ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 229 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 229/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1455 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2022
che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 4, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Poiché non tutte le imprese di investimento sono tenute a sottoporre il proprio bilancio a revisione contabile, le norme che specificano il requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento dovrebbero consentire a queste ultime di calcolare il requisito relativo alle spese fisse generali anche sulla base di bilanci non sottoposti a revisione contabile, laddove alle imprese di investimento non incomba tale obbligo. Inoltre, se il bilancio sottoposto a revisione contabile non copre un periodo di dodici mesi, l’impresa di investimento dovrebbe effettuare un calcolo per produrre un importo annuo equivalente, al fine di garantire la coerenza con il requisito di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. |
(2) |
Dato che, per quanto riguarda la situazione finanziaria di un’impresa, la differenza tra l’utile lordo e l’utile netto è rappresentata dai costi fissi di funzionamento dell’impresa, la deduzione dai costi totali dell’impresa di investimento delle quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbe essere intesa come riferita all’utile netto. |
(3) |
Inoltre, poiché il pagamento di bonus per il personale e altra retribuzione può essere differito nel tempo e potrebbe seguire diverse strutture contrattuali, è opportuno che tali bonus per il personale e altra retribuzione siano considerati dipendenti dall’utile netto se ciò non ha alcun impatto sulla posizione patrimoniale dell’impresa o perché i pagamenti sono già stati effettuati o perché non vi è l’obbligo di pagamento in caso di assenza di utile netto. |
(4) |
Le imprese di investimento devono includere i costi fissi di terzi nel calcolo delle loro spese totali. Tuttavia, se non sono interamente sostenuti per conto delle imprese di investimento, tali costi dovrebbero essere inclusi fino all’importo attribuibile all’impresa di investimento. |
(5) |
Non tutte le imprese di investimento utilizzano gli International Financial Reporting Standard e il calcolo dei costi totali varia in base ai principi contabili applicabili. È opportuno specificare ulteriormente gli elementi che le imprese di investimento devono dedurre dal totale delle loro spese utilizzato per il calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali, in aggiunta a quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, al fine di garantire la comparabilità del calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali. |
(6) |
In linea con la particolarità della loro attività, i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni dovrebbero dedurre le spese relative alle materie prime dal totale delle spese utilizzato per calcolare il proprio requisito relativo alle spese fisse generali. |
(7) |
Nel caso in cui un’impresa di investimento che è un market maker sia liquidata, essa cessa di fornire i suoi servizi di market making e pertanto non è più tenuta a pagare le commissioni di negoziazione normalmente sostenute per la prestazione di tali servizi. Tali commissioni dovrebbero pertanto essere escluse dal totale delle spese utilizzato per il calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali. Allo stesso tempo, in caso di liquidazione, il market maker può continuare a disporre di un inventario di titoli che normalmente utilizza nelle sue attività di market making. Se tale inventario fosse liquidato, ciò darebbe luogo a commissioni di negoziazione che dovrebbero essere incluse nel totale delle spese utilizzato per il calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali. |
(8) |
Le spese fisse generali possono evolvere a un ritmo simile a quello delle attività dell’impresa di investimento e in tal caso non dovrebbero essere considerate cambiamenti sostanziali ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In alcune circostanze possono tuttavia verificarsi cambiamenti, come mutamenti nei modelli aziendali o fusioni e acquisizioni, che comportano variazioni significative delle spese fisse generali previste. Pertanto le norme che specificano il requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento dovrebbero stabilire soglie oggettive basate sulle spese fisse generali previste al fine di specificare la nozione di cambiamento sostanziale. |
(9) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. |
(10) |
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali
1. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, per «dati derivanti dalla disciplina contabile applicabile» si intendono i dati dell’ultimo bilancio di esercizio sottoposto a revisione contabile di un’impresa di investimento dopo la distribuzione degli utili o dell’ultimo bilancio di esercizio se l’impresa di investimento non è tenuta ad avere un bilancio sottoposto a revisione.
2. Se l’ultimo bilancio sottoposto a revisione dell’impresa di investimento non copre un periodo di dodici mesi, l’impresa di investimento divide gli importi inclusi in tale bilancio per il numero di mesi oggetto del bilancio e moltiplica il risultato per 12, in modo da ottenere un importo annuo equivalente.
3. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033, le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base dell’utile netto.
4. Ai fini dell’articolo 13, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, i bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:
a) |
i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell’anno precedente l’anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell’impresa nell’anno di pagamento; |
b) |
per quanto riguarda l’anno in corso e gli anni futuri, l’impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell’anno. |
5. Se terzi, compresi agenti collegati, hanno sostenuto spese fisse per conto delle imprese di investimento che non sono già incluse nelle spese totali del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 1, tali spese fisse sono aggiunte alle spese totali dell’impresa di investimento. Se è disponibile una scomposizione delle spese sostenute da terzi, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la quota di tali spese fisse applicabile all’impresa di investimento. Se tale scomposizione non è disponibile, l’impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la sua quota delle spese sostenute da terzi risultante dal piano aziendale dell’impresa di investimento.
6. Oltre agli elementi per la deduzione di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente:
a) |
le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell’esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l’adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione; |
b) |
gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi; |
c) |
le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell’impresa di investimento; |
d) |
le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari; |
e) |
i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l’impresa di investimento è tenuta a trasferire all’impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio; |
f) |
i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
g) |
le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
Oltre agli elementi elencati al primo comma, i market maker, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), possono dedurre anche il seguente importo (A):
A = B – 4×C, dove:
B |
= |
commissioni di negoziazione pagate dal market maker per operazioni per le quali il market maker svolge attività di market making (importo annuo), se tali commissioni non sono state direttamente trasferite e addebitate ai clienti; |
C |
= |
commissioni di negoziazione che verrebbero sostenute per vendere un portafoglio di titoli equivalente al più ampio inventario di titoli a fine giornata detenuto dal market maker a fini di market making nell’anno precedente. |
Articolo 2
Calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali per i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni
I negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un’impresa di investimento.
Articolo 3
La nozione di cambiamento sostanziale
Si considera avvenuto un cambiamento sostanziale di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) |
un cambiamento, sotto forma di aumento o di diminuzione, dell’attività dell’impresa comporta una variazione pari o superiore al 30 % delle spese fisse generali dell’impresa previste per l’anno in corso; |
b) |
un cambiamento, sotto forma di aumento o di diminuzione, dell’attività dell’impresa comporta variazioni pari o superiori a due milioni di EUR dei requisiti di fondi propri dell’impresa sulla base delle spese fisse generali previste per l’anno in corso. |
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 229/5 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1456 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2022
che stabilisce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’importazione per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1o settembre 2007
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione (2) ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) per quanto concerne condizioni speciali riguardanti l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno di conifere (Pinopsida) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Poiché la validità di tale decisione è scaduta il 31 dicembre 2020, dovrebbero essere adottate nuove norme per permettere anche in futuro l’introduzione a determinate condizioni delle suddette scatole di munizioni. |
(2) |
L’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 prevede prescrizioni specifiche per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio di legno, che dovrebbe essere conforme alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 (ISPM n. 15), dal titolo Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (4), che garantisce che il materiale da imballaggio in legno sia stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato. |
(3) |
Determinati materiali da imballaggio in legno di conifere (Pinopsida) in forma di scatole utilizzate per il trasporto di munizioni e fabbricate negli Stati Uniti d’America prima del 1o settembre 2007 sono stati sottoposti a trattamenti non in linea con le prescrizioni applicabili stabilite nell’allegato I della norma ISPM n. 15 e pertanto non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. |
(4) |
Il 7 settembre 2018 gli Stati Uniti d’America hanno chiesto una proroga della deroga a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/179 per il materiale da imballaggio in legno realizzato in legno tenero e un’estensione dell’ambito di applicazione della deroga al materiale da imballaggio in legno realizzato in legno duro. Gli Stati Uniti d’America hanno corredato la suddetta richiesta di un fascicolo che costituisce il follow-up di una precedente analisi dei percorsi d’ingresso e di diffusione (pathway) effettuata dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti per quanto riguarda le scatole di munizioni in legno tenero, integrandola con un’analisi dei percorsi d’ingresso e di diffusione relativa alle scatole di munizioni in legno duro. |
(5) |
Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati Uniti d’America e in seguito a una discussione con il pertinente gruppo di esperti sulla deroga per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni dagli Stati Uniti d’America, la Commissione ha concluso che le scatole di cui al considerando 3 e utilizzate nel trasporto delle munizioni, in legno tenero e in legno duro, non presentano alcun rischio di diffusione di organismi nocivi per le piante, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tali condizioni riguardano la data di produzione delle scatole di munizioni, l’assenza, o la presenza limitata, di corteccia, il trattamento e la riparazione di tali scatole, come pure il loro immagazzinamento e trasporto. |
(6) |
Tale deroga dovrebbe applicarsi soltanto a materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America che sono state fabbricate prima del 1o settembre 2007, poiché le scatole fabbricate dopo tale data sono state sottoposte a un trattamento in conformità alla norma ISPM n. 15. |
(7) |
Tale materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, in legno tenero e in legno duro, dovrebbe pertanto poter essere introdotto, immagazzinato e spostato nel territorio dell’Unione, purché soddisfi le condizioni stabilite nel presente regolamento. |
(8) |
Al fine di garantire controlli efficaci e una panoramica dei potenziali rischi fitosanitari, gli operatori che spostano o immagazzinano materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America dopo i controlli pertinenti dovrebbero notificare all’autorità competente interessata lo spostamento o l’immagazzinamento delle scatole in questione. |
(9) |
Al fine di garantire una risposta rapida a qualsiasi potenziale rischio fitosanitario derivante dal materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, gli Stati membri dovrebbero immediatamente informarsi reciprocamente e informare la Commissione quando vengono a conoscenza di una spedizione non conforme alle prescrizioni riguardanti le condizioni di introduzione nell’Unione stabilite nel presente regolamento. Ai fini della valutazione dell’applicazione del presente regolamento essi dovrebbero inoltre, su base annuale, fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sulle importazioni effettuate. |
(10) |
Le condizioni per la deroga di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi fino al 31 luglio 2025 per permettere di riesaminare l’attuazione delle sue misure e di valutare se dette misure affrontino efficacemente il rischio fitosanitario connesso all’importazione di tale materiale da imballaggio in legno. |
(11) |
Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2015/179 è già scaduta il 31 dicembre 2020, il presente regolamento di esecuzione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al fine di garantire la più rapida introduzione nell’Unione possibile di tale materiale da imballaggio in legno, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Autorizzazione a prevedere una deroga e condizioni per le scatole di munizioni
Il materiale da imballaggio in legno in forma di scatole effettivamente in uso per il trasporto di munizioni, fabbricate prima del 1o settembre 2007 e originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti («le scatole») è esentato dalle prescrizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, se:
a) |
le scatole soddisfano le condizioni di cui all’allegato del presente regolamento; e |
b) |
sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4. |
Articolo 2
Obbligo di notifica
1. Almeno cinque giorni lavorativi prima dell’introduzione prevista di una spedizione di cui all’articolo 1, l’importatore notifica alle autorità competenti dello Stato membro del punto di entrata la propria intenzione di introdurre la spedizione. Entro lo stesso termine l’importatore trasmette la stessa notifica anche alle autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, se tale luogo è diverso dal punto di entrata.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 contiene gli elementi seguenti:
a) |
la data dell’introduzione prevista; |
b) |
un inventario della spedizione interessata che identifica le scatole che ne fanno parte; |
c) |
il nome e l’indirizzo dell’importatore; |
d) |
l’indirizzo del punto di entrata dell’introduzione prevista; |
e) |
l’indirizzo del primo luogo di immagazzinamento, se tale luogo è diverso dal punto di entrata. |
Articolo 3
Controlli da parte delle autorità competenti
1. Le autorità competenti dello Stato membro del punto di entrata controllano la presenza e la completezza del documento di cui al punto 7 dell’allegato. Esse controllano inoltre la conformità di un campione rappresentativo di ciascuna spedizione ai seguenti punti dell’allegato:
a) |
punti 1) e 2), riguardanti l’indicazione dei corrispondenti marchi; |
b) |
punto 3), riguardante le scatole riparate; |
c) |
punto 4), riguardante l’assenza di corteccia; |
d) |
punto 5), riguardante il tenore di umidità; |
2. In deroga al paragrafo 1, se il primo luogo di immagazzinamento è diverso dal punto di entrata, le autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento effettuano il controllo di cui a tale paragrafo.
Articolo 4
Immagazzinamento e spostamento delle scatole
1. Prima e dopo lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 3, le scatole restano immagazzinate in edifici chiusi.
2. Qualsiasi spostamento delle scatole può avvenire soltanto in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa.
Articolo 5
Notifica di non conformità
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna spedizione non conforme alle condizioni di cui all’allegato.
Tale notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità competente viene a conoscenza di detta spedizione.
Articolo 6
Comunicazioni relative alle importazioni
Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni relative al numero di spedizioni introdotte nel suo territorio e una relazione sui controlli di cui all’articolo 3 effettuati tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.
Articolo 7
Data di scadenza
Il presente regolamento non è più in vigore a decorrere dal 31 luglio 2025.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti (GU L 30 del 6.2.2015, pag. 38).
(3) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).
(4) Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 (ISPM n. 15): Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/#614).
ALLEGATO
Condizioni relative all’introduzione di scatole di munizioni di cui all’articolo 1
Le scatole di cui all’articolo 1 devono soddisfare le condizioni seguenti:
1) |
sono contrassegnate da un marchio attestante che sono state fabbricate entro il 31 agosto 2007; |
2) |
sono contrassegnate da un marchio che segnala che sono state trattate con un agente di conservazione del legno approvato dall’agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti d’America; |
3) |
nel caso in cui le scatole siano state riparate dopo la fabbricazione, il legno utilizzato a tal fine soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; |
4) |
sono realizzate in legno. Tale legno deve essere completamente scortecciato o deve contenere soltanto pezzi di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati gli uni dagli altri. Tali pezzi di corteccia devono soddisfare uno dei requisiti seguenti:
|
5) |
il loro tenore di umidità non supera il 20 %; |
6) |
sono state immagazzinate in edifici chiusi e trasportate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa; |
7) |
sono accompagnate da un documento rilasciato dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti attestante la conformità alle condizioni di cui ai punti 4), 5) e 6). |
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 229/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1457 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione del chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
L’uso del chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione (2). |
(3) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di esprimere un parere per confermare se l’autorizzazione del chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato come additivo per mangimi sia ancora conforme alle condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, ove modificata come proposto dal richiedente. La modifica consiste nell’ampliare le fonti proteiche da cui derivare gli amminoacidi e nell’introdurre una specifica minima per gli amminoacidi liberi e una specifica più restrittiva per il tenore di ferro. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti. |
(4) |
Nel suo parere del 29 settembre 2021 (3) l’Autorità ha concluso che le modifiche richieste dei termini dell’autorizzazione non modificano le conclusioni raggiunte nelle valutazioni precedenti sulla sicurezza per le specie bersaglio, i consumatori, l’ambiente e sull’efficacia dell’additivo per mangimi. L’Autorità ha concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un irritante per la pelle e per gli occhi e un sensibilizzante della pelle e ha indicato un potenziale rischio dovuto all’esposizione per inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione delle modifiche proposte dell’autorizzazione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
Per motivi di chiarezza la composizione dell’additivo dovrebbe essere modificata in modo tale da recare l’indicazione che l’additivo è costituito da un preparato. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 la voce relativa al chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all’autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 41).
(3) EFSA Journal 2021;19(10):6894.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
|||||||||||||
Tenore dell’elemento (Fe) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi. |
||||||||||||||||||||||
«3b106 |
— |
Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato |
Composizione dell’additivo Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di ferro del 9 %. |
Tutte le specie animali |
— |
— |
Ovini: 500 [totale (2)] Bovini e pollame: 450 [totale (2)] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 mg/giorno [totale (2)] Animali da compagnia: 600 [totale (2)] Altre specie: 750 [totale (2)] |
|
4 gennaio 2028 |
|||||||||||||
Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Fe(x)1–3·nH2O, x = l’anione di qualsiasi amminoacido derivato dall’idrolizzato proteico di soia. Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. |
||||||||||||||||||||||
Metodi di analisi (1) Per la quantificazione del tenore di amminoacidi nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione del ferro totale nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione del ferro totale nelle premiscele:
Per la quantificazione del ferro totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
||||||||||||||||||||||
3b106i |
— |
Chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato |
Composizione dell’additivo Preparato di complesso di ferro (II) di amminoacidi in cui il ferro e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di ferro del 9-10 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 18 %. |
Tutte le specie animali |
— |
— |
Ovini: 500 [totale (2)] Bovini e pollame: 450 [totale (2)] Suinetti fino a una settimana prima dello svezzamento: 250 [totale (2)] Animali da compagnia: 600 [totale (2)] Altre specie: 750 [totale (2)] |
|
4 gennaio 2028» |
|||||||||||||
Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Fe(x)1-3•nH2O, dove x è un qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante. Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. |
||||||||||||||||||||||
Metodi di analisi (1) Per la quantificazione del tenore di amminoacidi liberi nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione del ferro totale nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione del ferro totale nelle premiscele:
Per la quantificazione del ferro totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
(2) La quantità di ferro inerte non va presa in considerazione per il calcolo del tenore totale di ferro dei mangimi (ferro/kg di mangime completo).
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 229/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1458 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 per quanto riguarda i termini dell’autorizzazione del chelato di zinco di amminoacidi idrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
L’uso del chelato di zinco di amminoacidi idrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali è stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione (2). |
(3) |
A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha chiesto all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») di esprimere un parere per confermare se l’autorizzazione del chelato di zinco di amminoacidi idrato come additivo per mangimi sia ancora conforme alle condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, data una modifica dei termini di tale autorizzazione. La modifica consiste nell’ampliare le fonti proteiche da cui derivare gli amminoacidi e nell’introdurre una specifica minima per gli amminoacidi liberi e una specifica più restrittiva per il tenore di zinco. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti. |
(4) |
Nel suo parere del 29 settembre 2021 (3) l’Autorità ha concluso che le modifiche richieste dei termini dell’autorizzazione non modificano le conclusioni raggiunte nelle valutazioni precedenti sulla sicurezza per le specie bersaglio, i consumatori, l’ambiente e sull’efficacia dell’additivo per mangimi. L’Autorità ha concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un irritante per la pelle e per gli occhi e un sensibilizzante della pelle e ha indicato un potenziale rischio dovuto all’esposizione per inalazione. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione delle modifiche proposte dell’autorizzazione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
Per motivi di chiarezza la composizione dell’additivo dovrebbe essere modificata in modo tale da recare l’indicazione che l’additivo è costituito da un preparato. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 la voce relativa al chelato di zinco di amminoacidi idrato è modificata conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativo all’autorizzazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006, (UE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 7).
(3) EFSA Journal 2021;19(10):6897.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare dell’autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
|||||||||
Tenore dell’elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi. |
||||||||||||||||||
«3b606 |
— |
Chelato di zinco di amminoacidi idrato |
Caratterizzazione dell’additivo Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %. |
Tutte le specie animali |
— |
— |
Cani e gatti: 200 (in totale) Salmonidi e succedanei del latte per i vitelli: 180 (in totale) Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale) Altre specie e categorie: 120 (in totale) |
|
27 luglio 2026 |
|||||||||
Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Zn(x)1–3 · nH2O, x = anione di qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate. Al massimo il 10 % delle molecole supera 1 500 Da. |
||||||||||||||||||
Metodo di analisi (1) Per la quantificazione del tenore di amminoacidi nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dello zinco totale nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dello zinco totale nelle premiscele:
Per la quantificazione dello zinco totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
||||||||||||||||||
3b606i |
— |
Chelato di zinco di amminoacidi idrato |
Caratterizzazione dell’additivo Preparato di complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore di zinco del 10-11 % e un tenore minimo di amminoacidi liberi del 17 %. |
Tutte le specie animali |
— |
— |
Cani e gatti: 200 (in totale) Salmonidi e succedanei del latte per i vitelli: 180 (in totale) Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale) Altre specie e categorie: 120 (in totale) |
|
27 luglio 2026» |
|||||||||
Caratterizzazione della sostanza attiva Formula chimica: Zn(x)1-3•nH2O, dove x è un qualsiasi amminoacido derivato da fonti di proteine idrolizzate provenienti da piume o piante. Al massimo il 10 % delle molecole supera 1500 Da. |
||||||||||||||||||
Metodo di analisi (1) Per la quantificazione del tenore di amminoacidi nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dello zinco totale nell’additivo per mangimi:
Per la quantificazione dello zinco totale nelle premiscele:
Per la quantificazione dello zinco totale nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 229/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1459 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
L'uso della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 come additivo per mangimi è stato autorizzato per tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 della Commissione (2). |
(3) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") di esprimere un parere per confermare se l'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 come additivo per mangimi sia ancora conforme alle condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, se modificata come proposto dal richiedente. Tale modifica consiste nell'aumentare la concentrazione minima di selenio nell'additivo per mangimi. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate pertinenti. |
(4) |
Nel suo parere del 10 novembre 2021 (3) l'Autorità ha concluso che la modifica dei termini dell'autorizzazione proposta dal richiedente non altera le conclusioni raggiunte nelle precedenti valutazioni sulla sicurezza per le specie bersaglio, i consumatori, l'ambiente e l'efficacia dell'additivo per mangimi. L'Autorità ha concluso che l'additivo è pericoloso in caso di inalazione, non è irritante per gli occhi e la pelle e non è un sensibilizzante della pelle. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
Alla luce del parere dell'Autorità la Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. |
(6) |
La valutazione della modifica dell'autorizzazione proposta dal richiedente dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/804. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 la voce 3b810 relativa alla forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/804 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della forma organica di selenio prodotto da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 e della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1750/2006 e (CE) n. 634/2007 (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 28)
(3) EFSA Journal 2021;19(12):6979.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||||
Selenio in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi. |
|||||||||||||||||||||||||||
«3b810 |
— |
Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato |
Composizione dell'additivo Preparazione di selenio organico:
|
Tutte le specie |
— |
|
0,50 (totale) |
|
9 giugno 2029 |
||||||||||||||||||
Caratterizzazione della sostanza attiva Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 Formula chimica: C5H11NO2Se |
|||||||||||||||||||||||||||
Metodo di analisi (1) Per la determinazione della selenometionina nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del selenio totale nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del selenio totale in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:
|
|||||||||||||||||||||||||||
3b810i |
— |
Lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inattivato |
Composizione dell'additivo Preparazione di selenio organico:
|
Tutte le specie |
— |
|
0,50 (totale) |
|
9 giugno 2029 |
||||||||||||||||||
Caratterizzazione della sostanza attiva Selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 Formula chimica: C5H11NO2Se |
|||||||||||||||||||||||||||
Metodo di analisi (1) Per la determinazione della selenometionina nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del selenio totale nell'additivo per mangimi:
Per la determinazione del selenio totale in premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi:
|
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento dell'Unione europea:https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en »
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 229/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1460 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2022
recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato. |
(3) |
Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania, Italia e Lettonia. |
(4) |
Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone. |
(5) |
Dalla data di adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti in Lituania e Lettonia, nonché nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Italia non è migliorata. |
(6) |
Nell'agosto 2022 sono stati rilevati vari focolai di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Marijampolė in Lituania, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situate nelle immediate vicinanze di aree elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Lituania attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato, situate nelle immediate vicinanze delle aree elencate nelle zone soggette a restrizioni III e interessate da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni III, anziché come zone soggette a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
(7) |
Nell'agosto 2022 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Marijampolė in Lituania, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Lituania attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato, interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio. |
(8) |
Nell'agosto 2022 sono stati anche rilevati vari focolai di peste suina africana in suini selvatici nella regione della Pomerania occidentale in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni I in detto allegato, interessata da questi recenti focolai di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni II, anziché come zona soggetta a restrizioni I; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni I dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai. |
(9) |
In aggiunta, nell'agosto 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella contea di Kuldīga in Lettonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, situata nelle immediate vicinanze di un'area elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Lettonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato, situata nelle immediate vicinanze dell'area elencata come zona soggetta a restrizioni III e interessata da questo recente focolaio di peste suina africana, dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio. |
(10) |
Infine, il 27 maggio 2022 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico in Italia, nella provincia di Rieti, nella regione Lazio. In risposta a tale caso sono state adottate le decisioni di esecuzione (UE) 2022/875 (6) e (UE) 2022/920 (7) della Commissione. La decisione di esecuzione (UE) 2022/920, che ha abrogato e sostituito la decisione di esecuzione (UE) 2022/875, si applica fino al 31 agosto 2022. La decisione di esecuzione (UE) 2022/920 prevede l'istituzione di una zona infetta conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 (8), nonché l'adozione delle misure speciali di controllo della peste suina africana applicabili alle zone soggette a restrizioni II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
(11) |
In considerazione della situazione epidemiologica generale della peste suina africana in Italia e dell'epidemiologia di tale malattia, nonché tenendo conto delle norme internazionali quali il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, quest'area dell'Italia interessata da detto focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere elencata come zona soggetta a restrizioni I e II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
(12) |
A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Lituania e Lettonia e in suini selvatici in Polonia, e in considerazione dei rischi derivanti dalla situazione della peste suina africana nei suini selvatici in Italia, nonché tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. |
(13) |
Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi nella situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Italia, Lettonia, Lituania e Polonia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti. |
(14) |
Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1413 della Commissione, del 19 agosto 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 217 del 22.8.2022, pag. 6).
(4) Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).
(5) Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29a edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8 (https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/).
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/875 della Commissione, del 1o giugno 2022, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 190).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2022/920 della Commissione, del 13 giugno 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia (GU L 159 del 14.6.2022, pag. 90).
(8) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
— |
Hiiu maakond. |
3. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
— |
in the regional unit of Drama:
|
— |
in the regional unit of Xanthi:
|
— |
in the regional unit of Rodopi:
|
— |
in the regional unit of Evros:
|
— |
in the regional unit of Serres:
|
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
— |
Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta, |
— |
Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
— |
Kalvarijos savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė išskyrus Šumskų ir Sasnavos seniūnijos, |
— |
Palangos miesto savivaldybė, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gražiškių, Keturvalakių, Pajevonio, Virbalio, Vištyčio seniūnijos. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
— |
Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe, |
— |
Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950, |
— |
406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
w województwie kujawsko - pomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie śląskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie opolskim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie małopolskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
— |
in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky, |
— |
in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, |
— |
in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov, |
— |
the whole district of Ružomberok, |
— |
in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce, |
— |
in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, |
— |
in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá, |
— |
in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec, |
— |
in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre, |
— |
the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
regione Piemonte:
|
regione Liguria:
|
regione Emilia-Romagna:
|
regione Lombardia:
|
regione Lazio:
|
regione Abruzzo:
|
PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
— |
the whole region of Haskovo, |
— |
the whole region of Yambol, |
— |
the whole region of Stara Zagora, |
— |
the whole region of Pernik, |
— |
the whole region of Kyustendil, |
— |
the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Smolyan, |
— |
the whole region of Dobrich, |
— |
the whole region of Sofia city, |
— |
the whole region of Sofia Province, |
— |
the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Razgrad, |
— |
the whole region of Kardzhali, |
— |
the whole region of Burgas, |
— |
the whole region of Varna excluding the areas in Part III, |
— |
the whole region of Silistra, |
— |
the whole region of Ruse, |
— |
the whole region of Veliko Tarnovo, |
— |
the whole region of Pleven, |
— |
the whole region of Targovishte, |
— |
the whole region of Shumen, |
— |
the whole region of Sliven, |
— |
the whole region of Vidin, |
— |
the whole region of Gabrovo, |
— |
the whole region of Lovech, |
— |
the whole region of Montana, |
— |
the whole region of Vratza. |
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
Bundesland Brandenburg:
|
Bundesland Sachsen:
|
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
|
3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
— |
Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond). |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
— |
Aizkraukles novads, |
— |
Alūksnes, novada Alsviķu, Annas, Ilzenes, Jaunalūksnes, Jaunlaicenes, Kalncempju, Liepnas, Malienas, Mālupes, Mārkalnes, Pededzes, Veclaicenes, Zeltiņu, Ziemera pagasts, Jaunannas pagasta daļa uz ziemeļrietumiem no Pededzes upes, Alūksnes pilsēta, |
— |
Augšdaugavas novads, |
— |
Ādažu novads, |
— |
Balvu, novada Baltinavas, Bērzpils, Briežuciema, Krišjāņu, Kupravas, Lazdukalna, Lazdulejas, Medņevas, Rugāju, Susāju, Šķilbēnu, Tilžas, Vectilžas, Vecumu, Žīguru, Viļakas pilsēta, |
— |
Bauskas novads, |
— |
Cēsu novads, |
— |
Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta, |
— |
Dobeles novads, |
— |
Gulbenes, novada Beļavas, Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Stāmerienas, Stradu, Tirzas pagasts, Litenes pagasta daļa uz rietumiem no Pededzes upes, Gulbenes pilsēta, |
— |
Jelgavas novads, |
— |
Jēkabpils novads, |
— |
Krāslavas novads, |
— |
Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kuldīgas pilsēta, |
— |
Ķekavas novads, |
— |
Limbažu novads, |
— |
Līvānu novads, |
— |
Ludzas novads, |
— |
Madonas novads, |
— |
Mārupes novads, |
— |
Ogres novads, |
— |
Olaines novads, |
— |
Preiļu, novada Aglonas, Aizkalnes, Pelēču, Preiļu, Riebiņu, Rožkalnu, Saunas, Sīļukalna, Stabulnieku, Upmalas, Vārkavas pagasts, Galēnu pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V742, Preiļu pilsēta, |
— |
Rēzeknes, novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Dekšāres, Dricānu, Gaigalavas, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Mākoņkalna, Nagļu, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Rikavas, Sakstagala, Sokolku, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu, Viļānu pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz austrumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz austrumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V577, V742, Viļānu pilsēta, |
— |
Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta, |
— |
Salaspils novads, |
— |
Saldus novads, |
— |
Saulkrastu novads, |
— |
Siguldas novads, |
— |
Smiltenes novads, |
— |
Talsu novads, |
— |
Tukuma novads, |
— |
Valkas novads, |
— |
Valmieras novads, |
— |
Varakļānu novads, |
— |
Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Vārves, Užavas, Usmas, Jūrkalnes pagasts, Ugāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1347, uz austrumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, Piltenes pilsēta, |
— |
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, |
— |
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
— |
Alytaus miesto savivaldybė, |
— |
Alytaus rajono savivaldybė, |
— |
Anykščių rajono savivaldybė, |
— |
Akmenės rajono savivaldybė, |
— |
Birštono savivaldybė, |
— |
Biržų miesto savivaldybė, |
— |
Biržų rajono savivaldybė, |
— |
Druskininkų savivaldybė, |
— |
Elektrėnų savivaldybė, |
— |
Ignalinos rajono savivaldybė, |
— |
Jonavos rajono savivaldybė, |
— |
Joniškio rajono savivaldybė, |
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos, |
— |
Kaišiadorių rajono savivaldybė, |
— |
Kauno miesto savivaldybė, |
— |
Kauno rajono savivaldybė, |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija. |
— |
Kelmės rajono savivaldybė, |
— |
Kėdainių rajono savivaldybė, |
— |
Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos, |
— |
Kupiškio rajono savivaldybė, |
— |
Kretingos rajono savivaldybė, |
— |
Lazdijų rajono savivaldybė, |
— |
Mažeikių rajono savivaldybė, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos, |
— |
Pagėgių savivaldybė, |
— |
Pakruojo rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio rajono savivaldybė, |
— |
Panevėžio miesto savivaldybė, |
— |
Pasvalio rajono savivaldybė, |
— |
Radviliškio rajono savivaldybė, |
— |
Rietavo savivaldybė, |
— |
Prienų rajono savivaldybė, |
— |
Plungės rajono savivaldybė, |
— |
Raseinių rajono savivaldybė, |
— |
Rokiškio rajono savivaldybė, |
— |
Skuodo rajono savivaldybė, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Plokščių, |
— |
Šalčininkų rajono savivaldybė, |
— |
Šiaulių miesto savivaldybė, |
— |
Šiaulių rajono savivaldybė, |
— |
Šilutės rajono savivaldybė, |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos, |
— |
Šilalės rajono savivaldybė, |
— |
Švenčionių rajono savivaldybė, |
— |
Tauragės rajono savivaldybė, |
— |
Telšių rajono savivaldybė, |
— |
Trakų rajono savivaldybė, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos, |
— |
Utenos rajono savivaldybė, |
— |
Varėnos rajono savivaldybė, |
— |
Vilniaus miesto savivaldybė, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos, |
— |
Visagino savivaldybė, |
— |
Zarasų rajono savivaldybė. |
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
— |
Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe, |
— |
Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe, |
— |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe. |
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie podlaskim:
|
w województwie mazowieckim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie małopolskim:
|
w województwie pomorskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie łódzkim:
|
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie opolskim:
|
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
— |
the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Poprad |
— |
the whole district of Spišská Nová Ves, |
— |
the whole district of Levoča, |
— |
the whole district of Kežmarok |
— |
in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Košice-okolie, |
— |
the whole district of Rožnava, |
— |
the whole city of Košice, |
— |
in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš, |
— |
the whole district of Vranov nad Topľou, |
— |
the whole district of Humenné except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Snina, |
— |
the whole district of Prešov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Bardejov, |
— |
the whole district of Stará Ľubovňa, |
— |
the whole district of Revúca, |
— |
the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III, |
— |
in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I, |
— |
the whole district of Lučenec, |
— |
the whole district of Poltár, |
— |
the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Detva, |
— |
the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I, |
— |
the whole district of Banska Stiavnica, |
— |
in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, |
— |
the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III, |
— |
the whole district of Brezno, |
— |
the whole district of Liptovsky Mikuláš. |
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:
regione Piemonte:
|
regione Liguria:
|
regione Lazio:
|
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
— |
in Blagoevgrad region:
|
— |
the Pazardzhik region:
|
— |
in Plovdiv region
|
— |
in Varna region:
|
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:
Bundesland Brandenburg:
|
3. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
— |
regione Sardegna: tutto il territorio, |
— |
regione Lazio: l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1". |
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:
— |
Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, |
— |
Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Padures, Raņķu, Skrundas pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, Ēdoles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Skrundas pilsēta, |
— |
Ventspils novada Zlēku pagasts, Ugāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1347, uz rietumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, |
— |
Alūksnes novada Jaunannas pagasta daļa uz dienvidaustrumiem no Pededzes upes, |
— |
Balvu novada Kubulu, Vīksnas, Bērzkalnes, Balvu pagasts, Balvu pilsēta, |
— |
Gulbenes novada Litenes pagasta daļa uz austrumiem no Pededzes upes, |
— |
Preiļu novada Silajāņu pagasts, Galēnu pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V740, V595, Rušonas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V742, |
— |
Rēzeknes novada Silmalas pagasts, Lūznavas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa A13 līdz apdzīvotai vietai Vertukšne, uz rietumiem no Vertukšnes ezera, Maltas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa Vertukšne – Rozentova un uz rietumiem no autoceļa P56, P57, V569, Feimaņu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V577, V742. |
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:
— |
Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos, |
— |
Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos, |
— |
Marijampolės savivaldybė: Sasnavos ir Šunskų seniūnijos, |
— |
Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, ir Žvirgždaičių, seniūnijos. |
— |
Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, |
— |
Vilkaviškio rajono savivaldybė: Gižų, Kybartų, Klausučių, Pilviškių, Šeimenos ir Vilkaviškio miesto seniūnijos. |
— |
Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos, |
— |
Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija, |
— |
Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija. |
6. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
w województwie zachodniopomorskim:
|
w województwie warmińsko-mazurskim:
|
w województwie lubelskim:
|
w województwie podkarpackim:
|
w województwie lubuskim:
|
w województwie wielkopolskim:
|
w województwie dolnośląskim:
|
w województwie świętokrzyskim:
|
w województwie małopolskim:
|
7. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
— |
Zona orașului București, |
— |
Județul Constanța, |
— |
Județul Satu Mare, |
— |
Județul Tulcea, |
— |
Județul Bacău, |
— |
Județul Bihor, |
— |
Județul Bistrița Năsăud, |
— |
Județul Brăila, |
— |
Județul Buzău, |
— |
Județul Călărași, |
— |
Județul Dâmbovița, |
— |
Județul Galați, |
— |
Județul Giurgiu, |
— |
Județul Ialomița, |
— |
Județul Ilfov, |
— |
Județul Prahova, |
— |
Județul Sălaj, |
— |
Județul Suceava |
— |
Județul Vaslui, |
— |
Județul Vrancea, |
— |
Județul Teleorman, |
— |
Judeţul Mehedinţi, |
— |
Județul Gorj, |
— |
Județul Argeș, |
— |
Judeţul Olt, |
— |
Judeţul Dolj, |
— |
Județul Arad, |
— |
Județul Timiș, |
— |
Județul Covasna, |
— |
Județul Brașov, |
— |
Județul Botoșani, |
— |
Județul Vâlcea, |
— |
Județul Iași, |
— |
Județul Hunedoara, |
— |
Județul Alba, |
— |
Județul Sibiu, |
— |
Județul Caraș-Severin, |
— |
Județul Neamț, |
— |
Județul Harghita, |
— |
Județul Mureș, |
— |
Județul Cluj, |
— |
Județul Maramureş. |
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:
— |
The whole district of Trebišov’, |
— |
The whole district of Vranov and Topľou, |
— |
In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa, |
— |
In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany, |
— |
In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka, |
— |
In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava, |
— |
In the district Of Sabinov: Daletice, |
— |
In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany, |
— |
the whole district of Medzilaborce, |
— |
In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce, |
— |
In the district of Svidník: Pstruša, |
— |
In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec, |
— |
In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica, |
— |
The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II. |
DECISIONI
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 229/69 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1461 DELLA COMMISSIONE
del 26 agosto 2022
relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97
[notificata con il numero C(2022) 6011]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, (1) in particolare l’articolo 13, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (2), in particolare l’articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/45 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 per quanto riguarda l’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese (3),
visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (4), in particolare gli articoli da 4 a 7,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1) |
Le importazioni di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina») sono soggette a un dazio antidumping («dazio esteso») in seguito all’estensione, introdotta dal regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della Cina. |
(2) |
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 alla Commissione è conferito il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping. |
(3) |
Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico. |
(4) |
Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («soggetti esentati»). |
(5) |
Conformemente al disposto dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea elenchi successivi dei soggetti esentati (5). |
(6) |
La più recente decisione di esecuzione (UE) 2022/505 della Commissione (6) relativa alle esenzioni a norma del regolamento di esenzione è stata adottata il 23 marzo 2022. |
(7) |
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento di esenzione. |
1. DOMANDE DI ESENZIONE
(8) |
Tra il 15 luglio 2020 e il 30 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti di cui alle tabelle 1 e 2, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4 del regolamento di esenzione. |
(9) |
Ai soggetti che hanno richiesto l’esenzione è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all’ammissibilità delle rispettive domande. Le loro osservazioni sono state trattate nei considerando da 22 a 27. |
(10) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dai soggetti elencati nelle seguenti tabelle 1 e 2 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande debitamente documentate a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. |
2. AUTORIZZAZIONE DELL’ESENZIONE
(11) |
L’esame del merito della domanda presentata dai soggetti di cui alla tabella 1 è stato concluso. Tabella 1
|
(12) |
Durante tale esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore complessivo delle parti di tutte le biciclette assemblate dai soggetti indicati nella tabella 1. |
(13) |
Di conseguenza la Commissione ha concluso che le operazioni di assemblaggio di ciascuno dei soggetti indicati nella tabella 1 non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. |
(14) |
Per questo motivo e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti indicati nella tabella 1 soddisfano le condizioni stabilite per essere esentati dal pagamento del dazio esteso. |
(15) |
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, gli effetti dell’esenzione dovrebbero decorrere dalla data di ricezione della domanda debitamente documentata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esenzione. Le obbligazioni doganali relative al dazio esteso a carico dei soggetti che hanno richiesto l’esenzione dovrebbero pertanto essere considerate nulle a partire dalla stessa data. |
(16) |
I soggetti interessati sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle rispettive domande e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. |
(17) |
Poiché l’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 1, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione (7) ogni eventuale modifica di questa esenzione (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). |
(18) |
In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto esentato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica della sua attività connessa alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà di conseguenza i dati di riferimento. |
3. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME
(19) |
L’esame del merito delle domande presentate dai soggetti di cui alla tabella 2 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, il pagamento, da parte di tali soggetti, del dazio esteso è sospeso. |
(20) |
Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella 2, è opportuno che tali soggetti notifichino senza indugio alla Commissione (8) ogni eventuale modifica che li riguarda (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell’indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio). |
(21) |
In caso di modifica dei dati di riferimento, è opportuno che il soggetto interessato fornisca le informazioni pertinenti, anche riguardo a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati di riferimento relativi a tali soggetti. Tabella 2
|
(22) |
Decathlon Sp. Z o.o. Polonia («Decathlon»), figurante nella tabella 2, ha presentato un’osservazione in cui chiedeva alla Commissione di riconsiderare la data di decorrenza degli effetti della sospensione dei pagamenti dei dazi per i soggetti sotto esame. |
(23) |
Decathlon ha osservato che la domanda di esenzione, corredata dei documenti e delle informazioni necessari affinché la Commissione potesse stabilirne l’ammissibilità, è stata presentata il 1o dicembre 2021 e che pertanto la sospensione dei pagamenti dei dazi dovrebbe prendere effetto a decorrere da tale data. |
(24) |
A tale riguardo l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esenzione dispone che l’ammissibilità delle domande di esenzione viene stabilita quando la domanda è debitamente documentata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2 dello stesso regolamento. |
(25) |
La domanda di esenzione presentata da Decathlon il 1o dicembre 2021 non era debitamente documentata per stabilirne l’ammissibilità. La Commissione ne ha informato Decathlon e ha chiesto ulteriori informazioni e la documentazione mancante a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esenzione. |
(26) |
Decathlon ha fornito la documentazione e le informazioni mancanti il 31 gennaio 2022 e il 21 marzo 2022. La domanda di esenzione presentata da Decathlon è stata pertanto considerata debitamente documentata solo a partire dal 21 marzo 2022 e, di conseguenza, questa è la data di decorrenza della sospensione del pagamento dei dazi estesi. |
(27) |
Alla luce di quanto esposto la data del 21 marzo 2022, precedentemente comunicata, è confermata e la richiesta di Decathlon è respinta. |
4. AGGIORNAMENTO DEI DATI DI RIFERIMENTO RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI
(28) |
I soggetti esentati di cui alla tabella 3 hanno notificato alla Commissione tra il 16 novembre 2021 e il 24 maggio 2022 modifiche dei rispettivi indirizzi. Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono sulle operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione o sospensione stabilite nel regolamento di esenzione. |
(29) |
Sebbene l’esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, o dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti. Tabella 3
|
5. REVOCA DELLA SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME (RITIRO DELLE DOMANDE DI ESENZIONE)
(30) |
La sospensione del pagamento dei dazi per i soggetti sotto esame dovrebbe essere revocata per quanto riguarda i soggetti elencati nella tabella 4. Tabella 4
|
(31) |
Il 27 luglio 2020 e il 25 novembre 2020 la Commissione ha ricevuto le domande di esenzione dei soggetti di cui alla tabella 4, corredate delle informazioni necessarie per stabilirne la rispettiva ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. |
(32) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97, in attesa di una decisione sul merito delle domande, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica dai soggetti elencati nella tabella 4 è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le rispettive domande. |
(33) |
Alle società Berria Bike S.L. Spagna («Berria Bike») e Nextbike GmbH, Germania («Nextbike») stati assegnati rispettivamente i codici addizionali TARIC C557 e C609, al fine di individuare le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso. |
(34) |
Il 25 marzo 2022 Berria Bike ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui l’esame del merito della medesima era in corso e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso. |
(35) |
La Commissione ha accolto la domanda di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da Berria Bike, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere, ossia dal 27 luglio 2020. |
(36) |
Il 30 marzo 2022 la Commissione ha ricevuto da Berria Bike una nuova domanda di esenzione, corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione. |
(37) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito della nuova domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da Berria Bike è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la sua nuova domanda di esenzione debitamente documentata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 88/97, ossia il 30 marzo 2022. |
(38) |
In attesa di una decisione sul merito della più recente domanda di esenzione, la data in cui la sospensione del dazio esteso ha preso effetto dovrebbe essere sostituita con il 30 marzo 2022. |
(39) |
Il 5 maggio 2022 Nextbike ha chiesto alla Commissione di poter ritirare la domanda di esenzione nel momento in cui l’esame del merito della medesima era in corso e il pagamento del dazio esteso era stato sospeso. |
(40) |
La Commissione ha accolto la domanda di ritiro; per tale motivo la sospensione del pagamento del dazio esteso dovrebbe essere revocata. Il dazio esteso dovrebbe essere riscosso dalla data di ricezione della domanda di esenzione presentata da Nextbike, cioè dalla data in cui gli effetti della sospensione hanno iniziato a decorrere, ossia dal 25 novembre 2020. |
(41) |
I soggetti di cui alla tabella 4 sono stati informati delle conclusioni della Commissione e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Non è pervenuta alcuna osservazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono esentati dall’estensione, stabilita dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping definitivo imposto sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (9) alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti dell’esenzione decorrono dalla data di ricezione della domanda di tali soggetti. Tale data è indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
L’esenzione si applica soltanto ai soggetti specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.
I soggetti esentati notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica del nome o dell’indirizzo, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse a operazioni di assemblaggio per quanto riguarda le condizioni di esenzione.
Soggetto esentato
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza degli effetti |
C492 |
MOTOKIT Veiculos e Acessórios Lda |
Rua Alto do Vale do Grou 36, 3750-870 Borralha/Águeda, Portogallo |
25.9.2020 |
C559 |
Northtec Sp. z o.o. |
ul. Dworcowa 15a, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Polonia |
27.7.2020 |
C560 |
Giant Gyártó Hungary Kft. |
Jedlik Ányos utca 1, 3200 Gyöngyös, Ungheria |
15.7.2020 |
Articolo 2
I soggetti di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono sotto esame a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, ha effetto a decorrere dalla data di ricezione delle rispettive domande di sospensione di tali soggetti. Tali date sono indicate nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
La sospensione del pagamento si applica solo ai soggetti sotto esame specificamente indicati nella tabella figurante nel presente articolo.
I soggetti sotto esame notificano senza indugio alla Commissione ogni eventuale modifica delle loro operazioni di assemblaggio connesse alle condizioni di sospensione, fornendo tutte le informazioni pertinenti come elementi di prova. Tali modifiche comprendono, tra l’altro, ogni modifica del nome, delle attività, della forma giuridica e dell’indirizzo dei soggetti.
Soggetti sotto esame
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
Data di decorrenza degli effetti |
C557 |
Berria Bike S.L. |
Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna |
30.3.2022 |
C720 |
Propain Bicycles GmbH |
Schachenstraße 39, 88267 Vogt, Germania |
1.7.2021 |
C860 |
Profil Bicycles CZ s.r.o. |
Hněvotín 31, 783 47 Hněvotín, Repubblica ceca |
20.2.2022 |
C863 |
Decathlon Sp. z o.o. |
ul. Geodezyjna 76, 03-290 Varsavia, Polonia |
21.3.2022 |
Articolo 3
I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati o per i quali vige una sospensione di cui alla tabella figurante nel presente articolo sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Gli effetti di tali modifiche decorrono dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza degli effetti» della tabella.
I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti a tali soggetti esentati o per i quali vige una sospensione, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.
Soggetti esentati/per i quali vige una sospensione i cui dati sono aggiornati
Codice addizionale TARIC |
Dati di riferimento precedenti |
Nuovi dati |
Data di decorrenza degli effetti |
||||
A984 |
|
|
10.8.2021 |
||||
A605 |
|
|
11.4.2022 |
||||
B940 |
|
|
28.4.2022 |
||||
A730 |
|
|
11.6.2022 |
Articolo 4
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata durante il periodo compreso tra il 27 luglio 2020 e il 29 marzo 2022 per il soggetto elencato nella tabella figurante nel presente articolo con il codice addizionale TARIC C557.
Il dazio esteso è riscosso dal 27 luglio 2020 fino al 29 marzo 2022.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per il soggetto indicato nella tabella di cui al presente articolo con il codice addizionale TARIC C609 e il dazio esteso è riscosso.
Soggetti per i quali la sospensione è revocata
Codice addizionale TARIC |
Nome |
Indirizzo |
C557 |
Berria Bike S.L. |
Calle Blasco de Garay 19, 02600 Villarrobledo, Spagna |
C609 |
Nextbike GmbH |
Erich-Zeigner-Allee 69-7304229 Lipsia, Germania |
Articolo 5
Gli Stati membri e i soggetti indicati negli articoli da 1 a 4 sono destinatari della presente decisione, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 2022
Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente esecutivo
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.
(3) GU L 16 del 21.1.2020, pag. 7.
(4) GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.
(5) GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU L 193 del 22.7.1997, pag. 32, GU L 334 del 5.12.1997, pag. 37, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU L 343 del 19.11.2004, pag. 23, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62, GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GU L 331 del 17.12.2015, pag. 30, GU L 47 del 24.2.2017, pag. 13, GU L 79 del 22.3.2018, pag. 31, GU L 171 del 26.6.2019, pag. 117, GU L 138 del 30.4.2020, pag. 8, GU L 158 del 20.5.2020, pag. 7, GU L 325 del 7.10.2020, pag. 74, GU L 140 del 23.4.2021, pag. 1, GU L 83 del 10.3.2022, pag. 39, GU L 102 del 30.3.2022, pag. 16.
(6) Decisione di esecuzione (UE) 2022/505 della Commissione, del 23 marzo 2022, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 (GU L 102 del 30.3.2022, pag. 16).
(7) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(8) I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
(9) Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 229/77 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1462 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2022
relativa ai requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video per il colloquio a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l’autorizzazione ai viaggi. |
(2) |
Nell’esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi e nel decidere in merito, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può, a determinate condizioni, convocare il richiedente per un colloquio nel suo paese di residenza. In linea di principio, il colloquio dovrebbe svolgersi presso il consolato più vicino al luogo di residenza del richiedente. |
(3) |
La comunicazione audio e video dovrebbe facilitare la procedura di domanda tenendo conto dei recenti sviluppi tecnologici, offrendo diverse modalità per condurre un colloquio a distanza. È pertanto necessario definire i requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video a distanza. Tali requisiti dovrebbero includere norme sulla protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati. È inoltre necessario adottare norme sul collaudo, la selezione e il funzionamento degli strumenti. |
(4) |
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, la presente decisione fa riferimento al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). In tale contesto, se il colloquio è registrato, il richiedente è informato della registrazione ed esprime il suo consenso in proposito prima dell’inizio del colloquio. |
(5) |
Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione. |
(6) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
(7) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5). |
(8) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7). |
(9) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9). |
(10) |
La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2011. |
(11) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 10 maggio 2021. |
(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video anche per quanto riguarda la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati
I requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video, anche per quanto riguarda la protezione, la sicurezza e la riservatezza dei dati, per il colloquio con un richiedente a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240, sono stabiliti nella presente decisione e nell’allegato.
Articolo 2
Collaudo degli strumenti idonei
1. L’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) analizza le descrizioni degli strumenti di comunicazione audio e video disponibili sul mercato, le confronta con i requisiti di cui all’allegato e preseleziona strumenti per la comunicazione audio e video le cui descrizioni soddisfano i requisiti.
2. eu-LISA, in cooperazione con le autorità nazionali, collauda gli strumenti preselezionati per la comunicazione audio e video. I collaudi tengono conto, per quanto possibile, dei requisiti di cui all’allegato.
3. eu-LISA analizza i risultati dei collaudi e fornisce agli Stati membri un elenco di strumenti idonei raccomandati.
4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA rianalizza la descrizione degli strumenti disponibili sul mercato, li confronta con i requisiti di cui all’allegato e, se necessario, collauda strumenti preselezionati al fine di raccomandare agli Stati membri un elenco aggiornato di strumenti idonei.
Articolo 3
Selezione degli strumenti idonei e loro funzionamento
1. Le unità nazionali ETIAS possono usare:
a) |
uno strumento selezionato dall’elenco degli strumenti idonei di cui all’articolo 2, paragrafo 3; |
b) |
qualsiasi altro strumento che soddisfi i requisiti di cui all’allegato. |
Gli Stati membri sono responsabili dell’analisi della conformità degli strumenti di cui al primo comma, lettera b), ai requisiti di cui all’allegato e del relativo collaudo.
2. Le unità nazionali ETIAS sono responsabili del monitoraggio del funzionamento degli strumenti e della loro conformità ai requisiti di cui all’allegato della presente decisione e al regolamento (UE) 2016/679.
Articolo 4
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(3) La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(5) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(6) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(7) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(8) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(9) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
ALLEGATO
1.
ObiettiviIl presente allegato stabilisce i requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video, anche per quanto riguarda le norme in materia di sicurezza e riservatezza.
2.
Requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video, anche per quanto riguarda le norme in materia di sicurezza e riservatezza:
# |
Descrizione |
1 |
Lo strumento supporta la connettività attraverso browser internet di almeno tre fornitori di browser/sistemi operativi ampiamente diffusi. |
2 |
Lo strumento offre funzionalità audio duplex in banda (non basate sulla telefonia) per le chiamate. |
3 |
Lo strumento permette videochiamate mediante webcam. |
4 |
Lo strumento permette a chi conduce i colloqui di gestire i partecipanti (identificare/accettare/rifiutare, attivare/disattivare il canale audio, attivare/disattivare il canale video). |
5 |
Lo strumento permette agli utenti autorizzati nell’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente o in uno dei consolati di tale Stato membro, che dispongono di un account permanente di conferenze audio e video, di organizzare le proprie conferenze via internet. Lo strumento permette di programmare una conferenza audio e video e di trasmettere inviti ai richiedenti. |
6 |
Lo strumento permette ai richiedenti che non dispongono di un account permanente di conferenza audio e video di partecipare a una chiamata mediante un’applicazione disponibile su internet e utilizzabile su qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, laptop e desktop) con almeno tre fornitori di browser/sistemi operativi ampiamente diffusi. Occorre garantire che lo strumento sia offerto gratuitamente al richiedente. |
7 |
Lo strumento offre la possibilità di garantire la sicurezza dei colloqui con un codice PIN individuale o una password individuale monouso. |
8 |
Lo strumento permette di usare chat di testo. |
9 |
Lo strumento permette di mostrare documenti condividendo lo schermo dei dispositivi elettronici. |
10 |
Lo strumento permette di registrare le chiamate qualora richiesto dall’unità nazionale ETIAS. Lo strumento permette di scaricare e salvare le chiamate a livello locale. |
11 |
Lo strumento permette la cifratura end-to-end di tutte le comunicazioni. |
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Lo strumento permette di registrare tutte le comunicazioni audio e video. |
13 |
Lo strumento è disponibile con le ultime patch approvate e le ultime versioni supportate. |
14 |
Lo strumento supporta larghezze di banda variabili. |
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Il tasso di disponibilità dello strumento misurato su base annua è almeno del 99,5 %, fatta eccezione per la manutenzione programmata. |