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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 208 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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10.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 208/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1386 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2022
che proroga una deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Toscana e Liguria)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 4 ottobre 2011 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 (2) che, per la prima volta, ha istituito una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 fino al 31 marzo 2014 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (Toscana e Liguria). Una proroga di tale deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione (3), scaduto il 31 marzo 2018. Un'ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1634 della Commissione (4), scaduto il 31 marzo 2021. |
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(2) |
Il 10 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dall'Italia una richiesta di proroga di tale deroga per quanto riguarda l'uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (Aphia minuta) nelle sue acque territoriali delle regioni Toscana e Liguria. |
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(3) |
L'Italia ha fornito motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate per il rinnovo della deroga. |
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(4) |
Conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, il 14 ottobre 2021 l'Italia ha adottato il relativo piano di gestione mediante decreto (5) («piano di gestione italiano»). |
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(5) |
La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dall'Italia per navi aventi un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell'ambito del suddetto piano di gestione italiano adottato conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 («piano di gestione») il 14 ottobre 2021. |
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(6) |
La richiesta riguarda 117 navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 14 m e con uno sforzo totale di 5 886,9 kW; il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(7) |
Le suddette navi sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(8) |
In occasione della riunione plenaria svoltasi dal 22 al 26 marzo 2021 (6), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha esaminato la richiesta di proroga della deroga da parte dell'Italia e il progetto di piano di gestione ad essa correlato. |
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(9) |
La valutazione globale dello CSTEP è positiva e il progetto di piano di gestione contiene gli elementi principali a sostegno della richiesta. Le informazioni riguardanti la biologia, l'ecologia, la flotta e lo sforzo sono presentate correttamente. L'Italia è stata invitata a esaminare alcuni elementi che necessitavano di ulteriori chiarimenti sull'ubicazione delle operazioni di pesca, sul livello di attivazione delle misure di salvaguardia e sui tempi di risposta a livello di gestione. Al fine di affrontare tali questioni, le autorità italiane hanno accettato di fornire i dati supplementari richiesti. La deroga chiesta dall'Italia è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(10) |
La proroga della deroga chiesta dall'Italia riguarda un numero limitato di navi e, tenuto conto sia delle dimensioni ridotte della piattaforma continentale che della distribuzione geografica della specie bersaglio, vi sono vincoli geografici specifici che limitano i fondali di pesca interessati. |
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(11) |
Questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi, in quanto soltanto le sciabiche da natante hanno le caratteristiche tecniche necessarie. |
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(12) |
Come indicato al considerando 9, lo CSTEP ha chiesto dati supplementari sulla distribuzione spaziale delle operazioni di pesca in relazione alla distribuzione degli habitat di prateria. L'Italia ha fornito tali dati supplementari che confermano la zona di pesca e l'assenza di sovrapposizioni con le praterie di Posidonia. Inoltre, per quanto riguarda l'impatto sul fondale, le osservazioni effettuate a bordo durante le campagne di pesca hanno dimostrato che la sciabica funziona in maniera efficace solo su fondali puliti, sabbiosi o fangosi. Quanto precede consente di concludere che la pesca con sciabiche da natante non ha un impatto significativo sugli habitat protetti ed è molto selettiva, poiché le sciabiche vengono calate nella colonna d'acqua e non entrano in contatto con il fondale; la raccolta di materiale dal fondale danneggerebbe infatti la specie bersaglio e renderebbe praticamente impossibile la selezione degli esemplari catturati a causa delle loro dimensioni estremamente ridotte. |
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(13) |
Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006, poiché il piano di gestione vieta espressamente di pescare al di sopra di habitat protetti. |
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(14) |
Le attività di pesca in questione non interferiscono con attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate. |
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(15) |
Questo tipo di pesca, inoltre, non ha un impatto significativo sull'ambiente marino poiché le sciabiche da natante sono attrezzi molto selettivi e non entrano in contatto con il fondale. |
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(16) |
I requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), non sono applicabili in quanto riferibili ai pescherecci da traino. |
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(17) |
L'Italia ha autorizzato una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull'ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento. |
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(18) |
Sebbene l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 sia stato soppresso dal regolamento (UE) 2019/1241, l'allegato IX, parte B, punto 4, di quest'ultimo ammette che si continuino ad applicare deroghe alle dimensioni di maglia minime sulla base di determinate condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del medesimo. Tali deroghe avrebbero dovuto essere in vigore il 14 agosto 2019, non comportano un deterioramento delle norme di selettività, in particolare in termini di aumento delle catture di novellame, e mirano a conseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 di tale regolamento. La proroga richiesta soddisfa le condizioni di cui sopra. |
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(19) |
Svolgendosi in acque poco profonde, a una distanza molto ravvicinata dalla costa, all'interno della fascia di tre miglia nautiche, le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività di altre navi. |
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(20) |
Il piano di gestione regolamenta l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime. Inoltre, stando al punto 6 del piano di gestione italiano, la pesca dell'Aphia minuta è limitata a una campagna di pesca compresa tra il 1o novembre e il 31 marzo di ogni anno e a un massimo di 60 giorni per imbarcazione per ciascuna campagna. |
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(21) |
Le sciabiche da natante sono altamente selettive e non catturano cefalopodi. |
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(22) |
Il piano di gestione include misure di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
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(23) |
Le attività di pesca in questione sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (8). |
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(24) |
È quindi opportuno autorizzare la proroga della deroga richiesta per tre anni. |
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(25) |
L'Italia dovrebbe trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione. |
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(26) |
È opportuno limitare la durata della deroga al fine di consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo l'elaborazione di un piano di gestione più efficace suffragato da maggiori dati scientifici. |
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(27) |
Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1634 è giunta a scadenza il 31 marzo 2021 e la campagna di pesca ha inizio il 1o novembre di ogni anno, al fine di garantire continuità giuridica il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o novembre 2021. |
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(28) |
Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza. |
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(29) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Deroga
L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali dell'Italia adiacenti alla costa della Liguria e della Toscana, ai pescherecci che praticano la pesca del rossetto (Aphia minuta) con sciabiche da natante a condizione che essi:
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a) |
siano registrati presso le Direzioni marittime di Genova e Livorno, rispettivamente; |
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b) |
abbiano un'attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi ulteriore incremento dello sforzo di pesca messo in atto; e |
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c) |
siano titolari di un'autorizzazione di pesca e operino nell'ambito del piano di gestione adottato dall'Italia in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006. |
Articolo 2
Piano di monitoraggio e relazione
Entro il 1o novembre 2022 l'Italia trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio previsto dal piano di gestione di cui all'articolo 1, lettera c).
Articolo 3
Entrata in vigore e periodo di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o novembre 2021 al 31 marzo 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 988/2011 della Commissione, del 4 ottobre 2011, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 260 del 5.10.2011, pag. 15).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2407 della Commissione, del 18 dicembre 2015, che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 333 del 19.12.2015, pag. 104).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1634 della Commissione, del 30 ottobre 2018, che rinnova la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta) in talune acque territoriali dell'Italia (GU L 272 del 31.10. 2018, pag. 35).
(5) Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana 297, 15.12.2021, pag. 46.
(6) Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — relazione sulla 66a riunione plenaria (PLEN-21-01). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, disponibile all'indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/plenary/-/asset_publisher/oS6k/document/id/2851300
(7) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).
(8) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
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10.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 208/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1387 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2022
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Le importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati («GOES») originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione (2). |
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(2) |
Il 7 luglio 2021 AK Steel Corporation («il richiedente»), codice addizionale TARIC (3) C044, una società con sede negli Stati Uniti d'America («USA»), le cui esportazioni nell'Unione di GOES sono soggette al dazio antidumping ad valorem del 22 %, ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome in «Cleveland-Cliffs Steel Corporation», con sede a Ohio, USA. |
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(3) |
La società ha chiesto alla Commissione di confermare che la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping ad essa applicata sotto il nome precedente. |
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(4) |
La Commissione ha invitato la società a compilare un questionario, le cui risposte sono state tramesse il 20 agosto 2021. Ulteriori chiarimenti sono stati presentati il 3 gennaio 2022. |
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(5) |
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome è stata debitamente registrata presso le autorità competenti e non ha dato luogo a nuovi rapporti con altri gruppi di società che non sono stati oggetto di inchiesta da parte della Commissione. |
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(6) |
La Commissione ha valutato, tra l'altro, i seguenti documenti giustificativi presentati dal richiedente: atto di modifica, certificati di registrazione della società e rendiconti finanziari sottoposti ad audit. L'industria dell'Unione è stata consultata in merito alla richiesta, ma non ha presentato osservazioni. |
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(7) |
Questa modifica del nome non pregiudica pertanto le risultanze del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 e in particolare l'aliquota del dazio antidumping ad valorem applicabile alla società in questione. |
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(8) |
La modifica del nome dovrebbe avere effetto a decorrere dalla data in cui la società ha informato la Commissione di aver cambiato il proprio nome (come indicato al considerando 2). |
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(9) |
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 affinché rispecchi la modifica del nome della società cui è stato precedentemente attribuito il codice addizionale TARIC C044. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 è così modificato:
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«AK Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d'America |
22,0 % |
C044» |
è sostituito da
|
«Cleveland-Cliffs Steel Corporation, Ohio, Stati Uniti d'America |
22,0 % |
C044» |
2. Il codice addizionale TARIC C044 precedentemente attribuito alla società AK Steel Corporation si applica a Cleveland-Cliffs Steel Corporation a decorrere dal 7 luglio 2021. Si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Cleveland-Cliffs Steel Corporation in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 per quanto riguarda AK Steel Corporation.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 10 del 17.1.2022, pag. 17).
(3) Tariffa integrata dell'Unione europea.
DECISIONI
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10.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 208/7 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1388 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2022
relativa alle obiezioni irrisolte riguardanti i termini e le condizioni di autorizzazione del biocida Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant comunicate dalla Francia e dalla Svezia conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2022) 4220]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il biocida Physalys Expresse (immesso attualmente sul mercato con il nome commerciale Protect home express) è stato autorizzato il 17 giugno 2013 a livello nazionale dal Regno Unito conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il 19 novembre 2015 e il 26 febbraio 2019, la Francia e la Svezia hanno rilasciato un riconoscimento reciproco in sequenza del biocida (rispettivamente Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant e Rodicum Express) («il biocida») conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il biocida è un rodenticida che rientra nel tipo di prodotto 14 conformemente all’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012, destinato a essere utilizzato da non professionisti per il controllo dei topi in ambienti chiusi e applicato in contenitori porta esche preriempiti. Il biocida contiene il principio attivo approvato alfa-cloralosio. L’attuale titolare dell’autorizzazione del biocida è SBM Développement. |
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(2) |
Nel 2019 i Paesi Bassi e la Finlandia hanno informato la Francia che nel 2018 un aumento significativo dei casi di avvelenamento primario e secondario in gatti e cani che presentavano sintomi da avvelenamento da alfa-cloralosio era stato segnalato da centri antiveleni, proprietari di animali da compagnia e cliniche veterinarie. In Francia i centri antiveleni veterinari nazionali avevano anche segnalato un aumento dei casi di avvelenamento da alfa-cloralosio negli animali da compagnia tra il 2017 e il 2018, prevalentemente avvelenamento primario dei cani. |
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(3) |
Nel 2019 alcune cliniche veterinarie avevano trasmesso alla Svezia informazioni secondo cui i rodenticidi contenenti alfa-cloralosio erano causa di avvelenamento secondario nei gatti. Secondo la University of Agricultural Sciences, Small Animal Hospital svedese (ospedale veterinario della Facoltà di agraria) negli ultimi anni era stato segnalato un aumento dei casi di sospetto avvelenamento da alfa-cloralosio nei gatti. |
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(4) |
Il 9 dicembre 2019 e il 17 dicembre 2019, la Francia e la Svezia hanno rispettivamente modificato le autorizzazioni dei biocidi Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant e Rodicum Express conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 in risposta ai casi di avvelenamento primario nei cani e di avvelenamento secondario nei gatti. |
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(5) |
La Francia ha modificato l’autorizzazione per imporre un’etichettatura supplementare sul biocida che indichi chiaramente il rischio per l’uomo e per gli organismi non bersaglio e che rechi sull’imballaggio l’obbligo di utilizzare il biocida solo in contenitori porta esche. |
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(6) |
Sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia svedese per le sostanze chimiche, la Svezia ha modificato l’autorizzazione del biocida limitandone l’uso ai soli professionisti formati e aggiungendo la condizione che non sia utilizzato in ambienti in cui si prevede la presenza di gatti e che i topi morti siano raccolti dopo l’uso del biocida. Il titolare dell’autorizzazione ha impugnato le modifiche apportate dalla Svezia; il tribunale svedese competente in materia ambientale ha concluso che la decisione dell’Agenzia svedese per le sostanze chimiche di modificare l’autorizzazione dei prodotti contenenti alfa-cloralosio e di prevedere una restrizione d’uso di tali prodotti era fondata, di conseguenza il ricorso è stato respinto. |
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(7) |
A norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 15 aprile 2020 la Germania e la Danimarca hanno comunicato al gruppo di coordinamento obiezioni alle modifiche dell’autorizzazione del biocida apportate dalla Francia e dalla Svezia. |
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(8) |
L’obiezione della Germania riguardava le misure introdotte dalla Francia, ritenute insufficienti. Secondo la Germania, per prevenire i rischi di avvelenamento secondario, l’uso del biocida dovrebbe essere limitato ai soli professionisti formati. |
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(9) |
L’obiezione della Danimarca riguardava la restrizione dell’uso del biocida ai soli «professionisti formati», introdotta dalla Svezia. Secondo la Danimarca, nel suo territorio la restrizione dell’uso ai soli professionisti formati non era giustificata. La Danimarca ha comunicato di non essere a conoscenza di casi di avvelenamento secondario in Danimarca e che nella legislazione nazionale non esiste una definizione di «professionisti formati» in relazione al controllo chimico dei topi. |
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(10) |
Il 6 giugno 2020 il segretariato del gruppo di coordinamento ha invitato gli altri Stati membri interessati e il titolare dell’autorizzazione a presentare osservazioni scritte in merito a tali obiezioni. Il titolare dell’autorizzazione ha presentato osservazioni scritte il 30 giugno 2020, il 6 luglio 2020 e il 23 luglio 2020. Le obiezioni sono state discusse in seno al gruppo di coordinamento il 6 e 23 luglio 2020 con la partecipazione del titolare dell’autorizzazione. |
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(11) |
A norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché non è stato raggiunto un accordo in seno al gruppo di coordinamento, la Francia e la Svezia, rispettivamente il 21 ottobre 2020 e il 7 agosto 2020, hanno comunicato alla Commissione le obiezioni irrisolte, fornendole una descrizione dettagliata della questione su cui gli Stati membri non hanno potuto raggiungere un accordo e delle ragioni del loro dissenso. |
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(12) |
A seguito della comunicazione da parte della Francia e della Svezia a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, nel maggio 2021 l’Agenzia finlandese per la sicurezza e le sostanze chimiche (Tukes) ha chiesto all’Autorità finlandese per l’alimentazione e all’Associazione dei medici veterinari finlandesi un parere riguardo agli effetti dei prodotti a base di alfa-cloralosio sugli animali da compagnia e alla necessità di limitarne l’uso. In tale parere, che la Finlandia ha trasmesso alla Commissione, si dichiarava che i biocidi contenenti alfa-cloralosio procurano notevoli danni e sofferenze tanto agli animali domestici quanto alla fauna selvatica, che il numero di casi di avvelenamento in animali da compagnia segnalati alla Tukes e all’Autorità finlandese per l’alimentazione è significativo e che le deroghe alle autorizzazioni introdotte nel 2019, a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012, atte a far sì che i biocidi potessero essere utilizzati da non professionisti soltanto in contenitori porta esche preriempiti, già introdotte dalla Finlandia, non hanno sufficientemente ridotto il numero di casi. L’Autorità finlandese per l’alimentazione ha pertanto raccomandato che l’uso e la disponibilità di prodotti contenenti alfa-cloralosio siano limitati ai soli professionisti formati. L’8 dicembre 2021 la Finlandia ha modificato le autorizzazioni dei rodenticidi contenenti alfa-cloralosio, conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, per limitare i prodotti al solo uso professionale. |
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(13) |
Inoltre l’Agenzia svedese per le sostanze chimiche ha ottenuto ulteriori informazioni attraverso analisi di campioni ematici eseguite dall’ospedale veterinario universitario di Uppsala, in Svezia, che hanno confermato la presenza di alfa-cloralosio nel sangue degli animali avvelenati. |
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(14) |
A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorizzazione è rilasciata a condizione che il biocida non abbia effetti inaccettabili immediati o ritardati, di per se stesso o quale risultato dei residui, sulla salute degli animali, direttamente o attraverso l’acqua potabile, gli alimenti, i mangimi, l’aria o attraverso altri effetti indiretti. |
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(15) |
L’articolo 19, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che un biocida può essere autorizzato se le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), non sono pienamente soddisfatte, qualora la mancata autorizzazione del biocida comportasse un impatto negativo sproporzionato per la società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente causati dall’uso del biocida alle condizioni previste dall’autorizzazione. L’articolo 19, paragrafo 5, secondo comma, precisa inoltre che l’uso di un biocida autorizzato a norma di tale disposizione è soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio, al fine di garantire che l’esposizione dell’uomo e dell’ambiente a tale biocida sia ridotta al minimo. L’uso di un biocida autorizzato a norma del suddetto paragrafo è limitato agli Stati membri nei quali sia soddisfatta la condizione di cui al già citato primo comma. |
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(16) |
Avendo svolto un attento esame delle informazioni presentate dagli Stati membri e dal titolare dell’autorizzazione del biocida, la Commissione ritiene che il biocida non soddisfi pienamente le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012, visti il parere dell’Autorità finlandese per l’alimentazione e dell’Associazione dei medici veterinari finlandesi, nonché le relazioni dell’ospedale veterinario universitario di Uppsala e dell’Associazione dei medici veterinari svedesi, in cui si indicava che il biocida ha effetti inaccettabili sulla salute degli animali e si confermava, mediante esami analitici condotti sugli animali avvelenati, che si era verificato un numero significativo di casi di avvelenamento da alfa-cloralosio nei gatti. |
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(17) |
Pertanto, a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012, il biocida può essere autorizzato soltanto negli Stati membri in cui si ritiene che la mancata autorizzazione comporti un impatto negativo sproporzionato per la società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente causati dall’uso del biocida alle condizioni previste dall’autorizzazione. |
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(18) |
Inoltre, a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’uso del biocida deve essere soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio, al fine di garantire che l’esposizione degli animali e dell’ambiente a tale biocida sia ridotta al minimo. |
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(19) |
Il principio attivo alfa-cloralosio figurava nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 e pertanto, conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è considerato approvato a norma del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva. |
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(20) |
Il 24 dicembre 2019, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’Agenzia ha ricevuto una domanda di rinnovo del principio attivo alfa-cloralosio. Il 15 ottobre 2020 l’autorità di valutazione competente della Polonia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda di rinnovo. |
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(21) |
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l’approvazione dell’alfa-cloralosio ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 doveva scadere il 30 giugno 2021, cioè prima che fosse presa una decisione in merito al rinnovo. Pertanto, con decisione di esecuzione (UE) 2021/333 della Commissione (3), la data di scadenza dell’approvazione dell’alfa-cloralosio è stata rinviata al 31 dicembre 2023, per consentire l’esame della domanda. |
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(22) |
La valutazione del rischio di avvelenamento secondario negli animali dovuto all’uso di biocidi contenenti alfa-cloralosio e delle adeguate misure di mitigazione da applicare al fine di ridurre tale rischio a un livello accettabile dovrebbe essere effettuata nel contesto della valutazione della domanda di rinnovo dell’approvazione dell’alfa-cloralosio ed essere quindi debitamente presa in considerazione dagli Stati membri nell’autorizzazione dei biocidi contenenti alfa-cloralosio. |
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(23) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le misure di mitigazione del rischio in risposta al rischio di avvelenamento primario e secondario derivante dall’uso di biocidi contenenti alfa-cloralosio, nella forma immessa sul mercato, dovrebbero, in via eccezionale e in attesa che si concluda la valutazione della domanda di rinnovo dell’approvazione dell’alfa-cloralosio, dipendere dalle circostanze particolari e dalle prove convalidate a livello scientifico disponibili in relazione ai casi di avvelenamento secondario nei singoli Stati membri. Alcuni Stati membri potrebbero, ad esempio, ritenere che sia necessario limitare l’uso dei biocidi contenenti alfa-cloralosio ai soli professionisti formati, mentre altri potrebbero ritenere che siano sufficienti ulteriori requisiti in materia di etichettatura. |
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(24) |
Il 15 febbraio 2022 la Commissione ha dato al titolare dell’autorizzazione la facoltà di presentare osservazioni scritte conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il titolare dell’autorizzazione ha presentato osservazioni di cui la Commissione ha successivamente tenuto conto. |
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(25) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il biocida identificato nel registro per i biocidi con il numero FR-0005286-0000 non soddisfa pienamente le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Il biocida identificato nel registro per i biocidi con il numero FR-0005286-0000 può essere autorizzato soltanto negli Stati membri in cui si ritiene che la mancata autorizzazione comporti un impatto negativo sproporzionato per la società rispetto ai rischi per la salute umana, la salute animale o l’ambiente causati dall’uso del biocida alle condizioni previste dall’autorizzazione.
L’uso del biocida è soggetto ad adeguate misure di mitigazione del rischio, come previsto all’articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012, che sono adottate in ciascuno Stato membro sulla base delle circostanze particolari e delle prove disponibili in relazione ai casi di avvelenamento secondario che ivi si verificano.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2021/333 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 (GU L 65 del 25.2.2021, pag. 58).