ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 261I

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Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
7 ottobre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

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Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

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IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 261/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSIGLIO

del 6 ottobre 2022

relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1)

Da settembre 2021 si registrano prezzi molto elevati sui mercati dell'energia elettrica. Come indicato dall'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) istituiti dal regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) nella sua valutazione finale dell'assetto del mercato dell'energia elettrica all'ingrosso nell'Unione dell'aprile 2022, ciò deriva principalmente dal prezzo elevato del gas, utilizzato come combustibile per produrre energia elettrica. Le centrali elettriche alimentate a gas naturale sono spesso necessarie per soddisfare la domanda di energia elettrica quando è al massimo durante il giorno o quando i volumi di energia elettrica generati da altre tecnologie, come l'energia nucleare, l'energia idroelettrica o le fonti rinnovabili variabili, non sono sufficienti a coprire la domanda. L'escalation della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, parte contraente del trattato della Comunità dell'energia (2), dal febbraio 2022 ha comportato un forte calo dell'approvvigionamento del gas. La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha inoltre reso incerto l'approvvigionamento di altre materie prime, come il carbon fossile e il petrolio greggio, utilizzate dagli impianti di generazione di energia. Ciò ha comportato sostanziali aumenti supplementari della volatilità e del prezzo dell'energia elettrica.

2)

Il notevole calo recente delle consegne di gas e l'aumento delle interruzioni dell'approvvigionamento di gas dalla Russia indicano il rischio effettivo di un arresto totale delle forniture russe di gas nel prossimo futuro. Per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2022/1369 (3) che prevede una riduzione volontaria della domanda di gas naturale di almeno il 15 % dal 1o agosto 2022 al 31 marzo 2023 e concede al Consiglio la possibilità di dichiarare lo stato di allarme dell'Unione relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas, facendo scattare l'obbligo di riduzione obbligatoria della domanda in tutta l'Unione.

3)

In parallelo, le temperature eccezionalmente elevate registrate durante l'estate del 2022 hanno determinato una crescita della domanda di energia elettrica per il raffrescamento, accrescendo la pressione sulla produzione di energia elettrica, mentre l'energia elettrica generata da alcune tecnologie è stata notevolmente inferiore ai livelli storici per via di circostanze tecniche e di fattori dipendenti dalle condizioni meteorologiche. La causa principale è stata una siccità eccezionale che ha prodotto: i) una carenza di energia elettrica prodotta dalle centrali nucleari in diversi Stati membri a causa della scarsa disponibilità di acqua di raffreddamento; ii) una scarsa produzione di energia idroelettrica; e iii) livelli idrici bassi nei principali fiumi, che hanno ostacolato il trasporto delle materie prime utilizzate come combustibile negli impianti di produzione di elettricità. In seguito a questa situazione senza precedenti, i volumi di energia elettrica prodotta dalle centrali alimentate a gas naturale sono rimasti costantemente elevati, contribuendo a innalzare in misura eccezionale e anomala i prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso. Nonostante la ridotta disponibilità di capacità di generazione in alcuni Stati membri, gli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri hanno contribuito a evitare incidenti che minacciassero la sicurezza dell'approvvigionamento e ad attenuare la volatilità dei prezzi sui mercati dell'Unione, rafforzando in tal modo la resilienza di ciascuno Stato membro agli shock dei prezzi.

4)

L'impennata dei prezzi nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica ha determinato forti aumenti dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica, che, secondo le previsioni, proseguiranno in vista della prossima stagione di riscaldamento, ripercuotendosi gradualmente sulla maggior parte dei contratti stipulati con i consumatori. Il forte aumento dei prezzi del gas e la conseguente domanda di combustibili alternativi hanno inoltre determinato un aumento dei prezzi di altre materie prime, come il petrolio greggio e il carbone.

5)

Tutti gli Stati membri, sebbene in misura diversa, sono stati colpiti dall'attuale crisi energetica. Il netto aumento dei prezzi dell'energia sta contribuendo in modo sostanziale all'inflazione generale nella zona euro e rallenta la crescita economica dell'Unione.

6)

È pertanto necessaria una risposta rapida e coordinata a livello dell'Unione. L'introduzione di un intervento di emergenza consentirebbe di attenuare temporaneamente il rischio che i prezzi dell'energia elettrica e il suo costo per i clienti finali raggiungano livelli ancora meno sostenibili e che gli Stati membri adottino misure nazionali non coordinate, che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'Unione e comportare un onere aggiuntivo per l'industria e i consumatori dell'Unione. È necessario uno sforzo coordinato da parte degli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, durante la stagione invernale 2022-2023, per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia e garantire che l'attuale crisi non comporti danni duraturi per i consumatori e l'economia, preservando al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

7)

Le attuali interruzioni dell'approvvigionamento di gas, la disponibilità ridotta di alcuni impianti di generazione e il conseguente impatto sui prezzi del gas e dell'energia elettrica costituiscono una grave difficoltà nell'approvvigionamento di gas e prodotti energetici ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Qualora l'approvvigionamento di gas fosse ulteriormente interrotto e la stagione invernale fredda 2022-2023 accrescesse la domanda di gas e di energia elettrica, la situazione rischierebbe gravemente di peggiorare nella prossima stagione invernale. Tale peggioramento potrebbe determinare ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi del gas e di altre materie prime energetiche, con conseguenti ripercussioni sui prezzi dell'energia elettrica.

(8)

La perturbazione del mercato dell'energia, causata da uno dei principali operatori del mercato che ha ridotto artificialmente l'approvvigionamento di gas nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, e la guerra ibrida che ne è derivata hanno creato una situazione di crisi che richiede l'adozione di una serie di misure urgenti, temporanee ed eccezionali di natura economica per far fronte agli effetti insostenibili sui consumatori e sulle imprese. Tale situazione di crisi, se non sarà affrontata rapidamente, potrebbe avere gravi effetti negativi sull'inflazione, sulla liquidità degli operatori di mercato e sull'economia nel suo complesso.

(9)

È necessaria una risposta unitaria e ben coordinata a livello dell'Unione per far fronte al forte rincaro dei prezzi dell'energia elettrica e al suo impatto sulle famiglie e sull'industria. Misure nazionali non coordinate potrebbero incidere sul funzionamento del mercato interno dell'energia, mettendo in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento e determinando ulteriori aumenti dei prezzi negli Stati membri più colpiti dalla crisi. La salvaguardia dell'integrità del mercato interno dell'energia elettrica è pertanto cruciale per preservare e rafforzare la necessaria solidarietà tra gli Stati membri.

(10)

Sebbene alcuni Stati membri possano essere più esposti di altri agli effetti di un'interruzione delle forniture russe di gas e dei conseguenti aumenti dei prezzi, tutti gli Stati membri possono contribuire a limitare il danno economico causato da tale interruzione mediante l'adozione di adeguate misure di riduzione della domanda. La riduzione della domanda di energia elettrica a livello nazionale può avere un effetto positivo sui prezzi dell'energia elettrica a livello dell'Unione, in quanto i mercati dell'energia elettrica sono accoppiati e i risparmi in uno Stato membro vanno quindi a beneficio anche degli altri.

(11)

Il mancato coordinamento dei tetti sui ricavi di mercato dell'energia elettrica prodotta da generatori con costi marginali inferiori quali le energie rinnovabili, il nucleare e la lignite («generatori inframarginali») può condurre a gravi distorsioni tra i produttori nell'Unione, in quanto, all'interno dell'Unione, i produttori competono in un mercato dell'energia elettrica accoppiato. Tali distorsioni possono essere evitate da un impegno a favore di un tetto comune a livello dell'Unione per i ricavi di mercato da generatori inframarginali. Inoltre, a causa delle limitate risorse finanziarie, non tutti gli Stati membri possono sostenere i consumatori nella stessa misura, mentre al contempo alcuni produttori di energia elettrica possono continuare a beneficiare di notevoli ricavi eccedenti. La solidarietà tra gli Stati membri, attraverso un tetto sui ricavi di mercato a livello dell'Unionedovrebbe generare entrate per gli Stati membri che permettano loro di finanziare misure a sostegno dei clienti finali dell'energia elettrica, quali famiglie, piccole e medie imprese («PMI») e settori ad alta intensità energetica, preservando al contempo sia i segnali di prezzo sui mercati di tutta l'Unione, sia gli scambi transfrontalieri.

(12)

In considerazione dell'estremo aumento dei prezzi al dettaglio del gas e dell'energia elettrica, sono di particolare importanza gli interventi statali e pubblici a tutela dei consumatori. Tuttavia, l'impatto delle carenze di approvvigionamento di gas sui prezzi dell'energia elettrica nonché la possibilità di finanziare misure di sostegno a carico del bilancio statale variano da uno Stato membro all'altro. Qualora soltanto alcuni Stati membri dotati di risorse sufficienti fossero in grado di proteggere clienti e fornitori, sorgerebbero gravi distorsioni nel mercato interno. Un obbligo uniforme di trasferire i ricavi eccedenti ai consumatori finali consentirebbe a tutti gli Stati membri di proteggere i rispettivi consumatori. L'effetto positivo sui prezzi dell'energia si ripercuoterebbe favorevolmente sul mercato dell’energia interconnesso dell'Unione e contribuirebbe altresì a contenere il tasso di inflazione. Di conseguenza, nel mercato interconnesso dell'Unione, le misure adottate in uno Stato membro eserciterebbero un effetto positivo anche in altri Stati membri, in uno spirito di solidarietà.

(13)

Nella situazione attuale risulta opportuno adottare misure a livello dell'Unione, introducendo un contributo di solidarietà per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria al fine di attenuare gli effetti economici diretti dell'impennata dei prezzi dell'energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese in tutta l'Unione. Tale contributo di solidarietà dovrebbe essere eccezionale e strettamente temporaneo.

(14)

Il contributo di solidarietà è uno strumento adeguato per gestire gli utili eccedenti in caso di circostanze impreviste. Tali utili non corrispondono agli utili ordinari che le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria si sarebbero aspettati o avrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non si fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell'energia. L'introduzione di un contributo di solidarietà costituisce pertanto una misura congiunta e coordinata che, in uno spirito di solidarietà, permette la generazione di entrate supplementari a favore delle autorità nazionali per prestare sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese pesantemente colpite dall'impennata dei prezzi dell'energia, garantendo condizioni di parità in tutta l'Unione. Tale contributo dovrebbe essere applicato parallelamente alle normali imposte sulle imprese riscosse da ciascuno Stato membro sulle imprese interessate.

(15)

Per garantire la coerenza tra i settori della politica energetica, le misure previste dal presente regolamento dovrebbero costituire un insieme interdipendente, rafforzandosi a vicenda. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di sostenere i consumatori, in modo mirato, mediante i ricavi eccedenti risultanti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato, mediante la riduzione della domanda di energia elettrica, che contribuisce a ridurre i prezzi dell'energia, e mediante i proventi di un contributo di solidarietà imposto alle imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffineria. Allo stesso tempo, la riduzione della domanda dovrebbe avere effetti positivi in termini di riduzione dei rischi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento, in linea con gli obiettivi di cui alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(16)

Gli Stati membri dovrebbero pertanto adoperarsi per ridurre il consumo lordo complessivo di energia elettrica di tutti i consumatori, compresi quelli che non sono ancora dotati di sistemi di misurazione intelligenti o di dispositivi che consentano loro di monitorare il consumo in determinate ore del giorno.

(17)

Per preservare le scorte di combustibile per la produzione di energia elettrica e tenere specificamente conto delle fasce orarie con il costo o il consumo di energia elettrica più elevati, quando l'energia elettrica prodotta con il gas ha un impatto particolarmente significativo sul prezzo marginale, è opportuno che ciascuno Stato membro riduca il proprio consumo lordo di energia elettrica in determinate ore di punta.

(18)

Sulla base del profilo tipico di consumo di energia elettrica nelle ore di punta, un obiettivo vincolante di riduzione della domanda del 5 % in tali ore permetterebbe agli Stati membri di tenere conto più specificamente dei consumatori che possono offrire flessibilità attraverso offerte di riduzione della domanda su base oraria, anche tramite aggregatori indipendenti. Pertanto, una riduzione attiva della domanda di energia elettrica almeno del 5 % in fasce orarie selezionate dovrebbe contribuire a ridurre il consumo di combustibile e di ripartire più agevolmente la domanda sulle ore, con ripercussioni sui prezzi orari di mercato.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di scegliere le misure appropriate per conseguire gli obiettivi di riduzione della domanda in modo da tenere conto delle specificità nazionali. Nel decidere le misure di riduzione della domanda di energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero garantire che siano concepite in modo da non compromettere gli obiettivi dell'Unione in materia di elettrificazione stabiliti nella comunicazione della Commissione dell'8 luglio 2020 dal titolo «Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico». L'elettrificazione è fondamentale per rendere l'Unione meno dipendente dai combustibili fossili e quindi per garantirne l'autonomia strategica a lungo termine, limitando l'ampiezza di questa crisi energetica e prevenendo future crisi energetiche. Tra le misure intese a ridurre il consumo lordo di energia elettrica potrebbero figurare campagne di sensibilizzazione nazionali, la pubblicazione di informazioni mirate sulla situazione prevista della rete elettrica, misure di regolazione che limitino il consumo di energia non essenziale e incentivi mirati a ridurre il consumo di energia elettrica.

(20)

Nell'individuare le misure adeguate di riduzione della domanda nelle ore di punta, gli Stati membri dovrebbero in particolare considerare misure basate sul mercato quali procedure d'asta o di gara per incentivare una riduzione del consumo che risulti compatibile con l'efficienza economica. Per garantire l'efficienza e la rapidità di attuazione, gli Stati membri potrebbero avvalersi di iniziative già esistenti e ampliare i sistemi in atto per sviluppare la gestione della domanda. Le misure adottate a livello nazionale potrebbero comprendere, tra l'altro, incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato coinvolti, se si ottenesse una riduzione tangibile della domanda rispetto ai consumi normali previsti.

(21)

Per assistere e orientare gli Stati membri nell'introduzione delle necessarie riduzioni della domanda previste dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe agevolare la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri.

(22)

Tenuto conto dell'impennata straordinaria e improvvisa dei prezzi dell'energia elettrica e del rischio imminente di ulteriori aumenti, è necessario che gli Stati membri stabiliscano immediatamente le misure necessarie per conseguire riduzioni del consumo lordo di energia elettrica al fine di agevolare un rapido calo dei prezzi e ridurre al minimo l'uso di combustibili fossili.

(23)

Nel mercato all'ingrosso del giorno prima il dispacciamento delle centrali elettriche meno costose è effettuato per primo, ma il prezzo ricevuto da tutti i partecipanti al mercato è fissato dall'ultima centrale necessaria a coprire la domanda, che è la centrale con i costi marginali più elevati, quando il mercato raggiunge l'equilibrio. La recente impennata del prezzo del gas e del carbon fossile si è tradotta in un aumento eccezionale e duraturo dei prezzi offerti dalle centrali elettriche a gas e carbone sul mercato all'ingrosso del giorno prima. Tale aumento ha generato a sua volta prezzi eccezionalmente elevati sul mercato del giorno prima in tutta l'Unione, perché spesso le centrali necessarie a soddisfare la domanda di energia elettrica sono quelle con i costi marginali più alti.

(24)

Dato che il prezzo nel mercato del giorno prima funge da riferimento per il prezzo in altri mercati all'ingrosso di energia elettrica, e dato che tutti i partecipanti al mercato ricevono il prezzo di equilibrio, in seguito all'aggressione militare russa nei confronti dell'Ucraina nel febbraio 2022 le tecnologie con costi marginali nettamente inferiori hanno costantemente registrato ricavi elevati, ben oltre le relative aspettative al momento della decisione di investimento.

(25)

In una situazione in cui i consumatori sono esposti a prezzi estremamente elevati che danneggiano anche l'economia dell'Unione, è necessario limitare, su base temporanea, i ricavi straordinari di mercato dei produttori che hanno costi marginali inferiori, applicando un tetto a tali ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica all'interno dell'Unione.

(26)

Per evitare l'elusione dell'applicazione del tetto sui ricavi di mercato, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure efficaci per garantire che il tetto dei ricavi di mercato sia efficacemente applicato nelle situazioni in cui i produttori fanno parte di un gruppo di imprese.

(27)

Il livello al quale è fissato il tetto sui ricavi di mercato non dovrebbe compromettere la capacità dei produttori ai quali è applicato, compresi i produttori di energia rinnovabile, di recuperare i loro costi di investimento e di esercizio e dovrebbe preservare e incentivare i futuri investimenti nelle capacità necessarie per un sistema elettrico decarbonizzato e affidabile. Essendo il tetto sui ricavi di mercato un tetto uniforme per tutta l'Unione, è la misura più appropriata per preservare il funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, in quanto consente di mantenere una concorrenza basata sui prezzi tra i produttori di energia elettrica che usano tecnologie diverse, in particolare per le energie rinnovabili.

(28)

Sebbene i picchi occasionali e a breve termine dei prezzi possano essere considerati una caratteristica normale del mercato dell'energia elettrica, utili per alcuni investitori che così recuperano gli investimenti effettuati nella produzione, il drastico e duraturo aumento dei prezzi in atto dal febbraio 2022 si differenzia sostanzialmente da una normale situazione di mercato caratterizzata da picchi occasionali. Il tetto sui ricavi di mercato non dovrebbe pertanto essere fissato al di sotto delle ragionevoli aspettative dei partecipanti al mercato in merito al livello medio dei prezzi dell'energia elettrica nelle ore in cui la domanda era ai massimi livelli, prima della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Negli ultimi decenni, prima del febbraio 2022, i prezzi medi di picco sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica si assestavano nettamente e sistematicamente al di sotto dei 180 EUR/MWh in tutta l'Unione, nonostante le differenze nei prezzi dell'energia elettrica tra le regioni dell'Unione. Poiché la decisione iniziale di investimento dei partecipanti al mercato è stata assunta in base all'aspettativa secondo la quale, in media, i prezzi sarebbero stati inferiori a tale livello nelle ore di punta, il tetto sui ricavi di mercato a 180 EUR/MWh costituisce un livello nettamente superiore alle aspettative iniziali dei mercati. Lasciare un margine sul prezzo che gli investitori avrebbero potuto ragionevolmente aspettarsi rende necessario fare in modo che il tetto sui ricavi di mercato non infici la valutazione iniziale della redditività degli investimenti.

(29)

Inoltre, il tetto sui ricavi di mercato di 180 EUR/MWh è sistematicamente superiore — margine ragionevole compreso — agli attuali costi totali livellati della produzione di energia (levelised cost of energy — LCOE) per le tecnologie di produzione pertinenti, consentendo ai produttori coinvolti di coprire i costi di investimento e di esercizio. Considerando che il tetto sui ricavi di mercato lascia un notevole margine tra un LCOE ragionevole e il tetto sui ricavi di mercato, esso non dovrebbe compromettere gli investimenti in nuove capacità inframarginali.

(30)

Il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe essere fissato sui ricavi di mercato piuttosto che sui ricavi totali della produzione (che comprendono altre fonti potenziali di ricavo quali i regimi di sostegno), al fine di evitare un impatto significativo sulla redditività iniziale prevista di un progetto. Indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina gli scambi di energia elettrica, il tetto sui ricavi di mercato dovrebbe applicarsi unicamente ai ricavi di mercato realizzati, per evitare di danneggiare i produttori che di fatto non beneficiano degli attuali elevati prezzi dell'energia elettrica in quanto hanno coperto i loro ricavi dalle fluttuazioni del mercato all'ingrosso. Pertanto, nella misura in cui gli obblighi contrattuali esistenti o futuri, come gli accordi di compravendita di energia rinnovabile e altri tipi di accordi di compravendita di energia elettrica o le coperture a termine, portino a ricavi di mercato derivanti dalla produzione di energia elettrica di livello non superiore al tetto sui ricavi di mercato, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati tali ricavi. La misura che introduce il tetto sui ricavi di mercato non dovrebbe pertanto dissuadere i partecipanti al mercato dall'assumere tali obblighi contrattuali.

(31)

Applicare il tetto sui ricavi di mercato al momento di regolare le operazioni potrebbe essere più efficiente ma non sempre possibile, ad esempio a causa della diversa organizzazione dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica negli Stati membri e per via di orizzonti temporali diversi. Per tenere conto delle specificità nazionali e agevolare l'applicazione del tetto sui ricavi di mercato a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se applicarlo al momento di regolare gli scambi di energia elettrica o in un momento successivo. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rimanere liberi di prefinanziare le misure di sostegno ai clienti finali di energia elettrica e di incassare i ricavi di mercato in una fase successiva. La Commissione dovrebbe fornire orientamenti agli Stati membri per l'attuazione di tale misura.

(32)

È opportuno applicare il tetto sui ricavi di mercato alle tecnologie con costi marginali inferiori al tetto sui ricavi di mercato, come ad esempio l'energia eolica, solare, nucleare o la lignite.

(33)

Non è opportuno applicare il tetto sui ricavi di mercato alle tecnologie con costi marginali alti determinati dal prezzo del combustibile necessario per la produzione di energia elettrica, come le centrali elettriche a gas e a carbon fossile, perché avrebbero costi operativi nettamente superiori al livello del tetto sui ricavi di mercato e applicandolo si metterebbe a repentaglio la loro redditività economica. Per mantenere l'incentivo a una riduzione generale del consumo di gas, non è opportuno applicare il tetto sui ricavi di mercato neppure alle tecnologie che, in concorrenza diretta con le centrali elettriche alimentate a gas, offrono flessibilità al sistema elettrico e presentano offerte nel mercato dell'energia elettrica sulla base dei loro costi di opportunità, come la gestione della domanda e lo stoccaggio.

(34)

Non è opportuno applicare il tetto sui ricavi di mercato alle tecnologie che come combustibili usano sostituti del gas naturale, come il biometano, per evitare di compromettere la conversione delle odierne centrali elettriche a gas in linea con gli obiettivi di REPowerEU, stabiliti in particolare nella comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 sul piano REPowerEU («piano REPowerEU»).

(35)

Per continuare a incentivare lo sviluppo di tecnologie innovative, è opportuno che il tetto sui ricavi di mercato non sia applicato ai progetti dimostrativi.

(36)

In alcuni Stati membri i ricavi ottenuti da alcuni produttori di energia sono già arginati da misure statali e pubbliche quali le tariffe di riacquisto e i contratti bidirezionali per differenza. Tali produttori non beneficiano dell'aumento dei ricavi derivante dalla recente impennata dei prezzi dell'energia elettrica. È quindi opportuno escludere i produttori esistenti soggetti a tale tipo di misure di Stato, non adottate in risposta all'attuale crisi energetica, dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato. Analogamente, il tetto sui ricavi di mercato non dovrebbe applicarsi ai produttori i cui ricavi di mercato sono soggetti ad altre misure di regolazione adottate dalle autorità pubbliche in base alle quali i ricavi sono trasferiti direttamente ai consumatori.

(37)

Al fine di garantire un'effettiva applicazione del tetto sui ricavi di mercato, i produttori, gli intermediari e i pertinenti partecipanti al mercato dovrebbero fornire i dati necessari alle autorità competenti degli Stati membri e, se del caso, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati. In considerazione dell'elevato numero di singole operazioni per le quali le autorità competenti degli Stati membri devono garantire l'applicazione del tetto sui ricavi di mercato, tali autorità dovrebbero avere la possibilità di utilizzare stime ragionevoli per il calcolo del tetto sui ricavi di mercato.

(38)

Per far fronte a situazioni in cui l'applicazione del tetto sui ricavi di mercato può incidere sugli incentivi dei partecipanti al mercato a fornire energia di bilanciamento o ridispacciamento e scambi compensativi, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di non applicare il tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato dell'energia di bilanciamento e dalla compensazione finanziaria per il ridispacciamento e gli scambi compensativi.

(39)

Per tener conto delle preoccupazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare il tetto sui ricavi di mercato in modo da consentire ai produttori di energia elettrica di mantenere il 10 % dei ricavi eccedenti al di sopra del tetto sui ricavi di mercato.

(40)

Dato che il mix energetico e la struttura dei costi degli impianti di generazione variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a mantenere o introdurre, a determinate condizioni, misure nazionali di crisi.

(41)

In particolare, è opportuno che gli Stati membri continuino a poter limitare ulteriormente i ricavi dei produttori a cui si applica il tetto sui ricavi di mercato e a poter fissare un tetto specifico sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile, il cui prezzo può essere significativamente inferiore rispetto al prezzo delle tecnologie marginali in alcuni Stati membri. Al fine di assicurare la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a mantenere o introdurre misure nazionali di crisi che limitano i ricavi di mercato dei produttori diversi da quelli soggetti al tetto sui ricavi di mercato a livello dell'Unione.

(42)

Per assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento, gli Stati membri dovrebbero poter fissare un tetto più elevato sui ricavi di mercato per i produttori che sarebbero altrimenti soggetti al tetto sui ricavi di mercato a livello dell'Unione, quando i loro costi di investimento e di esercizio sono superiori al tetto sui ricavi di mercato a livello dell'Unione.

(43)

L'intensificarsi dei flussi commerciali tra le zone di offerta dovuto alle elevate differenze di prezzo fra l'una e l'altra intervenute in seguito alla crisi hanno portato, in alcuni Stati membri, a un aumento considerevole delle entrate generate dalla congestione. I ricavi derivanti dalle rendite di congestione dovrebbero continuare a essere assegnati per conseguire gli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Tuttavia, in casi debitamente giustificati e sotto il controllo delle loro autorità di regolazione, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, in via eccezionale, di distribuire i ricavi eccedenti rimanenti direttamente ai clienti finali di energia elettrica anziché utilizzarli esclusivamente ai fini di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

(44)

Dato che, applicando il tetto sui ricavi di mercato, non tutti gli Stati membri riescono a sostenere i clienti finali nella stessa misura, a causa del loro grado di dipendenza dalle importazioni di energia elettrica da altri paesi, è necessario che, in uno spirito di solidarietà, gli Stati membri con importazioni nette di energia elettrica pari o superiori al 100 % abbiano accesso ad accordi per ripartire i ricavi eccedenti con lo Stato membro esportatore principale. Tali accordi di solidarietà sono anche incoraggiati, in particolare, in presenza di rapporti commerciali sbilanciati.

(45)

Le pratiche commerciali e il quadro normativo nel settore dell'energia elettrica sono nettamente diversi da quelli che vigono per i combustibili fossili. Dato che con l'introduzione del tetto sui ricavi di mercato s'intende riprodurre l'esito del mercato che i produttori potrebbero attendersi se le catene di approvvigionamento mondiali funzionassero normalmente, ossia senza le interruzioni dell'approvvigionamento di gas verificatesi da febbraio 2022, è necessario che la misura destinata ai produttori di energia elettrica si applichi ai ricavi ottenuti dalla generazione di energia elettrica. Il contributo di solidarietà temporaneo dovrebbe invece applicarsi alle imprese e alle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, dal momento che tale contributo è diretto alla loro redditività, in netto aumento rispetto agli anni scorsi.

(46)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i ricavi eccedenti risultanti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato nel settore dell'energia elettrica siano trasferiti ai clienti finali per attenuare l'impatto dei prezzi eccezionalmente alti dell'energia elettrica. I ricavi eccedenti dovrebbero essere destinati ai clienti, tra cui famiglie e imprese, particolarmente colpiti dai prezzi elevati dell'energia elettrica. In assenza delle misure proposte vi è il rischio che solo gli Stati membri più ricchi abbiano le risorse necessarie per tutelare i loro consumatori, con conseguenti gravi distorsioni del mercato interno.

(47)

Le entrate provenienti dal tetto dovrebbero aiutare gli Stati membri a finanziare misure quali trasferimenti di reddito, riduzioni sulle bollette, compensazioni ai fornitori per rifornire a prezzi inferiori ai costi, nonché investimenti che portino a una riduzione strutturale del consumo, in particolare di energia elettrica prodotta da combustibili fossili. I clienti non civili beneficiari di sostegno dovrebbero adoperarsi per intraprendere investimenti in tecnologie di decarbonizzazione, comprese le energie rinnovabili, ad esempio mediante accordi di compravendita di energia o investimenti diretti nella produzione di energia da fonti rinnovabili, o investimenti nell'efficienza energetica.

(48)

Gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura dell'energia elettrica sono, in linea di principio, una misura che falsa il mercato. Tali interventi possono pertanto essere effettuati solo sotto forma di obblighi di servizio pubblico e dovrebbero essere soggetti a determinate condizioni. Attualmente, a norma della direttiva (UE) 2019/944 è possibile praticare prezzi regolati per famiglie e microimprese, anche inferiori ai costi per i clienti in condizioni di povertà energetica e i clienti vulnerabili. Dato l'aumento eccezionale dei prezzi dell'energia elettrica cui si assiste attualmente, il pacchetto di misure di cui dispongono gli Stati membri per sostenere i consumatori dovrebbe tuttavia essere temporaneamente ampliato, consentendo di praticare prezzi regolati anche a favore delle PMI e autorizzando prezzi regolati inferiori ai costi. Tale estensione potrebbe essere finanziata con il tetto sui ricavi di mercato.

(49)

È importante che, se inferiori ai costi, i prezzi regolati al dettaglio non creino discriminazioni tra i fornitori né impongano loro costi iniqui. I fornitori dovrebbero pertanto essere equamente compensati per i costi sostenuti per rifornire a prezzi regolati, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Il costo imputabile ai prezzi regolati inferiori ai costi dovrebbe essere finanziato dalle entrate provenienti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato. Per evitare che tali misure aumentino la domanda di energia elettrica, pur continuando a soddisfare il fabbisogno energetico dei consumatori, i prezzi regolati inferiori ai costi dovrebbero riguardare solo una parte limitata del consumo. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare i regimi dei fornitori di ultima istanza e la scelta del fornitore di ultima istanza da parte degli Stati membri.

(50)

Senza modificare in modo sostanziale la struttura dei costi né aumentare gli investimenti, le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75 % di fatturato che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione hanno registrato un'impennata dei profitti dovuta alle circostanze improvvise e imprevedibili della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, alla riduzione dell'offerta di energia e all'aumento della domanda causato da temperature eccezionalmente elevate.

(51)

Il contributo di solidarietà temporaneo dovrebbe fungere da misura di ridistribuzione grazie alla quale le imprese interessate contribuiscono ad attenuare la crisi energetica nel mercato interno proporzionalmente agli utili eccedenti che hanno realizzato in conseguenza delle circostanze impreviste.

(52)

La base per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo è costituita dagli utili imponibili delle imprese e delle stabili organizzazioni con domicilio fiscale nell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, come stabilito nei trattati bilaterali o nella legislazione tributaria nazionale degli Stati membri per l'esercizio fiscale avente inizio il 1o gennaio 2022 o in data successiva e/o il 1o gennaio 2023 e per tutta la rispettiva durata. Gli Stati membri che tassano solo gli utili d'impresa distribuiti dovrebbero applicare il contributo di solidarietà temporaneo agli utili calcolati indipendentemente dalla loro distribuzione. L'esercizio fiscale è determinato con riferimento alle norme vigenti del diritto nazionale degli Stati membri.

(53)

Dovrebbero essere soggetti al contributo di solidarietà solo gli utili realizzati nel 2022 e/o nel 2023 che eccedono un aumento del 20 % degli utili imponibili medi generati nei quattro esercizi fiscali aventi inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva.

(54)

Questo approccio garantirebbe che parte del margine di profitto, che non è dovuto all'andamento imprevedibile dei mercati dell'energia a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, possa essere utilizzata dalle imprese e dalle stabili organizzazioni interessate per investimenti futuri o per salvaguardare la propria stabilità finanziaria durante l'attuale crisi energetica, anche a favore dei settori industriali ad alta intensità energetica. La base di calcolo determinata in questo modo assicurerebbe la proporzionalità del contributo di solidarietà nei diversi Stati membri. Anche la fissazione di una percentuale minima dovrebbe essere garanzia di equità e proporzionalità del contributo. Gli Stati membri dovrebbero restare liberi di applicare un tasso superiore al 33 % per il loro contributo di solidarietà. Essi potrebbero così fissare il tasso prescelto che ritengono accettabile e adeguato a norma dei rispettivi ordinamenti nazionali.

(55)

Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire la piena applicazione del contributo di solidarietà di cui al presente regolamento e dovrebbero disporre i necessari adeguamenti del diritto nazionale, in particolare al fine di garantire la tempestiva riscossione del contributo di solidarietà, anche sulla base delle entrate nette con le quali il contributo di solidarietà può essere compensato, prevedere la deducibilità o non deducibilità del contributo di solidarietà o tenere conto del trattamento delle perdite degli esercizi fiscali precedenti, per il trattamento coerente di esercizi fiscali ridotti per le imprese create nel 2022 e/o nel 2023 o per la ristrutturazione o la fusione di imprese, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà.

(56)

Il contributo di solidarietà dovrebbe essere usato per: i) misure di sostegno finanziario a favore dei clienti finali di energia, in particolare delle famiglie vulnerabili, per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia; ii) misure di sostegno finanziario per aiutare a ridurre il consumo di energia; iii) misure di sostegno finanziario in ausilio alle imprese dei settori ad alta intensità energetica; e iv) misure di sostegno finanziario per sviluppare l'autonomia energetica dell'Unione. Agli Stati membri dovrebbe essere permesso di assegnare una quota dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo a finanziamenti comuni. Tali misure richiedono una notevole flessibilità per tenere conto delle procedure di bilancio degli Stati membri.

(57)

L'uso dei proventi a tali fini traduce la natura del contributo di solidarietà, che si vuole misura eccezionale e temporanea intesa a ridurre e attenuare gli effetti dannosi della crisi energetica per le famiglie e le imprese in tutta l'Unione allo scopo di proteggere il mercato interno e prevenire il rischio di un'ulteriore frammentazione. L'impennata dei prezzi dell'energia colpisce tutti gli Stati membri. Tuttavia, date le differenze nei loro rispettivi mix energetici, non tutti gli Stati membri ne risentono allo stesso modo e non tutti hanno lo stesso margine di bilancio per adottare le misure necessarie a proteggere le famiglie e le imprese vulnerabili. In assenza di una misura dell'Unione come il contributo di solidarietà, esiste un alto rischio di perturbazione e di ulteriore frammentazione del mercato interno, con conseguente danno per tutti gli Stati membri data l'integrazione dei mercati dell'energia e delle catene del valore. Rientrano nell'ottica della solidarietà europea tra gli Stati membri anche la lotta alla povertà energetica e la ricerca di soluzioni alle ripercussioni sociali della crisi energetica, in particolare per proteggere i lavoratori dei settori industriali esposti. Per trarne la massima efficacia, i proventi del contributo di solidarietà dovrebbero essere usati in modo coordinato e/o attraverso gli strumenti di finanziamento dell'Unione in uno spirito di solidarietà.

(58)

Gli Stati membri dovrebbero destinare le misure di sostegno finanziario in particolare alle famiglie e alle imprese più vulnerabili, ossia ai soggetti più colpiti dall'impennata dei prezzi dell'energia. Si manterrebbe in tal modo l'incentivo dato dal prezzo a ridurre la domanda e a risparmiare energia. Le misure rivolte alle famiglie più vulnerabili e soggette a vincoli di liquidità avrebbero anche un effetto positivo sui consumi in generale evitando di inibire eccessivamente la spesa per i beni non energetici, data l'elevata propensione al consumo in base al reddito di tale categoria di famiglie. È inoltre auspicabile usare i proventi del contributo di solidarietà per favorire la riduzione del consumo di energia. Dovrebbero servire, ad esempio, a indire procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda, ad abbassare i costi di acquisto dell'energia sostenuti dai clienti finali per determinati volumi di consumo di energia o a promuovere gli investimenti dei clienti finali, sia famiglie vulnerabili che imprese, nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione. I proventi del contributo di solidarietà dovrebbero essere usati anche per sostenere finanziariamente le imprese dei settori ad alta intensità energetica, e nelle regioni che dipendono da tali settori. I costi dei settori ad alta intensità energetica, quali l'industria dei fertilizzanti, stanno crescendo vertiginosamente a causa dell'impennata progressiva dei prezzi dell'energia. Occorre subordinare le misure di sostegno finanziario agli investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione. È altresì opportuno sostenere con investimenti, in conformità degli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione dell’8 marzo 2022 REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili («azione europea comune REPowerEU») e nel piano REPowerEU, le misure che concorrono a rendere l'Unione più autonoma nel settore dell'energia, in particolare i progetti con una dimensione transfrontaliera.

(59)

Gli Stati membri potrebbero anche decidere di destinare parte dei proventi del contributo di solidarietà al finanziamento comune di misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica, tra le quali il sostegno a tutela dell'occupazione e a favore della riqualificazione e del miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro, o misure intese a promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, anche in progetti transfrontalieri. Il finanziamento comune riguarda sia la ripartizione dei costi di progetto tra gli Stati membri, sia la destinazione, via uno strumento dell'Unione, di entrate assegnate volontariamente dagli Stati membri al bilancio dell'Unione in uno spirito di solidarietà.

(60)

Il monitoraggio e la rendicontazione alla Commissione, svolti con regolarità ed efficacia, sono indispensabili per valutare i progressi compiuti dagli Stati membri nel perseguimento degli obiettivi di riduzione della domanda, nell'attuazione del tetto sui ricavi di mercato, nell'uso dei ricavi eccedenti e nell'applicazione dei prezzi regolati.

(61)

Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito all'applicazione del contributo di solidarietà nei rispettivi territori, nonché in merito alle eventuali modifiche apportate, a tal fine, ai rispettivi quadri giuridici nazionali, compresi gli atti legislativi supplementari che possono rendersi necessari per garantire un'attuazione coerente a livello nazionale del contributo di solidarietà.

(62)

Gli Stati membri dovrebbero anche riferire in merito all'uso dei proventi del contributo di solidarietà. Ciò è inteso in particolare ad assicurare che gli Stati membri usino i proventi secondo quanto disposto dal presente regolamento.

(63)

Gli Stati membri dovrebbero applicare il contributo di solidarietà stabilito dal presente regolamento nei rispettivi territori, a meno che non abbiano adottato misure nazionali equivalenti. L'obiettivo della misura nazionale dovrebbe essere considerato simile all'obiettivo generale del contributo di solidarietà istituito dal presente regolamento quando consiste nel contribuire all'accessibilità economica dell'energia. Una misura nazionale dovrebbe considerarsi soggetta a norme analoghe a quelle che si applicano al contributo di solidarietà qualora riguardi attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, definisca una base, preveda un tasso e garantisca che i proventi della misura nazionale siano usati per finalità che sono simili a quelle del contributo di solidarietà.

(64)

È auspicabile che il contributo di solidarietà e il quadro giuridico dell'Unione che lo disciplina siano di natura temporanea in risposta alla situazione eccezionale e impellente determinata nell'Unione dall'impennata dei prezzi dell'energia. Il contributo di solidarietà dovrebbe applicarsi agli utili eccedenti generati nel 2022 e/o nel 2023 e servire ad affrontare e ad attenuare gli effetti dannosi arrecati alle famiglie e alle imprese dalla crisi energetica in corso. L'applicazione del contributo di solidarietà all'intero esercizio fiscale dovrebbe consentire di usare gli utili eccedenti nel periodo in causa, nell'interesse pubblico di attenuare le conseguenze della crisi energetica, pur lasciando alle imprese interessate una parte congrua di utili.

(65)

Il contributo di solidarietà dovrebbe applicarsi solo all'esercizio finanziario 2022 e/o 2023. Entro il 15 ottobre 2023 e entro il 15 ottobre 2024, quando le autorità nazionali avranno il quadro dei contributi di solidarietà raccolti, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione e presentare una relazione al Consiglio.

(66)

Nel caso in cui uno Stato membro che incontri difficoltà nell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, del contributo di solidarietà temporaneo dovrebbe consultare, se del caso, la Commissione europea conformemente all'articolo 4 del trattato sull'Unione europea (TUE).

(67)

A causa delle loro situazione strutturale e socioeconomica nonché alle loro caratteristiche fisiche, le regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE possono essere interconnesse con il mercato dell'energia elettrica dell'Unione. Non dovrebbero pertanto essere tenute ad applicare le disposizioni in merito alla riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta e il tetto sui ricavi di mercato. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di escludere l'applicazione di tali disposizioni all'energia elettrica generata in piccoli sistemi isolati o piccoli sistemi connessi secondo la definizione di cui alla direttiva (UE) 2019/944. Inoltre, Cipro e Malta non applicano integralmente l'acquis dell'Unione relativo al mercato dell'energia. Cipro è completamente isolata dalle reti transeuropee dell'energia, mentre Malta dispone solo di un'interconnessione limitata. Poiché un approccio differenziato per tali Stati membri avrebbe solo un effetto limitato sul mercato interno dell'energia, Cipro e Malta dovrebbero poter applicare su base volontaria le disposizioni relative alla riduzione del loro consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta e al tetto sui ricavi di mercato. Inoltre, qualora Cipro decidesse di applicare le disposizioni relative al tetto sui ricavi di mercato, e al fine di garantire la stabilità del suo sistema elettrico, non dovrebbe avere l'obbligo di applicare il tetto sui ricavi di mercato all'energia elettrica prodotta a partire da prodotti del petrolio greggio.

(68)

La volatilità dei prezzi sottostanti del gas sta creando difficoltà alle imprese del settore energetico attive nei mercati a termine dell'energia elettrica, in particolare per quanto riguarda l'accesso a garanzie adeguate. La Commissione, in collaborazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità bancaria europea, sta valutando aspetti inerenti all'idoneità delle garanzie e dei margini e possibili modi di limitare la volatilità infragiornaliera eccessiva.

(69)

Le misure previste dal presente regolamento sono coerenti con i lavori complementari e in corso della Commissione sull'assetto del mercato a lungo termine, annunciati nella comunicazione del 18 maggio 2022«Interventi a breve termine nei mercati dell'energia e miglioramenti a lungo termine dell'assetto del mercato dell'energia elettrica» pubblicata in concomitanza con il piano REPowerEU.

(70)

Tenuto conto della portata della crisi energetica, del grado d'impatto sociale, economico e finanziario e della necessità di agire quanto prima, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(71)

Data la natura eccezionale delle misure di cui al presente regolamento e la necessità di applicarle in particolare nella stagione invernale 2022-2023, è opportuno che il presente regolamento si applichi fino al 31 dicembre 2023.

(72)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la disposizione di un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti, in ragione delle sue dimensioni e dei suoi effetti, meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento dispone un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia per mezzo di misure eccezionali, mirate e limitate nel tempo. Tali misure mirano a ridurre il consumo di energia elettrica, a introdurre un tetto sui ricavi di mercato che alcuni produttori ricevono dalla produzione di energia elettrica ridistribuendo in modo mirato ai clienti finali di energia elettrica, a consentire agli Stati membri di applicare misure di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica ai clienti civili e alle PMI e a istituire norme per un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio alimentato dalle imprese e dalle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, al fine di contribuire all'accessibilità economica dell'energia per le famiglie e per le imprese.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/943 e all'articolo 2 della direttiva (UE) 2019/944. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)

«piccola e media impresa» o «PMI»: impresa secondo la definizione data all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (6);

2)

«consumo lordo di energia elettrica»: fornitura complessiva di energia elettrica per le attività svolte nel territorio di uno Stato membro;

3)

«periodo di riferimento»: periodo compreso tra il 1o novembre e il 31 marzo dei cinque anni consecutivi che precedono la data di entrata in vigore del presente regolamento, a cominciare dal periodo compreso tra il 1o novembre 2017 e il 31 marzo 2018;

4)

«ore di punta»: singole ore del giorno in cui, sulla base delle previsioni dei gestori dei sistemi di trasmissione e, se del caso, dei gestori del mercato elettrico designati, si prevedono i prezzi più elevati dell'energia elettrica all'ingrosso nel mercato del giorno prima, il consumo lordo più elevato di energia elettrica o il consumo lordo più elevato di energia elettrica generata da fonti diverse da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

5)

«ricavi di mercato»: redditi realizzati che il produttore percepisce in cambio della vendita e della consegna di energia elettrica nell'Unione, indipendentemente dalla forma contrattuale che disciplina tale scambio, compresi gli accordi di compravendita di energia elettrica e altre operazioni di copertura contro le fluttuazioni nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica ed escluso qualsiasi sostegno concesso dagli Stati membri;

6)

«regolamento»: pagamento effettuato e ricevuto tra controparti, se del caso dietro consegna e ricevimento dell'energia elettrica, in adempimento degli obblighi delle controparti in virtù di una o più operazioni di compensazione;

7)

«autorità competente»: autorità secondo la definizione data all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

(8)

«intermediari»: soggetti che operano sui mercati all'ingrosso dell'energia elettrica di Stati membri che costituiscono un'isola non connessa ad altri Stati membri mediante offerte per unità, qualora l'autorità di regolazione abbia autorizzato tali soggetti a partecipare al mercato per conto del produttore, escluse le entità che trasferiscono i ricavi eccedenti direttamente ai clienti finali di energia elettrica;

9)

«ricavi eccedenti»: differenza positiva tra i ricavi di mercato dei produttori per MWh di energia elettrica e il tetto sui ricavi di mercato di 180 EUR per MWh di energia elettrica di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

10)

«rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

11)

«dipendenza dalle importazioni nette»: per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, la differenza tra il totale delle importazioni e il totale delle esportazioni di energia elettrica espressa come percentuale della produzione lorda totale di energia elettrica in uno Stato membro;

12)

«esercizio fiscale»: anno d'imposta, anno civile o qualsiasi altro periodo appropriato a fini fiscali ai sensi del diritto nazionale;

13)

«cliente finale di energia»: cliente che acquista energia per uso proprio;

14)

«cliente finale di energia elettrica»: cliente che acquista energia elettrica per uso proprio;

15)

«impresa dell'Unione»: impresa stabilita in uno Stato membro che, in base alla legislazione fiscale nazionale, è considerata residente a fini fiscali nello Stato membro e, ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione conclusa con uno Stato terzo, non è considerata residente a fini fiscali al di fuori dell'Unione;

16)

«stabile organizzazione»: sede fissa di affari situata in uno Stato membro, attraverso la quale un'impresa stabilita in un altro Stato esercita in tutto o in parte la sua attività, nella misura in cui gli utili di quella sede di affari siano soggetti a imposta nello Stato membro nel quale essa è situata;

17)

«imprese e stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione»: imprese o stabili organizzazioni dell'Unione che generano almeno il 75 % del loro fatturato da attività economiche nel settore dell'estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

18)

«utili eccedenti»: utili imponibili, determinati in base alla normativa fiscale nazionale nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata, maturati da attività svolte da imprese o stabili organizzazioni dell'Unione con attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, che eccedono un aumento del 20 % degli utili imponibili medi generati nei quattro esercizi fiscali aventi inizio il 1o gennaio 2018 o in data successiva;

19)

«contributo di solidarietà»: misura temporanea a fronte degli utili eccedenti delle imprese e delle stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, intesa ad attenuare l'impatto sugli Stati membri, sui consumatori e sulle imprese dell'andamento eccezionale dei prezzi nei mercati dell'energia;

20)

«ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione»: i proventi restanti che rimangono inutilizzati dopo l'allocazione dei ricavi derivanti dalle rendite di congestione conformemente agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/943;

21)

«misura nazionale equivalente adottata»: una misura legislativa, regolamentare o amministrativa adottata e pubblicata da uno Stato membro entro il 31 dicembre 2022 che contribuisce all'accessibilità economica dell'energia.

CAPO II

Misure per il mercato dell'energia elettrica

Sezione 1

Riduzione della domanda

Articolo 3

Riduzione del consumo lordo di energia elettrica

1.   Gli Stati membri si adoperano per attuare misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento.

2.   Nel calcolare le riduzioni del consumo lordo di energia elettrica, gli Stati membri possono tenere conto dell'aumento del consumo lordo di energia elettrica derivante dal conseguimento degli obiettivi di riduzione della domanda di gas e dagli sforzi generali di elettrificazione per eliminare gradualmente i combustibili fossili.

Articolo 4

Riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta

1.   Ciascuno Stato membro individua le ore di punta corrispondenti in totale a un minimo del 10 % di tutte le ore del periodo compreso tra il 1o dicembre 2022 e il 31 marzo 2023.

2.   Ciascuno Stato membro riduce il consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta individuate. La riduzione ottenuta nelle ore di punta individuate è pari ad almeno il 5 % in media all'ora. L'obiettivo di riduzione è calcolato come la differenza tra il consumo lordo effettivo di energia elettrica nelle ore di punta individuate e il consumo lordo di energia elettrica previsto dai gestori dei sistemi di trasmissione, se del caso, in cooperazione con l'autorità di regolazione, senza tener conto dell'effetto delle misure messe in atto per conseguire l'obiettivo di cui al presente articolo. Le previsioni dei gestori dei sistemi di trasmissione possono includere dati storici relativi al periodo di riferimento.

3.   Lo Stato membro può decidere di fissare una percentuale di ore di punta diversa da quella di cui al paragrafo 1, purché sia coperto almeno il 3 % delle ore di punta e purché l'energia risparmiata durante tali ore di punta sia almeno uguale a quella che sarebbe stata risparmiata rispettando i parametri di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

Misure per conseguire la riduzione della domanda

Gli Stati membri possono scegliere le misure idonee a ridurre il consumo lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4, anche ampliando misure nazionali già in essere. Le misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, mirate, non discriminatorie e verificabili e, in particolare, rispettano tutte le condizioni seguenti:

a)

qualora la compensazione finanziaria sia versata in aggiunta ai ricavi di mercato, l'importo di tale compensazione è stabilito mediante procedure aperte competitive;

b)

comportano una compensazione finanziaria solo quando questa sia versata a titolo di energia elettrica supplementare non consumata rispetto al consumo previsto nella fascia oraria interessata in assenza della gara;

c)

non falsano indebitamente la concorrenza o il funzionamento corretto del mercato interno dell'energia elettrica;

d)

non sono indebitamente limitate a specifici clienti o gruppi di clienti, compresi gli aggregatori, conformemente all'articolo 17 della direttiva (UE) 2019/944; e

e)

non ostacolano indebitamente il processo di sostituzione delle tecnologie a base di combustibili fossili con tecnologie che utilizzano l'energia elettrica.

Sezione 2

Tetto sui ricavi di mercato e distribuzione dei ricavi eccedenti e dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione ai clienti finali di energia elettrica

Articolo 6

Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato

1.   I ricavi di mercato dei produttori ottenuti dalla produzione di energia elettrica dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, sono limitati a un massimo di 180 EUR per MWh di energia elettrica prodotta.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché il tetto sui ricavi di mercato si applichi a tutti i ricavi di mercato dei produttori e, se del caso, degli intermediari che partecipano ai mercati all'ingrosso dell'energia elettrica per conto dei produttori, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente o in un mercato centralizzato.

3.   Gli Stati membri mettono in atto misure efficaci per prevenire l'elusione degli obblighi che incombono ai produttori a norma del paragrafo 2. Essi garantiscono in particolare che il tetto sui ricavi di mercato sia effettivamente applicato nei casi in cui i produttori sono controllati, o parzialmente posseduti, da altre imprese, segnatamente se fanno parte di un'impresa verticalmente integrata.

4.   Gli Stati membri decidono se applicare il tetto sui ricavi di mercato al momento del regolamento dello scambio di energia o in un momento successivo.

5.   La Commissione fornisce orientamenti agli Stati membri per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 7

Applicazione del tetto sui ricavi di mercato ai produttori di energia elettrica

1.   Il tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6 si applica ai ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica generata dalle fonti seguenti:

a)

energia eolica;

b)

energia solare (termica e fotovoltaica);

c)

energia geotermica;

d)

energia idroelettrica senza serbatoio;

e)

combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;

f)

rifiuti;

g)

energia nucleare;

h)

lignite;

i)

prodotti del petrolio greggio;

j)

torba.

2.   Il tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non si applica ai progetti dimostrativi o ai produttori i cui ricavi per MWh di energia elettrica prodotta sono soggetti a un tetto già esistente in virtù di disposizioni statali o pubbliche non adottate a norma dell'articolo 8.

3.   Gli Stati membri possono decidere, in particolare nei casi in cui l'applicazione del tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, comporti un onere amministrativo significativo, che esso non si applichi ai produttori di energia elettrica i cui impianti di generazione hanno una capacità installata di al massimo 1 MW. Gli Stati membri possono decidere, in particolare nei casi in cui l'applicazione del tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, comporti il rischio di aumento delle emissioni di CO2 e di riduzione della produzione di energia rinnovabile, che esso non si applichi all'energia elettrica prodotta in impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche convenzionali.

4.   Gli Stati membri possono decidere che il tetto sui ricavi di mercato non si applichi ai ricavi ottenuti dalle vendite di energia elettrica nel mercato dell'energia di bilanciamento e dalla compensazione per il ridispacciamento e gli scambi compensativi.

5.   Gli Stati membri possono decidere che il tetto sui ricavi di mercato si applichi solo al 90 % dei ricavi di mercato che superano il tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

6.   I produttori, gli intermediari e i pertinenti partecipanti al mercato, nonché i gestori dei sistemi, se del caso, forniscono alle autorità competenti degli Stati membri e, ove opportuno, ai gestori dei sistemi e ai gestori del mercato elettrico designati, tutti i dati necessari per l'applicazione dell'articolo 6, compresi dati riguardanti l'energia elettrica prodotta e i relativi ricavi di mercato, indipendentemente dall'orizzonte temporale del mercato in cui ha luogo l'operazione e dal fatto che l'energia elettrica sia negoziata bilateralmente, all'interno della stessa impresa o nel quadro di un mercato centralizzato.

Articolo 8

Misure nazionali di crisi

1.   Gli Stati membri possono:

a)

mantenere o introdurre misure che limitano ulteriormente i ricavi di mercato dei produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie, nonché i ricavi di mercato di altri partecipanti al mercato, compresi quelli attivi nella compravendita di energia elettrica;

b)

fissare un tetto più elevato per i ricavi di mercato per i produttori che producono elettricità dalle fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, a condizione che i loro investimenti e costi di esercizio superino il limite massimo di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

c)

mantenere o introdurre misure nazionali volte a limitare i ricavi di mercato dei produttori che producono energia elettrica da fonti che non rientrano nell'articolo 7, paragrafo 1;

d)

fissare un tetto specifico per i ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica prodotta a partire da carbon fossile;

e)

applicare agli impianti idroelettrici che non rientrano nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera d), un tetto sui ricavi di mercato ovvero mantenere o introdurre misure che limitino ulteriormente i loro ricavi di mercato, compresa la possibilità di differenziare tra le tecnologie.

2.   In linea con il presente regolamento, le misure di cui al paragrafo 1:

a)

sono proporzionate e non discriminatorie;

b)

non compromettono i segnali di investimento;

c)

assicurano la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio;

d)

non generano distorsioni nel funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e, in particolare, non incidono sull'ordine di merito e sulla formazione dei prezzi sul mercato all'ingrosso;

e)

sono compatibili con il diritto dell'Unione.

Articolo 9

Distribuzione dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione risultanti dall'allocazione della capacità interzonale

1.   In deroga alle norme dell'Unione in materia di rendite di congestione, gli Stati membri possono utilizzare i ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione risultanti dall'allocazione della capacità interzonale per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica a norma dell'articolo 10.

2.   L'uso dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione a norma del paragrafo 1 è soggetto ad approvazione dell'autorità di regolazione dello Stato membro interessato.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione l'uso dei ricavi eccedenti derivanti dalle rendite di congestione a norma del paragrafo 1 entro un mese dalla data di adozione della pertinente misura nazionale.

Articolo 10

Distribuzione dei ricavi eccedenti

1.   Gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica.

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili e lasciano impregiudicato l'obbligo di riduzione del consumo lordo di energia elettrica di cui agli articoli 3 e 4.

3.   Qualora i ricavi ottenuti direttamente dall'applicazione del tetto sui ricavi di mercato nel rispettivo territorio e i ricavi ottenuti indirettamente da accordi transfrontalieri non siano sufficienti a sostenere adeguatamente i clienti finali di energia elettrica, gli Stati membri sono autorizzati a utilizzare altri mezzi appropriati, quali risorse di bilancio, per lo stesso scopo e alle stesse condizioni.

4.   Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere, ad esempio:

a)

la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;

b)

trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;

c)

compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi a norma dell'articolo 13;

d)

la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;

e)

la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.

Articolo 11

Accordi tra Stati membri

1.   Nei casi in cui la dipendenza dalle importazioni nette di uno Stato membro è pari o superiore al 100 %, lo Stato membro importatore e lo Stato membro esportatore principale concludono un accordo entro il 1o dicembre 2022 per ripartire adeguatamente i ricavi eccedenti. Tutti gli Stati membri, in uno spirito di solidarietà, possono concludere siffatti accordi, che possono riguardare anche i ricavi derivanti dalle misure nazionali di crisi di cui all'articolo 8, comprese le attività di compravendita di energia elettrica.

2.   La Commissione assiste gli Stati membri durante l'intero processo negoziale, incoraggiando e facilitando lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri.

Sezione 3

Misure relative alla vendita al dettaglio

Articolo 12

Estensione temporanea alle PMI degli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi dell'energia elettrica

In deroga alle norme dell'Unione in materia, gli Stati membri possono applicare interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per la fornitura di energia elettrica alle PMI. Tali interventi pubblici:

a)

tengono conto del consumo annuo del beneficiario degli ultimi cinque anni e conservano un incentivo alla riduzione della domanda;

b)

soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 7, della direttiva (UE) 2019/944;

c)

se del caso, soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 13

Possibilità temporanea di fissare prezzi dell'energia elettrica inferiori ai costi

In deroga alle norme dell'Unione in materia, quando gli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi si applicano alla fissazione dei prezzi di fornitura dell'energia elettrica a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2019/944 o dell'articolo 12 del presente regolamento, gli Stati membri possono fissare, in via eccezionale e temporanea, un prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)

la misura riguarda un volume limitato di consumo e conserva un incentivo alla riduzione della domanda;

b)

non è fatta alcuna discriminazione tra fornitori;

c)

i fornitori ricevono una compensazione per le forniture sotto il prezzo di costo; e

d)

tutti i fornitori hanno il diritto di presentare offerte al prezzo di fornitura dell'energia elettrica inferiore ai costi sulla stessa base.

CAPO III

Misura riguardante i settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione

Articolo 14

Sostegno ai clienti finali di energia mediante un contributo di solidarietà temporaneo

1.   Gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti.

2.   Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo di cui al presente regolamento, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo di solidarietà.

3.   Gli Stati membri adottano e pubblicano misure che attuano il contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio di cui al paragrafo 1 entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 15

Base di calcolo del contributo di solidarietà temporaneo

Il contributo di solidarietà temporaneo per le imprese e le stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, comprese quelle che fanno parte di un gruppo consolidato unicamente a fini fiscali, è calcolato sugli utili imponibili — determinati in base alla normativa fiscale nazionale, nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata — che eccedono un aumento del 20 % degli utili imponibili medi, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente. Qualora la media degli utili imponibili di tali quattro esercizi fiscali sia negativa, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo l'utile imponibile medio è pari a zero.

Articolo 16

Tasso per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo

1.   Il tasso applicabile per il calcolo del contributo di solidarietà temporaneo è pari ad almeno il 33 % della base di cui all'articolo 15.

2.   Il contributo di solidarietà temporaneo si applica in aggiunta alle imposte e ai prelievi ordinari applicabili conformemente al diritto nazionale dello Stato membro.

Articolo 17

Utilizzo dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo

1.   Gli Stati membri utilizzano i proventi del contributo di solidarietà temporaneo in modo da conseguire un impatto sufficientemente tempestivo per uno qualsiasi degli scopi seguenti:

a)

misure di sostegno finanziario ai clienti finali di energia, in particolare alle famiglie vulnerabili, per attenuare in modo mirato gli effetti dei prezzi elevati dell'energia;

b)

misure di sostegno finanziario intese a ridurre il consumo di energia, ad esempio mediante procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda, ad abbassare i costi di acquisto di energia a carico dei clienti finali di energia per determinati volumi di consumo o a promuovere investimenti dei clienti finali in energie rinnovabili e investimenti strutturali nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;

c)

misure di sostegno finanziario a favore delle imprese dei settori ad alta intensità energetica, a condizione che siano subordinate a investimenti nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica o in altre tecnologie di decarbonizzazione;

d)

misure di sostegno finanziario per lo sviluppo dell'autonomia energetica, in particolare investimenti in linea con gli obiettivi di REPowerEU stabiliti nel piano REPowerEU e nell'azione europea comune REPowerEU quali i progetti aventi una dimensione transfrontaliera;

e)

in uno spirito di solidarietà fra Stati membri, gli Stati membri possono destinare parte dei proventi del contributo di solidarietà temporaneo al finanziamento comune di misure volte a ridurre gli effetti dannosi della crisi energetica, tra le quali il sostegno a tutela dell'occupazione e a favore della riqualificazione e del miglioramento del livello delle competenze della forza lavoro, o di misure intese a promuovere gli investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, anche in progetti transfrontalieri, e nel meccanismo unionale di finanziamento per l'energia rinnovabile di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).

2.   Le misure di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili.

Articolo 18

Natura temporanea del contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà applicato dagli Stati membri a norma del presente regolamento ha natura temporanea. Esso si applica esclusivamente agli utili eccedenti generati negli esercizi fiscali di cui all'articolo 15.

CAPO IV

Disposizioni Finali

Articolo 19

Monitoraggio e applicazione

1.   L'autorità competente dello Stato membro monitora l'attuazione sul suo territorio delle misure di cui agli articoli dal 3 al 7, 10, 12 e 13.

2.   Il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e entro il 1o dicembre 2022 gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure previste per conseguire la riduzione della domanda a norma dell'articolo 5 e gli accordi tra gli Stati membri conclusi a norma dell'articolo 11.

3.   Entro il 31 gennaio 2023 ed entro il 30 aprile 2023, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito:

a)

alla riduzione della domanda conseguita a norma degli articoli 3 e 4 e alle misure messe in atto per conseguire la riduzione a norma dell'articolo 5;

b)

ai ricavi eccedenti generati a norma dell'articolo 6;

c)

alle misure relative alla distribuzione dei ricavi eccedenti applicate per attenuare l'impatto dei prezzi elevati dell'energia elettrica sui clienti finali di energia elettrica a norma dell'articolo 10;

d)

agli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi della fornitura di energia elettrica di cui agli articoli 12 e 13.

4.   Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito:

a)

all'introduzione del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell'articolo 14 compreso l'esercizio fiscale nel quale lo applicheranno, entro il 31 dicembre 2022;

b)

alle eventuali modifiche successive apportate al quadro giuridico nazionale entro un mese dalla data di pubblicazione nelle loro rispettive Gazzette ufficiali nazionali;

c)

all'utilizzo dei proventi a norma dell'articolo 17 entro un mese dalla data in cui sono stati prelevati da loro conformemente al diritto nazionale;

d)

alle misure nazionali equivalenti adottate di cui all'articolo 14 entro il 31 dicembre 2022; gli Stati membri forniscono inoltre una valutazione dell'importo dei proventi generati da tali misure nazionali equivalenti adottate e del relativo utilizzo entro un mese dalla data in cui tali proventi sono stati prelevati da loro conformemente al diritto nazionale.

Articolo 20

Riesame

1.   Entro il 30 aprile 2023 la Commissione svolge un riesame del capo II alla luce della situazione generale dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia elettrica nell'Unione e presenta al Consiglio una relazione che ne illustra le principali risultanze. Sulla base della relazione, la Commissione può in particolare proporre, qualora ciò sia giustificato dalla situazione economica o dal funzionamento del mercato dell'energia elettrica nell'Unione e nei singoli Stati membri, di prorogare il periodo di applicazione del presente regolamento, di modificare il livello del tetto sui ricavi di mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e le fonti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 7, paragrafo 1, cui tale tetto si applica, o di modificare altrimenti il capo II.

2.   Entro il 15 ottobre 2023 ed entro il 15 ottobre 2024 la Commissione svolge un riesame del capo III tenendo conto della situazione generale del settore dei combustibili fossili e degli utili eccedenti generati, e presenta al Consiglio una relazione che ne illustra le principali risultanze.

Articolo 21

Deroghe

1.   Gli articoli dal 4 al 7 non si applicano alle regioni ultraperiferiche ai sensi dell'articolo 349 TFUE che non possono essere interconnesse con il mercato dell'energia elettrica dell'Unione.

2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli dal 4 al 7 all'energia elettrica generata in piccoli sistemi isolati o piccoli sistemi connessi.

3.   Gli articoli dal 4 al 7 non sono obbligatori per Cipro e Malta. Qualora Cipro decida di applicare gli articoli dal 4 al 7, l'articolo 6, paragrafo 1, non si applica all'energia elettrica generata da prodotti del petrolio greggio.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Fatto salvo l'obbligo di garantire la distribuzione dei ricavi eccedenti a norma dell'articolo 10 e di utilizzare i proventi del contributo di solidarietà temporaneo a norma dell'articolo 17, nonché fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2, il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2023 alle condizioni seguenti:

a)

L'articolo 4 si applica dal 1o dicembre 2022 al 31 marzo 2023;

b)

Gli articoli 5 e 10 si applicano a decorrere dal 1o dicembre 2022;

c)

Gli articoli 6, 7, e 8 si applicano dal 1o dicembre 2022 al 30 giugno 2023;

d)

L'articolo 20, paragrafo 2, si applica fino al 15 ottobre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 22).

(2)  GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

(3)  Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell'8.8.2022, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(5)  Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54).

(6)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(7)  Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(8)  Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).

(9)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(10)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).