ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 245

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
22 settembre 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all’Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201

1

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1629 della Commissione, del 21 settembre 2022, che stabilisce misure per il contenimento del Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. all’interno di determinate aree delimitate

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1630 della Commissione, del 21 settembre 2022, che stabilisce misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all’interno di determinate aree delimitate

27

 

 

DIRETTIVE

 

*

Direttiva delegata (UE) 2022/1631 della Commissione, del 12 maggio 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche ( 1 )

45

 

*

Direttiva delegata (UE) 2022/1632 della Commissione, del 12 maggio 2022, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini ( 1 )

48

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1633 del Consiglio, del 20 settembre 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

52

 

 

RACCOMANDAZIONI

 

*

Raccomandazione (UE) 2022/1634 della Commissione, del 16 settembre 2022, sulle garanzie interne di indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà nel settore dei media

56

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2022 del comitato misto UE-Svizzera, del 6 settembre 2022, che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 modificato [2022/1635]

66

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas ( GU L 173 del 30.6.2022 )

70

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 ( GU L 458 del 22.12.2021 )

71

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

DECISIONI

22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/1


DECISIONE (UE) 2022/1628 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2022

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all’Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l’Unione e l’Ucraina (2), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita.

(2)

Nella primavera del 2014 l’Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare l’economia e migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Tra le priorità del programma figurano la lotta contro la corruzione e le riforme costituzionali, elettorali e giudiziarie. L’attuazione di tali riforme è stata sostenuta da programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell’ambito dei quali l’Ucraina ha ricevuto assistenza sotto forma di prestiti per un totale di 6,6 miliardi di EUR. L’assistenza macrofinanziaria di emergenza, messa a disposizione nel contesto delle crescenti tensioni lungo la frontiera con la Russia ai sensi della decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha comportato l’erogazione di 1,2 miliardi di EUR in prestiti all’Ucraina in due rate, di 600 milioni di EUR ciascuna, nel marzo e nel maggio 2022. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione fino a 1 miliardo di EUR a norma della decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha fornito un sostegno rapido e urgente al bilancio ucraino ed è stata interamente erogata in due rate il 1o e il 2 agosto 2022. Tale assistenza ha costituito la prima fase della prevista intera assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione all’Ucraina fino a 9 miliardi di EUR, annunciata dalla Commissione nella comunicazione dal titolo «Ucraina: assistenza e ricostruzione» del 18 maggio 2022 e approvata dal Consiglio europeo del 23-24 giugno 2022. La presente decisione costituisce la seconda fase di attuazione di tale assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione. Essa stabilisce la base per la concessione di un ulteriore importo di 5 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina sotto forma di prestiti a condizioni molto agevolate. La presente decisione dovrebbe essere rapidamente seguita dall’adozione di un’ulteriore decisione per l’attuazione della terza fase della prevista intera assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione per un ulteriore importo fino a 3 miliardi di EUR, una volta stabilita la definizione di tale assistenza.

(3)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022 ha causato all’Ucraina la perdita dell’accesso al mercato e un drastico calo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica per far fronte alla situazione umanitaria e mantenere la continuità dei servizi statali è notevolmente aumentata. In tale situazione molto incerta e volatile le stime più affidabili del fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina, realizzate dal Fondo monetario internazionale (FMI), indicano un fabbisogno straordinario di finanziamenti di circa 39 miliardi di USD nel 2022, di cui circa la metà potrebbe essere soddisfatta qualora venisse integralmente erogato il sostegno internazionale fin qui promesso. L’erogazione rapida dell’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina da parte dell’Unione ai senti della presente decisione è considerata, nelle attuali circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria dell’Ucraina. L’ulteriore importo fino a 5 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione a norma della presente decisione favorirebbe la stabilizzazione macrofinanziaria dell’Ucraina, rafforzerebbe la resilienza immediata del paese e ne sosterrebbe la capacità di ripresa, contribuendo in tal modo alla sostenibilità del debito pubblico dell’Ucraina e in ultima analisi alla capacità del paese di rimborsare i suoi obblighi finanziari.

(4)

L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione ai sensi della presente decisione contribuirà significativamente a soddisfare la copertura del fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina stimato dal FMI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, tenendo conto della capacità dell’Ucraina di autofinanziarsi con risorse proprie. La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione tiene conto anche dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione. È opportuno riconoscere l’impegno delle autorità ucraine a collaborare strettamente con il FMI per quanto riguarda la definizione e l’attuazione di misure di emergenza a breve termine e l’intenzione delle medesime autorità di collaborare con il FMI a un programma economico adeguato quando le condizioni lo consentiranno. Tale programma è stato formalmente richiesto nell’agosto 2022. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione dovrebbe mirare a mantenere la stabilità macrofinanziaria e la resilienza nella situazione bellica. La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi delle misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.

(5)

L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti dell’Ucraina. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.

(6)

È opportuno subordinare la concessione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione al prerequisito del rispetto, da parte dell’Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché a garanzie sul rispetto dei diritti umani. La guerra in corso, e in particolare l’attuale vigenza della legge marziale, non dovrebbero intaccare tali principi, nonostante la concentrazione del potere nelle mani dell’esecutivo.

(7)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria eccezionale da questa fornita, l’Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. Inoltre è opportuno stabilire, nell’accordo di credito, disposizioni in materia di controlli da parte della Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti ed esercizio delle competenze da parte della Procura europea, a norma degli articoli 129 e 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»).

(8)

L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione dovrebbe essere collegata a rigorosi obblighi di rendicontazione e condizioni inerenti alle politiche, da stabilire in un protocollo d’intesa. Tali rigorosi obblighi di rendicontazione dovrebbero mirare, nelle attuali circostanze belliche, a garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficiente, trasparente e rendicontabile. Le condizioni inerenti alle politiche dovrebbero essere intese a rafforzare la resilienza immediata dell’Ucraina e la sostenibilità del suo debito a più lungo termine, riducendo in tal modo i rischi connessi al rimborso dei suoi obblighi finanziari in essere e futuri.

(9)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(10)

I prestiti erogati ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 dovrebbero avere congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni.

(11)

Dato che i prestiti ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 comportano gli stessi rischi per il bilancio dell’Unione e dovrebbero avere congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni, l’importo totale di 6 miliardi di EUR dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Ucraina a titolo della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 dovrebbe essere coperto da una metodologia comune per la gestione delle implicazioni finanziarie e di bilancio. In particolare dovrebbe essere stabilito lo stesso livello di copertura di bilancio quale protezione adeguata contro la possibilità di un potenziale mancato rimborso da parte dell’Ucraina di alcuni o di tutti i prestiti alla data prevista. Le coperture messe a disposizione dal bilancio dell’Unione per le due serie di prestiti dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione dovrebbero essere gestite come un insieme integrato di coperture. Tale gestione rafforzerà la resilienza e la flessibilità del bilancio dell’Unione in risposta a qualsiasi situazione di mancato pagamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/1201.

(12)

L’assistenza macrofinanziaria eccezionale ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 costituisce una passività finanziaria per l’Unione nell’ambito del volume complessivo della garanzia per le azioni esterne a norma del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). L’importo totale fino a 6 miliardi di EUR di prestiti di assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione a favore dell’Ucraina dovrebbe beneficiare del 9 % di accantonamenti versati disponibili per i prestiti di assistenza macrofinanziaria nell’ambito della garanzia per le azioni esterne. L’importo della copertura dovrebbe essere finanziato dalla dotazione finanziaria programmata per l’assistenza macrofinanziaria a norma del regolamento (UE) 2021/947, per un importo totale pari a 540 milioni di EUR. Tale importo dovrebbe essere impegnato e versato al fondo comune di copertura nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (8).

(13)

A norma dell’articolo 210, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione devono essere ritenute sostenibili se la loro evoluzione pluriennale prevista è compatibile con i limiti fissati dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 e con il massimale relativo agli stanziamenti annuali di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (9). Al fine di consentire all’Unione di concedere all’Ucraina un sostegno significativo attraverso l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione di entità senza precedenti in modo sicuro sotto il profilo finanziario, preservando nel contempo l’elevata affidabilità creditizia dell’Unione e, di conseguenza, la sua capacità di erogare finanziamenti in modo efficace nel contesto delle sue politiche interne ed esterne, è indispensabile tutelare adeguatamente il bilancio dell’Unione dall’insorgere di tali passività potenziali e garantirne la sostenibilità finanziaria ai sensi dell’articolo 210, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

(14)

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il fondo comune di copertura dovrebbe essere rafforzato con mezzi commisurati ai rischi derivanti dalle passività potenziali connesse a questa assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione di entità senza precedenti a favore di un unico beneficiario. In assenza di un tale rafforzamento, il bilancio dell’Unione non sarebbe in grado di garantire, in condizioni di sicurezza finanziaria, l’ingente assistenza senza precedenti di cui l’Ucraina ha bisogno per far fronte alla guerra. Per proteggere il bilancio dell’Unione, i prestiti dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione fino a 6 miliardi di EUR a favore dell’Ucraina dovrebbero beneficiare di una copertura del 70 % mediante accantonamenti versati (al livello del 9 %) che possono essere integrati da garanzie degli Stati membri per fornire una copertura di bilancio per perdite fino a un ulteriore 61 % del valore dei prestiti.

(15)

Le risorse di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 sono soggette a forti pressioni in considerazione delle priorità generali di spesa dell’Unione. È pertanto opportuno cercare, per le risorse aggiuntive, una soluzione alternativa che non influisca sulla spesa regolare prevista nella programmazione finanziaria del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

(16)

I contributi volontari degli Stati membri sotto forma di garanzie sono stati individuati come uno strumento adeguato per fornire una protezione aggiuntiva rispetto all’accantonamento iniziale versato. Le garanzie degli Stati membri dovrebbero essere fornite su base volontaria e costituire un sostegno adeguato del bilancio dell’Unione, una volta che gli accantonamenti del fondo comune di copertura relativi alle passività finanziarie di cui alla presente decisione e alla decisione (UE) 2022/1201 siano stati pienamente utilizzati o siano in procinto di esserlo. I contributi ai fini di tali garanzie dovrebbero essere inclusi nell’importo della passività finanziaria autorizzata in deroga all’articolo 211, paragrafo 1, primo comma, del regolamento finanziario. Tali importi dovrebbero essere presi in considerazione per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in deroga all’articolo 211, paragrafo 4, secondo comma, dello stesso regolamento.

(17)

Le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero coprire i prestiti a titolo dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale di cui alla presente decisione e alla decisione (UE) 2022/1201 («AMF contemplata»). Tali garanzie dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta e dovrebbero assicurare la capacità dell’Unione di rimborsare i prestiti contratti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie. Dovrebbero essere attivate solo quando sono soddisfatte condizioni rigorose relative all’adeguatezza degli accantonamenti disponibili e qualora l’Unione non riceva dall’Ucraina un pagamento dei prestiti di assistenza macrofinanziaria eccezionale concessi ai sensi dell’AMF contemplata in tempo utile per adempiere agli obblighi finanziari dell’Unione derivanti da obbligazioni o in caso di modifica del calendario di pagamento dei prestiti concessi ai sensi dell’AMF contemplata. Le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero essere attivate per un importo corrispondente all’importo derivante dalle perdite incorse nell’assistenza finanziaria all’Ucraina ai sensi dell’AMF contemplata e per ricostituire il fondo comune di copertura fino al livello necessario per riportare la copertura versata al livello richiesto. Le garanzie degli Stati membri dovrebbero essere attivate solo dopo che l’importo della dotazione iniziale accantonata per l’assistenza macrofinanziaria eccezionale a titolo dell’AMF contemplata sia stato pienamente utilizzato o sia in procinto di esserlo. Gli importi recuperati nell’ambito degli accordi di prestito in relazione all’assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina ai sensi dell’AMF contemplata dovrebbero essere rimborsati agli Stati membri che hanno onorato le attivazioni della garanzia, in deroga all’articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario.

(18)

Nel caso in cui il pagamento degli obblighi finanziari dell’Unione derivanti da obbligazioni per l’assistenza macrofinanziaria eccezionale a favore dell’Ucraina ai sensi dell’AMF contemplata sia stato temporaneamente coperto con gli accantonamenti del fondo comune di copertura destinati alla copertura di altre passività finanziarie dell’Unione, è possibile ricorrere all’attivazione delle garanzie fornite dagli Stati membri per ricostituire gli accantonamenti a copertura di tali passività finanziarie.

(19)

Considerata la natura eccezionale dell’assistenza macrofinanziaria coperta dalle garanzie, è opportuno gestire gli accantonamenti a fronte delle passività finanziarie derivanti dall’assistenza macrofinanziaria ai sensi dell’AMF contemplata e per le eventuali erogazioni successive al 15 luglio 2022 di prestiti garantiti ai sensi della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) separatamente dalle altre passività finanziarie nell’ambito della garanzia per le azioni esterne e del fondo di garanzia per le azioni esterne. È pertanto opportuno utilizzare la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura unicamente per le passività finanziarie derivanti dall’assistenza macrofinanziaria eccezionale di cui all’AMF contemplata, anziché applicare la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947. È inoltre opportuno utilizzare la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per i prestiti garantiti a norma della decisione n. 466/2014/UE erogati dopo il 15 luglio 2022 unicamente per le passività finanziarie derivanti da tali prestiti e di applicare alla copertura le norme del regolamento finanziario, anziché applicare la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947. Tale procedura dovrebbe essere integrata dall’esclusione della dotazione accantonata per l’assistenza macrofinanziaria eccezionale di cui alla presente decisione dall’applicazione del tasso di copertura effettivo, in deroga all’articolo 213 del regolamento finanziario.

(20)

La quota relativa dei contributi di ciascuno Stato membro (criterio di contribuzione) all’importo globale garantito dovrebbe corrispondere alle quote relative degli Stati membri sul reddito nazionale lordo totale dell’Unione. Le attivazioni della garanzia dovrebbero essere effettuate proporzionalmente, applicando il criterio di contribuzione.

(21)

È importante che gli Stati membri completino le rispettive procedure nazionali affinché le garanzie entrino in vigore con la massima priorità. Considerata l’urgenza della situazione, il tempo necessario per il completamento di tali procedure non dovrebbe ritardare l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale urgentemente necessaria all’Ucraina di cui alla presente decisione. I prestiti dell’assistenza macrofinanziaria previsti dalla presente decisione saranno predisposti rapidamente dopo l’entrata in vigore della presente decisione, l’adozione del protocollo d’intesa e la firma dell’accordo di prestito.

(22)

Considerata la difficile situazione causata dalla guerra di aggressione della Russia, e al fine di sostenere l’Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno derogare all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e consentire all’Unione di coprire i costi legati al tasso d’interesse relativi ai prestiti a titolo della presente decisione e di rinunciare alle spese amministrative che sarebbero altrimenti a carico dell’Ucraina. Il contributo in conto interessi dovrebbe essere concesso in quanto strumento ritenuto appropriato per garantire l’efficacia del sostegno ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario ed essere a carico del bilancio dell’Unione almeno per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Nel periodo 2021-2027 il contributo in conto interessi dovrebbe essere a carico della dotazione finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947.

(23)

Dovrebbe essere riconosciuta all’Ucraina la possibilità di richiedere il contributo in conto interessi e la cancellazione delle spese amministrative ogni anno entro la fine di marzo. Per consentire una certa flessibilità nel rimborso del capitale, dovrebbe essere altresì possibile rinnovare i prestiti associati assunti per conto dell’Unione, in deroga all’articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

(24)

A fronte del fabbisogno di finanziamento urgente dell’Ucraina, nel luglio 2022 la Commissione ha concordato la riassegnazione e l’erogazione di ulteriori 1,59 miliardi di EUR di prestiti della Banca europea per gli investimenti all’Ucraina garantiti dal mandato di prestiti esterni 2014-2020 (ELM). Poiché si tratta di prestiti a favore di entità sovrane e statali ucraine, il livello di rischio per il bilancio dell’Unione è tuttavia lo stesso dei prestiti dell’assistenza macrofinanziaria. Il bilancio dell’Unione dovrebbe pertanto applicare a tali esposizioni lo stesso approccio precauzionale applicato ai prestiti dell’assistenza macrofinanziaria nel quadro dell’AMF contemplata. La presente decisione applica pertanto un tasso di copertura del 70 % ai prestiti del mandato di prestiti esterni riconvertiti di 1,59 miliardi di EUR e a qualsiasi ulteriore erogazione di prestiti del mandato di prestiti esterni all’Ucraina. Tale tasso di copertura dovrebbe applicarsi al posto del tasso di copertura di cui all’articolo 31, paragrafo 8, terza frase, del regolamento (UE) 2021/947. La copertura del 70 % per l’erogazione di 1,59 miliardi di EUR di prestiti nel quadro del mandato di prestiti esterni all’Ucraina sarà finanziata dal bilancio dell’Unione.

(25)

Ogni sei mesi dovrebbe essere effettuata una revisione degli accantonamenti per i rispettivi prestiti di assistenza macrofinanziaria e i prestiti del mandato di prestiti esterni, a partire dal 30 giugno 2023 o, se del caso, prima di tale data. Tale revisione dovrebbe valutare in particolare se la situazione dell’Ucraina si sia evoluta in modo tale da giustificare un aumento o una diminuzione del tasso di copertura. La Commissione potrebbe riesaminare il tasso di copertura su base ad hoc, in particolare se giustificato da un evento rilevante. Al fine di garantire che il tasso di copertura rimanga adeguato ai rischi finanziari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda il tasso di copertura aumentato o diminuito, se del caso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(26)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire la concessione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina al fine di sostenerne, in particolare, la resilienza e la stabilità economica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(28)

Alla luce della situazione in Ucraina, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

ASSISTENZA MACROFINANZIARIA ECCEZIONALE DELL’UNIONE

Articolo 1

Messa a disposizione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione

1.   L’Unione mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria eccezionale per un importo massimo di 5 000 000 000 EUR («assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione») al fine di sostenere la stabilità macrofinanziaria dell’Ucraina. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è erogata all’Ucraina sotto forma di prestiti. Essa contribuisce a coprire il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina individuato in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali.

2.   Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione, alla Commissione è conferito il potere di prendere in prestito, a nome dell’Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie e di concederli a sua volta in prestito all’Ucraina. I prestiti erogati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e della decisione (UE) 2022/1201 hanno congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni.

3.   L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è messa a disposizione a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e durante il periodo di disponibilità ivi stabilito, anche se le garanzie di cui al capo II, sezione 1, della presente decisione non sono ancora state fornite.

4.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione, il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione riduce l’importo dell’assistenza, lo sospende o lo annulla.

Articolo 2

Prerequisito per l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione

1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è subordinata al prerequisito del rispetto, da parte dell’Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

2.   La Commissione monitora il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione, in particolare prima dell’erogazione, tenendo conto altresì delle circostanze in Ucraina e delle conseguenze dell’applicazione della legge marziale nel paese.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio (12).

Articolo 3

Protocollo d’intesa

1.   La Commissione concorda con l’Ucraina condizioni inerenti alle politiche alle quali deve essere collegata l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione. Le condizioni inerenti alle politiche sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Tali condizioni inerenti alle politiche sono stabilite in un protocollo d’intesa.

2.   Gli obblighi di rendicontazione adottati a norma della decisione (UE) 2022/1201 sono inclusi nel protocollo d’intesa e garantiscono, in particolare, l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità in relazione all’utilizzo dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione.

3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e l’Ucraina.

4.   La Commissione verifica, con cadenza periodica, l’attuazione degli obblighi di rendicontazione e i progressi compiuti nel rispetto delle condizioni inerenti alle politiche di cui al protocollo d’intesa. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.

Articolo 4

Erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione

1.   Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione in rate, ciascuna delle quali consistente in un prestito. Il calendario per l’erogazione di ciascuna rata è stabilito dalla Commissione. Una rata può essere erogata in una o più tranche.

2.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con il protocollo d’intesa.

3.   La Commissione decide di versare le rate a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:

a)

il rispetto del prerequisito di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

l’attuazione soddisfacente degli obblighi di rendicontazione concordati nel protocollo d’intesa;

c)

per la seconda rata e per le rate successive, progressi soddisfacenti verso l’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche concordate di cui al protocollo d’intesa.

Prima di erogare l’importo massimo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione verifica il rispetto di tutte le condizioni inerenti alle politiche concordate di cui al protocollo d’intesa.

4.   Qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatti, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i motivi della sospensione o dell’annullamento.

5.   In linea di principio l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è erogata alla Banca nazionale dell’Ucraina. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere erogati al ministero delle Finanze dell’Ucraina quale beneficiario finale.

Articolo 5

Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti

1.   Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti sono eseguite in conformità dell’articolo 220 del regolamento finanziario.

2.   Se necessario, in deroga all’articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione può rinnovare i relativi prestiti contratti per conto dell’Unione.

Articolo 6

Contributo in conto interessi

1.   Per i prestiti di cui alla presente decisione, in deroga all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, l’Unione può farsi carico degli interessi concedendo un contributo in conto interessi e coprendo le spese amministrative connesse all’assunzione e all’erogazione di prestiti, a eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito.

2.   L’Ucraina può chiedere il contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative da parte dell’Unione entro la fine di marzo di ogni anno.

3.   La dotazione finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947 è utilizzata sotto forma di contributo in conto interessi per coprire i costi dei pagamenti di interessi relativi all’assistenza macrofinanziaria durante il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Articolo 7

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e agli sviluppi delle operazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti.

Articolo 8

Valutazione dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione

Durante l’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione la Commissione riesamina, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Ucraina che sono pertinenti ai fini dell’assistenza. Tale valutazione operativa può essere condotta congiuntamente alla valutazione operativa prevista dalla decisione (UE) 2022/1201.

CAPO II

RAFFORZAMENTO DEL FONDO COMUNE DI COPERTURA

Sezione 1

Garanzie degli Stati membri per l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201

Articolo 9

Contributi in forma di garanzia da parte degli Stati membri

1.   Con riguardo all’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione a favore dell’Ucraina di cui all’articolo 1 della presente decisione e di cui alla decisione (UE) 2022/1201, gli Stati membri possono integrare la copertura per l’assistenza macrofinanziaria detenuta nel fondo comune di copertura fornendo garanzie fino a un importo totale di 3 660 000 000 EUR («AMF contemplata»).

2.   I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta mediante un accordo di garanzia da concludersi con la Commissione, in conformità dell’articolo 10.

3.   La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato (criterio di contribuzione) all’importo di cui al paragrafo 1 corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro sul reddito nazionale lordo totale dell’Unione, quale risulta dalla rubrica «Stato generale delle entrate» del bilancio 2022, parte A («Finanziamento del bilancio annuale dell’Unione — Introduzione»), tabella 4, colonna 1, iscritta nel bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2022, definitivamente adottato il 24 novembre 2021 (13).

4.   Le garanzie prendono effetto per ciascuno Stato membro a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di garanzia tra la Commissione e tale Stato membro interessato, di cui all’articolo 10.

Articolo 10

Accordi di garanzia

La Commissione conclude un accordo di garanzia con ciascuno Stato membro che fornisce una garanzia di cui all’articolo 9. L’accordo stabilisce le norme che disciplinano la garanzia, che sono le stesse per tutti gli Stati membri e comprendono in particolare disposizioni:

a)

che stabiliscono l’obbligo per gli Stati membri di onorare le attivazioni della garanzia effettuate dalla Commissione in relazione all’AMF contemplata, una volta che gli importi complessivi della dotazione iniziale, o ricostituita successivamente, accantonata nel fondo comune di copertura a fronte della passività finanziaria derivante dall’AMF contemplata siano stati pienamente utilizzati o siano in procinto di esserlo;

b)

atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia siano effettuate proporzionalmente applicando il criterio di contribuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 3;

c)

atte a prevedere che le attivazioni della garanzia assicurino la capacità dell’Unione di rimborsare i fondi presi a prestito a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie a seguito di un mancato pagamento da parte dell’Ucraina, compresi i casi di modifica del calendario di pagamento per qualsiasi motivo, nonché i previsti mancati pagamenti;

d)

atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia possano essere utilizzate per ricostituire la dotazione del fondo comune di copertura nel caso sia stata utilizzata a fronte dell’AMF contemplata;

e)

atte ad assicurare che in capo a uno Stato membro che non abbia onorato l’attivazione di una garanzia continui a incombere tale obbligo;

f)

relative alle condizioni di pagamento.

Sezione 2

Copertura dell’AMF contemplata e di alcune passività finanziarie nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina

Articolo 11

Copertura dell’AMF contemplata

1.   Per l’AMF contemplata è applicato un tasso di copertura del 70 % anziché la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947. Tuttavia il livello della dotazione versata al fondo comune di copertura è mantenuto e, se utilizzato, ricostituito, fatto salvo l’articolo 10, lettera a) della presente decisione, a livello del 9 % delle passività in essere dell’AMF contemplata fino al completo utilizzo delle garanzie di cui all’articolo 9.

2.   Gli importi risultanti dalle attivazioni della garanzia di cui all’articolo 9 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne destinate al pagamento delle passività finanziarie derivanti dall’AMF contemplata e ai pagamenti al fondo comune di copertura, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario.

3.   In deroga all’articolo 211, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento finanziario, l’importo delle garanzie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, è incluso nell’importo della passività finanziaria autorizzata. In deroga all’articolo 211, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario, gli importi della copertura di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono presi in considerazione per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura a fronte dell’AMF contemplata.

4.   In deroga all’articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, gli importi recuperati dall’Ucraina in relazione all’AMF contemplata non contribuiscono alla copertura fino all’importo delle attivazioni della garanzia onorate dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, lettera a), della presente decisione. Tali importi sono rimborsati a detti Stati membri.

Articolo 12

Rafforzamento della copertura a fronte di alcune passività finanziarie in Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE

1.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 8, terza frase, del regolamento (UE) 2021/947, il tasso di copertura del 70 % si applica agli importi dei prestiti erogati dopo il 15 luglio 2022 nell’ambito di operazioni di finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) in Ucraina firmate dalla BEI prima del 31 dicembre 2021 e garantite dall’Unione in conformità della decisione n. 466/2014/UE («passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina») e si applicano gli articoli 211, 212 e 213 del regolamento finanziario, fatti salvi gli articoli 13 e 14 della presente decisione.

2.   Ai fini dell’articolo 211, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, la copertura raggiunge entro il 31 dicembre 2027 il livello corrispondente al tasso di copertura applicato all’importo totale delle passività in essere derivanti dalle passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina.

Articolo 13

Valutazione dell’adeguatezza del tasso di copertura e procedura di revisione

1.   Ogni sei mesi a decorrere dal 30 giugno 2023 e ogniqualvolta la Commissione concluda che altri motivi o eventi indicano la necessità di farlo, la Commissione valuta se vi siano nuovi sviluppi che potrebbero incidere in modo duraturo e significativo sull’adeguatezza del tasso di copertura, compreso il tasso di accantonamento versato, di cui agli articoli 11 e 12. La Commissione individua in particolare la presenza di una variazione duratura significativa del profilo di rischio di credito di tali esposizioni avvalendosi di dati relativi a un periodo di almeno due anni.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità dell’articolo 16 per modificare gli articoli 11 e 12 per adeguare il tasso di copertura, in particolare per tenere conto degli sviluppi di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Dotazione detenuta nel fondo comune di copertura

1.   Anziché la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947, la passività finanziaria derivante dall’AMF contemplata è coperta separatamente da altre passività finanziarie nell’ambito della garanzia per le azioni esterne e la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per l’AMF contemplata è utilizzata unicamente per le passività finanziarie a titolo dell’AMF contemplata.

Anziché la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947, la passività finanziaria derivante dalle passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina è coperta separatamente da altre passività finanziarie nell’ambito del fondo di garanzia per le azioni esterne e la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per le passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina è utilizzata unicamente per le passività finanziarie a titolo dell’AMF contemplata.

2.   In deroga all’articolo 213 del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo non si applica alla dotazione accantonata nel fondo comune di copertura a fronte dell’AMF contemplata e delle passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina.

3.   In deroga all’articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, qualsiasi eccedenza della copertura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della presente decisione costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario per il programma di assistenza esterna cui l’Ucraina è ammissibile.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 23 settembre 2022.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Relazione annuale

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito della sua relazione annuale, una valutazione dell’attuazione del capo I della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva di una valutazione dell’attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione;

b)

valuta la situazione e le prospettive economiche dell’Ucraina, nonché l’attuazione degli obblighi e delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2;

c)

indica il legame tra gli obblighi e le condizioni definiti nel protocollo d’intesa, l’attuale situazione dell’Ucraina sotto il profilo macrofinanziario e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione.

2.   Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione erogata e valuta in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

CAPO IV

MODIFICHE DELLA DECISIONE (UE) 2022/1201 E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 18

Modifiche della decisione (UE) 2022/1201

La decisione (UE) 2022/1201 è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«I prestiti di cui al paragrafo 1 e alla decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)hanno congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni.

(*1)  Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all’Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (GU L245 del 21.9.2022, pag. 1).»;"

2)

l’articolo 7 è soppresso.

Articolo 19

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 settembre 2022.

(2)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 4).

(4)  Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(9)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.)

(10)  Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione (GU L 135 dell’8.5.2014, pag. 1).

(11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(12)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(13)  GU L 45 del 24.2.2022, pag. 1.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1629 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2022

che stabilisce misure per il contenimento del Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. all’interno di determinate aree delimitate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato II, parte B, l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione.

(2)

Il Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti del territorio dell’Unione, dove ha un impatto significativo sulle piante di Platanus L. («piante specificate») e sul legno di Platanus L. («legno specificato»), che sono i principali ospiti di tale organismo nocivo.

(3)

Le indagini effettuate a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031 mostrano che l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato in determinate aree delimitate non è più possibile.

(4)

È pertanto opportuno stabilire misure per il contenimento dell’organismo nocivo specificato all’interno di tali aree delimitate, costituite da zone infette e zone cuscinetto. Tali misure dovrebbero essere in linea con gli elementi di prova scientifici e tecnici disponibili per quanto riguarda le piante specificate e il legno specificato.

(5)

Le autorità competenti dovrebbero sensibilizzare l’opinione pubblica per garantire che il pubblico in generale e gli operatori professionali interessati dalle misure di contenimento nelle aree delimitate siano a conoscenza delle misure applicate e della delimitazione di queste aree a tal fine.

(6)

Se tuttavia l’organismo nocivo specificato è rilevato in una zona cuscinetto attorno a una zona infetta soggetta a misure di contenimento dell’organismo nocivo specificato, tale nuova rilevazione dovrebbe portare alla definizione, da parte dell’autorità competente, di una nuova area delimitata in cui sia perseguita l’eradicazione.

(7)

È opportuno effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato, come stabilito all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/2031 e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (3), al fine di garantire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo specificato nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza. Tali indagini dovrebbero basarsi sulla scheda di sorveglianza fitosanitaria per l’organismo nocivo specificato pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in quanto questa tiene conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure per il contenimento del Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. all’interno di aree delimitate in cui non ne è possibile l’eradicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«organismo nocivo specificato»: Ceratocystis platani (J.M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr.;

2)

«piante specificate»: piante del genere Platanus L., escluse le sementi;

3)

«legno specificato»: legno del genere Platanus L.;

4)

«area delimitata per il contenimento»: un’area elencata nell’allegato I, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato;

5)

«scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la scheda di sorveglianza fitosanitaria per Ceratocystis platani (4), pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Articolo 3

Definizione di aree delimitate per il contenimento

Le autorità competenti definiscono le aree delimitate per il contenimento dell’organismo nocivo specificato, costituite da una zona infetta e da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 1 km attorno alla zona infetta.

Articolo 4

Misure all’interno delle aree delimitate per il contenimento

1.   Nelle zone infette le autorità competenti garantiscono:

a)

la rimozione delle piante specificate e del legno specificato infetti dall’organismo nocivo specificato prima del periodo vegetativo successivo, applicando misure appropriate per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato attraverso ceppi, segatura, parti di legno e detriti nel suolo nel luogo di abbattimento e provvedono alla loro distruzione presso adeguati impianti di trattamento;

b)

il divieto di spostare fuori dalla zona infetta il legno specificato derivante dalla rimozione delle piante specificate infette dall’organismo nocivo specificato, tranne nei casi in cui:

i)

all’interno della zona infetta non esista un impianto di trattamento adeguato;

ii)

il trattamento sia effettuato nel più vicino impianto di trattamento al di fuori della zona infetta in grado di effettuare tale trattamento; e

iii)

il trasporto avvenga sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti e all’interno di veicoli chiusi, che garantiscono che il legno specificato non possa fuoriuscire e che l’organismo nocivo specificato non possa diffondersi;

c)

il divieto di impianto delle piante specificate nelle rispettive zone infette, ad eccezione delle piante notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato;

d)

il divieto di rimuovere e trasportare suolo da una zona infetta ad altre zone, tranne qualora sia stato applicato in precedenza un trattamento adeguato per garantire l’assenza dell’organismo nocivo specificato;

e)

la pulizia e la disinfezione degli utensili per la potatura e dei macchinari prima e dopo il contatto con le piante specificate o con il relativo suolo; e

f)

in caso di potatura delle piante specificate, il trattamento delle ferite da potatura con adeguati trattamenti preventivi.

2.   Nelle zone cuscinetto le autorità competenti garantiscono:

a)

il divieto di impianto delle piante specificate nella zona cuscinetto, ad eccezione di quelle notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato;

b)

la pulizia e la disinfezione degli utensili per la potatura e dei macchinari prima e dopo il contatto con le piante specificate o il relativo suolo o con il legno specificato; e

c)

in caso di potatura delle piante specificate, il trattamento delle ferite da potatura con adeguati trattamenti preventivi.

3.   Qualora nella zona cuscinetto sia stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.

4.   All’interno delle aree delimitate per il contenimento le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree.

Le autorità competenti informano il pubblico in generale e gli operatori professionali interessati della delimitazione dell’area delimitata per il contenimento.

Articolo 5

Indagini

1.   Le autorità competenti effettuano le indagini di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto delle informazioni indicate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.

2.   Esse effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza ma dove l’organismo nocivo specificato potrebbe insediarsi.

3.   Nelle zone cuscinetto delle aree delimitate per il contenimento esse effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato.

Tali indagini comprendono:

a)

esami visivi delle piante specificate per rilevare l’organismo nocivo specificato; e

b)

campionamenti e prove in caso di sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato.

Tali indagini sono più intensive di quelle di cui al paragrafo 2 e comportano un maggior numero di esami visivi e, se del caso, di campionamenti e prove.

Articolo 6

Comunicazione

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente a norma:

a)

dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231;

b)

dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione, del 27 agosto 2020, relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.8.2020, pag. 1).

(4)  Scheda di sorveglianza fitosanitaria per Ceratocystis platani (solo in EN), pubblicazione di supporto dell’EFSA 2021:EN-6822, doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-6822. Disponibile online all’indirizzo: https://arcg.is/15CyXW


ALLEGATO I

Elenco delle aree delimitate per il contenimento di cui all’articolo 2

Francia

Numero/nome dell’area delimitata (AD)

Zona dell’AD

Regione

Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche

1.

Canal du Midi e Canal de la Robine

Zona infetta

Aude (11)

100 m su ciascun lato del canale nei seguenti comuni: Alzonne; Argeliers; Argens-Minervois; Azille; Blomac; Bram; Carcassonne; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Ginestas; Homps; La Redorte; Lasbordes; Marseillette; Mirepeisset; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza; Pexiora; Pezens; Puichéric; Roubia; Saint-Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sainte-Eulalie; Sallèle d’Aude; Trèbes; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte; Villesèquelande

Hérault (34)

100 m su ciascun lato del canale nei seguenti comuni: Agde; Béziers; Capestang; Cers; Colombiers; Cruzy; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac; Poilhes; Portiragnes; Quarante; Vias; Villeneuve-les-Béziers

Zona cuscinetto

Aude (11)

1 km attorno alla zona infetta nei seguenti comuni: Alzonne; Argeliers; Argens-Minervois; Arzens; Azille; Badens; Bages; Baraigne; Barbaira; Berriac; Blomac; Bouilhonnac; Bram; Canet; Capendu; Carcassonne; Castelnau d’Aude; Castelnaudary; Caux-et-Sauzens; Conques sur Orbiel; Cuxac d’Aude; Floure; Fonties d’Aude; Ginestas; Gruissan; Homps; La Redorte; Labastide-d-Anjou; Lasbordes; Lézignan Corbières; Marseillette; Mas-saintes-Puelles; Mirepeisset; Mireval Lauragais; Montferrand; Montréal; Moussan; Narbonne; Ouveillan; Paraza; Pennautier; Pexiora; Peyriac de Mer; Pezens; Port-la-Nouvelle; Puichéric; Raissac d’Aude; Roquecourbe Minervois; Roubia; Rustiques; Saint-Couat d’Aude; Sainte-Eulalie; Sainte-Valière; Saint-Marcel sur Aude; Saint-Martin-Lalande; Saint-Nazaire-d’Aude; Sallèle d’Aude; Sigean; Tourouzelle; Trèbes; Ventenac Cabardès; Ventenac-en-Minervois; Villalier; Villedubert; Villemoustaussou; Villepinte; Villesèquelande

Hérault (34)

1 km attorno alla zona infetta nei seguenti comuni: Agde; Béziers; Capestang; Cers; Colombiers; Cruzy; Marseillan; Montady; Montels; Montouliers; Nissan-lez-Ensérune; Olonzac; Poilhes; Portiragnes; Quarante; Sauvian; Sérignan; Vias; Villeneuve-les-Béziers

2.

Adour e affluenti

Zona infetta

Hautes-Pyrénées (65)

Andrest; Ansost; Artagnan; Aureilhan; Aurensan; Auriébat; Barbachen; Bazet; Bazillac; Bordères-sur-l’Échez; Bours; Caixon; Camalès; Escondeaux; Estirac; Gayan; Gensac; Horgues; Lafitole; Lagarde; Laloubère; Larreule; Liac; Marsac; Maubourguet; Monfaucon; Nouilhan; Odos; Oursbelille; Pujo; Rabastens-de-Bigorre; Saint-Lézer; Sarniguet; Sarriac-Bigorre; Sauveterre; Ségalas; Séméac; Siarrouy; Sombrun; Soues; Talazac; Tarbes; Tostat; Ugnouas; Vic-en-Bigorre; Villenave-près-Marsac

Gers (32)

Haget

Zona cuscinetto

Hautes-Pyrénées (65)

Castelnau-Rivière-Basse; Caussade-Rivière; Hères; Labatut-Rivière; Villefranque

1 km attorno alla zona infetta nei seguenti comuni: Barbazan-Debat; Boulin; Buzon; Castéra-Lou; Chis; Dours; Ibos; Juillan; Lacassagne; Lahitte-Toupières; Lascazères; Lescurry; Louey; Momères; Mingot; Orleix; Orois; Pintac; Saint-Martin; Salles-Adour; Sanous; Sarrouilles; Tarasteix

Gers (32)

Armentieux; Jû-Belloc; Ladevèze-Ville; Tieste-Uragnoux

1 km attorno alla zona infetta nei seguenti comuni: Beccas; Betplan; Cazeaux-Villecomtal; Malabat; Marciac; Montégut-Arros; Saint-Justin; Sembouès; Villecomtal-Sur-Arros

Pyrénées-Atlantique (Région Nouvelle-Aquitaine)

1 km attorno alla zona infetta nei seguenti comuni: Castéide-Doat; Labatut; Lamayou; Moncaup; Montaner; Monségur

3.

Vaucluse/Bouches-du-Rhône/Var

Zona infetta

Bouches du Rhône (13)

Aix-en-Provence; Allauch; Arles; Aubagne; Auriol; Barbentane; Berre-l’Etang; Cabannes; Cadolive; Carry-le-Rouet; Ceyreste; Châteaurenard; Cornillon-Confoux; Cuges-les-Pins; Eygalières; Eyguières; Eyragues; Fuveau; Gémenos; Gignac-la-Nerthe; Grans; Graveson; Gréasque; Istres; Jouques; La Bouilladisse; La Ciotat; La Destrousse; La Fare-les-Oliviers; La Penne-sur-Huveaune; Lamanon; Lambesc; Le Tholonet; Les Pennes-Mirabeau; Maillane; Mallemort; Marignane; Marseille; Martigues; Mas-Blanc-des-Alpilles; Maussane-les-Alpilles; Meyrargues; Meyreuil; Mollégès; Mouriès; Noves; Orgon; Pélissanne; Peyrolles-en-Provence; Plan-de-Cuques; Plan-d’Orgon; Port-de-Bouc; Port-Saint-Louis-du-Rhône; Puyloubier; Rognonas; Roquevaire; Saint-Andiol; Saint-Chamas; Saint-Etienne-du-Grès; Saint-Martin-de-Crau; Saint-Rémy-de-Provence; Saint-Victoret; Salon-de-Provence; Sénas; Simiane-Collongue; Tarascon; Trets; Velaux; Venelles; Ventabren; Verquiéres; Vitrolles

Var (83)

Cogolin; Draguignan; Hyères; La Garde; La Londe-les-Maures; La Seyne-sur-Mer; Le Beausset; Le Luc; Les Arcs; Pignans; Saint-Cyr-sur-Mer; Saint-Maximin-la-Sainte-Baume; Saint-Tropez; Saint-Zacharie; Toulon

Vaucluse (84)

Althen-des-Paluds; Apt; Avignon; Beaumes-de-Venise; Bédarrides; Bonnieux; Cadenet; Caderousse; Camaret-sur-Aigues; Carpentras; Caumont-sur-Durance; Cavaillon; Châteauneuf-de-Gadagne; Châteauneuf-du-Pape; Courthézon; Entraigues-sur-la-Sorgue; Fontaine-se-Vaucluse; Gargas; Gignac; Gigondas; Gordes; Goult; Jonquerettes; Jonquières; La Tour-d’Aigues; Lagnes; Lapalud; Lauris; Le Pontet; Le Thor; L’Isle-sur-la-Sorgue; Loriol-du-Comtat; Lourmarin; Malaucène; Mazan; Mérindol; Modène; Mondragon; Monteux; Morières-lès-Avignon; Oppède; Orange; Pernes-les-Fontaines; Pertuis; Piolenc; Robion; Saignon; Saint-Didier; Saint-Saturnin-lès-Apt; Saint-Saturnin-lès-Avignon; Sarrians; Saumane-de-Vaucluse; Sorgues; Travaillan; Vedène; Velleron; Venasque; Villelaure; Violes

Zona cuscinetto

Bouches du Rhône (13)

Alleins; Aureille; Aurons; Beaurecueil; Belcodène; Bouc-Bel-Air; Boulbon; Cabriès; Carnoux-en-Provence; Cassis; Charleval; Châteauneuf-le-Rouge; Châteauneuf-les-Martigues; Coudoux; Eguilles; Ensuès-la-Redonne; Fontvieille; Fos-sur-Mer; Gardanne; La Barben; La Roque-d’Anthéron; Lançon-Provence; Le Puy-Sainte-Réparade; Le Rove; Les Baux-de-Provence; Mimet; Miramas; Paradou; Peynier; Peypin; Rognac; Rognes; Roquefort-la-Bédoule; Rousset; Saint-Antonin-sur-Bayon; Saint-Cannat; Saintes-Maries-de-la-Mer; Saint-Estève-Janson; Saint-Marc-Jaumegarde; Saint-Mitre-les-Remparts; Saint-Paul-lès-Durance; Saint-Pierre-de-Mézoargues; Saint-Savournin; Sausset-les-Pins; Septèmes-les-Vallons; Vauvenargues; Vernègues

Var (83)

Ampus; Bandol; Besse-sur-Issole; Bormes-les-Mimosas; Bras; Brue-Auriac; Cabasse; Carnoules; Carqueiranne; Cavalaire-sur-Mer; Châteaudouble; Collobrières; Evenos; Figanières; Flassans-sur-Issole; Flayosc; Gassin; Gonfaron; Grimaud; La Cadiere-d’Azur; La Crau; La Croix-Valmer; La Farlède; La Mole; La Motte; La Valette-du-Var; Le Cannet-des-Maures; Le Castellet; Le Muy; Le Pradet; Le Revest-les-Eaux; Le Thoronet; Les Mayons; Lorgues; Nans-les-Pins; Ollières; Ollioules; Pierrefeu-du-Var; Plan-d’Aups-Sainte-Baume; Pourcieux; Pourrières; Puget-Ville; Ramatuelle; Rians; Riboux; Rougiers; Sainte-Maxime; Saint-Mandrier-sur-Mer; Sanary-sur-Mer; Seillons-Source-d’Argens; Signes; Six-Fours-les-Plages; Taradeau; Tourves; Trans-en-Provence; Vidauban

Vaucluse (84)

Ansouis; Aubignan; Auribeau; Beaumettes; Beaumont-de-Pertuis; Beaumont-du-Ventoux; Bedoin; Blauvac; Bollène; Buoux; Cabrieres-d’Avignon; Cairanne; Caromb; Caseneuve; Castellet; Cheval-Blanc; Crestet; Crillon-le-Brave; Cucuron; Entrechaux; Grambois; Joucas; La Bastidonne; La Motte-d’Aigues; La Roque-Alric; La Roque-sur-Pernes; Lacoste; Lafare; Lagarde-d’Apt; Lamotte-du-Rhône; Le Barroux; Le Beaucet; Lioux; Malemort-du-Comtat; Maubec; Ménerbes; Méthamis; Mirabeau; Mormoiron; Mornas; Murs; Puget; Puyvert; Rasteau; Roussillon; Rustrel; Sablet; Saint-Christol; Sainte-Cécile-les-Vignes; Saint-Hippolyte-le-Graveyron; Saint-Léger-du-Ventoux; Saint-Martin-de-Castillon; Saint-Martin-de-la-Brasque; Saint-Pantaléon; Saint-Pierre-de-Vassols; Sannes; Sault; Seguret; Sérignan-du-Comtat; Sivergues; Suzette; Taillades; Uchaux; Vacqueyras; Vaison-la-Romaine; Vaugines; Viens; Villars

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Simiane-la-Rotonde

Ardèche (07)

Bourg-Saint-Andéol; Saint-Just-d’Ardèche; Saint-Marcel-d’Ardèche

Drôme (26)

Mollans-sur-Ouvèze; Pierrelatte; Rochegude; Saint-Paul-Trois-Châteaux; Suze-la-Rousse

Gard (30)

Aramon; Beaucaire; Chusclan; Codolet; Fourques; Laudun-l’Ardoise; Les Angles; Montfaucon; Pont-Saint-Esprit; Roquemaure; Saint-Alexandre; Saint-Etienne-des-Sorts; Saint-Geniès-de-Comolas; Saint-Gilles; Sauveterre; Vallabrègues; Vénéjan; Villeneuve-lès-Avignon


ALLEGATO II

Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali effettuate a norma dell’articolo 6, lettera b)

PARTE A

1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali

Image 1

2.   Istruzioni per compilare il modello

Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.

Per la colonna 1:

indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.

Per la colonna 2:

indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3:

indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4:

indicare l’approccio: contenimento (C). Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5:

indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZC in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6:

indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione.

1.

All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.

2.

All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

3.

Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

Per la colonna 7:

indicare quali sono le zone a rischio individuate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e delle località a rischio.

Per la colonna 8:

indicare le zone a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7.

Per la colonna 9:

indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie).

Per la colonna 10:

indicare l’elenco delle specie vegetali/dei generi sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie vegetale/genere.

Per la colonna 11:

indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine.

Per la colonna 12:

indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili.

Per le colonne 13 e 14:

indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).

Per la colonna 15:

indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

PARTE B

1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica

Image 2

2.   Istruzioni per compilare il modello

Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte A del presente allegato.

Spiegare le ipotesi alla base del piano dell’indagine per organismo nocivo. Riassumere e giustificare:

la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione;

il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo;

il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.

Per la colonna 1:

indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.

Per la colonna 2:

indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3:

indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4:

indicare l’approccio: contenimento (C). Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5:

indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZC in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6:

indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle voci seguenti per la descrizione.

1.

All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.

2.

All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

3.

Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

Per la colonna 7:

indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.

Per la colonna 8:

indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.

Per la colonna 9:

indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta deve essere giustificata nelle ipotesi di base.

Per la colonna 10:

indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.

Per la colonna 11:

fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine.

Per la colonna 12:

per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).

Per la colonna 13:

indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.

Per la colonna B:

indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione».

Per la colonna 18:

indicare il numero di siti di cattura se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi).

Per la colonna 21:

indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).

Per la colonna 22:

indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella zona cuscinetto. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso si prega di indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

Per la colonna 23:

indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM n. 31). Questo valore del livello di confidenza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.

Per la colonna 24:

indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %.


22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1630 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2022

che stabilisce misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all’interno di determinate aree delimitate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere d) ed e), e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato II, parte B, l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione.

(2)

Grapevine flavescence dorée phytoplasma («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti del territorio dell’Unione, dove ha un impatto significativo sulla coltivazione delle piante di Vitis L. («piante specificate»), che sono i principali ospiti di tale organismo nocivo.

(3)

Scaphoideus titanus Ball («vettore specificato») è stato identificato come un vettore efficiente dell’organismo nocivo specificato. Tale vettore svolge un ruolo importante nell’insediamento e nell’ulteriore diffusione di Grapevine flavescence dorée phytoplasma (3) nel territorio dell’Unione ed è pertanto opportuno stabilire misure per la sua identificazione e il suo controllo.

(4)

Le indagini effettuate a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/2031 mostrano che l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato in determinate aree delimitate non è più possibile.

(5)

È pertanto opportuno stabilire misure per il contenimento dell’organismo nocivo specificato all’interno di tali aree delimitate, costituite da zone infette e zone cuscinetto. Tali misure dovrebbero consistere nella distruzione e nella rimozione delle piante specificate infette e nell’applicazione di trattamenti adeguati al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione.

(6)

Le autorità competenti dovrebbero sensibilizzare l’opinione pubblica per garantire che il pubblico in generale e gli operatori professionali interessati dalle misure di contenimento nelle aree delimitate siano a conoscenza delle misure applicate e della delimitazione di queste aree a tal fine.

(7)

Se tuttavia l’organismo nocivo specificato è rilevato in una zona cuscinetto attorno a una zona infetta soggetta a misure di contenimento dell’organismo nocivo specificato, tale nuova rilevazione dovrebbe portare alla definizione, da parte dell’autorità competente, di una nuova area delimitata in cui sia perseguita l’eradicazione.

(8)

È opportuno effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e del vettore specificato, come stabilito all’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/2031 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione (4), al fine di garantire l’individuazione precoce dell’organismo nocivo specificato nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la sua presenza. Tali indagini dovrebbero basarsi sulla scheda di sorveglianza fitosanitaria per l’organismo nocivo specificato e il suo vettore pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, in quanto questa tiene conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all’interno di aree delimitate in cui non ne è possibile l’eradicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«organismo nocivo specificato»: Grapevine flavescence dorée phytoplasma;

2)

«piante specificate»: piante di Vitis L., esclusi i frutti e le sementi;

3)

«vettore specificato»: Scaphoideus titanus Ball;

4)

«area delimitata per il contenimento»: un’area elencata nell’allegato I, in cui l’organismo nocivo specificato non può essere eradicato;

5)

«scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la scheda di sorveglianza fitosanitaria per flavescence dorée phytoplasma e il suo vettore Scaphoideus titanus (5), pubblicata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Articolo 3

Definizione di aree delimitate per il contenimento

Le autorità competenti definiscono le aree delimitate per il contenimento dell’organismo nocivo specificato, costituite da una zona infetta e da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2,5 km attorno alla zona infetta.

Articolo 4

Misure all’interno delle aree delimitate per il contenimento

1.   Nelle zone infette le autorità competenti garantiscono l’adozione delle seguenti misure:

a)

la rimozione e la distruzione delle piante specificate risultate infette dall’organismo nocivo specificato non appena possibile e al più tardi prima dell’inizio del periodo vegetativo successivo;

b)

l’applicazione di trattamenti adeguati per il controllo del vettore specificato.

2.   Nelle zone cuscinetto, in caso di presenza del vettore specificato, le autorità competenti garantiscono l’applicazione di trattamenti adeguati per il suo controllo.

Qualora nella zona cuscinetto sia stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato nelle piante specificate, si applicano gli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2016/2031.

3.   All’interno delle aree delimitate per il contenimento le autorità competenti sensibilizzano l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’ulteriore diffusione al di fuori di tali aree.

Le autorità competenti informano il pubblico in generale e gli operatori professionali interessati della delimitazione dell’area delimitata per il contenimento.

Articolo 5

Indagini

1.   Le autorità competenti effettuano le indagini di cui ai paragrafi 2 e 3, tenendo conto delle informazioni indicate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria.

2.   Esse effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e del vettore specificato nelle zone del territorio dell’Unione in cui non è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato ma dove quest’ultimo potrebbe insediarsi.

3.   Nelle zone cuscinetto delle aree delimitate per il contenimento esse effettuano le indagini annuali di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e del relativo vettore specificato.

Tali indagini comprendono:

a)

esami visivi delle piante specificate per rilevare l’organismo nocivo specificato;

b)

campionamenti e prove in caso di sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato; e

c)

catture appropriate per la rilevazione del vettore specificato.

Tali indagini sono più intensive di quelle di cui al paragrafo 2 e comportano un maggior numero di esami visivi e, se del caso, di campionamenti e prove.

Articolo 6

Comunicazione

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente a norma:

a)

dell’articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231;

b)

dell’articolo 5, paragrafo 3, del presente regolamento, utilizzando uno dei modelli di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(3)  EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sulla salute dei vegetali), 2014. Parere scientifico sulla classificazione di Grapevine Flavescence Dorée quale organismo nocivo. EFSA Journal 2014;12(10):3851, 31 pp. doi:10.2903/j.efsa.2014.3851.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione, del 27 agosto 2020, relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d’indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.8.2020, pag. 1).

(5)  Scheda di sorveglianza fitosanitaria per flavescence dorée phytoplasma e il suo vettore Scaphoideus titanus (solo in EN), pubblicazione di supporto dell’EFSA, 2020:EN-1909. 36 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1909.


ALLEGATO I

Elenchi delle aree delimitate per il contenimento di cui all’articolo 2

1.   Croazia

Numero/nome dell’area delimitata (AD)

Zona dell’AD

Regione

Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche

1.

Zona infetta

Croazia pannonica

(Contee di Bjelovar-Bilogora, Virovitica-Podravina, Požega-Slavonija, Brod-Posavina, Osijek-Baranja, Vukovar-Srijem, Karlovac, Sisak-Moslavina)

 

Comuni catastali

 

Bedenik, Bjelovar, Bojana, Brezovac, Ciglena, Čazma, Dapci, Diklenica, Draganec, Gornje Plavnice, Kapela, Kobasičari, Kraljevac, Križic, Orovac, Petrička, Podgorci, Pupelica, Ribnjička, Sišćani, Veliko Korenovo, Veliko Trojstvo, Vrtlinska, Zrinski Topolovac;

 

Borova, Čačinci, Donja Pištana, Duzluk, Kozice, Krajna, Nova Jošava, Pčelić, Podravska Slatina, Sedlarica, Stara Jošava, Šumeđe, Turnašica, Virovitica, Vukosavljevica; e

 

Kutjevo, Mitrovac, Venje;

 

Cernik, Nova Gradiška, Šumetlica;

 

Draž, Majar, Trnava, Zmajevac I;

 

Bapska, Grabovo, Ilok, Lovas, Mohovo, Opatovac, Sotin, Šarengrad, Tovarnik, Vukovar;

 

Belaj, Bratovanci, Breznik, Brlog Ozaljski, Bubnjarci, Donji Lović, Draganić, Duga Resa 2, Dvorište Vivodinsko, Ferenci, Gršćaki, Ilovac, Jurovo, Lišnica, Lović Prekriški, Mala Švarča, Mrzlo Polje Mrežničko, Oštri Vrh Ozaljski, Ozalj, Police Pirišće, Svetice, Svetičko Hrašće, Vivodina, Vrhovac, Zagradci, Zajačko Selo, Zaluka, Žakanje; e

 

Batina, Gornja Jelenska, Ilova, Katoličko Selišće, Kutina, Popovača, Repušnica, Voloder.

Zona cuscinetto

Croazia pannonica

(Contee di Bjelovar-Bilogora, Virovitica-Podravina, Požega-Slavonija, Brod-Posavina, Osijek-Baranja, Vukovar-Srijem, Karlovac, Sisak-Moslavina)

Comuni catastali

 

Bačkovica, Bedenička, Berek, Bjelovar-Sredice, Blatnica, Bosiljevo, Bršljanica, Brzaja, Cerina, Cjepidlake, Cremušina, Čađavac, Dapčevica, Daskatica, Dautan, Dereza, Donja Kovačica, Drljanovac, Đurđic, Galovac, Gornja Garešnica, Gornja Kovačica, Gornje Rovišće, Gudovac, Ivanska, Kakinac, Kaniška IVA, Klisa, Klokočevac, Kostanjevac, Kozarevac Račanski, Križ Gornji, Laminac, Lasovac, Lipovčani, Mala Pisanica, Mali Grđevac, Malo Trojstvo, Martinac, Međurača, Miklouš, Mosti, Narta, Nevinac, Nova Rača, Nove Plavnice-Hrgovljani, Obrovnica, Orlovac, Pavlin Kloštar, Pobjenik, PRedavac, Prespa, Prgomelje, Rajić Gudovački, Rašenica, Ravneš, Removac, Rovišće, Ruškovac, Samarica, Sasovac, Severin, Sibenik, Slovinska Kovačica, Sredice Gornje, Srijedska, Stara Plošćica, Stare Plavnice, Šandrovac, Šimljana, Šimljanik, Štefanje, Šušnjara, Tomaš, Topolovica, Trojstveni Markovac, Turčević Polje, Vagovina, Velika Peratovica, Velika Pisanica, Veliki Grđevac, Višnjevac, Vukovje, Zdelice, Zrinska Žabjak, Ždralovi;

 

Antunovac, Bačevac, Bakić, Bankovci, Bokane, Brezovljani, Budanica, Budrovac, Lukački, Bušetina, Cabuna, Crnac, Ćeralije, Dinjevac, Dobrović, Dolci, Donja Bukovica, Donje Bazije, Donje Kusonje, Donje Predrijevo, Donji Meljani, Duga Međa, Dugo Selo Lukačko, Đuričić, Gaćište, Gornja Bukovica, Gornja Pištana, Gornje Bazje, Gornje Kusonje, Gornje Viljevo, Gornji Miholjac, Grabrovnica, Gradina, Gvozdanska, Hum Varoš, Hum Voćinski, Ivanbrijeg, Jasenaš, Kapan, Kapinci, Kladare, Kokočak, Krasković, Kutovi, Levinovac, Lozan, Lukač, Lukavac, Macute, Mala Črešnjevica, Manastir Orahovica, Medinci, Mikleuš, Miljevci, Naudovac, Nova Bukovica, Obradovci, Orahovica, Orešac, Otrovanec, Paušinci, Pitomača I, Pitomača II, Pivnica, Požari, Pušina, Radosavci, Rezovac, Rijenci, Rogovac, Sladojevci, Slatinski Drenovac, Slatinski Lipovac, Slavonske Bare, Sopje, Stari Gradac, Suha Mlaka, Suhopolje, Špišić Bukovica, Turanovac, Vaška, Velika Črešnjevica, Virovitica-centar, Virovitica-city, Vrneševci, Zdenci;

 

Bektež, Bjelajci, Cerovac, Ciglenik, Cikote, Doljanovci, Duboka, Grabarje, Gradište, Jakšić, Kaptol, Knežci, Kričke, Kula, Lakušija, Latinovac, Lukač, Podgorje, Poreč, Rogulje, Sesvete, Šnjegavić, Šumetlica, Tominovac, Vetovo, Zarilac;

 

Adžamovci, Baćin Dol, Banićevac, Bobare, Bodavljaci, Donji Andrijevci, Drežnik, Garčin, Giletinci, Golobrdac, Gorice, Gunjavci, Klokočevik, Kovačevac, Ljupina, Mačkovac, Mašić, Medari, Novo Topolje, Opatovac, Podvrško, Poljane, Prvča, Rešetari, Rogolji, Sičice, Stari Perkovci, Staro Topolje, Šagovina Cernička, Šagovina Mašićka, Širinci, Trnava, Vrbje, Žuberkovac;

 

Batina, Beljevina, Bokšić, Branjin Vrh, Branjina, Breznica Đakovačka, Dalj, Donja Motičina, Dragotin, Duboševica, Đurđenovac, Feričanci, Gajić, Gašinci, Gazije, Gornja Motičina, Gradac Našički, Hrkanovci Đakovački, Kneževi Vinogradi, Kondrić, Kotlina, Lapovci, Levanjska Varoš, Mandićevac, Musić, Nabrđe, Novi Perkovci, Paučje, Podolje, Pridvorje, Selci Đakovački, Seona, Slatinik Drenjski, Slobodna Vlast, Suza, Svetoblažje, Topolje;

 

Apševci, Banovci, Berak, Bogdanovci, Borovo, Borovo Naselje, Bršadin, Čakovci, Ilača, Lipovača, Marinci, Mikluševci, Negoslavci, Nijemci, Pačetin, Petrovci, Podgrađe, Srijemske Laze, Stari Jankovci, Svinjarevci, Tompojevci, Trpinja;

 

Banska Selnica, Barilović, Blatnica Pokupska, Brajakovo Brdo, Brašljevica, Bukovlje, Cerovac Barilovićki, Cerovac Vukmanički, Donje Mekušje, Donje Pokupje, Donji Budački, Donji Skrad, Donji Zvečaj, Gornje Mekušje, Gornje Prilišće, Gornje Stative, Gornji Zvečaj, Griče, Jarče Polje, Jaškovo, Kamensko, Karlovac I, Karlovac II, Kosijersko Selo, Kozalj Vrh, Ladešići, Lipa, Lipnik, Luka Pokupska, Mahično, Maletići, Malinci, Martinski Vrh, Modruš Potok, Mračin, Mrežnički Novaki, Mrzljaki, Novaki Ozaljski, Piščetke, Podbrežje, Pokupje, Pravutina, Rečica, Ribnik, Rosopajnik, Skakavac, Slapno, Sračak, Šišljavić, Tomašnica, Trg, Turanj, Tušilović, Velika Jelsa, Vinski Vrh, Vodena Draga, Vukmanić, Zadobarje, Zagrad, Zorkovac; e

 

Banova Jaruga, Bistrač, Bobovac, Cerje Letovanićko, Crkveni Bok, Čaire, Čigoč, Grabrov Potok, Gračenica, Gušće, Husain, KRaljeva Velika, Kratečko, Krivaj, Kutinica, Lipovljani, Lonja, Ludina, Međurić, Mikleuška, Mužilovčica, Okoli, Osekovo, Pešćenica, Piljenice, Potok, Puska, Ruškovica, Selište, Stremen, Stružec, Stupovača, Svinjičko, Šartovac, Vidrenjak, Vukojevac, Zbjegovača.

2.

Zona infetta

Croazia adriatica

(Contea di Istria)

Comuni catastali

Bačva, Brkač, Brtonigla, Buje, Donja Mirna, Frata, Grožnjan, Kaldir, Karojba, Kaštel, Kaštelir, Kostajnica, Krasica, Kršete, Labinci, Lovrečica, Materada, Motovun, Nova Vas, Novigrad, Petrovija, Savudrija, Sveti Ivan, Sveti Vital, Umag, Višnjan, Vižinada, Završje, Žbandaj.

Zona cuscinetto

Croazia adriatica

(Contea di Istria)

Comuni catastali

Baderna, Beram, Brdo, Čepić, Dračevac, Funtana, Fuškulin, Gradina, Grdoselo, Kašćerga, Kringa, Kršikla, Kuberton, Kućibreg, Lim, Lovreč, Marčenegla, Merišće, Momjan, Mugeba, Muntrilj, Mušalež, Novaki Motovunski, Oprtalj, Pazin, Poreč, Rakotule, Rovinj, Rovinjsko Selo, Senj, Sovinjak, Sovišćina, Šterna, Tar, Tinjan, Triban, Trviž, Vabriga, Varvari, Vrh, Vrsar, Zamask, Zrenj, Zumesk.

3.

Zona infetta

Croazia settentrionale con la regione della Città di Zagabria

(Contee di Međimurje, Varaždin, Koprivnica-Križevci, Krapina-Zagorje, Zagabria, Città di Zagabria)

Comuni catastali

 

Badličan, Bogdanovec, Donji Vidovec, Dragoslavec, Dunjkovec, Gornja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Gradiščak, Kotoriba, Lopatinec, Martinuševec, Preseka, Pretetinec, Prhovec, Robadje, Selnica, Slakovec, Stanetinec, Sveta Marija, Sveti Martin na Muri, Sveti Urban, Šenkovec, Štrigova, Štrukovec, Vukanovec, Zasadbreg, Zebanec, Železna Gora;

 

Babinec, Bednja, Beletinec, Beretinec, Bolfan, Breznica, Butkovec, Cerje Tužno, Čanjevo, Črešnjevo, Čukovec, Donja Višnjica, Donja Voća, Donje Makojišće, Drenovec, Dubrava Križovljanska, Đurinovec, Gornja Višnjica, Gornje Ladanje, Gornji Martijanec, Grana, Hrastovec Toplički, Hrastovsko, Ivanec, Jakopovec, Jalžbet, Jerovec, Kamena Gorica, Kamenica, Kaniža, Kelemen, Klenovnik, Ključ, Kneginec, Lepoglava, Ludbreg, Ljubelj Kalnički, Ljubešćica, Mali Bukovec, Marčan, Natkrižovljan, Novakovec, Očura, Podevčevo, Poljana, Radovan, Remetinec, Rinkovec, Segovina, Sigetec Ludbreški, Sudovec, Sveti Ilija, Svibovec, Šaša, Šćepanje, Tuhovec, Tužno, Varaždin Breg, Varaždinske Toplice, Vidovec, Vinica Breg, Vinično, Vinogradi Ludbreški, Visoko;

 

Apatovec, Bakovčica, Bočkovec, Bojnikovec, Borje, Botinovac, Budrovac, Carevdar, Cirkvena, Cubinec, Čepelovac, Dijankovec, Donja Brckovčina, Dubovec, Đurđevac II, Đurđic, Erdovec, Finčevec, Fodrovec, Glogovac, Glogovnica, Gornja Rijeka, Gregurovec, Guščerovec, Hampovica, Hudovljani, Jagnjedovec, Jagnjedovec-grad, Javorovac, Kalinovac, Kalnik, Kamešnica, Kloštar Podravski, Kloštar Vojakovački, Koprivnica, Kozarevac, Križevci, Kunovec, Kunovec Breg, Lemeš, Lukačevec, Majurec, Mala Mučna, Mičetinac, Miholec, Miholjanec, Novi Glog, Novigrad Podravski, Osijek Vojkovački, Plavšinac, Podvinje Miholečko, Pofuki, Potočec, Potok Kalnički, Prkos, Prugovac, Rasinja, Rašćani, Raven, Ruševac, Sokolovac, Subotica Podravska, Suha Katalena, Sveta Helena, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Čvrstec, Sveti Petar Orehovec, Šemovci, Špiranec, Štrigovec, Trema, Velika Mučna, Veliki Grabičani, Veliki Poganac, Virje, Vojakovac, Vojnovec Kalnički, Zaistovec;

 

Andraševec, Bedekovčina, Belec, Budinščina, Donja Batina, Donja Stubica, Donja Šemnica, Dubovec, Dubrovčan, Globočec, Gornja Stubica, Gubaševo, Hrašćina, Hrašćinski Kraljevec, Hum Stubički, Jertovec, Jesenje, Klanjec, Komor, Kraljev Vrh, Krapina, Krapina jug, Krapina-city, Laz Bistrički, Mače, Marija Bistrica, Martinci Zlatarski, Mirkovec, Oštrc, Peršaves, Petrova Gora, Poljanica Bistrička, Poznanovec, Purga, Pustodol, Radoboj, Ravno Brezje, Razvor, Selnica, Slani Potok, Strmec, Strmec Stubički, Stubička Slatina, Stubičko Podgorje, Sveti Križ, Sveti Križ Začretje, Sveti Matej, Šemnica, Špičkovina, Tomaševec, Tugonica, Tuhelj, Veleškovec, Veliko Trgovišće, Veternica, Vojnovec Loborski, Vrtnjakovec, Zabok, Zagorska Sela, Zajezda, Zlatar;

 

Bedenica, Bešlinec, Blaškovec, Blaževdol, Brckovljani, Caginec, Dijaneš, Donja Lomnica, Dubranec, Dubrava, Dugo Selo I, Fuka, Gostović, Gradec, Habjanovac, Haganj, Helena, Hrastje, Hrebinec, Hrnjanec, Hruškovica, Kloštar Ivanić, Komin, Kozjača, Krašić II, Kupljenovo, Laktec, Lonjica, Lovrečka Varoš, Lukavec, Mala Gorica, Molvice, Novoselec, Obreška, Orešje, Paukovec, Pluska, Prekrižje, Prozorje, Psarjevo, Rakitje, Stari Glog, Strmec Samoborski, Sveti Nedelja, Šiljakovina, Šumećani, Tkalec, Tomaševec, Velika, Vrbovec, Zelina, Žitomir; e

 

Adamovec, Blaguša, Čučerje, Đurđekovec, Glavnica, Gornji Stenjevec, Gračani, Granešina, Kašina, Maksimir, Podsused, Remete, Sesvete.

Zona cuscinetto

Croazia settentrionale con la regione della Città di Zagabria

(Contee di Međimurje, Varaždin, Koprivnica-Križevci, Krapina-Zagorje, Zagabria, Città di Zagabria)

Comuni catastali

 

Cirkovljan, Čakovec, Črečan, Čukovec, Donja Dubrava, Donji Kraljevec, Donji Mihaljevec, Draškovec, Goričan, Gornji Hrašćan, Gornji Kraljevec, Gornji Pustakovec, Gornji Vidovec, Hemuševec, Hlapičina, Ivanovec, Krištanovec, Križovec, Kuršanec, Macinec, Mačkovec, Mihovljan, Mursko Središće, Nedelišće, Novo Selo Rok, Oporovec, Orehovica, Peklenica, Podbrest, Prelog, Pribislavec, Pušćine, Savska Ves, Strahoninec, Šandrovec, Totovec, Trnovec, Vratišinec, Vularija, Žiškovec;

 

Bela, Bisag, Biškupec, Biškupec II, Čalinec, Črnec Biškupečki, Donje Ladanje, Donji Kućan, Drašković, Druškovec, Družbinec, Gojanec, Gornja Voća, Gornji Kućan, Hrastovljan, Hrženica, Jalkovec, Kapela Kalnička, Kapela Podravska, Karlovec Ludbreška, Križovljan, Kućan Marof, Leskovec Toplički, Lunjkovec, Majerje, Martijanec, Maruševec, Nedeljanec, Nova Ves Petrijanečka, Novi Marof, Novo Selo Podravsko, Petrijanec, Poljana Biškupečka, Radovec, Selnik, Sesvete Ludbreške, Slanje, Slokovec, Sračinec, Struga, Sveti Đurđ, Sveti Petar, Šemovec, Trakošćan, Trnovec, Varaždin, Veliki Bukovec, Vinica, Vratno, Zamlača, Zbelava, Žabnik;

 

Branjska, Budančevica, Delovi, Drnje, Duga Rijeka, Đelekovec, Đurđevac I, Ferdinandovac, Gola, Gorica, Heršin, Hlebine, Hrsovo, Imbriovec, Koledinec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Kutnjak, Kuzminec, Legrad, Lepa Greda, Lepavina, Marinovec, Međa, Mikovec, Molve, Novačka, Novo Virje, Petranec, Podravske Sesvete, Selnica Podravska, Severovci, Sigetec, Sirova Katalena, Srijem, Sveta Ana, Torčec, Veliki Otok, Vojakovečke Sesvete, Zablatje, Ždala;

 

Cigrovec, Črešnjevec, Čret, Desinić, Donja Pačetina, Đurmanec, Gorjakovo, Gornja Pačetina, Gornja Čemehovec, Gotalovec, Gusakovec, Hlevnica, Jelenjak, Jezero Klanječko, Klokovec, Konjščina, Košnica, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Lepa Ves, Lovrečan, Mala Erpenja, Mihovljan, Miljana, Modrovec, Mokrice, Novi Dvori Klanječki, Oroslavje, Pešćeno, Petrovsko, Plemešćina, Podgrađe Bistričko, Poljana Sutlanska, Pregrada, Putkovec, Radakovo, Selno, Sopot, Sušobreg, Svedruža, Škarićevo, Švaljkovec, Velika Erpenja, Velika Horvatska, Velika Ves, Vinagora, Vrbanec;

 

Andrilovec, Bađinec, Bistransko Podgorje, Bolč, Brčevec, Brdovec, Breška Greda, Brezine, Brezje, Brlenić, Bukovčak, Cerje Samoborsko, Cerovski Vrh, Cugovec, Cvetković, Cvetković Brdo, Čeglje, Črnkovec, Desinec, Domagović, Domaslovec, Donja Bistra, Donja Kupčina, Donja Zelina, Drežnik Podokićki, Dubravica, Dugo Selo II, Farkaševac, Glagovo, Gornja Bistra, Gornja Kupčina, Gornji Hruševec, Gornji Vinkovec, Grabar, Gradići, Gustelnica, Hrastilnica, Hrušćica, Hudovo, Ivanić-Grad, Jakovlje, Jastrebarsko, Ježevo, Kabal, Kalinovica, Kalje, Kerestinec, Klinča Sela, Klokočevec, Klokočevec Samoborski, Konšćica, Kosnica, Kostanjevac, Kraj, Krašić I, Kravarsko, Križ, Kupinec, Kupljenovo-novo, Kurilovec, Lazina Čička, Lekneno, Leprovica, Lepšić, Lučelnica, Lepšić, Lučelnica, Luka, Lukinić Brdo, Lupoglav, Mahovljić, Marinkovac, Mičevec, Mirkovoplje, Mlaka, Mraclin, Mrzlo Polje Žumberačko, Negovec, Nova Kapela, Nova Marča, Novaki, Novo Brdo, Novo Čiče, Novo Mjesto, Obrezina, Obrež, Okešinec, Okić, Okunšćak, Opatinec, Ostrna, Otok Samoborski, Paruževac, Pećno, Petrovina, Pirakovec, Pleso, Podjales, Podvornica, Pojatno, Poljana, Poljanski Lug, Posavski Bregi, Prečec, Preseka, Pribić, Prosinec, Pušća, Radoišće, Rakov Potok, Rakovec, Rakovica, Roženica, Rude, Rugvica, Salnik, Samobor, Samoborec, Slavetić, Sošice, Staro Čiče, Stupnik, Šarampov, Šćitarjevo, Širinec, Šušnjari, Topolje, Trebovec, Tučenik, Valetić, Velika Buna, Velika Gorica, Velika Jamnička, Velika Mlaka, Vinkovec, Volavje, Vrbovec, Vrbovec 1, Vukomerić, Vukovina, Vukšinac, Zabrđe, Zaprešić, Zdenčina, Zetkan, Zvonik, Željezno Žumberačko, Žumberak; e

 

Blato, Brezovica, Centar, Čehi, Črnomerec, Demerje, Dragonožec, Dubrava, Goranec, Gornje Vrapče, Granešina Nova, Horvati, Jakuševec, Klara, Lučko, Lužan, Markuševec, Mikulići, Odra, Odranski Obrež, Peščenica, Planina, Resnik, Rudeš, Sesvetski Kraljevec, Starjak, Stenjevec, Šašinovec, Šestine, Trešnjevka, Trnje, Trpuci, Vrapče, Vugrovec, Vurnovec, Zaprudski Otok, Žitnjak.

2.   Ungheria

Estensione delle zone cuscinetto delle aree delimitate per il contenimento della Croazia e della Slovenia nel territorio dell’Ungheria:

Numero/nome dell’area delimitata (AD)

Zona dell’AD

Regione

Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche

1.

Zona cuscinetto

Provincia di Bács-Kiskun Distretto di Baja

Hercegszántó

Zona cuscinetto

Provincia di Baranya Distretto di Mohács

Kölked, Homorúd

2.

Zona cuscinetto

Provincia di Zala Distretto di Letenye

Tótszerdahely, Molnári

3.

Zona cuscinetto

Provincia di Zala Distretto di Lenti

Bödeháza, Nemesnép, Lendvajakabfa, Márokföld, Szentgyörgyvölgy

4.

Zona cuscinetto

Provincia di Zala Distretto di Lenti

Lendvadedes

3.   Italia

Estensione delle zone cuscinetto delle aree delimitate per il contenimento della Slovenia nel territorio dell’Italia:

Numero/nome dell’area delimitata (AD)

Zona dell’AD

Regione

Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche

(in parte)

1.

Zona cuscinetto

Friuli Venezia Giulia

Provincia di Gorizia

Dolegna Del Collio, Gorizia, San Floriano Del Collio, Savogna D’Isonzo

2.

Zona cuscinetto

Friuli Venezia Giulia

Provincia di Trieste

Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo Della Valle - Dolina, Sgonico, Trieste

3.

Zona cuscinetto

Friuli Venezia Giulia

Provincia di Udine

Prepotto

4.   Portogallo

Numero/nome dell’area delimitata (AD)

Zona dell’AD

Regione

Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche

1.

Zona infetta

Portogallo settentrionale

Alijó, Amarante, Amares, Baião, Barcelos, Braga, Cabeceiras de Basto, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Esposende, Fafe, Felgueiras, Guimarães, Lousada, Maia, Marco de Canaveses, Monção, Mondim de Basto, Paços de Ferreira, Paredes, Paredes de Coura, Penafiel, Peso da Régua, Ponte de Lima, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Ribeira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Santo Tirso, Trofa, Valença, Valongo, Vieira do Minho, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Vila Verde e Vizela;

Parte dei seguenti comuni:

Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro e Viana do Castelo.

Zona cuscinetto

Portogallo settentrionale

Mesão Frio;

Parte dei seguenti comuni:

Arcos de Valdevez, Armamar, Arouca, Boticas, Caminha, Chaves, Carrazeda de Ansiães, Gondomar, Lamego, Matosinhos, Melgaço, Montalegre, Murça, Porto, Ponte da Barca, Resende, Santa Maria da Feira, São João da Pesqueira, Tabuaço, Terras de Bouro, Valpaços, Viana do Castelo, Vila Nova de Cerveira, Vinhais.

Portogallo centrale

Parte del comune di Castro Daire.

5.   Slovenia

Numero/nome dell’area delimitata (AD)

Zona dell’AD

Regione

Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche

1.

Zona infetta

Slovenia occidentale

Ankaran, Koper, Izola e Piran; e

Sežana, Komen (tranne il comune catastale di Brestovica – ID 2408) e Renče-Vogrsko.

Zona cuscinetto

Slovenia occidentale

Brda, Nova Gorica, Miren-Kostanjevica, Šempeter- Vrtojba, Ajdovščina, Vipava, Divača e Hrpelje-Kozina, e il comune catastale di Brestovica (ID 2408) nel comune di Komen.

2.

Zona infetta

Slovenia sud-orientale

Dolenjske Toplice, Straža, Mirna peč, Novo mesto (tranne i comuni catastali di Črešnjice – ID 1458 e Herinja vas – ID 1459).

Zona cuscinetto

Slovenia sud-orientale

Žužemberk, Trebnje, Mirna, Šentrupert, Sevnica, Krško, Brežice, Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice, Škocjan, Šentjernej, Kostanjevica na Krki, Semič, Črnomelj e Metlika, e i comuni catastali nel comune di Novo mesto: Črešnjice (ID 1458) e Herinja vas (ID 1459).

3.

Zona infetta

Slovenia nord-orientale

 

Dobrovnik e Lendava;

 

Trnovska vas, Destrnik, Sveti Jurij ob Ščavnici, Sveti Tomaž;

 

i seguenti comuni catastali nel comune di Ljutomer: Desnjak (ID 262), Bučkovci - ID 252, Drakovci - ID 253, Moravci - ID 254, Godemarci - ID 255, Presika (ID 271, Nunska Graba (ID 270), Rinčetova Graba (ID 269), Kamenščak (ID 260), Stara cesta (ID 261), Mekotnjak (ID 263), Radomerje (ID 264), Gresovščak (ID 265), Plešivica (ID 266), Ilovci (267), Slamnjak (ID 268) e la parte di Globoka (ID 274);

 

la parte del comune catastale di Globoka appartenente al comune di Razkrižje; e

 

i comuni catastali del comune di Ormož: Vičanci (ID 322), Senešci (ID 323), Sodinci (ID 324), Velika Nedelja (ID 331), Šardinje (ID 321), Hum (ID 314), Lahonci (ID 290), Žvab (ID 291), Runeč (ID 292), Stanovno (ID 293), Ivanjkovci (ID 294), Žerovinci (ID 295), Cerovec Stanka Vraza (ID 296), Veličane (ID 297), Mali Brebrovnik (ID 299), Veliki Brebrovnik (ID 300), Vinski vrh (ID 301), Miklavž (ID 302), Hermanci (ID 303), Gomila (ID 304), Kog (ID 305), Vuzmetinci (ID 306), Kajžar (ID 307), Zasavci (ID 308), Lačaves (ID 309), Jastrebci (ID 310), Vitan (ID 312), Pavlovski vrh (ID 315), Pavlovci (ID 317), Hardek (ID 318), Ormož (332) e Ključarovci pri Ormožu (ID 287).

Zona cuscinetto

Slovenia nord-orientale

 

Cankova, Rogašovci, Kuzma, Grad, Gornji Petrovci, Šalovci, Puconci, Moravske Toplice, Hodoš, Kobilje, Tišina, Murska Sobota, Beltinci, Turnišče, Odranci, Velika Polana, Črenšovci;

 

Razkrižje, tranne la parte del comune catastale di Globoka;

 

Ljutomer, tranne i seguenti comuni catastali: Desnjak (ID 262), Bučkovci (ID 252), Drakovci (ID 253), Moravci (ID 254), Godemarci (ID 255), Presika (ID 271), Nunska Graba (ID 270), Rinčetova Graba (ID 269), una parte di Globoka (ID 274), Kamenščak (ID 260), Stara cesta (ID 261), Mekotnjak (ID 263), Radomerje (ID 264), Gresovščak (ID 265), Plešivica (ID 266), Ilovci (267) e Slamnjak (ID 268);

 

Ormož, tranne i seguenti comuni catastali: Vičanci (ID 322), Senešci (ID 323), Sodinci (ID 324), Velika Nedelja (ID 331), Šardinje (ID 321), Hum (ID 314), Lahonci (ID 290), Žvab (ID 291), Runeč (ID 292), Stanovno (ID 293), Ivanjkovci (ID 294), Žerovinci (ID 295), Cerovec Stanka Vraza (ID 296), Veličane (ID 297), Mali Brebrovnik (ID 299), Veliki Brebrovnik (ID 300), Vinski vrh (ID 301), Miklavž (ID 302), Hermanci (ID 303), Gomila (ID 304), Kog (ID 305), Vuzmetinci (ID 306), Kajžar (ID 307), Zasavci (ID 308), Lačaves (ID 309), Jastrebci (ID 310), Vitan (ID 312), Pavlovski vrh (ID 315), Pavlovci (ID 317), Hardek (ID 318), Ormož (332) e Ključarovci pri Ormožu (ID 287); e

 

Središče ob Dravi, Maribor, Duplek, Lenart, Cerkvenjak Kungota, Pesnica, Šentilj, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Apače, Benedikt, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Gornja Radgona, Radenci, Križevci, Veržej, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Juršinci, Ptuj, Dornava, Gorišnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Kidričevo, Hajdina, Markovci, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Zreče, Oplotnica, Slovenska Bistrica, Majšperk, Žetale, Podlehnik, Videm, Cirkulane, Zavrč, Vojnik, Slovenske Konjice, Poljčane, Makole, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje e Bistrica ob Sotli.

6.   Spagna

Estensione delle zone cuscinetto delle aree delimitate per il contenimento del Portogallo nel territorio della Spagna:

Numero/nome dell’area delimitata (AD)

Zona dell’AD

Regione

Comuni o altre delimitazioni amministrative/geografiche

1.

Zona cuscinetto

Galizia

Provincia di Pontevedra

A cañiza:

 

Parte del distretto di Valeixe (Santa Cristina),

Arbo:

 

Distretti di Barcela (San Xoán) e Cequeliños (San Miguel), parte dei distretti di Arbo (Santa María), Cabeiras (San Sebastián), Mourentán (San Cristovo) e Sela (Santa María),

Crecente:

 

Distretti di Albeos (San Xoán), Quintela (San Caetano) e Ribeira (Santa Mariña)

 

Parte dei distretti di Crecente (San Pedro), O Freixo (San Roque), Sendelle (Santa Cruz) e Vilar (San Xorxe),

Tomiño:

 

Distretti di Amorín (San Xoán) e Currás (San Martiño).

 

Parte dei distretti di Piñeiro (San Salvador), Sobrada (San Salvador) e Taborda (San Miguel),

Tui:

 

Distretti di Baldráns (Santiago), Caldelas de Tui (San Martiño), Paramos (San Xoán) e Tui (O Sagrario).

 

Parte dei distretti di Areas (Santa Mariña), Guillarei (San Mamede), Pazos de Reis (O Sagrario), Pexegueiro (San Miguel), Randufe (Santa María da Guía) e Rebordáns (San Bartolomeu),

As Neves:

 

Distretti di As Neves (Santa María), Liñares (Santa María), Setados (Santa Euxenia) e Vide (Santa María).

 

Parte dei distretti di Rubiós (San Xoán), San Cibrán de Ribarteme (San Cibrán), Santiago de Ribarteme (Santiago) e Tortoreos (Santiago),

Salvaterra do Miño:

 

Distretti di Arantei (San Pedro), Oleiros (Santa María) e Porto (San Paulo).

 

Parte dei distretti di Alxén (San Paio), Cabreira (San Miguel), Fiolledo (San Paio), Meder (Santo Adrián), Pesqueiras (Santa Mariña) e Salvaterra (San Lourenzo),

Salceda de Caselas:

 

Parte dei distretti di Entenza (Santos Xusto e Pastor) e Soutelo (San Vicente).

Galizia

Provincia di Orense

Padrenda:

Parte dei distretti di Crespos (San Xoán), Desteriz (San Miguel), O Condado (Santa María) e Padrenda (San Cibrán).


ALLEGATO II

Modelli per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali effettuate a norma dell’articolo 6, lettera b)

PARTE A

1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali

Image 3

2.   Istruzioni per compilare il modello

Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte B del presente allegato.

Per la colonna 1

:

indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.

Per la colonna 2

:

indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3

:

indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4

:

indicare l’approccio: contenimento (C). Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5

:

indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6

:

indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle seguenti voci per la descrizione:

1.

All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.

2.

All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

3.

Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

Per la colonna 7

:

indicare quali sono le zone a rischio identificate sulla base della biologia dell’organismo nocivo o degli organismi nocivi, della presenza di piante ospiti, delle condizioni eco-climatiche e delle località a rischio.

Per la colonna 8

:

indicare le zone a rischio incluse nell’indagine, tra quelle individuate nella colonna 7.

Per la colonna 9

:

indicare piante, frutti, sementi, suolo, materiale da imballaggio, legno, macchinari, veicoli, acqua, altro (specificando la fattispecie).

Per la colonna 10

:

indicare l’elenco delle specie vegetali/dei generi sottoposti a indagine, utilizzando una riga per ogni specie vegetale/genere.

Per la colonna 11

:

indicare i mesi dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine.

Per la colonna 12

:

indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili.

Per le colonne 13 e 14

:

indicare i risultati, se del caso, fornendo le informazioni disponibili nelle colonne corrispondenti. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).

Per la colonna 15

:

indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine per le rilevazioni nella ZC. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 16 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

PARTE B

1.   Modello per la comunicazione dei risultati delle indagini annuali su base statistica

Image 4

2.   Istruzioni per compilare il modello

Se viene compilato questo modello, non deve essere compilato il modello di cui alla parte A del presente allegato.

Spiegare le ipotesi alla base del piano dell’indagine per organismo nocivo. Riassumere e giustificare:

la popolazione bersaglio, l’unità epidemiologica e le unità di ispezione;

il metodo di rilevazione e la sensibilità del metodo;

il fattore o i fattori di rischio, indicando i livelli di rischio, i rischi relativi corrispondenti e le proporzioni della popolazione di piante ospiti.

Per la colonna 1

:

indicare il nome dell’area geografica, il numero di notifica dei focolai o qualsiasi informazione che consenta di identificare l’area delimitata (AD) interessata e la data della sua definizione.

Per la colonna 2

:

indicare le dimensioni dell’AD prima dell’inizio dell’indagine.

Per la colonna 3

:

indicare le dimensioni dell’AD dopo l’indagine.

Per la colonna 4

:

indicare l’approccio: contenimento (C). Si prega di inserire le righe necessarie, in funzione del numero di AD per organismo nocivo e degli approcci adottati per queste aree.

Per la colonna 5

:

indicare la zona dell’AD in cui è stata effettuata l’indagine, inserendo le righe necessarie: zona infetta (ZI) o zona cuscinetto (ZC), utilizzando righe separate. Se applicabile, indicare l’area della ZI in cui è stata effettuata l’indagine (ad esempio gli ultimi 20 km adiacenti alla ZC, attorno ai vivai ecc.) in righe diverse.

Per la colonna 6

:

indicare il numero e la descrizione dei siti di indagine, scegliendo una delle seguenti voci per la descrizione:

1.

All’aperto (zona di produzione): 1.1. campo (a seminativo, a pascolo); 1.2. frutteto/vigneto; 1.3. vivaio; 1.4. foresta.

2.

All’aperto (altro): 2.1. giardino privato; 2.2. siti pubblici; 2.3. zona di conservazione; 2.4. piante spontanee in zone diverse dalle zone di conservazione; 2.5. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno, zone umide, rete di irrigazione e drenaggio ecc.).

3.

Ambiente chiuso: 3.1. serra; 3.2. sito privato, diverso da una serra; 3.3. sito pubblico, diverso da una serra; 3.4. altro (indicare il caso specifico, ad esempio centro per il giardinaggio, siti commerciali che utilizzano materiale da imballaggio in legno, industria del legno).

Per la colonna 7

:

indicare i mesi dell’anno in cui sono state effettuate le indagini.

Per la colonna 8

:

indicare la popolazione bersaglio scelta e fornire di conseguenza l’elenco delle specie/dei generi ospiti e la superficie interessata. Per «popolazione bersaglio» si intende l’insieme delle unità di ispezione. Le sue dimensioni sono generalmente espresse in ettari in caso di superfici agricole, ma potrebbe anche trattarsi di lotti, campi, serre ecc. Giustificare la scelta operata nelle ipotesi di base. Indicare le unità di ispezione sottoposte a indagine. Per «unità di ispezione» si intendono le piante, le parti di piante, le merci, i materiali e i vettori di organismi nocivi che sono stati esaminati per rilevare e identificare gli organismi nocivi.

Per la colonna 9

:

indicare le unità epidemiologiche sottoposte a indagine, fornendo una descrizione e l’unità di misura. Per «unità epidemiologica» si intende un’area omogenea in cui, qualora l’organismo nocivo fosse presente, le interazioni tra l’organismo nocivo, le piante ospiti, le condizioni e i fattori abiotici e biotici darebbero origine alla stessa epidemiologia. Le unità epidemiologiche sono una sottodivisione della popolazione bersaglio omogenea in termini di epidemiologia e comprendente almeno una pianta ospite. In alcuni casi l’intera popolazione ospite di una regione/un’area/un paese può essere definita come un’unità epidemiologica. Può trattarsi di regioni NUTS (Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica), aree urbane, foreste, roseti, aziende agricole o di un certo numero di ettari. La scelta delle unità epidemiologiche deve essere giustificata nelle ipotesi di base.

Per la colonna 10

:

indicare i metodi utilizzati durante l’indagine, compreso il numero di attività svolte in ciascun caso a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/D» (non disponibile) quando le informazioni non sono disponibili per determinate colonne.

Per la colonna 11

:

fornire una stima dell’efficacia di campionamento. Per «efficacia di campionamento» si intende la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta. Nel caso dei vettori, indica l’efficacia del metodo nel catturare un vettore positivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine. Nel caso del suolo, indica l’efficacia nel selezionare un campione di suolo contenente l’organismo nocivo quando questo è presente nell’area sottoposta a indagine.

Per la colonna 12

:

per «sensibilità del metodo» si intende la probabilità che un metodo rilevi correttamente la presenza di organismi nocivi. La sensibilità del metodo è definita come la probabilità che un ospite realmente positivo risulti positivo alle prove. Si ottiene moltiplicando l’efficacia di campionamento (ossia la probabilità di selezionare parti di piante infette a partire da una pianta infetta) per la sensibilità diagnostica (caratterizzata dall’ispezione visiva e/o dalla prova di laboratorio utilizzata nel processo di identificazione).

Per la colonna 13

:

indicare i fattori di rischio in righe diverse, utilizzando tutte le righe necessarie. Per ogni fattore di rischio indicare il livello di rischio, il rischio relativo corrispondente e la proporzione della popolazione ospite.

Per la colonna B

:

indicare i dati relativi all’indagine a seconda delle prescrizioni normative specifiche per ciascun organismo nocivo. Indicare «N/A» (non applicabile) quando le informazioni di determinate colonne non sono applicabili. Le informazioni da indicare in queste colonne sono correlate alle informazioni che figurano nella colonna 10 «Metodi di rilevazione».

Per la colonna 18

:

indicare il numero di siti di cattura se diverso dal numero di trappole (colonna 17) (ad esempio quando la stessa trappola è utilizzata in luoghi diversi).

Per la colonna 21

:

indicare il numero di campioni i cui risultati sono rispettivamente positivi, negativi o indeterminati. I risultati «indeterminati» si riferiscono ai campioni analizzati che non hanno dato alcun risultato a causa di fattori diversi (ad esempio livello di rilevazione non raggiunto, campione non trattato in quanto non identificato, campione vecchio ecc.).

Per la colonna 22

:

indicare le notifiche di focolai dell’anno in cui è stata effettuata l’indagine. Non è necessario inserire il numero di notifica dei focolai se l’autorità competente ha deciso che si tratta di uno dei casi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 2, o all’articolo 16 del regolamento (UE) 2016/2031. In tal caso indicare nella colonna 25 («Osservazioni») i motivi per cui tali informazioni non sono fornite.

Per la colonna 23

:

indicare la sensibilità dell’indagine, secondo la definizione della norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM n. 31). Questo valore del livello di confidenza raggiunto per quanto riguarda l’indennità dall’organismo nocivo è calcolato sulla base degli esami effettuati (e/o dei campioni) tenuto conto della sensibilità del metodo e della prevalenza attesa.

Per la colonna 24

:

indicare la prevalenza attesa sulla base di una stima, precedente all’indagine, della probabile prevalenza effettiva dell’organismo nocivo in campo aperto. La prevalenza attesa è fissata come obiettivo dell’indagine e corrisponde al compromesso operato dai responsabili della gestione del rischio tra il rischio di presenza dell’organismo nocivo e le risorse disponibili per l’indagine. Per un’indagine a fini di rilevazione è solitamente fissato un valore dell’1 %.


DIRETTIVE

22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/45


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/1631 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2022

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche per i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell’allegato IV di tale direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

Il 25 marzo 2019 la Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE, per inserire un’esenzione nell’elenco di cui all’allegato IV della direttiva stessa, riguardante l’uso del piombo sia nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame sia nelle pertinenti connessioni elettriche ad altri componenti delle AEE («l’esenzione richiesta»). Il BSCCO drogato con piombo può essere utilizzato per creare circuiti magnetici superconduttori per dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo.

(5)

La valutazione dell’esenzione richiesta comprendeva la consultazione dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso di dette consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito internet.

(6)

Le saldature contenenti piombo sono utilizzate per connettere cavi e fili superconduttori ad altri componenti delle AEE. Attualmente sul mercato non sono disponibili alternative senza piombo che garantiscano un livello sufficiente di affidabilità per le applicazioni per le quali sono necessarie proprietà quali la duttilità e una bassa resistività elettrica a basse temperature.

(7)

La valutazione dell’esenzione richiesta, che comprendeva uno studio di valutazione tecnica e scientifica (2), ha concluso che l’aggiunta di piombo al BSCCO offre vantaggi tecnici e funzionali non ottenibili senza il piombo. I vantaggi tecnici e funzionali consistono in immagini a risoluzione più elevata per la diagnostica medica, o per la ricerca e l’innovazione, e consentono un funzionamento più stabile delle applicazioni pertinenti. L’aggiunta di piombo al BSCCO consente di produrre apparecchiature più efficienti e affidabili, a vantaggio dell’assistenza sanitaria e dell’innovazione.

(8)

Attualmente non è possibile sostituire o addirittura eliminare il piombo nei materiali superconduttori e nelle relative saldature e ottenere le stesse prestazioni tecniche, né si prevede che ciò sia possibile nel prossimo futuro. L’esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

(9)

È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta.

(10)

I vantaggi tecnici del materiale contenente BSCCO drogato con piombo possono facilitare miglioramenti e innovazioni nella diagnostica medica e nella ricerca. È improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione. È quindi opportuno concedere l’esenzione per un lungo periodo di validità, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Study to assess seven exemption requests relating to Annex III and IV to Directive 2011/65/EU.

(3)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

All’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, è aggiunta la voce seguente:

«48.

Piombo nei cavi e nei fili superconduttori di ossido di bismuto stronzio calcio e rame (BSCCO) e piombo nelle connessioni elettriche con detti fili

Scade il 30 giugno 2027.».


22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/48


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2022/1632 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2022

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di piombo in determinati dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Tale restrizione non riguarda alcune applicazioni soggette ad esenzione che sono specifiche per dispositivi medici e per strumenti di monitoraggio e di controllo e sono elencate nell’allegato IV di tale direttiva.

(2)

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.

(3)

Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nella lista di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.

(4)

Con direttiva delegata 2014/7/UE (2) la Commissione ha concesso un’esenzione per l’uso del piombo nelle saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, nella connessione di fili elettrici, schermi e annessi connettori, usati in alcuni dispositivi diagnostici per la risonanza magnetica per immagini («l’esenzione»), includendo tali applicazioni nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione doveva scadere il 30 giugno 2020.

(5)

Il 12 dicembre 2018, ossia entro il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell’esenzione («la domanda di rinnovo»). Conformemente a tale disposizione, l’esenzione resta valida fino all’adozione di una decisione sulla domanda di rinnovo.

(6)

La valutazione della domanda di rinnovo si è avvalsa anche della consultazione dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso di dette consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito Internet.

(7)

La valutazione della richiesta di rinnovo, che comprendeva uno studio di valutazione tecnica e scientifica (3), ha concluso che i dispositivi di risonanza magnetica per immagini (RMI) di vecchia concezione dipendono da componenti RMI che contengono piombo e la loro compatibilità con i nuovi componenti RMI senza piombo è estremamente limitata. Da tale valutazione è emerso inoltre che sono già disponibili modelli di bobine non integrate senza piombo per la risonanza magnetica. Tuttavia, per quanto riguarda i dispositivi RMI con bobine integrate, i progressi a livello tecnico e la procedura di approvazione per sviluppare soluzioni senza piombo richiedono più tempo.

(8)

L’uso del piombo nelle bobine non integrate di nuova concezione per la risonanza magnetica e nei futuri dispositivi RMI con bobine integrate senza piombo dovrebbe essere escluso, con date specifiche, dall’esenzione.

(9)

La mancata concessione del rinnovo dell’esenzione può comportare uno spreco prematuro di dispositivi RMI, dovuto alla mancanza di componenti compatibili o di opzioni per la riprogettazione. Ciò potrebbe comportare interruzioni nella fornitura di apparecchiature RMI, incidendo negativamente sulle cure sanitarie per i pazienti.

(10)

Gli impatti negativi complessivi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione possono superare i benefici complessivi per l’ambiente, per la salute e per la sicurezza dei consumatori. L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.

(11)

È pertanto opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione.

(12)

Al fine di fornire ai servizi sanitari apparecchiature RMI compatibili e di lasciare il tempo necessario affinché siano sviluppate alternative senza piombo, è opportuno concedere il rinnovo dell’esenzione, con una revisione dell’ambito di applicazione, per la durata massima di sette anni, ossia fino al 30 giugno 2027, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto, tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 28 febbraio 2023, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o marzo 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88.

(2)  Direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all’isocentro del magnete nell’attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia (GU L 4 del 9.1.2014, pag. 57).

(3)  Study to assess seven exemption requests relating to Annex III and IV to Directive 2011/65/EU (Pack 18).

(4)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).


ALLEGATO

Nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, alla voce 27, sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):

 

«c)

bobine non integrate per RMI, per le quali la dichiarazione di conformità del presente modello è rilasciata per la prima volta anteriormente al 23 settembre 2022, oppure

d)

dispositivi per RMI che comprendono bobine integrate, utilizzati nei campi magnetici entro una sfera di 1 m di raggio intorno all’isocentro del magnete nell’apparecchiatura medica per la risonanza magnetica per immagini, per i quali la dichiarazione di conformità è rilasciata per la prima volta anteriormente al 30 giugno 2024.

Scade il 30 giugno 2027.»


DECISIONI

22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/52


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1633 DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2022

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito a una richiesta presentata dalla Bulgaria il 7 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 (2), ha concesso alla Bulgaria assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 511 000 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, e con un periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Bulgaria volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.

(2)

Il prestito doveva essere utilizzato dalla Bulgaria per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343.

(3)

L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Bulgaria. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica bulgara connessa alla misura di cui all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343.

(4)

L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Bulgaria nel 2020, 2021 e 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Bulgaria ha registrato un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 4,0 % e al 24,7 % del prodotto interno lordo (PIL), aumentati rispettivamente al 4,1 % e al 25,1 % alla fine del 2021. Secondo le previsioni di primavera 2022 della Commissione, il disavanzo pubblico e il debito pubblico della Bulgaria saranno pari rispettivamente al 3,7 % e al 25,3 % del PIL a fine 2022. Si prevede che l’aumento del PIL della Bulgaria nel 2022 sia pari al 2,1 %.

(5)

Il 23 giugno 2022 la Bulgaria ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione pari a 460 170 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, 2021 e 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche per i lavoratori. In particolare la Bulgaria ha ulteriormente esteso e modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure simili di cui al considerando 6.

(6)

L’integrazione salariale estesa è erogata alle imprese che, a causa dell’epidemia di COVID-19, hanno subito un calo di fatturato pari almeno al 30 % in seguito a restrizioni delle loro attività fra il 13 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Durante il periodo di partecipazione alla misura, e per un periodo successivo equivalente, l’occupazione dei dipendenti deve essere mantenuta. L’integrazione salariale per le imprese ammissibili è compresa fra il 50 % e il 60 % del salario lordo mensile (compresi i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro) dei dipendenti, a seconda dell’entità del calo del fatturato. Il provvedimento rappresenta un’estensione della misura di cui all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 e istituita dal decreto n. 151, del 3 luglio 2020, del Consiglio dei ministri, modificato dai decreti n. 278 del 12 ottobre 2020, n. 416 del 30 dicembre 2020, n. 93 del 18 marzo 2021, n. 213 del 1o luglio 2021, n. 322 del 7 ottobre 2021, n. 482 del 30 dicembre 2021 e n. 40 del 31 marzo 2022 (3).

(7)

La Bulgaria soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Bulgaria ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 1 015 050 000 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 in conseguenza delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso alla proroga o alla modifica di misure nazionali vigenti direttamente connesse a un regime di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe a favore di una quota significativa delle imprese e della forza lavoro in Bulgaria. La Bulgaria intende finanziare 43 880 000 EUR dell’aumento della spesa mediante finanziamenti propri.

(8)

Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato la Bulgaria e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 23 giugno 2022.

(9)

È opportuno pertanto fornire assistenza finanziaria per aiutare la Bulgaria a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti le scadenze, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

(10)

Poiché il periodo di disponibilità stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 è scaduto, è necessario un nuovo periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 dovrebbe essere prorogato di 21 mesi, portandone la durata complessiva a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 ha preso effetto.

(11)

La Bulgaria e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

(12)

La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.

(13)

È opportuno che la Bulgaria informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14)

La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Bulgaria e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   L’Unione mette a disposizione della Bulgaria un prestito dell’importo massimo di 971 170 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2.   Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la stessa ha acquistato efficacia.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso fra la Bulgaria e la Commissione in sostituzione dell’accordo di prestito originario.»;

2)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

La Bulgaria può finanziare le misure seguenti:

a)

integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal decreto n. 55 del Consiglio dei ministri, del 30 marzo 2020;

b)

integrazioni salariali per le imprese, secondo quanto previsto dal decreto n. 151, del 3 luglio 2020, del Consiglio dei ministri, modificato dai decreti n. 278 del 12 ottobre 2020, n. 416 del 30 dicembre 2020, n. 93 del 18 marzo 2021, n. 213 del 1o luglio 2021, n. 322 del 7 ottobre 2021, n. 482 del 30 dicembre 2021 e n. 40 del 31 marzo 2022.»;

3)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   La Bulgaria informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

2.   Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la presente decisione, la Bulgaria informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione di tale decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.».

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2020/1343 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Bulgaria sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 10).

(3)  Gazzetta dello Stato n. 60 del 7 luglio 2020, modificata e ampliata da GS n. 89 del 16 ottobre 2020, ampliata da GS n. 110 del 29 dicembre 2020, modificata da GS n. 2 dell’8 gennaio 2021, modificata e ampliata da GS n. 24 del 23 marzo 2021, modificata e ampliata da GS n. 56 del 6 luglio 2021, modificata e ampliata da GS n. 85 del 12 ottobre 2021, ampliata da GS n. 97 del 19 novembre 2021, modificata da GS n. 1 del 4 gennaio 2022, modificata da GS n. 27 del 5 aprile 2022.


RACCOMANDAZIONI

22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/56


RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/1634 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 2022

sulle garanzie interne di indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà nel settore dei media

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

I servizi di media indipendenti rivestono una funzione unica nell’ambito del mercato interno. Oltre a costituire un settore in rapida evoluzione ed economicamente importante, permettono a cittadini e imprese di accedere a una pluralità di opinioni e di fonti di informazione affidabili, svolgendo in questo modo una funzione di controllo pubblico di interesse generale.

(2)

I servizi di media sono fondamentali nelle società democratiche, in quanto forniscono informazioni che costituiscono un bene pubblico. Per svolgere tale funzione sociale essenziale e affermarsi sul mercato, i fornitori di servizi di media devono essere in grado di fornire i loro servizi in modo libero e indipendente in un mercato aperto e trasparente, che consenta una pluralità di attori e opinioni a livello di media.

(3)

I fornitori di servizi di media usufruiscono non soltanto della protezione assicurata dalle norme dell’Unione che disciplinano il mercato interno, ma anche di quella loro garantita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (di seguito «la Carta»), in quanto sono importanti per il godimento del diritto alla libertà di espressione e di informazione. L’articolo 11 della Carta impone inoltre il rispetto della libertà e del pluralismo dei media e precisa che il diritto alla libertà di espressione include la libertà di ricevere e di comunicare informazioni senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera degli Stati membri. Il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di media ha inoltre un influsso diretto sullo Stato di diritto e sulla democrazia, che costituiscono valori fondamentali dell’Unione sanciti dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea.

(4)

La perdita di entrate pubblicitarie cui si è assistito nell’ultimo decennio, dovuta in particolare all’aumento della distribuzione online dei contenuti mediatici e al cambiamento delle abitudini di consumo, ha sottratto risorse finanziarie al settore dei media tradizionali, incidendo sulla sua sostenibilità e, a sua volta, sulla qualità e la diversità dei contenuti proposti. Questa tendenza mostra che il mercato non riesce a garantire un ritorno economico sostenibile per l’informazione indipendente e il giornalismo di qualità, che rappresentano beni pubblici e contribuiscono a contrastare la disinformazione.

(5)

Come indicato nel piano d’azione per la democrazia europea (1), la Commissione ha presentato una serie di iniziative a sostegno della libertà e del pluralismo dei media. Ha adottato una raccomandazione relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell’empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell’Unione europea (2). Ha quindi avanzato una proposta di direttiva (3) e una raccomandazione (4) sulla tutela delle persone impegnate nel dibattito pubblico da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»). Inoltre, la Commissione ha svolto numerose iniziative a sostegno della ripresa e della trasformazione del settore audiovisivo e dei media, nell’ambito del piano d’azione per i media e gli audiovisivi (5). La Commissione segue inoltre da vicino il recepimento e l’attuazione di importanti atti legislativi relativi al settore dei media, in particolare la direttiva sui servizi di media audiovisivi (6) e la direttiva sul diritto d’autore (7).

(6)

La Commissione ha avanzato una proposta legislativa per un regolamento che istituisca un quadro comune per i servizi di media sul mercato interno (legge europea per la libertà dei media). Si tratta di una proposta che prevede una serie di garanzie nel diritto dell’Unione ai fini della tutela del pluralismo dei media e dell’indipendenza editoriale sul mercato interno. La presente raccomandazione affianca tale proposta di regolamento quale strumento di effetto immediato per promuovere l’indipendenza editoriale e la trasparenza della proprietà dei media.

(7)

Nel contempo, parallelamente alle iniziative legislative, come sottolineato nel piano d’azione per la democrazia europea, la Commissione sostiene attivamente le iniziative di autoregolamentazione dei media. La presente raccomandazione rientra nel quadro di tale sostegno.

(8)

L’industria dei media ha una lunga tradizione di autoregolamentazione e ha attuato varie iniziative in questo ambito, sulla cui base, anche tenendo conto della diversità delle tradizioni e degli approcci giuridici negli Stati membri, è possibile individuare pratiche volontarie che i fornitori di servizi di media potrebbero adottare per migliorare la loro resilienza e resistere meglio alle pressioni politiche ed economiche. Il settore potrebbe avviare una discussione su queste pratiche volontarie, lasciando ai fornitori di servizi di media la facoltà di decidere liberamente quali pratiche possano corrispondere alle loro esigenze individuali e ai loro modelli commerciali, in particolare tenendo conto delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(9)

I cittadini devono potersi fidare delle informazioni che ricevono per esercitare i loro diritti democratici. Devono avere accesso a una pluralità di punti di vista e a fonti di informazione affidabili per formare le proprie opinioni e contribuire ai processi democratici. L’accesso a informazioni affidabili è importante anche per le imprese, per poter prendere decisioni informate.

(10)

I fornitori di servizi di media europei subiscono sempre più spesso ingerenze indebite nelle decisioni editoriali, anche da parte di proprietari privati e soci, con effetti negativi sulla libertà editoriale, sulla capacità di fornire notizie indipendenti e quindi sulla disponibilità di informazioni affidabili per il pubblico. L’Osservatorio del pluralismo dei media 2022 rileva in diversi Stati membri un rischio elevato di influenza indebita di natura commerciale e da parte delle proprietà (9). Nell’era digitale, considerata la maggiore possibilità di accedere facilmente a informazioni fornite da fornitori di servizi di media stabiliti in altri Stati membri, è essenziale promuovere buone pratiche a livello di UE per fare in modo che i cittadini e le imprese dell’Unione ricevano notizie e contenuti di attualità indipendenti e diversificati, per formare le loro opinioni e compiere scelte informate, contribuendo a una sfera pubblica nel mercato interno.

(11)

L’indipendenza editoriale protegge direttori e responsabili editoriali e giornalisti dai conflitti di interesse e li aiuta a resistere alle pressioni e alle interferenze indebite. Si tratta pertanto di un prerequisito per la produzione e la diffusione di informazioni imparziali e di un aspetto essenziale della libertà dei media, che fa sì che i cittadini e le imprese possano ricevere servizi di media indipendenti e pluralistici in tutta l’Unione. Ciò è particolarmente importante per i fornitori di servizi di media che diffondono notizie e contenuti di attualità, indipendentemente dal loro formato (anche documentari o riviste che trattano tali questioni). Ad essi sono pertanto rivolte le raccomandazioni relative alle misure volontarie per l’indipendenza editoriale.

(12)

A tale proposito, alcuni fornitori di servizi di media hanno già messo in atto determinate misure, norme o meccanismi di governance societaria, quali statuti editoriali o codici o comitati etici, per la tutela dell’indipendenza editoriale. Presso alcuni organi di informazione, i giornalisti hanno voce in capitolo per quanto riguarda la scelta del loro direttore o persino i cambiamenti della proprietà. In alcune imprese del settore dei media i giornalisti hanno lo status di soci e possono partecipare al processo decisionale strategico e alla distribuzione dei proventi economici. In certi Stati membri alcune di queste misure aziendali sono giuridicamente necessarie per tipi specifici di fornitori di servizi di media (10). Questi e altri esempi di garanzie dovrebbero essere utilizzati come fonti di ispirazione per le misure volontarie e come base per la prosecuzione del dibattito, condotto dai portatori di interessi, su come migliorare la tutela dell’indipendenza editoriale.

(13)

Sebbene sia legittimo che i proprietari privati di media scelgano e decidano nel lungo periodo la direzione editoriale, è importante garantire che i direttori e i responsabili editoriali possano coprire in modo indipendente le notizie e i temi di attualità nel loro lavoro quotidiano. Direttori e responsabili editoriali dovrebbero infatti basare le decisioni editoriali individuali sulle ricerche e le valutazioni giornalistiche e sulla rilevanza delle informazioni per i lettori, e dovrebbero poter esprimere liberamente le loro critiche senza timore di ritorsioni. È necessario un approccio equilibrato guidato dall’industria, al fine di promuovere l’indipendenza editoriale riconoscendo nel contempo i diritti e gli interessi legittimi dei proprietari privati dei fornitori di servizi di media, dal punto di vista sia della libertà d’impresa che della libertà di espressione.

(14)

L’autoregolamentazione dei media e gli standard di etica giornalistica sono strumenti efficaci per responsabilizzare i giornalisti e aiutarli a resistere alle pressioni indebite, anche quelle di natura politica e commerciale, rafforzando così la fiducia del pubblico nei media (11). L’applicazione degli standard giornalistici nell’Unione è in ogni caso migliorabile. L’Osservatorio del pluralismo dei media 2022 evidenzia infatti carenze nell’effettiva attuazione dell’autoregolamentazione (12).

(15)

Inoltre, come rilevato nell’ambito del progetto «Consigli dei media nell’era digitale», finanziato dall’Unione, sono funzionanti consigli di media o stampa soltanto in poco più della metà degli Stati membri (13). In tali Stati membri essi differiscono per quanto riguarda le dimensioni, l’ambito di attività e il tipo di identità giuridica o di riconoscimento ai sensi del diritto nazionale, fattori che possono incidere sulla loro funzione effettiva. Negli Stati membri in cui non figurano ancora consigli di media o stampa, spesso i rappresentanti della comunità dei media non sono incentivati a istituirne.

(16)

La presente raccomandazione propone ai fornitori di servizi di media un catalogo non esaustivo e non cumulativo di misure e strategie volontarie finalizzate a garantire l’indipendenza del processo di produzione dei contenuti informativi. Le misure raccomandate riguardano elementi chiave di tale processo, a partire dalle condizioni per la creazione indipendente di contenuti editoriali, consentendo ai giornalisti di partecipare a decisioni cruciali per il funzionamento degli organi di informazione, fino alle strategie volte a garantire la stabilità nel lungo periodo della produzione dei contenuti informativi.

(17)

Nessuna disposizione della presente raccomandazione, che per definizione non è vincolante, dovrebbe essere interpretata in modo da incidere sulla libera prestazione di servizi nel mercato interno o sulla libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà di stampa, o da interferire con la libertà editoriale o la libertà d’impresa. Le garanzie interne non dovrebbero in alcun modo essere considerate tali da privare i proprietari dei media del loro ruolo nella definizione degli obiettivi strategici e nella promozione della crescita e della sostenibilità finanziaria delle loro imprese. Dovrebbe altresì essere riconosciuto il ruolo guida svolto dai fornitori di servizi di media e dai giornalisti per l’elaborazione di garanzie interne e di strumenti di autoregolamentazione.

(18)

La presente raccomandazione si fonda su scambi con i portatori di interessi, in particolare giornalisti, imprese del settore dei media e relative associazioni. Si basa sul dibattito tenutosi nell’ambito del Forum europeo dei mezzi di informazione (14), in particolare la seconda edizione, che ha avuto luogo il 29 novembre 2021, in cui si è discusso della trasformazione industriale del settore dei media e delle sfide correlate (15). Tiene inoltre conto delle iniziative in atto nel settore, tra cui la Journalism Trust Initiative (JTI) di Reporter senza frontiere e partner, miranti a promuovere uno spazio di informazione più sano sostenuto da norme settoriali.

(19)

Le misure raccomandate traggono la loro base da iniziative di sperimentazione di nuovi modelli imprenditoriali e nuove collaborazioni, come quelle finanziate nell’ambito dell’azione di partenariato per il giornalismo sostenuta dal programma Europa creativa (16). Si fondano inoltre sui regimi di sostegno finanziario e sulle priorità delineate nel piano d’azione per i media e gli audiovisivi, nel quadro degli sforzi a livello di UE volti a sostenere un ecosistema industriale per i mezzi di informazione. Inoltre, alcuni fornitori di servizi di media hanno fatto ricorso a strutture di governance che prevedono che enti senza scopo di lucro, quali trust o fondazioni, detengano la totalità o una parte del capitale, e rivestano in alcuni casi un ruolo importante nella nomina dei consigli di amministrazione e dei direttori, che si ritiene contribuiscano a preservare nel lungo periodo l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media. Tra gli altri meccanismi di governance con obiettivi analoghi sono annoverabili gli accordi di partecipazione societaria dei giornalisti in base ai quali i membri del personale di redazione o dei relativi organismi rappresentativi controllano parte delle quote o hanno la facoltà di rifiutare l’ingresso di un nuovo socio controllante che possa determinare ripercussioni sull’indipendenza editoriale. Alla luce di quanto illustrato, le misure raccomandate fanno riferimento ad approcci che i fornitori di servizi di media potrebbero eventualmente prendere in considerazione per aumentare la loro sostenibilità, e quindi la resilienza alle pressioni politiche e di mercato, considerando che costoro restano nella posizione migliore, in quanto operatori economici, per sviluppare i modelli di business in funzione dei loro obiettivi e delle loro capacità, a seconda dei segmenti di mercato cui si rivolgono.

(20)

La presente raccomandazione mira inoltre a promuovere ulteriormente la trasparenza della proprietà dei media in tutta l’Unione. Attualmente vi sono norme internazionali (17) e leggi dell’Unione riguardanti i media che incoraggiano gli Stati membri ad adottare misure settoriali specifiche per incrementare la trasparenza della proprietà dei media. In particolare, l’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) riconosce che gli Stati membri possono imporre ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rendere accessibili le informazioni relative al loro assetto proprietario, comprese le informazioni sui proprietari effettivi, in linea con le norme generali sulla trasparenza della proprietà effettiva effettivi di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). La raccomandazione del Consiglio d’Europa del 2018 sul pluralismo dei media e la trasparenza della proprietà dei media invitava gli Stati membri a istituire quadri per la divulgazione di informazioni accurate e aggiornate sulla proprietà diretta ed effettiva dei media. La Commissione cofinanzia inoltre il progetto Euromedia Ownership Monitor, finalizzato alla realizzazione di una banca dati consultabile e scalabile per la fornitura di informazioni gratuite e di facile utilizzo sulla proprietà dei media in tutta l’Unione.

(21)

Misure volte a migliorare la trasparenza della proprietà dei media nei confronti del grande pubblico sarebbero importanti alla luce della peculiarità dei servizi di media in quanto bene pubblico (20). Dal momento che i media rivestono una particolare funzione per la comunicazione e il controllo degli interessi politici ed economici, la trasparenza della proprietà dei media è una componente necessaria di qualsiasi ecosistema volto a promuovere il giornalismo investigativo, la diversità dei media e la fiducia del pubblico nelle notizie fornite dai media. La carenza di informazioni specifiche sulla trasparenza dei media è stata segnalata da alcuni portatori di interessi nell’ambito delle consultazioni preparatorie per la presente raccomandazione.

(22)

Ne consegue che è opportuno un approccio globale alla trasparenza della proprietà dei media. Con una maggiore trasparenza sarebbero disponibili più informazioni sulla proprietà dei media (o sul relativo esercizio) detenuta dal governo, da istituzioni statali, imprese statali o altri enti pubblici, nonché sugli interessi, sui legami o sulle attività dei proprietari in altre imprese, anche non connesse ai media, e su qualsiasi altro interesse che possa influire sul processo decisionale strategico dell’impresa mediale o sulla sua linea editoriale. È inoltre opportuno raccomandare la pubblicazione di informazioni su eventuali cambiamenti relativi alla proprietà o al controllo dei media, considerata l’importanza, per i destinatari dei servizi, di disporre di informazioni aggiornate sull’assetto proprietario. L’approccio raccomandato dovrebbe essere adattato in funzione del tipo di mezzo di comunicazione e della relativa proprietà. In particolare, nel caso dei media di proprietà dei giornalisti dovrebbero essere rese disponibili unicamente informazioni riguardanti i proprietari investiti di un ruolo guida, ad esempio i membri del consiglio di amministrazione.

(23)

Di conseguenza, la presente raccomandazione mira a promuovere elevati livelli di trasparenza della proprietà dei media in tutta l’Unione mediante iniziative volontarie adottabili sia direttamente dai fornitori di servizi di media sia dagli Stati membri, fatte salve le norme orizzontali in tema di trasparenza della proprietà a livello di Unione di cui alla direttiva (UE) 2015/849 e le norme sugli obblighi comunicativi delle imprese di cui alla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), oltre ai sistemi di interconnessione dei registri esistenti a livello di Unione.

(24)

Affinché sia dato seguito alla presente raccomandazione, la Commissione agevolerà il dialogo periodico con gli Stati membri e i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e dei giornalisti nelle sedi competenti, in particolare il Forum europeo dei mezzi di informazione. La Commissione monitorerà attentamente le iniziative e i provvedimenti che saranno presi dagli Stati membri e dai fornitori di servizi di media nell’ottica della raccomandazione. A tale fine, gli Stati membri dovrebbero essere invitati a trasmettere alla Commissione le informazioni in materia ragionevolmente fornibili per consentirle di verificare la conformità alle parti della raccomandazione ad essi rivolte. I risultati del monitoraggio potranno essere discussi nelle assemblee organizzate dai portatori di interessi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SEZIONE I

Scopo della raccomandazione

1)

Fatte salve le norme vigenti e future dell’Unione, la presente raccomandazione:

a)

propone ai fornitori di servizi di media che forniscono notizie e contenuti di attualità un catalogo non esaustivo di misure volontarie di possibile adozione finalizzate a garantire l’indipendenza delle loro decisioni editoriali individuali;

b)

incoraggia i fornitori di servizi di media e gli Stati membri a intraprendere azioni per promuovere la trasparenza della proprietà dei media nel mercato interno.

SEZIONE II

Garanzie interne di indipendenza editoriale

2)

Nell’adottare misure finalizzate a garantire l’indipendenza delle decisioni editoriali individuali, i fornitori di servizi di media sono incoraggiati a prendere in considerazione il catalogo riportato di seguito.

3)

Tale catalogo funge da fonte di ispirazione per i fornitori di servizi di media. L’eventuale scelta di garanzie dovrebbe essere guidata dalla loro praticabilità e proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni dei fornitori di servizi di media e della natura dei servizi di media forniti.

4)

I fornitori di servizi di media sono inoltre incoraggiati ad aderire a regimi di autoregolamentazione e a iniziative del settore giornalistico e dei media che promuovono standard editoriali e di giornalismo affidabile ed etico.

Garanzie per l’indipendenza e l’integrità di direttori e responsabili editoriali

5)

I fornitori di servizi di media sono incoraggiati a stabilire norme interne per tutelare l’indipendenza e l’integrità editoriale da interessi politici e commerciali indebiti che possono incidere sulle decisioni editoriali individuali. Qualora dette norme interne esistano, i proprietari e l’amministrazione dell’impresa del settore dei media sono incoraggiati a riconoscerle e sostenerle appieno.

6)

Tali norme interne potrebbero essere raccolte in statuti, codici o altri documenti programmatici e linee editoriali che i fornitori di servizi di media sono incoraggiati a rendere pubblicamente disponibili e accessibili, per quanto possibile, anche alle persone con disabilità, sui loro siti web.

Integrità editoriale

7)

Le norme interne dei fornitori di servizi di media di cui al punto 5) potrebbero riguardare i seguenti aspetti:

a)

norme che garantiscano l’integrità dei contenuti editoriali (per quanto riguarda la produzione di contenuti), tra cui, ad esempio, una dichiarazione di missione editoriale, politiche volte a promuovere una composizione diversificata e inclusiva delle redazioni oppure politiche sull’utilizzo responsabile delle fonti;

b)

norme volte a prevenire o segnalare conflitti di interesse, tra cui, in particolare, obblighi di informare il pubblico in merito a eventuali legami commerciali o professionali tra i proprietari o le entità nell’assetto proprietario del fornitore di servizi di media in questione, o che hanno una partecipazione in tale fornitore, e le entità o le persone menzionate nei relativi contenuti editoriali;

c)

politiche in materia di rettifiche, compresi i meccanismi di reclamo;

d)

norme che garantiscano la separazione tra attività commerciali ed editoriali, tra cui, ad esempio, prescrizioni atte a garantire che i contenuti editoriali siano separati e chiaramente distinguibili dai contenuti pubblicitari e promozionali.

Indipendenza editoriale

8)

I fornitori di servizi di media sono incoraggiati a istituire meccanismi che consentano ai membri del personale di redazione di tutelare la loro indipendenza editoriale da qualsiasi forma di ingerenza indebita. Tali meccanismi potrebbero includere:

a)

a complemento degli obblighi previsti dalle norme nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), procedure per segnalare eventuali pressioni cui potrebbero essere esposti, adottabili per le segnalazioni anonime o riservate di casi di pressione;

b)

un diritto di opposizione che consenta ai membri del personale di redazione di rifiutarsi di firmare articoli o altri contenuti editoriali che siano stati modificati a loro insaputa o contro la loro volontà;

c)

clausole di coscienza che tutelino da sanzioni disciplinari o licenziamenti arbitrari i membri del personale di redazione che rifiutano incarichi da essi ritenuti contrari agli standard professionali;

d)

fatti salvi i diritti e gli obblighi previsti dal diritto del lavoro o da altre norme di tutela, il diritto per i membri del personale di redazione che ritengono che un cambiamento di proprietà riguardante il fornitore di servizi di media possa incidere sulla loro indipendenza e integrità editoriale di lasciare tale fornitore mantenendo tutti i benefici che si applicano in virtù del tempo trascorso presso tale mezzo di informazione.

Strutture o organismi interni

9)

Al fine di sostenere l’attuazione di politiche o norme interne in materia di indipendenza e integrità editoriale, i fornitori di servizi di media sono incoraggiati a istituire strutture o organismi interni indipendenti adeguati, fra cui eventualmente:

a)

comitati etici o di vigilanza incaricati di controllare la corretta attuazione degli statuti, dei codici o degli altri documenti programmatici e linee editoriali adottati in seno al fornitore di servizi di media, nonché mediatori responsabili di garantire il rispetto delle norme in materia di integrità editoriale. Tali organismi potrebbero ricevere i reclami sulle possibili violazioni delle politiche e delle norme adottate e cercare di porvi rimedio, ad esempio attraverso la mediazione;

b)

consigli di redazione, comitati editoriali o altri organismi che fungano da gruppi di rappresentanza professionale del personale di redazione nei media e da punti di contatto e di dialogo tra l’amministrazione e i giornalisti e gli altri professionisti dei media. I loro componenti potrebbero essere eletti dai giornalisti e dagli altri professionisti dei media operanti presso il fornitore di servizi di media. In particolare tali figure potrebbero adoperarsi per fare in modo che i giornalisti e gli altri professionisti dei media godano effettivamente dei diritti sanciti dagli statuti, dai codici o dagli altri documenti programmatici o linee guida editoriali adottati in seno al fornitore. Potrebbero inoltre adoperarsi per garantire il rispetto dei principi etici;

c)

responsabili giornalistici nominati nei comitati esecutivi e incaricati di garantire che le politiche del fornitore di servizi di media rispettino i principi del giornalismo indipendente e della libertà di stampa;

d)

comitati incaricati di nominare il direttore e di tutelarne l’autonomia e l’indipendenza;

e)

comitati di consultazione o di mediazione, composti da rappresentanti del personale di redazione e dell’amministrazione o dei proprietari, che si occupino di risolvere i conflitti tra i membri del personale di redazione e i membri dell’amministrazione o i proprietari.

10)

Le norme che disciplinano il funzionamento di tali organismi e strutture, ove esistenti, nonché le informazioni sulle relative attività dovrebbero, nella misura appropriata, essere pubblicamente disponibili e accessibili, per quanto possibile, anche alle persone con disabilità.

Garanzie per promuovere la partecipazione dei giornalisti ai processi decisionali delle imprese del settore dei media

11)

I fornitori di servizi di media sono incoraggiati a favorire il coinvolgimento dei membri del personale di redazione o dei loro organismi rappresentativi nei processi decisionali e di governance. Tale coinvolgimento potrebbe assumere la forma di diritti di informazione, di diritti di consultazione, di diritti di partecipazione o di una combinazione di tali diritti; ciò non pregiudica l’articolo 16 della Carta.

12)

Si potrebbero prevedere diritti di informazione in particolare nei casi seguenti:

a)

quando i proprietari o l’amministrazione del fornitore di servizi di media decidono di cambiare il direttore;

b)

quando cambia la composizione del consiglio di amministrazione;

c)

in caso di variazioni di rilievo riguardanti la forma giuridica o la proprietà del fornitore di servizi di media, di procedure di liquidazione o di altri cambiamenti strutturali.

13)

I fornitori di servizi di media sono incoraggiati a fare in modo che i membri del personale di redazione o i loro organismi rappresentativi siano consultati in merito alla nomina del direttore. L’amministrazione e il personale di redazione sono incoraggiati a concordare la procedura di consultazione applicabile.

14)

Ove compatibile con le norme nazionali applicabili conformemente al diritto dell’Unione, ai membri del personale di redazione potrebbe essere data la possibilità di partecipare alla gestione del fornitore di servizi di media eleggendo uno o più rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

Garanzie per migliorare la sostenibilità dei fornitori di servizi di media e gli investimenti a lungo termine nella produzione di contenuti

15)

I fornitori di servizi di media sono incoraggiati a promuovere la condivisione di conoscenze e a scambiarsi le migliori pratiche nelle sedi pertinenti con l’obiettivo di sviluppare strategie volte ad aumentare la loro resilienza e sostenibilità a lungo termine. La Commissione agevolerà tale dialogo nell’ambito del Forum europeo dei mezzi di informazione.

16)

Dal dibattito tenutosi finora è emerso che potrebbero essere esaminate azioni innovative in diversi settori, tra cui:

a)

modelli commerciali che consentano di adattarsi efficacemente alle nuove abitudini di consumo, compresi i sistemi basati sugli abbonamenti, i sistemi basati sui lettori, il crowdfunding o altre nuove strategie di monetizzazione che si sono dimostrate efficaci nell’aumentare le entrate;

b)

soluzioni tecnologiche determinanti per rafforzare il coinvolgimento degli utenti, compresi algoritmi trasparenti utilizzati per migliorare le raccomandazioni sui contenuti e adattare i paywall;

c)

approcci volti a mantenere e aumentare il pubblico, in particolare proponendo nuovi formati, sviluppando strumenti per l’ascolto del pubblico e la costruzione di comunità nonché utilizzando i dati per comprendere meglio le preferenze e i comportamenti del pubblico, il che a sua volta consente strategie mirate e di diversificazione;

d)

strutture di governance societaria, compresi trust o fondazioni, accordi di partecipazione societaria dei giornalisti, associazioni di giornalisti o di lettori o qualsiasi altra struttura che possa contribuire a promuovere la resilienza dei fornitori di servizi di media. In tale contesto il ricorso a tali strutture o meccanismi può essere considerato utile per preservare l’indipendenza editoriale e promuovere il giornalismo di qualità;

e)

strategie o impegni per il reinvestimento dei ricavi o dei profitti al fine di rafforzare gli investimenti a lungo termine nei contenuti mediatici, nella digitalizzazione e nel giornalismo indipendente, alla luce della crescente necessità di stare al passo con le innovazioni nell’economia dell’attenzione.

17)

I fornitori di servizi di media sono incoraggiati a elaborare politiche che garantiscano la trasparenza e l’utilizzo corretto delle donazioni. Ciò potrebbe comprendere, ad esempio, la divulgazione dei nominativi dei donatori che effettuano donazioni al di sopra di una determinata soglia o norme in materia di donazioni da parte di persone o entità le cui donazioni potrebbero mettere a repentaglio l’indipendenza editoriale.

18)

I fornitori di servizi di media sono inoltre incoraggiati a esaminare le possibilità di cooperazione strutturale, anche transfrontaliera, al fine di sfruttare le opportunità offerte a livello europeo dal mercato interno e raggiungere un pubblico più vasto. I fornitori di servizi di media sono analogamente incoraggiati a esaminare le possibilità di partenariati strutturati, ad esempio finalizzati alla messa in comune e allo sfruttamento di dati e al rafforzamento delle capacità di innovazione.

19)

I fornitori di servizi di media sono incoraggiati a promuovere opportunità di istruzione e formazione professionale, comprese la riconversione e la riqualificazione, per i loro giornalisti e i loro altri professionisti dei media. Ciò può avvenire in collaborazione con gli organismi di autoregolamentazione dei media, le organizzazioni e le associazioni professionali nonché gli istituti di istruzione.

SEZIONE III

Trasparenza della proprietà dei media

20)

I fornitori di servizi di media sono incoraggiati a fare in modo che informazioni dettagliate, complete e aggiornate sulla loro proprietà siano facilmente e direttamente accessibili al pubblico, anche, per quanto possibile, alle persone con disabilità. In particolare si raccomanda ai fornitori di servizi di media di garantire l’accesso alle informazioni relative a:

a)

se e in che misura la loro proprietà diretta o effettiva è detenuta dal governo, da un’istituzione statale, da un’impresa statale o da un altro organismo pubblico;

b)

gli interessi, i legami o le attività dei loro proprietari in altre imprese, anche non connesse ai media;

c)

qualsiasi altro interesse che possa influire sul loro processo decisionale strategico o sulla loro linea editoriale;

d)

eventuali cambiamenti relativi alla loro proprietà o alle loro modalità di controllo.

21)

Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure per attuare efficacemente la raccomandazione CM/Rec(2018)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sul pluralismo dei media e la trasparenza della proprietà dei media. In particolare gli Stati membri sono incoraggiati ad affidare a un’autorità o a un organismo nazionale di regolamentazione competente lo sviluppo e la gestione di un’apposita banca dati online sulla proprietà dei media, che contenga dati disaggregati sui diversi tipi di media, anche a livello regionale e/o locale, ai quali il pubblico dovrebbe avere accesso gratuito, facile, rapido ed efficace, nonché l’elaborazione di relazioni periodiche sulla proprietà dei servizi di media soggetti alla giurisdizione di un determinato Stato membro.

22)

Gli Stati membri e le rispettive autorità o i rispettivi organismi nazionali di regolamentazione sono incoraggiati a effettuare scambi periodici di migliori pratiche nel settore della trasparenza della proprietà dei media. In particolare tali scambi dovrebbero vertere sull’individuazione e sulla promozione delle misure e degli strumenti più efficaci per aumentare la trasparenza della proprietà dei media e migliorare la cooperazione amministrativa in questo settore.

SEZIONE IV

Monitoraggio e disposizioni finali

23)

Per consentire il monitoraggio delle misure adottate e delle azioni intraprese per dare seguito alla presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione, 18 mesi dopo l’adozione e successivamente su richiesta, tutte le informazioni relative alle misure e alle azioni di cui alla sezione III.

24)

La Commissione terrà, con gli Stati membri e i portatori di interessi, in particolare i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e dei giornalisti, un dialogo in merito alle misure adottate e alle azioni intraprese per dare seguito alla presente raccomandazione presso le sedi pertinenti, in particolare nell’ambito del Forum europeo dei mezzi di informazione.

25)

Se necessario la Commissione valuterà la possibilità di adottare una nuova raccomandazione, in sostituzione della presente raccomandazione, tenendo conto della legge europea per la libertà dei media, quale adottata dai colegislatori, nonché del dialogo con gli Stati membri e i portatori di interessi. A scanso di dubbi, in caso di sovrapposizione tra le disposizioni della presente raccomandazione e quelle del regolamento che istituisce un quadro comune per i servizi di media sul mercato interno (legge europea per la libertà dei media), quale adottato in via definitiva dai colegislatori, le pertinenti disposizioni della presente raccomandazione cesseranno di applicarsi quando le disposizioni di tale regolamento diventano applicabili.

I fornitori di servizi di media stabiliti nell’Unione e, per quanto riguarda le azioni di cui alla sezione III, anche gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2022

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d’azione per la democrazia europea [COM(2020) 790 final].

(2)  Raccomandazione (UE) 2021/1534 della Commissione, del 16 settembre 2021, relativa alla garanzia della protezione, della sicurezza e dell’empowerment dei giornalisti e degli altri professionisti dei media nell’Unione europea (GU L 331 del 20.9.2021, pag. 8).

(3)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») [COM(2022) 177 final].

(4)  Raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione, del 27 aprile 2022, sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica») (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 30).

(5)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — I media europei nel decennio digitale: un piano d’azione per sostenere la ripresa e la trasformazione [COM(2020) 784 final].

(6)  Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303, del 28.11.2018, pag. 69).

(7)  Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).

(8)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(9)  Relazione integrale dell’Osservatorio del pluralismo dei media (2022), pag. 67.

(10)  Ad esempio in Francia con la legge 2016-1524 (la cosiddetta «legge Bloche») e in Portogallo con la legge 1/99 del 13 gennaio.

(11)  Raccomandazione CM/Rec (2018)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sul pluralismo dei media e la trasparenza della proprietà dei media.

(12)  Relazione integrale dell’Osservatorio del pluralismo dei media (2022), pag. 82.

(13)  R.A. Harder and P. Knapen, Media Councils in the Digital Age: An inquiry into the practices of media self-regulatory bodies in the media landscape today, vzw Vereniging van de Raad voor de Journalistiek, Bruxelles, 2021.

(14)  Il Forum europeo dei mezzi di informazione è stato istituito dalla Commissione nell’ambito del piano d’azione per i media e gli audiovisivi al fine di rafforzare la cooperazione con i portatori di interessi sulle questioni relative ai media.

(15)  Si vedano le registrazioni e il sommario dell’evento: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-news-media-forum-industrial-transformation-glance

(16)  Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 34).

(17)  Raccomandazione CM/Rec (2018)1 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri sul pluralismo dei media e la trasparenza della proprietà dei media.

(18)  Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(19)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(20)  Consiglio d’Europa: «La trasparenza della proprietà dei media può contribuire all’effettività del pluralismo dei media, in quanto il pubblico e le autorità di regolamentazione sono resi consapevoli delle strutture proprietarie che i media hanno alle spalle, che possono influenzare le politiche editoriali», dal preambolo della raccomandazione CM/Rec(2018)1 del Comitato dei ministri agli Stati membri sul pluralismo dei media e la trasparenza della proprietà dei media Osservatorio europeo dell’audiovisivo: «La trasparenza della proprietà dei media può stabilizzare e incrementare la fiducia nel fatto che di tale potere non verrà abusato per promuovere illecitamente gli interessi politici, economici e sociali dei rispettivi proprietari, ma che esso sarà utilizzato per il bene comune, in particolare per effettuare verifiche fattuali in relazione ai media», cfr. M. Cappello (ed.), Transparency of Media ownership, IRIS Special, Osservatorio europeo dell’audiovisivo, Strasburgo, 2021.

(21)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(22)  Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/66


DECISIONE n. 1/2022 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 6 settembre 2022

che modifica le tabelle III e IV del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 modificato [2022/1635]

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 (1), modificato dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 26 ottobre 2004, che modifica l’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati (2), di seguito «accordo», in particolare l’articolo 7 del protocollo n. 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, del protocollo n. 2 dell’accordo, l’Unione e la Confederazione svizzera, in quanto parti contraenti, hanno comunicato al comitato misto i prezzi interni di riferimento per il 2021 di tutte le materie prime alle quali si applicano misure di compensazione del prezzo. Da tali prezzi si evince che la situazione effettiva dei prezzi delle suddette materie prime nel territorio delle parti contraenti è cambiata.

(2)

È pertanto necessario aggiornare i prezzi interni di riferimento e le differenze di prezzo per le materie prime agricole di cui al protocollo n. 2, tabella III, dell’accordo, nonché adeguare gli importi di base delle materie prime agricole di cui alla tabella IV di detto protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell’accordo è così modificato:

a)

la tabella III è sostituita dal testo che figura nell’allegato I della presente decisione;

b)

nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2022

Per il comitato misto

Il presidente

p.p. Rita ADAM

Capomissione


(1)  GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

(2)  GU L 23 del 26.1.2005, pag. 19.


ALLEGATO I

«Tabella III

Prezzi interni di riferimento dell’UE e della Svizzera

Materia prima agricola

Prezzo interno di riferimento svizzero

Prezzo interno di riferimento dell’UE

Articolo 4, paragrafo 1

Differenza prezzo di riferimento svizzero/UE applicata in Svizzera

Articolo 3, paragrafo 3

Differenza prezzo di riferimento svizzero/UE applicata nell’UE

CHF per 100 kg netti

CHF per 100 kg netti

CHF per 100 kg netti

EUR per 100 kg netti

Frumento tenero

51,80

23,54

28,25

0,00

Frumento duro

-

-

1,20

0,00

Segale

42,80

18,50

24,30

0,00

Orzo

-

-

-

-

Granturco

-

-

-

-

Farina di frumento tenero

91,60

46,68

44,90

0,00

Latte intero in polvere

629,60

323,59

306,00

0,00

Latte scremato in polvere

420,10

260,22

159,90

0,00

Burro

1 128,35

409,97

718,40

0,00

Zucchero bianco

-

-

-

-

Uova

-

-

38,00

0,00

Patate fresche

40,05

17,05

23,00

0,00

Grasso vegetale

-

-

170,00

0,00 ».


ALLEGATO II

«b)

Importi di base di materie prime agricole di cui si tiene conto ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola

Importo di base applicato in Svizzera

articolo 3, paragrafo 2

Importo di base applicato nell’UE

articolo 4, paragrafo 2

CHF per 100 kg netti

EUR per 100 kg netti

Frumento tenero

23,00

0,00

Frumento duro

1,00

0,00

Segale

19,80

0,00

Orzo

-

-

Granturco

-

-

Farina di frumento tenero

36,60

0,00

Latte intero in polvere

248,45

0,00

Latte scremato in polvere

130,30

0,00

Burro

570,15

0,00

Zucchero bianco

-

-

Uova

30,95

0,00

Patate fresche

18,20

0,00

Grasso vegetale

138,55

0,00 ».


Rettifiche

22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/70


Rettifica del regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 173 del 30 giugno 2022 )

Pagina 27, articolo 1, paragrafo 2, nuovo articolo 6 quinquies, punto 1, lettera b):

anziché:

«b)

a partire dal 2023: come disposto all'articolo 6 bis, paragrafo 4.»

leggasi:

«b)

a partire dal 2023: come disposto all'articolo 6 bis, paragrafo 7.».


22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/71


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 458 del 22 dicembre 2021 )

Pagina 239, allegato che modifica l’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, punto 6, lettera ff), tabella, punto 111, ultima colonna, lettera b), frase introduttiva,

anziché:

«non è stato scortecciato e:»,

leggasi:

«è stato scortecciato e:».