ISSN 1977-0707 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196 |
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Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1288 DELLA COMMISSIONE
del 6 aprile 2022
che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio«non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (1), in particolare l’articolo 2 bis, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, l’articolo 4, paragrafo 7, secondo comma, l’articolo 8, paragrafo 3, quarto comma, l’articolo 8, paragrafo 4, quarto comma, l’articolo 9, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 9, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, l’articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, e l’articolo 11, paragrafo 5, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari dovrebbe essere sufficientemente chiara, concisa e ben visibile da consentire agli investitori finali di adottare decisioni informate. A tal fine, gli investitori finali dovrebbero avere accesso a dati affidabili che possano utilizzare e analizzare in maniera tempestiva ed efficiente. Le informazioni fornite nell’informativa dovrebbero pertanto essere esaminate e rivedute in conformità delle direttive, dei regolamenti e delle disposizioni nazionali di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088. È inoltre opportuno stabilire norme relative alla pubblicazione di tali informazioni sui siti web, qualora tale pubblicazione sia prescritta dal regolamento (UE) 2019/2088. |
(2) |
È opportuno che il contenuto e la presentazione dell’informativa sulla sostenibilità relativa a prodotti finanziari che fanno riferimento a un paniere di indici offrano agli investitori finali un panorama complessivo delle caratteristiche di tali prodotti finanziari. È pertanto necessario che l’informativa sulla sostenibilità concernente un indice designato come indice di riferimento e formato da un paniere di indici si estenda sia al paniere sia a ciascun indice del paniere stesso. |
(3) |
Per gli investitori finali interessati alla prestazione in materia di sostenibilità dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari, è essenziale che le informazioni, fornite dai partecipanti ai mercati finanziari in merito ai principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, e dai consulenti finanziari in merito ai principali effetti negativi delle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni sui fattori di sostenibilità, siano esaustive. Tali informazioni dovrebbero pertanto estendersi agli investimenti diretti e indiretti in attivi. |
(4) |
È necessario far sì che le informazioni comunicate possano essere raffrontate facilmente e che gli indicatori dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità siano di agevole comprensione. Comparabilità ed esaustività migliorerebbero con l’introduzione di una distinzione tra indicatori degli effetti negativi che producono sempre i principali effetti negativi da un lato, e dall’altro indicatori supplementari di effetti negativi sui fattori di sostenibilità che sono principali per i partecipanti ai mercati finanziari. È tuttavia importante garantire che gli effetti negativi delle decisioni di investimento sul clima o su altri fattori di sostenibilità connessi all’ambiente siano considerati importanti al pari degli effetti negativi delle decisioni di investimento su fattori sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Gli indicatori supplementari dei principali effetti negativi dovrebbero pertanto riguardare almeno uno di tali fattori. Per assicurare la coerenza con altre informative sulla sostenibilità, è opportuno che gli indicatori dei principali effetti negativi utilizzino, se del caso, una metrica standardizzata e si basino sugli indicatori impiegati nei regolamenti delegati (UE) 2020/1818 (2) e (UE) 2021/2139 (3) della Commissione. |
(5) |
Per rafforzare ulteriormente la comparabilità delle informazioni da comunicare, le informazioni sui principali effetti negativi dovrebbero riguardare periodi di riferimento che intercorrono tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente e dovrebbero essere pubblicate entro la data comune del 30 giugno di ogni anno. È possibile però che i portafogli di investimenti dei partecipanti ai mercati finanziari si modifichino periodicamente entro tali periodi di riferimento. La determinazione dei principali effetti negativi dovrebbe pertanto avvenire almeno in quattro date specifiche durante tale periodo di riferimento e il risultato medio dovrebbe essere comunicato annualmente. Per garantire che gli investitori finali possano comparare il modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno preso in considerazione i principali effetti negativi nel corso del tempo, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero fornire un raffronto storico su base annuale delle proprie relazioni che si estenda almeno a cinque precedenti periodi di riferimento, laddove siano disponibili. |
(6) |
I partecipanti ai mercati finanziari che prendono in considerazione i principali effetti negativi per la prima volta in un determinato anno civile dovrebbero fruire di un trattamento adeguato; allo stesso tempo è opportuno garantire che gli investitori finali ricevano informazioni sufficienti prima di adottare decisioni di investimento. Tali partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto comunicare informazioni sulle azioni programmate o sugli obiettivi fissati per il successivo periodo di riferimento, allo scopo di scongiurare o attenuare i principali effetti negativi eventualmente individuati. Per la stessa ragione dovrebbero altresì comunicare informazioni sulle proprie politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, nonché sulle norme internazionali che applicheranno in tale successivo periodo di riferimento. |
(7) |
Gli investitori finali, indipendentemente dallo Stato membro in cui risiedono, dovrebbero essere in grado di comparare i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità che sono stati comunicati. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto fornire una sintesi della propria informativa, in una lingua di uso comune nella sfera della finanza internazionale e in una delle lingue ufficiali degli Stati membri in cui i prodotti finanziari di tali partecipanti ai mercati finanziari sono resi disponibili. |
(8) |
I consulenti finanziari utilizzano le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità che sono fornite dai partecipanti ai mercati finanziari. Le informazioni fornite dai consulenti finanziari, indicanti se e in che modo essi tengano conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nell’ambito delle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni, dovrebbero pertanto descrivere chiaramente in che modo le informazioni fornite dai partecipanti ai mercati finanziari siano elaborate e integrate nelle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni. In particolare i consulenti finanziari che si avvalgono di criteri o valori limite riguardanti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità utilizzati per selezionare o fornire consulenze in merito a prodotti finanziari dovrebbero pubblicare tali criteri o valori limite. |
(9) |
Le metriche dell’impronta di carbonio non sono ancora pienamente sviluppate. I partecipanti ai mercati finanziari che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2088, fanno riferimento nelle informative a livello di soggetto al grado di allineamento dei loro prodotti finanziari agli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi, adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dovrebbero pertanto basare tali informative su scenari climatici lungimiranti. |
(10) |
Un modo in cui i prodotti finanziari possono promuovere caratteristiche ambientali o sociali consiste nel tener conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento. I prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili devono, nel quadro delle informative effettuate in merito al principio «non arrecare un danno significativo», prendere in considerazione anche gli indicatori di sostenibilità relativi agli effetti negativi di cui all’articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/2088. Per tali motivi è opportuno che i partecipanti ai mercati finanziari indichino, nell’ambito delle proprie informative sulla sostenibilità, in che modo prendono in considerazione, per tali prodotti finanziari, i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. |
(11) |
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2088, i partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali sono tenuti a comunicare tali caratteristiche in maniera non fuorviante per gli investitori finali. Ciò significa che i partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbero comunicare informazioni sulla sostenibilità, neppure tramite la categorizzazione dei prodotti, in maniera che non rispecchi il modo in cui il prodotto finanziario promuove effettivamente tali caratteristiche ambientali o sociali. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto comunicare soltanto quei criteri di selezione degli attivi sottostanti che sono vincolanti per il processo decisionale di investimento, e non criteri che essi possono ignorare o aggirare a loro discrezione. |
(12) |
I prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali si possono utilizzare per investire in un’ampia gamma di attivi sottostanti, alcuni dei quali forse non si possono considerare investimenti sostenibili né contributi alle specifiche caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario. Esempi di tali investimenti sono gli strumenti di copertura, gli investimenti non vagliati a fini di diversificazione, gli investimenti per cui mancano dati o il contante detenuto come liquidità accessoria. I partecipanti ai mercati finanziari che rendono disponibili tali prodotti finanziari dovrebbero pertanto garantire una completa trasparenza in merito all’assegnazione degli investimenti sottostanti a tali categorie di investimento. |
(13) |
I prodotti finanziari possono promuovere caratteristiche ambientali o sociali nei modi più diversi, tra cui un documento precontrattuale o periodico, il nome del prodotto o qualsiasi comunicazione di marketing sulla propria strategia di investimento, le norme del prodotto finanziario, le etichette cui aderiscono o le condizioni applicabili per l’iscrizione automatica. Per rendere comparabili e comprensibili le caratteristiche ambientali o sociali che si intendono promuovere, i partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali dovrebbero confermare le informazioni sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali in allegati dei documenti o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 sulle informative precontrattuali e periodiche. |
(14) |
I prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali hanno gradi diversi di ambizione in materia di sostenibilità. Pertanto, qualora tali prodotti finanziari perseguano in parte investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero confermare questa circostanza negli allegati dei documenti o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 sulle informative precontrattuali e periodiche, per far sì che gli investitori finali siano in grado di comprendere i diversi gradi di sostenibilità e adottare decisioni di investimento informate dal punto di vista della sostenibilità. |
(15) |
Mentre è opportuno che i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili effettuino soltanto investimenti sostenibili, tali prodotti possono, in una certa misura, effettuare altri investimenti quando siano tenuti a farlo ai sensi di specifiche norme settoriali. È dunque appropriato richiedere informative sull’importo e sullo scopo di eventuali altri investimenti, affinché sia possibile verificare se tali investimenti non impediscono al prodotto finanziario di raggiungere il suo obiettivo di investimento sostenibile. |
(16) |
Molti prodotti finanziari si avvalgono di strategie di esclusione basate su criteri ambientali o sociali. È opportuno comunicare agli investitori finali le informazioni necessarie per valutare gli effetti di tali criteri sulle decisioni di investimento, nonché gli effetti di tali strategie di esclusione sulla composizione del portafoglio che ne deriva. Le pratiche di mercato dimostrano che talvolta si vanta l’efficacia di alcune strategie di esclusione, che però in effetti comportano soltanto l’esclusione di un numero limitato di investimenti o si basano su esclusioni obbligatorie per legge. È necessario pertanto affrontare le preoccupazioni in merito al «greenwashing», vale a dire in particolare la pratica di ottenere un vantaggio competitivo sleale raccomandando un prodotto finanziario come rispettoso dell’ambiente o sostenibile, mentre di fatto esso non soddisfa le norme ambientali di base o altre norme in materia di sostenibilità. Per scongiurare pratiche di vendite improprie e «greenwashing» e permettere agli investitori finali di comprendere meglio gli effetti delle strategie di esclusione applicate da taluni prodotti finanziari, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero confermare eventuali impegni in termini di esclusione di investimenti, in particolare in quanto elementi vincolanti della strategia di investimento, nelle informazioni sull’allocazione degli attivi e nelle informazioni sugli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare gli effetti di tali strategie. |
(17) |
Il regolamento (UE) 2019/2088 si propone di ridurre le asimmetrie informative nelle relazioni proponente-agente concernenti la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e gli obiettivi di investimento sostenibile. A tal fine il regolamento impone ai partecipanti ai mercati finanziari di trasmettere informative precontrattuali e su sito web agli investitori finali, quando agiscono come agenti di tali investitori finali. Per rendere pienamente efficace tale requisito, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero controllare, lungo tutto il ciclo di vita di un prodotto finanziario, in che modo tale prodotto rispetti le caratteristiche ambientali o sociali comunicate, o l’obiettivo di investimento sostenibile. È pertanto opportuno che i partecipanti ai mercati finanziari illustrino, nell’ambito dell’informativa pubblicata su siti web, i meccanismi di controllo interno o esterno messi in atto per controllarne il rispetto su base continuativa. |
(18) |
Ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088, la valutazione delle prassi di buona governance costituisce parte integrante dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o hanno come obiettivo investimenti sostenibili. I partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o hanno come obiettivo investimenti sostenibili dovrebbero pertanto comunicare informazioni sulle politiche che adottano per valutare le prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti. |
(19) |
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2088, i partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali e sociali e che utilizzano un indice designato come indice di riferimento devono comunicare se e in che modo tale indice è coerente con tali caratteristiche. All’opposto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, i partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e che utilizzano un indice designato come indice di riferimento devono comunicare in che modo l’indice designato è in linea con detto obiettivo di investimento e perché e in che modo l’indice designato differisce da un indice generale di mercato. Per tali prodotti finanziari, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero quindi dimostrare chiaramente che la concezione dell’indice designato è idonea a realizzare l’obiettivo di investimento sostenibile dichiarato e che la strategia del prodotto finanziario garantisce il costante allineamento del prodotto stesso con tale indice. Per tali prodotti finanziari si dovrebbero pertanto comunicare le informative metodologiche a livello di indice. |
(20) |
I partecipanti ai mercati finanziari possono utilizzare vari metodi di investimento per garantire che i prodotti finanziari che essi rendono disponibili soddisfino le caratteristiche ambientali o sociali o raggiungano l’obiettivo di investimento sostenibile. I partecipanti ai mercati finanziari possono investire direttamente in strumenti finanziari emessi dalle imprese beneficiarie degli investimenti o effettuare investimenti indiretti. È opportuno che i partecipanti ai mercati finanziari assicurino trasparenza in merito alla quota degli investimenti detenuta direttamente e a quella detenuta indirettamente. In particolare i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero spiegare in che modo l’utilizzo di strumenti derivati sia compatibile con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario o con l’obiettivo di investimento sostenibile. |
(21) |
Per garantire chiarezza agli investitori finali, le informazioni precontrattuali sui prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali dovrebbero precisare chiaramente, per mezzo di una dichiarazione, che tali prodotti non hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Allo stesso scopo e per garantire parità di condizioni con i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni precontrattuali e le relazioni periodiche e quelle pubblicate su siti web, concernenti prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, dovrebbero indicare anche la quota di investimenti sostenibili. |
(22) |
Ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088, si intende per investimento sostenibile un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate, a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese beneficiarie di tali investimenti rispettino prassi di buona governance. Il principio «non arrecare un danno significativo» è particolarmente importante per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, poiché il rispetto di tale principio è un criterio necessario per valutare se un investimento raggiunga l’obiettivo di investimento sostenibile. Il principio è tuttavia importante anche per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, qualora tali prodotti finanziari effettuino investimenti sostenibili, poiché i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare la quota di investimenti sostenibili effettuati. I partecipanti ai mercati finanziari i quali rendono disponibili prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali ed effettuano in parte investimenti sostenibili o prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili dovrebbero pertanto fornire informazioni concernenti il principio «non arrecare un danno significativo». Tale principio è collegato all’informativa sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. Per tale motivo, l’informativa sui prodotti finanziari in merito al principio «non arrecare un danno significativo» dovrebbe spiegare in che modo si sia tenuto conto degli indicatori di effetti negativi. Inoltre, dal momento che tali informative sono strettamente connesse al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno chiedere informazioni supplementari sull’allineamento degli investimenti con le garanzie minime di salvaguardia previste da tale regolamento. |
(23) |
Per consentire agli investitori finali di comprendere meglio le strategie di investimento offerte, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero utilizzare l’informativa sulla sostenibilità pubblicata sul sito web per approfondire i temi comunicati in maniera concisa nei documenti precontrattuali e fornire ulteriori informazioni pertinenti a tali investitori finali. Prima di concludere il contratto, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero segnalare agli investitori finali che informazioni dettagliate più specificamente mirate al prodotto sono reperibili sul sito web, fornendo loro un collegamento ipertestuale a tali informazioni. |
(24) |
L’informativa sul prodotto pubblicata sul sito web dovrebbe contenere ulteriori dettagli sulla strategia di investimento adottata per il prodotto finanziario in questione; per esempio la politica utilizzata per valutare la buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti e le metodologie impiegate per misurare se il prodotto finanziario soddisfi le caratteristiche ambientali o sociali o raggiunga gli obiettivi di investimento sostenibile. È inoltre opportuno che i partecipanti ai mercati finanziari pubblichino sul proprio sito web una sintesi chiara, concisa e comprensibile delle informazioni fornite nel quadro della rendicontazione periodica. |
(25) |
Per quanto riguarda il contenuto delle informative periodiche di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2088, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comunicare una serie minima di indicatori qualitativi e quantitativi standardizzati e comparabili che dimostrino in che misura ciascun prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove, o raggiunga l’obiettivo di investimento sostenibile che si propone. Tali indicatori dovrebbero essere pertinenti per la concezione e la strategia di investimento del prodotto finanziario, secondo la descrizione fornita nelle informazioni precontrattuali del prodotto finanziario. In particolare, per assicurare la coerenza tra le informative precontrattuali e le informative periodiche, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero riferire, nelle loro informative periodiche, in merito agli specifici indicatori di sostenibilità menzionati nelle informazioni precontrattuali e utilizzati per misurare in che modo le caratteristiche ambientali o sociali siano rispettate o l’obiettivo di investimento sostenibile sia raggiunto. |
(26) |
È necessario offrire agli investitori finali una chiara panoramica degli investimenti del prodotto finanziario. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto fornire, nelle relazioni periodiche di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2088, informazioni sugli effetti dei quindici principali investimenti del prodotto finanziario. È opportuno selezionare tali principali investimenti sulla base degli investimenti che rappresentano la quota maggiore degli investimenti durante il periodo interessato dalla relazione periodica, calcolata a intervalli idonei per essere rappresentativi di tale periodo. Se però meno di quindici investimenti rappresentano la metà degli investimenti del prodotto finanziario, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero fornire informazioni soltanto su tali investimenti. Inoltre, per assicurare un’adeguata comparabilità nel corso del tempo, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero fornire un raffronto storico su base annuale delle proprie relazioni periodiche per almeno i cinque precedenti periodi, purché siano disponibili relazioni periodiche per tali periodi. |
(27) |
I partecipanti ai mercati finanziari, i quali rendono disponibili prodotti finanziari che utilizzano un indice di riferimento per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali o raggiungere un obiettivo di investimento sostenibile, dovrebbero assicurare trasparenza sul modo in cui il prodotto finanziario è in grado di rimanere allineato con l’indice di riferimento designato, nel momento in cui si propone di rispettare la caratteristica o raggiungere l’obiettivo. Per tale motivo e per favorire la coerenza con l’informativa ambientale, sociale e di governance (ESG) richiesta a livello di indice di riferimento dal regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero comparare, nelle proprie relazioni periodiche, la prestazione del prodotto finanziario in questione con quella dell’indice di riferimento designato per tutti gli indicatori di sostenibilità pertinenti al fine di confermare che l’indice di riferimento designato sia in linea con le caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario o con il suo obiettivo di investimento sostenibile. Il raffronto dovrebbe inoltre consentire agli investitori finali di determinare chiaramente in che misura la prestazione del prodotto finanziario sia sostenibile rispetto alla prestazione di un prodotto integrato nel sistema. |
(28) |
Occorre assicurare agli investitori finali la possibilità di beneficiare dell’informativa sulla sostenibilità per un’offerta di prodotto finanziario proposta da un partecipante ai mercati finanziari residente in un altro Stato membro. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto fornire, in una lingua di uso comune nella sfera della finanza internazionale, una sintesi delle informazioni contenute nell’informativa sulla sostenibilità. Qualora un prodotto finanziario sia reso disponibile al di fuori dello Stato membro in cui ha sede il partecipante ai mercati finanziari, una sintesi di tali informazioni dovrebbe essere fornita anche in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto finanziario è reso disponibile. |
(29) |
È necessario garantire la comparabilità della dichiarazione sui principali effetti negativi, dell’informativa precontrattuale e delle informative periodiche richieste dal regolamento (UE) 2019/2088; tali informazioni inoltre devono essere facilmente comprensibili agli investitori finali. È quindi opportuno predisporre modelli standard per la presentazione di tali informazioni. Per la stessa ragione, i modelli dovrebbero contenere una spiegazione sintetica dei principali termini utilizzati. |
(30) |
È possibile che alcuni prodotti finanziari offrano agli investitori finali una gamma di opzioni di investimento sottostanti. È necessario che gli investitori finali siano informati sulla potenziale prestazione di tali prodotti in materia di sostenibilità e che i partecipanti ai mercati finanziari siano tenuti a fornire informazioni sulle opzioni che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Tali informazioni dovrebbero chiarire che, per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, la misura in cui tali prodotti soddisfano tali caratteristiche dipende dalla quota di opzioni selezionate dall’investitore finale che promuovono tali caratteristiche e dal periodo di tempo in cui l’investitore finale investe in tali opzioni. Le informazioni fornite dovrebbero anche chiarire che, per i prodotti finanziari aventi come obiettivo investimenti sostenibili, tutte le opzioni di investimento sottostanti devono avere come obiettivo investimenti sostenibili. Vi sono prodotti finanziari che offrono agli investitori finali una gamma di opzioni di investimento sottostanti in cui una o più delle opzioni di investimento sottostanti sono considerate prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali. Per garantire una totale trasparenza è importante che le informazioni su tali prodotti finanziari si estendano anche a tali opzioni. Esistono anche prodotti finanziari in cui una o più delle opzioni di investimento sottostanti sono rappresentate da prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Anche in questo caso le informazioni su tali prodotti dovrebbero estendersi a tali opzioni. Vi sono inoltre prodotti finanziari in cui una o più delle opzioni di investimento sottostanti hanno come obiettivo investimenti sostenibili, benché tali opzioni non siano prodotti finanziari ai sensi dell’articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) 2019/2088. Poiché tali opzioni sono comprese in un prodotto finanziario complessivo nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/2088 e hanno come obiettivo investimenti sostenibili, è opportuno esigere che sul loro obiettivo di investimento sostenibile siano fornite alcune informazioni minime. |
(31) |
L’informativa precontrattuale per i prodotti finanziari che offrono una gamma di opzioni di investimento sottostanti dovrebbe prevedere un livello idoneo di informazioni sulla sostenibilità del prodotto finanziario complessivo. Gli investitori finali dovrebbero ricevere un elenco sintetico delle opzioni di investimento sottostanti in materia di sostenibilità e una chiara indicazione di come accedere a informazioni sulla sostenibilità relative a tali opzioni. Tale elenco dovrebbe prevedere una categorizzazione appropriata delle opzioni di investimento sottostanti in termini di obiettivo di investimento sostenibile e promozione delle caratteristiche ambientali o sociali. |
(32) |
L’inclusione diretta di informazioni sulla sostenibilità sotto forma di allegati delle informative precontrattuali di cui al regolamento (UE) 2019/2088 può impedire all’investitore finale di ricevere un’informativa chiara e concisa, perché è possibile che il prodotto finanziario offra un’ampia gamma di opzioni di investimento sottostanti e un numero corrispondente di allegati informativi. In questi casi, dovrebbe essere consentito comunicare tali informazioni tramite un riferimento ad altre informative redatte ai sensi di direttive, regolamenti o leggi nazionali. Analogamente, per le informative periodiche concernenti prodotti finanziari che offrono una gamma di opzioni di investimento sottostanti, le informazioni periodiche dovrebbero riguardare soltanto le opzioni di investimento in cui si è investito, poiché dalle opzioni di investimento in cui si è effettivamente investito dipende la misura in cui il prodotto finanziario soddisfa le caratteristiche ambientali o sociali che promuove o raggiunge il proprio obiettivo di investimento sostenibile. |
(33) |
Il regolamento (UE) 2020/852 ha modificato il regolamento (UE) 2019/2088 imponendo ai partecipanti ai mercati finanziari di includere, nelle informative precontrattuali e periodiche dei prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e che investono in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 17, di tale regolamento, informazioni sull’obiettivo ambientale di cui al regolamento (UE) 2020/852 e una descrizione di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario sono in attività economiche ecosostenibili di cui all’articolo 3 di tale regolamento. Inoltre il regolamento (UE) 2019/2088 impone ora ai partecipanti ai mercati finanziari di includere, nelle informative precontrattuali e periodiche dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali, le informazioni richieste per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e che investono in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale ai sensi di tale regolamento. È necessario consentire agli investitori finali di confrontare facilmente i gradi di investimento dei prodotti finanziari in attività economiche ecosostenibili. Pertanto, ai fini dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero includere negli allegati dei documenti o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento rappresentazioni grafiche di tali investimenti sulla base di una metrica standardizzata, in cui il numeratore è costituito dal valore di mercato degli investimenti in attività economiche ecosostenibili e il denominatore è costituito dal valore di mercato di tutti gli investimenti. Allo scopo di fornire informazioni attendibili agli investitori finali, il numeratore dovrebbe includere il valore di mercato degli investimenti nelle imprese beneficiarie di tali investimenti che rappresenta la quota delle attività economiche ecosostenibili di tali imprese, unitamente ai proventi dei titoli di debito laddove i termini dei titoli di debito esigano che tali proventi siano utilizzati per attività economiche ecosostenibili. Per comprendere tutti gli investimenti che possono finanziare attività economiche ecosostenibili, dovrebbe essere possibile includere nel numeratore le attività infrastrutturali, gli attivi immobiliari, le attività di cartolarizzazione e gli investimenti in altri prodotti finanziari conformemente all’articolo 5, primo comma, e all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852. Data la mancanza di metodologie affidabili per determinare in che misura le esposizioni dovute a derivati siano esposizioni verso attività economiche ecosostenibili, tali esposizioni non dovrebbero essere incluse nel numeratore. Il denominatore dovrebbe consistere nel valore di mercato di tutti gli investimenti. |
(34) |
Attualmente non esiste una metodologia adeguata per calcolare in che misura le esposizioni verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali («esposizioni sovrane») siano esposizioni verso attività economiche ecosostenibili. Al fine di sensibilizzare maggiormente gli investitori finali, è opportuno calcolare e rappresentare graficamente la portata degli investimenti in attività economiche ecosostenibili nei due modi seguenti. Il primo modo consiste nel consentire l’inclusione nel numeratore degli investimenti in titoli di debito emessi da amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali laddove i termini dei titoli di debito esigano che i proventi siano utilizzati per attività economiche ecosostenibili, e l’inclusione nel denominatore degli investimenti in titoli di debito emessi da amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali, indipendentemente dall’utilizzo dei proventi. Per dare la possibilità agli investitori finali di prendere decisioni ancora più informate, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero spiegare per quale motivo determinate esposizioni sovrane non rientrino nelle attività economiche ecosostenibili, anche qualora ciò sia dovuto alla mancanza di metodologie adeguate per calcolare in che misura tali esposizioni siano esposizioni verso attività economiche ecosostenibili. Il secondo modo consiste nell’escludere le esposizioni sovrane dal numeratore e dal denominatore, migliorando così ulteriormente la comparabilità tra prodotti finanziari e consentendo agli investitori finali di valutare in che misura i prodotti finanziari investano in attività economiche ecosostenibili senza l’inclusione delle esposizioni sovrane. |
(35) |
I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero potersi avvalere di fornitori terzi di dati qualora le imprese non abbiano ancora rispettato l’obbligo, di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, di comunicare informazioni su come e in che misura le loro attività sono associate ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 di tale regolamento. Per la valutazione degli investimenti nelle imprese beneficiarie di tali investimenti e non sono soggette all’informativa di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero valutare e utilizzare i dati comunicati pubblicamente. Solo se tali dati non sono disponibili, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i dati ottenuti direttamente dalle imprese beneficiarie degli investimenti o da terzi, a condizione, in entrambi i casi, che i dati resi disponibili nell’ambito di tali informative siano equivalenti ai dati resi disponibili nell’ambito delle informative effettuate a norma di detto articolo 8. |
(36) |
È necessario garantire che i prodotti finanziari comunichino sistematicamente informazioni sul grado in cui gli investimenti nelle imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese non finanziarie siano investimenti in attività economiche ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9 del regolamento (UE) 2020/852. A tal fine i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero selezionare la quota del fatturato, delle spese in conto capitale o delle spese operative per calcolare l’indicatore fondamentale di prestazione per prodotto finanziario allo scopo di misurare tale grado e dovrebbero comunicare tale selezione negli allegati dei documenti o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088. Per garantire la comparabilità tra prodotti finanziari e facilitare la comprensione da parte degli investitori finali, l’indicatore fondamentale di prestazione dovrebbe essere automaticamente il fatturato. Le spese in conto capitale o le spese operative dovrebbero essere utilizzate solo se le caratteristiche del prodotto finanziario lo giustificano, in particolare quando le spese in conto capitale o le spese operative siano più rappresentative del grado in cui tali prodotti finanziari investono in attività economiche ecosostenibili, e a condizione che tale utilizzo sia spiegato. Per le imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese finanziarie ai sensi dell’articolo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione (6), la comparabilità dovrebbe essere conseguita imponendo l’utilizzo dello stesso indicatore fondamentale di prestazione per lo stesso tipo di impresa finanziaria. Per le imprese di assicurazione e quelle di riassicurazione che svolgono attività di sottoscrizione dell’assicurazione non vita, dovrebbe essere possibile combinare gli indicatori fondamentali di prestazione sia dell’investimento che della sottoscrizione in un unico indicatore fondamentale di prestazione. Per promuovere la trasparenza per gli investitori finali, occorre prescrivere che le informative periodiche di come e in che misura gli investimenti sottostanti il prodotto finanziario sono effettuati in attività economiche ecosostenibili forniscano un raffronto con le quote mirate di investimenti nelle attività economiche figuranti nelle informative precontrattuali. Per garantire la comparabilità e la trasparenza, le informative periodiche dovrebbero indicare il grado in cui gli investimenti sono stati effettuati in tali attività economiche in termini di fatturato, spese in conto capitale e spese operative. |
(37) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente interconnesse, poiché tutte riguardano le informazioni che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono fornire in relazione all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari richiesta ai sensi del regolamento (UE) 2019/2088. Per garantire la coerenza fra tali disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e consentire ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di ottenere più facilmente una visione complessiva degli obblighi cui sono tenuti ai sensi di tale regolamento, è opportuno includere in un unico regolamento tutte le norme tecniche di regolamentazione previste dall’articolo 2 bis, paragrafo 3, dall’articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, dall’articolo 4, paragrafo 7, secondo comma, dall’articolo 8, paragrafo 3, quarto comma, dall’articolo 8, paragrafo 4, quarto comma, dall’articolo 9, paragrafo 5, quarto comma, dall’articolo 9, paragrafo 6, quarto comma, dall’articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, dall’articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, e dall’articolo 11, paragrafo 5, quarto comma. |
(38) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (autorità europee di vigilanza). |
(39) |
Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010. |
(40) |
È necessario consentire ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari di adeguarsi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento delegato. La sua data applicazione dovrebbe pertanto essere differita al 1o gennaio 2023. Occorre tuttavia esigere che i partecipanti ai mercati finanziari che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano preso in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2088 o prescritti dall’articolo 4, paragrafo 3 o 4, di detto regolamento pubblichino per la prima volta le informazioni su tali effetti nei propri siti web in sezioni separate intitolate «Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità» entro il 30 giugno 2023 per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«impresa finanziaria»: un gestore di fondi di investimento alternativi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), una società di investimento autorizzata a norma degli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2009/65/CE che non ha designato per la propria gestione una società di gestione autorizzata a norma degli articoli 6, 7 e 8 della medesima direttiva, un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), un’impresa di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE, o qualsiasi soggetto di un paese terzo che svolga attività analoghe, sia soggetto alle leggi di un paese terzo e sia sottoposto alla vigilanza di un’autorità di vigilanza di un paese terzo; |
2) |
«impresa non finanziaria»: un’impresa diversa da un’impresa finanziaria quale definita al punto 1; |
3) |
«esposizione sovrana»: un’esposizione verso amministrazioni centrali, banche centrali ed emittenti sovranazionali; |
4) |
«attività economica ecosostenibile»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852; |
5) |
«attività economica di transizione»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852; |
6) |
«attività economica abilitante»: un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852. |
Articolo 2
Principi generali per la presentazione di informazioni
1. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono le informazioni richieste dal presente regolamento gratuitamente e in maniera facilmente accessibile, non discriminatoria, ben visibile, semplice, concisa, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari presentano ed espongono le informazioni richieste dal presente regolamento in modo che siano di agevole lettura, usano caratteri leggibili e uno stile che agevoli la comprensione. I partecipanti ai mercati finanziari possono adattare la dimensione e il tipo dei caratteri nonché i colori utilizzati nei modelli di cui agli allegati da I a V del presente regolamento.
2. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari presentano le informazioni richieste dal presente regolamento in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno, salvo diversamente disposto dalla legislazione settoriale di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088.
3. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari pubblicano e aggiornano le informazioni sui propri siti web in conformità del presente regolamento. Indicano chiaramente la data di pubblicazione delle informazioni e la data di ogni eventuale aggiornamento. Se tali informazioni sono presentate sotto forma di file scaricabile, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari indicano la cronologia delle versioni nel nome del file.
4. I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono, se disponibili, gli identificativi della persona giuridica (LEI) e i numeri internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) quando fanno riferimento ai soggetti o ai prodotti finanziari nelle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento.
Articolo 3
Indici di riferimento formati da un paniere di indici
Qualora un indice designato come indice di riferimento sia formato da un paniere di indici, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari forniscono le informazioni relative a quell’indice, sia per il paniere sia per ciascun indice del paniere stesso.
CAPO II
TRASPARENZA CIRCA GLI EFFETTI NEGATIVI SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ
SEZIONE 1
Partecipanti ai mercati finanziari
Articolo 4
Dichiarazione dei partecipanti ai mercati finanziari sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i partecipanti ai mercati finanziari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088, pubblicano sul proprio sito web, in una sezione separata intitolata «Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità», le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2088, e di cui agli articoli da 4 a 10 del presente regolamento. Tali informazioni coprono il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente e sono pubblicate nella sezione «Informativa sulla sostenibilità» di cui all’articolo 23 del presente regolamento.
2. I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano la dichiarazione di cui al paragrafo 1 nel formato del modello che figura nella tabella 1 dell’allegato I.
3. In deroga al paragrafo 1, per i partecipanti ai mercati finanziari che pubblicano per la prima volta la dichiarazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088, le informazioni di cui al paragrafo 1 coprono il periodo compreso tra la data in cui i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono stati presi in considerazione per la prima volta e il 31 dicembre di quell’anno. Tali partecipanti ai mercati finanziari pubblicano le informazioni nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Articolo 5
Sezione«Sintesi»
Nella sezione «Sintesi», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono tutte le informazioni seguenti:
a) |
il nome del partecipante ai mercati finanziari cui si riferisce la dichiarazione relativa agli effetti negativi sulla sostenibilità; |
b) |
la considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità; |
c) |
il periodo di riferimento della dichiarazione; |
d) |
una sintesi dei principali effetti negativi. |
La sezione «Sintesi» nella tabella 1 dell’allegato I è redatta in tutte le lingue seguenti:
a) |
una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine del partecipante ai mercati finanziari e, se diversa, una lingua supplementare di uso comune nella sfera della finanza internazionale; |
b) |
qualora un prodotto finanziario dei partecipanti ai mercati finanziari sia reso disponibile in uno Stato membro ospitante, una delle lingue ufficiali di tale Stato membro ospitante. |
Una volta stampata, la sezione «Sintesi» ha una lunghezza massima di due facciate di un foglio A4.
Articolo 6
Descrizione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
1. Nella sezione «Descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari compilano tutti i campi relativi agli indicatori concernenti i principali effetti negativi delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e aggiungono tutti gli elementi seguenti:
a) |
informazioni su uno o più indicatori supplementari sul clima e su altri indicatori connessi all’ambiente, che figurano nella tabella 2 dell’allegato I; |
b) |
informazioni su uno o più indicatori supplementari in materia di problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva, che figurano nella tabella 3 dell’allegato I; |
c) |
informazioni su altri eventuali indicatori usati per individuare e valutare ulteriori principali effetti negativi su un fattore di sostenibilità. |
2. Nella sezione «Descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le azioni adottate nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente e le azioni programmate o gli obiettivi fissati per il successivo periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre per evitare o attenuare i principali effetti negativi individuati.
3. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nelle colonne «Effetto» nella sezione «Descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, un valore relativo all’effetto come media degli effetti al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ciascun periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre.
Articolo 7
Descrizione delle politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
1. Nella sezione «Descrizione delle politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità e il modo in cui tali politiche sono aggiornate e applicate, compresi tutti i dati seguenti:
a) |
la data in cui l’organismo direttivo del partecipante ai mercati finanziari ha approvato tali politiche; |
b) |
il modo in cui la responsabilità per l’attuazione di tali politiche è ripartita all’interno di procedure e strategie organizzative; |
c) |
le metodologie utilizzate per selezionare gli indicatori di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), nonché per individuare e valutare i principali effetti negativi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e in particolare una spiegazione del modo in cui tali metodologie tengono conto della probabilità e della gravità di tali principali effetti negativi, compreso il loro carattere potenzialmente irrimediabile; |
d) |
eventuali margini di errore associati alle metodologie di cui alla lettera c) del presente paragrafo, con una spiegazione di tale margine; |
e) |
le fonti di dati utilizzate. |
2. Qualora le informazioni relative a uno degli indicatori utilizzati non siano prontamente disponibili, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nella sezione «Descrizione delle politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, i dettagli degli sforzi profusi per ottenere le informazioni direttamente dalle imprese beneficiarie degli investimenti oppure svolgendo ulteriori ricerche, cooperando con fornitori terzi di dati o con esperti esterni, oppure ancora formulando ipotesi ragionevoli.
Articolo 8
Sezione«Politiche di impegno»
1. Nella sezione «Politiche di impegno», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti:
a) |
se del caso, brevi sintesi delle politiche di impegno di cui all’articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14); |
b) |
brevi sintesi di altre eventuali politiche di impegno volte ad attenuare i principali effetti negativi. |
2. Le brevi sintesi di cui al paragrafo 1 contengono tutti gli elementi seguenti:
a) |
gli indicatori degli effetti negativi considerati nelle politiche di impegno di cui al paragrafo 1; |
b) |
il modo in cui tali politiche di impegno saranno adattate qualora non vi sia un’attenuazione dei principali effetti negativi per più di uno dei periodi per i quali è stata effettuata la rendicontazione. |
Articolo 9
Sezione«Riferimenti alle norme internazionali»
1. Nella sezione «Riferimenti alle norme internazionali», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, i partecipanti ai mercati finanziari descrivono se e in che misura osservano i codici di condotta d’impresa responsabile e le norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, il grado del loro allineamento agli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi.
2. La descrizione di cui al paragrafo 1 contiene informazioni su tutti gli elementi seguenti:
a) |
gli indicatori utilizzati per prendere in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, che misurano tale osservanza o conformità di cui al paragrafo 1; |
b) |
la metodologia e i dati utilizzati per misurare l’osservanza o l’allineamento di cui al paragrafo 1, compresa una descrizione dell’ambito di applicazione, delle fonti di dati e del modo in cui la metodologia utilizzata prevede i principali effetti negativi delle imprese beneficiarie degli investimenti; |
c) |
l’eventuale utilizzo di uno scenario climatico lungimirante e in caso positivo il nome e l’ideatore di tale scenario e il momento della sua ideazione; |
d) |
qualora non si utilizzi uno scenario climatico lungimirante, una spiegazione del motivo per cui il partecipante ai mercati finanziari ritiene non pertinenti scenari climatici lungimiranti. |
Articolo 10
Raffronto storico
I partecipanti ai mercati finanziari, che hanno descritto gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità per un periodo precedente a quello per cui le informazioni devono essere comunicate ai sensi dell’articolo 6, inseriscono nella sezione «Descrizione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità», contenuta nella tabella 1 dell’allegato I, un raffronto storico del periodo per il quale è stata effettuata la rendicontazione con il periodo precedente per il quale è stata effettuata la rendicontazione e, successivamente, con ciascun periodo precedente per il quale è stata effettuata la rendicontazione fino agli ultimi cinque periodi precedenti.
SEZIONE 2
Consulenti finanziari
Articolo 11
Dichiarazione dei consulenti finanziari sulla presa in considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle proprie consulenze in materia di assicurazioni o investimenti
1. I consulenti finanziari di cui all’articolo 2, punto 11, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/2088 che applicano l’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento pubblicano le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento sul proprio sito web in una sezione separata intitolata «Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di assicurazioni sui fattori di sostenibilità».
2. I consulenti finanziari di cui all’articolo 2, punto 11, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2019/2088 che applicano l’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento pubblicano le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), di tale regolamento sul proprio sito web in una sezione separata intitolata «Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità».
3. La dichiarazione e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono dettagli sul processo utilizzato dai consulenti finanziari per selezionare i prodotti finanziari su cui offrono consulenza, compresi tutti gli elementi seguenti:
a) |
il modo in cui i consulenti finanziari utilizzano le informazioni pubblicate dai partecipanti ai mercati finanziari a norma del presente regolamento; |
b) |
se i consulenti finanziari classificano e selezionano i prodotti finanziari sulla base degli indicatori elencati nella tabella 1 dell’allegato I e di altri eventuali indicatori e, se del caso, una descrizione della metodologia di classificazione e selezione utilizzata; |
c) |
eventuali criteri o valori limite basati sui principali effetti negativi elencati nella tabella 1 dell’allegato I, utilizzati per selezionare i prodotti finanziari od offrire consulenza finanziaria su di essi. |
Sezione 3
Dichiarazione dei partecipanti ai mercati finanziari sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e dichiarazione dei consulenti finanziari sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nella loro consulenza in materia di investimenti o assicurazioni
Articolo 12
Dichiarazione dei partecipanti ai mercati finanziari sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle loro decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
1. I partecipanti ai mercati finanziari di cui all’articolo 4, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2088 pubblicano le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento sul proprio sito web in una sezione separata intitolata «Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità».
2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 contiene tutte le informazioni seguenti:
a) |
una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che il partecipante ai mercati finanziari non prende in considerazione eventuali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità; |
b) |
i motivi per cui il partecipante ai mercati finanziari non prende in considerazione eventuali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, se del caso, informazioni sulla possibilità che il partecipante ai mercati finanziari intenda prendere in considerazione tali effetti negativi in riferimento agli indicatori elencati nella tabella 1 dell’allegato I e, in caso affermativo, sulle relative tempistiche. |
Articolo 13
Dichiarazione dei consulenti finanziari sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nelle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni
1. I consulenti finanziari di cui all’articolo 2, punto 11, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2019/2088 che applicano l’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), di tale regolamento pubblicano le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), di tale regolamento sul proprio sito web in una sezione separata intitolata «Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di assicurazioni sui fattori di sostenibilità».
2. I consulenti finanziari di cui all’articolo 2, punto 11, lettere da c) a f), del regolamento (UE) 2019/2088 che applicano l’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), di tale regolamento pubblicano le informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), di tale regolamento sul proprio sito web in una sezione separata intitolata «Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti sui fattori di sostenibilità».
3. La dichiarazione e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono tutte le informazioni seguenti:
a) |
una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che il consulente finanziario non prende in considerazione eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nella propria consulenza in materia di investimenti o assicurazioni; |
b) |
i motivi per cui il consulente finanziario non prende in considerazione eventuali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nella propria consulenza in materia di investimenti o assicurazioni e, se del caso, informazioni sulla possibilità che il consulente finanziario intenda prendere in considerazione tali effetti negativi in riferimento agli indicatori elencati nella tabella 1 dell’allegato I e, in caso affermativo, sulle relative tempistiche. |
CAPO III
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE SUL PRODOTTO
SEZIONE 1
Promozione delle caratteristiche ambientali o sociali
Articolo 14
Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali da comunicare a norma dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e2 bis , del regolamento (UE) 2019/2088
1. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni da comunicare a norma dell’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 nel formato del modello che figura nell’allegato II del presente regolamento. Tali informazioni sono comunicate sotto forma di allegato dei documenti o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088.
2. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nel corpo principale dei documenti o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili nell’allegato di tali documenti o informazioni.
3. I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti all’inizio dell’allegato dei documenti o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088:
a) |
se il prodotto finanziario intenda effettuare investimenti sostenibili; |
b) |
se il prodotto finanziario promuova caratteristiche ambientali o sociali, senza avere come obiettivo un investimento sostenibile. |
Articolo 15
Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione sull’allocazione degli attivi per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali
1. Per i prodotti finanziari di cui all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono, nella sezione «In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell’UE?» contenuta nel modello che figura nell’allegato II, tutte le informazioni seguenti:
a) |
una rappresentazione grafica, sotto forma di diagramma a torta:
|
b) |
una descrizione degli investimenti sottostanti i prodotti finanziari che sono in attività economiche ecosostenibili, specificando se la conformità di tali investimenti ai requisiti di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 sarà soggetta a una garanzia fornita da uno o più revisori o al riesame di uno o più terzi e, in caso affermativo, il nome o i nomi del revisore o del terzo; |
c) |
se i prodotti finanziari investono in attività economiche diverse dalle attività economiche ecosostenibili, una spiegazione chiara dei motivi di tali investimenti; |
d) |
se i prodotti finanziari hanno esposizioni sovrane e il partecipante ai mercati finanziari non è in grado di valutare in che misura tali esposizioni contribuiscano ad attività economiche ecosostenibili, una spiegazione descrittiva della quota degli investimenti che costituiscono tali esposizioni rispetto al totale degli investimenti. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i partecipanti ai mercati finanziari utilizzano:
a) |
lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati in imprese non finanziarie; |
b) |
lo stesso indicatore fondamentale di prestazione per gli investimenti aggregati nello stesso tipo di imprese finanziarie. |
Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che svolgono attività di sottoscrizione dell’assicurazione non vita, l’indicatore fondamentale di prestazione può combinare gli indicatori fondamentali di prestazione dell’investimento e della sottoscrizione, conformemente all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2178.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la descrizione comprende tutti i seguenti elementi:
a) |
per quanto riguarda le società beneficiarie degli investimenti che sono imprese non finanziarie, indicare se il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili sia misurato in base al fatturato o se, a causa delle caratteristiche del prodotto finanziario, il partecipante ai mercati finanziari abbia deciso che il calcolo è più rappresentativo quando tale grado è misurato in base alle spese in conto capitale o alle spese operative, nonché il motivo di tale decisione, compresa una spiegazione del perché tale decisione sia appropriata per gli investitori nel prodotto finanziario; |
b) |
qualora le informazioni sul grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili non siano prontamente disponibili dall’informativa pubblica delle società beneficiarie degli investimenti, specificare se il partecipante ai mercati finanziari abbia ottenuto informazioni equivalenti direttamente dalle società beneficiarie degli investimenti o da fornitori terzi; |
c) |
una ripartizione delle quote minime di investimenti nelle attività economiche di transizione e nelle attività economiche abilitanti, espresse in ciascun caso in percentuale di tutti gli investimenti del prodotto finanziario. |
Articolo 16
Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione sull’allocazione degli attivi per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche sociali
Per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali comprendenti un impegno in investimenti sostenibili con un obiettivo sociale, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nella sezione «Qual è l’allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?», contenuta nel modello che figura nell’allegato II, la quota minima di tali investimenti sostenibili.
Articolo 17
Calcolo del grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili
1. Il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili è calcolato secondo la formula seguente:
dove «gli investimenti del prodotto finanziario in attività economiche ecosostenibili» sono pari alla somma dei valori di mercato dei seguenti investimenti del prodotto finanziario:
a) |
per i titoli di debito e gli strumenti di capitale delle imprese beneficiarie degli investimenti, laddove una quota delle attività di tali imprese beneficiarie degli investimenti è associata ad attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato della quota dei suddetti titoli di debito o strumenti di capitale; |
b) |
per i titoli di debito diversi da quelli di cui alla lettera a), laddove i termini di tali titoli di debito richiedono che una quota dei proventi sia utilizzata esclusivamente per attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato di tale quota; |
c) |
per le obbligazioni emesse ai sensi della normativa dell’Unione in materia di obbligazioni ecosostenibili, il valore di mercato di tali obbligazioni; |
d) |
per gli investimenti in attivi immobiliari considerati attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato di tali investimenti; |
e) |
per gli investimenti in attività infrastrutturali considerate attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato di tali investimenti; |
f) |
per gli investimenti in posizioni verso una cartolarizzazione quali definite all’articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) con esposizioni sottostanti in attività economiche ecosostenibili, il valore di mercato della quota di tali esposizioni; |
g) |
per gli investimenti nei prodotti finanziari di cui all’articolo 5, primo comma, e all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, il valore di mercato della quota di tali prodotti finanziari che rappresenta il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili, calcolato conformemente al presente articolo. Il grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili è calcolato applicando la metodologia utilizzata per calcolare le posizioni corte nette di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la quota di attività delle imprese beneficiarie degli investimenti associata ad attività economiche ecosostenibili è calcolata sulla base degli indicatori fondamentali di prestazione più adatti per gli investimenti del prodotto finanziario, utilizzando le informazioni seguenti:
a) |
per le imprese beneficiarie degli investimenti di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2020/852, le informative effettuate da dette imprese in conformità di tale articolo; |
b) |
per le altre imprese beneficiarie degli investimenti, informazioni equivalenti ottenute dal partecipante ai mercati finanziari direttamente dalle imprese beneficiarie degli investimenti o da fornitori terzi. |
3. Per le informative di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), nel caso di imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese non finanziarie soggette all’obbligo di pubblicare informazioni di carattere non finanziario a norma del regolamento delegato (UE) 2021/2178 e di altre imprese non finanziarie non soggette a tale obbligo, il calcolo di cui al paragrafo 2 utilizza il fatturato come tipo di indicatore fondamentale di prestazione per tutte le imprese non finanziarie.
4. In deroga al paragrafo 3, se, a causa delle caratteristiche del prodotto finanziario, le spese in conto capitale o le spese operative permettono di effettuare un calcolo più rappresentativo del grado in cui gli investimenti sono in attività economiche ecosostenibili, il calcolo può basarsi su quello di questi due indicatori fondamentali di prestazione che risulta più idoneo. Nel caso di imprese beneficiarie degli investimenti che sono imprese finanziarie soggette all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/852 e di altre imprese finanziarie non soggette a tale obbligo, il calcolo di cui al paragrafo 2 utilizza gli indicatori fondamentali di prestazione di cui all’allegato III, sezione 1.1, lettere da b) a e), del regolamento delegato (UE) 2021/2178.
5. Per le informative di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto ii), all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto ii), all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto iii), e all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), punto iii), si applicano i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, salvo che le esposizioni sovrane sono escluse dal calcolo del numeratore e del denominatore della formula di cui al paragrafo 1.
SEZIONE 2
Obiettivo di investimento sostenibile
Articolo 18
Presentazione da parte dei partecipanti ai mercati finanziari delle informazioni precontrattuali per i prodotti finanziari da comunicare a norma dell’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis , del regolamento (UE) 2019/2088
1. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni, da comunicare a norma dell’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e della presente sezione in un allegato del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088. Essi presentano tali informazioni nel formato del modello che figura nell’allegato III del presente regolamento.
2. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sull’investimento sostenibile sono disponibili nell’allegato.
3. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, all’inizio dell’allegato del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione secondo la quale il prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Articolo 19
Informazioni sugli investimenti sostenibili per i prodotti finanziari con l’obiettivo di investimento sostenibile
1. Per i prodotti finanziari di cui all’articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nella sezione «Quali sono l’allocazione delle attività e la quota minima di investimenti sostenibili?» contenuta nel modello che figura nell’allegato III, tutte le informazioni seguenti:
a) |
una rappresentazione grafica, sotto forma di diagramma a torta:
|
b) |
una descrizione conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento; |
c) |
se i prodotti finanziari investono in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale e non sono attività economiche ecosostenibili, una spiegazione chiara dei motivi di tali investimenti; |
d) |
se i prodotti finanziari hanno esposizioni sovrane e il partecipante ai mercati finanziari non è in grado di valutare in che misura tali esposizioni contribuiscano ad attività economiche ecosostenibili, una spiegazione descrittiva della quota degli investimenti che costituiscono tali esposizioni rispetto al totale degli investimenti. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i partecipanti ai mercati finanziari applicano l’articolo 15, paragrafo 2.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i partecipanti ai mercati finanziari applicano l’articolo 15, paragrafo 3.
4. Per i prodotti finanziari che investono in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nella sezione «Quali sono l’allocazione delle attività e la quota minima di investimenti sostenibili?» contenuta nel modello che figura nell’allegato III, la quota minima di tali investimenti.
SEZIONE 3
Prodotti finanziari con opzioni di investimento
Articolo 20
Prodotti finanziari con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti finanziari come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
1. In deroga agli articoli da 14 a 17, qualora un prodotto finanziario offra all’investitore opzioni di investimento e una o più di tali opzioni di investimento permettono di considerare tale prodotto finanziario come un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 una dichiarazione ben visibile in cui si confermano tutti gli elementi seguenti:
a) |
il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali; |
b) |
il rispetto di tali caratteristiche ambientali o sociali è subordinato a investimenti effettuati dal prodotto finanziario in almeno una delle opzioni di investimento menzionate nell’elenco di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e alla detenzione di almeno una di tali opzioni durante il periodo di detenzione del prodotto finanziario; |
c) |
ulteriori informazioni su tali caratteristiche sono reperibili negli allegati di cui al paragrafo 3 del presente articolo o, se del caso, tramite i riferimenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo. |
2. La dichiarazione ben visibile di cui al paragrafo 1 è corredata di tutti gli elementi seguenti:
a) |
un elenco delle opzioni di investimento di cui al paragrafo 3, presentato in conformità delle categorie di opzioni di investimento di cui alle lettere a), b) e c) di tale paragrafo; |
b) |
le quote delle opzioni di investimento all’interno di ciascuna delle categorie di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), in rapporto al numero totale di opzioni di investimento offerte dal prodotto finanziario. |
3. I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 per le categorie seguenti di opzioni di investimento:
a) |
per ciascuna opzione di investimento considerata un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, le informazioni di cui agli articoli da 14 a 17 del presente regolamento; |
b) |
per ciascuna opzione di investimento considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento; |
c) |
per ciascuna opzione di investimento che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull’obiettivo di investimento sostenibile. |
4. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), nel formato del modello che figura nell’allegato II e le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), nel formato del modello che figura nell’allegato III.
5. In deroga al paragrafo 3, qualora un prodotto finanziario offra all’investitore una gamma di opzioni di investimento tale che non sia possibile fornire le informazioni su tali opzioni di investimento negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 in maniera chiara e concisa a causa del numero di allegati necessari, i partecipanti ai mercati finanziari possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo inserendo nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 riferimenti agli allegati delle informative richieste dalle direttive, dai regolamenti e dalle disposizioni nazionali di cui a tale paragrafo in cui possono essere reperite tali informazioni.
Articolo 21
Prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
1. In deroga agli articoli 18 e 19, qualora un prodotto finanziario offra all’investitore opzioni di investimento, e tali opzioni di investimento abbiano tutte come obiettivo investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari confermano, in una dichiarazione ben visibile nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 che il prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e che le informazioni relative a tale obiettivo sono reperibili negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 o, se del caso, tramite i riferimenti di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
2. La dichiarazione ben visibile di cui al paragrafo 1 è corredata di tutti gli elementi seguenti:
a) |
un elenco delle opzioni di investimento di cui al paragrafo 3, presentato in conformità di categorie di opzioni di investimento di cui alle lettere a) e b) di tale paragrafo; |
b) |
le quote di ciascuna delle categorie di opzioni di investimento di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), all’interno di ciascuna di tali categorie, in rapporto al numero totale di opzioni di investimento offerte dal prodotto finanziario. |
3. I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 per le categorie seguenti di opzioni di investimento:
a) |
per ciascuna opzione di investimento considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli articoli 18 e 19 del presente regolamento; |
b) |
per ciascuna opzione di investimento che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull’obiettivo di investimento sostenibile. |
4. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), conformemente al modello che figura nell’allegato III.
5. In deroga al paragrafo 3, qualora un prodotto finanziario offra all’investitore una gamma di opzioni di investimento tale che non sia possibile fornire le informazioni concernenti tali opzioni di investimento negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 in maniera chiara e concisa, a causa del numero di allegati necessari, i partecipanti ai mercati finanziari possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo inserendo nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088 riferimenti agli allegati delle informative applicabili richieste dalle direttive, dai regolamenti e dalle disposizioni nazionali di cui a tale paragrafo in cui possono essere reperite tali informazioni.
Articolo 22
Informazioni sulle opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e non sono esse stesse prodotti finanziari
Le informazioni sull’obiettivo degli investimenti sostenibili di cui all’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 21, paragrafo 3, lettera b), contengono tutti gli elementi seguenti:
a) |
la descrizione dell’obiettivo di investimento sostenibile; |
b) |
un elenco degli indicatori utilizzati per misurare il raggiungimento di tale obiettivo di investimento sostenibile; |
c) |
una descrizione del modo in cui gli investimenti non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile, comprendente tutti gli elementi seguenti:
|
CAPO IV
INFORMATIVA SUL PRODOTTO PUBBLICATA SUL SITO WEB
Articolo 23
Sezione del sito web dedicata all’informativa contenente informazioni sulla sostenibilità dei prodotti finanziari
I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano, per ciascun prodotto finanziario, le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 in una sezione separata intitolata «Informativa sulla sostenibilità» nella stessa parte del loro sito web in cui sono pubblicate le altre informazioni concernenti il prodotto finanziario, comprese le comunicazioni di marketing. I partecipanti ai mercati finanziari individuano chiaramente il prodotto finanziario cui si riferiscono le informazioni nella sezione dell’informativa sulla sostenibilità e indicano in maniera ben visibile le caratteristiche ambientali o sociali oppure l’obiettivo di investimento sostenibile di tale prodotto finanziario.
SEZIONE 1
Informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Articolo 24
Sezioni dell’informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, e agli articoli da 25 a 36 del presente regolamento nell’ordine seguente e inserendo tutte le sezioni seguenti, intitolate:
a) |
«Sintesi»; |
b) |
«Nessun obiettivo di investimento sostenibile»; |
c) |
«Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario»; |
d) |
«Strategia di investimento»; |
e) |
«Quota degli investimenti»; |
f) |
«Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali»; |
g) |
«Metodologie»; |
h) |
«Fonti e trattamento dei dati»; |
i) |
«Limitazioni delle metodologie e dei dati»; |
j) |
«Dovuta diligenza»; |
k) |
«Politiche di impegno»; |
l) |
qualora un indice sia stato designato come indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario, «Indice di riferimento designato». |
Articolo 25
Sezione«Sintesi»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
1. Nella sezione del sito web «Sintesi» di cui all’articolo 24, lettera a), i partecipanti ai mercati finanziari sintetizzano tutte le informazioni contenute nelle diverse sezioni di cui a tale articolo in merito ai prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali. Una volta stampata, la sezione «Sintesi» ha una lunghezza massima di due facciate di un foglio A4.
2. La sezione del sito web «Sintesi» di cui all’articolo 24, lettera a), è redatta almeno nelle lingue seguenti:
a) |
una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e, se diversa e qualora il prodotto finanziario sia reso disponibile in più di uno Stato membro, una lingua supplementare di uso comune nella sfera della finanza internazionale; |
b) |
qualora un prodotto finanziario sia reso disponibile in uno Stato membro ospitante, una delle lingue ufficiali di tale Stato membro ospitante. |
Articolo 26
Sezione«Nessun obiettivo di investimento sostenibile»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
1. Nella sezione del sito web «Nessun obiettivo di investimento sostenibile» di cui all’articolo 24, lettera b), i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono la dichiarazione seguente: «Questo prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali, ma non ha come obiettivo un investimento sostenibile».
2. Qualora il prodotto finanziario si impegni a effettuare uno o più investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari illustrano, nella sezione del sito web «Nessun obiettivo di investimento sostenibile» di cui all’articolo 24, lettera b), in che modo l’investimento sostenibile non arreca un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile, inserendo tutti gli elementi seguenti:
a) |
il modo in cui si tiene conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell’allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 di tale allegato I; |
b) |
se l’investimento sostenibile sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo. |
Articolo 27
Sezione«Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Nella sezione del sito web «Caratteristiche ambientali o sociali del prodotto finanziario» di cui all’articolo 24, lettera c), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le caratteristiche ambientali o sociali promosse dai prodotti finanziari.
Articolo 28
Sezione«Strategia di investimento»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Nella sezione del sito web «Strategia di investimento» di cui all’articolo 24, lettera d), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:
a) |
la strategia di investimento usata per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario; |
b) |
la politica adottata per valutare le prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti, anche per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali. |
Articolo 29
Sezione«Quota degli investimenti»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Nella sezione del sito web «Quota degli investimenti» di cui all’articolo 24, lettera e), i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono le informazioni di cui all’articolo 14 e distinguono tra esposizioni dirette nei soggetti che beneficiano degli investimenti e tutti gli altri tipi di esposizioni in tali soggetti.
Articolo 30
Sezione«Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Nella sezione del sito web «Monitoraggio delle caratteristiche ambientali o sociali» di cui all’articolo 24, lettera f), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono in che modo le caratteristiche ambientali o sociali, promosse dal prodotto finanziario, e gli indicatori di sostenibilità usati per misurare il rispetto di ciascuna di tali caratteristiche ambientali o sociali, promosse dal prodotto finanziario, sono monitorati lungo l’intero ciclo di vita del prodotto finanziario, nonché i relativi meccanismi di controllo interno o esterno.
Articolo 31
Sezione«Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Nella sezione del sito web «Metodologie relative alle caratteristiche ambientali o sociali» di cui all’articolo 24, lettera g), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le metodologie utilizzate per misurare in che modo si soddisfino le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.
Articolo 32
Sezione«Fonti e trattamento dei dati»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Nella sezione del sito web «Fonti e trattamento dei dati» di cui all’articolo 24, lettera h), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:
a) |
le fonti di dati utilizzate per soddisfare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario; |
b) |
le misure adottate per garantire la qualità dei dati; |
c) |
le modalità di trattamento dei dati; |
d) |
la quota dei dati che sono stimati. |
Articolo 33
Sezione«Limitazioni delle metodologie e dei dati»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Nella sezione del sito web «Limitazioni delle metodologie e dei dati» di cui all’articolo 24, lettera i), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:
a) |
eventuali limitazioni delle metodologie di cui all’articolo 24, lettera g), e delle fonti di dati di cui all’articolo 24, lettera h); |
b) |
come tali limitazioni non influiscano sul modo in cui sono soddisfatte le caratteristiche ambientali o sociali promosse del prodotto finanziario. |
Articolo 34
Sezione«Dovuta diligenza»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Nella sezione del sito web «Dovuta diligenza» di cui all’articolo 24, lettera j), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono la dovuta diligenza esercitata sugli attivi sottostanti del prodotto finanziario, compresi i controlli interni ed esterni su tale dovuta diligenza.
Articolo 35
Sezione«Politiche di impegno»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Nella sezione del sito web «Politiche di impegno» di cui all’articolo 24, lettera k), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le politiche di impegno attuate qualora l’impegno faccia parte della strategia di investimenti ambientali o sociali, comprese eventuali procedure di gestione applicabili a controversie sulla sostenibilità nelle imprese beneficiarie degli investimenti.
Articolo 36
Sezione«Indice di riferimento designato»del sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
1. Nella sezione del sito web «Indice di riferimento designato» di cui all’articolo 24, lettera l), i partecipanti ai mercati finanziari indicano se un indice sia stato designato come indice di riferimento per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario, e il modo in cui tale indice sia allineato con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario, compresi i dati di entrata, le metodologie utilizzate per selezionare tali dati, le metodologie di riequilibrio e il modo in cui è calcolato l’indice.
2. Se le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in tutto o in parte sul sito web dell’amministratore dell’indice di riferimento, si fornisce un collegamento ipertestuale a tali informazioni.
SEZIONE 2
Informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Articolo 37
Informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari pubblicano le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088, e agli articoli da 38 a 49 del presente regolamento nell’ordine seguente e inserendo tutte le sezioni seguenti, intitolate:
a) |
«Sintesi»; |
b) |
«Nessun danno significativo all’obiettivo di investimento sostenibile»; |
c) |
«Obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario»; |
d) |
«Strategia di investimento»; |
e) |
«Quota degli investimenti»; |
f) |
«Monitoraggio dell’obiettivo di investimento sostenibile»; |
g) |
«Metodologie»; |
h) |
«Fonti e trattamento dei dati»; |
i) |
«Limitazioni delle metodologie e dei dati»; |
j) |
«Dovuta diligenza»; |
k) |
«Politiche di impegno»; |
l) |
«Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile». |
Articolo 38
Sezione«Sintesi»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
1. Nella sezione del sito web «Sintesi» di cui all’articolo 37, lettera a), i partecipanti ai mercati finanziari sintetizzano tutte le informazioni contenute nelle diverse sezioni di cui all’articolo 37 in merito ai prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili. Una volta stampata, la sezione «Sintesi» ha una lunghezza massima di due facciate di un foglio A4.
2. La sezione del sito web «Sintesi» di cui all’articolo 37, lettera a), è redatta almeno nelle lingue seguenti:
a) |
una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e, se diversa e qualora il prodotto finanziario sia reso disponibile in più di uno Stato membro, una lingua supplementare di uso comune nella sfera della finanza internazionale; |
b) |
qualora un prodotto finanziario sia reso disponibile in uno Stato membro ospitante, una delle lingue ufficiali di tale Stato membro ospitante. |
Articolo 39
Sezione«Nessun danno significativo all’obiettivo di investimento sostenibile»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Nella sezione del sito web «Nessun danno significativo all’obiettivo di investimento sostenibile» di cui all’articolo 37, lettera b), i partecipanti ai mercati finanziari spiegano se e per quale motivo gli investimenti del prodotto finanziario non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi di investimento sostenibile e forniscono tutte le informazioni seguenti:
a) |
il modo in cui si tiene conto degli indicatori degli effetti negativi nella tabella 1 dell’allegato I e di eventuali indicatori pertinenti nelle tabelle 2 e 3 di tale allegato; |
b) |
se l’investimento sostenibile sia in linea con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e dalla Carta internazionale dei diritti dell’uomo. |
Articolo 40
Sezione«Obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Nella sezione del sito web «Obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario» di cui all’articolo 37, lettera c), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono l’obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario.
Articolo 41
Sezione«Strategia di investimento»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Nella sezione del sito web «Strategia di investimento» di cui all’articolo 37, lettera d), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:
a) |
la strategia di investimento utilizzata per raggiungere l’obiettivo di investimento sostenibile; |
b) |
la politica adottata per valutare le prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti, anche per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali. |
Articolo 42
Sezione«Quota degli investimenti»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Nella sezione del sito web «Quota degli investimenti» di cui all’articolo 37, lettera e), i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono le informazioni di cui alla sezione «Quali sono l’allocazione delle attività e la quota minima di investimenti sostenibili?» nel modello che figura nell’allegato III del presente regolamento e distinguono tra esposizioni dirette nei soggetti che beneficiano degli investimenti e tutti gli altri tipi di esposizioni in tali soggetti.
Articolo 43
Sezione«Monitoraggio dell’obiettivo di investimento sostenibile»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Nella sezione del sito web «Monitoraggio dell’obiettivo di investimento sostenibile» di cui all’articolo 37, lettera f), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono in che modo l’obiettivo di investimento sostenibile e gli indicatori di sostenibilità usati per misurare il raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile sono monitorati lungo l’intero ciclo di vita del prodotto finanziario, nonché i relativi meccanismi di controllo interno o esterno.
Articolo 44
Sezione«Metodologie»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Nella sezione del sito web «Metodologie» di cui all’articolo 37, lettera g), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le metodologie utilizzate per misurare il raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile e il modo in cui gli indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il raggiungimento di tale obiettivo di investimento sostenibile.
Articolo 45
Sezione«Fonti e trattamento dei dati»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Nella sezione del sito web «Fonti e trattamento dei dati» di cui all’articolo 37, lettera h), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:
a) |
le fonti di dati utilizzate per raggiungere l’obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario; |
b) |
le misure adottate per garantire la qualità dei dati; |
c) |
le modalità di trattamento dei dati; |
d) |
la quota dei dati che sono stimati. |
Articolo 46
Sezione«Limitazioni delle metodologie e dei dati»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Nella sezione del sito web «Limitazioni delle metodologie e dei dati» di cui all’articolo 37, lettera i), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:
a) |
eventuali limitazioni delle metodologie di cui all’articolo 37, lettera g), e delle fonti di dati di cui all’articolo 37, lettera h); |
b) |
il motivo per cui tali limitazioni non influiscono sul raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile. |
Articolo 47
Sezione«Dovuta diligenza»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Nella sezione del sito web «Dovuta diligenza» di cui all’articolo 37, lettera j), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono la dovuta diligenza esercitata sugli attivi sottostanti del prodotto finanziario, compresi i controlli interni ed esterni su tale dovuta diligenza.
Articolo 48
Sezione«Politiche di impegno»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Nella sezione del sito web «Politiche di impegno» di cui all’articolo 37, lettera k), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono le politiche di impegno attuate qualora l’impegno faccia parte dell’obiettivo di investimento sostenibile, comprese eventuali procedure di gestione applicabili a controversie sulla sostenibilità nelle imprese beneficiarie degli investimenti.
Articolo 49
Sezione«Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile»del sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
1. Nella sezione del sito web «Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile» di cui all’articolo 37, lettera l), i partecipanti ai mercati finanziari descrivono tutti gli elementi seguenti:
a) |
per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e per cui un indice è stato designato come indice di riferimento, il modo in cui tale indice è allineato all’obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario, compresi i dati di entrata, le metodologie utilizzate per selezionare tali dati, le metodologie di riequilibrio e il modo in cui è calcolato l’indice; |
b) |
per i prodotti finanziari il cui obiettivo è una riduzione delle emissioni di carbonio, una dichiarazione in cui si afferma che l’indice di riferimento è considerato un indice di riferimento UE di transizione climatica o un indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 23 bis e 23 ter, del regolamento (UE) 2016/1011 e un collegamento ipertestuale all’indirizzo a cui è reperibile la metodologia utilizzata per il calcolo di tali indici. |
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), qualora le informazioni di cui a tale punto siano pubblicate in tutto o in parte sul sito web dell’amministratore dell’indice di riferimento, si fornisce un collegamento ipertestuale a tali informazioni.
3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), qualora non sia disponibile alcun indice di riferimento UE di transizione climatica o indice di riferimento UE allineato con l’accordo di Parigi secondo la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punti 23 bis e 23 ter, del regolamento (UE) 2016/1011, la sezione del sito web «Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile» di cui all’articolo 38, lettera l), del presente regolamento segnala questo fatto e spiega in che modo sia garantito il costante sforzo di ridurre le emissioni di carbonio, nella prospettiva di raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. I partecipanti ai mercati finanziari spiegano in che misura il prodotto finanziario rispetta i requisiti metodologici di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1818.
CAPO V
INFORMATIVA SUL PRODOTTO NELLE RELAZIONI PERIODICHE
SEZIONE 1
Promozione delle caratteristiche ambientali o sociali
Articolo 50
Requisiti in materia di presentazione e contenuto delle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
1. Per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 in un allegato del documento o delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento nel formato del modello che figura nell’allegato IV del presente regolamento.
2. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali sono disponibili in tale allegato.
Articolo 51
Rispetto delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dai prodotti finanziari
Nella sezione «In che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali e/o sociali promosse da questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello di cui all’allegato IV del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti:
a) |
la misura in cui le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario sono state soddisfatte durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa la prestazione degli indicatori di sostenibilità usati per misurare in che modo ciascuna di tali caratteristiche ambientali o sociali sia stata soddisfatta e quali strumenti derivati siano stati eventualmente utilizzati per soddisfare tali caratteristiche ambientali o sociali; |
b) |
per i prodotti finanziari di cui all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, l’individuazione degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 di tale regolamento cui ha contribuito l’investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario; |
c) |
qualora il partecipante ai mercati finanziari abbia presentato in precedenza almeno una relazione periodica conforme alla presente sezione per il prodotto finanziario, un raffronto storico tra il periodo interessato dalla relazione periodica e i periodi interessati dalle precedenti relazioni periodiche; |
d) |
per i prodotti finanziari che comprendevano un impegno a effettuare investimenti sostenibili, una spiegazione del modo in cui tali investimenti sostenibili abbiano contributo agli obiettivi di investimento sostenibile di cui all’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088, senza arrecare un danno significativo a nessuno di tali obiettivi durante il periodo interessato dalla relazione periodica; la spiegazione comprende tutti gli elementi seguenti:
|
e) |
informazioni riguardanti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui alla sezione «Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 52
Principali investimenti per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
1. La sezione «Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello di cui all’allegato IV del presente regolamento contiene un elenco, in ordine decrescente di dimensioni, dei quindici investimenti che costituiscono la quota maggiore di investimenti del prodotto finanziario durante il periodo interessato dalla relazione periodica; l’elenco comprende il settore e i paesi in cui sono stati effettuati tali investimenti.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora il numero di investimenti che costituiscono il 50 % degli investimenti del prodotto finanziario durante il periodo interessato dalla relazione periodica sia inferiore a quindici, la sezione di cui al paragrafo 1 contiene un elenco di tali investimenti, in ordine decrescente di dimensioni; l’elenco comprende i settori e i paesi in cui sono stati effettuati tali investimenti.
Articolo 53
Allocazione degli attivi per prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Nella sezione «Qual è l’allocazione degli attivi?» contenuta nel modello di cui all’allegato IV del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono una descrizione degli investimenti del prodotto finanziario, che comprenda tutti gli elementi seguenti:
a) |
le quote degli investimenti del prodotto finanziario che hanno rispettato le caratteristiche ambientali o sociali promosse durante il periodo interessato dalla relazione periodica; |
b) |
lo scopo degli investimenti rimanenti durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa una descrizione di eventuali garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale, e se tali investimenti siano usati come strumenti di copertura, riguardino contante detenuto come liquidità accessoria oppure siano investimenti per i quali i dati sono insufficienti. |
Articolo 54
Quota degli investimenti in diversi settori e sottosettori economici
Nella sezione «In quali settori economici sono stati effettuati gli investimenti?» contenuta nel modello che figura nell’allegato IV del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono informazioni sulla quota degli investimenti durante il periodo interessato dalla relazione periodica in diversi settori e sottosettori, compresi i settori e i sottosettori dell’economia che ottengono ricavi dalla prospezione, dall’estrazione, dalla produzione, dalla trasformazione, dal deposito, dalla raffinazione o dalla distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, dei combustibili fossi ai sensi dell’articolo 2, punto 62, del regolamento (UE) 2018/1999 Parlamento europeo e del Consiglio (17).
Articolo 55
Informazioni sugli investimenti in attività economiche ecosostenibili per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali
1. Qualora i prodotti finanziari di cui all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852 comprendevano un impegno a effettuare investimenti in attività economiche che contribuiscono a un obiettivo ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088, la sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato IV indica tutte le informazioni seguenti:
a) |
una ripartizione della quota di investimenti per ciascuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 cui tali investimenti hanno contribuito; |
b) |
una descrizione degli investimenti in attività economiche ecosostenibili durante il periodo interessato dalla relazione periodica, comprendente gli elementi seguenti:
|
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), si applicano tutti gli elementi seguenti:
a) |
in sede di aggregazione degli investimenti nelle imprese non finanziarie, il fatturato, le spese in conto capitale e le spese operative sono calcolati e inclusi nella rappresentazione grafica; |
b) |
in sede di aggregazione degli investimenti nelle imprese finanziarie, il fatturato e le spese in conto capitale sono calcolati e inclusi, se del caso, nella rappresentazione grafica; |
c) |
per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che svolgono attività di sottoscrizione dell’assicurazione non vita, l’indicatore fondamentale di prestazione può essere una combinazione degli indicatori fondamentali di prestazione dell’investimento e della sottoscrizione, conformemente all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2021/2178. |
Articolo 56
Informazioni per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche sociali
Per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali comprendenti un impegno in investimenti sostenibili con un obiettivo sociale, la sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato IV indica la quota di tali investimenti sostenibili.
Articolo 57
Prestazione sostenibile dell’indice designato come indice di riferimento per le caratteristiche ambientali o sociali
1. Nella sezione «Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all’indice di riferimento designato?» contenuta nel modello di cui all’allegato IV del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono, per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, tutte le informazioni seguenti:
a) |
una spiegazione del modo in cui l’indice designato come indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato pertinente, compresa la prestazione, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, degli indicatori di sostenibilità considerati pertinenti dal partecipante ai mercati finanziari per determinare l’allineamento dell’indice alle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario e i fattori ambientali, sociali e di governance menzionati nella dichiarazione sull’indice di riferimento pubblicata dall’amministratore dell’indice di riferimento ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011; |
b) |
un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e gli indicatori che misurano i fattori di sostenibilità dell’indice di cui alla lettera a), durante il periodo interessato dalla relazione periodica; |
c) |
un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e un indice generale di mercato pertinente durante il periodo interessato dalla relazione periodica. |
2. I raffronti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono presentati, se del caso, sotto forma di tabella o sotto forma di rappresentazione grafica.
SEZIONE 2
Obiettivo di investimento sostenibile
Articolo 58
Requisiti in materia di presentazione e contenuto delle relazioni periodiche per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili i partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 in un allegato del documento o delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento nel formato del modello che figura nell’allegato V del presente regolamento. I partecipanti ai mercati finanziari inseriscono, nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088, una dichiarazione ben visibile in cui si afferma che le informazioni sull’investimento sostenibile sono disponibili in tale allegato.
Articolo 59
Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile del prodotto finanziario
Nella sezione «In che misura è stato raggiunto l’obiettivo di investimento sostenibile di questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello che figura nell’allegato V, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti:
a) |
la misura in cui l’obiettivo di investimento sostenibile è stato raggiunto durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa la prestazione:
|
b) |
per i prodotti finanziari di cui all’articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, l’individuazione degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 di tale regolamento cui ha contribuito l’investimento sostenibile sottostante il prodotto finanziario; |
c) |
per i prodotti finanziari di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, informazioni sul modo in cui l’obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio è stato allineato con l’accordo di Parigi, contenenti una descrizione del contributo del prodotto finanziario, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, al raggiungimento degli obiettivi dell’accordo di Parigi, anche rispetto agli indici di riferimento UE di transizione climatica o agli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, ai fattori ambientali, sociali e di governance e ai criteri presi in considerazione dall’amministratore dell’indice di riferimento ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/1818; |
d) |
qualora i partecipanti ai mercati finanziari abbiano presentato in precedenza almeno una relazione periodica conforme alla presente sezione per il prodotto finanziario, un raffronto storico tra il periodo corrente interessato dalla relazione periodica e i periodi precedenti; |
e) |
una spiegazione del modo in cui gli investimenti sostenibili abbiano contributo all’obiettivo di investimento sostenibile, senza arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi di investimento sostenibile durante il periodo interessato dalla relazione periodica; la spiegazione comprende tutti gli elementi seguenti:
|
f) |
informazioni riguardanti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità di cui alla sezione «Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 60
Principali investimenti per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
1. Nella sezione «Quali sono stati i principali investimenti di questo prodotto finanziario?» contenuta nel modello di cui all’allegato V, i partecipanti ai mercati finanziari elencano, in ordine decrescente di dimensioni, i quindici investimenti che costituiscono la quota maggiore di investimenti del prodotto finanziario durante il periodo interessato dalla relazione periodica; l’elenco comprende i settori e i paesi in cui tali investimenti sono stati effettuati.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora il numero di investimenti che costituiscono il 50 % degli investimenti del prodotto finanziario durante il periodo interessato dalla relazione periodica sia inferiore a quindici, la sezione di cui al paragrafo 1 contiene un elenco di tali investimenti, in ordine decrescente di dimensioni; l’elenco comprende i settori e i paesi in cui sono stati effettuati tali investimenti.
Articolo 61
Quota degli investimenti in materia di sostenibilità per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
Nella sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato V, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti:
a) |
le quote degli investimenti del prodotto finanziario che hanno contribuito all’obiettivo di investimento sostenibile; |
b) |
lo scopo degli investimenti rimanenti durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa una descrizione di eventuali garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale, e se tali investimenti siano usati come strumenti di copertura o riguardino contante detenuto come liquidità accessoria; |
c) |
la quota degli investimenti durante il periodo interessato dalla relazione periodica in diversi settori e sottosettori. |
Articolo 62
Informazioni sugli investimenti sostenibili per i prodotti finanziari con l’obiettivo di investimento sostenibile
1. Per i prodotti finanziari di cui all’articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852, la sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato V indica tutte le informazioni seguenti:
a) |
una ripartizione conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, lettera a); |
b) |
una descrizione degli investimenti sostenibili in attività economiche ecosostenibili durante il periodo interessato dalla relazione periodica, comprendente gli elementi seguenti:
|
c) |
una spiegazione descrittiva conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto viii); |
d) |
per i prodotti finanziari aventi investimenti sostenibili con un obiettivo sociale, la sezione «Qual è stata la quota di investimenti socialmente sostenibili durante il periodo interessato dalla relazione periodica» contenuta nel modello di cui all’allegato V indica anche la quota di tali investimenti sostenibili. |
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), i partecipanti ai mercati finanziari applicano l’articolo 55, paragrafo 2.
Articolo 63
Prestazione sostenibile dell’indice designato come indice di riferimento per l’obiettivo sostenibile
1. Nella sezione «Qual è stata la prestazione di questo prodotto finanziario rispetto all’indice di riferimento sostenibile?» contenuta nel modello che figura nell’allegato V, i partecipanti ai mercati finanziari forniscono, per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e per i quali un indice è stato designato come indice di riferimento, tutte le informazioni seguenti:
a) |
una spiegazione del modo in cui l’indice designato come indice di riferimento differisce da un indice generale di mercato pertinente, compresa quanto meno la prestazione, durante il periodo interessato dalla relazione periodica, degli indicatori di sostenibilità considerati pertinenti dal partecipante ai mercati finanziari per determinare l’allineamento dell’indice all’obiettivo di investimento sostenibile, compresi i fattori ambientali, sociali e di governance menzionati nella dichiarazione sull’indice di riferimento pubblicata dall’amministratore dell’indice di riferimento ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1011; |
b) |
un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e gli indicatori che misurano i fattori di sostenibilità dell’indice di cui alla lettera a), durante il periodo interessato dalla relazione periodica; |
c) |
un raffronto tra la prestazione del prodotto finanziario e un indice generale di mercato pertinente durante il periodo interessato dalla relazione periodica. |
2. I raffronti, di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono effettuati sotto forma di tabella oppure sotto forma di rappresentazione grafica.
SEZIONE 3
Raffronti storici per le relazioni periodiche
Articolo 64
Raffronti storici per le relazioni periodiche
1. Nei raffronti storici di cui all’articolo 51, lettera c), all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto vii), all’articolo 59, lettera d), e all’articolo 62, paragrafo 1, lettera b), punto vii), i partecipanti ai mercati finanziari raffrontano il periodo interessato dalla relazione periodica con i periodi interessati dalle precedenti relazioni periodiche e, successivamente, con ogni periodo precedente interessato da una relazione periodica fino agli ultimi cinque periodi precedenti.
2. Ai fini dei raffronti storici di cui all’articolo 51, lettera c), e all’articolo 59, lettera d), i partecipanti ai mercati finanziari riferiscono in merito alla prestazione degli indicatori di sostenibilità, in maniera coerente nel corso del tempo, e forniscono tutte le informazioni seguenti:
a) |
qualora si redigano informative quantitative, cifre con una misura relativa come l’effetto per euro investito; |
b) |
quali indicatori siano soggetti a una garanzia fornita da un revisore o al riesame di terzi; |
c) |
la quota degli attivi sottostanti del prodotto finanziario di cui alla sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?», contenuta nel modello che figura nell’allegato IV del presente regolamento, e alla sezione «Qual è stata la quota degli investimenti in materia di sostenibilità?» contenuta nel modello che figura nell’allegato V. |
SEZIONE 4
Prodotti finanziari con opzioni di investimento
Articolo 65
Prodotti finanziari con una o più opzioni di investimento sottostanti che permettono di considerare tali prodotti finanziari come prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
1. In deroga agli articoli da 50 a 57, qualora un prodotto finanziario offra all’investitore opzioni di investimento e una o più di tali opzioni di investimento permettono di considerare tale prodotto finanziario come un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, i partecipanti ai mercati finanziari inseriscono nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088 una dichiarazione ben visibile in cui si confermano tutti gli elementi seguenti:
a) |
il prodotto finanziario promuove caratteristiche ambientali o sociali; |
b) |
il rispetto di tali caratteristiche è subordinato a investimenti effettuati in almeno una delle opzioni di investimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e alla detenzione di almeno una di tali opzioni durante il periodo di detenzione del prodotto finanziario; |
c) |
ulteriori informazioni su tali caratteristiche ambientali o sociali sono reperibili negli allegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. |
2. I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088:
a) |
per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, considerata un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali, le informazioni di cui agli articoli da 50 a 57 del presente regolamento; |
b) |
per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli articoli da 58 a 63 del presente regolamento; |
c) |
per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull’obiettivo di investimento sostenibile. |
3. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), nel formato del modello che figura nell’allegato IV e le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), nel formato del modello che figura nell’allegato V.
Articolo 66
Prodotti finanziari con opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
1. In deroga agli articoli da 58 a 63, qualora un prodotto finanziario offra all’investitore opzioni di investimento e tutte queste opzioni di investimento abbiano come obiettivo investimenti sostenibili, i partecipanti ai mercati finanziari confermano, in una dichiarazione ben visibile nel corpo principale del documento o delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088, che il prodotto finanziario ha come obiettivo investimenti sostenibili e che le informazioni relative a tale obiettivo sono reperibili negli allegati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. I partecipanti ai mercati finanziari forniscono tutte le informazioni seguenti negli allegati del documento o delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088:
a) |
per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, considerata un prodotto finanziario che ha come obiettivo investimenti sostenibili, le informazioni di cui agli articoli da 58 a 63; |
b) |
per ciascuna opzione di investimento in cui si è investito, che ha come obiettivo investimenti sostenibili e che non è un prodotto finanziario, le informazioni sull’obiettivo dell’investimento sostenibile. |
3. I partecipanti ai mercati finanziari presentano le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera a), nel formato del modello che figura nell’allegato V.
Articolo 67
Informazioni sulle opzioni di investimento sottostanti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili e non sono esse stesse prodotti finanziari
Le informazioni sull’obiettivo dell’investimento sostenibile di cui all’articolo 65, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 66, paragrafo 2, lettera b), contengono tutti gli elementi seguenti:
a) |
la descrizione dell’obiettivo di investimento sostenibile; |
b) |
la misura in cui l’obiettivo di investimento sostenibile è stato raggiunto durante il periodo interessato dalla relazione periodica, compresa la prestazione degli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare gli effetti sostenibili complessivi delle opzioni che hanno come obiettivo investimenti sostenibili; |
c) |
una descrizione del modo in cui gli investimenti non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile, comprendente tutti gli elementi seguenti:
|
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 68
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi (GU L 406 del 3.12.2020, pag. 17).
(3) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
(5) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
(6) Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all’articolo 19 bis o all’articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).
(7) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(8) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(9) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(10) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).
(11) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(12) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(14) Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).
(15) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
(16) Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1).
(17) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
ALLEGATO I
Modello di dichiarazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
1) |
«emissioni di gas a effetto serra di ambito 1, 2 e 3»: l’ambito delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’allegato III, punto 1, lettera e), punti da i) a iii), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1); |
2) |
«emissioni di gas a effetto serra»: le emissioni di gas a effetto serra quali definite all’articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (2); |
3) |
«media ponderata»: il peso dell’investimento effettuato dal partecipante ai mercati finanziari in un’impresa beneficiaria degli investimenti in rapporto al valore dell’impresa stessa; |
4) |
«valore dell’impresa» la somma, a fine esercizio, della capitalizzazione di mercato delle azioni ordinarie, della capitalizzazione di mercato delle azioni privilegiate e del valore contabile del debito totale e delle partecipazioni non di controllo, senza deduzione delle disponibilità liquide o mezzi equivalenti; |
5) |
«imprese attive nel settore dei combustibili fossili»: imprese che ottengono ricavi dalla prospezione, dall’estrazione, dalla produzione, dalla trasformazione, dal deposito, dalla raffinazione o dalla distribuzione, compresi il trasporto, lo stoccaggio e il commercio, dei combustibili fossi ai sensi dell’articolo 2, punto 62, del regolamento (UE) 2018/1999 Parlamento europeo e del Consiglio (3); |
6) |
«fonti di energia rinnovabile»: fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; |
7) |
«fonti di energia non rinnovabile»: fonti di energia diverse da quelle di cui al punto 6; |
8) |
«intensità del consumo energetico»: il rapporto tra il consumo energetico per unità di attività, produzione o altra metrica adottata dall’impresa beneficiaria degli investimenti e il consumo energetico totale di tale impresa; |
9) |
«settori ad alto impatto climatico»: i settori di cui all’allegato I, sezioni da A ad H e L, del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); |
10) |
«zona protetta»: le aree designate nella Banca dati comune sulle aree designate (CDDA) dell’Agenzia europea dell’ambiente; |
11) |
«area che presenta un elevato valore in termini di biodiversità al di fuori delle zone protette»: terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 3, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
12) |
«emissioni in acqua»: emissioni dirette delle sostanze prioritarie quali definite all’articolo 2, punto 30, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ed emissioni dirette di nitrati, fosfati e pesticidi; |
13) |
«zone a elevato stress idrico»: regioni in cui la percentuale totale di acqua prelevata è alta (40-80 %) o estremamente alta (superiore all’80 %) secondo lo strumento «Aqueduct» del Water Risk Atlas (atlante del rischio idrico) stilato dal World Resources Institute (WRI); |
14) |
«rifiuto pericoloso e rifiuto radioattivo»: rifiuti pericolosi e rifiuti radioattivi; |
15) |
(«rifiuto pericoloso»: rifiuto pericoloso quale definito all’articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7); |
16) |
«rifiuto radioattivo»: rifiuto radioattivo quale definito all’articolo 3, punto 7, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio (8); |
17) |
«rifiuto non riciclato»: qualsiasi rifiuto non riciclato secondo la definizione di «riciclaggio», di cui all’articolo 3, punto 17, della direttiva 2008/98/CE; |
18) |
«attività che incidono negativamente sulle aree sensibili sotto il profilo della biodiversità»: attività caratterizzate da tutti gli elementi seguenti:
|
19) |
«aree sensibili sotto il profilo della biodiversità»: rete Natura 2000 di aree protette, siti del patrimonio mondiale dell’Unesco e principali aree di biodiversità, nonché altre aree protette di cui all’allegato II, appendice D, del regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione (12); |
20) |
«specie minacciate»: specie in pericolo, comprendenti la flora e la fauna, elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell’IUCN, di cui all’allegato II, sezione 7, del regolamento delegato (UE) 2021/2139; |
21) |
«deforestazione»: conversione temporanea o permanente, per azione antropica diretta, di aree forestali in aree non forestali; |
22) |
«principi del Global Compact delle Nazioni Unite»: i dieci principi del Global Compact delle Nazioni Unite; |
23) |
«divario retributivo di genere non corretto»: la differenza tra la retribuzione oraria lorda media dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti espressa in percentuale della retribuzione oraria lorda media dei lavoratori (uomini); |
24) |
«consiglio»: l’organo amministrativo, di gestione o di sorveglianza di una società; |
25) |
«politica in materia di diritti umani»: l’impegno politico, approvato a livello di consiglio in materia di diritti umani, di mantenere le attività economiche dell’impresa beneficiaria degli investimenti in linea con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; |
26) |
«informatore»: «persona segnalante» quale definita all’articolo 5, punto 7, della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); |
27) |
«inquinanti inorganici»: emissioni che rientrano nei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL), o sono inferiori ad essi, quali definiti all’articolo 3, punto 13, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), per il settore dei prodotti chimici inorganici (solidi e no) fabbricati in grande quantità; |
28) |
«inquinanti atmosferici»: emissioni dirette di biossidi di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM) e particolato fine (PM2,5) quali definiti all’articolo 3, punti da 5 a 8, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), di ammoniaca (NH3) di cui alla stessa direttiva, e di metalli pesanti di cui all’allegato I di tale direttiva; |
29) |
«sostanze che riducono lo strato di ozono»: le sostanze elencate nel protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. |
Ai fini del presente allegato si applicano le formule seguenti:
1) |
le «emissioni di gas serra» sono calcolate in base alla formula seguente: |
2) |
l’«impronta di carbonio» è calcolata in base alla formula seguente: |
3) |
l’«intensità di gas serra delle imprese beneficiarie degli investimenti» è calcolata secondo la formula seguente: |
4) |
l’«intensità di gas serra degli emittenti sovrani» è calcolata secondo la formula seguente: |
5) |
gli «attivi immobiliari inefficienti» sono calcolati secondo la formula seguente: |
Ai fini delle formule si applicano le seguenti definizioni:
1) |
«valore corrente degli investimenti»: il valore in euro degli investimenti effettuati dal partecipante ai mercati finanziari nell’impresa beneficiaria degli investimenti; |
2) |
«valore dell’impresa»: la somma, a fine esercizio, della capitalizzazione di mercato delle azioni ordinarie, della capitalizzazione di mercato delle azioni privilegiate e del valore contabile del debito totale e delle partecipazioni non di controllo, senza deduzione delle disponibilità liquide o mezzi equivalenti; |
3) |
«valore corrente di tutti gli investimenti»: il valore in euro di tutti gli investimenti effettuati dal partecipante ai mercati finanziari; |
4) |
«edificio a energia quasi zero» (NZEB), «domanda di energia primaria» e «attestato di prestazione energetica» (APE): hanno il significato di cui all’articolo 2, punti 2, 5 e 12, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16). Tabella 1 Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
Tabella 2 Altri indicatori connessi al clima e all’ambiente
Tabella 3 Indicatori supplementari in materia di problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva
|
(1) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).
(3) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (Testo rilevante ai fini SEE) (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(5) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
(6) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(7) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(8) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).
(9) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(10) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(11) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(12) Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale (GU L 442 del 9.12.2021, pag. 1).
(13) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).
(14) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(15) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(16) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
ALLEGATO II
Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852
ALLEGATO III
Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852
ALLEGATO IV
Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852
ALLEGATO V
Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852
25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/73 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1289 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2022
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Hrušovský lepník» (IGP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Hrušovský lepník» presentata dalla Slovacchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Hrušovský lepník» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Hrušovský lepník» (IGP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 154 dell'8.4.2022, pag. 19.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).
25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/74 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1290 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2022
che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clormequat, dodina, nicotina, profenofos e Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolato BV-0004 in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ametoctradin e dodina sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per le sostanze clormequat e nicotina sono stati fissati nell’allegato III, parte A, di detto regolamento. Gli LMR per la sostanza profenofos sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, del medesimo regolamento. Per quanto riguarda lo Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolato BV-0004 non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e tale sostanza non è stata iscritta nell’allegato IV di detto regolamento; si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. |
(2) |
Nel contesto di una procedura di autorizzazione dell’impiego di un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva ametoctradin su colture che potrebbero attirare le api e comportare residui nel miele, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per quanto riguarda la sostanza dodina, è stata presentata per gli agrumi una domanda di modifica degli LMR vigenti conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
In conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, entrambe le domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione. |
(5) |
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (l’«Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha formulato pareri motivati sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico. |
(6) |
L’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei specifici, le modifiche degli LMR richieste erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche delle sostanze. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a queste sostanze attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerle, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. |
(7) |
Per il clormequat il regolamento (UE) 2019/1561 della Commissione (3) ha fissato un LMR provvisorio a 6 mg/kg per i funghi orecchioni, mentre il regolamento (UE) 2017/693 della Commissione (4) aveva fissato un LMR provvisorio a 0,9 mg/kg per i funghi coltivati. Tali LMR provvisori sono stati fissati sulla base di dati di monitoraggio che dimostravano la presenza di residui nei funghi coltivati non trattati a un livello superiore al limite di determinazione derivante da una contaminazione incrociata di funghi coltivati con paglia regolarmente trattata con clormequat. Detti LMR provvisori sono stati fissati fino al 13 aprile 2021, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tale sostanza nei prodotti in questione. |
(8) |
L’Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che sono ancora presenti nei funghi orecchioni e nei funghi coltivati residui di clormequat a livelli superiori al limite di determinazione. I coltivatori di funghi hanno notificato alla Commissione uno studio in corso per valutare i livelli di contaminazione dei funghi orecchioni e di altri funghi coltivati. Poiché lo studio si concluderà nel 2022 e i dati raccolti saranno presentati alla Commissione solo successivamente, è opportuno continuare a prorogare la validità di tali LMR provvisori per un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. |
(9) |
Il regolamento (UE) 2017/693 ha inoltre fissato LMR provvisori per il clormequat nelle pere a 0,07 mg/kg sulla base di dati di monitoraggio che ne dimostrano la persistenza negli alberi a seguito di usi precedenti. Tale LMR provvisorio è stato fissato fino al 13 aprile 2021, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tale sostanza nel prodotto in questione. L’Autorità, gli Stati membri e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che sono ancora presenti nelle pere residui di tale sostanza a livelli superiori al limite di determinazione. È pertanto opportuno continuare a monitorare i livelli di clormequat nelle pere e prorogare la validità degli LMR provvisori per sette anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. |
(10) |
Per la nicotina il regolamento (UE) 2017/978 della Commissione (5) ha fissato LMR provvisori per i funghi selvatici (boleti essiccati e funghi selvatici essiccati diversi dai boleti) fino al 19 ottobre 2021, in attesa della presentazione e valutazione di nuovi dati e informazioni sulla presenza in natura o sulla formazione della nicotina nei prodotti in questione. Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nei prodotti in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. L’Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che sono ancora presenti in detti prodotti residui di tale sostanza a livelli superiori al limite di determinazione. È pertanto opportuno continuare a monitorare i livelli di nicotina in questi prodotti e prorogare la validità degli LMR provvisori per sette anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. |
(11) |
Per la sostanza profenofos il regolamento (UE) 2017/978 ha fissato un LMR provvisorio per i petali di rosa fino al 18 ottobre 2021, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tale sostanza nei prodotti in questione. L’Autorità e gli operatori del settore alimentare hanno presentato dati di monitoraggio recenti da cui risulta che sono ancora presenti nei petali di rosa residui di tale sostanza a livelli superiori al limite di determinazione. È pertanto opportuno continuare a monitorare i livelli di profenofos nei petali di rosa e prorogare la validità degli LMR provvisori per sette anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento. |
(12) |
È stata presentata presso uno Stato membro una domanda di approvazione della sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolato BV-0004, in conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. L’Autorità ha valutato la domanda ed emesso una conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva come antiparassitario (7), indicando che lo Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolato BV-0004 può essere iscritto nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(13) |
In base ai pareri motivati e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni del suddetto articolo. |
(14) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Le relazioni scientifiche dell’EFSA sono consultabili all’indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it:
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey (Parere motivato sulla modifica dell’attuale livello massimo di residui per l’ametoctradin nel miele). EFSA Journal 2021;19(11):6943.
Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for dodine in citrus fruits (Parere motivato sulla modifica del vigente livello massimo di residui di dodina negli agrumi). EFSA Journal 2021;19(11):6950.
(3) Regolamento (UE) 2019/1561 della Commissione, del 17 settembre 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clormequat nei funghi coltivati (GU L 240 del 18.9.2019, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2017/693 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui delle sostanze bitertanolo, clormequat e tebufenpirad in o su determinati prodotti (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2017/978 della Commissione, del 9 giugno 2017, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fluopyram, esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa, esaclorocicloesano (HCH), isomero beta, esaclorocicloesano (HCH), somma degli isomeri, escluso l’isomero gamma, lindano [esaclorocicloesano (HCH), isomero gamma], nicotina e profenofos in o su determinati prodotti (GU L 151 del 14.6.2017, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(7) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) [Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) come antiparassitario]. EFSA Journal 2021;19(10):6848.
ALLEGATO
Gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II, le colonne relative alle sostanze ametoctradin e dodina sono sostituite dalle seguenti: «ALLEGATO II Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
l’allegato III è così modificato:
|
3) |
nell’allegato IV, è inserita la seguente voce: «Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) isolato BV-0004». |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*2) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(*3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(3) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/115 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1291 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2022
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Mozzarella»(STG)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
La domanda di modifica mira a modificare il nome da «Mozzarella» a «Mozzarella Tradizionale» e a cambiare il regime di protezione da «senza riserva del nome» a «con riserva del nome». |
(3) |
Il 1o marzo 2021 la Commissione ha ricevuto dalla Germania due notifiche di opposizione e una dichiarazione di opposizione motivata. Il 22 marzo 2021 la Commissione ha ricevuto la seconda dichiarazione di opposizione motivata della Germania. |
(4) |
Dopo aver esaminato le dichiarazioni di opposizione motivate e averle ritenute ricevibili, a norma dell’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, con lettera del 10 maggio 2021 la Commissione ha invitato l’Italia e la Germania ad avviare idonee consultazioni al fine di raggiungere un accordo. |
(5) |
Su richiesta dell’Italia, il 2 agosto 2021 la Commissione ha prorogato di tre mesi il termine per le consultazioni. Le consultazioni tra l’Italia e la Germania si sono concluse senza aver raggiunto un accordo. La Commissione dovrebbe pertanto decidere in merito alla modifica secondo la procedura di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati di dette consultazioni. |
(6) |
Le principali argomentazioni della Germania esposte nella sua dichiarazione di opposizione motivata e nelle consultazioni con l’Italia possono essere sintetizzate come segue. |
(7) |
La Germania ha sostenuto che il nuovo nome «Mozzarella Tradizionale», chiesto dall’Italia, non è né un nome utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, né un nome che designa un carattere tradizionale del prodotto, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), dello stesso regolamento. |
(8) |
La Germania ha inoltre argomentato che il termine «Tradizionale» non poteva essere incluso nel nome di una specialità tradizionale garantita alla luce delle norme di cui all’articolo 18, paragrafo 3, che prevedono un uso specifico del termine «tradizione». Il termine «Tradizionale» inoltre è già presente nel logo «specialità tradizionale garantita» (STG) e nell’indicazione «specialità tradizionale garantita», che potrebbe anche figurare per esteso sull’etichettatura. |
(9) |
Per di più la riserva del nome «Mozzarella Tradizionale» impedirebbe di utilizzare la menzione «tradizionale» ai produttori tedeschi che da oltre 30 anni producono e commercializzano un prodotto denominato «Mozzarella». Secondo la Germania l’uso del termine «tradizionale» ha un’importanza economica. |
(10) |
In tale contesto la Germania ha sostenuto inoltre che «tradizionale» ha due accezioni: la prima, definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, secondo cui per tradizionale si intende l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di almeno 30 anni; e la seconda, intesa dai consumatori come il trasferimento di conoscenze di generazione in generazione. Alla luce di quanto precede, la Germania ha sostenuto che, nel caso specifico della «Mozzarella Tradizionale», il termine «tradizionale» rimanda solo alla prima accezione, riferita alla tipologia standard e più tradizionale del prodotto. Tuttavia l’aggiunta del termine «tradizionale» al nome «Mozzarella» attribuirebbe all’aggettivo anche la seconda accezione, riferita al trasferimento di conoscenze di generazione in generazione. La Germania ritiene pertanto che ciò indurrebbe in errore i consumatori e che il modo appropriato per qualificare il nome «Mozzarella» secondo la prima accezione del termine «Tradizionale» consisterebbe nell’aggiungere semplicemente l’affermazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
(11) |
La Germania ha inoltre affermato che il nome «Mozzarella» ha carattere generico, ai sensi dell’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Di conseguenza la Germania ha chiesto che il regolamento recante approvazione della modifica del nome indichi espressamente che «Mozzarella» è un nome generico. Inoltre la Germania ha sostenuto che anche la coesistenza della «Mozzarella Tradizionale» STG e di altri due tipi di Mozzarella designati come DOP («Mozzarella di Bufala Campana» e «Mozzarella di Gioia del Colle») potrebbe essere preclusa dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto sussiste il rischio che il consumatore medio non sia in grado di operare una distinzione sufficientemente chiara tra i prodotti in questione. |
(12) |
La Germania ha inoltre sostenuto che il disciplinare accluso alla domanda di modifica conterrebbe modifiche che non sono descritte nella domanda stessa. La domanda di modifica sarebbe pertanto incompleta. Inoltre alcune parti del disciplinare non sarebbero di facile comprensione e dovrebbero essere chiarite. Per di più il richiedente non sarebbe ammissibile in quanto un unico produttore lattiero-caseario italiano non sarebbe autorizzato a rappresentare tutti i produttori di STG, situati in tutto il territorio dell’UE. |
(13) |
Infine la Germania ha contestato la possibilità di cambiare il regime di protezione da «registrazione senza riserva del nome» a «registrazione con riserva del nome» mediante la domanda di modifica attuale. In particolare è stato sostenuto che il termine per apportare tale modifica, di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, è scaduto il 4 gennaio 2016. Di conseguenza una volta scaduto il periodo transitorio, ossia dopo il 4 gennaio 2023, la protezione del nome «Mozzarella» dovrebbe presumibilmente cessare. |
(14) |
La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte nelle dichiarazioni di opposizione motivate della Germania alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati delle opportune consultazioni svolte tra il richiedente e l’opponente, e ha concluso che la modifica del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella» dovrebbe essere approvata. |
(15) |
Il nome «Mozzarella Tradizionale» designa il carattere tradizionale del prodotto, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ciò è sufficiente a qualificare un nome come STG, in quanto il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), è alternativo a quello delle condizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera b). |
(16) |
Per dimostrare l’uso del nome «Mozzarella Tradizionale», l’Italia ha altresì presentato esempi di tale uso su etichette o loghi, oltre a dimostrare l’esistenza del gruppo di produttori denominato «Consorzio italiano per la Tutela della Mozzarella tradizionale» già nel 2001. |
(17) |
Per quanto riguarda l’inclusione del termine «tradizionale» nel nome composto di una STG registrata con riserva del nome, non solo l’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012 la consente, ma rappresenta l’esempio perfetto di una menzione che identifica il carattere tradizionale del prodotto. Per questi motivi il termine «tradizionale» figura in molti nomi protetti di STG con riserva del nome, in varie lingue, come confermano i seguenti esempi di STG registrate con riserva del nome: «Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork», «Traditional Bramley Apple Pie Filling», «Traditional Farmfresh Turkey», «Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork», «Amatriciana tradizionale», «Bacalhau de Cura Tradicional Portuguesa», «Salată tradițională cu icre de crap», «Czwórniak staropolski tradycyjny», «Dwójniak staropolski tradycyjny», «Olej rydzowy tradycyjny», «Półtorak staropolski tradycyjny». Inoltre la «Mozzarella» STG ha sempre avuto un carattere tradizionale, in quanto è stata registrata come specialità tradizionale garantita con riferimento diretto al suo carattere tradizionale e in virtù del medesimo. In tale contesto è opportuno richiamare l’attenzione sul significato di «tradizionale» ai sensi dell’articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) n. 1151/2012, ossia «l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all’altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni». La distinzione tra diverse accezioni di «tradizionale» proposta dalla Germania non è pertanto suffragata dal testo normativo applicabile. |
(18) |
Non è chiaro quale impatto economico concreto abbia sui produttori tedeschi il fatto di non poter utilizzare la menzione «tradizionale» per commercializzare «Mozzarella» prodotta senza rispettare il disciplinare della STG bensì seguendo un metodo distinto utilizzato in Germania da oltre 30 anni. L’affermazione si riferirebbe a un’opzione potenziale piuttosto che a un fatto concreto. Non si può trarre alcuna indicazione che il termine sia stato utilizzato sul mercato. Inoltre, purché siano rispettate le condizioni stabilite nel disciplinare di produzione della «Mozzarella Tradizionale» STG, i produttori di tutta l’Unione europea, quindi anche della Germania, potranno legittimamente commercializzare un prodotto denominato «Mozzarella Tradizionale» STG. La protezione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella Tradizionale» non dovrebbe riguardare il nome semplice «Mozzarella», bensì unicamente il nome composto «Mozzarella Tradizionale» nella sua interezza. È pertanto opportuno continuare ad autorizzare l’uso del nome «Mozzarella» per i prodotti non conformi al disciplinare di produzione della «Mozzarella Tradizionale» STG. Tali prodotti non dovrebbero tuttavia essere commercializzati accompagnati dalla dicitura «specialità tradizionale garantita», né dall’abbreviazione STG e nemmeno dal simbolo dell’Unione di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
(19) |
Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la coesistenza della «Mozzarella Tradizionale» STG e di altri due tipi di Mozzarella designati come DOP («Mozzarella di Bufala Campana» e «Mozzarella di Gioia del Colle») violerebbe l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, va osservato che la suddetta disposizione non si applica alle specialità tradizionali garantite, ma solo alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette. |
(20) |
In riferimento alle riserve espresse dalla Germania in merito al disciplinare di produzione della «Mozzarella Tradizionale» STG si evidenzia che ad eccezione del nome e dello status di protezione, in particolare ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, il disciplinare di produzione non è stato modificato. Le lievi modifiche redazionali che potrebbero essere presenti nelle versioni diverse dall’italiano sono dovute alla traduzione. Tali parti del disciplinare esulano pertanto dall’ambito di approvazione della presente modifica. La valutazione della Commissione sulla domanda di modifica della «Mozzarella Tradizionale» STG si è concentrata sulle modifiche richieste. |
(21) |
L’articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) n. 1151/2012 definisce il gruppo come «qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto». A norma dell’articolo 49, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento, la domanda di registrazione può essere presentata solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Inoltre l’articolo 53, paragrafo 1, che definisce i gruppi che possono presentare domande di modifica, ha un ambito di applicazione ancora più ampio, in quanto prevede che una domanda di modifica possa essere presentata anche da «un gruppo avente un interesse legittimo». I produttori che hanno presentato la domanda di modifica della «Mozzarella» STG operano direttamente con il prodotto, come confermato dalla produzione pienamente certificata. Alla luce di quanto precede, i criteri stabiliti per consentire a un «gruppo» di chiedere l’approvazione di una modifica, ai sensi dell’articolo 3, punto 2), dell’articolo 49, paragrafo 1, e dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, possono essere considerati soddisfatti. |
(22) |
In riferimento all’applicabilità della procedura di modifica, l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento prevede che le STG senza riserva del nome possano continuare ad essere utilizzate fino al 4 gennaio 2023, alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 509/2006, a meno che gli Stati membri non applichino la procedura di cui all’articolo 26 del regolamento. Tale articolo 26 prevede una procedura semplificata per la conversione delle STG senza riserva del nome in STG con riserva del nome. Ciò non pregiudica il fatto che una STG senza riserva del nome possa ancora essere trasformata in STG con riserva del nome mediante una procedura di modifica prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha già approvato a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento altre modifiche non minori del disciplinare che convertono STG senza riserva del nome in STG con riserva del nome. |
(23) |
Di conseguenza è opportuno approvare la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per quanto riguarda il nome «Mozzarella» (STG). |
(24) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per quanto riguarda il nome «Mozzarella» (STG).
Articolo 2
Il nome «Mozzarella» può continuare a essere utilizzato per prodotti che non sono conformi al disciplinare di produzione della «Mozzarella tradizionale» all’interno del territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/119 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1292 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea, in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Le importazioni di glicole monoetilenico («MEG») originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita sono soggette a un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione (2). |
(2) |
La società statunitense Indorama Ventures Oxides LLC, codice addizionale TARIC C681 (3), è soggetta alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione. |
(3) |
Il 7 marzo 2022 Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC, una società collegata a Indorama Ventures Oxides LLC, ha informato la Commissione che intendeva esportare MEG nell’Unione e ha chiesto alla Commissione di confermare che poteva beneficiare dell’aliquota del dazio antidumping applicata alla sua società collegata, Indorama Ventures Oxides LLC, in considerazione del fatto che non era inclusa nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976. |
(4) |
La Commissione ha riesaminato le informazioni fornite da Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC nel contesto dell’inchiesta iniziale e ha potuto verificare che Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC è collegata a Indorama Ventures Oxides LLC e non ha esportato MEG nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale. |
(5) |
Inoltre, poiché Indorama Ventures Oxides LLC non è stata inclusa nel campione, la Commissione ha ricordato che non è stato stabilito alcun margine individuale per tale società, che è soggetta al dazio medio campione. |
(6) |
Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando precedenti, la Commissione ritiene opportuno modificare l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 e aggiungere Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC con lo stesso codice addizionale TARIC C681 della sua società collegata, Indorama Ventures Oxides LLC. |
(7) |
Il codice addizionale TARIC C681 precedentemente attribuito a Indorama Ventures Oxides LLC dovrebbe applicarsi anche a Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC a decorrere dal 7 marzo 2022. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 è così modificato:
«Stati Uniti d’America |
Indorama Ventures Oxides LLC |
C681» |
è sostituito da
«Stati Uniti d’America |
Indorama Ventures Oxides LLC; Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC |
C681» |
2. Il codice addizionale TARIC C681 precedentemente attribuito a Indorama Ventures Oxides LLC si applica anche a Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC a decorrere dal 7 marzo 2022.
3. A decorrere dal 7 marzo 2022 si procede al rimborso o allo sgravio in conformità alla normativa doganale applicabile di qualsiasi dazio definitivo pagato sulle importazioni di prodotti fabbricati da Indorama Ventures (Oxide & Glycols) LLC, in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione per quanto riguarda Indorama Ventures Oxides LLC.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione, del 12 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di glicole monoetilenico originario degli Stati Uniti d’America e del Regno dell’Arabia Saudita (GU L 402 del 15.11.2021, pag. 17).
(3) Tariffa integrata dell’Unione europea.
DECISIONI
25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/121 |
DECISIONE (UE) 2022/1293 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di 12a Conferenza Ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 94/800/CE del Consiglio (1) l’Unione ha concluso l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), che è entrato in vigore il 1o gennaio 1995. |
(2) |
A norma dell’articolo IV, paragrafo 1, e dell’articolo IX, paragrafo 1, dell’accordo OMC, la Conferenza Ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) può adottare decisioni per consenso. |
(3) |
Nel corso della 12a riunione dal 12 al 17 giugno 2022 la Conferenza Ministeriale dell’OMC potrebbe adottare decisioni sul progetto di accordo in materia di sovvenzioni alla pesca, l’accordo TRIPS, e sulle esenzioni dai divieti o dalle restrizioni all’esportazione per gli acquisti di prodotti alimentari del Programma alimentare mondiale. |
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Conferenza Ministeriale dell’OMC, nella misura in cui le decisioni adottate potrebbero avere effetti giuridici. |
(5) |
I negoziati sulle sovvenzioni alla pesca fanno parte dell’agenda di Doha per lo sviluppo e sono considerati prioritari nel sesto traguardo dell’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 delle Nazioni Unite (ONU), concordato dai capi di Stato nel 2015, e nella decisione ministeriale dell’OMC del 13 dicembre 2017 [WT/MIN(17)/64]. Data l’importanza della questione per gli scambi e lo sviluppo sostenibile e il fatto che l’Unione sia stata uno dei promotori, l’Unione dovrebbe sostenere il risultato concordato. |
(6) |
I negoziati sulle misure relative alla proprietà intellettuale, come previsto dall’accordo TRIPS, fanno parte delle discussioni in corso in sede di OMC su come il sistema commerciale possa migliorare l’accesso globale ai vaccini, alle terapie e ad altri beni medici essenziali contro la COVID-19. Il 21 maggio 2021 vari membri dell’OMC hanno presentato al Consiglio TRIPS dell’OMC una comunicazione contenente una proposta riveduta di deroga a talune disposizioni dell’accordo TRIPS per la prevenzione, il contenimento e il trattamento della COVID-19 (IP/C/W/669/Rev.1). Il 4 giugno 2021 l’Unione ha presentato al Consiglio generale dell’OMC una comunicazione riguardante risposte urgenti di politica commerciale alla crisi COVID-19 (WT/GC/231) e una comunicazione relativa a risposte urgenti di politica commerciale alla crisi COVID-19 riguardante la proprietà intellettuale (IP/C/W/680) al Consiglio TRIPS dell’OMC. Il 18 giugno 2021 l’Unione ha presentato al Consiglio TRIPS dell’OMC una comunicazione contenente un progetto di dichiarazione sull’accordo TRIPS e sulla salute pubblica in situazione di pandemia (IP/C/W/681), che mira a chiarire o agevolare l’uso del sistema di licenze obbligatorie previsto dall’accordo TRIPS, al fine di attivarlo nel modo più efficiente possibile in situazioni di pandemia. La decisione ministeriale basata su questo lavoro fa parte di un pacchetto più ampio che comprende la dichiarazione ministeriale sulla risposta dell’OMC alla pandemia di COVID-19 e sulla preparazione per le future pandemie. Data l’importanza della questione, l’Unione dovrebbe sostenere il risultato concordato. |
(7) |
I negoziati sul l’esenzione dalle restrizioni all’esportazione del Programma alimentare mondiale dell’ONU hanno dimostrato che molti membri dell’OMC sostengono l’impegno a non imporre tali restrizioni agli acquisti per scopi umanitari. Considerata la proposta di decisione ministeriale in materia e dato che si tratta di un elemento importante di un pacchetto sulla sicurezza alimentare da adottare alla 12a Conferenza Ministeriale, l’Unione dovrebbe sostenere il risultato concordato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di 12a sessione della Conferenza Ministeriale dell’OMC è a sostegno dell’adozione dei progetti di decisione dell’OMC relativi:
a) |
al progetto di accordo in materia di sovvenzioni alla pesca [WT/MIN(22)/W/22]; |
b) |
all’accordo TRIPS [WT/MIN(22)/W/15/Rev.2]; e |
c) |
alle esenzioni dai divieti o dalle restrizioni all’esportazione per gli acquisti di prodotti alimentari del Programma alimentare mondiale [WT/MIN(22)/W/18]. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2022
Per il Consiglio
Il presidente
Z. NEKULA
(1) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/123 |
DECISIONE (PESC) 2022/1294 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 19 luglio 2022
sulla nomina del capomissione della missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2022)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,
vista la decisione (PESC) 2017/1869 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/1869, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea, a prendere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq), compresa quella relativa alla nomina del capomissione. |
(2) |
Il 30 marzo 2021 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2021/569 (2), che proroga il mandato del sig. Christoph BUIK quale capomissione dell’EUAM Iraq dal 18 aprile 2021 al 30 aprile 2022. |
(3) |
Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/635 (3), che modifica la decisione (PESC) 2017/1869 e proroga il mandato dell’EUAM Iraq fino al 30 aprile 2024. |
(4) |
Il 6 luglio 2022 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto la nomina del sig. Anders WIBERG quale capomissione dell’EUAM Iraq dal 16 agosto 2022 al 30 aprile 2024, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il sig. Anders WIBERG è nominato capomissione della missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) dal 16 agosto 2022 al 30 aprile 2024.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 16 agosto 2022.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
(1) GU L 266 del 17.10.2017, pag. 12.
(2) Decisione (PESC) 2021/569 del comitato politico e di sicurezza, del 30 marzo 2021, che proroga il mandato del capomissione della missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (EUAM Iraq/1/2021) (GU L 122 dell’8.4.2021, pag. 1).
(3) Decisione (PESC) 2022/635 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2017/1869 relativa alla missione consultiva dell’Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 32).
25.7.2022 |
IT |
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L 196/125 |
DECISIONE (PESC) 2022/1295 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 19 luglio 2022
relativa alla riconferma dell’autorizzazione dell’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/3/2022)
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 38,
vista la decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472, che ha istituito e dato avvio a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) per il periodo fino al 31 marzo 2021. |
(2) |
L’articolo 8, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 stabilisce che, nonostante tale periodo, l’autorizzazione dell’operazione è riconfermata ogni quattro mesi e che il comitato politico e di sicurezza proroga l’operazione a meno che lo schieramento dei mezzi marittimi dell’operazione non produca sulla migrazione un effetto di attrazione sulla base di prove fondate raccolte conformemente ai criteri stabiliti nel piano operativo. |
(3) |
Il 26 Marzo 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/542 (2), che proroga l’operazione fino al 31 marzo 2023, fatta salva la stessa procedura di riconferma. |
(4) |
Il comandante dell’operazione ha fornito su base mensile relazioni concernenti il fattore di attrazione. |
(5) |
È opportuno riconfermare l’autorizzazione dell’operazione per l’ottavo sottoperiodo di quattro mesi di mandato e prorogare di conseguenza l’operazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’autorizzazione di EUNAVFOR MED IRINI è riconfermata e l’operazione è prorogata per il periodo dal 1o agosto 2022 al 30 novembre 2022.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022
Per il comitato politico e di sicurezza
Il presidente
D. PRONK
(1) GU L 101 dell’1.4.2020, pag. 4.
(2) Decisione (PESC) 2021/542 del Consiglio, del 26 marzo 2021, che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 108 del 29.3.2021, pag. 57).
25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/126 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1296 DELLA COMMISSIONE
del 1o luglio 2022
relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per l’estrazione di petrolio greggio e gas naturale in Romania
[notificata con il numero C(2022) 4485]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
considerando quanto segue:
1. FATTI
(1) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici. |
(2) |
Il 2 novembre 2021 OMV Petrom SA («il richiedente») ha presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta è conforme alle disposizioni formali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione (2) e all’allegato I di tale decisione di esecuzione. Il richiedente ha presentato informazioni supplementari il 27 gennaio 2022 e il 25 febbraio 2022. Il 12 aprile 2022 la Commissione ha chiesto informazioni supplementari alla Romania. La Romania ha presentato informazioni supplementari il 2 maggio 2022. |
(3) |
Il richiedente è un ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE e può presentare una richiesta alla Commissione, ai sensi dell’articolo 35 di tale direttiva. Il richiedente opera nel settore della prospezione e produzione di petrolio e gas. Il capitale azionario del richiedente è suddiviso nel modo seguente: il 51 % è detenuto da OMV Aktiengesellschaft; il 21 % è detenuto dallo Stato rumeno; il 10 % è detenuto da Fondul Proprietatea SA e il 18 % è detenuto da persone fisiche e giuridiche. |
(4) |
La richiesta è accompagnata da una posizione motivata e giustificata recante data 10 febbraio 2021, adottata dal Consiglio rumeno della concorrenza. Ove la richiesta faccia riferimento al «parere» del Consiglio rumeno della concorrenza, il riferimento va inteso come la «posizione» del Consiglio rumeno della concorrenza. Conformemente alla richiesta la Commissione è invitata a stabilire che la direttiva 2014/25/UE non si applica alle attività di estrazione di petrolio greggio e di gas naturale in Romania. |
2. CONTESTO NORMATIVO
(5) |
Ai sensi dell’articolo 14, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, tale direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un’area geografica a fini di estrazione di petrolio o di gas. |
(6) |
La richiesta riguarda la produzione di petrolio greggio e di gas naturale in Romania. |
(7) |
Ai sensi del considerando 25 della direttiva 2014/25/UE, «l’“estrazione” dovrebbe essere considerata come la “produzione” di petrolio e gas. Conformemente alla prassi consolidata nei casi di fusione, la “produzione” dovrebbe essere considerata comprensiva anche dello “sviluppo”, ovvero della creazione di infrastrutture adeguate per la produzione futura (piattaforme, condotte, terminali ecc.)». |
(8) |
L’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività cui si applica tale direttiva non sono soggetti alla stessa se tale attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili nello Stato membro in cui è esercitata. |
(9) |
L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Tale valutazione è tuttavia condizionata dall’obbligo di attenersi a una tempistica ravvicinata e dal doversi basare sulle informazioni a disposizione della Commissione. Queste ultime provengono da fonti già disponibili o dalle informazioni ottenute nel contesto della richiesta ai sensi dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE e non possono essere integrate facendo ricorso a metodi che necessitano di un notevole dispendio di tempo, incluso, in particolare, il ricorso a inchieste pubbliche rivolte agli operatori economici interessati. |
(10) |
Occorre valutare l’esposizione diretta alla concorrenza su un determinato mercato in base a vari criteri, nessuno dei quali di per sé determinante. Ai fini della valutazione dell’esposizione degli operatori pertinenti alla concorrenza diretta sui mercati oggetto della presente decisione, i criteri di cui tener conto sono la quota di mercato delle principali imprese e il grado di concentrazione sui predetti mercati. |
3. VALUTAZIONE
(11) |
La presente decisione mira a stabilire se le attività oggetto della richiesta siano esposte (nei mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE) a un livello di concorrenza che garantisca che, anche in assenza della disciplina introdotta dalla dettagliata normativa sugli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento delle attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio. |
(12) |
La presente decisione si basa sulla situazione di fatto e di diritto al novembre 2021, sulle informazioni presentate dal richiedente e dalle autorità della Romania e infine sulle informazioni a disposizione del pubblico. Essa può essere riesaminata qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione di fatto o di diritto, le condizioni di applicabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE non siano più soddisfatte. |
3.1. Libero accesso al mercato
(13) |
Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato i pertinenti atti giuridici dell’Unione, aprendo un determinato settore o una sua parte. Tali atti giuridici sono elencati nell’allegato III della direttiva 2014/25/UE. |
(14) |
Ai sensi dell’allegato III, lettera G, della direttiva 2014/25/UE, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) costituisce la pertinente legislazione dell’Unione relativa all’apertura del mercato dell’estrazione di petrolio o di gas. |
(15) |
La Romania ha recepito (4) e applicato la direttiva 94/22/CE. Pertanto il mercato dell’estrazione di petrolio greggio o gas naturale è considerato liberamente accessibile ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE. |
(16) |
Il Consiglio rumeno della concorrenza riconosce che il mercato dell’estrazione di petrolio greggio e gas naturale in Romania è considerato liberamente accessibile ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE (5). |
(17) |
La Commissione ha già stabilito che un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha recepito e applicato le norme pertinenti della legislazione dell’Unione aprendo un determinato settore o parte di esso (6). Di conseguenza, ai fini della richiesta in oggetto, non si ritiene necessaria una valutazione più dettagliata sull’accesso al mercato in questione, di fatto e di diritto. |
(18) |
In considerazione dei fattori esaminati ai considerando da 12 a 16, la Commissione concorda con il Consiglio rumeno della concorrenza sul fatto che il mercato dell’estrazione di petrolio greggio e gas naturale in Romania è considerato liberamente accessibile ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. |
3.2. Valutazione sotto il profilo della concorrenza
(19) |
Per valutare se le attività pertinenti siano direttamente esposte alla concorrenza sui mercati liberamente accessibili, si deve tener conto della quota di mercato delle principali imprese e del grado di concentrazione sui predetti mercati, comprese le caratteristiche specifiche delle attività che sono oggetto della richiesta. |
3.2.1. Definizione del mercato rilevante del prodotto
(20) |
Il richiedente dichiara che i mercati rilevanti dei prodotti sono: a) il mercato della produzione di petrolio greggio; e b) il mercato della produzione di gas naturale (7). |
(21) |
Il richiedente dichiara inoltre che la produzione di petrolio greggio e di gas naturale comprende: a) lo sviluppo, ossia la creazione di infrastrutture adeguate come piattaforme petrolifere, condotte e terminali per la produzione futura, e b) la produzione e la vendita, ossia lo sfruttamento delle riserve e la prima vendita (vendita all’ingrosso) di petrolio greggio e di gas naturale. |
Petrolio greggio
(22) |
Nella pratica decisionale precedente la Commissione ha definito la fornitura all’ingrosso a monte di petrolio greggio come mercato separato dalla fornitura all’ingrosso a monte di gas naturale, poiché il gas e il petrolio greggio hanno applicazioni differenti e sono soggetti al variare dell’andamento dei prezzi nonché a limitazioni dei costi (8). La Commissione ha osservato che il mercato della fornitura all’ingrosso a monte di petrolio greggio comprende le attività di sviluppo, produzione e vendita all’ingrosso di petrolio greggio (9). |
(23) |
In considerazione di quanto sopra, per valutare le condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, e fatta salva la normativa in materia di concorrenza dell’Unione, o l’applicazione di ogni altra normativa dell’Unione, la Commissione ritiene che il mercato rilevante del prodotto sia il mercato della produzione di petrolio greggio. |
Gas naturale
(24) |
Nella sua pratica decisionale la Commissione ha riscontrato l’esistenza di un solo mercato rilevante del prodotto per la vendita all’ingrosso a monte di gas naturale (10). La Commissione ha osservato che la fornitura all’ingrosso a monte di gas naturale comprende le attività di sviluppo, produzione e vendita all’ingrosso di gas naturale (11). |
(25) |
La Commissione ha anche considerato l’opportunità di suddividere la fornitura all’ingrosso a monte di gas naturale in due mercati distinti: uno per il gas naturale liquefatto («GNL») e uno per il gas collegato alla rete (12). Ai fini della presente decisione tale distinzione è irrilevante, poiché attualmente in Romania non esistono terminali per il GNL (13). In considerazione di quanto sopra, per valutare le condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, e fatta salva la normativa in materia di concorrenza dell’Unione, o l’applicazione di ogni altra normativa dell’Unione, la Commissione ritiene che il mercato rilevante del prodotto sia il mercato della produzione di gas naturale. |
3.2.2. Definizione della portata geografica del mercato rilevante
Petrolio greggio
(26) |
Il richiedente dichiara che il mercato della produzione di petrolio greggio ha portata mondiale. |
(27) |
La Commissione ha già concluso che il mercato della fornitura all’ingrosso a monte di petrolio greggio è un mercato mondiale (14). Per alcuni clienti «difficili da raggiungere» come le raffinerie di alcuni paesi dello Spazio economico europeo (SEE) che non hanno sbocchi sul mare, la Commissione ha ritenuto che la portata geografica potesse limitarsi a uno specifico oleodotto di approvvigionamento come l’oleodotto Druzhba (15). |
(28) |
Ai fini della valutazione delle condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, e fatta salva la normativa in materia di concorrenza dell’Unione o l’applicazione di qualsiasi altra normativa dell’Unione, la Commissione ritiene che la portata geografica del mercato rilevante della produzione di petrolio greggio sia mondiale. |
Gas naturale
(29) |
La richiedente sostiene che il mercato della produzione di gas naturale comprenda almeno il SEE assieme alla Russia e all’Algeria. La richiedente ritiene però che, ai fini della presente decisione, la questione della portata esatta possa essere lasciata aperta, poiché il mercato è direttamente esposto alla concorrenza anche secondo la più ristretta definizione possibile (16) (17). |
(30) |
Nella sua pratica decisionale la Commissione non ha ancora adottato un’opinione definitiva in merito alla portata geografica della fornitura all’ingrosso a monte di gas naturale. Benché la Commissione ritenga che, dal punto di vista della domanda, si possa affermare che il mercato comprenda potenzialmente il SEE, l’Algeria e la Russia (18), dal punto di vista dell’offerta, a seconda del livello della catena di approvvigionamento (importazione/ingrosso, vendita a clienti industriali e a produttori di energia elettrica, vendita a clienti domestici) in cui la fornitura ha luogo, oppure a causa delle limitate infrastrutture di interconnessione, o della carenza di capacità transfrontaliera disponibile, la Commissione ha concluso che in qualche caso la portata geografica del mercato può essere più ristretta (cioè può essere regionale, può estendersi ad alcuni Stati membri, o può essere soltanto nazionale (19)). |
(31) |
Ai fini della valutazione delle condizioni di cui all’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, e fatta salva la normativa in materia di concorrenza dell’Unione o l’applicazione di qualsiasi altra normativa dell’Unione, la Commissione ritiene che il mercato geografico rilevante della produzione di gas naturale possa essere lasciato aperto. |
3.2.3. Analisi del mercato
Petrolio greggio
(32) |
Secondo le informazioni disponibili (20), la produzione giornaliera totale di petrolio nel mondo è stata di 82 168 milioni di barili nel 2019 e di 76 000 milioni di barili nel 2020. Nel 2019 OMV Petrom ha prodotto un totale di 65 900 barili al giorno, pari ad una quota di mercato dello 0,08 % (21). Nel 2020 OMV Petrom ha prodotto un totale di 63 870 barili al giorno, pari alla stessa quota di mercato del 2019. Ai fini della presente analisi è importante considerare il grado di concentrazione ed il mercato rilevante nel suo insieme. In tale prospettiva la Commissione osserva che il mercato della produzione di petrolio greggio è caratterizzato dalla presenza di grandi società statali e di altre tre imprese private internazionali integrate verticalmente (le cosiddette super majors: BP, ExxonMobil e Shell, le cui quote di produzione di greggio nel 2019 ammontavano rispettivamente all’1 %, al 3 % e al 2 %) (22) nonché di un certo numero di cosiddette majors (23). Questi fattori inducono a pensare che il mercato comprenda una serie di imprese capaci di esercitare una pressione concorrenziale sul mercato. Al contempo i fattori specifici di questo mercato, ossia la pratica di fissare i prezzi sulla base delle quotazioni internazionali, nonché l’assenza di ostacoli rilevanti nelle transazioni relative al petrolio greggio, corroborano l’idea di un mercato contraddistinto da un modesto livello di concentrazione, in cui sono attivi vari operatori tra i quali si può ipotizzare esista un’effettiva concorrenza. |
(33) |
La natura concorrenziale del mercato rilevante in Romania è confermata inoltre dal fatto che nella precedente gara per attività di prospezione, sviluppo e produzione nel settore petrolifero, svoltasi nel 2009/2010, sono stati conclusi accordi di concessione petrolifera con aziende non rumene tramite procedure di gara organizzate dall’Agenzia nazionale per le risorse minerarie (24). Si tratta di un’ulteriore conferma del fatto che il mercato è aperto alle imprese straniere, giacché gran parte delle entità elencate sono filiali di gruppi internazionali o hanno come azionisti di maggioranza società internazionali. |
(34) |
La natura concorrenziale del mercato rumeno è confermata altresì dal fatto che il trattamento di petrolio greggio negli impianti del richiedente non si limita alla produzione propria (25). Il richiedente tratta petrolio greggio sia nazionale che importato. Nel periodo 2017-2019 il petrolio greggio importato ha rappresentato rispettivamente il 20,13 %, il 9,58 % e il 14,28 % del totale di petrolio greggio trattato in Romania (26). |
(35) |
Per quanto riguarda le esportazioni di petrolio greggio, il richiedente osserva che non esistono ostacoli alle esportazioni tra la Romania e gli altri Stati membri, neppure all’esterno dell’Unione, nel contesto del mercato globale. In pratica, come suggerisce il richiedente, la produzione nazionale annuale di petrolio greggio non copre i volumi che essa tratta a valle (27). |
Gas naturale
(36) |
In base alle informazioni disponibili (28), la produzione totale di gas nell’Unione ammontatava a 70 miliardi di Sm3 (29) nel 2019 e quella del SEE per lo stesso anno a 185 miliardi di Sm3. Nel 2019 la produzione di OMV Petrom ammontava a 4,33 miliardi di Sm3, ossia a una quota di mercato a livello di Unione pari al 6,22 % (30). Per il 2019 le produzioni di Russia e Algeria ammontavano rispettivamente a 678 e 88 miliardi di Sm3 (31). La produzione totale del SEE più Russia e Algeria era pertanto pari a un totale di 950 miliardi di Sm3; la quota di OMV Petrom corrispondeva allo 0,46 % (32). Anche tale riduzione nella quota del richiedente, rispetto ai due anni precedenti, illustra la pressione concorrenziale esercitata nel mercato da alcuni concorrenti. |
(37) |
Il grado di concentrazione del mercato della produzione di gas naturale è modesto, in considerazione della presenza delle super majors (ExxonMobil e TotalEnergies con quote di mercato rispettivamente dell’1,59 % e del 3,86 %), delle majors (come Equinor con una quota di mercato del 4,39 %), e delle due società statali Gazprom e Sonatrach (con quote di mercato rispettivamente del 48,80 % e del 12,99 %) (33). La Commissione rileva che, alla luce della dichiarata intenzione dell’Unione di diversificare le fonti di approvvigionamento del gas, le quote di mercato dei produttori di gas del SEE sono prevedibilmente destinate a mutare sensibilmente nei prossimi anni. La prevista diversificazione dell’approvvigionamento dovrebbe condurre all’ingresso di nuovi operatori, diminuendo in tal modo la concentrazione del mercato. Questo elemento è un ulteriore indice dell’esposizione diretta alla concorrenza. |
(38) |
Secondo la richiedente, le esportazioni di gas naturale rumene sono state storicamente modeste a causa della limitata capacità infrastrutturale. La limitazione sul lato delle esportazioni ha esercitato una pressione sulle imprese nazionali, spingendole a competere per capitalizzare la propria produzione a livello nazionale (34). Negli ultimi tre anni tuttavia le quantità effettivamente esportate mostrano una tendenza crescente e positiva. Le esportazioni hanno registrato una crescita: nei primi sette mesi del 2021 le esportazioni corrispondevano al triplo delle esportazioni totali di gas naturale del 2020. Le esportazioni rumene di gas naturale del 2020 erano pari a quasi sei volte le esportazioni di gas del 2017 (35). A questa tendenza positiva delle esportazioni ha contribuito la costruzione di nuove infrastrutture (36). Gli sviluppi in corso per quanto riguarda la capacità infrastrutturale migliorano i flussi di esportazione e accentuano ancor più l’esposizione alla concorrenza dei produttori rumeni di gas naturale. |
4. CONCLUSIONI
(39) |
Sulla base dei fattori esaminati ai considerando da 4 a 37, si può ritenere che la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza, fissata dall’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, sia rispettata in Romania per le seguenti attività:
|
(40) |
Poiché si considera soddisfatta la condizione dell’accesso libero al mercato, non si deve applicare la direttiva 2014/25/UE quando gli enti aggiudicatori attribuiscono contratti destinati a consentire l’esecuzione in Romania delle attività di cui al considerando 38, lettere a) e b), della presente decisione, né quando si organizzano concorsi di progettazione per l’esercizio di tale attività in queste aree geografiche. |
(41) |
La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza, né delle disposizioni del diritto dell’Unione in altri settori. In particolare, i criteri e la metodologia usati per valutare l’esposizione diretta alla concorrenza a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente identici a quelli usati per la valutazione a norma degli articoli 101 o 102 del trattato o a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (37), come confermato dal Tribunale (38), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti assegnati da enti aggiudicatori per consentire l’estrazione di petrolio greggio e di gas naturale in Romania.
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1 luglio 2022
Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d’applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39).
(3) Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).
(4) Legge sul petrolio n. 238/2004, del 7 giugno 2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania n. 535 del 15 giugno 2014; decisione governativa n. 2075/2004 per l’approvazione delle norme di esecuzione (o norme metodologiche) per l’applicazione della legge sul petrolio n. 238/2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania n. 1170 del 10 dicembre 2004; ordinanza governativa di emergenza n. 27/2020 sulla modifica e il completamento della legge sul petrolio n. 238/2004, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Romania n. 161 del 27 febbraio 2020.
(5) Cfr. sezione 3.2 del parere del Consiglio rumeno della concorrenza.
(6) Cfr. tra l’altro la decisione di esecuzione (UE) 2015/2177 della Commissione, del 20 novembre 2015, che esonera la prospezione di petrolio e di gas in Portogallo dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 27); decisione di esecuzione (UE) 2015/1120 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che esonera la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas in Grecia dall'applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 182 del 10.7.2015, pag. 88); decisione di esecuzione (UE) 2013/39 della Commissione, del 18 gennaio 2013, che esonera la prospezione di giacimenti petroliferi e di gas a Cipro dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 18 del 22.1.2013, pag. 19).
(7) Richiesta, pagina 6, punto 15.
(8) COMP/M. 9175 — Total/Chevron Denmark; pagina 6, punto 21.
(9) Decisione della Commissione, del 10 settembre 2014, nel caso M.7316 — Det Norske Oljeselskap/Marathon Oil Norge, punto 6.
(10) COMP/M. 9175 — Total/Chevron Denmark; punto 23.
(11) Decisione della Commissione, del 10 settembre 2014, nel caso M.7316 — Det Norske Oljeselskap/Marathon Oil Norge, punto 7.
(12) Cfr. le decisioni nei casi COMP/M.8773 — Letterone Holdings/BASF/Wintershall Dea și e COMP/M.7631 — Royal Dutch Shell/BG Group.
(13) Transgaz (operatore nazionale rumeno per il trasporto del gas) ha annunciato che, entro il 2028, il sistema di trasporto rumeno per il gas naturale sarà collegato a un terminale di GNL ubicato sulle coste rumene del mar Nero. Richiesta, punto 92.
(14) Decisione della Commissione del 3 settembre 2014 nel caso M.7318 — Rosneft/Morgan Stanley Global Oil Merchanting Unit, punto 11; Decisione della Commissione dell’11 dicembre 2009 nel caso M.5629 — Normeston/MOL/MET JV, punto 13.
(15) Decisione della Commissione dell’8 marzo 2013 nel caso M.6801 — Rosneft/TNK-BP, punto 19.
(16) Richiesta, punto 29.
(17) Richiesta, punto 31.
(18) Decisione della Commissione del 29 settembre 1999 nel caso M.1383 — Exxon/Mobil, punto 18; decisione della Commissione del 29 settembre 1999 nel caso M.1532 — BP-Amoco/Arco, punti 16-17. In entrambe le decisioni la Commissione ha peraltro rilevato che, a causa di politiche di acquisto relative all’origine del gas imperniate sulla sicurezza dell’approvvigionamento, alcune normative impongono limiti alla quantità di gas proveniente dallo stesso paese.
(19) Decisione della Commissione dell’8 marzo 2013 nel caso M.6801 — Rosneft/TNK-BP, punto 12; decisione della Commissione del 3 maggio 2007 nel caso M.4545 — Statoil/Hydro, punti 13-16.
(20) Informazioni supplementari presentate da OMV Petrom il 25 febbraio 2022; stime basate su dati a disposizione del pubblico, secondo la U.S. Energy Information Administration («EIA»), pagina 3.
(21) Informazioni supplementari presentate da OMV Petrom il 25 febbraio 2022, pagina 3.
(22) Cfr. sezione 4.1, pagina 12 del parere del Consiglio rumeno della concorrenza che accompagna la richiesta.
(23) Le cui quote di mercato sono inferiori a quelle delle super majors.
(24) Dei 27 accordi di concessione petrolifera conclusi, 23 sono stati assegnati a imprese costituite al di fuori della Romania. Cfr. a questo proposito l’appendice 4, che accompagna la richiesta, in cui il comunicato stampa della ANRM (l’Agenzia nazionale per le risorse minerarie) proclama i vincitori della decima gara, aggiungendo dettagli sulle loro attività.
(25) Secondo il richiedente, gran parte del petrolio greggio prodotto dalla suddetta è utilizzata in realtà per i propri processi di raffinazione e non è venduta. Cfr. a questo proposito il punto 81 della richiesta.
(26) Richiesta, punto 84.
(27) Richiesta, punto 85.
(28) I dati relativi alle dimensioni del mercato, contenuti nella richiesta menzionata di seguito, sono stati raccolti dalla U.S. Energy Information Administration (dati a disposizione del pubblico al 25 febbraio 2022). I dati dell’EIA sono espressi in miliardi di piedi cubi. OMV Petrom pertanto ha convertito tali dati in miliardi di metri cubi, per coerenza con l’unità di misura utilizzata nella richiesta.
(29) Metro cubo standard.
(30) Informazioni supplementari presentate da OMV Petrom il 25 febbraio 2022, pagina 5.
(31) Informazioni supplementari presentate da OMV Petrom il 25 febbraio 2022, pagina 5.
(32) Informazioni supplementari presentate da OMV Petrom il 25 febbraio 2022, pagina 5.
(33) Secondo le informazioni supplementari fornite dal richiedente il 27 gennaio 2022, le quote di mercato di Sonatrach sono state stimate presupponendo che le quantità totali di produzione pubblicate nelle relazioni annuali di quell’impresa siano estratte in Algeria, poiché Sonatrach è una società statale, attiva prevalentemente in quel paese.
(34) In assenza di flussi di esportazione significativi, la produzione nazionale potrebbe essere stoccata all’interno del paese, con la conseguenza di costi più elevati, oppure offerta a prezzi competitivi.
(35) I dati forniti si basano sulle informazioni pubblicate dall’autorità nazionale di regolamentazione dell’energia (ANRE) nelle sue relazioni mensili. Cfr. a questo proposito il punto 90 della richiesta.
(36) Il segmento rumeno del futuro gasdotto tra Bulgaria, Romania, Ungheria e Austria (BRUA), inaugurato nel dicembre 2020, ha rafforzato le interconnessioni bidirezionali tra Romania e Ungheria e tra Romania e Bulgaria. Con l’entrata in funzione bidirezionale di BRUA, la liquidità del mercato è migliorata (dal momento che il trasporto di gas è possibile non solo dall’Ungheria verso la Romania, ma anche dalla Romania verso l’Ungheria).
(37) Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
(38) Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, Österreichische Post AG/Commissione, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, punto 28. Cfr. anche direttiva 2014/25/UE, considerando 44.
25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/134 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1297 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2022
sull’adeguatezza delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2022) 5113]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 47, paragrafo 3, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1156 della Commissione (2), la Commissione ha stabilito che le autorità competenti degli Stati Uniti d’America, precisamente il Public Company Accounting Oversight Board e la Securities and Exchange Commission, soddisfano condizioni considerate adeguate ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE. Tale decisione di esecuzione cessa di applicarsi il 31 luglio 2022. Occorre pertanto stabilire se le autorità competenti degli Stati Uniti continuano a soddisfare condizioni adeguate che permettano di trasmettere loro le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e le relazioni su ispezioni o indagini. |
(2) |
In caso di ispezioni o indagini, i revisori legali e le imprese di revisione contabile dovrebbero essere autorizzati a dare alle autorità competenti degli Stati Uniti accesso alle loro carte di lavoro o ad altri documenti, oppure a trasmetterli loro, soltanto alle condizioni stabilite all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE. |
(3) |
Gli Stati membri devono provvedere a che gli accordi di cooperazione ai quali l’articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/43/CE subordina la trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti siano conclusi su base di reciprocità e prevedano la tutela dei segreti professionali e delle informazioni commerciali sensibili contenuti in tali carte relativi ai soggetti sottoposti a revisione, compresi i loro diritti di proprietà industriale e intellettuale, o relativi ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile che hanno effettuato le revisioni di tali soggetti. |
(4) |
Laddove la trasmissione alle autorità competenti degli Stati Uniti delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini implichi la trasmissione di dati personali, tale trasmissione è lecita solo se soddisfa anche le condizioni applicabili ai trasferimenti internazionali di dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L’articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/43/CE impone pertanto agli Stati membri di garantire che la trasmissione di dati personali tra le loro autorità competenti e quelle degli Stati Uniti rispetti i principi e le norme applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare le disposizioni del capo V del regolamento (UE) 2016/679. Gli Stati membri dovrebbero garantire che siano previste adeguate garanzie per il trasferimento di dati personali a norma dell’articolo 46 del predetto regolamento. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che, a loro volta, le autorità competenti degli Stati Uniti non divulghino dati personali contenuti nei documenti trasmessi senza il previo consenso delle autorità competenti degli Stati membri interessati. |
(5) |
Se necessario per garantire un controllo efficace, gli Stati membri possono accettare che le loro autorità competenti svolgano ispezioni congiunte con le autorità competenti degli Stati Uniti. Gli Stati membri possono consentire che la cooperazione con le autorità competenti degli Stati Uniti si svolga sotto forma di ispezioni congiunte o attraverso osservatori non dotati di poteri di ispezione o di indagine e senza facoltà di accesso alle carte di lavoro riservate, ad altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile o alle relazioni su ispezioni o indagini. È necessario che tale cooperazione si svolga sempre nel rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, in particolare per quanto riguarda la necessità di rispettare la sovranità, la riservatezza e la reciprocità. Tutte le ispezioni congiunte svolte nell’Unione dalle rispettive autorità competenti e dalle autorità competenti degli Stati Uniti ai sensi dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE avvengono sotto la guida dell’autorità competente dello Stato membro interessato. |
(6) |
Ai sensi del Sarbanes-Oxley Act del 2002 (4), negli Stati Uniti d’America il Public Company Accounting Oversight Board è competente in materia di controllo pubblico, controllo esterno della qualità, indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile. Esso mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato attività al suo interno. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti negli Stati Uniti, il Public Company Accounting Oversight Board può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. Su tale base, il Public Company Accounting Oversight Board continua a soddisfare condizioni che dovrebbero essere considerate adeguate ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE. |
(7) |
Ai sensi del Sarbanes-Oxley Act del 2002, negli Stati Uniti d’America la Securities and Exchange Commission dispone di poteri di controllo e di esecuzione nei confronti del Public Company Accounting Oversight Board. Essa è competente in materia di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile; la presente decisione dovrebbe pertanto riguardare unicamente tale competenza della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. La Securities and Exchange Commission mette in atto misure adeguate tese a proibire e a sanzionare la comunicazione di informazioni riservate a persone o autorità terze da parte di persone che prestano o hanno prestato attività al suo interno. In base alle leggi e ai regolamenti vigenti negli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri documenti equivalenti a quelli di cui all’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE relativi alle indagini che essa ha la facoltà di effettuare su revisori e imprese di revisione contabile. Pertanto la Securities and Exchange Commission continua a soddisfare condizioni che dovrebbero essere considerate adeguate ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE. |
(8) |
Il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (nel seguito «CEAOB») ha riesaminato il quadro giuridico degli Stati Uniti sulla base del Sarbanes-Oxley Act, che non è cambiato radicalmente dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1156. Tenendo conto della valutazione tecnica del CEAOB di cui all’articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la Securities and Exchange Commission e il Public Company Accounting Oversight Board continuano a soddisfare condizioni che dovrebbero essere considerate adeguate ai fini dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE. |
(9) |
La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicati gli accordi di cooperazione di cui all’articolo 25, paragrafo 4, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
(10) |
Qualunque sia la decisione presa in merito all’adeguatezza delle condizioni soddisfatte dalle autorità competenti di un paese terzo a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2006/43/CE, essa non pregiudica la decisione della Commissione in materia di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di tale paese terzo conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, della predetta direttiva. |
(11) |
Le autorità competenti di diversi Stati membri hanno concluso accordi di cooperazione con il Public Company Accounting Oversight Board, a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE. Nella maggior parte dei casi è altresì previsto un accordo sulla protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 o del diritto nazionale basato sulla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che è stata abrogata da tale regolamento. |
(12) |
L’obiettivo ultimo della cooperazione in materia di controllo della revisione contabile tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle degli Stati Uniti è il conseguimento dell’affidamento reciproco ai sistemi di controllo dell’altra parte, così che la trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini diventi l’eccezione. L’affidamento reciproco si baserebbe sull’equivalenza dei sistemi di controllo dei revisori contabili esistenti nell’Unione e negli Stati Uniti. |
(13) |
A seguito della decisione di esecuzione (UE) 2016/1156, le autorità competenti di diversi Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti hanno organizzato ispezioni congiunte. Alcune autorità competenti degli Stati membri hanno messo in atto un affidamento parziale, in particolare effettuando ispezioni di controllo della qualità, su cui il Public Company Accounting Oversight Board ha fatto un certo affidamento, e suddividendo tra loro alcuni aspetti specifici delle ispezioni dei fascicoli. Per il funzionamento dei mercati dei capitali è importante che le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti siano in grado di portare avanti una cooperazione efficace dopo il 31 luglio 2022 al fine di conseguire l’affidamento reciproco ai sistemi di controllo dell’altra parte. Tuttavia, in mancanza di un pieno affidamento, considerando che la deroga di cui all’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE si basa sul principio di reciprocità, è opportuno che la presente decisione sia applicabile per un periodo di tempo limitato. |
(14) |
Nonostante i limiti temporali, la Commissione, assistita dal CEAOB, monitorerà periodicamente gli sviluppi del mercato, l’evoluzione dei quadri di vigilanza e di regolamentazione e l’efficacia e l’esperienza della cooperazione in materia di vigilanza. In particolare, la Commissione può effettuare un riesame specifico della presente decisione in qualsiasi momento prima del termine del suo periodo di applicazione, qualora sviluppi pertinenti rendano necessario riesaminare la dichiarazione di adeguatezza concessa dalla presente decisione. Tale nuova valutazione può determinare l’abrogazione della presente decisione. |
(15) |
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e ha espresso un parere il 13 maggio 2022. |
(16) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Public Company Accounting Oversight Board e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d’America soddisfano condizioni che sono considerate adeguate ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/43/CE ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o di altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, della predetta direttiva.
Articolo 2
1. Qualora le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile siano detenuti esclusivamente da un revisore legale o da un’impresa di revisione contabile registrati in uno Stato membro diverso da quello nel quale è registrato il revisore del gruppo e la cui autorità competente ha ricevuto una richiesta da una delle autorità di cui all’articolo 1, dette carte o detti documenti sono trasmessi all’autorità competente richiedente solo se l’autorità competente del primo Stato membro ha acconsentito espressamente alla trasmissione.
2. Gli accordi di lavoro bilaterali tra le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America sono conformi alle condizioni di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.
Articolo 3
La presente decisione si applica dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2028.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2022
Per la Commissione
Mairead MCGUINNESS
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1156 della Commissione, del 14 luglio 2016, sull’adeguatezza delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 83).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4) Public Law 107–204 del 30 luglio 2002, 116 Stat 745.
(5) Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).
(6) Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).
(7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
25.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 196/138 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1298 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2022
sull’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2022) 5118]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione di esecuzione (UE) 2016/1155 della Commissione (2), la Commissione ha stabilito che, ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile delle autorità competenti degli Stati Uniti d’America, vale a dire la Securities and Exchange Commission e il Public Company Accounting Oversight Board, devono essere considerati conformi a requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della predetta direttiva. La decisione di esecuzione (UE) 2016/1155 cessa di applicarsi il 31 luglio 2022. Di conseguenza l’equivalenza dei predetti sistemi dovrebbe essere nuovamente valutata. |
(2) |
Nel caso di una società con sede legale negli Stati Uniti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro ma non negli Stati Uniti, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti gli incarichi di revisione contabile relativi ai bilanci di tali società siano soggetti ai loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Qualora dette società siano quotate in più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati dovrebbero cooperare per garantire che l’incarico di revisione sia incluso nell’ambito di uno dei loro sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni. Tali accordi non dovrebbero impedire la conclusione di accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti degli Stati Uniti. |
(3) |
Qualunque sia la decisione presa in materia di equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni di un paese terzo conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, essa non pregiudica la decisione della Commissione in merito all’adeguatezza delle condizioni soddisfatte dalle autorità competenti di tale paese terzo a norma dell’articolo 47, paragrafo 3, primo comma, della predetta direttiva. |
(4) |
Lo scopo ultimo della cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle degli Stati Uniti in materia di sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile è il conseguimento dell’affidamento reciproco ai sistemi di controllo dell’altra parte sulla base della loro equivalenza. |
(5) |
Ai sensi del Sarbanes-Oxley Act del 2002 (3), negli Stati Uniti d’America il Public Company Accounting Oversight Board approva l’iscrizione dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile esterni e ispeziona i sistemi di revisione contabile e di controllo della qualità delle imprese registrate. La sua attività è soggetta al controllo della Securities and Exchange Commission. La Securities and Exchange Commission e il Public Accounting Oversight Board sono responsabili dell’adozione delle norme di revisione contabile e di indagini e sanzioni nei confronti delle imprese di revisione ufficiale dei conti registrate e delle persone ad esse associate in caso di violazione di determinate regole o norme professionali. |
(6) |
Il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile (nel seguito «CEAOB») ha riesaminato, a norma dell’articolo 30, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti, sulla base del Sarbanes-Oxley Act del 2002, che non è cambiato radicalmente dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2016/1155. Tenendo conto di tale valutazione tecnica, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile della Securities and Exchange Commission e del Public Company Accounting Oversight Board continuano a soddisfare requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. |
(7) |
A seguito della decisione di esecuzione (UE) 2016/1155, le autorità competenti di diversi Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti hanno organizzato ispezioni congiunte. Alcune autorità competenti degli Stati membri hanno messo in atto un affidamento parziale, in particolare effettuando ispezioni di controllo della qualità, su cui il Public Company Accounting Oversight Board ha fatto un certo affidamento, e suddividendo tra loro alcuni aspetti specifici delle ispezioni dei fascicoli. Per il funzionamento dei mercati dei capitali è importante che le autorità competenti degli Stati membri e le autorità competenti degli Stati Uniti siano in grado di portare avanti una cooperazione efficace dopo il 31 luglio 2022 al fine di conseguire l’affidamento reciproco ai sistemi di controllo dell’altra parte. Tuttavia, in mancanza di un pieno affidamento, considerando che la deroga di cui all’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE si basa sul principio di reciprocità, è opportuno che la presente decisione sia applicabile per un periodo di tempo limitato. |
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Nonostante i limiti temporali, la Commissione, assistita dal CEAOB, monitorerà periodicamente gli sviluppi del mercato, l’evoluzione dei quadri di vigilanza e di regolamentazione e l’efficacia e l’esperienza della cooperazione in materia di vigilanza, compresi i progressi compiuti verso il conseguimento dell’affidamento reciproco ai sistemi di controllo dell’altra parte. In particolare, la Commissione può effettuare un riesame specifico della presente decisione in qualsiasi momento prima del termine del suo periodo di applicazione, qualora sviluppi pertinenti rendano necessario riesaminare l’equivalenza concessa dalla presente decisione. Tale nuova valutazione può determinare l’abrogazione della presente decisione. |
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Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile della Securities and Exchange Commission e del Public Company Accounting Oversight Board degli Stati Uniti d’America sono considerati conformi a requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 della predetta direttiva.
Articolo 2
L’articolo 1 non osta alla conclusione di accordi di cooperazione in materia di singoli controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti degli Stati Uniti d’America.
Articolo 3
La presente decisione si applica dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2028.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2022
Per la Commissione
Mairead MCGUINNESS
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2016/1155 della Commissione, del 14 luglio 2016, sull’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile degli Stati Uniti d’America in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 80).
(3) Public Law 107–204 del 30 luglio 2002, 116 Stat 745.
(4) Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77).