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ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1329 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/1335, del 28 luglio 2022, che modifica la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2) attua la decisione 2012/285/PESC del Consiglio (3) disponendo misure specifiche, fra cui il congelamento di fondi, nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. |
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(2) |
La decisione (PESC) 2022/1335 modifica il titolo della decisione 2012/285/PESC. |
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(3) |
È necessaria pertanto un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2022/1335, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 377/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il titolo del regolamento (UE) n. 377/2012 è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1).
(3) Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36).
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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1330 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2022
che attua l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012. |
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(2) |
Il Consiglio ritiene che nove persone debbano essere cancellate dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità oggetto di misure restrittive riportato nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 377/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
ALLEGATO
Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 sono soppresse le voci relative alle persone elencate di seguito:
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«6. |
Generale Augusto MÁRIO CÓ |
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7. |
Generale Saya Braia Na NHAPKA |
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8. |
Colonnello Tomás DJASSI |
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9. |
Cranha DANFÁ |
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10. |
Colonnello Celestino de CARVALHO |
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14. |
Tcham NA MAN (alias Namam) |
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15. |
Maggiore Samuel FERNANDES |
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18. |
Comandante Agostinho Sousa CORDEIRO (Marina) |
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20. |
Tenente Lassana CAMARÁ». |
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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1331 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2022
che attua il regolamento (UE) 2017/1509, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 5,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509. |
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(2) |
A norma dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate di cui agli allegati XV, XVI, XVII e XVIII di tale regolamento. |
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(3) |
È opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità figuranti negli elenchi di cui agli allegati XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509, fatta eccezione per una persona deceduta designata nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509, la cui voce dovrebbe essere cancellata da tale allegato. È opportuno aggiornare la motivazione per diciassette persone e un'entità e le informazioni identificative di cinquantanove persone e cinque entità. |
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(4) |
Il 30 giugno 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha aggiornato le informazioni relative a una persona figurante nell'elenco di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. |
|
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati XIII, XV e XVI del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
ALLEGATO
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1) |
Nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509, rubrica «Elenco delle persone, entità e organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3», sottorubrica «a) Persone fisiche», la voce 29 è sostituita dalla seguente:
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2) |
l'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:
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3) |
l'allegato XVI del regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:
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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1332 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia finalizzata all’approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
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(2) |
Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento. |
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(3) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).
DECISIONI
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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/25 |
DECISIONE (PESC) 2022/1333 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2022
che modifica la decisione (PESC) 2019/2110, relativa a una missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/2110 (1), che ha istituito la missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) con un mandato iniziale fino all’8 agosto 2022, due anni dall’avvio dell’EUAM RCA. |
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(2) |
Il 12 aprile 2022, sulla base del riesame strategico complessivo della missione militare di formazione dell’UE nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) e dell’EUAM RCA, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare l’EUAM RCA fino al 9 agosto 2024. L’11 maggio 2022 il CPS ha convenuto di adeguare il mandato dell’EUAM RCA alla situazione nella Repubblica centrafricana. |
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(3) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2019/2110. |
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(4) |
L’EUAM RCA sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2019/2110 è così modificata:
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1) |
all’articolo 2 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli obiettivi strategici dell’EUAM RCA sono:
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2) |
all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EUAM RCA nel periodo dal 9 dicembre 2019 all’8 agosto 2022 è pari a 30 352 481,10 EUR. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EUAM RCA nel periodo dal 9 agosto 2022 al 9 agosto 2024 è pari a 28 400 000,00 EUR.»; |
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3) |
all’articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa cessa di produrre effetti il 9 agosto 2024.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, relativa a una missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 141).
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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/27 |
DECISIONE (PESC) 2022/1334 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2022
che modifica la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 19 aprile 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/610 (1), che ha istituito una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA), che dispone di un mandato fino al 19 settembre 2018, 24 mesi dopo il raggiungimento della piena capacità operativa da parte dell’EUTM RCA. |
|
(2) |
Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1133 (2), che ha prorogato il mandato dell’EUTM RCA fino al 19 settembre 2022. |
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(3) |
Il 12 aprile 2022, sulla base della revisione strategica complessiva dell’EUTM RCA e della missione consultiva dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA), il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha raccomandato di prorogare il mandato dell’EUTM RCA fino al 20 settembre 2023. L’11 maggio 2022 il CPS ha convenuto che il mandato dell’EUTM RCA dovrebbe essere adeguato alla situazione nella Repubblica centrafricana. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/610, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2016/610 è così modificata:
|
1) |
all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Lavorando allo scopo di ottenere Forze armate centrafricane (FACA) moderne, efficaci e democraticamente responsabili, l’EUTM RCA assicura:
|
|
2) |
all’articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’EUTM RCA per il periodo dal 20 settembre 2022 al 20 settembre 2023 è pari a 7 813 000EUR. La percentuale di questo importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (*1) è pari a 15 % per gli impegni e a 0 % per i pagamenti. (*1) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio del 22 marzo 2021 che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).»;" |
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3) |
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. L’EUTM RCA termina il 20 settembre 2023.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 104 del 20.4.2016, pag. 21).
(2) Decisione (PESC) 2020/1133 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che modifica la decisione (PESC) 2016/610, relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 247 del 31.7.2020, pag. 22).
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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/29 |
DECISIONE (PESC) 2022/1335 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2022
che modifica la decisione 2012/285/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 maggio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/285/PESC (1). |
|
(2) |
Il Consiglio ritiene che il titolo della decisione 2012/285/PESC debba essere modificato. |
|
(3) |
Il Consiglio ritiene che sette persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2012/285/PESC e nove persone debbano essere cancellate dall'elenco delle persone oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato III di tale decisione. |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/285/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/285/PESC è così modificata:
|
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC»; |
|
2) |
gli allegati II e III sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36).
ALLEGATO
1)
Nell'allegato II della decisione 2012/285/PESC [Elenco delle persone di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)] sono soppresse le voci relative alle persone elencate di seguito:|
«1. |
Generale Augusto MÁRIO CÓ |
|
2. |
Generale Saya Braia Na NHAPKA |
|
3. |
Colonnello Tomás DJASSI |
|
5. |
Colonnello Celestino de CARVALHO |
|
10. |
Maggiore Samuel FERNANDES |
|
13. |
Comandante Agostinho Sousa CORDEIRO (Marina) |
|
15. |
Tenente Lassana CAMARÁ»; |
2)
nell'allegato III della decisione 2012/285/PESC (Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2) sono soppresse le voci relative alle persone elencate di seguito:|
«6. |
Generale Augusto MÁRIO CÓ |
|
7. |
Generale Saya Braia Na NHAPKA |
|
8. |
Colonnello Tomás DJASSI |
|
9. |
Cranha DANFÁ |
|
10. |
Colonnello Celestino de CARVALHO |
|
14. |
Tcham NA MAN (alias Namam) |
|
15. |
Maggiore Samuel FERNANDES |
|
18. |
Comandante Agostinho Sousa CORDEIRO (Marina) |
|
20. |
Tenente Lassana CAMARÁ». |
|
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/31 |
DECISIONE (PESC) 2022/1336 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2022
che modifica la decisione (PESC) 2016/849, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1). |
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(2) |
A norma dell'articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849, il Consiglio ha riesaminato gli elenchi delle persone ed entità designate di cui agli allegati II, III, V e VI di tale decisione. |
|
(3) |
È opportuno mantenere le misure restrittive nei confronti di tutte le persone ed entità figuranti negli elenchi di cui agli allegati II e III della decisione (PESC) 2016/849, fatta eccezione per una persona deceduta designata nell'allegato II della decisione (PESC) 2016/849, la cui voce dovrebbe essere cancellata da tale allegato. È opportuno aggiornare la motivazione per diciassette persone e un'entità e le informazioni identificative di cinquantanove persone e cinque entità. |
|
(4) |
Il 30 giugno 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha aggiornato le informazioni relative a una persona figurante nell'elenco di cui all'allegato I della decisione (PESC) 2016/849. |
|
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I, II e III della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).
ALLEGATO
1)
Nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849, rubrica «A. Persone», la voce 29 è sostituita dalla seguente:|
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Nome |
Pseudonimi |
Data di nascita |
Data della designazione ONU |
Motivi |
|
«29. |
Pak Chun Il |
|
Passaporto: 563410091; Data di nascita: 28.7.1954; Cittadinanza: RPDC |
30.11.2016 |
È stato ambasciatore della RPDC in Egitto e fornisce sostegno alla KOMID. Ha concluso il suo periodo di servizio e ha lasciato l'Egitto il 15 novembre 2016.»; |
2)
l'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è così modificato:|
a) |
nella rubrica «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottorubrica «A. Persone», le voci 1, da 3 a 13 e da 16 a 31 sono sostituite dalle seguenti:
|
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b) |
nella rubrica «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottorubrica «A. Persone», la voce 2 è soppressa; |
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c) |
nella rubrica «I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate», sottorubrica «B. Entità», le voci 4 e 5 sono sostituite dalle seguenti:
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d) |
nella rubrica «II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa», sottorubrica «A. Persone», le voci da 1 a 6 sono sostituite dalle seguenti:
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3)
l’allegato III della decisione (PESC) 2016/849 è così modificato:|
a) |
nella rubrica «Elenco delle persone di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottorubrica «A. Persone», le voci da 1 a 19 e da 21 a 26 sono state sostituite dalle seguenti:
|
|
b) |
nella rubrica «Elenco delle persone di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), e di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera c)», sottorubrica «B. Entità», le voci da 1 a 4, 6 e 8 sono sostituite dalle seguenti:
|
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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/48 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1337 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2022
che stabilisce il modello per fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi sul trattamento dei dati personali nel sistema di ingressi/uscite
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 4, e l’articolo 50, paragrafo 5, prima frase,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2017/2226 ha istituito il sistema di ingressi/uscite (EES) che registra elettronicamente l’ora e il luogo di ingresso e di uscita dei cittadini di paesi terzi ammessi per un soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri e che calcola la durata del soggiorno autorizzato. |
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(2) |
Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226, i cittadini di paesi terzi i cui dati sono da registrare nell’EES devono essere informati dei propri diritti e obblighi in relazione al trattamento dei loro dati. Ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226, tali informazioni devono essere fornite in un modello. |
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(3) |
Se necessario per conformarsi al diritto nazionale, gli Stati membri devono integrare il modello con le pertinenti informazioni nazionali. Al fine di sensibilizzare i cittadini dei paesi terzi e fornire loro più chiarezza, gli Stati membri dovrebbero includere, in particolare, informazioni relative alle conseguenze per i soggiornanti fuoritermine, ai diritti dell’interessato, alla possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità di controllo, agli estremi delle pertinenti autorità di protezione dei dati e delle modalità per proporre reclamo. |
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(4) |
È pertanto opportuno stabilire il modello di cui all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226. |
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(5) |
Dato che il regolamento (UE) 2017/2226 si basa sull’acquis di Schengen, il 30 maggio 2018 la Danimarca ha notificato la decisione di attuare il regolamento (UE) 2017/2226 nel proprio diritto interno, ai sensi dell’articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ed è pertanto vincolata dalla presente decisione. |
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(6) |
Per quanto riguarda l’Irlanda, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (2); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(7) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (4). |
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(8) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (6). |
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(9) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (8). |
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(10) |
Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, poiché la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile è stata completata con successo, come confermato dalle conclusioni del Consiglio del 9 e 10 giugno 2011, le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen sono state attuate con decisione (UE) 2018/934 del Consiglio (9) e le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione visti sono state attuate con decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio (10), sono soddisfatte tutte le condizioni di funzionamento del sistema di ingressi/uscite di cui all’articolo 66, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2226 e pertanto in tali Stati membri il sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere operativo a partire dall’entrata in funzione. |
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(11) |
Per quanto riguarda Cipro e la Croazia, per il funzionamento del sistema di ingressi/uscite occorre la concessione di un accesso passivo al sistema d’informazione visti e l’attuazione di tutte le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen conformemente alle pertinenti decisioni del Consiglio. Tali condizioni possono essere soddisfatte soltanto una volta completata con successo la verifica conformemente alla procedura di valutazione Schengen applicabile. Il sistema di ingressi/uscite dovrebbe essere operativo solamente in quegli Stati membri che soddisferanno tali condizioni all’entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite. Gli Stati membri in cui il sistema di ingressi/uscite non è operativo dall’entrata in funzione dovrebbero connettersi al sistema di ingressi/uscite conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) 2017/2226 non appena saranno soddisfatte tutte le suddette condizioni. |
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(12) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e ha espresso un parere l’11 marzo 2022. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le frontiere intelligenti istituito a norma dell’articolo 68 del regolamento (UE) 2017/2226, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le informazioni di cui all’articolo 50, paragrafo 4, e il modello di cui all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2226 figurano nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20.
(2) La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(4) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(5) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(6) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(7) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(8) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(9) Decisione (UE) 2018/934 del Consiglio, del 25 giugno 2018, relativa all’attuazione delle rimanenti disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 165 del 2.7.2018, pag. 37).
(10) Decisione (UE) 2017/1908 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativa all’attuazione di talune disposizioni dell’acquis di Schengen concernenti il sistema d’informazione visti nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 39).
(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
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Modello per fornire informazioni ai cittadini di paesi terzi sul trattamento dei dati personali nel sistema di ingressi/uscite |
Il sistema di ingressi/uscite (1) contiene i dati personali dei cittadini di paesi terzi che entrano nel territorio degli Stati membri (2) per un soggiorno di breve durata (al massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni). Tale sistema è diventato operativo il [data]. A partire da tale data, le informazioni sui Suoi ingressi e uscite dal territorio degli Stati membri e, se del caso, le informazioni su un eventuale respingimento sono registrate nel sistema di ingressi/uscite.
A tal fine, i Suoi dati sono raccolti e trattati per conto di [autorità dello Stato membro responsabile del trattamento] (titolare o titolari del trattamento). Si vedano più in basso gli estremi. I Suoi dati personali sono trattati a fini di gestione delle frontiere, prevenzione dell’immigrazione irregolare e facilitazione della gestione dei flussi migratori. Ciò è richiesto conformemente al regolamento (UE) 2017/2226 (3), in particolare al capo II, articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 23, e al capo III del regolamento.
Quali sono i dati raccolti, registrati e trattati?
Durante le verifiche alle frontiere esterne degli Stati membri, è fatto obbligo di acquisire i Suoi dati ai fini dell’esame delle condizioni d’ingresso. Sono raccolti e registrati i seguenti dati personali:
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(1) |
i dati riportati nel Suo documento di viaggio e |
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(2) |
i Suoi dati biometrici: dall’immagine del volto alle impronte digitali (4). |
I dati che La riguardano sono raccolti anche da altre fonti, a seconda della Sua situazione:
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(1) |
il sistema d’informazione visti: i dati contenuti nel Suo fascicolo personale e |
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(2) |
il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, in particolare lo status dell’autorizzazione ai viaggi e, se del caso, lo status di familiare. |
Cosa succede se Lei non fornisce i dati biometrici necessari?
Se non fornisce i dati biometrici necessari per la registrazione, la verifica o l’identificazione nel sistema di ingressi/uscite, Lei sarà respinto alle frontiere esterne.
Chi può accedere ai Suoi dati?
Gli Stati membri possono accedere ai Suoi dati a fini di gestione delle frontiere, facilitazione dell’attraversamento delle frontiere, immigrazione e contrasto. Anche Europol può accedere ai Suoi dati a fini di contrasto. A condizioni rigorose, i Suoi dati possono anche essere trasferiti a uno Stato membro, a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2017/2226 (5) a fini di rimpatrio (6) o contrasto (7).
I Suoi dati saranno conservati nel sistema di ingressi/uscite per la seguente durata, dopo di che saranno cancellati automaticamente: (8)
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(1) |
le registrazioni di ciascuna cartella di ingresso, uscita o respingimento sono conservate per tre anni a decorrere dalla data della registrazione di ingresso, uscita o respingimento (9); |
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(2) |
il fascicolo individuale contenente i Suoi dati personali è conservato per un periodo di tre anni e un giorno a decorrere dalla data dell’ultima registrazione di uscita o della registrazione di respingimento, se non è stato registrato alcun ingresso durante tale periodo; |
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(3) |
se non è stata registrata alcuna uscita, i Suoi dati sono conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di soggiorno autorizzato. |
Rimanente durata del soggiorno autorizzato e soggiorno fuoritermine
Lei ha il diritto di ricevere dalla guardia di frontiera informazioni sulla durata massima rimanente del Suo soggiorno autorizzato nel territorio degli Stati membri. Può anche consultare il sito web [link al sito web pubblico dell’EES] o, se disponibili, le attrezzature installate al valico di frontiera per verificare autonomamente la rimanente durata del Suo soggiorno autorizzato.
In caso di superamento del periodo di soggiorno autorizzato, i Suoi dati saranno automaticamente aggiunti a un elenco delle persone identificate (un elenco dei soggiornanti fuoritermine). Tale elenco può essere consultato dalle autorità nazionali competenti. Se Lei figura nell’elenco dei soggiornanti fuoritermine [conseguenze del soggiorno fuoritermine da aggiungere a cura degli Stati membri] (10). Tuttavia, qualora dimostri alle autorità competenti con prove attendibili che ha superato la durata del soggiorno autorizzato a causa di circostanze gravi e imprevedibili, i Suoi dati personali possono essere rettificati o integrati nel sistema di ingressi/uscite e Lei può essere cancellato dall’elenco dei soggiornanti fuoritermine.
Diritti riguardo al trattamento dei dati personali
Lei ha i seguenti diritti:
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(1) |
diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati che La riguardano; |
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(2) |
diritto di chiedere che i dati inesatti che La riguardano siano rettificati e che i dati personali incompleti che La riguardano siano completati; e |
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(3) |
diritto di chiedere che i dati personali che La riguardano trattati illecitamente siano cancellati o che il loro trattamento sia limitato. |
Per esercitare uno dei diritti elencati ai punti da 1) a 3), occorre contattare il titolare del trattamento o il responsabile della protezione dei dati indicati di seguito.
Estremi
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Titolare o titolari del trattamento: [indirizzo ed estremi da inserire a cura dello Stato membro - titolare del trattamento]. |
Responsabile o responsabili della protezione dei dati: [indirizzo ed estremi da inserire a cura dello Stato membro]. |
In linea con la ripartizione dei compiti tra le autorità degli Stati membri e le agenzie europee interessate, è possibile proporre reclamo presso:
|
l’autorità di controllo [dello Stato membro] incaricata del trattamento dei Suoi dati personali (ad esempio se ritiene che i Suoi dati siano stati registrati in modo errato): [Indicare le informazioni specifiche dello Stato membro - indirizzo ed estremi] |
il Garante europeo della protezione dei dati per le questioni relative al trattamento dei dati da parte delle agenzie europee: [estremi da indicare - indirizzo ed estremi] |
[Ulteriori informazioni da parte degli Stati membri sui diritti degli interessati o sulla possibilità di ricevere assistenza da parte delle autorità di controllo]. Per maggiori informazioni può consultare il sito web pubblico del sistema di ingressi/uscite [aggiungere link/nome].
(1) Regolamento (UE) 2017/2226 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011
(2) Austria, Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.
(3) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
(4) Si rammenta che anche i dati relativi alle impronte digitali dei cittadini di paesi terzi che non necessitano di un visto per entrare nello spazio Schengen e dei titolari del documento di transito agevolato saranno conservati nel sistema di ingressi/uscite. Se necessita di un visto per entrare nello spazio Schengen, le Sue impronte digitali saranno già conservate nel sistema d’informazione visti nel Suo fascicolo e non saranno conservate anche nel sistema di ingressi/uscite.
(5) Organizzazione delle Nazioni Unite, Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o Comitato internazionale della Croce Rossa.
(6) Articolo 41, paragrafi 1 e 2, e articolo 42.
(7) Articolo 41, paragrafo 6.
(8) Se Lei è soggetto all’obbligo del visto, le Sue impronte digitali non saranno conservate nel sistema di ingressi/uscite in quanto già conservate nel sistema d’informazione visti..
(9) Nel caso di cittadini di paesi terzi familiari di cittadini mobili dell’UE, del SEE o della Svizzera (ossia cittadini dell’UE, del SEE o della Svizzera che si recano in uno Stato diverso dallo Stato di cui hanno la cittadinanza o che vi risiedono già) che accompagnano o raggiungono i cittadini dell’UE, del SEE o della Svizzera, ciascuna cartella di ingresso, uscita o respingimento sarà conservata per un periodo di un anno a decorrere dalla data della registrazione di uscita o di respingimento.
(10) Il calcolo della durata del soggiorno autorizzato e la generazione di segnalazioni destinate agli Stati membri allo scadere del soggiorno autorizzato non si applicano ai cittadini di paesi terzi familiari di cittadini mobili dell’UE, del SEE o della Svizzera (ossia cittadini dell’UE, del SEE o della Svizzera che si recano in uno Stato diverso dallo Stato di cui hanno la cittadinanza o che vi risiedono già) che accompagnano o raggiungono i cittadini dell’UE, del SEE o della Svizzera.
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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/54 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1338 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2022
che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica delle Filippine ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica delle Filippine ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica delle Filippine ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
|
(3) |
Il 27 ottobre 2021 la Repubblica delle Filippine ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «VaxCertPH». La Repubblica delle Filippine ha riferito alla Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica delle Filippine ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 da essa rilasciati in conformità del sistema «VaxCertPH» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
|
(4) |
La Repubblica delle Filippine ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione e di test per i test NAAT (ad esempio RT-PCR) e i certificati di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
|
(5) |
Il 14 luglio 2022, in seguito a una richiesta della Repubblica delle Filippine, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica delle Filippine sono conformi a un sistema, «VaxCertPH», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica delle Filippine in conformità del sistema «VaxCertPH» contengono i dati necessari. |
|
(6) |
La Repubblica delle Filippine ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Sputnik Light, Jcovden, Covaxin, Spikevax e Covovax. |
|
(7) |
La Repubblica delle Filippine ha inoltre informato la Commissione che non rilascia certificati di test interoperabili. |
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(8) |
La Repubblica delle Filippine ha anche informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili. |
|
(9) |
La Repubblica delle Filippine ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. |
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(10) |
Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica delle Filippine in conformità del sistema «VaxCertPH» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
|
(11) |
I certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica delle Filippine in conformità del sistema «VaxCertPH» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. |
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(12) |
Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica delle Filippine dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
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(13) |
Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
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(14) |
Al fine di collegare quanto prima la Repubblica delle Filippine al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica delle Filippine in conformità del sistema «VaxCertPH» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
La Repubblica delle Filippine è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/57 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1339 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2022
che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Sultanato dell'Oman ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Sultanato dell'Oman ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Sultanato dell'Oman ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
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(3) |
Il 3 marzo 2022 il Sultanato dell'Oman ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Tarassud». Il Sultanato dell'Oman ha riferito alla Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo il Sultanato dell'Oman ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 da esso rilasciati in conformità del sistema «Tarassud» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
|
(4) |
Il Sultanato dell'Oman ha inoltre informato la Commissione che accetta i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
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(5) |
Il 14 luglio 2022, in seguito a una richiesta del Sultanato dell'Oman, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Sultanato dell'Oman sono conformi a un sistema, «Tarassud», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Sultanato dell'Oman in conformità del sistema «Tarassud» contengono i dati necessari. |
|
(6) |
Il Sultanato dell'Oman ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Covishield, R-COVI, Sputnik V, CoronaVac e Vaxzevria. |
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(7) |
Il Sultanato dell'Oman ha inoltre informato la Commissione che non rilascia certificati di test interoperabili. |
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(8) |
Il Sultanato dell'Oman ha anche informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili. |
|
(9) |
Il Sultanato dell'Oman ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. |
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(10) |
Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Sultanato dell'Oman in conformità del sistema «Tarassud» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
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(11) |
I certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Sultanato dell'Oman in conformità del sistema «Tarassud» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. |
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(12) |
Affinché la presente decisione sia operativa, il Sultanato dell'Oman dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
|
(13) |
Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
|
(14) |
Al fine di collegare quanto prima il Sultanato dell'Oman al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
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(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Sultanato dell'Oman in conformità del sistema «Tarassud» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
Il Sultanato dell'Oman è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
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1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/60 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1340 DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2022
che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare l’esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell’Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2021/953 consente l’accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento. |
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(3) |
Il 7 aprile 2022 la Repubblica del Perù ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Vaccination Card against COVID-19». La Repubblica del Perù ha riferito alla Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica del Perù ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 da essa rilasciati in conformità del sistema «Vaccination Card against COVID-19» contengono i dati di cui all’allegato del regolamento (UE) 2021/953. |
|
(4) |
La Repubblica del Perù ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
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(5) |
Il 29 giugno 2022, in seguito a una richiesta della Repubblica del Perù, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù sono conformi a un sistema, «Vaccination Card against COVID-19», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell’autenticità, della validità e dell’integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù in conformità del sistema «Vaccination Card against COVID-19» contengono i dati necessari. |
|
(6) |
La Repubblica del Perù ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-CorV, Spikevax e Jcovden. |
|
(7) |
La Repubblica del Perù ha inoltre informato la Commissione che non rilascia certificati di test interoperabili. |
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(8) |
La Repubblica del Perù ha anche informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili. |
|
(9) |
La Repubblica del Perù ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente. |
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(10) |
Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù in conformità del sistema «Vaccination Card against COVID-19» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953. |
|
(11) |
I certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù in conformità del sistema «Vaccination Card against COVID-19» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953. |
|
(12) |
Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica del Perù dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953. |
|
(13) |
Al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l’applicazione della presente decisione o abrogare quest’ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953. |
|
(14) |
Al fine di collegare quanto prima la Repubblica del Perù al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(15) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all’interno dell’Unione, i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica del Perù in conformità del sistema «Vaccination Card against COVID-19» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 2
La Repubblica del Perù è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell’UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).
RACCOMANDAZIONI
|
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/63 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/1341 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2022
sui requisiti di prestazione facoltativi per le apparecchiature a raggi X utilizzate negli spazi pubblici (al di fuori del settore dell’aviazione)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Eccezion fatta per il settore dell’aviazione, il diritto dell’Unione non prevede, attualmente, requisiti di prestazione armonizzati per le apparecchiature a raggi X utilizzate per i rilevamenti negli spazi pubblici. Tali requisiti variano da uno Stato membro all’altro, il che porta a livelli disomogenei e non sempre sufficientemente elevati di protezione dei cittadini contro le minacce alla sicurezza. I terroristi e altri criminali possono sfruttare le vulnerabilità che risultano da tale situazione, anche per organizzare attacchi o perpetrare altre attività criminali negli Stati membri con un livello più basso di sicurezza negli spazi pubblici. |
|
(2) |
Gli attentati terroristici commessi nell’Unione negli ultimi anni sono avvenuti prevalentemente in spazi pubblici, prendendo di mira i cittadini. Per contribuire a instaurare negli spazi pubblici di tutta l’Unione un livello di protezione sufficientemente elevato contro gli attentati terroristici e le minacce alla sicurezza, dovrebbero essere stabiliti a livello dell’Unione requisiti di prestazione facoltativi per le apparecchiature a raggi X. |
|
(3) |
Le apparecchiature di individuazione, comprese quelle a raggi X, utilizzate nel settore dell’aviazione civile, devono rispondere a requisiti dettagliati stabiliti nella decisione di esecuzione C (2015) 8005 della Commissione (1). Tali requisiti sono definiti chiaramente e offrono, nel settore della sicurezza dell’aviazione civile, un livello di protezione elevato e uniforme. Tale settore non dovrebbe quindi rientrare nell’ambito di applicazione della presente raccomandazione. Inoltre, a fini di chiarezza, andrebbe precisato che la presente raccomandazione lascia impregiudicati gli atti di diritto dell’Unione che disciplinano gli aspetti della sicurezza delle apparecchiature a raggi X. |
|
(4) |
Col programma di lotta al terrorismo dell’UE (2), la Commissione si è impegnata a sostenere lo sviluppo di requisiti facoltativi per le tecnologie di individuazione, volti a garantire che tali tecnologie rilevino le minacce alla sicurezza che devono individuare preservando nel contempo la mobilità delle persone. Portando avanti tale impegno la Commissione ha istituito il gruppo di lavoro tecnico sui requisiti di prestazione in materia di individuazione, composto da esperti degli Stati membri, produttori, e funzionari di una serie di servizi della Commissione, con l’incarico di fornire assistenza nello sviluppo di requisiti di prestazione facoltativi per le apparecchiature a raggi X a livello dell’Unione. La presente raccomandazione, e in particolare i requisiti facoltativi in essa contenuti relativi alla documentazione del prodotto e alle prestazioni delle apparecchiature a raggi X, è basata sui lavori preparatori svolti da tale gruppo di lavoro. |
|
(5) |
I requisiti di prestazione facoltativi contenuti nella presente raccomandazione dovrebbero essere utilizzati dagli Stati membri negli appalti pubblici per le apparecchiature a raggi X destinate ad essere impiegate per l’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici. |
|
(6) |
La presente raccomandazione, che non ha carattere vincolante, non dovrebbe essere intesa come un obbligo, per gli Stati membri, di acquisizione o utilizzo di determinate e particolari apparecchiature a raggi X per l’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici. Le decisioni in merito alle apparecchiature da acquisire o utilizzare in un dato spazio pubblico dovrebbero continuare ad essere prese esclusivamente dagli Stati membri, in conformità al diritto dell’Unione. La presente raccomandazione dovrebbe servire piuttosto a promuovere l’applicazione dei requisiti di prestazione facoltativi in essa contenuti nel contesto delle attività di appalto degli Stati membri, per contribuire a raggiungere un livello equivalente ed elevato di prestazione in materia di individuazione delle minacce tramite le apparecchiature a raggi X di cui si avvalgono le autorità degli Stati membri negli spazi pubblici dell’Unione. |
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(7) |
I requisiti di prestazione facoltativi contenuti nella presente raccomandazione non dovrebbero essere intesi come destinati a sostituire le norme di prestazione nazionali per le apparecchiature a raggi X, ove tali norme esistano. In particolare, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di applicare, conformemente al diritto dell’Unione, requisiti di prestazione più rigorosi per le apparecchiature a raggi X utilizzate per individuare le minacce alla sicurezza negli spazi pubblici. |
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(8) |
La presente raccomandazione dovrebbe indirettamente incentivare i fabbricanti a conformarsi ai requisiti nelle future produzioni di apparecchiature a raggi X. Nei documenti di gara per le apparecchiature a raggi X da utilizzare per l’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero pertanto richiedere che i partecipanti includano nell’offerta la documentazione del prodotto e una dichiarazione di conformità, sulla base della metodologia propria del produttore, per dimostrare che l’apparecchiatura a raggi X soddisfa i requisiti di prestazione facoltativi contenuti nella presente raccomandazione. |
|
(9) |
L’utilizzo di apparecchiature a raggi X negli spazi pubblici può porre problemi dal punto di vista del diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali. È di fondamentale importanza, per quanto riguarda tutte le attività connesse all’uso delle apparecchiature a raggi X in questione, compresi la loro acquisizione e funzionamento e ogni successiva attività di trattamento, limitare quanto più possibile l’intrusività e, in ogni caso, agire nel rispetto degli atti pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 (3), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
|
(10) |
Tenendo presente in particolare gli sviluppi tecnologici rilevanti nel settore dell’individuazione delle minacce alla sicurezza, i requisiti di prestazione facoltativi per le apparecchiature a raggi X contenuti nella presente raccomandazione dovrebbero essere soggetti, ove necessario, a revisione e adeguamenti. La Commissione, con l’assistenza del gruppo di lavoro tecnico sui requisiti di prestazione in materia di individuazione, seguirà quindi da vicino gli sviluppi tecnologici e gli altri sviluppi rilevanti e valuterà periodicamente la necessità di adeguare la presente raccomandazione. |
|
(11) |
Ai fini di efficacia e trasparenza, gli Stati membri sono esortati a dare effetto alla presente raccomandazione e a presentare una relazione sulle loro misure di attuazione entro un termine ragionevole. |
|
(12) |
Sulla base di tali relazioni e di ogni altra informazione rilevante la Commissione, trascorso un adeguato periodo di tempo, esaminerà i progressi compiuti nell’attuazione della presente raccomandazione allo scopo, fra l’altro, di valutare se atti giuridici dell’Unione a carattere vincolante in tale materia siano necessari o meno, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
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1. |
Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
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2. |
Nel documento di gara riguardante l’apparecchiatura a raggi X da utilizzare per l’individuazione delle minacce negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero richiedere che il partecipante includa nell’offerta la documentazione del prodotto di cui al punto 1 dell’allegato. |
|
3. |
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le attrezzature a raggi X che acquistano ai fini dell’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici soddisfino i requisiti di prestazione di cui al punto 2 dell’allegato, tranne nel caso in cui operino nel settore dell’aviazione civile. |
|
4. |
Nel documento di gara riguardante l’apparecchiatura a raggi X da utilizzare per l’individuazione delle minacce negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero richiedere che il partecipante includa nell’offerta una dichiarazione di conformità ai requisiti di prestazione rilasciata dal produttore, sulla base della metodologia propria di quest’ultimo. |
|
5. |
Entro il 23 giugno 2023 gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie, conformemente al diritto dell’Unione, per dare effetto alla presente raccomandazione. |
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6. |
Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito alle loro misure di attuazione entro il 23 dicembre 2023. |
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2022
Per la Commissione
Ylva JOHANSSON
Membro della Commissione
(1) Decisione di esecuzione C (2015) 8005 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenenti le informazioni di cui all’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un programma di lotta al terrorismo dell’UE: prevedere, prevenire, proteggere e reagire - COM(2020) 795 final.
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
ALLEGATO
Documentazione del prodotto e Requisiti di prestazione delle apparecchiature a raggi X
Termini e definizioni
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni e i termini di seguito riportati:
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(1) |
«concetto operativo (CONOPS)»: documento che descrive le caratteristiche dell’apparecchiatura e la o le procedure operative corrette; |
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(2) |
«dark alarm»: indicazione visiva che si presenta all’operatore quando l’apparecchiatura a raggi X non può penetrare completamente un oggetto scansionato (noto anche come «shield alarm» o «darc alarm»); |
|
(3) |
«energia duale»: l’utilizzo dell’attenuazione dei raggi X, dipendente dall’energia, per stimare il numero atomico effettivo dei materiali scansionati, tipicamente impiegata per distinguere fra materiali organici e inorganici; |
|
(4) |
«doppio visore»: apparecchiatura a raggi X in cui il rilevamento a raggi X è effettuato a due diverse angolature, con una rotazione di almeno 60° ma di non oltre 90°, per fornire due visioni simultanee degli oggetti scansionati; |
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(5) |
«esaltazione dei contorni»: filtro per l’elaborazione dell’immagine che ne rafforza il contrasto dei contorni per cercare di migliorarne la nitidezza apparente; |
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(6) |
«numero atomico effettivo»: numero reale (non intero) corrispondente a un ipotetico elemento singolo che presenterebbe un’attenuazione dei raggi X molto simile a quella dell’oggetto scansionato costituito da più elementi; |
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(7) |
«materiale inorganico»: nel contesto del controllo di sicurezza a raggi X, un materiale con un numero atomico effettivo superiore a 10; |
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(8) |
«visore multiplo«’: apparecchiatura a raggi X in cui il rilevamento a raggi X è effettuato a diverse angolature per fornire visioni simultanee degli oggetti scansionati; |
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(9) |
«materiale organico»: nel contesto del controllo di sicurezza a raggi X, un materiale con un numero atomico effettivo inferiore a 10; |
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(10) |
«proiezione dell’immagine di oggetti pericolosi» («Threat image projection» — TIP): una funzione software utilizzata nel controllo a raggi X per sovrapporre una scansione preregistrata di un oggetto pericoloso con una scansione operativa, per creare un’immagine combinata realistica presentata all’operatore quasi in tempo reale. |
1. Documentazione del prodotto
L’apparecchiatura a raggi X da utilizzare per l’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici dovrebbe essere fornita insieme a una documentazione (in formato cartaceo e/o elettronico) contenente le seguenti informazioni:
1.1. Dimensioni fisiche dell’apparecchiatura
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— |
le dimensioni complessive dovrebbero essere espresse in termini di lunghezza (L) x larghezza (l) x altezza (H) in millimetri (mm); |
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— |
la dimensione del tunnel dovrebbe essere espressa in termini di lunghezza (L) x larghezza (l) in millimetri; |
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— |
la dimensione massima dell’oggetto che può essere scansionato dovrebbe essere espressa in termini di lunghezza (L) x larghezza (l) in millimetri; |
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— |
il carico massimo del trasportatore dovrebbe essere distribuito uniformemente ed espresso in chilogrammi (kg); |
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— |
l’altezza del trasportatore (H) dovrebbe essere espressa in mm. |
1.2. Peso dell’apparecchiatura
Il peso complessivo dell’apparecchiatura a raggi X dovrebbe essere espresso in chilogrammi (kg). Il peso dell’apparecchiatura dovrebbe prendere in considerazione solo l’hardware a raggi X e non dovrebbe includere elementi aggiuntivi, come il nastro trasportatore.
1.3. Portata
La portata dovrebbe essere espressa come velocità del trasportatore in metri per secondi (m/s).
1.4. Alimentazione e potenza
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— |
l’alimentazione dell’apparecchiatura a raggi X dovrebbe essere espressa dal valore di tensione alternata (VAC), con una tolleranza ± 10 %; |
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— |
la potenza dovrebbe essere espressa in kilovolt-ampere (kVA). |
1.5. Generatori a raggi X
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— |
dovrebbe essere indicato il numero di generatori (ad esempio singolo, doppio, molteplici); |
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— |
la tensione di anodo dovrebbe essere espressa in kilovolt (kV); |
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— |
la corrente di fascio dovrebbe essere espressa in milliampere (mA); |
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— |
dovrebbe essere descritto il sistema di raffreddamento (ad esempio bagno d’olio sigillato con aria forzata). |
1.6. Grado di protezione (IP)
Dovrebbe essere indicato il grado di protezione (IP) secondo la norma IEC 60529.
1.7. Ambiente di funzionamento
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— |
la temperatura di funzionamento dovrebbe essere espressa in gradi Celsius (°C); |
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— |
la temperatura di stoccaggio dovrebbe essere espressa in gradi Celsius (°C); |
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— |
l’umidità dovrebbe essere espressa in un intervallo di valori in percentuale (senza condensa). |
1.8. Sistema di trasportatore
Dovrebbe essere indicato se l’apparecchiatura comprende un sistema di trasportatore.
1.9. Proiezione dell’immagine di oggetti pericolosi (« Threat image projection » — TIP):
Dovrebbe essere indicato se il sistema è in grado di fornire la funzionalità della proiezione dell’immagine di oggetti pericolosi (TIP).
1.10. Requisiti in materia di marcatura CE
L’apparecchiatura dovrebbe essere fornita insieme a tutta la documentazione rilevante a dimostrare la conformità con i requisiti stabiliti nella legislazione applicabile dell’UE che consentirebbe l’apposizione della marcatura CE. La responsabilità di stabilire quali norme si applichino ai loro prodotti è in capo ai produttori. Fra la regolamentazione rilevante figurano ad esempio:
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— |
la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine |
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— |
la direttiva 2014/35/UE sulla bassa tensione |
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— |
la direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica |
1.11. Radiazione di fuga
L’apparecchiatura dovrebbe essere accompagnata da una dichiarazione, firmata dal rappresentante legale del produttore, che attesti che sono soddisfatti tutti i requisiti per quanto concerne l’esposizione professionale o della popolazione alle radiazioni ionizzanti conformemente alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio sulle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.
1.12. Istruzioni operative (concetto operativo)
Il sistema dovrebbe essere dotato di istruzioni operative, denominate anche «concetto operativo (CONOPS)».
2. Requisiti di prestazione delle apparecchiature a raggi X
Le apparecchiature a raggi X da utilizzare per l’individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici dovrebbero soddisfare i seguenti requisiti di prestazione:
2.1. Funzioni di miglioramento dell’immagine
Le apparecchiature a raggi X dovrebbero avere le seguenti funzioni per migliorare l’immagine visualizzata sullo schermo:
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— |
essere in grado di ingrandire di almeno due volte qualsiasi parte dell’immagine; |
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— |
poter effettuare l’inversione video per visualizzare un’immagine monocromatica con il bianco visualizzato come nero e il nero visualizzato come bianco; |
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— |
essere dotate di una funzione di esaltazione dei contorni. |
Ogni funzione selezionata dovrebbe azzerarsi automaticamente quando all’operatore viene presentato il successivo oggetto scansionato.
2.2. Dark alarm
L’apparecchiatura a raggi X dovrebbe generare un dark alarm quando gli oggetti scansionati non sono completamente penetrati dai raggi X.
2.3. Modalità della mappatura colore
L’apparecchiatura a raggi X dovrebbe differenziare fra materiale inorganico e organico evidenziandoli mediante colori distinti. L’apparecchiatura a raggi X dovrebbe essere dotata delle seguenti funzioni immagine per differenziare fra materiale inorganico e organico:
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— |
funzione «inorganica» per evidenziare il materiale inorganico; |
|
— |
funzione «organica» per evidenziare il materiale organico. |
Le specifiche della mappatura colore che l’apparecchiatura a raggi X dovrebbe rispettare sono indicate nella tabella 2.1.
Tabella 2.1
Modalità della mappatura colore
|
Numero atomico effettivo del materiale |
Nessuna funzione immagine abilitata |
Funzione «organica» abilitata |
Funzione «inorganica» abilitata |
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0 < Zeff ≤ 10 |
arancione |
arancione |
nessuno |
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10 < Zeff ≤ 17 |
verde |
arancione |
blu/verde |
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Zeff > 17 |
blu |
nessuno |
blu |
Quando il materiale organico e il materiale inorganico sono sovrapposti, l’apparecchiatura a raggi X dovrebbe permettere di visualizzare il materiale organico quando è abilitata la funzione «organica», come indicato nella tabella 2.2.
Tabella 2.2
Modalità della mappatura colore (sovrapposizione del materiale organico/inorganico)
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Numero atomico effettivo del materiale |
Nessuna funzione immagine abilitata |
Funzione «organica» abilitata |
Funzione «inorganica» abilitata |
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materiale organico sotto strato di alluminio |
verde |
arancione |
blu/verde |
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materiale organico sotto strato di acciaio |
blu |
arancione |
blu |
2.4. Test di qualità dell’immagine
I test di qualità dell’immagine delle apparecchiature a raggi X dovrebbero essere effettuati utilizzando il sistema di prova della percezione umana descritta dalla seguente norma internazionale:
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— |
ASTM F792-17e1, Standard Practice for Evaluating the Imaging Performance of Security X-Ray Systems («Prassi standard per la valutazione delle prestazioni di immagine dei sistemi di sicurezza a raggi X»), ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017, www.astm.org |
La qualità dell’immagine delle apparecchiature a raggi X dovrebbe essere valutata mediante i seguenti 9 test:
2.4.1. Test 1: visualizzazione dei fili metallici
|
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per individuare fili metallici. |
2.4.2. Test 2: penetrazione utile
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— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di produrre un’immagine che consenta l’individuazione, da parte di un operatore o di un algoritmo, di fili nascosti sotto diversi spessori di materiale bloccante. |
2.4.3. Test 3: risoluzione spaziale
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— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di visualizzare oggetti ravvicinati e ad alto contrasto come oggetti separati. |
2.4.4. Test 4: penetrazione semplice
|
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per individuare i numeri in piombo, che, diversamente, sarebbero nascosti da materiale bloccante in acciaio. |
2.4.5. Test 5: immagine di materiale organico sottile
|
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per individuare elementi sottili di materiale organico. |
2.4.6. Test 6: sensibilità di contrasto per l’acciaio
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— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per individuare cavità circolari poco profonde nell’acciaio. |
2.4.7. Test 7: discriminazione dei materiali
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— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per discriminare fra materiali con un diverso numero atomico effettivo. |
2.4.8. Test 8: classificazione dei materiali
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— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per individuare in modo coerente un particolare materiale in un intervallo di spessori diversi. |
2.4.9. Test 9: differenziazione fra materiali organici
|
— |
la capacità di un’apparecchiatura a raggi X di mostrare immagini che possono essere utilizzate da un operatore per differenziare fra materiali organici con un diverso numero atomico effettivo. |
2.5. Soglie di qualità dell’immagine
In riferimento alla prova di percezione umana di cui allo standard ASTM F792-17e1, le soglie minime per ciascun test di qualità dell’immagine dovrebbero essere quelle indicate nella seguente tabella 2.3. Per qualificarsi per uno standard specifico, l’apparecchiatura a raggi X dovrebbe raggiungere le rispettive soglie minime per tutti i test di qualità dell’immagine.
Tabella 2.3
Soglie di qualità dell’immagine
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Test di qualità dell’immagine |
Standard 1 |
Standard 2 |
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1 |
visualizzazione dei fili metallici: spessore dei fili in aria. |
AWG 30 (0,255 mm) |
AWG 34 (0,160 mm) |
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2 |
penetrazione utile: spessore dei fili sotto alluminio (Al) di spessore specificato. |
AWG 24 (0,511 mm) dietro 16 mm Al |
AWG 24 (0,511 mm) dietro 20 mm Al e AWG 30 (0,255 mm) dietro 12 mm Al |
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3 |
risoluzione spaziale: line-pair gauge perpendicolari (4 fenditure, orizzontali e verticali, in acciaio 1018, 1010 o 1008). |
fenditure di 2 mm di larghezza con 2 mm di spaziatura |
fenditure di 1,5 mm di larghezza con 1,5 mm di spaziatura |
|
4 |
penetrazione semplice: numeri in piombo (spessore 3,0 ± 0,2 mm) fissati su acciaio di spessore specifico. |
acciaio di 24 mm di spessore |
acciaio di 28 mm di spessore |
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5 |
immagine di materiale organico sottile: gradini in poliossimetilene di uno spessore di 0,25, 0,5, 1,2 e 5 mm. Ogni gradino ha fori di 2,5 e di 10 mm di diametro. |
4 fori visibili (*) |
7 fori visibili (*) |
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6 |
sensibilità di contrasto per l’acciaio: gradini in acciaio di uno spessore di 0,5, 1, 2, e 5 mm. Ogni gradino ha fori di 2, 5 e 10 mm, tutti della profondità di 0,1 mm. |
4 fori visibili (*) |
7 fori visibili (*) |
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7 |
discriminazione dei materiali: griglia di attenuatori quadrati (quantità variabili di acciaio e plastica, numero atomico effettivo e attenuazione variabile (**)). |
possono essere differenziate le tonalità di 10 quadrati vicini |
possono essere differenziate le tonalità di 12 quadrati vicini |
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8 |
classificazione dei materiali: test che dimostra se il sistema individua in modo coerente un dato materiale in un determinato intervallo di spessori (**). |
4 colonne sono classificate come lo stesso materiale per colonna |
6 colonne sono classificate come lo stesso materiale per colonna |
|
9 |
differenziazione fra materiali organici: l’osservatore annota se percepisce una differenza nelle tonalità fra quattro quadrati diversi (**). |
quadrati da 1 a 4 visualizzati come materiale organico |
quadrati da 1 a 4 visualizzati come materiale organico |
(*) Un foro è considerato visibile se è possibile distinguere almeno metà della sua area o del suo bordo.
(**) Si veda ASTM F792-17e1 per una descrizione più dettagliata del sistema di prova della percezione umana.
|
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/71 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2022/1342 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2022
sul monitoraggio del mercurio nei pesci, nei crostacei e nei molluschi
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 novembre 2012 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha adottato un parere sul mercurio e sul metilmercurio negli alimenti (1). In tale parere l’Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile (tolerable weekly intake, «TWI») per il mercurio inorganico pari a 4 μg/kg di peso corporeo («p.c.») e per il metilmercurio pari a 1,3 μg/kg di p.c. (entrambi espressi in mercurio) e ha concluso che l’esposizione alimentare al 95° percentile è prossima o superiore alla TWI per tutte le fasce di età. I consumatori, tra cui potrebbero figurare anche le donne in gravidanza, che assumono elevate quantità di pesce possono superare fino a circa sei volte la TWI. I feti costituiscono il gruppo più vulnerabile. Nel parere si concludeva che l’esposizione al metilmercurio superiore alla TWI desta preoccupazione, ma si consigliava di tenere conto degli effetti benefici legati al consumo di pesce qualora fossero prese in considerazione misure per ridurre l’esposizione al metilmercurio. |
|
(2) |
Il 27 giugno 2014 l’Autorità ha adottato un parere sui benefici per la salute derivanti dal consumo di prodotti ittici in relazione ai rischi per la salute associati all’esposizione al metilmercurio (2). In tale parere l’Autorità ha riesaminato il ruolo dei prodotti ittici nelle diete europee e ha valutato gli effetti benefici legati al consumo di prodotti ittici in relazione ai risultati sanitari, compresi gli effetti del consumo di prodotti ittici durante la gravidanza sugli esiti funzionali dello sviluppo neurologico dei bambini e gli effetti del consumo di prodotti ittici sul rischio di malattie cardiovascolari negli adulti. L’Autorità ha concluso che il consumo di circa 1-2 porzioni di prodotti ittici alla settimana e di fino a 3-4 porzioni alla settimana durante la gravidanza è stato associato a migliori esiti funzionali dello sviluppo neurologico dei bambini rispetto al mancato consumo di prodotti ittici. Tali quantità sono state anche associate a una riduzione del tasso di mortalità per coronaropatie negli adulti. |
|
(3) |
Il 19 dicembre 2014 l’Autorità ha adottato una dichiarazione sui benefici del consumo di pesce/molluschi rispetto ai rischi del metilmercurio contenuto nel pesce/nei molluschi (3) nella quale ha concluso che, per fruire dei benefici del consumo di pesce associati a 1-4 porzioni di pesce alla settimana e proteggersi dalla tossicità per lo sviluppo neurologico del metilmercurio, il consumo di specie di pesci/molluschi con un elevato contenuto di mercurio dovrebbe essere limitato. |
|
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (4) definisce i tenori massimi di mercurio nel muscolo di pesce, nei crostacei, nei molluschi bivalvi e negli integratori alimentari. |
|
(5) |
Poiché i recenti dati sulle occorrenze indicavano che vi era un margine per ridurre i tenori massimi di mercurio in diverse specie di pesci, i tenori massimi per tali specie di pesci sono stati ridotti con il regolamento (UE) 2022/617 della Commissione (5). Tenuto conto delle relative preoccupazioni per la salute, malgrado vi fossero inviti ad aumentare i tenori massimi esistenti per altre specie di pesci, come lo squalo e il pesce spada, il regolamento (UE) 2022/617 li ha mantenuti, in attesa di un’ulteriore raccolta di dati e valutazione scientifica. |
|
(6) |
Pertanto, e al fine di ottenere dati dettagliati relativi all’impatto effettivo della riduzione dei tenori massimi per alcune specie di pesci sull’esposizione complessiva dei consumatori al mercurio, è auspicabile che gli Stati membri riferiscano all’Autorità in merito alla presenza di mercurio in tutte le specie di pesci, sia di allevamento che catturati allo stato selvatico, provenienti da diversi tipi di produzione. |
|
(7) |
Inoltre la maggior parte dei dati sulle occorrenze disponibili finora si riferisce al mercurio totale. Poiché il metilmercurio è più tossico del mercurio inorganico, dovrebbero essere comunicati dati sulle occorrenze sia per il metilmercurio che per il mercurio totale nei campioni, al fine di aiutare a calcolare il rapporto tra metilmercurio e mercurio totale in determinate specie di pesci. Ciò contribuirebbe a perfezionare le valutazioni dell’esposizione al mercurio negli alimenti e del relativo rischio. |
|
(8) |
I consigli in materia di consumo di pesce sono un importante strumento di gestione del rischio per conseguire pienamente gli effetti benefici derivanti dal consumo di pesce e limitare nel contempo i rischi dovuti alla tossicità del mercurio. I dati sull’esposizione per determinate specie di pesci contenuti nel parere dell’Autorità del 2012 indicano tuttavia che i consumatori non sono a conoscenza dei consigli disponibili in materia di consumo o non li seguono. È pertanto utile raccomandare l’elaborazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di consigli nazionali in materia di consumo, come pure la comunicazione attiva di tali consigli, affinché siano maggiormente conosciuti. Data l’ampia varietà di specie di pesci consumate nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero adattare i propri consigli in materia di consumo tenendo conto del modello nazionale di consumo di pesce, e in particolare delle specie di pesci oggetto di consumo. Nel diffondere questi consigli nazionali in materia di consumo di alimenti, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere assistite da tutte le parti interessate, quali gli operatori del settore alimentare, gli operatori sanitari pertinenti, le università, le organizzazioni dei consumatori e altri portatori di interessi. |
|
(9) |
Al fine di valutare l’impatto dei consigli in materia di consumo di pesce sull’esposizione dei consumatori, l’Autorità dovrebbe effettuare un’indagine sull’efficacia dei consigli in materia di consumo elaborati dagli Stati membri. |
|
(10) |
I dati sulle occorrenze raccolti per il mercurio e le informazioni sull’efficacia dei consigli in materia di consumo contribuiranno a perfezionare la valutazione dell’esposizione dei consumatori, necessaria per un futuro aggiornamento della valutazione del rischio del mercurio per i consumatori. Tali valutazioni consentiranno di valutare se sia opportuno rivedere il tenore massimo di mercurio per determinate specie di pesci, |
RACCOMANDA:
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1. |
Nel 2022, 2023, 2024 e 2025 gli Stati membri dovrebbero effettuare un monitoraggio della presenza di metilmercurio e di mercurio totale nei pesci, nei crostacei e nei molluschi. Il monitoraggio dovrebbe riguardare un’ampia varietà di specie di pesci, crostacei e molluschi e riflettere le abitudini di consumo, al fine di consentire una stima accurata dell’esposizione dei consumatori al mercurio. Dovrebbero essere raccolti dati sia per i prodotti di allevamento che per quelli catturati allo stato selvatico. |
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2. |
Gli Stati membri dovrebbero elaborare consigli specifici nazionali in materia di consumo per quanto riguarda il consumo di pesce, crostacei e molluschi al fine di conseguire pienamente gli effetti benefici del consumo di pesce e frutti di mare e limitare nel contempo i rischi dovuti alla tossicità del mercurio. Nell’elaborare questi consigli in materia di consumo, gli Stati membri dovrebbero in particolare fornire indicazioni sulla frequenza del consumo di pesce, crostacei e molluschi e sulle specie consumate. |
|
3. |
Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare e gli altri portatori di interessi dovrebbero comunicare in modo continuativo i consigli specifici nazionali in materia di consumo ai consumatori e agli operatori sanitari pertinenti, collaborando con i gruppi di consumatori più a rischio. |
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4. |
Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione e l’Autorità dei rispettivi consigli specifici nazionali in materia di consumo. |
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5. |
Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle azioni da essi intraprese per comunicare i consigli nazionali in materia di consumo ai consumatori e agli operatori sanitari pertinenti. |
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6. |
Gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare dovrebbero riferire periodicamente all’Autorità in merito alla presenza di mercurio totale e di metilmercurio in varie specie di pesci, crostacei e molluschi, con le informazioni e nel formato elettronico di comunicazione stabiliti dall’Autorità. Nel comunicare i dati, essi dovrebbero prestare particolare attenzione a specificare il tipo di produzione (prodotti selvatici, raccolti o cacciati rispetto a prodotti di allevamento non biologici o biologici). |
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), «Parere scientifico sul rischio per la salute pubblica connesso alla presenza di mercurio e di metilmercurio negli alimenti», EFSA Journal 2012;10(12):2985.
(2) Gruppo di esperti scientifici dell’EFSA sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie (EFSA NDA Panel), 2014, «Parere scientifico sui benefici per la salute derivanti dal consumo di prodotti ittici (pesce e molluschi) in relazione ai rischi per la salute associati all’esposizione al metilmercurio», EFSA Journal 2014;12(7):3761.
(3) Comitato scientifico dell’EFSA, 2015, «Dichiarazione sui benefici del consumo di pesce/molluschi rispetto ai rischi del metilmercurio contenuto nel pesce/nei molluschi», EFSA Journal 2015;13(1):3982.
(4) Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).
(5) Regolamento (UE) 2022/617 della Commissione, del 12 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di mercurio nel pesce e nel sale (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 60).
Rettifiche
|
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/74 |
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2022/1096 della Commissione, del 30 giugno 2022, che stabilisce l’equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell’ambito dell’Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica di Corea ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 176 del 1o luglio 2022 )
Pagina 65, considerando 4,
anziché:
|
«(4) |
La Repubblica di Corea ha inoltre informato la Commissione che non vi sono attualmente restrizioni di viaggio legate alla COVID-19 per l’ingresso e il soggiorno nel paese. Nel caso in cui dovesse sorgere la necessità di reintrodurre requisiti di viaggio, la Repubblica di Corea conferma che accetterebbe i certificati di vaccinazione e di test rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953. Per quanto riguarda i certificati di vaccinazione, la Repubblica di Corea ha informato la Commissione che i certificati relativi ai vaccini con autorizzazione a livello dell’UE saranno accettati solo se il vaccino in questione ha completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS. Per quanto riguarda, in particolare, i certificati di guarigione, nel caso fosse necessario reintrodurre restrizioni di viaggio, la Repubblica di Corea conferma che non li riconoscerebbe.», |
leggasi:
|
«(4) |
La Repubblica di Corea ha inoltre informato la Commissione che avrebbe accettato i certificati di vaccinazione e di test rilasciati dagli Stati membri e dai paesi dello Spazio economico europeo in conformità del regolamento (UE) 2021/953 alle stesse condizioni dei propri certificati. Tuttavia, la Repubblica di Corea ha informato la Commissione che, a causa della situazione epidemiologica, in quel momento essa imponeva test a tutti i viaggiatori in arrivo. Per quanto riguarda i certificati di vaccinazione, la Repubblica di Corea ha informato la Commissione che i certificati relativi ai vaccini con autorizzazione a livello dell’Unione sarebbero stati accettati solo per quei vaccini che avessero completato l’iter previsto per l’inserimento nell’elenco per l’uso di emergenza dell’OMS. Infine, la Repubblica di Corea ha informato la Commissione di non accettare certificati di guarigione.». |