ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 211

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
12 agosto 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1391 della Commissione, del 26 luglio 2022, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi Lactic acid based products — CID Lines NV ( 1 )

1

 

*

Regolamento (UE) 2022/1392 della Commissione, dell’11 agosto 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12 ( 1 )

78

 

*

Regolamento (UE) 2022/1393 della Commissione, dell'11 agosto 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) nei semi di canapa e nei prodotti derivati ( 1 )

83

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394 della Commissione, dell'11 agosto 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea o di Taiwan, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

86

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1395 della Commissione, dell'11 agosto 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia

127

 

*

Regolamento (UE) 2022/1396 della Commissione, dell’11 agosto 2022, recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presenza di ossido di etilene negli additivi alimentari ( 1 )

182

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1397 della Commissione, del’11 agosto 2022, che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336

185

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

12.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1391 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi«Lactic acid based products — CID Lines NV»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 aprile 2019 la società CID Lines NV ha presentato, in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Lactic acid based products — CID Lines NV», dei tipi di prodotto 1, 2, 3 e 4 quali descritti nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente del Belgio aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-RC051007-54.

(2)

Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «Lactic acid based products — CID Lines NV» è l’acido L-(+)-lattico, che è inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 1, 2, 3 e 4.

(3)

Il 23 giugno 2021 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(4)

Il 16 dicembre 2021 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2) comprendente il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Lactic acid based products — CID Lines NV» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Nel parere si conclude che «Lactic acid based products — CID Lines NV» è una famiglia di biocidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.

(6)

In conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’11 gennaio 2022 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

(7)

La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Lactic acid based products — CID Lines NV».

(8)

Nel suo parere l’Agenzia raccomanda che il titolare dell’autorizzazione effettui un test di stoccaggio a lungo termine come condizione per l’autorizzazione. La Commissione approva tale raccomandazione e ritiene che la presentazione dei risultati di detta prova debba costituire una condizione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Essa è inoltre dell’avviso che l’obbligo di fornire i dati dopo il rilascio dell’autorizzazione non incida sulla conclusione relativa al rispetto della condizione di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera d), di detto regolamento sulla base dei dati esistenti.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società CID Lines NV è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero di autorizzazione EU-0027740-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Lactic acid based products — CID Lines NV», subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni fissati nell’allegato I e in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell’allegato II.

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 1o settembre 2022 al 31 agosto 2032

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Parere dell’ECHA del 29 novembre 2021 sull’autorizzazione dell’Unione della famiglia di biocidi «Lactic acid based products — CID Lines NV» (ECHA/BPC/299/2021) (https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation).


ALLEGATO I

TERMINI E CONDIZIONI (EU-0027740-0000)

Il titolare dell’autorizzazione effettua un test di stoccaggio a lungo termine a temperatura ambiente di «Lactic acid based products — CID Lines NV» negli imballaggi commerciali in cui i prodotti della famiglia saranno messi a disposizione sul mercato. Tutte le proprietà pertinenti devono essere determinate prima e dopo lo stoccaggio.

Entro il 1o marzo 2023 il titolare dell’autorizzazione deve presentare all’Agenzia i risultati della prova.


ALLEGATO II

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

Lactic acid based products — CID LINES NV

Tipo di prodotto 1 — Igiene umana (disinfettanti)

Tipo di prodotto 2 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Tipo di prodotto 3 — Igiene veterinaria (disinfettanti)

Tipo di prodotto 4 — Settore dell’alimentazione umana e animale (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0027740-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027740-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome della famiglia

Nome

Lactic acid based products — CID LINES NV

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

1.3.   Titolare dell’autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione

Nome

CID LINES NV

Indirizzo

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgio

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0027740-0000

Data di rilascio dell’autorizzazione

1o settembre 2022

Data di scadenza dell’autorizzazione

31 agosto 2032

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

CID LINES NV

Indirizzo del fabbricante

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgio

Ubicazione dei siti produttivi

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper Belgio

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Acido L-(+)-lattico

Nome del fabbricante

Purac Biochem bv

Indirizzo del fabbricante

Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Paesi Bassi

Ubicazione dei siti produttivi

Arkelsedijk 46, 4206 Gorinchem Paesi Bassi


Principio attivo

Acido L-(+)-lattico

Nome del fabbricante

Jungbunzlauer SA.

Indirizzo del fabbricante

Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim Francia

Ubicazione dei siti produttivi

Z.I. et Portuaire, B.P. 32, 67390 Marckolsheim Francia

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

2,0

70,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

0,0

12,0

Sodio lauriletere solfato

Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio

Sostanza non attiva

68891-38-3

500-234-8

0,0

8,4

Acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali di sodio

Acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali di sodio

Sostanza non attiva

97489-15-1

307-055-2

0,0

2,25

Alchilglucoside C6

Esil D-glucoside

Sostanza non attiva

54549-24-5

259-217-6

0,0

2,4

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

0,0

5,0

Acido metansolfonico

Acido metansolfonico

Sostanza non attiva

75-75-2

200-898-6

0,0

19,5

Acido solforico

Acido solforico

Sostanza non attiva

7664-93-9

231-639-5

0,0

10,5

Butildiglicole

2-(2-butossietossi)etanolo

Sostanza non attiva

112-34-5

203-961-6

0,0

10,0

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

SL — Concentrato Solubile

WI — Salviette

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)

META SPC 1

1.   META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

Meta SPC 1: Lavaggio igienico delle mani (PT1) pronto all’uso

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

2.   META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

3,6

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

5,0

5,0

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

4,0

4,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo

Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un un medico.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 1

Uso # 1 – Lavaggio igienico delle mani per uso professionale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Altro: Batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Altro: Lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Settore dell’alimentazione umana e animale, Aree pubbliche e Cucine:

Lavaggio igienico delle mani

Metodi di applicazione

Metodo: -

Descrizione dettagliata:

-

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 10 mL di prodotto non diluito (ossia quattro pressioni per entrambe le mani)

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Applicare 10 mL di prodotto non diluito (ossia quattro pressioni per entrambe le mani) e lavarsi le mani per almeno un minuto secondo la procedura raccomandata per il lavaggio delle mani, prima di sciacquare e asciugare.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

50 mL, 75 mL, 100 mL, 150 mL, 500 mL, 1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 1

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

/

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

vedere le istruzioni generali del Meta SPC 1

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

vedere le istruzioni generali del Meta SPC 1

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

vedere le istruzioni generali del Meta SPC 1

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1

5.1.   Istruzioni d’uso

Bagnare le mani con acqua corrente pulita a temperatura ambiente

Chiudere il rubinetto

Applicare 10 mL di prodotto non diluito e strofinare le mani per almeno un minuto secondo la procedura di lavaggio delle mani raccomandata, prima di sciacquare e asciugare.

Solo per uso professionale

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

/

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Kenosan Hand Scrub

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

5,0

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

4,0

META SPC 2

1.   META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 2 identificativo

Identificativo

Meta SPC 2: Alghicida pronto all’uso

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-2

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

2.   META SPC 2 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

2,0

2,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

0,6

0,9

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo

Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di irritazione della pelle:Consultare un medico.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

Togliere gli indumenti contaminati.E lavarli prima di indossarli nuovamente.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 2

Uso # 1 – Alghicida pronto all’uso per uso professionale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: alghe verdi e alghe verdi-azzurre unicellulari

Nome comune: Cianobatteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All’aperto

Aree pubbliche: Alghicida pronto all’uso, su superfici dure/non porose senza pulizia preventiva.

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante spazzolatura, spruzzatura (a bassa pressione) o versamento

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 100 mL/m2

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri, lieviti, alghe verdi e alghe verdi-azzurre unicellulari (cianobatteri):

Con prodotto non diluito a 20 -25 °C

Tempo di contatto di 3 ore

100 mL/m2

Il biocida non deve essere utilizzato su superfici che possono entrare in contatto con alimenti e mangimi.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 2

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

/

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 2

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 2

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 2

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 3

Uso # 2 – Alghicida pronto all’uso per uso non professionale

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: alghe verdi e alghe verdi-azzurre unicellulari

Nome comune: Cianobatteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All’aperto

Aree pubbliche: Alghicida pronto all’uso, su superfici dure/non porose senza pulizia preventiva.

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante spazzolatura, spruzzatura (a bassa pressione) o versamento

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 100 mL/m2

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri, lieviti, alghe verdi e alghe verdi-azzurre unicellulari (cianobatteri):

Con prodotto non diluito a 20-25 °C

Tempo di contatto di 3 ore

100 mL/m2

Il biocida non deve essere utilizzato su superfici che possono entrare in contatto con alimenti e mangimi.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L

1 kg, 5 kg, 10 kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 2

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

/

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 2

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 2

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 2

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (2) DEL META SPC 2

5.1.   Istruzioni d’uso

Rispettare le istruzioni per l’uso

Le superfici da disinfettare devono essere sufficientemente umide in maniera da mantenerle tali durante il tempo di contatto raccomandato per una disinfezione ottimale. La seguente frase di prudenza dovrà essere aggiunta sull’etichetta del prodotto: «Assicurarsi di inumidire completamente le superfici».

Il tempo di contatto richiesto deve essere rispettato fino a ulteriori trattamenti (ad esempio spazzolando le superfici).

Usare 100 mL di soluzione/m2

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

/

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare la pelle con acqua. In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per cinque minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali/animali domestici non bersaglio.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

RTU Algaecide

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0002 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

2,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

0,6

META SPC 3

1.   META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 3 identificativo

Identificativo

Meta SPC 3: Alghicida concentrato e disinfezione di superfici dure nell’industria alimentare

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-3

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

2.   META SPC 3 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

70,0

70,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

6,0

6,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 3

Formulazione/i

SL — Concentrato Solubile

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3

Indicazioni di pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Non respirare la polvere i vapori.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Indossare guanti.

Indossare indumenti protettivi.

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI INGESTIONE:Sciacquare la bocca.NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico.

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 3

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 4

Uso # 1 – Alghicida concentrato

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: alghe verdi e alghe verdi-azzurre unicellulari

Nome comune: Cianobatteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All’aperto

Settore dell’alimentazione umana e animale; Aree pubbliche:

Alghicida concentrato, su superfici dure/non porose senza pulizia preventiva.

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante spruzzatura (a bassa pressione) o versamento

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 100 mL/m2

Diluizione (%): 0,5 %

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro alghe verdi e alghe verdi-azzurre unicellulari (cianobatteri): 100 mL/m2

Diluire il prodotto allo 0,5 % in acqua, per ottenere una concentrazione d’uso di 0,35 % di acido lattico.

a 20-25 °C

Tempo di contatto di 3 ore

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 3

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 3

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 3

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 3

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 3

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 5

Uso # 2 – Disinfezione di superfici dure/non porose nell’industria alimentare (ad esempio, macchine trasformatrici)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Nell’industria alimentare/dei mangimi:

Disinfezione di superfici dure/non porose (ad esempio, macchine trasformatrici) senza pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Spruzzatura o ammollo/immersione

Descrizione dettagliata:

Spruzzatura

Ammollo/immersione (il bagno non deve essere riutilizzato)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 100 mL/m2

Diluizione (%): 4 %

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti a + 40 °C:

Diluire il prodotto allo 4 % in acqua, per ottenere una concentrazione d’uso di 2,8 % di acido lattico.

Tempo di contatto di cinque secondi

100 mL/m2

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 3

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 3

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 3

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 3

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 3

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (3) DEL META SPC 3

5.1.   Istruzioni d’uso

Ciclo di disinfezione:

I prodotti devono essere diluiti in acqua potabile prima dell’uso.

Risciacquo finale (con acqua potabile): se necessario.

Le superfici da disinfettare devono essere sufficientemente umide in maniera da mantenerle tali durante il tempo di contatto raccomandato per una disinfezione ottimale. La seguente frase di prudenza dovrà essere aggiunta sull’etichetta del prodotto:«Assicurarsi di inumidire completamente le superfici».

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Guanti e occhiali di protezione sono necessari durante la miscelazione e il carico dei prodotti concentrati.

Indossare una tuta protettiva (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di sintomi: Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica. In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Concentrated Algaecide

Area di mercato: EU

 

Kenosan Lactic CONC

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0003 1-3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

70,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

6,0

META SPC 4

1.   META SPC 4 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 4 identificativo

Identificativo

Meta SPC 4: Disinfettanti concentrati per superfici per igiene sanitaria e cucine (PT2-PT4)

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-4

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

2.   META SPC 4 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 4

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

16,0

16,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

5,0

5,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 4

Formulazione/i

SL — Concentrato Solubile

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 4

Indicazioni di pericolo

Provoca irritazione cutanea.

Provoca gravi lesioni oculari.

Contiene olio di eucalyptus globulus (CAS-No. 8000-48-4). Puo’ provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Indossare guanti.

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:Lavare abbondantemente con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico.

In caso di irritazione della pelle:Consultare un medico.

Togliere gli indumenti contaminati.E lavarli prima di indossarli nuovamente.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 4

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 6

Uso # 1 – Disinfezione di superfici dure dei servizi igienici (non nelle aree sanitarie), per uso professionale (PT2)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Aree pubbliche (NON nelle AREE SANITARIE)

Disinfezione di superfici dure/non porose (dei servizi igienici) mediante spruzzatura senza pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante spruzzatura (con asciugatura se necessario, solo al termine del tempo di contatto raccomandato)

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Prodotto diluito 250 mL/m2

Diluizione (%): 20 %

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti a temperatura ambiente

Diluire il prodotto al 20 % in acqua, per ottenere una concentrazione d’uso di 3,2 % di acido lattico.

Tempo di contatto di 15 minuti

250 mL/m2 di prodotto diluito

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Rispettare le istruzioni per l’uso

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Guanti e occhiali di protezione sono necessari durante la manipolazione dei prodotti

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 4

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 4

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 4

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 7

Uso # 2 – Disinfezione di superfici dure per l’igiene nelle cucine, per uso professionale (PT4)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Nell’industria alimentare/dei mangimi:

Disinfezione di superfici dure/non porose (per igiene generale) mediante spruzzatura senza pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante spruzzatura (con asciugatura se necessario, solo al termine del tempo di contatto raccomandato)

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 100 mL/m2

Diluizione (%): 20 %

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti a temperatura ambiente

Diluire il prodotto al 20 % in acqua, per ottenere una concentrazione d’uso di 3,2 % di acido lattico.

Tempo di contatto di 15 minuti

100 mL/m2

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Rispettare le istruzioni per l’uso

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Guanti e occhiali di protezione sono necessari durante la manipolazione dei prodotti.

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 4

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 4

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 4

4.3.   Descrizione dell’uso

Tabella 8

Uso # 3 – Disinfezione delle pareti del water, per uso professionale (PT2)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Aree pubbliche

Disinfezione di superfici interne dure/non porose di water, senza pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante versamento (con spazzolatura — solo al termine del tempo di contatto raccomandato)

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 250 mL/m2

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti a temperatura ambiente:

Con il prodotto non diluito (con 16 % di acido lattico)

Tempo di contatto di cinque minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

500 mL, 700 mL, 750 mL, 1L, 1,5 L, 2 L

HDPE (polietilene ad alta densità)

Toilet Duck

4.3.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Rispettare le istruzioni per l’uso

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Guanti e occhiali di protezione sono necessari durante la manipolazione dei prodotti.

4.3.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 4

4.3.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 4

4.3.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 4

4.4.   Descrizione dell’uso

Tabella 9

Uso # 4 – Disinfezione delle pareti del water per uso non professionale (PT2)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Aree pubbliche

Disinfezione di superfici interne dure/non porose di water, senza pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante versamento (con spazzolatura — solo al termine del tempo di contatto raccomandato)

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 250 mL/m2

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti a temperatura ambiente:

Con il prodotto non diluito (con 16 % di acido lattico)

Tempo di contatto di cinque minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

500 mL, 700 mL, 750 mL, 1L, 1,5 L, 2 L

HDPE (polietilene ad alta densità)

Toilet Duck

4.4.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Rispettare le istruzioni per l’uso

4.4.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Evitare il contatto con gli occhi

È necessaria una chiusura a prova di bambino

Il prodotto deve essere dotato di un beccuccio di versamento, il prodotto deve essere versato delicatamente sulle pareti del water per evitare gli schizzi.

Lavare le mani dopo l’uso

4.4.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto

4.4.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 4

4.4.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali/animali domestici non bersaglio.

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (4) DEL META SPC 4

5.1.   Istruzioni d’uso

Le superfici da disinfettare devono essere sufficientemente umide in maniera da mantenerle tali durante il tempo di contatto raccomandato per una disinfezione ottimale. La seguente frase di prudenza dovrà essere aggiunta sull’etichetta del prodotto: «Assicurarsi di inumidire completamente le superfici».

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

/

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di irritazione cutanea: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 4

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Sanifresh

Area di mercato: EU

 

Milcho Des

Area di mercato: EU

Kenolens

Area di mercato: EU

Kenolux S100

Area di mercato: EU

SANI-CAL

Area di mercato: EU

Sani Super

Area di mercato: EU

Scrub

Area di mercato: EU

MiQro Sani Des

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0004 1-4

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

16,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

5,0

META SPC 5

1.   META SPC 5 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 5 identificativo

Identificativo

Meta SPC 5: Pre-dips (PT3) concentrati

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-5

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

2.   META SPC 5 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 5

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

8,0

8,0

Sodio lauriletere solfato

Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio

Sostanza non attiva

68891-38-3

500-234-8

8,4

8,4

Acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali di sodio

Acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali di sodio

Sostanza non attiva

97489-15-1

307-055-2

2,25

2,25

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 5

Formulazione/i

SL — Concentrato Solubile

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 5

Indicazioni di pericolo

Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 5

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 10

Uso # 1 – Disinfettante per capezzoli pre mungitura

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Settore veterinario

Disinfezione pre mungitura dei capezzoli con prodotto concentrato (da diluire prima della procedura di disinfezione), senza pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante immersione, mediante spruzzatura con flacone a spruzzo o impianto a spruzzo e mediante asciugatura con un asciugamano

Descrizione dettagliata:

Mediante immersione

Mediante spruzzatura con flacone a spruzzo o impianto a spruzzo

Mediante asciugatura con un asciugamano imbevuto di prodotto diluito

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 5-15 mL

Diluizione (%): 40 %

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti:

Diluizione: 40 %

Il prodotto deve essere diluito con acqua potabile a temperatura ambiente.

Tempo di contatto di un minuto

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Tassi di applicazione:

Diluizione: 40 % (con 3,2 % di acido lattico) — Il prodotto deve essere diluito con acqua potabile a temperatura ambiente.

5 mL per vacca per applicazione per l’uso mediante immersione

7,5 mL per vacca per applicazione per l’uso mediante flacone a spruzzo

15 mL per vacca per applicazione per l’uso mediante impianto a spruzzo

Per l’uso mediante asciugatura con un asciugamano: preparare 10 L di soluzione di lavoro per 25 asciugamani.

Usare un asciugamano per vacca.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 5

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 5

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 5

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 5

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 11

Uso # 2 – Lavaggio/disinfezione su pelle integra (delle mammelle di bovini da latte e da carne prima della figliatura e delle mammelle di scrofe prima del parto)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Settore veterinario

Metodi di applicazione

Metodo: A spruzzo

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 5-20 mL

Diluizione (%): 40 %

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti:

Diluizione: 40 %

Il prodotto deve essere diluito con acqua potabile a temperatura ambiente.

Tempo di contatto di un minuto

1)

bovini da latte e da carne sulle mammelle prima della figliatura: 5 mL (1 spruzzo) su ciascun capezzolo

2)

scrofe sulle mammelle prima del parto: 20 mL

Gli animali devono rimanere in piedi su un pavimento pulito per almeno cinque minuti.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 5

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 5

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 5

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 5

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 5

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (5) DEL META SPC 5

5.1.   Istruzioni d’uso

Vedere le istruzioni d’uso specifiche per l’uso

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Indossare occhiali di protezione resistenti ai prodotti chimici.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 5

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Kenopro Lactic

Area di mercato: EU

 

HCP Foam Concentrate

Area di mercato: EU

Kenopro Lactic

Area di mercato: EU

Reconet+

Area di mercato: EU

Kenopure

Area di mercato: EU

MIROX Pre Lac

Area di mercato: EU

Milchsäure Pre

Area di mercato: EU

Milchsäure Pref

Area di mercato: EU

Lactocid Pre

Area di mercato: EU

Milcho Pre

Area di mercato: EU

Preactive

Area di mercato: EU

Precoop

Area di mercato: EU

Lactipré

Area di mercato: EU

Prelacti

Area di mercato: EU

Prelak

Area di mercato: EU

Power Prep

Area di mercato: EU

Multicleaner

Area di mercato: EU

Kenopure Strong

Area di mercato: EU

Semex Pre

Area di mercato: EU

MEPA Pure

Area di mercato: EU

MEPA Foam

Area di mercato: EU

Eco Lac Foam

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0005 1-5

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

8,0

Sodio lauriletere solfato

Alcoli, C12-14, etossilati, solfati, sali di sodio

Sostanza non attiva

68891-38-3

500-234-8

8,4

Acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali di sodio

Acidi solfonici, C14-17-sec-alcani, sali di sodio

Sostanza non attiva

97489-15-1

307-055-2

2,25

META SPC 6

1.   META SPC 6 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 6 identificativo

Identificativo

Meta SPC 6: Pre-dips (PT3) pronti all’uso

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-6

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

2.   META SPC 6 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 6

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

3,6

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

5,25

5,25

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 6

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 6

Indicazioni di pericolo

Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 6

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 12

Uso # 1 – Disinfettante per capezzoli pre mungitura

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Settore veterinario

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante immersione, mediante spruzzatura con flacone a spruzzo o impianto a spruzzo, mediante asciugatura con un asciugamano

Descrizione dettagliata:

Mediante immersione

Mediante spruzzatura con flacone a spruzzo o impianto a spruzzo

Mediante asciugatura con un asciugamano imbevuto di prodotto diluito

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Attivo contro batteri e lieviti: Pronto all’uso. Tempo di contatto di un minuto. Il prodotto deve «ritornare» a temperatura ambiente prima dell’uso.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti:

Pronto all’uso (con 3,6 % di acido lattico)

Tempo di contatto di un minuto

Il prodotto deve «ritornare» a temperatura ambiente prima dell’uso

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Tassi di applicazione:

5 mL per vacca per applicazione per l’uso mediante immersione

7,5 mL per vacca per applicazione per l’uso mediante flacone a spruzzo

15 mL per vacca per applicazione per l’uso mediante impianto a spruzzo

Un asciugamano per vacca per l’uso mediante asciugatura

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 6

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 6

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 6

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 6

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (6) DEL META SPC 6

5.1.   Istruzioni d’uso

/

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Indossare occhiali di protezione resistenti ai prodotti chimici.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 6

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Kenopure R

Area di mercato: EU

 

Kenopure RTU

Area di mercato: EU

HCP Foam RTU

Area di mercato: EU

Kenoxypure RTU

Area di mercato: EU

Kenopurox RTU

Area di mercato: EU

Kenopure Ox RTU

Area di mercato: EU

Kenopure Plus RTU

Area di mercato: EU

Kenopure Extra RTU

Area di mercato: EU

Kenopure oxylac RTU

Area di mercato: EU

Kenoxylac predip RTU

Area di mercato: EU

Kenoxilac predip RTU

Area di mercato: EU

Kenopure H2O2 RTU

Area di mercato: EU

Oxy Kenopure RTU

Area di mercato: EU

Preactive RTU

Area di mercato: EU

Precoop RTU

Area di mercato: EU

Lactipré RTU

Area di mercato: EU

Prelacti RTU

Area di mercato: EU

Prelak RTU

Area di mercato: EU

Power Prep RTU

Area di mercato: EU

Prelacta Foam

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0006 1-6

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

5,25

META SPC 7

1.   META SPC 7 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 7 identificativo

Identificativo

Meta SPC 7: Salviette pronte all’uso (PT2, PT4)

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-7

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

2.   META SPC 7 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 7

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

2,0

2,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

0,6

0,9

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 7

Formulazione/i

WI — Salviette

3.   Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 7

Indicazioni di pericolo

Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

In caso di irritazione della pelle:Consultare un medico.

Se l’irritazione degli occhi persiste:Consultare un medico.

Togliere gli indumenti contaminati.E lavarli prima di indossarli nuovamente.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 7

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 13

Uso # 1 – Disinfezione di superfici dure nell’industria alimentare/dei mangimi per uso professionale (PT4)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lieviti

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: virus

Nome comune: Virus

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Industria alimentare/dei mangimi

Disinfezione di superfici e oggetti duri/non porosi, con pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Con salviette preimpregnate

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Attivo contro batteri, lieviti e virus: Con salviette preimpregnate a temperatura ambiente, tempo di contatto di due minuti

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri, lieviti e virus:

Con salviette preimpregnate

a temperatura ambiente, tempo di contatto di due minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Confezione in HDPE con coperchio in HDPE con 105 salviette, 200 salviette, 280 salviette, 500 salviette

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

/

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 14

Uso # 2 – Disinfezione di superfici dure nell’industria alimentare e dei mangimi, per uso non professionale (PT4)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lieviti

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: virus

Nome comune: Virus

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Industria alimentare/dei mangimi

Disinfezione di superfici e oggetti duri/non porosi, con pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Con salviette preimpregnate

Descrizione dettagliata:

Salviette

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Una salvietta/m2

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri, lieviti e virus:

Con salviette preimpregnate

a temperatura ambiente, tempo di contatto di due minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Confezione in HDPE con coperchio in HDPE con 105 salviette, 200 salviette, 280 salviette, 500 salviette

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Rispettare le istruzioni per l’uso

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

/

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali/animali domestici non bersaglio.

4.3.   Descrizione dell’uso

Tabella 15

Uso # 3 – Disinfezione di superfici dure, uso nelle aree sanitarie, per uso professionale (PT2)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lieviti

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: virus

Nome comune: Virus

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Aree pubbliche:

Disinfezione di superfici dure/non porose (pareti, pavimenti e altre superfici in ambienti chiusi, compresi bagni e servizi igienici) con pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Con salviette preimpregnate

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Attivo contro batteri, lieviti e virus: Con salviette preimpregnate a temperatura ambiente, tempo di contatto di due minuti

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri, lieviti e virus:

Con salviette preimpregnate

a temperatura ambiente, tempo di contatto di due minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Confezione in HDPE con coperchio in HDPE con 105 salviette, 200 salviette, 280 salviette, 500 salviette

4.3.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

/

4.3.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.3.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.3.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.4.   Descrizione dell’uso

Tabella 16

Uso # 4 – Disinfezione di superfici dure, uso nelle aree sanitarie, per uso non professionale (PT2)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lieviti

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: virus

Nome comune: Virus

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Aree pubbliche: Disinfezione di superfici dure/non porose (pareti, pavimenti e altre superfici in ambienti chiusi, compresi bagni e servizi igienici) nelle aree sanitarie, con pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Con salviette preimpregnate

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Attivo contro batteri, lieviti e virus: Con salviette preimpregnate a temperatura ambiente, tempo di contatto di due minuti

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri, lieviti e virus:

Con salviette preimpregnate

a temperatura ambiente, tempo di contatto di due minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Confezione in HDPE con coperchio in HDPE con 105 salviette, 200 salviette, 280 salviette, 500 salviette

4.4.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Rispettare le istruzioni per l’uso

4.4.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

/

4.4.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto

4.4.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.4.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali/animali domestici non bersaglio.

4.5.   Descrizione dell’uso

Tabella 17

Uso # 5 – Disinfezione di superfici dure, uso in aree diverse dalle aree sanitarie, per uso professionale (PT2)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lieviti

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: virus

Nome comune: Virus

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Aree pubbliche:

Disinfezione di superfici dure/non porose (pareti, pavimenti e altre superfici in ambienti chiusi, compresi bagni e servizi igienici) con pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Con salviette preimpregnate

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Attivo contro batteri, lieviti e virus: Con salviette preimpregnate a temperatura ambiente, tempo di contatto di due minuti

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri, lieviti e virus:

Con salviette preimpregnate

a temperatura ambiente, tempo di contatto di due minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Confezione in HDPE con coperchio in HDPE con 105 salviette, 200 salviette, 280 salviette, 500 salviette

4.5.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.5.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

/

4.5.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.5.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.5.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.6.   Descrizione dell’uso

Tabella 18

Uso # 6 – Disinfezione di superfici dure, uso in aree diverse dalle aree sanitarie, per uso non professionale (PT2)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lieviti

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: virus

Nome comune: Virus

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Aree pubbliche:

Disinfezione di superfici dure/non porose (pareti, pavimenti e altre superfici in ambienti chiusi, compresi bagni e servizi igienici) con pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Con salviette preimpregnate

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Attivo contro batteri, lieviti e virus: Con salviette preimpregnate a temperatura ambiente, tempo di contatto di due minuti

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri, lieviti e virus:

Con salviette preimpregnate

a temperatura ambiente, tempo di contatto di due minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore non professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

Confezione in HDPE con coperchio in HDPE con 105 salviette, 200 salviette, 280 salviette, 500 salviette

4.6.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Rispettare le istruzioni per l’uso

4.6.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

/

4.6.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto.

4.6.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 7

4.6.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali/animali domestici non bersaglio.

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (7) DEL META SPC 7

5.1.   Istruzioni d’uso

Rispettare le istruzioni per l’uso

Prima pulire accuratamente le superfici e i materiali da disinfettare e asciugare le superfici o i materiali.

Disinfettare la superficie asciutta con una salvietta. Assicurarsi che la superficie rimanga completamente bagnata durante il tempo di contatto richiesto.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

/

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare la pelle con acqua. In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per cinque minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso. Conservare a temperatura ambiente. Non conservare a temperatura inferiore a 0 °C e superiore a 40 °C.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali/animali domestici non bersaglio.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 7

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Kenopure wipes

Area di mercato: EU

 

EP-460 Wipes

Area di mercato: EU

Sani Wipes

Area di mercato: EU

Lactides Wipes

Area di mercato: EU

Keno Lac Wipes

Area di mercato: EU

KL Wipes

Area di mercato: EU

Kenolux Wipes

Area di mercato: EU

Power Des Wipes

Area di mercato: EU

Keno L Wipes

Area di mercato: EU

Keno Des Wipes

Area di mercato: EU

RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE FARMA

Area di mercato: EU

RĘCZNIKI PAPIEROWE MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCE VITTRA

Area di mercato: EU

Ręczniki myjąco-dezynfekujące AGROD

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0007 1-7

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

2,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

0,6

META SPC 8

1.   META SPC 8 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 8 identificativo

Identificativo

Meta SPC 8: Post-dips per immersione pronte all’uso (PT3)

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-8

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

2.   META SPC 8 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 8

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

7,5

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

1,3

1,3

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

1,0

3,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 8

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 8

Indicazioni di pericolo

Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 8

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 19

Uso # 1 – Disinfezione dei capezzoli post mungitura mediante immersione

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Settore veterinario:

Pronto all’uso post-dip per disinfezione dei capezzoli post mungitura, senza pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante immersione

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Attivo contro batteri e lieviti: Pronto all’uso Tempo di contatto di cinque minuti. Il prodotto deve «ritornare» a temperatura ambiente prima dell’uso.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti:

Pronto all’uso (con 3,6-7,5 % di acido lattico secondo il prodotto considerato)

Tempo di contatto di cinque minuti

Il prodotto deve «ritornare» a temperatura ambiente prima dell’uso

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 8

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 8

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 8

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 8

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 8

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (8) DEL META SPC 8

5.1.   Istruzioni d’uso

Applicare il prodotto immediatamente dopo ogni mungitura, due o tre volte al giorno. Assicurarsi che il capezzolo sia ricoperto completamente fino a tre quarti della sua lunghezza. Riempire il bicchierino per immersione con la quantità desiderata di prodotto, ma non utilizzare più liquido di quanto effettivamente necessario. Ipotizzare 5 mL per vacca per ciascun trattamento. Rispettare un tempo di contatto di cinque minuti. Prima dell’uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore a 20 °C. Per garantire una disinfezione ottimale del capezzolo, gli animali devono rimanere in piedi per almeno cinque minuti.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Indossare occhiali di protezione resistenti ai prodotti chimici.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 8

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Kenolac

Area di mercato: EU

 

Kenolac Red

Area di mercato: EU

Kenodip 200

Area di mercato: EU

Stalosan Lac Dip

Area di mercato: EU

HCP Dip

Area di mercato: EU

PEZERK LV PLUS

Area di mercato: EU

MIROX Dip Lac

Area di mercato: EU

Milchsäure Dip

Area di mercato: EU

Milchsäure Tauche

Area di mercato: EU

Lactocid Dip

Area di mercato: EU

GAHERLAC

Area di mercato: EU

Lactidip

Area di mercato: EU

Lacticoop

Area di mercato: EU

Lactactiv

Area di mercato: EU

Laktotop

Area di mercato: EU

Superlac

Area di mercato: EU

MilchsäureFilmdip Super

Area di mercato: EU

MEPA Lac

Area di mercato: EU

Eco Lac

Area di mercato: EU

BluGard Dip

Area di mercato: EU

Blu-Gard Dip

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0008 1-8

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

1,3

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

1,0

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Kenolac Forte W

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0009 1-8

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

7,5

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

1,3

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

3,0

META SPC 9

1.   META SPC 9 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 9 identificativo

Identificativo

Meta SPC 9: Post-dips per spruzzatura pronti all’uso (PT3)

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-9

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

2.   META SPC 9 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 9

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

7,5

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

0,5

1,3

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

3,0

3,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 9

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 9

Indicazioni di pericolo

Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 9

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 20

Uso # 1 – Disinfezione dei capezzoli post mungitura mediante spruzzatura o immersione

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Settore veterinario:

Pronto all’uso mediante spruzzatura o immersione per disinfezione dei capezzoli post mungitura, senza pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: mediante spruzzatura o immersione

Descrizione dettagliata:

Mediante spruzzatura o immersione

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Attivo contro batteri e lieviti: Pronto all’uso Tempo di contatto di cinque minuti. Il prodotto deve «ritornare» a temperatura ambiente prima dell’uso.

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti:

Pronto all’uso (con 3,6-7,5 % di acido lattico secondo il prodotto considerato)

Tempo di contatto di cinque minuti

Il prodotto deve «ritornare» a temperatura ambiente prima dell’uso

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 9

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 9

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 9

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 9

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 9

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (9) DEL META SPC 9

5.1.   Istruzioni d’uso

Applicare il prodotto immediatamente dopo ogni mungitura, due o tre volte al giorno. Assicurarsi che il capezzolo sia ricoperto completamente fino a tre quarti della sua lunghezza. Riempire il bicchierino per immersione o il flacone a spruzzo con la quantità desiderata di prodotto, ma non utilizzare più liquido di quanto effettivamente necessario. Ipotizzare 5 mL per vacca per ciascun trattamento. Rispettare un tempo di contatto di cinque minuti.

Prima dell’uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore a 20 °C.

Per garantire una disinfezione ottimale del capezzolo, gli animali devono rimanere in piedi per almeno cinque minuti.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Indossare occhiali di protezione resistenti ai prodotti chimici.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca.Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 9

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Kenolac SD

Area di mercato: EU

 

HCP Spray

Area di mercato: EU

Lactospray

Area di mercato: EU

Zitzentop

Area di mercato: EU

Lactosilk

Area di mercato: EU

Milchsäure Spray Bühning

Area di mercato: EU

Lacto SP

Area di mercato: EU

Stalosan Lac Spray

Area di mercato: EU

MIROX Spray Lac

Area di mercato: EU

Milchsäure Sprühe

Area di mercato: EU

Lactocid Spray

Area di mercato: EU

Milcho Spray

Area di mercato: EU

GAHERLAC SPRAY

Area di mercato: EU

Lactispray

Area di mercato: EU

Lacticoop Spray

Area di mercato: EU

Lactactiv Spray

Area di mercato: EU

Laktotop Spray

Area di mercato: EU

Superlac Spray

Area di mercato: EU

Robolac

Area di mercato: EU

MEPA Lac SD

Area di mercato: EU

Eco Lac SD

Area di mercato: EU

Lely Quaress Circum

Area di mercato: EU

BluGard Spray

Area di mercato: EU

Blu-Gard Spray

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0010 1-9

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

1,3

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

3,0

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Kenolac Forte SD

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0011 1-9

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

7,5

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

1,3

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

3,0

META SPC 10

1.   META SPC 10 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 10 identificativo

Identificativo

Meta SPC 10: Post-dips per spruzzatura e immersione pronti all’uso (PT3)

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-10

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

2.   META SPC 10 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 10

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

3,6

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

0,05

0,05

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 10

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 10

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Contiene mentan-3-one (CAS-n. 14073-97-3). Puo’ provocare una reazione allergica.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare.

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico.

In caso di incendio:Utilizzare acqua nebulizzata, schiume resistenti all’alcol, estintori a polvere o ad anidride carbonica per estinguere.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 10

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 21

Uso # 1 – Disinfezione dei capezzoli post mungitura mediante spruzzatura o immersione

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Settore veterinario:

Pronto all’uso mediante spruzzatura/immersione per disinfezione dei capezzoli post mungitura, senza pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante spruzzatura o immersione

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Attivo contro batteri e lieviti: Pronto all’uso Tempo di contatto di cinque minuti. Il prodotto deve «ritornare» a temperatura ambiente prima dell’uso

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti:

Pronto all’uso (con 3,6 % di acido lattico)

Tempo di contatto di cinque minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Tassi di applicazione:

7,5 mL di soluzione di lavoro per vacca per l’uso mediante spruzzatura con flacone a spruzzo

15 mL di soluzione di lavoro per vacca per l’uso mediante spruzzatura con impianto a spruzzo

15 mL per vacca per l’uso mediante spruzzatura con robot

2,5-5 mL per vacca per l’uso mediante immersione/produzione di schiuma

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 10

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 10

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 10

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 10

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (10) DEL META SPC 10

5.1.   Istruzioni d’uso

Applicare il prodotto immediatamente dopo ogni mungitura, due o tre volte al giorno. Assicurarsi che il capezzolo sia ricoperto completamente fino a tre quarti della sua lunghezza. Riempire il bicchierino per immersione o il flacone a spruzzo con la quantità desiderata di prodotto, ma non utilizzare più liquido di quanto effettivamente necessario. Prima dell’uso il prodotto deve essere portato a una temperatura superiore a 20 °C.

Per garantire una disinfezione ottimale del capezzolo, gli animali devono rimanere in piedi per almeno cinque minuti.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Indossare occhiali di protezione resistenti ai prodotti chimici.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di irritazione cutanea: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 10

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Kenocool

Area di mercato: EU

 

PEZERK LI PLUS

Area di mercato: EU

Milcho Dip

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0012 1-10

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

0,05

META SPC 11

1.   META SPC 11 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 11 identificativo

Identificativo

Meta SPC 11: Disinfettanti concentrati per superfici ed attrezzature (PT3 e PT4)

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-11

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

2.   META SPC 11 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 11

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

24,0

24,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

12,0

12,0

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

5,0

5,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 11

Formulazione/i

SL — Concentrato Solubile

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 11

Indicazioni di pericolo

Provoca irritazione cutanea.

Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Indossare guanti.

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:Lavare abbondantemente con acqua.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 11

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 22

Uso # 1 – Disinfezione di superfici dure nell’industria alimentare e dei mangimi

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Nell’industria alimentare/dei mangimi + aree pubbliche:

Disinfezione di superfici dure/non porose mediante spruzzatura o ammollo/immersione con pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante spruzzatura o immersione

Descrizione dettagliata:

Spruzzatura

Immersione (il bagno non deve essere riutilizzato)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 100 mL/m2

Diluizione (%): 1 % o 3 %

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti a temperatura ambiente:

3 % (con 0,72 % di acido lattico), tempo di contatto di due minuti

1 % (con 0,24 % di acido lattico), tempo di contatto di 15 minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 23

Uso # 2 – Disinfezione delle apparecchiature mediante ammollo/immersione nell’industria alimentare e dei mangimi

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni — nell’industria alimentare/dei mangimi + aree pubbliche:

Disinfezione di superfici dure/non porose (ad esempio, macchine trasformatrici) mediante spruzzatura o ammollo/immersione senza pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante spruzzatura o immersione

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 100 mL/m2

Diluizione (%): 8 % o 15 %

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti a + 7 °C:

Mediante ammollo/immersione: 15 % (con 3,6 % di acido lattico), tempo di contatto di 30 secondi

Mediante spruzzatura: 8 % (con 1,92 % di acido lattico), tempo di contatto di due minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.3.   Descrizione dell’uso

Tabella 24

Uso # 3 – Disinfezione di superfici dure per l’igiene veterinaria

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 — Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Settore veterinario:

Disinfezione di superfici dure/non porose mediante spruzzatura o ammollo/immersione con pulizia preventiva

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante spruzzatura o immersione

Descrizione dettagliata:

Spruzzatura

Immersione (il bagno non deve essere riutilizzato)

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Attivo contro batteri e lieviti a + 10 °C: 4 %, tempo di contatto di 30 minuti

Diluizione (%): 4 %

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti a + 10 °C:

4 % (con 0,96 % di acido lattico), tempo di contatto di 30 minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.3.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Durante la disinfezione gli animali devono essere allontanati dagli alloggi. Il prodotto è utilizzato per disinfettare gli alloggi di suini, bovini, pollame. Pulire accuratamente le superfici con un detergente prima della disinfezione. Sciacquare con acqua pulita e rimuovere l’acqua in eccesso.

Miscelazione e carico: il contenitore viene aperto manualmente e svuotato nel serbatoio o collegato ad una pompa; il prodotto viene pompato nel serbatoio del dispositivo di spruzzatura che viene poi riempito con acqua per raggiungere la concentrazione di utilizzo richiesta. Applicare il prodotto mediante spruzzatura o immersione. Utilizzare tanta soluzione quanta è necessaria per mantenere le superfici bagnate durante l’intero tempo di contatto. Non è necessario spruzzare durante l’intero tempo di contatto.

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.3.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.3.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

4.3.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 11

5.   Istruzioni generali d’uso (11) del meta SPC 11

5.1.   Istruzioni d’uso

Procedure di disinfezione mediante spruzzatura: Le superfici da disinfettare devono essere sufficientemente umide in maniera da mantenerle tali durante il tempo di contatto raccomandato per una disinfezione ottimale. La seguente frase di prudenza dovrà essere aggiunta sull’etichetta del prodotto: «Assicurarsi di inumidire completamente le superfici».

I prodotti devono essere diluiti in acqua potabile prima dell’uso.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Guanti e occhiali di protezione sono necessari durante la miscelazione e il carico.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. In caso di irritazione cutanea: Consultare un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere, NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 11

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Kenosan Lactic

Area di mercato: EU

 

Lacto Des

Area di mercato: EU

Bio Des 100

Area di mercato: EU

Bio Lac

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0013 1-11

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

24,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

12,0

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

5,0

META SPC 12

1.   META SPC 12 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 12 identificativo

Identificativo

Meta SPC 12: Disinfettanti per superfici interne mediante procedure CIP con e senza ricircolo e lavaggio gabbie (PT4)

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-12

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

2.   META SPC 12 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 12

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

22,0

22,0

Alchilglucoside C6

Esil D-glucoside

Sostanza non attiva

54549-24-5

259-217-6

2,4

2,4

Acido metansolfonico

Acido metansolfonico

Sostanza non attiva

75-75-2

200-898-6

0,0

10,5

Acido solforico

Acido solforico

Sostanza non attiva

7664-93-9

231-639-5

0,0

10,5

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 12

Formulazione/i

SL — Concentrato Solubile

3.   Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza del meta SPC 12

Indicazioni di pericolo

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Può essere corrosivo per i metalli.

Consigli di prudenza

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Non respirare la polvere i vapori.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Indossare guanti.

Indossare indumenti protettivi.

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI INGESTIONE:Sciacquare la bocca.NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 12

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 25

Uso # 1 – Disinfezione di superfici interne mediante procedure CIP con ricircolo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Nell’industria alimentare e dei mangimi:

Disinfezione di superfici interne dure/non porose mediante procedure CIP (con ricircolo)

Metodi di applicazione

Metodo: Procedure CIP

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: a + 50 °C

Diluizione (%): da 1 a 4 %

Numero e tempi di applicazione:

A + 50 °C

Attivo contro batteri e lieviti:

con pulizia preventiva: 2 % (con 0,44 % di acido lattico), tempo di contatto di due minuti/1 %, tempo di contatto di 30 minuti

senza pulizia preventiva: 4 % (con 0,88 % di acido lattico), tempo di contatto di due minuti o 1 % (0,22 % di acido lattico), tempo di contatto di 30 minuti

in condizioni lattiginose: 2 % (con 0,44 % di acido lattico), tempo di contatto di 15 minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.2.   Descrizione dell’uso

Tabella 26

Uso # 2 – Disinfezione di superfici interne mediante procedure CIP senza ricircolo

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Nell’industria alimentare e dei mangimi:

Disinfezione di superfici interne dure/non porose mediante procedure CIP (senza ricircolo)

Metodi di applicazione

Metodo: Procedure CIP

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: A + 50 °C

Diluizione (%): 2 % o 4 %

Numero e tempi di applicazione:

A + 50 °C

Attivo contro batteri e lieviti:

con pulizia preventiva: 2 % (con 0,44 % di acido lattico), tempo di contatto di due minuti

senza pulizia preventiva: 4 % (con 0,88 % di acido lattico), tempo di contatto di due minuti o 2 % (con 0,44 % di acido lattico), tempo di contatto di 30 minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.2.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.2.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.2.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.2.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.3.   Descrizione dell’uso

Tabella 27

Uso # 3 – Lavaggio gabbie

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: nessun dato

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: nessun dato

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

In ambienti interni — nell’industria alimentare

e dei mangimi disinfezione di superfici dure/non porose in sistemi di lavaggio gabbie

Metodi di applicazione

Metodo: Lavaggio gabbie

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: A + 50 °C

Diluizione (%): 2 % o 4 %

Numero e tempi di applicazione:

A + 50 °C

Attivo contro batteri e lieviti:

Con pulizia preventiva: 2 % (con 0,44 % di acido lattico), tempo di contatto di due minuti

senza pulizia preventiva: 4 % (con 0,88 % di acido lattico), tempo di contatto di due minuti

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100 L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.3.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.3.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.3.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.3.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

4.3.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 12

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (12) DEL META SPC 12

5.1.   Istruzioni d’uso

I prodotti devono essere diluiti in acqua potabile prima dell’uso.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Guanti e occhiali di protezione sono necessari durante la miscelazione e il carico.

Indossare una tuta protettiva (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di sintomi: Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica. In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di 2 anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 12

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Pho Cid L

Area di mercato: EU

 

Tornax 100

Area di mercato: EU

Tornax Des

Area di mercato: EU

Lacto CIP

Area di mercato: EU

Pho Cid Eco

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0014 1-12

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

22,0

Alchilglucoside C6

Esil D-glucoside

Sostanza non attiva

54549-24-5

259-217-6

2,4

Acido metansolfonico

Acido metansolfonico

Sostanza non attiva

75-75-2

200-898-6

10,5

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Pho Cid LS

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0015 1-12

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

22,0

Alchilglucoside C6

Esil D-glucoside

Sostanza non attiva

54549-24-5

259-217-6

2,4

Acido solforico

Acido solforico

Sostanza non attiva

7664-93-9

231-639-5

10,5

META SPC 13

1.   META SPC 13 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 13 identificativo

Identificativo

Meta SPC 13: Disinfettanti per superfici dure (PT4)

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-13

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

2.   META SPC 13 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 13

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

11,0

11,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

4,5

4,5

Acido metansolfonico

Acido metansolfonico

Sostanza non attiva

75-75-2

200-898-6

10,5

19,5

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 13

Formulazione/i

SL — Concentrato Solubile

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 13

Indicazioni di pericolo

Può essere corrosivo per i metalli.

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Conservare soltanto nell’imballaggio originale.

Non respirare la polvere i vapori.

Lavare le mani accuratamente dopo l’uso.

Indossare guanti.

Indossare indumenti protettivi.

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI INGESTIONE:Sciacquare la bocca.NON provocare il vomito.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.Risciacquare la pelle con acqua corrente.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico.

Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta di rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 13

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 28

Uso # 1 – Disinfezione di superfici dure (PT4)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell’alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Nell’industria alimentare/dei mangimi

Disinfezione di superfici dure/non porose mediante produzione di schiuma

Metodi di applicazione

Metodo: Mediante produzione di schiuma

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: A temperatura ambiente, tempo di contatto di 30 minuti Attivo contro batteri e lieviti: — con pulizia preventiva: 1 % — senza pulizia preventiva: 5 %

Diluizione (%): 1 o 5 %

Numero e tempi di applicazione:

A temperatura ambiente, tempo di contatto di 30 minuti

Attivo contro batteri e lieviti:

con pulizia preventiva: 1 % (con 0,11 % di acido lattico)

senza pulizia preventiva: 5 % (con 0,55 % di acido lattico)

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

1 L, 5 L, 10 L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000  L, 1 100  L

1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 30 kg, 60 kg, 200 kg, 220 kg, 600 kg, 1 000  kg, 1 100  kg

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 13

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 13

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 13

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 13

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 13

5.   Istruzioni generali d’uso (13) del meta SPC 13

5.1.   Istruzioni d’uso

Le superfici da disinfettare devono essere sufficientemente umide in maniera da mantenerle tali durante il tempo di contatto raccomandato per una disinfezione ottimale.

La seguente frase di prudenza dovrà essere aggiunta sull’etichetta del prodotto: «Assicurarsi di inumidire completamente le superfici».

I prodotti devono essere diluiti in acqua potabile prima dell’uso.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Guanti e occhiali di protezione sono necessari durante la miscelazione e il carico.

Indossare una tuta protettiva (il materiale della tuta deve essere specificato dal titolare dell’autorizzazione all’interno delle informazioni sul prodotto).

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. In caso di sintomi: Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica. In assenza di sintomi: Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 13

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Tornax L

Area di mercato: EU

 

Lacto Cid

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0016 1-13

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

11,0

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

4,5

Acido metansolfonico

Acido metansolfonico

Sostanza non attiva

75-75-2

200-898-6

10,5

META SPC 14

1.   META SPC 14 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 14 identificativo

Identificativo

Meta SPC 14: Igienizzante per le mani pronto all’uso (PT1)

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-14

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

2.   META SPC 14 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 14

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

3,6

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

2,0

2,0

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

4,0

4,0

Butildiglicole

2-(2-butossietossi)etanolo

Sostanza non attiva

112-34-5

203-961-6

10,0

10,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 14

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 14

Indicazioni di pericolo

Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza

Indossare una protezione per gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un medico.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 14

4.1.   Descrizione dell’uso

Tabella 29

Uso # 1 – Igienizzante per le mani, per uso professionale (PT1)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell’uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: altro: batteri

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: altro: lievito

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Nell’industria alimentare/dei mangimi; aree pubbliche; cucine.

Igienizzante per le mani, su mani visibilmente pulite

Metodi di applicazione

Metodo: Strofinando le mani

Descrizione dettagliata:

/

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: 6 mL di prodotto

Diluizione (%): -

Numero e tempi di applicazione:

Attivo contro batteri e lieviti:

Pronto all’uso (con 3,6 % di acido lattico)

6 mL (ossia tre pressioni per entrambe le mani)

Tempo di contatto di un minuto

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell’imballaggio

50 mL, 75 mL, 100 mL, 150 mL, 500 mL, 1L, 5L, 10L, 20 L, 25 L, 30 L, 60 L, 200 L, 220 L, 600 L, 1 000 L, 1 100  L

HDPE (polietilene ad alta densità)

4.1.1.   Istruzioni d’uso specifiche per l’uso

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 14

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l’uso

/

4.1.3.   Dove specifico per l’uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 14

4.1.4.   Dove specifico per l’uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 14

4.1.5.   Dove specifico per l’uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali d’uso del Meta SPC 14

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (14) DEL META SPC 14

5.1.   Istruzioni d’uso

Applicare 6 ml di prodotto non diluito. Rispettare un tempo di contatto di un minuto. Sciacquare accuratamente dopo la disinfezione.

Solo per uso professionale

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

/

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Poi togliere subito tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI INALAZIONE: In caso di comparsa di sintomi contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, dare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/ambulanza per richiedere assistenza medica

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

L’imballaggio e il contenuto devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi sotto l’intera responsabilità del proprietario dei rifiuti del prodotto. Non gettare rifiuti nella rete fognaria e nei corsi d’acqua. Smaltire in modo sicuro in conformità con le normative locali/nazionali.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare solo nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il contenitore chiuso quando non è in uso.

Il periodo di stabilità dei prodotti è di due anni.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

/

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 14

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

Kenosan Hand Rub

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027740-0017 1-14

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Acido L-(+)-lattico

 

Principio attivo

79-33-4

201-196-2

3,6

Sodio laurilsolfato

Acido solforico, esteri mono-C12-14-alchilici, sali di sodio

Sostanza non attiva

85586-07-8

287-809-4

2,0

Isopropanolo

Propan-2-olo

Sostanza non attiva

67-63-0

200-661-7

4,0

Butildiglicole

2-(2-butossietossi)etanolo

Sostanza non attiva

112-34-5

203-961-6

10,0


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.

(2)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.

(3)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 3.

(4)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 4.

(5)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 5.

(6)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 6.

(7)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 7.

(8)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 8.

(9)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 9.

(10)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 10.

(11)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 11.

(12)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 12.

(13)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 13.

(14)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 14.


12.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/78


REGOLAMENTO (UE) 2022/1392 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

(2)

Il 7 maggio 2021 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche al Principio contabile internazionale (IAS) 12 Imposte sul reddito. Tali modifiche precisano in che modo le imprese devono contabilizzare le imposte differite su operazioni quali leasing e obbligazioni di smantellamento e mirano a ridurre la diversità nell’iscrizione in bilancio di attività e passività fiscali differite su leasing e obbligazioni di smantellamento.

(3)

In conseguenza delle modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è stato anch’esso modificato al fine di garantire la coerenza tra tali principi.

(4)

Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

(1)

il Principio contabile internazionale (IAS) 12 Imposte sul reddito è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

(2)

l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2023 o successivamente.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


ALLEGATO

Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione

Modifiche allo IAS 12

Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito

I paragrafi 15, 22 e 24 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 22 A e 98 J–98L.

Rilevazione delle passività e delle attività fiscali differite

Differenze temporanee imponibili

15.

Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:

a)

la rilevazione iniziale dell’avviamento; o

b)

la rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:

i)

non rappresenta una aggregazione aziendale;

ii)

al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale); e

iii)

al momento dell’operazione non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.

...

Rilevazione iniziale di attività o passività

22.

Al momento della rilevazione iniziale di un’attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un’attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell’operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell’attività o della passività:

a)

in una aggregazione aziendale, l’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e ciò incide sul valore dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che la stessa rileva (si veda paragrafo 19);

b)

se l’operazione influenza l’utile contabile o il reddito imponibile, o dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e rileva nell’utile (perdita) d’esercizio l’onere fiscale o il provento fiscale differito che ne derivano (si veda paragrafo 59);

c)

se l’operazione non è una aggregazione aziendale, non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile e non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l’entità, in assenza delle esenzioni previste dai paragrafi 15 e 24, rileverebbe la passività o l’attività fiscale differita che ne deriva e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell’attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Il presente Principio, quindi, non consente all’entità di rilevare la derivante passività o attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente (cfr. il prossimo esempio). Inoltre, l’entità, man mano che il bene è ammortizzato, non contabilizza le successive variazioni di valore della passività o attività fiscale differita non rilevata.

...

22 A

Un’operazione che non è una aggregazione aziendale può comportare la rilevazione iniziale di un’attività e di una passività e, al momento dell’operazione, non influenzare né l’utile contabile né il reddito imponibile. Ad esempio, alla data di inizio del leasing il locatario solitamente rileva una passività del leasing e il corrispondente importo come parte del costo di un’attività consistente nel diritto di utilizzo. A seconda della normativa fiscale applicabile, in tale operazione possono emergere differenze temporanee imponibili e deducibili uguali al momento della rilevazione iniziale dell’attività e della passività. L’esenzione prevista dai paragrafi 15 e 24 non si applica a tali differenze temporanee e l’entità rileva qualsiasi passività e attività fiscale differita che ne deriva.

...

Differenze temporanee deducibili

24.

Un’attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l’attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:

a)

non rappresenta una aggregazione aziendale;

b)

al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale); e

c)

al momento dell’operazione non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.

...

Data di entrata in vigore

...

98 J

Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione, pubblicato nel maggio 2021, ha modificato i paragrafi 15, 22 e 24 e aggiunto il paragrafo 22 A. L’entità deve applicare tali modifiche in conformità dei paragrafi 98K-98L a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

98K

L’entità deve applicare Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione alle operazioni effettuate all’inizio o dopo l’inizio del primo esercizio comparativo presentato.

98L

L’entità che applica Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione deve anche, all’inizio del primo esercizio comparativo presentato:

a)

rilevare l’attività fiscale differita, se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, e la passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili e imponibili associate a:

i)

attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing; e

ii)

smantellamenti, ripristini e passività similari e i corrispondenti importi rilevati come parte del costo della relativa attività; e

b)

rilevare l’effetto cumulativo dell’applicazione iniziale delle modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, a seconda del caso, di altra componente del patrimonio netto) a tale data.

Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

È aggiunto il paragrafo 39AH. Nell’Appendice B è modificato il paragrafo B1 e sono aggiunti il paragrafo B14 e il relativo titolo.

Data di entrata in vigore

...

39AH

Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione, pubblicato nel maggio 2021, ha modificato il paragrafo B1 e aggiunto il paragrafo B14. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

...


Appendice B

Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS

La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

B1

L’entità deve applicare le seguenti eccezioni:

...

g)

finanziamenti pubblici (paragrafi B10-B12);

h)

contratti assicurativi (paragrafo B13); e

i)

imposte differite relative a leasing e smantellamenti, ripristini e passività similari (paragrafo B14).

...

Imposte differite relative a leasing e smantellamenti, ripristini e passività similari

B14

I paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 Imposte sul reddito esentano l’entità dalla rilevazione di un’attività o una passività fiscale differita in circostanze particolari. Nonostante tale esenzione, alla data di passaggio agli IFRS il neo-utilizzatore deve rilevare l’attività fiscale differita, se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, e la passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili e imponibili associate a:

a)

attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing; e

b)

smantellamenti, ripristini e passività similari e i corrispondenti importi rilevati come parte del costo della relativa attività.


12.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/83


REGOLAMENTO (UE) 2022/1393 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) nei semi di canapa e nei prodotti derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

(2)

Nel 2015 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere scientifico sui rischi per la salute umana connessi alla presenza di tetraidrocannabinolo (THC) nel latte e in altri alimenti di origine animale (3). Il THC, o più precisamente il Δ9-THC, è il costituente più rilevante della canapa Cannabis sativa. L’Autorità ha stabilito una dose acuta di riferimento (DAR) di 1 μg Δ9-THC/kg di peso corporeo (p.c.).

(3)

Al fine di ottenere più dati sulla presenza di Δ9-THC e di altri precursori non psicoattivi negli alimenti derivati dalla canapa e negli alimenti contenenti canapa o ingredienti derivati dalla canapa, è stata adottata la raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione (4).

(4)

Il 7 gennaio 2020 l’Autorità ha pubblicato una relazione scientifica che valuta l’esposizione umana acuta al Δ9-THC (5), tenendo conto dei dati di occorrenza generati tramite la raccomandazione (UE) 2016/2115. La DAR di 1 μg/kg p.c. è stata superata in alcune stime dell’esposizione acuta. Per quanto ci si possa attendere che le stime dell’esposizione sovrastimino l’esposizione acuta al Δ9-THC nell’Unione, l’esposizione attuale al Δ9-THC costituisce una potenziale preoccupazione per la salute.

(5)

Dovrebbero pertanto essere fissati tenori massimi nei semi di canapa e nei prodotti derivati dai semi di canapa per garantire un livello elevato di protezione della salute umana. Poiché l’acido delta-9-tetraidrocannabinolico (Δ9-THCA) può essere convertito in Δ9-THC tramite la trasformazione, è opportuno fissare tenori massimi per la somma di Δ9-THC e Δ9-THCA, espressa in equivalenti di Δ9-THC.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(7)

Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme introdotte dal presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell’applicazione dei tenori massimi. È altresì opportuno prevedere un periodo transitorio per i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari di cui all’allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), EFSA Journal 2015; 13 (6):4141.

(4)  Raccomandazione (UE) 2016/2115 della Commissione, del 1o dicembre 2016, sul monitoraggio della presenza di Δ9-tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 103).

(5)  EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), Arcella D, Cascio C e Mackay K, 2020. «Valutazione dell’esposizione umana acuta al tetraidrocannabinolo (Δ9-THC)». EFSA Journal 2020;18(1):5953, 41 pagg.(https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5953).


ALLEGATO

Nell’allegato, parte 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006, è aggiunta la voce 8.6 seguente:

Prodotti alimentari

Tenore massimo (mg/kg)

«8.6.

Equivalenti di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC)  (*1)

 

8.6.1.

Semi di canapa

3,0

8.6.2.

Semi di canapa macinati, semi di canapa (parzialmente) disoleati e altri prodotti derivati/trasformati dai semi di canapa (*2) ad eccezione dei prodotti di cui al punto 8.6.3.

3,0

8.6.3.

Olio di semi di canapa

7,5


(*1)  Il tenore massimo si riferisce alla somma di delta-9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) e di acido delta-9-tetraidrocannabinolico (Δ9-THCA), espressa in Δ9-THC. Un fattore di 0,877 è applicato al tenore di Δ9-THCA e il tenore massimo si riferisce alla somma di Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (nel caso di una determinazione e quantificazione separate di Δ9-THC e Δ9-THCA).

(*2)  I prodotti derivati/trasformati dai semi di canapa sono prodotti derivati/trasformati esclusivamente dai semi di canapa.»


12.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/86


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1394 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea o di Taiwan, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Misure in vigore

(1)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1077 della Commissione (2), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (3) («precedente inchiesta di riesame»). Le misure consistono in dazi compresi tra il 16,3 % e il 16,8 % del valore delle merci importate.

(2)

Con il regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio (4), le misure sono state estese alle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie della Repubblica di Corea.

(3)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio (5), le misure sono state ulteriormente estese alle importazioni spedite da Taiwan, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o no originarie di Taiwan.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(4)

A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (6), la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)

La domanda di riesame è stata presentata il 30 marzo 2021 da Euroalliages («richiedente»), un’associazione che rappresenta tutti e tre i produttori dell’Unione, che quindi rappresenta oltre il 25 % della produzione totale di silicio dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(6)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 2 luglio 2021 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di silicio originario della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (7) («avviso di apertura»).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 30 giugno 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(8)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato i tre produttori dell’Unione che rappresentano il 100 % dell’industria dell’Unione, i produttori noti in Cina e le autorità del paese interessato, gli importatori noti, gli utilizzatori, nonché le associazioni notoriamente interessate dall’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.

(9)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Osservazioni sull’apertura

(10)

Sono state ricevute osservazioni da EUSMET sull’apertura del riesame in previsione della scadenza.

(11)

EUSMET ha sostenuto che lo stato della domanda di riesame non riservata non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base.

(12)

Tale argomentazione è stata respinta. A seguito delle pertinenti osservazioni di EUSMET, il richiedente ha fornito ulteriori informazioni per facilitare ulteriormente la comprensione dei fatti presentati nella domanda. Tali informazioni sono state inserite nel fascicolo consultabile dalle parti interessate, così che EUSMET potesse comprendere adeguatamente le informazioni riservate, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base.

(13)

La Commissione ha pertanto ritenuto che le informazioni fornite nella versione non riservata della domanda fossero sufficientemente dettagliate da consentire alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa nel corso del procedimento.

(14)

Nelle sue osservazioni sull’apertura, EUSMET ha chiesto che, nella fase di divulgazione delle informazioni, la Commissione renda note le informazioni relative alle quantità dei fattori produttivi utilizzate per calcolare il valore normale e che metta inoltre a disposizione la relazione di AlloyConsult a cui si fa riferimento nella domanda di riesame.

(15)

EUSMET ha ribadito queste due richieste nelle proprie osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni. Come indicato ai considerando da 178 a 181 e al considerando 191, entrambe le richieste sono state respinte.

1.6.1.   Osservazioni sul merito

(16)

EUSMET ha sostenuto che la domanda di riesame non conteneva elementi di prova sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza e che conteneva asserzioni errate relative al dumping, alla persistenza del dumping, al pregiudizio e alla persistenza del pregiudizio. EUSMET ha sostenuto tali asserzioni con le argomentazioni presentate di seguito.

(17)

In primo luogo, EUSMET ha affermato che vi è stato un intervallo di sei mesi tra la fine del periodo utilizzato per presentare i dati e la presentazione della domanda di riesame.

(18)

In merito a tale argomentazione, la Commissione ha sottolineato che, considerando il tempo necessario per rendere disponibili i dati provenienti da varie fonti e per comporli in una domanda, esiste intrinsecamente un intervallo di tempo, in genere di diversi mesi, prima che la domanda venga presentata. In questo caso, accettare una differenza di sei mesi è conforme agli orientamenti consolidati forniti dalla Commissione ai denuncianti.

(19)

In secondo luogo, EUSMET ha sostenuto che il richiedente ha escluso dal calcolo del margine di dumping e del margine di pregiudizio le importazioni effettuate in regime di perfezionamento attivo dalla Cina.

(20)

Prima dell’apertura, la Commissione ha analizzato sia le importazioni sottoposte che quelle non sottoposte al regime di perfezionamento attivo e in entrambi i casi ha effettuato gli adeguamenti necessari per confrontare il valore normale e i prezzi all’esportazione. La Commissione ha osservato che il metodo utilizzato dal richiedente, così come il metodo con cui verrebbe incluso il regime di perfezionamento attivo, portano entrambi a risultanze di dumping significativo. Il metodo scelto dal richiedente non può quindi rendere illegittima l’apertura del presente riesame in previsione della scadenza. Di conseguenza, tale argomentazione deve essere respinta.

(21)

In terzo luogo, EUSMET ha sostenuto che il ricorso all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base e la selezione di un paese rappresentativo sono incompatibili con l’OMC, in quanto le distorsioni a livello nazionale sono incompatibili con il concetto di dumping, che si applica alle singole società. EUSMET ha inoltre affermato che la distorsione dei costi dei fattori produttivi sul mercato interno non è uno dei fattori che consentono di calcolare il valore normale ai sensi dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC («accordo antidumping»). Inoltre, imponendo l’obbligo di utilizzare solo costi dei fattori produttivi esenti da distorsioni, che riflettono i costi/prezzi provenienti da «fonti» non interessate da alcuna distorsione, l’articolo 2, paragrafo 6 bis, preclude il calcolo del costo di produzione per un esportatore o un produttore sulla base dei suoi registri, anche se questi sono conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP) e riflettono i costi dei fattori produttivi registrati. Infine, EUSMET ha sostenuto che il richiedente non ha fornito elementi di prova sufficienti per dimostrare l’esistenza di distorsioni nel settore del silicio metallico.

(22)

Le argomentazioni di EUSMET relative all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base non possono essere accettate. Per quanto riguarda l’argomentazione relativa al fatto che l’esistenza di distorsioni non dovrebbe essere valutata a livello nazionale ma individualmente per ciascun produttore esportatore, la Commissione rammenta che una volta accertato che, a causa dell’esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore, il valore normale può essere calcolato utilizzando prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato per ciascun produttore esportatore, secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. In tale contesto, e anche in risposta all’argomentazione di EUSMET sull’utilizzo dei soli costi dei fattori produttivi esenti da distorsioni, che riflettono i costi/prezzi provenienti da un paese rappresentativo non interessato da alcuna distorsione, la Commissione osserva che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base consente esplicitamente l’utilizzo dei costi sul mercato interno, se si stabilisce con certezza che sono esenti da distorsioni. La Commissione ha esaminato tale aspetto durante l’inchiesta. Tuttavia, poiché nessuno dei produttori esportatori ha collaborato, tenendo conto degli elementi di prova disponibili non è stato possibile stabilire che i costi di produzione e di vendita del silicio siano esenti da distorsioni.

(23)

Per quanto riguarda l’argomentazione di EUSMET secondo cui il concetto di distorsione non rientra tra i fattori che consentono di calcolare il valore normale ai sensi dell’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC, la Commissione sottolinea che non è necessario che il diritto nazionale utilizzi esattamente gli stessi termini degli accordi contemplati per essere conforme ad essi. La Commissione ritiene pertanto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base sia pienamente conforme alle norme pertinenti dell’accordo antidumping dell’OMC, anche per quanto riguarda le possibilità di calcolo del valore normale di cui all’articolo 2.2 dell’accordo antidumping dell’OMC. La Commissione rammenta inoltre che, così come interpretata dai panel e dall’organo d’appello dell’OMC, la legislazione dell’OMC permette l’utilizzo di dati provenienti da un paese terzo, debitamente adeguati laddove sia necessario e giustificato. L’esistenza di distorsioni significative rende i costi e i prezzi applicati nel paese esportatore inadeguati al calcolo del valore normale. In tali circostanze l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base prevede che i costi di produzione e di vendita siano calcolati sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, compresi quelli applicati in un paese rappresentativo appropriato con un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore.

(24)

Per quanto riguarda l’argomentazione relativa agli elementi di prova dell’esistenza di distorsioni nel settore del silicio metallico, la Commissione ha ritenuto che il richiedente abbia fornito elementi sufficienti a riprova della presenza di distorsioni nel settore del silicio metallico, basati sulla relazione della Commissione sulle distorsioni in Cina (8), nonché su uno studio indipendente più specifico del 2018 commissionato da Euroalliages. Sebbene nel testo della domanda il richiedente abbia fatto riferimento in modo specifico alle distorsioni relative alle materie prime e all’energia elettrica, ha anche fornito in allegato le relazioni più dettagliate. Tali relazioni contengono abbondanti elementi di prova relativi a tutti gli aspetti delle distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(25)

In quarto luogo, EUSMET ha affermato che il calcolo del margine di dumping è stato gonfiato, in quanto il richiedente ha scelto selettivamente i periodi di tempo per calcolare il valore normale costruito.

(26)

Il metodo proposto dal richiedente è ragionevole, in quanto si basa sui dati a sua disposizione e relativi al periodo utilizzato per il calcolo del dumping (ossia da ottobre 2019 a giugno 2020). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(27)

In quinto luogo, per quanto riguarda il rischio di persistenza del dumping, EUSMET ha osservato che gli elementi di prova forniti dal richiedente si basavano esclusivamente sull’analisi dei prezzi delle esportazioni cinesi verso India, Corea del Sud e Giappone, che erano comunque imprecisi.

(28)

La Commissione ha osservato che il richiedente non si è limitato a prendere in considerazione i prezzi delle esportazioni cinesi verso altri paesi, ma ha anche fatto riferimento all’analisi più dettagliata contenuta nel capitolo VI della domanda di riesame in previsione della scadenza, riguardante il rischio di reiterazione del pregiudizio. Tale capitolo riguarda le capacità inutilizzate in Cina, nonché i volumi di esportazione cinesi verso l’UE e i paesi terzi, rilevanti anche per quanto riguarda il rischio di persistenza del dumping. La Commissione ha ritenuto pertanto che le informazioni fornite dal richiedente fossero sufficienti a soddisfare i requisiti giuridici per l’apertura del procedimento di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, per quanto riguarda il rischio di persistenza del dumping. Il richiedente ha inoltre fornito un confronto ragionevole tra il valore normale e i prezzi all’esportazione verso paesi terzi. Gli adeguamenti proposti da EUSMET non avrebbero portato a una conclusione diversa, in quanto i prezzi delle esportazioni cinesi sarebbero stati comunque significativamente inferiori al valore normale. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(29)

In sesto luogo, per quanto riguarda il volume delle importazioni cinesi di silicio nell’Unione, EUSMET ha affermato che tra il 2017 e il 2020 queste sono diminuite più rapidamente rispetto al consumo di silicio dell’Unione. In altre parole, gli esportatori cinesi non avrebbero potuto sottrarre vendite o quote di mercato ai produttori dell’Unione.

(30)

La Commissione ha ritenuto gli elementi di prova presenti nella domanda come sufficienti e ragionevolmente disponibili per il richiedente. In base agli elementi di prova forniti nella domanda e analizzati dalla Commissione, è probabile che i volumi di importazione dalla Cina che penetrerebbero nel mercato dell’Unione in assenza di misure aumentino a causa dell’esistenza di capacità inutilizzata nel paese interessato. L’effetto di tali volumi a prezzi che con ogni probabilità continuerebbero a essere inferiori a quelli dell’industria dell’Unione rischierebbe di causare la persistenza del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Inoltre l’esistenza di altri fattori che possono avere un impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione non implica necessariamente che l’effetto delle importazioni cinesi oggetto di dumping sull’industria dell’Unione non sia notevole, in particolare nel caso di un’analisi prospettica in cui l’attenzione si concentra su ciò che accadrebbe in caso di abrogazione delle misure. Di conseguenza, l’argomentazione di EUSMET deve essere respinta.

(31)

In settimo luogo, EUSMET ha sostenuto che l’analisi degli effetti sui prezzi e i calcoli dell’undercutting e dell’underselling dei prezzi contenuti nelle domande di riesame non erano rappresentativi, in quanto non tenevano conto dei prezzi delle importazioni in regime di perfezionamento attivo. EUSMET ha inoltre sostenuto che i calcoli dell’undercutting erano errati poiché i) i prezzi delle importazioni cinesi di silicio per l’industria dell’alluminio sono stati confrontati con le vendite dell’UE di tutto il silicio metallico, che include anche la qualità chimica; ii) i costi successivi all’importazione non sono stati aggiunti ai prezzi delle importazioni dalla Cina; iii) non è stato effettuato alcun adeguamento alle importazioni cinesi per portare i prezzi allo stadio commerciale, sebbene queste siano effettuate verso l’UE tramite operatori commerciali, mentre le vendite dell’UE sono normalmente effettuate dai produttori dell’Unione agli utilizzatori finali. EUSMET ha infine sostenuto che i calcoli dell’underselling dei prezzi erano errati per le stesse ragioni del calcolo dell’undercutting, oltre al fatto che si basavano anche su costi di produzione artificialmente elevati legati, tra l’altro, a un profitto di riferimento del 15 %, senza alcuna base giuridica.

(32)

L’analisi presentata dal richiedente si basava sui migliori elementi di prova a sua disposizione in quel momento e la Commissione l’ha considerata sufficientemente rappresentativa e affidabile e contenente elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

(33)

In ottavo luogo, EUSMET ha affermato che l’industria dell’Unione non ha subito effetti negativi a causa delle importazioni cinesi. EUSMET ha sostenuto che il silicio di qualità chimica e quello per l’industria dell’alluminio sono diversi e che, mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono per lo più legate al silicio di qualità chimica, le importazioni dalla Cina in regime normale sono piuttosto importazioni di bassa qualità per il mercato secondario dell’alluminio. EUSMET ha pertanto chiesto alla Commissione di effettuare un’analisi segmentata del pregiudizio per il silicio di qualità chimica e quello per l’industria dell’alluminio. La richiesta è stata ribadita nelle osservazioni di EUSMET successive alla divulgazione delle informazioni, ma tale argomentazione deve essere respinta. A tale proposito, la Commissione rimanda alla sezione 2.3 che analizza l’omogeneità del prodotto.

(34)

In nono luogo, EUSMET ha affermato che tra il 2018 e il 2020 il consumo dell’Unione è diminuito, sia per motivi ciclici che a causa della pandemia di COVID-19. EUSMET ha quindi sostenuto che le importazioni cinesi non hanno avuto alcun impatto sulla diminuzione del consumo dell’Unione.

(35)

Benché la Commissione condivida l’analisi di EUSMET sull’andamento del consumo dell’Unione, non ha ritenuto che la diminuzione del consumo legato ad altri mercati invalidi l’asserzione contenuta nella domanda, che riguardava sia la persistenza che la reiterazione del pregiudizio, e che ha portato all’apertura del presente riesame in previsione della scadenza. Tuttavia, anche se il consumo dell’Unione è diminuito per ragioni indipendenti dalle importazioni cinesi, la Commissione analizzerà comunque in un riesame in previsione della scadenza quali sarebbero le conseguenze in caso di scadenza delle misure, in termini di vendite e quote di mercato.

(36)

In decimo luogo, EUSMET ha affermato che il calo dei volumi e della capacità di produzione dell’industria dell’Unione non può essere attribuito alle importazioni cinesi ma piuttosto alla decisione di un produttore dell’Unione di interrompere temporaneamente la produzione in alcuni impianti. Analogamente EUSMET ha affermato che il calo dei volumi di vendita dell’industria dell’Unione non è legato alle importazioni cinesi, che tra il 2017 e il terzo trimestre del 2020 sono diminuite, ma piuttosto a un calo della domanda e a un aumento delle importazioni da paesi terzi. In questo contesto EUSMET ha inoltre affermato che, nonostante le importazioni cinesi, i prezzi di vendita dell’Unione sono rimasti stabili per tutto il periodo 2017-2019 e sono diminuiti nei primi tre trimestri del 2020, in coincidenza con il calo globale della domanda di silicio. In altre parole, in un contesto di calo della domanda, i produttori dell’Unione non sarebbero in grado di aumentare i prezzi, indipendentemente dalle importazioni cinesi di silicio. Per le stesse ragioni, il calo di redditività non può essere imputato alle importazioni cinesi.

(37)

Tali argomentazioni non possono essere accolte. La Commissione ricorda che l’esistenza di misure è spesso associata a una riduzione delle importazioni dal paese interessato e che le misure antidumping esistenti hanno spesso un effetto positivo sullo stato dell’industria dell’Unione. In un’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, la Commissione esegue un’analisi su cosa accadrebbe in caso di scadenza delle misure. Il fatto che le importazioni cinesi possano non essere la causa principale dell’andamento negativo di alcuni indicatori di pregiudizio non può quindi ostacolare l’apertura dell’inchiesta.

(38)

In undicesimo luogo, EUSMET ha elencato alcuni presunti fattori chiave che incidono sull’industria dell’Unione e che, secondo EUSMET, sono stati trascurati o male interpretati nel riesame. Tali fattori includono la strategia di produzione dell’industria dell’Unione e i suoi costi, l’andamento della domanda di silicio, l’aumento delle importazioni da paesi terzi e l’impatto della Brexit. EUSMET ha chiesto alla Commissione di tenerne conto nel riesame.

(39)

La Commissione ha ritenuto che il modo in cui il richiedente ha interpretato i fattori della domanda fosse sufficiente per l’apertura del riesame in previsione della scadenza. In ogni caso la Commissione ha preso in considerazione tutti questi fattori nell’ambito della sua analisi nelle sezioni «Pregiudizio» e «Interesse dell’Unione» del presente regolamento.

(40)

In dodicesimo luogo, EUSMET ha affermato che il richiedente ha sottovalutato le prospettive della domanda di silicio, ha sovrastimato la produzione e la capacità della Cina e ha esagerato gli effetti sui prezzi delle importazioni cinesi.

(41)

EUSMET non ha tuttavia fornito informazioni che mettessero in discussione le stime presentate nella domanda di riesame. Pertanto tale argomentazione non ha potuto essere accettata.

(42)

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha ritenuto che la domanda abbia fornito elementi di prova sufficienti per aprire l’inchiesta di riesame.

(43)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha ribadito la sua tesi secondo cui il ricorso all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base è incompatibile con l’accordo antidumping, senza aggiungere argomentazioni o elementi di prova nuovi. La Commissione ha pertanto respinto tale richiesta per le stesse ragioni esposte nei precedenti considerando da 22 a 24.

1.7.   Campionamento

(44)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.7.1.   Campionamento degli importatori

(45)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(46)

Non si è presentato alcun importatore indipendente.

1.7.2.   Campionamento dei produttori cinesi

(47)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori cinesi a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(48)

Non è pervenuta alcuna risposta.

1.8.   Risposte al questionario

(49)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(50)

La Commissione ha inviato questionari all’industria dell’Unione. I questionari per l’industria dell’Unione, per gli importatori indipendenti e per gli utilizzatori sono stati inoltre resi disponibili sul sito web della DG Commercio (9).

(51)

Sono state ricevute risposte al questionario da tre produttori dell’Unione e da tre utilizzatori.

1.9.   Verifica

(52)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società che hanno collaborato, di seguito elencate:

 

produttori dell’Unione:

RW Silicium GmbH, Pocking, Germania,

FerroAtlántica S.L., Madrid, Spagna,

Ferropem, Chambéry, Francia;

 

utilizzatori:

Wacker Chemie AG, Monaco di Baviera, Germania;

RAFFMETAL SpA, Casto, Italia;

Evonik Industries AG, Essen, Germania.

1.10.   Fase successiva della procedura

(53)

Il 17 giugno 2022 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(54)

Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state prese in considerazione dalla Commissione, ove opportuno.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(55)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e dei precedenti riesami in previsione della scadenza, ovvero il silicio («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00.

2.2.   Prodotto simile

(56)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto oggetto del riesame originario della RPC;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; nonché

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(57)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Argomentazioni riguardanti l’omogeneità del prodotto

(58)

EUSMET ha sostenuto che il silicio utilizzato per applicazioni chimiche e per l’industria dell’alluminio non è un prodotto omogeneo e che il silicio per i due usi finali non è intercambiabile.

(59)

In primo luogo, EUSMET ha evidenziato le diverse caratteristiche di composizione, tecniche e chimiche del silicio, affermando che il silicio è composto da silicio elementare e da altri elementi secondari in diverse concentrazioni e livelli. EUSMET ha inoltre spiegato che ciascuno degli elementi secondari ha una fonte nelle materie prime di base o nel processo di produzione del silicio; pertanto, in base alla diversa materia prima utilizzata, il silicio ha una certa composizione chimica che è specifica per un determinato utilizzo.

(60)

EUSMET ha sostenuto che per i diversi usi, sia nel settore chimico che in quello dell’alluminio, sono necessari livelli diversi di purezza del silicio. Gli utilizzatori di silicio di qualità chimica e per l’industria dell’alluminio non possono utilizzare lo stesso materiale in quanto tale e non sono in concorrenza per ottenere lo stesso materiale dai fornitori. Pertanto la fungibilità e la sovrapposizione di concorrenza tra il silicio di qualità chimica e il silicio adatto all’industria dell’alluminio sono estremamente limitate.

(61)

EUSMET ha sottolineato che il prezzo del silicio utilizzato nei diversi prodotti è influenzato dalla composizione chimica del silicio richiesto. Più precisamente, il silicio utilizzato per la produzione di polimeri siliconici è generalmente quello con il prezzo più elevato, mentre il silicio secondario per l’industria dell’alluminio è quello con il prezzo inferiore. EUSMET ha affermato che il motivo di tale differenza di prezzo è che per produrre silicio di maggiore purezza sono necessarie materie prime specifiche di alta qualità, che sono anche più costose.

(62)

EUSMET ha inoltre sottolineato le differenze nei canali di distribuzione per i diversi tipi di silicio. Poiché le industrie chimiche acquistano silicio prodotto con una formula personalizzata in base a rigorosi processi di selezione dei loro fornitori, esse acquistano direttamente dai produttori di silicio. Inoltre le industrie chimiche acquistano il silicio sulla base di contratti a breve/lungo termine e non sul mercato a pronti. Per contro, le industrie utilizzatrici dell’alluminio, e in genere di alluminio secondario, acquistano il silicio da operatori commerciali, distributori o importatori. Inoltre, ad eccezione di alcuni grandi utilizzatori di silicio nel segmento delle industrie utilizzatrici di alluminio primario, la maggior parte delle vendite legate all’alluminio è costituita da vendite a pronti.

(63)

Il silicio è sempre stato considerato come un prodotto omogeneo sin dall’inchiesta iniziale sulle importazioni di silicio dalla Cina e in tutte le successive inchieste di riesame in previsione della scadenza. Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, in tutte le inchieste di riesame, la Commissione applica gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, a condizione che le circostanze non siano cambiate. Nel caso di specie EUSMET non ha presentato alcun elemento di prova che dimostri che le circostanze relative alla natura omogenea del prodotto in esame siano cambiate dall’ultimo riesame in previsione della scadenza.

(64)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha osservato che, nelle inchieste passate, la Commissione ha preso in considerazione solo le importazioni di silicio metallico per l’industria dell’alluminio al fine di determinare il pregiudizio e che quindi ha già utilizzato un’analisi segmentata. EUSMET ha inoltre aggiunto che la Commissione ha riconosciuto che il silicio di qualità chimica è importato principalmente in regime di perfezionamento attivo («RPA») e, pertanto, le importazioni relative a questo segmento di mercato sono state esentate dai dazi.

(65)

La Commissione osserva innanzitutto che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, poiché non vi è alcun mutamento di circostanze, la metodologia utilizzata dovrebbe essere quella impiegata nell’inchiesta che ha portato all’istituzione del dazio (10). Nella precedente revisione intermedia non è stata condotta alcuna analisi per segmento (11). La Commissione si è limitata a distinguere tra due regimi di importazione al fine di stabilire l’undercutting e il livello di eliminazione del pregiudizio.

(66)

Come osservato al considerando 48, nessun produttore esportatore ha collaborato all’inchiesta. Inoltre le importazioni dei membri di EUSMET rappresentano solo una piccola parte delle importazioni totali del prodotto in esame. La Commissione non è stata quindi in grado di stabilire una proporzione tra silicio per l’industria dell’alluminio e silicio di qualità chimica nelle importazioni totali del prodotto in esame, né di stabilire un collegamento tra il regime di importazione utilizzato e la qualità di silicio importata. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(67)

Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni di silicio nell’Unione dalla Cina sono continuate ma con una quota di mercato inferiore rispetto al periodo dell’inchiesta di riesame precedente.

(68)

Nessuno dei produttori della Cina ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità del paese interessato che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative ad esso. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione su tale informazione, né richieste di intervento del consigliere-auditore.

(69)

Di conseguenza, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping si sono basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame, sulle informazioni ottenute dagli utilizzatori e dai produttori dell’Unione che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame, nonché sulle statistiche sugli scambi commerciali di Eurostat relative alle importazioni e alle esportazioni.

3.2.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base

(70)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la Cina, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(71)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(72)

Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per determinare l’esistenza di distorsioni significative in Cina. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione su tale informazione, né richieste di intervento del consigliere-auditore.

(73)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Brasile come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(74)

Il 23 febbraio 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («nota n. 1») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, il lavoro e l’energia, impiegati nella produzione di silicio.

(75)

Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato un ulteriore possibile paese rappresentativo appropriato, ossia la Malaysia. La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla nota n. 1 dal richiedente e da EUSMET.

(76)

Il 5 aprile 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («nota n. 2») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società PMB Silicon Bhd, un produttore del prodotto del paese rappresentativo.

(77)

La Commissione ha ricevuto osservazioni sulla nota n. 2 dal richiedente e da EUSMET. EUSMET ha inoltre presentato osservazioni in risposta a quelle del richiedente.

3.2.1.   Valore normale

(78)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(79)

Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, qualora sia accertato «che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono denominate «SGAV»).

(80)

Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.2.2.   Esistenza di distorsioni significative in Cina

(81)

Nelle recenti inchieste riguardanti il ferrosilicio (12) e il calcio-silicio (13) originari della Cina, la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, nel settore metallurgico cinese. La Commissione ha concluso nell’ambito di tali inchieste che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

(82)

La Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale in Cina che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (14).

(83)

La Commissione ha inoltre concluso che persisteva un elevato livello di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (15).

(84)

La Commissione ha inoltre stabilito che il governo della RPC poteva interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (16).

(85)

La Commissione ha notato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi generano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Il sistema di pianificazione della Cina comporta inoltre che le risorse siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato (17).

(86)

La Commissione ha altresì concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina (18).

(87)

La Commissione ha inoltre riscontrato distorsioni dei costi salariali nel settore metallurgico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (19), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle società cinesi (20).

(88)

Come avvenuto nell’ambito di inchieste precedenti relative al settore metallurgico in Cina, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(89)

Per farlo, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda nonché nella relazione della Commissione sulle distorsioni significative in Cina (21) («relazione»), che si fonda su fonti accessibili al pubblico. L’analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia cinese in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame.

(90)

La Commissione ha ulteriormente integrato tali elementi con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative in Cina, come riscontrato anche dalle sue precedenti inchieste a questo riguardo.

(91)

La domanda in questo caso si riferiva alla relazione, in particolare alla sezione 12.4.2 relativa alle restrizioni all’esportazione di silicio e alle sezioni relative al mercato dell’energia elettrica. Nella domanda di riesame, il richiedente ha altresì fatto riferimento a uno studio protetto da diritti d’autore di AlloyConsult, riguardante le distorsioni del mercato indotte dallo Stato nelle industrie cinesi delle ferro-leghe e del silicio.

(92)

Nel settore del silicio persiste un elevato livello di proprietà e controllo del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. Non essendovi stata collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare ulteriormente il rapporto esatto tra produttori di silicio privati e statali.

(93)

La Commissione ha tuttavia stabilito che un certo numero di produttori cinesi di silicio è di proprietà dello Stato. Uno di questi è Yunnan Nujiang International Silicon Trade Co, filiale di Xiamen ITG Group Corp., Ltd (22). L’azionista di controllo ultimo di Xiamen ITG Group è la Commissione di supervisione e amministrazione dei beni di proprietà dello Stato della città di Xiamen (23).

(94)

Analogamente, la Shanghai Puyuan Foreign Economic and Trading Company (24) («SPFC») è una filiale interamente controllata dallo Shanghai National Nuclear Puyuan Group, che, a sua volta, è interamente controllato dalla China National Nuclear Corporation («CNNC»), una delle imprese cinesi di proprietà dello Stato di livello centrale.

(95)

Dall’inchiesta è inoltre emerso che nel settore dell’energia elettrica, che è il principale fattore produttivo nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC. Come rilevato dalla Commissione nella relazione, il mercato dell’energia elettrica in Cina è caratterizzato da un forte coinvolgimento delle imprese di proprietà dello Stato in varie fasi della catena di approvvigionamento, con l’intera rete di trasmissione di proprietà di due imprese statali e una significativa proprietà statale esistente anche nella fase di generazione.

(96)

Quanto alla capacità del governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, durante l’inchiesta la Commissione ha accertato l’esistenza di legami personali tra il partito comunista cinese («PCC») e le società produttrici del prodotto oggetto del riesame, oltre a caratteristiche organizzative aziendali che pongono il PCC in una posizione che gli consente di interferire con la conduzione degli affari delle società.

(97)

Nell’ITG Xiamen Group, il comitato di partito del PCC occupa il livello organizzativo più alto della società, alla pari con il consiglio di amministrazione e il consiglio dei supervisori e al di sopra degli alti dirigenti (25).

(98)

Inoltre, nella SPFC, il presidente del consiglio di amministrazione dello Shanghai National Nuclear Puyuan Group ricopre allo stesso tempo la posizione di segretario del comitato di partito, mentre il direttore generale della società ricopre contemporaneamente il ruolo di vicesegretario del comitato di partito (26).

(99)

Dall’inchiesta è inoltre emerso che le imprese sia pubbliche che private attive nel settore del silicio sono anch’esse soggette a una supervisione e a un orientamento di natura politica. Come in qualsiasi altro settore della Cina, questi produttori sono costretti a ospitare attività di edificazione del partito e a mantenere una stretta affiliazione al PCC e alla sua ideologia. Gli esempi seguenti illustrano la tendenza all’aumento del livello di intervento da parte del governo della RPC anche nel settore del silicio.

(100)

L’ITG Xiamen Group descrive sul suo sito web ampie attività di edificazione del partito. Facendo riferimento a una riunione del gruppo di studio del PCC del febbraio 2022, la società sottolinea che è necessario «assicurare con fermezza la corretta direzione della costruzione della zona economica speciale, attuare la leadership completa del partito sul China International Trade Holding Group, continuare ad approfondire la governance completa e rigorosa del partito, attenersi al percorso del socialismo con caratteristiche cinesi e seguire risolutamente la direzione del segretario generale Xi Jinping» (27).

(101)

La rivendicazione della fedeltà alla leadership del PCC non si limita solo al periodo più recente, ma si estende anche al periodo dell’inchiesta di riesame, come risulta ad esempio dal sito web della SPFC, che descrive le conclusioni della riunione del comitato di partito del gruppo, tenutasi il 17 novembre 2020: «[D]obbiamo rafforzare i contenuti ideologici, elevare il profilo, il pensiero attivo, l’autodisciplina e l’autoesame, attribuire importanza all’apprendimento, rafforzare la comprensione, approfondire lo studio e l’attuazione dello spirito della quinta sessione plenaria del 19o comitato centrale del partito comunista cinese […]. La quinta sessione plenaria del 19o comitato centrale del partito comunista cinese ha richiesto che l’attenzione dello sviluppo economico si concentri sull’economia reale e che ci si impegni a migliorare il livello di modernizzazione della catena industriale e della catena di approvvigionamento, accelerando lo sviluppo di un sistema industriale moderno […]. [È] necessario studiare e mettere in pratica lo spirito degli importanti discorsi del segretario generale Xi Jinping e lo spirito della quinta sessione plenaria del 19o comitato centrale del PCC, […] con un alto grado di coscienza politica, ideologica e di azione; in conformità del dispiegamento integrato del comitato centrale del partito, della società del gruppo e del Puyuan CNNC per garantire l’attuazione sul campo, è necessario integrare pienamente lo spirito della quinta sessione plenaria del 19o comitato centrale del partito […]. A questo incontro di studio allargato hanno partecipato i membri del team di leadership della catena di approvvigionamento della CNNC, i quadri di livello medio e i membri di vari settori» (28).

(102)

Inoltre, secondo le norme di lavoro dell’Associazione dell’industria del silicio (29), un ramo dell’Associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi, l’associazione adotta la linea di base del PCC come proprie linee guida (30). Inoltre l’adesione alla linea, ai principi e alle politiche del partito e il possesso di buone qualità politiche sono elencati tra i requisiti di idoneità per ricoprire il ruolo di presidente, vicepresidente o segretario generale dell’associazione (31).

(103)

È stato inoltre appurato che nel settore del silicio sono in atto politiche discriminatorie a favore dei produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Il silicio riveste un ruolo significativo nella produzione di alluminio, oltre che di semiconduttori (di cui il prodotto oggetto del riesame è un fattore produttivo), il che a sua volta qualifica il settore del silicio come parte delle industrie strategiche emergenti (32) che beneficiano di un’ampia gamma di politiche di sostegno.

(104)

Lo Stato interferisce anche nei mercati dei fattori produttivi utilizzati per la produzione di silicio, in particolare nei mercati dell’energia elettrica. L’energia elettrica rappresenta uno dei principali fattori produttivi della fabbricazione di silicio; tuttavia, come stabilito nella relazione (33), in Cina i prezzi dell’elettricità non sono basati sul mercato e sono anche influenzati da distorsioni significative (attraverso la fissazione centrale dei prezzi, la differenziazione dei prezzi e nelle pratiche di acquisto diretto di energia).

(105)

Sebbene il mercato dell’energia in Cina abbia subito una serie di cambiamenti e riforme, alcuni prezzi pertinenti per il sistema energetico non sono ancora basati sul mercato. Il governo riconosce che i prezzi sono ancora ampiamente controllati dallo Stato: «L’attuale gestione dei prezzi dell’energia elettrica si basa ancora sui prezzi dettati dal governo. Gli adeguamenti dei prezzi spesso sono in ritardo rispetto alle variazioni dei costi ed è difficile riflettere tempestivamente e ragionevolmente i costi di utilizzo dell’energia elettrica […] Non è ancora stato istituito un meccanismo concorrenziale efficace per la vendita di energia elettrica, le transazioni di mercato tra imprese produttrici di energia elettrica e utenti sono limitate ed è difficile prevedere un ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse» (34).

(106)

Questa debolezza del mercato indotta dallo Stato è all’origine di ulteriori tentativi di gestione del mercato, che si riflettono in una serie di documenti amministrativi successivi. Ad esempio a novembre 2020 la NDRC ha pubblicato la comunicazione sulla promozione della firma di contratti di fornitura di energia elettrica a medio e lungo termine nel 2021 (35).

(107)

Il documento dà istruzioni ai «dipartimenti competenti degli enti locali […] di adoperarsi per garantire che il volume di energia elettrica oggetto di contratto non sia inferiore all’80 % del volume medio degli ultimi tre anni» e, per quanto riguarda la fissazione dei prezzi, di «istituire un meccanismo di correzione delle deviazioni […] nella regolamentazione del mercato locale per far fronte agli scostamenti tra il volume di energia contrattuale e l’effettiva attuazione» e di «migliorare il meccanismo di fissazione del prezzo delle transazioni a medio e lungo termine. In tutte le località si applicano rigorosamente i prezzi di trasmissione e distribuzione dell’energia approvati dal governo».

(108)

La comunicazione contiene altresì disposizioni specifiche in materia di attuazione, in particolare attraverso l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio dell’avanzamento nella sottoscrizione dei contratti, oppure rafforzando il monitoraggio, la divulgazione delle informazioni e l’esecuzione dei contratti (36).

(109)

Inoltre a gennaio 2021 il Consiglio di Stato ha pubblicato il parere della NDRC sulla standardizzazione delle tariffe per la fornitura urbana di acqua, energia elettrica e riscaldamento al fine di promuovere uno sviluppo del settore di elevata qualità (37). La comunicazione contiene disposizioni specifiche in materia di fissazione dei prezzi da parte del governo: «[…] Per i progetti soggetti a prezzi pubblici o a prezzi guidati dal governo, determinare ragionevolmente la composizione dei costi, rafforzare la vigilanza e la revisione dei costi, migliorare il meccanismo di formazione dei prezzi e determinare scientificamente il livello dei prezzi. […]».

(110)

Tra gli obiettivi principali della comunicazione si fa specifico riferimento al meccanismo di input governativo in relazione alla fissazione dei prezzi, nonché alla differenziazione settoriale dei metodi di determinazione dei prezzi: «Entro il 2025 si dovranno conseguire chiari risultati nella sistemazione e standardizzazione delle tariffe nel settore della fornitura di acqua, elettricità, gas e riscaldamento. Si deve istituire una base per un meccanismo scientifico, standardizzato e trasparente di formazione dei prezzi e il meccanismo di input governativo deve essere ulteriormente migliorato. I metodi di fissazione dei prezzi applicabili ai settori correlati, i metodi di controllo e revisione dei costi, il comportamento dei prezzi e la copertura generale standard dei servizi, nonché la qualità e l’efficienza della fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e altri prodotti e servizi, devono essere notevolmente migliorati».

(111)

Il carbone è un’altra materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Come rilevato nella relazione, il mercato del carbone in Cina è soggetto a distorsioni, in particolare a causa delle sovvenzioni (38) e della gestione e del controllo dello sfruttamento delle risorse carbonifere (39).

(112)

La recente inchiesta riguardante il calcio-silicio ha accertato ulteriori elementi di interferenza statale nel mercato del carbone. A maggio 2021 l’amministrazione nazionale dell’energia (NEA) e la NDRC hanno pubblicato congiuntamente la «Comunicazione sulle misure di gestione per la capacità produttiva e i criteri di approvazione delle miniere di carbone», allo scopo di regolare le capacità delle miniere di carbone e di applicare i relativi limiti, calcolati sulla base della comunicazione (40). A dicembre 2020 la NDRC ha pubblicato la «Comunicazione relativa a come garantire la firma e l’esecuzione di contratti di carbone a medio e lungo termine nel 2021» (41).

(113)

La comunicazione sottolinea espressamente l’obiettivo di aumentare l’influenza e il controllo dello Stato nel processo contrattuale: «Ampliare il ruolo del governo, concentrarsi sul rafforzamento della costruzione del sistema, migliorare le norme in materia di transazioni, rafforzare la vigilanza sul credito e orientare le parti interessate per sensibilizzare in merito alla situazione generale, assumersi responsabilità sociali, standardizzare l’esecuzione dei contratti e garantire il buon funzionamento del mercato del carbone».

(114)

La comunicazione contiene altresì l’indicazione di «rafforzare l’autodisciplina dell’industria. Tutte le associazioni di categoria interessate guidano le imprese a rafforzare l’autodisciplina, a dare adeguata attuazione ai requisiti dei contratti a medio e lungo termine e a non fare uso della situazione dell’offerta e della domanda del mercato e della posizione vantaggiosa dell’industria per sottoscrivere contratti squilibrati. Le grandi imprese svolgono un ruolo esemplare, autoregolamentano le sottoscrizioni dei contratti, sono maggiormente attente al rispetto degli impegni assunti, si assumono la responsabilità sociale di garantire l’approvvigionamento e la stabilità dei prezzi e promuovono il corretto funzionamento del mercato del carbone a livello nazionale».

(115)

In particolare vale la pena sottolineare che la direttiva precisa di non fare uso della situazione dell’offerta e della domanda del mercato al momento della firma dei contratti. In aprile 2021 la NDRC ha pubblicato un’ulteriore comunicazione su come garantire la supervisione e la gestione di contratti a medio e lungo termine per il carbone nel 2021, che mira a verificare meglio il rispetto dei contratti di vendita e a garantire l’approvvigionamento di carbone (in particolare sulla base delle disposizioni della precitata comunicazione n. 902). Su tale base, le parti interessate dovrebbero in particolare garantire che la percentuale di conformità mensile non sia inferiore all’80 % e che quella trimestrale e annuale non sia inferiore al 90 % (42).

(116)

L’intervento statale sul mercato del carbone è evidente anche nella recente decisione di prorogare di un altro anno il periodo di funzionamento di prova per le miniere di carbone chiuse allo scopo di aumentare la produzione e l’approvvigionamento, al fine di contrastare gli aumenti dei prezzi dei prodotti di base (dopo la precedente sospensione della produzione delle miniere) (43).

(117)

Come si evince dagli esempi di cui sopra, il governo della RPC gestisce lo sviluppo del settore del silicio in base a un’ampia gamma di strumenti politici e direttive e controlla praticamente tutti gli aspetti del funzionamento del settore. Tali orientamenti e interventi governativi riguardano anche i principali fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.

(118)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore metallurgico non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.

(119)

Il settore metallurgico è inoltre influenzato dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o delle materie prime principali per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina).

(120)

Nella presente inchiesta non sono inoltre stati forniti elementi di prova attestanti che il settore metallurgico non è influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.

(121)

La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto del riesame, sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi i prezzi che hanno pagato (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori dei fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto alle distorsioni, possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale e sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(122)

Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione.

(123)

In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato a sua volta prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo del fattore produttivo e così via.

(124)

Nel contesto della presente inchiesta il governo della RPC o i produttori non hanno presentato elementi di prova o argomentazioni per dimostrare il contrario.

(125)

In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti elencati.

(126)

Su tale base, e in mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale.

(127)

Di conseguenza, la Commissione ha proceduto alla determinazione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione seguente.

3.2.3.   Paese rappresentativo

3.2.3.1.   Osservazioni generali

(128)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale (44);

la produzione del prodotto simile in tale paese (45);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(129)

La Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti.

3.2.3.2.   Livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina

(130)

Nella nota n. 1, la Commissione ha individuato il Brasile e la Malaysia quali paesi considerati dalla Banca mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello Cina nei quali si produce silicio. Entrambi sono classificati dalla Banca mondiale come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, nei quali è noto che avviene la produzione del prodotto simile.

(131)

Nessuna parte interessata ha identificato altri possibili paesi rappresentativi.

3.2.3.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo

(132)

Nella nota n. 1, la Commissione ha segnalato che il produttore di silicio brasiliano identificato dal richiedente, RIMA Industrial, non è risultato redditizio nel corso dell’anno solare 2020, e che in questa fase non è stato possibile individuare altri produttori brasiliani.

(133)

Il produttore di silicio della Malaysia identificato da EUSMET, PMB Silicon Bhd, è stato redditizio nel corso dell’anno solare 2020. Su questa base la Commissione ha ritenuto, nella nota n. 1, che la Malaysia potesse essere un paese rappresentativo appropriato.

(134)

Dopo la pubblicazione della nota n. 1, il richiedente ha presentato un elenco di produttori di silicio in Brasile, indicando la disponibilità di dati finanziari pubblici per ciascuno di questi produttori.

(135)

L’elenco fornito dal richiedente individuava un produttore di silicio in Brasile, la società MinasLigas, che nel 2020 era redditizio.

(136)

La Commissione disponeva quindi di due produttori redditizi di silicio, uno in Malaysia e uno in Brasile.

(137)

Nella nota n. 2, la Commissione ha confrontato ulteriormente i dati disponibili della Malaysia e del Brasile relativi ai fattori produttivi. La Commissione ha concluso che la Malaysia disponeva di dati più rappresentativi per i fattori produttivi, dal momento che in Brasile non vi erano importazioni di carbone con contenuto di ceneri medio e solo quantità limitate di importazioni di quarzo e trucioli, anch’esse a prezzi non rappresentativi.

(138)

Con la nota n. 2 la Commissione ha quindi informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare la Malaysia come paese rappresentativo appropriato e la società PMB Silicon Bhd come produttore nel paese rappresentativo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(139)

Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Malaysia come paese rappresentativo e di PMB Silicon Bhd come produttore nel paese rappresentativo.

(140)

Sono pervenute osservazioni sulla nota n. 2 da EUSMET, che ha sostenuto la decisione della Commissione di utilizzare la Malaysia, e dal richiedente, che ha ribadito la necessità di considerare il Brasile come paese rappresentativo appropriato.

(141)

Il richiedente ha contestato l’utilizzo della Malaysia come paese rappresentativo sulla base dei dati finanziari della società PMB Silicon Bhd. Il richiedente ha affermato che nel 2020 la società era in perdita, ma senza fornire alcun elemento di prova.

(142)

Nelle osservazioni presentate il 1o aprile 2022, EUSMET ha fornito i conti pubblicati localmente di PMB Silicon Bhd, che dimostrano la redditività della società nel 2020. Tale argomentazione di Euroalliages è pertanto respinta.

(143)

Il richiedente ha inoltre contestato la rappresentatività di alcuni dati pubblici della Malaysia relativi ai sottoprodotti e ha chiesto nuovamente alla Commissione di utilizzare i dati del Brasile per i fattori per i quali era appropriato farlo e di utilizzare i dati di altri paesi per quelli per i quali non lo era.

(144)

La Commissione ha quindi riesaminato i dati della Malaysia, tenendo conto delle osservazioni del richiedente e di EUSMET in merito ad essi. La Commissione ha concluso che i dati della Malaysia relativi ai fattori produttivi sono attendibili. La Commissione ha altresì osservato che, poiché i calcoli del valore normale utilizzeranno una percentuale per calcolare il reddito da sottoprodotti, i valori di riferimento della nota n. 2 per i sottoprodotti non saranno più utilizzati.

(145)

La Commissione osserva inoltre che, per quanto riguarda il Brasile, il richiedente ha ammesso che alcuni dati non sono appropriati e che sarebbe stato necessario utilizzare altre fonti. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione del richiedente.

(146)

Dopo aver emesso la nota n. 2, la Commissione ha rilevato un errore nell’estrazione dei dati dal GTA per quanto riguarda le importazioni di trucioli in Malaysia. L’estrazione è stata effettuata in EUR anziché in CNY e quindi il prezzo per tonnellata non era corretto. Dall’analisi, tuttavia, il prezzo effettivo in CNY per tonnellata era di gran lunga superiore a quello pagato dall’industria dell’Unione, e di gran lunga superiore alla media del prezzo all’esportazione per tonnellata nel GTA per tutti i paesi.

(147)

Poiché i prezzi dei trucioli sono stati considerati non rappresentativi, e in mancanza di un prezzo internazionale esente da distorsioni per i trucioli, la Commissione ha ritenuto che il prezzo medio all’importazione nell’Unione europea in CNY per tonnellata fosse un valore di riferimento adeguato per questa materia prima.

(148)

Il richiedente ha inoltre contestato le fonti dei dati relativi ai costi dell’energia elettrica e del lavoro, definendole con il termine «obsoleto» (46).

(149)

La Commissione ha verificato nuovamente le fonti e, per quanto riguarda l’energia elettrica, ha constatato che le tariffe indicate nella nota n. 2 sono ancora in vigore. Per quanto riguarda il costo del lavoro, tuttavia, la fonte indicata nella nota n. 2 riguarda l’anno 2016. La Commissione ha quindi cercato dati più recenti e ha individuato nelle statistiche sul costo del lavoro del dipartimento di statistica della Malaysia, «Salaries and Wages Survey Report 2020» (47), pubblicate nel luglio 2021, una fonte di dati adeguata.

3.2.3.4.   Livello di protezione sociale e ambientale

(150)

Avendo stabilito che la Malaysia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.2.3.5.   Conclusioni

(151)

Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Malaysia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

3.2.4.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(152)

Nella nota n. 1 la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali le materie prime, l’energia e il lavoro impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(153)

Successivamente, nella nota n. 2, la Commissione ha dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Inoltre la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa dei dati ufficiali della Malaysia per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro (48) e dell’energia (49).

3.2.5.   Fattori produttivi

(154)

Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda di riesame e le successive informazioni fornite dal richiedente e dalle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi del silicio

Fattore produttivo

Codice delle merci in Malaysia

Valore esente da distorsioni in CNY

Unità di misura

Materie prime

Quarzi

2506 10

468,20

Tonnellata

Carbone con contenuto di ceneri medio

2701 19

437,23

Tonnellata

Trucioli

4401 21

412,50

Tonnellata

 

4401 22

412,50

Tonnellata

Elettrodi

8545 11

39 692,39

Tonnellata

Lavoro

Lavoro

 

21,92

Ora di lavoro

Energia

Energia elettrica

 

0,53

kWh

3.2.6.   Materie prime

(155)

Il silicio è prodotto in forni ad arco con elettrodi immersi mediante riduzione carbotermica del quarzo (silice) in presenza di vari tipi di agenti riducenti al carbonio, come il carbone e i trucioli.

(156)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA.

(157)

Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (50).

(158)

La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, avendo concluso che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della Cina in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione.

(159)

I restanti dati sulle importazioni da altri paesi, esclusa la Cina, sono stati considerati rappresentativi per tutti i fattori di produzione, ad eccezione dei trucioli. Come indicato al considerando 146, il prezzo all’importazione dei trucioli in Malaysia non è stato considerato rappresentativo e quindi sono stati utilizzati i dati relativi alle importazioni nell’Unione europea.

(160)

Per alcuni fattori produttivi i costi effettivi sostenuti dai produttori dell’Unione rappresentavano una quota trascurabile del totale dei costi delle materie prime nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(161)

Poiché il valore utilizzato in questo contesto non ha avuto un impatto significativo sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata, e in assenza di dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha deciso di includere tali costi tra i materiali di consumo. La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e ha applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di utilizzare i valori di riferimento stabiliti esenti da distorsioni nel paese rappresentativo appropriato.

(162)

Per i sottoprodotti, la Commissione ha calcolato la percentuale del reddito derivante dai sottoprodotti dichiarato dall’industria dell’Unione in relazione al costo totale di produzione e ha dedotto tale percentuale dal costo di produzione ricalcolato al momento di utilizzare i valori di riferimento stabiliti esenti da distorsioni nel paese rappresentativo appropriato.

(163)

Di norma, questi prezzi all’importazione dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia, in considerazione della natura della presente inchiesta in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno non erano necessari. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

3.2.7.   Lavoro

(164)

I costi del lavoro in Malaysia sono pubblicati dal dipartimento di statistica del governo della Malaysia (51) ed è stata utilizzata questa fonte per determinare i salari in Malaysia, utilizzando le informazioni pubblicate per il costo medio del lavoro per dipendente del settore manifatturiero nel 2020. Secondo il dipartimento di statistica, si tratta di 2 542 MYR al mese. Su una media di 186 ore lavorative al mese, la Commissione ha calcolato un salario medio di 13,67 MYR all’ora.

3.2.8.   Energia elettrica

(165)

I prezzi per l’energia elettrica applicati alle società (utenti industriali) in Malaysia sono pubblicati dall’azienda elettrica Tenaga Nasional Berhad (TNB) (52). Le tariffe più recenti sono state pubblicate il 1o gennaio 2014 ed erano ancora in vigore nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha utilizzato i prezzi dell’elettricità ad uso industriale nella fascia di consumo «Tariff E2 — Medium Voltage Peak/Off-Peak Industrial Tariff» di TNB per stabilire il costo dell’energia elettrica per kWh.

3.2.9.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti

(166)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(167)

Per stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data la mancanza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione e del lavoro. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di fabbricazione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

3.2.10.   Calcolo del valore normale

(168)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(169)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di silicio. La Commissione ha moltiplicato i coefficienti di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati in Malaysia, come descritto sopra.

(170)

Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato sopra. Le spese generali di produzione sono state determinate sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati in base al bilancio di PMB Silicon Bhd per l’anno 2020, come riportato nei conti certificati della società (53).

(171)

La Commissione ha utilizzato le percentuali seguenti per calcolare il valore normale a partire dal costo di fabbricazione esente da distorsioni:

addizione delle spese generali di produzione, che rappresentavano complessivamente il 7,6 % dei costi diretti di fabbricazione;

addizione delle SGAV e degli altri costi, che rappresentavano il 17,7 % del costo totale di fabbricazione;

sottrazione del reddito da sottoprodotti, che rappresentava il 6,97 % del costo di produzione; e

addizione dei profitti, che ammontavano al 5,05 % del costo di fabbricazione.

(172)

Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(173)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha formulato osservazioni sul metodo utilizzato per gestire il reddito da sottoprodotti, basato su una percentuale del costo di produzione piuttosto che su una percentuale del costo di fabbricazione.

(174)

Il metodo utilizzato in questo caso è appropriato, dato che nessun produttore cinese ha collaborato, e quindi il calcolo del valore normale si è basato sul formato dei dati di consumo ricevuti dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, dove il reddito da sottoprodotti è stato espresso come percentuale del costo della loro produzione.

(175)

Le simulazioni contenute nelle osservazioni presentate da EUSMET portano il valore normale indicizzato da 122,87 a 119,92, una riduzione di poco meno di tre punti percentuali. La Commissione non ritiene che tale piccola differenza richieda una modifica dei dati relativi al consumo ricevuti dall’industria dell’Unione, dove il reddito da sottoprodotti è espresso come percentuale del costo di produzione.

(176)

In ogni caso, la finalità del calcolo del valore normale in un riesame in previsione della scadenza è quella di determinare se vi sia una persistenza del dumping e, indipendentemente dai metodi proposti da EUSMET per trattare i redditi da sottoprodotti, la constatazione della persistenza del dumping non cambierebbe.

(177)

Tuttavia, esaminando le rivendicazioni di EUSMET in merito ai calcoli del dumping, la Commissione ha notato un errore nel calcolo (il reddito da sottoprodotti non era stato dedotto dal costo di produzione) e quindi il valore normale era stato sovrastimato. Il dato è stato corretto e comunicato nuovamente alle parti interessate. Non è pervenuta alcuna osservazione.

(178)

EUSMET ha inoltre richiesto un’ulteriore divulgazione dettagliata delle informazioni relative al calcolo del valore normale e, in particolare, dei dati relativi alla quantità dei fattori produttivi utilizzati nel calcolo.

(179)

La Commissione ha inserito le informazioni relative ai valori di riferimento e ai fattori produttivi nel fascicolo pubblico il 17 giugno 2022 (54), in allegato alla nota verbale inviata alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea.

(180)

La Commissione non ha divulgato ad alcuna parte interessata informazioni relative alla quantità di ciascun fattore produttivo utilizzato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione per produrre una tonnellata di silicio, in quanto si tratta di informazioni commerciali riservate.

(181)

Il metodo utilizzato per calcolare il valore normale è stato chiaramente spiegato a tutte le parti interessate nel documento di divulgazione delle informazioni, riprodotto nei considerando da 168 a 172.

3.3.   Prezzo all’esportazione

(182)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif di Eurostat corretti a livello franco fabbrica, sottraendo il 5 % come stima dei costi di nolo (marittimo) e di assicurazione e dei costi di trasporto sul mercato interno, sulla base dei dati di casi precedenti.

3.4.   Confronto

(183)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica come determinato sopra.

(184)

La Commissione non ha effettuato alcun adeguamento al valore normale o al prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, poiché entrambi erano già franco fabbrica.

3.5.   Margine di dumping

(185)

Sulla base dei dati disponibili la Commissione ha calcolato un margine di dumping del 26,9 %.

(186)

La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

(187)

Verificata l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti:

1)

capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina; nonché

2)

attrattiva del mercato dell’Unione.

4.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina

(188)

La domanda di riesame ha stimato la capacità produttiva in Cina tra i 6 e gli 8 milioni di tonnellate all’anno, affermando anche che vi è un accordo generale sul fatto che la capacità di produzione in Cina è superiore al consumo mondiale totale. Il richiedente ha stimato l’utilizzo della capacità cinese nel 2020 tra il 20 % e il 40 %. Nella domanda si sottolinea anche che nel 2014 in Cina la capacità produttiva era compresa tra i 3 e i 5 milioni di tonnellate all’anno, il che suggerisce che negli ultimi anni tale capacità sia aumentata in modo significativo.

(189)

Anche adottando un approccio conservativo, con una capacità produttiva di 6 milioni di tonnellate e un utilizzo del 40 %, la RPC disporrebbe di una capacità inutilizzata di circa 3,6 milioni di tonnellate. Si tratta di una cifra pari a circa sette volte l’intero consumo dell’Unione.

(190)

Nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, anche la Commissione ha riscontrato una significativa capacità inutilizzata in Cina, concludendo che, qualora le misure dovessero scadere, tale capacità inutilizzata potrebbe effettivamente essere utilizzata per rifornire il mercato dell’Unione (55). Non sono pervenuti elementi di prova che mettano in discussione tale conclusione.

(191)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha contestato la quantità di capacità produttiva inutilizzata in Cina, come indicato nella domanda di riesame. EUSMET ha chiesto nuovamente che i richiedenti mettessero a disposizione la relazione di AlloyConsult a cui si fa riferimento nella domanda di riesame. La Commissione osserva che la relazione è protetta da diritti d’autore e la versione consultabile della domanda di riesame costituisce una sintesi sufficiente dei risultati della relazione.

(192)

EUSMET ha invece fatto riferimento a una relazione della CRU dell’aprile 2021 che suggerisce che la capacità nominale in Cina è di 5 milioni di tonnellate all’anno, mentre la «capacità operativa» è di 4 milioni di tonnellate all’anno.

(193)

EUSMET ha contestato anche l’utilizzo degli impianti dal 20 % al 40 %, che si basa sulla capacità stimata di 6 milioni di tonnellate e sulla produzione di 2 milioni di tonnellate indicate nella domanda di riesame.

(194)

EUSMET non ha fornito alcuna stima sulla produzione di silicio in Cina per il 2020. Utilizzando la stima di 2 milioni di tonnellate di produzione nella domanda di riesame e la stima di 4 milioni di tonnellate di capacità della CRU, questi dati mostrerebbero un utilizzo degli impianti pari al 50 %, con una stima di 2 milioni di tonnellate di capacità che potrebbero essere destinate all’esportazione verso il mercato dell’Unione.

(195)

Le risultanze della Commissione sull’esistenza di una significativa capacità inutilizzata in Cina, che potrebbe effettivamente essere utilizzata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure, rimangono pertanto invariate.

(196)

EUSMET ha inoltre osservato che, nelle sue osservazioni presentate il 10 agosto 2021, ha fornito prove del fatto che la domanda di silicio della Cina è in aumento, e che quindi in futuro tale domanda sarà soddisfatta dalla capacità inutilizzata in Cina, riducendo la quantità di silicio che potrebbe rifornire il mercato dell’Unione.

(197)

Nelle osservazioni presentate da EUSMET il 10 agosto 2021 si afferma che «secondo la CRU, la domanda cinese di silicio metallico è destinata ad aumentare al ritmo più serrato nei prossimi anni». Il riferimento è alla relazione «CRU Silicon Metal Market Outlook» dell’aprile 2021.

(198)

Nelle sue osservazioni, EUSMET non ha fornito alcuna sintesi di tale relazione, in quanto protetta da diritti d’autore.

(199)

Attualmente, tutti gli elementi di prova forniti alla Commissione mettono in evidenza l’attuale notevole capacità inutilizzata in Cina, che non è coperta dall’attuale domanda cinese. Se le previsioni contenute nella relazione della CRU, secondo cui «la domanda cinese di silicio metallico è destinata ad aumentare», si avvereranno, non esistono elementi di prova che tale aumento possa coprire tutta la capacità operativa inutilizzata in Cina, per non parlare della capacità nominale.

(200)

Le previsioni della relazione della CRU non modificano pertanto le nostre conclusioni sul fatto che in Cina rimane una capacità inutilizzata che potrebbe rifornire l’Unione europea nel caso di scadenza delle misure.

4.2.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(201)

Il persistere delle importazioni nell’Unione, nonostante le misure in vigore, suggerirebbe che il mercato dell’Unione continua ad essere attraente e che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni a prezzi di dumping continuerebbero.

(202)

La Commissione rileva inoltre che le misure antielusione sulle importazioni provenienti dalla Repubblica di Corea e da Taiwan restano in vigore (56). Gli sforzi compiuti per eludere le misure in vigore dimostrano che il mercato dell’Unione continua ad essere attraente per i produttori esportatori cinesi.

(203)

Il Regno Unito era il secondo maggior consumatore di silicio dell’Unione. Sebbene il mercato dell’Unione sia stato influenzato dall’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, l’Unione rimane un mercato attraente per gli esportatori cinesi. Ciò si evince dal persistere delle importazioni di silicio dalla Cina nel mercato dell’Unione rimanente, come indicato in precedenza.

(204)

La Commissione ha valutato anche se il mercato dell’Unione fosse attraente in termini di livelli dei prezzi.

(205)

In primo luogo, come illustrato di seguito nella sezione relativa al pregiudizio e all’undercutting, dall’inchiesta è emerso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame i prezzi all’importazione cinesi, comprensivi dei dazi antidumping, erano ancora inferiori del 9,2 % rispetto a quelli dei produttori dell’Unione. In assenza dei dazi, l’undercutting ammonterebbe al 14,6 %.

(206)

In secondo luogo, la Commissione ha esaminato i prezzi all’esportazione dalla Cina verso altri paesi estratti dal GTA per il 2020. La domanda di riesame ha individuato i tre principali mercati aperti per il silicio cinese: Giappone, Repubblica di Corea e India. Nel 2020 le esportazioni verso questi tre paesi rappresentavano il 46 % di tutte le esportazioni cinesi di silicio. Secondo il GTA, nel 2020 la media del prezzo all’esportazione verso questi paesi a livello fob era pari a 1 800 USD per tonnellata.

(207)

Utilizzando la stessa estrazione di dati dal GTA per lo stesso periodo, è emerso che la media del prezzo all’esportazione verso l’Unione a livello fob era pari a 1 915 USD per tonnellata. Da ciò si evince che il mercato dell’Unione rimane attraente in termini di prezzo per gli esportatori cinesi, nonostante le misure in vigore.

(208)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha osservato che il prezzo fob di 1 915 USD per tonnellata per le esportazioni cinesi verso i paesi dell’Unione europea era più alto (se adeguato in EUR) rispetto al prezzo cif di 1 523 EUR per tonnellata per le importazioni cinesi nell’Unione europea, riportato nella tabella 4 di seguito.

(209)

La Commissione osserva che i dati estratti dal GTA si basano sui dati ottenuti dall’autorità doganale cinese e sono stati utilizzati semplicemente come punto di partenza per confrontare i prezzi all’esportazione verso varie destinazioni. Essi non devono essere utilizzati ai fini del confronto con i dati di Eurostat per quanto riguarda il valore esatto in EUR per tonnellata delle importazioni nell’Unione, e non sono stati estratti a questo scopo.

(210)

Infine, il fatto che negli Stati Uniti siano in vigore dazi antidumping elevati sulle importazioni di silicio dalla RPC aumenta ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione. Anche l’Australia e il Canada hanno adottato misure antidumping o antisovvenzioni contro le importazioni di silicio dalla Cina.

4.3.   Conclusioni

(211)

In considerazione della notevole capacità inutilizzata in Cina e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che esiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping si traduca in un aumento delle esportazioni oggetto di dumping.

(212)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame e sul probabile andamento delle esportazioni cinesi in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina comporti la persistenza del dumping in quantità significative.

5.   PREGIUDIZIO

5.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(213)

Durante il periodo in esame, nell’Unione, il prodotto simile è stato fabbricato da tre produttori, di cui due appartenenti allo stesso gruppo. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Per motivi di riservatezza, i dati relativi all’industria dell’Unione sono pertanto presentati sotto forma di indici e/o espressi come intervalli di valori.

(214)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a [120 000-160 000 tonnellate] (57). Tale cifra è stata calcolata sulla base delle risposte al questionario dei tre produttori dell’Unione, che costituiscono l’industria dell’Unione. Come indicato al considerando 8, i tre produttori dell’Unione rappresentano il 100 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

5.2.   Consumo dell’Unione

(215)

La Commissione ha calcolato i consumi dell’Unione sommando le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato interno alle importazioni dalla Cina e da altri paesi terzi determinate sulla base di dati Eurostat e delle risposte al questionario.

(216)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione (intervalli di valori)

[500 000 - 550 000 ]

[460 000 - 510 000 ]

[430 000 - 480 000 ]

[450 000 - 500 000 ]

Indice

100

88

81

84

Fonte: risposte al questionario ed Eurostat.

(217)

Il consumo dell’Unione è diminuito costantemente fino al 2020 e ha registrato una leggera ripresa di tre punti percentuali tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 16 %.

(218)

Il calo della domanda è in parte determinato dalla minore domanda di silicio utilizzato per la produzione di alluminio, a causa della diminuzione della produzione di veicoli nell’UE, che impiega in gran parte materiali di alluminio, prodotti con il silicio. Il calo nel settore dei veicoli è dovuto alla saturazione del mercato che ha colpito la maggior parte dei paesi industrializzati nel 2018, oltre a un calo nel 2020 e nel PIR, a causa della pandemia di COVID-19. Durante il periodo in esame, anche la domanda di silicio nel settore chimico è diminuita, parzialmente influenzata dall’interruzione generale dei flussi commerciali, durante il 2020 e il PIR, a causa della pandemia di COVID-19.

5.3.   Importazioni dal paese interessato

(219)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla Cina in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita in base al consumo dell’Unione indicato ai considerando 215 e 216.

(220)

Le importazioni nell’Unione dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni

76 401

48 379

36 310

29 788

Indice

100

63

48

39

Volume delle importazioni assoggettate a dazi

33 416

10 714

10 637

12 017

Indice

100

32

32

36

Volume delle importazioni in regime di perfezionamento attivo

42 985

37 665

25 673

17 771

Indice

100

88

60

41

Quota di mercato (intervallo di valori)

[12 -18  %]

[8 -13  %]

[5 -10  %]

[4 -9  %]

Indice

100

72

59

46

Fonte: Eurostat.

(221)

I volumi delle importazioni dal paese interessato sono diminuiti costantemente nel periodo in esame (una diminuzione complessiva del 61 %), con conseguente dimezzamento della loro quota di mercato nel periodo in esame.

(222)

La maggior parte del silicio (il 60 % del totale nel PIR) proveniente dalla Cina è importato in RPA e utilizzato come materia prima principalmente nell’industria chimica. Per tali importazioni non sono dovuti dazi (convenzionali o antidumping), a condizione che i prodotti derivati siano esportati.

(223)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha affermato che non esiste una concorrenza tra le importazioni e la produzione dell’Unione, in quanto tra il 56 % e l’80 % delle importazioni di silicio dalla Cina sono state effettuate in RPA e si riferiscono a una qualità di silicio speciale, che non viene prodotta nell’Unione.

(224)

Come concluso al considerando 65, il silicio è considerato un prodotto omogeneo. Come osservato al considerando 48, nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all’inchiesta e la Commissione è dovuta pertanto ricorrere alle statistiche sulle importazioni. Tutte le qualità del prodotto oggetto del riesame sono riportate con lo stesso codice NC e non sono disponibili dati sulle importazioni che permettano di operare una differenziazione in base all’uso finale o alle qualità del prodotto, indipendentemente dal regime di importazione. Come indicato al considerando 66, a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori nella presente inchiesta, per la maggior parte delle importazioni, la Commissione non è in grado di determinare quali tipi di prodotto (o qualità di silicio) siano importati. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3.1.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(225)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni dalla Cina in base ai dati Eurostat. Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi delle importazioni (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina

1 786

1 693

1 523

1 532

Indice

100

95

85

86

Importazioni assoggettate a dazi

1 538

1 337

1 311

1 496

Indice

100

87

85

97

Importazioni in RPA

1 980

1 795

1 611

1 556

Indice

100

91

81

79

Cifre cif franco frontiera dell’Unione. Fonte: Eurostat.

(226)

Il prezzo medio unitario è diminuito del 15 % tra il 2018 e il 2020, registrando un lieve aumento pari all’1 % nel PIR. Nel complesso il prezzo è diminuito del 14 % nel periodo in esame.

(227)

I prezzi all’importazione del silicio in regime di perfezionamento attivo sono diminuiti costantemente durante il periodo in esame, mentre le importazioni assoggettate a dazi sono diminuite del 15 % tra il 2018 e il 2020 e sono aumentate del 12 % nel PIR. Per tutto il periodo in esame, i prezzi del silicio importato in regime di perfezionamento attivo sono stati superiori a quelli delle importazioni assoggettate a dazi.

5.3.2.   Undercutting dei prezzi

(228)

La Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica, e

la media ponderata dei prezzi corrispondenti delle importazioni dal paese interessato applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), come illustrato al considerando 182, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali convenzionali e dei dazi antidumping (se applicabili) e dei costi successivi all’importazione pari all’1 %.

(229)

L’undercutting (espresso come percentuale del fatturato dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame) applicando il dazio convenzionale e il dazio antidumping per le importazioni, ove applicabile, è stato del 9,2 %.

(230)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto rivedere il calcolo relativo al margine di undercutting tenendo conto dei costi successivi all’importazione, da un lato, e adeguando i prezzi di vendita dell’Unione, dall’altro. EUSMET ha basato tale affermazione sull’ipotesi che il 40 % delle importazioni dalla Cina sia effettuato principalmente da operatori commerciali/importatori, mentre i produttori dell’UE vendono i loro prodotti agli utilizzatori finali del settore dell’alluminio. EUSMET ha inoltre rilevato che alcuni produttori dell’Unione hanno effettuato vendite interaziendali, per cui esiste una differenza nello stadio commerciale.

(231)

In primo luogo, è opportuno ricordare che, come indicato al considerando 48, nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all’inchiesta. Il margine di undercutting è stato quindi stabilito in base ai dati disponibili. In secondo luogo, nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET non spiega come si possa stabilire la tipologia dell’acquirente in base ai dati a livello TARIC. In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da EUSMET, gli elementi di prova presenti nel fascicolo indicano che gli utilizzatori che hanno collaborato hanno effettuato un numero significativo di acquisti direttamente dalla Cina (senza operatori commerciali e/o distributori). In quarto luogo, la Commissione non ha preso in considerazione le vendite interaziendali, quindi non vi è alcuna differenza nello stadio commerciale. Pertanto le risultanze della Commissione durante l’inchiesta non supportano le affermazioni di EUSMET.

(232)

Inoltre l’undercutting di cui al considerando 229 è stato stabilito sulla base di tutte le importazioni dalla Cina. A scanso di equivoci, la Commissione ha riscontrato un undercutting del 9,2 % quando è stata presa in considerazione la totalità delle importazioni e dello 0,4 % quando sono state considerate solo le importazioni assoggettate a dazi.

(233)

La Commissione ha anche calcolato l’undercutting in assenza di dazi antidumping. Pur prendendo in considerazione le osservazioni successive alla divulgazione delle informazioni, la Commissione ha notato che nella versione divulgata, l’undercutting totale in assenza di dazi antidumping presentava un errore di trascrizione (cioè i dazi non erano in realtà completamente rimossi). Dopo aver corretto l’errore di trascrizione, la Commissione ha riscontrato un undercutting del 14,6 % quando è stata presa in considerazione la totalità delle importazioni e del 13,9 % quando sono state considerate solo le importazioni assoggettate a dazi.

(234)

Pertanto, sulla base degli elementi di prova presenti nel fascicolo e dell’analisi dei prezzi condotta dalla Commissione, le affermazioni di EUSMET riguardo al fatto che il margine era gonfiato sono state respinte.

5.4.   Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dalla Cina

(235)

Le importazioni di silicio da paesi terzi diversi dalla Cina (assoggettate a dazi e in regime di perfezionamento attivo) provengono principalmente da Norvegia, Brasile e Malaysia.

(236)

Il volume delle importazioni nell’Unione, le quote di mercato e i prezzi delle importazioni di silicio provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Norvegia

Volume (in tonnellate)

136 812

168 827

174 008

185 342

 

Indice

100

123

127

135

 

Quota di mercato (intervallo di valori)

[21 -26  %]

[35 -40  %]

[38 -43  %]

[39 -44  %]

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 960

1 860

1 809

1 787

 

Indice

100

95

92

91

Brasile

Volume (in tonnellate)

64 467

31 721

41 663

43 467

 

Indice

100

49

65

67

 

Quota di mercato (intervallo di valori)

[10 -15  %]

[5 -10  %]

[9 -14  %]

[9 -14  %]

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 973

1 857

1 567

1 537

 

Indice

100

94

79

78

Malaysia

Volume (in tonnellate)

0

748

17 713

25 747

 

Indice

n/d

n/d

n/d

n/d

 

Quota di mercato (intervallo di valori)

0  %

[0 -5  %]

[2 -6  %]

[5 -10  %]

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

 

1 594

1 519

1 569

 

Indice

 

100

95

98

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

86 527

85 740

53 865

44 843

 

Indice

100

99

62

52

 

Quota di mercato (intervallo di valori)

[15 -20  %]

[16 -21  %]

[10 -15  %]

[6 -11  %]

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 974

1 662

1 648

1 764

 

Indice

100

84

83

89

Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato

Volume (in tonnellate)

287 805

287 036

287 248

299 399

 

Indice

100

100

100

104

 

Quota di mercato (intervallo di valori)

[50 -55  %]

[60 -65  %]

[65 -70  %]

[65 -70  %]

 

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 967

1 800

1 726

1 729

 

Indice

100

92

88

88

Fonte: Eurostat.

(237)

I volumi delle importazioni dai paesi terzi sono aumentati del 4 % nel corso del periodo in esame. Dato il calo del 16 % del consumo dell’Unione nello stesso periodo, la quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi è aumentata del 24 % tra il 2018 e il PIR. La maggior parte di tali importazioni proveniva da Norvegia, Brasile e Malaysia. Tuttavia, mentre le importazioni dalla Norvegia sono cresciute del 35 %, le importazioni dal Brasile sono diminuite del 33 % e le importazioni dalla Malaysia, inesistenti nel 2018, hanno raggiunto una quota di mercato del 5-10 % nel PIR.

(238)

Il prezzo all’importazione in EUR per tonnellata dai paesi terzi è diminuito costantemente nel periodo in esame (una diminuzione complessiva del 12 %). Nel PIR i prezzi all’importazione dalla Norvegia, dal Brasile, dalla Malaysia e da tutti gli altri paesi terzi erano in media tutti più alti dei prezzi all’importazione dalla Cina.

5.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

5.5.1.   Osservazioni generali

(239)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

5.5.1.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(240)

Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell’Unione, nonché l’utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume della produzione (in tonnellate) (intervallo di valori)

[200 000 - 240 000 ]

[150 000 - 190 000 ]

[110 000 - 150 000 ]

[120 000 - 160 000 ]

Indice

100

78

66

71

Capacità produttiva (in tonnellate) (intervallo di valori)

[200 000 - 240 000 ]

[170 000 - 210 000 ]

[170 000 - 210 000 ]

[170 000 - 210 000 ]

Indice

100

84

84

83

Utilizzo degli impianti — Indice

100

93

78

86

Fonte: risposte al questionario.

(241)

Il volume della produzione è diminuito del 34 % tra il 2018 e il 2020, registrando un aumento pari al 5 % nel PIR. Complessivamente, durante il periodo in esame, il volume della produzione è diminuito del 29 %, per adeguarsi a una domanda minore. L’evoluzione del volume della produzione riflette anche un eccesso di offerta all’inizio del periodo in esame, evidente anche nel volume delle scorte finali nel 2018 (cfr. considerando 256), che è stato gradualmente ridotto.

(242)

Anche la capacità produttiva è diminuita, ma soprattutto tra il 2018 e il 2019 (16 %), ed è rimasta piuttosto stabile fino al PIR, quando è diminuita di un ulteriore 1 %. Poiché i volumi della produzione sono diminuiti più rapidamente rispetto alla capacità produttiva, nel periodo in esame l’utilizzo degli impianti è diminuito del 17 %.

5.5.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(243)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (intervallo di valori)

[150 000 - 190 000 ]

[120 000 - 160 000 ]

[100 000 - 140 000 ]

[110 000 - 150 000 ]

Indice

100

80

64

71

Quota di mercato (intervallo di valori)

[30 -35  %]

[25 -30  %]

[26 -31  %]

[27 -32  %]

Indice

100

90

80

85

Fonte: risposte al questionario.

(244)

Il volume delle vendite sul mercato dell’Unione ha seguito un andamento simile a quello della produzione, diminuendo costantemente del 36 % tra il 2018 e il 2020 e aumentando nel PIR, del 10 %. Nel complesso le vendite nell’Unione sono diminuite del 29 % nel periodo in esame. Nello stesso periodo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del 15 %.

5.5.1.3.   Crescita

(245)

Mentre il consumo è diminuito del 16 %, sia i volumi della produzione che le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 29 %, con una conseguente diminuzione della quota di mercato del 15 %. Le perdite dell’industria dell’Unione in termini di volume della produzione e di vendite sono state superiori alla contrazione del mercato.

5.5.1.4.   Occupazione e produttività

(246)

L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti —Indice

100

88

87

88

Produttività (tonnellata/dipendente) —Indice

100

88

75

81

Fonte: risposte al questionario.

(247)

In linea con l’andamento della capacità, tra il 2018 e il 2019 l’occupazione è diminuita del 12 % per rimanere poi piuttosto stabile fino al PIR. Poiché la produzione è diminuita a un ritmo ancora più sostenuto (29 %), tra il 2018 e il PIR la produttività è diminuita del 19 %.

5.5.1.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(248)

Nonostante la riduzione dei livelli delle quantità importate dalla Cina, le importazioni oggetto di dumping al 39,4 % hanno avuto un impatto negativo sui risultati dell’industria dell’Unione, rendendone difficile anche la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

5.5.1.6.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(249)

Nel periodo in esame la media dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (EUR/tonnellata)

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo —Intervalli di valori

[2 000 -2 200 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo —Indice

100

88

85

87

Costo unitario di produzione —Intervalli di valori

[1 800 -2 000 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

[1 700 -1 900 ]

Costo unitario di produzione —Indice

100

99

92

95

Fonte: risposte al questionario.

(250)

Il prezzo unitario di vendita dell’industria dell’Unione praticato ad acquirenti indipendenti nell’Unione è diminuito del 12 % nel 2019 rispetto al 2018 per poi diminuire ulteriormente di 1 punto percentuale tra il 2019 e il PIR.

(251)

A differenza del prezzo unitario di vendita, il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è rimasto stabile nel 2019 ed è diminuito del 5 % tra il 2019 e il PIR. Ciò riflette in parte la decisione di alcuni produttori di chiudere alcuni forni, in considerazione dell’eccesso di offerta derivante dalla minore domanda.

(252)

Di conseguenza, nel periodo in esame, il prezzo di vendita è diminuito del doppio (13 %) rispetto al costo di produzione (5 %).

5.5.1.7.   Costo del lavoro

(253)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR) — Indice

100

92

86

88

Fonte: risposte al questionario.

(254)

Il costo medio del lavoro per dipendente è diminuito del 12 % durante il periodo in esame. I bonus erogati ai dipendenti nel 2018 e il programma di previdenza sociale nei periodi di minore produzione spiegano l’andamento dei costi medi.

5.5.1.8.   Scorte

(255)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (in tonnellate) —Indice

100

79

65

9

Scorte finali in percentuale della produzione —Indice

100

101

98

13

Fonte: risposte al questionario.

(256)

Le scorte finali sono diminuite del 91 % nel periodo in esame. Tale riduzione è dovuta principalmente al fatto che nel 2018 le scorte erano elevate in termini di volumi, poiché la minore domanda di silicio all’inizio del periodo in esame aveva creato un eccesso di offerta nell’Unione.

(257)

Analogamente il rapporto tra le scorte finali e i volumi di produzione è diminuito dell’87 % tra il 2018 e il PIR.

5.5.1.9.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(258)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2018

2019

2020

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato) (intervallo di valori)

[5  %-10  %]

[–6  %-–1  %]

[0  %-5  %]

[0  %-5  %]

Indice

100

– 107

38

12

Flusso di cassa (EUR) — Indice

100

–11

104

38

Investimenti (EUR) — Indice

100

88

8

41

Utile sul capitale investito (intervallo di valori)

[70  %-75  %]

[–70  %-–75  %]

[0  %-5  %]

[–15  %-20  %]

Indice

100

– 105

6

–29

Fonte: risposte al questionario.

(259)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sotto forma di percentuale sul fatturato delle stesse vendite. Da una situazione di redditività positiva nel 2018, l’industria dell’Unione ha iniziato a registrare perdite nel 2019. Sebbene la redditività media sia lentamente migliorata nel 2019 e nel 2020, nel complesso l’industria dell’Unione ha registrato una riduzione dell’88 % della redditività nel corso del periodo in esame.

(260)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha registrato un andamento al ribasso, con un calo del 111 % nel 2019, per poi crescere di nuovo del 124 % nel 2020 e diminuire di nuovo del 66 % nel PIR. Nonostante l’aumento, durante il PIR il flusso di cassa è rimasto comunque inferiore del 62 % rispetto ai livelli del 2018, principalmente a causa della significativa diminuzione delle vendite di un produttore dell’Unione durante il periodo in esame.

(261)

Il livello degli investimenti è sceso a un livello molto basso nel 2020 per poi riprendersi leggermente nel PIR. Nel complesso, nel periodo in esame, gli investimenti si sono più che dimezzati. Circa il 70-80 % degli investimenti riguarda la sostituzione di alcune attrezzature da parte di uno dei produttori. Più in generale, come reazione al calo della domanda, le società hanno ridotto le attività utilizzate per la produzione durante il periodo in esame fino al PIR, quando sono stati effettuati alcuni investimenti in seguito ai segnali di ripresa della domanda.

(262)

L’utile sul capitale investito necessario per produrre silicio sul totale delle vendite di silicio ha seguito il calo dei profitti.

5.6.   Conclusioni sul pregiudizio

(263)

Tutti gli indicatori di pregiudizio, a parte i livelli delle scorte, hanno mostrato un andamento negativo durante il periodo in esame. In un contesto di calo della domanda (16 %), sia le vendite che la produzione sono diminuite in misura maggiore (29 %). Ciò ha portato a una diminuzione simile della capacità (17 %) e dell’occupazione (12 %). Poiché il calo della produzione è stato più rapido (29 %) rispetto al calo della capacità e dell’occupazione, anche l’utilizzo degli impianti e la produttività hanno subito un calo durante il periodo in esame.

(264)

Nello stesso periodo anche i prezzi medi unitari sono diminuiti (13 %). Di conseguenza, nonostante una riduzione dei costi di produzione (5 %), la redditività è diminuita dell’88 %. Oltre alla redditività, anche gli investimenti, il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito sono diminuiti in modo significativo nel periodo in esame.

(265)

In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

6.   NESSO DI CAUSALITÀ TRA IL PREGIUDIZIO E LE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING DALLA CINA

(266)

In conformità dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione, in particolare le importazioni da paesi terzi.

(267)

Nel periodo in esame, i volumi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti passando dal 14 % del 2018 al 7 % del PIR. Tali importazioni sono state introdotte, durante il PIR, con livelli di prezzo inferiori del 9,2 %, se si considerano i dazi antidumping, o del 14,6 % se non si considerano i dazi, rispetto ai prezzi di vendita dell’Unione. In un contesto di mercato in contrazione durante il periodo in esame, le importazioni dal paese interessato hanno quindi continuato a esercitare una pressione sull’industria dell’Unione, la cui redditività è rimasta molto bassa per tutto il periodo in esame, raggiungendo talvolta livelli negativi.

(268)

Allo stesso tempo le importazioni da altri paesi, come la Norvegia e la Malaysia, hanno continuato ad aumentare e la loro quota di mercato è passata dal 53 % al 66 % tra il 2018 e il PIR. Le importazioni provenienti da tali paesi sono state vendute a prezzi inferiori o prossimi a quelli delle importazioni cinesi comprensive di dazi, contribuendo così anch’esse alla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Pertanto l’effetto delle importazioni da paesi terzi sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione, in particolare in termini di redditività, attenua in una certa misura il nesso di causalità tra il pregiudizio e le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

(269)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione, mentre le importazioni da paesi terzi hanno attenuato in una certa misura il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

(270)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha sostenuto che la Commissione ha seguito un approccio da «lista di controllo» nella sua valutazione del pregiudizio e non ha preso in considerazione elementi di prova contrastanti, come quelli che suggeriscono che le importazioni cinesi non costituivano la spiegazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. In particolare, EUSMET ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto degli elementi di prova relativi al fatto che i) nel periodo in esame il volume delle importazioni cinesi si è ridotto; ii) non vi era alcuna correlazione tra i volumi e i prezzi delle importazioni di silicio cinese sulla situazione dell’industria dell’Unione; iii) la flessione della produzione, dei volumi di vendita, dei prezzi di vendita e di altri indicatori finanziari dell’industria dell’Unione corrispondevano al periodo di contrazione della domanda e dei prezzi nell’Unione e a livello globale; iv) la maggior parte delle importazioni di silicio dalla Cina nel PIR avveniva in regime di perfezionamento attivo e riguardava essenzialmente le importazioni di silicio metallico di qualità speciale effettuate da uno dei membri di EUSMET; v) la Commissione non ha considerato le importazioni significative di silicio metallico dal Sudafrica nell’Unione durante il PIR; e che vi) la Commissione non spiega come il volume significativamente più elevato di importazioni norvegesi a prezzi inferiori a quelli dei produttori dell’UE non abbia influito sulla situazione economica dell’industria dell’Unione.

(271)

Dal considerando 269 appare evidente che la Commissione non ha attribuito alle importazioni cinesi il ruolo di spiegazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. La Commissione non ha neppure concluso che le importazioni cinesi oggetto di dumping fossero la causa principale e unica del calo dei prezzi dell’Unione. E, infine, la Commissione non ha trascurato il calo della domanda nell’Unione e a livello globale, come spiegato al considerando 218 e chiaramente riportato nella tabella 2. Tuttavia la Commissione ha concretamente osservato che tali importazioni cinesi, nonostante siano diminuite durante il periodo in esame, erano ancora a prezzi di dumping nel PIR e continuavano a essere inferiori ai prezzi dell’Unione, contribuendo così senza dubbio alla situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione.

(272)

Sebbene la Commissione convenga sul fatto che la maggior parte delle importazioni dalla Cina fosse in RPA, contesta il fatto che queste riguardassero una certa qualità di silicio utilizzata da uno dei membri di EUSMET. In effetti, anche supponendo che la totalità delle importazioni da parte dei membri di EUSMET durante il PIR fosse interamente di silicio di qualità speciale, queste ammonterebbero solo a meno della metà di tutte le importazioni dalla Cina effettuate in regime di perfezionamento attivo, o a meno di un terzo delle importazioni complessive dalla Cina, durante il PIR.

(273)

La Commissione ha preso in considerazione l’impatto delle importazioni dal Sudafrica, trattandolo però separatamente in quanto si tratta di volumi inferiori rispetto alle importazioni da altri paesi come la Norvegia, il Brasile e la Malaysia, per i quali sono stati forniti dati dettagliati. L’impatto delle importazioni dal Sudafrica, così come da altri Paesi esportatori minori, è comunque incluso nella cifra aggregata delle «altre importazioni» nella tabella 5.

(274)

Infine, la Commissione concorda con EUSMET sul fatto che la Norvegia, insieme ad altri paesi, tra cui la Cina, hanno contribuito alla situazione di pregiudizio dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. I volumi e i prezzi delle importazioni norvegesi sono chiaramente riportati nella tabella 5.

(275)

In conclusione, come spiegato al considerando 269, la Commissione ha attribuito il pregiudizio sia alle importazioni di silicio dalla Cina che da altri paesi terzi. Contrariamente a quanto sostenuto da EUSMET, la Commissione si è concentrata sull’analisi della reiterazione del pregiudizio, come descritto nei considerando da 276 a 294, individuando la probabile situazione in cui l’industria dell’Unione subirebbe un pregiudizio in caso di scadenza delle misure e di aumento delle importazioni dalla Cina agli attuali prezzi inferiori.

7.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(276)

La Commissione ha concluso al considerando 265 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, dato l’andamento decrescente dei volumi e della quota di mercato delle importazioni cinesi nel periodo in esame, la Commissione ha anche esaminato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, se vi fosse il rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

(277)

A tale proposito la Commissione ha esaminato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione, il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in assenza di misure antidumping e il loro impatto sull’industria dell’Unione.

(278)

La capacità e la capacità inutilizzata in Cina sono trattate nel considerando 188. A causa della omessa collaborazione dei produttori cinesi, le conclusioni dell’inchiesta si sono basate sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. La domanda di riesame ha stimato la capacità di produzione di silicio della Cina tra i 6 e gli 8 milioni di tonnellate all’anno e ha affermato che tale capacità di produzione è di gran lunga superiore al consumo totale mondiale. Ciò conferma le conclusioni dell’ultimo riesame in previsione della scadenza, secondo cui la Cina dispone di una significativa capacità inutilizzata che potrebbe essere impiegata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

(279)

L’attrattiva del mercato dell’Unione è trattata nei considerando da 201 a 204. Nel periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione era ben superiore al prezzo medio all’importazione del silicio cinese. Inoltre, poiché altri mercati sono rimasti chiusi a causa delle misure di difesa commerciale (58), mettendo a frutto le capacità inutilizzate, grosse quantità di esportazioni cinesi verrebbero probabilmente indirizzate verso l’Unione in caso di scadenza delle misure.

(280)

I livelli dei prezzi delle esportazioni cinesi verso l’Unione senza dazi antidumping rappresenterebbero un indicatore ragionevole dei futuri livelli dei prezzi verso il mercato dell’Unione. Utilizzando i dati del PIR, applicando solo i dazi convenzionali, l’undercutting raggiungerebbe il 14,6 % considerando tutte le importazioni e il 13,9 % considerando solo le importazioni assoggettate a dazi.

(281)

La pressione sui prezzi non consentirebbe all’industria dell’Unione di rimanere redditizia. Al contrario, in caso di scadenza delle misure, l’industria dell’Unione subirebbe un ulteriore deterioramento. In effetti, in assenza di misure, le importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi pregiudizievoli eserciterebbero probabilmente un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi di vendita nel mercato dell’Unione. L’industria dell’Unione sarebbe molto probabilmente costretta a ridurre i suoi prezzi di vendita, il che determinerebbe un’ulteriore perdita di redditività e, con ogni probabilità, importanti perdite nel breve termine.

(282)

In alternativa, se l’industria dell’Unione cercasse di aumentare i prezzi di vendita a livelli redditizi, considerando il notevole eccesso di capacità della Cina, le importazioni oggetto di dumping guadagnerebbero probabilmente una quota di mercato significativa nell’Unione, a scapito dell’industria dell’Unione.

(283)

Sebbene nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina si sia gradualmente ridotto, l’interesse dei produttori esportatori cinesi per il mercato dell’Unione è dimostrato dal persistere delle importazioni nel periodo in esame, nonostante le misure in vigore, a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione. Inoltre, come evidenziato nel considerando 206, i prezzi all’esportazione dalla Cina verso altri paesi (ossia 1 800 USD per tonnellata) erano inferiori ai prezzi medi all’esportazione verso l’Unione durante lo stesso anno (ossia 1 915 USD per tonnellata).

(284)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha ribadito la propria osservazione secondo cui la Commissione ha sovrastimato la capacità e la capacità inutilizzata in Cina.

(285)

La Commissione ha notato che EUSMET non ha fornito nuovi elementi di prova al riguardo e ha semplicemente ribadito le sue precedenti affermazioni. Come chiarito ai considerando da 191 a 195, le risultanze della Commissione sull’esistenza di una significativa capacità inutilizzata in Cina, che potrebbe essere utilizzata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure, rimangono invariate.

(286)

EUSMET ha osservato che l’analisi sull’attrattiva del mercato dell’Unione si basa sui prezzi all’esportazione del silicio cinese verso l’UE rispetto ad altri mercati. EUSMET ha richiesto la divulgazione di tali dati.

(287)

Come specificato al considerando 209, la Commissione ha basato le sue analisi sui dati estratti dal GTA, prontamente disponibili. I dati del GTA si basano su dati ottenuti dalle autorità doganali cinesi e sono stati utilizzati semplicemente come punto di partenza per confrontare i prezzi all’esportazione verso varie destinazioni.

(288)

EUSMET ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che, in caso di scadenza della misura, le importazioni cinesi avrebbero inondato il mercato dell’Unione. L’affermazione si basava sul fatto che durante la carenza di silicio tra il 2021 e il 2022 le importazioni cinesi nell’Unione non sono aumentate.

(289)

La Commissione ha ritenuto che la situazione dopo il PIR, in particolare il forte aumento della domanda e la conseguente carenza di offerta, fosse di natura temporanea. In effetti gli shock nella domanda e nell’offerta sono stati collegati alla pandemia di COVID-19, all’aggressione russa contro l’Ucraina e all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica (parte dei quali si sono verificati anche prima dell’aggressione russa contro l’Ucraina). Ciononostante non vi sono elementi a sostegno dell’argomentazione secondo cui non sono temporanei, né EUSMET lo ha dimostrato nelle sue osservazioni. La Commissione ha inoltre osservato che una situazione in cui la domanda aumenta temporaneamente è diversa da una in cui i dazi vengono eliminati in modo permanente. La reazione degli esportatori alla prima situazione non può essere considerata come un modello per la loro reazione alla seconda. Inoltre, sulla base delle considerazioni sulla capacità inutilizzata cinese e sull’attrattiva del mercato dell’Unione, la Commissione ritiene ancora che, in caso di scadenza delle misure, le importazioni di silicio cinese entrerebbero nel mercato dell’Unione in quantità significative a prezzi di dumping.

(290)

EUSMET ha inoltre affermato che l’ipotesi della Commissione secondo cui le importazioni cinesi sarebbero aumentate in caso di abrogazione delle misure era sbagliata, in quanto: i) il margine di undercutting è stato gonfiato; ii) la differenza tra le varie qualità del prodotto in esame non si riflette nell’analisi; iii) l’Unione non è il principale mercato cinese per le esportazioni; iv) il silicio metallico cinese non costituisce la spiegazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(291)

Nelle osservazioni sulla divulgazione delle informazioni non sono stati forniti nuovi elementi di prova a sostegno di tali affermazioni. Alla luce dei quattro elementi di cui sopra, affrontati nei precedenti considerando sul margine di undercutting (cfr. considerando 234), sulla differenziazione del prodotto (cfr. considerando 65), sul fatto che l’Unione non è il principale mercato di esportazione della RPC (cfr. considerando da 206 a 210) e sul nesso di causalità (cfr. considerando 275), le analisi della Commissione sui potenziali effetti in termini di volumi e prezzi delle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione, in caso di abrogazione delle misure, sono rimaste invariate.

(292)

EUSMET ha sostenuto che la Commissione non ha considerato lo sviluppo del mercato dopo il PIR e in particolare il forte aumento dei prezzi del silicio nell’Unione, la carenza globale di offerta, anche a livello di industria dell’Unione, che avrebbe portato il produttore dell’Unione a realizzare profitti significativi.

(293)

La Commissione ha ritenuto che sia l’andamento dei prezzi che la carenza globale di silicio dopo il PIR fossero tendenze temporanee, principalmente legate alla pandemia di COVID-19 e agli eventi geopolitici del 2021 e 2022. Gli elementi di prova forniti da EUSMET, tra cui le previsioni sull’aumento della domanda e dei prezzi del silicio, non indicano che la carenza globale di offerta o il forte aumento dei prezzi saranno di natura permanente.

(294)

Su tale base la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli nonché il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole.

8.   INTERESSE DELL’UNIONE

(295)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

8.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(296)

Tre produttori dell’Unione, che rappresentano il 100 % della produzione dell’Unione, hanno collaborato alla presente inchiesta. Come indicato al considerando 265, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base nonostante le misure in vigore.

(297)

Tali misure in vigore hanno ampiamente contenuto i volumi delle importazioni dalla Cina, che sono avvenute comunque a prezzi pregiudizievoli, inferiori a quelli dell’Unione, che quindi hanno contribuito ulteriormente alla condizione precaria dell’industria dell’Unione.

(298)

Infatti, in caso di abrogazione delle misure, i volumi delle importazioni dalla Cina probabilmente aumenterebbero e, data la capacità inutilizzata in Cina e l’attrattiva del mercato dell’Unione, la situazione economica dell’industria dell’Unione sarebbe ulteriormente compromessa, con conseguente ulteriore riduzione della produzione, delle vendite e dell’occupazione nell’Unione.

(299)

Ogni ulteriore deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione comporterebbe il rischio di un ridimensionamento della produzione o addirittura di una chiusura definitiva di siti produttivi nell’Unione. Si può quindi concludere che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della Cina sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

(300)

Interesse degli importatori indipendenti

(301)

Nessun importatore si è manifestato successivamente alla pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta.

(302)

Non vi sono pertanto elementi per ritenere che il mantenimento delle misure avrebbe un’incidenza negativa sugli importatori superiore all’impatto positivo delle misure.

8.2.   Interesse degli utilizzatori

(303)

La Commissione ha ricevuto le risposte di tre utilizzatori, due appartenenti al settore chimico (Wacker ed Evonik, che formano il consorzio EUSMET) e uno al settore dell’alluminio (Raffmetal). La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni dalla European Aluminium Association, che rappresenta l’intera catena del valore dell’industria dell’alluminio in Europa.

(304)

La European Aluminium Association, insieme a Raffmetal, sostiene il mantenimento delle misure esistenti. Tali utilizzatori hanno sottolineato che il silicio è un materiale essenziale per la produzione di alluminio. Se da un lato le misure antidumping hanno un impatto negativo sul costo di produzione degli utilizzatori, dall’altro le misure preservano la produzione di silicio nell’Unione. Gli utilizzatori beneficiano quindi di un approvvigionamento di silicio affidabile e geograficamente vicino.

(305)

EUSMET ha affermato che le misure antidumping non dovrebbero essere mantenute. Per questi utilizzatori il silicio ha un’importanza notevole e rappresenta un’ampia quota del costo delle materie prime. Tali utilizzatori importano dalla Cina e i dazi antidumping comportano un aumento dei loro costi di produzione per i prodotti a base di silicio. Gli stessi hanno inoltre affermato che l’effetto delle misure sugli utilizzatori del settore chimico sarebbe potenzialmente maggiore rispetto a quello delle industrie dell’alluminio.

(306)

Dalle informazioni fornite dai due utilizzatori che hanno collaborato e che fabbricano prodotti chimici emerge tuttavia che essi importano quantità significative in regime di perfezionamento attivo, venendo quindi in una certa misura esentati dall’applicazione del dazio antidumping. L’effetto delle misure su parte delle importazioni da questi utilizzatori è stato quindi considerato limitato.

(307)

EUSMET ha inoltre sottolineato la buona situazione finanziaria dei produttori dell’Unione, soprattutto dopo il PIR.

(308)

La Commissione osserva che l’apparente miglioramento della situazione finanziaria dei produttori dell’Unione coincide con la recente crescita globale della domanda di silicio. Tale sviluppo del mercato a breve termine, verificatosi in ogni caso dopo il PIR, non può essere considerato indicativo della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione, date in particolare le conclusioni di cui ai considerando 211, 212 e 294. Pertanto, dal momento che l’industria dell’Unione non si trova in una situazione economica stabile e che, in caso di scadenza delle misure, sarebbe soggetta al futuro impatto negativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, l’argomentazione è stata respinta.

(309)

EUSMET ha affermato che negli ultimi anni nell’UE la domanda di silicio è aumentata, mentre l’offerta è diminuita. EUSMET ha espresso preoccupazione per la sicurezza dell’approvvigionamento e in particolare per l’incapacità dell’industria dell’Unione di soddisfare pienamente la domanda dell’Unione. Ciò porterebbe a una situazione di non disponibilità del prodotto simile per soddisfare la domanda, la quale, soprattutto dopo il PIR, sta crescendo rapidamente. EUSMET ha inoltre sottolineato la forte concorrenza nei mercati dei prodotti derivati, dove i costi più elevati del silicio pongono EUSMET in una posizione di svantaggio concorrenziale rispetto ad altri produttori mondiali.

(310)

Dall’inchiesta è tuttavia emerso che esiste una varietà di fonti di silicio. In primo luogo, l’industria dell’Unione dispone di una capacità inutilizzata che può essere riattivata per soddisfare una futura crescita della domanda. Infatti, come mostrato nella tabella 2, anche se l’industria dell’Unione ha ridotto in parte la produzione e la capacità produttiva in risposta al calo del consumo di silicio, nell’Unione è ancora disponibile una notevole capacità libera (circa il 26 % nel PIR) nel caso in cui la domanda dovesse aumentare di nuovo. L’inchiesta ha mostrato che i forni che sono stati spenti potrebbero essere riattivati entro un periodo che va da due settimane a due mesi, a seconda del tempo di inattività.

(311)

È inoltre possibile reperire il silicio da altri paesi, come la Norvegia, la Malaysia, il Brasile e la Bosnia-Erzegovina. Come indicato al considerando 236, due terzi del silicio acquistato nell’Unione sono importati da Norvegia, Brasile, Malaysia e diversi altri paesi. La Commissione ha rilevato inoltre che le misure in vigore non hanno impedito alle importazioni cinesi di silicio di entrare nel mercato dell’Unione.

(312)

In conclusione, la combinazione tra le altre fonti di approvvigionamento e la capacità inutilizzata nell’Unione rappresenta una varietà diversificata di opzioni per gli utilizzatori di silicio dell’Unione. L’argomentazione non ha potuto pertanto essere accolta.

(313)

EUSMET ha sostenuto che le misure dovrebbero essere abrogate anche in considerazione del fatto che la Commissione ha inserito il silicio nell’elenco delle materie prime essenziali (59) in virtù della sua importanza economica e del rischio di approvvigionamento. EUSMET ha affermato che il mantenimento delle misure limiterebbe la quantità di silicio e la varietà di fonti disponibili sul mercato.

(314)

La Commissione concorda sul fatto che il silicio è essenziale per l’ecosistema industriale dell’Unione. Tuttavia la presenza di importazioni a prezzi di dumping sul mercato metterebbe notevolmente in pericolo l’industria dell’Unione e a lungo termine comprometterebbe l’affidabilità dell’approvvigionamento di silicio nell’Unione. Pertanto l’argomentazione è stata respinta.

(315)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET si è detta in disaccordo con le conclusioni della Commissione secondo cui il silicio di qualità speciale, necessario ad alcuni utilizzatori per la produzione di prodotti la cui domanda aumenterà in futuro, è disponibile in quantità sufficienti in mercati diversi da quello della RPC. EUSMET ha inoltre affermato che la maggior parte delle importazioni in RPA si riferisce a tale silicio di qualità speciale importato da uno dei suoi membri.

(316)

La Commissione ha constatato che i dazi sulle importazioni dalla RPC non sono proibitivi e che se gli utilizzatori hanno bisogno di una qualità speciale di silicio, questa rimane disponibile per l’importazione a condizioni di concorrenza leale.

(317)

Inoltre, come già chiarito al considerando 272, sulla base dei volumi Eurostat, la maggior parte delle importazioni in RPA si riferisce a importazioni diverse da quelle del membro di EUSMET che importa il silicio di qualità speciale, anche supponendo che tale membro acquisti il silicio di qualità speciale esclusivamente in RPA.

(318)

EUSMET ha affermato che il regime di perfezionamento attivo è rilevante solo nella misura in cui le merci vengono esportate e che non può essere utilizzato nell’ambito di diversi accordi di libero scambio dell’UE, tra cui quello tra UE e Giappone. Pertanto l’accesso all’RPA non riduce lo svantaggio concorrenziale subito dai membri di EUSMET.

(319)

Al considerando 306 la Commissione ha fatto riferimento al fatto che determinati volumi importati dai membri di EUSMET sono soggetti a RPA solo per sottolineare che una parte delle loro importazioni non era soggetta ai dazi e che questi ultimi avevano quindi un impatto limitato durante il PIR. La Commissione è consapevole del fatto che i membri di EUSMET non possono importare solo attraverso il regime di perfezionamento attivo e che le importazioni residue in regime normale effettuate dai membri di EUSMET sono soggette ai dazi e hanno un impatto sugli importatori. È tuttavia un dato di fatto che se una società è in grado di importare silicio in regime di perfezionamento attivo, ciò limita l’impatto dei dazi per gli utilizzatori interessati, anche se non limita tale impatto per l’intero volume così importato.

(320)

EUSMET ha osservato che la capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione non è sufficiente a soddisfare la crescente domanda di silicio nell’Unione. EUSMET ha inoltre evidenziato che, a causa dell’andamento dei prezzi dell’energia elettrica nell’Unione, i produttori dell’Unione non saranno in grado di aumentare l’utilizzo degli impianti.

(321)

La capacità inutilizzata nell’Unione è stata considerata significativa (26 % in media, pari a circa il 10 % del consumo attuale dell’Unione). Sono inoltre disponibili le importazioni di silicio da altre fonti, tra cui la Cina. EUSMET non ha neppure dimostrato che il potenziale aumento dei prezzi dell’energia elettrica non sarebbe stato accompagnato da un aumento del prezzo di vendita del silicio, cosa che avrebbe permesso di aumentare l’utilizzo degli impianti dei produttori dell’Unione. Poiché l’energia elettrica è una componente importante dei costi di produzione, è probabile che vi sia una correlazione tra i due elementi, l’argomentazione è pertanto respinta.

(322)

EUSMET ha sostenuto che, in primo luogo, la Commissione non ha considerato l’aumento della domanda per il periodo successivo al PIR. In particolare, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che la domanda del silicio di qualità speciale non prodotto nell’Unione e proveniente per lo più dalla RPC aumenterà. In secondo luogo, la Commissione non avrebbe considerato la carenza di silicio subito dopo il PIR. In terzo luogo, la Commissione non ha considerato l’aumento della concorrenza per gli utilizzatori dell’Unione da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») e della RPC. In quarto luogo, la Commissione non ha considerato gli effetti delle sanzioni sulle esportazioni russe.

(323)

La Commissione ha tenuto conto della situazione dopo il PIR e, come concluso al considerando 293, ha ritenuto che fosse di natura temporanea.

(324)

La Commissione concorda inoltre con EUSMET sul fatto che gli utilizzatori dell’Unione hanno bisogno di diversità e sicurezza dell’approvvigionamento per garantire la continuità della produzione. La diversità e la sicurezza non saranno tuttavia possibili se i produttori dell’Unione saranno estromessi dall’attività a causa delle importazioni pregiudizievoli di silicio dalla Cina a prezzi di dumping.

(325)

Per quanto riguarda l’aumento della concorrenza da parte del Regno Unito, la Commissione osserva che EUSMET non ha fornito informazioni sufficienti per misurarne l’impatto, pertanto tale argomentazione è respinta.

(326)

Per quanto riguarda gli effetti delle sanzioni nei confronti della Russia, la Commissione ha osservato che ciò ridurrà ulteriormente le potenziali fonti di silicio sul mercato dell’Unione. Tuttavia, in base ai dati del PIR, la Russia rappresentava solo il 2 % delle importazioni totali di silicio nell’Unione. Data l’entità delle importazioni russe e la disponibilità di altre fonti a livello globale, la Commissione ha ritenuto che nel lungo periodo l’impatto sugli utilizzatori di silicio non sarà elevato.

(327)

EUSMET ha infine sottolineato che i produttori di silicio metallico in diversi paesi del mondo non intendono aumentare le vendite ai membri di EUSMET a causa del timore di misure antidumping.

(328)

Tale affermazione non è stata avvalorata da alcun fatto o elemento di prova concreto che dimostri che i fornitori al di fuori dell’Unione negheranno l’approvvigionamento. La Commissione ha infatti notato una continuazione delle importazioni da paesi terzi e in alcuni casi persino un loro aumento, durante il periodo in esame.

(329)

A conti fatti l’effetto positivo delle misure sull’industria dell’Unione e sugli utilizzatori dell’industria dell’alluminio supera quindi il limitato impatto negativo delle misure in vigore sugli altri utilizzatori.

8.3.   Conclusione relativa all’interesse dell’Unione

(330)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di silicio originario della Cina.

9.   MISURE ANTIDUMPING

(331)

In base alle conclusioni sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, le misure antidumping sul silicio proveniente dalla Cina dovrebbero essere mantenute.

(332)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società che godono di dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(333)

Sebbene la presentazione di tale fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura e ne constatino la conformità a tutti i requisiti di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(334)

Qualora, dopo l’istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

(335)

Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(336)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica della propria denominazione. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (60). La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(337)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale divulgazione delle informazioni. Solo una parte interessata, EUSMET, ha presentato osservazioni.

(338)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni, EUSMET ha chiesto che, in caso di conferma delle misure, queste siano limitate a un periodo di due anni, in considerazione delle mutate circostanze del mercato, sia per quanto riguarda la domanda che l’offerta, e della forte dipendenza dell’Unione dalle importazioni di determinati tipi di silicio.

(339)

La Commissione ha tuttavia osservato che non emerge nulla nei dati del PIR a sostegno di tale conclusione. Inoltre, come discusso nei considerando 289 e 293, gli sviluppi successivi al PIR sembrano essere di natura temporanea. In ogni caso, laddove vi siano circostanze particolari che giustifichino una rivalutazione della situazione in futuro, è possibile richiedere un riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(340)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (61), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(341)

Il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere sulle misure di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio, attualmente classificato con il codice NC 2804 69 00, originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Datong Jinneng Industrial Silicon Co., Pingwang Industry Garden, Datong, Shanxi

16,3  %

A971

Tutte le altre società

16,8  %

A999

3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni da «tutte le altre società» originarie della Repubblica popolare cinese, come indicato nel paragrafo 2, è esteso alle importazioni del prodotto descritto nel paragrafo 1 spedito dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea (codice TARIC 2804690010) e alle importazioni del prodotto descritto nel paragrafo 1 spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan (codice TARIC 2804690020).

4.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio fissata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figura una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura, identificato per nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1077 della Commissione, del 1o luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(4)  Regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio, del 15 gennaio 2007, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento (CE) n. 398/2004 sulle importazioni di silicio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio provenienti dalla Repubblica di Corea indipendentemente dal fatto che siano o meno dichiarate come originarie della Repubblica di Corea (GU L 13 del 19.1.2007, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio, del 3 aprile 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 1).

(6)  GU C 331 del 7.10.2020, pag. 13.

(7)  GU C 258 del 2.7.2021, pag. 8.

(8)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017, consultabile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(9)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2535

(10)  GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1; regolamento (CEE) n. 2200/90 del Consiglio, del 27 luglio 1990, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio metallico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 198 del 28.7.1990, pag. 57).

(11)  GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1.

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione, del 30 giugno 2020, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 2).

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1811 della Commissione, del 14 ottobre 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 366 del 15.10.2021, pag. 17).

(14)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 54 a 60 e da 111 a 115; regolamento (UE) 2021/1811, considerando da 58 a 63 e 85.

(15)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 61 a 64; regolamento (UE) 2021/1811, considerando 44.

(16)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 66 a 69; regolamento (UE) 2021/1811, considerando da 46 a 48. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario cinese, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Tali norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di silicio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(17)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 70 a 80; regolamento (UE) 2021/1811, considerando da 49 a 58.

(18)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 81 a 86; regolamento (UE) 2021/1811, considerando 59.

(19)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 87 a 90; regolamento (UE) 2021/1811, considerando 60.

(20)  Regolamento (UE) 2020/909, considerando da 91 a 110; regolamento (UE) 2021/1811, considerando 61.

(21)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2 del 20 dicembre 2017, consultabile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(22)  Cfr. la relazione annuale 2021 di Xiamen ITG Group, pag. 261 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-21/600755_20220421_2_cFJgASUK.pdf (consultato il 12 luglio 2022).

(23)  http://www.itg.com.cn/en/company/about (consultato il 12 luglio 2022).

(24)  www.ixin.com/company/472df966-2141-41bc-8209-66d37f0c2d88 (consultato il 27 aprile 2022), www.shpcoic.org.cn/Site/Home/_InfoShow?Info_ID=6720&Infoitem_ID=60 (consultato il 27 aprile 2022).

(25)  www.itgholding.com.cn/en/company/organization (consultato il 27 aprile 2022).

(26)  www.puyuan.com (consultato il 27 aprile 2022).

(27)  www.itgholding.com.cn/cn/News/Detail/4244 (consultato il 27 aprile 2022)

(28)  www.puyuan.com/puyuan/djdt11/971216/index.html (consultato il 27 aprile 2022).

(29)  www.siliconchina.org/about/rules/index.html (consultato il 27 aprile 2022).

(30)  Ibidem, articolo 3.

(31)  Ibidem, articolo 21.

(32)  Cfr. il 14o piano quinquennale sullo sviluppo delle industrie strategiche ed emergenti della provincia del Fujian (in cui si trova la sede centrale dell’ITG Xiamen Group): http://www.qg.gov.cn/zwgk/zcfg/sjfgwj/202112/P020211207803152129885.pdf (consultato il 28 aprile 2022). Si veda inoltre, ad esempio, il Catalogo dei quattro elementi essenziali per 10 industrie chiave, un documento strategico diffuso nel 2016 nel contesto della strategia Made in China 2025; disponibile all’indirizzo: http://www.cm2025.org/show-14-126-1.html (consultato il 28 aprile 2022).

(33)  Relazione, capitolo 10, pagg. da 221 a 230.

(34)  Pareri relativi all’ulteriore approfondimento della riforma del sistema elettrico, pubblicati il 15 marzo 2015 dal comitato centrale del PCC e dal Consiglio di Stato (ZhongFa [2015] n. 9) https://chinaenergyportal.org/en/opinions-of-the-cpc-central-committee-and-the-state-council-on-further-deepening-the-reform-of-the-electric-power-system-zhongfa-2015-no-9/ (consultato l’8 aprile 2022).

(35)  https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201202_1252094.html (consultato l’8 aprile 2022).

(36)  In particolare: «I dipartimenti degli enti locali, in coordinamento con l’ente distaccato dell’amministrazione nazionale dell’energia, riferiscono tempestivamente alla commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e all’amministrazione nazionale per l’energia in merito alla firma di contratti a medio e lungo termine nonché alle questioni pertinenti, e garantiscono il collegamento tra la firma dei contratti a medio e lungo termine e l’energia a pronti».

(37)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-01/06/content_5577440.htm (consultato l’8 aprile 2022).

(38)  Relazione, capitolo 10.

(39)  Relazione, capitolo 12, pag. 269.

(40)  Consultabile sul sito web della NEA: www.nea.gov.cn/2021-05/18/c_139953498.htm (consultato il 13 aprile 2022).

(41)  Comunicazione della NDRC n. 902 (2020) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202012/t20201207_1252389.html?code=&state=123 (consultato il 13 aprile 2022).

(42)  Comunicazione 338 (2021); disponibile all’indirizzo: www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202104/t20210429_1278643.html (consultato il 13 aprile 2022).

(43)  Cfr. l’articolo del sito Nasdaq (originale di Reuters, Beijing Newsroom), China grants one-year trial extensions at 15 coal mines to boost output del 4 agosto 2021 disponibile all’indirizzo: https://www.nasdaq.com/articles/china-grants-one-year-trial-extensions-at-15-coal-mines-to-boost-output-2021-08-04 (consultato il 13 aprile 2022).

(44)  Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto (https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income).

(45)  In assenza di produzione del prodotto simile in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto simile.

(46)  «Non più utilizzato o praticato; antiquato, superato» (Oxford English Dictionary).

(47)  https://www.dosm.gov.my/v1/index.php (consultato il 26 aprile 2022).

(48)  https://bit.ly/3vJD5On (consultato il 26 aprile 2022).

(49)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 (consultato il 26 aprile 2022).

(50)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

(51)  https://www.dosm.gov.my/v1/index.php

(52)  https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1

(53)  http://www.pmbtechnology.com/investors-relation

(54)  Salvato come file t22.003563, file TRON da 171 a 176.

(55)  GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1, considerando 66.

(56)  GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1, considerando 218.

(57)  Per motivi di riservatezza è indicato un intervallo di valori.

(58)  Australia, Canada e Stati Uniti d’America hanno adottato misure antidumping o antisovvenzioni contro le importazioni di silicio dalla Cina.

(59)  Cfr. il secondo elenco delle materie prime essenziali [COM(2014) 297 final del 26 maggio 2014], il terzo elenco [COM(2017) 490 final] nonché l’ultimo [COM(2020) 474 final] che è stato pubblicato a settembre 2020.

(60)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België

(61)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


12.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/127


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1395 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2022

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Apertura

(1)

Il 24 giugno 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

(2)

La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 12 maggio 2021 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di alcuni acciai anticorrosione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

1.2.   Parti interessate

(3)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Russia e della Turchia, gli importatori e gli utilizzatori noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.

(4)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto un’audizione con un produttore esportatore turco il 17 settembre 2021.

1.3.   Campionamento

(5)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.3.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(6)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base ai volumi della produzione e delle vendite nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Tale campione provvisorio era composto da tre produttori dell’Unione con sede in tre Stati membri diversi. Il campione rappresentava oltre il 23 % della produzione e delle vendite nell’Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio (3). Nessuna parte ha presentato osservazioni entro il termine indicato.

(7)

Durante la visita di verifica presso i locali di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è risultato che la società aveva erroneamente incluso nella sua risposta al questionario per la legittimazione ad agire e nella sua risposta al questionario antidumping una quota significativa di dati concernenti prodotti non rientranti nell’ambito dell’inchiesta. Al fine di garantire che tale situazione non incidesse sulla rappresentatività del campione, la Commissione ha deciso di mantenere nel campione la società interessata e di includere nel campione un’ulteriore società. Il campione definitivo così stabilito era costituito da quattro produttori dell’Unione, con sede in tre Stati membri diversi, che rappresentavano circa il 25 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione definitivo (4). Nessuna parte ha presentato osservazioni entro il termine indicato.

1.3.2.   Campionamento degli importatori

(8)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(9)

Nessuna delle società che hanno presentato l’allegato dell’avviso di apertura entro il termine stabilito ha indicato importazioni del prodotto in esame. La Commissione ha deciso di rinunciare al campionamento. Non sono pervenute osservazioni in merito a tale decisione.

1.3.3.   Campionamento dei produttori esportatori della Russia

(10)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Russia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla Missione permanente della Federazione russa presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(11)

Tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della Russia, che rappresentano circa il 98 % del volume totale delle esportazioni russe del prodotto in esame verso l’Unione, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due società basandosi sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità russe sono stati consultati in merito alla selezione del campione.

(12)

La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito al campione da PJSC Novolipetsk Steel. La società ha segnalato che vi erano validi motivi giuridici per condurre l’inchiesta su tre produttori esportatori, anziché su due, in particolare qualora una delle società inizialmente incluse nel campione ritirasse la propria collaborazione. Un eventuale ritiro complicherebbe la determinazione del margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione.

(13)

La società ha sottolineato inoltre che la Commissione ha incluso nel campione il produttore esportatore russo PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works e la sua controllata MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. in Turchia. La società ha asserito che i due produttori esportatori collegati condividevano una parte dei rispettivi canali di vendita. Tale circostanza ridurrebbe il carico di lavoro della Commissione, consentendo quindi di condurre l’inchiesta su NLMK.

(14)

In seguito all’analisi delle osservazioni di NLMK, la Commissione ha ritenuto giustificate in particolare le argomentazioni di cui al considerando 12 e ha deciso di rinunciare al campionamento per quanto concerne i produttori esportatori della Russia. La Commissione ha informato in merito alla sua decisione la società in questione e le autorità della Russia.

1.3.4.   Campionamento dei produttori esportatori della Turchia

(15)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla Missione della Turchia presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(16)

Otto produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della Turchia, che rappresentano circa il 100 % del volume totale delle esportazioni turche del prodotto in esame verso l’Unione, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società basandosi sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni in merito alla proposta di campionamento. Il campione definitivo così stabilito rappresentava il 62,6 % del volume totale delle esportazioni turche del prodotto in esame verso l’Unione.

1.4.   Esame individuale

(17)

Un produttore esportatore della Turchia ha richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha stabilito che l’esame di tale richiesta sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Tale considerazione è dovuta alla struttura aziendale complessa della società in questione. La richiesta di esame individuale è stata pertanto respinta.

1.5.   Risposte al questionario

(18)

La Commissione ha inviato un questionario al denunciante e ha chiesto ai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione (5), ai tre produttori esportatori della Russia e ai tre produttori esportatori della Turchia inclusi nel campione di compilare i questionari pertinenti messi a disposizione online (6) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

(19)

Sono pervenute risposte al questionario dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione, dal denunciante, dai tre produttori esportatori della Russia, dai tre produttori esportatori della Turchia inclusi nel campione e dal produttore esportatore della Turchia che ha richiesto l’esame individuale.

1.6.   Visite di verifica

(20)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping, il conseguente pregiudizio e l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

 

produttori dell’Unione:

Acciaieria Arvedi SpA, Cremona, Italia

ArcelorMittal Poland, Dabrowa Górnicza, Polonia

Marcegaglia Carbon Steel SpA, Gazoldo degli Ippoliti, Italia

U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice, Slovacchia;

 

operatori commerciali e importatori collegati ai produttori esportatori della Russia:

MMK Steel Trade AG, Lugano, Svizzera

NLMK Trading SA, Lugano, Svizzera

Severstal Export GmbH («SSE»), Manno, Svizzera

SIA Severstal Distribution (Severstal Distribution Europe, «SDE»), Riga, Lettonia.

(21)

La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle parti indicate di seguito:

 

associazione di produttori dell’Unione:

Eurofer, Bruxelles, Belgio;

 

produttori esportatori della Russia:

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works («MMK»), Magnitogorsk, Russia

Novolipetsk Steel («NLMK»), Lipetsk, Russia

PAO Severstal («PAOS»), Cherepovets, Russia;

 

operatori commerciali nazionali collegati ai produttori esportatori della Russia:

LLC Torgovy dom MMK («TD MMK»), Magnitogorsk, Russia

Novolipetsk Steel Service Center LLC («NSSC»), Lipetsk, Russia

Torgovy dom NLMK LLC («NLMK Shop»), Mosca, Russia

JSC Severstal Distribution (Severstal Distribution Russia, «SDR»), Cherepovets, Russia;

 

produttori esportatori della Turchia:

MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. («MMK Turkey»), Dortyol, Turchia

TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(«Tatmetal»), Istanbul, Turchia

Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş. («Tezcan»), Kartepe-Kocaeli, Turchia.

1.7.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

(22)

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

(23)

L’associazione turca CIB e diversi produttori esportatori hanno ritenuto che la scelta del periodo dell’inchiesta e del periodo in esame fosse distorta. A loro parere i periodi sono inadeguati, poiché il 2017 è stato un anno relativamente positivo per il settore dell’acciaio, mentre il 2020 ha risentito negativamente della pandemia di COVID-19. Secondo quanto asserito, il confronto tra i due estremi non sarebbe rappresentativo dei risultati e della situazione dell’industria dell’Unione. Alcuni hanno chiesto un’analisi trimestrale per un confronto migliore.

(24)

La Commissione ha respinto le argomentazioni, poiché sia il periodo in esame sia il periodo dell’inchiesta erano appropriati, tenuto conto della data di presentazione della denuncia e delle norme applicabili. In ogni caso, l’analisi della Commissione non è basata su un confronto tra l’anno di riferimento e il periodo dell’inchiesta, bensì sulle tendenze in tutto il periodo in esame, e comprende fattori che possono incidere sul mercato degli acciai anticorrosione («AAC») nell’Unione, tenendone conto nell’inchiesta come evidenziato, tra l’altro, nella sezione 5.

(25)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno espresso disaccordo con la posizione della Commissione. A loro parere, la Commissione avrebbe dovuto considerare gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta, poiché durante i primi otto mesi del 2021 i prezzi dei prodotti galvanizzati per immersione a caldo, che comprendono gli AAC, nonché il margine medio dei prodotti in acciaio galvanizzati per immersione a caldo rispetto ai rotoli (coils) laminati a caldo, sarebbero aumentati notevolmente nell’Unione. Nel contempo, nel 2021 i livelli di produzione dell’industria dell’Unione sarebbero stati riportati ai livelli del 2019. Con riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa Rusal Armenal ZAO/Consiglio (7), tali parti hanno affermato che questi sviluppi costituiscono nuovi fatti che rendono manifestamente inadeguata la prevista istituzione di un dazio antidumping e devono essere considerati dalla Commissione anche ampliando il periodo dell’inchiesta fino a comprendere il 2021 e il primo trimestre del 2022.

(26)

La Commissione ha esaminato l’argomentazione. Secondo quanto constatato, l’aumento dei prezzi di vendita nel 2021 in quanto tale non è indicativo di un miglioramento, di qualsivoglia entità, della redditività dell’industria dell’Unione. Di fatto, la Commissione ha rilevato che un aumento dei prezzi può esercitare un effetto positivo sulla situazione dell’industria rispetto all’esercizio precedente solo se è notevolmente superiore all’aumento dei costi nello stesso periodo. Non sono stati presentati elementi di prova al riguardo. Per quanto concerne la produzione, la Commissione ha riconosciuto che nel 2021 alcuni produttori hanno incontrato difficoltà a soddisfare la forte domanda sul mercato degli AAC in determinati momenti, in particolare all’inizio dell’anno. La Commissione ha tuttavia sottolineato che si è trattato di un fenomeno temporaneo e che non disponeva di informazioni indicanti che ciò riguarderebbe l’industria nel suo complesso. La Commissione ha pertanto concluso che nessuna delle argomentazioni invocate dalle parti interessate dimostrava che i nuovi sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta renderebbero manifestamente inadeguata la prevista istituzione di un dazio antidumping. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

1.8.   Mancata istituzione di misure provvisorie

(27)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, il termine per l’istituzione di misure provvisorie era il 23 febbraio 2022. Il 26 gennaio 2022, in conformità dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie, dando loro l’opportunità di presentare informazioni aggiuntive e/o di essere ascoltate. Nessuna parte ha presentato osservazioni o ha chiesto di essere ascoltata.

(28)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Russia ha osservato che non erano state istituite misure provvisorie; tale fatto dimostrava che l’industria dell’Unione era stabile e che non necessitava dell’intervento della Commissione per evitare il pregiudizio. La Commissione ha respinto tale argomentazione. A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, è possibile istituire misure provvisorie. La Commissione non è tuttavia obbligata a istituire misure provvisorie se l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio. Non è pertanto possibile trarre conclusioni in merito alla situazione dell’industria dell’Unione se la Commissione decide di non istituire misure provvisorie, bensì di procedere con l’inchiesta, come è avvenuto in questo caso.

(29)

Non essendo state istituite misure antidumping provvisorie, non è stata effettuata alcuna registrazione delle importazioni.

1.9.   Fase successiva della procedura

(30)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.

(31)

In seguito all’analisi dei dati raccolti e verificati, la Commissione ha informato MMK e PAOS della sua intenzione di applicare i dati disponibili a determinate parti delle loro risposte al questionario, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha dato alle società l’opportunità di presentare osservazioni. I motivi dell’applicazione dei dati disponibili e le osservazioni presentate dalle società sono trattati nella sezione 3.1.2 del presente regolamento.

(32)

Nel conseguimento delle sue risultanze definitive la Commissione ha considerato le osservazioni presentate dalle parti interessate.

(33)

La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acciai anticorrosione («AAC») originari della Russia e della Turchia («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

(34)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sono pervenute osservazioni dal denunciante, dal governo della Russia, dai tre produttori esportatori russi che hanno collaborato, dal governo della Turchia, dai tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato e dall’associazione turca degli esportatori di acciaio. Su richiesta, si sono tenute audizioni con MMK, NLMK, il governo della Turchia, Tezcan e l’associazione turca degli esportatori di acciaio. Le osservazioni trasmesse dalle parti e/o presentate durante le audizioni sono trattate nelle rispettive sezioni del presente regolamento.

(35)

In seguito alle ulteriori divulgazioni finali delle informazioni individuali, Tezcan e MMK hanno inoltre richiesto l’intervento del consigliere-auditore.

(36)

Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la CIB ha affermato che le misure antidumping dovrebbero essere sospese a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, a causa delle modifiche delle condizioni di mercato intervenute dopo la fine del periodo dell’inchiesta. In particolare, la CIB ha fatto riferimento alla brusca impennata dei prezzi degli AAC dalla fine del periodo dell’inchiesta, al netto miglioramento della redditività registrata da alcuni produttori dell’Unione da quel momento e alle sanzioni nei confronti della Russia, grazie alle quali il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione sarebbe improbabile.

(37)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, le misure possono essere sospese unicamente se il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione sarebbe improbabile. Il fascicolo della Commissione non contiene informazioni che dimostrino un miglioramento dell’industria dell’Unione, dopo la fine del periodo dell’inchiesta, tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio. Non è possibile concludere che l’industria dell’Unione non subisce più alcun pregiudizio unicamente sulla base del fatto che i prezzi degli AAC potrebbero essere aumentati dopo il periodo dell’inchiesta, benché sia stata accolta l’argomentazione della CIB secondo cui la redditività di «alcuni produttori dell’Unione» sarebbe aumentata. Di fatto, tali effetti possono essere dovuti alla stessa apertura dell’inchiesta e quindi si dissolverebbero rapidamente in caso di sospensione delle misure definitive. La Commissione può sospendere le misure solo in seguito a un’attenta analisi della situazione dell’industria dell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta e delle asserite modifiche delle condizioni di mercato, il che richiede la raccolta di informazioni dettagliate. Questa valutazione è di norma effettuata al di fuori del procedimento di indagine, in particolare quando simili argomentazioni sono presentate tardivamente e senza i necessari elementi di prova, come nel caso di specie.

(38)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Russia ha sostenuto che l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base con riguardo a due produttori esportatori russi non era giustificata, in quanto le società hanno dimostrato un comportamento collaborativo, hanno fornito ampie risposte al questionario e alla richiesta di ulteriori informazioni, compresi calcoli intermedi, e hanno apportato le correzioni richieste. Il governo della Russia ha inoltre rilevato che la corrispondenza relativa all’applicazione dell’articolo 18 è stata inviata oltre un mese dopo la conclusione delle verifiche e dei controlli incrociati a distanza.

(39)

La Commissione ha osservato che i motivi dell’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base sono stati debitamente comunicati e spiegati alle rispettive società dopo un’adeguata analisi di tutte le informazioni ricavate dalle risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni e raccolte durante le verifiche e i controlli incrociati a distanza. Per quanto riguarda PAOS, la questione è affrontata in dettaglio ai considerando da 93 a 109. Per quanto riguarda MMK, le motivazioni sono spiegate in generale ai considerando da 75 a 90 e più in dettaglio, per motivi di riservatezza, nella divulgazione delle informazioni specifica per la società. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della Russia in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto in esame

(40)

Il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati; placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio; passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura; contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio; presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, originari della Russia e della Turchia, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7210908092, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920020, 7225920030, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997013, 7226997093, 7226997094 («il prodotto in esame»).

Sono esclusi i seguenti prodotti:

quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi;

quelli solo laminati a caldo o a freddo.

(41)

Gli AAC sono prodotti rivestendo rotoli (coils), lamiere e nastri di acciaio laminati piatti mediante immersione in un bagno di metallo o lega metallica di zinco fusi. Il metallo di rivestimento si combina con il substrato di acciaio in una reazione metallurgica a formare una struttura di leghe a più strati, che dà origine a un rivestimento legato metallurgicamente all’acciaio. La superficie del prodotto è ulteriormente trattata con passivazione chimica per proteggere la superficie dall’umidità e per ridurre il rischio di formazione di prodotti di corrosione durante l’immagazzinamento e il trasporto.

(42)

Gli AAC sono impiegati prevalentemente nel settore edile in vari materiali edili di rivestimento, ma anche per la fabbricazione di elettrodomestici, nei processi di imbutitura profonda e di stampaggio e per la realizzazione di piccoli tubi saldati.

2.2.   Prodotto simile

(43)

Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

il prodotto in esame;

il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Russia e della Turchia; e

il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(44)

La Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

(45)

Un importatore ha chiesto che gli AAC di spessore inferiore a 0,40 mm («acciai sottili») fossero esclusi dall’ambito dell’inchiesta. La parte ha sostenuto che gli acciai sottili, a maggiore intensità di manodopera e più costosi, formano un segmento distinto prodotto in quantitativi insufficienti dall’industria dell’Unione. La parte ha aggiunto che l’esclusione degli acciai sottili non ridurrebbe l’effetto correttivo delle misure invocate dai denuncianti, mentre l’istituzione su di essi di misure antidumping danneggerebbe gli utilizzatori (impedendo loro l’accesso a tali prodotti a prezzi competitivi).

(46)

La Commissione ha giudicato prive di fondamento le motivazioni della richiesta, poiché nel complesso l’industria dell’Unione dispone di capacità produttiva per tutte le dimensioni di AAC richieste (8). La Commissione ha riscontrato inoltre che tutti i tipi di AAC, a prescindere dalle dimensioni o dal punto di importazione, sono prodotti in linee di galvanizzazione per immersione a caldo e condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, gli impieghi finali e l’intercambiabilità. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione.

(47)

Tezcan, un produttore turco, tra l’altro, di AAC rivestiti di alluminio-zinco («AAC AluZinc»), ha chiesto che gli AAC AluZinc fossero esclusi dall’ambito di applicazione delle misure. Secondo la parte, i prodotti AAC AluZinc costituiscono un segmento distinto degli acciai anticorrosione che non è in concorrenza con i prodotti realizzati dall’industria dell’Unione. La parte ha affermato che i prodotti AAC AluZinc non erano fabbricati nell’Unione in «quantità commercialmente sostenibili» e che il produttore dell’Unione di tale prodotto non era in grado di fornire la quantità di AAC AluZinc necessaria per soddisfare la domanda dell’Unione.

(48)

La Commissione ha giudicato prive di fondamento le motivazioni della richiesta in quanto, sebbene la produzione dell’Unione di AAC AluZinc fosse temporaneamente limitata, nel complesso l’industria dell’Unione dispone della capacità produttiva necessaria per gli AAC AluZinc. La Commissione ha constatato inoltre che tutti i tipi di AAC, indipendentemente dal loro rivestimento, sono prodotti in linee di galvanizzazione per immersione a caldo. Gli AAC AluZinc e gli AAC con altri rivestimenti condividono inoltre le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, gli impieghi finali e l’intercambiabilità (9). La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione.

(49)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tezcan ha ribadito la sua richiesta. Il produttore ha affermato che non esisteva una produzione dell’Unione in conseguenza della cattiva gestione finanziaria dell’unico produttore dell’Unione di AAC AluZinc. Tezcan ha insistito sul fatto che gli AAC AluZinc e zincati sono prodotti completamente diversi dal punto di vista fisico, chimico e tecnico, in particolare per quanto riguarda il processo di produzione degli AAC AluZinc e alcune caratteristiche dei prodotti AluZinc.

(50)

La Commissione ha giudicato prive di fondamento le motivazioni della richiesta di Tezcan, poiché il produttore citato da Tezcan disponeva di un piano aziendale sostenibile e restava una componente sana dell’industria dell’Unione. La Commissione aveva inoltre constatato che tutti i tipi di AAC, indipendentemente dal loro rivestimento, sono prodotti in linee di galvanizzazione per immersione a caldo, come riconosciuto anche da Tezcan nel rilevare che l’unico produttore dell’Unione di AAC AluZinc dispone di un’unica linea di galvanizzazione per immersione a caldo e di due crogioli, da utilizzare alternativamente a seconda che si intenda produrre AAC AluZinc o altri prodotti. Inoltre l’argomentazione indicante che non tutti i rivestimenti degli AAC presentano esattamente le stesse proprietà non pregiudica il fatto che gli AAC AluZinc e gli AAC con altri rivestimenti condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, gli impieghi finali e l’intercambiabilità (10). La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione.

3.   DUMPING

3.1.   Russia

3.1.1.   Valore normale

(51)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore che ha collaborato sono risultate rappresentative.

(52)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione.

(53)

La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

(54)

La Commissione ha stabilito che MMK non ha venduto un tipo di prodotto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno. Inoltre tutti e tre i produttori esportatori russi che hanno collaborato non hanno venduto affatto determinati tipi di prodotti sul mercato interno.

(55)

La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(56)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

a)

il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(57)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.

(58)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o

b)

la media ponderata dei prezzi di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(59)

Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che, a seconda del tipo di prodotto, dal 47 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di MMK, dal 43 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di NLMK e dal 24 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di PAOS erano remunerative e la relativa media ponderata dei prezzi di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato pertanto calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta o solo come media ponderata delle vendite remunerative.

(60)

Per i tipi di prodotto per cui la media ponderata dei prezzi di vendita era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di tale tipo di prodotto.

(61)

Nei casi in cui non risultavano vendite di un tipo di prodotto del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, oppure un tipo di prodotto non era venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha calcolato il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(62)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta; e

b)

la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta.

(63)

Per i tipi di prodotto non venduti in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le transazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

(64)

Il costo di produzione è stato adeguato, laddove giustificato a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Tutti e tre i produttori esportatori che hanno collaborato acquistavano determinate materie prime da fornitori collegati. La Commissione ha esaminato se tali materie prime fossero acquistate a prezzi in linea con le normali condizioni di mercato e, ove necessario, ha adeguato il costo di produzione per riflettere adeguatamente i costi connessi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

(65)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, NLMK ha affermato che tali adeguamenti non erano giustificati, in particolare poiché la Commissione non ha tenuto conto dell’effetto dell’inclusione del costo del trasporto nel prezzo delle materie prime esaminate, vendute a NLMK e ad acquirenti indipendenti con diverse condizioni di consegna, benché questa informazione fosse disponibile. La Commissione ha accolto l’argomentazione concernente talune materie prime e ha rivisto di conseguenza il valore normale. Il calcolo modificato è stato comunicato alla società.

(66)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, PAOS ha osservato che l’adeguamento del costo delle materie prime a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base era illegale. La società ha sostenuto in particolare che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base consentiva alla Commissione di discostarsi dai documenti contabili della società in due situazioni: a) qualora i documenti contabili non fossero stati conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e b) qualora i documenti contabili non avessero espresso adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Per quanto riguarda la seconda situazione, la società ha fatto riferimento al punto 6.97 della relazione dell’organo d’appello nella controversia Ucraina — Nitrato di ammonio (Russia) (11), secondo cui «la seconda condizione nella prima frase dell’articolo 2.2.1.1 [dell’accordo antidumping dell’OMC] si riferisce al fatto che i documenti contabili tenuti dall’esportatore o produttore oggetto dell’inchiesta esprimono o riproducono in misura adeguata e sufficiente quei costi sostenuti dall’esportatore o produttore oggetto dell’inchiesta che hanno un rapporto reale con la produzione e la vendita dello specifico prodotto considerato».

(67)

La Commissione ha rilevato che il punto 6.97 della relazione dell’organo d’appello nella controversia Ucraina — Nitrato di ammonio (Russia) dovrebbe essere considerato nel contesto fornito dai punti che lo precedono. Già in UE — Biodiesel (Argentina) (12) l’organo d’appello ha approvato il fatto che i prezzi delle materie prime tra parti collegate si potessero considerare non in linea con le normali condizioni di mercato e di conseguenza potessero essere respinti. Il punto 6.97 della relazione dell’organo d’appello nella controversia Ucraina — Nitrato di ammonio (Russia) ha chiarito inoltre che le situazioni citate nella relazione del panel in UE –Biodiesel (Argentina) non dovrebbero essere intese come eccezioni illimitate, bensì dovrebbero essere esaminate caso per caso. Nel caso in esame, a seguito di un’analisi adeguata e quindi nel pieno rispetto delle regole dell’OMC, la Commissione ha respinto i prezzi di talune materie prime acquistate da PAOS presso fornitori collegati. La Commissione ha confrontato i prezzi praticati a PAOS dal fornitore collegato con quelli applicati dallo stesso fornitore ad acquirenti indipendenti. Su questa base la Commissione ha constatato che i prezzi praticati a PAOS dal fornitore collegato non erano in linea con le normali condizioni di mercato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(68)

Inoltre, secondo quanto sostenuto da PAOS, la Commissione non ha utilizzato il metodo corretto nell’analizzare se il prezzo di talune materie prime applicato tra PAOS e i suoi fornitori collegati fosse in linea con le normali condizioni di mercato. La società ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto confrontare i prezzi pagati da PAOS per acquistare una materia prima dai suoi fornitori collegati con i prezzi applicati da fornitori indipendenti.

(69)

A tale proposito, la Commissione ha osservato che l’utilizzo dei prezzi applicati dal fornitore collegato era una prassi consolidata per l’analisi del prezzo a condizioni di mercato. Nel caso in esame, i prezzi di vendita applicati dal fornitore collegato a PAOS e ad acquirenti indipendenti erano disponibili e verificati. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno utilizzare per la sua analisi le informazioni verificate. Inoltre la società non è stata in grado di fornire spiegazioni in merito alla differenza di prezzo, se non con il rapporto esistente tra il fornitore e PAOS. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(70)

Infine PAOS ha presentato osservazioni su una serie di dettagli tecnici concernenti l’analisi dei prezzi in linea con le normali condizioni di mercato. In primo luogo, la società ha contestato l’esclusione dei proventi finanziari dal calcolo della perdita generata dal fornitore di carbone. In secondo luogo, la società ha sostenuto che la Commissione non ha espresso correttamente, nel confronto dei prezzi, le differenze tra talune qualità di carbone acquistate da PAOS. In terzo luogo, la società ha rilevato un errore materiale nel calcolo del consumo totale di carbone. In quarto luogo, la società ha affermato che la Commissione non ha operato un confronto corretto tra il prezzo di vendita dei pellet di minerali di ferro ad acquirenti indipendenti e il prezzo di rivendita praticato da PAOS per i pellet di minerale di ferro acquistati dal fornitore collegato esclusivamente a scopo di rivendita. In quinto luogo, la società ha affermato che la Commissione non ha tenuto conto delle differenze nelle condizioni di consegna e quindi nel costo di trasporto compreso nel prezzo di vendita dei pellet di minerali di ferro forniti a PAOS e ad acquirenti indipendenti. In sesto luogo, nell’analisi del prezzo condotta dalla Commissione su un’ampia categoria di pellet di minerali di ferro (flussati e non flussati) la società ha affermato che alcuni pellet, per i quali l’informazione non era specificata nell’elenco degli acquisti, dovrebbero essere considerati flussati o non flussati.

(71)

La Commissione ha esaminato le argomentazioni e ha concluso che i punti due, tre e quattro descritti al considerando 70 richiedevano una correzione nel calcolo dell’adeguamento dei costi. A tale proposito la Commissione ha confrontato il prezzo della qualità di carbone in questione con la qualità di carbone più simile, ha corretto l’errore materiale nel calcolo del consumo totale di carbone e ha utilizzato il prezzo di vendita dei pellet di minerali di ferro destinati al consumo di PAOS per l’analisi del prezzo a condizioni di mercato. Le cifre rettificate sono state nuovamente comunicate alla società.

(72)

La Commissione ha tuttavia respinto le argomentazioni di cui ai punti uno, cinque e sei nel considerando 70 per i motivi di seguito indicati.

I proventi finanziari sono stati esclusi in quanto generati da interessi percepiti su prestiti concessi. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali proventi non fossero collegati alla produzione e alla vendita della materia prima.

La Commissione non ha potuto tenere conto delle differenze nei costi di trasporto compresi nel prezzo di vendita di operazioni con diverse condizioni di consegna, poiché né il fornitore collegato né PAOS hanno indicato il costo di trasporto sostenuto.

Le informazioni fornite da PAOS in merito a determinati tipi di pellet di minerali di ferro flussati o non flussati non hanno potuto essere verificate a questo punto dell’inchiesta. Né la società ha presentato prove a sostegno di quanto affermato.

3.1.2.   Prezzo all’esportazione

(73)

I produttori esportatori russi che hanno collaborato esportavano nell’Unione tramite società collegate operanti in qualità di importatori a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, o tramite operatori commerciali collegati, con sede in un paese terzo.

(74)

MMK ha dichiarato di avere venduto AAC nell’Unione tramite MMK Steel Trade, un operatore commerciale collegato con sede in Svizzera, e tramite un’altra società con sede in Svizzera descritta da MMK come non collegata (in appresso «l’operatore commerciale svizzero»).

(75)

Per quanto riguarda l’operatore commerciale svizzero, la Commissione ha indagato sulla natura del suo rapporto con MMK. La Commissione ha esaminato in particolare i documenti accessibili al pubblico emessi da MMK, come il bilancio consolidato del gruppo MMK (13), le informazioni relative a operazioni con parti interessate (14), le relazioni annuali e i relativi allegati (15), e le informazioni prontamente disponibili in banche dati di market intelligence come Dun & Bradstreet.

(76)

Le informazioni fornite dalla società e raccolte dalla Commissione tramite altre fonti hanno indotto la Commissione a concludere che MMK abbia fornito informazioni fuorvianti riguardo al suo rapporto con l’operatore commerciale svizzero, ostacolando così l’inchiesta. Per motivi di riservatezza, l’analisi che ha determinato le conclusioni della Commissione è stata divulgata solo a MMK.

(77)

Di conseguenza, la Commissione non disponeva di informazioni sui prezzi di rivendita praticati al primo acquirente indipendente nell’Unione per le vendite effettuate tramite l’operatore commerciale svizzero, né sulle sue funzioni concrete, e pertanto non era in grado di stabilire il prezzo all’esportazione per un canale di vendita della società sul mercato dell’Unione. La Commissione ha quindi informato la società della sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base in relazione alle informazioni mancanti.

(78)

Le spiegazioni fornite da MMK in seguito all’invio della lettera a norma dell’articolo 18 non hanno modificato le conclusioni della Commissione sul fatto che MMK abbia fornito informazioni fuorvianti riguardo al suo rapporto con l’operatore commerciale svizzero, ostacolando così l’inchiesta. Per motivi di riservatezza, l’analisi delle osservazioni di MMK sull’intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base è stata divulgata solo a MMK.

(79)

La Commissione ha pertanto confermato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base alle vendite sul mercato dell’Unione effettuate tramite l’operatore commerciale svizzero. A tale proposito, la Commissione ha basato la determinazione del margine di dumping per questo canale di vendita sui margini di dumping calcolati per le vendite effettuate tramite MMK Steel Trade.

(80)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, MMK ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nell’applicare l’articolo 18 del regolamento di base a MMK in relazione all’operatore commerciale svizzero. A tale proposito, la società ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto di alcuni documenti forniti da MMK e ha ribadito la sua spiegazione delle contraddizioni riscontrate dalla Commissione. MMK ha altresì comunicato che la Commissione ha violato la norma giuridica stabilita dall’articolo 18 del regolamento di base nel selezionare i dati disponibili, scelti con l’intento specifico di penalizzare MMK applicando dati disponibili sfavorevoli, secondo un approccio totalmente incompatibile con l’oggetto e alla finalità dell’articolo 18 del regolamento di base.

(81)

MMK non ha fornito nuovi elementi di prova concernenti il rapporto con l’operatore commerciale svizzero. La Commissione aveva già analizzato attentamente tutte le informazioni, ivi compresi i documenti cui la società fa riferimento. La Commissione ha inoltre riscontrato che la società non ha fornito elementi di prova a sostegno della spiegazione delle informazioni contraddittorie riguardo al rapporto tra MMK e l’operatore commerciale svizzero. La Commissione ha pertanto confermato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

(82)

Per quanto concerne l’argomentazione secondo cui la Commissione ha violato la norma giuridica dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione non è d’accordo. Come spiegato sopra, la Commissione non era in grado di stabilire il prezzo all’esportazione per un intero canale di vendita della società sul mercato dell’Unione, e di conseguenza ha basato il margine di dumping per tale canale di vendita sui margini di dumping calcolati per le vendite effettuate tramite un operatore commerciale collegato, MMK Steel Trade, per il quale ha potuto stabilire il prezzo all’esportazione.

(83)

Questo approccio è totalmente in linea con le regole pertinenti dell’OMC e il diritto dell’UE. Secondo la relazione del panel dell’OMC su Stati Uniti — Dazi antidumping e compensativi su taluni prodotti e uso dei fatti disponibili (16), nell’applicare i dati disponibili le autorità inquirenti sono tenute a selezionare, in modo imparziale e obiettivo, i dati disponibili che possono sostituire adeguatamente le informazioni mancanti che sono «necessarie» nelle circostanze specifiche di un dato caso. Nel farlo, le autorità inquirenti devono tenere conto di tutti i fatti che sono adeguatamente a loro disposizione. Nella selezione dei dati sostitutivi, l’articolo 6.8 dell’accordo antidumping dell’OMC non prevede che le autorità inquirenti scelgano i dati più «favorevoli» alla parte che non ha collaborato. Le autorità inquirenti possono tenere conto delle circostanze procedurali nelle quali mancano informazioni, ma l’articolo 6.8 non giustifica la selezione di dati sostitutivi allo scopo di punire la parte interessata.

(84)

Nel suo approccio la Commissione ha rispettato pienamente tale prescrizione. Agendo in modo imparziale, la Commissione ha assunto come modello di pratiche tariffarie per il canale per il quale non erano stati forniti dati la pratica tariffaria effettiva e verificata di MMK, osservata in un canale di vendita per il quale la Commissione era in grado di verificare i dati pertinenti. La Commissione ha utilizzato un importo medio di dumping per un tipo di prodotto rappresentativo del potenziale di dumping noto della società durante il periodo dell’inchiesta. Poiché la società ha scelto di non fornire alla Commissione i dati su un’ampia percentuale delle sue vendite all’esportazione, l’utilizzo come modello di una pratica tariffaria effettiva e verificata, attuata dalla società durante il periodo dell’inchiesta, non può essere definito soggettivo o punitivo. Tale metodo consente di definire margini di dumping e di pregiudizio il più possibile accurati nel contesto della notevole mancanza di collaborazione della società e pertanto è conforme alla giurisprudenza dell’OMC citata da MMK. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(85)

Come indicato al considerando 35, MMK ha chiesto un’audizione presso il consigliere-auditore. Nel corso dell’audizione MMK ha precisato che, nella sua lettera a norma dell’articolo 18 la Commissione ha dichiarato l’intenzione di applicare l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. La società ha chiesto un chiarimento in merito alla base giuridica, poiché il documento generale di divulgazione delle informazioni citava solo l’articolo 18 del regolamento di base. A tale proposito, la società ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto applicare le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto MMK ha risposto a tutte le richieste di informazioni della Commissione, non ha fornito informazioni fuorvianti, né ha ostacolato l’inchiesta. La società ha altresì affermato che la Commissione non aveva mai chiesto le informazioni sui prezzi all’esportazione dell’operatore commerciale svizzero. MMK ha ribadito infine che la Commissione ha violato la norma giuridica dell’articolo 18 del regolamento di base nell’applicare i dati disponibili.

(86)

Di fatto, il riferimento all’articolo 18, paragrafo 3, nella lettera a norma dell’articolo 18 era un evidente errore materiale, poiché la lettera riportava anche la conclusione dei servizi della Commissione, secondo cui MMK ha fornito informazioni fuorvianti, come indicato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ostacolando così l’inchiesta. Dalla formulazione della lettera a norma dell’articolo 18 e dalle circostanze del caso risulta evidente che le condizioni per l’accettazione di dati carenti a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base non erano soddisfatte, poiché i dati relativi ai prezzi all’esportazione praticati al primo acquirente indipendente non erano stati forniti e pertanto non erano verificabili. È chiaro inoltre che la parte non ha agito con la massima diligenza. Secondo quanto altresì osservato dalla Commissione, dalla risposta di MMK alla lettera a norma dell’articolo 18 risultava in modo inequivocabile che MMK aveva compreso che le circostanze richiedevano l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e che la Commissione avrebbe fatto ricorso ai dati disponibili. Per questo motivo, nella sua risposta MMK ha indicato quali serie di informazioni avrebbero dovuto essere utilizzate in sostituzione dei dati disattesi.

(87)

Che il riferimento all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base fosse un errore materiale è inoltre confermato dal fatto che nel documento generale di divulgazione delle informazioni non vi fossero riferimenti all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base.

(88)

Per quanto riguarda le argomentazioni di cui al considerando 85 concernenti la collaborazione della società, la Commissione ha osservato che la società ha fornito alla Commissione informazioni fuorvianti in merito al rapporto stabilito tra MMK e l’operatore commerciale svizzero, poiché ha continuato ad affermare che le società non erano collegate. La società inoltre non ha comunicato i prezzi all’esportazione dell’operatore commerciale svizzero, ossia le informazioni necessarie per la determinazione del margine di dumping. La Commissione ha ritenuto che la società abbia affermato erroneamente che la Commissione non ha mai richiesto i prezzi all’esportazione dell’operatore commerciale svizzero. Nel questionario per i produttori esportatori, pubblicato sul sito web della DG Commercio alla data di apertura dell’inchiesta, le società collegate coinvolte nella vendita all’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitate esplicitamente a compilare l’allegato I del questionario (17). L’inchiesta è stata quindi ostacolata dalla continua negazione del rapporto esistente tra MKK e l’operatore commerciale svizzero e dall’omessa indicazione dei prezzi all’esportazione dell’operatore commerciale svizzero.

(89)

La Commissione ha pertanto confermato di ritenere che le circostanze fossero adeguate per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Come spiegato ai considerando da 82 a 84, la Commissione ha comunque cercato di stabilire quali dati disponibili, sulla base delle effettive informazioni fornite dalla società in questione, sostituissero adeguatamente le informazioni necessarie mancanti nel caso di specie.

(90)

In seguito alle raccomandazioni del consigliere-auditore, la Commissione ha considerato con attenzione le questioni sollevate dalla società in sede di audizione e ha informato il consigliere-auditore in merito alle sue conclusioni.

(91)

Oltre ai chiarimenti forniti ai considerando da 81 a 84 e da 86 a 89, la Commissione ha presentato un’analisi più dettagliata delle osservazioni di MMK sulla divulgazione finale delle informazioni, comunicandola solo alla società in sede di audizione per motivi di riservatezza.

(92)

PAOS ha esportato nell’Unione tramite Severstal Export GmbH, un operatore commerciale collegato con sede in Svizzera, e SIA Severstal Distribution, un importatore collegato con sede in Lettonia. SDE è un centro di servizi, che vendeva AAC ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sia non trasformati sia sottoposti a ulteriore trasformazione.

(93)

SDE non ha trasmesso informazioni sugli acquisti e sulle scorte di AAC nelle sue risposte al questionario e in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni. La società è stata sollecitata a fornire tali dati mediante messaggi di posta elettronica inviati il 15 novembre 2021 e il 25 gennaio 2022. Malgrado la lettera di richiesta di maggiori informazioni e i solleciti di cui sopra, la società non ha fornito le informazioni mancanti fino al primo giorno della visita di verifica in loco. La Commissione non è stata quindi in grado di esaminare i dati sugli acquisti prima della visita di verifica e, in particolare, di verificarne la coerenza con altre parti delle risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni. I dati sugli acquisti di un operatore commerciale collegato sono in genere utilizzati per collegare le vendite di un produttore esportatore al relativo operatore commerciale, o importatore, con le successive rivendite e sono fondamentali per determinare il prezzo all’esportazione.

(94)

Già durante la visita di verifica presso la sede di SDE, la Commissione aveva notato e portato all’attenzione della società problemi relativi ai tipi di prodotto assegnati a operazioni di rivendita da SDE. La Commissione ha selezionato un campione di operazioni di rivendita e ha verificato i documenti disponibili a sostegno delle informazioni trasmesse dalla società, comprese le specifiche tecniche dei prodotti venduti. La Commissione ha raccolto documenti giustificativi relativi a un campione di dodici fatture di vendita. In quattro casi, la Commissione ha osservato che il tipo di prodotto non è stato assegnato correttamente. La società ha accettato di apportare correzioni. Essa ha affermato tuttavia che sarebbe troppo oneroso effettuare controlli incrociati tra tutte le operazioni di rivendita potenzialmente interessate e le specifiche tecniche concordate negli ordini di vendita. La società ha quindi suggerito di adottare un metodo basato sui tipi di prodotto venduti da PAOS a SDE. Questo aspetto è stato debitamente registrato nella relazione di verifica condivisa con la società. La società ha avuto l’opportunità di presentare osservazioni su potenziali errori materiali. SDE non ha comunque contestato alcuna parte della relazione di verifica.

(95)

In seguito alla verifica in loco, la Commissione ha effettuato controlli incrociati tra i dati sugli acquisti forniti da SDE e i corrispondenti dati sulle vendite di PAOS solo durante la visita di verifica. La Commissione ha rilevato che le due serie di dati risultavano comunque incoerenti per quanto riguardava i tipi di prodotto.

(96)

A tale proposito i tipi di prodotto asseritamente acquistati da SDE presso PAOS nel periodo dell’inchiesta, ma che in base alle segnalazioni di PAOS non erano stati venduti a SDE, rappresentavano all’incirca il 30 % del volume totale degli acquisti indicato da SDE.

(97)

Invece di respingere direttamente l’intera serie di dati, la Commissione ha utilizzato le operazioni di rivendita caratterizzate da un’attribuzione corretta dei tipi di prodotto per determinare il margine di dumping delle operazioni di rivendita per le quali l’attribuzione dei tipi di prodotto non era corretta.

(98)

La Commissione ha concluso che PAOS non ha fornito le informazioni necessarie entro i termini stabiliti, ostacolando così l’inchiesta. La Commissione ha informato la società della sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base nella misura delle informazioni mancanti.

(99)

Nelle sue osservazioni sulla lettera a norma dell’articolo 18, la società ha affermato di avere fornito tutti i dati, compresi i fascicoli intermedi, ove richiesto. Essa ha ricordato altresì che la realizzazione di tipi di prodotto è stata illustrata alla Commissione, che l’ha verificata. Eventuali errori individuati dalla Commissione nei tipi di prodotto indicati sono stati corretti dalla società. PAOS ha sostenuto che le informazioni sugli acquisti non sono state utilizzate nel calcolo del dumping. La società ha inoltre rilevato che la Commissione non ha mai sollevato tali questioni durante i controlli incrociati a distanza e le verifiche in loco. Per quanto riguarda le conclusioni della Commissione in merito all’impossibilità di individuare i tipi di prodotto venduti da SDE sul mercato dell’Unione, la società ha ricordato le spiegazioni fornite nella sua risposta alla richiesta di maggiori informazioni. Secondo quanto affermato dalla società, SDE non è stata in grado di fornire un collegamento tra beni acquistati e venduti per ogni singola transazione a causa dell’organizzazione del magazzino e di una discrepanza tra il mix di forniture e il mix di vendite.

(100)

Sebbene la Commissione non contesti il fatto che, alla fine, PAOS e SDE hanno fornito le informazioni richieste nel questionario, ciò non toglie che il ritardo nel fornire determinate informazioni abbia gravemente ostacolato la capacità della Commissione di procedere a un’analisi adeguata dei dati.

(101)

Benché le informazioni sugli acquisti non siano utilizzate direttamente nel calcolo del margine di dumping, sono utili per effettuare un controllo incrociato e verificare la coerenza interna delle informazioni fornite dal produttore e dall’importatore collegato che sono utilizzate nel calcolo. In questo caso, dal confronto tra i dati sulle vendite di PAOS e i dati sugli acquisti di SDE durante lo stesso periodo, ossia il periodo dell’inchiesta, è emerso che PAOS o SDE non hanno indicato correttamente i tipi di prodotto.

(102)

La Commissione inoltre non poteva essere a conoscenza della portata del problema durante i controlli incrociati a distanza e le verifiche in loco, poiché SDE ha fornito i suoi dati sugli acquisti soltanto il primo giorno della verifica; pertanto la Commissione non ha avuto il tempo di analizzare preventivamente le informazioni. Già durante la visita di verifica la Commissione aveva tuttavia rilevato che, nel campione di operazioni di vendita verificate nel dettaglio, alcuni tipi di prodotto non erano indicati correttamente.

(103)

Infine, il punto in questione non era la mancanza di un collegamento diretto tra i dati sulle vendite di PAOS e i dati sulle rivendite di SDE. La Commissione ha osservato che, di fatto, le merci rivendute da SDE durante il periodo dell’inchiesta erano state acquistate in una certa misura prima del periodo dell’inchiesta. La questione principale era il fatto che i tipi di prodotto asseritamente acquistati da SDE presso PAOS durante il periodo dell’inchiesta in molti casi non corrispondevano ai tipi di prodotto asseritamente venduti da PAOS a SDE durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione non è stata quindi in grado di stabilire o verificare quali tipi di prodotto fabbricati da PAOS fossero effettivamente rivenduti da SDE sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(104)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base alle vendite sul mercato dell’Unione di alcuni tipi di prodotto tramite SDE.

(105)

Di conseguenza, per quanto riguarda le vendite di PAOS nell’Unione tramite SDE operante in qualità di importatore per le operazioni in cui il tipo di prodotto era correttamente individuato, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV nonché i costi di trasformazione sostenuti e i profitti realizzati. La Commissione ha utilizzato i dati disponibili per determinare il prezzo all’esportazione e successivamente il margine di dumping dei tipi di prodotto non correttamente assegnati, venduti nell’Unione tramite SDE.

(106)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, PAOS ha affermato che l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base non era giustificata. La società ha sostenuto in particolare che le informazioni fornite erano meramente «non ideali sotto tutti gli aspetti», ma presentate entro i termini, poiché la Commissione ha ricevuto le informazioni mancanti ben prima della divulgazione finale delle informazioni. La società ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe dovuto contattarla quando ha rilevato le incongruenze nei tipi di prodotto riportati. PAOS ha sostenuto che le incongruenze sono derivate dal fatto che il produttore utilizza la massa effettiva del rivestimento di zinco (misurata nella produzione), mentre SDE utilizza la massa nominale del rivestimento di zinco (inclusa nei codici di prodotto della società).

(107)

Oltre alla decisione della Commissione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base, PAOS ha contestato anche la scelta dei dati disponibili. Invece di assegnare ai tipi di prodotto interessati il margine di dumping più elevato, calcolato per un tipo di prodotto che rappresenta solo lo 0,01-0,03 % delle esportazioni della società nel periodo dell’inchiesta, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il margine di dumping del tipo di prodotto più rappresentativo in termini di quantità di vendite. In alternativa, la società ha suggerito che la Commissione utilizzasse il margine di dumping medio dei tipi di prodotto correttamente indicati.

(108)

In primo luogo, la Commissione non concorda con la valutazione della società in merito alla fornitura puntuale di dati meramente «non ideali sotto tutti gli aspetti». Le informazioni sugli acquisti effettuati da SDE sono state fornite con una tempistica che ha reso impossibile per la Commissione verificare eventuali correzioni che sarebbero state apportate in seguito alle verifiche e/o ai controlli incrociati a distanza. Pertanto, se la Commissione avesse contattato la società dopo aver rilevato le incongruenze, ciò sarebbe stato inutile. Inoltre l’errata assegnazione dei tipi di prodotto non è un mero inconveniente. All’inizio dell’inchiesta, la Commissione ha definito i tipi di prodotto sulla base di determinate caratteristiche che influivano sui costi e sui prezzi degli AAC per consentire un valido confronto. Senza i tipi di prodotto corretti, non è possibile confrontare il prezzo di vendita praticato sul mercato interno con il costo di produzione per determinare il valore normale per tipo di prodotto, né è possibile confrontare il valore normale con il prezzo all’esportazione per stabilire il margine di dumping per tipo di prodotto. In secondo luogo, sebbene in base a quanto asserito le incongruenze derivavano soltanto dai diversi approcci adottati da PAOS e SDE nell’indicazione della massa del rivestimento di zinco, resta comunque il fatto che i tipi di prodotto non sono stati assegnati correttamente. Spettava alla società garantire l’esattezza e la coerenza delle informazioni fornite. Dai controlli incrociati a distanza inoltre è emerso che PAOS ha effettivamente utilizzato tre diversi approcci per determinare la massa del rivestimento di zinco. Il chiarimento fornito dopo la divulgazione finale delle informazioni non ha quindi potuto essere accettato. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base non era giustificata.

(109)

Per quanto riguarda la scelta dei dati disponibili, la Commissione ha osservato che nessuno dei tipi di prodotto era sostanzialmente più rappresentativo delle vendite totali di PAOS sul mercato dell’Unione. Il tipo di prodotto suggerito dalla società rappresentava solo l’1-3 % delle sue vendite all’esportazione. Inoltre l’effetto sul margine di dumping complessivo, ottenuto utilizzando il margine di dumping medio di tutti i tipi di prodotto correttamente indicati, sarebbe lo stesso che risulterebbe ignorando completamente le vendite dei tipi di prodotto sconosciuti. Nella fattispecie, tali operazioni di vendita rappresentavano l’ampia maggioranza di tutte le vendite di PAOS nell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che l’importo medio più elevato del dumping stabilito per un tipo di prodotto riflettesse adeguatamente il potenziale ricorso della società a pratiche di dumping. La Commissione ha quindi respinto l’argomentazione di PAOS concernente la scelta dei dati disponibili.

3.1.3.   Confronto

(110)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori.

(111)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, imballaggio, costi del credito e commissioni.

(112)

Due società hanno chiesto un adeguamento per sconti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di base. Poiché le società non sono state in grado di attestare la concordanza del valore dell’adeguamento richiesto con i propri documenti contabili, la Commissione ha respinto tali richieste.

(113)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, NLMK ha contestato il calcolo della Commissione di determinati adeguamenti del prezzo all’esportazione. La società ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto adeguare il prezzo all’esportazione delle merci vendute durante il periodo dell’inchiesta, ma acquistate dall’operatore commerciale collegato prima del periodo dell’inchiesta, per tenere conto del costo di trasporto effettivamente sostenuto dall’operatore commerciale prima di tale periodo (invece di utilizzare il costo di trasporto sostenuto durante il periodo dell’inchiesta alle stesse condizioni di consegna e per lo stesso paese di destinazione). La società ha affermato in particolare che la detrazione sarebbe stata inferiore se la Commissione avesse utilizzato il costo di trasporto sostenuto prima del periodo dell’inchiesta.

(114)

La Commissione ha esaminato tale argomentazione e l’ha giudicata priva di fondamento. In particolare, la differenza rilevata dalla società non era provocata dall’utilizzo del costo di trasporto sostenuto durante il periodo dell’inchiesta, bensì dal fatto che l’adeguamento pertinente del prezzo all’esportazione copriva, oltre al costo di trasporto, anche un adeguamento per l’imballaggio. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Per motivi di riservatezza, l’analisi dettagliata di tale argomentazione è stata trasmessa solo a NLMK.

(115)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, PAOS ha osservato che la Commissione non avrebbe dovuto respingere l’adeguamento per il costo di trasporto tra la società e l’operatore nazionale collegato o tra i depositi dell’operatore collegato, in quanto tale costo è compreso nel prezzo di vendita. La società ha inoltre affermato che la Commissione non avrebbe dovuto respingere l’adeguamento per sconti, poiché la società era in grado di attestare la concordanza con i propri documenti contabili dello sconto concesso ai clienti che beneficiavano del massimo sconto durante il periodo dell’inchiesta.

(116)

Per quanto riguarda il costo di trasporto, la Commissione ha osservato che non era in discussione il fatto che la società e/o l’operatore commerciale collegato avessero effettivamente sostenuto il costo di trasporto. Nel caso in esame, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il luogo in cui si è verificata la vendita al primo acquirente indipendente, ossia la sede del produttore nel caso di vendite dirette sul mercato nazionale ad acquirenti indipendenti, o altrimenti la sede dell’operatore commerciale nazionale collegato, è stato ritenuto adeguato per stabilire il prezzo franco fabbrica delle vendite sul mercato nazionale.

(117)

Per quanto riguarda l’adeguamento per sconti, la Commissione ha ribadito che durante il controllo incrociato a distanza la società non è stata in grado di attestarne la concordanza con i propri libri contabili, tranne che per un cliente. In seguito alle osservazioni della società sulla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha esaminato in che misura fosse possibile attestare la concordanza del valore degli sconti concessi al cliente in questione. La Commissione ha chiarito che l’adeguamento richiesto corrispondeva al valore indicato in un foglio di lavoro preparatorio intermedio della società, ma non nei documenti contabili. Per quanto riguarda altri clienti selezionati a caso per il controllo incrociato, l’adeguamento richiesto non corrispondeva nemmeno al foglio di lavoro preparatorio. La Commissione ha successivamente confermato che l’argomentazione è stata respinta.

(118)

I tre produttori esportatori russi che hanno collaborato hanno tutti esportato nell’Unione tramite operatori commerciali collegati con sede in un paese terzo.

(119)

MMK Steel Trade ha svolto funzioni equivalenti a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto adeguato il prezzo all’esportazione per garantire un confronto equo. La Commissione ha detratto dal prezzo all’esportazione applicato al primo acquirente indipendente le SGAV di MMK Steel Trade e un equo profitto, sulla base del profitto di un importatore indipendente.

(120)

Nella presente inchiesta non si sono manifestati importatori indipendenti. La Commissione ha pertanto utilizzato il profitto di un importatore indipendente nell’Unione, stabilito sulla base delle risultanze di una precedente inchiesta sulle importazioni di prodotti analoghi al prodotto oggetto dell’inchiesta (18). Il profitto era del 2 %.

(121)

NLMK esportava nell’Unione tramite NLMK Trading SA, un operatore commerciale collegato con sede in Svizzera. In seguito a un’analisi delle sue funzioni, si è ritenuto che NLMK Trading svolgesse funzioni equivalenti a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Per motivi di riservatezza, l’analisi della Commissione è stata divulgata solo a NLMK.

(122)

Di conseguenza, la Commissione ha adeguato il prezzo all’esportazione per garantire un confronto equo. La Commissione ha detratto dal prezzo all’esportazione applicato al primo acquirente indipendente le SGAV di NLMK Trading e un equo profitto, sulla base del profitto di un importatore indipendente.

(123)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, NLMK ha affermato che la detrazione effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base era priva di fondamento giuridico. Come indicato ai considerando 121 e 122, tale detrazione tuttavia è stata effettuata a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, e pertanto la Commissione ha respinto l’argomentazione.

(124)

NLMK ha inoltre affermato che le conclusioni tratte dalla Commissione in merito alla sua società collegata per il mercato di esportazione erano ugualmente valide sul mercato nazionale, nel senso che le società collegate svolgevano funzioni analoghe per le vendite interne e all’esportazione. Successivamente, la società ha chiesto alla Commissione di adeguare il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per quanto riguarda le vendite effettuate sul mercato interno tramite NSSC e NLMK Shop.

(125)

La Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, sulla determinazione del valore normale, e l’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, sulla determinazione del prezzo all’esportazione, sono formulati in modo diverso. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale deve essere stabilito sul prezzo di vendita interno al primo acquirente indipendente. Un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base ipotizzerebbe che le vendite pertinenti per la determinazione del valore normale sarebbero piuttosto le vendite tra NLMK e NLMK Shop/NSSC. In quel caso però non si trattava di vendite ad acquirenti indipendenti. In tali circostanze, una detrazione del rialzo applicato da NLMK Shop/NSSC non sarebbe conforme all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

(126)

Il testo dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base è in contrasto con l’approccio e la formulazione dell’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base. In effetti, la seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, riferita a un rialzo, è stata introdotta specificamente per garantire che il rialzo applicato da un operatore commerciale ubicato al di fuori dell’Unione possa essere detratto nel calcolo del prezzo all’esportazione. Altrimenti, la presenza di un operatore commerciale collegato potrebbe nascondere nello specifico alcune delle differenze relative alle esportazioni che il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica cerca di eliminare. Per contro, sul mercato interno le merci spesso circolano tra società o depositi collegati prima di essere vendute, ed è giustificato considerare le società collegate come un’unica entità economica nella misura in cui le spese e le funzioni di vendita di parti collegate sul mercato interno si sovrappongono.

(127)

Fatto salvo quanto precede, la Commissione ha inoltre rilevato che NSSC, essendo un centro di servizi per l’ulteriore trasformazione dell’acciaio anticorrosione prodotto da NLMK, è un’estensione della produzione di NLMK (19). La società si trova a Lipetsk, nelle immediate vicinanze della fabbrica di NLMK. Alla luce dell’integrazione di NSSC nella catena di produzione di NLMK, non si può pertanto ritenere che la società svolga funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

(128)

Per quanto riguarda NLMK Shop, la Commissione ha ricordato inoltre che durante il periodo dell’inchiesta NLMK Shop ha contribuito a una quota trascurabile delle vendite del prodotto simile sul mercato interno (meno del 2 %). Un eventuale adeguamento basato sull’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, se giustificato, avrebbe quindi un impatto trascurabile sul valore normale e sul margine di dumping che ne risulta (una variazione del margine inferiore allo 0,1 %). Inoltre, dato che il dazio antidumping definitivo applicato a NLMK si basava sul margine di pregiudizio, un adeguamento alle vendite di NLMK sul mercato interno tramite NLMK Shop non avrebbe influito sull’esito dell’inchiesta.

(129)

La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(130)

Come indicato al considerando 92, oltre che tramite SDE, PAOS esportava nell’Unione anche tramite Severstal Export GmbH, un operatore commerciale collegato con sede in Svizzera. Severstal Export GmbH svolgeva funzioni equivalenti a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto adeguato il prezzo all’esportazione per garantire un confronto equo. La Commissione ha detratto dal prezzo all’esportazione applicato al primo acquirente indipendente le SGAV di Severstal Export GmbH e un equo profitto, sulla base del profitto di un importatore indipendente.

(131)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, NLMK ha affermato che il suo margine di dumping dovrebbe essere calcolato su base trimestrale, a causa delle tendenze al rialzo del suo costo di produzione, del valore normale e del prezzo all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta, combinata con una distribuzione non uniforme delle sue vendite nell’Unione.

(132)

La Commissione ha osservato che un calcolo trimestrale sarebbe giustificato solo in circostanze molto specifiche, ad esempio se il costo di produzione aumentasse in misura considerevole nel periodo dell’inchiesta, in combinazione con la concentrazione delle vendite all’esportazione e delle vendite sul mercato interno in due momenti diversi del periodo dell’inchiesta. Nel caso in esame, la produzione e le vendite sul mercato interno erano distribuite uniformemente lungo l’intero periodo dell’inchiesta. Inoltre il prezzo unitario sul mercato interno (+ 6-10 % nel secondo trimestre, + 10-13 % nel terzo trimestre, + 25-26 % nel quarto trimestre) e il costo unitario di produzione (+ 1-4 % nel secondo trimestre, + 10-13 % nel terzo trimestre, + 25-26 % nel quarto trimestre) hanno seguito un andamento analogo nel periodo dell’inchiesta. Le decisioni di prezzo della società sul mercato dell’Unione tuttavia hanno seguito un andamento completamente diverso. Il prezzo all’esportazione è aumentato del 28-32 % tra il primo e il secondo trimestre, è diminuito leggermente nel terzo trimestre, ma nel quarto trimestre ha ripreso a crescere e ha superato del + 43-47 % il valore del primo trimestre. Questo aumento non è stato eguagliato dai costi di produzione, che sono aumentati solo leggermente tra il primo e il secondo trimestre, poi un po’ più nettamente nel terzo trimestre e in misura significativa nel quarto trimestre. È stata la società a decidere di applicare prezzi all’esportazione nell’Unione a un livello notevolmente inferiore durante un trimestre con la massima concentrazione di quantitativi esportati. La Commissione ha ritenuto pertanto che la richiesta di un calcolo trimestrale non fosse giustificata nel caso in esame e successivamente ha respinto l’argomentazione.

(133)

In seguito all’ulteriore divulgazione finale di cui al considerando 65, NLMK ha affermato che a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, la Commissione dovrebbe riconoscere la data del contratto come la data in cui sono state stabilite le condizioni materiali di vendita nel caso in esame per quanto concerne le vendite all’esportazione da utilizzare nel calcolo del dumping. A tale proposito, la società ha fatto riferimento anche a una precedente inchiesta (20), nella quale per stabilire le condizioni materiali di vendita è stata utilizzata la data del contratto/dell’ordine di acquisto anziché la data della fattura.

(134)

La Commissione ha rilevato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base riguardava le conversioni valutarie e la data del tasso di cambio utilizzato, qualora il confronto avesse richiesto conversioni valutarie. La Commissione ha osservato che tali disposizioni non erano applicabili per stabilire quali operazioni si dovessero includere nel calcolo del margine di dumping. La Commissione ha altresì rilevato che nella precedente inchiesta la data del contratto/dell’ordine di acquisto era decisiva solo ai fini della determinazione della data del tasso di cambio da utilizzare. Un potenziale adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base può essere effettuato solo in questa misura. Tale disposizione non può essere utilizzata per escludere operazioni dal calcolo del dumping.

(135)

La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

3.1.4.   Margini di dumping

(136)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(137)

Come illustrato ai considerando da 12 a 14, si è rinunciato al campionamento dei produttori esportatori russi e l’inchiesta ha riguardato tutte le società che hanno collaborato.

(138)

Per tutti gli altri produttori esportatori della Russia la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite sulla base della banca dati Surveillance 2, come illustrato al considerando 201.

(139)

In questo caso il livello di collaborazione è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano circa il 98 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato con il margine di dumping più elevato.

(140)

I margini di dumping definitivi, tenendo conto dei cambiamenti apportati in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, espressi sotto forma di percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

36,6  %

Novolipetsk Steel

12,7  %

PAO Severstal

39,8  %

Tutte le altre società

39,8  %

3.2.   Turchia

3.2.1.   Valore normale

(141)

La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore incluso nel campione fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore incluso nel campione erano rappresentative.

(142)

La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per i produttori esportatori che registravano vendite rappresentative sul mercato interno.

(143)

La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore incluso nel campione per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

(144)

Per quanto riguarda ciascuno dei tre esportatori, per alcuni tipi di prodotto esportati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto erano totalmente assenti o inferiori al 5 % del volume, e pertanto non rappresentative.

(145)

La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(146)

Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

a)

il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, e

b)

la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(147)

In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.

(148)

Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:

a)

il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o

b)

la media ponderata dei prezzi di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(149)

Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che, a seconda del tipo di prodotto, dal 14 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di MMK Turkey, dal 28 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di Tatmetal e dal 19 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di Tezcan erano remunerative e la relativa media ponderata dei prezzi di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato pertanto calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta o solo come media ponderata delle vendite remunerative.

(150)

Per i tipi di prodotto per cui la media ponderata dei prezzi di vendita era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di tale tipo di prodotto.

(151)

Nei casi in cui non risultavano vendite di un tipo di prodotto del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, oppure un tipo di prodotto non era venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha calcolato il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

(152)

Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:

a)

la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori inclusi nel campione in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta; e

b)

la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta.

(153)

Per i tipi di prodotto non venduti in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le transazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

(154)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, MMK Turkey ha argomentato che la Commissione, nel calcolare il valore normale, ha commesso un errore escludendo dalle SGAV una parte degli oneri finanziari della società.

(155)

Gli oneri finanziari esclusi erano proventi/perdite sui cambi che non corrispondevano a spese effettive, bensì risultavano dalla differenza dei tassi di cambio tra la valuta della fattura e la valuta contabile alla data dell’operazione e del pagamento, e pertanto non riflettono le SGAV effettive relative alla produzione o alle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre osservato di avere adottato lo stesso approccio per tutte le società incluse nel campione, a prescindere dal fatto che avessero subito perdite o realizzato guadagni sui cambi. Tale approccio è motivato dal fatto che, in casi estremi, non adottandolo risulterebbe un importo complessivo di SGAV negativo che non rispecchierebbe le SGAV effettive. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(156)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tezcan ha segnalato un errore nel calcolo dei costi di una delle materie prime, a causa del doppio conteggio delle scorte di apertura. La Commissione ha corretto l’errore e comunicato nuovamente a Tezcan un calcolo del dumping riveduto. L’impatto della correzione non ha modificato il margine di dumping della società, poiché i margini di dumping definitivi sono espressi al livello della prima cifra dopo la virgola.

(157)

La stessa società ha affermato che, nelle modifiche apportate al suo costo di produzione, la Commissione non ha tenuto conto delle differenze nel costo dei rotoli (coils) utilizzati per la produzione di AAC esportati e venduti sul mercato interno, derivanti asseritamente da un regime di esenzione dal dazio applicato dalla società.

(158)

Dall’inchiesta è emerso che i rotoli (coils) importati e acquistati sul mercato interno non possono essere direttamente collegati alla realizzazione di prodotti esportati o venduti sul mercato interno e che, ai fini del regime di esenzione dal dazio, un produttore esportatore può utilizzare «beni equivalenti» invece dei beni importati dichiarati nel certificato di autorizzazione. La Commissione quindi non è stata in grado di rilevare eventuali differenze nel costo effettivo di produzione di AAC per l’esportazione e per il mercato interno derivanti dall’applicazione del regime di esenzione dal dazio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(159)

Infine, nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni e durante un’audizione con i servizi della Commissione, Tezcan ha affermato che la Commissione ha utilizzato erroneamente il suo costo di produzione per il mercato interno, invece del costo di produzione per le esportazioni nell’UE, nella determinazione del valore normale per i tipi di prodotto che non erano venduti sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta. La società ha sostenuto che questo è in contrasto con la descrizione del metodo fornita dalla Commissione nel documento specifico di divulgazione delle informazioni, con la «prassi consolidata» della Commissione e con la giurisprudenza dell’UE. La società ha affermato inoltre che il costo di produzione effettivo per le esportazioni nell’UE avrebbe dovuto essere utilizzato anche per la determinazione del valore normale per i tipi di prodotto con vendite «estremamente limitate» sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta.

(160)

La prassi della Commissione è costruire il valore normale sulla base del costo di produzione per il mercato interno e delle SGAV e dei profitti relativi alle transazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno. Il costo di produzione per le esportazioni nell’UE è utilizzato solo in mancanza del costo di produzione per il mercato interno per determinati tipi di prodotto nel periodo dell’inchiesta. Questa prassi è coerente con la giurisprudenza citata da Tezcan, dove si afferma che «la costruzione del valore normale mira a determinare il prezzo a cui un prodotto sarebbe venduto se fosse posto in vendita nel suo paese d’origine o di esportazione» (21). Nella presente inchiesta, i tipi di prodotto in questione sono stati fabbricati nel periodo dell’inchiesta per il mercato interno, ma non sono stati venduti e sono rimasti in giacenza alla fine del periodo dell’inchiesta. La società ha correttamente indicato un costo di produzione per il mercato interno per questi tipi di prodotto. Tale costo di produzione è stato verificato dalla Commissione. La formulazione del metodo fornita nel documento specifico di divulgazione delle informazioni con riferimento a tipi di prodotto «non venduti sul mercato interno», per i quali deve essere utilizzato il costo di produzione per le esportazioni nell’UE nella determinazione del valore normale, si riferisce a tipi di prodotto «per i quali il costo di produzione per il mercato interno era inesistente». Si tratta di una descrizione generale della procedura seguita dalla Commissione nella determinazione del valore normale e non riguarda i casi particolari caratterizzati da costi interni di produzione specifici e nessuna vendita. Questa formulazione tuttavia non riflette sicuramente la prassi della Commissione che segue la giurisprudenza ricordata dal produttore esportatore e citata sopra, in quanto il valore normale dovrebbe innanzi tutto basarsi sui costi e sui prezzi praticati nel mercato interno. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(161)

Come indicato al considerando 35, Tezcan ha chiesto l’intervento del consigliere-auditore sulla questione. Tezcan ha ribadito l’argomentazione di cui al considerando 159, aggiungendo che all’audizione con i servizi della Commissione quest’ultima aveva convenuto verbalmente di accoglierla. La Commissione desidera chiarire la situazione. Durante l’audizione la Commissione ha effettivamente comunicato alla società di avere compreso l’argomentazione e le sue basi e di poter passare ai punti successivi. La Commissione ha anche consigliato alla società di lasciare il testo scritto dell’argomentazione nella sua comunicazione. In seguito a un’analisi più approfondita dopo l’audizione, la Commissione ha concluso tuttavia che l’argomentazione non era giustificata per i motivi spiegati al considerando 160. La Commissione ha informato il consigliere-auditore in merito alle sue ulteriori riflessioni e conclusioni.

3.2.2.   Prezzo all’esportazione

(162)

Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il loro prezzo all’esportazione era pertanto il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.2.3.   Confronto

(163)

La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

(164)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costi del credito, commissioni e spese di imballaggio.

(165)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, MMK Turkey ha affermato che la Commissione ha erroneamente trattato alcuni costi di trasporto tra i due siti di produzione della società come costi di trasporto interno e ha dimostrato che tali costi non erano interni. La Commissione ha ritenuto giustificata l’argomentazione alla luce degli elementi di prova e ha comunicato a MMK un calcolo del dumping riveduto. Di conseguenza, il margine di dumping di MMK Turkey è sceso dal 10,6 % al 10,5 %.

(166)

Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto un adeguamento relativo alla restituzione dei dazi a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, sostenendo che l’esistenza di un regime di restituzione dei dazi per taluni fattori produttivi nel paese interessato implica che tutte le loro vendite sul mercato interno comprenderebbero un’imposta indiretta rispetto alle vendite all’esportazione.

(167)

In Turchia si applica un dazio all’importazione ai rotoli (coils) laminati a caldo, che sono un fattore produttivo nella fabbricazione di AAC. In base al regime di perfezionamento attivo (RPA), i produttori nazionali sono esentati dal pagamento di tale dazio se la materia prima importata è utilizzata per realizzare prodotti finiti che sono da ultimo esportati. I due esportatori inclusi nel campione hanno affermato che l’importo dei dazi che avrebbero pagato se gli AAC finiti fossero stati venduti sul mercato interno, anziché esportati, dovrebbe essere tenuto presente al fine di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

(168)

Dall’inchiesta è tuttavia emerso che nessuno dei due esportatori inclusi nel campione ha pagato un dazio all’importazione durante il periodo dell’inchiesta, né per le vendite sul mercato interno, né per le vendite all’esportazione, poiché hanno rispettato l’impegno all’esportazione collegato a ciascun permesso a titolo dell’RPA. Quindi non potrebbero sorgere questioni di comparabilità dei prezzi tra le esportazioni di AAC, che comprendono rotoli (coils) laminati a caldo per i quali non è stato pagato alcun dazio, e le vendite sul mercato interno di AAC, che comprendono rotoli (coils) laminati a caldo per i quali è stato pagato un dazio all’importazione, poiché quest’ultima situazione non si è mai verificata durante il periodo dell’inchiesta. Nessuno dei due produttori esportatori è stato in grado di dimostrare con elementi di prova che, nell’assenza dell’effettivo pagamento di dazi all’importazione, gli AAC venduti sul mercato interno comprendevano il costo del dazio all’importazione sui rotoli (coils) laminati a caldo, laddove un tale dazio all’importazione non era stato effettivamente pagato. Non si può semplicemente presumere che sia così. Per questi motivi la richiesta è stata considerata infondata e quindi respinta.

(169)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tatmetal ha ribadito le sue argomentazioni in merito all’adeguamento relativo alla restituzione dei dazi, senza tuttavia fornire ulteriori elementi di prova che potessero modificare le conclusioni della Commissione di cui al considerando 129. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(170)

Un produttore esportatore ha chiesto alla Commissione di utilizzare il metodo trimestrale per stabilire il suo margine di dumping individuale, a causa dell’inflazione elevata in Turchia e della diminuzione di valore della lira turca.

(171)

La Commissione ha esaminato la richiesta e stabilito che il tasso di inflazione medio e la svalutazione della lira turca nel periodo dell’inchiesta non erano di entità tale da giustificare uno scostamento dalla prassi consolidata della Commissione di calcolare il margine di dumping su base annuale. La società inoltre vende quasi esclusivamente sul mercato nazionale e acquista tutte le materie prime in USD, per cui l’incidenza del tasso di cambio dovrebbe essere simile sul valore normale e sul prezzo all’esportazione. Le vendite sul mercato interno o all’esportazione inoltre non erano concentrate in un particolare trimestre, bensì distribuite uniformemente durante il periodo dell’inchiesta, fatta eccezione per un calo delle vendite all’esportazione che ha interessato tutte e tre le società incluse nel campione nel terzo trimestre, chiaramente influenzato dalle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19. La richiesta di un calcolo trimestrale dei margini di dumping è stata pertanto respinta.

(172)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tezcan ha ribadito l’argomentazione che il margine di dumping dovrebbe essere calcolato trimestralmente. La società non ha fornito nuovi elementi di prova, ma ha sostenuto che nelle precedenti inchieste, in diversi casi nei confronti della Turchia, la Commissione ha fatto ricorso a questo metodo, che sarebbe giustificato dal tasso di inflazione del 12 % in Turchia e dalla svalutazione del 37 % della lira turca nei confronti dell’euro nel periodo dell’inchiesta.

(173)

La società ha affermato inoltre che in una situazione in cui i costi sono calcolati secondo una media ponderata su 12 mesi, mentre la redditività delle vendite sul mercato interno è analizzata in base alle singole transazioni, alcune operazioni sono state considerate in perdita mentre in realtà erano remunerative, con la conseguenza di una distorsione del margine di dumping: applicando calcoli trimestrali si otterrebbe un margine di dumping più adeguato.

(174)

La Commissione ha affermato che nel caso in esame né il livello di inflazione né i tassi di svalutazione della lira turca giustificavano un simile approccio. La Commissione ha osservato che nelle precedenti inchieste nei confronti della Turchia citate da Tezcan i tassi di inflazione erano notevolmente superiori.

(175)

Analogamente, la Commissione ha ribadito la sua conclusione secondo cui nella presente inchiesta le vendite sul mercato interno o all’esportazione non erano concentrate in un particolare trimestre, in maniera tale da giustificare calcoli trimestrali. Le variazioni trimestrali delle vendite sul mercato interno e all’esportazione sono inevitabili, ma la Commissione può discostarsi dal suo metodo standard solo in situazioni eccezionali, come ad esempio la situazione descritta nella prima frase del considerando 132. La Commissione non ha ritenuto che, nella fattispecie, la variazione fosse talmente significativa da giustificare un calcolo trimestrale. Di fatto, la Commissione ha ribadito di non essere obbligata a discostarsi dal metodo standard indicato nel regolamento di base ogniqualvolta un produttore esportatore chieda l’applicazione di un metodo diverso che migliorerebbe il suo margine di dumping.

(176)

La Commissione ha pertanto confermato che tale argomentazione è respinta.

3.2.4.   Margini di dumping

(177)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tezcan ha affermato che, qualora la Commissione non dovesse escludere gli AAC AluZinc dalla definizione del prodotto, il margine di dumping della società dovrebbe essere ricalcolato senza AluZinc, perché ha smesso di produrli da settembre 2021. In questo modo il margine di dumping di Tezcan rifletterebbe opportunamente e adeguatamente la realtà attuale. Tezcan ha aggiunto che la cessazione della produzione è palese, incontrovertibile e duratura. Tezcan ha inoltre sollevato tale questione anche in occasione dell’audizione con il consigliere-auditore, benché la richiesta iniziale di audizione fosse limitata all’argomentazione concernente l’uso del costo di produzione per le esportazioni nell’UE invece del costo di produzione per il mercato interno e Tezcan abbia solo chiesto di aggiungere questa parte, comunicando la sua presentazione della questione un giorno prima dell’audizione.

(178)

La Commissione non concorda con l’argomentazione. Come previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione. Di fatto, secondo la prassi della Commissione, le circostanze relative a un periodo successivo al periodo dell’inchiesta possono essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui siano palesi, incontrovertibili e durature. Soprattutto, come chiarito dal Tribunale nella causa T-462/04 (22), tali circostanze dovrebbero rendere manifestamente inadeguato il dazio antidumping. Non è il caso della presente inchiesta poiché, sulla base dei fatti verificati, la Commissione non può stabilire con sufficiente certezza che Tezcan non produrrà AluZinc in futuro. Quand’anche ciò fosse accaduto, il produttore esportatore non ha presentato elementi di prova a dimostrazione del fatto che il dazio proposto fosse manifestamente inadeguato, né l’ha sostenuto. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

(179)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(180)

Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i tre produttori esportatori inclusi nel campione.

(181)

Su tale base, il margine di dumping definitivo dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari all’8 %. Su questo margine non hanno inciso le leggere modifiche dei margini di dumping individuali di MMK Turkey e Tezcan di cui ai considerando 156 e 165.

(182)

Per tutti gli altri produttori esportatori della Turchia la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite sulla base della banca dati Surveillance 2, come illustrato al considerando 201.

(183)

In questo caso il livello di collaborazione è alto, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il 100 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato.

(184)

Su tale base, i margini di dumping medi ponderati definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società

Margine di dumping

MMK Turkey

10,5  %

Tatmetal

2,4  %

Tezcan

11,0  %

Società che hanno collaborato non incluse nel campione

8,0  %

Tutte le altre società

11,0  %

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

(185)

Durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 20 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(186)

I produttori esportatori russi hanno affermato che centri di servizi siderurgici («CSS») collegati ai denuncianti importavano il prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Russia e dalla Turchia e che tali produttori dell’Unione dovrebbero essere esclusi dal novero dei denuncianti.

(187)

I produttori esportatori russi non hanno fornito prove di importazioni dalla Russia e dalla Turchia effettuate da produttori dell’Unione, né prove di tali importazioni in volumi significativi da parte di CSS ad essi collegati. Le visite di verifica hanno confermato che l’argomentazione dei produttori russi era priva di fondamento per quanto riguarda i produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha respinto l’argomentazione.

(188)

I produttori russi hanno rilevato collegamenti tra uno dei produttori che sostiene la denuncia ed esportatori turchi e hanno invitato la Commissione ad escludere la società interessata dalla definizione di industria dell’Unione.

(189)

Nella fase iniziale, la stessa società interessata ha riconosciuto di avere interessi commerciali in Turchia (23). La Commissione ha tuttavia ritenuto che tali interessi non fossero sufficienti per escludere tale società dal novero dei produttori dell’Unione ai fini della presente inchiesta, poiché riguardano piani futuri. Non sussistevano pertanto motivi oggettivi per escludere tale produttore.

(190)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, compresa la produzione destinata al mercato vincolato, è stata calcolata in 9 797 517 tonnellate. La Commissione ha stabilito questa cifra sulla base delle risposte al questionario pervenute da Eurofer e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(191)

Come indicato al considerando 7, i quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

4.2.   Determinazione del mercato rilevante dell’Unione

4.2.1.   Mercato vincolato e libero mercato

(192)

Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile (ossia l’uso vincolato o non vincolato) dovesse essere preso in considerazione nell’analisi.

(193)

La Commissione ha constatato che una parte consistente, circa il 22 %, della produzione dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato dell’Unione. Gli AAC sono utilizzati in modo vincolato come materiali intermedi per la produzione di acciaio a rivestimento organico.

(194)

La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è pertinente per l’analisi del pregiudizio nel caso in esame. I prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, bensì semplicemente trasferiti alla successiva fase di produzione e/o forniti a prezzi di trasferimento all’interno della stessa società o di gruppi di società per l’ulteriore lavorazione a valle secondo le varie politiche dei prezzi. Al contrario, la produzione destinata alla vendita sul libero mercato è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame ed è venduta a prezzi di libero mercato.

(195)

Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata agli AAC e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.

(196)

La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione, quota di mercato; crescita, volume e prezzi delle esportazioni, redditività, utile sul capitale investito, e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione.

(197)

Altri indicatori economici hanno tuttavia potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all’intera attività legata agli AAC, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Tali indicatori sono: produzione, capacità e utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale. Essi dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o ceduta sul libero mercato.

4.2.2.   Dati statistici

(198)

In seguito alla richiesta di diversi produttori esportatori, la Commissione ha invitato il denunciante a integrare le informazioni presentate nella versione consultabile della denuncia in merito ai volumi e ai valori delle importazioni. I documenti che integrano l’allegato I-1 della denuncia sono stati messi a disposizione nel fascicolo del caso (24).

(199)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha fornito informazioni sui volumi e sui valori di importazione per paese esportatore, per l’anno civile 2020, in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta (25).

(200)

Le informazioni aggiuntive descritte nei due considerando che precedono non hanno pregiudicato la determinazione definitiva dei volumi di importazione nella presente inchiesta.

(201)

Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha effettuato controlli incrociati tra i dati contenuti nella banca dati Comext e quelli della banca dati Surveillance 2 («Surveillance 2»), rilevando qualche discrepanza a livello di TARIC. La Commissione ha indagato sulla questione con Eurostat e riscontrato che alcuni Stati membri non avevano riportato in Comext alcune delle importazioni interessate. La Commissione ha quindi stabilito di basarsi sui dati di Surveillance 2 per determinare il mercato dell’Unione, i prezzi all’importazione e le quote di mercato.

(202)

Ad alcuni tipi di prodotto oggetto dell’inchiesta è stato attribuito un codice TARIC a 10 cifre solo all’apertura dell’inchiesta antielusione nel novembre 2019 (26). Di conseguenza, i dati relativi a questi tipi di prodotto non erano disponibili in Surveillance 2 per il periodo 2017-2019. La Commissione ha pertanto stabilito tali volumi sulla base della tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione (27).

4.3.   Consumo dell’Unione

(203)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di quanto segue: a) dati Eurofer concernenti le vendite dell’industria dell’Unione e l’uso vincolato (comprese le vendite vincolate) del prodotto simile, sottoposti a controllo incrociato con i volumi delle vendite e dell’uso vincolato indicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione da tutti i paesi terzi riportate in Surveillance 2.

(204)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2017

2018

2019

PI

Consumo totale dell’Unione

11 494 857

11 062 815

11 306 869

10 691 239

Indice (2017 = 100)

100

96

98

93

Mercato vincolato

2 504 391

2 667 375

2 358 802

2 167 741

Indice (2017 = 100)

100

107

94

87

Libero mercato

8 990 466

8 395 440

8 948 067

8 523 498

Indice (2017 = 100)

100

93

100

95

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Surveillance 2 (adeguata).

(205)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 7 %. Nello stesso periodo, la domanda sul libero mercato è diminuita del 5 %, mentre la domanda sul mercato vincolato ha registrato un calo del 13 %.

4.4.   Importazioni dai paesi interessati

4.4.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

(206)

La Commissione ha esaminato se le importazioni di AAC originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(207)

Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese siano valutate cumulativamente solo se è accertato che:

a)

il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e e

b)

la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell’Unione simile.

(208)

I margini di dumping stabiliti in relazione alle importazioni da ciascuno dei due paesi interessati sono sintetizzati ai considerando 140 e 184. Sono tutti superiori alla soglia minima fissata all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

(209)

Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Le quote di mercato nel periodo dell’inchiesta erano del 9,3 % per le importazioni dalla Turchia e del 3,5 % per le importazioni dalla Russia. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Russia ha comunicato che la quota di mercato russa del 3,5 % era trascurabile, senza tuttavia sostenere con elementi di prova tale affermazione.

(210)

Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Turchia e dalla Russia e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile erano analoghe durante il periodo in esame. Nello specifico, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e in maniera analoga con gli AAC fabbricati nell’Unione; essi sono venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili. Il prodotto in esame è un prodotto di base e la concorrenza si basava in gran parte solo sul prezzo.

(211)

Pertanto tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni dalla Turchia e dalla Russia sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

4.4.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

(212)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Surveillance 2, come illustrato nella sezione 4.2.2. La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è stata stabilita confrontando tali importazioni con il consumo dell’Unione, tenuto conto dell’adeguamento concernente le importazioni dalla Cina, come illustrato al considerando 202, che ha inciso sui volumi delle importazioni cinesi e, di conseguenza, sui volumi totali delle importazioni e pertanto anche sui volumi di consumo e sulle quote di mercato.

(213)

Nel periodo in esame le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume (in tonnellate) e quota di mercato delle importazioni sul libero mercato

 

2017

2018

2019

PI

Turchia (in tonnellate)

84 581

166 295

529 087

796 524

Indice (2017 = 100)

100

197

626

942

Quota di mercato (%)

0,9

2,0

5,9

9,3

Indice (2017 = 100)

100

211

629

997

Russia (in tonnellate)

112 062

175 772

240 240

300 729

Indice (2017 = 100)

100

157

214

268

Quota di mercato (%)

1,2

2,1

2,7

3,5

Indice (2017 = 100)

100

168

215

284

Totale paesi interessati

196 643

342 067

769 327

1 097 253

Indice (2017 = 100)

100

174

391

558

Quota di mercato (%)

2,2

4,1

8,6

12,9

Indice (2017 = 100)

100

186

393

589

Fonte: Surveillance 2 (in tonnellate) ed Eurofer.

(214)

Le importazioni dai paesi interessati e le rispettive quote di mercato sono aumentate di oltre cinque volte nel periodo in esame. La quota delle importazioni dai paesi interessati assorbita dal mercato dell’Unione è risultata del 12,9 % durante il periodo dell’inchiesta. Tale aumento si è verificato benché fosse in vigore una misura di salvaguardia durante la maggior parte del periodo in esame, a causa del fatto che, a norma della misura di salvaguardia, entrambi i paesi esportavano il prodotto in esame al di sotto della quota residuale, che era abbastanza ampia da consentire simili aumenti di volumi in franchigia doganale nel mercato dell’Unione.

4.4.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi/contrazione dei prezzi

(215)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base di Surveillance 2, come illustrato nella sezione 4.2.2.

(216)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)

 

2017

2018

2019

PI

Turchia

659

657

616

564

Indice (2017 = 100)

100

100

93

85

Russia

639

643

598

548

Indice (2017 = 100)

100

101

94

86

Totale paesi interessati

648

650

611

559

Indice (2017 = 100)

100

100

94

86

Fonte: Surveillance 2.

(217)

I prezzi medi delle importazioni dai due paesi interessati si sono mantenuti stabili tra il 2017 e il 2018 per poi subire un calo del 14 % nel corso di due anni. Durante tutto il periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi interessati (considerati congiuntamente o separatamente) sono stati costantemente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione (cfr. tabella 7), e la differenza tra i prezzi di vendita medi applicati nell’UE dall’industria dell’Unione e i prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati è quasi raddoppiata nel periodo in esame.

(218)

La Commissione ha inoltre stabilito l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

1)

la media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori turchi inclusi nel campione e dai produttori russi che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all’importazione; e

2)

la corrispondente media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo di prodotto, dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica (28).

(219)

Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta.

(220)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Severstal ha affermato che l’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per stabilire il prezzo all’esportazione ai fini del calcolo dell’undercutting (e dell’underselling) è priva di base giuridica e di fondamento logico. Secondo il parere di Severstal, ciò configurerebbe una violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base. La società ha inoltre rilevato che la Commissione era già stata condannata dal Tribunale nella causa Hansol Paper (29) per tale prassi. Severstal ha affermato in particolare che in tale causa il Tribunale aveva stabilito che la Commissione aveva commesso un errore decidendo di applicare per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base nel contesto della determinazione del pregiudizio, in particolare «decidendo di detrarre le SGAV e un margine di profitto per le rivendite del prodotto in esame» ad acquirenti indipendenti, in quanto i prezzi del prodotto in esame praticati ad acquirenti indipendenti, e non ipotetici prezzi cif, sono in «concorrenza con il prodotto simile dell’industria dell’Unione e arrecano pregiudizio a tale industria». Secondo Severstal, tale principio era stato confermato dal Tribunale nelle cause Giant (30) e CRIA (31) e, da ultimo, dalla Corte di giustizia nella causa Hansol (32). Severstal ha affermato che i prezzi praticati dai suoi operatori commerciali collegati ad acquirenti indipendenti erano per definizione affidabili, che tali prezzi competono con quelli dell’industria dell’Unione e che pertanto dovrebbero essere utilizzati ai fini del calcolo dell’undercutting (e dell’underselling).

(221)

La Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui l’utilizzo per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, per stabilire il prezzo all’esportazione ai fini del calcolo di undercutting e underselling viola l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base. Di fatto, contrariamente a quanto affermato da Severstal nella sua sentenza nella causa Hansol (33) la Corte di giustizia ha confermato la legalità del metodo della Commissione, dichiarando che «la Commissione ben poteva costruire tale prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, detraendo le SGAV e i profitti dal prezzo di rivendita del prodotto in esame praticato dalla Schades ad acquirenti indipendenti. Infatti, tale applicazione, per analogia, dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base rientrava nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione per attuare l’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e non poteva quindi essere considerata, di per sé, viziata da un errore manifesto di valutazione» (34). Poiché nel caso in esame l’industria dell’Unione vende per lo più direttamente ad acquirenti indipendenti, il metodo seguito dalla Commissione non ha condotto ad un risultato manifestamente erroneo (35).

(222)

Dal confronto è emerso un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 4,2 % e il 7,1 % per le importazioni dalla Turchia e tra il 5 % e il 20,4 % per le importazioni dalla Russia (36). Poiché gli AAC sono per la maggior parte prodotti di base sensibili ai prezzi, i margini di undercutting sono significativi.

(223)

L’associazione turca CIB e alcuni produttori esportatori hanno chiesto alla Commissione di garantire che si tenesse conto della comparabilità dei prodotti. Il metodo applicato durante l’inchiesta per il confronto tra tipi del prodotto in esame esportati nell’Unione e il prodotto simile fabbricato nell’Unione, come illustrato ai considerando 218 e 219, è sufficientemente perfezionato per garantire un confronto dei prezzi adeguato ai fini dei calcoli dell’undercutting.

(224)

La Commissione ha inoltre considerato altri effetti sui prezzi, in particolare l’esistenza di una loro contrazione significativa. Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha diminuito i prezzi del 12 %, quindi in misura superiore rispetto al calo del costo di produzione (– 7 % nello stesso periodo) (cfr. tabella 7). Tuttavia per le importazioni oggetto di dumping l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di aumentare i prezzi almeno a un livello tale da non vendere in perdita. Nel 2019, ad esempio, in coincidenza con il massimo aumento delle importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione ha dovuto vendere a un prezzo simile a quello delle importazioni oggetto di dumping, subendo perdite significative. Durante il periodo dell’inchiesta i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti parallelamente alla riduzione dei costi di produzione, ma ad un livello tale da consentire a malapena di realizzare profitti.

(225)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che il calo del prezzo di vendita dal 2019 al periodo dell’inchiesta è stato inferiore al calo del costo di produzione e che l’industria dell’Unione è persino riuscita a realizzare profitti nel periodo dell’inchiesta. Tale circostanza metterebbe in dubbio l’esistenza di una contrazione dei prezzi provocata dalle importazioni interessate.

(226)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il fatto che l’industria dell’Unione sia stata in grado di ottenere un profitto dello 0,4 % nel periodo dell’inchiesta non può pregiudicare la conclusione della Commissione in merito a una notevole contrazione dei prezzi provocata dalle importazioni oggetto di dumping. Un livello di redditività appena sopra al punto di pareggio non può essere considerato un sano profitto, che si potrebbe conseguire in assenza di pressioni sui prezzi derivanti da importazioni oggetto di dumping. È chiaro che i livelli dei profitti sono stati la conseguenza del forte aumento dei volumi delle importazioni di AAC dai paesi interessati. Come illustrato in precedenza, gli AAC sono prodotti di base sensibili alla concorrenza sui prezzi. Le importazioni oggetto di dumping sono state quindi in grado di esercitare un notevole effetto di contrazione dei prezzi sulle vendite dell’industria dell’Unione.

4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.5.1.   Osservazioni generali

(227)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(228)

Come indicato al considerando 6, si è fatto ricorso al campionamento per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione dalla Turchia e dalla Russia.

(229)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario di Eurofer in relazione a tutti i produttori dell’Unione, sottoposta a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state debitamente verificate (37) e sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(230)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(231)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2.   Indicatori macroeconomici

4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(232)

Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2017

2018

2019

PI

Volume di produzione (in tonnellate)

10 915 729

10 870 843

10 757 441

9 797 517

Indice (2017 = 100)

100

100

99

90

Capacità produttiva (in tonnellate)

12 110 762

12 107 279

13 240 172

13 340 130

Indice (2017 = 100)

100

100

109

110

Utilizzo degli impianti (%)

90

90

81

73

Indice (2017 = 100)

100

100

90

81

Fonte: Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(233)

Il volume di produzione dell’industria dell’Unione si è mantenuto piuttosto stabile tra il 2017 e il 2019, ma è diminuito del 10 % alla fine del periodo in esame, in parte a causa della pressione esercitata dalle importazioni turche e russe, che sono aumentate di quasi 330 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2019 (tabella 2).

(234)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Russia ha ricalcolato il volume di produzione dell’industria dell’Unione sulla base dei dati riportati nelle tabelle 5a, 5b, 9 e 12 e, combinando le cifre indicate nelle tabelle, ha concluso che la Commissione aveva calcolato male i volumi di produzione dell’industria dell’Unione. Le tabelle tuttavia non si basano sulle stesse fonti; in particolare, i volumi indicati nella tabella 9 si riferiscono al campione dell’industria dell’Unione, mentre i volumi indicati nelle altre tre tabelle riguardano l’industria dell’Unione nel suo complesso. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(235)

Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata del 10 %. Si tratta tuttavia di un aumento teorico. I produttori dell’Unione utilizzano le proprie linee di galvanizzazione per immersione a caldo per produrre AAC, ma anche altri prodotti che non sono oggetto della presente indagine. Nel periodo in esame la quota di queste linee di produzione destinata alla fabbricazione di AAC è cambiata per alcuni produttori. Il calo della produzione, combinato con un aumento della capacità produttiva, ha comportato un crollo del tasso di utilizzo degli impianti.

(236)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che l’aumento della capacità produttiva e il relativo impatto sul tasso di utilizzo degli impianti, in particolare nel 2019, sono stati la conseguenza di decisioni di investimento sbagliate. Come spiegato al considerando 235, tale aumento però era solo teorico. La Commissione ne ha tenuto conto nella sua analisi, attribuendo una rilevanza limitata a questo fattore negativo nella situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.

4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(237)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5°

Volume delle vendite e quota di mercato sul libero mercato

 

2017

2018

2019

PI

Vendite sul libero mercato

6 656 755

6 573 138

6 780 245

6 586 657

Indice (2017 = 100)

100

99

102

99

Quota di mercato delle vendite sul libero mercato (%)

74,0

78,3

75,8

77,3

Indice (2017 = 100)

100

106

102

104

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(238)

Il volume delle vendite sul libero mercato dell’industria dell’Unione si è mantenuto piuttosto stabile durante il periodo in esame. In termini di volume delle vendite, alla fine del periodo in esame l’industria dell’Unione è riuscita a compensare l’impatto del notevole aumento delle importazioni dai paesi interessati con l’estensione delle misure nei confronti della Cina alle importazioni oggetto di elusione (38), il che ha consentito all’industria dell’Unione di riacquistare una parte dei volumi delle vendite persi in precedenza a causa delle pratiche di elusione della Cina. In combinazione con il calo del consumo, ne è risultato anche un aumento della quota di mercato nel periodo in esame.

(239)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che le cifre di cui sopra dimostrano che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole a causa della perdita di vendite o di quote di mercato.

(240)

Benché, di fatto, i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione in quanto tali siano calati solo leggermente e la sua quota di mercato sia aumentata a fronte di un calo del consumo, la Commissione ha espresso disaccordo, poiché il forte aumento delle importazioni a basso costo dalla Russia e dalla Turchia ha esercitato pressioni sui prezzi provocandone la contrazione e ha impedito all’industria dell’Unione di trarre pieno vantaggio dalle misure antidumping istituite sulle importazioni di AAC dalla Cina.

Tabella 5b

Volume vincolato e quota di mercato

 

2017

2018

2019

PI

Mercato vincolato

2 504 391

2 667 375

2 358 802

2 167 741

Indice (2017 = 100)

100

107

94

87

Quota del mercato vincolato sulla produzione totale dell’Unione (%)

22,9

24,5

21,9

22,1

Indice (2017 = 100)

100

107

96

96

Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(241)

Il mercato vincolato dell’industria dell’Unione (costituito da AAC utilizzati a valle dall’industria dell’Unione, in particolare per la produzione di acciaio a rivestimento organico) nell’Unione si è ridotto del 13 % nel periodo in esame. Il calo è imputabile alla diminuzione della domanda di prodotti di acciaio a rivestimento organico nella seconda parte del periodo in esame, malgrado la ripresa del settore degli elettrodomestici durante l’ultimo trimestre del 2020 (39). La quota di mercato del mercato vincolato sulla produzione totale dell’Unione è scesa nel complesso di 0,8 punti percentuali durante il periodo in esame.

4.5.2.3.   Crescita

(242)

Le cifre di cui sopra, relative alla produzione e, in misura minore, alle vendite nel libero mercato, indicano una tendenza al ribasso a partire dal 2017. Come già indicato al considerando 238, l’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione è dipeso dalla registrazione di determinate importazioni cinesi all’apertura dell’inchiesta antielusione concernente tali importazioni (40), che ha posto fine alle cospicue importazioni dalla Cina e ha consentito all’industria dell’Unione di compensare parte delle vendite perse a causa delle importazioni da Russia e Turchia.

4.5.2.4.   Occupazione e produttività

(243)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

 

2017

2018

2019

PI

Numero di addetti

8 389

8 731

9 751

9 238

Indice (2017 = 100)

100

104

116

110

Produttività (in tonnellate/addetto)

1 301

1 245

1 103

1 061

Indice (2017 = 100)

100

96

85

82

Fonte: Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(244)

Nel periodo in esame il livello dell’occupazione dell’industria dell’Unione in relazione alla produzione di AAC ha registrato fluttuazioni ed è aumentato del 10 %. Alcune fluttuazioni sono tuttavia teoriche, poiché sono il risultato dei metodi utilizzati per assegnare le risorse a partire da una famiglia di prodotti più ampia rispetto agli AAC (segnatamente tutti i prodotti galvanizzati per immersione a caldo).

(245)

Nel periodo in esame la produttività dell’industria dell’Unione è diminuita del 18 %. Questa flessione si spiega con il calo dei volumi di produzione e con il metodo utilizzato per stabilire il numero di addetti coinvolti in attività legate agli AAC.

4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(246)

Tutti i margini di dumping erano superiori alla soglia minima, e la maggior parte in misura notevole. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

(247)

Gli acciai anticorrosione sono già stati oggetto di inchieste antidumping. La Commissione ha riscontrato che, nel periodo dal 1o ottobre 2015 al 30 settembre 2016, la situazione dell’industria dell’Unione ha notevolmente risentito delle importazioni oggetto di dumping di AAC originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Ad agosto 2017 sono state istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni dalla RPC (41) e a febbraio 2018 sono state confermate misure definitive (42).

(248)

Ad agosto 2020 un’inchiesta antielusione concernente le misure antidumping sulle importazioni originarie della RPC ha esteso le misure ad alcuni acciai anticorrosione leggermente modificati (43).

(249)

La ripresa dell’industria dell’Unione da precedenti pratiche di dumping era pertanto in corso al momento dell’apertura della presente inchiesta.

4.5.3.   Indicatori microeconomici

4.5.3.1.   Prezzi e fattori che influiscono sui prezzi

(250)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione

 

2017

2018

2019

PI

Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (in EUR/tonnellata)

662

674

616

584

Indice (2017 = 100)

100

102

93

88

Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)

622

664

638

578

Indice (2017 = 100)

100

107

103

93

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(251)

Dopo l’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni cinesi nel 2017, i produttori dell’Unione hanno potuto aumentare i loro prezzi di vendita nell’Unione del 2 % dal 2017 al 2018. In seguito però il prezzo unitario di vendita sul libero mercato è diminuito del 14 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta, con un conseguente calo complessivo del 12 % nel periodo in esame.

(252)

Il costo unitario di produzione è aumentato del 7 % tra il 2017 e il 2018, ma è diminuito dopo il 2018, con il risultato di un calo complessivo del 7 % nel periodo in esame. I prezzi di alcune principali materie prime sono diminuiti notevolmente nella seconda metà del periodo in esame.

(253)

Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno rilevato che, dal 2019 al periodo dell’inchiesta, il calo del costo di produzione è stato più pronunciato rispetto alla costante diminuzione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. La Commissione ha tuttavia osservato che durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha diminuito i prezzi del 12 %, quindi in misura superiore rispetto al calo del costo di produzione (-7 % nello stesso periodo). Di fatto, la riduzione dei prezzi dell’industria dell’Unione anche durante il periodo dell’inchiesta ha avuto gravi ripercussioni sui risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come dimostra la tabella 10.

4.5.3.2.   Costo del lavoro

(254)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per addetto

 

2017

2018

2019

PI

Costo medio del lavoro per addetto (in EUR)

32 916

33 372

33 007

31 075

Indice (2017 = 100)

100

101

100

94

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(255)

Il costo medio del lavoro per addetto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è sceso del 6 % alla fine del periodo in esame.

4.5.3.3.   Scorte

(256)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

 

2017

2018

2019

PI

Scorte finali (tonnellate)

170 054

166 651

173 225

107 317

Indice (2017 = 100)

100

98

102

63

Scorte finali in percentuale della produzione

5,9

5,3

6,0

3,9

Indice (2017 = 100)

100

90

101

65

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(257)

Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 37 %. Gli stessi produttori dell’Unione di norma detengono un livello di scorte basso. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall’analisi dell’andamento delle scorte finali in percentuale della produzione. Come si può rilevare da quanto indicato sopra, questo indicatore si è mantenuto relativamente stabile tra il 2017 e il 2019, benché poi sia sceso. Nel periodo dell’inchiesta alcuni produttori hanno ridotto temporaneamente la produzione e le scorte, nel tentativo di far fronte alla loro difficile situazione finanziaria negli anni 2019 e 2020 (cfr. tabella 9).

4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(258)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2017

2018

2019

PI

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

6,2

2,1

–2,6

0,4

Indice (2017 = 100)

100

34

–42

6

Flusso di cassa (EUR)

120 781 208

101 695 104

16 255 709

104 970 075

Indice (2017 = 100)

100

84

13

87

Investimenti (in EUR)

16 168 844

22 074 194

27 064 986

39 876 721

Indice (2017 = 100)

100

137

167

247

Utile sul capitale investito (%)

4,1

2,0

–1,1

0,6

Indice (2017 = 100)

100

49

–27

16

Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(259)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. La redditività complessiva è scesa dal 6,2 % nel 2017 allo 0,4 % nel periodo dell’inchiesta. Questo calo coincide con il massiccio aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati (cfr. tabella 2) a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione (cfr. tabelle 3 e 7).

(260)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno rilevato l’andamento positivo della redditività dell’industria dell’Unione tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta (2020) e la tendenza al rialzo nel 2020 (44). Inoltre le parti hanno sottolineato che la redditività nel periodo dell’inchiesta non si poteva considerare rappresentativa a causa degli effetti delle misure anti COVID-19 sui volumi di produzione all’inizio del 2020 e della flessione nel 2020 del mercato degli AAC per il settore automobilistico, che non rientrano nella definizione del prodotto nella presente inchiesta ma sono fabbricati utilizzando le stesse attrezzature.

(261)

La Commissione ha rilevato che, come indicato al considerando 24, la scelta del periodo in esame era appropriata, in considerazione della data di presentazione della denuncia e delle norme applicabili, e che l’analisi della Commissione non è basata su un confronto tra l’anno di riferimento e il periodo dell’inchiesta, bensì sulle tendenze in tutto il periodo in esame. Le fluttuazioni nell’arco di un periodo di 12 mesi non sono insolite. Inoltre l’impatto della pandemia di COVID-19 e dell’evoluzione della domanda nel settore automobilistico sono stati pienamente considerati nell’analisi del nesso di causalità, nelle sezioni 5.2.7 e 5.2.4 del presente regolamento.

(262)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha presentato un andamento che è ampiamente in linea con la redditività e l’utile sul capitale investito. Il flusso di cassa netto si è mantenuto piuttosto stabile negli anni 2017 e 2018, si è ridotto nel 2019 in seguito alle perdite subite nello stesso anno dai produttori dell’Unione, per poi tornare a un livello simile a quello dell’inizio del periodo in esame.

(263)

Gli investimenti rappresentano il valore contabile netto degli attivi. Gli investimenti netti hanno evidenziato un aumento costante nel periodo in esame e sono più che raddoppiati. In generale, gli investimenti miravano a mantenere le capacità esistenti, a migliorare la qualità e ad effettuare le necessarie sostituzioni di beni di produzione. Alcuni riguardavano questioni sanitarie, di sicurezza e ambientali. Investimenti significativi nella seconda metà del periodo in esame riguardano un produttore dell’Unione incluso nel campione e la fase a monte della sua produzione di AAC.

(264)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che l’aumento degli investimenti dimostra che l’industria dell’Unione non ha subito alcun pregiudizio. L’argomentazione è stata respinta. Gli investimenti, anche se in aumento nel periodo in esame, nel complesso si sono mantenuti a livelli bassi e, come indicato, in generale si sono limitati alle spese necessarie per portare avanti l’attività. La Commissione non ha pertanto ritenuto che il loro andamento positivo sminuisca il pregiudizio riscontrato in altri ambiti.

(265)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, che rispecchia il livello di ammortamento degli attivi. Tale indicatore è diminuito costantemente, fino a diventare negativo nel 2019, quando i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato perdite a livello mondiale. Nel periodo dell’inchiesta il valore è tornato leggermente positivo, ma molto inferiore rispetto all’inizio del periodo in esame.

(266)

Gli scarsi risultati finanziari dell’industria dell’Unione nel periodo in esame hanno limitato notevolmente la sua capacità di ottenere capitale. L’industria dell’Unione è ad alta intensità di capitale e richiede ingenti investimenti. Nel periodo in esame l’utile sul capitale investito era troppo basso per coprire investimenti così ingenti.

4.5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(267)

L’evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori durante il periodo in esame ha evidenziato un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

(268)

L’aumento della capacità produttiva (+ 10 %) è teorico e deriva dal fatto che l’industria dell’Unione ha destinato maggiore capacità alla produzione di AAC in conseguenza della diminuzione della domanda di altri prodotti fabbricati sulle stesse linee degli AAC. Lo stesso vale per l’occupazione (+ 10 %). Per quanto riguarda gli investimenti (+ 147 %), la maggior parte deriva da investimenti effettuati nella fase a monte della produzione di AAC. L’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione (+ 3,2 %) nel periodo in esame è attribuibile all’apertura dell’inchiesta antielusione nei confronti della Cina, di cui al considerando 202, e al relativo esito.

(269)

L’industria dell’Unione si è adoperata per mantenere i propri volumi di vendita di AAC ad acquirenti indipendenti nell’Unione (– 1 %) in un contesto di calo del consumo nel libero mercato (– 6 %). Tuttavia l’industria dell’Unione ha potuto fare solo questo, nonché rispondere alla pressione sui prezzi esercitata dalle crescenti importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbassando i suoi prezzi di vendita. Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha diminuito i prezzi in misura superiore rispetto al calo del costo di produzione.

(270)

Una simile riduzione dei prezzi ha avuto gravi ripercussioni sui risultati dell’industria dell’Unione, che sono passati da un utile del 6,2 % nel 2017 a perdite nel 2019 e praticamente nessun utile alla fine del periodo in esame. Altri indicatori finanziari, come il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito, hanno seguito un andamento analogo.

(271)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(272)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali fattori sono: le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’andamento della domanda, l’uso vincolato, il pregiudizio autoinflitto, la pandemia di COVID-19 e i prezzi dei rotoli (coils) laminati a caldo.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(273)

Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di oltre cinque volte durante il periodo in esame, passando da 196 643 tonnellate nel 2017 a oltre 1 milione di tonnellate nel periodo dell’inchiesta. La loro quota di mercato è aumentata dal 2,2 % nel 2017 al 13,1 % nel periodo dell’inchiesta. Tali importazioni in costante crescita sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’Unione durante tutto il periodo in esame, con un crescente divario nel corso del tempo. In particolare nel 2019 e nel periodo dell’inchiesta, quando le importazioni dai paesi interessati hanno registrato il massimo aumento, i prezzi dell’industria dell’Unione hanno subito una contrazione a causa delle importazioni oggetto di dumping. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati, per limitare le perdite nei volumi di vendita l’industria dell’Unione ha dovuto diminuire i prezzi di vendita più di quanto fosse necessario per tenere conto del calo del costo di produzione. Di conseguenza, la redditività si è ridotta dal 6,2 % allo 0,4 % e gli indicatori finanziari sono peggiorati.

(274)

L’associazione turca CIB ha contestato l’impatto negativo delle importazioni dai paesi interessati sulla base del fatto che tali importazioni non stabilivano i prezzi sul mercato dell’Unione e seguivano le tendenze del mercato mondiale, determinate dalle fluttuazioni dei prezzi dei rotoli (coils) laminati a caldo. La Commissione ha respinto l’argomentazione. Considerando l’aumento esponenziale dei volumi, all’incirca di 1 milione di tonnellate in un periodo così breve e corrispondente a una quota di mercato del 12,9 % nel periodo dell’inchiesta, i prezzi molto bassi delle importazioni dai paesi interessati hanno di fatto inciso negativamente sui prezzi che l’industria dell’Unione poteva applicare sul libero mercato.

(275)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno ribadito questa osservazione, facendo riferimento a informazioni di mercato fornite alla Commissione secondo cui le tendenze dei prezzi nel periodo in esame erano le stesse sui principali mercati mondiali e per l’industria dell’Unione nell’Unione.

(276)

La Commissione ha respinto tale argomentazione. In primo luogo, i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 12 % nel periodo in esame, mentre i prezzi dei paesi interessati sono diminuiti del 14 %. Con i prezzi delle importazioni già molto inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione nel 2017, come indicato al considerando 274, il volume elevato di importazioni a prezzi molto bassi dai paesi interessati ha inciso negativamente sui prezzi che l’industria dell’Unione poteva applicare sul libero mercato. In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che alcune tendenze dei prezzi nei dati forniti potevano essere parzialmente comparabili, ma che il livello finale dei prezzi non lo era, e che i prezzi in ciascuno di questi mercati principali sono pertanto stabiliti sulla base delle dinamiche e delle circostanze specifiche applicabili a tale mercato. Il fatto che la Commissione avesse stabilito che il prodotto in esame è un prodotto di base, come rilevato dalle parti interessate, non pregiudica tale conclusione.

(277)

Diverse parti hanno affermato che non vi era correlazione tra le importazioni dalla Russia e dalla Turchia e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha respinto l’argomentazione. La Commissione ha riconosciuto che, nella prima parte del periodo in esame, l’industria dell’Unione è stata in grado di trarre vantaggio dalle condizioni di mercato relativamente buone e dalle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni cinesi. Tra il 2018 e il 2019 tuttavia, quando le importazioni dalla Russia e dalla Turchia hanno registrato il massimo aumento su base annua, l’industria dell’Unione ha cominciato a subire perdite. La situazione finanziaria negativa è continuata nel periodo dell’inchiesta, dopo un ulteriore aumento, in termini assoluti e relativi, delle importazioni dai paesi interessati. Esisteva dunque una chiara correlazione tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(278)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che tra il 2018 e il 2019, quando le importazioni dalla Russia e dalla Turchia hanno registrato il massimo aumento su base annua, l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare i volumi delle vendite nell’Unione di poco sopra le 200 000 tonnellate.

(279)

La Commissione ha osservato tuttavia che, in termini assoluti, tale aumento non corrispondeva nemmeno alla metà dell’aumento delle importazioni dai paesi interessati e che, alla luce dei prezzi prevalenti in un mercato inondato da importazioni oggetto di dumping, la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è fortemente deteriorata a partire dal 2018, fino a subire perdite nel 2019.

(280)

Diverse parti hanno affermato che le importazioni dalla Turchia e dalla Russia non hanno mai raggiunto volumi che potevano essere pregiudizievoli poiché, tra l’altro, erano inferiori al livello della quota residuale dei contingenti di salvaguardia per l’acciaio nell’Unione. La Commissione ha respinto l’argomentazione. Le misure antidumping, rispetto alle misure di salvaguardia, fanno fronte a una situazione diversa. Le misure di salvaguardia sull’acciaio non impediscono l’istituzione di misure antidumping all’interno dei contingenti in franchigia doganale che, come indicato al considerando 214, sono abbastanza ampi da consentire volumi significativi di importazioni prima dell’applicazione del dazio di salvaguardia. Come rilevato inoltre ai considerando 213 e 214, il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati erano quindi abbastanza significative da causare un pregiudizio notevole ai produttori dell’Unione.

(281)

Alcune parti hanno invitato la Commissione ad esaminare i dati relativi al 2021, affermando che la forte ripresa dei produttori dell’Unione in quell’anno ha dimostrato che le importazioni dai paesi interessati non erano la causa di un eventuale pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha respinto l’argomentazione in conformità di quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, secondo cui le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non dovrebbero di norma essere prese in considerazione.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(282)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2017

2018

2019

PI

Corea del Sud

Volume (in tonnellate)

143 873

180 993

209 248

248 890

Indice (2017 = 100)

100

126

145

173

Quota di mercato (%)

1,6

2,2

2,3

2,9

Indice (2017 = 100)

100

135

146

182

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

703

729

685

626

Indice (2017 = 100)

100

104

97

89

Taiwan

Volume (in tonnellate)

69 919

87 803

140 334

184 158

Indice (2017 = 100)

100

126

201

263

Quota di mercato (%)

0,8

1,0

1,6

2,2

Indice (2017 = 100)

100

134

202

278

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

624

675

656

624

Indice (2017 = 100)

100

108

105

100

India

Volume (in tonnellate)

232 677

126 651

194 355

169 040

Indice (2017 = 100)

100

54

84

73

Quota di mercato (%)

2,6

1,5

2,2

2,0

Indice (2017 = 100)

100

58

84

77

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

683

689

639

573

Indice (2017 = 100)

100

101

94

84

Tunisia

Volume (in tonnellate)

0

29 901

82 426

85 436

Indice (2017 = 100)

 

100

276

2 286

Quota di mercato (%)

0

0,4

0,9

1,0

Indice (2017 = 100)

 

100

225

250

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

 

648

600

570

Indice (2017 = 100)

 

100

93

88

Ucraina

Volume (in tonnellate)

19 501

30 165

25 434

19 140

Indice (2017 = 100)

100

155

130

98

Quota di mercato (%)

0,2

0,4

0,3

0,2

Indice (2017 = 100)

100

166

131

104

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

635

645

593

538

Indice (2017 = 100)

100

102

93

85

Cina

Volume (in tonnellate) (45)

1 557 192

903 775

668 707

245

Indice (2017 = 100)

100

58

43

0

Quota di mercato (%)

17,3

10,8

7,5

0,0

Indice (2017 = 100)

100

62

43

0

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

597

478

860

896

Indice (2017 = 100)

100

80

144

150

Altri paesi terzi

Volume (in tonnellate)

113 906

120 947

77 991

132 678

Indice (2017 = 100)

100

106

68

116

Quota di mercato (%)

1,3

1,4

0,9

1,6

Indice (2017 = 100)

100

114

69

123

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

658

691

687

599

Indice (2017 = 100)

100

105

99

87

Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati

Volume (in tonnellate)

2 137 068

1 480 235

1 398 494

839 588

Indice (2017 = 100)

100

69

65

39

Quota di mercato (%)

23,8

17,6

15,6

9,9

Indice (2017 = 100)

100

74

66

41

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

636

695

655

603

Indice (2017 = 100)

100

109

103

95

Fonte: Surveillance 2 (adeguata).

(283)

Durante il periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi interessati è stata caratterizzata da fluttuazioni. Nel complesso, nel 2017 si è verificato un calo dal 23,8 % al 9,9 % nel periodo dell’inchiesta; tale tendenza è stata influenzata in parte dall’istituzione di misure di difesa commerciale nei confronti degli AAC originari della Cina.

(284)

Nel periodo dell’inchiesta le importazioni da altri paesi terzi ammontavano a 839 588 tonnellate (per il 72 % da Corea del Sud, Taiwan e India). La maggior parte di queste importazioni è entrata nell’Unione a prezzi superiori rispetto ai prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

(285)

Come rilevato ai considerando 247 e 248, l’industria dell’Unione risentiva ancora delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina durante una parte del periodo in esame. Alcune parti hanno affermato che non esistevano prove del fatto che importazioni cinesi in regime di elusione non avessero continuato ad entrare nel mercato dell’Unione nel 2020, e per questo motivo hanno chiesto la divulgazione dei dati TARIC (46). In considerazione della tempistica del procedimento antielusione nei confronti della Cina e della registrazione applicata dall’apertura di tale inchiesta, la Commissione ha ritenuto che le importazioni dalla Cina non abbiano arrecato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta del presente procedimento. Soprattutto, le importazioni di AAC dalla RPC erano praticamente inesistenti durante il periodo dell’inchiesta, quando la Commissione ha constatato la persistenza di un pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione.

(286)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che il calo di redditività dell’industria dell’Unione negli anni 2018 e 2019 si è verificato perché la redditività conseguita nel 2017 era dovuta principalmente all’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di AAC dalla Cina e che il calo di redditività nel 2018 e nel 2019 rispetto al livello del 2017 è stato provocato dalle importazioni dalla Cina di AAC oggetto di elusione, come affermato anche dal governo della Turchia.

(287)

In primo luogo, per quanto riguarda la redditività dell’industria dell’Unione nel 2017, la Commissione ha osservato che in quell’anno la redditività era superiore al profitto di riferimento minimo del 6 %, a indicazione del fatto che i) dopo un periodo di concorrenza sleale della Cina, con un conseguente pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, in quell’anno la redditività dell’industria dell’Unione non ha risentito in misura sostanziale del dumping cinese nel mercato dell’Unione, con tutta probabilità in conseguenza dell’apertura di un’inchiesta antidumping nei confronti degli AAC cinesi nel dicembre 2016; e ii) il volume delle importazioni dai paesi interessati non era ancora tale da incidere in misura sostanziale sul livello di redditività dell’industria dell’Unione. L’assenza di distorsioni dovute a pratiche commerciali sleali tuttavia non significa affatto che la redditività sia stata gonfiata, come sembrano suggerire le parti interessate, tanto più considerando il livello modesto del 6,2 %. Per quanto riguarda l’impatto delle importazioni oggetto di elusione dalla Cina nel 2018 e nel 2019, la Commissione non le ha «semplicemente ignorate», come affermato dalla CIB e da diversi produttori esportatori, bensì aveva riconosciuto che l’industria dell’Unione ne risentiva ancora. Contrariamente alla tendenza delle importazioni dai paesi interessati, tali importazioni, grazie all’inchiesta antielusione, sono tuttavia diminuite notevolmente nel 2018 e nel 2019, anni in cui presentavano già un livello inferiore rispetto a quello delle importazioni dai paesi interessati. Nel periodo dell’inchiesta le importazioni di AAC dalla Cina erano praticamente inesistenti.

(288)

La Commissione ha pertanto concluso che l’impatto delle importazioni da altri paesi non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Turchia e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(289)

Nel periodo in esame i volumi e i prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

 

2017

2018

2019

PI

Volume delle esportazioni (in tonnellate)

708 037

657 417

812 594

748 774

Indice (2017 = 100)

100

93

115

106

Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

608

672

600

589

Indice (2017 = 100)

100

110

99

97

Fonte: Eurofer (volumi) e produttori dell’Unione inclusi nel campione (prezzo unitario).

(290)

Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha aumentato del 6 % il volume delle sue esportazioni. L’incremento delle vendite all’esportazione (di circa 40 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta rispetto all’inizio del periodo in esame) è limitato rispetto alla perdita di oltre 93 000 tonnellate, relative alle vendite nel mercato dell’Unione, registrata nello stesso periodo. Salvo per quanto riguarda gli aumenti di prezzo nel 2018, nello stesso periodo i prezzi all’esportazione dei produttori dell’Unione si sono mantenuti piuttosto stabili. I prodotti esportati dall’industria dell’Unione sono in genere AAC più economici, quindi con prezzi medi notevolmente inferiori rispetto ai prodotti venduti nell’Unione. Gli sviluppi negativi sul mercato dell’Unione, in termini di volumi e di prezzi, hanno potuto essere compensati in misura molto limitata con le vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione, diluendo i costi fissi e altri costi.

(291)

Alcuni produttori esportatori hanno attribuito la perdita di quota di mercato dei produttori dell’Unione nel mercato dell’Unione degli AAC alla maggiore concentrazione dell’industria dell’Unione sui mercati di esportazione, che per alcune parti non erano redditizi. La Commissione ha respinto l’argomentazione. I volumi esportati dai produttori dell’Unione, equivalenti al 12 % circa del volume totale delle vendite, erano limitati rispetto al volume totale delle vendite dell’Unione. Come rilevato al considerando 290, in termini assoluti l’incremento delle vendite all’esportazione è stato limitato, mentre i prezzi erano piuttosto stabili e in linea con il mix di prodotti.

(292)

La Commissione ha concluso che l’eventuale incidenza dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione sul pregiudizio subito dai produttori dell’Unione è stata marginale.

5.2.3.   Andamento della domanda in generale

(293)

Come indicato nella sezione 4.3, il consumo nel libero mercato è diminuito durante il periodo in esame. Su tale base la Commissione ha concluso che l’andamento del consumo nel libero mercato può aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

(294)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Russia ha affermato che il calo del consumo è stato il motivo principale del calo della produzione nell’industria dell’Unione. Come tuttavia ribadito dalla Commissione, non è stato riscontrato che il calo del consumo abbia attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Turchia e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, in considerazione dell’aumento dei volumi e delle quote di mercato delle importazioni dai paesi interessati e del loro effetto sui prezzi dell’industria dell’Unione. Nel periodo in esame inoltre il consumo è diminuito di 467 000 tonnellate, mentre le importazioni dai paesi interessati sono quasi raddoppiate.

5.2.4.   Andamento della domanda nel settore automobilistico

(295)

Alcune parti hanno affermato che i risultati dell’industria dell’Unione erano negativi a causa dei problemi e della diminuzione della domanda nel settore automobilistico. L’affermazione non è stata confermata dalla presente inchiesta. Al contrario, dall’inchiesta è emerso che i produttori dell’Unione fornivano AAC a vari settori industriali che non rientrano nel settore automobilistico. Poiché i prodotti galvanizzati per immersione a caldo tipicamente utilizzati nel settore automobilistico non rientrano nell’ambito dell’inchiesta, se una parte dell’industria dell’Unione ha risentito negativamente di una recessione nell’industria automobilistica ciò è dipeso da prodotti che non costituiscono un prodotto simile e che pertanto non sono considerati nella presente analisi. L’argomentazione è stata respinta.

(296)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che il calo della domanda in tale settore, che utilizza le stesse linee di produzione, avrebbe determinato l’aumento dei costi fissi, con ripercussioni negative sulla redditività dell’industria dell’Unione.

(297)

La Commissione ha riconosciuto che alcuni produttori dell’Unione utilizzano le linee di produzione degli AAC anche per la fabbricazione di prodotti impiegati nel settore automobilistico. La Commissione ha tuttavia chiarito che l’analisi effettuata nella presente inchiesta, compresa l’analisi dei costi, riguarda esclusivamente il gruppo di prodotti in essa rientranti. I dati sui microindicatori sono stati raccolti esclusivamente al livello dei produttori inclusi nel campione. I costi di produzione verificati di queste parti, e in particolare i loro costi fissi, non sono stati soggetti a una simile riassegnazione. Di fatto, tale riassegnazione della capacità produttiva ha riguardato soltanto un piccolo numero di produttori non inclusi nel campione. Pertanto nessuno dei microindicatori e, come spiegato nel documento di divulgazione delle informazioni e nel presente regolamento, solo due macroindicatori, ossia la capacità produttiva (tabella 4) e l’occupazione (tabella 6), hanno risentito dell’evoluzione in gruppi di prodotti diversi dagli AAC.

(298)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.2.5.   Uso vincolato

(299)

I produttori dell’Unione utilizzano il prodotto oggetto dell’inchiesta per la fabbricazione di acciaio a rivestimento organico.

(300)

Come indicato nella tabella 1, il consumo vincolato è diminuito del 13 % durante il periodo in esame. Il calo si è verificato principalmente nella seconda parte del periodo in esame, in conseguenza della crescita negativa in alcuni settori utilizzatori di acciaio. L’uso vincolato è comunque rimasto piuttosto stabile in termini relativi, ossia in percentuale della produzione dell’Unione.

(301)

La Commissione ha concluso che l’eventuale incidenza dell’andamento del consumo vincolato sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stata marginale.

5.2.6.   Pregiudizio autoinflitto

(302)

Alcune parti hanno indicato investimenti intempestivi nella produzione di prodotti galvanizzati per immersione a caldo per il settore automobilistico quale causa del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. Come indicato al considerando 295, l’argomentazione riguarda gli investimenti in un prodotto che non è oggetto della presente inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

(303)

Alcune parti hanno segnalato investimenti intempestivi che hanno determinato una capacità produttiva molto superiore al consumo nell’Unione quale causa del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. La Commissione ha respinto l’argomentazione. Come indicato al considerando 263, i produttori dell’Unione non hanno investito nell’aumento della capacità produttiva di AAC in quanto tale. Al considerando 235 si rileva inoltre che gli aumenti della capacità produttiva per gli AAC erano teorici e pertanto non ritenuti atti a indicare il pregiudizio notevole nel caso di specie. Questa argomentazione è stata ribadita in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, senza tuttavia addurre nuovi elementi di prova o ragionamenti, per cui è stata respinta.

(304)

Alcune parti hanno rilevato nell’industria dell’Unione un pregiudizio autoinflitto, dato dal fatto che alcuni CSS collegati a produttori dell’Unione importano il prodotto oggetto dell’inchiesta. L’argomentazione non era sostenuta da elementi di prova e pertanto è stata respinta. Va notato che molti produttori dell’Unione non dispongono di centri di servizi siderurgici collegati con funzioni di importazione. La maggior parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione non dispone di simili centri di servizi siderurgici collegati. Non si è constatato che le eventuali importazioni effettuate da centri di servizi siderurgici collegati a produttori dell’Unione abbiano attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Turchia e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, in considerazione dell’aumento dei volumi delle importazioni dai paesi interessati, del loro effetto sui prezzi dell’industria dell’Unione e dell’incidenza di altri fattori analizzati nella presente sezione.

5.2.7.   Pandemia di COVID-19

(305)

Alcune parti hanno attribuito il pregiudizio alle chiusure imposte dalla pandemia di COVID-19 nell’Unione, che avrebbero fatto aumentare i costi fissi dei produttori di acciaio dell’Unione a fronte di volumi di produzione inferiori. L’argomentazione, ribadita in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, è stata respinta. Le chiusure imposte dalla COVID-19 nei 14 Stati membri dove hanno sede i produttori dell’Unione sono state diverse in termini di periodi e di portata. Di fatto, alcuni produttori di acciaio dell’Unione sono stati scarsamente interessati dalle chiusure, in quanto fornitori di attività essenziali durante la pandemia, e nel complesso la loro produzione nel 2020 non è variata in misura significativa rispetto al 2019 (47).

(306)

Tali parti hanno ritenuto che il motivo per cui l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato fossero i volumi inferiori disponibili per la vendita, in conseguenza dei minori tassi di utilizzo degli impianti e della produzione ridotta a causa delle chiusure o dell’inattività degli impianti dovute alla pandemia di COVID-19. La Commissione ha espresso disaccordo. In un contesto di calo del consumo (cfr. tabella 1), le importazioni oggetto di dumping hanno conquistato più quote di mercato rispetto all’industria dell’Unione, che nel complesso era in grado di continuare a servire il mercato.

(307)

Diverse parti hanno affermato che le importazioni dalla Turchia e dalla Russia hanno colmato la lacuna nel mercato dell’Unione dovuta alle interruzioni della produzione imposte nell’Unione dalla COVID-19 e alle carenze che ne sono derivate. La Commissione ha respinto l’argomentazione. La Commissione ha osservato che l’aumento delle importazioni dai paesi interessati, in termini di volumi e di quote di mercato, è avvenuto per la maggior parte negli anni 2018 e 2019, ossia prima della pandemia di COVID-19. Inoltre, come spiegato al considerando 305, l’impatto delle interruzioni della produzione imposte dalla COVID-19 nel complesso è stato limitato e non uniforme tra i vari produttori dell’Unione. In ogni caso, le chiusure correlate alla COVID-19 non potrebbero mai giustificare le pratiche di dumping attuate dai paesi interessati. Tali osservazioni sono state ribadite in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, senza tuttavia addurre nuovi elementi di prova o argomentazioni, e pertanto sono state respinte.

(308)

La CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato inoltre che l’analisi trimestrale dei prezzi e dei costi contenuta nella denuncia (cfr. considerando 260) dimostrerebbe che, in particolare nel primo trimestre del 2020, l’industria dell’Unione era gravemente in perdita. Questo avvalorerebbe l’affermazione secondo cui la scarsa redditività nel periodo dell’inchiesta sia stata provocata dalle chiusure obbligatorie degli impianti nell’Unione (anziché dalle importazioni oggetto di dumping).

(309)

La Commissione ha osservato che le risultanze dell’analisi effettuata da tali parti su questi dati specifici contenuti nella denuncia dimostravano già un notevole peggioramento dei profitti tra il terzo e il quarto trimestre del 2019 (da 1,22 % a – 1,96 %), ossia prima della pandemia di COVID-19, e anche un miglioramento molto marcato della redditività dell’industria dell’Unione nel secondo trimestre del 2020 a un livello (– 0,45 %) paragonabile a quello presumibilmente registrato nel terzo trimestre del 2020, mentre le parti hanno evidenziato che le interruzioni sono cominciate da marzo 2020 (48). La Commissione ha ritenuto che la forte diminuzione della redditività nell’ultimo trimestre del 2019, quindi prima di qualsiasi chiusura obbligatoria degli impianti dovuta alla pandemia di COVID-19, e il netto miglioramento della redditività nel secondo trimestre del 2020, siano in contrasto con l’affermazione secondo cui l’analisi confermerebbe l’argomentazione concernente l’impatto delle chiusure obbligatorie. Tale affermazione quindi non è risultata suffragata da elementi di prova convincenti.

(310)

Il governo della Russia ha affermato che la causa del deterioramento dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta è evidenziata da determinate risultanze relative alla COVID-19, riassunte in uno studio (49). Tali risultanze si riferiscono alla ripresa lenta della zona euro rispetto alla Cina, all’impatto delle carenze di approvvigionamento a breve termine sulle industrie manifatturiere e alle differenze tra i settori per quanto concerne la ripresa dopo la COVID-19. L’argomentazione è respinta per i motivi illustrati al considerando 306 e per la natura dello studio, incentrato su settori che non riguardano gli AAC.

5.2.8.   Prezzi dei rotoli (coils) laminati a caldo

(311)

Alcune parti hanno affermato che i produttori dell’Unione hanno risentito di una compressione dei margini di profitto dovuta alle fluttuazioni dei prezzi dei rotoli (coils) laminati a caldo, che secondo informazioni di mercato sono diventati più costosi nella seconda parte del 2020. La maggior parte dei produttori dell’Unione è integrata verticalmente e il prezzo dei rotoli (coils) laminati a caldo sul libero mercato non ha avuto alcun impatto sul relativo costo di produzione di AAC. La Commissione ha respinto l’argomentazione.

5.2.9.   Situazione concorrenziale dell’industria dell’Unione

(312)

Secondo quanto affermato dal governo della Russia in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’aumento delle quote di mercato ottenute dalla Repubblica di Corea e da Taiwan ha dimostrato che l’industria dell’Unione non era sufficientemente competitiva.

(313)

La Commissione ha osservato che una maggiore presenza di importazioni non è indicativa della situazione concorrenziale di un’industria nazionale. Ha inoltre rilevato che il volume assoluto delle importazioni da questi due paesi e, a maggior ragione il relativo aumento nel periodo in esame, sono stati limitati rispetto ai dati dei paesi interessati. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(314)

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Turchia. L’aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati ha conciso con un peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Le importazioni a basso prezzo dalla Turchia e dalla Russia sono aumentate in misura esponenziale e hanno impedito all’industria dell’Unione di aumentare prezzi di vendita e volumi in seguito all’inchiesta antielusione concernente le importazioni cinesi. In termini di prezzi, le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati sono avvenute a prezzi costantemente inferiori rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, e hanno comunque esercitato una notevole pressione sui prezzi, impedendo all’industria dell’Unione di fissare i prezzi a livelli sostenibili, necessari per conseguire margini di profitto ragionevoli.

(315)

La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Così facendo, ha riscontrato che fattori quali lo sviluppo dell’uso vincolato e taluni investimenti non hanno contribuito al pregiudizio subito. L’effetto di fattori quali le importazioni da altri paesi terzi, le esportazioni dei produttori dell’Unione, l’andamento della domanda, la pandemia di COVID-19 e i prezzi dei rotoli (coils) laminati a caldo è stato, nel complesso, limitato.

(316)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

6.   LIVELLO DELLE MISURE

(317)

Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

6.1.   Margine di pregiudizio

(318)

Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(319)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(320)

Il denunciante ha affermato che il profitto di riferimento dovrebbe essere almeno uguale a quello del precedente caso sugli AAC (Cina) (7,4 %). Un produttore dell’Unione ha proposto il 15 %. Alcune parti hanno affermato che il livello di profitto indicato dal denunciante era troppo elevato.

(321)

La Commissione ha osservato che nel 2017 l’industria dell’Unione è stata in grado di realizzare un profitto medio del 6,2 %. Benché sulle importazioni di AAC dalla RPC non fossero state ancora istituite misure antidumping, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina era già diminuito nel 2017, in conseguenza dell’apertura dell’inchiesta antidumping nel dicembre 2016. In quello stesso anno inoltre il livello delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia era ancora relativamente basso (cfr. tabella 2).

(322)

La Commissione ha esaminato anche gli anni precedenti al periodo in esame, che tuttavia non sono risultati appropriati a causa dell’afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla Cina che interessava l’industria dell’Unione. La Commissione ha preso nota del profitto di riferimento utilizzato nel precedente caso sugli AAC (Cina), che tuttavia risale al 2008.

(323)

La Commissione ha pertanto deciso che il profitto medio ponderato del 6,2 % ottenuto nel 2017 fosse la base più appropriata per il calcolo del profitto di riferimento nel caso in esame.

(324)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, due produttori dell’Unione hanno dimostrato che il loro livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato superiore in condizioni di concorrenza normali. Sulla base di prove documentali fornite dalle società, grazie alle quali è stato possibile verificare la concordanza con gli strumenti di rendicontazione e i sistemi contabili delle società, la Commissione ha accolto le argomentazioni. Per rispecchiare tali risultanze nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato le differenze tra spese per investimenti, R&S e innovazione («IRI») in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione rispetto alle spese IRI effettive nel periodo in esame. Le differenze, espresse in percentuale del fatturato, erano pari allo 0,02 % e allo 0,35 %. Tali percentuali sono state aggiunte al profitto di base del 6,2 %, determinando così un profitto di riferimento finale compreso tra il 6,20 % e il 6,55 %.

(325)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili (basati su sistemi contabili, strumenti di rendicontazione e previsioni delle società) la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo compreso tra 3,05 e 38,78 EUR per tonnellata.

(326)

Tali costi comprendevano i costi aggiuntivi futuri per garantire la conformità al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS). Il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE è uno dei pilastri della politica dell’UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Tali costi aggiuntivi sono stati calcolati sulla base delle quote di emissione dell’UE stimate che dovranno essere acquistate durante il periodo di applicazione delle misure (2022-2026). I costi aggiuntivi hanno tenuto conto anche dei costi indiretti della CO2 derivanti da un aumento dei prezzi dell’elettricità nel periodo 2022-2026 collegato all’EU ETS e ai prezzi previsti delle quote di emissione dell’UE.

(327)

Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione applicando il margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 324) al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta e aggiungendo gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo.

(328)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che i costi di produzione utilizzati come base per calcolare un prezzo non pregiudizievole sarebbero gonfiati a causa della riassegnazione delle linee di produzione di alcuni produttori, come descritto al considerando 235. Questa argomentazione non era sostenuta da elementi di prova. In ogni caso, come indicato al considerando 295, i dati sui costi utilizzati nella presente inchiesta, anche per il calcolo di un prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione, riguardano solo i costi connessi alla produzione del prodotto simile e i dati sui microindicatori sono stati raccolti e utilizzati esclusivamente al livello dei produttori inclusi nel campione. La Commissione ha confermato che la riassegnazione di cui ai considerando 235 e 244 riguarda un piccolo numero di produttori non inclusi nel campione e pertanto incide solo sui macroindicatori in questione, come debitamente illustrato. L’argomentazione è pertanto respinta.

(329)

La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori russi e dei produttori esportatori turchi che hanno collaborato inclusi nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

(330)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Severstal ha contestato gli adeguamenti per le SGAV e i profitti applicati ai prezzi di vendita dei suoi operatori commerciali collegati nell’Unione per analogia con l’articolo 2, paragrafo 9, per gli stessi motivi citati al considerando 220.

(331)

Come osservato al considerando 221, la Corte di giustizia ha confermato la legalità dell’utilizzo per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, per stabilire il prezzo all’esportazione ai fini del calcolo di undercutting e di underselling (50). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(332)

Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. considerando 138 e 182).

6.2.   Conclusioni sul livello delle misure

(333)

In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base:

Paese

Società

Margine di dumping (in %)

Margine di pregiudizio (in %)

Dazio antidumping definitivo

Russia

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

36,6  %

37,4  %

36,6  %

Novolipetsk Steel

12,7  %

10,3  %

10,3  %

PAO Severstal

39,8  %

31,3  %

31,3  %

Tutte le altre società

39,8  %

37,4  %

37,4  %

Turchia

MMK Turkey

10,5  %

13,8  %

10,5  %

Tatmetal

2,4  %

10,1  %

2,4  %

Tezcan

11,0  %

13,7  %

11,0  %

Altre società che hanno collaborato

8,0  %

12,5  %

8,0  %

Tutte le altre società

11,0  %

13,8  %

11,0  %

7.   INTERESSE DELL’UNIONE

(334)

La Commissione ha esaminato se poteva concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(335)

L’industria dell’Unione consta di 20 produttori in 14 Stati membri e impiega 9 237 addetti. La maggioranza dei produttori dell’Unione ha sostenuto la denuncia. Nessun produttore si è opposto all’apertura dell’inchiesta.

(336)

Come concluso nelle sezioni 4.5.4 e 5.3, la situazione dell’intera industria dell’Unione si è deteriorata a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Turchia.

(337)

Le misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia dovrebbero ripristinare condizioni di commercio equo sul mercato dell’Unione e consentire all’industria dell’Unione di raggiungere livelli di profitto sostenibili per un’industria a così alta intensità di capitale. Si prevede che di conseguenza i produttori dell’Unione potranno riprendersi dalla situazione pregiudizievole, investire ulteriormente e rispettare i loro impegni, compresi quelli sociali e ambientali.

(338)

La mancata istituzione di misure comporterebbe forti perdite all’interno dell’industria dell’Unione, ne metterebbe in pericolo la redditività e probabilmente provocherebbe la chiusura di impianti di produzione e licenziamenti. L’assenza di misure potrebbe comportare la dipendenza dalle forniture da paesi terzi.

(339)

Il produttore esportatore Tezcan ha affermato che le importazioni di acciaio sono già controllate mediante misure di salvaguardia sull’acciaio e che saranno controllate, a partire dal 2023, anche dal monitoraggio relativo al CBAM (51). Altre parti, compreso il governo della Turchia, hanno fatto riferimento alle misure di difesa di cui godono già i produttori dell’Unione. Tutte queste argomentazioni sono respinte: la presente inchiesta antidumping affronta una questione distinta, non ancora coperta da una misura esistente.

(340)

La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure provvisorie era nell’interesse dell’industria dell’Unione.

7.2.   Interesse degli importatori non collegati

(341)

Nessun importatore ha collaborato all’inchiesta.

(342)

L’associazione turca CIB ha indicato le carenze di approvvigionamento che potrebbero incidere negativamente sugli importatori dell’Unione. La Commissione ha ritenuto tale argomentazione priva di fondamento perché, oltre che sull’abbondante produzione dell’Unione, gli importatori e le catene di approvvigionamento possono contare sulle importazioni da numerosi paesi. Inoltre l’istituzione di misure antidumping non implica che siano vietate le importazioni dai paesi interessati. Il livello delle misure non dovrebbe impedire ai produttori di acciaio turchi e russi di vendere i propri AAC nell’Unione e agli importatori dell’Unione a prezzi equi. L’argomentazione è stata respinta.

(343)

La CIB ha osservato inoltre che le misure inciderebbero negativamente sugli importatori dell’Unione, che stanno ancora lottando per riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Tale argomentazione non è sostenuta da elementi di prova e pertanto è stata respinta. La mancanza di collaborazione degli importatori non ha consentito alla Commissione di valutare se i loro risultati fossero negativi o se gli importatori non fossero in grado di trasferire agli acquirenti gli eventuali aumenti di prezzo.

7.3.   Interesse degli utilizzatori

(344)

Nessun utilizzatore ha collaborato all’inchiesta.

(345)

L’Associazione dei costruttori europei di automobili ha presentato una comunicazione per chiedere che i costruttori di automobili dell’Unione siano esentati da eventuali misure che inciderebbero negativamente sulla loro competitività. La Commissione ha rilevato che il prodotto oggetto della presente inchiesta praticamente non è utilizzato nell’industria automobilistica e pertanto un eventuale impatto delle misure sul settore potrebbe essere solo irrilevante.

(346)

Le parti che rappresentano gli interessi dei produttori esportatori hanno indicato carenze di approvvigionamento che potrebbero incidere negativamente sugli utilizzatori dell’Unione. Le parti hanno asserito che i produttori dell’Unione erano impegnati a far ripartire le loro attività e non erano in grado di soddisfare la domanda crescente degli acquirenti, in particolare per quanto concerne i materiali sottili, i materiali stretti, i materiali di galvalume e i rotoli (coils) di peso inferiore a 10 tonnellate, che i produttori dell’Unione di solito non sarebbero disposti a fornire. L’argomentazione non era sostenuta da elementi di prova ed è stata respinta per i motivi illustrati al considerando 342.

(347)

L’associazione turca CIB ha chiesto che non fossero istituite misure, sulla base del fatto che nell’inchiesta del 2007 sulle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (52) la Commissione aveva ritenuto che le misure non fossero nell’interesse dell’Unione, tra l’altro a causa degli scarsi profitti degli utilizzatori e delle loro difficoltà a trasferire gli aumenti di prezzo e dei problemi di approvvigionamento. L’argomentazione è stata respinta. La parte dell’argomentazione relativa ai problemi di approvvigionamento è respinta per i motivi di cui al considerando 342.

(348)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che il ricorso a fonti di approvvigionamento alternative, che come indicato in tale considerando sono ampiamente disponibili, comporterebbe l’aumento dei prezzi di acquisto degli AAC per gli utilizzatori. La Commissione ha ricordato che l’obiettivo delle misure antidumping è quello di eliminare dal mercato dell’Unione le importazioni a prezzi sleali, al fine di ripristinare condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato. Le stesse parti hanno messo in dubbio anche la disponibilità delle fonti alternative di cui al considerando 342, tenuto conto del ruolo degli importatori USA quali maggiori offerenti a livello mondiale. La Commissione ha osservato che nel periodo dell’inchiesta le importazioni da paesi diversi dai paesi interessati detenevano una quota di mercato del 9,9 %, nonostante la concorrenza sleale esercitata sul mercato dell’Unione dai paesi interessati con una quota di mercato del 12,9 %. Su tale base l’argomentazione è stata respinta.

(349)

Come indicato, gli utilizzatori non hanno risposto al questionario e pertanto non è stato possibile raccogliere dagli utilizzatori informazioni concernenti la loro redditività. L’allegato U-1 della denuncia contiene un calcolo a dimostrazione del fatto che, per le applicazioni nel settore edile, gli AAC rappresentavano una parte trascurabile del costo del prodotto finale. Secondo Eurofer, lo stesso varrebbe per altri segmenti a valle (53).

(350)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che tali informazioni erano inadeguate, senza tuttavia fornire una valutazione alternativa sensata dell’impatto dei costi per gli utilizzatori. Tali parti, come anche il governo della Russia, hanno affermato inoltre che dopo il periodo dell’inchiesta i prezzi degli AAC avrebbero registrato un’impennata e che questi ultimi aumenti di prezzo avrebbero «necessariamente» colpito pesantemente gli utilizzatori.

(351)

La Commissione ha ricordato che, nell’analisi sull’interesse dell’Unione, la valutazione d’impatto pertinente per gli utilizzatori dovrebbe prendere in considerazione l’eventuale impatto del dazio antidumping e non l’impatto di eventuali aumenti dei prezzi dovuti ad altri motivi. Poiché gli utilizzatori non hanno collaborato nell’inchiesta, la Commissione non era in grado di analizzare l’impatto degli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta sulla situazione degli utilizzatori. Su tale base l’argomentazione è stata respinta.

7.4.   Altri fattori

(352)

Alcune parti hanno affermato che i produttori di acciaio dell’Unione cercavano sistematicamente di mantenere il proprio oligopolio nel mercato dell’Unione e di eliminare la concorrenza internazionale. Le parti hanno osservato che i produttori dell’Unione coprivano già una quota significativa del libero mercato, che non comprendeva i volumi vincolati, e temevano un monopolio.

(353)

La Commissione ha ritenuto priva di fondamento l’argomentazione sull’oligopolio poiché, come affermato al considerando 335, esistono 20 produttori noti appartenenti a oltre 10 gruppi diversi, e si registrano consistenti importazioni da paesi terzi. In assenza di elementi di prova attestanti pratiche contrarie alla concorrenza, la quota di mercato attualmente detenuta dall’industria dell’Unione è trascurabile e non atta ad avallare tali argomentazioni riguardo a un oligopolio, né tanto meno a un monopolio. La Commissione fa riferimento al recente documento di lavoro dei suoi servizi (54) in cui ha osservato che, nella recente ondata di consolidamento, l’applicazione delle disposizioni sul controllo delle operazioni di concentrazione ha contribuito a mantenere dinamica la concorrenza nei mercati europei dell’acciaio, a vantaggio delle molte industrie a valle che utilizzano acciaio, si avvalgono di materiali convenienti per competere a livello mondiale e danno lavoro a milioni di europei. Vietando le concentrazioni anticoncorrenziali (ad esempio Tata Steel/ThyssenKrupp) o approvando le concentrazioni condizionate, come i disinvestimenti strutturali (ad esempio ArcelorMittal/Ilva), la normativa sulle concentrazioni ha garantito che gli acquirenti di acciaio europei non si trovino con meno scelta, prezzi più elevati o minore innovazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

7.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(354)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi di ritenere che l’istituzione di misure sulle importazioni di AAC originari della Russia e della Turchia non fosse nell’interesse dell’Unione.

8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

(355)

Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che venga causato un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame. I dazi antidumping dovrebbero essere stabiliti conformemente alla regola del dazio inferiore.

(356)

La Commissione ha osservato che dopo l’apertura dell’inchiesta, a causa dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina, l’UE ha imposto successivi pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia che hanno interessato anche i prodotti di acciaio e/o le società siderurgiche produttrici ed esportatrici del prodotto oggetto dell’inchiesta dopo il periodo dell’inchiesta. Il più recente pacchetto di sanzioni concernenti il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o i produttori esportatori contiene un divieto all’importazione di AAC. Tale divieto è entrato in vigore il 16 marzo 2022 (55). Poiché tali sanzioni sono collegate all’aggressione militare e alla situazione geopolitica sottostante, la loro portata, modulazione e/o durata sono imprevedibili. Inoltre le misure antidumping hanno una durata di cinque anni. Tenuto conto delle incertezze di cui sopra e del fatto che il Consiglio può ulteriormente modificare in qualsiasi momento la portata e la durata precise delle sanzioni, la Commissione ha ritenuto che esse non possano incidere sulle sue conclusioni nel presente procedimento.

(357)

Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

Russia

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

36,6  %

Novolipetsk Steel

10,3  %

PAO Severstal

31,3  %

Tutte le altre società

37,4  %

Turchia

MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

10,5  %

TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

2,4  %

Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş.

11,0  %

Altre società che hanno collaborato

8,0  %

Tutte le altre società

11,0  %

(358)

Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(359)

Una società tra quelle specificamente citate nel presente regolamento può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping nel caso di una successiva modifica del proprio nome. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (56) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(360)

Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

(361)

Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(362)

Sebbene sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, la presentazione di tale fattura non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente al diritto doganale.

(363)

Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione, che può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

9.   DISPOSIZIONI FINALI

(364)

Alla luce dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (57), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso di interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(365)

Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (58) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (59) la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto in esame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia il dazio tariffario oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto sul commercio maggiore a quanto auspicabile, la Commissione ha deciso di impedire per il prodotto in esame l’applicazione concomitante del dazio antidumping e del dazio tariffario oltre contingente per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia.

(366)

Ciò significa che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e i dazi antidumping più elevati istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.

(367)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati; placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio; passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura; contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio; presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, originari della Russia e della Turchia, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7210908092, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920020, 7225920030, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997013, 7226997093, 7226997094).

Sono esclusi i seguenti prodotti:

i)

quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi;

ii)

quelli solo laminati a caldo o a freddo.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

Paese

Società

Dazio antidumping definitivo

Codice addizionale TARIC

Russia

PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

36,6  %

C217

Novolipetsk Steel

10,3  %

C216

PAO Severstal

31,3  %

C218

Tutte le altre società

37,4  %

C999

Turchia

MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

10,5  %

C865

TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

2,4  %

C866

Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş.

11,0  %

C867

Altre imprese che hanno collaborato elencate nell’allegato

8,0  %

 

Tutte le altre società

11,0  %

C999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati; placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio; passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura; contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio; presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e superi l’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati; placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio; passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura; contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio; presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e sia fissato a un livello inferiore del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e dazio antidumping più elevato di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.

5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

Articolo 3

L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Turchia e di assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

a)

non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Turchia durante il periodo dell’inchiesta (1o gennaio 2020 - 31 dicembre 2020);

b)

non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c)

ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  GU C 245 del 24.6.2021, pag. 21.

(3)  Nota al fascicolo t21.005164 del 6 luglio 2021.

(4)  Nota al fascicolo t21.007177 del 21 ottobre 2021.

(5)  I tre produttori dell’Unione inizialmente inclusi nel campione sono stati invitati a compilare il questionario all’atto della conferma del campione provvisorio il 6 luglio 2021, mentre il produttore dell’Unione che è stato aggiunto al campione (cfr. considerando 7) è stato invitato a farlo il 21 ottobre 2021.

(6)  I questionari per i produttori dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori erano disponibili al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2531

(7)  Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017, Rusal Armenal ZAO/Consiglio, T-512/09 RENV, ECLI:EU:T:2017:26, punto 130.

(8)  Nel fascicolo non riservato t21.005520 il denunciante ha fornito un elenco di nove produttori dell’Unione e le pagine di un catalogo web a dimostrazione che tali produttori sono in grado di produrre AAC di spessore inferiore a 0,40 mm.

(9)  Nel fascicolo non riservato t21.005520 il denunciante ha fornito esempi, sostenuti dalle norme UE applicabili, del fatto che gli AAC AluZinc e gli AAC con altri rivestimenti possono essere utilizzati alternativamente nel settore edile.

(10)  Nel fascicolo non riservato t22.003396 il denunciante ha fornito esempi, sostenuti dalle norme UE applicabili, del fatto che gli AAC AluZinc e gli AAC con altri rivestimenti possono essere utilizzati in modo intercambiabile in taluni prodotti per intelaiature metalliche, coperture e rivestimenti.

(11)  Relazione dell’organo d’appello, DS493 — Ucraina — Misure antidumping sul nitrato di ammonio (Russia), punto 6.97.

(12)  Relazione del panel, DS473 — UE — Biodiesel (Argentina), punto 7.232.

(13)  PJSC MMK e controllate. Bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012, 2013 e 2014. Disponibili al seguente indirizzo: https://mmk.ru/en/investor/results-and-reports/financial-results/ (ultima consultazione: 25 ottobre 2021)

(14)  La divulgazione del documento «Making of an interested-party transaction by the Issuer». Disponibile al seguente indirizzo: https://mmk.ru/en/about/corporate-governance/disclosure-of-information/essential-facts/. Al 4 aprile 2022 questo indirizzo non era ancora disponibile sul sito web della società. I documenti continuano ad essere accessibili al pubblico sul portale online del Corporate Information Disclosure Centre di LLC Interfax, https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9&attempt=1 (ultima consultazione: 4 aprile 2022).

(15)  Allegati della relazione annuale 2017 di MMK. Disponibili al seguente indirizzo: https://mmk.ru/en/investor/results-and-reports/annual-reports/ (ultima consultazione: 4 aprile 2022).

(16)  Relazione del panel, USA — Dazi antidumping e compensativi (Corea), WT/DS539/R, punto 7.36. Cfr. anche la relazione dell’organo d’appello, USA — Acciaio al carbonio (India), WT/DS436/AB/R, punto 4.421.

(17)  Introduzione, punto 5 del questionario per i produttori esportatori in Russia (pag. 7). Disponibile al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2531 (ultima consultazione: 10 giugno 2022).

(18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24), considerando 569.

(19)  Benché la società non abbia comunicato se ciascuna operazione di rivendita fosse una pura rivendita o una rivendita successiva a un’ulteriore trasformazione, con un semplice confronto tra NCP e quantitativi venduti da NLMK a NSSC e rivenduti da NSSC ad acquirenti indipendenti è possibile osservare che solo circa un terzo dei quantitativi rivenduti da NSSC rappresentavano merci non trasformate acquistate da NLMK nel periodo dell’inchiesta. Gli altri due terzi sono stati venduti dalle scorte o dopo un’ulteriore trasformazione, con conseguente variazione del tipo di prodotto.

(20)  Considerando 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1).

(21)  Sentenza del 5 ottobre 1988, Silver Seiko Limited e altri/Consiglio delle Comunità europee, C-273/85 e C-107/86, ECLI:EU:C:1988:466, punto 16.

(22)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 2008, HEG Ltd, Graphite India Ltd/Consiglio dell’Unione europea, T-462/04, EU:T:2008:586, punto 64.

(23)  t21.005086.

(24)  I documenti che integrano l’allegato I-1 della denuncia sono acclusi alla nota al fascicolo t21.006245 dell’8 settembre 2021 (consultabile dalle parti interessate).

(25)  Nota al fascicolo t22.001059 del 4 febbraio 2022 (consultabile dalle parti interessate).

(26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948 della Commissione, del 25 novembre 2019, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 304 del 26.11.2019, pag. 10).

(27)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione, del 4 agosto 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati (GU L 255 del 5.8.2020, pag. 36). Il metodo per stabilire le cifre indicate nella tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156, descritto in dettaglio nella tabella 1, attinge dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, da Eurostat e da stime del settore.

(28)  I produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno venduto il prodotto simile per lo più direttamente ad acquirenti indipendenti nell’UE. Circa il 5 % di tali vendite nell’UE era effettuato tramite entità di vendita collegate, a prezzi analoghi a quelli delle vendite dirette ad acquirenti indipendenti.

(29)  Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020, Hansol Paper Co. Ltd./Commissione, T-383/17, EU:T:2020:139, punti 200-203.

(30)  Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commissione, T-242/19, EU:T:2022:259.

(31)  Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022, China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione, T-30/19 e T-72/19, EU:T:2022:266, punti 128-131.

(32)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, punto 101.

(33)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370.

(34)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, punto 105.

(35)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, punto 99.

(36)  Poiché i produttori dell’Unione vendono per lo più direttamente ad acquirenti indipendenti nell’UE, la Commissione ha ritenuto che i margini di undercutting risultanti fossero sufficientemente rappresentativi.

(37)  La risposta al questionario fornita da Eurofer è stata sottoposta a controllo incrociato a distanza.

(38)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156.

(39)  Cfr. l’analisi dei settori utilizzatori dell’acciaio dell’UE nel documento di Eurofer «Economic and steel market outlook 2021-2022, second quarter 2021 report» del maggio 2021, disponibile al seguente indirizzo: https://www.eurofer.eu/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-market-outlook-2021-2022-second-quarter/

(40)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948.

(41)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione, del 9 agosto 2017, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (C/2017/5512) (GU L 207 del 10.8.2017, pag. 1).

(42)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 34 dell’8.2.2018, pag. 16).

(43)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156.

(44)  Sulla base dei dati contenuti nella denuncia, la CIB ha calcolato costi e prezzi trimestrali dell’industria dell’UE e i relativi profitti su base trimestrale, dal terzo trimestre del 2019 fino all’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta (t21.007886 e t22.003104).

(45)  In base ai volumi ricavati dalla banca dati Surveillance 2 solo per il 2020.

(46)  Il 4 febbraio 2022 la Commissione ha fornito informazioni sui volumi e sui valori di importazione aggregati per paese esportatore, per l’anno civile 2020, in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta nella nota al fascicolo t22.001509.

(47)  A titolo di esempio, cfr. i fascicoli non riservati in t21.005684 (Marcegaglia Carbon Steel Spa).

(48)  Comunicazione della CIB t21.006224, tabella al punto 34.

(49)  Le risultanze sono contenute nello studio «Impatti della pandemia di COVID-19 sui settori industriali dell’UE», richiesto dalla commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) del Parlamento europeo e disponibile al seguente indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_STU(2021)662903_EN.pdf

(50)  Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021, T-753/16, PAO Severstal, EU:T:2021:612, punto 272.

(51)  Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere («CBAM») è inteso a imporre nuovi obblighi ai produttori stranieri che esportano determinati prodotti (compreso l’acciaio) nell’UE, a partire dal 2023.

(52)  Decisione 2007/430/CE della Commissione, del 19 giugno 2007, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio (GU L 160 del 21.6.2007, pag. 30).

(53)  Cfr. tra l’altro la comunicazione di Eurofer in t21.007474.

(54)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Towards Competitive and Clean European Steel» (Verso un acciaio europeo competitivo e pulito), SWD(2021) 353 final, del 5.5.2021, pagg. 4 e 5.

(55)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2022/428 (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 13). Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413 per la versione consolidata del regolamento (UE) n. 833/2014, contenente tutte le modifiche relative al pacchetto di sanzioni.

(56)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat, 170 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

(57)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(58)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

(59)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione del 24 giugno 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).


ALLEGATO

Produttori esportatori turchi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Paese

Nome

Codice addizionale TARIC

Turchia

Atakaş Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

C868

Turchia

Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

C606

Turchia

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

C869

Turchia

Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve T. A.Ş.

C870

Turchia

Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.

C871

Turchia

Yildizdemir Çelik San.A.Ş.

C872


12.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/182


REGOLAMENTO (UE) 2022/1396 DELLA COMMISSIONE

dell’11 agosto 2022

recante modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la presenza di ossido di etilene negli additivi alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 14,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (3) stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.

(2)

Le specifiche degli additivi alimentari possono essere aggiornate secondo la procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(3)

L’ossido di etilene è un’importante sostanza chimica con molteplici usi, compreso l’uso come agente sterilizzante e come materia prima nella fabbricazione di vari prodotti. Tuttavia l’ossido di etilene è anche una sostanza che desta preoccupazione, classificata come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Non è approvato né come biocida a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), né come sostanza attiva per l’uso nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(4)

Il regolamento (UE) n. 231/2012 stabilisce che l’ossido di etilene non può essere utilizzato per la sterilizzazione negli additivi alimentari. Non esiste tuttavia alcun limite quantificato per la presenza di ossido di etilene riferito a tutti gli additivi alimentari. In conformità a tale regolamento è fissato un limite di non più di 0,2 mg/kg di ossido di etilene riferito solo agli additivi alimentari nella cui produzione è impiegata detta sostanza. Tale limite è stato fissato per la prima volta dalla direttiva 2003/95/CE della Commissione (7) in base al parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana del 6 maggio 2002 (8), nel quale si concludeva che, sebbene le assunzioni stimate dai pochi additivi alimentari fabbricati con ossido di etilene siano molto basse, le assunzioni da fonti alimentari dovrebbero essere quanto più basse possibile poiché l’ossido di etilene è sia genotossico che cancerogeno.

(5)

Recentemente vi sono state numerose notifiche RASFF riguardanti la presenza di ossido di etilene in una serie di prodotti alimentari, in particolare in una serie di additivi alimentari utilizzati per la fabbricazione di diversi prodotti alimentari. Sulla base di tali notifiche e delle informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2246 della Commissione (9) ha stabilito misure per quanto riguarda le merci di origine non animale che entrano nell’Unione da determinati paesi terzi, al fine di proteggere la salute umana dal possibile rischio di contaminazione da ossido di etilene. Tuttavia, per quanto riguarda gli additivi alimentari, l’applicazione del diritto dell’Unione può creare difficoltà, in quanto è arduo stabilire se la presenza di ossido di etilene derivi dal suo impiego nella sterilizzazione degli additivi alimentari, in violazione del regolamento (UE) n. 231/2012, o da qualsiasi altra fonte.

(6)

Al fine di evitare tali difficoltà e garantire un elevato livello di protezione della salute umana, è pertanto opportuno stabilire che non è autorizzata la presenza di ossido di etilene negli additivi alimentari, indipendentemente dalla sua origine. A tale scopo per i residui di ossido di etilene dovrebbe essere determinato un limite massimo specifico per gli additivi alimentari, fissato al limite di determinazione in tali prodotti, vale a dire alla concentrazione di residui più bassa convalidata, la quale può essere attualmente quantificata e comunicata mediante monitoraggio di routine con metodi di controllo convalidati. Al fine di garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), in particolare con i limiti che esso stabilisce per le materie prime utilizzate per la produzione di additivi alimentari, i residui di ossido di etilene dovrebbero essere definiti negli stessi termini impiegati in tale regolamento.

(7)

Tenendo presente che la modifica delle specifiche non può avere effetti negativi sulla salute umana, non è necessaria una valutazione della sicurezza una valutazione da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(7)  Direttiva 2003/95/CE della Commissione, del 27 ottobre 2003, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 71).

(8)  Opinion of the Scientific Committee on Food on impurities of ethylene oxide in food additives, 17 aprile 2002

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2246 della Commissione, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 453 del 17.12.2021, pag. 5).

(10)  Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è così modificato:

1)

il testo introduttivo «Nota: l’ossido di etilene non può essere utilizzato per la sterilizzazione negli additivi alimentari» è sostituito dal seguente:

«Non è consentito l’uso dell’ossido di etilene negli additivi alimentari a scopo di sterilizzazione.

Non è ammessa la presenza di residui di ossido di etilene (somma di ossido di etilene e 2-cloro-etanolo, espressa in ossido di etilene (*1) superiori a 0,1 mg/kg, indipendentemente dalla loro origine, negli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, comprese le miscele di additivi alimentari.

(*1)  ossia ossido di etilene + 0,55* 2-cloro-etanolo.»;"

2)

alle voci relative a E 431 stearato di poliossietilene (40), E 432 monolaurato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 20), E 433 monoleato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 80), E 434 monopalmitato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 40), E 435 monostearato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 60), E 436 tristearato di poliossietilene sorbitano (polisorbato 65), E 1209 copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole ed E 1521 polietilenglicole, alla specifica «Purezza» la riga «Ossido di etilene» è soppressa.


(*1)  ossia ossido di etilene + 0,55* 2-cloro-etanolo.»;»


DECISIONI

12.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 211/185


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1397 DELLA COMMISSIONE

del’11 agosto 2022

che stabilisce di non sospendere i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 4,

sentito il comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

Il 29 settembre 2020 la Commissione europea («Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione (2) («regolamento iniziale»), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati alcoli polivinilici («PVA») originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»).

(2)

In seguito all’istituzione delle misure, dieci parti (3) hanno sostenuto che si era verificata una modifica temporanea delle condizioni di mercato dopo il periodo dell’inchiesta («PI») (dal 1o luglio 2018 al 30 giugno 2019) e hanno chiesto la sospensione delle misure definitive a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento di base»), alla luce di tali cambiamenti.

(3)

Il 3 settembre 2021 la Commissione ha deciso di effettuare un ulteriore esame delle richieste di sospensione e ha chiesto alle parti interessate dell’Unione di fornire informazioni relative al cosiddetto «PI di sospensione» (ossia il periodo che succede al PI e che va dal luglio 2020 al giugno 2021) al fine di esaminare e valutare l’eventuale impatto della presunta modifica delle circostanze sul mercato dell’Unione.

(4)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, quattro parti interessate, ossia Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem, hanno contestato la scelta del PI di sospensione operata dalla Commissione.

(5)

A loro avviso, il PI di sospensione avrebbe dovuto iniziare nell’ottobre 2020 e coprire anche i mesi di luglio e agosto 2021, poiché questi erano i dati richiesti dalla Commissione nel questionario.

(6)

La Commissione ha ricevuto la prima richiesta di sospensione il 17 giugno 2021 e ha avviato l’inchiesta per la sospensione il 3 settembre 2021, selezionando il periodo di 12 mesi precedente la presentazione della domanda, quando si sarebbero verificati i presunti cambiamenti delle condizioni di mercato.

(7)

Per quanto riguarda luglio e agosto 2021, la Commissione ha richiesto dati relativi a tali mesi al fine di raccogliere informazioni sull’evoluzione del mercato anche successivamente al PI di sospensione. Tuttavia, non tutte le parti che hanno collaborato disponevano di tali dati. La Commissione ha non di meno preso in considerazione i dati relativi a luglio e agosto 2021 quando questi erano disponibili, come indicato al considerando 53.

(8)

L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(9)

Sono pervenute informazioni sulla presunta modifica temporanea delle condizioni di mercato da 2 produttori dell’Unione e da 10 parti interessate, tra cui utilizzatori, importatori e associazioni. I produttori dell’Unione hanno fornito anche le informazioni richieste in relazione ad alcuni indicatori di pregiudizio.

(10)

Il 20 maggio 2022 la Commissione ha comunicato la sua intenzione di non sospendere le misure a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni.

2.   ESAME DELLE MUTATE CONDIZIONI DI MERCATO

(11)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, le misure antidumping possono essere sospese nell’interesse dell’Unione qualora si sia riscontrata una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. Ne consegue che le misure antidumping possono essere sospese solo se le circostanze sono mutate a tal punto che l’industria dell’Unione non subisce più un pregiudizio notevole e che è improbabile che tale pregiudizio si ripeta.

2.1.   Risultanze dell’inchiesta antidumping iniziale

(12)

Dall’inchiesta che ha portato all’adozione del regolamento definitivo è emerso che durante il periodo in esame (2016 - giugno 2019) le importazioni cinesi sono aumentate del 53 %, raggiungendo una quota di mercato del [30 % - 35 %] nel PI (luglio 2018 - giugno 2019), rispetto al 22 % del 2016. Nel contempo la situazione economica dell’industria dell’Unione è peggiorata, registrando una tendenza negativa in tutti i principali indicatori: produzione (-12 %), vendite nell’UE (-27 %), quota di mercato (dal [tra 35 % e 40 %] al [tra 25 % e 30 %]) e redditività (dal [tra -0,5 % e -5 %] al [tra -10 % e -15 %] nel PI). Su tale base la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole causato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

2.2.   Analisi della modifica delle condizioni di mercato durante il PI di sospensione

(13)

La presunta modifica temporanea delle condizioni di mercato successiva al PI riguardava perturbazioni nella catena di approvvigionamento della principale materia prima acetato di vinile monomero («VAM»), associate a un aumento significativo dei costi di spedizione, che hanno portato a una scarsità globale del prodotto in esame e a significativi aumenti dei prezzi.

(14)

In base all’analisi delle osservazioni ricevute dalle varie parti in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni presentata dalla Commissione, confrontata con i dati raccolti durante l’inchiesta, la Commissione ha concluso che vi sono state effettivamente perturbazioni temporanee nella catena di approvvigionamento globale per quanto riguarda il VAM. Tali perturbazioni sono state causate principalmente dalle tempeste invernali verificatesi in Texas nel febbraio 2021. L’evento ha costretto tutti i grandi produttori statunitensi di VAM a cessare temporaneamente la produzione e invocare la forza maggiore per giustificare l’impossibilità di effettuare le consegne, creando una carenza globale di VAM e quindi di PVA, nella prima metà del 2021. Dall’analisi è emerso che il problema principale, per quanto riguarda la fornitura di PVA, è stato in effetti il venir meno di fonti di approvvigionamento alternative (principalmente Stati Uniti e Giappone), come spiegato alla sezione 2.3.2. Nel frattempo, tuttavia, la situazione si è normalizzata e si prevede nel corso del 2022 un ritorno ai normali volumi di produzione.

(15)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Cepi, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno contestato la conclusione della Commissione per quanto riguarda il ritorno ai normali volumi di produzione di VAM.

(16)

Le parti hanno sostenuto che la carenza di VAM persiste fino a oggi in quanto, secondo alcune pubblicazioni, i produttori statunitensi continuano a invocare la forza maggiore in merito alle consegne di VAM e non è pertanto possibile concludere che vi sarà un ritorno ai normali volumi di produzione.

(17)

Si è dovuto respingere questa argomentazione. Innanzitutto, la Commissione ha analizzato l’impatto delle tempeste invernali in Texas quale una delle principali ragioni della modifica delle condizioni di mercato indicate nelle domande di sospensione. L’inchiesta ha dimostrato che l’effetto delle tempeste invernali nel 2021 è ormai quasi completamente cessato. I dati forniti da uno dei maggiori produttori di VAM statunitensi hanno dimostrato che la produzione è tornata a livelli normali nel secondo trimestre del 2021 e ha superato i livelli precedenti alle tempeste nel terzo trimestre del 2021. In secondo luogo, la dichiarazione di forza maggiore menzionata dalle parti si riferisce a eventi verificatisi successivamente al PI di sospensione e che hanno interessato singoli produttori in seguito a eventi specifici e non costituisce quindi una modifica generale delle condizioni di mercato.

(18)

Gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che, in seguito all’istituzione delle misure, la Cina ha ridotto la sua produzione di PVA. Tale riduzione sarebbe dovuta al fatto che vi erano difficoltà di approvvigionamento di VAM in Cina a causa dei riorientamenti strategici effettuati dal governo cinese, che hanno interessato in particolare le politiche di duplice controllo dell’energia come pure le politiche di riduzione dell’inquinamento e di risparmio energetico in vista dei Giochi olimpici invernali del 2022. Il VAM non è utilizzato solo per la produzione di PVA, ma è un prodotto chimico standard utilizzato in molte applicazioni. Gli utilizzatori hanno sostenuto che, a causa della scarsa disponibilità, i prezzi del VAM sono aumentati fino al punto che risultava più redditizio per i produttori cinesi concentrarsi sulla produzione e sulle vendite di VAM piuttosto che sulla sua trasformazione in PVA.

(19)

I dati raccolti nel corso dell’inchiesta non hanno tuttavia confermato tale affermazione. I prezzi delle esportazioni cinesi verso l’UE non hanno subito variazioni significative durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale, come spiegato alla sezione 2.3.2. Inoltre, nell’analizzare i volumi globali delle esportazioni di PVA dalla Cina, la Commissione ha osservato che i quantitativi esportati sono rimasti invariati durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale (cfr. tabella 1). Solo le esportazioni verso l’Unione sono diminuite, ma tale diminuzione è stata compensata da un pari aumento delle esportazioni verso Corea, Malaysia, Singapore e Vietnam. Pertanto, la presunta carenza di VAM non ha inciso sulla capacità produttiva di PVA dei produttori cinesi e la riduzione dei volumi delle esportazioni verso l’Unione è stata principalmente la conseguenza dei dazi antidumping sulle importazioni di PVA dalla Cina.

Tabella 1

Esportazioni di PVA dalla Cina (tonnellate)

Paese di destinazione

PI

PI di sospensione

UE 27

53 602

31 300

Brasile

6 075

6 097

Canada

2 626

2 903

India

16 421

19 651

Indonesia

8 412

7 472

Corea del Sud

5 957

13 788

Malaysia

5 304

12 950

Pakistan

9 106

11 095

Singapore

3 828

5 120

Thailandia

3 557

3 071

Turchia

8 111

7 984

Stati Uniti

3 973

3 589

Vietnam

4 416

6 293

TOTALE

131 388

131 313

Fonte: Global Trade Atlas

(20)

Gli utilizzatori hanno menzionato i problemi relativi alla catena di approvvigionamento legati alla pandemia di COVID-19. In effetti la mancanza di container per il trasporto marittimo ha determinato un aumento delle tariffe di spedizione, in particolare dalla Cina e attraverso l’Oceano Atlantico, che ha parzialmente perturbato le catene di trasporto mondiali.

(21)

Infine, gli importatori e gli utilizzatori hanno sostenuto che l’industria dell’Unione non è ancora in grado di soddisfare appieno la domanda di PVA dell’Unione. La Commissione ha osservato che l’industria dell’Unione, pur avendo iniziato ad aumentare la propria produzione dopo l’istituzione delle misure, non è stata in grado di soddisfare appieno la domanda dell’Unione durante il PI di sospensione, in parte a causa del precedente ridimensionamento della capacità da essa attuato e della carenza globale di VAM. In ogni caso non si tratta di una circostanza nuova, in quanto già durante il PI dell’inchiesta iniziale l’industria dell’Unione non era in grado di soddisfare l’intero consumo di PVA nell’Unione. Tuttavia, la capacità di approvvigionamento dell’Unione non costituisce una condizione di mercato che giustifichi la sospensione delle misure.

(22)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Cepi, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno sostenuto che la Commissione ha rifiutato di considerare come modifica delle condizioni l’incapacità dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda europea, pur avendo esplicitamente riconosciuto che tale incapacità di approvvigionamento fosse una conseguenza diretta della carenza di VAM.

(23)

Come spiegato al considerando 21, già prima che si verificasse una carenza di VAM l’industria dell’Unione non era in grado di soddisfare appieno la domanda dell’Unione e durante il PI di sospensione non ha ridotto in modo significativo i suoi livelli di produzione, come spiegato ai considerando 36 e 37. Al contrario, la tabella 2 mostra chiaramente che la riduzione dell’offerta sul mercato dell’Unione è stata in realtà dovuta a un calo sostanziale delle importazioni e non a una mancanza di produzione da parte dell’industria dell’Unione. Non può pertanto essere considerata una modifica delle condizioni di mercato che giustifichi una sospensione delle misure in vigore. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

2.3.   Situazione dell’industria dell’Unione durante il PI di sospensione

(24)

La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione durante il PI di sospensione ha incluso una valutazione dei principali indicatori economici che hanno avuto un impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame.

(25)

Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che la Commissione ha confrontato la situazione durante il PI di sospensione con la situazione del 2016, mentre avrebbe dovuto confrontarla con il PI dell’inchiesta iniziale.

(26)

Si è dovuto respingere questa argomentazione. La Commissione ha chiaramente confrontato la situazione durante il PI di sospensione con la situazione durante il PI dell’inchiesta iniziale. Ha inoltre confrontato alcuni indicatori con la situazione dell’industria dell’Unione nel 2016, prima dell’aumento delle importazioni oggetto di dumping pregiudizievole dalla Cina.

2.3.1.   Consumo dell’Unione

(27)

Il consumo sul mercato libero è stato inferiore del 52 % durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale. Tale riduzione può essere attribuita alla riduzione delle importazioni poiché, come spiegato alla sezione 2.3.4, le vendite dell’industria dell’Unione sono rimaste stabili. Il consumo per uso vincolato non ha risentito di tali sviluppi e si è mantenuto stabile.

2.3.2.   Importazioni dal paese interessato e da paesi terzi

Tabella 2

Importazioni dalla Cina e da paesi terzi

 

PI

3o trimestre 2020

4o trimestre 2020

1o trimestre 2021

2o trimestre 2021

2o semestre 2020

1o semestre 2021

PI di sospensione

Importazioni dalla Cina (tonnellate)

53 930

6 668

650

6 250

6 994

7 318

13 244

20 562

Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100 (4)

100

49

5

46

52

27

49

38

Importazioni da altri paesi terzi (tonnellate)

60 623

2 186

1 217

6 292

3 956

3 403

10 248

13 651

Indice PI = 100

100

14

8

42

26

11

34

23

Fonte: banca dati Comext

(28)

Le importazioni dai principali paesi esportatori, vale a dire Cina, Taiwan, Giappone e Stati Uniti, sono diminuite notevolmente durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale. In termini di volumi, il calo delle importazioni dagli Stati Uniti è stato il più significativo.

(29)

Dall’analisi della situazione è emerso che questo notevole calo delle importazioni è dovuto a una combinazione di fattori. A livello globale, il calo delle importazioni ha coinciso con i problemi relativi alla catena di approvvigionamento registrati a livello mondiale e legati alla pandemia di COVID-19. Per la Cina, tuttavia, il calo delle importazioni ha coinciso con l’istituzione di misure sulle importazioni di PVA dalla Cina, in quanto il volume totale delle esportazioni cinesi verso tutte le altre destinazioni è rimasto stabile, come spiegato alla sezione 2.2. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il calo delle importazioni è stato aggravato dalla carenza di VAM dovuta alle tempeste invernali.

(30)

Tutti questi fattori hanno determinato una produzione limitata di PVA disponibile per l’esportazione, con il calo più ingente registrato nella seconda metà del 2020. La ripresa iniziale della prima metà del 2021 è stata poi nuovamente ostacolata dalle tempeste invernali negli Stati Uniti. Tuttavia, poiché i danni subiti durante le tempeste invernali negli Stati Uniti del 2021 hanno avuto una durata molto limitata, la conseguente carenza di VAM si sta già riassorbendo. Secondo le informazioni fornite dai produttori dell’Unione, la produzione statunitense di VAM successiva alle tempeste invernali è in ripresa già dalla prima metà del 2022.

(31)

Nonostante il calo significativo (pari al 62 %), le quantità importate dalla Cina sono rimaste consistenti dopo il PI. Inoltre, i prezzi medi delle importazioni cinesi erano appena del 2 % superiori rispetto al PI dell’inchiesta iniziale. In media sono ancora inferiori del 4 % rispetto al prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione (5) stabilito nell’inchiesta iniziale. I prezzi medi all’importazione delle importazioni cinesi al netto dei dazi antidumping sono inoltre inferiori del 38 % in media rispetto al prezzo non pregiudizievole.

Tabella 3

Prezzi delle importazioni dalla Cina

 

PI

3o trimestre 2020

4o trimestre 2020

1o trimestre 2021

2o trimestre 2021

2o semestre 2020

1o semestre 2021

PI di sospensione

Prezzo delle importazioni dalla Cina (EUR/t)

1 498

1 370

1 346

1 393

1 835

1 368

1 627

1 535

Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100

100

91

90

93

122

91

109

102

Fonte: banca dati Comext

(32)

In seguito alla divulgazione delle informazioni Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che le importazioni dalla Cina sono quasi completamente cessate dopo l’istituzione delle misure e che gli utilizzatori di PVA dell’Unione sono stati costretti ad acquistare nuovamente prodotti originari della Repubblica popolare cinese solo nel momento in cui i problemi di approvvigionamento di VAM hanno causato una carenza di PVA. Pertanto, secondo Ahlstrom-Munksjö, l’industria dell’Unione non poteva trovarsi in una situazione precaria a causa delle importazioni di PVA dalla Cina.

(33)

In primo luogo, la Commissione ha precisato che stabilire se vi sia un nesso di causalità tra la situazione pregiudizievole constatata e le importazioni in questione non costituisce un fattore pertinente in quanto tale nel presente procedimento. Se l’industria dell’Unione non è in grado di far fronte al riemergere di importazioni a basso prezzo, è improbabile che le misure in vigore siano sospese, poiché tale sospensione potrebbe solo aggravare la situazione dell’industria dell’Unione. Di conseguenza, la Commissione non è giunta alla conclusione che l’industria dell’Unione si trovi in una situazione precaria a causa delle attuali importazioni dalla Cina.

(34)

In secondo luogo, il calo delle importazioni dalla Cina era una conseguenza prevista dei dazi antidumping. Tuttavia, la capacità produttiva cinese è ancora disponibile e nell’Unione vi è ancora domanda di importazioni dalla Cina. Gli utilizzatori di PVA dell’Unione stanno ancora acquistando PVA dalla Cina in quantità significative, come sottolineato al considerando 31, ma a prezzi equi. Nonostante i dazi antidumping, l’attività degli utilizzatori continua inoltre a essere remunerativa, come spiegato al considerando 66. Ciò suggerisce che i dazi antidumping hanno l’effetto desiderato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

2.3.3.   Produzione e capacità di produzione

(35)

Durante il PI di sospensione la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

PI

3o trimestre 2020

4o trimestre 2020

1o trimestre 2021

2o trimestre 2021

2o semestre 2020

1o semestre 2021

PI di sospensione

Volume di produzione (in tonnellate)

[80 000 -90 000 ]

[15 000 -20 000 ]

[15 000 -20 000 ]

[20 000 -25 000 ]

[20 000 -25 000 ]

[30 000 -40 000 ]

[40 000 -50 000 ]

[80 000 -90 000 ]

Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100

100

75

90

102

113

83

108

95

Capacità produttiva (in tonnellate)

[100 000 -120 000 ]

[20 000 -30 000 ]

[20 000 -30 000 ]

[20 000 -30 000 ]

[20 000 -30 000 ]

[50 000 -60 000 ]

[50 000 -60 000 ]

[100 000 -120 000 ]

Indice PI = 100

100

100

100

100

100

100

100

100

Fonte: risposte al questionario

(36)

Il volume di produzione dell’industria dell’Unione è complessivamente diminuito del 5 % durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale, mentre la capacità non è cambiata. Tuttavia, un’analisi trimestrale rivela un quadro più sfumato.

(37)

Il volume di produzione dell’industria dell’Unione era ancora in calo nel primo trimestre del PI di sospensione, in quanto questo periodo coincideva con l’ultimo trimestre prima dell’istituzione delle misure e l’industria dell’Unione stava ancora subendo la pressione delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. A partire dall’ottobre 2020, dopo l’istituzione dei dazi antidumping, i volumi di produzione hanno ripreso ad aumentare raggiungendo, nella seconda metà del PI di sospensione, un livello dell’8 % superiore rispetto al volume del PI dell’inchiesta iniziale.

2.3.4.   Volume delle vendite

(38)

Durante il PI di sospensione il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e prezzi di vendita

 

PI

3o trimestre 2020

4o trimestre 2020

1o trimestre 2021

2o trimestre 2021

2o semestre 2020

1o semestre 2021

PI di sospensione

Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (tonnellate)

[40 000 -50 000 ]

[5 000 -10 000 ]

[5 000 -10 000 ]

[10 000 -15 000 ]

[10 000 -15 000 ]

[15 000 -20 000 ]

[25 000 -30 000 ]

[40 000 -50 000 ]

Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100

100

77

80

119

118

79

118

99

Prezzi di vendita dei produttori dell’Unione (EUR/tonnellata)

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100

100

98

100

100

105

99

103

101

Costo unitario di produzione (EUR/tonnellata)

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

1,5 -2,5

Indice PI dell’inchiesta iniziale = 100

100

76

74

85

92

75

88

83

Fonte: risposte al questionario

(39)

Il volume delle vendite nell’UE è rimasto relativamente stabile al livello del PI dell’inchiesta iniziale. Lo stesso vale per i prezzi di vendita. Il prezzo medio del PVA dell’industria dell’Unione durante il PI di sospensione era superiore dell’1 % rispetto a quello del PI dell’inchiesta iniziale. Tuttavia, come osservato per il volume di produzione, sia le quantità che i prezzi hanno iniziato a mostrare una tendenza notevolmente al ribasso rispetto a quella registrata durante il PI dell’inchiesta iniziale nella prima metà del PI di sospensione. Successivamente, con l’entrata in vigore dei dazi antidumping, entrambi hanno iniziato ad aumentare e hanno raggiunto, nell’ultimo trimestre, un livello rispettivamente del 18 % e del 5 % superiore rispetto al PI dell’inchiesta iniziale.

(40)

Il costo di produzione del PVA è diminuito durante i primi due trimestri del PI di sospensione, seguendo la tendenza al ribasso registrata a livello mondiale dei prezzi del VAM. A partire dal terzo trimestre, che ha coinciso con i problemi di approvvigionamento di VAM negli Stati Uniti menzionati alla sezione 2.3.2, il costo di produzione ha tuttavia ripreso ad aumentare, raggiungendo un incremento del 14 % rispetto al secondo trimestre del PI di sospensione e seguendo la tendenza al rialzo dei prezzi del VAM.

(41)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno contestato le conclusioni della Commissione per quanto riguarda i prezzi di vendita praticati dall’industria dell’Unione.

(42)

Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che i prezzi all’esportazione dalla Cina sono aumentati più di quelli dell’industria dell’Unione, mentre, allo stesso tempo, il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito in modo significativo. Secondo Ahlstrom-Munksjö questa diminuzione si è tradotta in un aumento della redditività dell’industria dell’Unione pari al 18 %.

(43)

Tale analisi è manifestamente errata. In primo luogo, i prezzi delle importazioni cinesi durante il PI di sospensione sono aumentati di appena un punto percentuale in più rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione e, nonostante ciò, sono rimasti inferiori al prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione anche considerando i dazi antidumping. In secondo luogo, l’analisi trimestrale del costo unitario di produzione ha rivelato che, dopo essere inizialmente diminuito nei primi due trimestri del PI di sospensione, esso ha iniziato ad aumentare nuovamente (seguendo la tendenza al rialzo dei prezzi del VAM). Nell’ultimo trimestre del PI di sospensione il costo di produzione è stato del 21 % superiore rispetto al primo trimestre, mentre nello stesso periodo i prezzi dell’industria dell’Unione sono aumentati di appena il 7 %. Ciò ha permesso all’industria dell’Unione di tornare a livelli di redditività, ma conferma anche che questa tendenza al rialzo è molto recente (riguardava solo l’ultimo trimestre) e non abbastanza forte da consentire di raggiungere il profitto di riferimento, come spiegato al considerando 49.

(44)

Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(45)

Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno sostenuto che la Commissione ha da un lato basato la propria valutazione sui dati forniti dai produttori dell’Unione nelle loro risposte al questionario, senza tenere conto dall’altro lato delle informazioni sul prezzo applicato dall’industria dell’Unione fornite dagli utilizzatori che hanno collaborato.

(46)

Il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione stabilito dalla Commissione è calcolato sul totale delle vendite dell’industria dell’Unione durante il PI di sospensione. Gli utilizzatori che hanno collaborato hanno fornito informazioni in merito a offerte di prezzo riguardanti solo determinate qualità di PVA e indirizzate a clienti specifici. Tali offerte non possono essere considerate rappresentative dell’intero mercato e non possono pertanto essere utilizzate come parametri di riferimento del prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione o del prezzo medio all’importazione dalla Cina.

(47)

Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

2.3.5.   Redditività

(48)

Durante il PI di sospensione la redditività dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Redditività

 

PI

3o trimestre 2020

4o trimestre 2020

1o trimestre 2021

2o trimestre 2021

2o semestre 2020

1o semestre 2021

PI di sospensione

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

tra -10  % e -15  %

tra -10  % e -15  %

tra 0  % e 5  %

tra 5  % e 10  %

tra 0  % e 5  %

tra -5  % e 0  %

tra 2  % e 7  %

tra -2  % e 3  %

Fonte: risposte al questionario

(49)

Durante il PI di sospensione l’industria dell’Unione ha registrato profitti. Sebbene si tratti di un netto miglioramento rispetto al PI dell’inchiesta iniziale, in cui l’industria dell’Unione ha subito una perdita di fatturato [tra -10 % e -15 %], la redditività dell’Unione è ancora ben al di sotto del profitto di riferimento (6 %). L’aumento dei prezzi di vendita è stato compensato, in una certa misura, dall’aumento dei costi di produzione dovuto all’aumento del prezzo delle materie prime e al ritardo nell’adeguamento dei prezzi, imputabile agli accordi contrattuali già stipulati con i clienti.

(50)

In seguito alla divulgazione delle informazioni Ahlstrom-Munksjö e Cepi hanno contestato le conclusioni della Commissione per quanto riguarda la redditività dell’industria dell’Unione.

(51)

Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che, nonostante i presunti volumi significativi delle importazioni dalla Cina, l’industria dell’Unione è stata in grado di migliorare notevolmente la propria redditività.

(52)

La Commissione non ha contestato il fatto che l’industria dell’Unione abbia aumentato la propria redditività a seguito dell’imposizione dei dazi antidumping, quanto piuttosto al fatto che, come spiegato al considerando 49, il profitto realizzato dall’industria dell’Unione è ancora di gran lunga inferiore al profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale.

2.3.6.   Conclusioni in merito alla situazione dell’industria dell’Unione

(53)

L’analisi trimestrale del PI di sospensione e dei successivi sviluppi non indica un miglioramento duraturo della situazione dell’industria dell’Unione. È vero che durante il secondo semestre del PI di sospensione il volume della produzione è aumentato dell’8 % e il volume delle vendite del 18 % rispetto al PI dell’inchiesta iniziale, ma questa situazione è stata solo di breve durata, in quanto la redditività dell’industria dell’Unione ha iniziato a diminuire nuovamente a partire dal quarto trimestre. Questo perché, in seguito al notevole aumento di prezzo del VAM e al conseguente aumento del costo di produzione del PVA, i prezzi del PVA non sono stati immediatamente adeguati all’aumento dei costi di produzione. Dai dati che vanno oltre il PI di sospensione raccolti durante l’inchiesta, si osserva che nel periodo compreso tra l’aprile 2021 e il settembre 2021 i prezzi del VAM sono aumentati del 57 % e i costi di produzione del PVA sono aumentati del 28 %, mentre i prezzi del PVA sono aumentati solo del 26 %.

3.   PROBABILITÀ DEL RIEMERGERE DEL PREGIUDIZIO

(54)

Durante il PI di sospensione, le vendite dei produttori dell’Unione a parti indipendenti nell’Unione sono leggermente diminuite dell’1 % rispetto al PI, mentre i prezzi di vendita sono aumentati dell’1 %. Tuttavia, tali volumi delle vendite nell’UE erano ancora del 28 % inferiori rispetto al 2016, anno di riferimento del periodo in esame. L’utilizzo degli impianti è diminuito del 5 %, mentre la capacità non è variata. Nel corso del PI di sospensione i volumi di produzione e l’utilizzo degli impianti sono tuttavia diminuiti del 20 % rispetto al 2016.

(55)

Allo stesso tempo, i quantitativi importati dalla Cina sono rimasti considerevoli durante il PI di sospensione. Inoltre, nonostante quanto sostenuto, né la capacità produttiva dei produttori esportatori cinesi né la loro politica dei prezzi sono cambiate in modo significativo rispetto alle risultanze dell’inchiesta iniziale.

(56)

Come spiegato alle sezioni 2.2 e 2.3, il volume della produzione cinese è rimasto invariato durante il PI di sospensione rispetto al PI dell’inchiesta iniziale e i prezzi delle importazioni dalla Cina sono ancora inferiori ai prezzi non pregiudizievoli dell’industria dell’Unione.

(57)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha beneficiato dell’istituzione di misure sulle importazioni di PVA dalla Cina le quali, in una certa misura, hanno consentito all’industria dell’Unione di aumentare i suoi prezzi di vendita sul mercato dell’Unione durante il PI di sospensione, come dimostrato dall’andamento positivo di alcuni indicatori quali il volume di vendita, i prezzi di vendita e la redditività. Questi segnali di ripresa non sono però stati abbastanza forti e finora si sono verificati solo durante un breve lasso di tempo. La Commissione ha inoltre tenuto conto della politica dei prezzi dei produttori esportatori cinesi durante il PI di sospensione e della possibilità di un nuovo improvviso aumento delle importazioni di PVA dalla Cina, dal momento che, come spiegato alla sezione 2.3, la presunta carenza di VAM non ha inciso sulla capacità produttiva della Cina né sui suoi livelli di esportazione.

(58)

Non è quindi possibile concludere che il riemergere del pregiudizio sarebbe improbabile qualora le misure dovessero essere sospese. La Commissione ha pertanto concluso che gli elementi di prova non hanno permesso di riscontrare una modifica temporanea delle condizioni di mercato tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito di una sospensione.

(59)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che il volume delle vendite dell’industria dell’Unione durante il PI di sospensione è diminuito appena dell’1 % rispetto al PI dell’inchiesta iniziale, mentre è aumentato del 18 % nella prima metà del 2021 rispetto al PI dell’inchiesta iniziale. A suo parere, ciò contraddice la conclusione della Commissione secondo cui è probabile il riemergere del pregiudizio in assenza dei dazi.

(60)

La Commissione non ha accolto questo parere. La prima metà del PI di sospensione è stata interessata dalla pandemia di COVID-19 e dalla carenza di VAM. Nella seconda metà l’industria dell’Unione, beneficiando delle misure, è stata in grado di aumentare la propria produzione per soddisfare la domanda dell’Unione. Sebbene si tratti di un chiaro segnale di ripresa, l’inchiesta ha dimostrato che: i) i produttori esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata ancora disponibile e stanno già esportando quantità significative nell’UE anche con i dazi in vigore, ii) i loro prezzi sono ancora inferiori a quelli dell’Unione anche tenendo conto dei dazi antidumping, iii) il mercato dell’Unione è attraente per i produttori cinesi a causa dei livelli dei prezzi e della notevole domanda e iv) l’aumento dei prezzi del VAM incide negativamente sui costi di produzione dell’industria dell’Unione e sulla sua redditività. Tenendo conto di tutti questi elementi la Commissione ha concluso che, se anche non vi fosse un pregiudizio, un suo riemergere a seguito della sospensione dei dazi sarebbe molto probabile.

(61)

Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

(62)

Cepi ha sostenuto che una sospensione temporanea del dazio non invertirebbe l’andamento chiaramente positivo della redditività dell’industria dell’Unione, anche in vista degli aumenti di prezzo successivi al PI di sospensione. La società ha osservato che anche nel caso dei prodotti laminati piatti di alluminio, sebbene l’industria dell’Unione non avesse ancora raggiunto il profitto di riferimento, la Commissione ha proceduto alla sospensione temporanea del dazio avendo riconosciuto che tale sospensione non avrebbe potuto invertire le tendenze positive dell’industria dell’Unione (6).

(63)

La Commissione ha espresso disaccordo con questa analisi. Nell’inchiesta sui prodotti laminati piatti di alluminio, la situazione dell’industria dell’Unione è notevolmente migliorata dopo il PI, cosicché lo stesso pregiudizio notevole riscontrato durante il periodo dell’inchiesta iniziale non era più presente nel periodo successivo al PI. In quel caso, infatti, nel primo semestre del 2021 le vendite dei produttori dell’Unione a parti indipendenti nell’Unione sono aumentate di oltre il 55 % rispetto al periodo dell’inchiesta e un ulteriore aumento era previsto per il 2022. Per contro, nel presente procedimento l’industria del PVA dell’Unione non sta soffrendo un calo della quantità di vendite, ma una significativa depressione dei prezzi causata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Qualsiasi ulteriore aumento della redditività potrebbe derivare solo da una riduzione del costo di produzione (che è improbabile data la tendenza al rialzo dei prezzi delle materie prime) o da un ritorno dei prezzi di vendita a livelli non pregiudizievoli.

(64)

Inoltre, la sospensione dei dazi antidumping consentirebbe al PVA cinese di entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 31. Questa pressione sui prezzi ridurrebbe ulteriormente i prezzi dell’industria dell’Unione e avrebbe quindi un effetto negativo immediato sulla sua redditività. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

4.   CONCLUSIONE

(65)

L’istituzione delle misure sulle importazioni di PVA dalla Cina ha chiaramente favorito l’industria del PVA dell’Unione che vende sul mercato libero. Ha consentito all’industria dell’Unione di riprendersi, almeno in parte, dal dumping pregiudizievole. La situazione dell’industria dell’Unione rimane tuttavia fragile e, come spiegato in precedenza, in assenza delle misure è probabile che il pregiudizio riemerga durante un potenziale periodo di sospensione delle misure in vigore.

(66)

La Commissione ha inoltre osservato che, nonostante le asserzioni di effetti negativi subiti dagli utilizzatori di PVA, i dati raccolti durante l’analisi della sospensione dimostrano che tutti i nove utilizzatori e importatori che hanno collaborato e hanno risposto al questionario di sospensione, tranne uno, hanno continuato a registrare profitti in seguito all’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni di PVA dalla Cina.

(67)

Nelle loro osservazioni alla divulgazione finale delle informazioni, Ahlstrom-Munksjö, Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno contestato le conclusioni della Commissione in merito all’impatto dei dazi antidumping sugli utilizzatori di PVA.

(68)

Carbochem, Far Polymers, Gamma Chimica e Jeniuschem hanno sostenuto che i margini realizzati dagli importatori e dagli utilizzatori di PVA derivano dalle vendite delle scorte di PVA acquistate prima dell’entrata in vigore dei dazi antidumping.

(69)

Tuttavia, le informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta non supportano tale affermazione. Nell’ultimo trimestre precedente l’istituzione delle misure, i quantitativi importati dalla Cina non sono aumentati, ma sono invece diminuiti del 51 % (cfr. tabella 2). Inoltre, nelle loro osservazioni, le parti hanno confermato di essere state in grado di trasferire l’aumento dei prezzi del PVA ai loro acquirenti, come già stabilito nell’inchiesta iniziale e confermato nel presente procedimento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(70)

Ahlstrom-Munksjö ha sostenuto che la Commissione non ha effettuato un’analisi adeguata dell’interesse dell’Unione.

(71)

Si è dovuto respingere questa argomentazione. Da un lato, la Commissione ha concluso che è probabile che riemerga il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in caso di sospensione delle misure. Dall’altro, l’inchiesta ha concluso che la produzione di VAM (e di PVA) sta tornando a livelli normali, che i produttori esportatori cinesi esportano ancora a prezzi competitivi nonostante i dazi antidumping, e che gli utilizzatori di PVA dell’Unione sono stati in grado di trasferire l’aumento dei prezzi ai loro acquirenti e hanno continuato a registrare profitti. La Commissione ha quindi constatato che non vi erano motivi per concludere che fosse nell’interesse dell’Unione sospendere i dazi antidumping.

(72)

La Commissione ha pertanto concluso che le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base per la sospensione delle misure antidumping non sono attualmente soddisfatte. La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di adottare una decisione a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, qualora le condizioni di mercato dovessero cambiare in futuro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non sono soddisfatte le condizioni necessarie per sospendere il dazio antidumping definitivo istituito dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese in conformità all’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1).

(3)  Carbochem Srl, Cordial Adhesives B.V., EOC Belgium NV, FAR Polymers Srl„ Gamma Chimica SpA, Grünig KG, Jeniuschem SpA, Solutia Europe SPRL, Wacker Chemie AG, Wegochem Europe B.V.

(4)  Affinché il confronto sia significativo, l’indice trimestrale è calcolato su ¼ del volume annuo nel PI mentre gli indici semestrali sono calcolati su ½ dello stesso volume.

(5)  Dopo gli adeguamenti per i dazi doganali, i dazi antidumping e i costi successivi all’importazione.

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/1788 della Commissione, dell’8 ottobre 2021, che sospende i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1784 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di alluminio originari della Repubblica popolare cinese a (GU L 359 dell’11.10.2021, pag. 105).