ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 195

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
22 luglio 2022


Sommario

 

I   Atti legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/1278 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

1

 

*

Regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

6

 

*

Regolamento (UE) 2022/1280 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2022, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione ( 1 )

13

 

 

II   Atti non legislativi

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento delegato (UE) 2022/1281 della Commissione, del 4 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)

21

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1282 della Commissione, dell' 8 luglio 2022, che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi Knieler & Team Propanol Family ( 1 )

34

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1283 della Commissione, del 15 luglio 2022, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, [Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou (IGP)]

90

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/1284 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

91

 

*

Decisione (PESC) 2022/1285 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

93

 

*

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1286 della Commissione, del 15 luglio 2022, relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas a piccoli clienti nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2022) 4872]  ( 1 )

95

 

 

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Decisione n. 1/2022 del consiglio di associazione UE-Georgia, dell’8 giugno 2022, relativa alla concessione di un reciproco accesso al mercato delle forniture alle autorità governative centrali conformemente all’allegato XVI-B dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra [2022/1287]

104

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013 )

106

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


I Atti legislativi

REGOLAMENTI

22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1278 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, e l’articolo 175,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, sta avendo ripercussioni per gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura nell’Unione. L’interruzione dei flussi commerciali dei prodotti di base essenziali per questo settore provenienti dalla Russia e dall’Ucraina ha accelerato improvvisamente l’aumento dei prezzi dei principali fattori produttivi quali l’energia e le materie prime. Gli scambi commerciali tra l’Ucraina e l’Unione sono gravemente compromessi anche dall’indisponibilità dei trasporti, viste l’impossibilità di utilizzare gli aeroporti ucraini a causa degli attacchi russi e la sospensione di tutte le operazioni di trasporto marittimo commerciale nei porti ucraini. La crisi in corso avrà probabilmente pesanti conseguenze sull’approvvigionamento di cereali, oli vegetali e pesce bianco dalla Russia e dall’Ucraina verso l’Unione e porterà a carenze di materie prime essenziali e a un forte rincaro dei prezzi dei mangimi per pesci. Tenuto conto dell’impossibilità di compensare l’aumento dei costi dei fattori produttivi, tra cui i prezzi vertiginosi dell’energia, e del calo di redditività delle attività di pesca, una parte della flotta dell’Unione ha cessato l’attività di pesca. L’impatto combinato delle carenze di materia prima e degli aumenti dei costi è avvertito anche dai settori dell’allevamento e della trasformazione dei prodotti ittici. Essendo perciò di fronte a una perturbazione significativa del mercato causata da notevoli aumenti dei costi e da turbative degli scambi, si rende necessaria un’azione efficace ed efficiente.

(2)

Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) istituito dal regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbe pertanto poter sostenere misure specifiche per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. Tali misure dovrebbero comprendere una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca e dell’acquacoltura conformemente agli articoli 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura, incluso il settore della trasformazione dei prodotti ittici, per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti del’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Le spese per le operazioni sostenute nell’ambito di tali misure dovrebbero essere ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022, data di inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

(3)

Il FEAMP dovrebbe inoltre poter sostenere la compensazione finanziaria per l’arresto temporaneo delle attività di pesca qualora la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina metta a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o qualora l’impatto di tale guerra di aggressione comprometta la sostenibilità economica delle attività di pesca. L’arresto temporaneo delle attività di pesca dovrebbe essere ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2022.

(4)

Dovrebbe essere possibile sostenere entrambe le misure con un tasso di cofinanziamento massimo pari al 75 % della spesa pubblica ammissibile.

(5)

Vista la necessità di flessibilità nella riassegnazione delle risorse finanziarie, dovrebbe essere possibile riassegnare gli importi fissi stabiliti per le misure di controllo ed esecuzione e per le misure relative alla raccolta dei dati alle misure volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Per lo stesso motivo, fatti salvi il massimale finanziario esistente e la limitazione della durata per gli altri casi di arresto temporaneo delle attività di pesca, la fornitura del sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina non dovrebbe essere soggetta a un massimale finanziario o a una limitazione della durata. È opportuno continuare ad applicare l’obbligo di detrarre il sostegno per l’arresto temporaneo delle attività di pesca dal sostegno per l’arresto permanente delle attività di pesca concesso allo stesso peschereccio. Per motivi di chiarezza giuridica, per quanto riguarda l’attuazione di questo nuovo caso di arresto temporaneo delle attività di pesca è necessario fare riferimento al periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)

Tenuto conto dell’urgenza di fornire il sostegno necessario, l’ambito di applicazione della procedura semplificata riguardante la modifica dei programmi operativi degli Stati membri dovrebbe essere esteso alle modifiche relative a misure specifiche volte ad attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Tale procedura semplificata dovrebbe applicarsi a tutte le modifiche necessarie per la piena attuazione delle misure in questione, comprese la loro introduzione, la riassegnazione delle risorse finanziarie provenienti da altre misure e la descrizione dei metodi di calcolo del sostegno.

(7)

Vista l’urgenza del sostegno necessario, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tenuto conto del carattere imprevisto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e del suo grave impatto sulle attività di pesca e sui settori economici e sulle catene di approvvigionamento interessati, le disposizioni in materia di ammissibilità dei costi dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere dal 24 febbraio 2022.

(8)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire attenuare l’impatto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sul settore della pesca e dell’acquacoltura, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9)

Il regolamento (UE) n. 508/2014 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 508/2014

Il regolamento (UE) n. 508/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«7.   Le risorse di bilancio di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo possono essere riassegnate al sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 44, paragrafo 4 bis, all’articolo 67 e all’articolo 68, paragrafo 3, al fine di attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.»;

2)

all’articolo 22, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

modifiche dei programmi operativi riguardanti il sostegno di cui all’articolo 33, paragrafo 1, lettera d), all’articolo 35, all’articolo 44, paragrafo 4 bis, all’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 57, 66 e 67, all’articolo 68, paragrafo 3, e all’articolo 69, paragrafo 3, compresa la riassegnazione delle relative risorse finanziarie per far fronte alle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 o per attenuare le conseguenze della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina sulle attività di pesca e gli effetti della perturbazione del mercato causata da tale guerra di aggressione sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.»;

3)

l’articolo 33 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

qualora l’arresto temporaneo delle attività di pesca avvenga tra il 1o febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell’epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell’ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, o a decorrere dal 24 febbraio 2022 a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica.»;

ii)

il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020, se gli interventi sono conseguenti all’epidemia di COVID-19, o dal 24 febbraio 2022, se gli interventi sono conseguenti alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), può essere concesso per una durata massima di sei mesi per peschereccio, nel corso del periodo di ammissibilità di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tale durata massima non si applica al sostegno di cui alla lettera d) dello stesso comma.»;

4)

all’articolo 44, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis.   Il FEAMP può sostenere misure per l’arresto temporaneo delle attività di pesca causato dall’epidemia di COVID-19 o dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che mette a repentaglio la sicurezza delle attività di pesca o ne comprometta la sostenibilità economica, come disposto all’articolo 33, paragrafo 1, primo comma, lettera d), alle condizioni di cui all’articolo 33.»;

5)

all’articolo 67, paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   Ove sia necessario per rispondere all’epidemia di COVID-19 o per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, il FEAMP può sostenere il versamento di una compensazione a organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute che immagazzinano prodotti della pesca o dell’acquacoltura di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1379/2013 o prodotti che rientrano nel codice NC 0302 di cui all’allegato I, lettera a), di tale regolamento, a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli 30 e 31 di tale regolamento, conformemente alle condizioni seguenti:»;

6)

all’articolo 67, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1 si conclude il 31 dicembre 2020, tranne qualora esso attenui gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Conformemente all’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma dello stesso, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del presente articolo è ammissibile a decorrere dal 1o febbraio 2020 per far fronte all’epidemia di COVID-19 e dal 24 febbraio 2022 per attenuare gli effetti della perturbazione del mercato sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura causata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.»;

7)

all’articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra dìaggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

In conformità dell’articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la spesa per gli interventi sostenuti a norma del primo comma del presente paragrafo è ammissibile a decorrere dal 24 febbraio 2022.

La compensazione di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolata conformemente all’articolo 96.»;

8)

all’articolo 95, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

l’intervento è connesso al sostegno ai sensi dell’articolo 33 o 34 o alle compensazioni ai sensi dell’articolo 54, dell’articolo 55, dell’articolo 56, dell’articolo 68, paragrafo 3, o dell’articolo 69, paragrafo 3;».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Parere del 18 maggio 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2022.

(3)  Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014,pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013,pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/6


REGOLAMENTO (UE) 2022/1279 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2022

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (2) («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Conformemente alla decisione 2014/492/UE del Consiglio (3), il titolo V dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è applicato a titolo provvisorio dal 1o settembre 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016 a seguito della ratifica dell’accordo di associazione da parte di tutti gli Stati membri.

(2)

L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione («parti») di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.

(3)

L'articolo 143 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 («GATT 1994»). A tal fine, l'articolo 147 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle incluse nell’allegato XV dell’accordo di associazione e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione.

(4)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto ripercussioni profondamente negative sulla capacità della Repubblica di Moldova di commerciare con il resto del mondo, in particolare perché le esportazioni della Repubblica di Moldova dipendevano dal transito attraverso il territorio dell'Ucraina e dall'utilizzo delle infrastrutture ucraine, che ora sono in larga misura indisponibili. In tali circostanze eccezionali e per attenuare l'impatto negativo sull'economia della Repubblica di Moldova della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e fornire un sostegno rapido all'economia della Repubblica di Moldova. È pertanto necessario e opportuno stimolare i flussi commerciali della Repubblica di Moldova mediante misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che concedano contingenti esenti da dazio supplementari per sette prodotti agricoli ancora soggetti a contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.

(5)

A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve assicurare la coerenza tra i diversi settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

(6)

Le misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma di contingenti in esenzione da dazio supplementari temporanei per alcuni prodotti agricoli ancora soggetti a contingenti tariffari. Mediante tali misure l'Unione approfondirà l'integrazione economica tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e fornirà un opportuno sostegno economico su base temporanea a favore della Repubblica di Moldova e degli operatori economici colpiti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. A norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione, sono soggetti a contingenti tariffari sette prodotti agricoli della Repubblica di Moldova. Si tratta di pomodori, agli, uve da tavola, mele, ciliege, prugne e succhi di uva. Due di tali prodotti (prugne e uve da tavola) erano esportati dalla Repubblica di Moldova in grandi quantità su mercati terzi, in particolare in Russia, Bielorussia e Ucraina. Per tali prodotti è opportuno introdurre contingenti in esenzione da dazio supplementari per sostenere temporaneamente il reindirizzamento verso l'Unione, se necessario, dei volumi di vendita originariamente diretti verso detti mercati. Per i prodotti rimanenti (pomodori, agli, mele, ciliege e succhi di uva), i contingenti di recente introduzione consisterebbero in quantitativi supplementari in esenzione da dazio pari ai quantitativi previsti dall'accordo di associazione.

(7)

Al fine di prevenire frodi, il diritto alle misure commerciali stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Repubblica di Moldova di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, nonché alla partecipazione della Repubblica di Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, ai sensi dell'accordo di associazione.

(8)

La Repubblica di Moldova dovrebbe astenersi dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico. Nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure commerciali stabilite dal presente regolamento.

(9)

L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori costituiscono elementi essenziali dell'accordo di associazione. A norma dello stesso articolo le parti si impegnano in particolare al rispetto dei principi generali seguenti: lo Stato di diritto e la buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, lo sviluppo sostenibile e un multilateralismo effettivo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti tali elementi essenziali o tali principi generali.

(10)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al considerando 7 qualora le importazioni di cui al presente regolamento incidano o rischino di incidere gravemente sui produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(11)

È necessario prevedere la possibilità, previa inchiesta della Commissione, di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento nei confronti di uno o più prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento qualora tali misure creino o rischino di creare gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

(12)

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.

(13)

Considerata l'urgenza della questione in relazione alla situazione provocata dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(14)

Vista la situazione economica nella Repubblica di Moldova, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

Oltre ai contingenti tariffari in esenzione da dazio stabiliti dall'accordo di associazione nel relativo allegato XV-A, i prodotti agricoli figuranti nell'allegato del presente regolamento sono ammessi all'importazione nell'Unione dalla Repubblica di Moldova entro i limiti dei contingenti tariffari in esenzione da dazio stabiliti in tale allegato. Tali contingenti tariffari in esenzione da dazio sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (5).

Articolo 2

Condizioni per il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi

Le misure di liberalizzazione degli scambi previste dall'articolo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:

a)

il rispetto delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure di cui all'accordo di associazione;

b)

l'astensione da parte della Repubblica di Moldova dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto bellico; e

c)

il rispetto da parte della Repubblica di Moldova dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché della lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e del buon governo, della lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo efficace secondo quanto previsto dagli articoli 2, 9 e 16 dell'accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea delle misure

1.   La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

2.   Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento sulla base del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, emette un parere motivato in cui indica se la pretesa dello Stato membro sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Clausola di salvaguardia

1.   Qualora un prodotto originario della Repubblica di Moldova sia importato a condizioni che causano, o minacciano di causare, gravi difficoltà ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la misura di liberalizzazione degli scambi prevista dall'articolo 1 può essere sospesa in qualsiasi momento per quanto riguarda tale prodotto.

2.   La Commissione monitora attentamente l'impatto del presente regolamento, anche in relazione ai prezzi sul mercato dell'Unione, tenendo conto delle informazioni sulle esportazioni, sulle importazioni e sulla produzione dell'Unione dei prodotti oggetto delle misure di liberalizzazione degli scambi istituite dal presente regolamento.

3.   La Commissione adotta una decisione relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole:

a)

su richiesta di uno Stato membro;

b)

su richiesta di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce per conto della totalità o di una quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti; o

c)

di propria iniziativa, qualora ritenga evidente che esistano elementi di prova prima facie sufficienti che attestino le gravi difficoltà incontrate dai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1.

Ai fini del presente paragrafo, per «quota rilevante dei produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti» si intendono produttori dell'Unione che complessivamente realizzano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili a quella parte dei produttori dell'Unione che abbiano espresso sostegno o opposizione alla richiesta, e che rappresenti non meno del 25 % della produzione totale dei prodotti simili o direttamente concorrenti attribuibili all'industria dell'Unione.

4.   Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine entro il quale le parti interessate possono presentare il proprio parere per iscritto. Tale termine non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

5.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con la Repubblica di Moldova o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato membro abbia fatto richiesta di assistenza da parte di detti funzionari.

6.   Nel considerare l'esistenza delle gravi difficoltà incontrate dai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, tra l'altro, degli elementi seguenti relativi ai produttori dell'Unione, nella misura in cui siano disponibili informazioni pertinenti:

produzione,

scorte,

capacità di produzione,

utilizzo degli impianti,

occupazione,

importazioni,

prezzi.

7.   L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4 del presente articolo. In circostanze eccezionali la Commissione può prorogare tale periodo mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

8.   Entro tre mesi dalla conclusione dell'inchiesta la Commissione decide l'eventuale sospensione della misura di liberalizzazione degli scambi prevista dall'articolo 1 nei confronti del prodotto oggetto dell'inchiesta mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione. La sospensione resta in vigore per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Qualora dalla constatazione definitiva dei fatti risulti che le condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta e il procedimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

9.   Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il comitato del codice doganale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, può applicare le misure preventive necessarie.

Articolo 5

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, per quanto appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure nell'Unione e nella Repubblica di Moldova. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1 sono rese disponibili sul sito web della Commissione.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento si applicano ai prodotti che, al 23 luglio 2022, sono sotto controllo doganale nell'Unione, fatta salva la presentazione di una richiesta in tal senso alle autorità doganali competenti dell'Unione entro sei mesi da tale data.

Articolo 8

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica fino al 24 luglio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2022.

(2)  GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

(3)  Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(6)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

CONTINGENTI TARIFFARI IN ESENZIONE DA DAZIO SUPPLEMENTARI PER I PRODOTTI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata (NC), la formulazione della designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, l'ambito di applicazione del regime preferenziale deve essere determinato dai codici NC in essere alla data di adozione del presente regolamento.

N. d'ordine

Codice NC

Descrizione dei prodotti

Volume del contingente annuale (in tonnellate)

09.6810

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

2 000

09.6811

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

220

09.6812

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

38 000

09.6816

0808 10 80

Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)

40 000

09.6813

0809 29 00

Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide)

1 500

09.6814

0809 40 05

Prugne, fresche

25 000

09.6815

2009 61 10

Succhi d'uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg

500

2009 69 19

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg

2009 69 51

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati

2009 69 59

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)


22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/13


REGOLAMENTO (UE) 2022/1280 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2022

recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 febbraio 2022 le forze armate russe hanno iniziato un’invasione su larga scala dell’Ucraina da varie località della Federazione russa, della Bielorussia e di zone dell’Ucraina non controllate dallo Stato ucraino. Conseguentemente, vaste aree del territorio ucraino costituiscono ormai zone di conflitto armato, da cui milioni di persone sono fuggite o stanno fuggendo.

(2)

In conseguenza di questa aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina, sono stati sfollati milioni di persone. In risposta a tale situazione, il Consiglio ha accertato per la prima volta l’esistenza di un afflusso massiccio nell’Unione di sfollati che hanno dovuto lasciare l’Ucraina a seguito di un conflitto armato ai sensi della direttiva 2001/55/CE del Consiglio (2) adottando la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio (3), che stabilisce le categorie di sfollati aventi diritto nell’Unione alla protezione temporanea o a una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.

(3)

Le patenti di guida migliorano la mobilità dei loro titolari e ne facilitano la vita quotidiana, consentendo loro di guidare veicoli a motore. Per lavorare come conducente professionale per il trasporto di merci e passeggeri per imprese stabilite nell’Unione è necessario possedere un certificato di idoneità professionale. Nel contesto attuale, questi due tipi di documenti promuovono la partecipazione delle persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale ad attività economiche e sociali nel loro nuovo ambiente.

(4)

Conformemente all’allegato XXXII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (4), l’Ucraina ha ravvicinato la sua legislazione alle disposizioni della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in particolare al fine di consentire il rilascio dei corrispondenti certificati di idoneità professionale ai conducenti di autobus e di autocarri impegnati in operazioni internazionali.

(5)

La Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna l’8 novembre 1968 («Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale»), di cui l’Ucraina è parte contraente, prevede alcune norme che consentono il riconoscimento dei permessi di guida a determinate condizioni. Non tutti gli Stati membri, però, sono parti contraenti di tale convenzione. Inoltre, attualmente non vi è un quadro armonizzato dell’Unione per la conversione delle patenti di guida o dei certificati di idoneità professionale rilasciati da paesi terzi come l’Ucraina. Le prescrizioni riguardanti la possibilità di convertire le patenti di guida sono per lo più stabilite dalla legislazione nazionale degli Stati membri o si basano su accordi bilaterali tra gli Stati membri e l’Ucraina. Le differenze fra le prescrizioni dei diversi Stati membri, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento delle patenti di guida e dei certificati di idoneità professionale, possono ripercuotersi negativamente sulla vita e sulle libertà degli sfollati in fuga dall’aggressione militare russa dell’Ucraina, in un momento in cui tali persone sono particolarmente vulnerabili.

(6)

In tale contesto, è pertanto opportuno disporre di un quadro comune dell’Unione applicabile al riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dall’Ucraina e detenute da persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale. Al fine di ridurre gli oneri per tali persone e per le autorità degli Stati membri, la validità delle patenti di guida debitamente rilasciate dall’Ucraina a tali persone dovrebbe essere riconosciuta per tutta la durata della loro protezione temporanea, senza che i titolari debbano convertire le patenti in loro possesso.

(7)

La Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale stabilisce che il titolare di un permesso di guida è tenuto a esibire un permesso di guida internazionale per poter vedere riconosciuto, in determinati casi, il suo diritto a guidare. Il titolare può inoltre essere tenuto a esibire una traduzione autenticata del suo permesso di guida. Tali prescrizioni, tuttavia, costituiscono un onere sproporzionato per le persone sfollate dall’Ucraina, e in molti casi difficilmente potranno essere rispettate. Pertanto, tali persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale non dovrebbero essere tenute a esibire tali documenti nel territorio dell’Unione. Il riconoscimento di tale diritto dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione delle norme penali e di polizia ed essere soggetto al principio della territorialità.

(8)

Nonostante l’Ucraina abbia già ravvicinato la sua legislazione nazionale alla direttiva 2003/59/CE per i conducenti che effettuano operazioni di trasporto internazionale, i conducenti professionali ucraini che vogliono lavorare per imprese di trasporto stradale stabilite nell’Unione sono ancora tenuti a ottenere la qualifica appropriata e a completare la dovuta formazione in uno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter rilasciare la carta di qualificazione del conducente, quale prevista dalla direttiva 2003/59/CE, alle persone in questione, o contrassegnare le patenti di guida con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (massimo fino al 6 marzo 2025)» nel caso delle persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale e che sono titolari di una carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina conformemente alla legislazione nazionale ucraina, al fine di conferire su base temporanea alle persone interessate diritti simili a quelli delle persone abilitate a svolgere l’attività di guida ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2003/59/CE. A tale fine, gli Stati membri possono adottare norme nazionali che stabiliscano la portata e la durata di un corso obbligatorio di formazione integrativa e del successivo esame, per fare in modo che le persone in questione ottemperino alle prescrizioni di cui alla direttiva 2003/59/CE. In caso di dichiarazione di smarrimento o furto della carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina, gli Stati membri dovrebbero altresì essere in grado di verificare, anche con le autorità competenti dell’Ucraina, che la persona in questione sia effettivamente titolare di un certificato di idoneità professionale valido rilasciato dall’Ucraina. Quale misura complementare, l’attestato di conducente rilasciato per il conducente dovrebbe poter essere contrassegnato con il codice speciale temporaneo dell’Unione.

(9)

Poiché hanno generalmente una validità limitata nel tempo, le patenti di guida e le carte di qualificazione del conducente devono essere rinnovate periodicamente. Il contesto attuale non consente all’Ucraina il normale svolgimento delle proprie attività, per cui potrebbe non essere in grado di rinnovare i documenti amministrativi esistenti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto tenere conto delle informazioni che l’Ucraina può fornire loro e alla Commissione tramite i canali ufficiali.

(10)

Le circostanze della fuga dalla guerra fanno spesso sì che le patenti di guida vengano smarrite o sottratte, oppure lasciate nella zona di guerra, da dove non possono essere recuperate nell’immediato. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rilasciare patenti di guida temporanee che sostituiscano quelle originali per la durata della protezione temporanea, a condizione che le loro autorità competenti siano in grado di verificare le informazioni fornite dagli sfollati, ad esempio accedendo ai registri nazionali dell’Ucraina. Tali patenti di guida temporanee dovrebbero essere reciprocamente riconosciute nell’Unione e la loro validità amministrativa non dovrebbe superare la durata della protezione temporanea.

(11)

Il rilascio di patenti di guida temporanee in caso di smarrimento o furto delle patenti di guida ucraine e l’introduzione di corsi obbligatori di formazione integrativa per i titolari di una carta di qualificazione del conducente sono misure opzionali che possono richiedere misure nazionali di attuazione proporzionate. Tali misure nazionali dovrebbero essere adottate in conformità delle pertinenti procedure stabilite in ciascuno Stato membro.

(12)

La lotta alle frodi e alle falsificazioni è fondamentale ai fini della sicurezza stradale e dell’applicazione della legge. A tale riguardo, l’attuazione del presente regolamento dovrebbe essere accompagnata da una cooperazione amministrativa tra l’Ucraina e l’Unione volta a sostenere la verifica della validità e dell’autenticità dei documenti di guida rilasciati dall’Ucraina.

(13)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(14)

Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo a carico degli Stati membri e di evitare molteplici rinnovi, la data di scadenza riportata sui documenti di guida rilasciati conformemente al presente regolamento dovrebbe corrispondere all’attuale durata massima possibile della protezione temporanea delle persone sfollate dall’Ucraina, tenuto conto delle possibili proroghe a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE. Tuttavia, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sui documenti, la loro validità dovrebbe corrispondere alla durata della protezione temporanea.

(15)

Alla luce dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e dell’urgenza di stabilire misure specifiche e temporanee relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista dall’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(16)

Considerata l’esigenza di stabilire senza indugio misure specifiche e temporanee relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(17)

In considerazione delle circostanze eccezionali che giustificano il presente regolamento e degli obiettivi specifici perseguiti, è opportuno che la sua applicazione sia limitata nel tempo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione e detenuti da persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, per «documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina» si intende:

a)

le patenti di guida rilasciate dall’Ucraina, comprovanti che, e a quali condizioni, il conducente è autorizzato alla guida in conformità della legislazione ucraina; oppure

b)

le carte di qualificazione del conducente rilasciate dall’Ucraina conformemente alla legislazione nazionale adottata in attuazione della direttiva 2003/59/CE, a norma dell’articolo 368, paragrafo 1, e dell’allegato XXXII dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, ai conducenti di veicoli stradali che effettuano trasporti internazionali di merci o passeggeri su strada che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

Articolo 3

Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dall’Ucraina

1.   Le patenti di guida in corso di validità rilasciate dall’Ucraina sono riconosciute nel territorio dell’Unione nel caso in cui i relativi titolari godano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 fino al momento in cui cessa di applicarsi tale protezione temporanea. Tale riconoscimento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di limitazione, sospensione, revoca o annullamento del diritto di guida nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente al principio della territorialità del diritto penale e di polizia.

2.   Se una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 è in possesso di una patente di guida in corso di validità rilasciata dall’Ucraina, gli Stati membri non richiedono l’esibizione della traduzione autenticata né di un permesso di guida internazionale di cui all’articolo 41, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna sulla circolazione stradale. Gli Stati membri possono richiedere l’esibizione di un passaporto, di un documento di residenza temporanea o di un altro documento adeguato al fine di verificare l’identità del titolare della patente di guida.

Articolo 4

Carte di qualificazione del conducente e attestati di conducente

1.   Su richiesta di una persona titolare di una carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina di cui all’articolo 2, lettera b), del presente regolamento, che gode della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può:

a)

in deroga all’allegato I, punto 12, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), contrassegnare il campo 12 della pagina 2 della patente di guida dell’interessato con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)», il che significa «Conducente titolare di certificato di idoneità professionale in regola con l’obbligo di idoneità professionale — rilascio speciale valido per la sola durata della protezione temporanea», a condizione che tale persona sia anche titolare di una patente di guida secondo il modello dell’Unione rilasciata da tale Stato membro; oppure

b)

rilasciare a tale persona una carta di qualificazione del conducente con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» apposto nel campo 10 della pagina 2, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE.

In deroga all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, ai conducenti che godono della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale e sono titolari di una carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina per il trasporto stradale di merci è consentito anche comprovare la qualificazione e la formazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante l’attestato di conducente previsto dal regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), a condizione che rechi il codice dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)».

Ai fini del presente regolamento, lo Stato membro di rilascio appone il codice dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» nella sezione «osservazioni» dell’attestato di conducente, conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, se il titolare ha adempiuto agli obblighi relativi alla formazione e all’esame e rispetta le norme minime in materia di idoneità fisica e mentale di cui al presente articolo.

2.   Le carte di qualificazione del conducente e il contrassegno sulle patenti di guida di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo come pure gli attestati di conducente di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono reciprocamente riconosciuti nel territorio dell’Unione. Si considera che i titolari delle carte di qualificazione del conducente, delle patenti di guida contrassegnate con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» o degli attestati di conducente contrassegnati con il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» abbiano ottemperato all’obbligo di qualificazione iniziale necessario per l’esercizio dell’attività di guida di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/59/CE.

3.   Fatti salvi futuri atti dell’Unione relativi alla durata della protezione temporanea, in deroga all’allegato I, punto 4, lettera b), e punto 11 della direttiva 2006/126/CE, e all’allegato II, punto 4, lettera b), della direttiva 2003/59/CE, la data di scadenza figurante sulle carte di qualificazione del conducente o associata al codice speciale temporaneo dell’Unione apposto sulle patenti di guida è il 6 marzo 2025.

Tuttavia, nonostante la data indicata su tali documenti, la loro validità amministrativa corrisponde alla scadenza più imminente fra quella del periodo di concessione della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE, quella del periodo di concessione di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale, o quella del periodo di validità della patente di guida. Il titolare è adeguatamente informato di tale limitazione.

4.   Prima di rilasciare la carta di qualificazione del conducente o di apporre il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» sulla patente o sull’attestato di conducente, come indicato al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri impongono al titolare della carta di qualificazione del conducente rilasciata dall’Ucraina di cui all’articolo 2, lettera b), di seguire un corso obbligatorio di formazione integrativa che si concluda con una prova volta a verificare che il conducente possiede il livello di conoscenze richiesto dall’allegato I, sezione 1, della direttiva 2003/59/CE.

La durata del corso obbligatorio di formazione integrativa è almeno pari a 35 ore e non deve superare le 60 ore, di cui almeno 2,5 di guida individuale, come indicato all’allegato I, sezione 2, punto 2.1, della direttiva 2003/59/CE. Tale formazione può essere fornita sotto forma di corso obbligatorio di formazione periodica a norma dell’allegato I, sezione 4, della direttiva 2003/59/CE. Per quanto concerne le esigenze di formazione specifiche di cui occorre tenere conto in questo contesto, è opportuno porre l’accento sull’acquisizione, da parte del conducente, della conoscenza delle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

Alla fine del corso, le autorità competenti degli Stati membri o l’entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale ovvero a una prova al computer effettuata in centri di prova designati.

Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle norme nazionali adottate a norma del presente paragrafo prima del rilascio della carta di qualificazione del conducente o dell’apposizione del contrassegno sulla patente di guida, di cui al paragrafo 1.

5.   In caso di smarrimento o furto della carta di qualificazione del conducente di cui all’articolo 2, lettera b), del presente regolamento, detenuta da una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale tale persona gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può verificare, su richiesta della persona in questione, anche coinvolgendo le autorità competenti dell’Ucraina, che tale persona sia titolare di un certificato di idoneità professionale valido rilasciato dall’Ucraina conformemente alla propria legislazione nazionale e che non sia in possesso di un documento contrassegnato o rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo da un altro Stato membro.

Dopo aver effettuato tale verifica, lo Stato membro interessato può rilasciare la carta di qualificazione del conducente o apporre sulla patente di guida o sull’attestato di conducente il codice speciale temporaneo dell’Unione «95.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)» conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6.   Qualora una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sia titolare di una patente di guida secondo il modello dell’Unione rilasciata da tale Stato membro, gli Stati membri impongono che sia sottoposta a un esame in relazione alle norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida, conformemente alle norme nazionali adottate in recepimento dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE, prima di rilasciare una carta di qualificazione del conducente o di apporre il codice speciale temporaneo dell’Unione sull’attestato di conducente a norma del presente articolo.

7.   Al termine del periodo di applicazione della protezione temporanea nei confronti degli sfollati provenienti dall’Ucraina di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE, le carte di qualificazione del conducente, gli attestati di conducente rilasciati dagli Stati membri e il codice speciale temporaneo dell’Unione apposto sulla patente di guida a norma del presente articolo sono nulli.

Articolo 5

Proroga della validità di documenti dei conducenti scaduti rilasciati dall’Ucraina

Fatti salvi gli articoli 3, 4 e 6, qualora l’Ucraina adotti decisioni di proroga della validità dei documenti dei conducenti da essa rilasciati scaduti dopo il 31 dicembre 2021, gli Stati membri, ai fini degli articoli 3, 4 e 6, considerano i titolari dei pertinenti documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina come in possesso di un documento valido, a condizione che l’Ucraina informi la Commissione e gli Stati membri della sua decisione di prorogare la validità di tali documenti dei conducenti. Tale informazione è comunicata attraverso gli opportuni canali ufficiali.

Articolo 6

Smarrimento o furto di patenti di guida rilasciate dall’Ucraina

1.   Qualora una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità della direttiva 2001/55/CE e della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 dichiari lo smarrimento o il furto della propria patente di guida, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può verificare, su richiesta della persona in questione, anche coinvolgendo le autorità competenti dell’Ucraina, i diritti di guida acquisiti da tale persona in base alla legislazione applicabile in Ucraina e si accerta che nessun altro Stato membro abbia già rilasciato alla medesima persona una patente di guida a norma del presente articolo, in particolare per verificare che la patente di guida non sia stata limitata, sospesa o revocata.

2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2006/126/CE, dopo aver effettuato la verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro può rilasciare alla persona in questione una patente di guida della stessa categoria o delle stesse categorie secondo il modello dell’Unione di cui all’allegato I della direttiva 2006/126/CE. In tale caso, e in deroga all’allegato I, punto 12, della direttiva 2006/126/CE, gli Stati membri appongono sul campo 12 della patente di guida il codice speciale temporaneo dell’Unione «99.01 (al massimo fino al 6 marzo 2025)», indicante un «rilascio speciale valido solo per la durata della protezione temporanea (patente ucraina smarrita o rubata)».

Al momento della verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e prima del rilascio della patente di guida di cui al presente paragrafo per le categorie AM, A1, A2, A, B, B1 e BE, gli Stati membri possono richiedere un esame che applichi le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida, in conformità delle norme nazionali adottate in recepimento dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE.

Al momento della verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e prima del rilascio della patente di guida di cui al presente paragrafo per le categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, gli Stati membri richiedono un esame che applichi le norme minime concernenti l’idoneità fisica e mentale per la guida, in conformità delle norme nazionali adottate in recepimento dell’allegato III della direttiva 2006/126/CE.

3.   La patente di guida di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riconosciuta reciprocamente nell’Unione. Fatti salvi eventuali atti futuri dell’Unione relativi alla durata della protezione temporanea, in deroga all’allegato I, punto 4, lettera b), e punto 11 della direttiva 2006/126/CE, la data di scadenza di tale patente di guida è il 6 marzo 2025. Tuttavia, nonostante la data indicata sulla patente, la validità amministrativa di quest’ultima corrisponde alla scadenza più imminente fra quella del periodo di concessione della protezione temporanea per gli sfollati dall’Ucraina di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE e quella del periodo di concessione della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale del titolare. Il titolare è adeguatamente informato di tale limitazione.

4.   Qualora la verifica di cui al paragrafo 1 non sia possibile, lo Stato membro in questione non rilascia la patente di guida di cui al paragrafo 2. In tale caso, lo Stato membro può rilasciare all’interessato una patente di guida valida esclusivamente nel suo territorio, conformemente al proprio diritto nazionale. Tale patente deve essere diversa dal modello che figura nell’allegato I della direttiva 2006/126/CE.

5.   Al termine del periodo di applicazione della protezione temporanea nei confronti degli sfollati provenienti dall’Ucraina di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE, le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri a norma del presente articolo sono nulle.

Articolo 7

Prevenzione delle frodi e delle falsificazioni

Nell’applicare il presente regolamento, gli Stati membri utilizzano tutti i mezzi appropriati per prevenire e combattere le frodi in relazione ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina, e la loro falsificazione.

Gli Stati membri possono verificare in qualsiasi momento la validità dei documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina. Gli Stati membri possono rifiutare di riconoscere tale documento del conducente in caso di risposta negativa o di assenza di risposta da parte delle autorità ucraine consultate in merito ai diritti rivendicati dal titolare di un documento del conducente rilasciato dall’Ucraina, e qualora sussistano seri dubbi riguardo all’autenticità del documento del conducente che facciano ritenere che la sicurezza stradale possa essere messa a rischio.

Gli Stati membri non applicano le disposizioni del presente regolamento ai documenti dei conducenti rilasciati dall’Ucraina in formato elettronico se non sono in grado di verificarne l’autenticità, l’integrità e la validità.

Articolo 8

Monitoraggio

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo all’attuazione del presente regolamento una volta ogni sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso, principalmente sulla base delle informazioni fornitele dagli Stati membri.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento cessa di applicarsi il giorno successivo a quello in cui termina il periodo di applicazione della protezione temporanea nei confronti degli sfollati provenienti dall’Ucraina di cui all’articolo 4 della direttiva 2001/55/CE, conformemente all’articolo 6 di tale direttiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

Z. NEKULA


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 7 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 luglio 2022.

(2)  Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

(4)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(5)  Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(6)  Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(7)  Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(8)  Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 1).


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/21


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1281 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2022

che modifica il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 50, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è parte contraente della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (la «convenzione NAFO») approvata dal regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio (2).

(2)

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/833 al fine di attuare le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO («CEM») nel diritto dell’Unione.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione (3) ha integrato il regolamento (UE) 2019/833 con una serie di misure di conservazione e di esecuzione della NAFO.

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione (4) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione con le misure della NAFO da questa adottate nella sua riunione annuale del 2019.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2021/860 della Commissione (5) ha modificato il regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione con le misure della NAFO da questa adottate nella sua riunione annuale del 2020.

(6)

Il regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha modificato il regolamento (UE) 2019/833 con le misure della NAFO adottate nelle sue riunioni annuali del 2019 e del 2020.

(7)

Nella riunione annuale del settembre 2021 la NAFO ha modificato le proprie CEM aggiungendo ulteriori attività vietate per le navi da ricerca, periodi prolungati e zone di chiusura degli ecosistemi marini vulnerabili (EMV) e ha aggiornato l’allegato II.M contenente il rapporto di osservazione e l’allegato IV.A contenente il modulo per il rapporto di sorveglianza.

(8)

È opportuno che anche queste modifiche siano attuate nel diritto dell’Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) 2019/833 e (UE) 2020/124,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/833 è così modificato:

1)

all’articolo 4, è inserto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Nel 2022 una nave da ricerca non deve:

a)

catturare merluzzo bianco nella zona 3M in quantità superiori a 15 tonnellate metriche. Qualora le catture di una nave da ricerca superino tale quantitativo, l’eccedenza è imputata al contingente assegnato alla parte contraente che è Stato di bandiera della nave. Se il contingente di merluzzo bianco 3M dello Stato membro è esaurito, lo Stato membro non autorizza le proprie navi a effettuare ulteriori attività di ricerca. Le attività di ricerca in corso devono essere interrotte dall’operatore non appena siano state catturate 15 tonnellate;

b)

catturare gamberetti nella zona 3M in quantità superiori a 10 tonnellate metriche. Poiché nel 2022 non è autorizzata la pesca diretta di gamberetti nella zona 3M, tutte le attività di ricerca in corso devono essere interrotte dall’operatore non appena siano state catturate 10 tonnellate.»;

2)

all’articolo 10, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il comandante del peschereccio comunica al segretario esecutivo della NAFO e al CCP del proprio Stato di bandiera per e-mail o fax, almeno 72 ore prima dell’ingresso della nave nella zona di regolamentazione, il quantitativo delle catture detenute a bordo, la posizione (latitudine e longitudine) in cui il comandante del peschereccio intende iniziare la pesca, l’orario previsto di arrivo in tale posizione e le informazioni necessarie per contattare la nave (ad esempio, radio, telefono satellitare o e-mail);»;

3)

l’articolo 18 è così modificato:

ai paragrafi 1, 2 e 3, i termini «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituiti dai termini «Fino al 31 dicembre 2026»;

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Fino al 31 dicembre 2023 nessuna nave può praticare attività di pesca di fondo nelle zone indicate nella figura 5 e definite collegando le coordinate specificate nella tabella 7b nella loro sequenza numerica e ritornando alla coordinata 1 di cui al punto 46 dell’allegato del presente regolamento.».

Articolo 2

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione del 15 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 34 I del 6.2.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/989 della Commissione, del 27 aprile 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda alcune disposizioni e allegati delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 5).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2021/860 della Commissione, del 23 marzo 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/124 per quanto riguarda l’allegato delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO) (GU L 190 del 31.5.2021, pag. 19).

(6)  Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32).


ALLEGATO

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione è così modificato:

1.

Il punto 14 è sostituito dal seguente:

«14. FIGURA 3 DELLE CEM, DI CUI ALL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833 Poligoni che delimitano le zone di chiusura per la protezione di montagne sottomarine

Image 1

Legenda:

EEZ Boundary — Confine della ZEE

NAFO Divisions — Divisioni NAFO

Seamount areas closed to bottom fishing — Montagne sottomarine chiuse alla pesca di fondo

East — Est

West — Ovest

North — Nord

Orphan Knoll — Orphan Knoll

Newfoundland Seamounts — Montagne sottomarine di Terranova

Fogo Seamounts — Montagne sottomarine di Fogo

New England Seamounts — Montagne sottomarine del New England

Corner Rise Seamounts — Montagne sottomarine di Corner Rise».

2.

Il punto 15 è sostituito dal seguente:

«15. TABELLA 5 DELLE CEM, DI CUI ALL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833 Punti che delimitano le zone di chiusura per la protezione di montagne sottomarine nella zona di regolamentazione NAFO

Tabella 5

Punti che delimitano le zone di chiusura per la protezione di montagne sottomarine nella zona di regolamentazione NAFO

Descrizione

Coordinata n.

Latitudine

Longitudine

Montagne sottomarine di Fogo

1

42° 31′ 33″ N

53° 23′ 17″ O

2

42° 31′ 33″ N

52° 33′ 37″ O

3

41° 51′ 00″ N

52° 07′ 00″ O

4

41° 51′ 00″ N

51° 26′ 00″ O

5

42° 18′ 00″ N

51° 26′ 00″ O

6

42° 18′ 00″ N

51° 00′ 00″ O

7

41° 33′ 00″ N

51° 00′ 00″ O

8

41° 33′ 00″ N

49° 42′ 00″ O

9

42° 32′ 00″ N

49° 42′ 00″ O

10

42° 32′ 00″ N

48° 45′ 00″ O

11

41° 24′ 00″ N

48° 45′ 00″ O

12

41° 24′ 00″ N

47° 55′ 00″ O

13

40° 30′ 00″ N

47° 55′ 00″ O

14

40° 30′ 00″ N

50° 15′ 00″ O

15

40° 05′ 00″ N

50° 55′ 00″ O

16

40° 05′ 00″ N

52° 00′ 00″ O

17

40° 31′ 37″ N

52° 00′ 00″ O

18

40° 31′ 37″ N

52° 27′ 49″ O

19

41° 55′ 48″ N

53° 23′ 17″ O

Orphan Knoll

1

50° 00′ 30″ N

45° 00′ 30″ O

2

51° 00′ 30″ N

45° 00′ 30″ O

3

51° 00′ 30″ N

47° 00′ 30″ O

4

50° 00′ 30″ N

47° 00′ 30″ O

Montagne sottomarine di Corner Rise

1

36° 33′ 00″ N

52° 27′ 00″ O

2

36° 33′ 00″ N

51° 00′ 00″ O

3

36° 00′ 00″ N

50° 30′ 00″ O

4

35° 33′ 00″ N

50° 30′ 00″ O

5

35° 33′ 00″ N

48° 00′ 00″ O

6

36° 00′ 00″ N

48° 00′ 00″ O

7

36° 00′ 00″ N

47° 06′ 00″ O

8

35° 33′ 00″ N

47° 06′ 00″ O

9

35° 33′ 00″ N

42° 30′ 00″ O

10

35° 00′ 00″ N

42° 30′ 00″ O

11

35° 00′ 00″ N

52° 27′ 00″ O

Montagne sottomarine di Terranova

1

44° 06′ 00″ N

46° 45′ 00″ O

2

44° 06′ 00″ N

46° 18′ 00″ O

3

43° 57′ 00″ N

46° 18′ 00″ O

4

43° 57′ 00″ N

43° 24′ 00″ O

5

43° 36′ 00″ N

43° 24′ 00″ O

6

43° 36′ 00″ N

44° 42′ 00″ O

7

43° 18′ 00″ N

44° 42′ 00″ O

8

43° 18′ 00″ N

45° 00′ 00″ O

9

42° 45′ 00″ N

45° 00′ 00″ O

10

42° 45′ 00″ N

45° 15′ 00″ O

11

43° 18′ 00″ N

45° 15′ 00″ O

12

43° 18′ 00″ N

45° 25′ 00″ O

13

43° 29′ 00″ N

45° 25′ 00″ O

14

43° 29′ 00″ N

46° 00′ 00″ O

15

43° 36′ 00″ N

46° 00′ 00″ O

16

43° 36′ 00″ N

46° 40′ 00″ O

17

43° 52′ 00″ N

46° 40′ 00″ O

18

43° 52′ 00″ N

46° 45′ 00″ O

Montagne sottomarine del New England (*1)

1

38° 51′ 54″ N

66° 55′ 51,60″ O

2

37° 12′ 00″ N

60° 48′ 00″ O

3

35° 00′ 00″ N

59° 00′ 00″ O

4

35° 00′ 00″ N

56° 30′ 00″ O

5

36° 48′ 00″ N

57° 48′ 00″ O

6

39° 00′ 00″ N

60° 00′ 00″ O

7

39° 18′ 00″ N

61° 30′ 00″ O

8

39° 56′ 20,40″ N

65° 56′ 34,80″ O

Zona 2H Est

1

56° 00′ 00″ N

49° 00′ 00″ O

2

56° 00′ 00″ N

48° 35′ 00″ O

3

55° 44′ 00″ N

48° 35′ 00″ O

4

55° 44′ 00″ N

49° 00′ 00″ O

Zona 2 J Est 1

1

55° 00′ 00″ N

47° 42′ 00″ O

2

55° 00′ 00″ N

47° 29′ 00″ O

3

54° 50′ 00″ N

47° 29′ 00″ O

4

54° 50′ 00″ N

47° 42′ 00″ O

Zona 2 J Est 2

1

54° 14′ 00″ N

47° 54′ 00″ O

2

54° 14′ 00″ N

47° 45′ 00″ O

3

54° 06′ 00″ N

47° 45′ 00″ O

4

54° 06′ 00″ N

47° 54′ 00″ O

Zona 1F Ovest

1

55° 12′ 00″ N

46° 45′ 00″ O

2

55° 12′ 00″ N

46° 35′ 00″ O

3

55° 02′ 00″ N

46° 35′ 00″ O

4

55° 02′ 00″ N

46° 45′ 00″ O

Zona 3K Nord

1

52° 07′ 00″ N

45° 46′ 00″ O

2

52° 07′ 00″ N

45° 33′ 00″ O

3

51° 58′ 00″ N

45° 33′ 00″ O

4

51° 58′ 00″ N

45° 46′ 00″ O

Zona 1F Est 1

1

56° 04′ 00″ N

42° 42′ 00″ O

2

56° 04′ 00″ N

42° 30′ 00″ O

3

55° 57′ 00″ N

42° 30′ 00″ O

4

55° 57′ 00″ N

42° 42′ 00″ O

Zona 1F Est 2

1

56° 23′ 00″ N

42° 08′ 00″ O

2

56° 23′ 00″ N

42° 00′ 00″ O

3

56° 10′ 00″ N

42° 00′ 00″ O

4

56° 10′ 00″ N

42° 08′ 00″ O

3.

Il punto 18 è sostituito dal seguente:

«18. FIGURA 5 DELLE CEM DI CUI ALL’ARTICOLO 18, PARAGRAFI 3 E 4, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833 Poligoni che definiscono le zone di chiusura degli ecosistemi marini vulnerabili

Image 2

Legenda:

Zone chiuse alla pesca di fondo fino al 31 dicembre 2026

Zone chiuse alla pesca di fondo fino al 31 dicembre 2023

NAFO Divisions — Divisioni NAFO

EEZ Boundary — Confine della ZEE

Depth contour — Isobata».

4.

Il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19.TABELLA 7 DELLE CEM, DI CUI ALL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/833 Punti che delimitano le zone di chiusura degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di regolamentazione NAFO

 

Descrizione

Coordinata n.

Latitudine

Longitudine

1

Coda del Banco

1.1

44° 02′ 53,88″ N

48° 49′ 09,48″ O

1.2

44° 21′ 31,32″ N

48° 46′ 48,00″ O

1.3

44° 21′ 34,56″ N

48° 50′ 32,64″ O

1.4

44° 11′ 48,12″ N

48° 50′ 32,64″ O

1.5

44° 02′ 54,60″ N

48° 52′ 52,32″ O

1.6

44° 00′ 01,12″ N

48° 53′ 28,75″ O

1.7

43° 59′ 57,52″ N

48° 49′ 26,47″ O

2

Flemish Pass/Canyon orientale

2.1

44° 50′ 56,40″ N

48° 43′ 45,48″ O

2.2

46° 18′ 54,72″ N

46° 47′ 51,72″ O

2.3

46° 25′ 28,56″ N

46° 47′ 51,72″ O

2.4

46° 46′ 32,16″ N

46° 55′ 14,52″ O

2.5

47° 03′ 29,16″ N

46° 40′ 04,44″ O

2.6

47° 11′ 47,04″ N

46° 57′ 38,16″ O

2.7

46° 40′ 40,80″ N

47° 03′ 04,68″ O

2.8

46° 30′ 22,20″ N

47° 11′ 02,93″ O

2.9

46° 17′ 13,30″ N

47° 15′ 46,64″ O

2.10

46° 07′ 01,56″ N

47° 30′ 36,36″ O

2.11

45°49′06,24″ N

47° 41′ 17,88″ O

2.12

45° 19′ 43,32″ N

48° 29′ 14,28″ O

2.13

44° 53′ 47,40″ N

48° 49′ 32,52″ O

3

Beothuk Knoll

3.1

45° 49′ 10,20″ N

46° 06′ 02,52″ O

3.2

45° 59′ 47,40″ N

46° 06′ 02,52″ O

3.3

45° 59′ 47,40″ N

46° 18′ 08,28″ O

3.4

45° 49′ 10,20″ N

46° 18′ 08,28″ O

4

Est di Flemish Cap

4.1

46° 44′ 34,80″ N

44° 03′ 14,40″ O

4.2

46° 58′ 19,20″ N

43° 34′ 16,32″ O

4.3

47° 10′ 30,00″ N

43° 34′ 16,32″ O

4.4

47° 10′ 30,00″ N

43° 20′ 51,72″ O

4.5

46° 48′ 35,28″ N

43° 20′ 51,72″ O

4.6

46° 39′ 36,00″ N

43° 58′ 08,40″ O

5

Nord-est di Flemish Cap

5.1

47° 47′ 46,00″ N

43° 29′ 07,00″ O

5.2

47° 40′ 54,47″ N

43° 27′ 06,71″ O

5.3

47° 35′ 57,48″ N

43° 43′ 09,12″ O

5.4

47° 51′ 14,40″ N

43° 48′ 35,64″ O

5.5

48° 27′ 19,44″ N

44° 21′ 07,92″ O

5.6

48° 41′ 37,32″ N

43° 45′ 08,08″ O

5.7

48° 37′ 13,00″ N

43° 41′ 24,00″ O

5.8

48° 30′ 15,00″ N

43° 41′ 32,00″ O

5.9

48° 25′ 08,00″ N

43° 45′ 20,00″ O

5.10

48° 24′ 29,00″ N

43° 50′ 50,00″ O

5.11

48° 14′ 20,00″ N

43° 48′ 19,00″ O

5.12

48° 09′ 53,00″ N

43° 49′ 24,00″ O

6

Sackville Spur

6.1

48° 18′ 51,12″ N

46° 37′ 13,44″ O

6.2

48° 28′ 51,24″ N

46° 08′ 33,72″ O

6.3

48° 49′ 37,20″ N

45° 27′ 20,52″ O

6.4

48° 56′ 30,12″ N

45° 08′ 59,99″ O

6.5

49° 00′ 09,72″ N

45° 12′ 44,64″ O

6.6

48° 21′ 12,24″ N

46° 39′ 11,16″ O

7

Nord di Flemish Cap

7.1

48° 25′ 02,28″ N

45° 17′ 16,44″ O

7.2

48° 25′ 02,28″ N

44° 54′ 38,16″ O

7.3

48° 19′ 08,76″ N

44° 54′ 38,16″ O

7.4

48° 19′ 08,76″ N

45° 01′ 58,56″ O

7.5

48° 20′ 29,76″ N

45° 01′ 58,56″ O

7.6

48° 20′ 29,76″N

45° 17′ 16,44″ O

8

Nord di Flemish Cap

8.1

48° 38′ 07,95″ N

45° 19′ 31,92″ O

8.2

48° 38′ 07,95″ N

45° 11′ 44,36″ O

8.3

48° 40′ 09,84″ N

45° 11′ 44,88″ O

8.4

48° 40′ 09,84″ N

45° 05′ 35,52″ O

8.5

48° 35′ 56,40″ N

45° 05′ 35,52″ W

8.6

48° 35′ 56,40″ N

45° 19′ 31,92″ W

8.7

48° 34′ 23,52″ N

45° 26′ 18,96″ O

8.8

48° 36′ 55,08″ N

45° 31′ 15,96″ O

9

Nord di Flemish Cap

9.1

48° 34′ 23,52″ N

45° 26′ 18,96″ O

9.2

48° 36′ 55,08″ N

45° 31′ 15,96″ O

9.3

48° 30′ 18,36″ N

45° 39′ 42,48″ O

9.4

48° 12′ 06,60″ N

45° 54′ 12,94″ W

9.5

48° 17′ 11,82″ N

45° 47′ 25,36″ W

9.6

48° 16′ 07,06″ N

45° 45′ 48,19″ W

9.7

48° 27′ 30,60″ N

45° 34′ 40,44″ O

10

Nord-est di Flemish Cap

10.1

47° 49′ 41,51″ N

46° 22′ 48,18″ O

10.2

47° 47′ 17,14″ N

46° 17′ 27,91″ O

10.3

47° 58′ 42,28″ N

46° 06′ 43,74″ O

10.4

47° 59′ 15,77″ N

46° 07′ 57,76″ O

10.5

48° 07′ 48,97″ N

45° 59′ 58,46″ O

10.6

48° 09′ 34,66″ N

46° 04′ 08,54″ O

10.7

48° 07′ 59,70″ N

46° 05′ 38,22″ O

10.8

48° 09′ 13,46″ N

46° 09′ 31,03″ O

10.9

47° 51′ 30,13″ N

46° 26′ 15,61″ O

11

Nord-est di Flemish Cap

11.1

47° 25′ 48,00″ N

46° 21′ 23,76″ O

11.2

47° 30′ 01,44″ N

46° 21′ 23,76″ O

11.3

47° 30′ 01,44″ N

46° 27′ 33,12″ O

11.4

47° 25′ 48,00″ N

46° 27′ 33,12″ O

12

Nord-est di Flemish Cap

12.1

48° 12′ 06,60″ N

45° 54′ 12,94″ O

12.2

48° 17′ 11,82″ N

45° 47′ 25,36″ O

12.3

48° 16′ 07,06″ N

45° 45′ 48,19″ O

12.4

48° 11′ 03,32″ N

45° 52′ 40,63″ O

13

Beothuk Knoll

13.1

46° 13′ 58,80″ N

45° 41′ 13,20″ O

13.2

46° 13′ 58,80″ N

46° 02′ 24,00″ O

13.3

46° 21′ 50,40″ N

46° 02′ 24,00″ O

13.4

46° 21′ 50,40″ N

45° 56′ 48,12″ O

13.5

46° 20′ 14,32″ N

45° 55′ 43,93″ O

13.6

46° 20′ 14,32″ N

45° 41′ 13,20″ O».

5.

Al punto 35 «Rapporto di osservazione dell’allegato II.M delle CEM, di cui all’articolo 27, paragrafo 11, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833» la parte 5 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 5

Dati per ciascuno squalo di Groenlandia catturato per cala

Numero della retata/cala

Numero totale di squali di Groenlandia per retata/cala

Numero dello squalo

Peso stimato (kg di peso vivo)

Lunghezza totale (cm, dalla punta del muso alla punta della pinna caudale)

Lunghezza misurata (M) o stimata (E)?

Sesso (M se maschio, F se femmina, U se sconosciuto)

Destinazione delle catture (A se vive, D se morte, U se destinazione sconosciuta)

Osservazioni (in inglese, per quanto possibile)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Al punto 38 «Modulo del rapporto di sorveglianza dell’allegato IV.A delle CEM, di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 45, lettera a), del regolamento (UE) 2019/833» è aggiunta la seguente nota a piè di pagina nella tabella 3 «NAVE AVVISTATA (*)»:

«(*)

Sotto forma di testo libero o utilizzando i codici di cui all’allegato II.I, parte B, delle CEM».

7.

È aggiunto il seguente punto 46:

«46.

Tabella 7b delle CEM, di cui all’articolo 18, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2019/833 Punti che Delimitano le Zone di Chiusura degli Ecosistemi Marini Vulnerabili nella Zona di Regolamentazione NAFO

Zona

Descrizione

Coordinata n.

Latitudine

Longitudine

7a

Nord di Flemish Cap

7a.1

48° 25′ 02,28″ N

45° 17′ 16,44″ O

7a.2

48° 25′ 02,28″ N

44° 54′ 38,16″ W

7a.3

48° 19′ 08,76″ N

44° 54′ 38,16″ O

7a.4

48° 18′ 06,84″ N

44° 44′ 22,81″ O

7a.5

48° 08′ 18,42″ N

44° 23′ 10,57″ O

7a.6

48° 10′ 08,98″ N

44° 15′ 54,97″ O

7a.7

48° 19′ 30,47″ N

44° 26′ 38,40″ O

7a.8

48° 24′ 57,13″ N

44° 37′ 58,40″ O

7a.9

48° 26′ 21,37″ N

44° 54′ 34,60″ O

7a.10

48° 27′ 52,20″ N

45° 17′ 19,25″ O

11 a

Nord-est di Flemish Cap

11a.1

47° 27′ 36,29″ N

46° 21′ 23,69″ O

11a.2

47° 30′ 01,44″ N

46° 21′ 23,76″ O

11a.3

47° 30′ 01,44″ N

46° 27′ 33,12″ O

11a.4

47° 37′ 38,86″ N

46° 16′ 31,12″ O

11a.5

47° 34′ 39,61″ N

46° 12′ 03,92″ O

11a.6

47° 32′ 28,90″ N

46° 16′ 26,58″ O

11a.7

47° 32′ 10,00″ N

46° 14′ 29,87″ O

11a.8

47° 28′ 27,80″ N

46° 16′ 05,74″ O

14 a

Est di Flemish Cap

14a.1

47° 45′ 24,44″ N

44° 03′ 06,44″ O

14a.2

47° 47′ 54,35″ N

44° 03′ 06,44″ O

14a.3

47° 50′ 11,33″ N

44° 03′ 34,49″ O

14a.4

47° 50′ 10,86″ N

43° 58′ 28,99″ O

14a.5

47° 47′ 54,35″ N

43° 59′ 23,39″ O

14a.6

47° 45′ 55,19″ N

43° 58′ 08,94″ O

14a.7

47° 44′ 44,59″ N

44° 02′ 41,50″ O

14b

Est di Flemish Cap

14b.1

47° 35′ 21,77″ N

43° 56′ 50,10″ O

14b.2

47° 37′ 33,53″ N

43° 52′ 56,50″ O

14b.3

47° 30′ 04,79″ N

43° 48′ 18,54″ O

14b.4

47° 27′ 34,88″ N

43° 48′ 18,54″ O

14b.5

47° 27′ 34,88″ N

43° 52′ 00,34″ O».


(*1)  Dal punto 8 ritorno al punto 1 lungo il confine esterno della ZEE degli Stati Uniti.».


22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1282 DELLA COMMISSIONE

dell' 8 luglio 2022

che rilascia un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Knieler & Team Propanol Family»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 aprile 2019 la società Knieler & Team GmbH ha presentato, in conformità all'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione per una famiglia di biocidi denominata «Knieler & Team Propanol Family», dei tipi di prodotto 1, 2 e 4 quali descritti nell'allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l'autorità competente della Svizzera aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-AQ050985-22.

(2)

I principi attivi contenuti nella famiglia di biocidi «Knieler & Team Propanol Family» sono il propan-1-olo e il propan-2-olo, che sono inseriti nell'elenco dell'Unione contenente i principi attivi approvati di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 1, 2 e 4.

(3)

Il 29 marzo 2021 l'autorità di valutazione competente ha trasmesso, in conformità all'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («l'Agenzia»).

(4)

Il 4 novembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (2) comprendente il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Knieler & Team Propanol Family» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(5)

Nel parere si conclude che «Knieler & Team Propanol Family» è una famiglia di biocidi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, è ammissibile all'autorizzazione dell'Unione a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.

(6)

In conformità all'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 22 novembre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

(7)

La Commissione concorda con il parere dell'Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un'autorizzazione dell'Unione per la famiglia di biocidi «Knieler & Team Propanol Family».

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla società Knieler & Team GmbH è rilasciata un'autorizzazione dell'Unione con il numero di autorizzazione EU-0027467-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «Knieler & Team Propanol Family» in conformità al sommario delle caratteristiche del biocida figurante nell'allegato.

L'autorizzazione dell'Unione è valida dall'11 agosto 2022 al 31 luglio 2032.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Parere dell'ECHA del 7 ottobre 2021 sull'autorizzazione dell'Unione della famiglia di biocidi «Knieler & Team Propanol Family» (ECHA/BPC/292/2021) (https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation).


ALLEGATO

Sommario delle caratteristiche della famiglia di biocidi

Knieler & Team Propanol Family

Tipo di prodotto 1 — Igiene umana (disinfettanti)

Tipo di prodotto 2 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (disinfettanti)

Tipo di prodotto 4 — Settore dell’alimentazione umana e animale (disinfettanti)

Numero di autorizzazione: EU-0027467-0000

Numero dell’approvazione del R4BP: EU-0027467-0000

PARTE I

INFORMAZIONI DI PRIMO LIVELLO

1.   INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Nome della famiglia

Nome

Knieler & Team Propanol Family

1.2.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 04 — Settore dell'alimentazione umana e animale

1.3.   Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione

Nome

Knieler & Team GmbH

Indirizzo

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Germania

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0000

Numero dell’approvazione del R4BP

EU-0027467-0000

Data di rilascio dell'autorizzazione

11 agosto 2022

Data di scadenza dell'autorizzazione

31 luglio 2032

1.4.   Fabbricante/i dei biocidi

Nome del fabbricante

Knieler & Team GmbH

Indirizzo del fabbricante

Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Knieler & Team GmbH, Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg Germania

A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH, Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg Germania

1.5.   Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)

Indirizzo del fabbricante

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Germania

Ubicazione dei siti produttivi

OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Stati Uniti


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

BASF SE

Indirizzo del fabbricante

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania

Ubicazione dei siti produttivi

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania


Principio attivo

Propan-1-olo

Nome del fabbricante

SASOL Chemie GmbH & Co. KG

Indirizzo del fabbricante

Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Sudafrica

Ubicazione dei siti produttivi

Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Sudafrica


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG

Indirizzo del fabbricante

Am Stadtholz 37, 33609 Bielefeld Germania

Ubicazione dei siti produttivi

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

Brenntag GmbH

Indirizzo del fabbricante

Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim an der Ruhr Germania

Ubicazione dei siti produttivi

Shell Nederland Raffinaderij B.V., 3196 KK Rotterdam-Pernis Paesi Bassi

Exxon Mobil, LA 70805 Baton Rouge Stati Uniti


Principio attivo

Propan-2-olo

Nome del fabbricante

INEOS Solvent Germany GmbH

Indirizzo del fabbricante

Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

Ubicazione dei siti produttivi

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania

INEOS Solvent Germany GmbH, Shamrockstrasse 88, 44623 Herne Germania

2.   COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE DELLA FAMIGLIA DI PRODOTTI

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione della famiglia

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

12,229

35,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

30,0

63,14

2.2.   Tipo/i di formulazione

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

PARTE II

INFORMAZIONI DI SECONDO LIVELLO — META SPC(S)

META SPC 1

1.   META SPC 1 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 1 identificativo

Identificativo

meta SPC 1

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-1

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

2.   META SPC 1 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

30,0

32,5

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 1

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 1

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 1

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 1.

Uso # 1 — Igienizzante per mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Micobatteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

ospedali e altre strutture sanitarie, ambulanze, sale operatorie, case di cura (inclusa assistenza domiciliare dei pazienti)

mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione e laboratori: usare l'igienizzante su mani visibilmente pulite e asciutte.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Almeno 3 ml (utilizzare gli erogatori: ad esempio impostato a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml) Tempo di contatto: 30 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi di polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 500 ml, 1 000  ml, con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

Inoltre, esclusivamente per E-HDL (prodotto 1.2):

flacone da 500 ml e 1 000  ml in HDPE, leggero e trasparente con pompa in PP integrata.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igiene delle mani, utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani umide per 30 secondi.

Non ricaricare

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 1

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 1

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 1

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 1

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 2.

Uso # 2 — Detergente chirurgico per le mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Micobatteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Il prodotto può essere applicato per l'igienizzazione chirurgica delle mani negli ospedali e in altre strutture sanitarie: usare l'igienizzante su mani e avambracci visibilmente puliti e asciutti.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Dosaggio: Strofinare una quantità sufficiente di prodotto in erogazioni da 3 ml (usare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto: 90 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

Inoltre, esclusivamente per E-HDL (prodotto 1.2):

flacone da 500 ml e 1 000  ml in HDPE, leggero e trasparente con pompa in PP integrata.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igienizzazione chirurgica delle mani, utilizzare tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per mantenere le mani umide per 90 secondi.

Non ricaricare

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 1

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 1

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 1

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 1

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (1) DEL META SPC 1

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infotunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

SE INGERITO: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale:

Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.

Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 1

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

A-HDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0001 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

32,5

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

45,0

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

E-HDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0002 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

30,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

45,0

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

H-HDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0003 1-1

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

30,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

45,0

META SPC 2

1.   META SPC 2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 2 identificativo

Identificativo

meta SPC 2

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-2

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

2.   META SPC 2 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

20,0

20,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

60,0

60,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 2

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 2

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzata.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 2

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 3.

Uso # 1 — Igienizzante per mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Bacillo della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

ospedali e altre strutture sanitarie come ambulanze, sale operatorie, case di cura (inclusa assistenza domiciliare dei pazienti)

mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione e laboratori: usare l'igienizzante su mani visibilmente pulite e asciutte.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Almeno 3 ml (utilizzare gli erogatori: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml) Tempo di contatto: 30 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi di polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 150 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE trasparente/bianco.

Sacca sottovuoto da 700 ml e 1 000  ml in pellicola in PE composita bianca con pompa/valvola in PP integrata e cappuccio in PE.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igiene delle mani, utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani umide per 30 secondi.

Non ricaricare

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 2

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 2

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 2

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 2

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 4.

Uso # 2 — Detergente chirurgico per mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Bacillo della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Il prodotto può essere applicato per l'igienizzazione chirurgica delle mani negli ospedali e in altre strutture sanitarie: usare l'igienizzante su mani e avambracci visibilmente puliti e asciutti.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Dosaggio: Strofinare una quantità sufficiente di prodotto in erogazioni da 3 ml (usare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto: 90 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi in polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 150 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE trasparente/bianco.

Sacca sottovuoto da 700 ml e 1 000  ml in pellicola in PE composita bianca con pompa/valvola in PP integrata e cappuccio in PE.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igienizzazione chirurgica delle mani, utilizzare tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per mantenere le mani umide per 90 secondi.

Non ricaricare

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 2

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 2

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 2

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 2

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (2) DEL META SPC 2

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale:

Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.

Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 2

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

C-HDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0004 1-2

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

20,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

60,0

META SPC 3

1.   META SPC 3 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 3 identificativo

Identificativo

meta SPC 3

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-3

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

2.   META SPC 3 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

12,229

14,3

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,751

63,14

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 3

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 3

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 3

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 5.

Uso # 1 — Igienizzante per mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Bacillo della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

ospedali e altre strutture sanitarie come ambulanze, sale operatorie, case di cura (inclusa assistenza domiciliare dei pazienti)

mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione e laboratori: usare l'igienizzante su mani visibilmente pulite e asciutte.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Almeno 3 ml (utilizzare gli erogatori: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml) Tempo di contatto: 30 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

Inoltre, esclusivamente per D-HDL (prodotto 3.1): Flaconi HDPE bianchi da 100 ml, 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in PP; contenitore in HDPE bianco da 5 000  ml con tappo avvitato in HDPE.

Inoltre, esclusivamente per B-HDL (prodotto 3.3): Sacchetto da 700 ml di pellicola composita in polietilene (PE) trasparente con pompa in PP integrata; flacone in HDPE bianco/trasparente da 75 ml con tappo flip-top in PP.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igiene delle mani, utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani umide per 30 secondi.

Non ricaricare

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 3

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 3

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 3

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 3

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 6.

Uso # 2 — Detergente chirurgico per mani, liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Bacilli della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Il prodotto può essere applicato per l'igienizzazione chirurgica delle mani negli ospedali e in altre strutture sanitarie: usare l'igienizzante su mani e avambracci visibilmente puliti e asciutti.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Dosaggio: Strofinare una quantità sufficiente di prodotto in erogazioni da 3 ml (usare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto: 90 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

Inoltre, esclusivamente per D-HDL (prodotto 3.1): Flaconi HDPE bianchi da 100 ml, 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in PP; contenitore in HDPE bianco da 5 000  ml con tappo avvitato in HDPE.

Inoltre, esclusivamente per B-HDL (prodotto 3.3): Sacchetto da 700 ml di pellicola composita in PE trasparente con pompa in PP integrata; flacone in HDPE bianco/trasparente da 75 ml con tappo flip-top in PP.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igienizzazione chirurgica delle mani, utilizzare tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per mantenere le mani umide per 90 secondi.

Non ricaricare

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 3

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 3

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 3

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 3

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (3) DEL META SPC 3

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale:

Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.

Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 3

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

D-HDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0005 1-3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

12,229

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

62,751

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

G-HDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0006 1-3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,3

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,14

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B-HDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0007 1-3

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,3

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,14

META SPC 4

1.   META SPC 4 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 4 identificativo

Identificativo

meta SPC 4

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-4

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

2.   META SPC 4 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 4

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

30,0

32,5

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

45,0

45,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 4

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 4

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 4

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 7.

Uso # 1 — Igienizzante per mani, gel

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Micobatteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

ospedali e altre strutture sanitarie come ambulanze, sale operatorie, case di cura (inclusa assistenza domiciliare dei pazienti)

mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione e laboratori: usare l'igienizzante su mani visibilmente pulite e asciutte.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Almeno 3 ml (utilizzare gli erogatori: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml) Tempo di contatto: 30 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

In aggiunta esclusivamente per E-HDG (prodotto 4.2): flacone da 500 ml e 1 000  ml in HDPE, leggero e trasparente con pompa in PP integrata.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igiene delle mani, utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani umide per 30 secondi.

Non ricaricare.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 4

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 4

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 4

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 4

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 8.

Uso # 2 — detergente chirurgico per mani, gel

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Micobatteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Il prodotto può essere applicato per l'igienizzazione chirurgica delle mani negli ospedali e in altre strutture sanitarie: usare l'igienizzante su mani e avambracci visibilmente puliti e asciutti.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Dosaggio: Strofinare una quantità sufficiente di prodotto in erogazioni da 3 ml (usare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto: 90 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 100 ml, 125 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

In aggiunta esclusivamente per E-HDG (prodotto 4.2): flacone da 500 ml e 1 000  ml in HDPE, leggero e trasparente con pompa in PP integrata.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igienizzazione chirurgica delle mani, utilizzare tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per mantenere le mani umide per 90 secondi.

Non ricaricare.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 4

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 4

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 4

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 4

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (4) DEL META SPC 4

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare ll'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale: Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche. Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 4

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

A-HDG

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0008 1-4

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

32,5

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

45,0

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

E-HDG

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0009 1-4

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

30,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

45,0

META SPC 5

1.   META SPC 5 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 5 identificativo

Identificativo

meta SPC 5

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-5

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

2.   META SPC 5 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 5

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,3

15,5

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

60,0

63,14

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 5

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 5

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 5

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 9.

Uso # 1 — Igienizzante per mani, gel

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Bacillo della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lievito

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

ospedali e altre strutture sanitarie come ambulanze, sale operatorie, case di cura (inclusa assistenza domiciliare dei pazienti)

mense ospedaliere, grandi cucine, industrie farmaceutiche, stabilimenti di produzione e laboratori: usare l'igienizzante su mani visibilmente pulite e asciutte.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Almeno 3 ml (utilizzare gli erogatori: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml) Tempo di contatto: 30 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

Inoltre, esclusivamente per C-HDG (prodotto 5.1): Sacca sottovuoto da 700 ml e 1 000  ml in pellicola in PE composita bianca con pompa/valvola in PP integrata e cappuccio in PE.

Inoltre, esclusivamente per B-HDG (prodotto 5.2): Sacchetto da 700 ml di pellicola composita in PE trasparente con pompa in PP integrata; flacone in HDPE trasparente da 75 ml con tappo flip top in PP.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igiene delle mani, utilizzare 3 ml di prodotto e tenere le mani umide per 30 secondi.

Non ricaricare.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 5

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 5

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 5

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 5

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 10.

Uso # 2 — detergente chirurgico per mani, gel

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 01 — Igiene umana

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Bacillo della tubercolosi

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Il prodotto può essere applicato per l'igienizzazione chirurgica delle mani negli ospedali e in altre strutture sanitarie: usare l'igienizzante su mani e avambracci visibilmente puliti e asciutti.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Sfregamento

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Dosaggio: Strofinare una quantità sufficiente di prodotto in erogazioni da 3 ml (usare dispenser: ad esempio impostare a 1,5 ml per erogazione, 2 erogazioni per 3 ml). Tempo di contatto: 90 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Non vi sono restrizioni in termini di numero e tempi delle applicazioni. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Il prodotto può essere utilizzato in qualsiasi momento e con la frequenza necessaria.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flaconi in polietilene ad alta densità trasparenti/bianchi da 125 ml, 150 ml, 500 ml, 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

Inoltre, esclusivamente per C-HDG (prodotto 5.1): Sacca sottovuoto da 700 ml e 1 000  ml in pellicola in PE composita bianca con pompa/valvola in PP integrata e cappuccio in PE.

Inoltre, esclusivamente per B-HDG (prodotto 5.2): Sacchetto da 700 ml di pellicola composita in PE trasparente con pompa in PP integrata; flacone in HDPE trasparente da 75 ml con tappo flip top in PP.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

I prodotti possono essere applicati direttamente oppure possono essere utilizzati in un dispenser o con una pompa.

Per l'igienizzazione chirurgica delle mani, utilizzare tante erogazioni da 3 ml quante necessarie per mantenere le mani umide per 90 secondi.

Non ricaricare.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 5

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 5

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 5

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 5

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (5) DEL META SPC 5

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale:

Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.

Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 5

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

C-HDG

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0010 1-5

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

15,5

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

60,0

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B-HDG

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0011 1-5

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,3

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,14

META SPC 6

1.   META SPC 6 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 6 identificativo

Identificativo

meta SPC 6

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-6

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 04 — Settore dell'alimentazione umana e animale

2.   META SPC 6 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 6

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

25,0

35,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

30,0

40,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 6

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 6

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 6

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 11.

Uso # 1 — Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida)

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e industria farmaceutica e cosmetica, ambiente vicino al paziente, postazioni/aree di lavoro, attrezzature generiche (escluse le superfici a contatto con gli alimenti):

disinfezione delle piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Disinfettante per superfici pronto all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C).

Bagnare l'intera superficie da disinfettare versando o spruzzando il prodotto a breve distanza e successivamente strofinando accuratamente con un panno. La quantità di prodotto deve essere sufficiente (max. 50 ml/m2) per mantenere la superficie umida durante il tempo di contatto.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: • per il controllo dei batteri, dei lieviti e dei virus con involucro: 60 sec • per il controllo dei virus (attività virucida a spettro limitato): 5 min

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Una frequenza ragionevole di disinfezione nella camera del paziente è di 1-2 volte al giorno. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) trasparente/bianco da 100 ml, 500 ml, 750 ml e 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP) (accessorio: chiusura a vite in PP con testina di spruzzatura);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 6

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 6

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 6

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 6

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 12.

Uso # 2 — Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e dell'industria alimentare, preparazione e manipolazione di alimenti in cucine/ristoranti: disinfezione delle piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Disinfettante per superfici pronto all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C).

Bagnare l'intera superficie da disinfettare versando o spruzzando il prodotto a breve distanza e successivamente strofinando accuratamente con un panno. La quantità di prodotto deve essere sufficiente (max. 50 ml/m2) per mantenere la superficie umida durante il tempo di contatto.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: per il controllo dei batteri e dei lieviti a 20 °C: 60 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Il prodotto può essere usato quando necessario. Una frequenza ragionevole di disinfezione nelle cucine è di 1-2 volte al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) trasparente/bianco da 100 ml, 500 ml, 750 ml e 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP) (accessorio: chiusura a vite in PP con testina di spruzzatura);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 6

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 6

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 6

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 6

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (6) DEL META SPC 6

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

E' obbligatorio l'uso di protezioni oculari durante la manipolazione del prodotto.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale: Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche. Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 6

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

F-FDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0012 1-6

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

25,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

30,0

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

A-FDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0013 1-6

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

35,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

35,0

7.3.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

C-FDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0014 1-6

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

30,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

40,0

7.4.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

E-FDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0015 1-6

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

25,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

40,0

META SPC 7

1.   META SPC 7 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 7 identificativo

Identificativo

meta SPC 7

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-7

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 04 — Settore dell'alimentazione umana e animale

2.   META SPC 7 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 7

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,3

14,925

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

44,73

63,14

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 7

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 7

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

Indossare occhiali protettivi.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Conservare in luogo ben ventilato.Conservare in luogo fresco.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 7

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 13.

Uso # 1 — Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e industria farmaceutica e cosmetica, ambiente vicino al paziente, postazioni/aree di lavoro, attrezzature generiche (escluse le superfici a contatto con gli alimenti): disinfezione di piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Disinfettante per superfici pronto all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C).

Bagnare l'intera superficie da disinfettare versando o spruzzando il prodotto a breve distanza e successivamente strofinando accuratamente con un panno. La quantità di prodotto deve essere sufficiente (max. 50 ml/m2) per mantenere la superficie umida durante il tempo di contatto.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: • per il controllo dei batteri, dei lieviti e dei virus con involucro: 60 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Una frequenza ragionevole di disinfezione nella camera del paziente è di 1-2 volte al giorno. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) trasparente/bianco da 100 ml, 125 ml, 500 ml e 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP) (accessorio: chiusura a vite in PP con testina di spruzzatura);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 7

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 7

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 7

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 7

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 14.

Uso # 2 — Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso liquido

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e dell'industria alimentare, preparazione e manipolazione di alimenti in cucine/ristoranti: disinfezione delle piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Disinfettante per superfici pronto all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C) .

Bagnare l'intera superficie da disinfettare versando o spruzzando il prodotto a breve distanza e successivamente strofinando accuratamente con un panno. La quantità di prodotto deve essere sufficiente (max. 50 ml/m2) per mantenere la superficie umida durante il tempo di contatto.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: per il controllo dei batteri e dei lieviti a 20 °C: 60 sec

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Il prodotto può essere usato quando necessario. Una frequenza ragionevole di disinfezione nelle cucine è di 1-2 volte al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flacone in polietilene ad alta densità (HDPE) trasparente/bianco da 100 ml, 125 ml, 500 ml, e 1 000  ml con tappi flip top in polipropilene (PP) (accessorio: chiusura a vite in PP con testina di spruzzatura);

Contenitore HDPE trasparente/bianco da 5 000  ml con tappo avvitato HDPE.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 7

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 7

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 7

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 7

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (7) DEL META SPC 7

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

E' obbligatorio l'uso di protezioni oculari durante la manipolazione del prodotto

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale: Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche. Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 7

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

D-FDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0016 1-7

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,925

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

44,73

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B-FDL

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0017 1-7

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,3

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,14

META SPC 8

1.   META SPC 8 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 8 identificativo

Identificativo

meta SPC 8

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-8

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 04 — Settore dell'alimentazione umana e animale

2.   META SPC 8 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 8

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

25,0

30,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

30,0

40,0

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 8

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 8

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 8

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 15.

Uso # 1 — Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso, salviette

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus (limitato spettro di attività virucida)

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e industria farmaceutica e cosmetica, ambiente vicino al paziente, postazioni/aree di lavoro, attrezzature generiche (escluse le superfici a contatto con gli alimenti): disinfezione di piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Salviette disinfettanti pronte all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C) .

La superficie da disinfettare deve essere pulita e bagnata con una quantità sufficiente di prodotto per garantirne la copertura completa.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: • per il controllo dei batteri, dei lieviti e dei virus con involucro: 60 sec • per il controllo dei virus (attività virucida a spettro limitato): 5 min ; Rendere la superficie completamente bagnata.

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Una frequenza ragionevole di disinfezione nella camera del paziente è di 1-2 volte al giorno. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flow-pack di pellicola composita in PE bianca con coperchio flap in PP, salviette costituite da 30% Viscosa (VIS) e 70% Polietilene Tereftalato (PET).

Esclusivamente per C-FDT (prodotto 8.2):

Contenitore trasparente in HDPE con tappo a vite in PP, contenente 30 salviette in PET

Busta dispenser di pellicola composita in PE bianca, contenente 30 o 90 salviette in PET utilizzate con scatola dispenser.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 8

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 8

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 8

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 8

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 16.

Uso # 2 — Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso, salviette

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e dell'industria alimentare, preparazione e manipolazione di alimenti in cucine/ristoranti: disinfezione delle piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Salviette disinfettanti pronte all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C) .

La superficie da disinfettare deve essere pulita e bagnata con una quantità sufficiente di prodotto per strofinamento, per garantirne la copertura completa.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: per il controllo dei batteri e dei lieviti a 20 °C: 60 sec; Rendere la superficie completamente bagnata.

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Il prodotto può essere utilizzato quando necessario. Una frequenza ragionevole di disinfezione nelle cucine è di 1-2 volte al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flow-pack di pellicola composita in PE bianca con coperchio flap in PP, salviette costituite da 30% di Viscosa e 70% di Polietilene Tereftalato (PET).

Esclusivamente per C-FDT (prodotto 8.2):

Contenitore trasparente in HDPE con tappo a vite in PP, contenente 30 salviette in PET;

Busta dispenser di pellicola composita in PE bianca, contenente 30 o 90 salviette in PET utilizzate con scatola dispenser.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 8

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 8

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 8

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 8

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (8) DEL META SPC 8

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

Per le salviette: richiudere la confezione dopo l'apertura.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infotunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti.

Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale:

Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche.

Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 8

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

F-FDT

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0018 1-8

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

25,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

30,0

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

C-FDT

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0019 1-8

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

30,0

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

40,0

META SPC 9

1.   META SPC 9 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1.   Meta SPC 9 identificativo

Identificativo

meta SPC 9

1.2.   Suffisso del numero di autorizzazione

Numero

1-9

1.3.   Tipo/i di prodotto

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Tipo di prodotto 04 — Settore dell'alimentazione umana e animale

2.   META SPC 9 COMPOSIZIONE

2.1.   Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione dei meta SPC 9

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Min

Max

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,3

14,925

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

44,73

63,14

2.2.   Tipo(i) di formulazione del meta SPC 9

Formulazione/i

AL — Altri liquidi

3.   INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA DEL META SPC 9

Indicazioni di pericolo

Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Provoca gravi lesioni oculari.

Può provocare sonnolenza o vertigini.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. — Non fumare.

Tenere il recipiente ben chiuso.

Evitare di respirare i vapori.

Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato.

IN CASO DI INALAZIONE:Trasportare l'infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o medico.

Conservare sotto chiave.

Smaltire il prodotto in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

Smaltire il recipiente in un punto di raccolta rifiuti autorizzato.

4.   USO(I) AUTORIZZATO(I) DEL META SPC 9

4.1.   Descrizione dell'uso

Tabella 17.

Uso # 1 — Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso, salviette

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 02 — Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Virus con involucro

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e industria farmaceutica e cosmetica, ambiente vicino al paziente, postazioni/aree di lavoro, attrezzature generiche (escluse le superfici a contatto con gli alimenti): disinfezione di piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Salviette disinfettanti pronte all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C).

La superficie da disinfettare deve essere pulita e bagnata con una quantità sufficiente di prodotto per garantirne la copertura completa.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: • per il controllo dei batteri, dei lieviti e dei virus in involucro: 60 sec; Rendere la superficie completamente bagnata.

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Una frequenza ragionevole di disinfezione nella camera del paziente è di 1-2 volte al giorno. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flow-pack in pellicola di PE composita con coperchio flap in polietilene ad alta densità (HDPE), contenente 80 salviette di cellulosa;

Sacchetto dispenser di pellicola composita in PE, contenente 70 salviette in cellulosa utilizzate con scatola dispenser

Esclusivamente per B-FDT (prodotto 9.2):

Erogatore di pellicola composita in PE con cappuccio in PE avvitato, contenente 100 salviette in PP/PE.

4.1.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno.

4.1.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 9

4.1.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 9

4.1.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 9

4.1.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 9

4.2.   Descrizione dell'uso

Tabella 18.

Uso # 2 — Disinfezione delle piccole superfici dure non porose, prodotto pronto all'uso, salviette

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 04 — Settore dell'alimentazione umana e animale

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Non pertinente.

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: other

Nome comune: Batteri

Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: other

Nome comune: Lieviti

Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

Strutture sanitarie e dell'industria alimentare, ad esempio ambiente vicino al paziente, preparazione e manipolazione di alimenti in cucine/ristoranti: disinfezione delle piccole superfici dure/non porose.

Solo per uso professionale.

Metodi di applicazione

Metodo: applicazione manuale

Descrizione dettagliata:

Salviette disinfettanti pronte all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C).

La superficie da disinfettare deve essere pulita e bagnata con una quantità sufficiente di prodotto per strofinamento, per garantirne la copertura completa.

Tasso(i) e frequenza di applicazione

Tasso di domanda: Tempo di esposizione minimo: per il controllo dei batteri e dei lieviti a 20 °C: 60 sec; rendere la superficie completamente bagnata.

Diluizione (%): Prodotto pronto all'uso

Numero e tempi di applicazione:

Il prodotto può essere usato quando necessario. Una frequenza ragionevole di disinfezione nelle cucine è di 1-2 volte al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Industriale

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Flow-pack in pellicola di PE composita con coperchio flap in polietilene ad alta densità (HDPE), contenente 80 salviette di cellulosa;

Sacchetto dispenser di pellicola composita in PE, contenente 70 salviette in cellulosa utilizzate con scatola dispenser

Esclusivamente per B-FDT (prodotto 9.2):

Erogatore di pellicola composita in PE con cappuccio in PE avvitato, contenente 100 salviette in PP/PE.

4.2.1.   Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione.

4.2.2.   Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 9

4.2.3.   Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 9

4.2.4.   Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 9

4.2.5.   Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere le istruzioni generali per l'uso del meta SPC 9

5.   ISTRUZIONI GENERALI D’USO (9) DEL META SPC 9

5.1.   Istruzioni d'uso

Solo per uso professionale.

Per le salviette: richiudere la confezione dopo l'apertura.

5.2.   Misure di mitigazione del rischio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Evitare il contatto con gli occhi.

5.3.   Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Misure generali di primo soccorso: Allontanare l'infortunato dall'area contaminata. In caso di malessere, consultare un medico. Se possibile, mostrare questo foglio.

IN CASO DI INALAZIONE: Portare il paziente all'aria aperta e tenerlo a riposo in una posizione che favorisca la respirazione. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare immediatamente la pelle con acqua abbondante. Quindi togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Continuare a lavare la pelle con acqua per 15 minuti. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI Sciacquare immediatamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se è facile farlo. Continuare il risciacquo per almeno 15 minuti. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Informazioni per il personale sanitario/medico: Gli occhi devono inoltre essere risciacquati ripetutamente durante il tragitto verso l'ambulatorio medico in caso di esposizione a sostanze chimiche alcaline (pH >11), ammine e acidi come acido acetico, acido formico o acido propionico.

IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare immediatamente la bocca. Se la persona esposta è in grado di deglutire, somministrare qualcosa da bere. NON provocare il vomito. Chiamare il 112/l'ambulanza per assistenza medica.

Misure in caso di rilascio accidentale: Arrestare le perdite se è possibile farlo in sicurezza. Rimuovere le fonti di accensione. Prestare particolare attenzione per evitare cariche elettrostatiche. Nessuna fiamma libera. Non fumare.

Non rilasciare le sostanze nelle fognature e nelle acque pubbliche. Pulire con materiale assorbente (per esempio un panno). Assorbire quanto prima le fuoriuscite con solidi inerti, come argilla o terra diatomacea. Raccogliere meccanicamente (spazzando, spalando). Smaltire in conformità alle normative locali in materia.

5.4.   Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

5.5.   Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Stabilità: 24 mesi

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta.

Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C

Non conservare a temperature inferiori a 0 °C

Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

6.   ALTRE INFORMAZIONI

7.   INFORMAZIONI DI TERZO LIVELLO: SINGOLI PRODOTTI NEL META SPC 9

7.1.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

D-FDT

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0020 1-9

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,925

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

44,73

7.2.   Denominazione/i commerciale/i, numero di autorizzazione e composizione specifica di ogni singolo prodotto

Denominazione commerciale

B-FDT

Area di mercato: EU

Numero di autorizzazione

EU-0027467-0021 1-9

Nome comune

Nomenclatura IUPAC

Funzione

Numero CAS

Numero CE

Contenuto (%)

Propan-1-olo

 

Principio attivo

71-23-8

200-746-9

14,3

Propan-2-olo

 

Principio attivo

67-63-0

200-661-7

63,14


(1)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 1.

(2)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 2.

(3)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 3.

(4)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 4.

(5)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 5.

(6)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 6.

(7)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 7.

(8)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 8.

(9)  Le istruzioni per l’uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d’uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati nel meta SPC 9.


22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/90


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1283 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2022

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

[«Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» presentata da Cipro è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).

(2)

Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.5. Pasta alimentare dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2022

Per la Commissione

a nome della presidente

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU C 131 del 24.3.2022, pag. 12.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).


DECISIONI

22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/91


DECISIONE (PESC) 2022/1284 DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/339 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 50 000 000 EUR destinato a coprire il finanziamento per l'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

(2)

Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/472 (2), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 100 000 000 EUR.

(3)

Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/637 (3) che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 150 000 000 EUR.

(4)

Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/810 (4), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/339 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 160 000 000 EUR.

(5)

Vista l'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 10 000 000 EUR per coprire il finanziamento dell'erogazione di attrezzature e forniture non concepite per l'uso letale della forza, quali dispositivi di protezione individuale, kit di pronto soccorso e carburante, alle forze armate ucraine.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/339,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La durata della misura di assistenza è di 70 mesi dall'adozione della presente decisione.»;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 170 000 000 EUR.»;

3)

all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 170 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

4)

all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR. L’importo di 10 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).

(2)  Decisione (PESC) 2022/472 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 45).

(3)  Decisione (PESC) 2022/637 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 36).

(4)  Decisione (PESC) 2022/810 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/339 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 42).


22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/93


DECISIONE (PESC) 2022/1285 DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 2022

che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 febbraio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/338 (1), che ha istituito una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 450 000 000 EUR destinato a coprire la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza.

(2)

Il 23 marzo 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/471 (2) che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 900 000 000 EUR.

(3)

Il 13 aprile 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/636 (3), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 350 000 000 EUR.

(4)

Il 23 maggio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/809 (4), che ha modificato la decisione (PESC) 2022/338 incrementando l'importo di riferimento finanziario a 1 840 000 000 EUR.

(5)

Alla luce dell'aggressione armata in atto da parte della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, l'importo di riferimento finanziario dovrebbe essere incrementato di ulteriori 490 000 000 EUR.

(6)

È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/338,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La durata della misura di assistenza è di 70 mesi dall'adozione della presente decisione.»;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 2 330 000 000 EUR.»;

3)

all'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell'adozione della presente decisione fino a 2 330 000 000 EUR. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2022 e nei bilanci per gli anni successivi corrispondenti alla misura di assistenza.»;

4)

all'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio. L'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 450 000 000 EUR. L’importo di 490 000 000 EUR è ammissibile a decorrere dal 21 luglio 2022.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).

(2)  Decisione (PESC) 2022/471 del Consiglio, del 23 marzo 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 96 del 24.3.2022, pag. 43).

(3)  Decisione (PESC) 2022/636 del Consiglio, del 13 aprile 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 117 del 19.4.2022, pag. 34).

(4)  Decisione (PESC) 2022/809 del Consiglio, del 23 maggio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 40).


22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/95


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1286 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2022

relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio all’aggiudicazione di appalti per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas a piccoli clienti nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2022) 4872]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,

sentito il comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1.   FATTI

(1)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici.

(2)

Il 30 gennaio 2017 Eneco B.V. («Eneco») e N.V. Nuon Energy («Nuon») hanno presentato alla Commissione una richiesta a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta soddisfa i requisiti formali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione (2) e all’allegato I di tale decisione.

(3)

Le quote di Nuon sono detenute per intero da Vattenfall AB, una società non quotata di proprietà dello Stato svedese. Pertanto Nuon è considerata ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE. A seguito di un cambio di proprietà avvenuto nel marzo 2020 Eneco non è più considerata ente aggiudicatore (la società, che era precedentemente di proprietà di amministrazioni locali dei Paesi Bassi, è stata venduta a una joint-venture composta da Mitsubishi Corporation e Chubu Electric Power).

(4)

La richiesta riguarda attività di fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti (clienti civili come pure piccoli utenti industriali e commerciali connessi in bassa tensione con una capacità di connessione massima non superiore a 3 * 80 A) e di fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti (clienti civili e piccole imprese connessi alla rete del gas con una capacità di connessione massima non superiore a 40 m3).

(5)

A norma dell’allegato IV, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, tenendo conto che è possibile presumere il libero accesso al mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, di tale direttiva, la Commissione dispone di 90 giorni lavorativi per adottare una decisione di esecuzione in merito alla richiesta. Poiché la richiesta non è stata accompagnata da una posizione motivata e giustificata adottata da un’amministrazione nazionale indipendente ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione ha informato le autorità dei Paesi Bassi della richiesta e ha chiesto informazioni aggiuntive il 24 marzo 2017. La risposta a tale richiesta di informazioni è stata trasmessa dalle autorità dei Paesi Bassi con e-mail del 19 giugno 2017. La risposta è stata ritenuta incompleta, pertanto la Commissione ha chiesto ulteriori chiarimenti il 27 luglio 2017. Le autorità dei Paesi Bassi hanno trasmesso i chiarimenti il 25 settembre 2017.

(6)

Dato che le informazioni disponibili erano ancora insufficienti per consentire alla Commissione di formulare il proprio parere sull’esposizione delle attività alla concorrenza, ulteriori richieste di informazioni sono state inviate alle autorità dei Paesi Bassi il 21 dicembre 2017 e il 2 marzo 2018. Le autorità dei Paesi Bassi hanno inviato una risposta l’11 ottobre 2021.

(7)

Nuon ha presentato una richiesta notevolmente modificata il 24 gennaio 2022. La Commissione e la richiedente hanno convenuto che la Commissione deve adottare una decisione di esecuzione entro il 15 luglio 2022.

2.   CONTESTO NORMATIVO

(8)

La direttiva 2014/25/UE si applica all’aggiudicazione di appalti destinati a permettere lo svolgimento di attività relative alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas (a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva), salvo nei casi in cui a dette attività si applichi un’esenzione a norma dell’articolo 34 della stessa direttiva.

(9)

L’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE dispone che gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un’attività a cui si applica tale direttiva non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato.

3.   VALUTAZIONE

3.1.   Libero accesso al mercato

(10)

Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato i pertinenti atti giuridici dell’Unione che liberalizzano un determinato settore o una sua parte. Tali atti giuridici sono elencati nell’allegato III della direttiva 2014/25/UE. La direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che abroga la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si applica al settore dell’energia elettrica, mentre la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) si applica al settore del gas.

(11)

I Paesi Bassi hanno recepito nell’ordinamento nazionale le direttive (UE) 2019/944 e 2009/73/CE tramite la legge dei Paesi Bassi sull’energia elettrica (6) (Elektriciteitswet) e la legge dei Paesi Bassi sul gas (7) (Gaswet). Di conseguenza, e conformemente all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE, il mercato è considerato liberamente accessibile sull’intero territorio dei Paesi Bassi.

3.2.   Esposizione diretta alla concorrenza

(12)

L’esposizione diretta alla concorrenza deve essere valutata in base a vari indicatori, nessuno dei quali è determinante in sé. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un criterio da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un dato mercato. Considerate le caratteristiche dei mercati interessati, è opportuno tener conto anche di altri criteri, quali il numero di operatori del mercato, la liquidità dei mercati all’ingrosso, la percentuale di consumatori che effettua cambi di fornitore o l’esistenza di un sistema di regolamentazione dei prezzi.

(13)

La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e delle disposizioni vigenti in altri settori della legislazione dell’Unione. In particolare, sebbene i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l’esposizione diretta alla concorrenza a norma dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE debbano essere conformi alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza, essi non devono essere necessariamente identici a quelli utilizzati per la valutazione a norma degli articoli 101 o 102 TFUE o a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (8), come confermato dal Tribunale (9).

(14)

La presente decisione mira a stabilire se le attività oggetto della richiesta siano esposte, nei mercati liberamente accessibili ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, a un livello di concorrenza che garantisce che, anche in assenza della disciplina contenuta nelle norme dettagliate in materia di appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per il perseguimento delle attività in questione saranno condotti in modo trasparente e non discriminatorio, in base a criteri che consentano ai committenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico.

(15)

A tal proposito è importante ricordare che nei mercati in questione non tutti gli operatori di mercato sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici. Nel presente caso soltanto Nuon è considerata ente aggiudicatore ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2014/25/UE ed è quindi soggetta alle norme in materia di appalti pubblici.

3.2.1.   Mercati del prodotto rilevanti

(16)

In base a casi precedenti della Commissione (10), nel settore dell’energia elettrica si possono distinguere i seguenti mercati del prodotto rilevanti: i) produzione e distribuzione primaria (all’ingrosso); ii) trasmissione; iii) distribuzione e iv) erogazione ai clienti finali (11). Nel settore del gas si possono distinguere i mercati del prodotto seguenti: i) mercato a monte (prospezione di petrolio greggio e gas naturale); ii) mercati all’ingrosso (a monte e a valle) e iii) mercato al dettaglio, che può essere definito come la vendita, la commercializzazione e la distribuzione di gas ai clienti finali (12).

(17)

Otto società di distribuzione regionali o gestori dei sistemi di distribuzione (DSO) sono presenti nei settori dell’energia elettrica e del gas nei Paesi Bassi: Cogas Infra & Beheer, Enduris, Enexis, Liander, Endinet, RENDO Netbeheer, Stedin Netbeheer e Westland Infra Netbeheer. I territori in cui i DSO trasportano energia elettrica possono differire da quelli in cui essi trasportano gas. A partire dalla liberalizzazione dei mercati dell’energia la gestione indipendente dei DSO è stata garantita da una serie di norme in conformità della legislazione settoriale dell’Unione. Il legislatore dei Paesi Bassi ha imposto la completa separazione proprietaria a livello dei DSO. Le autorità dei Paesi Bassi hanno confermato (13) che attualmente tutti i DSO sono oggetto di separazione giuridica e proprietaria dai produttori e dai fornitori.

Fornitura al dettaglio di energia elettrica

(18)

Per quanto concerne la fornitura di energia elettrica ai clienti finali, in sue decisioni precedenti la Commissione ha distinto tra la fornitura a piccoli clienti (clienti civili e piccole imprese) connessi in bassa tensione e la fornitura a grandi clienti industriali solitamente connessi alla rete ad alta e media tensione (grandi consumatori industriali e commerciali) (14). Questa distinzione è connessa alla diversità delle esigenze e dei profili dal lato della domanda e alla diversità dei servizi e delle tecnologie dal lato dell’offerta (15).

(19)

In sue decisioni passate anche l’Autorità dei Paesi Bassi per i consumatori e i mercati (Autoriteit Consument & Markt — ACM) ha distinto tra la fornitura a piccoli clienti (16) e la fornitura a grandi clienti (17). L’ACM ha osservato che tale distinzione è giustificata dalle differenze in termini di vendita e di commercializzazione, di prezzi e di consegna, dalle diverse modalità di cambio di fornitore, dalle differenze dal lato della domanda e dalle licenze separate necessarie per le diverse tipologie di clienti.

(20)

La presente richiesta riguarda i piccoli clienti, ossia i clienti civili come pure i piccoli utenti industriali e commerciali connessi in bassa tensione con una capacità di connessione massima non superiore a 3 * 80 A.

Fornitura al dettaglio di gas

(21)

Nelle sue decisioni precedenti la Commissione ha così distinto i mercati indicati di seguito. Fornitura di gas naturale a: i) centrali elettriche a gas (18); ii) grandi consumatori industriali (19) e iii) piccola utenza (20). L’ultima categoria potrebbe essere ulteriormente suddivisa, in base a un’analisi caso per caso, in fornitura di gas naturale a: i) clienti civili e ii) clienti commerciali (21).

(22)

Nelle decisioni adottate in passato l’ACM ha distinto tra fornitura di gas naturale a piccoli clienti e fornitura a grandi clienti e centrali elettriche (22). L’ACM ha sostenuto che nei due mercati le condizioni di concorrenza erano differenti per quanto riguardava il profilo d’acquisto, i prezzi e il cambio di fornitore. Come nel caso della fornitura al dettaglio di energia elettrica, era necessaria una licenza specifica per ogni tipologia di cliente.

(23)

L’ACM ha altresì indicato la possibilità di suddividere ulteriormente il mercato della fornitura di gas naturale in base alla qualità del gas (23), distinguendo tra gas a basso potere calorifico (L-gas) utilizzato in genere dai piccoli clienti e gas ad alto potere calorifico (H-gas) utilizzato sia dai grandi sia dai piccoli clienti.

(24)

La presente richiesta riguarda i piccoli clienti, ossia i clienti civili e le piccole imprese con una capacità di connessione massima non superiore a 40 m3.

Conclusioni

(25)

Alla luce dei fattori esaminati nei considerando da 15 a 23, al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, e fatta salva l’applicazione di altre norme del diritto dell’Unione, la Commissione ritiene che i mercati del prodotto rilevanti siano i mercati della fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti e della fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti.

3.2.2.   Mercati geografici rilevanti

Fornitura al dettaglio di energia elettrica

(26)

La Commissione ha precedentemente rilevato (24) che i mercati della fornitura al dettaglio di energia elettrica nei Paesi Bassi rivestono carattere nazionale.

(27)

Da una prospettiva geografica, nella sua precedente prassi (25), l’ACM ha definito i mercati del prodotto rilevanti nel settore della fornitura al dettaglio di energia elettrica come aventi carattere nazionale.

(28)

Secondo le informazioni ricevute dalle autorità dei Paesi Bassi (26), nel paese vi sono circa 55 fornitori attivi di energia elettrica che operano tutti a livello nazionale.

(29)

Al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva l’applicazione di altre norme del diritto dell’Unione, la Commissione ritiene che il mercato geografico rilevante della fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti abbia carattere nazionale.

Fornitura al dettaglio di gas

(30)

La Commissione ha in generale definito i mercati per la fornitura al dettaglio di gas, comprese ulteriori suddivisioni possibili, come aventi carattere nazionale, purché essi siano interamente liberalizzati (27).

(31)

Da una prospettiva geografica, nella sua precedente prassi (28), l’ACM ha definito i mercati del prodotto rilevanti nel settore della fornitura al dettaglio di gas come aventi carattere nazionale.

(32)

Secondo le informazioni ricevute dalle autorità dei Paesi Bassi (29), nel paese vi sono circa 55 fornitori attivi di gas che operano tutti a livello nazionale.

(33)

Al fine di valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite dall’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva l’applicazione di altre norme del diritto dell’Unione, la Commissione ritiene che il mercato geografico rilevante della fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti abbia carattere nazionale.

3.2.3.   Analisi del mercato

(34)

La Commissione ha già adottato numerose decisioni (30) relative all’esenzione della fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas in vari Stati membri dall’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. La Commissione basa la propria valutazione in particolare sui criteri seguenti: numero di partecipanti al mercato, quota di mercato combinata delle imprese più grandi, percentuale di consumatori finali che effettuano cambi di fornitore, liquidità dei mercati all’ingrosso e regolamentazione dei prezzi.

3.2.3.1.   Numero di operatori del mercato e quote di mercato delle imprese più grandi

(35)

Secondo le autorità dei Paesi Bassi (31) vi sono 55 fornitori attivi a livello nazionale sia nel mercato al dettaglio dell’energia elettrica sia in quello del gas.

(36)

Secondo la presente richiesta (32), il costo totale per l’ingresso nel mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas è basso e non costituisce un ostacolo all’ingresso.

(37)

In decisioni precedenti (33), la Commissione ha ritenuto pertinente, per quanto attiene al mercato della fornitura al dettaglio, la quota di mercato totale delle tre imprese più grandi. Possono essere considerate pertinenti anche altre misure di concentrazione. Un elemento particolare era il fatto che soltanto un operatore del mercato è stato soggetto alle norme in materia di appalti pubblici.

Fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti

(38)

Nuon è soggetta alle norme in materia di appalti pubblici mentre i suoi due maggiori concorrenti, Essent ed Eneco, non lo sono. Secondo le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi (34) le quote di mercato dei principali fornitori sono rimaste abbastanza stabili nel periodo 2017-2020: la quota di mercato di Nuon è diminuita dal 27 % al 25 %, la quota di mercato di Eneco è diminuita dal 25 % al 22 % e la quota di mercato di Essent è diminuita dal 27 % al 26 %.

(39)

Nel complesso la quota di mercato consolidata dei tre rivenditori al dettaglio più grandi nel mercato dei Paesi Bassi si è ridotta dal 79 % nel 2017 al 73 % nel 2020.

Fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti

(40)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi (35) le quote di mercato dei principali fornitori sono rimaste abbastanza stabili nel periodo 2017-2020: la quota di mercato di Nuon è diminuita dal 27 % al 25 %, la quota di mercato di Eneco è diminuita dal 25 % al 22 % e la quota di mercato di Essent è rimasta invariata al 27 %.

(41)

Nel complesso la quota di mercato consolidata dei tre rivenditori al dettaglio più grandi nel mercato della fornitura al dettaglio di gas nei Paesi Bassi si è ridotta dal 79 % nel 2017 al 74 % nel 2020.

3.2.3.2   Percentuale di consumatori finali che effettuano cambi di fornitore

(42)

Il numero di consumatori che effettuano cambi di fornitore (cambi esterni) oppure di tariffa o di contratto con lo stesso fornitore (cambi interni) è considerato un indicatore rilevante dell’efficacia della concorrenza. In precedenti decisioni (36) la Commissione ha analizzato principalmente i cambi esterni.

(43)

Nei Paesi Bassi la maggior parte dei piccoli clienti si avvale di un contratto per due fonti energetiche, il che significa che riceve sia il gas sia l’energia elettrica dallo stesso fornitore.

(44)

Nei Paesi Bassi la percentuale di cambi esterni per la fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas è progressivamente aumentata dal 17 % nel 2017 al 21 % nel 2020 (37).

(45)

In base alle informazioni pubbliche disponibili (38) la percentuale di cambi interni di fornitore per i piccoli clienti rappresenta l’8 % per i settori dell’energia elettrica e del gas nel 2020.

(46)

Tale percentuale di cambi indica che i piccoli clienti sono disposti a cambiare e che vi sono valide alternative per soddisfare le loro esigenze per quanto concerne la fornitura di energia elettrica e di gas.

3.2.3.3   Liquidità dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas

(47)

L’energia elettrica e il gas possono essere scambiati su diverse tipologie di mercati all’ingrosso, quali le borse dell’energia o le piattaforme multilaterali di scambio e/o tramite scambi bilaterali fuori borsa (OTC). Le borse dell’energia sono piattaforme utilizzate dagli operatori di mercato per negoziare gli acquisti e le vendite di energia elettrica. Il gas è scambiato anche negli hub liquidi del gas. Tali modalità garantiscono un mercato aperto e servono ad organizzare la concorrenza e a stabilire un prezzo di riferimento trasparente per i partecipanti al mercato.

(48)

Il mercato all’ingrosso è un mercato direttamente a monte del mercato al dettaglio. Alcuni rivenditori appartengono a gruppi integrati verticalmente, mentre altri non possiedono mezzi di generazione propri. Questi ultimi si procurano energia elettrica sul mercato all’ingrosso allo scopo di rivenderla sul mercato al dettaglio in concorrenza con i rivenditori integrati verticalmente. La presenza di mercati all’ingrosso liquidi e ben funzionanti, nei quali i rivenditori privi di mezzi di generazione propri possono procurarsi facilmente energia elettrica a prezzi competitivi, è pertanto una condizione essenziale affinché vi siano mercati al dettaglio competitivi nei quali sia i rivenditori integrati verticalmente sia quelli non integrati verticalmente competono in condizioni di parità. Gli hub liquidi del gas sostengono il mercato in vari modi e garantiscono ai nuovi entranti l’accesso al gas a livello di commercio all’ingrosso.

(49)

Nella sua relazione sulla liquidità (39) l’ACM ha concluso che la liquidità del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica nei Paesi Bassi (ad esempio maggiori volumi scambiati, minore volatilità dei prezzi e minore differenza fra il prezzo di offerta e quello di domanda) è aumentata nel periodo 2009-2013. Maggiori volumi e migliori condizioni di liquidità favoriscono il funzionamento dei mercati all’ingrosso e consentono ai partecipanti al mercato di assumere decisioni vantaggiose quando acquistano e vendono energia elettrica. Nel 2020 il mercato all’ingrosso dell’energia elettrica nei Paesi Bassi è risultato di circa tre volte superiore al consumo nazionale rispetto all’1,5 del 2015 (40).

(50)

La Commissione ritiene che la liquidità del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica nei Paesi Bassi abbia raggiunto un livello sufficiente da non costituire un ostacolo al fatto che la fornitura al dettaglio di energia elettrica a clienti civili sia soggetta all’esposizione diretta alla concorrenza.

(51)

Il livello di concorrenza del mercato all’ingrosso del gas nei Paesi Bassi è dimostrato in particolare dal funzionamento del Title Transfer Facility (TTF), l’hub per lo scambio all’ingrosso del gas nei Paesi Bassi. L’ultima relazione annuale ACER sul funzionamento del mercato all’ingrosso del gas (41) («relazione ACER») dimostra che il TTF è caratterizzato da un’elevata liquidità che è aumentata negli ultimi anni (42). La relazione dà conto anche del processo efficiente e trasparente di fissazione dei prezzi nell’ambito del TTF da cui derivano bassi differenziali fra il prezzo di offerta e quello di domanda (43).

(52)

La relazione ACER descrive il mercato all’ingrosso del gas nei Paesi Bassi come un buon esempio (44), in questi termini: «Il TTF nei Paesi Bassi e l’NBP nel Regno Unito continuano a essere i due hub di scambio più liquidi e competitivi in cui si svolge la gran parte delle attività di scambio a termine del gas nell’UE.»

(53)

Considerate le suddette caratteristiche, la Commissione ritiene che la liquidità del mercato all’ingrosso del gas nei Paesi Bassi sia sufficiente a consentire l’ingresso di nuovi fornitori nel mercato e non costituisca un ostacolo al fatto che la fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti sia soggetta all’esposizione diretta alla concorrenza.

3.2.3.4.   Regolamentazione dei prezzi

Fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas a piccoli clienti

(54)

Il prezzo della fornitura di energia elettrica e di gas ai clienti finali si compone di 1) imposta sull’energia, 2) costo di rete, 3) affitto del contatore, 4) IVA e 5) costo di fornitura (45). Mentre i primi quattro elementi sono regolamentanti, il costo di fornitura non è regolamentato.

3.2.3.5.   Altri elementi

(55)

Nuon è integrata verticalmente nel settore dell’energia elettrica ed è attiva nel mercato della produzione e della vendita all’ingrosso di energia elettrica dei Paesi Bassi (con una quota di mercato pari al 16,8 %) e nel mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas dei Paesi Bassi.

(56)

Tra gli operatori che non sono soggetti alle norme in materia di appalti pubblici si annoverano Eneco ed Essent, che sono anch’esse integrate verticalmente con quote di mercato rispettivamente del 4,6 % e del 13 % in termini di capacità installata nel mercato della produzione e della vendita all’ingrosso (46).

(57)

Nonostante l’integrazione verticale nel settore dell’energia elettrica, la posizione di mercato di Nuon, a livello sia di produzione sia di vendita all’ingrosso, non costituisce un ostacolo al fatto che la fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti sia soggetta all’esposizione diretta alla concorrenza. In modo analogo, considerati i mercati all’ingrosso liquidi del gas, non vi sono ostacoli significativi al fatto che la fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti civili sia soggetta all’esposizione diretta alla concorrenza.

4.   CONCLUSIONI

(58)

Per quanto concerne la fornitura al dettaglio di energia elettrica a piccoli clienti nei Paesi Bassi, la situazione può essere sintetizzata come segue: la quota di mercato dei tre operatori di mercato più grandi sta diminuendo; la percentuale di cambi di fornitore è elevata e in aumento; non vi è controllo dei prezzi per gli utenti finali e il funzionamento del mercato all’ingrosso non costituisce un ostacolo al fatto che la fornitura al dettaglio a piccoli clienti sia esposta alla concorrenza.

(59)

Per quanto riguarda la fornitura al dettaglio di gas a piccoli clienti nei Paesi Bassi, la situazione può essere sintetizzata come segue: la quota di mercato dei tre operatori di mercato più grandi sta diminuendo; la percentuale di cambi di fornitore è elevata; non vi è controllo dei prezzi per gli utenti finali e la liquidità del mercato all’ingrosso è elevata.

(60)

In considerazione dei fattori esaminati ai considerando da 34 a 57, la condizione della diretta esposizione alla concorrenza prevista all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE deve essere considerata soddisfatta per quanto attiene alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas a piccoli clienti nei Paesi Bassi.

(61)

La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente tra gennaio 2017 e ottobre 2021, quale risulta dalle informazioni presentate da Nuon e dalle autorità dei Paesi Bassi. Essa può essere riesaminata qualora, a seguito di cambiamenti significativi della situazione di diritto o di fatto, le condizioni di applicabilità di cui all’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE non siano più soddisfatte.

(62)

Dato che alcune attività relative alla fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas rientrano ancora nel campo di applicazione della direttiva 2014/25/UE, si ricorda che i contratti di appalto che coprono diverse attività dovrebbero essere trattati in conformità dell’articolo 6 della stessa direttiva. Ciò significa che quando un ente aggiudicatore tratta appalti «misti», ossia appalti che riguardano sia attività esonerate dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE sia attività ad essa soggette, è necessario prendere in considerazioni le attività cui l’appalto è principalmente destinato. Nel caso degli appalti misti, qualora lo scopo sia principalmente quello di sostenere attività non esentate, devono applicarsi le disposizioni della direttiva 2014/25/UE. Quando sia obiettivamente impossibile determinare le attività alle quali l’appalto è principalmente destinato, esso deve essere aggiudicato conformemente alle norme di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.

(63)

Si ricorda che l’articolo 16 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (47) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione prevede un’esenzione dall’applicazione della suddetta direttiva alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente all’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che l’attività è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE. Poiché si è pervenuti alla conclusione che le attività di fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas a piccoli clienti sono direttamente esposte alla concorrenza, i contratti di concessione destinati a permettere lo svolgimento di tali attività nei Paesi Bassi saranno esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la fornitura al dettaglio di energia elettrica e di gas a piccoli clienti nei Paesi Bassi.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2022

Per la Commissione

Thierry BRETON

Membro della Commissione


(1)  GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione, del 10 ottobre 2016, relativa alle modalità d’applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 39).

(3)  Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

(4)  Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(5)  Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(6)  Wet van 12-7-2012, Stb. 2012, 334 e Inwerkingtredingsbesluit van 12-7-2012, Stb. 2012, 336.

(7)  Wet van 12-7-2012, Stb. 2012, 334 e Inwerkingtredingsbesluit van 12-7-2012, Stb. 2012, 336.

(8)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

(9)  Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2016, Österreichische Post AG/Commissione, T-463/14, ECLI:EU:T:2016:243, punto 28.

(10)  Caso COMP/M.4110 — E.ON/ENDESA del 25.4.2006, punti 10 e 11; decisione di esecuzione (UE) 2016/1674 della Commissione, del 15 settembre 2016, relativa all’esenzione della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in Germania dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 17.9.2016, pag. 6).

(11)  M.3440 — EDP/ENI/GDP del 9.12.2004, punto 56.

(12)  M.4180 Gaz de France/Suez del 14.11.2006, punto 63; M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2 del 14.3.2006, punto 193 e seguenti; M.3440 — EDP/ENI/GDP del 9.12.2004, punto 215 e seguenti; M.5740 — Gazprom/A2 A/JOF del 16.6.2010, punto 17 e seguenti.

(13)  Lettera delle autorità dei Paesi Bassi alla Commissione del 25 settembre 2017.

(14)  M.3440 — EDP/ENI/GDP del 9.12.2004, punto 73; M.2947 — Verbund/EnergieAllianz dell’11.6.2003, punto 35.

(15)  M.5496 — VATTENFALL/NUON ENERGY del 22.6.2009, punto 12.

(16)  I piccoli clienti comprendono sia i clienti civili sia i piccoli clienti commerciali.

(17)  Decisione ACM del 21 maggio 2007 nel caso 6017, Nuon/Essent, punto 53. In tale decisione (negativa) l’ACM ha concluso che si sarebbe creata una concentrazione in vari mercati, tra cui quello della fornitura al dettaglio ai consumatori.

(18)  Caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez del 14.11.2006, punti 362-367.

(19)  Caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez del 14.11.2006, punti 78-81.

(20)  Caso COMP M.3440 — EDP/ENI/GDP del 9.12.2004.

(21)  Caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez del 14.11.2006, punti 78-81 e caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL del 21.12.2005, punti 122-124.

(22)  Decisione ACM del 13.3.2007 nel caso 5975, Essent/Westland, punto 18 e decisione ACM del 21.5.2007 nel caso 6017, Nuon/Essent, punto 56.

(23)  Decisione ACM nel caso 5724, Electrabel – Rendo, punti 25 e 26 e decisione ACM del 13.3.2007 nel caso 5975, Essent/Westland, punto 19. Cfr. anche la decisione ACM del 21.5.2007, Nuon/Essent, punto 61.

(24)  M. 5467 — RWE/Essent del 23.6.2009, punto 61.

(25)  Decisione ACM del 21.5.2007 nel caso 6015, Nuon/Essent, punto 107.

(26)  Lettera delle autorità dei Paesi Bassi alla Commissione del 19 giugno 2017.

(27)  Caso COMP/M.5224 — EDF/British Energy del 22.12.2008; caso COMP/M.4180 — Gaz de France/Suez del 14.11.2006 e caso COMP/M.3696 — E.ON/MOL del 21.12.2005.

(28)  Decisione ACM del 13.3.2007 nel caso 5975, Nuon/Essent, punto 26.

(29)  Lettera delle autorità dei Paesi Bassi del 19 giugno 2017.

(30)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1674 della Commissione, del 15 settembre 2016, relativa all’esenzione della fornitura al dettaglio di energia elettrica e gas in Germania dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 253 del 17.9.2016, pag. 6); decisione 2010/403/UE della Commissione, del 14 luglio 2010, che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella «Zona Nord» dell’Italia e la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 186 del 20.7.2010, pag. 44).

(31)  Lettera delle autorità dei Paesi Bassi del 19 giugno 2017.

(32)  Sezione 5.3.3 della richiesta.

(33)  Lettera delle autorità dei Paesi Bassi del 19 giugno 2017.

(34)  Lettera delle autorità dei Paesi Bassi dell’11 ottobre 2021.

(35)  Relazione ACER sul funzionamento del mercato all’ingrosso del gas 2020.https://documents.acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Documents/MMR%202020%20Summary%20-%20Final.pdf.

(36)  Relazione ACER sul funzionamento del mercato all’ingrosso del gas 2020.https://documents.acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Documents/MMR%202020%20Summary%20-%20Final.pdf.

(37)  Relazione annuale ACER sui risultati del monitoraggio dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas nel 2020 - Volume sui mercati al dettaglio dell’energia e la tutela dei consumatori, pag. 44.

(38)  Relazione annuale ACER sui risultati del monitoraggio dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas nel 2020 - Volume sui mercati al dettaglio dell’energia e la tutela dei consumatori, pag. 45.

(39)  ACM, 2014 Liquidity Report, wholesale markets for natural gas and electricity, https://www.acm.nl/en/publications/publication/13483/2014-Liquidity-Report-wholesale-markets-for-natural-gas-and-electricity.

(40)  Il volume totale scambiato nei Paesi Bassi nel 2015 è stato pari a 175 TWh, di cui 44 TWh (a pronti) + 61 TWh (a termine in borsa) + 70 TWh (altre negoziazioni OTC). Il consumo totale di energia elettrica è stato pari a 113 TWh. Il rapporto tra il volume totale scambiato e il consumo totale è stato pertanto pari a circa 1,5 (175TWh/113 TWh). I dati relativi al 2020 provengono dalla Relazione trimestrale sui mercati europei dell’energia elettrica della Commissione europea, 4o trimestre 2020, pag. 20, https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/quarterly_report_on_european_electricity_markets_q4_2020.pdf.

(41)  Relazione ACER sul funzionamento del mercato all’ingrosso del gas 2020.https://documents.acer.europa.eu/en/Electricity/Market%20monitoring/Documents/MMR%202020%20Summary%20-%20Final.pdf.

(42)  Relazione ACER sul funzionamento del mercato all’ingrosso del gas 2016, pag. 24, paragrafo 83.

(43)  Relazione ACER sul funzionamento del mercato all’ingrosso del gas 2016, pag. 30, paragrafo 94.

(44)  Relazione ACER sul funzionamento del mercato all’ingrosso del gas 2016, pag. 5, paragrafo 5.

(45)  Relazioni dell’ACM sulle tendenze della gestione del mercato e della fiducia dei consumatori nel mercato dell’energia nella seconda metà del 2015, pag. 22.

(46)  Questo mercato è stato analizzato ai fini della richiesta di esenzione per la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nei Paesi Bassi di cui alla nota 2.

(47)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).


ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/104


DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GEORGIA

dell’8 giugno 2022

relativa alla concessione di un reciproco accesso al mercato delle forniture alle autorità governative centrali conformemente all’allegato XVI-B dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra [2022/1287]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, in particolare gli articoli 146 e 406 e l’articolo 419, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall’altra, («accordo») è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

Il preambolo dell’accordo riconosce l’impegno della Georgia a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell’Unione, conformemente all’accordo, e ad attuarla in maniera efficace, contribuendo in tal modo a una più stretta associazione politica e integrazione economica tra la Georgia e l’Unione a vantaggio di tutti i cittadini della Georgia, incluse le comunità divise dal conflitto.

(3)

Conformemente all’articolo 147 dell’accordo, le parti dell’accordo convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l’effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati.

(4)

A norma dell’articolo 146 dell’accordo, la Georgia deve fare in modo che la propria legislazione in materia di appalti pubblici sia progressivamente ravvicinata all’acquis dell’Unione in materia di appalti pubblici e che il ravvicinamento all’acquis dell’Unione sia effettuato in fasi successive secondo quanto previsto dal programma di cui all’allegato XVI-B dell’accordo. Conformemente alla decisione n. 2/2021 del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» dell’8 ottobre 2021, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» ha espresso una valutazione positiva per quanto riguarda il completamento, da parte della Georgia, della fase 1 di cui all’allegato XVI-B dell’accordo.

(5)

A norma dell’articolo 419, paragrafo 5, dell’accordo, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri ad esso conferiti dagli articoli 406 e 408 dell’accordo, dovrebbe decidere un’ulteriore apertura del mercato secondo quanto previsto al titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concesso un reciproco accesso al mercato per l’aggiudicazione di appalti pubblici di forniture da parte delle autorità governative centrali dell’Unione europea alla Georgia e per l’aggiudicazione di appalti pubblici di forniture all’Unione europea da parte delle autorità governative centrali georgiane nei territori specificati all’articolo 429 dell’accordo.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e georgiana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2022

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

I. GARIBASHVILI


Rettifiche

22.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 195/106


Rettifica del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 )

Pagina 716, articolo 80, paragrafo 2:

anziché:

«2.   I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

a)

sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate;

b)

sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate o

c)

…»

leggasi:

«2.   I prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

a)

sono stati sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello dell'Unione;

b)

sono stati sottoposti a pratiche enologiche non autorizzate a livello nazionale o

c)

…».