229)

Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. È risultata una differenza di prezzo vicina al 13 % per la Russia. La Commissione ha pertanto constatato che in caso di scadenza delle misure il livello di undercutting dei prezzi dell’Unione causato dai prezzi russi sul mercato dell’Unione sarebbe analogo.

(230)

Lo stesso confronto applicato alla Cina ha accertato che i prezzi delle esportazioni dalla Cina verso paesi terzi non erano inferiori ai prezzi dell’Unione. Da un’ulteriore analisi è emerso tuttavia che tali prezzi erano comunque inferiori al prezzo indicativo dell’Unione. Applicando lo stesso profitto di riferimento dell’inchiesta iniziale (9,9 %) (76) è risultato che le importazioni dalla Cina al livello dei prezzi delle esportazioni cinesi verso i paesi terzi sarebbero inferiori del 10 % rispetto al prezzo indicativo dell’Unione. È quindi probabile che le importazioni dalla Cina sarebbero pregiudizievoli se le misure non fossero mantenute in vigore.

5.3.   Conclusioni

(231)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia a prezzi pregiudizievoli, con il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole.

6.   INTERESSE DELL’UNIONE

(232)

In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia chiaramente contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

6.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(233)

L’industria dell’Unione è presente in 14 Stati membri (Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Repubblica slovacca, Finlandia e Svezia). Essa impiega oltre 9 000 dipendenti nel settore del prodotto oggetto del riesame.

(234)

Sebbene le misure antidumping in vigore abbiano impedito in larga misura alle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Cina di entrare nel mercato dell’Unione, durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione si trovava in una situazione di fragilità economica, come confermato dall’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio.

(235)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha stabilito che, in caso di scadenza delle misure, esiste un forte rischio di reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni dai paesi interessati. L’afflusso di volumi consistenti di importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Cina peggiorerebbe la già fragile situazione economica dell’industria dell’Unione e ne metterebbe a rischio la sostenibilità.

(236)

La Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento in vigore delle misure antidumping nei confronti della Russia e della Cina è nell’interesse dell’industria dell’Unione.

6.2.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

(237)

La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti. Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato e ha collaborato nella presente inchiesta fornendo una risposta al questionario.

(238)

Un importatore indipendente, Duferco S.A, e un utilizzatore, ATS SA, hanno comunicato osservazioni sull’apertura dell’inchiesta. Secondo Duferco S.A, i prezzi dell’acciaio sono aumentati in misura significativa, con conseguenti carenze nella catena di approvvigionamento. Il governo russo ha rilevato inoltre che gli utilizzatori e i consumatori dell’Unione risentono di un netto aumento dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. ATS SA e i tre produttori esportatori russi fanno riferimento a un rialzo dei prezzi nel primo semestre del 2021, che a loro parere aveva danneggiato utilizzatori e consumatori di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo. Le parti hanno affermato inoltre che le vigenti misure di salvaguardia sulle importazioni di prodotti di acciaio costituiscono uno strumento distinto di difesa commerciale che contribuisce alla crescita dei prezzi e a uno squilibrio tra domanda e offerta (77).

(239)

A tale proposito, le misure di salvaguardia hanno motivazioni e obiettivi diversi dalle misure antidumping. Come spiegato al considerando 132, le misure di salvaguardia non sono sufficienti per proteggere il mercato dell’Unione da importazioni in quantità significative a prezzi di dumping. I dati forniti da Duferco S.A a sostegno delle sue affermazioni inoltre risalgono ad aprile e luglio 2021 e riguardano tendenze osservate durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Come dimostrato dall’analisi di cui alla sezione 4.4.2, l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione era solo del 68 % nello stesso periodo, mentre i prezzi di vendita erano a un livello relativamente basso. Esisteva quindi ampio spazio per un aumento della produzione a prezzi competitivi.

(240)

ATS SA o i produttori esportatori russi non hanno fornito elementi di prova a sostegno delle affermazioni contenute nelle loro comunicazioni. Come illustrato nell’analisi di cui alla sezione 4.4.3, i dati relativi al periodo dell’inchiesta di riesame, che comprende il primo semestre del 2021, non hanno comprovato le affermazioni di ATS SA I prezzi dell’industria dell’Unione infatti non erano a livelli insolitamente elevati. Tali prezzi erano inferiori al costo unitario e persino inferiori ai prezzi all’esportazione di alcuni paesi terzi, compresa la Cina, nonché al prezzo indicativo dell’industria dell’Unione.

(241)

Poiché nessuna delle parti interessati indicate al considerando 238, né altri utilizzatori o importatori indipendenti hanno fornito una risposta al questionario o qualsiasi altra informazione a parte le comunicazioni di cui sopra, le informazioni a disposizione della Commissione erano insufficienti per concludere che la prosecuzione delle misure sarebbe contraria all’interesse degli utilizzatori o importatori.

6.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(242)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame originarie della Russia e della Cina.

7.   RICHIESTE DI SOSPENSIONE/ABOLIZIONE DELLE MISURE

(243)

Tre produttori/esportatori russi e un utilizzatore (ATS SA) hanno affermato che le attuali misure dovrebbero essere sospese. Anche prima dell’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza un importatore indipendente con sede nel Regno Unito (Stemcor London Limited) aveva presentato una richiesta analoga.

(244)

Gli argomenti addotti dalle diverse parti si riferivano al presunto forte aumento dei prezzi nell’Unione dalla fine del 2020, al calo delle importazioni di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dai paesi interessati e a un presunto squilibrio tra domanda e offerta. Gli elementi di prova e i dati forniti a sostegno di tali argomenti, benché limitati, si riferivano quasi interamente a un periodo di tempo rientrante nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nessuna delle parti aveva fornito dati relativi al periodo successivo a quello dell’inchiesta di riesame o previsioni future a sostegno dei loro argomenti, salvo i prezzi di vendita dell’Unione nel terzo trimestre del 2021 e l’indicazione di una moderata tendenza al ribasso alla fine del 2021. I tre produttori esportatori russi hanno affermato che «una previsione analitica degli sviluppi futuri del mercato nel 2022-2023 sarebbe incerta e comporterebbe numerose alternative, anche con scenari contraddittori. Anche gli indicatori economici più complessi non possono far luce sugli sviluppi futuri». In questa fase è pertanto difficile trarre conclusioni su tali basi per quanto concerne l’esistenza di una modifica temporanea delle condizioni di mercato.

(245)

La Commissione ha ricordato a tale proposito che, a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell’interesse dell’Unione quando si riscontra una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione.

(246)

Per quanto riguarda il secondo elemento e come indicato nelle sezioni relative a pregiudizio, reiterazione del pregiudizio e interesse dell’Unione (considerando 174 e successivi) la Commissione ha osservato che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione si trovava ancora in una situazione di fragilità e che in caso di scadenza delle misure esisteva comunque un forte rischio di reiterazione del pregiudizio notevole inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Russia a prezzi pregiudizievoli. La Commissione inoltre non ha riscontrato validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure. Di conseguenza, sulla base delle informazioni disponibili nella presente inchiesta la Commissione non ha potuto concludere in questa fase che il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione sarebbe improbabile e che la sospensione delle misure a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base sarebbe nell’interesse dell’Unione. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. La Commissione si è riservata il diritto di esaminare ulteriormente a tempo debito la necessità di sospendere le misure in conformità dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

(247)

Il gruppo NLMK, il gruppo Severstal e il gruppo MMK hanno inoltre affermato che, poiché le esportazioni nell’Unione di prodotti piatti di acciaio laminati a freddo dalla Russia sono state completamente bloccate dalle sanzioni, non esisteva una base giuridica per mantenere in essere le misure, né in seguito all’attuale riesame in previsione della scadenza, né secondo il periodo legale di applicazione delle misure. I produttori esportatori hanno sostenuto che il riorientamento dei flussi commerciali fondamentali provocato da tali sanzioni era di natura durevole. Secondo tale argomentazione, le misure non servirebbero allo scopo di proteggere l’industria e il mercato dell’Unione da pratiche commerciali sleali di esportatori stranieri e pertanto non sarebbero necessarie a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di base.

(248)

La Commissione ha osservato che dopo l’apertura dell’inchiesta, a causa dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina, l’Unione ha imposto successivi pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia che hanno interessato anche i prodotti di acciaio e/o le società siderurgiche produttrici ed esportatrici del prodotto oggetto del riesame dopo il periodo dell’inchiesta di riesame. Contrariamente a quanto asserito dai produttori esportatori tuttavia la situazione attuale non si può considerare di natura durevole. Infatti, come indicato ai considerando 167 e 172, la Commissione ha ritenuto che tali sanzioni non possono incidere sulle sue conclusioni nella presente inchiesta. La Commissione ha constatato in particolare che malgrado le attuali sanzioni, erano comunque necessarie misure ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.

8.   MISURE ANTIDUMPING

(249)

Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione sulla reiterazione del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, le misure antidumping sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Russia e della Cina dovrebbero essere mantenute.

(250)

Sono necessarie misure speciali per assicurare l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere soggette al dazio applicabile a «tutte le altre società».

(251)

Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(252)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e se sono soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(253)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e prodotto dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame prodotto da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(254)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere inviata alla Commissione (78). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(255)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (79), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(256)

Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (80) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto oggetto del riesame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia la tariffa oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto maggiore a quanto auspicabile sul commercio, la Commissione ha deciso di impedire l’applicazione concomitante del dazio antidumping con il dazio tariffario oltre contingente per il prodotto oggetto del riesame per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia.

(257)

Ciò significa che se il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventa applicabile al prodotto oggetto del riesame e supera il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto oggetto del riesame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e i dazi antidumping più elevati istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.

(258)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, attualmente classificati con i codici NC ex 7209 15 00 (codice TARIC 7209150090), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99 (codice TARIC 7209189990), ex 7209 25 00 (codice TARIC 7209250090), 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (codici TARIC 7211238019, 7211238095 e 7211238099), ex 7211 29 00 (codici TARIC 7211290019 e 7211290099), 7225 50 80 e 7226 92 00 e originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa.

I seguenti tipi di prodotto sono esclusi dalla definizione del prodotto in esame:

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo, anche arrotolati, di qualsiasi spessore, elettrici;

i prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, arrotolati, di spessore inferiore a 0,35 mm, ricotti (noti come «bande nere»);

i prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di tutte le larghezze, di acciaio al silicio detto «magnetico»; e

i prodotti laminati piatti di acciaio legato, semplicemente laminati a freddo, di acciaio rapido.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, prodotto dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping (%)

Codice addizionale TARIC

RPC

Angang Steel Company Limited, Anshan

19,7

C097

 

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

19,7

C098

 

Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato

20,5

 

 

Tutte le altre società

22,1

C999

Russia

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

18,7

C099

 

PAO Severstal, Cherepovets

34

C100

 

Tutte le altre società

36,1

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato prodotto da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dalla Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 (periodo dell’inchiesta iniziale);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente eseguito esportazioni del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile a prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo) e superi il livello del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile a prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio non legato, o altri acciai legati, ad esclusione dell’acciaio inossidabile, di tutte le larghezze, laminati a freddo, non placcati né rivestiti, semplicemente laminati a freddo) e sia fissato a un livello inferiore rispetto al dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.

5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1).

(4)  GU C 389 del 16.11.2020, pag. 4.

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU C 311 del 3.8.2021, pag. 6).

(6)  GU C 311 del 3.8.2021, pag. 8, punto 4.2.

(7)  https://www.gtis.com/gta/

(8)  https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(9)  https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2538

(10)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C 86/06) (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 17), considerando 113.

(12)  Cfr. nota precedente.

(13)  https://www.gtis.com/gta/

(14)  https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials

(15)  https://ec.altares.eu/

(16)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate torri eoliche industriali in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 450 del 16.12.2021, pag. 59); regolamento di esecuzione (UE) 2021/635 della Commissione, del 16 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 145); e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione, del 7 aprile 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell’Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 110 dell'8.4.2020, pag. 3).

(17)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 149 e 150, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 158 e 159.

(18)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 115 a 118, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 122 a 127.

(19)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 119 a 122, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 128 a 132. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(20)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 123 a 129, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 133 a 138.

(21)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 130 a 133, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 139 a 142.

(22)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135, e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.

(23)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2021/2239, considerando da 67 a 74, regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando da 136 a 145 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando da 145 a 154.

(24)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(25)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione, del 5 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 92 del 6.4.2017, pag. 68); regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17); e regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39).

(26)  Forum mondiale sull’eccesso di capacità produttiva di acciaio, relazione ministeriale del 20 settembre 2018.

(27)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688, considerando 86.

(28)  Cfr.: https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/top-producers/ (consultato il 4 agosto 2022).

(29)  Cfr. per esempio: www.fitchratings.com/research/corporate-finance/china-baowu-steel-group-corporation-limited-05-03-2021 (consultato il 4 agosto 2022).

(30)  Relazione — capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di proprietà dello Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di proprietà dello Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.

(31)  Disponibile agli indirizzi: www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/04/content_5039353.htm); https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e e www.xinhuanet.com/english/2019-04/23/c_138001574.htm (consultato il 4 agosto 2022).

(32)  Disponibile all’indirizzo http://www.jjckb.cn/2019-04/23/c_137999653.htm (consultato il 4 agosto 2022).

(33)  Come nel caso della fusione tra la società privata Rizhao e l’impresa di proprietà dello Stato Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. la relazione sull’acciaio di Pechino, pag. 58 e la partecipazione di maggioranza acquisita dal gruppo China Baowu Steel in Magang Steel nel giugno 2019, cfr. https://www.ft.com/content/a7c93fae-85bc-11e9-a028-86cea8523dc2 (consultato il 4 agosto 2022).

(34)  Cfr.: https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2020/art_af1bef04b9624997956b2bff6cdb7383.html (consultato il 13 gennaio 2022).

(35)  Cfr. sezione IV, sottosezione 3, del piano, disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 13 gennaio 2022).

(36)  Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale sullo sviluppo dell’industria siderurgica, Introduzione.

(37)  Cfr. il sito internet del gruppo, disponibile all’indirizzo: http://www.baowugroup.com/about/board_of_directors (consultato il 28 marzo 2022).

(38)  Cfr. il sito internet della società, disponibile all’indirizzo: https://www.baosteel.com/about/manager (consultato il 28 marzo 2022).

(39)  Cfr. il sito internet del gruppo, disponibile all’indirizzo: http://www.baowugroup.com/party_building/overview (consultato il 28 marzo 2022).

(40)  Ibidem.

(41)  Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.

(42)  Introduzione al piano per l’adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.

(43)  Relazione, capitolo 14, pag. 347.

(44)  Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico della Repubblica popolare cinese (2016- 2020), disponibile all’indirizzo: https://en.ndrc.gov.cn/policies/202105/P020210527785800103339.pdf(consultato il 4 agosto 2022).

(45)  Relazione, capitolo 14, pag. 349.

(46)  Relazione, capitolo 14, pag. 352.

(47)  Cfr. Quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo socioeconomico nazionale della Repubblica popolare cinese e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, parte III, articolo VIII, disponibile all’indirizzo:

https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consultato il 4 agosto 2022).

(48)  Guiding Catalogue for Industry Restructuring (2019 Version), approved by Decree of the National Development and Reform Commission of the People’s Republic of China n. 29 del 27 agosto 2019; disponibile all’indirizzo:

http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato il 27 giugno 2022).

(49)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2021/635, considerando 134 e 135 e regolamento di esecuzione (UE) 2020/508, considerando 143 e 144.

(50)  Dati pubblici della Banca mondiale — reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(51)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(52)  https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a), e https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria

(53)  https://ilostat.ilo.org/.

(54)  https://ilostat.ilo.org/data/ https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer36/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB_A

(55)  https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer38/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A

(56)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili.

(57)  https://ilostat.ilo.org/

(58)  https://ilostat.ilo.org/data/ https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer36/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_4MTH_SEX_ECO_CUR_NB_A

(59)  https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer38/?lang=en&segment=indicator&id=HOW_TEMP_SEX_ECO_NB_A

(60)  https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a) e https://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria

(61)  www.macmap.org

(62)  La banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, fornisce dati sulle importazioni di prodotti già soggetti a registrazione o a misure antidumping o antisovvenzioni, dai paesi interessati dal procedimento e da altri paesi terzi, al livello dei codici TARIC a 10 cifre.

(63)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione, del 24 giugno 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).

(64)  https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf

(65)  https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/world-steel-in-figures-2022/

(66)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, comunicazione per conto di Duferco SA, 27.8.2021, sezione 4.1. Cina, pagg. 6 e 7.

(67)  Global Steel Prices, Indexes & Forecasts | MEPS International

(68)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2022/428 (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 13). Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413 per la versione consolidata del regolamento (UE) n. 833/2014, contenente tutte le modifiche relative al pacchetto di sanzioni.

(69)  Durante il periodo dell’inchiesta di riesame gli unici paesi con una quota di mercato superiore al 3 % erano India, Turchia, Ucraina e Repubblica di Corea, mentre solo Taiwan e il Regno Unito detenevano una quota di mercato superiore al 2 %.

(70)  Come confermato anche nell’inchiesta iniziale, cfr. considerando 136 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/181.

(71)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181, considerando 136.

(72)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328.

(73)  Cfr. regolamento (UE) 2022/428, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

(74)  Secondo i produttori esportatori russi, un’eventuale misura antidumping «è revocata quando cessano di esistere le condizioni alla base della sua istituzione», mentre la Commissione utilizza le misure antidumping «come uno strumento di difesa commerciale a lungo termine».

(75)  Tale prezzo è stato stabilito su base cif, come indicato nella banca dati GTA (https://www.gtis.com/gta/), con gli opportuni adeguamenti in funzione dei costi successivi all’importazione.

(76)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328, considerando 156.

(77)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022, pag. 58).

(78)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(79)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(80)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).


ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, non inclusi nel campione:

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

RPC

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch, Tangshan

C103

RPC

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd, Handan

C104

RPC

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai

C105

RPC

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

RPC

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Benxi

C107

RPC

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

RPC

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd, Wuhan

C109

RPC

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd, Maanshan

C110

RPC

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd, Tianjin

C111

RPC

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd, Zhangjiagang

C112

RPC

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113


DECISIONI

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/195


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2069 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2022

relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2022) 6859]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/676/CEE del Consiglio stabilisce norme relative alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

(2)

L’allegato III, punto 2, della direttiva 91/676/CEE stabilisce che gli Stati membri che intendono applicare un quantitativo di effluenti di allevamento contenente più di 170 kg di azoto per ettaro (ha) devono fissare dei quantitativi tali da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva. Se uno Stato membro accorda un quantitativo diverso ai sensi del secondo comma, lettera b), esso ne informa la Commissione che esaminerà la giustificazione addotta secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

(3)

Con decisione 2005/880/CE (2) la Commissione ha concesso una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l’anno nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura.

(4)

Con decisione 2010/65/UE (3) la Commissione, modificando la decisione 2005/880/CE, ha concesso la deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l’anno nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura fino al 31 dicembre 2013.

(5)

Con decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione (4), che ha cessato di applicarsi il 31 dicembre 2017, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 19 564 aziende nel 2016, pari al 47 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.

(6)

Con decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione (5), che ha cessato di applicarsi il 1o gennaio 2020, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 18 818 aziende nel 2019, pari al 44,7 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.

(7)

Con decisione di esecuzione (UE) 2020/1073 della Commissione (6), che ha cessato di applicarsi il 31 dicembre 2021, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga per consentire l’applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende su altri terreni. La durata di tale decisione di esecuzione era limitata a due anni per consentire ai Paesi Bassi di attuare pienamente una strategia rafforzata di applicazione delle norme volta a prevenire le frodi nell’attuazione della propria normativa in materia di effluenti. Erano state inoltre inserite condizioni supplementari volte a impedire l’aumento dei capi di bestiame e a ridurre le emissioni di ammoniaca nell’applicazione di effluente.

(8)

Il 25 febbraio 2022 i Paesi Bassi hanno richiesto una nuova deroga a norma dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(9)

Dai dati trasmessi dai Paesi Bassi (7) a norma dell’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE emergeva che, per il periodo 2016-2019, circa il 14 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee nei Paesi Bassi registrava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l, il 5 % comprese tra 40 mg/l e 50 mg/l e il 73 % inferiori a 25 mg/l. I dati hanno altresì evidenziato che, per il periodo 2016-2019, il 99 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali nei Paesi Bassi presentava una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e che la concentrazione media di nitrati era inferiore a 25 mg/l nel 96 % di dette stazioni di monitoraggio. Tuttavia, nel periodo di riferimento 2016-2019, il 58 % delle acque dolci era eutrofico e il 10 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure.

(10)

Tali dati, pubblicati nella relazione sull’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE (8), hanno inoltre evidenziato notevoli differenze tra le province dei Paesi Bassi e che in un certo numero di queste si riscontrano punti critici di inquinamento per la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee ed eutrofizzazione. Nel Limburg il 36 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e il 22 % registrava un’evoluzione negativa, mentre il 74 % delle acque superficiali era eutrofico e il 16 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. Nel Noord-Brabant il 26 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e il 20 % registrava un’evoluzione negativa, mentre il 68 % delle acque superficiali era eutrofico e il 7 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Zeeland il 14 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e il 47 % registrava un’evoluzione negativa, mentre l’80 % delle acque superficiali era eutrofico e l’11 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Zuid-Holland il 54 % delle acque superficiali era eutrofico e il 17 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Noord-Holland il 61 % delle acque superficiali era eutrofico e il 19 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. Nella provincia di Utrecht il 24 % delle stazioni sotterranee registrava un’evoluzione negativa per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, mentre il 43 % delle acque superficiali era eutrofico e il 10 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Gelderland il 10 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e il 15 % registrava un’evoluzione negativa. Nell’Overijssel il 18 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l e il 19 % registrava un’evoluzione negativa, mentre il 67 % delle acque superficiali era eutrofico e il 4 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. Nel Drenthe il 15 % delle stazioni sotterranee presentava concentrazioni medie di nitrati superiori a 50 mg/l, mentre il 65 % delle acque superficiali era eutrofico e il 9 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Friesland il 23 % delle stazioni sotterranee registrava un’evoluzione negativa per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, mentre l’85 % delle acque superficiali era eutrofico. Nella provincia di Groningen il 52 % delle acque superficiali era eutrofico e l’11 % era a rischio di eutrofizzazione in assenza di misure. In Flevoland il 33 % delle acque superficiali era eutrofico.

(11)

I dati trasmessi dai Paesi Bassi nel 2020 e nel 2021 nel contesto delle relazioni di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1073 hanno evidenziato un aumento delle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee in zone con terreni di tipo «loess», sabbiosi e argillosi. A sud e a est della regione con terreni sabbiosi la concentrazione media di nitrati nel metro superiore delle acque sotterranee era pari a 67 mg/l nel 2021, ossia superiore al valore limite dell’Unione di 50 mg/l. Dal 2017 la concentrazione di nitrati è raddoppiata in questa parte della regione con terreni sabbiosi. La concentrazione media nel nord della regione con terreni sabbiosi è rimasta al di sotto del valore limite dell’Unione, sebbene sia aumentata a 37 mg/l nel 2021. Nella regione con terreni di tipo «loess» la concentrazione media è leggermente diminuita, attestandosi a 57 mg/l nel 2020, sebbene sia ancora superiore al valore limite dell’Unione. Nella regione con terreni argillosi le concentrazioni di nitrati sono rimaste costantemente al di sotto del valore limite, nonostante l’aumento registrato. Nella regione con terreni torbosi le concentrazioni più basse sono state misurate a una concentrazione media di 14 mg/l nel 2021. Dai dati è inoltre emerso che le acque della rizosfera provenienti dalle aziende agricole facenti parte della rete di monitoraggio prevista dalla deroga spesso superavano i valori normali di concentrazione di nitrati, sebbene il valore medio sia rimasto inferiore a 50 mg/l.

(12)

Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Paesi Bassi applicano un programma d’azione sull’intero territorio. Il 26 dicembre 2021 i Paesi Bassi hanno adottato un nuovo programma d’azione per il periodo 2022-2025 (9) (7o programma d’azione per i nitrati) che prevede misure supplementari volte a ridurre le dispersioni di nutrienti (azoto e fosforo) nell’ambiente e che si basa su un approccio regionale differenziato in funzione del livello di inquinamento da nutrienti e del tipo di terreno. La valutazione dell’impatto ambientale, effettuata dalla commissione consultiva scientifica per le autorità dei Paesi Bassi (Commissie van Deskundigen Meststoffenwet) in preparazione del 7o programma d’azione per i nitrati, ha tuttavia rilevato che gli effetti potenziali del programma d’azione non sarebbero sufficienti per conseguire gli obiettivi di qualità delle acque. Il 25 febbraio 2022 i Paesi Bassi hanno adottato un addendum (10) al 7o programma d’azione per i nitrati che fa riferimento al programma nazionale per le zone rurali (11) e che definisce un approccio integrale alla natura, alle risorse idriche e al clima, comprese le emissioni di azoto, finalizzato a rispettare le prescrizioni dell’Unione in materia di ambiente e clima. Con l’addendum il governo dei Paesi Bassi cerca di tradurre le proprie ambizioni in misure concrete volte a conseguire gli obiettivi di qualità delle acque per i nutrienti provenienti da fonti agricole.

(13)

Il 7o programma d’azione per i nitrati per il periodo 2022-2025 e il relativo addendum hanno stabilito gli sforzi necessari affinché ciascuna regione consegua gli obiettivi di qualità delle acque relativi ai nitrati e al fosforo provenienti da fonti agricole specificati nella direttiva 91/676/CEE e nel piano di gestione dei bacini idrografici dei Paesi Bassi adottato nel contesto della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee, nelle regioni Zand Noord, Zand Oost, Westelijk Noord-Brabant, Centraal zeeklei, Zuidwestelijk zeekleigebied e Westelijk zandgebied sono necessari alcuni sforzi per conseguire tali obiettivi, mentre nelle regioni Gelderse Vallei, Oostelijk Noord-Brabant en Limburg Zand e Lössgebied sono necessari sforzi significativi per conseguirli. Per quanto riguarda le concentrazioni di fosforo nelle acque superficiali (eutrofizzazione), nelle regioni Zand Noord, Zand Oost, Westelijk Noord-Brabant, Oostelijk Noord-Brabant en Limburg Zand, Noordelijk zeekleigebied, Centraal zeeklei e Zuidwestelijk zeekleigebied sono necessari alcuni sforzi per conseguire gli obiettivi, mentre nelle regioni Gelderse Vallei, Lössgebied, Westelijk Zeeklei, Westelijk veengebied e Westelijk zandgebied sono necessari sforzi significativi per conseguirli. Questo quadro è coerente con i dati comunicati dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE.

(14)

I Paesi Bassi adotteranno una nuova designazione delle zone inquinate da nitrati e fosforo provenienti da fonti agricole («zone inquinate dai nutrienti») che dovrebbe comprendere tutti i bacini idrografici dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali che presentano un inquinamento medio da nitrati o in cui si verificano occasionalmente casi di inquinamento da nitrati, che sono a rischio di inquinamento e con tendenze all’aumento, nonché dei punti di monitoraggio che presentano eutrofizzazione o che sono a rischio di eutrofizzazione. La designazione dovrebbe inoltre tenere conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare delle sentenze nelle cause C-221/03 (13) e C-543/16 (14). In assenza di una nuova designazione al 1o gennaio 2024, tutte le zone in cui sono necessari alcuni o significativi sforzi saranno designate come zone inquinate dai nutrienti.

(15)

È opportuno che la richiesta di deroga in oggetto sia considerata nel più ampio contesto politico dell’UE per quanto riguarda le questioni relative alla gestione dei nutrienti, in particolare gli obiettivi e i traguardi delle direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE (15) e 2008/56/CE (16) del Parlamento europeo e del Consiglio, la crescente ambizione del regolamento sulla condivisione degli sforzi (17) e il piano strategico della PAC dei Paesi Bassi (18), nonché gli obiettivi del Green Deal europeo in materia di inquinamento da nutrienti. Il Green Deal europeo fissa obiettivi per l’Unione volti a ridurre le perdite di nutrienti e a limitare i gas a effetto serra diversi dal CO2, segnatamente il metano e il protossido di azoto, di cui la fertilizzazione e il bestiame sono una fonte importante. In particolare, nella strategia «Dal produttore al consumatore» (19) e nel piano d’azione per l’inquinamento zero (20), l’Unione si è impegnata a ridurre le perdite di nutrienti del 50 % nel 2030, con conseguente riduzione del 20 % dei fertilizzanti, a preservare la fertilità del suolo e a ridurre del 25 % le aree degli ecosistemi dell’UE, misurate come aree che superano i «carichi critici» di deposito di azoto, dove l’inquinamento atmosferico minaccia la biodiversità.

(16)

Nella «proposta iniziale di programma nazionale per le zone rurali» del 10 giugno 2022 (21), il governo dei Paesi Bassi osserva che «le sfide principali si riscontrano presso torbiere, zone Natura 2000, zone di protezione delle acque sotterranee, corsi d’acqua vulnerabili e zone tampone nei pressi dei siti Natura 2000. Queste zone presenteranno maggiori restrizioni commerciali o minori opportunità di sviluppo per gli agricoltori. L’estensivizzazione dell’agricoltura costituisce pertanto la soluzione più appropriata». Vi è inoltre un «impegno a creare zone di transizione nei pressi dei siti Natura 2000». «Le zone di transizione (zone tampone) nei pressi delle zone Natura 2000 sono aree adiacenti ai siti Natura 2000 che contribuiscono al ripristino dei sistemi per mantenere e ripristinare la biodiversità nel sito Natura 2000 interessato».

(17)

La Commissione ha esaminato la domanda di deroga dei Paesi Bassi tenendo conto delle prescrizioni e degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e dell’esperienza acquisita con le precedenti decisioni di deroga e alla luce del 7o programma d’azione per i nitrati e del relativo addendum. Ha inoltre esaminato l’evoluzione della qualità delle acque e ha tenuto conto degli obiettivi del Green Deal europeo. Sulla base di quanto precede, la Commissione ritiene necessario garantire un periodo di deroga transitorio prevedibile di massimo quattro anni per le aziende agricole a superficie prativa fino a quando le riforme previste, indicate nell’addendum, non saranno pienamente integrate nel diritto dei Paesi Bassi, nonché accompagnare l’attuazione graduale delle nuove riforme. La Commissione ritiene inoltre che il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE imponga il rispetto di rigorose condizioni supplementari da parte dei Paesi Bassi, in particolare, ma non solo, nelle zone inquinate dai nutrienti. È opportuno che la deroga richiesta sostenga il percorso di riforma definito nell’addendum e nel programma nazionale per le zone rurali.

(18)

La deroga concessa con la presente decisione lascia impregiudicati gli obblighi dei Paesi Bassi di applicare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (22) e la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-293/17 (23), in particolare per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, nonché di applicare le direttive 2000/60/CE e 2008/56/CE, e non esclude l’eventuale necessità di ulteriori misure volte a ottemperare agli obblighi che ne derivano.

(19)

È essenziale garantire che l’autorizzazione di quantitativi maggiori di effluente per ettaro l’anno non ritardi o metta a rischio l’applicazione delle prescrizioni previste da altri atti legislativi dell’Unione per i quali l’inquinamento da azoto e fosforo potrebbe costituire un ostacolo al conseguimento dei rispettivi obiettivi. È pertanto opportuno non concedere autorizzazioni nazionali per le deroghe ai singoli agricoltori nelle zone di protezione delle acque sotterranee e nelle zone Natura 2000 o all’interno delle zone tampone nei pressi delle zone Natura 2000, quali definite nel programma nazionale dei Paesi Bassi per le zone rurali e la cui estensione sarà specificata nel 2023.

(20)

La densità di bestiame nei Paesi Bassi rimane molto elevata; nel 2016 è stata la più alta dell’Unione, quasi cinque volte superiore alla media dell’Unione. Secondo i dati forniti dai Paesi Bassi, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 i capi di bestiame totali sono diminuiti del 2,5 %, mentre il numero di bovini è aumentato.

(21)

È opportuno non superare la produzione complessiva di effluente registrata nel 2020. Tale massimale di produzione di effluente sarà incorporato nella legislazione nazionale il 1o gennaio 2024. È altresì opportuno che l’attuazione delle riforme previste nell’ambito del programma nazionale per le zone rurali determini una riduzione graduale della produzione di effluente entro la fine della validità della decisione attuale.

(22)

Nelle zone inquinate dai nutrienti, in particolare, occorre integrare il 7o programma d’azione per i nitrati e il relativo addendum con misure specifiche riconosciute per la loro efficacia nella gestione sostenibile dei nutrienti a livello di azienda agricola e nella riduzione delle perdite di nutrienti nelle acque sotterranee e nelle acque dolci.

(23)

I Paesi Bassi hanno messo a punto una strategia rafforzata di applicazione delle norme volta a intensificare le attività di prevenzione delle frodi nell’attuazione della normativa in materia di effluenti. Tale strategia è stata attuata nel periodo 2020-2021, ma ha subito alcuni ritardi anche a causa della pandemia di COVID-19. L’attuazione della strategia lungo i suoi principali assi d’azione deve essere perseguita in modo efficace ed estesa ad altre regioni in cui la valutazione indipendente evidenzia un rischio significativo di non conformità intenzionale alle norme in materia di gestione degli effluenti. Anche il periodo di transizione per le riforme agricole previste potrebbe determinare un aumento delle frodi ed è pertanto opportuno intensificare i controlli.

(24)

Le autorizzazioni per i singoli agricoltori sono soggette a determinate condizioni volte a garantire una fertilizzazione a livello di azienda agricola basata sul fabbisogno delle colture e a prevenire le infiltrazioni di azoto e fosfato nelle acque. È opportuno che le misure stabilite nella presente decisione si aggiungano a quelle già applicate mediante il 7o programma d’azione per i nitrati e il relativo addendum.

(25)

I Paesi Bassi sono tenuti ad attuare tutte le misure di cui all’allegato III della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) per la riduzione delle emissioni di ammoniaca. La relazione sull’impatto della direttiva 91/676/CEE sulle emissioni gassose di azoto (25) ha concluso che in alcune regioni con un’elevata densità di bestiame la deroga può comportare emissioni gassose più elevate. È pertanto opportuno adottare misure appropriate per ridurre le emissioni di ammoniaca, comprese tecniche di spandimento a basse emissioni, ove necessario provvedendo parallelamente a fissare la temperatura massima alla quale può essere applicato l’effluente e imporre un obbligo rigoroso di incorporazione immediata nel suolo di effluente/liquame quando applicato ai terreni.

(26)

Le condizioni stabilite all’articolo 4 della presente decisione sono considerate la declinazione dei criteri di gestione obbligatori di cui al diritto nazionale ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (26) e le condizioni stabilite agli articoli da 5 a 9 della presente decisione sono considerate, per i soggetti che beneficiano di deroghe, la declinazione dei criteri di gestione obbligatori di cui al diritto nazionale ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/2115.

(27)

I Paesi Bassi devono rispettare gli obiettivi in materia di emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia. Una conversione dell’uso del suolo da superficie prativa a seminativo determinerebbe un aumento delle emissioni di carbonio del suolo e pregiudicherebbe il rispetto dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

(28)

La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (28) stabilisce norme generali per l’istituzione dell’Infrastruttura per l’informazione territoriale nell’Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività dell’Unione tali da ripercuotersi sull’ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Inoltre, al fine di ridurre l’onere amministrativo e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell’ambito della presente decisione i Paesi Bassi dovrebbero, se del caso, avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito dai Paesi Bassi a norma del dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (29).

(29)

La validità della presente decisione cessa il 31 dicembre 2025.

(30)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Deroga

Alle condizioni stabilite nella presente decisione e a titolo di misura transitoria volta ad accompagnare l’attuazione delle riforme dei settori agricolo e zootecnico nei Paesi Bassi al fine di rispettate le prescrizioni dell’UE in materia di ambiente e clima in relazione alle emissioni di azoto (compresa l’ammoniaca) e di nutrienti nell’acqua (segnatamente la direttiva 91/676/CEE), è concessa la deroga richiesta dai Paesi Bassi con lettera del 25 febbraio 2022 per consentire l’applicazione nel terreno di un quantitativo di azoto da effluente di animali allevati a pascolo superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Ambito di applicazione della deroga

La deroga si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali è stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 6.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

1)

«azienda agricola a superficie prativa»: un’azienda in cui almeno l’80 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente è costituito da prati;

2)

«animali allevati a pascolo»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini, equini, asini, cervidi e bufali indiani;

3)

«superficie aziendale»: la superficie posseduta, affittata o gestita dall’agricoltore nell’ambito di un contratto scritto e della cui gestione l’agricoltore è direttamente responsabile;

4)

«superficie prativa»: superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a cinque anni;

5)

«piano di fertilizzazione»: calcolo in merito al previsto uso e disponibilità di nutrienti;

6)

«registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi;

7)

«registro elettronico di fertilizzazione»: sistema elettronico mediante il quale gli agricoltori riferiscono in merito all’uso effettivo dei nutrienti e alla gestione degli effluenti;

8)

«terreni sabbiosi meridionali e centrali»: suoli indicati come terreni sabbiosi meridionali e terreni sabbiosi centrali ai sensi della legislazione dei Paesi Bassi [articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di attuazione della legge sui fertilizzanti (30)];

9)

«terreni di tipo “loess”»: suoli indicati come terreni di tipo «loess» ai sensi della legislazione dei Paesi Bassi (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di attuazione della legge sui fertilizzanti);

10)

«nutrienti»: azoto e fosfato.

Articolo 4

Condizioni generali per la deroga

La deroga è concessa alle condizioni indicate di seguito.

1)

Al più tardi entro il 1o gennaio 2024, i Paesi Bassi elaborano una nuova designazione e una nuova mappa delle zone inquinate da nitrati e fosforo provenienti da fonti agricole («zone inquinate dai nutrienti») che comprendono tutti i bacini idrografici dei punti di monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali che presentano un inquinamento medio da nitrati o in cui si verificano occasionalmente casi di inquinamento da nitrati, che sono a rischio di inquinamento o con tendenze all’aumento, nonché dei punti di monitoraggio che presentano eutrofizzazione o che sono a rischio di eutrofizzazione.

A titolo di misura transitoria e fino all’entrata in vigore della nuova designazione al più tardi il 1o gennaio 2024, nelle zone inquinate dai nutrienti rientreranno le zone con terreni sabbiosi meridionali e centrali e con terreni di tipo «loess», nonché, a decorrere dal 1o gennaio 2023, i bacini idrografici definiti da corpi idrici regionali e risultati zone inadeguate in termini di nutrienti (livello cattivo, scarso e moderato) nell’analisi nazionale della qualità delle acque (2020) (31) effettuata dall’Agenzia per la valutazione ambientale dei Paesi Bassi (PBL).

Al 1o gennaio 2024 sono istituite una designazione e una mappa definitive delle zone inquinate dai nutrienti in cui rientrano almeno le zone designate nel 2023 nonché qualsiasi altra zona in cui il contributo dell’agricoltura all’inquinamento da nutrienti è significativo, vale a dire superiore al 19 % del carico totale di nutrienti.

Se al 1o gennaio 2024 non sono istituite la designazione e la mappa definitive delle zone inquinate dai nutrienti, si utilizza la designazione prevista nel 7o programma d’azione per i nitrati e nel relativo addendum, che comprende tutte le zone in cui sono necessari alcuni o significativi sforzi per conseguire gli obiettivi di qualità delle acque relativi alle concentrazioni di nitrati e fosforo specificati nella direttiva 91/676/CEE e nel piano di gestione dei bacini idrografici dei Paesi Bassi adottato nel contesto della direttiva 2000/60/CE.

2)

I Paesi Bassi tengono monitorato il quantitativo di effluente prodotto e provvedono affinché la produzione di effluente a livello nazionale, sia in termini di azoto che di fosfato, non superi 489,4 milioni di kg di azoto e 150,7 milioni di kg di fosfato (quantitativo prodotto nel 2020) e che, a seguito dell’attuazione delle riforme di cui all’addendum, il quantitativo di effluente prodotto diminuisca gradualmente e nel 2025 non superi 440 milioni di kg di azoto e 135 milioni di kg di fosfato.

3)

Dal 1o gennaio 2023 i Paesi Bassi non concedono autorizzazioni per le deroghe di cui all’articolo 5 della presente decisione all’interno dei siti Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e della direttiva 92/43/CEE e, dal 1o gennaio 2024, nelle zone tampone in prossimità dei siti Natura 2000 specificate nel programma nazionale per le zone rurali nelle quali è superato il carico critico di azoto per i depositi di azoto.

4)

Dal 1o gennaio 2023 i Paesi Bassi non concedono autorizzazioni per le deroghe di cui all’articolo 5 della presente decisione nelle zone di protezione delle acque sotterranee. Laddove le acque sotterranee sono inquinate da nitrati, entro il 1o gennaio 2024 è applicato un pacchetto di misure obbligatorie volte a ridurre il carico di nutrienti nelle zone di protezione delle acque sotterranee.

5)

I Paesi Bassi adottano le misure seguenti:

a)

da gennaio 2023 tutte le aziende agricole elaborano un piano di fertilizzazione annuale prima della stagione vegetativa. Il piano di fertilizzazione descrive la rotazione delle colture sulla superficie aziendale e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti azotati e fosfatici;

b)

dal 1o gennaio 2024 è istituito un registro elettronico di fertilizzazione che registra l’applicazione di fertilizzanti minerali e la produzione e l’applicazione di effluente nel terreno. Entro il 1o gennaio 2025 tutte le aziende agricole utilizzano il registro elettronico. Le autorità dei Paesi Bassi monitorano e analizzano i tassi di applicazione dei fertilizzanti e forniscono consulenza agli agricoltori sui metodi per ridurre i tassi complessivi di applicazione;

c)

fasce tampone nei terreni agricoli lungo i corsi d’acqua dove è vietata la fertilizzazione. Tale misura si applica dal 1o gennaio 2023 a tutti i corsi d’acqua nelle parcelle agricole situate nei Paesi Bassi. Le fasce tampone hanno la configurazione seguente:

i)

fasce tampone di almeno cinque metri di larghezza lungo i ruscelli e i corpi idrici superficiali, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ecologicamente vulnerabili;

ii)

fasce tampone di almeno tre metri di larghezza lungo tutti gli altri corsi d’acqua nelle zone agricole, compresi i fossati.

Nelle zone con notevoli fossetti di drenaggio e di irrigazione queste larghezze minime possono essere adeguate nel modo seguente:

fascia tampone di tre metri di larghezza lungo i corpi idrici superficiali quali definiti nella direttiva 2000/60/CE laddove la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di cinque metri di larghezza equivarrebbe a più del 4 % della parcella agricola. Se la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di tre metri di larghezza lungo i corpi idrici superficiali, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, di larghezza non superiore a 10 metri equivale a più del 4 % della parcella agricola, la fascia tampone può essere ridotta a un metro;

fascia tampone di un metro di larghezza lungo tutti gli altri corsi d’acqua in zone agricole laddove la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di tre metri di larghezza equivarrebbe a più del 4 % della parcella agricola. Se la superficie totale a livello di parcella di una fascia tampone di un metro di larghezza equivale a più del 4 % della parcella agricola, la fascia tampone può essere ridotta a 0,5 metri;

iii)

fascia tampone di almeno un metro di larghezza lungo i corsi d’acqua che sono in secca in estate (corsi d’acqua che saranno in secca almeno nel periodo compreso tra il 1o aprile e il 1o ottobre);

d)

nelle zone inquinate dai nutrienti si applica la condizione seguente: il tasso complessivo di fertilizzazione con concimi organici e chimici è gradualmente ridotto in modo che, a decorrere dal 1o gennaio 2025, i tassi siano inferiori del 20 % rispetto a quelli pubblicati nell’allegato del 7o programma d’azione per i nitrati. Se la revisione prevista delle norme in materia di fertilizzazione fissa valori inferiori, prevalgono questi ultimi.

6)

I Paesi Bassi proseguono l’attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme, muovendo dall’esperienza acquisita con l’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1073. La strategia rafforzata di applicazione delle norme include almeno gli elementi seguenti:

a)

valutazione continua indipendente dei rischi posti dai casi di frode e individuazione di aree e operatori di trattamento e gestione degli effluenti che presentano un rischio più elevato di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti specificate nel regolamento di attuazione della legge sui fertilizzanti (33), nel decreto sull’uso di fertilizzanti (34) e nel decreto sulle attività di gestione ambientale (35), oppure in applicazione dei predetti atti giuridici, per quanto riguarda le aree non coltivate;

b)

proseguimento dell’applicazione rafforzata delle norme nelle regioni di De Peel, Gelderse Vallei e Twente, individuate come zone ad alto rischio di non conformità intenzionale alle norme nazionali in materia di effluenti; la strategia rafforzata di applicazione delle norme è progressivamente estesa entro la fine del 2025 a tutte le altre regioni se dalla valutazione risulta che queste si trovano in una zona ad alto rischio, tenendo conto dell’esperienza e delle migliori pratiche acquisite;

c)

attenzione specifica, nell’ambito della strategia di applicazione delle norme, agli operatori ad alto rischio nella catena del valore degli effluenti, compresi gli intermediari e i codigestori in tutte le regioni;

d)

sistema automatizzato per la rendicontabilità in tempo reale del trasporto di effluente a decorrere dal 1o gennaio 2023;

e)

prosecuzione del rafforzamento delle capacità di ispezione e di controllo, che deve essere pari almeno al 40 % della capacità necessaria per eseguire ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, compresi i controlli casuali, e maggiore focalizzazione di tali capacità sulle aree a rischio in termini di trattamento e gestione degli effluenti;

f)

ispezioni individuali di almeno il 5,5 % degli allevamenti suinicoli l’anno.

Articolo 5

Domande di autorizzazione

1.   Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa possono presentare alle autorità competenti una domanda di autorizzazione annuale per applicare un quantitativo superiore di effluente di animali allevati a pascolo, compreso quello escreto dagli animali stessi, che corrisponda al quantitativo di effluente per ettaro l’anno contenente:

a)

per il 2022, fino a 230 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 250 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;

b)

per il 2023, fino a 220 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 240 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;

c)

per il 2024, fino a 210 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 230 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;

d)

per il 2025, fino a 190 kg di azoto per ettaro l’anno nelle zone inquinate dai nutrienti e fino a 200 kg di azoto per ettaro l’anno nelle altre zone;

e)

dopo il 31 dicembre 2025, fino a 170 kg di azoto per ettaro l’anno in tutte le zone.

2.   Contestualmente alla presentazione della domanda di cui al paragrafo 1, i richiedenti dichiarano per iscritto di soddisfare le condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9 e di accettare che l’applicazione di effluente, così come il piano e il registro di fertilizzazione di cui all’articolo 7, possano essere sottoposti alle ispezioni di cui all’articolo 11.

Articolo 6

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo superiore di effluente di animali allevati a pascolo, compreso quello escreto dagli animali stessi, sono concesse agli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa alle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9.

Articolo 7

Condizioni relative all’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di una deroga

1.   Il quantitativo di effluente di animali allevati a pascolo, compreso quello escreto dagli animali stessi, applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa non supera i quantitativi di cui all’articolo 5.

2.   L’uso nell’azienda agricola a superficie prativa di fosfato da concimi chimici non è consentito.

3.   L’azienda agricola a superficie prativa elabora un piano di fertilizzazione entro e non oltre il 28 febbraio. Il piano comprende almeno gli elementi elencati all’articolo 7, paragrafo 4, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1073. Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’azienda agricola a superficie prativa.

4.   L’azienda agricola a superficie prativa conserva per ogni anno civile un registro di fertilizzazione. Il registro è trasmesso alle autorità competenti entro il 31 marzo dell’anno civile successivo. Il registro di fertilizzazione contiene gli elementi seguenti:

a)

le superfici coltivate;

b)

il numero di capi e il tipo di bestiame;

c)

la produzione di effluente per capo di bestiame;

d)

il quantitativo di fertilizzanti importato dall’azienda agricola a superficie prativa;

e)

il quantitativo di effluente consegnato ai contraenti e quindi non impiegato nell’azienda agricola a superficie prativa e il nome di tali contraenti.

5.   Almeno una volta ogni quattro anni l’azienda agricola a superficie prativa effettua un’analisi del tenore di azoto e di fosforo del terreno per ciascuna area uniforme dell’azienda in termini di rotazione delle colture e caratteristiche del terreno. È necessaria come minimo un’analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo. Il piano di fertilizzazione dell’azienda e le misure correttive si applicano sulla base di tale analisi.

6.   In caso di aratura per il rinnovo delle superfici prative, i limiti di applicazione di azoto sono abbassati di 50 kg di azoto per ettaro dopo il 31 maggio di ogni anno civile. In caso di aratura delle superfici prative per la coltivazione di granturco, i limiti di applicazione di azoto per il granturco sono abbassati di 65 kg di azoto per ettaro.

7.   Se la rotazione delle colture comprende leguminose o altri vegetali che fissano l’azoto atmosferico, l’applicazione di fertilizzanti è ridotta di conseguenza.

8.   È vietato applicare effluente nel periodo autunnale prima della semina del prato.

Articolo 8

Condizioni relative alla gestione dei terreni nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di una deroga

1.   Nelle zone inquinate dai nutrienti, la coltura del granturco è avvicendata a colture prative e di altro tipo che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale.

2.   Le colture intercalari non sono arate prima del 1o febbraio.

3.   Nelle zone inquinate dai nutrienti, i prati sono arati solo in primavera, fatta eccezione per:

a)

il rinnovo delle superfici prative, che può essere effettuato al più tardi il 31 agosto;

b)

la messa a dimora di bulbi da fiore, che può avvenire in autunno.

4.   In tutti i tipi di terreno, l’aratura dei prati è seguita immediatamente da una coltura con un elevato fabbisogno di azoto e la fertilizzazione è basata sull’analisi del terreno relativa all’azoto minerale e ad altri parametri che costituiscono un riferimento per le stime dell’azoto rilasciato dal suolo a seguito della mineralizzazione di sostanze organiche.

Articolo 9

Condizioni relative alla riduzione delle emissioni di ammoniaca al fine di ridurre il deposito di nutrienti anche nell’acqua

1.   Nelle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione a norma dell’articolo 6 si applicano le condizioni seguenti:

a)

i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni sabbiosi e di tipo «loess» con iniezione superficiale;

b)

i liquami sono applicati sulle superfici prative su terreni argillosi e torbosi con iniezione superficiale, sistema di spandimento a pattino (diluizione di liquame con acqua, rapporto 2:1) o iniettore a disco;

c)

il liquame non può essere applicato con sistema di spandimento a pattino se la temperatura esterna è pari o superiore a 20 °C;

d)

il liquame è applicato su seminativi con iniezione o è lavorato immediatamente dopo essere applicato in un solo passaggio;

e)

l’effluente solido è lavorato immediatamente dopo l’applicazione in al massimo due passaggi.

2.   I Paesi Bassi provvedono a formare tutti gli agricoltori di aziende a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione riguardo alle misure di riduzione delle emissioni di ammoniaca. La prima formazione è impartita entro il 31 dicembre 2023.

Articolo 10

Monitoraggio

1.   Le autorità competenti garantiscono l’elaborazione di mappe che indicano le percentuali seguenti:

a)

aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni in ciascun comune;

b)

capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascun comune;

c)

superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascun comune.

Tali mappe sono aggiornate ogni anno.

2.   Le autorità competenti istituiscono e mantengono una rete di monitoraggio per il campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d’acqua, delle acque sotterranee a bassa profondità e delle acque di drenaggio nei siti di monitoraggio presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazione. La rete di monitoraggio fornisce dati relativi alla concentrazione di azoto e di fosfato nelle acque che lasciano la rizosfera e si immettono nelle acque sotterranee e superficiali.

3.   Nella rete di monitoraggio, che comprende almeno 300 aziende interessate da autorizzazioni, sono rappresentati tutti i tipi di terreno (argilloso, torboso, sabbioso e sabbioso-loess) e i livelli di inquinamento, le pratiche di fertilizzazione e le rotazioni delle colture. La composizione della rete di monitoraggio rimane invariata per tutto il periodo di validità della presente decisione.

4.   Le autorità competenti monitorano:

a)

le acque della rizosfera, superficiali e sotterranee;

b)

i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di qualità delle acque relativi alle concentrazioni di nitrati e fosfati specificati nella direttiva 91/676/CEE e nel piano di gestione dei bacini idrografici dei Paesi Bassi adottato nel contesto della direttiva 2000/60/CE nelle zone inquinate dai nutrienti.

5.   I Paesi Bassi forniscono alla Commissione dati sulle concentrazioni di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee, come pure sulla concentrazione di fosfati e sullo stato trofico delle acque superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale.

Articolo 11

Controlli e ispezioni

1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione allo scopo di valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli 7, 8 e 9. Qualora le condizioni non risultino soddisfatte, le autorità competenti respingono la domanda e informano il richiedente dei motivi della decisione.

Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a controlli amministrativi da parte delle autorità competenti in relazione all’uso del terreno, al numero dei capi di bestiame e alla produzione di effluente.

2.   Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull’analisi dei rischi e con frequenza appropriata. Il programma tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa che recepisce la direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente decisione.

Almeno il 5 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9. Tali ispezioni sono integrate dalle ispezioni e dai controlli di cui all’articolo 4, paragrafo 6.

3.   Qualora si accerti che un’azienda agricola a superficie prativa interessata da un’autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, il titolare dell’autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell’autorizzazione l’anno successivo.

4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare la conformità alle condizioni per la concessione di un’autorizzazione a norma della presente decisione.

Articolo 12

Relazioni

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni seguenti:

a)

i dati relativi alla fertilizzazione in tutte le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni a norma dell’articolo 6, comprese le informazioni relative a rendimenti e tipi di terreno;

b)

l’evoluzione del numero dei capi per ciascuna categoria di bestiame nei Paesi Bassi e nelle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni;

c)

l’evoluzione della produzione nazionale di effluente in termini di tenore di azoto e di fosfato;

d)

l’applicazione delle condizioni generali di cui all’articolo 4;

e)

le mappe di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

f)

i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e di fosfati e l’eutrofizzazione, comprese le informazioni relative all’evoluzione della qualità delle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l’impatto delle deroghe sulla qualità delle acque di cui all’articolo 10, paragrafi 4 e 5;

g)

una valutazione delle modalità di attuazione delle condizioni per le autorizzazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, sulla base dei controlli effettuati a livello di azienda agricola, e informazioni sulle aziende non conformi, sulla base dell’esito dei controlli amministrativi e delle ispezioni di cui all’articolo 11;

h)

l’attuazione della strategia rafforzata di applicazione delle norme di cui all’articolo 4, riferendo nello specifico in merito a ciascun elemento di cui all’articolo 4, paragrafo 6.

2.   I dati territoriali contenuti nella relazione di cui al paragrafo 1 sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari, i Paesi Bassi si avvalgono, se del caso, delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 13

Periodo di applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 14

Destinatario

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2022

Per la Commissione

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione


(1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(2)  Decisione 2005/880/CE della Commissione, dell’8 dicembre 2005, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 324 del 10.12.2005, pag. 89).

(3)  Decisione 2010/65/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, che modifica la decisione 2005/880/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 35 del 6.2.2010, pag. 18).

(4)  Decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione, del 16 maggio 2014, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 88).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 137 del 4.6.2018, pag. 27).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1073 della Commissione, del 17 luglio 2020, relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 234 del 21.7.2020, pag. 20).

(7)  COM(2021) 1000 ed SWD(2021) 1001, parte 28.

(8)  COM(2021) 1000 ed SWD(2021) 1001, parte 28.

(9)  Titolo originale 7e Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (2022-2025).

(10)  Titolo originale Addendum op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn.

(11)  Nationaal Programma Landelijk Gebied.

(12)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(13)  Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2005, Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio, C-221/03, ECLI:EU:C:2005:573.

(14)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 giugno 2018, Commissione europea/Repubblica federale di Germania, C-543/16, ECLI:EU:C:2018:481.

(15)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

(16)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(17)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

(18)  SWD(2020) 93 final, Analisi dei legami tra la riforma della PAC e il Green Deal; SWD(2020) 388 final, Raccomandazioni della Commissione per il piano strategico della PAC dei Paesi Bassi. SWD(2020) 388 final.

(19)  Una strategia«dal produttore al consumatore»per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente [COM(2020) 381 final].

(20)  COM(2021) 400 final.

(21)  Titolo originale Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied – 10 Juni 2022.

(22)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(23)  Sentenza della Corte di giustizia del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e Vereniging Leefmilieu/College van gedeputeerde staten van Limburg e College van gedeputeerde staten van Gelderland, C-293/17, ECLI:EU:C:2018:882.

(24)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(25)  Impatto della direttiva sui nitrati sulle emissioni gassose di azoto, impatto delle misure previste dal programma d’azione per i nitrati sulle emissioni gassose di azoto, contratto ENV.B.1/ETU/2010/0009.

(26)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

(28)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(29)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(30)  Titolo originale Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

(31)  https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2020-nationale-analyse-waterkwaliteit-4002_0.pdf

(32)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(33)  Titolo originale Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

(34)  Titolo originale Besluit gebruik meststoffen.

(35)  Titolo originale Activiteitenbesluit milieubeheer.


27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/208


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2070 DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2022

che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 2, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

L'8 ottobre 2019 la Commissione, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 (2) («regolamento iniziale»), ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio («UAN» o «prodotto in esame») originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America («paesi interessati»).

(2)

Nel maggio 2021 Copa-Cogeca («richiedente»), un'associazione di utilizzatori del prodotto in esame, ha presentato informazioni relative a una presunta modifica temporanea delle condizioni di mercato verificatasi dopo l'istituzione delle misure definitive. Il periodo dell'inchiesta iniziale («PI iniziale») era compreso tra il 1o luglio 2017 e il 30 giugno 2018. Il richiedente ha asserito che tale modifica temporanea giustificherebbe la sospensione dei dazi antidumping attualmente in vigore, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036. Anche altre associazioni, ossia AGBP (Association Générale des Producteurs de Blé) e Interore (International Ore & Fertilizer Belgium SA), hanno fornito elementi di prova a sostegno della sospensione dei dazi antidumping. Tali comunicazioni non contenevano tutti gli elementi di prova e di altro tipo necessari per consentire alla Commissione di proseguire l'analisi. La Commissione ha avviato un dialogo con il richiedente per raccogliere ulteriori elementi di prova a sostegno dell'affermazione di quest'ultimo relativa a una modifica temporanea delle condizioni di mercato.

(3)

Alla luce degli elementi di prova disponibili, il 16 novembre 2021 la Commissione ha deciso di chiedere ad AGBP, Copa-Cogeca e Fertilizers Europe di fornire informazioni supplementari relative a un periodo successivo al periodo dell'inchiesta iniziale e, più specificamente, informazioni concernenti i prezzi, la domanda dell'Unione e i risultati dell'industria dell'Unione durante il terzo trimestre del 2021, al fine di esaminare e valutare l'eventuale impatto della presunta modifica delle condizioni di mercato dell'Unione e se sia improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione.

(4)

Successivamente a tali comunicazioni, Copa-Cogeca (includendo alcune delle argomentazioni sollevate da AGPB) e l'industria dell'Unione hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(5)

Sulla base delle informazioni di cui sopra, la Commissione ha esaminato se tale sospensione fosse giustificata. Gli elementi considerati sono sintetizzati in appresso.

(6)

Il 20 luglio 2022 la Commissione ha comunicato le sue risultanze ad AGBP, Interore, Copa-Cogeca e Fertilizers Europe. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Sono pervenute osservazioni da Interore, Copa-Cogeca e Fertilizers Europe.

2.   ESAME DELLE MUTATE CONDIZIONI DI MERCATO

(7)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell'interesse dell'Unione qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. La Commissione esaminerà tali elementi in appresso.

2.1.   Analisi delle modifiche delle condizioni di mercato

(8)

Le presunte modifiche temporanee delle condizioni di mercato consistevano in una scarsità dell'offerta sul mercato dell'Unione, derivante dalla diminuzione del volume delle importazioni e dalla riduzione della produzione da parte dell'industria dell'Unione. Il temporaneo squilibrio tra l'offerta e la domanda ha determinato un forte aumento dei prezzi. L'analisi si è composta di due parti: la prima ha operato un confronto tra le condizioni di mercato nel PI iniziale e nel 2021 e la seconda ha fornito un aggiornamento sugli sviluppi più recenti del 2022 per i quali erano disponibili dati.

(9)

Dall'istituzione delle misure, le statistiche di Eurostat relative al periodo fino alla fine del 2021 indicano che le importazioni di UAN sono fortemente diminuite. Le importazioni dai paesi interessati sono diminuite del 69 % rispetto al PI iniziale e sono state solo parzialmente sostituite da importazioni da altri paesi. Ciò ha determinato un calo delle importazioni da tutte le origini di quasi il 60 % rispetto al volume delle importazioni nel PI iniziale. Anche la quota di mercato delle importazioni è diminuita, passando dal 43 % al 19 %, in base all'assunto che la domanda nell'Unione sia rimasta stabile, come indicato da Copa-Cogeca. Di conseguenza si è creato un divario nell'offerta di 1,14 milioni di tonnellate tra il PI iniziale e il 2021.

(10)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, Copa-Cogeca ha sottolineato che nel primo semestre del 2022 le importazioni sono aumentate di oltre il 250 % rispetto al primo semestre del 2021. La parte ha osservato che tale aumento ha coinciso con un drastico calo della produzione dell'Unione dovuto ai fattori discussi in appresso. Per quanto riguarda le importazioni, i dati a disposizione della Commissione confermano tale aumento.

Tabella 1

Volumi delle importazioni

(in migliaia di tonnellate)

 

PI (dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018)

2018

2019

2020

2021 1o semestre

2021 2o semestre

2022 1o semestre

Tutte le importazioni

1 927

1 998

1 322

1 027

294

499

753

Importazioni da Trinidad e Tobago

368

361

401

418

172

217

332

Importazioni dalla Russia

613

688

314

90

15

130

320

Importazioni dagli Stati Uniti

742

890

222

-

-

-

37

Altre importazioni

204

59

385

519

107

152

64

Fonte: regolamento iniziale, Eurostat

(11)

Per quanto riguarda il possibile andamento futuro delle importazioni, la Commissione ha osservato che dal 2020 gli Stati Uniti d'America («USA») sembrano aver concentrato le loro vendite di UAN sul mercato interno. Le importazioni da Trinidad e Tobago non sembrano essere influenzate dall'istituzione, nell'ottobre 2019, delle misure antidumping definitive. Hanno infatti continuato ad affluire nell'Unione in quantità significative. Nel 2021 tali importazioni rappresentavano il 50 % (389 000 tonnellate) di tutte le importazioni nell'Unione. Nei primi quattro mesi del 2022 Trinidad e Tobago ha esportato nell'Unione oltre 234 000 tonnellate, ossia il 54 % in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (circa 152 000 tonnellate). Risulta pertanto che l'UAN di Trinidad e Tobago entra ancora nell'Unione in quantità significative.

(12)

Per quanto riguarda le importazioni dalla Russia, le dichiarazioni e le sanzioni fanno ritenere altamente improbabile un aumento delle importazioni russe di UAN. Il 4 marzo 2022 il ministero russo del Commercio e dell'industria ha infatti comunicato di aver raccomandato ai produttori russi di sospendere temporaneamente le esportazioni di concimi russi fino a quando i vettori non riprenderanno l'attività (regolare) e forniranno garanzie che le esportazioni di tali concimi saranno interamente completate (3).

(13)

Inoltre, i principali azionisti di importanti produttori russi di UAN, come Andrej Melnichenko di EuroChem e il suo amministratore delegato Vladimir Rashevsky, Dmitry Mazepin di Uralchem e Viatcheslav Moshe Kantor di ACRON, figurano nell'elenco delle sanzioni dell'UE. Pur non avendo interessato direttamente queste società russe, le sanzioni individuali potrebbero avere ripercussioni sulle importazioni provenienti dalla Russia. Va tuttavia osservato che le importazioni dalla Russia sono continuate a livelli molto significativi (praticamente senza flessioni) nel 2022. Nella prima metà del 2022 le importazioni sono in effetti aumentate fino a raggiungere i livelli del 2019. Nel solo giugno 2022 il volume delle importazioni dalla Russia è stato superiore a quello dell'intero primo semestre del 2021.

(14)

Un altro paese di origine delle importazioni dell'Unione era la Bielorussia, ma anche questo canale è stato interrotto poiché dal 2 dicembre 2021 il principale produttore bielorusso, Grodno Azot, figura nell'elenco delle sanzioni dell'UE.

(15)

Il 12 marzo 2022 il ministro ucraino delle Politiche agrarie, Roman Leschenko, ha inoltre annunciato un divieto di esportazione dei concimi, compreso l'UAN.

(16)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che si può ragionevolmente prevedere che Trinidad e Tobago continuerà a essere il principale paese di origine delle importazioni di UAN nell'Unione.

(17)

Se si considerano i dati relativi al 2021, alla luce della riduzione delle importazioni e della stabilità della domanda stimata al considerando 9, l'industria dell'Unione avrebbe dovuto aumentare le sue vendite di circa il 31 % rispetto alle vendite realizzate nel PI iniziale, il che corrisponderebbe a 821 000 tonnellate supplementari. Tuttavia, in base alle informazioni raccolte sull'offerta dell'industria dell'Unione, sebbene la produzione sia aumentata notevolmente in seguito all'istituzione delle misure, tale aumento non è stato sufficiente a compensare interamente il calo delle importazioni. Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono aumentate in media del 17 % circa, pari a circa 450 000 tonnellate. Poiché, come indicato al considerando 9, la domanda di UAN nell'Unione è rimasta relativamente stabile dal PI iniziale, il divario nell'offerta creato dal minor volume delle importazioni non è completamente colmato dall'aumento delle vendite dell'industria dell'Unione, il che ha portato a uno squilibrio stimato tra l'offerta e la domanda di circa 371 000 tonnellate nel 2021.

(18)

Per quanto riguarda i dati relativi al 2022, come indicato da Copa-Cogeca nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, l'industria dell'Unione sembra aver drasticamente ridotto la propria produzione. Il divario nell'offerta che ne è derivato era troppo ampio per poter essere compensato dall'aumento delle importazioni nella prima metà del 2022, discusso al considerando 10.

(19)

Si può pertanto concludere che, dopo l'inchiesta iniziale, vi è stato uno squilibrio temporaneo tra l'offerta e la domanda sul mercato dell'Unione.

(20)

Il prezzo di mercato dell'UAN nell'Unione («prezzo dell'UAN») è stato stabilito utilizzando il prezzo medio dell'UAN 30 franco cisterna a Rouen, che è il prezzo di mercato rappresentativo più riconosciuto in Europa, mentre la Francia è il maggior consumatore di UAN dell'Unione europea. Il prezzo dell'UAN nell'Unione è aumentato notevolmente nella seconda metà del 2021. I prezzi sono più che raddoppiati in questi sei mesi e nel dicembre 2021 erano quasi quattro volte superiori a quelli del PI iniziale. Il prezzo medio dell'UAN, pari a 154 EUR/tonnellata durante il PI iniziale, ha raggiunto i 598 EUR/tonnellata nel dicembre 2021.

(21)

Il motivo principale di tale aumento dei prezzi sembra essere l'aumento dei prezzi del gas naturale che, in base alle informazioni raccolte presso i produttori dell'Unione, rappresenta una parte sostanziale dei costi di produzione dell'UAN. Dal PI iniziale i prezzi medi del gas naturale nell'Unione sono aumentati di quasi il 400 %, passando da 6,53 USD/MMBtu (4) a 32,23 USD/MMBtu nell'ultimo trimestre del 2021.

(22)

Anche i prezzi delle importazioni di UAN hanno registrato un aumento, ma in misura minore rispetto ai prezzi dell'industria dell'Unione. Nel corso del 2021 i prezzi praticati da Trinidad e Tobago e dalla Russia sono stati costantemente inferiori ai prezzi di mercato dell'UAN pubblicati. Questa situazione si conferma nei primi due trimestri del 2022, tranne per il fatto che Trinidad e Tobago nel secondo trimestre del 2022 ha superato di poco i prezzi di mercato dell'UAN pubblicati.

Tabella 2

Prezzi delle importazioni e dell'UAN 30 franco cisterna a Rouen pubblicati

(in EUR)

 

PI (dal 1o luglio 2017 al 30 giugno 2018)

2021 1o trimestre

2021 2o trimestre

2021 3o trimestre

2021 4o trimestre

2022 1o trimestre

2022 2o trimestre

Importazioni da Trinidad e Tobago

140

166

229

222

323

569

700

Importazioni dalla Russia

126

147

n.d.

269

302

483

451

Importazioni dagli Stati Uniti

124

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

653

Altre importazioni

129

164

220

253

303

577

547

UAN 30 franco cisterna a Rouen (Francia)

154

255

237

318

591

695

689

Fonte: regolamento iniziale, Eurostat e Fertecon

(23)

Come osservato ai considerando 17 e 18, l'offerta sul mercato dell'UE non è stata in grado di far fronte alla domanda, che si stima sia rimasta relativamente stabile. Ciò, unitamente a un forte aumento dei costi delle materie prime, ha probabilmente provocato un aumento dei prezzi.

(24)

Questo aumento del prezzo dell'UAN comporta un onere finanziario per gli utilizzatori, poiché l'UAN non può essere facilmente sostituito con altri concimi azotati. Dato che l'UAN è liquido, gli agricoltori che lo acquistano subiscono un effetto di lock-in a causa delle attrezzature necessarie per la sua distribuzione. Gli agricoltori che utilizzano altri concimi azotati necessitano di attrezzature diverse. Inoltre, la quantità di UAN di cui hanno bisogno gli agricoltori è anelastica. Durante il ciclo vegetale gli agricoltori dispongono di una certa flessibilità per quanto riguarda il periodo di utilizzo dell'UAN, ma non possono ridurne eccessivamente la quantità complessiva senza rischiare una diminuzione del raccolto e della qualità.

(25)

Sulla base dei motivi sopra esposti, la Commissione ha concluso che vi è una modifica temporanea delle condizioni di mercato dopo il PI iniziale, in quanto l'offerta non soddisfa la domanda e i prezzi sono più elevati.

(26)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Interore e Copa-Cogeca hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui, a causa dei prezzi elevati del gas nell'Unione, l'industria dell'Unione non ha aumentato la propria produzione per sostituire le importazioni e pertanto gli utilizzatori di UAN hanno avuto bisogno delle importazioni dagli Stati Uniti e da Trinidad e Tobago. Copa-Cogeca ha inoltre sostenuto che vi è una mancanza di concorrenza sul mercato dell'Unione.

(27)

Come indicato al considerando 25, la Commissione ha riconosciuto che l'offerta non era in grado di soddisfare la domanda e che i prezzi dell'UAN erano aumentati. Poiché Copa-Cogeca non ha presentato elementi di prova atti a dimostrare la mancanza di concorrenza, tale argomentazione è stata respinta.

3.   PROBABILITÀ DEL RIEMERGERE DEL PREGIUDIZIO

(28)

L'analisi delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione a Fertilizers Europe, che era il denunciante nell'inchiesta iniziale, al fine di esaminare se fosse improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, ha evidenziato che l'industria dell'Unione continua a trovarsi in una situazione pregiudizievole.

(29)

Nonostante l'impennata dei prezzi dell'UAN, il parallelo aumento dei prezzi del gas naturale ha avuto un notevole impatto negativo sulla redditività dell'industria dell'Unione. Fertilizers Europe ha fornito dati relativi ai primi tre trimestri del 2021 sui costi dell'UAN venduto, sui prezzi franco fabbrica e sulla redditività dei produttori dell'Unione che rappresentano il 65 % dell'industria dell'Unione. Tali dati hanno evidenziato una chiara tendenza al ribasso della redditività, che si è tradotta in una situazione di perdita media del - 9 % nel terzo trimestre del 2021.

(30)

Al fine di aggiornare le sue risultanze, la Commissione ha anche realizzato simulazioni sull'andamento della redditività dell'industria dell'Unione in caso di sospensione delle misure in vigore. Detto aggiornamento è stato effettuato utilizzando l'andamento dei prezzi del gas naturale (di gran lunga il principale fattore di costo) e del prezzo dell'UAN tra il primo trimestre del 2021 e il secondo trimestre del 2022. Tali tendenze sono state utilizzate per aggiornare i costi effettivi di produzione e il corrispondente fatturato dell'industria dell'Unione per riflettere la situazione di quest'ultima fino al secondo trimestre del 2022. Dal suddetto aggiornamento è emerso che la situazione di perdita dell'industria dell'Unione nel terzo trimestre del 2021 è proseguita nel primo semestre del 2022.

(31)

Inoltre, sulla base delle osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, è chiaro che la situazione effettiva dell'industria dell'Unione è peggiore di quanto previsto dalla simulazione. Sebbene la simulazione presupponesse una produzione e vendite dell'industria dell'Unione stabili, un crollo della produzione e delle vendite dell'industria dell'Unione nel 2022, come presentato da Copa-Cogeca, non farebbe che aggravare la situazione dell'industria dell'Unione. Ciò è dovuto all'andamento dei prezzi del gas naturale e dell'UAN. Il prezzo dell'UAN ha registrato un andamento positivo per un certo periodo, fino a raggiungere il suo picco nel marzo 2022 (875 EUR/tonnellata). Il prezzo dell'UAN ha quindi iniziato a calare fino a raggiungere i 595 EUR/tonnellata nel giugno 2022. La Commissione non ha alcuna indicazione del fatto che i prezzi dell'UAN aumenteranno nei prossimi mesi. Per contro, i prezzi del gas naturale sono rimasti su livelli elevati nell'ultimo trimestre del 2021 e nei primi due trimestri del 2022 (in media 32,34 USD/MMBtu). In maggio i prezzi del gas naturale hanno registrato un calo (29,8 USD/MMBtu), ma poi hanno ripreso ad aumentare. In giugno erano risaliti a 34,4 USD/MMBtu e le previsioni sono di un ulteriore aumento ancora più sostanziale a prezzi superiori a 50 USD/MMBtu (5).

(32)

In tali circostanze i produttori dell'Unione non solo non sono stati in grado di aumentare la produzione per compensare interamente le importazioni perse nel 2021, ma hanno anche dovuto limitare ulteriormente la produzione, come dimostrato da una serie di chiusure parziali delle linee di produzione. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, la stessa Copa-Cogeca ha osservato che i prezzi dell'UAN nel settembre 2022 non riuscivano a coprire il costo del gas necessario per la produzione di UAN. Dato che appena una parte dei costi variabili superava già i prezzi di vendita dell'UAN sul mercato dell'Unione e che i costi fissi per unità di produzione erano notevolmente aumentati a causa del calo della produzione, è indiscutibile che l'industria dell'Unione stava ancora subendo un pregiudizio notevole.

(33)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Fertilizers Europe ha ribadito che ci si attende che il prezzo del gas nell'Unione rimanga elevato nel quarto trimestre del 2022 e che l'industria dell'Unione subisca un pregiudizio a causa delle importazioni.

(34)

Sempre in seguito alla divulgazione delle informazioni, nel corso di un'audizione, Copa-Cogeca ha osservato che, per valutare la probabilità del riemergere del pregiudizio, la Commissione dovrebbe analizzare le vendite e la redditività dell'industria dell'Unione dopo la presentazione iniziale di informazioni da parte di Copa-Cogeca, vale a dire a partire dal luglio 2021.

(35)

A tale riguardo la Commissione ha osservato che la decisione di sospendere le misure antidumping non può essere un esercizio statico. Il mercato dell'Unione dell'UAN si è dimostrato molto volatile nel periodo successivo alla presentazione iniziale di informazioni da parte di Copa-Cogeca, il che incide sulla valutazione delle mutate condizioni di mercato e della probabilità del riemergere del pregiudizio. Le informazioni inizialmente fornite da Copa-Cogeca sono state pertanto considerate obsolete e sono state ritenute necessarie informazioni supplementari. Le informazioni supplementari ricevute dall'industria dell'Unione hanno evidenziato che i produttori dell'Unione stavano subendo perdite finanziarie. Copa-Cogeca ha infatti riconosciuto che l'industria dell'Unione sta subendo un pregiudizio nel 2022. Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, la stessa Copa-Cogeca osserva che «per quanto riguarda l'industria dell'Unione [...] le sue vendite avrebbero dovuto diminuire drasticamente nel 2022» e che «pertanto, nelle attuali condizioni di mercato, non è redditizio trasformare il gas naturale in UAN. È quindi logico che quasi tutti gli impianti di UAN dell'UE siano stati disattivati».

(36)

Inoltre, nel corso di un'audizione Copa-Cogeca ha lamentato una mancanza di trasparenza e di rappresentatività dei dati sulla redditività forniti dall'industria dell'Unione. Come indicato al considerando 29, i dati ottenuti dalla Commissione indicano una situazione in perdita dei produttori dell'Unione che hanno collaborato, che rappresentano la maggior parte della produzione dell'Unione. Il dato relativo alla redditività era basato sul fatturato e sui costi dell'UAN dei produttori dell'Unione. Poiché tali informazioni erano riservate, è stato possibile divulgare solo un dato aggregato per tutti i produttori dell'Unione che hanno collaborato. Inoltre, come osservato ai considerando 32 e 35, la stessa Copa-Cogeca non sembra contestare il fatto che l'industria dell'Unione stia subendo un pregiudizio notevole.

(37)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, Copa-Cogeca ha sostenuto che il mantenimento delle misure sarebbe contrario all'interesse dell'Unione e avrebbe un effetto negativo sulla produzione alimentare nell'Unione. La Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure possono essere sospese nell'interesse dell'Unione solo qualora sia improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Data la situazione dell'industria dell'Unione nel settembre 2022, come riconosciuto da Copa-Cogeca nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni sintetizzate ai considerando 32 e 35, l'industria dell'Unione ha continuato a subire perdite finanziarie e il pregiudizio probabilmente si aggraverebbe qualora le misure fossero sospese, pertanto le condizioni per la sospensione non sono state soddisfatte e la Commissione non ha ritenuto necessario valutare l'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base.

(38)

Copa-Cogeca ha sostenuto che le misure di difesa non sono necessarie, dato che l'industria dell'Unione attualmente non è in grado di produrre UAN in quanto il prezzo del gas è molto più elevato del prezzo dell'UAN, con la conseguenza che la produzione di UAN nell'Unione è notevolmente diminuita.

(39)

La Commissione ha tuttavia osservato che Copa-Cogeca ha fornito dati indicanti che nell'Unione esiste ancora una produzione di UAN e che l'industria dell'Unione sta subendo un pregiudizio notevole. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   CONCLUSIONE

(40)

Si è riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato, in quanto l'offerta di UAN sul mercato dell'Unione a prezzi accessibili è attualmente insufficiente a soddisfare la domanda costante. Ciò è dovuto principalmente al fatto che le importazioni di UAN sono diminuite in misura significativa e i produttori dell'Unione non sono in grado di compensare interamente la perdita di volumi delle importazioni a causa di un forte aumento del costo di produzione.

(41)

Infatti, il fattore alla base degli attuali prezzi record dell'UAN sono gli attuali prezzi senza precedenti del gas naturale, che costituisce la principale materia prima per la produzione di UAN. A causa degli altissimi prezzi del gas l'industria dell'Unione ha registrato perdite nel terzo trimestre del 2021. Tale aumento dei costi non ha potuto essere trasferito ai clienti per due motivi. In primo luogo, per via della decisione degli agricoltori, resa possibile dalla flessibilità menzionata al considerando 24, di rinviare l'acquisto di UAN alla stagione di concimazione (primavera). In secondo luogo, a causa della continua pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni, come illustrato nella tabella 2. Inoltre, come riconosciuto dalle parti, nelle attuali condizioni di mercato l'industria dell'Unione non è in grado di produrre e vendere UAN con un profitto e quindi una parte significativa della sua capacità produttiva è inutilizzata. Vi sono inoltre indicazioni del fatto che la sospensione aggraverebbe ulteriormente la situazione dell'industria dell'Unione. Le importazioni oggetto di dumping a basso prezzo dai paesi interessati, in particolare Trinidad e Tobago, comporterebbero un'ulteriore pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione e il conseguente rischio di erosione dei prezzi sul mercato dell'Unione.

(42)

Poiché dall'esame degli sviluppi successivi al PI è emerso che l'industria dell'Unione ha continuato a subire una situazione pregiudizievole, la Commissione non ha potuto riscontrare una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di adottare una decisione a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, qualora la situazione dovesse cambiare in futuro.

(43)

La Commissione ha pertanto deciso di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non sono soddisfatte le condizioni necessarie per sospendere il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America in conformità all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1688 della Commissione, dell'8 ottobre 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di miscugli di urea e nitrato di ammonio originari della Russia, di Trinidad e Tobago e degli Stati Uniti d'America (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 21).

(3)  https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-fertilizers-idINL2N2V71JG

(4)  MMBtu: Metric Million British Thermal Unit (milioni di unità termiche britanniche).

(5)  Sulla base del valore del Dutch TTF Gas futures, che rappresenta il prezzo di consegna sul mercato di riferimento, il Title Transfer Facility olandese. Il Dutch TTF è anche l'indice di mercato utilizzato dalla Banca mondiale per calcolare il prezzo storico del gas.


27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/215


DECISIONE (UE) 2022/2071 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 20 ottobre 2022

in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Croazia (BCE/2022/36)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 19.1 e il primo trattino dell’articolo 46.2,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (2),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (3) e in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (4),

visto il regolamento (UE) 2021/379 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, relativo alle voci di bilancio degli enti creditizi e del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/2) (5),

considerando quanto segue:

(1)

L'introduzione dell'euro in Croazia il 1o gennaio 2023 comporta che, a partire da tale data, le istituzioni situate in Croazia saranno soggette agli obblighi di riserve minime in conformità al regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

(2)

L'integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dall'Eurosistema comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare la loro agevole integrazione, senza creare oneri sproporzionati in capo alle istituzioni degli Stati membri la cui moneta è l'euro, ivi compresa la Croazia.

(3)

L'articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea implica che la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccolga le informazioni statistiche necessarie dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli agenti economici anche per assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell'adozione dell'euro da parte di uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Croazia

1.   In deroga a quanto previsto nell’articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), per le istituzioni situate in Croazia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio dal 1o gennaio 2023 al 7 febbraio 2023.

2.   L'aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Croazia per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione al suo bilancio al 31 ottobre 2022. La Hrvatska narodna banka è tenuta a richiedere alle istituzioni situate in Croazia di segnalare a essa il proprio aggregato soggetto a riserva alla Hrvatska narodna banka in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). La Hrvatska narodna banka è tenuta a richiedere alle istituzioni situate in Croazia che beneficiano di tale deroga in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1 o 2, oppure dell'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), di calcolare l'aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2022.

3.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l’istituzione situata in Croazia, o in alternativa la Hrvatska narodna banka, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo lo sottopone all'altra parte lasciando a quest'ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi il 20 dicembre 2022. Se la parte che riceve la notifica non conferma l'ammontare di riserve minime entro il 20 dicembre 2022, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l'ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio.

4.   Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafi da 2 a 4, della presente decisione, si applicano, mutatis mutandis, alle istituzioni situate in Croazia così che esse possano, per i loro periodi di mantenimento iniziali, detrarre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute a istituzioni situate in Croazia, sebbene al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserve minime di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

Articolo 3

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro

1.   Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro, conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1), non risente dell'esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Croazia.

2.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro possono decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 21 dicembre 2022 e il 7 febbraio 2023 e quello compreso tra l’8 febbraio e il 21 marzo 2023 qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all'obbligo di riserva di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/378 (BCE/2021/1).

3.   Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro che decidono di dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia ai sensi del paragrafo 2 calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra il 21 dicembre 2022 e il 7 febbraio 2023 e quello compreso tra l’8 febbraio e il 21 marzo 2023, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre 2022 e al 31 dicembre 2022 rispettivamente e presentano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell'allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Croazia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tabella 1 contenuta nella parte 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Croazia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tabelle sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

4.   Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2022 e febbraio 2023, le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l'euro che beneficiano della deroga in base all'articolo 9, paragrafi 1 o 2, o all’articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e decidono di detrarre passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia ai sensi del paragrafo 2 calcolano le proprie riserve minime sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2022 e segnalano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell'allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Croazia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in marzo e maggio 2023, le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che beneficiano della deroga ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 o 2, oppure all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) e decidono di detrarre passività nei confronti delle istituzioni situate in Croazia ai sensi del paragrafo 2 calcolano le proprie riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e presentano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell’allegato III al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) rappresentando le istituzioni situate in Croazia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l'obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tabella 1 nella parte 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), continuando a rappresentare le istituzioni situate in Croazia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le informazioni statistiche sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Articolo 4

Disposizioni finali

1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica ai destinatari.

2.   Si applica a decorrere dal 1o novembre 2022.

3.   In assenza di disposizioni specifiche contenute nella presente decisione, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (UE) 2021/378 (BCE/2021/1) e (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).

Articolo 5

Destinatari

La presente decisione è indirizzata alla Hrvatska narodna banka, alle istituzioni situate in Croazia e alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 ottobre 2022

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

(3)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(4)  GU L 73 del 3.3.2021, pag. 1.

(5)  GU L 73 del 3.3.2021, pag. 16.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/218


DECISIONE DELL’AUTORITA DI VIGILANZA EFTA n. 029/22/COL

del 9 febbraio 2022

che modifica le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato con l’introduzione di una nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2022 [2022/2072]

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l’Autorità»),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l’accordo tra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (di seguito, l’«accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l’articolo 24 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

visto il protocollo 3 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte («il protocollo 3»), in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, della parte I,

considerando quanto segue:

A norma dell’articolo 24 dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità rende esecutive le disposizioni dell’accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, l’Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell’accordo SEE, sempre che tale accordo o l’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l’Autorità lo consideri necessario.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, l’Autorità procede all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti negli Stati EFTA (1) e propone le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento dell’accordo SEE.

Gli orientamenti dell’Autorità di vigilanza EFTA in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 («orientamenti 2014-2020 dell’Autorità di vigilanza EFTA») (2), modificati (3), erano applicabili fino al 31 dicembre 2021.

Gli orientamenti 2014-2020 dell’Autorità di vigilanza EFTA corrispondevano alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 («orientamenti 2014-2020 della Commissione») (4) della Commissione europea («la Commissione»). Gli orientamenti 2014–2020 della Commissione, modificati (5), erano applicabili fino al 31 dicembre 2021.

Il 27 gennaio 2022 la Commissione ha adottato la disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022 («orientamenti 2022») (6) .

Gli orientamenti 2022 sono rilevanti anche ai fini dello Spazio economico europeo («SEE»).

Occorre garantire l’applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all’obiettivo di omogeneità di cui all’articolo 1 dell’accordo SEE.

A norma del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell’allegato XV dell’accordo SEE, l’Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione.

Gli orientamenti 2022 possono fare riferimento ad alcuni strumenti politici dell’Unione europea e ad alcuni atti dell’Unione europea che non sono stati integrati nell’accordo SEE. Al fine di garantire un’applicazione uniforme delle disposizioni in materia di aiuti di Stato e condizioni eque di concorrenza in tutto lo Spazio economico europeo, l’Autorità di vigilanza EFTA applicherà, in linea generale, gli stessi punti di riferimento degli orientamenti della Commissione nel valutare la compatibilità degli aiuti con il funzionamento dell’accordo SEE.

Previa consultazione della Commissione,

previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le norme sostanziali in materia di aiuti di Stato sono modificate con l’introduzione di una nuova disciplina dell’UE in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022. Gli orientamenti 2022 sono allegati alla presente decisione e ne costituiscono parte integrante.

2.   L’Autorità di vigilanza EFTA applicherà la presente disciplina per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti notificabili a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia che sono stati concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 9 febbraio 2022. Gli aiuti illegalmente concessi saranno valutati in base alle norme applicabili al momento in cui sono stati concessi.

Articolo 2

L’Autorità di vigilanza EFTA applica gli orientamenti 2022 se del caso con i seguenti adattamenti, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:

a)

laddove figura un riferimento a «Stato membro» o «Stati membri», l’Autorità intende «Stato EFTA» o «Stati EFTA» (7), oppure, se del caso, «Stato SEE» o «Stati SEE»;

b)

laddove figura un riferimento a «Commissione europea», l’Autorità intende, se del caso, «Autorità di vigilanza EFTA»;

c)

laddove figura un riferimento a «il trattato» o «TFUE», l’Autorità intende «l’accordo SEE»;

d)

laddove figura un riferimento a «norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato», l’Autorità intende «norme del SEE in materia di aiuti di Stato»;

e)

laddove figura un riferimento all’articolo 107 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l’Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento all’articolo 61 dell’accordo SEE e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;

f)

laddove figura un riferimento all’articolo 108 del TFUE o a sezioni di detto articolo, l’Autorità intende un riferimento all’articolo 1, della parte I del protocollo 3, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte, e alle sezioni corrispondenti di detto articolo;

g)

laddove figura un riferimento al regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (8), l’Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento al protocollo 3, parte II, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte;

h)

laddove figura un riferimento al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (9), l’Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento alla decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 195/04/COL;

i)

laddove figura un riferimento all’espressione «(in)compatibile con il mercato interno», l’Autorità di vigilanza EFTA intende «(in)compatibile con il funzionamento dell’accordo SEE»;

j)

laddove figura un riferimento all’espressione «all’interno (o all’esterno) dell’Unione», l’Autorità di vigilanza EFTA intende «all’interno (o all’esterno) del SEE»;

k)

laddove figura un riferimento a «scambi intraunionali», l’Autorità di vigilanza EFTA intende «scambi all’interno del SEE»;

l)

laddove gli orientamenti stabiliscono che saranno applicati a «tutti i settori dell’attività economica», l’Autorità di vigilanza EFTA li applica a «tutti i settori dell’attività economica che rientrano nel campo di applicazione dell’accordo SEE»;

m)

laddove figura un riferimento a comunicazioni, avvisi od orientamenti della Commissione, l’Autorità di vigilanza EFTA intende un riferimento ai corrispondenti orientamenti dell’Autorità di vigilanza EFTA.

Articolo 3

Il punto 468 degli orientamenti 2022 è sostituito da quanto segue:

«L’Autorità di vigilanza EFTA propone agli Stati EFTA le seguenti misure opportune conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della parte I del protocollo 3, dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte:

a)

gli Stati EFTA modificano, se necessario, i regimi di aiuto esistenti a favore dell’ambiente e dell’energia al fine di renderli conformi alla presente disciplina entro il 31 dicembre 2023;

b)

gli Stati EFTA sono invitati ad esprimere il loro assenso esplicito e incondizionato alle misure proposte entro l’11 aprile 2022. In assenza di una risposta, l’Autorità riterrà che lo Stato EFTA in questione non condivida le misure proposte.»

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2022

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Arne RØKSUND

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Árni Páll ÁRNASON

Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice,

Affari giuridici e amministrativi


(1)  L’articolo 1, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte stabilisce che per «Stati EFTA» si intendono la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia e, alle condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del protocollo che adegua l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, il Principato del Liechtenstein.

(2)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 301/14/COL, del 16 luglio 2014, che modifica per la novantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando una nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU L 131 del 28.5.2015, pag. 1, e supplemento SEE n. 30 del 28.5.2015, pag. 1).

(3)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 90/20/COL, del 15 luglio 2020, che modifica per la centosettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, modificando e prorogando alcuni orientamenti in materia di aiuti di Stato (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 16, e supplemento SEE n. 68 del 29.10.2020, pag. 4).

(4)  Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

(5)  Comunicazione della Commissione relativa alla proroga e alla modifica degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, della comunicazione sui criteri per l’analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo, della comunicazione della Commissione sulla disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (GU C 224 dell’8.7.2020, pag. 2).

(6)  C(2022) 481 final, non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(7)  Per «Stati EFTA» s’intendono l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(8)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(9)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022

1.

INTRODUZIONE 225

2.

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 227

2.1.

Ambito di applicazione 227

2.2.

Misure di aiuto contemplate dalla presente disciplina 227

2.3.

Struttura della disciplina 228

2.4.

Definizioni 228

3.

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA A NORMA DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO 239

3.1.

Condizione positiva: l’aiuto deve agevolare lo sviluppo di un’attività economica 239

3.1.1.

L’individuazione dell’attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche dell’Unione. 239

3.1.2.

Effetto di incentivazione 240

3.1.3.

Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione 241

3.2.

Condizione negativa: la misura di aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse 241

3.2.1.

Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 241

3.2.1.1.

Necessità dell’aiuto 241

3.2.1.2.

Adeguatezza 242

3.2.1.2.1.

Adeguatezza degli strumenti alternativi di intervento 243

3.2.1.2.2.

Adeguatezza dei diversi strumenti di aiuto 243

3.2.1.3.

Proporzionalità 244

3.2.1.3.1.

Cumulo 245

3.2.1.4.

Trasparenza 246

3.2.2.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 247

3.3.

Raffronto tra gli effetti positivi dell’aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi 248

4.

CATEGORIE DI AIUTI 249

4.1.

Aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica 249

4.1.1.

Motivazioni 249

4.1.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 249

4.1.2.1.

Aiuti a favore dell’energia rinnovabile 249

4.1.2.2.

Altri aiuti a favore della riduzione e dell’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra e dell’efficienza energetica 250

4.1.3.

Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 250

4.1.3.1.

Necessità dell’aiuto 250

4.1.3.2.

Adeguatezza 251

4.1.3.3.

Ammissibilità 251

4.1.3.4.

Consultazione pubblica 252

4.1.3.5.

Proporzionalità 253

4.1.4.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 256

4.2.

Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell’edilizia 259

4.2.1.

Motivazioni dell’aiuto 259

4.2.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 259

4.2.3.

Effetto di incentivazione 260

4.2.4.

Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 260

4.2.4.1.

Adeguatezza 260

4.2.4.2.

Proporzionalità 261

4.2.4.3.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 262

4.3.

Aiuti a favore di una mobilità pulita 262

4.3.1.

Aiuti per l’acquisto e il leasing di veicoli puliti e attrezzature mobili di servizio pulite e per l’ammodernamento dei veicoli e delle attrezzature mobili di servizio 263

4.3.1.1.

Motivazioni dell’aiuto 263

4.3.1.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 263

4.3.1.3.

Effetto di incentivazione 264

4.3.1.4.

Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 264

4.3.1.4.1.

Adeguatezza 264

4.3.1.4.2.

Proporzionalità 264

4.3.1.5.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 266

4.3.2.

Aiuti per la diffusione di infrastrutture di ricarica o rifornimento 267

4.3.2.1.

Motivazioni dell’aiuto 267

4.3.2.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 267

4.3.2.3.

Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 268

4.3.2.3.1.

Necessità dell’aiuto 268

4.3.2.3.2.

Adeguatezza 268

4.3.2.3.3.

Proporzionalità 268

4.3.2.4.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 269

4.4.

Aiuti per l’uso efficiente delle risorse e per sostenere la transizione verso un’economia circolare 271

4.4.1.

Motivazioni dell’aiuto 271

4.4.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 272

4.4.3.

Effetto di incentivazione 273

4.4.4.

Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi 274

4.4.4.1.

Necessità dell’aiuto 274

4.4.4.2.

Adeguatezza 274

4.4.4.3.

Proporzionalità 274

4.4.5.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 276

4.5.

Aiuti per la prevenzione o la riduzione dell’inquinamento non dovuto ai gas a effetto serra 276

4.5.1.

Motivazioni dell’aiuto 276

4.5.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 277

4.5.3.

Effetto di incentivazione 278

4.5.4.

Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi 278

4.5.4.1.

Necessità dell’aiuto 278

4.5.4.2.

Proporzionalità 278

4.5.5.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 279

4.6.

Aiuti per la riparazione di danni ambientali, il ripristino di habitat naturali ed ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi. 279

4.6.1.

Motivazioni dell’aiuto 279

4.6.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 280

4.6.3.

Effetto di incentivazione 280

4.6.4.

Proporzionalità 281

4.7.

Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali 282

4.7.1.

Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali 282

4.7.1.1.

Motivazioni dell’aiuto 282

4.7.1.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 282

4.7.1.3.

Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 283

4.7.1.3.1.

Necessità 283

4.7.1.3.2.

Adeguatezza 284

4.7.1.3.3.

Proporzionalità 284

4.7.2.

Aiuti per la tutela dell’ambiente sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali 284

4.7.2.1.

Motivazioni dell’aiuto 284

4.7.2.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 285

4.7.2.3.

Effetto di incentivazione 285

4.7.2.4.

Proporzionalità 313

4.7.2.5.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 286

4.8.

Aiuti per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica 286

4.8.1.

Motivazioni dell’aiuto 286

4.8.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 286

4.8.3.

Effetto di incentivazione 287

4.8.4.

Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 287

4.8.4.1.

Necessità 287

4.8.4.2.

Adeguatezza 288

4.8.4.3.

Ammissibilità 288

4.8.4.4.

Consultazione pubblica 289

4.8.4.5.

Proporzionalità 290

4.8.5.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 290

4.9.

Aiuti per le infrastrutture energetiche 292

4.9.1.

Motivazioni dell’aiuto 292

4.9.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 294

4.9.3.

Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi 294

4.9.3.1.

Necessità e adeguatezza 294

4.9.3.2.

Proporzionalità dell’aiuto 295

4.9.4.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 295

4.10.

Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento 295

4.10.1.

Motivazioni dell’aiuto 295

4.10.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 296

4.10.3.

Necessità e adeguatezza 296

4.10.4.

Proporzionalità della misura di aiuto 297

4.10.5.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento 297

4.11.

Aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull’energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica 298

4.11.1.

Motivazioni dell’aiuto 298

4.11.2.

Ambito di applicazione: prelievi rispetto ai quali possono essere concessi gli sgravi 299

4.11.3.

Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi 299

4.11.3.1.

Ammissibilità 299

4.11.3.2.

Proporzionalità della misura di aiuto 300

4.11.3.3.

Forma degli aiuti di Stato 300

4.11.3.4.

Audit energetici e sistemi di gestione 301

4.11.3.5.

Norme transitorie 301

4.12.

Aiuti per la chiusura di centrali elettriche che utilizzano carbone, torba o scisto bituminoso e di attività estrattive legate all’estrazione di carbone, torba o scisto bituminoso 302

4.12.1.

Aiuti per la chiusura anticipata di attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso 302

4.12.1.1.

Motivazioni dell’aiuto 302

4.12.1.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 303

4.12.1.3.

Effetto di incentivazione 303

4.12.1.4.

Necessità e adeguatezza 303

4.12.1.5.

Proporzionalità 303

4.12.1.6.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 304

4.12.2.

Aiuti a copertura dei costi straordinari derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso 304

4.12.2.1.

Motivazioni dell’aiuto 304

4.12.2.2.

Ambito di applicazione e attività sostenute 304

4.12.2.3.

Necessità e adeguatezza 305

4.12.2.4.

Effetto di incentivazione e proporzionalità 305

4.12.2.5.

Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi 305

4.13.

Aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela dell’ambiente ed energia 306

4.13.1.

Ambito di applicazione e attività sostenute 306

4.13.2.

Effetto di incentivazione 306

4.13.3.

Proporzionalità 306

5.

VALUTAZIONE 306

6.

RELAZIONI E MONITORAGGIO 307

7.

APPLICABILITÀ 308

8.

REVISIONE 308

1.   INTRODUZIONE

1.

La Commissione ha fatto del Green Deal europeo una priorità politica assoluta, con l’obiettivo di trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse, senza lasciare indietro nessuno. Gli ambiziosi obiettivi climatici della Commissione sono stati rafforzati nel 2019 con la comunicazione sul Green Deal europeo (1), che stabilisce l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Affinché la nostra economia e la nostra società possano procedere in modo equo, verde e prospero verso il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, la Commissione ha inoltre proposto di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 (2). Questi obiettivi ambiziosi sono sanciti dalla legge europea sul clima (3).

2.

Il pacchetto di proposte legislative «Pronti per il 55 %» sostiene il conseguimento di tale obiettivo (4) e ha messo l’Unione sulla buona strada per conseguire la neutralità climatica entro il 2050.

3.

Il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica, adattamento ai cambiamenti climatici, uso efficiente delle risorse, efficienza energetica e principio «efficienza energetica al primo posto», circolarità, azzeramento dell’inquinamento, ripristino della biodiversità e accompagnamento della transizione verde richiederanno sforzi notevoli e un sostegno adeguato. Per il conseguimento degli ambiziosi obiettivi indicati nella comunicazione sul Green Deal europeo saranno necessari investimenti significativi, anche nelle fonti di energia rinnovabili. La Commissione ha stimato che per conseguire gli obiettivi in materia di clima, energia e trasporti da realizzare entro il 2030, oggetto di una recente modifica che li ha innalzati, occorreranno ulteriori 390 miliardi di EUR di investimenti annui rispetto ai livelli del periodo 2011-2020 (5) e ulteriori 130 miliardi di EUR all’anno per gli altri obiettivi ambientali stimati in precedenza (6). Considerata l’entità di questa sfida in termini di investimenti, è necessaria una mobilitazione di fondi pubblici e privati efficiente sotto il profilo dei costi. Tutti i settori saranno interessati e quindi l’intera economia dell’Unione.

4.

La politica di concorrenza e in particolare le norme in materia di aiuti di Stato possono svolgere un ruolo importante nel sostenere l’Unione per il conseguimento degli obiettivi del Green Deal. La comunicazione sul Green Deal europeo prevede espressamente che le norme sugli aiuti di Stato siano riviste alla luce di tali obiettivi politici per sostenere una transizione giusta verso la neutralità climatica con efficienza di costo e facilitino l’eliminazione graduale dei combustibili fossili, garantendo allo stesso tempo condizioni di parità sul mercato interno. La presente disciplina riflette tale revisione.

5.

L’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea stabilisce il principio del divieto degli aiuti di Stato al fine di evitare che tali aiuti falsino o minaccino di falsare la concorrenza nel mercato interno e incidano sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia in determinati casi tali aiuti possono essere compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato.

6.

Gli Stati membri devono notificare gli aiuti di Stato a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ad eccezione delle misure che soddisfano le condizioni previste da un regolamento di esenzione per categoria adottato dalla Commissione a norma dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (7).

7.

La presente disciplina fornisce orientamenti in merito alla valutazione da parte della Commissione della compatibilità delle misure di aiuto a favore dell’ambiente, compresa la tutela del clima, e dell’energia che sono soggette all’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Nella presente disciplina ogni riferimento alla «tutela dell’ambiente» o alla «tutela ambientale» è da intendersi come riferimento alla tutela dell’ambiente e del clima.

8.

Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato una misura di aiuto può essere dichiarata compatibile con il mercato interno purché siano soddisfatte due condizioni, una positiva e una negativa. La condizione positiva sancisce che l’aiuto deve agevolare lo sviluppo di un’attività economica mentre la condizione negativa sancisce che l’aiuto non deve alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

9.

È generalmente riconosciuto che i mercati concorrenziali tendono a produrre risultati efficienti in termini di prezzi, produzione e utilizzo delle risorse. Tuttavia l’intervento statale può risultare necessario per agevolare lo sviluppo di talune attività economiche che, in assenza di aiuti, non si svilupperebbero affatto o non si svilupperebbero allo stesso ritmo o alle stesse condizioni. L’intervento contribuisce pertanto a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

10.

Nel contesto della tutela dell’ambiente, le esternalità ambientali, le imperfezioni dell’informazione e le difficoltà di coordinamento comportano che i partecipanti al mercato potrebbero non tenere pienamente conto dei costi e dei benefici di un’attività economica nel momento in cui adottano decisioni di consumo, investimento e produzione, nonostante gli interventi normativi. Questi fallimenti del mercato, ossia situazioni in cui è improbabile che i mercati, se lasciati a se stessi, raggiungano la piena efficienza, non conducono al benessere ottimale dei consumatori e della società nel suo complesso, determinando livelli insufficienti di tutela ambientale in relazione alle attività economiche svolte in assenza di sostegno statale.

11.

Le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire che la misura di aiuto, le condizioni alle quali è subordinata, le procedure per la sua adozione e l’attività sovvenzionata non siano in contrasto con il diritto ambientale dell’Unione. Dovrebbero inoltre garantire che il pubblico interessato abbia la possibilità di essere consultato nel processo decisionale in materia di aiuti. Infine le persone fisiche e le organizzazioni dovrebbero avere la possibilità di contestare l’aiuto o le relative misure di attuazione dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali qualora siano in grado di produrre elementi che dimostrino l’inosservanza del diritto ambientale dell’Unione (8).

2.   AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

2.1.   Ambito di applicazione

12.

La presente disciplina si applica agli aiuti di Stato concessi per agevolare lo sviluppo di attività economiche in maniera tale da migliorare la tutela dell’ambiente, nonché di attività nel settore dell’energia che sono disciplinate dal trattato, nella misura in cui tali misure di aiuto rientrano nel campo di applicazione di cui alla sezione 2.2 della presente disciplina. Essa si applica pertanto anche ai settori soggetti a norme specifiche dell’Unione in materia di aiuti di Stato, salvo qualora dette norme specifiche dell’Unione stabiliscano diversamente o contengano disposizioni in materia di aiuti per la tutela dell’ambiente o nel settore dell’energia che si applicano alla medesima misura, nel qual caso prevalgono le norme settoriali specifiche. La presente disciplina prevale sul punto 17, lettera b), degli orientamenti per il settore dell’aviazione (9) per quanto riguarda le misure di aiuto per l’ambiente a favore dei grandi aeroporti con un volume di passeggeri superiore a 5 milioni l’anno.

13.

La presente disciplina non si applica:

a)

agli aiuti di Stato concessi per la concezione e la fabbricazione di prodotti, macchinari, attrezzature o mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente al fine di ridurre l’impiego di risorse naturali e per le azioni intraprese all’interno di stabilimenti o altri impianti produttivi al fine di migliorarne la sicurezza o l’igiene (10);

b)

agli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, che sono soggetti alle norme stabilite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (11);

c)

agli aiuti di Stato contemplati da altre norme in materia di aiuti di Stati nel settore agricolo e forestale (12) o nel settore della pesca e dell’acquacoltura (13);

d)

agli aiuti di Stato a favore dell’energia nucleare.

14.

Gli aiuti per la tutela dell’ambiente e l’energia non devono essere concessi alle imprese in difficoltà, così come definite dagli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (14).

15.

Quando valuta gli aiuti a favore di un’impresa nei cui confronti pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, la Commissione tiene conto dell’importo dell’aiuto che deve essere ancora recuperato (15).

2.2.   Misure di aiuto contemplate dalla presente disciplina

16.

La Commissione ha individuato una serie di categorie di misure a favore della tutela dell’ambiente e dell’energia per le quali gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, risultare compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato:

a)

aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica;

b)

aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell’edilizia;

c)

aiuti per l’acquisto e il leasing di veicoli puliti (utilizzati per il trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e nelle vie navigabili interne) e attrezzature mobili di servizio pulite e per l’ammodernamento di veicoli e attrezzature mobili di servizio;

d)

aiuti per la diffusione delle infrastrutture di ricarica o rifornimento di veicoli puliti;

e)

aiuti per l’uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un’economia circolare;

f)

aiuti per la prevenzione o la riduzione dell’inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra;

g)

aiuti per la riparazione di danni ambientali, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l’adozione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi;

h)

aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali;

i)

aiuti per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica;

j)

aiuti per le infrastrutture energetiche;

k)

aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;

l)

aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull’energia elettrica per gli utenti a forte consumo di energia;

m)

aiuti per la chiusura di centrali elettriche che utilizzano carbone, torba o scisto bituminoso e di attività estrattive legate all’estrazione di carbone, torba o scisto bituminoso;

n)

aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela dell’ambiente ed energia.

2.3.   Struttura della disciplina

17.

Il capo 3 stabilisce i criteri di compatibilità applicabili in generale alle varie categorie di aiuti contemplate dal presente documento. La sezione 3.2.1.3.1 relativa al cumulo si applica a tutte le categorie di aiuti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente disciplina. Il capo 4 stabilisce i criteri di compatibilità specifici applicabili alle misure di aiuto contemplate nelle sue varie sezioni. I criteri di compatibilità di cui al capo 3 si applicano se non vi sono disposizioni più specifiche contenute nelle singole sezioni del capo 4.

18.

Le condizioni stabilite nella presente disciplina si applicano a regimi di aiuto e ad aiuti individuali (concessi ad hoc o sulla base di un regime di aiuto), salvo indicazioni contrarie.

2.4.   Definizioni

19.

Ai fini della presente disciplina si applicano le seguenti definizioni:

1)

«aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell’ambito di un regime di aiuti;

2)

«intensità di aiuto»: l’importo lordo dell’aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili. Tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro prelievo. Quando un aiuto è concesso in una forma diversa da una sovvenzione, l’importo dell’aiuto deve corrispondere all’equivalente sovvenzione lorda dell’aiuto. Gli aiuti erogabili in più rate devono essere calcolati in base al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione e del calcolo dell’importo dell’aiuto nel caso di prestiti agevolati (16) deve essere il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione. L’intensità di aiuto è calcolata per ciascun beneficiario;

3)

«zone assistite»: zone che al momento della concessione dell’aiuto sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;

4)

«bilanciamento» per l’energia elettrica: il bilanciamento quale definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

5)

«responsabile del bilanciamento» (Balance Responsible Party o BRP): il responsabile del bilanciamento quale definito all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) 2019/943;

6)

«biodiversità»: la biodiversità quale definita all’articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

7)

«biocarburanti»: i biocarburanti quali definiti all’articolo 2, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

8)

«biogas»: i biogas quali definiti all’articolo 2, punto 28), della direttiva (UE) 2018/2001;

9)

«bioliquidi»: i bioliquidi quali definiti all’articolo 2, punto 32), della direttiva (UE) 2018/2001;

10)

«biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica, quale definita all’articolo 2, punto 24), della direttiva (UE) 2018/2001;

11)

«combustibili da biomassa»: i combustibili da biomassa quali definiti all’articolo 2, punto 27), della direttiva (UE) 2018/2001;

12)

«meccanismo di capacità»: meccanismo di capacità quale definito all’articolo 2, punto 22), del regolamento (UE) 2019/943;

13)

«cattura e stoccaggio di carbonio» (Carbon Capture and Storage o CCS): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di biossido di carbonio (CO2) prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall’aria ambiente, trasportandole in un luogo di stoccaggio ed iniettandole in apposite formazioni geologiche sotterranee ai fini di uno stoccaggio permanente;

14)

«cattura e utilizzo del carbonio» (Carbon Capture and Use o CCU): una serie di tecnologie che consentono di catturare le emissioni di CO2 prodotte dagli impianti industriali, tra cui emissioni inerenti ai processi, o di catturarle direttamente dall’aria ambiente, trasportandole in un sito di consumo o di utilizzo del CO2 per l’utilizzo di tale CO2;

15)

«rimozione di CO2»: attività antropogeniche che eliminano il CO2 dall’atmosfera e lo stoccano in modo permanente in serbatoi geologici, terrestri oppure oceanici o in prodotti. Include il potenziamento antropogenico esistente e potenziale dei pozzi biologici o geochimici e la cattura diretta e lo stoccaggio dell’aria, ma esclude l’assorbimento naturale di CO2 non causato direttamente dalle attività umane;

16)

«regime obbligatorio per i fornitori»: regime nel quale si crea valore nella fornitura di beni o servizi attraverso la loro certificazione e l’imposizione a fornitori o consumatori di un obbligo di acquisto di certificati;

17)

«attrezzature mobili di assistenza a terra pulite»: attrezzature mobili utilizzate nelle attività di assistenza al trasporto aereo o marittimo con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

18)

«attrezzature mobili di servizio pulite»: attrezzature mobili di terminal pulite e attrezzature mobili di assistenza a terra pulite;

19)

«attrezzature mobili di terminal pulite»: attrezzature mobili utilizzate per il carico, lo scarico e il trasbordo di merci e unità di carico intermodale, nonché per il trasporto di merci all’interno dell’area del terminal, aventi zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 o, in assenza di alternative aventi zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2, aventi emissioni dirette (allo scarico) di CO2 notevolmente più basse rispetto alle attrezzature di terminal tradizionali;

20)

«veicolo pulito»:

a)

relativamente ai veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli:

i)

un veicolo che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, con zero emissioni allo scarico di CO2, calcolate in conformità con le prescrizioni di cui all’articolo 24 e all’allegato V di tale regolamento;

b)

relativamente ai veicoli leggeri adibiti al trasporto su strada:

i)

un veicolo delle categorie M1, M2 o N1 con zero emissioni allo scarico di CO2, come determinato a norma del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (20);

ii)

un veicolo pulito quale definito all’articolo 4, punto 4), lettera a), della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

c)

relativamente ai veicoli pesanti adibiti al trasporto su strada:

i)

un veicolo pesante a emissioni zero quale definito all’articolo 4, punto 5), della direttiva 2009/33/CE;

ii)

fino al 31 dicembre 2025, un veicolo pesante a basse emissioni quale definito all’articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

iii)

fino al 31 dicembre 2025, un veicolo pulito quale definito all’articolo 4, punto 4), lettera b), della direttiva 2009/33/CE e non disciplinato dal regolamento (UE) 2019/1242;

d)

relativamente alle navi destinate alla navigazione interna:

i)

una nave destinata alla navigazione interna, adibita al trasporto di passeggeri o merci, con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

ii)

una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di passeggeri, dotata di un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 50 % della sua potenza da combustibili con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento;

iii)

una nave destinata alla navigazione interna adibita al trasporto di merci, con emissioni dirette (allo scarico) di CO2 per tonnellata-chilometro (gCO2/tkm), calcolate (o stimate in caso di navi nuove) utilizzando l’indicatore operativo di efficienza energetica (Energy Efficiency Operational Indicator o EEOI) dell’Organizzazione marittima internazionale, inferiori del 50 % al valore di riferimento medio per le emissioni di CO2 determinato per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;

Nel valutare se una nave possa essere considerata un veicolo pulito, la Commissione terrà conto degli sviluppi nel settore interessato, anche facendo riferimento ai criteri di vaglio tecnico che consentono di valutare se un’attività contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, di cui all’atto delegato pertinente adottato in conformità con il regolamento (UE) 2020/852;

e)

relativamente alle navi destinate alla navigazione marittima:

i)

una nave destinata alla navigazione marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, per operazioni portuali o per attività ausiliarie con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

ii)

una nave destinata alla navigazione marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci, per operazioni portuali o per attività ausiliarie, che ha un motore ibrido o a doppia alimentazione che trae almeno il 25 % della sua potenza da combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 o da alimentazione plug-in per il suo normale funzionamento in mare e nei porti, o che ha raggiunto un valore dell’indice di efficienza energetica in materia di progettazione (Energy Efficiency Design Index o EEDI) dell’Organizzazione marittima internazionale del 10 % inferiore ai requisiti EEDI applicabili al 1o aprile 2022 e che è in grado di funzionare con combustibili a zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2 o con combustibili da fonti rinnovabili; o

iii)

una nave destinata alla navigazione marittima e costiera e adibita al trasporto di merci, utilizzata esclusivamente per servizi costieri e marittimi a breve raggio concepiti per consentire il trasferimento modale delle merci attualmente trasportate via terra verso il mare e che ha emissioni dirette (allo scarico) di CO2, calcolate utilizzando l’EEDI, inferiori del 50 % al valore medio di riferimento delle emissioni di CO2 definito per i veicoli pesanti (sottogruppo di veicoli 5-LH) a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1242;

Nel valutare se una nave possa essere considerata un veicolo pulito, la Commissione terrà conto degli sviluppi nel settore interessato, anche facendo riferimento ai criteri di vaglio tecnico che consentono di valutare se un’attività contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, di cui all’atto delegato pertinente adottato in conformità con il regolamento (UE) 2020/852;

f)

relativamente al materiale rotabile ferroviario:

i)

materiale rotabile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

ii)

materiale rotabile che produce zero emissioni dirette allo scarico di CO2 quando è utilizzato su un binario dotato della necessaria infrastruttura e utilizza un motore di tipo convenzionale quando tale infrastruttura non è disponibile (bimodale);

g)

relativamente agli aeromobili:

i)

un aeromobile con zero emissioni dirette (allo scarico) di CO2;

ii)

un aeromobile con prestazioni ambientali notevolmente superiori rispetto a un aeromobile avente la stessa massa al decollo che costituisce un’alternativa ampiamente disponibile sul mercato;

21)

«cogenerazione o produzione combinata di energia elettrica e di calore»: la cogenerazione quale definita all’articolo 2, punto 30), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

22)

«sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di materiali o sostanze in quantità tale da rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente, tenuto conto dell’uso attuale di terreni, fondali marini o fiumi, e del loro uso futuro approvato;

23)

«progetto dimostrativo»: progetto dimostrativo quale definito all’articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/943;

24)

«digitalizzazione»: adozione di tecnologie realizzate da dispositivi e/o sistemi elettronici che rendono possibile aumentare la funzionalità del prodotto, sviluppare servizi online, modernizzare i processi o introdurre modelli di business basati sulla disintermediazione nella produzione di beni e nella prestazione di servizi, ottenendo come risultato un impatto trasformativo;

25)

«smaltimento»: lo smaltimento quale definito all’articolo 3, punto 19), della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

26)

«gestore del sistema di distribuzione» (Distribution System Operator o DSO): un gestore del sistema di distribuzione quale definito all’articolo 2, punto 29), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

27)

«teleriscaldamento o teleraffreddamento»: il teleriscaldamento o teleraffreddamento quali definiti all’articolo 2, punto 19), della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (26);

28)

«sistemi di teleriscaldamento e/o di teleraffreddamento»: impianti di produzione di riscaldamento e/o raffreddamento, accumulo termico e rete di distribuzione, comprendente sia la rete primaria o di trasmissione che la rete secondaria di condotte per la fornitura di riscaldamento o raffreddamento ai consumatori. Il riferimento al teleriscaldamento deve essere interpretato come riferimento ai sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento, a seconda del fatto che le reti forniscano riscaldamento o raffreddamento congiuntamente o separatamente;

29)

«ecoinnovazione»: tutte le forme di innovazioni ecologiche, compresi nuovi processi produttivi, nuovi prodotti e servizi, nuovi metodi di gestione e nuove tecniche commerciali, che migliorano o sono intese a migliorare in misura significativa la tutela dell’ambiente e a ridurre in misura sostanziale l’impatto dell’inquinamento sull’ambiente. Ai fini della presente definizione, non costituiscono innovazione:

a)

le attività che comportano solo modifiche o miglioramenti di minore entità in materia di tutela ambientale;

b)

l’aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso;

c)

i cambiamenti nelle pratiche aziendali, nell’organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese;

d)

i cambiamenti nella strategia commerciale;

e)

le fusioni e le acquisizioni;

f)

la cessazione dell’utilizzazione di un processo;

g)

la mera sostituzione o estensione di impianti;

h)

i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, produzione personalizzata, normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici;

i)

la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

30)

«ecosistema»: l’ecosistema quale definito all’articolo 2, punto 13), del regolamento (UE) 2020/852;

31)

«efficienza energetica»: l’efficienza energetica quale definita all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2012/27/UE;

32)

«stoccaggio di energia»: stoccaggio di energia nella rete elettrica, quale definito all’articolo 2, punto 59), della direttiva (UE) 2019/944;

33)

«impianto di stoccaggio dell’energia»: impianto di stoccaggio dell’energia nella rete elettrica, quale definito all’articolo 2, punto 60), della direttiva (UE) 2019/944;

34)

«teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti»: il teleriscaldamento o teleraffreddamento efficienti quali definiti all’articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

35)

«energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, quale definita all’articolo 2, punto 1) della direttiva (UE) 2018/2001, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. L’energia da fonti rinnovabili include l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio collegati dietro il contatore (behind the meter) (installati insieme all’impianto di energia rinnovabile o come componente aggiuntiva) ma non l’energia elettrica prodotta grazie ai sistemi di stoccaggio;

36)

«infrastruttura energetica» (27): qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all’interno dell’Unione o che colleghi l’Unione a uno o più paesi terzi e che rientri nelle seguenti categorie:

a)

relativamente all’energia elettrica:

i)

sistemi di trasmissione e distribuzione, laddove per «trasmissione» si intende il trasporto di energia elettrica onshore e offshore sul sistema interconnesso ad altissima tensione e ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti finali o ai distributori, ma ad esclusione della fornitura, mentre per «distribuzione» si intende il trasporto di energia elettrica onshore e offshore su sistemi di distribuzione ad alta, media e bassa tensione ai fini della consegna ai clienti, ma ad esclusione della fornitura;

ii)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per assicurare il funzionamento sicuro, protetto ed efficiente del sistema di cui al punto i), compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni;

iii)

componenti di rete pienamente integrate, quali definite all’articolo 2, punto 51), della direttiva (UE) 2019/944;

iv)

reti elettriche intelligenti, ossia sistemi e componenti che integrano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, attraverso piattaforme digitali operative, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori a livello sia di trasmissione sia di distribuzione, intese a costituire una rete di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica più sicura, efficiente e intelligente, aumentando la capacità di integrare nuove forme di generazione, stoccaggio e consumo e agevolando nuovi modelli commerciali e strutture di mercato;

v)

reti elettriche offshore, ossia qualsiasi apparecchiatura o installazione di una infrastruttura di trasmissione o distribuzione di energia elettrica, di cui al punto i), avente doppia funzionalità: l’interconnessione e la trasmissione o distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili offshore dai siti di produzione offshore a due o più paesi. Sono comprese le reti intelligenti e qualsiasi apparecchiatura o installazione offshore adiacente essenziale per un funzionamento sicuro, protetto ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e le sottostazioni necessarie se garantiscono anche l’interoperabilità tecnologica, compresa la compatibilità tra le interfacce delle diverse tecnologie;

b)

relativamente al gas (gas naturale, biogas — compreso il biometano — e/o gas rinnovabili di origine non biologica):

i)

condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas facenti parte di una rete, escluse le condotte ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale;

ii)

impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di gas ad alta pressione di cui al punto i);

iii)

impianti di ricezione, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per gas compressi o liquefatti;

iv)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per predisporre la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

v)

reti del gas intelligenti, ossia una delle seguenti apparecchiature o installazioni volte a consentire e facilitare l’integrazione nella rete di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio (compreso l’idrogeno o i gas di origine non biologica): sistemi e componenti digitali che integrano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sistemi di controllo e tecnologie dei sensori per consentire il monitoraggio interattivo e intelligente, la misurazione, il controllo di qualità e la gestione della produzione, della trasmissione, della distribuzione e del consumo del gas all’interno di una rete del gas. Inoltre tali reti intelligenti possono comprendere anche apparecchiature che consentano l’inversione dei flussi dalla distribuzione al livello di trasmissione e i relativi aggiornamenti necessari della rete esistente;

c)

relativamente all’idrogeno (28):

i)

condotte di trasmissione per il trasporto dell’idrogeno ad alta pressione, nonché condotte per la distribuzione locale di idrogeno che consentano l’accesso a più utenti della rete su base trasparente e non discriminatoria;

ii)

impianti di stoccaggio, ossia impianti utilizzati per lo stoccaggio dell’idrogeno ad elevato grado di purezza, compresa la parte di un terminale per l’idrogeno utilizzata per lo stoccaggio ma ad esclusione della parte utilizzata per le operazioni di produzione, e compresi gli impianti riservati esclusivamente all’utilizzo da parte dei gestori della rete dell’idrogeno nello svolgimento delle rispettive mansioni; Gli impianti di stoccaggio di idrogeno includono impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte di distribuzione o trasmissione di idrogeno ad alta pressione di cui al punto i);

iii)

impianti di dispacciamento, ricezione, rigassificazione o decompressione per l’idrogeno o l’idrogeno incorporato in altre sostanze chimiche finalizzati all’iniezione di idrogeno nella rete del gas o nella rete dedicata all’idrogeno;

iv)

terminali, ossia impianti utilizzati per la trasformazione dell’idrogeno liquido in idrogeno gassoso da iniettare nella rete dell’idrogeno. I terminali comprendono le attrezzature ausiliarie e lo stoccaggio temporaneo necessari per il processo di trasformazione e la successiva iniezione nella rete dell’idrogeno, ma non include le parti del terminale per l’idrogeno utilizzate per lo stoccaggio;

v)

interconnettori, ossia la rete dell’idrogeno (o parti di tale rete) che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio degli Stati membri o alle acque territoriali di tale Stato membro;

vi)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema dell’idrogeno funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per installare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;

d)

relativamente al biossido di carbonio (29):

i)

condotte, diverse dalle reti di condotte a monte, utilizzate per trasportare il biossido di carbonio da più fonti, ossia installazioni industriali (comprese le centrali elettriche) che producono biossido di carbonio attraverso la combustione o altre reazioni chimiche che comportano composti contenenti carbonio fossile o non fossile, ai fini dello stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) o ai fini dell’utilizzo del biossido di carbonio come materia prima o per migliorare la resa di processi biologici;

ii)

impianti per la liquefazione e lo stoccaggio del biossido di carbonio in vista del suo trasporto o stoccaggio,

iii)

infrastrutture all’interno di una formazione geologica utilizzata per lo stoccaggio geologico permanente del biossido di carbonio a norma dell’articolo 3 della direttiva 2009/31/CE e i relativi impianti associati di superficie e di iniezione;

iv)

qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo, compresi attivi mobili dedicati per il trasporto e lo stoccaggio del biossido di carbonio, a condizione che rispondano alla definizione di veicolo pulito;

e)

infrastrutture utilizzate per la trasmissione o la distribuzione di energia termica sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da più produttori/utilizzatori, basate sull’uso di energia rinnovabile o di calore di scarto proveniente da applicazioni industriali;

f)

progetti di interesse comune quali definiti all’articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) e progetti di interesse reciproco di cui all’articolo 171 del trattato;

g)

altre categorie di infrastrutture, tra cui le infrastrutture che consentono la connessione fisica o senza fili di produttori e utilizzatori di energia rinnovabile o a zero emissioni di carbonio da più punti di accesso e di uscita e che sono aperte all’accesso di soggetti terzi non appartenenti alle imprese che posseggono/gestiscono l’infrastruttura.

37)

«prestazione energetica»: la prestazione energetica di un edificio quale definita all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2010/31/UE;

38)

«risparmio energetico»: il risparmio energetico quale definito all’articolo 2, punto 5), della direttiva 2012/27/UE;

39)

«tutela ambientale» o «tutela dell’ambiente»: qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l’inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all’ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l’uso di materiali primari e aumentare l’efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici;

40)

«tassa o prelievo parafiscale ambientale»: qualsiasi imposta o prelievo applicato a una base imponibile, a prodotti o servizi specifici che abbiano manifesti effetti negativi sull’ambiente, o il cui scopo sia gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell’ambiente;

41)

«piano di valutazione»: documento relativo a uno o più regimi di aiuti che contiene almeno i seguenti aspetti minimi:

a)

gli obiettivi da valutare;

b)

le questioni oggetto della valutazione;

c)

gli indicatori di risultato;

d)

la metodologia prevista per svolgere la valutazione;

e)

gli obblighi di raccolta dei dati;

f)

il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione intermedia e della relazione finale;

g)

la descrizione dell’organismo indipendente che svolgerà la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare che la valutazione sia accessibile al pubblico;

42)

«regime di responsabilità estesa del produttore»: il regime di responsabilità estesa del produttore quale definito all’articolo 2, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;

43)

«produttore»: un’impresa che produce energia elettrica a fini commerciali;

44)

«gas a effetto serra»: qualunque gas che contribuisca all’effetto serra assorbendo radiazioni infrarosse, compresi il biossido di carbonio, il metano, il protossido di azoto e i gas fluorurati quali gli idrofluorocarburi;

45)

«cogenerazione ad alto rendimento»: la cogenerazione ad alto rendimento quale definita all’articolo 2, punto 34), della direttiva 2012/27/UE;

46)

«gestore della rete di idrogeno»: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto di rete dell’idrogeno ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo della rete di idrogeno in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altre reti di idrogeno, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di idrogeno;

47)

«sbilanciamento»: lo sbilanciamento quale definito all’articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione;

48)

«regolazione degli sbilanciamenti»: la regolazione degli sbilanciamenti quale definita all’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2017/2195;

49)

«periodo di regolazione degli sbilanciamenti»: il periodo di regolazione degli sbilanciamenti quale definito all’articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943;

50)

«aiuti individuali»: aiuti ad hoc e concessioni di aiuti soggette a notifica nel quadro di un regime di aiuti;

51)

«regime di interrompibilità»: una misura per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica volta a garantire stabilità di frequenza nel sistema elettrico o a risolvere problemi di sicurezza degli approvvigionamenti a breve termine, anche attraverso l’interruzione del carico;

52)

«microimpresa»: un’impresa che soddisfa i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (32);

53)

«soluzione basata sulla natura»: una soluzione ispirata alla natura e da essa supportata, che è efficace sotto il profilo dei costi, produce contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici e contribuisce a rafforzare la resilienza e che apporta una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse;

54)

«misura in caso di congestione della rete»: una misura per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica volta a compensare un’insufficienza nella rete di trasmissione o distribuzione dell’energia elettrica;

55)

«inquinante»: inquinante come definito all’articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2020/852;

56)

«inquinatore»: inquinatore quale definito nell’allegato, punto 3, della raccomandazione del Consiglio 75/436/Euratom, CECA, CEE (33);

57)

«inquinamento»: inquinamento quale definito all’articolo 3, punto 2), della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (34);

58)

«principio ‘chi inquina pagà»: il principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l’inquinamento devono essere sostenuti dall’inquinatore;

59)

«preparazione per il riutilizzo»: la preparazione per il riutilizzo quale definita all’articolo 3, punto 16), della direttiva 2008/98/CE;

60)

«infrastruttura di ricarica»: infrastruttura fissa o mobile per fornire energia elettrica ai veicoli puliti o alle attrezzature mobili di servizio pulite;

61)

«recupero»: il recupero quale definito all’articolo 3, punto 15), della direttiva 2008/98/CE;

62)

«riciclo»: il riciclo quale definito all’articolo 3, punto 17), della direttiva 2008/98/CE;

63)

«progetto di riferimento»: un esempio di progetto che è rappresentativo del progetto medio in una categoria di beneficiari ammissibili a un regime di aiuto;

64)

«infrastruttura di rifornimento»: un’infrastruttura fissa o mobile per la fornitura di idrogeno, gas naturale, in forma gassosa (gas naturale compresso o CNG) o liquefatta (gas naturale liquefatto o GNL), biogas e biocarburanti, compresi i biocarburanti avanzati, o combustibili sintetici prodotti da energie rinnovabili o a basse emissioni di carbonio;

65)

«ripristino»: azioni di gestione ambientale volte a ripristinare un livello di funzionamento dell’ecosistema in siti degradati, il cui obiettivo è la fornitura rinnovata e continua di servizi ecosistemici piuttosto che la biodiversità e l’integrità di un ecosistema di riferimento naturale o seminaturale designato;

66)

«riparazione»: attività di gestione ambientale, come la rimozione o la detossificazione di contaminanti o di nutrienti in eccesso dal suolo e dall’acqua, volta a eliminare le fonti di degrado;

67)

«energia elettrica rinnovabile»: energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili quale definita all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;

68)

«comunità di energia rinnovabile»: comunità di energia rinnovabile quale definita all’articolo 2, punto 16), della direttiva (UE) 2018/2001;

69)

«energia da fonti rinnovabili»: energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile quale definita all’articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/2001;

70)

«idrogeno rinnovabile»: idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile in conformità con le metodologie stabilite per i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto nella direttiva (UE) 2018/2001;

71)

«carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto»: i carburanti rinnovabili liquidi o gassosi di origine non biologica per il trasporto quali definiti all’articolo 2, punto 36), della direttiva (UE) 2018/2001;

72)

«adeguatezza delle risorse»: un livello di capacità generata considerato adeguato per soddisfare la domanda in una zona di offerta in un dato periodo, determinato in base all’uso di un indicatore statistico convenzionale da parte di enti cui le istituzioni dell’Unione riconoscono un ruolo essenziale nella creazione di un mercato unico dell’energia elettrica, ad esempio la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E);

73)

«uso efficiente delle risorse»: riduzione della quantità di risorse necessarie per ottenere un’unità di produzione, o sostituzione delle risorse primarie con risorse secondarie;

74)

«recupero»: il processo di assistenza al ripristino di un ecosistema quale mezzo per conservare la biodiversità e aumentare la resilienza degli ecosistemi, in particolare ai cambiamenti climatici. Il recupero degli ecosistemi include le misure adottate per migliorare la condizione di un ecosistema e la ricostituzione o il ripristino di un ecosistema in caso di perdita di tale condizione nonché il miglioramento della resilienza e dell’adattamento dell’ecosistema ai cambiamenti climatici;

75)

«riutilizzo»: il riutilizzo quale definito all’articolo 3, punto 13), della direttiva 2008/98/CE, compresa qualsiasi operazione mediante la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per finalità diverse da quelle per le quali erano stati concepiti;

76)

«piccola impresa»: un’impresa che soddisfa i criteri stabiliti per le piccole imprese nella raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

77)

«piccola o media impresa» (PMI): un’impresa che soddisfa i criteri di cui alla raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

78)

«piccola impresa a media capitalizzazione»: impresa diversa da una PMI, il cui numero di dipendenti non superi le 499 unità, calcolate conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (35), e il cui fatturato annuo non superi 100 milioni di EUR o il cui bilancio annuo non superi 86 milioni di EUR. Più entità sono considerate un’unica impresa se è soddisfatta una qualsiasi delle condizioni di cui all’articolo 3, punto 3), dell’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014;

79)

«ricarica intelligente»: operazione di ricarica nella quale l’intensità dell’elettricità fornita alla batteria è regolata in tempo reale sulla base di informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica;

80)

«predisposizione all’intelligenza» (smart readiness): la capacità degli edifici (o delle unità immobiliari) di adattare il proprio funzionamento alle esigenze dell’occupante, anche ottimizzando l’efficienza energetica e le prestazioni complessive, e di adattare il proprio funzionamento in base ai segnali provenienti dalla rete;

81)

«responsabilità standard in materia di bilanciamento»: la responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie, di modo che nessun produttore ne sia esonerato ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/943;

82)

«avvio dei lavori»: il primo fermo impegno (ad esempio ad ordinare attrezzature o ad avviare i lavori di costruzione) che renda irreversibile l’investimento. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell’acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

83)

«riserva strategica»: un meccanismo di capacità in cui la capacità di energia elettrica (ad esempio generazione e stoccaggio dell’energia e adattamento alla domanda) è conservata al di fuori del mercato dell’energia elettrica ed è dispacciata soltanto in circostanze specifiche;

84)

«costo totale di proprietà»: il costo totale di acquisto e di proprietà di un veicolo per il suo ciclo di vita, compresi i costi di acquisto o di leasing del veicolo, i costi del carburante, i costi di manutenzione e riparazione, i costi di assicurazione, i costi finanziari e le imposte;

85)

«gestore del sistema di trasmissione» (TSO): il gestore del sistema di trasmissione quale definito all’articolo 2, punto 35), della direttiva (UE) 2019/944;

86)

«veicolo»: uno dei seguenti:

a)

un veicolo adibito al trasporto su strada delle categorie M1, M2, N1, M3, N2, N3 o L;

b)

una nave destinata alla navigazione interna, marittima o costiera e adibita al trasporto di passeggeri o merci;

c)

materiale rotabile;

d)

un aeromobile;

87)

«trattamento»: il trattamento quale definito all’articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;

88)

«livello minimo di imposizione dell’Unione»: il livello minimo di imposizione previsto dalla legislazione dell’Unione; con riferimento ai prodotti energetici e all’energia elettrica, indica il livello minimo di imposizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (36);

89)

«norma dell’Unione»:

a)

una norma dell’Unione vincolante che determina i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela dell’ambiente, ad esclusione delle norme o degli obiettivi fissati a livello dell’Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese;

b)

l’obbligo di utilizzare le migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques o BAT), quali definite nella direttiva 2010/75/UE, e di garantire che i livelli di emissione non siano più elevati rispetto a quanto lo sarebbero applicando le BAT. Laddove i livelli di emissione associati alle BAT (37) sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della direttiva 2010/75/UE o di altre direttive applicabili, tali livelli sono applicabili ai fini della presente disciplina; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT in relazione all’impresa in questione;

90)

«rifiuto»: un rifiuto quale definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

91)

«calore di scarto»: il calore di scarto quale definito all’articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2018/2001.

3.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL’ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO

20.

La presente disciplina stabilisce i criteri di compatibilità, a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, delle misure di aiuto a favore della tutela ambientale, compresa la protezione del clima, e degli obiettivi in materia di energia che sono soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

21.

A norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche all’interno dell’Unione (condizione positiva), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune (condizione negativa).

22.

Nel valutare se gli aiuti a favore della tutela ambientale e dell’energia possano essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato la Commissione esaminerà i seguenti aspetti:

a)

per quanto riguarda la prima condizione (positiva), secondo cui gli aiuti devono agevolare lo sviluppo di un’attività economica:

i)

l’individuazione dell’attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche dell’Unione (cfr. la sezione 3.1.1);

ii)

effetto di incentivazione dell’aiuto (cfr. la sezione 3.1.2);

iii)

nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione (cfr. la sezione 3.1.3);

b)

per quanto riguarda la seconda condizione (negativa), ossia gli aiuti non alterano indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse:

i)

necessità dell’intervento statale (cfr. la sezione 3.2.1.1);

ii)

adeguatezza dell’aiuto (cfr. la sezione 3.2.1.2);

iii)

proporzionalità dell’aiuto (aiuto limitato al minimo necessario per raggiungere il suo obiettivo), compreso il cumulo (cfr. la sezione 3.2.1.3);

iv)

trasparenza dell’aiuto (cfr. la sezione 3.2.1.4);

v)

prevenzione degli effetti negativi indebiti dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi (cfr. la sezione 3.2.2);

vi)

raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (cfr. la sezione 3.3).

3.1.   Condizione positiva: l’aiuto deve agevolare lo sviluppo di un’attività economica

3.1.1.   L’individuazione dell’attività economica che risulta agevolata dalla misura, dei suoi effetti positivi per la società nel suo complesso e, se del caso, della sua rilevanza per politiche specifiche dell’Unione.

23.

In occasione della notifica degli aiuti gli Stati membri devono individuare le attività economiche che saranno agevolate dall’aiuto e il modo in cui è sostenuto lo sviluppo di tali attività.

24.

Gli aiuti volti ad evitare o ridurre gli effetti negativi delle attività economiche sul clima o sull’ambiente possono agevolare lo sviluppo di attività economiche aumentando la sostenibilità dell’attività economica in questione e garantendo che tale attività possa proseguire in futuro senza creare danni ambientali sproporzionati, nonché sostenendo la creazione di nuove attività economiche e di nuovi servizi (sostegno allo sviluppo della cosiddetta «economia verde»).

25.

Gli Stati membri devono inoltre descrivere se e come l’aiuto contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell’Unione in materia di clima, ambiente ed energia e, più specificamente, i benefici attesi dell’aiuto in termini di contributo concreto alla tutela dell’ambiente, anche per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, o al funzionamento efficiente del mercato interno dell’energia.

3.1.2.   Effetto di incentivazione

26.

Si ritiene che un aiuto agevoli un’attività economica soltanto quando comporta un effetto di incentivazione. Un effetto di incentivazione si verifica quando l’aiuto incoraggia il beneficiario a cambiare comportamento oppure a intraprendere un’attività economica supplementare o un’attività economica più rispettosa dell’ambiente che non svolgerebbe senza l’aiuto o svolgerebbe soltanto in modo limitato o diverso.

27.

Gli aiuti non devono essere intesi a sostenere i costi di un’attività che il beneficiario dell’aiuto svolgerebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d’impresa di un’attività economica (38).

28.

Dimostrare un effetto di incentivazione comporta l’individuazione dello scenario di fatto e del probabile scenario controfattuale in assenza di aiuti (39). Per tale analisi, la Commissione si servirà della quantificazione di cui alla sezione 3.2.1.3.

29.

La Commissione ritiene che gli aiuti siano privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi presenta domanda scritta di aiuto alle autorità nazionali, l’avvio dei lavori legati al progetto o all’attività ha già avuto luogo. Qualora il beneficiario dia inizio all’attuazione di un progetto prima di presentare domanda di aiuto, gli aiuti concessi per tale progetto non saranno, in linea di principio, considerati compatibili con il mercato interno.

30.

La domanda di aiuto può assumere varie forme, ad esempio può essere presentata come offerta nell’ambito di una procedura di gara competitiva. Qualunque domanda deve contenere come minimo il nome del richiedente, una descrizione del progetto o attività, compresa la sua ubicazione, e l’importo dell’aiuto necessario per realizzarlo.

31.

In taluni casi eccezionali l’aiuto può comportare un effetto di incentivazione anche per progetti che sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto. In particolare si ritiene che un aiuto abbia un effetto di incentivazione nelle seguenti situazioni:

a)

l’aiuto è concesso automaticamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro e la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l’attività era già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali;

b)

prima dell’avvio dei lavori le autorità nazionali hanno pubblicato una comunicazione indicando di voler istituire la misura di aiuto proposta subordinatamente all’approvazione della stessa da parte della Commissione come previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tale comunicazione deve essere resa accessibile su un sito web pubblico o su altri media cui il pubblico abbia ampiamente accesso con altrettanta facilità e indicare con chiarezza il tipo di progetti che lo Stato membro propone come ammissibili e il momento a partire dal quale lo Stato membro intende considerarli ammissibili. L’ammissibilità proposta non deve essere limitata indebitamente. Prima dell’avvio dei lavori il beneficiario deve avere informato l’autorità che concede l’aiuto in merito al fatto che la misura di aiuto proposta è stata considerata una condizione necessaria per le decisioni di investimento adottate. Laddove si basi su tale comunicazione per dimostrare l’effetto di incentivazione, lo Stato membro deve fornire, all’atto di notifica dell’aiuto di Stato, una copia della comunicazione stessa e un collegamento al sito web sul quale è stata pubblicata, oppure una prova della sua accessibilità al pubblico;

c)

è concesso un aiuto al funzionamento a favore di impianti esistenti per produzioni rispettose dell’ambiente per cui non esiste alcun «avvio dei lavori» data l’assenza di nuovi investimenti significativi. In tali casi l’effetto di incentivazione può essere dimostrato da un cambiamento verso una modalità di gestione dell’impianto rispettosa dell’ambiente, in luogo di una modalità alternativa più economica ma meno rispettosa dell’ambiente.

32.

La Commissione ritiene che, in linea di principio, gli aiuti concessi per consentire la semplice copertura dei costi di adeguamento alle norme dell’Unione non abbiano alcun effetto di incentivazione. Di regola possono avere un effetto di incentivazione soltanto gli aiuti che consentono di andare oltre le norme dell’Unione. Tuttavia nei casi in cui la norma dell’Unione pertinente è già stata adottata ma non è ancora entrata in vigore l’aiuto può avere un effetto di incentivazione se fa sì che l’investimento sia realizzato e completato almeno 18 mesi prima dell’entrata in vigore della norma, salvo se altrimenti indicato nelle sezioni da 4.1 a 4.13. Per non dissuadere gli Stati membri dal fissare norme nazionali vincolanti più rigorose o più ambiziose delle corrispondenti norme dell’Unione, le misure di aiuto possono avere un effetto di incentivazione a prescindere dalla presenza di tali norme nazionali. Lo stesso vale per gli aiuti concessi in presenza di norme nazionali vincolanti adottate in assenza di norme dell’Unione.

3.1.3.   Nessuna violazione delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione

33.

Se l’attività sostenuta o la misura di aiuto o le condizioni alle quali è subordinata (compreso il metodo di finanziamento quando è parte integrante della misura) comportano una violazione del pertinente diritto dell’Unione l’aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno. Ciò può accadere ad esempio quando l’aiuto è soggetto a clausole che subordinano direttamente o indirettamente la sua concessione all’origine dei prodotti o delle attrezzature, ad esempio l’obbligo per il beneficiario di acquistare prodotti di origine nazionale.

3.2.   Condizione negativa: la misura di aiuto non deve alterare indebitamente le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse

3.2.1.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

3.2.1.1.   Necessità dell’aiuto

34.

La misura di aiuto di Stato proposta deve essere destinata a una situazione in cui può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato da solo non è in grado di assicurare, ad esempio per porre rimedio a fallimenti del mercato in relazione ai progetti o alle attività per i quali è concesso l’aiuto. Benché sia generalmente riconosciuto che i mercati concorrenziali tendono a produrre risultati efficienti in termini di sviluppo delle attività economiche, prezzi, produttività e utilizzo delle risorse, in presenza di un fallimento del mercato l’intervento pubblico in forma di aiuto di Stato può contribuire a un funzionamento più efficiente dei mercati favorendo pertanto lo sviluppo di un’attività economica nella misura in cui il mercato non riesce, da solo, a conseguire un risultato efficiente. Lo Stato membro dovrebbe individuare i fallimenti del mercato che ostacolano il raggiungimento di un livello sufficiente tutela ambientale o il funzionamento efficiente del mercato interno dell’energia. I fallimenti principali del mercato legati alla tutela dell’ambiente e all’energia che possono ostacolare il raggiungimento di risultati ottimali e tradursi in inefficienze sono:

a)

esternalità negative: sono molto frequentemente associate alle misure di aiuto a favore dell’ambiente e sorgono quando l’inquinamento non si riflette adeguatamente nei costi, vale a dire quando l’impresa in questione non deve farsi carico dell’intero costo dell’inquinamento. In questo caso le imprese, che agiscono nel proprio interesse, potrebbero non essere abbastanza incentivate a tenere conto delle esternalità negative della loro attività economica, né al momento di scegliere una determinata tecnologia né nel fissare il livello di produzione. In altri termini, i costi sostenuti dall’impresa non rispecchiano appieno i costi sostenuti dai consumatori e dalla società nel suo complesso. Spesso le imprese non sono pertanto sufficientemente motivate a ridurre il livello di inquinamento che producono, né ad adottare provvedimenti individuali di tutela dell’ambiente;

b)

esternalità positive: il fatto che una parte dei benefici derivanti da un investimento sia fruita non dall’investitore, bensì da operatori del mercato potrebbe spingere le imprese a effettuare investimenti insufficienti. Le esternalità positive si verificano, ad esempio, nel caso di investimenti nell’ecoinnovazione, nella stabilità dei sistemi, nelle tecnologie nuove e innovative per le energie rinnovabili e nelle misure innovative di adattamento alla domanda oppure nel caso di misure relative alle infrastrutture energetiche o alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica che vanno a beneficio di molti Stati membri o di un più ampio numero di consumatori;

c)

asimmetria dell’informazione: tale fenomeno si verifica in genere nei mercati caratterizzati da una discrepanza tra le informazioni di cui può disporre una parte del mercato e le informazioni a disposizione dell’altra parte del mercato. Ciò può verificarsi ad esempio quando gli investitori finanziari esterni non dispongono di tutte le informazioni sul probabile rendimento e sui rischi di un progetto. L’informazione può essere asimmetrica anche nel caso di collaborazioni transfrontaliere in cui una parte è svantaggiata rispetto all’altra a livello di informazioni detenute. Sebbene i rischi e le incertezze di per sé non conducano a un fallimento del mercato, il problema dell’asimmetria dell’informazione dipende dall’entità di tali rischi e incertezze. Sia i rischi sia le incertezze tendono ad essere più elevati nel caso di investimenti nel settore ambientale, che solitamente prevedono un periodo di ammortamento più lungo. Questo aspetto può rafforzare una propensione verso soluzioni a breve termine, che può essere aggravata dalle condizioni di finanziamento di tali investimenti, in particolare per le PMI;

d)

difficoltà di coordinamento: tali difficoltà possono pregiudicare lo sviluppo di un progetto o l’efficacia della sua struttura a causa di interessi e incentivi discordanti tra investitori (i cosiddetti «incentivi divergenti»), dei costi legati alla procedura di gara e agli accordi sulla responsabilità civile, dell’incertezza sul risultato della collaborazione e sugli effetti di rete, ad esempio la continuità della fornitura di energia elettrica. Tali difficoltà di coordinamento possono manifestarsi, ad esempio, nel rapporto tra proprietari di immobili e locatari in relazione a soluzioni efficienti sotto il profilo energetico. Le difficoltà di coordinamento possono essere aggravate da problemi di informazione, in particolare quelli riconducibili a un’asimmetria delle informazioni. Tali difficoltà di coordinamento possono anche nascere dalla necessità di raggiungere una determinata massa critica per poter avviare un progetto interessante dal punto di vista commerciale, il che può rivestire un ruolo particolarmente importante in progetti (transfrontalieri) relativi alle infrastrutture.

35.

La semplice presenza di fallimenti del mercato in un determinato contesto non è tuttavia sufficiente per giustificare la necessità di un aiuto di Stato. Potrebbero già essere in atto altre politiche e misure volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati. Tra gli esempi figurano la regolamentazione settoriale, le norme ambientali obbligatorie dell’Unione, gli obblighi di fornitura, i meccanismi di fissazione dei prezzi, come il sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione (Emissions Trading System o ETS) e le tasse sulle emissioni di CO2. Le misure aggiuntive, tra cui gli aiuti di Stato, possono essere destinate unicamente ai fallimenti del mercato residuali, ossia quelli che rimangono irrisolti nonostante le altre politiche e misure adottate. È inoltre importante indicare le modalità con cui l’aiuto di Stato rafforza le altre politiche e misure in vigore finalizzate a porre rimedio agli stessi fallimenti del mercato. Pertanto è più difficile dimostrare la necessità di un aiuto di Stato se l’aiuto annulla gli effetti di altre politiche volte a contrastare gli stessi fallimenti del mercato. Lo Stato membro dovrebbe pertanto segnalare anche le eventuali politiche o misure in vigore che già contrastano i fallimenti del mercato o della regolamentazione individuati.

36.

La Commissione riterrà che l’aiuto è necessario se lo Stato membro dimostra che l’aiuto mira ad affrontare in maniera efficace fallimenti del mercato residuali, tenendo anche conto delle altre eventuali politiche e misure già in atto volte a risolvere alcuni dei fallimenti del mercato individuati.

37.

In caso di aiuti di Stato concessi per progetti o attività che, sotto il profilo del loro contenuto tecnologico, del livello di rischio e delle dimensioni, sono simili a quelli già realizzati all’interno dell’Unione a condizioni di mercato, la Commissione riterrà, in linea di principio, che non sussiste alcun fallimento del mercato e chiederà ulteriori prove a dimostrazione della necessità di un aiuto di Stato.

38.

Al fine di comprovare la necessità dell’aiuto, lo Stato membro deve dimostrare che il progetto o, nel caso di regimi, il progetto di riferimento non sarebbe realizzato in assenza dell’aiuto. La Commissione valuterà tale aspetto sulla base della quantificazione di cui alla sezione 3.2.1.3 o di un’analisi specifica basata su riscontri oggettivi presentata dallo Stato membro e indicante la necessità dell’aiuto.

3.2.1.2.   Adeguatezza

39.

La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivo previsto dell’aiuto, il che significa che non deve esistere uno strumento di politica o di aiuto in grado di conseguire gli stessi risultati in modo meno distorsivo.

3.2.1.2.1.   Adeguatezza degli strumenti alternativi di intervento

40.

Gli aiuti di Stato non sono l’unico strumento di intervento di cui dispongono gli Stati membri per promuovere un maggiore livello di tutela dell’ambiente o per garantire l’efficienza del mercato interno dell’energia. Possono essere disponibili altri strumenti più idonei, ad esempio strumenti basati sul mercato o misure dal lato della domanda relative a regolamentazione, rispetto del principio «efficienza energetica al primo posto» (40), appalti pubblici o standardizzazione, nonché l’aumento del finanziamento delle infrastrutture pubbliche e misure fiscali di carattere generale. Anche le misure non vincolanti, quali l’etichettatura ambientale volontaria e la diffusione di tecnologie rispettose dell’ambiente, possono svolgere un ruolo importante nel raggiungimento di un maggiore livello di tutela dell’ambiente (41).

41.

Misure diverse messe in atto per porre rimedio al medesimo fallimento del mercato possono risultare reciprocamente controproducenti. Ciò vale nel caso in cui per contrastare in maniera mirata il problema delle esternalità sia stato messo a punto un meccanismo efficiente basato sul mercato, ad esempio il sistema ETS dell’Unione. La realizzazione di un’ulteriore misura di sostegno volta ad affrontare lo stesso fallimento del mercato rischia di compromettere l’efficacia del meccanismo basato sul mercato. Pertanto quando mira ad affrontare i fallimenti del mercato residuali, il regime di aiuto deve essere strutturato in maniera tale da non compromettere l’efficienza del meccanismo basato sul mercato.

42.

Il rispetto del principio «chi inquina paga», possibile grazie alla legislazione ambientale, mira a garantire, in linea di principio, la correzione di un fallimento del mercato legato alle esternalità negative. Pertanto gli aiuti di Stato non sono uno strumento adeguato e non possono essere concessi nella misura in cui il beneficiario degli aiuti rischia di essere ritenuto responsabile dell’inquinamento, a norma della legislazione dell’Unione o nazionale in vigore.

3.2.1.2.2.   Adeguatezza dei diversi strumenti di aiuto

43.

Gli aiuti di Stato per la tutela ambientale e l’energia possono essere concessi in varie forme. Ciononostante lo Stato membro è tenuto a garantire che la forma in cui è concesso l’aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza.

44.

A tale proposito lo Stato membro è tenuto a dimostrare il motivo per cui ritiene che altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive, ad esempio gli anticipi rimborsabili rispetto alle sovvenzioni dirette o i crediti d’imposta rispetto agli sgravi fiscali, oppure forme di aiuto basate su strumenti finanziari quali gli strumenti di debito rispetto agli strumenti di capitale (inclusi ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono di interessi, garanzie statali o modalità alternative di finanziamento a condizioni favorevoli), siano meno appropriate.

45.

La scelta dello strumento di aiuto dovrebbe essere adeguata al fallimento del mercato che la misura di aiuto si prefigge di risolvere. Se le entrate effettive sono incerte, ad esempio nel caso delle misure di risparmio energetico, un anticipo rimborsabile può costituire lo strumento più appropriato.

46.

Lo Stato membro deve dimostrare che l’aiuto e la sua struttura sono idonei a conseguire l’obiettivo della misura cui è destinato l’aiuto.

3.2.1.3.   Proporzionalità

47.

Gli aiuti sono considerati proporzionati se l’importo dell’aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l’attività o il progetto sovvenzionato.

48.

In linea di principio gli aiuti sono considerati limitati al minimo necessario per realizzare il progetto o l’attività sovvenzionati se l’aiuto corrisponde ai costi supplementari netti (deficit di finanziamento) necessari per raggiungere l’obiettivo della misura di aiuto, rispetto a uno scenario controfattuale in cui non sono concessi aiuti. I costi supplementari netti corrispondono alla differenza tra i ricavi e i costi economici (compresi l’investimento e il funzionamento) del progetto sovvenzionato e quelli del progetto alternativo che verosimilmente il beneficiario dell’aiuto realizzerebbe in assenza di aiuti.

49.

Una valutazione dettagliata dei costi supplementari netti non sarà necessaria se gli importi di aiuto sono determinati mediante una procedura di gara competitiva, giacché questa fornisce una stima attendibile dell’aiuto minimo richiesto dai potenziali beneficiari (42). La Commissione ritiene pertanto che la proporzionalità dell’aiuto sia garantita se sono soddisfatti i seguenti criteri:

a)

la procedura di gara è competitiva, vale a dire, è aperta, chiara, trasparente e non discriminatoria, basata su criteri oggettivi definiti ex ante conformemente all’obiettivo della misura e tali da ridurre al minimo il rischio di offerte strategiche;

b)

i criteri sono pubblicati con sufficiente anticipo rispetto al termine per la presentazione delle domande, al fine di garantire una concorrenza effettiva (43);

c)

il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti, il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva, la struttura delle procedure di gara con partecipazione insufficiente durante l’attuazione di un regime è rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive o, altrimenti, entro il più breve termine;

d)

gli adeguamenti ex post in esito alla procedura di gara (ad esempio negoziati successivi sui risultati della gara o razionamento) sono evitati in quanto potrebbero compromettere l’esito positivo della procedura.

50.

I criteri di selezione utilizzati per il collocamento delle offerte in graduatoria e, in ultima analisi, per l’assegnazione dell’aiuto nell’ambito della procedura di gara competitiva dovrebbero, come regola generale, porre il contributo al conseguimento degli obiettivi principali della misura in relazione diretta o indiretta con l’importo di aiuto richiesto dal richiedente. Ciò può essere espresso, ad esempio, in termini di aiuto per unità di tutela ambientale o di aiuto per unità di energia (44). Potrà essere opportuno includere altri criteri di selezione che non siano collegati direttamente o indirettamente agli obiettivi principali della misura. In tali casi tali altri criteri devono rappresentare non oltre il 30 % della ponderazione di tutti i criteri di selezione. Lo Stato membro deve motivare la scelta dell’approccio proposto e garantirne l’adeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti.

51.

Se l’aiuto non è concesso sulla base di una procedura di gara competitiva, i costi supplementari netti devono essere determinati mediante un raffronto tra la redditività prevista dallo scenario di fatto e quella associata allo scenario controfattuale. Al fine di stabilire il deficit di finanziamento in tali casi, lo Stato membro deve quantificare, rispetto allo scenario di fatto e a uno scenario controfattuale credibile, tutti i principali costi e ricavi, la stima del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average COST of Capital o WACC) dei beneficiari per attualizzare i flussi di cassa futuri e il valore attuale netto riferito allo scenario di fatto e allo scenario controfattuale per tutta la durata del progetto. La Commissione verificherà se tale scenario controfattuale è realistico (45). Lo Stato membro deve giustificare le ipotesi utilizzate per ciascun aspetto della quantificazione e spiegare le metodologie applicate, motivandone la scelta. In genere i costi supplementari netti possono essere stimati calcolando la differenza tra il valore attuale netto associato allo scenario di fatto e quello relativo allo scenario controfattuale per la durata del progetto di riferimento.

52.

In uno scenario controfattuale il beneficiario potrebbe non svolgere alcuna attività o non effettuare investimenti, oppure potrebbe continuare la propria attività senza alcun cambiamento. In presenza di elementi che dimostrano che questo è lo scenario controfattuale più probabile, i costi supplementari netti potranno essere calcolati approssimativamente sulla base del valore attuale netto negativo del progetto nello scenario di fatto in assenza di aiuto per la durata del progetto (dunque, ipotizzando implicitamente che il valore attuale netto dello scenario controfattuale sia pari a zero) (46). Ciò può riguardare in particolare i progetti infrastrutturali.

53.

Per gli aiuti individuali e i regimi con un numero particolarmente limitato di beneficiari i calcoli e le previsioni di cui al punto 51 devono essere presentati a livello del piano aziendale dettagliato del progetto, mentre per i regimi di aiuti devono essere presentati sulla base del progetto o dei progetti di riferimento. Analogamente, ove si applichi il punto 52, gli elementi di prova devono essere presentati a livello del piano aziendale dettagliato del progetto, mentre per i regimi di aiuti devono essere presentati sulla base del progetto o dei progetti di riferimento.

54.

In talune circostanze, potrebbe essere difficile individuare tutti i benefici e i costi per il beneficiario e dunque quantificare il valore attuale netto dello scenario di fatto e dello scenario controfattuale. In tali casi si potranno applicare approcci alternativi, come quelli delineati al capo 4 con riferimento a specifici tipi di aiuto. In tali circostanze gli aiuti potranno essere considerati proporzionati se il relativo importo non supera l’intensità massima di aiuto.

55.

Nel caso in cui non si utilizzi una procedura di gara competitiva e l’andamento futuro dei costi e dei ricavi presenti un elevato grado di incertezza e vi sia una forte asimmetria dell’informazione, lo Stato membro può essere tenuto ad introdurre modelli di compensazione che non siano completamente ex ante, ma piuttosto una combinazione di ex ante ed ex post, oppure a introdurre meccanismi di monitoraggio dei costi o di recupero ex post, continuando nel contempo a incentivare i beneficiari a contenere al minimo i costi e a sviluppare le loro attività in modo più efficiente nel corso del tempo.

3.2.1.3.1.   Cumulo

56.

Gli aiuti possono essere accordati anche nell’ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti ad hoc o de minimis in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che l’importo totale dell’aiuto a favore di un progetto o di un’attività non determini una sovracompensazione o non superi l’importo massimo di aiuto consentito a norma della presente disciplina. Qualora permetta di cumulare l’aiuto nell’ambito di una misura con l’aiuto concesso nell’ambito di altre misure, lo Stato membro deve specificare, per ciascuna misura, il metodo utilizzato per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente punto.

57.

I finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centrale che non sono direttamente o indirettamente controllati dallo Stato membro non costituiscono aiuti di Stato. Qualora tali finanziamenti dell’Unione siano combinati con aiuti di Stato è necessario garantire che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non determini una sovracompensazione.

3.2.1.4.   Trasparenza

58.

Al fine di ridurre gli effetti negativi assicurando che i concorrenti abbiano accesso a informazioni pertinenti riguardo alle attività sostenute, lo Stato membro interessato deve garantire la pubblicazione, sulla piattaforma Transparency Award Module della Commissione (47) o in un sito web esaustivo, a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

a)

il testo integrale del regime di aiuti approvato o della decisione di concessione dell’aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso;

b)

le informazioni relative ad ogni singolo aiuto concesso ad hoc o nell’ambito di un regime di aiuti approvato a norma della presente disciplina e di importo superiore a 100 000 EUR (48).

59.

Gli Stati membri devono organizzare i loro siti web esaustivi sugli aiuti di Stato sui quali pubblicare le informazioni di cui alla presente sezione, in modo da consentire un accesso agevole alle informazioni. Le informazioni devono essere pubblicate in un formato foglio di calcolo aperto che consenta di ricercare, estrarre e scaricare i dati in modo efficace e di condividerli agevolmente su Internet, ad esempio in formato CSV o XML. Il pubblico deve avere accesso al sito Internet senza restrizioni o obbligo di registrazione preventiva.

60.

Per i regimi sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali le condizioni di cui al punto 58, lettera (b), sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste relative agli importi degli aiuti individuali nel limite dei seguenti intervalli (in milioni di EUR):

 

0,1-0,5;

 

0,5-1;

 

1-2;

 

2-5;

 

5-10;

 

10-30;

 

30-60;

 

60-100;

 

100-250;

 

uguale o superiore a 250.

61.

Le informazioni di cui al punto 58, lettera b), devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista per la presentazione della dichiarazione fiscale (49). In caso di aiuti illegali ma compatibili gli Stati membri sono tenuti a garantire la pubblicazione di tali informazioni ex post entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione che dichiara l’aiuto compatibile. Al fine di consentire l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato conformemente al trattato, le informazioni devono essere disponibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell’aiuto.

62.

La Commissione pubblicherà sul suo sito web i link ai siti Internet sugli aiuti di Stato di cui al punto 59.

3.2.2.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

63.

L’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato autorizza la Commissione a dichiarare compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

64.

L’applicazione di questa condizione negativa impone in primo luogo di valutare l’effetto distorsivo dell’aiuto in questione sulle condizioni degli scambi. Per sua stessa natura qualsiasi misura di aiuto è destinata a generare, o rischia di generare, distorsioni della concorrenza e produrre un effetto sugli scambi tra Stati membri in quanto rafforza la posizione concorrenziale dei beneficiari, anche se la misura di aiuto risulta necessaria, adeguata, proporzionata e trasparente.

65.

Gli aiuti concessi per fini ambientali tendono, per loro natura, a favorire prodotti e tecnologie rispettosi dell’ambiente a discapito di alternative più inquinanti e questo effetto dell’aiuto, in linea di principio, non è considerato alla stregua di una distorsione indebita della concorrenza, in quanto è volto ad affrontare i fallimenti del mercato che rendono necessario l’aiuto. Inoltre il sostegno a prodotti e tecnologie rispettosi del clima contribuisce al conseguimento degli obiettivi della legge europea sul clima per il 2030 e il 2050. Per quanto riguarda le misure di tutela ambientale, la Commissione considererà pertanto gli effetti distorsivi nei confronti dei concorrenti che operano, anch’essi, nel rispetto dell’ambiente, anche in assenza di aiuti.

66.

La Commissione ritiene che i regimi aperti a una gamma più vasta di beneficiari potenziali abbiano o possano avere un effetto distorsivo sulla concorrenza più limitato rispetto al sostegno indirizzato soltanto a un ristretto numero di beneficiari specifici, in particolare quando l’ambito di applicazione della misura di aiuto comprende tutti i concorrenti che intendono fornire lo stesso servizio, prodotto o vantaggio.

67.

Gli aiuti di Stato per il conseguimento di obiettivi ambientali ed energetici potrebbero avere l’effetto indesiderato di compromettere i meccanismi di mercato che premiano i produttori più efficienti e innovativi, così come gli incentivi per i produttori meno efficienti a migliorare, ristrutturarsi o uscire dal mercato. Ciò potrebbe anche ostacolare, in un senso contrario all’efficienza auspicata, l’accesso di potenziali concorrenti più efficienti e innovativi. Nel lungo termine tali distorsioni possono soffocare l’innovazione e l’efficienza e ostacolare l’adozione di tecnologie più pulite. Questi effetti distorsivi possono essere particolarmente rilevanti quando l’aiuto è concesso a favore di progetti che apportano un beneficio temporaneo limitato ma bloccano, nel più lungo termine, l’adozione di tecnologie più pulite, comprese quelle necessarie per conseguire gli obiettivi climatici a medio e lungo termine previsti dalla legge europea sul clima. Tale circostanza si verifica, ad esempio, quando si fornisce sostegno a talune attività che utilizzano combustibili fossili e che, pur determinando nell’immediato una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, conducono a lungo termine a un rallentamento della riduzione delle emissioni. A parità di condizioni, quanto più l’investimento sovvenzionato è cronologicamente vicino alla data limite di riferimento, tanto maggiore è la probabilità che i suoi benefici temporanei possano essere controbilanciati da eventuali disincentivi alle tecnologie più pulite. Pertanto, nella sua valutazione, la Commissione terrà conto di questi possibili effetti negativi a breve e lungo termine sulla concorrenza e sugli scambi.

68.

Gli aiuti potrebbero inoltre determinare una distorsione della concorrenza aumentando il potere di mercato del beneficiario o consentendogli di mantenere un potere di mercato considerevole. Anche nel caso in cui non rafforzino direttamente questo potere di mercato, gli aiuti possono incidere indirettamente, scoraggiando l’espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l’accesso di nuovi concorrenti. Tale aspetto deve essere esaminato, in particolare quando la misura di sostegno è destinata a un ristretto numero di beneficiari specifici o nel caso in cui gli operatori storici abbiano acquisito potere di mercato prima della liberalizzazione del mercato, come ad esempio accade talvolta nei mercati dell’energia. È opportuno tenerne conto anche nelle procedure di gara competitive nei mercati nascenti, quando sussiste il rischio che un operatore con una forte posizione di mercato si aggiudichi la maggioranza dei contratti e impedisca in modo significativo l’ingresso di nuovi operatori.

69.

Oltre a provocare distorsioni sul mercato dei prodotti, gli aiuti incidono sugli scambi e sulla scelta dell’ubicazione. Tali distorsioni possono insorgere tra gli Stati membri, quando le imprese operano in condizioni di concorrenza transfrontaliera o quando prendono in considerazione diverse ubicazioni per i loro investimenti. Gli aiuti miranti a preservare un’attività economica in una regione del mercato interno o a sottrarla ad altre regioni nel mercato interno possono avere come effetto quello di trasferire attività o investimenti da una regione a un’altra senza esercitare un impatto ambientale netto. La Commissione verificherà che gli aiuti non determinino effetti negativi manifesti sulla concorrenza e sugli scambi. Ad esempio gli aiuti per il conseguimento di obiettivi ambientali ed energetici che determinano solamente una dislocazione dell’attività economica senza migliorare il livello di tutela ambientale esistente negli Stati membri non saranno considerati compatibili con il mercato interno.

70.

La Commissione approverà misure ai sensi della presente disciplina per un periodo massimo di dieci anni, anche se in alcuni casi tale possibilità potrebbe essere limitata (cfr. il punto 76). Se uno Stato membro desidera prorogare la durata della misura oltre tale periodo massimo, può notificare nuovamente la misura. Ciò significa che gli aiuti potrebbero essere concessi nell’ambito di misure approvate entro un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica della decisione con cui la Commissione dichiara l’aiuto compatibile.

3.3.   Raffronto tra gli effetti positivi dell’aiuto e gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi

71.

Da ultimo la Commissione opererà un raffronto tra gli effetti negativi della misura di aiuto sulle condizioni della concorrenza e degli scambi e gli effetti positivi dell’aiuto previsto sulle attività economiche sostenute, incluso il contributo dell’aiuto alla tutela dell’ambiente e agli obiettivi della politica energetica e, più in particolare, alla transizione verso attività ecosostenibili e al conseguimento degli obiettivi giuridicamente vincolanti previsti dalla legge europea sul clima e gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima.

72.

Nell’ambito di tale raffronto la Commissione presterà particolare attenzione all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852, compreso il principio «non arrecare un danno significativo» (50), o ad altre metodologie comparabili. Inoltre nell’ambito della valutazione degli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione potrà tenere conto, se opportuno, delle esternalità negative dell’attività sovvenzionata, laddove tali esternalità alterino la concorrenza e gli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, creando o aggravando inefficienze di mercato, tra cui in particolare quelle esternalità che possono ostacolare il conseguimento degli obiettivi climatici previsti dal diritto dell’Unione (51).

73.

La Commissione riterrà la misura di aiuto compatibile con il mercato interno soltanto se gli effetti positivi superano quelli negativi. Nei casi in cui la misura di aiuto proposta non affronti in modo adeguato e proporzionato un fallimento del mercato ben individuato, ad esempio per via del carattere temporaneo del beneficio apportato e delle distorsioni a lungo termine che ne derivano, come indicato al punto 67, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza tenderanno ad essere superiori agli effetti positivi della misura. È quindi probabile che la Commissione concluda che la misura di aiuto proposta è incompatibile.

74.

Le misure che comportano un sostegno diretto o indiretto ai combustibili fossili, in particolare a quelli più inquinanti, hanno scarse probabilità di produrre effetti positivi sull’ambiente e spesso hanno effetti negativi di rilievo in quanto possono aumentare le esternalità ambientali negative nel mercato. La stessa osservazione si applica alle misure che comportano nuovi investimenti nel gas naturale, a meno che non sia dimostrata l’assenza di un effetto di immobilizzo (lock-in(52). In linea di principio sarà pertanto improbabile che la valutazione di tali misure si concluda con un bilancio positivo, come spiegato al capo 4.

75.

Inoltre la Commissione accoglierà generalmente con favore altre caratteristiche proposte dagli Stati membri per agevolare la partecipazione delle PMI e, laddove opportuno, delle comunità di energia rinnovabile alle procedure di gara competitive, a condizione che gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e dall’accettazione superino i possibili effetti distorsivi.

76.

Altri fattori da prendere in considerazione per determinare il bilancio complessivo di talune categorie di regimi di aiuto in determinati casi sono i seguenti:

a)

un obbligo di valutazione ex post, come descritto al capo 5; in tali casi la Commissione può limitare la durata del regime (generalmente a quattro anni o meno) con la possibilità di notificarne nuovamente la proroga in un momento successivo;

b)

un obbligo, in assenza di procedura di gara competitiva, di notifica individuale di progetti di sostegno che presentano determinate dimensioni o caratteristiche;

c)

un obbligo di fissare una scadenza temporale per le misure di aiuto.

4.   CATEGORIE DI AIUTI

4.1.   Aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica

4.1.1.   Motivazioni

77.

Nella legge europea sul clima l’Unione ha fissato obiettivi vincolanti e ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e il 2050. Nel regolamento (UE) 2018/1999 l’Unione ha stabilito gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e clima. Nella direttiva sull’efficienza energetica l’Unione ha fissato obiettivi vincolanti in materia di efficienza energetica per il 2030. Gli aiuti di Stato possono essere necessari per contribuire al conseguimento di tali obiettivi dell’Unione e dei contributi nazionali connessi.

4.1.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

78.

La sezione 4.1 stabilisce le norme di compatibilità delle misure relative all’energia da fonti rinnovabili, compresi gli aiuti per la produzione di energia rinnovabile o di combustibili sintetici prodotti a partire da energia rinnovabile. Stabilisce inoltre le norme di compatibilità delle misure di aiuto inerenti a una vasta gamma di altre tecnologie volte principalmente a ridurre le emissioni di gas a effetto serra (53).

4.1.2.1.   Aiuti a favore dell’energia rinnovabile

79.

La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità delle misure a sostegno di tutte le tipologie di energie rinnovabili.

80.

Il sostegno per i biocarburanti, i bioliquidi, i biogas (incluso il biometano) e i combustibili da biomassa può essere approvato solo nella misura in cui i combustibili sovvenzionati sono conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e ai relativi atti delegati o di esecuzione.

81.

Gli aiuti a favore della produzione di energia a partire da rifiuti possono essere considerati compatibili ai sensi della presente sezione nella misura in cui sono limitati ai rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabili.

82.

Gli aiuti a favore della produzione di idrogeno rinnovabile (54) possono essere valutati nell’ambito della presente sezione.

4.1.2.2.   Altri aiuti a favore della riduzione e dell’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra e dell’efficienza energetica

83.

In linea di principio sono ammissibili tutte le tecnologie che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, compresi gli aiuti alla produzione di energia a basse emissioni di carbonio o di combustibili sintetici prodotti a partire da energia a basse emissioni di carbonio, gli aiuti a favore dell’efficienza energetica, compresa la cogenerazione ad alto rendimento, gli aiuti per la CCS/CCU, gli aiuti per la gestione della domanda e lo stoccaggio dell’energia con l’obiettivo di ridurre le emissioni, nonché gli aiuti per la riduzione o l’eliminazione delle emissioni derivanti da processi industriali, compresa la trasformazione delle materie prime. La presente sezione riguarda anche il sostegno all’eliminazione dei gas a effetto serra dall’ambiente. Essa non si applica alle misure il cui obiettivo principale non è la riduzione o l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra. Se una misura contribuisce sia alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia alla prevenzione o alla riduzione dell’inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, la compatibilità della misura sarà valutata sulla base della presente sezione o della sezione 4.5, a seconda di quale dei due obiettivi sia predominante.

84.

La presente sezione riguarda anche progetti infrastrutturali dedicati (tra cui quelli per l’idrogeno, altri gas a basse emissioni di carbonio e il biossido di carbonio per lo stoccaggio/utilizzo) che non rientrano nella definizione di infrastruttura energetica, nonché progetti concernenti un’infrastruttura dedicata o un’infrastruttura energetica o entrambe, combinate con la produzione o il consumo/uso.

85.

Nella misura in cui l’aiuto facilita gli investimenti volti a migliorare il rendimento energetico delle attività industriali, la presente sezione si applica altresì agli aiuti destinati alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento dell’efficienza energetica per agevolare i contratti di rendimento energetico ai sensi dell’articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE.

86.

Gli aiuti a favore della produzione di energia a partire da rifiuti possono essere considerati compatibili ai sensi della presente sezione nella misura in cui sono limitati ai rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rispondono alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento.

87.

Gli aiuti a favore della produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio possono essere valutati nell’ambito della presente sezione.

88.

Possono essere valutati nell’ambito della presente sezione anche gli aiuti a favore dell’elettrificazione laddove si utilizzi energia elettrica da fonti rinnovabili e/o energia elettrica a basse emissioni di carbonio, compresi gli aiuti a sostegno dei processi industriali e di riscaldamento.

4.1.3.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

4.1.3.1.   Necessità dell’aiuto

89.

I punti da 34 a 37 non si applicano alle misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Lo Stato membro deve segnalare le misure strategiche già adottate per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Tuttavia benché il sistema ETS dell’Unione e le relative politiche e misure internalizzino alcuni costi delle emissioni di gas a effetto serra, tale internalizzazione può ancora non essere integrale.

90.

Lo Stato membro deve dimostrare che sono necessari aiuti per le attività proposte, come previsto al punto 38, tenendo conto della situazione controfattuale (55) nonché dei costi e delle entrate pertinenti, compresi quelli connessi all’ETS e alle politiche e misure correlate di cui al punto 89. In presenza di un livello significativo di incertezza riguardo ai futuri sviluppi del mercato relativi a gran parte delle giustificazione economica dell’investimento (come può accadere ad esempio nel caso degli investimenti nelle fonti di energia rinnovabili in cui i proventi dell’energia elettrica non sono abbinati ai costi dei fattori produttivi), il sostegno sotto forma di una determinata remunerazione garantita per limitare l’esposizione a scenari negativi può essere considerato necessario per garantire che l’investimento privato abbia luogo. In tali casi per garantire la proporzionalità potrebbe essere necessario fissare limiti alla redditività e/o introdurre meccanismi di recupero legati ai possibili scenari positivi.

91.

Qualora lo Stato membro dimostri la necessità di un aiuto ai sensi del punto 90, la Commissione presume la presenza di un fallimento del mercato residuale, che può essere risolto grazie agli aiuti a favore della decarbonizzazione, a meno che non disponga di elementi che dimostrino il contrario.

92.

In particolare per i regimi che hanno una durata superiore a tre anni lo Stato membro deve confermare che aggiornerà la propria analisi dei costi e dei ricavi pertinenti almeno ogni tre anni oppure, per i regimi che prevedono assegnazioni meno frequenti, prima della concessione dell’aiuto, al fine di garantire che permanga la necessità dell’aiuto per ciascuna categoria di beneficiario ammissibile. Qualora un aiuto non risulti più necessario per una categoria di beneficiari, tale categoria dovrebbe essere eliminata dall’elenco dei beneficiari prima della concessione di ulteriori aiuti (56).

4.1.3.2.   Adeguatezza

93.

La sezione 3.2.1.2 non si applica alle misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. La Commissione presume che, in linea di principio, gli aiuti di Stato possano costituire una misura adeguata per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, dato che di norma altri strumenti strategici non sono sufficienti per conseguire tali obiettivi, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni di compatibilità. Data la portata e l’urgenza della sfida della decarbonizzazione, è possibile ricorrere a una serie di strumenti, comprese le sovvenzioni dirette.

94.

Gli aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico di cui al punto 85 possono assumere esclusivamente la forma di:

a)

un prestito o una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica nell’ambito di un contratto di rendimento energetico;

b)

un prodotto finanziario destinato a rifinanziare il rispettivo fornitore (ad esempio factoring o forfaiting).

4.1.3.3.   Ammissibilità

95.

È prevedibile che le misure di decarbonizzazione mirate ad attività specifiche che competono con altre attività non sovvenzionate determinino maggiori distorsioni della concorrenza rispetto alle misure aperte a tutte le attività che sono in concorrenza tra loro. Pertanto è opportuno che gli Stati membri giustifichino le misure che non includono tutte le tecnologie e i progetti che sono in concorrenza, ad esempio tutti i progetti relativi al mercato dell’energia elettrica o tutte le imprese che producono prodotti sostituibili e che sono tecnicamente in grado di contribuire efficacemente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (57). È opportuno che tali giustificazioni si fondino su considerazioni oggettive legate, ad esempio, all’efficienza o ai costi o ad altre circostanze pertinenti. Tali giustificazioni possono basarsi su elementi di prova raccolti nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla sezione 4.1.3.4, se del caso.

96.

La Commissione valuterà tali motivi giustificativi e, ad esempio, considererà che un’ammissibilità più limitata non determini una distorsione indebita della concorrenza se:

a)

una misura persegue uno specifico obiettivo settoriale o tecnologico stabilito dal diritto dell’Unione (58), ad esempio un regime relativo alle energie rinnovabili o all’efficienza energetica (59);

b)

una misura mira specificamente a sostenere progetti dimostrativi;

c)

una misura mira ad affrontare non soltanto la decarbonizzazione ma anche la qualità dell’aria o altri tipi di inquinamento;

d)

uno Stato membro individua le ragioni per prevedere che determinati settori o tecnologie innovative ammissibili possono apportare un contributo importante ed efficace sotto il profilo dei costi alla tutela dell’ambiente e alla decarbonizzazione profonda a più lungo termine;

e)

una misura è indispensabile per conseguire la diversificazione necessaria ad evitare di aggravare le questioni relative alla stabilità della rete (60);

f)

si può prevedere che un approccio più selettivo comporti minori costi per il conseguimento della tutela ambientale (ad esempio tramite la riduzione dei costi di integrazione del sistema per effetto della diversificazione, compreso tra le energie rinnovabili, che potrebbero anche includere gestione della domanda e/o stoccaggio) e/o una riduzione delle distorsioni della concorrenza.

g)

in esito a una procedura aperta è stato selezionato un progetto che farà parte di un ampio progetto transfrontaliero integrato, che è stato elaborato congiuntamente da più Stati membri e che mira a fornire un importante contributo alla tutela dell’ambiente nell’interesse comune dell’Unione; il progetto applica una tecnologia innovativa, frutto delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) condotte dal beneficiario o da un’altra entità, purché sia stato acquisito il diritto di utilizzare i risultati delle precedenti attività di RSI, oppure è uno dei progetti pionieri nell’adozione di tecnologie innovative nel suo settore.

97.

È opportuno che gli Stati membri controllino regolarmente le norme in materia di ammissibilità e le norme ad essa correlate per garantire che le giustificazioni fornite per un’ammissibilità più limitata continuino ad essere valide per tutta la durata di ciascun regime, vale a dire per garantire che eventuali limitazioni all’ammissibilità possano ancora essere giustificate quando si sviluppano nuove tecnologie o nuovi approcci o si rendono disponibili più dati.

4.1.3.4.   Consultazione pubblica

98.

La sezione 4.1.3.4 si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.

99.

Prima della notifica di un aiuto, salvo che in circostanze eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri devono consultare il pubblico in merito all’impatto sulla concorrenza e alla proporzionalità delle misure da notificare a norma della presente sezione. Tale obbligo non si applica alle modifiche di misure già approvate che non ne alterino l’ambito di applicazione e l’ammissibilità o che non ne estendano la durata oltre dieci anni dalla data di notifica della decisione originaria della Commissione sulla compatibilità dell’aiuto, né si applica ai casi di cui al punto 100. Per stabilire se una misura sia giustificata, tenendo conto dei criteri di cui alla presente disciplina, è necessaria la seguente consultazione pubblica (61):

a)

per le misure per le quali si stima che l’aiuto medio annuo concesso sia almeno pari a 150 milioni di EUR all’anno, consultazione pubblica della durata di almeno sei settimane relativa a:

i)

ammissibilità;

ii)

metodo e stima della sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO2 equivalente (62) evitate (per progetto o progetto di riferimento);

iii)

uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;

iv)

principali parametri del processo di assegnazione degli aiuti (63), anche per consentire la concorrenza tra diversi tipi di beneficiari (64);

v)

le principali ipotesi su cui si basa la quantificazione utilizzata per dimostrare l’effetto di incentivazione, la necessità e la proporzionalità;

vi)

proposte di salvaguardia per garantire la compatibilità con gli obiettivi climatici dell’Unione, laddove possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale o nella produzione industriale (cfr. il punto 129);

b)

per le misure per le quali si stima che l’aiuto medio annuo concesso sia inferiore a 150 milioni di EUR all’anno, consultazione pubblica della durata di almeno quattro settimane relativa a:

i)

ammissibilità;

ii)

uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;

iii)

proposte di salvaguardia per garantire la compatibilità con gli obiettivi climatici dell’Unione, laddove possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale o nella produzione industriale (cfr. il punto 129).

100.

Non è necessaria una consultazione pubblica per le misure di cui al punto 99, lettera (b) se sono utilizzate procedure di gara competitive e se la misura non sostiene investimenti nella generazione o produzione di energia basata su combustibili fossili o in altre attività correlate.

101.

I questionari relativi alla consultazione devono essere pubblicati su un sito web pubblico. Gli Stati membri devono pubblicare una relazione sulla consultazione, in cui presentano una sintesi dei riscontri ricevuti e rispondono alle questioni sollevate. È opportuno includere una spiegazione del modo in cui i possibili effetti negativi sulla concorrenza sono stati ridotti al minimo intervenendo sull’ambito di applicazione o sull’ammissibilità della misura proposta. Nel quadro delle notifiche delle misure di aiuto di cui alla presente sezione, gli Stati membri devono fornire un link alla loro relazione sulla consultazione.

102.

In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può prendere in considerazione metodi alternativi di consultazione, a condizione che dei pareri dei portatori di interessi si tenga conto nell’attuazione (continuata) dell’aiuto. In tali casi potrebbe essere necessario combinare i metodi alternativi con azioni correttive, per ridurre al minimo i possibili effetti distorsivi della misura.

4.1.3.5.   Proporzionalità

103.

Gli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero in generale essere concessi mediante una procedura di gara competitiva, come descritto ai punti 49 e 50, così che gli obiettivi della misura (65) possano essere conseguiti in modo proporzionato che riduca al minimo le distorsioni della concorrenza e degli scambi. Il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti non saranno prevedibilmente concessi a tutti i partecipanti, il numero di offerenti previsto è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva, la struttura delle procedure di gara con partecipazione insufficiente durante l’attuazione di un regime è rettificata al fine di ripristinare una concorrenza effettiva nelle procedure di gara successive o, altrimenti, entro il più breve termine (66).

104.

È opportuno che la procedura di gara sia, in linea di principio, aperta a tutti i beneficiari ammissibili per consentire un’assegnazione degli aiuti efficace sotto il profilo dei costi e ridurre le distorsioni della concorrenza. Tuttavia la procedura di gara può essere limitata a una o più categorie specifiche di beneficiari se sono forniti elementi di prova, comprese eventuali prove pertinenti raccolte nell’ambito della consultazione pubblica, da cui risulti, ad esempio, che:

a)

una procedura unica aperta a tutti i beneficiari ammissibili avrebbe un esito non ottimale o non consentirebbe il conseguimento degli obiettivi della misura; tale giustificazione può fare riferimento ai criteri di cui al punto 96;

b)

esiste uno scarto significativo tra le offerte che si prevede saranno presentate dalle varie categorie di beneficiari (ciò solitamente avviene quando è prevista una differenza di oltre il 10 % nei livelli delle offerte competitive, individuati sulla base dell’analisi di cui al punto 90); in tal caso possono essere utilizzate procedure di gara competitive distinte in modo che le categorie di beneficiari con costi simili siano in concorrenza tra loro.

105.

Quando uno Stato membro si avvale delle eccezioni di cui al punto 104, lettera (b), per un regime che avrà una durata di oltre tre anni, l’analisi prevista al punto 92 dovrebbe anche considerare se tali eccezioni possono ancora essere invocate. In particolare gli Stati membri devono confermare che tali regimi saranno adattati nel corso del tempo per garantire che le tecnologie in relazione alle quali si prevede che lo scarto tra le varie offerte non superi il 10 % formino oggetto della stessa procedura di gara competitiva. Analogamente gli Stati membri possono scegliere di predisporre offerte distinte laddove l’analisi aggiornata di cui al punto 92 dimostri uno scostamento tra i costi superiore al 10 %.

106.

Quando l’analisi prevista al punto 90 indica la possibilità di uno scarto significativo tra i livelli delle offerte che si prevede saranno presentate dalle varie categorie di beneficiari, gli Stati membri dovrebbero esaminare il rischio di sovracompensazione di tecnologie più economiche. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto anche di questo aspetto. Se del caso possono essere imposti massimali di offerta, per limitare le offerte massime dei singoli partecipanti in categorie particolari. Eventuali massimali di offerta devono essere giustificati facendo riferimento alla quantificazione relativa ai progetti di riferimento di cui ai punti 51, 52 e 53.

107.

Deroghe all’obbligo di assegnare gli aiuti e determinarne il livello di aiuto mediante una procedura di gara competitiva possono essere giustificate qualora siano forniti elementi di prova, compresi quelli raccolti mediante la consultazione pubblica, comprovanti una delle seguenti condizioni:

a)

l’offerta potenziale o il numero di potenziali partecipanti è insufficiente a garantire la concorrenza; in tal caso lo Stato membro deve dimostrare che non è possibile incrementare la concorrenza riducendo il bilancio o facilitando la partecipazione alla procedura di gara (ad esempio individuando ulteriori terreni per lo sviluppo edilizio o adattando i requisiti di prequalificazione), secondo il caso;

b)

i beneficiari sono piccoli progetti definiti come segue:

i)

per i progetti di produzione o stoccaggio di energia elettrica — progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW;

ii)

per il consumo di energia elettrica — progetti con una domanda massima pari o inferiore a 1 MW;

iii)

per le tecnologie di produzione di calore e gas — progetti con capacità installata pari o inferiore a 1 MW o equivalente;

iv)

per i progetti di comunità di energia rinnovabile o interamente di proprietà di PMI con una capacità installata o una domanda massima pari o inferiore a 6 MW;

v)

per i progetti interamente di proprietà di piccole imprese e microimprese o di comunità di energia rinnovabile per la sola produzione di energia eolica, con capacità installata pari o inferiore a 18 MW;

vi)

per le misure a favore dell’efficienza energetica che non comportano produzione di energia a beneficio delle PMI, in cui i beneficiari ricevono meno di 300 000 EUR per progetto;

c)

i singoli progetti soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

i)

il progetto è stato selezionato a seguito di una procedura aperta per partecipare a un ampio progetto transfrontaliero integrato, che è stato elaborato congiuntamente da più Stati membri e che mira a fornire un importante contributo alla tutela dell’ambiente nell’interesse comune dell’Unione;

ii)

il progetto applica una tecnologia innovativa frutto delle attività di RSI condotte dal beneficiario o da un’altra entità, a condizione che sia stato acquisito il diritto di utilizzare i risultati delle precedenti attività di RSI, oppure è uno dei progetti pionieri nell’adozione di tecnologie innovative nel suo settore.

108.

Gli Stati membri possono anche utilizzare certificati concorrenziali/regimi obbligatori per i fornitori per stabilire l’importo dell’aiuto e per assegnare l’aiuto, a condizione che:

a)

la domanda, nel quadro del regime, sia fissata come inferiore all’offerta potenziale;

b)

il prezzo di buy-out/sanzione applicabile a un consumatore/fornitore che non ha acquistato il numero di certificati richiesti (ossia il prezzo che costituisce il massimo importo che sarebbe pagato per il sostegno) sia fissato a un livello sufficientemente elevato da incentivare il rispetto dell’obbligo. Il prezzo di sanzione dovrebbe essere basato sulla quantificazione di cui ai punti 51, 52 e 53 per evitare che un livello eccessivamente elevato comporti una sovracompensazione;

c)

in caso di regimi che comportino un sostegno a favore di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, al fine di evitare la sovracompensazione gli Stati membri devono tenere conto delle informazioni sul sostegno già ricevuto sulla base della documentazione relativa al sistema di equilibrio di massa ai sensi dell’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001.

109.

Gli Stati membri possono inoltre elaborare regimi di sostegno mirati alla decarbonizzazione o all’efficienza energetica sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali, quali prelievi che finanziano obiettivi di politica ambientale. L’applicazione di una procedura di gara competitiva non è obbligatoria per tali regimi. Tuttavia, in linea di principio, tali aiuti devono essere concessi allo stesso modo a tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovino in una situazione di fatto identica o analoga rispetto alle finalità o agli obiettivi della misura di aiuto. Lo Stato membro notificante deve istituire un meccanismo di monitoraggio annuale per verificare che l’aiuto sia ancora necessario. La presente sezione non riguarda gli sgravi da tasse o prelievi, che riflettono i costi essenziali della fornitura di energia o servizi correlati. Ad esempio le riduzioni degli oneri di rete o degli oneri che finanziano meccanismi di capacità non sono contemplate dalla presente sezione.

110.

Qualora eventuali sgravi da tasse o prelievi parafiscali riducano i costi operativi ricorrenti, l’importo dell’aiuto non deve superare la differenza tra i costi del progetto o dell’attività rispettosa dell’ambiente e quelli dello scenario controfattuale meno rispettoso dell’ambiente. Laddove il progetto o l’attività più rispettosa dell’ambiente possa determinare potenziali risparmi sui costi o entrate supplementari, occorrerà tenerne conto nel determinare la proporzionalità dell’aiuto.

111.

Nell’elaborare i regimi di aiuto, lo Stato membro deve tenere conto delle informazioni sul sostegno già ricevuto sulla base della documentazione relativa al sistema di equilibrio di massa di cui all’articolo 30 della direttiva (UE) 2018/2001.

112.

Qualora nell’ambito delle misure di aiuto siano assegnate concessioni o altri benefici, ad esempio il diritto di utilizzo di terreni, fondali marini o fiumi o il diritto di collegamento a un’infrastruttura, gli Stati membri devono garantire che tali concessioni siano assegnate in base a criteri oggettivi e trasparenti connessi agli obiettivi della misura (cfr. punto 50).

113.

Quando l’aiuto assume la forma di un prestito agevolato concesso al fornitore delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica nell’ambito di un contratto di rendimento energetico gli strumenti di prestito dovrebbero garantire un tasso di coinvestimento sostanziale da parte dei fornitori commerciali dei prestiti. Si presume che tale condizione sussista qualora tale tasso non sia inferiore al 30 % del valore del portafoglio dei contratti di rendimento energetico sottostanti del fornitore. Il rimborso da parte del fornitore delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica deve essere almeno pari al valore nominale del prestito. Quando l’aiuto è concesso sotto forma di garanzia, la garanzia pubblica non deve superare l’80 % del capitale di prestito sottostante e le perdite sono sostenute in proporzione e alle stesse condizioni dall’istituto di credito e dallo Stato. L’importo garantito deve essere ridotto in misura proporzionale, in modo tale che la garanzia non copra mai più dell’80 % del prestito. Il prestito pubblico o la garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica non deve superare il periodo massimo di dieci anni.

4.1.4.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

114.

Fatto salvo il punto 70, le sezioni 3.2.2 e 3.3 non si applicano alle misure di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

115.

Il presente punto si applica a decorrere dal 1o luglio 2023. La sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO2 equivalente evitate deve essere stimata per ciascun progetto o, nel caso di regimi, per ciascun progetto di riferimento e devono essere indicate le ipotesi e la metodologia di calcolo. Nella misura del possibile, tale stima dovrebbe calcolare la riduzione netta delle emissioni derivanti dall’attività, tenendo conto delle emissioni create o ridotte. Inoltre è opportuno prendere in considerazione le interazioni a breve e lungo termine con le altre politiche o misure pertinenti, compreso il sistema ETS dell’Unione. Per consentire il confronto dei costi delle diverse misure di tutela ambientale, tale metodologia dovrebbe in linea di principio essere simile per tutte le misure promosse da uno Stato membro (67).

116.

Per produrre effetti ambientali positivi in relazione alla decarbonizzazione, gli aiuti non devono semplicemente trasferire le emissioni da un settore all’altro e devono consentire una riduzione complessiva delle emissioni di gas a effetto serra.

117.

Per evitare il rischio di doppie sovvenzioni e garantire la verifica delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, gli aiuti alla decarbonizzazione delle attività industriali devono ridurre le emissioni direttamente derivanti da tali attività industriali. Gli aiuti per migliorare l’efficienza energetica delle attività industriali devono migliorare l’efficienza energetica delle attività dei beneficiari.

118.

In deroga al requisito di cui all’ultima frase del punto 117, i miglioramenti dell’efficienza energetica delle attività industriali possono essere sostenuti attraverso la concessione di aiuti volti ad agevolare i contratti di rendimento energetico.

119.

Quando gli aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico non sono concessi a seguito di una procedura di gara competitiva, gli aiuti di Stato devono essere concessi, in linea di principio, allo stesso modo per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o analoga rispetto alle finalità o agli obiettivi della misura di aiuto.

120.

Per evitare che la dotazione di bilancio sia assegnata a progetti che non vengono realizzati, con conseguente rischio di blocco dei nuovi ingressi sul mercato, è opportuno che gli Stati membri dimostrino che saranno adottate misure ragionevoli per garantire che i progetti sovvenzionati siano effettivamente sviluppati, ad esempio fissando scadenze chiare per la realizzazione del progetto, verificando la fattibilità del progetto nell’ambito della fase di prequalificazione della procedura di assegnazione degli aiuti, esigendo che i partecipanti versino garanzie collaterali o monitorando lo sviluppo e la realizzazione dei progetti. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere una maggiore flessibilità nei requisiti di prequalificazione per i progetti sviluppati e detenuti al 100 % da PMI o da comunità di energia rinnovabile per ridurre gli ostacoli alla loro partecipazione (68).

121.

Gli aiuti alla decarbonizzazione possono assumere una varietà di forme, tra cui sovvenzioni anticipate e contratti per il pagamento di aiuti in corso, come i contratti per differenza (69). Gli aiuti che coprono principalmente i costi legati all’esercizio piuttosto che agli investimenti dovrebbero essere utilizzati solo se lo Stato membro dimostra che ciò si traduce in decisioni operative più rispettose dell’ambiente.

122.

Quando l’aiuto serve principalmente a coprire costi a breve termine che possono essere variabili, ad esempio i costi dei combustibili da biomassa o i costi dell’energia elettrica usata come fattore produttivo, ed è erogato per periodi superiori a un anno gli Stati membri dovrebbero confermare che i costi di produzione su cui è basato l’importo dell’aiuto saranno monitorati e che l’importo dell’aiuto sarà aggiornato almeno una volta l’anno.

123.

Gli aiuti devono essere strutturati in modo da evitare distorsioni indebite dell’efficienza dei mercati e, in particolare, preservare l’efficienza degli incentivi operativi e dei segnali di prezzo. Ad esempio è opportuno che i beneficiari rimangano esposti alla variazione dei prezzi e ai rischi del mercato, salvo che ciò non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo dell’aiuto. In particolare i beneficiari non devono essere incentivati a offrire la loro produzione al di sotto dei costi marginali, né devono ricevere aiuti per la produzione in periodi in cui il valore di mercato di tale produzione è negativo (70).

124.

La Commissione effettuerà una valutazione caso per caso per le misure che comprendono progetti infrastrutturali dedicati. Nella sua valutazione, la Commissione prenderà in considerazione, tra l’altro, le dimensioni dell’infrastruttura in relazione al mercato rilevante, l’impatto sulla probabilità di ulteriori investimenti basati sul mercato, la misura in cui l’infrastruttura è inizialmente destinata a un singolo utente o gruppo di utenti e se esiste un piano credibile o un preciso impegno per un collegamento a una rete più ampia, la durata di eventuali deroghe o esenzioni relative alla normativa che disciplina il mercato interno, la struttura del mercato rilevante e la posizione dei beneficiari in tale mercato.

125.

Ad esempio quando l’infrastruttura collega inizialmente solo un numero limitato di utenti, l’effetto distorsivo può essere attenuato se l’infrastruttura rientra in un piano di sviluppo di una rete dell’Unione più ampia sulla base dei seguenti criteri:

a)

la contabilità dell’infrastruttura dovrebbe essere separata da qualsiasi altra attività e i costi di accesso e utilizzo dovrebbero essere resi trasparenti;

b)

salvo che ciò non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo dell’aiuto, gli aiuti dovrebbero essere subordinati all’impegno di aprire l’infrastruttura (71) a terzi a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (compresi gli inviti pubblici a presentare richieste di connessione a condizioni equivalenti);

c)

il vantaggio ottenuto dai beneficiari fino al verificarsi di tale sviluppo più ampio potrebbe dover essere compensato, ad esempio tramite un contributo all’ulteriore estensione della rete;

d)

potrebbe risultare necessario limitare il vantaggio ottenuto dagli utenti dedicati e/o condividerlo con altri operatori.

126.

Per evitare di compromettere l’obiettivo della misura o altri obiettivi di tutela ambientale dell’Unione, non devono essere previsti incentivi per la produzione di tipi di energia che potrebbero soppiantare forme di energia meno inquinanti. Ad esempio se l’oggetto del sostegno è la cogenerazione basata su fonti non rinnovabili o la produzione di energia dalla biomassa, per quanto possibile non deve essere incentivata la generazione di energia elettrica o calore in momenti in cui ciò comporterebbe una riduzione delle fonti energetiche rinnovabili a inquinamento zero dell’aria.

127.

Gli aiuti alla decarbonizzazione possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando sostituiscono investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando causano il lock-in di determinate tecnologie, ostacolando il più ampio sviluppo di un mercato di soluzioni più pulite e l’utilizzo di queste ultime. Pertanto la Commissione verificherà anche che la misura di aiuto non stimoli o prolunghi il consumo di energia e combustibili fossili (72), ostacolando in tal modo lo sviluppo di alternative più pulite e riducendo significativamente il beneficio ambientale complessivo dell’investimento. È opportuno che gli Stati membri spieghino come intendono evitare tale rischio, anche mediante impegni vincolanti a utilizzare principalmente combustibili rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a eliminare gradualmente i combustibili fossili.

128.

La Commissione ritiene che alcune misure di aiuto abbiano effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, che difficilmente saranno compensati. In particolare alcune misure di aiuto possono aggravare i fallimenti del mercato, creando inefficienze a danno del consumatore e del benessere sociale. Ad esempio le misure che incentivano nuovi investimenti nella produzione energetica o industriale basata sui combustibili fossili più inquinanti, come il carbone, il diesel, la lignite, il petrolio, la torba e lo scisto bituminoso, aumentano le esternalità ambientali negative sul mercato. Si ritiene che non abbiano alcun effetto positivo sull’ambiente, data l’incompatibilità di tali combustibili con gli obiettivi climatici dell’Unione.

129.

Analogamente le misure che incentivano nuovi investimenti nella produzione energetica o industriale basata sul gas naturale possono ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti nel breve termine, ma aggravano le esternalità ambientali negative a lungo termine rispetto a investimenti alternativi. Affinché gli investimenti nel gas naturale possano essere considerati come aventi effetti positivi sull’ambiente, gli Stati membri devono spiegare in che modo intendono garantire che gli investimenti contribuiscano al conseguimento dell’obiettivo climatico per il 2030 e dell’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 dell’Unione. In particolare gli Stati membri devono spiegare come sarà evitato il lock-in di tali impianti di produzione di energia da gas o di attrezzature per la produzione a gas. Ciò può essere realizzato ad esempio sulla base di un piano nazionale di decarbonizzazione contenente obiettivi vincolanti e/o prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad attuare tecnologie di decarbonizzazione quali la CCS/CCU o a sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, oppure a chiudere l’impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell’Unione. Gli impegni dovrebbero comprendere una o più tappe intermedie di riduzione delle emissioni ai fini della neutralità climatica entro il 2050.

130.

La produzione di biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere può creare un’ulteriore domanda di terreni e condurre ad estendere i terreni agricoli in aree che presentano elevate scorte di carbonio, come foreste, zone umide e torbiere, causando ulteriori emissioni di gas a effetto serra. Per questo motivo la direttiva (UE) 2018/2001 limita la quantità di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari e foraggere che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili. La Commissione ritiene che alcune misure di aiuto possano contribuire ad aggravare le esternalità negative per l’ambiente. Pertanto la Commissione riterrà, in linea di principio, che gli aiuti di Stato per i biocarburanti, i bioliquidi, il biogas e i combustibili da biomassa che superano i massimali di ammissibilità presi in considerazione nel calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nello Stato membro interessato conformemente all’articolo 26 della direttiva (UE) 2018/2001 abbia scarse probabilità di produrre effetti positivi in grado di controbilanciare gli effetti negativi della misura.

131.

Qualora siano individuati rischi di ulteriori distorsioni della concorrenza o qualora le misure siano particolarmente nuove o complesse, la Commissione può imporre le condizioni di cui al punto 76.

132.

Per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, è inoltre opportuno che gli Stati membri dimostrino che la misura di aiuto proposta non provocherà distorsioni della concorrenza, ad esempio attraverso l’aumento del potere di mercato. Anche nel caso in cui non aumentino direttamente il potere di mercato, gli aiuti possono incidere indirettamente, scoraggiando l’espansione dei concorrenti esistenti o inducendoli a uscire dal mercato, oppure ostacolando l’accesso di nuovi concorrenti. Nel valutare gli effetti negativi di tali misure di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi sull’impatto che gli aiuti prevedibilmente avranno sulla concorrenza tra imprese nel mercato del prodotto interessato, nonché nei mercati a monte o a valle pertinenti, se del caso, e sul rischio di sovraccapacità. La Commissione valuterà inoltre i potenziali effetti negativi che possono sorgere sugli scambi, compreso il rischio di gare di sovvenzioni fra Stati membri, in particolare, riguardo alla scelta di un luogo.

133.

Quando l’aiuto è concesso senza una procedura di gara competitiva e la misura è a favore di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, la Commissione potrà esigere che lo Stato membro garantisca che il beneficiario diffonda il know-how ottenuto a seguito del progetto sovvenzionato allo scopo di accelerare la diffusione delle tecnologie di cui sono stati dimostrati i vantaggi.

134.

A condizione che siano soddisfatte tutte le altre condizioni di compatibilità, la Commissione considererà di norma che il bilancio delle misure di decarbonizzazione sia positivo (ossia che le distorsioni introdotte sul mercato interno siano compensate da effetti positivi) alla luce del loro contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, che è definita come un obiettivo ambientale nel regolamento (UE) 2020/852, e/o al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima ed energia dell’Unione, a condizione che non vi siano indicazioni evidenti di non conformità al principio «non arrecare un danno significativo» (73). Qualora l’ipotesi di cui sopra non si applichi, la Commissione valuterà se nel complesso gli effetti positivi (compreso il rispetto dei punti della sezione 4.1.4 e di eventuali impegni di cui al punto 129) compensino gli effetti negativi sul mercato interno.

4.2.   Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell’edilizia

4.2.1.   Motivazioni dell’aiuto

135.

Le misure volte a migliorare le prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell’edilizia mirano a contrastare le esternalità negative creando incentivi individuali che permettono di raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e inquinanti dell’aria. Oltre ai fallimenti del mercato generali indicati al capo 3, possono verificarsi fallimenti specifici del mercato che riguardano le prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell’edilizia. Ad esempio quando si rendono necessari lavori di ristrutturazione di edifici, non sono solo i proprietari dell’immobile, che di norma ne sostengono i costi, a trarre vantaggio dai benefici delle misure a favore delle prestazioni energetiche e ambientali, ma anche i locatari. La Commissione ritiene pertanto che possano essere necessari aiuti di Stato per promuovere investimenti volti a migliorare le prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell’edilizia.

4.2.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

136.

Possono essere concessi aiuti per il miglioramento dell’efficienza energetica nel settore dell’edilizia.

137.

Tali aiuti possono essere combinati con aiuti a favore di ciascuna (o della totalità) delle seguenti misure:

a)

l’installazione di impianti integrati di energia rinnovabile in loco per la generazione di energia elettrica, riscaldamento o raffreddamento;

b)

l’installazione di sistemi per lo stoccaggio dell’energia generata da impianti di energia rinnovabile in loco;

c)

la costruzione e l’installazione di un’infrastruttura di ricarica ad uso degli utenti dell’edificio e delle relative infrastrutture, come le condotte, qualora il parcheggio sia situato all’interno dell’edificio o sia fisicamente adiacente all’edificio;

d)

l’installazione di apparecchiature per la digitalizzazione della gestione e del controllo ambientali ed energetici dell’edificio, in particolare per aumentarne la predisposizione all’intelligenza (smart readiness), compreso il cablaggio passivo interno o il cablaggio strutturato per le reti di dati e la parte accessoria della rete passiva sulla proprietà cui appartiene l’edificio, escluso il cablaggio per le reti di dati al di fuori della proprietà;

e)

altri investimenti che migliorano le prestazioni energetiche o ambientali dell’edificio, compresi gli investimenti in tetti verdi e sistemi per il recupero dell’acqua piovana.

138.

Possono essere concessi aiuti anche per il miglioramento della prestazione energetica degli impianti di riscaldamento o raffreddamento all’interno dell’edificio. Gli aiuti agli impianti di riscaldamento o raffreddamento direttamente collegati a sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento saranno valutati in base alle condizioni applicabili agli aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento di cui alla sezione 4.10. Gli aiuti per il miglioramento dell’efficienza energetica dei processi di produzione e degli impianti di produzione di energia utilizzati per alimentare macchinari saranno valutati in base alle condizioni applicabili agli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla sezione 4.1.

139.

L’aiuto deve indurre:

a)

in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, miglioramenti delle prestazioni energetiche che determinino una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20 % rispetto alla situazione precedente all’investimento oppure, se il miglioramento si iscrive in una ristrutturazione in più fasi, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 30 % rispetto alla situazione precedente all’investimento, su un periodo di cinque anni;

b)

nel caso di misure di ristrutturazione concernenti l’installazione o la sostituzione di un solo tipo di elementi edilizi (74) ai sensi dell’articolo 2, punto 9), della direttiva 2010/31/UE, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10 % rispetto alla situazione precedente all’investimento, a condizione che lo Stato membro dimostri che nel suo complesso la misura produce, a livello del regime, un effetto significativo in termini di riduzione della domanda di energia primaria;

c)

nel caso di edifici di nuova costruzione, miglioramenti delle prestazioni energetiche che determinino una riduzione della domanda di energia primaria pari ad almeno il 10 % rispetto alla soglia stabilita per i requisiti in materia di edifici a energia quasi zero nelle misure nazionali di esecuzione della direttiva 2010/31/UE.

140.

Gli aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche nel settore dell’edilizia possono essere concessi anche alle PMI e alle piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono misure di miglioramento dell’efficienza energetica, per agevolare i contratti di rendimento energetico ai sensi dell’articolo 2, punto 27), della direttiva 2012/27/UE.

4.2.3.   Effetto di incentivazione

141.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti 142 e 143.

142.

La Commissione ritiene che, in linea di principio, gli aiuti a favore di progetti con un periodo di recupero dell’investimento (75) inferiore a cinque anni non abbiano un effetto di incentivazione. Lo Stato membro può tuttavia fornire prove atte a dimostrare che l’aiuto è necessario per indurre un cambiamento di condotta, anche nel caso di progetti con un periodo di recupero dell’investimento più breve.

143.

Ove il diritto dell’Unione imponga alle imprese requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell’Unione, si riterrà che gli aiuti concessi per tutti gli investimenti necessari affinché le imprese si conformino a tali requisiti abbiano un effetto di incentivazione, a condizione che gli aiuti siano concessi prima che i requisiti diventino vincolanti per l’impresa in questione (76). Gli Stati membri devono garantire che i beneficiari forniscano un piano e un calendario di ristrutturazione dettagliati che dimostrino che la ristrutturazione sovvenzionata sia almeno sufficiente a garantire la conformità dell’edificio a tali requisiti minimi di prestazione energetica.

4.2.4.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

4.2.4.1.   Adeguatezza

144.

Il requisito di cui al punto 145 si applica in aggiunta ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.2.

145.

Gli aiuti per agevolare i contratti di rendimento energetico possono assumere la forma di un prestito o di una garanzia al fornitore delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica nell’ambito di un contratto di rendimento energetico o consistere in un prodotto finanziario destinato a finanziare il fornitore (ad esempio, factoring o forfaiting).

4.2.4.2.   Proporzionalità

146.

I costi ammissibili sono i costi di investimento direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di prestazioni energetiche o ambientali.

147.

L’intensità di aiuto non deve superare il 30 % dei costi ammissibili per le misure di cui ai punti 139, lettere a) e c). Per le misure di cui al punto 139, lettera b) l’intensità di aiuto non deve superare il 25 %. Quando gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di conformarsi a requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell’Unione sono concessi meno di 18 mesi prima dell’entrata in vigore delle norme dell’Unione, l’intensità di aiuto non deve superare il 20 % dei costi ammissibili per le misure di cui ai punti 139, lettere a) e c), o il 15 % dei costi ammissibili per le misure di cui al punto 139, lettera b).

148.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi per migliorare le prestazioni energetiche di edifici esistenti, l’intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali se i miglioramenti delle prestazioni energetiche comportano una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 40 %. Tuttavia tale incremento dell’intensità di aiuto non si applica qualora il progetto, pur determinando una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 40 %, non migliori la prestazione energetica dell’edificio oltre il livello imposto dai requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell’Unione, la cui entrata in vigore è prevista entro 18 mesi.

149.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese o di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

150.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato o di cinque punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

151.

In funzione delle caratteristiche specifiche della misura, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un’analisi del deficit di finanziamento di cui ai punti 48, 51 e 52, che è necessario un importo di aiuto più elevato. L’importo dell’aiuto non deve superare il deficit di finanziamento, determinato conformemente ai punti 51 e 52. Quando gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di conformarsi a requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell’Unione sono concessi meno di 18 mesi prima dell’entrata in vigore delle norme, l’importo massimo dell’aiuto non deve superare il 70 % del deficit di finanziamento.

152.

Se l’aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50, l’importo dell’aiuto è considerato proporzionato. Quando gli aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di conformarsi a requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell’Unione sono concessi meno di 18 mesi prima dell’entrata in vigore delle norme, lo Stato membro deve garantire che il rischio di sovracompensazione sia adeguatamente affrontato, ad esempio mediante l’imposizione di massimali di offerta.

153.

Gli aiuti concessi sotto forma di strumenti finanziari non sono soggetti alle intensità massime di aiuto di cui ai punti da 147 a 151. Se l’aiuto è concesso sotto forma di garanzia, la garanzia non deve superare l’80 % del prestito sotteso. Se l’aiuto è concesso sotto forma di prestito, il rimborso da parte del proprietario o dei proprietari dell’immobile al fondo per l’efficienza energetica o al fondo per le energie rinnovabili o a un altro intermediario finanziario deve essere almeno pari al valore nominale del prestito.

4.2.4.3.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

154.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 155 a 157.

155.

Gli aiuti per investimenti in apparecchiature alimentate a gas naturale volte a migliorare l’efficienza energetica nel settore dell’edilizia possono portare a una riduzione della domanda energetica a breve termine, ma possono aggravare le esternalità ambientali negative a più lungo termine rispetto a investimenti alternativi. Inoltre gli aiuti per l’installazione di apparecchiature alimentate a gas naturale possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando sostituiscono investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando comportano il lock-in di determinate tecnologie, pregiudicando lo sviluppo di un mercato di tecnologie più pulite e l’utilizzo di queste ultime. È improbabile che gli effetti positivi di misure che creano tale effetto di sostituzione o lock-in siano superiori ai loro effetti negativi sulla concorrenza. Nell’ambito della sua valutazione, la Commissione valuterà se le apparecchiature che utilizzano gas naturale sostituiranno apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili più inquinanti, come il petrolio e il carbone.

156.

Sul mercato sono già disponibili alternative alle apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili inquinanti come il petrolio e il carbone. In tale contesto si ritiene che gli aiuti per l’installazione di impianti efficienti sotto il profilo energetico che utilizzano tali combustibili non producano gli stessi effetti positivi degli aiuti per l’installazione di apparecchiature energetiche più pulite. In primo luogo il miglioramento marginale in termini di riduzione della domanda di energia è controbilanciato dalle maggiori emissioni di carbonio legate all’uso di combustibili fossili. In secondo luogo la concessione di aiuti per l’installazione di apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili solidi o liquidi comporta un rischio significativo di lock-in di tecnologie basate sui combustibili fossili e di sostituzione degli investimenti in alternative più pulite e innovative disponibili sul mercato, spostando la domanda dalle apparecchiature energetiche che non utilizzano combustibili fossili solidi o liquidi. Ciò scoraggerebbe anche l’ulteriore sviluppo del mercato delle tecnologie non basate su combustibili fossili. La Commissione ritiene pertanto improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per apparecchiature energetiche che utilizzano combustibili fossili solidi o liquidi possano essere compensati.

157.

Se l’aiuto è concesso sotto forma di una dotazione, di equity, di una garanzia o di un prestito a favore di un fondo per l’efficienza energetica o di un fondo per le energie rinnovabili o di un altro intermediario finanziario, la Commissione verificherà se sussistano le condizioni per garantire che il fondo per l’efficienza energetica o il fondo per le energie rinnovabili o altri intermediari finanziari non ricevano alcun vantaggio indebito e applichino una strategia di investimento sana dal punto di vista commerciale ai fini dell’attuazione della misura di aiuto per l’efficienza energetica. Occorre in particolare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli intermediari finanziari o i gestori di fondi devono essere selezionati mediante una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, eseguita conformemente alla normativa applicabile dell’Unione e nazionale;

b)

esistono condizioni atte a garantire che gli intermediari finanziari, compresi i fondi per l’efficienza energetica o i fondi per le energie rinnovabili, siano gestiti su base commerciale e garantiscano decisioni di finanziamento orientate al profitto;

c)

i gestori del fondo per l’efficienza energetica o il fondo per le energie rinnovabili o altri intermediari finanziari trasferiscono il vantaggio nella misura più ampia possibile ai beneficiari finali (proprietari o locatari dell’edificio), sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, minori requisiti in materia di garanzie collaterali, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse più bassi.

4.3.   Aiuti a favore di una mobilità pulita

158.

Le sezioni 4.3.1 e 4.3.2 stabiliscono le condizioni alle quali si può ritenere che alcuni investimenti per ridurre o eliminare le emissioni di CO2 e altri inquinanti dai settori del trasporto aereo, stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili agevolino lo sviluppo di un’attività economica nel rispetto dell’ambiente, senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse dell’Unione.

159.

Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente disciplina gli aiuti a favore di investimenti nei veicoli leggeri e pesanti utilizzati per il trasporto su strada che utilizzano gas (in particolare GNL, GNC e biogas) e nelle relative infrastrutture di rifornimento di gas per il trasporto su strada, ad eccezione di infrastrutture GNL utilizzate esclusivamente per il rifornimento di veicoli pesanti per il trasporto su strada. In base all’attuale stadio di sviluppo del mercato si prevede che tali tecnologie possano contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico in misura notevolmente inferiore rispetto ad alternative più pulite e più innovative e che pertanto siano probabilmente destinate a causare distorsioni indebite della concorrenza, sostituendo gli investimenti in tali alternative più pulite e determinando il lock-in di soluzioni di mobilità che non sono allineate agli obiettivi del 2030 e del 2050.

4.3.1.   Aiuti per l’acquisto e il leasing di veicoli puliti e attrezzature mobili di servizio pulite e per l’ammodernamento dei veicoli e delle attrezzature mobili di servizio

4.3.1.1.   Motivazioni dell’aiuto

160.

Per conseguire l’obiettivo giuridicamente vincolante dell’Unione in materia di neutralità climatica entro il 2050, la comunicazione sul Green Deal europeo ha stabilito l’obiettivo di ridurre, entro il 2050, le emissioni dei trasporti di almeno il 90 % rispetto ai livelli del 1990. La comunicazione della Commissione su una strategia per una mobilità sostenibile e intelligente (77) definisce un percorso di avvicinamento a tale obiettivo attraverso la decarbonizzazione delle singole modalità di trasporto e dell’intera catena dei trasporti (78).

161.

Sebbene le politiche esistenti possano fornire incentivi per la diffusione di veicoli puliti, fissando obiettivi vincolanti in materia di emissioni di CO2 per il nuovo parco di veicoli adibiti al trasporto su strada dei fabbricanti (79), internalizzando le esternalità climatiche e ambientali (80) o stimolando la domanda di veicoli mediante gli appalti pubblici (81), esse potrebbero non essere sufficienti per risolvere pienamente i fallimenti del mercato che interessano il settore in questione. Nonostante le politiche esistenti, alcune barriere e fallimenti del mercato potrebbero rimanere irrisolti, tra cui l’accessibilità economica dei veicoli puliti rispetto ai veicoli convenzionali, la disponibilità limitata di infrastrutture di ricarica o rifornimento e la presenza di esternalità ambientali. Gli Stati membri possono pertanto fornire aiuti per affrontare tali fallimenti del mercato residuali e sostenere lo sviluppo del settore della mobilità pulita.

4.3.1.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

162.

Possono essere concessi aiuti per l’acquisto e il leasing di veicoli puliti nuovi o usati e per l’acquisto e il leasing di attrezzature mobili di servizio pulite.

163.

Possono essere concessi aiuti anche per l’ammodernamento, la modifica e l’adattamento di veicoli o di attrezzature mobili di servizio nei seguenti casi:

a)

quando l’operazione permette di qualificarli come veicoli puliti o attrezzature mobili di servizio pulite; oppure

b)

quando l’operazione è necessaria affinché le navi e gli aeromobili possano utilizzare o possano incrementare la percentuale utilizzata di biocarburanti e combustibili sintetici, compresi carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto in aggiunta o in alternativa ai combustibili fossili; oppure

c)

quando l’operazione è necessaria per consentire alle navi di utilizzare la propulsione eolica.

4.3.1.3.   Effetto di incentivazione

164.

Le condizioni di cui ai punti da 165 a 169 si applicano in aggiunta alle condizioni di cui alla sezione 3.1.2.

165.

Lo Stato membro deve fornire uno scenario controfattuale credibile in assenza dell’aiuto. Lo scenario controfattuale corrisponde a un investimento con la stessa capacità, la stessa durata e, eventualmente, le stesse ulteriori caratteristiche tecniche dell’investimento rispettoso dell’ambiente. Se l’investimento riguarda l’acquisto o il leasing di veicoli puliti o di attrezzature mobili di servizio pulite, lo scenario controfattuale è generalmente rappresentato dall’acquisto o dal leasing di veicoli o di attrezzature mobili di servizio della stessa categoria e della stessa capacità, almeno conformi alle norme dell’Unione, ove applicabili, che sarebbero acquistati o che sarebbero utilizzati nel quadro di un contratto di leasing in assenza dell’aiuto.

166.

Talvolta lo scenario controfattuale potrà consistere nel mantenimento in funzione del veicolo o dell’attrezzatura di servizio mobile esistente per un periodo corrispondente alla durata dell’investimento rispettoso dell’ambiente. In tal caso devono essere presi in considerazione i costi attualizzati di manutenzione, riparazione e ammodernamento nel corso di tale periodo.

167.

In altri casi lo scenario controfattuale può consistere nella sostituzione del veicolo o dell’attrezzatura di servizio mobile in un secondo momento, nel qual caso deve essere preso in considerazione il valore attualizzato del veicolo o dell’attrezzatura di servizio mobile e deve essere appianata la differenza nel rispettivo ciclo di vita economico dei beni. Questo approccio può essere particolarmente pertinente per i veicoli che hanno una vita economica più lunga, come navi, materiale rotabile e aeromobili.

168.

Nel caso di veicoli o di attrezzature mobili di servizio oggetto di contratti di leasing, il valore attualizzato del leasing dei veicoli o delle attrezzature mobili di servizio rispettose dell’ambiente dovrebbe essere confrontato con il valore attualizzato del leasing dei veicoli o delle attrezzature mobili di servizio meno rispettosi dell’ambiente che sarebbero utilizzati in assenza dell’aiuto.

169.

Se l’investimento consiste in apparecchiature aggiunte a un veicolo o ad attrezzature mobili di servizio esistenti allo scopo di migliorarne la prestazione ambientale (ad esempio, l’installazione di sistemi di controllo dell’inquinamento), i costi ammissibili potranno essere costituiti dai costi di investimento totali.

4.3.1.4.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

4.3.1.4.1.   Adeguatezza

170.

I requisiti di cui al punto 171 si applicano in aggiunta a quelli di cui alla sezione 3.2.1.2.

171.

È opportuno che la verifica dell’adeguatezza degli strumenti strategici alternativi tenga conto della possibilità di ricorrere ad altri tipi di interventi, diversi dagli aiuti di Stato, per stimolare lo sviluppo del mercato della mobilità pulita e del loro impatto previsto rispetto alla misura proposta. Tra questi interventi rientra l’introduzione di misure generali volte a promuovere l’acquisto di veicoli puliti, ad esempio regimi di bonus ecologici o regimi di premi per la rottamazione, oppure la creazione di zone a basse/zero emissioni nello Stato membro in questione.

4.3.1.4.2.   Proporzionalità

172.

L’aiuto non deve essere superiore ai costi necessari per agevolare lo sviluppo dell’attività economica in questione in modo tale da aumentare il livello di tutela ambientale (vale a dire attraverso il passaggio da veicoli convenzionali a veicoli puliti e attrezzature mobili di servizio pulite), rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuti. Gli aiuti di Stato possono essere considerati proporzionati se sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 173 a 181.

173.

Come regola generale gli aiuti devono essere concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50.

174.

Se nell’ambito della procedura di gara competitiva sono utilizzati criteri diversi dall’importo dell’aiuto richiesto dal proponente, si applica il punto 50. I criteri di selezione possono riguardare, ad esempio, i benefici ambientali attesi dall’investimento in termini di riduzione di CO2 equivalente o di altri inquinanti per tutto il suo ciclo di vita. In tali casi, per facilitare l’individuazione dei benefici ambientali, lo Stato membro può chiedere ai richiedenti di indicare nelle loro offerte il livello previsto di riduzione delle emissioni derivante dall’investimento, rispetto al livello di emissioni di un veicolo comparabile conforme alle norme dell’Unione, se del caso. I criteri ambientali utilizzati nella procedura di gara competitiva possono includere anche considerazioni relative al ciclo di vita, quali l’impatto ambientale della gestione della fine del ciclo di vita del prodotto.

175.

La struttura della procedura di gara competitiva deve garantire che i candidati continuino a essere sufficientemente incentivati a presentare offerte per progetti relativi all’acquisto di veicoli a emissioni zero, che sono generalmente più costosi delle alternative meno rispettose dell’ambiente, nella misura in cui siano disponibili per quella modalità di trasporto. Ciò significa anche garantire che l’applicazione dei criteri di selezione non ponga tali progetti in una posizione di svantaggio rispetto ad altri veicoli puliti che non possono essere considerati «a emissioni zero». Ad esempio i criteri ambientali possono essere strutturati come premi che consentono di assegnare un punteggio più elevato a progetti che apportano benefici ambientali superiori a quelli derivanti dai requisiti di ammissibilità o dall’obiettivo primario della misura. Se del caso possono essere imposti massimali di offerta, per limitare le offerte massime dei singoli partecipanti in categorie particolari. Eventuali massimali di offerta devono essere giustificati facendo riferimento alla quantificazione relativa ai progetti di riferimento di cui ai punti 51, 52 e 53.

176.

In deroga ai punti da 173 a 175, possono essere concessi aiuti senza una procedura di gara competitiva nei seguenti casi:

a)

se il numero previsto di partecipanti non è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva o a evitare offerte strategiche;

b)

se lo Stato membro fornisce una giustificazione adeguata del fatto che una procedura di gara competitiva, quale descritta ai punti 49 e 50, non è appropriata a garantire che l’aiuto sia proporzionato e che il ricorso ai metodi alternativi di cui ai punti da 177 a 180 non aumenterebbe il rischio di distorsioni indebite della concorrenza (82), in funzione delle caratteristiche della misura o dei settori o delle modalità di trasporto in questione; oppure

c)

se l’aiuto è concesso per l’acquisto o il leasing di veicoli destinati ad essere utilizzati da imprese attive nel settore del trasporto pubblico di passeggeri per via terrestre, ferroviaria o per vie navigabili.

177.

Nei casi di cui al punto 176 gli aiuti possono essere considerati proporzionati se non superano il 40 % dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per i veicoli a emissioni zero e di 10 punti percentuali per le medie imprese o di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

178.

I costi ammissibili corrispondono ai costi supplementari netti dell’investimento, che sono calcolati, da un lato, per differenza tra il costo totale di proprietà del veicolo pulito che si prevede di acquistare o di utilizzare nel quadro di un contratto di leasing e, dall’altro, l’aiuto e il costo totale di proprietà nello scenario controfattuale. I costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale non sono ammissibili.

179.

Per quanto riguarda l’ammodernamento dei veicoli o delle attrezzature mobili di servizio, conformemente al punto 169, i costi ammissibili potranno corrispondere ai costi totali di ammodernamento, a condizione che nello scenario controfattuale i veicoli o le attrezzature mobili di servizio mantengano la stessa durata in assenza dell’ammodernamento.

180.

In funzione delle caratteristiche specifiche della misura, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un’analisi del deficit di finanziamento di cui ai punti 48, 51 e 52, che è necessario un importo di aiuto più elevato. In tal caso lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 55. L’importo dell’aiuto non deve superare il deficit di finanziamento, determinato conformemente ai punti 51 e 52.

181.

Nei casi di aiuti individuali l’importo dell’aiuto deve essere determinato sulla base di un’analisi del deficit di finanziamento, conformemente ai punti 48, 51 e 52. In tali casi lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 55.

4.3.1.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

182.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 183 a 189.

183.

La Commissione ritiene che aiuti per gli investimenti nei veicoli e nelle attrezzature mobili di servizio che utilizzano gas naturale possono determinare una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti nel breve termine, ma possono aggravare le esternalità ambientali negative più a lungo termine rispetto agli investimenti alternativi. Gli aiuti per l’acquisto di veicoli o di attrezzature mobili di servizio che utilizzano gas naturale possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando sostituiscono gli investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando comportano il lock-in di determinate tecnologie, ostacolando in tal modo lo sviluppo di un mercato di tecnologie più pulite e l’utilizzo di queste ultime. Pertanto, in tali casi, la Commissione ritiene improbabile che possano essere compensati gli effetti negativi degli aiuti per veicoli o attrezzature mobili di servizio che utilizzano il gas naturale.

184.

Si potrebbe tuttavia ritenere che gli aiuti per l’acquisto o il leasing di veicoli e di attrezzature mobili di servizio alimentati a GNC e GNL non determinino effetti di lock-in a lungo termine o non sostituiscono investimenti in tecnologie più pulite se lo Stato membro dimostra che alternative più pulite non sono prontamente disponibili sul mercato né saranno disponibili nel breve termine (83).

185.

Alternative ai veicoli che utilizzano i combustibili fossili più inquinanti come diesel, benzina o gas di petrolio liquefatto (GPL) sono già disponibili sul mercato e possono essere utilizzate nei settori del trasporto stradale, ferroviario e per vie navigabili. La concessione di aiuti per tali veicoli comporta un rischio significativo di lock-in delle tecnologie tradizionali basate sui combustibili fossili e di sostituzione degli investimenti in alternative più pulite disponibili sul mercato, riducendo la domanda di veicoli alimentati da combustibili non fossili alternativi. Ciò scoraggerebbe anche l’ulteriore sviluppo del mercato delle tecnologie non basate su combustibili fossili. In tale contesto si ritiene che gli aiuti per l’acquisto o il leasing di tali veicoli, compresi i veicoli di nuova generazione e con requisiti anche superiori alle norme dell’Unione, non producano gli stessi effetti positivi degli aiuti per l’acquisto o il leasing di veicoli puliti con emissioni dirette (allo scarico) di CO2 inferiori. La Commissione ritiene pertanto improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per veicoli che utilizzano i combustibili fossili più inquinanti come diesel, benzina o GPL, possano essere compensati.

186.

Non si prevede che gli aeromobili a emissioni zero, elettrici o alimentati a idrogeno, saranno disponibili sul mercato a breve termine. Pertanto la Commissione ritiene che gli effetti negativi degli aiuti di Stato a favore di aeromobili puliti diversi dagli aeromobili a emissioni zero possano essere compensati dai loro effetti positivi se tali aiuti contribuiscono all’introduzione nel mercato o alla diffusione accelerata di nuovi aeromobili più efficienti e sostanzialmente più rispettosi dell’ambiente, in linea con il percorso verso la neutralità climatica, senza comportare il lock-in di determinate tecnologie e senza sostituire gli investimenti in alternative più pulite.

187.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, laddove lo ritenga opportuno per mitigare gli effetti particolarmente distorsivi degli aiuti, anche tenendo conto della posizione di mercato del beneficiario, o per accrescere gli effetti positivi delle misure, la Commissione potrà esigere che il beneficiario provveda al ritiro di un numero equivalente di aeromobili meno rispettosi dell’ambiente aventi una massa al decollo analoga a quella degli aeromobili acquistati o utilizzati nel quadro di un contratto di leasing grazie all’aiuto di Stato.

188.

Nel valutare la distorsione della concorrenza causata dagli aiuti per l’acquisto o il leasing di veicoli o di attrezzature mobili di servizio la Commissione esaminerà se la messa in servizio di nuovi veicoli determini o aggravi i fallimenti del mercato esistenti, come l’eccesso di capacità nel settore interessato.

189.

Per contrastare i maggiori effetti distorsivi che si prevede saranno causati dalle misure che concedono un sostegno mirato a un singolo beneficiario o a un ristretto numero di specifici beneficiari in assenza di gara competitiva (84), in tali casi gli Stati membri devono giustificare opportunamente l’impostazione della misura e dimostrare che i maggiori rischi di distorsione della concorrenza sono debitamente gestiti (85).

4.3.2.   Aiuti per la diffusione di infrastrutture di ricarica o rifornimento

4.3.2.1.   Motivazioni dell’aiuto

190.

Per consentire un’ampia diffusione di veicoli puliti e la transizione verso una mobilità a emissioni zero è necessaria una vasta rete di infrastrutture di ricarica e rifornimento. Di fatto, un ostacolo particolarmente insidioso alla diffusione sul mercato di veicoli puliti è la disponibilità limitata delle infrastrutture di ricarica e rifornimento. Inoltre le infrastrutture di ricarica e rifornimento non sono distribuite uniformemente tra gli Stati membri. Finché la quota di veicoli puliti in esercizio rimane limitata, il mercato da solo potrebbe non riuscire a offrire le infrastrutture di ricarica e rifornimento necessarie.

191.

La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (86) istituisce un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi per i trasporti nell’Unione e stabilisce un quadro di misure comuni per la realizzazione di tali infrastrutture. Inoltre, altre politiche che promuovono la diffusione di veicoli puliti potrebbero già fornire segnali di investimento per la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento. Tuttavia tali politiche da sole potrebbero non essere sufficienti per risolvere pienamente i fallimenti del mercato individuati. Gli Stati membri possono pertanto concedere aiuti per affrontare tali fallimenti del mercato residuali e sostenere la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento.

4.3.2.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

192.

Possono essere concessi aiuti per la costruzione, l’installazione, l’ammodernamento o l’ampliamento di infrastrutture di ricarica o rifornimento.

193.

I progetti possono includere anche impianti per operazioni di ricarica intelligente e per la produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure di idrogeno da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, collegati in modo diretto all’infrastruttura di ricarica o rifornimento, nonché unità di stoccaggio in loco di energia elettrica o idrogeno da fonti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio da utilizzare come carburanti per i trasporti. La capacità di produzione nominale dell’impianto di produzione in loco di energia elettrica o di idrogeno dovrebbe essere proporzionata alla potenza nominale o alla capacità di rifornimento dell’infrastruttura di ricarica o rifornimento a cui l’impianto è collegato.

4.3.2.3.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

4.3.2.3.1.   Necessità dell’aiuto

194.

Lo Stato membro deve verificare la necessità degli aiuti volti a incentivare la realizzazione di infrastrutture di ricarica o rifornimento della stessa categoria dell’infrastruttura che sarebbe realizzata in presenza di un aiuto di Stato (87) mediante una consultazione pubblica aperta ex ante, uno studio di mercato indipendente o sulla base di qualunque altro elemento di prova idoneo di cui alla sezione 3.2.1.1. In particolare, lo Stato membro deve dimostrare che verosimilmente un’infrastruttura simile sia sviluppata nel breve termine a condizioni commerciali (88) e considerare l’impatto di un ETS, se del caso.

195.

Nel valutare la necessità di aiuti per la realizzazione di infrastrutture di ricarica e rifornimento aperti all’accesso di utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari dell’aiuto, comprese infrastrutture di ricarica o rifornimento accessibili al pubblico, si può tenere conto del livello di penetrazione nel mercato dei veicoli puliti a cui tali infrastrutture sarebbero destinate o dei volumi di traffico nella regione o nelle regioni interessate.

4.3.2.3.2.   Adeguatezza

196.

I requisiti di cui al punto 197 si applicano in aggiunta a quelli di cui alla sezione 3.2.1.2.

197.

È opportuno che la verifica dell’adeguatezza tra strumenti strategici alternativi tenga conto del potenziale di nuovi interventi normativi per stimolare la transizione verso una mobilità pulita e del loro impatto previsto rispetto alla misura proposta.

4.3.2.3.3.   Proporzionalità

198.

L’aiuto non deve essere superiore ai costi necessari per agevolare lo sviluppo dell’attività economica in questione in modo da aumentare il livello di tutela ambientale. Gli aiuti di Stato possono essere considerati proporzionati se sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti da 199 a 204.

199.

Gli aiuti devono essere concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50. La struttura della procedura di gara competitiva deve garantire che i candidati continuino a essere sufficientemente incentivati a presentare offerte per progetti relativi a infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono soltanto energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili. L’applicazione dei criteri di aggiudicazione non deve determinare una situazione di svantaggio per i progetti relativi a infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono soltanto energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili rispetto ai progetti relativi a infrastrutture di ricarica o rifornimento che forniscono anche energia elettrica o idrogeno a maggiore intensità di CO2 rispetto all’energia elettrica da fonti rinnovabili o all’idrogeno da fonti rinnovabili, o non rinnovabile. Se del caso possono essere imposti massimali di offerta, per limitare le offerte massime dei singoli partecipanti in categorie particolari. Eventuali massimali di offerta devono essere giustificati facendo riferimento alla quantificazione relativa ai progetti di riferimento di cui ai punti 51, 52 e 53.

200.

In deroga al punto 199 gli aiuti possono essere concessi sulla base di metodi diversi da una procedura di gara competitiva nei seguenti casi:

a)

se il numero previsto di partecipanti non è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva o a evitare offerte strategiche;

b)

quando non è possibile organizzare una procedura di gara competitiva conforme ai punti 49 e 50;

c)

se l’aiuto è concesso per infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate esclusivamente o principalmente da imprese attive nel settore del trasporto pubblico di passeggeri per via terrestre, ferroviaria o per vie navigabili (89);

d)

se l’aiuto è concesso per infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate esclusivamente o principalmente dal beneficiario dell’aiuto e non accessibili al pubblico (90), ove lo Stato membro in questione fornisca opportuna giustificazione a riguardo; oppure

e)

se l’aiuto è concesso per infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate da determinati tipi di veicoli per i quali il tasso di penetrazione nel mercato pertinente (per tipo pertinente di veicolo) nello Stato membro in questione o i volumi di traffico nella regione o nelle regioni interessate sono molto limitati (91).

201.

Nei casi di cui al punto 200 l’importo dell’aiuto può essere determinato sulla base di un’analisi del deficit di finanziamento, conformemente ai punti 48, 51 e 52. Lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi relative al livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 55.

202.

In alternativa al punto 201 l’aiuto può essere considerato proporzionato se non supera il 30 % dei costi ammissibili o, se l’infrastruttura di ricarica o rifornimento fornisce solo energia elettrica da fonti rinnovabili o idrogeno da fonti rinnovabili, il 40 % dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese oppure di 20 punti percentuali per le piccole imprese. L’intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato oppure di cinque punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

203.

In tali casi i costi ammissibili sono i costi dell’investimento per la costruzione, l’installazione, l’ammodernamento o l’ampliamento dell’infrastruttura di ricarica o di rifornimento. Ad esempio tali costi possono riguardare:

a)

l’infrastruttura di ricarica o rifornimento e le relative apparecchiature tecniche;

b)

l’installazione o l’ammodernamento di componenti elettrici o di altro tipo, inclusi i cavi elettrici e i trasformatori di potenza, necessari per collegare l’infrastruttura di ricarica o rifornimento alla rete o a un’unità locale di produzione o stoccaggio di energia elettrica o idrogeno e per garantire la predisposizione all’intelligenza dell’infrastruttura di ricarica;

c)

opere di ingegneria civile, adeguamenti di terreni o strade, costi di installazione e costi legati all’ottenimento dei relativi permessi.

204.

Se un progetto prevede la produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio o lo stoccaggio in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili o di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, i costi ammissibili possono includere i costi di investimento relativi alle unità di produzione o agli impianti di stoccaggio.

4.3.2.4.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

205.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 206 a 216.

206.

Le nuove infrastrutture di ricarica che consentono un trasferimento di energia elettrica con una potenza fino a 22 kW devono essere in grado di sostenere funzionalità di ricarica intelligente. Ciò consentirebbe di ottimizzare le operazioni di ricarica e di gestirle con una modalità che non provochi congestioni e che sfrutti pienamente la disponibilità di energia elettrica rinnovabile e i bassi prezzi dell’energia elettrica nel sistema.

207.

Al fine di evitare la duplicazione di infrastrutture e di utilizzare attivi che non hanno ancora raggiunto la fine della loro vita economica, nel caso delle infrastrutture di rifornimento per il trasporto aereo e per vie navigabili che forniscono combustibili sintetici, compresi carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, o biocarburanti (92) lo Stato membro deve giustificare la necessità delle nuove infrastrutture, tenendo conto delle caratteristiche tecniche del carburante o dei carburanti che saranno forniti mediante tale infrastruttura. Nel caso dei combustibili sintetici drop-in (93) o dei biocarburanti lo Stato membro deve valutare in che misura le infrastrutture esistenti possono essere utilizzate per la fornitura di tali combustibili.

208.

Gli aiuti per la costruzione, l’installazione, l’ammodernamento o l’ampliamento di infrastrutture di rifornimento possono determinare una distorsione indebita della concorrenza quando sostituiscono gli investimenti in alternative più pulite già disponibili sul mercato o quando comportano il lock-in di determinate tecnologie, pregiudicando in tal modo lo sviluppo di un mercato di tecnologie più pulite e l’utilizzo di queste ultime. Pertanto, in tali casi, la Commissione ritiene improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per infrastrutture di rifornimento di combustibili a base di gas naturale possano essere compensati.

209.

Dato l’attuale stadio di sviluppo del mercato delle tecnologie per la mobilità pulita nel trasporto per vie navigabili, si può ritenere che gli aiuti per la costruzione, l’installazione, l’ammodernamento o l’ampliamento di infrastrutture di rifornimento di GNC e GNL per il trasporto per vie navigabili non determinino effetti di lock-in a lungo termine e non sostituiscano gli investimenti in tecnologie più pulite se lo Stato membro dimostra che alternative più pulite non sono prontamente disponibili sul mercato né si prevede che saranno disponibili nel breve termine (94), e a condizione che l’infrastruttura sia utilizzata per promuovere la transizione verso carburanti a basse emissioni di carbonio. Nell’esame di tali aiuti la Commissione valuterà se l’investimento rientri in un percorso di decarbonizzazione credibile e se l’aiuto contribuisca al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella normativa dell’Unione sulla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi.

210.

Nel settore del trasporto su strada i veicoli a zero emissioni costituiscono già un’opzione realistica, soprattutto per i veicoli leggeri. Quanto ai veicoli pesanti, si prevede che tali veicoli saranno maggiormente disponibili sul mercato nel prossimo futuro. Pertanto gli aiuti a favore delle infrastrutture di rifornimento di GNL per i veicoli pesanti concessi dopo il 2025 avranno verosimilmente effetti negativi sulla concorrenza che probabilmente non saranno compensati da effetti positivi. Nel valutare gli aiuti per le infrastrutture di rifornimento di veicoli pesanti, la Commissione valuterà se le infrastrutture in questione contribuiscano al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella normativa dell’Unione che disciplina la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi.

211.

Alternative ai combustibili fossili sono già disponibili sul mercato e possono essere utilizzate nei settori del trasporto stradale, in alcuni segmenti del settore del trasporto per vie navigabili e nel settore del trasporto ferroviario. In tale contesto si ritiene che gli aiuti per la realizzazione di un’infrastruttura di rifornimento di combustibili prodotti utilizzando fonti o energie fossili, compreso l’idrogeno di origine fossile (95), non producano gli stessi effetti positivi degli aiuti per la realizzazione di infrastrutture per il rifornimento di carburanti non di origine fossile o a basse emissioni di carbonio. In primo luogo le riduzioni delle emissioni di CO2 nel settore dei trasporti saranno probabilmente controbilanciate dalle emissioni di CO2 legate alla produzione e all’utilizzo dei carburanti a base fossile, soprattutto quando non sono oggetto di una cattura e uno stoccaggio adeguati. In secondo luogo la concessione di aiuti a favore di infrastrutture di rifornimento di carburanti a base fossile che non sono a basse emissioni di carbonio potrebbe comportare il rischio di lock-in di talune tecnologie di produzione e determinare così la sostituzione degli investimenti in alternative più pulite spostando la domanda dai processi di produzione che non comportano l’impiego di fonti o energia di origine fossile o che sono a basse emissioni di carbonio. Ciò scoraggerebbe anche lo sviluppo del mercato delle tecnologie pulite non basate su combustibili fossili per la mobilità a emissioni zero e del mercato della produzione di energia e carburanti non fossili. La Commissione ritiene pertanto improbabile che gli effetti negativi sulla concorrenza degli aiuti per le infrastrutture di rifornimento di carburanti a base fossile, compreso l’idrogeno di origine fossile, laddove i gas a effetto serra emessi nell’ambito della produzione dell’idrogeno non siano efficacemente catturati, possano essere compensati, in assenza di un percorso credibile a medio termine verso la fornitura e l’uso di carburanti rinnovabili o a basse emissioni di carbonio.

212.

Si può pertanto ritenere che gli aiuti a favore delle infrastrutture di rifornimento di idrogeno che non forniscono esclusivamente idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio non determinino effetti di lock-in a lungo termine e non sostituiscano gli investimenti in tecnologie più pulite se lo Stato membro dimostra di avere intrapreso un percorso credibile verso l’eliminazione graduale, entro il 2035, dell’idrogeno non rinnovabile o non a basse emissioni di carbonio utilizzato per rifornire le infrastrutture di rifornimento in questione.

213.

In assenza di misure di salvaguardia adeguate, gli aiuti possono portare alla creazione o al rafforzamento di posizioni di potere sul mercato, che rischiano di impedire o compromettere una concorrenza efficace nei mercati emergenti o in via di sviluppo. Lo Stato membro deve pertanto garantire che la struttura della misura di aiuto contenga garanzie adeguate per far fronte a tale rischio tra cui, ad esempio, la fissazione di una percentuale massima della dotazione di bilancio della misura assegnabile a un’unica impresa.

214.

Ove opportuno la Commissione valuterà se esistano meccanismi di tutela sufficienti per garantire che i gestori delle infrastrutture di ricarica o rifornimento che offrono o consentono pagamenti sulla base di contratti per l’utilizzo delle loro infrastrutture non attuino discriminazioni indebite tra i fornitori di servizi di mobilità, ad esempio applicando condizioni di accesso preferenziale ingiustificate o una differenziazione di prezzo immotivata. Qualora tali tutele non siano presenti, la Commissione ritiene che la misura potrebbe determinare effetti negativi indebiti sulla concorrenza nel mercato dei servizi per la mobilità.

215.

Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di terzi per la gestione dell’infrastruttura di ricarica o rifornimento deve essere aggiudicato in maniera concorrenziale, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto rispetto delle norme dell’Unione in materia di appalti pubblici, se applicabili.

216.

Se sono concessi aiuti per la costruzione, l’installazione, l’ammodernamento o l’ampliamento di infrastrutture di ricarica o rifornimento aperte all’accesso di utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari dell’aiuto, comprese infrastrutture di ricarica o rifornimento accessibili al pubblico, queste ultime devono essere accessibili al pubblico e garantire un accesso non discriminatorio agli utenti, anche, ove appropriato, in termini di tariffe, metodi di autenticazione e pagamento e altri termini e condizioni d’uso. Inoltre lo Stato membro deve garantire che le tariffe applicate ad utenti diversi dal beneficiario o dai beneficiari dell’aiuto per l’utilizzo dell’infrastruttura di ricarica o di rifornimento siano in linea con i prezzi di mercato.

4.4.   Aiuti per l’uso efficiente delle risorse e per sostenere la transizione verso un’economia circolare

4.4.1.   Motivazioni dell’aiuto

217.

Il piano d’azione per l’economia circolare (Circular Economy Action Plan o CEAP) (96) prevede un’agenda orientata al futuro che mira ad accelerare la transizione dell’Unione verso un’economia circolare nel quadro del cambiamento profondo promosso dalla comunicazione sul Green Deal europeo. Il CEAP promuove i processi dell’economia circolare, incoraggia il consumo e la produzione sostenibili e mira a evitare gli sprechi e mantenere le risorse utilizzate il più a lungo possibile all’interno dell’economia dell’Unione. Questi propositi sono anche un presupposto per conseguire l’obiettivo di neutralità climatica dell’Unione entro il 2050 e per realizzare un’economia più pulita e sostenibile.

218.

Il CEAP cita espressamente la necessità di far sì che gli obiettivi connessi all’economia circolare siano rispecchiati nel contesto della revisione della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia. A tale riguardo il sostegno finanziario sotto forma di aiuti di Stato, abbinato a norme chiare, coerenti e di ampia portata, può svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere la circolarità nei processi di produzione, nel quadro di una trasformazione più ampia dell’industria dell’Unione verso la neutralità climatica e la competitività a lungo termine. Esso può inoltre svolgere un ruolo fondamentale nel contribuire a creare un mercato dell’Unione ben funzionante per le materie prime secondarie, che ridurrà la pressione sulle risorse naturali e creerà crescita sostenibile e posti di lavoro.

219.

Il CEAP riconosce inoltre l’importanza crescente delle risorse biologiche, che forniscono un contributo fondamentale all’economia dell’UE. In linea con la strategia dell’UE per la bioeconomia (97), la bioeconomia sostiene gli obiettivi del Green Deal europeo, in quanto contribuisce a un’economia neutra in termini di emissioni di carbonio, migliora la sostenibilità ambientale, economica e sociale e promuove la crescita verde. Il sostegno finanziario sotto forma di aiuti di Stato può svolgere un ruolo essenziale nel favorire l’attuazione di pratiche di bioeconomia sostenibili (come ad esempio il sostegno per bioprodotti e biomateriali ottenuti in maniera sostenibile) che possono contribuire a conseguire la neutralità climatica e che il mercato da solo non sarebbe in grado di assorbire.

4.4.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

220.

Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi per le seguenti tipologie di investimento:

a)

investimenti volti a migliorare l’uso efficiente delle risorse attraverso uno dei seguenti elementi:

i)

una riduzione netta delle risorse consumate per ottenere la stessa quantità di produzione (98);

ii)

la sostituzione delle materie prime primarie con materie prime secondarie (riutilizzate o riciclate) o recuperate; o

iii)

la sostituzione delle materie prime di origine fossile con materie prime di origine biologica;

b)

investimenti per la riduzione, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materiale, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti (99) prodotti dal beneficiario;

c)

investimenti per la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materiale, la decontaminazione e il riciclaggio dei rifiuti prodotti da terzi e che sarebbero altrimenti smaltiti o trattati secondo una modalità di trattamento più bassa nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti (100) o meno efficiente sotto il profilo delle risorse o che condurrebbe a un riciclaggio di minore qualità;

d)

investimenti per la riduzione, la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materiale, la decontaminazione, il riutilizzo e il riciclaggio di altri prodotti, materiali o di altre sostanze (101) generati dal beneficiario o da terzi, che non necessariamente sono classificabili come rifiuti e che sarebbero altrimenti inutilizzati, smaltiti o recuperati con una modalità meno efficiente sotto il profilo delle risorse, che costituirebbero rifiuti a meno che non siano riutilizzati o che condurrebbero a un riciclaggio di minore qualità;

e)

investimenti relativi alla raccolta differenziata (102) e alla cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze, in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

221.

A determinate condizioni possono essere concessi aiuti a copertura dei costi operativi per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici (cfr. il punto 247).

222.

Gli aiuti relativi al recupero del calore residuo proveniente da processi di produzione o gli aiuti relativi alla CCU saranno valutati alle condizioni applicabili agli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla sezione 4.1.

223.

Gli aiuti relativi alla produzione di biocarburanti, bioliquidi, biogas e combustibili da biomassa a partire da rifiuti saranno valutati alle condizioni applicabili agli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla sezione 4.1.

224.

Gli aiuti per la produzione di energia a partire da rifiuti saranno valutati alle condizioni applicabili agli aiuti per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla sezione 4.1. Quando sono correlati a investimenti relativi a sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento o al loro funzionamento, gli aiuti per la produzione di energia o di calore da rifiuti saranno valutati alle condizioni applicabili agli aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento di cui alla sezione 4.10.

4.4.3.   Effetto di incentivazione

225.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 226 a 233.

226.

Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 28, che prevede che lo Stato membro individui uno scenario controfattuale credibile, lo scenario controfattuale corrisponderà generalmente a un investimento con la stessa capacità e la stessa durata dell’investimento rispettoso dell’ambiente ed eventualmente con altre caratteristiche tecniche pertinenti.

227.

Lo scenario controfattuale può anche consistere nel mantenimento in esercizio degli impianti o delle attrezzature esistenti per un periodo corrispondente alla durata dell’investimento rispettoso dell’ambiente. In tal caso devono essere presi in considerazione i costi attualizzati di manutenzione, riparazione e ammodernamento nel corso di tale periodo.

228.

In alcuni casi lo scenario controfattuale può consistere in una sostituzione degli impianti o delle attrezzature in un secondo momento, nel qual caso deve essere preso in considerazione il valore attualizzato degli impianti e delle attrezzature e deve essere appianata la differenza nel rispettivo ciclo di vita economico degli impianti o delle attrezzature.

229.

Nel caso di attrezzature oggetto di contratti di leasing, il valore attualizzato del leasing di attrezzature rispettose dell’ambiente dovrebbe essere confrontato con il valore attualizzato del leasing delle attrezzature meno rispettose dell’ambiente che sarebbero utilizzate in assenza dell’aiuto.

230.

Quando l’investimento consiste in impianti o attrezzature che si aggiungono a strutture, impianti o attrezzature esistenti, i costi ammissibili saranno costituiti dalla totalità dei costi di investimento.

231.

La Commissione ritiene che, in linea di principio, gli aiuti a favore di progetti con un periodo di recupero dell’investimento inferiore a cinque anni non abbiano un effetto di incentivazione. Lo Stato membro può tuttavia fornire prove atte a dimostrare che l’aiuto è necessario per indurre un cambiamento di condotta, anche nel caso di progetti con un periodo di recupero dell’investimento più breve.

232.

Si riterrà che gli aiuti per investimenti che consentono semplicemente alle imprese di conformarsi a norme dell’Unione già vincolanti non abbiano un effetto di incentivazione (cfr. il punto 32). Come spiegato al punto 32, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se consentono a un’impresa di aumentare il livello di tutela ambientale in conformità con norme nazionali vincolanti che sono più rigorose delle norme dell’Unione o che sono adottate in assenza di norme dell’Unione.

233.

Gli aiuti per l’adeguamento a norme dell’Unione adottate ma non ancora in vigore saranno considerati come aiuti con effetto di incentivazione se l’investimento è attuato e concluso almeno 18 mesi prima dell’entrata in vigore delle norme dell’Unione.

4.4.4.   Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi

4.4.4.1.   Necessità dell’aiuto

234.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.1, si applicano i requisiti di cui ai punti 235 e 236.

235.

L’investimento deve andare oltre le pratiche commerciali consolidate che sono generalmente applicate in tutta l’Unione e nelle varie tecnologie (103).

236.

Nel caso di aiuti per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze, lo Stato membro deve dimostrare che la raccolta differenziata e la cernita sono poco sviluppate in tale Stato membro (104). Qualora siano concessi aiuti a copertura dei costi operativi, lo Stato membro deve dimostrare che tali aiuti sono necessari per un periodo transitorio per agevolare lo sviluppo di attività legate alla raccolta differenziata e alla cernita dei rifiuti. Lo Stato membro deve tenere conto di eventuali obblighi delle imprese nell’ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore che lo Stato membro potrebbe avere attuato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2008/98/CE.

4.4.4.2.   Adeguatezza

237.

I requisiti di cui al punto 238 si applicano in aggiunta a quelli di cui alla sezione 3.2.1.2.

238.

Secondo il principio «chi inquina paga» (105) le imprese che generano rifiuti non dovrebbero essere esonerate dai relativi costi di trattamento. Non è pertanto opportuno che l’aiuto esoneri le imprese che producono rifiuti dai costi o dagli obblighi relativi al trattamento di tali rifiuti, che dovrebbero essere a loro carico a norma del diritto dell’Unione o nazionale, anche nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Inoltre l’aiuto non dovrebbe esonerare le imprese dai costi che dovrebbero essere considerati normali per un’impresa.

4.4.4.3.   Proporzionalità

239.

I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell’ambiente, che possono essere:

a)

un investimento comparabile, come descritto al punto 226, che sarebbe realizzato in modo credibile senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;

b)

il trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell’ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti o in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;

c)

il processo di produzione convenzionale relativo alla materia prima o al prodotto primari, se il prodotto (secondario) riutilizzato o riciclato è tecnicamente ed economicamente sostituibile con la materia prima o il prodotto primari;

d)

qualsiasi altro scenario controfattuale basato su ipotesi debitamente giustificate.

240.

Qualora il prodotto, la sostanza o il materiale costituisca un rifiuto, a meno che non sia riutilizzato, e non vi sia alcun obbligo giuridico relativo allo smaltimento o al trattamento di tale prodotto, sostanza o materiale, i costi ammissibili possono corrispondere all’investimento necessario per recuperare il prodotto, la sostanza o il materiale in questione.

241.

L’intensità di aiuto non deve superare il 40 % dei costi ammissibili.

242.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese oppure di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

243.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato oppure di cinque punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

244.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le innovazioni ecologiche, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

le innovazioni ecologiche devono rappresentare una novità o un sensibile miglioramento rispetto alla situazione del settore industriale pertinente a livello dell’Unione (106);

b)

il beneficio ambientale previsto deve essere significativamente maggiore del miglioramento rappresentato dai progressi generali del livello tecnologico di punta che caratterizza le attività analoghe (107);

c)

il carattere innovativo dell’attività comporta un certo livello di rischio tecnologico, commerciale o finanziario superiore al rischio generalmente associato ad attività analoghe non innovative (108).

245.

In deroga ai punti da 241 a 244, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un’analisi del deficit di finanziamento condotta conformemente ai punti 48, 51 e 52, che è necessaria un’intensità di aiuto più elevata. In tal caso lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 55. L’importo dell’aiuto non deve superare il deficit di finanziamento, determinato conformemente ai punti 51 e 52.

246.

Se l’aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50 l’importo dell’aiuto è considerato proporzionato.

247.

Gli aiuti possono coprire i costi operativi per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici ai fini della preparazione per il riutilizzo o del riciclaggio, nel qual caso devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

gli aiuti devono essere concessi nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50 e che deve essere aperta, su base non discriminatoria, a tutti gli operatori che forniscono servizi di raccolta differenziata e di cernita;

b)

in caso di elevata incertezza sull’evoluzione futura dei costi operativi durante il periodo di validità della misura, la procedura di gara può includere norme che limitano gli aiuti in determinate circostanze ben definite, a condizione che tali norme e circostanze siano stabilite ex ante;

c)

gli aiuti agli investimenti concessi a un impianto utilizzato per la raccolta differenziata e la cernita dei rifiuti in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici devono essere dedotti dagli aiuti al funzionamento concessi allo stesso impianto, se entrambe le forme di aiuto coprono gli stessi costi ammissibili;

d)

l’aiuto può essere concesso per un periodo massimo di cinque anni.

4.4.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

248.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 249 a 252.

249.

L’aiuto non deve incentivare la produzione di rifiuti o un maggiore uso di risorse.

250.

L’aiuto non deve limitarsi ad incrementare la domanda di rifiuti o di altri materiali e risorse destinati a essere riutilizzati, riciclati o recuperati senza incrementare la raccolta di tali materiali.

251.

Nel valutare l’impatto dell’aiuto sul mercato, la Commissione deve prendere in considerazione i potenziali effetti dell’aiuto sul funzionamento dei mercati dei materiali primari e dei materiali secondari relativi ai prodotti in questione.

252.

In particolare, nel valutare l’impatto sul mercato degli aiuti per i costi operativi relativi alla raccolta differenziata e alla cernita di rifiuti o di altri prodotti, materiali o sostanze in relazione a flussi o tipi di rifiuti specifici in vista della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, la Commissione terrà in considerazione le potenziali interazioni con i regimi di responsabilità estesa del produttore nello Stato membro interessato.

4.5.   Aiuti per la prevenzione o la riduzione dell’inquinamento non dovuto ai gas a effetto serra

4.5.1.   Motivazioni dell’aiuto

253.

L’obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, di cui alla comunicazione sul Green Deal europeo, dovrebbe garantire che, entro il 2050, l’inquinamento sia ridotto a livelli non più dannosi per gli esseri umani e gli ecosistemi naturali e che rispettano limiti sostenibili per il nostro pianeta, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (109) e con gli obiettivi a lungo termine dell’ottavo programma d’azione per l’ambiente (110). L’Unione ha fissato obiettivi specifici per la riduzione del livello di inquinamento, ad esempio per un’aria più pulita (111) e l’eliminazione dell’inquinamento dei corpi idrici (112), la riduzione del rumore, la riduzione al minimo dell’utilizzo e del rilascio di sostanze che destano preoccupazione, l’inquinamento da rifiuti di plastica e microplastica (113), e ha fissato obiettivi in materia di nutrienti e fertilizzanti in eccesso, pesticidi pericolosi e sostanze che causano resistenza antimicrobica (114).

254.

Contributi finanziari sotto forma di aiuti di Stato possono contribuire in modo sostanziale all’obiettivo ambientale di ridurre le forme di inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra.

4.5.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

255.

Gli aiuti destinati alla prevenzione o alla riduzione dell’inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra possono essere concessi per investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme dell’Unione in materia di tutela ambientale, di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme dell’Unione o di conformarsi a norme dell’Unione adottate ma non ancora in vigore.

256.

Qualora gli aiuti siano concessi sotto forma di autorizzazioni scambiabili (115), le misure di aiuto devono essere strutturate in modo tale da prevenire o ridurre l’inquinamento andando oltre i livelli imposti dalle norme obbligatorie dell’Unione per imprese interessate.

257.

L’aiuto deve mirare alla prevenzione o alla riduzione dell’inquinamento direttamente connesso alle attività del beneficiario.

258.

L’aiuto non deve semplicemente spostare l’inquinamento da un settore all’altro o da una matrice ambientale all’altra (ad esempio dall’aria all’acqua). Quando l’aiuto mira alla riduzione dell’inquinamento, deve conseguire una riduzione globale dell’inquinamento.

259.

La sezione 4.5 non si applica alle misure di aiuto che rientrano nell’ambito di applicazione della sezione 4.1. Se una misura contribuisce sia alla prevenzione o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia alla prevenzione o riduzione dell’inquinamento non dovuto alle emissioni di gas a effetto serra, la compatibilità della misura sarà valutata sulla base della sezione 4.1 o della presente sezione, a seconda di quale dei due obiettivi sia predominante (116).

4.5.3.   Effetto di incentivazione

260.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti 261 e 262.

261.

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se consentono a un’impresa di prevenire o ridurre l’inquinamento in assenza di norme dell’Unione o al di là dei livelli imposti dalle norme dell’Unione già in vigore. Come spiegato al punto 32, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se consentono a un’impresa di evitare o ridurre l’inquinamento in conformità con norme nazionali vincolanti che sono più rigorose delle norme dell’Unione o che sono adottate in assenza di norme dell’Unione.

262.

Gli aiuti per l’adeguamento a norme dell’Unione adottate ma non ancora in vigore saranno considerati come aiuti aventi un effetto di incentivazione se l’investimento è attuato e concluso almeno 18 mesi prima dell’entrata in vigore delle norme dell’Unione.

4.5.4.   Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi

4.5.4.1.   Necessità dell’aiuto

263.

I requisiti di cui al punto 264 si applicano in aggiunta a quelli di cui alla sezione 3.2.1.1.

264.

Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili (117) lo Stato membro deve dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l’asta integrale garantisce un aumento sostanziale dei costi di produzione per ciascun settore o categoria di singoli beneficiari;

b)

non è possibile trasferire al consumatore l’aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole delle vendite (118);

c)

le singole imprese del settore non hanno la possibilità di ridurre i livelli di emissione in modo da ridurre il costo dei certificati ad un livello che sia sostenibile per le imprese stesse. Per dimostrare che il consumo non può essere ridotto si possono confrontare i livelli delle emissioni con quelli ottenuti con la tecnica più vantaggiosa all’interno dello Spazio economico europeo. Le imprese che utilizzano la tecnica più vantaggiosa possono beneficiare appieno di una quota nell’ambito del regime di autorizzazioni scambiabili corrispondente all’aumento del costo di produzione che non è possibile trasferire al consumatore. Le imprese con peggiori prestazioni ambientali ricevono quote più esigue, proporzionatamente alle loro prestazioni ambientali.

4.5.4.2.   Proporzionalità

265.

I costi ammissibili sono i costi dell’investimento supplementare direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela ambientale.

266.

I costi dell’investimento supplementare consistono nella differenza tra i costi dell’investimento sovvenzionato e quelli dell’investimento nello scenario controfattuale, conformemente ai punti da 226 a 230. Se il progetto consiste nell’adeguamento anticipato a norme dell’Unione che non sono ancora in vigore, lo scenario controfattuale dovrebbe essere, in linea di principio, quello descritto al punto 228.

267.

L’intensità di aiuto non deve superare il 40 % dei costi ammissibili.

268.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese oppure di 20 punti percentuali per le piccole imprese.

269.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato oppure di cinque punti percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

270.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali per le innovazioni ecologiche, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 244, lettere da a) a c).

271.

In deroga ai punti da 267 a 270, lo Stato membro può anche dimostrare, sulla base di un’analisi del deficit di finanziamento condotta conformemente ai punti 48, 51 e 52, che è necessario un importo di aiuto più elevato. In tal caso lo Stato membro deve effettuare un monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto e predisporre un meccanismo di recupero, come indicato al punto 55. L’importo dell’aiuto non deve superare il deficit di finanziamento, come indicato ai punti 51 e 52.

272.

Se l’aiuto è concesso nel quadro di una procedura di gara competitiva condotta conformemente ai criteri di cui ai punti 49 e 50 l’importo dell’aiuto è considerato proporzionato.

273.

Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili, la Commissione verificherà inoltre che:

a)

l’assegnazione delle quote, effettuata in modo trasparente, si basi su criteri oggettivi e su dati provenienti da fonti della più elevata attendibilità; nonché

b)

la quantità totale di autorizzazioni o di quote scambiabili concesse a ciascuna impresa a un prezzo inferiore al valore di mercato non superi le previsioni di fabbisogno dell’impresa stimate per una situazione senza sistema di scambio.

4.5.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

274.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2, si applica il requisito di cui al punto 275.

275.

Per gli aiuti sotto forma di autorizzazioni scambiabili, la Commissione verificherà inoltre che:

a)

i beneficiari siano selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti siano, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutti i concorrenti operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile;

b)

la metodologia di assegnazione non favorisca determinate imprese (119) o determinati settori, tranne nei casi in cui una tale misura sia giustificata dalla logica ambientale del sistema stesso oppure sia necessaria ai fini della coerenza con altre politiche ambientali;

c)

l’assegnazione di autorizzazioni o di quote ai nuovi operatori non avvenga a condizioni più favorevoli di quelle previste per le imprese già presenti sugli stessi mercati;

d)

l’accesso al regime non sia indebitamente ostacolato dall’assegnazione alle imprese già presenti di autorizzazioni o di quote più elevate rispetto a quelle concesse ai nuovi operatori.

4.6.   Aiuti per la riparazione di danni ambientali, il ripristino di habitat naturali ed ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi.

4.6.1.   Motivazioni dell’aiuto

276.

La strategia sulla biodiversità per il 2030 (120) mira a proteggere la natura, invertendo il degrado degli ecosistemi e portando la biodiversità dell’Unione sulla via della ripresa entro il 2030. In quanto elemento centrale della comunicazione sul Green Deal europeo, la strategia fissa obiettivi e impegni ambiziosi per il 2030, al fine di ottenere ecosistemi sani e resilienti.

277.

Il sostegno finanziario sotto forma di aiuti di Stato può contribuire in modo sostanziale all’obiettivo ambientale di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi in vari modi, anche fornendo incentivi per riparare i danni presso siti contaminati, ripristinare gli habitat naturali e gli ecosistemi degradati o realizzare investimenti per la tutela degli ecosistemi.

278.

La strategia dell’UE per l’adattamento ai cambiamenti climatici (121) mira a incentivare investimenti in soluzioni di adattamento basate sulla natura (122), la cui attuazione su larga scala aumenterebbe la resilienza climatica e contribuirebbe alla realizzazione di molteplici obiettivi del Green Deal europeo.

4.6.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

279.

La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità relative alle misure di aiuto finalizzate alla riparazione dei danni ambientali, al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, alla tutela o al ripristino della biodiversità e all’adozione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi.

280.

La presente sezione non si applica:

a)

agli aiuti per la riparazione o il ripristino a seguito della chiusura di centrali elettriche o attività minerarie o estrattive nella misura in cui gli aiuti in questione sono contemplati dalla sezione 4.12 (123);

b)

agli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, quali terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

281.

Gli aiuti di cui alla presente sezione possono essere concessi per le seguenti attività:

a)

la riparazione di danni ambientali, compreso il degrado della qualità del suolo, delle acque di superficie o sotterranee o dell’ambiente marino;

b)

il recupero degli habitat naturali e degli ecosistemi da uno stato degradato;

c)

la tutela o il ripristino della biodiversità o degli ecosistemi allo scopo di contribuire al conseguimento di buone condizioni degli ecosistemi o di tutelare ecosistemi già in buone condizioni;

d)

l’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi.

282.

La presente sezione non si applica alle misure di aiuto che rientrano nell’ambito di applicazione della sezione 4.1. Se una misura contribuisce sia alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia alla riparazione di danni ambientali, al ripristino degli habitat e degli ecosistemi, alla tutela o al ripristino della biodiversità e all’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, la compatibilità della misura sarà valutata sulla base della sezione 4.1 o della presente sezione, a seconda di quale dei due obiettivi sia predominante (124).

4.6.3.   Effetto di incentivazione

283.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 284 a 287.

284.

Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e altre norme dell’Unione pertinenti (125), si può ritenere che gli aiuti per la riparazione del danno ambientale, il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, la tutela o il ripristino della biodiversità e l’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi abbiano un effetto di incentivazione solo se l’entità o l’impresa all’origine del danno ambientale non può essere identificata o ritenuta giuridicamente responsabile del finanziamento dei lavori necessari per prevenire e riparare il danno ambientale conformemente al principio «chi inquina paga».

285.

Lo Stato membro deve dimostrare che sono state adottate tutte le misure necessarie, comprese azioni legali, per identificare l’entità responsabile o l’impresa all’origine del danno ambientale e fare in modo che essa si faccia carico dei costi pertinenti. Se l’entità o l’impresa responsabile ai sensi del diritto applicabile non può essere identificata o obbligata a sostenere i costi, si potrà concedere un aiuto per sostenere l’intera opera di riparazione o ripristino e si riterrà che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione. La Commissione può ritenere che un’impresa non possa farsi carico dei costi di riparazione del danno ambientale da essa causato qualora abbia cessato di esistere legalmente e nessun’altra impresa possa essere considerata come suo successore legale o economico (126) o qualora non vi siano garanzie finanziarie per far fronte ai costi di riparazione.

286.

Gli aiuti concessi per l’attuazione delle misure compensative di cui all’articolo 6, punto 4), della direttiva 92/43/CEE (127) non hanno un effetto di incentivazione. Si può ritenere che gli aiuti destinati a coprire i costi supplementari necessari per aumentare la portata o l’ambizione di tali misure, andando oltre gli obblighi giuridici di cui all’articolo 6, punto 4), di tale direttiva abbiano un effetto di incentivazione.

287.

Si ritiene che gli aiuti per la riparazione di danni ambientali e per il ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi abbiano un effetto di incentivazione quando i costi di riparazione o ripristino superano l’aumento del valore del terreno (cfr. il punto 288).

4.6.4.   Proporzionalità

288.

Per gli investimenti finalizzati alla riparazione di danni ambientali o al ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, i costi ammissibili sono i costi sostenuti per i lavori di riparazione o ripristino, al netto dell’incremento di valore del terreno o della proprietà. Le valutazioni dell’aumento di valore del terreno o della proprietà derivante dalla riparazione o dal ripristino devono essere effettuate da un perito indipendente.

289.

Per gli investimenti nella tutela o nel ripristino della biodiversità e nell’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, i costi ammissibili sono i costi complessivi degli interventi che rappresentano il contributo alla tutela o al ripristino della biodiversità o all’attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi.

290.

Se l’aiuto è concesso per l’attuazione di soluzioni basate sulla natura in edifici per i quali esiste un attestato di prestazione energetica, gli Stati membri dovrebbero dimostrare che tali investimenti non impediscono l’attuazione delle misure di efficienza energetica raccomandate nell’attestato.

291.

L’intensità di aiuto può raggiungere il 100 % dei costi ammissibili.

4.7.   Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali

292.

La sezione 4.7 si applica agli aiuti nel settore della tutela dell’ambiente concessi sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali. Essa è articolata in due sottosezioni, ognuna delle quali segue una logica a sé stante. La sezione 4.7.1 riguarda tasse o prelievi che sanzionano i comportamenti dannosi per l’ambiente e dunque mirano a orientare le imprese e i consumatori verso scelte più rispettose dell’ambiente. Ai sensi della sezione 4.7.2 gli Stati membri possono scegliere di incoraggiare le imprese, mediante sgravi mirati da tasse o prelievi, a modificare o adeguare il proprio comportamento impegnandosi in progetti o attività più rispettosi dell’ambiente.

4.7.1.   Aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali

4.7.1.1.   Motivazioni dell’aiuto

293.

Le tasse o i prelievi parafiscali ambientali sono volti ad internalizzare i costi esterni dei comportamenti dannosi per l’ambiente, scoraggiandoli attraverso l’attribuzione di un prezzo a tali comportamenti e aumentando così il livello di tutela ambientale. In linea di principio è opportuno che le tasse e i prelievi parafiscali ambientali riflettano i costi complessivi per la società (costi esterni); di conseguenza l’importo della tassa o del prelievo parafiscale corrisposto per unità di emissioni, altri inquinanti o risorse consumate dovrebbe essere uguale per tutte le imprese che sono responsabili di comportamenti dannosi per l’ambiente. Gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali, benché possano incidere negativamente sull’obiettivo di tutela dell’ambiente, possono comunque essere necessari laddove i beneficiari si troverebbero altrimenti in una posizione di svantaggio competitivo tale da rendere impossibile l’applicazione della tassa o del prelievo parafiscale ambientale.

294.

Se l’applicazione di tasse o prelievi parafiscali ambientali mette a rischio le attività economiche di talune imprese, la concessione di un trattamento più favorevole a tali imprese potrebbe consentire di raggiungere un livello generale di contribuzione più elevato alle tasse o ai prelievi parafiscali ambientali. Di conseguenza in alcune circostanze gli sgravi da tasse o prelievi ambientali possono contribuire indirettamente a un livello di tutela ambientale superiore. Tuttavia essi non dovrebbero compromettere l’obiettivo generale delle tasse o dei prelievi parafiscali ambientali, che consiste nello scoraggiare i comportamenti dannosi per l’ambiente e/o nell’aumentare il costo di tali comportamenti laddove non siano disponibili alternative soddisfacenti.

4.7.1.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

295.

La Commissione riterrà che gli aiuti in forma di sgravi da tasse o prelievi possano essere concessi se lo Stato membro dimostra che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a)

gli sgravi sono destinati alle imprese più colpite dalla tassa o dal prelievo ambientale, che non sarebbero in grado di proseguire le loro attività economiche in maniera sostenibile in assenza degli sgravi;

b)

il livello di tutela ambientale effettivamente raggiunto attraverso l’applicazione degli sgravi è maggiore di quello che sarebbe stato raggiunto se gli sgravi non fossero stati applicati.

296.

Al fine di dimostrare il soddisfacimento delle due condizioni di cui al punto 295, lo Stato membro deve fornire alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

una descrizione dei settori o delle categorie di beneficiari ammissibili agli sgravi;

b)

un elenco dei principali beneficiari in ciascuno dei settori interessati, il rispettivo fatturato, le quote di mercato, l’entità della base imponibile e la percentuale che la tassa o il prelievo ambientale rappresenterebbe nell’utile lordo in presenza e in assenza dello sgravio;

c)

una descrizione della situazione dei beneficiari che illustri i motivi per i quali essi non sarebbero in grado di pagare l’aliquota standard della tassa o del prelievo ambientale;

d)

una spiegazione del modo in cui lo sgravio dalla tassa o dal prelievo contribuirebbe ad un aumento effettivo del livello di tutela ambientale rispetto a quello che sarebbe raggiunto in assenza degli sgravi (ad esempio confrontando l’aliquota standard che sarebbe applicata con gli sgravi con quella che sarebbe applicata senza gli sgravi, il numero totale delle imprese che sarebbero assoggettate alla tassa o al prelievo, o altri indicatori che riflettano un effettivo cambiamento del comportamento dannoso per l’ambiente).

4.7.1.3.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

297.

In caso di tasse ambientali armonizzate, la Commissione potrà applicare un approccio semplificato per valutare la necessità e la proporzionalità dell’aiuto. Nel contesto della direttiva 2003/96/CE, la Commissione può applicare un approccio semplificato per gli sgravi fiscali, nel rispetto del livello minimo di imposizione dell’Unione di cui ai punti 298 e 299.

298.

La Commissione riterrà necessari e proporzionati gli aiuti sotto forma di sgravi da tasse armonizzate a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

i beneficiari corrispondono almeno il livello minimo di imposizione dell’Unione prescritto dalla direttiva applicabile;

b)

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti;

c)

gli aiuti sono, in linea di principio, concessi secondo modalità identiche per tutte le imprese operanti nello stesso settore, se sono in una situazione di fatto simile; e

d)

lo Stato membro verifica la necessità dell’aiuto volto a contribuire indirettamente a un livello più elevato di tutela ambientale mediante una consultazione pubblica aperta ex ante in cui i settori ammissibili agli sgravi sono opportunamente descritti ed è fornito un elenco dei principali beneficiari per ciascun settore.

299.

Gli Stati membri possono concedere gli aiuti sotto forma di sgravio dall’aliquota fiscale o sotto forma di importo di compensazione fisso annuo (rimborso fiscale), oppure possono prevedere una combinazione delle due opzioni. Il vantaggio dell’approccio basato sul rimborso fiscale è dato dal fatto che le imprese rimangono esposte al segnale di prezzo dato dalla tassa ambientale. Gli importi del rimborso fiscale dovrebbero essere calcolati sulla base di dati storici, ossia sul livello di produzione, consumo o inquinamento osservato per l’impresa in un dato anno di riferimento. L’entità del rimborso fiscale non può andare oltre il livello minimo di imposizione dell’Unione che sarebbe altrimenti dovuto per l’anno di riferimento.

300.

Se le tasse ambientali non sono armonizzate o se i beneficiari versano un importo inferiore al livello minimo della tassa armonizzata, laddove consentito dalla direttiva applicabile, è necessaria un’analisi approfondita per stabilire la necessità e la proporzionalità dell’aiuto, come indicato alle sezioni da 4.7.1.3.1 a 4.7.1.3.3.

4.7.1.3.1.   Necessità

301.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.1, si applicano i requisiti di cui ai punti 302 e 303.

302.

La Commissione considera gli aiuti necessari qualora risultino soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

i beneficiari sono selezionati in base a criteri oggettivi e trasparenti e gli aiuti sono concessi secondo modalità identiche per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista delle finalità o degli obiettivi della misura di aiuto;

b)

la tassa o il prelievo parafiscale ambientale comporterebbe, se non fosse applicato lo sgravio, un aumento sostanziale dei costi di produzione, calcolati in proporzione al valore aggiunto lordo per ciascun settore o categoria di beneficiari;

c)

non sarebbe possibile trasferire ai clienti l’aumento sostanziale dei costi di produzione senza che si verifichi una contrazione notevole dei volumi di vendita.

303.

Per quanto riguarda gli sgravi per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa lo Stato membro deve porre in essere un meccanismo volto a verificare che la misura sia tuttora necessaria, applicando le condizioni di cui alla sezione 4.1.3.1., e deve adottare misure opportune, quali la cessazione dell’esenzione o una riduzione del livello di sostegno.

4.7.1.3.2.   Adeguatezza

304.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.1.2, si applicano i requisiti di cui ai punti 305 e 306.

305.

La Commissione autorizzerà regimi di aiuto di questo tipo per un periodo di 10 anni. Dopo tale periodo uno Stato membro potrà notificare nuovamente la misura, dopo avere nuovamente valutato l’adeguatezza delle misure di aiuto in questione.

306.

Se l’aiuto è concesso sotto forma di rimborso fiscale, l’importo del rimborso dovrebbe essere calcolato sulla base di dati storici, ossia dei livelli di produzione, consumo o inquinamento registrati dall’impresa in un dato anno di riferimento.

4.7.1.3.3.   Proporzionalità

307.

La sezione 3.2.1.3 non si applica agli aiuti sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali ambientali.

308.

La Commissione considererà gli aiuti proporzionati qualora risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a)

ciascun beneficiario dell’aiuto versa almeno il 20 % dell’importo nominale della tassa o del prelievo parafiscale ambientale che sarebbe altrimenti applicabile a tale beneficiario in assenza dello sgravio;

b)

lo sgravio dalla tassa o dal prelievo non supera il 100 % della tassa o del prelievo parafiscale ambientale nazionale ed è subordinato alla conclusione di accordi tra lo Stato membro e i beneficiari o le associazioni di beneficiari in base ai quali i beneficiari o le associazioni di beneficiari si impegnano a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi lo stesso effetto del versamento da parte dei beneficiari o delle associazioni di beneficiari di almeno il 20 % della tassa o del prelievo nazionale. Tali accordi o impegni possono contemplare, tra l’altro, una riduzione del consumo energetico, una riduzione di emissioni e altri inquinanti, o qualsiasi altra misura di tutela ambientale.

309.

Tali accordi devono soddisfare le seguenti condizioni cumulative:

a)

il contenuto degli accordi è negoziato dallo Stato membro e specifica gli obiettivi e il calendario relativo al loro conseguimento;

b)

lo Stato membro assicura un controllo indipendente e regolare degli impegni assunti in forza degli accordi;

c)

gli accordi sono periodicamente rivisti alla luce delle innovazioni tecnologiche o di altra natura e prevedono sanzioni efficaci in caso di mancato adempimento degli impegni.

4.7.2.   Aiuti per la tutela dell’ambiente sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali

4.7.2.1.   Motivazioni dell’aiuto

310.

Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di incoraggiare le imprese a intraprendere progetti o attività che aumentino il livello di tutela dell’ambiente attraverso sgravi da tasse o prelievi parafiscali. Qualora tali sgravi mirino a incoraggiare i beneficiari a intraprendere progetti o attività che comportino un minore inquinamento o consumo di risorse, la Commissione valuterà le misure alla luce dei requisiti di cui alla sezione 4.7.2.

4.7.2.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

311.

La presente sezione riguarda gli aiuti a favore di progetti e attività rispettosi dell’ambiente che rientrano nell’ambito di applicazione delle sezioni da 4.2 a 4.6 e che assumono la forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali.

312.

Qualora lo sgravio da tasse o prelievi persegua principalmente un obiettivo di decarbonizzazione, si applica la sezione 4.1.

313.

La presente sezione non riguarda gli sgravi da tasse o prelievi che riflettono i costi essenziali della fornitura di energia o servizi correlati. Ad esempio, gli sgravi dagli oneri di rete o dagli oneri che finanziano meccanismi di capacità non rientrano nell’ambito di applicazione della sezione 4.7.2. La presente sezione non riguarda gli sgravi dai prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano un obiettivo di politica energetica.

4.7.2.3.   Effetto di incentivazione

314.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2 si applicano i requisiti di cui ai punti 315 e 316.

315.

Per ogni progetto ammissibile o progetto di riferimento per una categoria di beneficiari, lo Stato membro deve presentare dati quantitativi, come indicato al punto 51, o dati equivalenti, per la valutazione della Commissione, mettendo a confronto la redditività dell’attività o del progetto di riferimento con e senza gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali e dimostrando che lo sgravio incentiva la realizzazione del progetto o dell’attività rispettosi dell’ambiente.

316.

Si ritiene che gli aiuti a progetti avviati prima della presentazione della domanda di aiuto abbiano un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

la misura stabilisce il diritto di beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e non discriminatori e senza ulteriore esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro;

b)

la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività sovvenzionati, tranne nel caso dei regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, se l’attività era già ammissibile ad agevolazioni fiscali o parafiscali sulla base dei regimi precedenti.

4.7.2.4.   Proporzionalità

317.

La sezione 3.2.1.3 non si applica agli aiuti per la tutela dell’ambiente sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali.

318.

L’aiuto non deve superare l’aliquota normale o l’importo della tassa o del prelievo che sarebbe altrimenti applicabile.

319.

Se lo sgravio da tasse o prelievi parafiscali è legato ai costi di investimento, l’aiuto sarà considerato proporzionato a condizione che non superi le intensità di aiuto e gli importi massimi di aiuto di cui alle sezioni da 4.2 a 4.6. Nei casi per i quali tali sezioni richiedono una procedura di gara competitiva, tale requisito non si applica agli aiuti concessi sotto forma di sgravi da tasse o prelievi parafiscali.

320.

Se gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali riducono i costi operativi ricorrenti, l’importo dell’aiuto non deve superare la differenza tra i costi operativi del progetto o dell’attività rispettosi dell’ambiente e quelli dello scenario controfattuale meno rispettoso dell’ambiente. Laddove il progetto o l’attività più rispettosi dell’ambiente possano determinare potenziali risparmi sui costi o entrate supplementari, occorrerà tenerne conto nel determinare la proporzionalità dell’aiuto.

4.7.2.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

321.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.2.2 si applicano i requisiti di cui ai punti da 322 a 324.

322.

Gli aiuti di Stato devono essere concessi allo stesso modo per tutte le imprese ammissibili operanti nello stesso settore di attività economica che si trovano in una situazione di fatto identica o simile dal punto di vista delle finalità o degli obiettivi della misura di aiuto.

323.

Lo Stato membro deve assicurarsi che l’aiuto continui ad essere necessario per tutta la durata dei regimi superiori a tre anni e deve valutare tali regimi almeno ogni tre anni.

324.

Se gli sgravi da tasse o prelievi parafiscali riguardano progetti che rientrano nell’ambito della:

a)

sezione 4.2, si applicano i punti da 154 a 156;

b)

sezione 4.3.1, si applicano i punti da 183 a 188;

c)

sezione 4.3.2, si applicano i punti da 206 a 216.

4.8.   Aiuti per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica

4.8.1.   Motivazioni dell’aiuto

325.

I fallimenti del mercato e della regolamentazione possono far sì che i segnali di prezzo non forniscano incentivi efficaci agli investimenti, determinando ad esempio un’inadeguatezza in termini di mix di risorse di energia elettrica, capacità, flessibilità o ubicazione. Inoltre la significativa trasformazione del settore dell’energia elettrica dovuta ai cambiamenti tecnologici e alle sfide climatiche rende problematico garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica. Mentre un mercato dell’energia elettrica sempre più integrato consente di norma lo scambio di energia elettrica a livello dell’UE, attenuando in tal modo i problemi di sicurezza dell’approvvigionamento a livello nazionale, possono verificarsi situazioni in cui, in alcuni Stati membri o in alcune regioni, anche nei mercati accoppiati la sicurezza dell’approvvigionamento non può essere garantita costantemente. Di conseguenza gli Stati membri possono prendere in considerazione l’introduzione di misure volte a garantire determinati livelli di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica.

4.8.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

326.

La presente sezione riguarda le norme di compatibilità per le misure di aiuto volte ad aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica. Ciò comprende i meccanismi di capacità e qualsiasi altra misura volta ad affrontare problemi di sicurezza dell’approvvigionamento a lungo e breve termine derivanti da fallimenti del mercato che impediscono investimenti sufficienti nella capacità di generazione di energia elettrica, nello stoccaggio o nella gestione della domanda e nell’interconnessione, nonché misure in caso di congestione della rete volte a ovviare all’insufficienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (128).

327.

Tali misure possono anche essere strutturate per sostenere obiettivi di tutela ambientale, ad esempio attraverso l’esclusione di capacità maggiormente inquinanti o misure volte a conferire un vantaggio, nel processo di selezione, alle capacità più vantaggiose per l’ambiente.

328.

Nelle notifiche gli Stati membri individuano le attività economiche che saranno sviluppate grazie all’aiuto. Gli aiuti per aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica favoriscono direttamente lo sviluppo di attività economiche connesse alla produzione di energia elettrica, allo stoccaggio e alla gestione della domanda, inclusi i nuovi investimenti e la ristrutturazione e la manutenzione efficienti di attivi esistenti. Essi possono anche sostenere indirettamente un’ampia gamma di attività economiche che utilizzano l’energia elettrica come fattore produttivo, tra cui l’elettrificazione del calore e dei trasporti.

4.8.3.   Effetto di incentivazione

329.

Si applicano le norme sull’effetto di incentivazione di cui ai punti 29, 30, 31 e 32.

4.8.4.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

4.8.4.1.   Necessità

330.

La sezione 3.2.1.1 non si applica alle misure relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica.

331.

La natura e le cause del problema della sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, e quindi della necessità di aiuti di Stato per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, devono essere adeguatamente analizzate e quantificate, anche quando e dove si prevede che il problema si verifichi con riferimento, ove applicabile, al parametro di affidabilità di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/943. Per le misure in caso di congestione della rete lo Stato membro dovrebbe fornire un’analisi (previa consultazione e tenuto conto del parere dell’autorità nazionale di regolazione competente) che individui e giustifichi, mediante un’analisi del rapporto tra costi e benefici, il livello di sicurezza dell’approvvigionamento perseguito con la misura proposta. Per tutte le misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento è necessario indicare l’unità di misura per la quantificazione e il metodo di calcolo, facendo riferimento a eventuali requisiti della legislazione settoriale.

332.

Ove applicabile, è opportuno che l’individuazione di un problema di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica sia coerente con l’ultima analisi disponibile effettuata dall’ENTSO-E per l’energia elettrica conformemente alla legislazione del mercato interno dell’energia, in particolare:

a)

per le misure relative all’adeguatezza delle risorse, le valutazioni europee dell’adeguatezza delle risorse di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) 2019/943;

b)

per le misure in caso di congestione della rete, le relazioni in merito alle congestioni strutturali e alle altre congestioni fisiche importanti tra le zone di offerta e al loro interno, di cui all’articolo 14, punto 2), del regolamento (UE) 2019/943.

333.

Gli Stati membri possono anche fare affidamento sulle valutazioni nazionali dell’adeguatezza delle risorse per giustificare la necessità di meccanismi di capacità, nella misura consentita dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2019/943. Per altre misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento, comprese misure in caso di congestione della rete, gli Stati membri possono anche fare affidamento su una valutazione nazionale della necessità dell’intervento proposto. Le valutazioni nazionali di cui al presente punto dovrebbero essere approvate o esaminate dall’autorità nazionale di regolazione competente.

334.

Le misure relative al rischio di crisi dell’energia elettrica dovrebbero essere individuate nel piano nazionale di preparazione ai rischi di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/941 (129).

335.

Gli Stati membri che propongono di introdurre diverse misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica devono spiegare chiaramente in che modo esse interagiscono tra loro per assicurare l’efficacia complessiva, sul piano dei costi, delle misure combinate che intendono garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, ad esempio per quanto riguarda i meccanismi di capacità spiegando in che modo essi raggiungono (ma non superano) il parametro di affidabilità di cui al punto 331.

336.

Devono essere individuati i fallimenti normativi o del mercato e altri problemi che impediscono di raggiungere un livello sufficiente di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica (e, se del caso, di tutela ambientale) in assenza di un intervento.

337.

Devono essere altresì individuate le misure esistenti che già affrontano i fallimenti della regolamentazione o del mercato o altri problemi di cui al punto 336.

338.

Gli Stati membri devono dimostrare i motivi per cui non ci si può aspettare che il mercato garantisca la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica in assenza di aiuti di Stato, tenendo conto dei miglioramenti e delle riforme del mercato previsti dallo Stato membro e degli sviluppi tecnologici.

339.

Nella sua valutazione la Commissione terrà conto dei seguenti elementi che devono essere forniti dallo Stato membro:

a)

una valutazione dell’impatto della generazione variabile, anche proveniente da sistemi contigui;

b)

una valutazione dell’impatto della partecipazione sul fronte della domanda e dello stoccaggio, compresa una descrizione delle misure volte a promuovere la gestione della domanda;

c)

una valutazione dell’effettiva o possibile esistenza di interconnettori e di importanti reti di trasporto energetico interne, compresa una descrizione dei progetti in corso e previsti;

d)

una valutazione di ogni altro elemento che possa causare o aggravare i problemi di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, come la presenza di massimali sui prezzi all’ingrosso o altri fallimenti della regolamentazione o del mercato. Se richiesto a norma del regolamento (UE) 2019/943, il piano di attuazione di cui all’articolo 20, paragrafo 3, di detto regolamento deve essere oggetto di un parere della Commissione prima della concessione dell’aiuto. Il piano di attuazione e il parere saranno presi in considerazione nella valutazione della necessità; e

e)

qualunque contenuto pertinente in un piano d’azione ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/943.

4.8.4.2.   Adeguatezza

340.

La sezione 3.2.1.2 non si applica alle misure relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica.

341.

È opportuno che gli Stati membri prendano principalmente in considerazione modalità alternative per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, in particolare valutando l’opportunità di dare al mercato dell’energia elettrica un assetto più efficiente, in grado di ovviare ai fallimenti del mercato che compromettono la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica. A tal fine potranno ad esempio migliorare il funzionamento dei sistemi di regolazione degli sbilanciamenti dell’energia elettrica, integrare più efficacemente la generazione variabile, incentivare e integrare la gestione della domanda e lo stoccaggio, consentire segnali di prezzo efficienti, rimuovere gli ostacoli agli scambi transfrontalieri e migliorare le infrastrutture, tra cui l’interconnessione. Gli aiuti possono essere ritenuti adeguati per le misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento qualora, nonostante miglioramenti adeguati e proporzionati dell’assetto del mercato (130) e investimenti effettuati negli attivi della rete, già attuati o pianificati, permangano problemi di sicurezza dell’approvvigionamento.

342.

Per quanto riguarda le misure in caso di congestione della rete, gli Stati membri dovrebbero inoltre spiegare in che modo provvedono a migliorare l’efficienza delle misure di ridispacciamento in conformità con l’articolo 13 del regolamento (UE) 2019/943.

4.8.4.3.   Ammissibilità

343.

È opportuno che la misura di aiuto sia aperta a tutti i beneficiari o a tutti i progetti tecnicamente in grado di contribuire efficacemente al conseguimento dell’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento. Ciò comprende la produzione, lo stoccaggio e la gestione della domanda, nonché l’aggregazione in blocchi più grandi delle piccole unità di queste forme di capacità.

344.

Sono considerate adeguate le limitazioni alla partecipazione alle misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento volte a garantire che tali misure non pregiudichino la tutela dell’ambiente (cfr. i punti 368 e 369).

345.

Gli Stati membri sono incoraggiati a introdurre ulteriori criteri o caratteristiche nelle loro misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento per promuovere la partecipazione di tecnologie più verdi (o ridurre la partecipazione di tecnologie inquinanti), necessarie per sostenere il conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale dell’Unione. È opportuno che tali criteri o caratteristiche supplementari siano oggettivi, trasparenti e non discriminatori e funzionali al raggiungimento di obiettivi di tutela ambientale chiaramente identificati e non comportino una sovracompensazione dei beneficiari.

346.

Ove tecnicamente sostenibile, le misure per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica dovrebbero essere aperte alla partecipazione transfrontaliera diretta dei fornitori di capacità situati in un altro Stato membro (131). Gli Stati membri devono assicurare che la capacità estera in grado di fornire prestazioni tecniche equivalenti a quelle della capacità nazionale abbia la possibilità di partecipare alla stessa procedura competitiva della capacità nazionale. Gli Stati membri possono esigere che la capacità estera si trovi in uno Stato membro con una connessione di rete diretta con lo Stato membro che applica la misura. Ove applicabile devono essere rispettate anche le disposizioni pertinenti di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) 2019/943.

4.8.4.4.   Consultazione pubblica

347.

La sezione 4.8.4.4 si applica a decorrere dal 1o luglio 2023.

348.

Prima della notifica di un aiuto, salvo che in circostanze eccezionali debitamente giustificate, gli Stati membri devono consultare il pubblico in merito alla proporzionalità delle misure da notificare a norma della presente sezione e in merito al loro impatto sulla concorrenza. Tale obbligo non si applica alle modifiche di misure già approvate che non ne alterino l’ambito di applicazione e l’ammissibilità o che non ne estendano la durata oltre 10 anni dalla data della decisione originaria, né si applica ai casi di cui al punto 349. Per stabilire se una misura sia giustificata, tenendo conto dei criteri di cui alla presente disciplina, è necessaria la seguente consultazione pubblica (132):

a)

per le misure per le quali si stima che l’aiuto medio annuo concesso sia almeno pari a 100 milioni di EUR all’anno, consultazione pubblica della durata di almeno sei settimane relativa a:

i)

ammissibilità;

ii)

uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;

iii)

principali parametri del processo di assegnazione degli aiuti (133), anche per consentire la concorrenza tra diversi tipi di beneficiari (134);

iv)

la metodologia di ripartizione dei costi della misura tra i consumatori;

v)

se non è prevista una procedura di gara competitiva, le ipotesi e i dati su cui si basa la quantificazione utilizzata per dimostrare la proporzionalità dell’aiuto, compresi costi, ricavi, ipotesi operative e durata di vita, e il WACC; e

vi)

proposte di salvaguardie che garantiscano la coerenza con gli obiettivi climatici dell’Unione, nel caso in cui possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale;

b)

per le misure per le quali si stima che l’aiuto medio annuo concesso sia inferiore a 100 milioni di EUR all’anno, consultazione pubblica della durata di almeno quattro settimane relativa a:

i)

ammissibilità;

ii)

uso e ambito di applicazione proposti delle procedure di gara competitive ed eventuali eccezioni proposte;

iii)

metodologia di ripartizione dei costi della misura tra i consumatori; e

iv)

proposte di salvaguardie che garantiscano la coerenza con gli obiettivi climatici dell’Unione, nel caso in cui possano essere sostenuti nuovi investimenti nella produzione di gas naturale.

349.

Non è necessaria una consultazione pubblica per le misure di cui al punto 348, lettera b), per le quali sono previste procedure di gara competitive e se le misure non sostengono investimenti nella produzione di energia basata su combustibili fossili.

350.

I questionari relativi alla consultazione devono essere pubblicati su un sito web pubblico. Gli Stati membri devono pubblicare una relazione sulla consultazione, in cui presentano una sintesi dei riscontri ricevuti e rispondono alle questioni sollevate. È opportuno includere una spiegazione del modo in cui i possibili effetti sulla concorrenza sono stati ridotti al minimo, intervenendo a livello di ambito di applicazione e ammissibilità della misura proposta. Nel quadro delle notifiche delle misure di aiuto di cui alla presente sezione, gli Stati membri devono fornire un link alla loro relazione sulla consultazione.

351.

In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può prendere in considerazione metodi alternativi di consultazione, a condizione che dei pareri dei portatori di interessi si tenga conto nell’attuazione (continuata) dell’aiuto. In tali casi potrebbe essere necessario combinare la consultazione con azioni correttive, per ridurre al minimo i possibili effetti distorsivi della misura.

4.8.4.5.   Proporzionalità

352.

Le disposizioni di cui ai punti 353, 354, 355, 356 e 357 si applicano in aggiunta alle disposizioni di cui ai punti 49, 50, 51, 52, 53 e 55.

353.

La domanda nel quadro delle misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbe essere fissata sulla base del parametro di affidabilità o dell’analisi costi-benefici di cui al punto 331 e dell’analisi delle risorse necessarie per garantire un livello adeguato di sicurezza dell’approvvigionamento di cui ai punti 332, 333 e 334. L’analisi utilizzata per fissare il livello della domanda non deve essere anteriore ai 12 mesi precedenti il momento in cui è fissato il livello della domanda.

354.

Il lasso di tempo che intercorre tra il momento in cui gli aiuti sono concessi e il momento entro il quale i progetti devono essere realizzati dovrebbe consentire una concorrenza efficace tra i vari progetti ammissibili.

355.

Le deroghe all’obbligo di assegnare gli aiuti e determinare il livello di aiuto mediante una procedura di gara competitiva possono essere giustificate solo se:

a)

sono forniti elementi di prova, eventualmente raccolti nell’ambito della consultazione pubblica, se del caso, a dimostrazione del fatto che probabilmente la potenziale partecipazione a tale procedura di gara non è sufficiente a garantire la concorrenza; oppure

b)

solo per le misure in caso di congestione della rete, se lo Stato membro fornisce un’analisi (previa consultazione e tenuto conto del parere dell’autorità nazionale di regolazione competente) basata su elementi di prova, anche raccolti nell’ambito della consultazione pubblica, se del caso, per dimostrare che una gara sarebbe meno efficace sul piano dei costi, ad esempio per via di offerte strategiche o distorsioni del mercato.

356.

I beneficiari delle misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento dovrebbero avere incentivi efficienti per contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento durante il periodo di fornitura. Tali incentivi dovrebbero in generale essere connessi al valore del carico perso (135). Ad esempio il beneficiario che non è disponibile dovrebbe essere soggetto a una sanzione correlata al valore del carico perso. Tranne che per le misure in caso di congestione della rete, tale sanzione dovrebbe in generale derivare dai prezzi di compensazione degli sbilanciamenti per evitare distorsioni al funzionamento del mercato.

357.

Gli Stati membri possono anche utilizzare certificati concorrenziali/regimi obbligatori per i fornitori, a condizione che:

a)

la domanda, nel quadro del regime, sia fissata come inferiore all’offerta potenziale; e

b)

il prezzo di buy-out/sanzione applicabile a un consumatore/fornitore che non ha acquistato il numero di certificati richiesti (ossia il prezzo che costituisce il massimo importo che sarà pagato ai beneficiari) sia fissato a un livello tale da escludere la sovracompensazione dei beneficiari.

4.8.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

358.

La sezione 3.2.2, ad esclusione del punto 70, non si applica alle misure relative alla sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica.

359.

Gli aiuti devono essere strutturati in modo da preservare l’efficienza dei mercati e mantenere incentivi operativi e segnali di prezzo efficaci.

360.

Non devono essere previsti incentivi per la produzione di tipi di energia che potrebbero soppiantare forme di energia meno inquinanti.

361.

I requisiti di cui ai punti 359 e 360 sono generalmente soddisfatti quando una misura prevede il pagamento della capacità (EUR per megawatt (MW)] piuttosto che della produzione di energia elettrica (EUR/MWh). In caso di pagamenti per MWh, è necessaria un’attenzione ancora maggiore, per evitare effetti negativi sul mercato e che vengano soppiantate fonti di produzione meno inquinanti.

362.

Le misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento devono soddisfare tutti i principi di concezione applicabili di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943 (136).

363.

Per le riserve strategiche e qualsiasi altra misura relativa all’adeguatezza delle risorse, compresi i regimi di interrompibilità, per cui la capacità è collocata al di fuori del mercato, per evitare la distorsione della formazione dei prezzi di mercato si applicano i seguenti requisiti cumulativi supplementari:

a)

le risorse della misura devono essere dispacciate soltanto se è probabile che i gestori dei sistemi di trasmissione esauriscano le loro risorse di bilanciamento per stabilire un equilibrio tra domanda e offerta (137);

b)

durante i periodi di regolazione degli sbilanciamenti, durante i quali si fa ricorso alle risorse della riserva strategica, gli squilibri del mercato devono essere fissati almeno al valore del carico perso o a un valore superiore al limite tecnico del prezzo infragiornaliero (138), qualunque sia il valore più elevato;

c)

il rendimento della misura dopo il dispacciamento deve essere attribuito ai responsabili del bilanciamento attraverso il meccanismo di regolamento degli sbilanciamenti;

d)

le risorse non sono remunerate dai mercati all’ingrosso di energia elettrica o dai mercati di bilanciamento;

e)

le risorse della misura devono essere conservate al di fuori dei mercati energetici almeno per la durata del periodo contrattuale.

364.

Per le misure in caso di congestione della rete, le risorse che sono conservate al di fuori del mercato non possono essere remunerate dai mercati all’ingrosso di energia elettrica o dai mercati di bilanciamento e devono essere conservate al di fuori dei mercati dell’energia almeno per la durata del periodo contrattuale.

365.

Per i meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche gli Stati membri devono garantire che le misure:

a)

siano impostate in modo tale da garantire che il prezzo corrisposto per la disponibilità tenda automaticamente allo zero se si prevede che il livello di capacità fornita sia adeguato al livello di capacità richiesto;

b)

remunerano le risorse partecipanti solo per la loro disponibilità e garantiscono che la remunerazione non incida sulle decisioni del fornitore di capacità quando si tratta di stabilire se generare o meno;

c)

assicurano che gli obblighi di capacità siano trasferibili tra fornitori di capacità ammissibili.

366.

Le misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica non dovrebbero:

a)

creare distorsioni indebite del mercato né limitare gli scambi interzonali;

b)

ridurre gli incentivi a investire nella capacità di interconnessione, ad esempio riducendo i ricavi generati dalla congestione per gli interconnettori esistenti o nuovi;

c)

compromettere l’accoppiamento dei mercati, tra cui i mercati infragiornalieri e i mercati di bilanciamento;

d)

compromettere le decisioni in materia di investimenti adottate anteriormente alla misura.

367.

Per evitare di compromettere gli incentivi alla gestione della domanda e di aggravare i fallimenti del mercato che determinano la necessità di misure in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e per garantire che l’intervento sulla sicurezza dell’approvvigionamento sia il più limitato possibile, è opportuno che i costi di una misura in materia di sicurezza dell’approvvigionamento siano sostenuti dai partecipanti al mercato che contribuiscono a rendere necessaria la misura. Ad esempio tale obiettivo può essere raggiunto assegnando i costi di una misura in materia di sicurezza dell’approvvigionamento ai consumatori di energia elettrica nei periodi di picco della domanda di energia elettrica, oppure assegnando i costi di una misura in caso di congestione della rete ai consumatori della regione in cui si registra una scarsità nella fornitura quando la capacità della misura è dispacciata. Tuttavia una siffatta assegnazione dei costi potrebbe non essere necessaria quando lo Stato membro fornisce un’analisi basata su elementi di prova, anche raccolti nell’ambito della consultazione pubblica, per dimostrare che l’assegnazione dei costi con tale modalità pregiudicherebbe l’efficacia della misura sotto il profilo dei costi o determinerebbe gravi distorsioni della concorrenza tali da compromettere chiaramente i benefici potenziali di tale assegnazione.

368.

La Commissione ritiene che alcune misure di aiuto abbiano effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, che difficilmente saranno compensati. In particolare alcune misure di aiuto possono aggravare i fallimenti del mercato, creando inefficienze a danno del consumatore e del benessere sociale. Ad esempio, le misure, tra cui le misure in caso di congestione della rete e i regimi di interrompibilità, che non rispettano la soglia di emissioni applicabile ai meccanismi di capacità di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943 e che possono incentivare nuovi investimenti in energia basata sui combustibili fossili più inquinanti, come il carbone, il diesel, la lignite, il petrolio, la torba e lo scisto bituminoso, aumentano le esternalità ambientali negative sul mercato.

369.

Le misure che incentivano nuovi investimenti nella produzione di energia basata sul gas naturale possono sostenere la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica, ma aggravano le esternalità ambientali negative a lungo termine, rispetto agli investimenti alternativi in tecnologie che non producono emissioni. Per consentire alla Commissione di verificare che gli effetti negativi di tali misure possano essere compensati dagli effetti positivi nella valutazione comparata, è opportuno che gli Stati membri spieghino in che modo intendono garantire che tali investimenti contribuiscano al conseguimento dell’obiettivo climatico per il 2030 e della neutralità climatica entro il 2050 dell’Unione. In particolare gli Stati membri devono spiegare come sarà evitato il lock-in di tale produzione di energia da gas, ad esempio prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad attuare tecnologie di decarbonizzazione quali la CCS/CCU o a sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a chiudere l’impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell’Unione.

370.

Per le misure o i regimi di aiuto individuali a favore esclusivo di un numero particolarmente limitato di beneficiari o di un beneficiario storico, è opportuno inoltre che gli Stati membri dimostrino che la misura di aiuto proposta non comporterà un aumento del potere di mercato.

4.9.   Aiuti per le infrastrutture energetiche

4.9.1.   Motivazioni dell’aiuto

371.

Per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione saranno necessari investimenti significativi e l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche. Un’infrastruttura energetica moderna è fondamentale per un mercato dell’energia integrato che soddisfi tali obiettivi climatici, garantendo nel contempo la sicurezza dell’approvvigionamento nell’Unione. Un’infrastruttura energetica adeguata è un elemento necessario per un mercato dell’energia efficiente. L’ammodernamento delle infrastrutture energetiche permette di migliorare la stabilità del sistema, l’adeguatezza delle risorse, l’integrazione di diverse fonti di energia e l’approvvigionamento energetico in reti non sufficientemente sviluppate.

372.

Se gli operatori di mercato non sono in grado di fornire l’infrastruttura necessaria, possono essere necessari aiuti di Stato per superare i fallimenti del mercato e per garantire che nell’Unione sia soddisfatto il considerevole fabbisogno di infrastrutture. Nel settore delle infrastrutture energetiche, un fallimento del mercato può dipendere da problemi di coordinamento. Interessi divergenti tra gli investitori, l’incertezza sul risultato della collaborazione e gli effetti di rete possono impedire lo sviluppo di un progetto o la sua efficacia. Allo stesso tempo le infrastrutture energetiche possono generare notevoli esternalità positive, cosicché i costi e i benefici dell’infrastruttura possono manifestarsi in maniera asimmetrica per i diversi partecipanti al mercato e gli Stati membri. La Commissione è pertanto del parere che gli aiuti per le infrastrutture energetiche siano vantaggiosi per il mercato interno in quanto contribuiscono a risolvere tali fallimenti del mercato. Ciò vale in particolare per i progetti infrastrutturali con un impatto transfrontaliero, come i progetti di interesse comune, quali definiti all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 347/2013.

373.

In linea con la comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato (139), il sostegno alle infrastrutture energetiche nell’ambito di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato. Nel settore dell’energia ciò è particolarmente importante per gli Stati membri in cui la costruzione e la gestione di determinate infrastrutture sono riservate per legge esclusivamente al TSO o al DSO.

374.

La Commissione ritiene che esista un monopolio legale che esclude le distorsioni della concorrenza, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

la costruzione e la gestione dell’infrastruttura sono soggette a un monopolio legale stabilito in conformità del diritto dell’Unione; ciò avviene quando il TSO/DSO è giuridicamente l’unica entità autorizzata a effettuare un determinato tipo di investimento o attività e nessun’altra entità può gestire una rete alternativa (140);

b)

il monopolio legale esclude non soltanto la concorrenza sul mercato ma anche la concorrenza per il mercato, ossia la concorrenza per la posizione di gestore esclusivo dell’infrastruttura in questione;

c)

il servizio non è in concorrenza con altri servizi;

d)

se il gestore dell’infrastruttura energetica opera in un altro mercato (geografico o del prodotto) aperto alla concorrenza, sono escluse le sovvenzioni incrociate; ciò presuppone che si utilizzino contabilità separate, che i costi e i ricavi siano imputati correttamente e che i fondi pubblici stanziati per il servizio soggetto al monopolio legale non possano andare a vantaggio di altre attività. Per quanto riguarda le infrastrutture per l’energia elettrica e per il gas, poiché l’articolo 56 della direttiva (UE) 2019/944 e l’articolo 31 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio impongono alle entità verticalmente integrate di tenere una contabilità separata per ciascuna delle loro attività, tale requisito sarà verosimilmente soddisfatto.

375.

Analogamente la Commissione ritiene che non vi siano aiuti di Stato a favore di investimenti nel caso in cui l’infrastruttura energetica sia gestita in regime di «monopolio naturale», considerato esistente quando sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

un’infrastruttura non si trova ad affrontare una concorrenza diretta, ovvero quando l’infrastruttura energetica non può essere replicata economicamente e dunque quando non sono coinvolti gestori diversi dal TSO/DSO;

b)

il finanziamento alternativo nell’infrastruttura di rete, oltre al finanziamento della rete, è irrilevante nel settore e nello Stato membro interessati;

c)

l’infrastruttura non è concepita in modo selettivo per favorire un’impresa o un settore specifico, ma apporta benefici alla società in generale.

d)

Gli Stati membri devono inoltre garantire che i finanziamenti erogati per la costruzione e/o l’esercizio dell’infrastruttura della rete energetica non possano essere utilizzati per sovvenzionare in maniera incrociata o indiretta altre attività economiche. Per le infrastrutture per l’energia elettrica e il gas, cfr. il punto 374.

4.9.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

376.

La presente sezione 4.9 riguarda gli aiuti per investimenti nella costruzione o nell’ammodernamento di infrastrutture energetiche, come definite al punto 19(36) (141). Gli investimenti ammissibili possono includere la digitalizzazione, gli interventi per rendere intelligenti le infrastrutture energetiche, ad esempio per consentire l’integrazione di energie rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, nonché gli ammodernamenti realizzati nell’ottica della resilienza ai cambiamenti climatici. I costi operativi dovrebbero essere sostenuti, in generale, dagli utenti della rete; pertanto gli aiuti a copertura di tali costi non dovrebbero in genere essere necessari. In circostanze eccezionali in cui lo Stato membro dimostra che i costi operativi non possono essere recuperati dagli utenti della rete e in cui l’aiuto al funzionamento non è correlato ai costi irrecuperabili ma determina un cambiamento di comportamento che consente di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’approvvigionamento e di tutela dell’ambiente, l’aiuto al funzionamento per le infrastrutture potrebbe essere considerato compatibile. A meno che il progetto non sia escluso dal controllo sugli aiuti di Stato (cfr. i punti 374 e 375), la Commissione lo valuterà come di seguito specificato nella presente sezione.

377.

La presente sezione 4.9 si applicherà anche, fino al 31 dicembre 2023, agli impianti di stoccaggio dell’energia collegati a linee di trasmissione o distribuzione [stoccaggio di energia elettrica «stand-alone» (142)] indipendentemente dai livelli di tensione (143).

4.9.3.   Riduzione al minimo delle distorsioni della concorrenza e degli scambi

4.9.3.1.   Necessità e adeguatezza

378.

Le sezioni 3.2.1.1 e 3.2.1.2 non si applicano agli aiuti a favore delle infrastrutture energetiche.

379.

Le infrastrutture energetiche sono generalmente finanziate mediante tariffe a carico degli utenti. Per molte categorie di infrastrutture tali tariffe sono soggette a regolamentazione, al fine di garantire il necessario livello di investimenti preservando nel contempo i diritti degli utenti e di garantire che le tariffe riflettano i costi e siano fissate senza interferenza dello Stato.

380.

La concessione di aiuti di Stato rappresenta un modo per ovviare ai fallimenti del mercato che non possono essere pienamente risolti con l’imposizione di tariffe obbligatorie a carico degli utenti. Pertanto per dimostrare la necessità di un aiuto di Stato si applicano i seguenti principi:

a)

la Commissione ritiene che, per i progetti di interesse comune definiti all’articolo 2, punto 4 del regolamento (UE) n. 347/2013, interamente soggetti alla legislazione sul mercato interno dell’energia, i fallimenti del mercato dipendenti da problemi di coordinamento siano tali che il finanziamento mediante tariffe potrebbe non essere sufficiente e che possano essere concessi aiuti di Stato;

b)

per i progetti di interesse comune che sono parzialmente o interamente esentati dalla legislazione sul mercato interno dell’energia, e per altre categorie di infrastrutture, la Commissione effettuerà una valutazione caso per caso della necessità di aiuti di Stato. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto dei seguenti fattori: i) in quale misura un fallimento del mercato conduce a una fornitura non ottimale dell’infrastruttura necessaria, ii) in quale misura l’infrastruttura è aperta all’accesso di terzi ed è soggetta alla regolamentazione delle tariffe e iii) in quale misura il progetto contribuisce alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione o agli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione. Per quanto riguarda le infrastrutture tra l’Unione e un paese terzo, se il progetto non figura nell’elenco dei progetti di interesse reciproco, si potrà tenere conto di altri fattori per valutare la compatibilità con le norme del mercato interno (144);

c)

per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio dell’energia elettrica, la Commissione potrà esigere che lo Stato membro dimostri uno specifico fallimento del mercato nello sviluppo di impianti destinati a fornire servizi analoghi.

4.9.3.2.   Proporzionalità dell’aiuto

381.

La proporzionalità sarà valutata sulla base del principio del deficit di finanziamento di cui ai punti 48, 51 e 52. Nel caso degli aiuti per le infrastrutture, come spiegato al punto 52, si presume che lo scenario controfattuale corrisponda alla situazione in cui il progetto non verrebbe realizzato. L’introduzione di meccanismi di monitoraggio e recupero può essere necessaria quando esiste un rischio di profitti fortuiti, ad esempio quando l’aiuto, pur essendo vicino al massimo consentito, prevede, per i beneficiari, incentivi a ridurre al minimo i costi e a sviluppare la propria attività in modo più efficiente nel corso del tempo.

4.9.4.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

382.

La sezione 3.2.2 non si applica alle infrastrutture energetiche. Nell’analizzare l’impatto degli aiuti di Stato a favore delle infrastrutture energetiche sulla concorrenza la Commissione terrà conto delle seguenti considerazioni:

a)

in considerazione degli obblighi esistenti, previsti dalla legislazione sul mercato interno dell’energia, intesi a rafforzare la concorrenza, la Commissione considererà in generale che gli aiuti per le infrastrutture energetiche interamente soggette alla regolamentazione del mercato interno non abbiano indebiti effetti di distorsione (145);

b)

nel caso di progetti infrastrutturali parzialmente o totalmente esentati dalla legislazione sul mercato interno dell’energia, la Commissione effettuerà una valutazione caso per caso delle potenziali distorsioni della concorrenza, tenendo conto, in particolare, del grado di accesso dei terzi all’infrastruttura sovvenzionata, dell’accesso a infrastrutture alternative, dell’esclusione degli investimenti privati e della posizione concorrenziale del beneficiario/dei beneficiari. Nel caso di infrastrutture totalmente esentate dalla legislazione sul mercato interno dell’energia, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza sono considerati particolarmente gravi;

c)

oltre all’approccio descritto ai punti a) e b), la Commissione ritiene che, per gli investimenti in infrastrutture per il gas naturale, gli Stati membri debbano dimostrare i seguenti effetti positivi capaci di compensare gli effetti negativi sulla concorrenza: i) che l’infrastruttura è idonea all’uso dell’idrogeno e determina un accresciuto utilizzo di gas rinnovabili o, in caso contrario, il motivo per cui non è possibile strutturare il progetto in modo da renderlo idoneo all’uso di idrogeno e in che modo il progetto non crea un effetto di lock-in per l’uso di gas naturale e ii) in che modo l’investimento contribuisce al conseguimento dell’obiettivo climatico per il 2030 e dell’obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 dell’Unione;

d)

per il sostegno a favore di impianti di stoccaggio dell’energia elettrica, e di altre infrastrutture che costituiscono progetti di interesse comune o progetti di interesse reciproco e non sono soggette alla legislazione sul mercato interno, la Commissione valuterà in particolare i rischi di distorsione della concorrenza che potrebbero sorgere nei relativi mercati dei servizi nonché in altri mercati dell’energia.

4.10.   Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento

4.10.1.   Motivazioni dell’aiuto

383.

La costruzione o l’ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento può dare un contributo positivo alla tutela dell’ambiente, aumentando l’efficienza energetica e la sostenibilità del sistema sovvenzionato. La normativa settoriale sulla promozione dell’energia rinnovabile (direttiva (UE) 2018/2001) impone specificamente agli Stati membri di adottare le opportune misure intese a sviluppare l’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento efficienti in modo da promuovere il riscaldamento e il raffrescamento da fonti di energia rinnovabili (146).

384.

Tuttavia le esternalità ambientali associate al funzionamento del teleriscaldamento e teleraffreddamento possono determinare una insufficienza di investimenti che comporta inefficienze a livello di costruzione e ammodernamento di tali sistemi. Gli aiuti di Stato possono contribuire ad affrontare questo fallimento del mercato, incoraggiando investimenti supplementari efficienti o sostenendo costi operativi eccezionali legati alla necessità di promuovere la finalità ambientale dei sistemi di teleriscaldamento.

4.10.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

385.

In certi casi è lecito ritenere che il sostegno limitato alle reti di distribuzione del teleriscaldamento non rientri nel controllo degli aiuti di Stato in quanto misura infrastrutturale che non incide sulla concorrenza e sugli scambi. Ciò vale, in particolare, per le reti di teleriscaldamento gestite come altre infrastrutture energetiche, attraverso la separazione della produzione di calore, l’accesso dei terzi e le tariffe regolamentate.

386.

In tali circostanze, ogni qual volta le reti di distribuzione di teleriscaldamento sono gestite in una situazione di monopolio naturale o legale o entrambe, valgono le medesime condizioni di cui ai punti 374 e 375 (147).

387.

A meno che il progetto non sia escluso dal controllo sugli aiuti di Stato (cfr. il punto 385 (148)), la Commissione lo valuterà come specificato nella presente sezione.

388.

La presente sezione si applica agli aiuti per la costruzione, l’ammodernamento o l’esercizio di impianti di produzione o di accumulo di energia termica e frigorifera o della rete di distribuzione o di entrambi.

389.

Tali misure di aiuto riguardano in genere la costruzione, l’ammodernamento e l’esercizio dell’unità di produzione per l’utilizzo di energia rinnovabile (149), calore di scarto o cogenerazione ad alto rendimento, comprese soluzioni di accumulo termico, o l’ammodernamento della rete di distribuzione per ridurre le perdite e aumentare l’efficienza, anche attraverso soluzioni intelligenti e digitali (150). Gli aiuti a favore della produzione di energia basata su rifiuti possono essere considerati compatibili ai sensi della presente sezione nella misura in cui sono limitati ai rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o ai rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento.

390.

Se l’aiuto è concesso per l’ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento senza aver raggiunto in quel momento il livello dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti (151), lo Stato membro deve impegnarsi a garantire che il beneficiario dell’aiuto avvii i lavori per raggiungere tale livello entro tre anni dai lavori di ammodernamento.

4.10.3.   Necessità e adeguatezza

391.

Le sezioni 3.2.1.1 e 3.2.1.2 non si applicano agli aiuti al teleriscaldamento o teleraffreddamento. La Commissione ritiene che gli aiuti di Stato possano contribuire a risolvere i fallimenti del mercato incoraggiando gli investimenti necessari per la creazione, l’ampliamento o l’ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.

392.

In generale i costi operativi dovrebbero essere a carico dei consumatori di calore e pertanto non dovrebbero essere necessari aiuti a sostegno di tali costi. Qualora uno Stato membro dimostri che i costi operativi non possono essere trasferiti ai consumatori di calore senza compromettere la tutela dell’ambiente, gli aiuti al funzionamento per la generazione di calore potrebbero essere considerati compatibili nella misura in cui i costi operativi supplementari netti (rispetto allo scenario controfattuale) contribuiscono a fornire benefici ambientali [ad esempio la riduzione del CO2 e di altre fonti di inquinamento rispetto a soluzioni di riscaldamento alternative (152)]. Tale circostanza può verificarsi ad esempio in presenza di elementi che dimostrino che i consumatori di calore residenziali (o altre entità che non esercitano attività economiche) passerebbero a fonti di calore più inquinanti in assenza degli aiuti al funzionamento (153) o che, in assenza del sostegno, la sostenibilità a lungo termine del sistema di teleriscaldamento sarebbe compromessa a vantaggio di soluzioni di riscaldamento più inquinanti. Per gli aiuti al funzionamento a favore degli impianti di produzione di teleriscaldamento si applicano i punti 122 e 126.

393.

Inoltre anche gli aiuti di Stato a favore di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti che utilizzano rifiuti come combustibile di alimentazione possono contribuire positivamente alla tutela dell’ambiente, purché rispettino il principio della gerarchia dei rifiuti (154).

4.10.4.   Proporzionalità della misura di aiuto

394.

La proporzionalità sarà valutata sulla base del principio del deficit di finanziamento di cui ai punti 48, 51 e 52.

395.

Per la costruzione, l’ammodernamento e l’esercizio delle reti di distribuzione, come indicato al punto 52, lo scenario controfattuale corrisponde alla situazione in cui il progetto non verrebbe realizzato.

4.10.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi e bilanciamento

396.

La sezione 3.2.2 non si applica agli aiuti al teleriscaldamento o teleraffreddamento. La Commissione ritiene che il sostegno per l’ammodernamento, la costruzione o l’esercizio di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento basati sui combustibili fossili più inquinanti come il carbone, la lignite, il petrolio e il diesel abbia conseguenze negative sulla concorrenza e sugli scambi che difficilmente saranno compensate, a meno che non risultino soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l’aiuto è limitato agli investimenti sulla rete di distribuzione;

b)

la rete di distribuzione già consente il trasporto del riscaldamento/raffreddamento generati da fonti di energia rinnovabili, da calore di scarto o da fonti neutre in termini di emissioni di carbonio;

c)

l’aiuto non comporta un aumento della produzione di energia a partire dai combustibili fossili più inquinanti (ad esempio collegando altri clienti) (155);

d)

esiste un calendario chiaro che prevede impegni concreti di abbandono dei combustibili fossili più inquinanti, alla luce dell’obiettivo climatico per il 2030 e dell’obiettivo di neutralità climatica dell’Unione entro il 2050 (156).

397.

Per quanto riguarda la costruzione, l’ammodernamento o l’esercizio degli impianti di teleriscaldamento, le misure che incentivano nuovi investimenti nel gas naturale, o l’esercizio di mezzi di produzione di energia basati sul gas naturale, possono ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel breve termine, ma aggravano le esternalità ambientali negative più a lungo termine, se paragonate ad investimenti alternativi o scenari controfattuali. Affinché tali investimenti nel gas naturale o l’esercizio di impianti basati sul gas naturale possano essere considerati come aventi effetti positivi sull’ambiente, gli Stati membri devono spiegare in che modo intendono garantire che gli aiuti contribuiscano all’obiettivo climatico per il 2030 e all’obiettivo di neutralità climatica dell’Unione entro il 2050, e, in particolare, in che modo sarà evitato il lock-in della produzione di energia da gas e in che modo gli aiuti non sostituiscano gli investimenti in alternative più pulite che sono già disponibili sul mercato pregiudicando lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie più pulite; ad esempio, prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad attuare la CCS/CCU o a sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio o a chiudere l’impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell’Unione.

398.

Nell’analizzare l’impatto sulla concorrenza degli aiuti di Stato ai sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, la Commissione effettuerà una valutazione confrontando i benefici del progetto in termini di efficienza energetica e sostenibilità (157) con gli effetti negativi sulla concorrenza e, in particolare, il possibile impatto negativo sulle tecnologie alternative o sui fornitori di servizi e reti di riscaldamento e raffreddamento. In tale contesto la Commissione valuterà se il sistema di teleriscaldamento sia o possa essere aperto all’accesso di terzi (158) e se siano possibili soluzioni di riscaldamento alternative sostenibili (159).

4.11.   Aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull’energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica

4.11.1.   Motivazioni dell’aiuto

399.

La trasformazione dell’economia dell’Unione in linea con la comunicazione sul Green Deal europeo è parzialmente finanziata dai prelievi sul consumo di energia elettrica. La realizzazione del Green Deal richiede che gli Stati membri mettano in atto politiche ambiziose di decarbonizzazione, per ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra dell’UE entro il 2030 e conseguire la neutralità climatica entro il 2050. In tale contesto è probabile che gli Stati membri continuino a finanziare tali politiche mediante prelievi ed è pertanto possibile che tali prelievi aumentino. Il finanziamento del sostegno alla decarbonizzazione mediante l’imposizione di prelievi di per sé non è volto alla correzione di un’esternalità negativa. Tali prelievi pertanto non sono prelievi ambientali ai fini della presente disciplina e ad essi non si applica la sezione 4.7.1.

400.

Per alcuni settori economici che sono particolarmente esposti al commercio internazionale e che dipendono fortemente dall’energia elettrica per la loro creazione di valore, l’obbligo di versare l’importo integrale dei prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano obiettivi di politica energetica e ambientale può aumentare il rischio che le attività in tali settori siano trasferite fuori dall’Unione in regioni in cui le discipline in materia ambientale sono assenti o meno ambiziose. Inoltre tali prelievi determinano un aumento del costo dell’energia elettrica rispetto al costo delle emissioni dirette derivante dal ricorso ad altre fonti di energia e possono pertanto scoraggiare l’elettrificazione dei processi di produzione, che è un aspetto cruciale per il successo della decarbonizzazione dell’economia dell’Unione. Per attenuare questi rischi e gli impatti negativi sull’ambiente gli Stati membri possono concedere alle imprese attive nei settori economici interessati sgravi da tali prelievi.

401.

La presente sezione stabilisce i criteri che la Commissione applicherà nel valutare lo sviluppo di un’attività economica, l’effetto di incentivazione, la necessità, l’adeguatezza, la proporzionalità e l’impatto sulla concorrenza di tali sgravi dai prelievi sull’energia elettrica a favore di taluni utenti ad alta intensità energetica. I criteri di compatibilità di cui al capo 3 si applicano solo nella misura in cui non esistono norme specifiche nella sezione 4.11.

402.

La Commissione ha adottato misure adeguate per individuare i settori particolarmente esposti ai rischi di cui al punto 400 e ha introdotto alcuni requisiti di proporzionalità, tenendo conto del fatto che, se gli sgravi dai prelievi sono troppo elevati o concessi a troppi consumatori di energia elettrica, l’intero finanziamento del sostegno all’energia da fonti rinnovabili può risultare a rischio e le distorsioni della concorrenza e degli scambi possono diventare particolarmente pronunciate.

4.11.2.   Ambito di applicazione: prelievi rispetto ai quali possono essere concessi gli sgravi

403.

Gli Stati membri possono concedere sgravi dai prelievi sul consumo di energia elettrica che finanziano obiettivi di politica energetica e ambientale, tra cui i prelievi per il finanziamento del sostegno alle fonti rinnovabili o alla produzione combinata di energia elettrica e di calore e i prelievi per il finanziamento delle tariffe sociali o dei prezzi dell’energia nelle regioni isolate. La sezione 4.11 non riguarda i prelievi che riflettono una parte dei costi associati alla fornitura di energia elettrica ai beneficiari in questione. Ad esempio le esenzioni dagli oneri di rete o dagli oneri che finanziano i meccanismi di capacità non sono contemplate dalla presente sezione. Anche i prelievi sul consumo di altre forme di energia, in particolare il gas naturale, non sono contemplati dalla presente sezione.

404.

Le decisioni di localizzazione delle imprese e il relativo impatto negativo sull’ambiente dipendono dall’effetto finanziario combinato di tutti i prelievi sui quali possono essere concessi sgravi Gli Stati membri che intendono introdurre una misura che sarà valutata conformemente alla presente sezione devono pertanto includere tutti gli sgravi in un unico regime e, nel quadro della notifica, devono informare la Commissione dell’effetto cumulativo di tutti i prelievi ammissibili e di tutti gli sgravi proposti. Qualora uno Stato membro decida in un secondo momento di introdurre sgravi supplementari dai prelievi di cui alla presente sezione, dovrà notificare la modifica del regime esistente.

4.11.3.   Riduzione al minimo delle distorsioni sulla concorrenza e sugli scambi

4.11.3.1.   Ammissibilità

405.

Per i prelievi che rientrano nell’ambito di applicazione della sezione 4.11.2 il rischio, a livello settoriale, di trasferimento delle imprese al di fuori dell’Unione in regioni in cui le discipline ambientali sono assenti o meno ambiziose dipende in larga misura dall’intensità di energia elettrica del settore in questione e dalla sua apertura al commercio internazionale. Pertanto gli aiuti possono essere concessi soltanto alle imprese attive:

a)

in settori ad alto rischio, per i quali la moltiplicazione dell’intensità di scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’Unione raggiunge almeno il 2 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell’Unione è di almeno il 5 % per ciascun indicatore;

b)

in settori a rischio, per i quali la moltiplicazione dell’intensità degli scambi commerciali e dell’intensità di energia elettrica a livello dell’Unione raggiunge almeno lo 0,6 % e la cui intensità di scambi commerciali e intensità di energia elettrica a livello dell’Unione è rispettivamente pari ad almeno il 4 % e il 5 %.

I settori che soddisfano tali criteri di ammissibilità sono elencati nell’allegato I.

406.

Un settore o un sottosettore (160) che non figura nell’allegato I sarà ugualmente considerato ammissibile a condizione che soddisfi i criteri di ammissibilità di cui al punto 405 e che gli Stati membri lo dimostrino con dati rappresentativi del settore o del sottosettore a livello dell’Unione (161), verificati da un esperto indipendente e basati su un periodo di tempo di almeno tre anni consecutivi a partire da una data non anteriore al 2013.

407.

Qualora uno Stato membro conceda un sostegno soltanto a un sottoinsieme di beneficiari ammissibili o conceda livelli diversi di sgravi a beneficiari ammissibili che rientrano nella stessa categoria di settori di cui al punto 405, lettera a) o b), esso deve dimostrare che tale decisione è adottata sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e trasparenti e che l’aiuto è concesso, in linea di principio, secondo modalità identiche per tutti i beneficiari ammissibili operanti nello stesso settore, se si trovano in una situazione di fatto simile.

4.11.3.2.   Proporzionalità della misura di aiuto

408.

La Commissione considererà l’aiuto proporzionato se i beneficiari appartenenti ai settori di cui al punto 405, lettere a) e b), coprono rispettivamente almeno il 15 % e il 25 % dei costi generati dai prelievi sull’energia elettrica che uno Stato membro include nel proprio regime. La Commissione ritiene inoltre che, affinché l’aiuto sia proporzionato, tali sgravi non debbano determinare un prelievo inferiore a 0,5 EUR/MWh.

409.

Tuttavia i contributi propri basati sul punto 408 potrebbero essere superiori a quanto possono sopportare le imprese che sono particolarmente esposte. Pertanto gli Stati membri possono invece limitare i costi supplementari derivanti dai prelievi sull’energia elettrica allo 0,5 % del valore aggiunto lordo delle imprese attive nei settori di cui al punto 405, lettera a), e all’1 % del valore aggiunto lordo delle imprese attive nei settori di cui al punto 405, lettera b). La Commissione ritiene inoltre che, affinché l’aiuto sia proporzionato, tali sgravi non debbano determinare un prelievo inferiore a 0,5 EUR/MWh.

410.

La Commissione riterrà l’aiuto proporzionato se l’applicazione delle intensità di aiuto più elevate di cui ai punti 408 e 409 è estesa alle imprese attive nei settori di cui al punto 405, lettera b), a condizione che le imprese in questione riducano l’impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica. A tal fine i beneficiari copriranno almeno il 50 % del loro consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % sarà coperto da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica o almeno il 5 % sarà coperto dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito.

411.

Ai fini dell’applicazione del punto 409, per valore aggiunto lordo di un’impresa si intende il valore aggiunto lordo al costo dei fattori, che corrisponde al valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette, più gli eventuali sussidi. Il valore aggiunto lordo al costo dei fattori può essere calcolato prendendo in considerazione il fatturato, più la produzione capitalizzata e gli altri redditi operativi, più o meno le variazioni delle scorte, meno gli acquisti di beni e servizi (162), meno altre imposte sui prodotti collegate al fatturato ma non detraibili, meno dazi e imposte sulla produzione. In alternativa esso può essere calcolato aggiungendo al risultato lordo di gestione i costi del personale. Le entrate e le spese classificate come finanziarie o straordinarie nei conti aziendali sono escluse dal valore aggiunto. Il valore aggiunto al costo dei fattori è calcolato a livello lordo, in quanto le rettifiche di valore (ad esempio, l’ammortamento) non sono defalcate (163).

412.

Ai fini dell’applicazione del punto 411 è utilizzata la media aritmetica calcolata sugli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati relativi al valore aggiunto lordo.

4.11.3.3.   Forma degli aiuti di Stato

413.

Gli Stati membri possono concedere gli aiuti sotto forma di sgravi dai prelievi, come importo di compensazione fisso annuo (rimborso), oppure possono prevedere una combinazione delle due opzioni (164). Se l’aiuto è concesso sotto forma di sgravi dai prelievi deve essere previsto un meccanismo di controllo ex post per garantire che gli aiuti versati in eccesso siano rimborsati entro il 1o luglio dell’anno successivo. Se è concesso sotto forma di rimborso, l’aiuto deve essere calcolato sulla base dei livelli osservati di consumo di energia elettrica e, se del caso, del valore aggiunto lordo nel periodo di applicazione dei prelievi ammissibili.

4.11.3.4.   Audit energetici e sistemi di gestione

414.

Per gli aiuti che rientrano nella sezione 4.11 lo Stato membro deve impegnarsi a verificare che il beneficiario rispetti l’obbligo di eseguire un audit energetico ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE. L’audit energetico può essere svolto in modalità indipendente o nell’ambito di un sistema di gestione dell’energia o di un sistema di gestione ambientale certificati, come specificato all’articolo 8 della direttiva sull’efficienza energetica.

415.

Lo Stato membro deve inoltre impegnarsi a monitorare che i beneficiari tenuti a eseguire un audit energetico a norma dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE adottino una o più delle seguenti misure:

a)

attuino le raccomandazioni contenute nella relazione di audit, nella misura in cui il tempo di ammortamento degli investimenti in questione non superi i tre anni e il costo dei loro investimenti sia proporzionato;

b)

riducano l’impronta di carbonio del loro consumo di energia elettrica, in modo da coprire almeno il 30 % del loro consumo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio;

c)

investano una quota significativa, pari almeno al 50 %, dell’importo dell’aiuto in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra dell’impianto; se del caso, l’investimento dovrebbe determinare un livello di riduzioni ben al di sotto del pertinente parametro di riferimento utilizzato per l’assegnazione gratuita nel sistema di scambio di quote di emissione dell’UE.

4.11.3.5.   Norme transitorie

416.

Al fine di evitare cambiamenti pertubatori del carico di prelievi delle singole imprese che non soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui alla sezione 4.11, gli Stati membri possono istituire un piano di transizione per tali imprese. Il piano sarà limitato alle imprese che soddisfano i due seguenti criteri cumulativi:

a)

in almeno uno degli ultimi due anni precedenti l’adattamento di cui al punto 468, lettera a), hanno ricevuto aiuti sotto forma di sgravi dai prelievi nell’ambito di un regime nazionale di aiuti dichiarati compatibili sulla base della sezione 3.7.2 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (165);

b)

al momento della concessione degli aiuti di cui al punto 416, lettera a), soddisfacevano i criteri di ammissibilità di cui alla sezione 3.7.2 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.

417.

Tale piano di transizione comporterà un adattamento completo e progressivo alle condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri di ammissibilità e proporzionalità di cui alla sezione 4.11, da completarsi entro il 2028 in linea con il seguente calendario:

a)

per i prelievi applicabili agli anni fino al 2026, le imprese interessate pagano almeno il 35 % dei costi generati dai prelievi sull’energia elettrica che lo Stato membro include nel suo regime o un importo equivalente all’1,5 % del loro valore aggiunto lordo;

b)

per i prelievi applicabili all’anno 2027, le imprese interessate pagano almeno il 55 % dei costi generati dai prelievi sull’energia elettrica che lo Stato membro include nel suo regime o un importo equivalente al 2,5 % del loro valore aggiunto lordo;

c)

per i prelievi applicabili all’anno 2028, le imprese interessate pagano almeno l’80 % dei costi generati dai prelievi sull’energia elettrica che lo Stato membro include nel suo regime o un importo equivalente al 3,5 % del loro valore aggiunto lordo.

418.

Il piano di transizione può far sì che le intensità di aiuto di cui al punto 417, lettera a), siano applicate per l’intero periodo transitorio, a condizione che le imprese interessate riducano l’impronta di carbonio del proprio consumo di energia elettrica. A tal fine i beneficiari copriranno almeno il 50 % del loro consumo di energia elettrica con energia da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10 % sarà coperto da uno strumento quale un contratto di compravendita di energia elettrica o almeno il 5 % sarà coperto dalla produzione elettrica nel sito o in prossimità del sito.

419.

La Commissione ritiene che gli aiuti non notificati concessi sotto forma di sgravi dai prelievi sull’energia elettrica a favore degli utenti ad alta intensità energetica nel periodo precedente la pubblicazione della presente disciplina possano essere dichiarati compatibili con il mercato interno alle seguenti condizioni cumulative:

a)

l’aiuto era necessario per lo sviluppo delle attività economiche svolte dai beneficiari;

b)

sono state evitate distorsioni eccessive della concorrenza.

4.12.   Aiuti per la chiusura di centrali elettriche che utilizzano carbone, torba o scisto bituminoso e di attività estrattive legate all’estrazione di carbone, torba o scisto bituminoso

420.

L’abbandono della produzione di energia elettrica basata su carbone, torba e scisto bituminoso è uno dei principali motori della decarbonizzazione del settore energetico dell’Unione. Le sezioni 4.12.1 e 4.12.2 stabiliscono le norme di compatibilità applicabili a due tipi di misure che gli Stati membri possono adottare per sostenere la chiusura delle centrali elettriche che utilizzano carbone (compresi carbon fossile e lignite), torba o scisto bituminoso e delle attività di estrazione di tali combustibili (denominate collettivamente «attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso»).

421.

Le sezioni 4.12.1 e 4.12.2 stabiliscono i criteri che la Commissione applicherà nel valutare l’effetto di incentivazione, la necessità, l’adeguatezza, la proporzionalità e gli effetti sulla concorrenza e sugli scambi. I criteri di compatibilità di cui al capo 3 si applicano solo ai criteri per i quali non esistono norme specifiche nelle sezioni 4.12.1 e 4.12.2.

422.

Accelerare la transizione energetica negli Stati membri con un reddito pro capite molto basso è particolarmente difficile. Al fine di sostenere la transizione verde nelle regioni maggiormente in difficoltà attraverso l’abbandono graduale delle fonti di energia più inquinanti, gli Stati membri possono avere la necessità di abbinare l’abbandono graduale delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso ad investimenti paralleli in tipologie di produzione più rispettose dell’ambiente, ad esempio investimenti nel gas naturale. A titolo eccezionale la Commissione potrà, fino al 31 dicembre 2023, basare la propria valutazione di tali investimenti negli Stati membri il cui PIL reale pro capite a prezzi di mercato in EUR è pari o inferiore al 35 % della media dell’Unione nel 2019 su criteri che si discostano dalla presente disciplina. I progetti di cui al presente punto devono:

a)

comportare la chiusura simultanea di centrali elettriche a carbone, torba o scisto bituminoso aventi almeno la stessa capacità dei nuovi impianti oggetto dell’investimento, entro e non oltre il 2026;

b)

riguardare Stati membri che non dispongono di un meccanismo di capacità e che si impegnano a intraprendere le riforme del mercato necessarie a garantire in futuro la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica senza dover ricorrere a misure di sostegno individuali; e

c)

rientrare in una strategia di decarbonizzazione credibile e ambiziosa, anche al fine di evitare gli attivi non recuperabili alla luce degli obiettivi per il 2030 e il 2050 (cfr. il punto 129).

4.12.1.   Aiuti per la chiusura anticipata di attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso

4.12.1.1.   Motivazioni dell’aiuto

423.

L’abbandono graduale delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso è determinato in larga misura dalla normativa, dalle forze di mercato, quali gli effetti dei prezzi del carbonio e dalla concorrenza delle fonti di energia rinnovabili con bassi costi marginali.

424.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere di accelerare questa transizione guidata dal mercato vietando da una certa data la produzione di energia elettrica ottenuta da questi combustibili. Tale divieto può creare situazioni in cui attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso devono chiudere prima della fine del loro ciclo di vita economico, con conseguenti perdite di profitto. Gli Stati membri potrebbero decidere di offrire una compensazione al di fuori di una procedura giudiziaria al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità, facilitando la transizione verde.

4.12.1.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

425.

La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità relative alle misure adottate per accelerare la chiusura di attività redditizie legate a carbone, torba e scisto bituminoso e per compensare le imprese interessate. Tale compensazione sarebbe in genere calcolata sulla base delle perdite di profitto subite dalle imprese a causa della chiusura anticipata e potrebbe anche coprire i costi supplementari sostenuti dalle imprese, ad esempio in relazione a costi sociali e ambientali aggiuntivi, qualora tali costi siano direttamente imputabili alla chiusura anticipata delle attività redditizie. I costi supplementari non possono includere costi che le imprese avrebbero sostenuto anche nello scenario controfattuale.

426.

Le misure di cui alla presente sezione possono agevolare lo sviluppo di talune attività o aree economiche. Ad esempio tali misure possono creare spazio per lo sviluppo di altre attività di produzione di energia in linea con il Green Deal al fine di compensare la riduzione della capacità di produzione di energia dovuta alla chiusura anticipata. In assenza della misura, tale sviluppo potrebbe non verificarsi in egual modo. Inoltre la prevedibilità e la certezza del diritto introdotte da tali misure possono contribuire ad agevolare la chiusura ordinata delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso.

4.12.1.3.   Effetto di incentivazione

427.

La misura deve indurre un cambiamento nel comportamento economico dei gestori che chiudono le loro attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso prima della fine della loro vita economica. Per stabilire se tale condizione si verifica, la Commissione confronterà lo scenario di fatto (vale a dire gli effetti della misura) con uno scenario controfattuale (ossia in assenza della misura). La misura non dovrebbe comportare l’elusione delle norme applicabili alle misure relative alla sicurezza dell’approvvigionamento.

4.12.1.4.   Necessità e adeguatezza

428.

La Commissione ritiene che la misura sia necessaria se lo Stato membro può dimostrare che la misura è destinata a una situazione in cui può determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire. Ad esempio è considerata necessaria una misura che consenta l’abbandono graduale della produzione di energia elettrica basata su carbone, torba e scisto bituminoso e che pertanto contribuisca allo sviluppo dell’attività economica consistente nella produzione di energia elettrica da fonti alternative, sviluppo che non si verificherebbe in uguale misura in assenza dell’aiuto. In tale contesto la Commissione potrà inoltre valutare se il mercato stesso avrebbe realizzato una riduzione analoga delle emissioni di CO2 in assenza della misura o se la misura contribuisca in maniera significativa a garantire la certezza del diritto e la prevedibilità che non sarebbero state assicurate in sua assenza, facilitando in tal modo la transizione verde.

429.

Gli Stati membri dovrebbero inoltre dimostrare che la misura costituisce uno strumento di intervento adeguato per conseguire l’obiettivo previsto; in altri termini non deve esistere uno strumento di intervento e di aiuto meno distorsivo in grado di raggiungere i medesimi risultati. Ad esempio dovrebbero dimostrare che la misura è atta in particolare a contribuire allo sviluppo della produzione di energia elettrica da fonti alternative, attenuando nel contempo l’impatto sul funzionamento del mercato dell’energia elettrica e sull’occupazione in tale mercato, e a garantire la prevedibilità della chiusura, contribuendo allo stesso tempo al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

4.12.1.5.   Proporzionalità

430.

Gli aiuti devono, in linea di principio, essere concessi mediante una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari, trasparenti e non discriminatori, conformemente alla sezione 3.2.1.3 (166). Questo requisito non si applica se lo Stato membro dimostra, adducendo giustificazioni oggettive, che è improbabile che la procedura di gara risulti competitiva, ad esempio, quando il numero di potenziali partecipanti è limitato, a condizione che ciò non sia dovuto a criteri di ammissibilità discriminatori.

431.

Se l’aiuto è concesso mediante una procedura di gara competitiva, la Commissione presumerà che l’aiuto sia proporzionato e limitato al minimo necessario.

432.

In assenza di una procedura di gara competitiva, la Commissione valuterà la proporzionalità caso per caso, al fine di verificare che la compensazione sia limitata al minimo necessario. In tale contesto la Commissione analizzerà in dettaglio le ipotesi utilizzate dallo Stato membro per determinare i mancati profitti e i costi aggiuntivi sulla base dei quali è stata calcolata la compensazione per la chiusura anticipata, confrontando la redditività attesa negli scenari di fatto e controfattuali. Lo scenario controfattuale dovrebbe essere basato su ipotesi debitamente motivate e su sviluppi del mercato realistici e dovrebbe riflettere i ricavi e i costi previsti di ciascuna entità in questione, tenendo conto nel contempo di possibili collegamenti funzionali diretti tra le entità.

433.

Se la chiusura delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso avviene più di tre anni dopo la concessione della compensazione, lo Stato membro deve applicare un meccanismo per aggiornare il calcolo della compensazione sulla base delle ipotesi più recenti, a meno che non possa dimostrare che, nel caso di specie, il ricorso a tale meccanismo non è giustificato a causa di circostanze eccezionali.

4.12.1.6.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

434.

Lo Stato membro deve individuare e quantificare i benefici ambientali ascrivibili alla misura, ove possibile in termini di aiuti per tonnellata di emissioni di CO2 equivalente evitate. La Commissione inoltre esprimerà una valutazione positiva se le misure includono la cancellazione volontaria delle quote di emissioni di CO2 a livello nazionale.

435.

È importante garantire che la misura sia strutturata in modo da limitare al massimo le eventuali distorsioni della concorrenza sul mercato. Se l’aiuto è concesso mediante una procedura di gara competitiva aperta, su base non discriminatoria, a tutti gli operatori che svolgono attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso, la Commissione presumerà che l’aiuto abbia effetti distorsivi limitati sulla concorrenza e sugli scambi. In assenza di una procedura di gara competitiva, la Commissione valuterà gli effetti dell’aiuto sulla concorrenza e sugli scambi sulla base della struttura della misura e dei suoi effetti sul mercato rilevante.

4.12.2.   Aiuti a copertura dei costi straordinari derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso

4.12.2.1.   Motivazioni dell’aiuto

436.

La chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso può generare notevoli costi sociali e ambientali, a livello sia di centrali elettriche sia di attività estrattive. Gli Stati membri possono decidere di coprire tali costi straordinari per attenuare le conseguenze sociali e regionali della chiusura.

4.12.2.2.   Ambito di applicazione e attività sostenute

437.

La presente sezione stabilisce le norme di compatibilità per le misure adottate per coprire i costi straordinari derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso.

438.

Le misure di cui alla presente sezione possono agevolare la transizione sociale e ambientale, anche in termini di sicurezza, della zona interessata.

439.

La presente sezione si applica purché la misura non rientri nell’ambito di applicazione della decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (167).

4.12.2.3.   Necessità e adeguatezza

440.

La Commissione considererà gli aiuti a copertura dei costi straordinari necessari e adeguati nella misura in cui essi possono contribuire ad attenuare l’impatto sociale e ambientale della chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso nella regione e nello Stato membro interessati.

4.12.2.4.   Effetto di incentivazione e proporzionalità

441.

Gli aiuti di Stato a copertura dei costi straordinari possono essere utilizzati unicamente per coprire i costi derivanti dalla chiusura di attività non competitive legate a carbone, torba e scisto bituminoso.

442.

Le categorie dei costi ammissibili sono definite nell’allegato II. I costi derivanti dal mancato rispetto della normativa ambientale e i costi relativi alla produzione attuale non sono ammissibili.

443.

Fatta salva la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (168) o altre norme pertinenti dell’Unione (169), si ritiene che gli aiuti destinati a coprire i costi ambientali straordinari abbiano un effetto di incentivazione solo se l’entità o l’impresa all’origine del danno ambientale non può essere identificata o ritenuta legalmente responsabile del finanziamento dei lavori necessari per prevenire i danni ambientali o porvi rimedio, secondo il principio «chi inquina paga».

444.

Lo Stato membro deve dimostrare che sono state adottate tutte le misure necessarie, comprese azioni legali, per identificare l’entità o l’impresa responsabile all’origine del danno ambientale e fare in modo che essa si faccia carico dei costi pertinenti. Se l’entità o l’impresa responsabile ai sensi del diritto applicabile non può essere identificata o obbligata a sostenere i costi, si potrà concedere un aiuto per sostenere l’intera opera di riparazione o ripristino e si riterrà che l’aiuto abbia un effetto di incentivazione. La Commissione può ritenere che un’impresa non possa farsi carico dei costi di riparazione del danno ambientale da essa causato qualora abbia cessato di esistere legalmente e nessun’altra impresa possa essere considerata come suo successore legale o economico (170) o qualora non vi siano garanzie finanziarie per far fronte ai costi di riparazione.

445.

L’importo dell’aiuto deve essere limitato alla copertura dei costi straordinari a carico del beneficiario e non deve superare i costi effettivamente sostenuti. La Commissione chiederà allo Stato membro di indicare chiaramente e separatamente gli importi degli aiuti per ciascuna delle categorie di costi ammissibili, come indicato nell’allegato II. Se lo Stato membro copre tali costi sulla base di stime prima che siano effettivamente sostenuti dal beneficiario, esso deve effettuare una verifica ex post dei costi sostenuti sulla base di dichiarazioni dettagliate fornite dal beneficiario all’autorità che concede l’aiuto, comprese fatture o attestazioni che certifichino i costi straordinari sostenuti, e adeguare su tale base gli importi concessi.

4.12.2.5.   Prevenzione degli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

446.

Se l’aiuto si limita alla copertura dei costi straordinari sostenuti dal beneficiario, la Commissione ritiene che esso abbia effetti distorsivi limitati sulla concorrenza e sugli scambi.

447.

Gli aiuti percepiti a copertura di costi straordinari dovranno figurare nel conto dei profitti e delle perdite del beneficiario come entrata distinta rispetto al fatturato. Se continua le attività commerciali e operative dopo la chiusura delle attività legate a carbone, torba e scisto bituminoso, il beneficiario deve tenere una contabilità precisa e separata per tali attività. Gli aiuti concessi devono essere gestiti senza alcuna possibilità di trasferimento verso altre attività economiche della stessa impresa.

4.13.   Aiuti per studi o servizi di consulenza in materia di clima, tutela dell’ambiente ed energia

4.13.1.   Ambito di applicazione e attività sostenute

448.

La presente sezione riguarda gli aiuti per studi o servizi di consulenza direttamente collegati a progetti o attività ammissibili agli aiuti ai sensi della presente disciplina che riguardano il clima, la tutela dell’ambiente e l’energia. Gli aiuti possono essere concessi indipendentemente dal fatto che allo studio o al servizio di consulenza faccia seguito un investimento che rientra nel campo di applicazione della presente disciplina.

449.

Lo studio o il servizio di consulenza non deve costituire un’attività continuativa o periodica né riferirsi ai costi operativi usuali dell’impresa.

4.13.2.   Effetto di incentivazione

450.

Oltre ai requisiti di cui alla sezione 3.1.2, si applica il requisito di cui al punto 451.

451.

Si può ritenere che gli aiuti per gli audit energetici previsti dalla direttiva 2012/27/UE abbiano un effetto di incentivazione soltanto nella misura in cui l’audit energetico è svolto in aggiunta all’audit energetico obbligatorio ai sensi di tale direttiva.

4.13.3.   Proporzionalità

452.

I costi ammissibili sono i costi dello studio o del servizio di consulenza relativi ai progetti o alle attività contemplati dalla presente disciplina. Se solo una parte dello studio o del servizio di consulenza riguarda investimenti contemplati dalla presente disciplina, i costi ammissibili corrispondono ai costi delle parti dello studio o del servizio di consulenza relative a tali investimenti.

453.

L’intensità di aiuto non deve superare il 60 % dei costi ammissibili.

454.

L’intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di piccole imprese e di 10 punti percentuali per studi o servizi di consulenza effettuati per conto di medie imprese.

5.   VALUTAZIONE

455.

A ulteriore garanzia della limitazione delle distorsioni della concorrenza e degli scambi, la Commissione può esigere che i regimi di aiuto notificabili siano soggetti a una valutazione ex post. È opportuno realizzare valutazioni per i regimi in cui il rischio di distorsioni è particolarmente elevato, ovvero che sono in grado di provocare una significativa restrizione o distorsione della concorrenza se non si procede a un riesame della loro attuazione in tempo utile.

456.

La valutazione ex post sarà necessaria per i regimi di aiuto con ingenti dotazioni di bilancio o che presentano caratteristiche innovative o quando siano previsti significativi cambiamenti tecnologici, regolamentari o di mercato. In ogni caso la valutazione ex post sarà necessaria per i regimi le cui dotazioni di bilancio o le spese contabilizzate che riguardano gli aiuti di Stato superano i 150 milioni di EUR in un dato anno o i 750 milioni di EUR per l’intera durata complessiva dei regimi. La durata complessiva dei regimi comprende la durata combinata del regime e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da un obiettivo e una zona geografica simili, a decorrere dal 1o gennaio 2022. Tenuto conto degli obiettivi della valutazione e al fine di non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri e sui progetti di aiuto più piccoli, il requisito della valutazione ex post si applica solo ai regimi di aiuto la cui durata complessiva supera i tre anni, a decorrere dal 1o gennaio 2022.

457.

L’obbligo della valutazione ex post potrebbe essere revocato per i regimi di aiuto che subentrano a regimi caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili che siano stati oggetto di valutazione, rispetto ai quali sia stata redatta una relazione di valutazione finale in conformità con il piano di valutazione approvato dalla Commissione e rispetto ai quali non siano state adottate conclusioni negative. Tutti i regimi la cui relazione di valutazione finale non sia conforme al piano di valutazione approvato devono essere sospesi con effetto immediato.

458.

La valutazione ex post dovrebbe verificare la realizzazione delle ipotesi e delle condizioni sulle quali poggia la compatibilità del regime, in particolare la necessità e l’efficacia della misura di aiuto alla luce dei suoi obiettivi generali e specifici, e dovrebbe fornire indicazioni circa l’incidenza della misura sulla concorrenza e sugli scambi.

459.

Lo Stato membro deve notificare un progetto di piano di valutazione, che sarà parte integrante della valutazione del regime da parte della Commissione, secondo le seguenti modalità:

a)

insieme al regime di aiuti, se la dotazione di bilancio degli aiuti di Stato è superiore a 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR; oppure

b)

entro i 30 giorni lavorativi successivi a una modifica significativa che aumenta la dotazione di bilancio del regime portandola a oltre 150 milioni di EUR in un dato anno o, considerando tutta la durata del regime, a 750 milioni di EUR; oppure

c)

per i regimi che non rientrano nell’ambito di applicazione delle lettere a) o b), entro 30 giorni lavorativi dall’iscrizione a bilancio di spese superiori a 150 milioni di EUR relative all’anno precedente.

460.

Il progetto di piano di valutazione deve essere conforme ai principi metodologici comuni forniti dalla Commissione (171). Il piano di valutazione approvato dalla Commissione deve essere reso pubblico.

461.

La valutazione ex post deve essere effettuata da un esperto indipendente dalle autorità che concedono l’aiuto di Stato, sulla base di un piano di valutazione. Ogni valutazione deve comprendere almeno una relazione di valutazione intermedia e una relazione di valutazione finale. Entrambe le relazioni devono essere rese pubbliche.

462.

Nel caso di regimi di aiuto esclusi dal campo di applicazione di un regolamento di esenzione per categoria esclusivamente a motivo della loro dotazione elevata, la Commissione ne valuterà la compatibilità soltanto sulla base del piano di valutazione.

463.

La valutazione finale deve essere presentata alla Commissione in tempo utile per consentirle di considerare l’eventuale prolungamento del regime di aiuto e al più tardi nove mesi prima della sua scadenza. Tale termine può essere ridotto per i regimi che fanno scattare l’obbligo di valutazione negli ultimi due anni di attuazione. L’ambito di applicazione e le modalità di ciascuna valutazione saranno definiti in dettaglio nella decisione di approvazione del regime di aiuto. Eventuali successive misure di aiuto che presentino un obiettivo analogo devono contenere una descrizione di come si sia tenuto conto dei risultati della valutazione.

6.   RELAZIONI E MONITORAGGIO

464.

Ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 (172) del Consiglio e del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (173), gli Stati membri sono tenuti a presentare relazioni annuali alla Commissione.

465.

Gli Stati membri devono conservare una documentazione dettagliata per tutte le misure di aiuto, comprensiva di tutte le informazioni necessarie per verificare che le condizioni concernenti i costi ammissibili e l’intensità massima di aiuto siano state rispettate. La documentazione deve essere conservata per 10 anni dalla data di concessione dell’aiuto e deve essere messa a disposizione della Commissione su richiesta.

7.   APPLICABILITÀ

466.

La Commissione applicherà la presente disciplina per valutare la compatibilità di tutti gli aiuti notificabili a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia che sono stati concessi o che si prevede di concedere a decorrere dal 27 gennaio 2022. Gli aiuti illegalmente concessi saranno valutati in base alle norme applicabili al momento in cui sono stati concessi.

467.

La presente disciplina sostituisce la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (174).

468.

La Commissione propone agli Stati membri le seguenti misure opportune ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, del trattato:

a)

gli Stati membri modificano, se necessario, i regimi di aiuto esistenti a favore dell’ambiente e dell’energia al fine di renderli conformi alla presente disciplina entro il 31 dicembre 2023;

b)

gli Stati membri esprimono il proprio accordo esplicito e incondizionato alle opportune misure proposte al punto 468, lettera (a), entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente disciplina nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In assenza di risposta, la Commissione riterrà che lo Stato membro in questione non condivida le misure proposte.

8.   REVISIONE

469.

La Commissione intende effettuare una valutazione della presente disciplina a decorrere dal 31 dicembre 2027, al fine di esaminarne l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto.

470.

La Commissione può decidere di rivedere o modificare la presente disciplina in qualsiasi momento, se ciò risultasse necessario per motivi connessi con la politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’Unione e di impegni internazionali o per qualsiasi altro motivo giustificato.

(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final.

(2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l’Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell’interesse dei cittadini, COM(2020) 562 final.

(3)  Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

(4)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Pronti per il 55 %»: realizzare l’obiettivo climatico dell’UE per il 2030 lungo il cammino verso la neutralità climatica, COM(2021) 550 final.

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/amendment-renewable-energy-directive-2030-climate-target-with-annexes_en.pdf.

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — L’economia dell’UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica, COM(2021) 662 final.

(7)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

(8)  Cfr. la comunicazione della Commissione sull’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU C 275 del 18.8.2017, pag. 1) per quanto riguarda l’attuazione, a livello nazionale, della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

(9)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

(10)  Gli aiuti a favore dell’ambiente sono generalmente meno distorsivi e più efficaci se sono concessi ai consumatori/agli utilizzatori di prodotti rispettosi dell’ambiente piuttosto che ai produttori/fabbricanti del prodotto ecologico in questione. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di concedere alle imprese aiuti a favore dell’ambiente per migliorare il livello di tutela ambientale delle loro attività manifatturiere.

(11)  Comunicazione della Commissione — Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GU C 198 del 27.6.2014, pag. 1).

(12)  Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GU C 204 dell’1.7.2014, pag. 1).

(13)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti per l’esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GU C 217 del 2.7.2015, pag. 1).

(14)  Comunicazione della Commissione — Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1).

(15)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado del 13 settembre 1995, TWD/Commissione, T-244/93 e T-486/93, ECLI:EU:T:1995:160, punto 56. Cfr. anche la comunicazione della Commissione — Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 247 del 23.7.2019, pag. 1).

(16)  Un prestito a un tasso di interesse inferiore a quello di mercato.

(17)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(18)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

(19)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(20)  Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1o giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).

(21)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti adibiti al trasporto su strada a sostegno di una mobilità a basse emissioni (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(22)  Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

(23)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(24)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(25)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(26)  Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(27)  Progetti che sono costruiti per un solo utente o per un piccolo gruppo di utenti individuati ex ante e che sono parametrati alle loro esigenze (infrastrutture dedicate) non sono considerati infrastrutture energetiche.

(28)  Gli attivi di cui ai punti da i) a vi) relativi all’idrogeno possono essere attivi di nuova costruzione o convertiti all’idrogeno («riconvertiti») a partire da impianti per il gas naturale o una combinazione dei due casi. Gli attivi di cui ai punti da i) a vi) relativi all’idrogeno che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche.

(29)  Gli attivi di cui ai punti da i) a iv) riguardanti il biossido di carbonio che sono soggetti ad accesso di terzi sono classificati come infrastrutture energetiche.

(30)  Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

(31)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(32)  Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(33)  Raccomandazione del Consiglio, del 3 marzo 1975, concernente l’imputazione dei costi e l’intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente (GU L 194 del 25.7.1975, pag. 1).

(34)  Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

(35)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(36)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(37)  Tali livelli possono includere i livelli di emissione associati (BAT-AEL), i livelli di efficienza energetica associati (BAT-AEEL) e i livelli di prestazione ambientale associati (BAT-AEPL).

(38)  Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2013, HGA srl e altri/Commissione, da C-630/11 P a C-633/11 P, ECLI:EU:C:2013:387, punto 104.

(39)  Tale scenario deve essere credibile ed autentico e deve integrare i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto da parte del beneficiario dell’aiuto. Gli Stati membri sono invitati ad attingere a documenti ufficiali del consiglio di amministrazione, valutazioni dei rischi, relazione finanziaria, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto in esame. Per dimostrare l’effetto di incentivazione gli Stati membri possono utilizzare la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano gli scenari di investimento/operativi o i documenti forniti agli istituti finanziari. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale che riguarda la decisione di investimento/operativa.

(40)  Secondo tale principio, gli Stati membri prevedono di tenere nella massima considerazione, nelle decisioni di pianificazione energetica, di politica e di investimento, le misure alternative di efficienza energetica efficienti in termini di costi volte a rendere più efficienti la domanda e la fornitura di energia, in particolare per mezzo di risparmi negli usi finali dell’energia efficienti in termini di costi, iniziative di gestione della domanda, e una maggiore efficienza nella conversione, trasmissione e distribuzione di energia, che consentano comunque di conseguire gli obiettivi di tali decisioni; Cfr. il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018,sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(41)  Anche il ricorso a etichettature ambientali e a informazioni che figurano sui prodotti può essere un modo per consentire ai consumatori/agli utilizzatori di prendere decisioni di acquisto informate e per aumentare la domanda di prodotti ecologici. Se sono correttamente progettate, riconosciute, comprese, percepite e considerate affidabili dai consumatori di riferimento, le etichettature ambientali di buona qualità e le dichiarazioni ambientali veritiere possono costituire un valido strumento per orientare e formare il comportamento (dei consumatori) a favore di scelte di acquisto più rispettose dell’ambiente. L’uso di un sistema di etichettatura/certificazione affidabile, basato su criteri chiari e sottoposto a verifiche esterne (da parte di terzi), rappresenta uno dei modi più efficaci con cui le imprese possono dimostrare ai consumatori e ai portatori d’interesse il rispetto di standard ambientali ambiziosi. Alla luce di quanto precede la Commissione non include nell’ambito di applicazione della presente disciplina norme specifiche sugli aiuti per la progettazione e la fabbricazione di prodotti rispettosi dell’ambiente.

(42)  Tuttavia qualora esista la possibilità di «offerte a sovvenzione zero» gli Stati membri dovrebbero spiegare in che modo sarà garantita la proporzionalità. Le offerte a sovvenzione zero possono verificarsi ad esempio perché si prevede un aumento dei proventi del mercato nel corso del tempo e/o perché gli aggiudicatari ricevono concessioni o altri benefici nonché un sostegno ai prezzi. Dovrebbero essere evitati i prezzi minimi o massimi che limitano il processo competitivo e compromettono la proporzionalità, anche se sono fissati a zero.

(43)  In genere sono sufficienti sei settimane. Procedure nuove o particolarmente complesse potrebbero richiedere tempi più lunghi. In casi giustificati, ad esempio nel caso di procedure semplici o periodiche/ripetute, potrà essere appropriato un periodo più breve.

(44)  Nel valutare le unità di tutela ambientale gli Stati membri possono, ad esempio, elaborare una metodologia che rifletta le emissioni o altre forme di inquinamento a diversi stadi dell’attività economica sostenuta, il tempo di realizzazione del progetto o i costi di integrazione dei sistemi. Per stabilire la relazione tra il contributo agli obiettivi principali e l’importo di aiuto richiesto, gli Stati membri possono, ad esempio, ponderare i vari criteri oggettivi e scegliere sulla base dell’importo dell’aiuto per unità della media ponderata dei criteri oggettivi, o selezionare tra una gamma limitata di offerte con l’importo di aiuto più basso per unità dei criteri oggettivi quelle che ottengono i punteggi più elevati rispetto ai criteri oggettivi. I parametri di tale approccio devono essere calibrati in modo da garantire che la procedura di gara resti non discriminatoria, effettivamente competitiva e rispecchi il valore economico.

(45)  Non sarà considerato realistico uno scenario controfattuale che proponga come scenario di investimento/operativo alternativo la prosecuzione a lungo termine di attività correnti non sostenibili.

(46)  In mancanza di un progetto alternativo, la Commissione verificherà che l’importo dell’aiuto non superi il minimo necessario affinché il progetto sovvenzionato sia sufficientemente redditizio, ad esempio rendendo possibile l’ottenimento di un tasso di rendimento interno (TRI) corrispondente al tasso di rendimento settoriale o specifico per le imprese. Possono anche essere usati a questo scopo i normali tassi di rendimento richiesti dal beneficiario in altri progetti di investimento di natura simile, il suo costo complessivo del capitale o i rendimenti abitualmente registrati nell’industria in questione. Tutti i costi e i benefici pertinenti previsti devono essere considerati nel corso della durata del progetto.

(47)  Ricerca pubblica della banca dati per la trasparenza degli aiuti di Stato, disponibile al seguente indirizzo:https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it.

(48)  Su richiesta debitamente giustificata dello Stato membro, si può derogare a tale obbligo qualora la pubblicazione dettagliata completa pregiudicherebbe la concorrenza nei processi di assegnazione successivi, ad esempio consentendo le offerte strategiche.

(49)  Nel caso in cui non esista alcun requisito formale di dichiarazione annuale, a fini di registrazione il 31 dicembre dell’anno per il quale è stato concesso l’aiuto corrisponderà alla data della concessione.

(50)  Per le misure che sono identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, la loro conformità al principio «non arrecare un danno significativo» è considerata soddisfatta in quanto è già stata verificata.

(51)  Ciò può accadere anche quando l’aiuto falsa il funzionamento di strumenti economici adottati per internalizzare queste esternalità negative (ad esempio influendo sui segnali di prezzo provenienti dal sistema ETS dell’Unione o da un altro strumento analogo).

(52)  Ciò può essere dimostrato ad esempio sulla base di un piano nazionale di decarbonizzazione contenente obiettivi vincolanti e/o prevedendo impegni vincolanti del beneficiario ad applicare tecnologie di decarbonizzazione quali la CCS/CCU o a sostituire il gas naturale con gas rinnovabili o a basse emissioni di carbonio, oppure a chiudere l’impianto secondo un calendario coerente con gli obiettivi climatici dell’Unione. Per conseguire gli obiettivi climatici dell’Unione per il 2030 e il 2050 è necessaria una chiara traiettoria discendente per tutti i combustibili fossili, compreso il gas naturale. La valutazione d’impatto della Commissione elaborata per il piano relativo all’obiettivo climatico 2030 spiega che, entro il 2050, l’utilizzo del gas naturale non soggetto ad abbattimento del carbonio diventerà incompatibile con l’obiettivo della neutralità climatica e il suo utilizzo dovrà essere ridotto del 66-71 % rispetto al 2015 (SWD(2020) 176 final).

(53)  Sono compresi gli investimenti nelle aree industriali dismesse e gli investimenti in nuovi settori.

(54)  Sono compresi gli elettrolizzatori collegati alla rete che hanno concluso accordi per l’acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili con operatori economici produttori di energia elettrica rinnovabile che soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento delegato della Commissione adottato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001.

(55)  La situazione controfattuale si riferisce all’attività che sarebbe stata svolta dal beneficiario in assenza di aiuti. In alcuni casi di decarbonizzazione tale attività può comportare un investimento in un’alternativa meno ecologica. Potrebbero anche configurarsi situazioni in cui gli investimenti non sono effettuati o sono rinviati ma si adottano, ad esempio, decisioni operative che producono minori benefici per l’ambiente, ad esempio il mantenimento in esercizio di impianti esistenti in loco e/o l’acquisto di energia.

(56)  Ciò non pregiudicherebbe il diritto di ricevere gli aiuti già concessi (ad esempio nell’ambito di un contratto di dieci anni).

(57)  In generale la Commissione non richiederà che le misure siano accessibili a livello transfrontaliero, anche se ciò può contribuire ad attenuare le preoccupazioni in materia di concorrenza.

(58)  Ad esempio, se del caso, per l’idrogeno rinnovabile.

(59)  In tal caso l’ammissibilità dovrebbe essere limitata esclusivamente in linea con le pertinenti definizioni, se disponibili nella legislazione settoriale. Ad esempio un regime finalizzato al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione in materia di energie rinnovabili dovrebbe essere accessibile a tutte le tecnologie che rispondono alla definizione di «fonti di energia rinnovabili» di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 8), mentre un regime finalizzato al conseguimento di un sotto-obiettivo dell’Unione dovrebbe essere accessibile a tutte le tecnologie in grado di contribuire alla sua realizzazione. Gli Stati membri possono tuttavia limitare ulteriormente la portata delle loro misure di sostegno, anche riservandole a specifiche tipologie di fonti di energia rinnovabili, sulla base di altri criteri oggettivi, come quelli di cui al punto 96, lettere da (b) a (g).

(60)  Nel caso in cui sia previsto un sostegno regionale, lo Stato membro dovrebbe dimostrare che i servizi ancillari e le norme di ridispacciamento consentono l’efficiente partecipazione delle energie rinnovabili, dello stoccaggio di energia e della gestione della domanda, ove appropriato, e premiano le scelte di ubicazione e tecnologia che sostengono la stabilità della rete, in linea con il regolamento (UE) 2019/943 e con la direttiva (UE) 2019/944. Qualora lo Stato membro individui un problema di sicurezza dell’approvvigionamento a livello locale che non può essere risolto a medio termine (ad esempio entro 5-10 anni) con miglioramenti nella struttura del mercato o un rafforzamento sufficiente della rete, è opportuno elaborare e valutare una misura per affrontare tale problema nell’ambito della sezione 4.8.

(61)  In relazione a tali obblighi gli Stati membri possono basarsi sui processi di consultazione nazionali esistenti. Se la consultazione riguarda i punti elencati nella presente disciplina e si svolge per il periodo di tempo necessario, non occorre prevedere una consultazione a se stante. Una consultazione a se stante potrebbe non essere necessaria anche nei casi di cui al punto 96, lettera (g).

(62)  CO2 equivalente (CO2e): misura metrica utilizzata per confrontare le emissioni dei vari gas a effetto serra sulla base del loro potenziale di riscaldamento globale, convertendo quantità di altri gas in quantità equivalenti di biossido di carbonio con lo stesso potenziale di riscaldamento globale.

(63)  Ad esempio il lasso di tempo che intercorre tra la procedura competitiva e il periodo di fornitura, le norme in materia di gara e di offerta, le norme in materia di prezzi.

(64)  Ad esempio se esistono diverse durate contrattuali, metodologie diverse per calcolare l’entità della capacità ammissibile/produzione derivante da tecnologie diverse e metodologie diverse per il calcolo o il pagamento delle sovvenzioni.

(65)  Ad esempio, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dello Stato membro.

(66)  Tale vincolo imprescindibile può essere conseguito in vari modi complementari, tra cui azioni volte ad attenuare eventuali vincoli dal lato dell’offerta, l’adeguamento del volume per riflettere la probabile offerta disponibile in un dato momento e/o la modifica di altre caratteristiche della struttura della procedura di gara (ad esempio, i criteri di ammissibilità per la partecipazione). Lo scopo è conseguire l’obiettivo della misura (ad esempio gli obiettivi di decarbonizzazione degli Stati membri) in modo proporzionato per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e degli scambi. Nel tutelare la proporzionalità e la competitività, gli Stati membri possono anche prendere in considerazione le legittime aspettative degli investitori.

(67)  I principi per il calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra utilizzati per il Fondo per l’innovazione UE rappresentano un utile punto di riferimento, disponibile qui: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/call-annex_c_innovfund-lsc-2020-two-stage_en.pdf. Tuttavia quando l’energia elettrica è utilizzata come fattore produttivo la metodologia utilizzata deve tenere conto delle emissioni derivanti dalla sua produzione. Si noti che gli Stati membri possono scegliere di utilizzare il livello della sovvenzione per tonnellata di emissioni di CO2 equivalente evitate come criterio di selezione nelle misure di aiuto ma non hanno l’obbligo di procedere in tal senso.

(68)  Inoltre, come indicato al punto 75, la Commissione accoglierà generalmente con favore altre caratteristiche proposte dagli Stati membri per agevolare la partecipazione delle PMI e delle comunità di energia rinnovabile alle procedure di gara competitive, a condizione che gli effetti positivi derivanti dalla partecipazione e dall’accettazione superino i possibili effetti distorsivi.

(69)  Un contratto per differenza conferisce al beneficiario il diritto a un pagamento pari alla differenza tra un prezzo di esercizio (strike price) fisso e un prezzo di riferimento, ad esempio un prezzo di mercato, per unità di produzione. Negli ultimi anni questi contratti sono stati utilizzati per misure di produzione di energia elettrica ma potrebbero anche prevedere un prezzo di riferimento legato al sistema ETS, come i contratti per differenza sul carbonio. Tali contratti per differenza sul carbonio possono essere uno strumento utile per portare sul mercato tecnologie innovative che potrebbero essere necessarie per realizzare la decarbonizzazione industriale. I contratti per differenza possono anche prevedere rimborsi da parte dei beneficiari ai contribuenti o ai consumatori per i periodi in cui il prezzo di riferimento supera il prezzo di esercizio.

(70)  Gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili di piccole dimensioni possono beneficiare di un sostegno diretto sui prezzi che copre la totalità dei costi di esercizio e non hanno l’obbligo di vendere la loro energia elettrica sul mercato, conformemente all’esenzione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/2001. Gli impianti saranno considerati di piccole dimensioni se la loro capacità è inferiore alla soglia applicabile di cui all’articolo 5 regolamento (UE) 2019/943.

(71)  Con riferimento all’elenco degli attivi di cui al punto 19, paragrafo (36).

(72)  Compresi i combustibili a basse emissioni di carbonio ottenuti da fonti non rinnovabili e i vettori energetici privi di emissioni allo scarico ma prodotti con procedimenti ad alta intensità di carbonio.

(73)  Per le misure che sono identiche a quelle dei piani di ripresa e resilienza approvati dal Consiglio, la loro conformità al principio «non arrecare un danno significativo» è considerata soddisfatta in quanto è già stata verificata.

(74)  Tali investimenti potrebbero ad esempio essere finalizzati alla sostituzione di finestre o caldaie nell’edificio o riguardare specificamente l’isolamento di pareti.

(75)  Il periodo di recupero dell’investimento è la quantità di tempo necessaria per recuperare il costo di un investimento (in assenza di aiuto).

(76)  Ciò si applica ogni qual volta siano concessi aiuti per consentire alle imprese di conformarsi a requisiti minimi di prestazione energetica che costituiscono norme dell’Unione prima che tali requisiti diventino vincolanti per l’impresa in questione, indipendentemente dall’esistenza di precedenti norme dell’Unione già in vigore.

(77)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro, COM(2020) 789 final.

(78)  La Commissione include anche l’ambizione di avere entro il 2030 almeno 30 milioni di automobili e 80 000 autocarri a zero emissioni ed entro il 2050 la quasi totalità di automobili, furgoni, autobus e veicoli pesanti nuovi a zero emissioni.

(79)  Regolamento (UE) 2019/1242 e regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

(80)  Ad esempio attraverso la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42) e l’ETS dell’Unione.

(81)  Ad esempio attraverso la direttiva 2009/33/CE.

(82)  Lo Stato membro può dimostrarlo garantendo che l’aiuto sia concesso in maniera trasparente e non discriminatoria e che le potenziali parti interessate siano sufficientemente informate in merito alla portata della misura e alle condizioni potenziali dell’aiuto.

(83)  Ai fini di tale valutazione, a seconda dei settori e delle modalità di trasporto in questione, la Commissione considererà in genere un periodo da due a cinque anni a decorrere dalla notifica o dall’attuazione della misura di aiuto. Essa baserà la sua valutazione su studi di mercato indipendenti presentati dallo Stato membro o su qualsiasi altro elemento di prova idoneo.

(84)  Cfr. il punto 66.

(85)  Ad esempio possono garantire che è escluso il rischio di sovracompensazione verificando che l’aiuto non superi i costi supplementari netti mediante un raffronto del deficit di finanziamento nello scenario di fatto e in quello controfattuale e introdurre un meccanismo di monitoraggio ex post per verificare le ipotesi avanzate a giustificazione del livello di aiuto richiesto, oltre a un meccanismo di recupero.

(86)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

(87)  Ad esempio, per l’infrastruttura di ricarica, potenza standard o elevata.

(88)  Ai fini di tale valutazione la Commissione valuterà in generale se si prevede che le infrastrutture di ricarica o rifornimento saranno realizzate a condizioni commerciali entro un lasso di tempo pertinente tenuto conto della durata della misura. Essa baserà la sua valutazione sui risultati della consultazione pubblica ex ante, su studi di mercato indipendenti presentati dallo Stato membro o su qualsiasi altro elemento di prova idoneo.

(89)  Le infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate esclusivamente o principalmente da imprese attive nel settore del trasporto pubblico di passeggeri per via terrestre, ferroviaria o per vie navigabili possono essere disponibili, su base accessoria, per l’uso da parte di dipendenti, contraenti esterni o fornitori di dette imprese.

(90)  Le infrastrutture di ricarica o rifornimento destinate ad essere utilizzate principalmente dal beneficiario dell’aiuto possono essere disponibili, su base accessoria, per l’uso da parte di dipendenti, contraenti esterni o fornitori di detto beneficiario.

(91)  Ad esempio una misura che concede aiuti per gli investimenti in stazioni di rifornimento di idrogeno per veicoli pesanti presso terminal merci e parchi logistici in uno Stato membro in cui la quota di mercato dei veicoli pesanti a idrogeno è inferiore al 2 %.

(92)  Compresi i carburanti sostenibili per il trasporto aereo.

(93)  Con carburanti drop-in ci si riferisce a carburanti funzionalmente equivalenti ai combustibili fossili attualmente in uso e pienamente compatibili con l’infrastruttura di distribuzione e con i macchinari e i motori di bordo.

(94)  Ai fini di tale valutazione, la Commissione considererà in genere un periodo da due a cinque anni a decorrere dalla notifica o dall’attuazione della misura di aiuto. Essa baserà la sua valutazione su studi di mercato indipendenti presentati dallo Stato membro o su qualsiasi altro elemento di prova idoneo.

(95)  Cfr. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia per l’idrogeno per un’Europa climaticamente neutra, COM(2020) 301 final, pag. 3.

(96)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare, Per un’Europa più pulita e più competitiva, COM(2020) 98 final.

(97)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una bioeconomia sostenibile per l’Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente, COM(2018) 673 final e SWD(2018)431.

(98)  Le risorse consumate possono comprendere tutte le risorse materiali consumate, ad eccezione dell’energia. La riduzione può essere determinata misurando o stimando il consumo prima e dopo l’attuazione della misura di aiuto, compresi eventuali adeguamenti alle condizioni esterne che possono incidere sul consumo di risorse.

(99)  Cfr. le definizioni di riutilizzo, recupero, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e rifiuto al punto 19, paragrafi (59), (61), (62), (75) e (90).

(100)  La gerarchia dei rifiuti consiste in: a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, ed e) smaltimento. Cfr. l’articolo 4, punto 1), della direttiva 2008/98/CE.

(101)  Altri prodotti, materiali o sostanze possono includere i sottoprodotti di cui all’articolo 5 della direttiva 2008/98/CE, i residui dell’agricoltura, dell’acquicoltura, della pesca e della silvicoltura, le acque reflue, le acque piovane e le acque di dilavamento, i minerali, i rifiuti minerari, i nutrienti, i gas residui provenienti dai processi di produzione, i prodotti, le parti e i materiali ridondanti ecc. I prodotti, le parti e i materiali ridondanti sono prodotti, parti o materiali che non sono più necessari o utili per i proprietari, ma sono idonei al riutilizzo.

(102)  Cfr. la definizione di «raccolta differenziata» di cui all’articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE.

(103)  Dal punto di vista tecnologico l’investimento dovrebbe determinare un grado di riciclabilità più elevato o una qualità del materiale riciclato superiore rispetto alle pratiche normali.

(104)  Si potrà inoltre tenere conto della situazione specifica a livello della regione o delle regioni interessate, purché sia opportunamente dimostrata dallo Stato membro.

(105)  Cfr. la definizione di cui al punto 19(58).

(106)  Gli Stati membri potrebbero per esempio dimostrarne il carattere innovativo fornendo una descrizione dettagliata dell’innovazione e delle condizioni di mercato relative alla sua introduzione o diffusione, mettendola a confronto con gli altri processi o le altre tecniche organizzative più all’avanguardia generalmente utilizzate dalle altre imprese del medesimo settore industriale.

(107)  Qualora sia possibile impiegare parametri quantitativi per mettere a confronto le innovazioni ecologiche con attività standard non innovative, per «significativamente maggiore» si intenderà che il miglioramento marginale previsto che tali innovazioni ecologiche comportano in termini di riduzione dei rischi e dell’inquinamento ambientale o di aumento dell’efficienza nell’uso dell’energia e delle risorse dovrà essere almeno doppio rispetto al miglioramento marginale previsto generato dai progressi generali associati alle attività analoghe non innovative. Qualora l’approccio proposto non risulti appropriato per un determinato caso o il confronto quantitativo non sia possibile, il fascicolo relativo alla domanda di aiuti di Stato dovrebbe contenere la descrizione dettagliata del metodo utilizzato per verificare tale condizione; tale metodo deve prevedere criteri analoghi a quello proposto.

(108)  Lo Stato membro può dimostrare l’esistenza di tale rischio, per esempio, in termini di costi rispetto al fatturato dell’impresa, di tempo richiesto per lo sviluppo dell’attività, di benefici previsti derivanti dalle innovazioni ecologiche rispetto ai costi e di probabilità di insuccesso.

(109)  L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite è consultabile al seguente indirizzo: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf.

(110)  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030, COM(2020) 652 final.

(111)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un programma «Aria pulita» per l’Europa, COM(2013) 918 final. Cfr. anche la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3) e la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell’11.6.2008, pag. 1) per l’ozono troposferico, il particolato, gli ossidi di azoto, i metalli pesanti pericolosi e una serie di altri inquinanti. Cfr. anche la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1) per i principali inquinanti atmosferici transfrontalieri: biossidi di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili non metanici e particolato fine.

(112)  La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1) prescrive, salvo deroghe, un buono stato ecologico per tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei.

(113)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un percorso verso un pianeta più sano per tutti — Piano d’azione dell’UE: «Verso l’inquinamento zero per l’aria, l’acqua e il suolo», COM(2021) 400 final.

(114)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, COM(2020) 381 final.

(115)  Le autorizzazioni scambiabili possono comportare l’intervento di aiuti di Stato, in particolare quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato.

(116)  Per stabilire quale dei due obiettivi sia predominante la Commissione può esigere che lo Stato membro presenti un raffronto dei risultati attesi dalla misura in termini di prevenzione o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti sulla base di quantificazioni credibili e dettagliate.

(117)  Le autorizzazioni scambiabili possono comportare l’intervento di aiuti di Stato, in particolare quando gli Stati membri concedono autorizzazioni o quote a un valore inferiore a quello di mercato.

(118)  L’analisi può essere condotta sulla base, tra l’altro, di stime dell’elasticità del prezzo del prodotto nel settore interessato, nonché di stime del calo delle vendite e del relativo impatto sulla redditività del beneficiario.

(119)  Ad esempio nuovi gestori o, al contrario, imprese o impianti esistenti.

(120)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 — Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final.

(121)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, COM(2021) 82 final.

(122)  https://www.eea.europa.eu/publications/nature-based-solutions-in-europe/.

(123)  Ad esempio gli aiuti per la riumidificazione delle torbiere che non sono legati ad aiuti concessi per la chiusura anticipata di attività di estrazione della torba o ad aiuti a copertura di costi straordinari legati a tali attività potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della sezione 4.6.

(124)  Per stabilire quale dei due obiettivi sia predominante la Commissione può esigere che lo Stato membro presenti un raffronto dei risultati attesi dalla misura in termini di prevenzione o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di riparazione del danno ambientale, ripristino degli habitat naturali e degli ecosistemi, tutela o ripristino della biodiversità e attuazione di soluzioni basate sulla natura per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi, se del caso sulla base di quantificazioni credibili e dettagliate.

(125)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56). Cfr. anche la comunicazione della Commissione — Linee guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU C 118 del 7.4.2021, pag. 1).

(126)  Cfr. la decisione C(2012) 558 final della Commissione, del 17 ottobre 2012, nel caso SA.33496 (2011/N) — Austria — Einzelfall, Altlast, DECON Umwelttechnik GmbH, considerando 65-69 (GU C 14 del 17.1.2013, pag. 1).

(127)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(128)  La presente sezione non contempla i servizi ausiliari, comprese le misure dei piani di difesa del sistema ai sensi del regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione finalizzati a garantire la sicurezza operativa, che sono appaltati dai TSO o dai DSO attraverso una procedura di gara competitiva non discriminatoria aperta a tutte le risorse capaci di contribuire a soddisfare il requisito di sicurezza operativa individuato, senza coinvolgimento dello Stato nell’aggiudicazione degli appalti e nel finanziamento dei servizi.

(129)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica (regolamento sulla preparazione ai rischi) (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

(130)  Tenuto conto del regolamento (UE) 2019/943 e della direttiva (UE) 2019/944.

(131)  La fattibilità tecnica è presunta per i meccanismi di capacità che devono essere aperti alla partecipazione transfrontaliera a norma del regolamento (UE) 2019/943.

(132)  In relazione a tali obblighi gli Stati membri possono basarsi sui processi di consultazione nazionali esistenti. Se la consultazione riguarda i punti elencati nella presente sezione, non è necessario ricorrere a una consultazione a sé stante.

(133)  Ad esempio il lasso di tempo che intercorre tra la procedura competitiva e il periodo di fornitura, le norme in materia di gara e di offerta, le norme in materia di prezzi.

(134)  Ad esempio se esistono diverse durate contrattuali, metodologie diverse per calcolare l’entità della capacità ammissibile/produzione derivante da tecnologie diverse e metodologie diverse per il calcolo o il pagamento delle sovvenzioni.

(135)  Come determinato a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/943.

(136)  Per le misure incluse nel piano di preparazione ai rischi di cui al regolamento (UE) 2019/941, cfr. anche l’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento.

(137)  Tale requisito non pregiudica l’attivazione delle risorse prima dell’effettivo dispacciamento, al fine di rispettare i limiti di carico e le esigenze operative delle risorse. Il rendimento della riserva strategica durante l’attivazione non deve essere attribuito a gruppi di bilanciamento attraverso mercati all’ingrosso né deve modificarne gli sbilanciamenti.

(138)  Di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943.

(139)  Cfr. la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1). Dato che la nozione di aiuto di Stato è una nozione oggettiva e giuridica definita direttamente dal trattato (sentenza della Corte di giustizia del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C-487/06 P, ECLI:EU:C:2008:757, punto 111), le considerazioni esposte ai punti da 373 a 375 non pregiudicano l’interpretazione della nozione di aiuto di Stato da parte degli organi giurisdizionali dell’Unione (sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2011, Alcoa Trasformazioni/Commissione, C-194/09 P, ECLI:EU:C:2011:497, punto 125); la fonte principale per l’interpretazione del trattato è sempre la giurisprudenza formulata da tali organi.

(140)  Esiste un monopolio legale quando un determinato servizio è riservato per legge o per disposizioni normative a un fornitore esclusivo in una determinata area geografica (anche all’interno di uno Stato membro), con un chiaro divieto nei confronti di altri operatori di fornire tale servizio (o di soddisfare un’eventuale domanda residua di determinati gruppi di clienti). Tuttavia il semplice fatto che la prestazione di un servizio pubblico sia affidata a una specifica impresa non significa che tale impresa goda di un monopolio legale.

(141)  La presente sezione non si applica ai progetti che riguardano infrastrutture dedicate e/o altre infrastrutture energetiche combinate con attività di produzione e/o consumo.

(142)  Diversi dagli impianti di stoccaggio collegati dietro il contatore («behind the meter»).

(143)  Il sostegno a favore dello stoccaggio di energia può essere valutato nell’ambito delle sezioni 4.1, 4.2, 4.3 e 4.8, ove opportuno. Le strutture di stoccaggio selezionate come progetti di interesse comune, in linea con la normativa TEN-E applicabile, sono considerate infrastrutture energetiche ai fini della presente sezione e il sostegno dovrebbe essere valutato nell’ambito della sezione 4.9. Anche il sostegno per le strutture di stoccaggio che sono «di proprietà» dei TSO o dei DSO o da questi «controllate», conformemente agli articoli 54 e/o 36 della direttiva (UE) 2019/944, rientra nell’ambito della sezione 4.9.

(144)  In particolare la Commissione provvederà a valutare se il paese terzo o i paesi terzi in questione presentino un livello elevato di allineamento normativo e sostengono gli obiettivi politici generali dell’Unione, in particolare per quanto riguarda un mercato interno dell’energia ben funzionante, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico basata sulla cooperazione e sulla solidarietà, un sistema energetico orientato alla decarbonizzazione in linea con l’accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell’Unione e la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(145)  Relativamente alle infrastrutture tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi: per la parte ubicata sul territorio dell’Unione, i progetti dovranno essere allineati con la direttiva 2009/73/CE e con la direttiva (UE) 2019/944; per il paese terzo o i paesi terzi in questione, i progetti dovranno presentare un livello elevato di allineamento normativo e sostenere gli obiettivi politici generali dell’Unione, in particolare per garantire un mercato interno dell’energia ben funzionante, la sicurezza dell’approvvigionamento energetico basata sulla cooperazione e sulla solidarietà, un sistema energetico che sia orientato alla decarbonizzazione in linea con l’accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell’Unione e, soprattutto, la prevenzione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

(146)  L’articolo 20 della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che gli Stati membri «adottano, se necessario, le opportune misure intese a sviluppare l’infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffrescamento da grandi impianti a biomassa, a energia solare, a energia dell’ambiente e geotermica nonché da calore e freddo di scarto».

(147)  Al fine di assicurare che la rete di distribuzione sia realmente gestita come un’infrastruttura aperta agli utenti, in linea con la comunicazione Piano di investimenti per un’Europa sostenibile (cfr. la sezione 4.3.3. della comunicazione della Commissione - Piano di investimenti per un’Europa sostenibile, allegato alla comunicazione sul Green Deal europeo, del 14.1.2020, COM(2020)21 final), di norma, per analogia con le norme del mercato interno che disciplinano il settore dell’energia, in particolare il gas o l’energia elettrica, dovrebbero essere introdotte norme specifiche (con obbligo di accesso di terzi, separazione e tariffe regolamentate) che vadano oltre una mera «contabilità separata».

(148)  Mentre in presenza di un monopolio legale, di un monopolio naturale o di entrambi, il sostegno a favore dell’infrastruttura di distribuzione di teleriscaldamento non rientra nell’ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (a determinate condizioni), qualsiasi sostegno erogato a favore di attività di produzione di energia per teleriscaldamento rimane soggetto alle norme in materia di aiuti di Stato.

(149)  La quantità di energia catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili è calcolata conformemente all’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001. Inoltre laddove si utilizzi energia elettrica, tale energia può essere considerata pienamente rinnovabile per analogia con i metodi utilizzati per considerare l’energia come pienamente rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, e degli atti delegati, o con altri metodi equivalenti atti a garantire che tutta l’energia elettrica effettivamente utilizzata derivi da fonti rinnovabili, purché si eviti il doppio computo dell’energia rinnovabile e la sovracompensazione. Il sostegno a favore di nuovi investimenti o per l’ammodernamento, nonché per l’esercizio dei medesimi, non deve in alcun caso avere ad oggetto impianti a combustione combinata che utilizzano anche energia non derivante da fonti rinnovabili o calore di scarto.

(150)  Possono essere contemplati anche gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, comprese le soluzioni di accumulo termico, all’interno dei locali dei clienti di cui al punto 138, se connessi a sistemi di teleriscaldamento o teleraffreddamento.

(151)  Cfr. l’articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/CE.

(152)  In tale contesto gli Stati membri devono dimostrare in particolare che i sistemi di teleriscaldamento che beneficiano del sostegno hanno predisposto le misure necessarie ad aumentare l’efficienza, ridurre il CO2 e altre fonti di inquinamento e contenere le perdite sulla rete.

(153)  I consumatori di calore che sono imprese che esercitano un’attività economica devono versare in ogni caso l’intera quota dei costi di riscaldamento di loro competenza, in misura almeno pari ai costi legati alla fonte di riscaldamento alternativa più economica a loro disposizione, al fine di evitare distorsioni di concorrenza in altri mercati.

(154)  La gerarchia dei rifiuti consiste a) nella prevenzione, b) nella preparazione per il riutilizzo, c) nel riciclaggio, d) nel recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia, ed e) nello smaltimento. Cfr. l’articolo 4, punto 1), della direttiva 2008/98/CE.

(155)  Gli Stati membri devono dimostrare che sono state adottate misure volte ad aggiungere al sistema altre fonti di riscaldamento sostenibili per soddisfare la domanda proveniente dai nuovi clienti.

(156)  Gli Stati membri dovrebbero ad esempio fornire elementi per dimostrare che i sistemi di teleriscaldamento in questione sono previsti da un piano locale o nazionale di decarbonizzazione o da un piano nazionale integrato per l’energia e il clima conformemente all’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 sulla necessità di costruire nuove infrastrutture per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento da fonti rinnovabili al fine conseguire l’obiettivo dell’UE di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 e impegnarsi ad abbandonare gradualmente i combustibili fossili perseguendo gli obiettivi intermedi e finali verso la neutralità climatica entro il 2050.

(157)  In base al contributo del progetto alla mitigazione dei cambiamenti climatici, che è definita come un obiettivo ambientale nel regolamento (UE) 2020/852, a condizione che non vi siano chiare indicazioni di inosservanza del principio «non arrecare un danno significativo».

(158)  Cfr. anche l’articolo 24 della direttiva (UE) 2018/2001.

(159)  Cfr. anche gli articoli 18, paragrafo 5, e 24 della direttiva (UE) 2018/2001.

(160)  Nella definizione della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione europea (classificazione «NACE rev. 2»), a un livello di disaggregazione non superiore a otto cifre (livello «PRODCOM»).

(161)  Ad esempio dati riguardanti una percentuale significativa del valore aggiunto lordo a livello dell’UE del settore o sottosettore interessato.

(162)  I «beni e servizi» non comprendono i costi del personale.

(163)  Codice 12 15 0 nel contesto del quadro giuridico stabilito dal regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1).

(164)  Il ricorso a compensazioni annue fisse (rimborsi) ha il vantaggio di limitare le potenziali distorsioni della concorrenza nel settore, considerato che le imprese beneficiarie dell’aiuto sono esposte allo stesso aumento del costo marginale dell’energia elettrica (ossia allo stesso aumento del costo dell’energia elettrica per ogni MWh supplementare consumato).

(165)  Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014).

(166)  Il requisito del 30 % di cui al punto 50 non si applica alle procedure di gara di cui alla sezione 4.12. Gli Stati membri potranno contemplare il ricorso ad ulteriori criteri, ad esempio altri benefici ambientali da ottenere.

(167)  Decisione del Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 24).

(168)  Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).

(169)  Cfr. la comunicazione della Commissione — Linee guida per un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (2021/C 118/01) (GU C 118 del 7.4.2021, pag. 1).

(170)  Cfr. la decisione C(2012) 558 final della Commissione, del 17 ottobre 2012, nel caso SA.33496 (2011/N) — Austria — Einzelfall, Altlast, DECON Umwelttechnik GmbH, considerando 65-69 (GU C 14 del 17.1.2013, pag. 1).

(171)  Cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Metodologia comune per la valutazione degli aiuti di Stato», 28.5.2014, SWD(2014) 179 final.

(172)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

(173)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(174)  Comunicazione della Commissione — Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).


ALLEGATO 1

Elenco dei settori ammissibili di cui alla sezione 4.11

Settori ad alto rischio di cui nella sezione 4.11.3.1

Codice NACE

Descrizione

0510

Estrazione di antracite

0620

Estrazione di gas naturale

0710

Estrazione di minerali metalliferi ferrosi

0729

Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi

0811

Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia

0891

Estrazione di minerali per l’industria chimica e per la produzione di fertilizzanti

0893

Estrazione di sale

0899

Altre attività estrattive n.c.a.

1020

Lavorazione e conservazione di pesci, crostacei e molluschi

1031

Lavorazione e conservazione di patate

1032

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

1039

Altra lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

1041

Produzione di oli e grassi

1062

Produzione di amidi e di prodotti amidacei

1081

Produzione di zucchero

1086

Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici

1104

Produzione di altre bevande fermentate, non distillate

1106

Fabbricazione di malto

1310

Preparazione e filatura di fibre tessili

1320

Tessitura

1330

Finissaggio dei tessili

1391

Fabbricazione di tessuti a maglia

1393

Fabbricazione di tappeti e moquette

1394

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

1395

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie, esclusi gli articoli di abbigliamento

1396

Fabbricazione di tessuti per uso tecnico e industriale

1411

Confezione di abbigliamento in pelle

1431

Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia

1511

Preparazione e concia del cuoio; preparazione e tintura di pellicce

1610

Taglio e piallatura del legno

1621

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

1622

Fabbricazione di pavimenti a parquet assemblati

1629

Fabbricazione di altri prodotti di legno; fabbricazione di articoli in sughero, e materiali da intreccio

1711

Fabbricazione di pasta-carta

1712

Fabbricazione di carta e di cartone

1722

Fabbricazione di prodotti di carta e cartone per uso domestico e igienico-sanitario

1724

Fabbricazione di carta da parati

1920

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

2011

Fabbricazione di gas industriali

2012

Fabbricazione di coloranti e pigmenti

2013

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici

2014

Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici

2015

Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati

2016

Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie

2017

Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie

2059

Fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a.

2060

Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

2110

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

2211

Fabbricazione di pneumatici e camere d’aria; rigenerazione e ricostruzione di pneumatici

2219

Fabbricazione di altri prodotti in gomma

2221

Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche

2222

Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche

2229

Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche

2311

Fabbricazione di vetro piano

2312

Lavorazione e trasformazione del vetro piano

2313

Fabbricazione di vetro cavo

2314

Fabbricazione di fibre di vetro

2319

Fabbricazione e lavorazione di altro vetro, incluso vetro per usi tecnici

2320

Fabbricazione di prodotti refrattari

2331

Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti

2342

Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica

2343

Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica

2344

Fabbricazione di altri prodotti ceramici per uso tecnico

2349

Fabbricazione di altri prodotti ceramici

2351

Produzione di cemento

2391

Fabbricazione di prodotti abrasivi

2399

Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi

2410

Attività siderurgiche

2420

Fabbricazione di tubi, condotti, profilati cavi e relative guarnizioni in acciaio

2431

Stiratura a freddo di barre

2432

Laminazione a freddo di nastri

2434

Trafilatura a freddo

2442

Produzione di alluminio

2443

Produzione di piombo, zinco e stagno

2444

Produzione di rame

2445

Produzione di altri metalli non ferrosi

2446

Trattamento dei combustibili nucleari

2451

Fusione di ghisa

2550

Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri

2561

Trattamento e rivestimento dei metalli

2571

Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria

2593

Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici, di catene e molle

2594

Fabbricazione di articoli di bulloneria

2611

Fabbricazione di componenti elettronici

2720

Fabbricazione di batterie e accumulatori

2731

Fabbricazione di cavi a fibre ottiche

2732

Fabbricazione di altri fili e cavi elettronici ed elettrici

2790

Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche

2815

Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione

3091

Fabbricazione di motocicli

3099

Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.

Settori ad alto rischio di cui nella sezione 4.11.3.1

Codice NACE

Descrizione

1011

Lavorazione e conservazione di carne

1012

Lavorazione e conservazione di carne di volatili

1042

Produzione di margarina e di grassi commestibili simili

1051

Lavorazione del latte e produzione di latticini

1061

Lavorazione delle granaglie

1072

Produzione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati

1073

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

1082

Produzione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie

1085

Produzione di pasti e piatti preparati

1089

Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.

1091

Fabbricazione di mangimi per l’alimentazione degli animali da allevamento

1092

Fabbricazione di prodotti per l’alimentazione degli animali domestici

1107

Produzione di bibite analcoliche, di acque minerali e di altre acque in bottiglia

1723

Fabbricazione di prodotti cartotecnici

1729

Fabbricazione di altri articoli in carta e cartone

2051

Fabbricazione di esplosivi

2052

Fabbricazione di colle

2332

Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l’edilizia in terracotta

2352

Produzione di calce e gesso

2365

Fabbricazione di prodotti in fibrocemento

2452

Fusione d’acciaio

2453

Fusione di metalli leggeri

2591

Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi

2592

Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero

2932

Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli


ALLEGATO 2

Definizione dei costi di cui alla sezione 4.12.2

1.   

Costi sostenuti dalle imprese che hanno chiuso o chiuderanno attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso

Esclusivamente le seguenti categorie di costi e unicamente se derivano dalla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso:

a)

gli oneri di pagamento delle prestazioni sociali dovute al pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l’età legale della pensione;

b)

altri oneri straordinari per i lavoratori che sono o sono stati privati del posto di lavoro;

c)

il pagamento di pensioni e di indennità al di fuori del sistema legale ai lavoratori che sono o sono stati privati del posto di lavoro e a quelli che vi avevano diritto prima della chiusura;

d)

gli oneri sostenuti dalle imprese per la riqualificazione della manodopera onde facilitare la ricerca di nuovi impieghi al di fuori dell’industria del carbone, della torba e dello scisto bituminoso, e in particolare i costi di formazione;

e)

le forniture gratuite di carbone, torba e scisto bituminoso ai lavoratori che sono o sono stati privati del posto di lavoro e a quelli che vi avevano diritto prima della chiusura, o il loro equivalente monetario;

f)

gli oneri residui derivanti da disposizioni fiscali, legali o amministrative specifiche applicabili all’industria del carbone, della torba e dello scisto bituminoso;

g)

i lavori supplementari di sicurezza in sotterraneo causati dalla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso;

h)

i danni minerari, sempre che siano imputabili ad attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso, che sono o saranno chiuse;

i)

tutti i costi debitamente giustificati connessi al ripristino delle vecchie attività estrattive e centrali elettriche, tra cui:

oneri residui derivanti dai contributi a organismi incaricati dell’approvvigionamento idrico e dello sgombero delle acque di scarico,

altri oneri residui derivanti dall’approvvigionamento idrico e dallo sgombero delle acque di scarico;

j)

oneri residui per l’assicurazione sanitaria degli ex lavoratori;

k)

costi connessi all’annullamento o alla modifica di contratti in corso (per un valore massimo di sei mesi di produzione);

l)

i deprezzamenti intrinseci eccezionali, sempre che derivino dalla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso;

m)

costi per la ricoltivazione delle superfici.

L’aumento del valore del terreno deve essere detratto dai costi ammissibili per le categorie di costi di cui alle lettere g), h), i) ed m).

2.   

Costi sostenuti da più imprese

Esclusivamente le seguenti categorie di costi:

a)

l’aumento dei contributi inerenti alla copertura degli oneri sociali, al di fuori del sistema legale, derivante dalla diminuzione del numero di soggetti che versano i contributi a seguito della chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso;

b)

le spese per l’approvvigionamento idrico e lo sgombro delle acque di scarico causate dalla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso;

c)

l’aumento dei contributi a organismi incaricati dell’approvvigionamento idrico e dello sgombro delle acque di scarico, sempre che quest’aumento derivi da una diminuzione, susseguente alla chiusura di attività basate su carbone, torba e scisto bituminoso, della produzione soggetta a contributo.


Rettifiche

27.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/314


Rettifica della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 115 del 6 maggio 2015 )

Pagina 4, articolo 1, primo comma:

anziché:

«La direttiva 96/53/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

“a)

alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 e dei loro rimorchi della categoria 0 e dei veicoli a motore delle categorie N2 e N3 e dei loro rimorchi delle categorie 03 e 04, quali definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*)”»

leggasi:

«La direttiva 96/53/CE è così modificata:

1)

l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è sostituito dal seguente:

“a)

alle dimensioni dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 e dei loro rimorchi della categoria O e dei veicoli a motore delle categorie N2 e N3 e dei loro rimorchi delle categorie O3 e O4, quali definiti nell'allegato II della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*)”».

Pagina 9, articolo 1, paragrafo 9, lettere c) e d):

anziché:

«c)

al punto 2.2.2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c)

veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi: 42 t”;

d)

al punto 2.2.2, è aggiunta la lettera seguente:

“d)

veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi: 44 t”;»

leggasi:

«c)

al punto 2.2.2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c)

veicolo a motore a 3 assi con semirimorchio a 2 o 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi: 44 t”;

d)

al punto 2.2.2 è aggiunta la lettera seguente:

“d)

veicolo a motore a 2 assi con semirimorchio a 3 assi destinato a operazioni di trasporto intermodale di uno o più container o casse mobili, fino a una lunghezza totale massima di 45 piedi: 42 t”».