ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
6.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1463 DELLA COMMISSIONE
del 5 agosto 2022
che definisce le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e l’applicazione del principio«una tantum»a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 prevede che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisca un sistema tecnico per lo scambio di prove come richiesto per le procedure in linea elencate nell’allegato II di tale regolamento e per le procedure previste nelle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE (2) „2006/123/CE (3)„ 2014/24/UE (4) e 2014/25/UE (5). |
(2) |
Le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico «una tantum» (OOTS, once-only technical system) contenute nel presente regolamento dovrebbero definire i componenti principali dell’architettura di tale sistema, nonché i ruoli e gli obblighi tecnici e operativi della Commissione, degli Stati membri, dei richiedenti prove, dei fornitori di prove e delle piattaforme di intermediazione. Inoltre tali specifiche dovrebbero stabilire un sistema di registrazione al fine di monitorare gli scambi e delineare le responsabilità per quanto concerne la manutenzione, il funzionamento e la sicurezza del sistema tecnico una tantum. |
(3) |
Al fine di consentire l’istituzione del sistema tecnico una tantum entro la data di cui al regolamento (UE) 2018/1724, si prevede di integrare il presente regolamento con documenti tecnici di progettazione più dettagliati e non vincolanti redatti in modo consensuale dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri nel contesto del gruppo di coordinamento dello sportello e conformemente agli orientamenti della Commissione per l’attuazione del regolamento sullo sportello digitale unico Programma di lavoro 2021-2022. Tuttavia, ove ritenuto necessario alla luce di nuovi sviluppi tecnici o di discussioni o divergenze di parere nel contesto del gruppo di coordinamento dello sportello, in particolare in merito alla finalizzazione dei documenti tecnici di progettazione e delle principali scelte progettuali, oppure quando sorge la necessità di rendere vincolanti taluni elementi dei documenti tecnici di progettazione, sarà possibile integrare/modificare le specifiche tecniche e operative di cui al presente regolamento secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1724. |
(4) |
Al fine di ridurre i costi e il tempo necessario per l’istituzione del sistema tecnico una tantum, l’architettura di tale sistema dovrebbe essere, per quanto possibile, basata su soluzioni riutilizzabili, neutra dal punto di vista della tecnologia di attuazione e compatibile con soluzioni nazionali diverse. Il sistema tecnico una tantum dovrebbe ad esempio essere in grado di utilizzare i portali per le procedure, i servizi dati o le piattaforme di intermediazione esistenti a livello nazionale, compresi quelli centrali, regionali e locali, che sono stati creati per l’uso nazionale. I componenti sviluppati dalla Commissione dovrebbero essere rilasciati con una licenza software aperta che promuove il riutilizzo e la collaborazione. |
(5) |
Una di tali soluzioni riutilizzabili sviluppata a livello di Unione è il sistema di nodi eIDAS previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione (6), che, consentendo la comunicazione con altri nodi della rete eIDAS, è in grado di elaborare la richiesta e la fornitura di un’autenticazione transfrontaliera di un utente. I nodi eIDAS dovrebbero consentire ai richiedenti prove e, ove pertinente, ai fornitori di prove di identificare gli utenti che richiedono lo scambio di prove attraverso il sistema tecnico una tantum affinché i fornitori di prove possano associare i dati di identificazione alla documentazione da loro registrata. |
(6) |
Il sistema tecnico una tantum dovrebbe basarsi sul lavoro già svolto e sfruttare le sinergie con altri sistemi esistenti per lo scambio di prove o informazioni tra le autorità pertinenti per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724, compresi i sistemi non contemplati dall’articolo 14, paragrafo 10, di tale regolamento. Ad esempio, per quanto riguarda i dati dei registri di immatricolazione dei veicoli e delle patenti di guida, il sistema tecnico una tantum dovrebbe tenere conto dei modelli di dati già sviluppati e, laddove fattibile, stabilire ponti tecnici per facilitare il collegamento delle autorità competenti che già utilizzano altre reti esistenti (RESPER (7) o EUCARIS (8)) al sistema tecnico una tantum per la fornitura di prove nelle procedure per cui è previsto l’uso di tale sistema. Un approccio analogo dovrebbe essere adottato in relazione ad altri sistemi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: il gruppo di utenti Emrex (EUG) (9) nel settore dell’istruzione, il sistema EESSI per lo scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale a norma del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) nel settore della sicurezza sociale, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari istituito dalla decisione 2009/316/GAI del Consiglio (11) ai fini della cooperazione giudiziaria ed eCertis (12) utilizzato nelle procedure di appalto pubblico. La cooperazione tra tali sistemi e il sistema tecnico una tantum dovrebbe essere definita caso per caso. |
(7) |
Ai fini dell’autenticazione transfrontaliera di un utente, l’architettura del sistema tecnico una tantum dovrebbe essere allineata al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Il 3 giugno 2021 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per un approccio coordinato verso un quadro europeo relativo a un’identità digitale (14). Tale raccomandazione istituisce un processo strutturato per la cooperazione tra gli Stati membri, la Commissione e, ove pertinente, gli operatori del settore privato in relazione ai lavori concernenti aspetti tecnici del quadro europeo relativo a un’identità digitale. Al fine di assicurare l’allineamento necessario tra tale processo e il sistema tecnico una tantum, la Commissione dovrebbe garantire un coordinamento adeguato, in particolare attraverso il gruppo di contatto «Sinergie e interoperabilità», tra la rete di cooperazione istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/296 (15) della Commissione e il gruppo di coordinamento dello sportello. |
(8) |
Per garantire la sicurezza dei servizi elettronici transfrontalieri di recapito ai fini del sistema tecnico una tantum, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali servizi rispettino i requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato di cui all’articolo 44 del regolamento (UE) n. 910/2014. A tal fine, è opportuno che il sistema tecnico una tantum utilizzi punti di accesso eDelivery per creare una rete di nodi per lo scambio sicuro di dati digitali. Oltre a consentire il recapito transfrontaliero sicuro, eDelivery fornisce funzionalità del servizio di metadati che potrebbero supportare versioni future del sistema tecnico una tantum dotate di un numero maggiore di nodi di scambio di dati sicuri. In tale quadro, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere i fornitori del loro software eDelivery. |
(9) |
Per garantire flessibilità nell’applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter decidere di disporre di uno o più punti di accesso eDelivery, nel contesto del sistema tecnico una tantum. Uno Stato membro dovrebbe essere pertanto in grado di installare un punto di accesso unico che gestisca tutta la messaggistica eDelivery relativa al sistema tecnico una tantum destinata ai richiedenti prove o ai fornitori di prove attraverso una piattaforma di intermediazione, ove applicabile, oppure, in alternativa, di installare più punti di accesso a qualsiasi livello gerarchico o per domini o settori o livelli geografici specifici delle sue pubbliche amministrazioni. |
(10) |
Ai sensi del diritto dell’Unione, comprese le direttive 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e il regolamento (UE) 2018/1724, talune procedure amministrative devono essere messe a disposizione degli utenti online. Poiché tali procedure e le prove richieste non sono armonizzate ai sensi del diritto dell’Unione, è opportuno istituire servizi comuni per consentire lo scambio transfrontaliero attraverso il sistema tecnico una tantum delle prove richieste per tali procedure. |
(11) |
Laddove non esista alcun tipo di prova concordato che sia armonizzato in tutta l’Unione e che tutti gli Stati membri possono fornire, un intermediario di prove dovrebbe contribuire a stabilire quali tipi di prova possono essere accettati per una procedura specifica. |
(12) |
L’intermediario di prove dovrebbe basarsi sul contenuto delle regole fornite dagli Stati membri e dovrebbe fornire un meccanismo online per consentire agli Stati membri di effettuare ricerche nei propri requisiti in materia di informazioni e nelle serie di tipi di prove. L’intermediario di prove dovrebbe consentire agli Stati membri di gestire e condividere informazioni sulle regole relative ai tipi di prove. |
(13) |
Qualora sia necessaria l’interoperabilità tra il portale per le procedure, i servizi dati e i servizi comuni, detta interoperabilità dovrebbe essere sostenuta da documenti tecnici di progettazione. |
(14) |
Il presente regolamento dovrebbe specificare quando le prove strutturate e non strutturate richieste per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 sono considerate legalmente rilasciate in un formato elettronico che consenta uno scambio automatizzato. Le prove non strutturate rilasciate in formato elettronico possono essere scambiate tramite il sistema tecnico una tantum se integrate dagli elementi di metadati del modello di metadati generico di detto sistema contenuto nel repertorio semantico di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento. Le prove strutturate possono essere scambiate tramite il sistema tecnico una tantum se sono integrate dagli elementi di metadati del modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e sono conformi al modello di dati di detto sistema per il tipo di prova pertinente di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento o accompagnate da una versione leggibile dall’uomo. |
(15) |
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire quando convertire le prove in un formato elettronico che ne consenta lo scambio automatizzato attraverso il sistema tecnico una tantum. Tuttavia, al fine di migliorare l’utilità del sistema tecnico una tantum per i suoi utenti e poiché l’uso di modelli di dati e schemi di metadati è generalmente altamente raccomandato tanto per i formati non strutturati quanto per quelli strutturati, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri nei loro sforzi destinati a conseguire tale obiettivo. |
(16) |
Al fine di evitare duplicazioni, garantire sinergie e consentire all’utente di scegliere, lo sviluppo di modelli di dati del sistema tecnico una tantum per i tipi di prove strutturate e la standardizzazione di casi d’uso per la fornitura di credenziali conformemente al processo strutturato previsto dalla raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione (16), del 3 giugno 2021, relativa a un pacchetto comune di strumenti dell’Unione per un approccio coordinato verso un quadro europeo relativo a un’identità digitale dovrebbe avvenire in stretta cooperazione e in allineamento reciproco per quanto concerne le prove di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1724, anche individuando casi d’uso comuni. L’allineamento dei modelli di dati del sistema tecnico una tantum e dei casi d’uso standardizzati ai sensi della suddetta raccomandazione della Commissione dovrebbe consentire agli utenti di fare affidamento su mezzi alternativi per la fornitura di prove di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1724 indipendentemente dal sistema tecnico una tantum o in combinazione con lo stesso. Quando sono apportate modifiche ai modelli di dati e agli schemi di metadati per le prove contenuti nel repertorio semantico, agli Stati membri dovrebbero essere concessi 12 mesi dall’adozione di qualsiasi aggiornamento per applicare eventuali modifiche alle prove in questione. |
(17) |
Al fine di ridurre al minimo la quantità di dati scambiati, nel caso di prove strutturate, se nella richiesta di prove è richiesto solo un sottoinsieme di dati, il fornitore di prove o una piattaforma di intermediazione, se del caso, potrebbe consentire il filtraggio automatizzato dei dati e, laddove necessario al trasferimento, la trasformazione dei dati per conto del titolare del trattamento responsabile affinché siano scambiati soltanto i dati richiesti. |
(18) |
Laddove gestiscano registri e servizi nazionali che svolgono un ruolo analogo o equivalente a quello del repertorio dei servizi dati o dell’intermediario di prove, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a duplicare il loro lavoro contribuendo ai servizi comuni pertinenti. Tuttavia, dovrebbero in tal caso garantire che i loro servizi nazionali siano collegati ai servizi comuni in modo tale da poter essere utilizzati da altri Stati membri. In alternativa, tali Stati membri dovrebbero essere in grado di copiare i dati pertinenti dai registri o dai servizi nazionali nel repertorio dei servizi dati o presso l’intermediario di prove. |
(19) |
Nella dichiarazione di Tallinn del 2017 sull’eGovernment (17), gli Stati membri hanno riaffermato il loro impegno a compiere progressi nel collegare i loro servizi elettronici pubblici e ad attuare il principio «una tantum» al fine di fornire servizi pubblici digitali efficienti e sicuri che semplificheranno la vita dei cittadini e delle imprese. La dichiarazione di Berlino del 2020 sulla società digitale e su un governo digitale fondato sui valori (18), fondata sui principi della centralità dell’utente e della facilità d’uso, ha stabilito ulteriori principi chiave su cui dovrebbero essere basati i servizi pubblici digitali, compresa la fiducia e la sicurezza nelle interazioni con il governo digitale nonché la sovranità digitale e l’interoperabilità. Il presente regolamento dovrebbe attuare tali impegni ponendo al centro del sistema gli utenti e richiedendo che questi ultimi siano informati in merito al sistema tecnico «una tantum», alle relative fasi e alle conseguenze dell’utilizzo di tale sistema. |
(20) |
È importante che sia in funzione un sistema adeguato per consentire agli utenti di identificarsi ai fini dello scambio di prove. L’unico quadro di riconoscimento reciproco per i mezzi nazionali di identificazione elettronica a livello di Unione è stabilito nel regolamento (UE) n. 910/2014. I mezzi di identificazione elettronica rilasciati nel contesto dei regimi di identificazione elettronica notificati a norma di tale regolamento dovrebbero pertanto essere utilizzati dai richiedenti prove per autenticare l’identità di un utente prima che quest’ultimo richieda esplicitamente di utilizzare il sistema tecnico una tantum. Qualora l’identificazione del pertinente fornitore di prove richieda la fornitura di attributi che vanno oltre quelli obbligatori di cui all’insieme minimo di dati elencati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, tali attributi aggiuntivi dovrebbero essere richiesti anche all’utente dal richiedente prove e forniti al fornitore di prove o alla piattaforma di intermediazione, ove applicabile, nel contesto della richiesta di prove. |
(21) |
Alcune delle procedure elencate all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 esigono che le prove possano essere richieste per conto di una persona fisica o giuridica. Talune procedure sono ad esempio rilevanti per le imprese e gli imprenditori e tali soggetti dovrebbero pertanto poter richiedere lo scambio di prove per proprio conto o tramite un rappresentante. Il regolamento (UE) 910/2014 fornisce un quadro giuridico affidabile per i mezzi di identificazione elettronica rilasciati per le persone giuridiche o per le persone fisiche che rappresentano persone giuridiche. A tali casi di rappresentanza si applica il riconoscimento reciproco dei mezzi nazionali di identificazione elettronica a norma di tale regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto basarsi sul regolamento (UE) 910/2014, e su eventuali atti di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento, per l’identificazione degli utenti nei casi di rappresentanza. Il gruppo di coordinamento dello sportello e i suoi sottogruppi dovrebbero cooperare strettamente con le strutture di governance istituite a norma del regolamento (UE) 910/2014 al fine di contribuire a sviluppare soluzioni relative a poteri di rappresentanza e mandati. Dato che talune delle procedure per cui è previsto l’uso del sistema tecnico una tantum fanno affidamento sul quadro creato dal regolamento (UE) 910/2014, anche le prove richieste dai rappresentanti dovrebbero poter essere trattate attraverso il sistema tecnico una tantum quando e nella misura in cui tali soluzioni saranno state individuate. |
(22) |
Al fine di ridurre i tempi e i costi di attuazione del sistema tecnico una tantum nonché di beneficiare della rispettiva esperienza di attuazione, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri e promuovere la collaborazione tra loro per lo sviluppo di soluzioni tecniche e componenti riutilizzabili che possono essere impiegati per implementare i portali nazionali per le procedure, gli spazi di anteprima e i servizi dati. |
(23) |
Al fine di garantire che gli utenti mantengano il controllo sui propri dati personali in ogni momento durante l’utilizzo del sistema tecnico una tantum come previsto dal regolamento (UE) 2018/1724, tale sistema dovrebbe consentire agli utenti di esprimere la propria decisione in relazione a tali dati in due casi. Innanzitutto, è opportuno garantire che gli utenti ricevano informazioni sufficienti che consentano loro di presentare una richiesta informata ed esplicita di trattamento della loro richiesta di prove tramite il sistema tecnico una tantum in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, lettera a), e all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1724. Il sistema dovrebbe fare poi in modo che gli utenti possano visualizzare le prove da scambiare in uno spazio di anteprima sicuro prima di decidere se procedere o meno allo scambio di prove a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1724, fatti salvi i casi di cui all’articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento. |
(24) |
La responsabilità dell’istituzione del sistema tecnico una tantum è condivisa tra gli Stati membri e la Commissione; il gruppo di coordinamento dello sportello dovrebbe pertanto svolgere un ruolo centrale nella governance del sistema. Data la natura tecnica del suo lavoro e al fine di facilitare l’attuazione nei sistemi nazionali esistenti dei documenti tecnici di progettazione, è opportuno che il lavoro del gruppo di coordinamento dello sportello sia sostenuto e preparato da esperti riuniti in uno o più sottogruppi creati in conformità al suo regolamento interno. Il funzionamento di tale governance del sistema tecnico una tantum dovrebbe essere valutato nella relazione che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 12 dicembre 2022 a norma dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1724. |
(25) |
Al fine di garantire una rapida reazione a eventuali incidenti e periodi di inattività che possono incidere sul funzionamento del sistema tecnico una tantum, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero istituire una rete di punti di contatto per il sostegno tecnico. Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema tecnico una tantum, tali punti di contatto per il sostegno tecnico dovrebbero disporre dei poteri e di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire loro di svolgere i propri compiti. |
(26) |
Per garantire un funzionamento e una manutenzione efficienti del sistema tecnico una tantum, le responsabilità in relazione ai suoi diversi componenti dovrebbero essere distribuite in maniera chiara. La Commissione, in quanto proprietaria e soggetto che gestisce i servizi comuni, dovrebbe essere responsabile della loro manutenzione, del loro hosting e della loro sicurezza. Ciascuno Stato membro dovrebbe essere responsabile di garantire la manutenzione e la sicurezza di quei componenti del sistema tecnico una tantum di cui è proprietario e che sono soggetti alla sua responsabilità, come i nodi eIDAS, i punti di accesso eDelivery o i registri nazionali, in conformità al pertinente diritto dell’Unione e nazionale. |
(27) |
Al fine di garantire una protezione adeguata dei dati personali, come richiesto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), il presente regolamento dovrebbe specificare il ruolo degli Stati membri, in particolare quello delle rispettive autorità competenti nella loro qualità di richiedenti prove o fornitori di prove, nonché delle piattaforme di intermediazione, ove applicabile, in relazione ai dati personali contenuti nelle prove scambiate attraverso il sistema tecnico una tantum. |
(28) |
Per garantire che i servizi comuni siano protetti contro potenziali minacce che pregiudicano la riservatezza, l’integrità o la disponibilità dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione, è opportuno applicare a tali servizi la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (20). |
(29) |
L’articolo 14, paragrafi da 1 a 8 e 10, del regolamento (UE) 2018/1724 si applica a decorrere dal 12 dicembre 2023. Anche le prescrizioni stabilite nel presente regolamento dovrebbero perciò applicarsi a decorrere da tale data. |
(30) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e ha formulato le sue osservazioni formali il 6 maggio 2021 (22). |
(31) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sportello digitale unico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) |
«sistema tecnico una tantum» («OOTS», once-only technical system): il sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724; |
(2) |
«fornitore di prove»: un’autorità competente di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1724 che rilascia legalmente prove strutturate o non strutturate; |
(3) |
«richiedente prove»: un’autorità competente responsabile di una o più delle procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724; |
(4) |
«punto di accesso eDelivery»: un componente di comunicazione che è parte del servizio elettronico di recapito eDelivery ed è basato su specifiche tecniche e standard, compreso il protocollo di messaggistica AS4 e servizi ausiliari sviluppati nel contesto del programma del meccanismo per collegare l’Europa e proseguiti nel contesto del programma Europa digitale, nella misura in cui tali specifiche tecniche e standard si sovrappongono alla norma ISO 15000-2; |
(5) |
«nodo eIDAS»: un nodo quale definito all’articolo 2, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, conforme ai requisiti tecnici e operativi stabiliti in tale regolamento e sulla base dello stesso; |
(6) |
«piattaforma di intermediazione»: una soluzione tecnica che agisce a titolo proprio o per conto di altri soggetti quali fornitori di prove o richiedenti prove, a seconda dell’organizzazione amministrativa degli Stati membri in cui opera la piattaforma di intermediazione, e attraverso la quale i fornitori di prove o i richiedenti prove si connettono ai servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, o a fornitori di prove o richiedenti prove di altri Stati membri; |
(7) |
«repertorio dei servizi dati»: un registro contenente l’elenco dei fornitori di prove e dei tipi di prove che rilasciano, unitamente alle informazioni di accompagnamento pertinenti; |
(8) |
«intermediario di prove»: un servizio che consente a un richiedente prove di determinare quale tipo di prove proveniente da un altro Stato membro soddisfa il requisito di prova ai fini di una procedura nazionale; |
(9) |
«mezzi di identificazione elettronica»: un’unità materiale e/o immateriale contenente dati di identificazione personale e utilizzata per l’autenticazione per un servizio online; |
(10) |
«repertorio semantico»: una raccolta di specifiche semantiche, collegate all’intermediario di prove e al repertorio dei servizi dati, composta da definizioni di nomi, tipi di dati ed elementi di dati associati a tipi di prove specifici, avente l’obiettivo di garantire la comprensione reciproca e l’interpretazione interlinguistica per i fornitori, i richiedenti e gli utenti di prove quando si scambiano prove attraverso il sistema tecnico una tantum; |
(11) |
«documenti tecnici di progettazione»: un insieme di documenti tecnici dettagliati e non vincolanti, redatti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri nel quadro del gruppo di coordinamento dello sportello di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1724 o qualsiasi altro sottogruppo di cui all’articolo 19 del presente regolamento, che comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un’architettura di alto livello, protocolli di scambio, standard e servizi ausiliari a sostegno della Commissione, degli Stati membri, dei fornitori di prove, dei richiedenti prove, delle piattaforme di intermediazione e di altri soggetti coinvolti nell’istituzione del sistema tecnico una tantum in conformità al presente regolamento; |
(12) |
«servizio dati»: un servizio tecnico attraverso il quale un fornitore di prove gestisce le richieste di prove e invia le prove; |
(13) |
«modello di dati»: un’astrazione che organizza elementi di dati, standardizza il modo in cui sono correlati tra loro e specifica i soggetti, i loro attributi e la relazione tra tali soggetti; |
(14) |
«spazio di anteprima»: una funzionalità che consente all’utente di esaminare in anteprima le prove richieste di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii); |
(15) |
«prove strutturate»: qualsiasi prova in formato elettronico richiesta per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724, organizzata in elementi o campi predefiniti con un significato e un formato tecnico specifici che consentono il trattamento tramite sistemi software, integrata dagli elementi di metadati del modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e conforme al modello di dati di tale sistema per il tipo di prova pertinente di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, o accompagnata da una versione leggibile dall’uomo; |
(16) |
«prove non strutturate»: le prove in formato elettronico richieste per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 che non sono organizzate in elementi o campi predefiniti con un significato e un formato tecnico specifici, ma sono integrate dagli elementi di metadati del modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento; |
(17) |
«tipo di prova»: una categoria di prove strutturate o non strutturate avente una finalità o un contenuto comune; |
(18) |
«incidente»: una situazione nella quale il sistema tecnico una tantum non funziona, non trasmette le prove o trasmette prove che non sono state richieste, oppure nella quale le prove sono cambiate o sono state divulgate durante la trasmissione, nonché qualsiasi violazione della sicurezza di cui all’articolo 29; |
(19) |
«portale per le procedure»: una pagina web o un’applicazione mobile nella quale un utente può accedere a una procedura in linea di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 e completarla. |
Articolo 2
Struttura del sistema tecnico una tantum
Il sistema tecnico una tantum è costituito dagli elementi seguenti:
a) |
i portali per le procedure dei richiedenti prove e i servizi dati dei fornitori di prove; |
b) |
le piattaforme di intermediazione, ove pertinente; |
c) |
gli spazi di anteprima di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii); |
d) |
i registri e i servizi nazionali di cui all’articolo 8, ove pertinente; |
e) |
i nodi eIDAS per l’autenticazione degli utenti e la determinazione della corrispondenza dell’identità; |
f) |
i punti di accesso eDelivery; |
g) |
i servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1; |
h) |
gli elementi e le interfacce di integrazione necessari per collegare i componenti di cui alle lettere da a) a g). |
SEZIONE 2
SERVIZI DEL SISTEMA TECNICO UNA TANTUM
Articolo 3
Nodi eIDAS e punti di accesso eDelivery
1. Gli Stati membri garantiscono che i richiedenti prove siano collegati a un nodo eIDAS per consentire l’autenticazione degli utenti a norma dell’articolo 11, direttamente o tramite una piattaforma di intermediazione.
2. Gli Stati membri garantiscono che i punti di accesso eDelivery siano installati, configurati e integrati nei portali per le procedure dei richiedenti prove, nei servizi dati dei fornitori di prove e nelle piattaforme di intermediazione.
3. Gli Stati membri possono scegliere il numero di punti di accesso eDelivery da utilizzare per il sistema tecnico una tantum.
Articolo 4
Servizi comuni
1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, istituisce i servizi seguenti del sistema tecnico una tantum («servizi comuni»):
a) |
il repertorio dei servizi dati di cui all’articolo 5; |
b) |
l’intermediario di prove di cui all’articolo 6; |
c) |
il repertorio semantico di cui all’articolo 7. |
2. Gli Stati membri garantiscono il collegamento tecnico tra i portali per le procedure dei richiedenti prove, direttamente o tramite piattaforme di intermediazione, e i servizi comuni, e la corretta registrazione dei loro servizi dati nel contesto dei servizi comuni. Nell’attuare tali collegamenti, gli Stati membri sono guidati dalle descrizioni contenute nei documenti tecnici di progettazione.
3. Gli Stati membri garantiscono che soltanto i richiedenti prove siano collegati, direttamente o tramite piattaforme di intermediazione, ai servizi comuni e che soltanto i richiedenti prove e i fornitori di prove possano utilizzare il sistema tecnico una tantum. Gli Stati membri verificano periodicamente il funzionamento dei collegamenti ai servizi comuni.
Articolo 5
Repertorio dei servizi dati
1. Fatto salvo l’articolo 8 del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché tutti i fornitori di prove e i tipi di prove da essi rilasciati pertinenti per le procedure in linea di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1724 siano registrati nel repertorio dei servizi dati.
2. La Commissione è responsabile dello sviluppo e della manutenzione delle interfacce che consentono ai coordinatori nazionali di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1724, alle autorità competenti, alle piattaforme di intermediazione, ove applicabile, e alla Commissione, ciascuno nel quadro delle proprie responsabilità e nel rispetto dei limiti dei diritti di accesso definiti dalla Commissione, di:
a) |
registrarsi, cancellarsi ed effettuare ogni altro aggiornamento delle informazioni contenute nel repertorio dei servizi dati; |
b) |
gestire i diritti di accesso delle persone autorizzate ad effettuare registrazioni e modifiche dei dati registrati. |
La Commissione garantisce che i coordinatori nazionali, le autorità competenti e le piattaforme di intermediazione possano scegliere tra le interfacce grafiche utente per le persone autorizzate e le interfacce programmatiche per i caricamenti automatizzati.
3. Gli Stati membri garantiscono che ogni tipo di prova registrato nel repertorio dei servizi dati sia accompagnato da:
a) |
il livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica notificati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 910/2014; e |
b) |
ove applicabile, attributi aggiuntivi, specificati al fine di facilitare l’identificazione del fornitore di prove pertinente, che vanno oltre gli attributi obbligatori dell’insieme minimo di dati stabilito a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501, scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati a norma del regolamento (UE) 910/2014, e sono necessari per lo scambio corrispondente tramite il sistema tecnico una tantum. |
4. Il repertorio dei servizi dati opera una chiara distinzione tra gli attributi aggiuntivi di cui al paragrafo 3, lettera b), del presente articolo e gli attributi scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica notificati a norma del regolamento (UE) 910/2014 di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.
5. Il livello di garanzia di cui al paragrafo 3, lettera a), richiesto per gli utenti transfrontalieri non supera quello richiesto per gli utenti non transfrontalieri.
6. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni contenute nel repertorio dei servizi dati siano mantenute aggiornate.
Articolo 6
Intermediario di prove
1. L’intermediario di prove consente ai richiedenti prove di stabilire quali tipi di prove rilasciati in altri Stati membri corrispondono ai tipi di prove richiesti nel contesto delle procedure per le quali il richiedente prove è competente.
2. Gli Stati membri, tramite l’interfaccia di cui all’articolo 5, paragrafo 2, integrano l’elenco dei tipi di prove nel repertorio dei servizi dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, indicando i fatti o il rispetto degli obblighi procedurali che dimostrano, eventualmente in associazione ad altri tipi di prove, se necessario. Gli Stati membri garantiscono che tali informazioni siano esatte e mantenute aggiornate.
3. La Commissione è responsabile dello sviluppo e della manutenzione delle interfacce che consentono ai coordinatori nazionali, alle autorità competenti, alle piattaforme di intermediazione, ove applicabile, e alla Commissione, ciascuno nel quadro delle proprie responsabilità e nel rispetto dei limiti dei diritti di accesso definiti dalla Commissione, di:
a) |
aggiungere, modificare e aggiornare le informazioni di cui al paragrafo 2; |
b) |
gestire i diritti di accesso delle persone autorizzate ad effettuare integrazioni e modifiche alle informazioni registrate. |
La Commissione garantisce che i coordinatori nazionali, le autorità competenti e le piattaforme di intermediazione possano scegliere tra le interfacce grafiche utente per le persone autorizzate e le interfacce programmatiche per i caricamenti automatizzati.
4. La Commissione agevola la mappatura dei tipi di prove rilasciate in uno Stato membro rispetto ai fatti o al rispetto degli obblighi procedurali che devono essere provati nel contesto di una procedura in un altro Stato membro strutturando la discussione e organizzando il lavoro nel pertinente sottogruppo di cui nell’articolo 19. Detto sottogruppo stabilisce un linguaggio formale specifico per il dominio, ove possibile facendo riferimento ai pertinenti standard internazionali, e propone tale linguaggio al gruppo di coordinamento dello sportello a norma dell’articolo 18, lettera f).
Articolo 7
Repertorio semantico e modelli di dati
1. Il repertorio semantico fornisce accesso al modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum, progettato per visualizzare metadati che identificano in modo univoco le prove e il fornitore di prove e che include campi aggiuntivi progettati per visualizzare i metadati di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettere da a) a c).
2. Per i tipi di prove strutturate concordati in seno al gruppo di coordinamento dello sportello, il repertorio semantico contiene un modello di dati del sistema tecnico una tantum costituito quanto meno dai componenti seguenti:
a) |
una rappresentazione di tale modello di dati con:
|
b) |
distribuzioni in XML basate sulla definizione dello schema XML (XSD), o un formato equivalente, integrato da altri formati di serializzazione ampiamente utilizzati, ove fattibile; |
c) |
elenchi di codici per garantire il trattamento automatizzato delle prove, disponibili in un formato strutturato; |
d) |
un meccanismo per la conversione in un formato leggibile dall’uomo, quale.XSLT o equivalente. |
3. Per ogni tipo di prova, il repertorio semantico offre il controllo della versione e una registrazione delle modifiche per tenere traccia delle diverse versioni.
4. Il repertorio semantico contiene una metodologia per lo sviluppo di nuovi modelli di dati del sistema tecnico una tantum per i tipi di prove scambiati attraverso tale sistema, costituita da esempi e materiali per l’apprendimento.
5. I calendari per gli aggiornamenti e gli adattamenti dei modelli di metadati generici del sistema tecnico una tantum e dei modelli di dati di tale sistema sono discussi periodicamente dagli Stati membri e dalla Commissione nel quadro di uno dei sottogruppi del gruppo di coordinamento dello sportello di cui all’articolo 19 e adottati da quest’ultimo. I fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, se del caso, applicano tali aggiornamenti e adattamenti al più tardi entro 12 mesi dalla loro pubblicazione nel repertorio semantico.
6. La Commissione fornisce agli Stati membri uno strumento informatico che li aiuterà a verificare la conformità delle prove rispetto al modello di metadati generico del sistema tecnico una tantum e ai modelli di dati di tale sistema.
7. La Commissione rende accessibile al pubblico il repertorio semantico su un suo sito web apposito.
Articolo 8
Registri e servizi nazionali
1. Gli Stati membri che dispongono di registri o servizi nazionali equivalenti al repertorio dei servizi dati o all’intermediario di prove possono scegliere di non registrare i fornitori di prove, i tipi di prove che rilasciano e i fatti o il rispetto degli obblighi procedurali che dimostrano, eventualmente in associazione ad altri tipi di prove, nonché il livello di garanzia dei mezzi di identificazione elettronica necessari per accedere a ciascun tipo di prova come previsto agli articoli 5 e 6. In tal caso, tali Stati membri procedono piuttosto in uno dei modi seguenti:
a) |
consentono ad altri Stati membri di ricercare nei loro registri nazionali le informazioni di cui al presente paragrafo; |
b) |
copiano le informazioni di cui al presente paragrafo dai registri o servizi nazionali nel repertorio dei servizi dati o presso l’intermediario di prove. |
2. Nell’attuare il paragrafo 1, gli Stati membri sono guidati dalle descrizioni contenute nei documenti tecnici di progettazione.
SEZIONE 3
RICHIEDENTI PROVE
Articolo 9
Spiegazione agli utenti
1. I richiedenti prove garantiscono che i loro portali per le procedure contengano una spiegazione del sistema tecnico una tantum e delle sue caratteristiche, comprese informazioni in merito al fatto che:
a) |
l’utilizzo del sistema tecnico una tantum è volontario; |
b) |
gli utenti hanno la possibilità di esaminare le prove nello spazio di anteprima di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e decidere se utilizzarle o meno per la procedura; |
c) |
gli utenti possono agire per proprio conto o farsi rappresentare da un’altra persona giuridica o fisica, quando e nella misura in cui sono state trovate soluzioni a tal fine, conformemente al regolamento (UE) 910/2014 e agli eventuali atti di esecuzione adottati sulla base di tale regolamento. |
Le informazioni di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera b), non sono richieste nel caso delle procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724.
2. L’obbligo di fornire spiegazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica quello di fornire agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679.
Articolo 10
Selezione dei tipi di prova
1. I richiedenti prove offrono agli utenti la possibilità di richiedere i tipi di prove che corrispondono, sulla base delle informazioni registrate nell’intermediario di prove, a tipi che sarebbero accettabili ai sensi del diritto applicabile nella procedura pertinente mediante trasmissione diretta, a condizione che i fornitori di prove rendano tali tipi di prove disponibili tramite il sistema tecnico una tantum ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.
2. Se possono essere richieste più prove, il richiedente prove garantisce che gli utenti possano selezionare tutte le prove, un loro sottoinsieme o un tipo specifico di prove.
Articolo 11
Autenticazione dell’utente
1. I richiedenti prove si basano su mezzi di identificazione elettronica che sono stati rilasciati nell’ambito di un regime di identificazione elettronica notificato a norma del regolamento (UE) 910/2014 per autenticare gli utenti, agendo per proprio conto o tramite un rappresentante, quando e nella misura in cui siano state trovate soluzioni a tal fine a norma del medesimo regolamento e di eventuali atti di esecuzione adottati sulla base dello stesso.
2. Una volta che l’utente ha selezionato il tipo di prove da scambiare attraverso il sistema tecnico una tantum, i richiedenti prove informano gli utenti:
a) |
ove applicabile, in merito ad eventuali attributi aggiuntivi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera b), del presente regolamento che gli stessi devono fornire; e |
b) |
in merito al fatto che saranno reindirizzati al pertinente fornitore di prove, ai pertinenti fornitori di prove o, ove applicabile, alla piattaforma o alle piattaforme di intermediazione pertinenti, per esaminare in anteprima le prove selezionate. |
3. Ove non sia richiesta l’anteprima ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, il paragrafo 2, lettera b), del presente articolo non si applica. In tal caso, il fornitore di prove, i fornitori di prove o, ove applicabile, la piattaforma o le piattaforme di intermediazione possono chiedere al richiedente prove di reindirizzare l’utente per la reidentificazione e la riautenticazione ai fini della determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove. L’utente può scegliere di non essere reindirizzato. Il richiedente prove comunica in tal caso all’utente che il processo di determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove eseguito dal fornitore di prove potrebbe non dar luogo a una corrispondenza di cui all’articolo 16 del presente regolamento.
Articolo 12
Richiesta esplicita
Oltre alle informazioni di cui all’articolo 9, il richiedente prove fornisce all’utente quanto segue:
a) |
il nome o i nomi del fornitore o dei fornitori di prove; |
b) |
i tipi di prove o i campi di dati da scambiare. |
Il presente articolo non pregiudica le situazioni nelle quali l’uso del sistema tecnico una tantum è consentito in assenza di una richiesta esplicita in conformità all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1724.
Articolo 13
Richiesta di prove
1. Il richiedente prove garantisce che la richiesta di prove sia trasmessa al fornitore di prove o alla piattaforma di intermediazione, ove applicabile, e contenga le informazioni seguenti:
a) |
l’identificativo unico della richiesta; |
b) |
il tipo di prova richiesto; |
c) |
la data e l’ora in cui è stata formulata la richiesta esplicita; |
d) |
l’identificazione della procedura per la quale è richiesta la prova; |
e) |
il nome e i metadati che identificano in modo univoco il richiedente prove e la piattaforma di intermediazione, ove applicabile; |
f) |
gli attributi dell’utente, o dell’utente e del rappresentante, ove applicabile, scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica di cui all’articolo 11, paragrafo 1; |
g) |
il livello di garanzia, quale definito nel regolamento (UE) 910/2014, dei mezzi di identificazione elettronica utilizzati dall’utente; |
h) |
gli attributi aggiuntivi, di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), forniti dall’utente ai fini della richiesta; |
i) |
l’identificazione del fornitore di prove quale registrata nel repertorio dei servizi dati; |
j) |
l’eventuale necessità di una richiesta esplicita dell’utente in conformità all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1724; |
k) |
l’eventuale obbligo di garantire la possibilità di esaminare in anteprima le prove in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724. |
2. Il richiedente prove opera una chiara distinzione tra gli attributi aggiuntivi di cui al paragrafo 1, lettera h), e gli attributi di cui al paragrafo 1, lettera f).
Articolo 14
Reindirizzamento dell’utente al fornitore di prove
1. Fatte salve le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, i richiedenti prove assicurano che gli utenti, dopo aver selezionato le prove da scambiare tramite il sistema tecnico una tantum nel portale per le procedure ai sensi dell’articolo 10 del presente regolamento e indicato la loro richiesta esplicita ai sensi dell’articolo 12 del presente regolamento, siano reindirizzati al fornitore di prove, ai fornitori di prove oppure alla piattaforma o alle piattaforme di intermediazione, ove applicabile, per esercitare l’opzione di esaminare in anteprima le prove.
2. Per le procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, gli utenti possono essere reindirizzati al fornitore di prove, ai fornitori di prove oppure alla piattaforma o alle piattaforme di intermediazione, se del caso, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del presente regolamento.
SEZIONE 4
FORNITORI DI PROVE
Articolo 15
Ruolo nello scambio di prove
1. Gli Stati membri garantiscono che, ai fini dello scambio di prove tramite il sistema tecnico una tantum, i fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, utilizzino servizi applicativi in grado di:
a) |
ricevere e interpretare le richieste di prove presentate da un punto di accesso eDelivery, che sono considerate come dati di ingresso per i servizi dati; |
b) |
previo esito positivo dell’identificazione e dell’autenticazione in conformità all’articolo 16 del presente regolamento:
|
c) |
restituire le risposte relative alle prove al richiedente prove tramite un punto di accesso eDelivery, previa decisione dell’utente di utilizzare le prove nella procedura in seguito alla possibilità di esaminarle in anteprima, fatti salvi i casi di procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, di segnalazioni di errori, anche nella fattispecie di cui all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento, o di segnalazioni relative a prove in fase di conversione. |
2. In caso di restituzione, una risposta relativa alle prove comprende le prove richieste ed è accompagnata da:
a) |
metadati che la identificano in modo univoco; |
b) |
metadati che identificano in modo univoco la richiesta di prove; |
c) |
metadati che indicano la data e l’ora in cui è stata generata la risposta; |
d) |
metadati che identificano in modo univoco le prove e il fornitore di prove; |
e) |
se le prove strutturate non sono conformi al modello di dati del sistema tecnico una tantum rilevante per il tipo di prove in questione, una versione leggibile dall’uomo delle prove. |
3. La risposta relativa alle prove può comprendere anche i metadati che identificano in modo univoco la lingua o le lingue della prova richiesta.
4. Quando viene restituita, una segnalazione di errore comprende metadati che identificano in modo univoco la richiesta di prove, la data e l’ora in cui è stata generata e una descrizione dell’errore che si è verificato.
5. Quando le prove non sono ancora disponibili per lo scambio tramite il sistema tecnico una tantum ma sono in fase di conversione in prove strutturate o non strutturate quali definite all’articolo 1, punti 16 e 17, viene restituita una segnalazione di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tale segnalazione comprende metadati che identificano in modo univoco la richiesta di prove, la data e l’ora in cui è stata generata e un messaggio indicante che le prove in questione sono in fase di conversione in prove strutturate o non strutturate quali definite all’articolo 1, punti 16 e 17, e saranno pronte per essere trasmesse tramite il sistema tecnico una tantum in futuro. Il fornitore di prove include nella segnalazione la data e l’ora indicative in cui le prove saranno disponibili.
Articolo 16
Determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove
1. I fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, possono richiedere agli utenti di identificarsi e autenticarsi nuovamente ai fini della determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove, anche fornendo attributi aggiuntivi.
2. I fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, garantiscono che le prove siano scambiate tramite il sistema tecnico una tantum soltanto se gli attributi di identità dell’utente e, ove applicabile, del rappresentante, scambiati utilizzando i mezzi di identificazione elettronica di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e gli attributi aggiuntivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), e forniti dall’utente per facilitare l’identificazione da parte del fornitore di prove pertinente, corrispondono agli attributi detenuti da tali fornitori di prove o piattaforme di intermediazione.
3. Se il processo di determinazione della corrispondenza dell’identità e delle prove non dà luogo a una corrispondenza o la corrispondenza dell’identità genera due o più risultati, l’utente o, se del caso, il rappresentante non è autorizzato a esaminare in anteprima le prove richieste e le prove non vengono scambiate. In assenza di tale corrispondenza:
a) |
un messaggio di errore è inviato al richiedente prove; |
b) |
l’utente riceve un messaggio automatizzato in cui si spiega che le prove non possono essere fornite. |
SEZIONE 5
SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEL SISTEMA TECNICO UNA TANTUM
Articolo 17
Sistema di registrazione
1. Per ciascuna richiesta di prove trasmessa tramite il sistema tecnico una tantum, il richiedente prove, il fornitore o i fornitori di prove o la piattaforma o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, registrano gli elementi seguenti:
a) |
la richiesta di prove di cui all’articolo 13, paragrafo 1; |
b) |
le informazioni incluse nella risposta relativa alle prove, ad eccezione delle prove stesse, o la segnalazione di errore di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 16, paragrafo 3, lettera a); |
c) |
i dati dell’evento eDelivery relativi a uno qualsiasi degli aspetti seguenti:
|
2. Per ciascuna prova scambiata attraverso il sistema tecnico una tantum, il fornitore di prove o la piattaforma di intermediazione, ove applicabile, registra la decisione dell’utente, successiva all’esame in anteprima delle prove, di approvare o meno l’uso delle prove in questione per la procedura oppure, ove applicabile, il fatto che l’utente esca dallo spazio di anteprima o dal portale per le procedure senza prendere una decisione specifica.
3. La Commissione e, nelle situazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri pertinenti, registrano tutte le interazioni con i servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
4. Fatti salvi periodi di conservazione più lunghi imposti dalla legislazione nazionale per le registrazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ai fini del sistema tecnico una tantum o per altre finalità, la Commissione e i richiedenti prove, i fornitori di prove o le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, conservano tali registrazioni per un periodo di 12 mesi.
5. In caso di sospetto di incidenti e a fini di verifiche e controlli casuali di sicurezza eseguiti nei rispettivi settori di competenza di cui all’articolo 26, i richiedenti prove, i fornitori di prove e le piattaforme di intermediazione, ove applicabile, si mettono reciprocamente a disposizione su richiesta le pertinenti registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tramite il pannello di gestione del sostegno tecnico di cui all’articolo 22. Per le medesime finalità e con le medesime modalità, gli Stati membri e la Commissione, ove applicabile, mettono a disposizione dei pertinenti richiedenti prove, fornitori di prove e piattaforme di intermediazione, se del caso, le registrazioni pertinenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
SEZIONE 6
GOVERNANCE DEL SISTEMA TECNICO UNA TANTUM
Articolo 18
Gruppo di coordinamento dello sportello
In cooperazione con gli Stati membri nel quadro del gruppo di coordinamento dello sportello istituito dall’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1724, la Commissione:
a) |
supervisiona l’istituzione e l’avvio del sistema tecnico una tantum in linea con l’articolo 31, paragrafo 3, del presente regolamento; |
b) |
fissa le priorità per ulteriori sviluppi e miglioramenti del sistema tecnico una tantum; |
c) |
stabilisce un calendario indicativo per gli aggiornamenti periodici, il mantenimento e l’adeguamento dei documenti tecnici di progettazione; |
d) |
raccomanda modifiche dei documenti tecnici di progettazione; |
e) |
organizza revisioni inter pares per promuovere scambi di esperienze e buone pratiche tra gli Stati membri sull’applicazione del presente regolamento da parte degli Stati membri; |
f) |
approva o respinge le modalità operative presentate da uno qualsiasi dei sottogruppi istituiti ai sensi del regolamento interno del gruppo di coordinamento dello sportello e, se necessario, fornisce orientamenti specifici e supervisiona il loro lavoro. |
Articolo 19
Sottogruppi del gruppo di coordinamento dello sportello
1. Al fine di garantire uno sviluppo e un funzionamento coordinati del sistema tecnico una tantum, i sottogruppi di cui all’articolo 18, lettera f), discutono e, ove necessario, elaborano proposte sulle modalità operative da sottoporre al gruppo di coordinamento dello sportello in relazione ai settori seguenti, in particolare:
a) |
standardizzazione dei modelli di dati del sistema tecnico una tantum; |
b) |
mappatura delle prove; |
c) |
riesame, mantenimento e interpretazione dei documenti tecnici di progettazione; |
d) |
governance operativa, in particolare accordi operativi e accordi sul livello dei servizi; |
e) |
sicurezza del sistema tecnico una tantum, compresa l’elaborazione di piani di gestione dei rischi volti a individuare i rischi, valutarne il potenziale impatto e pianificare risposte tecniche e organizzative adeguate in caso di incidenti; |
f) |
collaudo e implementazione dei componenti del sistema tecnico una tantum, compresa l’interoperabilità tra i componenti nazionali di tale sistema di cui all’articolo 2, lettere da a) a f) e h), e i servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1. |
Le modalità operative comprendono l’elaborazione e la proposta di norme necessarie per l’interoperabilità nei rispettivi settori dei sottogruppi, seguendo, ogniqualvolta possibile, norme internazionali. Una volta approvate dal gruppo di coordinamento dello sportello, tali norme sono incluse nei documenti tecnici di progettazione.
2. I sottogruppi adottano le loro proposte di modalità operative mediante consenso ogniqualvolta possibile. Qualora risulti impossibile raggiungere un consenso, la presidenza può decidere, laddove sia sostenuta dalla maggioranza semplice dei membri del sottogruppo presenti alla riunione, che una proposta del sottogruppo può essere presentata al gruppo di coordinamento dello sportello.
SEZIONE 7
SOSTEGNO TECNICO
Articolo 20
Punto di contatto unico della Commissione per il sostegno tecnico
1. La Commissione designa un punto di contatto unico per il sostegno tecnico che garantisca il funzionamento e la manutenzione dei servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
2. Il punto di contatto unico per il sostegno tecnico collabora con altri punti di contatto unici pertinenti della Commissione e coordina la risoluzione dei problemi con i punti di accesso eDelivery o i nodi eIDAS.
3. La Commissione garantisce che il suo punto di contatto unico per il sostegno tecnico sia organizzato in modo da consentirgli di svolgere i propri compiti in ogni circostanza e di reagire tempestivamente.
Articolo 21
Punto di contatto unico nazionale per il sostegno tecnico
1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico per il sostegno tecnico al fine di garantire il funzionamento e la manutenzione dei componenti pertinenti del sistema tecnico una tantum di cui è responsabile ai sensi della sezione 9.
2. I punti di contatto unici per il sostegno tecnico:
a) |
forniscono competenze tecniche e consulenza ai fornitori di prove e ai richiedenti prove per tutti i problemi tecnici incontrati in relazione al funzionamento del sistema tecnico una tantum e, ove necessario, collaborano con il punto di contatto tecnico della Commissione e con altri punti di contatto nazionali per il sostegno tecnico; |
b) |
indagano e risolvono eventuali periodi di inattività dei punti di accesso eDelivery, possibili violazioni della sicurezza e altri incidenti; |
c) |
informano i punti di contatto per il sostegno tecnico in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici. |
3. Laddove informato da un fornitore di prove in merito a dubbi sulla liceità di una o più richieste di prove, il punto di contatto unico per il sostegno tecnico:
a) |
riesamina le richieste di prove o i campioni di richieste di prove trasmessi in passato dallo stesso richiedente prove; |
b) |
utilizza il pannello di gestione del sostegno tecnico di cui all’articolo 22 per chiedere al punto di contatto unico per il sostegno tecnico designato dallo Stato membro del richiedente prove di trasmettere le registrazioni degli scambi selezionati di cui all’articolo 17; |
c) |
porta la questione all’attenzione del coordinatore nazionale qualora il problema persista. |
4. Gli Stati membri garantiscono che il rispettivo punto di contatto unico per il sostegno tecnico sia organizzato in modo da consentirgli di svolgere i propri compiti in ogni circostanza e sia in grado di reagire tempestivamente.
Articolo 22
Pannello di gestione del sostegno tecnico
1. La Commissione istituisce un pannello di gestione per facilitare la comunicazione tra tutti i punti di contatto per il sostegno tecnico.
2. Gli Stati membri e la Commissione registrano nel pannello di gestione i dati di contatto dei punti di contatto per il sostegno tecnico e li tengono aggiornati.
3. Attraverso il pannello di gestione i punti di contatto:
a) |
segnalano qualsiasi incidente ritenuto sostanziale; |
b) |
segnalano eventuali misure temporanee o permanenti intraprese a seguito di incidenti; |
c) |
richiedono ai punti di contatto del sostegno tecnico competenti le registrazioni degli scambi selezionati nei casi di cui all’articolo 17, paragrafo 5, e in caso di dubbio sulla liceità della richiesta di prove di cui all’articolo 21, paragrafo 3; |
d) |
richiedono qualsiasi ulteriore assistenza necessaria in caso di incidenti. |
4. I coordinatori nazionali e la presidenza del gruppo di coordinamento dello sportello hanno accesso al pannello di gestione.
5. La Commissione e i coordinatori nazionali utilizzano il pannello di gestione per fornire le informazioni di cui all’articolo 27 e all’articolo 28, paragrafo 2.
SEZIONE 8
COOPERAZIONE CON ALTRE STRUTTURE DI GOVERNANCE
Articolo 23
Ambito della cooperazione
La Commissione, congiuntamente al gruppo di coordinamento dello sportello e ai suoi sottogruppi, coopera con le strutture di governance pertinenti istituite dal diritto dell’Unione o da accordi internazionali nei settori rilevanti per il sistema tecnico una tantum al fine di conseguire sinergie e riutilizzare, per quanto possibile, le soluzioni sviluppate in tali altri consessi.
SEZIONE 9
RESPONSABILITÀ DELLA MANUTENZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEI COMPONENTI DEL SISTEMA TECNICO UNA TANTUM
Articolo 24
Responsabilità della Commissione
La Commissione è proprietaria dei servizi comuni e del pannello di gestione del sostegno tecnico ed è responsabile dello sviluppo, della disponibilità, del monitoraggio, dell’aggiornamento, della manutenzione e dell’hosting degli stessi.
Articolo 25
Responsabilità degli Stati membri
Per quanto concerne i rispettivi componenti nazionali del sistema tecnico una tantum di cui all’articolo 2, lettere da a) a f) e h), ciascuno Stato membro è considerato proprietario e responsabile dell’istituzione, ove applicabile, dello sviluppo, della disponibilità, del monitoraggio, dell’aggiornamento, della manutenzione e dell’hosting di tali componenti.
Articolo 26
Modifiche e aggiornamenti
1. La Commissione informa gli Stati membri in merito a eventuali modifiche e aggiornamenti dei servizi comuni.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle modifiche e agli aggiornamenti dei componenti sotto la loro responsabilità che possono avere ripercussioni sul funzionamento del sistema tecnico una tantum.
3. Le informazioni sugli aggiornamenti critici sono fornite senza indebito ritardo. Nel caso di altri aggiornamenti non critici che potrebbero incidere sui componenti del sistema tecnico una tantum di proprietà di altri Stati membri o sui servizi comuni, il tempo di risposta è deciso dal gruppo di coordinamento dello sportello sulla base di una proposta del sottogruppo competente.
Articolo 27
Disponibilità del sistema tecnico una tantum
1. Il sistema tecnico una tantum sarà operativo 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, con un tasso di disponibilità dei punti di accesso eDelivery, degli spazi di anteprima e dei servizi comuni di almeno il 98 % esclusa la manutenzione programmata in conformità al paragrafo 2 del presente articolo. Gli obiettivi di livello dei servizi degli altri componenti del sistema tecnico una tantum sono specificati negli accordi sul livello dei servizi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d).
2. Gli Stati membri e la Commissione notificano le attività di manutenzione programmata relative ai componenti pertinenti del sistema tecnico una tantum come segue:
a) |
con un anticipo di 5 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità di 4 ore al massimo; |
b) |
con un anticipo di 10 giorni lavorativi per le operazioni di manutenzione che possono comportare un periodo di indisponibilità di 12 ore al massimo; |
c) |
con un anticipo di 30 giorni lavorativi per un’attività di manutenzione dell’infrastruttura della sala informatica, che può comportare un periodo di indisponibilità di 6 giorni l’anno al massimo. |
Nella misura del possibile, le operazioni di manutenzione sono pianificate al di fuori delle ore lavorative.
3. Gli Stati membri che hanno stabilito un orario settimanale fisso per il servizio di manutenzione comunicano alla Commissione l’ora e il giorno previsti a tal fine. Fermi restando gli obblighi di cui al paragrafo 2, lettere da a) a c), in caso di indisponibilità dei sistemi degli Stati membri durante tale orario fisso, gli Stati membri sono esentati dall’obbligo di notificare ogni volta alla Commissione tale indisponibilità.
4. In caso di guasto tecnico imprevisto dei componenti del sistema tecnico una tantum degli Stati membri, lo Stato membro interessato informa senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione della loro indisponibilità e, qualora nota, della prevista ripresa del funzionamento dei componenti.
5. In caso di guasto imprevisto dei servizi comuni, la Commissione informa senza indugio gli Stati membri dell’indisponibilità di uno o più servizi comuni e, qualora nota, della prevista ripresa del servizio.
6. Le notifiche di cui al presente articolo sono effettuate tramite il pannello di gestione del sostegno tecnico di cui all’articolo 22.
SEZIONE 10
SICUREZZA
Articolo 28
Sicurezza dei servizi comuni e dei componenti nazionali
1. La Commissione garantisce la sicurezza dei servizi comuni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e degli elementi e delle interfacce di integrazione di cui all’articolo 2, lettera h), di cui è responsabile.
2. Gli Stati membri garantiscono la sicurezza dei componenti nazionali del sistema tecnico una tantum e degli elementi e delle interfacce di integrazione di cui all’articolo 2, lettera h), di cui sono responsabili.
3. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri e la Commissione provvedono, quanto meno, e ciascuno di essi per il componente di cui è responsabile, ad adottare le misure necessarie al fine di:
a) |
impedire a persone non autorizzate di accedere ai componenti di cui sono responsabili; |
b) |
impedire l’introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate; |
c) |
individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b); e |
d) |
garantire la registrazione degli eventi di sicurezza in linea con norme internazionali riconosciute in materia di sicurezza per la tecnologia dell’informazione. |
4. Gli Stati membri garantiscono in particolare:
a) |
che i collegamenti che essi gestiscono in ingresso e in uscita rispetto ai punti di accesso eDelivery e tutte le comunicazioni interne tra le diverse autorità nazionali soddisfino quanto meno lo stesso livello di requisiti di sicurezza del servizio elettronico di recapito eDelivery per tutelare la sicurezza e la riservatezza dello scambio e l’integrità delle prove scambiate tramite il sistema tecnico una tantum; |
b) |
la non disconoscibilità dell’origine della richiesta di prove trasmessa dal punto di accesso del richiedente prove e della risposta relativa alle prove scambiata o del messaggio di errore trasmesso dal punto di accesso del fornitore di prove. |
5. Conformemente al paragrafo 4, lo Stato membro del fornitore di prove in ogni specifico scambio di prove è responsabile della qualità, della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità delle prove richieste fino al raggiungimento del punto di accesso eDelivery del richiedente prove o di una piattaforma di intermediazione, ove applicabile. Lo Stato membro del richiedente prove in ogni specifico scambio di prove è responsabile della riservatezza e dell’integrità delle prove richieste dal momento in cui raggiungono il suo punto di accesso eDelivery.
6. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle registrazioni di cui all’articolo 17, paragrafi da 1 a 3, mediante misure di sicurezza adeguate e proporzionate, ciascuno per le proprie registrazioni.
Articolo 29
Monitoraggio dei sistemi elettronici
1. Gli Stati membri e la Commissione effettuano controlli regolari dei componenti del sistema tecnico una tantum di cui sono responsabili.
2. I punti di contatto unici per il sostegno tecnico di cui agli articoli 20 e 21 utilizzano il pannello di gestione del sostegno tecnico di cui all’articolo 22 per informarsi reciprocamente in merito a problemi riscontrati durante i controlli che potrebbero comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza del sistema tecnico una tantum.
Articolo 30
Sistema di gestione dell’amministrazione
La Commissione istituisce un sistema di gestione dell’amministrazione per gestire le norme di autenticazione e autorizzazione per la convalida dei dati identificativi ai fini della concessione dell’accesso ai servizi comuni e al pannello di gestione del sostegno tecnico.
SEZIONE 11
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 31
Collaudo del sistema tecnico una tantum
1. Nel contesto del gruppo di coordinamento dello sportello, gli Stati membri e la Commissione adottano un calendario relativo al collaudo e una serie di indicatori in base ai quali i relativi risultati possono essere misurati e considerati positivi.
2. La Commissione fornisce servizi di collaudo che gli Stati membri possono utilizzare per verificare la conformità delle soluzioni tecniche agli indicatori di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri e la Commissione verificano il funzionamento di ciascuno dei componenti del sistema tecnico una tantum e verificano che possano funzionare correttamente secondo gli indicatori di cui al paragrafo 1. Sono messi a disposizione degli utenti soltanto i componenti del sistema tecnico una tantum il cui collaudo dà esito positivo.
Articolo 32
Assistenza da parte della Commissione
La Commissione mette a disposizione una squadra di esperti che fa parte del punto di contatto per il sostegno tecnico della Commissione al fine di prestare assistenza ai punti di contatto nazionali per il sostegno tecnico e ai coordinatori nazionali in relazione a tutti gli aspetti relativi al funzionamento del sistema tecnico una tantum da un punto di vista tecnico, in particolare:
a) |
fornendo orientamenti; |
b) |
organizzando seminari e dimostrazioni; |
c) |
rispondendo a singole domande. |
Articolo 33
Trattamento dei dati personali
In relazione al trattamento dei dati personali presenti nelle prove oggetto degli scambi tramite il sistema tecnico una tantum, che avvengono nei componenti del sistema tecnico una tantum di cui sono titolari a norma dell’articolo 25 del presente regolamento, le rispettive autorità competenti degli Stati membri, nella loro qualità di richiedenti prove o fornitori di prove, agiscono in qualità di titolari del trattamento, quali definiti all’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, e come ulteriormente specificato negli articoli 34 e 35 del presente regolamento.
Articolo 34
Responsabilità del richiedente prove in qualità di titolare del trattamento
1. Per ogni scambio di prove attraverso il sistema tecnico una tantum, il richiedente prove o la piattaforma di intermediazione pertinente, ove applicabile, è l’unico soggetto responsabile della completezza e della liceità della richiesta di prove. Il richiedente prove garantisce in particolare che le prove siano necessarie per la procedura specifica per la quale sono richieste da un utente.
2. Una volta che le prove scambiate tramite il sistema tecnico una tantum diventano disponibili per il richiedente prove o la piattaforma di intermediazione, ove applicabile, a seguito della scelta dell’utente di procedere allo scambio delle prove in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1724, o nel caso delle procedure di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1724, il richiedente prove o la piattaforma di intermediazione, ove applicabile, garantisce il medesimo livello di protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 garantito in una situazione nella quale l’utente presenta o carica le prove senza avvalersi del sistema tecnico una tantum.
Articolo 35
Responsabilità del fornitore di prove in qualità di titolare del trattamento dei dati
1. Fatti salvi gli obblighi loro imposti dal regolamento (UE) 2016/679, per ogni scambio di prove attraverso il sistema tecnico una tantum il fornitore di prove o la piattaforma di intermediazione pertinente, ove applicabile, è l’unico soggetto responsabile di verificare:
a) |
che possa essere determinata la corrispondenza tra l’utente e le prove richieste in suo possesso in conformità all’articolo 16; |
b) |
che l’utente abbia il diritto di utilizzare la prova richiesta. |
2. Quando mette a disposizione lo spazio di anteprima in conformità all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente regolamento, una piattaforma di intermediazione è considerata un responsabile del trattamento che agisce per conto del fornitore di prove in conformità all’articolo 4, punto 8, del regolamento (UE) 2016/679.
Articolo 36
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1.
(2) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(3) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(4) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(5) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell’8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9.9.2015, pag. 1).
(7) Rete delle patenti di guida istituita a norma dell’articolo 15 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).
(8) Trattato relativo a un sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), adottato a Lussemburgo il 29 giugno 2000.
(9) Il gruppo di utenti Emrex (EUG, Emrex User Group) è una rete internazionale indipendente che riunisce vari soggetti interessati a migliorare la portabilità dei dati degli studenti; https://emrex.eu/.
(10) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
(11) Decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (GU L 93 del 7.4.2009, pag. 33).
(12) https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/homePage.
(13) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).
(14) Un'identificazione elettronica europea affidabile e sicura - Raccomandazione: plasmare il futuro digitale dell’Europa (europa.eu).
(15) Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 14).
(16) GU L 210 del 14.6.2021, pag. 51.
(17) Firmata il 6 ottobre 2017, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ministerial-declaration-egovernment-tallinn-declaration.
(18) Firmata l’8 dicembre 2020, https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government.
(19) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(20) Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell’11.1.2017, pag. 40).
(21) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(22) https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/formal-comments/draft-commission-implementing-regulation-4_en.
6.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1464 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2022
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi o le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein a cui si applicano il congelamento dei fondi e delle risorse economiche e il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche. |
(2) |
Il 30 agosto 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dall'elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni. |
(3) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2022
Per la Commissione
A nome della presidente
Direttore generale
Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali
ALLEGATO
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è soppressa la voce seguente:
«74. |
Dr. Sahir Berhan [alias a) Dr. Sahir Barhan, b) Saher Burhan Al-Deen, c) Sahir Burhan]. Data di nascita: 1967. Indirizzo: a) Baghdad, Iraq, b) United Arab Emirates. Nazionalità: Irachena». |
6.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231/24 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1465 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2022
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
L’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene, tra l’altro, una serie di sostanze aromatizzanti per le quali, al momento dell’adozione dell’elenco con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») non ha potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili, concludendo quindi che per completarne la valutazione fossero necessari dati supplementari. Tali sostanze sono state incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti a condizione che, entro le scadenze specifiche di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, fossero trasmessi dati sulla sicurezza in risposta alle preoccupazioni espresse dall’Autorità. Tra le sostanze incluse nell’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base ma identificate con un rimando a una nota indicante l’obbligo per l’Autorità di completare la valutazione figurano le cinque sostanze seguenti appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 (FGE.208): p-menta-1,8-dien-7-olo (n. FL 02.060), mirtenolo (n. FL 02.091), mirtenale (n. FL 05.106), acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile (n. FL 09.278) e acetato di mirtenile (n. FL 09.302). L’Autorità ha chiesto ulteriori dati scientifici che sono stati successivamente presentati dai richiedenti. |
(5) |
Nel suo parere scientifico del 24 giugno 2015 (4) l’Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso che la sostanza rappresentativa del gruppo, il p-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117), era genotossica in vivo e che pertanto il suo impiego come sostanza aromatizzante sollevava preoccupazioni in materia di sicurezza. |
(6) |
Sulla base di tale parere la Commissione ha ritirato detta sostanza dall’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti con regolamento (UE) 2015/1760 (5). |
(7) |
Poiché la sostanza p-menta-1,8-dien-7-ale (n. FL 05.117) è rappresentativa di altre quattro sostanze appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 (FGE.208), la Commissione ha parimenti ritirato tali quattro sostanze dall’elenco dell’Unione con regolamento (UE) 2016/637 della Commissione (6). |
(8) |
Per quanto riguarda il p-menta-1,8-dien-7-olo (n. FL 02.060), il mirtenolo (n. FL 02.091), il mirtenale (n. FL 05.106), l’acetato di p-menta-1,8-dien-7-ile (n. FL 09.278) e l’acetato di mirtenile (n. FL 09.302), i richiedenti di tali sostanze hanno indicato di aver avviato singole serie specifiche di studi di tossicità su di esse, in risposta alle preoccupazioni espresse dall’Autorità nel suo parere del 24 giugno 2015. I richiedenti si sono impegnati a presentare i nuovi dati richiesti entro il 30 aprile 2016. |
(9) |
In attesa della valutazione di tali sostanze da parte dell’Autorità, della valutazione completa finale nell’ambito della procedura del gruppo di esperti dell’Autorità e del completamento del successivo processo di regolamentazione, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2016/1244 (7) che limita gli usi di tali sostanze aromatizzanti, mantenendo nel contempo il loro status di sostanze in corso di valutazione. |
(10) |
I richiedenti hanno presentato studi scientifici e altri dati pertinenti per la valutazione prima del 30 aprile 2016. |
(11) |
Nei suoi pareri del 22 marzo 2017 (8) e dell’11 dicembre 2018 (9) l’Autorità ha valutato i dati presentati e i dati supplementari, ha escluso motivi di preoccupazione riguardanti la genotossicità per le cinque sostanze in questione e ha deciso che esse potevano essere valutate secondo la procedura di valutazione delle sostanze aromatizzanti esistenti di cui al regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione (10). A tal fine l’Autorità ha assegnato tali cinque sostanze alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 73 (FGE.73). Nei suoi pareri del 19 settembre 2017 (11) e del 10 dicembre 2020 (12) essa ha aggiornato le valutazioni di questo gruppo di sostanze e ha concluso che tali sostanze non sollevano preoccupazioni in materia di sicurezza. Essa ha inoltre raccomandato di modificare il nome e le specifiche di alcune di tali sostanze. |
(12) |
A norma del regolamento (CE) n. 1334/2008 l’Autorità ha dovuto completare la valutazione per le 20 sostanze seguenti appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 203 (FGE.203Rev1): deca-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.139); epta-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.153); esa-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.162); nona-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.188); esa-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.057); trideca-2(trans),4(cis),7(cis)-trienale (n. FL 05.064); nona-2,4-dienale (n. FL 05.071); 2,4-decadienale (n. FL 05.081); epta-2,4-dienale (n. FL 05.084); penta-2,4-dienale (n. FL 05.101); undeca-2,4-dienale (n. FL 5.108); dodeca-2,4-dienale (n. FL 05.125); otta-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.127); deca-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.140); deca-2,4,7-trienale (n. FL 05.141); nona-2,4,6-trienale (n. FL 5.173); 2,4-ottadienale (n. FL 05.186); tr-2,tr-4-nonadienale (n. FL 05.194); tr-2,tr-4-undecadienale (n. FL 05.196) e acetato di esa-2,4-dienile (n. FL 09.573). L’Autorità ha chiesto ulteriori dati scientifici che sono stati successivamente presentati dai richiedenti. |
(13) |
Le sostanze esa-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.057) e deca-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.140) sono state utilizzate come sostanze rappresentative del gruppo in questione e per esse sono stati presentati dati sulla tossicità. |
(14) |
Nel suo parere scientifico del 26 marzo 2014 (13) l’Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso che non poteva escludere preoccupazioni in materia di sicurezza per entrambe le sostanze rappresentative del gruppo. L’Autorità non ha pertanto potuto completare la valutazione delle sostanze appartenenti al gruppo FGE 203. |
(15) |
I richiedenti di tali sostanze hanno indicato di aver avviato una serie di studi specifici di tossicità sulle sostanze di questo gruppo, in risposta alle preoccupazioni espresse dall’Autorità nel suo parere del 26 marzo 2014. |
(16) |
L’Autorità ha chiesto ulteriori dati riguardanti l’identificazione e la caratterizzazione come pure il quantitativo e l’assunzione per permettere un’adeguata valutazione dell’esposizione, al fine di valutare con completezza la sicurezza di tali sostanze. |
(17) |
I richiedenti si sono impegnati a presentare i nuovi dati richiesti entro il 30 settembre 2016. In attesa della presentazione dei dati supplementari, della valutazione della genotossicità di tali sostanze da parte dell’Autorità, della valutazione completa finale nell’ambito della procedura del gruppo di esperti dell’Autorità e del completamento del successivo processo di regolamentazione, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2017/378 (14) che limita gli usi di tali sostanze aromatizzanti, mantenendo nel contempo il loro status di sostanze in corso di valutazione. |
(18) |
I richiedenti hanno presentato studi scientifici e dati pertinenti per tale valutazione prima del 30 settembre 2016. |
(19) |
Nel suo parere del 5 giugno 2018 (15) l’Autorità ha valutato i dati presentati, ha escluso motivi di preoccupazione riguardanti la genotossicità per tali sostanze e ha deciso che esse potevano essere valutate secondo la procedura di valutazione delle sostanze aromatizzanti esistenti di cui al regolamento (CE) n. 1565/2000. A tal fine l’Autorità ha assegnato 16 di tali sostanze alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 70 (FGE.70) e quattro di esse alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 05 (FGE.05). Nei pareri adottati il 5 giugno 2019 (16) e il 26 giugno 2019 (17) essa ha aggiornato rispettivamente le valutazioni delle sostanze appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 70 Revisione 1 (FGE.70Rev1) e alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 05 Revisione 3 (FGE.05Rev3). Per quanto riguarda le 16 sostanze del gruppo FGE.70 Rev.1 l’Autorità ha concluso che esse non sollevano preoccupazioni in materia di sicurezza e ha raccomandato di cambiare il nome e le specifiche di alcune di tali sostanze. Anche per quanto riguarda le quattro sostanze del gruppo FGE.05 Rev.3, l’Autorità ha concluso che esse non sollevano preoccupazioni in materia di sicurezza e ha raccomandato di cambiare il nome e le specifiche di alcune di tali quattro sostanze. |
(20) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(21) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 Revisione 1 (FGE.208Rev 1): esame dei dati relativi alla genotossicità su rappresentanti di 10 aldeidi alicicliche con insaturazione α, β nell’anello/catena laterale e precursori del sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19. EFSA Journal 2015;13(7):4173, 28 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2015.4173. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
(5) Regolamento (UE) 2015/1760 della Commissione, del 1o ottobre 2015, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’eliminazione dall’elenco dell’Unione della sostanza aromatizzante p-menta-1,8-dien-7-ale (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 27).
(6) Regolamento (UE) 2016/637 della Commissione, del 22 aprile 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’eliminazione dall’elenco dell’Unione di determinate sostanze aromatizzanti (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 24).
(7) Regolamento (UE) 2016/1244 della Commissione, del 28 luglio 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti appartenenti a un gruppo con struttura di insaturazione alfa-beta (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 7).
(8) Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 Revisione 2 (FGE.208Rev2): esame dei dati relativi alla genotossicità su aldeidi alicicliche con insaturazione α, β nell’anello/catena laterale e precursori del sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19. EFSA Journal 2017;15(5):4766. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4766.
(9) Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 208 Revisione 3 (FGE.208Rev3): esame dei dati relativi alla genotossicità su aldeidi alicicliche con insaturazione α, β nell’anello/catena laterale e precursori del sottogruppo chimico 2.2 di FGE.19. EFSA Journal 2019;17(1):5569. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5569.
(10) Regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che stabilisce le misure necessarie per l’adozione di un programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 8).
(11) Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 73 Revisione 4 (FGE.73Rev4): esame di alcoli aliciclici, aldeidi, acidi ed esteri affini valutati da JECFA (59a e 63a riunione) strutturalmente affini ad alcoli aliciclici primari saturi o insaturi, aldeidi, acidi ed esteri valutati dall’EFSA nel gruppo FGE.12Rev5. EFSA Journal (2017);15(11):5010. doi: 10.2903/j.efsa.2017.5010. Consultabile all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
(12) Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 73 Revisione 5 (FGE.73Rev5): esame di alcoli aliciclici, aldeidi, acidi ed esteri affini valutati da JECFA (59a, 63a e 86a riunione) e strutturalmente affini a sostanze valutate nel gruppo FGE.12Rev5. EFSA Journal 2020;18(1):5970. doi: 10.2903/j.efsa.2020.5970. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
(13) Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 203 Revisione 1 (FGE.203Rev1): gruppo di esperti CEF dell’EFSA (gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi, gli aromatizzanti e i coadiuvanti tecnologici), 2014. Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 203 Revisione 1 (FGE.203Rev1): aldeidi alifatiche α,β-insature e precursori del sottogruppo chimico 1.1.4 del gruppo FGE.19 con due o più doppi legami coniugati e con o senza ulteriori doppi legami non coniugati. EFSA Journal 2014;12(4):3626, 31 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3626. Disponibile online all’indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
(14) Regolamento (UE) 2017/378 della Commissione, del 3 marzo 2017, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 14).
(15) Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 203 Revisione 2 (FGE.203Rev2): aldeidi alifatiche α,β-insature e precursori del sottogruppo chimico 1.1.4 del gruppo FGE.19 con due o più doppi legami coniugati e con o senza ulteriori doppi legami non coniugati. EFSA Journal (2018);16(7):5322.
(16) Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 70 Revisione 1 (FGE.70Rev1): esame di alcoli alifatici, lineari, α,β-insaturi, di- e trienali e affini, acidi ed esteri valutati da JECFA (61a, 68a, 69a riunione). EFSA Journal (2019);17(7):5749.
(17) Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 5 Revisione 3 (FGE.05Rev3): aldeidi insature a catena ramificata e lineare, dienali, acidi carbossilici insaturi e saturi ed esteri affini con alcoli alifatici saturi e insaturi e un estere affine all’acido fenilacetico dei gruppi chimici 1, 2, 3, 5 e 15. EFSA Journal (2019);17(8):5761.
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008 la tabella 1 è così modificata:
a) |
la voce relativa al n. FL 02.060 è sostituita dalla voce seguente:
|
b) |
la voce relativa al n. FL 02.091 è sostituita dalla voce seguente:
|
c) |
la voce relativa al n. FL 02.139 è sostituita dalla voce seguente:
|
d) |
la voce relativa al n. FL 02.153 è sostituita dalla voce seguente:
|
e) |
la voce relativa al n. FL 02.162 è sostituita dalla voce seguente:
|
f) |
la voce relativa al n. FL 02.188 è sostituita dalla voce seguente:
|
g) |
la voce relativa al n. FL 05.057 è sostituita dalla voce seguente:
|
h) |
la voce relativa al n. FL 05.064 è sostituita dalla voce seguente:
|
i) |
la voce relativa al n. FL 05.071 è sostituita dalla voce seguente:
|
j) |
la voce relativa al n. FL 05.081 è sostituita dalla voce seguente:
|
k) |
la voce relativa al n. FL 05.084 è sostituita dalla voce seguente:
|
l) |
la voce relativa al n. FL 05.101 è sostituita dalla voce seguente:
|
m) |
la voce relativa al n. FL 05.106 è sostituita dalla voce seguente:
|
n) |
la voce relativa al n. FL 05.108 è sostituita dalla voce seguente:
|
o) |
la voce relativa al n. FL 05.125 è sostituita dalla voce seguente:
|
p) |
la voce relativa al n. FL 05.127 è sostituita dalla voce seguente:
|
q) |
la voce relativa al n. FL 05.140 è sostituita dalla voce seguente:
|
r) |
la voce relativa al n. FL 05.141 è sostituita dalla voce seguente:
|
s) |
la voce relativa al n. FL 05.173 è sostituita dalla voce seguente:
|
t) |
la voce relativa al n. FL 05.186 è sostituita dalla voce seguente:
|
u) |
la voce relativa al n. FL 05.194 è sostituita dalla voce seguente:
|
v) |
la voce relativa al n. FL 05.196 è sostituita dalla voce seguente:
|
w) |
la voce relativa al n. FL 09.278 è sostituita dalla voce seguente:
|
x) |
la voce relativa al n. FL 09.302 è sostituita dalla voce seguente:
|
y) |
la voce relativa al n. FL 09.573 è sostituita dalla voce seguente:
|
6.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231/32 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1466 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2022
che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso. |
(2) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) è stato adottato l’elenco delle sostanze aromatizzanti ed è stato inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
L’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene, tra l’altro, una serie di sostanze aromatizzanti per le quali, al momento dell’adozione dell’elenco con il regolamento (UE) n. 872/2012, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») non ha potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili, concludendo quindi che per completarne la valutazione fossero necessari dati supplementari. Tali sostanze sono state incluse nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti a condizione che, entro le scadenze specifiche di cui all’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, fossero trasmessi dati sulla sicurezza in risposta alle preoccupazioni espresse dall’Autorità. Gli operatori responsabili dell’immissione sul mercato delle seguenti sostanze come sostanze aromatizzanti non hanno tuttavia presentato i dati richiesti e hanno ritirato le rispettive domande: 1-(4-metossifenil)pent-1-en-3-one (n. FL 07.030); vanillilidene acetone (n. FL 07.046); 1-(4-metossifenil)-4-metilpent-1-en-3-one (n. FL 07.049); 4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-one (n. FL 07.206); 6-metil-3-epten-2-one (n. FL 07.258); 5,6-diidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one (n. FL 10.034); 5,6,7,7a-tetraidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one (n. FL 10.036); 3,4-dimetil-5-pentilidenfuran-2(5H)-one (n. FL 10.042); 2,7-dimetilotta-5(trans),7-dieno-1,4-lattone (n. FL 10.043); es-2-eno-1,4-lattone (n. FL 10.046); non-2-eno-1,4-lattone (n. FL 10.054); 2-decen-1,4-lattone (n. FL 10.060); 5-pentil-3H-furan-2-one (n. FL 10.170); 2-furoato di allile (n. FL 13.004); 3-(2-furil)acrilaldeide (n. FL13.034); furfuriliden-2-butanale (n. FL 13.043); 4-(2-furil)but-3-en-2-one (n. FL 13.044); 3-(2-furil)-2-metilprop-2-enale (n. FL 13.046); 3-acetil-2,5-dimetilfurano (n. FL 13.066); 2-butilfurano (n. FL 13.103); 3-(2-furil)-2-fenilprop-2-enale (n. FL 13.137) e 3-(5-metil-2-furil)prop-2-enale (n. FL 13.150). |
(5) |
Tali sostanze dovrebbero pertanto essere ritirate dall’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(7) |
Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che sono stati immessi sul mercato dell’Unione o che sono stati spediti da paesi terzi e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero poter essere commercializzati nell’Unione fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. Tale misura transitoria non dovrebbe applicarsi alle preparazioni alle quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale poiché i produttori di prodotti alimentari che utilizzano tali preparazioni come ingredienti ne conoscono la composizione al momento dell’utilizzo. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1334/2008
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Misure transitorie
1. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento e che sono stati immessi sul mercato legalmente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
2. Gli alimenti importati nell’Unione ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza, se l’importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle preparazioni che non sono destinate ad essere consumate nella loro forma originale alle quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del presente regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento per «preparazione» si intende una miscela di uno o più aromi in cui possono essere incorporati anche altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l’elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono soppresse le voci seguenti:
«07.030 |
1-(4-metossifenil)pent-1-en-3-one |
104-27-8 |
826 |
164 |
|
|
2 |
EFSA |
07.046 |
vanillilidene acetone |
1080-12-2 |
732 |
691 |
|
|
2 |
EFSA |
07.049 |
1-(4-metossifenil)-4-metilpent-1-en-3-one |
103-13-9 |
829 |
719 |
|
|
2 |
EFSA |
07.206 |
4-(2,3,6-trimetilfenil)but-3-en-2-one |
56681-06-2 |
|
|
|
|
2 |
EFSA |
07.258 |
6-metil-3-epten-2-one |
2009-74-7 |
|
|
|
|
1 |
EFSA |
10.034 |
5,6-diidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one |
80417-97-6 |
1163 |
|
|
|
2 |
EFSA |
10.036 |
5,6,7,7a-tetraidro-3,6-dimetilbenzofuran-2(4H)-one |
13341-72-5 |
1162 |
|
|
|
2 |
EFSA |
10.042 |
3,4-dimetil-5-pentilidenfuran-2(5H)-one |
774-64-1 |
|
11873 |
Almeno il 93 %. Componente secondario: 1-2 % acido 3,4-dimetil 5-chetobutanoico gamma-lattone |
|
2 |
EFSA |
10.043 |
2,7-dimetilotta-5(trans),7-dieno-1,4-lattone |
78548-56-8 |
|
|
|
|
2 |
EFSA |
10.046 |
es-2-eno-1,4-lattone |
2407-43-4 |
|
|
|
|
2 |
EFSA |
10.054 |
non-2-eno-1,4-lattone |
21963-26-8 |
|
|
|
|
2 |
EFSA |
10.060 |
2-decen-1,4-lattone |
2518-53-8 |
|
|
|
|
2 |
EFSA |
10.170 |
5-pentil-3H-furan-2-one |
51352-68-2 |
1989 |
|
Miscela di isomeri 3H e 5H (2:1) |
|
2 |
EFSA |
13.004 |
2-furoato di allile |
4208-49-5 |
21 |
360 |
|
|
2 |
EFSA |
13.034 |
3-(2-furil)acrilaldeide |
623-30-3 |
1497 |
|
|
|
1 |
EFSA |
13.043 |
furfuriliden-2-butanale |
770-27-4 |
1501 |
11885 |
|
|
1 |
EFSA |
13.044 |
4-(2-furil)but-3-en-2-one |
623-15-4 |
1511 |
11838 |
|
|
1 |
EFSA |
13.046 |
3-(2-furil)-2-metilprop-2-enale |
874-66-8 |
1498 |
11878 |
|
|
1 |
EFSA |
13.066 |
3-acetil-2,5-dimetilfurano |
10599-70-9 |
1506 |
10921 |
|
|
4 |
EFSA |
13.103 |
2-butilfurano |
4466-24-4 |
1490 |
10927 |
|
|
3 |
EFSA |
13.137 |
3-(2-furil)-2-fenilprop-2-enale |
65545-81-5 |
1502 |
11928 |
|
|
1 |
EFSA |
13.150 |
3-(5-metil-2-furil)prop-2-enale |
5555-90-8 |
1499 |
|
|
|
1 |
EFSA». |
6.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231/36 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1467 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari e i formati elettronici tipo da utilizzare in relazione alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio e l’elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione di detta direttiva
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2011/16/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 (2) al fine di migliorare le disposizioni afferenti a tutte le forme di scambi di informazioni e di cooperazione amministrativa istituendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione (3) dovrebbe pertanto essere adattato a tali modifiche. Lo scambio automatico di informazioni a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE dovrebbe essere effettuato utilizzando un formato elettronico tipo. |
(3) |
Conformemente alla direttiva 2011/16/UE, è altresì necessario stabilire modalità pratiche per la registrazione e l’identificazione di taluni gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione, a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 4. |
(4) |
A norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE, dovrebbe essere istituito un registro centrale in cui sono registrate le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 5 del medesimo articolo e da notificare a norma dell’allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4. Tale registro centrale dovrebbe essere a disposizione delle autorità competenti di tutti gli Stati membri. Ai fini della comunicazione e della registrazione di tali informazioni dovrebbe essere utilizzato un formulario tipo. |
(5) |
L’articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE contempla un elenco dei dati statistici che gli Stati membri devono fornire ai fini della valutazione della stessa. Per motivi di coerenza e di certezza del diritto, la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere allineata alla data di applicazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2021/514. |
(6) |
A norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in merito alle misure di cui al regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 è così modificato:
1) |
all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE è conforme all’allegato XIV del presente regolamento.»; |
2) |
all’articolo 2 quinquies, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’elenco dei dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell’articolo 8 bis quater della direttiva 2011/16/UE figura nell’allegato XV del presente regolamento.»; |
3) |
è inserito l'articolo 2 septies seguente: «Articolo 2 septies Formulari tipo, per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi e i Gestori di Piattaforma Straniera al registro centrale, formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera e periodo di conservazione per le informazioni cancellate dal registro centrale 1. Il formulario da utilizzare per la comunicazione di informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi e sui Gestori di Piattaforma Straniera al registro centrale a norma dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE è conforme all’allegato XVI del presente regolamento. 2. Conformemente all’articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE, gli elementi essenziali da registrare nel registro centrale sono le informazioni elencate nell’allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, di detta direttiva, e nell’allegato XVI del presente regolamento. L’istituzione del registro centrale e il trattamento dei dati personali effettuato presso il registro centrale da parte della Commissione per conto delle autorità competenti degli Stati membri sono conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento dei dati e la Commissione è considerata responsabile del trattamento dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679. 3. Il formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera ai sensi dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE figura nell’allegato XVI del presente regolamento. 4. Il periodo di conservazione delle informazioni cancellate dal registro centrale a norma dell’allegato V, sezione IV, parte F, punto 5, lettera d), e dell’articolo 8 bis quater, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE figura nell’allegato XVI del presente regolamento. (*1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)." (*2) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;" |
4) |
gli allegati I, IX e X sono sostituiti dal testo che figura all’allegato I del presente regolamento; |
5) |
l’allegato V è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
6) |
gli allegati XIV, XV e XVI, il cui testo figura all’allegato III del presente regolamento, sono aggiunti. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.
(2) Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 104 del 25.3.2021, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 della Commissione, del 15 dicembre 2015, recante talune modalità di applicazione della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1156/2012 (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
Gli allegati I, IX e X sono sostituiti da quanto segue:
"ALLEGATO I
Formulario di cui all'articolo 1, paragrafo 2
Il formulario da utilizzare per le richieste di informazioni e per le indagini amministrative ai sensi degli articoli 5 e 5 bis della direttiva 2011/16/UE, come pure per le relative risposte, le conferme di ricevuta, le richieste di informazioni supplementari di carattere generale e le dichiarazioni di incapacità o di rifiuto a norma dell'articolo 7 della predetta direttiva contiene i seguenti campi (1):
— |
Base giuridica |
— |
Numero di riferimento |
— |
Data |
— |
Identità dell'autorità richiedente e dell'autorità interpellata |
— |
Identità della persona oggetto della verifica o indagine |
— |
Descrizione generale del caso e, se opportuno, informazioni contestuali specifiche presumibilmente atte a verificare la prevedibile pertinenza delle informazioni richieste all'amministrazione e l'applicazione della normativa nazionale degli Stati membri con riguardo alle imposte di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE |
— |
Fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni |
— |
Periodo oggetto dell'indagine |
— |
Nome e indirizzo di qualsiasi persona ritenuta in possesso delle informazioni richieste |
— |
Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE |
— |
Rispetto degli obblighi giuridici di cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE |
— |
Richiesta motivata di un'indagine amministrativa e motivi del rifiuto di effettuare tale indagine |
— |
Conferma di ricevuta della richiesta di informazioni |
— |
Richiesta di informazioni supplementari di carattere generale |
— |
Motivi dell'incapacità o del rifiuto di fornire le informazioni |
— |
Motivi del mancato rispetto del termine stabilito per la risposta e data entro cui l'autorità interpellata ritiene di essere in grado di rispondere |
— |
Descrizione particolareggiata del gruppo. |
"ALLEGATO IX
Elenco di cui all'articolo 2 quinquies
I dati statistici richiesti per i formulari di cooperazione amministrativa diversa dallo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE riguardano le seguenti informazioni:
— |
Identificazione dello Stato membro |
— |
Anno |
— |
Parte A: statistiche per Stato membro sullo scambio di informazioni
|
— |
Parte B: statistiche sulle altre forme di cooperazione amministrativa
|
— |
Parte C: statistiche sulla stima delle entrate supplementari o dell'aumento delle imposte accertate grazie alla cooperazione amministrativa. Le informazioni di questa parte sono facoltative.
|
"ALLEGATO X
Elenco di cui all'articolo 2 quinquies
I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva 2011/16/UE sulle categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva, riguardano le seguenti informazioni:
— |
Per tutte le categorie di reddito e di capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE: statistiche sul messaggio e sul contribuente |
— |
Nel caso dei redditi da lavoro dipendente e compensi per dirigenti: statistiche su messaggio e destinatario, messaggio e pagatore, destinatario e relazione, pagatore e relazione, destinatario e reddito |
— |
Nel caso delle pensioni: statistiche su messaggio e destinatario, messaggio e pagatore, destinatario, pagatore, regime, reddito |
— |
Nel caso dei prodotti di assicurazione sulla vita: statistiche su messaggio e polizza, polizza nel suo complesso, evento |
— |
Nel caso della proprietà e dei redditi immobiliari: statistiche su messaggio e parti, parti complessive, entità e valore della proprietà, entità e valore dell'operazione, entità e valore dei prestiti, entità e valore del reddito derivante da diritti |
— |
Nel caso del reddito da royalties: statistiche su messaggio e destinatario, messaggio e pagatore, destinatario e reddito |
— |
Nel caso dei messaggi sullo status: statistiche su messaggi sullo status, errore nei messaggi sullo status |
— |
Nel caso dei messaggi a zero dati: statistiche su messaggi a zero dati. |
(1) Solo i campi effettivamente compilati per un determinato caso devono tuttavia apparire nel formulario utilizzato per quel caso.
ALLEGATO II
Il titolo dell'allegato V, lettera b), è sostituito dal seguente:
"b) |
Per quanto riguarda il corpo del messaggio per comunicare informazioni su redditi da lavoro dipendenti, compensi per dirigenti o royalties:" |
ALLEGATO III
Sono aggiunti i seguenti allegati XIV, XV e XVI:
"ALLEGATO XIV
Formato elettronico di cui all'articolo 2, paragrafo 3
Il formato elettronico per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE è conforme alla seguente struttura ad albero e contiene gli elementi e gli attributi (1) che seguono.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- edited with XMLSpy v2021 (x64) (http://www.altova.com) by Romane Dragozis (ARHS Developments S.A.) --> <xsd:schema xmlns:dpi="urn:oecd:ties:dpi:v1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:stf="urn:oecd:ties:dpistf:v1" xmlns:iso="urn:oecd:ties:isodpitypes:v1" targetNamespace="urn:oecd:ties:dpi:v1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0"> <xsd:import namespace="urn:oecd:ties:isodpitypes:v1" schemaLocation="isodpitypes_v1.0.xsd"/> <xsd:import namespace="urn:oecd:ties:dpistf:v1" schemaLocation="oecddpitypes_v1.0.xsd"/> <!--+++++++++++++++++++++++ Reusable Simple types ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> <!-- Message type definitions --> <!-- --> <xsd:simpleType name="MessageType_EnumType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Message type defines the type of reporting.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="DPI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This type defines the messages to be exchanged under the OECD Model Rules and [EU Specific] [EU DIR2021/514].</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <!-- MessageTypeIndic - 4 --> <xsd:simpleType name="DPIMessageTypeIndic_EnumType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">The MessageTypeIndic defines the type of message sent.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="DPI401"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The message contains new (including additional) information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DPI402"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The message contains corrections for previously sent information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DPI403"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The message advises that there is no data to report.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <!-- --> <xsd:simpleType name="INType_EnumType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">The INType defines the type of identification number being sent.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="LEI"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Legal Entity Identifier</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="EIN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Entity Identification Number</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="IIN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Individual Identification Number</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="BRN"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Business Registration Number</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="Other"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Other</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <!-- --> <!--DPI Property Type --> <xsd:simpleType name="DPIPropertyType_EnumType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Main business activities </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="DPI901"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Office</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DPI902"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Hotel room</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DPI903"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Bed and Breakfast room</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DPI904"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>House</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DPI905"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Apartment</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DPI906"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Mobile Home</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DPI907"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Campground</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DPI908"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Boat</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DPI909"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Parking Space</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="DPI910"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Other</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <!-- --> <!--DPI Nexus Type --> <xsd:simpleType name="Nexus_EnumType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">The reason for which the information will be filled to the competent authority of the EU Member State. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="RPONEX1"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Reporting Platform Operator is resident for tax purposes in the EU Member State.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RPONEX2"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Reporting Platform Operator does not have a residence for tax purposes but it is incorporated under the laws of the EU Member State.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RPONEX3"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Reporting Platform Operator does not have a residence for tax purposes but it has its place of management (including effective management) in the EU Member State.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RPONEX4"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Reporting Platform Operator does not have a residence for tax purposes but it has a permanent establishment in the EU Member State and it is not a Qualified Non-Union Platform Operator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> <xsd:enumeration value="RPONEX5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Reporting Platform Operator is neither resident for tax purposes, nor incorporated or managed in the EU Member State, nor has a permanent establishment in the EU Member State but it facilitates the carrying out of a Relevant Activity by Reportable Sellers or a Relevant Activity involving the rental of immovable property located in the EU Member State and it is not a Qualified Non-Union Platform Operator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:enumeration> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> <!-- --> <!-- --> <!--++++++++++++++++++ Reusable Complex types +++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> <!-- --> <!--The Name of a Party, given in fixed Form--> <xsd:complexType name="NamePerson_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">The user must spread the data about the name of a party over up to six elements. The container element for this will be 'NameFix'. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="PrecedingTitle" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">His Excellency,Estate of the Late ...</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Title" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Greeting title. Example: Mr, Dr, Ms, Herr, etc. Can have multiple titles.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FirstName"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">FirstName of the person</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of FirstName. Example: Given Name, Forename, First Name, Father's Name, etc. In some countries, FirstName could be a Family Name or a Surname. Use this attribute to define the type for this name. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="MiddleName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Middle name (essential part of the name for many nationalities). Example: Sakthi in "Nivetha Sakthi Shantha". Can have multiple middle names.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of Middle Name. Example: First name, middle name, maiden name, father's name, given name, etc. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="NamePrefix" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">de, van, van de, von, etc. Example: Derick de Clarke</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the type of name associated with the NamePrefix. For example the type of name is LastName and this prefix is the prefix for this last name. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="LastName"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Represents the position of the name in a name string. Can be Given Name, Forename, Christian Name, Surname, Family Name, etc. Use the attribute "NameType" to define what type this name is. In case of a company, this field can be used for the company name.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of LastName. Example: Father's name, Family name, Surname, Mother's Name, etc. In some countries, LastName could be the given name or first name. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GenerationIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Jnr, Thr Third, III</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Suffix" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Could be compressed initials - PhD, VC, QC</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="GeneralSuffix" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Deceased, Retired ...</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="nameType" type="stf:OECDNameType_EnumType" use="optional"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">It is possible for STF documents to contain several names for the same party. This attribute is a qualifier to indicate the type of a particular name.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Collection of all Data describing a person as a Party --> <xsd:complexType name="PersonParty_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">This container brings together all data about a person as a party. Name and address are required components and each can be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever possible one or more identifiers (TIN etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that describes and identifies the party can be given. The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The structures of all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This repeatable data element describes the residence country code(s) of the individual Seller and must be present in all data records. This should correspond to the jurisdiction of residence identified on the basis of the due diligence requirements of the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514]. Specifically, under the OECD Model Rules, the residence country code of an individual Seller should correspond to the jurisdiction of the Seller's primary residence.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TIN" type="dpi:TIN_Type" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This repeatable data element provides the tax identification number (TIN) used by the tax administration of the jurisdiction of residence of the individual Seller. In case the individual Seller does not have a TIN, the jurisdiction of residence does not issue a TIN or require the collection of the TIN issued to such Seller, or the TIN is not known to the sending Competent Authority, the Unknown attribute (see below) must be set to "true" and the value "NOTIN" should be entered [OECD Specific]. Furthermore, in case more than one TIN are provided, any provided element cannot be flagged as "unknown".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="VAT" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data element must be provided when a VAT Identification number is available.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Name" type="dpi:NamePerson_Type" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This element should contain the name of the person.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Address" type="dpi:Address_Type" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element should contain the address of the person, including the country code of the address as well as the type of the address, indicating the legal character of that address.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nationality" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The nationality element is not to be provided as part of the DPI schema.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BirthInfo"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element contains the birth information of an Individual Seller. It is always required to be provided unless such Seller is documented pursuant to a Government Verification Service and is composed of the date and the place of birth.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="BirthDate" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This element provides the date of birth, complying with the following format: YYYY-MM-DD.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BirthPlace" type="dpi:BirthPlace_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This element provides information about the place of birth. This element must be filled in at least with the city and the country of birth (either the current jurisdiction identified by 2-characters country code or a former jurisdiction identified by a name).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Address Fix --> <xsd:complexType name="AddressFix_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Structure of the address for a party broken down into its logical parts, recommended for easy matching. The 'City' element is the only required subelement. All of the subelements are simple text - data type 'string'. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="Street" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The street.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="BuildingIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The identifier of the building on the street, typically a number.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SuiteIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The identifier of an office or similar part of a building.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FloorIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The identifier of a floor within a building.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DistrictName" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The name of the district of the address.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="POB" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The post office box.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PostCode" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The post code of the address, which must be provided if available.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="City" type="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The city of the address.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CountrySubentity" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>A geographic area of the country larger than district or city, for example a county, a department, a Land, a canton, etc.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--The Address of a Party, given in fixed or free Form, possibly in both Forms --> <xsd:complexType name="Address_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">The user has the option to enter the data about the address of a party either as one long field or to spread the data over up to eight elements or even to use both formats. If the user chooses the option to enter the data required in separate elements, the container element for this will be 'AddressFix'. If the user chooses the option to enter the data required in a less structured way in 'AddressFree' all available address details shall be presented as one string of bytes, blank or "/" (slash) or carriage return- line feed used as a delimiter between parts of the address. PLEASE NOTE that the address country code is outside both of these elements. The use of the fixed form is recommended as a rule to allow easy matching. However, the use of the free form is recommended if the sending state cannot reliably identify and distinguish the different parts of the address. The user may want to use both formats e.g. if besides separating the logical parts of the address he also wants to indicate a suitable breakdown into print-lines by delimiters in the free text form. In this case 'AddressFix' has to precede 'AddressFree'. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="CountryCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element provides the country code associated with the entity's (or person's) address.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="iso:CountryCode_Type"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:choice> <xsd:element name="AddressFree" type="stf:StringMin1Max4000_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element allows input of address information in free text. It should only be used in exceptional circumstances when it is impossible to provide the address in the fixed format.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:sequence> <xsd:element name="AddressFix" type="dpi:AddressFix_Type"/> <xsd:element name="AddressFree" type="stf:StringMin1Max4000_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element allows input of address information in free text. It should only be used in exceptional circumstances when it is impossible to provide the address in the fixed format.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="legalAddressType" type="stf:OECDLegalAddressType_EnumType" use="optional"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This is a datatype for an attribute to an address. It serves to indicate the legal character of that address (residential, business etc.). The possible values are:
The address of the Reportable Platform Operator must represent the "Registered Office Address" (OECD304).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> </xsd:complexType> <!-- --> <!--The place of birth --> <xsd:complexType name="BirthPlace_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This element provides information about the place of birth. This element must be filled in at least with the city and the country of birth (either the current jurisdiction identified by 2-characters country code or a former jurisdiction identified by a name).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="City" type="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The city of birth.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CitySubentity" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The city subentity of birth.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="CountryInfo"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:element name="CountryCode" type="iso:CountryCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The current jurisdiction of birth.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FormerCountryName" type="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The former jurisdiction of birth. The Former Country Name element should be used in case the person was born in a country that has since ceased to exist.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--General Type for Monetary Amounts --> <xsd:complexType name="MonAmnt_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data type is to be used whenever monetary amounts are to be communicated. Such amounts shall be given in full units, i.e. without decimals. The code for the currency in which the value is expressed has to be taken from the ISO codelist 4217 and added in attribute currCode. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="xsd:integer"> <xsd:attribute name="currCode" type="iso:currCode_Type" use="required"/> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Organisation name --> <xsd:complexType name="NameOrganisation_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name of organisation</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type"/> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Organisation name (Reportable Seller)--> <xsd:complexType name="NameReportableSeller_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Name of Seller</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type"/> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> <!-- --> <!--TIN --> <xsd:complexType name="TIN_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">This is the identification number/identification code for the party in question. As the identifier may be not strictly numeric, it is just defined as a string of characters. Attribute 'issuedBy' is required to designate the issuer of the identifier. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="stf:StringMin0Max200_Type"> <xsd:attribute name="issuedBy" type="iso:CountryCode_Type" use="optional"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Country code of issuing country, indicating country of Residence (to taxes and other). It should always be provided, unless the TIN element is flagged as "unknown".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> <xsd:attribute name="unknown" type="xsd:boolean" use="optional"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">This attribute must be provided if the TIN is not available or inexistent. Any value provided for a TIN flagged as unknown will be discarded.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Message specification: Data identifying and describing the message as a whole--> <xsd:complexType name="MessageSpec_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Information in the message header identifies the Tax Administration that is sending the message. It specifies when the message was created, what period (normally a year) the report is for, and the nature of the report (original, corrected, supplemental, etc).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="SendingEntityIN" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Although not used for exchanges between Competent Authorities under the DPI MCAA and [EU DIR2021/514], for domestic reporting, this data element can be used in case the schema is mandated for domestic reporting by Reporting Platform Operators to their tax administration. In such instances, it identifies the Reporting Platform Operator sending the message through a domestically-defined identification number.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransmittingCountry" type="iso:CountryCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element identifies the jurisdiction of the Competent Authority transmitting the DPI message.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ReceivingCountry" type="iso:CountryCode_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element identifies the jurisdiction of the Competent Authority receiving the DPI message.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MessageType" type="dpi:MessageType_EnumType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element specifies the type of message being sent. The only allowable entry for messages exchanged under the OECD Model Rules and [EU Specific] [EU DIR2021/514] in this field is "DPI".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Warning" type="stf:StringMin1Max4000_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Free text expressing the restrictions for use of the information this message contains and the legal framework under which it is given.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Contact" type="stf:StringMin1Max4000_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">All necessary contact information about persons responsible for and involved in the processing of the data transmitted in this message, both legally and technically. Free text as this is not intended for automatic processing. In international exchanges, this data element contains the contact details of the sending competent authority.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MessageRefId" type="stf:StringMin1Max170_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique identifier for this message. The Message RefID must start with the country code of the sending jurisdiction, then the year of the reportable period, then the receiving country code before a unique identifier.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="MessageTypeIndic" type="dpi:DPIMessageTypeIndic_EnumType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element specifies the type of information that is sent, i.e. whether it is new information or whether the message seeks to correct or delete previously sent information.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ReportingPeriod" type="xsd:date"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">The reporting year for which information is transmitted in documents of the current message. This is in yyyy-MM-DD format, on the basis of the calendar year in which the relevant Reportable Period under the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514] ended.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Timestamp" type="xsd:dateTime"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element identifies the date and time when the message was compiled. It is anticipated that this element will be automatically populated by the host system. The format for use is yyyy-MM-DD'T'hh:mm:ss.nnn. Fractions of seconds may be used (in such a case the milli-seconds will be provided on 3 digits, see ".nnn" in the format above). </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Organisation Identification Number --> <xsd:complexType name="OrganisationIN_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">This is the identification number/identification code for the Entity in question. As the identifier may be not strictly numeric, it is just defined as a string of characters. Attribute 'issuedBy' is required to designate the issuer of the identifier. Attribute 'INType' defines the type of identification number. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:attribute name="issuedBy" type="iso:CountryCode_Type" use="optional"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Country code of issuing country, indicating country of Residence (to taxes and other)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> <xsd:attribute name="INType" type="dpi:INType_EnumType" use="required"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">This attribute defines the type of identification number being sent among the following:
</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Collection of all Data describing an organisationy as party--> <xsd:complexType name="OrganisationParty_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en"> This container brings together all data about an organisation as a party. Name and address are required components and each can be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever possible one or more identifiers (TIN etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that describes and identifies the party can be given . The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The structures of all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="ResCountryCode" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This repeatable data element describes the residence country code(s) of the entity. In case of an Entity Seller this should always be present and should correspond to the jurisdiction of residence identified on the basis of the due diligence requirements of the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514]. Specifically, under the OECD Model Rules, the residence country code of an Entity Seller should correspond to the jurisdiction in which its registered office is located. In case of a Reporting Platform Operator, the residence country code should correspond to the jurisdiction where the Reporting Platform Operator is resident for tax purposes or, where it does not have a residence for tax purposes, either the jurisdiction it is incorporated under or the jurisdiction that it has its place of management (including effective management) in, [EU Specific] or the Member State where it has a permanent establishment in. [EU Specific]: Reporting Platform Operator: This element is optional.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="iso:CountryCode_Type"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="TIN" type="dpi:TIN_Type" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This repeatable data element provides the tax identification number (TIN) used by the tax administration of the jurisdiction of residence of the entity. In case the entity does not have a TIN, or the TIN is not known to the sending Competent Authority, the value "NOTIN" should be entered [OECD Specific] and the Unknown attribute (see below) must be set to "true". Furthermore, in case more than one TIN are provided, any provided element cannot be flagged as "unknown". [EU Specific]: This element must be present for both Reporting Platform Operator and Entity Seller.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="IN" type="dpi:OrganisationIN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data element can be provided (and repeated) if there are other INs available, such as a company registration number or an Entity Identification Number (EIN). [EU Specific]:
</xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="VAT" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">This data element can be provided when a VAT Identification number is available.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Name" type="dpi:NameOrganisation_Type" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This element should contain the legal name of the entity, including the domestic designation for the legal form, as indicated in its articles of incorporation or any similar document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PlatformBusinessName" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The repeatable Platform Business Name element identifies the business name(s) of the other Reporting Platform(s) in respect of which the Reporting Platform Operator is reporting. This element must not be used for the Entity Sellers.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Address" type="dpi:Address_Type" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element should contain the address of the entity, including the country code of the address as well as the type of the address, indicating the legal character of that address.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Nexus" type="dpi:Nexus_EnumType" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>[EU Specific] This data element provides the reason for which the information will be reported to the competent authority of the EU Member State. This data element must not be used for Entity Seller.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AssumedReporting" type="xsd:boolean" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Assumed Reporting element identifies whether the Reporting Platform Operator is not reporting information on Reportable Sellers, because another Reporting Platform Operator has assumed the reporting. When "AssumedReporting" is set to "true", it means that another Reporting Platform Operator reported for the Reporting Platform Operator. Otherwise, this element must be set to "false". This element is mandatory for Reporting Platform Operator and must not be provided for an Entity Seller. By way of an example, Platform Z is operated by two Platform Operators: Platform Operator 1 (resident in jurisdiction 1) and Platform Operator 2 (resident in jurisdiction 2). In satisfying the reporting requirements, Platform Operator 1 has obtained assurances from Platform Operator 2 that it will fulfil the reporting obligations with respect to all of the Reportable Sellers of Platform Operator 1 in jurisdiction 2. Platform Operator 1 will therefore provide its identification information and set the AssumedReporting element to "true" to notify its jurisdiction residence (jurisdiction 1) that it has relied on another Platform Operator to fulfil the reporting requirements. Platform Operator 1 will also use the AssumingPlatformOperator element (discussed further below) to report to its jurisdiction (jurisdiction 1) identification information on Platform Operator 2, assuming the reporting obligation in the name of Platform Operator 1. Platform Operator 1 will not provide ReportableSeller element. At the same time, Platform Operator 2 will use the AssumedPlatformOperator element (discussed further below) to report to its jurisdiction of residence (jurisdiction 2) identification information on Platform Operator 1, for which it has assumed reporting obligations, and complete the Platform Operator element for itself. [EU Specific] This element is optional for the purposes of [EU DIR2021/514]. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Correctable Platform Operator_Type--> <xsd:complexType name="CorrectablePlatformOperator_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This correctable extends the information about the Reporting Platform Operator by considering the DocSpec element used to identify the particular report within the DPI message being transmitted.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="dpi:OrganisationParty_Type"> <xsd:sequence> <xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DocSpec identifies the particular report within the DPI message being transmitted. It permits the identification of reports requiring correction.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Correctable Reportable Seller--> <xsd:complexType name="CorrectableReportableSeller_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This correctable extends the information about the Reportable Seller by considering the DocSpec element used to identify the particular report within the DPI message being transmitted.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="dpi:ReportableSeller_Type"> <xsd:sequence> <xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DocSpec identifies the particular report within the DPI message being transmitted. It permits the identification of reports requiring correction.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Additional Info --> <xsd:complexType name="CorrectableAdditionalInfo_Type"> <xsd:sequence> <xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type"/> <xsd:element name="OtherInfo" type="stf:StringMin1Max4000WithLang_Type" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Please include any further brief information or explanation you consider necessary or that would facilitate the understanding of the compulsory information provided in the country-by-country report. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <!-- <xsd:element name="SummaryRef" type="dpi:DPISummaryListElementsType_EnumType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> --> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Duplicate of Account Holder Type (from CRS)--> <xsd:complexType name="AccountHolder_Type"> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="Individual" type="dpi:NameReportableSeller_Type"/> <xsd:sequence> <xsd:element name="Organisation" type="dpi:OrganisationParty_Type"/> <xsd:element name="AcctHolderType"/> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Financial Identifer for Identity--> <xsd:complexType name="FinancialIdentifier_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">The Financial Identifier is an optional (mandatory) element that reflects the Financial Account Identifier which, under the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514], is the unique identifying number or reference available to the Reporting Platform Operator of the bank account or other payment account to which the Consideration is paid or credited. Under subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(b) and B(3)(b) of Section III of [EU DIR2021/514], the Financial Identifier must be reported and exchanged provided that it is available to the Reporting Platform Operator and that the jurisdiction of the Reportable Seller's residence has indicated that it wishes to receive such Financial Identifiers for taxpayer matching purposes.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="Identifier" type="dpi:Identifier_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">Entity Identification Number, which contains the Financial Account Identifier pertaining to the Reportable Seller should be reflected. Financial Account Identifiers can include the IBAN number, sort code and account number and any other payment account identifier that the Reporting Platform Operator used for transferring the Consideration in respect to a Reportable Seller.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="AccountHolderName" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Account Holder Name field is an optional (mandatory) element which, reflecting subparagraphs B(2)(d) and B(3)(d) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) of Section III of [EU DIR2021/514], contains the name of the holder of the financial account to which the Consideration is paid or credited, where different from the name of the Reportable Seller and to the extent available to the Reporting Platform Operator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OtherInfo" type="stf:StringMin1Max400_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Reflecting subparagraphs B(2)(d) and B(3)(d) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) of Section III of [EU DIR2021/514], the OtherInfo field contains any other identifying information available to the Reporting Platform Operator with respect to that account holder.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Identifer for Financial Identifier--> <xsd:complexType name="Identifier_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">The Identifier field is a required element which contains the Financial Account Identifier pertaining to the Reportable Seller should be reflected. Financial Account Identifiers can include the IBAN number, sort code and account number and any other payment account identifier that the Reporting Platform Operator used for transferring the Consideration in respect to a Reportable Seller.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleContent> <xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:attribute name="AccountNumberType" type="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">This attribute describes the type of account number being sent.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> </xsd:extension> </xsd:simpleContent> </xsd:complexType> <!-- --> <!--OtherActivities (Complex)--> <xsd:complexType name="OtherActivities_Type"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Consideration" type="dpi:ConsiderationType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Consideration element contains information on the Consideration received by a Reportable Seller in relation to the Relevant Activities provided. It is further split into four elements, representing the quarters during which the Consideration was paid or credited to a Reportable Seller. In this respect, Consideration is considered to be paid or credited to a Reportable Seller when it is paid or credited to an account specified by the Reportable Seller (as stated in paragraph 32 of the Commentary to Section I of the OECD Model Rules).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumberOfActivities" type="dpi:NumberOfActivities_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Number of Activities element specified the number of Relevant Activities that a Reportable Seller has provided. It is further split into four elements. These elements represent the four quarters in respect of which reporting of the number of Relevant Activities in respect of which Consideration was paid or credited to the Reportable Seller is required. As such, that the numbers of activities are reported on the basis of the date of payment or credit of the Consideration.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Fees" type="dpi:FeesType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Fees element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Taxes" type="dpi:TaxesType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Taxes element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Number of Activities (Complex)--> <xsd:complexType name="NumberOfActivities_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Number of Services element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place. </xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NumbQ1" type="xsd:integer"/> <xsd:element name="NumbQ2" type="xsd:integer"/> <xsd:element name="NumbQ3" type="xsd:integer"/> <xsd:element name="NumbQ4" type="xsd:integer"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Taxes Type (Complex)--> <xsd:complexType name="TaxesType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Taxes element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place. Each quarter element is further comprised of the MonAmnt_Type, used to communicate taxes withheld in respect of Sellers. Such amounts shall be given in full units, i.e. without decimals. The code for the currency, in which the value is expressed has to be taken from the ISO code list 4217 and added in attribute currCode.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="TaxQ1" type="dpi:MonAmnt_Type"/> <xsd:element name="TaxQ2" type="dpi:MonAmnt_Type"/> <xsd:element name="TaxQ3" type="dpi:MonAmnt_Type"/> <xsd:element name="TaxQ4" type="dpi:MonAmnt_Type"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Fees Type (Complex) --> <xsd:complexType name="FeesType"> <xsd:sequence> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Fees element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place. Each quarter element is further comprised of the MonAmnt_Type, used to communicate the fees withheld in respect of Sellers. Such amounts shall be given in full units, i.e. without decimals. The code for the currency, in which the value is expressed has to be taken from the ISO code list 4217 and added in attribute currCode.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="FeesQ1" type="dpi:MonAmnt_Type"/> <xsd:element name="FeesQ2" type="dpi:MonAmnt_Type"/> <xsd:element name="FeesQ3" type="dpi:MonAmnt_Type"/> <xsd:element name="FeesQ4" type="dpi:MonAmnt_Type"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Consideration Type (Complex) --> <xsd:complexType name="ConsiderationType"> <xsd:sequence> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Consideration element is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting takes place. Each quarter element is further comprised of the MonAmnt_Type, used to communicate the monetary amounts earned by Sellers. Such amounts shall be given in full units, i.e. without decimals. The code for the currency, in which the value is expressed has to be taken from the ISO code list 4217 and added in attribute currCode.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="ConsQ1" type="dpi:MonAmnt_Type"/> <xsd:element name="ConsQ2" type="dpi:MonAmnt_Type"/> <xsd:element name="ConsQ3" type="dpi:MonAmnt_Type"/> <xsd:element name="ConsQ4" type="dpi:MonAmnt_Type"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--Property Listing Type (Complex) --> <xsd:complexType name="PropertyListingType"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Address" type="dpi:Address_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Address element is further comprised of the elements as described above under the Address Type.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="LandRegistrationNumber" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Land Registration Number element contains the land registration number, which under subparagraph B(3)(f) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraph B(3)(e) of Section III of [EU DIR2021/514], is reportable if available to the Reporting Platform Operator. For these purposes, the land registration number includes functional equivalents, such as a cadastral number.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Consideration" type="dpi:ConsiderationType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Consideration element contains information on the Consideration received by a Reportable Seller in relation to the Relevant Activities provided. It is further split into four elements, representing the quarters during which the Consideration was paid or credited to a Reportable Seller. In this respect, Consideration is considered to be paid or credited to a Reportable Seller when it is paid or credited to an account specified by the Reportable Seller (as stated in paragraph 32 of the Commentary to Section I of the OECD Model Rules). For Relevant Activities involving the rental of immovable property, the Consideration information must be provided separately with respect to each Property Listing.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="NumberOfActivities" type="dpi:NumberOfActivities_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Number of Activities element specified the number of Relevant Activities that a Reportable Seller has provided. It is further split into four elements. These elements represent the four quarters in respect of which reporting of the number of Relevant Activities in respect of which Consideration was paid or credited to the Reportable Seller is required. For Relevant Activities involving the rental of immovable property, the number of activities must be provided separately with respect to each Property Listing.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Fees" type="dpi:FeesType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Fees element specified the fees and commissions that a Reporting Platform Operator has withheld in respect of a Reportable Seller. It is split into four elements, representing the quarters in respect of which the reporting of fees or commissions withheld or charged by the Reporting Platform Operator is required under subparagraphs B(2)(g) and B(3)(h) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(f) and B(3)(g) of Section III of [EU DIR2021/514]. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Taxes" type="dpi:TaxesType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Taxes element specifies the taxes that a Reporting Platform Operator has withheld in respect of a Reportable Seller. It is further split into four elements, representing the quarters in respect of which reporting of taxes withheld by the Reporting Platform Operator is required under subparagraphs B(2)(g) and B(3)(h) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(f) and B(3)(g) of Section III of [EU DIR2021/514].</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PropertyType" type="dpi:DPIPropertyType_EnumType" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Property Type element specifies the type of property rented. DPI901 to DPI910.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OtherPropertyType" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This element describes the type of property in case "DPI910" is selected as Property Type. This element cannot be used in case another Property Type is selected.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="RentedDays" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Rented Days element contains the number of days that the Property Listing was rented during the Reportable Period. 4 numbers max. Set the type as simple</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:integer"> <xsd:totalDigits value="4"/> <xsd:minInclusive value="1"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--GVS Type (Complex) --> <xsd:complexType name="GVSType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The GVS element reflects the Government Verification Service (GVS) due diligence procedures and is composed of the Name GVS, Jurisdiction GVS, Reference GVS and Other TIN GVS elements, which contain the information items subject to reporting (and exchange) in respect of a Reportable Seller that has been identified on the basis of a Government Verification Service, as well as the Financial Identifier element. [EU Specific] At the time of publication, the collection and exchange of GVS information is not a legal requirement under [EU DIR2021/514].</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="NameGVS" type="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Name GVS element contains the legal name of the Reportable Seller.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="JurisdictionGVS"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Jurisdiction GVS element identifies the jurisdiction whose Government Verification Service was relied upon by the Reporting Platform Operator in respect of the Reportable Seller. It uses the 2-character alphabetic country code and country name list based on the ISO 3166-1 Alpha 2 standard.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="iso:CountryCode_Type"/> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="ReferenceGVS" type="stf:StringMin1Max200_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Reference GVS element contains the unique reference number or code provided by the jurisdiction whose GVS was used, allowing that jurisdiction to match the Reportable Seller to a taxpayer within its database.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OtherTINGVS" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Reflecting subparagraph B(2)(b) and B(3)(b) of Section III of the OECD Model Rules, the Other TIN GVS element contains any TIN available to the Reporting Platform Operator, including the jurisdiction of issuance.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FinancialIdentifier" type="dpi:FinancialIdentifier_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Financial Identifier is an optional (mandatory) element that reflects the Financial Account Identifier which is the unique identifying number or reference available to the Reporting Platform Operator of the bank account or other payment account to which the Consideration is paid or credited.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!-- Reportable Seller (Complex)--> <xsd:complexType name="ReportableSeller_Type"> <xsd:sequence> <xsd:element name="Identity"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Identity element is further comprised of the EntitySeller and IndividualSeller elements.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:element name="EntitySeller"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Entity Seller element is further comprised of the Standard and GVS elements.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:element name="Standard"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Standard element reflects the standard due diligence procedures and is further comprised of the EntSellerID (that follows the OrganisationParty Type) and FinancialIdentifier elements. Platform Operators by default would use the standard due diligence procedures, but can also rely on the GVS procedure where it has been made available by the Reportable Jurisdiction . The Standard element should be completed in case the Reporting Platform Operator has relied on the standard due diligence procedures of the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514] to identify and document the Entity Seller.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="EntSellerID" type="dpi:OrganisationParty_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The EntSellerID element identifies the Entity Seller and follows the OrganisationParty_Type.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FinancialIdentifier" type="dpi:FinancialIdentifier_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Financial Identifier is an optional (mandatory) element that reflects the Financial Account Identifier which, under the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514], is the unique identifying number or reference available to the Reporting Platform Operator of the bank account or other payment account to which the Consideration is paid or credited. Under subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(b) and B(3)(b) of Section III of [EU DIR2021/514], the Financial Identifier must be reported and exchanged provided that it is available to the Reporting Platform Operator and that the jurisdiction of the Reportable Seller's residence has indicated that it wishes to receive such Financial Identifiers for taxpayer matching purposes.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="PermanentEstablishments" type="dpi:PermanentEstablishments_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>[EU Specific] This data element provides information on any permanent establishment through which Relevant Activities are carried out by the Entity Seller in the Union, indicating each respective EU Member State where such a permanent establishment is located.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GVS" type="dpi:GVSType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The GVS element should be completed in case the Reporting Platform Operator has relied on an approved Government Verification Service in order to identify and document the Entity Seller.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="IndividualSeller"> <xsd:complexType> <xsd:choice> <xsd:element name="Standard"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Standard element reflects the standard due diligence procedures and is further comprised of the IndSellerID element (which follows the PersonParty Type) and the Financial Identifier element. Platform Operators by default would use the standard due diligence procedures, but can also rely on the GVS procedure where it has been made available by the Reportable Jurisdiction . The PersonParty_Type, as enumerated in Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514], defines the information to be included in relation to an individual where the standard due diligence procedures are followed.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="IndSellerID" type="dpi:PersonParty_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The IndSellerID element identifies the individual Seller and follows the PersonParty_Type</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="FinancialIdentifier" type="dpi:FinancialIdentifier_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Financial Identifier is an optional (mandatory) and repeatable element that reflects the Financial Account Identifier which, under the OECD Model Rules or [EU Specific] [EU DIR2021/514], is the unique identifying number or reference available to the Reporting Platform Operator of the bank account or other payment account to which the Consideration is paid or credited. Under subparagraphs B(2)(c) and B(3)(c) of Section III of the OECD Model Rules or [EU Specific] subparagraphs B(2)(b) and B(3)(b) of Section III of [EU DIR2021/514], the Financial Identifier must be reported and exchanged provided that it is available to the Reporting Platform Operator and that the jurisdiction of the Reportable Seller's residence has indicated that it wishes to receive such Financial Identifiers for taxpayer matching purposes.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="GVS" type="dpi:GVSType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The GVS element should be completed in case the Reporting Platform Operator has relied on an approved Government Verification Service in order to identify and document the Individual Seller.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:choice> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="RelevantActivities"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Relevant Activities element includes information on the Relevant Activities provided by Reportable Sellers and the Consideration derived therefrom. The element is comprised of the Immovable Property, Personal Services, sale of Goods and Transportation Rental elements, reflecting the nature of the activities provided by the Reportable Seller. Under the OECD Model Rules and [EU DIR2021/514], information in respect of the Immovable Property and Personal Services elements must be provided. Under the OECD Extended Scope and [EU DIR2021/514], information in respect of the sale of Goods and Transportation Rental elements must also be provided.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="ImmovableProperty" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Immovable Property element contains information on Relevant Activities provided by a Reportable Seller in relation to the rental of immovable property. It comprises the repeatable Property Listing element.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="PropertyListing" type="dpi:PropertyListingType" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Property Listing element is comprised of the Address, Land Registration Number, Consideration, Number of Activities, Fees, Taxes, Property Type and Rented days elements.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="PersonalServices" type="dpi:OtherActivities_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Personal Services element contains information on Relevant Activities involving time- or task-based work performed by one or more individuals, acting either independently or on behalf of an Entity, and which is carried out at the request of a user, either online or physically offline after having been facilitated via Platform.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="SaleOfGoods" type="dpi:OtherActivities_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The sale of Goods element specifies the Relevant Activities provided by a Reportable Seller with respect to sale of goods.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TransportationRental" type="dpi:OtherActivities_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Transportation Rental element specifies the Relevant Activities provided by a Reportable Seller with respect to the rental of any mode of transport.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!-- Permanent Establishments (Complex)--> <xsd:complexType name="PermanentEstablishments_Type"> <xsd:sequence> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The repeatable Permanent Establishment element identifies an EU Member State where a permanent establishment through which Relevant Activities are carried out by the Entity Seller in the Union is located.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="PermanentEstablishment" type="iso:MSCountryCode_Type" maxOccurs="unbounded"/> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!-- Other Platform Operators (Complex)--> <xsd:complexType name="OtherPlatformOperators_Type"> <xsd:choice> <xsd:sequence> <xsd:element name="AssumingPlatformOperator" type="dpi:CorrectableOtherRPO_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This element provides information about the Platform Operator assuming the reporting in the name of the Reporting Platform Operator, as identified in the Platform Operator element.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:sequence> <xsd:element name="AssumedPlatformOperator" type="dpi:CorrectableOtherRPO_Type" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This repeatable element provides information about each Platform Operator for which the Reporting Platform Operator, as identified in the Platform Operator element, assumes the reporting.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:choice> </xsd:complexType> <xsd:complexType name="OtherRPO_Type"> <xsd:sequence> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This element provides information about the assuming or assumed Platform Operator.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This repeatable data element describes the residence country code(s) of the Platform Operator assuming the reporting or the residence country code(s) of each Platform Operator for which the Reporting Platform Operator assumes the reporting. As with the residence country code(s) of the Reporting Platform Operator, the residence country code of this Platform Operator should correspond to the jurisdiction where the Platform Operator is resident for tax purposes or, where it does not have a residence for tax purposes, either the jurisdiction it is incorporated under or the jurisdiction that it has its place of management (including effective management) in, [EU Specific] or the Member State where it has a permanent establishment in. [EU Specific] This element is optional for the purposes of [EU DIR2021/514]. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="TIN" type="dpi:TIN_Type" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element provides the tax identification number (TIN) used by the tax administration of the jurisdiction of residence of the entity. In case the entity does not have a TIN, or the TIN is not known to the sending Competent Authority, the Unknown attribute (see below) must be set to "true". Furthermore, in case more than one TIN are provided, any provided element cannot be flagged as "unknown".</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Name" type="dpi:NameOrganisation_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This element should contain the legal name of the entity, including the domestic designation for the legal form, as indicated in its articles of incorporation or any similar document.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="Address" type="dpi:Address_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This data element should contain the address of the entity, including the country code of the address as well as the type of the address, indicating the legal character of that address.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!-- Correctable Other Platform Operator (Complex)--> <xsd:complexType name="CorrectableOtherRPO_Type"> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="dpi:OtherRPO_Type"> <xsd:sequence> <xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>DocSpec identifies the particular report within the DPI message being transmitted. It permits the identification of reports requiring correction (for further guidance see the Corrections section below).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> <!--DPI Body Type - DPI Reporting --> <xsd:complexType name="DPIBody_Type"> <xsd:sequence> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The DPI Body element contains the information on the Reporting Platform Operator, as well as on the Relevant Services performed by Reportable Sellers that give rise to the exchange.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:element name="PlatformOperator" type="dpi:CorrectablePlatformOperator_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The Platform Operator element identifies the Reporting Platform Operator and follows the Organisation Party type (see OrganisationParty_Type).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="OtherPlatformOperators" type="dpi:OtherPlatformOperators_Type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This other Platform Operators element identifies either:
[OECD Specific] This element must be provided, if available. [EU Specific] This element is optional for the purposes of [EU DIR2021/514]. </xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ReportableSeller" type="dpi:CorrectableReportableSeller_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>This element contains the identification information on each Reportable Seller, as well as information on the Relevant Services provided by such Reportable Seller and the Consideration derived therefrom. In case of Nil Reporting, i.e. when MessageTypeIndic is set to "DPI403", no Reportable Seller must be provided.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> <!-- --> <!--+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Schema element ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ --> <!-- DPI OECD File Message structure --> <!-- --> <!--DPI Message structure --> <xsd:element name="DPI_OECD"> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="MessageSpec" type="dpi:MessageSpec_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The information in the message header identifies the tax administration that is sending the DPI message. It specifies when the message was created, what reporting period the report is for, and the nature of the report (original, supplemental, etc.).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="DPIBody" type="dpi:DPIBody_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>The DPI Body element contains the information on the Reporting Platform Operator, as well as on the Relevant Services performed by Reportable Sellers that give rise to the exchange.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="version" type="stf:StringMin1Max10_Type"> <xsd:annotation> <xsd:documentation xml:lang="en">The DPI Version.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> </xsd:complexType> </xsd:element> <!-- --> </xsd:schema> |
"ALLEGATO XV
Elenco di cui all'articolo 2 quinquies
I dati statistici richiesti per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, della medesima direttiva, riguardano le seguenti informazioni:
— |
Per messaggio, statistiche sul numero totale di relazioni ricevute dai Gestori di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni |
— |
Per messaggio, statistiche sul numero totale di relazioni ricevute da ciascuno Stato membro |
— |
Per Venditore Oggetto di Comunicazione, statistiche sul tipo di Venditore Oggetto di Comunicazione, numero di identificazione fiscale o equivalente funzionale, Stato membro di residenza del Venditore Oggetto di Comunicazione e motivo dello scambio; Stato membro di residenza del Venditore Oggetto di Comunicazione e/o Stato membro in cui è ubicato il bene immobiliare |
— |
Per Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione, statistiche sul tipo di Attività Pertinente nonché Corrispettivo e tipo di Proprietà Inserzionata. |
"ALLEGATO XVI
Formulario di cui all'articolo 2 septies, paragrafo 1
Il formulario da utilizzare ai fini della comunicazione delle informazioni sui Gestori di Piattaforma Esclusi a norma dell'articolo 8 bis quater, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE e della comunicazione delle informazioni sui Gestori di Piattaforma Straniera a norma dell'allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, della direttiva 2011/16/UE contiene le seguenti informazioni:
(a) |
Nome del Gestore di Piattaforma Escluso |
(b) |
Indirizzo postale del Gestore di Piattaforma Escluso |
(c) |
Indirizzo di posta elettronica, compresi i siti web, del Gestore di Piattaforma Escluso |
(d) |
se disponibile, l'eventuale numero di identificazione fiscale rilasciato al Gestore di Piattaforma Escluso |
(e) |
Stato membro cui è stata trasmessa la dimostrazione a norma dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 3, della direttiva 2011/16/UE; e |
(f) |
esercizio fiscale durante il quale è stato concesso lo status di Gestore di Piattaforma Escluso. |
Formato del numero di identificazione individuale per i Gestori di Piattaforma Straniera
Il numero di identificazione individuale rispetta il formato in appresso a 12 cifre, CCYYYYXXXXXX, ove: CC rappresenta il codice paese ISO dello Stato membro che rilascia il numero di identificazione individuale; YYYY rappresenta l'anno in cui il Gestore di Piattaforma Straniera si registra nello Stato membro di registrazione unica; e XXXXX è una stringa alfanumerica unica.
Periodo di conservazione relativo a talune informazioni cancellate o rimosse dal registro centrale
1. |
Se la registrazione di un Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione ai sensi dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 4, lettera b), della direttiva 2011/16/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2021/514, è revocata a norma dell'allegato V, sezione IV, parte F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, lo Stato membro di registrazione unica cancella il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione dal registro centrale. Il registro centrale conserva le informazioni cancellate di cui all'allegato V, sezione IV, parte F, punti 2 e 4, della direttiva 2011/16/UE per non oltre 12 mesi dalla data della cancellazione. |
2. |
Le informazioni registrate nel registro centrale dei Gestori di Piattaforma Esclusi sono rimosse, nel caso in cui il Gestore di Piattaforma Escluso ai sensi dell'allegato V, sezione I, parte A, punto 3, della direttiva 2011/16/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2021/514, non dimostri fin dall'inizio e su base annua, con soddisfazione dell'autorità competente dello Stato membro alla quale, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, sezione III, parte A, punti da 1 a 3, della direttiva 2011/16/UE, avrebbe altrimenti dovuto comunicare informazioni, che l'intero modello di business della Piattaforma è tale da non includere Venditori Oggetto di Comunicazione. Il registro centrale conserva le informazioni rimosse di cui all'allegato XVI, lettere da a) a f), del presente regolamento per non oltre 12 mesi dalla data di rimozione delle informazioni registrate. |
(1) Solo gli elementi e gli attributi effettivamente applicabili per un determinato caso a seguito dell'adempimento delle norme di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione figuranti nell'allegato V, sezioni II e III, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, modificata dalla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, devono apparire nel formato elettronico utilizzato per quel caso.
6.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231/101 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1468 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3, seconda alternativa, in combinato disposto con l’articolo 6, e l’articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione (2) ha approvato la sostanza attiva penflufen e l’ha iscritta nell’elenco di cui all’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3), a determinate condizioni che richiedono, in particolare, la presentazione di informazioni di conferma a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 della Commissione (4) ha modificato le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen e ha affrontato in parte la questione delle informazioni di conferma richieste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 prevede inoltre la presentazione di ulteriori informazioni di conferma per quanto riguarda la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butile) per le acque sotterranee, se la sostanza penflufen è classificata come cancerogena di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) entro 6 mesi dalla notifica della decisione di classificazione relativa a tale sostanza. |
(4) |
Il 15 ottobre 2018 il comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha adottato un parere (6) in cui concludeva che il penflufen doveva essere classificato come cancerogeno di categoria 2. A seguito di tale parere e poiché gli Stati membri hanno approvato tale classificazione, il penflufen è stato incluso nell’elenco della classificazione e dell’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose di cui all’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 (7). |
(5) |
Il 15 marzo 2019 il richiedente ha informato la Polonia, lo Stato membro relatore, che non avrebbe presentato le informazioni di conferma richieste, le quali erano pertinenti solo per l’impiego rappresentativo per trattare i tuberi-seme di patata prima o durante l’impianto. |
(6) |
Poiché le informazioni richieste conformemente all’articolo 6, lettera f), del regolamento (CE) n. 1107/2009 non sono state fornite, la Commissione ha informato gli Stati membri, l’Autorità e il produttore della sostanza attiva penflufen che sarebbe stato proposto un regolamento per revocare l’approvazione o modificare le condizioni di approvazione del penflufen. |
(7) |
Il 19 febbraio 2021 al richiedente è stata data la possibilità di presentare alla Commissione osservazioni e qualsiasi informazione pertinente. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni confermando che non avrebbe presentato le informazioni di conferma richieste. |
(8) |
La Commissione ha concluso che i dati disponibili non sono sufficienti per determinare la rilevanza del metabolita M01 (penflufen-3-idrossi-butile), che si prevede superi gli 0,1 μg/l in tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee quando si piantano i tuberi-seme di patata trattati con penflufen, poiché non sono state fornite le informazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013. |
(9) |
È pertanto necessario e opportuno limitare l’approvazione del penflufen e vietare il trattamento dei tuberi-seme di patata prima o durante l’impianto, mentre è possibile mantenere l’impiego del penflufen per trattare le sementi di cereali, dal momento che sono stati dimostrati impieghi sicuri. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(11) |
Per motivi di chiarezza e poiché le modifiche apportate dal presente regolamento rendono il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 ridondante, è altresì opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185. |
(12) |
È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario a modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti penflufen che non sono conformi alle condizioni di approvazione più rigorose. |
(13) |
Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza, a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti penflufen, tale periodo dovrebbe scadere entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. |
(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/185
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 è abrogato.
Articolo 3
Misure transitorie
Gli Stati membri modificano o revocano all’occorrenza le autorizzazioni in vigore dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva penflufen entro il 26 marzo 2023.
Articolo 4
Periodo di tolleranza
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade il 26 settembre 2023.
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1031/2013 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che approva la sostanza attiva penflufen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 17).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen (GU L 34 dell’8.2.2018, pag. 13).
(5) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(6) Parere del 15 ottobre 2018 sulla sostanza 5-fluoro-1,3-dimetil-N-[2-(4-metilpentan-2-il)fenil]-1H-pirazolo-4-carbossammide; 2’-[(RS)-1,3-dimetilbutil]-5-fluoro-1,3-dimetilpirazolo-4-carbossanilide; penflufen; (CLH-O-0000001412-86-233/F).
(7) Cfr. regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione, del 19 maggio 2020, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 dell’11.8.2020, pag. 2).
ALLEGATO I
Nell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla voce 55 relativa al penflufen, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:
«PARTE A
Possono essere autorizzati solo gli impieghi per trattare le sementi di cereali prima o durante la semina, limitando l’uso a un’applicazione ogni tre anni sullo stesso campo.
PARTE B
Per l’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penflufen, in particolare delle appendici I e II.
In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
a) |
alla protezione degli operatori; |
b) |
alla protezione degli uccelli; |
c) |
alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza è applicata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche; |
d) |
ai residui nelle acque superficiali destinate all’utilizzo come acqua potabile e convogliate in o da aree in cui si usano prodotti contenenti penflufen. |
Le condizioni d’impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.».
6.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231/105 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1469 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2022
relativo all’autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali», gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi». |
(4) |
Nel parere del 23 marzo 2022 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il solfato di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398, quando è usato in quantità adeguate come integratore dietetico, non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza degli utilizzatori di tale additivo, l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul fatto che il solfato di L-lisina possa essere un irritante per la pelle o per gli occhi o un sensibilizzante della pelle. L’attività endotossinica dell’additivo rappresenta, per le persone che manipolano l’additivo, un rischio di esposizione alle endotossine per inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo è considerato una fonte efficace dell’aminoacido essenziale L-lisina nell’alimentazione animale e che, affinché l’additivo sia efficace nei ruminanti, dovrebbe essere protetto dalla degradazione ruminale. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche le relazioni sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentate dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del solfato di L-lisina prodotto da Escherichia coli CGMCC 7.398 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo per mangimi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2022;20(4):7246.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi. |
|||||||||||||||||||||
3c323i |
|
Solfato di L-lisina |
Composizione dell’additivo Preparato di L-lisina con un tenore di:
Forma solida |
Tutte le specie |
- |
- |
10 000 |
|
26.9.2032 |
||||||||||||
Caratterizzazione della sostanza attiva Solfato di L-lisina prodotto mediante fermentazione con Escherichia coli CGMCC 7.398 Formula chimica: C12H28N4O4-O4S Numero CAS: 60343-69-3 |
|||||||||||||||||||||
Metodi di analisi (1) Per la quantificazione della lisina nell’additivo per mangimi e nelle premiscele contenenti oltre il 10 % di lisina:
Per l’identificazione del solfato nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione della lisina nelle premiscele, nei mangimi composti e nelle materie prime per mangimi:
|
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
(2) Esposizione calcolata in base al livello di endotossine e al potenziale di polverizzazione dell’additivo secondo il metodo utilizzato dall’EFSA (EFSA Journal 2018;16(10):5458); metodo di analisi: Farmacopea europea 2.6.14 (endotossine batteriche).
6.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231/109 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1470 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2022
relativo all’autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione Industrial Técnica Pecuaria SA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e di alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e di alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione». |
(4) |
Nei pareri del 19 marzo 2020 (2) e del 10 novembre 2021 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e di alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. A causa della mancanza di dati l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di irritazione cutanea o oculare del preparato né sul suo potenziale di sensibilizzazione cutanea. Data la natura proteica del preparato, esso dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie, ma si presume che l’esposizione sia limitata a causa del basso potenziale di polverizzazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. |
(5) |
L’Autorità ha inoltre concluso che il preparato può essere efficace come additivo zootecnico per le specie bersaglio richieste. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e di alfa-galattosidasi prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2020;18(4):6086.
(3) EFSA Journal 2021;19(12):6981.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||
Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: promotori della digestione. |
|||||||||||||
4a33 |
Industrial Técnica Pecuaria S.A. |
Endo-1,4-beta-xilanasi e alfa-galattosidasi |
Composizione dell’additivo Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e di alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 avente un’attività enzimatica minima di: 50 AXC (1)/g di additivo e 40 GALU/g (2) di additivo Forma solida |
Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova Specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova Uccelli ornamentali |
— |
18 AXC 14 GALU |
— |
|
26.9.2032 |
||||
Caratterizzazione della sostanza attiva Endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma longibrachiatum CBS 139997 e alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta da Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 |
|||||||||||||
Metodo di analisi (3) Per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:
Per la quantificazione dell’alfa-galattosidasi nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e negli alimenti per animali:
|
(1) 1 unità di attività dell’endo-1,4-beta-xilanasi (AXC) è la quantità di enzima che libera 0,058 micromoli al minuto di zuccheri riduttori, espressi in equivalenti xilosio, a partire da un substrato di arabinoxilano di frumento a pH 4,7 e a 30 °C.
(2) 1 unità di attività dell’alfa-galattosidasi (GALU) è definita come la quantità di enzima che degrada una micromole al minuto di para-nitrofenil-alfa-D-galattopiranoside a pH 5,5 e a 37 °C.
(3) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en
6.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231/113 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1471 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2022
relativo all’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti (titolare dell’autorizzazione Porus GmbH)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai gatti, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici». |
(4) |
Nel parere del 27 gennaio 2022 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il carbonato di lantanio ottaidrato non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali. L’Autorità ha inoltre concluso che l’additivo può risultare efficace come additivo zootecnico nei gatti. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del carbonato di lantanio ottaidrato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2022;20(2):7168.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||
mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione dell’escrezione urinaria di fosforo) |
|||||||||||||||
4d23 |
Porus GmbH |
Carbonato di lantanio ottaidrato |
Composizione dell’additivo Preparato di carbonato di lantanio ottaidrato contenente almeno l’85 % di carbonato di lantanio ottaidrato come sostanza attiva. Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Carbonato di lantanio ottaidrato La2(CO3)3*8H2O Numero CAS: 6487-39-4 Metodo di analisi (1) Per la quantificazione del carbonato nell’additivo per mangimi: metodo UE (regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, allegato III, parte O). Per la quantificazione del lantanio nell’additivo per mangimi e negli alimenti per animali: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES). |
Gatti |
- |
1 500 |
7 500 |
|
26 settembre 2032 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.
6.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 231/116 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1472 DELLA COMMISSIONE
del 5 settembre 2022
relativo all’autorizzazione del lisinato di manganese solfato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del lisinato di manganese solfato. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l’autorizzazione del lisinato di manganese solfato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «composti di oligoelementi». |
(4) |
Nel parere del 27 gennaio 2022 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il lisinato di manganese solfato non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che la manipolazione della sostanza comporta un rischio da inalazione per gli utilizzatori e che la sostanza è un irritante per gli occhi e per la pelle e dovrebbe essere considerata un sensibilizzante della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità ha inoltre concluso che la sostanza è efficace nei polli da ingrasso; tale conclusione può essere estesa a tutte le altre specie animali. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del lisinato di manganese solfato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2022;20(3):7165.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||
Tenore dell’elemento (Mn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi. |
|||||||||||||||||||
3b511 |
— |
Lisinato di manganese solfato |
Composizione dell’additivo Manganese e amminoacido L-lisina, rapporto di 1:1, (monoidrato) con un tenore di:
Forma solida (umidità ≤ 10 %) |
Tutte le specie animali ad eccezione dei pesci |
— |
— |
150 (in totale) |
|
26.9.2032 |
||||||||||
Caratterizzazione delle sostanze attive Formule chimiche: C6H16MnN2O7S IUPAC: monolisinato di manganese (II) solfato monoidrato |
Pesci |
100 (in totale) |
|||||||||||||||||
Metodi di analisi (1) Per la quantificazione del manganese totale nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi:
Per la quantificazione della lisina nell’additivo per mangimi:
Per l’identificazione del solfato nell’additivo per mangimi:
|
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en