ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 268

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
14 ottobre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/1934 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/1716, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1935 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, che attua il regolamento (UE) 2019/1716, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1936 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, che attua il regolamento (UE) 2018/1542, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1937 della Commissione, del 7 ottobre 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali (DOP)]

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1938 della Commissione, del 7 ottobre 2022, relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [Sicilia (DOP)]

10

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1939 della Commissione, del 7 ottobre 2022, relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [Vicenza (DOP)]

11

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1940 della Commissione, del 7 ottobre 2022, che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome [Vézelay (DOP)]

12

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1941 della Commissione, del 13 ottobre 2022, relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio

13

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1942 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di tali piante da impianto e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele

16

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/1943 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/1720, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

22

 

*

Decisione (PESC) 2022/1944 del Consiglio, del 13 ottobre 2022, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

24

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1945 della Commissione, del 21 febbraio 2020, riguardante i documenti che devono essere rilasciati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 26, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica [notificata con il numero C(2020) 1114]

26

 

*

Decisione (UE) 2022/1946 della Commissione, del 10 ottobre 2022, che modifica la decisione (UE) 2015/1937 per quanto riguarda la durata del mandato dei membri del Comitato europeo per le finanze pubbliche

29

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1947 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 aggiornando il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 e stabilendo il programma dei controlli per il 2023

31

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1948 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

43

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1949 della Commissione, del 13 ottobre 2022, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

46

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1934 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

che modifica il regolamento (UE) 2019/1716, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2019/1720, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1720 e il regolamento (UE) 2019/1716 (2), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.

(2)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (UE) 2019/1716, è opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare l'allegato II, che comprende i siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e l'indirizzo per le notifiche alla Commissione.

(3)

È opportuno sostituire l'allegato II del regolamento (UE) 2019/1716.

(4)

Poiché tali modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantire un'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(5)

Il regolamento (UE) 2019/1716 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1716 è così modificato:

1)

all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.»;

2)

l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)  GU L 262 del 15.10.2019, pag. 58.

(2)  Regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (GU L 262 del 15.10.2019, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) 2019/1716 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy-areas/peace-and-security/sanctions/belgian-authorities-in-charge-implementation-restrictive-measures-eu

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CECHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/

CIPRO

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTOGALLO

https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SVEZIA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Bruxelles, Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

».

14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1935 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

che attua il regolamento (UE) 2019/1716, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2019/1716 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.

(2)

Il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1716. In esito a tale riesame risulta opportuno aggiornare la motivazione relativa a due persone fisiche.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1716,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2019/1716 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)  GU L 262 del 15.10.2019, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1716, rubrica «A. Persone fisiche di cui all’articolo 2», le voci 3 e 19 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«3.

Francisco Javier DÍAZ MADRIZ

Data di nascita: 3 agosto 1961

Sesso: maschile

Direttore generale della polizia nazionale del Nicaragua (NNP) dal 23 agosto 2018 ed ex vicedirettore generale della NNP. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Nicaragua, incluso in quanto capo delle forze di polizia che hanno commesso atti di violenza contro i civili, tra cui un uso eccessivo della forza, arresti e detenzioni arbitrari e torture. Nel 2021 ha condotto le indagini per avviare procedimenti contro i leader dell’opposizione arrestati prima delle elezioni.»

4.5.2020

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Membro del Consiglio supremo elettorale, presidente ad interim del Consiglio supremo elettorale nel 2018

Data di nascita: 3.12.1949

Luogo di nascita: Raas, Nicaragua

Sesso: maschile

Cittadinanza: nicaraguense

Passaporto numero: A00001109 (Nicaragua)

Documento di identità numero: 6010302490003 J

Dal 2014 Lumberto Ignacio Campbell Hooker è membro del Consiglio supremo elettorale (CSE), l’organo responsabile della preparazione, dello svolgimento e della certificazione delle elezioni generali del 7 novembre 2021, che, a causa della mancanza di trasparenza, di una vera opposizione e di un dibattito democratico, hanno compromesso le istituzioni e i processi democratici. Il CSE ha privato l’opposizione della possibilità di partecipare a elezioni libere ed è responsabile dell’organizzazione del voto in condizioni non democratiche. Il mandato di membro del CSE di Lumberto Ignacio Campbell Hooker è stato rinnovato dall’Assemblea generale nel maggio 2021.

Lumberto Ignacio Campbell Hooker ha parlato ai media durante le elezioni del 7 novembre 2021, giustificando e lodando la loro organizzazione.

È pertanto responsabile della repressione dell’opposizione democratica e di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua.».

10.1.2022».


14.10.2022   

IT

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L 268/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1936 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

che attua il regolamento (UE) 2018/1542, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (1), in particolare l’articolo 12,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2018/1542.

(2)

A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2018/1542 il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, come designate di cui all’allegato I di tale regolamento. Si dovrebbe aggiornare una voce di detto elenco.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)  GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12.


ALLEGATO

La voce n. 12 dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2, come riportato nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542, alla sottorubrica «A. Persone fisiche», è sostituita dalla voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell’elenco

«12.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Sesso: maschile;

Data di nascita: 22 agosto 1960;

Luogo di nascita: Alagir;

Cittadinanza: russa;

Titolo: capo dell’Ossezia settentrionale-Alania.

Sergei Menyailo è il capo dell’Ossezia settentrionale-Alania. È stato il rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa presso il distretto federale siberiano tra il 2016 e l’aprile 2021. In tale veste era responsabile di garantire l’attuazione dei poteri costituzionali del presidente, compresa l’attuazione della politica estera e interna dello Stato. Sergei Menyailo è Stato membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa fino all’agosto 2021.

Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell’opposizione politica.

Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell’agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L’agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. In tali circostanze è ragionevole concludere che l’avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell’ufficio esecutivo presidenziale.

In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello quale ex rappresentante di detto ufficio presso il distretto federale siberiano, Sergei Menyailo è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell’avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell’agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.

15.10.2020».


14.10.2022   

IT

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L 268/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1937 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali» presentata dall'Indonesia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.6. Sale di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 231 del 15.6.2022, pag. 31.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1938 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2022

relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Sicilia» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Sicilia», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Sicilia» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 150 del 5.4.2022, pag. 57.


14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1939 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2022

relativo all’approvazione di modifiche del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta [«Vicenza» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione di origine protetta «Vicenza», trasmessa dall’Italia a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2)

La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione delle modifiche del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), conformemente all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(4)

Le modifiche del disciplinare dovrebbero quindi essere approvate a norma dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relative al nome «Vicenza» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 159 del 12.4.2022, pag. 23.


14.10.2022   

IT

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L 268/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1940 DELLA COMMISSIONE

del 7 ottobre 2022

che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome [«Vézelay» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione del nome «Vézelay» presentata dalla Francia e l’ha pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3)

Conformemente all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 il nome «Vézelay» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Vézelay» (DOP) è protetto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 ottobre 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU C 147 del 4.4.2022, pag. 6.


14.10.2022   

IT

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L 268/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1941 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

relativo al divieto di introduzione, spostamento, detenzione, moltiplicazione o rilascio di determinati organismi nocivi a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nel 2021 diversi Stati membri hanno notificato alla Commissione la presenza ufficialmente confermata, in partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi, di organismi nocivi che non sono elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) e che non sono regolamentati a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

(2)

Sulla base dei dati provenienti dalle valutazioni preliminari dei rischi o dalle analisi del rischio effettuate finora dalle autorità e dalle organizzazioni competenti, la Commissione conclude che tali organismi nocivi soddisfano i criteri di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

(3)

Chloridea virescens, Leucinodes orbonalis, Leucinodes pseudorbonalis, Resseliella citrifrugis e Spodoptera ornithogalli sono tra gli organismi nocivi per i quali le autorità competenti hanno adottato provvedimenti a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Tali organismi nocivi sono stati intercettati più volte alle frontiere dell'Unione e la loro presenza nel territorio dell'Unione non è mai stata riscontrata.

(4)

I Paesi Bassi hanno effettuato una valutazione preliminare dei rischi per Chloridea virescens (3) e un'analisi del rischio fitosanitario per le specie americane di Spodoptera, tra cui Spodoptera ornithogalli (4), per il territorio dell'Unione. La valutazione e l'analisi in questione concludono che tali organismi nocivi soddisfano i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il territorio dell'Unione. È tuttavia necessaria un'ulteriore valutazione dei rischi a sostegno dell'inclusione di detti organismi nocivi nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

(5)

Sulla base delle classificazioni degli organismi nocivi effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") per Leucinodes orbonalis (5) e Leucinodes pseudorbonalis (6), tali organismi nocivi soddisfano i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, per quanto riguarda il territorio dell'Unione. Sono state tuttavia evidenziate incertezze riguardo al loro impatto dovuto all'idoneità climatica. È in corso un'ulteriore valutazione dell'idoneità climatica, vale a dire la valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sull'insediamento di tali organismi nocivi nell'Unione e sul loro conseguente impatto.

(6)

Sulla base della classificazione degli organismi nocivi effettuata dall'Autorità, Resseliella citrifrugis (7) soddisfa i criteri relativi agli organismi nocivi da quarantena di cui all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031, per quanto riguarda il territorio dell'Unione. Attualmente è in corso un'ulteriore valutazione dei rischi per quanto riguarda le vie d'ingresso e di diffusione di tale organismo nocivo.

(7)

Tali organismi nocivi sono stati intercettati più volte alle frontiere dell'Unione e grandi volumi delle loro piante ospiti continuano a essere importati da paesi in cui è nota la presenza di tali organismi nocivi, mentre presentano un rischio fitosanitario elevato per il territorio dell'Unione. Si ritiene pertanto che vi sia un pericolo imminente relativo all'ingresso di tali organismi nocivi nel territorio dell'Unione. È pertanto opportuno adottare la misura di divieto temporaneo di introduzione nel territorio dell'Unione degli organismi nocivi in questione fino a quando non saranno state effettuate analisi del rischio complete. Tali organismi nocivi dovrebbero inoltre essere sottoposti a indagini basate sul rischio per quanto riguarda i loro segni o sintomi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

(8)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi per un periodo di tempo sufficiente a consentire il completamento di dette valutazioni e analisi del rischio.

(9)

Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Organismi nocivi vietati

Nel territorio dell'Unione non sono consentiti l'introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio degli organismi nocivi elencati nell'allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica fino al 31 maggio 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(3)  Quickscan Chloridea virescens | Publication | NVWA-English.

(4)  American Spodoptera species risk assessment | Publication | NVWA-English.

(5)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali). Parere scientifico sulla classificazione di Leucinodes orbonalis quale organismo nocivo. EFSA Journal 2021;19(11):6890, 28 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6890.

(6)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali). Parere scientifico sulla classificazione di Leucinodes pseudorbonalis quale organismo nocivo, EFSA Journal 2021;19(11):6889, 21 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6889.

(7)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali). Parere scientifico sulla classificazione Resseliella citrifrugis quale organismo nocivo, EFSA Journal 2021;19(8):6802, 19 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2021.6802.


ALLEGATO

Elenco degli organismi nocivi e dei rispettivi codici attribuiti dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante

1.

Chloridea virescens Fabricius [HELIVI]

2.

Leucinodes orbonalis Guenée [LEUIOR]

3.

Leucinodes pseudorbonalis Mally et al. [LEUIPS]

4.

Resseliella citrifrugis Jiang [RESSCI]

5.

Spodoptera ornithogalli Guenée [PRODOR]


14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/16


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1942 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di tali piante da impianto e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione nel territorio dell’Unione di alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti ad alto rischio.

(3)

A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi sono stati inseriti nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Tale allegato comprende il genere Jasminum L.

(4)

L’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e che possono essere introdotti o spostati nel territorio dell’Unione solo se sono soddisfatte prescrizioni particolari figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (4).

(5)

Il 4 dicembre 2019 l’Uganda ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet. Tale richiesta era avallata dal fascicolo tecnico pertinente.

(6)

Il 31 marzo 2022 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda (5). L’Autorità ha individuato Bemisia tabaci (popolazioni non europee), Coccus viridis, Diaphania indica, Pulvinaria psidii, Scirtothrips dorsalis e Selenaspidus articulatus quali organismi nocivi pertinenti per tali piante da impianto.

(7)

L’Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo per Bemisia tabaci (popolazioni non europee), Coccus viridis, Diaphania indica, Pulvinaria psidii, Scirtothrips dorsalis e Selenaspidus articulatus e ha stimato la probabilità che le summenzionate merci siano indenni da tali organismi nocivi.

(8)

Sulla base di tale parere, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nel territorio dell’Unione di talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda si considera ridotto a un livello accettabile, a condizione che siano applicate adeguate misure di attenuazione per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante da impianto. Di conseguenza, le talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(10)

Le misure descritte dall’Uganda nel fascicolo sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall’introduzione della merce nel territorio dell’Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l’importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell’Unione dall’introduzione di tale merce.

(11)

Bemisia tabaci (popolazioni non europee) e Scirtothrips dorsalis figurano nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (6) quali organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus non sono ancora stati inseriti nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi una volta effettuata una valutazione completa dei rischi.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(13)

Dal parere dell’Autorità si rileva che attualmente non vi sono dati relativi a Diaphania indica associata a Jasminum polyanthum Franchet come ospite. Per tale motivo, in relazione a questo organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l’importazione.

(14)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 (7) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 specificando che è vietato introdurre nell’Unione piante da impianto di Jasminum L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è stato modificato per includere le prescrizioni fitosanitarie per l’importazione necessarie a garantire che il rischio derivante dall’introduzione nell’Unione di tali piante da impianto originarie di Israele sia accettabile. Dette prescrizioni fitosanitarie comprendevano erroneamente misure relative a un organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, lo Scirtothrips dorsalis. Poiché a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 è fatto divieto di introduzione, spostamento, o detenzione, moltiplicazione o rilascio nel territorio dell’Unione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, non era necessario includere misure relative allo Scirtothrips dorsalis nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(15)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

(16)

Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio (8), l’importazione di talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet originarie dell’Uganda dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è rettificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione, ai sensi dell’articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 7).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

(5)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce per le talee senza radici di Jasminum polyanthum originarie dell’Uganda. EFSA Journal 2022;20(5):7300, 83 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7300.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/419 della Commissione, del 9 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele, adegua i codici della nomenclatura combinata per l’Ullucus tuberosus e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l’introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell’Unione (GU L 83 del 10.3.2021, pag. 6).

(8)  Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell’Organizzazione mondiale del commercio, https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm


ALLEGATO I

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, punto 1, seconda colonna della tabella, «Descrizione», la voce «Jasminum L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele» è sostituita dalla seguente:

«Jasminum L., escluse le talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet originarie di Israele e dell’Uganda».


ALLEGATO II

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213

Nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo la voce «Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet», originarie di Israele, è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

«Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet

ex 0602 10 90

Uganda

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus;

ii)

le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l’introduzione di Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus;

iii)

il sito di produzione è stato sottoposto a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus almeno una volta al mese ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi;

iv)

immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Coccus viridis, Pulvinaria psidii e Selenaspidus articulatus, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

i)

la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”; e

ii)

l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.»


ALLEGATO III

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213

Nella tabella dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, la voce «Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet», originarie di Israele, è sostituita dalla seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti

Codice NC

Paesi terzi di origine

Misure

«Talee senza radici di piante da impianto di Jasminum polyanthum Franchet

ex 0602 10 90

Israele

a)

Dichiarazione ufficiale che:

i)

le piante sono indenni da Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense;

ii)

le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione che, unitamente ai siti di produzione che ne fanno parte, è registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;

iii)

le piante sono state coltivate in un sito soggetto a protezione fisica volta a impedire l’introduzione di Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus e Pulvinaria psidii;

iv)

il sito di produzione è stato sottoposto a ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus, Pulvinaria psidii e Colletotrichum siamense ogni tre settimane ed è stato ritenuto indenne da tali organismi nocivi;

v)

immediatamente prima dell’esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Aonidiella orientalis, Milviscutulus mangiferae, Paracoccus marginatus e Pulvinaria psidii, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d’infestazione dell’1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un’ispezione ufficiale per rilevare la presenza di Colletotrichum siamense, comprese prove sulle piante sintomatiche;

b)

sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica “Dichiarazione supplementare”,

i)

la seguente dichiarazione: “La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione”; e

ii)

l’indicazione relativa ai siti di produzione registrati.»


DECISIONI

14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/22


DECISIONE (PESC) 2022/1943 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2019/1720, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 14 ottobre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1720 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua.

(2)

La decisione (PESC) 2019/1720 si applica fino al 15 ottobre 2022. In esito al riesame di tale decisione, risulta opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 15 ottobre 2023 e aggiornare la motivazione relativa a due persone fisiche ivi elencate in allegato.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/1720,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2019/1720 è così modificata:

1)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2023 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)  Decisione (PESC) 2019/1720 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Nicaragua (GU L 262 del 15.10.2019, pag. 58).


ALLEGATO

Nell’allegato della decisione (PESC) 2019/1720, rubrica «A. Persone fisiche di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 1», le voci 3 e 19 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«3.

Francisco Javier DÍAZ MADRIZ

Data di nascita: 3 agosto 1961

Sesso: maschile

Direttore generale della polizia nazionale del Nicaragua (NNP) dal 23 agosto 2018 ed ex vicedirettore generale della NNP. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell’opposizione democratica in Nicaragua, incluso in quanto capo delle forze di polizia che hanno commesso atti di violenza contro i civili, tra cui un uso eccessivo della forza, arresti e detenzioni arbitrari e torture. Nel 2021 ha condotto le indagini per avviare procedimenti contro i leader dell’opposizione arrestati prima delle elezioni.

4.5.2020

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Membro del Consiglio supremo elettorale, presidente ad interim del Consiglio supremo elettorale nel 2018

Data di nascita: 3.12.1949

Luogo di nascita: Raas, Nicaragua

Sesso: maschile

Cittadinanza: nicaraguense

Passaporto numero: A00001109 (Nicaragua)

Documento di identità numero: 6010302490003 J

Dal 2014 Lumberto Ignacio Campbell Hooker è membro del Consiglio supremo elettorale (CSE), l’organo responsabile della preparazione, dello svolgimento e della certificazione delle elezioni generali del 7 novembre 2021, che, a causa della mancanza di trasparenza, di una vera opposizione e di un dibattito democratico, hanno compromesso le istituzioni e i processi democratici. Il CSE ha privato l’opposizione della possibilità di partecipare a elezioni libere ed è responsabile dell’organizzazione del voto in condizioni non democratiche. Il mandato di membro del CSE di Lumberto Ignacio Campbell Hooker è stato rinnovato dall’Assemblea generale nel maggio 2021.

Lumberto Ignacio Campbell Hooker ha parlato ai media durante le elezioni del 7 novembre 2021, giustificando e lodando la loro organizzazione.

È pertanto responsabile della repressione dell’opposizione democratica e di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Nicaragua.

10.1.2022».


14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/24


DECISIONE (PESC) 2022/1944 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2022

che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1544 (1) relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.

(2)

La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2022. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 16 ottobre 2023 e aggiornare una voce dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, come riportato nell’allegato di tale decisione.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/1544 è così modificata:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2023. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

P. BLAŽEK


(1)  Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25).


ALLEGATO

La voce n. 12 dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, come riportato nell’allegato della decisione (PESC) 2018/1544, alla sottorubrica «A. Persone fisiche», è sostituita dalla voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi della designazione

Data di inserimento nell’elenco

«12.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Sesso: maschile.

Data di nascita: 22 agosto 1960.

Luogo di nascita: Alagir.

Cittadinanza: russa.

Titolo: capo dell’Ossezia settentrionale-Alania.

Sergei Menyailo è il capo dell’Ossezia settentrionale-Alania. È stato il rappresentante plenipotenziario del presidente della Federazione russa presso il distretto federale siberiano tra il 2016 e l’aprile 2021. In tale veste era responsabile di garantire l’attuazione dei poteri costituzionali del presidente, compresa l’attuazione della politica estera e interna dello Stato. Sergei Menyailo è Stato membro del Consiglio di sicurezza della Federazione russa fino all’agosto 2021.

Alexei Navalny è stato bersaglio di repressione e vessazioni sistematiche da parte degli attori statali e giudiziari della Federazione russa a motivo del suo ruolo di rilievo nell’opposizione politica.

15.10.2020».

 

 

 

Le attività di Alexei Navalny sono state seguite da vicino dalle autorità della Federazione russa durante il suo viaggio in Siberia nell’agosto 2020. Il 20 agosto 2020 si è ammalato gravemente ed è stato ricoverato in un ospedale di Omsk, nella Federazione russa. Il 22 agosto 2020 è stato trasportato in un ospedale di Berlino, in Germania. Un laboratorio specializzato in Germania ha quindi riscontrato prove evidenti, corroborate altresì da laboratori in Francia e Svezia, dalle quali emerge che Alexei Navalny era stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico del gruppo Novichok. L’agente tossico in questione è accessibile soltanto alle autorità statali della Federazione russa. In tali circostanze è ragionevole concludere che l’avvelenamento di Alexei Navalny è stato possibile solo con il consenso dell’ufficio esecutivo presidenziale.

 

 

 

 

In considerazione del suo ruolo di leader di alto livello quale ex rappresentante di detto ufficio presso il distretto federale siberiano, Sergei Menyailo è pertanto responsabile di aver indotto e fornito sostegno alle persone che hanno eseguito o sono state coinvolte nell’avvelenamento di Alexei Navalny per mezzo dell’agente nervino Novichok, il che si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulle armi chimiche.

 


14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1945 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2020

riguardante i documenti che devono essere rilasciati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 18, paragrafi 1 e 4, e dell’articolo 26, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica

[notificata con il numero C(2020) 1114]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

vista la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) (in appresso «l’accordo») prevede che lo Stato ospitante possa prescrivere ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni previste dal Titolo II dell’accordo di chiedere un nuovo status di soggiorno che conferisca loro i diritti di cui a tale Titolo, unitamente a un documento attestante tale status.

(2)

Come stabilito all’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo, se lo Stato ospitante ha scelto di non prescrivere ai cittadini dell’Unione o ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel suo territorio alle condizioni stabilite dal Titolo II dell’accordo, di chiedere il nuovo status di soggiorno quale condizione di soggiorno legale, le persone idonee a beneficiare di un diritto di soggiorno hanno il diritto di ricevere, alle condizioni previste dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), un documento di soggiorno corredato di una dichiarazione attestante che esso è stato rilasciato in conformità dell’accordo.

(3)

Ai sensi dell’articolo 26 dell’accordo, lo Stato sede di lavoro può prescrivere ai cittadini del Regno Unito che godono dei diritti conferiti dal Titolo II dell’accordo in quanto lavoratori frontalieri di chiedere un documento attestante la titolarità di tali loro diritti, e tali cittadini hanno il diritto di ottenere il rilascio di tale documento.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio (4) istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. Tale modello uniforme contiene tutte le informazioni necessarie e soddisfa elevati requisiti tecnici, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione.

(5)

È quindi opportuno che tale modello sia utilizzato anche per i documenti di soggiorno da rilasciare ai cittadini del Regno Unito, ai loro familiari e altre persone che soggiornano nel territorio di uno Stato membro alle condizioni previste dal Titolo II dell’accordo, a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea.

(6)

Tale modello è inoltre adeguato per i documenti da rilasciare ai cittadini del Regno Unito che godono dei diritti in quanto lavoratori frontalieri nello Stato membro sede di lavoro.

(7)

Poiché tali documenti serviranno per dimostrare i diritti conferiti dal Titolo II dell’accordo, nel campo 10 «Tipo di permesso» è opportuno inserire come dicitura una dichiarazione indicante che essi sono stati rilasciati in virtù dell’accordo.

(8)

Nel campo 12 «Annotazioni», gli Stati membri dovrebbero indicare se il documento di soggiorno è rilasciato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, o dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo.

(9)

Per garantire che l’identità del titolare possa essere verificata senza dubbi, è auspicabile che i documenti abbiano un periodo di validità minimo di cinque anni e una validità massima di dieci anni, in modo da consentire l’aggiornamento della fotografia del titolare.

(10)

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, dell’accordo, i documenti rilasciati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’accordo dovrebbero avere effetto solo dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo.

(11)

Tuttavia, gli Stati membri possono già cominciare a rilasciare permessi di soggiorno ai cittadini del Regno Unito ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, o dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo durante il periodo di transizione se scelgono di farlo per motivi amministrativi o di altro tipo. Il regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) non è tuttavia ancora pienamente applicabile. È pertanto opportuno che gli Stati membri si avvalgano dell’attuale modello per i permessi di soggiorno stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio (6) finché il regolamento (UE) 2017/1954 non diventerà applicabile.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (7),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quando rilasciano un documento di soggiorno ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, o dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo, gli Stati membri utilizzano il modello di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.

La dicitura da inserire nel campo 10 «Tipo di permesso» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è «Articolo 50 TUE». Gli Stati membri indicano nel campo 12 «Annotazioni» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 se il documento è rilasciato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, o dell’articolo 18, paragrafo 4, dell’accordo.

La validità del documento di soggiorno è di minimo cinque anni e massimo dieci anni.

Articolo 2

Gli Stati membri rilasciano i documenti di cui all’articolo 26 dell’accordo nella forma del modello uniforme per il lasciapassare per traffico frontaliero locale per i cittadini di paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (UE) 2017/1954.

La dicitura da inserire nel campo 10 «Tipo di permesso» di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1030/2002 è «Articolo 50 TUE — Lavoratore frontaliero».

La validità del documento di soggiorno è di minimo cinque anni e massimo dieci anni.

Articolo 3

Fino a quando non avranno attuato il regolamento (UE) 2017/1954, gli Stati membri utilizzano il modello di cui al regolamento (CE) n. 1030/2002 quale modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, usando le diciture indicate agli articoli 1 e 2 della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri applicano la presente decisione al più tardi il giorno successivo a quello della fine del periodo di transizione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2020

Per la Commissione

Ylva JOHANSSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.

(2)  GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

(3)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

(4)  Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 286 dell’1.11.2017, pag. 9).

(6)  Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).


14.10.2022   

IT

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L 268/29


DECISIONE (UE) 2022/1946 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2022

che modifica la decisione (UE) 2015/1937 per quanto riguarda la durata del mandato dei membri del Comitato europeo per le finanze pubbliche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2015/1937 della Commissione (1) ha istituito un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche. La decisione contiene disposizioni relative alla missione, ai compiti, alla composizione, all’indipendenza e al funzionamento del Comitato europeo per le finanze pubbliche («Comitato») e del suo segretariato.

(2)

Il Comitato consiglia la Commissione quando quest’ultima esercita le sue funzioni in materia di sorveglianza di bilancio multilaterale.

(3)

Il presidente e i quattro membri del Comitato sono stati nominati dalla Commissione il 19 ottobre 2016 (2) e il loro mandato è stato rinnovato il 10 aprile 2019 (3). Il 9 settembre 2020 un membro del Comitato si è dimesso e la Commissione ha successivamente nominato un nuovo membro per un mandato di tre anni. Il mandato del presidente e degli altri tre membri del Comitato scade il 19 ottobre 2022.

(4)

La revisione del quadro di bilancio dell’UE era stata sospesa a causa della pandemia di COVID-19. Il 19 ottobre 2021 è stata riavviata con la comunicazione della Commissione «L’economia dell’UE dopo la COVID-19: implicazioni per la governance economica» ed è tuttora in corso.

(5)

Considerato l’impatto della pandemia di COVID-19, il 20 marzo 2020 la Commissione ha proposto l’attivazione della clausola di salvaguardia generale del patto di stabilità e crescita. Il Consiglio ha approvato la proposta. La clausola deve essere applicata fino al 2023.

(6)

Tenuto conto della pandemia di COVID-19 e della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e della conseguente crisi energetica, le attuali condizioni economiche eccezionali hanno ripercussioni anche sulle pratiche di sorveglianza di bilancio.

(7)

Dovrebbe essere resa possibile un’ulteriore proroga del mandato dei membri del Comitato in caso di circostanze eccezionali.

(8)

A norma dell’articolo 3, paragrafi 7 e 8, della decisione, il Comitato è assistito da un segretariato. L’autorità che ha il potere di nomina in seno alla Commissione dovrebbe poter adottare le disposizioni necessarie per la continuità del segretariato, affinché corrisponda al mandato del Comitato, per gli stessi motivi.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/1937,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 3, paragrafo 4, della decisione (UE) 2015/1937 è aggiunta la fase seguente:

«In circostanze eccezionali il loro mandato può essere prorogato per un periodo massimo di due anni».

Articolo 2

All’articolo 3, paragrafo 8, della decisione (UE) 2015/1937 è aggiunta la fase seguente:

«In circostanze eccezionali il mandato del capo del segretariato può essere prorogato dall’autorità che ha il potere di nomina in linea con il mandato del Comitato.»

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione, del 21 ottobre 2015, che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (GU L 282 del 28.10.2015, pag. 37).

(2)  PV(2016) 2186 final, pag. 10.

(3)  PV(2019) 2291 final, pag. 22.


14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/31


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1947 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 aggiornando il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 e stabilendo il programma dei controlli per il 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 118, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 118, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La responsabilità di far rispettare la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare ricade sugli Stati membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell’Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare. Parallelamente al monitoraggio e alla verifica di cui sopra, a norma dell’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 gli esperti della Commissione sono tenuti ad eseguire controlli, compresi audit, negli Stati membri al fine di verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione. Tali controlli della Commissione dovrebbero essere effettuati nei settori relativi alla sicurezza alimentare e dei mangimi, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante, ai prodotti fitosanitari nonché al funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti che li attuano, tenendo conto delle sinergie con i regimi di controllo nell’ambito della politica agricola comune.

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 della Commissione (2) ha stabilito un programma pluriennale di controlli che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione per verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare per il periodo 2021-2025, programma che è in linea con il mandato della Commissione e ne rispecchia le priorità. Nel corso dell’attuazione di tale programma pluriennale di controlli è emerso che esso non era sufficientemente flessibile da consentire agli esperti della Commissione di indagare e raccogliere informazioni in relazione a situazioni di emergenza, problemi emergenti e nuovi sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e da quella di cui a tale regolamento. Per affrontare tali eventualità è opportuno aggiungere un nuovo ambito prioritario al capitolo 10 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550, come previsto all’articolo 116, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2017/625.

(3)

La definizione di un calendario rigoroso dei controlli negli ambiti prioritari per ciascuno dei cinque anni del programma pluriennale di controlli non è coerente con il livello di flessibilità necessario a conseguire gli obiettivi di verifica del funzionamento dei sistemi di controllo nazionali, anche per quanto riguarda l’indagine e la raccolta di informazioni sulle pratiche o sui problemi di verifica dell’attuazione, sulle emergenze e sui nuovi sviluppi negli Stati membri, e gli obiettivi di svolgimento dei controlli della Commissione in base al rischio. Pur mantenendo il programma dei controlli per il periodo 2021-2025, il capitolo 11 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550, che fissa la suddivisione annuale dei controlli per il periodo 2021-2025, dovrebbe pertanto essere sostituito da un programma di controlli per l’anno successivo ed essere aggiornato annualmente.

(4)

Il testo introduttivo dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550, che impegna gli esperti della Commissione a effettuare controlli, comprese le verifiche in loco e le analisi documentali, in ciascuno degli ambiti prioritari in tutti gli Stati membri, dovrebbe essere modificato per allinearlo meglio alle prescrizioni di cui all’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625.

(5)

Il settore relativo agli organismi geneticamente modificati dovrebbe essere introdotto separatamente come nuovo ambito prioritario nei capitoli 10 e 11 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 per allineare meglio il testo alla suddivisione esistente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Gli ulteriori riferimenti a tale ambito prioritario dovrebbero essere eliminati dai capitoli 1, 2 e 7 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550.

(6)

I risultati dei precedenti controlli della Commissione sui programmi nazionali di controllo della Salmonella e l’analisi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che può essere consultata nelle relazioni sulle zoonosi del 2019 (3) e del 2020 (4), indicano che la maggior parte degli Stati membri ha raggiunto gli obiettivi dell’Unione per tutte le categorie di pollame. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i risultati dei controlli sulla salmonella per la specie Gallus gallus, le galline ovaiole, i polli da carne e i tacchini da riproduzione e da ingrasso. In tale contesto e tenuto conto dei controlli della Commissione sull’attuazione degli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione (5) per quanto riguarda i campionamenti ufficiali relativi ai criteri di igiene del processo, nel 2023 non sono necessari audit specifici sui programmi nazionali di controllo della salmonella.

(7)

Le valutazioni annuali dei piani nazionali di sorveglianza dei residui degli Stati membri sono parte integrante dei controlli effettuati dalla Commissione nell’ambito prioritario relativo ai residui negli animali vivi e negli alimenti di origine animale. Un riferimento distinto a tali valutazioni non è pertanto necessario e dovrebbe essere eliminato dal programma pluriennale dei controlli.

(8)

Due degli ambiti prioritari sotto il profilo della salute animale, le epizoozie attive e le malattie enzootiche, dovrebbero essere rinominati rispettivamente come «malattie di categoria A» e «malattie di categoria B e C» a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). In tal modo la terminologia utilizzata nel programma pluriennale dei controlli verrà allineata a quella introdotta da tale regolamento.

(9)

La Commissione ha recentemente esaminato nei suoi controlli i programmi veterinari nazionali esistenti sulle zoonosi di origine non alimentare da essa cofinanziati. Nel 2023 non dovrebbero pertanto essere effettuati controlli sulle zoonosi di origine non alimentare.

(10)

L’obiettivo riguardante le zoonosi di origine non alimentare di cui al capitolo 3 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 ha limitato la portata dei controlli unicamente alle zoonosi per le quali erano in atto programmi veterinari nazionali cofinanziati dalla Commissione. Per permettere agli esperti della Commissione di effettuare i controlli sulle zoonosi di origine non alimentare, comprese quelle per cui tali programmi non sono previsti, come la COVID-19 nel visone, è opportuno modificare l’obiettivo nel programma pluriennale dei controlli.

(11)

Nel 2021 e nel 2022 la Commissione ha dato priorità ai controlli sulle malattie che rientrano nell’ambito prioritario relativo alle epizoozie, ossia le malattie di categoria A a norma del regolamento (UE) 2016/429, come la peste suina africana e l’influenza aviaria ad alta patogenicità. A causa di tale definizione delle priorità nei due anni indicati non sono stati effettuati controlli sulle malattie enzootiche, ossia le malattie di categoria B e C a norma del regolamento (UE) 2016/429. Nel 2023 la Commissione dovrebbe pertanto effettuare controlli in questo ambito prioritario.

(12)

La Commissione si è impegnata a rivedere la legislazione in materia di benessere degli animali nel quadro della sua comunicazione «Una strategia ‘Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente» (7). In questo contesto nel 2023 dovrebbero proseguire i lavori negli ambiti prioritari relativi al benessere degli animali in azienda e durante la macellazione. Il benessere dei bovini detenuti per la produzione di carne e dei pesci negli allevamenti, durante il trasporto e al momento dell’abbattimento, dovrebbe pertanto essere aggiunto al programma pluriennale dei controlli.

(13)

Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) impone agli Stati membri di istituire programmi d’indagini pluriennali basate sul rischio per gli organismi nocivi da quarantena e introduce indagini annuali sugli organismi nocivi prioritari. È pertanto opportuno aggiungere i controlli della Commissione sull’attuazione di tali programmi d’indagini al capitolo 5 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550.

(14)

A causa delle restrizioni dovute alla COVID-19 è stato necessario rinviare alcuni dei controlli della Commissione nei paesi terzi, il che ha permesso alla Commissione di avviare una serie di controlli nell’ambito prioritario relativo ai prodotti fitosanitari nel 2021, un anno prima di quanto previsto nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550. I controlli della Commissione in questo ambito prioritario dovrebbero proseguire nel 2023.

(15)

Per via della discussione in corso riguardo a un progetto di regolamento sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, che sostituirebbe la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), nel 2022 non sono stati effettuati controlli sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, né dovrebbero avere luogo nel 2023. I controlli in questo ambito prioritario riprenderanno non appena la nuova base giuridica sarà stata adottata.

(16)

A causa del rinvio, dal 1o gennaio 2021 al 1o gennaio 2022, della data di applicazione del nuovo quadro legislativo per la produzione biologica, vale a dire il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e al fine di concedere agli Stati membri il tempo necessario per attuare le nuove misure prima di controllarne l’attuazione, nel 2022 non sono stati effettuati controlli negli Stati membri nell’ambito prioritario relativo ai prodotti biologici. Nel 2023 la Commissione dovrebbe pertanto effettuare controlli in questo ambito prioritario.

(17)

La serie di controlli nell’ambito prioritario relativo al monitoraggio della resistenza antimicrobica nei batteri zoonotici e commensali, il cui inizio era originariamente previsto nel 2022 nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550, dovrebbe invece iniziare nel 2023 per ottimizzare l’efficacia di tali controlli, tenuto conto delle tempistiche con le quali saranno resi disponibili per l’analisi i dati necessari per tale serie di controlli.

(18)

Per permettere alla Commissione di sostenere la rapida attuazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, delle nuove prescrizioni basate sul rischio volte a individuare le pratiche fraudolente e ingannevoli introdotte dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, era importante raccogliere informazioni ed esempi di buone pratiche al fine di fornire orientamenti agli Stati membri. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito al meglio tramite studi conoscitivi piuttosto che tramite audit, poiché detto approccio consentirebbe di disporre di un ambito di applicazione più ampio, di avviare un dialogo con le autorità competenti degli Stati membri e di tenere riunioni con altre autorità di contrasto e con autorità investigative sulle frodi. L’obiettivo dell’ambito prioritario relativo alle frodi dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto di tale cambiamento.

(19)

Il programma pluriennale di controlli di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 ha individuato nei controlli delle esportazioni un ambito prioritario che giustifica un certo livello di verifica da parte della Commissione. Agli operatori del settore alimentare dell’Unione che esportano animali e merci verso paesi terzi spetta la responsabilità primaria di soddisfare le prescrizioni di tali paesi in materia di importazione. Nei casi in cui le partite di animali e merci richiedono una certificazione ufficiale della conformità degli operatori a tali prescrizioni, la certificazione è fornita dalle autorità competenti responsabili degli Stati membri. Riconoscendo il ruolo e le responsabilità degli operatori del settore alimentare e delle autorità competenti degli Stati membri a tale riguardo, i controlli della Commissione su questo aspetto non sono più considerati prioritari ai fini dell’inclusione nel programma pluriennale di controlli riveduto.

(20)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 della Commissione, del 23 ottobre 2020, che stabilisce il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione per verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare (GU L 354 del 26.10.2020, pag. 9).

(3)  EFSA Journal 2021;19(2):6406.

(4)  EFSA Journal 2021;19(12):6971.

(5)  Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

(7)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia «Dal produttore al consumatore» per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, COM(2020) 381 final del 20.5.2020.

(8)  Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

(9)  Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

(10)  Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).


ALLEGATO

Il presente allegato stabilisce il programma dei controlli che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione nei settori contemplati dal regolamento (UE) 2017/625 per il periodo 2021-2025.

Per il periodo in questione la Commissione ha individuato alcuni ambiti prioritari nei settori relativi alla sicurezza alimentare e dei mangimi, alla qualità degli alimenti, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante, ai prodotti fitosanitari, all’ingresso nell’Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi, alla resistenza antimicrobica e agli aspetti generali della filiera agroalimentare (compreso il funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti).

I controlli della Commissione negli Stati membri riguardano i settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Questioni specifiche oggetto di singoli controlli sono adattate alla situazione di ciascuno Stato membro.

Gli esperti della Commissione eseguono i controlli, compresi gli audit, conformemente all’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625.

Il programma pluriennale dei controlli della Commissione negli Stati membri per il periodo 2021-2025, che è inteso a verificare l’applicazione della normativa nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, riguarda anche altri settori contemplati da tale regolamento come le frodi e i controlli all’importazione. Non tutti gli ambiti prioritari sono soggetti a una serie specifica di controlli. Alcuni di tali ambiti sono oggetto di serie più generale di controlli; ad esempio, gli aspetti riguardanti il benessere degli animali al momento della macellazione sono esaminati, se del caso, nell’ambito dei controlli sugli alimenti di origine animale e la conformità dei posti di controllo frontalieri è esaminata nell’ambito dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci.

I capitoli da 1 a 10 del presente allegato espongono il programma pluriennale dei controlli, suddiviso per ambiti prioritari e per obiettivi specifici. Il capitolo 11 espone il programma dei controlli per il 2023.

1.   Alimenti e sicurezza alimentare

Ambito prioritario

Obiettivi specifici

Alimenti di origine animale

(ad esempio sicurezza delle carni di mammiferi e volatili e dei prodotti a base di tali carni, del latte e dei prodotti a base di latte, dei prodotti della pesca e igiene della produzione di molluschi bivalvi vivi)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di sicurezza alimentare che disciplina la produzione e l’immissione in commercio di alimenti di origine animale (comprese la tracciabilità e l’etichettatura), con particolare attenzione alle carni di mammiferi e volatili e ai prodotti a base di tali carni, al latte e ai prodotti a base di latte, ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi vivi, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Zoonosi di origine alimentare

(ad esempio Salmonella)

Verificare i programmi veterinari nazionali degli Stati membri cofinanziati dalla Commissione e l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Alimenti di origine non animale

(ad esempio sicurezza di frutta e ortaggi, erbe aromatiche, spezie e germogli)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di sicurezza alimentare che disciplina la produzione e l’immissione in commercio di alimenti di origine non animale (comprese la tracciabilità e l’etichettatura), con particolare attenzione alla sicurezza microbiologica, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Residui negli animali vivi e negli alimenti di origine animale

(residui di medicinali veterinari, pesticidi e contaminanti)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di residui di medicinali veterinari, pesticidi e contaminanti negli animali vivi e negli alimenti di origine animale.

Contaminanti negli alimenti di origine non animale

(ad esempio micotossine)

Verificare, sulla base dei piani di controllo nazionali pluriennali degli Stati membri e delle relative relazioni, la conformità dei controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti di origine non animale alle prescrizioni della pertinente legislazione dell’Unione applicabile.

2.   Mangimi e sicurezza dei mangimi

Ambito prioritario

Obiettivi specifici

Igiene generale dei mangimi

(igiene dei mangimi, riconoscimento e registrazione degli stabilimenti, tracciabilità, etichettatura e contaminanti)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di igiene dei mangimi (con particolare attenzione all’igiene dei mangimi, al riconoscimento e alla registrazione degli stabilimenti, ai contaminanti, alla tracciabilità e all’etichettatura), nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Mangimi medicati

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, delle prescrizioni giuridiche dell’Unione in materia di produzione di mangimi medicati, applicabili a decorrere dal gennaio 2022.

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

(settore delle carni, impianti di trasformazione)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di trattamento, uso e smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati generati nell’Unione o immessi in commercio nell’Unione, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti, con particolare attenzione al settore delle carni e agli impianti di trasformazione.

3.   Salute degli animali

Ambito prioritario

Obiettivi specifici

Malattie di categoria A a norma del regolamento (UE) 2016/429

(ad esempio peste suina africana, influenza aviaria ad alta patogenicità)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di controllo delle principali malattie attive degli animali, quali la peste suina africana e l’influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Zoonosi di origine non alimentare

(ad esempio rabbia)

Verificare la capacità degli Stati membri di individuare, monitorare e controllare le pertinenti zoonosi di origine non alimentare.

Malattie di categoria B e C a norma del regolamento (UE) 2016/429

(ad esempio tubercolosi, brucellosi)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di controllo delle malattie enzootiche, con particolare attenzione al livello di attuazione e di efficacia dei programmi veterinari nazionali cofinanziati dalla Commissione, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Preparazione e prevenzione

(ad esempio piani di emergenza)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di preparazione per far fronte a focolai multipli di epizoozie, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

4.   Benessere degli animali

Ambito prioritario

Obiettivi specifici

Trasporto

(ad esempio animali non idonei, navi adibite al trasporto di bestiame, vitelli non svezzati, posti di controllo utilizzati per il transito di animali)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di benessere degli animali durante il trasporto, con particolare attenzione agli animali non idonei, alle navi adibite al trasporto di bestiame, ai vitelli non svezzati e ai posti di controllo utilizzati per il transito di animali, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

In azienda

(ad esempio galline ovaiole)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di benessere degli animali durante l’allevamento, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Macellazione

(ad esempio ruminanti, pollame)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di benessere dei ruminanti e del pollame al momento della macellazione, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

5.   Sanità delle piante

Ambito prioritario

Obiettivi specifici

Focolai di organismi nocivi per le piante

(che costituiscono una grave minaccia)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di controllo degli organismi nocivi per le piante presenti nel territorio dell’Unione, con particolare attenzione agli organismi nocivi che costituiscono una grave minaccia, come la Xylella fastidiosa, il virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus), il nematode del pino, il tarlo asiatico del fusto (Anoplophora), la Trioza e altri organismi nocivi prioritari, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Preparazione e prevenzione

(ad esempio piani di emergenza, programmi di indagine fitosanitaria)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di elaborazione e aggiornamento dei piani di emergenza relativi alla sanità delle piante.

Valutare la pianificazione e l’attuazione di programmi d’indagini per gli organismi nocivi prioritari e altri organismi nocivi da quarantena ai sensi della normativa fitosanitaria.

Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno dell’Unione

(passaporti delle piante)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di sanità delle piante che disciplina gli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno dell’Unione, con particolare attenzione ai passaporti delle piante, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

6.   Immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari e utilizzo sostenibile dei pesticidi

Ambito prioritario

Obiettivi specifici

Prodotti fitosanitari

(autorizzazione, immissione in commercio e utilizzo dei pesticidi, residui di pesticidi)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di autorizzazione, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari e in materia di residui di pesticidi, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Utilizzo sostenibile dei pesticidi

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di utilizzo sostenibile dei pesticidi, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

7.   Qualità degli alimenti

Ambito prioritario

Obiettivi specifici

Agricoltura biologica

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Indicazioni geografiche

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di produzione ed etichettatura delle indicazioni geografiche, quali la denominazione di origine protetta (DOP), l’indicazione geografica protetta (IGP) e la specialità tradizionale garantita (STG), nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

8.   Ingresso nell’Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi

Ambito prioritario

Obiettivi specifici

Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci

Verificare che gli Stati membri rispettino i loro obblighi per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi.

Verificare che gli animali e le merci che entrano nell’Unione da paesi terzi siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche dell’Unione che si applicano all’ingresso nell’Unione.

Sarà riservata una particolare attenzione alle norme stabilite dal regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione.

Conformità dei posti di controllo frontalieri

Verificare che, prima della loro designazione, i posti di controllo frontalieri proposti per la designazione da parte degli Stati membri soddisfino i requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri stabiliti nella legislazione applicabile dell’Unione, anche per quanto riguarda i centri d’ispezione.

Verificare che i posti d’ispezione frontalieri, i punti di entrata designati, i punti di entrata e i punti di ingresso designati nuovamente in conformità all’articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 soddisfino i requisiti minimi applicabili.

Verificare che i punti di controllo diversi dai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 soddisfino i requisiti minimi applicabili.

Controlli fitosanitari ufficiali

Verificare che gli Stati membri rispettino i loro obblighi per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli fitosanitari ufficiali sulle piante, sui prodotti vegetali e sugli altri oggetti che entrano nell’Unione da paesi terzi.

Garantire che le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che entrano nell’Unione da paesi terzi siano conformi alle prescrizioni fitosanitarie dell’Unione applicabili per l’ingresso nell’Unione.

9.   Resistenza antimicrobica

Ambito prioritario

Obiettivi specifici

Monitoraggio della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione in materia di monitoraggio della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali e contribuire in questo modo alla piena attuazione del piano d’azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica del 2017 (1).

10.   Aspetti generali della filiera agroalimentare

Ambito prioritario

Obiettivi specifici

Frodi

Raccogliere informazioni sull’adeguatezza e sull’efficace attuazione delle disposizioni nazionali per il contrasto alle frodi lungo la filiera agroalimentare in conformità al regolamento (UE) 2017/625.

Follow-up delle raccomandazioni degli audit (settoriale e generale)

Verificare che gli Stati membri adottino opportune misure di follow-up per porre rimedio alle carenze specifiche o di sistema individuate mediante i controlli della Commissione.

Organismi geneticamente modificati (OGM) (ad esempio autorizzazione, immissione in commercio, tracciabilità, etichettatura)

Verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, della legislazione applicabile dell’Unione in materia di autorizzazione e immissione in commercio di organismi geneticamente modificati, della loro tracciabilità ed etichettatura in alimenti e mangimi, nonché l’attuazione dei controlli ufficiali corrispondenti.

Contribuire all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze in materia di verifica dell’attuazione delle norme in relazione ai prodotti ottenuti con nuove tecniche genomiche.

Eventuali situazioni di emergenza, problemi emergenti e nuovi sviluppi

Indagare e raccogliere informazioni in relazione a eventuali situazioni di emergenza, problemi emergenti o nuovi sviluppi negli Stati membri.

11.   Programma dei controlli per il 2023

Settore

Ambito prioritario

Aspetti interessati nel 2023

Alimenti e sicurezza alimentare

Alimenti di origine animale

Sicurezza delle carni di mammiferi e volatili e dei prodotti a base di tali carni

Sicurezza del latte e dei prodotti a base di latte

Sicurezza dei prodotti della pesca

Igiene della produzione dei molluschi bivalvi vivi

Alimenti di origine non animale

Sicurezza microbiologica

Residui negli animali vivi e negli alimenti di origine animale

Sicurezza chimica - residui

Contaminanti negli alimenti di origine non animale

Sicurezza chimica - contaminanti

Mangimi e sicurezza dei mangimi

Sicurezza dei mangimi

Igiene generale dei mangimi (compresi i mangimi medicati)

Sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

Salute degli animali

Malattie di categoria A a norma del regolamento (UE) 2016/429

Peste suina africana

Influenza aviaria ad alta patogenicità

Malattie di categoria B e C a norma del regolamento (UE) 2016/429

Malattie dei pesci

Preparazione e prevenzione

Piani di emergenza

Benessere degli animali

Trasporto

Vitelli non svezzati, comprese le soste ai posti di controllo

In azienda

Bovini (da carne)

Pesci (compresa la macellazione)

Sanità delle piante

Focolai di organismi nocivi per le piante

Focolai di organismi nocivi per le piante che costituiscono una grave minaccia

Spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti all’interno dell’Unione

Passaporti delle piante

Prodotti fitosanitari e utilizzo sostenibile dei pesticidi

Prodotti fitosanitari

Sicurezza chimica (autorizzazione, immissione in commercio e utilizzo dei pesticidi)

Qualità degli alimenti

Agricoltura biologica

Agricoltura biologica

Indicazioni geografiche

Indicazioni geografiche

Ingresso nell’Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi

Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci

Animali e merci

Posti di controllo frontalieri

Conformità dei posti di controllo frontalieri

Controlli fitosanitari ufficiali

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti

Resistenza antimicrobica

Monitoraggio della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali

Resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali

Aspetti generali della filiera agroalimentare

Follow-up delle raccomandazioni degli audit

Follow-up generale e settoriale delle raccomandazioni degli audit

Organismi geneticamente modificati (OGM)

Organismi geneticamente modificati (OGM)

Eventuali situazioni di emergenza, problemi emergenti e nuovi sviluppi

Situazioni di emergenza, problemi emergenti e nuovi sviluppi


(1)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Piano d’azione europeo «One Health» contro la resistenza antimicrobica, COM(2017) 339 final del 29.6.2017.


14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/43


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1948 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 25 maggio 2022 la Repubblica federativa del Brasile ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione anti COVID-19 secondo il sistema denominato «Rede Nacional de Dados em Saúde». La Repubblica federativa del Brasile ha riferito alla Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica federativa del Brasile ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 da essa rilasciati in conformità del sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

La Repubblica federativa del Brasile ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(5)

Il 12 settembre 2022, in seguito a una richiesta della Repubblica federativa del Brasile, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile sono conformi al sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile in conformità del sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde» contengono i dati necessari.

(6)

La Repubblica federativa del Brasile ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tali vaccini comprendono attualmente Comirnaty, Jcovden, Vaxzevria, CoronaVac e anti-COVID-19 (ricombinante) di Fiocruz.

(7)

La Repubblica federativa del Brasile ha informato la Commissione che non rilascia certificati di test interoperabili.

(8)

La Repubblica federativa del Brasile ha anche informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili.

(9)

La Repubblica federativa del Brasile ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione del titolare e non saranno conservati successivamente.

(10)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile in conformità del sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(11)

I certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile in conformità del sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.

(12)

Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica federativa del Brasile dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

(13)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Al fine di collegare quanto prima la Repubblica federativa del Brasile al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione anti COVID-19 rilasciati dalla Repubblica federativa del Brasile in conformità del sistema «Rede Nacional de Dados em Saúde» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica federativa del Brasile è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).


14.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 268/46


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1949 DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2022

che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.

(3)

Il 15 novembre 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 (3), che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda secondo il sistema «My Covid Record» ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(4)

Il 19 aprile 2022 la Nuova Zelanda ha informato la Commissione che le Isole Cook, Niue e Tokelau le hanno domandato di chiedere un’estensione della decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 in modo da includere i certificati COVID-19 rilasciati nelle Isole Cook, a Niue e a Tokelau. Come fa notare la Nuova Zelanda, le Isole Cook e Niue sono Stati autonomi in libera associazione con la Nuova Zelanda, mentre Tokelau è un territorio non autonomo della Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda presenta la suddetta richiesta nell’esercizio del suo obbligo di tenere conto degli interessi vitali delle Isole Cook, di Niue e di Tokelau.

(5)

In tale contesto la Nuova Zelanda ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema denominato «My Covid Record», ossia il sistema contemplato dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1993. La Nuova Zelanda ha informato la Commissione di ritenere che i certificati COVID-19 emessi per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale proposito la Nuova Zelanda ha informato la Commissione che i certificati COVID-19 rilasciati per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(6)

La Nuova Zelanda ha inoltre informato la Commissione che le Isole Cook, Niue e Tokelau accettano certificati di vaccinazione e di test interoperabili rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(7)

Il 25 luglio 2022, in seguito a una richiesta presentata dalla Nuova Zelanda per conto delle Isole Cook, di Niue e di Tokelau, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953, che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» contengono i dati necessari.

(8)

La Nuova Zelanda ha informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19 per le Isole Cook, Niue e Tokelau, tra i quali figura attualmente Comirnaty.

(9)

La Nuova Zelanda ha informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per test di amplificazione dell’acido nucleico e per test antigenici approvati dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall’articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 (5), per quanto riguarda le Isole Cook, Niue e Tokelau.

(10)

La Nuova Zelanda ha informato la Commissione di non rilasciare certificati di guarigione interoperabili per quanto riguarda le Isole Cook, Niue e Tokelau.

(11)

La Nuova Zelanda ha inoltre informato la Commissione che, alla verifica dei certificati da parte dei verificatori nelle Isole Cook, a Niue e a Tokelau, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione o il risultato del test del titolare e non saranno conservati successivamente.

(12)

Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

(13)

I certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 5, e all’articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.

(14)

Affinché la presente decisione sia operativa, il collegamento della Nuova Zelanda al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 dovrebbe essere esteso ai certificati rilasciati nelle Isole Cook, a Niue e a Tokelau.

(15)

Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere o revocare la presente decisione se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.

(16)

Data la necessità di estendere quanto prima possibile il collegamento della Nuova Zelanda al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 al fine di includere i certificati rilasciati per le Isole Cook, Niue e Tokelau, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(17)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda per le Isole Cook, Niue e Tokelau secondo il sistema «My Covid Record» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Il collegamento della Nuova Zelanda al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 è esteso ai certificati di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1993 della Commissione, del 15 novembre 2021, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Nuova Zelanda ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 20).

(4)  Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

(5)  Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l’uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell’UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).