ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 202

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
2 agosto 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/1343 della Commissione, del 29 luglio 2022, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1344 della Commissione, del 1o agosto 2022, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica uso delle TIC e commercio elettronico per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 )

18

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione, del 1o agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale ( 1 )

27

 

*

Regolamento (UE) 2022/1346 della Commissione, del 1o agosto 2022, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato in o su determinati prodotti ( 1 )

31

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE) 2022/1347 del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

53

 

*

Decisione (UE) 2022/1348 del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica federale di Germania

54

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1349 della Commissione, del 26 luglio 2022, che accetta una domanda presentata dalla Romania a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a venti veicoli LEMA [notificata con il numero C(2022) 5152]

56

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina ( GU L 111 dell’8.4.2022 )

58

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

2.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 202/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1343 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2022

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Per la sostanza acequinocil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Per alcuni prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, nocciole, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, uve da tavola e da vino, pomodori, melanzane, luppolo, suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene, latte), equini (muscolo, grasso, fegato, rene, latte), l'Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)

Per la sostanza clorantraniliprolo l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, granturco dolce, cavolfiori, sedani, chicchi di caffè e muscolo (di suini, bovini, ovini, caprini ed equini). Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Per i cavoli ricci l'Autorità ha raccomandato di mantenere l'LMR vigente pari a 20 mg/kg. Tuttavia gli Stati membri hanno chiesto di aumentare l'MLR per i cavoli ricci a 40 mg/kg, che corrisponde al limite massimo dei residui a norma del Codex (CXL) per le foglie di ravanello, poiché queste ultime sono attualmente classificate nell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 nel sottogruppo «cavoli ricci». Nel 2015, quando il CXL per le foglie di ravanello è stato introdotto nella normativa dell'Unione, questa non menzionava espressamente le foglie di ravanello. Le foglie di ravanello sono state in seguito classificate come appartenenti al sottogruppo «prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)» e non al sottogruppo «cavoli ricci». Gli Stati membri hanno chiesto di seguire la classificazione corrente. Per quanto riguarda gli LMR per peperoni, meloni, cocomeri/angurie, foglie di vite e specie simili, semi di arachide, semi di girasole e semi di colza, l'Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)

Per la sostanza emamectina l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Ha proposto di modificare la definizione di residuo assumendo come parametro l'emamectina B1a e i suoi sali, espressi come emamectina B1a (base libera). Ha raccomandato di ridurre gli LMR per prugne, patate, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, cocomeri/angurie, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, dolcetta/valerianella/gallinella, lattughe, crescioni e altri germogli e gemme, barbarea, rucola, senape juncea e prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), cerfoglio, erba cipollina, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo, basilico e fiori commestibili, foglie di alloro/lauro, dragoncello, piselli (senza baccello) e carciofi. Per gli altri prodotti l'Autorità ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Per quanto riguarda gli LMR per arance, limoni, mandarini, uve da tavola e da vino, zucche, scarola/indivia a foglie larghe, semi di cotone, suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene), equini (muscolo, grasso, fegato, rene), altri animali terrestri d'allevamento (muscolo, grasso, fegato, rene) e latte (di bovini, ovini, caprini, equini) l'Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'autorità aveva inoltre concluso che, per quanto riguarda l'LMR per le albicocche, alcune informazioni non erano disponibili. È stata presentata una domanda conforme all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, di modifica degli LMR vigenti per alcuni prodotti, tra cui le albicocche. Nel suo parere (5), l'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che la modifica dell'LMR richiesta per le albicocche era accettabile. Tale modifica è stata affrontata nel regolamento (UE) 2022/476 della Commissione (6) e pertanto non sono necessarie ulteriori informazioni per quanto riguarda le albicocche.

(5)

Nei propri pareri motivati l'Autorità ha tenuto conto dei CXL. Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell'Unione.

(6)

Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato nell'Unione e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l'evoluzione tecnica richiede la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(8)

Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.

(9)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(12)

Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 22 febbraio 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 22 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for acequinocyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per l'acequinocil conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2020; 18(1): 5983.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for chlorantraniliprole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il clorantraniliprolo conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2020;18(9):6235.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for emamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per l'emamectina conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2019;17(8):5803.

(5)   «Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for emamectin in various crops» (Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui esistenti di emamectina in varie colture). EFSA Journal 2021;19(8):6824.

(6)  Regolamento (UE) 2022/476 della Commissione, del 24 marzo 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido acetico, azossistrobina, benzovindiflupir, cyantraniliprole, ciflufenamid, emamectina, flutolanil, zolfo calcico, maltodestrina e proquinazid in o su determinati prodotti (GU L 98 del 25.3.2022, pag. 9).


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

Acequinocil (F)

Clorantraniliprolo (F)

Emamectina B1a e suoi sali, espressa come emamectina B1a (base libera) (R) (F)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

 

 

0110000

Agrumi

0,6 (+)

0,7

 

0110010

Pompelmi

(+)

 

0,002  (*1)

0110020

Arance dolci

(+)

 

0,003 (+)

0110030

Limoni

(+)

 

0,003 (+)

0110040

Limette/lime

(+)

 

0,002  (*1)

0110050

Mandarini

(+)

 

0,003 (+)

0110990

Altri (2)

 

 

0,002  (*1)

0120000

Frutta a guscio

0,01  (*1)

0,03

0,005  (*1)

0120010

Mandorle dolci

 

 

 

0120020

Noci del Brasile

 

 

 

0120030

Noci di anacardi

 

 

 

0120040

Castagne e marroni

 

 

 

0120050

Noci di cocco

 

 

 

0120060

Nocciole

(+)

 

 

0120070

Noci del Queensland

 

 

 

0120080

Noci di pecàn

 

 

 

0120090

Pinoli

 

 

 

0120100

Pistacchi

 

 

 

0120110

Noci comuni

 

 

(+)

0120990

Altri (2)

 

 

 

0130000

Pomacee

0,4 (+)

0,4

0,02

0130010

Mele

(+)

 

 

0130020

Pere

(+)

 

 

0130030

Cotogne

(+)

 

 

0130040

Nespole

(+)

 

 

0130050

Nespole del Giappone

(+)

 

 

0130990

Altri (2)

 

 

 

0140000

Drupacee

 

1

 

0140010

Albicocche

0,01  (*1)

 

0,05

0140020

Ciliege (dolci)

0,1

 

0,04

0140030

Pesche

0,1

 

0,15

0140040

Prugne

0,03

 

0,015

0140990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

 

 

0151000

a)

Uve

0,8

1

0,04

0151010

Uve da tavola

(+)

 

(+)

0151020

Uve da vino

(+)

 

(+)

0152000

b)

Fragole

0,01  (*1)

1

0,05

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,01  (*1)

1,5

0,002  (*1)

0153010

More di rovo

 

 

 

0153020

More selvatiche

 

 

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

 

 

0153990

Altri (2)

 

 

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0154010

Mirtilli

 

1,5

 

0154020

Mirtilli giganti americani

 

1

 

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

 

1

 

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

 

1

 

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

 

1

 

0154060

More di gelso (nero e bianco)

 

1

 

0154070

Azzeruoli

 

1

 

0154080

Bacche di sambuco

 

1

 

0154990

Altri (2)

 

1

 

0160000

Frutta varia con

0,01  (*1)

 

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

 

 

 

0161010

Datteri

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161020

Fichi

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161030

Olive da tavola

 

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0161040

Kumquat

 

0,7

0,002  (*1)

0161050

Carambole

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161060

Cachi

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161070

Jambul/jambolan

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0161990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0,01  (*1)

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

 

 

0,15

0162020

Litci

 

 

0,002  (*1)

0162030

Frutti della passione/maracuja

 

 

0,002  (*1)

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

 

 

0,002  (*1)

0162050

Melastelle/cainette

 

 

0,002  (*1)

0162060

Cachi di Virginia

 

 

0,002  (*1)

0162990

Altri (2)

 

 

0,002  (*1)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

 

 

0163010

Avocado

 

0,01  (*1)

0,005  (*1)

0163020

Banane

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163030

Manghi

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163040

Papaie

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163050

Melograni

 

0,4

0,002  (*1)

0163060

Cerimolia/cherimolia

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163070

Guaiave/guave

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163090

Frutti dell'albero del pane

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163110

Anona/graviola/guanabana

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0163990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0211000

a)

Patate

 

0,03

 

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0,02

 

0212010

Radici di cassava/manioca

 

 

 

0212020

Patate dolci

 

 

 

0212030

Ignami

 

 

 

0212040

Maranta/arrow root

 

 

 

0212990

Altri (2)

 

 

 

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

 

 

0213010

Bietole

 

0,06

 

0213020

Carote

 

0,08

 

0213030

Sedano rapa

 

0,06

 

0213040

Barbaforte/rafano/cren

 

0,06

 

0213050

Topinambur

 

0,06

 

0213060

Pastinaca

 

0,06

 

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

 

0,06

 

0213080

Ravanelli

 

0,5

 

0213090

Salsefrica

 

0,06

 

0213100

Rutabaga

 

0,06

 

0213110

Rape

 

0,06

 

0213990

Altri (2)

 

0,06

 

0220000

Ortaggi a bulbo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0220010

Aglio

 

 

 

0220020

Cipolle

 

 

 

0220030

Scalogni

 

 

 

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

 

 

 

0220990

Altri (2)

 

 

 

0230000

Ortaggi a frutto

 

 

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

 

0,02

0231010

Pomodori

0,3 (+)

0,6

 

0231020

Peperoni

0,01  (*1)

1 (+)

 

0231030

Melanzane

0,3 (+)

0,6

 

0231040

Gombi

0,01  (*1)

0,6

 

0231990

Altri (2)

0,01  (*1)

0,6

 

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

0,3

0,007

0232010

Cetrioli

0,08

 

 

0232020

Cetriolini

0,04

 

 

0232030

Zucchine

0,08

 

 

0232990

Altri (2)

0,01  (*1)

 

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,01  (*1)

0,3

0,008

0233010

Meloni

 

(+)

 

0233020

Zucche

 

 

(+)

0233030

Cocomeri/angurie

 

(+)

 

0233990

Altri (2)

 

 

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,01  (*1)

 

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

0,003

0241010

Cavoli broccoli

 

1,5

 

0241020

Cavolfiori

 

0,5

 

0241990

Altri (2)

 

0,5

 

0242000

b)

Cavoli a testa

 

 

0,004

0242010

Cavoletti di Bruxelles

 

0,01  (*1)

 

0242020

Cavoli cappucci

 

2

 

0242990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

 

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

 

20

0,2

0243020

Cavoli ricci

 

40

0,03

0243990

Altri (2)

 

20

0,03

0244000

d)

Cavoli rapa

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,01  (*1)

 

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

 

20

0,6

0251020

Lattughe

 

20

0,2

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

 

20

0,15 (+)

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

 

20

0,6

0251050

Barbarea

 

20

0,6

0251060

Rucola

 

20

0,6

0251070

Senape juncea

 

20

0,6

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

 

40

0,6

0251990

Altri (2)

 

20

0,6

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,01  (*1)

20

0,2

0252010

Spinaci

 

 

 

0252020

Portulaca/porcellana

 

 

 

0252030

Bietole da foglia e da costa

 

 

 

0252990

Altri (2)

 

 

 

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  (*1)

20 (+)

0,002  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,01  (*1)

20

0,6

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,01  (*1)

20

0,002  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,02  (*1)

20

 

0256010

Cerfoglio

 

 

0,2

0256020

Erba cipollina

 

 

0,2

0256030

Foglie di sedano

 

 

0,2

0256040

Prezzemolo

 

 

0,2

0256050

Salvia

 

 

0,6

0256060

Rosmarino

 

 

0,2

0256070

Timo

 

 

0,2

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

 

0,2

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

 

0,2

0256100

Dragoncello

 

 

0,2

0256990

Altri (2)

 

 

0,2

0260000

Legumi

0,01  (*1)

 

 

0260010

Fagioli (con baccello)

 

0,8

0,03

0260020

Fagioli (senza baccello)

 

0,01  (*1)

0,015

0260030

Piselli (con baccello)

 

2

0,03

0260040

Piselli (senza baccello)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0260050

Lenticchie

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0260990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270000

Ortaggi a stelo

0,01  (*1)

 

 

0270010

Asparagi

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270020

Cardi

 

8

0,002  (*1)

0270030

Sedani

 

8

0,002  (*1)

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

 

8

0,002  (*1)

0270050

Carciofi

 

2

0,09

0270060

Porri

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270070

Rabarbaro

 

8

0,002  (*1)

0270080

Germogli di bambù

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270090

Cuori di palma

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0270990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

 

 

0280020

Funghi selvatici

 

 

 

0280990

Muschi e licheni

 

 

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,002  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,01  (*1)

0,3

0,005  (*1)

0300010

Fagioli

 

 

 

0300020

Lenticchie

 

 

 

0300030

Piselli

 

 

 

0300040

Lupini/semi di lupini

 

 

 

0300990

Altri (2)

 

 

 

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,01  (*1)

 

0,005  (*1)

0401000

Semi oleaginosi

 

 

 

0401010

Semi di lino

 

2

 

0401020

Semi di arachide

 

0,06 (+)

 

0401030

Semi di papavero

 

2

 

0401040

Semi di sesamo

 

2

 

0401050

Semi di girasole

 

2 (+)

 

0401060

Semi di colza

 

2 (+)

 

0401070

Semi di soia

 

0,05

 

0401080

Semi di senape

 

2

 

0401090

Semi di cotone

 

0,3

(+)

0401100

Semi di zucca

 

2

 

0401110

Semi di cartamo

 

2

 

0401120

Semi di borragine

 

2

 

0401130

Semi di camelina/dorella

 

2

 

0401140

Semi di canapa

 

2

 

0401150

Semi di ricino

 

2

 

0401990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

0402000

Frutti oleaginosi

 

 

 

0402010

Olive da olio

 

0,01  (*1)

 

0402020

Semi di palma

 

0,01  (*1)

 

0402030

Frutti di palma

 

0,8

 

0402040

Capoc

 

0,01  (*1)

 

0402990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

0500000

CEREALI

0,01  (*1)

 

0,005  (*1)

0500010

Orzo

 

0,02

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0,02

 

0500030

Mais/granturco

 

0,02

 

0500040

Miglio

 

0,02

 

0500050

Avena

 

0,02

 

0500060

Riso

 

0,4

 

0500070

Segale

 

0,02

 

0500080

Sorgo

 

0,02

 

0500090

Frumento

 

0,02

 

0500990

Altri (2)

 

0,02

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,05  (*1)

 

 

0610000

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0620000

Chicchi di caffè

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0630000

Infusioni di erbe da

 

0,05  (*1)

 

0631000

a)

Fiori

 

 

0,01  (*1)

0631010

Camomilla

 

 

 

0631020

Ibisco/rosella

 

 

 

0631030

Rosa

 

 

 

0631040

Gelsomino

 

 

 

0631050

Tiglio

 

 

 

0631990

Altri (2)

 

 

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

 

 

2

0632010

Fragola

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Altri (2)

 

 

 

0633000

c)

Radici

 

 

0,01  (*1)

0633010

Valeriana

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Altri (2)

 

 

 

0639000

d)

Altre parti della pianta

 

 

0,01  (*1)

0640000

Semi di cacao

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0700000

LUPPOLO

20 (+)

40

0,01  (*1)

0800000

SPEZIE

 

 

 

0810000

Semi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0810010

Anice verde

 

 

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

 

 

0810030

Sedano

 

 

 

0810040

Coriandolo

 

 

 

0810050

Cumino

 

 

 

0810060

Aneto

 

 

 

0810070

Finocchio

 

 

 

0810080

Fieno greco

 

 

 

0810090

Noce moscata

 

 

 

0810990

Altri (2)

 

 

 

0820000

Frutta

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

 

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

 

 

0820030

Carvi

 

 

 

0820040

Cardamomo

 

 

 

0820050

Bacche di ginepro

 

 

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

 

 

0820070

Vaniglia

 

 

 

0820080

Tamarindo

 

 

 

0820990

Altri (2)

 

 

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0830010

Cannella

 

 

 

0830990

Altri (2)

 

 

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0840020

Zenzero (10)

 

 

 

0840030

Curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

0840990

Altri (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

 

 

0850020

Capperi

 

 

 

0850990

Altri (2)

 

 

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0860010

Zafferano

 

 

 

0860990

Altri (2)

 

 

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0870010

Macis

 

 

 

0870990

Altri (2)

 

 

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,01  (*1)

 

0,002  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

 

0,01  (*1)

 

0900020

Canne da zucchero

 

0,5

 

0900030

Radici di cicoria

 

0,01  (*1)

 

0900990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

 

 

1010000

Prodotti ottenuti da

0,01  (*1)

 

 

1011000

a)

Suini

 

 

 

1011010

Muscolo

(+)

0,03

0,004 (+)

1011020

Grasso

(+)

0,2

0,02 (+)

1011030

Fegato

(+)

0,2

0,08 (+)

1011040

Rene

(+)

0,2

0,08 (+)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,2

0,08

1011990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

b)

Bovini

 

 

 

1012010

Muscolo

(+)

0,03

0,004 (+)

1012020

Grasso

(+)

0,2

0,02 (+)

1012030

Fegato

(+)

0,2

0,08 (+)

1012040

Rene

(+)

0,2

0,08 (+)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,2

0,08

1012990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

c)

Ovini

 

 

 

1013010

Muscolo

 

0,03

0,004 (+)

1013020

Grasso

 

0,2

0,02 (+)

1013030

Fegato

 

0,2

0,08 (+)

1013040

Rene

 

0,2

0,08 (+)

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,2

0,08

1013990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

d)

Caprini

 

 

 

1014010

Muscolo

 

0,03

0,004 (+)

1014020

Grasso

 

0,2

0,02 (+)

1014030

Fegato

 

0,2

0,08 (+)

1014040

Rene

 

0,2

0,08 (+)

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,2

0,08

1014990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

e)

Equini

 

 

 

1015010

Muscolo

(+)

0,03

0,004 (+)

1015020

Grasso

(+)

0,2

0,02 (+)

1015030

Fegato

(+)

0,2

0,08 (+)

1015040

Rene

(+)

0,2

0,08 (+)

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,2

0,08

1015990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

f)

Pollame

 

 

0,01  (*1)

1016010

Muscolo

 

0,02

 

1016020

Grasso

 

0,08

 

1016030

Fegato

 

0,07

 

1016040

Rene

 

0,01  (*1)

 

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,08

 

1016990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

 

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

 

 

1017010

Muscolo

 

0,03

0,004 (+)

1017020

Grasso

 

0,2

0,02 (+)

1017030

Fegato

 

0,2

0,08 (+)

1017040

Rene

 

0,2

0,08 (+)

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

 

0,2

0,08

1017990

Altri (2)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Latte

0,01  (*1)

0,05

0,002  (*1)

1020010

Bovini

(+)

 

(+)

1020020

Ovini

 

 

(+)

1020030

Caprini

 

 

(+)

1020040

Equini

(+)

 

(+)

1020990

Altri (2)

 

 

 

1030000

Uova di volatili

0,01  (*1)

0,2

0,01  (*1)

1030010

Galline

 

 

 

1030020

Anatre

 

 

 

1030030

Oche

 

 

 

1030040

Quaglie

 

 

 

1030990

Altri (2)

 

 

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

Acequinocil (F)

(F) Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120060 Nocciole

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

1011030 Fegato

1011040 Rene

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1015010 Muscolo

1015020 Grasso

1015030 Fegato

1015040 Rene

1020010 Bovini

1020040 Equini

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione, la bollitura e la sterilizzazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000 Agrumi

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

0130000 Pomacee

0130010 Mele

0130020 Pere

0130030 Cotogne

0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

0231010 Pomodori

0231030 Melanzane

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento e agli studi sull'idrolisi che simulano la pastorizzazione, la bollitura e la sterilizzazione. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0700000 LUPPOLO

Clorantraniliprolo (F)

(F) Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231020 Peperoni

0233010 Meloni

0233030 Cocomeri/angurie

0401020 Semi di arachide

0401050 Semi di girasole

0401060 Semi di colza

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle condizioni di immagazzinamento impiegate nelle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0253000 c) Foglie di vite e specie simili

Emamectina B1a e suoi sali, espressa come emamectina B1a (base libera) (R) (F)

(R) La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numero di codice: Emamectina B1a e suoi sali, espressa come emamectina B1a (base libera) (R) (F) - codice 1000000: Emamectina B1a

(F) Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110050 Mandarini

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

1011030 Fegato

1011040 Rene

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

1013030 Fegato

1013040 Rene

1014010 Muscolo

1014020 Grasso

1014030 Fegato

1014040 Rene

1015010 Muscolo

1015020 Grasso

1015030 Fegato

1015040 Rene

1017010 Muscolo

1017020 Grasso

1017030 Fegato

1017040 Rene

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

1020040 Equini

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0233020 Zucche

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

0401090 Semi di cotone

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0120110 Noci comuni»;

2)

nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina sono soppresse.


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


2.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 202/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1344 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2022

che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di produrre, a norma dell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2152, dati sulla tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» di cui all'allegato I di tale regolamento, sulla base di dati comparabili e armonizzati, e di garantire la corretta attuazione della tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» da parte degli Stati membri, la Commissione deve specificare le variabili, le unità di misura, la popolazione statistica, le classificazioni e le disaggregazioni nonché il termine per la trasmissione di tali dati.

(2)

A norma dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere relazioni sulla qualità e sui metadati per i dati trasmessi ai sensi di tale regolamento. È pertanto necessario stabilire le scadenze per la trasmissione di tali relazioni.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per l'anno di riferimento 2023 conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1.   La relazione annuale sui metadati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2023 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2023.

2.   La relazione annuale sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2023 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 5 novembre 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.


ALLEGATO

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico»

Variabili obbligatorie o facoltative

Campo di osservazione (filtro)

Variabile

Variabili obbligatorie

i)

Per tutte le imprese:

(1)

attività economica principale dell'impresa nell'anno civile precedente;

(2)

numero medio di addetti dipendenti e indipendenti nell'anno civile precedente;

(3)

valore totale del fatturato (in termini monetari, IVA esclusa) nell'anno civile precedente;

(4)

numero di addetti dipendenti e indipendenti o percentuale rispetto al numero totale di addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a internet per motivi professionali;

ii)

per le imprese con addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a internet per motivi professionali:

(5)

utilizzo di qualunque tipo di connessione fissa a internet;

(6)

disponibilità di un sito web;

(7)

disponibilità di un'applicazione mobile per i clienti (ad esempio per programmi di fidelizzazione, commercio elettronico, assistenza alla clientela);

(8)

utilizzo di social network;

(9)

utilizzo di microblog o blog dell'impresa;

(10)

utilizzo di app o siti web di condivisione di contenuti multimediali;

(11)

realizzazione di vendite via web nell'anno civile precedente di prodotti o servizi tramite siti web o app dell'impresa (anche extranet);

(12)

realizzazione di vendite via web nell'anno civile precedente di prodotti o servizi tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;

(13)

realizzazione di vendite di tipo EDI (ricevimento di ordinazioni effettuate tramite messaggi di tipo EDI (Electronic Data Interchange)) di prodotti o servizi nell'anno civile precedente;

(14)

utilizzo di software ERP (Enterprise Resource Planning) per la gestione delle risorse attraverso la condivisione di informazioni tra aree funzionali diverse, ad esempio contabilità, pianificazione, produzione, marketing;

(15)

utilizzo di software CRM (Customer Relationship Management) per la gestione di informazioni sui clienti, ad esempio relazioni o operazioni;

(16)

utilizzo di software BI (Business Intelligence) per accedere ai dati, analizzarli e presentare risultati analitici allo scopo di fornire informazioni dettagliate a sostegno del processo decisionale e della pianificazione strategica;

(17)

condivisione dei dati per via elettronica con fornitori o clienti all'interno della catena di approvvigionamento, ad esempio tramite siti web o app, sistemi EDI, tracciamento o sensori in tempo reale;

(18)

esecuzione di analisi di dati (da fonti interne ed esterne) a livello interno;

(19)

esecuzione di analisi di dati da parte di un'impresa o organizzazione esterna per conto dell'impresa (compresa l'analisi di dati provenienti da fonti interne ed esterne);

(20)

acquisto di servizi di cloud computing utilizzati via internet;

(21)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che eseguono analisi di linguaggio scritto (ad esempio text mining);

(22)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che convertono il linguaggio parlato in un formato leggibile da una macchina (riconoscimento vocale);

(23)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che generano linguaggio scritto o parlato (generazione di linguaggio naturale, sintesi vocale);

(24)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che identificano oggetti o persone sulla base di immagini o video (riconoscimento di immagini, elaborazione di immagini);

(25)

utilizzo dell'apprendimento automatico (ad esempio apprendimento profondo) per l'analisi di dati;

(26)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che automatizzano diversi flussi di lavoro o contribuiscono al processo decisionale (ad esempio software di automazione robotica dei processi basato su intelligenza artificiale);

(27)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che consentono il movimento fisico di macchine mediante decisioni autonome basate sull'osservazione dell'ambiente circostante (robot autonomi, veicoli a guida autonoma e droni autonomi);

(28)

fatture inviate nell'anno civile precedente in un formato elettronico standard adatto al trattamento automatico (fatture elettroniche), esclusa la trasmissione di file PDF;

(29)

fatture inviate nell'anno civile precedente in un formato elettronico non adatto al trattamento automatico, compresa la trasmissione di file PDF;

(30)

fatture inviate nell'anno civile precedente su supporto cartaceo;

iii)

per le imprese che utilizzano qualunque tipo di connessione fissa a internet:

(31)

velocità massima di download prevista contrattualmente per la connessione fissa a internet più veloce nelle seguenti bande: (0 Mbit/s, < 30 Mbit/s), (30 Mbit/s, < 100 Mbit/s), (100 Mbit/s, < 500 Mbit/s), (500 Mbit/s, < 1 Gbit/s), (≥ 1 Gbit/s);

iv)

per le imprese che dispongono di un sito web:

(32)

il sito web dell'impresa presenta descrizioni di prodotti o servizi e informazioni sui prezzi;

(33)

il sito web dell'impresa presenta funzionalità di ordinazione o prenotazione online (ad esempio il carrello degli acquisti);

(34)

il sito web dell'impresa consente ai visitatori del sito di personalizzare o progettare prodotti o servizi online;

(35)

il sito web dell'impresa presenta funzionalità di tracciamento o visualizzazione dello stato delle ordinazioni effettuate;

(36)

il sito web dell'impresa presenta contenuti personalizzati sul sito web per i visitatori frequenti/abituali;

(37)

il sito web dell'impresa dispone di un servizio di chat per l'assistenza alla clientela (chatbot, agente virtuale o una persona che risponde ai clienti);

(38)

il sito web dell'impresa annuncia posti di lavoro vacanti o domande di impiego online;

(39)

i contenuti del sito web dell'impresa sono disponibili in almeno due lingue;

v)

per le imprese che nell'anno civile precedente hanno effettuato vendite via web:

(40)

valore delle vendite via web di prodotti o servizi nell'anno civile precedente, o percentuale del fatturato totale generato dalle vendite via web di prodotti e servizi;

(41)

percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web a consumatori privati (Business to Consumers: B2C);

(42)

percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web ad altre imprese (Business to Business: B2B) e al settore pubblico (Business to Government: B2G);

vi)

per le imprese che nell'anno civile precedente hanno effettuato vendite via web di prodotti e servizi tramite siti web o app dell'impresa e tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi:

(43)

percentuale del valore delle vendite via web di prodotti o servizi generato nell'anno civile precedente da vendite tramite siti web o app dell'impresa;

(44)

percentuale del valore delle vendite via web di prodotti o servizi generato nell'anno civile precedente da vendite tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;

vii)

per le imprese che nell'anno civile precedente hanno effettuato vendite di tipo EDI di prodotti o servizi:

(45)

valore delle vendite di tipo EDI di prodotti o servizi nell'anno civile precedente, o percentuale del fatturato totale generato dalle vendite di tipo EDI di prodotti o servizi;

viii)

per le imprese che effettuano analisi di dati (da fonti interne ed esterne) internamente;

(46)

esecuzione di analisi dei dati relativi alle operazioni, come i dati riguardanti le vendite e i pagamenti (ottenuti ad esempio dal software ERP o dal negozio online dell'impresa);

(47)

esecuzione di analisi dei dati sui clienti, ad esempio informazioni relative agli acquisti, all'ubicazione, alle preferenze, alle recensioni e alle ricerche dei clienti (dati provenienti ad esempio dal sistema CRM o dal sito web dell'impresa);

(48)

esecuzione di analisi dei dati provenienti dai social media, compresi i profili dell'impresa sui social media (ad esempio informazioni personali, commenti, video, audio, immagini);

(49)

esecuzione di analisi di dati provenienti dal web (ad esempio tendenze dei motori di ricerca, web scraping);

(50)

esecuzione di analisi di dati relativi all'ubicazione derivanti dall'uso di dispositivi portatili o veicoli (ad esempio dispositivi portatili che utilizzano reti di telefonia mobile, connessioni senza fili o GPS);

(51)

esecuzione di analisi di dati provenienti da sensori o dispositivi intelligenti (ad esempio comunicazioni da macchina a macchina (M2M), sensori installati nei macchinari, sensori di produzione, contatori intelligenti, tag di identificazione a radiofrequenza (RFID));

(52)

esecuzione di analisi dei dati aperti delle autorità amministrative (ad esempio registri pubblici delle imprese, condizioni meteorologiche, condizioni topografiche, dati sui trasporti, sugli alloggi o sugli edifici);

(53)

esecuzione di analisi di dati satellitari (ad esempio immagini satellitari, segnali di navigazione e di posizione), compresi i dati acquisiti dall'infrastruttura dell'impresa o da servizi prestati da fornitori esterni (ad esempio AWS Ground Station) ed esclusi i dati relativi all'ubicazione derivanti dall'uso di dispositivi portatili o di veicoli che utilizzano il GPS);

ix)

per le imprese che acquistano servizi di cloud computing utilizzati via internet:

(54)

acquisto di e-mail sotto forma di servizio di cloud computing;

(55)

acquisto di software per ufficio (ad esempio elaboratori di testo o fogli di calcolo) sotto forma di servizio di cloud computing;

(56)

acquisto di applicazioni software di finanza o contabilità sotto forma di servizio di cloud computing;

(57)

acquisto di applicazioni software ERP sotto forma di servizio di cloud computing;

(58)

acquisto di applicazioni software CRM sotto forma di servizio di cloud computing;

(59)

acquisto di applicazioni software di sicurezza (ad esempio programmi antivirus, controllo dell'accesso alla rete) sotto forma di servizio di cloud computing;

(60)

acquisto di servizi di hosting della base dati o delle basi dati dell'impresa sotto forma di servizio di cloud computing;

(61)

acquisto di servizi di archiviazione di file sotto forma di servizio di cloud computing;

(62)

acquisto di potenza di calcolo per eseguire il software dell'impresa sotto forma di servizio di cloud computing;

(63)

acquisto di piattaforme informatiche che forniscono un ambiente ospitato per lo sviluppo, i test o la distribuzione di applicazioni (ad esempio moduli software riutilizzabili, interfacce per programmi applicativi (API)) sotto forma di servizio di cloud computing;

x)

per le imprese che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 21) a 27), scopo di utilizzo:

(64)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale a fini di commercializzazione o vendita (ad esempio elaborazione del profilo dei clienti, ottimizzazione dei prezzi, offerte di marketing personalizzate, analisi di mercato basata sull'apprendimento automatico, chatbot basati sull'elaborazione del linguaggio naturale per l'assistenza ai clienti, robot autonomi per il trattamento degli ordini);

(65)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per i processi di produzione o di erogazione di servizi (ad esempio manutenzione predittiva o ottimizzazione dei processi mediante l'apprendimento automatico, strumenti basati sulla visione artificiale per classificare i prodotti o rilevare difetti nei prodotti, droni autonomi per compiti di controllo, sicurezza o sorveglianza della produzione, lavori di montaggio effettuati da robot autonomi);

(66)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per l'organizzazione della gestione o dei processi amministrativi delle imprese (ad esempio assistenti virtuali delle imprese basati sull'apprendimento automatico e/o sull'elaborazione del linguaggio naturale, ad esempio a fini di redazione di documenti; analisi di dati o processi decisionali strategici basati sull'apprendimento automatico, ad esempio a fini di valutazione del rischio; pianificazione o previsioni commerciali basate sull'apprendimento automatico, gestione delle risorse umane basata sull'apprendimento automatico o sull'elaborazione del linguaggio naturale, ad esempio a fini di analisi di preselezione dei candidati, profilazione dei dipendenti o analisi delle prestazioni);

(67)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per la logistica (ad esempio robot autonomi per soluzioni di raccolta e imballaggio nei magazzini a fini di spedizione, tracciamento, distribuzione o smistamento dei pacchi, ottimizzazione dei percorsi basata sull'apprendimento automatico);

(68)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per la sicurezza delle TIC (ad esempio riconoscimento facciale basato sulla visione artificiale per l'autenticazione degli utenti delle TIC, rilevazione e prevenzione degli attacchi informatici sulla base dell'apprendimento automatico);

(69)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per la contabilità, il controllo o la gestione finanziaria (ad esempio l'apprendimento automatico per l'analisi di dati a sostegno del processo decisionale in ambito finanziario, il trattamento delle fatture basato sull'apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale o l'apprendimento automatico per i documenti contabili);

(70)

utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale per attività di ricerca e sviluppo o di innovazione, esclusa la ricerca sull'IA (come l'analisi dei dati per svolgere attività di ricerca, risolvere problemi relativi alla ricerca, sviluppare prodotti/servizi nuovi o significativamente migliorati sulla base dell'apprendimento automatico).

Variabili facoltative

i)

per le imprese con addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a internet per motivi professionali:

(1)

spese per pubblicità su internet (ad esempio pubblicità sui motori di ricerca, sui social media, su altri siti web o app);

(2)

vendita dei dati dell'impresa (o dell'accesso agli stessi) nell'anno civile precedente (ad esempio i dati sulle preferenze dei clienti dell'impresa, i dati provenienti dai sensori o dai dispositivi intelligenti dell'impresa);

(3)

acquisto di dati (o dell'accesso agli stessi) nell'anno civile precedente (ad esempio i dati sulle preferenze dei clienti di altre imprese, i dati provenienti dai sensori o dai dispositivi intelligenti di altre imprese);

ii)

per le imprese che utilizzano i social network o i blog o microblog dell'impresa, oppure i siti web o le app che condividono contenuti multimediali:

(4)

utilizzo di social media per sviluppare l'immagine dell'impresa o per commercializzare prodotti (ad esempio la diffusione di messaggi pubblicitari o il lancio di prodotti);

(5)

utilizzo di social media per raccogliere o rispondere a domande, osservazioni od opinioni dei clienti;

(6)

utilizzo di social media per coinvolgere i clienti nello sviluppo o nell'innovazione di prodotti o servizi;

(7)

utilizzo di social media per collaborare con i partner commerciali (quali i fornitori) o con altre organizzazioni (quali la pubblica amministrazione o organizzazioni non governative);

(8)

utilizzo di social media per assumere dipendenti;

(9)

utilizzo di social media per scambiare opinioni o conoscenze all'interno dell'impresa;

iii)

per le imprese che pagano per inserire annunci pubblicitari su internet:

(10)

utilizzo di pubblicità mirata basata sulla ricerca di contenuti o di parole chiave da parte degli utenti su internet;

(11)

utilizzo di pubblicità mirata basata sul rintracciamento delle attività passate degli utenti su internet o del loro profilo;

(12)

utilizzo di pubblicità mirata basata sulla geolocalizzazione degli utenti su internet;

(13)

utilizzo di qualsiasi altro metodo di pubblicità mirata su internet diverso da quelli specificati nelle variabili facoltative (10), (11) o (12);

iv)

per le imprese che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 21) a 27), modo di acquisto:

(14)

sviluppo interno (anche da parte di dipendenti della società madre o di società affiliate);

(15)

modifica di sistemi o software commerciali realizzata internamente (anche da parte di dipendenti della società madre o di società affiliate);

(16)

modifica di sistemi o software open source realizzata internamente (anche da parte di dipendenti della società madre o di società affiliate);

(17)

acquisto di sistemi o software commerciali pronti per l'uso (compresi esempi in cui erano già inseriti all'interno di un sistema o elemento acquistato);

(18)

conferimento a fornitori esterni dell'incarico di svilupparli o modificarli;

v)

per le imprese che non hanno utilizzato tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 21) a 27):

(19)

valutazione della possibilità di utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 21) a 27);

vi)

per le imprese che non hanno utilizzato ma hanno valutato la possibilità di utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 21) a 27):

(20)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a costi che appaiono troppo elevati;

(21)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto all'insufficienza di competenze pertinenti all'interno dell'impresa;

(22)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a incompatibilità con apparecchiature, software o sistemi esistenti;

(23)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a difficoltà per quanto riguarda la disponibilità o la qualità dei dati richiesti;

(24)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a timori di violazione della protezione dei dati e della privacy;

(25)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a insufficiente chiarezza circa le conseguenze giuridiche (ad esempio responsabilità in caso di danni causati dall'utilizzo di intelligenza artificiale);

(26)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a considerazioni etiche;

(27)

mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale in quanto non utili all'impresa;

vii)

per le imprese che nell'anno civile precedente hanno inviato fatture in un formato elettronico standard adatto al trattamento automatico (fatture elettroniche), esclusa la trasmissione di file PDF:

(28)

percentuale delle fatture elettroniche sul totale delle fatture inviate, o percentuale delle fatture elettroniche sul totale delle fatture inviate nei seguenti intervalli di valori: (0, < 10), (10, < 25), (25, < 50), (50, < 75), (≥ 75), nell'anno civile precedente.


Unità di misura

Dati assoluti, tranne per le caratteristiche relative al fatturato in valuta nazionale (migliaia) o percentuale del fatturato (totale).

Popolazione statistica

Copertura delle attività economiche:

sezioni da C a J e da L a N e gruppo 95.1 della NACE.

Copertura per classe di dimensioni:

imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti. L'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti dipendenti e indipendenti è facoltativa.

Disaggregazioni

Disaggregazione per attività

Per il calcolo degli aggregati nazionali:

aggregati di sezioni e gruppi della NACE: C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E;

sezioni della NACE: C, F, G, H, I, J, L, M, N;

divisioni della NACE: 47 e 55;

aggregati di divisioni della NACE: 10+11+12+13+14+15+16+17+18, 19+20+21+22+23, 24+25, 26+27+28+29+30+31+32+33;

aggregati di divisioni e gruppi della NACE: 26.1+26.2+26.3+26.4+26.8+46.5+58.2+61+62+63.1+95.1.

Per il contributo ai soli totali europei:

sezioni della NACE: D ed E;

divisioni della NACE: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72 e 79;

gruppo della NACE: 95.1

aggregati di divisioni della NACE: 10+11+12, 13+14+15, 16+17+18, 22+23, 29+30, 31+32+33, 58+59+60, 62+63, 69+70+71, 73+74+75, 77+78+80+81+82.

Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti: 10+, 10-49, 50-249, 250+; facoltative: 0-9, 0-1, 2-9.

Termine per la trasmissione dei dati

5 ottobre 2023


2.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 202/27


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1345 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2022

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 86, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 96, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme in relazione alle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese le norme relative alla registrazione e al riconoscimento, da parte dell’autorità competente, degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 in quanto stabilisce norme dettagliate relative ai registri, tenuti dall’autorità competente che ha provveduto alla registrazione o al riconoscimento, degli stabilimenti registrati e riconosciuti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale.

(3)

Più specificamente, l’articolo 18, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, prevede che l’autorità competente riporti nel proprio registro degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi registrati presso di essa l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento. Inoltre, l’articolo 18, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 prevede che l’autorità competente riporti nello stesso registro informazioni sul periodo durante il quale gli animali o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici. Sebbene l’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, preveda che gli operatori degli stabilimenti che detengono animali terrestri o che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale forniscano all’autorità competente determinate informazioni affinché i loro stabilimenti siano registrati, non sono comprese tutte le informazioni dettagliate richieste a norma dell’articolo 18, lettere d) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. È pertanto opportuno stabilire l’obbligo per gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi di fornire tali informazioni dettagliate all’autorità competente ai fini della registrazione.

(4)

Analogamente, anche l’articolo 21, lettere d) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 prevede che l’autorità competente riporti nel proprio registro degli stabilimenti da essa riconosciuti le stesse informazioni dettagliate richieste dall’articolo 18, lettere d) e h), di detto regolamento delegato. Sebbene l’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 imponga agli operatori di fornire all’autorità competente determinate informazioni ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento, non sono comprese tutte le informazioni dettagliate richieste a norma dell’articolo 21, lettere d) e h), del regolamento delegato (UE) 2019/2035. È pertanto opportuno stabilire l’obbligo per gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi di fornire tali informazioni dettagliate all’autorità competente ai fini del riconoscimento.

(5)

Inoltre, a norma dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, gli Stati membri possono, in deroga all’articolo 84, paragrafo 1, di detto regolamento, esonerare dall’obbligo di registrazione alcune categorie di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante per la sanità pubblica o per quella animale. Tali esoneri possono essere concessi solo se tali stabilimenti appartengono a un tipo contemplato dalle norme stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 86, paragrafo 2 di detto regolamento. È pertanto opportuno stabilire norme relative ai tipi di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione a norma dell’articolo 85.

(6)

Non si può ritenere che determinati stabilimenti, in particolare quelli che detengono ungulati, comportino un rischio irrilevante ai sensi dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, a causa di una serie di malattie elencate che possono essere trasmesse dagli ungulati e che possono di conseguenza incidere sullo stato sanitario degli animali di stabilimenti o zone. Analogamente, nel caso di cani, gatti e furetti detenuti in uno stabilimento a fini di riproduzione non si può ritenere che essi comportino un rischio irrilevante, soprattutto dal punto di vista della sanità umana.

(7)

Gli spostamenti di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale costituiscono un importante fattore di rischio per la sanità umana e animale. Nel caso di stabilimenti dai quali e nei quali sono effettuati spostamenti, in particolare se comportano spostamenti da o verso altri Stati membri o paesi terzi, non si dovrebbe pertanto ritenere che comportino un rischio irrilevante. Tuttavia, si può considerare che gli stabilimenti in cui gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale sono detenuti con una certa continuità e la cui finalità principale non è lo spostamento di tali animali, materiale germinale o prodotti di origine animale in ingresso negli stabilimenti o in uscita dagli stessi, comportino un rischio irrilevante, sebbene tali spostamenti possano avvenire a titolo occasionale.

(8)

Spesso gli operatori detengono nello stesso stabilimento animali terrestri di specie diverse. Se uno Stato membro esonera dall’obbligo di registrazione talune categorie di stabilimenti che comportano un rischio irrilevante, come previsto all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, non è proporzionato al rischio imporre agli operatori di fornire le informazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), punto iii), in merito agli animali terrestri detenuti per i quali lo stabilimento potrebbe essere esonerato dall’obbligo di registrazione a norma dell’articolo 3 del presente regolamento, come se tali animali fossero gli unici animali detenuti in tale stabilimento.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

a)

le informazioni che gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi devono fornire ai fini della registrazione dei loro stabilimenti, come previsto all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;

b)

i tipi di stabilimenti di che detengono animali terrestri che comportano un rischio irrilevante e che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione in conformità all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429;

c)

le informazioni che gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti, come previsto all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 2

Informazioni che gli operatori devono fornire ai fini della registrazione dei loro stabilimenti

1.   Gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, prima di iniziare tali attività, in aggiunta alle informazioni riportate nell’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, forniscono all’autorità competente anche le informazioni seguenti:

a)

l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento di cui si chiede la registrazione;

b)

il periodo durante il quale gli animali terrestri detenuti o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento registrato, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici.

2.   Gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti di cui all’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 non sono tenuti a fornire all’autorità competente le informazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento, in relazione agli animali terrestri detenuti che rientrano nella deroga concessa dallo Stato membro conformemente all’articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 3

Tipi di stabilimenti che detengono animali terrestri che gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione

1.   Gli Stati membri possono esonerare dall’obbligo di registrazione gli stabilimenti che detengono animali terrestri che comportano un rischio irrilevante, come previsto all’articolo 85 del regolamento (UE) 2016/429, se sono soddisfatti i seguenti criteri:

a)

nello stabilimento non sono detenuti ungulati;

b)

nello stabilimento non sono detenuti cani, gatti o furetti a fini di riproduzione;

c)

lo stabilimento non è coinvolto in movimenti di animali terrestri detenuti, materiale germinale o prodotti di origine animale da o verso un altro Stato membro o un paese terzo;

d)

gli animali terrestri detenuti, il materiale germinale o i prodotti di origine animale presenti nello stabilimento non sono destinati a essere spostati fuori dallo stabilimento.

2.   Gli Stati membri che esonerano stabilimenti conformemente al paragrafo 1 possono stabilire criteri aggiuntivi riguardanti limitazioni del numero di animali terrestri detenuti che possono essere detenuti in tali stabilimenti e limitare l’ubicazione geografica di tali stabilimenti, in particolare in relazione alla loro vicinanza a stabilimenti registrati o riconosciuti dall’autorità competente.

Articolo 4

Informazioni che gli operatori devono fornire nella domanda di riconoscimento dei loro stabilimenti

Oltre alle informazioni di cui all’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, gli operatori degli stabilimenti di animali terrestri detenuti e degli incubatoi, ai fini della domanda di riconoscimento del loro stabilimento di cui all’articolo 94, paragrafo 1, e all’articolo 95, lettera a), di detto regolamento, forniscono all’autorità competente le informazioni seguenti:

a)

l’indirizzo e le coordinate geografiche (latitudine e longitudine) dell’ubicazione dello stabilimento di cui si chiede il riconoscimento;

b)

il periodo durante il quale gli animali o le uova da cova sono detenuti nello stabilimento riconosciuto, se quest’ultimo non è occupato in permanenza, compresa l’occupazione stagionale o l’occupazione durante eventi specifici.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115).


2.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 202/31


REGOLAMENTO (UE) 2022/1346 DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2022

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragtafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Per la sostanza 1,4-dimetilnaftalene l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale. Poiché l'1,4-dimetilnaftalene potrebbe essere naturalmente presente nei prodotti vegetali, l'Autorità ha ritenuto che potrebbe essere inappropriato fissare LMR per i prodotti di origine vegetale al limite di determinazione (LD). Ha concluso che non erano disponibili dati di monitoraggio sufficienti per i prodotti vegetali (ad eccezione delle patate) e che mancavano alcune informazioni sulle patate e sui prodotti di origine animale, per cui era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tutti gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per i prodotti di origine vegetale (ad eccezione delle patate) dovrebbero essere fissati sulla base dei dati di monitoraggio attualmente disponibili. Gli LMR per le patate e i prodotti di origine animale dovrebbero essere fissati ai livelli indicati dall'Autorità. Tutti gli LMR di cui sopra saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3)

Per la sostanza 8-idrossichinolina l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). L'Autorità ha concluso che, a causa della mancanza di dati, la valutazione dei rischi per i consumatori effettuata è indicativa e ha pertanto proposto di fissare o mantenere tutti gli LMR al LD. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4)

Per la sostanza pinoxaden l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, segale e frumento. L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per prodotti di origine animale alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Gli LMR per i prodotti di origine animale saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.

(5)

Per la sostanza valifenalato l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per cipolle, scalogni e melanzane. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Relativamente agli LMR per i pomodori, l'autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. L'LMR per i pomodori sarà riesaminato tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tale LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.

(6)

Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragtafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per tutte le sostanze contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.

(8)

Le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento si basano sui pareri motivati dell'Autorità e tengono conto dei fattori elencati all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 che sono pertinenti per ciascuna sostanza contemplata dal presente regolamento.

(9)

I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11)

Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(12)

Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 22 febbraio 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 22 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 1,4-dimethylnaphthalene according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per l'1,4-dimetilnaftalene conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2021;19(5):6597.

(3)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 8-hydroxyquinoline according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui esistenti per la 8-idrossichinolina conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2021;19(4):6566.

(4)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pinoxaden according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il pinoxaden conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2021;19(3):6503.

(5)  Autorità europea per la sicurezza alimentare, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for valifenalate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui vigenti per il valifenalato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005). EFSA Journal 2021;19(5):6591.


ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1)

nell'allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato:

« Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

1,4-dimetilnaftalene (R) (L)

8-idrossichinolina (somma di 8-idrossichinolina e dei suoi sali, espressa come 8-idrossichinolina)

Somma di M4 e M6 (libero e coniugato), espressa come pinoxaden (R) (A)

Valifenalato (R) (A)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0,05 (+)

 

0,03  (*1)

 

0110000

Agrumi

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Pompelmi

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110020

Arance dolci

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110030

Limoni

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110040

Limette/lime

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110050

Mandarini

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0110990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120000

Frutta a guscio

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Mandorle dolci

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120020

Noci del Brasile

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120030

Noci di anacardi

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120040

Castagne e marroni

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120050

Noci di cocco

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120060

Nocciole

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120070

Noci del Queensland

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120080

Noci di pecàn

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120090

Pinoli

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120100

Pistacchi

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120110

Noci comuni

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0120990

Altri (2)

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130000

Pomacee

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Mele

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130020

Pere

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130030

Cotogne

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130040

Nespole

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130050

Nespole del Giappone

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0130990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140000

Drupacee

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Albicocche

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140020

Ciliege (dolci)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140030

Pesche

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140040

Prugne

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0140990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0150000

Bacche e piccola frutta

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

 

0151000

a)

Uve

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1

0151010

Uve da tavola

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1

0151020

Uve da vino

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

1

0152000

b)

Fragole

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0153010

More di rovo

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0153020

More selvatiche

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0153990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154010

Mirtilli

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154020

Mirtilli giganti americani

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154070

Azzeruoli

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154080

Bacche di sambuco

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0154990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0160000

Frutta varia con

0,05 (+)

 

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

0,05 (+)

 

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161010

Datteri

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161020

Fichi

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161030

Olive da tavola

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161040

Kumquat

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161050

Carambole

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161060

Cachi

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161070

Jambul/jambolan

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0161990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162020

Litci

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162030

Frutti della passione/maracuja

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162050

Melastelle/cainette

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162060

Cachi di Virginia

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0162990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

0,05 (+)

 

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163010

Avocado

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163020

Banane

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163030

Manghi

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163040

Papaie

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163050

Melograni

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163070

Guaiave/guave

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163080

Ananas

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163100

Durian

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0163990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

 

 

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0211000

a)

Patate

15 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212010

Radici di cassava/manioca

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212020

Patate dolci

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212030

Ignami

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212040

Maranta/arrow root

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0212990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213010

Bietole

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213020

Carote

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213030

Sedano rapa

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213040

Barbaforte/rafano/cren

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213050

Topinambur

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213060

Pastinaca

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213080

Ravanelli

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213090

Salsefrica

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213100

Rutabaga

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213110

Rape

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0213990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220000

Ortaggi a bulbo

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220010

Aglio

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220020

Cipolle

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220030

Scalogni

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0220990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0230000

Ortaggi a frutto

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

 

0231010

Pomodori

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,15 (+)

0231020

Peperoni

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0231030

Melanzane

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,15

0231040

Gombi

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0231990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0232010

Cetrioli

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0232020

Cetriolini

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0232030

Zucchine

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0232990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0233010

Meloni

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0233020

Zucche

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0233030

Cocomeri/angurie

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0233990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0234000

d)

Mais dolce

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0241010

Cavoli broccoli

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0241020

Cavolfiori

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0241990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0242000

b)

Cavoli a testa

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0242020

Cavoli cappucci

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0242990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0243000

c)

Cavoli a foglia

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0243020

Cavoli ricci

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0243990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0244000

d)

Cavoli rapa

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

0,05 (+)

 

 

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251020

Lattughe

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251050

Barbarea

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251060

Rucola

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251070

Senape juncea

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0251990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Spinaci

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0252020

Portulaca/porcellana

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0252030

Bietole da foglia e da costa

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0252990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Cerfoglio

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0256020

Erba cipollina

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0256030

Foglie di sedano

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0256040

Prezzemolo

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0256050

Salvia

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0256060

Rosmarino

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0256070

Timo

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0256080

Basilico e fiori commestibili

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0256090

Foglie di alloro/lauro

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0256100

Dragoncello

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0256990

Altri (2)

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,06  (*1)

0,02  (*1)

0260000

Legumi

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fagioli (con baccello)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0260030

Piselli (con baccello)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0260040

Piselli (senza baccello)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0260050

Lenticchie

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0260990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0270000

Ortaggi a stelo

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Asparagi

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0270020

Cardi

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0270030

Sedani

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0270050

Carciofi

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0270060

Porri

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0270070

Rabarbaro

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0270080

Germogli di bambù

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0270090

Cuori di palma

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0270990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0280020

Funghi selvatici

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0280990

Muschi e licheni

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fagioli

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0300020

Lenticchie

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0300030

Piselli

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0300040

Lupini/semi di lupini

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0300990

Altri (2)

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401000

Semi oleaginosi

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401010

Semi di lino

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401020

Semi di arachide

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401030

Semi di papavero

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401040

Semi di sesamo

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401050

Semi di girasole

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401060

Semi di colza

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401070

Semi di soia

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401080

Semi di senape

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401090

Semi di cotone

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401100

Semi di zucca

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401110

Semi di cartamo

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401120

Semi di borragine

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401130

Semi di camelina/dorella

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401140

Semi di canapa

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401150

Semi di ricino

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0401990

Altri (2)

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0402000

Frutti oleaginosi

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0402010

Olive da olio

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0402020

Semi di palma

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0402030

Frutti di palma

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0402040

Capoc

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0402990

Altri (2)

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0500000

CEREALI

0,05 (+)

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0500010

Orzo

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,7

0,01  (*1)

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0500030

Mais/granturco

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0500040

Miglio

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0500050

Avena

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0500060

Riso

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0500070

Segale

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,7

0,01  (*1)

0500080

Sorgo

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0500090

Frumento

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,7

0,01  (*1)

0500990

Altri (2)

0,05 (+)

0,02  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0610000

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0620000

Chicchi di caffè

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0630000

Infusioni di erbe da

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0631000

a)

Fiori

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0631010

Camomilla

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0631020

Ibisco/rosella

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0631030

Rosa

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0631040

Gelsomino

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0631050

Tiglio

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0631990

Altri (2)

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0632000

b)

Foglie ed erbe

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0632010

Fragola

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0632020

Rooibos

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0632030

Mate

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0632990

Altri (2)

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0633000

c)

Radici

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0633010

Valeriana

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0633020

Ginseng

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0633990

Altri (2)

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0639000

d)

Altre parti della pianta

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0640000

Semi di cacao

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0700000

LUPPOLO

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0800000

SPEZIE

 

 

 

 

0810000

Semi

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anice verde

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810020

Grano nero/cumino nero

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810030

Sedano

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810040

Coriandolo

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810050

Cumino

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810060

Aneto

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810070

Finocchio

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810080

Fieno greco

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810090

Noce moscata

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0810990

Altri (2)

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820000

Frutta

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820020

Pepe di Sichuan

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820030

Carvi

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820040

Cardamomo

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820050

Bacche di ginepro

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820070

Vaniglia

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820080

Tamarindo

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0820990

Altri (2)

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0830000

Spezie da corteccia

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cannella

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0830990

Altri (2)

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

 

 

 

0840010

Liquirizia

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Zenzero (10)

 

 

 

 

0840030

Curcuma

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

 

 

 

0840990

Altri (2)

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Spezie da boccioli

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0850020

Capperi

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0850990

Altri (2)

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Zafferano

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0860990

Altri (2)

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0870000

Spezie da arilli

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Macis

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0870990

Altri (2)

0,05 (+)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Barbabietole da zucchero

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0900020

Canne da zucchero

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0900030

Radici di cicoria

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

0900990

Altri (2)

0,05 (+)

0,01  (*1)

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

(+)

 

(+)

 

1010000

Prodotti ottenuti da

(+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1011000

a)

Suini

(+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1011010

Muscolo

0,03 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1011020

Grasso

0,4 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1011030

Fegato

1,5 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1011040

Rene

1,5 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1,5 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1011990

Altri (2)

1,5 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1012000

b)

Bovini

(+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1012010

Muscolo

0,04 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1012020

Grasso

1 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1012030

Fegato

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1012040

Rene

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1012990

Altri (2)

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1013000

c)

Ovini

(+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1013010

Muscolo

0,04 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1013020

Grasso

1,5 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1013030

Fegato

4 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1013040

Rene

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

4 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1013990

Altri (2)

4 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1014000

d)

Caprini

(+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1014010

Muscolo

0,04 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1014020

Grasso

1,5 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1014030

Fegato

4 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1014040

Rene

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

4 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1014990

Altri (2)

4 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1015000

e)

Equidi

(+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1015010

Muscolo

0,04 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1015020

Grasso

1 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1015030

Fegato

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1015040

Rene

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1015990

Altri (2)

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1016000

f)

Pollame

(+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1016010

Muscolo

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1016020

Grasso

0,7 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1016030

Fegato

0,6 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1016040

Rene

0,7 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,7 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1016990

Altri (2)

0,7 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

(+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1017010

Muscolo

0,04 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1017020

Grasso

1 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1017030

Fegato

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1017040

Rene

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1017990

Altri (2)

3 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1020000

Latte

(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1) (+)

0,03  (*1)

1020010

Bovini

0,4 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1) (+)

0,03  (*1)

1020020

Ovini

0,5 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1) (+)

0,03  (*1)

1020030

Caprini

0,5 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1) (+)

0,03  (*1)

1020040

Equini

0,4 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1) (+)

0,03  (*1)

1020990

Altri (2)

0,4 (+)

0,01  (*1)

0,01  (*1) (+)

0,03  (*1)

1030000

Uova di volatili

0,15 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1030010

Galline

0,15 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1030020

Anatre

0,15 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1030030

Oche

0,15 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1030040

Quaglie

0,15 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1030990

Altri (2)

0,15 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  (*1) (+)

0,05  (*1)

0,05  (*1) (+)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,2 (+)

0,01  (*1)

0,02  (*1) (+)

0,03  (*1)

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

 

 

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

 

 

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

 

 

 

1,4-dimetilnaftalene (R) (L)

(R)

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: 1,4-dimetilnaftalene - codice 1000000 eccetto 1040000: somma di 1,4-dimetilnaftalene e del suo metabolita M23 (libero e coniugato), espressa come 1,4-dimetilnaftalene

(L)

Liposolubile

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

1010000 Prodotti ottenuti da

1011000 a) Suini

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

1011030 Fegato

1011040 Rene

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990 Altri (2)

1012000 b) Bovini

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012990 Altri (2)

1013000 c) Ovini

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

1013030 Fegato

1013040 Rene

1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990 Altri (2)

1014000 d) Caprini

1014010 Muscolo

1014020 Grasso

1014030 Fegato

1014040 Rene

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014990 Altri (2)

1015000 e) Equidi

1015010 Muscolo

1015020 Grasso

1015030 Fegato

1015040 Rene

1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1015990 Altri (2)

1016000 f) Pollame

1016010 Muscolo

1016020 Grasso

1016030 Fegato

1016040 Rene

1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1016990 Altri (2)

1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento

1017010 Muscolo

1017020 Grasso

1017030 Fegato

1017040 Rene

1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1017990 Altri (2)

1020000 Latte

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

1020040 Equini

1020990 Altri (2)

1030000 Uova di volatili

1030010 Galline

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie

1030990 Altri (2)

1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

1050000 Anfibi e rettili

1060000 Animali invertebrati terrestri

1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e alla natura dei residui nei prodotti trasformati. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0211000 a) Patate

È dimostrato che l'1,4-dimetilnaftalene può essere presente in natura in alcuni composti vegetali. Sulla base dei dati di monitoraggio attualmente disponibili, è fissato un LMR provvisorio di 0,05 mg/kg in attesa che siano presentati a conferma ulteriori dati di monitoraggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0100000 FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

0110000 Agrumi

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

0110990 Altri (2)

0120000 Frutta a guscio

0120010 Mandorle dolci

0120020 Noci del Brasile

0120030 Noci di anacardi

0120040 Castagne e marroni

0120050 Noci di cocco

0120060 Nocciole

0120070 Noci del Queensland

0120080 Noci di pecàn

0120090 Pinoli

0120100 Pistacchi

0120110 Noci comuni

0120990 Altri (2)

0130000 Pomacee

0130010 Mele

0130020 Pere

0130030 Cotogne

0130040 Nespole

0130050 Nespole del Giappone

0130990 Altri (2)

0140000 Drupacee

0140010 Albicocche

0140020 Ciliegie (dolci)

0140030 Pesche

0140040 Prugne

0140990 Altri (2)

0150000 Bacche e piccola frutta

0151000 a) Uve da vino

0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino

0152000 b) Fragole

0153000 c) Frutti di piante arbustive

0153010 More di rovo

0153020 More selvatiche

0153030 Lamponi (rossi e gialli)

0153990 Altri (2)

0154000 d) Altra piccola frutta e bacche

0154010 Mirtilli

0154020 Mirtilli giganti americani

0154030 Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

0154040 Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

0154050 Rosa canina (cinorrodonti)

0154060 More di gelso (nero e bianco)

0154070 Azzeruoli

0154080 Bacche di sambuco

0154990 Altri (2)

0160000 Frutta varia con

0161000 a) buccia commestibile

0161010 Datteri

0161020 Fichi

0161030 Olive da tavola

0161040 Kumquat

0161050 Carambole

0161060 Cachi

0161070 Jambul/jambolan

0161990 Altri (2)

0162000 b) buccia non commestibile piccoli

0162010 Kiwi (verdi, rossi, gialli)

0162020 Litci

0162030 Frutti della passione/maracuja

0162040 Fichi d’India/fichi di cactus

0162050 Melastelle/cainette

0162060 Cachi di Virginia

0162990 Altri (2)

0163000 c) buccia non commestibile grandi

0163010 Avocado

0163020 Banane

0163030 Manghi

0163040 Papaie

0163050 Melograni

0163060 Cerimolia/cherimolia

0163070 Guaiave/guave

0163080 Ananas

0163090 Frutti dell'albero del pane

0163100 Durian

0163110 Anona/graviola/guanabana

0163990 Altri (2)

0212000 b) Ortaggi a radice e tubero tropicali

0212010 Radici di cassava/manioca

0212020 Patate dolci

0212030 Ignami

0212040 Maranta/arrow root

0212990 Altri (2)

0213000 c) Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero

0213010 Bietole

0213020 Carote

0213030 Sedano rapa

0213040 Barbaforte/rafano/cren

0213050 Topinambur

0213060 Pastinaca

0213070 Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

0213080 Ravanelli

0213090 Salsefrica

0213100 Rutabaga

0213110 Rape

0213990 Altri (2)

0220000 Ortaggi a bulbo

0220010 Aglio

0220020 Cipolle

0220030 Scalogni

0220040 Cipolline/cipolle verdi e cipollette

0220990 Altri (2)

0230000 Ortaggi a frutto

0231000 a) Solanacee e malvacee

0231010 Pomodori

0231020 Peperoni

0231030 Melanzane

0231040 Gombi

0231990 Altri (2)

0232000 b) Cucurbitacee con buccia commestibile

0232010 Cetrioli

0232020 Cetriolini

0232030 Zucchine

0232990 Altri (2)

0233000 c) Cucurbitacee con buccia non commestibile

0233010 Meloni

0233020 Zucche

0233030 Cocomeri/angurie

0233990 Altri (2)

0234000 d) Mais dolce

0239000 e) Altri ortaggi a frutto

0240000 Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

0241000 a) Cavoli a infiorescenza

0241010 Cavoli broccoli

0241020 Cavolfiori

0241990 Altri (2)

0242000 b) Cavoli a testa

0242010 Cavoletti di Bruxelles

0242020 Cavoli cappucci

0242990 Altri (2)

0243000 c) Cavoli a foglia

0243010 Cavoli cinesi/pe-tsai

0243020 Cavoli ricci

0243990 Altri (2)

0244000 d) Cavoli rapa

0250000 Ortaggi a foglia Erbe fresche e fiori commestibili

0251000 a) Lattughe e insalate

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella

0251020 Lattughe

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

0251040 Crescione e altri germogli e gemme

0251050 Barbarea

0251060 Rucola

0251070 Senape juncea

0251080 Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

0251990 Altri (2)

0252000 b) Foglie di spinaci e simili

0252010 Spinaci

0252020 Portulaca/porcellana

0252030 Foglie di bietole da costa e di barbabietole

0252990 Altri (2)

0253000 c) Foglie di vite e specie simili

0254000 d) Crescione acquatico

0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga

0256000 (f) Erbe fresche e fiori commestibili

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

0256030 Foglie di sedano

0256040 Prezzemolo

0256050 Salvia

0256060 Rosmarino

0256070 Timo

0256080 Basilico e fiori commestibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

0256100 Dragoncello

0256990 Altri (2)

0260000 Legumi

0260010 Fagioli (con baccello)

0260020 Fagioli (senza baccello)

0260030 Piselli (con baccello)

0260040 Piselli (senza baccello)

0260050 Lenticchie

0260990 Altri (2)

0270000 Ortaggi a stelo

0270010 Asparagi

0270020 Cardi

0270030 Sedani

0270040 Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

0270050 Carciofi

0270060 Porri

0270070 Rabarbaro

0270080 Germogli di bambù

0270090 Cuori di palma

0270990 Altri (2)

0280000 Funghi Muschi e licheni

0280010 Funghi coltivati

0280020 Funghi selvatici

0280990 Muschi e licheni

0290000 Alghe e organismi procarioti

0300000 LEGUMI SECCHI

0300010 Fagioli

0300020 Lenticchie

0300030 Piselli

0300040 Lupini/semi di lupini

0300990 Altri (2)

0400000 SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

0401000 Semi oleaginosi

0401010 Semi di lino

0401020 Semi di arachide

0401030 Semi di papavero

0401040 Semi di sesamo

0401050 Semi di girasole

0401060 Semi di colza

0401070 Semi di soia

0401080 Semi di senape

0401090 Semi di cotone

0401100 Semi di zucca

0401110 Semi di cartamo

0401120 Semi di borragine

0401130 Semi di camelina/dorella

0401140 Semi di canapa

0401150 Semi di ricino

0401990 Altri (2)

0402000 Frutti oleaginosi

0402010 Olive da olio

0402020 Semi di palma

0402030 Frutti di palma

0402040 Capoc

0402990 Altri (2)

0500000 CEREALI

0500010 Orzo

0500020 Grano saraceno e altri pseudo-cereali

0500030 Mais/granturco

0500040 Miglio

0500050 Avena

0500060 Riso

0500070 Segale

0500080 Sorgo

0500090 Frumento

0500990 Altri (2)

0600000TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

0610000 Tè

0620000 Chicchi di caffè

0630000 Infusioni di erbe da

0631000 a) Fiori

0631010 Camomilla

0631020 Ibisco/rosella

0631030 Rosa

0631040 Gelsomino

0631050 Tiglio

0631990 Altri (2)

0632000 b) Foglie ed erbe

0632010 Fragola

0632020 Rooibos

0632030 Mate

0632990 Altri (2)

0633000 c) Radici

0633010 Valeriana

0633020 Ginseng

0633990 Altri (2)

0639000 d) Altre parti della pianta

0640000 Semi di cacao

0650000 Carrube/pane di san Giovanni

0700000 LUPPOLO

0810000 Semi

0810010 Anice verde

0810020 Grano nero/cumino nero

0810030 Sedano

0810040 Coriandolo

0810050 Cumino

0810060 Aneto

0810070 Finocchio

0810080 Fieno greco

0810090 Noce moscata

0810990 Altri (2)

0820000 Frutta

0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

0820020 Pepe di Sichuan

0820030 Carvi

0820040 Cardamomo

0820050 Bacche di ginepro

0820060 Pepe (nero, verde e bianco)

0820070 Vaniglia

0820080 Tamarindo

0820990 Altri (2)

0830000 Spezie da corteccia

0830010 Cannella

0830990 Altri (2)

0840010 Liquirizia

0840030 Curcuma

0840990 Altri (2)

0850000 Spezie da bocci

0850010 Chiodi di garofano

0850020 Capperi

0850990 Altri (2)

0860000 Spezie da pistilli di fiori

0860010 Zafferano

0860990 Altri (2)

0870000 Spezie da arilli

0870010 Macis

0870990 Altri (2)

0900000 PIANTE DA ZUCCHERO

0900010 Barbabietole da zucchero

0900020 Canne da zucchero

0900030 Radici di cicoria

0900990 Altri (2)

Somma di M4 e M6 (libero e coniugato), espressa come pinoxaden (R) (A)

(R)

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: somma di M4 e M6 (libero e coniugato), espressa come pinoxaden - codice 1000000 eccetto 1040000: M4 (libero e coniugato), espressa come pinoxaden

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che lo standard di riferimento per il metabolita M5 (M4 coniugato) non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 2 agosto 2023, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della sua indisponibilità.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di conferma. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

1010000 Prodotti ottenuti da

1011000 a) Suini

1011010 Muscolo

1011020 Grasso

1011030 Fegato

1011040 Rene

1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1011990 Altri (2)

1012000 b) Bovini

1012010 Muscolo

1012020 Grasso

1012030 Fegato

1012040 Rene

1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1012990 Altri (2)

1013000 c) Ovini

1013010 Muscolo

1013020 Grasso

1013030 Fegato

1013040 Rene

1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1013990 Altri (2)

1014000 d) Caprini

1014010 Muscolo

1014020 Grasso

1014030 Fegato

1014040 Rene

1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1014990 Altri (2)

1015000 e) Equidi

1015010 Muscolo

1015020 Grasso

1015030 Fegato

1015040 Rene

1015050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1015990 Altri (2)

1016000 f) Pollame

1016010 Muscolo

1016020 Grasso

1016030 Fegato

1016040 Rene

1016050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1016990 Altri (2)

1017000 g) Altri animali terrestri d'allevamento

1017010 Muscolo

1017020 Grasso

1017030 Fegato

1017040 Rene

1017050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

1017990 Altri (2)

1020000 Latte

1020010 Bovini

1020020 Ovini

1020030 Caprini

1020040 Equini

1020990 Altri (2)

1030000 Uova di volatili

1030010 Galline

1030020 Anatre

1030030 Oche

1030040 Quaglie

1030990 Altri (2)

1040000 Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

1050000 Anfibi e rettili

1060000 Animali invertebrati terrestri

1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici

Valifenalato (R) (A)

(R)

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Valifenalato - codice 1000000 eccetto 1040000: Valifenalato e acido valifenalato (IR5839)

(A)

I laboratori di riferimento dell'UE hanno rilevato che lo standard di riferimento per l'acido valifenalato (IR5839) non è disponibile sul mercato. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato dello standard di riferimento di cui alla prima frase entro il 2 agosto 2023, oppure, qualora tale standard di riferimento non sia disponibile sul mercato entro tale termine, della sua indisponibilità.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se presentate entro il 2 agosto 2024, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0231010 Pomodori»

2)

nell'allegato III, parte A, le colonne relative alle sostanze 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato sono soppresse.


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


DECISIONI

2.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 202/53


DECISIONE (UE) 2022/1347 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2022

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, proposto dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26°gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina della sig.ra Karin HALSCH.

(4)

Il governo tedesco ha proposto la sig.ra Melanie KÜHNEMANN-GRUNOW, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin (membro della Camera dei deputati di Berlino), quale supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Melanie KÜHNEMANN-GRUNOW, rappresentante di una collettività regionale che è titolare di un mandato elettorale, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin (membro della Camera dei deputati di Berlino), è nominata supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)   GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).


2.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 202/54


DECISIONE (UE) 2022/1348 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2022

relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, proposti dalla Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni (1),

viste le proposte del governo tedesco,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un’assemblea eletta.

(2)

Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 (2), relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.

(3)

Due seggi di membro del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati nazionali in virtù dei quali è stata proposta la nomina della sig.ra Helma KUHN-THEIS e della sig.ra Isolde RIES.

(4)

Due seggi di supplente del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti in seguito alla scadenza dei mandati nazionali in virtù dei quali è stata proposta la nomina del sig. Roland THEIS e del sig. Reiner ZIMMER.

(5)

Il governo tedesco ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività locali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività locale quali membri del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: la sig.ra Helma KUHN-THEIS, Mitglied des Gemeinderates von Weiskirchen (membro del Consiglio comunale di Weiskirchen), e la sig.ra Isolde RIES, Bürgermeisterin des Saarbrücker Bezirks West (sindaca del Distretto occidentale di Saarbrücken).

(6)

Il governo tedesco ha proposto i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale quali supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025: il sig. Damhat SISAMCI, Mitglied des Landtages des Saarlandes (membro del Parlamento regionale del Saarland), e il sig. Roland THEIS, Mitglied des Landtages des Saarlandes (membro del Parlamento regionale del Saarland),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025, i seguenti rappresentanti di collettività regionali o locali che sono titolari di un mandato elettorale:

a)

quali membri:

la sig.ra Helma KUHN-THEIS, Mitglied des Gemeinderates von Weiskirchen (membro del Consiglio comunale di Weiskirchen) (modifica del mandato),

la sig.ra Isolde RIES, Bürgermeisterin des Saarbrücker Bezirks West (sindaca del Distretto occidentale di Saarbrücken) (modifica del mandato),

e

b)

quali supplenti:

il sig. Damhat SISAMCI, Mitglied des Landtages des Saarlandes (membro del Parlamento regionale del Saarland),

il sig. Roland THEIS, Mitglied des Landtages des Saarlandes (membro del Parlamento regionale del Saarland) (modifica del mandato).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)   GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

(2)  Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).


2.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 202/56


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1349 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2022

che accetta una domanda presentata dalla Romania a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a venti veicoli LEMA

[notificata con il numero C(2022) 5152]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 gennaio 2022 la Romania ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (2) (la «domanda»), che prevede che alcuni nuovi veicoli siano equipaggiati con il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) di bordo Baseline 3, per quanto riguarda 20 nuove locomotive LEMA 6 000 kW prodotte. La domanda è stata presentata sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797.

(2)

Il 25 febbraio 2022, su richiesta della Commissione, le autorità rumene hanno fornito ulteriori spiegazioni a complemento della domanda.

(3)

Le informazioni fornite dalle autorità rumene hanno consentito alla Commissione di procedere all’analisi della domanda.

(4)

Il punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 mira ad agevolare l’interoperabilità del materiale rotabile nella rete europea mediante l’installazione dell’ETCS di bordo. Tuttavia alcune zone dello spazio ferroviario europeo unico sono in ritardo rispetto al calendario previsto per l’introduzione dell’ETCS nella loro rete.

(5)

La flotta di 20 locomotive oggetto della domanda è destinata a circolare sulla rete rumena, dove attualmente solo il 10 % della rete è equipaggiata con ETCS a terra, mentre vi è ancora l’esigenza di utilizzare il sistema PBZ di classe B sulla rete rumena.

(6)

A causa dell’impatto della pandemia di COVID-19, il processo di fabbricazione dei sistemi di segnalamento è ritardato e il fornitore del segnalamento non prevede che il progetto di prototipo ETCS Baseline 3 sia pronto prima della fine del 2022. I 20 veicoli dovranno essere adeguati nel corso del 2023, fino alla fine di tale anno.

(7)

La pandemia di COVID-19 ha inciso sul processo di sviluppo e certificazione dei 20 nuovi veicoli oggetto della domanda. L’installazione dell’ETCS Baseline 3 nelle 20 locomotive oggetto della domanda comporterebbe un ulteriore ritardo di 12 mesi per la loro disponibilità e consegna. La mancanza di disponibilità dei treni e la successiva necessità di adeguare la flotta dall’ETCS Baseline 2 all’ETCS Baseline 3 avrebbero un notevole impatto economico.

(8)

Nove delle locomotive oggetto della domanda sono identificate con i numeri 91530480060-9, 91530480061-7, 91530480062-5, 91530480063-3, 91530480064-1, 91530480065-8, 91530480066-6, 91530480069-0 e 91530480070-8. Le autorità rumene dovrebbero comunicare i numeri di identificazione delle altre 11 locomotive in una fase successiva, al momento della registrazione.

(9)

Il fabbricante dei veicoli si è impegnato a realizzare un piano di progettazione e installazione per aggiornare i veicoli oggetto della domanda con le apparecchiature di bordo del nuovo ETCS Baseline 3. In base al calendario più recente, il passaggio a ETCS Baseline 3 dovrebbe essere ultimato entro il 31 dicembre 2023.

(10)

L’autorizzazione delle locomotive oggetto della domanda, prima dell’installazione dell’ETCS Baseline 3, sarà valida solo durante il periodo di validità della presente decisione di non applicazione.

(11)

La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 siano soddisfatte per quanto riguarda i 20 veicoli oggetto della domanda. La domanda presentata dalla Romania di non applicazione fino al 31 dicembre 2023 del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a tali veicoli dovrebbe pertanto essere accettata.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di non applicazione fino al 31 dicembre 2023 del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a 20 nuove locomotive LEMA 6 000 kW, presentata alla Commissione dalla Romania il 25 marzo 2021, è accettata. Le autorità rumene comunicheranno alla Commissione i numeri di identificazione delle nuove locomotive, una volta che tali locomotive saranno immatricolate nella rete rumena.

Articolo 2

Qualora le disposizioni della presente decisione siano applicate all’autorizzazione del veicolo di una qualsiasi delle 20 locomotive di cui all’articolo 1, tale autorizzazione del veicolo è valida fino al 31 dicembre 2023.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2023.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022

Per la Commissione

Adina VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44.

(2)  Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1).


Rettifiche

2.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 202/58


Rettifica del regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell’8 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 111 dell’8 aprile 2022 )

Pagina 42, allegato XXIII, tabella, colonna «Codice NC»:

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