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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 271 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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ACCORDI INTERNAZIONALI |
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DECISIONI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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19.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 271/1 |
DECISIONE (UE) 2022/1974 DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2022
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 21 maggio 2003, la Commissione ha adottato la comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea». Il piano d’azione previsto in tale comunicazione («piano d’azione FLEGT») invocava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Il Consiglio ha adottato le conclusioni sul piano d’azione FLEGT il 13 ottobre 2003 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 2005. |
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(2) |
Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati su accordi di partenariato con i paesi produttori di legname onde attuare il piano d’azione FLEGT. |
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(3) |
Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005 (1), che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’Unione da paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi volontari di partenariato. |
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(4) |
I negoziati con la Repubblica cooperativistica della Guyana in vista della conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica di cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («accordo») si sono conclusi con successo con la siglatura dell’accordo il 23 novembre 2018. |
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(5) |
È opportuno firmare l’accordo, fatta salva la sua conclusione in data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica cooperativistica della Guyana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legno e dei suoi derivati importati nell’Unione europea, con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
P. BLAŽEK
(1) Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1).
(2) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
DECISIONI
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19.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 271/3 |
DECISIONE (UE) 2022/1975 DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, riguardo alla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (1) («accordo»), firmato il 6 ottobre 2010, è stato concluso dall’Unione con la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio (2). È stato applicato in via provvisoria dal 1o luglio 2011 ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2015. |
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(2) |
L’articolo 15.1 dell’accordo istituisce un comitato per il commercio comprendente rappresentanti dell’Unione e della Repubblica di Corea. |
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(3) |
A norma dell’articolo 15.3, paragrafo 1, lettera g), dell’accordo, il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» («gruppo di lavoro IG») è istituito sotto gli auspici del comitato per il commercio. |
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(4) |
Il 25 novembre 2021, nel quadro dell’8a riunione del gruppo di lavoro IG, le parti hanno raggiunto un accordo per ampliare l’elenco delle indicazioni geografiche («IG») protette di cui agli allegati 10-A e 10-B dell’accordo. La modifica degli allegati 10-A e 10-B consiste, tra l’altro, nell’aggiornamento dei riferimenti legislativi, nell’eliminazione delle indicazioni geografiche non più protette nell’Unione, nella modifica di alcune indicazioni geografiche, in particolare in caso di modifica della denominazione, e nell’ampliamento del numero di indicazioni geografiche protette dagli allegati dell’accordo con l’aggiunta di 43 IG dell’Unione e 41 IG coreane. |
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(5) |
A norma dell’articolo 15.3, paragrafo 5, dell’accordo, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG. |
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(6) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato per il commercio adottato con decisione n. 1 del comitato per il commercio (3), quest’ultimo può adottare decisioni mediante procedura scritta tra una riunione e l’altra, previo accordo di entrambe le parti. |
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(7) |
In una delle prossime riunioni, o mediante procedura scritta, il comitato per il commercio dovrà adottare l’accordo raggiunto il 25 novembre 2021. |
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(8) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio, perché la decisione vincolerà l’Unione. |
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(9) |
Al fine di garantire la corretta attuazione della protezione delle IG nell’ambito dell’accordo, il comitato per il commercio dovrebbe aggiornare gli allegati 10-A e 10-B dell’accordo. La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’articolo 15.1 dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, riguardo alla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell’accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
P. BLAŽEK
(1) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.
(2) Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).
(3) Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull’adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio (GU L 58 dell’1.3.2013, pag. 9).
PROGETTO
DECISIONE N. … DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA
del …
sulla modifica degli allegati 10-a e 10-b dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi stati membri, da una parte, e la repubblica di corea, dall'altra
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in particolare gli articoli 10.24, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 3, 15.1, paragrafo 4, lettera c), e 15.5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (1) ("accordo"), il comitato per il commercio può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti. |
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(2) |
L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge. |
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(3) |
L'articolo 10.24, paragrafo 1, dell'accordo consente alle parti di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25. |
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(4) |
A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 1, dell'accordo, il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" ("gruppo di lavoro IG") può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso. |
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(5) |
A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG può decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'UE o della Corea o di sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette dalla parte di origine o che non soddisfano più le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra parte. Può anche decidere che un riferimento a una legislazione nell'accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore dell'accordo. |
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(6) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 1/2019 del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" UE-Corea, del 17 settembre 2019, recante adozione del suo regolamento interno ("regolamento interno"), il gruppo di lavoro IG può decidere per consenso di raccomandare l'aggiunta o l'eliminazione di indicazioni geografiche in vista di una decisione definitiva in sede di comitato per il commercio conformemente agli articoli 10.21, paragrafo 4, 10.24 e 10.25 dell'accordo. |
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(7) |
A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento interno, che fa riferimento agli articoli 15.3, paragrafo 5, e 15.5, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG e decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B, e le parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge. |
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(8) |
In applicazione dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, le parti hanno confermato le seguenti questioni relative a riferimenti alla legislazione nell'accordo:
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(9) |
Le parti hanno convenuto di aggiungere 44 indicazioni geografiche dell'UE e 41 indicazioni geografiche della Corea agli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.
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(10) |
Le parti hanno convenuto di sopprimere tre indicazioni geografiche dell'UE e quattro indicazioni geografiche della Corea dagli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.
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(11) |
Le parti hanno convenuto di sostituire quattro indicazioni geografiche dell'UE contenute nell'allegato 10-A dell'accordo, che hanno subito modifiche di denominazione, con le corrispondenti indicazioni geografiche aggiornate, mediante il seguente processo.
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(12) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea (18), quest'ultimo può adottare decisioni mediante procedura scritta tra una riunione e l'altra del comitato stesso, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del comitato per il commercio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C "Indicazioni geografiche" nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea (19) sono da intendersi come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo sono modificati come segue:
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(1) |
aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo; |
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(2) |
aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato III della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo; |
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(3) |
aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato IV della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-B, parte A, sezioni 1 e 2, dell'accordo; |
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(4) |
aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato V della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-B, parte B, dell'accordo; |
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(5) |
soppressione delle indicazioni geografiche "Pacharán" (Spagna), "Polska Wiśniówka/Polish Cherry" (Polonia) e "Scotch Whisky" (Regno Unito) dall'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 10-B, parte A, sezione 2, dell'accordo; |
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(6) |
soppressione delle indicazioni geografiche "Seosan Garlic (서산마늘)", "Muan White Lotus Tea (무안백련차)", "Cheongyang Powed Hot Pepper (청양고춧가루)" e "Yeoju Sweet Potato (여주고구마)" dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo; |
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(7) |
sostituzione delle indicazioni geografiche che hanno subito modifiche della denominazione nell'elenco delle indicazioni geografiche dei rispettivi Stati membri di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo con le corrispondenti denominazioni delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato VI della presente decisione. |
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.
Fatto a …,
Per il comitato per il commercio
(1) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.
(2) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.
(3) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.
(4) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(5) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(6) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.
(7) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 14.
(8) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(9) GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.
(10) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(11) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(12) 대한민국정부 관보 제20151호 (Gazzetta ufficiale n. 20151) del 21.12.2021, pag. 47.
(13) 대한민국정부 관보 제20151호 (Gazzetta ufficiale n. 19907) del 29.12.2020, pag. 110.
(14) 대한민국정부 관보 제20151호 (Gazzetta ufficiale n. 20151) del 21.12.2021, pag. 39.
(15) 대한민국정부 관보 제20163호 별권1 (Gazzetta ufficiale n. 20163, fascicolo supplementare n. 1) del 6.1.2021, pag. 4.
(16) GU L 114 del 30.4.2019, pag. 7.
(17) "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" è diventato "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence" (trascrizione: 윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일); "Prosciutto di S. Daniele" è diventato "Prosciutto di San Daniele" (la trascrizione rimane invariata); "Jamon de Teruel" è diventato "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel" (trascrizione: 하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘); "Jamón de Huelva" è diventato "Jabugo" (trascrizione: 하부고).
(18) Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio (GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9).
(19) 대한민국 관보 제17538호(그2) (Gazzetta ufficiale n. 17538, fascicolo supplementare n. 2) del 28.6.2011, pag. 800.
ALLEGATO I
I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C "Indicazioni geografiche" nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea sono considerati come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita come di seguito descritto.
|
(1) |
Per i riferimenti alla legislazione dell'UE:
|
|
(2) |
Per i riferimenti alla legislazione della Corea:
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ALLEGATO II
|
Codice paese |
Denominazione da proteggere |
Prodotto |
Trascrizione in alfabeto coreano |
|
AT |
Steirisches Kürbiskernöl |
Olio di semi di zucca |
슈타이리쉐스 퀴르비스케른욀 |
|
CY |
Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Geroskipou |
Dolciumi |
루꾸미 게로스끼뿌 |
|
DE |
Hopfen aus der Hallertau |
Luppolo |
할러타우 홉펜 |
|
DE |
Lübecker Marzipan |
Dolciumi |
뤼베커 마르지판 |
|
DE |
Nürnberger Lebkuchen |
Dolciumi |
뉘른베르거 렙쿠헨 |
|
DE |
Schwarzwälder Schinken |
Prosciutto |
슈바르츠벨더 쉰켄 |
|
DK |
Danablu |
Formaggio |
다나블루 |
|
ES |
Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta |
Olio di oliva |
아쎄이떼 데 떼라 알따; 올리 데 떼라 알따 |
|
ES |
Aceite Monterrubio |
Olio di oliva |
아쎄이떼 몬떼루비오 |
|
ES |
Estepa |
Olio di oliva |
에스떼빠 |
|
ES |
Les Garrigues |
Olio di oliva |
레스 가리게스 |
|
ES |
Sierra de Cazorla |
Olio di oliva |
씨에라 데 까쏘를라 |
|
ES |
Siurana |
Olio di oliva |
씨우라나 |
|
EL |
Καλαμάτα / Kalamata (1) |
Olio di oliva |
칼라마타 |
|
EL |
Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasithiou Kritis |
Olio di oliva |
시티아 라시티우 크리티스 |
|
EL |
Λακωνία / Lakonia |
Olio di oliva |
라코니아 |
|
EL |
Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis |
Formaggio |
그라비에라 크리티스 |
|
EL |
Κασέρι / Kasseri |
Formaggio |
카세리 |
|
IT |
Aceto Balsamico di Modena |
Aceto |
아체토 발사미코 디 모데나 |
|
IT |
Bresaola della Valtellina |
Prosciutto |
브레사올라 델라 발텔리나 |
|
IT |
Kiwi Latina |
Kiwi |
키위 라티나 |
|
IT |
Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel |
Mela |
멜라 알토 아디제; 수드티롤레르 아펠 |
|
IT |
Toscano |
Olio di oliva |
토스카노 |
|
IT |
Pecorino Toscano |
Formaggio |
페코리노 토스카노 |
|
IT |
Salamini italiani alla cacciatora |
Salame |
살라미니 이탈리아니 알라 카차토라 |
|
NL |
Edam Holland |
Formaggio |
에담 홀란드 |
|
NL |
Gouda Holland |
Formaggio |
고다 홀란드 |
(1) La protezione dell'IG "Kalamata" non impedisce l'uso del nome di una varietà vegetale per quanto riguarda le olive nel territorio della Corea. Tale formulazione non altera né riduce la protezione già accordata dall'accordo all'indicazione geografica protetta "Elia Kalamatas".
ALLEGATO III
|
Denominazione da proteggere |
Prodotto |
Trascrizione in alfabeto latino |
|
천안배 (Cheonan Bae (Pear)) |
Pera |
Cheonan Bae |
|
나주배 (Naju Bae (Pear)) |
Pera |
Naju Bae |
|
안성배 (Anseong Bae (Pear)) |
Pera |
Anseong Bae |
|
고려흑삼제품 (Korean Black Ginseng Product) |
Prodotti da ginseng nero |
Goryeo Heuksamjepum |
|
예산사과 (Yesan Apple) |
Mela |
Yesan Sagwa |
|
안성쌀 (Anseong Ssal (Rice)) |
Riso |
Anseong Ssal |
|
영월고춧가루 (Yeongwol Red Pepper Powder) |
Peperoncino in polvere/Paprica |
Yeongwol Gochutgaru |
|
고려흑삼 (Korean Black Ginseng) |
Ginseng nero |
Goryeo Heuksam |
|
보성웅치올벼쌀 (Boseong Ungchi Olbyeossal) |
Riso |
Boseong Ungchi Olbyeossal |
|
김포쌀 (Gimpo Ssal (Rice)) |
Riso |
Gimpo Ssal |
|
진도검정쌀 (Jindo Black Rice) |
Riso |
Jindo Geomjeong Ssal |
|
군산쌀 (Gunsan Ssal (Rice)) |
Riso |
Gunsan Ssal |
|
영월고추 (Yeongwol Red Pepper) |
Peperoncino/Paprica |
Yeongwol Gochu |
|
영천포도 (Yeongcheon Grapes) |
Uva |
Yeongcheon Podo |
|
무주사과 (Muju Apple) |
Mela |
Muju Sagwa |
|
삼척마늘 (Samcheok Garlic) |
Aglio |
Samcheok Maneul |
|
김천자두 (Gimcheon Jadu (Plum)) |
Prugna |
Gimcheon Jadu |
|
영동포도 (Yeongdong Grapes) |
Uva |
Yeongdong Podo |
|
문경오미자 (Mungyeong Omija) |
Omija |
Mungyeong Omija |
|
청도반시 (Cheongdo Seedless Flat Persimmon) |
Caco |
Cheongdo Bansi |
|
평창산양삼 (PyeongChang Wild-cultivated Ginseng) |
Ginseng selvatico simulato |
PyeongChang Sanyangsam |
|
보은대추 (Boeun Jujube) |
Giuggiola |
Boeun Daechu |
|
충주밤 (Chungju Bam (Chestnut)) |
Castagna |
Chungju Bam |
|
가평잣 (Gapyeong Korean Pine nuts) |
Pinoli |
Gapyeong Jat |
|
정선곤드레 (Jeongseon Gondre) |
Gondre (cardo coreano) |
Jeongseon Gondre |
|
영동곶감 (Yeongdong Persimmon Dried) |
Caco |
Yeongdong Gotgam |
|
부여표고 (Buyeo Pyogo (Oak mushroom)) |
Fungo di quercia |
Buyeo Pyogo |
|
완도미역 (Wando Sea mustard) |
Alga Undaria |
Wando Miyeok |
|
완도다시마 (Wando Sea tangle) |
Alga Laminaria |
Wando Dasima |
|
기장미역 (Gijang sea mustard) |
Alga Undaria |
Gijang Miyeok |
|
기장다시마 (Gijang sea tangle) |
Alga Laminaria |
Gijang Dasima |
|
완도김 (Wando Laver) |
Alga Nori |
Wando Gim |
|
장흥김 (Jangheung Laver) |
Alga Nori |
Jangheung Gim |
|
여수굴 (Yeosu Gul (Yeosu Oyster)) |
Ostriche |
Yeosu Gul |
|
고흥미역 (Goheung Dried Sea mustard) |
Alga Undaria |
Goheung Miyeok |
|
고흥다시마 (Goheung Dried Sea tangle) |
Alga Laminaria |
Goheung Dasima |
|
신안김 (Sinan Gim (Laver)) |
Alga Nori |
Sinan Gim |
|
해남김 (Haenam Gim (Laver)) |
Alga Nori |
Haenam Gim |
|
고흥김 (Goheung Laver) |
Alga Nori |
Goheung Gim |
|
고흥굴 (Goheung Gul (Oyster)) |
Ostriche |
Goheung Gul |
ALLEGATO IV
SEZIONE 1
VINI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA
|
Codice paese |
Denominazione |
Trascrizione in alfabeto coreano |
|
CY |
Κουμανδαρία (trascrizione in alfabeto latino: Commandaria) |
꼬만다리아 |
|
DE |
Franken |
프랑켄 |
|
ES |
Utiel-Requena |
우띠엘 레께나 |
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FR |
Pays d'Oc |
패이 독 / 뻬이 독 |
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FR |
Romanée-Conti |
로마네 콘티 / 로마네 꽁띠 |
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FR |
Pauillac |
포이약 / 뽀이약 |
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FR |
Saint-Estèphe |
세인트 에스테브 / 쎙 에스테프 |
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IT |
Prosecco |
프로세코 |
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RO |
Cotnari |
코트나리 |
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SI |
Vipavska dolina |
비파브스카 돌리나 |
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SK |
Vinohradnícka oblasť Tokaj |
비노흐라드니스카 오블라스트 토카이 |
SEZIONE 2
BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA
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Codice paese |
Denominazione |
Trascrizione in alfabeto coreano |
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CY |
Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania |
지바니아 |
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ES |
Brandy del Penedés |
브란디 델 뻬네데스 |
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EL |
Τσίπουρο/Tsipouro |
치푸로 |
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IE |
Irish Cream |
아이리쉬 크림 |
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LT |
Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka |
오리지널 리투아니아 보드카 |
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BE+NL+FR+DE |
Genièvre/Jenever/Genever |
예네이버/제니버 |
ALLEGATO V
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Denominazione da proteggere |
Trascrizione in alfabeto latino |
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무주머루와인 (Muju Wild Grape Wine) |
Vino Muju Meoru |
ALLEGATO VI
FRANCIA
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Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (1) |
Olio essenziale di lavanda |
윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일) |
ITALIA
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Prosciutto di San Daniele (2) |
Prosciutto |
프로슈토 디 산 다니엘레(생햄) |
SPAGNA
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Jamón de Teruel / Paleta de Teruel (3) |
Prosciutto |
하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘 |
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Jabugo (4) |
Prosciutto |
하부고 |
(1) "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence" è diventato "Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence".
(2) "Prosciutto di S. Daniele" è diventato "Prosciutto di San Daniele".
(3) "Jamon de Teruel" è diventato "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel".
(4) "Jamón de Huelva" è diventato "Jabugo".
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19.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 271/17 |
DECISIONE (UE) 2022/1976 DEL CONSIGLIO
del 17 ottobre 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio stabilito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in riferimento all’adozione del regolamento interno del comitato per il commercio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con decisione 2019/1875 del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore («accordo»), che è entrato in vigore il 21 novembre 2019. |
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(2) |
Il comitato per il commercio è stato istituito dall’accordo. |
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(3) |
A norma dell’articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f) dell’accordo, il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno. |
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(4) |
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio rispetto all’adozione del proprio regolamento interno, al fine di garantire l’efficace attuazione dell’accordo. |
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(5) |
La posizione dell’Unione in sede di comitato per il commercio in riferimento all’adozione del proprio regolamento interno dovrebbe basarsi sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, in riferimento all’adozione del proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) Decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 294 del 14.11.2019, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE n. …/2022 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO
del …
in riferimento al proprio regolamento interno
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("accordo"), in particolare l'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f),
considerato che a norma dell'articolo 16.1, paragrafo 4, lettera f), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, il comitato per il commercio può adottare il proprio regolamento interno,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
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1. |
Il regolamento interno del comitato per il commercio è stabilito come indicato nell'allegato della presente decisione. |
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2. |
La presente decisione entra in vigore il …. |
Fatto a …,
Per il comitato per il commercio
I copresidenti
ALLEGATO
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL'ARTICOLO 16.1 DELL'ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO TRA L'UNIONE EUROPEA, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA
Articolo 1
Ruolo e nome del comitato per il commercio
1. Il comitato per il commercio istituito a norma dell'articolo 16.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("accordo") è responsabile per tutte le questioni di cui all'articolo 16.1 dell'accordo.
2. Nei documenti del comitato, comprendenti decisioni e raccomandazioni, il comitato di cui al paragrafo 1 è definito "comitato per il commercio".
Articolo 2
Composizione e copresidenti
1. A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo, il comitato per il commercio comprende rappresentanti dell'Unione europea e della Repubblica di Singapore ed è copresieduto dal membro della Commissione europea responsabile del Commercio e dal ministro del Commercio e dell'industria di Singapore o dai rispettivi delegati.
2. Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario delegato incaricato di copresiedere il comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario delegato abbia l'autorizzazione di rappresentare la parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte la nomina di un nuovo copresidente.
Articolo 3
Segretariato
1. I funzionari del servizio responsabile del commercio per ciascuna delle parti esercitano le funzioni di segretariato del comitato per il commercio.
2. Ciascuna parte notifica all'altra il nome, la funzione e i recapiti del funzionario membro del segretariato del comitato per il commercio per conto di detta parte. Si considera che tale funzionario continui a fungere da membro del segretariato per detta parte fino alla data in cui quest'ultima notifica all'altra parte la nomina di un nuovo membro.
Articolo 4
Riunioni
1. A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo, il comitato per il commercio si riunisce ogni due anni oppure senza indebiti ritardi su richiesta di una delle parti.
2. Le riunioni si svolgono a una data e un'ora concordate, alternativamente a Bruxelles e a Singapore, salvo diversa decisione dei copresidenti.
3. Le riunioni sono convocate dal copresidente della parte ospitante.
4. Le riunioni possono essere svolte in presenza o tramite videoconferenza o con qualsiasi altro mezzo.
Articolo 5
Delegazioni
Prima di ogni riunione il membro del segretariato del comitato per il commercio di ciascuna parte informa il membro del segretariato dell'altra parte in merito alla prevista composizione delle delegazioni della propria parte. Il nome e la funzione di ciascun membro della delegazione sono specificati negli elenchi.
Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni
1. Almeno 15 giorni prima di una riunione il segretariato del comitato per il commercio redige un ordine del giorno provvisorio per ciscuna riunione in base a una proposta presentata dalla parte ospitante. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni.
2. Il comitato per il commercio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. I punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio possono essere iscritti all'ordine del giorno di comune accordo.
Articolo 7
Invito di esperti
I copresidenti del comitato per il commercio possono, di comune accordo, invitare esperti indipendenti a partecipare alle riunioni del comitato per il commercio per fornire informazioni su argomenti specifici e limitatamente alle parti della riunione in cui sono discussi tali argomenti specifici.
Articolo 8
Verbali
1. Entro 21 giorni dalla fine della riunione il membro del segretariato della parte ospitante redige un progetto di verbale della riunione, salvo diversa decisione dei copresidenti. Il progetto di verbale viene trasmesso al membro del segretariato dell'altra parte affinché presenti osservazioni.
2. Ove il presente regolamento interno si applica alle riunioni dei comitati specializzati, i verbali delle riunioni del comitato specializzato sono resi disponibili per le successive riunioni del comitato per il commercio.
3. Di norma i verbali sintetizzano tutti i punti dell'ordine del giorno, precisando se del caso:
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a) |
tutta la documentazione presentata al comitato per il commercio; |
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b) |
qualsiasi dichiarazione che uno dei copresidenti del comitato per il commercio abbia chiesto di inserire nel verbale; e |
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c) |
le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate su specifici punti. |
4. Il verbale comprende un elenco di tutte le decisioni del comitato per il commercio, adottate con procedura scritta a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dopo l'ultima riunione del comitato.
5. Nell'allegato del verbale figura anche un elenco con i nomi, i titoli e le funzioni di tutti i partecipanti che hanno assistito alla riunione del comitato per il commercio.
6. Il segretariato adegua il progetto di verbale della riunione in base alle osservazioni ricevute e il progetto di verbale, così riveduto, è approvato dalle parti entro 30 giorni dalla data della riunione o entro qualsiasi altra data concordata dai copresidenti. Dopo l'approvazione il segretariato prepara due versioni originali del verbale e ne trasmette una a ciascuna delle parti.
Articolo 9
Decisioni e raccomandazioni
1. Il comitato per il commercio può adottare decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dall'accordo. Le decisioni e raccomandazioni del comitato per il commercio sono adottate di comune accordo, come previsto all'articolo 16.4 dell'accordo.
2. Tra una riunione e l'altra, il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni con procedura scritta.
3. A tal fine il testo di un progetto di decisione o di raccomandazione è presentato per iscritto da un copresidente all'altro copresidente nella lingua di lavoro del comitato per il commercio. L'altra parte dispone di un mese, o di un periodo più lungo specificato dalla parte proponente, per esprimere il proprio assenso in merito al progetto di decisione o di raccomandazione. I progetti di decisione o di raccomandazione sono considerati adottati dopo che l'altra parte ha espresso il proprio assenso entro il termine specificato dalla parte proponente e sono iscritti nel verbale della riunione del comitato per il commercio a norma dell'articolo 8, paragrafo 4. Se l'altra parte non esprime il proprio assenso, la decisione o la raccomandazione proposta viene discussa e può essere adottata nella riunione successiva del comitato per il commercio.
4. Nelle situazioni in cui l'accordo conferisce al comitato per il commercio la facoltà di adottare decisioni o raccomandazioni, tali atti sono denominati rispettivamente "decisione" o "raccomandazione". Il segretariato del comitato per il commercio assegna a ciascuna decisione o raccomandazione un numero di serie progressivo e aggiunge la data di adozione e una descrizione del proprio oggetto. In ciascuna decisione o raccomandazione è indicata la data della sua entrata in vigore o dell'inizio di applicazione a seconda dei casi.
5. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal comitato per il commercio sono redatte in duplice copia, autenticate dai copresidenti e trasmesse a ciascuna delle parti.
Articolo 10
Trasparenza
1. Salvo disposizione contraria nell'accordo o diversa decisione delle parti, le riunioni del comitato per il commercio non sono pubbliche.
2. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato per il commercio nella rispettiva Gazzetta ufficiale oppure online.
3. Qualora una parte comunichi al comitato per il commercio informazioni considerate riservate a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga diversamente.
4. Ciascuna parte può rendere pubblico con ogni mezzo opportuno l'ordine del giorno definito dalle parti prima della riunione del comitato per il commercio e i verbali approvati dalle parti, redatti a norma dell'articolo 8.
5. La pubblicazione dei documenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 è effettuata in ottemperanza alle norme di ciascuna parte applicabili in materia di protezione dei dati.
Articolo 11
Lingue
1. La lingua di lavoro del comitato per il commercio è l'inglese.
2. Il comitato per il commercio adotta le decisioni relative alla modifica o all'interpretazione dell'accordo. L'articolo 16.21 dell'accordo si applica mutatis mutandis alle decisioni di modifica o interpretazione dell'accordo adottate dal comitato per il commercio. Tutte le altre decisioni del comitato per il commercio, compresa quella con cui viene adottato il regolamento interno, sono adottate nella lingua di lavoro di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna parte è responsabile della traduzione, se richiesta a norma del presente articolo, delle decisioni e degli altri documenti nella propria lingua ufficiale o nelle proprie lingue ufficiali e sostiene le spese che tale traduzione comporta.
Articolo 12
Spese
1. Ciascuna parte sostiene le spese incorse per la partecipazione alle riunioni del comitato per il commercio, in particolare le spese per il personale, le spese di viaggio e di soggiorno nonché le spese postali e per le telecomunicazioni, le videoconferenze o le teleconferenze.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte ospitante.
Articolo 13
Comitati specializzati e altri organismi
1. A norma dell'articolo 16.1 dell'accordo possono essere istituiti comitati specializzati per trattare tutte le questioni loro delegate dal comitato per il commercio.
2. A norma degli articoli 16.1 e 16.2 dell'accordo, il comitato per il commercio sovrintende ai lavori di tutti i comitati specializzati e degli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo.
3. Il comitato per il commercio è informato per iscritto dei punti di contatto nominati dai comitati specializzati o da altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo. Tutta la corrispondenza, tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti tra i punti di contatto di ciascun comitato specializzato riguardanti l'attuazione dell'accordo sono trasmessi simultaneamente al segretariato del comitato per il commercio.
4. A norma dell'articolo 16.2 dell'accordo, i comitati specializzati riferiscono al comitato per il commercio in merito ai risultati e alle conclusioni di ciascuna delle loro riunioni.
5. Salvo diversa decisione adottata da ciascun comitato specializzato, il presente regolamento interno si applica mutatis mutandis ai comitati specializzati e agli altri organismi istituiti in applicazione dell'accordo.
Articolo 14
Modifiche del regolamento interno
Il presente regolamento interno può essere modificato per iscritto mediante decisione del comitato per il commercio conformemente all'articolo 9.
Rettifiche
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19.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 271/23 |
Rettifica della decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio, del 10 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84 dell'11 marzo 2022 )
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anziché:
«Data di nascita: 10.5.1980 o 21.10.1983 »
leggasi:
«Data di nascita: 21.10.1983 ».
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19.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 271/24 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio, del 10 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 84 dell’11 marzo 2022 )
Pagina 9, tabella, colonna «Informazioni identificative», riga 131:
anziché:
«Data di nascita: 10.5.1980 o 21.10.1983 »
leggasi:
«Data di nascita: 21.10.1983 ».