ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 205

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
5 agosto 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1356 del Consiglio, del 4 agosto 2022, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

1

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1357 della Commissione, del 25 maggio 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il pettine maggiore (Pecten maximus) nella Manica

4

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione, del 2 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto

7

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1359 della Commissione, del 27 luglio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

99

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione, del 28 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto

115

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1361 della Commissione, del 28 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle autorità competenti nell’ambito dell’attuazione delle norme concernenti le imprese coinvolte nella progettazione e produzione di aeromobili utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto

127

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, del 1o agosto 2022, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 ( 1 )

145

 

*

Regolamento (UE) 2022/1363 della Commissione, del 3 agosto 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, azossistrobina, cialofop butile, cimoxanil, fenexamide, flazasulfuron, florasulam, flurossipir, iprovalicarb e siltiofam in o su determinati prodotti ( 1 )

207

 

*

Regolamento (UE) 2022/1364 della Commissione, del 4 agosto 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari ( 1 )

227

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1365 della Commissione, del 4 agosto 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. ( 1 )

230

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1366 della Commissione, del 4 agosto 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana ( 1 )

234

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/1367 del Consiglio, del 4 agosto 2022, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

276

 

*

Decisione (UE) 2022/1368 della Commissione, del 3 agosto 2022, che istituisce i gruppi di dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2013/767/UE

278

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1356 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2022

che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (1), in particolare l’articolo 12,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.

(2)

In esito a un riesame effettuato dal Consiglio risulta opportuno sopprimere la voce relativa a una persona e le informazioni relative ai suoi diritti della difesa e al suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (UE) 101/2011 è così modificato:

1)

nella sezione A («Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2»), la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

«45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF»;

2)

nella sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino:»), la voce seguente è soppressa:

«45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che nel 2011 e nel 2013 il sig. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.».


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/4


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1357 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2022

recante modifica del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il pettine maggiore (Pecten maximus) nella Manica

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241 prevede disposizioni specifiche riguardanti le misure tecniche stabilite a livello regionale per le acque nordoccidentali.

(2)

Il Belgio, l’Irlanda, la Francia, i Paesi Bassi e la Spagna («Stati membri interessati») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nella Manica. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1241 il 30 aprile 2021 gli Stati membri interessati hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune ai fini dell’adozione di un atto delegato. La raccomandazione comune è stata trasmessa dagli Stati membri interessati al consiglio consultivo per le acque nordoccidentali (NWWAC) per consultazione.

(3)

La raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati relativa al pettine maggiore (Pecten maximus) nella Manica suggeriva l’istituzione di una riserva di ricostituzione dello stock nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 7d a sud della latitudine 49°42′ N e fino al limite delle acque territoriali francesi e di un periodo di chiusura nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 7d e 7e.

(4)

Nell’estate del 2021 l’Unione e il Regno Unito hanno intavolato discussioni al fine di cercare un accordo ad hoc per le chiusure stagionali per il 2021 per quanto riguarda il pettine maggiore. Tali chiusure si basavano sulle misure proposte nella raccomandazione comune presentata dagli Stati interessati il 30 aprile 2021. Di conseguenza è stato concordato un approccio reciprocamente soddisfacente in base al quale, da agosto a ottobre 2021, l’Unione e il Regno Unito hanno rispettato le chiusure stagionali specifiche per il pettine maggiore nella Manica.

(5)

Dato che la raccomandazione comune propone modifiche dell’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241, il presente regolamento delegato mira ad includere le disposizioni richieste dagli Stati membri interessati in un unico atto.

(6)

Le misure incluse nel presente regolamento sono state valutate in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241. Gli Stati membri hanno fornito prove che dimostrano la conformità delle proposte all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1241.

(7)

Il gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura è stato consultato mediante procedura scritta.

(8)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha analizzato e valutato positivamente le prove presentate dagli Stati membri interessati. Nelle sue conclusioni (2) esso ha constatato che il divieto di pesca del pettine maggiore per tutte le flotte in un arco di tempo determinato rappresenta un importante passo avanti e dà seguito alle conclusioni dello CSTEP (3). Ha inoltre concluso che un prolungamento del periodo di divieto (dal 15 maggio al 15 ottobre) nella Manica orientale a sud della latitudine 49°42′ N potrebbe essere salutare per la biomassa dello stock. Ha infine dichiarato che, anche se il periodo di divieto nel resto della zona delle divisioni CIEM 7d e 7e (dal 15 maggio al 30 settembre) è leggermente più breve di quello previsto per la baia della Senna, è probabile che tale misura sia comunque vantaggiosa in quanto applicata a tutte le flotte. È pertanto opportuno includere le misure proposte nel presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento applicabili alle acque dell’Unione mirano al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 494, paragrafi 1 e 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo») e tengono conto dei principi di cui all’articolo 494, paragrafo 3, di tale accordo. Esse non pregiudicano le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.

(10)

Poiché le misure di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1241 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

(2)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull’obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (STECF-21-05). EUR 28359 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2021, ISBN 978-92-76-40593-1, doi:10.2760/83668, JRC126128.

(3)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Relazione sulla 52a riunione plenaria (PLEN-16-02). Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo. EUR 28106 EN; doi:10.2788/6958.


ALLEGATO

All’allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241, parte C, è aggiunto il punto seguente:

«11.

Misure di conservazione per lo stock di pettine maggiore (Pecten maximus) nelle divisioni CIEM 7d e 7e.

11.1.

Riserva di ricostituzione dello stock di pettine maggiore nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 7d nella Manica orientale a sud della latitudine 49°42′ N e fino al limite delle acque territoriali francesi:

a)

dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno è vietato esercitare attività di pesca del pettine maggiore con draghe.

11.2.

Periodo di chiusura delle attività di pesca del pettine maggiore nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 7d e 7e:

a)

dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno è vietato esercitare attività di pesca del pettine maggiore con draghe nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 7d (corrispondenti alla Manica orientale) al di fuori della zona di ricostituzione dello stock di cui al punto 11.1;

b)

dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno è vietato esercitare attività di pesca del pettine maggiore con draghe all’interno dei confini della zona del Finistère settentrionale nelle acque dell’Unione della divisione CIEM 7e (corrispondenti alla Manica occidentale) e all’interno di un perimetro di un miglio nautico fino al confine settentrionale, nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

 

48°54′23″ N, 5°00′00″ O

 

49°22′34,576″ N, 4°02′45,078″ O

 

49°22′54,465″ N, 3°49′14,415″ O

 

49°22′20″ N, 3°44′18,999″ O

 

49°23′51″ N, 3°36′54″ O

 

49°06′32,121″ N, 3°13′01,174″ O

 

49°06′03,993″ N, 3°23′27,255″ O

 

49°04′52,068″ N, 3°37′04,22″ O

 

48°59′49,782″ N, 3°57′07,907″ O

 

49°01′13,191″ N, 3°57′47,006″ O

 

48°43′55,255″ N, 4°20′24,785″ O

 

48°42′16,586″ N, 4°31′04,325″ O

 

48°39′34″ N, 4°36′25,999″ O

 

48°39′26,901″ N, 4°44′39,883″ O

 

48°36′17″ N, 4°49′32″ O

 

48°52′36″ N, 4°52′45″ O

 

48°49′07″ N, 4°59′26″ O».


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/7


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1358 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili civili, come motori, eliche e parti da installarvi.

(2)

Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l’aviazione sportiva e da diporto deve essere soggetta a norme semplici e proporzionate per evitare di imporre inutili oneri amministrativi e finanziari alle imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di tali aeromobili. Tali norme devono essere proporzionate, efficienti in termini di costi e flessibili, pur garantendo il necessario livello di sicurezza.

(3)

Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di alcune categorie di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero avere la possibilità, in alternativa alla certificazione del progetto, di dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile e, se del caso, del motore e dell’elica alle norme industriali pertinenti, laddove si ritenga che ciò garantisca un livello accettabile di sicurezza.

(4)

Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero inoltre avere la possibilità di utilizzare un processo più proporzionato per la certificazione di tali prodotti.

(5)

Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto dovrebbero avere la possibilità, in alternativa a un’approvazione dell’impresa, di dichiarare la loro idoneità a progettare e fabbricare prodotti e parti. Tali imprese dovrebbero essere in grado di utilizzare le approvazioni esistenti quale mezzo per dimostrare la loro idoneità a condurre attività di progettazione e produzione.

(6)

È opportuno stabilire dei requisiti di protezione ambientale anche per i prodotti la cui progettazione è soggetta a una dichiarazione di conformità del progetto. Tali requisiti di protezione ambientale dovrebbero basarsi sui requisiti di cui all’annesso 16, volumi I, II e III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale (3), al fine di garantire lo stesso livello uniforme di protezione ambientale, indipendentemente dal fatto che un prodotto sia soggetto all’omologazione o a una dichiarazione di conformità del progetto.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.

(8)

È opportuno prevedere un periodo di transizione sufficiente affinché le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di aeromobili utilizzati principalmente nell’aviazione sportiva e da diporto possano garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 05/2021 (4) emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea in conformità dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

« REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2012

che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione

(rifusione) »;

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1.   Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139, stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando:

a)

il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati;

b)

il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e certificati di ammissione in servizio;

c)

il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione;

d)

la dimostrazione di conformità ai requisiti di protezione ambientale;

e)

il rilascio di certificati acustici e certificati acustici ristretti;

f)

l’identificazione di prodotti, parti e pertinenze;

g)

l’omologazione di determinate parti e pertinenze;

h)

la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;

i)

l’emissione di direttive di aeronavigabilità;

j)

la presentazione di dichiarazioni di conformità del progetto e delle modifiche apportate a tali dichiarazioni;

k)

la presentazione di dichiarazioni di idoneità alla progettazione e produzione.

2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

“JAA”: le “autorità aeronautiche comuni” (Joint Aviation Authorities);

b)

“JAR”: le “norme aeronautiche comuni” (Joint Aviation Requirements);

c)

“parte 21”: i requisiti e le procedure per la certificazione dell’aeromobile, dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione stabiliti nell’allegato I (parte 21) del presente regolamento;

d)

“parte 21 Light”: i requisiti e le procedure per la certificazione o la dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili destinati principalmente all’uso nell’aviazione sportiva e da diporto, e dei relativi prodotti e parti, e per la dichiarazione di idoneità alla progettazione e alla produzione delle imprese stabiliti nell’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento;

e)

“sede principale di attività”: la sede centrale o la sede legale dell’impresa dove si esercitano le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;

f)

“articolo”: qualsiasi parte o pertinenza idonea all’impiego in aeromobili civili;

g)

“ETSO”: lo European Technical Standard Order. Lo “European Technical Standard Order” è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (in prosieguo “l’Agenzia”) al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;

h)

“EPA”: lo European Part Approval. Lo “European Part Approval” di un articolo indica che l’articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO;

i)

“aeromobile ELA1”: il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

i)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

iii)

un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d’aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per le mongolfiere, 1 050 m3 per gli aerostati, 300 m3 per i palloni a gas frenati;

iv)

un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m3 per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m3 per i dirigibili a gas;

j)

“aeromobile ELA2”: il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:

i)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;

ii)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;

iii)

un aerostato;

iv)

un dirigibile ad aria calda;

v)

un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:

peso statico massimo 3 %,

spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),

progettazione convenzionale e semplice della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,

comandi non servoassistiti;

vi)

un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 600 kg di progettazione semplice, progettato per il trasporto al massimo di due occupanti, senza motori a turbina e/o a razzo; limitato a operazioni VFR diurno;

k)

“dati di idoneità operativa (OSD)”: tutti i seguenti dati che figurano in un certificato di omologazione, in un certificato di omologazione ristretto o in un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile:

i)

il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell’abilitazione al tipo;

ii)

la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell’aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatori o i dati provvisori a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;

iii)

il programma minimo di formazione per l’abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell’abilitazione al tipo;

iv)

la determinazione del tipo o variante per l’equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l’equipaggio di cabina;

v)

la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento.»;

3)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

1.   È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell’allegato I (parte 21).

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere rilasciati in alternativa i certificati di cui all’allegato Ib (parte 21 Light) per i seguenti prodotti:

a)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone;

b)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;

c)

un aerostato;

d)

un dirigibile ad aria calda;

e)

un dirigibile a gas per passeggeri progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

f)

un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone;

g)

un motore a cilindri o un’elica a passo fisso da installarsi su un aeromobile di cui alle lettere da a) a f); oppure

h)

un autogiro.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è possibile rilasciare in alternativa una dichiarazione di conformità del progetto, come specificato all’allegato Ib (parte 21 Light), per i seguenti prodotti:

a)

un aeroplano con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg che non è a reazione e presenta una configurazione massima operativa di posti a sedere per due persone;

b)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

c)

un aerostato progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

d)

un dirigibile ad aria calda progettato per il trasporto di quattro persone al massimo.

4.   In deroga ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato I (parte 21) e nella sezione A, capitoli H e I, dell’allegato Ib (parte 21 Light). Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni della sezione A, capitolo P, dell’allegato I (parte 21) e della sezione A, capitolo P, dell’allegato Ib (parte 21 Light), tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell’aeromobile.»;

4)

è inserito il seguente articolo 2 bis:

«Articolo 2 bis

Disposizioni transitorie per i certificati precedentemente rilasciati a norma dell’allegato I (parte 21)

1.   Il titolare di un certificato di omologazione valido o di un certificato di omologazione supplementare rilasciato, o che si ritiene sia stato rilasciato, dall’Agenzia a norma dell’allegato I (parte 21) può, entro il 25 agosto 2025, richiedere all’Agenzia di mantenere, a partire da una determinata data, il progetto di tipo approvato sulla base di tale certificato conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), a condizione che il prodotto coperto da tale certificato rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2.

2.   Qualora una richiesta sia presentata ai sensi del paragrafo 1, tale certificato di omologazione o certificato di omologazione supplementare è disciplinato, a partire dalla data indicata al paragrafo 1, dalle disposizioni dell’allegato Ib (parte 21 Light) relative ai certificati di omologazione o certificati di omologazione supplementari, a seconda dei casi. L’Agenzia modifica di conseguenza la scheda tecnica del certificato di omologazione o la scheda tecnica del certificato di omologazione supplementare.»;

5)

all’articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:

a)

qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;

b)

non si applica il punto 21.A.15, lettere a), b) e c), dell’allegato I (parte 21);

c)

in deroga al punto 21.B.80 dell’allegato I (Parte 21), le premesse di omologazione sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell’approvazione;

d)

le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell’allegato I (Parte 21).

4.   Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere approvato conformemente al presente regolamento, si procede come segue:

a)

qualora un processo di approvazione sia portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato è utilizzato come riferimento;

b)

non si applica il punto 21.A.93 dell’allegato I (parte 21);

c)

le premesse di omologazione applicabili sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;

d)

le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall’Agenzia ai fini della conformità al punto 21.B.107 dell’allegato I (parte 21).»;

6)

all’articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica responsabile della progettazione di prodotti la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che richiede o è in possesso di un certificato per la progettazione di prodotti o per le loro modifiche o riparazioni conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light).

3.   Le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla progettazione di aeromobili oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all’articolo 2, paragrafo 3, non sono tenute a dimostrare la loro idoneità.»;

7)

all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l’impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all’Unione può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato relativamente al prodotto, parte o pertinenza oggetto della richiesta in conformità dell’allegato I (parte 21), a condizione che:

a)

lo Stato sia lo Stato di progettazione;

b)

l’Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l’approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell’autorità competente di tale Stato.»;

8)

all’articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione di prodotti e delle relative parti e pertinenze conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light).

3.   La dimostrazione di idoneità ai sensi dei paragrafi 1 o 2 non è richiesta se l’impresa di produzione o la persona fisica o giuridica partecipa alle seguenti attività di fabbricazione:

a)

la fabbricazione di parti o pertinenze che possono essere installate in un prodotto omologato, conformemente all’allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);

b)

la fabbricazione di parti che possono essere installate in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all’allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);

c)

la fabbricazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all’articolo 2, paragrafo 3, e di parti che possono essere installate su tale aeromobile. In tal caso, le attività di fabbricazione sono condotte conformemente alla sezione A, capitolo R, dell’allegato Ib (parte 21 Light).»;

9)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Misure adottate dall’Agenzia

1.   L’Agenzia elabora modalità accettabili di rispondenza di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21) e all’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento.

2.   Le modalità accettabili di rispondenza pubblicate dall’Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui all’allegato I (parte 21) e all’allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento.»;

10)

l’allegato I (parte 21) è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

11)

è aggiunto l’allegato Ib (parte 21 Light), il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(3)  Convenzione sull’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «convenzione di Chicago»).

(4)  Parere n. 05/2021, del 22 ottobre 2021, dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, parte 21 Light — Certificazione e dichiarazione di conformità del progetto degli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, e dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.


ALLEGATO I

L’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

1)

alla sezione A, il capitolo G è così modificato:

a)

il punto 21.A.133 è sostituito dal seguente:

«21.A.133   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica (“impresa”) può presentare domanda di approvazione a norma del presente capitolo. A tal fine, il richiedente deve:

a)

presentare elementi giustificativi del fatto che, per un determinato ambito di attività, l’approvazione a sensi del presente capitolo è idonea a dimostrare la conformità a uno specifico progetto; e

b)

detenere o avere richiesto un’approvazione di quello specifico progetto; oppure

c)

avere dichiarato o avere l’intenzione di dichiarare la conformità di quello specifico progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light); oppure

d)

avere garantito un coordinamento adeguato tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con:

1)

il richiedente o il titolare di un’approvazione di quello specifico progetto rilasciata conformemente al presente regolamento; oppure

2)

la persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità di quello specifico progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light).»;

b)

al punto 21.A.139, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Nell’ambito dell’elemento di gestione della qualità del sistema di gestione della produzione, l’impresa di produzione deve:

1)

garantire che ciascun prodotto, parte o pertinenza, fabbricato dall’impresa o da suoi partner, oppure fornito da terzi o a questi subappaltato sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, ed esercitare in tal modo i privilegi di cui al punto 21.A.163;

2)

istituire, attuare e mantenere, come opportuno, nel quadro delle finalità dell’approvazione, procedure di controllo per:

i)

il rilascio, l’approvazione o la modifica dei documenti;

ii)

la valutazione, l’audit e il controllo di fornitori e subappaltatori;

iii)

la verifica del fatto che i prodotti, le parti, i materiali e gli equipaggiamenti, ivi compresi gli articoli forniti nuovi o utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione applicabili;

iv)

l’identificazione e la tracciabilità;

v)

i processi di fabbricazione;

vi)

l’ispezione e il collaudo, ivi compresi i voli d’officina;

vii)

la taratura di utensili, maschere di montaggio e strumentazione di prova;

viii)

il controllo degli elementi non conformi;

ix)

il coordinamento ai fini dell’aeronavigabilità con:

A)

il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto;

B)

la persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

x)

la compilazione e la tenuta dei registri;

xi)

le competenze e le qualifiche del personale;

xii)

il rilascio dei certificati di aeronavigabilità;

xiii)

la movimentazione, il deposito e il confezionamento;

xiv)

gli audit interni di qualità e le conseguenti azioni correttive;

xv)

i lavori che rientrano nei termini di approvazione e sono eseguiti in sedi esterne alle strutture approvate;

xvi)

i lavori eseguiti a produzione ultimata ma prima della consegna, al fine di mantenere l’aeromobile in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

xvii)

il rilascio di un permesso di volo e l’approvazione delle condizioni di volo associate;

3)

includere disposizioni specifiche nelle procedure di controllo per le parti critiche.»;

c)

al punto 21.A.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

per quanto riguarda tutti i dati necessari in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale:

1)

l’impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall’Agenzia e dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell’approvazione del progetto, rilasciati conformemente al presente regolamento, o da una persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light), comprese eventuali esenzioni concesse in relazione ai requisiti di protezione ambientale, al fine di determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;

2)

l’impresa di produzione ha istituito una procedura atta a garantire che i dati in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale siano integrati correttamente nei propri dati di produzione;

3)

i suddetti dati sono tenuti aggiornati e messi a disposizione dei membri del personale che devono accedervi per lo svolgimento dei propri compiti.»;

d)

il punto 21.A.163 è sostituito dal seguente:

«21.A.163   Privilegi

In forza dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.135, il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione può:

a)

espletare attività produttive a norma del presente allegato o dell’allegato Ib (parte 21 Light);

b)

nel caso di aeromobili completi omologati e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52) rilasciata in conformità dei punti 21.A.174 e 21.A.204 del presente allegato o dei punti 21L.A.143, lettera c), e 21L.A.163 dell’allegato Ib (parte 21 Light), ottenere un certificato di aeronavigabilità per gli aeromobili e un certificato acustico, senza ulteriori dimostrazioni;

c)

per altri prodotti, parti o pertinenze, rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) in conformità del presente allegato (parte 21) o dell’allegato Ib (parte 21 Light) senza ulteriori dimostrazioni;

d)

in caso di aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light) e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) rilasciata a norma del punto 21L.A.143, lettera d), e del punto 21L.A.163 dell’allegato Ib (parte 21 Light), ottenere un certificato ristretto di aeronavigabilità per gli aeromobili e un certificato acustico ristretto, senza ulteriori dimostrazioni;

e)

in caso di prodotti o parti da installare su un aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light), rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) a norma dell’allegato Ib (parte 21 Light) senza ulteriori dimostrazioni;

f)

eseguire la manutenzione di aeromobili nuovi, di produzione propria, e rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo AESA 53) in merito agli interventi effettuati;

g)

conformemente alle procedure concordate con la relativa autorità competente per la produzione, per un aeromobile da essa prodotto e ove la stessa impresa di produzione controlli, in base alla propria approvazione dell’impresa di produzione, la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo, rilasciare un permesso di volo conformemente al punto 21.A.711, lettera c), che comprenda l’approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710, lettera b).»;

e)

il punto 21.A.165 è sostituito dal seguente:

«21.A.165   Obblighi del titolare

In forza dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.135, il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione deve:

a)

garantire che il manuale d’impresa, fornito ai sensi del punto 21.A.143, e la documentazione inerente siano i riferimenti operativi di base all’interno dell’impresa;

b)

vegliare affinché l’impresa di produzione continui ad operare in conformità dei dati e delle procedure approvate per l’approvazione dell’impresa stessa;

c)

1)

controllare che tutti gli aeromobili completi siano conformi al progetto di tipo e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di presentare dichiarazioni di conformità all’autorità competente; oppure

2)

determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati o ai dati di progettazione dichiarati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo AESA 1 per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati o dichiarati e le condizioni per la sicurezza di funzionamento;

3)

inoltre, nel caso di requisiti ambientali, controllare che:

i)

il motore completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e

ii)

che l’aeromobile completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità;

4)

controllare che gli altri prodotti, parti o pertinenze siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare un modulo AESA 1 quale certificazione di conformità;

d)

fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione o di altra approvazione del progetto, o alla persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light), nell’affrontare le azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati;

e)

qualora il titolare intenda rilasciare un certificato di riammissione in servizio nei termini della sua approvazione, controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

f)

se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163, lettera e), determinare le condizioni alle quali può essere rilasciato un permesso di volo;

g)

se applicabile, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163, lettera e), stabilire la conformità al punto 21.A.711, lettere c) ed e), prima di rilasciare un permesso di volo per un aeromobile;

h)

garantire la conformità al capitolo A della presente sezione.»;

(2)

alla sezione A, il capitolo H è così modificato:

a)

il punto 21.A.171 è sostituito dal seguente:

«21.A.171   Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio dei certificati di aeronavigabilità ad aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del presente allegato.»;

b)

al punto 21.A.174, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Le domande di certificazione di aeronavigabilità o di certificazione ristretta di aeronavigabilità devono comprendere:

1)

la classe di certificazione per cui viene richiesta l’aeronavigabilità;

2)

per gli aeromobili nuovi:

i)

una dichiarazione di conformità:

rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b); oppure

rilasciata a norma del punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente; oppure

per gli aeromobili importati, una dichiarazione di conformità rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b), o, nel caso di aeromobili importati conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento, una dichiarazione dell’autorità esportatrice comprovante la conformità dell’aeromobile a un progetto approvato dall’Agenzia;

ii)

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico; e

iii)

il manuale di volo, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile;

3)

per gli aeromobili usati originari di:

i)

uno Stato membro, un certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato in conformità dell’allegato I (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (1);

ii)

un paese terzo:

una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile nel suo registro all’atto del trasferimento;

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità per l’aeromobile;

la documentazione storica per stabilire i parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente a quanto stabilito al punto 21.B.327;

una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità a seguito di una revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014;

la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri dell’annesso 16, volume III, della convenzione sull’aviazione civile internazionale, i dati relativi ai valori metrici di CO2.»;

3)

alla sezione A, il capitolo I è così modificato:

a)

il punto 21.A.201 è sostituito dal seguente:

«21.A.201   Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio dei certificati acustici ad aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del presente allegato.»;

b)

al punto 21.A.204, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Le domande devono includere quanto segue:

1)

per gli aeromobili nuovi:

i)

una dichiarazione di conformità:

rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b); oppure

rilasciata a norma del punto 21.A.130 e convalidata dall’autorità competente; oppure

per gli aeromobili importati, una dichiarazione di conformità rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b), o, nel caso di aeromobili importati conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento, una dichiarazione dell’autorità esportatrice comprovante la conformità dell’aeromobile a un progetto approvato dall’Agenzia; e

ii)

le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili;

2)

per gli aeromobili usati:

i)

le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili; e

ii)

la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile;»;

4)

alla sezione A, il capitolo J è così modificato:

a)

il punto 21.A.233 è sostituito dal seguente:

«2   1.A.233 Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può presentare domanda di approvazione a norma del presente capitolo:

a)

al fine di dimostrare la conformità ai punti 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B o 21.A.602B del presente allegato; oppure

b)

al fine di dimostrare la conformità ai punti 21L.A.23, 21L.A.83 o 21L.A.204 dell’allegato Ib (parte 21 Light); oppure

c)

al fine di ottenere i privilegi di cui al punto 21.A.263 per l’approvazione di modifiche minori o progetti di riparazioni minori, o rilasciare dichiarazioni di conformità di modifiche minori o progetti di riparazioni minori di aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light).»;

b)

al punto 21.A.239, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Nell’ambito dell’elemento di assicurazione della progettazione (design assurance) del sistema di gestione della progettazione, l’impresa di progettazione deve:

1)

istituire, attuare e mantenere un sistema per il controllo e la supervisione della progettazione, delle modifiche di progetto e delle riparazioni di prodotti, parti e pertinenze cui si applicano i termini di approvazione; tale sistema deve:

i)

comprendere una funzione di aeronavigabilità atta a fare in modo che la progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o le relative modifiche di progetto e riparazioni, siano conformi alle premesse di omologazione applicabili, alle specifiche tecniche relative alle dichiarazioni, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

ii)

garantire il corretto adempimento delle responsabilità in conformità del presente allegato e dei termini dell’approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.251;

2)

istituire, attuare e mantenere una funzione di verifica indipendente della dimostrazione di conformità sulla base della quale l’impresa dichiara la conformità ai requisiti applicabili in materia di aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e protezione ambientale; nonché

3)

specificare in che modo il sistema di assicurazione della progettazione valuta l’idoneità di parti o pertinenze progettate da partner o subappaltatori, o dei compiti svolti da questi ultimi, secondo metodi definiti in procedure scritte.»;

c)

il punto 21.A.263 è sostituito dal seguente:

«21.A.263   Privilegi

a)

(Riservato)

b)

(Riservato)

c)

Il titolare di un’approvazione DOA, nei limiti dei termini di approvazione rilasciati a norma del punto 21.A.251 e nel rispetto delle pertinenti procedure del sistema di gestione della progettazione, è autorizzato a:

1)

classificare come «di maggiore entità» o «di minore entità» le modifiche di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare e di progetti di riparazione;

2)

approvare le modifiche minori di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare e di progetti di riparazioni di minore entità a norma del presente allegato (parte 21) o dell’allegato Ib (parte 21 Light);

3)

dichiarare la conformità di una modifica o di una riparazione di minore entità relativa al progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, punto 21L.A.43, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

4)

dichiarare la conformità delle modifiche di progetto di un aeromobile, conformemente al punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light), nel caso in cui la persona fisica o giuridica che ha originariamente presentato una dichiarazione di conformità del progetto in relazione a tale aeromobile a norma del punto 21L.A.43 dell’allegato Ib (parte 21 Light) non sia più attiva o non risponda alle richieste di dichiarazione di conformità delle modifiche del progetto;

5)

approvare determinati progetti di riparazione di maggiore entità di prodotti o propulsori ausiliari (APU) a norma del capitolo M del presente allegato;

6)

approvare per determinati aeromobili le condizioni di volo in base alle quali un permesso di volo può essere rilasciato in conformità del punto 21.A.710, lettera a), punto 2), fatta eccezione per i permessi di volo da rilasciare ai fini del punto 21.A.701, lettera a), punto 15);

7)

rilasciare un permesso di volo in conformità del punto 21.A.711, lettera b), per un aeromobile che ha progettato o modificato, o per il quale ha approvato, a norma del punto 21.A.263, lettera c), punto 6), le condizioni di volo in base alle quali il permesso di volo può essere rilasciato, e ove il titolare stesso di un’approvazione DOA:

i)

controlli la configurazione dell’aeromobile, e

ii)

ne attesti la conformità alle condizioni di progettazione approvate per il volo;

8)

approvare determinate modifiche di maggiore entità a un certificato di omologazione a norma del capitolo D del presente allegato o della sezione A, capitolo D, dell’allegato Ib (parte 21 Light); e

9)

rilasciare determinati certificati di omologazione supplementari a norma del capitolo E del presente allegato o della sezione A, capitolo E, dell’allegato Ib (parte 21 Light) e approvare determinate modifiche di maggiore entità di tali certificati.»;

d)

al punto 21.A.265, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

far sì che la progettazione dei prodotti, come pure le relative modifiche e riparazioni, siano conformi alle premesse di omologazione, alle specifiche tecniche relative alle dichiarazioni, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili e non presentino caratteristiche che pregiudichino la sicurezza;»;

5)

alla sezione A, capitolo K, punto 21.A.307, lettera b), è inserito il seguente punto 7):

«7)

una parte o pertinenza fabbricata da una persona o da un’impresa di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del presente regolamento;»;

6)

all’appendice I, il testo del titolo «Istruzioni per l’uso del modulo AESA 1» è sostituito dal seguente:

«Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo AESA 1 a fini di produzione. Si richiama l’attenzione all’appendice II dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 che riguarda l’uso del modulo AESA 1 a fini di manutenzione.

1.   OGGETTO E USO

1.1.

Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l’aeronavigabilità di nuovi prodotti, parti e pertinenze (“elementi”).

1.2.

Deve essere stabilita una correlazione tra il certificato e gli elementi. L’originatore deve conservare un certificato in condizioni che permettano di verificare i dati originali.

1.3.

Il certificato può essere accettato da molte autorità di aeronavigabilità, ma ciò può dipendere da accordi bilaterali e/o dalla politica seguita dall’autorità di aeronavigabilità.

1.4.

Il certificato non costituisce una ricevuta o lettera di vettura.

1.5.

Gli aeromobili non devono essere autorizzati utilizzando il certificato.

1.6.

Il certificato non costituisce approvazione per l’installazione dell’elemento su un determinato aeromobile, motore o elica, ma serve all’utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.

1.7.

Lo stesso certificato non può riguardare l’autorizzazione di elementi di produzione e di elementi di manutenzione.

1.8.

Lo stesso certificato non può riguardare elementi certificati in conformità di “dati approvati” e di “dati non approvati”.

2.   FORMATO GENERALE

2.1.

Il certificato deve essere conforme al formato allegato inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irriconoscibile il certificato.

2.2.

Il certificato deve essere in formato “landscape” ma le dimensioni complessive possono essere aumentate o ridotte in misura consistente a condizione che il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. Nel dubbio, consultare l’autorità competente.

2.3.

La dichiarazione di responsabilità dell’utilizzatore/installatore può figurare su entrambi i lati del modulo.

2.4.

Il certificato deve essere stampato in maniera chiara e leggibile.

2.5.

Il certificato può essere prestampato o redatto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile e conforme al formato definito.

2.6.

Il certificato deve essere in inglese e, se opportuno, in una o più altre lingue.

2.7.

Le singole voci da inserire nel certificato possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure scritte a mano, a lettere maiuscole, per consentire un’immediata leggibilità.

2.8.

Per una maggiore chiarezza, limitare al minimo l’uso di abbreviazioni.

2.9.

Lo spazio disponibile sul retro del certificato può essere utilizzato dal dichiarante per l’aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni. L’eventuale uso del retro del certificato deve essere indicato nel campo appropriato sul fronte del certificato.

3.   COPIE

3.1.

Non c’è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

4.   ERRORI SU UN CERTIFICATO

4.1.

Se un utilizzatore finale trova un errore su un certificato, deve indicarlo per iscritto al dichiarante. Quest’ultimo può rilasciare un nuovo certificato se è possibile verificare e correggere l’errore.

4.2.

Il nuovo certificato deve avere un nuovo numero di riferimento, essere firmato e datato.

4.3.

La richiesta di nuovo certificato può essere soddisfatta senza dover riverificare le condizioni dell’elemento. Il nuovo certificato non è un attestato delle condizioni attuali e deve fare riferimento al precedente certificato nel campo 12 con la seguente dichiarazione: “Il presente certificato corregge gli errori presenti nel campo(i) [inserire campo(i) corretto(i)] del certificato [inserire il numero di riferimento originale] datato [inserire data di rilascio originale] e non riguarda la conformità/condizione/autorizzazione al servizio”. Entrambi i certificati devono essere conservati per il periodo previsto per il primo.

5.   COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Campo 1

Autorità competente di approvazione/Stato

Indicare il nome e lo Stato dell’autorità competente sotto la cui giurisdizione è rilasciato il presente certificato. Se l’autorità competente è l’Agenzia, indicare solo “AESA”.

Campo 2

Intestazione del modulo AESA 1

“CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO MODULO AESA 1”

Campo 3

Numero di riferimento del modulo

Inserire il numero unico stabilito dal sistema/dalla procedura di numerazione dell’impresa identificata nel campo 4; può consistere anche di caratteri alfanumerici.

Campo 4

Società (nome e indirizzo)

Inserire il nome e l’indirizzo completi dell’impresa di produzione (riferimento al modulo AESA 55 foglio A) o delle persone fisiche o giuridiche che immettono gli elementi oggetto del presente certificato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5

Ordine/Contratto/Fattura

Per facilitare la tracciabilità dell’acquirente degli elementi, inserire il numero dell’ordine, del contratto, della fattura o numeri di riferimento analoghi.

Campo 6

Elemento

Inserire i numeri di elemento per linea quando vi sono più linee. Questo campo permette un riferimento incrociato più facile con le osservazioni contenute nel campo 12.

Campo 7

Descrizione

Inserire il nome o la descrizione dell’elemento. Utilizzare preferibilmente il termine già utilizzato nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità o i dati di manutenzione (ad esempio il catalogo illustrato delle parti, il manuale di manutenzione dell’aeromobile, il bollettino di servizio, il manuale per la manutenzione dei componenti).

Campo 8

Numero della parte

Inserire il numero della parte come appare sull’elemento o sull’etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore o elica si può utilizzare la designazione del tipo.

Campo 9

Quantità

Indicare il quantitativo di elementi.

Campo 10

Numero di serie

Se il regolamento richiede che l’elemento venga identificato con un numero di serie, inserirlo in questo campo. Può anche essere inserito qualsiasi altro numero di serie non richiesto dal regolamento. Se non vi è un numero di serie identificato sull’elemento, inserire “n.d.”.

Campo 11

Status/Lavoro

Inserire o “PROTOTIPO” o “NUOVO”.

Inserire “PROTOTIPO” per:

i)

la produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione non approvati;

ii)

la produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione che non sono ancora stati dichiarati dal dichiarante ai sensi della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

iii)

ricertificazione da parte dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell’immissione in servizio (ad esempio, dopo l’incorporazione di una modifica del progetto, la correzione di un difetto, un’ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell’immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12.

Inserire “NUOVO” per:

i)

la produzione di un nuovo elemento in conformità dei dati di progettazione approvati;

ii)

la produzione di un nuovo elemento in conformità di dati di progettazione dichiarati dal dichiarante in conformità della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light);

iii)

ricertificazione da parte dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente in seguito a modifica o rettifica di un elemento, prima dell’immissione in servizio (ad esempio, dopo l’incorporazione di una modifica del progetto, la correzione di un difetto, un’ispezione o un test o la proroga della durata a magazzino). I particolari dell’immissione originale e del lavoro di modifica o rettifica devono essere inseriti nel campo 12;

iv)

ricertificazione da parte del fabbricante del prodotto o dell’impresa identificata nel campo 4 del certificato precedente di elementi da “prototipo” (conformità solo a dati non approvati) a “nuovo” (conformità a dati approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento), successivamente all’approvazione dei dati di progettazione applicabili, a condizione che i dati di progettazione non siano cambiati.

Per i prodotti certificati, deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:

RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA “PROTOTIPO” A “NUOVO”: IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA L’APPROVAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE NUMERO CO/COS, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I);

il riquadro “dati di progettazione approvati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento” deve essere riportato nel campo 13a.

Per gli aeromobili soggetti a dichiarazione di conformità del progetto conformemente alla sezione A, capitolo C, dell’allegato Ib (parte 21 Light), deve essere inserita la seguente dichiarazione nel campo 12:

RICERTIFICAZIONE DI ELEMENTI DA “PROTOTIPO” A “NUOVO”: IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA LA DICHIARAZIONE DEI DATI DI PROGETTAZIONE [INSERIRE RIFERIMENTO DICHIARAZIONE, LIVELLO DI REVISIONE], IN DATA [INSERIRE DATA SE NECESSARIA PER IDENTIFICAZIONE DELLO STATUS DI REVISIONE], IN BASE AI QUALI QUESTO ELEMENTO (QUESTI ELEMENTI) È(SONO) STATO(I) COSTRUITO(I);

v)

l’esame di un nuovo elemento autorizzato in precedenza, prima dell’immissione in servizio conformemente a norme o specifiche stabilite dall’acquirente (i cui particolari, assieme a quelli dell’autorizzazione originale, devono essere inseriti nel campo 12) o per stabilire l’aeronavigabilità (una spiegazione della base di ammissione e i particolari del rilascio originale devono essere inseriti nel campo 12).

Campo 12

Osservazioni

Descrivere il lavoro identificato nel campo 11, vuoi direttamente o con riferimento alla documentazione di supporto, necessaria all’utilizzatore o all’installatore per stabilire l’aeronavigabilità degli elementi in relazione al lavoro che viene certificato. Se necessario, è possibile utilizzare un foglio separato come riferimento dal modulo AESA 1. Ogni dichiarazione deve indicare chiaramente a quali elementi del campo 6 si riferisce. Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà “Nulla”.

Inserire la giustificazione dell’autorizzazione dei dati di progettazione non approvati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati).

Se l’elemento è stato prodotto in conformità di dati di progettazione che non sono ancora stati dichiarati dal dichiarante conformemente alla sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light), nel campo 12 deve essere inserita la seguente dichiarazione:

“IN ATTESA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO A NORMA DELLA SEZIONE A, CAPITOLO C, F O N, DELL’ALLEGATO IB (PARTE 21 LIGHT)”.

Se l’elemento è stato prodotto in conformità di dati di progettazione che sono stati dichiarati dal dichiarante in conformità della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light), nel campo 12 deve essere inserita la seguente dichiarazione:

“PRODOTTO CONFORMEMENTE AI DATI DI PROGETTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO A NORMA DELLA SEZIONE A, CAPITOLO C, F O N, DELL’ALLEGATO IB (PARTE 21 LIGHT)”.

Se si stampano i dati da un modulo 1 AESA elettronico, eventuali dati che non siano appropriati in altri campi devono essere inseriti in questo campo.

Campo 13a

Contrassegnare solo uno dei due riquadri:

1)

contrassegnare il riquadro “i dati di progettazione approvati sono in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento” se l’elemento o gli elementi sono stati costruiti utilizzando dati di progettazione approvati e considerati in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2)

contrassegnare il riquadro “i dati di progettazione non approvati specificati nel campo 12” se l’elemento o gli elementi sono stati costruiti utilizzando dati di progettazione non approvati applicabili.

Questo riquadro deve inoltre essere contrassegnato quando l’elemento è stato prodotto conformemente ai dati di progettazioni che sono stati dichiarati in conformità della sezione A, capitoli C, F e N, dell’allegato Ib (parte 21 Light).

Identificare i dati nel campo 12 (ad esempio, in attesa del certificato di omologazione, solo per prove, in attesa di dati approvati, conformità ai dati di progettazione di una dichiarazione di conformità del progetto conformemente alla sezione A, capitoli C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light)].

Lo stesso certificato non può riguardare elementi autorizzati sulla base di dati di progettazione approvati e non approvati.

Campo 13b

Firma autorizzata

Questo spazio sarà completato con la firma della persona autorizzata. Solo le persone specificamente autorizzate secondo le norme e le politiche dell’autorità competente possono firmare questo campo. Per favorire il riconoscimento, è possibile aggiungere un numero unico che identifica la persona autorizzata.

Campo 13c

Numero di approvazione/autorizzazione

Inserire il numero/riferimento di approvazione/autorizzazione. Questo numero o riferimento è rilasciato dall’autorità competente per le imprese di produzione approvate o dichiarate (per le parti fabbricate a norma dell’allegato Ib (parte 21 Light)]. Se l’impresa ha fabbricato una parte conforme ai dati di progettazione dichiarati da un dichiarante in conformità della sezione A, capitolo C, F o N, dell’allegato Ib (parte 21 Light) e l’impresa non è un’impresa di produzione approvata o dichiarata, deve inserire la seguente dichiarazione:

“PRODOTTO A NORMA DELLA SEZIONE A, CAPITOLO R, DELL’ALLEGATO IB (PARTE 21 LIGHT)”.

Campo 13d

Nome

Inserire il nome della persona che firma il campo 13b in modo leggibile.

Campo 13e

Data

Inserire la data alla quale il campo 13b è firmato; la data deve essere nel formato dd = 2 cifre giorno, mmm = prime 3 lettere del mese, yyyy = 4 cifre anno.

Campi 14a-14e

Requisiti generali per i campi 14a-14e:

autorizzazione non utilizzata a fini di produzione. Rendere più sfumato o più scuro o contrassegnare in altro modo per impedire un uso involontario o non autorizzato.

Responsabilità dell’utente/installatore

Introdurre la seguente dichiarazione nel certificato per avvertire gli utilizzatori finali che non sono sollevati dalle loro responsabilità per quanto riguarda l’installazione e l’uso degli elementi accompagnati dal modulo:

“IL PRESENTE CERTIFICATO NON COSTITUISCE UN’AUTORIZZAZIONE AUTOMATICA DI INSTALLAZIONE.

SE L’UTENTE/INSTALLATORE EFFETTUA IL LAVORO SECONDO LE DIRETTIVE NAZIONALI DI UN’AUTORITÀ AERONAUTICA DIVERSA DA QUANTO SPECIFICATO NEL CAMPO 1, È TENUTO OBBLIGATORIAMENTE A VERIFICARE CHE L’AUTORITÀ AERONAUTICA CUI FA CAPO ACCETTI I PRODOTTI DELL’AUTORITÀ SPECIFICATA NEL CAMPO 1.

LE DICHIARAZIONI DI CUI AI CAMPI 13 A E 14 A NON COSTITUISCONO UNA CERTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE. IN QUALSIASI CASO, LA DOCUMENTAZIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI AEROMOBILI DEVE CONTENERE UN CERTIFICATO DI INSTALLAZIONE RILASCIATO DALL’UTENTE/INSTALLATORE IN CONFORMITÀ DELLE NORMATIVE NAZIONALI, PRIMA CHE L’AEROMOBILE TORNI A VOLARE.” ».


(1)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO II

È inserito il seguente allegato Ib (parte 21 Light):

«Indice

21L.1

Finalità

21L.2

Autorità competente

SEZIONE A —

REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A —

DISPOSIZIONI GENERALI

21L.A.1

Finalità

21L.A.2

Obblighi e azioni di una persona diversa dal richiedente o dal titolare di un certificato o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

21L.A.3

Sistemi di segnalazione

21L.A.4

Direttive di aeronavigabilità

21L.A.5

Collaborazione tra progettazione e produzione

21L.A.6

Contrassegno

21L.A.7

Conservazione della documentazione

21L.A.8

Manuali

21L.A.9

Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

21L.A.10

Accesso e indagine

21L.A.11

Non conformità e osservazioni

21L.A.12

Modalità di rispondenza

CAPITOLO B —

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

21L.A.21

Finalità

21L.A.22

Ammissibilità

21L.A.23

Dimostrazione di idoneità alla progettazione

21L.A.24

Domanda di un certificato di omologazione

21L.A.25

Dimostrazione di conformità

21L.A.26

Progetto di tipo

21L.A.27

Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione

21L.A.28

Obblighi del titolare di un certificato di omologazione

21L.A.29

Trasferibilità di un certificato di omologazione

21L.A.30

Mantenimento della validità di un certificato di omologazione

CAPITOLO C —

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DI UN AEROMOBILE

21L.A.41

Finalità

21L.A.42

Ammissibilità

21L.A.43

Dichiarazione di conformità del progetto

21L.A.44

Attività relative alla conformità per le dichiarazioni di conformità del progetto

21L.A.45

Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili agli aeromobili soggetti a dichiarazioni di conformità del progetto

21L.A.46

Dati di progettazione dell’aeromobile

21L.A.47

Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

21L.A.48

Non trasferibilità di una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile

CAPITOLO D —

MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21L.A.61

Finalità

21L.A.62

Modifiche standard

21L.A.63

Classificazione delle modifiche di un certificato di omologazione

21L.A.64

Ammissibilità

21L.A.65

Domanda di modifica di un certificato di omologazione

21L.A.66

Dimostrazione di conformità

21L.A.67

Requisiti per l’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione

21L.A.68

Requisiti per l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21L.A.69

Approvazione di una modifica di un certificato di omologazione in virtù di un privilegio

21L.A.70

Obblighi relativi alle modifiche di minore entità di un certificato di omologazione

CAPITOLO E —

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

21L.A.81

Finalità

21L.A.82

Ammissibilità

21L.A.83

Dimostrazione di idoneità alla progettazione

21L.A.84

Domanda di un certificato di omologazione supplementare

21L.A.85

Dimostrazione di conformità

21L.A.86

Requisiti per l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare

21L.A.87

Approvazione di un certificato di omologazione supplementare in virtù di un privilegio

21L.A.88

Obblighi del titolare di un certificato di omologazione supplementare

21L.A.89

Trasferibilità del certificato di omologazione supplementare

21L.A.90

Mantenimento della validità di un certificato di omologazione supplementare

21L.A.91

Modifiche di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

CAPITOLO F —

MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.101

Finalità

21L.A.102

Modifiche standard

21L.A.103

Classificazione delle modifiche del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

21L.A.104

Ammissibilità

21L.A.105

Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di minore entità

21L.A.106

Obblighi della persona che presenta una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di minore entità

21L.A.107

Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di maggiore entità

21L.A.108

Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di una modifica di maggiore entità

CAPITOLO G —

IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

21L.A.121

Finalità

21L.A.122

Ammissibilità

21L.A.123

Dichiarazione di idoneità alla produzione

21L.A.124

Sistema di gestione della produzione

21L.A.125

Risorse dell’impresa di produzione dichiarata

21L.A.126

Ambito di attività

21L.A.127

Obblighi dell’impresa di produzione dichiarata

21L.A.128

Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

CAPITOLO H —

CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21L.A.141

Finalità

21L.A.142

Ammissibilità

21L.A.143

Domanda di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

21L.A.144

Obblighi del richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

21L.A.145

Trasferibilità e riemissione di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità all’interno degli Stati membri

21L.A.146

Mantenimento della validità di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità

CAPITOLO I —

CERTIFICATI ACUSTICI E CERTIFICATI ACUSTICI RISTRETTI

21L.A.161

Finalità

21L.A.162

Ammissibilità

21L.A.163

Domanda

21L.A.164

Trasferibilità e riemissione di certificati acustici e di certificati acustici ristretti all’interno degli Stati membri

21L.A.165

Mantenimento della validità di un certificato acustico e di un certificato acustico ristretto

CAPITOLO J —

IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

21L.A.171

Finalità

21L.A.172

Ammissibilità

21L.A.173

Dichiarazione di idoneità alla progettazione

21L.A.174

Sistema di gestione della progettazione

21L.A.175

Risorse dell’impresa di progettazione dichiarata

21L.A.176

Ambito di attività

21L.A.177

Obblighi dell’impresa di progettazione dichiarata

21L.A.178

Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

CAPITOLO K —

PARTI

21L.A.191

Finalità

21L.A.192

Dimostrazione di conformità

21L.A.193

Ammissione in servizio di parti per l’installazione

CAPITOLO M —

PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

21L.A.201

Finalità

21L.A.202

Riparazioni standard

21L.A.203

Classificazione dei progetti di riparazione di un prodotto omologato

21L.A.204

Ammissibilità

21L.A.205

Domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato

21L.A.206

Dimostrazione di conformità

21L.A.207

Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità

21L.A.208

Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

21L.A.209

Approvazione di un progetto di riparazione in virtù di un privilegio

21L.A.210

Obblighi del titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione

21L.A.211

Danni non riparati

CAPITOLO N —

PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.221

Finalità

21L.A.222

Riparazioni standard

21L.A.223

Classificazione dei progetti di riparazione di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

21L.A.224

Ammissibilità

21L.A.225

Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di minore entità

21L.A.226

Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di maggiore entità

21L.A.227

Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità

21L.A.228

Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione

21L.A.229

Danni non riparati

CAPITOLO O —

AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

CAPITOLO P —

PERMESSO DI VOLO

21L.A.241

Permesso di volo e condizioni di volo

CAPITOLO Q —

IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

21L.A.251

Finalità

21L.A.252

Progettazione dei contrassegni

21L.A.253

Identificazione di prodotti

21L.A.254

Trattamento dei dati identificativi

21L.A.255

Identificazione di parti

CAPITOLO R —

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.271

Finalità

21L.A.272

Ammissibilità

21L.A.273

Sistema di controllo della produzione

21L.A.274

Rilascio di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o di un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

21L.A.275

Obblighi della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

SEZIONE B —

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A —

DISPOSIZIONI GENERALI

21L.B.11

Documentazione relativa alla sorveglianza

21L.B.12

Scambio di informazioni

21L.B.13

Informazioni all’Agenzia

21L.B.14

Direttive di aeronavigabilità ricevute da paesi terzi

21L.B.15

Reazione immediata a un problema di sicurezza

21L.B.16

Sistema di gestione

21L.B.17

Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

21L.B.18

Modifiche del sistema di gestione

21L.B.19

Composizione delle controversie

21L.B.20

Conservazione della documentazione

21L.B.21

Non conformità e osservazioni

21L.B.22

Provvedimenti attuativi

21L.B.23

Direttive di aeronavigabilità

21L.B.24

Modalità di rispondenza

CAPITOLO B —

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

21L.B.41

Specifiche di certificazione

21L.B.42

Indagine iniziale

21L.B.43

Premesse di omologazione per un certificato di omologazione

21L.B.44

Condizioni speciali

21L.B.45

Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione

21L.B.46

Indagini

21L.B.47

Rilascio di un certificato di omologazione

21L.B.48

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

21L.B.49

Trasferimento di un certificato di omologazione

CAPITOLO C —

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.61

Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto dei prodotti

21L.B.62

Indagine di sorveglianza iniziale

21L.B.63

Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto

21L.B.64

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto

CAPITOLO D —

MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21L.B.81

Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21L.B.82

Indagine relativa a una modifica di minore entità di un certificato di omologazione e rilascio dell’approvazione

21L.B.83

Indagine relativa a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21L.B.84

Rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

21L.B.85

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti modificati per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

CAPITOLO E —

CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

21L.B.101

Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione supplementare

21L.B.102

Indagini

21L.B.103

Rilascio di un certificato di omologazione supplementare

21L.B.104

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare

CAPITOLO F —

MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.121

Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

21L.B.122

Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile

21L.B.123

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile modificato per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

CAPITOLO G —

IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

21L.B.141

Indagine di sorveglianza iniziale

21L.B.142

Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla produzione

21L.B.143

Sorveglianza

21L.B.144

Programma di sorveglianza

21L.B.145

Attività di sorveglianza

21L.B.146

Modifiche delle dichiarazioni

CAPITOLO H —

CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21L.B.161

Indagini

21L.B.162

Rilascio o modifica di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

21L.B.163

Sorveglianza

CAPITOLO I —

CERTIFICATI ACUSTICI

21L.B.171

Indagini

21L.B.172

Rilascio o modifica dei certificati acustici

21L.B.173

Sorveglianza

CAPITOLO J —

IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

21L.B.181

Indagine di sorveglianza iniziale

21L.B.182

Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla progettazione

21L.B.183

Sorveglianza

21L.B.184

Programma di sorveglianza

21L.B.185

Attività di sorveglianza

21L.B.186

Modifiche delle dichiarazioni

CAPITOLO K —

PARTI

CAPITOLO M —

PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

21L.B.201

Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per l’approvazione di un progetto di riparazione

21L.B.202

Indagine relativa a un progetto di riparazione di minore entità e rilascio dell’approvazione

21L.B.203

Indagine relativa a una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

21L.B.204

Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

21L.B.205

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato approvato un progetto di riparazione

21L.B.206

Danni non riparati

CAPITOLO N —

PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.221

Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

21L.B.222

Registrazione di una dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

21L.B.223

Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

CAPITOLO O —

AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

CAPITOLO P —

PERMESSO DI VOLO

21L.B.241

Indagine precedente al rilascio di un permesso di volo

21L.B.242

Indagine precedente all’emissione delle condizioni di volo

CAPITOLO Q —

IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

CAPITOLO R —

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.251

Sorveglianza

21L.B.252

Programma di sorveglianza

21L.B.253

Attività di sorveglianza

APPENDICI DELL’ALLEGATO IB

21L.1   Finalità

(riservato)

21L.2   Autorità competente

(riservato)

SEZIONE A

REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

21L.A.1   Finalità

La presente sezione stabilisce i diritti e gli obblighi generali applicabili a:

a)

il richiedente e il titolare di qualsiasi certificato rilasciato o da rilasciare conformemente al presente allegato;

b)

qualsiasi dichiarante dell’idoneità alla progettazione o alla produzione o della conformità del progetto; nonché

c)

qualsiasi persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità dell’aeromobile o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di un motore, un’elica o una parte prodotta.

21L.A.2   Obblighi e azioni di una persona diversa dal richiedente o dal titolare di un certificato o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

Le azioni e gli obblighi cui devono adempiere i richiedenti e i titolari di una certificazione relativa a un prodotto o una parte o i dichiaranti di una dichiarazione di conformità del progetto in virtù della presente sezione possono essere espletati in loro vece da altre persone fisiche o giuridiche, a condizione che le responsabilità del richiedente, del titolare o del dichiarante siano e continuino a essere trasferite correttamente.

21L.A.3   Sistemi di segnalazione

a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene sia stato rilasciato a norma del presente allegato, o che ha dichiarato la conformità di un progetto di aeromobile, o una modifica del progetto o un progetto di riparazione a norma del presente allegato, deve:

1)

istituire e mantenere un sistema per raccogliere, indagare e analizzare le segnalazioni di non conformità al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma del punto 3) e quelle segnalate su base volontaria. Il sistema di segnalazione deve comprendere:

i)

segnalazioni e informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altri eventi che hanno o possono avere ripercussioni negative sul mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, o della dichiarazione di conformità del progetto rilasciata a norma del presente allegato;

ii)

segnalazioni di errori, quasi incidenti e pericoli non contemplati al punto i);

2)

mettere a disposizione di tutti gli operatori del prodotto o parte e, su richiesta, di ogni persona autorizzata a norma di altri atti di esecuzione o delegati associati le informazioni relative al sistema istituito in conformità della lettera a), punto 1), e alle modalità di fornitura delle segnalazioni e delle informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altri eventi di cui alla lettera a), punto 1.i);

3)

segnalare all’Agenzia qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto o altro evento di cui è a conoscenza in relazione al prodotto o alla parte oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, o di una dichiarazione di conformità del progetto rilasciata a norma del presente allegato, e che ha dato luogo o possa dar luogo a condizioni di non sicurezza.

b)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i suoi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato, o che fabbrica un prodotto o una parte a norma del capitolo R del presente allegato, deve:

1)

istituire e mantenere un sistema per raccogliere e valutare le segnalazioni interne di non conformità, comprese le segnalazioni di errori, quasi incidenti e pericoli interni, al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma dei punti 2) e 3) e quelle segnalate su base volontaria;

2)

segnalare al titolare dell’approvazione del progetto responsabile o al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto tutti i casi in cui i prodotti o le parti siano stati messi in servizio e, in seguito, abbiano rivelato eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili, e indagare con il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per individuare le divergenze che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza;

3)

segnalare all’Agenzia e, se del caso, all’autorità competente dello Stato membro responsabile ai sensi del punto 21L.2, le divergenze che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza, individuate in base al punto 21L.A.3, lettera b), punto 2;

4)

se agisce in qualità di fornitore di un’altra impresa di produzione, segnalare a quest’ultima tutti i casi in cui prodotti o parti forniti abbiano rivelato, in seguito, eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili.

Gli obblighi di segnalazione di cui al punto 21.A.3 A, lettera b), dell’allegato I incombenti alle persone fisiche e giuridiche che detengono o hanno richiesto l’approvazione dell’impresa di produzione devono includere le non conformità relative a prodotti e parti fabbricati in conformità dei dati di progettazione approvati o dichiarati conformemente al presente allegato e, qualora sia stata dichiarata la conformità del progetto, le segnalazioni devono essere trasmesse al dichiarante della conformità del progetto.

c)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b), quando effettua una segnalazione conformemente alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punti 2), 3) e 4), deve tutelare adeguatamente la riservatezza del segnalante e delle persone menzionate nella segnalazione.

d)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b) deve effettuare le segnalazioni di cui alla lettera a), punto 3), e alla lettera b), punto 3), nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente quanto prima possibile e, in ogni caso, trasmettere le segnalazioni entro e non oltre 72 ore dall’identificazione della potenziale condizione di non sicurezza da parte della persona fisica o giuridica di cui alle lettere a) e b), fatte salve circostanze eccezionali.

e)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, se una non conformità segnalata a norma della lettera a), punto 3), o della lettera b), punto 3), è determinata da una carenza di progettazione o di produzione, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o l’impresa di produzione di cui alla lettera b), a seconda dei casi, deve indagare le cause della carenza e riferire all’Agenzia e, se del caso, all’autorità competente dello Stato membro responsabile in conformità del punto 21L.2 i risultati della propria indagine e qualsiasi azione correttiva intrapresa o che proponga di intraprendere per far fronte a tale carenza.

f)

Se l’autorità competente ritiene necessario supplire alla carenza con un’azione correttiva, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o l’impresa di produzione di cui alla lettera b), a seconda dei casi, deve trasmettere i dati pertinenti all’autorità competente su richiesta di quest’ultima.

21L.A.4   Direttive di aeronavigabilità

Quando l’Agenzia decreta l’emanazione di una direttiva di aeronavigabilità conformemente al punto 21L.B.23 per correggere una condizione di non sicurezza o per richiedere l’esecuzione di una verifica, il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di modifica di maggiore entità o di qualsiasi altro certificato pertinente che si ritiene rilasciato a norma del presente allegato, nonché il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, a seconda dei casi, deve procedere come segue:

a)

proporre l’azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all’Agenzia per l’approvazione;

b)

ottenuta l’approvazione delle proposte di cui alla lettera a) da parte dell’Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto o della parte e, su richiesta, a ogni persona tenuta a rispettare la direttiva di aeronavigabilità.

21L.A.5   Collaborazione tra progettazione e produzione

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto e l’impresa o la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti o parti di quello specifico progetto devono collaborare per garantire che il prodotto o la parte siano conformi a tale progetto e per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte.

21L.A.6   Contrassegno

a)

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a specificare il contrassegno per i prodotti o le parti conformemente al capitolo Q del presente allegato.

b)

L’impresa o la persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti o parti è tenuta a contrassegnare tali prodotti e parti conformemente al capitolo Q del presente allegato.

21L.A.7   Conservazione della documentazione

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione o un permesso di volo, che ha dichiarato la conformità del progetto, che ha rilasciato una dichiarazione di idoneità alla progettazione o alla produzione, o che fabbrica prodotti o parti a norma del presente regolamento deve:

a)

quando progetta, modifica o ripara un prodotto o una parte, istituire un sistema di conservazione della documentazione che includa i requisiti imposti a partner e subappaltatori e conservare le informazioni/i dati di progettazione pertinenti, tenendoli a disposizione dell’Agenzia, al fine di fornire le informazioni necessarie a garantirne il mantenimento dell’aeronavigabilità e la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

b)

quando fabbrica un prodotto o una parte, istituire un sistema di conservazione della documentazione e registrare i dettagli del lavoro riguardanti la conformità dei prodotti o delle parti, nonché i requisiti imposti a partner e fornitori, e tenerli a disposizione dell’autorità competente al fine di fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto e della parte;

c)

per quanto riguarda i permessi di volo, oltre ai requisiti di conservazione della documentazione di cui al punto 21.A.5, lettera c), dell’allegato I, conservare tutti i documenti prodotti per dimostrare la conformità ai requisiti supplementari di cui al punto 21L.A.241, lettera b), e tenerli a disposizione dell’Agenzia e dell’autorità competente;

d)

conservare la documentazione relativa alle competenze e alle qualifiche del personale coinvolto nella progettazione o nella produzione e nella funzione indipendente di controllo della conformità, se richiesto dal punto 21L.A.125, lettera c), e dal punto 21L.A.175, lettera b) o e).

21L.A.8   Manuali

Il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione supplementare o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a redigere, conservare e aggiornare gli originali di tutti i manuali o delle variazioni dei manuali indicati nelle premesse di omologazione applicabili, nelle specifiche tecniche dettagliate applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili per il prodotto o la parte, e a fornirne copia all’Agenzia, su richiesta.

21L.A.9   Istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità

a)

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica del progetto o di un progetto di riparazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve stabilire le informazioni necessarie a garantire che l’aeronavigabilità del tipo di aeromobile e di qualsiasi parte associata, conforme a tale progetto, sia mantenuta per tutta la vita operativa.

b)

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica del progetto o di un progetto di riparazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve fornire le informazioni di cui alla precedente lettera a) prima dell’ammissione in servizio del progetto.

c)

Le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità devono essere fornite:

1)

dal titolare di un certificato di omologazione o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto a tutti i possessori noti di uno o più prodotti al momento della consegna o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità o, a seconda dei casi, del primo certificato ristretto di aeronavigabilità dell’aeromobile in questione, in base a quale delle due scadenze sia posteriore;

2)

dal titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare o dell’approvazione di una modifica di minore entità o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica del progetto a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica al momento dell’ammissione in servizio del prodotto modificato;

3)

dal titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per un progetto di riparazione a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla riparazione al momento dell’ammissione in servizio del prodotto in cui è incorporato il progetto di riparazione. I prodotti o le parti riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle relative istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d’accordo con l’Agenzia.

In seguito, i titolari del certificato o i dichiaranti devono mettere queste informazioni a disposizione, su richiesta, di qualsiasi altra persona tenuta a rispettare tali istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità.

d)

In deroga a quanto stabilito alla lettera b), il titolare del certificato di omologazione o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto può ritardare fino a dopo l’entrata in servizio del prodotto o prodotto modificato la messa a disposizione di una parte delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, relative alle istruzioni esecutive a lungo termine a carattere programmato, ma deve renderle disponibili prima che l’uso di tali informazioni sia richiesto in relazione al prodotto o prodotto modificato.

e)

Il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto che è tenuto a fornire le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità ai sensi della lettera b) deve inoltre mettere a disposizione tutte le modifiche di tali istruzioni a tutti gli operatori noti del prodotto interessato dalla modifica e, su richiesta, a qualsiasi altra persona tenuta a conformarsi a tali modifiche.

21L.A.10   Accesso e indagine

Tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono o hanno richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, un permesso di volo, un certificato di aeronavigabilità, un certificato ristretto di aeronavigabilità, un certificato acustico o un certificato acustico ristretto, che hanno dichiarato la conformità del progetto, che hanno dichiarato la loro idoneità alla progettazione o alla produzione o che producono aeromobili, motori, eliche o parti a norma del capitolo R del presente allegato, devono:

a)

concedere all’autorità competente l’accesso a tutti gli impianti, i prodotti, le parti, i documenti, i registri, i dati, i processi, le procedure o a qualsiasi altro materiale, e permettere di esaminare qualsiasi segnalazione, condurre qualsiasi ispezione ed eseguire o assistere a qualsiasi prova che sia necessaria per verificare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili del presente capitolo;

b)

se la persona fisica o giuridica si avvale di partner, fornitori o subappaltatori, provvedere affinché l’autorità competente abbia accesso e possa compiere verifiche investigative come descritto alla lettera a).

21L.A.11   Non conformità e osservazioni

a)

Dopo aver ricevuto una notifica di non conformità, la persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione supplementare, l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, un permesso di volo, un certificato di aeronavigabilità, un certificato ristretto di aeronavigabilità, un certificato acustico o un certificato acustico ristretto, che ha dichiarato la conformità del progetto, che ha dichiarato la propria idoneità alla progettazione o alla produzione o che fabbrica aeromobili, motori, eliche o parti a norma del capitolo R del presente allegato, deve intraprendere le seguenti azioni entro il periodo di tempo stabilito dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.21, lettera d) o e):

1)

identificare la causa o le cause alla base della non conformità e il fattore o i fattori che vi contribuiscono;

2)

definire un piano di azioni correttive e proporlo all’autorità competente;

3)

dimostrare che le azioni correttive sono state eseguite in modo giudicato soddisfacente dall’autorità competente.

b)

Le osservazioni notificate dall’autorità competente in conformità del punto 21L.B.21, lettera f), devono essere tenute in debita considerazione. La persona fisica o giuridica deve registrare le decisioni adottate in relazione a tali osservazioni.

21L.A.12   Modalità di rispondenza

a)

Una persona fisica o giuridica può ricorrere a qualsiasi modalità di rispondenza alternativa alle modalità accettabili di rispondenza per stabilire la conformità al presente regolamento.

b)

Se una persona fisica o giuridica desidera avvalersi di modalità alternative di rispondenza, prima di applicarle deve fornire all’autorità competente una descrizione completa delle medesime. La descrizione deve includere tutte le revisioni di manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una spiegazione delle modalità atte a conseguire la conformità al presente regolamento.

c)

La persona fisica o giuridica può avvalersi di tali modalità alternative di rispondenza previa approvazione dell’autorità competente.

CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

21L.A.21   Finalità

Il presente capitolo stabilisce la procedura per la richiesta di certificati di omologazione e stabilisce i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di tali certificati per i prodotti, se il prodotto in questione è uno dei seguenti:

a)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg e una configurazione massima di posti per quattro persone;

b)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;

c)

un aerostato;

d)

un dirigibile ad aria calda;

e)

un dirigibile a gas per passeggeri progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

f)

un aerogiro con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg e una configurazione massima di posti a sedere per quattro persone;

g)

un motore a cilindri e un’elica a passo fisso da installarsi su un aeromobile di cui alle lettere da a) a f). In questi casi, la scheda tecnica di omologazione deve essere opportunamente annotata per consentire solo l’installazione del motore o dell’elica su tale aeromobile;

h)

un autogiro.

21L.A.22   Ammissibilità

Possono richiedere un certificato di omologazione, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.23.

21L.A.23   Dimostrazione di idoneità alla progettazione

Il richiedente di un certificato di omologazione deve dimostrare la propria idoneità alla progettazione:

a)

detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval) con i termini di approvazione che coprono la rispettiva categoria del prodotto, rilasciata dall’Agenzia in conformità della sezione A, capitolo J, dell’allegato I (parte 21); oppure

b)

dichiarando la propria idoneità alla progettazione per il tipo di lavoro di progettazione e la categoria del prodotto in conformità del presente allegato, capitolo J.

21L.A.24   Domanda di un certificato di omologazione

a)

La domanda per il rilascio di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

b)

La domanda di un certificato di omologazione deve comprendere almeno:

1)

gli elementi giustificativi del fatto che la domanda rientra nelle finalità stabilite al punto 21L.A.21;

2)

i dati descrittivi preliminari del prodotto, l’uso previsto e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l’omologazione;

3)

una proposta relativa alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, preparata in conformità dei requisiti e delle opzioni di cui ai punti 21L.B.43 e 21L.B.45;

4)

un piano di dimostrazione della conformità che descriva in dettaglio le modalità e i metodi di rispondenza e che deve essere aggiornato dal richiedente in caso di modifiche del progetto di certificazione che riguardino i punti da 1) a 3) o qualsiasi modifica delle modalità e dei metodi di rispondenza.

c)

La domanda di un certificato di omologazione rimane valida per tre anni. Se entro tale periodo non è rilasciato il certificato di omologazione, deve essere presentata una nuova domanda conformemente alle lettere a) e b).

21L.A.25   Dimostrazione di conformità

a)

Dopo l’accettazione del piano di dimostrazione della conformità da parte dell’Agenzia e conformemente al suo contenuto, il richiedente di un certificato di omologazione deve:

1)

dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili, definite e comunicate al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.43;

2)

dimostrare la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.45; nonché

3)

sottoporre all’Agenzia le modalità tramite cui è stata dimostrata tale conformità.

b)

Il richiedente di un certificato di omologazione deve fornire all’Agenzia elementi dimostrativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità.

c)

Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

1)

per ciascun esemplare di prova:

i)

che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;

ii)

che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame;

iii)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e

2)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

d)

Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente di un certificato di omologazione deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili. Le prove in volo devono includere un periodo di funzionamento in una configurazione finale di durata sufficiente a garantire l’assenza di problemi di sicurezza quando l’aeromobile entrerà in servizio per la prima volta.

e)

Il richiedente di un certificato di omologazione deve consentire all’Agenzia di:

1)

verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

2)

effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi;

3)

condurre un’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili e qualsiasi altra indagine determinata conformemente al punto 21L.B.46.

f)

Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:

1)

che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente ai punti 21L.B.43 e 21L.B.45, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

2)

che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto o renderlo incompatibile con l’ambiente per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

21L.A.26   Progetto di tipo

Il richiedente di un certificato di omologazione deve definire il progetto di tipo del prodotto, per consentirne l’identificazione unica e inequivocabile, indicando gli elementi seguenti:

a)

i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche necessari a definire la configurazione e le caratteristiche progettuali del prodotto;

b)

le informazioni sui materiali e sui processi utilizzati;

c)

le informazioni sui metodi di fabbricazione e di montaggio;

d)

le eventuali limitazioni di aeronavigabilità;

e)

i requisiti di compatibilità ambientale; e

f)

qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell’aeronavigabilità e, se pertinente, della compatibilità ambientale di prodotti successivi di tipo identico.

21L.A.27   Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione

Ai fini del rilascio del certificato di omologazione, il richiedente deve:

a)

dimostrare la propria idoneità alla progettazione conformemente al punto 21L.A.23;

b)

dimostrare la conformità del progetto conformemente al punto 21L.A.25;

c)

dimostrare, per i certificati di omologazione degli aeromobili, che il motore o l’elica, o entrambi, se installati sull’aeromobile:

1)

possiedono un certificato di omologazione rilasciato o stabilito conformemente all’allegato I (parte 21) o rilasciato conformemente al presente allegato; oppure

2)

sono stati inclusi nella domanda di certificato di omologazione dell’aeromobile e il richiedente ha assicurato la conformità del motore e dell’elica durante la dimostrazione di conformità di cui al punto 21L.A.25;

d)

dimostrare che sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale o di qualsiasi altra indagine condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.46, lettere c) e d), non permangono questioni irrisolte.

21L.A.28   Obblighi del titolare di un certificato di omologazione

Il titolare di un certificato di omologazione deve assumersi gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione stabiliti nel capitolo A del presente allegato e deve continuare a soddisfare il requisito di ammissibilità di cui al punto 21L.A.22.

21L.A.29   Trasferibilità di un certificato di omologazione

Un certificato di omologazione può essere trasferito a un nuovo titolare, a condizione che l’Agenzia abbia verificato, conformemente al punto 21L.B.49, che la persona fisica o giuridica alla quale si intende trasferire il certificato di omologazione sia idonea, ai sensi del punto 21L.A.22, a detenere un certificato di omologazione e sia in grado di assumersi gli obblighi di un titolare di certificato di omologazione a norma del punto 21L.A.28. Il titolare del certificato di omologazione o la persona fisica o giuridica che desidera adottare il certificato deve rivolgersi all’Agenzia per verificare se queste condizioni sono soddisfatte, nella forma e nei modi da essa stabiliti.

21L.A.30   Mantenimento della validità di un certificato di omologazione

a)

Un certificato di omologazione rimane valido finché:

1)

il titolare non cede il certificato di omologazione;

2)

il titolare del certificato di omologazione rimane conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

3)

il certificato di omologazione non è revocato dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.22.

b)

In caso di cessione o revoca, il certificato di omologazione dovrà essere restituito all’Agenzia.

CAPITOLO C —   DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO DI UN AEROMOBILE

21L.A.41   Finalità

a)

Il presente capitolo stabilisce la procedura per dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile e stabilisce i diritti e gli obblighi delle persone che presentano tali dichiarazioni.

b)

Il presente capitolo si applica alle seguenti categorie di aeromobili, a condizione che il progetto dell’aeromobile non includa caratteristiche progettuali nuove o inusuali:

1)

un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg che non è a reazione e presenta una configurazione massima di posti a sedere per due persone;

2)

un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

3)

un aerostato progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;

4)

un dirigibile ad aria calda progettato per il trasporto di quattro persone al massimo.

c)

Ai fini del presente capitolo, una caratteristica progettuale è considerata nuova o inusuale se, al momento della dichiarazione di conformità del progetto, tale caratteristica non è contemplata dalle specifiche tecniche dettagliate stabilite e rese disponibili dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.61.

21L.A.42   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica può dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.43   Dichiarazione di conformità del progetto

a)

Prima di fabbricare un aeromobile o di accordarsi con un’impresa di produzione per fabbricare un aeromobile, la persona fisica o giuridica che progetta tale aeromobile deve dichiarare che il suo progetto è conforme alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.A.45.

b)

La dichiarazione deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1)

il nome della persona che presenta la dichiarazione e il suo indirizzo/sede di attività;

2)

un riferimento unico per identificare l’aeromobile;

3)

l’indicazione delle specifiche tecniche dettagliate applicabili e dei requisiti di protezione ambientale applicabili a norma del punto 21L.A.45 ai quali il dichiarante dichiara di essere conforme;

4)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che il progetto dell’aeromobile, ed eventualmente del motore o dell’elica, è conforme alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 3), secondo il piano di dimostrazione della conformità di cui alla lettera c), punto 3);

5)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che non sono state identificate particolarità o caratteristiche che possano pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

6)

un impegno firmato con il quale la persona che presenta la dichiarazione si assume gli obblighi di cui al punto 21L.A.47;

7)

se il progetto dell’aeromobile coperto dalla dichiarazione include un motore o un’elica:

i)

un riferimento al certificato di omologazione del motore o dell’elica rilasciato o stabilito conformemente all’allegato I (parte 21) o rilasciato conformemente al presente allegato; oppure

ii)

nel caso di motori a cilindri ed eliche a passo fisso, l’indicazione che la dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile include anche la conformità del motore o dell’elica alle specifiche tecniche applicabili del motore o dell’elica;

8)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

9)

le limitazioni operative;

10)

la scheda tecnica per l’aeronavigabilità e, se applicabile, per le emissioni;

11)

la scheda tecnica acustica, se applicabile;

12)

qualsiasi altra condizione o limitazione prescritta per l’aeromobile e, se del caso, per il motore o l’elica, nelle specifiche tecniche dettagliate applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili ai quali il dichiarante dichiara di essere conforme.

c)

Il dichiarante deve presentare la dichiarazione di conformità del progetto di cui alla lettera b) all’Agenzia. Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:

1)

un disegno dell’aeromobile;

2)

una descrizione dettagliata del progetto dell’aeromobile, comprese tutte le configurazioni coperte dalla dichiarazione, le caratteristiche di funzionamento, le caratteristiche progettuali e le eventuali limitazioni;

3)

un piano di dimostrazione della conformità che illustri nel dettaglio le modalità tramite cui è stata dimostrata la conformità alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili durante la dimostrazione della conformità;

4)

elementi dimostrativi della conformità registrati ottenuti dalle attività relative alla conformità che sono state condotte secondo il piano di dimostrazione della conformità;

5)

quando la conformità è dimostrata mediante l’esecuzione di prove, gli elementi giustificativi registrati della conformità degli articoli e delle attrezzature di prova, che dimostrino:

i)

per l’esemplare di prova:

A)

che i materiali e i processi erano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto;

B)

che le parti costituenti dei prodotti erano adeguatamente conformi ai disegni del progetto; e

C)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio erano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto;

ii)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per le prove erano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

6)

relazioni, risultati di ispezioni o prove che il dichiarante ha ritenuto necessari per determinare la conformità dell’aeromobile, ed eventualmente del motore o dell’elica, alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

21L.A.44   Attività relative alla conformità per le dichiarazioni di conformità del progetto

Prima di presentare una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi del punto 21L.A.43, il dichiarante responsabile della progettazione dell’aeromobile in questione deve, per quello specifico progetto di aeromobile:

a)

definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità;

b)

registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità;

c)

eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità;

d)

garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto;

e)

garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

f)

consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

g)

effettuare prove in volo, secondo i metodi specificati a tal fine dall’Agenzia, per determinare se l’aeromobile è conforme alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. Le prove in volo devono includere un periodo di funzionamento in una configurazione finale di durata sufficiente a garantire l’assenza di problemi di sicurezza quando l’aeromobile entrerà in servizio per la prima volta.

21L.A.45   Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili agli aeromobili soggetti a dichiarazioni di conformità del progetto

Il dichiarante deve dimostrare la conformità del progetto dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61, che sono applicabili a tale aeromobile e che sono in vigore alla data in cui la dichiarazione di conformità del progetto è presentata all’Agenzia.

21L.A.46   Dati di progettazione dell’aeromobile

a)

Il dichiarante deve definire chiaramente il progetto dell’aeromobile per permetterne l’identificazione unica e inequivocabile.

b)

I dati di progettazione dell’aeromobile utilizzati dal dichiarante per definire in modo univoco il progetto dell’aeromobile devono includere:

1)

i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche necessari a definire la configurazione e le caratteristiche progettuali del prodotto;

2)

le informazioni sui materiali e sui processi utilizzati;

3)

le informazioni sui metodi di fabbricazione e di montaggio;

4)

le eventuali limitazioni di aeronavigabilità;

5)

gli eventuali requisiti di compatibilità ambientale; e

6)

qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell’aeronavigabilità e, se pertinente, della compatibilità ambientale di prodotti successivi di tipo identico.

21L.A.47   Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto

Il dichiarante che ha presentato all’Agenzia una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al punto 21L.A.43 deve:

a)

alla presentazione della dichiarazione, fare in modo che l’Agenzia effettui un’ispezione fisica e prove in volo del primo articolo di quell’aeromobile nella configurazione finale o in una configurazione adeguatamente matura per garantire che l’aeromobile possa raggiungere un livello di sicurezza e di compatibilità ambientale accettabile;

b)

conservare tutta la documentazione di supporto per la dichiarazione di conformità del progetto e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

c)

adempiere ogni altro obbligo applicabile al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di cui al capitolo A del presente allegato.

21L.A.48   Non trasferibilità di una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile

a)

Una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile non può essere trasferita.

b)

Una persona fisica o giuridica che subentra nella progettazione di un aeromobile per il quale è stata precedentemente dichiarata la conformità del progetto deve:

1)

presentare una nuova dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile ai sensi del presente capitolo;

2)

dimostrare che il dichiarante che ha precedentemente presentato una dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile non è più attivo o ha acconsentito al trasferimento dei dati di progettazione dell’aeromobile;

3)

impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi applicabili alle persone che presentano una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile di cui al presente capitolo, come indicato al punto 21L.A.47.

CAPITOLO D —   MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21L.A.61   Finalità

Il presente capitolo stabilisce:

a)

la procedura per richiedere l’approvazione di modifiche dei certificati di omologazione dei prodotti certificati conformemente al presente allegato, a condizione che il prodotto modificato rientri ancora nelle finalità del punto 21L.A.21;

b)

i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari delle approvazioni di cui alla lettera a);

c)

le disposizioni riguardanti le modifiche standard per cui non è richiesta un’approvazione.

21L.A.62   Modifiche standard

a)

Le modifiche standard sono quelle modifiche apportate a un certificato di omologazione di un prodotto approvato conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato:

1)

che seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

2)

che non sono in conflitto con i dati del titolare di detto certificato di omologazione.

b)

I punti da 21L.A.63 a 21L.A.70 non si applicano alle modifiche standard.

21L.A.63   Classificazione delle modifiche di un certificato di omologazione

a)

Le modifiche di un certificato di omologazione sono classificate come modifiche di minore o di maggiore entità.

b)

Una “modifica di minore entità” è una modifica che non ha un effetto significativo sulla massa, sull’equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull’affidabilità, sulla rumorosità o sui livelli di emissioni certificati, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale del prodotto.

c)

Tutte le altre modifiche sono “modifiche di maggiore entità”, a meno che la modifica del progetto, della potenza, della spinta o della massa sia così estesa da richiedere un’indagine sostanzialmente completa della conformità alle premesse di omologazione applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili o alle specifiche tecniche dettagliate applicabili, nel qual caso il progetto deve essere certificato in conformità del capitolo B del presente allegato.

d)

I requisiti per l’approvazione di modifiche di minore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.67.

e)

I requisiti per l’approvazione di modifiche di maggiore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.68.

21L.A.64   Ammissibilità

a)

Solo il titolare del certificato di omologazione può richiedere l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione a norma del presente capitolo; tutti gli altri richiedenti di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione devono presentare domanda a norma del capitolo E del presente allegato.

b)

Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare domanda di approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione a norma del presente capitolo.

21L.A.65   Domanda di modifica di un certificato di omologazione

a)

La domanda di approvazione di una modifica di un certificato di omologazione deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia.

b)

Per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve includere nella domanda un piano di dimostrazione della conformità per la dimostrazione della conformità ai sensi del punto 21L.A.66, unitamente a una proposta relativa alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, preparata in conformità dei requisiti e delle opzioni specificati al punto 21L.B.81.

21L.A.66   Dimostrazione di conformità

a)

Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.81; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le prove che dimostrano tale conformità.

b)

Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza secondo il piano di dimostrazione della conformità.

c)

Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

1)

per l’esemplare di prova:

i)

che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo modificato in esame;

ii)

che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo modificato in esame;

iii)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo modificato in esame; e

2)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

d)

Le prove in volo per il rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

e)

Il richiedente che presenta domanda di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve consentire all’Agenzia di:

1)

verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

2)

effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi; e

3)

se ritenuto necessario, condurre un’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

f)

Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:

1)

che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.81, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

2)

che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

21L.A.67   Requisiti per l’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione

Ai fini del rilascio dell’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve:

a)

dimostrare che la modifica e le aree interessate dalla modifica sono conformi:

1)

alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento il certificato di omologazione; oppure

2)

se il richiedente lo sceglie, alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto alla data della domanda di modifica;

b)

dichiarare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi della lettera a), punto 1), o alle specifiche di certificazione scelte ai sensi della lettera a), punto 2), registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità e registrare che non è stata identificata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto modificato per gli usi per i quali è richiesta la certificazione;

c)

presentare all’Agenzia gli elementi giustificativi della conformità per la modifica e la dichiarazione di conformità.

21L.A.68   Requisiti per l’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

Ai fini del rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione, il richiedente deve:

a)

dimostrare che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.81;

b)

dimostrare la conformità ai sensi del punto 21L.A.66;

c)

dimostrare che sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.A.66, lettera e), punto 3), non permangono questioni irrisolte.

21L.A.69   Approvazione di una modifica di un certificato di omologazione in virtù di un privilegio

a)

L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.65, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punti 2) e 8), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione.

b)

Nel rilasciare l’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:

1)

assicurarsi che siano disponibili tutti i dati e gli elementi giustificativi;

2)

assicurarsi che la conformità della modifica alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi del punto 21L.A.67, lettera a), punto 1), o del punto 21L.A.68, lettera a), sia stata dichiarata e dimostrata conformemente al punto 21L.A.66;

3)

confermare di non aver riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

4)

limitare l’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21L.A.70   Obblighi relativi alle modifiche di minore entità di un certificato di omologazione

Il titolare dell’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve garantire l’adempimento degli obblighi previsti per i titolari delle approvazioni di modifiche di minore entità di cui al capitolo A del presente allegato.

CAPITOLO E —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

21L.A.81   Finalità

Il presente capitolo stabilisce la procedura che le persone fisiche o giuridiche diverse dal titolare del certificato di omologazione devono seguire per richiedere l’approvazione di modifiche di maggiore entità dei certificati di omologazione, rilasciati a norma dell’allegato I (parte 21) o del presente allegato, di prodotti che rientrano nelle finalità di cui al punto 21L.A.21, a condizione che il prodotto modificato rientri ancora nelle finalità di cui a tale punto, e stabilisce i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di tali certificati.

21L.A.82   Ammissibilità

Possono richiedere un certificato di omologazione supplementare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare o abbiano dichiarato la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.83.

21L.A.83   Dimostrazione di idoneità alla progettazione

Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la propria idoneità alla progettazione:

a)

detenendo un’approvazione DOA (Design Organisation Approval) con i termini di approvazione che coprono la rispettiva categoria del prodotto, rilasciata dall’Agenzia in conformità della sezione A, capitolo J, dell’allegato I (parte 21); oppure

b)

dichiarando la propria idoneità alla progettazione per la finalità del prodotto in conformità del capitolo J del presente allegato.

21L.A.84   Domanda di un certificato di omologazione supplementare

a)

La domanda di un certificato di omologazione supplementare deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

b)

Nella domanda di un certificato di omologazione supplementare il richiedente deve:

1)

includere le informazioni richieste al punto 21L.A.65, lettera b);

2)

precisare se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

21L.A.85   Dimostrazione di conformità

a)

Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.101; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le modalità tramite cui tale conformità è stata dimostrata.

b)

Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità.

c)

Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

1)

per l’esemplare di prova:

i)

che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo modificato in esame;

ii)

che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo modificato in esame;

iii)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo modificato in esame; e

2)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

d)

Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione supplementare devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili.

e)

Il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve consentire all’Agenzia di:

1)

verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

2)

effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi; e

3)

eseguire un’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

f)

Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente di un certificato di omologazione supplementare deve dichiarare all’Agenzia:

1)

che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.101, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

2)

che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

21L.A.86   Requisiti per l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare

a)

Ai fini del rilascio del certificato di omologazione supplementare, il richiedente deve:

1)

dimostrare la propria idoneità alla progettazione conformemente al punto 21L.A.83;

2)

dimostrare che la modifica di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.101;

3)

dimostrare la conformità ai sensi del punto 21L.A.85;

4)

nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità del punto 21L.A.84, lettera b), dimostrare che il titolare del certificato di omologazione:

i)

non ha alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.A.65; e

ii)

ha accettato di collaborare con il richiedente per garantire l’adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità dei punti 21L.A.28 e 21L.A.88;

5)

dimostrare che sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale, condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.A.85, lettera e), punto 3), non permangono questioni irrisolte.

b)

Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.

21L.A.87   Approvazione di un certificato di omologazione supplementare in virtù di un privilegio

a)

L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di un certificato di omologazione supplementare per una modifica di maggiore entità che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.84, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punto 9), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione.

b)

Nel rilasciare un certificato di omologazione supplementare ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:

1)

assicurarsi che siano disponibili tutti i dati e gli elementi giustificativi;

2)

assicurarsi che sia stata dimostrata e dichiarata la conformità della modifica alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

3)

confermare di non aver riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione;

4)

limitare l’approvazione del certificato di omologazione supplementare alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21L.A.88   Obblighi del titolare di un certificato di omologazione supplementare

Ogni titolare di un certificato di omologazione supplementare deve assumersi gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione supplementare stabiliti nel capitolo A del presente allegato e deve continuare a soddisfare il requisito di ammissibilità di cui al punto 21L.A.82.

21L.A.89   Trasferibilità del certificato di omologazione supplementare

Un certificato di omologazione supplementare può essere trasferito a un nuovo titolare, a condizione che l’Agenzia abbia verificato che la persona fisica o giuridica alla quale si intende trasferire il certificato sia idonea, ai sensi del punto 21L.A.83, a detenere un certificato di omologazione supplementare e sia in grado di assumersi gli obblighi di un titolare di certificato di omologazione supplementare a norma del punto 21L.A.88.

21L.A.90   Mantenimento della validità di un certificato di omologazione supplementare

a)

Un certificato di omologazione supplementare rimane valido finché:

1)

il titolare non cede il certificato di omologazione supplementare;

2)

il titolare del certificato di omologazione supplementare rimane conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

3)

il certificato di omologazione supplementare non è revocato dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.22.

b)

In caso di cessione o revoca, il certificato di omologazione dovrà essere restituito all’Agenzia.

21L.A.91   Modifiche di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

a)

Una modifica di minore entità di una parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare deve essere approvata in conformità del capitolo D del presente allegato.

b)

Una modifica di maggiore entità della parte di un prodotto coperta da omologazione supplementare deve essere approvata con un certificato di omologazione supplementare separato, ai sensi del presente capitolo.

c)

In deroga alla lettera b), una modifica di maggiore entità di quella parte di prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare presentata dal titolare di tale certificato può essere approvata come modifica del certificato di omologazione supplementare esistente conformemente ai punti da 21L.A.63 a 21L.A.69.

CAPITOLO F —   MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.101   Finalità

Il presente capitolo stabilisce:

a)

la procedura per dichiarare la conformità di una modifica del progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato;

b)

i diritti e gli obblighi del dichiarante che presenta una dichiarazione di conformità della modifica di cui alla lettera a); e

c)

le disposizioni relative alle modifiche standard che non richiedono una dichiarazione di conformità del progetto.

21L.A.102   Modifiche standard

a)

Le modifiche standard sono le modifiche apportate al progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato e che:

1)

seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le modifiche standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

2)

non sono in conflitto con i dati di progettazione coperti dalla dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile presentata conformemente al capitolo C del presente allegato.

b)

I punti da 21L.A.103 a 21L.A.108 non si applicano alle modifiche standard.

21L.A.103   Classificazione delle modifiche del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

a)

Le modifiche del progetto di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata in conformità del capitolo C del presente allegato devono essere classificate come di minore o maggiore entità, utilizzando i criteri stabiliti al punto 21L.A.63, lettere b) e c).

b)

La conformità del progetto di una modifica di minore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.105.

c)

La conformità del progetto di una modifica di maggiore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.107.

21L.A.104   Ammissibilità

a)

Il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato può dichiarare la conformità di una modifica di minore entità del progetto di tale aeromobile nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo. Tale dichiarazione di conformità può inoltre essere presentata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo, da un’impresa di progettazione approvata conformemente al punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21).

b)

Solo il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato può dichiarare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, la conformità di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato.

c)

In deroga al punto 21.L.A.104, lettera b), se il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato non è più attivo o non risponde alle richieste di modifica del progetto, la conformità del progetto dell’aeromobile modificato può essere dichiarata ai sensi del capitolo C del presente allegato anche da un’impresa di progettazione approvata ai sensi del punto 21.A.263, lettera c), punto 4), dell’allegato I (parte 21) nei limiti dei termini di approvazione, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 in relazione a tale aeromobile modificato.

21L.A.105   Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di minore entità

a)

Prima di installare o incorporare una modifica di minore entità del progetto di un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché installi o incorpori tale modifica, l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve dichiarare che il progetto di tale modifica è conforme:

1)

alle specifiche tecniche dettagliate cui fa riferimento la dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile, a meno che tali specifiche tecniche dettagliate o parti di esse non siano più applicabili in conformità del punto 21L.B.61 in quanto l’Agenzia ha stabilito che l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza, e le specifiche tecniche dettagliate a cui si faceva riferimento nella dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile non affrontano tali condizioni di non sicurezza, oppure

2)

alle specifiche tecniche dettagliate applicabili, alla data in cui è presentata la dichiarazione conformemente al punto 21L.B.61, se scelto dal dichiarante; e

3)

ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61, che sono applicabili alla data in cui è presentata la dichiarazione.

b)

La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

c)

Il dichiarante o l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve tenere un registro delle modifiche di minore entità del progetto degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto e mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, ogni dichiarazione presentata ai sensi della lettera a).

21L.A.106   Obblighi della persona che presenta una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di minore entità

Qualsiasi persona che abbia presentato una dichiarazione di conformità di una modifica di minore entità del progetto di un aeromobile ai sensi del punto 21L.A.105 deve:

a)

tenere un registro di tali dichiarazioni e metterle, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

b)

conservare tutta la documentazione di supporto per la dichiarazione di conformità del progetto e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

c)

assumersi tutti gli altri obblighi applicabili al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di cui al capitolo A del presente allegato.

21L.A.107   Dichiarazione di conformità del progetto per le modifiche di maggiore entità

a)

Prima di installare o integrare una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché installi o incorpori tale modifica, l’impresa che ha progettato la modifica di maggiore entità deve dichiarare che il progetto di tale modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi:

1)

alle specifiche tecniche dettagliate cui fa riferimento la dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile, a meno che tali specifiche tecniche dettagliate o parti di esse non siano più applicabili in conformità del punto 21L.B.61, in quanto l’Agenzia ha stabilito che l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e le specifiche tecniche dettagliate a cui si faceva riferimento nella dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile non affrontano tali condizioni di non sicurezza, oppure

2)

alle specifiche tecniche dettagliate applicabili alla data in cui è presentata la dichiarazione conformemente al punto 21L.B.61, se scelto dal dichiarante; e

3)

ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61, che sono applicabili alla data in cui è presentata la dichiarazione.

b)

La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

c)

La dichiarazione deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

1)

il nome della persona che presenta la dichiarazione e il suo indirizzo/sede di attività;

2)

il numero di riferimento della dichiarazione dell’aeromobile a cui si riferisce la modifica di maggiore entità;

3)

un riferimento unico per identificare la modifica di maggiore entità;

4)

l’indicazione delle specifiche tecniche dettagliate e dei requisiti di protezione ambientale applicabili ai quali il dichiarante dichiara la conformità;

5)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che il progetto di modifica di maggiore entità è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 4), secondo il piano di dimostrazione della conformità di cui alla lettera d), punto 3);

6)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che non sono state identificate particolarità o caratteristiche che possano pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

7)

un impegno firmato con il quale la persona che presenta la dichiarazione si assume gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 in relazione al progetto dell’aeromobile modificato;

8)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

9)

le limitazioni operative, se modificate;

10)

la scheda tecnica per l’aeronavigabilità e, se applicabile, le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni;

11)

la scheda tecnica acustica, se applicabile;

12)

qualsiasi altra condizione o limitazione prescritta per l’aeromobile nelle specifiche tecniche dettagliate applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili ai quali il dichiarante dichiara la conformità.

d)

Il dichiarante che progetta una modifica di maggiore entità deve presentare all’Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera c). Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:

1)

una descrizione della modifica di maggiore entità;

2)

i dati di base della modifica di maggiore entità, comprese le caratteristiche di funzionamento, le caratteristiche progettuali e le eventuali limitazioni;

3)

un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, che è stato seguito durante la dimostrazione stessa;

4)

elementi giustificativi della conformità registrati nell’ambito dei dati sulla conformità ottenuti dalle attività relative alla conformità che sono state condotte secondo il piano di dimostrazione della conformità;

5)

le modalità tramite cui è stata dimostrata la conformità alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 21L.B.61;

6)

quando la conformità è dimostrata mediante l’esecuzione di prove, gli elementi giustificativi registrati della conformità degli articoli e delle attrezzature di prova, che dimostrino:

i)

per l’esemplare di prova:

A)

che i materiali e i processi erano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto;

B)

che le parti costituenti dei prodotti erano adeguatamente conformi ai disegni del progetto; e

C)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio erano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto;

ii)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per le prove erano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

7)

relazioni, risultati di ispezioni o prove che il dichiarante ha ritenuto necessari per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

e)

La dichiarazione di una modifica di maggiore entità di una dichiarazione di conformità del progetto deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto cui si riferisce la modifica in questione.

21L.A.108   Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di una modifica di maggiore entità

Prima di presentare una dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.107, il dichiarante deve, per quello specifico progetto:

a)

definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità;

b)

registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità;

c)

eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità;

d)

garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto;

e)

garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

f)

consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto modificato non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

g)

effettuare prove in volo, secondo i metodi specificati a tal fine dall’Agenzia, in base a quanto necessario per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

CAPITOLO G —   IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

21L.A.121   Finalità

a)

Il presente capitolo stabilisce:

1)

le procedure per dichiarare l’idoneità alla produzione delle persone fisiche e giuridiche che dimostrano la conformità dei prodotti e delle parti ai dati di progettazione applicabili;

2)

i diritti e gli obblighi delle persone fisiche e giuridiche che presentano una dichiarazione di idoneità alla produzione di cui al punto 1).

b)

Le imprese che hanno presentato una dichiarazione di idoneità alla produzione conformemente al presente capitolo possono produrre le seguenti categorie di prodotti e parti:

1)

prodotti e parti il cui progetto è stato certificato in conformità del presente allegato;

2)

aeromobili il cui progetto è coperto da una dichiarazione presentata in conformità del presente allegato, nonché i loro motori, eliche e parti.

21L.A.122   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può dichiarare la propria idoneità alla produzione a norma del presente capitolo, se tale persona:

a)

ha presentato o intende presentare domanda di approvazione del progetto del prodotto o della parte ai sensi del presente allegato; oppure

b)

ha dichiarato o intende dichiarare la conformità di un progetto di aeromobile ai sensi del presente allegato; oppure

c)

collabora con il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto di un prodotto da rilasciare o rilasciata conformemente al presente allegato, o con l’impresa che ha dichiarato o intende dichiarare la conformità di tale progetto di aeromobile ai sensi del presente allegato, al fine di garantire che il prodotto o la parte fabbricati siano conformi a tale progetto e per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto o della parte.

21L.A.123   Dichiarazione di idoneità alla produzione

a)

Prima di produrre qualsiasi prodotto o parte, un’impresa che intende dimostrare la conformità di tali prodotti o parti ai dati di progettazione applicabili deve dichiarare la propria idoneità alla produzione.

b)

La dichiarazione e ogni sua modifica successiva devono essere presentate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente.

c)

La dichiarazione deve includere le informazioni necessarie affinché l’autorità competente possa acquisire familiarità con l’impresa e con l’ambito di attività previsto, e deve includere almeno quanto segue:

1)

il nome registrato dell’impresa;

2)

i recapiti relativi all’indirizzo registrato della sede principale di attività e, se del caso, il referente e le sedi operative dell’impresa;

3)

il nome e i recapiti del dirigente responsabile dell’impresa nominato conformemente al punto 21L.A.125, lettera c), punto 1);

4)

l’ambito di attività previsto;

5)

la data prevista per l’inizio della produzione;

6)

una dichiarazione che confermi che l’impresa:

i)

dispone di un sistema di gestione della produzione conformemente al punto 21L.A.124, lettera a); e

ii)

manterrà il sistema di gestione della produzione conforme al presente capitolo;

7)

una dichiarazione che confermi che l’impresa si atterrà ai processi e alle procedure stabiliti conformemente al punto 21L.A.124, lettera d);

8)

una dichiarazione con la quale l’impresa accetta di assumersi gli obblighi propri di un’impresa di produzione dichiarata conformemente al punto 21L.A.127.

d)

La dichiarazione di idoneità alla produzione deve essere presentata all’autorità competente.

21L.A.124   Sistema di gestione della produzione

a)

L’impresa di produzione dichiarata deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della produzione con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa che:

1)

sia commisurato alla natura e alla complessità delle attività e alle dimensioni dell’impresa, e tenga conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività;

2)

sia istituito sotto la responsabilità di un dirigente responsabile nominato conformemente al punto 21L.A.125, lettera c), punto 1).

b)

Il sistema di gestione della produzione deve includere uno strumento atto a gestire la qualità, mantenendo un sistema di qualità che deve:

1)

garantire che ciascun prodotto o parte fabbricato dall’impresa di produzione dichiarata o da suoi partner, oppure fornito da terzi o a questi subappaltato, sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizione idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2)

istituire, attuare e mantenere, come opportuno, nell’ambito delle proprie attività, procedure di controllo per:

i)

il rilascio, l’approvazione o la modifica dei documenti;

ii)

la valutazione, l’audit e il controllo di fornitori e subappaltatori;

iii)

la verifica che i prodotti, le parti, i materiali e gli equipaggiamenti, ivi compresi gli articoli forniti nuovi o utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione;

iv)

l’identificazione e la tracciabilità;

v)

i processi di fabbricazione;

vi)

l’ispezione e il collaudo, ivi compresi i voli d’officina;

vii)

la taratura di utensili, maschere di montaggio e strumentazione di prova;

viii)

il controllo degli elementi non conformi;

ix)

la collaborazione con il richiedente o il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto;

x)

la compilazione e la tenuta dei registri;

xi)

la garanzia delle competenze e delle qualifiche del personale;

xii)

il rilascio dei certificati di aeronavigabilità;

xiii)

la movimentazione, il deposito e il confezionamento;

xiv)

gli audit interni di qualità e le conseguenti azioni correttive;

xv)

il lavoro svolto in qualsiasi luogo diverso dalle sedi operative incluse nella dichiarazione;

xvi)

i lavori svolti a produzione ultimata ma prima della consegna, al fine di mantenere l’aeromobile in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

xvii)

la richiesta di rilascio dei permessi di volo e l’approvazione delle condizioni di volo associate;

3)

includere disposizioni specifiche nelle procedure di controllo per le parti critiche.

c)

L’impresa di produzione dichiarata deve stabilire, nell’ambito del suo sistema di gestione della produzione, una funzione indipendente di controllo della conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti, nonché della conformità al sistema di gestione della produzione e dell’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un sistema per fornire un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21L.A.125, lettera c), punti 1) e 2), per garantire, secondo necessità, l’attuazione di misure correttive.

d)

L’impresa di produzione dichiarata deve istituire, mantenere e aggiornare, nell’ambito del proprio sistema di gestione della produzione, processi e procedure che garantiscano la conformità dei prodotti fabbricati ai dati di progettazione applicabili. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, la prova documentale di tali processi e procedure.

e)

L’impresa di produzione dichiarata deve disporre di procedure per garantire che gli aeromobili di nuova costruzione siano sottoposti a manutenzione in conformità delle istruzioni di manutenzione applicabili e siano mantenuti in condizioni di aeronavigabilità e, se del caso, che sia rilasciato un certificato di riammissione in servizio per qualsiasi manutenzione che sia stata completata.

f)

Se l’impresa di produzione dichiarata è titolare di un altro o di altri certificati di impresa rilasciati in virtù del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tale impresa può integrare il sistema di gestione della produzione con quello richiesto per il rilascio degli altri certificati.

21L.A.125   Risorse dell’impresa di produzione dichiarata

L’impresa di produzione dichiarata deve garantire che:

a)

le strutture, le condizioni di lavoro, gli equipaggiamenti e gli utensili, i processi e i materiali associati, il numero e le competenze dei membri del personale e le prassi organizzative sono adeguati all’adempimento dei propri obblighi di cui al punto 21L.A.127;

b)

per quanto riguarda tutti i dati necessari relativi all’aeronavigabilità e alla protezione ambientale:

1)

riceve tali dati dall’Agenzia e dal dichiarante della dichiarazione di conformità del progetto o dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione o dell’approvazione del progetto, per determinare la sua conformità ai dati di progettazione applicabili;

2)

ha istituito una procedura atta a garantire che i dati in materia di aeronavigabilità e compatibilità ambientale siano integrati correttamente nei propri dati di produzione;

3)

i suddetti dati sono tenuti aggiornati e a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;

c)

in merito al personale e ai responsabili di direzione:

1)

l’impresa di produzione dichiarata ha nominato un dirigente responsabile, investito dei poteri necessari per garantire che, all’interno dell’impresa, tutta la produzione sia eseguita secondo i parametri prescritti e che l’impresa di produzione dichiarata mantenga costantemente la conformità ai requisiti del sistema di gestione della produzione di cui al punto 21L.A.124, lettera a), e ai processi e alle procedure identificati al punto 21L.A.124, lettera d);

2)

il dirigente responsabile ha individuato o nominato una persona o un gruppo di persone, della cui autorità ha definito la portata, al fine di garantire che l’impresa sia conforme ai requisiti del presente capitolo. Tale persona o gruppo di persone deve rispondere direttamente al dirigente responsabile e avere accesso diretto a quest’ultimo. Tale persona o gruppo di persone deve disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per adempiere alle proprie responsabilità;

3)

sono stati conferiti al personale, a tutti i livelli, i poteri necessari per l’esercizio delle funzioni assegnate e, all’interno dell’impresa di produzione dichiarata, sussiste un coordinamento completo ed efficace per quanto riguarda i dati in materia di aeronavigabilità e compatibilità ambientale;

4)

la struttura organizzativa dell’impresa insieme ai membri essenziali del personale che hanno la responsabilità di assicurare che l’impresa sia conforme al presente capitolo è documentata e tenuta aggiornata;

d)

in merito al personale di certificazione, autorizzato dall’impresa di produzione dichiarata a firmare i documenti rilasciati secondo il punto 21L.A.126 nell’ambito delle attività di produzione dichiarate:

1)

le conoscenze, la preparazione (comprese altre funzioni all’interno dell’impresa) e l’esperienza del personale autorizzato a certificare sono adeguate alle responsabilità assegnate;

2)

al personale autorizzato a certificare è data prova della portata dell’autorizzazione. Un elenco del personale autorizzato a certificare deve essere mantenuto dall’impresa di produzione dichiarata.

21L.A.126   Ambito di attività

a)

Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a dimostrare la conformità ai dati di progettazione applicabili dei prodotti e delle parti che rientrano nell’ambito della presente sezione e che ha fabbricato nell’ambito di attività dichiarato.

b)

Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata, per un aeromobile completo, dopo aver presentato una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B), a richiedere:

1)

per gli aeromobili conformi a un progetto di tipo approvato conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato, un certificato di aeronavigabilità e un certificato acustico;

2)

per gli aeromobili conformi a un progetto per il quale è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, un certificato ristretto di aeronavigabilità e un certificato acustico ristretto.

c)

Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) per motori, eliche e parti che sono conformi:

1)

ai dati di progettazione approvati rilasciati conformemente alla sezione B, capitoli B, D, E o M, del presente allegato;

2)

ai dati di progettazione dichiarati per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto conformemente ai capitoli C, F o N del presente allegato;

3)

ai dati di produzione basati su tutti i dati di progettazione approvati necessari, forniti dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione.

d)

Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a raccomandare le condizioni per un aeromobile che ha prodotto e per il quale ha attestato la conformità ai dati di progettazione applicabili, sulla cui base l’autorità competente può rilasciare un permesso di volo a norma del capitolo P dell’allegato I (parte 21).

e)

Un’impresa di produzione dichiarata è autorizzata a effettuare la manutenzione di un aeromobile nuovo che ha fabbricato, nella misura necessaria a mantenerlo in condizioni di aeronavigabilità, a meno che il regolamento (UE) n. 1321/2014 non imponga che la manutenzione sia effettuata secondo tale normativa, e a rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo 53B AESA) in relazione a tale manutenzione.

21L.A.127   Obblighi dell’impresa di produzione dichiarata

a)

L’impresa di produzione dichiarata deve lavorare secondo procedure, pratiche e processi chiaramente definiti.

b)

Se intende condurre prove in volo, l’impresa di produzione dichiarata deve allora preparare, mantenere e tenere aggiornato un manuale operativo che includa una descrizione delle politiche e dei processi dell’impresa per le prove in volo. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente, su richiesta, tale manuale.

c)

Per gli aeromobili completati, prima di presentare una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) all’autorità competente, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che l’aeromobile sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e sia conforme:

1)

al progetto omologato di un prodotto omologato emesso conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato, o

2)

ai dati di progettazione di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato.

d)

Per i prodotti (diversi dagli aeromobili completi) e le parti, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire, prima di rilasciare un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), che il prodotto o la parte sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento e sia conforme al progetto omologato di un prodotto omologato emesso conformemente alla sezione B, capitolo B, D, E o M, del presente allegato o sia conforme ai dati di progettazione di un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C, F o M del presente allegato.

e)

Per i motori, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che il motore completo rispetti i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di produzione del motore.

f)

L’impresa di produzione dichiarata deve includere, in tutti i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) da essa rilasciati, il numero di riferimento rilasciato dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142 per detta impresa di produzione dichiarata.

g)

L’impresa di produzione dichiarata deve assicurare l’avvenuta registrazione, da parte sua, dei dettagli di ogni lavoro completato.

h)

L’impresa di produzione dichiarata deve fornire, al titolare del progetto o al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, assistenza per il mantenimento dell’aeronavigabilità per tutti i prodotti o le parti che ha prodotto.

i)

L’impresa di produzione dichiarata deve disporre di un sistema di archiviazione che registri i requisiti imposti ad altre imprese, come fornitori e subappaltatori. L’impresa di produzione dichiarata deve mettere a disposizione dell’autorità competente i dati archiviati ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità.

j)

Per la produzione di nuovi aeromobili, l’impresa di produzione dichiarata deve garantire che l’aeromobile sia mantenuto in condizioni di aeronavigabilità e che la manutenzione, comprese le riparazioni necessarie conformemente ai dati di progettazione applicabili, sia eseguita prima del rilascio della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo 52B AESA).

k)

Qualora dopo tale manutenzione rilasci un certificato di riammissione in servizio, l’impresa di produzione dichiarata deve controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

l)

L’impresa di produzione dichiarata deve soddisfare i requisiti del capitolo A del presente allegato applicabili a un’impresa di produzione dichiarata.

21L.A.128   Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

L’impresa di produzione dichiarata deve notificare senza indugio all’autorità competente:

a)

qualsiasi modifica delle informazioni che sono state dichiarate conformemente al punto 21L.A.123, lettera c);

b)

qualsiasi modifica del sistema di gestione della produzione che sia significativa per la dimostrazione di conformità o per le caratteristiche di aeronavigabilità e compatibilità ambientale del prodotto o della parte;

c)

la cessazione, totale o parziale, delle attività cui si riferisce la dichiarazione.

CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21L.A.141   Finalità

Il presente capitolo stabilisce la procedura per richiedere i certificati di aeronavigabilità o i certificati ristretti di aeronavigabilità per aeromobili il cui progetto è stato certificato o dichiarato conformemente al presente allegato, e stabilisce altresì i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.

21L.A.142   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica sotto il cui nome/ragione sociale è registrato o sarà registrato l’aeromobile in uno Stato membro (“Stato membro di registrazione”) può richiedere un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità per tale aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.143   Domanda di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

a)

I certificati di aeronavigabilità o i certificati ristretti di aeronavigabilità devono essere richiesti nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

b)

Una persona fisica o giuridica può presentare domanda per il rilascio di:

1)

un certificato di aeronavigabilità per aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato dall’Agenzia conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato; oppure

2)

un certificato ristretto di aeronavigabilità per aeromobili conformi a una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda.

c)

Per gli aeromobili nuovi conformi a un certificato di omologazione rilasciato dall’Agenzia, il richiedente deve includere nella domanda:

1)

una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52 o 52B) rilasciata o firmata da:

i)

un’impresa di produzione che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato ed è stata registrata dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142; oppure

ii)

il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione in virtù dei privilegi di cui al punto 21.A.163, lettera b), dell’allegato I (parte 21);

2)

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

3)

il manuale di volo, se prescritto dalle premesse di omologazione applicabili.

d)

Per gli aeromobili nuovi conformi a una dichiarazione di conformità del progetto registrata dall’Agenzia, il richiedente deve includere nella domanda:

1)

una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo 52B AESA) rilasciata o firmata da:

i)

una persona fisica o giuridica conformemente al capitolo R del presente allegato;

ii)

un’impresa di produzione che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato ed è stata registrata dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142; oppure

iii)

il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione in virtù dei privilegi di cui al punto 21.A.163, lettera d), dell’allegato I (parte 21);

2)

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

3)

il manuale di volo se richiesto dalle specifiche tecniche dettagliate applicabili per la dichiarazione di conformità del progetto.

e)

Per gli aeromobili usati provenienti da uno Stato membro, il richiedente deve includere nella domanda un certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato in conformità dell’allegato I (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

f)

Per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo, il richiedente deve includere nella domanda:

1)

una dichiarazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui l’aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell’aeromobile all’atto del trasferimento;

2)

la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile;

3)

uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;

4)

il manuale di volo;

5)

una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità a seguito di una revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o di un certificato di revisione dell’aeronavigabilità in conformità dell’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

g)

Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera c), punto 1), alla lettera d), punto 1), e alla lettera f), punto 1), devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21L.A.144   Obblighi del richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

Il richiedente di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità deve:

a)

presentare i manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle premesse di omologazione applicabili o dalle specifiche tecniche dettagliate applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto, redatti in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea ritenute accettabili dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione;

b)

dimostrare che l’aeromobile è identificato conformemente al capitolo Q del presente allegato;

c)

fare in modo che l’autorità competente dello Stato membro di registrazione effettui delle ispezioni per valutare se l’aeromobile presenta delle non conformità che potrebbero pregiudicarne la sicurezza.

21L.A.145   Trasferibilità e riemissione di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità all’interno degli Stati membri

Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia cambiata:

a)

se rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo H, del presente allegato, deve essere trasferito insieme all’aeromobile;

b)

se l’aeromobile è destinato a essere registrato in un altro Stato membro, la persona fisica o giuridica a nome della quale l’aeromobile sarà registrato deve presentare all’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione una domanda di un nuovo certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità, allegando a tale domanda il precedente certificato di aeronavigabilità o certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo H, del presente allegato e un certificato di revisione dell’aeronavigabilità valido rilasciato conformemente all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

21L.A.146   Mantenimento della validità di un certificato di aeronavigabilità e di un certificato ristretto di aeronavigabilità

a)

Un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità rimane valido finché:

1)

l’aeromobile rimane sullo stesso registro;

2)

il titolare non cede il certificato;

3)

l’aeromobile rimane conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, nonché ai requisiti per il mantenimento dell’aeronavigabilità, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

4)

il certificato non è revocato dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione a norma del punto 21L.B.22.

b)

In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

CAPITOLO I —   CERTIFICATI ACUSTICI E CERTIFICATI ACUSTICI RISTRETTI

21L.A.161   Finalità

Il presente capitolo stabilisce la procedura per richiedere i certificati acustici o i certificati acustici ristretti per aeromobili il cui progetto è stato certificato o dichiarato conformemente al presente allegato, e stabilisce altresì i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.

21L.A.162   Ammissibilità

Qualsiasi persona fisica o giuridica sotto il cui nome/ragione sociale è registrato o sarà registrato l’aeromobile in uno Stato membro può richiedere un certificato acustico o un certificato acustico ristretto per tale aeromobile nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.163   Domanda

a)

I certificati acustici o i certificati acustici ristretti devono essere richiesti nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

b)

Una persona fisica o giuridica può presentare domanda per il rilascio di:

1)

un certificato acustico per aeromobili conformi a un certificato di omologazione rilasciato dall’Agenzia conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato; oppure

2)

un certificato acustico ristretto per aeromobili conformi a una dichiarazione di conformità del progetto presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato e registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda.

c)

Il richiedente deve inserire nella domanda:

1)

per gli aeromobili nuovi:

i)

una dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52 o 52B) rilasciata o firmata da:

A)

una persona fisica o giuridica conformemente al capitolo R del presente allegato;

B)

un’impresa di produzione che ha dichiarato la propria idoneità alla produzione a norma del capitolo G del presente allegato ed è stata registrata dall’autorità competente conformemente al punto 21L.B.142; oppure

C)

il titolare dell’approvazione dell’impresa di produzione in virtù dei privilegi di cui al punto 21.A.163, lettera b), dell’allegato I (parte 21);

ii)

il riferimento alle rilevazioni acustiche all’interno della banca dati sulla rumorosità dell’Agenzia che riflettono le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili;

2)

per gli aeromobili usati:

i)

il riferimento alle rilevazioni acustiche all’interno della banca dati sulla rumorosità dell’Agenzia che riflettono le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili; e

ii)

la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell’aeromobile.

d)

Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui alla lettera c), punto 1.i), devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell’aeromobile all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21L.A.164   Trasferibilità e riemissione di certificati acustici e di certificati acustici ristretti all’interno degli Stati membri

Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia cambiata:

a)

se l’aeromobile rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato acustico o il certificato acustico ristretto rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo I, del presente allegato deve essere trasferito insieme all’aeromobile;

b)

se l’aeromobile è destinato a essere registrato in un altro Stato membro, la persona fisica o giuridica a nome della quale l’aeromobile sarà registrato deve presentare all’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione una domanda di rilascio di un nuovo certificato acustico o di un certificato acustico ristretto, allegando a tale domanda il precedente certificato acustico o certificato acustico ristretto rilasciato conformemente alla sezione B, capitolo I, del presente allegato.

21L.A.165   Mantenimento della validità di un certificato acustico e di un certificato acustico ristretto

a)

Un certificato acustico o un certificato acustico ristretto rimane valido finché:

1)

l’aeromobile rimane sullo stesso registro;

2)

il titolare non cede il certificato;

3)

l’aeromobile rimane conforme ai requisiti di protezione ambientale applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo e al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento delle non conformità di cui al punto 21L.B.21;

4)

il certificato non è revocato dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione a norma del punto 21L.B.22.

b)

In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

CAPITOLO J —   IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

21L.A.171   Finalità

Il presente capitolo stabilisce:

a)

la procedura per dichiarare l’idoneità alla progettazione delle persone fisiche e giuridiche che progettano prodotti ai sensi della presente sezione; e

b)

i diritti e gli obblighi delle persone che presentano dichiarazioni di idoneità alla progettazione di cui alla lettera a).

21L.A.172   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica («impresa» in questo capitolo) tenuta a dimostrare la propria idoneità alla progettazione ai sensi dei punti 21L.A.22, 21L.A.82 o 21L.A.204 può dichiarare la propria idoneità nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.173   Dichiarazione di idoneità alla progettazione

a)

L’impresa deve presentare all’Agenzia una dichiarazione di idoneità alla progettazione prima di presentare una domanda di approvazione di un progetto ai sensi della presente sezione, o contestualmente a tale domanda, oppure prima di presentare la domanda di approvazione delle condizioni di volo conformemente al punto 21.A.710 dell’allegato I (parte 21) di un prodotto da essa progettato, a seconda di quale evento si verifichi per primo.

b)

La dichiarazione e ogni sua modifica successiva devono essere presentate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

c)

La dichiarazione deve includere le informazioni necessarie affinché l’Agenzia possa acquisire familiarità con l’impresa e con l’ambito di attività previsto, e deve includere almeno quanto segue:

1)

il nome registrato dell’impresa;

2)

i recapiti relativi all’indirizzo registrato della sede principale di attività e, se del caso, delle sedi operative dell’impresa;

3)

il nome e i recapiti del direttore dell’impresa di progettazione;

4)

l’ambito di attività previsto;

5)

una dichiarazione che confermi che l’impresa:

i)

dispone di un sistema di gestione della progettazione conformemente al punto 21L.A.174, lettera a); e

ii)

manterrà il sistema di gestione della progettazione conforme al presente capitolo;

6)

una dichiarazione che confermi che l’impresa si atterrà ai processi e alle procedure stabilite conformemente al punto 21L.A.174, lettera d);

7)

una dichiarazione con la quale l’impresa accetta di assumersi gli obblighi propri di un’impresa di progettazione dichiarata conformemente al punto 21L.A.177.

d)

La dichiarazione di idoneità alla progettazione deve essere presentata all’Agenzia.

21L.A.174   Sistema di gestione della progettazione

a)

L’impresa di progettazione dichiarata deve istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione della progettazione con responsabilità e linee di responsabilità chiaramente definite in tutta l’impresa che:

1)

sia commisurato alla natura e alla complessità delle attività e alle dimensioni dell’impresa, e tenga conto dei pericoli e dei rischi associati intrinseci a tali attività;

2)

sia istituito sotto la responsabilità di un unico dirigente nominato direttore dell’impresa di progettazione a norma del punto 21L.A.175, lettera a).

b)

L’impresa di progettazione dichiarata deve disporre, nell’ambito del proprio sistema di gestione della progettazione, degli strumenti per provvedere all’assicurazione della progettazione istituendo, attuando e mantenendo un sistema di controllo e supervisione dei progetti, delle modifiche dei progetti e delle riparazioni dei prodotti. Tale sistema deve:

1)

prevedere una funzione di aeronavigabilità responsabile di garantire che i progetti dei prodotti e i relativi progetti di modifiche e riparazioni siano conformi alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

2)

istituire, attuare e mantenere una funzione indipendente per verificare la dimostrazione della conformità sulla base della quale l’impresa dichiara la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

3)

specificare in che modo il sistema di assicurazione della progettazione valuta l’idoneità di parti progettate da partner o subappaltatori, o dei compiti svolti da questi ultimi, secondo metodi definiti in procedure scritte.

c)

L’impresa di progettazione dichiarata deve stabilire, nell’ambito del suo sistema di gestione della progettazione, una funzione indipendente di controllo della conformità dell’impresa ai requisiti pertinenti, nonché della conformità al sistema di gestione della progettazione e dell’adeguatezza di quest’ultimo. La funzione di controllo deve prevedere un sistema per fornire un feedback alla persona o al gruppo di persone di cui al punto 21L.A.175, lettera b), e al dirigente responsabile di cui al punto 21L.A.175, lettera a), per garantire, secondo necessità, l’attuazione di misure correttive.

d)

L’impresa di progettazione dichiarata deve istituire, mantenere e aggiornare i processi e le procedure che garantiscono la conformità del progetto dei prodotti alle premesse di omologazione applicabili, alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili. L’impresa di progettazione dichiarata deve mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, la prova documentale di tali processi e procedure.

e)

Se parti o modifiche dei prodotti sono progettate da partner o subappaltatori, i processi e le procedure di cui alla lettera d) devono contenere una descrizione del modo in cui l’impresa di progettazione garantisce, per tutte le parti e pertinenze, la conformità richiesta a norma della lettera b), punto 2); devono contenere altresì, direttamente o mediante riferimenti, descrizioni e informazioni sulla struttura organizzativa e le attività di progettazione di detti partner o subappaltatori.

f)

Se l’impresa di progettazione dichiarata è titolare di un altro o di altri certificati di impresa rilasciati in virtù del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo, tale impresa può integrare il sistema di gestione della progettazione con quello richiesto per il rilascio degli altri certificati.

21L.A.175   Risorse dell’impresa di progettazione dichiarata

a)

L’impresa di progettazione dichiarata deve nominare un direttore dell’impresa di progettazione, investito dei poteri necessari per garantire che, all’interno dell’impresa, tutte le attività di progettazione siano condotte secondo i parametri prescritti e che l’impresa di progettazione dichiarata mantenga costantemente la conformità ai requisiti del sistema di gestione della progettazione di cui al punto 21L.A.174, lettere da a) a c), e ai processi e alle procedure di cui al punto 21L.A.174, lettera d).

b)

Il direttore dell’impresa di progettazione deve nominare e identificare, all’interno della stessa, i membri essenziali del personale responsabili di:

1)

garantire che i progetti dei prodotti e i relativi progetti di modifiche e riparazioni siano conformi alle premesse di omologazione applicabili, alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

2)

controllare in maniera indipendente la funzione di conformità e idoneità; e

3)

a seconda delle dimensioni dell’impresa, qualsiasi altra persona o gruppo di persone di cui vi sia necessità per garantire che l’impresa sia conforme ai requisiti della presente sezione.

c)

La persona o il gruppo di persone di cui alla lettera b) deve:

1)

rispondere direttamente al direttore dell’impresa di progettazione e avere accesso diretto a quest’ultimo;

2)

disporre delle conoscenze, della preparazione e dell’esperienza appropriate per adempiere alle proprie responsabilità.

d)

L’impresa di progettazione dichiarata deve garantire:

1)

che il personale di tutte le divisioni tecniche sia all’altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, e sia stato investito di poteri sufficienti ad adempiere alle proprie responsabilità, e che queste ultime, unitamente alla sistemazione, alle strutture e agli equipaggiamenti, consentano al personale di garantire l’aeronavigabilità e la compatibilità ambientale dei prodotti progettati;

2)

che vi sia, in relazione alle questioni di aeronavigabilità e compatibilità ambientale, un coordinamento totale ed efficace all’interno dell’impresa di progettazione dichiarata.

e)

L’impresa di progettazione dichiarata deve predisporre la documentazione relativa alla struttura organizzativa dell’impresa e ai membri essenziali del personale responsabili di garantire che l’impresa sia conforme al presente capitolo, tenerla aggiornata e metterla, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia.

21L.A.176   Ambito di attività

L’impresa di progettazione dichiarata deve identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti per cui sono condotte le attività di progettazione, oltre che le funzioni e i compiti che essa espleta in materia di aeronavigabilità e compatibilità ambientale dei prodotti.

21L.A.177   Obblighi dell’impresa di progettazione dichiarata

Un’impresa di progettazione dichiarata deve:

a)

lavorare secondo procedure, pratiche e processi chiaramente definiti;

b)

se l’impresa di progettazione dichiarata intende condurre prove in volo, mantenere e tenere aggiornato un manuale operativo che fornisca una descrizione delle politiche e dei processi dell’impresa per le prove in volo e mettere tale manuale, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

c)

determinare se i progetti dei prodotti, comprese le modifiche e le riparazioni, non presentano caratteristiche che pregiudicano la sicurezza e sono conformi alle premesse di omologazione applicabili, nonché ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e fornire all’Agenzia le dichiarazioni/la documentazione che lo confermino;

d)

fornire all’Agenzia informazioni o istruzioni relative alle azioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

e)

rispettare i requisiti del capitolo A del presente allegato applicabili alle imprese di progettazione dichiarate.

21L.A.178   Notifica delle modifiche e cessazione delle attività

L’impresa di progettazione dichiarata deve notificare senza indugio all’Agenzia:

a)

qualsiasi modifica delle informazioni che sono state dichiarate conformemente al punto 21L.A.173, lettera c);

b)

le modifiche del sistema di gestione della progettazione che siano significative per la dimostrazione della conformità del prodotto progettato;

c)

la cessazione, totale o parziale, delle attività cui si riferisce la dichiarazione.

CAPITOLO K —   PARTI

21L.A.191   Finalità

Il presente capitolo stabilisce come deve essere dimostrata la conformità delle parti ai requisiti di aeronavigabilità.

21L.A.192   Dimostrazione di conformità

a)

La dimostrazione della conformità ai requisiti di aeronavigabilità delle parti da installare in un prodotto omologato o in un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto deve essere eseguita:

1)

unitamente alle procedure di omologazione di cui al capitolo B, D o E del presente allegato per il prodotto in cui esse devono essere installate; oppure

2)

unitamente alle procedure di dichiarazione della conformità del progetto di cui al capitolo C o F del presente allegato per il prodotto in cui esse devono essere installate; oppure

3)

nell’ambito della procedura di autorizzazione ETSO di cui alla sezione A, capitolo O, dell’allegato I (parte 21); oppure

4)

per le parti standard, conformemente alle norme ufficialmente riconosciute.

b)

Laddove l’approvazione di una parte sia una premessa fondamentale per il diritto dell’Unione o le disposizioni dell’Agenzia, detta parte dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l’Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso.

21L.A.193   Ammissione in servizio di parti per l’installazione

a)

Una parte può essere installata in un prodotto solo quando è identificata dal titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, di una modifica del progetto, dell’approvazione di un progetto di riparazione o da una dichiarazione di conformità del progetto come idonea all’installazione, e quando:

1)

è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2)

è contrassegnata in conformità del capitolo Q del presente allegato; e

3)

è accompagnata da un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) attestante che il prodotto è stato fabbricato in conformità dei dati di progettazione applicabili.

b)

In deroga alla lettera a), punto 3), e purché siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera c), le seguenti parti non necessitano di un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA) per essere installate in un prodotto omologato o in un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto:

1)

una parte standard;

2)

una parte che:

i)

non è limitata temporalmente, né parte della struttura primaria né parte dei controlli di volo;

ii)

è identificata per l’installazione in uno specifico aeromobile dal titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, di una modifica del progetto, dell’approvazione di un progetto di riparazione o da una dichiarazione di conformità del progetto;

iii)

è destinata all’installazione in un aeromobile il cui proprietario abbia verificato la conformità alle condizioni applicabili di cui ai punti i) e ii) e abbia accettato la responsabilità di tale conformità;

3)

una parte per la quale le conseguenze di una non conformità ai dati di progettazione approvati o dichiarati hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante della conformità del progetto nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità. Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte non conforme, il titolare dell’approvazione del progetto o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto può stabilire che le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità prevedano attività di verifica specifiche che devono essere espletate dall’installatore della parte nel prodotto;

4)

nel caso dell’incorporazione di una modifica standard di cui al punto 21L.A.102 o di una riparazione standard di cui al punto 21L.A.202, una parte per la quale le conseguenze di una non conformità ai dati di progettazione hanno un effetto trascurabile sulla sicurezza del prodotto e che è identificata come tale nelle specifiche di certificazione per le modifiche standard e le riparazioni standard pubblicate in conformità del punto 21.B.70 dell’allegato I (parte 21). Al fine di determinare gli effetti sulla sicurezza di una parte non conforme, è possibile prevedere in tali specifiche di certificazione attività di verifica specifiche che devono essere espletate dalla persona che installa la parte nel prodotto;

5)

una parte esente dall’approvazione di aeronavigabilità in conformità del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2); e

6)

una parte identificata alla lettera b), punti da 1) a 5), che è un elemento di un gruppo superiore.

c)

L’installazione delle parti elencate alla lettera b) in un prodotto omologato o in un aeromobile di cui sia stata dichiarata la conformità del progetto è consentita senza che siano accompagnate da un modulo AESA 1 purché l’installatore sia in possesso di un documento rilasciato dalla persona o impresa che ha fabbricato la parte nel quale siano dichiarati il nome, il codice prodotto e la conformità ai relativi dati di progettazione e che contenga la data di rilascio.

CAPITOLO M —   PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

21L.A.201   Finalità

Il presente capitolo stabilisce:

a)

la procedura per presentare la domanda di approvazione dei progetti di riparazione dei prodotti omologati;

b)

i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari delle approvazioni di cui alla lettera a);

c)

le disposizioni riguardanti le riparazioni standard che non richiedono un’approvazione.

21L.A.202   Riparazioni standard

a)

Le riparazioni standard sono progetti di riparazione di un prodotto omologato, approvato conformemente alla sezione B, capitolo B, del presente allegato, che:

1)

seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

2)

non sono in conflitto con i dati del titolare di detto certificato di omologazione.

b)

I punti da 21L.A.203 a 21L.A.211 non si applicano alle riparazioni standard.

21L.A.203   Classificazione dei progetti di riparazione di un prodotto omologato

a)

I progetti di riparazione di un prodotto omologato si classificano come di minore o di maggiore entità.

b)

Una “riparazione di minore entità” è un progetto di riparazione che non ha un effetto significativo sulla massa, sull’equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull’affidabilità, sulla rumorosità o sul livello di emissioni certificati, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità o sulla compatibilità ambientale del prodotto.

c)

Tutti gli altri progetti di riparazione sono “riparazioni di maggiore entità”.

d)

I requisiti per l’approvazione di progetti di riparazione di minore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.207.

e)

I requisiti per l’approvazione di progetti di riparazione di maggiore entità sono quelli stabiliti al punto 21L.A.208.

21L.A.204   Ammissibilità

a)

Possono richiedere l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria idoneità alla progettazione in conformità del punto 21L.A.23.

b)

Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare domanda di approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.205   Domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato

a)

La domanda di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto omologato deve essere presentata nella forma e nei modi definiti dall’Agenzia.

b)

Per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, il richiedente deve inserire nella domanda, o presentare successivamente alla domanda iniziale, un piano di dimostrazione della conformità:

1)

contenente una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è realizzato il progetto di riparazione;

2)

che identifichi tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione;

3)

che identifichi ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti da esso interessati sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione o il certificato di omologazione supplementare;

4)

che identifichi eventuali proposte di modifica delle premesse di omologazione cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione o il certificato di omologazione supplementare;

5)

che precisi se i dati di certificazione sono stati o saranno preparati interamente dal richiedente o sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione.

21L.A.206   Dimostrazione di conformità

a)

Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.201; deve inoltre sottoporre all’Agenzia le modalità tramite cui è stata dimostrata tale conformità.

b)

Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve fornire all’Agenzia elementi giustificativi registrati delle modalità di rispondenza all’interno dei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità.

c)

Quando si eseguono prove e ispezioni per dimostrare la conformità ai sensi della lettera a), prima di effettuare qualsiasi prova il richiedente deve aver verificato e documentato quanto segue:

1)

per l’esemplare di prova:

i)

che i materiali e i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;

ii)

che le parti costituenti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame;

iii)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame; e

2)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test fossero idonee allo scopo e correttamente calibrate.

d)

Le prove in volo per il rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità devono essere svolte conformemente ai metodi specificati a tal fine dall’Agenzia. Il richiedente deve effettuare tutte le prove in volo necessarie per determinare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

e)

Il richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve consentire all’Agenzia di:

1)

verificare dati e informazioni correlati alla dimostrazione di conformità;

2)

effettuare qualsiasi prova o verifica condotta allo scopo di dimostrare la conformità o assistervi; e

3)

se ritenuto necessario, condurre un’ispezione fisica del prodotto riparato per verificare la conformità del progetto alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

f)

Al termine della dimostrazione di conformità, il richiedente deve dichiarare all’Agenzia:

1)

che è stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.201, secondo il piano di dimostrazione della conformità; e

2)

che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto con il progetto di modifica per gli impieghi per i quali è richiesta la certificazione.

21L.A.207   Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità

Ai fini del rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato, il richiedente deve:

a)

dimostrare che il progetto di riparazione e le aree interessate dalla riparazione sono conformi:

1)

alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento il certificato di omologazione; oppure

2)

se il richiedente lo sceglie, alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto alla data della domanda di approvazione del progetto di riparazione;

b)

dichiarare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi della lettera a), punto 1), o alle specifiche di certificazione scelte ai sensi della lettera a), punto 2), registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità e registrare che non è stata identificata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli usi per i quali è richiesta la certificazione;

c)

presentare all’Agenzia gli elementi giustificativi della conformità per la riparazione e la dichiarazione di conformità.

21L.A.208   Requisiti per l’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

Ai fini del rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato, il richiedente deve:

a)

dimostrare che il progetto di riparazione e gli aspetti interessati dallo stesso sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti e comunicati al richiedente dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.201;

b)

dimostrare la conformità ai sensi del punto 21L.A.206;

c)

nel caso in cui il richiedente abbia specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità del punto 21L.A.205, lettera b), punto 5), dimostrare che il titolare del certificato di omologazione:

1)

non ha alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.A.205; e

2)

ha accettato di collaborare con il richiedente per garantire l’adempimento di ogni obbligo per il mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto riparato, in conformità dei punti 21L.A.28 e 21L.A.88;

d)

dimostrare che, sulla base dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto con il progetto di riparazione nella configurazione modificata finale, condotta dall’Agenzia conformemente al punto 21L.A.206, lettera e), punto 3), non permangono questioni irrisolte.

21L.A.209   Approvazione di un progetto di riparazione in virtù di un privilegio

a)

L’impresa di progettazione approvata può rilasciare, al posto dell’Agenzia, l’approvazione di un progetto di riparazione che ha progettato senza dover presentare una domanda ai sensi del punto 21L.A.205, nei limiti dei suoi privilegi di cui al punto 21.A.263, lettera c), punti 2) e 5), dell’allegato I (parte 21), come stabilito nei termini di approvazione.

b)

Nel rilasciare l’approvazione di una riparazione ai sensi della lettera a), l’impresa di progettazione deve:

1)

assicurarsi che siano disponibili tutti i dati e gli elementi giustificativi;

2)

assicurarsi che la conformità della modifica alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili ai sensi del punto 21L.A.207, lettera a), o del punto 21L.A.208, lettera a), sia stata dichiarata e dimostrata conformemente al punto 21L.A.206;

3)

confermare di non aver riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della riparazione che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta la certificazione;

4)

limitare l’approvazione di una riparazione di un prodotto omologato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la riparazione in questione.

21L.A.210   Obblighi del titolare dell’approvazione di un progetto di riparazione

I titolari dell’approvazione di un progetto di riparazione devono:

a)

se non sono titolari del certificato di omologazione o del certificato di omologazione supplementare, e se i dati di certificazione sono stati forniti in conformità del punto 21L.A.205, lettera b), punto 5), stabilire un accordo con il titolare in questione;

b)

fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per installare o incorporare il progetto di riparazione;

c)

sostenere qualsiasi impresa di produzione che fabbrichi parti per il progetto di riparazione e garantire che tali parti siano fabbricate utilizzando dati di produzione basati sui dati di progettazione forniti dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione;

d)

assicurarsi che il progetto di riparazione includa tutte le istruzioni e le limitazioni necessarie, se l’approvazione del progetto di riparazione è soggetta a limitazioni. Dette istruzioni e limitazioni devono essere comunicate dal titolare dell’approvazione del progetto di riparazione all’operatore, secondo una procedura concordata con l’Agenzia;

e)

assumersi gli obblighi propri del titolare dell’approvazione del progetto di riparazione di cui al capitolo A del presente allegato.

21L.A.211   Danni non riparati

Per un danno a un prodotto, il cui progetto è stato approvato in conformità della sezione B, può non essere necessario un progetto di riparazione qualora ciò sia giustificato da una valutazione delle conseguenze sull’aeronavigabilità. Tale valutazione deve essere effettuata dall’Agenzia o da un’impresa di progettazione debitamente approvata in conformità dell’allegato I (parte 21), sezione A, capitolo J, secondo una procedura accettata dall’Agenzia. Se dalla valutazione risulta che il danno non riparato richiede limitazioni, queste devono essere trattate in conformità del punto 21L.A.210, lettera d).

CAPITOLO N —   PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.221   Finalità

Il presente capitolo stabilisce:

a)

la procedura per dichiarare la conformità dei progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato;

b)

i diritti e gli obblighi del dichiarante che presenta una dichiarazione di conformità della modifica di cui alla lettera a);

c)

disposizioni relative alle riparazioni standard che non richiedono una dichiarazione di conformità del progetto.

21L.A.222   Riparazioni standard

a)

Le riparazioni standard sono progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata ai sensi del capitolo C del presente allegato e che:

1)

seguono i dati di progettazione inclusi nelle specifiche di certificazione pubblicate dall’Agenzia, contenenti metodologie, tecniche e prassi per effettuare e identificare le riparazioni standard, comprese le istruzioni pertinenti per il mantenimento dell’aeronavigabilità; e

2)

non sono in conflitto con i dati di progettazione coperti dalla dichiarazione di conformità del progetto dell’aeromobile presentata conformemente al capitolo C del presente allegato.

b)

I punti da 21L.A.223 a 21L.A.229 non si applicano alle riparazioni standard.

21L.A.223   Classificazione dei progetti di riparazione di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

a)

I progetti di riparazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione presentata in conformità del capitolo C del presente allegato devono essere classificati come di minore o di maggiore entità, utilizzando i criteri stabiliti al punto 21L.A.203, lettere b) e c).

b)

La conformità del progetto di un progetto di riparazione di minore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.225.

c)

La conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità deve essere dichiarata conformemente al punto 21L.A.226.

21L.A.224   Ammissibilità

a)

Il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato può dichiarare la conformità di un progetto di riparazione di minore entità di tale aeromobile nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo. Tale dichiarazione di conformità può inoltre essere presentata, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo, da un’impresa di progettazione approvata conformemente al punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21).

b)

Solo il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato può dichiarare, nel rispetto delle condizioni fissate nel presente capitolo, la conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato.

c)

In deroga alla lettera b), se il dichiarante che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile conformemente al capitolo C del presente allegato non è più attivo o non risponde alle richieste relative ai progetti di riparazione, la conformità del progetto dell’aeromobile modificato può essere dichiarata conformemente al capitolo C del presente allegato anche da un’impresa di progettazione approvata ai sensi del punto 21.A.263, lettera c), punto 2), dell’allegato I (parte 21) nei limiti dei suoi termini di approvazione, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 in relazione a tale aeromobile modificato.

21L.A.225   Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di minore entità

a)

Prima di incorporare o integrare un progetto di riparazione di minore entità in un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché incorpori o integri tale progetto di riparazione, il dichiarante o l’impresa che ha progettato la riparazione di minore entità deve dichiarare che tale progetto di riparazione è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità ai sensi del punto 21L.A.43.

b)

La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

c)

Il dichiarante o l’impresa che ha progettato la modifica di minore entità deve tenere un registro dei progetti di riparazione di minore entità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto e mettere a disposizione dell’Agenzia, su richiesta, ogni dichiarazione presentata ai sensi della lettera a).

21L.A.226   Dichiarazione di conformità del progetto per i progetti di riparazione di maggiore entità

a)

Prima di incorporare o integrare un progetto di riparazione di maggiore entità in un aeromobile di cui è stata dichiarata la conformità ai sensi del capitolo C del presente allegato, o prima di accordarsi con un’impresa di produzione affinché incorpori o integri tale progetto di riparazione, il dichiarante deve dichiarare che il progetto di riparazione di maggiore entità è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità ai sensi del punto 21L.A.43.

b)

La dichiarazione di conformità del progetto deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia.

c)

La dichiarazione deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:

1)

il nome della persona che presenta la dichiarazione e il suo indirizzo/sede di attività;

2)

il numero di riferimento della dichiarazione dell’aeromobile a cui si riferisce il progetto di riparazione di maggiore entità;

3)

un riferimento unico per identificare il progetto di riparazione di maggiore entità;

4)

l’indicazione delle specifiche tecniche dettagliate e dei requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali è stata dichiarata la conformità dell’aeromobile conformemente al punto 21L.A.43;

5)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che il progetto di riparazione di maggiore entità è conforme alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili di cui al punto 4), secondo il piano di dimostrazione della conformità di cui alla lettera d), punto 3);

6)

una dichiarazione firmata, rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità della persona che la presenta, in cui si attesta che non sono state identificate particolarità o caratteristiche che possano pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

7)

una descrizione del danno e del progetto di riparazione che identifichi la configurazione del progetto di tipo in base al quale è effettuata la riparazione;

8)

l’identificazione di tutti gli aspetti del progetto di tipo e dei manuali già approvati, modificati o interessati dal progetto di riparazione.

d)

Il dichiarante che progetta una riparazione di maggiore entità deve presentare all’Agenzia la dichiarazione di cui alla lettera c). Insieme a detta dichiarazione, il dichiarante deve fornire all’Agenzia:

1)

una descrizione della riparazione di maggiore entità;

2)

i dati di base della riparazione di maggiore entità, comprese le caratteristiche di funzionamento, le caratteristiche progettuali e le eventuali limitazioni;

3)

un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, che è stato seguito durante la dimostrazione stessa;

4)

gli elementi giustificativi della conformità registrati nell’ambito dei dati ottenuti dalle attività relative alla conformità che sono state condotte secondo il piano di dimostrazione della conformità;

5)

le modalità tramite cui è stata dimostrata la conformità alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili rispetto ai quali il dichiarante ha dichiarato la conformità di tale aeromobile ai sensi del punto 21L.A.43;

6)

quando la conformità è dimostrata mediante l’esecuzione di prove, gli elementi giustificativi della conformità registrati degli articoli e delle attrezzature di prova, che dimostrino:

i)

per l’esemplare di prova:

A)

che i materiali e i processi erano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto;

B)

che le parti costituenti dei prodotti erano adeguatamente conformi ai disegni del progetto; e

C)

che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio erano adeguatamente conformi a quelli specificati nel progetto;

ii)

che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per le prove erano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

7)

le relazioni, i risultati di ispezioni o prove che il dichiarante ha ritenuto necessari per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

e)

La dichiarazione di una riparazione di maggiore entità di una dichiarazione di conformità del progetto deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto cui si riferisce la modifica in questione.

21L.A.227   Attività relative alla conformità per la dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità

Prima di presentare una dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.226, il dichiarante deve, per quello specifico progetto:

a)

definire un piano di dimostrazione della conformità, che descriva in dettaglio le modalità atte a dimostrare la conformità, da seguire durante la dimostrazione stessa. Tale documento deve essere aggiornato secondo necessità;

b)

registrare gli elementi giustificativi della conformità nei documenti di conformità secondo il piano di dimostrazione della conformità;

c)

eseguire prove e ispezioni secondo necessità, in base al piano di dimostrazione della conformità;

d)

garantire e registrare la conformità degli articoli e delle attrezzature di prova e garantire che l’esemplare di prova sia conforme alle specifiche, ai disegni, ai processi di fabbricazione, ai mezzi di costruzione e di montaggio del progetto;

e)

garantire che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura da utilizzare per le prove siano idonee allo scopo e correttamente calibrate;

f)

consentire all’Agenzia di condurre qualsiasi ispezione o prova degli aeromobili nella configurazione finale o adeguatamente matura di progettazione e produzione, o di partecipare a tali ispezioni o prove, che sono necessarie per determinare che il prodotto con il progetto di modifica non presenta alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile per l’uso previsto;

g)

effettuare prove in volo, secondo le condizioni di volo specificate a tal fine dall’Agenzia, in base a quanto necessario per determinare la conformità dell’aeromobile alle specifiche tecniche dettagliate applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili.

21L.A.228   Obblighi del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione

Il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto deve:

a)

per i progetti di riparazione di minore entità, tenere un registro di tali dichiarazioni e metterle, su richiesta, a disposizione dell’Agenzia;

b)

fornire all’impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per installare o incorporare il progetto di riparazione;

c)

sostenere qualsiasi impresa di produzione che fabbrichi parti per il progetto di riparazione e garantire che tali parti siano fabbricate utilizzando dati di produzione basati sui dati di progettazione forniti dal dichiarante;

d)

se il progetto di riparazione è dichiarato soggetto a limitazioni, trasmettere tali limitazioni all’operatore utilizzando una procedura documentata che, su richiesta, è messa a disposizione dell’Agenzia;

e)

assumersi gli obblighi propri del dichiarante della conformità del progetto di un progetto di riparazione di cui al capitolo A del presente allegato.

21L.A.229   Danni non riparati

Il dichiarante della conformità del progetto di un aeromobile ai sensi del capitolo C del presente allegato o un’impresa di progettazione approvata, dotata dei privilegi concessi in conformità del punto 21.A.263, lettera c), punto 3), dell’allegato I (parte 21) e titolare di un’approvazione di portata adeguata, deve effettuare una valutazione delle conseguenze sull’aeronavigabilità e sulla compatibilità ambientale di qualsiasi danno a tale aeromobile che non sia stato riparato e che non sia coperto dai dati precedentemente dichiarati. Tutte le limitazioni del caso devono essere trattate conformemente al punto 21L.A.228, lettera d).

CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

(Riservato)

CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

21L.A.241   Permesso di volo e condizioni di volo

a)

Le procedure per presentare domanda di rilascio dei permessi di volo e delle relative condizioni di volo per gli aeromobili che rientrano nell’ambito di applicazione del presente allegato sono quelle stabilite nella sezione A, capitolo P, dell’allegato I (parte 21) e quelle stabilite al punto 21L.A.241, lettere b) e c).

b)

Nella domanda di un permesso di volo ai sensi del punto 21.A.707 dell’allegato I (parte 21), il richiedente deve provvedere affinché l’autorità competente effettui un’ispezione di conformità dell’aeromobile quando la domanda di permesso di volo si riferisce:

1)

alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.25 per un aeromobile che è omologato o è destinato a essere omologato;

2)

alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.44 per un aeromobile di cui si dichiara o si intende dichiarare la conformità del progetto.

c)

Nella domanda relativa alle condizioni di volo di cui al punto 21.A.709 dell’allegato I (parte 21), il richiedente deve provvedere affinché l’Agenzia:

1)

ispezioni e valuti fisicamente l’aeromobile, se le condizioni di volo sono connesse alla dimostrazione di conformità a sostegno di una dichiarazione di conformità del progetto di cui al punto 21L.A.44 e se richiesto dall’Agenzia durante le attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.B.121, lettera b), e al punto 21L.B.203, lettera c); oppure

2)

ispezioni e valuti fisicamente l’aeromobile ed effettui una revisione critica del progetto se le condizioni di volo sono correlate alla dimostrazione di conformità associata alla certificazione del progetto di cui al punto 21L.A.25 e, se richiesto dall’Agenzia, ai punti 21L.B.83, 21L.B.102 e 21L.B.203.

CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

21L.A.251   Finalità

Il presente capitolo stabilisce i requisiti per l’identificazione di prodotti e parti progettati e fabbricati a norma del presente allegato.

21L.A.252   Progettazione dei contrassegni

a)

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di una modifica di un certificato di omologazione o dell’approvazione di un progetto di riparazione, o il dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto è tenuto a specificare nei dati di progettazione il contrassegno dei prodotti e delle parti progettati conformemente al presente allegato.

b)

Le specifiche del contrassegno devono comprendere le seguenti informazioni:

1)

per i prodotti:

i)

il nome dell’impresa di produzione;

ii)

la designazione del prodotto;

iii)

il numero di serie del prodotto;

iv)

qualsiasi altra informazione atta a identificare il prodotto;

2)

per le parti:

i)

un nome, un marchio o un simbolo che identifichi l’impresa di produzione;

ii)

il numero della parte;

iii)

il numero di serie, nei casi in cui una parte da montare su un prodotto è stata identificata come parte critica.

c)

La specifica delle parti in conformità della lettera b), punto 2).ii), deve includere la lettera «(R)» alla fine del numero di parte quando:

1)

la parte proviene da un progetto soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi del capitolo C del presente allegato;

2)

la parte deve essere ammessa in servizio tramite modulo AESA 1 conformemente al punto 21L.A.193, lettera a); e

3)

la parte è stata fabbricata conformemente al capitolo R del presente allegato.

21L.A.253   Identificazione di prodotti

a)

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) o del capitolo G o R del presente allegato, per i quali è stato dichiarato o approvato il progetto conformemente al presente allegato, è tenuta a identificare tali prodotti come specificato in conformità del punto 21L.A.252 per mezzo di una marcatura a prova di fuoco su di una targa a prova di fuoco.

b)

La targa deve essere posizionata e fissata in maniera da essere in una posizione leggibile e accessibile e non potere essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente e, in caso di eliche, pale d’elica e mozzi d’elica, posizionata su una superficie non critica dell’elemento.

c)

Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione deve essere fissata all’involucro dell’aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall’operatore quando il pallone è gonfio. La navicella, la struttura di carico e tutti i gruppi di riscaldamento devono inoltre essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome dell’impresa di produzione, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.

21L.A.254   Trattamento dei dati identificativi

a)

Nel rispetto di metodologie, tecniche e prassi definite dall’Agenzia, qualsiasi persona fisica o giuridica addetta alla manutenzione conformemente al regolamento (UE) n. 1321/2014 è autorizzata a:

1)

rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21L.A.253; oppure

2)

rimuovere o installare una targa di identificazione di cui al punto 21L.A.253, se l’operazione si rende necessaria durante gli interventi di manutenzione.

b)

Salvo che per le finalità indicate al punto 21L.A.254, lettera a), è vietato rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21L.A.253, lettera a).

c)

Salvo che per le finalità indicate al punto 21L.A.254, lettera a), è vietato rimuovere o installare targhe di identificazione di cui al punto 21L.A.253, lettera a).

d)

È vietato installare una targa di identificazione rimossa ai sensi della lettera a), punto 2), su aeromobili, motori, eliche, pale d’elica o mozzi d’elica diversi da quelli dai quali è stata rimossa.

21L.A.255   Identificazione di parti

Qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica parti a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) o del capitolo G o R del presente allegato per un prodotto del quale è stato dichiarato o approvato il progetto conformemente al presente allegato è tenuta a contrassegnare indelebilmente e in modo leggibile dette parti come specificato conformemente al punto 21L.A.252.

CAPITOLO R —   DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATO DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, O RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.A.271   Finalità

Il presente capitolo stabilisce le procedure per il rilascio delle dichiarazioni di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) e dei certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di motori ed eliche, o loro parti, che sono stati fabbricati conformemente ai dati di progettazione di una dichiarazione di conformità del progetto, nonché i diritti e gli obblighi del dichiarante.

21L.A.272   Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica che abbia accesso ai dati di progettazione applicabili e sia in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.275 può rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) dell’aeromobile o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di un motore o di un’elica, o di una loro parte, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente capitolo.

21L.A.273   Sistema di controllo della produzione

La persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) con i dati di progettazione applicabili dichiarati di un aeromobile, un motore o un’elica, o una loro parte, che ha fabbricato, deve istituire, attuare e mantenere un sistema di controllo della produzione che:

a)

includa processi e procedure atti a garantire che l’aeromobile, il motore o l’elica, e qualsiasi loro parte, siano conformi ai dati di progettazione applicabili dichiarati;

b)

garantisca che ogni dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) sia firmato solo da persone autorizzate;

c)

se è necessario effettuare prove in volo nell’ambito della produzione, preveda processi che assicurano che qualsiasi prova in volo sia condotta in modo sicuro;

d)

garantisca che la persona fisica o giuridica riceva tutti i dati di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale necessari per determinare la conformità;

e)

disponga di procedure atte a garantire che i dati di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale siano correttamente integrati nei suoi dati di produzione, tenuti aggiornati e a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti;

f)

includa un sistema di ispezione atto a garantire che qualsiasi aeromobile, motore o elica, e qualsiasi loro parte, che è fabbricato/a dalla persona fisica o giuridica o dai suoi partner, oppure fornito/a da terzi o a questi subappaltato/a, sia conforme ai dati di progettazione applicabili dichiarati e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

g)

disponga di un sistema di archiviazione che registri i requisiti imposti ad altre imprese, come fornitori e subappaltatori. I dati archiviati devono essere messi a disposizione dell’autorità competente ai fini del mantenimento dell’aeronavigabilità;

h)

garantisca che la manutenzione degli aeromobili di nuova costruzione sia condotta in conformità delle istruzioni di manutenzione applicabili e che gli aeromobili siano mantenuti in condizioni di aeronavigabilità e, se del caso, che sia rilasciato un certificato di riammissione in servizio per qualsiasi manutenzione che sia stata completata;

i)

includa un sistema interno di segnalazione delle non conformità, nell’interesse della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità registrate ai sensi del punto 21L.A.3, al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze, distinguendo le non conformità da segnalare. Il sistema deve prevedere anche l’esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione di tali informazioni.

21L.A.274   Rilascio di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o di un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

a)

Nel rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), la persona fisica o giuridica deve includere tutti gli elementi seguenti:

1)

una dichiarazione attestante che l’aeromobile, il motore o l’elica, o qualsiasi loro parte, è conforme ai dati di progettazione applicabili dichiarati ed è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2)

per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l’aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo;

3)

per ciascun motore di aeromobile o elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l’elica a passo variabile sono stati sottoposti a un test funzionale finale;

4)

se applicabile, una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili che sono in vigore alla data di produzione del motore.

b)

La persona fisica o giuridica deve rilasciare una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1):

1)

al momento del trasferimento di proprietà iniziale dell’aeromobile, del motore o dell’elica, o di loro parti; oppure

2)

per gli aeromobili, al momento della domanda di rilascio del certificato ristretto di aeronavigabilità dell’aeromobile.

21L.A.275   Obblighi della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1)

La persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) deve:

a)

informare l’autorità competente dell’intenzione di fabbricare un aeromobile, un motore o un’elica, o una loro parte, conformemente ai dati di progettazione di una dichiarazione di conformità del progetto e del fatto che rilascerà dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) in conformità del presente capitolo;

b)

assicurarsi che i dettagli di qualsiasi lavoro completato siano registrati;

c)

conservare nel luogo di produzione i dati tecnici e i disegni necessari a determinare la conformità dell’aeromobile, del motore o dell’elica, o di una loro parte, ai dati di progettazione applicabili dichiarati;

d)

fornire assistenza per il mantenimento dell’aeronavigabilità al dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto per qualsiasi aeromobile, motore o elica, o loro parte, che è stato fabbricato;

e)

per gli aeromobili nuovi che ha prodotto, garantire che l’aeromobile sia mantenuto in condizioni di aeronavigabilità e che la manutenzione, comprese le riparazioni necessarie conformemente ai dati di progettazione applicabili, sia eseguita prima del rilascio della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B), a meno che il regolamento (UE) n. 1321/2014 non imponga che la manutenzione sia effettuata secondo tali norme;

f)

nel rilasciare un certificato di riammissione in servizio, controllare, prima del rilascio del certificato, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

g)

assumersi gli obblighi propri della persona fisica o giuridica che rilascia una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1), di cui nel capitolo A del presente allegato;

h)

informare l’autorità competente della cessazione delle attività ai sensi del presente capitolo.

SEZIONE B

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A —   DISPOSIZIONI GENERALI

(riservato)

CAPITOLO B —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE

21L.B.41   Specifiche di certificazione

L’Agenzia, a norma dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all’aeronavigabilità e alla compatibilità ambientale, che le autorità competenti, le imprese e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti e parti ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV e V di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, e all’allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere rilasciati, modificati o integrati i certificati.

21L.B.42   Indagine iniziale

a)

Al ricevimento di una domanda di certificato di omologazione ai sensi del presente allegato, l’Agenzia deve verificare se il prodotto rientra nelle finalità di cui al punto 21L.A.21 e se il richiedente può richiedere un certificato di omologazione per il prodotto in conformità del punto 21L.A.22.

b)

Qualora le condizioni di cui alla lettera a) non siano soddisfatte, l’Agenzia respingerà la domanda.

21L.B.43   Premesse di omologazione per un certificato di omologazione

a)

L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione e comunicarle al richiedente. Le premesse di omologazione comprendono:

1)

specifiche di certificazione dell’aeronavigabilità, definite dall’Agenzia sulla base di quelle applicabili al prodotto alla data di richiesta del certificato in questione, a meno che:

i)

il richiedente non scelga di rispettare le specifiche di certificazione diventate applicabili dopo la data della domanda; se il richiedente sceglie di rispettare una specifica di certificazione diventata applicabile dopo la data della domanda, l’Agenzia deve comprendere nelle premesse di omologazione ogni altra specifica di certificazione direttamente collegata; oppure

ii)

l’Agenzia non accetti un’alternativa a una specifica di certificazione definita che non può essere rispettata, per la quale siano stati individuati fattori compensativi che garantiscono un livello di sicurezza equivalente; oppure

iii)

l’Agenzia non accetti o non prescriva altre modalità atte a dimostrare la conformità ai requisiti essenziali dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139;

2)

tutte le condizioni speciali prescritte dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.44, lettera a).

b)

L’Agenzia può modificare le premesse di omologazione in qualsiasi momento prima del rilascio del certificato di omologazione qualora abbia stabilito che l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e le premesse di omologazione che sono state definite e comunicate al richiedente non affrontino tali condizioni di non sicurezza.

21L.B.44   Condizioni speciali

a)

L’Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ossia le «condizioni speciali», applicabili ad un prodotto, se le relative specifiche di certificazione non contengono parametri di sicurezza adeguati o appropriati per il prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:

1)

il prodotto presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili;

2)

l’uso previsto del prodotto è inabituale; oppure

3)

l’esperienza maturata con prodotti simili in uso o con prodotti che presentano caratteristiche progettuali analoghe o che comportano rischi di recente individuazione ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza.

b)

Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l’Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello delle specifiche di certificazione applicabili.

21L.B.45   Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione

L’Agenzia deve definire e comunicare al richiedente che presenta una domanda per il rilascio di un certificato di omologazione per un aeromobile o per un motore i requisiti ambientali applicabili in conformità del punto 21.B.85 dell’allegato I (parte 21).

21L.B.46   Indagini

Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione ai sensi del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

a)

effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione definite ai sensi del punto 21L.B.43 e ai requisiti di protezione ambientale applicabili definiti ai sensi del punto 21L.B.45; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

b)

una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

c)

dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità ai sensi del punto 21L.A.25, lettera f), ispezionare e valutare fisicamente il primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale, tenendo conto della revisione critica del progetto effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; l’Agenzia deve verificare la conformità del prodotto tenendo conto della probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili e delle potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto;

d)

se, durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto del prodotto contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle descritte alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di eventuali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti alle stesse.

21L.B.47   Rilascio di un certificato di omologazione

a)

L’Agenzia è tenuta a rilasciare senza indugio il certificato di omologazione di un aeromobile, un motore o un’elica a condizione che:

1)

il richiedente si sia conformato al punto 21L.A.27;

2)

l’Agenzia non abbia rilevato, tramite l’indagine condotta conformemente al punto 21L.B.46, alcuna non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

3)

non sussistano questioni irrisolte risultanti dall’indagine effettuata a norma del punto 21L.B.46, lettera c), su tale prodotto nella configurazione finale;

4)

non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

Il certificato di omologazione deve comprendere:

1)

il progetto di tipo;

2)

le limitazioni operative;

3)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità;

4)

la scheda tecnica di omologazione per l’aeronavigabilità e, se applicabile, le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni del motore;

5)

le premesse di omologazione applicabili e i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l’Agenzia registra la conformità;

6)

se applicabile, la scheda tecnica di omologazione acustica; e

7)

qualsiasi altra condizione o limitazione prescritta per il prodotto nelle premesse di omologazione applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili.

21L.B.48   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto 21L.B.23.

21L.B.49   Trasferimento di un certificato di omologazione

a)

Quando riceve una domanda per verificare se un certificato di omologazione può essere trasferito dal suo titolare conformemente al punto 21L.A.29 o quando esamina una richiesta di adozione di un certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.29, l’Agenzia deve verificare, conformemente ai punti 21L.B.42 e 21L.B.46, se il cessionario è idoneo a essere titolare di un certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.22 ed è in grado di assumere gli obblighi propri di un titolare di certificato di omologazione conformemente al punto 21L.A.28.

b)

Quando conclude che il cessionario soddisfa le condizioni di cui alla lettera a), l’Agenzia informa il titolare del certificato di omologazione o la persona fisica o giuridica che chiede di adottare un certificato di omologazione che il trasferimento del certificato di omologazione a tale persona fisica o giuridica è accettato.

CAPITOLO C —   DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.61   Specifiche tecniche dettagliate e requisiti di protezione ambientale applicabili per le dichiarazioni di conformità del progetto dei prodotti

a)

L’Agenzia, conformemente all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve stabilire e rendere disponibili le specifiche tecniche dettagliate che le persone fisiche e giuridiche possono utilizzare per dimostrare la conformità ai pertinenti requisiti essenziali di cui all’allegato II di tale regolamento al momento di dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile conformemente alla sezione A, capitolo C, del presente allegato.

b)

Le specifiche tecniche dettagliate di cui alla lettera a) devono fornire norme di progettazione che riflettano lo stato dell’arte e le migliori pratiche di progettazione e si basino sulla migliore esperienza disponibile e sul progresso scientifico e tecnico, nonché sui migliori dati e analisi disponibili in materia di progettazione di aeromobili, per gli aeromobili che rientrano nelle finalità di cui al punto 21L.A.41. Tali specifiche tecniche dettagliate possono includere i seguenti elementi o farvi riferimento:

1)

le specifiche di certificazione stabilite dall’Agenzia conformemente al punto 21.B.70 dell’allegato I (parte 21) per l’aeronavigabilità del progetto dell’aeromobile;

2)

le condizioni speciali prescritte dall’Agenzia conformemente al punto 21.B.75 dell’allegato I (parte 21) o al punto 21L.B.44 per gli altri aeromobili e che sono di natura generale;

3)

le norme tecniche dettagliate sviluppate dagli organismi di normazione e da altri organismi del settore.

c)

Al fine di garantire la compatibilità ambientale del progetto, l’Agenzia deve definire e rendere disponibili i requisiti di protezione ambientale da utilizzare come base per la dichiarazione di conformità del progetto, che comprendono:

1)

requisiti di protezione ambientale per le pertinenti categorie di prodotti contenuti nell’annesso 16 della convenzione sull’aviazione civile internazionale, volumi da I a III, a livello degli emendamenti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139; a tal fine, i riferimenti:

i)

alla data di presentazione della domanda di certificato di omologazione contenuti in tali volumi si intendono riferiti alla data in cui il dichiarante presenta la dichiarazione di conformità del progetto;

ii)

ai requisiti di certificazione contenuti in tali volumi si intendono come requisiti per la dichiarazione di conformità del progetto.

2)

[riservato]

21L.B.62   Indagine di sorveglianza iniziale

a)

Al ricevimento di una dichiarazione di conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che l’aeromobile rientri nelle finalità di cui alla sezione A, capitolo C, del presente allegato e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni di cui al punto 21L.A.43. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto per quella configurazione di aeromobile.

b)

L’Agenzia deve eseguire un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale aeromobile nella configurazione finale, tenendo conto dell’analisi della sicurezza effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), punto 2). Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione condotte conformemente alla prima frase, elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21.

21L.B.63   Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto

L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di conformità del progetto di un aeromobile a condizione che:

a)

il dichiarante abbia dichiarato la conformità ai sensi del punto 21L.A.43, lettera a);

b)

il dichiarante abbia fornito all’Agenzia i documenti richiesti conformemente al punto 21L.A.43, lettera c);

c)

il dichiarante si sia impegnato ad assumersi gli obblighi di cui al punto 21L.A.47;

d)

non permangano questioni irrisolte sulla base dell’ispezione fisica e della relativa valutazione del primo articolo dell’aeromobile nella configurazione finale effettuate conformemente al punto 21L.B.62, lettera b).

21L.B.64   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili per i quali è stata dichiarata la conformità del progetto

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle specifiche tecniche dettagliate applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.

CAPITOLO D —   MODIFICHE DEI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21L.B.81   Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

a)

L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione per le modifiche di maggiore entità di un certificato di omologazione e comunicarle al richiedente.

b)

Per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e per gli aspetti interessati dalla modifica, le premesse di omologazione devono essere costituite dalle specifiche di certificazione cui fa riferimento il certificato di omologazione, a meno che:

1)

l’Agenzia non ritenga che le specifiche di certificazione cui fa riferimento il certificato di omologazione non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, pertanto la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e alle relative modifiche, prescritte dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.44, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica;

2)

il richiedente non scelga di rispettare una specifica di certificazione definita in una modifica che è applicabile alla data della domanda di modifica.

c)

L’Agenzia deve definire i requisiti di protezione ambientale applicabili alla modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione conformemente al punto 21.B.85 dell’allegato I (parte 21) e comunicarli al richiedente.

21L.B.82   Indagine relativa a una modifica di minore entità di un certificato di omologazione e rilascio dell’approvazione

a)

Al ricevimento di una domanda di approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione a norma del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale modifica laddove:

1)

il richiedente abbia fornito i dati e gli elementi giustificativi, e abbia dimostrato e dichiarato la conformità della modifica alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte in conformità del punto 21L.A.67;

2)

l’Agenzia, attraverso le sue verifiche della dimostrazione di conformità, tenendo conto delle caratteristiche progettuali, della complessità e della criticità complessiva del progetto o della tecnologia, nonché delle precedenti esperienze di attività di progettazione con il richiedente, non abbia riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili, o alle specifiche di certificazione scelte;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

L’approvazione di una modifica di minore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21L.B.83   Indagine relativa a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

Al ricevimento di una domanda di modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

a)

condurre un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.81; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

b)

una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità e approvare anche eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

c)

determinare la probabilità di una non conformità non rilevata della modifica di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, tenendo conto della revisione critica del progetto se effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a), punto 3; l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione;

d)

se, durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto di modifica di maggiore entità contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle di cui alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti a indagine.

21L.B.84   Rilascio dell’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione

a)

L’Agenzia è tenuta ad approvare la modifica di maggiore entità laddove:

1)

il richiedente abbia dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.81;

2)

il richiedente abbia dimostrato e dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.66, lettera f);

3)

l’Agenzia, attraverso la sua verifica della dimostrazione di conformità, non abbia riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

L’approvazione di una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica in questione.

21L.B.85   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti modificati per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un prodotto per il quale è stata approvata una modifica del certificato di omologazione, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.

CAPITOLO E —   CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARI

21L.B.101   Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione supplementare

a)

L’Agenzia deve stabilire le premesse di omologazione per un certificato di omologazione supplementare e comunicarle al richiedente.

b)

Per le modifiche di maggiore entità di un certificato di omologazione in forma di certificato di omologazione supplementare, le premesse di omologazione per gli aspetti interessati dalla modifica devono essere quelle cui fa riferimento il certificato di omologazione, a meno che:

1)

l’Agenzia non ritenga che le specifiche di certificazione cui fa riferimento il certificato di omologazione non offrano parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, pertanto la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa devono conformarsi anche a tutte le condizioni speciali, e alle relative modifiche, prescritte dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.44, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalle specifiche di certificazione applicabili alla data della domanda di modifica;

2)

il richiedente non scelga di rispettare una specifica di certificazione definita in una modifica che è applicabile alla data della domanda di modifica.

c)

L’Agenzia deve definire i requisiti di protezione ambientale applicabili a una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione conformemente al punto 21.A.85 dell’allegato I (parte 21) e comunicarli al richiedente.

21L.B.102   Indagini

Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione supplementare ai sensi del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

a)

effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.101; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

b)

una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

c)

determinare la probabilità di una non conformità non rilevata della modifica di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione modificata finale al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, tenendo conto della revisione critica del progetto se effettuata conformemente al punto 21L.B.242, lettera a); l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione;

d)

se durante la determinazione delle premesse di omologazione, la definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili o l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che la modifica di maggiore entità del progetto contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, l’Agenzia è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle di cui alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti ad indagine.

21L.B.103   Rilascio di un certificato di omologazione supplementare

a)

Al ricevimento di una domanda di rilascio di un certificato di omologazione supplementare a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a rilasciarlo laddove:

1)

il richiedente abbia dimostrato che la modifica e gli aspetti interessati dalla stessa sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.101;

2)

il richiedente abbia dimostrato e dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.85, lettera f);

3)

il titolare dei dati del certificato di omologazione, se il richiedente ha specificato conformemente al punto 21L.A.84, lettera b), punto 2), che i dati di certificazione sono stati forniti sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione:

i)

non abbia alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.B.103, lettera a), punto 2); e

ii)

abbia accettato di collaborare con il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione per adempiere tutti gli obblighi relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto con il progetto di riparazione attraverso la conformità al punto 21L.A.88;

4)

l’Agenzia, attraverso la sua verifica della dimostrazione di conformità, non abbia riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza o la compatibilità ambientale del prodotto modificato per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

Un certificato di omologazione supplementare deve essere limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce la modifica di maggiore entità in questione.

21L.B.104   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un prodotto per il quale è stato rilasciato un certificato di omologazione supplementare, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni del punto 21L.B.23.

CAPITOLO F —   MODIFICHE DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.121   Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

a)

Al ricevimento di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che la modifica rientri nelle finalità di cui al punto 21L.A.101 e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.107. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto.

b)

L’Agenzia deve valutare, in base al rischio di una non conformità che possa compromettere la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale di un progetto, se siano necessarie un’ispezione fisica e la relativa valutazione del prodotto modificato e, in caso affermativo, deve informare il dichiarante di conseguenza. Tale valutazione del rischio deve prendere in considerazione:

1)

la complessità della modifica di maggiore entità e l’effetto complessivo sulle strutture, sulle caratteristiche di volo e sui sistemi dell’aeromobile;

2)

le precedenti esperienze di ispezioni fisiche di aeromobili e di modifiche di maggiore entità che sono state progettate dal dichiarante;

3)

la risposta del dichiarante a eventuali precedenti rilievi di non conformità per l’aeromobile specifico o per aeromobili simili progettati dal dichiarante e anch’essi oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto.

c)

Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione, se condotte conformemente al punto 21L.B.121, lettera b), elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21.

21L.B.122   Registrazione di una dichiarazione di conformità del progetto per una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile

a)

L’Agenzia è tenuta a registrare la dichiarazione di conformità del progetto di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, a condizione che:

1)

il dichiarante abbia dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.107, lettera a);

2)

il dichiarante abbia fornito all’Agenzia i documenti richiesti conformemente al punto 21L.A.107, lettera d);

3)

il dichiarante si sia impegnato ad adempiere gli obblighi di cui al punto 21L.A.47 anche per quanto riguarda il progetto dell’aeromobile modificato;

4)

non permangano questioni irrisolte sulla base dell’ispezione fisica, se condotta conformemente al punto 21L.B.121, lettera b).

b)

L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di una modifica di maggiore entità del progetto di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto solo se questa è limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto registrata cui si riferisce la modifica in questione.

21L.B.123   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un aeromobile modificato per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità alle specifiche tecniche dettagliate applicabili o ai requisiti di protezione ambientale applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve agire conformemente al punto 21L.B.64.

CAPITOLO G–   IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

(riservato)

CAPITOLO H —   CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

(riservato)

CAPITOLO I —   CERTIFICATI ACUSTICI

(riservato)

CAPITOLO J —   IMPRESE DI PROGETTAZIONE DICHIARATE

21L.B.181   Indagine di sorveglianza iniziale

a)

Al ricevimento di una dichiarazione da un’impresa che dichiara la propria idoneità alla progettazione, l’Agenzia deve verificare che:

1)

il dichiarante possa dichiarare la sua idoneità alla progettazione conformemente al punto 21L.A.172;

2)

la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.173, lettera c); e

3)

la dichiarazione non contenga informazioni che indicano una non conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo J, del presente allegato.

b)

L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale relativo all’impresa di progettazione dichiarata.

21L.B.182   Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla progettazione

L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di idoneità alla progettazione in una base di dati adeguata, includendo l’ambito di attività dichiarato, a condizione che:

a)

il dichiarante abbia dichiarato la sua idoneità conformemente al punto 21L.A.173;

b)

il dichiarante si sia impegnato ad adempiere agli obblighi di cui al punto 21L.A.177;

c)

non permangano questioni irrisolte conformemente al punto 21L.B.181.

21L.B.183   Sorveglianza

a)

L’Agenzia è tenuta a sorvegliare l’impresa di progettazione dichiarata al fine di verificarne il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione A.

b)

La supervisione deve includere una revisione critica del progetto del prodotto o un’ispezione fisica, e un’ispezione del primo articolo di ogni nuovo progetto dell’impresa di progettazione dichiarata.

21L.B.184   Programma di sorveglianza

a)

L’Agenzia deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza per garantire il rispetto del punto 21L.B.183. Il programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività e dei risultati delle precedenti attività di certificazione e/o di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

1)

valutazioni, audit e ispezioni, compresi, a seconda dei casi:

i)

valutazioni del sistema di gestione e audit delle procedure;

ii)

audit dei prodotti di un campione pertinente della progettazione e della certificazione di prodotti e parti che rientrano nell’ambito dell’impresa;

iii)

campionamento del lavoro svolto;

iv)

ispezioni senza preavviso;

2)

riunioni indette tra il direttore dell’impresa di progettazione e l’Agenzia per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni significative.

b)

Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

c)

Deve essere applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non superi i 24 mesi.

d)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’Agenzia abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

1)

l’impresa ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

2)

l’impresa ha costantemente dimostrato la conformità al punto 21L.A.178 e ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della progettazione;

3)

non sono state rilevate non conformità di livello 1;

4)

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo che è stato accettato o esteso dall’Agenzia come previsto al punto 21L.B.21.

e)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), l’impresa abbia stabilito, e l’Agenzia approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’Agenzia delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa.

f)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite.

g)

Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’Agenzia deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento delle attività condotte dall’impresa di progettazione dichiarata sulla base della sua dichiarazione di idoneità alla progettazione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

21L.B.185   Attività di sorveglianza

a)

Nel verificare la conformità dell’impresa di progettazione dichiarata conformemente al punto 21L.B.183 e il programma di sorveglianza stabilito conformemente al punto 21L.B.184, l’Agenzia deve:

1)

fornire al personale responsabile della sorveglianza orientamenti per lo svolgimento delle funzioni a esso assegnate;

2)

condurre valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

3)

raccogliere gli elementi di prova necessari nel caso in cui siano necessarie ulteriori azioni, comprese le misure previste ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22;

4)

informare l’impresa di progettazione dichiarata dei risultati delle attività di sorveglianza.

b)

L’Agenzia deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

c)

In caso di rilevamento di una non conformità dell’impresa di progettazione dichiarata ai requisiti applicabili di cui alla sezione A, a una procedura o a un manuale richiesto dalla sezione A, o alla dichiarazione presentata, l’Agenzia deve agire in conformità dei punti 21L.B.21 e 21L.B.22.

21L.B.186   Modifiche delle dichiarazioni

a)

Al ricevimento di una notifica di modifiche conformemente al punto 21L.A.178, l’Agenzia deve verificare la completezza della notifica conformemente al punto 21L.B.181.

b)

L’Agenzia deve aggiornare il suo programma di sorveglianza definito conformemente al punto 21L.B.184 e verificare se è necessario fissare eventuali condizioni alle quali l’impresa può operare durante la modifica.

c)

Quando la modifica riguarda un aspetto della dichiarazione registrata conformemente al punto 21L.B.182, l’Agenzia deve aggiornare il registro.

d)

Al completamento delle attività richieste dalle lettere da a) a c), l’Agenzia è tenuta a confermare all’impresa di progettazione il ricevimento della notifica.

CAPITOLO K —   PARTI

(Riservato)

CAPITOLO M —   PROGETTAZIONE DI RIPARAZIONI DI PRODOTTI OMOLOGATI

21L.B.201   Premesse di omologazione e requisiti di protezione ambientale applicabili per l’approvazione di un progetto di riparazione

L’Agenzia definisce eventuali modifiche delle premesse di omologazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili cui fa riferimento, a seconda dei casi, il certificato di omologazione o il certificato di omologazione supplementare, che l’Agenzia ritiene necessarie per mantenere un livello di sicurezza e compatibilità ambientale pari a quello precedentemente definito e le notifica al richiedente che presenta domanda di approvazione di un progetto di riparazione.

21L.B.202   Indagine relativa a un progetto di riparazione di minore entità e rilascio dell’approvazione

a)

Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di minore entità di un prodotto omologato ai sensi del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale progetto laddove:

1)

il richiedente abbia fornito i dati e gli elementi giustificativi, e abbia dimostrato e dichiarato la conformità del progetto di riparazione alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, in conformità del punto 21L.B.201;

2)

l’Agenzia, attraverso le sue verifiche della dimostrazione di conformità, tenendo conto delle caratteristiche del progetto di riparazione, della sua complessità e della criticità complessiva, nonché delle precedenti esperienze di attività di progettazione con il richiedente, non abbia riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica del progetto di riparazione che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto con il progetto di riparazione per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

L’approvazione di un progetto di riparazione di minore entità deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce il progetto di riparazione in questione.

21L.B.203   Indagine relativa a una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità a norma del presente allegato, l’Agenzia è tenuta a:

a)

effettuare un esame del piano iniziale di dimostrazione della conformità e di ogni successivo aggiornamento fornito dal richiedente al fine di stabilire la completezza del piano e l’adeguatezza delle modalità e dei metodi proposti per dimostrare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, stabiliti e definiti conformemente al punto 21L.B.201; se il piano di dimostrazione della conformità è incompleto o le modalità e i metodi non sono adeguati a conseguire la dimostrazione della conformità, informare il richiedente e richiederne una modifica;

b)

una volta accertato che il piano di dimostrazione della conformità fornito è adeguato a consentire al richiedente di dimostrare la conformità, approvare il piano di dimostrazione della conformità ed eventuali successivi aggiornamenti dello stesso;

c)

determinare la probabilità di una non conformità non rilevata del progetto di riparazione di maggiore entità alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto, e determinare su tale base l’eventuale necessità di un’ispezione fisica con relativa valutazione del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale con il progetto di riparazione al fine di verificare la conformità del prodotto alle premesse di omologazione applicabili; l’Agenzia deve informare il richiedente prima di effettuare tale ispezione e la relativa valutazione;

d)

se durante l’esame del piano di dimostrazione della conformità, l’Agenzia determina che il progetto di riparazione di maggiore entità contiene elementi per i quali una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili può avere un impatto negativo sulla sicurezza o sulla compatibilità ambientale del prodotto modificato, essa è tenuta a stabilire quali indagini siano necessarie in aggiunta a quelle descritte alla lettera c) per verificare la dimostrazione della conformità; l’Agenzia è tenuta a dare comunicazione al richiedente di tali indagini supplementari, indicando quali elementi del progetto sarebbero soggetti a indagine.

21L.B.204   Rilascio dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità

a)

Al ricevimento di una domanda di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un prodotto omologato a norma del presente allegato, l’Agenzia deve approvare tale progetto laddove:

1)

il richiedente abbia dimostrato che il progetto di riparazione e gli aspetti interessati dallo stesso sono conformi alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili, definiti dall’Agenzia in conformità del punto 21L.B.201; e

2)

il richiedente abbia dimostrato e dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.208;

3)

il titolare dei dati del certificato di omologazione, se il richiedente ha specificato conformemente al punto 21L.A.205, lettera b), punto 5), che i dati di certificazione sono stati forniti sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione:

i)

non abbia alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma del punto 21L.B.204, lettera a), punto 2); e

ii)

abbia accettato di collaborare con il titolare dell’approvazione del progetto di riparazione per adempiere tutti gli obblighi relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto con il progetto di riparazione attraverso la conformità al punto 21L.A.210;

4)

l’Agenzia, attraverso la sua verifica della dimostrazione di conformità, non abbia riscontrato:

i)

alcuna non conformità alle premesse di omologazione o, se del caso, ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

ii)

alcuna particolarità o caratteristica della modifica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto con il progetto di riparazione per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.

b)

L’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità deve essere limitata alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nel certificato di omologazione cui si riferisce il progetto di riparazione in questione.

21L.B.205   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità dei prodotti per i quali è stato approvato un progetto di riparazione

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità di un prodotto per il quale è stato approvato un progetto di riparazione alle premesse di omologazione o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni di cui al punto 21L.B.23.

21L.B.206   Danni non riparati

L’Agenzia deve condurre una valutazione delle conseguenze sul piano dell’aeronavigabilità, quando richiesto dal punto 21L.A.211, nel caso in cui un prodotto danneggiato non sia riparato e non sia coperto da dati precedentemente approvati. L’Agenzia deve altresì stabilire tutte le limitazioni necessarie per garantire che il prodotto danneggiato possa volare in sicurezza.

CAPITOLO N —   PROGETTAZIONE DELLE RIPARAZIONI DI UN AEROMOBILE PER IL QUALE È STATA DICHIARATA LA CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.221   Indagine di sorveglianza iniziale di una dichiarazione di conformità del progetto di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

a)

Al ricevimento di una dichiarazione di conformità di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’Agenzia deve verificare che il progetto di riparazione rientri nelle finalità di cui al punto 21L.A.221 e che la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.226. L’Agenzia è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale della dichiarazione di conformità del progetto.

b)

L’Agenzia deve valutare, in base al rischio di una non conformità che possa compromettere la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale di un progetto, se siano necessarie un’ispezione fisica e la relativa valutazione dell’aeromobile con il progetto di riparazione di maggiore entità e, in caso affermativo, deve informare il dichiarante di conseguenza. Tale valutazione del rischio deve prendere in considerazione:

1)

la complessità del progetto di riparazione di maggiore entità e l’effetto complessivo sulle strutture, sulle caratteristiche di volo e sui sistemi dell’aeromobile;

2)

le precedenti esperienze di ispezioni fisiche di aeromobili e di modifiche e progetti di riparazione di maggiore entità che sono stati progettati dal dichiarante;

3)

la risposta del dichiarante a eventuali precedenti rilievi di non conformità per l’aeromobile specifico o per aeromobili simili progettati dal dichiarante e anch’essi oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto.

c)

Qualora riscontri, nella dichiarazione o attraverso l’ispezione fisica e la relativa valutazione, se condotte conformemente al punto 21L.B.221, lettera b), elementi di prova del fatto che la capacità di volare in sicurezza o la compatibilità ambientale dell’aeromobile potrebbero essere compromesse durante le operazioni di servizio, l’Agenzia deve rilevare la non conformità ai sensi del punto 21L.B.21.

21L.B.222   Registrazione di una dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

a)

L’Agenzia è tenuta a registrare la dichiarazione relativa a un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, a condizione che:

1)

il dichiarante abbia dichiarato la conformità a norma del punto 21L.A.226, lettera a);

2)

il dichiarante abbia fornito all’Agenzia i documenti richiesti conformemente al punto 21L.A.226, lettera d);

3)

il dichiarante si sia impegnato ad adempiere gli obblighi di cui al punto 21L.A.228;

4)

non permangano questioni irrisolte sulla base dell’ispezione fisica, se condotta conformemente al punto 21L.B.221, lettera b).

b)

L’Agenzia deve registrare la dichiarazione di un progetto di riparazione di maggiore entità di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto solo se questo è limitato alla specifica configurazione (o alle specifiche configurazioni) di cui nella dichiarazione di conformità del progetto registrata cui si riferisce il progetto in questione.

21L.B.223   Sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto

Qualora riscontri, attraverso la sorveglianza del mantenimento dell’aeronavigabilità, anche tramite le relazioni ricevute in conformità del punto 21L.A.3, o con qualsiasi altro mezzo, una non conformità di un progetto di riparazione per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto alle specifiche tecniche dettagliate o ai requisiti di protezione ambientale applicabili, l’Agenzia deve rilevare la non conformità a norma del punto 21L.B.21, o emanare una direttiva di aeronavigabilità nel rispetto delle condizioni di cui al punto 21L.B.23.

CAPITOLO O —   AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)

(Riservato)

CAPITOLO P —   PERMESSO DI VOLO

(riservato)

CAPITOLO Q —   IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI E PARTI

CAPITOLO R —   DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATI DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, E RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

APPENDICI DELL’ALLEGATO IB (parte 21 Light)

MODULI AESA

Se i moduli in appendice vengono rilasciati in una lingua diversa dall’inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese.

I modelli AESA (“Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea”) a cui si fa riferimento nelle appendici di questa parte devono presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche. Gli Stati membri devono assicurare che i moduli AESA da essi emessi siano riconoscibili e sono inoltre responsabili per la stampa di detti moduli.

Appendice I

Modulo AESA 24B Certificato ristretto di aeronavigabilità

Appendice II

Modulo AESA 45B Certificato acustico ristretto

Appendice III

Modulo AESA 52B Dichiarazione di conformità dell’aeromobile

Appendice IV

Modulo AESA 53B Certificato di riammissione in servizio

Appendice I

Certificato ristretto di aeronavigabilità — Modulo AESA 24B

Logo dell’autorità competente

CERTIFICATO RISTRETTO DI AERONAVIGABILITÀ (DICHIARATO)

 (4)

[Stato membro di registrazione]

[AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]

4

1)

Nazionalità e marche di registrazione

2)

Costruttore e designazione dell’aeromobile a cura del costruttore

3)

Numero di serie dell’aeromobile

4)

Categorie

5)

Il presente certificato ristretto di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1139, nei confronti dell’aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative.

Inoltre si applica la seguente restrizione:

Il presente certificato ristretto di aeronavigabilità è rilasciato sulla base di una dichiarazione di conformità del progetto resa ai sensi del regolamento (UE) n. 748/2012 ed è valido e riconosciuto in tutti gli Stati membri dell’UE senza ulteriori requisiti o valutazioni. Il presente certificato non è conforme a tutte le norme applicabili dell’annesso 8 della convenzione sull’aviazione civile internazionale e pertanto non può essere valido per la navigazione aerea internazionale su Stati terzi, a meno che non sia approvato dallo Stato o dagli Stati da sorvolare.

Data di rilascio:

Firma:

6)

Il certificato ristretto di aeronavigabilità è valido a meno che venga revocato dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell’aeronavigabilità.

Modulo AESA 24B — versione 1

Il presente certificato deve essere conservato a bordo durante tutti i voli.

Appendice II

Certificato acustico ristretto — Modulo AESA 45B

Ad uso dello Stato membro di registrazione

1)

Stato membro di registrazione

3)

Documento n.:

2)

CERTIFICATO ACUSTICO RISTRETTO (DICHIARATO)

4)

Contrassegni di registrazione:

5)

Fabbricante e designazione dell’aeromobile:

6)

Numero di serie dell’aeromobile:

7)

Designazione del motore:

8)

Designazione dell’elica:

9)

Massa massima al decollo (kg):

 

10)

Modifiche supplementari apportate al fine di garantire l’osservanza delle norme di certificazione acustica:

11)

Norma di certificazione acustica:

12)

Rumorosità al decollo:

 

Osservazioni

13)

Il presente certificato acustico ristretto viene rilasciato ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1139, nei confronti dell’aeromobile summenzionato, che è dichiarato, dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012, conforme alla norma acustica indicata quando è mantenuto e operato conformemente ai requisiti e alle limitazioni operative pertinenti.

14)

Data del rilascio … 15. Firma …

Modulo AESA 45B — versione 1

Appendice III

Dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52B

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE

1)

Stato di costruzione

2)

[STATO MEMBRO] Uno Stato membro dell’Unione europea

3)

N. di riferimento della dichiarazione:

4)

Impresa

5)

Tipo di aeromobile

6)

Riferimenti del certificato di omologazione/della dichiarazione di conformità del progetto:

7)

Registrazione o contrassegni dell’aeromobile

8)

N. di identificazione dell’impresa di produzione:

9)

Particolari del motore/elica (5)

10)

Bollettini di modifiche e/o servizio1

11)

Direttive di aeronavigabilità

12)

Concessioni

13)

Esenzioni, rinunce o deroghe1

14)

Osservazioni

15)

Certificato di aeronavigabilità/ristretto

16)

Requisiti aggiuntivi

17)

Dichiarazione di conformità

Con la presente si certifica che il presente aeromobile è pienamente conforme:

al progetto di tipo; oppure

ai dati di progettazioni dichiarati

e alle voci di cui sopra nei riquadri 9, 10, 11, 12 e 13.

L’aeromobile è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

L’aeromobile è stato provato in volo con successo.

18)

Firmato

19)

Nome

20)

Data (g/m/a)

21)

Riferimento dell’impresa di produzione dichiarata o approvata (se applicabile)

Modulo AESA 52B — versione 1

Istruzioni per l’uso della dichiarazione di conformità dell’aeromobile — Modulo AESA 52B

1.   SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.

Lo scopo della dichiarazione di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) rilasciata a norma della sezione A, capitolo G o R, dell’allegato Ib (parte 21 Light) o a norma della sezione A, capitolo G, dell’allegato I (parte 21) è consentire all’impresa di produzione di richiedere all’autorità competente dello Stato membro di registrazione un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità di un singolo aeromobile.

2.   GENERALITÀ

2.1.

La dichiarazione di conformità deve essere conforme al formato modello, inclusi i numeri di campo e la collocazione di ogni campo. Le dimensioni dei campi possono tuttavia essere adattate alle singole domande, ma non in maniera tale da rendere irriconoscibile la dichiarazione di conformità. Nel dubbio, consultare l’autorità competente.

2.2.

La dichiarazione di conformità deve essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di linee e caratteri deve essere chiara e leggibile. La prestampa è permessa in conformità del modulo allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni.

2.3.

La dichiarazione può essere compilata a macchina o mediante il computer, oppure a mano, in stampatello per consentire un’immediata leggibilità. Sono accettabili la lingua inglese e, ove opportuno, una o più lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia il documento.

2.4.

Una copia della dichiarazione e tutti gli allegati di riferimento devono essere conservati dall’impresa di produzione approvata.

3.   COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE

3.1.

In tutti i campi deve figurare una voce per attribuire validità di dichiarazione al documento.

3.2.

Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata all’autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell’aeromobile e i suoi prodotti installati siano approvati o la dichiarazione di conformità del progetto sia registrata presso l’Agenzia.

3.3.

Le informazioni richieste ai campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono fare riferimento a documenti identificati separati conservati in archivio dall’impresa di produzione, a meno che l’autorità competente disponga altrimenti.

3.4.

La presente dichiarazione di conformità non include quegli elementi dell’equipaggiamento dei quali si può chiedere l’installazione per soddisfare le norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali possono però essere inclusi nel campo 10 o nel progetto omologato o nel progetto dichiarato dell’aeromobile. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità delle loro attività alle norme operative applicabili.

Campo 1

Inserire il nome dello Stato di costruzione.

Campo 2

L’autorità competente sotto la cui autorità è rilasciata la dichiarazione di conformità.

Campo 3

In questo campo deve essere prestampato un solo numero di serie per il controllo della dichiarazione e a fini di tracciabilità. Fatta eccezione per il caso di un documento preparato al computer, il numero non deve essere prestampato quando il computer è programmato per produrre e stampare un numero unico.

Campo 4

Il nome completo e l’indirizzo dell’impresa che rilascia la dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simili purché non fuoriescano dal campo.

Campo 5

La descrizione completa del tipo di aeromobile come definito nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica o nel progetto dell’aeromobile dichiarato, come registrato presso l’Agenzia.

Campo 6

I numeri di riferimento del certificato di omologazione per l’aeromobile in oggetto o il numero di registrazione della dichiarazione di conformità del progetto

Campo 7

Se l’aeromobile è registrato, questo contrassegno sarà il contrassegno di registrazione. Se l’aeromobile non è registrato, questo sarà il contrassegno accettato dall’autorità competente dello Stato membro e, se del caso, dall’autorità competente di un paese terzo.

Campo 8

Il numero di identificazione assegnato dall’impresa di produzione a fini di controllo e tracciabilità e assistenza tecnica al prodotto. Tale numero è talvolta definito come “numero di serie dell’impresa di produzione” o “numero del costruttore”.

Campo 9

La descrizione completa del tipo di motore e di elica come definiti nel pertinente certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica o nella dichiarazione di conformità del progetto registrata. Occorre indicare anche il numero di riferimento/identificazione e la sede della relativa impresa di produzione.

Campo 10

Le modifiche di progetto approvate o dichiarate della definizione dell’aeromobile.

Campo 11

L’elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili e una dichiarazione di conformità alle stesse, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile, inclusi prodotti e parti, pertinenze ed equipaggiamenti installati. Indicare eventuali termini imposti per la conformità.

Campo 12

Le divergenze non intenzionali approvate o dichiarate dal progetto omologato o dal progetto dichiarato, indicate talvolta come “concessioni”, “discrepanze” o “non conformità”.

Campo 13

Possono essere incluse in questo campo solo le esenzioni, rinunce o deroghe autorizzate o dichiarate.

Campo 14

Osservazioni. Eventuali dichiarazioni, informazioni, dati particolari o limitazioni che possono influire sull’aeronavigabilità dell’aeromobile in oggetto. Se non vi sono informazioni o dati di questo tipo, scrivere: “NULLA”.

Campo 15

Inserire “Certificato di aeronavigabilità” o “Certificato ristretto di aeronavigabilità”, a seconda del certificato di aeronavigabilità richiesto.

Campo 16

In questo campo devono essere annotati requisiti supplementari come quelli notificati da un paese importatore.

Campo 17

La validità della dichiarazione di conformità è soggetta alla compilazione completa di tutti i campi del modulo. Una copia della relazione della prova in volo, unita a eventuali difetti registrati e informazioni dettagliate sulle correzioni, dovrebbe essere conservata in archivio dall’impresa di produzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l’ingegnere che ha effettuato la prova in volo.

Le prove in volo effettuate sono quelle definite nell’ambito del controllo dell’elemento di gestione della qualità del sistema di produzione, come stabilito:

1.

al punto 21L.A.124, lettera b); oppure

2.

al punto 21L.A.273, lettera f),

per garantire che l’aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili dichiarati e sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

L’elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento dell’aeromobile di cui alla presente dichiarazione dovrebbero essere conservati in archivio dall’impresa di produzione.

Campo 18

La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata dall’impresa di produzione conformemente al punto 21L.A.125, lettera d), o al punto 21L.A.273, lettera b). La firma non deve essere apposta mediante timbro.

Campo 19

Il nome della persona che firma il certificato dovrebbe essere dattiloscritto o stampato in modo leggibile.

Campo 20

Indicare la data della firma della dichiarazione di conformità.

Campo 21

Indicare il riferimento dell’autorizzazione dell’autorità competente.

Appendice IV

Certificato di riammissione in servizio — Modulo AESA 53B

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

[NOME DELL’IMPRESA DI PRODUZIONE]

Riferimento dell’impresa di produzione:

Certificato di riammissione in servizio a norma del punto 21L.A.126, lettera e), o del punto 21L.A.273, punto 8), dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 (cancellare la dicitura inutile).

Aeromobile: ….Tipo: …N. costruttore/n. di registrazione: …

è stato sottoposto a manutenzione come specificato nell’ordine: …

Breve descrizione del lavoro svolto:

Si certifica che il lavoro succitato è stato eseguito in conformità del punto 21L.A.126, lettera e), o del punto 21L.A.273, punto 8), dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 (cancellare la dicitura inutile) e che, in conformità di tale lavoro, si ritiene l’aeromobile pronto per la riammissione in servizio e pertanto in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.

Nome del responsabile della certificazione:

(Firma):

Luogo:

Data:. . -. . -. .. . (giorno/mese/anno)

Modulo AESA 53B — versione 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il campo BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO, che appare nel MODULO AESA 53B, dovrebbe comprendere il riferimento ai dati approvati utilizzati per svolgere il lavoro.

Il campo LUOGO, che appare nel MODULO AESA 53B, si riferisce al luogo in cui si sono svolti i lavori di manutenzione, e non al luogo in cui si trova la sede dell’impresa (se diversa).


(1)  Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

(2)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

(4)  Ad uso dello Stato membro di registrazione.

(5)  Cancellare la dicitura inutile.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/99


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1359 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, e l’articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II del regolamento (CE) n. 2368/2002 elenca i partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley (sistema di certificazione PK) e le rispettive autorità competenti.

(2)

In occasione della diciassettesima riunione plenaria del processo di Kimberley, tenutasi a Mosca (Federazione russa) nel novembre 2021, i partecipanti hanno convenuto di ammettere il Kirghizistan, il Mozambico e il Qatar al sistema di certificazione del processo di Kimberley.

(3)

A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002, la Commissione stabilisce un elenco delle autorità comunitarie nell’allegato III di tale regolamento.

(4)

Gli indirizzi delle autorità competenti di diversi partecipanti al sistema di certificazione PK di cui all’allegato II e gli indirizzi delle autorità comunitarie competenti di cui all’allegato III devono essere aggiornati.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2368/2002.

(6)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 2368/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:

1)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Josep BORRELL FONTELLES

Vicepresidente


(1)   GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28.


ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle rispettive autorità competenti, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

ANGOLA

Ministry of Mineral Resources and Petroleum and Gas

Av. 4 de Fevereiro n. 105

1279 Luanda

Angola

Autorità di esportazione:

Ministry of Industry and Trade

Largo 4 de Fevereiro #3

Edifício Palacio de vidro

1242 Luanda

Angola

ARMENIA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Economy

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIA

Department of Foreign Affairs and Trade

Investment and Business Engagement Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Autorità di importazione e di esportazione:

Department of Home Affairs

Customs and Trade Policy Branch

Australian Border Force

3 Molonglo Drive

Brindabella Business Park

Canberra ACT 2609

Australia

Department of Industry, Science, Energy and Resources

GPO Box 2013

Canberra ACT 2601

Australia

BANGLADESH

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BIELORUSSIA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str, 7

220010 Minsk

Repubblica di Bielorussia

BOTSWANA

Ministry of Minerals, Green Technology and Energy Security (MMGE)

Fairgrounds Office Park, Plot No. 50676 Block C

P/Bag 0018

Gaborone

Botswana

Autorità di importazione e di esportazione:

Diamond Hub

Diamond Technology Park

Plot 67782, Block 8 Industrial

Gaborone

Botswana

BRASILE

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios, Bloco «U», 4o andar

70065, 900 Brasilia, DF

Brasile

CAMBOGIA

Ministry of Commerce

Lot 19-61, MOC Road (113 Road), Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla

Khan Sen Sok, Phnom Penh

Cambogia

CAMERUN

National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

Ministry of Mines, Industry and Technological Development

Intek Building, 6th floor,

Navik Street

BP 35601 Yaounde

Camerun

CANADA

Internazionale:

Global Affairs Canada Natural Resources and Governance Division (MES) 125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2

Canada

Informazioni generali presso Natural Resources Canada:

Kimberley Process Office

Lands and Minerals Sector Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 10th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1 A 0E4

REPUBBLICA CENTRAFRICANA

Secrétariat permanent du processus de Kimberley

BP: 26 Bangui

Repubblica centrafricana

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Department of Duty Collection

General Administration of China Customs (GACC)

No 6 Jianguomen Nie Rev.

Dongcheng District, Beijing 100730

Repubblica popolare cinese

HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

People’s Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

Cina

MACAO, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

Macao Economic Bureau

Government of the Macao Special Administrative Region

Rua Dr Pedro José Lobo, no. 1-3, 25th Floor

Macao

CONGO, Repubblica democratica del

Centre d’Expertise, d’Évaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

3989, avenue des Cliniques

Kinshasa/Gombe

Repubblica democratica del Congo

CONGO, Repubblica del

Bureau d’Expertise, d’Évaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

BP 2787

Brazzaville

Repubblica del Congo

COSTA D’AVORIO

Ministère des Mines et de la Géologie

Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d’Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

B.P 65 Abidjan

Costa d’Avorio

ESWATINI

Office for the Commissioner of Mines

Minerals and Mines Departments, Third Floor Lilunga Building (West Wing),

Somhlolo Road,

Mbabane

Eswatini

UNIONE EUROPEA

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera

Ufficio SEAE

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgio

GABON

Centre Permanent du Processus de Kimberley (CPPK)

Ministry of Equipment, Infrastructure, and Mines

Immeuble de la Géologie, 261 rue Germain Mba

B.P. 284/576

Libreville

Gabon

GHANA

Ministry of Lands and Natural Resources

Accra P.O. Box M 212

Ghana

Autorità di importazione e di esportazione:

Precious Minerals Marketing Company Ltd (PMMC)

Diamond House

PO Box M.108

Accra

Ghana

GUINEA

Ministry of Mines and Geology

Boulevard du Commerce - BP 295

Quartier Almamya/Commune de Kaloum

Conakry

Guinea

GUYANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIA

Government of India, Ministry of Commerce & Industry

Udyog Bhawan

New Delhi 110 011

India

Autorità di importazione e di esportazione:

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

KP Exporting/Importing Authority

Tower A, AW-1010, Baharat Diamond Bourse

Opp NABARD Bank, Bandra Kurla Complex

Bandra (E), Mumbai - 400 051

India

INDONESIA

Directorate of Export and Import Facility, Ministry of Trade M. I. Ridwan Rais Road, No. 5 Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

ISRAELE

Ministry of Economy and Industry Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israele

GIAPPONE

Agency for Natural Resources and Energy

Mineral and Natural Resources Division

Ministry of Economy, Trade and Industry

1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8901 Tokyo

Giappone

KAZAKHSTAN

Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan

Industrial Development Committee

32/1 Kabanbai Batyr Ave. Nur-Sultan

Repubblica del Kazakhstan

COREA, Repubblica di

Ministry of Foreign Affairs

United Nations Division 60 Sajik-ro 8-gil

Jongno-gu

Seoul 03172

Corea

KIRGHIZISTAN

Ministry of and Finance of the Kyrgyz Republic

Department of Precious Metals

Samanchina street 6

Bishkek 720020

Repubblica del Kirghizistan

LAOS, Repubblica popolare democratica del

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Phonxay road, Saisettha District

Vientiane, Lao PDR

P.O Box: 4107

Laos

LIBANO

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Libano

LESOTHO

Department of Mines

Ministry of Mining

Corner Constitution and Parliament Road

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIA

Government Diamond Office

Ministry of Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAYSIA

Ministry of International Trade and Industry

MITI Tower,

No.7, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah

50480 Kuala Lumpur

Malaysia

Autorità di importazione e di esportazione:

Royal Malaysian Customs Department

Jabatan Kastam Diraja Malaysia,

Kompleks Kementerian Kewangan No. 3,

Persiaran Perdana,

Presint 2, 62596 Putrajaya,

Malaysia

MALI

Ministère des Mines

Bureau d’Expertise d’Évaluation et de Certification des Diamants Bruts

Cité administrative, P.O. BOX: 1909

Bamako

Repubblica del Mali

MAURITIUS

Import Division

Ministry of Industry, Commerce & Consumer Protection

2nd Floor, SICOM Tower

Wall Street

Ebene

Mauritius

MESSICO

Ministry of Economy

Directorate-General for Market Access of Goods SE.

189 Pachuca Street, Condesa, 17th Floor

Mexico City, 06140

Messico

Autorità di importazione e di esportazione:

Directorate-General for Trade Facilitation and Foreign Trade

SE. Undersecretary of Industry and Trade

1940 South Insurgentes Avenue, PH floor

Mexico City, 01030

Messico

SHCP-AGA. Strategic Planning and Coordination

Customs Administration «2»

160 Lucas Alaman Street, Obrera

Mexico City, 06800

Messico

MOZAMBICO

Ministry Mineral Resources and Energy

Av. Fernão de Magalhães n. 34, 1o andar

Maputo

Mozambico

Autorità di importazione e di esportazione:

UGPK

Praca 25 de Junho, n. 380, 3o andar

Maputo

Mozambico

Department of Licencing and Exchange Control (DLC)

Av. 25 de Setembro, n. 1695, caixa postal n. 423

Maputo

Mozambico

NAMIBIA

The Government of Republic of Namibia Ministry of Mines and Energy

Directorate of Diamond Affairs Private Bag 13297

1st Aviation Road (Eros Airport)

Windhoek

Namibia

NUOVA ZELANDA

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18 901

Wellington

Nuova Zelanda

Autorità di importazione e di esportazione:

New Zealand Customs Service

1 Hinemoa Street

PO box 2218

Wellington 6140

Nuova Zelanda

NORVEGIA

Ministry of Foreign Affairs

Department for Regional Affairs

The budget and coordination unit

Box 8114 Dep

0032 Oslo, Norvegia

Autorità di importazione e di esportazione:

The Directorate of Norwegian Customs

Postboks 2103 Vika

N-0125 Oslo, Norvegia

PANAMA

National Customs Authority

Panama City, Curundu, Dulcidio Gonzalez Avenue, building # 1009

Repubblica di Panama

QATAR

Qatar Free Zones Authority - Business and Innovation Park (QFZA/BIP)

Building No 1

Zone 49

Street 504

Qatar

FEDERAZIONE RUSSA

Internazionale:

Ministry of Finance

9, Ilyinka Street

109097 Moscow

Federazione russa

Autorità di importazione e di esportazione:

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Federazione russa

SIERRA LEONE

Ministry of Mines and Mineral Resources

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

Autorità di importazione e di esportazione:

National Minerals Agency

New England Ville

Freetown

Sierra Leone

SINGAPORE

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#09-01, The Treasury

Singapore 179434

Autorità di importazione e di esportazione:

Singapore Customs

55 Newton Road

#06-02 Revenue House

Singapore 307987

SUD AFRICA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

251 Fox Street

Doornfontein 2028

Johannesburg

Sud Africa

SRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galle Face Terrace

Post Code 00300

Colombo 03

Sri Lanka

SVIZZERA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Sanctions Unit

Holzikofenweg 36

CH-3003 Berne/Svizzera

TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIA

Mining Commission

Ministry of Energy and Minerals

P.O BOX 2292

40744 Dodoma

Tanzania

THAILANDIA

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

563 Nonthaburi Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailandia

TOGO

The Ministry of Mines and Energy

Head Office of Mines and Geology

216, Avenue Sarakawa

B.P. 356

Lomé

Togo

TURCHIA

Foreign Exchange Department

Ministry of Treasury and Finance

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No 36

06510 Emek, Ankara

Turchia

Autorità di importazione e di esportazione:

Istanbul Gold Exchange/Borsa Istanbul Precious Metals and Diamond

Market (BIST)

Borsa İstanbul, Resitpasa Mahallesi,

Borsa İstanbul Caddesi No 4

Sariyer, 34467, Istanbul

Turchia

UCRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Centre of Ukraine

38–44, Degtyarivska St.

Kyiv 04119

Ucraina

EMIRATI ARABI UNITI

U.A.E. Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Centre

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

P.O. Box 48800

Dubai

Emirati arabi uniti

REGNO UNITO (1)

Government Diamond Office

Conflict Department

Room WH1.214

Foreign, Commonwealth & Development Office

King Charles Street

London

SW1 A 2AH

Regno Unito

STATI UNITI D’AMERICA

United States Kimberley Process Authority

U.S. Department of State

Bureau of Economic and Business Affairs

2201 C Street, NW

Washington DC 20520

Stati Uniti d’America

Autorità di importazione e di esportazione:

U.S. Customs and Border Protection

Office of Trade

1400 L Street, NW

Washington, DC 20229

Stati Uniti d’America

U.S. Census Bureau

4600 Silver Hill Road

Room 5K167

Washington, DC 20233

Stati Uniti d’America

VENEZUELA

Central Bank of Venezuela

36 Av. Urdaneta, Caracas, Capital District

Caracas

ZIP Code 1010

Venezuela

VIETNAM

Ministry of Industry and Trade

Agency of Foreign Trade 54 Hai Ba Trung

Hoan Kiem

Hanoi

Vietnam

ZIMBABWE

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

6th Floor, ZIMRE Centre

Cnr L.Takawira St/K. Nkrumah Ave.

Harare

Zimbabwe

Autorità di importazione e di esportazione:

Zimbabwe Revenue Authority

Block E 5th Floor, Mhlahlandlela Complex

Cnr Basch Street/10th Avenue

Bulawayo

Zimbabwe

Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe

90 Mutare road,

Msasa

PO Box 2628

Harare

Zimbabwe

»

(1)  Fatta salva l’applicazione del regolamento (CE) n. 2368/2002 al e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato 2, punto 47, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, dal 1o gennaio 2021 (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19

BELGIO

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen

Service Public Fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie, Direction générale des Analyses économiques et de l’Économie internationale, Service Licences

(Servizio pubblico federale economia, PMI, lavoratori autonomi ed energia, direzione generale per le analisi economiche e l’economia internazionale)

Entrepotplaats 1 - box 5

B-2000 Antwerpen

Belgio

Tel. +32 (0)2 277 54 59

Fax +32 (0)2 277 54 61 o +32 (0)2 277 98 70

E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

The Diamond Office

Hoveniersstraat 22

B-2018 Antwerpen

Belgio

CECHIA

In Cechia i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Repubblica ceca

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

Servizio di permanenza all’ufficio doganale designato — Praha Ruzyně

Tel. (420-2) 20 113 788 (dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 15.30)

Tel. (420-2) 20 119 678 (sabato, domenica e giorni festivi, dalle 15.30 alle 7.30)

GERMANIA

In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Saarstraße 2

D-55743 Idar-Oberstein

Germania

Tel. +49 261-98376-9400

Fax +49 261 98376-9419

E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità tedesca competente è la seguente:

Generalzolldirektion

– Direktion VI –

Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Germania

Tel. +49 228 303-49874

Fax +49 228 303-99106

E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

IRLANDA

The Kimberley Process and Responsible Minerals Authority

Exploration and Mining Division

Department of Communications, Climate Action and Environment

29–31 Adelaide Road

Dublin

D02 X285

Irlanda

Tel. +353 1 678 2000

E-mail: KPRMA@DCCAE.gov.ie

ITALIA

In Italia i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

Laboratorio chimico di Torino - Ufficio antifrode - Direzione Interregionale Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta

Corso Sebastopoli 3

10134 Torino

Tel. +39 011 3166341 – 0369206

E-mail: dir.liguria-piemonte-valledaosta.lab.torino@adm.gov.it

Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell’articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 del presente regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l’autorità italiana competente è la seguente:

Ufficio Laboratori - Direzione Antifrode

Via Mario Carucci 71

00143 Roma

Italia

Tel. +39 06 50246049

E-mail: dir.antifrode.laboratori@adm.gov.it

PORTOGALLO

Autoridade Tributária e Aduaneira

Direção de Serviços de Licenciamento

R. da Alfândega, 5

1149-006 Lisboa

Portogallo

Tel. +351 218 813 843/8

Fax +351 218 813 986

E-mail: dsl@at.gov.pt

In Portogallo, i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati comunitari, sono di esclusiva competenza di:

Alfândega do Aeroporto de Lisboa

Aeroporto de Lisboa,

Terminal de Carga, Edifício 134

1750-364 Lisboa

Portogallo

Tel. +351 210030080

E-mail: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

ROMANIA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(Autorità nazionale per la tutela dei consumatori)

1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

Cod postal 011865

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

»

5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/115


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1360 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1, e l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili, compresi i requisiti per l’installazione dei componenti sugli aeromobili.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione (3) ha introdotto un nuovo allegato Ib (parte 21 Light) nel regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (4) allo scopo di garantire una maggiore proporzionalità per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto.

(3)

Alcuni dati e informazioni utilizzati per le attività di mantenimento dell’aeronavigabilità a norma del regolamento (UE) n. 1321/2014 devono essere forniti dal soggetto responsabile della progettazione conformemente al regolamento (UE) n. 748/2012. È pertanto necessario modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014 per includere anche i riferimenti a tali dati e informazioni stabiliti conformemente al nuovo allegato Ib del regolamento (UE) n. 748/2012.

(4)

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 si riferisce specificamente ai soggetti responsabili della progettazione come stabiliti in conformità dell’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012. Il nuovo allegato Ib di tale regolamento introduce una nuova categoria di soggetti che può essere responsabile della progettazione e che dovrebbe essere riportata anche nel regolamento (UE) n. 1321/2014.

(5)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1321/2014.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 05/2021 dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (5) in conformità dell’articolo 75, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

l’allegato I (parte M) è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento;

2)

l’allegato II (parte 145) è modificato in conformità dell’allegato II del presente regolamento;

3)

l’allegato III (parte 66) è modificato in conformità dell’allegato III del presente regolamento;

4)

l’allegato V ter (parte ML) è modificato in conformità dell’allegato IV del presente regolamento.

5)

l’allegato V quater (parte CAMO) è modificato in conformità dell’allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell’aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione, del 2 giugno 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 7).

(4)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(5)  Parere n. 05/2021dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, del 22 ottobre 2021, parte 21 Light — Certificazione e dichiarazione di conformità del progetto degli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, e dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione (https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021).


ALLEGATO I

L’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

il punto M.A.302 è così modificato:

i)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

L’AMP deve osservare:

1.

le istruzioni impartite dall’autorità competente;

2.

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità:

i)

impartite dai titolari del certificato di omologazione, del certificato ristretto di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o dal titolare di qualsiasi ulteriore approvazione pertinente rilasciata a norma dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n 748/2012;

ii)

incluse nelle specifiche di certificazione di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.90B o 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012, se applicabili;

iii)

incluse nelle specifiche di certificazione di cui all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 o 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012, se applicabili;»;

ii)

la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h)

L’AMP deve essere sottoposto a revisioni periodiche e, ove necessario, deve essere modificato di conseguenza. Le revisioni devono garantire la costante validità e l’aggiornamento dell’AMP alla luce dell’esperienza operativa e delle istruzioni dell’autorità competente, tenendo conto delle istruzioni di manutenzione, nuove o modificate, emesse dai titolari del certificato di omologazione e del certificato di omologazione supplementare, dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto nonché da qualsiasi altra impresa che pubblichi tali dati conformemente all’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

2)

il punto M.A.304 è sostituito dal seguente:

«M.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni

La persona o l’impresa che ripara un aeromobile o un componente deve valutare i danni. Le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate utilizzando, a seconda dei casi, i dati seguenti:

a)

i dati approvati dall’Agenzia;

b)

i dati approvati da un’impresa di progettazione conforme all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;

c)

i dati inclusi nei requisiti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.90B o 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012;

d)

i dati inclusi nei requisiti di cui all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 o 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012;

e)

i dati dichiarati dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto conforme all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

3)

al punto M.A.305, lettera e), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

dati specifici relativi a determinati componenti:

i)

un registro dell’utilizzo per ciascuna parte a vita limitata, che funge da base per determinare lo stato aggiornato di conformità alle limitazioni di aeronavigabilità;

ii)

il CRS e i registri di manutenzione dettagliati per l’ultima esecuzione di interventi di manutenzione programmata e successivi interventi di manutenzione non programmata di tutte le parti a vita limitata e di tutti i componenti con limite temporale di utilizzo fintantoché la manutenzione programmata sia stata sostituita da un’altra manutenzione programmata di portata e di dettaglio equivalenti, ma relativa ad un periodo non inferiore a 36 mesi;

iii)

il CRS e la dichiarazione di accettazione del proprietario per tutti i componenti installati su un aeromobile ELA2 privi di modulo 1 AESA in conformità dell’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012, ma relativi a un periodo non inferiore a 36 mesi;

iv)

il CRS e la dichiarazione di accettazione del proprietario per tutti i componenti installati su un aeromobile privi di modulo 1 AESA in conformità dell’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012, ma relativi a un periodo non inferiore a 36 mesi.»;

4)

al punto M.A.401, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Ai fini del presente allegato, sono dati di manutenzione applicabili quelli elencati di seguito:

1.

i requisiti, le procedure, gli standard o le informazioni applicabili emessi dall’autorità competente o dall’Agenzia;

2.

qualsiasi direttiva di aeronavigabilità applicabile;

3.

le istruzioni applicabili per il mantenimento dell’aeronavigabilità e altre istruzioni di manutenzione emanate dal titolare del certificato di omologazione, dal titolare del certificato di omologazione supplementare, dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto e da eventuali altre imprese che pubblichino tali dati in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;

4.

per i componenti approvati per l’installazione dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, le istruzioni di manutenzione applicabili pubblicate dai fabbricanti del componente e ritenute accettabili dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto;

5.

qualsiasi dato applicabile emesso in conformità del punto 145.A.45, lettera d).»;

5)

al punto M.A.501, lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità dell’allegato I (parte 21), capitolo Q, o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012, salvo altrimenti specificato all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, del regolamento (UE) n. 748/2012 o al presente allegato (parte M), o all’allegato V quinquies (parte CAO).»;

6)

il punto M.A.502 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

La manutenzione dei componenti diversi dai componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 2 a 6, o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita da imprese di manutenzione approvate in conformità del presente allegato, capitolo F, o dell’allegato II (parte 145), o dell’allegato V quinquies (parte CAO), a seconda dei casi.»;

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012, qualora il componente sia installato sull’aeromobile o sia temporaneamente rimosso per migliorare l’accesso, deve essere eseguita da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata conformemente al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (parte 145), o all’allegato V quinquies (parte CAO), a seconda dei casi, dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1, o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 2. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio del modulo 1 AESA e deve essere soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio dell’aeromobile di cui al punto M.A.801.»;

iii)

è aggiunta la lettera e):

«e)

La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 3 a 6, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita dall’impresa di manutenzione di cui alla lettera a) o essere eseguita da qualsiasi persona o impresa e essere accompagnata da una “dichiarazione di avvenuta manutenzione” emessa dalla persona o dall’impresa che ha eseguito la manutenzione. La “dichiarazione di avvenuta manutenzione” deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’impresa o della persona che emette la dichiarazione. La dichiarazione deve essere considerata un registro di manutenzione e equivalente a un modulo 1 AESA in relazione al componente oggetto della manutenzione.»;

7)

al punto M.A.901, lettera k), il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

se richiesto, l’aeromobile dispone di un certificato acustico corrispondente alla sua configurazione più recente conformemente all’allegato I (parte 21), capitolo I, o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo I, del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

8)

il punto M.A.903 è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«M.A.903 Trasferimento della registrazione dell’aeromobile all’interno dell’Unione»;

ii)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Per il trasferimento della registrazione di un aeromobile all’interno dell’Unione, il richiedente deve:

1.

notificare al precedente Stato membro in quale altro Stato l’aeromobile verrà registrato;

2.

chiedere al nuovo Stato membro il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

9)

il punto M.A.904 è così modificato:

i)

il titolo è sostituito dal seguente:

«M.A.904 Revisione dell’aeronavigabilità di aeromobili importati nell’Unione»;

ii)

alla lettera a), il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

chiedere all’autorità competente dello Stato membro di registrazione il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;»;

iii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare un certificato di aeronavigabilità, dopo aver accertato che l’aeromobile è conforme ai requisiti dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

10)

l’appendice I è così modificata:

i)

al punto 5.1, i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.

predisporre l’approvazione di qualsiasi modifica dell’aeromobile in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’integrazione di detta modifica.

In caso di aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto, predisporre la dichiarazione di conformità per qualsiasi modifica ai sensi dell’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo F, del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’integrazione di detta modifica;

4.

predisporre l’approvazione di qualsiasi riparazione all’aeromobile in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’esecuzione di detta riparazione.

In caso di aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto, predisporre la dichiarazione di conformità per qualsiasi riparazione ai sensi dell’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo N, del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’esecuzione di detta riparazione.».


ALLEGATO II

L’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

il punto 145.A.42 è così modificato:

i)

alla lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità dell’allegato I (parte 21), capitolo Q, o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo Q, del regolamento (UE) n. 748/2012, salvo altrimenti specificato all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, del regolamento (UE) n. 748/2012, all’allegato I (parte M), punto M.A.502, all’allegato III (parte ML), punto ML.A.502 o al presente allegato (parte 145);»;

ii)

alla lettera b), il punto iv) è sostituito dal seguente:

«iv)

I componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 devono essere installati solo se considerati idonei dal proprietario dell’aeromobile per l’installazione sul suo aeromobile.»;

2)

al punto 145.A.60, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’impresa è tenuta a segnalare all’autorità competente e all’impresa responsabile della progettazione dell’aeromobile o dei componenti:

i)

eventi o condizioni relativi alla sicurezza di un aeromobile o di un componente identificato dall’impresa che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, potrebbero mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona; nonché

ii)

in particolare qualsiasi incidente o inconveniente grave.».


ALLEGATO III

L’allegato III (parte 66) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

al punto 66.A.45, la lettera h), punto ii).3, è sostituita dal seguente:

«3.

qualora il richiedente abbia fornito solo prove relative a un anno di esperienza secondo la deroga di cui al punto 66.A.30, lettera a), punto 2 ter.ii), nella licenza deve essere inserita la seguente limitazione:

“interventi complessi di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), appendice VII, modifiche standard di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.90B, e all’allegato Ib (parte 21 Light), punti 21L.A.62 e 21L.A.102, del regolamento (UE) n. 748/2012 e riparazioni standard di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.431B, e all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.202 o punto 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012”.

Si considera che il titolare di una licenza di manutenzione aeronautica della sottocategoria B1.2 approvata con l’abilitazione per il gruppo 3, oppure della categoria B3 approvata con l’abilitazione “velivoli a pistoni non pressurizzati con MTOM uguale o inferiore a 2 000 kg”, soddisfi i requisiti per il rilascio di una licenza delle sottocategorie L1 e L2 con le corrispondenti abilitazioni complete e con le stesse limitazioni della licenza B1.2/B3 detenuta.»;

2)

al punto 66.B.130, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Nel caso della formazione per tipo per dirigibili del gruppo 1, i corsi devono sempre essere approvati direttamente dall’autorità competente. L’autorità competente dispone di una procedura per garantire che il programma della formazione per tipo per dirigibili copra tutti gli elementi compresi nei dati di manutenzione del titolare dell’approvazione del progetto o del dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto.».


ALLEGATO IV

L’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 è così modificato:

1)

al punto ML.A.302, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

L’AMP:

1.

deve identificare chiaramente il proprietario dell’aeromobile e il relativo aeromobile, compresi, a seconda dei casi, i motori e le eliche installati;

2.

deve comprendere

a)

gli interventi o le ispezioni contenuti nel programma minimo di ispezione applicabile (minimum inspection programme – “MIP”) di cui alla lettera d); o

b)

le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità (instructions for continuing airworthiness – “ICA”) emesse dal titolare dell’approvazione del progetto (design approval holder – “DAH”); o

c)

le ICA emesse dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto.»;

2)

il punto ML.A.304 è sostituito dal seguente:

«ML.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni

La persona o l’impresa che ripara un aeromobile o un componente deve valutare i danni. Le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate utilizzando i dati applicabili, vale a dire, a seconda dei casi:

a)

i dati approvati dall’Agenzia;

b)

i dati approvati da un’impresa di progettazione conforme all’allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;

c)

i dati inclusi nei requisiti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.90B o 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012;

d)

i dati inclusi nei requisiti di cui all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 o 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012;

e)

i dati dichiarati da un dichiarante conforme all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

3)

al punto ML.A.401, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Ai fini del presente allegato, si intende per “dati di manutenzione applicabili” quanto elencato di seguito:

1.

i requisiti, le procedure, gli standard o le informazioni applicabili emessi dall’autorità competente o dall’Agenzia;

2.

qualsiasi AD applicabile;

3.

le ICA applicabili e altre istruzioni di manutenzione emesse dal titolare del certificato di omologazione, dal titolare del certificato di omologazione supplementare, dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto e da eventuali altre imprese che pubblichino tali dati in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;

4.

per i componenti approvati per l’installazione dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, le istruzioni di manutenzione applicabili pubblicate dai fabbricanti del componente e ritenute accettabili dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto;

5.

qualsiasi dato applicabile emesso in conformità del punto 145.A.45, lettera d).»;

4)

al punto ML.A.501, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Se non diversamente specificato nell’allegato I (parte M), capitolo F, nell’allegato II (parte 145), nell’allegato V quinquies (parte CAO) del presente regolamento o nell’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, o nell’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, del regolamento (UE) n. 748/2012, un componente può essere installato solo se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

i)

è in condizioni soddisfacenti;

ii)

è stato adeguatamente riammesso in servizio utilizzando un modulo 1 AESA di cui all’allegato I (parte M), appendice II, o un modulo equivalente;

iii)

è stato contrassegnato conformemente all’allegato I (parte 21), capitolo Q, o all’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo Q, del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

5)

il punto ML.A.502 è così modificato:

i)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

I componenti accettati dal proprietario in conformità dell’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, o dell’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012 devono essere sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o impresa, previa accettazione da parte del proprietario alle condizioni di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2. Tale manutenzione non è idonea per il rilascio di un modulo 1 AESA di cui all’allegato I (parte M), appendice II, e deve essere soggetta ai requisiti per la riammissione in servizio dell’aeromobile.»;

ii)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

I componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 3 a 6, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 3 a 6, del regolamento (UE) n. 748/2012 possono essere sottoposti a manutenzione da qualsiasi persona o impresa. In tal caso, in deroga a quanto stabilito alla lettera b), la manutenzione di tali componenti deve essere accompagnata da una “dichiarazione di avvenuta manutenzione” emessa dalla persona o dall’impresa che ha eseguito la manutenzione. La “dichiarazione di avvenuta manutenzione” deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’impresa o della persona che emette la dichiarazione. La dichiarazione deve essere considerata un registro di manutenzione e equivalente a un modulo 1 AESA in relazione al componente oggetto della manutenzione.»;

6)

al punto ML.A.902, lettera b), il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5.

una modifica o una riparazione dell’aeromobile o di un componente installato sull’aeromobile non è conforme all’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

7)

il punto ML.A.903 è così modificato:

i)

alla lettera a), il punto 6 è sostituito dal seguente:

«6.

tutte le modifiche e le riparazioni eseguite sull’aeromobile sono state registrate e sono conformi all’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;»;

ii)

alla lettera a), il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11.

se richiesto, l’aeromobile dispone di un certificato acustico corrispondente alla sua configurazione più recente conformemente all’allegato I (parte 21), capitolo I, o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo I, del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

8)

al punto ML.A.905, lettera a), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

chiedere successivamente al nuovo Stato membro il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.»;

9)

il punto ML.A.906 è così modificato:

i)

alla lettera a), il punto 1. è sostituito dal seguente:

«1.

chiedere all’autorità competente dello Stato membro di registrazione il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;»;

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Una volta accertata la conformità dell’aeromobile all’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare un nuovo certificato di aeronavigabilità.»;

10)

L’appendice I è così modificata:

i)

alla lettera e), punto 1, i paragrafi iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti:

«iii)

predisporre l’approvazione di qualsiasi modifica dell’aeromobile in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’integrazione di detta modifica;

Nel caso di un aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto, predisporre la dichiarazione di conformità per qualsiasi modifica ai sensi dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima della sua integrazione;

iv)

predisporre l’approvazione di qualsiasi riparazione dell’aeromobile in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima dell’esecuzione di detta riparazione;

Nel caso di un aeromobile soggetto a una dichiarazione di conformità del progetto, predisporre la dichiarazione di conformità per qualsiasi riparazione ai sensi dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 prima che venga eseguita.».


ALLEGATO V

L’allegato V quater (parte CAMO) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione è così modificato:

al punto CAMO.A.160, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Fatta salva la lettera a), l’impresa garantisce che siano segnalati all’autorità competente e all’impresa responsabile della progettazione dell’aeromobile tutti gli inconvenienti, i malfunzionamenti, i difetti tecnici, i superamenti di limitazioni tecniche, gli eventi che evidenzino inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nei dati stabiliti conformemente all’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 o altre circostanze irregolari che abbiano o possano avere messo in pericolo l’impiego sicuro dell’aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.».


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/127


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1361 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle autorità competenti nell’ambito dell’attuazione delle norme concernenti le imprese coinvolte nella progettazione e produzione di aeromobili utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 62, paragrafi 14 e 15,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (2) stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installarvi, compresa la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione (3) prevede norme semplici e proporzionate per gli aeromobili utilizzati nell’aviazione sportiva e da diporto, che siano efficienti in termini di costi e riducano gli oneri amministrativi e finanziari inutili per le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di tali aeromobili, pur mantenendo i necessari livelli di sicurezza.

(3)

È pertanto opportuno introdurre norme appropriate concernenti i compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle autorità competenti al fine di garantire l’attuazione uniforme delle norme semplici e proporzionate introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/1358 per gli aeromobili destinati principalmente all’uso nell’aviazione sportiva e da diporto.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2022/1358 prevede un periodo di transizione sufficiente per le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di tali aeromobili, affinché possano garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte da tale regolamento. Lo stesso periodo di transizione dovrebbe essere applicato in merito alle norme per le autorità competenti.

(5)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) n. 748/2012.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 05/2021 (4) emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea in conformità dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/1358 della Commissione del 2 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 7.)

(4)  Parere n. 05/2021, del 22 ottobre 2021, dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, parte 21 Light — Certificazione e dichiarazione di conformità del progetto degli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, e dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione, https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021.


ALLEGATO

L’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1)

sono inseriti i seguenti punti 21L.1 e 21L.2:

«21L.1   Finalità

a)

La sezione A del presente allegato (parte 21 Light) stabilisce le disposizioni che disciplinano i diritti e gli obblighi delle seguenti persone aventi la propria sede principale di attività in uno Stato membro:

1.

il richiedente e il titolare di qualsiasi certificato rilasciato o da rilasciare conformemente al presente allegato;

2.

le persone fisiche e giuridiche che dichiarano, conformemente al presente allegato, la conformità del progetto, l’idoneità alla progettazione o l’idoneità alla produzione, o che intendono rilasciare tali dichiarazioni;

3.

il firmatario di una dichiarazione di conformità dell’aeromobile o di un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di un motore, un’elica o una parte prodotta conformemente al presente allegato.

b)

La sezione B del presente allegato stabilisce le disposizioni che disciplinano la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione da parte dell’Agenzia e delle autorità nazionali competenti conformemente al presente allegato e definisce i requisiti per i loro sistemi amministrativi e di gestione relativi all’esercizio di tali compiti.

21L.2   Autorità competente

Ai fini del presente allegato, per «autorità competente» si intende:

a)

per la sezione A, capitolo A,

1.

per le imprese di progettazione, l’Agenzia;

2.

per un’impresa di produzione, l’autorità designata dallo Stato membro in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività; o l’Agenzia, se tale competenza le è stata riassegnata conformemente all’articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139;

b)

per la sezione A, capitoli B, C, D, E, F, J, K, M, N e Q, l’Agenzia;

c)

per la sezione A, capitoli G, H, I e R, l’autorità designata dallo Stato membro in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività; o l’Agenzia, se tale competenza le è stata riassegnata conformemente all’articolo 64 o 65 del regolamento (UE) 2018/1139;

d)

per la sezione A, capitolo P,

1.

per gli aeromobili registrati in uno Stato membro, l’autorità designata dallo Stato membro di registrazione;

2.

per gli aeromobili non registrati, l’autorità designata dallo Stato membro che ha imposto i contrassegni di identificazione;

3.

per l’approvazione delle condizioni di volo relative alla sicurezza del progetto, l’Agenzia.»;

(2)

la sezione B è modificata come segue:

a)

è inserito il seguente capitolo A:

«CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21L.B.11   Documentazione relativa alla sorveglianza

L’autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, le norme, le regole, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale pertinente affinché possa svolgere i propri compiti e adempiere alle proprie responsabilità.

21L.B.12   Scambio di informazioni

a)

L’autorità competente dello Stato membro e l’Agenzia devono condividere le informazioni ottenute attraverso l’indagine condotta e la sorveglianza effettuata conformemente alla presente sezione, che sono pertinenti per l’altra parte quando svolge compiti di certificazione, sorveglianza o applicazione ai sensi della presente sezione.

b)

L’autorità competente dello Stato membro e l’Agenzia devono coordinare un’indagine e una sorveglianza incentrate sul prodotto relative alla progettazione e alla produzione di prodotti e parti di cui al presente allegato, anche effettuando, se necessario, visite di sorveglianza congiunte.

21L.B.13   Informazioni all’Agenzia

a)

L’autorità competente dello Stato membro deve informare l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base entro 30 giorni dal manifestarsi di tali problemi.

b)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro deve fornire quanto prima all’Agenzia tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di non conformità registrate nella propria banca dati nazionale di cui all’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.

21L.B.14   Direttive di aeronavigabilità ricevute da paesi terzi

Quando l’autorità competente di uno Stato membro riceve una direttiva di aeronavigabilità dall’autorità competente di un paese terzo, tale direttiva di aeronavigabilità deve essere inoltrata all’Agenzia.

21L.B.15   Reazione immediata a un problema di sicurezza

a)

Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente dello Stato membro deve attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere in maniera adeguata le informazioni in materia di sicurezza.

b)

L’Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni pertinenti ricevute in materia di sicurezza e trasmettere senza indebito ritardo agli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da adottare, che sono loro necessarie per reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le persone o le organizzazioni soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

c)

Non appena ricevute le informazioni di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente dello Stato membro deve adottare le misure adeguate per affrontare il problema di sicurezza.

d)

Le misure adottate a norma del punto 21L.B.15, lettera c), devono essere immediatamente notificate a tutte le persone o organizzazioni tenute a rispettarle a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. L’autorità competente dello Stato membro deve inoltre notificare tali misure all’Agenzia e, nel caso in cui fosse necessaria un’azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

21L.B.16   Sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve stabilire e mantenere un sistema di gestione, che includa come minimo:

1.

politiche e procedure documentate per descrivere l’organizzazione, i mezzi e i metodi per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e al regolamento (UE) n. 376/2014 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Le procedure devono essere costantemente aggiornate e fungere da documenti di lavoro di base dell’autorità competente per tutti i compiti corrispondenti;

2.

un organico in numero sufficiente per svolgere i propri compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto espletamento di tutti i compiti;

3.

personale qualificato a svolgere i compiti assegnati e con la necessaria conoscenza, esperienza, formazione iniziale e periodica per garantire una costante competenza;

4.

strutture e locali adeguati per svolgere i compiti assegnati;

5.

una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione ai corrispondenti requisiti e l’adeguatezza delle procedure, inclusa la definizione di un processo di audit interno e di un processo di gestione dei rischi di sicurezza. La funzione di monitoraggio della conformità deve includere un sistema per fornire feedback sulle non conformità rilevate dal processo di audit ai dirigenti dell’autorità competente per garantire l’attuazione delle azioni correttive necessarie;

6.

una persona o un gruppo di persone che risponde ai dirigenti dell’autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.

b)

Per ogni settore di attività, ivi incluso il sistema di gestione, l’autorità competente deve nominare una o più persone responsabili della gestione dei compiti corrispondenti.

c)

L’autorità competente deve stabilire procedure per la partecipazione a uno scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie con altre autorità competenti interessate e fornire loro assistenza, siano esse dello stesso Stato membro o di altri Stati membri, comprese:

1.

tutte le non conformità rilevate e le azioni di follow-up avviate in esito alla sorveglianza su persone e imprese che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall’autorità competente di un altro Stato membro o dall’Agenzia;

2.

qualsiasi informazione derivante dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di non conformità di cui al punto 21L.A.3.

d)

Una copia delle procedure relative al sistema di gestione dell’autorità competente dello Stato membro e delle eventuali modifiche di tali procedure deve essere messa a disposizione dell’Agenzia a fini di standardizzazione.

21L.B.17   Assegnazione di compiti a soggetti qualificati

a)

Un’autorità competente può assegnare a soggetti qualificati compiti relativi alla certificazione iniziale o alla sorveglianza continua di prodotti e parti, nonché di persone fisiche o giuridiche soggette al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. In occasione dell’assegnazione dei compiti, l’autorità competente deve accertarsi di:

1.

disporre di un sistema per verificare, inizialmente e in maniera continua, se il soggetto qualificato è conforme all’allegato VI «Requisiti essenziali per i soggetti qualificati» del regolamento (UE) 2018/1139. Questo sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

2.

aver stipulato un accordo documentato con il soggetto qualificato, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca:

i)

i compiti da svolgere;

ii)

le dichiarazioni, le segnalazioni e i registri da fornire;

iii)

le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte nell’espletamento di tali compiti;

iv)

la corrispondente copertura della responsabilità;

v)

la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento dei suddetti compiti.

b)

L’autorità competente deve garantire che il processo di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza previsto al punto 21L.B.16, lettera a), punto 5), riguardi tutti i compiti di certificazione e di sorveglianza continua svolti a suo nome dal soggetto qualificato.

21L.B.18   Modifiche del sistema di gestione

a)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità come definito nel regolamento (UE) 2018/1139 e nel regolamento (UE) n. 376/2014 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base. Tale sistema deve permettere di avviare le azioni necessarie a garantire che il sistema di gestione continui a essere adeguato ed efficace.

b)

L’autorità competente deve aggiornare tempestivamente il proprio sistema di gestione per tenere conto delle modifiche del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 376/2014 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, in modo da garantirne l’efficace attuazione.

c)

L’autorità competente dello Stato membro deve notificare all’Agenzia le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere alle proprie responsabilità come definito nel regolamento (UE) 2018/1139 e nel regolamento (UE) n. 376/2014 e negli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

21L.B.19   Composizione delle controversie

L’autorità competente dello Stato membro deve istituire una prassi per la composizione delle controversie nell’ambito delle procedure documentate.

21L.B.20   Conservazione della documentazione

a)

L’autorità competente deve istituire un sistema per la conservazione della documentazione che permetta l’adeguata archiviazione, l’accessibilità e la tracciabilità affidabile per quanto concerne:

1.

le politiche e procedure documentate del sistema di gestione;

2.

la formazione, le qualifiche e l’autorizzazione del proprio personale;

3.

l’assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti al punto 21L.B.17, nonché i dettagli dei compiti assegnati;

4.

i processi di certificazione e la sorveglianza continua delle imprese certificate e dichiarate, tra cui:

i)

domande di certificato;

ii)

dichiarazioni di idoneità;

iii)

dichiarazioni di conformità del progetto;

iv)

il programma di sorveglianza continua dell’autorità competente, con tutti i dati delle valutazioni, degli audit e delle ispezioni;

v)

i certificati rilasciati ed eventuali modifiche;

vi)

una copia del programma di sorveglianza con l’elenco delle date previste per gli audit e le date effettive di svolgimento;

vii)

copie di tutta la corrispondenza formale;

viii)

raccomandazioni per il rilascio o il rinnovo di un certificato o il rinnovo della registrazione di una dichiarazione, informazioni dettagliate sulle non conformità e sulle azioni adottate dalle imprese per chiuderle, comprese data di chiusura di ciascun elemento, misure di esecuzione e osservazioni;

ix)

relazioni di valutazione, audit o ispezione rilasciate da un’altra autorità competente;

x)

copie di tutti i manuali, le procedure e i processi delle imprese e relative modifiche;

xi)

copie di eventuali altri documenti approvati dall’autorità competente;

5.

le dichiarazioni di conformità dell’aeromobile (modulo AESA 52B) o i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) di motori, eliche o parti ispezionati conformemente al capitolo R del presente allegato.

b)

L’autorità competente dello Stato membro deve includere nella conservazione della documentazione:

1.

la valutazione e la notifica all’Agenzia delle eventuali modalità alternative di rispondenza proposte dalle imprese e la valutazione delle eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dall’autorità competente stessa;

2.

le informazioni sulla sicurezza conformemente al punto 21L.B.13 e le misure di follow-up;

3.

il ricorso a disposizioni di salvaguardia e di flessibilità conformemente all’articolo 71, paragrafo 1, e all’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139.

c)

L’autorità competente deve tenere un elenco aggiornato di tutti i certificati che ha rilasciato e delle dichiarazioni che ha registrato.

d)

Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere conservata per un periodo minimo di cinque anni fatta salva la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

e)

Tutta la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere messa a disposizione, su richiesta, dell’autorità competente di un altro Stato membro o dell’Agenzia.

21L.B.21   Non conformità e osservazioni

a)

Qualora l’autorità competente, durante l’indagine o la sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, riscontri una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, di una procedura o di un manuale previsti da tali atti, o di un certificato o di una dichiarazione rilasciati a norma di tali atti, essa deve rilevare la non conformità, fatte salve eventuali azioni supplementari richieste da tali atti.

b)

L’autorità competente deve disporre di un sistema per analizzare le non conformità sotto il profilo della loro rilevanza per la sicurezza.

L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa che riduce la sicurezza o mette seriamente in pericolo la sicurezza del volo o che, nel caso delle imprese di progettazione, può comportare una non conformità incontrollata e una potenziale condizione di non sicurezza ai sensi del punto 21L.B.23; le non conformità di livello 1 comprendono anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti fattispecie:

1.

all’autorità competente non è concesso l’accesso alle strutture dell’impresa o della persona fisica o giuridica quali definite al punto 21L.A.10 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;

2.

sono fornite informazioni errate o falsificate prove documentali;

3.

sono presenti elementi che segnalano pratiche scorrette o l’uso fraudolento di un certificato o di una dichiarazione rilasciati conformemente al presente allegato;

4.

manca un dirigente responsabile o un direttore dell’impresa di progettazione, a seconda dei casi.

L’autorità competente deve rilevare una non conformità di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base, a una procedura o a un manuale previsti da tali atti, oppure a una dichiarazione rilasciata conformemente a tali atti, che non è classificata come non conformità di livello 1.

c)

L’autorità competente deve comunicare per iscritto la non conformità all’impresa o alla persona fisica o giuridica e chiedere un’azione correttiva per la non conformità o le non conformità individuate.

d)

In caso di non conformità di livello 1, l’autorità competente deve adottare misure immediate e appropriate conformemente al punto 21L.B.22, a meno che la non conformità riguardi un’impresa di progettazione che ha dichiarato la propria idoneità alla progettazione, nel qual caso l’Agenzia deve prima concedere all’impresa un periodo di attuazione delle azioni correttive adeguato alla natura della non conformità, che in ogni caso non può essere superiore a 21 giorni lavorativi. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Se una non conformità di livello 1 riguarda direttamente un aeromobile, l’autorità competente deve informare l’autorità competente dello Stato membro nel quale l’aeromobile è registrato.

e)

Per le non conformità di livello 2, l’autorità competente deve concedere all’impresa o alla persona fisica o giuridica un periodo di attuazione delle azioni correttive adeguato alla natura della non conformità. Tale periodo deve iniziare alla data della comunicazione scritta della non conformità all’impresa o alla persona fisica o giuridica, con la quale è richiesta un’azione correttiva per la non conformità individuata. Alla fine di tale periodo, e a seconda della natura della non conformità, l’autorità competente può estendere il periodo a condizione che venga concordato un piano di azioni correttive con l’autorità competente.

L’autorità competente deve valutare il piano di attuazione e il piano di azioni correttive proposti dall’impresa o dalla persona fisica o giuridica e, se in seguito a tale valutazione conclude che essi sono sufficienti a correggere la non conformità o le non conformità, accettarli.

Nel caso in cui un’impresa o una persona fisica o giuridica non presenti un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente, la non conformità deve essere elevata a una non conformità di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate alla lettera d).

f)

L’autorità competente può formulare osservazioni per i casi che non rientrano tra le non conformità di livello 1 o 2:

1.

per qualsiasi elemento le cui prestazioni siano state valutate inefficaci;

2.

se si è rilevato che un elemento può potenzialmente causare una non conformità; oppure

3.

qualora suggerimenti o miglioramenti siano rilevanti ai fini delle prestazioni di sicurezza complessive dell’impresa.

Le osservazioni formulate a norma del presente punto devono essere comunicate per iscritto all’impresa o alla persona fisica o giuridica e registrate dall’autorità competente.

21L.B.22   Provvedimenti attuativi

a)

L’autorità competente deve:

1.

sospendere un certificato se ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza dell’aeromobile;

2.

emanare una direttiva di aeronavigabilità alle condizioni di cui al punto 21L.B.23;

3.

sospendere, revocare o limitare un certificato se tale azione è necessaria a norma del punto 21L.B.21, lettera d);

4.

sospendere o revocare un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 21L.B.163, lettera b);

5.

sospendere o revocare un certificato acustico o un certificato acustico ristretto quando sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 21L.B.173, lettera b);

6.

adottare le misure immediate e appropriate necessarie per limitare o vietare le attività di un’impresa o di una persona fisica o giuridica se l’autorità competente ritiene che vi siano ragionevoli motivi per considerare tale azione necessaria per prevenire una minaccia credibile alla sicurezza dell’aeromobile;

7.

limitare o vietare le attività di un’impresa o di una persona fisica o giuridica che ha dichiarato la propria idoneità alla progettazione o alla produzione di prodotti o parti conformemente alla sezione A o che rilascia dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) conformemente alla sezione A, capitolo R, del presente allegato a norma del punto 21L.B.21, lettera d);

8.

astenersi dal registrare una dichiarazione di conformità del progetto fintanto che le non conformità risultanti dall’indagine di sorveglianza iniziale non saranno risolte;

9.

cancellare temporaneamente o definitivamente una dichiarazione di conformità del progetto o una dichiarazione di idoneità a norma del punto 21L.B.21, lettera d);

10.

adottare tutti gli ulteriori provvedimenti attuativi necessari per garantire la cessazione di una non conformità rispetto ai requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139 e al presente allegato e, se necessario, porre rimedio alle sue conseguenze.

b)

Al momento dell’adozione di un provvedimento attuativo ai sensi della lettera a), l’autorità competente deve notificarlo al destinatario, indicarne i motivi e informare il destinatario del suo diritto di ricorso.

21L.B.23   Direttive di aeronavigabilità

a)

Per «direttiva di aeronavigabilità» si intende un documento, emanato o adottato dall’Agenzia, che prescrive le azioni da eseguire a carico di un aeromobile al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza, laddove il livello di sicurezza di detto aeromobile rischi palesemente di essere compromesso.

b)

L’Agenzia emana una direttiva di aeronavigabilità quando:

1.

ha determinato la presenza di una condizione di non sicurezza a bordo di un aeromobile, risultato di una carenza dell’aeromobile stesso, o di un motore, un’elica o una parte installati a bordo; e

2.

vi è probabilità che la condizione di cui sopra si manifesti o interessi anche altri aeromobili.

c)

Le direttive di aeronavigabilità devono contenere perlomeno informazioni che identifichino:

1.

la condizione di non sicurezza;

2.

l’aeromobile interessato;

3.

l’azione o le azioni correttive richieste;

4.

il termine ultimo per l’attuazione delle azioni correttive;

5.

la data di entrata in vigore.

21L.B.24   Modalità di rispondenza

a)

L’Agenzia deve sviluppare modalità accettabili di rispondenza («AMC») che possono essere utilizzate per stabilire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base.

b)

Per stabilire la conformità al presente regolamento possono essere utilizzate modalità alternative di rispondenza.

c)

Le autorità competenti devono informare l’Agenzia di eventuali modalità alternative di rispondenza utilizzate dalle persone fisiche o giuridiche sotto la loro sorveglianza per stabilire la conformità al presente regolamento.»;

b)

sono inseriti i seguenti capitoli G, H e I:

«CAPITOLO G — IMPRESE DI PRODUZIONE DICHIARATE

21L.B.141   Indagine di sorveglianza iniziale

a)

Al ricevimento di una dichiarazione da un’impresa che dichiara la propria idoneità alla produzione, l’autorità competente deve verificare che:

1.

il dichiarante possa dichiarare la sua idoneità alla produzione conformemente al punto 21L.A.122;

2.

la dichiarazione contenga tutte le informazioni specificate al punto 21L.A.123, lettera c); e

3.

la dichiarazione non contenga informazioni che indicano una non conformità ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato.

b)

L’autorità competente è tenuta a confermare il ricevimento della dichiarazione, anche assegnando al dichiarante un numero di riferimento individuale relativo all’impresa di produzione dichiarata.

21L.B.142   Registrazione di una dichiarazione di idoneità alla produzione

L’autorità competente deve registrare la dichiarazione di idoneità alla produzione in una base di dati adeguata, includendo l’ambito di attività dichiarato, a condizione che:

a)

il dichiarante abbia dichiarato la sua idoneità conformemente al punto 21L.A.123;

b)

il dichiarante si sia impegnato ad adempiere agli obblighi di cui al punto 21L.A.127;

c)

non permangano questioni irrisolte conformemente al punto 21L.B.141.

21L.B.143   Sorveglianza

a)

L’autorità competente è tenuta a sorvegliare l’impresa di produzione dichiarata al fine di verificare il mantenimento della conformità della stessa ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e l’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d).

b)

La sorveglianza deve includere un’ispezione del primo articolo di ogni nuovo progetto di aeromobili, motori, eliche o parti che sono prodotti per la prima volta e, come stabilito dal programma di sorveglianza conformemente al punto 21L.B.144, ispezioni degli ulteriori aeromobili, motori, eliche e parti prodotti dall’impresa di produzione dichiarata.

21L.B.144   Programma di sorveglianza

a)

L’autorità competente deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza per garantire il rispetto del punto 21L.B.143. Tale programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica dell’impresa, della complessità delle sue attività e dei risultati delle precedenti attività di certificazione e/o di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

1.

valutazioni, audit e ispezioni, compresi, a seconda dei casi:

i)

valutazioni del sistema di gestione e audit delle procedure;

ii)

audit dei prodotti di un campione pertinente dei prodotti e delle parti che rientrano nell’ambito dell’impresa;

iii)

campionamento del lavoro svolto; e

iv)

ispezioni senza preavviso;

2.

riunioni indette tra il dirigente responsabile e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni significative.

b)

Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

c)

Deve essere applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non superi i 24 mesi.

d)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

1.

l’impresa ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

2.

l’impresa ha costantemente dimostrato la conformità al punto 21L.A.128 e ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della produzione;

3.

non sono state rilevate non conformità di livello 1;

4.

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o esteso dall’autorità competente come previsto al punto 21L.B.21.

e)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), l’impresa abbia stabilito, e l’autorità competente approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’autorità competente delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa dell’impresa stessa.

f)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza dell’impresa sono diminuite.

g)

Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento delle attività condotte dall’impresa di produzione dichiarata sulla base della sua dichiarazione di idoneità alla produzione, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

21L.B.145   Attività di sorveglianza

a)

Nel verificare la conformità dell’impresa di produzione dichiarata conformemente al punto 21L.B.143 e il programma di sorveglianza stabilito conformemente al punto 21L.B.144, l’autorità competente deve:

1.

fornire al personale responsabile della sorveglianza orientamenti per lo svolgimento delle funzioni a esso assegnate;

2.

condurre valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

3.

raccogliere gli elementi di prova necessari nel caso in cui siano necessarie ulteriori azioni, comprese le misure previste ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22;

4.

informare l’impresa di produzione dichiarata dei risultati delle attività di sorveglianza.

b)

Se le strutture dell’impresa di produzione dichiarata sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente quale individuata al punto 21L.2 può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate altre strutture, oppure all’Agenzia se le strutture sono situate in un paese terzo. Ogni impresa di produzione dichiarata soggetta a tale decisione deve essere informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.

c)

Per le attività di sorveglianza svolte dall’autorità competente presso strutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa ha la propria sede principale di attività, l’autorità competente deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle strutture.

d)

L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

e)

Qualora riscontri una non conformità dell’impresa di produzione dichiarata rispetto ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e all’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d), l’autorità competente deve agire conformemente ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22.

21L.B.146   Modifiche delle dichiarazioni

a)

Al ricevimento di una notifica di modifiche conformemente al punto 21L.A.128, l’autorità competente deve verificare la completezza della notifica conformemente al punto 21L.B.141.

b)

L’autorità competente deve aggiornare il suo programma di sorveglianza definito conformemente al punto 21L.B.144 e verificare se è necessario fissare eventuali condizioni alle quali l’impresa può operare durante la modifica.

c)

Quando la modifica riguarda un aspetto della dichiarazione registrata conformemente al punto 21L.B.142, l’autorità competente deve aggiornare il registro.

d)

Al completamento delle attività richieste dalle lettere da a) a c), l’autorità competente è tenuta a confermare all’impresa di produzione dichiarata il ricevimento della notifica.

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI RISTRETTI DI AERONAVIGABILITÀ

21L.B.161   Indagini

a)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure per le sue indagini che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:

1.

valutazione dell’ammissibilità del richiedente;

2.

valutazione delle condizioni della domanda;

3.

classificazione dei certificati di aeronavigabilità;

4.

valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;

5.

ispezioni dell’aeromobile;

6.

determinazione delle condizioni necessarie, delle restrizioni o dei limiti per il certificato.

b)

Al ricevimento di una domanda di certificato di aeronavigabilità o di certificato ristretto di aeronavigabilità, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve verificare se l’aeromobile rientra nelle finalità di cui al punto 21L.A.141.

c)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato di aeronavigabilità o del certificato ristretto di aeronavigabilità. Nel condurre le indagini relative al rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità per un aeromobile di nuova produzione, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve valutare la necessità di eseguire un’ispezione fisica dell’aeromobile per garantire la conformità e la sicurezza del volo dello stesso prima dell’emissione di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità. Tale valutazione deve tenere conto dei seguenti elementi:

1.

i risultati dell’ispezione fisica del primo articolo di tale prodotto nella configurazione finale, eseguita conformemente al punto 21L.B.143, lettera b), o al punto 21L.B.251, lettera b), dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione o dall’autorità competente che sorveglia l’impresa o la persona fisica o giuridica che ha prodotto l’aeromobile, se diversa;

2.

il periodo trascorso dall’ultima ispezione fisica eseguita dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione di un aeromobile prodotto dall’impresa o dalla persona fisica o giuridica che ha prodotto l’aeromobile;

3.

i risultati della sorveglianza condotta ai sensi del capitolo G del presente allegato o ai sensi dell’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo G, sull’impresa che rilascia la dichiarazione di conformità dell’aeromobile, o della verifica effettuata ai sensi della sezione A, capitolo R, del presente allegato su altre dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) rilasciati dallo stesso firmatario;

4.

il periodo trascorso dall’ultima visita di sorveglianza dell’impresa conformemente al capitolo G del presente allegato, o conformemente all’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo G, o dall’ultima verifica effettuata a norma della sezione A, capitolo R, del presente allegato su una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1) rilasciati dallo stesso firmatario.

21L.B.162   Rilascio o modifica di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità

a)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare un certificato di aeronavigabilità (modulo AESA 25, cfr. allegato I (parte 21), appendice VI) senza indebito ritardo se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.143 e ottempera agli obblighi di cui al punto 21L.A.144, nonché una volta accertato:

1.

per gli aeromobili nuovi, che l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto approvato conformemente al capitolo B del presente allegato e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2.

per gli aeromobili usati, che:

i)

l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto di tipo approvato conformemente al capitolo B del presente allegato e a qualsiasi certificato di omologazione supplementare, modifica o riparazione approvati conformemente ai capitoli D, E o M del presente allegato;

ii)

le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state rispettate; e

iii)

l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano stati ispezionati conformemente all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

b)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare un certificato ristretto di aeronavigabilità (modulo AESA 24B, cfr. appendice I) senza indebito ritardo se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.143 e ottempera agli obblighi di cui al punto 21L.A.144, nonché una volta accertato:

1.

per gli aeromobili nuovi, che l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto di aeromobile per il quale è stata rilasciata una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo C, del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda, e siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;

2.

per gli aeromobili usati, che:

i)

l’aeromobile e, se del caso, il suo motore ed elica siano conformi a un progetto di aeromobile per il quale è stata rilasciata una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo C, del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.63 al momento della domanda, insieme a eventuali modifiche di progetto o modifiche dei progetti di riparazioni per le quali è stata rilasciata una dichiarazione di conformità del progetto ai sensi della sezione A, capitolo F o N, del presente allegato, registrata dall’Agenzia conformemente al punto 21L.B.122 o al punto 21L.B.222, o dal dichiarante conformemente al punto 21L.A.105, lettera c);

ii)

le direttive di aeronavigabilità applicabili siano state rispettate; e

iii)

l’aeromobile sia stato ispezionato conformemente all’allegato I (parte M) o all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014.

c)

In deroga al punto 21L.B.162, lettere a) e b), per un aeromobile usato proveniente da un altro Stato membro, l’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione deve rilasciare il certificato di aeronavigabilità o il certificato ristretto di aeronavigabilità se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.145, lettera b), nonché una volta accertato che il richiedente soddisfi il punto 21L.A.144, lettera a).

d)

Nel caso di aeromobili nuovi, e di aeromobili usati provenienti da un paese terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità appropriato di cui alla lettera a) o b), l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare:

1.

per gli aeromobili soggetti all’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15a AESA, appendice II);

2.

per gli aeromobili nuovi soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15c AESA, appendice II);

3.

per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo e soggetti all’allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014, un certificato di prima revisione dell’aeronavigabilità (modulo 15c AESA, appendice II), se l’autorità competente ha effettuato la revisione dell’aeronavigabilità.

e)

I certificati di aeronavigabilità o i certificati ristretti di aeronavigabilità sono rilasciati per una durata illimitata. Possono essere modificati solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21L.B.163   Sorveglianza

a)

Se vi è prova evidente di violazione di una qualsiasi delle condizioni in base alle quali è stato rilasciato il certificato di aeronavigabilità o il certificato ristretto di aeronavigabilità, o del fatto che il titolare non è conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo o al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, o ai requisiti per il mantenimento dell’aeronavigabilità, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.

b)

Quando il certificato di omologazione in base al quale è stato rilasciato il certificato di aeronavigabilità è sospeso o revocato, o perde altrimenti la propria validità a norma del punto 21L.A.30, o la dichiarazione di conformità del progetto in base alla quale è stato emesso il certificato ristretto di aeronavigabilità non è più registrata a norma del punto 21L.B.63, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve agire conformemente al punto 21L.B.22.

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21L.B.171   Indagini

a)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure per le sue indagini che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:

1.

valutazione dell’ammissibilità del richiedente;

2.

valutazione delle condizioni della domanda;

3.

valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;

4.

ispezioni dell’aeromobile.

b)

Al ricevimento di una domanda di certificato acustico o di certificato acustico ristretto, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve verificare se l’aeromobile rientra nelle finalità di cui al punto 21L.A.161.

c)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca di un certificato acustico o di un certificato acustico ristretto.

21L.B.172   Rilascio o modifica dei certificati acustici

a)

L’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare i certificati acustici (modulo AESA 45, cfr. allegato I (parte 21), appendice VII) e i certificati acustici ristretti (modulo AESA 45B, cfr. appendice II) senza indebito ritardo se il richiedente ha fornito la documentazione richiesta al punto 21L.A.163, nonché una volta accertato che l’aeromobile sia conforme alle informazioni sulla rumorosità applicabili determinate in base ai requisiti acustici applicabili.

b)

Per gli aeromobili usati provenienti da un altro Stato membro, il certificato acustico o il certificato acustico ristretto sono rilasciati sulla base dei dati corrispondenti forniti dalla banca dati sulla rumorosità dell’Agenzia.

c)

I certificati acustici o i certificati acustici ristretti sono rilasciati per una durata illimitata. Possono essere modificati solo dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21L.B.173   Sorveglianza

a)

Se vi è prova evidente di violazione di una qualsiasi delle condizioni in base alle quali è stato rilasciato il certificato acustico o il certificato acustico ristretto, o del fatto che il titolare non è conforme ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del medesimo o al progetto di tipo applicabile o ai dati di progettazione applicabili di un aeromobile per il quale è stata dichiarata la conformità del progetto, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.

b)

Quando il certificato di omologazione in base al quale è stato rilasciato il certificato acustico è sospeso o revocato, o perde altrimenti la propria validità a norma del punto 21L.A.30, o la dichiarazione di conformità del progetto in base alla quale è stato rilasciato il certificato acustico ristretto non è più registrata a norma del punto 21L.B.63, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione deve agire conformemente al punto 21L.B.22.»;

c)

è inserito il seguente capitolo P:

«CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21L.B.241   Indagine precedente al rilascio di un permesso di volo

a)

Fatto salvo l’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo P, nell’indagine relativa a una domanda di rilascio di un permesso di volo per un aeromobile che rientra nelle finalità del presente allegato, l’autorità competente dello Stato membro deve eseguire un’ispezione fisica dell’aeromobile e accertare che l’aeromobile sia conforme al progetto definito al punto 21.A.708 di tale allegato I (parte 21) prima del volo quando la domanda di permesso di volo si riferisce:

1.

alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.25 per un aeromobile che è o è destinato a essere omologato;

2.

alle attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.44 per un aeromobile di cui si dichiara o si intende dichiarare la conformità del progetto.

b)

Per tutte le altre richieste di rilascio di un permesso di volo per attività e aeromobili che rientrano nelle finalità del presente allegato, l’autorità competente deve valutare, conformemente al punto 21.B.520 dell’allegato I (parte 21), la necessità di un’ispezione fisica.

c)

Qualora riscontri elementi di prova del fatto che l’aeromobile non è conforme al progetto definito al punto 21.A.708 dell’allegato I (parte 21), l’autorità competente deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.

21L.B.242   Indagine precedente all’emissione delle condizioni di volo

a)

Fatto salvo l’allegato I (parte 21), sezione B, capitolo P, nell’indagine relativa a una domanda di approvazione delle condizioni di volo per un aeromobile che rientra nelle finalità del presente allegato, l’Agenzia deve:

1.

se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.25 per un aeromobile che è o è destinato a essere omologato, eseguire una revisione critica del progetto e un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile al fine di garantire che quest’ultimo sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza;

2.

se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità di cui al punto 21L.A.44 per un aeromobile di cui si dichiara o si intende dichiarare la conformità del progetto, eseguire un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile al fine di garantire che quest’ultimo sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza;

3.

se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità per una modifica di maggiore entità di cui al punto 21L.A.66, un certificato di omologazione supplementare di cui al punto 21L.A.85 o una riparazione di maggiore entità di cui al punto 21L.A.206, sulla base della valutazione effettuata ai punti 21L.B.83, 21L.B.102 e 21L.B.203, determinare la necessità di eseguire un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile e una revisione critica del progetto al fine di garantire che l’aeromobile sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza;

4.

se la domanda relativa alle condizioni di volo riguarda le attività di dimostrazione della conformità per una modifica di maggiore entità di cui al punto 21L.A.108 o una riparazione di maggiore entità di cui al punto 21L.A.227, sulla base della valutazione effettuata ai punti 21L.B.121 e 21L.B.221, determinare la necessità di eseguire un’ispezione fisica e una valutazione dell’aeromobile al fine di garantire che quest’ultimo sia in grado di volare in sicurezza e che le prove in volo possano essere effettuate in condizioni di sicurezza.

b)

Qualora riscontri elementi di prova del fatto che l’aeromobile potrebbe non essere in grado di volare in sicurezza, l’Agenzia deve rilevare una non conformità a norma del punto 21L.B.21.»;

d)

è inserito il seguente capitolo R:

«CAPITOLO R — DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL’AEROMOBILE E CERTIFICATI DI AMMISSIONE IN SERVIZIO (MODULO AESA 1) DI MOTORI ED ELICHE, E RELATIVE PARTI, CONFORMI A UNA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO

21L.B.251   Sorveglianza

a)

L’autorità competente è tenuta a sorvegliare la persona fisica o giuridica che rilascia le dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) ai sensi della sezione A, capitolo R, del presente allegato, al fine di verificarne il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e l’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d).

b)

La sorveglianza deve includere un’ispezione del primo articolo di ogni nuovo aeromobile, motore, elica o parte che sono prodotti per la prima volta per i quali la persona fisica o giuridica ha rilasciato una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52B) o certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) e, come stabilito dal programma di sorveglianza di cui al punto 21L.B.252, ispezioni degli ulteriori aeromobili, motori, eliche e parti prodotti da tale persona fisica o giuridica.

21L.B.252   Programma di sorveglianza

a)

L’autorità competente deve istituire e mantenere un programma di sorveglianza per garantire il rispetto del punto 21L.B.251. Tale programma di sorveglianza deve tenere conto della natura specifica della persona fisica o giuridica, della complessità delle sue attività e dei risultati delle precedenti attività di sorveglianza, e basarsi sulla valutazione dei rischi associati. Esso deve includere all’interno di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza:

1.

valutazioni, audit e ispezioni, compresi, a seconda dei casi:

i)

valutazioni del sistema di controllo della produzione e audit delle procedure;

ii)

audit dei prodotti di un campione pertinente dei prodotti e delle parti che rientrano nell’ambito della persona fisica o giuridica;

iii)

campionamento del lavoro svolto; e

iv)

ispezioni senza preavviso;

2.

riunioni indette tra la persona fisica o giuridica e l’autorità competente per assicurare che entrambe le parti siano informate in merito a tutte le questioni significative.

b)

Il programma di sorveglianza deve prevedere anche la tenuta di registri delle date alle quali sono previsti valutazioni, audit, ispezioni e riunioni e delle date in cui tali valutazioni, audit, ispezioni e riunioni si sono effettivamente svolti.

c)

Deve essere applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza che non superi i 24 mesi.

d)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere esteso fino a 36 mesi nel caso in cui l’autorità competente abbia stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

1.

la persona fisica o giuridica ha dimostrato di essere in grado di individuare efficacemente i pericoli per la sicurezza aerea e di gestire i rischi associati;

2.

la persona fisica o giuridica ha costantemente dimostrato la conformità al punto 21L.A.273 e ha il pieno controllo su tutte le modifiche apportate al sistema di gestione della produzione;

3.

non sono state rilevate non conformità di livello 1;

4.

tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o esteso dall’autorità competente come previsto al punto 21L.B.21.

e)

Fatta salva la lettera c), il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ulteriormente esteso a un massimo di 48 mesi nel caso in cui, oltre a rispettare le condizioni illustrate alla lettera d), la persona fisica o giuridica abbia stabilito, e l’autorità competente approvato, un efficace sistema di comunicazione continua all’autorità competente delle prestazioni di sicurezza e della conformità alla normativa della persona fisica o giuridica stessa.

f)

Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è provato che le prestazioni in materia di sicurezza della persona fisica o giuridica sono diminuite.

g)

Al termine di ciascun ciclo di pianificazione della sorveglianza, l’autorità competente deve elaborare una relazione di raccomandazione sul proseguimento delle attività condotte dalla persona fisica o giuridica, tenendo conto dei risultati della sorveglianza.

21L.B.253   Attività di sorveglianza

a)

Nel verificare la conformità della persona fisica o giuridica conformemente al punto 21L.B.251 e il programma di sorveglianza stabilito conformemente al punto 21L.B.252, l’autorità competente deve:

1.

fornire al personale responsabile della sorveglianza orientamenti per lo svolgimento delle funzioni a esso assegnate;

2.

condurre valutazioni, audit, ispezioni e, se necessario, ispezioni senza preavviso;

3.

raccogliere gli elementi di prova necessari nel caso in cui siano necessarie ulteriori azioni, comprese le misure previste ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22;

4.

informare la persona fisica o giuridica dei risultati delle attività di sorveglianza.

b)

Se le strutture della persona fisica o giuridica sono ubicate in più di uno Stato, l’autorità competente quale individuata al punto 21L.2 può decidere di far svolgere i compiti di sorveglianza alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui sono ubicate altre strutture, oppure all’Agenzia se le strutture sono situate in un paese terzo. Ogni persona fisica o giuridica soggetta a tale decisione deve essere informata dell’esistenza della stessa e del suo ambito di applicazione.

c)

Per le attività di sorveglianza svolte dall’autorità competente presso strutture ubicate in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona fisica o giuridica ha la propria sede principale di attività, l’autorità competente deve informare l’autorità competente di tale Stato membro prima di effettuare qualsiasi audit o ispezione in loco delle strutture.

d)

L’autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza.

e)

Qualora riscontri una non conformità della persona fisica o giuridica che rilascia le dichiarazioni di conformità (modulo AESA 52B) o i certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) rispetto ai requisiti applicabili di cui alla sezione A e all’attuazione delle misure di sicurezza prescritte a norma del punto 21L.B.15, lettere c) e d), l’autorità competente deve agire conformemente ai punti 21L.B.21 e 21L.B.22.».


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/145


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1362 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2022

che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (1), in particolare l'articolo 5 quater, primo comma, lettera a),

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 44, paragrafo 5, e l'articolo 45, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

A seconda dei parametri tecnici, le prestazioni dei veicoli delle categorie O3 e O4 possono variare relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, il consumo di carburante, il consumo di energia elettrica e l'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore. Rimorchi più efficienti generano minore resistenza, migliorando così l'efficienza energetica del veicolo trainante. Rimorchi con parametri tecnici simili hanno effetti simili sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante del veicolo trainante. Al fine di rispecchiare la diversità del settore dei rimorchi, occorrerebbe suddividere i rimorchi in gruppi di veicoli simili, con simili configurazione degli assi, carico massimo ammissibile per asse e configurazione del telaio.

(2)

Il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (3) contiene obblighi di certificazione e norme per la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti a motore. La determinazione del consumo di carburante si basa su una simulazione al computer per la quale la Commissione ha sviluppato lo strumento di simulazione VECTO a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento citato. Poiché lo strumento di simulazione VECTO non può tener conto dell'incidenza dei diversi rimorchi e poiché sul mercato non è disponibile alcun software da utilizzare per valutarne l'incidenza sul consumo energetico dei veicoli trainanti, la Commissione ha sviluppato a tale scopo uno strumento di simulazione apposito per i rimorchi.

(3)

La resistenza aerodinamica è una delle forze che un veicolo deve superare durante la marcia. È scientificamente dimostrato che l'uso di dispositivi aerodinamici appropriati su un rimorchio può ridurre in modo significativo la resistenza aerodinamica di una combinazione di veicoli e quindi il consumo di energia. L'effetto di riduzione di tali dispositivi aerodinamici dovrebbe pertanto essere certificato.

(4)

La simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale è un metodo che consente di determinare la forza di resistenza aerodinamica di un veicolo ed è meno costosa di una prova fisica. Le simulazioni basate sulla fluidodinamica computazionale si possono utilizzare per la certificazione aerodinamica dei dispositivi solo nel caso in cui tutti i costruttori di dispositivi aerodinamici ricorrono agli stessi modelli 3D generici dei veicoli per determinarne l'effetto di riduzione. Mancando modelli 3D generici adeguati dei veicoli, la Commissione ne ha sviluppati e messi gratuitamente a disposizione su un'apposita piattaforma.

(5)

I costruttori di veicoli dovrebbero valutare le prestazioni ambientali dei loro veicoli mediante uno strumento di simulazione fornito dalla Commissione prima di immetterli sul mercato dell'Unione. Per garantire che le prestazioni ambientali siano correttamente simulate, le autorità di omologazione dovrebbero valutare e monitorare sia il trattamento dei dati utilizzati sia l'uso corretto dello strumento di simulazione. Dopo aver proceduto alla valutazione, l'autorità di omologazione dovrebbe rilasciare una licenza al costruttore di veicoli in questione per l'utilizzo dello strumento di simulazione.

(6)

Le informazioni sulle prestazioni ambientali di un rimorchio possono essere utilizzate per il pedaggio stradale e la tassazione e dovrebbero pertanto essere riportate nel file dei registri del costruttore e nel file di informazioni per il cliente. Per evitare falsificazioni i costruttori di veicoli dovrebbero utilizzare uno strumento, fornito dalla Commissione, per creare un hash crittografico che dovrebbe far parte del certificato di conformità o della scheda/certificato di omologazione individuale. L'hash crittografico può essere utilizzato per evidenziare discrepanze tra i diversi documenti del veicolo in questione. Per gli stessi motivi, lo stesso principio dell'hashing dovrebbe applicarsi ai componenti e alla relativa certificazione.

(7)

Al fine di evitare oneri inutili per i costruttori di veicoli e di ridurre il numero di valutazioni annuali in carico alle autorità di omologazione, i servizi tecnici dovrebbero essere autorizzati a determinare le prestazioni ambientali dei veicoli soggetti a omologazione individuale ricorrendo allo strumento di simulazione fornito dalla Commissione. I titolari di omologazioni individuali dovrebbero quindi poter chiedere alle autorità di omologazione l'autorizzazione a rivolgersi a un servizio tecnico per la valutazione delle prestazioni ambientali dei loro veicoli.

(8)

Alcuni componenti, a seconda dei parametri di progettazione, incidono in modo molto diverso sulla resistenza al moto di un veicolo. I fabbricanti di componenti dovrebbero essere in grado di certificare i loro componenti determinandone le caratteristiche di efficienza energetica, e utilizzando metodi identici. I costruttori di veicoli dovrebbero utilizzare i valori certificati come dati di input per lo strumento di simulazione che valuta le prestazioni ambientali dei veicoli. Per i componenti non certificati, i costruttori di veicoli dovrebbero utilizzare valori standard anziché valori certificati.

(9)

Per limitare il costo della certificazione dei componenti, i fabbricanti dovrebbero essere in grado di raggruppare i componenti in famiglie. Per ciascuna famiglia di componenti dovrebbe essere sottoposto a prova il componente che presenta le caratteristiche meno favorevoli per quanto riguarda le prestazioni ambientali del veicolo sul quale deve essere installato, e i risultati applicarsi all'intera famiglia.

(10)

Le disposizioni di cui al presente regolamento fanno parte del quadro istituito dal regolamento (UE) 2018/858 e integrano le disposizioni per il rilascio del certificato di conformità e del certificato di omologazione individuale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (4). È pertanto opportuno modificare i corrispondenti allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 al fine di integrare le modifiche necessarie nella procedura di omologazione.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore (CTVM) di cui all'articolo 83 del regolamento (UE) 2018/858,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie O3 e O4, ad eccezione di:

a)

veicoli con carrozzeria diversa dalla carrozzeria a cassone di cui all'articolo 2, punto 2;

b)

veicoli con massa massima tecnicamente ammissibile inferiore a 8 000 kg;

c)

veicoli a più di tre assi;

d)

rimorchi di collegamento a timone e semirimorchi accoppiabili;

e)

carrelli «dolly»;

f)

veicoli che superano le dimensioni massime autorizzate di cui all'allegato XIII, sezione E, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione (5);

g)

veicoli con assi motore.

Articolo 2

Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

1)

«strumento di simulazione»: strumento elettronico, sviluppato dalla Commissione, utilizzato per valutare le prestazioni dei veicoli delle categorie O3 e O4 per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli a motore;

2)

«carrozzeria a cassone»: sovrastruttura chiusa, parte integrante del telaio del veicolo, che copre le merci trasportate e per la quale le cifre attribuite utilizzate per integrare i codici della carrozzeria sono 03, 04, 05, 06 o 32, conformemente all'allegato III, tabella 3;

3)

«strumento di hashing»: strumento elettronico, sviluppato dalla Commissione, che fornisce un'associazione univoca tra il componente certificato, l'entità tecnica indipendente o il sistema e il relativo documento di certificazione, oppure tra un veicolo e il rispettivo file dei registri del costruttore e il relativo file di informazioni per il cliente;

4)

«fabbricante»: la persona o l'organismo responsabile davanti all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti del processo di certificazione e della conformità delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi, indipendentemente dal fatto che tale persona o organismo partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del componente, dell'entità tecnica indipendente o del sistema oggetto della certificazione;

5)

«costruttore del veicolo»: organismo o persona responsabile dell'emissione del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente a norma dell'articolo 8;

6)

«proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante»: caratteristiche specifiche di un componente, un'entità tecnica indipendente e un sistema che ne determinano l'impatto sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante di un veicolo;

7)

«dispositivo aerodinamico»: dispositivo, apparecchiatura o relativa combinazione in una configurazione specifica progettata per ridurre la resistenza aerodinamica di combinazioni di veicoli comprendenti almeno un veicolo a motore e un rimorchio o semirimorchio;

8)

«geometria generica»: modello tridimensionale sviluppato dalla Commissione per simulazioni basate sulla fluidodinamica computazionale;

9)

«file dei registri del costruttore»: file prodotto dallo strumento di simulazione che contiene le informazioni relative al costruttore, la documentazione dei dati di input e le informazioni di input per lo strumento di simulazione, oltre alle prestazioni del veicolo per quanto riguarda la sua influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli a motore; il file è redatto conformemente al modello di cui all'allegato IV, parte I;

10)

«file di informazioni per il cliente»: file prodotto dallo strumento di simulazione che contiene una serie di informazioni relative al veicolo, oltre alle prestazioni del veicolo per quanto riguarda la sua influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli a motore; il file è redatto conformemente al modello di cui all'allegato IV, parte II;

11)

«dati di input»: informazioni sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di un componente, un'entità tecnica indipendente o un sistema, che sono usate dallo strumento di simulazione per determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di un veicolo;

12)

«informazioni di input»: informazioni sulle caratteristiche di un veicolo che sono usate dallo strumento di simulazione al fine di determinarne l'influenza sulle sue emissioni di CO2 e consumo di carburante e che non fanno parte dei dati di input;

13)

«ente autorizzato»: autorità nazionale autorizzata dallo Stato membro a richiedere informazioni ai fabbricanti e ai costruttori di veicoli rispettivamente in merito alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di uno specifico componente, entità tecnica indipendente o sistema e alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli nuovi.

CAPO II

GRUPPI DI VEICOLI, STRUMENTI ELETTRONICI E GEOMETRIE GENERICHE DEL VEICOLO

Articolo 3

Gruppi di veicoli

I costruttori classificano i loro veicoli in gruppi, conformemente all'allegato I, punto 2.

Articolo 4

Strumenti elettronici

1.   I costruttori di veicoli utilizzano i seguenti strumenti elettronici forniti gratuitamente dalla Commissione sotto forma di software scaricabili ed eseguibili:

a)

lo strumento di simulazione;

b)

lo strumento di hashing.

La Commissione provvede alla manutenzione degli strumenti elettronici e fornisce modifiche e aggiornamenti degli stessi.

2.   La Commissione mette a disposizione gli strumenti elettronici di cui al paragrafo 1 mediante un'apposita piattaforma elettronica di distribuzione pubblicamente disponibile.

CAPO III

LICENZA PER L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO DI SIMULAZIONE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

Articolo 5

Domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione al fine di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante

1.   I costruttori di veicoli presentano all'autorità di omologazione una domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione al fine di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante

2.   I costruttori di veicoli presentano all'autorità di omologazione una domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione utilizzando il modello di cui all'allegato II, appendice 1.

La domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione è corredata di tutti i seguenti elementi:

a)

una descrizione dettagliata dei processi di cui all'allegato II, punto 1;

b)

la valutazione di cui all'allegato II, punto 2.

3.   I costruttori di veicoli presentano la domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione al più tardi insieme alla domanda di omologazione o di omologazione individuale del veicolo in questione.

Articolo 6

Disposizioni amministrative per il rilascio della licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione

1.   L'autorità di omologazione rilascia la licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione se il costruttore di veicoli interessato presenta la domanda conformemente all'articolo 5 e dimostra che tutte le procedure sono state predisposte conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato II, punto 1.

2.   La licenza è rilasciata utilizzando il modello di cui all'allegato II, appendice 2.

Articolo 7

Modifiche successive dei processi istituiti al fine di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante

1.   I costruttori di veicoli notificano senza indugio all'autorità di omologazione qualsiasi modifica da essi apportata ai processi istituiti al fine di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda l'influenza di questi veicoli sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante, e che sono compresi nella licenza di utilizzo dello strumento di simulazione, qualora tali modifiche possano incidere sulla precisione, l'affidabilità e la stabilità di tali processi.

2.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità di omologazione informa il costruttore del veicolo interessato comunicandogli se i processi modificati continuano a essere compresi nella licenza rilasciata a norma dell'articolo 6.

3.   Se le modifiche di cui al paragrafo 1 non sono comprese nella licenza di utilizzo dello strumento di simulazione, entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 il costruttore di veicoli chiede una nuova licenza a norma dell'articolo 5. L'autorità di omologazione revoca la licenza se il costruttore del veicolo non richiede una nuova licenza o se la domanda di una nuova licenza è respinta.

CAPO IV

UTILIZZO DELLO STRUMENTO DI SIMULAZIONE

Articolo 8

Obbligo di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante

1.   I costruttori di veicoli determinano le prestazioni dei veicoli nuovi da vendere, immatricolare o mettere in circolazione nell'Unione, per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante, utilizzando l'ultima versione disponibile dello strumento di simulazione.

2.   I costruttori di veicoli registrano i risultati della simulazione effettuata con lo strumento di simulazione nel file dei registri del costruttore.

Ad eccezione dei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 23, paragrafo 3, è vietata qualsiasi modifica del file dei registri del costruttore.

3.   I costruttori di veicoli creano hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente usando lo strumento di hashing.

4.   Ogni veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione è accompagnato dal file di informazioni per il cliente.

Ciascun file di informazioni per il cliente contiene un'impronta dell'hash crittografico del file dei registri del costruttore.

5.   Ciascun veicolo destinato ad essere immatricolato, venduto o messo in servizio è accompagnato da un certificato di conformità oppure, nel caso dei veicoli omologati in conformità all'articolo 44 o all'articolo 45 del regolamento (UE) 2018/858, da una scheda di omologazione individuale, contenente un'impronta degli hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente.

6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, i costruttori di veicoli che chiedono omologazioni individuali per veicoli appartenenti ai gruppi di veicoli interessati possono chiedere all'autorità di omologazione, al più tardi quando introducono la domanda di omologazione individuale, che la valutazione delle prestazioni dei veicoli per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante sia effettuata da un servizio tecnico designato. Tale richiesta contiene i dati di input e le informazioni di input previste dal modello di cui all'allegato III, appendice 1. Il costruttore del veicolo fornisce al servizio tecnico designato i dati di input e le informazioni di input dei componenti certificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, sotto forma di file XML.

7.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, i costruttori di veicoli titolari di un'omologazione e con una produzione annua inferiore a 30 veicoli appartenenti ai gruppi di veicoli in causa possono chiedere a un servizio tecnico designato di effettuare la simulazione per la valutazione delle prestazioni di tali veicoli per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante. La richiesta per ciascun veicolo contiene i dati di input e le informazioni di input previste dal modello di cui all'allegato III, appendice 1. Il costruttore del veicolo fornisce al servizio tecnico designato i dati di input e le informazioni di input dei componenti certificati a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, sotto forma di file XML.

8.   Ai fini dei paragrafi 6 e 7, le autorità di omologazione designano un servizio tecnico incaricato di utilizzare lo strumento di simulazione e di redigere il file dei registri del costruttore e il file di informazioni per il cliente.

Articolo 9

Modifiche, aggiornamenti e malfunzionamenti dello strumento di simulazione e hashing

1.   In caso di modifiche o aggiornamenti dello strumento di simulazione i costruttori di veicoli cominciano a usare lo strumento di simulazione modificato o aggiornato al più tardi entro tre mesi dalla messa a disposizione della modifica o dell'aggiornamento su una piattaforma elettronica di distribuzione apposita.

2.   Se le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante non possono essere valutate a causa di un malfunzionamento dello strumento di simulazione, i costruttori di veicoli ne informano senza indugio la Commissione mediante l'apposita piattaforma elettronica di distribuzione.

3.   Se le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante non possono essere valutate a causa di un malfunzionamento dello strumento di simulazione, i costruttori di veicoli effettuano la simulazione sui veicoli interessati entro sette giorni di calendario dalla data in cui le modifiche o gli aggiornamenti sono stati resi disponibili sulla piattaforma di distribuzione elettronica apposita. Fino a quando non sono disponibili le modifiche o gli aggiornamenti, gli obblighi di cui all'articolo 8 sono sospesi per i veicoli per i quali non è possibile determinare le prestazioni per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante.

Articolo 10

Accessibilità delle informazioni di input e di output dello strumento di simulazione

1.   I costruttori di veicoli o, nel caso in cui la simulazione sia effettuata da un servizio tecnico, gli organismi responsabili designati dallo Stato membro, conservano il fascicolo dei registri del costruttore e i certificati relativi alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti per 10 anni a partire dalla produzione o dall'omologazione del veicolo, rispettivamente.

2.   Su richiesta di un soggetto autorizzato di uno Stato membro o della Commissione, i costruttori di veicoli o gli organismi responsabili di cui al paragrafo 1 forniscono il file dei registri del costruttore e i certificati sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, sistemi ed entità tecniche indipendenti a tale soggetto o alla Commissione entro 15 giorni lavorativi.

3.   Su richiesta di un soggetto autorizzato o della Commissione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato la licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione a norma dell'articolo 6 o che ha certificato le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di un componente, di un'entità tecnica indipendente o di un sistema a norma dell'articolo 17 fornisce a tale soggetto o alla Commissione la domanda di licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o la domanda di certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di cui all'articolo 16, paragrafo 2, rispettivamente, entro 15 giorni lavorativi.

CAPO V

PROPRIETÀ CORRELATE ALLE EMISSIONI DI CO2 E AL CONSUMO DI CARBURANTE DI DISPOSITIVI AERODINAMICI E PNEUMATICI

Articolo 11

Componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi pertinenti ai fini della valutazione delle prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda l'influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante

1.   I dati di input per lo strumento di simulazione devono contenere dati sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei seguenti componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi:

a)

dispositivi aerodinamici;

b)

pneumatici.

2.   I costruttori di veicoli basano le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici sui valori determinati per ciascuna famiglia di dispositivi aerodinamici, conformemente all'articolo 13, e fanno certificare le proprietà a norma dell'articolo 17. In assenza di determinazione e certificazione, i costruttori di veicoli basano le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici sui valori standard determinati conformemente all'articolo 12.

3.   I costruttori di veicoli basano le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante degli pneumatici sui valori certificati o standard determinati a norma dell'articolo 12 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2400.

4.   Quando un veicolo nuovo deve essere immatricolato, venduto o messo in servizio con un treno completo di pneumatici da neve e un treno completo di pneumatici standard, i costruttori di veicoli possono scegliere quale pneumatico utilizzare tra i due tipi per valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda l'influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante.

Articolo 12

Valori standard

I valori standard per i dispositivi aerodinamici sono determinati e assegnati automaticamente dallo strumento di simulazione utilizzando i parametri di cui all'allegato V, appendice 6.

Articolo 13

Valori certificati

I valori certificati per i dispositivi aerodinamici sono determinati conformemente all'allegato V, punto 3.

Articolo 14

Geometrie generiche del veicolo

1.   Per la determinazione dei dati dei dispositivi aerodinamici di cui all'allegato V, i fabbricanti di dispositivi aerodinamici devono utilizzare le seguenti geometrie generiche:

a)

geometria generica di una motrice 4×2;

b)

geometria generica di una motrice 4×2 per semirimorchi per grandi volumi;

c)

geometria generica di un autocarro rigido 4×2;

d)

geometria generica di un autocarro rigido 6×2;

e)

geometria generica di un semirimorchio;

f)

geometria generica di un semirimorchio per grandi volumi;

g)

geometria generica di un rimorchio a timone;

h)

geometria generica di un rimorchio a timone per grandi volumi;

i)

geometria generica di un rimorchio ad asse centrale;

j)

geometria generica di un rimorchio ad asse centrale per grandi volumi;

k)

geometria generica di uno spoiler posteriore;

l)

geometria generica delle coperture laterali di un semirimorchio.

2.   La Commissione mette a disposizione gratuitamente, attraverso una piattaforma di distribuzione elettronica apposita accessibile al pubblico, le geometrie generiche di cui al paragrafo 1 sotto forma di file scaricabili in formato .igs, .step e .stl.

Articolo 15

Il concetto di famiglia per i dispositivi aerodinamici che utilizzano valori certificati

1.   I valori certificati determinati per un dispositivo aerodinamico capostipite devono essere validi per tutti i membri della sua famiglia, conformemente ai criteri che definiscono la famiglia di cui all'allegato V, appendice 4.

2.   Le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del dispositivo aerodinamico capostipite non devono essere migliori di quelle di un membro qualsiasi della stessa famiglia di dispositivi.

3.   I fabbricanti di dispositivi aerodinamici devono dimostrare all'autorità di omologazione che il dispositivo aerodinamico capostipite rappresenta pienamente la relativa famiglia.

4.   Su richiesta del fabbricante del dispositivo aerodinamico e previo accordo dell'autorità di omologazione, le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del dispositivo diverse da quelle del dispositivo aerodinamico capostipite possono essere indicate nel certificato della famiglia di dispositivi aerodinamici.

Le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del dispositivo aerodinamico di cui al primo comma sono determinate conformemente all'allegato V, punto 3.

5.   Qualora le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di un dispositivo aerodinamico, determinate conformemente al paragrafo 4, comportino prestazioni del veicolo peggiori per quanto riguarda le emissioni di CO2 e il consumo di carburante rispetto al caso del dispositivo aerodinamico capostipite, i fabbricanti del dispositivo aerodinamico in questione lo escludono dalla famiglia esistente o chiedono un'estensione della certificazione a norma dell'articolo 18.

Articolo 16

Domanda di certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici e delle relative famiglie

1.   I fabbricanti di dispositivi aerodinamici presentano all'autorità di omologazione la domanda di certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi o delle relative famiglie.

2.   La domanda di certificazione di cui al paragrafo 1 si effettua ricorrendo al modello di cui all'allegato V, appendice 2.

La domanda è accompagnata da tutti i seguenti elementi:

a)

una spiegazione degli elementi di progettazione del dispositivo aerodinamico che hanno un effetto non trascurabile sulle proprietà correlate alle sue emissioni di CO2 e al suo consumo di carburante e di energia;

b)

la relazione di convalida di cui all'allegato V, punto 3;

c)

la relazione tecnica comprendente i risultati delle simulazioni al computer di cui all'allegato V, punto 3;

d)

un fascicolo di documentazione per la corretta installazione del dispositivo aerodinamico;

e)

una dichiarazione di conformità rilasciata a norma dell'allegato IV, punto 2, del regolamento (UE) 2018/858.

3.   Le modifiche apportate al dispositivo aerodinamico dopo una certificazione non invalidano quest'ultima, a meno che le caratteristiche originarie o i parametri tecnici del dispositivo non siano modificati tanto da incidere sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del dispositivo in questione.

Articolo 17

Certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici

1.   Se la prescrizione di cui all'articolo 13 è soddisfatta, le autorità di omologazione certificano i valori relativi alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante della famiglia di dispositivi aerodinamici e rilasciano un certificato utilizzando il modello di cui all'allegato V, appendice 1.

2.   Le autorità di omologazione assegnano un numero di certificazione conformemente al sistema di numerazione di cui all'allegato V, appendice 3.

Le autorità di omologazione non possono assegnare lo stesso numero di certificazione a un'altra famiglia di dispositivi aerodinamici. Il numero di certificazione è l'identificativo della relazione tecnica.

3.   Le autorità di omologazione creano sia un hash crittografico del file con i risultati della simulazione al computer di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), sia un numero di certificazione, mediante lo strumento di hashing. L'hashing si effettua immediatamente dopo la produzione dei risultati della simulazione al computer. Le autorità di omologazione appongono l'hash crittografico e il numero di certificazione sul certificato relativo alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante.

Articolo 18

Estensione per includere un dispositivo aerodinamico in una famiglia di dispositivi aerodinamici

1.   Su richiesta di un fabbricante di dispositivi aerodinamici e previa approvazione dell'autorità di omologazione competente, un nuovo dispositivo aerodinamico può essere incluso in una famiglia di dispositivi aerodinamici se soddisfa i criteri di cui all'allegato V, appendice 4, nel qual caso l'autorità di omologazione rilascia un certificato riveduto contrassegnato da un numero di estensione.

I fabbricanti dei dispositivi aerodinamici interessati modificano di conseguenza la scheda informativa di cui all'articolo 16, paragrafo 2, e forniscono tale documento all'autorità di omologazione.

2.   Se le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del dispositivo aerodinamico di cui al paragrafo 1 sono peggiori di quelle del dispositivo aerodinamico capostipite, il nuovo dispositivo diventa il nuovo dispositivo aerodinamico capostipite.

Articolo 19

Modifiche che incidono sulla certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici

1.   I fabbricanti di dispositivi aerodinamici notificano alla rispettiva autorità di omologazione qualsiasi modifica della progettazione o del processo di fabbricazione dei dispositivi aerodinamici che si verifichi dopo la certificazione di cui all'articolo 17 e che possa avere un effetto non trascurabile sulle prestazioni per quanto riguarda le emissioni di CO2 e il consumo di carburante del veicolo munito di tali dispositivi.

2.   Al ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, l'autorità di omologazione interessata comunica al fabbricante se i dispositivi aerodinamici interessati dalle modifiche continuano a essere compresi nel certificato rilasciato o se è necessario procedere a una simulazione al computer a norma dell'articolo 13.

3.   Se i dispositivi aerodinamici interessati dalle modifiche non sono compresi nel certificato di cui all'articolo 17, paragrafo 1, il fabbricante chiede una nuova certificazione o un'estensione della certificazione a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, entro un mese dal ricevimento della comunicazione inviata dall'autorità di omologazione.

Qualora i fabbricanti di dispositivi aerodinamici non richiedano una nuova certificazione o una revisione entro tale termine, o qualora la domanda sia respinta, le autorità di omologazione ritirano il certificato.

CAPO VI

UTILIZZO CONFORME DELLO STRUMENTO DI SIMULAZIONE, DELLE INFORMAZIONI DI INPUT E DEI DATI DI INPUT

Articolo 20

Responsabilità del costruttore del veicolo, dell'autorità di omologazione e della Commissione per quanto riguarda l'utilizzo conforme dello strumento di simulazione

1.   I costruttori di veicoli adottano le misure necessarie per garantire che i processi predisposti per valutare le prestazioni del veicolo per quanto riguarda la sua influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli a motore compresi nella licenza rilasciata a norma dell'articolo 6 continuino ad essere adeguati a tale scopo.

2.   Le autorità di omologazione effettuano ogni anno la valutazione di cui all'allegato II, punto 2, per verificare se i processi istituiti dai costruttori di veicoli per valutare le prestazioni del veicolo per quanto riguarda l'influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli a motore continuino ad essere adeguati e per verificare la selezione delle informazioni di input e dei dati di input e la ripetizione delle simulazioni effettuate dal costruttore del veicolo.

Se lo ritengono giustificato, le autorità di omologazione possono effettuare la valutazione più di una volta all'anno, ma non più di quattro.

Articolo 21

Interventi di ripristino per un utilizzo conforme dello strumento di simulazione

1.   Le autorità di omologazione che constatano, a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, che i processi predisposti dal costruttore del veicolo per valutarne le prestazioni per quanto riguarda l'influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli a motore non sono conformi alla licenza o possono portare a una valutazione errata delle prestazioni per i veicoli in questione, chiedono al costruttore del veicolo di presentare un piano di interventi di ripristino entro un mese dal ricevimento della richiesta dell'autorità di omologazione. Le autorità di omologazione possono prorogare il periodo fino a un mese se il costruttore del veicolo dimostra che è necessario più tempo per presentare un programma di interventi di ripristino.

2.   Le autorità di omologazione approvano o respingono il piano di interventi di ripristino di cui al paragrafo 1 entro un mese dal suo ricevimento. Le autorità di omologazione notificano la propria decisione al costruttore del veicolo interessato e a tutti gli altri Stati membri.

Le autorità di omologazione possono chiedere ai costruttori di veicoli di rilasciare un nuovo file di registri del costruttore, un nuovo file di informazioni per il cliente, un nuovo certificato di omologazione individuale e un nuovo certificato di conformità sulla base di una nuova valutazione delle prestazioni del veicolo per quanto riguarda l'influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante tenendo conto delle modifiche apportate conformemente al piano approvato di interventi di ripristino di cui al paragrafo 1.

3.   Il costruttore del veicolo è responsabile dell'esecuzione del piano approvato di interventi di ripristino di cui al punto 1.

4.   Se il piano di interventi di ripristino di cui al paragrafo 1 è stato respinto dall'autorità di omologazione, o se l'autorità di omologazione ha stabilito che gli interventi non sono applicati correttamente, l'autorità di omologazione adotta le misure necessarie per garantire un utilizzo conforme dello strumento di simulazione o revoca la licenza.

Articolo 22

Responsabilità del fabbricante e dell'autorità di omologazione per quanto riguarda la conformità delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici

I fabbricanti di dispositivi aerodinamici procedono agli interventi necessari in conformità all'allegato IV, punto 3, del regolamento (UE) 2018/858 per garantire che le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), che sono stati oggetto di certificazione a norma dell'articolo 17, non si discostino dai valori certificati.

Articolo 23

Interventi di ripristino per la certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi aerodinamici

1.   Le autorità di omologazione che constatano, ai sensi degli articoli 20 e 21, che le misure adottate dal fabbricante per garantire la conformità dei dispositivi aerodinamici, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), e certificate a norma dell'articolo 17, non sono adeguate, chiedono al fabbricante dei dispositivi di presentare un piano di interventi di ripristino entro un mese dal ricevimento della richiesta da parte del fabbricante in questione. Le autorità di omologazione possono prorogare questo periodo al massimo di un altro mese se il fabbricante dei dispositivi aerodinamici dimostra che è necessario più tempo per presentare il programma di interventi di ripristino.

2.   Il piano di interventi di ripristino si applica a tutti i dispositivi aerodinamici o, se del caso, alle relative famiglie, che l'autorità di omologazione ha indicato nella sua richiesta.

3.   Le autorità di omologazione approvano o respingono il piano di interventi di ripristino entro un mese dal suo ricevimento. Le autorità di omologazione comunicano al fabbricante dei dispositivi aerodinamici e a tutti gli altri Stati membri la loro decisione di approvare o respingere il piano di interventi di ripristino.

Le autorità di omologazione possono imporre ai costruttori di veicoli che vi hanno installato i dispositivi aerodinamici in questione di rilasciare nuovi file di registri del costruttore e di informazioni per i clienti, un nuovo certificato di omologazione individuale e un nuovo certificato di conformità sulla base delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi, ottenuti mediante gli interventi di cui all'articolo 22.

4.   I fabbricanti dei dispositivi aerodinamici in questione sono responsabili dell'esecuzione del piano di interventi di ripristino approvato.

5.   I fabbricanti dei dispositivi aerodinamici in questione tengono un registro di tutti i dispositivi richiamati e riparati o modificati e dell'officina che ha effettuato le riparazioni. Previa richiesta, le autorità di omologazione hanno accesso ai registri nel corso dell'attuazione del piano di interventi di ripristino e per un periodo di cinque anni dopo il completamento della sua esecuzione.

6.   L'autorità di omologazione che respinge il piano di interventi di ripristino, o che stabilisce che gli interventi non sono applicati correttamente, adotta le misure necessarie per garantire la conformità delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante della famiglia di dispositivi aerodinamici in questione o ritira il certificato relativo alle proprietà in questione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Disposizioni transitorie

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 3, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8, gli Stati membri vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli appartenenti a gruppi le cui prime due cifre sono 11, 12, 13, 42, 43, 61, 62 e 63, a decorrere dal 1o luglio 2024.

Articolo 25

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683

Gli allegati I, II, III e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 sono modificati conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia l'articolo 8, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

(2)   GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(3)  Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2001 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli (GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI IN GRUPPI DI VEICOLI

1.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

1)

«carrozzeria a cassone telonata»: carrozzeria a cassone di cui almeno i due lati sono coperti da un telone impermeabile, interamente o tra il bordo superiore dei pannelli laterali a cerniera e il tetto della sovrastruttura, per la quale viene utilizzata una delle seguenti cifre ad integrazione dei codici della carrozzeria: 32 o 06;

2)

«carrozzeria a cassone furgonata»: carrozzeria a cassone per la quale viene utilizzata una delle seguenti cifre ad integrazione dei codici della carrozzeria: 03 o 05;

3)

«carrozzeria a cassone refrigerata»: carrozzeria a cassone per la quale viene utilizzata la seguente cifra ad integrazione dei codici della carrozzeria: 04;

4)

«altezza interna della carrozzeria»: l'altezza interna della dimensione della carrozzeria senza tenere conto delle sporgenze interne (compresi passaruota, nervature e ganci) di cui al punto 6.15 della norma ISO 612:1978. Se il tetto è curvo, la dimensione deve essere misurata tra i piani orizzontali tangenti agli apici della superficie curva, misurando la dimensione all'interno della carrozzeria;

5)

«lunghezza interna della carrozzeria»: la lunghezza interna della dimensione della carrozzeria senza tenere conto delle sporgenze interne (compresi passaruota, nervature e ganci) di cui al punto 6.15 della norma ISO 612:1978. Se la parete anteriore o posteriore è curva, la dimensione deve essere misurata tra i piani verticali tangenti agli apici della o delle superfici curve, misurando la dimensione all'interno della carrozzeria;

6)

«per grandi volumi» significa che il rimorchio è progettato principalmente per il trasporto di merci voluminose e ha un'altezza interna non inferiore a 2,9 metri:

a)

nel caso dei semirimorchi, è misurata dal piede d'appoggio fino all'estremità dell'area di carico;

b)

nel caso dei rimorchi a timone e dei rimorchi ad asse centrale, deve essere misurata su tutta la lunghezza dell'area di carico.

2.   Classificazione dei veicoli in gruppi di veicoli

Tabella 1

Gruppi di veicoli per semirimorchi

Descrizione di elementi rilevanti per la classificazione

Gruppo di veicoli

Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo

Numero di assi

Tipo di carrozzeria

TPMLM (*2) [t] del gruppo di assi

Per grandi volumi

Lunga distanza

Lunga distanza [EMS (*1)]

Consegne regionali (Regional Delivery)

Consegne regionali [EMS (*1)]

Consegne urbane (Urban delivery)

Semirimorchi DA

1

Carrozzeria a cassone telonata

≥ 8,0 t

No

111

5RD

 

5RD

 

5RD

111V

5RD

 

5RD

 

5RD

Carrozzeria a cassone furgonata

≥ 8,0 t

No

112

5RD

 

5RD

 

5RD

112V

5RD

 

5RD

 

5RD

Carrozzeria a cassone refrigerata

≥ 8,0 t

No

113

5RD

 

5RD

 

5RD

2

Carrozzeria a cassone telonata

≥ 8,0 t e ≤ 18 t

No

121

5LH

 

5LH

 

5LH

121V

5LH

 

5LH

 

5LH

> 18 t

No

122

5LH

 

5LH

 

5LH

122V

5LH

 

5LH

 

5LH

Carrozzeria a cassone furgonata

≥ 8,0 t e ≤ 18 t

No

123

5LH

 

5LH

 

5LH

123V

5LH

 

5LH

 

5LH

> 18 t

No

124

5LH

 

5LH

 

5LH

124V

5LH

 

5LH

 

5LH

Carrozzeria a cassone refrigerata

≥ 8,0 t e ≤ 18 t

No

125

5LH

 

5LH

 

5LH

> 18 t

No

126

5LH

 

5LH

 

5LH

3

Carrozzeria a cassone telonata

≥ 8,0 t

No

131

5LH

 

5LH

 

5LH

131V

5LH

 

5LH

 

5LH

Carrozzeria a cassone furgonata

≥ 8,0 t

No

132

5LH

 

5LH

 

5LH

132V

5LH

 

5LH

 

5LH

Carrozzeria a cassone refrigerata

≥ 8,0 t

No

133

5LH

 

5LH

 

5LH

4

Carrozzeria a cassone telonata

---

No

(141)

 

---

(141V)

 

Carrozzeria a cassone furgonata

---

No

(142)

 

---

(142V)

 

Carrozzeria a cassone refrigerata

---

No

(143)

 

RD

=

Consegne regionali

LH

=

Lunga distanza


Tabella 2

Gruppi di veicoli per semirimorchi accoppiabili

Descrizione degli elementi rilevanti per la classificazione in gruppi di veicoli

Gruppo di veicoli

Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo

Numero di assi

Tipo di carrozzeria

TPMLM (*4) [t] del gruppo di assi

Per grandi volumi

Lunga distanza

Lunga distanza [EMS (*3)]

Consegne regionali

Consegne regionali [EMS (*3)]

Consegne urbane

Semirimorchi accoppiabili

2

Carrozzeria a cassone telonata

---

No

(221)

 

Carrozzeria a cassone furgonata

---

No

(222)

 

Carrozzeria a cassone refrigerata

---

No

(223)

 

3

Carrozzeria a cassone telonata

---

No

(231)

 

Carrozzeria a cassone furgonata

---

No

(232)

 

Carrozzeria a cassone refrigerata

---

No

(233)

 


Tabella 3

Gruppi di veicoli per carrelli «dolly»

Descrizione degli elementi rilevanti per la classificazione in gruppi di veicoli

Gruppo di veicoli

Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo

Numero di assi

Tipo di carrozzeria

TPMLM (*6) [t] del gruppo di assi

Per grandi volumi

Lunga distanza

Lunga distanza[EMS (*6)]

Consegne regionali

Consegne regionali [EMS (*5)]

Consegne urbane

Carrelli «dolly» SJ

2

Carrello «dolly»

---

No

(321)

 

(321 V)

 


Tabella 4

Gruppi di veicoli per rimorchi a timone

Descrizione degli elementi rilevanti per la classificazione in gruppi di veicoli

Gruppo di veicoli

Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo

Numero di assi

Tipo di carrozzeria

TPMLM (*8) [t] del gruppo di assi

Per grandi volumi

Lunga distanza

Lunga distanza [EMS (*7)]

Consegne regionali

Consegne regionali [EMS (*7)]

Consegne urbane

Rimorchi a timone DB

2

Carrozzeria a cassone telonata

---

No

421

9LH

 

9LH

 

9LH

421V

9LH

 

9LH

 

9LH

Carrozzeria a cassone furgonata

---

No

422

9LH

 

9LH

 

9LH

 

422V

9LH

 

9LH

 

9LH

Carrozzeria a cassone refrigerata

---

No

423

9LH

 

9LH

 

9LH

3

Carrozzeria a cassone telonata

---

No

431

4LH

 

4LH

 

4LH

431V

4LH

 

4LH

 

4LH

Carrozzeria a cassone furgonata

---

No

432

4LH

 

4LH

 

4LH

 

432V

4LH

 

4LH

 

4LH

Carrozzeria a cassone refrigerata

---

No

433

4LH

 

4LH

 

4LH

4

Carrozzeria a cassone telonata

---

No

(441)

 

(441 V)

 

Carrozzeria a cassone furgonata

---

No

(442)

 

 

(442 V)

 

Carrozzeria a cassone refrigerata

---

No

(443)

 

LH

=

Lunga distanza


Tabella 5

Gruppi di veicoli per rimorchi di collegamento

Descrizione degli elementi rilevanti per la classificazione in gruppi di veicoli

Gruppo di veicoli

Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo

Numero di assi

Tipo di carrozzeria

TPMLM (*10) [t] del gruppo di assi

Per grandi volumi

Lunga distanza

Lunga distanza [EMS (*9)]

Consegne regionali

Consegne regionali [EMS (*9)]

Consegne urbane

Rimorchio di collegamento a timone

4

Carrozzeria a cassone telonata

---

No

(541)

 

Carrozzeria a cassone furgonata

---

No

(542)

 

Carrozzeria a cassone refrigerata

---

No

(543)

 


Tabella 6

Gruppi di veicoli per rimorchi ad asse centrale

Descrizione degli elementi rilevanti per la classificazione in gruppi di veicoli

Gruppo di veicoli

Assegnazione del profilo di utilizzo e configurazione del veicolo

Numero di assi

Tipo di carrozzeria

TPMLM (*12) [t] del gruppo di assi

Per grandi volumi

Lunga distanza

Lunga distanza [EMS (*11)]

Consegne regionali

Consegne regionali [EMS (*11)]

Consegne urbane

Rimorchi ad asse centrale DC

1

Carrozzeria a cassone telonata

---

No

611

2RD

 

2RD

 

2RD

---

611V

2RD

 

2RD

 

2RD

Carrozzeria a cassone furgonata

---

No

612

2RD

 

2RD

 

2RD

---

612V

2RD

 

2RD

 

2RD

2

Carrozzeria a cassone telonata

≤ 13,5 t

No

621

2RD

 

2RD

 

2RD

621V

2RD

 

2RD

 

2RD

> 13,5 t

No

622

9LH

 

9LH

 

9LH

622V

9LH

 

9LH

 

9LH

Carrozzeria a cassone furgonata

≤ 13,5 t

No

623

2RD

 

2RD

 

2RD

623V

2RD

 

2RD

 

2RD

> 13,5 t

No

624

9LH

 

9LH

 

9LH

624V

9LH

 

9LH

 

9LH

Carrozzeria a cassone refrigerata

> 13,5 t

No

625

9LH

 

9LH

 

9LH

3

Carrozzeria a cassone telonata

---

No

631

4LH

 

4LH

 

4LH

---

631V

4LH

 

4LH

 

4LH

Carrozzeria a cassone furgonata

---

No

632

4LH

 

4LH

 

4LH

---

632V

4LH

 

4LH

 

4LH

Carrozzeria a cassone refrigerata

---

No

633

4LH

 

4LH

 

4LH

RD

=

Consegne regionali

LH

=

Lunga distanza


(*1)  EMS — sistema modulare europeo (European Modular System).

(*2)  TPMLM — massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (Technically Permissible Maximum Laden Mass).

(*3)  EMS — sistema modulare europeo (European Modular System).

(*4)  TPMLM — massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (Technically Permissible Maximum Laden Mass).

(*5)  EMS — sistema modulare europeo (European Modular System).

(*6)  TPMLM — massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (Technically Permissible Maximum Laden Mass).

(*7)  EMS — sistema modulare europeo (European Modular System).

(*8)  TPMLM — massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (Technically Permissible Maximum Laden Mass).

(*9)  EMS — sistema modulare europeo (European Modular System).

(*10)  TPMLM — massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (Technically Permissible Maximum Laden Mass).

(*11)  EMS — sistema modulare europeo (European Modular System).

(*12)  TPMLM — massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico (Technically Permissible Maximum Laden Mass).


ALLEGATO II

REQUISITI E PROCESSI PER L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO DI SIMULAZIONE

1.   

Processi che il costruttore del veicolo deve istituire per l'utilizzo dello strumento di simulazione

1.1.   

Il costruttore del veicolo deve istituire i seguenti processi:

1.1.1.   

un sistema di gestione dei dati comprendente l'individuazione della fonte, l'immagazzinamento, la gestione e il recupero delle informazioni di input e dei dati di input dello strumento di simulazione, così come la gestione dei certificati relativi alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante delle famiglie di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi. Il sistema di gestione dei dati deve:

a)

garantire l'applicazione dei corretti dati di input e informazioni di input a specifiche configurazioni del veicolo;

b)

garantire il calcolo e l'applicazione corretti dei valori standard;

c)

verificare, mediante un confronto degli hash crittografici, che i file di input delle famiglie di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi usati per la simulazione corrispondano ai dati di input delle famiglie di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi per cui è stata rilasciata la certificazione;

d)

contenere un database protetto per immagazzinare i dati di input relativi alle famiglie di componenti, entità tecniche indipendenti o sistemi e i certificati corrispondenti alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante;

e)

garantire la gestione corretta delle modifiche delle specifiche e degli aggiornamenti di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi;

f)

garantire la tracciabilità di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi dopo la produzione del veicolo.

1.1.2.   

Un sistema di gestione dei dati comprendente il recupero delle informazioni di input e dei dati di input, i calcoli mediante lo strumento di simulazione e l'immagazzinamento dei dati di output. Il sistema di gestione dei dati deve:

a)

garantire la corretta applicazione degli hash crittografici;

b)

contenere un database protetto per la memorizzazione dei dati di output.

1.1.3.   

un processo per la consultazione della piattaforma elettronica di distribuzione dedicata di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e per lo scaricamento e l'installazione della versione più recente dello strumento di simulazione.

1.1.4.   

Formazione adeguata del personale che lavora con lo strumento di simulazione.

2.   

Valutazione da parte dell'autorità di omologazione

2.1.   

L'autorità di omologazione valuta l'istituzione dei processi di cui al punto 1 per l'utilizzo dello strumento di simulazione.

La valutazione comprende le seguenti verifiche:

a)

il funzionamento dei processi di cui ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 e l'applicazione dei requisiti di cui al punto 1.1.4;

b)

che i processi utilizzati durante la dimostrazione siano applicati nello stesso modo in tutti gli stabilimenti del costruttore del veicolo;

c)

la completezza della descrizione dei dati e dei flussi di processo delle operazioni che riguardano la valutazione delle prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante.

Ai fini del punto 2.1, lettera a), la valutazione comprende la determinazione delle prestazioni per quanto riguarda l'influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante di almeno un veicolo per il quale è stata chiesta la licenza.


Appendice 1

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA AI FINI DELL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO DI SIMULAZIONE PER VALUTARE L'INFLUENZA DEI VEICOLI NUOVI SULLE EMISSIONI DI CO2 E SUL CONSUMO DI CARBURANTE

SEZIONE I

1.

Nome e indirizzo del costruttore del veicolo:

2.

Stabilimenti di montaggio per cui sono stati istituiti i processi di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento (UE) 2022/1362 in vista dell'utilizzo dello strumento di simulazione:

3.

Gruppi di veicoli interessati:

4.

Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore del veicolo:

SEZIONE II

1.

Altre informazioni

1.1.

Descrizione della gestione del flusso di dati e processi

1.2.

Descrizione del processo di gestione della qualità

1.3.

Eventuali certificati aggiuntivi di gestione della qualità

1.4.

Descrizione dell'individuazione della fonte, della gestione e della memorizzazione dei dati destinati allo strumento di simulazione

1.5.

Eventuali documenti aggiuntivi

2.

Data: …

3.

Firma: …

Appendice 2

MODELLO DI LICENZA PER L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO DI SIMULAZIONE PER VALUTARE L'INFLUENZA DEI VEICOLI NUOVI SULLE EMISSIONI DI CO2 E SUL CONSUMO DI CARBURANTE

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

LICENZA PER L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO DI SIMULAZIONE PER VALUTARE L'INFLUENZA DEI VEICOLI NUOVI SULLE EMISSIONI DI CO2 E SUL CONSUMO DI CARBURANTE

Notifica relativa a:

rilascio (1)

estensione (1)

rifiuto (1)

revoca (2)

 

Timbro

 

della licenza per l'utilizzo dello strumento di simulazione relativamente al regolamento (CE) n. 595/2009 attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione.

Numero della licenza:

Motivo dell'estensione: …

SEZIONE I

0.1.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.2.

Stabilimenti di montaggio per cui sono stati istituiti i processi di cui all'allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione per l'utilizzo dello strumento di simulazione:

0.3.

Gruppi di veicoli interessati:

SEZIONE II

1.

Altre informazioni

1.1.

Relazione di valutazione effettuata dall'autorità di omologazione

1.2.

Descrizione della gestione del flusso di dati e processi

1.3.

Descrizione del processo di gestione della qualità

1.4.

Eventuali certificati aggiuntivi di gestione della qualità

1.5.

Descrizione dell'individuazione della fonte, della gestione e della memorizzazione dei dati destinati allo strumento di simulazione

1.6.

Eventuali documenti aggiuntivi

2.

Autorità di omologazione responsabile della valutazione

3.

Data della relazione di valutazione

4.

Numero della relazione di valutazione

5.

Eventuali osservazioni:

6.

Luogo

7.

Data

8.

Firma

(1)  Cancellare quanto non pertinente.

(2)  Cancellare quanto non pertinente.


ALLEGATO III

INFORMAZIONI DI INPUT RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

1.   Introduzione

Il presente allegato III descrive l'elenco dei parametri che il costruttore del veicolo deve fornire come input per lo strumento di simulazione. Sull'apposita piattaforma elettronica di distribuzione sono disponibili lo schema XML applicabile e un esempio di dati.

2.   Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

1)

«ID parametro»: identificatore unico del tipo utilizzato nello strumento di simulazione per uno specifico parametro di input o una specifica serie di dati di input;

2)

«tipo»: tipo di dati del parametro

string …

sequenza di caratteri con codifica ISO8859-1

token …

sequenza di caratteri con codifica ISO8859-1, senza spazio iniziale o finale

date …

data e ora UTC nel formato: AAAA-MM-GGTOO:MM:SSZ

integer …

valore con un tipo di dati intero, senza zeri iniziali

double, X …

numero frazionario con esattamente X cifre dopo il segno decimale («,») e senza zeri iniziali

boolean …

valori accettati «vero», «falso» e anche «1» (per «vero») e «0» (per «falso»)

3)

«unità» …

unità fisica del parametro;

4)

«punto di aggancio del rimorchio alto»: il dispositivo di accoppiamento a perno fisso del timone, con campana e perno automatico di chiusura e bloccaggio sul veicolo trainante per agganciare il rimorchio mediante un occhione; è caratterizzato da una maggiore distanza tra il centro del punto di aggancio e il suolo, ed è generalmente destinato al traino di rimorchi di tipo DB e DC;

5)

«punto di aggancio del rimorchio basso»: il dispositivo di accoppiamento a perno fisso del timone, con campana e perno automatico di chiusura e bloccaggio sul veicolo trainante per agganciare il rimorchio mediante un occhione; è caratterizzato da una minor distanza tra il centro del punto di aggancio e il suolo, ed è generalmente destinato al traino di rimorchi di tipo DC;

6)

«dimensioni esterne massime della carrozzeria»:

a)

«lunghezza esterna della carrozzeria», la lunghezza esterna della carrozzeria senza tenere conto delle sporgenze esterne (apparecchiature e dispositivi aerodinamici);

b)

«larghezza esterna della carrozzeria», la larghezza esterna della carrozzeria senza tenere conto delle sporgenze esterne (apparecchiature e dispositivi aerodinamici);

c)

«altezza esterna della carrozzeria», l'altezza esterna della carrozzeria senza tenere conto delle sporgenze esterne (apparecchiature e dispositivi aerodinamici);

7)

«altezza totale del rimorchio» (a vuoto): la distanza tra la superficie di sostegno e un piano orizzontale tangente la parte apicale di un veicolo, quale definita al punto 6.3 della norma ISO 612:1978;

8)

«volume di carico»: il volume interno della carrozzeria che può essere riempito con il carico;

9)

«dispositivo di sollevamento dell'asse»: meccanismo quale definito nell'allegato XIII, parte 2, sezione A, punto 1.33, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535;

10)

«asse sollevabile»: asse quale definito nell'allegato XIII, parte 2, sezione A, punto 1.34, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535;

11)

«asse sterzante»: per i rimorchi si intende una delle seguenti definizioni:

a)

asse dotato di un sistema in cui l'angolo di sterzata delle ruote è modificato dalla combinazione di forze o di momenti applicati attraverso il contatto fra lo pneumatico e la superficie della carreggiata;

b)

asse dotato di un sistema in cui le forze sterzanti che cambiano la direzione delle ruote sterzanti sono prodotte da un mutamento di direzione del veicolo trainante e in cui il movimento delle ruote sterzanti del rimorchio è collegato all'angolo relativo tra l'asse longitudinale del veicolo trainante e quello del rimorchio;

c)

asse dotato di un sistema che produce le forze sterzanti come sistema disaccoppiato tramite un algoritmo o manualmente;

12)

«carrozzeria aperta con telone»: carrozzeria con coda e pannelli laterali incernierati e telone altezza totale paragonabile a quella della carrozzeria telonata.

I dispositivi e le apparecchiature di cui all'allegato XIII, parte 2, sezione F, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 non sono presi in considerazione per la determinazione della lunghezza, della larghezza e dell'altezza del veicolo e delle dimensioni esterne massime della carrozzeria.

3.   Serie di parametri di input

Nelle tabelle 1 e 2 sono specificate le serie dei parametri di input relativi alle caratteristiche del veicolo.

Tabella 1

Parametri di input «Vehicle/General»

Denominazione del parametro

ID parametro

Tipo

Unità

Descrizione/riferimento

Costruttore

T001

token

[-]

 

Indirizzo del costruttore

T002

token

[-]

 

Modello / Denominazione commerciale

T003

token

[—]

 

VIN (numero di identificazione del veicolo)

T004

token

[—]

 

Data

T005

Data e ora (DateTime)

[—]

Data e ora di creazione delle informazioni e dei dati di input

Categoria legislativa

T006

string

[—]

Valori ammessi: «O3», «O4»

Numero di assi

T007

integer

[—]

Valori ammessi: 1, 2, 3

Tipo di rimorchio

T008

string

[—]

Valori ammessi: «DA», «DB», «DC»

Tipo di carrozzeria

T009

string

[—]

Valori ammessi: «dry box», «refrigerated», «conditioned», «curtain-sided», «drop-side with tarpaulin body» («per merci secche», «refrigerata», «condizionata», «telonata», «carrozzeria aperta con telone»)

Per grandi volumi

T010

boolean

[—]

Conformemente al punto 7 dell'allegato I del presente regolamento.

Massa corretta in ordine di marcia

T011

integer

[kg]

Conformemente all'allegato XIII, parte 2, sezione A, punto 1.3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535.

Nel caso dei veicoli con carrozzeria 04 senza apparecchiatura per mantenere la temperatura interna, occorre aggiungere una massa generica pari a X[kg]=(850 kg/85m3) × volume del carico[m3].

TPMLM del rimorchio

T012

integer

[kg]

Conformemente all'allegato XIII, parte 2, sezione A, punto 1.6, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535.

TPMLM del gruppo di assi

T013

integer

[kg]

Conformemente all'allegato XIII, parte 2, sezione A, punto 1.13, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535.

Nel caso dei rimorchi di tipo «DB», non deve essere fornito alcun input.

Lunghezza esterna della carrozzeria

T014

doppio, 3

[m]

Conformemente al punto 2, punto 6), lettera a), dell'allegato III del presente regolamento.

Larghezza esterna della carrozzeria

T015

doppio, 3

[m]

Conformemente al punto 2, punto 6), lettera b), dell'allegato III del presente regolamento.

Altezza esterna della carrozzeria

T016

doppio, 3

[m]

Conformemente al punto 2, punto 6), lettera c), dell'allegato III del presente regolamento.

Altezza totale del rimorchio

T017

doppio, 3

[m]

Conformemente al punto 2, punto 7), dell'allegato III del presente regolamento.

Lunghezza dall'estremità anteriore del rimorchio al centro del primo asse

T018

doppio, 3

[m]

Distanza tra l'estremità anteriore del rimorchio e il centro del primo asse.

Nel caso di rimorchi DB a tre assi: distanza tra l'estremità anteriore del rimorchio e il centro dell'ultimo asse della prima serie di assi.

Lunghezza tra i centri degli assi

T019

doppio, 3

[m]

Distanza tra i centri del primo e dell'ultimo asse.

Nel casi di rimorchi DB a tre assi: distanza dal centro dell'ultimo asse della prima serie di assi al primo asse dell'ultima serie di assi.

Punto di aggancio del rimorchio

T020

string

[—]

Valori ammessi: «high», «low» («alto», «basso»).

Conformemente al punto 2, punto 4), e al punto 2, punto 5), dell'allegato III del presente regolamento.

Input rilevante solo per i rimorchi di tipo DC.

Volume del carico

T021

doppio, 3

[m3]

Conformemente al punto 2, punto 8), dell'allegato III del presente regolamento.

Dispositivi aerodinamici standard

T022

string

[—]

Valori ammessi: «side cover short», «side cover long», «rear flap short», «rear flap long» («copertura laterale corta», «copertura laterale lunga», «spoiler posteriore corto», «spoiler posteriore lungo»).

È consentito inserire più voci.

Gli input vanno dichiarati conformemente all'appendice 5 dell'allegato V.

I dati di input dei dispositivi aerodinamici standard non devono essere mischiati con quelli per i dispositivi aerodinamici certificati.

Numero di certificazione del dispositivo aerodinamico

T023

token

[—]

 


Tabella 2

Parametri di input «Vehicle/AxleConfiguration» per asse

Denominazione del parametro

ID parametro

Tipo

Unità

Descrizione/riferimento

Numero di certificazione degli pneumatici

T024

token

[—]

 

Pneumatici gemellati

T025

boolean

[—]

 

Sterzanti

T026

boolean

[—]

 

Sollevabile

T027

boolean

[—]

 

4.   Tipi di carrozzeria

Il costruttore del veicolo deve dichiarare il tipo di carrozzeria nei dati di input dello strumento di simulazione conformemente alla tabella 3.

Tabella 3

Tipi di carrozzeria

Tipo di carrozzeria da dichiarare come input

Codice della carrozzeria conformemente all'allegato I, appendice 2, del regolamento (UE) 2018/858

«per merci secche»

«03»

«refrigerata»

«04»

«condizionata»

«05»

«telonata»

«06»

«carrozzeria aperta con telone»

«32» altezza della carrozzeria con telone quale definita al punto 2, punto 12), dell'allegato III.

Appendice 1

MODELLO DI SCHEDA INFORMATIVA E DI SCHEDA DEI DATI DI INPUT AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI VEICOLI NUOVI PER QUANTO RIGUARDA L'INFLUENZA SULLE EMISSIONI DI CO2 E SUL CONSUMO DI CARBURANTE

1.   Dati principali del veicolo

1.1.

Nome del costruttore del veicolo …

1.2.

Indirizzo del costruttore del veicolo …

1.3.

Modello/Denominazione commerciale …

1.4.

Numero di identificazione del veicolo (VIN)…

1.5.

Categoria legislativa (O3, O4) …

1.6.

Numero di assi …

1.7.

Tipo di rimorchio (DA; DB, DC) …

1.8.

Codice della carrozzeria (03,04,05,06,32)…

1.9.

Punto di aggancio del rimorchio — solo per DC (alto, basso) …

1.10.

Per grandi volumi (sì/no)

1.11.

Massa corretta in ordine di marcia (kg) …

1.12.

Massa massima tecnicamente ammissibile del rimorchio (kg)…

1.13.

Massa massima tecnicamente ammissibile del gruppo di assi (kg)…

2.   Dimensioni del veicolo

2.1.

Lunghezza esterna della carrozzeria (m) …

2.2.

Larghezza esterna della carrozzeria (m) …

2.3.

Altezza esterna della carrozzeria (m) …

2.4.

Altezza totale del rimorchio (m) …

2.5.

Volume del carico (m3) …

2.6.

Lunghezza dall'estremità anteriore del rimorchio al centro del primo asse (m)…

2.7.

Lunghezza tra i centri degli assi (m)…

2.8.

Punto di aggancio del rimorchio (alto/basso)

3.   Dispositivo aerodinamico

3.1.

Numero di certificazione del dispositivo aerodinamico certificato…

3.2.

Elementi del dispositivo aerodinamico standard (nessuno, coperture laterali corte…)…

4.   Caratteristiche degli assi e degli pneumatici

4.1.

Asse 1

4.1.1.

Numero di certificazione degli pneumatici …

4.1.2.

Pneumatico gemellato (sì/no) …

4.1.3.

Asse sterzante (sì/no) …

4.1.4.

Asse sollevabile (sì/no) …

4.2.

Asse 2

4.2.1.

Numero di certificazione degli pneumatici …

4.2.2.

Pneumatico gemellato (sì/no) …

4.2.3.

Asse sterzante (sì/no) …

4.2.4.

Asse sollevabile (sì/no) …

4.3.

Asse 3

4.3.1.

Numero di certificazione degli pneumatici …

4.3.2.

Pneumatico gemellato (sì/no) …

4.3.3.

Asse sterzante (sì/no) …

4.3.4.

Asse sollevabile (sì/no) …

ALLEGATO IV

MODELLO DEL FILE DEI REGISTRI DEL COSTRUTTORE E DEL FILE DI INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

PARTE I

File dei registri del costruttore

Il file dei registri del costruttore sarà prodotto dallo strumento di simulazione e deve contenere le seguenti informazioni:

1.   Dati relativi a veicolo, componente, entità tecnica indipendente e sistema

1.1.   Dati principali del veicolo

1.1.1.

Nome e indirizzo del costruttore …

1.1.2.

Modello/Denominazione commerciale …

1.1.3.

Numero di identificazione del veicolo (VIN)

1.1.4.

Categoria legislativa (O3, O4) …

1.1.5.

Numero di assi…

1.1.6.

Tipo di rimorchio (DA; DB, DC) …

1.1.7.

Tipo di carrozzeria (ad esempio per merci secche, refrigerata) …

1.1.8.

Punto di aggancio del rimorchio — solo per DC (alto, basso) …

1.1.9.

Per grandi volumi (sì/no)

1.1.10.

Massa corretta in ordine di marcia (kg) …

1.1.11.

Massa massima tecnicamente ammissibile del rimorchio (kg)…

1.1.12.

Massa massima tecnicamente ammissibile del gruppo di assi (kg)…

1.1.13.

Gruppo del veicolo in conformità alla tabella 1 dell'allegato I …

1.1.14.

Gruppo del veicolo in conformità alla documentazione dello strumento di simulazione…

1.2.   Dimensioni del veicolo

1.2.1.

Lunghezza esterna della carrozzeria (m) …

1.2.2.

Larghezza esterna della carrozzeria (m) …

1.2.3.

Altezza esterna della carrozzeria (m) …

1.2.4.

Altezza totale del rimorchio (m) …

1.2.5.

Volume del carico (m3) …

1.2.6.

Lunghezza dall'estremità anteriore del rimorchio al centro del primo asse (m)…

1.2.7.

Lunghezza tra i centri degli assi (m)…

1.3.   Dispositivo aerodinamico

1.3.1.

Numero di certificazione del dispositivo aerodinamico certificato…

1.3.2.

Valori standard per i dispositivi aerodinamici utilizzati (no, coperture laterali corte…) …

1.3.3.

Effetti di riduzione aerodinamici

1.3.3.1.

Delta CD × A imbardata 0° (%)…

1.3.3.2.

Delta CD × A imbardata 3° (%)…

1.3.3.3.

Delta CD × A imbardata 6° (%)…

1.3.3.4.

Delta CD × A imbardata 9° (%)…

1.3.4.

Hash dei dati di input del dispositivo aerodinamico e informazioni di input …

1.4.   Caratteristiche degli assi e degli pneumatici

1.4.1.

Asse 1

1.4.1.1.

Modello di pneumatico …

1.4.1.2.

Numero di certificazione degli pneumatici …

1.4.1.3.

Designazione della misura dello pneumatico …

1.4.1.4.

RRC specifico (N/N) …

1.4.1.5.

Classe di efficienza del carburante (ad es. A, B) …

1.4.1.6.

Hash dei dati di input e delle informazioni di input degli pneumatici …

1.4.1.7.

Pneumatico gemellato (sì/no) …

1.4.1.8.

Asse sterzante (sì/no) …

1.4.1.9.

Asse sollevabile (sì/no) …

1.4.2.

Asse 2

1.4.2.1.

Modello di pneumatico …

1.4.2.2.

Numero di certificazione degli pneumatici …

1.4.2.3.

Designazione della misura dello pneumatico …

1.4.2.4.

RRC specifico (N/N) …

1.4.2.5.

Classe di efficienza del carburante (ad es. A, B) …

1.4.2.6.

Hash dei dati di input e delle informazioni di input degli pneumatici …

1.4.2.7.

Pneumatico gemellato (sì/no) …

1.4.2.8.

Asse sterzante (sì/no) …

1.4.2.9.

Asse sollevabile (sì/no) …

1.4.3.

Asse 3

1.4.3.1.

Modello di pneumatico …

1.4.3.2.

Numero di certificazione degli pneumatici …

1.4.3.3.

Designazione della misura dello pneumatico …

1.4.3.4.

RRC specifico (N/N) …

1.4.3.5.

Classe di efficienza del carburante (ad es. A, B) …

1.4.3.6.

Hash dei dati di input e delle informazioni di input degli pneumatici …

1.4.3.7.

Pneumatico gemellato (sì/no) …

1.4.3.8.

Asse sterzante (sì/no) …

1.4.3.9.

Asse sollevabile (sì/no) …

2.   Profilo di utilizzo e valori dipendenti dal carico utile

2.1.

Principali parametri di simulazione

2.1.1.

Configurazione generica del veicolo trainante…

2.1.2.

Profilo di utilizzo (ad es. lunga distanza, consegne regionali) …

2.1.3.

Carico utile (kg) …

2.2.

Risultati

2.2.1.

Massa totale del veicolo nella simulazione (kg) …

2.2.2.

Valori CD × A

2.2.2.1.

Valore CD × A dell'angolo di imbardata 0° (m2) …

2.2.2.2.

Valore CD × A dell'angolo di imbardata 3 (m2) …

2.2.2.3.

Valore CD × A dell'angolo di imbardata 6 (m2) …

2.2.2.4.

Valore CD × A dell'angolo di imbardata 9 (m2) …

2.2.3.

Velocità media (km/h)

2.2.4.

Consumo di carburante

2.2.4.1.

Consumo di carburante (g/km) …

2.2.4.2.

Consumo di carburante (g/t-km) …

2.2.4.3.

Consumo di carburante (g/m3-km) …

2.2.4.4.

Consumo di carburante (l/100km) …

2.2.4.5.

Consumo di carburante (l/t-km) …

2.2.4.6.

Consumo di carburante (l/m3-km) …

2.2.5.

Emissioni di CO2

2.2.5.1.

Emissioni di CO2 (g/km) …

2.2.5.2.

Emissioni di CO2 (g/t-km) …

2.2.5.3.

Emissioni di CO2 (g/m3-km) …

2.2.6.

Indici di efficienza

2.2.6.1.

Indice di efficienza — in base ai chilometri (-) …

2.2.6.2.

Indice di efficienza — in base alle tonnellate-chilometro (-) …

2.2.6.3.

Indice di efficienza — in base ai m3-chilometro (-) …

3.   Risultati ponderati

3.1.

Carico utile (kg) …

3.2.

Consumo di carburante

3.2.1.

Consumo di carburante (g/km) …

3.2.2.

Consumo di carburante (g/t-km) ….

3.2.3.

Consumo di carburante (g/m3-km) …

3.2.4.

Consumo di carburante (l/100km) …

3.2.5.

Consumo di carburante (l/t-km) …

3.2.6.

Consumo di carburante (l/m3-km) …

3.3.

Emissioni di CO2

3.3.1.

Emissioni di CO2 (g/km) …

3.3.2.

Emissioni di CO2 (g/t-km) …

3.3.3.

Emissioni di CO2 (g/m3-km) …

3.4.

Indici di efficienza

3.4.1.

Indice di efficienza — in base ai chilometri (-) …

3.4.2.

Indice di efficienza — in base alle tonnellate-chilometro (-) …

3.4.3.

Indice di efficienza — in base ai m3-chilometro (-) …

4.   Generazione dei dati di input e delle informazioni di input

4.1.

Data e ora…

4.2.

Hash crittografici…

5.   Informazioni sul software

5.1.

Versione dello strumento di simulazione (X.X.X) …

5.2.

Data e ora della simulazione

PARTE II

File di informazioni per il cliente

1.   Dati relativi a veicolo, componente, entità tecnica indipendente e sistema

1.1.   Dati principali del veicolo

1.1.1.

Nome e indirizzo del costruttore …

1.1.2.

Modello / Denominazione commerciale …

1.1.3.

Numero di identificazione del veicolo (VIN)

1.1.4.

Categoria legislativa (O3, O4) …

1.1.5.

Numero di assi…

1.1.6.

Tipo di rimorchio (DA; DB, DC) …

1.1.7.

Tipo di carrozzeria

1.1.8.

Punto di aggancio del rimorchio (alto, basso) …

1.1.9.

Per grandi volumi (sì/no)

1.1.10.

Massa corretta in ordine di marcia (kg) …

1.1.11.

Massa massima tecnicamente ammissibile del rimorchio (kg)…

1.1.12.

Massa massima tecnicamente ammissibile sul gruppo di assi (kg)…

1.1.13.

Gruppo del veicolo in conformità alla tabella 1 dell'allegato I …

1.1.14.

Gruppo del veicolo in conformità alla documentazione dello strumento di simulazione…

1.2.   Dimensioni del veicolo

1.2.1.

Lunghezza esterna della carrozzeria (m) …

1.2.2.

Larghezza esterna della carrozzeria (m) …

1.2.3.

Altezza esterna della carrozzeria (m) …

1.2.4.

Altezza totale del rimorchio (m) …

1.2.5.

Volume del carico (m3) …

1.3.   Dispositivo aerodinamico

1.3.1.

Elementi del dispositivo aerodinamico standard (nessuno, coperture laterali corte,…) …

1.3.2.

Numero di certificazione del dispositivo aerodinamico certificato…

1.3.3.

Effetti di riduzione aerodinamici

1.3.3.1.

Delta CD × A imbardata 0 (%)…

1.3.3.2.

Delta CD × A imbardata 3° (%)…

1.3.3.3.

Delta CD × A imbardata 6 (%)…

1.3.3.4.

Delta CD × A imbardata 9 (%)…

1.4.   Caratteristiche degli assi e degli pneumatici

1.4.1.

Asse 1

1.4.1.1.

Numero di certificazione degli pneumatici …

1.4.1.2.

Dimensioni degli pneumatici …

1.4.1.3.

Classe di efficienza del carburante a norma del regolamento (UE) 2020/740…

1.4.1.4.

Pneumatico gemellato (sì/no) …

1.4.1.5.

Asse sterzante (sì/no) …

1.4.1.6.

Asse sollevabile (sì/no) …

1.4.2.

Asse 2

1.4.2.1.

Numero di certificazione degli pneumatici …

1.4.2.2.

Dimensioni degli pneumatici …

1.4.2.3.

Classe di efficienza del carburante a norma del regolamento (UE) 2020/740…

1.4.2.4.

Pneumatico gemellato (sì/no) …

1.4.2.5.

Asse sterzante (sì/no) …

1.4.2.6.

Asse sollevabile (sì/no) …

1.4.3.

Asse 3

1.4.3.1.

Numero di certificazione degli pneumatici …

1.4.3.2.

Dimensioni degli pneumatici …

1.4.3.3.

Classe di efficienza del carburante a norma del regolamento (UE) 2020/740…

1.4.3.4.

Pneumatico gemellato (sì/no) …

1.4.3.5.

Asse sterzante (sì/no) …

1.4.3.6.

Asse sollevabile (sì/no) …

2.   Profilo di utilizzo e valori dipendenti dal carico utile

2.1.

Principali parametri di simulazione

2.1.1.

Configurazione generica del veicolo trainante…

2.1.2.

Profilo di utilizzo (ad es. lunga distanza, consegne regionali) …

2.1.3.

Carico utile (kg) …

2.2.   Risultati

2.2.1.

Massa totale del veicolo nella simulazione (kg) …

2.2.2.

Velocità media (km/h)

2.2.3.

Consumo di carburante

2.2.3.1.

Consumo di carburante (g/km) …

2.2.3.2.

Consumo di carburante (g/t-km) …

2.2.3.3.

Consumo di carburante (g/m3-km) …

2.2.3.4.

Consumo di carburante (l/100km) …

2.2.3.5.

Consumo di carburante (l/t-km) …

2.2.3.6.

Consumo di carburante (l/m3-km) …

2.2.4.

Emissioni di CO2

2.2.4.1.

Emissioni di CO2 (g/km) …

2.2.4.2.

Emissioni di CO2 (g/t-km) …

2.2.4.3.

Emissioni di CO2 (g/m3-km) …

2.2.5.

Indici di efficienza

2.2.5.1.

Indice di efficienza – in base ai chilometri (-) …

2.2.5.2.

Indice di efficienza – in base alle tonnellate-chilometro (-) …

2.2.5.3.

Indice di efficienza – in base ai m3-chilometro (-) …

2.2.6.

Indice di riferimento

2.2.6.1.

Indice di riferimento – in base ai chilometri (-) …

3.   Risultati ponderati

3.1.

Carico utile (kg) …

3.2.

Consumo di carburante

3.2.1.

Consumo di carburante (g/km) …

3.2.2.

Consumo di carburante (g/t-km) …

3.2.3.

Consumo di carburante (g/m3-km) …

3.2.3.1.

Consumo di carburante (l/100km) …

3.2.3.2.

Consumo di carburante (l/t-km) …

3.2.3.3.

Consumo di carburante (l/m3-km) …

3.3.

Emissioni di CO2

3.3.1.

Emissioni di CO2 (g/km): …

3.3.2.

Emissioni di CO2 (g/t-km) …

3.3.3.

Emissioni di CO2 (g/m3-km) …

3.4.

Indici di efficienza

3.4.1.

Indice di efficienza – in base ai chilometri (-) …

3.4.2.

Indice di efficienza – in base alle tonnellate-chilometro (-) …

3.4.3.

Indice di efficienza – in base ai m3-chilometro (-) …

4.   Informazioni sul software

4.1.

Versione dello strumento di simulazione (X.X.X) …

4.2.

Data e ora della simulazione

4.3.

Hash crittografico del file dei registri del costruttore …

4.4.

Hash crittografico del file di informazioni per il cliente …

ALLEGATO V

DATI RELATIVI ALLA RESISTENZA AERODINAMICA DEL VEICOLO

Determinazione dei dati del dispositivo aerodinamico

1.   INTRODUZIONE

Il presente allegato stabilisce la procedura per la determinazione dei dati del dispositivo aerodinamico.

2.   DEFINIZIONI

1)

I dispositivi aerodinamici standard sono dispositivi aerodinamici per i quali possono essere utilizzati valori standard per la certificazione del veicolo. Il dispositivo aerodinamico standard può essere costituito dai seguenti elementi:

a)

«spoiler posteriori»: dispositivi aerodinamici composti da due o più pannelli carenati situati all'estremità posteriore del veicolo allo scopo di ridurne la scia;

b)

«spoiler posteriori corti»: spoiler posteriori che misurano almeno 2 metri e che non coprono l'altezza totale della carrozzeria;

c)

«spoiler posteriori alti»: spoiler posteriori che coprono l'intera altezza della carrozzeria con una tolleranza di ± 3 %;

d)

«coperture laterali»: dispositivi aerodinamici composti da pannelli situati sul lato inferiore del veicolo allo scopo di ridurre gli effetti del vento trasversale e/o delle turbolenze generate dalle ruote sulla resistenza aerodinamica;

e)

«coperture laterali corte»: coperture laterali che non coprono l'area delle ruote; nel caso dei semirimorchi, coprono soltanto la distanza tra il piede d'appoggio e l'inizio della prima ruota;

f)

«coperture laterali lunghe»: coperture laterali che coprono la distanza tra il piede d'appoggio del semirimorchio e l'estremità posteriore del veicolo;

2)

«CFD»: simulazione basata sulla fluidodinamica computazionale utilizzata per analizzare fenomeni complessi che coinvolgono fluidi.

3.   DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA RESISTENZA AERODINAMICA MEDIANTE PROVE VIRTUALI CON CFD

3.1.   Convalida del metodo CFD

Sulla base del processo di convalida di cui all'allegato VIII, appendice 3, del regolamento (UE) 2018/858, la certificazione di un dispositivo aerodinamico mediante metodo CFD richiede che il metodo sia convalidato in base a un metodo CFD di riferimento, come illustrato nella figura 1.

Il metodo CFD da convalidare deve essere applicato a una serie di geometrie generiche.

Figura 1

Processo di convalida del metodo CFD

Image 1

Si procede quindi alla dimostrazione della comparabilità dei risultati della simulazione al computer. Il fabbricante del dispositivo aerodinamico o il servizio tecnico elabora una relazione di convalida e la sottopone all'autorità di omologazione.

Eventuali modifiche apportate al metodo CFD o al software che potrebbero invalidare la relazione vanno comunicate all'autorità di omologazione, che può richiedere una nuova convalida.

Una volta convalidato, il metodo deve essere utilizzato per certificare il dispositivo aerodinamico.

3.2.   Requisiti per la convalida del metodo CFD

Il processo di convalida consiste nella simulazione di tre diverse serie di simulazioni CFD, come segue:

a)

Set BASE:

Motrice generica 4×2

Semirimorchio generico ST1

b)

Set TRF:

Motrice generica 4×2

Semirimorchio generico ST1

Spoiler posteriori alti generici

c)

Set LSC:

Motrice generica 4×2

Semirimorchio generico ST1

Coperture laterali lunghe generiche

Ogni set deve essere simulato a β = 0,0, 3,0 e 6,0 gradi di imbardata per tenere conto degli effetti del vento trasversale provenienti dal lato sinistro del veicolo, come illustrato nella figura 2.

Figura 2

β angolo di imbardata

Image 2

La perdita di pressione degli scambiatori di calore deve essere modellizzata utilizzando l'equazione [1]:

Formula
[1]

dove i coefficienti per ciascuno scambiatore di calore corrispondono a quelli elencati nella tabella 1.

Tabella 1

Coefficienti di resistenza dei mezzi porosi

Coefficiente

Condensatore

Dispositivo di raffreddamento dell'aria di sovralimentazione

Radiatore

Resistenza inerziale (Pi) [kg/m4]

140,00

60,00

120,00

Resistenza viscosa (Pv)

[kg/m3s]

450,00

300,00

450,00

Il CFD deve soddisfare i requisiti di cui alla tabella 2. La conformità ai requisiti minimi del CFD deve essere dimostrata all'autorità di omologazione.

Tabella 2

Requisiti minimi per CFD

Campo

Valore

Osservazioni

Velocità del veicolo

25,00  m/s

Da utilizzare come velocità di riferimento del coefficiente di resistenza.

Superficie anteriore del veicolo

10,047  m2

Da utilizzare come superficie di riferimento del coefficiente di resistenza.

Ruota anteriore della motrice

Distanza verticale asse di rotazione/terra

527,00  mm

 

Ruota posteriore del semirimorchio

Distanza verticale asse di rotazione/terra

514,64  mm

 

Dimensioni del dominio di simulazione Lunghezza

Lunghezza ≥ 145,00 m

 

Dimensioni del dominio di simulazione Larghezza

Larghezza ≥ 75,00  m

 

Dimensioni del dominio di simulazione Altezza

Altezza ≥ 25,00 m

 

Posizione del veicolo

Distanza tra il punto di entrata dell'aria e l'estremità anteriore del veicolo

≥ 25,00  m

 

Posizione del veicolo

Distanza tra il punto di uscita dell'aria e l'estremità posteriore del veicolo

≥ 100,00  m

 

Discretizzazione del dominio Conteggio celle

≥ 60 milioni di celle

Perfezionamento della griglia allo scopo di rilevare correttamente le superfici significative per l'aerodinamica

Il metodo CFD deve possedere un'accuratezza per Δ (CD × A) durante la convalida, per ciascuno dei sei confronti, in relazione agli intervalli di riferimento indicati nella tabella 3.

Tabella 3

Intervalli di riferimento per il processo di convalida

Set di simulazione

Angolo di imbardata — β [gradi]

0,0°

3,0°

6,0°

TRF

–8,6 % < CD < –1,6 %

–9,0 % < CD < –2,0 %

–10,3 % < CD < –3,3 %

LSC

–8,8 % < CD < –1,8 %

–8,0 % < CD < –1,0 %

–8,1 % < CD < –1,1 %

La relazione di convalida deve riflettere il valore CD × A [m2] per tutte le nove simulazioni CFD, come indicato nella tabella 4.

La relazione di convalida deve contenere tutti gli elementi indicati di seguito:

Risultati CD × A [m2]:

Tabella 4

Risultati (CD × A) [m2]

Set di simulazione

Angolo di imbardata — β [gradi]

0,0°

3,0°

6,0°

BASE

 

 

 

TRF

 

 

 

LSC

 

 

 

Nel caso dei metodi di prova in regime stazionario:

dati grezzi dell'evoluzione di CD (oppure CD × A) rispetto all'iterazione, in formato *.csv;

la media delle ultime 400 iterazioni.

Nel caso dei metodi di prova in regime transitorio:

dati grezzi dell'evoluzione di CD (oppure CD × A) rispetto al tempo, in formato *.csv;

la media degli ultimi 5,0 secondi.

Una sezione piana XY che interseca l'intero dominio di simulazione:

che passa attraverso il punto di rotazione della ruota dell'asse anteriore della motrice;

che indica la velocità del flusso d'aria in una scala che va da 0 a 30 m/s e con una barra di colore divisa in almeno 18 livelli di colore, come illustrato nella figura 3.

Figura 3

Vista in piano XY con passaggio per il punto di rotazione della ruota dell'asse anteriore

Image 3

Una sezione piana XY che interseca l'intero dominio di simulazione:

che passa attraverso gli specchietti laterali della motrice;

che indica la velocità del flusso d'aria in una scala che va da 0 a 30 m/s e con una barra di colore divisa in almeno 18 livelli di colore, come illustrato nella figura 4.

Figura 4

Sezione piana XY che passa attraverso gli specchietti laterali della motrice

Image 4

Una sezione piana YZ che interseca l'intero dominio di simulazione:

che passa attraverso il punto di rotazione della ruota dell'asse anteriore della motrice;

che indica la velocità del flusso d'aria in una scala che va da 0 a 30 m/s e con una barra di colore divisa in almeno 18 livelli di colore, come illustrato nella figura 5.

Figura 5

Vista in piano YZ con passaggio per il punto di rotazione della ruota dell'asse anteriore

Image 5

Una sezione piana XZ che interseca l'intero dominio di simulazione:

che passa attraverso il centro del veicolo;

che indica la velocità del flusso d'aria in una scala che va da 0 a 30 m/s e con una barra di colore divisa in almeno 18 livelli di colore, come illustrato nella figura 6.

Figura 6

Vista in piano XZ con passaggio attraverso il centro del veicolo

Image 6

I piani XY, YZ e XZ utilizzano un sistema di coordinate fissato al veicolo come illustrato nella figura 7, dove:

l'asse X è orientato secondo la direzione longitudinale del veicolo,

l'asse Y è orientato secondo la larghezza del veicolo,

l'asse Z è orientato secondo l'altezza del veicolo.

Figura 7

Posizione del sistema di coordinate rispetto al veicolo

Image 7

3.3.   Certificazione di un dispositivo aerodinamico

Il fabbricante del dispositivo aerodinamico deve utilizzare le geometrie generiche del veicolo per dimostrare le prestazioni del dispositivo montato su un rimorchio o semirimorchio. A tale fine, il modello 3D del dispositivo aerodinamico deve essere aggiunto alle geometrie generiche del veicolo nella stessa posizione in cui si troverebbero se fossero montate su un veicolo reale.

Previo accordo di un'autorità di omologazione, il fabbricante del dispositivo aerodinamico può apportare modifiche alle geometrie generiche se ciò è necessario per la corretta installazione o funzionamento del dispositivo e se la modifica o le modifiche riflettono adeguatamente la realtà.

Il metodo CFD convalidato deve essere applicato alle geometrie modificate e devono essere calcolati i valori di Δ (CD × A) per 4 angoli di imbardata: β = 0,0, 3,0, 6,0 e 9,0 gradi.

3.4.   Dichiarazione dei valori di riduzione della resistenza aerodinamica

La relazione tecnica deve riflettere i vantaggi aerodinamici Δ(CD × A) [%] per tutti e quattro gli angoli di imbardata, come indicato nella tabella 5.

Tabella 5

Δ(CD × A) [%] per angolo di imbardata del (semi-)rimorchio modificato

Δ(CD × A)(β) [%]

Angolo di imbardata — β [gradi]

0,0°

3,0°

6,0°

9,0°

(Semi-)rimorchio modificato

 

 

 

 

calcolato secondo la seguente formula [2]:

Formula
[2]

dove:

Formula
è la resistenza aerodinamica (in m2) della geometria modificata calcolata con il metodo CFD convalidato per β = 0,0, 3,0, 6,0 e 9,0 gradi.

Formula
è la resistenza aerodinamica (in m2) della serie BASE calcolata con il metodo CFD convalidato per β = 0,0, 3,0, 6,0 e 9,0 gradi.


Appendice 1

MODELLO DI CERTIFICATO PER UN COMPONENTE, UN'ENTITÀ TECNICA INDIPENDENTE O UN SISTEMA

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

CERTIFICATO DELLE PROPRIETÀ CORRELATE ALLE EMISSIONI DI CO2 E AL CONSUMO DI CARBURANTE DI UNA FAMIGLIA DI DISPOSITIVI AERODINAMICI

Notifica relativa a:

rilascio (1)

estensione (1)

rifiuto (1)

revoca (1)

Timbro

 

di un certificato delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di una famiglia di dispositivi aerodinamici in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (2).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362

Numero di certificazione:

Hash:

Motivo dell'estensione:

SEZIONE I

0.1.

Marca (denominazione commerciale del fabbricante):

0.2.

Tipo/famiglia di dispositivi aerodinamici (se del caso):

0.3.

Componente della famiglia di dispositivi aerodinamici (in caso di famiglia)

0.3.1.

Dispositivo aerodinamico capostipite

0.3.2.

Tipi di dispositivi aerodinamici nell'ambito della famiglia

0.4.

Mezzi di identificazione del tipo, se presenti sul dispositivo aerodinamico:

0.4.1.

Posizione dell'identificativo:

0.5.

Nome e indirizzo del fabbricante:

0.6.

Nel caso di componenti ed entità tecniche indipendenti, posizione e metodo di apposizione del marchio di certificazione CE:

0.7.

Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

0.9.

Nome e indirizzo del mandatario del fabbricante del dispositivo aerodinamico (se del caso):

SEZIONE II

1.

Eventuali informazioni aggiuntive (se del caso): cfr. addendum

2.

Autorità di omologazione o servizio tecnico:

3.

Data della relazione tecnica:

4.

Numero della relazione tecnica:

5.

Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6.

Luogo:

7.

Data:

8.

Firma:

Allegati:

1.

Fascicolo informativo

2.

Relazione di convalida

3.

Relazione tecnica

4.

Documentazione per la corretta installazione del dispositivo aerodinamico

(1)  Cancellare quanto non pertinente.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, del 1o agosto 2022, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 145).


Appendice 2

Scheda informativa sul dispositivo aerodinamico

Scheda informativa n.:

Emissione: 000

A partire dal:

Modifica:-

Conformemente a …

Tipo/famiglia di dispositivi aerodinamici (se del caso):

0.   INFORMAZIONI GENERALI

0.1.

Nome e indirizzo del fabbricante del dispositivo aerodinamico;

0.2.

Marca (denominazione commerciale del fabbricante del dispositivo aerodinamico):

0.3.

Modello del dispositivo aerodinamico:

0.4.

Famiglia del dispositivo aerodinamico:

0.5.

Nel caso in cui il dispositivo aerodinamico consista in una combinazione di apparecchiature o dispositivi aerodinamici, indicare i principali elementi del dispositivo aerodinamico:

0.6.

Eventuale/i denominazione/i commerciale/i (se del caso):

0.7.

Mezzi di identificazione del modello, se presenti sul dispositivo aerodinamico:

0.8.

Ubicazione e apposizione del marchio di certificazione CE:

0.9.

Nomi e indirizzi degli stabilimenti di montaggio:

0.10.

Nome e indirizzo del mandatario del fabbricante del dispositivo aerodinamico (se del caso):

PARTE 1

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL DISPOSITIVO AERODINAMICO (CAPOSTIPITE) E DEI TIPI DI DISPOSITIVO COMPRESI IN UNA FAMIGLIA

 

Dispositivo aerodinamico capostipite

Membri della famiglia

 

 

#1

#2

#3

 

1.0.   INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL DISPOSITIVO AERODINAMICO

1.1.

Codici del gruppo di veicoli in base ai dati di input di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

1.2.

Elementi del dispositivo aerodinamico:

1.3.

Disegni del dispositivo aerodinamico:

1.4.

Principio di funzionamento del meccanismo retrattile o pieghevole (se del caso)

1.5.

Descrizione del sistema

ELENCO DEGLI ALLEGATI

N.:

Descrizione:

Data di emissione:

1

 

2

 


Appendice 3

Marcature

Nel caso dei dispositivi aerodinamici certificati a norma dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, il dispositivo o i dispositivi devono recare:

1.1.   

la ragione sociale o il marchio commerciale del fabbricante del dispositivo aerodinamico;

1.2.   

la marca e l'indicazione identificativa del tipo quale registrato nelle informazioni di cui all'allegato V, appendice 2, punti 0.2 e 0.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362;

1.3.   

il marchio di certificazione costituito da un rettangolo che racchiude la lettera «e» in stampatello minuscolo, seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha emesso il certificato:

1

per la Germania;

2

per la Francia;

3

per l'Italia;

4

per i Paesi Bassi;

5

per la Svezia;

6

per il Belgio;

7

per l'Ungheria;

8

per la Cechia;

9

per la Spagna;

12

per l'Austria;

13

per il Lussemburgo;

17

per la Finlandia;

18

per la Danimarca;

19

per la Romania;

20

per la Polonia;

21

per il Portogallo;

23

per la Grecia;

24

per l'Irlanda;

25

per la Croazia;

26

per la Slovenia;

27

per la Slovacchia;

29

per l'Estonia;

32

per la Lettonia;

34

per la Bulgaria;

36

per la Lituania;

49

per Cipro;

50

per Malta.

1.4.   

Il marchio di certificazione deve anche recare, in prossimità del rettangolo, il «numero della certificazione di base» indicato nella sezione 4 del numero di omologazione di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/683, preceduto dalle due cifre indicanti il numero progressivo attribuito all'ultima modifica tecnica del presente regolamento e dalla lettera «P» indicante che l'omologazione è stata rilasciata per la resistenza aerodinamica.

Per il presente regolamento, il numero progressivo deve essere 00.

1.5.   

Esempio e dimensioni del marchio di certificazione

Image 8

Il marchio di certificazione sopra riportato, apposto su un dispositivo aerodinamico, indica che il tipo in questione è stato omologato in Ungheria (e7) a norma del presente regolamento. Le prime due cifre (02) indicano il numero progressivo attribuito all'ultima modifica tecnica del presente regolamento. La lettera successiva (P) indica che il certificato è stato rilasciato per un dispositivo aerodinamico. Le ultime cinque cifre (00005) sono quelle attribuite dall'autorità di omologazione alla resistenza aerodinamica come numero della certificazione di base.

1.6   

Le marcature, targhette, placchette o etichette adesive devono essere in grado di durare per tutta la vita utile del dispositivo aerodinamico ed essere chiaramente leggibili e indelebili. Il fabbricante deve assicurare che le marcature, targhette, placchette o etichette adesive non possano essere rimosse senza essere distrutte o rovinate.

1.7.   

Il marchio di certificazione deve essere visibile quando il dispositivo aerodinamico è montato sul veicolo ed essere apposto su una parte necessaria al normale funzionamento e che di solito non richiede la sostituzione durante la vita utile del componente.

1.8.   

Il marchio di certificazione deve essere apposto anche sulla parte anteriore del rimorchio, con un elenco di tutti gli elementi distinti del dispositivo aerodinamico che possiedono un marchio di certificazione. Il fabbricante del dispositivo aerodinamico deve fornire le marcature al costruttore del veicolo sotto forma di targhette, placchette o etichette adesive.

1.9.   

Nel caso in cui per la certificazione CO2 del rimorchio siano utilizzati dispositivi aerodinamici non certificati, il costruttore del veicolo deve apporre una targhetta, placchetta o etichetta adesiva sulla parte anteriore del veicolo recante il nome del fabbricante del dispositivo aerodinamico e l'elenco dei dispositivi aerodinamici utilizzati per la certificazione.

1.10.   

Le marcature, targhette, placchette o etichette adesive devono essere in grado di durare per tutta la vita utile del veicolo ed essere chiaramente leggibili e indelebili. Il costruttore del veicolo deve assicurare che le marcature, targhette, placchette o etichette adesive non possano essere rimosse senza essere distrutte o rovinate.

2.   

Numerazione

2.1.   

Il numero di certificazione per la resistenza aerodinamica deve comprendere i seguenti elementi:

eX*YYYY/YYYY*ZZZZ/ZZZZ*P*00000*00

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Lettera da aggiungere alla sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Indicazione del paese che rilascia il certificato

Certificato HDV CO2 per (semi-)rimorchi

Ultimo regolamento modificativo (ZZZZ/ZZZZ)

P = resistenza aerodinamica

Certificazione di base numero 00000

Estensione 00


Appendice 4

Concetto di famiglia

1.   Informazioni generali

Una famiglia di dispositivi aerodinamici è caratterizzata da determinati parametri di progettazione e prestazione. Tali parametri devono essere comuni a tutti i membri della famiglia. Il fabbricante dei dispositivi aerodinamici può decidere quali dispositivi aerodinamici debbano appartenere a una famiglia, purché siano rispettati i criteri di cui al punto 4 della presente appendice. L'autorità di omologazione deve approvare la famiglia di dispositivi aerodinamici. Il fabbricante dei dispositivi aerodinamici deve fornire all'autorità di omologazione le informazioni opportune sui membri della famiglia.

2.   Casi particolari

2.1.

In alcuni casi si possono avere interazioni fra i parametri. Il fabbricante dei dispositivi aerodinamici deve individuare questi casi e tenerne conto per garantire che solo i dispositivi aerodinamici con caratteristiche simili siano inclusi nella stessa famiglia. Il fabbricante dei dispositivi aerodinamici deve notificare tali casi all'autorità di omologazione affinché ne tenga conto come criterio per la creazione di una nuova famiglia di dispositivi aerodinamici.

2.2.

Eventuali parametri non indicati al punto 3, ma che influiscono notevolmente sul livello di prestazioni, devono essere individuati dal fabbricante in base a criteri di buona pratica ingegneristica e notificati all'autorità di omologazione.

3.   Parametri che definiscono una famiglia di dispositivi aerodinamici

a)

Forma e principio di funzionamento;

b)

dimensioni principali;

c)

applicabilità a diverse categorie/tipi/gruppi di rimorchi.

4.   Criteri per la scelta del dispositivo aerodinamico capostipite

4.1.

Il fabbricante del dispositivo aerodinamico deve selezionare il dispositivo aerodinamico capostipite di ciascuna famiglia in conformità ai seguenti criteri:

a)

il dispositivo aerodinamico corrisponde alla geometria generica applicabile di cui all'appendice 4 del presente allegato;

b)

tutti i membri della famiglia presentano una riduzione della resistenza aerodinamica pari o superiore a quella Δ(CD × A) dichiarata per il dispositivo aerodinamico capostipite;

c)

chi richiede un certificato può dimostrare, sulla base dei risultati del CFD, della galleria del vento o di criteri di buona pratica ingegneristica, che la selezione del dispositivo aerodinamico capostipite soddisfa i criteri di cui al punto 4.1, lettera b).

La lettera c) si applica a tutte le varianti dei dispositivi aerodinamici che possono essere simulate dal CFD come descritto nel presente allegato.


Appendice 5

1.   Valori standard

1.1.

Nel caso dei dispositivi aerodinamici non certificati secondo il metodo di cui al punto 3 del presente allegato, il costruttore del veicolo deve utilizzare valori standard. Per utilizzare valori standard per la certificazione del veicolo, il dispositivo aerodinamico deve soddisfare i criteri geometrici indicati dalla tabella 1 alla tabella 6.

1.2.

I valori standard per le riduzioni aerodinamiche sono assegnati automaticamente dallo strumento di simulazione. A tale fine, il costruttore del veicolo deve utilizzare il parametro di input T022 di cui alla tabella 1 dell'allegato III.

1.3.

Nel caso dei rimorchi DA, il costruttore del veicolo deve utilizzare valori standard per i dispositivi aerodinamici solo se il rimorchio è dotato delle seguenti configurazioni standard di dispositivi aerodinamici:

a)

coperture laterali corte;

b)

coperture laterali lunghe;

c)

spoiler posteriori corti;

d)

spoiler posteriori alti;

e)

coperture laterali corte e spoiler posteriori corti;

f)

coperture laterali corte e spoiler posteriori alti;

g)

coperture laterali lunghe e spoiler posteriori corti;

h)

coperture laterali lunghe e spoiler posteriori alti.

1.4.

Nel caso dei rimorchi DB e DC, il costruttore del veicolo deve utilizzare valori standard per i dispositivi aerodinamici solo se il rimorchio è dotato delle seguenti configurazioni standard di dispositivi aerodinamici:

a)

coperture laterali corte;

b)

spoiler posteriori corti;

c)

spoiler posteriori alti;

d)

coperture laterali corte e spoiler posteriori corti;

e)

coperture laterali corte e spoiler posteriori alti.

1.5.

Per i dispositivi aerodinamici certificati, il costruttore del veicolo non deve inserire valori standard con i dati di input.

2.   Criteri geometrici

2.1.

Le dimensioni di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si riferiscono ai criteri minimi che un dispositivo aerodinamico deve soddisfare per essere classificato nella categoria pertinente.

Per evitare un flusso d'aria importante tra carrozzeria e spoiler posteriori, il costruttore del veicolo deve fissare gli spoiler posteriori alla carrozzeria in modo che lo spazio tra di essi e la carrozzeria non superi 4 mm in posizione aperta.

Tabella 1

Specifiche della geometria delle coperture laterali lunghe per rimorchi DA

Specifica

Unità

Dimensione esterna (tolleranza)

Osservazioni

Lunghezza

[mm]

(*)

(*)

Sufficiente a coprire dal piede d'appoggio all'estremità posteriore

Altezza

[mm]

≥ 760

Nel caso dei semirimorchi per grandi volumi, l'altezza deve essere pari o superiore a 490 mm

Raggio di curvatura

[mm]

≤ 100

Come illustrato nella figura 6

Tabella 2

Specifiche della geometria delle coperture laterali corte per rimorchi DA

Specifica

Unità

Dimensione esterna (tolleranza)

Osservazioni

Lunghezza

[mm]

(**)

(**)

Sufficiente a coprire dal piede d'appoggio all'inizio della prima ruota.

Altezza

[mm]

≥ 760

Nel caso dei semirimorchi per grandi volumi, l'altezza deve essere pari o superiore a 490 mm

Raggio di curvatura

[mm]

≤ 100

Come illustrato nella figura 5

Tabella 3

Specifiche della geometria degli spoiler posteriori corti

Specifica

Unità

Dimensione esterna (tolleranza)

Osservazioni

Angolo di smussatura

[°]

13  ± 2

Per pannelli superiori e laterali

Lunghezza

[mm]

≥ 400

 

Altezza

[mm]

≥ 2 000

 

Raggio di curvatura

[mm]

≤ 200

Come illustrato nella figura 1

Tabella 4

Specifiche della geometria degli spoiler alti

Specifica

Unità

Dimensione esterna (tolleranza)

Osservazioni

Angolo di smussatura

[°]

13  ± 2

Per pannelli superiori e laterali

Lunghezza

[mm]

≥ 400

 

Altezza

[mm]

≥ 2 850

In alternativa, se l'altezza del pannello copre l'intera altezza della carrozzeria con una tolleranza di ± 3 %, il dispositivo può essere considerato uno spoiler posteriore alto

Raggio di curvatura

[mm]

≤ 200

Come illustrato nella figura 3

Tabella 5

Specifiche della geometria delle coperture laterali per rimorchi DB

Specifica

Unità

Dimensione esterna (tolleranza)

Osservazioni

Lunghezza

[mm]

(***)

(***)

Sufficiente a coprire l'area tra le ruote

Altezza

[mm]

≥ 860

Nel caso dei rimorchi per grandi volumi, l'altezza deve essere pari o superiore a 540 mm.

Raggio di curvatura

[mm]

≤ 100

Come illustrato nella figura 7

Tabella 6

Specifiche della geometria delle coperture laterali per rimorchi DC

Specifica

Unità

Dimensione esterna (tolleranza)

Osservazioni

Lunghezza

[mm]

(****)

(****)

Sufficiente a coprire l'intera lunghezza del veicolo, ad eccezione dell'area delle ruote

Altezza

[mm]

TPMLM del gruppo di assi ≤ 13,5 tonnellate: ≥ 680

TPMLM del gruppo di assi > 13,5 tonnellate: ≥ 860

Nel caso dei rimorchi per grandi volumi, l'altezza deve essere pari o superiore a 490 mm.

Raggio di curvatura

[mm]

≤100

Come illustrato nella figura 8

2.2.

I disegni delle figure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mostrano esempi di dispositivi aerodinamici:

Figura 1

Spoiler posteriori corti, vista laterale

Image 9

Figura 2

Spoiler posteriori corti, vista dall'alto

Image 10

Figura 3

Spoiler posteriori alti, vista laterale

Image 11

Figura 4

Spoiler posteriori alti, vista dall'alto

Image 12

Figura 5

Coperture laterali corte per rimorchi DA, vista laterale

Image 13

Figura 6

Coperture laterali lunghe per rimorchi DA, vista laterale

Image 14

Figura 7

Coperture laterali corte per rimorchi DB, vista laterale

Image 15

Figura 8

Coperture laterali corte per rimorchi DC, vista laterale

Image 16


Appendice 6

Parametri di input per lo strumento di simulazione

1.   Introduzione

La presente appendice descrive l'elenco dei parametri che devono essere forniti dal fabbricante del dispositivo aerodinamico come input per lo strumento di simulazione. Sull'apposita piattaforma elettronica di distribuzione sono disponibili lo schema XML applicabile e un esempio di dati.

2.   Definizioni

1)

«ID parametro»: identificatore unico utilizzato nello strumento di simulazione per uno specifico parametro di input o una specifica serie di dati di input;

2)

«Tipo»: tipo di dati del parametro:

string

sequenza di caratteri con codifica ISO8859-1;

token

sequenza di caratteri con codifica ISO8859-1, senza spazio iniziale o finale;

date

data e ora UTC nel formato: AAAA-MM-GGTOO:MM:SSZ con i caratteri fissi scritti in corsivo; per es. «2002-05-30T09:30:10Z»;

integer

valore con un tipo di dati intero, senza zeri iniziali, ad esempio «1800»;

double, X

numero frazionario con esattamente X cifre dopo il segno decimale («,») e senza zeri iniziali, ad esempio per «doppio, 2»: «2 345,67"; per «doppio, 4»: «45.6780»;

3)

«Unità» unità fisica del parametro

3.   Serie di parametri di input

Tabella 1

Parametri di input «dispositivo aerodinamico »

Denominazione del parametro

ID parametro

Tipo

Unità

Descrizione/riferimento

Fabbricante

T028

token

[—]

 

Modello

T029

token

[—]

 

Numero di certificazione

T030

token

[—]

 

Data

T031

date

[—]

Data e ora in cui è stato creato l'hash del componente

Riduzione aerodinamica certificata

T032

(doppio, 2)x4

[%]

Riduzione percentuale della resistenza aerodinamica rispetto alla configurazione aerodinamica standard per gli angoli di imbardata di 0o, 3o, 6o e 9o, calcolata in conformità al punto 3.4 dell'allegato V

Gruppo di veicoli applicabile

T033

string

[-]

Una voce per gruppo di veicoli per il quale è stata certificata la riduzione aerodinamica

Nel caso in cui nello strumento di simulazione siano utilizzati valori standard conformemente all'appendice 5, non è necessario fornire dati di input per il componente del dispositivo aerodinamico. I valori standard devono essere assegnati automaticamente in base allo schema di configurazione del gruppo di veicoli e del dispositivo aerodinamico.


ALLEGATO VI

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683

1)

L'allegato I è così modificato:

a)

Sono aggiunte le seguenti note esplicative:

«(175)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (2).

(176)

Come definito all'allegato I, punto 6), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362

(177)

Compilato conformemente al modello di cui all'allegato IV, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

(178)

Compilato conformemente al modello di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

(179)

Come indicato al punto 3.1 del file di informazioni per il cliente redatto in conformità al modello di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

(180)

Come indicato al punto 3.4 del file di informazioni per il cliente redatto in conformità al modello di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

(181)

Come indicato al punto 1.2.5 del file di informazioni per il cliente redatto conformemente al modello di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

(182)

In conformità alle tabelle di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, del 1o agosto 2022, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 145)»;"

b)

sono inseriti i seguenti punti 3.5.11., 3.5.11.1. e 3.5.11.2:

«3.5.11.

Valutazione delle prestazioni ambientali dei rimorchi pesanti di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 (176).

3.5.11.1.

Numero della licenza rilasciata per lo strumento di simulazione: …

3.5.11.2.

Autoveicoli pesanti per grandi volumi: sì/no (4) (176)»;

2)

nell'allegato II, parte I, B (Categoria O), sono inseriti i seguenti punti 3.5.11, 3.5.11.1 e 3.5.11.2:

«3.5.11.

Valutazione delle prestazioni ambientali dei rimorchi pesanti di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362.

3.5.11.1.

Numero della licenza rilasciata per lo strumento di simulazione: …

3.5.11.2.

Autoveicoli pesanti per grandi volumi: sì/no (4) (176).»;

3)

nell'allegato III, appendice 1, categorie O3/O4, dopo il punto 45.1 è inserito quanto segue:

« Prestazioni ambientali

49.1.

Hash crittografico del file dei registri del costruttore: … (177)

49.4.

Hash crittografico del file di informazioni per il cliente: … (178)

49.6.

Valore ponderato del carico utile… t (179)

49.7.

Gruppo di veicoli … (182)

49.9.

Volume del carico …m3 (181)

49.10.

Per grandi volumi: sì/no (4) (176)

49.11.

Indici di efficienza: … (180)

49.11.1.

Indice di efficienza — per chilometro: …

49.11.2.

Indice di efficienza — per tonnellata-chilometro: …

49.11.3.

Indice di efficienza — per m3-chilometro: …»;

4)

nell'allegato VIII, appendice, parte I, parte 2, CATEGORIE O3 e O4 (veicoli completi e completati), dopo il punto 45.1 sono inseriti i seguenti punti:

« Prestazioni ambientali

49.1.

Hash crittografico del file dei registri del costruttore: … (177)

49.4.

Hash crittografico del file di informazioni per il cliente: … (178)

49.6.

Valore ponderato del carico utile… t (179)

49.7.

Gruppo di veicoli … (182))

49.9.

Volume del carico …m3 (181)

49.10.

Per grandi volumi: sì/no (4) (176)

49.11.

Indici di efficienza: … (180)

49.11.1.

Indice di efficienza — per chilometro: …

49.11.2.

Indice di efficienza — per tonnellata-chilometro: …

49.11.3.

Indice di efficienza — per m3-chilometro: …»

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, del 1o agosto 2022, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prestazioni dei rimorchi pesanti relativamente alla loro influenza sulle emissioni di CO2, sul consumo di carburante, sul consumo di energia e sull'autonomia di marcia a emissioni zero dei veicoli a motore, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L 205 del 5.8.2022, pag. 145)»;»


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/207


REGOLAMENTO (UE) 2022/1363 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2022

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2,4-D, azossistrobina, cialofop butile, cimoxanil, fenexamide, flazasulfuron, florasulam, flurossipir, iprovalicarb e siltiofam in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze 2,4-D, azossistrobina, cialofop butile, cimoxanil, fenexamide, flazasulfuron, florasulam, flurossipir, iprovalicarb e siltiofam sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Nell'ambito del riesame di tali LMR in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni per alcuni prodotti. Le informazioni disponibili erano sufficienti per consentire all'Autorità di proporre LMR sicuri per i consumatori e le lacune nei dati sono state indicate nell'allegato II di detto regolamento, specificando la data entro la quale le informazioni mancanti dovevano essere presentate all'Autorità per convalidare gli LMR proposti.

(3)

Per quanto riguarda la sostanza 2,4-D, il richiedente ha presentato informazioni relative ai metodi di analisi per mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni e altri frutti a guscio e l'Autorità ha concluso che la lacuna di dati era stata sufficientemente colmata (2). Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari. Tuttavia, per il grano saraceno e altri pseudo-cereali non sono state presentate informazioni analoghe relative alle sperimentazioni sui residui e l'Autorità ha concluso che la lacuna di dati non è stata pertanto colmata in misura sufficiente e che i responsabili della gestione del rischio potrebbero considerare di sostituire tali LMR con il limite di determinazione (LD) (3). Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello dell'LD e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari.

(4)

Per quanto riguarda la sostanza azossistrobina, il richiedente ha presentato informazioni riguardanti le prove sui residui per dolcetta/valerianella/gallinella, scarola/indivia a foglie larghe, crescioni e altri germogli e gemme, rucola, senape juncea e prodotti baby leaf (comprese le brassicacee). L'Autorità ha concluso che la lacuna di dati era stata sufficientemente colmata (4) e ha proposto di ridurre gli LMR per tali prodotti sulla base delle nuove informazioni. Per tali prodotti è pertanto opportuno fissare, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR indicati dall'Autorità e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari. Insieme ai dati di conferma, in conformità all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 396/2005 il richiedente ha anche presentato una domanda di modifica degli LMR vigenti per l'azossistrobina nelle lattughe e l'Autorità ha raccomandato4 di ridurre gli LMR per tale prodotto. È pertanto opportuno fissare l'LMR per le lattughe al livello indicato dall'Autorità. Nell'ambito del riesame in conformità all'articolo 12, l'Autorità ha individuato una lacuna di dati sul profilo tossicologico dei metaboliti L1, L4 e L9 per suini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), pollame (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), latte (di bovini, ovini, caprini, equidi) e uova di volatili. Tali informazioni non sono state presentate dal richiedente4. L'Autorità ha concluso4 che detti metaboliti non sono presenti sul muscolo ma che il richiedente non aveva fornito una caratterizzazione completa del loro profilo tossicologico e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio tenendo conto del fatto che gli LMR vigenti per tali prodotti riflettono i limiti massimi di residui del Codex (CXL). Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e confermare, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari.

(5)

Per quanto riguarda la sostanza cialofop butile, il richiedente ha presentato informazioni relative ai metodi di analisi per il riso e l'Autorità ha concluso che la lacuna di dati era stata sufficientemente colmata (5). Per tale prodotto è pertanto opportuno mantenere l'LMR vigente di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari.

(6)

Per quanto riguarda la sostanza cimoxanil, il richiedente ha presentato informazioni relative alle sperimentazioni sui residui per uve da tavola, uve da vino, lattughe e spinaci. L'Autorità ha concluso che la lacuna di dati era stata sufficientemente colmata (6) e ha proposto di mantenere o ridurre gli LMR per tali prodotti. Per detti prodotti è pertanto opportuno fissare, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR indicati dall'Autorità e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari. L'Autorità ha concluso6 che non sono state colmate le lacune di dati relativi ai metodi analitici per infusioni di erbe e luppolo e alla stabilità all'immagazzinamento per legumi secchi, infusioni di erbe e luppolo e che è opportuno mantenere gli LMR per tali prodotti al livello dell'LD. Per tali prodotti è pertanto opportuno fissare, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR indicati dall'Autorità e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari.

(7)

Per quanto riguarda la sostanza fenexamide, non sono state presentate informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai parametri di buone pratiche agricole (GAP) per i kiwi (verdi, rossi, gialli). L'Autorità ha tuttavia concluso che le informazioni richieste non sono più necessarie (7) in quanto la valutazione è stata effettuata con requisiti in materia di dati più vecchi e pertanto non sono più necessarie ulteriori sperimentazioni sui residui né informazioni sui GAP. Per tale prodotto è pertanto opportuno mantenere l'LMR vigente di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari.

(8)

Per quanto riguarda la sostanza flazasulfuron, il richiedente ha presentato informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento per le olive da tavola e le olive da olio e l'Autorità ha concluso che la lacuna di dati era stata sufficientemente colmata (8). Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari.

(9)

Per quanto riguarda la sostanza florasulam, il richiedente ha presentato informazioni relative ai metodi di analisi per bovini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili) e latte (di bovini, ovini, caprini, equidi) e l'Autorità ha concluso che la lacuna di dati era stata sufficientemente colmata (9). Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari.

(10)

Per quanto riguarda la sostanza flurossipir, il richiedente ha presentato informazioni relative ai metodi di analisi, alla stabilità all'immagazzinamento, all'intervallo pre-raccolta e alle sperimentazioni sui residui per mele e cipolle. Il richiedente ha inoltre presentato informazioni supplementari sul metodo di analisi utilizzato nelle sperimentazioni sui residui per il timo. L'Autorità ha concluso che queste lacune di dati erano state sufficientemente colmate (10) (11). Per tali prodotti è pertanto opportuno fissare, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR indicati dall'Autorità e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari. L'Autorità ha concluso che la lacuna di dati relativi al metodo di analisi per aglio e scalogni è stata colmata, ma che invece non è stata colmata per porri, cereali, infusioni di erbe da fiori e canne da zucchero e che è necessario un ulteriore esame della gestione del rischio. Ha concluso inoltre che le lacune di dati relativi alla stabilità all'immagazzinamento e al metabolismo per suini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene, frattaglie commestibili) e latte (di bovini, ovini, caprini, equidi) erano state colmate solo in parte e che è necessario un ulteriore esame della gestione del rischio. Nella relazione di esame finale (12) relativa a questa sostanza si è concluso che i dati disponibili erano sufficienti per colmare anche tali lacune. Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari.

(11)

Per quanto riguarda la sostanza iprovalicarb, non sono state presentate informazioni relative al metabolismo delle colture per lattughe, scarola/indivia a foglie larghe e rucola e l'Autorità ha concluso che la lacuna di dati precedentemente individuata non è stata colmata (13) e che i responsabili della gestione del rischio potrebbero considerare di sostituire tali LMR con gli LD. Per tali prodotti è pertanto opportuno fissare gli LMR di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello dell'LD specifico e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari.

(12)

Per quanto riguarda la sostanza siltiofam, il richiedente ha presentato informazioni relative ai metodi di analisi per orzo, segale e frumento e l'Autorità ha concluso che la lacuna di dati era stata sufficientemente colmata (14). Per tali prodotti è pertanto opportuno mantenere gli LMR vigenti di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere, nello stesso allegato, l'obbligo di presentare informazioni supplementari.

(13)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea in merito alla necessità di adeguare alcuni LD. Tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica permette di fissare LD inferiori.

(14)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(16)

Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(17)

Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 25 febbraio 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D» (Conclusioni sul riesame inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva 2,4-D come antiparassitario). EFSA Journal 2014;12(9):3812.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb» (Mancanza di dati di conferma a seguito del riesame degli LMR di cui all'articolo 12 per le sostanze 2,4-D, fenexamide e iprovalicarb). EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin» (Valutazione dei dati di conferma a seguito del riesame degli LMR di cui all'articolo 12 e modifica dei livelli massimi di residui vigenti per l'azossistrobina). EFSA Journal 2020;18(8):6231.

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyhalofop (variant evaluated cyhalofop-butyl)» (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva cialofop (variante sottoposta a valutazione: cialofop butile) come antiparassitario). EFSA Journal 2015; 13(1):3943.

(6)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for cymoxanil» (Valutazione dei dati di conferma a seguito del riesame a norma dell'articolo 12 per il cimoxanil). EFSA Journal 2019; 17(10):5823.

(7)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb» (Mancanza di dati di conferma a seguito del riesame degli LMR di cui all'articolo 12 per le sostanze 2,4-D, fenexamide e iprovalicarb). EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(8)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flazasulfuron» (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva flazasulfuron come antiparassitario). EFSA Journal 2016;14(8):4575.

(9)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam» (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva florasulam come antiparassitario). EFSA Journal 2015;13(1):3984.

(10)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fluroxypyr» (Valutazione dei dati di conferma a seguito del riesame degli LMR a norma dell'articolo 12 per il flurossipir). EFSA Journal 2019;17(9):5816.

(11)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers» (Modifica dei livelli massimi di residui vigenti per il flurossipir in erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, timo e basilico e fiori commestibili). EFSA Journal 2020;18(10):6273.

(12)  SANCO/11019/2011 rev. 5, Final Review report for the active substance fluroxypyr finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at its meeting on 17 June 2011 in view of the approval of fluroxypyr as active substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 (Relazione di esame finale per la sostanza attiva flurossipir nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali nel corso della riunione del 17 giugno 2011 in vista dell'approvazione del flurossipir come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1007/2009), 23 marzo 2017 (https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=734).

(13)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb» (Mancanza di dati di conferma a seguito del riesame degli LMR di cui all'articolo 12 per le sostanze 2,4-D, fenexamide e iprovalicarb). EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(14)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance silthiofam» (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva siltiofam come antiparassitario). EFSA Journal 2016;14(8):4574.


ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) 396/2005, la colonna relativa alle sostanze 2,4-D, azossistrobina, cialofop butile, cimoxanil, fenexamide, flazasulfuron, florasulam, flurossipir, iprovalicarb e siltiofam sono sostituite dalle seguenti:

« Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (1)

2,4-D (somma di 2,4-D, dei suoi sali, dei suoi esteri e dei suoi coniugati, espressi come 2,4-D)

Azossistrobina

Cialofop butile

Cimoxanil

Fenexamide (F)

Flazasulfuron

Florasulam

Flurossipir (somma di flurossipir, dei suoi sali, dei suoi esteri e dei suoi coniugati, espressi come flurossipir) (R)

Iprovalicarb

Siltiofam

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0110000

Agrumi

1

15

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Pompelmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Arance dolci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Limoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limette/lime

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Frutta a guscio

0,2

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Nocciole

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinoli

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Altri (2)

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Pomacee

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Mele

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0130020

Pere

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130030

Cotogne

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130040

Nespole

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130050

Nespole del Giappone

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0140000

Drupacee

0,05  (*1)

2

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Albicocche

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140020

Ciliege (dolci)

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

0140030

Pesche

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140040

Prugne

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0140990

Altri (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0150000

Bacche e piccola frutta

0,1

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0151000

a)

Uve

 

3

 

0,05

15

 

 

 

2

 

0151010

Uve da tavola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Uve da vino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

b)

Fragole

 

10

 

0,01  (*1)

10

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

 

5

 

0,01  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153010

More di rovo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0154010

Mirtilli

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

0,5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154070

Azzeruoli

 

5

 

 

15

 

 

 

 

 

0154080

Bacche di sambuco

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154990

Altri (2)

 

5

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

Frutta varia con

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

Datteri

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Fichi

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Olive da tavola

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Carambole

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Cachi

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

0,01  (*1)

 

 

15

 

 

 

 

 

0162020

Litci

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

4

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

0,3

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162050

Melastelle/cainette

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162060

Cachi di Virginia

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163010

Avocado

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banane

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Manghi

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaie

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Melograni

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Guaiave/guave

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Patate

0,2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,05  (*1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Bietole

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Carote

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Sedano rapa

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambur

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinaca

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Ravanelli

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Salsefrica

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Rutabaga

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Rape

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Altri (2)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0220010

Aglio

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220020

Cipolle

 

 

 

 

0,8

 

 

0,05  (*1)

0,1

 

0220030

Scalogni

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0220990

Altri (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0230000

Ortaggi a frutto

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Pomodori

 

 

 

0,4

2

 

 

 

0,7

 

0231020

Peperoni

 

 

 

0,01  (*1)

3

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231030

Melanzane

 

 

 

0,3

2

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231040

Gombi

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231990

Altri (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

1

 

0,08

1

 

 

 

0,1

 

0232010

Cetrioli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Cetriolini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Zucchine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

1

 

0,4

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0233010

Meloni

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233020

Zucche

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

d)

Mais dolce

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Cavoli broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Cavolfiori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Cavoli cappucci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Cavoli ricci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Cavoli rapa

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

 

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251020

Lattughe

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251050

Barbarea

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251060

Rucola

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251070

Senape juncea

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251990

Altri (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,05  (*1)

15

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinaci

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,05  (*1)

0,3

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,1  (*1)

70

0,05  (*1)

0,02  (*1)

50

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Cerfoglio

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256020

Erba cipollina

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0256030

Foglie di sedano

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256040

Prezzemolo

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256050

Salvia

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256060

Rosmarino

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256070

Timo

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256100

Dragoncello

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260000

Legumi

0,05  (*1)

3

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

 

 

 

0,05  (*1)

15

 

 

 

 

 

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260030

Piselli (con baccello)

 

 

 

0,15

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260040

Piselli (senza baccello)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260050

Lenticchie

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260990

Altri (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0270000

Ortaggi a stelo

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Cardi

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Sedani

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

10

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Carciofi

 

5

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Porri

 

10

 

0,02

 

 

 

0,3

 

 

0270070

Rabarbaro

 

0,6

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Germogli di bambù

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Cuori di palma

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,05  (*1)

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fagioli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Semi di arachide

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Semi di papavero

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Semi di sesamo

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Semi di girasole

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Semi di colza

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Semi di soia

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Semi di senape

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Semi di cotone

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Semi di zucca

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Semi di cartamo

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Semi di borragine

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Semi di canapa

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Semi di ricino

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Olive da olio

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Semi di palma

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Frutti di palma

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Capoc

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

CEREALI

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Orzo

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Mais/granturco

0,05  (*1)

0,02

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500040

Miglio

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Avena

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500060

Riso

0,1

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

Segale

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500080

Sorgo

0,05  (*1)

10

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500090

Frumento

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,1  (*1)

 

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0620000

Chicchi di caffè

 

0,03

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Infusioni di erbe da

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

a)

Fiori

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

0631010

Camomilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

60

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0632010

Fragola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

0,3

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0633010

Valeriana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0640000

Semi di cacao

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

LUPPOLO

0,1  (*1)

30

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

SPEZIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Semi

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anice verde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Frutta

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cannella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Zenzero (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Curcuma

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Altri (2)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Zafferano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900020

Canne da zucchero

 

0,05

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0900030

Radici di cicoria

 

0,09

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1011000

a)

Suini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Muscolo

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1011020

Grasso

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011030

Fegato

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011040

Rene

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011990

Altri (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

b)

Bovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Muscolo

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012020

Grasso

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1012030

Fegato

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1012040

Rene

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012990

Altri (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

c)

Ovini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Muscolo

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013020

Grasso

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1013030

Fegato

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1013040

Rene

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013990

Altri (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

d)

Caprini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Muscolo

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014020

Grasso

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1014030

Fegato

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1014040

Rene

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014990

Altri (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

e)

Equini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Muscolo

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015020

Grasso

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1015030

Fegato

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1015040

Rene

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015990

Altri (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

f)

Pollame

0,05  (*1)

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Muscolo

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Grasso

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Fegato

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Rene

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Altri (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Muscolo

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017020

Grasso

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1017030

Fegato

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1017040

Rene

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017990

Altri (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Latte

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,06

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Bovini

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovini

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Caprini

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Equini

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Altri (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Anatre

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Oche

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Quaglie

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(**)

Combinazione di antiparassitario e numero di codice al quale si applicano gli LM R di cui all'allegato III, parte B

(F) = Liposolubile

Azossistrobina

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla tossicità dei metaboliti. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 5 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011000 (a) Suini

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

1011030 Fegato

1011040 Rene

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990 Altri (2)

1012000 (b) Bovini

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012990 Altri (2)

1013000 (c) Ovini

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

1013030 Fegato

1013040 Rene

1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990 Altri (2)

1014000 (d) Caprini

1014010 Muscolo

1014020 Grasso

1014030 Fegato

1014040 Rene

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014990 Altri (2)

1016000 (f) Pollame

1016010 Muscolo

1016020 Grasso

1016030 Fegato

1016040 Rene

1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1016990 Altri (2)

1020000 Latte

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

1020040 Equini

1020990 Altri (2)

1030000 Uova di volatili

1030010 Galline

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie

1030990 Altri (2)

Flurossipir (somma di flurossipir, dei suoi sali, dei suoi esteri e dei suoi coniugati, espressi come flurossipir) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice:

Flurossipir - codice 1000000 eccetto 1040000: Flurossipir (somma di flurossipir e dei suoi sali, espressa come flurossipir)».


(*1)  Limite di determinazione analitica

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/227


REGOLAMENTO (UE) 2022/1364 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2022

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, incluso l'acido cianidrico, nei prodotti alimentari.

(2)

L'acido cianidrico è una sostanza altamente tossica. Sebbene non sia presente negli alimenti in tenori rilevanti sul piano tossicologico, esso viene rilasciato quando vengono masticati o altrimenti trasformati alimenti di origine vegetale contenenti glicosidi cianogenetici e tali glicosidi entrano in contatto con enzimi idrolitici. Poiché l'acido cianidrico forma sempre una miscela di acido indissociato e ioni cianuro dissociati, il valore guida basato su considerazioni sanitarie è calcolato per questa miscela, denominata «cianuro».

(3)

Nel 2019 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un aggiornamento del parere scientifico sulla valutazione dei rischi per la salute connessi alla presenza di glicosidi cianogenetici in alimenti diversi dai semi di albicocca crudi (3). L'Autorità ha concluso che un'esposizione umana inferiore alla dose acuta di riferimento (DAR) di 20 μg di cianuro/kg di peso corporeo (p.c.) non causerebbe effetti avversi acuti. Nel caso di consumo di alcuni alimenti con elevati tenori di glicosidi cianogenetici, come semi di lino, mandorle e manioca, la DAR per il cianuro potrebbe essere superata. È pertanto opportuno fissare tenori massimi di acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico legato nei glicosidi cianogenetici, per tali alimenti. Quando i semi di lino macinati sono consumati come tali, la biodisponibilità dell'acido cianidrico e i livelli di esposizione umana ad esso sono superiori rispetto al consumo di semi di lino interi o trattati termicamente. È pertanto opportuno fissare tenori più rigorosi per i semi di lino interi, che possono essere macinati dal consumatore prima del consumo, e per i semi di lino macinati immessi sul mercato per il consumatore finale se destinati ad essere consumati crudi.

(4)

Si dovrebbero quindi fissare tenori massimi di acido cianidrico in alcuni prodotti alimentari al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

(6)

Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme introdotte dal presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione dei nuovi tenori massimi. È altresì opportuno prevedere un periodo transitorio per i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti alimentari di cui all'allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2023 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

(3)  Parere scientifico «Evaluation of the health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in food other than raw apricot kernels», EFSA Journal, vol 17, n. 4, Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2019, pag. 78 (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5662).


ALLEGATO

Nell'allegato, parte 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006, la voce 8.3 è sostituita dalla seguente:

Prodotti alimentari (1)

Tenore massimo (mg/kg)

«8.3

Acido cianidrico, compreso l'acido cianidrico legato nei glicosidi cianogenetici

 

8.3.1

Semi di lino non trasformati interi (60), macinati, moliti, frantumati, tritati, eccetto i prodotti alimentari di cui al punto 8.3.2 (54)

250

8.3.2

Semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale (54) (55) (*1)

150

8.3.3

Mandorle non trasformate intere, macinate, molite, frantumate, tritate immesse sul mercato per il consumatore finale (54) (55) (*1)

35

8.3.4

Semi di albicocca non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati immessi sul mercato per il consumatore finale (54) (55)

20

8.3.5

Radice di manioca (fresca, pelata)

50

8.3.6

Farina di manioca e farina di tapioca

10


(*1)  Il tenore massimo non si applica ai semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati e alle mandorle amare non trasformate intere, macinate, molite, frantumate, tritate immessi sul mercato per il consumatore finale in piccole quantità, laddove l'avvertenza “Da consumarsi previa cottura. Non consumare crudi!” figura nel campo visivo principale dell'etichetta [utilizzando le dimensioni dei caratteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18)]. I semi di lino non trasformati interi, macinati, moliti, frantumati, tritati che presentano l'avvertenza devono rispettare il tenore massimo di cui al punto 8.3.1.».


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/230


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1365 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2022

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)

A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) ha istituito l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

(3)

L’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. figura nell’elenco dell’Unione di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 quale nuovo alimento autorizzato.

(4)

A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), è stata autorizzata l’immissione sul mercato dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo alimento da utilizzare in diversi alimenti.

(5)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/546 della Commissione (4) ha modificato le condizioni d’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.. In particolare, l’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. è stato esteso ad altri alimenti, vale a dire agli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

L’8 dicembre 2021 la società DSM Nutritional Products («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.. Il richiedente ha chiesto di estendere l’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. ai prodotti sostitutivi del pesce e ai prodotti sostitutivi della carne, rispettivamente a livelli pari a 300 mg/100 g e 300 mg/100 g, destinati alla popolazione in generale.

(7)

La Commissione ritiene che l’aggiornamento richiesto dell’elenco dell’Unione non possa avere un effetto sulla salute umana e che non sia necessaria una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. L’estensione dell’uso richiesta comporterà un’assunzione dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. che, unitamente all’assunzione derivante dagli usi attualmente autorizzati del nuovo alimento, è paragonabile all’assunzione ritenuta sicura dall’Autorità (6) e che ha sostenuto l’autorizzazione di un’estensione dell’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2015/546. È pertanto opportuno modificare le condizioni d’uso del nuovo alimento olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. estendendone l’uso ai prodotti sostitutivi del pesce e ai prodotti sostitutivi della carne.

(8)

Le informazioni fornite nella domanda presentano motivazioni sufficienti per stabilire che le modifiche delle condizioni d’uso del nuovo alimento rispettano le condizioni di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e dovrebbero essere approvate.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 dell’11.12.2015, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

(3)  Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/546 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza un ampliamento dell’uso dell’olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 90 del 2.4.2015, pag. 11).

(5)  Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51).

(6)   «Parere scientifico sull’estensione dell’uso dell’olio di alghe ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. quale nuovo ingrediente alimentare» (EFSA Journal 2014; 12 (10): 3843).


ALLEGATO

Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa all’olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp. è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato

Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato

Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura

Altri requisiti

Tutela dei dati

«Olio ricco di DHA e di EPA derivato da Schizochytrium sp.

Categoria dell’alimento specificato

Livelli massimi di DHA e EPA combinati

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «olio ricco di DHA e di EPA derivato dalla microalga Schizochytrium sp.».

 

 

Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, escluse le donne durante la gravidanza e l’allattamento

3 000  mg/giorno

Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, destinati alle donne durante la gravidanza e l’allattamento

450 mg/giorno

Alimenti a fini medici speciali, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Secondo le particolari esigenze nutrizionali delle persone cui sono destinati i prodotti

Sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013, e sostituti di un pasto per il controllo del peso

250 mg/pasto

Bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia

200 mg/100 g

Alimenti trasformati a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, quali definiti nel regolamento (UE) n. 609/2013

Alimenti destinati a persone che compiono uno sforzo muscolare intenso, soprattutto agli sportivi

Alimenti recanti diciture sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta, in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 828/2014 della Commissione

Prodotti di panetteria (pane, panini e biscotti con aggiunta di dolcificanti)

Cereali da colazione

500 mg/100 g

Grassi da cucina

360 mg/100 g

Prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande

600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 g per la soia e i prodotti sostitutivi del latte (escluse le bevande)

Prodotti lattiero-caseari, escluse le bevande a base di latte

600 mg/100 g per il formaggio; 200 mg/100 per i prodotti lattieri (compresi il latte, il formaggio fresco e i prodotti a base di yogurt; escluse le bevande)

Bevande analcoliche (compresi i prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari e le bevande a base di latte)

80 mg/100 g

Barrette ai cereali/nutrizionali

500 mg/100 g

Grassi spalmabili e condimenti

600 mg/100 g

Prodotti sostitutivi del pesce

300 mg/100 g

Prodotti sostitutivi della carne

300 mg/100 g


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/234


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1366 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2022

recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (2), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.

(3)

Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1325 della Commissione (3) a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Lituania e Polonia.

(4)

Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate dalla malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione della malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica delle zone con riguardo alla peste suina africana e sugli orientamenti dell'Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (4). Tali modifiche dovrebbero inoltre tenere conto delle norme internazionali, come il codice sanitario per gli animali terrestri (5) dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, e delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati riguardo alla definizione delle zone.

(5)

In Lituania, Polonia e Slovacchia si sono verificati nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti.

(6)

Nel luglio 2022 è stato rilevato un focolaio di peste suina africana in suini detenuti nella regione della Grande Polonia in Polonia, in un'area attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questo nuovo focolaio di peste suina africana in suini detenuti rappresenta un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tale area della Polonia attualmente elencata come zona soggetta a restrizioni II in detto allegato dovrebbe ora essere elencata nell'allegato in questione come zona soggetta a restrizioni III, anziché come zona soggetta a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni della zona soggetta a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questo recente focolaio.

(7)

Nel luglio 2022 sono stati anche rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini detenuti nei distretti di Michalovce e Zvolen in Slovacchia, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Slovacchia attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni III, anziché come zone soggette a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.

(8)

Nel luglio e agosto 2022 sono stati infine rilevati diversi focolai di peste suina africana in suini detenuti nelle contee di Tauragė e Marijampolė in Lituania, in aree attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Questi nuovi focolai di peste suina africana in suini detenuti rappresentano un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi in detto allegato. Di conseguenza, tali aree della Lituania attualmente elencate come zone soggette a restrizioni II in detto allegato dovrebbero ora essere elencate nell'allegato in questione come zone soggette a restrizioni III, anziché come zone soggette a restrizioni II; inoltre le attuali delimitazioni delle zone soggette a restrizioni II dovrebbero essere ridefinite in modo da tenere conto di questi recenti focolai.

(9)

A seguito di tali recenti focolai di peste suina africana in suini detenuti in Lituania, Polonia e Slovacchia e tenendo conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell'Unione, la definizione delle zone in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Tali modifiche dovrebbero riflettersi nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

(10)

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e affrontare in modo proattivo i rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno delimitare nuove zone soggette a restrizioni di dimensioni sufficienti in Lituania, Polonia e Slovacchia ed elencarle debitamente come zone soggette a restrizioni II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. Poiché nell'Unione la situazione della peste suina africana è assai dinamica, nel delimitare queste nuove zone soggette a restrizioni si è tenuto conto della situazione nelle aree circostanti.

(11)

Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le modifiche da apportare all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il presente regolamento di esecuzione prendano effetto il prima possibile.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1325 della Commissione, del 28 luglio 2022, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 200 del 29.7.2022, pag. 109).

(4)  Documento di lavoro SANTE/7112/2015/Rev. 3 «Principi e criteri per la definizione geografica della regionalizzazione della PSA»; https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en (solo in EN).

(5)  Codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, 29a edizione, 2021. ISBN dei volumi I e II: 978-92-95115-40-8 (https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI

PARTE I

1.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Gemeinde Nordwestuckermark mit den Gemarkungen Zernikow, Holzendorf, Rittgarten, Falkenhagen, Schapow, Schönermark (NWU), Wilhelmshof, Naugarten, Horst, Gollmitz, Klein-Sperrenwalde und Kröchlendorff,

Gemeinde Boitzenburger-Land mit den Gemarkungen Berkholz, Wichmannsdorf, Kuhz und Haßleben,

Gemeinde Mittenwalde,

Gemeinde Gerswalde mit den Gemarkungen Gerswalde, Buchholz, Pinnow (GE), Kaakstedt und Fergitz

Gemeinde Flieth-Steglitz,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Wilmersdorf und Schmiedeberg,

Gemeinde Oberuckersee mit der Gemarkung Grünheide,

Gemeinde Gramzow mit der Gemarkung Gramzow östlich der der K7315, Gemarkungen

Meichow, Neumeichow, Polßen

Gemeinde Randowtal mit den Gemarkungen Wollin, Schmölln, Schwaneberg, Grenz

Gemeinde Brüssow mit den Gemarkungen Battin, Grünberg und Trampe,

Gemeinde Carmzow-Wallmow.

Gemeinde Grünow mit der Gemarkung Grenz,

Gemeinde Schenkenberg mit der Gemarkung Kleptow,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Göritz,

Gemeinde Prenzlau mit den Gemarkungen Dedelow, Schönwerder und Dauer,

Gemeinde Uckerland mit der Gemarkung Bandelow südlich der Straße von Bandelow zum Bandlowsee und der Gemarkung Jagow südlich der Straße vom Bandlowsee zur K7341,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Klein Buckow, Radewiese, Stradow, Straußdorf, Wolkenberg und der Gemarkung Spremberg westlich der Tagebaurandstraße,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Jehserig und Kausche,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbbern und Klein Döbbern und der Gemarkung Roggosen nördlich der BAB 15,

Gemeinde Welzow mit der Gemarkung Welzow,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide,

Gemeinde Schipkau,

Gemeinde Senftenberg mit den Gemarkungen Brieske, Niemtsch, Senftenberg, Reppist, Hosena, Großkoschen, Kleinkoschen und Sedlitz,

die Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Biehlen,

Gemeinde Neu-Seeland mit den Gemarkungen Lieske, Bahnsdorf und Lindchen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Dörrwalde und Allmosen,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf, Tacken, Hohenvier, Strigleben, Steinberg und Gulow,

Gemeinde Perleberg mit der Gemarkung Schönfeld,

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Postlin, Strehlen, Blüthen, Klockow, Premslin, Glövzin, Waterloo, Karstädt, Dargardt, Garlin und die Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin westlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Göda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Großharthau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Radeberg, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen außer Ortsteil Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Reinsberg,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow,

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf,

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz,

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven,

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin,

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf,

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin,

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Fresenbrügge, Grabow, Griemoor, Heidehof, Kaltehof, Winkelmoor,

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Laasch,

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Beckentin, Kremmin,

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Schlemmin, Kritzow,

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage: Matzlow-Garwitz (teilweise),

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bobzin, Broock, Broock Ausbau, Hof Gischow, Lübz, Lutheran, Lutheran Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Wessentin, Wessentin Ausbau,

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Hohes Feld, Kiez, Klein Laasch, Liebs Siedlung, Neustadt-Glewe, Tuckhude, Wabel,

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzberg mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow,

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow,

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug,

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Paarsch,

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz,

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder.

2.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:

Hiiu maakond.

3.   Grecia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada, Grobiņas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:

Kalvarijos savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė,

Palangos miesto savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Bartninkų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Pajevonio,Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio seniūnijos..

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II i II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, Pilzno, miasto Dębica, część gminy Czarna położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Busko Zdrój w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, Słupia Konecka, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Morawica, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na południe od linii wyznaczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin, część gminy Włoszczowa położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminy w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

powiat wieruszowski,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

powiat wieluński,

powiat sieradzki,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

miasto Świeradów - Zdrój w powiecie lubańskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Mirsk w powiecie lwóweckim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, miasto Jawor w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Żarów w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Brodnica, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a nastęnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogąnr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położóna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na wschód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na wschód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gmina Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gmina Czempiń w powiecie kościańskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik, Pobiedziska, Mosina, miasto Puszczykowo, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

powiat kaliski,

powiat turecki,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, Rychwał w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

gmina Grodkóww powiecie brzeskim,

gminy Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Tułowice w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

część powiatu nowosądeckiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

powiat tarnowski,

powiat miejski Tarnów,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok,

in the region of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Žarnovica, the municipalities of Rudno nad Hronom, Voznica, Hodruša-Hámre,

the whole district of Žiar nad Hronom, except municipalities included in zone II.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:

Regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Casalnoceto, Oviglio, Tortona, Viguzzolo, Ponti, Frugarolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Castelletto D'erro, Cerreto Grue, Carbonara Scrivia, Casasco, Carentino, Frascaro, Paderna, Montegioco, Spineto Scrivia, Villaromagnano, Pozzolo Formigaro, Momperone, Merana, Monleale, Terzo, Borgoratto Alessandrino, Casal Cermelli, Montemarzino, Bistagno, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Spigno Monferrato, Castelspina, Denice, Volpeglino, Alice Bel Colle, Gamalero, Volpedo, Pozzol Groppo, Montechiaro D'acqui, Sarezzano;

nella provincia di Asti, i comuni di Olmo Gentile, Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Roccaverano, Castel Boglione, Mombaruzzo, Maranzana, Castel Rocchero, Rocchetta Palafea, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Montabone, Quaranti, Mombaldone, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Sessame, Monastero Bormida, Bubbio, Cassinasco, Serole;

Regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Rovegno, Rapallo, Portofino, Cicagna, Avegno, Montebruno, Santa Margherita Ligure, Favale Di Malvaro, Recco, Camogli, Moconesi, Tribogna, Fascia, Uscio, Gorreto, Fontanigorda, Neirone, Rondanina, Lorsica, Propata;

nella provincia di Savona, i comuni di Cairo Montenotte, Quiliano, Dego, Altare, Piana Crixia, Mioglia, Giusvalla, Albissola Marina, Savona;

Regione Emilia-Romagna:

nella provincia di Piacenza, i comuni di Ottone, Zerba;

Regione Lombardia:

nella provincia di Pavia, i comuni di Rocca Susella, Montesegale, Menconico, Val Di Nizza, Bagnaria, Santa Margherita Di Staffora, Ponte Nizza, Brallo Di Pregola, Varzi, Godiasco, Cecima;

Regione Lazio:

nella provincia di Roma:

a nord: i comuni di Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara;

a ovest: il comune di Fiumicino;

a sud: il comune di Roma tra i confini del comune di Fiumicino (a ovest), i limiti della zona 3 (a nord), il fiume Tevere fino all'intersezione con il Grande Raccordo Anulare (GRA), il Grande Raccordo Anulare (GRA) fino all'intersezione con l'autostrada A24, l'autostrada A24 fino all'intersezione con Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo fino all'intersezione con i confini del comune di Guidonia Montecelio;

a est: i comuni di Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant'Angelo Romano, Fonte Nuova.

PARTE II

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad excluding the areas in Part III,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech,

the whole region of Montana,

the whole region of Vratza.

2.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Sellessen, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide, Lieskau, Bühlow, Groß Buckow, Jessen, Pulsberg, Roitz, Terpe und der Gemarkung Spremberg östlich der Tagebaurandstraße,

Gemeinde Welzow mit den Gemarkungen Proschim und Haidemühl,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Bagenz, Drieschnitz, Gablenz, Laubsdorf, Komptendorf und Sergen und der Gemarkung Roggosen südlich der BAB 15,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof und Kribbe und den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow und Dallmin östlich der Bahnstrecke Berlin/Spandau-Hamburg/Altona,

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow, Bresch und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Senftenberg mit der Gemarkung Peickwitz,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn

Gemeinde Schwarzbach mit der Gemarkung Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Arnsdorf nördlich der B6,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Demitz-Thumitz nördlich der S111,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda nördlich der S111,

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Großharthau nördlich der B6,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neschwitz,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Spreetal,

Gemeinde Stadt Bautzen nördlich der S111 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischofswerda nördlich der B6 nördlich der S111,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda,

Gemeinde Stadt Kamenz,

Gemeinde Stadt Königsbrück,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg nördlich der B6,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow,

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl, Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien, Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Marienhof, Neese, Prislich, Werle,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barkow, Granzin, Stolpe Ausbau, Stolpe,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf,

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

3.   Estonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas, Vērgales, Medzes pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Embūtes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz rietumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz dienvidiem no autoceļa A9, uz rietumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz rietumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novada Alsungas, Gudenieku, Kurmāles, Rendas, Kabiles, Vārmes, Pelču, Snēpeles, Turlavas pagasts, Laidu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1296, V1295, V1272, Raņķu pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasta daļa uz ziemeļaustrumiem no Skrundas, Cieceres upes un Ventas upes, Ēdoles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kuldīgas pilsēta,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novada Ances, Popes, Puzes, Tārgales, Vārves, Užavas, Usmas, Jūrkalnes pagasts, Ugāles pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1347, uz austrumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei, Piltenes pilsēta,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių , Seredžiaus, Smalininkų, Veliuonos ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus Audiejiškės k., Aukštosios Išdagos k., Bagotosios k., Bartininkų k., Berštupio k., Beržnavienės k., Būdviečio II k., Geruliškės k., Girnupių k., Karklinių k., Kriauniškės k., Kučiškės k., Skindeliškės k., Stainiškės k., Stepkiškės k., Šakmušio k., Šiaudadūšės k., Šliurpkiškės k., Plutiškių seniūnija.

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė:, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Plokščių, Slavikų seniūnijos; Sudargo seniūnijos dalis, išskyrus Pervazninkų kaimą; Šakių seniūnijos dalis, išskyrus Juniškių, Bedalių, Zajošių, Kriaučėnų, Liukų, Gotlybiškių, Ritinių kaimus; seniūnija,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungheria

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Iłowo – Osada, część gminy wiejskiej Działdowo położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Płośnica położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wchodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Lidzbark położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 544 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 541 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 541 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 544 w powiecie działdowskim,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

powiat radomski

powiat miejski Radom,

powiat szydłowiecki,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,

gminy Adamów, Grabowiec, Komarów – Osada, Krasnobród, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Zamość w powiecie zamojskim,

w województwie podkarpackim:

część powiatu stalowowolskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Cieszanów, Horyniec - Zdrój, Narol, Stary Dzików, Oleszyce, Lubaczów z miastem Lubaczów w powiecie lubaczowskim,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

gminy Chłopice, Jarosław z miastem Jarosław, Pawłosiów i Wiązownice w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

powiat leżajski,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, Zarzecze w powiecie przeworskim,

część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Ostrów nie wymieniona w części III załącznika I w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

w województwie małopolskim:

gminy Nawojowa, Piwniczna Zdrój, Rytro, Stary Sącz, część gminy Łącko położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Dunajec w powiecie nowosądeckim,

gmina Szczawnica w powiecie nowotarskim,

w województwie pomorskim:

gminy Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

w województwie świętokrzyskim:

gmina Tarłów i część gminy Ożarów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od miejscowości Honorów do zachodniej granicy gminy w powiecie opatowskim,

część gminy Brody położona wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 i na północny - wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie oraz przez drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno – wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

gmina Gowarczów, część gminy Końskie położona na wschód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na północ od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Dwikozy i Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

gminy Drezdenko, Strzelce Krajeńskie, Stare Kurowo, Zwierzyn w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

powiat żarski,

powiat słubicki,

gminy Brzeźnica, Iłowa, Gozdnica, Wymiarki i miasto Żagań w powiecie żagańskim,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

część powiatu sulęcińskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu międzyrzeckiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu świebodzińskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

gminy Gaworzyce, Grębocice, Polkowice i Radwanice w powiecie polkowickim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

gminy Rudna, Ścinawa, miasto Lubin i część gminy Lubin niewymieniona w części III załącznika I w powiecie lubińskim,

gmina Malczyce, Miękinia, Środa Śląska, część gminy Kostomłoty położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Udanin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie średzkim,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gminy Kunice, Legnickie Pole, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Wisznia Mała, Trzebnica, Zawonia, część gminy Oborniki Śląskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

gminy Leśna, Lubań i miasto Lubań, Olszyna, Platerówka, Siekierczyn w powiecie lubańskim,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część gminy Kąty Wrocławskie położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz - Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gmina Cieszków, Krośnice, część gminy Milicz położona na wschód od linii łączącej miejscowości Poradów – Piotrkosice – Sulimierz – Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

część powiatu bolesławieckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat głogowski,

gmina Niechlów w powiecie górowskim,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, część gminy Zagrodno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice Zagrodno oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gmina Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Wleń w powiecie lwóweckim,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów - Gorce, miasto Jedlina – Zdrój, miasto Szczawno – Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

gmina Świdnica, miasto Świdnica, miasto Świebodzice w powiecie świdnickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Siedlec, Wolsztyn, część gminy Przemęt położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

gmina Wielichowo, Rakoniewice, Granowo, część gminy Kamieniec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

część powiatu międzychodzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu nowotomyskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat obornicki,

część gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo - ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na północ od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gminy

część powiatu szamotulskiego niewymieniona w części I i III załącznika I,

gmina Pępowo w powiecie gostyńskim,

gminy Kobylin, Zduny, część gminy Krotoszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gmina Wijewo w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Białaczów, Drzewica, Opoczno i Poświętne w powiecie opoczyńskim,

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice i część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Cedynia, Gryfino, Mieszkowice, Moryń, część gminy Chojna położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów w powiecie opolskim,

gminy Świerczów, Wilków, część gminy Namysłów położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:

the whole district of Gelnica except municipalities included in zone III,

the whole district of Poprad

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok

in the whole district of Michalovce except municipalities included in zone III,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

in the district of Sobrance: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Hlivištia, Ruská Bystrá, Podhoroď, Choňkovce, Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Koňuš,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné except municipalities included in zone III,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov except municipalities included in zone III,

the whole district of Sabinov except municipalities included in zone III,

the whole district of Svidník, except municipalities included in zone III,

the whole district of Stropkov, except municipalities included in zone III,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota except municipalities included in zone III,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen, except municipalities included in zone III,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

in the district of Žiar nad Hronom the municipalities of Hronská Dúbrava, Trnavá Hora,

the whole district of Banska Bystica, except municipalities included in zone III,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš.

9.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:

Regione Piemonte:

nella provincia di Alessandria, i comuni di Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone;

Regione Liguria:

nella provincia di Genova, i comuni di Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia;

nella provincia di Savona, i comuni di Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello.

PARTE III

1.   Bulgaria

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:

in Blagoevgrad region:

the whole municipality of Sandanski

the whole municipality of Strumyani

the whole municipality of Petrich,

the Pazardzhik region:

the whole municipality of Pazardzhik,

the whole municipality of Panagyurishte,

the whole municipality of Lesichevo,

the whole municipality of Septemvri,

the whole municipality of Strelcha,

in Plovdiv region

the whole municipality of Hisar,

the whole municipality of Suedinenie,

the whole municipality of Maritsa

the whole municipality of Rodopi,

the whole municipality of Plovdiv,

in Varna region:

the whole municipality of Byala,

the whole municipality of Dolni Chiflik.

2.   Germania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Schenkenberg mit den Gemarkungen Wittenhof, Schenkenberg, Baumgarten und Ludwigsburg,

Gemeinde Randowtal mit den Gemarkungen Eickstedt und Ziemkendorf,

Gemeinde Grünow,

Gemeinde Uckerfelde,

Gemeinde Gramzow westlich der K7315,

Gemeinde Oberuckersee mit den Gemarkungen Melzow, Warnitz, Blankenburg, Seehausen, Potzlow

Gemeinde Nordwestuckermark mit den Gemarkungen Zollchow, Röpersdorf, Louisenthal, Sternhagen, Schmachtenhagen, Lindenhagen, Beenz (NWU), Groß-Sperrenwalde und Thiesort-Mühle,

Gemeinde Prenzlau mit den Gemarkungen Blindow, Ellingen, Klinkow, Basedow, Güstow, Seelübbe und die Gemarkung Prenzlau.

3.   Italia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:

Regione Sardegna: tutto il territorio;

Regione Lazio: l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'Azienda sanitaria locale "ASL RM1".

4.   Lettonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:

Dienvidkurzemes novada Embūtes pagasta daļa uz ziemeļiem autoceļa P116, P106, autoceļa no apdzīvotas vietas Dinsdurbe, Kalvenes pagasta daļa uz austrumiem no ceļa pie Vārtājas upes līdz autoceļam A9, uz ziemeļiem no autoceļa A9, uz austrumiem no autoceļa V1200, Kazdangas pagasta daļa uz austrumiem no ceļa V1200, P115, P117, V1296,

Kuldīgas novada Rudbāržu, Nīkrāces, Padures pagasts, Laidu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1296, V1295, V1272, Raņķu pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1272 līdz robežai ar Ventas upi, Skrundas pagasts (izņemot pagasta daļu uz ziemeļaustrumiem no Skrundas, Cieceres upes un Ventas upes), Skrundas pilsēta, Ēdoles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, V1271, V1288, P119, Īvandes pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P119, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120,

Ventspils novada Zlēku pagasts, Ugāles pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1347, uz rietumiem no autoceļa P123, Ziru pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa V1269, P108, Piltenes pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V1310, V1309, autoceļa līdz Ventas upei.

5.   Lituania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Šakių rajono savivaldybė: Kidulių ir Gelgaudiškio seniūnijos; Šakių seniūnija: Juniškių, Bedalių, Zajošių, Kriaučėnų, Liukų, Gotlybiškių, Ritinių kaimai; Sudargo seniūnija: Pervazninkų kaimas, Barzdų, Griškabūdžio, Žvirgždaičių, Sintautų seniūnijos.

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų seniūnijos ir Kazlų Rūdos seniūnija: Audiejiškės k., Aukštosios Išdagos k., Bagotosios k., Bartininkų k., Berštupio k., Beržnavienės k., Būdviečio II k., Geruliškės k., Girnupių k., Karklinių k., Kriauniškės k., Kučiškės k., Skindeliškės k., Stainiškės k., Stepkiškės k., Šakmušio k., Šiaudadūšės k., Šliurpkiškės k.,

Vilkaviškio rajono savivaldybė: Pilviškių, Klausučių seniūnijos.

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

6.   Polonia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Banie, Trzcińsko – Zdrój, Widuchowa, część gminy Chojna położona na wschód linii wyznaczonej przez drogi nr 31 biegnącą od północnej granicy gminy i 124 biegnącą od południowej granicy gminy w powiecie gryfińskim,

w województwie warmińsko-mazurskim:

część powiatu działdowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu iławskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat nowomiejski,

gminy Dąbrówno, Grunwald i Ostróda z miastem Ostróda w powiecie ostródzkim,

w województwie lubelskim:

gminy Radecznica, Sułów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec w powiecie zamojskim,

gminy Biłgoraj z miastem Biłgoraj, Goraj, Frampol, Tereszpol i Turobin w powiecie biłgorajskim,

gminy Horodło, Hrubieszów z miastem Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,

gminy Dzwola, Chrzanów i Potok Wielki w powiecie janowskim,

gminy Gościeradów i Trzydnik Duży w powiecie kraśnickim,

w województwie podkarpackim:

powiat mielecki,

gminy Radomyśl nad Sanem i Zaklików w powiecie stalowowolskim,

część gminy Ostrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 986, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 986 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Osieka i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Osieka- Blizna w powiecie ropczycko – sędziszowskim,

część gminy Czarna położona na północ wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim

gmina Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim,

gminy Laszki, Radymno z miastem Radymno, w powiecie jarosławskim,

w województwie lubuskim:

gminy Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Żagań w powiecie żagańskim,

gmina Sulęcin w powiecie sulęcińskim,

gminy Bledzew, Międzyrzecz, Pszczew, Trzciel w powiecie międzyrzeckim,

część gminy Lubrza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Łagów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92, część gminy Świebodzin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 w powiecie świebodzińskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Rydzyna, Święciechowa, Włoszakowice w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gminy Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, Śmigiel w powiecie kościańskim,

część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, część gminy Śrem położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 310 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Śrem, następnie na zachód od drogi nr 432 w miejscowości Śrem oraz na zachód od drogi nr 434 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 432 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gminy Gostyń, Krobia i Poniec w powiecie gostyńskim,

część gminy Przemęt położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Borek – Kluczewo – Sączkowo – Przemęt – Błotnica – Starkowo – Boszkowo – Letnisko w powiecie wolsztyńskim,

powiat rawicki,

gminy Kuślin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyśl w powiecie nowotomyskim,

gminy Chrzypsko Wielkie, Kwilcz w powiecie międzychodzkim,

,

gmina Pniewy, część gminy Duszniki położona na północ od linii wyznaczonej przez autostradę A2 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy, łączącą miejscowości Ceradz Kościelny – Grzebienisko – Wierzeja – Wilkowo, biegnącą do skrzyżowania z autostradą A2, część gminy Kaźmierz położona zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna, część gminy Ostroróg położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 184 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 116 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 116 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 184 do zachodniej granicy gminy, część gminy Szamotuły położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Sarna biegnącą od południowej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 184 oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogęn r 184 biegnącą od przecięcia z rzeką Sarna do północnej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

w województwie dolnośląskim:

część powiatu górowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część gminy Lubin położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 335 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Lubin oraz na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 333 biegnącą od granicy miasta Lubin do południowej granicy gminy w powiecie lubińskim

gminy Prusice, Żmigród, część gminy Oborniki Śląskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 340 w powiecie trzebnickim,

część gminy Zagrodno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Jadwisin – Modlikowice - Zagrodno oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od miejscowości Zagrodno do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim

gminy Gromadka i Osiecznica w powiecie bolesławieckim,

gminy Chocianów i Przemków w powiecie polkowickim,

gminy Chojnów i miasto Chojnów, Krotoszyce, Miłkowice w powiecie legnickim,

powiat miejski Legnica,

część gminy Wołów położona na wschód od linii wyznaczonej przez lnię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy, część gminy Wińsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 36 biegnącą od północnej do zachodniej granicy gminy, część gminy Brzeg Dolny położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową od północnej do południowej granicy gminy w powiecie wołowskim,

część gminy Milicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Poradów – Piotrkosice - Sulimierz-Sułów - Gruszeczka w powiecie milickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Gnojno, Pacanów w powiecie buskim,

gminy Łubnice, Oleśnica, Połaniec, część gminy Rytwiany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Chmielnik, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Łopuszno, Piekoszów, Pierzchnica, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, część gminy Raków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, część gminy Chęciny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 762, część gminy Górno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy łączącą miejscowości Leszczyna – Cedzyna oraz na północ od linii wyznczonej przez ul. Kielecką w miejscowości Cedzyna biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Daleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 764 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Daleszyce – Słopiec – Borków, dalej na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 764 do przecięcia z linią rzeki Belnianka, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzeki Belnianka i Czarna Nida biegnącej do zachodniej granicy gminy w powiecie kieleckim,

powiat miejski Kielce,

gminy Krasocin, część gminy Włoszczowa położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Konieczno i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Konieczno – Rogienice – Dąbie – Podłazie, część gminy Kluczewsko położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Krogulec – Nowiny - Komorniki do przecięcia z linią rzeki Czarna, następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Czarna biegnącą do przecięcia z linią wyznaczoną przez drogę nr 742 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 742 biegnącą od przecięcia z linią rzeki Czarna do południowej granicy gminyw powiecie włoszczowskim,

gmina Kije w powiecie pińczowskim,

gminy Małogoszcz, Oksa w powiecie jędrzejowskim,

w województwie małopolskim:

gminy Dąbrowa Tarnowska, Radgoszcz, Szczucin w powiecie dąbrowskim.

7.   Romania

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

8.   Slovacchia

Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:

The whole district of Trebišov’,

The whole district of Vranov and Topľou,

In the district of Humenné: Lieskovec, Myslina, Humenné, Jasenov, Brekov, Závadka, Topoľovka, Hudcovce, Ptičie, Chlmec, Porúbka, Brestov, Gruzovce, Ohradzany, Slovenská Volová, Karná, Lackovce, Kochanovce, Hažín nad Cirochou, Závada, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, Rohožník, Prituľany, Ruská Poruba, Ruská Kajňa,

In the district of Michalovce: Strážske, Staré, Oreské, Zbudza, Voľa, Nacina Ves, Pusté Čemerné, Lesné, Rakovec nad Ondavou, Petríkovce, Oborín, Veľké Raškovce, Beša, Petrovce nad Laborcom, Trnava pri Laborci, Vinné, Kaluža, Klokočov, Kusín, Jovsa, Poruba pod Vihorlatom, Hojné, Lúčky,Závadka, Hažín, Zalužice, Michalovce, Krásnovce, Šamudovce, Vŕbnica, Žbince, Lastomír, Zemplínska Široká, Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Senné, Palín, Sliepkovce, Hatalov, Budkovce, Stretava, Stretávka, Pavlovce nad Uhom, Vysoká nad Uhom, Bajany,

In the district of Rimavská Sobota: Jesenské, Gortva, Hodejov, Hodejovec, Širkovce, Šimonovce, Drňa, Hostice, Gemerské Dechtáre, Jestice, Dubovec, Rimavské Janovce, Rimavská Sobota, Belín, Pavlovce, Sútor, Bottovo, Dúžava, Mojín, Konrádovce, Čierny Potok, Blhovce, Gemerček, Hajnáčka,

In the district of Gelnica: Hrišovce, Jaklovce, Kluknava, Margecany, Richnava,

In the district Of Sabinov: Daletice,

In the district of Prešov: Hrabkov, Krížovany, Žipov, Kvačany, Ondrašovce, Chminianske Jakubovany, Klenov, Bajerov, Bertotovce, Brežany, Bzenov, Fričovce, Hendrichovce, Hermanovce, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Janov, Jarovnice, Kojatice, Lažany, Mikušovce, Ovčie, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Svinia, Šindliar, Široké, Štefanovce, Víťaz, Župčany,

the whole district of Medzilaborce,

In the district of Stropkov: Havaj, Malá Poľana, Bystrá, Mikové, Varechovce, Vladiča, Staškovce, Makovce, Veľkrop, Solník, Korunková, Bukovce, Krišľovce, Jakušovce, Kolbovce,

In the district of Svidník: Pstruša,

In the district of Zvolen: Očová, Zvolen, Sliač, Veľká Lúka, Lukavica, Sielnica, Železná Breznica, Tŕnie, Turová, Kováčová, Budča, Hronská Breznica, Ostrá Lúka, Bacúrov, Breziny, Podzámčok, Michalková, Zvolenská Slatina, Lieskovec,

In the district of Banská Bystrica: Sebedín-Bečov, Čerín, Dúbravica, Oravce, Môlča, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Vlkanová, Hronsek, Badín, Horné Pršany, Malachov, Banská Bystrica,

The whole district of Sobrance except municipalities included in zone II.

».

DECISIONI

5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/276


DECISIONE (PESC) 2022/1367 DEL CONSIGLIO

del 4 agosto 2022

che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1), concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.

(2)

È opportuno sopprimere la voce relativa a una persona, nei confronti della quale l’applicazione di misure restrittive è scaduta il 31 luglio 2022, nonché le informazioni relative ai suoi diritti della difesa e al suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/72/PESC è così modificata:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2023.

2.   La presente decisione è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2011/72/PESC è così modificato:

1)

nella sezione A («Elenco delle persone ed entità di cui all’articolo 1»), la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

«45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF»;

2)

nella sezione B («Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino:»), la voce seguente è soppressa:

«45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che nel 2011 e nel 2013 il sig. Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.».


5.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 205/278


DECISIONE (UE) 2022/1368 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2022

che istituisce i gruppi di dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2013/767/UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 38 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che l'Unione debba definire ed attuare una politica agricola comune (PAC).

(2)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

(3)

La decisione 2013/767/UE della Commissione (1) stabilisce un quadro per la consultazione dei portatori di interessi non governativi su questioni relative all'agricoltura e allo sviluppo rurale. Questo permette alla Commissione di fare ricorso alle competenze tecniche di specialisti in sede di organi consultivi, segnatamente i gruppi di dialogo civile il cui mandato attuale scade il 31 dicembre 2022.

(4)

Al fine di adeguarsi al nuovo quadro legislativo (2) della politica agricola comune e alle norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione («norme orizzontali») stabilite dalla decisione C(2016)3301 della Commissione (3), nonché per garantire la continuità del dialogo civile sulle questioni relative all'agricoltura e allo sviluppo rurale a decorrere dal 2023, è necessario istituire sette gruppi di esperti tematici e definirne i compiti e la struttura.

(5)

Tali gruppi dovrebbero assistere la Commissione e promuovere un dialogo continuativo su tutte le questioni relative alla politica agricola comune ed alla sua attuazione, in particolare per quanto riguarda le misure che la Commissione riterrà di dover adottare in questo ambito, ivi compresi gli aspetti internazionali dell'agricoltura. Essi dovrebbero realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche, offrire consulenza in materia di strategie, fornire il proprio parere su tematiche specifiche su richiesta della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale («DG AGRI») oppure su propria iniziativa, nonché monitorare gli sviluppi della politica. È inoltre previsto che i membri dei gruppi diffondano nei rispettivi ambienti di riferimento le informazioni acquisite nel contesto delle riunioni dei gruppi.

(6)

Al fine di aumentare la trasparenza del sistema di dialogo civile, anche alla luce delle raccomandazioni del Mediatore europeo al riguardo, e di garantire una rappresentanza equilibrata dei diversi interessi della società civile in senso lato, è opportuno istituire un nuovo quadro per i gruppi di dialogo civile. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione a garantire un'ampia rappresentanza dei portatori di interessi con competenze tecniche pertinenti, al fine di confrontare prospettive e punti di vista diversi.

(7)

Per assicurare a tutti i portatori di interessi le stesse possibilità e la stessa rappresentanza, e in linea con le summenzionate norme orizzontali e la pratica corrente, a ciascuna organizzazione di portatori di interessi dovrebbe essere assegnato un solo posto di membro senza differenziazione tra le organizzazioni riguardo al numero di membri. Ciononostante il numero complessivo di partecipanti a ciascuna delle riunioni potrà essere modificato caso per caso, alla luce dell'ordine del giorno della Commissione e della necessità di usufruire di competenze tecniche specifiche.

(8)

Per garantire un processo di consultazione partecipativo e inclusivo, continuando il dialogo con i cittadini e i portatori di interessi, è opportuno tenere debitamente conto dell'obiettivo climatico di riduzione delle emissioni complessive, al quale la Commissione deve contribuire. Ne consegue che dovrebbe essere organizzato un numero inferiore di riunioni di esperti in presenza. La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che gli obiettivi comuni della Commissione e dei portatori di interessi possono essere raggiunti anche attraverso riunioni virtuali. Pertanto, pur riconoscendo l'importanza di sporadiche riunioni in presenza, dovrebbe essere privilegiata l'organizzazione di riunioni online.

(9)

È opportuno stabilire norme sulla divulgazione di informazioni da parte dei membri del gruppo.

(10)

È opportuno che i dati personali siano trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(11)

La decisione 2013/767/UE dovrebbe essere abrogata in coincidenza con il termine dell'attuale mandato dei gruppi di dialogo civile.

(12)

Al fine di garantire il rinnovo periodico del quadro per il dialogo civile, è opportuno stabilire la data di scadenza dell'applicazione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

Sono istituiti i seguenti gruppi di esperti, denominati «gruppi di dialogo civile» («i gruppi»):

1)

gruppo di dialogo civile sui piani strategici della PAC e sulle questioni orizzontali;

2)

gruppo di dialogo civile sui mercati agricoli;

3)

gruppo di dialogo civile sulla produzione animale;

4)

gruppo di dialogo civile sugli aspetti internazionali dell'agricoltura;

5)

gruppo di dialogo civile sulla produzione biologica;

6)

gruppo di dialogo civile sulla qualità e la promozione;

7)

gruppo di dialogo civile sull'ambiente e i cambiamenti climatici.

Articolo 2

Mansioni

Con riferimento alle rispettive aree tematiche di competenza elencate all'articolo 1, i gruppi assolvono i seguenti compiti:

a)

mantenere un dialogo continuativo su tutte le questioni relative alla politica agricola comune ed alla sua attuazione, ivi compresi gli aspetti internazionali dell'agricoltura, in particolare per quanto riguarda le misure che la Commissione riterrà di dover adottare in questo ambito;

b)

quando sono richieste competenze tecniche specifiche, offrire consulenza alla Commissione in relazione alle aree tematiche di competenza elencate all'articolo 1 ed assistere la Commissione nella preparazione di iniziative politiche nei settori di cui alla lettera a);

c)

realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche, compresa la diffusione delle informazioni, nei settori di cui alla lettera a);

d)

fornire il proprio parere su tematiche specifiche su richiesta della DG AGRI ed entro i limiti temporali stabiliti nella richiesta oppure su propria iniziativa;

e)

monitorare gli sviluppi della politica nei settori di cui alla lettera a).

Articolo 3

Composizione

1.   I gruppi sono composti da organizzazioni di portatori di interessi, diverse dagli enti pubblici, che operano a livello dell'Unione nei settori di cui all'articolo 1.

2.   Le organizzazioni partecipanti designano il rispettivo rappresentante da inviare alle riunioni dei gruppi in base ai punti dell'ordine del giorno. Su indicazione della presidenza, le organizzazioni possono essere rappresentate da più di un rappresentante. Ogni organizzazione ha un diritto di voto, a prescindere dal numero di rappresentanti.

3.   Le organizzazioni partecipanti sono responsabili di garantire che i rispettivi rappresentanti apportino un elevato livello di competenza tecnica.

4.   Le organizzazioni partecipanti che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo di esperti, che a parere della DG AGRI non soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che si dimettono non sono più invitate a partecipare alle riunioni del gruppo e possono essere sostituite per il periodo residuo del mandato.

Articolo 4

Procedura di selezione

1.   La selezione delle organizzazioni partecipanti è effettuata tramite un invito pubblico a presentare candidature, da pubblicare nel registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi («il registro dei gruppi di esperti»). L'invito a presentare candidature può essere pubblicato anche tramite altri canali, tra cui siti web dedicati. L'invito definisce chiaramente i criteri di selezione, comprese le competenze tecniche richieste e gli interessi che devono essere rappresentati in relazione all'attività da svolgere. Il termine minimo per la presentazione delle candidature è di quattro settimane.

2.   Ai fini della nomina è necessario che le organizzazioni di portatori di interessi siano iscritte nel registro per la trasparenza.

3.   Le organizzazioni di portatori di interessi sono nominate dal direttore generale della DG AGRI, tra quelle in possesso delle qualifiche e di un elevato livello di competenza tecnica negli ambiti di cui all'articolo 1, nonché della capacità di fornire consulenza conformemente all'articolo 2, che hanno risposto all'invito pubblico a presentare candidature.

4.   Le organizzazioni di portatori di interessi sono nominate per un mandato quinquennale. Il mandato può essere rinnovato.

Articolo 5

Presidenza

I gruppi sono presieduti da un rappresentante della Commissione.

Articolo 6

Funzionamento

1.   I gruppi agiscono su richiesta della DG AGRI in conformità delle norme orizzontali.

2.   Le riunioni dei gruppi si tengono, in linea di massima, in modalità virtuale o nei locali della Commissione, secondo le circostanze.

3.   La DG AGRI assicura i servizi di segreteria. I funzionari di altri servizi della Commissione interessati ai lavori possono assistere alle riunioni dei gruppi e dei rispettivi sottogruppi.

4.   D'intesa con la DG AGRI, ciascun gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubblico il dibattito.

5.   Il verbale del dibattito relativo a ciascun punto all'ordine del giorno e ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni emanate da ciascun gruppo è informativo e completo. Il verbale è redatto dalla segreteria sotto la responsabilità della presidenza.

6.   Per quanto possibile i gruppi adottano i pareri, le raccomandazioni e le relazioni per consenso. In caso di votazione, i gruppi si pronunciano a maggioranza semplice dei membri. I membri che hanno espresso voto contrario o si sono astenuti hanno il diritto di far allegare ai pareri, alle raccomandazioni o alle relazioni un documento che sintetizza i motivi della loro posizione.

Articolo 7

Sottogruppi

1.   La DG AGRI ha la facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato da essa definito. I sottogruppi operano in conformità alle norme orizzontali e riferiscono al gruppo. Essi vengono sciolti una volta espletato il loro mandato.

2.   I membri dei sottogruppi che non sono membri del gruppo sono selezionati mediante un invito pubblico a presentare candidature, in conformità dell'articolo 4 e delle norme orizzontali.

Articolo 8

Esperti invitati

Su base ad hoc, la DG AGRI può invitare esperti con competenze tecniche specifiche su una materia all'ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

Articolo 9

Osservatori

1.   Alle persone fisiche, alle organizzazioni, comprese le organizzazioni di portatori di interessi, e agli enti pubblici diversi dalle autorità competenti degli Stati membri può essere conferito lo status di osservatore, in conformità delle norme orizzontali, su invito diretto.

2.   Le organizzazioni e gli enti pubblici nominati osservatori designano i propri rappresentanti.

3.   Gli osservatori e i loro rappresentanti possono essere autorizzati dalla presidenza a partecipare ai dibattiti del gruppo e dei suoi sottogruppi, nonché ad apportare le proprie competenze tecniche. Essi non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri dei gruppi o dei rispettivi sottogruppi.

Articolo 10

Regolamento interno

Su proposta dalla DG AGRI, e di concerto con essa, il gruppo adotta a maggioranza semplice dei suoi membri il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno per i gruppi di esperti (5), in conformità delle norme orizzontali. I sottogruppi operano in conformità del regolamento interno del gruppo.

Articolo 11

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, gli esperti invitati, così come gli osservatori e i loro rappresentanti, sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, previste dalle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (6) e 2015/444 (7) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Articolo 12

Trasparenza

1.   I gruppi e i rispettivi sottogruppi sono iscritti nel «registro dei gruppi di esperti».

2.   Per quanto riguarda la composizione dei gruppi e dei sottogruppi, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:

a)

il nome delle organizzazioni di portatori di interessi; gli interessi rappresentati;

b)

il nome degli osservatori.

3.   Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono resi pubblici nel registro dei gruppi di esperti o tramite un link dal registro a un sito web dedicato in cui sono reperibili tali informazioni. L'accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell'utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell'ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti avviene a tempo debito prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono possibili eccezioni alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa arrecare pregiudizio alla tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

Articolo 13

Spese di riunione

1.   I partecipanti alle attività dei gruppi e dei sottogruppi non sono remunerati per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare alle attività dei gruppi e dei sottogruppi, tranne in caso di partecipazione in modalità virtuale. I rimborsi sono effettuati conformemente alle disposizioni vigenti presso la Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 14

Abrogazione

La decisione 2013/767/UE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2023.

Articolo 15

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2027.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2022

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  Decisione 2013/767/UE della Commissione, del 16 dicembre 2013, che istituisce un quadro per un dialogo civile nel settore della politica agricola comune e abroga la decisione 2004/391/CE (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 115).

(2)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1);

regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187);

regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262).

(3)  Decisione C(2016)3301 final della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Allegato III della decisione C(2016)3301.

(6)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(7)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(8)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 4). Tali eccezioni sono intese a tutelare la sicurezza pubblica, le questioni militari, le relazioni internazionali, la politica finanziaria, monetaria o economica, la vita privata e l'integrità dell'individuo, gli interessi commerciali, le procedure giurisdizionali e la consulenza legale, le attività ispettive, di indagine o di revisione contabile e il processo decisionale dell'istituzione.