ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 246

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
22 settembre 2022


Sommario

 

III   Altri atti

pagina

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 89/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1533]

1

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 90/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1534]

3

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 91/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1535]

5

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 92/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1536]

7

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 93/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1537]

9

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 94/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1538]

11

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 95/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1539]

13

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 96/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1540]

15

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 97/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1541]

16

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 98/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1542]

19

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 99/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1543]

21

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 100/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1544]

24

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 101/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1545]

26

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 102/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1546]

28

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1547]

30

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 104/2022, del 29 aprile 2022, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1548]

31

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 105/2022, del 29 aprile 2022, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1549]

33

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1550]

35

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 107/2022, del 29 aprile 2022, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1551]

37

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 108/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1552]

39

 

*

Decisione del Comitato Misto SEE n. 109/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1553]

41

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 110/2022, del 29 aprile 2022, che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1554]

43

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 111/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1555]

45

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 112/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1556]

47

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 113/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1557]

49

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 114/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1558]

51

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 115/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1559]

52

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 116/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1560]

54

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 117/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1561]

56

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 118/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1562]

58

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 119/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1563]

60

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 120/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1564]

62

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 121/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1565]

63

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 122/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1566]

64

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 123/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1567]

66

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 124/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1568]

67

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 125/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1569]

69

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 126/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1570]

71

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 127/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1571]

73

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 128/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1572]

75

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 129/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1573]

77

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 130/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1574]

79

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 131/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1575]

80

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 132/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1576]

81

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 133/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1577]

83

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 134/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1578]

85

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 135/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2022/1579]

87

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 136/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1580]

90

 

*

Decisione del comitato misto SEE n. 137/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2022/1581]

92

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 138/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1582]

94

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 139/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1583]

96

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 140/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1584]

97

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 141/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1585]

98

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 142/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1586]

100

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 143/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1587]

102

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 144/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1588]

103

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1589]

104

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 146/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1590]

106

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 147/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1591]

107

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 148/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1592]

109

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 149/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1593]

111

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 150/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1594]

113

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 151/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2022/1595]

114

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 152/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2022/1596]

116

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 153/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2022/1597]

117

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 154/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2022/1598]

119

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 155/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1599]

120

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 156/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1600]

122

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 157/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1601]

123

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 158/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1602]

125

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 159/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1603]

127

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1604]

128

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 161/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2022/1605]

130

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 162/2022, del 29 aprile 2022, che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2022/1606]

132

 

*

Decisione del Comitato misto SEE N. 163/2022, del 29 aprile 2022, che modifica il protocollo 4, relativo alle norme di origine, dell'accordo SEE [2022/1607]

133

 

*

Decisione del Comitato misto SEE n. 164/2022, del 29 aprile 2022, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2022/1608]

222

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 246/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 89/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1533]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 11by [regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione] della parte 1.1 è inserito il seguente punto:

«11bz.

32021 R 0630: regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda alcune categorie di merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che modifica la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).».

2.

Al punto 137 [decisione 2007/275/CE della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 0630: regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione, del 16 febbraio 2021 (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/630 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 132 del 19.4.2021, pag. 17.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 246/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 90/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1534]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione, del 13 luglio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'Unione di prodotti di origine animale contenuti in prodotti composti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064 della Commissione, del 28 giugno 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione degli animali per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 1.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1.

Al punto 13f [regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1703: regolamento delegato (UE) 2021/1703 della Commissione, del 13 luglio 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 29).».

2.

Al punto 13q [regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 R 1064: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064 della Commissione, del 28 giugno 2021 (GU L 229 del 29.6.2021, pag. 8).».

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2021/1703 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 339 del 24.9.2021, pag. 29.

(2)  GU L 229 del 29.6.2021, pag. 8.

(*)  No constitutional requirements indicated.


22.9.2022   

IT

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L 246/5


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 91/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1535]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1699 della Commissione, del 22 settembre 2021, che modifica l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni istituite per la prevenzione e il controllo di determinate malattie elencate (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori (2).

(3)

La presente decisione riguarda fra l'altro la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali come ad esempio gli ovuli, gli embrioni e lo sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1)

dopo il punto 13s [regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione] della parte 1.1 è inserito il seguente punto:

«13t.

32021 R 2037: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori (GU L 416 del 23.11.2021, pag. 80).».

2)

Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1699: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1699 della Commissione, del 22 settembre 2021 (GU L 336 del 23.9.2021, pag. 42).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1699 e (UE) 2021/2037 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 336 del 23.9.2021, pag. 42.

(2)  GU L 416 del 23.11.2021, pag. 80.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 92/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1536]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di somministrazione di proteine animali agli animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia, rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 51 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 novembre 2021, che rettifica la versione tedesca del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera nell'ambito di tale direttiva (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1.

Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1973: regolamento delegato (UE) 2021/1973 della Commissione, del 12 novembre 2021 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 4).».

2.

Al punto 12 [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1372: Regolamento (UE) 2021/1372 della Commissione, del 17 agosto 2021 (GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1), rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 51.».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1372, rettificato dalla GU L 398 dell'11.11.2021, pag. 51, e (UE) 2021/1973 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 295 del 18.8.2021, pag. 1.

(2)  GU L 402 del 15.11.2021, pag. 4.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/9


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 93/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1537]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1891 della Commissione, del 26 ottobre 2021, che modifica gli allegati XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni e il transito nell'Unione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione, del 5 novembre 2021, che modifica alcuni allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di determinati prodotti a base di insetti e l'adattamento di un metodo di contenimento (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32021 R 1891: regolamento (UE) 2021/1891 della Commissione, del 26 ottobre 2021 (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 84);

32021 R 1925: regolamento (UE) 2021/1925 della Commissione, del 5 novembre 2021 (GU L 393 dell'8.11.2021, pag. 4).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1891 e (UE) 2021/1925 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 384 del 29.10.2021, pag. 84.

(2)  GU L 393 dell'8.11.2021, pag. 4.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 94/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1538]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica gli allegati III, V, VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la genotipizzazione dei casi di TSE accertati nei caprini, la determinazione dell'età negli ovini e nei caprini, le misure applicabili a un gregge con scrapie atipica e le condizioni per le importazioni di prodotti di origine bovina, ovina e caprina (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1176: Regolamento (UE) 2021/1176 della Commissione, del 16 luglio 2021 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 56).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2021/1176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 256 del 19.7.2021, pag. 56.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/13


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 95/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1539]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, del 22 marzo 2021, sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/810 della Commissione, del 20 maggio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinate sostanze elencate nell'allegato II della decisione 2002/657/CE (2), corretto dalla GU L 186 del 27.5.2021, pag. 33.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 abroga le decisioni 98/179/CE (3) e 2002/657/CE (4) della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogate ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1.

Il testo del punto 14 (Decisione 98/179/CE della Commissione) è sostituito dal seguente:

«32021 R 0808: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione, del 22 marzo 2021, sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 84), modificato da:

32021 R 0810: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/810 della Commissione, del 20 maggio 2021 (GU L 180 del 21.5.2021, pag. 112), rettificato dalla GU L 186 del 27.5.2021, pag. 33

2.

Il testo del punto 19 (Decisione 2002/657/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/808 e (UE) 2021/810, rettificato dalla GU L 186 del 27.5.2021, pag. 33, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 180 del 21.5.2021, pag. 84.

(2)  GU L 180 del 21.5.2021, pag. 112.

(3)  GU L 65 del 5.3.1998, pag. 31.

(4)  GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/15


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 96/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1540]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1321 della Commissione, del 6 agosto 2021, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE del Canada e dell'Irlanda (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 49 (Decisione 2007/453/CE della Commissione) della parte 7.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 D 1321: Decisione di esecuzione (UE) 2021/1321 della Commissione, del 6 agosto 2021 (GU L 286 del 10.8.2021, pag. 17)».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1321 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 286 del 10.8.2021, pag. 17.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/16


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 97/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1541]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1409 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del fitomenadione come additivo per mangimi destinati a cavalli (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1412 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del chelato di ferro (III) di citrato come additivo per mangimi destinati a suinetti e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione: Akeso Biomedical, Inc. USA, rappresentata nell'Unione da Pen &Tec Consulting SLU) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1413 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG-S 15136 come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell'autorizzazione Beldem, divisione di Puratos NV) (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1414 della Commissione, del 27 agosto 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG) (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1424 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (UE) n. 998/2010 (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1425 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del chelato di manganese di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431 della Commissione, del 1° settembre 2021, relativo all'autorizzazione della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (8).

(9)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1424 abroga il regolamento (UE) n. 998/2010 della Commissione (9), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(10)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(11)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 400 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 della Commissione] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 R 1414: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1414 della Commissione, del 27 agosto 2021 (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 21).»

2.

Dopo il punto 417 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/982 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«418.

32021 R 1409: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1409 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del fitomenadione come additivo per mangimi destinati a cavalli (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 5).

419.

32021 R 1410: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1410 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis DSM 28710 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, specie avicole minori destinate alla produzione di uova, specie avicole da riproduzione e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 8).

420.

32021 R 1412: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1412 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del chelato di ferro (III) di citrato come additivo per mangimi destinati a suinetti e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione: Akeso Biomedical, Inc. USA, rappresentata nell'Unione da Pen &Tec Consulting SLU) (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 14).

421.

32021 R 1413: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1413 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG-S 15136 come additivo per mangimi destinati a scrofe in lattazione (titolare dell'autorizzazione Beldem, divisione di Puratos NV) (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 18).

422.

32021 R 1424: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1424 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (UE) n. 998/2010 (titolare dell'autorizzazione Lactosan GmbH & Co KG) (GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 9).

423.

32021 R 1425: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1425 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo all'autorizzazione del chelato di manganese di lisina e di acido glutammico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 12).

424.

32021 R 1431: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431 della Commissione, del 1o settembre 2021, relativo all'autorizzazione della muramidasi prodotta da Trichoderma reesei DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.). (GU L 309 del 2.9.2021, pag. 5).».

3.

Il testo del punto 2n [regolamento (UE) n. 998/2010 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1409, (UE) 2021/1410, (UE) 2021/1412, (UE) 2021/1413, (UE) 2021/1414, (UE) 2021/1424, (UE) 2021/1425 e (UE) 2021/1431 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 304 del 30.8.2021, pag. 5.

(2)  GU L 304 del 30.8.2021, pag. 8.

(3)  GU L 304 del 30.8.2021, pag. 14.

(4)  GU L 304 del 30.8.2021, pag. 18.

(5)  GU L 304 del 30.8.2021, pag. 21.

(6)  GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 9.

(7)  GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 12.

(8)  GU L 309 del 2.9.2021, pag. 5.

(9)  GU L 290 del 6.11.2010, pag. 22.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 246/19


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 98/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1542]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), suinetti svezzati e animali svezzati delle specie suine minori, alla sua autorizzazione per polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentata da Huvepharma NV Belgio) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo all'autorizzazione della proteasi serina prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (2).

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011 (3), (UE) n. 374/2013 (4) e (UE) n. 1108/2014 (5) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere soppressi dal medesimo.

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 424 [Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1431 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«425.

32021 R 1411: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1411 della Commissione, del 27 agosto 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di Clostridium butyricum (FERM BP-2789) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori (escluse le specie ovaiole), suinetti svezzati e animali svezzati delle specie suine minori, alla sua autorizzazione per polli da ingrasso, suinetti lattanti e animali lattanti delle specie suine minori, e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 373/2011, (UE) n. 374/2013 e (UE) n. 1108/2014 (titolare dell'autorizzazione Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd. rappresentata da Huvepharma NV Belgio) (GU L 304 del 30.8.2021, pag. 11).

426.

32021 R 1426: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 della Commissione, del 31 agosto 2021, relativo all'autorizzazione della proteasi serina prodotta da Bacillus licheniformis (DSM 19670) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 17).»

2.

I testi dei punti 2zb [Regolamento di esecuzione (UE) n. 373/2011 della Commissione], 95 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2013 della Commissione] e 116 [Regolamento di esecuzione (UE) n. 1108/2014 della Commissione] sono soppressi.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1411 e (UE) 2021/1426 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 304 del 30.8.2021, pag. 11.

(2)  GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 17.

(3)  GU L 102 del 16.4.2011, pag. 10.

(4)  GU L 112 del 24.4.2013, pag. 13.

(5)  GU L 301 del 21.10.2014, pag. 16.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 99/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1543]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2047 della Commissione, del 23 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del cloridrato di amprolio (COXAM) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione: Huvepharma NV) (1).

(2)

Occorre integrare nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050 della Commissione, del 24 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione) (titolare dell'autorizzazione: Evonik Operations GmbH) (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2077 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2093 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del disodio 5'-guanilato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le specie suine minori [titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell'Unione da Genencor International B.V.] (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Novus Europe NV.) (6).

(7)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(8)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 426 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/1426 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«427.

32021 R 2047: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2047 della Commissione, del 23 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del cloridrato di amprolio (COXAM) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e alle pollastre allevate per la produzione di uova (titolare dell'autorizzazione: HuvePharma NV) (GU L 418 del 24.11.2021, pag. 13).

428.

32021 R 2050: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2050 della Commissione, del 24 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del preparato di Bacillus velezensis CECT 5940 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la riproduzione e uccelli ornamentali (esclusi quelli da riproduzione) (titolare dell'autorizzazione: Evonik Operations GmbH) (GU L 420 del 25.11.2021, pag. 16).

429.

32021 R 2077: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2077 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all'autorizzazione della L-valina prodotta da Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 5).

430.

32021 R 2093: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2093 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del disodio 5'-guanilato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 169).

431.

32021 R 2096: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2096 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei CBS 143953 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, suini da ingrasso, suinetti e tutte le specie suine minori [titolare dell'autorizzazione: Danisco (UK) Ltd, rappresentata nell'Unione da Genencor International B.V.] (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 187).

432.

32021 R 2097: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Novus Europe N.V.) (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 190).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2047, (UE) 2021/2050, (UE) 2021/2077, (UE) 2021/2093, (UE) 2021/2096 e (UE) 2021/2097 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 418 del 24.11.2021, pag. 13.

(2)  GU L 420 del 25.11.2021, pag. 16.

(3)  GU L 426 del 29.11.2021, pag. 5.

(4)  GU L 427 del 30.11.2021, pag. 169.

(5)  GU L 427 del 30.11.2021, pag. 187.

(6)  GU L 427 del 30.11.2021, pag. 190.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 100/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1544]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2076 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80210 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2092 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e suinetti svezzati (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del decochinato (Deccox e Avi-Deccox 60G) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Zoetis Belgium SA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1289/2004 (3).

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 abroga il regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione (4), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Dopo il punto 432 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«433.

32021 R 2076: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2076 della Commissione, del 26 novembre 2021, relativo all'autorizzazione dell'L-triptofano prodotto da Escherichia coli KCCM 80210 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 1).

434.

32021 R 2092: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2092 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del potassio diformiato come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e suinetti svezzati (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 166).

435.

32021 R 2094: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2094 della Commissione, del 29 novembre 2021, relativo all'autorizzazione del decochinato (Deccox e Avi-Deccox 60G) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Zoetis Belgium SA) e che abroga il regolamento (CE) n. 1289/2004 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 173).».

2.

Il testo del punto 1zy [regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/2076, (UE) 2021/2092 e (UE) 2021/2094 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 426 del 29.11.2021, pag. 1.

(2)  GU L 427 del 30.11.2021, pag. 166.

(3)  GU L 427 del 30.11.2021, pag. 173.

(4)  GU L 243 del 15.7.2004, pag. 15.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/26


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 101/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1545]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 della Commissione, del 5 novembre 2021, che modifica gli allegati I e II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative alle sementi di frumento ibrido prodotte mediante maschiosterilità citoplasmatica (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 3 (Direttiva 66/402/CEE del Consiglio) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 L 1927: Direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 della Commissione, del 5 novembre 2021 (GU L 393 dell'8.11.2021, pag. 13)».

Articolo 2

Il testo della direttiva di esecuzione (UE) 2021/1927 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 393 dell'8.11.2021, pag. 13.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/28


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 102/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1546]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva di esecuzione (UE) 2021/746 della Commissione, del 6 maggio 2021, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi e recante modifica della direttiva 2003/90/CE per quanto riguarda alcune denominazioni botaniche di piante (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 14 (Direttiva 2003/90/CE della Commissione) e 15 (Direttiva 2003/91/CE della Commissione) della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 L 0746: Direttiva di esecuzione (UE) 2021/746 della Commissione, del 6 maggio 2021 (GU L 160 del 7.5.2021, pag. 94)».

Articolo 2

Il testo della direttiva di esecuzione (UE) 2021/746 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 160 del 7.5.2021, pag. 94.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/30


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 103/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2022/1547]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/985 della Commissione, del 3 giugno 2021, che rettifica la versione in lingua spagnola della decisione 2004/842/CE relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni fitosanitarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 36 (Decisione 2004/842/CE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 D 0985: Decisione di esecuzione (UE) 2021/985 della Commissione, del 3 giugno 2021 (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 204).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/985 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 216 del 18.6.2021, pag. 204.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 104/2022

del 29 aprile 2022

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1548]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione, del 12 aprile 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1422 della Commissione, del 26 aprile 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/624 per quanto riguarda la certificazione in caso di macellazione presso l'azienda di provenienza (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 11bk (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I, e al punto 31qk (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1709: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 84)»;

2.

al punto 11by (Regolamento delegato (UE) 2019/624 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 R 1422: Regolamento delegato (UE) 2021/1422 della Commissione, del 26 aprile 2021 (GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 1)»;

3.

al punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1374: Regolamento delegato (UE) 2021/1374 della Commissione, del 12 aprile 2021 (GU L 297 dell'20.8.2021, pag. 1)»;

Articolo 2

Al punto 164k (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1709: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 della Commissione, del 23 settembre 2021 (GU L 339 del 24.9.2021, pag. 84)»;

Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1374 e (UE) 2021/1422 nonché del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1709 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 297 del 20.8.2021, pag. 1.

(2)  GU L 307 dell'1.9.2021, pag. 1.

(3)  GU L 339 del 24.9.2021, pag. 84.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 105/2022

del 29 aprile 2022

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1549]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1929 della Commissione, dell'8 novembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le condizioni di esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (3).

(4)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione (4) e la decisione 2007/275/CE della Commissione (5), che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(5)

La presente decisione riguarda fra l'altro la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1.

i testi del punto 11bo (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione) della parte 1.1 del capitolo I, e del punto 31qo (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione) del capitolo II sono sostituiti dai seguenti:

«32021 R 0632: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24).

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»;

2.

dopo il punto 50 (Decisione di esecuzione (UE) 2018/1136 della Commissione) della parte 3.1 del capitolo I è inserito quanto segue:

«51.

32021 R 2156: Regolamento delegato (UE) 2021/2156 della Commissione, del 17 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la febbre della Rift Valley (GU L 436 del 7.12.2021, pag. 26).

Questo atto non si applica all'Islanda.»;

3.

al punto 9c (Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione) della parte 7.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1929: Regolamento delegato (UE) 2021/1929 della Commissione, dell'8 novembre 2021 (GU L 394 del 9.11.2021, pag. 4)»;

4.

il testo del punto 137 (Decisione 2007/275/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I è soppresso.

Articolo 2

Il testo del punto 164o (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

«32021 R 0632: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione, del 13 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2007 della Commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione (GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24)».

Articolo 3

I testi del regolamento (UE) 2021/1929, del regolamento delegato (UE) 2021/2156 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 394 del 9.11.2021, pag. 4.

(2)  GU L 436 del 7.12.2021, pag. 26.

(3)  GU L 132 del 19.4.2021, pag. 24.

(4)  GU L 312 del 3.12.2019, pag. 1.

(5)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/35


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 106/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1550]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione, del 17 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1)

Dopo il punto 11bz [regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I è inserito il seguente punto:

«11bza.

32021 R 1353: regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione, del 17 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 20).».

2)

Dopo il punto 31qx [regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione] del capitolo II è inserito il seguente punto:

«31qy.

32021 R 1353: regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione, del 17 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 20).».

Articolo 2

Dopo il punto 164y [regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«164z.

32021 R 1353: regolamento delegato (UE) 2021/1353 della Commissione, del 17 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi e le condizioni in cui le autorità competenti possono designare laboratori ufficiali che non soddisfano le condizioni per tutti i metodi da essi impiegati per i controlli ufficiali o le altre attività ufficiali (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 20).».

Articolo 3

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1353 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 291 del 13.8.2021, pag. 20.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/37


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 107/2022

del 29 aprile 2022

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1551]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1531 della Commissione, del 17 settembre 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aclonifen, acrinatrina, Bacillus pumilus QST 2808, etirimol, penthiopyrad, picloram e Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134 in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1531: regolamento (UE) 2021/1531 della Commissione, del 17 settembre 2021 (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 44).».

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1531: regolamento (UE) 2021/1531 della Commissione, del 17 settembre 2021 (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 44).».

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2021/1531 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 330 del 20.9.2021, pag. 44.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/39


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 108/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1552]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione, del 7 ottobre 2021, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le foglie di ravanello (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione, dell'11 ottobre 2021, che rettifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di terbutilazina in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1804 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bentazone nei piselli con baccello (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1807 della Commissione, del 13 ottobre 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acibenzolar-s-metile, estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce, azossistrobina, clopiralid, ciflufenamid, fludioxonil, fluopyram, fosetil, metazaclor, oxathiapiprolin, tebufenozide e tiabendazolo in o su determinati prodotti (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1810 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciprodinil nei mirtilli, nei mirtilli giganti americani, nei ribes a grappoli e nell'uva spina (5).

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione pertanto non si applica al Liechtenstein.

(7)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32021 R 1771: Regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione, del 7 ottobre 2021 (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 30);

32021 R 1795: Regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione, dell'11 ottobre 2021 (GU L 361 del 12.10.2021, pag. 43);

32021 R 1804: Regolamento (UE) 2021/1804 della Commissione, del 12 ottobre 2021 (GU L 364 del 13.10.2021, pag. 1);

32021 R 1807: Regolamento (UE) 2021/1807 della Commissione, del 13 ottobre 2021 (GU L 365 del 14.10.2021, pag. 1);

32021 R 1810: Regolamento (UE) 2021/1810 della Commissione, del 14 ottobre 2021 (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 2).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32021 R 1771: Regolamento (UE) 2021/1771 della Commissione, del 7 ottobre 2021 (GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 30);

32021 R 1795: Regolamento (UE) 2021/1795 della Commissione, dell'11 ottobre 2021 (GU L 361 del 12.10.2021, pag. 43);

32021 R 1804: Regolamento (UE) 2021/1804 della Commissione, del 12 ottobre 2021 (GU L 364 del 13.10.2021, pag. 1);

32021 R 1807: Regolamento (UE) 2021/1807 della Commissione, del 13 ottobre 2021 (GU L 365 del 14.10.2021, pag. 1);

32021 R 1810: Regolamento (UE) 2021/1810 della Commissione, del 14 ottobre 2021 (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 2).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1771, (UE) 2021/1795, (UE) 2021/1804, (UE) 2021/1807 e (UE) 2021/1810 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 356 dell'8.10.2021, pag. 30.

(2)  GU L 361 del 12.10.2021, pag. 43.

(3)  GU L 364 del 13.10.2021, pag. 1.

(4)  GU L 365 del 14.10.2021, pag. 1.

(5)  GU L 366 del 15.10.2021, pag. 2.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/41


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 109/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1553]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione, del 26 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di imidacloprid in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1884 della Commissione, del 27 ottobre 2021, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorantraniliprolo nei legumi secchi (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32021 R 1881: regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione del 26 ottobre 2021 (GU L 380 del 27.10.2021, pag. 5);

32021 R 1884: regolamento (UE) 2021/1884 della Commissione del 27 ottobre 2021 (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 39).».

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32021 R 1881: regolamento (UE) 2021/1881 della Commissione del 26 ottobre 2021 (GU L 380 del 27.10.2021, pag. 5);

32021 R 1884: regolamento (UE) 2021/1884 della Commissione del 27 ottobre 2021 (GU L 382 del 28.10.2021, pag. 39).».

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1881 e (UE) 2021/1884 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 380 del 27.10.2021, pag. 5.

(2)  GU L 382 del 28.10.2021, pag. 39.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/43


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 110/2022

del 29 aprile 2022

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1554]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1864 della Commissione, del 22 ottobre 2021, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di amisulbrom, flubendiamide, meptildinocap, metaflumizone e propineb in o su determinati prodotti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1864: Regolamento delegato (UE) 2021/1864 della Commissione, del 22 ottobre 2021 (GU L 377 del 25.10.2021, pag. 3).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1864: Regolamento delegato (UE) 2021/1864 della Commissione, del 22 ottobre 2021 (GU L 377 del 25.10.2021, pag. 3).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2021/1864 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 377 del 25.10.2021, pag. 3.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 111/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1555]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopiralid in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flupyradifurone e di acido difluoroacetico in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flutolanil e imazamox in o su determinati prodotti (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32021 R 1841: Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 63),

32021 R 1842: Regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 76),

32021 R 2202: Regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021 (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 8).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32021 R 1841: Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 63),

32021 R 1842: Regolamento (UE) 2021/1842 della Commissione, del 20 ottobre 2021 (GU L 373 del 21.10.2021, pag. 76),

32021 R 2202: Regolamento (UE) 2021/2202 della Commissione, del 9 dicembre 2021 (GU L 446 del 14.12.2021, pag. 8).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2021/1841, (UE) 2021/1842 e (UE) 2021/2202 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 373 del 21.10.2021, pag. 63.

(2)  GU L 373 del 21.10.2021, pag. 76.

(3)  GU L 446 del 14.12.2021, pag. 8.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/47


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 112/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1556]

IL COMITATO MISTO SEE,

Visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

Considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/85 della Commissione, del 20 gennaio 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flonicamid in o su determinati prodotti (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/93 della Commissione, del 20 gennaio 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, fluvalinato, folpet, fosetil, isofetamid, virus del mosaico del pepino ceppo UE isolato blando Abp1, virus del mosaico del pepino ceppo CH2 isolato blando Abp2, spinetoram e spirotetrammato in o su determinati prodotti (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32022 R 0085: Regolamento (UE) 2022/85 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 14 del 21.1.2022, pag. 6),

32022 R 0093: Regolamento (UE) 2022/93 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32022 R 0085: Regolamento (UE) 2022/85 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 14 del 21.1.2022, pag. 6),

32022 R 0093: Regolamento (UE) 2022/93 della Commissione, del 20 gennaio 2022 (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 1).»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2022/85 e (UE) 2022/93 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 14 del 21.1.2022, pag. 6.

(2)  GU L 16 del 25.1.2022, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/49


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 113/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1557]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione, del 12 agosto 2021, relativo ai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 40a (Raccomandazione 2012/154/UE della Commissione) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«40b.

32021 R 1355: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione, del 12 agosto 2021, relativo ai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 120).»

Articolo 2

Dopo il punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«54zzya.

32021 R 1355: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 della Commissione, del 12 agosto 2021, relativo ai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri (GU L 291 del 13.8.2021, pag. 120).»

Articolo 3

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 291 del 13.8.2021, pag. 120.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/51


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 114/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1558]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/63 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'additivo alimentare biossido di titanio (E 171) (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32022 R 0063: Regolamento (UE) 2022/63 della Commissione, del 14 gennaio 2022 (GU L 11 del 18.1.2022, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2022/63 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 11 del 18.1.2022, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 115/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1559]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1916 della Commissione, del 3 novembre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione dell'acido 4-ammino-5-(3-(isopropilammino)-2,2-dimetil-3oxopropossi)-2-metilchinolina-3-carbossilico nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54zzzzs (Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1916: Regolamento (UE) 2021/1916 della Commissione, del 3 novembre 2021 (GU L 389 del 4.11.2021, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2021/1916 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 389 del 4.11.2021, pag. 11.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 116/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1560]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 della Commissione, del 9 agosto 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, la decisione 2008/968/CE che autorizza la commercializzazione dell'olio ricco di acido arachidonico estratto da Mortierella alpina in qualità di nuovo ingrediente alimentare e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 che autorizza l'immissione sul mercato del latto-N-tetraosio quale nuovo alimento (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1319 della Commissione, del 9 agosto 2021, che autorizza modifiche delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1326 della Commissione, del 10 agosto 2021, che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (FCC-3204) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

(4)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32021 R 1318: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 della Commissione, del 9 agosto 2021 (GU L 286 del 10.8.2021, pag. 5),

32021 R 1319: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1319 della Commissione, del 9 agosto 2021 (GU L 286 del 10.8.2021, pag. 12),

32021 R 1326: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1326 della Commissione, del 10 agosto 2021 (GU L 288 dell'11.8.2021, pag. 24).»

2.

Al punto 177 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/484 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 R 1318: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1318 della Commissione, del 9 agosto 2021 (GU L 286 del 10.8.2021, pag. 5).»

3.

Dopo il punto 199 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/912 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«200.

32021 R 1319: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1319 della Commissione, del 9 agosto 2021, che autorizza modifiche delle specifiche del nuovo alimento olio di semi di coriandolo da Coriandrum sativum e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 286 del 10.8.2021, pag. 12).

201.

32021 R 1326: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1326 della Commissione, del 10 agosto 2021, che autorizza l'immissione sul mercato dell'olio derivato da Schizochytrium sp. (FCC-3204) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 288 dell'11.8.2021, pag. 24).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1318, (UE) 2021/1319 e (UE) 2021/1326 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 286 del 10.8.2021, pag. 5.

(2)  GU L 286 del 10.8.2021, pag. 12.

(3)  GU L 288 dell'11.8.2021, pag. 24.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/56


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 117/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1561]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/2142 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei in alcuni prodotti alimentari (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2).

(3)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 54zzzz [regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 2142: regolamento delegato (UE) 2021/2142 della Commissione, del 3 dicembre 2021 (GU L 433 del 6.12.2021, pag. 8).»;

2.

al punto 124b [regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1974: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 della Commissione, del 12 novembre 2021 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 5).».

3.

Dopo il punto 201 [regolamento di esecuzione (UE) 2021/1326 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«202.

32021 R 1974: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato dei frutti essiccati di Synsepalum dulcificum quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 5).».

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2021/2142 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 433 del 6.12.2021, pag. 8.

(2)  GU L 402 del 15.11.2021, pag. 5.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/58


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 118/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1562]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2029 della Commissione, del 19 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato del 3-fucosillattosio (3-FL) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2079 della Commissione, del 26 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2129 della Commissione, del 2 dicembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato del fruttoborato di calcio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (4).

(5)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32021 R 1975: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione, del 12 novembre 2021 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 10).

32021 R 2029: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2029 della Commissione, del 19 novembre 2021 (GU L 415 del 22.11.2021, pag. 9).

32021 R 2079: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2079 della Commissione, del 26 novembre 2021 (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 16).

32021 R 2129: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2129 della Commissione, del 2 dicembre 2021 (GU L 432 del 3.12.2021, pag. 13).»

2.

Dopo il punto 202 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1974 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«203.

32021 R 1975: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1975 della Commissione, del 12 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della Locusta migratoria congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 10).

204.

32021 R 2029: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2029 della Commissione, del 19 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato del 3-fucosillattosio (3-FL) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 415 del 22.11.2021, pag. 9).

205.

32021 R 2079: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2079 della Commissione, del 26 novembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere di funghi contenente vitamina D2 quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 426 del 29.11.2021, pag. 16).

206.

32021 R 2129: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2129 della Commissione, del 2 dicembre 2021, che autorizza l'immissione sul mercato del fruttoborato di calcio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 432 del 3.12.2021, pag. 13).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1975, (UE) 2021/2029, (UE) 2021/2079 e (UE) 2021/2129 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 402 del 15.11.2021, pag. 10.

(2)  GU L 415 del 22.11.2021, pag. 9.

(3)  GU L 426 del 29.11.2021, pag. 16.

(4)  GU L 432 del 3.12.2021, pag. 13.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/60


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 119/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1563]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248 della Commissione, del 29 luglio 2021, riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione, del 2 agosto 2021, riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 22d (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«22e.

32021 R 1248: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1248 della Commissione, del 29 luglio 2021, riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 272 del 30.7.2021, pag. 46).

22f.

32021 R 1280: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1280 della Commissione, del 2 agosto 2021, riguardante le misure in materia di buona pratica di distribuzione per le sostanze attive utilizzate come materiali di partenza per i medicinali veterinari conformemente al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 279 del 3.8.2021, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1248 e (UE) 2021/1280 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 371/2021 del 10 dicembre 2021 (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 272 del 30.7.2021, pag. 46.

(2)  GU L 279 del 3.8.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(3)  GU L ...


22.9.2022   

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L 246/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 120/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1564]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/525 della Commissione, del 19 ottobre 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12n (Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 0525: Regolamento delegato (UE) 2021/525 della Commissione, del 19 ottobre 2020 (GU L 106 del 26.3.2021, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/525 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 106 del 26.3.2021, pag. 3.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/63


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 121/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1565]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12q [direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 L 1978: Direttiva delegata (UE) 2021/1978 della Commissione, dell'11 agosto 2021 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 65)».

Articolo 2

Il testo della direttiva delegata (UE) 2021/1978 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 402 del 15.11.2021, pag. 65.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/64


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 122/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1566]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione, del 23 novembre 2021, che modifica l'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione, del 12 agosto 2021, che rettifica l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adattandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (RMI) (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione, dell'11 agosto 2021, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (DEHP) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi (4).

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 12q (direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32021 L 1979: Direttiva delegata (UE) 2021/1979 della Commissione, dell'11 agosto 2021 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 69),

32021 L 1980: Direttiva delegata (UE) 2021/1980 della Commissione, dell'11 agosto 2021 (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 73).»

2.

Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 2045: Regolamento (UE) 2021/2045 della Commissione, del 23 novembre 2021 (GU L 418 del 24.11.2021, pag. 6).»

3.

Al punto 12zze [Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1962: Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 (GU L 400 del 12.11.2021, pag. 16).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2021/2045 e del regolamento delegato (UE) 2021/1962 nonché delle direttive delegate (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 418 del 24.11.2021, pag. 6.

(2)  GU L 400 del 12.11.2021, pag. 16.

(3)  GU L 402 del 15.11.2021, pag. 69.

(4)  GU L 402 del 15.11.2021, pag. 73.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/66


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 123/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1567]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione, del 15 ottobre 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzzzo [decisione di esecuzione (UE) 2021/1284 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«12zzzzzzzp.

32021 D 1839: decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione, del 15 ottobre 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 372 del 20.10.2021, pag. 27).».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 372 del 20.10.2021, pag. 27.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/67


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 124/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1568]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2146 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2148 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni dell'autorizzazione della famiglia di biocidi Oxybio conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzzzp (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1839 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzzzzzq.

32021 D 2146: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2146 della Commissione, del 3 dicembre 2021, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione della N,N-dietil-m-toluammide ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 (GU L 433 del 6.12.2021, pag. 23)

12zzzzzzzr.

32021 D 2148: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2148 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni dell'autorizzazione della famiglia di biocidi Oxybio conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 434 del 6.12.2021, pag. 1)».

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/2146 e (UE) 2021/2148 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 433 del 6.12.2021, pag. 23.

(2)  GU L 434 del 6.12.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/69


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 125/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1569]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2149 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni dell'autorizzazione provvisoria di un biocida contenente 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (C(M)IT) comunicate dalla Francia conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/2174 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni dell'autorizzazione del biocida Konservan P40 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzzzzr (Decisione di esecuzione (UE) 2021/2148 della Commissione) dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzzzzzs.

32021 D 2149: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2149 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni dell'autorizzazione provvisoria di un biocida contenente 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one (C(M)IT) comunicate dalla Francia conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 434 del 6.12.2021, pag. 5).

12zzzzzzzt.

32021 D 2174: Decisione di esecuzione (UE) 2021/2174 della Commissione, del 3 dicembre 2021, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni dell'autorizzazione del biocida Konservan P40 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 441 del 9.12.2021, pag. 1).»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2021/2149 e (UE) 2021/2174 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 434 del 6.12.2021, pag. 5.

(2)  GU L 441 del 9.12.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/71


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 126/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1570]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/428 della Commissione, del 10 marzo 2021, che adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 della Commissione, del 3 settembre 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio carbonato di calcio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1448: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 della Commissione, del 3 settembre 2021 (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 15).».

2.

Dopo il punto 13zzzzzzzzzzzz [regolamento di esecuzione (UE) 2021/1191 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzzzzzzza.

32021 R 0428: regolamento di esecuzione (UE) 2021/428 della Commissione, del 10 marzo 2021, che adotta formati standard di dati per la presentazione delle domande di approvazione o di modifica delle condizioni di approvazione delle sostanze attive, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 25).

13zzzzzzzzzzzzb.

32021 R 1448: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 della Commissione, del 3 settembre 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio carbonato di calcio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 15).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/428 e (UE) 2021/1448 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 25.

(2)  GU L 313 del 6.9.2021, pag. 15.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/73


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 127/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1571]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1379 della Commissione, del 19 agosto 2021, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva famoxadone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 13a (regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1379: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1379 della Commissione, del 19 agosto 2021 (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 32).»

2.

Dopo il punto 13zzzzzzzzzzzzb (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1448 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«13zzzzzzzzzzzzc.

32021 R 1379: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1379 della Commissione, del 19 agosto 2021, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva famoxadone, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 32).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1379 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 297 del 20.8.2021, pag. 32.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/75


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 128/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1572]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1446 della Commissione, del 3 settembre 2021, che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 563/2014 per quanto riguarda il numero CAS della sostanza di base chitosano cloridrato (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1450 della Commissione, del 3 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive acrinathrin e procloraz (2)

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1452 della Commissione, del 3 settembre 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1455 della Commissione, del 6 settembre 2021, che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32021 R 1446: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1446 della Commissione, del 3 settembre 2021 (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 9),

32021 R 1450: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1450 della Commissione, del 3 settembre 2021 (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 25),

32021 R 1452: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1452 della Commissione, del 3 settembre 2021 (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 30),

32021 R 1455: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1455 della Commissione, del 6 settembre 2021 (GU L 315 del 7.9.2021, pag. 1).»

2.

Al punto 13zzzzc (Regolamento di esecuzione (UE) n. 563/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 R 1446: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1446 della Commissione, del 3 settembre 2021 (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 9).»

3.

Dopo il punto 13zzzzzzzzzzzzc (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1379 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«13zzzzzzzzzzzzd.

32021 R 1452: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1452 della Commissione, del 3 settembre 2021, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva idrogenocarbonato di potassio come sostanza a basso rischio, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 30).

13zzzzzzzzzzzze.

32021 R 1455: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1455 della Commissione, del 6 settembre 2021, che approva la sostanza attiva a basso rischio Bacillus amyloliquefaciens ceppo AH2, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 315 del 7.9.2021, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1446, (UE) 2021/1450, (UE) 2021/1452 e (UE) 2021/1455 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE. (*)

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 313 del 6.9.2021, pag. 9.

(2)  GU L 313 del 6.9.2021, pag. 25.

(3)  GU L 313 del 6.9.2021, pag. 30.

(4)  GU L 315 del 7.9.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/77


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 129/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1573]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione, del 3 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bifenox, clormequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, zolfo, tetraconazolo, tri-allato, triflusulfuron e tritosulfuron (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1451 della Commissione, del 3 settembre 2021, relativo alla non approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 13a [regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1449: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1449 della Commissione, del 3 settembre 2021 (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 20).».

2.

Dopo il punto 13zzzzzzzzzzzze [regolamento di esecuzione (UE) 2021/1455 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«13zzzzzzzzzzzzf.

32021 R 1451: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1451 della Commissione, del 3 settembre 2021, relativo alla non approvazione del solfuro di dimetile come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 313 del 6.9.2021, pag. 28).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/1449 e (UE) 2021/1451 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 313 del 6.9.2021, pag. 20.

(2)  GU L 313 del 6.9.2021, pag. 28.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/79


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 130/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1574]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/135 della Commissione, del 31 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'utilizzo di Methyl-N-methylanthranilate nei prodotti cosmetici (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32022 R 0135: Regolamento (UE) 2022/135 della Commissione, del 31 gennaio 2022 (GU L 22 dell'1.2.2022, pag. 2).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2022/135 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 22 dell'1.2.2022, pag. 2.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 131/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1575]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1789 della Commissione, dell'8 ottobre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea del tubo sprinkler flessibile con raccordi terminali e di altri prodotti da costruzione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1zzp [decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione] del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 D 1789: decisione di esecuzione (UE) 2021/1789 della Commissione, dell'8 ottobre 2021 (GU L 359 dell'11.10.2021, pag. 117).».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1789 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 359 dell'11.10.2021, pag. 117.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/81


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 132/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1576]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le disposizioni in materia di etichettatura delle bevande assemblate (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9 (Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

 

«, modificato da:

32021 R 1096: Regolamento delegato (UE) 2021/1096 della Commissione, del 21 aprile 2021 (GU L 238 del 6.7.2021, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1096 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 238 del 6.7.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/83


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 133/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1577]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/518 della Commissione, del 18 marzo 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Vasi vadkörte pálinka» (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle bevande spiritose. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell'introduzione al capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 9aj (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2079 della Commissione) del capitolo XXVII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«9ak.

32021 R 0518: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/518 della Commissione, del 18 marzo 2021, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio »Vasi vadkörte pálinka« (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 34).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/518 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 104 del 25.3.2021, pag. 34.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/85


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 134/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1578]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 della Commissione, del 14 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le istruzioni per l'uso elettroniche dei dispositivi medici (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 abroga il regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell''accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXX dell''allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Il testo del punto 9 (Regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione) è soppresso.

2.

Dopo il punto 11a (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1396 della Commissione) è inserito il seguente punto:

«11b.

32021 R 2226: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 della Commissione, del 14 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le istruzioni per l'uso elettroniche dei dispositivi medici (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 32).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 448 del 15.12.2021, pag. 32.

(2)  GU L 72 del 10.3.2012, pag. 28.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/87


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 135/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE [2022/1579]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia («EPBD») (1).

(2)

Date le specificità del parco immobiliare relativamente recente e uniforme dell'Islanda, si conviene un'esenzione temporanea e condizionale dall'applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. Tale esenzione si dovrebbe applicare alla direttiva 2010/31/UE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. Tale esenzione dovrebbe essere rigorosamente limitata nel tempo e dovrebbe applicarsi solamente fino al raggiungimento di un accordo sull'integrazione della direttiva 2010/31/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 nell'accordo SEE.

(3)

Tenuto conto delle dimensioni molto ridotte del parco immobiliare del Liechtenstein e della tipologia climatica ed edilizia del paese, si suggerisce di esentare il Liechtenstein dall'obbligo ai sensi dell'articolo 5 dell'EPBD di effettuare i propri calcoli per stabilire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici.

(4)

A norma delle condizioni di adattamento c), la Norvegia e il Liechtenstein possono stabilire norme sui requisiti minimi di prestazione energetica utilizzando un limite di sistema diverso dal consumo di energia primaria, che è quello richiesto dall'EPBD, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'adattamento c).

(5)

L'adattamento d) garantisce che il sistema norvegese di certificazione della prestazione energetica gestito dall'utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati da esperti indipendenti, come richiesto dall'articolo 17 dell'EPBD.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 17 (direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32010 L 0031: direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

a)

la direttiva non si applica all'Islanda;

b)

all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

“Al fine di stabilire i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica, il Liechtenstein può utilizzare i calcoli di un'altra parte contraente con parametri comparativi.”;

c)

ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), e dell'allegato I dell'EPBD, il Liechtenstein e la Norvegia possono basare i propri requisiti in materia di consumo energetico sull'energia netta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni e salvaguardie:

i)

requisiti minimi di prestazione energetica sono stabiliti conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5 dell'EPBD, in linea con i principi di base del quadro metodologico, che è stato stabilito per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica (2);

ii)

viene pubblicato un indicatore numerico del consumo di energia primaria corrispondente ai requisiti di prestazione energetica stabiliti nel codice edilizio;

iii)

la Commissione si riserva il diritto di rivedere tale adattamento specifico nel contesto dei futuri negoziati dell'EPDB come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844;

d)

all'articolo 17 è aggiunto quanto segue:

“Gli Stati EFTA possono istituire un sistema semplificato di certificazione della prestazione energetica degli edifici residenziali gestito dall'utente che possa essere utilizzato in alternativa al ricorso ad esperti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

esistono conoscenze approfondite e sono disponibili dati di buona qualità sull'intero parco immobiliare residenziale, comprese tutte le tipologie di edifici e le fasce di età, nonché le caratteristiche dell'involucro edilizio e dei sistemi tecnici per l'edilizia in uso per tipologia, che consentono di calcolare la prestazione energetica dei singoli edifici e delle unità immobiliari con un elevato grado di certezza sulla base dei dati forniti dagli utenti;

ii)

sono disponibili informazioni dettagliate sui livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell'efficacia sotto il profilo dei costi per ciascuna tipologia di edificio;

iii)

sono in atto misure per aiutare gli utenti a gestire il sistema ai fini del rilascio delle certificazioni edilizie. Tali misure possono comprendere una linea di assistenza telefonica o servizi di consulenza che consentano il contatto tra gli utenti, da un lato, e esperti indipendenti ed esperti di sistema, dall'altro;

iv)

per garantire un rischio trascurabile di manipolazione dei risultati, il sistema di certificazione gestito dall'utente comprende uno o più meccanismi di controllo e verifica della qualità per verificare i dati degli utenti e la trasparenza dei loro dati;

v)

esistono sistemi di controllo indipendenti per garantire che la certificazione di prestazione energetica gestita dall'utente produca risultati equivalenti a quelli degli attestati rilasciati dagli esperti, in termini di qualità e affidabilità;

vi)

il sistema gestito dall'utente formula raccomandazioni che possono fornire consulenza agli utenti riguardo ai livelli ottimali dei miglioramenti in funzione dei costi e dell'efficacia sotto il profilo dei costi specifici per i loro edifici e le loro unità immobiliari.”.».

Articolo 2

Il testo della direttiva 2010/31/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.

(*)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/90


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 136/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e l'allegato VIII (Diritto di stabilimento) dell'accordo SEE [2022/1580]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/503 della Commissione, del 29 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione dei minori dal periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/483 della Commissione, del 21 marzo 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e VIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 10 (Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32022 R 0503: Regolamento delegato (UE) 2022/503 della Commissione, del 29 marzo 2022 (GU L 102 del 30.3.2022, pag. 8).»

2.

Al punto 10 a (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32022 D 0483: Decisione di esecuzione (UE) 2022/483 della Commissione, del 21 marzo 2022 (GU L 98 del 25.3.2022, pag. 84).»

Articolo 2

L'allegato VIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 11 (Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32022 R 0503: Regolamento delegato (UE) 2022/503 della Commissione, del 29 marzo 2022 (GU L 102 del 30.3.2022, pag. 8).»

2.

Al punto 11a (Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32022 D 0483: Decisione di esecuzione (UE) 2022/483 della Commissione, del 21 marzo 2022 (GU L 98 del 25.3.2022, pag. 84).»

Articolo 3

I testi del regolamento delegato (UE) 2022/503 e della decisione di esecuzione (UE) 2022/483 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 102 del 30.3.2022, pag. 8.

(2)  GU L 98 del 25.3.2022, pag. 84.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/92


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 137/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo SEE [2022/1581]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno integrare nell'accordo SEE la decisione n. H10, del 21 ottobre 2020, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1).

(2)

La decisione n. H10 sostituisce la decisione n. H8 (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato VI dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 3.H9 è inserito il seguente punto:

«3.H10

32021 D 0316(01): Decisione n. H10, del 21 ottobre 2020, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 89 del 16.3.2021, pag. 6).»

2.

Il testo del punto 3.H8 (decisione n. H8) è soppresso.

Articolo 2

Il testo della decisione n. H10 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU C 89 del 16.3.2021, pag. 6.

(2)  GU C 263 del 20.7.2016, pag. 3.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/94


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 138/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1582]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1256 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l'integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione, del 21 aprile 2021, che modifica la direttiva 2010/43/UE per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui tenere conto per gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (4).

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Al punto 1b (Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1256: Regolamento delegato (UE) 2021/1256 della Commissione, del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 14).»

2.

Ai punti 13eb (Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione) e 13ec (Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1257: Regolamento delegato (UE) 2021/1257 della Commissione, del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 18).»

3.

Al punto 30e (Direttiva 2010/43/UE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 L 1270: Direttiva delegata (UE) 2021/1270 della Commissione, del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 141).»

4.

Al punto 31bba (Regolamento delegato (UE) 231/2013 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1255: Regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione, del 21 aprile 2021 (GU L 277 del 2.8.2021, pag. 11).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/1255, (UE) 2021/1256 e (UE) 2021/1257 e della direttiva delegata (UE) 2021/1270 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 151/2022 del 29 aprile 2022 (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 11.

(2)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 14.

(3)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 18.

(4)  GU L 277 del 2.8.2021, pag. 141.

(*)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(5)  Cfr. pag. 114 della presente Gazzetta ufficiale.


22.9.2022   

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L 246/96


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 139/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1583]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006 della Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1w [regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 2006: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006 della Commissione, del 16 novembre 2021 (GU L 407 del 17.11.2021, pag. 18).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 407 del 17.11.2021, pag. 18.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/97


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 140/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1584]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005 della Commissione, del 16 novembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione recanti modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 14azc [regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 2005: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005 della Commissione, del 16 novembre 2021 (GU L 407 del 17.11.2021, pag. 10).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 407 del 17.11.2021, pag. 10.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/98


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 141/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1585]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione, del 1o marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell'articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 della Commissione, del 24 giugno 2021, sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 della Commissione, del 1o ottobre 2021, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 abroga la decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione (4), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(5)

Le decisioni di esecuzione (UE) 2016/230 (5), (UE) 2016/2358 (6), (UE) 2019/536 (7) e (UE) 2019/2166 (8) della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE, sono diventate obsolete e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1)

Il testo del punto 14at (decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32021 D 1753: decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 della Commissione, del 1o ottobre 2021, relativa all'equivalenza dei requisiti di vigilanza e di regolamentazione di taluni paesi terzi e territori ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 349 del 4.10.2021, pag. 31).».

2)

Dopo il punto 14azx [regolamento delegato (UE) 2021/930 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«14azy.

32021 R 0931: regolamento delegato (UE) 2021/931 della Commissione, del 1o marzo 2021, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi ai fini dell'articolo 277, paragrafo 5, la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un'operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario, o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio ai fini dell'articolo 279 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), nel metodo standardizzato per il rischio di controparte (GU L 204 del 10.6.2021, pag. 7).

14azz.

32021 R 1043: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 della Commissione, del 24 giugno 2021, sulla proroga delle disposizioni transitorie relative ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 225 del 25.6.2021, pag. 52).».

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2021/931, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1043 e della decisione di esecuzione (UE) 2021/1753 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 301/2021 del 29 ottobre 2021 (9).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 204 del 10.6.2021, pag. 7.

(2)  GU L 225 del 25.6.2021, pag. 52.

(3)  GU L 349 del 4.10.2021, pag. 31.

(4)  GU L 359 del 16.12.2014, pag. 155.

(5)  GU L 41 del 18.2.2016, pag. 23.

(6)  GU L 348 del 21.12.2016, pag. 75.

(7)  GU L 92 del 1.4.2019, pag. 3.

(8)  GU L 328 del 18.12.2019, pag. 84.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(9)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale


22.9.2022   

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L 246/100


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 142/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1586]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/539 della Commissione, dell'11 febbraio 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (2).

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2021/923 abroga il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 (3) della Commissione, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

Il testo del punto 14i (Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«32021 R 0923: Regolamento delegato (UE) 2021/923 della Commissione, del 25 marzo 2021, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l'unità operativa/aziendale rilevante e l'impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell'ente comparativamente altrettanto rilevante di quello delle categorie di personale menzionate all'articolo 92, paragrafo 3, della direttiva (GU L 203 del 9.6.2021, pag. 1).»

2.

Al punto 14l (Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 0539: Regolamento delegato (UE) 2021/539 della Commissione, dell'11 febbraio 2021 (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2021/539 e (UE) 2021/923 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 383/2021 del 10 dicembre 2021 (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 108 del 29.3.2021, pag. 10.

(2)  GU L 203 del 9.6.2021, pag. 1.

(3)  GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


22.9.2022   

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L 246/102


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 143/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1587]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1971 della Commissione, del 13 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all'Autorità bancaria europea e alle autorità competenti in conformità all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 14m [regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1971: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1971 della Commissione, del 13 settembre 2021 (GU L 412 del 19.11.2021, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1971 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 412 del 19.11.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/103


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 144/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1588]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2017 della Commissione, del 13 settembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 14m [regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 2017: regolamento di esecuzione (UE) 2021/2017 della Commissione, del 13 settembre 2021 (GU L 424 del 26.11.2021, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2017 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 424 del 26.11.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/104


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 145/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1589]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (1) rettificata dalla GU L 283 del 31.8.2020, pag. 2.

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 16b (Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 L 0879: Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296), rettificata dalla GU L 283 del 31.8.2020, pag. 2

Articolo 2

Il punto 19b (Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

È aggiunto il seguente trattino:

«—

32019 L 0879: Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296), rettificata dalla GU L 283 del 31.8.2020, pag. 2

2.

Gli adattamenti da e) a j) sono rinumerati come adattamenti da h) a m).

3.

Dopo l'adattamento d) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«e)

All'articolo 44 bis, paragrafo 7, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “28 dicembre 2020” leggasi “la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022”.

f)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 45 decies, paragrafo 3, si applica al più tardi 36 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022 o, se l'autorità di risoluzione di uno Stato EFTA ha fissato un termine di messa in conformità che scade più di 36 mesi dopo l'entrata in vigore di tale decisione, a partire da tale termine.

g)

All'articolo 45 quaterdecies, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

(i)

al paragrafo 1, primo comma, anziché “il 1° gennaio 2024” leggasi “al più tardi 36 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022”;

(ii)

al paragrafo 1, secondo comma, anziché “il 1° gennaio 2022” leggasi “al più tardi un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022”;

(iii)

al paragrafo 1, terzo comma, anziché “dopo il 1° gennaio 2024” leggasi “più di 36 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022”;

(iv)

al paragrafo 2, anziché “il 1° gennaio 2022” leggasi “al più tardi un anno dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 145/2022 del 29 aprile 2022”.»

Articolo 3

Il testo della direttiva (UE) 2019/879, rettificata dalla GU L 283 del 31.8.2020, pag. 2, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296.

(*)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/106


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 146/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1590]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/27 della Commissione, del 27 settembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento delle soglie rilevanti per la notifica di importanti posizioni corte nette in titoli azionari (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 29f [regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32022 R 0027: regolamento delegato (UE) 2022/27 della Commissione, del 27 settembre 2021 (GU L 6 dell'11.1.2022, pag. 9).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/27 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 6 dell'11.1.2022, pag. 9.

(*)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/107


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 147/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1591]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2022/174 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

Le decisioni di esecuzione (UE) 2018/2031 (2), (UE) 2019/544 (3) e (UE) 2019/2211 (4) della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE, sono diventate obsolete e devono quindi essere abrogate ai sensi dell'accordo SEE.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 della Commissione, che è integrata nell'accordo SEE, cessa di essere in vigore il 30 giugno 2022 e deve pertanto essere abrogata ai sensi dell'accordo con effetto a decorrere dal 1o luglio 2022.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

il testo del punto 31bcaw [decisione di esecuzione (UE) 2018/2031 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«32022 D 0174:

decisione di esecuzione (UE) 2022/174 della Commissione, dell'8 febbraio 2022, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile alle controparti centrali del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 40).».

2.

Il testo del punto 31bcay [decisione di esecuzione (UE) 2020/1308 della Commissione] è soppresso a decorrere dal 1o luglio 2022.

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2022/174 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 28 del 9.2.2022, pag. 40.

(2)  GU L 325 del 20.12.2018, pag. 50.

(3)  GU L 95 del 4.4.2019, pag. 9.

(4)  GU L 332 del 23.12.2019, pag. 157.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/109


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 148/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1592]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione, del 6 settembre 2021, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l'allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l'accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31bgb [regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 2268: regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione, del 6 settembre 2021 (GU L 455I del 20.12.2021, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/2268 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 67/2020 del 30 aprile 2020 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 455I del 20.12.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


22.9.2022   

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L 246/111


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 149/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1593]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31lrb (Decisione di esecuzione (UE) 2019/1275 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31ls.

32020 R 1816: Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1).

31lt.

32020 R 1817: Regolamento delegato (UE) 2020/1817 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto minimo della spiegazione del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono nella metodologia degli indici di riferimento (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12).

31lu.

32020 R 1818: Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).»

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

al paragrafo 1 dell'articolo 5, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "al 23 dicembre 2020» leggasi “alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 149/2022 del 29 aprile 2022”.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2020/1816, (UE) 2020/1817 e (UE) 2020/1818 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 151/2022 del 29 aprile 2022 (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 406 del 3.12.2020, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 3.12.2020, pag. 12.

(3)  GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(4)  Cfr. pag. 114 della presente Gazzetta ufficiale.


22.9.2022   

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L 246/113


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 150/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1594]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2021/1383 della Commissione, del 15 giugno 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/990 per quanto riguarda i requisiti per le attività ricevute dai fondi comuni monetari nel quadro di operazioni di acquisto con patto di rivendita (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 31mb [regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

 

«, modificato da:

32021 R 1383: regolamento delegato (UE) 2021/1383 della Commissione, del 15 giugno 2021 (GU L 298 del 23.8.2021, pag. 1).».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/1383 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 22/2020 del 7 febbraio 2020 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 298 del 23.8.2021, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


22.9.2022   

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L 246/114


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 151/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE [2022/1595]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (2).

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31mb [regolamento delegato (UE) 2018/990 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31o.

32019 R 2088: regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1) modificato da:

32020 R 0852: regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 151/2022 del 29 aprile 2022 o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo.

b)

All'articolo 20, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)

al paragrafo 2, i termini “a decorrere dal 10 marzo 2021” sono sostituiti da “a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 151/2022 del 29 aprile 2022 o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo”;

ii)

al paragrafo 3, i termini “a decorrere dal 1o gennaio 2022” sono sostituiti da “a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 151/2022 del 29 aprile 2022 o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo”.

31p.

32020 R 0852: regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), i termini “nel diritto dell'Unione” sono sostituiti dai termini “nell'accordo SEE”.

b)

all'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), i termini “a decorrere dal 1o gennaio 2022” sono sostituiti da “a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 151/2022 del 29 aprile 2022 o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo”.».

Articolo 2

Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

"46.

Gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (regolamento (UE) 2020/852)."

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) 2020/852 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.

(2)  GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(*)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

IT

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L 246/116


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 152/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2022/1596]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2228 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5cub [regolamentodi esecuzione (UE) 2020/2082 della Commissione] dell'allegato XI dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32021 R 2228:

regolamento di esecuzione (UE) 2021/2228 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2082 (GU L 448 del 15.12.2021, pag. 50).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2228 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 448 del 15.12.2021, pag. 50.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/117


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 153/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2022/1597]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito (1), rettificata dalla GU L 382 del 28.10.2021, pag. 55.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 (3). Ai sensi dell'adattamento e) del regolamento (UE) 2016/679 di cui al punto 5e dell'allegato XI dell'accordo SEE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia hanno applicato le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1772, rettificata dalla GU L 382 del 28.10.2021, pag. 55, contemporaneamente agli Stati membri dell'UE.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5es [decisione di esecuzione (UE) 2018/743 della Commissione] dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5et.

32021 D 1772: decisione di esecuzione (UE) 2021/1772 della Commissione, del 28 giugno 2021, a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali da parte del Regno Unito (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 1), rettificata dalla GU L 382 del 28.10.2021, pag. 55.».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1772, rettificata dalla GU L 382 del 28.10.2021, pag. 55, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 1.

(2)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(3)  GU L 183 del 19.7.2018, pag. 23.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/119


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 154/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2022/1598]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/1878 della Commissione, del 25 ottobre 2021, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5oad [regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione] dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5oae.

32021 D 1878: decisione di esecuzione (UE) 2021/1878 della Commissione, del 25 ottobre 2021, relativa alla designazione del registro del dominio di primo livello .eu (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 22)».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2021/1878 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 378 del 26.10.2021, pag. 22.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/120


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 155/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1599]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al punto 24f (Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)

(a)

è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 L 0645: Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018 (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 29)»;

(b)

gli adattamenti da b) ad h) diventano gli adattamenti da c) a i);

(c)

dopo l'adattamento a) è inserito il seguente adattamento:

«b)

all'articolo 15, paragrafo 2, i termini “dalla legislazione dell'Unione” sono sostituiti dai termini “dall'accordo SEE”»;

2.

al punto 36a (Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio)

(a)

è aggiunto il seguente trattino:

«—

32018 L 0645: Direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018 (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 29)»;

(b)

l'adattamento b) diventa l'adattamento c);

(c)

dopo l'adattamento a) è inserito il seguente adattamento:

«b)

nell'allegato I:

(i)

i riferimenti alle “normative dell'Unione” sono sostituite da riferimenti all'“accordo SEE”;

(ii)

alla sezione 4, la frase “La durata massima dell'attività di formazione di e-learning non supera le 12 ore” non si applica all'Islanda.»;

(d)

il testo dell'adattamento c), punto ii), è sostituito dal seguente:

«al punto 2, lettera e), dell'allegato II, riguardante la facciata 1 della carta, i termini “modello dell'Unione europea” sono sostituiti dai termini “modello del SEE”».

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2018/645 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 112 del 2.5.2018, pag. 29.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/122


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 156/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1600]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione, del 22 novembre 2021, che modifica l'allegato IV della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 46c [direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il trattino seguente:

«—

32022 R 0184: regolamento delegato (UE) 2022/184 della Commissione, del 22 novembre 2021 (GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 3)».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/184 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 30 dell'11.2.2022, pag. 3.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/123


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 157/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2022/1601]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (1).

(2)

Il regolamento (UE) 2019/1239 abroga, a decorrere dal 15 agosto 2025, la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 15 agosto 2025.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1.

dopo il punto 56l (Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«56la.

32019 R 1239: Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).

Ai fini del presente accordo, il testo del regolamento si intende adattato come segue:

per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'articolo 11, paragrafo 2, e gli obblighi di dichiarazione in materia doganale definiti nella parte A, punto 7, dell'allegato non si applicano.»;

2.

il testo del punto 56l (Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 15 agosto 2025.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2019/1239 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64.

(2)  GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.

(*)  È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/125


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 158/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1602]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019, recante modifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati (1).

(2)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 1l (Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1.

È aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32019 L 0782: Direttiva (UE) 2019/782 della Commissione, del 15 maggio 2019 (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 4).»

2.

Il termine «adattamento» è sostituito dal termine «adattamenti».

3.

L'adattamento esistente è numerato come adattamento a).

4.

Sono aggiunti i seguenti adattamenti:

«b)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo calcolo e la pubblicazione dell'indicatore di rischio armonizzato 1 conformemente alla sezione 2, punto 7, dell'allegato IV devono essere effettuati entro il 1o settembre 2022.

c)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, la sezione 3, punto 4, dell'allegato IV è modificata come segue:

"Lo scenario di base per l'indicatore di rischio armonizzato 2 è fissato a 100 ed è pari al risultato medio del calcolo di cui sopra per il periodo 2016-2018. Il primo anno di calcolo è il 2016."

d)

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, il primo calcolo e la pubblicazione dell'indicatore di rischio armonizzato 2 conformemente alla sezione 3, punto 6, dell'allegato IV devono essere effettuati entro il 1o settembre 2022.

e)

Il Liechtenstein è esentato dal calcolo e dalla pubblicazione dell'indicatore di rischio armonizzato 1 conformemente all'allegato IV, sezione 2, e dell'indicatore di rischio armonizzato 2 conformemente all'allegato IV, sezione 3.»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2019/782 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 127 del 16.5.2019, pag. 4.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/127


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 159/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1603]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/247 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati sui nuovi veicoli pesanti che devono essere monitorati e comunicati dagli Stati membri e dai costruttori e la procedura di comunicazione (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21azk (Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32022 R 0247: Regolamento delegato (UE) 2022/247 della Commissione, del 14 dicembre 2021 (GU L 41 del 22.2.2022, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2022/247 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 396/2021 del 10 dicembre 2021 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 41 del 22.2.2022, pag. 11.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.


22.9.2022   

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L 246/128


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 160/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2022/1604]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione, del 10 maggio 2021, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione e le emissioni di CO2 di riferimento a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell'anno 2019 (1).

(2)

In forza della decisione del Comitato misto SEE n. 398/2021 del 10 dicembre 2021, la decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione non si applica al Liechtenstein.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21azka [regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«21azkaa.

32021 D 0781: decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione, del 10 maggio 2021, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell'Unione e le emissioni di CO2 di riferimento a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell'anno 2019 (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 47).».

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) della Commissione 2021/781 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 398/2021 del 10 dicembre 2021 (2).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 167 del 12.5.2021, pag. 47.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(2)  GU L ...


22.9.2022   

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L 246/130


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 161/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2022/1605]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione, del 18 giugno 2021, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (1).

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione (2), che è integrato nell'accordo SEE, è diventato obsoleto e deve quindi essere abrogato ai sensi dell'accordo SEE.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1a [regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione] dell'allegato XXII dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«32021 R 1042: regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione, del 18 giugno 2021, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (GU L 255 del 25.6.2021, pag. 7).».

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 225 del 25.6.2021, pag. 7.

(2)  GU L 144 del 10.6.2015, pag. 1.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/132


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 162/2022

del 29 aprile 2022

che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2022/1606]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/1421 della Commissione, del 30 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 16 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 10ba (Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione) dell'allegato XXII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«—

32021 R 1434: Regolamento (UE) 2021/1434 della Commissione, del 30 agosto 2021 (GU L 305 del 31.8.2021, pag. 17).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2021/1421 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 305 del 31.8.2021, pag. 17.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


22.9.2022   

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L 246/133


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 163/2022

del 29 aprile 2022

che modifica il protocollo 4, relativo alle norme di origine, dell'accordo SEE [2022/1607]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 dell'accordo SEE fa riferimento al protocollo 4 dell'accordo («protocollo 4») che stabilisce le norme di origine.

(2)

La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (1) («convenzione PEM») mira a trasporre in un quadro multilaterale i sistemi bilaterali vigenti sulle norme di origine stabilite in accordi bilaterali di libero scambio conclusi tra le parti contraenti della convenzione, fatti salvi i principi stabiliti in tali accordi bilaterali.

(3)

L'Unione, la Norvegia e il Liechtenstein hanno firmato la convenzione PEM il 15 giugno 2011 e l'Islanda ha firmato la convenzione PEM il 30 giugno 2011.

(4)

L'Unione, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione PEM rispettivamente il 26 marzo 2012, il 9 novembre 2011, il 12 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, della convenzione PEM, quest'ultima è entrata in vigore il 1o gennaio 2012 per il Liechtenstein e la Norvegia e il 1o maggio 2012 per l'Islanda e l'Unione.

(5)

In attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione PEM, le parti contraenti dell'accordo SEE hanno convenuto di applicare una serie alternativa di norme di origine basate su quelle della convenzione PEM modificata, che possono essere usate bilateralmente come norme di origine alternative a quelle stabilite nella convenzione PEM, aggiungendo un'appendice A al protocollo 4.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo 4 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione della presente decisione, le prove dell'origine possono essere rilasciate retrospettivamente per le esportazioni effettuate fra il 1o settembre 2021 e la data di entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Alla fine del protocollo 4 è inserito quanto segue:

"APPENDICE A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l'applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ("convenzione PEM"),

in attesa della conclusione e dell'entrata in vigore della modifica della convenzione PEM ("norme" o "norme transitorie")

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Articolo 5

Norma di tolleranza

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7

Cumulo dell'origine

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

Articolo 12

Separazione contabile

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

Articolo 14

Non modificazione

Articolo 15

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Articolo 19

Esportatore autorizzato

Articolo 20

Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

Articolo 24

Zone franche

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

Articolo 30

Importi espressi in euro

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

Articolo 32

Composizione delle controversie

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

Articolo 35

Controllo della dichiarazione del fornitore

Articolo 36

Sanzioni

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE

Articolo 37

Liechtenstein

Articolo 38

Repubblica di San Marino

Articolo 39

Principato di Andorra

Articolo 40

Ceuta e Melilla

Elenco degli allegati

ALLEGATO I

Note introduttive all'elenco dell'allegato II

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III

Testo della dichiarazione di origine

ALLEGATO IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

ALLEGATO V

Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

ALLEGATO VI

Dichiarazione del fornitore

ALLEGATO VII

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

(a)

per "parte contraente applicatrice" si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un'altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti contraenti dell'accordo SEE;

(b)

per "capitoli", "voci" e "sottovoci" si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

(c)

il termine "classificato" si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

(d)

con il termine "spedizione" si intendono i prodotti:

(i)

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario oppure

(ii)

accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;

(e)

con "autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice" si intende per l'Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell'Unione europea;

(f)

per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

(g)

per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel SEE nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto. Se l'ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine "fabbricante" si riferisce all'impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nel SEE, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

(h)

per "materiali fungibili" o "prodotti fungibili" si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

(i)

per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;

(j)

per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

(k)

per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

(l)

per "contenuto massimo di materiali non originari" si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

(m)

per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;

(n)

il termine "territori" comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali delle parti contraenti dell'accordo SEE a cui si applica l'accordo stesso;

(o)

per "valore aggiunto" si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;

(p)

per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

1.   Ai fini dell'applicazione dell'accordo SEE i seguenti prodotti sono considerati originari del SEE:

(a)

i prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 3;

(b)

i prodotti ottenuti nel SEE in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4.

A tal fine, i territori delle parti contraenti dell'accordo SEE cui si applica l'accordo vengono considerati come un unico territorio.

2.   In deroga al paragrafo 1, il territorio del Principato di Liechtenstein è escluso da quello del SEE al fine di determinare l'origine dei prodotti di cui alle tabelle I e II del protocollo n. 3 e tali prodotti sono considerati originari del SEE a condizione che siano stati interamente ottenuti od oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti nei territori delle altre parti contraenti dell'accordo SEE.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.   Si considerano interamente ottenuti nel SEE:

(a)

i prodotti minerari e l'acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

(b)

le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

(c)

gli animali vivi, ivi nati ed allevati;

(d)

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

(e)

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

(f)

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

(g)

i prodotti dell'acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;

(h)

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

(i)

i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

(j)

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

(k)

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

(l)

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle sue acque territoriali, purché abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

(m)

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.   Le espressioni "le sue navi" e "le sue navi officina" di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

(a)

che sono immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato EFTA;

(b)

che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato EFTA;

(c)

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

(i)

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini delle parti contraenti dell'accordo SEE oppure

(ii)

appartengono a società

la cui sede sociale e il cui luogo principale di attività sono situati in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato EFTA e

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alle parti contraenti dell'accordo SEE o a enti pubblici o a cittadini delle stesse.

3.   Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un'unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1.   Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti nel SEE si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II per le merci in questione.

2.   Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario nel SEE conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

3.   La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti contraenti dell'accordo SEE possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4.   Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell'anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell'anno fiscale precedente quale definito in tale parte contraente dell'accordo SEE o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.

5.   Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l'anno successivo all'anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l'anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l'applicazione.

6.   I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell'accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Norma di tolleranza

1.   In deroga all'articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell'elenco dell'allegato II, non è ammesso l'utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

(a)

il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

(b)

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell'allegato I.

2.   Il paragrafo 1 non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell'elenco contenuto nell'allegato II.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti interamente ottenuti nel SEE ai sensi dell'articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell'elenco dell'allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.   Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell'articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

(a)

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

(b)

la scomposizione e la composizione di confezioni;

(c)

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

(d)

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

(e)

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

(f)

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

(g)

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

(h)

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

(i)

l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

(j)

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);

(k)

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

(l)

l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

(m)

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

(n)

la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

(o)

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

(p)

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

(q)

la macellazione degli animali;

(r)

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2.   Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene conto di tutte le operazioni eseguite nel SEE su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell'origine

1.   Fatto salvo l'articolo 2, si considerano originari del SEE i prodotti ivi fabbricati utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nel SEE a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all'articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

2.   Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate nel SEE non vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi altra parte contraente applicatrice è considerato originario del SEE soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nel SEE.

3.   Fatto salvo l'articolo 2 con l'esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa da una parte contraente dell'accordo SEE si considerano effettuate nel SEE se i prodotti ottenuti ivi subiscono lavorazioni o trasformazioni successive.

4.   Fatto salvo l'articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti contraenti dell'accordo SEE, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte contraente importatrice dell'accordo SEE si considerano effettuate nel SEE se i prodotti ottenuti ivi subiscono lavorazioni o trasformazioni successive.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5.   Le parti contraenti dell'accordo SEE possono, mediante una decisione del Comitato misto SEE, decidere congiuntamente di estendere l'applicazione del paragrafo 3 all'importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63.

6.   Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5, i prodotti originari sono considerati originari del SEE solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall'articolo 6.

7.   I prodotti originari di una delle parti contraenti applicatrici che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel SEE conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici dell'accordo SEE.

Articolo 8

Condizioni per l'applicazione del cumulo dell'origine

1.   Il cumulo di cui all'articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

(a)

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente dell'accordo SEE di destinazione e

(b)

le merci abbiano acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2.   Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l'applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale delle altre parti contraenti dell'accordo SEE, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all'articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti contraenti dell'accordo SEE comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3.   La prova dell'origine include la dicitura in inglese "CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)" se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7.

Se come prova dell'origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4.   Le parti contraenti dell'accordo SEE possono decidere, per i prodotti esportati all'interno del SEE che hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell'origine a norma dell'articolo 7, di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo (1).

Le parti contraenti dell'accordo SEE notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.   L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

(a)

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;

(b)

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.   Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

3.   Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

(a)

energia e combustibile;

(b)

impianti e attrezzature;

(c)

macchine e utensili;

(d)

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Separazione contabile

1.   Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.

2.   Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.

3.   Le parti contraenti dell'accordo SEE possono chiedere che l'applicazione della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell'autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l'uso che viene fatto dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l'autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l'utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti "originari del SEE" più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l'applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte contraente dell'accordo SEE.

4.   Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo emette prove dell'origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari del SEE. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1.   Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nel SEE.

2.   I prodotti originari esportati dal SEE verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

(a)

che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e

(b)

che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3.   L'acquisizione del carattere originario in conformità alle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e successivamente reimportati, purché:

(a)

tali materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 6 prima della loro esportazione e

(b)

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

(i)

i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e

(ii)

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE con l'applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte contraente dell'accordo SEE interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE con l'applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.

5.   Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.

6.   I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5.

7.   Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori del SEE sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell'ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione

1.   Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo SEE si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l'importazione in una parte contraente dell'accordo SEE a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte contraente dell'accordo SEE esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall'aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte contraente dell'accordo SEE importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.

2.   Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.

3.   Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.

4.   In caso di dubbio la parte contraente dell'accordo SEE importatrice può chiedere all'importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

(a)

documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

(b)

prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;

(c)

un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento, oppure

(d)

qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15

Esposizioni

1.   I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo SEE, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

(a)

un esportatore ha inviato i prodotti da una parte contraente dell'accordo SEE verso il paese dell'esposizione e ve li ha esposti;

(b)

l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra parte contraente dell'accordo SEE;

(c)

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione e

(d)

dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2.   Alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, può essere richiesta un'ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3.   Il paragrafo 1 del presente articolo si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1.   I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari del SEE, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte contraente dell'accordo SEE esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili in una parte contraente dell'accordo SEE esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3.   L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica negli scambi tra le parti contraente dell'accordo SEE per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell'origine di cui all'articolo 7, paragrafo 4 o 5.

TITOLO V

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1.   I prodotti originari, all'importazione in una parte contraente dell'accordo SEE, beneficiano delle disposizioni dell'accordo SEE su presentazione di una delle seguenti prove dell'origine:

(a)

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato IV della presente appendice;

(b)

nei casi di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione ("dichiarazione di origine") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell'allegato III della presente appendice.

2.   In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo SEE senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell'origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Fatto salvo il paragrafo 1, le parti contraenti dell'accordo SEE possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell'origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti contraenti dell'accordo SEE.

L'uso di un'attestazione dell'origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all'uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4.   Ai fini del paragrafo 1, le parti contraenti dell'accordo SEE possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell'origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

5.   Ai fini dell'articolo 7, se si applica l'articolo 8, paragrafo 4, l'esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell'origine sulla base di un'altra prova dell'origine che beneficia di una deroga all'obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall'articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte e deve essere pronto a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.   La dichiarazione di origine di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

(a)

da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, oppure

(b)

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2.   La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari del SEE o di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

3.   L'esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.

4.   La dichiarazione di origine dev'essere compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.

5.   Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegni alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.

6.   La dichiarazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente ("dichiarazione di origine a posteriori"), purché sia presentata nel paese d'importazione non più tardi di due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità all'articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, la dichiarazione di origine a posteriori è rilasciata dall'esportatore autorizzato della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1.   Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte contraente dell'accordo SEE ("esportatore autorizzato") a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.

2.   L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

3.   Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.

4.   Le autorità doganali verificano il corretto uso dell'autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione se l'esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.   Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2.   A tale scopo l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l'accordo SEE e conformemente alle disposizioni di diritto interno della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.

3.   Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese "TRANSITIONAL RULES".

4.   L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.

5.   Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

7.   La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.

8.   Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.   In deroga all'articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

(a)

non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

(b)

viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici;

(c)

la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell'esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l'eventuale frazionamento della spedizione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3;

(d)

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo. L'esportatore prende tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo, oppure

(e)

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell'articolo 8, paragrafo 4, e l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all'importazione in un'altra parte contraente applicatrice.

2.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3.   Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4.   In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: "ISSUED RETROSPECTIVELY".

5.   La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.   In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2.   In aggiunta al requisito a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: "DUPLICATE".

3.   La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4.   Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Validità della prova dell'origine

1.   La prova dell'origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte contraente dell'accordo SEE esportatrice ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice.

2.   Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3.   Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Zone franche

1.   Le parti contraenti dell'accordo SEE prendono tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.

2.   In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari del SEE o di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell'origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 25

Requisiti per l'importazione

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell'origine

1.   Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.

2.   Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(a)

le importazioni presentano un carattere occasionale;

(b)

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

(c)

per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3.   Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1.   La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2.   In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell'origine, i documenti di cui al paragrafo 1 non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1.   Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte contraente dell'accordo SEE per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un'altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell'articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.

2.   La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte nel SEE o in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari del SEE e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.

3.   Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all'allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l'identificazione.

4.   Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita nel SEE o in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un'unica dichiarazione del fornitore ("dichiarazione a lungo termine del fornitore") valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell'allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.

5.   Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell'accordo SEE, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

6.   Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l'esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti contraenti dell'accordo SEE equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2.   Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell'importo fissato dal paese interessato.

3.   Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1°gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.

4.   Le parti contraenti dell'accordo SEE possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5.   Gli importi espressi in euro sono riveduti dal Comitato misto SEE su richiesta di una qualsiasi parte contraente dell'accordo SEE. Nel procedere a detta revisione, il Comitato misto SEE tiene conto dell'opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1.   Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell'origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.

2.   Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché dei documenti di cui all'articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.   Ai fini del paragrafo 1, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l'altro:

(a)

una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

(b)

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;

(c)

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte contraente dell'accordo SEE interessata, compilati o rilasciati in tale parte contraente conformemente al diritto interno;

(d)

dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti contraenti dell'accordo SEE in conformità del presente protocollo;

(e)

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4.   Le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare il formulario di domanda di cui all'articolo 20, paragrafo 2, per almeno tre anni.

5.   Le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice devono conservare i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni di origine loro presentati per almeno tre anni.

6.   Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto in una parte contraente applicatrice o nel SEE i materiali utilizzati, compilate in tale parte o nel SEE, sono considerate uno dei documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice o del SEE e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all'interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al Comitato misto SEE.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

1.   Le autorità doganali delle parti contraenti dell'accordo SEE si comunicano a vicenda il fac-simile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.

2.   Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti contraenti dell'accordo SEE si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell'origine

1.   Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.

2.   Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3.   Il controllo è effettuato dalle autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE esportatrice. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.

4.   Qualora le autorità doganali della parte contraente dell'accordo SEE importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5.   I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.

6.   Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.   Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte contraente dell'accordo SEE in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni ivi riportate.

2.   Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.   Il controllo viene effettuato dall'autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o ad ogni altro controllo che ritenga utile.

4.   I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto. Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte contraente dell'accordo SEE prevede l'applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL'APPENDICE A

Articolo 37

Liechtenstein

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Articolo 38

Repubblica di San Marino

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 39

Principato di Andorra

Fatto salvo l'articolo 2, in considerazione dell'unione doganale tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell'Unione europea.

Articolo 40

Ceuta e Melilla

1.   Ai fini dell'attuazione del presente protocollo, il termine "SEE" non comprende Ceuta e Melilla.

2.   Ai fini dell'applicazione del protocollo 49 dell'accordo SEE per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'allegato V.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

Nota 1 - Introduzione generale

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi del titolo II, articolo 4, della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

(a)

attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

(b)

a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

(c)

deve essere effettuata un'operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

(d)

la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 - Struttura dell'elenco

2.1.

Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da "ex": ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2.

Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3.

Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

2.4.

Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione "oppure", l'esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 - Esempi di applicazione delle norme

3.1.

L'articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nel SEE.

3.2.

In conformità dell'articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell'elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all'articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell'elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell'elenco per il capitolo 19 prevede che "i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso", l'impiego (vale a dire l'importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

3.3.

Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella norma stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…" oppure "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto", significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

3.4.

Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

3.5.

Se una norma dell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.

3.6.

Se una norma dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 - Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1.

I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel SEE sono considerati originari del SEE, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

4.2.

Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (ad esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 – Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1.

Quando viene utilizzata nell'elenco, l'espressione "fibre naturali" definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2.

Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0511, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

5.3.

Nell'elenco, le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4.

Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

5.5.

Per "stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferita, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

5.6.

Per "stampa (operazione indipendente)" si intende una tecnica mediante la quale viene conferita, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 – Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

6.1.

Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2.

Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

seta;

lana;

peli grossolani di animali;

peli fini di animali;

crine di cavallo;

cotone;

carta e materiali per la produzione della carta;

lino;

canapa;

iuta e altre fibre tessili liberiane;

sisal e altre fibre tessili del genere Agave;

cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;

filamenti sintetici di polipropilene;

filamenti sintetici di poliestere;

filamenti sintetici di poliammide;

filamenti sintetici di poliacrilonitrile;

filamenti sintetici di poliimmide;

filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;

filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;

filamenti sintetici di cloruro di polivinile;

altri filamenti sintetici;

filamenti artificiali di viscosa;

altri filamenti artificiali;

filamenti conduttori elettrici;

fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

altre fibre sintetiche in fiocco;

fibre artificiali in fiocco di viscosa;

altre fibre artificiali in fiocco;

filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

altri prodotti della voce 5605;

fibre di vetro;

fibre di metallo;

fibre minerali.

6.3.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4.

Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 – Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1.

Quando nell'elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la norma indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2.

Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

7.3.

Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

8.1.

I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

(a)

distillazione sotto vuoto;

(b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

(c)

cracking;

(d)

reforming;

(e)

estrazione mediante solventi selettivi;

(f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g)

polimerizzazione;

(h)

alchilazione;

(i)

isomerizzazione.

8.2.

I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

(a)

distillazione sotto vuoto;

(b)

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

(c)

cracking;

(d)

reforming;

(e)

estrazione mediante solventi selettivi;

(f)

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

(g)

polimerizzazione;

(h)

alchilazione;

(i)

isomerizzazione;

(j)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

(k)

solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

(l)

solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'"hydrofinishing" o la decolorazione);

(m)

solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

(n)

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

(o)

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3.

Ai fini delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Nota 9 - Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

9.1.

I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti nel SEE con colture cellulari sono considerati originari del SEE. Si definisce "coltura cellulare" la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (ad esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.

9.2.

I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti nel SEE mediante fermentazione sono considerati originari del SEE. La "fermentazione" è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

9.3.

Le seguenti trasformazioni sono considerate sufficienti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

reazione chimica: per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del "numero CAS".

Ai fini dell'origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente, oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l'origine.

Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, ad eccezione dell'aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine.

Depurazione: la depurazione deve essere considerata un'operazione che conferisce l'origine a condizione che essa avvenga nel SEE, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:

(a)

la depurazione di un prodotto comporta l'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti oppure

(b)

la riduzione o l'eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

(i)

sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

(ii)

prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

(iii)

elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

(iv)

usi ottici specializzati;

(v)

uso biotecnico (ad esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);

(vi)

vettori usati in processi di separazione oppure

(vii)

usi di tipo nucleare.

Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

Separazione di isomeri: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un'operazione che conferisce l'origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Voce

Designazione delle merci

Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari

1)

2)

3)

Capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

Capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

Capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

Capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 1302

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

Capitolo 14

Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 1504 a 1506

Grassi ed oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

1509 e 1510

Olio d'oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex 1512

Oli di girasole e loro frazioni:

 

 

per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

 

altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1515

Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex 1516

Grassi e oli di pesci e loro frazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

 

 

maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

oppure

il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 18

Cacao e sue preparazioni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

oppure

il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

estratti di malto;

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

2006

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex 2008

Prodotti diversi da:

frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2103

preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

 

farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

2105

Gelati, anche contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

e

il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2207 e 2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 e 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,

il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,

il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale e

il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

ex 2402

Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex 2403

Prodotti destinati ad essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2519

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2707

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici; esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2901

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2902

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 2905

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

 

additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3824 99 e ex 3826 00

Biodiesel

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Uno o diversi trattamenti specifici (5)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4012

Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 4302

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

altre

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex 4408

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato,

di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex 4410 a ex 4413

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4415

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex 4418

Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno

 

Liste e modanature

Fabbricazione di liste o modanature

ex 4421

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 49

Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 5003

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

Da 5004 a ex 5006

Filati di seta e filati di cascami di seta

 (3)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (3)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 52

Cotone; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

 (3)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 to 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

 (3)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

 (3)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 (3)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:

 (3)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

feltri all'ago

 (3)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia:

i filati di polipropilene della voce 5402 ,

le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

i fasci di filamenti di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

 

altri

 (3)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

Da 5603 11 a 5603 14

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

oppure

sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

Da 5603 91 a 5603 94

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio e/o

filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

altri

 (3)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5606

Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"

 (3)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme al gimping

oppure

filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali

oppure

floccaggio insieme alla tintura

Capitolo 57

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"

oppure

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua

oppure

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"

oppure

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

"tufting" insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 (3)

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

 

altri

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902 :

tessuti a maglia

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla gommatura

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

 

altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

 

reticelle ad incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

 

altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 60

Stoffe a maglia

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

oppure

torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 61

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto:

 

 

ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (3)  (4)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

altri

 (3)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione

ex capitolo 62

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto; esclusi:

 (3)  (4)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 ed ex 6211

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

 (4)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 6210 ed ex 6216

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (3)  (4)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

ex 6212

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (3)  (4)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

ricamati

 (3)  (4)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore

non superi il 40 %

del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione, compreso il taglio del tessuto

preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

altri

 (3)  (4)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

ricamati

 (4)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

 

equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (4)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

 

tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

altri

 (4)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

 

 

in feltro, non tessuti

 (3)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

altri:

 

 

--

ricamati

 (3)  (4)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

--

altri

 (3)  (4)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

 (3) Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto

6306

Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

non tessuti

 (3)  (4)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

altri

 (3)  (4)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 7102 , ex 7103 ed ex 7104

Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 oppure

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 oppure

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni o depurazione

semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204

o 7205

da 7208 a 7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

da 7213 a 7216

Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204

o 7205

da 7219 to 7222

Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7301

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

ex 7307

Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

ex 7315

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7408

Fili di rame

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami ed avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex 7616

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8430

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti:

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti "cavaliers" e carrelli-gru

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili ed altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati ad essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

Telai per tessitura

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456 a 8465

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

Torni che operano con asportazione di metallo Macchine utensili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8470 a 8472

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni

Altre macchine ed apparecchi per ufficio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8501 a 8502

Motori e generatori elettrici

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 , 8521

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8525 a 8528

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l'interruzione, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542 31 a 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8544 a 8548

Fili, cavi, ed altri conduttori isolati per l'elettricità, cavi di fibre ottiche

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8708

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("sidecar")

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001 50

Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata ad essere montata su un paio di occhiali

rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 93

Armi e munizioni e loro parti ed accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 96

Lavori diversi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

Image 1

Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki

nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) selon les règles d'origine transitoires.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

Image 2

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

Image 3

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (2) származásúak.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir ….(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b'mod ċar, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2) skont ir-regoli ta' oriġini tranżitorji.

Versione montenegrina

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr … (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o … (1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial … (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Versione turca

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşe kurallarına göre … (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

Versione ucraina

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Luogo e data) (3)

(Firma dell'esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione) (4)

1)

Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

2)

Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla "CM".

3)

Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento.

4)

Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1.

Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2.

Le autorità pubbliche delle parti contraenti dell'accordo SEE possono riservarsi la stampa di certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie da esse autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1.

Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1

N. A

000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.

2.

Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.

Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4.

Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.

Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.

Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7.

Osservazioni

8.

Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli  (6) ; designazione delle merci

9.

Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.

Fatture

(indicazione facoltativa)

11.

VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento d'esportazione  (7)

modello … n. …

del ….

Ufficio doganale: …

Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato...

Luogo e data …

(Firma)

Timbro

12.

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

lo sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato.

Luogo e data

(Firma)


13.

DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:

14.

RISULTATO DEL CONTROLLO

 

Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato  (8)

è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. osservazioni allegate).

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.

 

...

(Luogo e data)

Timbro

...

(Firma)

...

(Luogo e data)

Timbro

...

(Firma)

NOTE

1.

Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2.

Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3.

Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1

1.

Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1

No A

000.000

Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.

2.

Domanda di certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra

...

e

...

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.

Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

4.

Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.

Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.

Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)

7.

Osservazioni

8.

Numero d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli  (9) ; designazione delle merci

9.

Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)

10.

Fatture (indicazione facoltativa)

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (10):

SI IMPEGNA presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare qualunque controllo, eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO V

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA

Articolo unico

1.   Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all'articolo 14 della presente appendice, si considerano:

(1)

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

(a)

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

(b)

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione:

(i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice, oppure

(ii)

che tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice;

(2)

prodotti originari del SEE;

(a)

i prodotti interamente ottenuti nel SEE;

(b)

i prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nel SEE, a condizione:

(i)

che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 4 della presente appendice, oppure

(ii)

che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 6 della presente appendice.

2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l'indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.

4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE o in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1.

per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite (11)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (12)

Valore dei materiali non originari utilizzati (12)  (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

2.

tutti gli altri materiali impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

3.

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE o

di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (14)

 

 

 

 

 

 

 

(Luogo e data)

 

 

 

 

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni nel SEE o in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a (15) … dichiaro che:

1.

per produrre queste merci sono stati impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:

Designazione delle merci fornite (16)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (17)

Valore dei materiali non originari utilizzati (17)  (18)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

2.

tutti gli altri materiali impiegati nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

3.

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell'articolo 13 della presente appendice e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:

Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE o di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (19)

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da …

a … (20)

Mi impegno ad informare immediatamente … (15) qualora la dichiarazione non sia più valida.

 

(Luogo e data)

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

"

(1)  Le parti contraenti dell'accordo SEE concordano di concedere una deroga all'obbligo di includere nella prova dell'origine la dicitura di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

(2)  Le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(3)  Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(4)  Cfr. nota introduttiva 7.

(5)  Cfr. nota introduttiva 9.

(6)  Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

(7)  Da compilare solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

(8)  Segnare con una X la menzione applicabile.

(9)  Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa".

(10)  A titolo di esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tali e quali.

(11)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(12)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(13)  Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(14)  Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(15)  Nome e indirizzo del cliente.

(16)  Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio

Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all'altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(17)  Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi

La norma per gli indumenti dell'ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall'Unione europea ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come "filati", senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.

Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre "barre di acciaio" nella seconda colonna. Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l'utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(18)  Per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE o in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].

Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(19)  Per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L'esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE e di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

(20)  Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente importatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.


22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 246/222


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 164/2022

del 29 aprile 2022

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2022/1608]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020, che modifica l'allegato IV del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli di riferimento per le foreste che gli Stati membri devono applicare per il periodo 2021-2025 (1).

(2)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 8, lettera a), del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1.

al primo trattino (Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

32021 R 0268: Regolamento delegato (UE) 2021/268 della Commissione, del 28 ottobre 2020 (GU L 60 del 22.2.2021, pag. 21)»;

2.

l'adattamento viii) del primo trattino diventa l'adattamento ix);

3.

dopo l'adattamento vii) è inserito il seguente adattamento:

«viii)

nella tabella della sezione C dell'allegato IV è inserito il testo seguente:

“Islanda

-30 405

Norvegia -26 085 000”».

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2021/268 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN


(1)  GU L 60 del 22.2.2021, pag. 21.

(*)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.