ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 220 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
Sommario |
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II Atti non legislativi |
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REGOLAMENTI |
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Rettifiche |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 220/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1425 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Alubia de Anguiano»(DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Alubia de Anguiano» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Alubia de Anguiano» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Alubia de Anguiano» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 182 del 4.5.2022, pag. 20.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
Rettifiche
25.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 220/3 |
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/1159 della Commissione, dell’11 marzo 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 179 del 6 luglio 2022 )
Pagina 15, allegato I, dopo il modello IF IP1 — MODELLO RELATIVO ALLA PROPORZIONE DEI DIRITTI DI VOTO e prima della tabella IF IP2.03 — TABELLA RELATIVA ALLA MOTIVAZIONE DI VOTO, sono inserite le due tabelle seguenti:
«IF IP2 — COMPORTAMENTO DI VOTO
IF IP2.01 — TABELLA RELATIVA ALLA DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO DI VOTO
Riga |
Voce |
Valore |
1 |
Numero di società pertinenti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa |
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2 |
Numero di assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa nel corso dell’ultimo anno |
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3 |
Numero di assemblee generali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’informativa in cui l’impresa ha votato nel corso dell’ultimo anno |
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4 |
L’impresa di investimento informa la società dei voti negativi prima dell’assemblea generale? |
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5 |
Percentuale di voti espressi di persona utilizzati dall’impresa |
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6 |
Percentuale di voti per e-mail o per via elettronica utilizzati dall’impresa |
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7 |
Su base consolidata, il gruppo di imprese di investimento dispone di una politica in materia di conflitti di interesse tra le entità pertinenti del gruppo? |
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8 |
In caso affermativo, sintesi di questa politica |
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IF IP2.02 — MODELLO SUL COMPORTAMENTO DI VOTO
Riga |
Voce |
Numero |
Percentuale |
1 |
Risoluzioni delle assemblee generali: |
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2 |
l’impresa ha approvato |
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3 |
l’impresa si è opposta |
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4 |
l’impresa si è astenuta |
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5 |
Assemblee generali in cui l’impresa si è opposta ad almeno una risoluzione» |
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25.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 220/4 |
Rettifica dell'indirizzo (UE) 2022/989 della Banca centrale europea, del 2 maggio 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2021/975 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2014/31) (BCE/2022/19)
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 24 giugno 2022 )
Pagina di copertina, sommario, e pagina 135, titolo:
anziché:
«Indirizzo (UE) 2022/989 della Banca centrale europea, del 2 maggio 2022, che modifica l’indirizzo (UE) 2021/975 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2014/31) (BCE/2022/19)»
leggasi:
«Indirizzo (UE) 2022/989 della Banca centrale europea, del 2 maggio 2022, che modifica l’indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2022/19)».