ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 192

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

65° anno
21 luglio 2022


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento (UE) 2022/1264 della Commissione, del 20 luglio 2022, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fludioxonil in o su determinati prodotti ( 1 )

1

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1265 della Commissione, del 20 luglio 2022, che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus Rose Rosette

14

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1266 della Commissione, del 20 luglio 2022, relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ( 1 )

17

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1267 della Commissione, del 20 luglio 2022, che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio

21

 

 

III   Altri atti

 

 

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

*

Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 051/22/COL del 16 febbraio 2022 relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale dell’Islanda per il periodo 2022-2027 (Islanda) [2022/1268]

23

 

 

Rettifiche

 

*

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione, del 1o aprile 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 155 dell’8.6.2022 )

30

 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1264 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2022

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fludioxonil in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza fludioxonil sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2)

Conformemente all'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005, è stata presentata una domanda relativa a tolleranze all'importazione per l'impiego del fludioxonil sulle barbabietole da zucchero negli Stati Uniti e sulle banane in Guatemala, Honduras e Colombia. Il richiedente afferma che gli impieghi autorizzati di detta sostanza su tali colture in questi paesi determinano residui superiori agli LMR previsti nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che sono necessari LMR più elevati per evitare ostacoli commerciali all'importazione di tali prodotti.

(3)

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 la domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(4)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sugli LMR proposti (2). L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso accessibile al pubblico.

(5)

L'Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell'esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, le modifiche richieste per gli LMR erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l'Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. L'esposizione lungo tutto l'arco della vita alla sostanza in questione attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla ha dimostrato che non vi è alcun rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile. L'Autorità ha inoltre concluso che, considerato il basso profilo di tossicità acuta della sostanza attiva, non è necessario stabilire una dose acuta di riferimento.

(6)

Sulla base del parere motivato dell'Autorità e sulla scorta dei fattori pertinenti alla materia in esame, le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(2)   «Parere motivato sulla fissazione di tolleranze all'importazione per il fludioxonil nelle barbabietole da zucchero e nelle banane». EFSA Journal 2021;19(11):6919. Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: http://www.efsa.europa.eu/it.


ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alla sostanza fludioxonil è sostituita dalla seguente:

« Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR  (1)

Fludioxonil (R) (F)

0100000

FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO

 

0110000

Agrumi

10

0110010

Pompelmi

 

0110020

Arance dolci

 

0110030

Limoni

 

0110040

Limette/lime

 

0110050

Mandarini

 

0110990

Altri (2)

 

0120000

Frutta a guscio

 

0120010

Mandorle dolci

0,01  (*1)

0120020

Noci del Brasile

0,01  (*1)

0120030

Noci di anacardi

0,01  (*1)

0120040

Castagne e marroni

0,01  (*1)

0120050

Noci di cocco

0,01  (*1)

0120060

Nocciole

0,01  (*1)

0120070

Noci del Queensland

0,01  (*1)

0120080

Noci di pecàn

0,01  (*1)

0120090

Pinoli

0,01  (*1)

0120100

Pistacchi

0,2

0120110

Noci comuni

0,01  (*1)

0120990

Altri (2)

0,01  (*1)

0130000

Pomacee

5

0130010

Mele

 

0130020

Pere

 

0130030

Cotogne

 

0130040

Nespole

 

0130050

Nespole del Giappone

 

0130990

Altri (2)

 

0140000

Drupacee

 

0140010

Albicocche

5

0140020

Ciliege (dolci)

5

0140030

Pesche

10

0140040

Prugne

5

0140990

Altri (2)

0,01  (*1)

0150000

Bacche e piccola frutta

 

0151000

a)

Uve

 

0151010

Uve da tavola

5

0151020

Uve da vino

4

0152000

b)

Fragole

4

0153000

c)

Frutti di piante arbustive

5

0153010

More di rovo

 

0153020

More selvatiche

 

0153030

Lamponi (rossi e gialli)

 

0153990

Altri (2)

 

0154000

d)

Altra piccola frutta e bacche

 

0154010

Mirtilli

4

0154020

Mirtilli giganti americani

4

0154030

Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)

4

0154040

Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)

4

0154050

Rosa canina (cinorrodonti)

0,01  (*1)

0154060

More di gelso (nero e bianco)

0,01  (*1)

0154070

Azzeruoli

0,01  (*1)

0154080

Bacche di sambuco

4

0154990

Altri (2)

0,01  (*1)

0160000

Frutta varia con

 

0161000

a)

Frutta con buccia commestibile

0,01  (*1)

0161010

Datteri

 

0161020

Fichi

 

0161030

Olive da tavola

 

0161040

Kumquat

 

0161050

Carambole

 

0161060

Cachi

 

0161070

Jambul/jambolan

 

0161990

Altri (2)

 

0162000

b)

Frutti piccoli con buccia non commestibile

 

0162010

Kiwi (verdi, rossi, gialli)

15

0162020

Litci

0,01  (*1)

0162030

Frutti della passione/maracuja

0,01  (*1)

0162040

Fichi d'India/fichi di cactus

0,01  (*1)

0162050

Melastelle/cainette

0,01  (*1)

0162060

Cachi di Virginia

0,01  (*1)

0162990

Altri (2)

0,01  (*1)

0163000

c)

Frutti grandi con buccia non commestibile

 

0163010

Avocado

1,5

0163020

Banane

2

0163030

Manghi

2

0163040

Papaie

0,01  (*1)

0163050

Melograni

3

0163060

Cerimolia/cherimolia

0,01  (*1)

0163070

Guaiave/guave

0,5

0163080

Ananas

7

0163090

Frutti dell'albero del pane

0,01  (*1)

0163100

Durian

0,01  (*1)

0163110

Anona/graviola/guanabana

0,01  (*1)

0163990

Altri (2)

0,01  (*1)

0200000

ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI

 

0210000

Ortaggi a radice e tubero

 

0211000

a)

Patate

5

0212000

b)

Ortaggi a radice e tubero tropicali

 

0212010

Radici di cassava/manioca

0,01  (*1)

0212020

Patate dolci

10

0212030

Ignami

10

0212040

Maranta/arrow root

0,01  (*1)

0212990

Altri (2)

0,01  (*1)

0213000

c)

Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero

 

0213010

Bietole

1

0213020

Carote

1

0213030

Sedano rapa

0,2

0213040

Barbaforte/rafano/cren

1

0213050

Topinambur

0,01  (*1)

0213060

Pastinaca

1

0213070

Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo

1

0213080

Ravanelli

0,3

0213090

Salsefrica

1

0213100

Rutabaga

0,01  (*1)

0213110

Rape

0,01  (*1)

0213990

Altri (2)

0,01  (*1)

0220000

Ortaggi a bulbo

 

0220010

Aglio

0,5

0220020

Cipolle

0,5

0220030

Scalogni

0,5

0220040

Cipolline/cipolle verdi e cipollette

5

0220990

Altri (2)

0,5

0230000

Ortaggi a frutto

 

0231000

a)

Solanacee e malvacee

 

0231010

Pomodori

3

0231020

Peperoni

1

0231030

Melanzane

0,4

0231040

Gombi

0,01  (*1)

0231990

Altri (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

0,4

0232010

Cetrioli

 

0232020

Cetriolini

 

0232030

Zucchine

 

0232990

Altri (2)

 

0233000

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

0,3

0233010

Meloni

 

0233020

Zucche

 

0233030

Cocomeri/angurie

 

0233990

Altri (2)

 

0234000

d)

Mais dolce

0,01  (*1)

0239000

e)

Altri ortaggi a frutto

0,01  (*1)

0240000

Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)

 

0241000

a)

Cavoli a infiorescenza

 

0241010

Cavoli broccoli

0,7

0241020

Cavolfiori

0,01  (*1)

0241990

Altri (2)

0,01  (*1)

0242000

b)

Cavoli a testa

 

0242010

Cavoletti di Bruxelles

0,01  (*1)

0242020

Cavoli cappucci

2

0242990

Altri (2)

0,01  (*1)

0243000

c)

Cavoli a foglia

 

0243010

Cavoli cinesi/pe-tsai

10

0243020

Cavoli ricci

0,01  (*1)

0243990

Altri (2)

0,01  (*1)

0244000

d)

Cavoli rapa

0,01  (*1)

0250000

Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili

 

0251000

a)

Lattughe e insalate

 

0251010

Dolcetta/valerianella/gallinella

20

0251020

Lattughe

40

0251030

Scarola/indivia a foglie larghe

20

0251040

Crescione e altri germogli e gemme

20

0251050

Barbarea

20

0251060

Rucola

20

0251070

Senape juncea

20

0251080

Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)

20

0251990

Altri (2)

20

0252000

b)

Foglie di spinaci e simili

 

0252010

Spinaci

30

0252020

Portulaca/porcellana

20

0252030

Bietole da foglia e da costa

20

0252990

Altri (2)

20

0253000

c)

Foglie di vite e foglie di specie simili

0,01  (*1)

0254000

d)

Crescione acquatico

10

0255000

e)

Cicoria Witloof/cicoria belga

0,02

0256000

f)

Erbe fresche e fiori commestibili

20

0256010

Cerfoglio

 

0256020

Erba cipollina

 

0256030

Foglie di sedano

 

0256040

Prezzemolo

 

0256050

Salvia

 

0256060

Rosmarino

 

0256070

Timo

 

0256080

Basilico e fiori commestibili

 

0256090

Foglie di alloro/lauro

 

0256100

Dragoncello

 

0256990

Altri (2)

 

0260000

Legumi

 

0260010

Fagioli (con baccello)

1

0260020

Fagioli (senza baccello)

0,4

0260030

Piselli (con baccello)

1

0260040

Piselli (senza baccello)

0,3

0260050

Lenticchie

0,05

0260990

Altri (2)

0,01  (*1)

0270000

Ortaggi a stelo

 

0270010

Asparagi

0,01  (*1)

0270020

Cardi

0,01  (*1)

0270030

Sedani

1,5

0270040

Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze

1,5

0270050

Carciofi

0,01  (*1)

0270060

Porri

0,01  (*1)

0270070

Rabarbaro

0,7

0270080

Germogli di bambù

0,01  (*1)

0270090

Cuori di palma

0,01  (*1)

0270990

Altri (2)

0,01  (*1)

0280000

Funghi, muschi e licheni

0,01  (*1)

0280010

Funghi coltivati

 

0280020

Funghi selvatici

 

0280990

Muschi e licheni

 

0290000

Alghe e organismi procarioti

0,01  (*1)

0300000

LEGUMI SECCHI

 

0300010

Fagioli

0,5

0300020

Lenticchie

0,4

0300030

Piselli

0,4

0300040

Lupini/semi di lupini

0,4

0300990

Altri (2)

0,4

0400000

SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI

 

0401000

Semi oleaginosi

 

0401010

Semi di lino

0,3

0401020

Semi di arachide

0,01  (*1)

0401030

Semi di papavero

0,01  (*1)

0401040

Semi di sesamo

0,3

0401050

Semi di girasole

0,01  (*1)

0401060

Semi di colza

0,3

0401070

Semi di soia

0,2

0401080

Semi di senape

0,3

0401090

Semi di cotone

0,01  (*1)

0401100

Semi di zucca

0,01  (*1)

0401110

Semi di cartamo

0,01  (*1)

0401120

Semi di borragine

0,3

0401130

Semi di camelina/dorella

0,3

0401140

Semi di canapa

0,3

0401150

Semi di ricino

0,01  (*1)

0401990

Altri (2)

0,01  (*1)

0402000

Frutti oleaginosi

0,01  (*1)

0402010

Olive da olio

 

0402020

Semi di palma

 

0402030

Frutti di palma

 

0402040

Capoc

 

0402990

Altri (2)

 

0500000

CEREALI

0,01  (*1)

0500010

Orzo

 

0500020

Grano saraceno e altri pseudo-cereali

 

0500030

Mais/granturco

 

0500040

Miglio

 

0500050

Avena

 

0500060

Riso

 

0500070

Segale

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Frumento

 

0500990

Altri (2)

 

0600000

TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE

 

0610000

0,05  (*1)

0620000

Chicchi di caffè

0,05  (*1)

0630000

Infusioni di erbe da

 

0631000

a)

Fiori

0,05  (*1)

0631010

Camomilla

 

0631020

Ibisco/rosella

 

0631030

Rosa

 

0631040

Gelsomino

 

0631050

Tiglio

 

0631990

Altri (2)

 

0632000

b)

Foglie ed erbe

0,05  (*1)

0632010

Fragola

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Altri (2)

 

0633000

c)

Radici

 

0633010

Valeriana

1

0633020

Ginseng

4

0633990

Altri (2)

1

0639000

d)

Altre parti della pianta

0,05  (*1)

0640000

Semi di cacao

0,05  (*1)

0650000

Carrube/pane di san Giovanni

0,05  (*1)

0700000

LUPPOLO

0,05  (*1)

0800000

SPEZIE

 

0810000

Semi

0,05  (*1)

0810010

Anice verde

 

0810020

Grano nero/cumino nero

 

0810030

Sedano

 

0810040

Coriandolo

 

0810050

Cumino

 

0810060

Aneto

 

0810070

Finocchio

 

0810080

Fieno greco

 

0810090

Noce moscata

 

0810990

Altri (2)

 

0820000

Frutta

0,05  (*1)

0820010

Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato

 

0820020

Pepe di Sichuan

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamomo

 

0820050

Bacche di ginepro

 

0820060

Pepe (nero, verde e bianco)

 

0820070

Vaniglia

 

0820080

Tamarindo

 

0820990

Altri (2)

 

0830000

Spezie da corteccia

0,05  (*1)

0830010

Cannella

 

0830990

Altri (2)

 

0840000

Spezie da radici e rizomi

 

0840010

Liquirizia

1

0840020

Zenzero (10)

 

0840030

Curcuma

1

0840040

Barbaforte/rafano/cren (11)

 

0840990

Altri (2)

1

0850000

Spezie da boccioli

0,05  (*1)

0850010

Chiodi di garofano

 

0850020

Capperi

 

0850990

Altri (2)

 

0860000

Spezie da pistilli di fiori

0,05  (*1)

0860010

Zafferano

 

0860990

Altri (2)

 

0870000

Spezie da arilli

0,05  (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Altri (2)

 

0900000

PIANTE DA ZUCCHERO

 

0900010

Barbabietole da zucchero

4

0900020

Canne da zucchero

0,01  (*1)

0900030

Radici di cicoria

0,01  (*1)

0900990

Altri (2)

0,01  (*1)

1000000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI

 

1010000

Prodotti ottenuti da

 

1011000

a)

Suini

 

1011010

Muscolo

0,02

1011020

Grasso

0,02

1011030

Fegato

0,1

1011040

Rene

0,1

1011050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

1011990

Altri (2)

0,02

1012000

b)

Bovini

 

1012010

Muscolo

0,02

1012020

Grasso

0,02

1012030

Fegato

0,1

1012040

Rene

0,1

1012050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

1012990

Altri (2)

0,02

1013000

c)

Ovini

 

1013010

Muscolo

0,02

1013020

Grasso

0,02

1013030

Fegato

0,1

1013040

Rene

0,1

1013050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

1013990

Altri (2)

0,02

1014000

d)

Caprini

 

1014010

Muscolo

0,02

1014020

Grasso

0,02

1014030

Fegato

0,1

1014040

Rene

0,1

1014050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

1014990

Altri (2)

0,02

1015000

e)

Equidi

 

1015010

Muscolo

0,02

1015020

Grasso

0,02

1015030

Fegato

0,1

1015040

Rene

0,1

1015050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

1015990

Altri (2)

0,02

1016000

f)

Pollame

 

1016010

Muscolo

0,01  (*1)

1016020

Grasso

0,01  (*1)

1016030

Fegato

0,1

1016040

Rene

0,1

1016050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

1016990

Altri (2)

0,01  (*1)

1017000

g)

Altri animali terrestri d'allevamento

 

1017010

Muscolo

0,02

1017020

Grasso

0,02

1017030

Fegato

0,1

1017040

Rene

0,1

1017050

Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)

0,1

1017990

Altri (2)

0,02

1020000

Latte

0,04

1020010

Bovini

 

1020020

Ovini

 

1020030

Caprini

 

1020040

Equini

 

1020990

Altri (2)

 

1030000

Uova di volatili

0,02

1030010

Galline

 

1030020

Anatre

 

1030030

Oche

 

1030040

Quaglie

 

1030990

Altri (2)

 

1040000

Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)

0,05  (*1)

1050000

Anfibi e rettili

0,01  (*1)

1060000

Animali invertebrati terrestri

0,01  (*1)

1070000

Animali vertebrati terrestri selvatici

0,02

1100000

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)

 

1200000

PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)

 

1300000

PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)

 

Fludioxonil (R) (F)

(R)

La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e numeri di codice: Fludioxonil - codice 1000000 eccetto 1040000 : somma di fludioxonil e dei suoi metaboliti ossidati al metabolita 2,2-difluoro-benzo[1,3]diossol-4 acido carbossilico, espressa come fludioxonil

(F) =

Liposolubile»


(*1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(1)  Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.


21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/14


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1265 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2022

che stabilisce misure per evitare l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione del virus Rose Rosette

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il virus Rosa Rosette («l’organismo nocivo specificato») e il suo vettore Phyllocoptes fructiphilus non sono attualmente elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione nell’allegato II, né come organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l’Unione nell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2). La presenza dell’organismo nocivo specificato e del suo vettore non è mai stata riscontrata nel territorio dell’Unione.

(2)

Un’analisi del rischio fitosanitario effettuata dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) (3) nel 2018 ha dimostrato che l’organismo nocivo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per il territorio dell’Unione, in particolare per la produzione di tutti i tipi di rose.

(3)

Data la notevole rilevanza fitosanitaria dell’organismo nocivo specificato per il territorio dell’Unione, è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione (4), che stabilisce requisiti per l’introduzione nell’Unione di vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa spp. («i vegetali specificati») originari di paesi terzi in cui è nota la presenza dell’organismo nocivo specificato (Canada, India e Stati Uniti), nonché per i controlli ufficiali da effettuare al momento della loro introduzione nell’Unione. Tale decisione di esecuzione prevede un divieto di introduzione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione, la presentazione immediata di informazioni sulla sospetta presenza nell’Unione dell’organismo nocivo specificato e del suo vettore specificato e norme per le indagini per rilevare la loro presenza nel territorio dell’Unione.

(4)

Dall’adozione di tale decisione di esecuzione non sono state segnalate intercettazioni dei vegetali specificati infetti durante la loro introduzione o il loro spostamento nel territorio dell’Unione. Tuttavia l’organismo nocivo specificato ha continuato a diffondersi in Canada, India e Stati Uniti.

(5)

Le conclusioni dell’analisi dell’EPPO restano tuttora valide. Da detta analisi è emerso che la probabilità di ingresso e di insediamento dell’organismo nocivo specificato, l’entità della sua diffusione e del suo impatto nell’Unione e il rischio fitosanitario per il territorio dell’Unione sono considerati elevati.

(6)

Inoltre le problematiche fitosanitarie indicate nell’analisi dell’EPPO sono aumentate dall’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1739, in quanto i vegetali specificati sono importati nell’Unione in volumi sempre più elevati da paesi terzi in cui la presenza dell’organismo nocivo specificato si sta espandendo.

(7)

La Commissione conclude che l’organismo nocivo specificato soddisfa i criteri di cui all’allegato I, sezione 3, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

(8)

Sulla base di tali fatti si stima che vi sia un pericolo imminente relativo all’ingresso e alla diffusione nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo specificato, a meno che non siano mantenute le misure di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1739, che si applicano fino al 31 luglio 2022 e che si sono dimostrate efficaci per evitare l’ingresso nel territorio dell’Unione dell’organismo nocivo specificato.

(9)

Tali misure dovrebbero pertanto essere previste nel presente regolamento, che dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2022, al fine di garantire una protezione continua del territorio dell’Unione dall’organismo nocivo specificato.

(10)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 31 luglio 2024. Tale periodo di applicazione è necessario per una valutazione completa del rischio, al fine di determinare lo status dell’organismo nocivo specificato.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«organismo nocivo specificato»: il virus Rose Rosette;

b)

«vegetali specificati»: i vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa spp. originari del Canada, dell’India o degli Stati Uniti;

c)

«vettore specificato»: Phyllocoptes fructiphilus.

Articolo 2

Divieto relativo all’organismo nocivo specificato

Nel territorio dell’Unione non sono consentiti l’introduzione, lo spostamento, la detenzione, la moltiplicazione o il rilascio dell’organismo nocivo specificato.

Articolo 3

Informazioni sulla sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato o del suo vettore specificato

Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona nel territorio dell’Unione in possesso di vegetali che possono essere stati colpiti dall’organismo nocivo specificato o dal suo vettore sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell’organismo nocivo specificato o del suo vettore, delle possibili conseguenze e rischi e delle relative misure da adottare.

Articolo 4

Indagini

Le autorità competenti effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e del vettore specificato sulle piante ospiti.

Le suddette indagini comprendono campionamenti e prove e si basano su solidi principi scientifici e tecnici per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato e il vettore specificato.

Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente.

Articolo 5

Requisiti per l’introduzione nel territorio dell’Unione dei vegetali specificati

1.   I vegetali specificati sono introdotti nel territorio dell’Unione solo se sono accompagnati da un certificato fitosanitario che includa, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», una dichiarazione ufficiale contenente una delle seguenti diciture:

a)

che i vegetali specificati sono stati prodotti in una zona indenne dall’organismo nocivo specificato, registrati e controllati dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo di origine, con l’indicazione del nome della zona alla rubrica «Luogo di origine»;

b)

nel caso dei vegetali specificati destinati alla piantagione, che:

i)

sono stati prodotti in un luogo di produzione nel quale nessun sintomo dell’organismo nocivo specificato né del vettore specificato è stato osservato nel corso di ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; e

ii)

sono stati sottoposti a campionamenti e prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato prima dell’introduzione nel territorio dell’Unione e, in base a tali prove, sono risultati indenni da tale organismo;

c)

nel caso dei vegetali specificati diversi dai vegetali destinati alla piantagione, che:

i)

sono stati prodotti in un luogo di produzione nel quale nessun sintomo dell’organismo nocivo specificato né del vettore specificato è stato osservato nel corso di ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; e

ii)

sono stati sottoposti ad ispezione e, in caso di presenza del vettore specificato o di sintomi dell’organismo nocivo specificato, sono stati sottoposti a campionamenti e prove prima dell’introduzione nel territorio dell’Unione e, in base a tali prove, sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato;

d)

nel caso dei vegetali specificati in coltura tissutale non originari di una zona indenne dall’organismo nocivo specificato, che sono stati prodotti da piante madri sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato.

2.   I vegetali specificati sono introdotti nel territorio dell’Unione solo se manipolati, imballati e trasportati in modo da impedire infestazioni da parte del vettore specificato.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o agosto 2022 al 31 luglio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

(3)  EPPO (2018) Analisi del rischio fitosanitario per il virus Rose Rosette e il suo vettore Phyllocoptes fructiphilus; EPPO, Parigi; disponibile all’indirizzo https://gd.eppo.int/taxon/RRV000/documents

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione, del 16 ottobre 2019, che stabilisce misure d’emergenza per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette (GU L 265 del 18.10.2019, pag. 12).


21.7.2022   

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L 192/17


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1266 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2022

relativo all’autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del glutammato monosodico come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti».

(4)

Il richiedente ha chiesto che l’utilizzo dell’additivo per mangimi sia autorizzato anche nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di «sostanze aromatizzanti» nell’acqua di abbeveraggio. L’utilizzo di glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe pertanto essere autorizzato.

(5)

Nel parere del 10 novembre 2021 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. Nel parere l’Autorità ha concluso che l’additivo non è tossico per inalazione, non è irritante per la pelle e per gli occhi e non è un sensibilizzante della pelle. L’Autorità ha inoltre concluso che il glutammato monosodico è efficace per contribuire all’aroma dei mangimi. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

La valutazione del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale sostanza come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(7)

Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta dell’additivo per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(8)

Il fatto che l’utilizzo del glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187 non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)   EFSA Journal 2021;19(12):6982.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti.

2b621i

Glutammato monosodico

Composizione dell’additivo

Glutammato monosodico

Caratterizzazione della sostanza attiva

L-glutammato monosodico prodotto mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80187

Purezza: ≥ 99 %

Formula chimica:

C5H8NaNO4 •H2O

Numero CAS: 6106-04-03

Numero EINECS: 205-538-1

Metodo di analisi  (1)

 

Per l’identificazione dell’L-glutammato monosodico nell’additivo per mangimi:

«Monosodium L-glutamate monograph» del Food Chemical Codex.

 

Per la quantificazione dell’L-glutammato monosodico nell’additivo per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS).

 

Per la quantificazione dell’L-glutammato monosodico nelle premiscele:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione fotometrica (IEC-VIS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (allegato III, parte F) (2).

Tutte le specie animali

-

-

-

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 25 mg.».

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

10.8.2032


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).


21.7.2022   

IT

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L 192/21


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1267 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2022

che specifica le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione ai fini della vigilanza del mercato e della verifica della conformità dei prodotti a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (1), in particolare l’articolo 21, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi degli impianti di prova dell’Unione è assistere le autorità nazionali di vigilanza del mercato nelle loro attività contribuendo a potenziare la capacità di laboratorio per determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a una categoria di prodotti. Le procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione dovrebbero garantire in particolare che siano designati impianti di prova dell’Unione laddove la capacità di analisi di laboratorio sia insufficiente.

(2)

Al fine di prevenire che le capacità di laboratorio siano insufficienti dovrebbe essere dato ampio accesso alla designazione. Per fornire tale accesso e garantire la trasparenza del processo di designazione è opportuno determinare quali impianti di prova pubblici degli Stati membri debbano essere designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di inviti a manifestare interesse.

(3)

La designazione degli impianti di prova della Commissione quali impianti di prova dell’Unione dovrebbe essere eseguita tramite nomina diretta da parte della Commissione.

(4)

Dato l’elevato numero di categorie di prodotti e di rischi specifici connessi a una categoria di prodotti, è opportuno consultare la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 al fine di garantire la corretta definizione delle priorità di tali categorie e rischi specifici.

(5)

La designazione degli impianti di prova dell’Unione dovrebbe essere riesaminata periodicamente al fine di verificare che tali impianti garantiscano un livello costantemente elevato di prove sui prodotti e che forniscano pareri tecnici e scientifici di elevata qualità.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Procedure per la designazione degli impianti di prova dell’Unione

1.   Gli impianti di prova pubblici degli Stati membri sono designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di un invito a manifestare interesse in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.

2.   Gli impianti di prova della Commissione sono designati come impianti di prova dell’Unione a seguito di nomina diretta da parte della Commissione in cui sono stabilite le condizioni per la loro designazione.

3.   Prima della designazione è consultata la rete dell’Unione per la conformità dei prodotti istituita a norma dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1020 (la «rete») in merito a:

a)

le categorie specifiche di prodotti e ai rischi specifici connessi a una categoria di prodotti per i quali devono essere designati gli impianti di prova dell’Unione;

b)

le condizioni per la designazione degli impianti di prova dell’Unione, al fine di garantire un livello costantemente elevato di prove sui prodotti e un’elevata qualità dei pareri tecnici e scientifici.

Articolo 2

Riesame della designazione

1.   In consultazione con la rete, la Commissione riesamina periodicamente la designazione degli impianti di prova dell’Unione al fine di accertare che gli impianti di prova dell’Unione soddisfino le condizioni per la loro designazione e le prescrizioni di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1020.

2.   Nella decisione relativa alla designazione dell’impianto di prova dell’Unione è fissato un termine per il riesame di tale designazione.

3.   Se del caso e previa consultazione della rete, la Commissione ritira la designazione degli impianti di prova dell’Unione che non soddisfano le condizioni per la designazione e le prescrizioni di cui all’articolo 21, paragrafi 3, 5 e 6, del regolamento (UE) 2019/1020.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1.


III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/23


Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 051/22/COL

del 16 febbraio 2022

relativa alla carta degli aiuti a finalità regionale dell’Islanda per il periodo 2022-2027 (Islanda) [2022/1268]

1.   SINTESI

(1)

L’Autorità di vigilanza EFTA («l’Autorità») desidera informare l’Islanda che, dopo aver valutato la carta degli aiuti a finalità regionale dell’Islanda per il periodo 2022-2027, la ritiene conforme ai principi stabiliti negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale («gli orientamenti») (1).

(2)

La presente decisione rappresenta la valutazione da parte dell’Autorità della carta degli aiuti a finalità regionale di cui al punto 190 degli orientamenti. La carta approvata è parte integrante degli orientamenti (2). Non contempla alcun aiuto di Stato e non costituisce un’autorizzazione a concedere tali aiuti.

(3)

L’Autorità ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte.

2.   PROCEDURA

(4)

Il 1o dicembre 2021 l’Autorità ha adottato i nuovi orientamenti. Gli orientamenti stabiliscono le condizioni alle quali le misure di aiuto a finalità regionale possono essere considerate compatibili con il funzionamento dell’accordo SEE (3). Essi stabiliscono altresì i criteri per identificare le zone che soddisfano le condizioni di compatibilità a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e c), dell’accordo SEE (4), le cosiddette «zone a» e «zone c».

(5)

A norma del punto 150 degli orientamenti, le zone che Stati SEE-EFTA intendono designare come «zone a» o «zone c» devono essere identificate in una carta degli aiuti a finalità regionale.

(6)

A norma del punto 189 degli orientamenti, ogni Stato SEE-EFTA notifica all’Autorità un’unica carta degli aiuti a finalità applicabile fino al 31 dicembre 2027. Le autorità islandesi hanno notificato la carta degli aiuti a finalità regionale dell’Islanda per il periodo 2022-2027 il 27 gennaio 2022 (5).

3.   ZONE AMMISSIBILI DESIGNATE DALLE AUTORITÀ ISLANDESI

(7)

Nell’UE è stata istituita una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica, denominata NUTS. La classificazione NUTS funziona con tre livelli gerarchici numerati da 1 a 3. Il livello NUTS 1 comprende le unità più grandi, mentre il livello NUTS 3 copre le unità più piccole (6).

(8)

Come osservato nella nota 30 degli orientamenti, regioni statistiche simili alla classificazione NUTS sono state definite negli Stati SEE-EFTA. Di conseguenza, laddove gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (7) fanno riferimento alla classificazione NUTS, gli orientamenti utilizzano l’espressione «regioni statistiche». La classificazione NUTS e le regioni statistiche degli Stati SEE-EFTA sono pubblicate sulle pagine web di Eurostat (8).

(9)

L’integralità dell’Islanda rientra in una regione statistica di livello 2 (Ísland). Al livello 3 l’Islanda è ulteriormente suddivisa in due regioni statistiche, rispettivamente la regione della capitale (Höfuðborgarsvæði) e l’Islanda al di fuori della regione della capitale (Landsbyggð(9).

(10)

Le zone designate nella carta degli aiuti a finalità regionale dell’Islanda per il periodo 2022-2027 sono quelle che comprendono la regione di livello 3 del Landsbyggð (10).

(11)

In base ai dati demografici al 1o gennaio 2018, la densità di popolazione dell’Islanda è pari a 3,48 abitanti/km2. Il Landsbyggð è significativamente meno densamente popolato dello Höfuðborgarsvæði. Le densità di popolazione nel Landsbyggð e nello Höfuðborgarsvæði sono rispettivamente pari a 1,27 e 225,87 abitanti/km2 in base ai dati demografici al 1o gennaio 2018 (11).

(12)

Il Landsbyggð copre una superficie di 99 258 km2. In base ai più recenti dati dell’ufficio statistico nazionale (Hagstofan), la popolazione residente era pari a 132 264 abitanti al 1o gennaio 2021, corrispondente a una densità di popolazione di 1,33 abitanti/km2 (12).

(13)

L’illustrazione grafica che figura nell’allegato I della presente decisione mostra il Landsbyggð. L’allegato II presenta inoltre un elenco di tali unità più piccole che compongono la regione di livello 3 in questione (13).

4.   VALUTAZIONE

(14)

Nell’allegato I degli orientamenti figura la copertura degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027 per ciascuno Stato SEE-EFTA. L’integralità dell’Islanda è identificata nell’allegato I come «zona c predefinita».

(15)

Le autorità islandesi possono utilizzare tale assegnazione per designare le «zone c» nella loro carta degli aiuti a finalità regionale. Le norme che disciplinano tale designazione figurano nei punti 168 e 169 degli orientamenti.

(16)

A norma del punto 168 degli orientamenti gli Stati SEE-EFTA possono designare come «zone c» le «zone c» predefinite. Il punto 169 contempla inoltre un approccio flessibile che consente l’inclusione di altre zone. Poiché l’integralità dell’Islanda è assegnata nell’allegato I come «zona c predefinita», le autorità islandesi potrebbero aver designato l’integralità del paese come «zona c» nella loro carta degli aiuti a finalità regionale.

(17)

Come indicato nel paragrafo (9) sopra, l’Islanda rientra in una regione statistica di livello 2 (Ísland). Al livello 3 l’Islanda è ulteriormente suddivisa in due regioni statistiche, rispettivamente la regione della capitale (Höfuðborgarsvæði) e l’Islanda al di fuori della regione della capitale (Landsbyggð).

(18)

Nel designare le zone ammissibili nella carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027, le autorità islandesi hanno incluso la regione di livello 3 del Landsbyggð ed escluso la regione di livello 3 del Höfuðborgarsvæði. Poiché la regione inclusa di livello 3 del Landsbyggð rientra fra le zone c predefinite di cui all’allegato I degli orientamenti, l’Autorità ritiene che la designazione del Landsbyggð come «zona c» nella carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2022-2027 sia conforme agli orientamenti.

(19)

A norma della nota 65 degli orientamenti, le zone scarsamente popolate e le zone a bassissima densità demografica dovrebbero essere identificate nella carta degli aiuti a finalità regionale. Le «zone a bassissima densità demografica» sono definite al punto 19, paragrafo 32, come «regioni statistiche con meno di otto abitanti per km2 o parti di regioni statistiche di livello 2 designate dallo Stato SEE-EFTA interessato a norma del punto 169». Il Landsbyggð si qualifica pertanto come zona a bassissima densità demografica.

5.   INTENSITÀ D’AIUTO

(20)

A norma del punto 151 degli orientamenti, la carta degli aiuti a finalità regionale deve specificare le intensità massime di aiuto che si applicano nelle zone ammissibili durante il periodo di validità della carta approvata.

(21)

Le intensità massime di aiuto si applicano agli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Le intensità massime di aiuto consentite per tale aiuto a norma degli orientamenti sono stabilite nella sezione 7.4.

(22)

Il punto 182, paragrafo 1, degli orientamenti dispone che l’intensità di aiuto per le grandi imprese non deve superare il 20 % nelle zone scarsamente popolate. Dal punto 186 si evince che l’intensità di aiuto può essere maggiorata di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. Tuttavia, come precisato nella nota 85 degli orientamenti, le intensità di aiuto maggiorate per le piccole e medie imprese non si applicano agli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento (14).

(23)

Le autorità islandesi hanno notificato un’intensità massima di aiuto per le grandi imprese pari al 20 %. Tale intensità massima è maggiorata di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. Tali intensità di aiuto maggiorate non si applicano agli aiuti concessi a favore di grandi progetti di investimento (15).

(24)

I limiti posti alle intensità di aiuto definiti dalle autorità islandesi, come descritti nel paragrafo (23), sono in linea con le disposizioni di cui al paragrafo (22). Essi sono pertanto conformi agli orientamenti.

6.   DURATA E RIESAME

(25)

A norma del punto 189 degli orientamenti le autorità islandesi hanno notificato un’unica carta degli aiuti a finalità regionale applicabile fino al 31 dicembre 2027.

(26)

Si evince dal punto 194 degli orientamenti che nel 2023 verrà effettuata una revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale. Entro giugno 2023 la Commissione comunicherà i dettagli relativi a tale revisione intermedia.

7.   CONCLUSIONI

(27)

Sulla scorta della valutazione effettuata, l’Autorità ritiene che la carta degli aiuti a finalità regionale dell’Islanda per il periodo 2022-2027 sia conforme ai principi stabiliti negli orientamenti. La carta approvata è parte integrante degli orientamenti.

(28)

Gli allegati I e II sono parte integrante della presente decisione.

Per l’Autorità di vigilanza EFTA,

Arne RØKSUND

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Árni PÁLL ÁRNASON

Membro del Collegio

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice, Affari giuridici e amministrativi


(1)  Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 269/21/COL, del 1o dicembre 2021, che introduce gli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027 (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 79).

(2)  Punto 190 degli orientamenti.

(3)  Punto 2 degli orientamenti.

(4)   Ibid.

(5)  La notifica è protocollata come documento n. 1265806. I relativi due allegati sono protocollati come documenti n. 1265808 e n. 1265810.

(6)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1) modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/1755 della Commissione, dell’8 agosto 2019, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 270 del 24.10.2019, pag. 1).

(7)  Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021, pag. 1).

(8)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/nuts-maps. Il collegamento è stato inserito e controllato da ultimo in data 8 febbraio 2022.

(9)  Documento n. 1265806, pag. 2.

(10)   Ibid.

(11)   Ibid.

(12)  Documento n. 1265806, pagg. 3 e 4.

(13)  Gli allegati sono basati sui documenti n. 1265808 e n. 1265810.

(14)  L’espressione «grande progetto di investimento» è definita al punto 19, paragrafo 18, degli orientamenti come un investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR.

(15)  Documento n. 1265806, pag. 3.


ALLEGATO I

Illustrazione grafica

Image 1


ALLEGATO II

Elenco delle unità più piccole

Akrahreppur

5 706

Akraneskaupstaður

3 000

Akureyrarbær

6 000

Árneshreppur

4 901

Ásahreppur

8 610

Bláskógabyggð

8 721

Blönduósbær

5 604

Bolungarvíkurkaupstaður

4 100

Borgarbyggð

3 609

Dalabyggð

3 811

Dalvíkurbyggð

6 400

Eyja- og Miklaholtshreppur

3 713

Eyjafjarðarsveit

6 513

Fjallabyggð

6 250

Fjarðabyggð

7 300

Fljótsdalshreppur

7 505

Flóahreppur

8 722

Grindavíkurbær

2 300

Grímsnes- og Grafningshreppur

8 719

Grundarfjarðarbær

3 709

Grýtubakkahreppur

6 602

Helgafellssveit

3 710

Hrunamannahreppur

8 710

Húnavatnshreppur

5 612

Húnaþing vestra

5 508

Hvalfjarðarsveit

3 511

Hveragerðisbær

8 716

Hörgársveit

6 515

Ísafjarðarbær

4 200

Kaldrananeshreppur

4 902

Kjósarhreppur

1 606

Langanesbyggð

6 709

Múlaþing

7 400

Mýrdalshreppur

8 508

Norðurþing

6 100

Rangárþing eystra

8 613

Rangárþing ytra

8 614

Reykhólahreppur

4 502

Reykjanesbær

2 000

Skaftárhreppur

8 509

Skagabyggð

5 611

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

8 720

Skorradalshreppur

3 506

Skútustaðahreppur

6 607

Snæfellsbær

3 714

Strandabyggð

4 911

Stykkishólmsbær

3 711

Suðurnesjabær

2 510

Súðavíkurhreppur

4 803

Svalbarðshreppur

6 706

Svalbarðsstrandarhreppur

6 601

Sveitarfélagið Árborg

8 200

Sveitarfélagið Hornafjörður

8 401

Sveitarfélagið Skagafjörður

5 200

Sveitarfélagið Skagaströnd

5 609

Sveitarfélagið Vogar

2 506

Sveitarfélagið Ölfus

8 717

Tálknafjarðarhreppur

4 604

Tjörneshreppur

6 611

Vestmannaeyjabær

8 000

Vesturbyggð

4 607

Vopnafjarðarhreppur

7 502

Þingeyjarsveit

6 612


Rettifiche

21.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/30


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/892 della Commissione, del 1o aprile 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 155 dell’8 giugno 2022 )

Pagina 12, articolo 10 bis, paragrafo 4:

anziché:

«allegato VI»,

leggasi:

«allegato VII».

Pagina 13, articolo 10 ter, paragrafo 4:

anziché:

«allegato VII»,

leggasi:

«allegato VIII».