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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 254 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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3.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 254/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1840 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Αρνάκι Λήμνου/Arnaki Limnou» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Αρνάκι Λήμνου/Arnaki Limnou» presentata dalla Grecia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Αρνάκι Λήμνου/Arnaki Limnou» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Αρνάκι Λήμνου/Arnaki Limnou» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.1. Carni fresche (e frattaglie) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 229 del 14.6.2022, pag. 29.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
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3.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 254/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1841 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2022
recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
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(2) |
Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate in detto allegato. |
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(3) |
Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1617 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania, Polonia e Slovacchia. |
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(4) |
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone. |
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(5) |
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1617 si è verificato un nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Lituania. |
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(6) |
Nel settembre 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Taurages in Lituania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Lituania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio. |
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(7) |
A seguito di tale recente focolaio di peste suina africana in suini detenuti in Lituania e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tale Stato membro è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
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(8) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Lituania ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti. |
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(9) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1617 della Commissione, del 19 settembre 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 243 del 20.9.2022, pag. 47).
(4) Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).
(5) Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29a edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8 (https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
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Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
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2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
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— |
Hiiu maakond. |
3. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
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— |
in the regional unit of Drama:
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— |
in the regional unit of Xanthi:
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— |
in the regional unit of Rodopi:
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in the regional unit of Evros:
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in the regional unit of Serres:
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4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
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— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
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— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
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— |
Kalvarijos savivaldybė, |
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Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
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— |
Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos, |
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— |
Palangos miesto savivaldybė, |
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— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
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Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
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Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
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406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
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Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
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w województwie kujawsko - pomorskim:
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w województwie warmińsko-mazurskim:
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w województwie podlaskim:
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w województwie mazowieckim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie świętokrzyskim:
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w województwie łódzkim:
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w województwie śląskim:
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w województwie pomorskim:
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w województwie lubuskim:
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w województwie dolnośląskim:
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w województwie wielkopolskim:
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w województwie opolskim:
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w województwie zachodniopomorskim:
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w województwie małopolskim:
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8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
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in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
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— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
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— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, |
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— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
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— |
the whole district of Ružomberok, |
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— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
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— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
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— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
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— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
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— |
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre, |
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— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
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regione Piemonte:
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regione Liguria:
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regione Emilia-Romagna:
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regione Lombardia:
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regione Lazio:
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regione Abruzzo:
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PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
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the whole region of Haskovo, |
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— |
the whole region of Yambol, |
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— |
the whole region of Stara Zagora, |
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— |
the whole region of Pernik, |
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— |
the whole region of Kyustendil, |
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— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Smolyan, |
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— |
the whole region of Dobrich, |
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— |
the whole region of Sofia city, |
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— |
the whole region of Sofia Province, |
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the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
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the whole region of Razgrad, |
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— |
the whole region of Kardzhali, |
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— |
the whole region of Burgas, |
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— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
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— |
the whole region of Silistra, |
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— |
the whole region of Ruse, |
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— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
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— |
the whole region of Pleven, |
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— |
the whole region of Targovishte, |
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— |
the whole region of Shumen, |
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— |
the whole region of Sliven, |
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— |
the whole region of Vidin, |
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— |
the whole region of Gabrovo, |
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— |
the whole region of Lovech, |
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the whole region of Montana, |
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— |
the whole region of Vratza. |
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
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Bundesland Brandenburg:
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Bundesland Sachsen:
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Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
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3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
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Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
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Aizkraukles novads, |
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— |
Alūksnes, novada Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemera pagasts, Jaunannas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no Pededzes upes, Alūksnes pilsēta, |
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Augšdaugavas novads, |
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— |
Ādažu novads, |
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— |
Balvu, novada Baltinavas, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Tilžas, Vectilžas, Vecumu, Žīguru, Viļakas pilsēta, |
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Bauskas novads, |
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— |
Cēsu novads, |
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— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
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— |
Dobeles novads, |
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— |
Gulbenes, novada Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagasts, Litenes pagasta daļa uz rietumiem no Pededzes upes, Gulbenes pilsēta, |
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— |
Jelgavas novads, |
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— |
Jēkabpils novads, |
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— |
Krāslavas novads, |
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— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kuldīgas pilsēta, |
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— |
Ķekavas novads, |
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— |
Limbažu novads, |
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— |
Līvānu novads, |
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— |
Ludzas novads, |
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— |
Madonas novads, |
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— |
Mārupes novads, |
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— |
Ogres novads, |
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— |
Olaines novads, |
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— |
Preiļu, novada Aglonas, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu, Riebiņu, Rožkalnu, Saunas, Sīļukalna, Stabulnieku, Upmalas, Vārkavas pagasts, Galēnu pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V742, Preiļu pilsēta, |
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— |
Rēzeknes, novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dekšāres, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Mākoņkalna, Nagļu, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Sokolku, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu, Viļānu pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz austrumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz austrumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V577, V742, Viļānu pilsēta, |
|
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
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— |
Salaspils novads, |
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— |
Saldus novads, |
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— |
Saulkrastu novads, |
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— |
Siguldas novads, |
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— |
Smiltenes novads, |
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— |
Talsu novads, |
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— |
Tukuma novads, |
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— |
Valkas novads, |
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— |
Valmieras novads, |
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— |
Varakļānu novads, |
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— |
Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Vārves, Užavas, Usmas, Jūrkalnes pagasts, Ugāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1347, uz austrumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, Piltenes pilsēta, |
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— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
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— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
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— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
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— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
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— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
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— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
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Anykščių rajono savivaldybė, |
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Akmenės rajono savivaldybė, |
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— |
Birštono savivaldybė, |
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— |
Biržų miesto savivaldybė, |
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— |
Biržų rajono savivaldybė, |
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— |
Druskininkų savivaldybė, |
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— |
Elektrėnų savivaldybė, |
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— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
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— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
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— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos, |
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— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
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— |
Kauno miesto savivaldybė, |
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— |
Kauno rajono savivaldybė, |
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— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija. |
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— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
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— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
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— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
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— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
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— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
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— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
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— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
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— |
Pagėgių savivaldybė, |
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— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
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— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
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— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
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— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
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— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
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— |
Rietavo savivaldybė, |
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— |
Prienų rajono savivaldybė, |
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— |
Plungės rajono savivaldybė, |
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— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
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— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
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— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
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— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos, |
|
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
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— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
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— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
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— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
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— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
|
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
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— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
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— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
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— |
Telšių rajono savivaldybė, |
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— |
Trakų rajono savivaldybė, |
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— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
|
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
|
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
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— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
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— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
|
— |
Visagino savivaldybė, |
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— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
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— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
|
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
|
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
|
w województwie podlaskim:
|
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w województwie mazowieckim:
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w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
|
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w województwie małopolskim:
|
|
w województwie pomorskim:
|
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w województwie świętokrzyskim:
|
|
w województwie lubuskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
|
|
w województwie wielkopolskim:
|
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w województwie łódzkim:
|
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
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w województwie opolskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
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— |
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Poprad |
|
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
|
— |
the whole district of Levoča, |
|
— |
the whole district of Kežmarok |
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— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Košice-okolie, |
|
— |
the whole district of Rožnava, |
|
— |
the whole city of Košice, |
|
— |
in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš, |
|
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
|
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Snina, |
|
— |
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Bardejov, |
|
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
|
— |
the whole district of Revúca, |
|
— |
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III, |
|
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
|
— |
the whole district of Lučenec, |
|
— |
the whole district of Poltár, |
|
— |
the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Detva, |
|
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
|
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
|
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, |
|
— |
the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III, |
|
— |
the whole district of Brezno, |
|
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš, |
|
— |
the whole district of Trebišov’. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:
|
regione Piemonte:
|
|
regione Liguria:
|
|
regione Lazio:
|
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
|
— |
in Blagoevgrad region:
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— |
the Pazardzhik region:
|
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— |
in Plovdiv region
|
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— |
in Varna region:
|
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:
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Bundesland Brandenburg:
|
3. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
|
— |
regione Sardegna: tutto il territorio, |
|
— |
regione Lazio: l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1". |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:
|
— |
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
|
— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Padures, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Skrundas pilsēta, |
|
— |
Ventspils novada Zlēku pagasts, Ugāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1347, uz rietumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, |
|
— |
Alūksnes novada Jaunannas pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no Pededzes upes, |
|
— |
Balvu novada Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes, Balvu pagasts, Balvu pilsēta, |
|
— |
Gulbenes novada Litenes pagasta daļa uz austrumiem no Pededzes upes, |
|
— |
Preiļu novada Silajāņu pagasts, Galēnu pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V742, |
|
— |
Rēzeknes novada Silmalas pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz rietumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz rietumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V577, V742. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:
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— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos, |
|
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
|
— |
Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
|
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos. |
|
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
|
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos. |
|
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
|
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
|
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
6. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
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|
w województwie lubelskim:
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w województwie podkarpackim:
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w województwie lubuskim:
|
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w województwie wielkopolskim:
|
|
w województwie dolnośląskim:
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|
w województwie świętokrzyskim:
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w województwie małopolskim:
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7. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
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— |
Zona orașului București, |
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— |
Județul Constanța, |
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— |
Județul Satu Mare, |
|
— |
Județul Tulcea, |
|
— |
Județul Bacău, |
|
— |
Județul Bihor, |
|
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
|
— |
Județul Brăila, |
|
— |
Județul Buzău, |
|
— |
Județul Călărași, |
|
— |
Județul Dâmbovița, |
|
— |
Județul Galați, |
|
— |
Județul Giurgiu, |
|
— |
Județul Ialomița, |
|
— |
Județul Ilfov, |
|
— |
Județul Prahova, |
|
— |
Județul Sălaj, |
|
— |
Județul Suceava |
|
— |
Județul Vaslui, |
|
— |
Județul Vrancea, |
|
— |
Județul Teleorman, |
|
— |
Judeţul Mehedinţi, |
|
— |
Județul Gorj, |
|
— |
Județul Argeș, |
|
— |
Judeţul Olt, |
|
— |
Judeţul Dolj, |
|
— |
Județul Arad, |
|
— |
Județul Timiș, |
|
— |
Județul Covasna, |
|
— |
Județul Brașov, |
|
— |
Județul Botoșani, |
|
— |
Județul Vâlcea, |
|
— |
Județul Iași, |
|
— |
Județul Hunedoara, |
|
— |
Județul Alba, |
|
— |
Județul Sibiu, |
|
— |
Județul Caraș-Severin, |
|
— |
Județul Neamț, |
|
— |
Județul Harghita, |
|
— |
Județul Mureș, |
|
— |
Județul Cluj, |
|
— |
Județul Maramureş. |
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:
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— |
The whole district of Vranov and Topľou, |
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— |
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa, |
|
— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany, |
|
— |
In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka, |
|
— |
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, |
|
— |
In the district Of Sabinov: Daletice, |
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In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany, |
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the whole district of Medzilaborce, |
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In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce, |
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In the district of Svidník: Pstruša, |
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In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec, |
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In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica, |
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The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II. |
DECISIONI
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3.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 254/43 |
DECISIONE (UE) 2022/1842 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia riguardo all’integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio sullo stoccaggio del gas nell’acquis della Comunità dell’energia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell’energia (1),
visto il trattato della Comunità dell’energia, in particolare gli articoli 79, 24 e 25,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’Unione europea è parte del trattato della Comunità dell’energia. |
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(2) |
Il trattato della Comunità dell’energia è stato concluso dall’Unione con decisione 2006/500/CE del Consiglio ed è entrato in vigore il 1o luglio 2006. |
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(3) |
Uno dei compiti principali della Comunità dell’energia è organizzare i rapporti tra le parti del trattato della Comunità dell’energia e dare vita a un assetto giuridico ed economico per i settori dell’elettricità e del gas quali definiti nel trattato della Comunità dell’energia. |
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(4) |
Data l’importanza dello stoccaggio di gas per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e nel contesto della guerra di aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, l’Unione ha adottato con urgenza un regolamento sullo stoccaggio del gas, vale a dire il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Esso dovrebbe essere integrato con urgenza nell’acquis della Comunità dell’energia. |
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(5) |
A norma del titolo II del trattato della Comunità dell’energia, la Commissione ha la facoltà di proporre misure in relazione all’estensione dell’acquis della Comunità dell’energia. |
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(6) |
L’integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 nell’acquis della Comunità dell’energia contribuisce al perseguimento degli obiettivi della Comunità dell’energia e gioverà alle parti contraenti del trattato della Comunità dell’energia in termini di sicurezza dell’approvvigionamento energetico. |
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(7) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») riguardo all’integrazione del regolamento (UE) 2022/1032 nell’acquis della Comunità dell’energia. |
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(8) |
La posizione dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso. |
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(9) |
Tenuto conto dell’urgenza determinata dallo stoccaggio del gas, è necessario adottare la presente decisione senza indugi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell’energia («Consiglio ministeriale») è di approvare il progetto di decisione del Consiglio ministeriale accluso alla presente decisione.
2. La Commissione può, alla luce delle osservazioni delle parti contraenti del trattato della Comunità dell’energia, concordare modifiche minori prima o durante la procedura di adozione della decisione del Consiglio ministeriale senza bisogno di un’ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15.
(2) Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).
PROGETTO
DECISIONE 2022/…/MC-Enc DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA
del …
recante adeguamento e attuazione del regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/1938, adeguato e adottato nella Comunità dell'energia con decisione 2021/15/MC-EnC del Consiglio ministeriale, e il regolamento (CE) n. 715/2009, adeguato e adottato con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, per quanto riguarda lo stoccaggio del gas
Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia,
visto il trattato della Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 79, 24 e 25,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli impegni delle parti contraenti a norma dell'articolo 11 del trattato della Comunità dell'energia («trattato») dovrebbero essere allineati all'evoluzione del diritto dell'Unione europea, tenendo conto nel contempo dell'assetto istituzionale della Comunità dell'energia e della situazione specifica di ciascuna delle sue parti contraenti. |
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(2) |
Data l'importanza dello stoccaggio del gas per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e nel contesto della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, a marzo 2022 la Commissione ha presentato con urgenza una proposta di regolamento sullo stoccaggio del gas allo scopo di assicurarsi che l'Unione europea sia preparata a un'eventuale interruzione delle forniture di gas il prossimo inverno. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas è stato adottato con procedura di urgenza a livello di Unione ed è entrato in vigore il 1o luglio 2022. |
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(4) |
Secondo il considerando 35 del regolamento (UE) 2022/1032 tale regolamento dovrebbe essere integrato con urgenza nell'acquis della Comunità dell'energia conformemente al trattato. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare l'allegato I del trattato per tener conto delle modifiche apportate all'acquis comunitario in materia di energia. Occorre inoltre adeguare il regolamento (UE) 2022/1032 al trattato e adottare le misure necessarie per la sua attuazione a opera delle parti contraenti. |
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(6) |
Il Gruppo permanente ad alto livello ha accolto con favore la proposta di integrare il regolamento (UE) 2022/1032 nell'acquis della Comunità dell'energia nella riunione del 7 luglio 2022, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche del trattato
Nell'allegato I «Elenco degli atti inclusi nell'acquis comunitario in materia di energia» del trattato, il punto 6) è sostituito dal seguente:
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«6) |
regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, adeguato e adottato con decisione 2021/15/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 30 novembre 2021, e adeguato con decisione 2022/…/MC-EnC del Consiglio ministeriale del …, e regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento, adeguato e adottato dalla decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale del 6 ottobre 2011 (CE) n. 1775/2005, e adeguato con decisione 2018/01/PHLG-EnC del Gruppo permanente ad alto livello, del 12 gennaio 2018, e con decisione 2022/…/MC-EnC del ….». |
Articolo 2
Termini di recepimento e attuazione
1. Ciascuna parte contraente mette in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ai regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009, adattati dalla presente decisione, entro il 1o ottobre 2022.
2. Le parti contraenti informano immediatamente del recepimento il segretariato della Comunità dell'energia e gli comunicano il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente decisione.
Articolo 3
Adeguamenti specifici del regolamento (UE) 2017/1938 adottato nella Comunità dell'energia
Il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, adeguato e adottato con decisione 2021/15/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 30 novembre 2021, è adeguato come segue:
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1) |
all'articolo 2 sono aggiunti i punti seguenti:
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2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 bis Obiettivi di riempimento e traiettorie di riempimento 1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, entro il 1o novembre di ogni anno le parti contraenti conseguono gli obiettivi di riempimento seguenti per la capacità aggregata di tutti gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel proprio territorio e direttamente interconnessi con un'area di mercato nel proprio territorio:
Al fine di ottemperare al presente paragrafo, le parti contraenti tengono conto dell'obiettivo di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a norma dell'articolo 1. 2. Nonostante il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altre parti contraenti di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento per ciascuna parte contraente in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto a un volume corrispondente al 35 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti per tale parte contraente. 3. Fatto salvo il paragrafo 1 e lasciando impregiudicati gli obblighi di altre parti contraenti di riempire gli impianti interessati di stoccaggio sotterraneo del gas, l'obiettivo di riempimento di ciascuna parte contraente in cui sono ubicati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas è ridotto del volume che è stato fornito agli Stati membri dell'UE e a paesi terzi durante il periodo di riferimento dal 2016 al 2021 se il volume medio fornito è stato superiore a 15 TWh all'anno durante il periodo di prelievo dallo stoccaggio del gas (ottobre-aprile). 4. <….> 5. Una parte contraente può conseguire parzialmente l'obiettivo di riempimento contabilizzando il GNL fisicamente stoccato e disponibile nei propri impianti di GNL ove siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
6. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per conseguire gli obiettivi intermedi o per garantire che essi siano conseguiti come segue:
7. Per il 2023 e gli anni successivi, ciascuna parte contraente che dispone di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas presenta al segretariato della Comunità dell'energia, entro il 15 settembre dell'anno precedente, un progetto di traiettoria di riempimento in forma aggregata, corredato degli obiettivi intermedi per febbraio, maggio, luglio e settembre, comprese informazioni tecniche, per gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas ubicati nel suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di mercato. La traiettoria di riempimento e i rispettivi obiettivi intermedi si basano sul tasso di riempimento medio dei cinque anni precedenti. Per le parti contraenti per le quali l'obiettivo di riempimento è ridotto al 35 % del loro consumo medio annuale di gas ai sensi del paragrafo 2, gli obiettivi intermedi della traiettoria di riempimento sono ridotti di conseguenza. Sulla base delle informazioni tecniche fornite da ciascuna parte contraente e tenendo conto della valutazione del gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento, il segretariato della Comunità dell'energia adotta una decisione che fissa la traiettoria di riempimento per ciascuna parte contraente. Tale decisione è adottata entro il 15 novembre dell'anno precedente, ove necessario e anche nel caso in cui una parte contraente abbia presentato un progetto aggiornato di traiettoria di riempimento. Essa si basa su una valutazione della situazione generale della sicurezza dell'approvvigionamento di gas e dell'andamento di domanda e offerta di gas nella Comunità dell'energia e nelle singole parti contraenti ed è fissata in modo da garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas evitando nel contempo oneri inutili per le parti contraenti, i partecipanti al mercato del gas, i gestori dei sistemi di stoccaggio o i clienti e senza distorcere indebitamente la concorrenza tra impianti di stoccaggio ubicati in parti contraenti e/o Stati membri confinanti. 8. Qualora in un dato anno una parte contraente non riesca a raggiungere il proprio obiettivo di riempimento entro il 1o novembre a causa delle caratteristiche tecniche specifiche di uno o più impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel suo territorio, come tassi di iniezione eccezionalmente bassi, essa è autorizzata a raggiungerlo entro il 1o dicembre. La parte contraente ne informa il segretariato della Comunità dell'energia entro il 1o novembre, indicando i motivi del ritardo. 9. L'obiettivo di riempimento non si applica se e fintantoché una o più parti contraenti che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas abbiano dichiarato un'emergenza nazionale a norma dell'articolo 11. 10. L'autorità competente di ciascuna parte contraente monitora costantemente il rispetto della traiettoria di riempimento e riferisce regolarmente al gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento. Se il livello di riempimento di una determinata parte contraente è inferiore di oltre cinque punti percentuali rispetto al livello della traiettoria di riempimento, l'autorità competente adotta senza ritardo misure efficaci per aumentarlo. Le parti contraenti informano il segretariato della Comunità dell'energia e il gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento in merito alle misure adottate. 11. In caso di scostamento sostanziale e persistente dalla traiettoria di riempimento da parte di una parte contraente, che compromette il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento, o in caso di scostamento dall'obiettivo di riempimento, il segretariato della Comunità dell'energia, previa consultazione del gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento e della parte contraente interessata, emette una raccomandazione destinata a tale parte contraente o ad altre parti contraenti interessate relativa all'adozione immediata di misure. Qualora lo scostamento non sia significativamente ridotto entro un mese dalla ricezione della raccomandazione del segretariato della Comunità dell'energia, il segretariato, previa consultazione del gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento e della parte contraente interessata, adotta una decisione come misura di ultima istanza per imporre alla parte contraente interessata di adottare misure che pongano rimedio allo scostamento in modo efficace, comprese eventualmente una o più delle misure di cui all'articolo 6 ter, paragrafo 1, o qualsiasi altra misura volta a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento a norma del presente articolo. Nel decidere quali delle misure adottare a norma del secondo comma, il segretariato della Comunità dell'energia tiene conto della situazione specifica della parte contraente interessata, quali le dimensioni degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas in relazione al consumo interno di gas, l'importanza degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nella regione e l'esistenza di eventuali impianti di stoccaggio di GNL. Le misure adottate dal segretariato della Comunità dell'energia per far fronte agli scostamenti dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022 tengono conto del breve lasso di tempo per l'attuazione del presente articolo a livello nazionale che può aver contribuito alla deviazione dalla traiettoria di riempimento o dall'obiettivo di riempimento per il 2022. Il segretariato della Comunità dell'energia assicura che le misure adottate a norma del presente paragrafo:
Articolo 6 ter Attuazione degli obiettivi di riempimento 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie, incluso concedendo incentivi finanziari o compensazioni ai partecipanti al mercato, per conseguire gli obiettivi di riempimento stabiliti a norma dell'articolo 6 bis. Nel garantire il conseguimento degli obiettivi di riempimento le parti contraenti privilegiano, ove possibile, misure di mercato. Nella misura in cui una qualsiasi delle misure di cui al presente articolo costituisce compiti e competenze dell'autorità di regolamentazione nazionale, a norma dell'articolo 41 della direttiva 2009/73/CE, adeguata e adottata con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, le autorità di regolamentazione nazionali sono responsabili dell'adozione di tali misure. Le misure adottate a norma del presente paragrafo possono in particolare:
2. Le misure adottate dalle parti contraenti a norma del paragrafo 1 sono limitate a quanto necessario per conseguire le traiettorie di riempimento e gli obiettivi di riempimento. Esse sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili. Esse non distorcono indebitamente la concorrenza o il buon funzionamento del mercato interno del gas né mettono a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di gas di altre parti contraenti o della Comunità dell'energia. 3. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire un uso efficiente delle infrastrutture esistenti a livello nazionale e regionale, a vantaggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Tali misure non bloccano né limitano in alcun caso l'uso transfrontaliero di impianti di stoccaggio o di impianti di GNL e non limitano le capacità di trasporto transfrontaliero assegnate a norma del regolamento (UE) 2017/459, adeguato e adottato con decisione 2018/06/PHLG-EnC del Gruppo permanente ad alto livello. 4. Quando adottano misure a norma del presente articolo, le parti contraenti applicano il principio “l'efficienza energetica al primo posto”, pur continuando a conseguire gli obiettivi delle rispettive misure, in conformità del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, adeguato e adottato con decisione 2021/14/MC-EnC del Consiglio ministeriale. Articolo 6 quater Accordi per lo stoccaggio e meccanismo di ripartizione degli oneri 1. Una parte contraente che non sia dotata di impianti di stoccaggio sotterraneo provvede affinché i partecipanti al mercato di tale parte contraente dispongano di accordi con i gestori dei sistemi di stoccaggio sotterranei o altri partecipanti al mercato nelle parti contraenti e/o negli Stati membri dotati di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Tali accordi prevedono l'uso, entro il 1o novembre, di volumi di stoccaggio corrispondenti ad almeno il 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti della parte contraente priva di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas. Ciò nonostante, se la capacità di trasporto transfrontaliero o altre limitazioni tecniche impediscono alla parte contraente priva di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas di utilizzare pienamente il 15 % di tali volumi di stoccaggio, tala parte contraente immagazzina soltanto i volumi tecnicamente possibili. Nel caso in cui le limitazioni tecniche non consentano a una parte contraente di rispettare l'obbligo stabilito nel primo comma, e detta parte contraente abbia l'obbligo di stoccaggio di altri combustibili per sostituire il gas, l'obbligo di cui al primo comma può essere eccezionalmente sostituito da un obbligo equivalente di stoccaggio di combustibili diversi dal gas. Le limitazioni tecniche e l'equivalenza della misura sono dimostrate dalla parte contraente interessata. 2. In deroga al paragrafo 1, una parte contraente sprovvista di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas può sviluppare un meccanismo di ripartizione degli oneri con una o più parti contraenti e/o uno o più Stati membri che dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas («meccanismo di ripartizione degli oneri»). Il meccanismo di ripartizione degli oneri si basa sui dati pertinenti derivanti dall'ultima valutazione dei rischi a norma dell'articolo 7 e tiene conto di tutti i parametri seguenti:
Le parti contraenti comunicano il meccanismo di ripartizione degli oneri al segretariato della Comunità dell'energia e al Gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento entro il … [due mesi dopo la data di entrata in vigore della presente decisione]. In mancanza di un accordo sul meccanismo di ripartizione degli oneri entro tale data, le parti contraenti prive di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas dimostrano di rispettare il paragrafo 1 e ne informano il segretariato della Comunità dell'energia e il gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento. 3. <…> 4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di stoccaggio di gas in altre parti contraenti e/o negli Stati membri a norma del paragrafo 1 o l'attuazione del meccanismo di ripartizione degli oneri, le parti contraenti che non dispongono di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono fornire incentivi o compensazioni finanziarie ai partecipanti al mercato o ai gestori dei sistemi di trasporto, a seconda dei casi, per la perdita di ricavi o per i costi da essi sostenuti imputabili al rispetto degli obblighi di stoccaggio a norma del presente articolo qualora tale perdita o tali costi non possano essere coperti dai ricavi. Se l'incentivo o la compensazione finanziaria è finanziata mediante un prelievo, tale prelievo non è applicato ai punti di interconnessione transfrontalieri. 5. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora una parte contraente sia dotata di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas situati nel proprio territorio e la capacità aggregata di tali impianti sia superiore al consumo annuo di gas di tale parte contraente, le parti contraenti prive di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas che hanno accesso a tali impianti:
Se la parte contraente priva di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas può dimostrare che è stata prenotata una capacità di stoccaggio equivalente al volume oggetto dell'obbligo di cui al primo comma, lettera a), si applica il paragrafo 1. L'obbligo di cui al presente paragrafo è limitato al 15 % del consumo medio annuo di gas dei cinque anni precedenti nella parte contraente interessata. 6. <…> Articolo 6 quinquies Monitoraggio e applicazione 1. I gestori dei sistemi di stoccaggio comunicano il livello di riempimento all'autorità competente di ciascuna parte contraente in cui sono situati gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas interessati e, se del caso, a un'entità designata da tale parte contraente (“entità designata”), come segue:
2. L'autorità competente e, se del caso, l'entità designata di ciascuna parte contraente monitorano i livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas nel loro territorio alla fine di ogni mese e comunicano i risultati al segretariato della Comunità dell'energia senza indebito ritardo. Il segretariato della Comunità dell'energia può, ove opportuno, invitare il Comitato di regolamentazione della Comunità dell'energia a fornire assistenza a tale monitoraggio. 3. Sulla base delle informazioni fornite dall'autorità competente e, se del caso, dall'entità designata di ciascuna parte contraente, il segretariato della Comunità dell'energia riferisce periodicamente al gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento. 4. Il gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento assiste il segretariato della Comunità dell'energia nel monitoraggio traiettorie di riempimento e degli obiettivi di riempimento ed elabora orientamenti per il segretariato della Comunità dell'energia su misure adeguate per garantire la conformità nel caso in cui le parti contraenti si discostino dalle traiettorie di riempimento o non raggiungano gli obiettivi di riempimento. 5. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per rispettare le traiettorie di riempimento e raggiungere gli obiettivi di riempimento e per far ottemperare ai partecipanti al mercato gli obblighi di stoccaggio necessari per rispettarli, anche comminando a tali partecipanti al mercato sanzioni e ammende sufficientemente dissuasive. Le parti contraenti informano senza ritardo il segretariato della Comunità dell'energia delle misure di esecuzione adottate a norma del presente paragrafo. 6. Qualora sia necessario scambiare informazioni commercialmente sensibili, il segretariato della Comunità dell'energia può convocare riunioni del gruppo di coordinamento per la sicurezza dell'approvvigionamento riservate alle parti contraenti e al segretariato stesso. 7. Le eventuali informazioni scambiate sono limitate a quanto necessario per monitorare il rispetto del presente regolamento. Il segretariato della Comunità dell'energia, le autorità di regolamentazione nazionali e le parti contraenti garantiscono la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili ricevute ai fini dell'adempimento dei loro obblighi.»; |
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3) |
l'articolo 7 è così adeguato:
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4) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 17 bis Relazioni 1. Entro il 1o giugno 2023, e successivamente su base annua, il segretariato della Comunità dell'energia presenta al Consiglio ministeriale relazioni contenenti:
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5) |
all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «4. Gli articoli da 6 bis a 6 quinquies non si applicano al Montenegro, al Kosovo* o alla Georgia finché non siano direttamente interconnessi al sistema interconnesso del gas di altre parti contraenti.»; |
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6) |
all'articolo 22 è aggiunto il comma seguente: «L'articolo 2, punti da 27 a 31, gli articoli da 6 bis a 6 quinquies, l'articolo 17 bis, l'articolo 20, paragrafo 4, e l'allegato I bis si applicano fino al 31 dicembre 2025.»; |
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7) |
è inserito l'allegato seguente: «ALLEGATO I bis (*) Traiettoria di riempimento con obiettivi intermedi e obiettivo di riempimento per il 2022 per le parti contraenti dotate di impianti di stoccaggio sotterraneo del gas
Per le parti contraenti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6 bis, paragrafo 2, l'obiettivo intermedio proporzionale è calcolato moltiplicando il valore indicato nella tabella per il limite del 35 % e dividendo il risultato per l'80 %. " |
Articolo 4
Adeguamenti specifici del regolamento (CE) n. 715/2009 adeguato e adottato nella Comunità dell'energia
Il regolamento (CE) n. 715/2009 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005, adeguato e adottato con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, del 6 ottobre 2011, e adattato con decisione 2018/01/PHLG-EnC del Gruppo permanente ad alto livello, del 12 gennaio 2018, è adeguato come segue:
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1) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 3 bis Certificazione dei gestori dei sistemi di stoccaggio 1. Le parti contraenti provvedono affinché ciascun gestore del sistema di stoccaggio, compreso qualsiasi gestore del sistema di stoccaggio controllato da un gestore del sistema di trasporto, sia certificato conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo, o dall'autorità di regolamentazione nazionale o da un'altra autorità competente designata dalla parte contraente interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, adeguato e adottato con decisione 2021/15/MC-EnC del Consiglio ministeriale (in entrambi i casi “autorità di certificazione”). Il presente articolo si applica anche ai gestori di sistemi di stoccaggio controllati da gestori di sistemi di trasporto che sono già stati certificati in base alle norme sulla separazione di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE, adeguata e adottata con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio Ministeriale. 2. L'autorità di certificazione emette un progetto di decisione sulla certificazione in relazione ai gestori dei sistemi di stoccaggio che gestiscono impianti di stoccaggio sotterraneo del gas la cui capacità sia superiore a 3,5 TWh quando, indipendentemente dal numero di gestori dei sistemi di stoccaggio, il livello di riempimento degli impianti di stoccaggio totali, era in media, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022, inferiore al 30 % della loro capacità massima entro il … [150 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della presente decisione] o entro 150 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 9. Per quanto concerne i gestori dei sistemi di stoccaggio di cui al primo comma, l'autorità di certificazione si adopera al massimo per adottare un progetto di decisione sulla certificazione entro il 1o gennaio 2023. Per quanto riguarda tutti gli altri gestori di sistemi di stoccaggio, l'autorità di certificazione adotta un progetto di decisione sulla certificazione entro il … [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione] o entro 18 mesi dalla data di ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 8 o 9. 3. Nel valutare il rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, l'autorità di certificazione tiene conto di eventuali rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento del gas a livello nazionale o della Comunità dell'energia, nonché dell'attenuazione di tali rischi, derivanti, tra l'altro:
4. Se l'autorità di certificazione giunge alla conclusione che una persona che, direttamente o indirettamente, controlla o esercita diritti sul gestore del sistema di stoccaggio ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, adeguata e adottata con decisione 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico o gli interessi essenziali di sicurezza della Comunità dell'energia o di una qualsiasi parte contraente, l'autorità di certificazione rifiuta la certificazione. In alternativa l'autorità di certificazione può scegliere di rilasciare una decisione di certificazione soggetta a condizioni che garantiscano una sufficiente attenuazione dei rischi che potrebbero incidere negativamente sul riempimento degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas, a condizione che la praticabilità delle condizioni possa essere pienamente garantita da un'attuazione e un monitoraggio efficaci. Tali condizioni possono comprendere, in particolare, l'obbligo per il proprietario o il gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio. 5. Qualora l'autorità di certificazione giunga alla conclusione che i rischi per l'approvvigionamento di gas non possono essere eliminati dalle condizioni di cui al paragrafo 4, anche imponendo al proprietario o al gestore del sistema di stoccaggio di trasferire la gestione del sistema di stoccaggio, e pertanto rifiuti la certificazione, essa:
6. L'autorità di certificazione notifica senza ritardo il proprio progetto di decisione sulla certificazione al segretariato della Comunità dell'energia, unitamente a tutte le opportune informazioni in merito. Il segretariato della Comunità dell'energia esprime un parere vincolante sul progetto di decisione sulla certificazione all'autorità di certificazione entro 25 giorni lavorativi da detta notificazione. L'autorità di certificazione si conforma al parere del segretariato della Comunità dell'energia. 7. L'autorità di certificazione adotta la propria decisione sulla certificazione entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del parere del segretariato della Comunità dell'energia. 8. Prima dell'entrata in funzione di un impianto di stoccaggio sotterraneo del gas di nuova costruzione, il gestore del sistema di stoccaggio è certificato conformemente ai paragrafi da 1 a 7. Il gestore del sistema di stoccaggio notifica all'autorità di certificazione l'intenzione di mettere in funzione l'impianto di stoccaggio. 9. I gestori dei sistemi di stoccaggio notificano all'autorità di certificazione pertinente qualsiasi operazione pianificata che richieda un riesame della loro conformità alle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. 10. Le autorità di certificazione monitorano costantemente i gestori dei sistemi di stoccaggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni di certificazione di cui ai paragrafi da 1 a 4. Esse avviano una procedura di certificazione per riesaminare la conformità in una qualsiasi delle circostanze seguenti:
11. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per garantire la continuità operativa degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sui loro rispettivi territori. Tali impianti di stoccaggio sotterraneo del gas possono cessare l'operatività solo nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti tecnici e di sicurezza o qualora l'autorità di certificazione, dopo aver condotto una valutazione e aver tenuto conto del parere del segretariato della Comunità dell'energia, giunga alla conclusione che tale cessazione non minerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento di gas a livello della Comunità dell'energia o a livello nazionale. Se la cessazione delle operazioni non è consentita, sono eventualmente adottate adeguate misure compensative. 12. Il segretariato della Comunità dell'energia può emanare orientamenti sull'applicazione del presente articolo. 13. Il presente articolo non si applica alle parti degli impianti di GNL che sono utilizzate per lo stoccaggio.»; |
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2) |
all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: «3. L'autorità di regolamentazione nazionale può applicare uno sconto fino al 100 % alle tariffe di trasporto e distribuzione basate sulla capacità applicate ai punti di entrata da e ai punti di uscita verso gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas e di GNL, salvo se e nella misura in cui un tale impianto connesso a più reti di trasporto o distribuzione sia utilizzato per competere con un punto di interconnessione. Il presente paragrafo si applica fino al 31 dicembre 2025.». |
Articolo 5
Entrata in vigore e destinatari
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
I destinatari della presente decisione sono le parti contraenti e le istituzioni della Comunità dell'energia.
Fatto a …, il …
Per il Consiglio ministeriale
Il presidente
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3.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 254/56 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1843 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2022
che autorizza la Svezia ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburanti per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettera del 6 maggio 2022 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori, conformemente all’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE. Le autorità svedesi hanno trasmesso ulteriori informazioni e chiarimenti a sostegno della richiesta in data 19 e 24 maggio 2022. Le autorità svedesi hanno chiesto che l’autorizzazione si applichi per un periodo di tre mesi. |
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(2) |
Secondo le autorità svedesi, l’applicazione di un’aliquota d’imposta ridotta mira ad attenuare gli effetti sociali ed economici degli elevati prezzi al dettaglio della benzina, del gasolio non marcato e dei combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori dovuti all’eccezionale situazione geopolitica, che si ripercuotono direttamente su famiglie e imprese. Secondo la valutazione, poiché la Svezia è un paese scarsamente popolato e pertanto altamente dipendente dagli autoveicoli, le aliquote d’accisa ridotte mirano a soddisfare il fabbisogno quotidiano associato al consumo di carburanti per motori contribuendo a ridurre l’impatto dell’aumento dei prezzi al dettaglio. |
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(3) |
L’autorizzazione richiesta non non è tale da falsare la concorrenza né ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno. Considerando la sua breve durata e l’eccezionalità della situazione geopolitica, unitamente ai prezzi di mercato del greggio eccezionalmente elevati, l’autorizzazione richiesta è considerata adeguata e proporzionata. L’autorizzazione concilia gli obiettivi strategici specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/96/CE, in particolare la politica ambientale dell’Unione, con l’emergenza imperativa di garantire l’accessibilità economica dell’energia a imprese e famiglie. La riduzione fiscale compenserebbe in parte l’aumento dei costi dell’energia e non è cumulabile con altri tipi di sgravi fiscali. |
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(4) |
La Svezia dovrebbe pertanto essere autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori, come richiesto. |
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(5) |
A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma di tale disposizione deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Tuttavia, per non pregiudicare i futuri sviluppi generali del quadro giuridico esistente, è opportuno disporre che, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui la presente autorizzazione non sia compatibile, la presente autorizzazione cessi di produrre effetti alla data in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile. |
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(6) |
La presente decisione fa salva l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Svezia è autorizzata ad applicare aliquote di accisa ridotte alla benzina, al gasolio non marcato e ai combustibili equivalenti utilizzati come carburante per motori al di sotto dei pertinenti livelli minimi di tassazione di cui all’articolo 7 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023.
Tuttavia, nel caso in cui il Consiglio, deliberando ai sensi dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, adotti un sistema generale modificato di tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica con cui l’autorizzazione rilasciata all’articolo 1 della presente decisione non sia compatibile, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno in cui tale sistema generale modificato diventa applicabile.
Articolo 3
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
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3.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 254/58 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1844 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d'incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d'acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I di tale direttiva. |
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(2) |
Con il mandato M/071, del 1° agosto 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE. |
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(3) |
In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell'arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 3-8:2006/AC:2007, EN ISO 9712:2012 ed EN 10253-2:2007, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01 (4) della Commissione, che ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 3-8:2021, EN ISO 9712:2022 ed EN 10253-2:2021, rispettivamente relative agli estintori d'incendio portatili, alle prove non distruttive e ai raccordi per tubazioni. |
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(4) |
Il CEN ha rivisto anche le seguenti norme armonizzate sulle caldaie a tubi d'acqua, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011 ed EN 12952-10:2002. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 12952-2:2021, EN 12952-5:2021, EN 12952-6:2021 ed EN 12952-10:2021. |
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(5) |
Inoltre il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012 ed EN 12284:2003. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13121-1:2021 sui serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, EN 14917:2021 sui compensatori di dilatazione ed EN ISO 21922:2021 sulle valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore. |
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(6) |
In base alle richieste di cui al mandato M/071, il CEN ha modificato anche le seguenti norme sulle tubazioni industriali metalliche, i cui riferimenti sono inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (5): EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13480-2:2017/A8:2021, EN 13480-5:2017/A2:2021 ed EN 13480-3:2017/A4:2021. Inoltre il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 12516-2:2014 il cui riferimento è stato pubblicato con la comunicazione 2016/C 293/01. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 12516-2:2014+A1:2021. |
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(7) |
Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071. |
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(8) |
Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, indicati nell'allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(9) |
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. I riferimenti delle norme armonizzate EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017, unitamente alle relative modifiche, dovrebbero essere inclusi in tale allegato. |
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(10) |
Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 10253-2:2007, EN 12284:2003, EN 12516-2:2014, EN 12952-10:2002, EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011, EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012, EN 3-8:2006/AC:2007 ed EN ISO 9712:2012. È pertanto opportuno inserire i riferimenti di tali norme nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. |
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(11) |
È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017, nonché le relative modifiche, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616, dato che sono stati sostituiti. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della suddetta decisione di esecuzione. |
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(12) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. |
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(14) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificata:
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1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione; |
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2) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 3 aprile 2024.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).
(3) Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).
(4) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 293 del 12.8.2016, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 95).
ALLEGATO I
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificato:
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1) |
le voci 11, 12 e 29 sono soppresse; |
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2) |
le seguenti voci 11 bis, 12 bis e 29 bis sono inserite al punto appropriato, in ordine sequenziale secondo il numero della voce:
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3) |
sono aggiunte le voci seguenti:
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ALLEGATO II
Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 sono aggiunte le seguenti voci:
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«47. |
EN 10253-2:2007 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 2: Acciai non legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo |
3.4.2024 |
|
48. |
EN 12284:2003 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Valvole - Requisiti, prove e marcatura |
3.4.2024 |
|
49. |
EN 12516-2:2014 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell'involucro - Parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio |
3.4.2024 |
|
50. |
EN 12952-10:2002 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 10: Requisiti per la protezione dagli eccessi di pressione |
3.4.2024 |
|
51. |
EN 12952-2:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori |
3.4.2024 |
|
52. |
EN 12952-5:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 5: Costruzione delle parti in pressione della caldaia |
3.4.2024 |
|
53. |
EN 12952-6:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia |
3.4.2024 |
|
54. |
EN 13121-1:2003 Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - Parte 1: Materie prime - Condizioni di specifica e condizioni per l'uso |
3.4.2024 |
|
55. |
EN 14917:2009+A1:2012 Compensatori di dilatazione a soffietto metallico per impieghi a pressione |
3.4.2024 |
|
56. |
EN 3-8:2006 Estintori d'incendio portatili - Parte 8: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la costruzione, la resistenza alla pressione e le prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar EN 3-8:2006/AC:2007 |
3.4.2024 |
|
57. |
EN ISO 9712:2012 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive (ISO 9712: 2012) |
3.4.2024». |