ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 244 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 244/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1621 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014 (2), per attuare alcune misure di cui alla decisione 2013/798/PESC del Consiglio. |
(2) |
Il 29 luglio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2648 (2022). Tale risoluzione proroga le misure e modifica le deroghe all’embargo sulle armi. |
(3) |
Il 20 settembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1626 (3), che modifica la decisione 2013/798/PESC conformemente alla risoluzione UNSC 2648 (2022). |
(4) |
Poiché alcune di tali modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessaria un’azione normativa a livello dell’Unione per attuarle e procedere ad adeguamenti tecnici alla luce delle risoluzioni UNSC precedenti, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 224/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
In deroga all’articolo 2, i divieti ivi stabiliti non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione:
a) |
destinati unicamente al sostegno o all’uso da parte della missione multidimensionale integrata di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica centrafricana (MINUSCA), delle missioni dell’Unione e delle forze francesi dispiegate nella Repubblica centrafricana, nonché delle altre forze di Stati membri delle Nazioni Unite che forniscono formazione e assistenza, come notificato in conformità della lettera b); |
b) |
relativi alla fornitura di attrezzature non letali e alla prestazione di assistenza, inclusa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di riforma del settore della sicurezza («SSR») della Repubblica centrafricana, in coordinamento con la MINUSCA, a condizione che la fornitura di assistenza e servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni; |
c) |
relativi alla fornitura di materiale militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni; |
d) |
relativi all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Repubblica centrafricana da personale delle Nazioni Unite, personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, operatori dei media e operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; |
e) |
relativi alla fornitura di armi e munizioni, veicoli militari e componenti alle forze di sicurezza della Rca, comprese le istituzioni pubbliche preposte all’applicazione della legge, ove tali armi, munizioni, componenti e veicoli siano destinati unicamente al sostegno o all’uso nel processo di SSR della Rca, a condizione che la fornitura di tale assistenza o servizi sia stata preventivamente notificata al comitato delle sanzioni.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51.
(2) Regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2022/1626 del Consiglio, del 20 settembre 2022, che modifica la decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana (GU L 244 del 21.9.2022, pag. 17).
21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 244/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1622 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2022
che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 triquadragies, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Per il calcolo del requisito di fondi propri nell’ambito del metodo basato sulle sensibilità di cui agli articoli da 325 quinquies a 325 duodecies, i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato nel quadro del metodo standardizzato alternativo di cui agli articoli da 325 quater a 325 duoquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 impongono l’applicazione dei fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario specificati nella tabella 8 dell’articolo 325 triquadragies di detto regolamento a norma dell’atto delegato di cui all’articolo 461 bis. Poiché i mercati che costituiscono economie avanzate e quelli emergenti sono categorie reciprocamente esclusive, è opportuno chiarire che tutti i mercati che non costituiscono economie avanzate dovrebbero essere considerati mercati emergenti. |
(2) |
Nel determinare quali mercati costituiscono economie avanzate e quali costituiscono mercati emergenti, è necessario, da un lato, garantire condizioni di parità e, dall’altro, stabilire un metodo basato sul rischio. A tale riguardo la compilazione dell’elenco dei paesi che costituiscono economie avanzate è considerata la soluzione più appropriata alla luce del metodo seguito dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (nel seguito il «CBVB») e della necessità di conseguire un’attuazione comune della metodologia di calcolo dei relativi requisiti per il rischio di mercato in tutti gli Stati membri. Sebbene occorra tenere conto delle norme internazionali del CBVB, è opportuno specificare che i mercati degli Stati membri meno volatili di quelli riconosciuti come economie avanzate ai sensi di dette norme internazionali costituiscono economie di mercato avanzate piuttosto che emergenti. Peraltro la determinazione delle economie di mercato avanzate ed emergenti dovrebbe tenere debitamente conto dell’instaurazione di un mercato interno nell’Unione, dell’esistenza dello Spazio economico europeo e delle specificità relative ai paesi e territori d’oltremare di alcuni Stati membri. |
(3) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione. |
(4) |
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Economie avanzate e mercati emergenti
1. Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale conformemente all’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi riportati di seguito costituiscono economie avanzate:
a) |
gli Stati membri dell’Unione europea; |
b) |
i paesi e territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con la Danimarca, la Francia o i Paesi Bassi, comprese le Isole Færøer e quelli elencati nell’allegato II del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; |
c) |
i seguenti paesi terzi:
|
2. Al fine di specificare i fattori di ponderazione del rischio per le sensibilità ai prezzi a pronti degli strumenti di capitale e ai tassi dei pronti contro termine in strumenti di capitale a norma dell’articolo 325 triquadragies del regolamento (UE) n. 575/2013, i paesi non elencati al paragrafo 1 del presente articolo costituiscono mercati emergenti.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
21.9.2022 |
IT |
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L 244/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1623 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2022
recante deroga, per l’anno 2022, al regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il valore della produzione commercializzata, la strategia nazionale e il recupero dell’aiuto finanziario dell’Unione per gli impegni pluriennali nel settore degli ortofrutticoli a causa della crisi provocata dall’invasione russa dell’Ucraina
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 37, lettere a) e c), e l’articolo 173, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A causa dell’attuale crisi provocata dall’invasione russa dell’Ucraina del 24 febbraio 2022, che ha avuto inizio poco dopo la crisi COVID-19, gli agricoltori di tutti gli Stati membri si trovano confrontati a difficoltà eccezionali. È opportuno adottare misure volte a rispondere alle forti restrizioni alla circolazione, alla perturbazione delle catene di approvvigionamento e ai problemi logistici causati dall’invasione. Date le perturbazioni a lungo termine delle catene logistiche e di approvvigionamento, il grave scompenso del settore è destinato a protrarsi o addirittura a peggiorare. I problemi logistici hanno reso gli agricoltori dell’UE vulnerabili alle perturbazioni economiche causate dalla crisi, esponendoli attualmente a difficoltà finanziarie e problemi di liquidità. |
(2) |
In tutti gli Stati membri le organizzazioni di produttori riconosciute del settore degli ortofrutticoli e le loro associazioni incontrano difficoltà eccezionali nella pianificazione, gestione e attuazione dei programmi operativi. Data la possibilità che la situazione ritardi quest’attuazione, le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori potrebbero non riuscire a rispettare gli obblighi stabiliti per tali programmi operativi dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2). Risentendo delle interruzioni e perturbazioni dovute all’invasione russa dell’Ucraina, le organizzazioni di produttori incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità a causa delle disfunzioni nelle catene di approvvigionamento. La carenza di manodopera pone loro problemi logistici e difficoltà ad effettuare il raccolto, mentre le disfunzioni nella catena di approvvigionamento complicano la distribuzione al consumatore. La situazione si ripercuote direttamente sulla stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori e sulla loro capacità di attuare i programmi operativi. Influisce parimenti sulla capacità delle organizzazioni di produttori di varare misure ed azioni mirate per parare gli effetti della crisi. |
(3) |
Il deprezzamento della produzione ortofrutticola commercializzata causato dall’invasione russa dell’Ucraina si ripercuoterà pesantemente sull’importo dell’aiuto dell’Unione che le organizzazioni di produttori riceveranno l’anno successivo, in quanto per ciascuna di esse tale importo è calcolato in percentuale del valore della produzione commercializzata. Se nel 2022 dovessero verificarsi perdite ingenti di valore della produzione commercializzata per motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina, le organizzazioni di produttori rischierebbero di perdere il riconoscimento, in quanto uno dei criteri per goderne è raggiungere un determinato valore minimo della produzione commercializzata stabilito a livello nazionale. In quest’ipotesi sarebbe messa a repentaglio la stabilità a lungo termine delle organizzazioni di produttori. È pertanto opportuno stabilire che se nel 2022, per motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, un prodotto si deprezzerà di almeno il 35 %, il valore della produzione commercializzata nel 2022 sia fissato al 100 % del valore della produzione commercializzata nel periodo precedente. Tenuto conto dell’ampio impatto economico dell’invasione russa dell’Ucraina sul settore degli ortofrutticoli, la soglia del 65 % del valore della produzione commercializzata nel periodo precedente, prevista all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, risulta insufficiente per assicurare la stabilità economica e finanziaria delle organizzazioni di produttori colpite da tale deprezzamento. |
(4) |
Nel 2022 gli Stati membri dovrebbero inoltre essere dispensati dall’obbligo, imposto dall’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, di fissare nelle rispettive strategie nazionali le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione. Grazie a quest’esonero le organizzazioni di produttori dovrebbero godere di maggiore flessibilità per adottare misure atte a superare le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina nel settore degli ortofrutticoli. |
(5) |
Nell’interesse della stabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori, è opportuno astenersi dal recuperare e rimborsare al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), come previsto all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’aiuto finanziario dell’Unione erogato per gli impegni pluriennali nel settore degli ortofrutticoli, quali le azioni ambientali, qualora un’interruzione nel 2022 per motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina abbia impedito di conseguirne gli obiettivi a lungo termine. |
(6) |
Considerata la necessità di un’azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Poiché l’attuazione dei programmi operativi si basa sull’anno civile, è opportuno che le deroghe relative al massimale dell’aiuto finanziario dell’Unione e all’equilibrio tra le misure della strategia nazionale degli Stati membri di cui all’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2022, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroghe al regolamento delegato (UE) 2017/891 per l’anno 2022
1. In deroga all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/891, se nel 2022 un prodotto si deprezza di almeno il 35 % per motivi non imputabili alla responsabilità dell’organizzazione di produttori e che esulano dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari al 100 % del suo valore registrato nel precedente periodo di riferimento. L’organizzazione di produttori dimostra all’autorità competente dello Stato membro interessato il soddisfacimento di dette condizioni.
2. In deroga all’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2017/891, per il 2022 non si applica l’obbligo degli Stati membri di fissare nella strategia nazionale le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singola misura o tipo di azione in modo da garantire un equilibrio tra le diverse misure.
3. In deroga all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891, l’aiuto finanziario dell’Unione per gli impegni pluriennali, quali le azioni ambientali, non è recuperato e rimborsato al FEAGA se i relativi obiettivi a lungo termine e i benefici attesi non possono essere realizzati nel 2022 a causa dell’interruzione di tali impegni nel corso del 2022 per motivi collegati all’invasione russa dell’Ucraina.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).
21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 244/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1624 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 13, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell’Ungheria, dell’India, del Messico, della Polonia, del Sud Africa e dell’Ucraina («misure iniziali»). |
(2) |
Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (3), il Consiglio, in seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ha mantenuto le misure iniziali istituite sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sud Africa e dell’Ucraina. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Messico sono scadute il 18 agosto 2004 (4). Le misure sono state abrogate il 1o maggio 2004, data in cui l’Ungheria e la Polonia sono divenute membri dell’Unione europea. Le misure applicabili alle importazioni originarie dell’India sono scadute il 17 novembre 2010 (5). |
(3) |
Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (6), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della RPC alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, a seguito di un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base («misura antielusione»). Alcuni produttori esportatori coreani hanno ottenuto un’esenzione dalla misura antielusione in quanto non è risultato che eludessero i dazi antidumping definitivi. |
(4) |
Nel gennaio 2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 (7), il Consiglio, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha istituito il dazio antidumping sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni dalla Repubblica di Corea. Con lo stesso regolamento il Consiglio ha chiuso il procedimento per quanto riguarda le importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa. |
(5) |
Nell’aprile 2018, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/607 (8), la Commissione, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha istituito un dazio antidumping per quanto concerne le importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese esteso, tra l’altro, alla Repubblica di Corea. |
(6) |
I dazi antidumping definitivi attualmente in vigore ammontano al 60,4 %. |
1.2. Richiesta di modifica del nome
(7) |
Il 6 maggio 2020 Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, uno dei produttori esportatori coreani che hanno ottenuto un’esenzione dalla misura antielusione come indicato al considerando 3, ha informato la Commissione di avere modificato il proprio nome in Youngwire («Youngwire» o «società»). |
(8) |
Youngwire ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping esteso che le era stata concessa sotto il nome precedente. |
(9) |
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che Youngwire è stata oggetto di una riorganizzazione, anche attraverso l’acquisizione delle attività di un altro esportatore coreano che beneficia anch’esso dell’esenzione, ossia Dae Heung Industrial Co. Ltd. |
(10) |
La Commissione ha ritenuto che tali cambiamenti significativi, emersi nel contesto della richiesta di modifica del nome, avrebbero potuto incidere sull’ammissibilità della società ad un’esenzione dalle misure antielusione. |
(11) |
La Commissione ha pertanto ritenuto che vi fossero sufficienti elementi di prova del fatto che le circostanze sulla base delle quali è stata concessa l’esenzione a Youngwire sotto il nome precedente possano essere cambiate in misura significativa e che tali cambiamenti avessero carattere duraturo e giustificassero l’apertura di un riesame intermedio parziale. |
1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale
(12) |
Il 5 agosto 2021, sulla base delle informazioni di cui ai considerando da 9 a 11, la Commissione ha deciso di propria iniziativa di aprire un riesame intermedio parziale limitato alla verifica dell’esenzione concessa a Youngwire sotto il nome precedente, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. L’obiettivo del riesame era stabilire se Youngwire abbia ancora diritto ad un’esenzione dalla misura antielusione. |
1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame
(13) |
L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 30 giugno 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame»). Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell’inchiesta per valutare, tra l’altro, una possibile modificazione della configurazione degli scambi in seguito alla riorganizzazione della società e quali eventuali procedure e controlli ha istituito Youngwire al fine di impedire che i prodotti cinesi siano venduti come coreani, eludendo in tal modo i dazi. Dati più dettagliati, compresi dati di vendita e di acquisto a livello di transazione, sono stati raccolti per il periodo dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021 («periodo di riferimento»). |
1.5. Parti interessate
(14) |
Nell’avviso di apertura (9) le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare al riesame. La Commissione inoltre ha specificamente informato Youngwire in merito all’apertura del riesame, invitandola a partecipare. |
(15) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura del riesame e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. |
1.5.1. Questionari
(16) |
La Commissione ha inviato un questionario a Youngwire, che ha anche presentato una risposta al questionario. |
1.5.2. Visita di verifica
(17) |
La Commissione ha reperito e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per stabilire se Youngwire abbia ancora diritto ad un’esenzione dalla misura antielusione. È stata effettuata una visita di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi di Youngwire a Changwon e Busan, nella Repubblica di Corea. |
2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME
(18) |
Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei successivi riesami in previsione della scadenza, ossia cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della Repubblica popolare cinese («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificabili con i codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108119, 7312108319, 7312108519, 7312108919 e 7312109819), esteso agli stessi cavi spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813). |
3. VERIFICA DELL’ESENZIONE CONCESSA A YOUNG HEUNG/YOUNGWIRE
(19) |
Come indicato al considerando 12, l’attuale riesame intermedio parziale si è limitato a verificare se l’esenzione concessa a Youngwire sia ancora valida dopo la sua riorganizzazione. In particolare, l’inchiesta ha valutato se la società fosse impegnata in pratiche elusive, definite nell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. |
(20) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha verificato in primo luogo l’esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi concernente Youngwire in seguito alla sua riorganizzazione e alla modifica del nome. |
3.1. Modificazione della configurazione degli scambi
(21) |
Nel complesso le vendite all’esportazione di Youngwire nell’Unione si sono mantenute relativamente stabili durante il periodo dell’inchiesta di riesame, senza variazioni evidenti dopo la riorganizzazione. Sempre durante il periodo dell’inchiesta di riesame non si sono verificati aumenti delle importazioni dalla RPC prima o dopo la riorganizzazione. |
(22) |
Durante l’inchiesta antielusione, Youngwire era uno dei produttori collegati a un produttore esportatore della RPC soggetto alle misure iniziali. Non sono tuttavia emersi elementi di prova del fatto che tale rapporto sia stato instaurato o utilizzato per eludere le misure in vigore sulle importazioni originarie della RPC e pertanto l’esenzione è stata concessa. La presente inchiesta ha accertato che tale situazione è rimasta invariata dopo la riorganizzazione di Youngwire. |
(23) |
Dall’inchiesta è emerso inoltre che Youngwire ha acquistato un certo quantitativo del prodotto oggetto del riesame dalla sua società collegata nella RPC. Il prodotto oggetto del riesame acquistato dalla società collegata nella RPC prima e dopo la riorganizzazione e la modifica del nome tuttavia è stato rivenduto esclusivamente sul mercato interno della Repubblica di Corea e in altri mercati di esportazione, mentre non è stato esportato verso l’Unione. I volumi acquistati dalla società collegata inoltre non sono aumentati in seguito alla riorganizzazione. La Commissione ha pertanto concluso che non esistevano elementi di prova del fatto che né dopo la riorganizzazione di Youngwire né durante il periodo dell’inchiesta di riesame, si siano verificate modificazioni della configurazione degli scambi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, concernenti la società. |
3.2. Trasbordo di cavi d’acciaio prodotti in Cina attraverso la società collegata nella Repubblica di Corea
(24) |
La Commissione ha inoltre verificato l’esistenza di pratiche, processi o lavorazioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, che indicherebbero un’elusione. A tale proposito, la Commissione ha valutato in primo luogo se la produzione effettiva di cavi d’acciaio della società fosse sufficiente e corrispondesse alle vendite all’esportazione nell’Unione. La Commissione ha riscontrato che di fatto la produzione di cavi d’acciaio della società era sufficiente e corrispondeva alle vendite all’esportazione nell’Unione. |
(25) |
In secondo luogo, come indicato al considerando 21, la società ha anche acquistato un certo quantitativo del prodotto oggetto del riesame dalla sua società collegata nella RPC. La Commissione ha esaminato le procedure e i controlli intesi a impedire che i prodotti cinesi siano venduti come coreani, eludendo in tal modo i dazi. La Commissione ha pertanto esaminato i sistemi informatici di Youngwire utilizzati per il tracciamento dei prodotti di produzione propria nel processo di produzione e vendita e ha svolto controlli sostanziali sulle prove documentali intese a garantire che solo i prodotti esportati nell’Unione e fabbricati dalla società beneficiavano dell’esenzione dalle misure antielusione. L’esame ha compreso anche la verifica sostanziale delle transazioni effettuate nell’intero periodo dell’inchiesta di riesame. |
(26) |
Dall’inchiesta è emerso che il sistema di tracciamento della società garantiva che i prodotti che beneficiavano dell’esenzione dalla misura antielusione erano fabbricati da Youngwire nei suoi impianti di produzione nella Repubblica di Corea. |
(27) |
Su questa base, la Commissione ha concluso che i prodotti oggetto del riesame esportati nel mercato dell’Unione potevano essere tracciati inequivocabilmente e che durante il periodo dell’inchiesta di riesame la società non ha effettuato trasbordi di prodotti fabbricati in Cina nel mercato dell’Unione. |
3.3. Operazioni di assemblaggio
(28) |
La Commissione ha anche valutato l’esistenza di eventuali indicazioni di elusione delle misure antidumping in vigore nelle operazioni di assemblaggio, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(29) |
Secondo l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, un’operazione di assemblaggio è considerata elusiva delle misure vigenti nelle seguenti circostanze:
|
(30) |
La Commissione ha raccolto e verificato informazioni dettagliate sull’approvvigionamento delle materie prime, sui processi di produzione e sulla contabilità dei costi di Youngwire. Dall’inchiesta è emerso che il valore delle materie prime importate e utilizzate nel processo di produzione non superava la soglia del 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato, di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha accertato inoltre che il valore aggiunto ai pezzi originato superava la soglia del 25 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(31) |
Su tale base, l’inchiesta ha concluso che non esistevano operazioni di assemblaggio che sarebbero considerate elusive delle misure, a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Alla luce di tali risultanze non è stato necessario valutare i restanti criteri di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. |
4. CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
(32) |
Sulla base di quanto precede, l’inchiesta non ha stabilito pratiche di elusione concernenti Youngwire. Il riesame intermedio parziale si conclude pertanto senza revocare l’esenzione dai dazi estesi concessa a Youngwire. |
(33) |
La Commissione ha stabilito inoltre che la modifica del nome è stata correttamente registrata presso le autorità pertinenti nella Repubblica di Corea. Alla luce delle risultanze del riesame intermedio parziale, la modifica del nome e la relativa riorganizzazione non hanno comportato nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione, né potevano pregiudicare i diritti dell’esportatore di beneficiare dell’esenzione dalle misure antielusione come stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 e confermato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/607. |
(34) |
La modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 e in particolare l’esenzione dall’aliquota del dazio antidumping concessa alla società in questione. |
(35) |
La modifica del nome dovrebbe entrare in vigore alla data in cui la società ha informato la Commissione di avere modificato il proprio nome, come indicato al considerando 7. |
(36) |
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C969. |
(37) |
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. |
(38) |
La Commissione ha ricevuto osservazioni solamente da Youngwire. La società concordava con le risultanze e le conclusioni della Commissione. Essa ha tuttavia sottolineato che in considerazione delle lunghe procedure, ossia dei tempi del presente riesame intermedio e del ritardo nell’apertura dello stesso, la società aveva esportato il prodotto in esame nell’Unione sotto il nome di Young Heung Iron. In considerazione di ciò, la società ha chiesto che la modifica del nome prendesse effetto solo a partire dall’entrata in vigore dell’attuale regolamento o, in alternativa, ha chiesto alla Commissione di attribuire il codice addizionale A969 a Youngwire a partire dal 6 maggio 2020 e a Young Heung Iron & Steel Co., Ltd per il periodo compreso tra il 6 maggio 2020 e l’entrata in vigore dell’attuale regolamento. Secondo la società questa soluzione sarebbe in linea con le risultanze dell’inchiesta, in base alle quali i due nomi si riferivano alla stessa società. |
(39) |
A tale riguardo la Commissione ha concluso che Young Heung Iron & Steel Co., Ltd e Youngwire sono di fatto la stessa società ai fini del dazio antidumping. Poiché la società, sotto l’uno o l’altro nome, continua ad avere diritto all’esenzione dal dazio, la Commissione ha ritenuto opportuno che gli effetti del presente regolamento per quanto riguarda la modifica del nome della società si producano solo a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento. |
(40) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 è così modificato:
«Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam» |
A969» |
è sostituito da
«YOUNGWIRE, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam» |
A969» |
Il codice addizionale TARIC A969 precedentemente attribuito a Young Heung Iron & Steel Co., Ltd si applica a YOUNGWIRE, con effetto a decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Ungheria, dell’India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell’Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell’8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’India, del Sudafrica e dell’Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).
(4) Avviso di scadenza di misure antidumping (GU C 203 dell’11.8.2004, pag. 4).
(5) Avviso di scadenza di misure antidumping (GU C 311 del 16.11.2010, pag. 16).
(6) Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 400/2010, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l’inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell’11.5.2010, pag. 1).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d’acciaio originari del Sud Africa a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione, del 19 aprile 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 del 20.4.2018, pag. 40).
(9) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d’acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (GU C 313 del 5.8.2021, pag. 9).
DECISIONI
21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 244/15 |
DECISIONE (PESC) 2022/1625 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2022
relativa alle conseguenze della decisione dell’alto rappresentante sulla riorganizzazione delle strutture di gestione civile delle crisi nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna per quanto riguarda la funzione di comandante dell’operazione civile nelle missioni di gestione civile delle crisi
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Con decisione ADMIN(2022)50 del 3 agosto 2022, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha deciso di riorganizzare l’amministrazione centrale del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), in particolare per quanto riguarda la gestione della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), terzo trattino, della decisione 2010/427/UE del Consiglio (1). |
(2) |
In particolare, l’alto rappresentante ha deciso che a decorrere dal 16 settembre 2022 la CPCC sarà posta sotto l’autorità di un direttore operativo e non più sotto l’autorità di un direttore. |
(3) |
Il direttore operativo della CPCC eserciterà inoltre la funzione di comandante dell’operazione civile, sulla base e in conformità di ciascuna delle decisioni del Consiglio che istituiscono una missione di gestione civile delle crisi a norma dell’articolo 42, paragrafo 4, e dell’articolo 43, paragrafo 2, del trattato dell’Unione europea. |
(4) |
Di conseguenza, e al fine di garantire la certezza del diritto, tutti i riferimenti al direttore della CPCC contenuti nelle attuali decisioni del Consiglio che istituiscono una missione di gestione civile delle crisi dovrebbero essere intesi, a decorrere dal 16 settembre 2022, come riferimenti al direttore operativo della CPCC. Le future decisioni del Consiglio intese a istituire una missione di gestione civile delle crisi dovrebbero prevedere che il direttore operativo della CPCC eserciti la funzione di comandante dell’operazione civile, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
A seguito della decisione dell’alto rappresentante di porre la capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) nell’ambito del SEAE sotto l’autorità di un direttore operativo, le pertinenti disposizioni delle vigenti decisioni del Consiglio intese a istituire una missione di gestione civile delle crisi, secondo le quali il direttore della CPCC è il comandante dell’operazione civile, si applicano al direttore operativo della CPCC.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 16 settembre 2022.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).
21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 244/17 |
DECISIONE (PESC) 2022/1626 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2022
recante modifica della decisione 2013/798/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/798/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana. |
(2) |
Il Consiglio ritiene che il titolo della decisione 2013/798/PESC debba essere modificato. |
(3) |
Il 29 luglio 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2648 (2022). Tale risoluzione proroga le misure e modifica le deroghe concernenti l’embargo sulle armi. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/798/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/798/PESC è così modificata:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente:
|
2) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione 2013/798/PESC del Consiglio, del 23 dicembre 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 51).
21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 244/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1627 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2022
che modificala decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri
[notificata con il numero C(2022) 6786]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. |
(2) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI. |
(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione. |
(5) |
L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2022/1483 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Germania, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo, di cui era necessario tenere conto in tale allegato. |
(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1483, la Germania, la Spagna, la Francia e i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI in stabilimenti in cui in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nel Land della Bassa Sassonia in Germania, nella provincia di Guadalajara in Spagna, nei dipartimenti di Ain, Ille-et-Vilaine, Meuse e Somme in Francia, nelle province di Gelderland, Friesland, Noord-Holland, Overijssel, Zuid-Holland e Utrecht nei Paesi Bassi. |
(7) |
Le autorità competenti di Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai. |
(8) |
Inoltre alcuni focolai confermati in Germania e nei Paesi Bassi sono situati nelle immediate vicinanze del confine tra questi due Stati membri. Di conseguenza le autorità competenti di questi Stati membri hanno debitamente collaborato all'istituzione delle necessarie zone di protezione e di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che dette zone di protezione e di sorveglianza si estendono nel territorio sia dei Paesi Bassi che della Germania. |
(9) |
La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi in collaborazione con tali Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI. |
(10) |
Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare le zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(12) |
Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 si applica fino al 30 settembre 2022. La durata delle restrizioni applicabili nelle zone soggette a restrizioni istituite da Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687 va però al di là del 30 settembre 2022. |
(13) |
Considerato altresì che i virus dell'HPAI continuano a essere rilevati nei volatili selvatici nell'Unione e che gli uccelli selvatici migratori rischiano di diffondere la malattia durante la stagione migratoria autunnale, vi è un rischio crescente di ulteriori focolai nel pollame e nei volatili in cattività. |
(14) |
È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 fino al 30 settembre 2023 per coprire il prossimo ciclo migratorio annuale degli uccelli selvatici migratori. Tale proroga tiene conto anche degli attuali sviluppi della situazione epidemiologica relativa all'HPAI nell'Unione e dei relativi rischi per la sanità animale derivanti da possibili ulteriori focolai di tale malattia. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 4 di detta decisione di esecuzione. |
(15) |
Inoltre, durante i recenti periodi ad alto rischio della migrazione autunnale e primaverile dei volatili selvatici, è stato confermato un numero elevato di focolai nel pollame e nei volatili in cattività nell'Unione. Di conseguenza il numero delle aree elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641, che rappresentano le zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri per tali focolai, è aumentato in modo significativo ed è diventato difficile individuare quali aree corrispondono a quali focolai. Per facilitare una migliore comprensione del corrispondente legame tra i vari focolai e le rispettive zone soggette a restrizioni, è pertanto opportuno aggiungere una nuova colonna alle tabelle di cui all'allegato, parti A e B, della decisione di esecuzione (UE) 2021/641, al fine di includere il numero di riferimento del particolare focolaio, quale notificato dallo Stato membro alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema di informazione sulle malattie animali (ADIS) in conformità all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (5). |
(16) |
Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello di Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Germania, Spagna, Francia e Paesi Bassi in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e la durata delle misure in esse applicabili. |
(17) |
Nelle tabelle di cui all'allegato, parti A e B, della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe inoltre essere aggiunta una nuova colonna per includere i numeri di riferimento ADIS dei focolai corrispondenti alle zone elencate come zone di protezione e di sorveglianza. |
(18) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641. |
(19) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile. |
(20) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è così modificata:
1) |
all'articolo 4, la data «30 settembre 2022» è sostituita dalla data «30 settembre 2023»; |
2) |
l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1483 della Commissione, del 2 settembre 2022, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 233 dell'8.9.2022, pag. 52).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni (GU L 412 dell'8.12.2020, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO
PARTE A
Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2
Stato membro: Germania
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
NIEDERSACHSEN |
||
DE-HPAI(P)-2022-00046 |
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen |
21.9.2022 |
DE-HPAI(P)-2022-00051 |
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel |
3.10.2022 |
DE-HPAI(P)-2022-00047 |
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist |
22.9.2022 |
DE-HPAI(P)-2022-00050 |
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist |
4.10.2022 |
DE-HPAI(P)-2022-00045 |
Landkreis Oldenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte. |
15.9.2022 |
DE-HPAI(P)-2022-00046 |
Landkreis Osnabrück 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage. |
21.9.2022 |
DE-HPAI(P)-2022-00048 |
Landkreis Vechta 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf. |
24.9.2022 |
DE-HPAI(P)-2022-00049 |
Landkreis Grafschaft Bentheim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842 Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar. |
28.9.2022 |
Stato membro: Spagna
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
ES-HPAI(P)-2022-00033 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 |
7.9.2022 |
ES-HPAI(P)-2022-00034 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 |
13.9.2022 |
ES-HPAI(P)-2022-00035 |
Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977 |
23.9.2022 |
ES-HPAI(P)-2022-00036 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795, lat 40,7275418 |
17.10.2022 |
Stato membro: Francia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Département: Ain (01) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01372 FR-HPAI(P)-2022-01374 |
CHALAMONT DOMPIERRE-SUR-VEYLE LE PLANTAY MARLIEUX SAINT-NIZIER-LE-DESERT SAINT-PAUL-DE-VARAX |
17.9.2022 |
Département: Ille-et-Vilaine (35) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01373 |
LA CHAPELLE-DU-LOU IRODOUËR LANDUJAN MEDREAC SAINT-PERN |
21.9.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01376 |
ST ONEN LA CHAPELLE en totalité LE CROUAIS en totalité ST MEEM LE GRAND en totalité MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 |
30.9.2022 |
Département: Meuse (55) |
||
FR-HPAI(P)-2022-1375 |
BISLEE entiere CHAUVONCOURT entiere HAN-SUR-MEUSE entiere KOEUR-LA-GRANDE entiere KOEUR-LA-PETITE entiere SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division. |
2.10.2022 |
Département: Morbihan (56) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01371 |
MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l'ouest de la D 106 MOHON Partie de la commune au nord de la D 2 |
15.9.2022 |
Département: Somme (80) |
||
FR-HPAI(NON-P)-2022-00229 |
FOREST-L'ABBAYE HAUTVILLERS-OUVILLE LAMOTTE-BULEUX LE TITRE NOUVION SAILLY-FLIBEAUCOURT |
20.9.2022 |
FR-HPAI(NON-P)-2022-00228 |
BONNAY CORBIE FRANVILLERS HEILLY MERICOURT-L'ABBE RIBEMONT-SUR-ANCRE VAUX-SUR-SOMME |
20.9.2022 |
Stato membro: Paesi Bassi
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Municipality Medemblik, province Noordholland |
||
NL-HPAI(NON-P)-2022-00591 |
Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081 |
14.9.2022 |
Municipality Nissewaard, province Zuidholland |
||
NL-HPAI(NON-P)-2022-00588 |
Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625 |
15.9.2022 |
Municipality Nieuwkoop, province Zuidholland |
||
NL-HPAI(NON-P)-2022-00592 |
Those parts of the municipality Nieuwkoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.71467 lat 52.17179. |
17.9.2022 |
Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland |
||
NL-HPAI(P)-2022-00059 |
Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.88817 lat 53.33674 |
24.9.2022 |
Municipality Barneveld, province Gelderland |
||
NL-HPAI(P)-2022-00060 |
Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63505 lat 52.1597 |
23.9.2022 |
Municipality Bunschoten Spakenburg, province Utrecht |
||
NL-HPAI(NON-P)-2022-00593 |
Those parts of the municipality Bunschoten-Spakenburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.38899 lat 52.214482. |
22.9.2022 |
Municipality Waadhoeke, province Friesland |
||
NL-HPAI(P)-2022-00061 |
Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.58397 lat 53.21831 |
24.9.2022 |
Municipality Hollands Kroon, province Noordholland |
||
NL-HPAI(NON-P)-2022-00604 |
Those parts of the municipality Hollands Kroon contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.06838 lat 52.89744 |
27.9.2022 |
Municipality Klazienaveen, province Drenthe |
||
DE-HPAI(P)-2022-00047 |
Those parts of the municipality Klazienaveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.104553 lat 52.73651 |
22.9.2022 |
Municipality Hardenberg, Province Overijssel |
||
DE-HPAI(P)-2022-00049 |
Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.734908, lat 52.622842. |
28.9.2022 |
Province Overijssel |
||
DE-HPAI(P)-2022-00050 |
Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle Twist of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247 |
3.10.2022 |
Municipality De Krim, province Overijssel |
||
NL-HPAI(P)-2022-00062 |
Those parts of the municipality De Krim contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,59576, lat 52, 64419 |
30.9.2022 |
Municipality Barneveld IV, province Gelderland |
||
NL-HPAI(P)-2022-00063 |
Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.598911 lat 52.1420635 |
27.9.2022 |
Stato membro: Portogallo
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
PT-HPAI(P)-2022-00007 |
The parts of Vendas Novas and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W |
28.9.2022 |
PT-HPAI(P)-2022-00008 |
The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W |
21.10.2022 |
PARTE B
Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3
Stato membro: Germania
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
||||||
NIEDERSACHSEN |
||||||||
DE-HPAI(P)-2022-00051 |
Landkreis Ammerland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinde Edewecht. |
12.10.2022 |
||||||
DE-HPAI(P)-2022-00046 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Essen, Lastrup und Löningen. |
30.9.2022 |
||||||
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen. |
22.9.2022 - 30.9.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00051 |
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek und Garrel, sowie der Städte Friesoythe und Cloppenburg. |
12.10.2022 |
||||||
Landkreis Cloppenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel |
4.10.2022 - 12.10.2022 |
|||||||
Landkreis Oldenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505 Betroffen sind Teile der Gemeinden Wardenburg und Großenkneten. |
12.10.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00047 |
Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist |
1.10.2022 |
||||||
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist |
23.9.2022 - 1.10.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00046 |
Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dohren und Herzlake. |
30.9.2022 |
||||||
Landkreis Osnabrück 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Ankum, Badbergen, Berge, Bippen, Eggermühlen, Kettenkamp, Nortrup, Menslage und Quakenbrück. |
30.9.2022 |
|||||||
Landkreis Osnabrück 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401/ 52.671550 Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage. |
22.9.2022 - 30.9.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00050 |
Landkreis Emsland 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist. |
13.10.2022 |
||||||
Landkreis Emsland 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247 Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist. |
5.10.2022 - 13.10.2022 |
|||||||
NL-HPAI(P)-2022-00062 |
Landkreis Grafschaft Bentheim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.595763 / 52.644188 Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar. |
9.10.2022 |
||||||
DE-HPAI(P)-2022-00042 DE-HPAI(P)-2022-00043 DE-HPAI(P)-2022-00044 |
Landkreis Vechta Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage, Holdorf, Bakum, Lohne (Oldenburg), Steinfeld (Oldenburg), Holdorf, Neuenkirchen-Vörden und Damme. |
22.9.2022 |
||||||
Landkreis Vechta Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage und Holdorf. |
14.9.2022 - 22.9.2022 |
|||||||
Landkreis Osnabrück Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen, Quakenbrück, Gehrde und Bersenbrück. |
22.9.2022 |
|||||||
Landkreis Osnabrück Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen. |
14.9.2022 - 22.9.2022 |
|||||||
Landkreis Cloppenburg Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:
Betroffen sind Teile der Gemeinde Essen (Oldenburg). |
22.9.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00045 |
Landkreis Oldenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Dünsen, Ganderkesee, Groß Ippener, Hatten, Harpstedt, Hude, Kirchseelte, Prinzhöfte, Wildeshausen und Winkelsett. |
24.9.2022 |
||||||
Landkreis Oldenburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638 Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte. |
16.9.2022 - 24.9.2022 |
|||||||
Stadt Delmenhorst 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638 Betroffen ist ein Teil der Stadt Delmenhorst. |
24.9.2022 |
|||||||
Landkreis Diepholz 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638 Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Stuhr. |
24.9.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00048 |
Landkreis Vechta 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne, Steinfeld, Holdorf und der Stadt Vechta. |
3.10.2022 |
||||||
Landkreis Vechta 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191 Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf. |
25.9.2022 - 3.10.2022 |
|||||||
Landkreis Cloppenburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191 Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln und Essen. |
3.10.2022 |
|||||||
Landkreis Osnabrück 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191 Betroffen sind Teile der Gemeinden Badbergen, Gehrde und Quakenbrück. |
3.10.2022 |
|||||||
DE-HPAI(P)-2022-00049 |
Landkreis Grafschaft Bentheim 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842 Betroffen sind Teile der Gemeinden Emlichheim, Itterbeck, Laar, Wielen und Wilsum. |
7.10.2022 |
||||||
Landkreis Grafschaft Bentheim 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842 Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar. |
29.9.2022 - 7.10.2022 |
Stato membro: Spagna
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
ES-HPAI(P)-2022-00033 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 |
16.9.2022 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 |
8.9.2022 - 16.9.2022 |
|
ES-HPAI(P)-2022-00034 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 |
22.9.2022 |
Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 |
14.9.2022 - 22.9.2022 |
|
ES-HPAI(P)-2022-00035 |
Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977 |
2.10.2022 |
Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977 |
24.9.2022 - 2.10.2022 |
|
ES-HPAI(P)-2022-00036 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418 |
26.10.2022 |
Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418 |
18.10.2022 - 26.10.2022 |
Stato membro: Francia
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
Département: Ain (01) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01372 FR-HPAI(P)-2022-01374 |
BOULIGNEUX CERTINES CHATENAY CHATILLON-LA-PALUD CONDEISSIAT CRANS DRUILLAT LA CHAPELLE-DU-CHATELARD LA TRANCLIERE LENT RIGNIEUX-LE-FRANC ROMANS SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC SAINT-GEORGES-SUR-RENON SAINT-GERMAIN-SUR-RENON SANDRANS SERVAS VARAMBON VERSAILLEUX VILLARS-LES-DOMBES VILLETTE-SUR-AIN |
26.9.2022 |
CHALAMONT DOMPIERRE-SUR-VEYLE LE PLANTAY MARLIEUX SAINT-NIZIER-LE-DESERT SAINT-PAUL-DE-VARAX |
18.9.2022 - 26.9.2022 |
|
Département: Côtes-d'Armor (22) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01371 |
Coëtlogon Commune en totalité Illifaut Commune en totalité Gomené Partie de la commune située au sud de la N164 Merdrignac Partie de la commune située au sud de la N164 Plumieux Commune en totalité |
24.9.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01373 |
LA CHAPELLE-BLANCHE GUENROC GUITTE PLOUASNE SAINT-MADEN TREFUMEL |
30.9.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01376 |
LOSCOUËT-SUR-MEU PLUMAUGAT SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE TREMOREL |
9.10.2022 |
Département: Ille-et-Vilaine (35) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01373 |
LA BAUSSAINE BECHEREL BEDEE CARDROC LA CHAPELLE-CHAUSSEE LONGAULNAY MINIAC-SOUS-BECHEREL MONTAUBAN-DE-BRETAGNE LA NOUAYE QUEDILLAC ROMILLE |
30.9.2022 |
LA CHAPELLE-DU-LOU IRODOUËR LANDUJAN MEDREAC SAINT-PERN |
21.9.2022 - 30.9.2022 |
|
FR-HPAI(P)-2022-01376 |
QUEDILLAC en totalité GAEL en totalité MUEL en totalité BOISGERVILLY en totalité BLERUAIS en totalité SAINT MAUGAN en totalité SAINT UNIAC en totalité IFFENDIC partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 |
9.10.2022 |
ST ONEN LA CHAPELLE en totalité LE CROUAIS en totalité ST MEEM LE GRAND en totalité MEDREAC en totalité MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164 |
1.10.2022 - 9.10.2022 |
|
Departement: Meuse (55) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01375 |
APREMONT-LA-FORET entiere BANNONCOURT entiere BAUDREMONT entiere BONCOURT-SUR-MEUSE entiere CHONVILLE-MALAUMONT entiere COURCELLES-EN-BARROIS entiere DOMPCEVRIN entiere FRESNES-AU-MONT entiere GIMECOURT entiere GRIMAUCOURT-PRES-SAMPIGNY entiere LAHAYMEIX entiere LAMORVILLE entiere LEROUVILLE entiere LIGNIERES-SUR-AIRE entiere MAIZEY entiere MECRIN entiere MENIL-AUX-BOIS entiere LES PAROCHES entiere PONT-SUR-MEUSE entiere ROUVROIS-SUR-MEUSE entiere RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL entiere SAINT-JULIEN-SOUS-LES-COTES entiere SAINT-MIHIEL Nord D907 - Av 40e division. SAMPIGNY entiere VADONVILLE entiere VALBOIS entiere VILLOTTE-SUR-AIRE entiere |
11.10.2022 |
BISLEE entiere CHAUVONCOURT entiere HAN-SUR-MEUSE entiere KOEUR-LA-GRANDE entiere KOEUR-LA-PETITE entiere SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division. |
3.10.2022 - 11.10.2022 |
|
Departement: Morbihan (56) |
||
FR-HPAI(P)-2022-01370 |
AUGAN Partie de la commune à l'est de la D134 CAMPENEAC Partie de la commune au nord de la D 724 et à l'est de la D134 CARO Partie de la commune au sud de la D 166 et à l'ouest de la D 8 GOURHEL Partie de la commune au nord de la D 724 LOYAT Commune entière MISSIRIAC Commune entière MONTENEUF Commune entière MONTERREIN Partie de la commune à l'ouest de la D 8 MONTERTELOT Commune entière PLOERMEL Partie de la commune à l'ouest des D 8 et D 766 et au nord de la D 724 PORCARO Commune entière REMINIAC Commune entière RUFFIAC Commune entière SAINT-ABRAHAM Commune entière TAUPONT Commune entière TREAL Commune entière VAL D'OUST Commune entière |
18.9.2022 |
FR-HPAI(P)-2022-01371 |
BRIGNAC Commune entière EVRIGUET Commune entière GUILLIERS Commune entière LA TRINITE-PORHOET Commune entière LES FORGES Partie de la commune à l'est de la D 117 MAURON Partie de la commune à l'ouest de la D 304 jusqu'à la D 766 et à l'ouest de la D766 MENEAC Partie de la commune au nord de la D 763 et à l'est de la D 106 MOHON Partie de la commune au sud de la D 2 SAINT-BRIEUC-DE-MAURON Commune entière SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES Commune entière |
24.9.2022 |
MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l'ouest de la D 106 MOHON Partie de la commune au nord de la D 2 |
15.9.2022 - 24.9.2022 |
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Département: Somme (80) |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00229 |
ABBEVILLE AGENVILLERS BERNAY-EN-PONTHIEU BOISMONT BUIGNY-SAINT-MACLOU CAHON CAMBRON CANCHY CAOURS CRECY-EN-PONTHIEU DOMVAST DRUCAT FONTAINE-SUR-MAYE FOREST-MONTIERS FROYELLES GRAND-LAVIERS MACHIEL MACHY MILLENCOURT-EN-PONTHIEU NEUFMOULIN NEUILLY-L'HOPITAL NOYELLES-SUR-MER PONTHOILE PORT-LE-GRAND SAIGNEVILLE |
29.9.2022 |
FOREST-L'ABBAYE HAUTVILLERS-OUVILLE LAMOTTE-BULEUX LE TITRE NOUVION SAILLY-FLIBEAUCOURT |
21.9.2022 - 29.9.2022 |
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FR-HPAI(NON-P)-2022-00228 |
ALBERT AUBIGNY BAIZIEUX BAVELINCOURT BEAUCOURT-SUR-L'HALLUE BEHENCOURT BOUZINCOURT BRESLE BUIRE-SUR-L'ANCRE BUSSY-LES-DAOURS CERISY CHIPILLY CONTAY DAOURS DERNANCOURT ETINEHEM-MERICOURT FOUILLOY FRECHENCOURT HAMELET HENENCOURT LAHOUSSOYE LAMOTTE-WARFUSEE LAVIEVILLE LE HAMEL MEAULTE MILLENCOURT MONTIGNY-SUR-L'HALLUE MORCOURT MORLANCOURT PONT-NOYELLES QUERRIEU SAILLY-LAURETTE SAILLY-LE-SEC SAINT-GRATIEN SENLIS-LE-SEC TREUX VADENCOURT VAIRE-SOUS-CORBIE VECQUEMONT VILLE-SUR-ANCRE VILLERS-BRETONNEUX WARLOY-BAILLON |
29.9.2022 |
BONNAY CORBIE FRANVILLERS HEILLY MERICOURT-L'ABBE RIBEMONT-SUR-ANCRE VAUX-SUR-SOMME |
21.9.2022 - 29.9.2022 |
Stato membro: Paesi Bassi
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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Municipality Kapelle, province Zeeland |
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NL-HPAI(P)-2022-00056 |
10km gebiedsbeschrijving Schore
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16.9.2022 |
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Those parts of the municipality Kapelle contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.0, lat 51.46. |
8.9.2022 - 16.9.2022 |
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Municipality Vlaardingen, province Zuidholland |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00575 |
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16.9.2022 |
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Those parts of the municipality Vlaardingen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.35 lat 51.93. |
8.9.2022 - 16.9.2022 |
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Municipality Buren, province Gelderland |
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NL-HPAI(P)-2022-00057 |
10km beschrijving Maurik
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17.9.2022 |
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Those parts of the municipality Buren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.39 lat 51.95. |
9.9.2022 - 17.9.2022 |
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Municipality Lunteren, province Gelderland |
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NL-HPAI(P)-2022-00058 |
10km gebiedsbeschrijving Lunteren XI
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17.9.2022 |
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Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.12 |
9.9.2022 - 17.9.2022 |
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Municipality Medemblik, province Noordholland |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00591 |
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23.9.2022 |
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Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081 |
15.9.2022 - 23.9.2022 |
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Municipality Nissewaard, province Zuidholland |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00588 |
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24.9.2022 |
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Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625 |
15.9.2022 - 24.9.2022 |
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Municipality Nieuwkoop, province Zuidholland |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00592 |
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26.9.2022 |
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Those parts of the municipality Nieuwkoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.71467 lat 52.17179. |
18.9.2022 - 26.9.2022 |
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Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland |
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NL-HPAI(P)-2022-00059 |
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3.10.2022 |
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Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.88817 lat 53.33674 |
25.9.2022 - 3.10.2022 |
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Municipality Barneveld, province Gelderland |
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NL-HPAI(P)-2022-00060 |
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2.10.2022 |
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Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63505 lat 52.1597 |
24.9.2022 - 2.10.2022 |
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Municipality Bunschoten-Spakenburg province Gelderland |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00593 |
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1.10.2022 |
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Those parts of the municipality Bunschoten-Spakenburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.38899 lat 52.214482. |
23.9.2022 - 1.10.2022 |
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Municipality Waadhoeke, province Friesland |
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NL-HPAI(P)-2022-00061 |
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3.10.2022 |
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Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.58397 lat 53.21831 |
25.9.2022 - 3.10.2022 |
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Municipality Hollands Kroon, province Noordholland |
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NL-HPAI(NON-P)-2022-00604 |
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6.10.2022 |
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Those parts of the municipality Hollands Kroon contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.06838 lat 52.89744 |
28.9.2022 - 6.10.2022 |
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Municipality Klazienaveen, province Drenthe |
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DE-HPAI(P)-2022-00047 |
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1.10.2022 |
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Those parts of the municipality Klazienaveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.104553 lat 52.73651 |
23.9.2022 - 1.10.2022 |
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Municipality Hardenberg, Province Overijssel |
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DE-HPAI(P)-2022-00049 |
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7.10.2022 |
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Those parts of the municipality Laar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.734908, lat 52.622842 |
29.9.2022 - 7.10.2022 |
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Province Overijssel |
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DE-HPAI(P)-2022-00050 |
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12.10.2022 |
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Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247 |
4.10.2022 - 12.10.2022 |
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Municipality De Krim , province Overijssel |
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NL-HPAI(P)-2022-00062 |
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9.10.2022 |
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Those parts of the municipality De Krim contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,59576, lat 52, 64419 |
1.10.2022 - 9.10.2022 |
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Municipality Barneveld IV, province Gelderland |
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NL-HPAI(P)-2022-00063 |
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6.10.2022 |
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Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.598911 lat 52.1420635 |
28.9.2022 - 6.10.2022 |
Stato membro: Portogallo
Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Area comprendente |
Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
PT-HPAI(P)-2022-00007 |
The parts of Torres Vedras, Montemor-o-Novo and Montijo municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W |
7.10.2022 |
The parts of Torres Vedras and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W |
29.9.2022 - 7.10.2022 |
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PT-HPAI(P)-2022-00008 |
The parts of Benavente, Montijo and Coruche municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W |
30.10.2022 |
The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W |
22.10.2022 - 30.10.2022 |
PARTE C
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis.
* |
Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.. |
Rettifiche
21.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 244/70 |
Rettifica del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243 del 20 settembre 2022 )
Pagina 32, articolo 31, paragrafo 1:
anziché:
«1. |
I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante un processo di riciclaggio basato su una tecnologia di riciclaggio idonea per la quale il presente regolamento prevede l'autorizzazione individuale dei processi di riciclaggio e per la quale è stata presentata una domanda valida all'autorità competente conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 282/2008, o per la quale è presentata una richiesta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento al più tardi possono essere immessi sul mercato fino al ritiro della richiesta da parte del richiedente o fino all'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che rilascia o rifiuta l'autorizzazione del processo di riciclaggio a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.» |
leggasi:
«1. |
I materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata ottenuti mediante un processo di riciclaggio basato su una tecnologia di riciclaggio idonea per la quale il presente regolamento prevede l'autorizzazione individuale dei processi di riciclaggio e per la quale è stata presentata una domanda valida all'autorità competente conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 282/2008, o per la quale è presentata una richiesta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, o all'articolo 22, paragrafo 1, del presente regolamento al più tardi il 10 luglio 2023 possono essere immessi sul mercato fino al ritiro della richiesta da parte del richiedente o fino all'adozione, da parte della Commissione, di una decisione che rilascia o rifiuta l'autorizzazione del processo di riciclaggio a norma dell'articolo 19, paragrafo 1.». |