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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 236I |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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Sommario |
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II Atti non legislativi |
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DECISIONI |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
DECISIONI
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13.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 236/1 |
DECISIONE (UE) 2022/1521 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 12 settembre 2022
relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2022/30)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1 e gli articoli 12.1, 14.3 e gli articoli 17 e 18,
visto l’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (1),
vista la decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (2),
vista la decisione 2010/275/UE della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (BCE/2010/4) (3),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Consiglio direttivo ha deciso in merito a talune norme sulla remunerazione da applicare a: a) i depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito, «BCN») che operano quali agenti finanziari ai sensi dell’articolo 21.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC») come precisato nell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7); e b) taluni depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE) che opera come agente finanziario per istituzioni, organi o organismi dell’Unione, amministrazioni statali, enti regionali, locali o altri enti pubblici, altri organismi del settore pubblico o imprese pubbliche degli Stati membri ai sensi degli articoli 21.1 e 21.2 dello statuto del SEBC come precisato nella decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) e nella decisione 2010/275/UE (BCE/2010/4). La remunerazione applicabile a ciascuno di tali depositi attualmente è diversa a seconda che, nel giorno di calendario pertinente, il tasso sui depositi presso la banca centrale sia negativo, o sia pari o superiore allo zero per cento. |
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(2) |
L’8 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di innalzare il tasso sui depositi presso la banca centrale di 75 punti base. Di conseguenza, il tasso sui depositi presso la banca centrale si colloca allo 0,75 % a decorrere dal 14 settembre 2022. |
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(3) |
Il Consiglio direttivo ritiene che sia opportuno adeguare temporaneamente la remunerazione: a) dei depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le BCN, applicata in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7) e b) dei depositi detenuti presso la BCE applicata in conformità all’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) e all’articolo 5 della decisione 2010/275/UE (BCE/2010/4) come stabilito nella presente decisione, al fine di evitare ingiustificati deflussi improvvisi di tali depositi dai conti dell’Eurosistema verso i mercati monetari e preservare in tal modo l’efficacia della trasmissione della politica monetaria e salvaguardare il regolare funzionamento del mercato in un contesto di tassi di interesse positivi. |
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(4) |
Per conseguire tali obiettivi, è opportuno che la presente decisione entri in vigore simultaneamente all'aumento del tasso sui depositi presso la banca centrale che ha effetto a decorrere dal 14 settembre 2022. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore immediatamente il 14 settembre 2022 e resti in vigore fino al 30 aprile 2023, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le BCN e remunerati in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7)
1. La remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche è soggetta ai seguenti limiti massimi:
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a) |
per i depositi overnight, il tasso di mercato sui depositi overnight non garantiti; per i depositi a termine, il tasso di mercato sui depositi garantiti con scadenza comparabile ovvero, se questo non è disponibile, il tasso di mercato sui depositi overnight garantiti. |
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b) |
Per ogni giorno di calendario, l’ammontare complessivo di tutti i depositi delle amministrazioni pubbliche, diversi da quelli relativi a un programma di aggiustamento, presso una BCN eccedente l'importo più elevato:
è remunerato nei limiti di seguito indicati:
Al fine di stabilire la soglia di cui alla lettera b), punto ii) di cui sopra, il prodotto interno lordo è determinato sulla base delle previsioni economiche annuali d'autunno pubblicate dalla Commissione europea l’anno precedente. Ciascuna BCN decide in merito all’allocazione dei diversi depositi delle amministrazioni pubbliche al di sopra e al di sotto della soglia. |
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c) |
I depositi delle amministrazioni pubbliche relativi a un programma di aggiustamento sono soggetti ai tassi di remunerazione di cui alla lettera a) o remunerati a un tasso dello zero per cento, se superiore, ma non sono presi in considerazione ai fini della soglia di cui alla lettera b). |
2. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 dell’indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7).
Articolo 2
Alcuni depositi detenuti presso la BCE e remunerati in conformità all’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) e all’articolo 5 della decisione 2010/275/UE (BCE/2010/4)
1. I seguenti conti accesi presso la BCE sono remunerati al tasso sui depositi presso la banca centrale oppure all’euro short-term rate (€STR), se inferiore:
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a) |
i conti accesi presso la BCE ai sensi della decisione 2003/797/CE (BCE/2003/14) della Banca centrale europea (4), della decisione 2011/15/UE (BCE/2010/31) della Banca centrale europea (5), della decisione 2010/642/UE (BCE/2010/17) della Banca centrale europea (6) e del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio (7); |
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b) |
i conti accesi in conformità alla decisione 2010/275/UE (BCE/2010/4). |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), ove su tali conti sia necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle disposizioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per tale periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento oppure all’euro short-term rate (€STR), se superiore.
3. Il conto dedicato acceso presso la BCE ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ai fini delle giacenze monetarie prudenziali di cui a tale articolo, è remunerato al tasso dello zero per cento o all’euro short-term rate (€STR), se superiore, eccetto ove l’importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato ecceda l’importo di 20 miliardi di euro, nel cui caso l’importo in eccesso è remunerato al tasso sui depositi presso la banca centrale o all’euro short-term rate (€STR), se inferiore.
Articolo 3
Deroga temporanea
In caso di conflitto tra la presente decisione e l'articolo 4, paragrafo 1, dell'indirizzo (UE) 2019/671 (BCE/2019/7), l'articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) o l'articolo 5 della decisione BCE/2010/4, prevale la presente decisione.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 14 settembre 2022 e resta in vigore fino al 30 aprile 2023.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 settembre 2022
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).
(2) Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).
(3) Decisione 2010/275/UE della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (BCE/2010/4 ) (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24).
(4) Decisione 2003/797/CE della Banca centrale europea, del 7 novembre 2003, avente ad oggetto la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti e delle corrispondenti operazioni di erogazione concluse dalla Comunità europea nell'ambito del meccanismo di sostegno finanziario a medio termine (BCE/2003/14) (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 35).
(5) Decisione 2011/15/UE della Banca centrale europea, del 20 dicembre 2010, concernente l’apertura di conti per il trattamento dei pagamenti in relazione ai prestiti dell'EFSF agli Stati membri la cui moneta è l’euro (BCE/2010/31) (GU L 10 del 14.1.2011, pag. 7).
(6) Decisione 2010/642/UE della Banca centrale europea, del 14 ottobre 2010, concernente l’amministrazione delle operazioni di assunzione e di concessione di prestiti concluse dall’Unione nell’ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (BCE/2010/17) (GU L 275 del 20.10.2010, pag. 10).
(7) Regolamento del Consiglio (UE) 2020/672, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).
(8) C(2021) 2502 final.