ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 270

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
18 ottobre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione (UE) 2022/1958 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1959 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione stabilendo un modello contrattuale relativo ai contratti di liquidità per le azioni degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI ( 1 )

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1960 della Commissione, del 17 ottobre 2022, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2023 e 2024 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1961 della Commissione, del 17 ottobre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ( 1 )

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1962 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno riguardo all’adozione di norme per le navi adibite alla navigazione interna e per i servizi d’informazione fluviale

62

 

*

Decisione (UE) 2022/1963 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica ceca

65

 

*

Decisione (PESC) 2022/1964 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2020/1515 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa

66

 

*

Decisione (PESC) 2022/1965 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti

67

 

*

Decisione (PESC) 2022/1966 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione 2013/34/PESC, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

82

 

*

Decisione (PESC) 2022/1967 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

84

 

*

Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina)

85

 

*

Decisione (PESC) 2022/1969 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2020/489, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali

92

 

*

Decisione (PESC) 2022/1970 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

93

 

*

Decisione (PESC) 2022/1971 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

95

 

*

Decisione (PESC) 2022/1972 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

97

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1973 della Commissione, dell'11 ottobre 2022, relativa al riconoscimento del Regno Unito a norma della direttiva (UE) 2022/993 per quanto riguarda il sistema di formazione e certificazione della gente di mare [notificata con il numero C(2022) 7109]  ( 1 )

99

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/1


DECISIONE (UE) 2022/1958 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1896 (1), in circostanze che richiedono l’invio di squadre per la gestione delle frontiere attinte dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea in un paese terzo in cui i membri delle squadre eserciteranno poteri esecutivi, un accordo sullo status deve essere concluso dall’Unione con il paese terzo interessato sulla base dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(2)

Il 29 luglio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Macedonia del Nord per un accordo relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord («accordo»).

(3)

I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo.

(4)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(5)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai norma dell’articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

(6)

È opportuno firmare l’accordo e approvare la dichiarazione acclusa all’accordo relativa all’Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein, a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord relativo alle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord («accordo»), con riserva della sua conclusione (3).

Articolo 2

La dichiarazione acclusa alla presente decisione è approvata a nome dell’Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

(2)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(3)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ISLANDA, AL REGNO DI NORVEGIA, ALLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E AL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN

Le parti dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord prendono atto degli stretti legami che uniscono l’Unione europea all’Islanda, al Regno di Norvegia, alla Confederazione svizzera e al Principato del Liechtenstein, in particolare in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull’associazione di tali paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

È pertanto auspicabile che le autorità dell’Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Repubblica di Macedonia del Nord, dall’altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Macedonia del Nord riguardante le attività operative svolte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nella Repubblica di Macedonia del Nord.


REGOLAMENTI

18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1959 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2022

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione stabilendo un modello contrattuale relativo ai contratti di liquidità per le azioni degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 13, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014 dispone che gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI possano stipulare un contratto di liquidità per le loro azioni se tali contratti sono conformi, tra l’altro, alle condizioni per l’istituzione di prassi di mercato ammesse di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Dette condizioni assicurano che i contratti di liquidità stabiliscano un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda, abbiano un impatto positivo sulla liquidità e sull’efficienza del mercato e non creino rischi per l’integrità dei mercati connessi. Il modello contrattuale per i contratti di liquidità ivi previsto, che mira a garantire il rispetto di tali condizioni, stabilisce gli elementi minimi che dovrebbero figurare in un contratto di liquidità, anche per quanto riguarda la trasparenza rispetto al mercato e lo svolgimento dell’attività di fornitura di liquidità. Le parti sono libere di inserire clausole aggiuntive che rispecchino le specificità del caso individuale, conformemente alla loro libertà contrattuale.

(2)

Le risorse di un emittente di strumenti finanziari che sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI e che sono assegnati all’esecuzione di un contratto di liquidità relativo alle azioni di tale emittente dovrebbero essere immediatamente identificabili. Il contratto di liquidità dovrebbe quindi prevedere l’apertura di un conto di liquidità specifico. Tale conto di liquidità specifico è necessario per monitorare l’esecuzione del contratto di liquidità e per garantire che la negoziazione condotta ai fini del contratto di liquidità sia separata da altre attività di negoziazione svolte dal fornitore di liquidità, riducendo così al minimo i rischi di conflitti di interesse. Detto conto di liquidità dovrebbe essere dotato di una quantità di risorse, in contanti e azioni, che dovrebbe essere indicata nel contratto di liquidità. Tali risorse andrebbero utilizzate al solo scopo di eseguire il contratto di liquidità.

(3)

Le risorse assegnate al contratto di liquidità («limiti delle risorse») dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014. Per lo stesso motivo, la negoziazione da parte del fornitore di liquidità dovrebbe essere soggetta a limiti di prezzo e di volume che, insieme ai limiti delle risorse, ridurrebbero al minimo il rischio che la fornitura di liquidità comporti variazioni artificiali del corso delle azioni e, allo stesso tempo, promuoverebbero la negoziazione regolare di azioni illiquide.

(4)

Le autorità competenti hanno analizzato il volume di scambi medio risultante dalla negoziazione delle azioni quotate sui mercati di crescita per le PMI in base alle precedenti prassi di mercato ammesse in materia di contratti di liquidità. Da tale analisi è emerso che i limiti delle risorse dovrebbero dipendere dal profilo di liquidità delle azioni in questione (liquide o illiquide) e tenere conto dell’attività di negoziazione che avviene sul mercato in questione. Sulla base di tale analisi, è opportuno che il contratto di liquidità preveda limiti delle risorse fissati in percentuale del volume di scambi medio giornaliero per l’azione in questione; detta percentuale è calibrata sulla base del profilo di liquidità dell’azione ed è limitata per evitare eventuali effetti negativi del contratto di liquidità sull’integrità del mercato e sul suo regolare funzionamento. Per consentire un’efficace fornitura di liquidità quando il volume di scambi medio giornaliero è basso, dovrebbe applicarsi una soglia unica per le risorse del contratto di liquidità.

(5)

I limiti di prezzo dovrebbero garantire che l’attività di negoziazione del fornitore di liquidità eseguita nel quadro del contratto di liquidità non porti a variazioni artificiali del corso delle azioni quando si manifesta un interesse di negoziazione indipendente.

(6)

I limiti di volume dovrebbero garantire che le negoziazioni effettuate dal fornitore di liquidità non superino una percentuale massima del volume di scambi medio giornaliero per le azioni illiquide e liquide. È opportuno che il calcolo di tale volume di scambi medio giornaliero sia basato sui 20 giorni di negoziazione precedenti il giorno di negoziazione. Tale calcolo rappresenta in modo adeguato la negoziazione dell’azione in questione, poiché fornisce un quadro a medio termine assorbendo l’effetto dei picchi di negoziazione che si verificano nell’arco di una singola sessione o di poche sessioni di negoziazione.

(7)

In condizioni normali di mercato, per attenuare i rischi di abusi di mercato il contratto di liquidità dovrebbe stabilire che il fornitore di liquidità inserisca ordini di compravendita su entrambi i lati del book di negoziazione, salvo in casi eccezionali che impediscano il normale funzionamento del mercato. Per lo stesso motivo, gli ordini di dimensione elevata e le operazioni concordate dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del contratto di liquidità, a condizione che siano rispettate alcune condizioni relative all’esecuzione di tali ordini e che tali negoziazioni avvengano in situazioni eccezionali. Tali situazioni eccezionali possono verificarsi quando, in un momento preciso, il rapporto tra le risorse in contanti e azioni a disposizione del fornitore di liquidità non consente a quest’ultimo di fornire la liquidità prevista a norma del contratto.

(8)

Il contratto di liquidità dovrebbe imporre al fornitore di liquidità di eseguire il suo contratto di liquidità in modo indipendente dall’emittente dell’azione in questione e dalle decisioni di negoziazione di altri gruppi o unità di negoziazione, interni al fornitore di liquidità, impegnati in attività di negoziazione riguardanti tale azione o strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o valore dell’azione in questione e ha un effetto su di esso. Tale indipendenza del fornitore di liquidità è necessaria per evitare rischi per l’integrità del mercato.

(9)

Onde evitare qualsiasi rischio per l’integrità e il regolare funzionamento del mercato di crescita per le PMI in questione, è opportuno limitare la remunerazione variabile del fornitore di liquidità. Inoltre, per garantire parità di condizioni, tali limiti dovrebbero essere applicati in modo coerente a tutti i contratti di liquidità stipulati da emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI. I limiti massimi per la parte variabile della remunerazione dovrebbero tuttavia essere fissati a una percentuale ragionevole della remunerazione totale, così da incentivare il fornitore di liquidità a eseguire correttamente il contratto, ma senza essere così sostanziali da incentivare comportamenti che possono rappresentare un rischio per l’integrità e il regolare funzionamento del mercato in questione.

(10)

La trasparenza dei contratti di liquidità garantisce l’integrità del mercato e la protezione degli investitori. Per consentire agli altri partecipanti al mercato di prendere una decisione consapevole sulle azioni oggetto del contratto di liquidità, tale contratto dovrebbe prevedere obblighi di trasparenza che coprano le varie fasi della fornitura di liquidità, ossia prima dell’entrata in vigore del contratto di liquidità, durante il suo corso di validità e dopo la sua risoluzione. A tale riguardo è necessario individuare la parte che sarà responsabile dell’adempimento degli obblighi di trasparenza. Per agevolare la raccolta di informazioni sulle azioni in questione da parte del pubblico, è opportuno che tale parte sia l’emittente, che dovrebbe pubblicare le informazioni pertinenti sul suo sito web.

(11)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

(12)

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modello di contratto di liquidità

Ai fini della stipula di un contratto di liquidità di cui all’articolo 13, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su uno o più mercati di crescita per le PMI utilizzano il modello riportato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Modello di contratto di liquidità

CONTRATTO DI LIQUIDITÀ

Il presente contratto di liquidità («contratto») è stipulato il [data]

tra

[denominazione sociale],

società con capitale sociale di […] [EUR/moneta nazionale] e sede legale a [indirizzo], iscritta nel registro delle imprese di [città/paese] con il numero […], rappresentata da […],

emittente»)

e

[denominazione sociale], società con capitale sociale di […] [EUR/moneta nazionale] e sede legale a [indirizzo], autorizzata da [autorità nazionale competente], numero di riferimento […] e iscritta nel registro delle imprese di [città/paese] con il numero […], rappresentata da […],

fornitore di liquidità»)

(di seguito denominate congiuntamente «parti»).

Le parti convengono quanto segue:

1.   DEFINIZIONI

Nel presente contratto [e in tutte le relative modifiche], le parole ed espressioni indicate di seguito assumono i significati seguenti:

a)

«mercato»: il mercato di crescita per le PMI sul quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla quotazione e alla negoziazione e sul quale viene eseguito il contratto, ossia [nome del/i mercato/i di crescita per le PMI];

b)

«azioni»: il capitale sociale dell’emittente di […] [EUR/valuta nazionale], ammesso alla quotazione e alla negoziazione sul mercato e suddiviso in […] azioni del valore nominale di […] con il/i seguente/i ISIN: […];

c)

«conto di liquidità»: un conto specifico [numero …] aperto dal fornitore di liquidità a nome dell’emittente;

d)

«volume di scambi medio giornaliero»: il volume totale degli scambi per le azioni in questione diviso per 20, in cui il volume totale degli scambi per le azioni interessate è calcolato sommando i risultati della moltiplicazione, per ciascuna operazione effettuata nei 20 giorni di negoziazione precedenti sul mercato di crescita per le PMI in questione, del numero di azioni scambiate tra gli acquirenti e i venditori per il prezzo unitario applicabile a tale operazione;

e)

«azioni liquide»: le azioni provviste di un mercato liquido a norma dell’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione (1);

f)

«azioni illiquide»: le azioni sprovviste di un mercato liquido a norma degli articoli 1 e 5 del regolamento delegato (UE) 2017/567.

2.   OBBLIGHI DEL FORNITORE DI LIQUIDITÀ

2.1.   Autorizzazione

Il fornitore di liquidità dichiara e garantisce all’emittente di essere debitamente autorizzato da [autorità nazionale competente] a svolgere l’attività di [servizio finanziario] e di essere registrato come membro del mercato. Il fornitore di liquidità si impegna a mantenere l’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente e la condizione di membro del mercato per tutta la durata del contratto.

[Obblighi supplementari]

2.2.   Indipendenza del fornitore di liquidità

2.2.1.

Durante l’esecuzione del presente contratto il fornitore di liquidità agisce in modo indipendente dall’emittente.

2.2.2.

Il fornitore di liquidità predispone misure atte a garantire che le decisioni di negoziazione relative al presente contratto rimangano indipendenti dalle decisioni di negoziazione di altri gruppi o unità di negoziazione, interni al fornitore di liquidità, impegnati in attività di negoziazione riguardanti azioni o strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o valore delle azioni che rientrano nel mandato del fornitore di liquidità nell’ambito del presente contratto, compresi gli ordini di compravendita ricevuti dai clienti, la gestione del portafoglio o gli ordini effettuati per proprio conto, o influisce su di esso.

2.2.3.

Il fornitore di liquidità mantiene una struttura interna idonea ed effettua controlli che assicurano l’indipendenza del suo personale incaricato della negoziazione nell’ambito del presente contratto da altri gruppi o unità di negoziazione impegnati in attività di negoziazione svolte dal fornitore di liquidità.

2.3.   Conflitti di interesse

Il fornitore di liquidità dispone di misure appropriate per prevenire e gestire i conflitti di interesse derivanti dall’esecuzione del presente contratto.

2.4.   Il conto di liquidità

2.4.1.

Il fornitore di liquidità apre un conto di liquidità con risorse in contanti e/o azioni assegnate dall’emittente all’esecuzione del contratto di liquidità.

2.4.2.

Il fornitore di liquidità registra tutte le operazioni effettuate nell’ambito del presente contratto, e solo quelle operazioni, sul conto di liquidità.

2.4.3.

Il fornitore di liquidità utilizza le risorse assegnate al conto di liquidità esclusivamente al fine di adempiere i propri obblighi nell’ambito del presente contratto di liquidità.

2.4.4.

Il fornitore di liquidità evita lo scoperto di contanti o azioni sul conto di liquidità e garantisce che tali risorse siano in linea con le soglie di cui al punto 3.3, secondo comma.

2.4.5.

Il fornitore di liquidità chiude il conto di liquidità quando il contratto è scaduto o è stato risolto, avendo provveduto a trasferire immediatamente il contante o le azioni detenuti sul conto di liquidità al/i conto/i designato/i dall’emittente.

2.5.   Ordini di acquisto e di vendita

2.5.1.

Il fornitore di liquidità si impegna a inserire ordini di acquisto e di vendita delle azioni sul mercato al solo scopo di aumentarne la liquidità e di migliorare la regolarità degli scambi di tali azioni o evitare oscillazioni di prezzo non giustificate dall’andamento attuale del mercato. Il fornitore di liquidità inserisce ordini di compravendita su entrambi i lati del book di negoziazione.

2.5.2.

Il fornitore di liquidità si impegna a non inserire ordini che possano indurre in errore i terzi.

2.5.3.

Il fornitore di liquidità si impegna a non alterare i prezzi sul mercato quando è stato manifestato un interesse di negoziazione da parte di gruppi o unità di negoziazione indipendenti, impegnati in altre attività di negoziazione all’interno del fornitore di liquidità, o da parte di terzi indipendenti. Per gli ordini di acquisto, il fornitore di liquidità si impegna a effettuare ordini relativi alle azioni il cui prezzo non superi l’ordine di offerta indipendente più alto nel book di negoziazione o l’ultima negoziazione indipendente, se superiore. Per gli ordini di vendita, il fornitore di liquidità si impegna a effettuare ordini relativi alle azioni il cui prezzo non sia inferiore all’ordine di offerta indipendente più basso nel book di negoziazione o all’ultima negoziazione indipendente, se inferiore.

2.5.4.

L’obbligo di inserire ordini di negoziazione su entrambi i lati del book di negoziazione di cui al punto 2.5.1 non si applica in nessuna delle circostanze seguenti:

a)

una situazione di volatilità che determina l’attivazione di meccanismi di volatilità per l’azione oggetto del contratto di liquidità o una situazione di volatilità estrema che determina l’attivazione di meccanismi di volatilità per la maggior parte degli strumenti finanziari negoziati sul mercato;

b)

guerra, azioni sindacali, disordini civili o sabotaggio informatico;

c)

condizioni di negoziazione anormali in cui il mantenimento di un’esecuzione equa, ordinata e trasparente delle negoziazioni è compromesso e in cui il fornitore di liquidità è in grado di fornire prove di uno degli elementi seguenti:

i)

le prestazioni del sistema del mercato hanno risentito sensibilmente di ritardi e interruzioni;

ii)

si sono verificati più ordini od operazioni errati;

iii)

la capacità del mercato di fornire servizi è diventata insufficiente.

2.6.   Attività di negoziazione giornaliera

2.6.1.

Quando partecipa ad attività di negoziazione, il fornitore di liquidità non supera i volumi giornalieri seguenti:

a)

per le azioni illiquide: 25 % del volume di scambi medio giornaliero;

b)

per le azioni liquide: 15 % del volume di scambi medio giornaliero.

Quando il volume di cui alla lettera a) non gli consentirebbe di fornire liquidità in modo efficace, il fornitore di liquidità può applicare un’unica soglia rigida di 20 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale determinato applicando il tasso di cambio di riferimento dell’euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell’anno precedente.

2.6.2.

Gli ordini di dimensioni elevate e le operazioni concordate di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione (3) rientrano nell’ambito di applicazione del presente contratto di liquidità, purché soddisfino tutte le condizioni seguenti:

a)

sono eseguiti nella sede di negoziazione;

b)

rispettano le regole del mercato;

c)

si verificano in situazioni eccezionali.

Se soddisfa le condizioni previste alle lettere a), b) e c), il fornitore di liquidità può superare i limiti stabiliti al punto 2.6.1 per quel giorno di negoziazione.

2.7.   Conservazione dei dati

2.7.1.

Il fornitore di liquidità si impegna a tenere registrazioni adeguate degli ordini e delle operazioni relativi al contratto per cinque anni.

2.7.2.

Il fornitore di liquidità si impegna a conservare per cinque anni la documentazione attestante che gli ordini introdotti sono inseriti in modo separato e individuale senza aggregare gli ordini di altri clienti o della propria attività di negoziazione per conto proprio, nonché a sottoporre a verifica tale documentazione per mezzo di controlli di conformità o di un’altra funzione di controllo interno.

2.8.   Audit e controllo di conformità

Il fornitore di liquidità garantisce di avere le risorse sufficienti per effettuare audit e controlli di conformità al fine di monitorare e assicurare in ogni momento il rispetto del quadro giuridico applicabile e delle condizioni stabilite nel presente contratto.

2.9.   Trasparenza

Il fornitore di liquidità si impegna a fornire all’emittente tutte le informazioni necessarie per consentirgli di rispettare i suoi obblighi di trasparenza nei confronti del pubblico e di [autorità nazionale competente].

3.   OBBLIGHI DELL’EMITTENTE

3.1.   Indipendenza del fornitore di liquidità

L’emittente non esercita alcuna influenza sul fornitore di liquidità per quanto riguarda l’esecuzione del contratto di liquidità.

3.2.   Trasparenza

3.2.1.

L’emittente fornisce prontamente a [autorità nazionale competente] una copia del presente contratto su richiesta di detta autorità.

3.2.2.

L’emittente si impegna a pubblicare e aggiornare regolarmente sul suo sito web tutte le informazioni seguenti [Le informazioni saranno anche pubblicate sul sito web del fornitore di liquidità e/o sul sito web del mercato o saranno comunicate con altri mezzi].

a)

prima dell’entrata in vigore del presente contratto:

i)

l’identità dell’emittente e del fornitore di liquidità;

ii)

l’identificazione delle azioni oggetto del presente contratto;

iii)

la data di inizio e la durata del presente contratto nonché le situazioni o condizioni che conducono all’interruzione temporanea, alla sospensione o alla risoluzione del medesimo;

iv)

l’identificazione del mercato in cui saranno eseguiti gli obblighi previsti dal presente contratto e, se del caso, l’indicazione della possibilità di eseguire operazioni conformemente al punto 2.6.2 del presente contratto;

v)

risorse in contanti e azioni del conto di liquidità assegnate al presente contratto;

b)

durante l’esecuzione del presente contratto:

i)

su base semestrale, dati aggregati per giorno dell’attività di negoziazione eseguita nell’ambito del presente contratto, tra cui:

il numero di operazioni eseguite;

il volume degli scambi;

la dimensione media delle operazioni e i differenziali medi quotati;

i prezzi delle operazioni eseguite;

ii)

eventuali modifiche alle informazioni precedentemente comunicate sul contratto di liquidità e variazioni relative all’ammontare dei contanti e al numero di azioni assegnate dall’emittente;

c)

dopo la risoluzione del presente contratto:

i)

l’avvenuta cessazione dell’esecuzione del presente contratto;

ii)

la descrizione delle modalità di esecuzione del contratto;

iii)

i motivi di tale risoluzione;

iv)

se il contratto scade, le informazioni relative alla sua scadenza.

3.3.   Limiti alle risorse assegnate all’esecuzione del contratto

L’emittente assegna al conto di liquidità risorse in contanti o azioni proporzionate e commisurate all’obiettivo di aumentare la liquidità. L’importo di tali risorse è pari a [XXX e XXX, rispettivamente in contanti e azioni].

L’emittente garantisce che l’assegnazione di tali risorse non superi le soglie seguenti:

a)

per le azioni illiquide: 500 % del volume di scambi medio giornaliero dell’azione, con un tetto massimo di 1 milione di EUR;

b)

per le azioni liquide: 200 % del volume di scambi medio giornaliero dell’azione, con un tetto massimo di 20 milioni di EUR.

Se la soglia del 500 % di cui alla lettera a) non consente al fornitore di liquidità di fornire liquidità in modo efficace, può essere applicata una soglia unica di 500 000 EUR.

Per gli emittenti situati in Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale è determinato applicando il tasso di cambio di riferimento dell’euro della Banca centrale europea al 31 dicembre dell’anno precedente alla data del presente contratto.

3.4.   Remunerazione del fornitore di liquidità

Come corrispettivo per la prestazione di servizi nell’ambito del presente contratto, l’emittente si impegna a pagare al fornitore di liquidità [specificare l’importo] e il [specificare la percentuale] di [specificare la remunerazione, i criteri per determinare la remunerazione variabile, che non può superare il 15 % della remunerazione totale, nonché le commissioni e la periodicità del pagamento].

4.   SOSPENSIONE O LIMITAZIONE TEMPORANEA DEL PRESENTE CONTRATTO

4.1.   [situazioni o condizioni in cui l’esecuzione del contratto può essere temporaneamente sospesa o limitata]

5.   ALTRI TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI

5.1.   [Le parti sono libere di inserire clausole aggiuntive nel modello contrattuale per rispecchiare le specificità del caso individuale, conformemente alla libertà contrattuale delle parti (ad esempio diritto che disciplina il contratto, riservatezza, durata, risoluzione, rinnovo, competenza giurisdizionale e qualsiasi altra disposizione aggiuntiva per tenere conto delle specificità del caso individuale)]

6.   PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI CONTRATTO

L’emittente ha presentato un progetto di contratto a [operatore di mercato], che ne ha accettato i termini e le condizioni. L’emittente conferma che i termini e le condizioni contenuti nel presente contratto sono identici a quelli del progetto di contratto che [operatore del mercato] ha accettato.

In fede di quanto sopra, il presente contratto è stato stipulato il [giorno] [mese] [anno].

FIRMATO DA

L’emittente

[nome]

in nome e per conto di

[nome]

Il fornitore di liquidità

[nome]

in nome e per conto di

[nome]


(1)  Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90).

(2)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/587 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 387).


18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1960 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2022

che stabilisce i volumi limite per gli anni 2023 e 2024 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (2) stabilisce che un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni di tale prodotto realizzate in un anno. Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti sono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

(2)

A norma dell’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i volumi limite delle importazioni per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione per taluni ortofrutticoli sono pari al 125 % della media delle importazioni di ciascun prodotto in questione effettuate durante il periodo di applicazione nei tre anni precedenti, in quanto non si tiene conto del consumo interno. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2019, 2020 e 2021 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2023 e 2024.

(3)

Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1o gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1o gennaio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni 2023 e 2024, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Esso non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).


ALLEGATO

Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione

Fatte salve le regole sull’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all’importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione dei prodotti

Periodo di applicazione

Volume limite (in t)

2023

2024

78.0020

0702 00 00

Pomodori

Dal 1o giugno al 30 settembre

 

105 518

78.0015

Dal 1o ottobre

al 31 maggio

689 880

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

Dal 1o maggio al 31 ottobre

 

59 702

78.0075

Dal 1o novembre

al 30 aprile

36 105

78.0085

0709 91 00

Carciofi

Dal 1o novembre

al 30 giugno

13 312

78.0100

0709 93 10

Zucchine

Dal 1o gennaio al 31 dicembre

 

77 645

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Arance

Dal 1o dicembre

al 31 maggio

359 707

78.0120

0805 22 00

Clementine

Dal 1o novembre

alla fine di febbraio

85 252

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

Dal 1o novembre

alla fine di febbraio

140 254

78.0160

0805 50 10

Limoni

Dal 1o gennaio al 31 maggio

 

59 771

78.0155

Dal 1o giugno al 31 dicembre

 

411 086

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

Dal 16 luglio al 16 novembre

 

81 284

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1o gennaio al 31 agosto

 

323 981

78.0180

Dal 1o settembre al 31 dicembre

 

63 904

78.0220

0808 30 90

Pere

Dal 1o gennaio al 30 aprile

 

135 993

78.0235

Dal 1o luglio al 31 dicembre

 

27 870

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1o giugno al 31 luglio

 

11 842

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

Dal 16 maggio al 15 agosto

 

47 293

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dal 16 giugno al 30 settembre

 

18 937

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dal 16 giugno al 30 settembre

 

49 195


18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1961 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2022

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell’Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.

(4)

Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)

Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di nove focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nella provincia di Alberta (Canada) e confermati mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 15 settembre 2022 (2), il 17 settembre 2022 (1), il 19 settembre 2022 (1), il 20 settembre 2022 (2), il 21 settembre 2022 (1), il 23 settembre 2022 (1) e il 26 settembre 2022 (1).

(6)

Il Canada ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella Columbia Britannica (Canada) e confermato mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 12 settembre 2022.

(7)

Il Canada ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nel Manitoba (Canada) e confermati mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 15 settembre 2022 (1), il 18 settembre 2022 (2) e il 22 settembre 2022 (1).

(8)

Il Canada ha altresì notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nell’Ontario (Canada) e confermato mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 18 settembre 2022.

(9)

In aggiunta, il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nel Saskatchewan (Canada) e confermati mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 19 settembre 2022 e il 26 settembre 2022.

(10)

Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 22 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno in prossimità di Honington, West Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) e l’altro in prossimità di Easingwold, Hambleton, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito).

(11)

Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Northwold, King’s Lynn and West Norfolk, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 23 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12)

Il Regno Unito ha altresì notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 24 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno in prossimità di Hadleigh, Babergh, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) e l’altro in prossimità di Poulton-le-Fylde, Wyre, Lancashire, Inghilterra (Regno Unito).

(13)

Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nei pressi di Attleborough, Breckland, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 27 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(14)

In aggiunta, il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nei pressi di Selby, Selby, North Yorkshire, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 28 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(15)

Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Lowestoft, East Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 29 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(16)

Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 1o ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno in prossimità di Bury St Edmunds, West Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) e gli altri due in prossimità di Attleborough, Breckland, Norfolk, Inghilterra (Regno Unito).

(17)

Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nei pressi di Kidsgrove, Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 3 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(18)

Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 4 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno nei pressi di Hadleigh, Babergh, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito), uno nei pressi di Faringdon, Vale of White Horse, Oxfordshire Inghilterra (Regno Unito) e uno in prossimità di Attleborough, Breckland, Inghilterra (Regno Unito).

(19)

Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Merrimack, nello Stato del New Hampshire (Stati Uniti) e confermato il 23 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(20)

In aggiunta, gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di McPherson, nello Stato del South Dakota (Stati Uniti) e confermato il 24 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(21)

Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 27 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Ransom, nello Stato del North Dakota (Stati Uniti), e due localizzati nella contea di Sanpete, nello Stato dello Utah (Stati Uniti).

(22)

Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 28 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Sanpete, nello Stato dello Utah (Stati Uniti), e uno localizzato nella contea di Racine, nello Stato del Wisconsin (Stati Uniti).

(23)

Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 29 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di York, nello Stato della Pennsylvania (Stati Uniti), due localizzati nella contea di Sanpete, nello Stato dello Utah (Stati Uniti) e uno localizzato nella contea di Dunn, nello Stato del Wisconsin (Stati Uniti).

(24)

Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 3 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Stanislaus, nello Stato della California (Stati Uniti), e uno localizzato nella contea di Tuscola, nello Stato del Michigan (Stati Uniti).

(25)

Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 4 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Del Norte, nello Stato della California (Stati Uniti), uno localizzato nella contea di Monterey, nello Stato della California (Stati Uniti), e uno localizzato nella contea di York, nello Stato del Nebraska (Stati Uniti).

(26)

Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Matanuska-Susitna, nello Stato dell’Alaska (Stati Uniti) e confermato il 5 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(27)

Gli Stati Uniti hanno altresì notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Madison, nello Stato dell’Arkansas (Stati Uniti), e confermato il 7 ottobre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(28)

A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia.

(29)

Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

(30)

Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province di Alberta (1), Ontario (4) e Quebec (1) (Canada) e confermati tra il 28 marzo 2022 e il 21 aprile 2022.

(31)

Il Canada ha inoltre presentato informazioni sulle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e ha inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sul suo territorio.

(32)

La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada dalle quali era stato sospeso l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai.

(33)

È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

(34)

Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell’Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(35)

I regolamenti di esecuzione (UE) 2022/588 (4) e (UE) 2022/914 (5) della Commissione hanno modificato l’allegato V, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 aggiungendo rispettivamente la riga US-2.51 e la riga US-2.210, definendo due zone interessate alla voce relativa agli Stati Uniti in tale allegato V. Poiché sono stati rilevati errori, è opportuno rettificare di conseguenza le righe relative alla zona US-2.51 e alla zona US-2.210. Tali rettifiche dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/588 per la zona US-2.51 e dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/914 per la zona US-2.210.

(36)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1618 della Commissione (6) ha modificato l’allegato V, parte 1, e l’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per le righe corrispondenti alla zona US-2.19 alla voce relativa agli Stati Uniti. Poiché è stato rilevato un errore, è opportuno rettificare di conseguenza le righe corrispondenti alla zona US-2.19 alla voce relativa agli Stati Uniti nell’allegato V, parte 1, e nell’allegato XIV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Dette rettifiche dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1618.

(37)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

1.

Nell’allegato V, parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga corrispondente alla zona US-2.51 è sostituita dalla seguente:

«Stati Uniti

US-2.51

Stato del South Dakota

contea di Clark: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N (coordinate GPS): 97.5989286°W 44.9530109°N».

2.

Nell’allegato V, parte 2, alla voce relativa agli Stati Uniti, la riga corrispondente alla zona US-2.210 è sostituita dalla seguente:

«Stati Uniti

US-2.210

State of Idaho - Ada 06

Ada County: a circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates): 116.3356545°W 43.7697285°N».

3.

Nell’allegato V, parte 1, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe corrispondenti alla zona US-2.19 sono sostituite dalle seguenti:

«US

Stati Uniti

US-2.19

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022».

4.

Nell’allegato XIV, parte 1, alla voce relativa agli Stati Uniti, le righe corrispondenti alla zona US-2.19 sono sostituite dalle seguenti:

«US

Stati Uniti

US-2.19

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.3.2022

2.9.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.3.2022

2.9.2022».

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tuttavia l’articolo 2, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 12 aprile 2022, l’articolo 2, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 14 giugno 2022 e l’articolo 2, paragrafi 3 e 4 si applicano a decorrere dal 21 settembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/588 della Commissione, dell’8 aprile 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 112 dell’11.4.2022, pag. 48).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/914 della Commissione, del 10 giugno 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 158 del 13.6.2022, pag. 27).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1618 della Commissione, del 19 settembre 2022, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L 243 del 20.9.2022, pag. 90).


ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1)

l’allegato V è così modificato:

a)

la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.4 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.4

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022»;

ii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.7 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.7

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022»;

iii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.11 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.11

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022»;

iv)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.19 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.19

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022»;

v)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.21 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.21

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022»;

vi)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.33 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.33

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022»;

vii)

alla voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.84 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da CA-2.85 a CA-2.101:

«CA

Canada

CA-2.85

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

12.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

12.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

12.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

12.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

12.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

12.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

12.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

12.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

12.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

12.9.2022

 

CA-2.86

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

15.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

15.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

15.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

15.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

15.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

15.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

15.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

15.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

CA-2.87

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

15.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

15.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

15.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

15.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

15.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

15.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

15.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

15.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

CA-2.88

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.9.2022

 

CA-2.89

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

15.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

15.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

15.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

15.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

15.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

15.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

15.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

15.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

15.9.2022

 

CA-2.90

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.9.2022

 

CA-2.91

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

17.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

17.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

17.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

17.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

17.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

17.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

17.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

17.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

17.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

17.9.2022

 

CA-2.92

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.9.2022

 

CA-2.93

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

18.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

18.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

18.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

18.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

18.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

18.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

18.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

18.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

18.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

18.9.2022

 

CA-2.94

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

20.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

20.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

20.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

20.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

20.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

20.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

20.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

20.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

20.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

 

CA-2.95

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

19.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

19.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

19.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

19.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

19.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

19.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

19.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

19.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

19.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

19.9.2022

 

CA-2.96

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

20.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

20.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

20.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

20.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

20.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

20.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

20.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

20.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

20.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

 

CA-2.97

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

21.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

21.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

21.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

21.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

21.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

21.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

21.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

21.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

21.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

21.9.2022

 

CA-2.98

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.9.2022

 

CA-2.99

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

23.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

23.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

23.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

23.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

23.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

23.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

23.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

23.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

23.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

23.9.2022

 

CA-2.100

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.9.2022

 

CA-2.101

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

26.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

26.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

26.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

26.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

26.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

26.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

26.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

26.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

26.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

26.9.2022»;

 

viii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe corrispondenti alla zona GB-2.149 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da GB-2.150 a GB-2.164:

«GB

Regno Unito

GB-2.150

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.9.2022

 

GB-2.151

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

22.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

22.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

22.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

22.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

22.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

22.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

22.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

22.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

22.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

22.9.2022

 

GB-2.152

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

23.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

23.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

23.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

23.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

23.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

23.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

23.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

23.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

23.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

23.9.2022

 

GB-2.153

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

24.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

24.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

24.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

24.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

24.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

24.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

24.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

24.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

24.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

24.9.2022

 

GB-2.154

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

24.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

24.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

24.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

24.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

24.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

24.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

24.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

24.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

24.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

24.9.2022

 

GB-2.155

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

GB-2.156

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

28.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

28.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

28.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

28.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

28.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

28.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

28.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

28.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

 

GB-2.157

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

GB-2.158

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.10.2022

 

GB-2.159

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.10.2022

 

GB-2.160

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

1.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

1.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

1.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

1.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

1.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

1.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

1.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

1.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

1.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

1.10.2022

 

GB-2.161

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.10.2022

 

GB-2.162

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

GB-2.163

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

GB-2.164

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022»;

 

ix)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe corrispondenti alla zona US-2.277 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da US-2.278 a US-2.295:

«US

Stati Uniti

US-2.278

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

23.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

23.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

23.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

23.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

23.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

23.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

23.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

23.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

23.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

23.9.2022

 

US-2.279

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

24.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

24.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

24.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

24.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

24.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

24.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

24.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

24.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

24.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

24.9.2022

 

US-2.280

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

US-2.281

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

US-2.282

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

27.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

27.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

27.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

27.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

27.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

27.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

US-2.283

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

28.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

28.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

28.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

28.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

28.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

28.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

28.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

28.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

 

US-2.284

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

28.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

28.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

28.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

28.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

28.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

28.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

28.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

28.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

28.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

 

US-2.285

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.286

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.287

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.288

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

29.9.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

29.9.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

29.9.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

US-2.289

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.10.2022

 

US-2.290

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

3.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

3.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

3.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

3.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

3.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

3.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

3.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

3.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

3.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

3.10.2022

 

US-2.291

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

US-2.292

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

US-2.293

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

4.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

4.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

4.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

US-2.294

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

5.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

5.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

5.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

5.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

5.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

5.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

5.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

5.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

5.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

5.10.2022

 

US-2.295

Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ratiti riproduttori e ratiti da reddito

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ratiti destinati alla macellazione

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

Pulcini di un giorno diversi dai ratiti

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

Pulcini di un giorno di ratiti

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

Uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

Uova da cova di ratiti

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

Meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022»;

 

b)

la parte 2 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, dopo la descrizione della zona CA-2.84 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da CA-2.85 a CA-2.101:

«Canada

CA-2.85

British Columbia – Lat 49,15N, 122,05 W The municipalities involved are:

3 km PZ: Greendale, Chiliwack

10 km SZ: Barrowtown, Chiliwack, Deroche, Sardis, and South Sumas

CA-2.86

Manitoba – Lat 49,86N, 97,65 W The municipalities involved are:

3 km PZ: Elie

10 km SZ: Elie, Cartier, Marquette, Pigeon Lake, Rosser, and Saint Eustache.

CA-2.87

Alberta – Lat 52,77N, 113,10 W The municipalities involved are:

3 km PZ: Malmo

10 km SZ: Ferintosh, Malmo, Ponoka, Tristram, and Wetaskiwin.

CA-2.88

Manitoba – Lat 48,89N, 97,53 W The municipalities involved are:

3 km PZ: Elie

10 km SZ: Cartier, Dacotah, Elie, and Fortier

CA-2.89

Alberta – Lat 52,92N, 110,66 W The municipalities involved are:

3 km PZ: Wainwright.

10 km SZ: Greenshields, Heath, and Wainwright.

CA-2.90

Alberta – Lat 54,20N, 122,69 W

The municipalities involved are:

3 km PZ: Smoky Lake and Pakan

10 km SZ: Northbank, Pakan, Smoky Lake, Ukalta, and Warspite

CA-2.91

Alberta – Lat 49,30N, 112,19 W

The municipalities involved are:

3 km PZ: Skiff

10 km SZ: Conrad and Skiff

CA-2.92

Ontario – Lat 43,10N, 80,87 W

The municipalities involved are:

3 km PZ: Lakeside, Medina, and Uniondale

10 km SZ: Bennington, Embro, Harrington, Kintore, Lakeside, Oliver, St. Marys, Thamesford, and Uniondale.

CA-2.93

Manitoba – Lat 51,23N, 97,01 W

The municipalities involved are:

3 km PZ: Riverton and Washow Bay

10 km SZ: Riverton and Shorncliffe

CA-2.94

Alberta – Lat 49,76N, 112,15 W

The municipalities involved are:

3 km PZ: Taber

10 km SZ: Barnwell and Taber.

CA-2.95

Saskatchewan – Lat 52,63N, 106,84 W

The municipalities involved are:

3 km PZ: Hepburn

10 km SZ: Hepburn and Waldheim.

CA-2.96

Alberta – Lat 54,72N, 113,27 W The municipalities involved are:

3 km PZ: Rochester

10 km SZ: Abee, Perryvale, Rochester, and Thorhild

CA-2.97

Alberta – Lat 49,80N, 112,10 W The municipalities involved are:

3 km PZ: Barnwell and Taber

10 km SZ: Barnwell, Milk River, and Taber

CA-2.98

Manitoba – Lat 49,68N, 96,64 W The municipalities involved are:

3 km PZ: Blumenort, Greenland and Ste Anne

10 km SZ: Blumenort, Dufresne, Greenland, Landmark, Ste Anne and Steinbach

CA-2.99

Alberta – Lat 49,71N, 113,50 W

The municipalities involved are:

3 km PZ: Glenwood

10 km SZ: Fort Macleod, Glenwood, Hartleyville, Pincher Creek and Springridge

CA-2.100

Saskatchewan – Lat 53,51N, 109,99 W The municipalities involved are:

3 km PZ: Lloydminster and Marshall

10 km SZ: Lloydminster, Marshall, and Staplehurst

CA-2.101

Alberta – Lat 53,86N, 114,01 W The municipalities involved are:

3 km PZ: St. Albert, Sturgeon County and Volmer

10 km SZ: Carbondale, Cardiff, Morrinville, Rivière Qui Barre, St. Albert, Sturgeon County, Villeneuve, and Volmer»;

ii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.149 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da GB-2.150 a GB-2.164:

«Regno Unito

GB-2.150

near Honington, West Suffolk, Suffolk, GB:

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on coordinates N52.36 and E0.80.

GB-2.151

near Easingwold, Hambleton, North Yorkshire, GB:

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N54.16 and W1.31

GB-2.152

Near Northwold, King’s Lynn and West Norfolk, Norfolk, GB:

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.53 and E0.58

GB-2.153

near Hadleigh, Babergh, Suffolk, England, GB:

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.10 and E0.93

GB-2.154

near Poulton-le-Fylde, Wyre, Lancashire, England, GB:

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.87 and W2.91

GB-2.155

Near Attleborough, Breckland, Norfolk, England, GB:

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.48 and E0.95

GB-2.156

near Lowestoft, East Suffolk, Suffolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.85 and W0.98

GB-2.157

Near Lowestoft, East Suffolk, Suffolk, England, GB.

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.45 and E1.66.

GB-2.158

Near Bury St Edmunds, West Suffolk, Suffolk, England, GB (2nd Premises).

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.31 and E0.76.

GB-2.159

Near Attleborough, Breckland, Norfolk, England, GB (3rd Premises).

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.52 and E0.96.

GB-2.160

Near Attleborough, Breckland, Norfolk, England, GB (4th Premises).

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.53 and E0.91.

GB-2.161

Near Kidsgrove, Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, England, GB.

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.05 and W2.30.

GB-2.162

Near Hadleigh, Babergh, Suffolk, England, GB (2nd Premises).

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N51.98 and E0.89.

GB-2.163

Near Faringdon, Vale of White Horse, Oxfordshire, England, GB.

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N51.64 and W1.64.

GB-2.164

Near Attleborough, Breckland, England, GB (5th Premises).

The area contained with a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates N52.43 and E0.92.»;

iii)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.277 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.278 a US-2.295:

«Stati Uniti

US-2.278

State of New Hampshire - Merrimack 01

Merrimack County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 71.8258746°W 43.6572464°N)

US-2.279

State of South Dakota - McPherson 05

McPherson County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.7911109°W 45.7550100°N)

US-2.280

State of North Dakota - Ransom 01

Ransom County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.4437895°W 46.4126604°N)

US-2.281

State of Utah - Sanpete 07

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6798383°W 39.3439868°N)

US-2.282

State of Utah - Sanpete 08

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.7010448°W 39.3435832°N)’;

US-2.283

State of Utah - Sanpete 09

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6220319°W 39.6494619°N)

US-2.284

State of Wisconsin - Racine 02

Racine County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 88.1296074°W 42.8342637°N)

US-2.285

State of Pennsylvania - York 01

York County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.5169419°W 40.0011982°N)

US-2.286

State of Utah - Sanpete 10

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.5841068°W 39.6243386°N)

US-2.287

State of Utah - Sanpete 11

Sanpete County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 111.6227720°W 39.6817012°N)

US-2.288

State of Wisconsin - Dunn 02

Dunn County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 91.8527396°W 45.1500887°N)

US-2.289

State of California - Stanislaus 01

Stanislaus County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.7222553°W 37.6149838°N)

US-2.290

State of Michigan - Tuscola 01

Tuscola County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 83.4592227°W 43.7342557°N)

US-2.291

State of California - Del Norte 01

Del Norte County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 124.1937056°W 41.9772199°N)

US-2.292

State of California - Monterey 01

Monterey County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 121.5025714°W 36.6342888°N)

US-2.293

State of Nebraska - York 01

York County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.5309280°W 40.8537867°N)

US-2.294

State of Alaska - Matanuska-Susitna 03

Matanuska-Susitna County (Borough): A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 149.8413700°W 61.5319355°N)

US-2.295

State of Arkansas - Madison 01

Madison County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 93.8567479°W 36.2493154°N)»;

2)

nell’allegato XIV, la parte 1 è così modificata:

i)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.4 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.4

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

28.3.2022

23.9.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

28.3.2022

23.9.2022»;

ii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.7 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.7

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.4.2022

4.9.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.4.2022

4.9.2022»;

iii)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.11 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.11

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

8.4.2022

21.9.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

8.4.2022

21.9.2022»;

iv)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.19 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.19

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

10.4.2022

24.9.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

10.4.2022

24.9.2022»;

v)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.21 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.21

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

13.4.2022

30.9.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

13.4.2022

30.9.2022»;

vi)

alla voce relativa al Canada, le righe corrispondenti alla zona CA-2.33 sono sostituite dalle seguenti:

«CA

Canada

CA-2.33

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

21.4.2022

23.9.2022

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

21.4.2022

23.9.2022»;

vii)

alla voce relativa al Canada, dopo le righe relative alla zona CA-2.84 sono aggiunte le righe seguenti corrispondenti alle zone da CA-2.85 a CA-2.101:

«CA

Canada

CA-2.85

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

12.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

12.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

12.9.2022

 

CA-2.86

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

15.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

15.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

15.9.2022

 

CA-2.87

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

15.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

15.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

15.9.2022

 

CA-2.88

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.9.2022

 

CA-2.89

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

15.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

15.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

15.9.2022

 

CA-2.90

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.9.2022

 

CA-2.91

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

17.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

17.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

17.9.2022

 

CA-2.92

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.9.2022

 

CA-2.93

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

18.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

18.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

18.9.2022

 

CA-2.94

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

20.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

20.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

20.9.2022

 

CA-2.95

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

19.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

19.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

19.9.2022

 

CA-2.96

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

20.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

20.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

20.9.2022

 

CA-2.97

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

21.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

21.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

21.9.2022

 

CA-2.98

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.9.2022

 

CA-2.99

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

23.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

23.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

23.9.2022

 

CA-2.100

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.9.2022

 

CA-2.101

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

26.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

26.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

26.9.2022»;

 

viii)

alla voce relativa al Regno Unito, dopo le righe corrispondenti alla zona GB-2.149 sono aggiunte le righe corrispondenti alle zone da GB-2.150 a GB-2.164:

«GB

Regno Unito

GB-2.150

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.9.2022

 

GB-2.151

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

22.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

22.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

22.9.2022

 

GB-2.152

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

23.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

23.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

23.9.2022

 

GB-2.153

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

24.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

24.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

24.9.2022

 

GB-2.154

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

24.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

24.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

24.9.2022

 

GB-2.155

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.9.2022

 

GB-2.156

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

28.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

28.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

28.9.2022

 

GB-2.157

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.9.2022

 

GB-2.158

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.10.2022

 

GB-2.159

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.10.2022

 

GB-2.160

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

1.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

1.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

1.10.2022

 

GB-2.161

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.10.2022

 

GB-2.162

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.10.2022

 

GB-2.163

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.10.2022

 

GB-2.164

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.10.2022»;

 

ix)

alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo le righe corrispondenti alla zona US-2.277 sono aggiunte le righe corrispondenti alle zone da US-2.278 a US-2.295:

«US

Stati Uniti

US-2.278

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

23.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

23.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

23.9.2022

 

US-2.279

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

24.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

24.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

24.9.2022

 

US-2.280

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.9.2022

 

US-2.281

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.9.2022

 

US-2.282

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

27.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

27.9.2022

 

US-2.283

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

28.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

28.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

28.9.2022

 

US-2.284

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

28.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

28.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

28.9.2022

 

US-2.285

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.9.2022

 

US-2.286

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.9.2022

 

US-2.287

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.9.2022

 

US-2.288

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

29.9.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

29.9.2022

 

US-2.289

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.10.2022

 

US-2.290

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

3.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

3.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

3.10.2022

 

US-2.291

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.10.2022

 

US-2.292

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.10.2022

 

US-2.293

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

4.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

4.10.2022

 

US-2.294

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

5.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

5.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

5.10.2022

 

US-2.295

Carni fresche di pollame diverso dai ratiti

POU

N, P1

 

7.10.2022

 

Carni fresche di ratiti

RAT

N, P1

 

7.10.2022

 

Carni fresche di selvaggina da penna

GBM

P1

 

7.10.2022».

 


DECISIONI

18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/62


DECISIONE (UE) 2022/1962 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna e in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno riguardo all’adozione di norme per le navi adibite alla navigazione interna e per i servizi d’informazione fluviale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione riveduta per la navigazione sul Reno del 17 ottobre 1868, modificata dalla convenzione firmata a Strasburgo il 20 novembre 1963 che modifica la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno («convenzione»), è entrata in vigore il 14 aprile 1967.

(2)

A norma della convenzione, la Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») può adottare requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna per i certificati rilasciati ai sensi dell’articolo 22 della convenzione.

(3)

A norma della convenzione, la CCNR può modificare il proprio quadro normativo in materia di servizi d’informazione fluviale («RIS») incorporandovi un riferimento alle norme adottate dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») e rendendo tali norme obbligatorie nell’ambito dell’applicazione della convenzione.

(4)

Il CESNI è stato istituito il 3 giugno 2015 nell’ambito della CCNR al fine di elaborare norme tecniche per la navigazione interna in vari settori, in particolare per quanto riguarda le navi, le tecnologie dell’informazione e l’equipaggio.

(5)

L’azione dell’Unione nel settore della navigazione interna dovrebbe mirare a garantire l’uniformità nell’elaborazione dei requisiti tecnici e delle specifiche da applicare nell’Unione, in particolare per quanto riguarda le navi adibite alla navigazione interna e i RIS.

(6)

Ai fini dell’efficienza dei trasporti e della sicurezza della navigazione sulle vie navigabili interne, è importante che i requisiti tecnici per le navi e i RIS siano compatibili e quanto più possibile armonizzati nei diversi regimi giuridici europei. In particolare, gli Stati membri che sono anche membri della CCNR dovrebbero sostenere le decisioni che armonizzano le norme della CCNR con quelle applicate nell’Unione.

(7)

Si prevede che, nella sua riunione del 13 ottobre 2022, il CESNI adotterà la norma europea che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna 2023/1 («norma ES-TRIN 2023/1») e la norma europea per i servizi d’informazione fluviale 2023/1 («norma ES-RIS 2023/1»).

(8)

La norma ES-TRIN 2023/1 stabilisce i requisiti tecnici uniformi necessari a garantire la sicurezza delle navi adibite alla navigazione interna. Include disposizioni concernenti la costruzione, l’allestimento e l’equipaggiamento delle navi adibite alla navigazione interna, disposizioni particolari riguardanti categorie di navi specifiche, come le navi da passeggeri, i convogli spinti e le navi portacontainer, disposizioni riguardanti le apparecchiature per il sistema di identificazione automatica, disposizioni in materia di identificazione delle navi, un modello di certificati e registri, disposizioni transitorie nonché istruzioni per l’applicazione della norma tecnica.

(9)

L’allegato II della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) si riferisce direttamente ai requisiti tecnici applicabili alle unità navali identificandoli come quelli di cui alla norma ES-TRIN 2021/1. Alla Commissione è conferito il potere di aggiornare tale riferimento nell’allegato II di tale direttiva indicando la versione più recente della norma ES-TRIN e di stabilire la data della sua applicazione. Pertanto, la norma ES-TRIN 2023/1 influenzerà la direttiva (UE) 2016/1629.

(10)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI, in quanto la norma ES-TRIN 2023/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/1629.

(11)

La norma ES-RIS 2023/1 stabilisce norme e specifiche tecniche uniformi per sostenere i RIS e garantire la loro interoperabilità. Le norme e specifiche tecniche della norma ES-RIS 2023/1 corrispondono alle norme e specifiche tecniche la cui adozione è prevista dalla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare nei seguenti settori: sistemi di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione per la navigazione interna; sistema elettronico di segnalazione navale; avvisi ai naviganti; sistemi di localizzazione e monitoraggio dei natanti e compatibilità delle attrezzature necessarie per l’uso dei RIS.

(12)

Le specifiche tecniche per i RIS si basano sui principi tecnici definiti nell’allegato II della direttiva 2005/44/CE e tengono conto del lavoro svolto in questo ambito dalle organizzazioni internazionali competenti.

(13)

È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di CESNI, in quanto l’ES-RIS 2023/1 sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle specifiche tecniche vincolanti adottate nel quadro della direttiva 2005/44/CE.

(14)

Si prevede che, in una prossima sessione plenaria, la CCNR adotterà risoluzioni che modificheranno i regolamenti della CCNR al fine di includere un riferimento alle norme ES-TRIN 2023/1 ed ES-RIS 2023/1. Di conseguenza, è opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione anche in sede di CCNR.

(15)

L’Unione non è membro della CCNR né del CESNI. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere espressa dagli Stati membri che sono membri di questi organi, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

(16)

La posizione dell’Unione qui proposta è di adottare la norma ES-TRIN 2023/1 e la norma ES-RIS 2023/1 in quanto consentono il massimo livello di sicurezza della navigazione interna, seguono l’evoluzione tecnica in questo settore e garantiscono la compatibilità dei requisiti per le navi e la compatibilità dei servizi d’informazione fluviale in Europa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna («CESNI») con riguardo all’adozione delle norme europee ES-RIS 2023/1 ed ES-RIS 2023/1 è di approvare la loro adozione.

2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Commissione centrale per la navigazione sul Reno («CCNR») è di sostenere tutte le proposte che adeguano i regolamenti della CCNR alla ES-TRIN 2023/1 e alla ES-RIS 2023/1.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri che sono membri del CESNI esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

2.   Gli Stati membri che sono membri della CCNR esprimono la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione.

Articolo 3

È possibile concordare modifiche tecniche marginali alle posizioni di cui all’articolo 1 senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)  Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

(2)  Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d’informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).


18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/65


DECISIONE (UE) 2022/1963 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica ceca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo ceco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Josef BERNARD.

(4)

Il governo ceco ha proposto il sig. Rudolf ŠPOTÁK, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale, Zastupitel Plzeňského kraje (membro dell’assemblea regionale della regione Plzeň), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Rudolf ŠPOTÁK, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale, Zastupitel Plzeňského kraje (membro dell’assemblea regionale della regione Plzeň), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)  GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).


18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/66


DECISIONE (PESC) 2022/1964 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2020/1515 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 ottobre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1515 (1).

(2)

È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1515,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 16, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2020/1515 è sostituito dal seguente:

«2.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD nel periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è di 2 417 423,89 EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'AESD per i periodi seguenti è deciso dal Consiglio.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2020/1515 del Consiglio, del 19 ottobre 2020, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e abroga la decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio (GU L 348 del 20.10.2020, pag. 1).


18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/67


DECISIONE (PESC) 2022/1965 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2001 gli Stati che partecipano alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti hanno adottato il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti («programma d'azione delle Nazioni Unite»). L'8 dicembre 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato uno strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro illegali («strumento internazionale per il rintracciamento»). Entrambi detti strumenti internazionali stabiliscono che gli Stati coopereranno, nel modo opportuno, con le Nazioni Unite per sostenerne l'effettiva attuazione.

(2)

Il 12 luglio 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/589/PESC (1) relativa alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (Small Arms and Light Weapons — SALW).

(3)

Il 16 dicembre 2005 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni. Tale strategia riconosce nel sostegno al programma d'azione delle Nazioni Unite la prima priorità di azione a livello internazionale e sollecita l'adozione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per il rintracciamento e la marchiatura delle armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni.

(4)

In seguito all'adozione dello strumento internazionale per il rintracciamento, l'Unione ne ha sostenuto la piena attuazione attraverso l'adozione e l'attuazione dell'azione comune 2008/113/PESC del Consiglio (2). Il Consiglio ha valutato positivamente l'attuazione dell'azione comune.

(5)

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/428/PESC (3), in cui ha sostenuto la seconda conferenza delle Nazioni Unite, tenutasi nel 2012, di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite.

(6)

Nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25-27 settembre 2015 si afferma che la lotta al commercio illegale di SALW è necessaria per il raggiungimento di molti obiettivi di sviluppo sostenibile, inclusi quelli relativi a pace, giustizia e istituzioni forti, riduzione della povertà, crescita economica, salute, parità di genere e città sicure. Pertanto, con l'obiettivo di sviluppo sostenibile 16.4, tutti gli Stati si sono impegnati a ridurre in maniera significativa i flussi finanziari illeciti e i flussi illegali di armi.

(7)

Il 3 aprile 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/633 (4), in cui ha sostenuto la terza conferenza delle Nazioni Unite, tenutasi nel 2018, di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite. Il 30 giugno 2018 la terza conferenza di revisione ha adottato un documento finale in cui gli Stati hanno rinnovato il loro impegno a prevenire e combattere la diversione delle SALW. Gli Stati hanno ribadito la loro volontà di perseguire la cooperazione internazionale e di rafforzare quella regionale migliorando il coordinamento, le consultazioni, lo scambio di informazioni e la cooperazione operativa e coinvolgendo le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali, come pure le autorità di contrasto, le autorità incaricate dei controlli di frontiera nonché le autorità preposte al rilascio delle licenze di esportazione e importazione.

(8)

Nella sua agenda per il disarmo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune), presentata il 24 maggio 2018, il segretario generale delle Nazioni Unite ha invitato a contrastare l'eccessiva accumulazione e il commercio illegale di armi convenzionali e a sostenere l'adozione di approcci nazionali per quanto riguarda le SALW e le relative munizioni, identificati come fattori chiave della violenza e dei conflitti armati.

(9)

Il 19 novembre 2018 il Consiglio ha adottato la strategia dell'Unione europea contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni, intitolata «Mettere in sicurezza le armi, proteggere i cittadini» («strategia dell'UE sulle SALW»), che stabilisce gli orientamenti per l'azione dell'Unione nel settore delle SALW. La strategia dell'UE sulle SALW considera il programma d'azione delle Nazioni Unite come il quadro universale per contrastare la minaccia rappresentata dalle SALW illegali e ne sostiene la piena ed efficace attuazione a livello nazionale, regionale e mondiale.

(10)

Il 17 dicembre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione 2018/2011/PESC (5). La strategia dell'UE sulle SALW afferma che l'Unione integrerà sistematicamente le questioni di genere nell'elaborazione dei nuovi progetti relativi alla lotta alla violenza da armi da fuoco e, in generale, al controllo delle SALW, nonché la condivisione delle buone prassi in tale ambito.

(11)

La relazione finale dell'ottava riunione biennale 2022 degli Stati intesa a valutare l'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite ha sottolineato:

che la piena ed efficace attuazione del programma di azione e dello strumento internazionale per il rintracciamento è essenziale per portare avanti gli sforzi verso la pace sostenibile, la sicurezza, lo sviluppo socioeconomico, il godimento dei diritti umani e la protezione della vita, come indicato anche nelle pertinenti disposizioni in materia di SALW contenute nell'agenda per il disarmo presentata dal segretario generale;

la necessità di una partecipazione piena, paritaria, significativa ed efficace delle donne a tutti i processi decisionali e di attuazione relativi al programma d'azione e allo strumento internazionale per il rintracciamento, incoraggiando l'integrazione di una prospettiva di genere nei loro sforzi di attuazione per far fronte alle differenze nell'impatto del commercio illecito di SALW su donne, uomini, ragazze e ragazzi;

il ruolo svolto dalla società civile nel sostenere gli sforzi degli Stati ai fini della piena ed efficace attuazione del programma d'azione, riconoscendo i contributi positivi che i giovani possono apportare a tale riguardo;

l'esigenza di una cooperazione e di un'assistenza internazionali rafforzate, efficaci e sostenibili;

che i recenti sviluppi nella fabbricazione, nella tecnologia e nella progettazione delle SALW, in particolare per quanto riguarda le armi in materiali polimerici e le armi modulari nonché le armi da fuoco prodotte mediante stampa 3D, hanno ripercussioni sulla piena ed efficace attuazione del programma d'azione e dello strumento internazionale per il rintracciamento; tale problematica dovrebbe essere affrontata da tutti gli Stati, tenendo conto delle opportunità, delle sfide, del ruolo dell'industria come pure della necessità di sostegno finanziario e tecnico, dei divari tecnologici tra gli Stati e della necessità di promuovere la cooperazione internazionale;

l'importanza di rintracciare efficacemente le SALW per combatterne il commercio illecito nei conflitti e nei contesti post-bellici;

l'importanza di sviluppare o istituire rigorosi quadri normativi nazionali per la marcatura, la registrazione e il rintracciamento delle SALW, in linea con lo strumento internazionale per il rintracciamento, al fine di prevenire e combattere la diversione e il trasferimento internazionale illecito di SALW verso destinatari non autorizzati;

la necessità di attuare gli impegni in materia di marcatura, registrazione e rintracciamento contenuti nello strumento internazionale per il rintracciamento, indipendentemente dai materiali o dai metodi utilizzati per la fabbricazione delle SALW;

l'istituzione, a seguito della risoluzione 76/233 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del gruppo di lavoro aperto incaricato di elaborare una serie di impegni politici nell'ambito di un nuovo quadro globale che colmerà le lacune esistenti nella gestione delle munizioni durante tutto il ciclo di vita;

i rispettivi ruoli degli attori coinvolti nelle diverse fasi dell'intero ciclo di vita delle SALW, compresa l'importanza della cooperazione con l'industria e il settore privato, se del caso, per prevenire efficacemente la fabbricazione e il commercio illeciti di SALW,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   In vista dell'attuazione della strategia dell'UE sulle SALW, la presente decisione mira a sostenere la piena ed efficace attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite e dello strumento internazionale per il rintracciamento, a rafforzare la sicurezza a livello internazionale, regionale e nazionale, a contribuire alla realizzazione della sicurezza umana e a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il controllo delle SALW.

2.   Conformemente al paragrafo 1, gli obiettivi della presente decisione sono i seguenti:

a)

sostenere sviluppi politici lungimiranti a livello mondiale nel contesto della quarta conferenza delle Nazioni Unite, che si terrà nel 2024, di revisione dei progressi compiuti nell'attuazione del programma d'azione delle Nazioni Unite;

b)

rafforzare l'efficace attuazione a livello nazionale e regionale del programma d'azione e dello strumento internazionale per il rintracciamento;

c)

sostenere politiche e programmi di controllo delle SALW che tengano conto della dimensione di genere.

3.   Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

1.   L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2.   L'attuazione tecnica del progetto di cui all'articolo 1 è affidata all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (United Nations Office for Disarmament Affairs — UNODA).

3.   L'UNODA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con l'UNODA.

Articolo 3

1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del progetto finanziato dall'Unione è pari a 4 524 465,05 EUR.

2.   Le spese finanziate con l'importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude il necessario accordo di finanziamento con l'UNODA. L'accordo di finanziamento prevede che l'UNODA debba assicurare una visibilità del contributo dell'Unione adeguata alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di eventuali difficoltà in tale processo e della data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

1.   L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni descrittive periodiche preparate dall'UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio.

2.   La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari del progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2.   La presente decisione cessa di produrre effetti decorsi 36 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data della sua entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo di finanziamento entro tale termine.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Azione comune 2002/589/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere e che abroga l'azione comune 1999/34/PESC (GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1).

(2)  Azione comune 2008/113/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2008, a sostegno dello strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 40 del 14.2.2008, pag. 16).

(3)  Decisione 2011/428/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, a sostegno dell'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite per l'attuazione del programma di azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (GU L 188 del 19.7.2011, pag. 37).

(4)  Decisione (PESC) 2017/633 del Consiglio, del 3 aprile 2017, a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (GU L 90 del 4.4.2017, pag. 12).

(5)  Decisione (PESC) 2018/2011 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza (GU L 322 del 18.12.2018, pag. 38).


ALLEGATO

DOCUMENTO DI PROGETTO A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA D'AZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER PREVENIRE, COMBATTERE E SRADICARE IL COMMERCIO ILLEGALE DI ARMI LEGGERE E DI PICCOLO CALIBRO IN TUTTI I SUOI ASPETTI

1.   Informazioni generali

L'adozione, nel 2001, del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (UNPOA) ha segnato un punto di svolta negli sforzi internazionali volti a contrastare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW). Da allora sono stati compiuti importanti progressi nell'attuazione delle disposizioni del programma d'azione e del relativo strumento di rintracciamento, lo strumento internazionale del 2005 che permette agli Stati di identificare e rintracciare, in maniera tempestiva e affidabile, le armi leggere e di piccolo calibro illegali (ITI). Tuttavia, varie sfide e ostacoli continuano a frapporsi alla piena ed efficace attuazione di entrambi gli strumenti.

Un controllo efficace delle armi di piccolo calibro non solo contribuisce a rafforzare la sicurezza nazionale e umana, ma promuove altresì lo sviluppo sostenibile come riconosciuto dagli Stati nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che funge da quadro di riferimento per l'elaborazione e la programmazione in generale delle politiche a livello mondiale. I flussi illeciti di armi svolgono un ruolo centrale nell'avviare, esacerbare e sostenere i conflitti armati, la violenza diffusa e gli atti di criminalità e terrorismo. Tali flussi, in particolare in contesti di conflitto, incidono negativamente sul lavoro del personale addetto alle operazioni umanitarie e di pace e complicano la conclusione di accordi di pace.

L'UNPOA e l'ITI continuano a fornire il quadro universale concordato da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite per affrontare il problema delle armi di piccolo calibro, impegnando tutti gli Stati a migliorare le leggi e le politiche nazionali in materia di armi di piccolo calibro, i controlli delle importazioni/esportazioni, la gestione delle scorte, la marcatura e il rintracciamento, nonché ad avviare la cooperazione e l'assistenza. Tuttavia, negli ultimi decenni sono emerse nuove sfide relative al controllo delle SALW, tra cui sviluppi nella produzione, nella tecnologia e nella progettazione delle SALW, che potrebbero compromettere l'efficacia di alcune delle disposizioni contenute nell'UNPOA e nell'ITI.

L'ottava riunione biennale degli Stati (BMS8), svoltasi nel giugno 2022, e la quarta conferenza di revisione, prevista per il 2024, offrono agli Stati l'opportunità di fare il punto sulle rimanenti lacune, affrontare le nuove sfide e avviare politiche e misure operative di riparazione e correttive, consentendo agli Stati di rafforzare l'agenda politica globale e l'efficacia dell'UNPOA e dell'ITI.

Dagli impegni all'azione

Nonostante i lodevoli progressi compiuti a livello politico mondiale, sono ancora necessarie azioni risolute a livello nazionale e regionale per attuare gli impegni globali e gli strumenti regionali concordati dagli Stati. Con un numero di armi da fuoco in circolazione stimato a un miliardo a livello mondiale (1), il controllo delle SALW rimane un compito urgente e pressante.

Le richieste di assistenza internazionale (2) rimangono elevate. Per soddisfare le esigenze e potenziare il controllo e la regolamentazione delle SALW sono necessari meccanismi di assistenza rafforzati, sostenibili e prevedibili. Affinché molti Stati rispettino pienamente gli impegni politici relativi al controllo delle armi di piccolo calibro, compresi quelli previsti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo, si rende necessaria un'assistenza internazionale.

Molti Stati continuano a non disporre di meccanismi nazionali di coordinamento e in molti dei paesi che li possiedono questi si rivelano insufficienti. Tali meccanismi sono essenziali per l'armonizzazione delle politiche e dei programmi nazionali, nonché per lo sviluppo, l'attuazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche, strategie e programmi nazionali globali intesi ad affrontare la problematica delle armi di piccolo calibro. Il numero di piani d'azione nazionali sulle SALW rimane scarso e, laddove tali piani esistono, l'assegnazione di fondi o l'integrazione in quadri nazionali di sviluppo e di sicurezza più ampi è insufficiente. La raccolta di dati continua a rappresentare una sfida importante in molti Stati, a scapito del rintracciamento e del monitoraggio quantitativo degli sforzi di attuazione. Laddove i dati sono disponibili, l'armonizzazione e la disaggregazione dei dati nazionali rimangono carenti. Sebbene siano stati compiuti relativi progressi in materia di marcatura, si continua a ricevere un numero elevato di richieste di assistenza per quanto riguarda la gestione delle scorte, la tenuta dei registri, i controlli dei trasferimenti e la rintracciabilità (3). Poiché il rintracciamento fa parte del quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), gli scarsi successi in tale ambito compromettono, in particolare, il conseguimento dell'Agenda 2030 (4).

Dalla sesta riunione biennale degli Stati del 2016 sono stati compiuti progressi significativi a livello mondiale nel rafforzamento dei legami tra il controllo delle armi di piccolo calibro e la parità di genere. Le caratteristiche uniche e profondamente legate alla società della questione delle armi di piccolo calibro impongono l'integrazione globale della prospettiva di genere in tutte le dimensioni del controllo di questo tipo di armi. Notevoli progressi nell'attuazione delle disposizioni relative al genere sono visibili nelle relazioni nazionali presentate dagli Stati membri all'UNODA, in cui si segnala un aumento dal 40 % al 63 % tra il 2018 e il 2022 degli Stati che adesso tengono conto delle considerazioni di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro (5).

L'UE ha svolto un ruolo significativo in tali sforzi, nel quadro della decisione (PESC) 2018/2011 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza (WPS), che è operativa in Africa, Asia, regione del Pacifico, America latina e Caraibi. Tuttavia, l'intensità e l'ampiezza geografica di tali sforzi variano notevolmente e solo il 24 % degli Stati avrebbe raccolto dati disaggregati per sesso ed età relativi alle armi di piccolo calibro (6). Senza i vantaggi derivanti da informazioni accurate, dettagliate e basate su dati concreti relative ai diversi rischi che le armi di piccolo calibro presentano per le donne, gli uomini, le ragazze e i ragazzi e alle loro esigenze specifiche in materia di sicurezza, gli interventi di controllo delle armi di piccolo calibro rischiano di restare insensibili alla specificità di genere, ostacolando l'efficacia delle politiche e degli sviluppi programmatici e compromettendo il conseguimento dell'OSS 5. Ulteriori progressi in tal senso andranno a beneficio anche dell'attuazione dell'agenda WPS, con il nuovo quadro di monitoraggio in materia di WPS comprendente un indicatore relativo al «numero di paesi che tengono conto delle considerazioni di genere nell'attuazione del programma d'azione sulle armi leggere e di piccolo calibro» a cui il progetto contribuirà.

La problematica delle armi di piccolo calibro si manifesta in modi molto diversi in tutto il mondo e le sfide affrontate a livello nazionale per quanto riguarda la circolazione delle SALW illegali riflettono combinazioni uniche di circostanze e contesti. Di conseguenza, i progressi nell'attuazione possono derivare solo in misura limitata da uno sforzo concertato e coordinato a livello mondiale e devono piuttosto basarsi sulla titolarità e sulle priorità nazionali e regionali. Pertanto, in occasione della settima riunione biennale degli Stati sul programma d'azione (BMS7), gli Stati hanno convenuto di prendere in considerazione la definizione di obiettivi volontari nazionali e regionali in linea con le disposizioni del programma d'azione, tenendo conto dei diversi contesti nazionali e regionali, al fine di rafforzare la titolarità nazionale e regionale e la misurabilità dei progressi compiuti nell'attuazione (7). Tali obiettivi dovrebbero riguardare azioni definite nei piani d'azione o nelle strategie nazionali in materia di SALW, comprese le tabelle di marcia regionali, e dovrebbero essere misurabili e allineati con il programma d'azione e l'ITI nonché con gli obiettivi concordati nell'Agenda 2030. Inoltre, gli sforzi nazionali in materia di controllo delle SALW devono essere armonizzati con altri quadri nazionali pertinenti in materia di sicurezza, parità di genere e sviluppo, ogniqualvolta esistano.

Gli Stati si rivolgeranno al segretariato delle Nazioni Unite per ottenere orientamenti e assistenza nell'attuazione di questo nuovo approccio orientato agli obiettivi, che in ultima analisi offre un'opportunità unica per richieste di assistenza internazionale più mirate e per l'assegnazione delle risorse (8). Le recenti tendenze nell'elaborazione di tabelle di marcia/piani d'azione e programmi regionali sono un ottimo esempio di come la definizione degli obiettivi possa agevolare i progressi nell'attuazione, garantendo nel contempo che sia fornita un'assistenza coordinata a sostegno di tali sforzi.

Preparare il terreno sulla base dei progetti precedenti e dei successi conseguiti

Negli ultimi anni l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno fornito preziosi contributi finanziari a sostegno del programma d'azione all'Ufficio per gli affari del disarmo delle Nazioni Unite (UNODA) e ai suoi centri regionali, sostenendo la preparazione delle conferenze di revisione nell'ambito del programma d'azione (9), finanziando aspetti operativi quali una migliore gestione delle scorte in Africa (10) e, più di recente, sostenendo l'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta contro il traffico e l'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza (11).

Tra i risultati tangibili di tali progetti figura l'accordo, al termine della terza conferenza di revisione (12), su un documento finale lungimirante, reso possibile a seguito di discussioni tra esperti, di consultazioni regionali e di un programma di sponsorizzazione che ha garantito una partecipazione più ampia e più equa alla conferenza da parte dei rappresentanti degli Stati e della società civile. In Africa sono state potenziate le capacità operative e tecniche che hanno concretamente rafforzato la sicurezza fisica e la gestione delle scorte in Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger e Nigeria. Il progetto in corso riguardante la dimensione di genere e il controllo delle armi di piccolo calibro ha creato capacità nazionali nei paesi di tutto il mondo a sostegno di un controllo delle armi di piccolo calibro che tenga conto della dimensione di genere, ha formato rappresentanti di organizzazioni regionali e subregionali in materia e ha notevolmente rafforzato le sinergie tra gli sforzi per il controllo delle armi di piccolo calibro e l'attuazione dell'agenda su donne, pace e sicurezza.

Tale proposta di progetto si basa sui progetti precedenti e sui loro successi, introducendo nel contempo un nuovo triplice approccio per far progredire l'effettiva attuazione del programma d'azione e dell'ITI.

Il nuovo progetto consentirà all'UNODA e ai suoi centri regionali di garantire che la definizione delle politiche globali e l'attuazione a livello nazionale e regionale siano allineate e che l'apprendimento interregionale continui ad aver luogo.

2.   Obiettivi, attività e risultati del progetto

L'obiettivo prioritario del progetto è rafforzare la sicurezza internazionale, regionale e nazionale, contribuire alla realizzazione della sicurezza umana e promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso il controllo delle SALW.

Ciò sarà conseguito tramite un approccio trasversale, sostenendo i lavori concernenti 1) sviluppi globali e lungimiranti delle politiche nel contesto della quarta conferenza di revisione, 2) l'attuazione efficace a livello nazionale e regionale del programma d'azione e dell'ITI e un'attenzione particolare per 3) le politiche e i programmi di controllo delle armi di piccolo calibro che tengono conto della dimensione di genere.

Le sinergie fra i tre pilastri rafforzeranno il programma d'azione e l'ITI in quanto quadri globali universali di controllo delle armi di piccolo calibro e ne garantiranno la costante pertinenza ed efficacia.

Risultati derivanti da tutti e tre i pilastri:

intensificazione del dialogo con le organizzazioni regionali e subregionali, consentendo un approccio più razionale agli sforzi relativi alle politiche e alla loro attuazione a livello subregionale, regionale e globale;

rafforzamento a tutti i livelli della partecipazione della società civile, in particolare delle organizzazioni femminili e degli attori giovanili.

3.   Descrizione delle strategie dei pilastri dei progetti

3.1   Promuovere le politiche e gli impegni globali nel contesto della quarta conferenza di revisione 2024 delle Nazioni Unite in relazione al programma d'azione sulle armi di piccolo calibro

3.1.1   Risultati

La pertinenza e l'efficacia del programma d'azione/dell'ITI sono garantite e rafforzate.

La quarta conferenza di revisione del programma d'azione gode di un buon sostegno e comprende un'ampia gamma di portatori di interessi.

Le relazioni nazionali elaborate dagli Stati nell'ambito del programma d'azione e dell'ITI sono rafforzate, anche come quadro per la raccolta di dati per il traguardo 16.4 (13) e l'indicatore 16.4.2 (14) degli OSS.

3.1.2.   Attività

Tavole rotonde virtuali di esperti per elaborare raccomandazioni orientate all'azione in materia di controllo delle SALW a sostegno della quarta conferenza di revisione

Per garantire la pertinenza e l'efficacia del programma d'azione e dell'ITI saranno discussi ed esaminati diversi argomenti nel corso di una serie di tavole rotonde virtuali di esperti. I temi delle tavole rotonde saranno determinati sulla base dei risultati della BMS8 (ossia selezionati tra i settori prioritari del documento finale della BMS8 in vista di ulteriori interventi ed analisi in sede di quarta conferenza di revisione). Il presidente designato della quarta conferenza di revisione sarà invitato a tutte le tavole rotonde di esperti. Questa attività sarà realizzata in collaborazione con l'UNIDIR. Tutte le tavole rotonde di esperti si svolgeranno in modalità virtuale. Le principali conclusioni e raccomandazioni di ciascuna tavola rotonda saranno presentate e discusse in tutte le riunioni regionali.

Preparativi sostanziali e inclusivi in vista della quarta conferenza di revisione

Le riunioni regionali costituiranno un forum che consentirà agli Stati partecipanti e alle rispettive organizzazioni regionali di individuare le sfide regionali connesse alle SALW e discutere le priorità regionali in vista della quarta conferenza di revisione. Il presidente designato della quarta conferenza di revisione sarà invitato a tutte le riunioni regionali.

Altre regioni e organizzazioni regionali organizzeranno di norma una riunione preparatoria alla quarta conferenza di revisione, come l'Unione europea, la Lega degli Stati arabi, la regione del Pacifico e l'OSCE. Il progetto non deve necessariamente coprire tali regioni. Su richiesta, l'UNODA può partecipare/intervenire a una qualsiasi delle riunioni regionali per presentare i risultati delle tavole rotonde di esperti. Questa attività sarà attuata dall'UNODA e dai suoi centri regionali alla fine del 2023 o all'inizio del 2024, con il sostegno sostanziale dell'UNIDIR. Tutte le attività si svolgeranno in presenza.

Si propongono le cinque riunioni regionali seguenti:

Paesi delle sottoregioni

Organizzazioni regionali

Centro regionale

Luogo

Africa occidentale e centrale

UA, CEEAC, ECOWAS, RECSA, UEMOA, G5 Sahel

UNREC

Lomé (Togo)

Africa orientale e meridionale

UA, EAC, SADC, IGAD, RECSA, SARCOM

UNREC

Lomé (Togo)

Regione dei Caraibi

CARICOM

UNLIREC

Virtuale

America latina

MERCOSUR, OAS, SICA

UNLIREC

Virtuale

ASEAN e Stati dell'Asia meridionale

ASEAN, SAARC

UNRCPD

Bangkok (Thailandia)

Programma di sponsorizzazione per la partecipazione alla quarta conferenza di revisione dei rappresentanti di paesi in via di sviluppo o gravemente colpiti

A causa della mancanza di fondi molti paesi in via di sviluppo faticano a essere rappresentati alle conferenze di revisione del programma d'azione dai loro principali funzionari incaricati delle questioni relative alle SALW. Un programma di sponsorizzazione a beneficio di un gruppo selezionato di paesi più colpiti consentirebbe la loro partecipazione, arricchendo in tal modo le deliberazioni della quarta conferenza di revisione. Offrirebbe inoltre una grande opportunità di networking e potrebbe creare sinergie con eventi collaterali e altre attività a margine della quarta conferenza di revisione.

I partecipanti saranno approvati dal SEAE su raccomandazione dell'UNODA, compresi i suoi centri regionali. In linea di principio, funzionari selezionati appartenenti alle autorità nazionali dovrebbero essere designati come punti focali nazionali del programma d'azione. Altri criteri di selezione comprendono considerazioni di genere, la presentazione tempestiva di una relazione nazionale, la partecipazione attiva a riunioni regionali e/o tavole rotonde.

Azioni volte a rafforzare l'impegno della società civile nel controllo delle armi di piccolo calibro

Si prevedono attività di ricerca e sensibilizzazione, campagne mediatiche, programmi di sponsorizzazione e seminari. Le attività saranno svolte dalla Rete internazionale di azione sulle armi leggere (IANSA), in collegamento/cooperazione con l'UNODA e i suoi centri regionali, a sostegno della partecipazione della società civile alla quarta conferenza di revisione.

3.1.3.   Esiti

—   Sono state organizzate quattro (4) tavole rotonde virtuali di esperti nel 2023

A seguito delle tavole rotonde sono state elaborate raccomandazioni orientate all'azione che gli Stati potrebbero decidere di includere nel documento finale della quarta conferenza di revisione nel 2024. I risultati e le raccomandazioni principali delle tavole rotonde sono stati riuniti in un unico breve documento e pubblicati in vista della quarta conferenza di revisione. Il documento è stato distribuito in inglese e tradotto in arabo, francese e spagnolo.

—   Sono state organizzate cinque (5) riunioni regionali di due giorni per aiutare i governi e le organizzazioni di regioni specifiche a prepararsi alla quarta conferenza di revisione

Le relazioni nazionali sono state inserite nell'ordine del giorno delle riunioni regionali ed è stata prevista un'assistenza per le delegazioni intenzionate a preparare e/o presentare le loro relazioni nazionali durante le riunioni. A causa dei bassi tassi di presentazione delle relazioni nelle regioni dell'Asia e del Pacifico, a seguito della riunione regionale è stata organizzata una conferenza dedicata alle relazioni nazionali della durata di un giorno, al fine di aumentare i tassi di presentazione delle relazioni nella regione per la quarta conferenza di revisione. I risultati e le raccomandazioni delle tavole rotonde degli esperti (attività 1.3.1) sono stati presentati e discussi durante le riunioni.

—   Quindici (15) partecipanti sponsorizzati hanno presenziato alla quarta conferenza di revisione

È stato sponsorizzato il viaggio e l'alloggio in occasione della quarta conferenza di revisione (non del comitato preparatorio nei mesi precedenti del 2024) per un massimo di 15 partecipanti. È stato inoltre sponsorizzato un viaggio per un partecipante da ciascun centro regionale (UNREC, UNLIREC, UNRCPD) al fine di presenziare alla quarta conferenza di revisione a New York.

3.1.4.   Il dialogo con la società civile è stato rafforzato attraverso:

i)

l'elaborazione e la diffusione di una relazione sui risultati della BMS8 destinata alle organizzazioni della società civile, che ha contribuito ai preparativi in vista della quarta conferenza di revisione;

ii)

la progettazione e la promozione di una campagna nel quadro della Settimana globale di azione contro la violenza delle armi, avente come orientamento tematico la quarta conferenza di revisione;

iii)

l'elaborazione e la diffusione di una guida per la società civile sulla quarta conferenza di revisione, in vista della conferenza stessa, che illustra in che modo la società civile potrebbe contribuire ai preparativi e all'effettivo svolgimento della quarta conferenza di revisione;

iv)

la partecipazione di un massimo di dieci (10) rappresentanti della società civile alla quarta conferenza di revisione e il loro coinvolgimento attivo in eventi organizzati a margine della conferenza mediante un programma di sponsorizzazione;

v)

un seminario preparatorio sulla quarta conferenza di revisione rivolto alle organizzazioni della società civile partecipanti, sotto forma di riunione di due giorni in presenza a New York tra i membri dell'IANSA il fine settimana precedente la conferenza;

vi)

l'elaborazione e la diffusione di un massimo di tre (3) documenti di riflessione per i membri dell'IANSA su argomenti relativi a questioni che il programma d'azione e l'ITI non hanno affrontato in misura sufficiente. I documenti sono stati pubblicati online in inglese e corredati di traduzioni in francese e spagnolo, con copie cartacee disponibili in occasione della quarta conferenza di revisione.

3.2.   Garantire la piena ed efficace attuazione del programma d'azione/dell'ITI sulla base di priorità, obiettivi, strategie e piani d'azione nazionali e regionali

3.2.1.   Risultati

La piena ed effettiva attuazione degli impegni assunti dagli Stati nel quadro del programma d'azione e dell'ITI è rafforzata.

La definizione di obiettivi nazionali e regionali, concordata dagli Stati in occasione della BMS7, è in fase di messa a punto.

3.2.2.   Attività

Aggiornamento dello strumento di valutazione MOSAIC (versione online e cartacea) per consentire agli Stati di effettuare autovalutazioni sull'attuazione del programma d'azione/dell'ITI

Lo strumento di valutazione MOSAIC consentirà agli Stati di valutare (autonomamente) il livello di attuazione del programma d'azione/dell'ITI e di altri quadri di controllo delle armi di piccolo calibro a livello nazionale. Aiuterà gli Stati a individuare le lacune nei rispettivi sistemi nazionali di controllo delle armi di piccolo calibro e a definire i settori prioritari di cui occuparsi per rafforzare le capacità nazionali e garantire la piena ed efficace attuazione del programma d'azione/dell'ITI.

I risultati delle valutazioni possono sostenere lo sviluppo di piani d'azione, strategie, tabelle di marcia e/o obiettivi nazionali e regionali e garantire che siano basati sulle disposizioni concordate nei principali accordi globali sulle SALW. Lo strumento di valutazione MOSAIC può essere utilizzato anche per sostenere la raccolta e la compilazione di informazioni da includere nelle relazioni nazionali sull'attuazione del programma d'azione/dell'ITI e per facilitare lo sviluppo di proposte di progetti a fini di raccolta fondi.

Lo strumento di valutazione MOSAIC faciliterà le considerazioni a livello nazionale sui sistemi di controllo delle armi di piccolo calibro rispetto ai settori coperti dai moduli MOSAIC contenuti nelle serie 2, 3, 4, 5 e 6, contemplando in tal modo l'intero ciclo di vita delle armi di piccolo calibro, anche su questioni trasversali quali il genere e i giovani (15). Oltre al suo utilizzo da parte delle autorità nazionali, si prevede che tale strumento possa essere utilizzato anche da una gamma più ampia di portatori di interessi, comprese le organizzazioni regionali e la società civile. Ciò andrà direttamente a beneficio dei lavori dei centri regionali dell'UNODA e potrà essere utilizzato durante le missioni esplorative nell'ambito dell'organismo per il salvataggio di vite umane (SALIENT) (16). Al fine di garantire che tali soggetti siano in grado di utilizzare a livello nazionale lo strumento di valutazione MOSAIC, sarà elaborato e messo a disposizione un manuale di utilizzo.

Tali attività saranno realizzate in collaborazione con l'UNIDIR.

Sostegno agli Stati nell'intensificare i loro sforzi di attuazione del programma d'azione/dell'ITI

L'UNLIREC sarà incaricato dell'attuazione di quanto segue in America latina e nella regione dei Caraibi.

Consolidamento di una tabella di marcia in materia di SALW per gli Stati dell'America centrale (2022-2024), che coinvolga tutti gli Stati membri interessati del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama) per rafforzare l'attuazione degli strumenti internazionali, regionali e subregionali in materia di SALW e ridurre la proliferazione illecita di armi e munizioni nella sottoregione (17).

Le attività consisteranno in seminari, workshop e sessioni di lavoro (riunioni di redazione e tematiche) a livello subregionale. Gli Stati dell'America centrale saranno in grado di cogliere lo slancio politico in vista della quarta conferenza di revisione per portare avanti una nuova iniziativa subregionale con obiettivi e indicatori chiari.

Il processo di consolidamento dell'iniziativa della tabella di marcia sarà avviato in collaborazione con il dipartimento della pubblica sicurezza dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS) e integrerà le attività delineate nella decisione (PESC) 2022/847 del Consiglio dell'UE del 30 maggio 2022. L'UNLIREC sarà in grado di guidare il processo insieme all'OAS e di avvalersi delle sue competenze nell'ambito della tabella di marcia sulle armi da fuoco nei Caraibi. Tutte le attività saranno coordinate con l'organizzazione subregionale SICA.

Corsi sulla lotta al traffico di armi e munizioni (CTAM) e il corso sull'interdizione di armi di piccolo calibro, munizioni e parti e componenti (ISAAPC) si svolgeranno negli Stati dell'America meridionale e centrale.

L'UNRCPD sarà incaricato dell'attuazione di quanto segue nella regione Asia-Pacifico.

Sostegno all'istituzione e alla formazione dei punti focali nazionali del programma d'azione. Ad oggi, solo 17 paesi hanno designato e segnalato un punto di contatto nazionale per l'attuazione del programma d'azione/dell'ITI nella regione Asia-Pacifico. Nell'ambito di questa attività, l'UNRCPD sosterrà l'istituzione di punti focali nazionali, laddove non esistano, e rafforzerà la capacità dei punti focali e dei meccanismi nazionali di coordinamento esistenti attraverso un workshop regionale dedicato. Questa attività si svolgerà, in formato virtuale, nel 2023 per garantire la designazione dei punti focali nazionali in tempo utile per la quarta conferenza di revisione.

Valutazioni MOSAIC in Stati selezionati al fine di individuare le lacune e le opportunità per rafforzare l'attuazione e stabilire priorità, obiettivi e piani d'azione nazionali e regionali. Tale attività sarà svolta in presenza.

Assistenza agli Stati della regione Asia-Pacifico per l'attuazione del programma d'azione/dell'ITI. È possibile fornire assistenza riguardo a diversi aspetti del controllo delle SALW, tra cui gli aspetti legislativi e normativi, la progettazione e la gestione del controllo delle armi di piccolo calibro e/o il sostegno operativo. L'assistenza può inoltre comprendere approcci subregionali (ad esempio, in materia di sicurezza delle frontiere). Tutte le attività terranno conto della dimensione di genere e saranno inclusive. Possono comprendere sostegno operativo, formazioni, workshop, riunioni, raccolta di dati o attività di ricerca. I principali beneficiari saranno le autorità nazionali e/o i servizi di sicurezza e le forze di difesa.

L'UNRCPD risponderà alle richieste di assistenza dei paesi durante l'attuazione del progetto. Sarà data priorità alle richieste di assistenza derivanti dalle altre attività svolte nell'ambito di tale progetto, in particolare la valutazione MOSAIC, o che sono state comunicate tramite le relazioni nazionali. L'assistenza può essere fornita in presenza e/o in formato virtuale.

L'UNREC sarà incaricato dell'attuazione di quanto segue in Africa.

Valutazioni MOSAIC in Stati selezionati al fine di individuare le lacune e le opportunità per rafforzare l'attuazione e stabilire priorità, obiettivi e piani d'azione nazionali e regionali. Tale attività sarà svolta in presenza.

Assistenza agli Stati in Africa per l'attuazione del programma d'azione/dell'ITI. È possibile fornire assistenza riguardo a diversi aspetti del controllo delle SALW, tra cui gli aspetti legislativi e normativi, la progettazione e la gestione del controllo delle armi di piccolo calibro e/o il sostegno operativo. L'assistenza può inoltre comprendere approcci subregionali (ad esempio, in materia di sicurezza delle frontiere). Tutte le attività terranno conto della dimensione di genere e saranno inclusive. Possono comprendere sostegno operativo, formazioni, workshop, riunioni, raccolta di dati o attività di ricerca. I principali beneficiari saranno le autorità nazionali e/o i servizi di sicurezza e le forze di difesa.

L'UNREC risponderà alle richieste di assistenza dei paesi durante l'attuazione del progetto. Sarà data priorità alle richieste di assistenza derivanti dalle altre attività svolte nell'ambito di tale progetto, in particolare la valutazione MOSAIC, o che sono state comunicate tramite le relazioni nazionali. L'assistenza può essere fornita in presenza e/o in formato virtuale.

Azioni volte a rafforzare la partecipazione della società civile al controllo delle armi di piccolo calibro, tra cui:

campagne annuali — l'IANSA e le organizzazioni che ne fanno parte organizzeranno attività nel quadro di campagne annuali relative a eventi quali la Settimana globale di azione contro la violenza delle armi, la Giornata internazionale della gioventù, il Mese africano dell'amnistia, la Giornata internazionale della pace, la Giornata del bambino africano, la Giornata internazionale per la distruzione delle armi da fuoco, l'iniziativa «Vèstiti di arancione», la Giornata internazionale della donna e i 16 Giorni di attivismo contro la violenza di genere;

rafforzamento delle capacità della società civile in materia di controllo delle SALW — elaborazione di materiali orientati alle politiche e organizzazione di opportunità di apprendimento per i membri dell'IANSA, compresi webinar e presentazioni, per valutare e migliorare le conoscenze della società civile in merito al programma d'azione/all'ITI e ad altri strumenti internazionali/regionali/subregionali pertinenti per il controllo delle SALW, al fine di consentire loro di sostenere e promuovere il controllo delle armi di piccolo calibro;

programma di partecipazione, sensibilizzazione e informazione della società civile in materia di definizione di obiettivi, piani d'azione e/o tabelle di marcia a livello nazionale e regionale — in consultazione e in collaborazione con l'UNODA e i suoi centri regionali, l'IANSA sosterrà i membri della sua rete nelle discussioni con i funzionari e nella promozione dello sviluppo, da parte degli Stati, di obiettivi e priorità nazionali e regionali per l'attuazione del programma d'azione/dell'ITI;

programma di sovvenzioni per l'impegno sostenibile di membri selezionati dell'IANSA — l'IANSA istituirà un programma di sovvenzioni per i suoi membri al fine di consentire alle organizzazioni di base di svolgere attività programmatiche. L'IANSA istituirà un processo per agevolare il programma di sovvenzioni sulla base di criteri di selezione chiaramente definiti, approvati dall'UNODA;

promozione della presentazione di relazioni nazionali — l'IANSA e i suoi membri, in consultazione con l'UNODA, promuovono sistematicamente la presentazione di relazioni periodiche e complete sul programma d'azione/sull'ITI attraverso un dialogo costruttivo con le autorità nazionali e i parlamentari.

Tali attività saranno svolte dalla Rete internazionale di azione sulle armi leggere (IANSA), in collegamento/cooperazione con l'UNODA e i suoi centri regionali, a sostegno della partecipazione della società civile alla piena ed efficace attuazione del programma d'azione/dell'ITI.

3.2.3.   Esiti

Allo strumento di valutazione MOSAIC sono stati apportati i seguenti miglioramenti.

È stato sviluppato uno strumento di valutazione MOSAIC, che ha rafforzato i controlli nazionali sulle armi di piccolo calibro, ha sostenuto l'attuazione del programma d'azione e la definizione informata di obiettivi, nonché piani d'azione e sviluppi della tabella di marcia, e ha facilitato le richieste di assistenza internazionale. Lo strumento di valutazione MOSAIC si basa sulla versione beta precedentemente sviluppata dello strumento di valutazione ISACS, il cui campo di applicazione era limitato alla serie 5 degli standard accettati a livello internazionale sulle armi leggere e di piccolo calibro (ISACS).

È stata resa disponibile una versione cartacea dello strumento in arabo, inglese, francese, portoghese e spagnolo, come anche una versione online in lingua inglese.

È stata elaborata e pubblicata una guida all'uso dello strumento di valutazione MOSAIC in inglese, con traduzioni in arabo, francese, portoghese e spagnolo.

A margine delle riunioni regionali in preparazione della quarta conferenza di revisione sono stati svolti in modo combinato esercizi di convalida e sessioni di formazione relativi allo strumento di valutazione MOSAIC con organizzazioni e meccanismi regionali e subregionali.

In America latina e nei Caraibi

Fino a otto (8) seminari/workshop/sessioni di lavoro/riunioni si sono svolti in presenza e in contesti virtuali a sostegno del consolidamento di una tabella di marcia in materia di SALW per gli Stati dell'America centrale (2022-2024). Nel corso del primo anno di attività, il PROGETTO di tabella di marcia è stato consolidato, mentre il secondo anno è stato incentrato sull'avvio dell'elaborazione di strategie nazionali (piani d'azione nazionali o iniziative analoghe) e sull'attuazione delle attività individuate nell'iniziativa/nella tabella di marcia subregionale.

L'UNLIREC ha condotto due (2) corsi ISAAPC e quattro (4) corsi CTAM in alcuni Stati dell'America centrale e meridionale.

In Asia e nel Pacifico

Si è tenuto un workshop regionale dedicato, incentrato sul ruolo e sui compiti di un punto di contatto nazionale, in particolare il coordinamento con le entità nazionali, la presentazione di relazioni nazionali e la fornitura di orientamenti sulle politiche e sulla programmazione in materia di controllo delle SALW. Si è basato sul modulo MOSAIC 03.40 relativo ai meccanismi nazionali di coordinamento in materia di controllo delle SALW.

Le valutazioni MOSAIC sono state effettuate in presenza in un massimo di due (2) Stati selezionati.

Fino a quattro (4) Stati della regione Asia-Pacifico hanno ricevuto assistenza per l'attuazione del programma d'azione/dell'ITI.

In Africa

Le valutazioni MOSAIC sono state effettuate in presenza in un massimo di due (2) Stati selezionati.

Fino a quattro (4) Stati in Africa hanno ricevuto assistenza per l'attuazione del programma d'azione/dell'ITI.

3.2.4.   Il dialogo con la società civile è stato rafforzato attraverso:

i)

la messa a punto di attività e materiali relativi alle campagne e la fornitura di piccole sovvenzioni alle organizzazioni locali e nazionali membri dell'IANSA per le attività svolte nel corso di tali campagne;

ii)

l'elaborazione di materiale orientato alle politiche e l'organizzazione di opportunità di apprendimento per i membri dell'IANSA;

iii)

l'istituzione di un programma di partecipazione e di sensibilizzazione della società civile in materia di definizione di obiettivi, piani d'azione e/o tabelle di marcia a livello nazionale e regionale;

iv)

l'istituzione di un programma di sovvenzioni per l'impegno sostenibile di membri selezionati dell'IANSA;

v)

la realizzazione di attività di sensibilizzazione con le autorità nazionali e i parlamentari per migliorare le relazioni nazionali.

3.3.   Rispondere all'attuale domanda per il rafforzamento e l'approfondimento delle politiche e dei programmi di controllo delle armi di piccolo calibro che integrano la dimensione di genere in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza

3.3.1.   Risultati

La capacità strategica e operativa sostenibile di integrare la dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro tra un'ampia gamma di portatori di interessi principali è ulteriormente rafforzata e approfondita.

Sono ulteriormente rafforzati le sinergie e i collegamenti attuabili con quadri e programmi strategici complementari, in particolare l'Agenda 2030, l'agenda su donne, pace e sicurezza, l'«agenda comune» e le risoluzioni dell'Assemblea generale in merito alle donne e al disarmo.

3.3.2.   Attività

Tutte le attività si baseranno sui risultati del precedente progetto finanziato dall'UE, segnatamente la decisione (PESC) 2018/2011 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, a sostegno dell'integrazione della dimensione di genere nelle politiche, nei programmi e nelle azioni di lotta al traffico e all'uso improprio di armi di piccolo calibro in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza.

Rafforzamento della componente relativa al controllo delle armi di piccolo calibro nell'agenda WPS

Ciò comprende il costante impegno dell'UNODA nella rete dei punti focali per le donne, la pace e la sicurezza al fine di promuovere il controllo delle armi di piccolo calibro nei piani d'azione, nelle strategie e negli sforzi di attuazione nazionali in materia di donne, pace e sicurezza. Si tratterà di un impegno costante, in presenza e/o in formato virtuale, durante tutta la fase di attuazione del progetto.

Sostegno agli Stati per rafforzare politiche e programmi di controllo delle armi di piccolo calibro che tengono conto della dimensione di genere

L'UNLIREC sarà incaricato dell'attuazione di quanto segue in America latina e nella regione dei Caraibi.

Formazione sull'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro negli Stati dell'America centrale e meridionale — i corsi sono rivolti alle autorità nazionali responsabili del controllo e della regolamentazione delle armi di piccolo calibro, della sicurezza dei cittadini e della prevenzione e riduzione della violenza sulle donne/della violenza di genere.

Serie di webinar sui controlli delle SALW e sulle questioni di genere in vista della quarta conferenza di revisione — i temi varieranno e saranno determinati in coordinamento con gli Stati dell'America centrale e meridionale e in linea con i preparativi e i risultati della quarta conferenza di revisione.

L'UNRCPD sarà incaricato dell'attuazione di quanto segue nella regione Asia-Pacifico.

Armonizzazione dell'attuazione dei programmi convergenti in materia di controllo delle armi di piccolo calibro e parità di genere — ciò comporterà il coinvolgimento dei paesi dell'Asia e del Pacifico con piani d'azione nazionali in materia di donne, pace e sicurezza che sono scaduti, esistenti o previsti, al fine di migliorare l'attuazione di programmi convergenti con iniziative di controllo delle armi di piccolo calibro. L'iniziativa esaminerà inoltre le sinergie con altri quadri per la parità di genere, in particolare l'iniziativa Spotlight.

Seminario regionale sull'universalizzazione dell'ATT nella regione Asia-Pacifico e sulla convergenza con l'agenda WPS — nel 2013 gli Stati hanno adottato l'ATT, un trattato multilaterale che disciplina specificamente il commercio internazionale di armi convenzionali. L'ATT è anche il primo trattato giuridicamente vincolante in materia di armi che riconosce il legame tra il commercio di armi e la violenza di genere. L'attuazione dell'ATT consente inoltre agli Stati di rispettare gli impegni in materia di esportazioni di armi stabiliti nel programma d'azione del 2001. L'adesione all'ATT rimane bassa nella regione Asia-Pacifico; tuttavia, la recente adesione della Cina e delle Filippine ha creato un impulso politico favorevole nella regione per promuovere l'universalizzazione del trattato. Il workshop si è basato sulla partecipazione della società civile e dei parlamentari nell'ambito del progetto precedente, in cui l'ATT è stato identificato come un settore prioritario fondamentale. Il workshop sarà realizzato in collaborazione con i principali partner, tra cui le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni regionali e internazionali e la società civile, e sarà organizzato in formato virtuale.

L'UNREC sarà incaricato dell'attuazione di quanto segue in Africa.

Workshop regionali sull'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro per scambiare opinioni in materia di sfide e priorità connesse alle questioni di genere — saranno organizzati workshop regionali per l'Africa occidentale, l'Africa centrale, l'Africa orientale e l'Africa meridionale. Questi workshop saranno realizzati in collaborazione con le organizzazioni regionali e i principali partner e saranno svolti in presenza.

Integrazione del controllo delle armi di piccolo calibro negli sforzi più ampi in materia di parità di genere, sviluppo e sicurezza attraverso una serie di webinar con esperti che si occupano di violenza di genere, violenza sessuale connessa ai conflitti, partecipazione dei giovani, questioni umanitarie e assistenza agli sfollati interni e ai rifugiati per sensibilizzare in merito agli effetti e ai fattori alla base della proliferazione, del traffico e dell'uso improprio delle armi di piccolo calibro nonché alla necessità di collegare e/o integrare il controllo delle armi ad altri programmi. L'obiettivo della serie di webinar è sviluppare un approccio multidimensionale alla prevenzione e alla riduzione della violenza armata e creare collegamenti tangibili tra le autorità nazionali preposte al controllo delle armi di piccolo calibro e altri portatori di interessi. La serie di webinar sarà realizzata in collaborazione con i principali partner e sarà organizzata in formato virtuale.

Azioni volte a rafforzare la partecipazione della società civile al controllo delle armi di piccolo calibro, tra cui:

relazione sull'integrazione della dimensione di genere e sulle SALW riguardo ai risultati e agli insegnamenti appresi nell'ambito del progetto (PESC) 2018/2011 finanziato dall'UE, comprensiva di una panoramica e una valutazione delle attività attuate dall'IANSA e dai suoi membri e di raccomandazioni per ulteriori azioni. La relazione servirà da base per altre attività connesse alle questioni di genere nell'ambito di tale progetto;

workshop, formazioni ed eventi in formato virtuale rivolti alla società civile sull'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro; in partenariato con l'UNODA e i suoi centri regionali, l'IANSA organizzerà workshop, formazioni ed eventi in formato virtuale sulla dimensione di genere e sul controllo delle armi di piccolo calibro rivolti a un vasto pubblico mondiale per tutto il periodo di attuazione del progetto;

proposte della società civile per rafforzare le sinergie con l'agenda WPS; produrre un pacchetto di strumenti contenente le proposte dei membri dell'IANSA per rafforzare le sinergie tra il controllo delle armi di piccolo calibro e le agende WPS, concentrandosi sulle tecniche di sensibilizzazione, sulla comunicazione transregionale e sull'attuazione di politiche che possano essere applicate in tutte le regioni. Il pacchetto di strumenti sarà ampiamente diffuso, anche durante le attività organizzate dall'IANSA e/o dall'UNODA e dai suoi centri regionali.

Le attività di cui sopra saranno svolte dall'IANSA, in collegamento/cooperazione con l'UNODA e i suoi centri regionali, a sostegno della partecipazione della società civile a politiche e programmi di controllo delle armi di piccolo calibro che integrano la dimensione di genere in linea con l'agenda su donne, pace e sicurezza.

3.3.3.   Esiti

Il controllo degli armamenti e il disarmo, comprese le armi di piccolo calibro, sono stati promossi nei lavori e nelle reti delle Nazioni Unite in materia di WPS, anche per quanto riguarda la violenza sessuale connessa ai conflitti (18).

Rafforzamento della capacità degli Stati in termini di politiche e programmi in materia di armi di piccolo calibro che tengano conto della dimensione di genere attraverso quanto segue.

 

In America latina e nei Caraibi

Sono stati organizzati e realizzati tre (3) corsi sull'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro negli Stati dell'America centrale e meridionale.

Si sono svolti fino a quattro (4) webinar sui controlli delle SALW e sulle questioni di genere nell'ambito della preparazione e/o del follow-up della quarta conferenza di revisione.

 

Nella regione Asia-Pacifico

Nel 2023 verrà organizzato un (1) workshop regionale in collaborazione con partner regionali chiave quali l'ASEAN, il Forum delle isole del Pacifico e partner della società civile.

È stato organizzato un seminario regionale sull'universalizzazione dell'ATT nella regione Asia-Pacifico e sulla convergenza con l'agenda WPS.

 

In Africa

Si sono tenuti quattro (4) workshop regionali di tre giorni sull'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro per le commissioni nazionali/i punti focali del programma d'azione e i portatori di interessi principali. I workshop hanno illustrato i progressi compiuti nell'ambito del precedente progetto finanziato dall'UE e hanno fornito una piattaforma per lo scambio delle migliori pratiche tra i paesi della regione. Sono state inoltre individuate lacune e opportunità per rafforzare l'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro. La terza giornata del workshop è stata dedicata agli incontri con le organizzazioni regionali per la definizione delle priorità e di una strategia finalizzata a individuare le vie da seguire per l'applicazione concreta dei risultati del workshop a livello nazionale.

Sono stati organizzati una serie di webinar su proliferazione, traffico e uso improprio delle armi di piccolo calibro e sulla necessità di collegare e/o integrare il controllo delle armi ad altri programmi.

3.3.4.   Rafforzamento della partecipazione della società civile al controllo delle armi di piccolo calibro attraverso:

i)

l'elaborazione e la diffusione di una relazione sui risultati e sugli insegnamenti appresi nell'ambito del progetto (PESC) 2018/2011 finanziato dall'UE;

ii)

l'organizzazione di workshop, formazioni ed eventi in formato virtuale rivolti alla società civile sull'integrazione della dimensione di genere nel controllo delle armi di piccolo calibro;

iii)

la produzione e la diffusione di un pacchetto di strumenti contenente le proposte dei membri dell'IANSA per rafforzare le sinergie tra il controllo delle armi di piccolo calibro e le agende WPS.

4.   Sensibilizzazione, promozione, informazione e partenariati

L'UNODA e i suoi partner esecutivi produrranno effetti duraturi attraverso efficaci partenariati e attività di sensibilizzazione, di promozione e di informazione.

L'UNODA sosterrà la diffusione delle informazioni e degli esiti delle attività proposte presso il più vasto pubblico possibile. Inoltre, nel quadro di tutte le azioni pertinenti, saranno intraprese azioni di sensibilizzazione attraverso il coinvolgimento dei media, eventi collaterali e strumenti web. L'UNODA e l'IANSA svilupperanno e parteciperanno a campagne sui social media nel corso dell'anno.

L'UNODA e l'IANSA faranno uso della più ampia gamma possibile di strumenti di comunicazione, compresi una pagina web, comunicati stampa scritti, specifici strumenti di social media, eventi collaterali e briefing informali. L'attuazione di tutte le azioni sarà seguita con strumenti di monitoraggio e di valutazione, ivi compresi sondaggi rivolti ai partecipanti e riunioni periodiche del rispettivo gruppo di lavoro.

L'UNODA adotterà tutte le misure necessarie per assicurare una visibilità adeguata al contributo all'azione da parte dell'Unione. Tali misure saranno realizzate in conformità del manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'Unione europea elaborato dalla Commissione.

Nel corso dell'attuazione del progetto sarà garantito il coordinamento con un'ampia gamma di partner, compresi quelli che beneficiano di altre decisioni del Consiglio dell'UE.

L'UNODA continuerà a impegnarsi attivamente nel meccanismo informale di coordinamento sulle questioni di genere e sulle SALW, istituito nell'ambito del progetto in corso nel 2019.

5.   Durata

La durata totale stimata del progetto, comprese tutte le attività nell'ambito dei suoi tre pilastri, sarà di 36 mesi.

6.   Presentazione di relazioni

L'UNODA preparerà relazioni periodiche, in linea con l'accordo negoziato.

7.   Costo totale

Il finanziamento totale stimato richiesto all'UE per l'attuazione della fase II ammonta a XXX EUR.


(1)  https://www.smallarmssurvey.org/database/global-firearms-holdings

(2)  https://smallarms.un-arm.org/international-assistance

(3)  Presentazione dell'UNODA in occasione della BMS7 dal titolo «Programme of Action on SALW. International Tracing Instrument. Trends, Challenges and Opportunities. Data from 2020 National Reports» (Programma d'azione sulle SALW. Strumento internazionale di rintracciamento. Tendenze, sfide e opportunità. Dati tratti dalle relazioni nazionali 2020), https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2021/07/BMS7-UNODA-Trends-challenges-opportunities.pdf

(4)  L'indicatore SDG 16.4.2 recita: «Proporzione di armi sequestrate, trovate o consegnate la cui origine o il cui contesto illecito è stato rintracciato o stabilito da un'autorità competente in linea con gli strumenti internazionali».

(5)  Presentazione dell'UNODA in occasione della BMS7 intitolata «Programma d'azione sulle SALW.Strumento internazionale di rintracciamento.Tendenze, sfide e opportunità.Dati tratti dalle relazioni nazionali 2020».

(6)  https://smallarms.un-arm.org/statistics

(7)  https://undocs.org/A/CONF.192/BMS/2021/1, punto 50. Vedi anche punti 51, 52, 57 e 58.

(8)  https://www.undocs.org/A/74/187

(9)  Decisione 2011/428/PESC del Consiglio del 18 luglio 2011 e decisione (PESC) 2017/633 del Consiglio del 3 aprile 2017.

(10)  Decisione 2014/912/PESC del Consiglio del 15 dicembre 2014.

(11)  Decisione (PESC) 2018/2011 del Consiglio del 17 dicembre 2018.

(12)  https://meetings.unoda.org/section/poa-revcon3-2018_documents

(13)  Traguardo 16.4 degli OSS: «Entro il 2030, ridurre in modo significativo i flussi finanziari e di armi illeciti, rafforzare il recupero e la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di criminalità organizzata».

(14)  L'indicatore SDG 16.4.2 recita: «Proporzione di armi sequestrate, trovate o consegnate la cui origine o il cui contesto illecito è stato rintracciato o stabilito da un'autorità competente in linea con gli strumenti internazionali».

(15)  www.un.org/disarmament/mosaic

(16)  www.un.org/disarmament/salient

(17)  Si noti che il Belize e la Repubblica dominicana, Stati membri del SICA, fanno entrambi parte della tabella di marcia sulle armi da fuoco nei Caraibi, mentre la partecipazione del Nicaragua dovrà essere confermata.

(18)  Partecipazione, prevenzione dei conflitti, protezione e soccorso e ripresa.


18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/82


DECISIONE (PESC) 2022/1966 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

che modifica la decisione 2013/34/PESC, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 gennaio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/34/PESC (1), relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali).

(2)

Il 23 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/434 (2), che adatta e proroga il mandato dell'EUTM Mali fino al 18 maggio 2024.

(3)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nella risoluzione 2640 (2022), incoraggia tra l'altro l'Unione europea, in particolare il suo rappresentante speciale per il Sahel e le sue missioni EUTM Mali ed EUCAP Sahel Mali, nell'ambito dei rispettivi mandati, a proseguire gli sforzi per sostenere le autorità maliane nella riforma del settore della sicurezza e nel ripristino dell'autorità e della presenza dello Stato in tutto il territorio maliano.

(4)

A seguito del riesame strategico complessivo dell'EUTM Mali e dell'EUCAP Sahel Mali, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato che il mandato dell'EUTM Mali, valido fino al 18 maggio 2024, sia adattato alla situazione politica e di sicurezza in Mali.

(5)

La decisione 2013/34/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 2013/34/PESC è così modificato:

1)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini dell'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera a), l'EUTM Mali fornisce alle FAM consulenza e istruzione militari, a meno che il CPS non decida di sospendere tali attività. Inoltre, se il CPS decide che le condizioni sono soddisfatte, l'EUTM Mali fornisce alle FAM formazione, ivi compresa la formazione pre-schieramento, e tutoraggio, attraverso l'accompagnamento non esecutivo fino al livello tattico, affinché l'EUTM Mali sia in grado di seguire le attività delle FAM e di monitorarne i risultati e il comportamento, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.»;

2)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7.   L'EUTM Mali prosegue, con i mezzi e le capacità disponibili, attività mirate in Niger e Burkina Faso provenienti dal Mali nell'ambito del mandato esistente, tenendo pienamente conto del contesto politico e delle esigenze espresse dalle autorità, fino a quando non saranno attuate soluzioni specifiche per garantire la continuità e la permanenza delle operazioni.

8.   L'EUTM Mali sostiene gli sforzi di comunicazione strategica intesi a promuovere i valori e l'azione dell'Unione e a denunciare le violazioni e gli abusi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle forze straniere in Mali.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GU L 14 del 18.1.2013, pag. 19).

(2)  Decisione (PESC) 2020/434 del Consiglio, del 23 marzo 2020, che modifica la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (GU L 89 del 24.3.2020, pag. 1).


18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/84


DECISIONE (PESC) 2022/1967 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1).

(2)

Le misure restrittive di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 si applicano fino al 31 ottobre 2022. In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 31 ottobre 2023.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6 della decisione (PESC) 2016/1693, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Le misure di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano fino al 31 ottobre 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25).


18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/85


DECISIONE (PESC) 2022/1968 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

relativa a una missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. Ha inoltre ribadito il suo fermo sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.

(2)

Nelle conclusioni del 24 febbraio, del 24 e 25 marzo e del 30 e 31 maggio 2022, il Consiglio europeo ha chiesto che la Russia cessi immediatamente la sua aggressione militare nel territorio dell'Ucraina, ritiri immediatamente e senza condizioni tutte le forze e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina e rispetti pienamente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale.

(3)

Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2022 il Consiglio europeo ha inoltre affermato che l'Unione mantiene il suo fermo impegno a fornire ulteriore sostegno militare per aiutare l'Ucraina ad esercitare il suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa e a difendere la sua integrità territoriale e la sua sovranità. A tal fine, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad adoperarsi rapidamente per un ulteriore incremento del sostegno militare.

(4)

Con lettera del 30 settembre 2022 , il ministro degli Affari esteri e il ministro della Difesa dell'Ucraina hanno congiuntamente chiesto all'Unione di fornire un sostegno militare all'Ucraina, ha confermato che le esigenze attuali dell'Ucraina a tale riguardo comprendono in questa fase una formazione militare di base e collettiva, nonché una formazione militare specializzata del personale in materia di medicina, logistica, protezione da agenti chimici, biologici e radioattivi, supporto ingegneristico, cibersicurezza e ciberdifesa, e formazione di istruttori interarma, senza pregiudizio per altri settori che potrebbero essere di interesse in futuro, e ha accolto con favore l'istituzione urgente a tal fine di una missione di assistenza militare dell'Unione a sostegno dell'Ucraina.

(5)

Il 10 ottobre 2022 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un'eventuale missione senza compiti esecutivi di assistenza militare nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina), con una durata iniziale di due anni dall'avvio.

(6)

L'EUMAM Ucraina dovrebbe avere l'obiettivo strategico di contribuire al rafforzamento della capacità militare delle forze armate ucraine di rigenerarsi e condurre efficacemente operazioni, per consentire all'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, esercitare efficacemente la sua sovranità e proteggere i civili in Ucraina.

(7)

L'EUMAM Ucraina farà parte dell'approccio integrato dell'UE inteso a fornire sostegno all'Ucraina, che comprende misure di assistenza militare nell'ambito dello strumento europeo per la pace (EPF) istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 (1) per la fornitura di attrezzature militari alle forze armate ucraine. L'EUMAM Ucraina coopererà con la delegazione dell'Unione a Kiev e con la missione civile in ambito PSDC EUAM Ucraina istituita dalla decisione 2014/486/PESC (2).

(8)

Per rispondere alla richiesta di sostegno militare da parte dell'Ucraina, l'EUMAM Ucraina dovrebbe fornire una formazione individuale, collettiva e specializzata alle forze armate ucraine, una formazione alle forze di difesa territoriale delle forze armate ucraine, e il coordinamento e la sincronizzazione delle attività degli Stati membri a sostegno della fornitura di formazione alle forze armate ucraine.

(9)

La struttura dell'EUMAM Ucraina dovrebbe essere scalabile, modulare e flessibile, in modo che le sue attività possano adattarsi rapidamente alla situazione in Ucraina e alle esigenze delle forze armate ucraine in evoluzione e a più lungo termine.

(10)

Date le circostanze eccezionali derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e finché tali circostanze saranno prevalenti, l'EUMAM Ucraina dovrebbe operare nel territorio degli Stati membri, in quanto misura temporanea, in linea con l'articolo 42, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), fino a quando il Consiglio non decida altrimenti.

(11)

Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico sull'EUMAM Ucraina, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE.

(12)

L'accordo dell'Unione sullo status delle forze (SOFA UE) (3) dovrebbe applicarsi alle unità e al personale diretti dall'Unione dell'EUMAM Ucraina schierati nel territorio degli Stati membri. Lo status del personale delle forze armate ucraine che partecipa all'organizzazione della formazione impartita dall'EUMAM Ucraina o ne beneficia, dovrebbe essere definito in accordi tra le autorità competenti degli Stati membri che ospitano la formazione e le autorità competenti dell'Ucraina. L'EUMAM Ucraina può inoltre concludere accordi con le autorità competenti dell'Ucraina in merito alle condizioni alle quali il personale delle forze armate ucraine sarà ospitato dall'EUMAM Ucraina.

(13)

L'EUMAM Ucraina dovrebbe essere aperta alla partecipazione di Stati terzi che condividono gli stessi principi, su invito, con riserva di accordi tra l'Unione e tali Stati terzi concernenti la loro partecipazione e di accettazione da parte del CPS.

(14)

A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione (PESC) 2021/509, le spese operative derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa devono essere a carico degli Stati membri.

(15)

Date le esigenze peculiari dell'EUMAM Ucraina e le condizioni specifiche per l'istituzione della stessa, derivanti dall'entità della formazione da impartire e dalla rapidità con cui deve essere fornita all'Ucraina, è necessario stabilire che taluni costi incrementali, in aggiunta a quelli ammissibili come costi comuni in conformità della decisione (PESC) 2021/509, saranno considerati costi comuni per l'EUMAM Ucraina. Per l'EUMAM Ucraina, a causa delle circostanze straordinarie, il finanziamento in comune, in quanto misura eccezionale, degli elementi necessari a sostenere i tirocinanti e le attività di formazione delle forze armate ucraine consentirà all'Unione di mobilitare le risorse necessarie per fornire sostegno all'Ucraina nella misura richiesta.

(16)

Data l'urgenza, le munizioni e le attrezzature o piattaforme concepite per l'uso letale della forza dovrebbero essere finanziate quanto prima a titolo di una specifica misura di assistenza dell'EPF che integri l'EUMAM Ucraina. Qualsiasi altra attrezzatura, compresi i kit di formazione personale, dovrebbe essere fornita nell'ambito di un'altra misura di assistenza. Le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF potrebbero anche fornire attrezzature specializzate e, se richiesto dall'Ucraina, garantire la manutenzione e riparazione di attrezzature militari donate all'Ucraina nell'ambito dell'EPF.

(17)

Al fine di massimizzare l'efficienza nel soddisfare le esigenze dell'Ucraina, l'EUMAM Ucraina dovrebbe coordinare le proprie attività con partner internazionali che condividono gli stessi principi che forniscono sostegno militare, in particolare formazione militare, alle forze armate ucraine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione conduce una missione di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina).

2.   L'obiettivo strategico dell'EUMAM Ucraina è contribuire al rafforzamento della capacità militare delle forze armate ucraine di rigenerarsi e condurre efficacemente operazioni, per consentire all'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, esercitare efficacemente la sua sovranità e proteggere i civili in Ucraina.

3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, l'EUMAM Ucraina fornisce:

a)

formazione individuale e collettiva al personale delle forze armate ucraine, ai livelli di base, avanzato e specializzato: in particolare in materia di inquadramento subalterno dai livelli di sezione/di brigata e di plotone fino ai livelli di compagnia, di battaglione e di brigata, compresa la formazione e la preparazione operative; e preparazione delle compagnie, dei battaglioni e delle brigate alla manovra e alla tattica collettive fino al livello di brigata, compresa la consulenza in materia di pianificazione, preparazione e condotta di esercitazioni a fuoco reali;

b)

formazione specializzata al personale delle forze armate ucraine;

c)

formazione alle forze di difesa territoriale delle forze armate ucraine;

d)

coordinamento e sincronizzazione delle attività degli Stati membri a sostegno della fornitura di formazione alle forze armate ucraine.

4.   Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani, la protezione dei civili, anche contro la violenza di genere, nonché le agende su donne, pace e sicurezza, in materia di giovani, pace e sicurezza e sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati nella pianificazione operativa, nella formazione e nell'elaborazione di relazioni dell'EUMAM Ucraina.

5.   Finché il Consiglio non decida altrimenti e modifichi di conseguenza la presente decisione, l'EUMAM Ucraina opera nel territorio degli Stati membri.

6.   La formazione fornita dall'EUMAM Ucraina può svolgersi in varie località di tutta l'Unione, previo consenso esplicito dello Stato membro ospitante, in periodi di tempo diversi. È adattata alle esigenze in continua evoluzione e a più lungo termine delle forze armate ucraine.

7.   Il mandato dell'EUMAM Ucraina è non esecutivo.

Articolo 2

Designazione della sede del comando

1.   In termini di comando e di controllo dell'EUMAM Ucraina, la capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comando operativo e assicura altresì il coordinamento e la sincronizzazione generali a livello strategico nel quadro della missione EUMAM Ucraina.

2.   In questo contesto è istituito, a livello operativo, un comando di formazione interarma multinazionale sulla base di una struttura nazionale di comando e di controllo esistente e già pienamente operativa in uno Stato membro limitrofo in cui ha luogo l'integrazione delle componenti di formazione per la creazione di unità costituite.

3.   Un altro Stato membro mette a disposizione un comando di formazione speciale multinazionale, che dirige le attività di formazione sul proprio territorio. Tale comando di formazione speciale multinazionale è istituito sulla base di una struttura nazionale di comando e di controllo esistente, al fine di potenziare ulteriormente l'offerta di formazione in totale coordinamento con il comando di formazione interarma.

4.   Le funzioni del comando di formazione interarma e del comando di formazione speciale multinazionale nonché di altri comandi di formazione stabiliti negli Stati membri dell'Unione sono precisati nei pertinenti documenti di pianificazione conformemente alle norme stabilite per il comando e controllo militare nell'Unione.

Articolo 3

Nomina del comandante della missione dell'UE

Il direttore dell'MPCC è il comandante della missione EUMAM Ucraina.

Articolo 4

Pianificazione e avvio dell'EUMAM Ucraina

La decisione sull'avvio dell'EUMAM Ucraina è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano della missione per l'EUMAM Ucraina, comprese le regole di ingaggio.

Articolo 5

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUMAM Ucraina. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38 TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione dell'EUMAM Ucraina, compresi il piano della missione e la catena di comando. Tale autorizzazione include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina dei comandanti UE, segnatamente il comandante della formazione interarma, il comandante della formazione speciale, e ogni altro comandante della formazione dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUMAM Ucraina restano attribuite al Consiglio.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell'UE (EUMC) relazioni sulla condotta dell'EUMAM Ucraina. Il CPS può invitare alle sue riunioni i comandanti dell'UE.

Articolo 6

Direzione militare

1.   L'EUMC sorveglia la corretta esecuzione dell'EUMAM Ucraina condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell'UE.

2.   L'EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell'UE. Esso può invitare alle sue riunioni i comandanti dell'UE, ove opportuno.

3.   Il presidente dell'EUMC agisce in qualità di punto di contatto principale con il comandante della missione dell'UE.

Articolo 7

Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento

1.   L'AR garantisce l'attuazione della presente decisione e ne assicura la coerenza con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, incluse le misure di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina finanziate nell'ambito dello strumento europeo della pace.

2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della missione dell'UE e mantiene una cooperazione e un coordinamento stretti con il capo della delegazione dell'Unione in Ucraina e con il capo della missione EUAM Ucraina. Il comandante della missione dell'Unione, con il sostegno della struttura di comando e controllo dell'UE di cui all'articolo 2, paragrafo 2, mantiene una cooperazione e un coordinamento stretti con le autorità ucraine ai livelli appropriati.

3.   L'EUMAM Ucraina coordina le sue attività con le attività bilaterali degli Stati membri a sostegno dell'Ucraina, nonché con altri partner internazionali che condividono gli stessi principi, in particolare gli Stati Uniti d'America (USA), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Regno Unito), il Canada, la cellula di coordinamento dei donatori internazionali e il centro di controllo EUCOM Ucraina.

Articolo 8

Partecipazione di Stati terzi

1.   Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all'EUMAM Ucraina.

2.   Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell'UE e dell'EUMC, le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti.

3.   Le modalità per la partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Quando l'Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest'ultimo alle missioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di tale accordo si applicano nell'ambito dell'EUMAM Ucraina.

4.   Gli Stati terzi che forniscono contributi militari significativi all'EUMAM Ucraina hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'EUMAM Ucraina, degli Stati membri che vi partecipano.

5.   Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

Articolo 9

Status delle unità e del personale diretti dall'Unione

L'accordo UE sullo status delle forze (SOFA UE) si applica alle unità e al personale diretti dall'Unione schierati nel territorio degli Stati membri.

Articolo 10

Status del personale ucraino

Lo status del personale delle forze armate ucraine che partecipa all'organizzazione della formazione impartita dall'EUMAM Ucraina o ne beneficia, è definito in accordi tra le autorità competenti degli Stati membri che ospitano la formazione e le autorità competenti dell'Ucraina. L'EUMAM Ucraina e le autorità competenti dell'Ucraina possono concludere accordi in merito alle condizioni alle quali il personale delle forze armate ucraine sarà ospitato dall'EUMAM Ucraina.

Articolo 11

Disposizioni finanziarie

1.   I costi comuni dell'EUMAM Ucraina sono gestiti a norma della decisione (PESC) 2021/509.

2.   Conformemente all'articolo 44, paragrafo 6, della decisione (PESC) 2021/509, all'EUMAM Ucraina si applicano le seguenti norme specifiche:

a)

la struttura di comando e controllo dell'UE di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, il deve essere finanziata conformemente alle norme applicabili a un comando della forza della missione, indipendentemente dalla sua ubicazione;

b)

i costi incrementali seguenti devono essere finanziati in comune dall'EPF:

i)

costi operativi per il supporto ai tirocinanti delle forze armate ucraine (trasporto dal confine ucraino alle strutture di formazione e ritorno, e in loco nei dintorni e tra le medesime; sostegno per aspetti logistici; trasporti supporto medico ed evacuazioni sanitarie;

ii)

costi operativi necessari per le attività di formazione (carburante, gasolio e lubrificanti, manutenzione dei veicoli utilizzati nella formazione; interpreti; e kit di formazione personale, laddove non forniti dall'Ucraina).

3.   I kit di formazione personale di cui al paragrafo 2 non sono più considerati costi comuni una volta forniti nell'ambito di una misura di assistenza dell'EPF.

4.   I materiali di cui al paragrafo 2 possono essere forniti da uno Stato membro, nel qual caso l'EUMAM Ucraina pagherà lo Stato membro per tali forniture in base alle norme applicabili ai pagamenti ai fornitori dell'EUMAM Ucraina. In alternativa, tali materiali possono essere acquisiti dalla missione.

5.   L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell'EUMAM Ucraina per il periodo di due anni dal suo avvio è pari a 106 700 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 30 % per gli impegni e al 30 % per i pagamenti.

Articolo 12

Cellula di progetto

1.   L'EUMAM Ucraina può disporre di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUMAM Ucraina coordina, agevola e fornisce consulenza su progetti realizzati da Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato dell'EUMAM Ucraina e a sostegno dei suoi obiettivi.

2.   Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell'UE è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati come complemento coerente delle altre azioni dell'EUMAM Ucraina. In tal caso il comandante della missione dell'UE conclude un accordo con detti Stati, riguardante in particolare le procedure specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati.

3.   Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.

4.   Il CPS approva l'accettazione di un contributo finanziario alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni

1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione delle esigenze dell'EUMAM Ucraina, le informazioni classificate UE che sono prodotte ai fini dell'EUMAM Ucraina, conformemente alla decisione 2013/488/UE (4):

a)

fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l'Unione e lo Stato terzo in questione; o

b)

fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

2.   L'AR è altresì autorizzato a comunicare all'Ucraina, agli USA, al Regno Unito, al Canada e alla cellula di coordinamento dei donatori internazionali, in funzione delle necessità operative dell'EUMAM Ucraina, le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUMAM Ucraina, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono concordate le disposizioni necessarie tra l'AR e le autorità competenti dell'Ucraina e della cellula di coordinamento dei donatori internazionali.

3.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUMAM Ucraina, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (5).

4.   L'AR può delegare le competenze di cui ai paragrafi da 1 a 3, nonché la capacità di concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, a funzionari del servizio europeo per l'azione esterna, o ai comandanti dell'UE.

Articolo 14

Entrata in vigore e conclusione

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Essa si applica fino a due anni dopo l'avvio dell'EUMAM Ucraina.

2.   Il CPS effettua una valutazione strategica dell'EUMAM Ucraina e del suo mandato sei mesi dopo l'avvio dell'EUMAM Ucraina. Un riesame strategico dell'EUMAM Ucraina è effettuato in tempo utile prima della scadenza della presente decisione.

3.   La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della struttura di comando e di controllo dell'UE di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell'EUMAM Ucraina e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti dell'EUMAM Ucraina di cui alla decisione (PESC) 2021/509.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

(3)  Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso le istituzioni dell'Unione europea, dei quartieri generali e delle forze che potrebbero essere messi a disposizione dell'Unione europea nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea per essere impiegati in tale ambito (SOFA UE) (GU C 321 del 31.12.2003, pag. 6).

(4)  Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

(5)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


18.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 270/92


DECISIONE (PESC) 2022/1969 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2020/489, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 2 aprile 2020 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali.

(2)

Il 2 aprile 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/489 (1), con cui ha nominato il sig. Miroslav LAJČÁK rappresentante speciale dell'Unione europea («RSUE») per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali. Il mandato dell'RSUE è stato successivamente prorogato, da ultimo dalla decisione (PESC) 2022/1240 del Consiglio (2), e scade il 31 agosto 2024.

(3)

A seguito del trasferimento temporaneo di talune competenze dell'EULEX Kosovo all'RSUE per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali, è opportuno assegnare risorse aggiuntive all'RSUE. L'importo di riferimento finanziario dovrebbe pertanto essere adeguato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2020/489, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o settembre 2022 al 31 agosto 2024 è pari a 5 200 000 EUR.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2020/489 del Consiglio, del 2 aprile 2020, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali (GU L 105 del 3.4.2020, pag. 3).

(2)  Decisione (PESC) 2022/1240 del Consiglio, del 18 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2020/489 che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali (GU L 190 del 19.7.2022, pag. 131).


18.10.2022   

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L 270/93


DECISIONE (PESC) 2022/1970 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC (1), che ha prorogato la missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia («EUMM Georgia») istituita dall’azione comune 2008/736/PESC del Consiglio (2).

(2)

Il 3 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1990 (3), che ha prorogato l’EUMM Georgia fino al 14 dicembre 2022.

(3)

Il 6 ottobre 2022, in occasione della riunione della Comunità politica europea tenutasi a Praga, la Repubblica d’Armenia e la Repubblica dell’Azerbaigian hanno riaffermato la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alla dichiarazione convenuta ad Alma-Ata il 21 dicembre 1991, in cui entrambi gli Stati riconoscono reciprocamente l’integrità territoriale e la sovranità rispettive. I due Stati hanno inoltre convenuto, in linea di principio, lo schieramento di una missione civile dell’UE in ambito PSDC lungo la loro frontiera internazionale comune al fine di contribuire al ripristino della pace e della sicurezza nella zona, al rafforzamento della fiducia e alla delimitazione della frontiera internazionale tra i due Stati.

(4)

In una lettera ricevuta dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza il 22 settembre 2022, il ministro degli Affari esteri della Repubblica d’Armenia ha invitato l’Unione a schierare a tal fine una missione civile di vigilanza in ambito PSDC in Armenia.

(5)

Allo scopo di garantire un rapido schieramento temporaneo di osservatori dell’UE, il compito dovrebbe essere affidato all’EUMM Georgia. Tale compito è temporaneo e, in linea di principio, non durerà più di due mesi.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/452/PESC.

(7)

L’EUMM Georgia sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2010/452/PESC è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1.   L’EUMM Georgia vigila, analizza e riferisce sulla situazione nella regione attorno alla frontiera internazionale tra la Repubblica d’Armenia e la Repubblica dell’Azerbaigian, al fine di contribuire al ripristino della pace e della sicurezza nella zona, al rafforzamento della fiducia e alla delimitazione della frontiera internazionale tra i due Stati.

2.   Sei settimane dopo lo schieramento il comitato politico e di sicurezza effettua una valutazione strategica, compreso sull’eventuale proseguimento, adattamento o cessazione di tale compito.

3.   Tale compito si conclude quando il Consiglio decide in tal senso.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43).

(2)  Azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 248 del 17.9.2008, pag. 26).

(3)  Decisione (PESC) 2020/1990 del Consiglio, del 3 dicembre 2020, che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 411 del 7.12.2020, pag. 1).


18.10.2022   

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L 270/95


DECISIONE (PESC) 2022/1971 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/338 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.

(2)

Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 900 000 000 EUR.

(3)

Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636 (3), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 350 000 000 EUR.

(4)

Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/809 (4), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 840 000 000 EUR.

(5)

Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1285 (5), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 2 330 000 000 EUR.

(6)

Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 490 000 000 EUR.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza nonché la manutenzione e la riparazione di materiale e piattaforme militari donati dall'EPF, concepiti per l'uso letale della forza, da parte di personale militare nei siti militari o in forme miste di cooperazione civile-militare o nelle fabbriche, come richiesto dall'Ucraina.»;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 2 820 000 000 EUR.»;

3)

all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 2 820 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

4)

all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR. L'importo di 980 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).

(2)  Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 43).

(3)  Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 34).

(4)  Decisione (PESC) 2022/809 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 40).

(5)  Decisione (PESC) 2022/1285 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 93).


18.10.2022   

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L 270/97


DECISIONE (PESC) 2022/1972 DEL CONSIGLIO

del 17 ottobre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a coprire il finanziamento per l’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

(2)

Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/472 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 100 000 000 EUR.

(3)

Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/637 (3), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 150 000 000 EUR.

(4)

Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/810 (4), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 160 000 000 EUR.

(5)

Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1284 (5), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l’importo di riferimento finanziario a 170 000 000 EUR.

(6)

Vista l’aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 000 000 EUR per coprire il finanziamento dell’erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

(7)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

1)

all’articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura, alle forze armate ucraine, di attrezzature e forniture non concepite per l’uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, nonché la manutenzione e la riparazione di attrezzature e forniture donate dall’EPF, non concepite per l’uso letale della forza, come richiesto dall’Ucraina.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 180 000 000 EUR.»;

3)

all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 180 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

4)

all’articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR. L’importo di 20 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022. Le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 17 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).

(2)  Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 45).

(3)  Decisione (PESC) 2022/637 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 36).

(4)  Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 42).

(5)  Decisione (PESC) 2022/1284 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 91).


18.10.2022   

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L 270/99


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1973 DELLA COMMISSIONE

dell'11 ottobre 2022

relativa al riconoscimento del Regno Unito a norma della direttiva (UE) 2022/993 per quanto riguarda il sistema di formazione e certificazione della gente di mare

[notificata con il numero C(2022) 7109]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2022/993, agli Stati membri è consentito riconoscere, mediante convalida, certificati di competenza o addestramento adeguati della gente di mare rilasciati da paesi terzi, a condizione che il paese terzo interessato sia riconosciuto dalla Commissione. Tali paesi terzi devono soddisfare tutti i requisiti della convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia del 1978 («convenzione STCW»).

(2)

Dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione il riconoscimento da parte di uno Stato membro dei certificati rilasciati dal Regno Unito alla gente di mare è soggetto alle condizioni di cui all’articolo 20 della direttiva (UE) 2022/993.

(3)

La Danimarca, l’Irlanda, Malta e i Paesi Bassi con lettere del 1o gennaio 2021, la Germania con lettera del 4 gennaio 2021, la Norvegia con lettera del 12 gennaio 2021 nonché la Bulgaria e Cipro con lettere del 19 gennaio 2021 hanno chiesto alla Commissione di riconoscere il Regno Unito. Con la decisione di esecuzione C(2021) 1553 del 26 marzo 2021 relativa all’avvio della valutazione del sistema di formazione e certificazione del Regno Unito per la gente di mare ai fini del riconoscimento a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha avviato la valutazione del sistema di formazione e certificazione del Regno Unito, al fine di verificare che il Regno Unito soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e che siano state adottate misure atte a prevenire le frodi riguardanti i certificati.

(4)

La valutazione era basata sui risultati di un’ispezione conoscitiva effettuata dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima. A causa della pandemia di COVID-19 l’ispezione è stata avviata a distanza tra il 1o e l’11 giugno 2021 ed è stata completata con il consueto lavoro sul campo in loco tra l’11 e il 15 ottobre 2021. Essa ha individuato diverse questioni che dovevano essere affrontate dalle autorità del Regno Unito, tra cui carenze concernenti i requisiti per la certificazione, il rinnovo dei certificati di competenza e le strutture di formazione. Nel gennaio 2022 le autorità del Regno Unito hanno presentato un piano volontario di azioni correttive volto ad affrontare le carenze individuate.

(5)

In base ai risultati dell’ispezione, al piano volontario di azioni correttive presentato dal Regno Unito e a tutte le informazioni disponibili, la Commissione ha concluso che le autorità del Regno Unito hanno adottato misure per garantire la conformità del sistema del Regno Unito di formazione e certificazione della gente di mare ai requisiti della convenzione STCW. La Commissione ha inoltre concluso che sono state adottate misure atte a prevenire le frodi riguardanti i certificati.

(6)

Agli Stati membri è stata trasmessa una relazione sui risultati della valutazione.

(7)

È pertanto opportuno riconoscere il Regno Unito ai fini dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2022/993.

(8)

La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per quanto attiene al sistema di formazione e certificazione della gente di mare il Regno Unito è riconosciuto ai fini dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2022/993.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2022

Per la Commissione

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45.

(2)  Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33).