ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 271

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
19 ottobre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2022/1974 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea

1

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1975 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, riguardo alla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo

3

 

*

Decisione (UE) 2022/1976 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio stabilito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

17

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica della decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio, del 10 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU L 84 dell’11.3.2022 )

23

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio, del 10 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU L 84 dell’11.3.2022 )

24

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

19.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 271/1


DECISIONE (UE) 2022/1974 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 maggio 2003, la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea». Il piano d’azione previsto in tale comunicazione («piano d’azione FLEGT») invocava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul piano d’azione FLEGT il 13 ottobre 2003 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 2005.

(2)

Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati su accordi di partenariato con i paesi produttori di legname onde attuare il piano d’azione FLEGT.

(3)

Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 (1), che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’Unione da paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi volontari di partenariato.

(4)

I negoziati con la Repubblica cooperativistica della Guyana in vista della conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («accordo») si sono conclusi con successo con la siglatura dell’accordo il 23 novembre 2018.

(5)

È opportuno firmare l’accordo, fatta salva la sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea, con riserva della sua conclusione (2).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)  Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).

(2)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


DECISIONI

19.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 271/3


DECISIONE (UE) 2022/1975 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, riguardo alla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (1) («accordo»), firmato il 6 ottobre 2010, è stato concluso dall’Unione con la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio (2). È stato applicato in via provvisoria dal 1o luglio 2011 ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2015.

(2)

L’articolo 15.1 dell’accordo istituisce un comitato per il commercio comprendente rappresentanti dell’Unione e della Repubblica di Corea.

(3)

A norma dell’articolo 15.3, paragrafo 1, lettera g), dell’accordo, il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» («gruppo di lavoro IG») è istituito sotto gli auspici del comitato per il commercio.

(4)

Il 25 novembre 2021, nel quadro dell’8a riunione del gruppo di lavoro IG, le parti hanno raggiunto un accordo per ampliare l’elenco delle indicazioni geografiche («IG») protette di cui agli allegati 10-A e 10-B dell’accordo. La modifica degli allegati 10-A e 10-B consiste, tra l’altro, nell’aggiornamento dei riferimenti legislativi, nell’eliminazione delle indicazioni geografiche non più protette nell’Unione, nella modifica di alcune indicazioni geografiche, in particolare in caso di modifica della denominazione, e nell’ampliamento del numero di indicazioni geografiche protette dagli allegati dell’accordo con l’aggiunta di 43 IG dell’Unione e 41 IG coreane.

(5)

A norma dell’articolo 15.3, paragrafo 5, dell’accordo, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG.

(6)

A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato per il commercio adottato con decisione n. 1 del comitato per il commercio (3), quest’ultimo può adottare decisioni mediante procedura scritta tra una riunione e l’altra, previo accordo di entrambe le parti.

(7)

In una delle prossime riunioni, o mediante procedura scritta, il comitato per il commercio dovrà adottare l’accordo raggiunto il 25 novembre 2021.

(8)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, perché la decisione vincolerà l’Unione.

(9)

Al fine di garantire la corretta attuazione della protezione delle IG nell’ambito dell’accordo, il comitato per il commercio dovrebbe aggiornare gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo. La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’articolo 15.1 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, riguardo alla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)   GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

(2)  Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).

(3)  Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull’adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio (GU L 58 dell’1.3.2013, pag. 9).


PROGETTO

DECISIONE N. … DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA

del …

sulla modifica degli allegati 10-a e 10-b dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la repubblica di corea, dall'altra

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in particolare gli articoli 10.24, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 3, 15.1, paragrafo 4, lettera c), e 15.5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) ("accordo"), il comitato per il commercio può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti.

(2)

L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

(3)

L'articolo 10.24, paragrafo 1, dell'accordo consente alle parti di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25.

(4)

A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 1, dell'accordo, il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" ("gruppo di lavoro IG") può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.

(5)

A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG può decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'UE o della Corea o di sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette dalla parte di origine o che non soddisfano più le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra parte. Può anche decidere che un riferimento a una legislazione nell'accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

(6)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 1/2019 del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" UE-Corea, del 17 settembre 2019, recante adozione del suo regolamento interno ("regolamento interno"), il gruppo di lavoro IG può decidere per consenso di raccomandare l'aggiunta o l'eliminazione di indicazioni geografiche in vista di una decisione definitiva in sede di comitato per il commercio conformemente agli articoli 10.21, paragrafo 4, 10.24 e 10.25 dell'accordo.

(7)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento interno, che fa riferimento agli articoli 15.3, paragrafo 5, e 15.5, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG e decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B, e le parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

(8)

In applicazione dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, le parti hanno confermato le seguenti questioni relative a riferimenti alla legislazione nell'accordo:

(a)

Il 17 aprile 2019 il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (2), di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche", è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (3). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 110/2008 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) 2019/787.

(b)

Il 21 novembre 2012 il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (4), di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche", è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (5). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 510/2006 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 1151/2012.

(c)

Il 26 febbraio 2014 il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (6), di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche", è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (7). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CEE) n. 1601/91 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 251/2014.

(d)

Il 29 aprile 2008 il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (8), di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche", è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999. Quest'ultimo regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (9) e le sue disposizioni sono state integrate nel regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (10). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (CE) n. 491/2009.

(e)

Il 17 dicembre 2013 il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche", è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (11). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 1234/2007 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013.

(f)

La legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) della Corea di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche" è stata modificata. Il 21 dicembre 2021 è iniziata l'applicazione della legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021) (12). Di conseguenza, un riferimento alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021).

(g)

La legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea di cui alla sottosezione C "Indicazioni geografiche" è stata modificata. Il 1o gennaio 2021 disposizioni specifiche relative alle procedure amministrative connesse alla produzione, alla vendita, ecc. di bevande alcoliche di cui alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche sono state inserite nella legge sulle licenze per le bevande alcoliche (traduzione non ufficiale / legge n. 17761 del 29 dicembre 2020) e ne è iniziata l'applicazione (13). A gennaio 2022 è iniziata l'applicazione sia della legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) (14) sia della legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022) (15). Di conseguenza, un riferimento alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) e alla legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022).

(9)

Le parti hanno convenuto di aggiungere 44 indicazioni geografiche dell'UE e 41 indicazioni geografiche della Corea agli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.

(a)

Nella settima riunione del gruppo di lavoro IG, tenutasi a Seul il 6 novembre 2019, le parti hanno discusso le modalità per modificare gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo a norma degli articoli 10.24 e 10.25, paragrafo 3, e hanno convenuto di proseguire le discussioni nei mesi successivi al fine di raggiungere un accordo sull'aggiunta di nuove indicazioni geografiche nella riunione successiva del gruppo di lavoro IG.

(b)

Su richiesta delle parti e a norma degli articoli 10.18, paragrafi 3 e 4, 10.24 e 10.25 dell'accordo, l'UE ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 41 indicazioni geografiche della Corea. La Corea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 44 indicazioni geografiche dell'UE.

(10)

Le parti hanno convenuto di sopprimere tre indicazioni geografiche dell'UE e quattro indicazioni geografiche della Corea dagli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.

(a)

Il 25 ottobre 2016 l'UE ha notificato alla Corea la cessazione della protezione di un'indicazione geografica spagnola e ha chiesto la soppressione della denominazione "Pacharán" dall'allegato 10-B dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non è più protetta nell'UE.

(b)

In seguito al riesame delle indicazioni geografiche dell'UE protette dall'accordo e alla luce del regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (16), nel novembre 2020 l'UE ha chiesto la soppressione della denominazione "Polish Cherry" dall'allegato 10-B dell'accordo, conformemente all'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non è più protetta nell'UE.

(c)

Il 15 marzo 2021 la Corea ha notificato e chiesto di sopprimere le indicazioni geografiche "Muan White Lotus Tea (무안백련차)" e "Cheongyang Powdered Hot Pepper (청양고춧가루)" dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non sono più protette in Corea.

(d)

A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021, le parti hanno confermato, nel corso della riunione tecnica virtuale tenutasi il 16 marzo 2021, che l'indicazione geografica "Scotch Whisky" dovrebbe essere soppressa dalle denominazioni elencate nell'allegato 10-B dell'accordo.

(e)

Nel corso della nona riunione del gruppo di lavoro IG tenutasi l'8 dicembre 2021, la Corea ha notificato e chiesto di sopprimere le indicazioni geografiche "Seosan Garlic (서산마늘)" e "Yeoju Sweet Potato (여주고구마)" dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non sono più protette in Corea.

(11)

Le parti hanno convenuto di sostituire quattro indicazioni geografiche dell'UE contenute nell'allegato 10-A dell'accordo, che hanno subito modifiche di denominazione, con le corrispondenti indicazioni geografiche aggiornate, mediante il seguente processo.

(a)

Il 13 luglio 2017 l'UE ha comunicato alla Corea che quattro indicazioni geografiche protette dall'accordo hanno subito modifiche di denominazione (17). L'UE ha proposto di aggiornare le denominazioni e le trascrizioni corrispondenti nell'elenco delle indicazioni geografiche dell'UE attualmente protette in Corea.

(b)

Nella stessa comunicazione, l'UE ha chiesto che l'indicazione geografica "Originali lietuviška degtinė/vodka lituanienne originale", proposta per aggiunta all'allegato 10-B, sia modificata in "Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka" (trascrizione: 오리지널 리투아니아 보드카).

(12)

A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea (18), quest'ultimo può adottare decisioni mediante procedura scritta tra una riunione e l'altra del comitato stesso, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C "Indicazioni geografiche" nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea (19) sono da intendersi come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo sono modificati come segue:

(1)

aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo;

(2)

aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato III della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo;

(3)

aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato IV della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-B, parte A, sezioni 1 e 2, dell'accordo;

(4)

aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato V della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-B, parte B, dell'accordo;

(5)

soppressione delle indicazioni geografiche "Pacharán" (Spagna), "Polska Wiśniówka/Polish Cherry" (Polonia) e "Scotch Whisky" (Regno Unito) dall'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 10-B, parte A, sezione 2, dell'accordo;

(6)

soppressione delle indicazioni geografiche "Seosan Garlic (서산마늘)", "Muan White Lotus Tea (무안백련차)", "Cheongyang Powed Hot Pepper (청양고춧가루)" e "Yeoju Sweet Potato (여주고구마)" dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo;

(7)

sostituzione delle indicazioni geografiche che hanno subito modifiche della denominazione nell'elenco delle indicazioni geografiche dei rispettivi Stati membri di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo con le corrispondenti denominazioni delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato VI della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a …,

Per il comitato per il commercio


(1)   GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.

(2)   GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(3)   GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

(4)   GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(5)   GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(6)   GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(7)   GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.

(8)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(9)   GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.

(10)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(11)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(12)  대한민국정부 관보 제20151호 (Gazzetta ufficiale n. 20151) del 21.12.2021, pag. 47.

(13)  대한민국정부 관보 제20151호 (Gazzetta ufficiale n. 19907) del 29.12.2020, pag. 110.

(14)  대한민국정부 관보 제20151호 (Gazzetta ufficiale n. 20151) del 21.12.2021, pag. 39.

(15)  대한민국정부 관보 제20163호 별권1 (Gazzetta ufficiale n. 20163, fascicolo supplementare n. 1) del 6.1.2021, pag. 4.

(16)   GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7.

(17)   "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" è diventato "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence" (trascrizione: 윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일); "Prosciutto di S. Daniele" è diventato "Prosciutto di San Daniele" (la trascrizione rimane invariata); "Jamon de Teruel" è diventato "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel" (trascrizione: 하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘); "Jamón de Huelva" è diventato "Jabugo" (trascrizione: 하부고).

(18)  Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio (GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9).

(19)  대한민국 관보 제17538호(그2) (Gazzetta ufficiale n. 17538, fascicolo supplementare n. 2) del 28.6.2011, pag. 800.


ALLEGATO I

I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C "Indicazioni geografiche" nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea sono considerati come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita come di seguito descritto.

(1)

Per i riferimenti alla legislazione dell'UE:

(a)

i riferimenti al "regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio" sono sostituiti da riferimenti al "regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008";

(b)

i riferimenti al "regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari" sono sostituiti da riferimenti al "regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari";

(c)

i riferimenti al "regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli" sono sostituiti da riferimenti al "regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio";

(d)

i riferimenti al "regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, sono sostituiti da riferimenti al "regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)";

(e)

i riferimenti al "regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)" sono sostituiti da riferimenti al "regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio".

(2)

Per i riferimenti alla legislazione della Corea:

(a)

i riferimenti alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) sono sostituiti da riferimenti alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021); e

(b)

i riferimenti alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) sono sostituiti da riferimenti alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) e alla legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022).


ALLEGATO II

Codice paese

Denominazione da proteggere

Prodotto

Trascrizione in alfabeto coreano

AT

Steirisches Kürbiskernöl

Olio di semi di zucca

슈타이리쉐스 퀴르비스케른욀

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Geroskipou

Dolciumi

루꾸미 게로스끼뿌

DE

Hopfen aus der Hallertau

Luppolo

할러타우 홉펜

DE

Lübecker Marzipan

Dolciumi

뤼베커 마르지판

DE

Nürnberger Lebkuchen

Dolciumi

뉘른베르거 렙쿠헨

DE

Schwarzwälder Schinken

Prosciutto

슈바르츠벨더 쉰켄

DK

Danablu

Formaggio

다나블루

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

Olio di oliva

아쎄이떼 데 떼라 알따; 올리 데 떼라 알따

ES

Aceite Monterrubio

Olio di oliva

아쎄이떼 몬떼루비오

ES

Estepa

Olio di oliva

에스떼빠

ES

Les Garrigues

Olio di oliva

레스 가리게스

ES

Sierra de Cazorla

Olio di oliva

씨에라 데 까쏘를라

ES

Siurana

Olio di oliva

씨우라나

EL

Καλαμάτα / Kalamata (1)

Olio di oliva

칼라마타

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasithiou Kritis

Olio di oliva

시티아 라시티우 크리티스

EL

Λακωνία / Lakonia

Olio di oliva

라코니아

EL

Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis

Formaggio

그라비에라 크리티스

EL

Κασέρι / Kasseri

Formaggio

카세리

IT

Aceto Balsamico di Modena

Aceto

아체토 발사미코 디 모데나

IT

Bresaola della Valtellina

Prosciutto

브레사올라 델라 발텔리나

IT

Kiwi Latina

Kiwi

키위 라티나

IT

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

Mela

멜라 알토 아디제; 수드티롤레르 아펠

IT

Toscano

Olio di oliva

토스카노

IT

Pecorino Toscano

Formaggio

페코리노 토스카노

IT

Salamini italiani alla cacciatora

Salame

살라미니 이탈리아니 알라 카차토라

NL

Edam Holland

Formaggio

에담 홀란드

NL

Gouda Holland

Formaggio

고다 홀란드


(1)  La protezione dell'IG "Kalamata" non impedisce l'uso del nome di una varietà vegetale per quanto riguarda le olive nel territorio della Corea. Tale formulazione non altera né riduce la protezione già accordata dall'accordo all'indicazione geografica protetta "Elia Kalamatas".


ALLEGATO III

Denominazione da proteggere

Prodotto

Trascrizione in alfabeto latino

천안배 (Cheonan Bae (Pear))

Pera

Cheonan Bae

나주배 (Naju Bae (Pear))

Pera

Naju Bae

안성배 (Anseong Bae (Pear))

Pera

Anseong Bae

고려흑삼제품 (Korean Black Ginseng Product)

Prodotti da ginseng nero

Goryeo Heuksamjepum

예산사과 (Yesan Apple)

Mela

Yesan Sagwa

안성쌀 (Anseong Ssal (Rice))

Riso

Anseong Ssal

영월고춧가루 (Yeongwol Red Pepper Powder)

Peperoncino in polvere/Paprica

Yeongwol Gochutgaru

고려흑삼 (Korean Black Ginseng)

Ginseng nero

Goryeo Heuksam

보성웅치올벼쌀 (Boseong Ungchi Olbyeossal)

Riso

Boseong Ungchi Olbyeossal

김포쌀 (Gimpo Ssal (Rice))

Riso

Gimpo Ssal

진도검정쌀 (Jindo Black Rice)

Riso

Jindo Geomjeong Ssal

군산쌀 (Gunsan Ssal (Rice))

Riso

Gunsan Ssal

영월고추 (Yeongwol Red Pepper)

Peperoncino/Paprica

Yeongwol Gochu

영천포도 (Yeongcheon Grapes)

Uva

Yeongcheon Podo

무주사과 (Muju Apple)

Mela

Muju Sagwa

삼척마늘 (Samcheok Garlic)

Aglio

Samcheok Maneul

김천자두 (Gimcheon Jadu (Plum))

Prugna

Gimcheon Jadu

영동포도 (Yeongdong Grapes)

Uva

Yeongdong Podo

문경오미자 (Mungyeong Omija)

Omija

Mungyeong Omija

청도반시 (Cheongdo Seedless Flat Persimmon)

Caco

Cheongdo Bansi

평창산양삼 (PyeongChang Wild-cultivated Ginseng)

Ginseng selvatico simulato

PyeongChang Sanyangsam

보은대추 (Boeun Jujube)

Giuggiola

Boeun Daechu

충주밤 (Chungju Bam (Chestnut))

Castagna

Chungju Bam

가평잣 (Gapyeong Korean Pine nuts)

Pinoli

Gapyeong Jat

정선곤드레 (Jeongseon Gondre)

Gondre (cardo coreano)

Jeongseon Gondre

영동곶감 (Yeongdong Persimmon Dried)

Caco

Yeongdong Gotgam

부여표고 (Buyeo Pyogo (Oak mushroom))

Fungo di quercia

Buyeo Pyogo

완도미역 (Wando Sea mustard)

Alga Undaria

Wando Miyeok

완도다시마 (Wando Sea tangle)

Alga Laminaria

Wando Dasima

기장미역 (Gijang sea mustard)

Alga Undaria

Gijang Miyeok

기장다시마 (Gijang sea tangle)

Alga Laminaria

Gijang Dasima

완도김 (Wando Laver)

Alga Nori

Wando Gim

장흥김 (Jangheung Laver)

Alga Nori

Jangheung Gim

여수굴 (Yeosu Gul (Yeosu Oyster))

Ostriche

Yeosu Gul

고흥미역 (Goheung Dried Sea mustard)

Alga Undaria

Goheung Miyeok

고흥다시마 (Goheung Dried Sea tangle)

Alga Laminaria

Goheung Dasima

신안김 (Sinan Gim (Laver))

Alga Nori

Sinan Gim

해남김 (Haenam Gim (Laver))

Alga Nori

Haenam Gim

고흥김 (Goheung Laver)

Alga Nori

Goheung Gim

고흥굴 (Goheung Gul (Oyster))

Ostriche

Goheung Gul


ALLEGATO IV

SEZIONE 1

VINI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

Codice paese

Denominazione

Trascrizione in alfabeto coreano

CY

Κουμανδαρία (trascrizione in alfabeto latino: Commandaria)

꼬만다리아

DE

Franken

프랑켄

ES

Utiel-Requena

우띠엘 레께나

FR

Pays d'Oc

패이 독 / 뻬이 독

FR

Romanée-Conti

로마네 콘티 / 로마네 꽁띠

FR

Pauillac

포이약 / 뽀이약

FR

Saint-Estèphe

세인트 에스테브 / 쎙 에스테프

IT

Prosecco

프로세코

RO

Cotnari

코트나리

SI

Vipavska dolina

비파브스카 돌리나

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

비노흐라드니스카 오블라스트 토카이

SEZIONE 2

BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA

Codice paese

Denominazione

Trascrizione in alfabeto coreano

CY

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

지바니아

ES

Brandy del Penedés

브란디 델 뻬네데스

EL

Τσίπουρο/Tsipouro

치푸로

IE

Irish Cream

아이리쉬 크림

LT

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

오리지널 리투아니아 보드카

BE+NL+FR+DE

Genièvre/Jenever/Genever

예네이버/제니버


ALLEGATO V

Denominazione da proteggere

Trascrizione in alfabeto latino

무주머루와인 (Muju Wild Grape Wine)

Vino Muju Meoru


ALLEGATO VI

FRANCIA

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (1)

Olio essenziale di lavanda

윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일)

ITALIA

Prosciutto di San Daniele (2)

Prosciutto

프로슈토 디 산 다니엘레(생햄)

SPAGNA

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel (3)

Prosciutto

하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘

Jabugo (4)

Prosciutto

하부고


(1)   "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" è diventato "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence".

(2)   "Prosciutto di S. Daniele" è diventato "Prosciutto di San Daniele".

(3)   "Jamon de Teruel" è diventato "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel".

(4)   "Jamón de Huelva" è diventato "Jabugo".


19.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 271/17


DECISIONE (UE) 2022/1976 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio stabilito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2019/1875 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo»), che è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

(2)

Il comitato per il commercio è stato istituito dall’accordo.

(3)

A norma dell’articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f) dell’accordo, il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno.

(4)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio rispetto all’adozione del proprio regolamento interno, al fine di garantire l’efficace attuazione dell’accordo.

(5)

La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio in riferimento all’adozione del proprio regolamento interno dovrebbe basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in riferimento all’adozione del proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 del 14.11.2019, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE n. …/2022 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO

del …

in riferimento al proprio regolamento interno

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("accordo"), in particolare l'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f),

considerato che a norma dell'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1.

Il regolamento interno del comitato per il commercio è stabilito come indicato nell'allegato della presente decisione.

2.

La presente decisione entra in vigore il ….

Fatto a …,

Per il comitato per il commercio

I copresidenti


ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 16.1 DELL'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA

Articolo 1

Ruolo e nome del comitato per il commercio

1.   Il comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 16.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("accordo") è responsabile per tutte le questioni di cui all'articolo 16.1 dell'accordo.

2.   Nei documenti del comitato, comprendenti decisioni e raccomandazioni, il comitato di cui al paragrafo 1 è definito "comitato per il commercio".

Articolo 2

Composizione e copresidenti

1.   A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo, il comitato per il commercio comprende rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica di Singapore ed è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore o dai rispettivi delegati.

2.   Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario delegato incaricato di copresiedere il comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario delegato abbia l'autorizzazione di rappresentare la parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.

Articolo 3

Segretariato

1.   I funzionari del servizio responsabile del commercio per ciascuna delle parti esercitano le funzioni di segretariato del comitato per il commercio.

2.   Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario membro del segretariato del comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato per detta parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte la nomina di un nuovo membro.

Articolo 4

Riunioni

1.   A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo, il comitato per il commercio si riunisce ogni due anni oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti.

2.   Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate, alternativamente a Bruxelles e a Singapore, salvo diversa decisione dei copresidenti.

3.   Le riunioni sono convocate dal copresidente della parte ospitante.

4.   Le riunioni possono essere svolte in presenza o tramite videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo.

Articolo 5

Delegazioni

Prima di ogni riunione il membro del segretariato del comitato per il commercio di ciascuna parte informa il membro del segretariato dell'altra parte in merito alla prevista composizione delle delegazioni della propria parte. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1.   Almeno 15 giorni prima di una riunione il segretariato del comitato per il commercio redige un ordine del giorno provvisorio per ciscuna riunione in base a una proposta presentata dalla parte ospitante. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni.

2.   Il comitato per il commercio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno di comune accordo.

Articolo 7

Invito di esperti

I copresidenti del comitato per il commercio possono, di comune accordo, invitare esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del comitato per il commercio per fornire informazioni su argomenti specifici e limitatamente alle parti della riunione in cui sono discussi tali argomenti specifici.

Articolo 8

Verbali

1.   Entro 21 giorni dalla fine della riunione il membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale della riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni.

2.   Ove il presente regolamento interno si applica alle riunioni dei comitati specializzati, i verbali delle riunioni del comitato specializzato sono resi disponibili per le successive riunioni del comitato per il commercio.

3.   Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso:

a)

tutta la documentazione presentata al comitato per il commercio;

b)

qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del comitato per il commercio abbia chiesto di inserire nel verbale; e

c)

le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti.

4.   Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato per il commercio, adottate con procedura scritta a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dopo l'ultima riunione del comitato.

5.   Nell'allegato del verbale figura anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutti i partecipanti che hanno assistito alla riunione del comitato per il commercio.

6.   Il segretariato adegua il progetto di verbale della riunione in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale, così riveduto, è approvato dalle parti entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato prepara due versioni originali del verbale e ne trasmette una a ciascuna delle parti.

Articolo 9

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato per il commercio può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. Le decisioni e raccomandazioni del comitato per il commercio sono adottate di comune accordo, come previsto all'articolo 16.4 dell'accordo.

2.   Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta.

3.   A tal fine il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua di lavoro del comitato per il commercio. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio assenso in merito al progetto di decisione o di raccomandazione. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio assenso entro il termine specificato dalla parte proponente e sono iscritti nel verbale della riunione del comitato per il commercio a norma dell'articolo 8, paragrafo 4. Se l'altra parte non esprime il proprio assenso, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella riunione successiva del comitato per il commercio.

4.   Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio assegna a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo e aggiunge la data di adozione e una descrizione del proprio oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore o dell'inizio di applicazione a seconda dei casi.

5.   Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono redatte in duplice copia, autenticate dai copresidenti e trasmesse a ciascuna delle parti.

Articolo 10

Trasparenza

1.   Salvo disposizione contraria nell'accordo o diversa decisione delle parti, le riunioni del comitato per il commercio non sono pubbliche.

2.   Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.

3.   Qualora una parte comunichi al comitato per il commercio informazioni considerate riservate a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga diversamente.

4.   Ciascuna parte può rendere pubblico con ogni mezzo opportuno l'ordine del giorno definito dalle parti prima della riunione del comitato per il commercio e i verbali approvati dalle parti, redatti a norma dell'articolo 8.

5.   La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 è effettuata in ottemperanza alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 11

Lingue

1.   La lingua di lavoro del comitato per il commercio è l'inglese.

2.   Il comitato per il commercio adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo. L'articolo 16.21 dell'accordo si applica mutatis mutandis alle decisioni di modifica o interpretazione dell'accordo adottate dal comitato per il commercio. Tutte le altre decisioni del comitato per il commercio, compresa quella con cui viene adottato il regolamento interno, sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.

3.   Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma del presente articolo, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta.

Articolo 12

Spese

1.   Ciascuna parte sostiene le spese incorse per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, in particolare le spese per il personale, le spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni, le videoconferenze o le teleconferenze.

2.   Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.

Articolo 13

Comitati specializzati e altri organismi

1.   A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo possono essere istituiti comitati specializzati per trattare tutte le questioni loro delegate dal comitato per il commercio.

2.   A norma degli articoli 16.1 e 16.2 dell'accordo, il comitato per il commercio sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo.

3.   Il comitato per il commercio è informato per iscritto dei punti di contatto nominati dai comitati specializzati o da altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato riguardanti l'attuazione dell'accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato per il commercio.

4.   A norma dell'articolo 16.2 dell'accordo, i comitati specializzati riferiscono al comitato per il commercio in merito ai risultati e alle conclusioni di ciascuna delle loro riunioni.

5.   Salvo diversa decisione adottata da ciascun comitato specializzato, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis ai comitati specializzati e agli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo.

Articolo 14

Modifiche del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato per il commercio conformemente all'articolo 9.


Rettifiche

19.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 271/23


Rettifica della decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio, del 10 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84 dell'11 marzo 2022 )

Pagina 35, tabella, colonna «Informazioni identificative», riga 131:

anziché:

«Data di nascita: 10.5.1980 o 21.10.1983 »

leggasi:

«Data di nascita: 21.10.1983 ».


19.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 271/24


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio, del 10 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 84 dell’11 marzo 2022 )

Pagina 9, tabella, colonna «Informazioni identificative», riga 131:

anziché:

«Data di nascita: 10.5.1980 o 21.10.1983 »

leggasi:

«Data di nascita: 21.10.1983 ».