ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1670 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2022
recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (1) fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2022/109, modificato dal regolamento (UE) 2022/1091 del Consiglio (2), fissa un totale ammissibile di catture (TAC) provvisorio per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone 9 e 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e nelle acque dell’Unione del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) 34.1.1 per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 settembre 2022, in attesa della pubblicazione del parere scientifico fornito dal CIEM per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023. A seguito della pubblicazione di tale parere il 17 giugno 2022, che consente la prosecuzione delle attività di pesca, è opportuno fissare il TAC definitivo per il periodo dal 1o luglio 2022 al 30 giugno 2023. Il TAC dovrebbe essere fissato al livello di 15 777 tonnellate indicato nel suddetto parere. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2022/109 stabilisce una condizione speciale per quanto riguarda i contingenti di suri/sugarelli (Trachurus spp.) nella sottozona CIEM 9. Il regolamento (UE) 2022/109 non fissa la percentuale alla quale si applica tale condizione speciale, in attesa che sia reso disponibile il parere scientifico aggiornato del CIEM riguardo alle flessibilità tra zone tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c. Il 18 agosto 2022 il CIEM ha pubblicato un documento tecnico interno sulle flessibilità tra zone tra la sottozona CIEM 9 e la divisione CIEM 8c. È opportuno che l’Unione stabilisca la percentuale alla quale si applica tale condizione speciale in linea con detto documento tecnico interno del CIEM. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109. |
(5) |
Il limite di cattura per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2022. La condizione speciale per quanto riguarda i contingenti di suri/sugarelli (Trachurus spp.) nella sottozona CIEM 9 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento in quanto le possibilità di pesca per l’acciuga risultano aumentate ed è introdotta una flessibilità tra zone relativa alle possibilità di pesca per i suri/sugarelli. Vista l’urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2022/109
Il regolamento (UE) 2022/109 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le disposizioni relative ai suri/sugarelli nella sottozona CIEM 9 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022. Le disposizioni relative all’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2022/1091 del Consiglio, del 30 giugno 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2022/109 che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 176 dell’1.7.2022, pag. 5).
ALLEGATO
Nell’allegato IA del regolamento (UE) 2022/109, la parte A è così modificata:
1) |
la seconda tabella è sostituita dalla seguente:
|
2) |
la ventiquattresima tabella è sostituita dalla seguente:
|
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1671 DELLA COMMISSIONE
del 9 giugno 2022
relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 85, paragrafo 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che, fino al 18 giugno 2021, l’obbligo di compensazione di cui all’articolo 4 dello stesso regolamento non si applica ai contratti derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la riduzione dei rischi di investimento direttamente riconducibili alla solvibilità finanziaria degli schemi pensionistici e a soggetti stabiliti per fornire un risarcimento ai membri di tali schemi in caso di inadempimento. Il periodo transitorio è stato introdotto per consentire lo sviluppo di soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento, da parte degli schemi pensionistici, di garanzie in contanti e non in contanti a titolo di margini di variazione, ed evitare quindi gli effetti negativi che l’applicazione immediata dell’obbligo di compensazione centrale dei contratti derivati avrebbe sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati. |
(2) |
L’articolo 85, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 conferisce alla Commissione il potere di prorogare il periodo transitorio di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del medesimo regolamento due volte, ogni volta per un periodo di un anno, qualora giunga alla conclusione che non sono state sviluppate soluzioni tecniche praticabili per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie in contante e non in contante a titolo di margini di variazione e che gli effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle prestazioni pensionistiche dei futuri pensionati permangono invariati. L’articolo 85, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento prevede che, fino alla proroga finale del periodo transitorio, la Commissione elabori relazioni annuali in cui valuta se siano state sviluppate soluzioni tecniche praticabili e se debbano essere adottate misure per facilitarle. |
(3) |
La Commissione ha adottato due relazioni annuali il 23 settembre 2020 (2) e il 6 maggio 2021 (3). Nelle relazioni la Commissione ha osservato che negli anni i partecipanti al mercato si sono adoperati per sviluppare soluzioni tecniche adeguate che comprendono la trasformazione delle garanzie da parte dei partecipanti diretti o tramite i mercati dei repo compensati. La Commissione ha rilevato anche che alcuni schemi pensionistici hanno iniziato a compensare a livello centrale una parte dei loro derivati su base volontaria. La relazione concludeva che la principale sfida che persiste per gli schemi pensionistici è l’accesso, in condizioni di stress del mercato, alla liquidità necessaria per poter costituire i margini di variazione, poiché tale obbligo aumenterebbe rapidamente e in modo significativo il rischio di esaurire le disponibilità liquide degli schemi pensionistici. |
(4) |
L’articolo 85, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 prevede inoltre che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), in cooperazione con l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l’Autorità bancaria europea e il Comitato europeo per il rischio sistemico, presenti alla Commissione relazioni annuali in cui valuta se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano profuso sforzi adeguati per sviluppare soluzioni tecniche praticabili per facilitare la partecipazione di tali schemi alla compensazione centrale tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione, comprese le implicazioni di tali soluzioni sulla liquidità del mercato e sulla pro-ciclicità e le loro potenziali implicazioni giuridiche o di altro genere. |
(5) |
Nel regolamento delegato (UE) 2021/962 (4) la Commissione ha prorogato il periodo transitorio di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 una volta, fino al 18 giugno 2022. |
(6) |
Il 25 gennaio 2022 l’ESMA ha presentato la sua ultima relazione in cui valutava se le CCP, i partecipanti diretti e gli schemi pensionistici abbiano profuso sforzi adeguati e sviluppato soluzioni tecniche praticabili per facilitare la partecipazione di tali schemi alla compensazione centrale tramite la costituzione di garanzie in contante e non in contante come margini di variazione. Pur confermando in larga misura le conclusioni già riportate nelle precedenti relazioni alla Commissione, in tale relazione l’ESMA si è concentrata sulla prontezza operativa degli schemi pensionistici a compensare i contratti derivati OTC. Sebbene un numero sempre maggiore di schemi pensionistici compensi volontariamente i contratti derivati OTC e le condizioni di liquidità continuino ad evolversi in modo positivo, la relazione dell’ESMA ha concluso anche che gli schemi pensionistici e i partecipanti al mercato interessati hanno bisogno di tempo sufficiente per finalizzare i loro accordi di compensazione e gestione delle garanzie. L’ESMA ha pertanto espresso il parere che sia necessaria un’ulteriore proroga di un anno del periodo transitorio di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(7) |
Nella sua ultima valutazione dello stato di prontezza degli schemi pensionistici a compensare a livello centrale i loro portafogli di derivati (5) la Commissione è giunta a una conclusione analoga a quella dell’ESMA. Secondo la sua analisi, le condizioni di liquidità degli schemi pensionistici sono rimaste solide, anche nei recenti periodi di stress del mercato, e dovrebbero continuare a subire un’evoluzione favorevole man mano che i fondi adottano modelli di accesso alternativi al mercato repo. Una prospettiva positiva per l’accesso alla liquidità ha creato una situazione in cui sempre più schemi pensionistici hanno iniziato a compensare volontariamente almeno una parte dei loro portafogli di derivati. I modelli alternativi per accedere alla liquidità attraverso il mercato repo devono tuttavia avere il tempo di maturare, mentre gli schemi pensionistici devono migliorare le loro pratiche interne di gestione della liquidità e delle garanzie. |
(8) |
Tenendo conto della relazione dell’ESMA la Commissione ha pertanto concluso che è effettivamente necessario prorogare di un altro anno il periodo transitorio di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(9) |
È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio di cui all’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(10) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire che il periodo transitorio sia prorogato prima della scadenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il periodo transitorio di cui all’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 è prorogato fino al 18 giugno 2023.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) COM(2020) 574 final.
(3) COM(2021) 224 final.
(4) Regolamento delegato (UE) 2021/962 della Commissione, del 6 maggio 2021, relativo alla proroga del periodo transitorio di cui all’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 213 del 16.6.2021, pag. 1).
(5) COM(2022) 254.
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1672 DELLA COMMISSIONE
del 23 settembre 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bardejovský Med/Med z Bardejova»(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Bardejovský Med/Med z Bardejova» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Bardejovský Med/Med z Bardejova» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Bardejovský Med/Med z Bardejova» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 223 dell’8.6.2022, pag. 63.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/8 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1673 DELLA COMMISSIONE
del 27 settembre 2022
che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, per le navi battenti bandiera irlandese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2022. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2022. |
(3) |
È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2022 all’Irlanda per lo stock di alalunga nell’Oceano Atlantico, a nord di 5° N, di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera irlandese o immatricolate in Irlanda sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
05/TQ109 |
Stato membro |
Irlanda |
Stock |
ALB/AN05N |
Specie |
Alalunga (Thunnus alalunga) |
Zona |
Oceano Atlantico, a nord di 5° N |
Data di chiusura |
16.8.2022 |
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/11 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1674 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),
visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina. |
(2) |
Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95. |
(4) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Codice NC |
Designazione delle merci |
Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) |
Cauzione di cui all’articolo 3 (EUR/100 kg) |
Origine (1) |
0207 14 10 |
Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati |
238,3 |
19 |
TH |
(1) Nomenclatura dei paesi e territori stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1470 della Commissione, del 12 ottobre 2020, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche europee sugli scambi internazionali di beni e alla disaggregazione geografica per le altre statistiche sulle imprese (GU L 334 del 13.10.2020, pag. 2).»
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1675 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2022
che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2022
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 183 e 193 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2), in relazione alla qualità tipo definita all'articolo 27 di detto regolamento, per «prezzo rappresentativo» dei melassi si intende il prezzo cif all'importazione. |
(2) |
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 di detto regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento. |
(3) |
Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità del melasso offerta, maggiorare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(4) |
A norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, se il prezzo rappresentativo dei melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, maggiorato del dazio all'importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00, supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti dall'importo pari alla differenza constatata dalla Commissione. |
(5) |
In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per tali dazi contemporaneamente ai prezzi rappresentativi. |
(6) |
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione a norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(7) |
I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dovrebbero essere stabiliti in conformità agli articoli 34 e 40 del regolamento (CE) n. 951/2006. |
(8) |
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1733 della Commissione (3). |
(9) |
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all'importazione per i melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1733 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1733 della Commissione, del 28 settembre 2016, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2016 (GU L 262 del 29.9.2016, pag. 27).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi, importi dei dazi all'importazione e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2022
(in EUR) |
|||
Codice NC |
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto |
Importo del dazio per 100 kg netti di prodotto (1) |
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto |
1703 10 00 (2) |
22,96 |
0 |
— |
1703 90 00 (2) |
14,30 |
0 |
— |
(1) Questo importo sostituisce, in conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti.
(2) Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1676 DELLA COMMISSIONE
del 29 settembre 2022
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nella provincia di Alberta (Canada) e confermati mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 31 agosto 2022, il 4 settembre 2022, il 12 settembre 2022 e il 13 settembre 2022. |
(6) |
Il Canada ha anche notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati nel Saskatchewan (Canada) e confermati mediante analisi di laboratorio (RT-PCR) il 9 settembre 2022 e il 12 settembre 2022. |
(7) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Milford Haven, Pembrokeshire, Galles (Regno Unito) e confermato il 9 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(8) |
Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, localizzato nei pressi di Crewe, Cheshire East, Cheshire Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 16 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(9) |
Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Bury St Edmunds, West Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 17 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(10) |
Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato in prossimità di Clacton on Sea, Tendring, Essex, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 18 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(11) |
Il Regno Unito ha inoltre notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzati in prossimità rispettivamente di Honington, West Suffolk, Suffolk, Inghilterra (Regno Unito) e di Attleborough, Breckland, Norfolk, Inghilterra e confermati il 19 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(12) |
Il Regno Unito ha anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nei pressi di Dartington, South Hams, Devon, Inghilterra (Regno Unito) e confermato il 20 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(13) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Morrison, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e confermato il 7 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(14) |
Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Meeker, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e confermato l'8 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(15) |
Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 9 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Fresno, nello stato della California (Stati Uniti), e l'altro nella contea di Becker, nello stato del Minnesota (Stati Uniti). |
(16) |
Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 13 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Ingham, nello stato del Michigan (Stati Uniti), due nello stato del Minnesota (Stati Uniti) (uno nella contea di Brown e l'altro nella contea di Stearns) e uno nella contea di Sanpete, nello stato dello Utah (Stati Uniti). |
(17) |
Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 14 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Meeker, nello stato del Minnesota (Stati Uniti) e l'altro nella contea di Otter Tail, nello stato del Minnesota (Stati Uniti). |
(18) |
Gli Stati Uniti hanno inoltre notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 15 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Teton, nello stato del Montana (Stati Uniti), uno nella contea di Fresno, nello stato della California (Stati Uniti) e l'altro nella contea di Obion, nello stato del Tennessee (Stati Uniti). |
(19) |
Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di sei focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 20 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): due localizzati nello stato del Minnesota (Stati Uniti) (uno nella contea di Brown e l'altro nella contea di Stearns), due nella contea di Clark, nello stato del South Dakota (Stati Uniti), uno nella contea di Sanpete, nello stato dello Utah (Stati Uniti) e uno nella contea di Washington, nello stato della Pennsylvania (Stati Uniti). |
(20) |
Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di cinque focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, confermati il 21 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR): uno localizzato nella contea di Gooding, nello stato dell'Idaho (Stati Uniti), due nello stato del Minnesota (Stati Uniti) (uno nella contea di Otter Tail e l'altro nella contea di Roseau), uno nella contea di Sanpete, nello stato dello Utah (Stati Uniti) e uno nella contea di Weld, nello stato del Colorado (Stati Uniti). |
(21) |
Gli Stati Uniti hanno anche notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame, localizzato nella contea di Ward, nello stato del North Dakota (Stati Uniti) e confermato il 22 settembre 2022 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(22) |
A seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione della malattia. |
(23) |
Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a tale valutazione e per proteggere lo stato sanitario dell'Unione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato. |
(24) |
Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a quindici focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province di Alberta (7), della Columbia Britannica (2), dell'Ontario (3) del Saskatchewan (3) (Canada) e confermati tra il 26 marzo 2022 e il 18 maggio 2022. |
(25) |
Il Regno Unito ha inoltre presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio in relazione a due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati in prossimità di Ludlow, Ludlow, Shropshire, Inghilterra (Regno Unito), confermati il 1o giugno 2022 e il 7 giugno 2022, e in relazione a un altro focolaio localizzato in prossimità di Bexhill-on-Sea, Rother, East Sussex, Inghilterra (Regno Unito), confermato il 15 giugno 2022. |
(26) |
Anche gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica sul loro territorio in relazione a quattro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati negli Stati del Minnesota (2), dello Utah e del South Dakota (Stati Uniti), confermati tra il 6 aprile 2022 e il 21 maggio 2022. |
(27) |
Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati sui rispettivi territori. |
(28) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e ha concluso che i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli stabilimenti avicoli coinvolti risultano estinti e che non vi è più alcun rischio legato all'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti dalle quali era stato sospeso l'ingresso nell'Unione di prodotti a base di pollame a causa di tali focolai. |
(29) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. |
(30) |
Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità e del grave rischio della sua introduzione nell'Unione, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(31) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l'allegato V è così modificato:
|
2) |
nell'allegato XIV, la parte 1 è così modificata:
|
DECISIONI
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/64 |
DECISIONE (UE) 2022/1677 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno del comitato misto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (1) («accordo») è stato concluso con decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o marzo 2021. |
(2) |
L’articolo 10 dell’accordo prevede che il comitato misto decida il proprio regolamento interno. |
(3) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto in relazione al suo regolamento interno, poiché tale regolamento vincolerà l’Unione. |
(4) |
Per garantire l’effettiva applicazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto. |
(5) |
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito dall’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) GU L 408I del 4.12.2020, pag. 3.
(2) Decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (GU L 408I del 4.12.2020, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO
del …
per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (1), in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o marzo 2021. |
(2) |
L'articolo 10 dell'accordo prevede che il comitato misto decida il proprio regolamento interno. |
(3) |
Per garantire l'effettiva applicazione dell'accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È adottato il regolamento interno del comitato misto, di cui all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il comitato misto
I copresidenti
(1) GU L 408I del 4.12.2020 pag. 3.
(2) Decisione (UE) 2020/1832 del Consiglio, del 23 novembre 2020, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione (GU L 408I del 4.12.2020, pag. 1).
ALLEGATO
Regolamento interno del comitato misto
Articolo 1
Ambito di applicazione e responsabilità
Il comitato misto , istituito a norma dell'articolo 10 dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese sulla cooperazione in materia di indicazioni geografiche e sulla loro protezione ("accordo"), esercita le proprie funzioni secondo quanto previsto all'articolo 10 dell'accordo. In particolare è responsabile di:
a) |
modificare l'allegato I dell'accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti, nonché gli altri allegati dell' accordo; |
b) |
scambiare informazioni sugli sviluppi della legislazione e delle politiche in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse su tale materia; |
c) |
scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione in conformità dell'accordo. |
Articolo 2
Composizione e presidenza
1. Il comitato misto è composto, da un lato, da rappresentanti della Repubblica popolare cinese ("Cina") e, dall'altro, da rappresentanti dell'Unione europea.
2. Il comitato misto è copresieduto da rappresentanti della Cina e dell'Unione europea.
3. Ciascun copresidente può delegare le funzioni di copresidente, in tutto o in parte, a un supplente designato, nel cui caso ogni riferimento fatto qui di seguito al copresidente vale anche per il supplente designato.
4. Ciascun copresidente designa una persona di contatto per tutte le questioni che riguardano il comitato misto. Tali persone di contatto sono congiuntamente responsabili delle mansioni di segreteria del comitato misto.
Articolo 3
Riunioni
A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, le riunioni del comitato misto si svolgono a turno in ciascuna delle parti. Il comitato misto si riunisce alla data, nel luogo e secondo le modalità, compresa eventualmente la videoconferenza, stabilite di comune accordo dalle parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta dell'una o dell'altra parte.
Articolo 4
Corrispondenza
1. La corrispondenza indirizzata ai copresidenti del comitato misto è inoltrata ai punti di contatto, che la trasmettono per conoscenza ai membri del comitato misto.
2. La corrispondenza indirizzata ai copresidenti del comitato misto può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.
Articolo 5
Ordine del giorno delle riunioni
1. Prima di ciascuna riunione del comitato misto le persone di contatto redigono l'ordine del giorno provvisorio. Tale ordine del giorno è trasmesso, insieme ai documenti pertinenti, ai membri del comitato misto, compresi i copresidenti di detto comitato, al più tardi 15 giorni prima della riunione. L'ordine del giorno provvisorio può includere qualsiasi punto contemplato agli articoli 10 e 11 dell'accordo.
2. Ciascuna delle parti può chiedere, almeno 21 giorni prima della riunione, che siano iscritti all'ordine del giorno provvisorio punti contemplati agli articoli 10 e 11 dell'accordo. Tali punti sono inseriti nell'ordine del giorno provvisorio.
3. La versione definitiva dell'ordine del giorno provvisorio è trasmessa ai copresidenti almeno cinque giorni prima della riunione.
4. I copresidenti adottano l'ordine del giorno all'unanimità all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso dei copresidenti.
Articolo 6
Decisioni
1. Il comitato misto adotta le sue decisioni per consenso, come disposto dall'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo.
2. Le decisioni del comitato misto recano le firme dei copresidenti. Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore.
3. Le decisioni adottate dal comitato misto recano la data di adozione e una descrizione dell'oggetto.
Articolo 7
Procedura scritta
1. Una decisione del comitato misto può essere adottata mediante procedura scritta con l'accordo di entrambe le parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i copresidenti del comitato misto.
2. Il copresidente della parte che propone il ricorso alla procedura scritta trasmette il progetto di decisione al copresidente dell'altra parte, che risponde indicando se accetta o no il progetto di decisione. Il copresidente dell'altra parte può inoltre proporre modifiche o chiedere un tempo di riflessione supplementare. Se è approvato, il progetto di decisione è adottato a norma dell'articolo 6.
Articolo 8
Verbale
1. Il punto di contatto della parte che organizza la riunione del comitato misto redige il progetto di verbale di ciascuna riunione entro 21 giorni dalla riunione stessa. Il progetto di verbale riporta le raccomandazioni e le decisioni adottate e prende atto di tutte le altre conclusioni raggiunte.
2. Il verbale è approvato per iscritto da entrambe le parti entro 28 giorni dalla riunione o entro qualsivoglia altra data concordata dalle parti. Approvato il verbale, i copresidenti ne firmano due esemplari originali. Ciascun copresidente conserva uno degli esemplari originali.
Articolo 9
Spese
1. Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto.
2. Le spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che organizza la riunione.
Articolo 10
Pubblicità e riservatezza
1. Salvo diversa decisione dei copresidenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche.
2. Se una parte comunica al comitato misto informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate.
3. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna parte può decidere di pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto nella rispettiva pubblicazione ufficiale.
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/70 |
DECISIONE (UE) 2022/1678 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2022
relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica di Slovenia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo sloveno,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
(3) |
Due seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù dei quali è stata proposta la nomina del sig. Uroš BREŽAN e del sig. Aleksander JEVŠEK. |
(4) |
Il governo sloveno ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Tine RADINJA, župan Škofje Loke (sindaco di Škofja Loka) e il sig. Tomaž ROŽEN, župan Raven na Koroškem (sindaco di Ravne na Koroškem), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale:
— |
Tine RADINJA, župan Škofje Loke (sindaco di Škofja Loka), |
— |
Tomaž ROŽEN, župan Raven na Koroškem (sindaco di Ravne na Koroškem). |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/72 |
DECISIONE (UE) 2022/1679 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2022
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dal Regno di Danimarca
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo danese,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
(2) |
Il 18 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/1257 (2), relativa alla nomina di cinque membri e di sette supplenti del Comitato delle regioni, proposti dal Regno di Danimarca. |
(3) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Peter Sønderby Westphal SØRENSEN. |
(4) |
Il governo danese ha proposto il sig. Kasper Egede GLYNGØ, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale, Byrådsmedlem, Hedensted Kommune (consigliere comunale, comune di Hedensted), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Kasper Egede GLYNGØ, rappresentante di una collettività locale che è titolare di un mandato elettorale, Byrådsmedlem, Hedensted Kommune (consigliere comunale, comune di Hedensted), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2022/1257 del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativa alla nomina di cinque membri e di sette supplenti del Comitato delle regioni, proposti dal Regno di Danimarca (GU L 191 del 20.7.2022, pag. 63).
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/73 |
DECISIONE (UE) 2022/1680 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2022
relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, proposto dal Regno di Spagna
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo spagnolo,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
(3) |
Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Alberto NÚÑEZ FEIJÓO. |
(4) |
Il governo spagnolo ha proposto il sig. Alfonso RUEDA VALENZUELA, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale, presidente de la Junta de Galicia (presidente della giunta regionale della Galizia), quale membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Alfonso RUEDA VALENZUELA, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale, presidente de la Junta de Galicia (presidente della giunta regionale della Galizia), è nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/74 |
DECISIONE (PESC) 2022/1681 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 27 settembre 2022
relativa alla nomina del comandante della forza dell’Unione per l’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) e che abroga la decisione (PESC) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/4/2022)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472, che ha istituito e dato avvio a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI). |
(2) |
A norma della decisione (PESC) 2020/472, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere decisioni sulla nomina del comandante della forza dell’Unione per EUNAVFOR MED IRINI. |
(3) |
Il 29 marzo 2022 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2022/513 (2), che nomina il Contrammiraglio Fabrizio RUTTERI comandante della forza dell’Unione per EUNAVFOR MED IRINI. |
(4) |
Il 26 luglio 2022 le autorità militari elleniche hanno proposto la nomina del Commodoro Stylianos DIMOPOULOS in sostituzione del Contrammiraglio Fabrizio RUTTERI quale comandante della forza dell’Unione per EUNAVFOR MED IRINI a decorrere dal 1o ottobre 2022. Tali autorità hanno indicato che il Commodoro Stylianos DIMOPOULOS sarà promosso a Contrammiraglio al momento della sua nomina a comandante della forza dell’Unione. |
(5) |
Il 14 settembre 2022 il comitato militare dell’UE ha sostenuto la raccomandazione formulata dalle autorità militari elleniche. |
(6) |
È opportuno adottare una decisione sulla nomina del Contrammiraglio Stylianos DIMOPOULOS. |
(7) |
È opportuno abrogare la decisione (PESC) 2022/513, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Contrammiraglio Stylianos DIMOPOULOS è nominato comandante della forza dell’Unione per l’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) dal 1o ottobre 2022.
Articolo 2
La decisione (PESC) 2022/513 (EUNAVFOR MED IRINI/2/2022) è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2022
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
(1) GU L 101 dell’1.4.2020, pag. 4.
(2) Decisione (PESC) 2022/513 del comitato politico e di sicurezza, del 29 marzo 2022, relativa alla nomina del comandante della forza dell’Unione per l’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) e che abroga la decisione (PESC) 2021/1748 (EUNAVFOR MED IRINI/2/2022) (GU L 103 del 31.3.2022, pag. 12).
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/76 |
DECISIONE (PESC) 2022/1682 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2022
che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 settembre 2018, su richiesta del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (United Nations Verfication and Inspection Mechanism – UNVIM), il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/1249 (1) relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dell’UNVIM. |
(2) |
Il 12 ottobre 2020, su richiesta dell’UNVIM, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1465 (2) e ha prorogato l’azione dell’Unione a sostegno dell’UNVIM per un periodo di 12 mesi. |
(3) |
Il 15 novembre 2021, sulla base di un’altra richiesta dell’UNVIM, il Consiglio ha modificato la decisione (PESC) 2020/1465 mediante la decisione (PESC) 2021/1991 (3) al finne di prorogare ulteriormente l’azione dell’Unione a sostegno dell’UNVIM per un periodo di 12 mesi, fino al 30 settembre 2022. |
(4) |
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2643 (2022) ha prorogato il mandato della missione delle Nazioni Unite a sostegno dell’accordo di Hodeida al fine di sostenere l’attuazione dell’accordo relativo alla città di Hodeida e ai porti di Hodeida, Salif e Ras Isa di cui all’accordo di Stoccolma, concluso il 13 dicembre 2018 dalle parti del conflitto in Yemen, e approvato dalla UNSCR 2451 (2018) e dalla UNSCR 2452 (2019). |
(5) |
L’UNVIM ha chiesto maggiore sostegno da parte dell’Unione per un anno. |
(6) |
L’Unione dovrebbe rinnovare per un anno il suo sostegno all’UNVIM per l’attuazione del suo mandato. |
(7) |
La decisione (PESC) 2020/1465 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2020/1465 è così modificata:
1) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1 è pari a:
Il Consiglio riesamina l’importo di riferimento finanziario entro il 1o marzo 2023 sulla base, tra l’altro, del tasso di assorbimento e di una valutazione delle esigenze da parte del servizio europeo per l’azione esterna e della Commissione.»; |
2) |
all’articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 30 settembre 2023.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o ottobre 2022.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. SÍKELA
(1) Decisione (PESC) 2018/1249 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 235 del 19.9.2018, pag. 14).
(2) Decisione (PESC) 2020/1465 del Consiglio, del 12 ottobre 2020, relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (GU L 335 del 13.10.2020, pag. 13).
(3) Decisione (PESC) 2021/1991 del Consiglio, del 15 novembre 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/1465 relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno del meccanismo di verifica e ispezione delle Nazioni Unite in Yemen (UNVIM) (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 12).
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/78 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1683 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2022
che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo della Colombia in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo. |
(2) |
Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell’Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell’Unione. Lo scopo di tale valutazione dell’equivalenza è pertanto quello di verificare se le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo interessato assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell’Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. Pertanto dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell’Unione. |
(3) |
La valutazione dell’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza della Colombia a quelle dell’Unione dovrebbe basarsi non solo su un’analisi comparativa dei requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Colombia, ma anche su una valutazione del risultato di tali requisiti. La Commissione dovrebbe inoltre valutare l’idoneità di tali requisiti ad attenuare i rischi cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, tenendo conto delle dimensioni del mercato finanziario in cui operano le controparti centrali autorizzate in Colombia. Per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni, il cui livello intrinseco di rischio è inferiore. |
(4) |
L’articolo 25, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 648/2012 fissa tre condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento. |
(5) |
In base all’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012 le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV dello stesso regolamento. |
(6) |
I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Colombia sono stabiliti dalla legge n. 964 del 2005 che disciplina la compensazione e il regolamento degli strumenti finanziari (nel seguito le «regole primarie»), nonché dalle regole generali di cui al decreto 2555 del 2010, parte 2, libro 13, e dalle circolari emanate dalla Superintendencia Financiera (nel seguito, rispettivamente, le «regole secondarie» e la «SFC»). Tale insieme di regole stabilisce le norme e i requisiti che le controparti centrali autorizzate in Colombia devono rispettare su base continuativa. |
(7) |
Le regole primarie includono, tra l’altro, regole sui sistemi di governance, sugli azionisti e sui soci con partecipazioni qualificate, sul fondo di garanzia in caso di inadempimento e sul regolamento, e definiscono i requisiti minimi che le regole operative delle controparti centrali devono rispettare. Inoltre, ai sensi della Circular Básica Jurídica, circolare esterna n. 29 del 2014, le controparti centrali autorizzate devono applicare e attuare le norme internazionali in materia di sistemi di compensazione e regolamento, in particolare i principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (nel seguito «PFMI») emanati dal Committee on Payment and Settlement Systems (comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento) e dal Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (comitato tecnico dell’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari) (2). |
(8) |
Per ottenere l’autorizzazione a operare in Colombia, le controparti centrali devono sottoporre alla SFC le proprie regole operative e uno studio sull’adeguatezza di ciascuno dei sistemi sotto la loro gestione. Le regole operative di una controparte centrale devono prevedere disposizioni prescrittive sulle modalità secondo cui dette controparti dovranno soddisfare le norme e i requisiti rigorosi stabiliti dalle regole primarie e dai PFMI. Dette regole operative devono comprendere disposizioni in materia di requisiti di partecipazione, sistemi di comunicazione, tipo di strumenti finanziari ammissibili alla compensazione, procedure di gestione del rischio, procedure di regolamento tempestivo, garanzie reali dovute dai partecipanti, misure da adottare nei confronti dei partecipanti che violano i propri obblighi, organizzazione e funzionamento dell’audit, comitati di rischio e continuità operativa. Una volta approvate le regole operative dalla SFC, quest’ultima verifica la capacità della controparte centrale di avviare l’attività in termini di strutture, risorse professionali e tecnologiche, procedure e controlli. Una volta che la controparte centrale ottiene l’autorizzazione, le sue regole operative diventano per essa giuridicamente vincolanti. Eventuali modifiche delle regole operative devono essere approvate dalla SFC. |
(9) |
Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate in Colombia presentano una struttura a due livelli. Il primo livello è costituito dalla legge n. 964 del 2005, nonché dalle regole generali e dalle circolari emanate dalla SFC, che insieme stabiliscono le norme e i requisiti rigorosi, compresi i PFMI, che le controparti centrali autorizzate devono rispettare, e dalle disposizioni prescrittive sulle modalità secondo cui dette controparti centrali dovranno soddisfare detti standard e requisiti rigorosi. Il secondo livello è costituito dalle regole operative delle controparti centrali. |
(10) |
Il mercato finanziario colombiano presenta dimensioni nettamente inferiori rispetto a quello in cui operano le controparti centrali stabilite nell’Unione. Negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni in derivati OTC compensate in Colombia ha rappresentato meno dell’1 % del valore totale delle operazioni in derivati OTC compensate nell’Unione. Pertanto la partecipazione alle controparti centrali autorizzate in Colombia espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione. Le regole primarie e secondarie applicabili alle controparti centrali autorizzate in Colombia, integrate dalle regole operative vincolanti, che insieme attuano i PFMI, attenuano in modo adeguato il livello di rischio inferiore al quale possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione, e possono pertanto essere considerate in grado di conseguire un’attenuazione del rischio equivalente a quella perseguita dal regolamento (UE) n. 648/2012. |
(11) |
La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Colombia assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(12) |
L’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012 stabilisce che le disposizioni legislative e di vigilanza in materia di controparti centrali autorizzate in un paese terzo prevedano su base continuativa una vigilanza efficace su di esse e misure effettive miranti a far rispettare le norme. |
(13) |
A norma dell’articolo 6 della legge n. 964 del 2005, la SFC ha il potere di vigilare sulle operazioni delle controparti centrali in Colombia e di svolgere su di esse un’attività di monitoraggio tesa ad assicurare il rispetto su base continuativa delle regole primarie nonché delle regole e procedure interne di dette controparti. La SFC dispone di ampi poteri per controllare e sanzionare una controparte centrale autorizzata, compresi, tra l’altro, quelli di richiedere informazioni e dati, di effettuare ispezioni in loco ed extra loco e di chiedere a una controparte centrale autorizzata di apportare rettifiche e di impartire ordini e istruzioni. Ai sensi dell’articolo 53 della legge n. 964 del 2005, la SFC può formulare avvertimenti, infliggere ammende, disporre sospensioni o interdizioni nei confronti dei dirigenti nominati di una controparte centrale autorizzata. Può inoltre sospendere le operazioni di una controparte centrale o revocarne l’autorizzazione in caso di violazione di un obbligo di legge. Peraltro le controparti centrali devono effettuare un’autovalutazione della propria conformità ai PFMI almeno su base triennale e presentare una relazione pubblicata e riesaminata periodicamente dalla SFC conformemente al suo piano di vigilanza. |
(14) |
La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza della Colombia in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza efficace e misure effettive miranti a far rispettare le norme. |
(15) |
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro normativo di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito «controparti centrali di paesi terzi»). |
(16) |
In Colombia, conformemente alla circolare esterna n. 019 del 2022, una «controparte centrale di paese terzo equivalente» è una controparte centrale operante in una giurisdizione in cui la SFC osserva il rispetto sostanziale dei PFMI, soggetta ad una vigilanza efficace e per la quale esiste un accordo di cooperazione tra l’autorità di vigilanza del paese terzo e la SFC. Le controparti centrali di paesi terzi riconosciute come equivalenti dalla SFC sono iscritte in un registro pubblico valutato onde verificare la conformità ai PFMI. Ai sensi della circolare esterna n. 019 del 2022, le esposizioni delle banche colombiane verso controparti centrali di paesi terzi equivalenti beneficiano di un trattamento patrimoniale preferenziale, mentre le esposizioni verso controparti centrali di paesi terzi non considerate equivalenti sono soggette a un fattore di ponderazione del rischio punitivo. In pratica un fattore di ponderazione del rischio così elevato per le controparti centrali di paesi terzi non equivalenti è proibitivo e la probabilità che le banche colombiane utilizzino i servizi di compensazione di tali controparti è bassa, se non nulla. Inoltre, se le banche colombiane decidessero di compensare presso una controparte centrale di paese terzo non equivalente, l’elevato fattore di ponderazione del rischio attenuerebbe i rischi connessi alle sue esposizioni. Alla luce del trattamento patrimoniale applicabile alle esposizioni verso controparti centrali non equivalenti ai sensi della circolare esterna n. 019 del 2022, si può ritenere che il regime colombiano fornisca un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi. |
(17) |
La Commissione conclude che il quadro normativo della Colombia prevede un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi. |
(18) |
La Commissione ritiene pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Colombia applicabili alle controparti centrali soddisfino le condizioni di cui all’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Di conseguenza tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti da tale regolamento. |
(19) |
La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali in Colombia al momento della sua adozione. La Commissione, in particolare sulla base delle informazioni fornite dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (nel seguito l’«ESMA»), a norma dell’articolo 25, paragrafo 6 ter, del regolamento (UE) n. 648/2012, continuerà a controllare periodicamente l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali in Colombia e il rispetto delle condizioni sulla cui base è adottata la presente decisione. |
(20) |
Basandosi sui risultati dei riesami periodici o specifici, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione incida sulle condizioni in base alle quali è adottata. |
(21) |
Affinché l’ESMA possa avviare senza indugio la procedura di riconoscimento delle controparti centrali autorizzate in Colombia, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza. |
(22) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Repubblica di Colombia applicabili alle controparti centrali, contenute nella legge n. 964 del 2005, integrata dalle regole generali e dalle circolari emanate dalla Superintendencia Financiera, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.
(2) Committee on Payments and Market Infrastructures, documento n. 101 del 16 aprile 2012.
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/82 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1684 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2022
che stabilisce l’equivalenza del quadro normativo di Taiwan (*) in materia di controparti centrali al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le stanze di compensazione di futures soggette alla vigilanza della Financial Supervisory Commission
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione a partecipanti diretti o sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell’obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico garantendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo. |
(2) |
Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente a quello dell’Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell’Unione. Lo scopo di questa valutazione dell’equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a un livello di rischio maggiore di quello cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell’Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell’Unione. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell’Unione. |
(3) |
La presente decisione riguarda unicamente l’equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza delle stanze di compensazione di futures approvate e autorizzate ai sensi del Futures Trading Act (legge taiwanese sulla negoziazione di futures, nel seguito «FTA») e soggette alla vigilanza della Financial Supervisory Commission (commissione di vigilanza finanziaria di Taiwan, nel seguito «FSC») e non le disposizioni legislative o di vigilanza per altre controparti centrali stabilite nel paese. |
(4) |
L’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 fissa tre condizioni che devono essere soddisfatte prima di poter stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento. |
(5) |
A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della giurisdizione del paese terzo interessato devono assicurare che le controparti centrali autorizzate in tale paese terzo soddisfino su base continuativa requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV di tale regolamento. |
(6) |
I requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali autorizzate a Taiwan consistono nell’FTA, integrato dai Regulations Governing Futures Clearing Houses (regolamenti che disciplinano le stanze di compensazione di futures, nel seguito i «regolamenti») e dagli Standards Governing the Establishment of Futures Clearing Houses (norme che disciplinano l’istituzione di stanze di compensazione di futures, nel seguito le «norme»). Le stanze di compensazione di futures che prestano i propri servizi a Taiwan sono assoggettate alle regole aggiuntive stabilite dai Regulations Governing the Establishment of Internal Control Systems (regolamenti che disciplinano l’istituzione di sistemi di controllo interno) da parte delle imprese di servizi nei mercati dei titoli e dei futures, unitamente ai Regulations Governing Futures Exchanges (regolamenti che disciplinano il mercato dei futures) e ai Regulations Governing Futures Commission Merchants (regolamenti che disciplinano i commissionari di futures). |
(7) |
Prima di essere istituite, le stanze di compensazione di futures devono ottenere un’approvazione e una licenza commerciale dall’FSC. La presente decisione riguarda unicamente il regime applicabile alle stanze di compensazione di futures che prestano i servizi finanziari approvati per la compensazione di futures a Taiwan, come specificato all’articolo 2 dei regolamenti, e che sono istituite conformemente alle norme. |
(8) |
L’articolo 7 dell’FTA, che si applica mutatis mutandis alle stanze di compensazione di futures ai sensi dell’articolo 55 dello stesso atto, prevede che una stanza di compensazione di futures sia istituita al fine di promuovere l’interesse pubblico e preservare l’equità delle operazioni del mercato dei futures. Inoltre l’articolo 2 dei regolamenti stabilisce che le attività di una stanza di compensazione di futures sono la compensazione e il regolamento per la negoziazione di futures e la fornitura di garanzie per l’esecuzione del contratto futures, che comprende sia i derivati negoziati in borsa sia i derivati OTC. Una stanza di compensazione di futures otterrà l’approvazione e la licenza commerciale per essere istituita solo se l’FSC accerta, tra le altre cose, che i promotori della stanza di compensazione hanno accantonato un capitale congruo e dispongono di un piano economico adeguato e solido che specifichi i principi delle operazioni commerciali, la divisione dell’organizzazione interna, l’assunzione e la formazione del personale, e le previsioni finanziarie per l’anno di inizio attività e quello successivo, nonché di risorse umane, attrezzature informatiche e altre installazioni materiali atte a svolgere attività di compensazione. Al momento di decidere se accordare l’approvazione e la licenza commerciale a una stanza di compensazione di futures, l’FSC può imporre condizioni aggiuntive e richiedere una documentazione supplementare. |
(9) |
L’FTA impone alle stanze di compensazione di futures di adottare regole operative che assicurino il rispetto di tutti i requisiti necessari alla corretta disciplina dei sistemi di compensazione e di regolamento delle stanze stesse, comprese regole in materia di default. Le stanze di compensazione di futures sono tenute a presentare all’FSC dette regole operative e le relative modifiche prima della loro attuazione. L’FSC può in seguito respingerle o apporvi modifiche. Ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, dell’FTA, le regole operative delle stanze di compensazione di futures sono giuridicamente vincolanti e opponibili ai partecipanti diretti e ad altri partecipanti a seguito dell’approvazione da parte dell’FSC. |
(10) |
Pertanto i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali dell’FTA definiscono le norme di alto livello che le stanze di compensazione di futures devono rispettare per ottenere l’autorizzazione a prestare servizi di compensazione a Taiwan (nel seguito, collettivamente, le «regole primarie»). Le regole primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti a Taiwan. Per dimostrare la conformità alle regole primarie, l’articolo 47 dell’FTA impone alle stanze di compensazione di futures di definire e presentare le proprie regole operative all’FSC per approvazione prima della loro attuazione; l’FSC può bloccarle, respingerle o modificarle. Tali regole operative costituiscono il secondo livello dei requisiti a Taiwan. |
(11) |
Per valutare se le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione di futures a Taiwan siano equivalenti ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012, è opportuno tenere conto anche dei risultati che dette disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione a tali stanze di compensazione di futures. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall’adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell’attenuazione del livello del rischio. Per conseguire un risultato equivalente in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi rispetto alle controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni, il cui livello intrinseco di rischio è inferiore. |
(12) |
I mercati finanziari in cui le stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan svolgono le loro attività di compensazione sono nettamente più piccoli rispetto a quelli nei quali operano le controparti centrali stabilite nell’Unione. Pertanto la partecipazione a tali stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell’Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell’Unione. |
(13) |
Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan possono pertanto essere considerate equivalenti ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 se consentono di attenuare tale minore livello di rischio. Le regole primarie applicabili a dette stanze di compensazione di futures, integrate dalle relative regole operative, attenuano il minore livello di rischio esistente a Taiwan e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012. |
(14) |
La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan assicurano che le stanze di compensazione di futures ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. |
(15) |
A norma dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni di vigilanza della giurisdizione del paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare tali requisiti. |
(16) |
Una volta ricevute l’approvazione e l’autorizzazione, una stanza di compensazione di futures sarà soggetta ai requisiti stabiliti nell’FTA e alla vigilanza dell’FSC su base continuativa, nonché alla sorveglianza della banca centrale di Taiwan nell’ambito delle questioni amministrative di quest’ultima. L’FSC controlla le stanze di compensazione di futures a Taiwan per garantire il rispetto del quadro giuridico applicabile. Ai sensi degli articoli 100 e 101 dell’FTA, l’FSC dispone nei confronti delle stanze di compensazione di futures di un potere generale di sanzione, compresi tra l’altro il potere di revocarne l’approvazione e la licenza commerciale e quello di imporre loro sanzioni. La vigilanza quotidiana è esercitata dall’FSC conformemente all’articolo 4 dell’FTA, che attribuisce all’FSC i poteri necessari per far rispettare la normativa conformemente agli articoli da 95 a 120 dell’FTA stesso. L’FSC può effettuare indagini in merito a sospette violazioni delle sue regole ed effettuare ispezioni, farsi consegnare libri e registri contabili e imporre alle stanze di compensazione di futures di modificare le proprie regole operative. |
(17) |
La Commissione conclude pertanto che le stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan sono soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. |
(18) |
In conformità dell’articolo 25, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, il quadro normativo della giurisdizione di un paese terzo deve prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento di controparti centrali autorizzate a norma di regimi giuridici di paesi terzi (nel seguito «controparti centrali di paesi terzi»). |
(19) |
Le controparti centrali dei paesi terzi che intendono prestare servizi di compensazione dei derivati a Taiwan devono presentare domanda di approvazione all’FSC conformemente alle norme. A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, parte 2, dell’FTA, l’approvazione e la licenza commerciale per la gestione di una stanza di compensazione di futures possono essere ottenute anche da «altri enti», incluse le controparti centrali stabilite al di fuori di Taiwan. Tali controparti centrali di paesi terzi sono soggette ai requisiti giuridicamente vincolanti applicabili a quelle autorizzate a Taiwan. Inoltre il riconoscimento delle controparti centrali di paesi terzi da parte dell’FSC è disciplinato dalla regola sul riconoscimento delle controparti centrali estere e può avvenire secondo un approccio basato su due scenari: se i regolamenti di vigilanza e il regime di regolamentazione di una controparte centrale estera sono conformi ai principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (PFMI) emanati dal comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato (CPMI) e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) o ad altre norme internazionali riconosciute dall’FSC, e una controparte centrale estera è stata riconosciuta dalle autorità competenti del paese terzo come controparte centrale qualificata (nel seguito «CCPQ»), quest’ultima può prestare servizi di compensazione di derivati OTC a enti finanziari taiwanesi. Se non è stata riconosciuta come CCPQ dall’autorità competente del paese terzo e intende chiedere di essere riconosciuta come tale da parte dell’FSC, la controparte centrale estera presenta una domanda all’FSC comprovante la sua qualifica come CCPQ ai sensi dei requisiti patrimoniali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria relativi alle esposizioni bancarie verso controparti centrali. Ciò consente ai partecipanti diretti taiwanesi di applicare ponderazioni del rischio più basse all’esposizione verso dette controparti centrali di paesi terzi. A norma dell’articolo 6 dell’FTA, l’FSC ha il potere di «concludere accordi di cooperazione con agenzie governative, enti o organizzazioni internazionali esteri per agevolare la gestione di questioni quali lo scambio di informazioni, la cooperazione tecnica e l’assistenza nelle indagini». |
(20) |
Pertanto la Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan prevedono un sistema effettivo equivalente per il riconoscimento di controparti centrali di paesi terzi. |
(21) |
La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan al momento della sua adozione. La Commissione e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati continueranno a sorvegliare periodicamente l’evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle controparti centrali di futures e il rispetto delle condizioni sulla cui base è stata adottata la presente decisione. |
(22) |
Almeno ogni tre anni la Commissione dovrebbe riesaminare i motivi in base ai quali le disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan sono considerate equivalenti a quelle dell’Unione. I riesami periodici non pregiudicano il potere della Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi pertinenti rendano necessaria una nuova valutazione dell’equivalenza di dette disposizioni legislative e di vigilanza rispetto a quelle dell’Unione. Basandosi sui risultati di questi riesami, la Commissione può decidere di modificare o abrogare la presente decisione in qualsiasi momento, in particolare qualora l’evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan incida sulle condizioni in base alle quali la presente decisione è adottata. |
(23) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza di Taiwan, che consistono nel Futures Trading Act (legge taiwanese sulla negoziazione di futures), nei Regulations Governing Futures Clearing Houses (regolamenti che disciplinano le stanze di compensazione di futures) e negli Standards Governing the Establishment of Futures Clearing Houses (norme che disciplinano l’istituzione di stanze di compensazione di futures) e che sono applicabili alle stanze di compensazione di futures autorizzate a Taiwan, devono essere considerate equivalenti ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 2
Entro il 28 settembre 2022 e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina i motivi su cui si basa la decisione di cui all’articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(*) La presente decisione non riflette la posizione ufficiale dell’Unione europea sullo status giuridico di Taiwan e non va interpretata in questo senso.
ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI
30.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 252/87 |
DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE-KOSOVO (*1)
del 29 aprile 2022
che modifica l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall'altra, sostituendo il suo protocollo III relativo alla nozione di «prodotti originari» [2022/1685]
IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,
visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (*1) (1), in particolare l'articolo 4 del suo protocollo III, relativo alla nozione di «prodotti originari»,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 46 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall'altra («accordo»), fa riferimento al protocollo III di tale accordo («protocollo III»), che stabilisce le norme di origine. |
(2) |
L'articolo 4 del protocollo III prevede che il Consiglio di associazione istituito dall'articolo 126 dell'accordo possa decidere di modificare il protocollo III. |
(3) |
La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (2) («convenzione») mira a trasporre i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione in un quadro multilaterale, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali. |
(4) |
L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. |
(5) |
L'Unione ha depositato i propri strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione il 26 marzo 2012. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione il 1° maggio 2012. |
(6) |
In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione, l'Unione e il Kosovo hanno convenuto di iapplicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite dalla convenzione. |
(7) |
È opportuno pertanto che il protocollo III sia sostituito da un nuovo protocollo che stabilisca una serie alternativa di norme di origine. Inoltre, il nuovo protocollo dovrebbe comprendere un riferimento dinamico alla convenzione, inmodo da fare sempre riferimento all'ultima versione della convenzione in vigore, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo III dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (*1), dall'altra, relativo alla nozione di «prodotti originari», è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica a decorrere dal 15 ottobre 2022.
Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022
Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ALLEGATO
Protocollo III
relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari”
Articolo 1
Norme di origine applicabili
1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo si applicano l'appendice I e le disposizioni pertinenti dell'appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) (“convenzione”), da ultimo modificata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Tutti i riferimenti all'“accordo pertinente” nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione s'intendono come riferimenti all'accordo.
3. In deroga all'articolo 16, paragrafo 5, e all'articolo 21, paragrafo 3, dell'appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l'Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l'Ucraina, la prova dell'origine può essere un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.
Articolo 2
Norme di origine alternative applicabili
1. Fatto salvo l'articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell'applicazione dell'accordo, anche i prodotti che acquisiscono l'origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all'appendice A del presente protocollo (“norme transitorie”) sono considerati originari dell'Unione europea o del Kosovo.
2. Le norme transitorie si applicano fino all'entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.
Articolo 3
Composizione delle controversie
1. Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 32 dell'appendice I della convenzione o all'articolo 34 dell'appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio di stabilizzazione e di associazione.
2. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese d'importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.
Articolo 4
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di modificare il presente protocollo.
Articolo 5
Recesso dalla convenzione
1. Se l'Unione europea o il Kosovo notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell'articolo 9 della stessa, l'Unione europea e il Kosovo avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell'applicazione dell'accordo.
2. Fino all'entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all'accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell'appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell'appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l'Unione europea e il Kosovo.
Appendice A
NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI
Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell'entrata in vigore della modifica della Convenzione
(“norme” o “norme transitorie”)
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE
FINALITÀ
TITOLO I |
DISPOSIZIONI GENERALI |
Articolo 1 |
Definizioni |
TITOLO II |
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” |
Articolo 2 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 3 |
Prodotti interamente ottenuti |
Articolo 4 |
Lavorazioni o trasformazioni sufficienti |
Articolo 5 |
Norma di tolleranza |
Articolo 6 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
Articolo 7 |
Cumulo dell'origine |
Articolo 8 |
Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine |
Articolo 9 |
Unità da prendere in considerazione |
Articolo 10 |
Assortimenti |
Articolo 11 |
Elementi neutri |
Articolo 12 |
Separazione contabile |
TITOLO III |
REQUISITI TERRITORIALI |
Articolo 13 |
Principio della territorialità |
Articolo 14 |
Non modificazione |
Articolo 15 |
Esposizioni |
TITOLO IV |
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
Articolo 16 |
Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi |
TITOLO V |
PROVA DELL'ORIGINE |
Articolo 17 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 18 |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine |
Articolo 19 |
Esportatore autorizzato |
Articolo 20 |
Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 21 |
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 22 |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 23 |
Validità della prova dell'origine |
Articolo 24 |
Zone franche |
Articolo 25 |
Requisiti per l'importazione |
Articolo 26 |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
Articolo 27 |
Esonero dalla prova dell'origine |
Articolo 28 |
Discordanze ed errori formali |
Articolo 29 |
Dichiarazione del fornitore |
Articolo 30 |
Importi espressi in euro |
TITOLO VI |
PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI |
Articolo 31 |
Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi |
Articolo 32 |
Composizione delle controversie |
TITOLO VII |
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
Articolo 33 |
Notifica e cooperazione |
Articolo 34 |
Controllo delle prove dell'origine |
Articolo 35 |
Controllo delle dichiarazioni del fornitore |
Articolo 36 |
Sanzioni |
TITOLO VIII |
APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A |
Articolo 37 |
Spazio economico europeo |
Articolo 38 |
Liechtenstein |
Articolo 39 |
Repubblica di San Marino |
Articolo 40 |
Principato di Andorra |
Articolo 41 |
Ceuta e Melilla |
Elenco degli allegati
ALLEGATO I |
Note introduttive all'elenco dell'allegato II |
ALLEGATO II |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
ALLEGATO III |
Testo della dichiarazione di origine |
ALLEGATO IV |
Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1 |
ALLEGATO V |
Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla |
ALLEGATO VI |
Dichiarazione del fornitore |
ALLEGATO VII |
Dichiarazione a lungo termine del fornitore |
FINALITÀ
Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un'applicazione provvisoriain attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (“convenzione PEM” o “convenzione”). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base a esse anziché in base alle norme della convenzione.
Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell'ambito della convenzione.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
a) |
per “parte contraente applicatrice” si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell'accordo; |
b) |
per “capitoli”, “voci” e “sottovoci” si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (“sistema armonizzato”), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004; |
c) |
il termine “classificato” si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato; |
d) |
con il termine “spedizione” si intendono i prodotti:
|
e) |
con “autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice” si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea; |
f) |
per “valore in dogana” si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana); |
g) |
per “prezzo franco fabbrica” si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine “fabbricante” si riferisce all'impresa appaltante. Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; |
h) |
per “materiali fungibili” o “prodotti fungibili” si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro; |
i) |
per “merci” si intendono sia i materiali che i prodotti; |
j) |
per “fabbricazione” si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio; |
k) |
per “materiale” si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto; |
l) |
per “contenuto massimo di materiali non originari” si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce; |
m) |
per “prodotto” si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; |
n) |
il termine “territori” comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte; |
o) |
per “valore aggiunto” si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice; |
p) |
per “valore dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati. |
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI”
Articolo 2
Requisiti di carattere generale
Ai fini dell'applicazione dell'accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell'altra parte:
a) |
i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3; |
b) |
i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4. |
Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti
1. Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell'altra parte:
a) |
i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; |
b) |
le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti; |
c) |
gli animali vivi, ivi nati e allevati; |
d) |
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; |
e) |
i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati; |
f) |
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; |
g) |
i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame; |
h) |
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi; |
i) |
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h); |
j) |
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime; |
k) |
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; |
l) |
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; |
m) |
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l). |
2. Le espressioni “le sue navi” e “le sue navi officina” di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
a) |
che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice; |
b) |
che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice; |
c) |
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
|
3. Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l'Unione europea, si intendono gli Stati membri dell'Unione europea.
4. Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.
Articolo 4
Lavorazioni o trasformazioni sufficienti
1. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.
2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3. La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.
Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
4. Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5. Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.
6. I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.
Articolo 5
Norma di tolleranza
1. In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:
a) |
il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16; |
b) |
il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a). |
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.
3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.
Articolo 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
a) |
le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; |
b) |
la scomposizione e la composizione di confezioni; |
c) |
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti; |
d) |
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili; |
e) |
le semplici operazioni di pittura e lucidatura; |
f) |
la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso; |
g) |
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato; |
h) |
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura; |
i) |
l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio; |
j) |
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli); |
k) |
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento; |
l) |
l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi; |
m) |
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; |
n) |
la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza; |
o) |
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti; |
p) |
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti; |
q) |
la macellazione degli animali; |
r) |
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q). |
2. Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.
Articolo 7
Cumulo dell'origine
1. Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell'altra parte i prodotti fabbricati all'interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all'interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.
3. Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.
4. Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.
Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.
5. Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all'altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
6. Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.
7. I prodotti originari delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.
Articolo 8
Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine
1. Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:
a) |
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e |
b) |
le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo. |
2. Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale del Kosovo, secondo le rispettive procedure.
Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.
Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli degli accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.
3. La prova dell'origine include la dicitura in inglese “CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)” se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.
Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.
4. Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo (2).
Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 9
Unità da prendere in considerazione
1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:
a) |
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione; |
b) |
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. |
2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.
3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
a) |
energia e combustibile; |
b) |
impianti e attrezzature; |
c) |
macchine e utensili; |
d) |
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. |
Articolo 12
Separazione contabile
1. Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2. Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3. Le parti possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.
Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti “originari della parte esportatrice” più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.
Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.
4. Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 13
Principio di territorialità
1. Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
2. I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
a) |
che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e |
b) |
che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione. |
3. L'acquisizione del carattere originario in conformità delle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest'ultima e successivamente reimportati, purché:
a) |
tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione; e |
b) |
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
|
4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4, per “valore aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.
7. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.
Articolo 14
Non modificazione
1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3. Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4. In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:
a) |
documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico; |
b) |
prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli; |
c) |
un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure |
d) |
qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse. |
Articolo 15
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
a) |
un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti; |
b) |
l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un'altra parte; |
c) |
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione; e |
d) |
dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa. |
2. Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 16
Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.
TITOLO V
PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 17
Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari di una delle parti importati nell'altra parte beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:
a) |
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice; |
b) |
nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione (“dichiarazione di origine”) rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice. |
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.
L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.
4. Ai fini del paragrafo 1 le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
5. Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.
Articolo 18
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
1. La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
a) |
da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure |
b) |
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR. |
2. La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
4. La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente (“dichiarazione di origine a posteriori”), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.
In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l'attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall'esportatore della parte esportatrice dei prodotti.
Articolo 19
Esportatore autorizzato
1. Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte (l'“esportatore autorizzato”) a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.
Articolo 20
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3. Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese “TRANSITIONAL RULES”.
4. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
5. Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
7. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.
Articolo 21
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
1. In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) |
non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; |
b) |
viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici; |
c) |
la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3; |
d) |
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l'esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure |
e) |
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice. |
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: “ISSUED RETROSPECTIVELY”.
5. La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.
Articolo 22
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: “DUPLICATE”.
3. La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
Articolo 23
Validità della prova dell'origine
1. La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3. Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
Articolo 24
Zone franche
1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.
Articolo 25
Requisiti per l'importazione
Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.
Articolo 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 27
Esonero dalla prova dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a) |
le importazioni presentano un carattere occasionale; |
b) |
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari; |
c) |
per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale. |
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Articolo 28
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute dei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.
Articolo 29
Dichiarazione del fornitore
1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.
4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore (“dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5. Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6. Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.
Articolo 30
Importi espressi in euro
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4. Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal Consiglio di stabilizzazione e di associazione su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di stabilizzazione e di associazione tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.
TITOLO VI
PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI
Articolo 31
Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
1. Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:
a) |
una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; |
b) |
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno; |
c) |
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno; |
d) |
dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo; |
e) |
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli. |
4. Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
5. Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.
6. Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.
Articolo 32
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Consiglio stabilizzazione e di associazione.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.
TITOLO VII
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 33
Notifica e cooperazione
1. Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.
Articolo 34
Controllo delle prove dell'origine
1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2. Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4. Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.
Articolo 35
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
1. Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 ispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
3. Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
4. I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.
Articolo 36
Sanzioni
Ciascuna parte prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.
TITOLO VIII
APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A
Articolo 37
Spazio economico europeo
Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell'Unione europea, dell'Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia (“parti contraenti del SEE”) se esportate rispettivamente dall'Unione europea, dall'Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia nel Kosovo, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra il Kosovo e le parti contraenti del SEE.
Articolo 38
Liechtenstein
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.
Articolo 39
Repubblica di San Marino
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.
Articolo 40
Principato di Andorra
Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.
Articolo 41
Ceuta e Melilla
1. Ai fini del presente protocollo, il termine “Unione europea” non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Kosovo importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati (3). Il Kosovo riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II
Nota 1 – Introduzione generale
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
a) |
attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari; |
b) |
a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati; |
c) |
deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione; |
d) |
la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti. |
Nota 2 – Struttura dell'elenco
2.1. |
Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da “ex”: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2. |
2.2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
2.3. |
Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3. |
2.4. |
Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione “oppure”, l'esportatore può scegliere quale applicare. |
Nota 3 – Esempi di applicazione delle norme
3.1. |
L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte. |
3.2. |
In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.
Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che “i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso”, l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato. |
3.3. |
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…” oppure “Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto”, significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. |
3.4. |
Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. |
3.5. |
Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma. |
3.6. |
Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono. |
Nota 4 – Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
4.1. |
I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate. |
4.2. |
Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale. |
Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
5.1. |
Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione “fibre naturali” definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
5.2. |
Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. |
5.3. |
Nell'elenco, le espressioni “pasta tessile”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. |
5.4. |
Nell'elenco, per “fibre in fiocco sintetiche o artificiali” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. |
5.5. |
Per “stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)” si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico. |
5.6. |
Per “stampa (operazione indipendente)” si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti
6.1. |
Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4). |
6.2. |
Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
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6.3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati. |
6.4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica”, la tolleranza per tale nastro è del 30 %. |
Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
7.1. |
Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
7.2. |
Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. |
7.3. |
Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63. |
Nota 8 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27
8.1. |
I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
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8.2. |
I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
|
8.3. |
Ai fini delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine. |
Nota 9 – Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti
9.1. |
I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce “coltura cellulare” la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente. |
9.2. |
I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La “fermentazione” è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39. |
9.3. |
Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
|
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Voce SA |
Designazione del prodotto |
Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti I materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari |
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(1) |
(2) |
(3) |
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capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
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capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute |
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capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 0511 91 |
Uova e lattimi di pesce, non commestibili |
Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti |
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capitolo 6 |
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 8 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti |
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capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
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capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 13 |
Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 1302 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
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capitolo 14 |
Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 1504 a 1506 |
Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
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1509 e 1510 |
Olio d'oliva e sue frazioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
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ex 1512 |
Oli di girasole e loro frazioni: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
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1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
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ex 1516 |
Grassi e oli di pesci e loro frazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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1520 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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ex capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
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ex 1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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1806 10 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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||||||||
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2002 e 2003 |
Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
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2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
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ex 2008 |
Prodotti diversi da:
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2103 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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2105 |
Gelati, anche contenenti cacao |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
||||||||
ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
||||||||
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
||||||||
2207 e 2208 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui:
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
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2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti |
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ex 2402 |
Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
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ex 2403 |
Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
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capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2707 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
2710 |
Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2901 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2902 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure |
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fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3824 99 ed ex 3826 00 |
Biodiesel |
Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento |
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capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie |
Uno o diversi trattamenti specifici (7) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4012 |
Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
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Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
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Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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da ex 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4418 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno |
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Fabbricazione di liste o modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
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ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
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da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
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da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
||||||||
ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura |
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5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto, oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali |
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5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
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da 5603 11 a 5603 14 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da:
in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto |
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da 5603 91 a 5603 94 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da:
in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto |
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
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Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella” |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura |
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capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al “tufting” oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al “tufting” oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure “tufting” insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al “tufting” oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al “tufting” oppure tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure “tufting” insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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Tessitura |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili:
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Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione |
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Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 : |
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Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
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Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura oppure tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: |
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Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione |
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ex capitolo 62 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
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ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 ed ex 6211 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 6210 ed ex 6216 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
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ex 6212 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
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Fabbricazione:
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Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |
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Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
(5)Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto. |
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6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 65 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7102 , ex 7103 ed ex 7104 |
Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
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ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
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da 7208 a 7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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da 7213 a 7216 |
Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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7218 91 e 7218 99 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
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da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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7224 90 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
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da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224 |
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ex 7307 |
Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati. |
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ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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7408 |
Fili di rame |
Fabbricazione:
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capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione:
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione:
oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
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7602 |
Cascami e avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 7616 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione:
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capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8425 a 8430 |
Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8444 a 8447 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 Telai per tessitura Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8456 a 8465 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli Torni che operano con asportazione di metallo Macchine |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8470 a 8472 |
Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni Altre macchine e apparecchi per ufficio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8501 a 8502 |
Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8519 , 8521 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8525 a 8528 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8535 a 8537 |
Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8542 31 a 8542 39 |
Circuiti integrati monolitici |
Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8544 a 8548 |
Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8708 |
Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9001 50 |
Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:
oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 91 |
Orologeria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 93 |
Armi e munizioni e loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 96 |
Lavori diversi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ALLEGATO III
TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE
La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.
Versione albanese
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (8)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (9) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.
Versione araba
Versione bosniaca
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (8)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …. (9) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (8)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (9) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (8)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (9) preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (8)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (9).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr.… (8)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (9) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (8)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (9) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No… (8)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (9) preferential origin according to the transitional rules of origin.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (8)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (9) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione faroese
Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr.… (8)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (9) sambært skiftisreglunum um uppruna.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (8)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (9) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.
Versione francese
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n … (8)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (9) selon les règles d’origine transitoires.
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (8)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (9) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.
Versione georgiana
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (8)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (9) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.
Versione ebraica
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (8)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (9) származásúak.
Versione islandese
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (8)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (9) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.
Versione italiana
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (8)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (9) conformemente alle norme di origine transitorie.
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (8)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir… (9) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.
Versione lituana
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr.… (8)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (9) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.
Versione macedone
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (8)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со …. (9) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru… (8)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (9) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.
Versione montenegrina
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (8)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (9) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (8)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (9) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.
Versione norvegese
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (8)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (9) .
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr… (8)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (9) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o… (8)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (9) de acordo com as regras de origem transitórias.
Versione rumena
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (8)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (9) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.
Versione serba
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр.… (8)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (9) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br… (8)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (9) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (8)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (9).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (8)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (9) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o… (8)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial… (9) con arreglo a las normas de origen transitorias.
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.… (8)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (9) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.
Versione turca
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (8)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşe kurallarına göre … (9) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.
Versione ucraina
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № …. (8)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (9) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.
…
(Luogo e data) (10)
…
(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) (11)
ALLEGATO IV
FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1
ISTRUZIONI PER LA STAMPA
1. |
Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. |
2. |
Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. |
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
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EUR.1 |
N° A . |
000.000 |
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Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
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(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
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(Firma) |
Timbro |
(Firma) |
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La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato (14)
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È richiesta la verifica dell'autenticità e della regolarità del presente certificato |
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… Luogo e data Timbro … (Firma) |
… Luogo e data Timbro … (Firma) |
NOTE
1. |
Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato. |
2. |
Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta. |
3. |
Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione. |
DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
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EUR.1 |
N° A . |
000.000 |
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Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
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(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
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DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;
PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:
…
…
…
…
PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (16):
…
…
…
…
SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
…
(Luogo e data)
…
(Firma)
ALLEGATO V
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA
Articolo unico
1. Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:
1) |
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
|
2) |
prodotti originari del Kosovo:
|
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e “Ceuta e Melilla” nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
1. |
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
|
2. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]; |
3. |
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
|
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (21) … dichiaro che:
1. |
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
|
2. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata]; |
3. |
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
|
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali mercida…
a… (26)
Mi impegno a informare immediatamente… (21) qualora la dichiarazione non sia più valida.
|
(Luogo e data) |
|
|
|
(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
(2) Le parti concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.
(3) GU CE L 302 del 15.11.1985, pag. 23.
(4) Le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.
(5) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.
(6) Cfr. la nota introduttiva 7.
(7) Cfr. la nota introduttiva 9.
(8) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
(9) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla “CM”.
(10) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.
(11) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.
(12) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare “alla rinfusa”.
(13) Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.
(14) Contrassegnare con una X la casella appropriata
(15) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare “alla rinfusa”.
(16) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.
(17) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(18) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(19) Per “valore dei materiali” s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
(20) Per “valore aggiunto totale” s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
(21) Nome e indirizzo del cliente.
(22) Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.
Esempio
Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(23) Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.
Esempi
La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come “filati”, senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.
Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre “barre di acciaio” nella colonna “Designazione dei materiali non originari utilizzati”. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(24) Per “valore dei materiali” s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
(25) Per “valore aggiunto totale” s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.
(26) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.