ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 234I

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
9 settembre 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1500 del Consiglio, del 9 settembre 2022, sulla sospensione totale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

DECISIONI

9.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 234/1


DECISIONE (UE) 2022/1500 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 2022

sulla sospensione totale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa (1) («accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2007, parallelamente all'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Federazione russa (2).

(2)

Lo scopo dell'accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Il preambolo dell'accordo sottolinea la volontà di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo.

(3)

In virtù dell'articolo 15, paragrafo 5, dell'accordo, ciascuna parte ha la possibilità di sospendere in tutto o in parte l'accordo per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore.

(4)

In risposta all'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione russa nel 2014 e alle continue azioni della Russia di destabilizzazione nell'Ucraina orientale, l'Unione europea ha introdotto sanzioni economiche in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, vincolandole alla piena attuazione degli accordi di Minsk, sanzioni relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, e sanzioni in risposta all'annessione illegale della Repubblica autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli da parte della Federazione russa.

(5)

In quanto firmataria degli accordi di Minsk, la Federazione russa ha la chiara e diretta responsabilità di adoperarsi per trovare una soluzione pacifica del conflitto in linea con tali principi. Con la decisione di riconoscere le regioni dell'Ucraina orientale non controllate dal governo come entità indipendenti, la Federazione russa ha violato palesemente gli accordi di Minsk, che prevedono il pieno ritorno di tali zone sotto il controllo del governo ucraino.

(6)

La decisione della Federazione russa di riconoscere come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle oblast ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in Ucraina hanno compromesso ulteriormente l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina e costituiscono gravi violazioni del diritto internazionale e degli accordi internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale di Helsinki, la Carta di Parigi e il memorandum di Budapest.

(7)

La situazione è andata peggiorando dall'inizio dell'aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, il 24 febbraio 2022, e la Russia ha allargato la zona di occupazione totale o parziale delle regioni orientali e meridionali dell'Ucraina. Inoltre la Russia usa a fini militari la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell'Ucraina, ponendo i presupposti per il rischio di un grave incidente nucleare con ricadute sui paesi limitrofi, fra cui Stati membri.

(8)

Il 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo, insieme ai partner internazionali, ha condannato con la massima fermezza l'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina ha espresso totale solidarietà all'Ucraina e alla popolazione ucraina. Il Consiglio europeo ha inoltre affermato che, con le sue azioni militari illegali, la Russia è in flagrante violazione del diritto internazionale e compromette la sicurezza e la stabilità europee e mondiali. Il 25 febbraio, il Consiglio ha adottato, tra le altre misure restrittive, la sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo in risposta all'aggressione militare non provocata e ingiustificata compiuta dalla Russia (3).

(9)

L'aggressione militare di un paese limitrofo dell'Unione, come quella compiuta ai danni dell'Ucraina che ha determinato l'adozione di misure restrittive, giustifica l'adozione di misure volte a tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

(10)

Compromettendo l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, la Federazione russa ha inoltre violato gli accordi di Minsk. Questo contrasta con gli obblighi internazionali da essa stessa assunti.

(11)

Le azioni militari della Federazione russa in Ucraina hanno acuito le minacce per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale e la salute pubblica degli Stati membri.

(12)

In considerazione del deterioramento della situazione causato dall'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina, il Consiglio ritiene pertanto opportuna la sospensione totale dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo che agevolano il rilascio dei visti ai cittadini della Federazione russa nella richiesta del visto per soggiorno di breve durata.

(13)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(14)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa («accordo») nei confronti dei cittadini della Federazione russa è sospesa in toto a decorrere dal 12 settembre 2022.

Articolo 2

La decisione (UE) 2022/333 del Consiglio è abrogata.

Articolo 3

Il presidente Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15, paragrafo 5 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

J. SÍKELA


(1)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 27.

(2)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 40.

(3)  Decisione (UE) 2022/333 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, sulla sospensione parziale dell'applicazione dell'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa di facilitazione del rilascio dei visti ai cittadini dell'Unione europea e della Federazione russa (GU L 54 del 25.2.2022, pag. 1).