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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 251 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
ACCORDI INTERNAZIONALI
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29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 251/1 |
DECISIONE (UE) 2022/1665 DEL CONSIGLIO
del 26 settembre 2022
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d’America per un accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione («accordo»). |
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(2) |
I negoziati sono stati conclusi positivamente il 12 luglio 2022 con la siglatura dell’accordo. |
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(3) |
È opportuno firmare l’accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America ai sensi dell’articolo XXVIII del dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, con riserva della sua conclusione (1).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) Il testo dell’accordo è pubblicato unitamente alla decisione relativa alla conclusione.
REGOLAMENTI
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29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 251/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1666 DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2022
recante rettifica della versione in lingua danese del regolamento delegato (UE) 2017/653 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
La versione in lingua danese dell’allegato II, parte 1, punto 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (2) contiene un errore che modifica il significato della disposizione. |
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(2) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza la versione in lingua danese del regolamento delegato (UE) 2017/653. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(Non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).
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29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 251/4 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1667 DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2022
recante rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2019/2090 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
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(1) |
La versione in lingua lettone del regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione (2) contiene un errore al considerando 6, all’articolo 4, paragrafo 4, frase introduttiva, all’articolo 6, titolo, all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 6, paragrafo 2, frase introduttiva, e all’articolo 8, primo comma, che modifica il significato di tali disposizioni. |
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(2) |
Le versioni in lingua croata, francese, maltese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2019/2090 contengono un errore all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, a causa del quale sono imposte agli operatori condizioni più rigorose. |
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(3) |
È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua croata, francese, lettone, maltese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2019/2090. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
(Non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione, del 19 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 28).
DECISIONI
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29.9.2022 |
IT |
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L 251/6 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1668 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2022
relativa alle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 12 della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, devono essere considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all’allegato II della suddetta direttiva contemplati da tali norme o parti di esse. |
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(2) |
Con lettera BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 del 12 dicembre 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («la richiesta»). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/34/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute stabiliti nell’allegato II della direttiva 94/9/CE. Detti requisiti sono attualmente stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. |
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(3) |
Al CEN e al Cenelec è stato chiesto in particolare di elaborare nuove norme sulla progettazione e sulla prova degli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui al capo I del programma di normazione concordato tra il CEN, il Cenelec e la Commissione e allegato alla richiesta. È stato inoltre chiesto al CEN e al Cenelec di rivedere le norme esistenti al fine di allinearle ai requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute di cui alla direttiva 94/9/CE. |
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(4) |
Sulla base di tale richiesta il CEN ha elaborato la norma armonizzata «EN 15967:2022 - Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori». |
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(5) |
La Commissione, insieme al CEN, ha valutato la conformità alla richiesta della norma «EN 15967:2022» elaborata dal CEN. |
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(6) |
La norma «EN 15967:2022» soddisfa i requisiti cui intende riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II della direttiva 2014/34/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(7) |
La norma «EN 15967:2022» sostituisce la norma EN 15967:2011. È pertanto necessario ritirare dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma «EN 15967:2011» che è stato pubblicato con comunicazione 2018/C 371/01 della Commissione (4). |
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(8) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alla versione rivista della norma «EN 15967:2011» è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma. |
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(9) |
Per motivi di chiarezza e razionalità è opportuno pubblicare in un unico atto un elenco completo dei riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE che soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi. I riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/34/UE sono attualmente pubblicati con decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione (5) e con comunicazione 2018/C 371/01 della Commissione. |
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(10) |
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 ha subito varie e sostanziali modifiche. Per motivi di chiarezza e razionalità, e poiché occorre apportarvi ulteriori modifiche, è opportuno abrogare e sostituire tale decisione di esecuzione. |
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(11) |
Molti dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicati con comunicazione 2018/C 371/01 sono stati ritirati. La decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 prevede il ritiro dei restanti riferimenti delle norme armonizzate pubblicati con tale comunicazione. Per motivi di chiarezza e razionalità è opportuno abrogare la comunicazione 2018/C 371/01. Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti alle versioni riviste delle norme in questione, la comunicazione 2018/C 371/01 dovrebbe continuare ad applicarsi fino alle date di ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate in questione pubblicati con tale comunicazione. |
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(12) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva a sostegno della direttiva 2014/34/UE che figurano nell’allegato I della presente decisione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 è abrogata.
Articolo 3
La comunicazione 2018/C 371/01 è abrogata. Essa continua tuttavia ad applicarsi ai riferimenti delle norme armonizzate che figurano nell’allegato II della presente decisione fino alle date di ritiro di tali riferimenti.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309).
(3) Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 1).
(4) Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell’Unione sull’armonizzazione) (GU C 371 del 12.10.2018, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1202 della Commissione, del 12 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, elaborata a sostegno della direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 71).
ALLEGATO I
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N. |
Riferimento della norma |
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1. |
EN 1010-1:2004+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta - parte 1: Requisiti comuni |
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2. |
EN 1010-2:2006+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di macchine per la stampa e per la trasformazione della carta - parte 2: Macchine per la stampa e macchine laccatrici comprese le attrezzature per la pre-stampa |
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3. |
EN 1127-1:2019 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 1: Concetti fondamentali e metodologia |
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4. |
EN 1127-2:2014 Atmosfere esplosive - Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione - parte 2: Concetti fondamentali e metodologia per attività in miniera |
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5. |
EN 1755:2015 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Requisiti supplementari per l’impiego in atmosfere potenzialmente esplosive |
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6. |
EN 1834-1:2000 Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive - parte 1: Motori del gruppo II per l’utilizzo in atmosfere di gas e vapori infiammabili |
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7. |
EN 1834-2:2000 Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive - parte 2: Motori del gruppo I per l’utilizzo in lavori sotterranei in atmosfere grisoutose con o senza polveri infiammabili |
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8. |
EN 1834-3:2000 Motori alternativi a combustione interna - Requisiti di sicurezza per la progettazione e la costruzione di motori per l’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive - parte 3: Motori del gruppo II per l’utilizzo in atmosfere di polveri infiammabili |
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9. |
EN 1839:2017 Determinazione dei limiti di esplosione e della concentrazione limite di ossigeno (LOC) per gas e per vapori infiammabili |
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10. |
EN 1953:2013 Apparecchiature di polverizzazione e spruzzatura per prodotti di rivestimento e finitura - Requisiti di sicurezza |
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11. |
EN 12581:2005+A1:2010 Impianti di verniciatura - Macchinario per l’applicazione di prodotti vernicianti liquidi organici per immersione ed elettroforesi - Requisiti di sicurezza |
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12. |
EN 12621:2006+A1:2010 Macchine per l’alimentazione e la circolazione sotto pressione di prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza |
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13. |
EN 12757-1:2005+A1:2010 Apparecchiature di miscelazione dei prodotti vernicianti - Requisiti di sicurezza - parte 1: Apparecchiature di miscelazione per l’impiego di ritocco nell’autocarrozzeria |
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14. |
EN 13012:2021 Stazioni di servizio - Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante |
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15. |
EN 13237:2012 Atmosfere potenzialmente esplosive - Termini e definizioni per apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive |
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16. |
EN 13616-1:2016 Dispositivi di troppopieno per serbatoi statici per combustibili liquidi - parte 1: Dispositivi di prevenzione del troppopieno con dispositivo di chiusura |
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17. |
EN 13617-1:2021 Stazioni di servizio - parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote |
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18. |
EN 13617-2:2021 Stazioni di servizio - parte 2: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
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19. |
EN 13617-3:2021 Stazioni di servizio - parte 3: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza |
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20. |
EN 13617-4:2021 Stazioni di servizio - parte 4: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
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21. |
EN 13760:2021 Attrezzature e accessori per GPL - Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e dimensioni |
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22. |
EN 13852-1:2013 Apparecchi di sollevamento - Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 1: Gru per l’utilizzo in mare aperto per impieghi generali |
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23. |
EN 13852-3:2021 Apparecchi di sollevamento - Gru per l’utilizzo in mare aperto - parte 3: Gru per l’utilizzo in mare aperto leggere Nota 1: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN IEC 60079-0:2018 si intendono fatti alla norma EN IEC 60079-0:2018 rettificata dalla norma EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02 Nota 2: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata EN ISO 80079-36:2016 si intendono fatti alla norma EN ISO 80079-36:2016 rettificata dalla norma EN ISO 80079-36:2016/AC:2019. Limitazione: la presente pubblicazione non riguarda la seguente parte della norma: colonna «Osservazioni/Note» della tabella ZB.1 |
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24. |
EN 14034-1:2004+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 1: Determinazione della pressione massima di esplosione pmax di nubi di polvere |
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25. |
EN 14034-2:2006+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 2: Determinazione della velocità massima di aumento della pressione di esplosione (dp/dt)max di nubi di polvere |
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26. |
EN 14034-3:2006+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 3: Determinazione del limite inferiore di esplosione LEL di nubi di polvere |
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27. |
EN 14034-4:2004+A1:2011 Determinazione delle caratteristiche di esplosione di nubi di polvere - parte 4: Determinazione della concentrazione limite di ossigeno LOC di nubi di polvere |
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28. |
EN 14373:2021 Sistemi di soppressione dell’esplosione |
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29. |
EN 14460:2018 Apparecchi resistenti all’esplosione |
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30. |
EN 14491:2012 Sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di polveri |
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31. |
EN 14492-1:2006+A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - parte 1: Argani motorizzati EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010 |
|
32. |
EN 14492-2:2006+A1:2009 Apparecchi di sollevamento - Argani e paranchi motorizzati - parte 2: Paranchi motorizzati EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010 |
|
33. |
EN 14522:2005 Determinazione della temperatura di auto accensione di gas e di vapori |
|
34. |
EN 14591-1:2004 Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione in miniere sotterranee - Sistemi di protezione - parte 1: Struttura di ventilazione resistente ad un’esplosione di 2 bar EN 14591-1:2004/AC:2006 |
|
35. |
EN 14591-2:2007 Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione in miniere sotterranee - Sistemi di protezione - parte 2: Barriere passive di contenitori d’acqua EN 14591-2:2007/AC:2008 |
|
36. |
EN 14591-4:2007 Prevenzione dell’esplosione e protezione contro l’esplosione in miniere sotterranee - Sistemi di protezione - parte 4: Sistemi automatici di estinzione per frese EN 14591-4:2007/AC:2008 |
|
37. |
EN 14677:2008 Sicurezza del macchinario - Metallurgia secondaria - Macchinario e attrezzatura per il trattamento dell’acciaio liquido |
|
38. |
EN 14678-1:2013 Attrezzature e accessori per GPL - Fabbricazione e prestazioni di attrezzature per GPL per le stazioni di servizio per autoveicoli - parte 1: Distributori |
|
39. |
EN 14681:2006+A1:2010 Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza di macchinari ed equipaggiamenti per la produzione di acciaio con forno elettrico ad arco |
|
40. |
EN 14797:2006 Dispositivi di sfogo dell’esplosione |
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41. |
EN 14973:2015 Nastri trasportatori per utilizzo in installazioni sotterranee - Requisiti di sicurezza elettrica e di protezione contro l’infiammabilità |
|
42. |
EN 14983:2007 Prevenzione e protezione dall’esplosione in miniere sotterranee - Apparecchi e sistemi di protezione per il drenaggio del grisou |
|
43. |
EN 14986:2017 Progettazione di ventilatori che operano in atmosfere potenzialmente esplosive |
|
44. |
EN 14994:2007 Sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di gas |
|
45. |
EN 15089:2009 Sistemi di isolamento dell’esplosione |
|
46. |
EN 15188:2020 Determinazione del comportamento di accensione spontanea degli accumuli di polvere |
|
47. |
EN 15198:2007 Metodologia per la valutazione del rischio di apparecchi e componenti non elettrici destinati a essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive |
|
48. |
EN 15233:2007 Metodologia per la valutazione della sicurezza funzionale di sistemi di protezione per atmosfere potenzialmente esplosive |
|
49. |
EN 15268:2008 Stazioni di servizio - Requisiti di sicurezza per la costruzione di sistemi di pompaggio sommergibili |
|
50. |
EN 15794:2009 Determinazione dei punti di esplosione di liquidi infiammabili |
|
51. |
EN 15967:2022 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori |
|
52. |
EN 16009:2011 Dispositivi di sfogo dell’esplosione senza fiamma |
|
53. |
EN 16020:2011 Deviatori dell’esplosione |
|
54. |
EN 16447:2014 Valvole a battente di isolamento dall’esplosione |
|
55. |
EN ISO 16852:2016 Fermafiamma - Requisiti prestazionali, metodi di prova e limiti di utilizzo (ISO 16852:2016) |
|
56. |
EN 17077:2018 Determinazione del comportamento della combustione in strato delle polveri |
|
57. |
EN 50050-1:2013 Apparecchiature portatili di spruzzatura elettrostatica - Requisiti di sicurezza - parte 1: Apparecchiature portatili di spruzzatura di materiali liquidi infiammabili per rivestimento |
|
58. |
EN 50050-2:2013 Apparecchiature portatili di spruzzatura elettrostatica - Requisiti di sicurezza - parte 2: Apparecchiature portatili di spruzzatura per polveri infiammabili per rivestimento |
|
59. |
EN 50050-3:2013 Apparecchiature portatili di spruzzatura elettrostatica - Requisiti di sicurezza - parte 3: Apparecchiature portatili di spruzzatura per fiocchi infiammabili |
|
60. |
EN 50104:2010 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e la misura di ossigeno - Requisiti di funzionamento e metodi di prova |
|
61. |
EN 50176:2009 Apparecchiatura per impianti elettrostatici fissi per prodotti di rivestimento liquidi infiammabili - Prescrizioni di sicurezza |
|
62. |
EN 50177:2009 Apparecchiatura per impianti elettrostatici fissi per prodotti di rivestimento in polvere infiammabile - Prescrizioni di sicurezza EN 50177:2009/A1:2012 |
|
63. |
EN 50223:2015 Apparecchiatura automatica per l’applicazione elettrostatica di materiale infiammabile in fiocco - Prescrizioni di sicurezza |
|
64. |
EN 50271:2018 Apparecchiature elettriche per la rilevazione e misura di gas combustibili, gas tossici e di ossigeno - Prescrizioni e prove per le apparecchiature che utilizzano software e/o tecnologie digitali |
|
65. |
EN 50281-2-1:1998 Costruzioni elettriche destinate all’uso in ambienti con presenza di polvere combustibile - parte 2-1: Metodi di prova - Metodi per la determinazione della temperatura minima di accensione della polvere EN 50281-2-1:1998/AC:1999 |
|
66. |
EN 50303:2000 Apparecchi del gruppo I, Categoria M1 destinati a rimanere in funzione in atmosfere esplosive di grisou e/o polvere di carbone |
|
67. |
EN 50381:2004 Cabine ventilate trasportabili con o senza sorgente di emissione interna EN 50381:2004/AC:2005 |
|
68. |
EN 50495:2010 Dispositivi di sicurezza richiesti per il funzionamento sicuro degli apparecchi in relazione al rischio di esplosione |
|
69. |
EN IEC 60079-0:2018 Atmosfere esplosive - parte 0: Apparecchiature - Prescrizioni generali (IEC 60079-0:2017) |
|
70. |
EN 60079-1:2014 Atmosfere esplosive - parte 1: Apparecchiature protette mediante custodie a prova d’esplosione «d» (IEC 60079-1:2014) |
|
71. |
EN 60079-2:2014 Atmosfere esplosive - parte 2: Apparecchiature con modo di protezione a sovrapressione «p» (IEC 60079-2:2014) EN 60079-2:2014/AC:2015 |
|
72. |
EN 60079-5:2015 Atmosfere esplosive - parte 5: Apparecchiature con modo di protezione a riempimento «q» (IEC 60079-5:2015) |
|
73. |
EN 60079-6:2015 Atmosfere esplosive - parte 6: Apparecchiature con modo di protezione a immersione in liquido «o» (IEC 60079-6:2015) |
|
74. |
EN 60079-7:2015 Atmosfere esplosive - parte 7: Apparecchiature con modo di protezione a sicurezza aumentata «e» (IEC 60079-7:2015) EN IEC 60079-7:2015/A1:2018 |
|
75. |
EN 60079-11:2012 Atmosfere esplosive - parte 11: Apparecchiature con modo di protezione a sicurezza intrinseca «i» (IEC 60079-11:2011) |
|
76. |
EN 60079-15:2010 Atmosfere esplosive - parte 15: Apparecchiature con modo di protezione «n» (IEC 60079-15:2010) |
|
77. |
EN 60079-18:2015 Atmosfere esplosive - parte 18: Apparecchiature con modo di protezione mediante incapsulamento «m» (IEC 60079-18:2014) EN 60079-18:2015/A1:2017 |
|
78. |
EN 60079-20-1:2010 Atmosfere esplosive - parte 20-1: Caratteristiche dei materiali per la classificazione di gas e vapori – Metodi di prova e dati (IEC 60079-20-1:2010) |
|
79. |
EN 60079-25:2010 Atmosfere esplosive - parte 25: Sistemi elettrici a sicurezza intrinseca (IEC 60079-25:2010) EN 60079-25:2010/AC:2013 |
|
80. |
EN 60079-26:2015 Atmosfere esplosive - parte 26: Apparecchiature con livello di protezione (EPL) Ga (IEC 60079-26:2014) |
|
81. |
EN 60079-28:2015 Atmosfere esplosive - parte 28: Protezione delle apparecchiature e dei sistemi di trasmissione che utilizzano radiazione ottica (IEC 60079-28:2015) |
|
82. |
EN 60079-29-1:2016 Atmosfere esplosive - parte 29-1: Rilevatori di gas infiammabili - Requisiti generali e di prestazione (IEC 60079-29-1:2016, (modificata)] |
|
83. |
EN 60079-29-4:2010 Atmosfere esplosive - parte 29-4: Rilevatori di gas - Requisiti di prestazione delle apparecchiature a percorso aperto per gas infiammabili (IEC 60079-29-4:2009, (modificata)] |
|
84. |
EN 60079-30-1:2017 Atmosfere esplosive - parte 30-1: Resistenza elettrica riscaldante superficiale - Prescrizioni generali e di prova (IEC/IEEE 60079-30-1:2015, (modificata)] |
|
85. |
EN 60079-31:2014 Atmosfere esplosive - parte 31: Apparecchi con modo di protezione mediante custodie «t» destinati ad essere utilizzati in presenza di polveri combustibili (IEC 60079-31:2013) |
|
86. |
EN 60079-35-1:2011 Atmosfere esplosive - parte 35-1: Lampade a casco per uso in miniere con presenza di grisou - Prescrizioni generali - Costruzione e prove in relazione al rischio di esplosione (IEC 60079-35-1:2011) EN 60079-35-1:2011/AC:2011 |
|
87. |
EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 Atmosfere esplosive - parte 20-2: Caratteristiche dei materiali - Metodi di prova per polveri combustibili (ISO/IEC 80079-20-2:2016) EN ISO/IEC 80079-20-2:2016/AC:2017 |
|
88. |
EN ISO/IEC 80079-34:2011 Atmosfere esplosive - parte 34: Applicazione dei sistemi di gestione per la qualità per la fabbricazione degli apparecchi (ISO/IEC 80079-34:2011) |
|
89. |
EN ISO 80079-36:2016 Atmosfere esplosive - parte 36: Apparecchi non elettrici destinati alle atmosfere esplosive - Metodo e requisiti di base (ISO 80079-36:2016) |
|
90. |
EN ISO 80079-37:2016 Atmosfere esplosive - parte 37: Apparecchi non elettrici destinati alle atmosfere esplosive - Tipo di protezione non elettrica per sicurezza costruttiva «c», per controllo della sorgente di accensione «b», per immersione in liquido «k» (ISO 80079-37:2016) |
|
91. |
EN ISO/IEC 80079-38:2016 Atmosfere esplosive - parte 38: Apparecchi e componenti destinati alle atmosfere esplosive in miniere sotterranee (ISO/IEC 80079-38:2016) EN ISO/IEC 80079-38:2016/A1:2018 |
ALLEGATO II
|
N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
|
1. |
EN 13012:2012 Stazioni di servizio - Costruzione e prestazione delle pistole automatiche di erogazione per utilizzo nei distributori di carburante |
3.9.2023 |
|
2. |
EN 13617-1:2012 Stazioni di servizio - parte 1: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei distributori di carburante e delle unità di pompaggio remote |
3.9.2023 |
|
3. |
EN 13617-2:2012 Stazioni di servizio - parte 2: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei dispositivi di sicurezza per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
3.9.2023 |
|
4. |
EN 13617-3:2012 Stazioni di servizio - parte 3: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni delle valvole di sicurezza |
3.9.2023 |
|
5. |
EN 13617-4:2012 Stazioni di servizio - parte 4: Requisiti di sicurezza per la costruzione e prestazioni dei giunti girevoli per le pompe di dosaggio e distributori di carburante |
3.9.2023 |
|
6. |
EN 13760:2003 Sistema di rifornimento del GPL carburante per veicoli leggeri e pesanti - Pistola, requisiti di prova e dimensioni |
19.11.2023 |
|
7. |
EN 14373:2005 Sistemi di soppressione delle esplosioni |
19.11.2023 |
|
8. |
EN 15188:2007 Individuazione del comportamento di accensione spontanea per accumuli di polvere |
27.11.2022 |
|
9. |
EN 15967:2011 Determinazione della pressione massima di esplosione e della velocità massima di aumento della pressione di gas e vapori |
29.3.2024 |
Rettifiche
|
29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 251/17 |
Rettifica della decisione n. 1/2022 del comitato misto UE-Svizzera, del 6 settembre 2022, che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 modificato [2022/1635]
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 245 del 22 settembre 2022 )
Copertina e pagina 66, titolo, e pagina 67, luogo e data:
anziché:
« 6 settembre 2022 »;
leggasi:
« 8 settembre 2022 ».
|
29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 251/18 |
Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 111 dell’8 aprile 2022 )
Pagina 3, articolo 1, punto 8):
anziché:
|
«1. |
È vietato acquistare, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all’uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, elencati nell’allegato X, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per l’uso in tale paese.» |
leggasi:
|
«1. |
È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie idonei all’uso nella raffinazione del petrolio e nella liquefazione del gas naturale, elencati nell’allegato X, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per l’uso in tale paese.». |
|
29.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 251/19 |
Rettifica del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 9 dicembre 2017 )
Pagina 56, articolo 39, paragrafo 1:
anziché:
«1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell’EES, ciascuno Stato membro designa un’autorità quale responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. …»
leggasi:
«1. Per quanto concerne il trattamento dei dati personali nell’EES, ciascuno Stato membro designa un’autorità quale titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, dotata di responsabilità centrale per il trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. …».
Pagina 61, articolo 50, paragrafo 1, lettera h):
anziché:
|
«h) |
l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati che li riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del responsabile del trattamento e delle autorità di controllo, o del Garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in materia di tutela dei dati personali;» |
leggasi:
|
«h) |
l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati che li riguardano e del diritto di chiedere che i dati inesatti che li riguardano siano rettificati, che i dati personali incompleti che li riguardano siano completati, che i dati personali che li riguardano trattati illecitamente siano cancellati o che il loro trattamento sia limitato, nonché del diritto di ottenere informazioni sulle procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi del titolare del trattamento e delle autorità di controllo, o del Garante europeo della protezione dei dati se del caso, cui rivolgersi in caso di reclami in materia di tutela dei dati personali;». |
Pagina 62, articolo 50, paragrafo 5, terza frase:
anziché:
«… Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell’interessato, la possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità di controllo nonché gli estremi dell’ufficio del responsabile del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità di controllo. …»
leggasi:
«… Tali informazioni specifiche per Stato membro includono quanto meno i diritti dell’interessato, la possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità di controllo nonché gli estremi dell’ufficio del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati e delle autorità di controllo. …».
Pagina 64, articolo 54, paragrafo 1, ultima frase:
anziché:
«… Il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre nei casi in cui le richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini sanciti dall’articolo 52, oppure non siano mai state trattate dal responsabile del trattamento.»
leggasi:
«… Il diritto di intentare un’azione o presentare un reclamo di tal genere si applica inoltre nei casi in cui le richieste di accesso, rettifica, integrazione o cancellazione non abbiano ricevuto risposta entro i termini sanciti dall’articolo 52, oppure non siano mai state trattate dal titolare del trattamento.».
Pagina 76, articolo 65, paragrafo 1:
anziché:
«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità responsabile del trattamento di cui all’articolo 39.»
leggasi:
«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’autorità titolare del trattamento di cui all’articolo 39.».