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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 202 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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2.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 202/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1343 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2022
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(2) |
Per la sostanza acequinocil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Per alcuni prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, nocciole, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, uve da tavola e da vino, pomodori, melanzane, luppolo, suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene, latte), equini (muscolo, grasso, fegato, rene, latte), l'Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(3) |
Per la sostanza clorantraniliprolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, granturco dolce, cavolfiori, sedani, chicchi di caffè e muscolo (di suini, bovini, ovini, caprini ed equini). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Per i cavoli ricci l'Autorità ha raccomandato di mantenere l'LMR vigente pari a 20 mg/kg. Tuttavia gli Stati membri hanno chiesto di aumentare l'MLR per i cavoli ricci a 40 mg/kg, che corrisponde al limite massimo dei residui a norma del Codex (CXL) per le foglie di ravanello, poiché queste ultime sono attualmente classificate nell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 nel sottogruppo «cavoli ricci». Nel 2015, quando il CXL per le foglie di ravanello è stato introdotto nella normativa dell'Unione, questa non menzionava espressamente le foglie di ravanello. Le foglie di ravanello sono state in seguito classificate come appartenenti al sottogruppo «prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)» e non al sottogruppo «cavoli ricci». Gli Stati membri hanno chiesto di seguire la classificazione corrente. Per quanto riguarda gli LMR per peperoni, meloni, cocomeri/angurie, foglie di vite e specie simili, semi di arachide, semi di girasole e semi di colza, l'Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(4) |
Per la sostanza emamectina l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Ha proposto di modificare la definizione di residuo assumendo come parametro l'emamectina B1a e i suoi sali, espressi come emamectina B1a (base libera). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per prugne, patate, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, crescioni e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea e prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico e fiori commestibili, foglie di alloro/lauro, dragoncello, piselli (senza baccello) e carciofi. Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per arance, limoni, mandarini, uve da tavola e da vino, zucche, scarola/indivia a foglie larghe, semi di cotone, suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene), equini (muscolo, grasso, fegato, rene), altri animali terrestri d'allevamento (muscolo, grasso, fegato, rene) e latte (di bovini, ovini, caprini, equini) l'Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'autorità aveva inoltre concluso che, per quanto riguarda l'LMR per le albicocche, alcune informazioni non erano disponibili. È stata presentata una domanda conforme all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, di modifica degli LMR vigenti per alcuni prodotti, tra cui le albicocche. Nel suo parere (5), l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che la modifica dell'LMR richiesta per le albicocche era accettabile. Tale modifica è stata affrontata nel regolamento (UE) 2022/476 della Commissione (6) e pertanto non sono necessarie ulteriori informazioni per quanto riguarda le albicocche. |
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(5) |
Nei propri pareri motivati l'Autorità ha tenuto conto dei CXL. Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell'Unione. |
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(6) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato nell'Unione e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(7) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
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(8) |
Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame. |
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(9) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(11) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
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(12) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 22 febbraio 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 22 febbraio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for acequinocyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per l'acequinocil conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2020; 18(1): 5983.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for chlorantraniliprole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il clorantraniliprolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2020;18(9):6235.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for emamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per l'emamectina conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2019;17(8):5803.
(5) «Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in various crops» (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti di emamectina in varie colture). EFSA Journal 2021;19(8):6824.
(6) Regolamento (UE) 2022/476 della Commissione, del 24 marzo 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido acetico, azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina, flutolanil, zolfo calcico, maltodestrina e proquinazid in o su determinati prodotti (GU L 98 del 25.3.2022, pag. 9).
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina sono soppresse. |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
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2.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 202/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1344 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2022
che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
Al fine di produrre, a norma dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2152, dati sulla tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» di cui all'allegato I di tale regolamento, sulla base di dati comparabili e armonizzati, e di garantire la corretta attuazione della tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» da parte degli Stati membri, la Commissione deve specificare le variabili, le unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni nonché il termine per la trasmissione di tali dati. |
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(2) |
A norma dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere relazioni sulla qualità e sui metadati per i dati trasmessi ai sensi di tale regolamento. È pertanto necessario stabilire le scadenze per la trasmissione di tali relazioni. |
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(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per l'anno di riferimento 2023 conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. La relazione annuale sui metadati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2023 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2023.
2. La relazione annuale sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2023 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 5 novembre 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico»
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Variabili obbligatorie o facoltative |
Campo di osservazione (filtro) |
Variabile |
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Variabili obbligatorie |
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Variabili facoltative |
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Unità di misura |
Dati assoluti, tranne per le caratteristiche relative al fatturato in valuta nazionale (migliaia) o percentuale del fatturato (totale). |
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Popolazione statistica |
Copertura delle attività economiche: sezioni da C a J e da L a N e gruppo 95.1 della NACE. Copertura per classe di dimensioni: imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti. L'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti dipendenti e indipendenti è facoltativa. |
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Disaggregazioni |
Disaggregazione per attività Per il calcolo degli aggregati nazionali:
Per il contributo ai soli totali europei:
Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti: 10+, 10-49, 50-249, 250+; facoltative: 0-9, 0-1, 2-9. |
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Termine per la trasmissione dei dati |
5 ottobre 2023 |
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2.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 202/27 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1345 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2022
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 86, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 96, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme in relazione alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme relative alla registrazione e al riconoscimento, da parte dell’autorità competente, degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 in quanto stabilisce norme dettagliate relative ai registri, tenuti dall’autorità competente che ha provveduto alla registrazione o al riconoscimento, degli stabilimenti registrati e riconosciuti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale. |
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(3) |
Più specificamente, l’articolo 18, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, prevede che l’autorità competente riporti nel proprio registro degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi registrati presso di essa l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento. Inoltre, l’articolo 18, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 prevede che l’autorità competente riporti nello stesso registro informazioni sul periodo durante il quale gli animali o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici. Sebbene l’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, preveda che gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri o che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale forniscano all’autorità competente determinate informazioni affinché i loro stabilimenti siano registrati, non sono comprese tutte le informazioni dettagliate richieste a norma dell’articolo 18, lettere d) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. È pertanto opportuno stabilire l’obbligo per gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi di fornire tali informazioni dettagliate all’autorità competente ai fini della registrazione. |
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(4) |
Analogamente, anche l’articolo 21, lettere d) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 prevede che l’autorità competente riporti nel proprio registro degli stabilimenti da essa riconosciuti le stesse informazioni dettagliate richieste dall’articolo 18, lettere d) e h), di detto regolamento delegato. Sebbene l’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 imponga agli operatori di fornire all’autorità competente determinate informazioni ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento, non sono comprese tutte le informazioni dettagliate richieste a norma dell’articolo 21, lettere d) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. È pertanto opportuno stabilire l’obbligo per gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi di fornire tali informazioni dettagliate all’autorità competente ai fini del riconoscimento. |
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(5) |
Inoltre, a norma dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, gli Stati membri possono, in deroga all’articolo 84, paragrafo 1, di detto regolamento, esonerare dall’obbligo di registrazione alcune categorie di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante per la sanità pubblica o per quella animale. Tali esoneri possono essere concessi solo se tali stabilimenti appartengono a un tipo contemplato dalle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 86, paragrafo 2 di detto regolamento. È pertanto opportuno stabilire norme relative ai tipi di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione a norma dell’articolo 85. |
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(6) |
Non si può ritenere che determinati stabilimenti, in particolare quelli che detengono ungulati, comportino un rischio irrilevante ai sensi dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, a causa di una serie di malattie elencate che possono essere trasmesse dagli ungulati e che possono di conseguenza incidere sullo stato sanitario degli animali di stabilimenti o zone. Analogamente, nel caso di cani, gatti e furetti detenuti in uno stabilimento a fini di riproduzione non si può ritenere che essi comportino un rischio irrilevante, soprattutto dal punto di vista della sanità umana. |
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(7) |
Gli spostamenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale costituiscono un importante fattore di rischio per la sanità umana e animale. Nel caso di stabilimenti dai quali e nei quali sono effettuati spostamenti, in particolare se comportano spostamenti da o verso altri Stati membri o paesi terzi, non si dovrebbe pertanto ritenere che comportino un rischio irrilevante. Tuttavia, si può considerare che gli stabilimenti in cui gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale sono detenuti con una certa continuità e la cui finalità principale non è lo spostamento di tali animali, materiale germinale o prodotti di origine animale in ingresso negli stabilimenti o in uscita dagli stessi, comportino un rischio irrilevante, sebbene tali spostamenti possano avvenire a titolo occasionale. |
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(8) |
Spesso gli operatori detengono nello stesso stabilimento animali terrestri di specie diverse. Se uno Stato membro esonera dall’obbligo di registrazione talune categorie di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante, come previsto all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, non è proporzionato al rischio imporre agli operatori di fornire le informazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), punto iii), in merito agli animali terrestri detenuti per i quali lo stabilimento potrebbe essere esonerato dall’obbligo di registrazione a norma dell’articolo 3 del presente regolamento, come se tali animali fossero gli unici animali detenuti in tale stabilimento. |
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(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
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a) |
le informazioni che gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi devono fornire ai fini della registrazione dei loro stabilimenti, come previsto all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429; |
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b) |
i tipi di stabilimenti di che detengono animali terrestri che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in conformità all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429; |
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c) |
le informazioni che gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti, come previsto all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. |
Articolo 2
Informazioni che gli operatori devono fornire ai fini della registrazione dei loro stabilimenti
1. Gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, prima di iniziare tali attività, in aggiunta alle informazioni riportate nell’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, forniscono all’autorità competente anche le informazioni seguenti:
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a) |
l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento di cui si chiede la registrazione; |
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b) |
il periodo durante il quale gli animali terrestri detenuti o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento registrato, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici. |
2. Gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 non sono tenuti a fornire all’autorità competente le informazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento, in relazione agli animali terrestri detenuti che rientrano nella deroga concessa dallo Stato membro conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.
Articolo 3
Tipi di stabilimenti che detengono animali terrestri che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione
1. Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione gli stabilimenti che detengono animali terrestri che comportano un rischio irrilevante, come previsto all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, se sono soddisfatti i seguenti criteri:
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a) |
nello stabilimento non sono detenuti ungulati; |
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b) |
nello stabilimento non sono detenuti cani, gatti o furetti a fini di riproduzione; |
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c) |
lo stabilimento non è coinvolto in movimenti di animali terrestri detenuti, materiale germinale o prodotti di origine animale da o verso un altro Stato membro o un paese terzo; |
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d) |
gli animali terrestri detenuti, il materiale germinale o i prodotti di origine animale presenti nello stabilimento non sono destinati a essere spostati fuori dallo stabilimento. |
2. Gli Stati membri che esonerano stabilimenti conformemente al paragrafo 1 possono stabilire criteri aggiuntivi riguardanti limitazioni del numero di animali terrestri detenuti che possono essere detenuti in tali stabilimenti e limitare l’ubicazione geografica di tali stabilimenti, in particolare in relazione alla loro vicinanza a stabilimenti registrati o riconosciuti dall’autorità competente.
Articolo 4
Informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti
Oltre alle informazioni di cui all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 95, lettera a), di detto regolamento, forniscono all’autorità competente le informazioni seguenti:
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a) |
l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento di cui si chiede il riconoscimento; |
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b) |
il periodo durante il quale gli animali o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento riconosciuto, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici. |
Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).
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2.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 202/31 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1346 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2022
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragtafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(2) |
Per la sostanza 1,4-dimetilnaftalene l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale. Poiché l'1,4-dimetilnaftalene potrebbe essere naturalmente presente nei prodotti vegetali, l'Autorità ha ritenuto che potrebbe essere inappropriato fissare LMR per i prodotti di origine vegetale al limite di determinazione (LD). Ha concluso che non erano disponibili dati di monitoraggio sufficienti per i prodotti vegetali (ad eccezione delle patate) e che mancavano alcune informazioni sulle patate e sui prodotti di origine animale, per cui era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tutti gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per i prodotti di origine vegetale (ad eccezione delle patate) dovrebbero essere fissati sulla base dei dati di monitoraggio attualmente disponibili. Gli LMR per le patate e i prodotti di origine animale dovrebbero essere fissati ai livelli indicati dall'Autorità. Tutti gli LMR di cui sopra saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
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(3) |
Per la sostanza 8-idrossichinolina l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). L'Autorità ha concluso che, a causa della mancanza di dati, la valutazione dei rischi per i consumatori effettuata è indicativa e ha pertanto proposto di fissare o mantenere tutti gli LMR al LD. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(4) |
Per la sostanza pinoxaden l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, segale e frumento. L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per prodotti di origine animale alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Gli LMR per i prodotti di origine animale saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. |
|
(5) |
Per la sostanza valifenalato l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per cipolle, scalogni e melanzane. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Relativamente agli LMR per i pomodori, l'autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. L'LMR per i pomodori sarà riesaminato tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tale LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. |
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(6) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragtafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(7) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per tutte le sostanze contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi. |
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(8) |
Le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento si basano sui pareri motivati dell'Autorità e tengono conto dei fattori elencati all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 che sono pertinenti per ciascuna sostanza contemplata dal presente regolamento. |
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(9) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(11) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
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(12) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 22 febbraio 2023.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal 22 febbraio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1 agosto 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 1,4-dimethylnaphthalene according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per l'1,4-dimetilnaftalene conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2021;19(5):6597.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per la 8-idrossichinolina conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2021;19(4):6566.
(4) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pinoxaden according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il pinoxaden conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2021;19(3):6503.
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for valifenalate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il valifenalato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2021;19(5):6591.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
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1) |
nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato: « Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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2) |
nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato sono soppresse. |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
DECISIONI
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2.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 202/53 |
DECISIONE (UE) 2022/1347 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2022
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
vista la proposta del governo tedesco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
|
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26°gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
|
(3) |
Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina della sig.ra Karin HALSCH. |
|
(4) |
Il governo tedesco ha proposto la sig.ra Melanie KÜHNEMANN-GRUNOW, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin (membro della Camera dei deputati di Berlino), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La sig.ra Melanie KÜHNEMANN-GRUNOW, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin (membro della Camera dei deputati di Berlino), è nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
|
2.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 202/54 |
DECISIONE (UE) 2022/1348 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2022
relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica federale di Germania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,
vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),
viste le proposte del governo tedesco,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta. |
|
(2) |
Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. |
|
(3) |
Due seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati nazionali in virtù dei quali è stata proposta la nomina della sig.ra Helma KUHN-THEIS e della sig.ra Isolde RIES. |
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(4) |
Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati nazionali in virtù dei quali è stata proposta la nomina del sig. Roland THEIS e del sig. Reiner ZIMMER. |
|
(5) |
Il governo tedesco ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: la sig.ra Helma KUHN-THEIS, Mitglied des Gemeinderates von Weiskirchen (membro del Consiglio comunale di Weiskirchen), e la sig.ra Isolde RIES, Bürgermeisterin des Saarbrücker Bezirks West (sindaca del Distretto occidentale di Saarbrücken). |
|
(6) |
Il governo tedesco ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Damhat SISAMCI, Mitglied des Landtages des Saarlandes (membro del Parlamento regionale del Saarland), e il sig. Roland THEIS, Mitglied des Landtages des Saarlandes (membro del Parlamento regionale del Saarland), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale:
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a) |
quali membri:
e |
|
b) |
quali supplenti:
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.
(2) Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).
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2.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 202/56 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1349 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2022
che accetta una domanda presentata dalla Romania a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a venti veicoli LEMA
[notificata con il numero C(2022) 5152]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 6 gennaio 2022 la Romania ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (2) (la «domanda»), che prevede che alcuni nuovi veicoli siano equipaggiati con il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) di bordo Baseline 3, per quanto riguarda 20 nuove locomotive LEMA 6 000 kW prodotte. La domanda è stata presentata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797. |
|
(2) |
Il 25 febbraio 2022, su richiesta della Commissione, le autorità rumene hanno fornito ulteriori spiegazioni a complemento della domanda. |
|
(3) |
Le informazioni fornite dalle autorità rumene hanno consentito alla Commissione di procedere all’analisi della domanda. |
|
(4) |
Il punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 mira ad agevolare l’interoperabilità del materiale rotabile nella rete europea mediante l’installazione dell’ETCS di bordo. Tuttavia alcune zone dello spazio ferroviario europeo unico sono in ritardo rispetto al calendario previsto per l’introduzione dell’ETCS nella loro rete. |
|
(5) |
La flotta di 20 locomotive oggetto della domanda è destinata a circolare sulla rete rumena, dove attualmente solo il 10 % della rete è equipaggiata con ETCS a terra, mentre vi è ancora l’esigenza di utilizzare il sistema PBZ di classe B sulla rete rumena. |
|
(6) |
A causa dell’impatto della pandemia di COVID-19, il processo di fabbricazione dei sistemi di segnalamento è ritardato e il fornitore del segnalamento non prevede che il progetto di prototipo ETCS Baseline 3 sia pronto prima della fine del 2022. I 20 veicoli dovranno essere adeguati nel corso del 2023, fino alla fine di tale anno. |
|
(7) |
La pandemia di COVID-19 ha inciso sul processo di sviluppo e certificazione dei 20 nuovi veicoli oggetto della domanda. L’installazione dell’ETCS Baseline 3 nelle 20 locomotive oggetto della domanda comporterebbe un ulteriore ritardo di 12 mesi per la loro disponibilità e consegna. La mancanza di disponibilità dei treni e la successiva necessità di adeguare la flotta dall’ETCS Baseline 2 all’ETCS Baseline 3 avrebbero un notevole impatto economico. |
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(8) |
Nove delle locomotive oggetto della domanda sono identificate con i numeri 91530480060-9, 91530480061-7, 91530480062-5, 91530480063-3, 91530480064-1, 91530480065-8, 91530480066-6, 91530480069-0 e 91530480070-8. Le autorità rumene dovrebbero comunicare i numeri di identificazione delle altre 11 locomotive in una fase successiva, al momento della registrazione. |
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(9) |
Il fabbricante dei veicoli si è impegnato a realizzare un piano di progettazione e installazione per aggiornare i veicoli oggetto della domanda con le apparecchiature di bordo del nuovo ETCS Baseline 3. In base al calendario più recente, il passaggio a ETCS Baseline 3 dovrebbe essere ultimato entro il 31 dicembre 2023. |
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(10) |
L’autorizzazione delle locomotive oggetto della domanda, prima dell’installazione dell’ETCS Baseline 3, sarà valida solo durante il periodo di validità della presente decisione di non applicazione. |
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(11) |
La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 siano soddisfatte per quanto riguarda i 20 veicoli oggetto della domanda. La domanda presentata dalla Romania di non applicazione fino al 31 dicembre 2023 del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a tali veicoli dovrebbe pertanto essere accettata. |
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(12) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La domanda di non applicazione fino al 31 dicembre 2023 del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a 20 nuove locomotive LEMA 6 000 kW, presentata alla Commissione dalla Romania il 25 marzo 2021, è accettata. Le autorità rumene comunicheranno alla Commissione i numeri di identificazione delle nuove locomotive, una volta che tali locomotive saranno immatricolate nella rete rumena.
Articolo 2
Qualora le disposizioni della presente decisione siano applicate all’autorizzazione del veicolo di una qualsiasi delle 20 locomotive di cui all’articolo 1, tale autorizzazione del veicolo è valida fino al 31 dicembre 2023.
Articolo 3
La Romania è destinataria della presente decisione.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2023.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.
(2) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).
Rettifiche
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2.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 202/58 |
Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 111 dell’8 aprile 2022 )
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