ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 237

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
14 settembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1522 della Commissione, dell'8 settembre 2022, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1523 della Commissione, dell'8 settembre 2022, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1524 della Commissione, dell'8 settembre 2022, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

9

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1525 della Commissione, del 13 settembre 2022, relativo all’autorizzazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina prodotti mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

12

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1526 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che autorizza l’avvio di negoziati con il Canada per un accordo sui principi generali della partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione e sull’associazione del Canada a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

17

 

*

Decisione (UE) 2022/1527 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che autorizza l’avvio di negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione e sull’associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

18

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

14.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 237/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1522 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2022

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivazioni

1)

2)

3)

Sistema di fissazione della colonna vertebrale sotto forma di kit comprendente, fra l’altro, viti, barre, piastre, ganci e connettori laterali, da impiantare nel corpo umano per diversi trattamenti medici.

In funzione della diagnosi medica (frattura, deformazione ecc. della colonna vertebrale) varie parti dell’articolo possono essere assemblate per formare un sistema di fissazione della colonna vertebrale (ossia un impianto) durante un’operazione. L’impianto unisce e sostiene le vertebre, ad esempio, dopo una frattura o le riallinea, ad esempio, in caso di scoliosi o le mantiene in posizione e sostiene, ad esempio, in caso di malattie degenerative dei dischi.

L’articolo può essere usato indifferentemente per ciascuno di tali trattamenti medici.

(Cfr. l’immagine di un prodotto assemblato) (*1)

9021 10 90

La classificazione è determinata dalle regole generali (RGI) 1, 2 a), 3 c) e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 6 del capitolo 90 della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 9021 , 9021 10 , 9021 10 10 e 9021 10 90 .

L’articolo non assemblato presenta le caratteristiche essenziali dell’articolo finito ai sensi della RGI 2 a). L’articolo finito è un apparecchio (un sistema di fissazione della colonna vertebrale) che, una volta impiantato nel corpo umano, unisce le vertebre o le mantiene o rimette in posizione. A seconda della funzione effettiva svolta dall’articolo nel corpo, si tratta di un apparecchio per fratture (del codice NC 9021 10 90 ) o di un apparecchio per ortopedia (del codice NC 9021 10 10 ). Nella funzione di apparecchio per ortopedia previene o corregge certe deformazioni del corpo (ad esempio nel caso della scoliosi) oppure sostiene o mantiene a posto parti del corpo (ad esempio nel caso della malattia degenerativa dei dischi) ai sensi della nota 6 del capitolo 90.

La classificazione nel codice NC 9021 90 90 è esclusa in quanto il prodotto rientra in voci più specifiche.

Al momento dell’importazione non sono conosciuti né l’utilizzo effettivo né la destinazione dell’articolo come apparecchio per fratture o per ortopedia. La destinazione dell’articolo non è inerente allo stesso in quanto non è possibile determinare dalle sue caratteristiche e proprietà oggettive se è destinato ad essere utilizzato come apparecchio per fratture o per ortopedia, in quanto può servire indifferentemente per le due finalità.

Di conseguenza al momento dell’importazione la funzione principale dell’articolo ai sensi della nota 3 del capitolo 90 e della nota 3 della sezione XVI non è nota né può essere determinata dalle caratteristiche e proprietà oggettive dello stesso. L’articolo deve pertanto essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione ai sensi delle RGI 3 c) e 6.

L’articolo deve di conseguenza essere classificato nel codice NC 9021 10 90 fra gli oggetti e apparecchi per fratture.

Image 1


(*1)  L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.


14.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 237/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1523 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2022

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (Codice NC)

Motivazioni

1)

2)

3)

Articolo tessile confezionato di forma rettangolare costituito al 100 % da fibre sintetiche o artificiali, detto anche «sottocoperta elettrica», con angoli arrotondati, di dimensioni 150 × 80 cm circa, composto da due strati di tessuto non tessuto della voce 5603 . Un nastro cucito di tessuto a maglia circonda il bordo dell’intero articolo. Può essere dotato di strisce elastiche per il fissaggio al materasso.

L’articolo non è imbottito né guarnito internamente.

È dotato di un’unità di riscaldamento elettrica integrata con alimentazione elettrica amovibile di 220-240 V e di un interruttore per regolare diverse impostazioni di calore.

L’articolo è progettato per essere collocato tra il materasso ed il lenzuolo, per riscaldare il letto. Non copre la parte del materasso dove si posa la testa di una persona. Secondo il manuale di istruzioni può essere lavato dopo essere stato staccato dall’alimentazione elettrica.

(Cfr. immagine) (*1)

6307 90 98

La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 7 f) della sezione XI, dalla nota 1 del capitolo 63, nonché dal testo dei codici 6307 , 6307 90 e 6307 90 98 .

L’articolo tessile confezionato non può essere classificato nel capitolo 85 come macchine, apparecchi e materiale elettrico, in quanto tale capitolo non comprende le coperte, i cuscini, gli scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente [nota 1 a) del capitolo 85].

La classificazione nel codice NC 6301 10 00 come coperta a riscaldamento elettrico è esclusa in quanto l’articolo non presenta le caratteristiche oggettive tipiche di una coperta della voce 6301 , come quella di poter essere avvolta intorno o di coprire il corpo di una persona per fornire calore.

La classificazione alla voce 6302 come biancheria da letto è esclusa in quanto l’articolo non presenta le caratteristiche della biancheria da letto (per esempio, un lenzuolo o un coprimaterasso), che consistono nel proteggere il materasso, il piumino o il cuscino dalla persona sdraiata sul letto. Sebbene l’articolo sia progettato per essere collocato sul materasso, non protegge la parte dove si posa la testa di una persona. La sua unica funzione consiste nel riscaldare il letto, rendendolo in tal modo confortevole per la persona che lo utilizza.

La classificazione alla voce 6304 come manufatto per l’arredamento è esclusa in quanto l’articolo non presenta le caratteristiche di un manufatto per l’arredamento di tale voce, come essere visibile ad ogni osservatore di un locale. L’articolo utilizzato come previsto non è visibile nell’ambiente spaziale, in quanto è coperto da un lenzuolo.

Tenuto conto dell’aspetto generale dell’articolo e del materiale dei due strati esterni dello stesso (tessuto non tessuto di fibre sintetiche o artificiali della voce 5603 ) e dato che l’articolo non può essere classificato in nessuna voce più specifica della voce 6307 , esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98 fra gli altri manufatti confezionati di tessuti.

Image 2


(*1)  L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.


14.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 237/9


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1524 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2022

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire l’applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2), è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell’Unione per l’applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell’ambito degli scambi di merci.

(3)

In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4)

È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022

Per la Commissione

Gerassimos THOMAS

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).


ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (Codice NC)

Motivazioni

1)

2)

3)

Un articolo (cosiddetta «coperta da picnic»), avente dimensioni approssimative di 200 cm × 150 cm, composto da due strati di tessuto a maglia (di fibre sintetiche), uno dei quali è ricoperto con un foglio di plastica su un lato. I due strati di tessuto sono uniti mediante cucitura dell’orlo lungo i quattro lati con un sottile nastro di tessuto. Lo strato plastificato protegge dall’umidità e dalla sporcizia del terreno ma non è impermeabile.

Una volta arrotolato, l’articolo può essere tenuto in posizione mediante una patta di tessuto a maglia munita di un sistema di chiusura tipo «velcro» e può essere trasportato per mezzo di un manico (cinghia in tessuto) assicurato alla patta.

(Cfr. immagine) (*1)

6306 90 00

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 7 d) ed f) della sezione XI e dalla nota 2 a) del capitolo 59 nonché dal testo dei codici NC 6306 e 6306 90 00 .

In considerazione dei materiali del prodotto (stoffe a maglia di fibre sintetiche della voce 6006 e tessuti a maglia stratificati con materia plastica della voce 5903 ), l’articolo è un manufatto tessile della sezione XI.

La classificazione nella voce 6301 come coperta è esclusa, in quanto l’articolo non presenta le caratteristiche oggettive tipiche di una coperta, quali l’idoneità ad avvolgere o a coprire il corpo di una persona per riscaldarla. L’articolo si limita a proteggere una persona che vi si sieda sopra dall’umidità e dalla sporcizia del terreno.

La classificazione nella voce 6304 come altro manufatto per l’arredamento è esclusa, in quanto l’articolo non è inteso per un uso interno, bensì per essere utilizzato sul terreno all’esterno. Cfr. la nota esplicativa del sistema armonizzato (NESA) relativa alla voce 6304 , primo paragrafo.

In base alle sue caratteristiche oggettive (leggero, plastificato per offrire protezione, rapido da dispiegare e riporre e facile da trasportare), l’articolo è destinato a essere utilizzato all’esterno, ad esempio in campeggio, in spiaggia ecc., e a esservi utilizzato temporaneamente (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative alla sottovoce 6306 90 00 ).

L’articolo va pertanto classificato nella voce 6306 90 00 della NC come «altro articolo da campeggio».

Image 3


(*1)  L’immagine è fornita a scopo puramente informativo.


14.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 237/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1525 DELLA COMMISSIONE

del 13 settembre 2022

relativo all’autorizzazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina prodotti mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina prodotti da Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(4)

Nel parere del 10 novembre 2021 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il monocloridrato di L-lisina e il solfato di L-lisina prodotti da Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498, quando sono usati in quantità adeguate come integratori dietetici, non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori di tali additivi, l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul fatto che il monocloridrato di L-lisina possa essere tossico per inalazione e che il monocloridrato di L-lisina e il solfato di L-lisina possano essere irritanti per la pelle o per gli occhi o sensibilizzanti della pelle. L’Autorità ha inoltre concluso che tali additivi sono considerati una fonte efficace dell’aminoacido essenziale L-lisina nell’alimentazione animale e che, per essere efficaci nei ruminanti, dovrebbero essere protetti dalla degradazione ruminale. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Alla luce del parere dell’Autorità la Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.

(6)

La valutazione del monocloridrato di L-lisina e del solfato di L-lisina prodotti da Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», sono autorizzate come additivi per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2021;19(12):6980.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Nome del titolare dell’autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

3c322iii

Monocloridrato di L-lisina

Composizione dell’additivo

Preparato di monocloridrato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 78,8 % e con un tasso di umidità ≤ 1 %

In polvere

Tutte le specie

1.

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

3.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

4.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

4.10.2032

Caratterizzazione della sostanza attiva

Monocloridrato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con

Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498

Formula chimica: C6H15ClN2O2

Numero CAS: 657-27-2

Metodi di analisi  (1)

Per l’identificazione del monocloridrato di L-lisina nell’additivo per mangimi:

«L-lysine monohydrochloride monograph» del Food Chemical Codex

Per la quantificazione della lisina nell’additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Per la quantificazione della lisina nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).

Per la quantificazione della lisina nell’acqua:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS o IEC-VIS/FLD).

3c328

 

Solfato di L-lisina

Composizione dell’additivo

Preparato di solfato di L-lisina con un tenore minimo del 73,0 % (≥ 55,0 % di L-lisina e ≥ 10 % di altri aminoacidi)

In polvere

Tutte le specie

10 000

1.

Il tenore di L-lisina deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

2.

L’additivo può essere utilizzato nell’acqua di abbeveraggio.

3.

Indicazioni che devono figurare sull’etichetta dell’additivo e delle premiscele: «In caso di supplementazione con L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, è opportuno tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri».

4.

Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti a un livello minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

4.10.2032

Caratterizzazione della sostanza attiva

Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498

Formula chimica: [C6H14N2O2]2 SO4

Numero CAS: 60343-69-3

Metodi di analisi  (1)

Per la quantificazione della lisina nell’additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Per l’identificazione del solfato nell’additivo per mangimi:

Farmacopea europea, monografia 20301.

Per la quantificazione della lisina nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS) – regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F).


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


DECISIONI

14.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 237/17


DECISIONE (UE) 2022/1526 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che autorizza l’avvio di negoziati con il Canada per un accordo sui principi generali della partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione e sull’associazione del Canada a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

 

considerando che è opportuno avviare negoziati per concludere un accordo con il Canada sui principi generali della partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione e sull’associazione del Canada a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con il Canada, a nome dell’Unione, per un accordo sui principi generali della partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione e sull’associazione del Canada a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027).

Articolo 2

I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Relazioni transatlantiche» per le questioni relative alle condizioni generali per la partecipazione del Canada ai programmi dell’Unione e con il gruppo «Ricerca» per le questioni relative alle condizioni specifiche per la partecipazione del Canada al programma Orizzonte Europa.

Articolo 4

La Commissione europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


14.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 237/18


DECISIONE (UE) 2022/1527 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che autorizza l’avvio di negoziati con la Nuova Zelanda per un accordo sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione e sull’associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 186 e 212, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

 

considerando che è opportuno avviare negoziati per concludere un accordo con la Nuova Zelanda sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione e sull’associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con la Nuova Zelanda, a nome dell’Unione, per un accordo sui principi generali della partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione e sull’associazione della Nuova Zelanda a Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (2021-2027).

Articolo 2

I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell’addendum della presente decisione.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Asia/Oceania» per le questioni relative alle condizioni generali per la partecipazione della Nuova Zelanda ai programmi dell’Unione e con il gruppo «Ricerca» per le questioni relative alle condizioni specifiche per la partecipazione della Nuova Zelanda al programma Orizzonte Europa.

Articolo 4

La Commissione europea è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA