ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 274

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
24 ottobre 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione) ( 1 )

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2000 della Commissione, del 18 ottobre 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [Watercress/Cresson de Fontaine/Berros de Agua/Agrião de Água/Waterkers/Brunnenkresse (STG)]

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2001 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

24

 

*

Regolamento (UE) 2022/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di diossine e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari ( 1 )

64

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/2003 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali riguardo alla modifica del regolamento interno della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno

67

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2022) 7509]  ( 1 )

69

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che non approva il ditiocianato di metilene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

76

 

 

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

 

*

Decisione del garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del 14 ottobre 2022, recante modifica del regolamento interno del GEPD del 15 maggio 2020

78

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DIRETTIVE

24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 274/1


DIRETTIVA (UE) 2022/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 ottobre 2022

relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 95/50/CE del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

(2)

I controlli sui trasporti su strada di merci pericolose devono svolgersi in conformità del regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e del regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio (6).

(3)

Le procedure degli Stati membri per il controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e le rispettive definizioni dovrebbero essere tali da assicurare che la verifica dell’osservanza delle norme di sicurezza stabilite dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) possa esser effettuata in maniera efficace.

(4)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare un sufficiente livello di controlli eseguiti su tutto il loro territorio pur evitando, nella misura del possibile, di moltiplicare oltre misura i controlli sui veicoli che ne sono oggetto.

(5)

È opportuno effettuare i controlli utilizzando una lista di elementi comuni, applicabile al trasporto di merci pericolose in tutta l’Unione.

(6)

È necessario prevedere una lista di infrazioni che siano ritenute da tutti gli Stati membri sufficientemente gravi da comportare, a carico dei veicoli che le avranno commesse, l’applicazione di misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione.

(7)

Per assicurare l’osservanza delle norme di sicurezza del trasporto su strada di merci pericolose, occorre prevedere controlli nelle imprese a titolo preventivo ovvero qualora siano state constatate, su strada, infrazioni gravi alla legislazione sul trasporto di merci pericolose.

(8)

I controlli in questione devono estendersi a tutti i trasporti su strada di merci pericolose effettuati in tutto o in parte sul territorio degli Stati membri, indipendentemente dal luogo di provenienza o di destinazione della merce o dal paese di immatricolazione del veicolo.

(9)

In caso di infrazioni gravi o ripetute, può essere richiesto alle autorità competenti dello Stato membro di immatricolazione del mezzo o di stabilimento dell’impresa che siano adottate misure adeguate e che lo Stato membro richiedente sia informato sull’esito dato alla richiesta.

(10)

È opportuno sorvegliare l’applicazione della presente direttiva sulla base di una relazione che sarà presentata dalla Commissione.

(11)

Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e III della presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (8). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(12)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la previsione di un elevato livello di sicurezza per quanto concerne il trasporto di merci pericolose, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica ai controlli che gli Stati membri esercitano sui trasporti su strada di merci pericolose effettuati per mezzo di veicoli che circolano nel loro territorio o che vi entrano in provenienza da un paese terzo.

Essa non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime.

2.   La presente direttiva non pregiudica minimamente il diritto degli Stati membri di controllare, nel rispetto del diritto dell’Unione, i trasporti nazionali e internazionali di merci pericolose effettuati nel loro territorio da veicoli non contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a)

«veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

b)

«merci pericolose»: le merci pericolose di cui all’articolo 1, lettera b), dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e agli allegati A e B di detto accordo, limitatamente al riferimento di cui all’allegato I, sezione I.1, della direttiva 2008/68/CE;

c)

«trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, fatta salva la disciplina prevista dalle legislazioni degli Stati membri in merito alla responsabilità derivante da tali operazioni;

d)

«impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, avente personalità giuridica propria, ovvero dipendente da un’autorità avente tale personalità, che trasporta, carica, scarica o fa trasportare merci pericolose, o che immagazzina temporaneamente, raccoglie, condiziona o riceve tali merci nel corso di un’operazione di trasporto, e che abbia sede nel territorio dell’Unione;

e)

«controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose.

Articolo 3

1.   Gli Stati membri si accertano che una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose sia sottoposta ai controlli previsti dalla presente direttiva per verificare la conformità dei medesimi alla legislazione in materia di trasporto su strada di merci pericolose.

2.   Detti controlli sono effettuati nel territorio di uno Stato membro in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1100/2008 e dell’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3912/92.

Articolo 4

1.   Per effettuare i controlli previsti nella presente direttiva gli Stati membri utilizzano la lista di controllo di cui all’allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l’esecuzione del controllo, compilato dall’autorità che ha eseguito il controllo, è consegnato al conducente del veicolo ed è esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli.

Il primo comma lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di effettuare appositi interventi specifici di controllo.

2.   I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un’ampia parte della rete stradale.

3.   I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un’infrazione o, qualora l’autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da tale autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.

4.   Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati affinché siano esaminati da laboratori riconosciuti dall’autorità competente.

5.   I controlli non devono superare una durata ragionevole.

Articolo 5

Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni elencate segnatamente all’allegato II siano state constatate nel corso di trasporto su strada di merci pericolose elencate segnatamente all’allegato II, i veicoli in questione possono essere immobilizzati — sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo — e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza, compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nell’Unione.

Articolo 6

1.   Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese, a scopo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza del trasporto di merci pericolose.

Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti su strada di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.

2.   Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all’allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione sono messi in regola prima di lasciare l’impresa; in caso contrario sono oggetto di altre misure adeguate.

Articolo 7

1.   Gli Stati membri si promettono reciproca assistenza per la proficua applicazione della presente direttiva.

2.   Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, commesse da un veicolo o da un’impresa non residente, sono segnalate alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata constatata un’infrazione grave o ripetuta possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa che siano adottate misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o in cui è stabilita l’impresa comunicano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono state constatate le infrazioni le misure eventualmente adottate nei confronti del vettore o dell’impresa interessati.

Articolo 8

Se, in occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si danno reciproca assistenza per chiarire la situazione.

Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, a un controllo nell’impresa, i risultati di tale controllo sono resi noti all’altro Stato membro interessato.

Articolo 9

1.   Per ogni anno solare, entro dodici mesi dal termine di quest’ultimo, ogni Stato membro trasmette alla Commissione, conformemente al modello di formulario normalizzato di cui all’allegato III della presente direttiva, una relazione sull’applicazione della direttiva 95/50/CE e della presente direttiva comprendente le seguenti indicazioni:

a)

se possibile, il volume censito o stimato di trasporti di merci pericolose su strada, in tonnellate trasportate o in tonnellate/chilometro;

b)

il numero di controlli effettuati;

c)

il numero di veicoli controllati, secondo l’immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);

d)

il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio di cui all’allegato II;

e)

il numero e il tipo di sanzioni comminate.

2.   Per la prima volta nel 1999 e successivamente almeno ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della direttiva 95/50/CE e della presente direttiva da parte degli Stati membri, in conformità delle informazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 10

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11, riguardo alla modifica degli allegati I, II e III della presente direttiva al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 2008/68/CE.

Articolo 11

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

La direttiva 95/50/CE, come modificata dagli atti di cui all’allegato IV, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato IV, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.

Articolo 14

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 19 ottobre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU C 105 del 4.3.2022, pag. 148.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 ottobre 2022.

(3)  Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).

(4)  Si veda l’allegato IV, parte A.

(5)  Regolamento (CE) n. 1100/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo all’eliminazione di controlli effettuati alle frontiere degli Stati membri nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 63).

(6)  Regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo ai controlli effettuati all’interno della Comunità nel settore dei trasporti su strada e per vie navigabili per quanto riguarda i mezzi di trasporto immatricolati o ammessi a circolare in un paese terzo (GU L 395 del 31.12.1992, pag. 6).

(7)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

(8)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


ALLEGATO I

Lista di controllo

(di cui all’articolo 4)

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ALLEGATO II

Infrazioni

Ai fini della presente direttiva, l’elenco, non completo, riportato di seguito indica tre categorie di rischio (la categoria I indica i rischi più seri) e fornisce un orientamento per valutare cosa si debba intendere per infrazione.

La determinazione della categoria di rischio appropriata deve tenere conto delle circostanze particolari ed essere lasciata alla valutazione dell’organismo di controllo/agente che effettua i controlli su strada.

Le infrazioni che non sono descritte nelle categorie di rischio saranno classificate conformemente alle descrizioni delle categorie.

Nel caso in cui vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (in conformità con il modello di formulario normalizzato presentato all’allegato III), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave (come indicato al punto 32 dell’allegato I).

1.   Categoria di rischio I

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell’ADR comporta un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all’ambiente; tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di immediate e adeguate misure correttive, quali il fermo del veicolo.

Le infrazioni sono:

1.

il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto;

2.

la fuga di sostanze pericolose;

3.

il trasporto con modalità proibite o inadeguate;

4.

il trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati;

5.

il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;

6.

il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione e presenta un rischio immediato (negli altri casi inserire nella categoria di rischio II);

7.

l’uso di imballaggi non autorizzati;

8.

l’imballaggio non è conforme alle istruzioni di imballaggio applicabili;

9.

il mancato rispetto delle disposizioni relative all’imballaggio misto;

10.

il mancato rispetto delle norme in materia di sistemazione e fissaggio del carico;

11.

il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi;

12.

il mancato rispetto dei livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi;

13.

il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità trasportate in un’unità di trasporto;

14.

il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza (ad esempio, documenti, marcatura o imballaggio dei colli, segnalazioni o marcature sul veicolo);

15.

il trasporto senza segnalazioni o marcature sul veicolo;

16.

l’assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate, che permettano di accertare un’infrazione della categoria di rischio I (ad esempio, numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d’imballaggio);

17.

il conducente è privo del certificato regolamentare di formazione professionale;

18.

l’uso di fuoco o di luci non protette;

19.

il mancato rispetto del divieto di fumare.

2.   Categoria di rischio II

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni dell’ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente; tale infrazione deve di norma condurre all’adozione di adeguate misure correttive, quali, se possibile e opportuno, la richiesta di adottare i correttivi del caso sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto in corso.

Le infrazioni sono:

1.

l’unità di trasporto comprende più di un rimorchio/semirimorchio;

2.

il veicolo non è più conforme alle norme di omologazione, ma non presenta un rischio immediato;

3.

il veicolo non è provvisto degli estintori funzionanti prescritti; un estintore può essere considerato ancora funzionante anche quando manchino il sigillo e/o la data di scadenza; non però quando è evidente che l’estintore non è più funzionante, ad esempio il manometro è a 0;

4.

il veicolo è sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte;

5.

il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (intermediate bulk containers —IBC) o degli imballaggi di grosse dimensioni;

6.

il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni danneggiati o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;

7.

il trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati;

8.

le cisterne o i tank container (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente;

9.

il trasporto di un imballaggio combinato con un imballaggio esterno non chiuso adeguatamente;

10.

le etichette, marcature o segnalazioni errate;

11.

l’assenza di istruzioni scritte conformi all’ADR o istruzioni scritte non pertinenti per le merci trasportate;

12.

il veicolo non è adeguatamente sorvegliato o parcheggiato.

3.   Categoria di rischio III

Quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente e le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito nella sede dell’impresa.

Le infrazioni sono:

1.

le dimensioni delle targhe o delle etichette o quelle delle lettere, delle figure o dei simboli sulle targhe o sulle etichette non sono conformi alle norme;

2.

il fatto che nella documentazione a bordo non siano disponibili informazioni diverse da quelle attinenti alla categoria di rischio I/16;

3.

il certificato di formazione professionale non è disponibile a bordo, ma è chiaro che il conducente ne è in possesso.


ALLEGATO III

Modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione destinata alla Commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni

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ALLEGATO IV

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive

(di cui all’articolo 13)

Direttiva 95/50/CE del Consiglio (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).

 

Direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 23).

 

Direttiva 2004/112/CE della Commissione (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23).

 

Direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).

 

Regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241).

unicamente allegato, punto IX.1

PARTE B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all’articolo 13)

Direttiva

Termine di attuazione

95/50/CE

1o gennaio 1997

2001/26/CE

23 dicembre 2001

2004/112/CE

14 dicembre 2005

2008/54/CE

__


ALLEGATO V

Tavola di concordanza

Direttiva 95/50/CE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, primo trattino

Articolo 2, lettera a)

Articolo 2, secondo trattino

Articolo 2, lettera b)

Articolo 2, terzo trattino

Articolo 2, lettera c)

Articolo 2, quarto trattino

Articolo 2, lettera d)

Articolo 2, quinto trattino

Articolo 2, lettera e)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 1, prima frase

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, seconda frase

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafi da 2 a 5

Articolo 4, paragrafi da 2 a 5

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8, prima frase

Articolo 8, primo comma

Articolo 8, seconda frase

Articolo 8, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 9, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 9, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 1, quinto trattino

Articolo 9, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9 bis

Articolo 10

Articolo 9 bis bis

Articolo 11

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Allegati I, II e III

Allegati I, II e III

Allegato IV

Allegato V


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 274/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2000 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» (STG)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» come specialità tradizionale garantita (STG) presentata dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

«Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» è una varietà della famiglia del crescione coltivata e raccolta in acqua corrente.

(3)

Quando è stata presentata la domanda il Regno Unito era uno Stato membro; quando quest'ultimo ha lasciato l'Unione europea, è divenuta una domanda proveniente da un paese terzo.

(4)

Il 5 febbraio 2020 la Commissione ha ricevuto dalla Germania la notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata. Il 21 febbraio 2020 la Commissione ha trasmesso tale notifica al Regno Unito.

(5)

La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dalla Germania giudicandola ricevibile. Nell'opposizione si sostiene che la domanda di registrazione del nome non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le autorità tedesche ritengono che la materia vegetale possa essere di origine sia selvatica che coltivata. Tuttavia il metodo tradizionale di raccolta in natura è in contrasto con il disciplinare, che fa riferimento alla coltivazione come modalità di produzione. Inoltre è stato sottolineato che la pianta cresce anche lungo i corsi d'acqua, non solo nell'acqua e che, contrariamente a quanto sostenuto, la prima produzione commerciale di crescione d'acqua era da attribuire alla Germania. Il metodo di coltivazione descritto non corrisponde poi a tutti i metodi di coltivazione del crescione d'acqua. La Germania ritiene inoltre che la composizione chimica della materia prima vegetale dipenda solo in parte da uno specifico metodo di coltivazione e che il termine «watercress» (crescione d'acqua) faccia riferimento al nome generalmente utilizzato per tale pianta, il che potrebbe essere considerato indice di genericità del nome stesso.

(6)

Con lettera del 3 aprile 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(7)

La consultazione tra Regno Unito e Germania si è conclusa il 30 giugno 2020 senza che fosse raggiunto alcun accordo.

(8)

Il 25 febbraio 2020 la Commissione ha ricevuto la notifica di opposizione della società neerlandese Koppert Cress B.V.

(9)

A norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo, stabilite o residenti in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda possono solo presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui sono stabilite per consentire a tale Stato membro di presentare un'opposizione alla Commissione, ma non possono presentare un'opposizione direttamente alla Commissione. La società neerlandese Koppert Cress B.V. non ha pertanto il diritto di presentare un'opposizione direttamente alla Commissione e la sua opposizione è dichiarata irricevibile.

(10)

Il 26 febbraio 2020 la Commissione ha ricevuto dai Paesi Bassi una notifica di opposizione che ha trasmesso al Regno Unito il 5 marzo 2020. Il 21 aprile 2020, ossia entro il termine previsto, la Commissione ha ricevuto la dichiarazione di opposizione motivata.

(11)

La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dai Paesi Bassi giudicandola ricevibile. Nell'opposizione si sostiene che la domanda di registrazione del nome non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per quanto riguarda il metodo di produzione, le autorità neerlandesi ritengono in particolare che, se la STG fosse concessa, il crescione d'acqua prodotto in un modo diverso o con tecniche di coltivazione diverse da quelle descritte nella domanda di registrazione non potrebbe più essere immesso sul mercato con conseguenze dirette sui produttori, indipendentemente dalla loro origine (Paesi Bassi o altri paesi in cui è coltivato).

(12)

L'opponente sostiene inoltre che il termine «watercress» (crescione d'acqua) si riferisce al nome generalmente utilizzato per tale pianta, il che potrebbe essere indice di genericità del nome stesso. Si fa poi riferimento al fatto che il crescione può avere dimensioni e modalità di confezionamento diverse e che il disciplinare era al tempo stesso molto dettagliato e poco chiaro.

(13)

Con lettera del 20 giugno 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(14)

La consultazione tra Regno Unito e Paesi Bassi si è conclusa il 28 settembre 2020 senza che fosse raggiunto alcun accordo.

(15)

Il 26 febbraio 2020 la Commissione ha ricevuto dal Belgio una notifica di opposizione che ha trasmesso al Regno Unito il 5 marzo 2020. Il 24 marzo 2020, ossia entro il termine previsto, la Commissione ha ricevuto la dichiarazione di opposizione motivata.

(16)

La Commissione ha esaminato l'opposizione inviata dal Belgio giudicandola ricevibile. Nell'opposizione si sostiene che la domanda di registrazione del nome presentata dal Regno Unito minaccia gli interessi del settore in Belgio e non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Le autorità belghe sostengono in particolare che la produzione commerciale avviene secondo modalità varie senza particolari restrizioni al metodo di produzione. Il Belgio ritiene la descrizione della domanda al tempo stesso molto specifica e piuttosto vaga e passibile di altre interpretazioni; pertanto non è auspicabile imporla alla coltivazione.

(17)

Con lettera del 23 giugno 2020 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare idonee consultazioni al fine di pervenire a un accordo in conformità alle rispettive procedure interne.

(18)

Regno Unito e Belgio hanno raggiunto un accordo che è stato notificato alla Commissione il 28 settembre 2020, ossia entro il termine previsto.

(19)

Il Regno Unito e il Belgio hanno concluso che la protezione del termine «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» (STG) dovrebbe essere concessa con alcune modifiche del disciplinare di produzione, tra cui modifiche della descrizione del prodotto per consentire diverse dimensioni del prodotto raccolto e modifiche della descrizione del metodo di produzione per tener conto delle variazioni dei tipi tradizionali di aiuole di produzione e consentire variazioni a livello locale circa la densità delle piantine auspicata e le modalità di commercializzazione del prodotto raccolto, nonché per semplificare la differenza tra crescione d'acqua e crescione coltivato a terra.

(20)

Nella misura in cui è conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e alla normativa dell'UE, è opportuno tener conto del contenuto dell'accordo concluso tra Regno Unito e Belgio.

(21)

Le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sono state oggetto di modifiche non sostanziali a seguito dell'accordo tra il Regno Unito e il Belgio.

(22)

Il richiedente sostiene che, nonostante le consultazioni parzialmente infruttuose, il termine «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» dovrebbe essere protetto in quanto soddisfa i requisiti per la registrazione di una STG e rispecchia la tradizione di coltivare crescione d'acqua in acqua corrente. Inoltre la domanda gode del sostegno di produttori belgi, spagnoli, francesi e portoghesi.

(23)

La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte nelle dichiarazioni di opposizione motivate alla luce del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati delle consultazioni condotte tra il richiedente e gli opponenti, e ha concluso che è opportuno registrare il nome «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse».

(24)

Le opposizioni si basano sull'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e sull'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(25)

Per quanto riguarda l'incompatibilità con le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, gli opponenti hanno dimostrato il potenziale danno economico causato dalla registrazione di «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse», in quanto per prodotti simili esistenti sul mercato tedesco che non seguono lo stesso metodo di produzione è utilizzato lo stesso nome.

(26)

Per quanto riguarda la non conformità alle condizioni di cui all'articolo 18, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» è ammesso a beneficiare della registrazione come STG se è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento e può essere registrato se designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto. È stato accertato che tale nome è utilizzato da secoli per definire questo prodotto specifico e identifica il carattere tradizionale e la specificità del prodotto, essendo una pianta coltivata e raccolta in acqua corrente. Il nome soddisfa quindi i requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(27)

Per quanto riguarda l'affermazione relativa alla genericità, il regolamento (UE) n. 1151/2012 non prevede il divieto di registrare nomi generici come STG. Esso esclude tuttavia, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, che sia registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell'Unione. Gli opponenti non hanno fornito prove sufficienti del fatto che il nome da registrare faccia riferimento ad affermazioni di carattere generale utilizzate per un insieme di prodotti.

(28)

In conclusione il nome di cui si propone la registrazione è conforme ai requisiti per la registrazione come STG previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Tuttavia è stato dimostrato che lo stesso nome è ampiamente utilizzato per prodotti simili sul mercato tedesco, i quali non seguono lo stesso metodo di produzione previsto dal disciplinare di produzione.

(29)

Pertanto a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo dal nome «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» tale nome, una volta registrato come STG, dovrebbe sempre essere accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione di» seguita dallo Stato membro o dal paese terzo la cui tradizione nella produzione di crescione d'acqua si riflette nel disciplinare di produzione. Gli Stati membri sono i seguenti: Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo. Il paese terzo è il Regno Unito.

(30)

Pertanto tale nome non dovrebbe essere protetto in quanto tale, ma solo in combinazione con l'affermazione «fatto secondo la tradizione di», in alternativa o cumulativamente (e/o), Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.

(31)

Nello specifico «Watercress» dovrebbe essere accompagnato dall'affermazione «made following to the tradition of the United Kingdom» o «made following to the tradition of Belgium» o «made following to the tradition of Spain» o «made following to the tradition of France» o «made following the tradition of The Netherlands» o «made following to the tradition of Portugal» o «made following to the tradition of» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

(32)

«Cresson de Fontaine» dovrebbe essere accompagnato dall'affermazione «produit selon la tradition de la France» o «produit selon la tradition de la Belgique» o «produit selon la tradition de l'Espagne» o «produit selon la tradition des Pays Bas» o «produit selon la tradition du Portugal» o «produit selon la tradition du Royaume-Uni» o «produit selon la tradition de» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

(33)

«Berros de Agua» dovrebbe essere accompagnato dall'affermazione «elaborado según la tradición de España» o «elaborado según la tradición de Bélgica» o «elaborado según la tradición de Francia» o «elaborado según la tradición de los Países Bajos» o «elaborado según la tradición de Portugal» o «elaborado según la tradición del Reino Unido» o «elaborado según la tradición de» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

(34)

«Agrião de Água» dovrebbe essere accompagnato dall'affermazione «produzido segundo a tradição de Portugal» o «produzido segundo a tradição de Bélgica» o «produzido segundo a tradição de Espanha» o «produzido segundo a tradição de França» o «produzido segundo a tradição des Países Baixos» o «produzido segundo a tradição de Reino Unido» o «produzido segundo a tradição de» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

(35)

«Waterkers» dovrebbe essere accompagnato dall'affermazione «vervaardigd volgens de traditie van België» o «vervaardigd volgens de traditie van Spanje» o «vervaardigd volgens de traditie van Frankrijk» o «vervaardigd volgens de traditie van Nederland» o «vervaardigd volgens de traditie van Portugal» o «vervaardigd volgens de traditie van Verenigd Koninkrijk» o «vervaardigd volgens de traditie van» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

(36)

«Brunnenkresse» dovrebbe essere accompagnato dall'affermazione «hergestellt nach der Tradition Belgiens» o « hergestellt nach der Tradition Spaniens» o «hergestellt nach der Tradition Frankreichs» o «hergestellt nach der Tradition der Niederlande» o «hergestellt nach der Tradition Portugals» o «hergestellt nach der Tradition Vereinigten Königreichs» o «hergestellt nach der Tradition» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

(37)

Di conseguenza, è opportuno consentire di continuare a utilizzare i nomi «Watercress», «Cresson de Fontaine», «Berros de Agua», «Agrião de Água», «Waterkers» e «Brunnenkresse» per prodotti non conformi al disciplinare di produzione di «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse»«fatto secondo la tradizione di» Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, all'interno del territorio dell'Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.

(38)

Alla luce di quanto precede, è opportuno iscrivere il nome «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» nel registro delle specialità tradizionali garantite.

(39)

Il disciplinare consolidato, che comprende il riferimento alle dichiarazioni di opposizione e le modifiche non sostanziali del disciplinare concordate tra il Regno Unito e il Belgio, dovrebbe essere pubblicato a titolo puramente informativo.

(40)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È registrato il nome «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» (STG).

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

«Watercress» è accompagnato dall'affermazione «made following to the tradition of the United Kingdom» o «made following to the tradition of Belgium» o «made following to the tradition of Spain» o «made following to the tradition of France» o «made following the tradition of The Netherlands» o «made following to the tradition of Portugal» o «made following to the tradition of» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

«Cresson de Fontaine» è accompagnato dall'affermazione «produit selon la tradition de la France» o «produit selon la tradition de la Belgique» o «produit selon la tradition de l'Espagne» o «produit selon la tradition des Pays Bas» o «produit selon la tradition du Portugal» o «produit selon la tradition du Royaume-Uni» o «produit selon la tradition de» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

«Berros de Agua» è accompagnato dall'affermazione «elaborado según la tradición de España» o «elaborado según la tradición de Bélgica» o «elaborado según la tradición de Francia» o «elaborado según la tradición de los Países Bajos» o «elaborado según la tradición de Portugal» o «elaborado según la tradición del Reino Unido» o «elaborado según la tradición de» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

«Agrião de Água» è accompagnato dall'affermazione «produzido segundo a tradição de Portugal» o «produzido segundo a tradição de Bélgica» o «produzido segundo a tradição de Espanha» o «produzido segundo a tradição de França» o «produzido segundo a tradição des Países Baixos» o «produzido segundo a tradição de Reino Unido» o «produzido segundo a tradição de» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

«Waterkers» è accompagnato dall'affermazione «vervaardigd volgens de traditie van België» o «vervaardigd volgens de traditie van Spanje» o «vervaardigd volgens de traditie van Frankrijk» o «vervaardigd volgens de traditie van Nederland» o «vervaardigd volgens de traditie van Portugal» o «vervaardigd volgens de traditie van Verenigd Koninkrijk» o «vervaardigd volgens de traditie van» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

«Brunnenkresse» è accompagnato dall'affermazione «hergestellt nach der Tradition Belgiens» o «hergestellt nach der Tradition Spaniens» o «hergestellt nach der Tradition Frankreichs» o «hergestellt nach der Tradition der Niederlande» o «hergestellt nach der Tradition Portugals» o «hergestellt nach der Tradition Vereinigten Königreichs» o «hergestellt nach der Tradition» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

Articolo 3

I nomi «Watercress», «Cresson de Fontaine», «Berros de Agua», «Agrião de Água», «Waterkers» e «Brunnenkresse» possono continuare a essere utilizzati per prodotti non conformi al disciplinare di produzione di «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse»«fatto secondo la tradizione di» Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, all'interno del territorio dell'Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.

Articolo 4

Il disciplinare consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)   GU C 401 del 27.11.2019, pag. 8.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


ALLEGATO

«WATERCRESS» / « CRESSON DE FONTAINE »/«BERROS DE AGUA»/«AGRIÃO DE ÁGUA»/«WATERKERS»/«BRUNNENKRESSE»

N. UE: TSG-GB-0062 — 6.12.2010

Regno Unito

1.   Nome(i) da registrare

«Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse»

Il nome è accompagnato dall’affermazione «fatto secondo la tradizione del Regno Unito» o «fatto secondo la tradizione del Belgio» o «fatto secondo la tradizione della Spagna» o «fatto secondo la tradizione della Francia» o «fatto secondo la tradizione dei Paesi Bassi» o «fatto secondo la tradizione del Portogallo» o «fatto secondo la tradizione di» seguita dai nomi di tutti o di alcuni di questi Stati membri o paesi terzi.

2.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati.

3.   Motivi della registrazione

3.1.   Specificare se il prodotto:

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Il «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» ottenuto da sementi di Nasturtium Officinale viene coltivato in acqua corrente secondo un metodo tradizionale di produzione commerciale utilizzato da oltre 200 anni.

3.2.   Specificare se il nome:

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

Per secoli, ancor prima che iniziasse la produzione commerciale in Europa oltre 200 anni fa, il nome «water-cress» nel Regno Unito, «cresson de fontaine» in Francia, «berros de agua» in Spagna, «agrião de água» in Portogallo, «waterkers» in Olanda e Belgio e «Brunnenkresse» in Germania veniva utilizzato per indicare questa varietà della famiglia del crescione coltivata in acqua corrente. Cress (crescione) è il nome della pianta e water (acqua) il descrittore.

4.   Descrizione

4.1.   Descrivere il prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

Il «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» il cui nome botanico è Nasturtium officinale, è una pianta acquatica/semiacquatica che cresce ancora spontaneamente in corsi d’acqua e sorgenti di tutta Europa e di molti altri paesi del mondo con un clima temperato. La pianta rimane ancorata al fondo o sul lato del corso d’acqua o della sorgente grazie al suo apparato radicale in modo da non essere portata via dall’acqua. La raccolta e la vendita di «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» allo stato selvatico non sono interessate dal presente disciplinare, che riguarda solo la produzione commerciale.

La produzione commerciale si limita a riprodurre il modo in cui la pianta cresce allo stato selvatico, utilizzando le sostanze nutritive provenienti dall’acqua corrente.

È ciò che si aspettano i consumatori quando si parla di crescione d’acqua: l’acqua è il substrato colturale e crescione è la pianta. I sinonimi botanici del Nasturtium officinale sono Rorippa nasturtium-aquaticum, Nasturtium nasturtium-aquaticum e Sisymbrium nasturtium-aquaticum L., che riflettono tutti il carattere acquatico autentico della pianta e il modo in cui cresce.

Il prodotto offerto ai clienti può variare in termini di lunghezza complessiva del fusto, dimensioni delle foglie e tipo di presentazione e imballaggio.

Le colture secondo il metodo tradizionale vengono raccolte dall’acqua e sono caratterizzate da foglie umide di colore verde medio tenue, di forma ovale e con margini interi. I fusti sono croccanti, di colore leggermente più pallido e possono presentare radici laterali che si estendono dal punto di giunzione delle foglie al fusto.

Proprietà microbiologiche

Derivate dall’ambiente in cui è coltivata la pianta; coltivata commercialmente in acqua corrente sorgiva o in pozzi, la coltura acquisisce una popolazione microbica epifita tipicamente elevata di Pseudomonad sp. La pianta è coltivata in acqua corrente di elevata qualità microbiologica.

Caratteristiche fisiche

Foglie composte pennate alterne, con 3-11 foglioline oblunghe o ovali, lucide, di colore verde scuro, con punta arrotondata, lisce non dentellate o con margini dentati ondulati. Il colore varia tipicamente dal verde (tripletta esadecimale 008000) al verde scuro (tripletta esadecimale 006400).

Fusti rampicanti o flottanti che si presentano succulenti o carnosi.

Radici lisce e fibrose che permettono il radicamento ovunque lungo il fusto sommerso, principalmente nei nodi.

La pianta produce fiori bianchi con 4 petali di circa 3-5 mm di larghezza, in racemi terminali e in racemi formati all’ascella delle foglie superiori. I piccoli fiori, di colore verde e bianco, si presentano in corimbi. Nel ciclo di vita naturale della pianta la fioritura avviene nei primi mesi estivi quando la lunghezza delle giornate si avvicina al suo massimo.

Il crescione di terra è invece del genere Barberea Verna, produce foglie singole pennate divise di colore verde che crescono sul fusto e, durante la fioritura, presenta fiori gialli.

Composizione chimica

Il «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» è ricco di glucosinolati ed è unico per quanto riguarda l’elevata espressione del glucosinolato B-feniletil-glucosinolato che rilascia isotiocianato di feniletile (PEITC). Il PEITC viene rilasciato durante la masticazione ed è responsabile del caratteristico gusto pungente. Il caratteristico sapore pepato è dovuto al contenuto di olio di senape. I livelli di PEITC sono influenzati dallo stress subito dalla pianta. Se la coltura subisce temperature troppo alte o troppo basse, oppure è sottoposta a periodi di carenza d’acqua, la pianta produce livelli di PEITC diversi.

Caratteristiche organolettiche

Test comparativi del «Watercress» rispetto al crescione coltivato a terra hanno evidenziato che il colore del «Watercress» è più scuro/più verde rispetto al crescione coltivato a terra, ha un sapore pepato più accentuato e una consistenza più tenera.

Anche un’altra valutazione organolettica, condotta nel 2009, ha indicato che il crescione coltivato a terra presenta un sapore pepato più debole e meno accentuato. Sono state inoltre registrate alcune osservazioni secondo cui il campione coltivato in acqua presenta foglie più scure e una consistenza più tenera.

Queste due valutazioni hanno dimostrato che, in entrambe le occasioni, da un’analisi professionale del crescione coltivato a terra rispetto a quello coltivato in acqua corrente sono emerse differenze e, al momento di esprimere una preferenza, il «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» è risultato superiore, per quanto riguarda le sole qualità organolettiche.

Tipicamente, il «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros De Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» presenta un retrogusto di senape, è pepato, piccante e leggermente amaro.

4.2.   Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

Il «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» deve essere coltivato in acqua corrente utilizzando sementi di Nasturtium officinale. Le sementi possono tuttavia essere seminate in un substrato adeguato in appositi impianti di propagazione e le pianticelle trasferite in aiuole di produzione. La pianta può essere coltivata tutto l’anno in aiuole appositamente costruite. La temperatura dell’acqua corrente che sgorga da sorgenti naturali o pozzi è generalmente compresa tra 10 °C e 18 °C. Ciò consente di proteggere la coltura dal caldo e dal freddo.

Per ottenere livelli relativamente uniformi e costanti di PEITC (e quindi un sapore relativamente uniforme) la coltura ha bisogno di condizioni di crescita stabili e prive di stress in termini di temperatura, approvvigionamento idrico e fertilizzanti.

Una coltivazione ad acqua con approvvigionamento idrico costante per tutto il ciclo di vita della pianta è il modo ideale per mantenere la temperatura; l’acqua corrente raffredda la coltura nelle giornate calde e la riscalda nelle giornate fredde.

Approvvigionamento idrico

Tradizionalmente l’acqua proviene da sorgenti naturali profonde e ricche di minerali o da pozzi, per via naturale o pompata; sono tuttavia accettabili altre fonti se di qualità microbiologica adeguatamente elevata (obiettivo zero Ecoli, tolleranza, 100 cfu/100 ml; obiettivo zero listeria, tolleranza 100 cfu/100 ml, zero Salmonella, zero STEC) ed esenti da contaminazione delle acque superficiali. L’acqua deve essere di qualità adeguata alla produzione di un alimento minimamente trasformato, cioè che può essere consumato senza cottura.

Progettazione delle aiuole

La posizione delle aiuole di produzione sarà solitamente dettata dalla fonte d’acqua e dallo sbocco. Le aiuole di produzione sono costruite con sponde impermeabili, possibilmente in pendenza dal punto in cui l’acqua entra nell’aiuola in modo da ostacolare le acque superficiali o di deflusso. Tradizionalmente l’acqua in ingresso viene convogliata e regolata nelle singole aiuole tramite valvole, rubinetti o semplici aperture nella parete portante di ingresso. Aziende agricole più moderne sono state costruite in modo da consentire l’installazione di sistemi di alimentazione automatizzati a partire dalle sorgenti d’acqua, il controllo della temperatura e l’alimentazione mirata di acqua e fertilizzanti. La superficie delle aiuole varia secondo la posizione e il paese. Le acque superficiali o di deflusso non devono poter entrare nel sito. Non devono essere presenti aree fangose permanenti che potrebbero costituire un habitat per la lumaca del fango.

Metodi di produzione

Si dovrebbe creare una nuova coltura nata da seme per prevenire l’insorgenza di virus, alcuni dei quali sono trasmessi dalle sementi stesse. La semina avviene direttamente nelle aiuole oppure, più di consueto, in compost o materiale del substrato, in impianti di propagazione dove le piantine vengono fatte crescere fino al primo vero stadio fogliare (circa 3-5 cm di altezza). I raccolti di inizio estate dovranno essere effettuati a partire da nuove colture da seme per superare il periodo di fioritura naturale che si verifica in questo periodo dell’anno. Negli altri mesi il raccolto può avvenire dalle ricrescite, un processo che permette al raccolto di rigenerarsi in una nuova coltura. Molti coltivatori producono il proprio seme permettendo ad alcune colture di fiorire e produrre il seme, tuttavia i semi sono disponibili presso le aziende produttrici di sementi.

La semina diretta nelle aiuole di produzione può avvenire manualmente o a macchina, così come avviene per le piantine prodotte nelle aree di propagazione che possono essere piantate a mano o a macchina, per ottenere alla base dell’aiuola una densità adeguata, in grado di trattenere l’umidità arricchita di sostanze nutritive e consentire l’infiltrazione e l’ancoraggio precoce delle radici.

In seguito, l’acqua arricchita di nutrienti in entrata viene lasciata fluire sulla base dove la coltura ricava i minerali e gli oligoelementi essenziali per la crescita; il flusso d’acqua viene aumentato man mano che la coltura matura per soddisfarne le esigenze.

Per integrare gli elementi nutritivi provenienti dall’acqua e dalla base delle aiuole possono essere utilizzati fertilizzanti orticoli standard ad alto contenuto di fosfati, che vengono applicati in modo appropriato secondo le esigenze delle colture.

La coltura deve avvenire in acqua corrente, anche se gli apparati radicali possono ancorarsi sulle sponde. Il crescione di terra ottenuto da sementi di Lepidium sativum è interamente coltivato a terra ed è diverso dal «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» coltivato in acqua.

Raccolta

Il «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» è raccolto per la vendita con o senza radici o substrato e venduto lavato o non lavato. I mazzetti sono solitamente caratterizzati da fusti pallidi privi di foglie e radici per 5-6 cm, tenuti insieme da un elastico o una legatura, oltre i quali le foglie, di dimensioni comprese tra i 2 e i 5 cm, formano la chioma del mazzetto. Tuttavia, le modalità di commercializzazione del prodotto possono variare sia in termini di prodotto stesso (foglie sfuse, rosette, con o senza radici e/o substrato) sia in termini di imballaggio.

4.3.   Descrizione dei principali elementi che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

Il carattere tradizionale del «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» è racchiuso nel metodo di produzione ed è associato all’acqua corrente da migliaia di anni; storicamente la coltura è sempre stata associata alla produzione acquatica ed è rimasta inalterata nella selezione e coltivazione in termini di morfologia e sapore. Ancora oggi appare identico alle illustrazioni della pianta risalenti all’epoca romana.

Si narra che Ippocrate, fondatore della medicina moderna, abbia scelto il sito del primo ospedale del mondo, sull’isola di Kos, vicino ad un ruscello adatto alla coltivazione della pianta che considerava essenziale per la cura dei suoi pazienti. Anche i Romani coltivavano il «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» in acqua corrente.

Nicholas Culpeper nel suo libro Complete Herbal pubblicato nel 1653 descrive il crescione d’acqua come una pianta « che cresce in piccoli rivoli d’acqua corrente ».

La prima coltivazione commerciale di «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» risale a metà del XVIII secolo in Germania; all’inizio dell’800 la coltura era ampiamente diffusa nei limpidi corsi d’acqua dell’Inghilterra meridionale. Si tratta di un metodo di produzione commerciale che è rimasto essenzialmente invariato, sebbene il metodo di coltivazione del «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» in acqua corrente risalga ai tempi dei Romani. Nel 1866, Adolphe Chatin ne descrive così la coltivazione in Francia: «questi canali erano un’immensa coltura di Fountain Cresson, una coltura che si è affermata da diversi anni sulle sorgenti d’acqua».

Alla fine del XIX secolo il «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» costituiva una fonte importante di occupazione e di reddito e il raccolto veniva fornito alle principali conurbazioni di tutto il nord Europa. Per fare un esempio, nel Regno Unito la ferrovia fu estesa ad Alresford, nello Hampshire, per trasportare fino a 30 tonnellate di prodotto alla settimana verso i mercati londinesi. Ancora oggi la ferrovia a vapore restaurata è conosciuta come «la linea del crescione».

Esistono numerose registrazioni cinematografiche degli anni ‘30 che mostrano il «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» coltivato in acqua corrente.

Ovunque, il «Watercress»/«Cresson de Fontaine»/«Berros de Agua»/«Agrião de Água»/«Waterkers»/«Brunnenkresse» tradizionale deve essere coltivato in acqua corrente. Sebbene le acque pure di sorgente che sgorgano dagli strati sotterranei contengano tutti i minerali necessari alla crescita, si registra solitamente una carenza di fosforo. Nell’Europa settentrionale questo è stato fortuitamente disponibile come fertilizzante a lento rilascio di fosfato sotto forma di scorie di defosforazione, un sottoprodotto del tradizionale processo di produzione dell’acciaio. Per quasi 200 anni la coltivazione è avvenuta con acque sorgive pure, integrate da applicazioni di scorie di defosforazione che hanno fornito il fertilizzante fosfatico e gli oligoelementi che la coltura non riusciva a trovare nell’acqua corrente. Oggi il processo di produzione dell’acciaio è cambiato e le scorie di defosforazione non sono più disponibili. Di conseguenza attualmente vengono utilizzati fertilizzanti fosfatici commerciali a lento rilascio.

Coltivato secondo i metodi tradizionali in acqua corrente, è caratterizzato da foglie umide di colore verde medio tenue e di forma ovale. I fusti sono croccanti e possono presentare radici laterali che si estendono dal punto di giunzione delle foglie al fusto. Le piante hanno un caratteristico retrogusto di senape; il sapore è pepato, piccante e leggermente amaro.


24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 274/24


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2001 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (UE) 2016/1247 (2) la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali» o «inchiesta iniziale»). L’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2)

I dazi antidumping attualmente in vigore prevedono aliquote comprese tra il 55,4 % e il 59,4 % sulle importazioni dei produttori esportatori inclusi nel campione, del 58,8 % per le società che hanno collaborato non incluse nel campione e un’aliquota del 59,4 % per tutte le altre società nella RPC.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(3)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(4)

La domanda di riesame è stata presentata in data 26 aprile 2021 da HSWT France S.A.S. («HSWT» o «richiedente»), l’unico produttore nell’Unione di aspartame che costituisce quindi l’industria dell’Unione di aspartame ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(5)

La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione (4).

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 29 luglio 2021 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha aperto un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di aspartame originari della RPC. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(8)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, i produttori noti di aspartame della RPC e le autorità di quest’ultima, nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(10)

Si sono tenute audizioni con l’unico produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta «Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd. (“Changmao”)».

1.6.   Osservazioni in merito all’apertura

(11)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sull’apertura da Changmao. Anche il richiedente ha presentato osservazioni in proposito.

(12)

Changmao ha affermato che era probabile che il denunciante nell’inchiesta iniziale Ajinomoto Sweeteners Europe SAS non fosse una persona giuridica indipendente avente sede in Francia, ma solo una filiale di Ajinomoto Inc. Inoltre è stato affermato che la filiale utilizzava relazioni di audit che costituivano parte integrante di Ajinomoto Inc. in Giappone, che esagerava il costo dello stabilimento francese utilizzando metodi interni di valutazione, fissazione dei prezzi di trasferimento e determinazione dei costi che distorcevano il costo di produzione dell’aspartame in Europa e ciò ha portato all’istituzione di un dazio antidumping.

(13)

La Commissione rileva che tali argomentazioni si riferiscono all’inchiesta iniziale che è stata completata nel luglio 2016 (6) e pertanto sono state respinte in quanto irrilevanti ai fini dell’inchiesta in corso.

(14)

Changmao ha sostenuto altresì che l’apertura dell’inchiesta era illegale in assenza del pre-esame dell’identità del fondo di investimento dei Paesi Bassi, Standard Investment, che ha acquisito talune delle attività di produzione di aspartame di Hyet Sweet e ha assunto alcuni dipendenti di quest’ultima società nel corso della procedura fallimentare concernente la medesima società. È stato sottolineato che non era chiaro se tale fondo fosse un soggetto collegato di Ajinomoto Inc. e il fondo potesse essere servito allo scopo di nascondere fonti di capitale in Giappone, proteggendo così gli interessi di Ajinomoto Inc. contro le importazioni di aspartame dalla RPC tramite l’uso improprio di procedure antidumping dell’UE.

(15)

La Commissione osserva che, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione deve avviare un riesame delle misure antidumping in vigore quando esistono elementi di prova sufficienti del rischio di esistenza di dumping e di pregiudizio che giustificano l’apertura di un riesame in previsione della scadenza. La domanda di riesame presentata da HSWT di cui al considerando 4 conteneva tali informazioni. L’inchiesta riguarda le importazioni di aspartame dalla RPC. Il fatto che l’azionista del richiedente sia collegato a un produttore giapponese di aspartame non è rilevante ai fini dell’apertura della presente inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(16)

Changmao ha inoltre sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto avviare la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza poiché nell’avviso di apertura non vi era alcun riferimento alle circostanze del fallimento di Hyet Sweet o alcuna giustificazione preliminare in merito ai motivi per cui la domanda di riesame di HSWT sembrerebbe conforme ai requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. La stessa società ha inoltre sostenuto che la Commissione aveva ignorato l’impatto del fallimento di Hyet Sweet sulla posizione di HSWT per l’apertura del riesame in previsione della scadenza.

(17)

La Commissione osserva che l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base non contiene disposizioni concernenti cambiamenti della composizione dell’industria dell’Unione. Inoltre Changmao non ha spiegato perché il fallimento di Hyet Sweet avrebbe influito sulla posizione di HSWT in relazione all’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza e perché i motivi del fallimento di Hyet Sweet dovrebbero essere menzionati nell’avviso di apertura. Al momento dell’esame della domanda di riesame in previsione della scadenza, Hyet Sweet non esisteva più e HSWT era l’unico produttore di aspartame nell’Unione. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(18)

Changmao ha sostenuto che la Commissione non era in grado di riesaminare la valutazione del pregiudizio originariamente condotta per la filiale produttrice di aspartame di Ajinomoto Inc. (dal 2016 Hyet Sweet SAS) con riferimento a un’altra società, HSWT, nel corso del presente riesame in previsione della scadenza. Inoltre la stessa società ha affermato che diversi indicatori di pregiudizio durante i tre anni precedenti l’apertura dell’inchiesta in corso farebbero riferimento a Hyet Sweet SAS, fallita a metà di tale periodo e alla quale non è succeduta HSWT in quanto quest’ultima avrebbe acquistato soltanto talune attività da Hyet Sweet e avrebbe rilevato soltanto una parte dei dipendenti di Hyet Sweet.

(19)

In un’inchiesta antidumping avviata a norma dell’articolo 5 o dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione deve valutare il pregiudizio subito dall’intera industria dell’Unione e non da un particolare produttore. L’industria dell’Unione può essere costituita da uno o più produttori dell’Unione. Inoltre il fatto che la composizione dell’industria dell’Unione sia cambiata tra l’inchiesta iniziale e quella del riesame in previsione della scadenza è ininfluente ai fini di quest’ultima inchiesta. Ciò è dovuto al fatto che lo scopo di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza è valutare se le misure in vigore debbano essere mantenute o cessate dopo aver valutato se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione Inoltre il fatto che gli indicatori di pregiudizio prima del 2019 facessero riferimento a Hyet Sweet SAS e dal 2019 a HSWT, essendo entrambi produttori dell’Unione di aspartame, è irrilevante poiché la valutazione del pregiudizio della Commissione è condotta sull’industria dell’Unione e non su produttori specifici. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(20)

Changmao ha inoltre sostenuto che nella domanda di riesame HSWT ha fornito due serie diverse di dati sul consumo dell’Unione. La prima serie utilizzava il consumo stimato da Allied Market Research («AMR»), le importazioni cinesi si basavano sulle statistiche sulle esportazioni cinesi, mentre le importazioni giapponesi erano calcolate come differenza tra il consumo totale e la somma delle esportazioni cinesi e delle vendite dell’UE. La seconda serie di dati utilizzava le importazioni dalla Cina e dal Giappone tratte dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. Changmao ha indicato che vi erano notevoli discrepanze tra le due serie di dati e che la Commissione non aveva tenuto conto di tali discrepanze al momento della decisione di apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, contrariamente alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base che impongono che la domanda di riesame si basi su dati affidabili e coerenti. Inoltre, nel marzo del 2022, Changmao ha chiesto alla Commissione di verificare l’accuratezza dei dati sul consumo dell’Unione di cui alla tabella 4 della domanda di riesame e di modificare i dati sul consumo dell’Unione di cui alla tabella 2 della medesima domanda.

(21)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione durante l’inchiesta, come spiegato ai considerando da 178 a 181, rivedendo i dati forniti nella domanda ove necessario. In secondo luogo, in relazione alle incongruenze delle statistiche utilizzate, la Commissione osserva che la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 non comprende le importazioni in regime di perfezionamento attivo mentre la banca dati delle statistiche sulle esportazioni cinesi comprende tutte le esportazioni cinesi. Come spiegato al considerando 190, un volume significativo di importazioni dalla RPC è stato effettuato nel quadro del sistema di perfezionamento attivo. Inoltre la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 comprende le importazioni effettuate secondo le norme doganali applicabili negli Stati membri in cui viene effettuata l’importazione, mentre la banca dati cinese comprende le esportazioni effettuate secondo le norme doganali cinesi. Di conseguenza potrebbero esistere differenze tra il volume totale delle importazioni dalla Cina secondo la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 o in Eurostat per un determinato prodotto e il volume delle esportazioni dalla Cina nell’Unione di cui alla banca dati cinese. Inoltre, sebbene Changmao sembri citare erroneamente l’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l’accuratezza e l’adeguatezza degli elementi di prova forniti nella domanda di riesame e ha ritenuto che i dati e gli andamenti complessivi delle diverse fonti costituissero elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(22)

Changmao ha sostenuto che le misure antidumping sulle importazioni di aspartame dalla RPC non proteggevano l’industria dell’Unione, bensì promuovevano le importazioni di aspartame dal Giappone. Changmao ha affermato che tali importazioni sono aumentate dopo l’istituzione delle misure antidumping tradizionalmente a prezzi elevati e volumi elevati a spese degli utilizzatori e dei consumatori dell’Unione. Changmao ha criticato la Commissione per non aver chiesto a HSWT di chiarire la questione. Ha inoltre sostenuto che le importazioni dal Giappone erano legate al fallimento di Hyet Sweet e, sebbene la Commissione fosse a conoscenza di tale fallimento, non ha chiesto a HSWT di chiarirne i motivi. Inoltre Changmao ha affermato che se le misure in vigore non erano state in grado di impedire il fallimento di Hyet Sweet, ciò significava che non esisteva alcun nesso di causalità tra il fallimento di Hyet Sweet e le importazioni dalla RPC.

(23)

Lo scopo dell’istituzione delle misure antidumping è quello di ripristinare le condizioni di parità nel mercato dell’Unione. L’aspartame è fabbricato soltanto nell’Unione, nella RPC e in Giappone. Il Giappone è quindi soltanto un’altra fonte di importazione di aspartame. Il fatto che le importazioni dal Giappone siano aumentate dopo l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di aspartame dalla RPC è irrilevante per l’attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Changmao non ha inoltre spiegato perché la Commissione avrebbe dovuto chiedere al richiedente di spiegare l’aumento delle importazioni di aspartame dal Giappone. Inoltre l’affermazione di Changmao secondo la quale le importazioni dal Giappone erano legate al fallimento di Hyet Sweet non è stata corroborata da alcun elemento di prova. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(24)

Changmao ha inoltre sostenuto che, secondo una dichiarazione pubblicata su Internet da HSWT e dalla società cinese Vitasweet nel settembre del 2019, le due società hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo secondo il quale Vitasweet avrebbe fornito ad HSWT l’aspartame a un prezzo competitivo (7). Lo stesso soggetto ha affermato altresì che se Hyet Sweet o HSWT importavano aspartame dalla RPC, tali importazioni non avrebbero causato alcun pregiudizio a Hyet Sweet o HSWT, ma ne avrebbero favorito lo sviluppo. Se vi era stato un pregiudizio, sarebbe quindi stato autoinflitto. Inoltre Changmao ha dichiarato che nella domanda di riesame è stato affermato che HSWT non aveva chiarito se fosse il principale importatore di aspartame dal Giappone e dalla RPC e che la Commissione non aveva valutato adeguatamente la posizione di HSWT ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base. Changmao ha affermato altresì che essere il maggiore importatore di aspartame dell’UE sarebbe sufficiente per escludere HSWT dalla definizione di industria dell’Unione.

(25)

La Commissione rileva che le argomentazioni di cui sopra contemplano diverse informazioni di fatto errate. La dichiarazione pubblicata su Internet di cui sopra non è stata resa da HSWT ma dalla società cinese Vitasweet sul proprio sito web e fa riferimento ad un accordo con Hyet Sweet e non con HSWT. HSWT e Hyet Sweet sono due entità distinte e non collegate, come spiegato al considerando 39. Inoltre HSWT non ha importato e/o venduto aspartame dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Poiché la presente inchiesta riguarda le importazioni di aspartame dalla RPC, la questione se HSWT abbia o meno importato aspartame dal Giappone durante il periodo dell’inchiesta di riesame è inoltre irrilevante per l’esame della rappresentatività. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(26)

L’analisi della Commissione ha confermato che nessuno degli elementi citati da Changmao, corretti o meno sul piano fattuale, era sufficiente per mettere in discussione la conclusione secondo cui la domanda di riesame conteneva sufficienti elementi di prova tendenti ad evidenziare che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio. Tali aspetti erano stati stabiliti sulla base dei migliori elementi di prova di cui disponeva il richiedente all’epoca, che erano sufficientemente rappresentativi e affidabili. Inoltre le argomentazioni presentate da Changmao e le confutazioni del richiedente sono state esaminate nel dettaglio nel corso dell’inchiesta e sono ulteriormente discusse nel prosieguo. Sulla base di quanto precede, la Commissione ha confermato che la domanda forniva elementi di prova sufficienti del fatto che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio, soddisfacendo così i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(27)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha contestato la valutazione della Commissione secondo cui l’eventuale collegamento o meno dell’azionista finale del richiedente a un produttore giapponese non era pertinente ai fini dell’apertura dell’inchiesta. Changmao ha affermato che soltanto una divulgazione completa delle informazioni in merito all’assetto proprietario di HSWT poteva fornire una comprensione esaustiva e completa di HSWT e quindi una migliore comprensione del pregiudizio o dell’assenza di pregiudizio subito dal produttore dell’Unione e delle relative cause. Inoltre Changmao ha asserito che l’indicazione del nome del beneficiario finale e degli azionisti di controllo indicati da HSWT e dalla Commissione come «Standard investment» non era corretta e necessitava di rettifica.

(28)

Come menzionato al considerando 15, l’eventuale collegamento dell’azionista beneficiario del richiedente a un produttore giapponese non era pertinente ai fini dell’apertura dell’inchiesta poiché l’inchiesta riguarda le importazioni di aspartame dalla RPC e non dal Giappone. L’azionista ultimo del produttore dell’Unione non incide inoltre in alcun modo sulla valutazione del pregiudizio effettuata dalla Commissione nel quadro della presente inchiesta. Inoltre, come indicato al considerando 45, durante l’inchiesta, HSWT ha reso noto un grafico con la struttura del gruppo di Hyet Sweet SAS fino a dicembre 2018, un grafico con la struttura del gruppo di HSWT/Standard Investment a febbraio del 2022 e un grafico di confronto tra le attuali strutture di Hyet Sweet SAS e HSWT/Standard Investment. HSWT ha inoltre fornito informazioni sensibili alla Commissione in merito al suo titolare effettivo ultimo. Tali informazioni sensibili non suggeriscono alcun rapporto con Ajinomoto Giappone. Inoltre «Standard Investment» è il nome non formale complessivo per le varie entità del gruppo a cui appartiene HSWT. SIF III Holding Cooperatief U.A. è una di tali entità. («SIF III» è l’abbreviazione di «Standard Investment Fund 3»). Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

1.7.   Campionamento

(29)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori nel paese interessato e di importatori indipendenti nell’Unione, nell’avviso di apertura la Commissione ha ventilato la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori e degli importatori indipendenti, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento degli importatori

(30)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(31)

Due società hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito ad essere inserite nel campione. In considerazione del numero esiguo, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. A una di tali società è stato chiesto di compilare il questionario per gli importatori indipendenti. L’altra sembrava essere un utilizzatore ed è stata pertanto invitata a compilare il questionario dedicato agli utilizzatori.

1.7.2.   Campionamento dei produttori nella RPC

(32)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori nella RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(33)

Due produttori esportatori del paese interessato, Vitasweet Jiangsu Co., Ltd («Vitasweet») e Changmao, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In considerazione del numero esiguo, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento.

1.8.   Risposte al questionario

(34)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(35)

Il giorno dell’apertura la Commissione ha inviato lettere con i link ai questionari destinati ai produttori esportatori (Vitasweet e Changmao), ad HSWT così come agli importatori indipendenti e agli utilizzatori noti. Gli stessi questionari sono stati resi disponibili anche nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Trade, online (8) alla data dell’apertura.

(36)

Sono pervenute risposte al questionario soltanto da un solo produttore esportatore (Changmao), da HSWT e da un utilizzatore, Mars Polska sp. Z o.o. Nessun importatore indipendente ha presentato risposte al questionario.

(37)

HSWT ha iniziato a produrre aspartame nell’Unione a partire dal 2019. Ha acquistato tutti gli attivi necessari per la produzione di aspartame, compresi gli edifici precedentemente di proprietà di Hyet Sweet SAS, dal curatore fallimentare di tale società attraverso un contratto di acquisto di attivi. Il richiedente ha spiegato che il curatore fallimentare aveva organizzato una procedura di gara aperta e si erano fatti avanti diversi potenziali acquirenti. Alla fine HSWT è risultata essere il miglior offerente. HSWT ha presentato altresì i dati finanziari necessari relativi a Hyet Sweet SAS per l’anno 2018. Hyet Sweet SAS ha interrotto la produzione di aspartame nell’Unione nel 2018 ed ha avviato la procedura fallimentare. In seguito alla stipula del contratto di acquisto di attivi, HSWT ha ricevuto anche il server informatico con le informazioni finanziarie di Hyet Sweet SAS. Di conseguenza HSWT ha presentato i dati relativi alle operazioni di Hyet Sweet SAS prima del fallimento (per l’anno 2018).

(38)

Changmao ha affermato ripetutamente, in diverse osservazioni e in diverse audizioni, che l’ex produttore dell’Unione Hyet Sweet SAS e il richiedente HSWT o i due gruppi di cui fanno parte tali entità (rispettivamente il gruppo Hyet e il gruppo Standard Investment/HSWT) erano collegati. Changmao non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri una relazione tra tali due gruppi. La medesima società ha altresì chiesto alla Commissione di verificare se talune entità che facevano parte dei due gruppi fossero collegate.

(39)

Dall’inchiesta è emerso che l’ex produttore di aspartame Hyet Sweet SAS o le sue società collegate non erano collegate a HSWT o alle sue società collegate. La Commissione ha esaminato a lungo la questione nel corso dell’inchiesta e non ha individuato alcun elemento di prova che potesse indicare che tali due entità o i loro gruppi fossero collegati.

(40)

Changmao ha inoltre chiesto alla Commissione di verificare se talune società collegate che fanno parte del gruppo Standard Investment/HSWT fossero coinvolte nella produzione di aspartame o nelle importazioni di aspartame dalla RPC, nel qual caso tali entità avrebbero dovuto presentare una risposta al questionario.

(41)

L’inchiesta ha rivelato che l’unico produttore di aspartame nell’Unione è il richiedente. Inoltre la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che HSWT o una qualsiasi delle sue società collegate importi aspartame dalla RPC. Di conseguenza soltanto HSWT è stata invitata a rispondere al questionario.

(42)

Changmao ha affermato che Hyet Sweet SAS e la sua società collegata Hyet Sweet BV, che presumibilmente importano aspartame dalla RPC, hanno l’obbligo di presentare risposte separate al questionario, poiché altrimenti la valutazione della Commissione sulla situazione dell’industria dell’Unione non sarebbe completa, rendendo impossibile qualsiasi determinazione conclusiva del pregiudizio e del rischio di reiterazione del pregiudizio.

(43)

Come spiegato al considerando 37, i server informatici con i dati finanziari di Hyet Sweet SAS sono stati rilevati da HSWT nel contesto del contratto di acquisto di attivi. HSWT ha presentato le informazioni finanziarie richieste per il 2018 relative a Hyet Sweet. La Commissione disponeva pertanto di informazioni complete per effettuare l’analisi del pregiudizio durante il periodo in esame. Hyet Sweet BV non è collegata all’attuale produttore dell’Unione di aspartame, come spiegato al considerando 39. Indipendentemente dal fatto che importi o meno aspartame, Hyet Sweet BV non ha alcuna rilevanza nella valutazione dell’industria dell’Unione dato che al massimo sarebbe un importatore indipendente (nel caso in cui importasse eventualmente il prodotto in esame). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(44)

Changmao ha affermato che HSWT si è rifiutata di rendere noti i suoi proprietari beneficiari e qualsiasi relazione aziendale e familiare, la presenza di amministratori che rivestono incarichi anche in altre imprese, l’esistenza di accordi e piani commerciali che indicherebbero l’esistenza di una relazione tra HSWT e il gruppo di Hyet Sweet.

(45)

La Commissione osserva che tale affermazione è di fatto errata. Il 5 aprile 2022 HSWT ha reso noto un grafico con la struttura del gruppo di Hyet Sweet SAS fino a dicembre 2018, un grafico con la struttura del gruppo di HSWT/Standard Investment a febbraio del 2022 e un grafico di confronto tra le attuali strutture di Hyet Sweet SAS e HSWT/Standard Investment. Il richiedente ha inoltre spiegato che talune entità facenti parte del gruppo HSWT/Standard Investment avevano in passato nomi simili alle società appartenenti al gruppo Hyet di proprietà del signor Timmermans. Ciò era dovuto al fatto che in passato c’erano piani di cooperazione tra il gruppo HSWT/Standard Investment e le società del signor Timmermans. Tuttavia poiché tali piani non sono stati realizzati, successivamente il gruppo HSWT ha rinominato tali società al fine di evitare che l’associazione erronea con il signor Timmermans proseguisse. Pertanto le società di proprietà del signor Timmermans sono soggetti giuridici completamente distinti e non hanno legami con il gruppo Standard Investment/HSWT. Come spiegato in precedenza, l’inchiesta non ha rivelato alcun legame tra il gruppo Standard Investment/HSWT e Hyet Sweet SAS, né Changmao ha presentato alcun elemento di prova concreto al riguardo, se non speculazioni infondate. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(46)

Changmao ha affermato che HSWT non dovrebbe essere considerata una parte che ha collaborato, in quanto non ha fornito una versione non riservata significativa di tutti gli allegati in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni della Commissione (come la valutazione delle scorte e la contabilità relativa alla gestione). Inoltre Changmao ha sostenuto che HSWT ha fornito una tabella riveduta del questionario senza alcuna spiegazione dei motivi della modifica. La medesima società ha asserito altresì che gli andamenti degli indici forniti per i costi di produzione unitari e i profitti sulle vendite nell’UE ad acquirenti indipendenti erano diversi nella domanda di riesame e nel questionario riveduto per il periodo 2018-2020 e HSWT non ha fornito alcuna spiegazione per le discrepanze.

(47)

La Commissione non concordava con tale asserzione. Nel quadro di un’inchiesta antidumping, durante il processo di richiesta di informazioni mancanti, la Commissione chiede alle parti che collaborano (esportatori, produttori dell’Unione, importatori e utilizzatori) di fornire una serie di chiarimenti e documenti, di natura riservata, al fine di condurre l’inchiesta. Anche le domande inviate dalla Commissione durante il processo di richiesta di informazioni mancanti hanno natura riservata in quanto contenevano una descrizione dettagliata delle informazioni riservate fornite dalla società che dovevano essere chiarite. HSWT ha fornito una versione consultabile dei documenti che non erano riservati per natura. La valutazione delle scorte e la contabilità relativa alla gestione sono documenti che contengono informazioni riservate per natura. La risposta al questionario riveduto presentata da HSWT fa seguito alle ulteriori domande sollevate dalla Commissione, anch’esse di natura riservata. Inoltre i dati comunicati da HSWT nella domanda di riesame costituiscono elementi di prova prima facie presentati per l’apertura del riesame e pertanto potrebbero essere necessarie modifiche ai dati nel corso dell’inchiesta. Inoltre i dati presentati nella domanda di riesame vengono utilizzati soltanto per decidere se l’apertura del riesame è giustificata. D’altra parte, i dati comunicati nella risposta al questionario dopo l’apertura dell’inchiesta sono verificati in dettaglio e corretti/adattati dalla Commissione, se del caso, durante il processo di richiesta di informazioni mancanti e la verifica in loco o il controllo incrociato a distanza. I dati presentati nella risposta al questionario possono essere riveduti durante l’inchiesta. Tale processo è lo stesso per tutte le parti interessate (compresi i produttori esportatori) che collaborano all’inchiesta. I dati definitivi sono riportati nel presente regolamento alla sezione 5. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(48)

Changmao ha affermato che HSWT non ha specificato quali società nella struttura dei gruppi segnalati di HSWT e Hyet Sweet fossero coinvolte nell’attività dell’aspartame o delle sue materie prime, inclusa la produzione, la trasformazione, la vendita, l’importazione e l’esportazione, i test, l’affitto di edifici e terreni per produzione e che, quindi, le strutture aziendali e il rapporto tra tali due gruppi sono rimasti poco chiari e contraddittori.

(49)

La Commissione non concorda con tale asserzione. All’inizio dell’inchiesta, già nel modulo per la verifica della rappresentatività, HSWT ha dichiarato che nessuna delle sue società collegate era coinvolta nella produzione e/o nella vendita di aspartame prodotto nell’Unione. Inoltre HSWT ha dichiarato altresì di non essere collegata, direttamente o indirettamente, ad alcun produttore o esportatore di aspartame della RPC e di non vendere nell’Unione aspartame importato dalla RPC. L’inchiesta ha confermato tali affermazioni e Changmao non ha presentato alcun elemento di prova attestante il contrario. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(50)

Changmao ha asserito altresì che HSWT ha utilizzato le officine e i terreni di proprietà di Hyet Sweet SAS per la produzione di aspartame durante il periodo in esame, in quanto HSWT avrebbe acquistato soltanto una piccola quantità di attivi fissi di Hyet Sweet SAS durante le procedure di liquidazione. Ha inoltre affermato che, dato che HSWT non ha acquistato il terreno bensì lo ha affittato da Hyet Sweet, tale circostanza indicava che HSWT e Hyet Sweet SAS erano collegate.

(51)

Come spiegato al considerando 37, HSWT ha acquistato tutti gli attivi necessari per la produzione di aspartame, compresi gli edifici precedentemente di proprietà di Hyet Sweet SAS dal curatore fallimentare di tale società attraverso un contratto di acquisto di attivi. Il curatore fallimentare aveva organizzato una procedura di gara aperta e diversi potenziali acquirenti si erano manifestati. Alla fine HSWT è risultata essere il miglior offerente. Dato che gli attivi di Hyet Sweet SAS sono stati venduti nel contesto di una procedura fallimentare, la vendita di tali attivi è stata effettuata a un valore inferiore al loro valore contabile stabilito nei conti di Hyet Sweet SAS, il che spiega la differenza tra il valore degli attivi nei conti di Hyet Sweet SAS e il valore degli attivi nei conti di HSWT per il 2019. Il richiedente ha spiegato che il terreno non era incluso nel contratto di acquisto di attivi stipulato con il curatore fallimentare poiché Hyet Sweet SAS non possedeva il terreno ma lo affittava. Inoltre due società non sono considerate collegate se una società affitta o utilizza il terreno di un’altra società. Le persone fisiche o giuridiche (ossia le società) sono considerate legate ai sensi dei requisiti di cui all’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (9). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(52)

Changmao ha affermato altresì erroneamente che HSWT ha ammesso che i due gruppi HSWT e Hyet Sweet erano collegati nel periodo 2018–2019 poiché entrambi i gruppi hanno concordato che il nome Hyet sarebbe stato utilizzato da alcune società di entrambi i gruppi.

(53)

La Commissione osserva che HSWT non ha rilasciato alcuna dichiarazione di tale tenore nel contesto dell’inchiesta. Inoltre due società non sono considerate collegate unicamente sulla base del fatto che alcune società di due gruppi distinti convengono di utilizzare denominazioni analoghe, nel caso di specie «Hyet». Le condizioni affinché due società possano essere considerate collegate sono riportate al considerando 51. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(54)

Changmao ha asserito che, poiché due società collegate a HSWT sono state coinvolte nell’acquisizione di determinati attivi da Hyet Sweet SAS e nella creazione di HSWT, tali società devono rispondere al questionario almeno per quanto concerne gli aspetti seguenti: 1) la loro attività commerciale nella creazione di HSWT; 2) i loro piani per affrontare in maniera efficace i problemi che hanno portato alla liquidazione di Hyet Sweet; 3) il rapporto tra HSWT e il gruppo Hyet; 4) i motivi della decisione di HSWT e dei suoi proprietari di consentire al gruppo Hyet di continuare a importare aspartame nell’Unione da produttori concorrenti della RPC; 5) se le sovvenzioni ricevute dal governo francese sono state utili per la riorganizzazione dell’attività dell’aspartame o coprono le spese di esercizio.

(55)

Nel quadro di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, in linea di principio soltanto le società collegate coinvolte nella produzione e nella vendita del prodotto oggetto del riesame devono rispondere al questionario. Come indicato al considerando 176, HSWT è l’unica entità del gruppo Standard Investment/HSWT coinvolta nella produzione e nella vendita di aspartame nell’Unione. Inoltre HSWT e Hyet Sweet non sono società collegate e non possono pertanto interferire nella presunta decisione del gruppo Hyet di importare aspartame dalla RPC. Infine per quanto concerne le presunte sovvenzioni che HSWT avrebbe ricevuto dal governo francese, Changmao non ha spiegato perché tale fatto sarebbe pertinente ai fini di un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(56)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha affermato che HSWT non aveva fornito un documento ufficiale che confermava la cessazione dell’esistenza di Hyet Sweet SAS.

(57)

La Commissione ha sottolineato che HSWT non era tenuta a presentare tale documento. Come illustrato al considerando 37, HSWT ha acquistato gli attivi da Hyet Sweet SAS che ha avviato una procedura fallimentare. Il fatto che Hyet Sweet SAS possa comunque continuare ad esistere come entità ai fini della procedura fallimentare non è pertinente ai fini della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Ciò che conta è che Hyet Sweet SAS non era più un produttore di aspartame nell’Unione dopo la vendita dei suoi attivi ad HSWT. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(58)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha ribadito la propria argomentazione secondo la quale Hyet Sweet SAS avrebbe dovuto rispondere al questionario in quanto produttore dell’Unione di aspartame durante il periodo in esame essendo collegata a HSWT nel periodo dal novembre del 2018 al febbraio del 2019 poiché durante tale periodo di tempo Hyet Sweet SAS e gli azionisti di HSWT stavano discutendo la costituzione di un’impresa comune. Inoltre Changmao ha sostenuto che durante tale periodo HSWT: 1) ha utilizzato le marche e i marchi di fabbrica di HYET per commercializzare i prodotti fabbricati presso l’impianto di Gravelines; 2) ha utilizzato indirizzi di posta elettronica che terminavano con @Hyetsweet.com; e, aspetto importante, 3) ha utilizzato anche il nome «Hyet» per descrivere due società azioniste, ossia «Hyet Sweet Now Holding BV» e «Hyet Sweet NL BV». Changmao ha sostenuto che la risposta concernente i dati per l’anno 2018 avrebbe dovuto essere presentata da Hyet Sweet SAS stessa o, quanto meno, tali dati avrebbero dovuto essere verificati con la collaborazione di Hyet. Changmao ha affermato che il curatore fallimentare incaricato di Hyet Sweet SAS avrebbe potuto fornire la risposta al questionario per conto di Hyet Sweet SAS. Inoltre Changmao ha asserito che il questionario era necessario non soltanto per quanto riguarda le informazioni finanziarie di Hyet Sweet SAS, ma anche per quanto riguarda le informazioni sulle vendite, la storia della società, la struttura e l’orientamento aziendale. Changmao ha affermato che HSWT non era in grado di garantire l’accuratezza e la completezza delle informazioni necessarie in merito a Hyet Sweet SAS a tale riguardo, ad esempio, mancavano le informazioni finanziarie di Hyet Sweet SAS per il 2017, mentre la Commissione aveva dovuto scegliere il periodo in esame a partire dal 2018, anziché dal 2017. Changmao ha dichiarato che vi erano dubbi circa il modo in cui HSWT potesse garantire la veridicità e l’accuratezza delle informazioni finanziarie fornite da Hyet Sweet SAS. Changmao ha chiesto altresì alla Commissione di rendere noto il motivo per cui ha evitato di contattare Hyet Sweet SAS.

(59)

Come indicato al considerando 45, la Commissione era a conoscenza del tentativo di cooperazione tra le due società e ne ha tenuto conto nella sua valutazione. Tuttavia la Commissione ha concluso che il fatto che gli azionisti di HSWT e Hyet Sweet SAS abbiano condotto discussioni per la costituzione di un’impresa comune per quattro mesi nel 2018 (durante i quali HSWT potrebbe aver utilizzato i marchi e/o gli indirizzi di posta elettronica di Hyet Sweet) non ha avuto alcuna ripercussione sostanziale sull’attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Come indicato al considerando 43, i server informatici con i dati finanziari di Hyet Sweet SAS sono stati rilevati da HSWT nel contesto del contratto di acquisto di attivi. Inoltre dipendenti specifici che lavoravano per Hyet Sweet nel 2018 hanno continuato a lavorare per HSWT. Di conseguenza HSWT costituiva la miglior fonte di informazioni finanziarie e di altra natura in merito a Hyet Sweet SAS per l’anno 2018. Durante la visita di verifica, la Commissione ha potuto verificare le informazioni richieste nel questionario in quanto ha avuto accesso alle informazioni necessarie per il 2018 e agli ex dipendenti di Hyet Sweet SAS che hanno potuto fornire risposte alle domande poste dalla Commissione. La Commissione non ha quindi avuto bisogno di contattare Hyet Sweet SAS. Inoltre il 2017 non era pertinente per l’inchiesta, in quanto il periodo in esame andava dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2021. È prassi della Commissione includere nel periodo in esame tre anni civili completi prima del periodo dell’inchiesta. La Commissione ha concluso che il tentativo di relazione commerciale tra le due società non era pertinente ai fini della valutazione dell’eventualità che le misure antidumping in vigore dovessero essere mantenute o lasciate scadere. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(60)

Nelle sue osservazioni in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha affermato che all’interno del gruppo Hyet Sweet era stata costituita una società denominata Hyet Aspartame BV e che non era stata divulgata alcuna informazione sulle attività di tale società durante il periodo in esame, comprese informazioni sul fatto che tale società fosse un produttore di aspartame o un operatore commerciale in tale settore, sulla data di costituzione della società e su quale fosse la sua finalità. Changmao ha inoltre chiesto alla Commissione di chiarire se la società madre di Hyet Sweet SAS (Stratco BV) fosse coinvolta nella produzione e nel commercio di aspartame.

(61)

Come illustrato al considerando 176, HSWT è l’unico produttore dell’Unione di aspartame. La Commissione ha inoltre riscontrato che non esiste alcuna relazione tra Hyet Aspartame BV o Stratco BV, da un lato, e HSWT, dall’altro. Di conseguenza né Hyet Aspartame BV né Stratco BV deve fornire una risposta al questionario in veste di parti dell’industria dell’Unione. Inoltre il fatto che Hyet Aspartame BV o Stratco BV siano operatori commerciali che si occupano di aspartame non è pertinente ai fini dell’accertamento del rischio di reiterazione del pregiudizio che deve essere condotto dalla Commissione nel contesto di un riesame in previsione della scadenza. È superfluo sottolineare che la collaborazione degli operatori commerciali non è obbligatoria nelle inchieste di difesa commerciale e le due società, anche qualora fossero operatori commerciali che si occupano di aspartame, sono libere di non partecipare al presente riesame. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(62)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha affermato che poiché la società collegata di HSWT, Sweet Now NL, era impegnata nell’acquisto e nella vendita di materie prime per conto di HSWT, Sweet Now NL doveva presentare una risposta al questionario. In assenza di collaborazione da parte di Sweet Now NL, il costo di produzione di HSWT avrebbe dovuto essere soggetto ai fatti disponibili, i suoi prezzi di vendita avrebbero dovuto essere adeguati al ribasso e anche l’undercutting dei prezzi avrebbe dovuto subire una rettifica al ribasso.

(63)

La Commissione non concordava con tale asserzione. Il questionario per i produttori dell’Unione chiede a questi ultimi di elencare i loro cinque principali fornitori (in termini di valore di acquisto) durante il periodo dell’inchiesta di riesame in relazione a ciascuna delle principali materie prime utilizzate nella produzione di aspartame. Sulla base di tali informazioni, la Commissione valuta caso per caso se siano necessarie ulteriori informazioni al riguardo. Dall’inchiesta è emerso che tutte le materie prime sono state acquistate direttamente da HSWT da fornitori indipendenti, fatta eccezione per alcuni acquisti effettuati all’inizio del 2019, quando Sweet Now NL ha acquistato talune materie prime per conto di HSWT. Dati i volumi e il periodo in cui sono stati effettuati tali acquisti, la Commissione ha concluso che non era necessario che HSWT fornisse ulteriori informazioni sugli acquisti di materie prime da Sweet Now NL.

(64)

Changmao ha inoltre asserito che se l’aspartame venduto da HSWT a società collegate fosse stato rivenduto durante il periodo in esame, tali società avrebbero dovuto rispondere al questionario.

(65)

Dall’inchiesta è emerso che la società collegata non ha rivenduto l’aspartame a clienti indipendenti. HSWT ha venduto l’aspartame a una società collegata soltanto nel 2019 e nel 2020 (rispettivamente una quota pari al 16 % e all’1 % del volume totale di produzione) e poi lo ha riacquistato pressoché allo stesso prezzo per esigenze di flusso di cassa. Pertanto non era necessario che la Commissione richiedesse alla società collegata di presentare una risposta al questionario. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

1.9.   Verifica

(66)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società seguenti:

produttore dell’Unione:

HSWT France SAS, Gravelines, Francia (in relazione a Hyet Sweet SAS per il 2018 e a HSWT dal 2019 alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame).

1.10.   Fase successiva della procedura

(67)

Il 15 luglio 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere le misure antidumping in vigore («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni in merito alla divulgazione delle informazioni e chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(68)

Changmao ha presentato osservazioni e chiesto un’audizione, che si è svolta il 1o agosto 2022. HSWT ha quindi formulato osservazioni circa le affermazioni di Changmao. Tutte le affermazioni sono state trattate nel presente regolamento.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(69)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso di cui all’inchiesta iniziale, ossia l’aspartame [N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell’acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 70 (codice TARIC 2924297005) («prodotto oggetto del riesame»).

(70)

L’aspartame viene impiegato come edulcorante sintetico con un’ampia gamma di applicazioni, ad esempio in prodotti alimentari, bevande e prodotti farmaceutici.

2.2.   Prodotto in esame

(71)

Il prodotto in esame nel contesto della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC.

2.3.   Prodotto simile

(72)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i prodotti seguenti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(73)

Tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(74)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame (ossia dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021), le importazioni di aspartame dalla RPC sono proseguite. Secondo Eurostat le importazioni di aspartame dalla RPC rappresentavano il [6 %-8 %] del mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto a una quota di mercato del 50 %-70 % durante il periodo dell’inchiesta iniziale. In termini assoluti, dal periodo dell’inchiesta iniziale le importazioni sono diminuite del [70 %-80 %].

(75)

Come indicato al considerando 36, soltanto un produttore esportatore cinese (Changmao) ha collaborato all’inchiesta. Poiché le importazioni di Changmao rappresentano meno del 3 % delle importazioni totali di aspartame dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame, non possono essere considerate rappresentative delle importazioni totali dalla RPC. Il 31 marzo 2022 e il 1o aprile 2022 la Commissione ha quindi informato rispettivamente le autorità della RPC e Changmao che, data la collaborazione insufficiente da parte dei produttori esportatori nella RPC, essa intendeva applicare l’articolo 18 del regolamento di base in relazione alle conclusioni riguardanti la RPC. Sono state ricevute osservazioni da Changmao.

(76)

Changmao ha asserito di aver collaborato pienamente e che la Commissione non avrebbe dovuto tenere conto di fatti peggiori rispetto a quelli inclusi nella sua risposta al questionario e alle sue osservazioni, comprese quelle relative alle importazioni dal Giappone e dalla RPC.

(77)

La Commissione chiarisce che l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base nel caso di specie fa riferimento alle sue conclusioni sulla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio in relazione alla RPC e non a Changmao. Tutte le osservazioni presentate da Changmao nel quadro dell’inchiesta sono state debitamente valutate nelle sezioni pertinenti del presente regolamento. Poiché le esportazioni di Changmao non sono risultate rappresentative del totale delle importazioni nell’Unione dalla RPC, la Commissione non ha calcolato un margine di dumping individuale per Changmao. In assenza di collaborazione in relazione a quantitativi rappresentativi, la Commissione ha calcolato un margine di dumping a livello nazionale come dettagliato nella sezione 3. È superfluo sottolineare che nei riesami in previsione della scadenza i dazi antidumping effettivi non vengono riveduti; i calcoli sono utilizzati soltanto come base per le risultanze in merito al rischio di persistenza/reiterazione del dumping e del pregiudizio. Di conseguenza, anche se la Commissione avesse calcolato un margine di dumping individuale per Changmao, ciò non avrebbe influito sull’esito dell’inchiesta, che dipendeva dal calcolo di un margine nazionale per il restante 97 % delle importazioni. Di conseguenza il margine di dumping individuale di Changmao, essendo limitato soltanto al 3 % delle importazioni cinesi nell’Unione, non sarebbe stato rilevante ai fini della determinazione della persistenza o meno del dumping a livello nazionale durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(78)

Pertanto, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping si basavano sui fatti disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni ricevute dal produttore dell’Unione e da Changmao, nonché sulle statistiche disponibili, in particolare quelle desunte dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 e dal Global Trade Atlas («GTA»).

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di aspartame originario della RPC

(79)

In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(80)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC né comunicazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente, il 13 giugno 2022, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(81)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(82)

Il 4 marzo 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella produzione di aspartame. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare l’Argentina, la Malaysia e la Thailandia come un paese rappresentativo appropriato. Alla Commissione sono pervenute osservazioni sulla prima nota da parte di Changmao.

(83)

Il 28 aprile 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base dei dati della società Ajinomoto (Malaysia) Berhad («Ajinomoto Malaysia»), un produttore di alimenti, condimenti ed edulcoranti sintetici con sede in Malaysia. Non sono pervenute osservazioni.

3.3.   Valore normale

(84)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «[i]l valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(85)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, tuttavia, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono in seguito denominate «SGAV»).

(86)

Come ulteriormente illustrato in seguito, la Commissione ha concluso nell’ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, che fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.3.1.   Esistenza di distorsioni significative

(87)

Anche se in passato la Commissione non ha esaminato le esportazioni di aspartame nel contesto dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, nella recente inchiesta concernente un altro edulcorante sintetico nella RPC, ossia l’acesulfame potassio (10), la Commissione ha riscontrato che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha concluso anche nell’ambito della presente inchiesta, sulla base degli elementi di prova disponibili, che fosse opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(88)

In tale inchiesta la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (11).

(89)

In particolare la Commissione ha concluso che nel settore dell’acesulfame potassio non solo persiste un grado sostanziale di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (12), ma anche che il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (13).

(90)

La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (14). La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC (15).

(91)

Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acesulfame potassio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (16), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per gli attori societari della RPC (17).

(92)

Come avvenuto nell’ambito dell’inchiesta precedente relativa all’acesulfame potassio, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda di riesame e nella relazione (18), fondati su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, nonché della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato tali elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.

(93)

La domanda di riesame nel caso di specie si riferiva alla relazione, in particolare alle risultanze di cui alla relazione concernenti il settore chimico. Inoltre la domanda elencava una serie di documenti strategici che incidono sul settore dell’aspartame, tra cui il tredicesimo piano quinquennale nazionale, l’iniziativa Made in China 2025, il tredicesimo piano quinquennale nazionale per l’industria chimica e petrolchimica, le linee guida del Consiglio di Stato sulla promozione della trasformazione tecnologica delle imprese (2012), il piano per lo sviluppo dell’industria leggera (2006-2020) e il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria chimica nella provincia di Jiangsu.

(94)

Dall’inchiesta è emerso altresì che nel settore dell’aspartame persiste un certo livello di proprietà e controllo da parte del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, anche in relazione alle seguenti imprese di proprietà dello Stato che producono aspartame: gruppo Niutang, L&P Food Ingredient e Nantong Changhai Food Additives [tutte e tre le società appartengono a un unico gruppo (19)].

(95)

Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire con i prezzi e i costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, durante l’inchiesta la Commissione ha stabilito l’esistenza di legami personali tra i produttori del prodotto oggetto del riesame e il PCC. È stato stabilito che taluni produttori di aspartame sono membri attivi della China Food Additive and Ingredients Association (CFAA, Associazione cinese degli additivi e degli ingredienti per alimenti), che stabilisce quanto segue nel suo statuto: «[a]rticolo 3: l’Associazione aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese e, in conformità con le disposizioni della costituzione del partito comunista cinese, istituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, sviluppa le attività del partito e provvede a garantire le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito. L’autorità di registrazione e gestione dell’Associazione è il ministero degli Affari civili della Repubblica popolare cinese, e l’autorità principale per le attività di edificazione del partito è il Comitato del partito della Commissione del Consiglio di Stato per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato. L’Associazione accetta la guida, la supervisione e la gestione aziendale dell’autorità di registrazione e gestione, dell’autorità competente per le attività di edificazione del partito e dei pertinenti dipartimenti di gestione del settore. […] articolo 22: elezione e revoca dell’incarico di amministratori: 1) i primi amministratori saranno nominati congiuntamente dai membri dell’associazione al momento della costituzione, e saranno eletti dall’assemblea rappresentativa dei membri dopo essere stati approvati dall’autorità competente per le attività di edificazione del partito». Dall’inchiesta è emerso che tra i produttori noti di aspartame nella RPC, Sinosweet riveste il ruolo di direttore esecutivo e Changmao Biochemical Engineering è un membro del consiglio di amministrazione. Inoltre il vicedirettore generale di Niutang Food Additives è allo stesso tempo presidente del sindacato e membro della Conferenza consultiva politica del popolo cinese.

(96)

Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore dell’aspartame sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I produttori del prodotto oggetto del riesame pongono esplicitamente l’accento, nei loro siti web, sulle attività di edificazione del partito, hanno membri del partito nella gestione societaria e sottolineano la loro affiliazione al PCC. L’inchiesta ha rivelato attività di edificazione del partito nel gruppo Niutang, che è un’impresa di proprietà dello Stato.

(97)

Inoltre nel settore dell’aspartame sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base.

(98)

L’industria dell’aspartame rientra in numerosi piani, direttive e altri documenti incentrati sugli additivi alimentari, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il tredicesimo piano quinquennale per l’innovazione tecnologica alimentare e il tredicesimo piano quinquennale per l’industria chimica e petrolchimica (l’aspartame rientrerebbe nella categoria dei prodotti della chimica fine). Inoltre, a livello regionale, esistono strumenti che consentono allo Stato di intervenire nell’industria dell’aspartame. Ad esempio la provincia di Jiangsu, dove si trovano due produttori noti di aspartame — Jiangsu Vitasweet e la società collegata Changzhou Guanghui — ha istituito un fondo per l’adeguamento strutturale del settore chimico, avente la finalità di sostenere, tra l’altro, l’ammodernamento, la delocalizzazione e la trasformazione delle imprese. Gli edulcoranti sintetici chimici sono ulteriormente elencati nella versione 2019 del repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria (20) e sono quindi soggetti alle rispettive politiche governative messe in atto.

(99)

Come si evince dai suddetti esempi, il governo della RPC orienta lo sviluppo del settore dell’aspartame in base a un’ampia gamma di strumenti politici e di direttive e controlla praticamente tutti gli aspetti dello sviluppo e del funzionamento del settore. Inoltre l’industria dell’aspartame beneficia degli orientamenti e degli interventi governativi riguardanti le materie prime, in particolare la cicloesilammina e l’acido sulfamico.

(100)

In aggiunta a quanto precede, i produttori di aspartame sono anche beneficiari di sovvenzioni statali, a chiara dimostrazione dell’interesse dello Stato per il settore. Durante l’inchiesta, la Commissione ha constatato che i produttori di aspartame, tra cui Changmao Biochemical Engineering, beneficiavano di sovvenzioni statali dirette (21). Inoltre il sito web di Vitasweet Jiangsu indicava che dal 2010 la società è riconosciuta come un centro tecnologico della provincia di Jiangsu per ingredienti e alimenti funzionali, che era uno degli obiettivi del piano di attuazione della provincia di Jiangsu per lo sviluppo delle industrie della biotecnologia e della nuova medicina per il periodo 2009-2012 (22), sottolineando il fatto che è idonea a ricevere sostegno finanziario governativo. Inoltre, Changzhou Guanghui Biotechnology, situata nel parco chimico nazionale di Changzhou, è idonea a beneficiare del sostegno governativo, poiché tutte le società situate in tale parco sono soggette all’avviso sulla gestione standardizzata delle aree di concentrazione dell’industria chimica, al fine di rafforzare i parchi dell’industria chimica della provincia.

(101)

In sintesi il governo della RPC ha messo in atto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione di […] in quanto principale materia prima utilizzata nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(102)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi di prova del fatto che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell’aspartame, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, come indicato al considerando 90, non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.

(103)

Il settore dell’aspartame subisce inoltre gli effetti delle distorsioni dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 88. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).

(104)

Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore dell’aspartame non risenta dell’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 88. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(105)

La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che hanno pagato (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori dei fattori produttivi impiegano manodopera soggetta alle distorsioni, possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale, che sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(106)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(107)

Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni indicanti il contrario.

(108)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, per stabilire il valore normale non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno. La Commissione ha pertanto proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione in appresso.

3.3.2.   Paese rappresentativo

3.3.2.1.   Osservazioni generali

(109)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale (23);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (24);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(110)

Come indicato ai considerando 82 e 83, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota del 4 marzo 2022 e la seconda nota sui fattori produttivi del 28 aprile 2022. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Malaysia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

3.3.2.2.   Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC

(111)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha spiegato che il prodotto oggetto del riesame non sembrava essere fabbricato in nessuno dei paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC conformemente ai criteri indicati al considerando 109. Era fabbricato soltanto nella RPC, in Giappone e nell’Unione.

(112)

La Commissione ha quindi valutato se un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame fosse prodotto in un paese avente un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. La Commissione ha pertanto indicato che avrebbe preso in considerazione la produzione di edulcoranti, aromi e additivi alimentari, che erano prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dell’aspartame, per stabilire un paese rappresentativo appropriato in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(113)

Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato l’Argentina, la Malaysia e la Thailandia quali paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica tutti come paesi a «reddito medio-alto», in termini di reddito nazionale lordo, dove è noto che avviene la produzione di prodotti appartenenti alla medesima categoria generale.

3.3.2.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(114)

Nella prima nota la Commissione ha individuato una società in Argentina, una società in Malaysia e quattro società in Thailandia per le quali nella banca dati Dun & Bradstreet (25) o tramite il sito web aziendale erano prontamente disponibili informazioni finanziarie relative a prodotti appartenenti alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame.

(115)

Per quanto riguarda l’Argentina, la Commissione ha riscontrato dati finanziari prontamente disponibili per un produttore di prodotti rientranti nella stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame, ossia Laboratorios Argentinos Farmesa, che fabbrica prodotti appartenenti alla stessa categoria generale dell’aspartame, nella banca dati Dun & Bradstreet per il 2020, senza tuttavia trovare rendiconti finanziari pubblicati.

(116)

Per quanto riguarda la Malaysia, la Commissione ha riscontrato rendiconti finanziari pubblicati prontamente disponibili per un produttore di prodotti rientranti nella stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame, ossia la società Ajinomoto Malaysia, per gli esercizi finanziari chiusi al 31 marzo 2018, 2019, 2020 e 2021 (26), nonché dati finanziari prontamente disponibili per tale società nella banca dati Dun & Bradstreet.

(117)

Per quanto riguarda la Thailandia, la Commissione ha riscontrato dati finanziari prontamente disponibili per tre produttori di prodotti rientranti nella stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame nella banca dati Dun & Bradstreet per uno di essi per l’esercizio finanziario chiuso il 31 dicembre 2020 e per gli altri due per l’esercizio finanziario chiuso il 31 marzo 2021. La Commissione ha inoltre riscontrato dati prontamente disponibili per l’esercizio finanziario chiuso al 31 marzo 2021 per Ajinomoto Company (Thailand) Ltd. Le informazioni finanziarie di Ajinomoto Company (Thailand) Ltd erano però incorporate nella relazione annuale di Ajinomoto Group senza un rendiconto separato per Ajinomoto Company (Thailandia). Non è stato possibile utilizzare i dati per le altre tre società thailandesi in quanto i loro dati non riguardavano gran parte del PIR e/o non rendevano disponibili sui loro siti web conti completi sottoposti a revisione contabile.

(118)

La Commissione ha analizzato altresì le importazioni dei principali fattori produttivi in Argentina, Malaysia e Thailandia ed ha rilevato che una parte significativa delle importazioni dei fattori produttivi principali quali l’acido L-aspartico e la L-fenilalanina in Argentina, Malaysia e Thailandia provenivano dalla RPC. Ciò ha evidenziato potenziali distorsioni dei prezzi all’importazione da altri paesi terzi, essendo influenzati dalle importazioni cinesi. Tale circostanza è stata riscontrata anche per altri possibili paesi rappresentativi quali Brasile, Colombia, Filippine, Russia, Turchia, Serbia e Sud Africa per i quali la Commissione non è stata in grado di trovare produttori di prodotti simili con informazioni finanziarie pubblicamente disponibili. Messico e Perù segnalavano un volume ragionevole di importazioni di tali fattori produttivi da paesi diversi dalla RPC. Tuttavia Messico e Perù non segnalavano importazioni del secondo fattore produttivo più significativo (anidride acetica). Inoltre la Commissione non è stata in grado di trovare produttori di prodotti simili con informazioni finanziarie pubblicamente disponibili.

(119)

Di conseguenza, sebbene l’elevato volume delle importazioni dalla RPC per i fattori produttivi di cui sopra potrebbe avere un effetto distorsivo sul prezzo delle importazioni da altri paesi, considerando che la presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base che non richiede un calcolo preciso del margine di dumping, ma piuttosto di stabilire il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie avrebbe potuto eccezionalmente utilizzare il prezzo all’importazione da paesi diversi dalla RPC seguendo la metodologia di cui al considerando 136, nonostante l’elevato volume di importazioni dalla RPC.

(120)

Changmao si è opposto alla selezione di Ajinomoto Thailandia o Ajinomoto Malaysia. Ha affermato che: 1) entrambe le entità si concentrano sulla produzione di altri prodotti e non di edulcoranti, in particolare non di aspartame; 2) il margine di profitto di Ajinomoto Thailandia superava il margine di profitto ragionevole ottenuto da un produttore di edulcoranti; 3) poiché Ajinomoto Giappone deteneva una posizione di monopolio nel mercato giapponese, era probabile che anche Ajinomoto Thailandia e Ajinomoto Malaysia godessero di posizioni molto forti nei loro mercati. Inoltre Changmao ha asserito che, poiché le esportazioni di aspartame dal Giappone nell’Unione da parte di Ajinomoto erano aumentate dall’istituzione dei dazi antidumping alla RPC, il gruppo Ajinomoto aveva tutto l’interesse a mantenere i dazi antidumping in vigore. Di conseguenza detta società ha affermato che, al fine di garantire lo svolgimento di un’inchiesta obiettiva, non era opportuno selezionare alcuna società collegata ad Ajinomoto in Thailandia o in Malaysia ai fini della determinazione del valore normale.

(121)

La Commissione ha osservato che Changmao non ha proposto alcun produttore alternativo in Malaysia e Thailandia. Per quanto riguarda la prima affermazione, si rammenta che l’aspartame è prodotto soltanto nella RPC, in Giappone e nell’UE. Sebbene Ajinomoto Malaysia produca diversi tipi di prodotti, produce anche edulcoranti. L’aspartame è un tipo di edulcorante.

(122)

In merito all’affermazione relativa al fatto che il livello di profitto di Ajinomoto Thailandia fosse troppo elevato, come evidenziato nella nota del 4 marzo 2022, la relazione annuale accessibile al pubblico presentava i dati finanziari su base consolidata, non soltanto per l’entità in Thailandia che fabbrica edulcoranti. Inoltre la Commissione ha osservato che Changmao non ha fornito alcuna indicazione in merito a un margine di profitto «ragionevole» ottenuto da un produttore di edulcoranti.

(123)

Per quanto riguarda l’affermazione concernente la posizione di monopolio delle affiliate di Ajinomoto in Thailandia e Malaysia, la Commissione ha osservato che Changmao non ha presentato alcun elemento di prova al riguardo. Tale argomentazione è stata quindi respinta.

(124)

Infine l’argomentazione secondo cui non era opportuno selezionare alcuna società collegata ad Ajinomoto in Thailandia o in Malaysia ai fini della determinazione del valore normale in quanto Ajinomoto avrebbe avuto interesse a mantenere le misure antidumping in vigore nell’UE non era motivata e, in ogni caso, la Commissione faceva affidamento su informazioni finanziarie sottoposte a revisione prontamente disponibili. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(125)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che le informazioni finanziarie disponibili per la società malese Ajinomoto Malaysia costituissero la fonte più appropriata per stabilire SGAV e profitti ai fini della determinazione del valore normale. Dei rendiconti finanziari sottoposti a revisione che si sovrapponevano per nove mesi al periodo dell’inchiesta di riesame erano prontamente disponibili per Ajinomoto Malaysia e consentivano un calcolo affidabile delle SGAV e del margine di profitto per la costruzione del valore normale. Ajinomoto Malaysia inoltre è una grande società con una produzione significativa nella stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame. Al contrario, come spiegato in precedenza, le informazioni per Ajinomoto Company (Thailandia) sono state consolidate a livello di gruppo senza alcuna dichiarazione separata dei dati finanziari per Ajinomoto Thailandia.

(126)

La Commissione ha pertanto concluso che i dati finanziari di Ajinomoto Malaysia, che includevano aromi e additivi alimentari, erano appropriati ai fini del presente riesame.

(127)

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato e la società Ajinomoto (Malaysia) Berhad, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(128)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Malaysia come paese rappresentativo e di Ajinomoto (Malaysia) Berhad come produttore nel paese rappresentativo. Non sono pervenute ulteriori osservazioni.

3.3.2.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(129)

Avendo stabilito che la Malaysia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.3.2.5.   Conclusioni

(130)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Malaysia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

3.3.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(131)

Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(132)

Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato inoltre che avrebbe utilizzato i dati dell’Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) (27) per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni e le informazioni sui prezzi dell’energia elettrica pubblicati dalla società elettrica Tenaga Nasional Berhad (TNB) (28) nel suo sito web in relazione ai costi dell’energia elettrica.

3.3.3.1.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

3.3.3.1.1.   Fattori produttivi

(133)

Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda e le successive informazioni presentate dal richiedente e raccolte durante la visita di verifica, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base sono stati individuati i fattori produttivi e le rispettive fonti indicati di seguito.

Tabella 1

Fattori produttivi dell’aspartame

Fattore produttivo

Codice delle merci in Malaysia

Valore esente da distorsioni (CNY)

Unità di misura

Materie prime

Anidride acetica

29152400

9,73

kg

Acido L-aspartico

29224900

16,56

kg

L-fenilalanina

29224900

16,56

kg

Acido formico

29151100

5,51

kg

Metanolo

29051100

2,00

kg

Idrossido di sodio/soda caustica (sali dell’acido formico)

29151200

6,95

kg

Carbonato di sodio (carbonato di disodio)

28362000

1,62

kg

Lavoro (manodopera)

Manodopera diretta e indiretta nel settore manifatturiero

[N.a.]

53,6

ora

Energia

Energia elettrica

[N.a.]

0,54

kWh

(134)

La Commissione ha incluso anche un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo per stabilire tale importo è debitamente spiegato al considerando 141.

Materie prime

(135)

La struttura dei costi dell’aspartame è determinata principalmente dai costi delle materie prime, ossia sostanze chimiche varie, nonché dall’energia.

(136)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato quale base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (29). La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 108 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Dopo aver escluso la RPC e i paesi non membri dell’OMC, come spiegato al considerando 119, la Commissione ha ritenuto che le importazioni da altri paesi terzi siano rimaste sufficientemente rappresentative.

(137)

Di norma tali prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della risultanza di cui al considerando 77, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

Lavoro (manodopera)

(138)

La Commissione si è avvalsa delle statistiche pubblicate dall’Institute of Labour Market Information and Analysis (ILMIA) (30) della Malaysia per determinare il livello dei salari in Malaysia, utilizzando le informazioni relative al costo medio del lavoro per dipendente nel settore manifatturiero per il periodo dell’inchiesta.

Energia elettrica

(139)

I prezzi per l’energia elettrica applicati alle società (utenti industriali) in Malaysia sono pubblicati sul sito web dell’azienda elettrica Tenaga Nasional Berhad (TNB) (31). Le tariffe più recenti sono state pubblicate il 1o gennaio 2014 ed erano ancora in vigore nel PIR. Al fine di stabilire il costo dell’energia elettrica per kWh, la Commissione ha utilizzato l’aliquota della tariffa E1 applicabile alla tariffa industriale generale di media tensione, che è stata considerata adeguata per l’industria dell’aspartame.

3.3.3.1.2.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(140)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(141)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati forniti dall’unico produttore dell’Unione nel questionario, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(142)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari al 31 marzo 2021 di Ajinomoto Malaysia. La Commissione ha messo tali dati a disposizione delle parti interessate nella seconda nota.

3.3.3.2.   Calcolo del valore normale

(143)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(144)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione sufficiente da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella risposta al questionario in merito all’utilizzo di ciascun fattore necessario per la produzione di aspartame. Tali coefficienti di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i coefficienti di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, la Malaysia.

(145)

La Commissione aveva ricevuto altresì alcune informazioni relative ai fattori produttivi dall’unico produttore esportatore cinese che ha collaborato. Tuttavia, come ricordato ai considerando 75 e 77, dato il livello significativo di omessa collaborazione nel caso di specie, tale produttore non era rappresentativo per le società che hanno esportato nel mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, e quindi i suoi dati (ossia i fattori di consumo) non sono stati ritenuti appropriati per l’uso nel calcolo del valore normale. Se la collaborazione è estremamente limitata, la Commissione non può assicurarsi che i dati dei produttori esportatori che hanno collaborato riflettano accuratamente l’effettivo dumping praticato a livello nazionale.

(146)

Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame. Le SGAV e i profitti sono stati stabiliti sulla base dei rendiconti finanziari di Ajinomoto Malaysia per l’esercizio chiuso a marzo 2021 come indicato nei conti sottoposti a revisione contabile della società (32). La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il [3 %-7 %] dei costi diretti di produzione;

SGAV, che rappresentavano il 34,7 % del costo delle merci vendute di Ajinomoto Malaysia; e

profitti realizzati da Ajinomoto Malaysia, pari al 19,8 % del costo delle merci vendute, che sono stati applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni.

(147)

Sulla tale base, la Commissione ha calcolato un valore normale unitario medio a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(148)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha affermato che Ajinomoto Malaysia non era paragonabile a Changmao e ad altri produttori della RPC e che le sue SGAV erano molto più elevate rispetto a quelle dei produttori di edulcoranti, dato che Ajinomoto Malaysia: 1) operava nella produzione di ingredienti, quali il glutammato monosodico; 2) non produceva principalmente edulcoranti; 3) gestiva anche attività di vendita al dettaglio con SGAV elevate; nonché 4) offriva servizi post-vendita ai propri clienti e attività promozionali. Changmao ha asserito che la Commissione dovrebbe esaminare i dettagli delle SGAV sostenute da Ajinomoto Malaysia e apportare tutti gli adeguamenti necessari in considerazione di tali differenze al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e i prezzi all’esportazione di Changmao e di altri produttori cinesi.

(149)

A tale riguardo la Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che, in caso di distorsioni, il valore normale debba essere costruito esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. A tale fine prevede che siano utilizzati i costi in un paese rappresentativo appropriato, con un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese esportatore, a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti. Nel caso di specie la Malaysia è risultata essere un paese rappresentativo appropriato e vi erano informazioni finanziarie prontamente disponibili per Ajinomoto Malaysia. Changmao non ha presentato alcun elemento di prova in merito ai servizi post-vendita e alla attività promozionali. Inoltre Changmao non ha indicato quale fosse l’entità di tali spese che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare per adeguare le SGAV totali di Ajinomoto Malaysia. La relazione annuale di Ajinomoto Malaysia per l’esercizio chiuso il 31 marzo 2021 non contempla una ripartizione dettagliata delle informazioni concernenti le SGAV che consentirebbero alla Commissione di valutare se tali affermazioni siano accurate. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(150)

Changmao ha affermato altresì che il margine di profitto di Ajinomoto Malaysia pari al 19,85 % era troppo elevato per produttori di edulcoranti di piccole e medie dimensioni quali sono i produttori cinesi. Changmao ha asserito che nell’inchiesta iniziale la Commissione ha utilizzato un profitto di riferimento compreso tra il 5 % e il 10 %.

(151)

La Commissione ha osservato che il profitto di riferimento e il profitto nel paese rappresentativo si riferiscono a concetti differenti e a paesi diversi. In particolare, il profitto di riferimento menzionato da Changmao corrisponde al profitto generato dall’industria dell’Unione per le vendite effettuate sul mercato interno dell’Unione in condizioni di concorrenza normali ed è utilizzato per calcolare il margine di pregiudizio. Il profitto nel paese rappresentativo è utilizzato ai fini del calcolo del valore normale, con riferimento al paese rappresentativo appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) del regolamento di base. Tale profitto deve riflettere quello generato da una società che produce il prodotto oggetto dell’inchiesta o un prodotto simile in un paese rappresentativo. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(152)

Nelle osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao si è detta in disaccordo con la posizione della Commissione espressa al considerando 145 di utilizzare i fattori di consumo dell’industria dell’Unione per la determinazione del valore normale. Changmao ha asserito che il fatto di esportare bassi volumi di aspartame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non era di per sé sufficiente per ritenere inaffidabili i fattori di consumo di Changmao.

(153)

La Commissione non concordava con tale asserzione. Come illustrato al considerando 145, se la collaborazione è estremamente limitata, la Commissione non può assicurarsi che i dati dei produttori esportatori che hanno collaborato riflettano accuratamente l’effettivo dumping praticato a livello nazionale. Inoltre Changmao non ha dimostrato perché l’utilizzo dei fattori di consumo dell’industria dell’Unione per la determinazione del valore normale sarebbe inappropriato nel caso di specie. Changmao non ha nemmeno dimostrato che non sarebbe esistito alcun dumping se la Commissione avesse utilizzato un approccio alternativo più adeguato. Infine, come spiegato al considerando 160, l’utilizzo dei dati sul consumo comunicati relativi a Changmao non avrebbe in ogni caso influito sull’esito dell’inchiesta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3.4.   Prezzo all’esportazione

(154)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi che rappresentano volumi rappresentativi, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base della banca dati Comext cif (Eurostat) adeguato al livello franco fabbrica. Di conseguenza dal prezzo cif sono stati dedotti il nolo (marittimo), il costo delle assicurazioni e il costo del trasporto nazionale citati nella domanda di riesame.

3.5.   Confronto

(155)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione stabilito secondo le modalità di cui sopra.

3.6.   Margine di dumping

(156)

Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era pari al 27 %. La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(157)

Nelle osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha affermato che le era stato applicato l’articolo 18 del regolamento di base poiché le sue esportazioni nell’Unione rappresentano meno del 3 % delle importazioni totali di aspartame dalla RPC. Changmao ha asserito che il volume ridotto che ha esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non costituiva una base giuridica per consentire alla Commissione di concludere che i fattori di produzione presentati da Changmao non fossero rappresentativi e che era opportuno applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Changmao ha affermato che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, e dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’esigua quantità di esportazioni non giustifica il mancato calcolo del suo valore normale sulla base del suo costo di produzione. Changmao ha inoltre asserito che il regolamento di base non prevedeva alcun elemento di prova della rappresentatività per il valore normale costruito e pertanto la Commissione dovrebbe utilizzare i suoi fattori di produzione. Changmao ha inoltre affermato che la Commissione ha commesso un errore in relazione ai fattori di produzione dato che Changmao utilizzava tanto energia elettrica quanto vapore mentre HSWT utilizzava soltanto energia elettrica che era più costosa del vapore. Inoltre Changmao ha asserito che la Commissione aveva violato le norme sul trattamento individuale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base. In particolare Changmao ha affermato che, poiché la Commissione ha stabilito un margine di dumping individuale e ha fissato un’aliquota individuale del dazio per Changmao nell’inchiesta iniziale, sebbene i dazi iniziali possano essere mantenuti dopo la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione non poteva negare tale metodo di determinazione individuale senza alcuna base giuridica.

(158)

Come indicato al considerando 75, la Commissione ha applicato l’articolo 18 del regolamento di base relativo alle conclusioni concernenti la RPC e non Changmao. In effetti, nel contesto di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione mira a determinare la persistenza o la reiterazione del dumping rispetto al paese nel suo insieme. Le informazioni fornite da un produttore esportatore con volumi di esportazione molto limitati nell’Unione non sono rappresentative dell’andamento delle importazioni totali dalla RPC quando queste sono proseguite in misura significativa. Inoltre, come spiegato al considerando 77, essendo stato riscontrato che le esportazioni di Changmao non erano rappresentative delle importazioni totali dalla RPC, il margine di dumping individuale di tale società non sarebbe stato pertinente ai fini della determinazione della prosecuzione o meno del dumping a livello nazionale durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(159)

La Commissione non ha ignorato i fattori di produzione presentati da Changmao. Tuttavia, per il calcolo del valore normale ai fini del calcolo del margine di dumping a livello nazionale, la Commissione ha utilizzato i fattori di consumo dell’unico produttore dell’Unione (l’industria dell’Unione non utilizzava il vapore) come dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, dato che la Commissione non ha ottenuto tali informazioni a causa della mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi. In effetti le esportazioni di Changmao nell’Unione non sono state considerate rappresentative per la RPC nel suo insieme dato che rappresentavano meno del 3 % delle importazioni dalla RPC.

(160)

In ogni caso la Commissione ha osservato che anche se si fosse basata sui fattori di produzione e sui coefficienti di consumo presentati da Changmao, il calcolo del margine di dumping avrebbe comunque prodotto un margine superiore al 20 %. Per completezza, la Commissione rileva che i due fattori di produzione indicati da Changmao, ossia vapore e materiali di consumo, non sono stati valutati, in quanto non sono stati inclusi nel calcolo del valore normale per il margine di dumping nazionale di cui al considerando 156. Qualora la Commissione avesse incluso tali due fattori di produzione, il margine di dumping sarebbe stato ancora più elevato. Nella presente inchiesta erano disponibili quindi elementi di prova evidenti della persistenza del dumping, indipendentemente dalla metodologia utilizzata.

(161)

Infine l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base fa riferimento all’istituzione dei dazi individuali. La presente inchiesta è un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, durante il quale la Commissione può soltanto stabilire se le misure in vigore debbano essere mantenute o abolite. Pertanto l’articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base non si applica alla presente inchiesta. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(162)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame come menzionato al considerando 156, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.

(163)

A seguito dell’omessa collaborazione da parte di produttori esportatori/produttori della RPC che rappresentano un volume rappresentativo delle importazioni, la Commissione ha fondato la sua valutazione sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni prontamente disponibili e sul GTA. Sono stati analizzati gli elementi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione e i prezzi all’esportazione verso paesi terzi.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(164)

La Commissione ha analizzato la situazione relativa alla capacità produttiva e alla capacità inutilizzata sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame.

(165)

Nella domanda di riesame, il richiedente ha indicato che la capacità esistente nella RPC ammontava a circa 30 000-35 000 tonnellate. Non vi era alcuna ulteriore informazione accessibile al pubblico al riguardo. Poiché nessuna delle parti ha presentato osservazioni né ha fornito ulteriori informazioni in merito alla capacità totale esistente nella RPC, la Commissione ha concluso che l’attuale capacità produttiva cinese dovrebbe essere compresa tra 30 000 e 35 000 tonnellate.

(166)

Il richiedente stima che la domanda interna di aspartame nella RPC sia pari a circa 10 000 tonnellate. Nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni totali dalla RPC sono state pari a circa 16 000 tonnellate. Di conseguenza la capacità inutilizzata della RPC ammonta a circa 4 000-9 000 tonnellate, un quantitativo che copre quasi l’intero consumo dell’Unione e può essere persino pari al doppio del consumo dell’Unione riportato nella tabella 2.

(167)

La Commissione ha pertanto constatato che la RPC disponeva di una capacità produttiva e di una capacità inutilizzata notevoli tali da consentirle di aumentare le vendite nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping.

(168)

Nelle osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha affermato che il richiedente ha sopravvalutato la capacità produttiva di aspartame nella RPC. In particolare Changmao ha asserito che la sua capacità produttiva era inferiore alle 3 000 tonnellate stimate dal richiedente. Changmao ha presentato soltanto nella versione riservata un documento che indicava che la società cinese Shaoxing Yamei Biochemistry Co. Ltd non era più un produttore di aspartame. Inoltre Changmao ha dichiarato che altri produttori cinesi di aspartame avevano ridotto la loro capacità produttiva in ragione della nuova politica della RPC per la protezione dell’ambiente. Changmao ha quindi affermato che, considerando la domanda interna di aspartame nella RPC e le esportazioni di aspartame verso paesi terzi, nella RPC non era disponibile una capacità produttiva inutilizzata di aspartame che sarebbe stata utilizzata per aumentare le esportazioni di tale prodotto nell’Unione in caso di abolizione delle misure antidumping.

(169)

La Commissione osserva che Changmao non ha fornito alcun elemento di prova in merito alla diminuzione della capacità dovuta alle politiche di protezione dell’ambiente. In assenza di qualsiasi elemento di prova, la Commissione ha respinto tale affermazione. Inoltre, anche dopo aver tenuto conto della diminuzione della capacità produttiva di Changmao e Shaoxing Yamei Biochemistry Co. Ltd, vi sarebbe comunque una capacità inutilizzata di oltre 2 000 tonnellate (33), che potrebbe coprire una quota significativa del consumo totale di aspartame nell’Unione.

4.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione e prezzi all’esportazione nei paesi terzi

(170)

L’attrattiva del mercato dell’Unione per le esportazioni cinesi era evidente, data la loro presenza costante nonostante le misure antidumping, con una quota del mercato dell’Unione compresa tra [7 %-10 %] durante il PIR, come indicato nella tabella 3.

(171)

L’elevata capacità produttiva nella RPC fornisce un potente incentivo ad esportare in questo settore naturalmente orientato all’esportazione poiché i produttori cinesi hanno soltanto due concorrenti al di fuori della RPC: Ajinomoto in Giappone e il richiedente. In caso di scadenza dei dazi antidumping, i produttori cinesi avrebbero l’opportunità di aumentare le proprie vendite e la propria quota di mercato nell’Unione.

(172)

Inoltre la Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori cinesi aumentino ulteriormente le loro vendite all’esportazione nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto esaminato i livelli dei prezzi dei produttori esportatori cinesi praticati ad altri mercati di paesi terzi e li ha confrontati con i prezzi dell’industria dell’Unione.

(173)

In assenza di una collaborazione concernente volumi rappresentativi dalla RPC, la Commissione ha utilizzato il GTA. Da tale esame è emerso che il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione ([12 051-18 377] EUR/tonnellata) era superiore al prezzo medio all’esportazione dalla RPC verso paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame (9 939 EUR/tonnellata). Di conseguenza i produttori esportatori cinesi sarebbero incentivati dal punto di vista economico a trasferire le esportazioni dai paesi terzi nell’Unione in caso di scadenza delle misure, data l’attrattiva del mercato dell’Unione. In tal caso i produttori cinesi sarebbero in grado di esportare verso l’Unione a prezzi superiori rispetto a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi, ma comunque inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione.

4.3.   Conclusioni

(174)

In considerazione della capacità inutilizzata nella RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, come dimostrato dai prezzi all’esportazione in paesi terzi, menzionate in precedenza, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni oggetto di dumping.

(175)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il PIR e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, come illustrato al considerando 174, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC comporti la persistenza del dumping.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione

(176)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da un produttore dell’Unione (Hyet Sweet SAS nel 2018 e HSWT dal 2019 in poi, come spiegato al considerando 37), che costituisce l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(177)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata determinata ammontare a circa [1 963-2 909] tonnellate.

5.2.   Consumo dell’Unione

(178)

L’aspartame è prodotto soltanto nell’Unione, nella RPC e in Giappone. La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base alle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’UE e alle importazioni dalla RPC e dal Giappone, secondo dati forniti da Eurostat.

(179)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

[1 539 -2 141 ]

[4 355 -6 058 ]

[3 826 -5 322 ]

[3 957 -5 504 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

283

249

257

Fonte: Eurostat e risposte del produttore dell’Unione al questionario.

(180)

Il consumo dell’Unione di aspartame è fluttuato durante il periodo in esame. Dapprima è aumentato del 183 % dal 2018 al 2019, successivamente è diminuito del 12 % tra il 2019 e il 2020 e poi è leggermente aumentato di nuovo del 3 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nel complesso nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 157 %.

(181)

La variabilità del consumo dell’Unione ha rispecchiato l’aumento delle importazioni dalla RPC e dal Giappone nel 2019 e poi principalmente dal Giappone nel 2020 e nel PIR come indicato nelle tabelle 3 e 6.

(182)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha chiesto alla Commissione di spiegare perché vi fosse una differenza significativa per il consumo per il 2018 tra la domanda di riesame e la tabella 2.

(183)

La Commissione ha osservato che la differenza è dovuta al volume delle importazioni dal Giappone per il 2018. La domanda di riesame ha utilizzato il volume delle importazioni dal Giappone secondo la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, mentre la Commissione ha basato la sua valutazione su Eurostat dato che quest’ultima fonte comprende informazioni più dettagliate (quali le importazioni nel contesto del regime di perfezionamento attivo). Tuttavia, anche sulla base della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, le risultanze dell’inchiesta non sarebbero cambiate dato che gli andamenti del consumo e delle quote di mercato rimangono sostanzialmente gli stessi.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

5.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(184)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata sulla base di Eurostat e dei dati forniti dall’industria dell’Unione.

(185)

Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato l’andamento indicato di seguito.

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dal paese interessato

[489 -681 ]

[1 017 -1 415 ]

[426 -593 ]

[311 -433 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

266

128

85

Quota di mercato

[28  %-39  %]

[20  %-28  %]

[10  %-14  %]

[7  %-10  %]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

73

35

25

Fonte: Eurostat e risposte del produttore dell’Unione al questionario.

(186)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC ha registrato fluttuazioni. È aumentato del 166 % tra il 2018 e il 2019 e poi è diminuito del 69 % alla fine del PIR rispetto al 2019. Complessivamente il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito del 15 % durante il periodo in esame.

(187)

La quota di mercato delle importazioni dalla RPC ha registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame ed è diminuita del 75 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2018. La diminuzione della quota di mercato è dovuta a un aumento del consumo dell’Unione a cui non è seguito un aumento secondo la medesima proporzione del volume delle importazioni dalla RPC.

5.3.2.   Regime di perfezionamento attivo

(188)

L’aspartame era importato dalla RPC in regime normale ma anche in regime di perfezionamento attivo.

(189)

Le importazioni dalla RPC in regime normale e in regime di perfezionamento attivo hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Volume delle importazioni (in tonnellate) dalla RPC in regime normale e in regime di perfezionamento attivo

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dalla RPC in regime normale

[292 -407 ]

[776 -1 080 ]

[374 -521 ]

[249 -346 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

266

128

85

Quota di mercato

[17  %-23  %]

[16  %-22  %]

[9  %-12  %]

[6  %-8  %]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

94

52

33

Volume delle importazioni dalla RPC in regime di perfezionamento attivo

[197 -274 ]

[241 -335 ]

[52 -72 ]

[63 -87 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

122

26

32

Quota di mercato

[11  %-16  %]

[5  %-7  %]

[0  %-2  %]

[0  %-3  %]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

43

11

12

Fonte: Eurostat e risposte del produttore dell’Unione al questionario.

(190)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame il 25 % delle importazioni totali dalla RPC è stato effettuato in regime di perfezionamento attivo. Il volume delle importazioni effettuate in questo regime è diminuito del 68 % nel periodo in esame.

5.3.3.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(191)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat.

(192)

La media ponderata del prezzo delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

RPC

[8 452 - 11 758 ]

[9 104 - 12 665 ]

[8 976 - 12 486 ]

[8 859 -12 323 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

108

106

105

Fonte: Eurostat (escluse le importazioni in regime di perfezionamento attivo).

(193)

Durante il periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono aumentati del 5 %.

(194)

Data l’omessa collaborazione di produttori esportatori cinesi che rappresentavano un volume rappresentativo delle importazioni come indicato al considerando 36, la Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame mediante un confronto tra la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dall’unico produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a un livello franco fabbrica, e la media ponderata dei prezzi all’esportazione secondo la banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, compreso il dazio antidumping, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all’importazione. Il prezzo dei volumi di aspartame importati in regime di perfezionamento attivo non è stato preso in considerazione poiché tali volumi non sono immessi in libera pratica sul mercato dell’Unione.

(195)

Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato dell’unico produttore dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame e non ha mostrato alcun undercutting.

(196)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha affermato che HSWT offriva ai suoi clienti significativi servizi aggiuntivi di vendita che si sarebbero rispecchiati nei prezzi di vendita e ha pertanto portato le vendite di HSWT a uno stadio commerciale diverso rispetto ai prezzi di vendita degli esportatori cinesi. Changmao ha ritenuto che i prezzi dell’industria cinese e dell’industria dell’Unione dovessero essere confrontati allo stesso stadio commerciale nei calcoli relativi all’undercutting dei prezzi.

(197)

L’affermazione di Changmao è speculativa. Come indicato al considerando 75, Changmao è stato l’unico produttore esportatore cinese che ha collaborato all’inchiesta; tuttavia, le sue esportazioni nell’Unione non sono risultate essere rappresentative per la RPC ed è stato quindi applicato l’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto la Commissione non ha potuto valutare lo stadio commerciale degli esportatori cinesi. Infine, come indicato al considerando 195, non si è verificato alcun undercutting durante il periodo dell’inchiesta anche senza apportare adeguamenti per tenere conto dello stadio commerciale. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3.4.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

(198)

Le importazioni di aspartame da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano quasi esclusivamente dal Giappone.

(199)

Le importazioni di aspartame da paesi terzi diversi dalla RPC e dal Giappone rappresentano una quota di mercato di meno del 2 % delle importazioni totali nel periodo in esame. Poiché l’aspartame è prodotto esclusivamente nella RPC, in Giappone e nell’Unione, la Commissione ha ritenuto che tali importazioni fossero classificate erroneamente come aspartame o che fosse erroneamente dichiarata la loro origine. Per questo motivo la Commissione non ha più tenuto conto di tali importazioni nell’analisi del pregiudizio.

(200)

L’aspartame era importato dal Giappone in regime normale ma anche in regime di perfezionamento attivo.

(201)

Il volume (aggregato) delle importazioni, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di aspartame originario del Giappone hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Giappone

Volume totale delle importazioni (in tonnellate)

[312 -434 ]

[2 478 -3 447 ]

[2 383 -3 315 ]

[2 579 -3 587 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

795

764

827

Quota di mercato (in %)

[18 -25 ]

[50 -69 ]

[55 -76 ]

[57 -80 ]

Volume delle importazioni in regime di perfezionamento attivo

[0 -0 ]

[1 049 -1 459 ]

[1 152 -1 602 ]

[1 529 -2 127 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

110

146

Quota di mercato delle importazioni giapponesi in regime di perfezionamento attivo (in %)

[0 -0 ]

[21 -29 ]

[26 -37 ]

[34 -47 ]

Prezzo medio (in EUR/tonnellata) senza regime di perfezionamento attivo

[11 431 - 15 901 ]

[11 904 - 16 560 ]

[11 987 - 16 676 ]

[11 438 - 15 912 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

104

105

100

Fonte: Eurostat.

(202)

Il volume delle importazioni dal Giappone è aumentato del 727 % durante il periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il 60 % delle importazioni totali dal Giappone è stato effettuato in regime di perfezionamento attivo. Le importazioni dal Giappone in regime di perfezionamento attivo erano inesistenti nel 2018 e sono aumentate del 46 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2019.

(203)

La quota di mercato delle importazioni dal Giappone è aumentata durante il periodo in esame, raggiungendo il [57 %-80 %] nel periodo dell’inchiesta di riesame. Anche la quota di mercato delle importazioni dal Giappone in regime di perfezionamento attivo è aumentata durante il periodo in esame, raggiungendo il [34 %-47 %] nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(204)

Il prezzo medio delle importazioni dal Giappone è aumentato del 5 % tra il 2018 e il 2020. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, i prezzi sono tornati a livelli analoghi a quelli del 2018.

5.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.4.1.   Osservazioni generali

(205)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

5.4.2.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(206)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali, nonché l’utilizzo totale degli impianti, dell’Unione hanno registrato l’andamento seguente:

Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione (in tonnellate)

[1 181 -1 750 ]

[1 379 -2 043 ]

[1 971 -2 921 ]

[1 963 -2 909 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

117

167

166

Capacità produttiva (in tonnellate)

[2 656 -3 936 ]

[2 656 -3 936 ]

[2 656 -3 936 ]

[2 656 -3 936 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

100

100

100

Utilizzo degli impianti (in %)

[37 -55 ]

[43 -64 ]

[62 -91 ]

[61 -91 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

117

167

166

Fonte: risposte del produttore dell’Unione al questionario.

(207)

Il volume di produzione è aumentato del 67 % tra il 2018 e il 2020. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il volume di produzione è rimasto a livelli analoghi a quello del 2020. Il volume di produzione è aumentato in seguito al cambiamento della strategia aziendale del richiedente che ha rilevato gli attivi del precedente produttore dell’Unione di aspartame nel 2019, come spiegato al considerando 37.

(208)

La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è stata mantenuta allo stesso livello durante il periodo in esame, dato che il richiedente ha rilevato gli attivi di produzione del precedente produttore dell’Unione, come spiegato al considerando 37.

(209)

L’utilizzo degli impianti è aumentato del 66 % in linea con l’aumento del volume di produzione annuale descritto al considerando 207.

5.4.3.   Volume delle vendite e quota di mercato

(210)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato l’andamento seguente:

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)

[699 -1 035 ]

[814 -1 206 ]

[962 -1 425 ]

[1 009 -1 496 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

116

138

144

Quota di mercato (in %)

[40 -59 ]

[16 -24 ]

[22 -33 ]

[22 -33 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

41

55

56

Fonte: risposte del produttore dell’Unione al questionario ed Eurostat.

(211)

Nell’intero periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ha registrato un andamento al rialzo. Complessivamente il volume delle vendite è aumentato del 44 %.

(212)

Nonostante l’aumento del volume delle vendite, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 44 % durante il periodo in esame ed ha raggiunto il [22 %-33 %] durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

5.4.4.   Crescita

(213)

Come indicato in precedenza il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è aumentato del 44 % nel periodo in esame. Tuttavia il consumo dell’Unione è aumentato ancora di più, ossia del 157 % nel periodo in esame e, di conseguenza, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 44 %.

5.4.5.   Occupazione e produttività

(214)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato l’andamento seguente:

Tabella 9

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

[76 -112 ]

[63 -94 ]

[65 -96 ]

[68 -100 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

84

86

89

Produttività (in tonnellate/ETP)

[13 -19 ]

[18 -27 ]

[25 -37 ]

[24 -36 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

139

194

186

Fonte: risposte del produttore dell’Unione al questionario.

(215)

Il numero dei dipendenti ha registrato fluttuazioni nel corso del periodo in esame. Inizialmente è diminuito del 16 % nel 2019 rispetto al 2018, quando il richiedente ha rilevato gli attivi e taluni dipendenti dell’ex produttore di aspartame dell’Unione, come illustrato al considerando 37. Il graduale aumento del numero di dipendenti dal 2019 al periodo dell’inchiesta di riesame è avvenuto contemporaneamente all’aumento dei livelli di produzione e vendita per l’industria dell’Unione.

(216)

La produttività è aumentata del 94 % tra il 2018 e il 2020, rispecchiando l’aumento del volume di produzione come spiegato al considerando 207, per poi diminuire del 4 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2020. Nell’insieme la produttività complessiva è aumentata dell’86 %.

5.4.6.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(217)

Il margine di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato notevolmente superiore al livello minimo come indicato al considerando 156 e il volume e la quota di mercato delle importazioni dalla RPC, illustrati alle tabelle 3 e 4, erano comunque significativi durante il periodo in esame.

(218)

Malgrado la persistenza del dumping da parte della RPC, l’industria dell’Unione è riuscita comunque a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, in particolare grazie alla nuova strategia aziendale dell’unico produttore dell’Unione e all’aumento del consumo interno.

5.4.7.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(219)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dal produttore dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato l’andamento seguente:

Tabella 10

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione

[10 699 -16 316 ]

[11 954 -18 229 ]

[12 293 -18 747 ]

[12 051 -18 377 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

112

115

113

Costo unitario di produzione Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

81

73

71

Fonte: risposte del produttore dell’Unione al questionario.

(220)

Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti è aumentato del 13 %.

(221)

Il costo unitario di produzione ha registrato una flessione del 29 % nel periodo in esame. Tale circostanza è dovuta all’aumento dell’efficienza nei consumi di talune materie prime chiave e ai prezzi inferiori dell’energia elettrica e del gas.

5.4.8.   Costo del lavoro

(222)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro del produttore dell’Unione ha registrato l’andamento seguente:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

[55 774 -85 056 ]

[61 652 -94 019 ]

[59 792 -91 182 ]

[54 112 -82 521 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

111

107

97

Fonte: risposte del produttore dell’Unione al questionario.

(223)

Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato dell’11 % nel 2019 rispetto al 2018 e successivamente è diminuito del 12 % nel periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2019. Nel complesso il costo medio del lavoro dell’Unione per addetto è diminuito del 3 %.

(224)

La fluttuazione del costo del lavoro è riconducibile alla variazione del mix dei dipendenti nel periodo in esame.

5.4.9.   Scorte

(225)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione ha registrato l’andamento seguente:

Tabella 12

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate)

[102 -155 ]

[126 -192 ]

[171 -261 ]

[127 -193 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

124

168

124

Scorte finali, in percentuale sulla produzione

[7  %-11  %]

[8  %-12  %]

[7  %-11  %]

[5  %-8  %]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

106

101

75

Fonte: risposte del produttore dell’Unione al questionario.

(226)

Il volume delle scorte è cresciuto del 68 % tra il 2018 e il 2020 ed è poi diminuito del 26 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso il livello delle scorte è aumentato del 24 %.

(227)

Le scorte finali in percentuale del volume di produzione sono aumentate del 6 % nel 2019 rispetto al 2018, per poi diminuire del 29 % entro la fine del periodo dell’inchiesta di riesame rispetto al 2019.

5.4.10.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(228)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito del produttore dell’Unione hanno registrato l’andamento seguente:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

– 100

–16

110

112

Flusso di cassa (in EUR)

[–12 979 ; –8 511 ]

[–3 690 ; –2 420 ]

[249 -380 ]

[443 -676 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

– 100

–28

103

105

Investimenti (in EUR)

[292 -445 ]

[1 302 -1 985 ]

[1 476 -2 250 ]

[1 750 -2 669 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

100

446

505

599

Utile sul capitale investito (in %)

[–37 ; –25 ]

[– 224 ; – 147 ]

[19 -28 ]

[6 -10 ]

Indice (esercizio finanziario 2018 = 100)

– 100

– 599

176

126

Fonte: risposte del produttore dell’Unione al questionario.

(229)

La Commissione ha stabilito la redditività del produttore dell’Unione esprimendo il risultato netto (utile o perdita), al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale sul fatturato delle vendite stesse.

(230)

La situazione della redditività dell’industria dell’Unione è migliorata nel periodo in esame passando da una perdita sostanziale nel 2018 a una perdita inferiore nel 2019 e a un profitto nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia l’industria dell’Unione non è riuscita a raggiungere il margine di profitto di riferimento specificato nell’inchiesta iniziale (34).

(231)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è stato negativo nel 2018 quando il produttore dell’industria dell’Unione è fallito. Poiché il nuovo produttore dell’Unione, il richiedente, ha aumentato le vendite, il flusso di cassa è gradualmente migliorato dal 2019 al PIR.

(232)

Gli investimenti sono stati limitati nel 2018, anno in cui l’ex produttore dell’Unione è fallito. Tuttavia, con la nuova proprietà, gli investimenti sono aumentati del 346 % nel 2019 e sono successivamente aumentati costantemente raggiungendo un aumento del 499 % rispetto al 2018 durante il PIR. Gli investimenti sono stati effettuati principalmente per sostituire le vecchie apparecchiature con apparecchiature nuove più efficienti.

(233)

L’utile sul capitale investito è il profitto (o la perdita) espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti.

(234)

Quando il richiedente ha acquisito il sito produttivo nel 2019 ha attuato un ampio programma di ristrutturazione, con ingenti investimenti di capitale da parte di HSWT e dei suoi azionisti per gli anni successivi, al fine di cercare di rendere nuovamente redditizio l’impianto.

(235)

L’utile sul capitale investito è stato notevolmente negativo nel 2018 e di nuovo nel 2019 ed è migliorato nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame.

5.5.   Conclusioni relative al pregiudizio

(236)

La maggior parte degli indicatori di pregiudizio, quali la produzione, l’utilizzo degli impianti, il costo unitario di produzione, i volumi delle vendite, i prezzi di vendita, il costo del lavoro, la produttività, la redditività, gli investimenti nell’occupazione, l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa hanno registrato andamenti positivi e non indicano un pregiudizio notevole.

(237)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

(238)

Tuttavia, poiché le importazioni cinesi sono proseguite a volumi considerevoli e l’industria dell’Unione ha realizzato profitti soltanto nel 2020 e durante il PIR, ma comunque inferiori al livello di profitto di riferimento individuato nell’inchiesta iniziale, l’industria dell’Unione non è stata in grado di riprendersi completamente dai precedenti effetti pregiudizievoli di pratiche di dumping di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame.

(239)

Changmao ha asserito che la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione dal richiedente sui motivi del fallimento di Hyet Sweet SAS. Inoltre Changmao ha affermato che la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione sulle importazioni sostanziali e causa di pregiudizio autoinflitto del gruppo Hyet Sweet nell’Unione di aspartame e materie prime dalla RPC e dal Giappone e sul motivo per cui i gruppi Hyet Sweet e HSWT non hanno presentato tali informazioni alla Commissione mentre HSWT continua a sostenere che il pregiudizio è stato causato dalle importazioni di aspartame dalla RPC.

(240)

La Commissione ha concluso sopra che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Di conseguenza le ragioni del fallimento di Hyet Sweet SAS non sono pertinenti a fini dell’inchiesta in corso. Inoltre, come spiegato al considerando 176, il gruppo Hyet Sweet non è più coinvolto nella produzione di aspartame nell’Unione e non è collegato a HSWT. Di conseguenza la Commissione può soltanto incoraggiare gli importatori indipendenti a collaborare all’inchiesta. Inoltre HSWT ha fornito informazioni nella risposta al questionario in merito agli acquisti di materie prime e dall’inchiesta non è emerso che gli acquisti di materie prime abbiano causato un pregiudizio. Changmao non ha spiegato perché le importazioni di materie prime dalla RPC e dal Giappone sarebbero causa di pregiudizio autoinflitto né ha presentato alcun elemento di prova al riguardo. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(241)

Changmao ha asserito che non era certo che HSWT producesse aspartame o acquistasse invece un gran numero di prodotti finiti e semifiniti, principalmente da Ajinomoto Inc. e alcune società cinesi. Changmao ha affermato che, secondo la relazione annuale 2019 di HSWT, quest’ultima società ha acquistato molti prodotti finiti ed ha rilevato un notevole cambiamento dei dati sui costi rispetto ai dati antecedenti il fallimento di Hyet Sweet SAS.

(242)

Come indicato al considerando 207, dall’inchiesta è emerso che HSWT produceva aspartame durante il periodo in esame. Inoltre l’inchiesta non ha riscontrato alcun acquisto di aspartame dalla RPC o dal Giappone. Come indicato al considerando 221, il costo unitario di produzione è diminuito del 29 % nel periodo in esame in ragione di un aumento dell’efficienza per quanto riguarda il consumo di talune materie prime fondamentali così come dei prezzi inferiori dell’energia elettrica e del gas. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(243)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha affermato che talune informazioni essenziali non sono state divulgate correttamente dalla Commissione o da HSWT quali ad esempio: 1) il volume delle importazioni di aspartame dalla RPC e dal Giappone; 2) il volume delle importazioni di aspartame dalla RPC e dal Giappone in regime di perfezionamento attivo; 3) le quote di mercato; 4) i prezzi medi delle importazioni di aspartame originarie della RPC e del Giappone; 5) la questione se Hyet Sweet SAS fosse ufficialmente disciolta al momento dell’apertura del riesame in previsione della scadenza; 6) l’accordo di acquisto di attivi tra HSWT e Hyet Sweet SAS; 7) l’accordo sul piano di cooperazione tra HSWT e Hyet Sweet SAS; e 8) i conti di valutazione e gestione delle scorte di HSWT. Changmao ha chiesto altresì alla Commissione di rendere nota la metodologia utilizzata per la creazione degli intervalli.

(244)

La Commissione non ha potuto divulgare i dati relativi al volume delle importazioni, alla quota di mercato e ai prezzi all’importazione dalla RPC e dal Giappone in quanto sono sensibili in relazione al mercato e riservati ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base dato il numero limitato di parti che operano sul mercato dell’Unione (un produttore dell’Unione, un esportatore giapponese, due esportatori cinesi predominanti). La divulgazione di tali informazioni potrebbe consentire alle parti di risalire ai dati riservati specifici della società tramite operazioni di calcolo. La Commissione ha fornito tali informazioni in forma di intervalli e indici che hanno dato informazioni sufficientemente significative a tutte le parti interessate per comprendere l’analisi e le conclusioni della stessa e formulare osservazioni al riguardo. I dati sono stati forniti anche sotto forma di andamenti significativi affinché tutte le parti interessate potessero difendere i propri interessi. La Commissione non ha potuto rivelare il metodo utilizzato per la creazione degli intervalli in quanto ciò consentirebbe alle parti di risalire ai dati esatti partendo dagli intervalli.

(245)

Per quanto concerne la questione se Hyet Sweet SAS fosse ufficialmente sciolta al momento dell’apertura del riesame in previsione della scadenza, non è stata fornita alcuna spiegazione del motivo per cui tali informazioni fossero pertinenti ai fini dell’attuale inchiesta di riesame in previsione della scadenza. In ogni caso, come indicato al considerando 37, Hyet Sweet SAS ha interrotto la produzione di aspartame nell’Unione nel 2018 ed ha avviato la procedura fallimentare. Infine, per quanto concerne gli altri tre documenti richiesti da Changmao, tali documenti hanno natura riservata e non possono essere divulgati alle parti ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base. La Commissione ha fornito informazioni dettagliate in merito a Hyet Sweet SAS, che consentono alle parti interessate di comprendere la situazione fattuale senza divulgare informazioni riservate. Il livello di divulgazione delle informazioni ha consentito alle parti di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(246)

Changmao ha asserito altresì che la conclusione della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione non aveva subito un pregiudizio notevole era errata in quanto non vi era alcuna valutazione sull’impatto dell’aumento delle importazioni a basso prezzo dal Giappone durante il periodo in esame.

(247)

La Commissione non concordava con tale asserzione. La determinazione del pregiudizio implica un esame della situazione dell’industria dell’Unione, indipendentemente dalla sua causa. La Commissione ha riscontrato che l’industria non ha subito un pregiudizio notevole e pertanto non era appropriato valutare la causa del pregiudizio (inesistente). In assenza di pregiudizio, le importazioni dal Giappone non erano ovviamente pertinenti per la determinazione del rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure sulle importazioni dalla RPC. Occorre inoltre osservare che le importazioni dal Giappone sembravano aver sostituito le importazioni dalla RPC soggette alle misure attuali. In caso di scadenza delle misure, è probabile che le importazioni dal Giappone vengano sostituite da importazioni dalla RPC effettuate a prezzi inferiori. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

6.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(248)

La Commissione ha concluso ai considerando 236 e 237 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sebbene non sia stata in grado di riprendersi completamente dal pregiudizio notevole subito. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping di aspartame dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(249)

Per quanto concerne il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping di aspartame dalla RPC, la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, il probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la relativa incidenza sull’industria dell’Unione, ivi compreso il livello di undercutting in assenza di misure antidumping.

(250)

Come illustrato ai considerando da 164 a 173, in considerazione della capacità inutilizzata nella RPC e dell’attrattiva elevata del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping comporti un aumento delle esportazioni nell’Unione.

(251)

Per quanto riguarda il probabile effetto di tali importazioni, la Commissione ha esaminato i loro probabili livelli di prezzo in caso di scadenza delle misure. A tale riguardo la Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi all’importazione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, senza dazio antidumping, costituissero un’indicazione ragionevole. Su questa base, la Commissione ha stabilito un significativo undercutting dei prezzi dell’industria dell’Unione pari al [25 %-50 %].

(252)

In assenza di misure, è probabile che la quota di mercato dei produttori cinesi aumenti notevolmente. Nel breve termine, dato che il produttore dell’Unione è piuttosto piccolo rispetto all’esportatore giapponese, è probabile che gli esportatori cinesi conquistino la quota di mercato dell’industria dell’Unione, che non sarebbe in grado di sopravvivere alla pressione sui prezzi esercitata dagli esportatori cinesi, e quindi la situazione economica dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe rapidamente determinando un pregiudizio notevole.

(253)

Su tale base la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

(254)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha affermato che, dato che non esisteva capacità inutilizzata nella RPC (cfr. considerando 168), le conclusioni della Commissione relative al rischio di reiterazione del pregiudizio dovuto al rischio di aumento delle esportazioni di aspartame verso l’Unione, in assenza delle misure antidumping, non si basavano su elementi di prova diretti né comportavano un esame obiettivo a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base e dell’articolo 3.1, dell’accordo antidumping.

(255)

Come indicato al considerando 169, dopo aver tenuto conto della diminuzione della capacità produttiva di Changmao e Shaoxing Yamei Biochemistry Co. Ltd, vi sarebbe comunque una certa capacità inutilizzata che potrebbe coprire una quota significativa del consumo totale di aspartame nell’Unione. Le risultanze concernenti il rischio di reiterazione del pregiudizio non si basavano inoltre soltanto sul volume della capacità inutilizzata nella RPC, ma anche sul probabile livello dei prezzi delle importazioni dalla RPC in assenza di misure antidumping e la relativa incidenza sull’industria dell’Unione, ivi compreso il livello di undercutting in assenza di misure antidumping. Anche in assenza di capacità inutilizzata nella RPC, il mercato dell’Unione è più attraente rispetto a mercati terzi. Di conseguenza, come concluso al considerando 173, i produttori esportatori cinesi sono incentivati a reindirizzare i volumi dai mercati terzi all’Unione. Pertanto le conclusioni della Commissione si basavano sugli elementi di prova diretti raccolti durante l’inchiesta e costituiscono un esame obiettivo, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, nonché dell’articolo 3.1 dell’accordo antidumping. Tale argomentazione è stata respinta.

(256)

Changmao ha affermato che, nel valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio, la Commissione dovrebbe altresì valutare l’effetto pregiudizievole delle controversie commerciali tra l’ex produttore dell’Unione e HSWT e le ragioni del fallimento di Hyet Sweet SAS. Inoltre Changmao ha affermato che HSWT non ha divulgato diversi documenti/diverse informazioni. Changmao ha asserito che soltanto tale divulgazione completa delle informazioni potrebbe rispecchiare il modo in cui la cooperazione e il successivo conflitto tra il gruppo Hyet e HSWT hanno influenzato la situazione e la situazione dell’industria dell’Unione.

(257)

La Commissione ha espresso disaccordo con tali argomentazioni. L’analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio che deve essere effettuata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base si concentra sulle modalità di evoluzione del quadro del pregiudizio corrente (nel caso di specie una situazione di assenza di pregiudizio notevole) in caso di scadenza delle misure. In tale valutazione il nesso di causalità tra dumping e pregiudizio, accertato nell’inchiesta iniziale, esisterebbe e non è necessario stabilirlo nuovamente (35). Di conseguenza tale valutazione nel caso di specie è incentrata sulle importazioni oggetto di dumping di aspartame dalla RPC e sull’effetto che l’eliminazione delle misure avrà sulla situazione nel futuro. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

(258)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha affermato che la Commissione dovrebbe valutare altresì il rischio di reiterazione del pregiudizio autoinflitto all’industria dell’Unione. In particolare Changmao ha asserito che, a causa dell’esiguo investimento di HSWT in terreni, edifici e altri attivi, nonché della ridotta capitalizzazione, gli azionisti di HSWT non hanno assunto alcun rischio commerciale in merito alle operazioni in corso dell’impianto di aspartame e non hanno compiuto sforzi notevoli in relazione alla reddittività e alla prosecuzione di operazioni di produzione di aspartame nell’Unione. Inoltre, data la bassa redditività di HSWT e la dipendenza da mezzi finanziari per gli approvvigionamenti di materie prime, HSWT potrebbe fallire in qualsiasi momento. Changmao ha affermato altresì che, poiché HSWT ha ricevuto sovvenzioni notevoli dal governo locale, potrebbe mancare di motivazione e dinamica. Changmao ha ritenuto che il sostegno del governo locale abbia distorto il prezzo di mercato dell’Unione e il costo di produzione dell’aspartame. Inoltre le controversie di lavoro e gli scioperi sindacali contro l’ex produttore dell’Unione, Hyet Sweet SAS, potrebbero essere stati una delle principali cause del pregiudizio autoinflitto e quindi, se il nuovo produttore dell’Unione stesse ancora affrontando la pressione dovuta alle notevoli importazioni dal Giappone in associazione alla lotta in materia di lavoro, sarebbe probabile un suo futuro fallimento.

(259)

La Commissione ha osservato che tali affermazioni erano semplicemente speculazioni infondate. Come spiegato al considerando 51, gli attivi di Hyet Sweet SAS sono stati venduti nell’ambito di una procedura fallimentare. La vendita di tali attivi è stata effettuata ad un valore inferiore al loro valore contabile, una circostanza questa che spiega la ridotta capitalizzazione di HSWT. Inoltre, come indicato al considerando 232, l’investimento di HSWT è aumentato del 499 % durante il PIR rispetto al 2018 e tali investimenti sono stati effettuati per sostituire le vecchie apparecchiature con apparecchiature nuove più efficienti. Ciò indica chiaramente l’impegno da parte di HSWT a mantenere la produzione di aspartame nell’Unione. Inoltre, dalle osservazioni presentate da Changmao, non risulta evidente cosa significhi nel caso di specie una dipendenza da mezzi finanziari per gli approvvigionamenti di materie prime. Come indicato al considerando 230, la situazione di redditività dell’industria dell’Unione è inoltre migliorata nel periodo in esame passando da una perdita sostanziale nel 2018 a un profitto nel periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre Changmao si limita a speculare quando afferma che le sovvenzioni presumibilmente ricevute da HSWT hanno un effetto demotivante su quest’ultima. L’argomentazione di Changmao in merito all’effetto distorsivo delle presunte sovvenzioni ricevute da HSWT sul prezzo di mercato dell’Unione e sui costi di produzione dell’aspartame non si basa su alcun elemento di prova concreto. Inoltre l’intervento pubblico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, che la Commissione ha dimostrato ai considerando da 87 a 108, e le affermazioni infondate sull’effetto distorsivo sul prezzo di mercato dell’Unione e sul costo di produzione dell’aspartame delle sovvenzioni ricevute da HSWT, non sono comparabili. Infine il fatto che l’ex produttore dell’Unione abbia dovuto affrontare controversie in materia di lavoro e scioperi sindacali non significa che l’attuale produttore dell’Unione dovrà affrontare i medesimi problemi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(260)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(261)

Come indicato ai considerando 237 e 238, durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia, dato che le importazioni cinesi sono proseguite con volumi considerevoli e l’industria dell’Unione non ha raggiunto il livello di profitto di riferimento individuato nell’inchiesta iniziale, l’industria dell’Unione è rimasta in una situazione fragile.

(262)

In caso di scadenza delle misure, è probabile che la situazione dell’industria dell’Unione si deteriori rapidamente, come illustrato al considerando 252.

(263)

La Commissione ha pertanto concluso che sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure in vigore nei confronti della RPC.

7.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali

(264)

Come indicato al considerando 36, nessun importatore indipendente ha collaborato nel corso dell’inchiesta.

(265)

L’inchiesta precedente ha concluso che, in generale, gli importatori dispongono di un portafoglio di prodotti piuttosto ampio, di cui l’aspartame è soltanto un elemento.

(266)

Dato che nessun importatore ha collaborato all’inchiesta, è ragionevole supporre che, come nell’inchiesta iniziale, l’aspartame non rappresenta una quota rilevante del fatturato degli importatori/operatori commerciali e che non vi sono elementi per affermare che gli effetti di un eventuale mantenimento delle misure sugli importatori/operatori commerciali sarebbero sproporzionati.

(267)

Per questi motivi la Commissione ha concluso che l’eventuale mantenimento delle misure non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica degli importatori.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(268)

Solo un utilizzatore ha risposto al questionario e ha collaborato all’inchiesta.

(269)

Tale utilizzatore stava acquistando aspartame dalla RPC ed era redditizio. Tale soggetto ha inoltre affermato che non sarebbe favorevole alla prosecuzione delle misure. La quota dell’aspartame nel suo costo di produzione era inferiore al 2 % e quindi l’impatto delle misure era piuttosto ridotto.

(270)

Alla luce dell’osservazione di cui sopra, in assenza di misure l’industria dell’Unione potrebbe essere costretta a cessare la produzione di aspartame e poiché il prezzo all’importazione dalla RPC (in assenza di dazi antidumping) è inferiore di circa il 30 % rispetto al prezzo all’importazione dal Giappone, e quindi, a lungo termine, è probabile che i cinesi acquisiscano anche la quota di mercato dell’esportatore giapponese, è probabile che le misure vadano a vantaggio degli utilizzatori nella misura in cui preservano la produzione di aspartame nell’Unione e la scelta per gli utilizzatori di approvvigionarsi di aspartame prodotto da produttori diversi in concorrenza tra loro.

(271)

Per questi motivi la Commissione ha concluso che l’eventuale mantenimento delle misure non dovrebbe avere un impatto significativo sulla situazione economica di tali operatori.

7.4.   Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione

(272)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di interesse dell’Unione che ostino al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese.

8.   ARGOMENTAZIONI SECONDO LE QUALI LE MISURE DOVREBBERO ESSERE SOSPESE/DOMANDA DI RIESAME INTERMEDIO

(273)

Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni, Changmao ha asserito che, in ragione delle incertezze relative alla futura reddittività delle operazioni di HSWT e della mancata reiterazione del pregiudizio causato dalle esportazioni cinesi di aspartame, nel caso in cui la Commissione decidesse di mantenere in vigore le misure antidumping, dovrebbe altresì adottare contestualmente una decisione di sospensione dei dazi antidumping a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Changmao ha affermato che la sospensione dei dazi consentirebbe alla Commissione di disporre di un tempo sufficiente per valutare l’impatto sul produttore dell’Unione di diversi fattori che mettono in dubbio la redditività del produttore dell’Unione e sarebbe quindi nell’interesse dell’Unione.

(274)

La Commissione ha osservato che Changmao non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che le condizioni di mercato erano temporaneamente cambiate e che era improbabile che il pregiudizio riprendesse in caso di sospensione delle misure, come previsto dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. Inoltre le argomentazioni relative alla presunta assenza di un rischio di reiterazione del pregiudizio e alle incertezze quanto alla futura redditività delle operazioni di HSWT sono state trattate ai considerando da 254 a 259. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(275)

Changmao ha asserito altresì che, se il rischio di reiterazione del pregiudizio dovuto alle importazioni dalla RPC era molto esiguo, mentre le importazioni provenienti dalla RPC erano importanti per coprire la carenza del mercato dell’Unione o per compensare il minor utilizzo degli impianti da parte del produttore dell’Unione, la Commissione dovrebbe avviare un riesame intermedio che le consenta di ridurre i livelli attuali dei dazi antidumping o di accettare un impegno sui prezzi.

(276)

La Commissione ha osservato che Changmao non ha fornito elementi di prova sufficienti del mutamento duraturo delle circostanze, come richiesto dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, affinché la Commissione possa valutare se l’apertura di un riesame intermedio sia giustificata. Inoltre, come illustrato ai considerando da 248 a 259, l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole. L’inchiesta non ha inoltre riscontrato alcuna carenza di aspartame sul mercato. L’industria dell’Unione non sta utilizzando la sua piena capacità e sono disponibili importazioni tanto dal Giappone quanto dalla RPC. La Commissione ricorda che, nonostante le misure in vigore, la quota di mercato delle importazioni cinesi è stata pari al [7 %-10 %] nel periodo dell’inchiesta di riesame. Per quanto riguarda gli impegni sui prezzi, la Commissione osserva che nessun esportatore ha presentato un’offerta di impegno sui prezzi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

9.   MISURE ANTIDUMPING

(277)

In base alle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sull’aspartame originario della RPC.

(278)

Le aliquote individuali del dazio antidumping per le singole società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(279)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La domanda deve essere indirizzata alla Commissione (36). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(280)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (37), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(281)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Un dazio antidumping definitivo è istituito sulle importazioni di aspartame [N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1-estere metilico, N-estere metilico dell’acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico], CAS RN 22839-47-0, attualmente classificato con il codice NC ex 2924 29 70 (codice TARIC 2924297005) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

55,4  %

C067

Gruppo Sinosweet:

Sinosweet Co., Ltd, Yixing city, Jiangsu Province, RPC, e Hansweet Co., Ltd, Yixing city, Jiangsu Province, RPC.

59,4  %

C068

Gruppo Niutang:

Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd, Nantong city, RPC,

e Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd, Niutang town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC.

59,1  %

C069

Tutte le altre società che hanno collaborato:

 

 

Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd., Shaoxing, Zhejiang Province, RPC

58,8  %

C070

Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd., Chunjiang Town, Changzhou city, Jiangsu Province, RPC

58,8  %

C071

Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, Jiangsu Province, RPC

58,8  %

C072

Tutte le altre società

59,4  %

C999

3.   L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della RPC e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della RPC nel periodo compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015 (periodo dell’inchiesta iniziale);

b)

non è collegato a un esportatore o un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente eseguito esportazioni del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.

4.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 92).

(3)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 366 del 30.10.2020, pag. 24).

(4)  Poiché nell’Unione esiste un solo produttore di aspartame, alcuni dati del presente regolamento sono presentati sotto forma di intervalli o di indici per preservare la riservatezza dei dati del produttore dell’Unione.

(5)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU C 303 del 29.7.2021, pag. 12).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247.

(7)  http://www.vitasweet.cn/news/30.html.

(8)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2534

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/116 della Commissione, del 27 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 19 del 28.1.2022, pag. 22).

(11)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 82 a 88, 121 e 122.

(12)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 91 e 92.

(13)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 93, 94 e 96. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i diritti di proprietà corrispondenti, dall’altro lato le cellule del partito comunista cinese («PCC») nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato tale requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, accompagnata da una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di acesulfame potassio e dei fornitori dei relativi fattori produttivi.

(14)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 97 a 100.

(15)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 101 a 104.

(16)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando 105 e 106.

(17)  Regolamento (UE) 2022/116, considerando da 107 a 117.

(18)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo (solo in EN): https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(19)  https://www.lpfoods.com/

(20)  Cfr. sezione 12 — Industria leggera; disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (accesso effettuato il: 19 maggio 2022).

(21)  Cfr. relazione annuale 2021 e 2020 della società: https://media-changmaobio.todayir.com/2021041917080276349723103_tc.pdf e https://media-changmaobio.todayir.com/20220421185601518210220602_tc.pdf.

(22)  Il piano prevede quanto segue all’allegato 3, pagina 21: «[…] si impegna a costruire 100 piattaforme innovative di supporto ai servizi entro il 2012 al fine di sostenere pienamente il rapido sviluppo della biotecnologia della nostra provincia e delle nuove industrie farmaceutiche nella nostra provincia». E inoltre, tra le 100 piattaforme elencate: «87. Centro per lo sviluppo e la ricerca di ingredienti alimentari funzionali di Jiangsu (da costruire)».

(23)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto (https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income).

(24)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(25)  https://globalfinancials.com/index-admin.html

(26)  https://www.ajinomoto.com.my/investors/annual-reports

(27)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost.

(28)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1.

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf.

(29)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (rifusione) (GU L 123 del 19.5.2015, p. 33).

(30)  https://www.ilmia.gov.my/index.php/my/labour-cost.

(31)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1.

https://www.tnb.com.my/assets/files/Tariff_Rate_Final_01.Jan.2014.pdf.

(32)  www.ajinomoto.com.my

(33)  Sulla base della capacità totale cinese di [30 000–35 000] tonnellate, calcolata sulla scorta della domanda di riesame, rettificata per la presunta riduzione presentata da Changmao pari a [3 000-6 000] tonnellate.

(34)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/262 della Commissione, del 25 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese (GU L 50 del 26.2.2016, pag. 4), considerando 150.

(35)  Cfr. relazione dell’organo d’appello nella controversia US — Anti-Dumping Measures on Oil Country Tubular Goods (WT/DS282/AB/R), 2 novembre 2005, punto da 121 a 123.

(36)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(37)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 274/64


REGOLAMENTO (UE) 2022/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di diossine e PCB diossina-simili in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, tra cui diossine e PCB diossina-simili, nei prodotti alimentari.

(2)

Nel 2018 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e la salute degli animali connessi alla presenza di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti (3). L’Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile di 2 pg di TEQ (equivalente tossico)/kg di peso corporeo alla settimana per la somma di diossine e PCB diossina-simili. Le stime dell’esposizione alimentare cronica dell’uomo alle diossine e ai PCB diossina-simili sulla base dei dati disponibili sulle occorrenze indicano un superamento significativo della dose settimanale tollerabile per le popolazioni di tutte le fasce di età.

(3)

Nel suo parere scientifico l’Autorità ha raccomandato di riesaminare gli attuali fattori di tossicità equivalente dell’OMS (OMS-TEF) del 2005 al fine di tenere conto dei nuovi dati in vivo e in vitro, in particolare per quanto riguarda il PCB-126.

(4)

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) sta attualmente effettuando un riesame dei valori OMS-TEF del 2005, che dovrebbe essere completato nel 2023.

(5)

In attesa del completamento di tale riesame e al fine di garantire nel frattempo un livello elevato di protezione della salute umana, è opportuno stabilire tenori massimi di diossine e della somma di diossine e PCB diossina-simili per i prodotti alimentari non ancora oggetto della legislazione dell’Unione e per i quali i dati sulle occorrenze sono stati recentemente resi disponibili nella banca dati dell’Autorità, come carni e prodotti a base di carne ottenuti da caprini, equini, coniglio, cinghiale, selvaggina da penna, cervo e fegato di caprini, equini e selvaggina da penna, e di estendere il tenore massimo esistente per le uova di gallina a tutte le uova di pollame ad eccezione delle uova di oca.

(6)

Inoltre, dato che si non consuma solo il muscolo delle appendici dei granchi e dei crostacei analoghi, ma anche il muscolo dell’addome di tali crostacei, in particolare del granchio cinese, è opportuno che i tenori massimi si applichino anche al muscolo dell’addome di tali crostacei.

(7)

Tenendo conto dei dati disponibili sulle occorrenze e dell’importanza di garantire un livello elevato di protezione della salute umana, in particolare per i gruppi vulnerabili della popolazione, è anche opportuno ridurre già i tenori massimi di diossine e della somma di diossine e PCB diossina-simili nel latte e nei prodotti lattiero caseari.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(9)

È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi ai nuovi tenori massimi stabiliti nel presente regolamento.

(10)

Tenendo conto del fatto che alcuni prodotti alimentari oggetto del presente regolamento hanno una lunga durata di conservazione, i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere autorizzati a rimanere sul mercato.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari di cui all’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e la salute degli animali connessi alla presenza di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi e negli alimenti. EFSA Journal 2018;16(11):5333, 331 pagg. (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5333).


ALLEGATO

La sezione 5 «Diossine e PCB» dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è così modificata:

1)

il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

«5.1

Carne e prodotti a base di carne (escluse le frattaglie commestibili) dei seguenti animali (6):

 

 

 

bovini, ovini e caprini

pollame

suini

equini

coniglio

cinghiale (Sus scrofa)

selvaggina da penna

cervo

2,5 pg/g di grasso (33)

1,75 pg/g di grasso (33)

1,0 pg/g di grasso (33)

5,0 pg/g di grasso (33)

1,0 pg/g di grasso (33)

5,0 pg/g di grasso (33)

2,0 pg/g di grasso (33)

3,0 pg/g di grasso (33)

4,0 pg/g di grasso (33)

3,0 pg/g di grasso (33)3

1,25 pg/g di grasso (33)

10,0 pg/g di grasso (33)

1,5 pg/g di grasso (33)

10,0 pg/g di grasso (33)

4,0 pg/g di grasso (33)

7,5 pg/g di grasso (33)

40 ng/g di grasso (33)

40 ng/g di grasso (33)

40 ng/g di grasso (33)»;

2)

il punto 5.2 è sostituito dal seguente:

«5.2

Fegato di bovini e caprini, pollame, suini ed equini e prodotti derivati

0,30 pg/g di peso fresco

0,50 pg/g di peso fresco

3,0 ng/g di peso fresco

Fegato di ovini e prodotti derivati

1,25 pg/g di peso fresco

2,00 pg/g di peso fresco

3,0 ng/g di peso fresco»;

Fegato di selvaggina da penna

2,5 pg/g di peso fresco

5,0 pg/g di peso fresco

 

3)

al punto 5.3, la nota (44) e la frase «Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (Brachyura e Anomura) si applica al muscolo delle appendici.» sono soppresse;

4)

il punto 5.8 è sostituito dal seguente:

«5.8

Latte crudo (6) e prodotti lattiero caseari (6), compreso il grasso del burro

2,0 pg/g di grasso (33)

4,0 pg/g di grasso (33)

40 ng/g di grasso (33)»;

5)

il punto 5.9 è sostituito dal seguente:

«5.9

Uova di pollame e ovoprodotti, eccetto le uova di oche (6)

2,5 pg/g di grasso (33)

5,0 pg/g di grasso (33)

40 ng/g di grasso (33)».


DECISIONI

24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 274/67


DECISIONE (UE) 2022/2003 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali riguardo alla modifica del regolamento interno della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 96/88/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione»), che è entrata in vigore il 1o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa inizialmente per un periodo di tre anni e da allora è stata regolarmente prorogata.

(2)

Il regolamento interno della convenzione («regolamento interno») è stato approvato dal Consiglio internazionale dei cereali il 6 luglio 1995.

(3)

L’articolo 31, lettera a), del regolamento interno stabilisce che debba essere nominato un revisore esterno indipendente per un periodo di tre anni, con un’unica proroga per un periodo massimo di due anni.

(4)

Il 14 aprile 2022 il segretariato del Consiglio internazionale dei cereali ha proposto di modificare l’articolo 31, lettera a), con l’obiettivo di estendere il periodo di nomina del revisore esterno indipendente da tre a cinque anni, con un’unica proroga per un ulteriore periodo massimo di tre anni. L’obiettivo della modifica è quello di offrire un periodo contrattuale più lungo ai potenziali revisori, che in cambio offrirebbero prezzi più competitivi per i loro servizi.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali riguardo alla modifica del regolamento interno per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno. La modifica proposta intende migliorare la sostenibilità finanziaria del Consiglio internazionale dei cereali ed è pertanto nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali è votare a favore della modifica dell’articolo 31, lettera a), del regolamento interno della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, conformemente alla proposta presentata dal segretariato del Consiglio internazionale dei cereali il 14 aprile 2022, con l’obiettivo di estendere il periodo contrattuale del revisore esterno.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)  Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all’approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all’aiuto alimentare, che costituiscono l’accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).


24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 274/69


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2022

che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna

[notificata con il numero C(2022) 7509]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.

(2)

Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre il regolamento delegato 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione (4) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini.

(4)

Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite dallo Stato membro in questione a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri sette focolai di vaiolo degli ovini e/o dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nelle regioni dell’Andalusia e della Castiglia-La Mancia.

(6)

L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

(7)

È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913.

(8)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione, del 4 ottobre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 261 del 7.10.2022, pag. 53).


ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

ES-CAPRIPOX-2022-00001

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342

23.10.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. -2.6936342

15.10.2022 - 23.10.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00002

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5863689 e long. -2.6521595

19.10.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5863689 e long. -2.6521595

28.10.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5863689 e long. -2.6521595

20.10.2022 - 28.10.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00003

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263

28.10.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263

6.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. -2.6593263

29.10.2022 - 6.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00004

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5928739 e long. -2.6693747

28.10.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5928739 e long. -2.6693747

6.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5928739 e long. -2.6693747

29.10.2022 - 6.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00005

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6160813 e long. -2.7256039

28.10.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6160813 e long. -2.7256039

6.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6160813 e long. -2.7256039

29.10.2022 - 6.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00006

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.6168798 e long. -2.6208532

1.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.6168798 e long. -2.6208532

10.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.6168798 e long. -2.6208532

2.11.2022 - 10.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00007

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5855338 e long. -2.6638083

1.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5855338 e long. -2.6638083

10.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5855338 e long. -2.6638083

2.11.2022 - 10.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00008

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5852137 e long. -2.6648247

1.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5852137 e long. -2.6648247

10.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5852137 e long. -2.6648247

2.11.2022 - 10.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00009

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5941535 e long. -2.6691450

1.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5941535 e long. -2.6691450

10.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5941535 e long. -2.6691450

2.11.2022 - 10.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00010

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5918176 e long. -2.7417097

4.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5918176 e long. -2.7417097

13.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5918176 e long. -2.7417097

5.11.2022 - 13.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00011

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5911331 e long. -2.7418932

4.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5911331 e long. -2.7418932

13.11.2022

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5911331 e long. -2.7418932

5.10.2022 - 13.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00012

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6138680 e long. -2.6847572

8.11.2022

 

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6138680 e long. -2.6847572

17.11.2022

 

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6138680 e long. -2.6847572

Dal 9.11.2022 al 17.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00013

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5736795 e long. -2.5279898

10.11.2022

 

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5736795 e long. -2.5279898

19.11.2022

 

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5736795 e long. -2.5279898

Dall’11.11.2022 al 19.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00014

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5733174 e long. -2.5275844

10.11.2022

 

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5733174 e long. -2.5275844

19.11.2022

 

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.5733174 e long. -2.5275844

Dall’11.11.2022 al 19.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00015

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5929735 e long. -2.6707458

14.11.2022

 

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5929735 e long. -2.6707458

23.11.2022

 

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5929735 e long. -2.6707458

Dal 15.11.2022 al 23.11.2022

ES-CAPRIPOX-2022-00016

Zona di protezione:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5947196 e long. -2.6688651

14.11.2022

 

Zona di sorveglianza:

le aree situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5947196 e long. -2.6688651

23.11.2022

 

Zona di sorveglianza:

le aree situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5947196 e long. -2.6688651

Dal 15.11.2022 al 23.11.2022

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24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 274/76


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2005 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2022

che non approva il ditiocianato di metilene come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Nell'elenco figura il ditiocianato di metilene (n. CE: 228-652-3, n. CAS: 6317-18-6).

(2)

Il ditiocianato di metilene è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 «Preservanti contro la formazione di sostanze viscide (slimicidi)», quale descritto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrisponde al tipo di prodotto 12 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)

Il 7 agosto 2013 l'autorità di valutazione competente della Francia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).

(4)

Dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 risulta che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere valutate secondo le disposizioni della direttiva 98/8/CE.

(5)

In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in data 8 marzo 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia (4), tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(6)

Secondo il parere dell'Agenzia, i biocidi del tipo di prodotto 12 contenenti ditiocianato di metilene non possono soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv), e lettera c), in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il richiedente non ha presentato dati di qualità sufficiente a soddisfare i requisiti in materia di dati di cui all'allegato II A, titolo II, punto 2.7 (Specificazione della purezza del principio attivo in g/kg o, se del caso, in g/l), punto 2.8 (Identità delle impurezze e degli additivi, con relativa formula di struttura e ordine di grandezza espresso in g/kg o, se del caso, g/l) e punto 4.1 (Metodi di analisi per la determinazione del principio attivo puro e, se del caso, dei relativi prodotti di degradazione, degli isomeri e delle impurezze del principio attivo e degli additivi), della direttiva 98/8/CE. Di conseguenza, è stato impossibile confermare la purezza minima del principio attivo e fissare una specifica di riferimento per il ditiocianato di metilene. Non è stato inoltre possibile confermare se il materiale utilizzato per condurre gli studi (eco)tossicologici contemplasse le specifiche presentate né trarre conclusioni sulla rilevanza delle impurezze a causa della mancanza di dati (eco)tossicologici. Infine, la valutazione del rischio ambientale ha individuato rischi inaccettabili e non è stato possibile individuare misure adeguate di attenuazione dei rischi.

(7)

Tenuto conto del parere dell'Agenzia, non è opportuno approvare il ditiocianato di metilene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il ditiocianato di metilene (n. CE: 228-652-3, n. CAS: 6317-18-6) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).

(4)  Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo ditiocianato di metilene, tipo di prodotto: 12, ECHA/BPC/322/2022, adottato l'8 marzo 2022.


REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

24.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 274/78


DECISIONE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI (GEPD)

del 14 ottobre 2022

recante modifica del regolamento interno del GEPD del 15 maggio 2020

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati (1) (il «regolamento»), e in particolare l’articolo 54, paragrafo 4, e l’articolo 57, paragrafo 1, lettera q),

considerando quanto segue:

(1)

ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1725 il Garante europeo della protezione dei dati è assistito da un segretariato di cui nomina i funzionari e gli altri agenti. Il regolamento interno del GEPD del 15 maggio 2020 (2), adottato conformemente all’articolo 57, paragrafo 1, lettera q), del regolamento, prevede, al capitolo III, alcune delle disposizioni necessarie per l’organizzazione dei lavori del segretariato. È tuttavia opportuno distinguere chiaramente le disposizioni procedurali essenziali che disciplinano l’esecuzione dei compiti del GEPD da quelle relative alla struttura organizzativa del segretariato del GEPD; queste ultime non dovrebbero figurare nel regolamento interno.

(2)

In particolare, non occorre che le disposizioni seguenti siano incluse nel regolamento interno, in quanto non riguardano le procedure che il GEPD deve seguire: l’articolazione specifica dei posti nelle funzioni direttive, in particolare per quanto riguarda il ruolo e le funzioni del direttore; la designazione dell’autorità investita del potere di nomina a norma dello statuto dei funzionari dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (3); la designazione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione a norma dell’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68.

(3)

Ciascun interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione non sia conforme al regolamento (UE) 2018/1725 e ad altri atti giuridici applicabili. L’articolo 57, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1725 prevede che il GEPD tratti tali reclami e svolga le indagini opportune sull’oggetto del reclamo. A tal fine, il GEPD dovrebbe, tra l’altro, tenere in considerazione la data esatta in cui gli eventi contestati si sono verificati, se la condotta in questione ha smesso di produrre effetti, se gli effetti sono stati rimossi o se è stata fornita una garanzia adeguata di detta rimozione. Dato che la probabilità di accertare che si è verificata una violazione e l’importanza del suo impatto sugli interessati tendono a diminuire con il passare del tempo, è opportuno stabilire un termine per la presentazione di reclami al GEPD. Il GEPD dovrebbe pertanto dichiarare irricevibile e non trattare un reclamo presentato più di due anni dopo che il denunciante è venuto a conoscenza della presunta violazione, salvo in circostanze debitamente giustificate ed eccezionali, ad esempio se vi erano motivi legittimi per il denunciante per non agire in tempo utile.

(4)

Previa consultazione del comitato del personale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regolamento interno del GEPD del 15 maggio 2020 è modificato come segue.

1)

L’articolo 9 è soppresso.

2)

L’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Riunione di direzione

1.   La riunione di direzione assicura la supervisione strategica dei lavori del GEPD. Di essa fanno parte il Garante europeo della protezione dei dati, il responsabile del segretariato del GEPD, i dirigenti e i quadri intermedi, nonché gli altri funzionari che contribuiscono alla supervisione strategica dei lavori del GEPD come stabilito dal Garante europeo della protezione dei dati.

2.   Qualora la riunione di direzione riguardi questioni relative alle risorse umane, al bilancio, ad aspetti finanziari o amministrativi rilevanti per l’EDPB o per il segretariato dell’EDPB, vi partecipa anche il responsabile del segretariato dell’EDPB.

3.   La riunione di direzione è presieduta dal Garante europeo della protezione dei dati o, qualora questi non possa partecipare alla riunione, dal responsabile del segretariato del GEPD.

4.   Il responsabile del segretariato assicura il corretto funzionamento del segretariato della riunione di direzione.

5.   Le riunioni non sono pubbliche. Le discussioni hanno carattere riservato».

3)

L’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Delega di funzioni e sostituzioni

1.   Il Garante europeo della protezione dei dati può delegare al responsabile del segretariato del GEPD, ove appropriato e in conformità del regolamento, la competenza per l’adozione e la firma di decisioni legalmente vincolanti, di cui sia già stato definito il contenuto sostanziale dal Garante europeo della protezione dei dati.

2.   Il Garante europeo della protezione dei dati può altresì delegare, ove appropriato e in conformità del regolamento, al responsabile del segretariato del GEPD o al capo unità o capo settore interessati, la competenza per l’adozione e la firma di altri documenti.

3.   Ove le competenze siano state delegate al responsabile del segretariato del GEPD ai sensi dei paragrafi 1 o 2, quest’ultimo può subdelegare al capo unità o al capo del settore indipendente che risponde direttamente al responsabile del segretariato del GEPD.

4.   Ove il Garante europeo della protezione dei dati abbia un impedimento o il suo posto sia vacante, il responsabile del segretariato del GEPD, ove appropriato e in conformità del regolamento, espleta le funzioni e i doveri del Garante europeo della protezione dei dati che sono necessari e urgenti al fine di assicurare la continuità operativa.

5.   Ove il responsabile del segretariato del GEPD abbia un impedimento o il suo posto sia vacante e non sia stato designato alcun funzionario dal Garante europeo della protezione dei dati, le funzioni del responsabile del segretariato del GEPD sono esercitate dal capo unità o capo del settore indipendente che risponde direttamente al responsabile del segretariato del GEPD con il grado più elevato o, a parità di grado, dal capo unità o capo del settore indipendente che risponde direttamente al responsabile del segretariato del GEPD con la maggiore anzianità nel grado o, in caso di pari anzianità nel grado, da quello di età più avanzata. Il responsabile del segretariato dell’EDPB non può sostituire il responsabile del segretariato del GEPD.

6.   Se non vi è alcun capo unità o capo del settore indipendente che risponde direttamente al responsabile del segretariato del GEPD disponibile a esercitare i doveri del responsabile del segretariato del GEPD come specificato ai sensi del paragrafo 5 e nessun funzionario è stato designato dal Garante europeo della protezione dei dati, la sostituzione viene effettuata dal funzionario con il grado più elevato o, a parità di grado, dal funzionario con la maggiore anzianità nel grado, o in caso di pari anzianità nel grado, da quello di età più avanzata. Gli agenti del segretariato dell’EDPB non possono sostituire il responsabile del segretariato del GEPD».

4)

L’articolo 12 è soppresso.

5)

All’articolo 16, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

«Il GEPD dichiara irricevibile e non tratta reclami presentati più di due anni dopo che il denunciante è venuto a conoscenza della presunta violazione, salvo in circostanze debitamente giustificate ed eccezionali».

6)

All’articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In risposta a richieste della Commissione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento, il GEPD formula un parere se la richiesta riguarda una proposta di atto legislativo o di raccomandazione o una proposta al Consiglio a norma dell’articolo 218 TFUE. Se la richiesta riguarda un progetto di atto delegato o di atto di esecuzione, il GEPD formula commenti formali».

7)

All’articolo 28, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il comitato del personale, che rappresenta il personale del GEPD, incluso il segretariato dell’EDPB, viene consultato su progetti di decisione relative all’applicazione dello statuto dei funzionari dell’Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 e può essere consultato su qualsiasi altra questione di interesse generale riguardante il personale. Il comitato del personale è informato di tutte le questioni che riguardano l’esercizio delle sue funzioni»;

e il paragrafo 3 è abrogato.

8)

All’articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autenticazione delle decisioni del GEPD avviene mediante la firma del Garante europeo della protezione dei dati o del responsabile del segretariato del GEPD come previsto nella presente decisione. La firma può essere autografa o elettronica».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2022

Per il GEPD

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Garante europeo della protezione dei dati


(1)   GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

(2)   GU L 204 del 26.6.2020, pag. 49.

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (regime applicabile agli altri agenti) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) versione consolidata disponibile all’indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20220101