ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 235

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
12 settembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1501 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1502 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

4

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1503 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

6

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1504 della Commissione, del 6 aprile 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) per combattere le frodi in materia di IVA

19

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/1505 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che modifica la decisione 2012/392/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

28

 

*

Decisione (PESC) 2022/1506 del Consiglio, del 9 settembre 2022, relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dello sviluppo di strumenti di tecnologie dell’informazione per migliorare la diffusione delle informazioni sulle misure restrittive dell’Unione

30

 

*

Decisione (PESC) 2022/1507 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

32

 

*

Decisione (PESC) 2022/1508 del Consiglio, del 9 settembre 2022, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

34

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1509 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

35

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1510 del Consiglio, del 9 settembre 2022, che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

37

 

*

Decisione (UE) 2022/1511 della Commissione, del 7 settembre 2022, relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2022 [notificata con il numero C(2022) 6284]

48

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1512 della Commissione, del 7 settembre 2022, relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Dotare tutte le case europee di un impianto fotovoltaico da 1 kW e di turbine eoliche da 0,6 kW utilizzando finanziamenti europei erogati solo dai comuni (Fiecare casă europeană dotată 1 kw fotovoltaic și 0,6 kw eolieni pe bani UE numai prin primărie), a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 6108]

51

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1513 della Commissione, del 7 settembre 2022, relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo Proteggere il patrimonio rurale e la sicurezza e l’approvvigionamento alimentari dell’UE a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 6193]

53

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1514 della Commissione, dell'8 settembre 2022, che permette alla Finlandia di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale [notificata con il numero C(2022) 6274]

55

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1515 della Commissione, dell'8 settembre 2022, relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione del biocida Mouskito Junior Lotion conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2022) 6279]  ( 1 )

58

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1516 della Commissione, dell'8 settembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

61

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1517 della Commissione, del 9 settembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea dell'isolante in sughero espanso granulato composito o sfuso o sughero naturale granulato sfuso e gomma e di altri prodotti da costruzione ( 1 )

65

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.9.2022   

IT

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L 235/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1501 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.

(2)

In esito a un riesame effettuato dal Consiglio, risulta opportuno sopprimere dall'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 le voci relative a quattro persone nei confronti delle quali l'applicazione di misure restrittive è scaduta il 6 settembre 2022, nonché le informazioni relative ai loro diritti della difesa e al loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (UE) 208/2014 è così modificato:

1)

nella sezione A («Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka;

2)

nella sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»), le informazioni relative alle persone seguenti sono soppresse:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka.


12.9.2022   

IT

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L 235/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1502 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che attua l’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/44, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 204/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 5,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/44.

(2)

Il 18 luglio 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council – «UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1970 (2011) ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 12 del 19.1.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44, la voce 6 è sostituita dalla seguente:

«6.

Nome 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita:4 aprile 1944Luogo di nascita: Alrhaybat Alias certo: a) Dorda Abuzed OE b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: passaporto libico FK117RK0, rilasciato il 25 novembre 2018, a Tripoli (data di scadenza: 24 novembre 2026) Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: deceduto) Data di inserimento nell'elenco:26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 1o aprile 2016, il 25 febbraio 2020, il 18 luglio 2022) Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).»


12.9.2022   

IT

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L 235/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1503 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l'articolo 47, paragrafo 5,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.

(2)

Il 26 luglio 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council – UNSC), istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) dell'UNSC, ha aggiornato le informazioni relative a venti persone e ventiquattro entità oggetto di misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1.


ALLEGATO

1)   

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, rubrica «a) Persone fisiche», le voci 1, 4, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 28, 35, 36, 40, 41, 48, 50, 53, 63, 68 e 78 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione delle Nazioni Unite

Motivi

«1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Data di nascita: 13.10.1944

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l'importazione dei prodotti necessari per il programma di arricchimento dell'uranio.

4.

Ri Hong-sop

 

Data di nascita: 1940

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e capo dell'Istituto per le armi nucleari, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su;

Chang, Myong Ho;

Chang Myo’ng-Ho;

Chang Myong-Ho

Data di nascita: 4.6.1954

N. di passaporto: 645120196

Cittadinanza: nordcoreana

22.1.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: C/O Tanchon Commercial Bank, Pyongyang, RPDC, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District

7.3.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Data di nascita: 12.10.1954

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.3.2016

È stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (SANS) e capo del programma di missili a lungo raggio della RPDC.

17.

Jang Yong Son

 

Data di nascita: 20.2.1957

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 563110024 (rilasciato dalla RPDC)

2.3.2016

Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato il rappresentante della KOMID in Iran.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji;

Jian Wenji

N. di passaporto: PS 472330208 (scadenza:4.7.2017)

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.3.2016

Ha condotto attività di approvvigionamento nel settore nucleare come rappresentante della Namchongang, alias Namhung.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k;

Kim Tong-Myong;

Kim Jin-Sok;

Kim, Hyok-Chol;

Kim Tong-Myo’ng;

Kim Tong Myong;

Kim Hyok Chol

Data di nascita: a) 1964, b) 28.8.1962

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 290320764 (rilasciato dalla RPDC)

2.3.2016

È presidente della Tanchon Commercial Bank (TCB) all'interno della quale ha ricoperto varie posizioni almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

Kim Yong-Chol;

Kim Young-Chol;

Kim Young-Cheol;

Young-Chul

Data di nascita: 18.2.1962

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 472310168 (rilasciato dalla RPDC)

2.3.2016

Rappresentante della KOMID. È stato il rappresentante della KOMID in Iran.

28.

Yu Chol U

 

Data di nascita: 8.8.1959

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.3.2016

Direttore della National Aerospace Development Administration.

35.

Kim Chol Sam

Jin Tiesan

(金铁三)

Data di nascita: 11.3.1971

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 645120378 (rilasciato dalla RPDC)

30.11.2016

Kim Chol Sam è un rappresentante della Daedong Credit Bank (DCB) che è stato coinvolto nella gestione di transazioni per conto della DCB Finance Limited. È sospettato di aver agevolato, in quanto rappresentante della DCB residente all'estero, transazioni del valore di centinaia di migliaia di dollari e di aver probabilmente gestito milioni di dollari in conti connessi alla RPDC potenzialmente collegati a programmi nucleari/missilistici.

36.

Kim Sok Chol

 

N. di passaporto: 472310082

Data di nascita: 8.5.1955

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: Myanmar/Birmania

30.11.2016

Ha svolto il ruolo di ambasciatore della RPDC in Myanmar/Birmania e opera in quanto facilitatore della KOMID. È stato retribuito dalla KOMID per la sua assistenza e organizza riunioni per conto della KOMID, compresa una riunione tra di essa e persone connesse alla difesa del Myanmar/Birmania per discutere di questioni finanziarie.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo;

Cho Ch’o’l;

Jo Chol

Data di nascita: 10.5.1945

Luogo di nascita: Musan, provincia del Nord Hamgyo'ng, RPDC

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 736410010

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Direttore della quinta sezione del Reconnaissance General Bureau. Cho è ritenuto il responsabile delle operazioni di spionaggio oltremare e della raccolta di intelligence esterna per la RPDC.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Data di nascita: 28.9.1937

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.

48.

Paek Se Bong

Paek Se Pong

Data di nascita: 21.3.1938

Cittadinanza: nordcoreana

2.6.2017

Paek Se Bong è ex presidente del secondo comitato economico, ex membro della commissione nazionale di difesa ed ex vicedirettore del Munition Industry Department (MID).

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun;

Pak To’-Ch’un

Data di nascita: 9.3.1944

Cittadinanza: nordcoreana

2.6.2017

Pak To Chun è ex segretario del Munitions Industry Department (MID) ed attualmente fornisce consulenza sulle questioni relative ai programmi nucleari e missilistici. È un ex membro della commissione degli affari di Stato e membro dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea.

53.

Ri Yong Mu

Ri Yong-Mu

Data di nascita: 25.1.1925

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Ri Yong Mu è vicepresidente della commissione degli affari di Stato, che dirige e orienta tutti gli affari collegati alle forze armate, alla difesa e alla sicurezza della RPDC, inclusi l'acquisizione e gli appalti.

63.

Pak Yong Sik

Pak Yo’ng-sik

Data di nascita: 1950

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

11.9.2017

Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche militari del Partito dei lavoratori della Corea, comanda e controlla le forze armate della RPDC e contribuisce alla direzione delle industrie della difesa militare del paese.

68.

Kim Tong Chol

Kim Tong-ch'o'l

Data di nascita: 28.1.1966

Cittadinanza: nordcoreana

Sesso: maschile

N. di passaporto: a) 927234267, b) 108120258 (rilasciato dalla RPDC il 14.2.2018; data di scadenza: 14.2.2023)

22.12.2017

Kim Tong Chol è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

78.

Ri Song Hyok

Li Cheng He

Data di nascita: 19.3.1965

Cittadinanza: nordcoreana

Sesso: maschile

N. di passaporto: 654234735 (rilasciato dalla RPDC)

22.12.2017

Ri Song Hyok è un rappresentante della Koryo Bank e della Koryo Credit Development Bank all'estero e avrebbe costituito società di copertura per l'approvvigionamento di prodotti e l'effettuazione di transazioni finanziarie per conto della RPDC.».

2)   

Nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, rubrica «b) Persone giuridiche, entità e organismi», le voci 4, 8, 20, 22, 23, 30, 36, 42, 44, 45, 47, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70 e 75 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione

Altre informazioni

«4.

Namchongang Trading Corporation

a) NCG, b) NAMCHONGANG TRADING, c) NAM CHON GANG CORPORATION, d) NOMCHONGANG TRADING CO., e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation

a) Chilgol, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea, b) Sengujadong 11-2/(o Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea

Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (interno 8573)

Numero di fax: +850-2-381-4687

16.7.2009

Società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90. Il rappresentante di tale società è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della RPDC all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

a) Kuryonggang Trading Corporation, b) Ryungseng Trading Corporation, c) Ryung Seng Trading Corporation, d) Ryungsong Trading Corporation, e) Kore Kuryonggang Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della RPDC ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

a) East Sea Shipping Company, b) Korea Mirae Shipping Co. Ltd, c) Haeyang Crew Management Company

Indirizzo: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC

Altro indirizzo: Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang

Numero IMO: 1790183

28.7.2014

La Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RPDC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e ha contribuito all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.

 

Navi con numero IMO:

 

 

 

 

 

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

 

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

 

c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

 

g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

 

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

 

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

 

j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

 

k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

 

l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

 

m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

 

n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

 

p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

 

q)

Ra Nam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

 

r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

 

s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016

 

 

t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016

 

 

u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016

 

 

v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016

 

 

x)

Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016

 

 

y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016

 

 

z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016

 

 

aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016

 

22.

Chongchongang Shipping Company

a) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd., b) Chongchongang Shipping Co LTD

Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

Altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5342883

2.3.2016

La Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente attraverso la sua nave Chong Chon Gang carichi illegali di armi convenzionali nella RPDC nel luglio 2013.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

a) DCB, b) Taedong Credit Bank, c) Dae-Dong Credit Bank

Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

Altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC

SWIFT: DCBKKPPY

2.3.2016

La Daedong Credit Bank (DCD) ha fornito servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank (TCB). Almeno dal 2007, la DCB ha agevolato centinaia di transazioni finanziarie del valore di milioni di dollari per conto della KOMID e della TCB. In alcuni casi, la DCB ha consapevolmente agevolato transazioni impiegando pratiche finanziarie fraudolente.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

a) Second KWP Government Building (Korean – Ch'o'ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Pyongyang, RPDC, b) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, RPDC, c) Changwang Street, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Entità governativa nordcoreana.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

Indirizzo: RPDC

Numero IMO: 5905801

30.11.2016

È una società nordcoreana che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Indirizzo: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, RPDC

Tel.: +850-2-18111-8208. Fax: +850-2-381-4432

Email: daesong@star-co.net.kp

30.11.2016

È affiliata all'Office 39 attraverso le esportazioni di minerali (oro), metalli, macchinari, prodotti agricoli, ginseng, gioielli e prodotti dell'industria leggera.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

Indirizzo: Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pyongyang City/Mangyongdae, RPDC

Tel.: +850-2-18111-8550. Fax: +850-2-381-4410/4416

Email: mhs-ip@star-co.net.kp

2.6.2017

La Korea Kumsan Trading Corporation è di proprietà o è sotto il controllo dell'Ufficio generale per l'energia atomica, o agisce o afferma di agire, direttamente o indirettamente, per conto o a nome del suddetto Ufficio, che dirige il programma nucleare della RPDC.

45.

Koryo Bank

 

Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Koryo Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC ed è associata all'Office 38 e all'Office 39 del KWP.

47.

Foreign Trade Bank

a) Mooyokbank, b) Korea Trading Bank

Indirizzo: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

SWIFT/BIC: FTBDKPPY

4.8.2017

La Foreign Trade Bank è una banca statale, agisce come principale banca della RPDC per la valuta estera e ha fornito un sostegno finanziario fondamentale alla Korea Kwangsong Banking Corporation.

50.

Mansudae Overseas Project Group of Companies

Mansudae Art Studio

Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, RPDC

4.8.2017

Mansudae Overseas Project Group of Companies ha partecipato, ha facilitato o è stato responsabile dell'esportazione di lavoratori dalla RPDC verso altri paesi per attività di costruzione, anche di statue e monumenti per generare entrate per il governo della RPDC o il Partito dei lavoratori della Corea. Secondo segnalazioni, Mansudae Overseas Project Group of Companies eserciterebbe attività in paesi dell'Africa e del Sud-est asiatico, fra cui Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambogia, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Malaysia, Mozambico, Madagascar, Namibia, Siria, Togo e Zimbabwe.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Indirizzo: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5571322

30.3.2018

Proprietario registrato della CHON MYONG 1, una nave battente bandiera della RPDC che a fine dicembre 2017 ha effettuato un trasferimento di combustibile da nave a nave.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Indirizzo: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5963351

30.3.2018

Proprietario della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Indirizzo: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5787684

30.3.2018

Proprietario registrato della NAM SAN 8, una petroliera nordcoreana che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave, e proprietario della nave HAP JANG GANG 6.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Indirizzo: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5936312

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana CHON MA SAN. A fine gennaio 2018 la CHON MA SAN, una nave battente bandiera della RPDC, si è preparata per probabili operazioni di trasferimento da nave a nave. Il 18 novembre 2017 il comandante della YU JONG 2, una motonave cisterna battente bandiera nordcoreana, ha riferito a un controllore non identificato basato nella RPDC che la nave stava evitando una tempesta prima di un trasferimento da nave a nave. Il comandante ha suggerito che la YU JONG 2 caricasse olio combustibile prima della petroliera nordcoreana CHON MA SAN, poiché le maggiori dimensioni di quest'ultima si prestavano meglio a effettuare trasferimenti da nave a nave durante una tempesta. Dopo che la CHON MA SAN ha caricato l'olio combustibile da una nave, il 19 novembre 2017 la YU JONG 2 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

a) KOREA ANSAN SHPG COMPANY, b) Korea Ansan SHPG CO

Indirizzo: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5676084

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana AN SAN 1, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Indirizzo: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5985863

30.3.2018

Proprietario registrato della YU PHYONG 5. A fine novembre 2017, la YU PHYONG 5 ha trasferito da nave a nave 1 721 tonnellate metriche di olio combustibile.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Indirizzo: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5954061

30.3.2018

Proprietario registrato delle petroliere nordcoreane SAM JONG 1 e SAM JONG 2. Si ritiene che a fine gennaio 2018 entrambe le navi abbiano importato petrolio raffinato nella RPDC in violazione delle sanzioni ONU.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

Korea Samma SHPG CO

Indirizzo: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5145892

30.3.2018

La SAM MA 2, una petroliera battente bandiera della RPDC di proprietà della Korea Samma Shipping Company, ha effettuato un trasferimento da nave a nave di petrolio e falsificato documenti a metà ottobre 2017, caricando quasi 1 600 tonnellate metriche di olio combustibile in un'unica operazione. Il comandante della nave ha ricevuto l'istruzione di cancellare la scritta SAMMA SHIPPING e le parole in coreano sull'emblema della nave e di sostituirle con la scritta «Hai Xin You 606» per dissimulare la sua identità di nave nordcoreana.

67.

KOTI CORP

 

Indirizzo: Panama City, Panama

Numero IMO: 5982254

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della nave battente bandiera panamense KOTI che il 9 dicembre 2017 ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti probabilmente petroliferi verso la KUM UN SAN 3 battente bandiera nordcorenana.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Indirizzo: Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5988369

30.3.2018

Armatore del trasportatore di prodotti petroliferi YU SON che si ritiene coinvolto in operazioni di trasferimenti di petrolio da nave a nave.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Indirizzo: Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5878561

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana JI SONG 6, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a fine gennaio 2018. La società è anche proprietaria delle navi JI SONG 8 e WOORY STAR.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

Indirizzo: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapore

Numero IMO: 5987860

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati.».


12.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 235/19


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1504 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2022

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (CESOP) per combattere le frodi in materia di IVA

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 24 sexies,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2), modificata dalla direttiva (UE) 2020/284 (3), introduce obblighi di comunicazione per i prestatori di servizi di pagamento a decorrere dal 1o gennaio 2024. A decorrere da tale data i prestatori di servizi di pagamento che sono stabiliti o forniscono servizi di pagamento nell’Unione europea sono tenuti a conservare determinata documentazione relativa ai pagamenti transfrontalieri effettuati da pagatori negli Stati membri e talune informazioni relative ai beneficiari e a trasmettere tale documentazione agli Stati membri ai fini della lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2)

A norma del regolamento (UE) n. 904/2010, modificato dal regolamento (UE) 2020/283 (4), gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tale documentazione a un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti («CESOP»), che deve essere sviluppato, mantenuto, ospitato e gestito dal punto di vista tecnico dalla Commissione.

(3)

Per garantire il corretto funzionamento del CESOP e a norma dell’articolo 24 sexies, lettera a), del regolamento (UE) n. 904/2010, è necessario adottare le misure tecniche per l’istituzione del CESOP. Tali misure dovrebbero prevedere le funzionalità del CESOP necessarie per lo sviluppo delle capacità del sistema descritte all’articolo 24 quater del regolamento (UE) n. 904/2010. Le misure dovrebbero inoltre garantire una facilità d’uso ottimale fornendo strumenti di ricerca e visualizzazione nel CESOP. Il CESOP dovrebbe inoltre agevolare lo scambio di informazioni tra i funzionari di collegamento di Eurofisc consentendo loro di scambiare informazioni sulle frodi IVA in modo rapido e sicuro direttamente nel CESOP. È inoltre opportuno stabilire le misure che la Commissione dovrebbe adottare per mantenere il CESOP dopo la sua entrata in funzione al fine di garantire le norme di qualità operativa dell’infrastruttura informatica del CESOP e delle sue funzionalità, nonché gli aggiornamenti richiesti ove necessario per gestire gli incidenti del sistema tra la Commissione e gli Stati membri.

(4)

Mentre gli Stati membri, in quanto titolari del trattamento del CESOP, sono responsabili della sua gestione, la Commissione ha una serie di responsabilità limitate alla gestione tecnica del sistema in quanto organo ospitante e responsabile del trattamento, a norma dell’articolo 24 sexies, lettera b), del regolamento (UE) n. 904/2010. Queste dovrebbero comprendere i compiti tecnici necessari per la gestione quotidiana del CESOP, quali la registrazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che accedono al CESOP, la registrazione dei prestatori di servizi di pagamento che hanno trasmesso i dati agli Stati membri, l’istituzione di adeguate misure organizzative di sicurezza per il CESOP, nonché la fornitura della formazione e del sostegno necessari affinché i funzionari di collegamento di Eurofisc utilizzino efficacemente il sistema.

(5)

A norma dell’articolo 24 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 904/2010, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere i dati al CESOP in un formato comune. È opportuno definire i dati che i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a comunicare nel formato di un documento XML. Al fine di garantire l’operabilità generale tra i sistemi elettronici nazionali e il CESOP a norma dell’articolo 24 ter, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010, gli Stati membri dovrebbero verificare che i dati trasmessi dai prestatori di servizi di pagamento includano i dati obbligatori e sintatticamente corretti a norma dell’articolo 243 quinquies della direttiva 2006/112/CE, in quanto il CESOP può funzionare solo se i dati obbligatori sono correttamente registrati nel sistema.

(6)

Gli Stati membri dovrebbero designare i funzionari di collegamento di Eurofisc che avranno accesso al CESOP e informare la Commissione della loro decisione. A tale riguardo la Commissione dovrebbe fornire a tali funzionari un identificativo unico per accedere al CESOP e tenere un elenco di tutti i funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso al CESOP sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri.

(7)

A norma dell’articolo 24 sexies, lettera g), del regolamento (UE) n. 904/2010, la Commissione è tenuta a stabilire le procedure atte a garantire che le opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per lo sviluppo e il funzionamento del CESOP siano applicate. Diversi aspetti di sicurezza delle componenti centrali del CESOP dipendono anche dall’attuazione di misure di sicurezza nazionali, quali misure di controllo della sicurezza dei dati trasmessi e misure volte a garantire che solo il funzionario di collegamento di Eurofisc munito di un identificativo unico valido possa accedere al CESOP. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire alla Commissione informazioni sulle proprie misure di sicurezza. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero tenersi reciprocamente informati sulle misure di sicurezza adottate e sulla necessità di eventuali aggiornamenti di tali misure.

(8)

Il trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione sono soggetti alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e nel regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). A norma dell’articolo 24 sexies, lettera h), del regolamento (UE) n. 904/2010, è opportuno stabilire i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda la titolarità del trattamento nell’ambito del CESOP. Gli Stati membri dovrebbero essere considerati congiuntamente titolari del trattamento nell’ambito del CESOP in quanto decidono sui mezzi del trattamento e dell’uso dei dati nel CESOP. La Commissione dovrebbe essere considerata responsabile del trattamento in quanto agisce per conto degli Stati membri nello svolgimento di tutti i suoi compiti.

(9)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 1o gennaio 2024 per allinearsi con l’applicazione del regolamento (UE) 2020/283 e della direttiva (UE) 2020/284.

(10)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 2 febbraio 2022.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure tecniche per l’istituzione e il mantenimento del CESOP

1.   La Commissione elabora misure tecniche per l’istituzione del CESOP con le seguenti funzionalità:

a)

ricevere i dati sui pagamenti trasmessi dagli Stati membri;

b)

conservare in modo sicuro i dati sui pagamenti per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno civile in cui gli Stati membri hanno trasmesso le informazioni al sistema;

c)

pulire i dati sui pagamenti da eventuali anomalie ed errori, comprese duplicazioni dello stesso pagamento;

d)

aggregare i dati sui pagamenti relativi a ciascun beneficiario;

e)

consentire la ricerca e la visualizzazione dei dati sui pagamenti nel CESOP;

f)

analizzare e svolgere controlli incrociati dei dati sui pagamenti con i dati conservati e scambiati a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) ed f), e dell’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 904/2010:

g)

eseguire analisi automatiche e segnalare beneficiari sospetti;

h)

consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc di effettuare controlli e analisi non automatici;

i)

elaborare relazioni sui risultati delle analisi e dei controlli effettuati dal CESOP e dai funzionari di collegamento di Eurofisc;

j)

fornire ai funzionari di collegamento di Eurofisc un’infrastruttura di gestione per il controllo dell’accesso degli utenti;

k)

consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc di scambiare direttamente nel CESOP informazioni relative alle indagini sulle frodi transfrontaliere all’IVA e all’individuazione di tali frodi;

l)

fornire agli Stati membri l’infrastruttura tecnica per la gestione dei diritti di accesso dei rispettivi funzionari di collegamento di Eurofisc.

2.   Ai fini del mantenimento del CESOP la Commissione svolge i seguenti compiti:

a)

garantire che il CESOP e le sue funzionalità siano operativi;

b)

eseguire interventi di manutenzione al di fuori dell’orario di lavoro;

c)

fornire gli aggiornamenti tecnici necessari per il corretto funzionamento e il miglioramento del CESOP;

d)

risolvere i problemi tecnici.

Articolo 2

Compiti della Commissione inerenti alla gestione del CESOP sul piano tecnico

Ai fini della gestione del CESOP sul piano tecnico la Commissione svolge i seguenti compiti:

a)

conservare e aggiornare l’elenco dei funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso al CESOP e del loro identificativo personale unico dell’utente a norma dell’articolo 5;

b)

attuare le misure di sicurezza organizzative e tecniche di cui all’articolo 6;

c)

costituire, conservare e tenere un elenco dei prestatori di servizi di pagamento che hanno comunicato dati a norma dell’articolo 24 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri;

d)

fornire ai funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso al CESOP accesso automatizzato all’elenco tenuto a norma della lettera c);

e)

fornire assistenza tecnica ai funzionari di collegamento di Eurofisc quando utilizzano il CESOP;

f)

impartire formazione ai funzionari di collegamento di Eurofisc sull’uso del CESOP.

Articolo 3

Connessione e interoperabilità generale tra il CESOP e i sistemi elettronici nazionali

1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i sistemi elettronici nazionali per la raccolta delle informazioni sui pagamenti istituiti a norma dell’articolo 24 ter, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010 siano operativi e possano raccogliere le informazioni sui pagamenti a norma dell’articolo 24 ter, paragrafo 1, di tale regolamento.

2.   Gli Stati membri trasmettono al CESOP solo le informazioni sui pagamenti complete in tutti i campi obbligatori a norma dell’articolo 243 quinquies della direttiva 2006/112/CE e conformi ai requisiti di cui all’allegato del presente regolamento.

3.   La Commissione garantisce l’interoperabilità tra il CESOP e i sistemi elettronici nazionali di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Formulario elettronico standard

Il formulario elettronico standard di cui all’articolo 24 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 904/2010 è presentato in un formato XML standardizzato conformemente alla tabella dei dati di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 5

Modalità pratiche relative ai funzionari di collegamento di Eurofisc che avranno accesso al CESOP

1.   Gli Stati membri designano i funzionari di collegamento di Eurofisc che avranno accesso al CESOP e comunicano i loro nomi e indirizzi di posta elettronica alla Commissione.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica nelle informazioni fornite a norma del paragrafo 1, compresi cambiamenti dei funzionari di collegamento di Eurofisc designati, tempestivamente e comunque entro 30 giorni di calendario dalla data del cambiamento.

3.   La Commissione fornisce immediatamente ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui al paragrafo 1 un identificativo personale unico dell’utente per accedere al CESOP.

Articolo 6

Procedure per le misure di sicurezza tecniche e organizzative finalizzate allo sviluppo e al funzionamento del CESOP

1.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni sull’applicazione delle proprie misure di sicurezza a livello nazionale e su ogni aggiornamento delle stesse.

Tali informazioni comprendono dettagli sulle misure adottate per garantire che solo i funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all’articolo 5 abbiano accesso al CESOP e dettagli sulle misure adottate per garantire la cifratura dei dati trasmessi dagli Stati membri.

2.   Entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dall’anno successivo alla data di applicazione del presente regolamento la Commissione informa gli Stati membri delle misure adottate per la sicurezza del CESOP.

Tali informazioni comprendono almeno i seguenti elementi:

a)

gli incidenti di sicurezza verificatisi nel corso dell’anno precedente e le modalità della loro risoluzione;

b)

dettagli sulle misure di sicurezza adottate o sulle modifiche apportate alle misure di sicurezza esistenti;

c)

una valutazione delle misure di sicurezza esistenti e il parere della Commissione in merito all’eventuale necessità di modificare tali misure.

Articolo 7

Ruoli e responsabilità dei titolari del trattamento e del responsabile del trattamento

1.   Gli Stati membri sono congiuntamente titolari del trattamento, quali definiti all’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, del CESOP. Le responsabilità dei titolari del trattamento del CESOP sono stabilite in un accordo tra detti titolari che stabilisce le norme per l’esercizio dei diritti dell’interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.

Gli Stati membri sono responsabili di quanto segue:

a)

elaborare le specifiche tecniche del CESOP e, se necessario, adeguarle, affinché la Commissione sia in grado di:

a)

istituire e mantenere il CESOP a norma dell’articolo 1 del presente regolamento;

b)

gestire il CESOP sul piano tecnico a norma dell’articolo 2 del presente regolamento;

c)

garantire l’interoperabilità dei sistemi elettronici nazionali di cui all’articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010 e del CESOP a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento;

d)

adottare le misure di sicurezza di cui all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento;

b)

stabilire le norme e le procedure per la selezione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che avranno accesso al CESOP;

c)

rispondere alle richieste degli interessati in merito all’esercizio dei diritti di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679.

2.   La Commissione è responsabile del trattamento quale definito all’articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725, del CESOP.

La Commissione:

a)

tratta i dati personali per conto degli Stati membri su loro istruzione e conserva la documentazione relativa a tali istruzioni;

b)

garantisce la riservatezza dei dati personali trattati a norma del presente regolamento;

c)

fornisce l’infrastruttura tecnica necessaria affinché gli Stati membri rispondano alle richieste di cui al paragrafo 1, lettera c);

d)

assiste gli Stati membri nell’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 33 a 41 del regolamento (UE) 2016/679;

e)

garantisce la cancellazione di tutti i dati personali conservati nel CESOP conformemente all’articolo 24 quater, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010;

f)

mette a disposizione degli Stati membri tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce agli audit, comprese le ispezioni, condotti dagli Stati membri o da un altro revisore incaricato dagli Stati membri, nel pieno rispetto del protocollo (n. 7) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

(3)  Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 7).

(4)  Regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Formulario elettronico per la trasmissione dei dati

Casella n.

Denominazione del dato

articolo 243 quinquies

Descrizione

Esempio di formato

Obbligatorio

Controlli effettuati alla trasmissione al CESOP

1

BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento che effettua la comunicazione

paragrafo 1, lettera a)

BIC quale definito all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento

BIC del prestatore di servizi di pagamento che fornisce i dati.

Presenza, controllo sintattico del BIC

2

Nome del beneficiario

paragrafo 1, lettera b)

Tutte le denominazioni del beneficiario disponibili nei registri dei prestatori di servizi di pagamento, compresa la sede legale e la ragione sociale.

Nome dell’operatore che accetta la carta, nome dell’esercente, nome del creditore.

Presenza

3

IVA/cif del beneficiario

paragrafo 1, lettera c)

Numero di identificazione IVA e/o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario.

 

Facoltativo Obbligatorio

Controllo sintattico dei numeri IVA rilasciati dagli Stati membri dell’UE

4

Identificativo del conto del beneficiario

paragrafo 1, lettera d)

IBAN quale definito all’articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 o, se non disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;

IBAN, identificativo dell’operatore che accetta la carta, identificativo dell’esercente, identificativo del conto elettronico.

Sì quando i fondi sono trasferiti su un conto di pagamento del beneficiario

Presenza, controllo sintattico dell’IBAN

5

BIC/codice identificativo del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario

paragrafo 1, lettera e)

BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento.

BIC

Solo quando il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento

Presenza, controllo sintattico del BIC

6

Indirizzo del beneficiario

paragrafo 1, lettera f)

Tutti gli indirizzi del beneficiario disponibili nei registri dei prestatori di servizi di pagamento (sede legale, indirizzo commerciale, indirizzo del magazzino).

Via dell’operatore che accetta la carta, indirizzo dell’esercente, indirizzo del titolare del conto.

Facoltativo Obbligatorio

 

7

Rimborso

paragrafo 1, lettera h)

Qualsiasi riferimento del fatto che l’operazione è un rimborso e collegamento con l’operazione precedente segnalata.

 

Se applicabile

Presenza

8

Data/ora

paragrafo 2, lettera a)

La data e l’ora di esecuzione dell’operazione di pagamento o del rimborso di pagamento.

Data di acquisto, data di esecuzione e data di creazione dell’operazione.

Presenza, controllo sintattico

9

Importo

paragrafo 2, lettera b)

Importo dell’operazione di pagamento o del rimborso di pagamento.

 

Presenza

10

Valuta

paragrafo 2, lettera b)

Valuta dell’operazione di pagamento o del rimborso di pagamento.

 

Presenza, controllo sintattico del codice valuta

11

Stato membro di origine del pagamento

paragrafo 2, lettera c)

Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal beneficiario.

Codice del paese pagatore

Se l’operazione è un pagamento

Presenza, controllo sintattico del codice paese

12

Stato membro di destinazione del rimborso

paragrafo 2, lettera c)

Stato membro di destinazione del rimborso.

Codice paese del beneficiario del rimborso.

Se l’operazione è un rimborso ai sensi della casella 7

Presenza, controllo sintattico del codice paese

13

Informazioni sulla localizzazione del pagatore

paragrafo 2, lettera c)

Indicazione delle informazioni utilizzate per determinare l’origine del pagamento o la destinazione del rimborso.

I dettagli delle informazioni non sono trasmessi per evitare l’identificazione del pagatore.

I prestatori di servizi di pagamento indicano che la localizzazione è stata dedotta da

IBAN del pagatore,

intervallo di BIN del titolare della carta,

altro.

L’identificativo (numero IBAN, numero BIN, indirizzo) non deve mai essere trasmesso.

Presenza

14

Codice identificativo dell’operazione

paragrafo 2, lettera d)

Ogni riferimento che individui, senza ambiguità, l’operazione di pagamento.

Riferimento acquirente, identificativo dell’operazione.

Presenza

15

Presenza fisica

paragrafo 2, lettera e)

Qualsiasi riferimento che indichi la presenza del pagatore nei locali dell’esercente quando dispone il pagamento.

Modo di entrata nel punto di vendita (POS)

Se applicabile

Presenza


(1)  Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).


DECISIONI

12.9.2022   

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L 235/28


DECISIONE (PESC) 2022/1505 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che modifica la decisione 2012/392/PESC, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/392/PESC (1), che ha istituito una missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger per sostenere lo sviluppo di capacità degli operatori della sicurezza nigerini di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata (EUCAP Sahel Niger).

(2)

Il 7 settembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1254 (2) e ha prorogato la missione fino al 30 settembre 2022.

(3)

Il 15 giugno 2022 il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha esaminato la revisione strategica della missione e ha convenuto di prorogare l'EUCAP Sahel Niger fino al 30 settembre 2024. Il 28 giugno 2022, al termine della revisione strategica della missione, il CPS ha inoltre convenuto, tra l'altro, che la missione dovrebbe poter scambiare, nell'ambito del suo mandato, informazioni classificate UE con le agenzie dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni.

(4)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/392/PESC.

(5)

L'EUCAP Sahel Niger sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/392/PESC è così modificata:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4.   L'EUCAP Sahel Niger sviluppa e attua, in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione a Niamey, una strategia di comunicazione volta a promuovere i valori e l'azione dell'UE nel Sahel, in particolare in Niger.

5.   L'EUCAP Sahel Niger non svolge alcuna funzione esecutiva.»;

2)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Niger nel periodo dal 1o ottobre 2022 al 30 settembre 2024 è pari a 72 161 381,16 EUR.»;

3)

all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4.   Il capomissione coopera con altre missioni in ambito PSDC, in particolare con l'EUCAP Sahel Mali, compresa la cellula consultiva e di coordinamento regionale, e con l'EUBAM Libia.»;

4)

all'articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare alle agenzie dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare a Frontex ed Europol, informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini dell'EUCAP Sahel Niger, fino al pertinente livello di classificazione rispettivamente per ciascuna di esse, conformemente alla decisione 2013/488/UE. A tal fine sono adottate disposizioni tecniche.

5.   L'alto rappresentante può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 e la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 4 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.»;

5)

all'articolo 16, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Essa si applica fino al 30 settembre 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

(2)  Decisione (PESC) 2020/1254 del Consiglio, del 7 settembre 2020, che modifica la decisione 2012/392/PESC, relativa alla missione dell’Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 294 dell'8.9.2020, pag. 3).


12.9.2022   

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L 235/30


DECISIONE (PESC) 2022/1506 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

relativa a un’azione dell’Unione europea a sostegno dello sviluppo di strumenti di tecnologie dell’informazione per migliorare la diffusione delle informazioni sulle misure restrittive dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Le misure restrittive adottate dal Consiglio in virtù dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea nonché dell’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono uno strumento essenziale di politica estera per l’azione esterna dell’Unione.

(2)

L’ampia diffusione delle informazioni sulle misure restrittive in vigore nell’Unione e la facilità di accesso alle stesse, nonché lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, le parti interessate e la Commissione sono una condizione essenziale della loro efficacia.

(3)

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina ha dimostrato l’urgente necessità di avviare un’azione volta a consentire agli Stati membri e agli operatori di attuare più efficacemente le misure restrittive adottate dal 24 febbraio 2022. L’aumento delle richieste relative a un’attuazione effettiva delle misure restrittive, i nuovi requisiti derivanti dall’ambito di applicazione e dalla natura senza precedenti di tali misure e la necessità di comunicazioni sicure e di una stretta cooperazione tra gli Stati membri, le parti interessate e la Commissione ai fini della loro attuazione richiedono strumenti dell’informazione nuovi o migliorati e più sicuri.

(4)

Un’azione operativa nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dovrebbe sostenere con urgenza lo sviluppo delle applicazioni e delle banche dati necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1.   L’Unione sostiene lo sviluppo delle applicazioni e delle banche dati necessarie per fornire informazioni sulle misure restrittive in vigore nell’Unione e garantire un facile accesso a tali informazioni, segnatamente da parte degli operatori che partecipano alla loro attuazione, come pure lo sviluppo di strumenti dell’informazione che consentano scambi sicuri di informazioni tra gli Stati membri, le parti interessate e la Commissione.

2.   Tali strumenti dell’informazione potenziati sostengono in particolare l’attuazione degli obblighi di comunicazione degli Stati membri senza crearne di nuovi. Le modalità di comunicazione con conseguenze significative per le amministrazioni nazionali sono oggetto, se del caso, di consultazioni in seno al Consiglio.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’azione di cui all’articolo 1 è pari a 450 000 EUR.

2.   Tutte le spese sono gestite dalla Commissione, in conformità delle regole e procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.

Articolo 3

Informazioni commercialmente sensibili

Nell’elaborare gli strumenti dell’informazione potenziati in materia di sanzioni, la Commissione garantisce che le informazioni commercialmente sensibili siano opportunamente protette mediante adeguate garanzie tecniche.

Articolo 4

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


12.9.2022   

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L 235/32


DECISIONE (PESC) 2022/1507 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1).

(2)

In esito a un riesame effettuato dal Consiglio, risulta opportuno sopprimere dall’allegato della decisione 2014/119/PESC le voci relative a quattro persone nei confronti delle quali l’applicazione di misure restrittive è scaduta il 6 settembre 2022, nonché le informazioni relative ai loro diritti della difesa e al loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2023.»;

2)

l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2014/119/PESC è così modificato:

1)

nella sezione A («Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 1»), le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka;

2)

nella sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»), le informazioni relative alle persone seguenti sono soppresse:

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych;

3.

Viktor Pavlovych Pshonka;

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych;

9.

Artem Viktorovych Pshonka.


12.9.2022   

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L 235/34


DECISIONE (PESC) 2022/1508 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29 e l’articolo 31, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 maggio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/610 (1), che ha disposto una proroga della validità dei permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno di alcuni palestinesi nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio (2) per un ulteriore periodo di 24 mesi.

(2)

Sulla base di una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 della posizione comune di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 31 gennaio 2022.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  Decisione (PESC) 2020/610 del Consiglio, del 4 maggio 2020, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea (GU L 142 del 5.5.2020, pag. 5).

(2)  Posizione comune 2002/400/PESC del Consiglio, del 21 maggio 2002, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’UE (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33).


12.9.2022   

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L 235/35


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/1509 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che attua la decisione (PESC) 2015/1333, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333.

(2)

Il 18 luglio 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council — «UNSC») istituito a norma della risoluzione UNSC 1970 (2011) ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive.

(3)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e III della decisione (PESC) 2015/1333 sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 206 dell’1.8.2015, pag. 34.


ALLEGATO

Nell'allegato I e nell'allegato III della decisione (PESC) 2015/1333, la voce 6 è sostituita dalla seguente:

«6.

Nome: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Titolo: n.d. Designazione: a) Direttore dell'Organizzazione per la sicurezza esterna; b) Capo dell'agenzia di intelligence esterna. Data di nascita: 4 aprile 1944Luogo di nascita: Alrhaybat. Alias certo: a) Dorda Abuzed OE; b) Abu Zayd Umar Hmeid Dorda. Alias incerto: n.d. Cittadinanza: n.d. Passaporto n.: passaporto libico FK117RK0, rilasciato il 25 novembre 2018, a Tripoli (data di scadenza: 24 novembre 2026). Numero di identificazione nazionale: n.d. Indirizzo: Libia (Presunto status/luogo: deceduto). Data di inserimento nell'elenco: 26 febbraio 2011 (modificata il 27 giugno 2014, il 1o aprile 2016, il 25 febbraio 2020, il 18 luglio 2022). Altre informazioni: inserito nell'elenco a norma del punto 15 della risoluzione 1970 (divieto di viaggio). Inserito nell'elenco il 17 marzo 2011 a norma del punto 17 della risoluzione 1970 (congelamento dei beni).».


12.9.2022   

IT

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L 235/37


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/1510 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

che attua la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.

(2)

Il 26 luglio 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council – UNSC), istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) dell'UNSC, ha aggiornato le informazioni relative a venti persone e ventiquattro entità oggetto di misure restrittive.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.


ALLEGATO

1)   

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «A. Persone», le voci 1, 4, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 28, 35, 36, 40, 41, 48, 50, 53, 63, 68 e 78 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Pseudonimi

Data di nascita

Data della designazione delle Nazioni Unite

Motivi

«1.

Yun Ho-jin

Yun Ho-chin

Data di nascita: 13.10.1944

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Direttore della Namchongang Trading Corporation; controlla l'importazione dei prodotti necessari per il programma di arricchimento dell'uranio.

4.

Ri Hong-sop

 

Data di nascita: 1940

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Ex direttore del Centro di ricerca nucleare di Yongbyon e capo dell'Istituto per le armi nucleari, controllava tre strutture fondamentali di assistenza alla produzione di plutonio per uso militare: l'impianto di fabbricazione di combustibile, il reattore nucleare e l'impianto di ritrattamento.

8.

Ra Ky'ong-Su

Ra Kyung-Su;

Chang, Myong Ho;

Chang Myo’ng-Ho;

Chang Myong-Ho

Data di nascita: 4.6.1954

N. di passaporto: 645120196

Cittadinanza: nordcoreana

22.1.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 quale principale entità finanziaria nordcoreana responsabile delle vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

12.

Mun Cho'ng- Ch'o'l

 

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: C/O Tanchon Commercial Bank, Pyongyang, RPDC, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District

7.3.2013

Funzionario della Tanchon Commercial Bank (TCB). In tale veste ha agevolato transazioni per la TCB. La Tanchon è stata designata dal comitato delle sanzioni nell'aprile 2009 ed è la principale entità finanziaria nordcoreana per le vendite di armi convenzionali, missili balistici e beni connessi all'assemblaggio e alla fabbricazione di tali armi.

13.

Choe Chun-Sik

Choe Chun Sik;

Ch'oe Ch'un Sik

Data di nascita: 12.10.1954

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.3.2016

È stato direttore della Second Academy of Natural Sciences (SANS) e capo del programma di missili a lungo raggio della RPDC.

17.

Jang Yong Son

 

Data di nascita: 20.2.1957

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 563110024 (rilasciato dalla RPDC)

2.3.2016

Rappresentante della Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). È stato il rappresentante della KOMID in Iran.

19.

Kang Mun Kil

Jiang Wen-ji;

Jian Wenji

N. di passaporto: PS 472330208 (scadenza:4.7.2017)

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.3.2016

Ha condotto attività di approvvigionamento nel settore nucleare come rappresentante della Namchongang, alias Namhung.

23.

Kim Tong My'ong

Kim Chin-So'k;

Kim Tong-Myong;

Kim Jin-Sok;

Kim, Hyok-Chol;

Kim Tong-Myo’ng;

Kim Tong Myong;

Kim Hyok Chol

Data di nascita: a) 1964, b) 28.8.1962

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 290320764 (rilasciato dalla RPDC)

2.3.2016

È presidente della Tanchon Commercial Bank (TCB) all'interno della quale ha ricoperto varie posizioni almeno dal 2002. È stato anche coinvolto nella gestione degli affari della Amroggang.

24.

Kim Yong Chol

Kim Yong-Chol;

Kim Young-Chol;

Kim Young-Cheol;

Young-Chul

Data di nascita: 18.2.1962

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 472310168 (rilasciato dalla RPDC)

2.3.2016

Rappresentante della KOMID. È stato il rappresentante della KOMID in Iran.

28.

Yu Chol U

 

Data di nascita: 8.8.1959

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.3.2016

Direttore della National Aerospace Development Administration.

35.

Kim Chol Sam

Jin Tiesan

(金铁三)

Data di nascita: 11.3.1971

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 645120378 (rilasciato dalla RPDC)

30.11.2016

Kim Chol Sam è un rappresentante della Daedong Credit Bank (DCB) che è stato coinvolto nella gestione di transazioni per conto della DCB Finance Limited. È sospettato di aver agevolato, in quanto rappresentante della DCB residente all'estero, transazioni del valore di centinaia di migliaia di dollari e di aver probabilmente gestito milioni di dollari in conti connessi alla RPDC potenzialmente collegati a programmi nucleari/missilistici.

36.

Kim Sok Chol

 

N. di passaporto: 472310082

Data di nascita: 8.5.1955

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: Myanmar/Birmania

30.11.2016

Ha svolto il ruolo di ambasciatore della RPDC in Myanmar/Birmania e opera in quanto facilitatore della KOMID. È stato retribuito dalla KOMID per la sua assistenza e organizza riunioni per conto della KOMID, compresa una riunione tra di essa e persone connesse alla difesa del Myanmar/Birmania per discutere di questioni finanziarie.

40.

Cho Il U

Cho Il Woo;

Cho Ch’o’l;

Jo Chol

Data di nascita: 10.5.1945

Luogo di nascita: Musan, provincia del Nord Hamgyo'ng, RPDC

Cittadinanza: nordcoreana

N. di passaporto: 736410010

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Direttore della quinta sezione del Reconnaissance General Bureau. Cho è ritenuto il responsabile delle operazioni di spionaggio oltremare e della raccolta di intelligence esterna per la RPDC.

41.

Cho Yon Chun

Jo Yon Jun

Data di nascita: 28.9.1937

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Vicedirettore del dipartimento per l'organizzazione e l'orientamento, che dirige le nomine del personale chiave per il Partito dei lavoratori della Corea e per le forze armate della RPDC.

48.

Paek Se Bong

Paek Se Pong

Data di nascita: 21.3.1938

Cittadinanza: nordcoreana

2.6.2017

Paek Se Bong è ex presidente del secondo comitato economico, ex membro della commissione nazionale di difesa ed ex vicedirettore del Munition Industry Department (MID).

50.

Pak To Chun

Pak Do Chun;

Pak To’-Ch’un

Data di nascita: 9.3.1944

Cittadinanza: nordcoreana

2.6.2017

Pak To Chun è ex segretario del Munitions Industry Department (MID) ed attualmente fornisce consulenza sulle questioni relative ai programmi nucleari e missilistici. È un ex membro della commissione degli affari di Stato e membro dell'ufficio politico del Partito dei lavoratori della Corea.

53.

Ri Yong Mu

Ri Yong-Mu

Data di nascita: 25.1.1925

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

2.6.2017

Ri Yong Mu è vicepresidente della commissione degli affari di Stato, che dirige e orienta tutti gli affari collegati alle forze armate, alla difesa e alla sicurezza della RPDC, inclusi l'acquisizione e gli appalti.

63.

Pak Yong Sik

Pak Yo’ng-sik

Data di nascita: 1950

Cittadinanza: nordcoreana

Indirizzo: RPDC

11.9.2017

Membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea, che è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione delle politiche militari del Partito dei lavoratori della Corea, comanda e controlla le forze armate della RPDC e contribuisce alla direzione delle industrie della difesa militare del paese.

68.

Kim Tong Chol

Kim Tong-ch'o'l

Data di nascita: 28.1.1966

Cittadinanza: nordcoreana

Sesso: maschile

N. di passaporto: a) 927234267, b) 108120258 (rilasciato dalla RPDC il 14.2.2018; data di scadenza: 14.2.2023)

22.12.2017

Kim Tong Chol è un rappresentante della Foreign Trade Bank all'estero.

78.

Ri Song Hyok

Li Cheng He

Data di nascita: 19.3.1965

Cittadinanza: nordcoreana

Sesso: maschile

N. di passaporto: 654234735 (rilasciato dalla RPDC)

22.12.2017

Ri Song Hyok è un rappresentante della Koryo Bank e della Koryo Credit Development Bank all'estero e avrebbe costituito società di copertura per l'approvvigionamento di prodotti e l'effettuazione di transazioni finanziarie per conto della RPDC.».

2)   

Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «B. Entità», le voci 4, 8, 20, 22, 23, 30, 36, 42, 44, 45, 47, 50, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70 e 75 sono sostituite dalle seguenti:

 

Nome

Pseudonimi

Ubicazione

Data di designazione

Altre informazioni

«4.

Namchongang Trading Corporation

a) NCG, b) NAMCHONGANG TRADING, c) NAM CHON GANG CORPORATION, d) NOMCHONGANG TRADING CO., e) NAM CHONG GAN TRADING CORPORATION, f) Namhung Trading Corporation, g) Korea Daeryonggang Trading Corporation, h) Korea Tearyonggang Trading Corporation

a) Chilgol, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea, b) Sengujadong 11-2/(o Kwangbok-dong), Mangyongdae District, Pyongyang, Repubblica popolare democratica di Corea

Numeri di telefono: +850-2-18111, 18222 (interno 8573)

Numero di fax: +850-2-381-4687

16.7.2009

Società commerciale nordcoreana dipendente dall'Ufficio generale per l'energia atomica (GBAE). La Namchongang è stata coinvolta nell'approvvigionamento di pompe a vuoto di origine giapponese che sono state individuate in un impianto nucleare della RPDC, nonché nell'approvvigionamento legato al nucleare in associazione con un cittadino tedesco. È stata inoltre coinvolta nell'acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature specificamente adatte a un programma di arricchimento dell'uranio dalla fine degli anni '90. Il rappresentante di tale società è un ex diplomatico che è stato il rappresentante della RPDC all'epoca dell'ispezione degli impianti nucleari di Yongbyon da parte dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano vive preoccupazioni date le attività di proliferazione della RPDC in passato.

8.

Korean Tangun Trading Corporation

a) Kuryonggang Trading Corporation, b) Ryungseng Trading Corporation, c) Ryung Seng Trading Corporation, d) Ryungsong Trading Corporation, e) Kore Kuryonggang Trading Corporation

Pyongyang, RPDC

16.7.2009

Dipende dalla Second Academy of Natural Sciences della RPDC ed è principalmente responsabile dell'approvvigionamento di materie prime e tecnologie a sostegno dei programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, in particolare, ma non solo, dei programmi in materia di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio e relativo approvvigionamento, compresi materiali controllati o vietati nell'ambito dei pertinenti regimi di controllo multilaterale.

20.

Ocean Maritime Management Company, Limited (OMM)

a) East Sea Shipping Company, b) Korea Mirae Shipping Co. Ltd, c) Haeyang Crew Management Company

Indirizzo: Donghung Dong, Central District. PO BOX 120. Pyongyang, RPDC

Altro indirizzo: Dongheung-dong Changwang Street, Chung-Ku, PO Box 125, Pyongyang

Numero IMO: 1790183

28.7.2014

La Ocean Maritime Management Company, Limited è l'operatore/gestore della nave Chong Chon Gang. Ha svolto un ruolo chiave nell'organizzazione della spedizione di un carico nascosto di armi e materiale correlato da Cuba alla RPDC nel luglio 2013. In quanto tale, la Ocean Maritime Management Company, Limited ha contribuito ad attività vietate dalle risoluzioni, in particolare l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1718 (2006), modificata dalla risoluzione 1874 (2009), e ha contribuito all'aggiramento delle misure previste da dette risoluzioni.

 

Navi con numero IMO:

 

 

 

 

 

a)

Chol Ryong (Ryong Gun Bong)

8606173

 

 

2.3.2016

 

 

b)

Chong Bong (Greenlight) (Blue Nouvelle)

8909575

 

 

2.3.2016

 

 

c)

Chong Rim 2

8916293

 

 

2.3.2016

 

 

g)

Hoe Ryong

9041552

 

 

2.3.2016

 

 

h)

Hu Chang (O Un Chong Nyon)

8330815

 

 

2.3.2016

 

 

i)

Hui Chon (Hwang Gum San 2)

8405270

 

 

2.3.2016

 

 

j)

Ji Hye San (Hyok Sin 2)

8018900

 

 

2.3.2016

 

 

k)

Kang Gye (Pi Ryu Gang)

8829593

 

 

2.3.2016

 

 

l)

Mi Rim

8713471

 

 

2.3.2016

 

 

m)

Mi Rim 2

9361407

 

 

2.3.2016

 

 

n)

O Rang (Po Thong Gang)

8829555

 

 

2.3.2016

 

 

p)

Ra Nam 2

8625545

 

 

2.3.2016

 

 

q)

Ra Nam 3

9314650

 

 

2.3.2016

 

 

r)

Ryo Myong

8987333

 

 

2.3.2016

 

 

s)

Ryong Rim (Jon Jin 2)

8018912

 

 

2.3.2016

 

 

t)

Se Pho (Rak Won 2)

8819017

 

 

2.3.2016

 

 

u)

Songjin (Jang Ja San Chong Nyon Ho)

8133530

 

 

2.3.2016

 

 

v)

South Hill 2

8412467

 

 

2.3.2016

 

 

x)

Tan Chon (Ryon Gang 2)

7640378

 

 

2.3.2016

 

 

y)

Thae Pyong San (Petrel 1)

9009085

 

 

2.3.2016

 

 

z)

Tong Hung San (Chong Chon Gang)

7937317

 

 

2.3.2016

 

 

aa)

Tong Hung 1

8661575

 

 

2.3.2016

 

22.

Chongchongang Shipping Company

a) Chong Chon Gang Shipping Co. Ltd., b) Chongchongang Shipping Co LTD

Indirizzo: 817 Haeun, Donghung-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

Altro indirizzo: 817, Haeum, Tonghun-dong, Chung-gu, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5342883

2.3.2016

La Chongchongang Shipping Company ha cercato di importare direttamente attraverso la sua nave Chong Chon Gang carichi illegali di armi convenzionali nella RPDC nel luglio 2013.

23.

Daedong Credit Bank (DCB)

a) DCB, b) Taedong Credit Bank, c) Dae-Dong Credit Bank

Indirizzo: Suite 401, Potonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, RPDC

Altro indirizzo: Ansan-dong, Botonggang Hotel, Pongchon, Pyongyang, RPDC

SWIFT: DCBKKPPY

2.3.2016

La Daedong Credit Bank (DCD) ha fornito servizi finanziari alla Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) e alla Tanchon Commercial Bank (TCB). Almeno dal 2007, la DCB ha agevolato centinaia di transazioni finanziarie del valore di milioni di dollari per conto della KOMID e della TCB. In alcuni casi, la DCB ha consapevolmente agevolato transazioni impiegando pratiche finanziarie fraudolente.

30.

Office 39

Office #39; Office No. 39; Bureau 39; Central Committee Bureau 39; Third Floor; Division 39

a) Second KWP Government Building (Korean – Ch'o'ngsa, Urban Town (Korean-Dong), Chung Ward, Pyongyang, RPDC, b) Chung-Guyok (Central District), Sosong Street, Kyongrim-Dong, Pyongyang, RPDC, c) Changwang Street, Pyongyang, RPDC

2.3.2016

Entità governativa nordcoreana.

36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

Indirizzo: RPDC

Numero IMO: 5905801

30.11.2016

È una società nordcoreana che commercia carbone. La RPDC genera una quota considerevole dei fondi utilizzati per i programmi nucleari e dei missili balistici estraendo risorse naturali e vendendole all'estero.

42.

Korea Daesong General Trading Corporation

Daesong Trading; Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Company; Korea Daesong Trading Corporation

Indirizzo: Pulgan Gori Dong 1, Potonggang District, Pyongyang City, RPDC

Tel.: +850-2-18111-8208. Fax: +850-2-381-4432

Email: daesong@star-co.net.kp

30.11.2016

È affiliata all'Office 39 attraverso le esportazioni di minerali (oro), metalli, macchinari, prodotti agricoli, ginseng, gioielli e prodotti dell'industria leggera.

44.

Korea Kumsan Trading Corporation

 

Indirizzo: Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pyongyang City/Mangyongdae, RPDC

Tel.: +850-2-18111-8550. Fax: +850-2-381-4410/4416

Email: mhs-ip@star-co.net.kp

2.6.2017

La Korea Kumsan Trading Corporation è di proprietà o è sotto il controllo dell'Ufficio generale per l'energia atomica, o agisce o afferma di agire, direttamente o indirettamente, per conto o a nome del suddetto Ufficio, che dirige il programma nucleare della RPDC.

45.

Koryo Bank

 

Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, RPDC

2.6.2017

La Koryo Bank opera nel settore dei servizi finanziari nell'economia della RPDC ed è associata all'Office 38 e all'Office 39 del KWP.

47.

Foreign Trade Bank

a) Mooyokbank, b) Korea Trading Bank

Indirizzo: FTB Building, Jungsong-dong, Central District, Pyongyang, RPDC

SWIFT/BIC: FTBDKPPY

4.8.2017

La Foreign Trade Bank è una banca statale, agisce come principale banca della RPDC per la valuta estera e ha fornito un sostegno finanziario fondamentale alla Korea Kwangsong Banking Corporation.

50.

Mansudae Overseas Project Group of Companies

Mansudae Art Studio

Yanggakdo International Hotel, RYUS, Pyongyang, RPDC

4.8.2017

Mansudae Overseas Project Group of Companies ha partecipato, ha facilitato o è stato responsabile dell'esportazione di lavoratori dalla RPDC verso altri paesi per attività di costruzione, anche di statue e monumenti per generare entrate per il governo della RPDC o il Partito dei lavoratori della Corea. Secondo segnalazioni, Mansudae Overseas Project Group of Companies eserciterebbe attività in paesi dell'Africa e del Sud-est asiatico, fra cui Algeria, Angola, Botswana, Benin, Cambogia, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Guinea equatoriale, Malaysia, Mozambico, Madagascar, Namibia, Siria, Togo e Zimbabwe.

56.

CHONMYONG SHIPPING CO

CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED

Indirizzo: Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5571322

30.3.2018

Proprietario registrato della CHON MYONG 1, una nave battente bandiera della RPDC che a fine dicembre 2017 ha effettuato un trasferimento di combustibile da nave a nave.

57.

FIRST OIL JV CO LTD

 

Indirizzo: Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5963351

30.3.2018

Proprietario della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.

58.

HAPJANGGANG SHIPPING CORP

 

Indirizzo: Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5787684

30.3.2018

Proprietario registrato della NAM SAN 8, una petroliera nordcoreana che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave, e proprietario della nave HAP JANG GANG 6.

61.

KOREA ACHIM SHIPPING CO

 

Indirizzo: Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5936312

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana CHON MA SAN. A fine gennaio 2018 la CHON MA SAN, una nave battente bandiera della RPDC, si è preparata per probabili operazioni di trasferimento da nave a nave. Il 18 novembre 2017 il comandante della YU JONG 2, una motonave cisterna battente bandiera nordcoreana, ha riferito a un controllore non identificato basato nella RPDC che la nave stava evitando una tempesta prima di un trasferimento da nave a nave. Il comandante ha suggerito che la YU JONG 2 caricasse olio combustibile prima della petroliera nordcoreana CHON MA SAN, poiché le maggiori dimensioni di quest'ultima si prestavano meglio a effettuare trasferimenti da nave a nave durante una tempesta. Dopo che la CHON MA SAN ha caricato l'olio combustibile da una nave, il 19 novembre 2017 la YU JONG 2 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.

62.

KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY

a) KOREA ANSAN SHPG COMPANY, b) Korea Ansan SHPG CO

Indirizzo: Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5676084

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana AN SAN 1, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.

63.

KOREA MYONGDOK SHIPPING CO

 

Indirizzo: Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5985863

30.3.2018

Proprietario registrato della YU PHYONG 5. A fine novembre 2017, la YU PHYONG 5 ha trasferito da nave a nave 1 721 tonnellate metriche di olio combustibile.

64.

KOREA SAMJONG SHIPPING

 

Indirizzo: Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5954061

30.3.2018

Proprietario registrato delle petroliere nordcoreane SAM JONG 1 e SAM JONG 2. Si ritiene che a fine gennaio 2018 entrambe le navi abbiano importato petrolio raffinato nella RPDC in violazione delle sanzioni ONU.

65.

KOREA SAMMA SHIPPING CO

Korea Samma SHPG CO

Indirizzo: Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5145892

30.3.2018

La SAM MA 2, una petroliera battente bandiera della RPDC di proprietà della Korea Samma Shipping Company, ha effettuato un trasferimento da nave a nave di petrolio e falsificato documenti a metà ottobre 2017, caricando quasi 1 600 tonnellate metriche di olio combustibile in un'unica operazione. Il comandante della nave ha ricevuto l'istruzione di cancellare la scritta SAMMA SHIPPING e le parole in coreano sull'emblema della nave e di sostituirle con la scritta «Hai Xin You 606» per dissimulare la sua identità di nave nordcoreana.

67.

KOTI CORP

 

Indirizzo: Panama City, Panama

Numero IMO: 5982254

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della nave battente bandiera panamense KOTI che il 9 dicembre 2017 ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti probabilmente petroliferi verso la KUM UN SAN 3 battente bandiera nordcorenana.

68.

MYOHYANG SHIPPING CO

 

Indirizzo: Kumsong 3-dong, Mangyondae-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5988369

30.3.2018

Armatore del trasportatore di prodotti petroliferi YU SON che si ritiene coinvolto in operazioni di trasferimenti di petrolio da nave a nave.

70.

PHYONGCHON SHIPPING & MARINE

PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE

Indirizzo: Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC

Numero IMO: 5878561

30.3.2018

Proprietario registrato della petroliera nordcoreana JI SONG 6, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a fine gennaio 2018. La società è anche proprietaria delle navi JI SONG 8 e WOORY STAR.

75.

YUK TUNG ENERGY PTE LTD

 

Indirizzo: 80 Raffles Place, #17-22 UOB Plaza, Singapore, 048624, Singapore

Numero IMO: 5987860

30.3.2018

Armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati.».


12.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 235/48


DECISIONE (UE) 2022/1511 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2022

relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2022

[notificata con il numero C(2022) 6284]

(I testi in lingua francese, lettone, neerlandese, portoghese, slovena e tedesca sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (1), in particolare l’articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (2), in particolare l’articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (UE) 2021/2313 della Commissione (3) ha concesso l’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’imposta sul valore aggiunto («IVA») all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel periodo dal 1o gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

(2)

Il 15 giugno 2022 la Commissione ha consultato gli Stati membri in merito alla necessità di prorogare la validità delle misure previste da tale decisione. Il Belgio, la Lettonia, l’Austria, il Portogallo e la Slovenia («gli Stati membri richiedenti») hanno presentato richieste in tal senso il 21 giugno 2022.

(3)

Le importazioni effettuate dagli Stati membri richiedenti nell’ambito della decisione (UE) 2021/2313 sono state utili, in quanto hanno consentito alle organizzazioni pubbliche o ad altre organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti nazionali l’accesso a medicinali, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale, per i quali vi era una carenza. Le statistiche del commercio relative a tali merci indicano che le corrispondenti importazioni evidenziano una tendenza al ribasso, ma che esse possono fluttuare in funzione delle nuove domande di merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19. Nonostante la vaccinazione in corso nell’Unione e l’adozione di una serie di misure per prevenire la diffusione del virus, il numero di infezioni da COVID-19 negli Stati membri richiedenti comporta ancora rischi per la salute pubblica. Poiché tali Stati membri richiedenti riferiscono ancora di carenze di merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19, è opportuno concedere un’esenzione dai dazi doganali all’importazione applicabili alle merci importate ai fini specificati all’articolo 74 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e un’esenzione dall’IVA applicabile alle merci importate ai fini specificati all’articolo 51 della direttiva 2009/132/CE.

(4)

È necessario che gli Stati membri richiedenti informino la Commissione in merito alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA per contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19, alle organizzazioni autorizzate a distribuire o mettere a disposizione tali merci e ai provvedimenti adottati per impedire che le merci in questione siano destinate ad usi diversi dal contrasto agli effetti dell’epidemia.

(5)

Tenuto conto delle difficoltà che gli Stati membri richiedenti prevedono di affrontare, si dovrebbe concedere la franchigia dai dazi doganali all’importazione e l’esenzione dall’IVA per le importazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2022. La franchigia dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2022.

(6)

Il 22 luglio 2022 gli Stati membri sono stati consultati conformemente a quanto disposto all’articolo 76, primo comma, del regolamento (CE) n. 1186/2009, e all’articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

le merci sono destinate a uno qualsiasi dei seguenti usi:

i)

distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19;

ii)

messa a disposizione gratuita alle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19, laddove le merci restano di proprietà degli enti e delle organizzazioni di cui alla lettera c);

b)

le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

c)

le merci sono importate in Belgio, Lettonia, Austria, Portogallo o Slovenia («gli Stati membri richiedenti») per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti di tali Stati membri.

2.   Le merci sono inoltre ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e in esenzione dall’IVA sull’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/132/CE se sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento in soccorso delle persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri richiedenti comunicano alla Commissione le informazioni relative alla natura e ai quantitativi delle varie merci ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1, con cadenza bimestrale, il quindicesimo giorno del mese seguente al periodo di comunicazione.

2.   Entro il 31 marzo 2023 ciascuno Stato membro richiedente comunica alla Commissione le informazioni in appresso:

a)

un elenco delle organizzazioni autorizzate dalle autorità competenti del pertinente Stato membro richiedente, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c);

b)

le seguenti informazioni consolidate concernenti la natura e i quantitativi delle varie merci ammesse in franchigia dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’IVA a norma dell’articolo 1;

i)

numero di dichiarazione doganale;

ii)

data di accettazione;

iii)

codice della nomenclatura combinata;

iv)

codice della Tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC);

v)

massa netta;

vi)

unità supplementare, se del caso;

vii)

valore delle merci;

viii)

aliquota del dazio;

ix)

aliquota IVA;

x)

importo dei dazi e dell’IVA non riscossi;

xi)

origine delle merci;

xii)

i nominativi degli enti e delle organizzazioni proprietari di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda le merci messe gratuitamente a disposizione di persone colpite o a rischio di contrarre la COVID-19 oppure impegnate nella lotta contro la pandemia di COVID-19;

c)

i provvedimenti adottati per garantire l’osservanza degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e degli articoli 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132/CE;

d)

se del caso, le misure di gestione del rischio e di controllo adottate dallo Stato membro richiedente, a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in relazione alle merci che rientrano nell’ambito di applicazione della presente decisione.

Articolo 3

L’articolo 1 si applica alle importazioni effettuate negli Stati membri richiedenti dal 1o luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Articolo 4

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022

Per la Commissione

Paolo GENTILONI

Membro della Commissione


(1)  GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

(2)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(3)  Decisione (UE) 2021/2313 della Commissione, del 22 dicembre 2021, relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel corso del 2022 (GU L 464 del 28.12.2021, pag. 11).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


12.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 235/51


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1512 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2022

relativa alla richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Dotare tutte le case europee di un impianto fotovoltaico da 1 kW e di turbine eoliche da 0,6 kW utilizzando finanziamenti europei erogati solo dai comuni» (Fiecare casă europeană dotată 1 kw fotovoltaic și 0,6 kw eolieni pe bani UE numai prin primărie), a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 6108]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 luglio 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Dotare tutte le case europee di un impianto fotovoltaico da 1 kW e di turbine eoliche da 0,6 kW utilizzando finanziamenti europei erogati solo dai comuni».

(2)

Gli organizzatori hanno così formulato gli obiettivi dell’iniziativa: «1) ridurre l’impronta di CO2 di ogni famiglia; 2) assunzione di responsabilità da parte di comuni, distributori e fornitori di energia; limitare il passaggio da un fornitore all’altro all’interno della zona verde impartendo una formazione professionale nell’ambito delle tematiche ambientali ad almeno un dipendente comunale, utilizzando esclusivamente apparecchiature dell’UE; 3) sviluppo di fonti di energia verde nei villaggi più isolati e alle estremità delle reti che, altrimenti, richiederebbero investimenti di consolidamento finanziati da distributori, fornitori di energia o unità amministrative territoriali; 4) modificare la percezione pubblica secondo la quale l’energia verde è costosa ed educare il pubblico a consumare almeno 1 kW di energia solare durante il giorno, allo scopo di ridurre le bollette. Diciamo “stop!” alla guerra energetica, allestiamo sistemi locali di pompe a turbina fino a 400 kW, sistemi di irrigazione a goccia e generatori all’idrogeno per zone energetiche compatte. Si tratta di un grande passo avanti per la competitività nell’UE.»

(3)

Un documento allegato fornisce ulteriori informazioni su tema, obiettivi e contesto dell’iniziativa, definendo e illustrando nel dettaglio i motivi per sostenerla. Gli organizzatori dichiarano che i fondi non utilizzati per la resilienza, la coesione e lo sviluppo regionale potrebbero servire a finanziare, attraverso le unità amministrative territoriali, 600 milioni di pannelli fotovoltaici e 197 000 megawatt di energia verde in circa 197 milioni di famiglie in tutta l’Unione, per un costo stimato di 750 miliardi di EUR, gettando le basi per una «Unione europea dell’energia verde».

(4)

Per quanto riguarda l’invito ad intervenire per installare pannelli fotovoltaici e turbine eoliche che forniscano alle famiglie energia verde in grado di ridurne l’impronta di CO2, la Commissione ha il potere di presentare proposte di atti giuridici che, da un lato, istituiscano l’obbligo di dotare gli edifici nuovi o esistenti di impianti ad energia rinnovabile e, dall’altro, cerchino di accelerare le procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile in base all’articolo 194, paragrafo 2, del trattato.

(5)

Nella misura in cui l’iniziativa chiede che i suoi obiettivi siano conseguiti con il contributo dei fondi dell’Unione, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, e anche del Fondo per una transizione giusta, di InvestEU (sulla base dell’articolo 173 e/o dell’articolo 175 del trattato) e del nuovo Fondo sociale per il clima proposto sulla base dell’articolo 91, paragrafo 1, lettera d), dell’articolo 192, paragrafo 1, e dell’articolo 194, paragrafo 1, lettera c), va sottolineato che tutti questi strumenti prevedono investimenti significativi nella transizione verde.

(6)

Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(7)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione dell’eventuale rispetto, nel caso di specie, delle condizioni concrete sostanziali richieste affinché la Commissione intervenga, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(8)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del rispetto dei requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(9)

L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(10)

È pertanto opportuno registrare l’iniziativa «Dotare tutte le case europee di un impianto fotovoltaico da 1 kW e di turbine eoliche da 0,6 kW utilizzando finanziamenti europei erogati solo dai comuni».

(11)

La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’iniziativa «Dotare tutte le case europee di un impianto fotovoltaico da 1 kW e di turbine eoliche da 0,6 kW utilizzando finanziamenti europei erogati solo dai comuni» è registrata.

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Dotare tutte le case europee di un impianto fotovoltaico da 1 kW e di turbine eoliche da 0,6 kW utilizzando finanziamenti europei erogati solo dai comuni», rappresentato dai sigg. Augustin DANILA e Vlad VASILE in qualità di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.


12.9.2022   

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L 235/53


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1513 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2022

relativa alla richiesta di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei dal titolo«Proteggere il patrimonio rurale e la sicurezza e l’approvvigionamento alimentari dell’UE»a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 6193]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l’iniziativa dei cittadini europei (1), in particolare l’articolo 6, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 13 luglio 2022 è stata presentata alla Commissione la richiesta di registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Proteggere il patrimonio rurale e la sicurezza e l’approvvigionamento alimentari dell’UE».

(2)

Gli organizzatori hanno formulato gli obiettivi dell’iniziativa come segue: «Le regioni rurali europee stanno perdendo il proprio patrimonio, le loro industrie, la loro popolazione e i propri valori, e questo rappresenta una minaccia per la sicurezza e l’approvvigionamento alimentari in tutta l’UE. Onde preservare per le generazioni future le peculiarità che rendono uniche queste regioni e assicurare la longevità delle comunità dell’UE che producono alimenti, l’Unione dovrebbe rinnovare il proprio impegno a promuovere il patrimonio regionale, la crescita rurale sostenibile e l’innalzamento del tenore di vita. La presente iniziativa dei cittadini europei chiede all’UE di aggiornare i suoi impegni nel settore rurale per tener conto della necessità di incrementare la sicurezza alimentare, l’approvvigionamento di materiali agricoli e la protezione dello stile di vita delle zone rurali, ossia degli abitanti, dei loro valori e dei loro mezzi di sostentamento».

(3)

Sono state fornite informazioni aggiuntive sull’oggetto, gli obiettivi e il contesto dell’iniziativa in un allegato che illustra e specifica i motivi per sostenerla. Gli organizzatori sostengono che i settori rurali e i loro addetti devono far fronte a pressioni crescenti e a una riduzione degli incentivi per portare avanti la propria attività, e che, se non risolte, tali criticità porteranno all’estinzione di alcune delle comunità e dei valori fondamentali dell’Europa. Gli organizzatori sollecitano la Commissione a presentare una proposta, nell’ambito delle competenze conferite all’Unione dai trattati, per rafforzare e preservare il patrimonio e le attività produttive regionali in tutta l’Unione onde stimolare la crescita rurale e promuovere pratiche e attività occupazionali in ambito rurale. Chiedono inoltre il riconoscimento dell’importanza della sicurezza alimentare e dell’approvvigionamento del settore, ad esempio di materiali per biogas e fertilizzanti, per mantenere un solido approvvigionamento alimentare a livello regionale nell’Unione. Invitano infine la Commissione a includere la promozione del patrimonio rurale e il riconoscimento dell’importanza della sicurezza e dell’approvvigionamento alimentari nel Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sottolineano la necessità di ampliare la portata della visione a lungo termine per le zone rurali dell’Unione fino al 2040, del patto rurale e del piano d’azione rurale dell’UE (2).

(4)

In linea con gli obiettivi della politica agricola comune (PAC), stabiliti dall’articolo 39 del trattato, il regolamento sui piani strategici della PAC (3) persegue gli obiettivi generali di promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato che garantisca la sicurezza alimentare a lungo termine, di sostenere e rafforzare la tutela dell’ambiente e di rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali (4). Nella misura in cui l’obiettivo dell’iniziativa di proteggere il patrimonio rurale e la sicurezza e l’approvvigionamento alimentari dell’Unione non rientra nel regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione ha il potere di presentare una proposta di atto giuridico sulla base dell’articolo 42 e dell’articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

(5)

Per questi motivi nessuna parte dell’iniziativa esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’applicazione dei trattati.

(6)

Tale conclusione non pregiudica la valutazione volta a stabilire se, nel caso di specie, sono rispettate le condizioni concrete sostanziali richieste affinché la Commissione agisca, tra cui la conformità ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà e la compatibilità con i diritti fondamentali.

(7)

Il gruppo di organizzatori ha fornito prove adeguate del fatto che soddisfa requisiti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/788 e ha designato le persone di contatto in conformità dell’articolo 5, paragrafo 3, primo comma, di detto regolamento.

(8)

L’iniziativa non è presentata in modo manifestamente ingiurioso, non ha un contenuto futile o vessatorio, né è manifestamente contraria ai valori dell’Unione quali stabiliti nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e ai diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(9)

È pertanto opportuno registrare l’iniziativa dal titolo «Proteggere il patrimonio rurale e la sicurezza e l’approvvigionamento alimentari dell’UE».

(10)

La conclusione secondo la quale sono soddisfatte le condizioni per la registrazione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/788 non implica che la Commissione confermi in alcun modo la correttezza fattuale del contenuto dell’iniziativa, che è di esclusiva responsabilità del gruppo di organizzatori. Il contenuto dell’iniziativa esprime esclusivamente il punto di vista del gruppo di organizzatori e non può in alcun modo considerarsi rappresentativo del parere della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Proteggere il patrimonio rurale e la sicurezza e l’approvvigionamento alimentari dell’UE» è registrata.

Articolo 2

Il gruppo di organizzatori dell’iniziativa dei cittadini dal titolo «Proteggere il patrimonio rurale e la sicurezza e l’approvvigionamento alimentari dell’UE», rappresentato da Česlovas TALLAT-KELPŠA e Markus Valdemar SJÖHOLM in qualità di persone di contatto, è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2022

Per la Commissione

Věra JOUROVÁ

Vicepresidente


(1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 55.

(2)  Nella comunicazione sulla visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE fino al 2040 (COM/2021/345 final), presentata il 30 giugno 2021, la Commissione ha annunciato il patto rurale e il piano d’azione rurale. Per ulteriori informazioni su queste azioni consultare: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_it

(3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

(4)  Articolo 5 del regolamento (UE) 2021/2115.


12.9.2022   

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L 235/55


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1514 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2022

che permette alla Finlandia di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale

[notificata con il numero C(2022) 6274]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo migliore dal punto di vista dell'ambiente o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L'azoto è iscritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 nel rispetto della restrizione che ne prevede l'utilizzo solo in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l'uso.

(2)

A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, «insetticidi» (2). I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri e sono forniti in bombole per gas (3).

(3)

L'azoto può essere generato anche in situ dall'aria ambiente. L'uso dell'azoto generato in situ non è attualmente approvato nell'Unione e il principio attivo non figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell'elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (4).

(4)

Il 5 aprile 2022, a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Finlandia ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall'aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»).

(5)

Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino ad altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, il che metterebbe seriamente a rischio il patrimonio culturale.

(6)

L'azoto generato in situ è usato per creare un'atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, per il controllo degli organismi nocivi in oggetti appartenenti al patrimonio culturale. L'azoto è separato dall'aria ambiente ed è pompato nella tenda o camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell'atmosfera è portata al 99 % circa, con un'assenza quindi quasi totale di ossigeno residuo. L'umidità dell'azoto pompato nell'area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell'oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.

(7)

Secondo le informazioni trasmesse dalla Finlandia, l'uso di azoto generato in situ sembra essere l'unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi utilizzabile per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle istituzioni culturali senza danneggiarli e che protegge efficacemente il patrimonio culturale dagli organismi nocivi in tutti i loro stadi evolutivi.

(8)

Il metodo dell'anossia o dell'atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali – Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l'azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia.

(9)

Esistono altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, come le tecniche di shock termico (ad alte o basse temperature). A tal fine è possibile usare anche biocidi contenenti altri principi attivi. Tuttavia secondo la Finlandia nessuna di queste tecniche è esente da limiti, in quanto alcuni materiali rischiano di essere danneggiati durante il trattamento.

(10)

Come indicato nella domanda, le istituzioni culturali utilizzano raramente altri principi attivi a causa del loro profilo di pericolosità. Dopo il trattamento con tali sostanze, infatti, i residui presenti sugli oggetti trattati possono essere progressivamente rilasciati nell'ambiente, il che comporta un rischio per la salute umana. Inoltre le sostanze possono reagire con i materiali di cui sono costituiti gli oggetti del patrimonio culturale, provocando alterazioni irreversibili, in particolare sulla loro superficie.

(11)

Secondo le informazioni contenute nella domanda, l'uso dell'azoto contenuto in bombole non costituisce un'alternativa appropriata per le istituzioni culturali, in quanto presenta svantaggi pratici. Le quantità limitate contenute nelle bombole richiedono trasporti frequenti e un magazzino separato. I trattamenti con azoto contenuto in bombole genererebbero inoltre costi elevati per le istituzioni culturali.

(12)

Chiedere alle istituzioni culturali di usare diverse tecniche per controllare gli organismi nocivi (ciascuna adatta a materiali e oggetti specifici), invece di usare una sola tecnica già impiegata e adatta a tutti i materiali, comporterebbe costi aggiuntivi per le istituzioni culturali, per le quali diventerebbe pertanto più complicato conseguire l'obiettivo di abbandonare l'uso di principi attivi più pericolosi nella gestione integrata delle specie nocive. Inoltre gli investimenti precedentemente effettuati per l'acquisizione di strutture e attrezzature per i trattamenti anossici con azoto generato in situ andrebbero persi.

(13)

In varie riunioni (5) del gruppo di esperti della Commissione di autorità competenti per i biocidi tenutesi nel 2019 è stata discussa un'eventuale deroga a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l'azoto generato in situ.

(14)

Inoltre, su richiesta della Commissione e a seguito della prima, analoga, domanda di deroga per prodotti a base di azoto generato in situ presentata dall'Austria, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ha condotto una consultazione pubblica sulla domanda, consentendo a tutte le parti interessate di esprimersi. La grande maggioranza delle 1487 osservazioni ricevute era a favore della deroga. Molti di coloro che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato gli svantaggi delle tecniche alternative disponibili: i trattamenti termici possono danneggiare alcuni materiali; l'uso di altri principi attivi lascia sui manufatti residui tossici che vengono progressivamente rilasciati nell'ambiente; l'uso di azoto contenuto in bombole non consente il controllo, necessario per il trattamento di alcuni materiali, dell'umidità relativa nell'area di trattamento.

(15)

L'iscrizione dell'azoto generato in situ nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 permetterebbe agli Stati membri di autorizzare i prodotti costituiti da azoto generato in situ senza la necessità di una deroga a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, di tale regolamento. Una domanda in questo senso è stata presentata nel marzo 2022. La valutazione di tale richiesta, l'iscrizione della sostanza nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e l'ottenimento delle autorizzazioni dei prodotti richiedono tuttavia tempo.

(16)

Dalla domanda emerge che in Finlandia non sono disponibili alternative appropriate, poiché tutte le tecniche alternative attualmente disponibili presentano svantaggi pratici o dovuti alla loro non idoneità al trattamento di tutti i materiali.

(17)

Sulla base di tutti questi argomenti è opportuno concludere che l'azoto generato in situ è essenziale per la protezione del patrimonio culturale in Finlandia e che non sono disponibili alternative appropriate. Alla Finlandia dovrebbe pertanto essere permesso di autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale.

(18)

L'eventuale iscrizione dell'azoto generato in situ nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 e la successiva autorizzazione da parte degli Stati membri di prodotti costituiti da azoto generato in situ richiede tempo. È pertanto opportuno concedere una deroga per un periodo che consenta il completamento delle relative procedure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Finlandia può autorizzare la messa a disposizione sul mercato e l'uso di biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2009/89/CE della Commissione, del 30 luglio 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l'azoto come principio attivo nell'allegato I della direttiva (GU L 199 del 31.7.2009, pag. 19).

(3)  L'elenco dei prodotti autorizzati è disponibile all'indirizzo: https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products.

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

(5)  83a, 84a, 85a e 86a riunione del gruppo di esperti della Commissione di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri per l'attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012, tenutesi rispettivamente a maggio, luglio, settembre e novembre del 2019. I verbali delle riunioni sono consultabili al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/health/biocides/events_en#anchor0.


12.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 235/58


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1515 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2022

relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione del biocida Mouskito Junior Lotion conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2022) 6279]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 ottobre 2015, in conformità all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 528/2012, la società Laboratoria Qualiphar N.V./S.A. («richiedente») ha presentato alle autorità competenti di diversi Stati membri, tra cui la Francia, una domanda di riconoscimento reciproco in parallelo del biocida Mouskito Junior Lotion («biocida»). Il biocida è un prodotto pronto all’uso destinato a proteggere la pelle umana dalle punture di insetti e contiene come principio attivo etil butil acetilamino propionato (IR 3535). Il Belgio è lo Stato membro di riferimento responsabile della valutazione della domanda di cui all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(2)

Le indicazioni formulate dal richiedente per quanto riguarda il prodotto erano le seguenti: protezione in zone dal clima tropicale contro le zanzare (Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, Anopheles gambiae) e in zone dal clima temperato contro le zanzare (Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus), le mosche (Stomoxys calcitrans), le api (Apis mellifera), le vespe (Vespula vulgaris) e le zecche (Ixodes ricinus).

(3)

Il 19 giugno 2019, a norma dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha comunicato obiezioni al gruppo di coordinamento, dichiarando che il biocida non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del medesimo regolamento per l’uso contro le api e le vespe. Le obiezioni comunicate sono state discusse in seno al gruppo di coordinamento il 16 settembre 2019.

(4)

Poiché non è stato raggiunto alcun accordo all’interno del gruppo di coordinamento, il 7 novembre 2019 il Belgio ha comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il Belgio ha contestualmente fornito alla Commissione una descrizione dettagliata della questione su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. Una copia della descrizione è stata inviata agli Stati membri interessati e al richiedente.

(5)

La Francia non concorda con la raccomandazione dello Stato membro di riferimento di autorizzare l’uso contro le vespe e le api. In particolare la Francia ritiene che l’efficacia per tale uso specifico non sia stata dimostrata nella prova di uso simulato fornita dal richiedente, in quanto la progettazione di tale prova non consentiva di determinare un periodo di protezione completa (2) e in quanto il prodotto non è stato applicato su una superficie simile a quella della pelle umana.

(6)

Il Belgio sostiene che il richiedente ha effettuato le prove richieste dagli orientamenti esistenti al momento della presentazione della domanda e ha osservato che non esiste alcun protocollo consolidato per le vespe e le api. Il Belgio ritiene che non si possa respingere un’indicazione specifica unicamente perché non esiste un protocollo di prova consolidato e che sia pertanto necessario ricorrere al parere di esperti. Pur riconoscendo che la prova fornita dal richiedente non aveva determinato un periodo di protezione completa, il Belgio ha concluso, sulla base del parere di esperti, che l’indicazione relativa alla repellenza di api e vespe era sufficientemente suffragata.

(7)

Il 17 dicembre 2021, conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione ha chiesto all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») di esprimere un parere sulla questione. All’Agenzia è stato chiesto di indicare i) se per la valutazione dell’efficacia contro le api e le vespe sia necessario determinare il periodo di protezione completa e se la prova di uso simulato effettuata dal richiedente permetta di determinare un periodo di protezione completa, ii) se le prove di uso simulato debbano essere effettuate su una superficie simile a quella della pelle umana e iii) se la prova di uso simulato effettuata abbia generato dati che dimostrano che alla dose raccomandata il biocida controlla le vespe e le api respingendo tali organismi, a sostegno pertanto dell’indicazione «agisce da repellente contro vespe e api».

(8)

Il comitato sui biocidi dell’Agenzia ha adottato un parere (3) il 2 marzo 2022.

(9)

Secondo l’Agenzia per corroborare le indicazioni relative al prodotto sono necessari i dati sull’efficacia riguardanti le condizioni d’uso effettive. Il periodo di protezione è un parametro molto importante, specialmente per i prodotti destinati a essere utilizzati contro insetti pericolosi, anche considerando che le punture di api e vespe costituiscono una preoccupazione reale per i soggetti vulnerabili a causa delle reazioni allergiche al loro veleno.

(10)

L’Agenzia riconosce che non esistono protocolli o criteri concordati per le prove di efficacia per quanto riguarda i repellenti topici contro le vespe e le api e ritiene che, al fine di corroborare l’indicazione, sia responsabilità del richiedente fornire dati sull’efficacia provenienti da studi volti a imitare la situazione di uso pratico.

(11)

Le prove effettuate dal richiedente erano sperimentazioni sul campo condotte in frutteti. L’efficacia del repellente è stata esaminata utilizzando trappole sotto forma di bottiglie di plastica, riempite di soluzione zuccherina e detergente per catturare gli organismi bersaglio. La superficie delle trappole è stata trattata due volte al giorno con il prodotto in esame o non è stata trattata. Secondo l’Agenzia, nel caso dei repellenti contro le api e le vespe, configurare la prova utilizzando trappole con un attrattivo come soggetto della prova al posto di esseri umani potrebbe essere accettabile, in particolare a causa delle questioni etiche sollevate dall’esposizione degli esseri umani a inevitabili e dolorose punture di api e di vespe. I dati raccolti durante la sperimentazione sul campo effettuata dal richiedente non permettono tuttavia di stabilire un periodo di protezione completa.

(12)

L’Agenzia sottolinea inoltre che la superficie delle bottiglie utilizzate come trappole, ossia un materiale non poroso, si differenzia in modo significativo da qualsiasi materiale che simuli le proprietà della pelle umana, in particolare in termini di assorbanza e odore, il che potrebbe incidere sull’efficacia del repellente. La progettazione della prova dovrebbe imitare il più possibile la situazione di uso pratico, ad esempio sarebbe preferibile utilizzare una superficie assorbente o una consistenza simile a quella della pelle umana, come la pelle animale o qualsiasi materiale poroso artificiale modificato in modo tale da simulare la pelle umana.

(13)

Secondo l’Agenzia i dati provenienti dalle sperimentazioni sul campo presentati dal richiedente sono validi in linea di principio e potrebbero dimostrare l’efficacia dei prodotti destinati a essere utilizzati come repellenti per ambienti o superfici e corroborare l’indicazione «agisce da repellente contro vespe e api». La prova fornita non è tuttavia pertinente per l’uso previsto, ossia come repellente topico contro le vespe e le api da applicare sulla pelle umana e quindi da utilizzare per proteggere le persone dalle punture di insetti. I dati generati dovrebbero essere pertinenti per tale uso previsto. Poiché la superficie trattata delle trappole nell’ambito della prova effettuata non imita in modo sufficiente la situazione di uso pratico, la progettazione della prova non può essere considerata idonea a dimostrare l’efficacia del prodotto per l’uso dichiarato.

(14)

Tenendo conto del parere dell’Agenzia, la Commissione ritiene che il biocida non soddisfi la condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’uso del prodotto come repellente contro le vespe e le api.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il biocida identificato con il numero BC-YL020104-40 nel registro per i biocidi non soddisfa la condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) n. 528/2012 per l’uso come repellente contro le vespe e le api.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Con periodo di protezione completa si definisce il periodo di tempo che intercorre tra l’applicazione del repellente e il momento in cui sulla pelle trattata compaiono due o più punture o il momento della prima puntura confermata (una puntura seguita da un’altra nel corso di 30 minuti).

(3)  Parere dell'ECHA, ECHA/BPC/318/2022, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443002/art_38_ethyl_butylacetylaminopropionate_bpc_opinion_en.pdf/1b489ec3-7868-2814-a3aa-a34557f4374d?t=1655449588766.


12.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 235/61


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1516 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2021/953 istituisce il certificato COVID digitale dell’UE, il cui obiettivo è comprovare che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19 o un risultato negativo a un test o è guarito dall’infezione, con lo scopo di agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei titolari.

(2)

Affinché il certificato COVID digitale dell’UE sia operativo in tutta l’Unione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 (2), che stabilisce specifiche tecniche e norme per compilare, rilasciare in modo sicuro e verificare i certificati COVID digitali dell’UE, garantire la protezione dei dati personali, stabilire la struttura comune dell’identificativo univoco del certificato e creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile.

(3)

Il 29 giugno 2022 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2022/1034 (3), che proroga il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 sul certificato COVID digitale dell’UE fino al 30 giugno 2023. Tale proroga garantisce che il certificato COVID digitale dell’UE possa continuare ad agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, perseguendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica. Ciò è particolarmente rilevante nel caso in cui vengano mantenute o (re)introdotte alcune restrizioni alla libera circolazione per motivi di salute pubblica, ad esempio in risposta alla comparsa e alla diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione.

(4)

Per allargare il ventaglio dei test diagnostici COVID-19 che possono essere utilizzati per il rilascio di un certificato COVID digitale dell’UE, la definizione di test antigenici rapidi di cui all’articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2021/953 è stata modificata dal regolamento (UE) 2022/1034 per includere i saggi antigenici di laboratorio. Gli Stati membri possono adesso rilasciare certificati di test e, in seguito all’adozione del regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione (4), certificati di guarigione sulla base dei test antigenici compresi nell’elenco comune dell’UE dei test antigenici per la COVID-19 convenuto, e regolarmente aggiornato, dal comitato per la sicurezza sanitaria in quanto conformi ai criteri stabiliti.

(5)

L’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953 è stato anch’esso modificato dal regolamento (UE) 2022/1034 per consentire agli Stati membri di rilasciare certificati di vaccinazione ai partecipanti a sperimentazioni cliniche approvate dai comitati etici e dalle autorità competenti degli Stati membri, indipendentemente dal fatto che i partecipanti abbiano ricevuto il vaccino anti COVID-19 candidato o la dose somministrata al gruppo di controllo, onde evitare di compromettere gli studi. A norma dell’articolo 3, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2021/953, ove necessario, la Commissione è tenuta a chiedere al comitato per la sicurezza sanitaria, all’ECDC o all’EMA di emanare orientamenti sull’accettazione dei vaccini anti COVID-19 in fase di sperimentazione clinica negli Stati membri.

(6)

In considerazione di tali modifiche del regolamento (UE) 2021/953, per garantire l’interoperabilità del certificato COVID digitale dell’UE, le norme per la compilazione di tale certificato dovrebbero essere aggiornate per tenere conto della possibilità di utilizzare saggi antigenici di laboratorio per i certificati di test e guarigione e di rilasciare certificati di vaccinazione per i partecipanti alle sperimentazioni cliniche.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073.

(8)

Alla luce della necessità di una rapida attuazione delle specifiche tecniche modificate per il certificato COVID digitale dell’UE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(9)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è così modificata:

1)

l’allegato II è modificato in conformità con l’allegato I della presente decisione;

2)

l’allegato V è modificato in conformità con l’allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l’attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).

(3)  Regolamento (UE) 2022/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 37).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione, del 22 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il rilascio di certificati di guarigione basati su test antigenici rapidi (GU L 42 del 23.2.2022, pag. 4).


ALLEGATO I

L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è così modificato:

1)

nella sezione introduttiva, la prima frase del sesto comma è sostituita dalla seguente:

«Poiché alcune serie di valori basate sui sistemi di codifica di cui al presente allegato, come quelle per la codifica dei vaccini e dei test antigenici, cambiano spesso, esse sono pubblicate e aggiornate regolarmente dalla Commissione con il sostegno della rete eHealth e del comitato per la sicurezza sanitaria»;

2)

nella sezione 3 sono aggiunti i commi seguenti:

«Se un paese che utilizza il certificato COVID digitale dell’UE (“EU DCC”) decide di rilasciare certificati di vaccinazione ai partecipanti a sperimentazioni cliniche durante le sperimentazioni cliniche in corso, il medicinale vaccinale è codificato secondo il modello

CT_clinical-trial-identifier

Se la sperimentazione clinica è stata registrata nel registro UE delle sperimentazioni cliniche (EU-CTR), si utilizza l’identificativo della sperimentazione clinica di tale registro. Negli altri casi possono essere utilizzati gli identificativi degli altri registri (ad esempio clinicaltrials.gov o Australian New Zealand Clinical Trials Registry).

L’identificativo della sperimentazione clinica comprende un prefisso che corrisponde al registro delle sperimentazioni cliniche (ad esempio EUCTR per il registro UE delle sperimentazioni cliniche, NCT per clinicaltrials.gov, ACTRN per l’Australian New Zealand Clinical Trials Registry).

Qualora la Commissione abbia ricevuto orientamenti dal comitato per la sicurezza sanitaria, dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) o dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA) in merito all’accettazione dei certificati rilasciati per un vaccino anti COVID-19 in fase di sperimentazione clinica, tali orientamenti sono pubblicati come parte del documento della serie di valori o separatamente.»;

3)

nella sezione 4 è aggiunto il comma seguente:

«Se un paese che utilizza l’EU DCC decide di rilasciare certificati di vaccinazione ai partecipanti a sperimentazioni cliniche durante le sperimentazioni cliniche in corso, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino o fabbricante del vaccino è codificato utilizzando il valore per esso designato nella serie di valori, se disponibile. Negli altri casi, il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino o fabbricante del vaccino è codificato utilizzando la regola descritta alla sezione 3, Medicinale vaccinale [(CT_clinical-trial-identifier).»;

4)

nella sezione 7 è aggiunto il comma seguente:

«Il codice LP217198-3 (immunodosaggio rapido) deve essere utilizzato per indicare sia i test antigenici rapidi sia i saggi antigenici di laboratorio.»;

5)

nella sezione 8, la prima frase del secondo comma è sostituita dalla seguente:

«Il contenuto della serie di valori comprende la selezione del test antigenico elencato nell’elenco comune e aggiornato dei test antigenici per la COVID-19, stabilito sulla base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio e approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria. L’elenco è tenuto dal JRC nella banca dati dei dispositivi diagnostici in vitro e dei metodi di test COVID-19 all’indirizzo seguente: https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat.».


ALLEGATO II

La sezione 4 dell’allegato V della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è così modificata:

1)

al punto 4.1 la tabella è così modificata:

a)

nella terza riga (campo «v/mp», nome del campo «Prodotto vaccinale anti COVID-19»), la seconda frase della colonna «Istruzioni» è sostituita dalla seguente:

«Un valore codificato dalla serie di valori vaccine-medicinal-product.json o un valore codificato riferito a una sperimentazione clinica e conforme alla regola definita all’allegato II, sezione 3.»;

b)

nella quarta riga (campo «v/ma», nome del campo «Titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino anti COVID-19 o fabbricante del vaccino»), la seconda frase della colonna «Istruzioni» è sostituita dalla seguente:

«Un valore codificato dalla serie di valori vaccine-mah-manf.json o un valore codificato riferito a una sperimentazione clinica e conforme alla regola definita all’allegato II, sezione 4.»;

2)

al punto 4.2 la tabella è così modificata:

a)

nella terza riga (campo «t/nm», nome del campo «Nome del test (solo test di amplificazione dell’acido nucleico»), la terza frase della colonna «Istruzioni» è sostituita dalla seguente:

«Per il test antigenico: il campo non deve essere utilizzato, in quanto il nome del test è fornito indirettamente attraverso l’identificatore del dispositivo di test (t/ma)»;

b)

la quarta riga è sostituita dalla seguente:

«t/ma

Identificatore del dispositivo di test (solo test antigenici)

Identificatore del dispositivo del test antigenico dalla banca dati del JRC. Serie di valori (elenco comune del CSS):

tutti i test antigenici nell’elenco comune del CSS (dati leggibili).

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/hsc-common-recognition-rat (lettura ottica, i valori del campo id_device inclusi nella lista formano la serie di valori).

Nei paesi UE/SEE, gli emittenti rilasciano certificati solo per test appartenenti alla serie di valori attualmente valida. La serie di valori dev’essere aggiornata ogni 24 ore.

I valori che non rientrano nella serie di valori possono essere utilizzati nei certificati rilasciati da paesi terzi, ma gli identificatori devono comunque provenire dalla banca dati del JRC. Non è consentito l’uso di altri identificatori, come quelli forniti direttamente dai fabbricanti dei test.

La verifica individua i valori non appartenenti alla serie di valori aggiornati e segnala i certificati che li riportano come non validi. Se un identificatore è rimosso dalla serie di valori, i certificati che lo riportano possono essere accettati per un massimo di 72 ore dopo la rimozione.

La serie di valori è distribuita dal Gateway dell’EUDCC.

per il test antigenico: deve essere fornito esattamente 1 (un) campo non vuoto.

Per il NAAT: il campo non deve essere utilizzato, anche se l’identificatore del test NAA è disponibile nella banca dati del JRC.

Esempio:

“ma”: “344” (SD BIOSENSOR Inc, STANDARD F COVID-19 Ag FIA).»;

c)

nella settima riga (campo «t/tc», nome del campo «Centro o struttura in cui è stato effettuato il test»), la terza frase della colonna «Istruzioni» è sostituita dalla seguente:

«Per il test antigenico: campo facoltativo. Se presente, non deve essere vuoto.»;

3)

al punto 4.3, nella tabella, seconda riga (campo «r/fr»), la parola «NAAT» è soppressa dalle colonne «Nome del campo» e «Istruzioni».


12.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 235/65


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1517 DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 2022

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/450 per quanto riguarda la pubblicazione dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea dell'isolante in sughero espanso granulato composito o sfuso o sughero naturale granulato sfuso e gomma e di altri prodotti da costruzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 gli organismi di valutazione tecnica devono servirsi dei metodi e criteri indicati nei documenti per la valutazione europea, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, per valutare le prestazioni dei prodotti da costruzione oggetto di tali documenti in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

(2)

In conformità all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 305/2011 e in seguito a diverse richieste di valutazioni tecniche europee da parte di fabbricanti, l'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica ha elaborato e adottato 10 documenti per la valutazione europea e una correzione.

(3)

I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica si riferiscono ai seguenti prodotti da costruzione:

isolante in sughero espanso granulato composito o sfuso o sughero naturale granulato sfuso e gomma;

pedane e barriere in materiale composito cementizio geosintetico;

sprinkler automatico verticale e pendente del tipo ESFR (Early Suppression, Fast Response) (a risposta rapida e soppressione anticipata) da K240 a 480;

cemento d'altoforno CEM III/A con valutazione della resistenza ai solfati (SR), con opzionale basso contenuto effettivo di alkali (LA) e/o con basso calore di idratazione (LH);

kit per ancoraggio nella roccia e nel suolo mediante trefoli in acciaio per precompresso;

manicotto non avvitabile per giunzioni meccaniche mediante compressione laterale delle barre d'armatura;

unità in polistirene per edilizia e kit per pareti composte da tali unità;

valvole termostatiche per radiatori;

fissaggio a carica propulsiva per il fissaggio di ETICS su calcestruzzo;

kit flessibile di protezione dalle valanghe;

sistema di ventilazione realizzato con lana minerale con superfici all'esterno e all'interno.

(4)

Il documento per la valutazione europea con numero di riferimento 360001-01-0803 relativo al sistema di ventilazione realizzato con lana minerale con superfici all'esterno e all'interno, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione (2), contiene un errore. È pertanto necessario precisare che il documento per la valutazione europea con numero di riferimento 360001-01-0803 sostituisce la versione precedente del documento per la valutazione europea con numero di riferimento 360001-00-0803.

(5)

I documenti per la valutazione europea elaborati e adottati dall'organizzazione degli organismi di valutazione tecnica rispondono alle esigenze da soddisfare riguardo ai requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti relativi a tali documenti per la valutazione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(6)

L'elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valutazione europea è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2019/450. Per motivi di chiarezza, è opportuno aggiungere all'elenco i riferimenti ai nuovi documenti per la valutazione europea.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/450.

(8)

Al fine di consentire il prima possibile l'uso dei documenti per la valutazione europea, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 77 del 20.3.2019, pag. 78).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/450 è così modificato:

1)

sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale secondo i numeri di riferimento:

«040369-01-1201

Isolante in sughero espanso granulato composito o sfuso o sughero naturale granulato sfuso e gomma»

(sostituisce la specifica tecnica «EAD 040369-00-1201»)

«080009-00-0301

Pedane e barriere in materiale composito cementizio geosintetico»

«100002-00-1106

Sprinkler automatico verticale e pendente del tipo ESFR (Early Suppression, Fast Response) (a risposta rapida e soppressione anticipata) da K240 a 480»

«150009-01-0301

Cemento d'altoforno CEM III/A con valutazione della resistenza ai solfati (SR), con opzionale basso contenuto effettivo di alkali (LA) e/o con basso calore di idratazione (LH)»

(sostituisce la specifica tecnica «EAD 150009-00-0301»)

«160071-00-0102

Kit per ancoraggio nella roccia e nel suolo mediante trefoli in acciaio per precompresso»

«160124-00-0301

Manicotto non avvitabile per giunzioni meccaniche mediante compressione laterale delle barre d'armatura»

«170010-00-0305

Unità in polistirene per edilizia e kit per pareti composte da tali unità»

«280005-00-0702

Valvole termostatiche per radiatori»

«330965-01-0601

Fissaggio a carica propulsiva per il fissaggio di ETICS su calcestruzzo»

(sostituisce la specifica tecnica «EAD 330965-00-0601»)

«340109-00-0106

Kit flessibile di protezione dalle valanghe»;

2)

la riga con numero di riferimento 360001-01-0803 è sostituita dalla seguente:

«360001-01-0803

Sistema di ventilazione realizzato con lana minerale con superfici all'esterno e all'interno

(sostituisce la specifica tecnica “EAD 360001-00-0803”)».