ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 194

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
21 luglio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/1273 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1274 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

5

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1275 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

8

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (PESC) 2022/1276 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

11

 

*

Decisione di esecuzione (PESC) 2022/1277 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

15

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 194/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1273 DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio (2) attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2)

Il 21 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1272 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC, introducendo un'ulteriore deroga al congelamento di beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di persone ed entità designate per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

(3)

Data la determinazione dell'Unione di evitare e combattere l'insicurezza alimentare in tutto il mondo e al fine di evitare interruzioni nei canali di pagamento dei prodotti agricoli, la decisione (PESC) 2022/1272 introduce una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di banche designate.

(4)

La decisione (PESC) 2022/1272 introduce una deroga al congelamento delle attività e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione per la liquidazione ordinata di operazioni, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, con una banca designata.

(5)

Per garantire un'attuazione efficace ed uniforme del regolamento (UE) n. 269/2014, e al fine di rendere più complesso il ricorso a meccanismi di elusione delle sanzioni, che ostacolano tale attuazione, è necessario imporre a persone ed entità designate che dispongono di beni nella giurisdizione degli Stati membri l'obbligo di dichiarare tali beni e di collaborare con l'autorità competente alla verifica di tale dichiarazione. È inoltre opportuno rafforzare le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione a carico degli operatori dell'Unione al fine di evitare la violazione e l'elusione dei congelamenti di beni. Il non rispetto di tale obbligo costituirebbe un'elusione del congelamento dei beni e sarebbe soggetto a sanzioni se, in base alle norme e procedure nazionali applicabili, sono soddisfatte le condizioni per imporre tali sanzioni.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in conformità dei diritti e dei principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali nonché l'obbligo di riservatezza degli avvocati nei confronti dei loro clienti.

(7)

Poiché le modifiche in questione rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

1)

l'articolo 6 ter è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce numero 108 dell'allegato I o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 22 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tale entità prima del 21 luglio 2022.

ter.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di un'entità inserita in elenco alla voce 108 dell'allegato I di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per completare entro il 31 ottobre 2022 una vendita o un trasferimento di diritti di proprietà direttamente o indirettamente detenuti da tale entità a una persona giuridica, entità o organismo stabilito nell'Unione.»;

b)

paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

i fondi o le risorse economiche sono necessari per la vendita e il trasferimento entro il 31 dicembre 2022, o entro sei mesi dalla data di inserimento nell'elenco nell'allegato I, se posteriore, dei diritti di proprietà su una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione, laddove tali diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo elencati nell'allegato I; e,»;

2)

Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 6 quinquies

1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di determinate risorse economiche congelate dopo aver stabilito che:

a)

lo svincolo di tali risorse economiche è necessario per permettere la prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente; e

b)

i proventi risultanti dallo svincolo di tali risorse economiche sono congelati.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.

Articolo 6 sexies

1.   In deroga all'articolo 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci numero 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108 dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.

2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del paragrafo 1 entro due settimane dall'autorizzazione.»;

3)

l'articolo 8 è così modificato

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nonostante le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a)

a fornire immediatamente all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2 o le informazioni detenute relative ai fondi e alle risorse economiche nel territorio dell'Unione appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato I che non sono stati ancora trattati come congelati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità e dagli organismi obbligati a congelarli, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso lo Stato membro, e

b)

a collaborare con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«4.   Le autorità competenti degli Stati membri, compresi le autorità di contrasto e gli amministratori di pubblici registri in cui sono iscritti le persone fisiche, le persone giuridiche, le entità e gli organismi nonché i beni immobili o mobili trattano e scambiano informazioni, inclusi dati personali, con le altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione.

5.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 (*1) e (UE) 2018/1725 (*2) del Parlamento europeo e del Consiglio solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento e per un'effettiva cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione europea nell'applicazione del presente regolamento.

(*1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).»;"

(4)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

2.   Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato I:

a)

trasmettono prima del 1o settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco nell'allegato I, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati; e

b)

collaborano con l'autorità compente alla verifica di tali informazioni.

3.   L'inosservanza del paragrafo 2 è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

4.   Lo Stato membro interessato informa la Commissione entro due settimane in merito alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).

5.   L'obbligo di cui al paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1o gennaio 2023 per quanto riguarda i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che ha stabilito un analogo obbligo di comunicazione a norma del diritto nazionale prima del 21 luglio 2022.

6.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

7.   Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

(3)  Decisione (PESC) 2022/2022 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022).


21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 194/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1274 DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 2022

che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e continua a condannare azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Il regime siriano fornisce sostegno, anche militare, alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina. Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che sei persone e un'entità coinvolte nel reclutamento di mercenari siriani destinati a combattere in Ucraina al fianco delle truppe russe debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.


ALLEGATO

Le persone e l’entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014:

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«1176.

Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) - محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد

Cittadinanza: siriana

Carica: comandante in capo dell'“Esercito di liberazione palestinese”

Sesso: maschile

Muhammad AL-SALTI è il comandante in capo dell'“Esercito di liberazione palestinese” coinvolto nel reclutamento di palestinesi destinati a combattere in Ucraina al fianco della Russia. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1177.

Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) - أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط شموط

Sesso: maschile

Abu Hani SHAMMOUT è un ex ufficiale militare siriano e leader della fazione “al-Ahdat al-Omariya”, responsabile, insieme ai reclutatori russi, dell'arruolamento di mercenari siriani di Yalda, Babila e Beit Sahem, a sud di Damasco, destinati a combattere per le forze russe in Libia e in Ucraina. È stato direttamente incaricato dal Wagner Group di supervisionare il reclutamento di veterani. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1178.

Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) - نابل عبدالله, نابل العبدالله

Carica: comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Suqaylabiyah

Sesso: maschile

Nabeul AL-ABDULLAH è comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Suqaylabiyah. Dall'inizio della guerra di aggressione russa supervisiona il reclutamento di mercenari siriani destinati a combattere al fianco della Russia in Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1179.

Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) - سيمون الوكيل, سيمون

Carica: comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Maharda

Sesso: maschile

Simon AL WAKIL è comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Maharda (Hama). Collabora direttamente con il comando delle forze russe in Siria e funge da collegamento attivo nelle operazioni di arruolamento di combattenti destinati a lottare in Ucraina al fianco della Russia. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1180.

Fawaz Mikhail GERGES - فواز ميخائيل جرجس

Carica: uomo d'affari, amministratore delegato di “Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services”

Sesso: maschile

Fawaz Mikhail Gerges è il direttore di Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services, una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). È responsabile del reclutamento di mercenari a vantaggio delle forze russe in Libia e in Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1181.

Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) - ياسر حسين ابراهيم

Cittadinanza: siriana

Data di nascita: 9.4.1983

Luogo di nascita: Damasco

Sesso: maschile

Yasar Hussein Ibrahim è comproprietario di Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). La società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e in Ucraina. Yasar Hussein Ibrahim è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022»

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«102.

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (alias “ISIS Hunters”) - شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية

Data di creazione: 2017

Sede: Al Suqaylabiyah (regione di Hama)

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd è una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). La società, che opera sotto il nome “ISIS Hunters”, è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e in Ucraina. La società è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022».


21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 194/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1275 DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 2022

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall'essere concluso e il regime siriano continua a perseguire la sua politica di repressione. Inoltre, il regime siriano fornisce sostegno, anche militare, all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina.

(3)

Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che quattro persone e un'entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:

1)

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone):

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«323.

Saleh AL-ABDULLAH

(صالح عبدالله )

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: Safita, Tartous, Siria

Carica: Brigadier Generale

Sesso: maschile

Saleh AL-ABDULLAH è comandante della 16a brigata affiliata al comando delle forze russe in Siria dal 2020. In precedenza è stato il vice del Brigadier Generale Suhail al-Hassan, nella 25a divisione dell'esercito siriano. È coinvolto nel reclutamento di membri della 16a brigata per combattere in Ucraina a fianco della Russia.

In tale veste, Saleh AL-ABDULLAH è membro delle forze armate siriane con il grado di “colonnello” o grado equivalente o superiore, in carica dopo maggio 2011.

21.7.2022

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(alias Ahmed KHALIL)

(احمد خليل خليل)

Sesso: maschile

Ahmed KHALIL KHALIL è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina.

In tale veste, Ahmed KHALIL KHALIL sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.

21.7.2022

325.

Nasser Deeb DEEB

(alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب )

Sesso: maschile

Nasser Deeb DEEB è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. È inoltre comproprietario della società Ella Services insieme a Khodr Ali Taher.

In tale veste, Nasser Deeb DEEB sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.

21.7.2022

326.

Issam SHAMMOUT

(alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Data di nascita: 1971

Luogo di nascita: Damasco

Sesso: maschile

Issam SHAMMOUT è proprietario e presidente del consiglio di amministrazione della compagnia aerea “Cham Wings” e capo del Shammout Group, operante nei settori automobilistico, siderurgico, aeronautico, del trasporto merci, delle costruzioni e immobiliare.

In tale veste, Issam SHAMMOUT è un imprenditore di spicco operante in Siria.

21.7.2022»;

2)

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione B (Entità):

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«82.

Sanad Protection and Security Services

(شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)

Tipo di entità: società a responsabilità limitata

Data di creazione: 22 ottobre 2017

Sede: Damasco

Sanad Protection and Security Services è una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina. In tale veste, la società sostiene il regime e ne trae vantaggio.

21.7.2022».


DECISIONI

21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 194/11


DECISIONE (PESC) 2022/1276 DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 2022

che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC (1).

(2)

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e continua a condannare azioni e politiche che compromettono l'integrità territoriale dell'Ucraina.

(3)

Il regime siriano fornisce sostegno, anche militare, alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina. Alla luce della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che sei persone e un'entità coinvolte nel reclutamento di mercenari siriani destinati a combattere in Ucraina al fianco delle truppe russe debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).


ALLEGATO

Le persone e l'entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato della decisione 2014/145/PESC:

Persone

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«1176.

Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) - محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد

Cittadinanza: siriana

Carica: comandante in capo dell'"Esercito di liberazione palestinese"

Sesso: maschile

Muhammad AL-SALTI è il comandante in capo dell'“Esercito di liberazione palestinese” coinvolto nel reclutamento di palestinesi destinati a combattere in Ucraina al fianco della Russia. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1177.

Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) - أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط شموط

Sesso: maschile

Abu Hani SHAMMOUT è un ex ufficiale militare siriano e leader della fazione “al-Ahdat al-Omariya”, responsabile, insieme ai reclutatori russi, dell'arruolamento di mercenari siriani di Yalda, Babila e Beit Sahem, a sud di Damasco, destinati a combattere per le forze russe in Libia e in Ucraina. È stato direttamente incaricato dal Wagner Group di supervisionare il reclutamento di veterani. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1178.

Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) - نابل عبدالله, نابل العبدالله

Carica: comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Suqaylabiyah

Sesso: maschile

Nabeul AL-ABDULLAH è comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Suqaylabiyah. Dall'inizio della guerra di aggressione russa supervisiona il reclutamento di mercenari siriani destinati a combattere al fianco della Russia in Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1179.

Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) - سيمون الوكيل, سيمون

Carica: comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Maharda

Sesso: maschile

Simon AL WAKIL è comandante delle forze di difesa nazionali nella città di Maharda (Hama). Collabora direttamente con il comando delle forze russe in Siria e funge da collegamento attivo nelle operazioni di arruolamento di combattenti destinati a lottare in Ucraina al fianco della Russia. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1180.

Fawaz Mikhail GERGES - فواز ميخائيل جرجس

Carica: uomo d'affari, amministratore delegato di "Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services"

Sesso: maschile

Fawaz Mikhail Gerges è il direttore di Al Sayyad Company for Guarding and Protection Services, una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). È responsabile del reclutamento di mercenari a vantaggio delle forze russe in Libia e in Ucraina. È pertanto responsabile di azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022

1181.

Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) - ياسر حسين ابراهيم

Cittadinanza: siriana

Data di nascita: 9.4.1983

Luogo di nascita: Damasco

Sesso: maschile

Yasar Hussein Ibrahim è comproprietario di Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). La società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e in Ucraina. Yasar Hussein Ibrahim è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022».

Entità

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«102.

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (alias "ISIS Hunters") - شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية

Data di creazione: 2017

Sede: Al Suqaylabiyah (regione di Hama)

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd è una società di sicurezza privata siriana costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, che opera nella tutela degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi). La società, che opera sotto il nome “ISIS Hunters”, è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e in Ucraina. La società è pertanto responsabile di sostenere o attuare azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, o la stabilità o la sicurezza in Ucraina.

21.7.2022»


21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 194/15


DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2022/1277 DEL CONSIGLIO

del 21 luglio 2022

che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC.

(2)

Il Consiglio rimane seriamente preoccupato per la situazione in Siria. Dopo oltre un decennio, il conflitto in Siria è lungi dall'essere concluso e il regime siriano continua a perseguire la sua politica di repressione. Inoltre, il regime siriano fornisce sostegno, anche militare, all'aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina.

(3)

Vista la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che quattro persone e un'entità debbano essere aggiunte all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC.

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/255/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)   GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.


ALLEGATO

L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:

1)

le voci seguenti sono aggiunte all'elenco riportato nella sezione A (Persone):

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«323.

Saleh AL-ABDULLAH

(صالح عبدالله )

Data di nascita: 1967

Luogo di nascita: Safita, Tartous, Siria

Carica: Brigadier Generale

Sesso: maschile

Saleh AL-ABDULLAH è comandante della 16a brigata affiliata al comando delle forze russe in Siria dal 2020. In precedenza è stato il vice del Brigadier Generale Suhail al-Hassan, nella 25a divisione dell'esercito siriano. È coinvolto nel reclutamento di membri della 16a brigata per combattere in Ucraina a fianco della Russia.

In tale veste, Saleh AL-ABDULLAH è membro delle forze armate siriane con il grado di “colonnello” o equivalente o superiore, in carica dopo maggio 2011.

21.7.2022

324.

Ahmed KHALIL KHALIL

(alias Ahmed KHALIL)

(احمد خليل خليل)

Sesso: maschile

Ahmed KHALIL KHALIL è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina.

In tale veste, Ahmed KHALIL KHALIL sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.

21.7.2022

325.

Nasser Deeb DEEB

(alias Nasser Dhib, Nasser Dib, Nasser Deeb)

(ناصر ديب )

Sesso: maschile

Nasser Deeb DEEB è comproprietario di Sanad Protection and Security Services, una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. È inoltre comproprietario della società Ella Services insieme a Khodr Ali Taher.

In tale veste, Nasser Deeb DEEB sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.

21.7.2022

326.

Issam SHAMMOUT

(alias Mohammed Issam Shammout, Mohamed Essam Shammout, Muhammad Issam Shammout, Muhammad Essam Shammout)

(محمد عصام شموط)

Data di nascita: 1971

Luogo di nascita: Damasco, Siria

Sesso: maschile

Issam SHAMMOUT è proprietario e presidente del consiglio di amministrazione della compagnia aerea "Cham Wings" e capo del Shammout Group, operante nei settori automobilistico, siderurgico, aeronautico, del trasporto merci, dell'edilizia e immobiliare.

In tale veste, Issam SHAMMOUT è un imprenditore di spicco operante in Siria.

21.7.2022»;

2)

la voce seguente è aggiunta all'elenco riportato nella sezione B (Entità):

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

«82.

Sanad Protection and Security Services

(شركة سند للحرسات والخدمات الأمنية)

Tipo di entità: società a responsabilità limitata

Data di creazione: 22 ottobre 2017

Sede: Damasco

Sanad Protection and Security Services è una società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017 e controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione degli interessi russi (fosfati, gas e sicurezza dei siti petroliferi) in Siria. Lo sfruttamento delle risorse naturali fornisce entrate al regime siriano. Inoltre, la società è attiva nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina. In tale veste, la società sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.

21.7.2022».