|
ISSN 1977-0707 |
||
|
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194 |
|
|
||
|
Edizione in lingua italiana |
Legislazione |
65° anno |
|
Sommario |
|
II Atti non legislativi |
pagina |
|
|
|
REGOLAMENTI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
* |
||
|
|
|
DECISIONI |
|
|
|
* |
||
|
|
* |
|
IT |
Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata. I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
II Atti non legislativi
REGOLAMENTI
|
21.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1273 DEL CONSIGLIO
del 21 luglio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC. |
|
(2) |
Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1272 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC, introducendo un'ulteriore deroga al congelamento di beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone ed entità designate per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. |
|
(3) |
Data la determinazione dell'Unione di evitare e combattere l'insicurezza alimentare in tutto il mondo e al fine di evitare interruzioni nei canali di pagamento dei prodotti agricoli, la decisione (PESC) 2022/1272 introduce una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di banche designate. |
|
(4) |
La decisione (PESC) 2022/1272 introduce una deroga al congelamento delle attività e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione per la liquidazione ordinata di operazioni, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, con una banca designata. |
|
(5) |
Per garantire un'attuazione efficace ed uniforme del regolamento (UE) n. 269/2014, e al fine di rendere più complesso il ricorso a meccanismi di elusione delle sanzioni, che ostacolano tale attuazione, è necessario imporre a persone ed entità designate che dispongono di beni nella giurisdizione degli Stati membri l'obbligo di dichiarare tali beni e di collaborare con l'autorità competente alla verifica di tale dichiarazione. È inoltre opportuno rafforzare le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione a carico degli operatori dell'Unione al fine di evitare la violazione e l'elusione dei congelamenti di beni. Il non rispetto di tale obbligo costituirebbe un'elusione del congelamento dei beni e sarebbe soggetto a sanzioni se, in base alle norme e procedure nazionali applicabili, sono soddisfatte le condizioni per imporre tali sanzioni. |
|
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in conformità dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali nonché l'obbligo di riservatezza degli avvocati nei confronti dei loro clienti. |
|
(7) |
Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
|
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
|
1) |
l'articolo 6 ter è così modificato:
|
|
2) |
Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 6 quinquies 1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di determinate risorse economiche congelate dopo aver stabilito che:
2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione. Articolo 6 sexies 1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108 dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.»; |
|
3) |
l'articolo 8 è così modificato
|
|
(4) |
l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2. 2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I:
3. L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2. 4. Lo Stato membro interessato informa la Commissione entro due settimane in merito alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a). 5. L'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1o gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che ha stabilito un analogo obbligo di comunicazione a norma del diritto nazionale prima del 21 luglio 2022. 6. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute. 7. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2022/2022 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022).
|
21.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1274 DEL CONSIGLIO
del 21 luglio 2022
che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014. |
|
(2) |
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e continua a condannare azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
|
(3) |
Il regime siriano fornisce sostegno, anche militare, alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina. Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che sei persone e un'entità coinvolte nel reclutamento di mercenari siriani destinati a combattere in Ucraina al fianco delle truppe russe debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
ALLEGATO
Le persone e l’entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:
Persone
|
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
«1176. |
Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) - محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد |
Cittadinanza: siriana Carica: comandante in capo dell'“Esercito di liberazione palestinese” Sesso: maschile |
Muhammad AL-SALTI è il comandante in capo dell'“Esercito di liberazione palestinese” coinvolto nel reclutamento di palestinesi destinati a combattere in Ucraina al fianco della Russia. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022 |
|
1177. |
Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) - أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط شموط |
Sesso: maschile |
Abu Hani SHAMMOUT è un ex ufficiale militare siriano e leader della fazione “al-Ahdat al-Omariya”, responsabile, insieme ai reclutatori russi, dell'arruolamento di mercenari siriani di Yalda, Babila e Beit Sahem, a sud di Damasco, destinati a combattere per le forze russe in Libia e in Ucraina. È stato direttamente incaricato dal Wagner Group di supervisionare il reclutamento di veterani. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022 |
|
1178. |
Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) - نابل عبدالله, نابل العبدالله |
Carica: comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Suqaylabiyah Sesso: maschile |
Nabeul AL-ABDULLAH è comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Suqaylabiyah. Dall'inizio della guerra di aggressione russa supervisiona il reclutamento di mercenari siriani destinati a combattere al fianco della Russia in Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022 |
|
1179. |
Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) - سيمون الوكيل, سيمون |
Carica: comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Maharda Sesso: maschile |
Simon AL WAKIL è comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Maharda (Hama). Collabora direttamente con il comando delle forze russe in Siria e funge da collegamento attivo nelle operazioni di arruolamento di combattenti destinati a lottare in Ucraina al fianco della Russia. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022 |
|
1180. |
Fawaz Mikhail GERGES - فواز ميخائيل جرجس |
Carica: uomo d'affari, amministratore delegato di “Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services” Sesso: maschile |
Fawaz Mikhail Gerges è il direttore di Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services, una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). È responsabile del reclutamento di mercenari a vantaggio delle forze russe in Libia e in Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022 |
|
1181. |
Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) - ياسر حسين ابراهيم |
Cittadinanza: siriana Data di nascita: 9.4.1983 Luogo di nascita: Damasco Sesso: maschile |
Yasar Hussein Ibrahim è comproprietario di Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). La società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e in Ucraina. Yasar Hussein Ibrahim è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022» |
Entità
|
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
«102. |
Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (alias “ISIS Hunters”) - شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية |
Data di creazione: 2017 Sede: Al Suqaylabiyah (regione di Hama) |
Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd è una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). La società, che opera sotto il nome “ISIS Hunters”, è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e in Ucraina. La società è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022». |
|
21.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1275 DEL CONSIGLIO
del 21 luglio 2022
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
|
(2) |
Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall'essere concluso e il regime siriano continua a perseguire la sua politica di repressione. Inoltre, il regime siriano fornisce sostegno, anche militare, all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. |
|
(3) |
Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che quattro persone e un'entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
|
1) |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone):
|
|
2) |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione B (Entità):
|
DECISIONI
|
21.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/11 |
DECISIONE (PESC) 2022/1276 DEL CONSIGLIO
del 21 luglio 2022
che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1). |
|
(2) |
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e continua a condannare azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina. |
|
(3) |
Il regime siriano fornisce sostegno, anche militare, alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina. Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che sei persone e un'entità coinvolte nel reclutamento di mercenari siriani destinati a combattere in Ucraina al fianco delle truppe russe debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).
ALLEGATO
Le persone e l'entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC:
Persone
|
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
«1176. |
Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) - محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد |
Cittadinanza: siriana Carica: comandante in capo dell'"Esercito di liberazione palestinese" Sesso: maschile |
Muhammad AL-SALTI è il comandante in capo dell'“Esercito di liberazione palestinese” coinvolto nel reclutamento di palestinesi destinati a combattere in Ucraina al fianco della Russia. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022 |
|
1177. |
Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) - أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط شموط |
Sesso: maschile |
Abu Hani SHAMMOUT è un ex ufficiale militare siriano e leader della fazione “al-Ahdat al-Omariya”, responsabile, insieme ai reclutatori russi, dell'arruolamento di mercenari siriani di Yalda, Babila e Beit Sahem, a sud di Damasco, destinati a combattere per le forze russe in Libia e in Ucraina. È stato direttamente incaricato dal Wagner Group di supervisionare il reclutamento di veterani. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022 |
|
1178. |
Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) - نابل عبدالله, نابل العبدالله |
Carica: comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Suqaylabiyah Sesso: maschile |
Nabeul AL-ABDULLAH è comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Suqaylabiyah. Dall'inizio della guerra di aggressione russa supervisiona il reclutamento di mercenari siriani destinati a combattere al fianco della Russia in Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022 |
|
1179. |
Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) - سيمون الوكيل, سيمون |
Carica: comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Maharda Sesso: maschile |
Simon AL WAKIL è comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Maharda (Hama). Collabora direttamente con il comando delle forze russe in Siria e funge da collegamento attivo nelle operazioni di arruolamento di combattenti destinati a lottare in Ucraina al fianco della Russia. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022 |
|
1180. |
Fawaz Mikhail GERGES - فواز ميخائيل جرجس |
Carica: uomo d'affari, amministratore delegato di "Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services" Sesso: maschile |
Fawaz Mikhail Gerges è il direttore di Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services, una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). È responsabile del reclutamento di mercenari a vantaggio delle forze russe in Libia e in Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022 |
|
1181. |
Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) - ياسر حسين ابراهيم |
Cittadinanza: siriana Data di nascita: 9.4.1983 Luogo di nascita: Damasco Sesso: maschile |
Yasar Hussein Ibrahim è comproprietario di Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). La società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e in Ucraina. Yasar Hussein Ibrahim è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022». |
Entità
|
|
Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
|
«102. |
Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (alias "ISIS Hunters") - شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية |
Data di creazione: 2017 Sede: Al Suqaylabiyah (regione di Hama) |
Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd è una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). La società, che opera sotto il nome “ISIS Hunters”, è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e in Ucraina. La società è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina. |
21.7.2022» |
|
21.7.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 194/15 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/1277 DEL CONSIGLIO
del 21 luglio 2022
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC. |
|
(2) |
Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall'essere concluso e il regime siriano continua a perseguire la sua politica di repressione. Inoltre, il regime siriano fornisce sostegno, anche militare, all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina. |
|
(3) |
Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che quattro persone e un'entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:
|
1) |
le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone):
|
|
2) |
la voce seguente è aggiunta all'elenco riportato nella sezione B (Entità):
|